Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4755 |
1) la gestione e l'organizzazione non devono essere più affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, ma alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per attuare l'effettiva terzietà dei giudici tributari ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione («Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata») è urgente sottrarre al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto parte interessata nel contenzioso, e affidarla a un organismo terzo, come per esempio la Presidenza del Consiglio dei ministri (la cui alta vigilanza è prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), perché la giustizia tributaria, oltre che «essere», deve necessariamente «apparire» neutrale. Si deve istituire un ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile (cosiddetta quarta magistratura), la quale peraltro deve avere in futuro anche un riconoscimento costituzionale. Non si può tollerare, come invece accade oggi, che il Ministro dell'economia e delle finanze gestisca l'organizzazione dei giudici tributari per le nomine, i trasferimenti e l'avanzamento di carriera;
2) una nuova denominazione delle commissioni tributarie. Proprio alla luce di quanto detto al punto 1), le commissioni tributarie dovranno avere una diversa denominazione e precisamente: tribunale tributario; corte di appello tributaria; sezione tributaria della Corte di cassazione;
3) i giudici tributari devono essere a tempo pieno e professionalmente competenti. Oggi i giudici tributari sono a tempo parziale e questo non garantisce una perfetta competenza e professionalità nel delicato settore fiscale. L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, a base regionale con specifico riferimento alle norme tributarie e processuali. I professionisti per far parte delle commissioni tributarie devono cancellarsi dai rispettivi albi professionali;
4) il giudice monocratico. Si può prevedere l'istituzione del giudice monocratico per tutte le controversie d'importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli interessi e delle sanzioni, che vanno oggi a mediazione, per le cause catastali e per i giudizi di ottemperanza senza limiti di importo;
5) il dignitoso trattamento economico dei giudici tributari. Oggi i giudici tributari non percepiscono alcun compenso per la sospensiva e soltanto la misera somma di 25 euro nette a sentenza depositata, peraltro pagata con ritardo. Questi miseri compensi non fanno altro che offendere la dignità del giudice tributario ed ecco perché è necessario prevedere con urgenza un compenso dignitoso sia per le udienze di sospensiva e di merito, sia per il deposito delle sentenze, oltre che un congruo e dignitoso compenso mensile e rimborso delle spese.
La riforma delle commissioni tributarie è un'esigenza sentita da molti anni dai contribuenti e dalle categorie professionali, tenuto conto della delicatezza del ruolo svolto e delle particolari questioni che vengono trattate. Non si deve pensare che l'esigenza della suddetta riforma è giustificata dai recenti scandali e arresti dei giudici tributari (si vedano i casi di Roma, Napoli, Milano e Bari), ma la riforma è necessaria perché i giudici tributari devono essere giudici professionali, ben pagati, indipendenti (anche all'apparenza) dal Ministero dell'economia e delle finanze e competenti a decidere le delicate e difficili questioni tributarie che in caso di errori, anche involontari, possono portare al fallimento delle aziende o, peggio ancora, al suicidio dei contribuenti. Ormai è arrivato il momento indifferibile di smantellare totalmente le attuali commissioni tributarie e creare giudici tributari a tempo pieno non più dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
1) la terzietà e l'imparzialità del giudice, a presidio delle quali è posto uno
specifico iter formativo professionale che consente l'accesso alla carriera della magistratura tributaria;2) l'assoluta indipendenza della magistratura costituzionalmente sancita dall'articolo 91 della Costituzione tedesca, nel quale viene considerata un potere giurisdizionale autonomo e svincolato da altre magistrature o poteri dello Stato;
3) la legalità e la regolarità del processo tributario consistenti nella pedissequa applicazione delle norme al contenzioso in parola;
4) il principio di parità di trattamento delle parti in giudizio con specifico riferimento al concetto della parità delle armi processuali, che in Germania risulta essere più ampio rispetto a quello italiano in quanto, oltre alla prerogativa di presentare al giudice tributario atti volti a sostenere le proprie pretese o giustificazioni, è ammessa la prova testimoniale per entrambe le parti;
5) il principio di proporzionalità del giudicato, atto a calibrare l'azione della giustizia tributaria alle effettive circostanze economiche e sostanziali in cui si è venuto a creare il contenzioso.
In conclusione, questa proposta di legge di riforma delle commissioni tributarie ha ripreso molti concetti organizzativi del processo tributario tedesco. Soltanto una magistratura tributaria autonoma, indipendente e professionale può garantire un sistema tributario equo ed efficiente. La presente proposta di legge vuole offrire il proprio contributo al fine di rendere sempre più chiare le regole che disciplinano il settore, affidando la giustizia tributaria a una magistratura specialistica e autonoma (gestita ed organizzata non più dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri), introducendo una nuova denominazione per le commissioni tributarie, garantendo l'impiego di giudici tributari a tempo pieno, professionalmente competenti e retribuiti attraverso un dignitoso trattamento economico e prevedendo la possibilità dell'istituzione del giudice monocratico per tutte le controversie di importo non superiore a 20.000 euro, al netto degli interessi e delle sanzioni.
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.
2. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello nel cui distretto sono compresi tre tribunali.
3. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.
4. Per quanto non disposto dal comma 3 e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
5. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
6. È istituita la magistratura tributaria, autonoma rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile.
1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.
