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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: VIII Ambiente
Ambiente, territorio e protezione civile
Emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto

Nel corso della XVII legislatura sono state adottate diverse disposizioni riguardanti il commissariamento di stabilimenti di interesse strategico nazionale e, in particolare, per lo stabilimento ILVA di Taranto. A partire dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, sono state dettate norme per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

 
Il commissariamento
05/03/2018
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61

Il D.L. 61/2013 rappresenta il primo di una lunga serie di interventi normativi operati, nel corso della XVII legislatura, per fronteggiare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA.

La citata emergenza è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.
In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.
In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo Gip, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Lo stesso decreto ha previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.
Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.
Le ulteriori vicende giudiziarie (in particolare il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro, che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione) hanno creato le premesse per l'emanazione del D.L. 61/2013.

Il decreto-legge n. 61/2013 contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica.

Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

Entro il termine di 30 giorni dal decreto di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 61/2013 stabilisce che il commissario straordinario – comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni – predispone il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

L'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101

Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, l'art. 12 del D.L. 101/2013 introduce una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale, con oneri a carico dell'ILVA s.p.a. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo autorizza la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.

Lo stesso articolo 12 detta disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale e quindi relative anche all'ILVA (art. 12, commi da 3 a 5-quinquies).

Gli articoli 7 e 8 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136

L'articolo 7 del D.L. 136/2013 modifica in più punti la disciplina (dettata dall'art. 1 del D.L. 61/2013) che prevede in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del c.d. "piano industriale".

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'AIA e costituisce integrazione dell'AIA medesima.

Ulteriori disposizioni, contemplate dalle lettere c), d) ed f), sono volte a definire i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e).

Un'importante modifica riguarda, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, l'attribuzione al commissario del potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 22-quater del D.L. 24 giugno 2014, n. 91

 I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quater del D.L. 91/2014 riproducono le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, non convertito in legge, che conteneva misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate:
- a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa;
- a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale, pubblicato poco prima dell'emanazione del decreto-legge in questione;

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

- a disciplinare lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

I restanti commi dell'art. 22-quater contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del "piano ambientale", nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

I commissari straordinari

Nella G.U. n. 147 del 27 giugno 2014 è stato pubblicato il D.P.C.M. 6 giugno 2014 che ha nominato Piero Gnudi Commissario straordinario per l'ILVA S.p.A. (in sostituzione del precedente Commissario, Enrico Bondi, nominato in attuazione del D.L. 61/2013, il cui incarico è scaduto in data 4 giugno 2014) per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014, eventualmente prorogabili di ulteriori dodici mesi. Successivamente, nella G.U. n. 227 del 30 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto 21 agosto 2014 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha nominato Corrado Carrubba subcommissario presso l'ILVA S.p.a. in carica fino alla scadenza del mandato del commissario straordinario.

Oltre ai commissari deputati a gestire l'amministrazione straordinaria, è stato nominato un Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (al decreto di nomina, emanato con il D.P.C.M. 8 luglio 2014 in attuazione del D.L. 129/2012, è seguito il D.P.C.M. 8 luglio 2015, con cui l'incarico è stato prorogato fino all'8 luglio 2016 ed il D.P.C.M. 7 luglio 2016, che ha previsto la proroga per un ulteriore anno), nella persona di Vera Corbelli. A tale soggetto è stato altresì conferito l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte (la nomina è stata disposta con il D.P.C.M. 19 novembre 2015, a cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 7 dicembre 2016 che ha prorogato la durata dell'incarico).

Tale Commissario ha riferito sullo stato della progettazione ed esecuzione delle attività relative al sito Cemerad di Statte, nel corso dell'audizione svolta, in data 3 aprile 2017, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

 
L'amministrazione straordinaria
05/03/2018
Il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1

Il 5 gennaio 2015 è stato emanato il decreto-legge n. 1/2015 (recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto").

