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Temi dell'attività parlamentare

Ambiente, infrastrutture e politiche abitative
Commissione: VIII Ambiente
Ambiente, territorio e protezione civile
Terremoti

Nella XVII legislatura, sono stati adottati numerosi provvedimenti per fronteggiare l'emergenza determinata dagli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito i territori dell'Italia centrale (regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo). Diversi provvedimenti sono stati, altresì, adottati per i territori colpiti dai due terremoti avvenuti, rispettivamente, in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Ulteriori disposizioni hanno riguardato i territori colpiti da eventi sismici antecedenti al terremoto in Abruzzo, nonché dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 in Basilicata e in Calabria, nel 2013 in Toscana e nell'isola di Ischia nel 2017.

 
Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale
  • 2 focus,
  • 8 dossier,
  • 5 risorse web
05/03/2018

A seguito del verificarsi degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, i cui effetti sono stati estesi ad altri territori in conseguenza del reiterarsi degli eventi sismici nel 2016 e nel mese di gennaio 2017.

La durata dello stato di emergenza è stata prorogata, da ultimo, fino al 28 febbraio 2018  (dall'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 91/2017) e di ulteriori centottanta giorni con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018.

Al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici sono state adottate numerose disposizioni contenute in provvedimenti d'urgenza (D.L. 189/2016, D.L. 8/2017, D.L. 244/2016, D.L. 50/2017, D.L. 91/2017, D.L. 148/2017) e nelle ultime leggi di bilancio (L. 232/2016 e L. 205/2017). Sono state adottate misure per la ricostruzione pubblica e privata, ma anche misure destinate al sistema produttivo e agli enti territoriali, nonché in materia di legalità e trasparenza.  Una rassegna dettagliata delle disposizioni emanate nel corso della XVII legislatura è disponibile nel focus "Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Quadro normativo".

Ulteriori disposizioni sono state dettate con le ordinanze emanate dal Dipartimento della protezione civile e dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, (vedi nel focus "Gli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale - Le ordinanze emanate").

Sul tema della ricostruzione, una analisi delle risorse e delle politiche di intervento è contenuta nel dossier dell'Ufficio valutazione di impatto del Senato "Terremoti. L'Aquila, Reggio-Emilia, Centro Italia: politiche e risorse per ricostruire il Paese".

Focus
Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Sisma del 2009 in Abruzzo
  • 7 dossier,
  • 2 risorse web
  • 1 rimando
05/03/2018

Nella XVII legislatura, sono state adottate numerose disposizioni per i territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I provvedimenti, per lo più contenuti in decreti legge e nelle leggi di bilancio, hanno riguardato, tra l'altro, l'esclusione dal patto di stabilità interno, la ricostruzione degli immobili pubblici e privati, la sospensione di adempimenti fiscali e previdenziali, nonché la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle demolizioni degli edifici pericolanti o inagibili. 

Si ricorda che, a seguito del verificarsi degli eventi sismici del 2009, è stato adottato il decreto-legge 39/2009; successivamente, il D.L. 195/2009 ha introdotto una serie di disposizioni per l'avvio della fase post emergenziale e il D.L. 83/2012 ha previsto un'articolata disciplina per la chiusura della gestione dell'emergenza (per un esame dei principali provvedimenti approvati nella XVI legislatura si rinvia al tema "Il terremoto in Abruzzo" presente nella documentazione di inizio della XVII legislatura).

Si segnala, altresì, che il Senato con la delibera del 10 novembre 2016 ha previsto l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, che tuttavia nel corso della XVII legislatura non è stata costituita .

Di seguito, si richiamano le principali disposizioni emanate nella XVII legislatura in favore dei territori colpiti dal sisma del 2009.

