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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: VIII Ambiente
Ambiente, territorio e protezione civile
Gestione e tutela delle acque

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate varie norme in materia di tutela delle acque e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di superare le censure nell'ambito di procedure di infrazione europee. L'articolo 7 del "decreto sblocca Italia" è intervenuto, tra l'altro, sulla governance del servizio idrico. Numerose disposizioni in materia di acque sono state inoltre introdotte dal c.d. collegato ambientale.

La Commissione Ambiente della Camera ha svolto un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla in considerazione della crisi idrica che ha colpito diverse zone del territorio nazionale nell'estate 2017.

 
Servizio idrico
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05/03/2018

Nel corso della XVII legislatura, numerose disposizioni sono intervenute sulla governance del servizio idrico anche alla luce della soppressione delle autorità di gestione degli ambiti territoriali ottimali (ATO).

Le misure previste dal c.d. decreto sblocca Italia

L'intervento più corposo è senz'altro quello operato dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia), che ha dettato una serie di modifiche alle norme della parte terza del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), volte in particolare a:

  • fissare il termine perentorio del 31 dicembre 2014, entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell'ATO che subentrano alle soppresse autorità d'ambito;
  • ribadire l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche (nuovo ultimo periodo del comma 1 dell'art. 147 del Codice che riproduce, per i nuovi enti d'ambito, quanto già disposto per le autorità d'ambito dall'art. 148 del Codice);
  • ripristinare il requisito dell'unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà (che era stato introdotto dal D.Lgs. 4/2008, c.d. secondo correttivo al Codice), facendo però salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
  • modificare la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico (nuovo art. 149-bis del Codice). In estrema sintesi, la nuova disciplina prevede che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale. Viene precisato che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, purché partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ATO. Tale disposizione è stata successivamente modificata dal comma 615 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che – con riferimento alla società affidataria – ha eliminato il requisito della partecipazione esclusiva e diretta da parte degli enti locali dell'ATO, e consentito quindi l'affidamento diretto anche nei confronti delle società partecipate indirettamente e in forma non esclusiva dagli enti locali dell'ATO, purché interamente pubbliche e "comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale";
  • modificare i primi cinque commi dell'art. 172 del Codice al fine di garantire che in tutti gli ATO il servizio idrico sia affidato a gestori unici.

In proposito occorre ricordare che, nel corso della legislatura, il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 150/2013 ha previsto che la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale o la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014 comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Ai sensi del successivo comma 3 il mancato rispetto dei termini citati comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito abbia invece già avviato le procedure di affidamento il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 1 dell'art. 172 ha disciplinato il caso in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l'ente di governo dell'ambito non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento. In tali casi è stato introdotto il termine perentorio del 30 settembre 2015 per la conclusione di procedure di affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Nei casi non contemplati dal comma 1 si applicano le disposizioni dettate dal comma 3.

Il comma 2 ha previsto invece, in via generale, l'immediato subentro (decorrente dall'entrata in vigore della disposizione) del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, a meno che tali soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege: in tali casi il subentro non è immediato ma decorre dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Il contenuto dei commi 1, 2 e 3 può essere così sintetizzato.

Dall'entrata in vigore del decreto-legge avviene il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, esclusi i soggetti contemplati dall'ultimo periodo del comma 2, che sono indicati come "soggetti residui". Tali "soggetti residui" sono quei soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege. Per tali "soggetti residui" il subentro decorre dalla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (comma 2).

Per quanto riguarda le procedure di affidamento vengono distinti due casi:

CASO 1 (comma 1)
Il piano di ambito non è stato redatto o l'ente di governo dell'ambito non ha ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento.

CASO 2 (comma 3)
Il piano di ambito è stato redatto e l'ente di governo dell'ambito ha scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento ("fuori dai casi di cui al comma 1").

Obbligo di concludere le procedure di affidamento ad un gestore unico entro il 30 settembre 2015.

(In sede di prima applicazione) Procedura per disporre l'affidamento ad un gestore unico alla scadenza di una o più gestioni "residue" esistenti, aventi un bacino complessivo almeno pari al 25% della popolazione dell'ambito.

Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti "residui" alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

 

Per garantire l'attuazione delle citate disposizioni è, da un lato, prevista l'attivazione di poteri sostitutivi e, dall'altro, l'obbligo, in capo all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni citate (nuovo comma 3-bis dell'art. 172, introdotto dalla lettera i) dell'art. 7 del D.L. 133/2014).

In attuazione di tale disposizione, l'AEEGSI ha relazionato al Parlamento in merito all'adempimento, da parte delle Regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dalla legge nell'ambito del servizio idrico integrato (Doc. CCXXXII). L'ultima relazione in materia, recante l'aggiornamento al secondo semestre del 2017 (Doc. CCXXXII, n. 5), è stata presentata alle Camere il 27 dicembre 2017.

Nelle premesse di tale ultima relazione si legge che essa "intende rappresentare il quadro aggiornato della situazione, segnalando l'eventuale superamento delle problematiche in precedenza riscontrate, nonché i casi in cui permangono criticità, relativamente: i) alla congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) alla costituzione dei relativi enti di governo e all'effettiva operatività degli stessi, iii) all'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) al perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito". 

 

Ulteriori norme sul servizio idrico

In tema di servizio idrico, ma non con riferimento alla governance, occorre ricordare l'art. 30-quater del D.L. 91/2014, che ha incluso i consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità di settore (AEEGSI).

Ulteriori disposizioni relative al servizio idrico sono contenute nel c.d. collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e riguardano l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche, il contenimento della morosità, nonché l'aggiunta di fattispecie derogatorie che consentono di fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale dettata dall'articolo 147 del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "Le norme in materia di acque contenute nel c.d. collegato ambientale").