Una delle principali finalità del decreto (convertito in legge con la L. 4 marzo 2015, n. 20) è quella di estendere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal D.L. 347/2003.
In particolare l'art. 1 
prevede che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale, nominato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 61/2013, presenti l'istanza per l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario della procedura di amministrazione straordinaria.

In data 21 gennaio 2015 il Commissario Gnudi (nominato ai sensi del D.L. 61/2013) ha presentato, secondo quanto consentito dal D.L. 1/2015, l'istanza per l'ammissione immediata della ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale istanza è stata accolta con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015). Con tale decreto sono stati nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi.

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni applicabili alla società ILVA S.p.A. al fine di determinare la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del "piano ambientale" (comma 1), nonché disciplinare i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'AIA (comma 2). 

Per facilitare la citata transizione, il comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge ha disposto che i riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti nella normativa adottata in precedenza (con i decreti-legge 61/2013, 101/2013, 91/2014), si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 61/2013 si deve intendere come riferimento al piano ambientale adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Viene altresì introdotta una presunzione di liceità delle condotte poste in essere in attuazione del "piano ambientale", nonchè stabilito che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta (art. 2, commi 6-7). Ulteriori norme sono volte a prevedere interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto (art. 2, commi 6-bis e 6-ter). Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla tutela dell'indotto.

L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni di carattere finanziario volte a consentire all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. di utilizzare le somme già sequestrate dall'autorità giudiziaria per emettere obbligazioni (comma 1), nonché ad autorizzare l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti  per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione (comma 1-ter). Ulteriori norme sono volte a destinare fino a 10 milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad ricadente nel Comune di Statte, in provincia di Taranto (comma 5-bis).

L'articolo 4 detta disposizioni in materia di discariche e gestione dei rifiuti riguardanti l'ILVA, mentre gli articoli successivi (5-8) disciplinano programmi ed interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

Nel mese di gennaio 2015, le Commissioni riunite 10a e 13a del Senato hanno svolto numerose audizioni relative all'ILVA, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 1/2015

L'art. 21-octies del D.L. 27 giugno 2015, n. 83

L'articolo 21-octies del D.L. 83/2015 (che reca il medesimo contenuto dell'art. 3 del D.L. 92/2015, non convertito in legge) prevede (al comma 1) che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La disciplina in esame è volta ad ampliare quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 207/2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto, per le cui disposizioni la Corte Costituzionale ha già chiarito, nella sentenza n. 85 del 2013, la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari.

La disposizione prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori dell'impianto (commi 2, 3 e 4). La descritta disciplina si applica anche ai provvedimenti di sequestro già adottati dalla magistratura al 4 luglio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. 92/2015). Sia il termine di 12 mesi per il protrarsi dell'attività d'impresa che quello di 30 giorni per la redazione del piano per la sicurezza decorrono dalla data sopracitata (comma 5).

Nella seduta del 23 luglio 2015 delle Commissioni Riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) della Camera, si è svolta l'audizione informale dei Commissari straordinari dell'ILVA. Nel documento consegnato nel corso dell'audizione viene affrontata la questione del sequestro dell'impianto su cui è intervenuto il D.L. 92/2015 e, successivamente, l'art. 21-octies del D.L. 83/2015.
 
La cessione a terzi
05/03/2018
Il D.L. 4 dicembre 2015, n. 191

Il decreto-legge n. 191/2015, convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, contiene, all'articolo 1, una serie di disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (l'articolo 2 disciplina solamente l'entrata in vigore del decreto).

Il comma 1 interviene sulla procedura di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ed in particolare sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA S.p.a in amministrazione straordinaria. A tal fine il comma 2 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali.

I commi 3-5 dispongono altresì l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro, disciplinandone la copertura finanziaria e le modalità di erogazione. Un'ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6).

I commi da 6-bis a 6-septies recano disposizioni che autorizzano i commissari straordinari a contrarre finanziamenti statali per 800 milioni di euro, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di natura ambientale e sanitaria, mentre il comma 6-undecies disciplina l'impiego delle somme eventualmente confiscate all'esito di procedimenti penali.

