Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 848 |
1. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT Spa, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5. La società, finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.
2. L'ENIT Spa:
a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di informazione a livello nazionale e all'estero;
b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri e a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;
c) realizza e gestisce il portale nazionale del turismo;
d) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale e a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative e alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico
nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;e) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e di sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.
3. L'ENIT Spa subentra all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
4. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT Spa è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti:
a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, e la dotazione finanziaria iniziale dell'ENIT Spa comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo risultante dall'ultima legge di bilancio dello Stato;c) i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi dell'ENIT Spa;
d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività e i servizi che l'ENIT Spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;
e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera d);
f) i criteri di integrazione delle sedi dell'ENIT Spa con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;
g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale dell'ENIT Spa da parte di altri soggetti pubblici e privati;
h) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono eventualmente trasferite all'ENIT Spa anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionali nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;
i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;
l) la data di chiusura del primo esercizio sociale dell'ENIT Spa;
m) le modalità dell'eventuale costituzione da parte dell'ENIT Spa di altre società che perseguono fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, a enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;
n) le modalità di consultazione da parte di ENIT Spa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.
6. Con il decreto di cui al comma 5 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'ENIT Spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto dell'ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate ai sensi del codice civile.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, l'ENIT Spa svolge le funzioni dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti prima della data di trasformazione in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continuano a essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti prima della medesima data. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato dell'ENIT Spa.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita relazione presentata dall'ENIT Spa, riferisce annualmente alle Camere sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.
9. Il controllo della Corte dei conti sull'ENIT Spa si svolge con le modalità
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.