In attuazione dell'art. 61 del "collegato ambientale" è stato emanato il D.P.C.M. 29 agosto 2016, che stabilisce i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua (pari a 50 litri per abitante) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

Le deleghe per il riordino dei SPL e delle concessioni del settore idrico e la relativa attuazione

Con l'approvazione delle leggi-delega in materia di servizi pubblici locali (L. 124/2015) e di contratti pubblici (L. 11/2016), il Parlamento ha individuato specifici criteri anche per l'elaborazione di disposizioni incidenti sul settore idrico.

Si ricorda, in proposito, l'art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 124/2015 che, nell'ambito della delega concessa al Governo per il riordino della disciplina dei SPL di interesse economico generale, prevede, tra i criteri di delega, con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, la "risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011".

All'interno della legge-delega n. 11/2016 per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni e per il riordino della normativa vigente, la lettera hhh) dell'articolo 1 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE (si tratta delle cosiddette concessioni escluse tra cui rientra il settore idrico), nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico. Tale criterio di delega non è stato attuato dal D.Lgs. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici), che si è limitato, nell'art. 12, a recepire le esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico (previste dall'art. 12 della direttiva 2014/23/UE).

 In attuazione della L. 124/2015 è invece stato presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 308, contenente norme incidenti sulla disciplina del servizio idrico integrato limitatamente alle modalità di affidamento. Tale schema non è però stato adottato definitivamente e, nel frattempo, è scaduta la delega per la sua emanazione.

L'Autorità di settore e la relativa attività di regolazione

L'Autorità di settore ha emanato, nel corso del 2015, importanti delibere di regolazione del settore idrico. Con la delibera 23 dicembre 2015, n. 656/2015/R/IDR è stata adottata, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006,  la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale devono essere adeguate le convenzioni di gestione attualmente in vigore. Con la delibera n. 655/2015/R/Idr, emanata nella medesima data, l'Autorità ha provveduto alla regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Nel mese di dicembre 2015 è stato inoltre deliberato, dalla medesima Autorità, il nuovo metodo tariffario 2016-2019 per il servizio idrico integrato. Relativamente agli aspetti legati alla tariffazione del servizio idrico si rinvia al paragrafo "La tariffa del servizio idrico".

Informazioni approfondite sull'attività regolatoria dell'Autorità sono contenute nella Relazione annuale 2017 dell'Autorità medesima.

I commi 527-530 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno attribuito all'Autorità di regolazione del settore idrico, anche funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha assunto la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

Si ricorda che disposizioni analoghe erano già previste dallo schema di decreto di legislativo attuativo della L. 124/2015 (A.G. n. 308). Tale schema di decreto però, come ricordato poc'anzi, non è mai stato adottato in via definitiva.
Dossier
Documenti e risorse WEB
Vedi anche
 
La tariffa del servizio idrico
05/03/2018
Le disposizioni vigenti

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della tariffa, che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, l'art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'EGATO, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga».

 Prima di proseguire occorre richiamare il riparto di competenze stabilito, in materia tariffaria, dal D.P.C.M. 20 luglio 2012 (che ha individuato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite, dall'art. 21 del D.L. 201/2011, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, AEEGSI). In estrema sintesi, in ambito tariffario viene attribuito al Ministero dell'ambiente (in particolare dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 1) il compito di definire i criteri che devono essere seguiti dall'Autorità nel disciplinare le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Lo stesso D.P.C.M. stabilisce che l'Autorità predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito.

Relativamente ai compiti del Ministero dell'ambiente si ricorda che l'art. 154, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ha demandato al Ministero l'individuazione delle "componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua". L'art. 170, comma 3, lettera l), del medesimo decreto legislativo dispone che - in via transitoria - fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 154, continua ad applicarsi il D.M. 1° agosto 1996 recante criteri di definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato costituenti un "metodo normalizzato".

Le disposizioni di attuazione adottate nel corso della legislatura

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall'AEEGSI con la deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR, attuativa delle succitate previsioni dettate dal D.P.C.M. 20 luglio 2012. Le principali novità del nuovo metodo tariffario riguardano la soppressione della componente "remunerazione del capitale" (in linea con il risultato del referendum del 2011) e l'inclusione dei costi ambientali tra le componenti di costo.

A partire dal 1° gennaio 2016 il metodo tariffario è invece disciplinato dalla delibera 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr. Come sottolineato nel comunicato stampa diramato dall'Autorità, il nuovo metodo tariffario (c.d. Metodo Tariffario Idrico 2, MTI 2) "poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance. La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell'ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà". 

Si ricorda altresì che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera d), del citato D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il D.M. Ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 è stato emanato il regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (pubblicato nella G.U. n. 81 dell'8 aprile 2015).

Sullo stato della regolazione tariffaria sul territorio nazionale, utili elementi di informazione sono stati forniti dal Ministro dell'ambiente nella seduta del 9 novembre 2015, in risposta all'interrogazione 4-01684. Informazioni più approfondite e dettagliate sono disponibili nella Relazione annuale 2017 dell'AEEGSI.

 

Le norme del collegato ambientale in materia di tariffe

L'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) prevede che, a decorrere dal 2016, una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità e indicata separatamente in bolletta, sia destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per il settore idrico, istituito dalla medesima norma presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. 

L'articolo 60 prevede invece che l'Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale. 

E' previsto, inoltre, che, nel disciplinare il bonus acqua, si dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto di determinati criteri.