Il decreto-legge 43/2013 e la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) 

L'articolo 6-quinquies del D.L. 43/2013 ha previsto  una deroga al patto di stabilitàper l'anno 2013, a favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici per interventi di ripresa delle attività e di attuazione dei piani per la ricostruzione. L'articolo 7 ha, inoltre, disposto misure economiche per l'assistenza abitativa e le funzioni istituzionali territoriali per circa 65 milioni di euro, nonché la proroga e/o il rinnovo di contratti di lavoro (prorogati anche per gli anni 2014 e  2015 dall'art. 4, commi 13 e 14, del D.L. n. 101 del 2013, modificato dall'art. 1, comma 348, della legge n. 147 del 2013 – legge di stabilità 2014).

L'articolo 7-bis del D.L. 43/2013 ha consentito l'erogazione di contributi a favore della ricostruzione di immobili privati per un importo di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2019. I commi 254 e 255 della legge n. 147 del 2013  e la tabella E allegata hanno disposto il rifinanziamento del citato articolo 7-bis del decreto legge n. 43/2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (Delibera CIPE n. 23/2014).

L'articolo 8 del D.L. 43/2013 ha previsto disposizioni per la rimozione delle macerie, con oneri pari a circa 11 milioni di euro, e misure a favore delle Forze armate inerenti a compiti di vigilanza sicurezza per il 2013, per una spesa pari a 2,2 milioni di euro. 

Per la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbaniil comma 350 della legge di stabilità 2014 ha assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

I decreti-legge 16/2014, 90/2014 e 133/2014

Nel corso del 2014, a distanza di cinque anni dall'evento sismico avvenuto nel 2009 in Abruzzo, il Governo ha emanato tre distinti decreti-legge contenenti specifiche misure volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità nei confronti del comune dell'Aquila, per gli esercizi 2013-2014 (articolo 20, comma 1 del D.L. 16/2014, modificato dall'art. 10, comma 12-decies, del D.L. 192/2014), a non applicare per l'anno 2014 le riduzioni derivanti dalla spending review, nei confronti della provincia, del comune dell'Aquila e degli altri comuni del "cratere" (articolo 20, comma 2, del D.L. 16/2014), a rinviare l'obbligo di centralizzare le procedure per i contratti pubblici da parte delle amministrazioni impegnate nella ricostruzione delle località colpite dal sisma (articolo 23-ter, comma 2, del D.L. 90/2014), a rifinanziare l'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per la ricostruzione di immobili privati, per 250 milioni per l'anno 2014 (articolo 4, comma 8, D.L. 133/2014, cd. "sblocca Italia").

Rilevano, inoltre, le seguenti misure previste sempre nell'articolo 4 del D.L. 133/2014 riguardanti: la garanzia dello Stato a favore di finanziamenti bancari per la ricostruzione privata ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni (comma 8-bis), la proroga delle locazioni per nuclei familiari con disabili o in disagio economico-sociale fino all'anno 2016 (comma 8-ter),  l'obbligo per gli assegnatari degli alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio e delle spese di manutenzione ordinaria (comma 8-quinquies).

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014)

Nel solco dei provvedimenti fin qui esaminati, anche la legge di stabilità del 2015 ha previsto diversi interventi nei territori interessati dal sisma, al fine di:

- definire il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (comma 435);

- ridurre del 50 per cento il concorso alla prevista riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni colpiti dal sisma (comma 436, per le successive modifiche vedi infra il D.L. 78 del 2015 e la legge di stabilità 2016);

- prevedere la possibilità per il CIPE di finanziare - a valere sulle risorse previste per la ricostruzione privata - anche i servizi di natura tecnica (comma 437) e di assistenza qualificata (con la delibera 69/17 sono state assegnate risorse per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per le annualità 2017-2018);

- prevedere l'utilizzo di siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano disponibili aree per il trattamento del rifiuto, per una corretta rimozione delle macerie, la vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i materiali siano raggruppati in categorie omogenee e trasportati verso siti di recupero e smaltimento autorizzati, il monitoraggio di tali operazioni per i suddetti materiali da parte degli Uffici Speciali per la ricostruzione, nonché per i materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma (commi 438-440);

