Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4697


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata VENITTELLI
Disposizioni concernenti la perpetuità della concessione delle sepolture delle vittime civili della seconda Guerra mondiale
Presentata il 13 ottobre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La normativa vigente (articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285) prevede, relativamente alle concessione di sepolture a privati, rilasciate anteriormente al 1975, la revoca delle stesse trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
      Tale disciplina appare gravemente lesiva nei confronti delle vittime civili perite durante l'ultimo conflitto mondiale a seguito di bombardamenti o di fucilazioni da parte degli eserciti tedeschi in ritirata nonché dei civili militarizzati deceduti a seguito di quegli eventi.
      Spesso si tratta di interi nuclei familiari o di persone singole che non hanno parenti superstiti in grado di provvedere a dare loro una nuova sepoltura evitando così alle salme la fossa comune.
      A tutti costoro il Paese deve una pietas particolare poiché si tratta di vittime innocenti di tragici eventi, il cui sacrificio segnò un'epoca decisiva della nostra storia.
      Esse, pertanto, non possono essere considerate come comuni cittadini e la concessione della loro sepoltura, salvo che non si provveda ad allestire un sacrario comune dove i loro resti possano essere degnamente conservati, deve essere perpetua.
      A tale finalità è ispirata la presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo con il quale si escludono le vittime in esame dalla disciplina limitativa stabilita dal citato comma 2 dell'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e si prevede la durata perpetua della loro sepoltura.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La disposizione dell'articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non si applica alle salme delle vittime civili della seconda Guerra mondiale e dei civili militarizzati, per eventi verificatisi nel periodo tra il 1° giugno 1940 e il 31 ottobre 1948, salvo che il comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura dei soggetti di cui al periodo precedente ha durata perpetua.

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