 
L'attività parlamentare sul servizio idrico
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05/03/2018
L'attività di indirizzo

Nella prima fase della legislatura, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto una serie di audizioni informali, a partire dal 13 novembre 2013, a seguito della presentazione delle risoluzioni 7-00036 e 7-00149.

Utili informazioni sulla governance del servizio idrico sono state fornite in risposta alle interrogazioni nn. 4-03993 e 4-16122.

La proposta di legge sulla gestione pubblica delle acque

Nella seduta del 4 giugno 2015, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha iniziato l'esame della proposta di legge n. 2212 (recante "Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento"), avente come finalità quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Al termine dell'esame in VIII Commissione, la proposta di legge è stata oggetto di modifiche e conseguentemente il titolo è stato cambiato in "Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque". Tra le principali disposizioni della proposta di legge (approvata dall'Assemblea della Camera nella seduta del 20 aprile 2016 e trasmessa al Senato, A.S. 2343) si segnalano:

  • le norme sul diritto all'acqua, la morosità incolpevole e il risparmio idrico, tra cui la fissazione con un DPCM del quantitativo minimo vitale di acqua nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, anche in caso di morosità (art. 2, comma 3, e art. 7);
  • la qualificazione del servizio idrico integrato che (a differenza del testo iniziale) viene considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività (art. 4); 

  • le norme finalizzate a garantire un governo partecipativo del servizio idrico integrato (art. 11);
  • l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (art. 12); 

Le audizioni svolte durante l'iter della pdl 

Al fine di acquisire elementi informativi utili per l'esame della proposta di legge n. 2212, nel secondo semestre del 2015 la Commissione VIII (ambiente) della Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali è stata acquisita la documentazione consegnata dai soggetti auditiLa proposta di legge n. 2212 è stata altresì oggetto di un documento, approvato il 20 ottobre 2015 dalla Conferenza delle Regioni, che contiene una serie di osservazioni. Nella seduta del 3 febbraio 2016, presso la medesima Commissione, si è tenuta l'audizione del Ministro dell'ambiente, che ha consegnato un documento che analizza le disposizioni della proposta di legge n. 2212

Dopo il passaggio del testo al Senato, la 13a Commissione ha svolto nei mesi di giugno, luglio e settembre 2016 una serie di audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2343.

Dossier
Documenti e risorse WEB
Vedi anche
 
Sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e infrastrutture idriche
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05/03/2018

Numerosi interventi normativi approvati durante l'attuale legislatura hanno perseguito l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il piano straordinario previsto dalla legge di stabilità 2014

Un primo intervento è stato operato dal comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve essere ripartito sentita la Conferenza unificata, è stata assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016).

Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente (D.M. n. 271 del 13 novembre 2014, non pubblicato in G.U.). 

In merito alla entità del fabbisogno economico necessario, nella relazione del Ministro dell'Ambiente trasmessa alla Camera l'8 maggio 2014, sulla procedura di infrazione 2014/2059 per l'attuazione della direttiva 1991/271/CEE, che interessa complessivamente 878 agglomerati e 55 aree sensibili come da tabella 1 allegata alla medesima relazione, viene sottolineato che "l'istruttoria che il Ministero dell'ambiente ha avviato, nel primo bimestre del 2014, presso tutte le Regioni per l'identificazione degli interventi ritenuti dalle stesse indispensabili per la risoluzione del contenzioso in generale e, in particolare, per la procedura d'infrazione 2014/2059, ha individuato un fabbisogno pari a circa tre miliardi e 800 milioni di euro".
Nella medesima relazione, si sottolinea che la delibera 60/2012, relativa alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo 2007-2013 per interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche, ha assegnato "oltre un miliardo e 700 milioni di euro per finanziare 183 interventi prioritari, inseriti in specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali".
Nel mese di gennaio 2016, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alle Camere la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034, avviata con lettera di messa in mora del 10 dicembre 2015, per non corretta applicazione della direttiva 91/271/CEE. 
Si segnala che il comma 814 della legge di stabilità 2016 disciplina nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario (la disposizione inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater  all'articolo 41 della legge n. 234 del 2012).
Lo stato di attuazione del Piano previsto dal comma 112 della L. 147/2013, che comprende 132 interventi per un costo complessivo di 240,6 milioni (90 dei quali derivanti dal comma 112 citato), è riportato nella tavola 6 di pag. 258 della Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello stato 2015 - Volume II.
L'art. 7 del decreto "sblocca Italia"

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di realizzare interventi relativi alle risorse idriche, ha previsto l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Lo stesso comma ha disciplinato in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo. E' stata prevista inoltre l'emanazione di un Dpcm che, in particolare, stabilisca i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.

In proposito si ricorda che l'art. 1, comma 12, lettera b), del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, ha integrato il citato comma 6 dell'art. 7, al fine di specificare le necessarie modalità di trasferimento delle risorse revocate. E' stato infatti stabilito che le somme provenienti dalle revoche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo.

Il comma 7 dell'art. 7 del medesimo D.L. 133/2014, per accelerare in particolare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura, e depurazione, oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE, ha consentito di procedere alla nomina fino al 31 dicembre 2014, successivamente estesa dal comma 4 dell'articolo 9 del D.L. 192 del 2014 (cd. D.L. milleproroghe) al 30 settembre 2015, di commissari straordinari da parte del Governo, disciplinandone i poteri.

