Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4669 |
1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini attraverso l'introduzione di un'agevolazione fiscale per i condomìni con un numero di unità abitative superiore a dieci, finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE).
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2018, atto a garantire un contributo pari al 50 per cento del costo di acquisto di DAE per i condomìni di cui all'articolo 1 che, previa richiesta, decidano di dotarsene.
2. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. Il contributo a carico del fondo di cui all'articolo 2 è erogato su richiesta presentata dal condominio interessato, a condizione che lo stesso attesti la partecipazione di almeno uno ogni dieci residenti del medesimo
condominio di età pari o superiore a 16 anni a un corso di formazione e di addestramento in basic life support – defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, come stabilito dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011.1. Dopo il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«31-bis) defibrillatori semiautomatici esterni;».
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. Al fine di assicurare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e di promuovere la cultura del primo soccorso in emergenza, il Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove una campagna di sensibilizzazione, con modalità e oneri definiti d'intesa dai medesimi Ministeri.