- prevedere l'utilizzo del deposito localizzato nella cava ex Teges in località Pontignone- Paganica- Comune dell'Aquila, per lo smaltimento delle macerie, nonché per il ripristino ambientale delle discariche comunali, autorizzare la rimodulazione dei fondi previsti ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012 concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e privati (commi 441-442);

- prevedere l'assegnazione ai comuni delle economie di spesa, ottenute dalla differenza tra il contributo concesso e la spesa effettiva sostenuta, per gli interventi per la ricostruzione di immobili privati (commi 443 e 444);

- prevedere un contributo straordinario per la stabilità dell'equilibrio finanziario, per l'esercizio 2015, nel limite complessivo di 21 milioni di euro, da ripartirsi tra il comune dell'Aquila, gli altri comuni del cratere e la provincia dell'Aquila ( commi 446 e 447);

- disporre l'esenzione dalla TASI per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero, a partire dal 2015, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi (commi 448 e 449);

- autorizzare il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro stipulati sulla base della normativa emergenziale, al fine dl completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila (comma 445).

La tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 ha previsto, inoltre, un rifinanziamento di complessivi 2,2 miliardi per il triennio 2015-2017 e di 2,9 miliardi di euro per il triennio 2018-2020 (pari a complessivi 5,1 miliardi di euro per il periodo 2015-2020), in favore dell'autorizzazione di spesa derivante dall'art. 7-bis del D.L. 43/2013 per interventi per la ricostruzione di immobili privati (assegnati con la delibera 58/2017, pubblicata nella G.U. 238/17).

 
Il decreto-legge n. 78 del 2015

L'articolo 11 del decreto-legge 78/2015 ha disposto una serie di misure volte a sostenere la ricostruzione privata e pubblica, nonché l'assegnazione di contributi.

Una prima serie di disposizioni si è concentrata sulle modalità di svolgimento delle attività riguardanti i lavori di ricostruzione privata. I commi 1 e 3 sono intervenuti sulla disciplina dei contratti stipulati tra privati per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione, al fine di disciplinare gli elementi e le informazioni che tali contratti devono contenere. In merito ad alcune figure coinvolte nei lavori di ricostruzione, il comma 2 ha stabilito che il direttore dei lavori non deve avere rapporti con le imprese affidatarie dei lavori, mentre il comma 4 ha previsto l'assunzione della qualifica di incaricati di pubblico servizio da parte degli amministratori di condominio, dei rappresentanti legali dei consorzi e dei commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alle attività di riparazione o ricostruzione. I commi 5 e 5-bis hanno disciplinato in particolare le certificazioni di conclusione lavori, le sanzioni e penali per ritardo nei lavori di ricostruzione. Ulteriori disposizioni contenute nei commi 6 e 7 hanno riguardato il subappalto per le lavorazioni nella categoria prevalente e le fattispecie di risoluzione dei contratti.

Un secondo ambito di intervento ha riguardato i contributi, e segnatamente: l'assegnazione al comune dell'Aquila di un contributo straordinario per la ricostruzione di 8,5 milioni di euro per il 2015 (comma 15); l'estensione  ai centri storici delle frazioni del Comune dell'Aquila e degli altri Comuni del Cratere del contributo disposto, per le abitazioni private, anche con un solo proprietario, non adibite ad abitazione principale, distrutte o danneggiate dal sisma  (comma 7-bis); una autorizzazione da parte dei comuni in merito alla richiesta di eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo (comma 7-ter). In tale ambito, rileva anche quanto stabilito dal comma 8 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per i contributi destinati alla ricostruzione privata e quanto previsto dal comma 1-bis che, al fine di continuare a sostenere la stabilità finanziaria dei territori colpiti dal sisma, ha stabilito l'esenzione totale dalla riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni terremotati, modificando in tal senso il comma 436 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014).