In merito all'attuazione delle disposizioni del comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Camera una nota che dà conto dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/2629-AR/221, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2014, con cui la Camera ha impegnato l'esecutivo ad attuare le citate disposizioni. In tale nota si legge che "nel mese di novembre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incontrato i rappresentanti delle regioni Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata e Campania" e vengono indicati, quali impianti per i quali si sono riscontrate le maggiori criticità, quelli nei comuni di Acireale, Misterbianco, Augusta, Monte Tauro e Agnone, nonché dell'isola di Ischia. Per tali interventi la nota sottolinea che "il Ministero dell'ambiente ha avviato le procedure previste dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, valutando anche la nomina di appositi commissari straordinari". Nella seduta dell'11 giugno 2015, in risposta all'interrogazione 5/05774, il rappresentante del Governo ha fornito l'elenco delle procedure di cui al citato comma 7 (potere sostitutivo) attivate dal Ministero dell'ambiente.

Nel documento consegnato dal Ministro dell'ambiente nel corso della sua audizione del 1° marzo 2016 presso l'VIII Commissione della Camera dei deputati, si legge che la procedura prevista dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 ha portato, tra l'altro, "alla nomina di appositi commissari straordinari per interventi finanziati con la delibera CIPE n. 60/2012, che interessano le Regioni: Basilicata (6 agglomerati – 8 interventi – importo € 23,7 mln), Campania (4 agglomerati – 4 interventi – importo € 180,332 mln), Calabria (11 agglomerati – 5 interventi – importo € 27,3 mln) e Sicilia ( 36 agglomerati – 64 interventi € 772,08 mln )".

Con riferimento alle risorse stanziate nella delibera CIPE 60/2012, nella relazione del Ministro dell'ambiente relativa alla procedura d'infrazione n. 2004/2034 (trasmessa al Parlamento nel gennaio 2016), viene ricordato che con tale delibera sono stati destinati oltre un miliardo e 643 milioni di euro al finanziamento di 183 interventi individuati dalle Regioni (tramite specifici accordi di programma quadro sottoscritti nel 2013 tra i Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico e le Regioni meridionali) e ritenuti dalle stesse prioritari nel settore idrico ed a risolvere le situazioni di maggiore criticità nel Sud del Paese (Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sardegna - Sicilia). Dei 183 interventi in argomento, 121 interessano agglomerati che sono stati interessati o attualmente ancora coinvolti nella procedura d'infrazione 2004/2034".

Sullo stato degli investimenti per la chiusura del contenzioso europeo in atto si rinvia alla sezione "infrazioni" del "Portale dell'acqua" realizzato dalla struttura di missione "Italiasicura".

L'art. 22, comma 8, del D.L. 113/2016 e l'art. 2 del D.L. 243/2016

Il comma 8 dell'art. 22 del D.L. 113/2016 ha dettato disposizioni finalizzate a disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane, per il cui mancato rispetto la Corte di Giustizia ha emesso due sentenze di condanna nei confronti dell'Italia (sentenza 19 luglio 2012, causa C-565/10 relativa alla procedura di infrazione 2004/2034; sentenza 10 aprile 2014, causa C-85/13 relativa alla procedura di infrazione 2009/2034) ed è altresì stata attivata dalla Commissione europea una nuova procedura di infrazione n. 2014/2059.

Le disposizioni contemplate dal comma 8 intervengono sulle modalità mediante le quali gli attuali commissari, previsti dal comma 7 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, devono utilizzare le risorse ad essi assegnate (nuovi commi 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del D.L. 133/2014).

Sempre al fine di garantire un rapido adeguamento alle citate sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, evitando quindi l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, sono state dettate le disposizioni contenute nell'art. 2 del D.L. 243/2016.
Tale norma ha previsto l'affidamento, ad un unico Commissario straordinario del Governo (in sostituzione dei precedenti Commissari nominati con l'art. 7 del D.L. n. 133/2014) dei compiti di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Lo stesso articolo 2 provvede quindi a disciplinare le funzioni e le prerogative del nuovo Commissario unico (a cui viene affiancata una segreteria tecnica composta da non più di 6 membri), nonché il trasferimento delle funzioni dai Commissari in carica al nuovo Commissario unico.
Nel corso della sua audizione del 18 gennaio 2017 presso la V Commissione (Bilancio) della Camera, il Ministro dell'ambiente - oltre a fare il
punto della situazione sullo stato della depurazione in Italia - ha precisato "che il campo di applicazione della norma è limitato ai soli interventi funzionali al superamento delle procedure di infrazione di cui alle cause C-565/10 e C-85/13. Sono esclusi, per il momento, tutti gli altri interventi che interessano gli agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue che sono oggetto del Parere motivato 2014/2059". Informazioni aggiornate in materia sono state fornite dal rappresentante del Governo, nella seduta del 4 luglio 2017, in risposta all'interrogazione 2-01562

Alla nomina del Commissario, individuato nella persona del prof. Enrico Rolle, si è provveduto con il D.P.C.M. 26 aprile 2017.

 

Il "fondo investimenti"

L'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 9 miliardi di euro nel triennio 2017-2019 (1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018 e 3.500 milioni di euro per l'anno 2019) e di 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire con appositi D.P.C.M., per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (c.d. fondo investimenti), anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tale fondo (la cui dotazione è stata rideterminata in seguito alle disposizioni recate dall'art. 25 del D.L. 50/2017) è destinato ad una serie di settori di spesa, tra cui quello delle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 21 luglio 2017 recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese".

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuta sul "fondo investimenti" sia modificando le dotazioni finanziarie destinate alle varie finalizzazioni (comma 1166) , sia operando un rifinanziamento del fondo (800 milioni di euro per l'anno 2018; 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033). 

Tra i settori di spesa tra cui ripartire le risorse in questione è stato confermato, ai sensi del medesimo comma, quello relativo alle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".

 

Le norme del "collegato ambientale"

Finalità analoghe, a quelle previste dalle norme succitate, sono perseguite dall'art. 58 della legge n. 221/2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale) che ha istituito un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione.

