Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3192 |
1. È istituita l'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, di seguito denominata «onorificenza», con la finalità di dare un particolare riconoscimento a coloro che, militari o civili, hanno comprovate benemerenze nella donazione volontaria e continuativa del proprio sangue destinato alla salvaguardia della salute dei cittadini.
2. L'onorificenza è conferita anche ai donatori di sangue appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alle polizie municipali e provinciali, al Corpo militare della croce rossa italiana e al Sovrano militare ordine di Malta.
1. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro competente per i militari o del presidente della regione competente per i civili.
2. Le insegne sono costituite da una medaglia metallica e da un nastrino le cui caratteristiche sono definite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il requisito per ottenere l'onorificenza è accertato e certificato ogni sei mesi dal comando militare o dalle organizzazioni di volontariato di appartenenza
1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno diritto di fregiarsene sull'uniforme di servizio e di esibire la relativa medaglia in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 4. Il conferimento dell'onorificenza prevede la trascrizione a matricola da parte dell'autorità competente.
2. I civili insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri eventi individuati con il regolamento di cui all'articolo 4.
3. L'onorificenza concessa a militari dà titolo all'avanzamento nei gradi superiori, ma non produce effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.
a) una stelletta di bronzo al raggiungimento delle 100 donazioni di sangue;
b) una stelletta d'argento al raggiungimento delle 125 donazioni di sangue;
c) una stelletta d'oro al raggiungimento delle 150 donazioni di sangue;
d) due stellette d'oro al raggiungimento delle 175 donazioni di sangue;
e) una stelletta d'oro sormontata da una torre al raggiungimento delle 200 donazioni e successive.
5. Le stellette di cui al comma 4 di classe superiore sostituiscono quelle della classe inferiore.
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico, in parti uguali, dei Ministeri competenti per i militari e delle regioni e delle organizzazioni di volontariato competenti per i civili.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.