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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4717


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
di concerto con il ministro della difesa
(PINOTTI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
e con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
Presentato il 31 ottobre 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Contesto dell'Accordo.

      Le relazioni tra l'Italia e il Kenya sono eccellenti, con un buon livello di cooperazione in campo economico-commerciale, suscettibile di essere ulteriormente rafforzata. La collaborazione bilaterale si sta ampliando, oltre che in campo spaziale, nei settori della difesa e della sicurezza, della cooperazione giudiziaria, della lotta contro

la pirateria e della cooperazione allo sviluppo (in particolare con un programma integrato per lo sviluppo del distretto di Malindi, ove ha sede il Centro spaziale Luigi Broglio, di seguito denominato anche «Base»).
      Creata nel 1964 nell'ambito del progetto San Marco, ideato dal professor Luigi Broglio della scuola di ingegneria aerospaziale dell'università «La Sapienza» di Roma, la Base – gestita prima dall'università e poi, dal 2004, dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) – è un importante centro per il controllo da terra delle missioni spaziali. Per la sua localizzazione strategica sulla linea dell'equatore, rappresenta non solo un sito ideale per le attività di lancio di satelliti (dal 1966 ne sono stati lanciati 23, di cui 4 italiani), ma anche per le attività scientifiche relative all'assistenza da terra alle missioni spaziali di varie agenzie internazionali e all'acquisizione di dati satellitari. Il Centro spaziale rappresenta oggi un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale e uno strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e, in senso più ampio, con l'intero continente africano.
      Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale sull'installazione e l'utilizzo operativo delle attrezzature dell'ESA nel perimetro della stazione, stipulato tra l'Italia, il Kenya e la stessa ESA il 13 settembre 1995 e rinnovato solo fino al 30 giugno 2015, in attesa della conclusione del negoziato tra l'Italia e il Kenya.
      L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato il 14 marzo 1995, che ne concedeva l'uso all'Italia fino al 2010. La validità dell'Accordo è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 ottobre 2016. Il nuovo Accordo riprende i contenuti del precedente, ormai scaduto, e definisce i termini e le condizioni relativi all'utilizzo della Base da parte dell'ASI.

Iter procedurale di firma dell'Accordo.

      Il lungo e articolato negoziato per la conclusione dell'Accordo in esame è stato condotto su impulso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con l'ASI e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la collaborazione del Ministero della difesa e di altri dicasteri interessati, ognuno per la propria competenza.
      A seguito di numerose riunioni del Comitato direttivo congiunto italo-keniano previsto dall'Accordo del 1995, sono stati sciolti gli ultimi nodi negoziali e nell'aprile 2016 è stato approvato il testo finale dell'Accordo bilaterale e dei cinque Protocolli attuativi tecnici (Implementing Arrangements) a corredo dello stesso.

Finalità dell'Accordo.

      L'Accordo principale e i cinque Protocolli attuativi tecnici (Istituzione di un Centro regionale per l'osservazione della Terra, Supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana, Telemedicina, Accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici, Istruzione e formazione) mirano a definire un modello di intesa che prevede una collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra i due Paesi. La prospettiva di rendere la Base di Malindi e, più in generale, il Kenya fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale conferisce all'Accordo ricadute strategiche di carattere anche regionale, oltre che scientifico, tecnologico e programmatico. Le attività spaziali svolgono infatti, tra l'altro, una funzione di traino dell'innovazione tecnologica, con importanti implicazioni in vari campi, compresa la possibilità di sfruttare le grandi potenzialità dello spazio in materia mineraria ed energetica.
      La nuova intesa in campo spaziale è destinata, inoltre, a divenire un elemento centrale della collaborazione bilaterale più vasta tra l'Italia e il Kenya.

Esame delle disposizioni dell'Accordo.