Nella stessa legge, l'art. 65 ha modificato l'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo il comma 7-bis volto a prevedere l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, secondo determinati criteri per il loro trattamento.  

Ulteriori disposizioni

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli interventi previsti.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti.

Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. 73/2014.

Analoga successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Puglia. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3-ter, del D.L. 150/20103. Terminata la fase emergenziale, con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016, n. 343, sono state dettate le disposizioni per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della medesima regione.

 

Merita inoltre ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Disposizioni per garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE in materia di acque reflue urbane, sono infine contenute nell'art. 17 della legge europea 2017 (L. 167/2017). Tale articolo interviene, al comma 1, sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano. Il successivo comma 2 prevede che tali ulteriori attività di monitoraggio e controllo non comportino nuovi o maggiori oneri nè a carico della finanza pubblica, nè a carico della tariffa del servizio idrico integrato per le attività svolte dal gestore unico del servizio. Il comma 3 esclude invece effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. 152/2006, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree.

Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Tutela delle acque
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05/03/2018
Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

In materia di tutela delle acque, un primo intervento è stato operato nell'ambito della legge europea 2013 (L. 97/2013), con particolare riferimento al problema dell'inquinamento delle acque derivante da nitrati di origine agricola.

L'articolo 24 della L. 97/2013 ha introdotto una serie di modifiche al D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), al fine di superare le contestazioni nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva quadro sulle acque (n. 2000/60/UE). In particolare, le norme dell'articolo riguardano l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.

L'articolo 27 della medesima legge ha abrogato l'art. 36, comma 7-quater, del D.L. 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione è volta a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/UEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

L'art. 24 della medesima legge non riguarda solamente il "problema nitrati", ma contiene anche disposizioni di carattere più generale, quali quelle di modifica degli allegati al Codice dell'ambiente e relative ai criteri di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Ulteriori modifiche agli allegati sono state apportate con il D.M. Ambiente 27 novembre 2013, n. 156 (regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri) e con il D.M. Ambiente 15 luglio 2016 (che ha apportato alcune modifiche all'allegato 1 alla parte terza del Codice, in attuazione della direttiva 2014/101/UE).

In attuazione del comma 4-bis dell'art. 104 del Codice, introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera e), della L. 97/2013, è stato emanato il D.M. Ambiente 2 maggio 2016, n. 100, contenente il regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità.

Si segnala inoltre che il nuovo comma 4-bis dell'art. 166 del Codice dell'ambiente (introdotto  dall'art. 1, comma 6-sexies, del D.L. 136/2013 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 8, lettera a), del D.L. 91/2014) ha previsto l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di verifica.

Informazioni sull'attuazione di tale disposizione sono state fornite in risposta all'interrogazione 4-08469, nella seduta del 30 novembre 2017.

Con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), è stata concessa la delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE, al fine precipuo di ampliare l'elenco delle cosiddette sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali. A tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della direttiva 2000/60/UE (direttiva quadro sulle acque), che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad esempio diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorottano sulfonato (PFOS). In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo n. 172/2015.

Un'altra importante direttiva è la direttiva 2014/80/UE che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, al fine precipuo di individuare nuovi criteri per: determinare i livelli di fondo delle sostanze inquinanti presenti nelle acque sotterranee; includere i nitriti nell'elenco degli inquinanti per i quali va presa in considerazione la fissazione di valori soglia; riformulare la metodologia in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Tale direttiva è stata recepita con il D.M. Ambiente 6 luglio 2016.

Come evidenziato in più di un'occasione dal Governo (si vedano in proposito le risposte alle interrogazioni 4-03610, 4-02585, 5-12309 e 4-17353 ), con il citato D.M. 6 luglio 2016 sono stati individuati i valori soglia per la definizione del «buono stato chimico» delle acque sotterranee, tra cui i valori soglia dei composti perfluorurati PFPeA, PFHxA, Pfbs, Pfoa, Pfos (proprio su tale classe di inquinanti, PFAS, si sono incentrate le interrogazioni citate in precedenza).
Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, il D.M. 6 luglio 2016 ha previsto l'emanazione di apposite linee guida nazionali. In attuazione di tale previsione, l'ISPRA ha adottato le linee guida per la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo e le linee guida per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlate ha approvato, nella seduta dell'8 febbraio 2017, la relazione di aggiornamento sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto.

Ulteriori disposizioni per la tutela delle acque sono state introdotte dall'art. 17 del D.L. 91/2014, al fine di superare le procedure di infrazione 2013/2290 e 2007/4680 relative alla non corretta trasposizione della direttiva 2000/60/CE. In particolare, il comma 2 ha previsto l'individuazione di misure vincolanti per il controllo dell'inquinamento dei bacini idrografici e, se necessario, nei relativi piani di gestione, misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua ovvero stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o registrazione. Il successivo comma 3 rende invece definitivamente integrato nei piani regionali di monitoraggio della qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee il controllo delle acque per la vita dei pesci e dei molluschi nelle aree protette.

L'articolo 16 della legge europea 2017 (L. 167/2017) ha integrato le disposizioni, dettate dall'art. 78-sexies del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, onde pervenire al superamento di alcune criticità evidenziate nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15/ENVI.