Successivamente, l'art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), ha previsto l'attribuzione ai comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al citato comma 436, lettere a)b) e c), dell'articolo 1 della L. n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

Una terza serie di misure ha riguardato l'avvio di una programmazione pluriennale volta al risanamento edilizio, del tessuto sociale ed economico dei territori colpiti dal sisma, da realizzarsi, principalmente, con un programma di sviluppo (comma 12), da finanziarsi attraverso la destinazione di risorse contenute nell'articolo 7-bis del D.L. 43/2013 (vedi per l'assegnazione delle risorse la delibera n. 49 del 2016 e la delibera n. 70/2017).

Ulteriori disposizioni hanno riguardato:

- la predisposizione di programmi pluriennali a favore di interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati (comma 9), inclusi gli edifici di interesse artistico, storico, culturale o archeologico (delibera n. 48 del 10 agosto 2016); in tale ambito è stata emanata la delibera 60/17 (pubblicata nella G.U. 234/17) per l'assegnazione di risorse per il settore ricostruzione pubblica - Social Housing interventi "Edilizia Economica e Popolare" - piano annuale 2017, per 35,2 milioni di euro (di cui euro 19,2 milioni per interventi di competenza del Provveditorato interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna e per 16 milioni di euro per interventi di competenza dell'ATER de L'Aquila);

la previsione in base alla quale le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici ecclesiastici sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici e per la scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assumono veste di "stazione appaltante" (comma 11-bis);

 - la possibilità per il comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato anche per gli anni 2016 e 2017 (comma 14-ter).

 

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015)

Anche la legge di stabilità per il 2016 ha previsto interventi in larga parte volti a modificare misure già previste, per il completamento della ricostruzione degli immobili privati ed ecclesiastici, a sostegno della stabilità finanziaria degli enti locali e dei contratti di lavoro.  

In particolare, il comma 340 è intervenuto sulle norme di cui al comma 11-bis dell'art. 11 del D.L. 78/2015, che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto finanziati con risorse pubbliche, al fine di consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente, nonché di specificare che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali, e dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 

Il comma 457 ha esteso all'anno 2016 l'esenzione dalla riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale. 

II comma 432 ha autorizzato i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, mentre, con i commi 434 e 435, è stata prevista la possibilità di prorogare per un ulteriore triennio (2016-2018) la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali per la ricostruzione. Successivamente, l'articolo 14, comma 9-bis, del D.L. 244 del 2016 - con l'inserimento del comma 433-bis alla legge di stabilità 2016 - ha prorogato al biennio 2017-2018 il periodo di applicazione dei suddetti contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per il comune dell'Aquila e di 1,2 milioni per i comuni del cratere. In tale ambito, si ricorda che l'articolo 14, comma 7-bis del D.L. 244 del 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine di efficacia delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del D.L. 83/2012 dai comuni dell'Aquila e del cratere sismico, in deroga a quanto previsto in via generale dalla normativa vigente, mentre l'articolo 46-quinquies del D.L. 50/17 è intervenuto sul trattamento economico del personale assunto per gli uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 3 del D.L. 113/2016 e gli interventi recati dal D.L. 244/2016 e dal D.L. 8/2017

L'articolo 3 del D.L. 113/2016 ha assegnato un contributo straordinario complessivo di 18,5 milioni di euro per l'anno 2016 (commi 1 e 2) in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico.

Con il comma 1-bis, lettera a), dell'art. 3 del D.L. 113/16, è stata integrata la disciplina prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009, relativa alla concessione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione dell'abitazione principale distrutta (o dichiarata inagibile o danneggiata) dal sisma o per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva, al fine di disciplinare il trasferimento dei diritti nei casi di acquisto di abitazioni sostitutive.

Successivamente, l'articolo 3, comma 1-decies,  del D.L. 8 del 2017 è intervenuto, al fine di limitare l'acquisto dell'abitazione equivalente in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, solo all'interno dello stesso comune, (la disciplina prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 39/2009 stabiliva che l'intervento dovesse essere realizzato nell'ambito dello stesso comune, solamente nel caso della ricostruzione del'immobile).