      L'Accordo è composto da 18 articoli.
      Articolo I: definisce i termini utilizzati nel testo dell'Accordo. In particolare, i Protocolli attuativi a corredo vengono definiti

strumenti stipulati per dare concretezza alle aree di collaborazione.
      Articolo II: fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze e alla sua destinazione d'uso e individua i campi di cooperazione, tra cui: scienza e tecnologia dello spazio; osservazione della Terra; applicazioni e servizi; supporto ai servizi di sorveglianza; comunicazioni spaziali; telemedicina; acquisizione di dati satellitari; servizi di tracciamento e telemetria; attività di ricerca di fisica dell'atmosfera; servizi di navigazione e localizzazione; lancio e controllo di satelliti; istruzione e formazione; telerilevamento. Le Parti si impegnano a utilizzare la Base per soli scopi pacifici. Dell'Accordo fa parte integrante l'Allegato 1, recante «Descrizione tecnica delle attrezzature della Base», nel quale viene descritta l'infrastruttura di maggior importanza.
      Articolo III: delinea ulteriori aree e forme di cooperazione tra le Parti, quali: il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un Centro regionale per l'osservazione della Terra, che formerà oggetto di un apposito accordo attuativo, e la promozione del suo ruolo nell'ambito della collaborazione strategica tra l'Europa e l'Africa in campo spaziale; l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani; il sostegno allo sviluppo dell'area di Malindi, in cui è ubicato il Centro. Viene inoltre sancito l'impegno delle Parti a concludere, tramite i rispettivi enti esecutori, tutti i Protocolli attuativi necessari a strutturare la collaborazione nei settori sopradetti. Inizialmente, verranno firmati contestualmente all'Accordo i seguenti cinque Protocolli attuativi: Sostegno alla costituzione dell'Agenzia spaziale keniana, Accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici, Istruzione e formazione, Telemedicina, Istituzione del Centro regionale per l'osservazione della Terra. I Protocolli attuativi entreranno in vigore contestualmente all'entrata in vigore dell'Accordo.
      Articolo IV: disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento del Consiglio ministeriale congiunto, organo responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione. Vengono altresì designati gli enti responsabili per l'attuazione dell'Accordo, rispettivamente determinati nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la Parte italiana e nel Ministro con responsabilità per la difesa per la Parte keniana.
      Articolo V: disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento del Comitato direttivo congiunto, per facilitare l'attuazione dell'Accordo. L'Italia e il Kenya si alterneranno alla Presidenza.
      Articolo VI: disciplina l'istituzione, le competenze e il funzionamento dell'Organo di gestione congiunto della Base.
      Articolo VII: regolamenta la gestione della Base, affidata a un Direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI. Il suddetto funzionario sarà responsabile, tra l'altro, della gestione quotidiana delle attività della Base e della sua sicurezza. Viene istituita altresì la figura del Vice-direttore, che sarà nominato dal Kenya. Il Governo italiano, tramite l'ASI e di concerto con l'Organo di gestione congiunto, potrà assumere o distaccare personale tecnico presso la Base. Analogamente, il Governo keniano potrà distaccare personale tecnico, previo accordo tra le Parti. Il personale con profilo non tecnico sarà reclutato tra la popolazione locale mediante opportune selezioni.
      Articolo VIII: definisce le prerogative e gli obblighi del Governo italiano, che si impegna tra l'altro a avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e a promuovere progetti di sviluppo nell'area ove è ubicata la Base. In particolare, tramite l'ASI: nominerà il Direttore della Base, il personale di cui all'articolo VII dell'Accordo e i rappresentanti italiani negli organi di governo (Consiglio, Comitati e Organo di gestione); sosterrà i costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base; contribuirà ai costi di istituzione e di funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra; corrisponderà al Kenya la somma annuale di 250.000 dollari degli Stati Uniti d'America (dollari USA) per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, con un incremento quinquennale di 50.000 dollari USA e compensazioni aggiuntive nel caso di ulteriori acquisizioni di terreni; verserà alla controparte il 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base; raccoglierà da terzi e verserà al Kenya una quota annuale pari a 50.000 dollari USA per l'utilizzo della Base, quota soggetta a revisione ogni cinque anni; richiederà al Governo keniano, fornendo le necessarie informazioni tecniche, la concessione delle frequenze radio; sottoporrà al Governo del Kenya e comunicherà all'autorità keniana per l'aviazione civile tutte le informazioni relative ad attività di lanci orbitali e suborbitali pianificate, con un anticipo di almeno sessanta giorni; fornirà alla controparte dati sul personale non keniano impiegato presso la Base e su tutte le attrezzature destinate alla Base, prima del loro arrivo in Kenya, e annualmente sullo stato di avanzamento delle attività.