Stato di attuazione della direttiva 2000/60/CE (c.d. direttiva acque)

Utili elementi di informazione sull'attuazione della c.d. direttiva acque sono stati forniti al Senato, dal Ministro dell'ambiente, in data 10 settembre 2015, in risposta all'interrogazione 4-02752. In tale circostanza, il Ministro ha sottolineato che si registra "un ritardo preoccupante da parte di alcune Regioni, in particolare nel Sud Italia, nell'adempimento dei compiti assegnati, ad esempio in materia di monitoraggio dei corpi idrici, analisi delle pressioni e degli impatti, definizione degli obiettivi di qualità, che rischia di pregiudicare la possibilità di una corretta pianificazione a livello distrettuale e, attraverso il meccanismo della condizionalità ex ante in materia di risorse idriche per l'erogazione dei fondi comunitari, di pregiudicare l'accesso ai finanziamenti delle politiche di coesione 2014-2020 per tali Regioni. È necessario, quindi, che le autorità competenti garantiscano un tempestivo adempimento degli obblighi di competenza. Sul versante della governance, si deve constatare la difficoltà che deriva dalla mancata operatività delle autorità di bacino distrettuali, che questo Ministero ha affrontato in varie occasioni, anche attraverso la predisposizione di proposte di legge che sono state sottoposte al vaglio del Parlamento". Una di queste, il c.d. collegato ambientale, è giunto all'approvazione definitiva: la legge n. 221/2015 ha introdotto (all'art. 51) un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici, modificando in particolare diversi articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152 del 2006). La norma ha introdotto la definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, nonché la disciplina  dell'Autorità di bacino distrettuale; ha stabilito che il Ministero dell'ambiente assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell'ISPRA; ha previsto la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti). Sono stati inoltre ridefiniti i distretti idrografici e differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione regionale dei piani di tutela. E' stata assegnata inoltre alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, la predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. Ambiente 25 ottobre 2016 (pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 2017), che ha disciplinato l'attribuzione e il trasferimento, alle "nuove" Autorità di bacino distrettuali, del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle "vecchie" autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

In merito all'approvazione dei piani di gestione delle acque previsti dalla direttiva 2000/60/CE, in risposta all'interrogazione 4-13826, il Ministro dell'ambiente, nella seduta del 22 febbraio 2017, ha segnalato che "tutti gli 8 piani di gestione dei distretti idrografici in cui è ripartito il territorio nazionale (distretto del fiume Po delle alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, del fiume Serchio, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia) sono stati definitivamente approvati in Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), n. 2, e dell'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si evidenzia, a tal proposito, che il Piano di gestione contemplato dalla direttiva 2000/60/Ce europea è il masterplan di riferimento in materia di gestione delle risorse idriche e costituisce uno stralcio funzionale (ossia tematico, relativo appunto alla gestione delle acque) del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Di qui la necessità per le regioni di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione dei piani di gestione e la previsione di un aggiornamento dei piani di tutela successivamente all'approvazione dei piani di gestione, secondo le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la quale, all'articolo 51, ha posticipato al 31 dicembre 2016 l'aggiornamento dei piani regionali di tutela per rendere tale data coerente con l'approvazione dei piani di gestione". 

Sul sito del Ministero dell'ambiente è disponibile una apposita sezione dedicata allo stato delle attività e agli elaborati dei piani di gestione.

Documenti e risorse WEB
 
Le norme in materia di acque contenute nel c.d. collegato ambientale
  • 1 rimando
05/03/2018
Le norme del collegato ambientale

Nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), sono contenute numerose disposizioni in materia di gestione e tutela delle acque, che incidono anche sulla pianificazione di bacino. Alcune disposizioni sono richiamate anche negli altri paragrafi in relazione ai diversi ambiti tematici.

L'articolo 51, come già rilevato nel paragrafo precedente, ha introdotto un'articolata disciplina volta prevalentemente alla riorganizzazione dei distretti idrografici

L'articolo 52 ha previsto, tra l'altro, che i commissari straordinari, per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, possano delegare un apposito soggetto attuatore (attraverso una modifica del comma 7 dell'articolo 7 del D.L. 133/2014).

L'articolo 58 ha previsto, a decorrere dal 2016, l'istituzione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di un Fondo di garanzia per il settore idrico, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ora ARERA), indicata separatamente in bolletta.

L'articolo 59 ha disciplinato i contratti di fiume, inserendo l'articolo 68-bis al D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).Tali contratti concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. 

L'articolo 60 ha previsto che l'Autorità, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale. 
E' previsto, inoltre, che, nel disciplinare il bonus acqua, si dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico-finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto di determinati criteri.

L'articolo 61 ha previsto che l'Autorità adotti - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nell'esercizio dei propri poteri regolatori e sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. - direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, al fine, in particolare, di salvaguardare la copertura dei costi e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario. Alla medesima Autorità è demandata la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura.

In attuazione dell'art. 61 è stato emanato il D.P.C.M. 29 agosto 2016, che stabilisce i principi e i criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua (pari a 50 litri per abitante) necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

L'articolo 62 ha dettato disposizioni relative al sovracanone dovuto dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice nei bacini imbriferi montani (BIM).

In proposito si ricorda la pubblicazione, nella G.U. n. 297 del 22 dicembre 2015, del D.M. Ambiente 30 novembre 2015 recante "Determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016".
 Con il successivo D.M. Ambiente 21 dicembre 2017 si è provveduto alla determinazione della misura del sovracanone BIM dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2019.

 

Ulteriori disposizioni contenute nell'art. 62 sono volte a specificare le condizioni che fanno salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, in deroga alla disciplina generale (articolo 147 del D.Lgs. 152/2006). Tali condizioni riguardano l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; la presenza di sorgenti ricadenti in aree protette o beni paesaggistici e l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico. Tali nuove fattispecie derogatorie si aggiungono a quella, già prevista, che fa salve le gestioni autonome esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

L'articolo 63 ha fatto salve le competenze in materia di servizio idrico della Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalità del Capo VIII (Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua) della legge, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 65 ha previsto l'assimilazione delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura. Lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso (per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate) ove non si ravvisino criticità nel sistema di depurazione.