Il comma 1-bis, lettera b), dell'art. 3 del D.L. 113/16, ha modificato invece l'ultimo periodo del comma 5-bis dell'art. 14 del D.L. n. 39/2009, al fine di disporre l'inapplicabilità di tutte le agevolazioni previste dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 39/2009 (e non solo delle agevolazioni consistenti nella concessione di contributi a fondo perduto) agli edifici civili privati dichiarati beni culturali o di particolare interesse paesaggistico, ricostruiti a valere sulle risorse stanziate dal comma 1 del medesimo art. 14 del D.L. 39/09, per il finanziamento dei piani di ricostruzione dei centri storici.

L'articolo 2, comma 3-bis del D.L. 8/2017 ha consentito inoltre ai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da l'Aquila di includere nei piani di ricostruzione previsti per i centri storici diversi interventi di riqualificazione riguardanti gli spazi pubblici e la rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici.

L'art. 3 , comma 1-quater, del D.L.113/16 ha abrogato gli ultimi due periodi del comma 5 dell'art. 67-quater, del D.L. 83/2012, al fine di disciplinare le modalità per usufruire delle agevolazioni previste dal medesimo comma per la riparazione e per il miglioramento sismico delle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale ubicate nei centri storici, distrutte o danneggiate. Anche il comma 1-ter dell'art. 3  del D.L. 113/16 è intervenuto in merito alle disposizioni dell'art. 67-quater, del D.L. 83/2012, limitatamente alle disposizioni del comma 2, lettera a), riguardanti gli interventi singoli o in forma associata effettuati da privati aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, al fine di prevedere, tra l'altro, la sostituzione del comune al privato inadempiente.

L'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 113/16, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, ha previsto la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte dei comuni dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sismico, sul proprio sito webdelle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai contributi straordinari concessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.L. 113/16 (pari a complessivi 18,5 milioni di euro per il 2016) e dei risultati conseguiti

Relativamente a tali contributi straordinari, l'art. 14, comma 7, del D.L. 244/2016 e l'art. 18, comma 5-bis, del D.L. 8/17 hanno disposto, integrando l'art. 3 del D.L. 113/2016, un ulteriore contributo per il 2017, pari a complessivi 14,5 milioni di euroCon la delibera 59/17 (pubblicata in G.U. 225/17) sono stati assegnati 41,5 milioni di euro (somma risultante dagli stanziamenti previsti, dall'art. 11, comma 15 del D.L. 78/15, per 8,5 milioni di euro per il 2015, e dall'art. 3 del D.L. 113/16, e successive modificazioni, per 33 milioni di euro per il biennio 2016-2017) ripartiti secondo le annualita' 2015, 2016 e 2017.

L'art. 2-bis del D.L. 148/2017 e la legge di bilancio 2018 (L. 205/17)

L'articolo 2-bis del D.L. 148/17 ha disciplinato, tra l'altro, diverse proroghe, riguardanti il personale impiegato (commi 30 e 35-38), nonché le procedure di affidamento degli interventi per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario (comma 31).

In particolare, si differisce al 2023 (in luogo del 2021) il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune dell'Aquila e dai comuni del cratere, eventualmente risultante (a seguito dell'esperimento delle relative procedure concorsuali) in sovrannumero, è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti (comma 30). Sono prorogate  al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni vigenti in materia di assunzioni e contratti a tempo determinato del personale degli Uffici speciali per la ricostruzione (commi da 35 a 37), mentre i comuni del cratere sono autorizzati a prorogare o rinnovare per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, i contratti stipulati con il personale assunto, ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza 3771/09 (comma 38). 