Viene, altresì, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "piano ambientale" (comma 7).

L'articolo 1 inoltre disciplina l'invio di relazioni al Parlamento da parte dell'aggiudicatario e dei commissari del gruppo ILVA (commi 8-bis e 10-bis) e interviene sulle procedure di modifica del "piano ambientale" (commi 8-9).

Con lettera datata il 25 luglio 2016, i Commissari straordinari hanno trasmesso alle Camere, in attuazione dell'art. 1, comma 10-bis, del D.L. 191/2015, la relazione riguardante il materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo e conseguenti attività (Doc. XXVII, n. 26).
Nella seduta del 25 febbraio 2016, la X Commissione (Attività produttive) della Camera ha svolto l'audizione informale dei Commissari straordinari del Gruppo ILVA in relazione alle prospettive del gruppo e agli sviluppi dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo a ILVA S.p.A. e ad altre società del medesimo gruppo. Nel corso dell'audizione, i Commissari hanno depositato un documento che illustra sinteticamente le performance del gruppo e il processo di vendita.

Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98

Il decreto-legge n. 98/2016 (convertito dalla legge n. 151/2016) ha dettato disposizioni principalmente finalizzate a consentire il completamento della procedura di cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei precedenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del "piano ambientale" nonché i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) dei complessi medesimi.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), pone a carico dell'amministrazione straordinaria (e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione) l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 191/2015, all'amministrazione straordinaria.

Viene inoltre estesa all'aggiudicatario della procedura di cessione (affittuario o acquirente) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti riconosciuta dal D.L. 207/2012 all'ILVA spa di Taranto (art. 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del c.d. Piano ambientale definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali, nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovi commi 8 e 8.1 dell'art. 1 del D.L. 191/2015).

La nuova procedura di modifica e integrazione del "piano ambientale" è stata ritenuta "non priva di giustificazione sul piano costituzionale né, tanto meno, irragionevolmente discriminatoria" con la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2017, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. 98/2016.

Ulteriori modifiche previste dalla lettera b) riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti deputati allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche e la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovi commi 8.2 e 8.3 introdotti nel testo dell'art. 1 del D.L. 191/2015).

Rilevanti anche le disposizioni che prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale, ivi comprese le eventuali modifiche o integrazioni, nonché la possibilità per la Regione Puglia di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Puglia ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di controllo sull'attuazione del Piano medesimo (nuovi commi 8.2-bis e 8.2-ter introdotti nel testo dell'art. 1 del D.L. 191/2015).

Il comma 4 dell'articolo 1, consente la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed estende all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b).

Il successivo comma 5 prevede che le disposizioni del medesimo articolo si applichino anche alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Si prevede inoltre, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali (pari ad 800 milioni di euro, di cui 600 milioni per l'anno 2016 e i restanti 200 milioni per il 2017) che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 191/2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del "piano ambientale" dell'impresa in amministrazione straordinaria, che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati. Viene pertanto esplicitato il regime di restituzione di tali debiti (art. 2, comma 1) ed è disciplinata la copertura finanziaria (art. 2, commi 2-4).

Sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del citato finanziamento statale di 800 milioni, intervengono i commi 609-610 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016). In particolare, il comma 609 innalza l'importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, mentre il comma 610 introduce talune disposizioni che in sostanza sono finalizzate ad intervenire sulla disciplina delle garanzie di restituzione del citato finanziamento.
Il comma 607 del medesimo articolo destina al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle società del gruppo ILVA le somme che saranno eventualmente confiscate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in conseguenza dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) nei confronti delle società del gruppo ILVA o delle persone giuridiche che, prima del commissariamento del medesimo gruppo (operato ai sensi del D.L. n. 61/2013), abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento delle medesime società.
 

