Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3192


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO
Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue
Presentata il 22 giugno 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di conferire un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato agli appartenenti alle Forze armate e di Polizia e ai volontari civili donatori di sangue che contribuiscono, con il loro disinteressato impegno, a salvaguardare la salute di concittadini bisognosi di cure, con reiterati gesti di gratuita solidarietà, il cui valore sociale e morale è inestimabile.
      Nel nostro Paese, gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia sono attivamente impegnati nel settore del volontariato sociale e, tra essi, un posto di assoluto rilievo è occupato dai donatori di sangue che, senza clamore, svolgono quotidianamente un'azione che assicura vita e salute a chi si trova in temporanea o permanente difficoltà, senza contare la massiccia richiesta di sangue e di emoderivati per trasfusioni, proveniente dai contingenti militari impegnati all'estero in missioni di pace.
      Attualmente, numerose organizzazioni non lucrative di utilità sociale, tra cui AVIS, FIDAS, FRATRES e Croce rossa italiana concedono autonomamente, con propri regolamenti interni, riconoscimenti al raggiungimento di un determinato numero di donazioni, che hanno però valenza esclusivamente tra gli associati.
      L'assegnazione di un riconoscimento straordinario con valenza nazionale a questa particolare categoria di militari e di volontari civili, che ricomprenda le onorificenze già conferite dalle singole associazioni di donatori ai loro associati, è motivata dalla volontarietà e dalla costanza del nobile gesto, nonché dallo spirito di altruismo che spinge a donare una parte di sé senza chiedere nulla in cambio e nel contempo a veicolare un fondamentale valore educativo, testimoniando l'importanza di aiutare il prossimo nell'anonimato. Una comunità vive e si fonda su azioni quotidiane che ne garantiscono la sopravvivenza e lo sviluppo, ma ha costantemente bisogno di gesti nobili, dettati da valori e da comportamenti altruistici e disinteressati che ne fortificano l'unione. Nello specifico, la proposta di legge istituisce l'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue per i cittadini che, militari e no, vantino un'esistenza chiaramente dedicata alla donazione volontaria del sangue e detta le norme per la sua concessione.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue).

      1. È istituita l'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, di seguito denominata «onorificenza», con la finalità di dare un particolare riconoscimento a coloro che, militari o civili, hanno comprovate benemerenze nella donazione volontaria e continuativa del proprio sangue destinato alla salvaguardia della salute dei cittadini.
      2. L'onorificenza è conferita anche ai donatori di sangue appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alle polizie municipali e provinciali, al Corpo militare della croce rossa italiana e al Sovrano militare ordine di Malta.

Art. 2.
(Disciplina dell'onorificenza).

      1. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro competente per i militari o del presidente della regione competente per i civili.
      2. Le insegne sono costituite da una medaglia metallica e da un nastrino le cui caratteristiche sono definite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. Il requisito per ottenere l'onorificenza è accertato e certificato ogni sei mesi dal comando militare o dalle organizzazioni di volontariato di appartenenza

a seguito di specifica istanza del donatore di sangue che ha raggiunto il numero previsto di donazioni.
      4. La medaglia è di bronzo (in caso di 25 donazioni), d'argento (in caso di 50 donazioni) e d'oro (in caso di 75 donazioni); per la medaglia è previsto un attacco a nastro, del peso in grammi variabile a seconda del metallo utilizzato, di forma circolare, con un diametro di 40 millimetri. Sul fronte della medaglia, al centro, è raffigurata una goccia di sangue stilizzata; lungo il perimetro della semiarea inferiore è riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, con andamento circolare: «AL MERITO DEI DONATORI DI SANGUE». La decorazione è appesa a un nastro di seta largo 37 millimetri, di colore rosso, recante ai lati due strisce di colore azzurro, una esterna di 5 millimetri e una interna di 2 millimetri, posta alla distanza di 2 millimetri dall'altra.
Art. 3.
(Utilizzo ed effetti dell'onorificenza).

      1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno diritto di fregiarsene sull'uniforme di servizio e di esibire la relativa medaglia in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 4. Il conferimento dell'onorificenza prevede la trascrizione a matricola da parte dell'autorità competente.
      2. I civili insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri eventi individuati con il regolamento di cui all'articolo 4.
      3. L'onorificenza concessa a militari dà titolo all'avanzamento nei gradi superiori, ma non produce effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.


      4. In caso di un numero di donazioni di sangue superiore a 75 è prevista la concessione di una decorazione aggiuntiva costituita dalle seguenti stellette suddivise in classi di ordine crescente:

          a)    una stelletta di bronzo al raggiungimento delle 100 donazioni di sangue;

          b)    una stelletta d'argento al raggiungimento delle 125 donazioni di sangue;

          c)    una stelletta d'oro al raggiungimento delle 150 donazioni di sangue;

          d)    due stellette d'oro al raggiungimento delle 175 donazioni di sangue;

          e)    una stelletta d'oro sormontata da una torre al raggiungimento delle 200 donazioni e successive.

      5. Le stellette di cui al comma 4 di classe superiore sostituiscono quelle della classe inferiore.

Art. 4.
(Regolamento).

      1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico, in parti uguali, dei Ministeri competenti per i militari e delle regioni e delle organizzazioni di volontariato competenti per i civili.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser