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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1973 |
il quorum strutturale o costitutivo indica il numero o la percentuale minima di aventi diritto che debbono essere presenti ad una riunione o partecipare ad una votazione, affinché sia ritenuta valida e possa avere gli effetti proposti: corrisponde, in sostanza, al numero legale;
il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale minima di voti a favore da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata;
il quorum per opzione (per-option quorum) è una modalità alternativa di quorum che, invece di porre un vincolo sul numero minimo di votanti complessivi, lo pone sul numero di votanti per almeno una delle due opzioni (favorevoli o contrari).
Ad esempio, una possibile applicazione potrebbe richiedere che almeno il 25 per cento più uno degli aventi diritto voti sì o che almeno il 25 per cento più uno degli
aventi diritto voti no. È da notare che, anche nel caso del quorum classico, la votazione potrebbe passare con solamente il 25 per cento più uno di voti per il sì, se un ulteriore 25 per cento di persone votasse no; in questo caso è infatti palese la stranezza di un sistema che approva un giudizio anche se ci sono più voti contrari ad esso.dà troppo potere ai no, quasi di veto;
disincentiva la partecipazione al voto per i contrari, e a volte di riflesso anche per i favorevoli;
porta a situazioni in cui viene confusa la volontà dei contrari con quella degli indecisi o disinteressati;
può portare a situazioni paradossali in cui per rendere valida una votazione sarebbero necessari più voti contrari;
nei casi in cui c’è incertezza sul raggiungimento del quorum ma non sulla prevalenza di una delle due opzioni, elimina di fatto la segretezza del voto;
consente agli astensionisti di invalidare il voto di chi si è recato alle urne;
se i contrari si dividono tra chi vota no e chi non vota per non far raggiungere il quorum, il sì può vincere anche con una minoranza: ad esempio se il 25 per cento più uno votano sì, il 25 per cento vota no, il 25 per cento non vota per non far raggiungere il quorum e un ulteriore 25 per cento è rappresentato da coloro che comunque non vanno a votare, il quorum viene raggiunto e vince il sì, anche se i sostenitori del no sono di fatto il doppio.
Ora, allo scopo ben preciso di cercare di porre un termine agli innumerevoli referendum abrogativi resi nulli dal mancato raggiungimento del quorum, con la presente proposta di legge costituzionale si propone un abbassamento del quorum medesimo, allo scopo di rendere più difficile l'azione ostruzionistica di quanti, e sono tanti ormai, mirano a far fallire le
consultazioni referendarie aderendo al partito degli astensionisti e facendone in continuazione proseliti. 1. Il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione una quota degli aventi diritto pari alla metà più uno del numero dei votanti alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati immediatamente precedenti la data di indizione del referendum e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».