Ulteriori disposizioni da segnalare sono quelle previste dal comma 2 dell'art. 1 che stabilisce l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 104-bis (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria), richiamati dall'art. 4, comma 4-quater, del D.L. 347/2003 qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). E' conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione. Rilevanti anche le norme (contenute nei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1) che intervengono a vietare per l'advisor finanziario di avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario acquirente o affittuario, nonché a modificare la disciplina della prededucibilità dei crediti.

In materia di rifiuti si segnalano, infine, il comma 5-bis dell'art. 1, che disciplina l'applicazione del test di cessione per il recupero, al di fuori degli stabilimenti ILVA, dei residui della produzione di tali stabilimenti, nonché l'articolo 1-bis in base al quale, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente la mappatura dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti ILVA.

Nel mese di giugno 2016, le Commissioni riunite VIII e X della Camera hanno svolto una serie di audizioni relative all'ILVA, nell'ambito dell'esame del ddl di conversione del D.L. 98/2016. I commissari ILVA sono stati inoltre auditi, in merito soprattutto alle procedure di cessione del gruppo, il 21 settembre 2016 (⇒ leggi il documento consegnato nel corso dell'audizione) dalla Commissione X (Attività produttive) della Camera.

Il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243

L'articolo 1 del D.L. 243/2016 detta una serie di disposizioni, tra le quali si segnala innanzitutto quella recata dalla lettera a) del comma 1, che modifica la tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., che viene fissata entro 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA, e non più a decorrere dal decreto di cessazione dell'esercizio di impresa nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui ILVA è assoggettata.

La successiva lettera b) demanda al contratto che regola il trasferimento in capo all'aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Viene altresì modificato il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano.

Ulteriori disposizioni (contemplate sempre dalla citata lettera b)) prevedono che, entro il termine ultimo per l'attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi.  Viene altresì imposto ai Commissari straordinari di specificare, nella relazione alle Camere (prevista dal comma 10-bis dell'art. 1 del D.L. n. 191/2015), i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, nonché lo stato di attuazione degli interventi stessi.

La norma (contenuta nella citata lettera b)) prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale-sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola.

Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dello stesso piano, si autorizza un importo di 300.000 euro, che viene posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014- 2020", approvato con la delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 10.

L'articolo interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali (concessi fino ad 800 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 191/2015), che vengono destinate:

a)     nel limite di 30 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019) al citato Piano per attività di sostegno assistenziale e sociale (comma 2, lettera a);

b)     nel limite di 70 milioni di euro (50 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018) al Ministero della Salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei suddetti Comuni (comma 2, lettera b).

Ulteriori disposizioni relative all'ILVA sono contenute:

- nell'articolo 1-bis, che autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 (e, in base alla proroga disposta dal comma 1167 dell'art. 1 della L. 205/2017, anche per il 2018) ad integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

- e nell'articolo 3-bis, che autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate. Lo stesso articolo disciplina le risorse utilizzabili a tal fine e proroga la durata delle funzioni e dei poteri del medesimo Commissario fino al completamento delle attività affidate.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. 243/2016, la V Commissione (Bilancio) della Camera, nella seduta del 19 gennaio 2017, ha svolto l'audizione dei commissari straordinari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (⇒ leggi il documento consegnato nel corso dell'audizione).
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244

L'articolo 6, commi 10-bis e 10-ter , del D.L. 244/2016 interviene sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del "piano ambientale" previste dal D.L. 191/2015.

La lettera a) del comma 10-bis interviene sulla disposizione (articolo 1, comma 8 del D.L. n. 191/2015) che esclude dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'ambiente sulle proposte (dagli stessi avanzate in sede di presentazione dell'offerta) di modifiche o integrazioni al Piano ambientale, ovvero che non confermino o aggiornino di conseguenza l'offerta definitiva vincolante presentata. Al riguardo, la lettera a) precisa che l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione opera per coloro che non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere relative alla realizzazione di specifici interventi, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in corso di validità. La lettera a) prevede altresì che alla data di scadenza dell'AIA  sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 1/2015.

