Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4792 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la tutela della concorrenza nel settore informatico e il contrasto delle pratiche di innovazione predatoria a danno dei consumatori e delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) revisione del libro terzo, titolo I, capo I, del codice civile al fine di adeguare tali disposizioni a un contesto economico fondato su dati e informazioni digitali, inserendo il dato informatico tra i beni mobili immateriali aventi utilità economica;
b) definizione dell'innovazione predatoria come l'alterazione di uno o più elementi tecnici di un prodotto o servizio allo scopo di limitare o di eliminare la concorrenza;
c) previsione dell'innovazione predatoria come violazione della concorrenza;
d) in caso di modifiche simultanee su un prodotto per perfezionarlo e per limitare o eliminare la concorrenza, previsione dell'obbligo di analisi indipendente di ogni modifica;
e) attribuzione ai giudici e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato del potere di deliberare sulla valida motivazione economica della modifica di un prodotto in conformità a quanto disposto dal presente comma;
f) previsione di casi di condotte da considerare abusive o collusive, tipizzate ed espressamente vietate, effettuate anche attraverso sistemi automatizzati informatici, idonee a falsare la concorrenza e il libero mercato a danno dei consumatori e delle imprese;
g) previsione della possibilità di effettuare procedure di interpello preventivo al fine di verificare se determinate pratiche commerciali o automatizzate possano o no essere considerate innovazione predatoria;
h) adozione di un apposito regolamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'alinea, eventualmente modificabile entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo, per individuare i sistemi automatizzati informatici di cui alla lettera f) e le procedure di cui alla lettera g);
i) previsione di sanzioni, anche aventi natura risarcitoria per l'utente, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ipotesi di pratiche di innovazione predatoria che hanno come effetto quello di falsare la concorrenza a danno dei consumatori o delle imprese concorrenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
4. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica.