Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4714 |
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un fondo pari a 1 milione di euro annui per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli festival.
1. Ai fini di cui alla presente legge si definiscono piccoli festival le manifestazioni che contribuiscono, con la loro promozione culturale, alla crescita e allo sviluppo locale in termini di attrazione turistica, salvaguardia delle tradizioni e promozione di nuove tendenze culturali, procurando, direttamente o indirettamente, un beneficio immateriale o materiale per le comunità.
1. Il contributo del fondo di cui all'articolo 1 è concesso ai soggetti organizzatori dei piccoli festival. A tale fine i piccoli festival devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere organizzati in comuni italiani con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) essere organizzati in comuni situati nelle aree interne del territorio nazionale;
c) aver realizzato almeno venti edizioni negli ultimi venticinque anni;
d) aver ottenuto riconoscimenti internazionali;
e) avere determinato un incremento dei flussi turistici legato all'evento organizzato.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.