Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4623 |
1. Al fine di concorrere al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nonché alla realizzazione di azioni pubbliche di natura sociale e di politiche fiscali redistributive, è istituita, in via sperimentale per i periodi d'imposta dal 2018 al 2024, l'imposta sui grandi patrimoni, di seguito denominata «imposta».
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla presente legge:
a) i nuclei familiari composti da soggetti residenti in Italia;
b) le persone giuridiche aventi sede in Italia;
c) fatti salvi gli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni, le persone fisiche non residenti in Italia e le persone giuridiche non aventi sede in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul patrimonio mobiliare o immobiliare, detenuto in Italia.
3. Non sono obbligate al pagamento dell'imposta le amministrazioni pubbliche, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Non sono oggetto dell'imposta:
a) l'abitazione principale individuata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) i beni mobili non registrati;
c) i beni mobili registrati e quelli immobili adibiti in via esclusiva o prevalente all'impresa, alla professione o al lavoro autonomo, esercitati in via diretta dal soggetto obbligato al pagamento dell'imposta;
d) i titoli del debito pubblico italiano;
e) i terreni che insistono in un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che sono assoggettati a misure o vincoli che ne impediscono lo sfruttamento economico, i boschi ovunque ubicati, i beni immobili insistenti in un sito di importanza europea o in una zona di protezione speciale;
f) i beni assoggettati a vincoli culturali o paesistici che ne impediscono lo sfruttamento economico o che pongono a carico del proprietario oneri di manutenzione, restauro o tutela;
g) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
h) i beni e i prodotti finanziari ottenuti dal contribuente quali indennizzo per un danno subìto;
i) i beni immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, o adibiti a brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, colonie marine, montane e campestri e alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla presente lettera si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile
sulla base delle metodologie e dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.1. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, la base imponibile dell'imposta è pari:
a) per i nuclei familiari, all'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) preso a base della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. In deroga all'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini della determinazione dell'ISP, gli immobili sono valutati in base ai criteri di quotazione indicati nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate – Osservatorio del mercato immobiliare;
b) per le persone giuridiche, alla somma delle immobilizzazioni materiali, al lordo degli ammortamenti, e delle immobilizzazioni finanziarie risultanti, ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso in cui le immobilizzazioni materiali siano gravate da ipoteca la base imponibile è ridotta in misura pari al debito residuo.
2. Il contribuente contitolare dei diritti o coobbligato per le passività computa i rispettivi valori per la quota allo stesso spettante.
1. Ai fini della determinazione dell'imposta, alla quota di base imponibile che eccede la franchigia di 500.000 euro per ciascun soggetto passivo, si applicano le
seguenti aliquote per scaglioni di base imponibile:a) da 500.000 euro a 1.000.000 di euro, 0,25 per cento;
b) da 1.000.000 di euro a 2.000.000 di euro, 0,50 per cento;
c) da 2.000.000 di euro a 5.000.000 di euro, 0,75 per cento;
d) da 5.000.000 di euro a 10.000.000 di euro, 1 per cento;
e) oltre 10.000.000 di euro, 1,5 per cento;
2. L'imposta non sostituisce né esclude altre imposte gravanti sui medesimi beni o sui relativi redditi e non è deducibile ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
1. L'imposta è dovuta per ciascun anno solare ed è liquidata mediante dichiarazione da presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno. La dichiarazione è riferita al patrimonio in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'imposta liquidata è versata in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno.
1. Per la riscossione, l'accertamento e il contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
1. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente capo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere emanati. 1. Il gettito dell'imposta, accertato entro il 30 settembre di ciascun anno, è prioritariamente destinato al finanziamento, secondo le modalità di cui all'articolo 8, delle misure volte a favorire una progressiva emersione di base imponibile attraverso la disciplina del contrasto di interessi, di cui al capo III.
2. La legge di bilancio individua annualmente le risorse da contabilizzare nel fondo di cui all'articolo 8, a valere sul gettito dell'imposta.
3. Ulteriori quote di gettito dell'imposta, individuate annualmente dalla legge di bilancio, possono essere altresì destinate, secondo modalità definite dalla stessa legge, alle seguenti finalità:
a) miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
b) incremento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
c) iniziative di carattere sociale.
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, in cui sono contabilizzati gli importi, come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, da destinare alla compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle misure di cui al capo III.
2. Al fondo di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono altresì le eventuali maggiori entrate strutturali individuate ai sensi dell'articolo 9.
1. A partire dal 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione che attesta, sulla base del monitoraggio riferito all'anno precedente, gli oneri effettivi derivanti dalle detrazioni di cui al capo III nonché le eventuali maggiori entrate di carattere strutturale, derivanti dall'emersione di base imponibile e attribuibile alle misure in materia di contrasto di interessi di cui al capo III. Dette maggiori risorse sono assegnate annualmente con la legge di bilancio al fondo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le metodologie per l'individuazione di tale maggiore gettito, attraverso separata contabilizzazione.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 5 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2019, sono individuate, nei limiti delle disponibilità contabilizzate nel fondo di cui all'articolo 8, le tipologie di spesa tra le quali sono estratte a sorte quelle cui si applicano le detrazioni di cui all'articolo 11, ove sostenute nel precedente esercizio. Con il medesimo decreto è altresì definito il limite massimo di spesa individuale considerato ai fini dell'applicazione delle medesime detrazioni, al fine del contenimento dei relativi oneri nell'ambito delle risorse assegnate al predetto fondo.
2. Le tipologie di spesa di cui al comma 1 sono individuate nell'ambito dei seguenti settori:
a) spese per manutenzioni domestiche;
b) spese per servizi alla persona;
c) spese sostenute in favore di liberi professionisti;
d) spese sostenute nel settore della ristorazione e nel settore alberghiero;
e) altri settori di spesa, individuati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, relative a settori ad elevato rischio di evasione fiscale.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate procede a estrarre a sorte, fino a un massimo di cinque tipologie, le tipologie di spesa individuate ai sensi del comma 1.
4. Le detrazioni di cui all'articolo 11 non sono cumulabili con altre detrazioni, deduzioni o crediti d'imposta spettanti sulle medesime tipologie di spese già previste a normativa vigente.
1. Per i periodi di imposta dal 2018 al 2023, dal reddito complessivo delle persone fisiche si detraggono, entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 10, le spese individuate ai sensi del medesimo articolo, sostenute dal contribuente e debitamente documentate. Dette spese sono detraibili secondo la percentuale indicata al comma 2. Limitatamente al periodo di imposta 2024, la detrazione non rileva ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La percentuale di detraibilità dall'imposta è pari al doppio dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alla fornitura del bene o alla prestazione del servizio per cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1, secondo quanto disposto in materia di imposta sul valore aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso la percentuale di detraibilità non può essere inferiore all'8 per cento.
3. Le modalità di estrazione a sorte di cui al comma 3 dell'articolo 10, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 1 del presente articolo nonché ogni altra disposizione attuativa del presente capo sono definite con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere emanati.
1. A decorrere dal 2019 e fino al 2024, qualora nel corso di ciascun esercizio finanziario
il monitoraggio svolto ai sensi dell'articolo 9 evidenzi che le risorse del fondo di cui all'articolo 8 risultano insufficienti a compensare, per il medesimo esercizio, le effettive minori entrate derivanti dall'applicazione delle detrazioni di cui al presente capo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.a) al riconoscimento di un credito d'imposta in favore dei contribuenti che hanno versato l'imposta. L'ammontare del credito d'imposta non può, in ogni caso, essere superiore al 50 per cento dell'importo versato;
b) alla revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.