L'art. 2-bis ha previsto, inoltre, la soppressione, a decorrere dal 1° maggio 2018, degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, con il trasferimento delle relative competenze all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (comma 32), l'istituzione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (comma 33), un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi, nei centri storici dei comuni del cratere diversi dall'Aquila (commi 39-40), e l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (comma 34). 

La legge di bilancio 2018 (L. 205/17) prevede, modificando l'art. 3 del D.L. 113/16, per l'anno 2018, un contributo straordinario di 10 milioni di euro, a favore del Comune dell'Aquila (comma 709), l'estensione del contributo di 500.000 euro, previsto per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, ed un ulteriore contributo di 2 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico diversi dall'Aquila (comma 710). 

Con una modifica al comma 32 dell'articolo 2-bis del D.L. 148/17, si proroga, dal 1° maggio 2018 al 1° luglio 2018, la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 711) e, con una modifica al comma 38 dell'art. 2-bis del D.L. 148/17, si estende ad una serie di ordinanze (3784/09, 3803/09, 3808/09, 3881/10, 3923/11) la proroga o il rinnovo, per gli anni 2019 e 2020, in deroga alla normativa vigente, dei contratti del personale assunto a tempo determinato dai comuni del cratere (comma 712)

Viene altresì autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024, per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato "Maxxi L'Aquila" (comma 713).

E' prorogata agli anni 2018 e 2019 l'applicabilità della disposizione, disposta dal comma 14 dell'articolo 4 del D.L. 101/13, che consente al comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare i contratti del personale a termine, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, e comunque entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui a valere sulle disponibilità in bilancio (comma 715). Si proroga inoltre al 31 dicembre 2019 la validità delle graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure di reclutamento straordinarie di personale a tempo indeterminato, autorizzate per fronteggiare la ricostruzione (comma 716). Con una  modifica all'articolo 17-bis del D.L. 8/17, si differisce di un anno, dall'11 aprile 2020 all'11 aprile 2021, l'applicazione del regolamento riguardante la rideterminazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del Tavolo di monitoraggio (D.M. 2 aprile 2015, n. 70) (comma 1152).  

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Sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
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05/03/2018

Nel corso della XVII legislatura, in conseguenza del sisma che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia, e Veneto, nei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono state approvate diverse misure per il superamento dello stato di emergenza, per lo più contenute in provvedimenti d'urgenza e in norme di carattere finanziario.  

A tali disposizioni si sono aggiunte inoltre le misure previste in conseguenza degli eventi alluvionali del mese di gennaio 2014 e delle trombe d'aria del 3 maggio 2013 e del 30 aprile 2014, che hanno interessato alcuni comuni dell'Emilia Romagna già colpiti dal sisma del 2012. 

Per approfondire le disposizioni emanate nella XVI legislatura per il terremoto 2012 si rinvia al tema "Il terremoto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto" contenuto nel dossier di inizio della XVII legislatura.

La sospensione dei termini degli adempimenti tributari e non tributari

La legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), al comma 359, ha autorizzato l'impiego delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, per il pagamento dei maggiori interessi maturati in conseguenza della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa. 

La legge di bilancio 2018 (comma 758) ha incrementato di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione, istituito dall'art. 2 del D.L. 74/2012. 

Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3) ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, i cui termini scadevano nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla; San Felice sul Panaro, comuni già coinvolti dal sisma del maggio 2012). 

I commi da 662 a 664 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) hanno esteso dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esentati dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Tale termine prima prorogato al 31 dicembre 2016  (art. 13, comma 4, del D.L. 78/2015) è stato, successivamente prorogato, con il comma 6-bis dell'articolo 14 del D.L. 244 del 2016, al 31 dicembre 2017 e dalla legge di bilancio 2018 (commi 722-724 della L.205/17) fino al 31 dicembre 2018. In particolare, con il D.M. del 3 maggio 2017, sono stati rimborsati i comuni del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma,  per 17,2 milioni di euro (per ciascuno degli anni 2015 e 2016) e con il D.M. del 21 dicembre 2017, per 16,2 milioni di euro, per l'anno 2017. 

