Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1221


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ORFINI
Modifiche all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per lo sviluppo delle imprese di produzione culturale e dello spettacolo
Presentata il 18 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Ormai da anni si parla di cultura come di uno dei settori produttivi per eccellenza. Secondo il rapporto Symbola Unioncamere 2012, le imprese registrate nel settore produttivo culturale nel 2011 (escluse le cosiddette «industrie correlate») erano 443.653, cioè il 7,3 per cento delle imprese italiane registrate. Esse hanno prodotto in termini di valore aggiunto 75,806 miliardi di euro, che corrispondono a circa il 5,4 per cento dell'economia nazionale. In termini di occupazione, il settore sviluppa 1.390.000 addetti, pari al 5,6 per cento del totale degli occupati.
      Fino al 2005, l'Italia era seconda solo alla Cina in questo particolare settore dell’export ed era il primo tra i Paesi cosiddetti «sviluppati». Il nostro Paese, secondo i dati UNCTAD 2008, esportava in tutto il mondo circa 28 miliardi di dollari di prodotti culturali e creativi, possedeva una quota del mercato mondiale pari all'8,3 per cento e poteva vantare un tasso di crescita nel periodo 2000-2005 del 5,9 per cento. Ma solo pochi anni dopo, l'Italia, nella top 20 dei Paesi esportatori di beni creativi è scivolata al quinto posto dietro Cina, Stati Uniti d'America, Germania e Hong Kong, ed è scesa dal primo al terzo posto tra i Paesi sviluppati (Rapporto 2010 UNCTAD sull'economia creativa).
      Questo accade, principalmente, perché le nostre imprese creative e culturali sono sole di fronte a un mercato globale ben organizzato e sempre più aggressivo. Il solo essere prodotto italiano non basta più per competere; c’è bisogno di un sistema di supporto adeguato.
      Le imprese che operano nel settore culturale e creativo sono per lo più sono medie, piccole o micro. Per le loro efficienza e competitività, queste imprese devono essere messe in grado di combinare in modo flessibile le proprie competenze. Spetta alla politica il compito di dare al sistema gli strumenti necessari per facilitare la capacità organizzativa delle imprese nel mercato. Prima di tutto è necessario comprendere le dimensioni reali del sistema e del mercato di riferimento; definire regole chiare ed efficaci per garantire la concorrenza e la cooperazione tra gli attori del sistema; favorire i collegamenti con gli enti di formazione e di ricerca; costruire un sistema di incentivi all'aggregazione e all'internazionalizzazione delle imprese; introdurre norme per la trasparenza sull'assegnazione degli appalti «sotto soglia». È necessario favorire l'accesso al credito delle imprese culturali e creative, che fino ad oggi non hanno trovato nel sistema bancario – ma neanche nelle istituzioni pubbliche – competenze in grado di valutare e di determinare la possibilità di successo di un'idea. Il sistema italiano continua a basarsi su una concezione tradizionale di industria e di impresa utilizzando parametri basati su patrimonializzazione e su produttività, divenuti obsoleti e inefficaci per misurare il rischio d'impresa nel settore culturale e creativo. Occorre acquisire la consapevolezza che l'ampio settore delle industrie culturali e creative costituisce una vera e propria filiera fatta di fasi produttive differenti e talvolta apparentemente indipendenti, mentre oggi troppo spesso le potenzialità creative, industriali e occupazionali sono sottodimensionate a causa della parzialità con cui è analizzata e considerata la filiera.
      Il primo passo fondamentale – che compiamo con la presente proposta di legge – è creare le condizioni per mettere in atto una specifica strategia di politica industriale per questo settore. All'articolo 1, infatti, sostituendo il comma 1 dell'articolo 51-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, si riconosce la qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi della disciplina europea vigente in materia ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, come definiti dai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa. Con l'articolo 2, abrogando il primo comma dell'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, si fanno rientrare nella categoria delle imprese e anche i settori della lirica e delle attività musicali attuate con il concorso finanziario dello Stato.
      In questo modo si potranno applicare alle imprese del settore culturale e creativo le disposizioni e gli incentivi in vigore per le micro, piccole e medie imprese, come i finanziamenti per il loro sviluppo e il loro sostegno, – in particolare nella fase di avvio – nonché per agevolarle nei processi di internazionalizzazione, nelle attività di formazione e di aggiornamento professionali delle maestranze, dell'accesso al credito e nella difesa da forme di concorrenza scorrette.
      L'Unione europea ce lo insegna: le industrie culturali e creative rappresentano uno dei settori trainanti del continente. Esse producono il doppio dei ricavi dell'industria automobilistica, crescono a una velocità molto superiore rispetto alle altre industrie, producono occupazione anche nei periodi di crisi e impegnano lavoratori altamente qualificati. È solo attuando le necessarie politiche di sostegno e di sviluppo del settore che possiamo scongiurare il rischio che l'Italia perda lo straordinario vantaggio competitivo che la sua storia le ha regalato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
      «1. Ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, come definiti ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 4 della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, nonché agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina europea vigente in materia».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.

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