Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4774 |
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. L'inottemperanza all'ingiunzione di cui al comma 2 nel termine indicato al comma 3 è punita con la reclusione da uno a quattro anni»;
2) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. Gli immobili ad uso abitativo acquisiti ai sensi del comma 3, se ultimati e se non situati in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità in base a leggi statali o regionali, sono destinati ad alloggi popolari. I criteri per l'assegnazione di tali alloggi sono definiti con regolamento comunale»;
3) il comma 4-quater è abrogato;
4) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dal comma 4-ter,»;
b) all'articolo 36, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il comune abbia adottato un apposito piano di riqualificazione degli insediamenti abusivi, per il rilascio del permesso in sanatoria è sufficiente che l'immobile risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda»;c) all'articolo 47, comma 1, le parole: «comporta l'applicazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «comporta l'applicazione, in misura raddoppiata, delle sanzioni».
1. Al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni»;
b) le parole: «all'articolo 27, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 27, comma 2, e 31, commi 5, 6 e 9,».
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio. Le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati di cui al primo periodo al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni.
2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e di esecuzione dei rilievi satellitari