L'articolo 2, comma 5, D.L. 1/2015 (come modificato dall'art. 1, comma 7, del D.L. 191/2015 e dal D.L. 98/2016) dispone che il "piano ambientale" adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80%, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente n. 53/2014, è fissato al 30 giugno 2017, prorogabile per un periodo non superiore a 18 mesi. La proroga opera su istanza dell'aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali. L'istanza deve essere formulata con la domanda dell'aggiudicatario di autorizzazione a nuovi interventi e alla modifica del Piano (ai sensi di quanto previsto dal comma 8.1 dell'art.1, D.L. n. 191/2015). La proroga è autorizzata con il D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano e per un periodo non superiore a 18 mesi. Questo termine si applica ad ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti inerente ILVA S.p.A. in A.S. e alle altre società partecipate anch'esse in A.S. e sostituisce ogni altro diverso termine intermedio o finale previsto da norme di legge o da provvedimenti amministrativi comunque denominati. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine per la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ILVA e per l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa, fissato dall'art. 3, comma 3, del D.L. 207/2012.
La data di scadenza dell'AIA, come ricordato nelle premesse del D.P.C.M. 29 settembre 2017, è il 23 agosto 2023.

La lettera b) del comma 10-bis, rende obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del piano e fissa, altresì, il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di autorizzazione.

La lettera c), nelle more della procedura di valutazione delle proposte di modifica al Piano ambientale e di aggiudicazione dei complessi aziendali:

- interviene sul termine per l'attuazione del Piano ambientale (fissato al 30 giugno 2017 e prorogabile di 18 mesi), disponendone la proroga al 30 settembre 2017 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la sua ulteriore prorogabilità di diciotto mesi;
- proroga, sino alla medesima data (e ferma la sua ulteriore prorogabilità di 18 mesi, decorrenti, in base alla novella operata dal comma 10-ter, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano ambientale), il termine di esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano.
Il decreto di approvazione delle modifiche al "piano ambientale", a cui si fa riferimento, è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017.
L'art. 13 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91

L'articolo 13 del D.L. 91/2017 contiene, al comma 1, disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1 comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento.

Il comma 1 in esame prevede che - qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni (emesse a valere sulle somme già oggetto di sequestro nell'ambito dei suddetti procedimenti penali) - ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle medesime obbligazioni per le finalità di risanamento e bonifica ambientale, il finanziamento statale di 800 milioni di euro concesso ad ILVA (ai sensi dell'art. 1, comma 6-bis, del D.L. 191/2015) è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

Il comma 1-bis apporta invece modifiche al citato comma 6-undecies, al fine di specificare le modalità operative attraverso le quali, a seguito dell'integrale restituzione del finanziamento statale, le residue risorse potranno essere utilizzate per le ulteriori finalità già previste a legislazione vigente. Il successivo comma 1-ter fornisce, in proposito, un chiarimento sulle modalità di destinazione delle risorse alla attuazione e realizzazione del Piano ambientale.

 
Il c.d. piano ambientale
05/03/2018

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano prevede:

  • le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
  • nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

Al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

Ai sensi dunque delle citate disposizioni (come modificate e integrate dal D.L. 244/2016), se le offerte presentate (nel termine del 30 giugno 2016), prevedono modifiche o integrazioni al "piano ambientale" approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 (o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti), i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi sono valutati da un comitato di esperti appositamente nominato che può richiedere a ciascun offerente le opportune integrazioni della documentazione prodotta in sede di offerta. In tale sede gli offerenti possono altresì presentare richiesta motivata di un eventuale differimento, non oltre 18 mesi, del termine del 30 giugno 2017, ossia del termine ultimo per l'attuazione del Piano (di cui all'art. 2, comma 5, terzo periodo, del D.L. 1/2015).

Il comma 8.1 dell'art. 1 del D.L. 191/2015 (come modificato dal D.L. 244/2016) prevede che dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario, quest'ultimo, in qualità di individuato gestore, presenta apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del "piano ambientale" approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente, viene istruita dal citato comitato di esperti.

