Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4790 |
1. Le disposizioni dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, a decorrere dalla data di completamento del periodo di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche agli impianti a fune che già usufruiscono del citato periodo di proroga, nonché a quelli che chiedono di usufruire di tale proroga.
2. I nuovi termini della vita tecnica degli impianti a fune di cui al punto 2.5.1. dell'allegato tecnico A del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, si applicano a decorrere dalla data di scadenza originale della vita tecnica dei medesimi impianti.