Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4540


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PAOLO BERNINI
Divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione di collari elettronici, elettrici, con le punte, a strozzo e a semi strozzo
Presentata il 9 giugno 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Al momento non esiste una normativa specifica che vieti espressamente la vendita dei collari elettrici e di altri dispositivi che evidentemente causano dolore e danni permanenti agli animali, come molti veterinari hanno dimostrato e certificato. Tali posizioni sono state espresse a livello internazionale dal settore della medicina veterinaria anche comportamentalista che, come è noto, ha specifica competenza in questo settore.
      Anche in Italia abbiamo acquisito i pareri a riguardo della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Scuola di interazione uomo-animale.
      Per l'uso dei collari elettrici antiabbaio e di altri dispositivi similari è già stato chiarito da alcune fondamentali sentenze che esso costituisce inequivocabilmente un maltrattamento animale e come tale, è un reato punibile ai sensi della legge 20 luglio 2004. n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», che, tra l'altro, ha introdotto nel libro secondo del codice penale il titolo IX-bis, rubricato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», e in particolare l'articolo 544-ter che vieta il maltrattamento di animali. Infatti, l'addestramento eseguito mediante costrizioni, coercizioni o l'utilizzo di collari elettrici o congegni atti comunque a procurare scosse elettriche ai cani costituisce una lesione dell'animale sia da un punto di vista fisico che psichico e non rispetta le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del cane né il benessere dell'animale stesso.
      A tale riguardo è chiaro l'orientamento della Corte Suprema di cassazione che lo ha espresso nelle seguenti sentenze: Corte di cassazione penale, sezione III, n. 46291 del 3 dicembre 2003; n. 43230 del 20 dicembre 2002; n. 1215 del 29 gennaio 1999.
      Ancora più dettagliata è la sentenza della Corte di cassazione penale, sezione III, n. 15061 del 15 aprile 2005, che ha condannato ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale la proprietaria di un cane per aver utilizzato un collare elettrico. Nella sentenza si legge: «L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali, e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale».
      Per quanto concerne, invece, la diffusione e la vendita dei collari elettrici la questione appare più complessa.
      È anche da rilevare che esiste la sentenza del giudice monocratico Valentino Pezzuti che ha assolto il titolare di un negozio di San Concordio specializzato nella vendita di prodotti per animali.
      Il commerciante, nel luglio 2007 fu denunciato per maltrattamento di animali in seguito a un controllo nel suo esercizio effettuato da una pattuglia della polizia municipale su delega della procura della Repubblica. Un intervento scaturito in seguito all'entrata in vigore della legge n. 189 del 2004 che prevedeva sanzioni nei confronti di tutto ciò che impedisse al cane di vivere in condizioni etologiche compatibili con la sua natura, con l'ausilio di una sentenza della Corte di cassazione, penale, sezione III, presidente De Maio, che affermava come l'utilizzo di collari elettrici antiabbaio costituisse maltrattamento di animali.
      Le notizie di qualche anno fa raccontano di un sequestro a opera della polizia postale veneta di un numero elevato di collari elettrici e di collari a punte, venduti tramite internet, sempre basandosi sulla legge relativa ai maltrattamenti. Questo porta a pensare che l'intenzione sia quella di punire non solo l'uso conclamato del collare elettrico (e di altri collari coercitivi) ma anche la detenzione e la vendita, visto che non esiste un altro utilizzo di tali strumenti se non quello che comporta il maltrattamento.
      Su internet però restano on line i siti di aziende (si veda: http://www.mediaelettra.com/caccit.htm) che pubblicizzano e vendono i collari elettrici corredati di testimonianze di veterinari per sostenere che i collari «di nuova generazione» non comportano rischi per la salute del cane.
      È chiaro come nelle ordinanze ministeriali precedenti si parli purtroppo solamente di «uso» e non di «vendita», rifacendosi appunto alla legge n. 189 del 2004 sui maltrattamenti agli animali.
      Per questo si ritiene necessario e non più rimandabile stabilire il divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di dispositivi e strumenti che possono arrecare sofferenza agli animali configurando così il reato di maltrattamento a loro danno.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. È fatto divieto di utilizzare o cedere a qualunque titolo, nonché di importare e di vendere sul territorio nazionale, tramite qualunque mezzo, anche telematico, collari elettronici, elettrici, con le punte, a strozzo e a semi strozzo.
      2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema satellitare gps o di altri sistemi di geolocalizzazione.

Art. 2.

      1. I soggetti in possesso dei collari di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, che provvede all'eliminazione degli stessi.

Art. 3.

      1. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 a 50.000 euro.

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