La norma dispone altresì che le modifiche o integrazioni al "piano ambientale" (o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto):
- devono in ogni caso assicurare standard di tutela ambientale coerenti con le previsioni del piano approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014;
- sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tale decreto di modifica del "piano ambientale", che ha valore di AIA, tiene luogo ove necessario della valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti di AIA in corso presso il Ministero dell'ambiente.

Il successivo comma 8.1-bis (introdotto dall'art. 6, comma 10-bis, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), ha stabilito che, nelle more della procedura testé illustrata, il termine del 30 giugno 2017 è prorogato al 30 settembre 2017, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del "piano ambientale", se antecedente alla suddetta data.

In attuazione delle citate disposizioni - e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA - è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Tale decreto è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017.

In risposta all'interrogazione 5/12546, nella seduta del 26 ottobre 2017, il sottosegretario all'ambiente ha ricordato che la copertura dei parchi primari, ai sensi del D.P.C.M. 29 settembre 2017, sarà "realizzata entro 36 mesi dalla data in cui subentrerà il nuovo gestore del sito. Le relative attività di cantiere dovranno essere avviate entro il 30 settembre 2018. Il predetto D.P.C.M., oltre a fissare tempi certi per tutte le prescrizioni, prevede un investimento complessivo sull'intero piano ambientale da parte del nuovo gestore di oltre un miliardo di euro, ed in particolare, sui parchi primari di circa 400 milioni di euro". 
 
L'attività parlamentare
05/03/2018
L'attività di indirizzo e controllo

Oltre ad aver svolto numerose audizioni (di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti), soprattutto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di conversione dei vari decreti-legge emanati nel corso della legislatura, le Commissioni parlamentari hanno svolto anche un'intensa attività di indirizzo e controllo sull'attuazione di tale normativa.

Si ricordano, in proposito, la risoluzione 7-00503 - approvata dalla Commissione VIII (Ambiente) nella seduta del 6 novembre 2014 - che ha impegnato il Governo a verificare che le risorse dissequestrate siano effettivamente destinate quanto prima al risanamento e alla bonifica ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 11, del D.L. 61/2013.

Con le interrogazioni 4-10964 e 4-14220 sono stati richiesti al Ministro dell'ambiente elementi di informazione sull'esito dei controlli ambientali svolti da ISPRA presso lo stabilimento siderurgico del gruppo ILVA di Taranto. Le prescrizioni dell'AIA e il relativo stato di attuazione, nonché le emissioni nocive in atmosfera prodotte dallo stabilimento ILVA di Taranto, sono state oggetto dell'interrogazione 4-01623 (a cui è stata fornita risposta nella seduta del 22 febbraio 2017).

In risposta all'interrogazione 5/12055, nella seduta del 3 agosto 2017, il sottosegretario all'ambiente ha invece ricordato i passaggi effettuati in vista dell'emanazione del decreto di modifica del "piano ambientale" (poi emanato in data 29 settembre 2017).

Occorre inoltre ricordare che la 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sul Gruppo ILVA nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana, nel corso della quale sono stati auditi, dal giugno 2013 al novembre 2017, numerosi soggetti.

Le relazioni al Parlamento

In attuazione delle prescrizioni normative introdotte durante la XVII legislatura, sono state presentate al Parlamento le seguenti relazioni:

  • relazione sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento (DOC. CCIV). L'ultima relazione disponibile è quella aggiornata al 31 gennaio 2016 (DOC. CCIV, n. 6);
  • relazione sul documento di valutazione del danno sanitario (VDS), sullo stato di salute della popolazione coinvolta e sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e i loro benefìci, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto (DOC. CCIV-bis). L'aggiornamento di tale relazione è stato presentato nel dicembre 2017 ed è disponibile nella sezione AIA del sito web del Ministero dell'ambiente;
  • relazione riguardante il materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo e conseguenti attività (Doc. XXVII, n. 26), trasmessa nel mese di luglio 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 10-bis, del D.L. 191/2015.