      Articolo IX: definisce le prerogative e gli obblighi del Governo keniano, che si impegna tra l'altro a: nominare un Vice-direttore della Base, il personale keniano da distaccare alla Base, in conformità all'articolo VII, e i rappresentanti keniani negli organi di governo (Consiglio, Comitati e Organo di gestione); assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base nonché la protezione dei beni e delle persone che ivi si trovano; fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e di piattaforme suborbitali; valutare per l'approvazione tutte le attrezzature destinate a essere utilizzate presso la Base; favorire il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della Base; individuare, di concerto con la controparte, progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi; facilitare il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'installazione e l'impiego delle attrezzature da installare presso la Base; facilitare il rilascio di visti e permessi di lavoro al personale non keniano impiegato presso la Base; autorizzare i Protocolli per l'utilizzo della Base da parte di terzi; fornire al Governo italiano aggiornamenti, con periodicità annuale, sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo, da sottoporre al Comitato di gestione congiunto della Base.
      Articolo X: regolamenta l'utilizzo della Base da parte di terzi, che dovrà essere analizzato e raccomandato da parte dell'Organo di gestione congiunto di cui all'articolo VI e dal Comitato direttivo congiunto di cui all'articolo V e approvato da parte del Governo del Kenya.
      Articolo XI: regolamenta il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o a cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, il risarcimento sarà a carico del Governo italiano sempreché non sussista colpa grave, atto od omissione intenzionale della controparte. A questo proposito l'Italia è tenuta a stipulare, attraverso l'ASI, contratti assicurativi con compagnie di assicurazione riconosciute dalle autorità locali.
      Articolo XII: riconosce al Governo keniano il diritto di svolgere, tramite personale esplicitamente autorizzato, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute necessarie al fine di assicurare la conformità del funzionamento della Base alle disposizioni dell'Accordo.
      Articolo XIII: assoggetta il trattamento delle informazioni scambiate od originate nell'ambito di applicazione dell'Accordo alle regolamentazioni adottate in materia da entrambe le Parti.
      Articolo XIV: stabilisce i criteri per la risoluzione di eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo. In caso di impossibilità di risolvere la disputa da parte degli organi preposti o dei due Governi, essa sarà deferita ad arbitrato internazionale.
      Articolo XV: dispone che, in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 1995, alla scadenza o in caso di risoluzione dell'Accordo in esame, ovvero in un periodo formalmente concordato in seno al Consiglio, la proprietà di tutti i diritti e i beni presso la Base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Alla scadenza dell'Accordo, le Parti potranno accordarsi sull'utilizzo congiunto della Base. Il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature nel corso della validità dell'Accordo, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della Base ad alcuna forma di sequestro o requisizione.
      Articolo XVI: prevede che tutte le attività connesse al funzionamento della Base vengano regolate in conformità alle leggi keniane. Inoltre, l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti e, in particolare, per l'Italia, di quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
      Articolo XVII: stabilisce i criteri adottati dalle Parti in caso di modifiche e di revisioni dell'Accordo, prevedendo lo svolgimento di un esame di medio periodo sul funzionamento e sul grado di attuazione dell'Accordo stesso.
      Articolo XVIII: disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, che sarà pari a quindici anni, rinnovabile per lo stesso periodo, e le modalità di denuncia e di cessazione.
      Le disposizioni finali prevedono la stesura nelle versioni linguistiche inglese e italiana, egualmente facenti fede; in caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo inglese.

