Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4646 |
1. Ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432.
2. Decorso il termine di diciotto mesi dall'approvazione della norma tecnica da parte della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, la produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al comma 1 costituiscono illeciti amministrativi. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 50.000. Nel caso di reiterazione anche non specifica delle violazioni indicate è applicata, dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni a un massimo di due mesi, ovvero la sospensione fino a un massimo di due mesi della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. In tale caso non è inoltre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. È competente all'applicazione della sanzione amministrativa il sindaco del comune in cui la violazione è commessa.
3. Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio indicare sulle confezioni di bastoncini per la pulizia delle orecchie informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.