Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4647 |
1. La presente legge ha come finalità la disciplina dell'esercizio della prostituzione, nonché la riduzione del danno sanitario e sociale e la tutela della collettività in relazione a tale esercizio, compresi i soggetti che esercitano volontariamente e legalmente la prostituzione nonché i soggetti che sono vittime di sfruttamento, induzione e reclutamento contro la loro volontà, in accoglimento dei princìpi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n.77, che condanna ogni forma di violenza sulle donne e riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.
2. L'esercizio della prostituzione è l'atto volontario della persona maggiorenne di utilizzare il proprio corpo a scopo di guadagno attraverso il compimento di atti sessuali con persone maggiorenni.
3. L'esercizio della prostituzione è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. È altresì vietato l'esercizio della prostituzione nelle condizioni non espressamente previste dalla presente legge.
1. La prostituzione è svolta solo ed esclusivamente quale esercizio in forma individuale.
2. L'esercizio della prostituzione è ammesso presso la sede del cliente o presso una sede privata di cui l'esercente ha piena
a) la prostituzione è esercitata in forma volontaria, autonoma e indipendente, nonché individualmente;
b) nella sede in uso è vietata la presenza, anche occasionale, di soggetti minorenni;
c) la sede in uso rientra nelle condizioni espressamente previste dalla presente legge;
d) nella sede in uso è esposta l'ultima autorizzazione all'esercizio della professione rilasciata dall'organo competente ai sensi della presente legge.
3. Non è punibile il proprietario o il locatario dell'immobile che, con regolare contratto, lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato al maggiorenne che vi esercita l'attività di prostituzione nelle forme indicate dalla presente legge, a condizione che il corrispettivo non sia in alcun modo determinato in relazione all'esercizio della prostituzione ovvero rapportato ai relativi proventi.
1. Il numero di esercenti l'attività di prostituzione è definito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato con delega per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto stabilisce le quote annuali di autorizzazione all'esercizio della prostituzione per i cittadini non italiani dell'Unione europea e per
i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione.a) per l'anno di entrata in vigore della presente legge: da mille a duemila;
b) per l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da duemila a tremila;
c) per il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da cinquecento a mille;
d) a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge: da cinquecento a mille.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, individuano e attivano all'interno delle proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'ufficio regionale o provinciale per l'esercizio della prostituzione, di seguito denominato «ufficio», e il relativo responsabile regionale o della provincia autonoma, di seguito denominato «responsabile». L'ufficio verifica, al fine di approvare le richieste di autorizzazione presentate da cittadini di Stati non italiani dell'Unione europea e da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, ai sensi dell'articolo 5, la correttezza e la completezza della documentazione presentata dal soggetto interessato.
4. Presso ciascun ufficio è istituito il registro regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio dell'attività di prostituzione, di seguito denominato «registro», al fine del monitoraggio dell'esercizio della prostituzione. Il registro contiene i nominativi e i dati richiesti ai soggetti esercenti la prostituzione ai sensi della presente legge.
1. Per l'avvio dell'esercizio della prostituzione ai sensi della presente legge i cittadini italiani devono:
a) chiedere l'autorizzazione presso una qualunque sede delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale o della provincia autonoma, comunicando la volontà di esercitare la prostituzione e l'indirizzo della sede individuata per tale esercizio;
b) corredare la richiesta di un documento che attesti l'identità del soggetto nonché di un certificato che attesti il buono stato di salute e l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili e l'idoneità psicologica rilasciati dall'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la quale, verificando l'assenza di situazioni di debolezza o vulnerabilità psicologiche, oltre che di costrizione, attesti l'effettiva volontà personale a esercitare la prostituzione;
c) effettuare un versamento di 1.500 euro sul conto corrente intestato alla tesoreria regionale o della provincia autonoma competente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una validità di nove mesi dalla data del rilascio. Entro trenta giorni della data di scadenza della validità dell'autorizzazione, il soggetto interessato deve rinnovare la richiesta di autorizzazione con le medesime modalità di cui al comma 1.
1. I cittadini non italiani dell'Unione europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione che intendono esercitare la prostituzione ai sensi dell'articolo 2 devono
comunicare la propria intenzione di esercitare la prostituzione presso l'ufficio competente, corredando la comunicazione con un documento valido ai fini del riconoscimento della loro identità.a) presentano richiesta di autorizzazione ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4;
b) corredano, ove necessario, la richiesta con il permesso di soggiorno esclusivamente per motivi di lavoro in corso di validità
c) corredano la richiesta con il nulla osta in corso di validità rilasciato dal responsabile.
4. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 4.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è individuato il regime fiscale, assicurativo e previdenziale da applicare ai soggetti esercenti la prostituzione, stabilendo le relative modalità.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 600-sexies è inserito il seguente:
«Art. 600-sexies.1. – (Ulteriori circostante aggravanti). – Le pene per i reati di
cui agli articoli 600-bis e 600-ter, sono aumentate fino alla metà se i fatti sono commessi:a) approfittando della situazione d'inferiorità fisica o psichica, naturale o provocata, ovvero della situazione di necessità della persona offesa;
b) mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica della persona offesa;
c) dall'ascendente, dall'affine in linea retta ascendente, dal coniuge, dal fratello o dalla sorella, dal genitore, anche adottivo, dal tutore, da un soggetto legato da rapporti di stabile convivenza o di relazione affettiva con la persona offesa ovvero da colui al quale la persona offesa è stata affidata per ragioni di cura, educazione, istruzione, culto, vigilanza o custodia;
d) in danno di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
e) da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;
f) nei confronti di tre o più persone»;
b) dopo l'articolo 600-octies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-novies. — (Prostituzione coattiva). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Art. 600-decies. — (Reclutamento, induzione o sfruttamento della prostituzione, ricorso alla prostituzione ed esercizio irregolare della prostituzione). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
a) recluta o induce alla prostituzione;
b) sfrutta, gestisce, organizza controlla l'altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
c) ha la proprietà, la comproprietà, l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
La medesima pena di cui al primo comma si applica a chi, avendo l'esercizio, la direzione, l'amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l'esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all'interno dei medesimi locali.
La medesima pena di cui al primo comma si applica, aumentata di un terzo, a chi ricorre alle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero a chi ricorre alle prestazioni sessuali di soggetti che pur esercitando la prostituzione presso dimore private violano la legislazione vigente in materia di esercizio della prostituzione.
Chi esercita la prostituzione in una dimora privata senza possedere la necessaria autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero senza essere iscritto nel registro regionale o della provincia autonoma per l'esercizio della prostituzione è punito con la multa da euro 5.000 a euro 10.000»;
c) all'articolo 734-bis, dopo la parola: «609-octies,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600-novies e 600-decies».
2. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-novies e 600-decies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecentocinquanta quote»;
b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».
1. L'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sette a quattordici anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne trae altrimenti profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o di un'altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa aggravante.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi».
2. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;
b) al quarto comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
c) al quinto comma, le parole: «dal terzo e dal quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal quarto e dal quinto comma»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore di anni sedici l'autore non può invocare a propria discolpa l'ignoranza dell'età della persona offesa».
3. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «non inferiore a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 6.000».
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali e avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale e di organizzazioni del volontariato, promuovono interventi diretti a favorire la partecipazione di coloro che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché interventi di formazione degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione, prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso alla prostituzione, con particolare attenzione ai giovani di età inferiore a diciotto anni.