Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4646


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
REALACCI, AMATO, ARLOTTI, BECATTINI, BENI, STELLA BIANCHI, BORGHI, BRATTI, CARELLA, CASELLATO, CASTIELLO, CATANIA, COMINELLI, CRIVELLARI, GADDA, TINO IANNUZZI, INCERTI, KRONBICHLER, LA MARCA, LABRIOLA, LENZI, LOCATELLI, LODOLINI, MALISANI, MANFREDI, MARIANI, MAZZOLI, MONGIELLO, PASTORELLI, PELLEGRINO, SALVATORE PICCOLO, ROMANINI, GIOVANNA SANNA, SCANU, TARICCO, VENITTELLI, ZAN, ZANIN, ZARATTI, ZARDINI
Divieto di commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie con supporto non biodegradabile
Presentata il 19 settembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, è diretta a colmare il vuoto normativo derivante dall'abrogazione della legge n. 93 del 2001 e in particolare dell'articolo 19. Infatti, a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 settembre 2005, nella causa C-303/04, con l'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fu disposta l'abrogazione della legge n. 93 del 2001.
      Tale legge, che prevedeva il divieto di commercializzare in Italia i cotton fioc prodotti con materiale plastico, era stata giudicata incompatibile con la legislazione europea per un difetto di procedura riguardante la mancata notifica alla Commissione europea della normativa in quanto regola tecnica ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (ora abrogata).
      Con la presente proposta di legge, elaborata anche a seguito della campagna che da anni porta avanti l'associazione ambientalista Marevivo assieme a Legambiente, si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il divieto di commercializzare i bastoncini per la pulizia delle orecchie prodotti con materiale plastico o comunque non biodegradabile, un materiale che potrebbe poi essere sversato nelle fogne o arrivare al mare. Il cosiddetto marinelitter è un grave problema che dipende da fattori produttivi e da stili di vita errati.
      I bastoncini, buttati spesso nei servizi igienici o comunque smaltiti come rifiuti urbani, continuano ad accumularsi sulle spiagge e nei mari. I cotton fiocc sono stati al centro anche della campagna #norifiutinelwc. I dati ottenuti con le attività di monitoraggio dei rifiuti spiaggiati indicano infatti che il 10 per cento dei rifiuti presenti sulle spiagge italiane proviene dagli scarichi dei nostri bagni. Rifiuti buttati nel wc che raggiungono il mare, anche a causa di sistemi di depurazione inefficienti, minacciando la fauna marina. Il 9 per cento di questi rifiuti spiaggiati è costituito da bastoncini per la pulizia delle orecchie che vengono buttati nel wc. I dati di Legambiente riportano che in sole 46 spiagge (monitorate tra il 2016 e il 2017 con l'indagine Beach Litter) lungo la penisola sono stati trovati quasi 7.000 cotton fiocc, in pratica due bastoncini per le orecchie ogni passo tra la sabbia.
      Questi oggetti finiscono per essere scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causando la loro morte o l'introduzione di sostanze tossiche nella catena alimentare; secondo l'opinione comune, i bastoncini non si biodegradano mai lasciando in ogni caso in mare frammenti comunque estremamente dannosi per l'ambiente marino.
      La presente proposta di legge è coerente con le disposizioni della citata direttiva 2008/56/CE secondo cui «L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi».
      Nel richiamare la necessità di «un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini» la direttiva richiama l'attenzione degli Stati membri sull'importanza fondamentale di «conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado».
      Ciò assume ancora più rilievo in quelle regioni marine come il Mediterraneo in cui «La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine».
      L'Italia, quindi, al pari di «Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico».
      La politica europea sulla salvaguardia dell'ambiente marino richiede che «Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio “chi inquina paga”».
      Per questi motivi si prevede che dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque non in materiale biodegradabile e compostabile.
      A livello sanzionatorio si dispone che, decorso il termine di diciotto mesi dall'approvazione della norma tecnica da parte della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, per la produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 50.000.
      Tuttavia, prima dell'approvazione formale della legge, analogamente a quanto ha fatto la Francia in attuazione della legge n. 2016-1087 dell'8 agosto 2016, si attenderà il via libera da parte della Commissione europea, alla quale la legge dovrà essere notificata dal Governo ai sensi della citata direttiva 2015/1535.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432.
      2. Decorso il termine di diciotto mesi dall'approvazione della norma tecnica da parte della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, la produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 costituiscono illeciti amministrativi. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 50.000. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate è applicata, dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni a un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino a un massimo di due mesi della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. È competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
      3. Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio indicare sulle confezioni di bastoncini per la pulizia delle orecchie informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

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