2. L'incarico presso un tribunale tributario o una corte di appello tributaria ha
1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base a un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria
1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.
3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.
4. Con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per
1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.
2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.
3. Gli esami orali avranno ad oggetto il diritto tributario ed il diritto processuale civile.
4. Con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale.
5. Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, devono essere formate da: un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede; un professore ordinario di diritto tributario; un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venticinque anni.
6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione nel concorso pubblico di cui al presente articolo.
7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono
1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza due volte a settimana.
4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.
5. È istituito il giudice monocratico per le seguenti controversie:
a) di valore non superiore a 20.000 euro;
b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.
1. I giudici tributari devono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza;
d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquanta anni di età.
1. Non possono essere nominati giudici tributari dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie:
a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
c) i dipendenti o ex dipendenti dell'amministrazione finanziaria che prestano o hanno prestato servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e presso quelli della soppressa
Agenzia del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;d) gli appartenenti o ex appartenenti al Corpo della guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) i prefetti e i questori;
g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nei movimenti politici;
h) coloro che sono iscritti ad albi professionali; prima della nomina il candidato è tenuto a cancellarsi dagli albi professionali con effetto immediato;
i) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili nei corpi di polizia;
l) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio o in pensione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti e affini entro il quarto grado.
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione alle Camere sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio».
2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario al quale sono destinati.
4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.
5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice tributario.
1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 7;
b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall'articolo 8;
c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni
dalla comunicazione del decreto di nomina;d) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
e) risultano ancora iscritti a un albo professionale;
f) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
g) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
1. Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere stabilito in base a criteri che garantiscano che lo stesso trattamento sia congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.
2. Ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale e assistenziale, comprensivo di ferie, di permessi e del sistema di guarentigie, del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell'anzianità di servizio, con un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.
1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni stabilite dal presente articolo.
2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.
3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:
a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice tributario destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
n) la mancata frequenza di due corsi di aggiornamento obbligatori;
o) per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge.
4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;
c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
e) la mancata frequenza di tre corsi di aggiornamento obbligatori.
5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di un altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
6. Si applicano la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui ai commi 4 e 5 e il divieto perpetuo di essere nominati giudici tributari.
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida a un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l'ufficio di segreteria di cui all'articolo 29. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato «Consiglio di presidenza», è istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e ha un'autonoma sede in Roma.
2. Il Consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o gli avvocati iscritti all'albo da oltre venti anni.
3. Il Consiglio di presidenza elegge nel suo seno il presidente.
4. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria.
5. I componenti del Consiglio di presidenza sono eletti da tutti i giudici tributari con voto personale, diretto e segreto e non sono rieleggibili.
1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni.
2. I componenti del Consiglio di presidenza che nel corso del quinquennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice tributario, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti con la corrispondente qualifica.
1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza e sono altresì esclusi dal voto i giudici tributari sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, a una sanzione più grave dell'ammonimento, ai sensi dell'articolo 15.
2. Il giudice tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo cinque anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata un'altra sanzione disciplinare.
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza hanno luogo entro due mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza uscente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
2. Il presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio elettorale centrale, che si insedia presso lo stesso Consiglio ed è costituito da un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresì, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
3. Le candidature devono essere presentate all'ufficio elettorale centrale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima delle elezioni mediante compilazione dell'apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato è presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su più schede di presentazione se i candidati raccolgono le firme di presentazione presso tribunali tributari e corti di appello tributarie diverse da quella di appartenenza.
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale locale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede dell'organo giudiziario presso la quale è svolta la funzione giurisdizionale.
3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di essi e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si dà atto nel processo verbale delle operazioni.
4. L'ufficio elettorale locale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna
categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.1. Il Consiglio di presidenza:
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alle elezioni;
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e per l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;
e) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 2;f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni;
h) assicura l'aggiornamento obbligatorio professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata, nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;
i) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m), e sui provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
l) esprime parere sulla ripartizione tra i tribunali tributari e le corti di appello tributarie dei fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per le loro spese di funzionamento;
m) esprime parere non vincolante sul regolamento di cui all'articolo 13, comma 3;
n) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di giudici tributari presso altri tribunali tributari e altre corti di appello tributarie, rientranti nello stesso ambito regionale, per la durata massima di sei mesi non prorogabili;
o) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.
2. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei
confronti dei giudici tributari affidando tale incarico a uno dei suoi componenti.1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, d'iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se hanno la residenza fuori Roma, il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria svolge funzioni di assistenza e collaborazione del Consiglio di presidenza per lo svolgimento di ogni attività amministrativa attribuita allo stesso ufficio o ai suoi componenti.
1. È istituito presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria, disciplinato da un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Fatta salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, ai fini di cui alla presente legge è competente la sezione tributaria della Corte di cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione e rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti da un numero fisso di tre membri, di cui uno ricopre il ruolo di presidente del collegio.
1. A decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di
appello tributarie di cui all'articolo 33 della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato. 1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediati il 1° gennaio 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali.
3. Tutti i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2019 presso le commissioni tributarie provinciali e regionali sono trasferiti ai tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e alle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado.
1. I concorsi pubblici a base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, si devono svolgere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 settembre 2018.
1. I regolamenti previsti dalla presente legge devono essere emanati entro il 31 marzo 2018.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.