Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4771 |
1. È istituita la professione di tatuatore e piercer professionista. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso della laurea abilitante di cui all'articolo 2.
2. L'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer è consentito anche a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato tale attività da almeno tre anni, documentalmente comprovabile, e abbia seguito con profitto presso le aziende sanitarie locali almeno un corso di formazione regionale.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in tatuatore e piercer professionista.
2. Il corso di laurea di cui al comma 1 ha durata triennale e consta di insegnamenti in materie sanitarie, artistiche, antropologiche ed etnologiche con specifico riferimento alle attività pratiche, anche ricorrendo alla formazione negli studi e nei laboratori autorizzati di tatuaggi e piercing.
3. Ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 1, possono accedere al corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo equipollente per legge.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche degli ambienti che ospitano studi e laboratori deputati all'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer professionista, precisando in particolare che:
a) l'attività può essere esercitata solo in ambienti fisicamente distinti da palestre sportive, beauty farm, attività di manicure, estetista, trucco, parrucchiere e barbiere e da qualsiasi altra attività che pregiudichi la tutela della salute e di igiene dei luoghi;
b) è vietato tatuare o applicare un piercing a soggetti minori di diciotto anni non accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale;
c) è vietato tatuare le mani, il collo, il viso e la testa di soggetti minori di diciotto anni, anche se accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale;
d) è vietata qualsiasi pratica di impianto, di incisione anatomica e di modifica delle sembianze o delle funzioni nei soggetti minori di diciotto anni, anche se accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale.
1. Chiunque esercita l'attività di tatuatore e piercer in mancanza del titolo professionale è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale prevedendo, altresì, la confisca delle attrezzature utilizzate.
2. Chiunque esercita l'attività di tatuatore e piercer in mancanza dei titoli autorizzativi è punito con una sanzione da euro 2.500 a euro 25.000, con il sequestro delle attrezzature utilizzate e con la sospensione dell'attività per sei mesi. In caso di reiterazione sono previste la confisca delle attrezzature