Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4540 |
1. È fatto divieto di utilizzare o cedere a qualunque titolo, nonché di importare e di vendere sul territorio nazionale, tramite qualunque mezzo, anche telematico, collari elettronici, elettrici, con le punte, a strozzo e a semi strozzo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai collari dotati unicamente di sistema satellitare gps o di altri sistemi di geolocalizzazione.
1. I soggetti in possesso dei collari di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, che provvede all'eliminazione degli stessi.
1. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 a 50.000 euro.