Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4678 |
1. Al fine di sensibilizzare i bambini e i giovani sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni ambientali e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché di renderli partecipi alla promozione della qualità della vita umana e dello sviluppo sostenibile, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione ambientale, per almeno 3 ore settimanali di didattica, laboratori e uscite formative.
2. L'insegnamento dell'educazione ambientale deve comunque esaminare le problematiche relative:
a) alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche;
b) all'arresto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento al decoro urbano;
c) alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi;
d) alla difesa del suolo, con particolare riferimento alla riduzione del consumo del suolo e del rischio idrogeologico nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua;
e) alla tutela delle aree protette, con particolare riferimento all'importanza della conservazione della biodiversità.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, con le associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le organizzazioni di volontariato, con i comitati e con le scuole locali attivi nell'educazione ambientale, attraverso appositi accordi con i gestori delle strade e delle autostrade comunali, provinciali, regionali e statali, da stipulare entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro l'abbandono dei rifiuti, con cartelloni inseriti nella segnaletica stradale verticale, anche attraverso l'utilizzo di immagini shock con avvertenze combinate relative alle conseguenze per
l'ambiente e per la vita umana.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previste a legislazione vigente.