Vedi anche
 
L'emergenza idrica causata dalla siccità del 2017
05/03/2018

Nel mese di luglio 2017 il tema della siccità ha assunto un rilievo di primo piano nell'agenda politica nazionale.

L'impatto della siccità è stato sintetizzato dal rappresentante del Governo che, nella seduta del 14 luglio, in risposta all'interpellanza urgente 2-01877, ha sottolineato "la riduzione della portata del Po, fino a meno 65 per cento in Piemonte; il Lago di Bracciano, con una riduzione della portata drammatica; tra l'altro, il Lago di Bracciano è una delle riserve idriche che viene ampiamente utilizzata da ACEA per distribuire acqua alla Capitale; e, ancora, il fiume Adige, il Tagliamento. Sono moltissime le regioni che hanno chiesto sostegno straordinario: la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, la Sardegna, la Campania, la Calabria, il Lazio; il Governo ha accordato lo stato di emergenza alle province di Parma e Piacenza".

Elementi sono stati forniti anche nel corso dell'audizione del Ministro dell'ambiente, svolta nella seduta del 27 luglio 2017 della 13a Commissione (Ambiente) del Senato.

Il tema della siccità era stato oggetto già in precedenza di interrogazioni rivolte al Governo (si vedano, in particolare, le nn. 5-116225-11150, 5-11621 e 3-03001).

Di seguito si dà conto degli stati di emergenza deliberati nel corso dell'estate 2017 e dei risultati dell'indagine conoscitiva sull'emergenza svolta dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera. 

Gli stati di emergenza deliberati

Province dell'Emilia-Romagna

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 8,65 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 21 luglio 2017, n. 468, il presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono stati estesi al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio-Emilia e di Rimini. All'attuazione dei primi necessari interventi sono stati destinati 4,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva delibera 22 dicembre 2017 è stata disposta la proroga (di 180 giorni) dello stato di emergenza.
Con l'ordinanza 19 gennaio 2018, n. 497, il Commissario in carica è stato autorizzato a provvedere all'integrazione del piano degli interventi, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare stanziate dalla delibera del 15 settembre 2017.

Regione Lazio

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 19 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 14 agosto 2017, n. 474, il presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018lo stato di emergenza è stato prorogato di 180 giorni.

Regione Umbria

Con la delibera del Consiglio dei Ministri  7 agosto 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Umbria. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 6 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
Con la successiva ordinanza 19 ottobre 2017, n. 486il presidente della Regione Umbria è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.

Con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018lo stato di emergenza è stato prorogato di 180 giorni.

Provincia di Pesaro e Urbino

Con la delibera del Consiglio dei Ministri  2 novembre 2017 è stato dichiarato, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 4,8 milioni di euro, di cui euro 2,7 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali e 2,1 milioni a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'art. 28 della L. 196/2009).
Con la successiva ordinanza 30 novembre 2017, n. 493, il presidente della Regione Marche è stato nominato Commissario delegato e sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi in atto.

Regione Piemonte

Con la delibera del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico della città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli. All'attuazione dei primi interventi sono stati destinati 9,6 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

 

L'indagine conoscitiva della Commissione Ambiente della Camera

La Commissione Ambiente della Camera, nella seduta del 18 luglio 2017, ha avviato un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla. L'indagine si è conclusa, nella seduta del 20 dicembre 2017, con l'approvazione di un documento conclusivo (contenuto nell'allegato 3 al resoconto della seduta). Nelle conclusioni di tale documento vengono evidenziate le azioni ritenute necessarie per un efficientamento del sistema di gestione delle risorse idriche del Paese. Uno dei temi principali evidenziati è quello degli investimenti. In tale ambito - si legge nelle conclusioni - appare "necessario superare progressivamente il gap infrastrutturale, che riguarda le infrastrutture idriche, in considerazione del ripetersi di periodi di siccità prolungata". A tal fine, secondo la Commissione, andrebbe "valutata l'opportunità di definire, nel breve periodo, un meccanismo di incentivi premiali per la riduzione delle perdite del sistema idrico, che potrebbe avvalersi delle più moderne tecniche di esplorazione per la loro individuazione. Tale meccanismo potrebbe avere un carattere addizionale rispetto agli investimenti dei gestori. Sul medio e lungo termine il sistema pubblico come avvenuto negli ultimi anni deve programmare investimenti destinati a schemi idrici, manutenzione invasi per il recupero della capacità di accumulo della risorsa, costruzione di nuovi invasi, dissalatori e soprattutto per la definizione di interconnessioni destinate a coprire differenze territoriali e a gestire con efficienza uso plurimo delle acque". Gli investimenti, inoltre, sempre secondo la Commissione, dovranno "essere destinati anche all'utilizzo di materiali innovativi e di qualità nella realizzazione delle infrastrutture idriche, tenuto conto che l'indagine conoscitiva ha evidenziato dati relativi alla vetustà delle condotte anche in relazione ai materiali usati per la loro costruzione".

Altri temi considerati nelle conclusioni sono il monitoraggio, la governance del settore idrico, la regolazione del servizio da parte dell'ARERA, nonché il risparmio idrico nei settori agricolo e industriale.

