Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4152 |
1. L'insegnamento della Costituzione è materia di studio nelle scuole primarie e secondarie.
2. L'insegnamento della Costituzione, inteso come contributo essenziale al processo formativo affinché gli studenti acquisiscano la consapevolezza di essere soggetti attivi e protagonisti della comunità civile, è parte integrante dei programmi e dell'attività didattici a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'insegnamento della Costituzione è articolato su un orario di almeno un'ora settimanale a cura dei docenti delle discipline e delle aree letterarie nei licei, e dai docenti di diritto negli istituti tecnici, e comprende anche la partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni e dei principali attori della storia italiana, prevedendo l'analisi del processo di elaborazione, nascita, attuazione e riforma del dettato costituzionale.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i piani di studio delle scuole primarie e secondarie al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge.
5. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.