In tale ambito, è intervenuto l'articolo 11 comma 3-quater del D.L. n. 210 del 2015, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e dagli eventi atmosferici del 2014, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Successivamente, il suddetto termine è stato prorogato, dal comma 6-quater dell'articolo 14 del D.L. 244 del 2016, al 31 dicembre 2017, e dalla legge di bilancio 2018 (comma 726 della L. 205/17) al 31 dicembre 2018.

Credito d'imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

L'articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto che i contributi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 74/2012 sono alternativamente concessi su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato della durata massima di venticinque anni e nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. I relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. 

L'articolo 11, comma 11-quater, del D.L. n. 76 del 2013 ha precisato che sono assistiti da garanzia statale non solo i finanziamenti contratti dalle banche per acquisire le risorse, ma anche i finanziamenti da esse concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici per la ricostruzione. La norma chiarisce, inoltre, che il limite massimo di 6 miliardi è riferito ai finanziamenti concessi ai soggetti danneggiati, e non a quelli contratti dalle banche.

Il comma 358 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha esteso l'applicazione dei criteri per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli immobili ad ulteriori tipologie di soggetti beneficiari, mentre il comma 366 ha ampliato l'ambito di operatività dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione. 

L'articolo 43-ter  del D.L. 50/17 ha consentito ai Presidenti delle Regioni di stipulare mutui per il finanziamento degli interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici, nonché di opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani. Per gli interventi in questione i Presidenti di Regione, in qualità di Commissari delegati, possono essere autorizzati a stipulare mutui di durata massima venticinquennale, nei limiti di spesa di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nel rispetto dei limiti delle disponibilità annue derivanti dall'articolo 3-bis del decreto-legge n.95/2012 – il cui comma 6 prevede una spesa fino a 450 milioni annui dal 2013 per le misure in materia di credito di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione per i territori in questione. Successivamente, la legge di bilancio 2018 (comma 718 della L.205/17) ha sostituito il citato art. 43-ter del D.L. 50/17 attribuendo ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite la facoltà di stipulare tali mutui, aumentando inoltre il limite massimo di spesa complessiva previsto da 200 a 350 milioni di euro.

In merito ai finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (previsti dal citato articolo 3-bis del D.L. n. 95 del 2012), l'articolo 3, comma 1-ter, del D.L 8 del 2017, per i lavori affidati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, ha previsto che l'istituto di credito prescelto eroghi i contributi direttamente alle imprese subappaltatrici ovvero ai fornitori con posa in opera. 

In tale ambito, l'articolo 42, comma 3-ter, del D.L. 50/17  ha modificato i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 del D.L. 8/17, al fine di prevedere che tali contributi siano erogati, tra l'altro, a tutti i fornitorie non solo a quelli con posa in opera. 

L'articolo 3, comma 1-sexies, del D.L. 8 del 2017 ha previsto inoltre il divieto di recupero di contributi per la ricostruzione, concessi con le suddette modalità del finanziamento agevolato,nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012.

 

Finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi e premi

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 2, comma 8) ha prorogato di un anno - rispetto alla durata massima originariamente prevista - il periodo per la restituzione del debito per quota capitale, relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma. 

Il D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3-bis) ha successivamente previsto che tale restituzione "può essere differita […] per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originaria". Successivamente, con il D.L. n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) è stato previsto un differimento, fino a 12 mesi, della suddetta sospensione relativa al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi. 

Con il D.L. n. 192 del 2014 (articolo 10, commi 11-ter e 11-quater) è stata prevista una ulteriore sospensione del pagamento dovuto, per la restituzione del debito per quota capitale, per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi. 