 
Tutela dell'ambiente marino
  • 1 dossier
05/03/2018
La modifica e l'attuazione del D.Lgs. 190/2010

L'art. 17, comma 1, del D.L. 91/2014 ha dettato una serie di norme che modificano in più punti la disciplina nazionale per la salvaguardia dell'ambiente marino, contenuta nel D.Lgs. 190/2010 (di attuazione della direttiva 2008/56/CE), al fine di adeguarla ai rilievi europei nell'ambito della procedura d'infrazione 2013/2290. Le modifiche apportate hanno riguardato principalmente i programmi di monitoraggio delle acque (della cui attuazione viene investito il Ministero dell'ambiente, in precedenza incaricato solo della loro elaborazione) e i programmi di misure, nonché la disciplina del Comitato Tecnico, che coordina le attività previste per la tutela e il monitoraggio dell'ambiente marino.

Un'ulteriore modifica da segnalare è quella contemplata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 17, che ha integrato l'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 190/2010 al fine di specificare i parametri che il Ministero dell'ambiente deve considerare nell'emanare, sentita la Conferenza unificata, il decreto che determina i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine.
Tale decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 (D.M. Ambiente 17 ottobre 2014).
Successivamente, con il D.M. 11 febbraio 2015, il Ministero dell'ambiente ha approvato (in attuazione degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 190/2010) gli indicatori associati ai traguardi ambientali da raggiungere per il buono stato dell'ambiente marino e i programmi di monitoraggio.
Con il D.P.C.M. 10 ottobre 2017 è invece stato approvato (in attuazione dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 190/2010) il programma di misure relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino.

In risposta alle interrogazioni 3-03320 e 3-03420 è stato ricordato che "nell'ambito dell'attuazione del decreto legislativo n. 190 del 2010, il Ministero dell'ambiente ha avviato nel 2015 un importante programma di monitoraggio nazionale, per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. Le attività di monitoraggio sono state affidate alle ARPA".

Nel gennaio 2018 è stata trasmessa alle Camere la Relazione (aggiornata al 31 ottobre 2017) sull'attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Doc. CCXXIII, n. 2).

La pianificazione dello spazio marittimo

In attuazione della delega concessa dalla legge di delegazione europea 2014 (L. 114/2015), il Governo ha presentato alle Camere, per il parere, lo schema di decreto n. 318 per il recepimento della direttiva 2014/89/UE istitutiva di un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1).
La direttiva si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero.
La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 190/210) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di non risentire dei cambiamenti indotti dall'uomo. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere.
La direttiva 2014/89/UE prevede che ogni Stato membro sia tenuto ad elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo (art. 4) per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 (contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico), in particolare, mediante appositi piani di gestione dello spazio marittimo. Tali piani di gestione dovranno essere stabiliti entro il 31 marzo 2021.

Il testo definitivo del decreto (decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201) è stato pubblicato nella G.U. del 7 novembre 2016.

In base al D.Lgs. 201/2016, la pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri. 
I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati da un apposito Comitato tecnico, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità nazionale competente.

In attuazione dell'art. 6, comma 3, del decreto in questione, con il D.P.C.M. 1° dicembre 2017 sono state approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

Altre disposizioni

Ulteriori interventi normativi hanno riguardato:

  • le acque di balneazione. L'art. 18 della L. 97/2013 ha riscritto l'art. 13 del D.Lgs. 116/2008, attuativo della direttiva 2006/7/CE sulle acque di balneazione, prevedendo la collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'UE per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle predette acque;
  • gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Il comma 7 dell'art. 13 del D.L. 91/2014 ha stabilito che i limiti di emissione relativi al parametro n. 6 «solidi sospesi totali» fissati (dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006) per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali e in fognatura, non valgono per gli scarichi in mare predetti;
  • la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (D.Lgs. 145/2015, di attuazione della direttiva 2013/30/UE).
Dossier
 
Le misure contenute nella legge di bilancio 2018
05/03/2018

Nella legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) sono contenute numerose disposizioni relative al settore idrico.

I commi 527-530 attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità assume la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

I commi 516-525 prevedono - per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche - l'adozione, con apposito D.P.C.M., di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, da aggiornare ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione "invasi" e la sezione "acquedotti" (comma 516). Sono altresì disciplinate le modalità per la definizione delle due sezioni del Piano (relative ad acquedotti e invasi) nonché gli obiettivi che tali sezioni devono perseguire (commi 517-518) e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione e di programmazione ai contenuti del Piano nazionale (comma 519). Gli interventi contenuti nel Piano nazionale sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 521).

Nelle more della definizione del Piano nazionale viene prevista l'adozione (con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione è destinata una spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 (comma 523).

Sono altresì disciplinati il monitoraggio degli interventi (comma 524) e le procedure da seguire nei casi di inadempienza e di inerzia da parte dei soggetti attuatori (comma 525). Ulteriori disposizioni riguardano le funzioni attribuite all'ARERA (comma 520) e la disciplina del Fondo di garanzia delle opere idriche (comma 522).

I commi 532-536 destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa di alcune autorità (Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno; Autorità di distretto dell'Appennino meridionale; Autorità di distretto del fiume Po). Autorizzano inoltre l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale regioni ed enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali. 

I commi 832-834 modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province autonome. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle medesime province per l'emanazione degli atti dell'ARERA.

I commi 904-906 dettano disposizioni per accelerare le procedure di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania), e per la sua sostituzione con un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture idriche, nonché per la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.

Il comma 1072 prevede un rifinanziamento del c.d. fondo investimenti (Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'art. 1, comma 140, della legge di bilancio 2017) di complessivi 36,1 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tra i settori di spesa tra cui ripartire le risorse in questione figurano, ai sensi del medesimo comma, le "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione".

 
Le derivazioni idroelettriche
05/03/2018

Il comma 671 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011, e disciplina la restituzione di tali somme, finalizzandovi le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra nel limite di 12 milioni di euro.

commi 832-834 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'art. 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province autonome. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle medesime province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data.