Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4733 |
1) all'impatto ambientale (inquinamento acustico e atmosferico ed emissione di gas serra);
2) ai costi legati alla mobilità urbana (carburanti);
3) alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga e riduzione dello stress);
4) al traffico sulle strade (decongestione del traffico e riduzione degli incidenti in itinere).
Nella società del terzo millennio bisogna considerare che la crisi economica e l'importazione delle fonti di energia obbligano l'Italia a riorganizzare la mobilità urbana con nuovi strumenti che abbiano ricadute positive sul consumo e sul risparmio energetici, che in questo caso sono rappresentati dall'utilizzo del car pooling. Il car pooling genera benefìci per l'azienda e per i lavoratori:
1) aumenta la soddisfazione dei lavoratori;
2) consente ai dipendenti di arrivare puntuali al lavoro;
3) diminuisce lo stress;
4) determina meno assenze dovute agli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e ad altri imprevisti;
5) porta alla diminuzione dei costi per il carburante.
È urgente e fondamentale riconoscere in ogni caso ai lavoratori che utilizzano il car pooling nel caso di incidente la piena tutela derivante dall'infortunio in itinere per l'impatto positivo che tale mezzo di trasporto ha sul benessere sociale ed economico dei cittadini. Dalle considerazioni riportate muove la presente proposta di legge.
Secondo la Cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015) per «infortunio in itinere» si intende l'infortunio capitato al lavoratore durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro ovvero l'infortunio occorso al lavoratore durante il «normale percorso» che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro oppure durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Per «normale percorso» tra casa e lavoro (e viceversa) si intende quello «più breve e diretto»; gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. In via eccezionale, è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (traffico, ai lavori in corso in una strada eccetera). L'infortunio è riconosciuto in caso di interruzioni o deviazioni effettuate in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro; per «necessità» e quindi dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti; è consentito l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato (è questo il caso in cui la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla
con tali mezzi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso). Secondo la Cassazione è consentito utilizzare il mezzo privato quando non vi sono mezzi pubblici che servono la tratta in oggetto; esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente
1. Al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso condiviso di veicoli privati nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio di uso condiviso dia preventiva comunicazione per scritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio stesso»;
b) al quarto periodo, le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».