Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4792


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato QUINTARELLI
Delega al Governo per la tutela della concorrenza nel settore informatico e il contrasto delle pratiche di innovazione predatoria
Presentata il 18 dicembre 2017


      

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Onorevoli Colleghi! – L'economia immateriale è il centro delle nostre attività quotidiane. La tecnologia aumenta il benessere dei consumatori ed è importante che ciò continui. Sfortunatamente nuove pratiche anticompetitive si annidano in questi mercati. È cruciale identificarle ed eliminarle perché l'importanza delle tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana implica che tali pratiche anticompetitive possono incidere sulla vita di tutti i cittadini.
      L'innovazione viene spesso associata a comportamenti virtuosi con effetti positivi e di maggiore apertura dei mercati, ma l'esperienza insegna che invece può assumere forme tese a escludere la concorrenza al fine di tutelare il proprio mercato o conquistare mercati adiacenti con comportamenti che possono essere predatori.
      L'innovazione predatoria, ovvero l'alterazione di uno o più elementi tecnici per limitare o eliminare la competizione, è uno degli argomenti più importanti con cui si confronta la disciplina relativa alla tutela della libertà di concorrenza nell'ambito dell'economia immateriale.
      L'innovazione predatoria è indubbiamente attuata quotidianamente, causando danni a società operanti nei vari mercati e, indirettamente, ai consumatori.
      Come descritto approfonditamente nel libro «Costruire il domani, istruzioni per un futuro immateriale», alcune delle proprietà della dimensione immateriale in cui operano le aziende tecnologiche sono che l'immateriale è connesso, che il tempo di distribuzione è sostanzialmente nullo e che il costo marginale di riproduzione e di trasferimento è nullo. Grazie a queste proprietà, le aziende possono modificare costantemente i loro prodotti già nella disponibilità dei consumatori con dei semplici aggiornamenti o modificazioni degli impianti centrali, potendo rimuovere in questo modo la compatibilità del proprio prodotto dominante con tecnologie di terze parti o compromettendo le attività di tecnologie concorrenti.
      Nonostante la frequenza di simili comportamenti, come dimostrato da numerosi articoli scientifici, non esiste un regime specifico per l'innovazione predatoria. Essa è quindi affrontata ricorrendo a concetti giuridici che si adattano a queste situazioni in modo largamente subottimale. L'assenza di una categoria giuridica specificamente rivolta alle pratiche anticompetitive celate nelle «innovazioni» conduce a numerosi errori di valutazione delle corti di giudizio. In sintesi, le leggi sulla tutela della libertà di concorrenza presentano delle crepe in cui si annidano questi comportamenti.
      Il Parlamento dovrebbe riconoscere l'esistenza diffusa di pratiche di innovazione predatoria e fornire linee guida alle corti di giustizia su come affrontarla. Ciò richiede un approccio cauto al fine di evitare di sanzionare reali innovazioni benefiche per il mercato e i consumatori. Si dovrebbe pertanto valutare se le modifiche dei prodotti hanno un senso economico per l'azienda al di là della conseguenza di eliminare o ridurre la concorrenza. Fino a quando questa valutazione non sarà effettuata, le aziende tecnologiche non saranno completamente libere di esprimere tutto il loro valore.
      La creazione di un regime giuridico coerente, dedicato al contrasto dell'innovazione predatoria, sarà apprezzata dagli imprenditori e dai consumatori perché, nell'evitare errori giudiziali, condurrà a un mercato più ampio e competitivo, a vantaggio dell'innovazione.
      La presente proposta di legge è costituita da un solo articolo che reca una delega al Governo al fine di regolamentare l'economia basata sulla conoscenza delle informazioni digitali e di contrastare pratiche di innovazione predatoria idonee a falsare il gioco della concorrenza a danno dei consumatori e delle imprese.
      Il comma 1 stabilisce l'oggetto della delega e i relativi princìpi e criteri direttivi.
      Il comma 2 reca disposizioni sui decreti legislativi.
      Il comma 3 prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive.
      Il comma 4 prevede che i decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la tutela della concorrenza nel settore informatico e il contrasto delle pratiche di innovazione predatoria a danno dei consumatori e delle imprese, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) revisione del libro terzo, titolo I, capo I, del codice civile al fine di adeguare tali disposizioni a un contesto economico fondato su dati e informazioni digitali, inserendo il dato informatico tra i beni mobili immateriali aventi utilità economica;

          b) definizione dell'innovazione predatoria come l'alterazione di uno o più elementi tecnici di un prodotto o servizio allo scopo di limitare o di eliminare la concorrenza;

          c) previsione dell'innovazione predatoria come violazione della concorrenza;

          d) in caso di modifiche simultanee su un prodotto per perfezionarlo e per limitare o eliminare la concorrenza, previsione dell'obbligo di analisi indipendente di ogni modifica;

          e) attribuzione ai giudici e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato del potere di deliberare sulla valida motivazione economica della modifica di un prodotto in conformità a quanto disposto dal presente comma;

          f) previsione di casi di condotte da considerare abusive o collusive, tipizzate ed espressamente vietate, effettuate anche attraverso sistemi automatizzati informatici, idonee a falsare la concorrenza e il libero mercato a danno dei consumatori e delle imprese;

          g) previsione della possibilità di effettuare procedure di interpello preventivo al fine di verificare se determinate pratiche commerciali o automatizzate possano o no essere considerate innovazione predatoria;

          h) adozione di un apposito regolamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'alinea, eventualmente modificabile entro il 31 dicembre di ogni anno con validità per l'anno successivo, per individuare i sistemi automatizzati informatici di cui alla lettera f) e le procedure di cui alla lettera g);

          i) previsione di sanzioni, anche aventi natura risarcitoria per l'utente, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ipotesi di pratiche di innovazione predatoria che hanno come effetto quello di falsare la concorrenza a danno dei consumatori o delle imprese concorrenti.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
      3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
      4. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

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