Protocolli attuativi.

      1. Istituzione di un Centro regionale per l'osservazione della Terra: prevede una collaborazione volta all'istituzione di un Centro suddiviso in due segmenti operativi, uno all'interno del Broglio Space Centre (BSC) e un altro analogo a Nairobi o in un'altra sede designata. La collaborazione permetterà di incrementare le potenzialità tecniche del BSC nel settore e, più in generale, consentirà al Kenya di usufruirne insieme con l'ASI e di assumere un ruolo di guida nella cooperazione allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, conferendo al Protocollo attuativo eventuali ricadute strategiche regionali di carattere scientifico, applicativo e programmatico.
      2. Supporto all'Agenzia nazionale spaziale keniana: prevede la collaborazione tra l'ASI e il Ministero della difesa keniano relativamente al supporto per l'istituzione dell'Agenzia spaziale keniana e per il suo avvio.
      3. Telemedicina: prevede l'assistenza da parte dell'ASI nella promozione e nel sostegno alla ricerca nel campo della telemedicina e delle sue applicazioni in territorio keniano, soprattutto dove i servizi di supporto medico sono meno presenti, partendo dall'utilizzo del BSC come nodo di coordinamento. L'ASI, per lo svolgimento di tale attività, potrà essere coadiuvata da istituzioni universitarie e ospedaliere italiane, nella misura in cui sarà ritenuto necessario. Per le sue alte ricadute sociali, il Protocollo rappresenta uno degli elementi salienti della collaborazione tra l'Italia e il Kenya.
      4. Accesso ai dati di osservazione della Terra e ai dati scientifici: prevede una collaborazione ad ampio spettro nel settore dell'osservazione della Terra e dell'utilizzo di dati di missioni spaziali scientifiche. Le attività costituiscono un importante trasferimento di know how e svolgono una funzione di traino per l'innovazione tecnologica con importanti implicazioni e ricadute in vari campi, compresa la sicurezza della regione.
      5. Istruzione e formazione: prevede l'assistenza da parte dell'ASI a sostegno delle attività di istruzione e formazione di studenti e personale tecnico keniani presso le istituzioni italiane nelle aree tematiche relative all'ingegneria e alla tecnologia aerospaziali, all'osservazione della Terra, alle scienze, alla politica e al diritto spaziali, alla telemedicina e alle telecomunicazioni.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      L'Agenzia spaziale italiana (ASI) sostiene già a legislazione vigente oneri finanziari in relazione alle attività del Centro spaziale «Luigi Broglio» in Malindi (BSC), come regolate dall'Accordo intergovernativo del 14 marzo 1995, scaduto nel 2010 e prorogato da ultimo al 31 ottobre 2016 nelle more della stipula del nuovo accordo internazionale.
      In particolare, per l'attuazione del predetto Accordo l'ASI ha programmato spese annuali per la gestione ordinaria del BSC pari, in media, a circa 9.200.000 euro (come risulta dal piano triennale dell'ASI per gli anni 2016-2018).
      Inoltre, relativamente allo stesso triennio, l'ASI ha pianificato una spesa una tantum pari a 6.400.000 euro per inderogabili lavori di adeguamento delle infrastrutture a fini di sicurezza della Base (a fronte della nota situazione generata dagli episodi di terrorismo nel Paese).
      Con il nuovo Accordo oggetto di ratifica, che riprende e aggiorna i contenuti del precedente, alle spese sopra evidenziate se ne aggiungono ulteriori relative all'attuazione delle disposizioni previste nel nuovo Accordo oltre che nei cinque Protocolli attuativi, quantificabili come segue.

A) Nuovi costi annui associati all'Accordo intergovernativo: euro 220.100;

          incremento dell'onere per canone di affitto del terreno ex articolo 8, paragrafo 5, lettera d): euro 186.000 (tale importo sarà incrementato di 50.000 dollari USA ogni cinque anni);

          costi di missione del personale italiano impegnato negli organi di governo del Centro (articoli IV-VI): euro 34.100.

      Tali costi sono stati stimati in ragione del numero delle prevedibili riunioni dei diversi organi di governo del Centro – Consiglio congiunto dei Ministri, Comitato direttivo congiunto, Organo di gestione congiunto – che si assume coinvolgeranno complessivamente in media undici unità all'anno per missioni di tre giorni ciascuna con oneri unitariamente stimabili in:

          Costo di alloggio: euro 120;

          Pasti: euro 80;

          Viaggi: euro 2.500.

B) Nuovi costi associati ai cinque accordi attuativi: euro 580.200 annui.

      Per le attività descritte nei Protocolli attuativi, tutte relative a forme di cooperazione con il Kenya, l'ASI ha provveduto a stanziare i seguenti importi quale limite massimo di spesa:

          Protocollo attuativo sulle attività di istruzione e formazione (articoli 3 e 4): euro 200.000 (borse di studio che saranno assegnate nel limiti dell'importo stanziato);

          Protocollo attuativo sul Centro regionale per l'osservazione della Terra (articoli 3 e 4): euro 190.000 (fornire, mantenere e operare le strutture del Centro, assistenza in attività di supporto all'utenza eccetera);

          Protocollo attuativo sui dati scientifici e dell'osservazione della Terra (articoli 3-5): euro 50.000 (ampia diffusione dei prodotti, trasferimento di tecnologie, archiviazione di dati eccetera);

          Protocollo attuativo sul supporto all'Agenzia spaziale keniota (articoli 3 e 4): euro 40.200 (assistenza tecnica, stage e formazione per i dipendenti, conferenze eccetera);

          Protocollo attuativo sulla telemedicina (articoli 3 e 4): euro 100.000 (sostegno per la creazione di punti di accesso all'infrastruttura, fornitura di apparecchiature di telecomunicazione e telecardiologia, eccetera).

          Totale annuo: euro 800.300.

      Per fare fronte ai predetti maggiori oneri, con delibere n. 64/2016 del 23 maggio 2016 e n. 183/2016 del 7 novembre 2016 l'ASI ha previsto stanziamenti annuali complessivi per euro 800.300, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. L'incremento del canone di affitto del terreno nella misura di 50.000 dollari USA, previsto ogni cinque anni, sarà stanziato nella relativa programmazione finanziaria dell'ASI e coperto con le risorse disponibili a legislazione vigente.
      L'acquisizione di ulteriori terreni, del tutto eventuale, ai sensi della lettera e) del paragrafo 5 dell'articolo VIII dell'Accordo, potrà essere effettuata esclusivamente nei limiti delle risorse dell'ASI disponibili a legislazione vigente.
      Tutti i costi sopra evidenziati ricadranno a carico dell'ASI, che vi farà fronte, nella sua autonomia, nell'ambito del proprio bilancio ordinario.
      Pertanto dall'applicazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

      PARTE PRIMA – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016, risponde all'esigenza di fornire un quadro coerente atto a disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, in considerazione della storica presenza e attività in Kenya della Base di Malindi, l'unico Centro spaziale italiano all'estero.
      In coerenza con il programma di Governo, deve pertanto essere avviata la ratifica dell'Accordo e dei suoi Protocolli attuativi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      L'Accordo non presenta profili di incoerenza e di contraddizione con il quadro normativo nazionale. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Dall'analisi dell'Accordo non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE SECONDA – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Non risultano elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      L'Accordo appare conforme agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie che ne sono oggetto.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE TERZA – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Non vi sono effetti abrogativi né espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il testo non introduce norme con tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

      Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      La ratifica dell'Accordo non implica la necessità di ulteriori interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'allegato 1, di cui all'articolo II dell'Accordo, è redatto soltanto nella lingua inglese. Il testo di esso è contenuto nelle pagine da 91 a 117 del presente stampato.
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