Da ultimo, l'articolo 6, comma 1 del D.L. n. 113 del 2016 ha differito il pagamento della rata dei suddetti finanziamenti: il pagamento della rata in scadenza il 30 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

Finanziamento per imprese e lavoratori autonomi danneggiati economicamente

Nella legge di stabilità per il 2014 è stata prevista  la concessione di contributi economici per le imprese che realizzino o abbiano realizzato investimenti produttivi nelle aree colpite dagli eventi sismici (comma 361) ed è stato differito al 31 dicembre 2014 il termine previsto per la valutazione da parte delle competenti autorità, ai fini della concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie nelle zone colpite dal sisma (comma 360).

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2014, ai territori interessati dal sisma è stata estesa la disciplina delle "zone a burocrazia zero" (art. 2, comma 4, D.L. 150/2013). Successivamente, l'art. 11, comma 1-ter del D.L. 192/2014 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2015. L'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - disposta dall'articolo 8 comma 7 del D.L. n. 74 del 2012 e oggetto di diverse proroghe - finalizzata ad accedere alle previste incentivazioni, sia per gli impianti realizzati che in fase di realizzazione, è stata prorogata al 30 settembre 2016 (dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 210 del 2015).

Il D.L. 78/2015 (articolo 13, comma 5) ha esteso la possibilità di richiedere i finanziamenti agevolati da parte delle imprese agricole anche in caso di danni subiti dai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, mentre il comma 1 dell'articolo 13 ha consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione di destinare tra gli altri interventi fino a 205 milioni di euro per la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, e di servizi, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività loro proprie e di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

L'articolo 12 del D.L. 78/2015 ha inoltre istituito una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Il D.L. 244 del 2016 (art. 14, comma 12-quinquies) ha esteso, modificando l'articolo 12 del D.L. 78/15, ai periodi di imposta dal 2015 al 2019, le esenzioni previste per specifiche imposte (statali, regionali e municipali), in base a determinati importi e, con l'aggiunta del comma 7-bis all'articolo 12 del D.L. 78/15, ha stabilito, in relazione ai periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'entità delle risorse a disposizione per usufruire dell'agevolazione concessa alle imprese (6 milioni di euro per il 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli 2018 e 2019).

 La legge di bilancio 2018 (comma 759) ha prorogato anche per l'anno 2019  l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Tale convenzione era stata già prorogata dal D.L n. 210 del 2015 (art. 11, comma 2-ter)  per due anni, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018.

Con la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sono state introdotte inoltre le seguenti misure:

- l'estensione alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma del finanziamento derivante dal bilancio dell'INAIL (comma 442);

- la destinazione, per la messa in sicurezza (anche attraverso ricostruzione), delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti, di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2016 (3,5 milioni di euro alla Lombardia e 1,5 milioni di euro al Veneto) (comma 443);

- l'istituzione di una Zona franca urbana nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia (commi 445-453). In particolare, tale disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 46-sexies del D.L. 50/17 e fino al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2018  (commi 719-721 L. 205/17).

Il D.L. 113 del 2016 (articolo 6, comma 4-bis) ha esteso l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga (provincia di Brescia), ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici accaduti; mentre con il comma 4-ter del medesimo art. 6 è stato previsto che i 5 milioni di euro stanziati per il 2016 dalla legge di stabilità 2016, vengano destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese.

I provvedimenti per gli Enti locali

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno:

- è stato previsto per il 2013 (articolo 6-quinquies D.L. 43/2013,) per il 2014, (articolo 1, commi 354-355, della legge di stabilità 2014) un allentamento degli obiettivi del patto per i comuni e le province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del maggio 2012;

- l'articolo 13, comma 3, del D.L. 78/2015 ha previsto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni della regione Emilia Romagna interessati dal sisma del 2012, nel limite complessivo di 20 milioni per il 2015;

-  il comma 441 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha escluso per il 2016 dal saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali delle regioni e degli enti locali, le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna;  1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto).

La legge di stabilità 2015 (comma 435, della legge 190 del 2014) ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mentre il comma 436 ha disposto l'applicazione, nella misura del 50% della riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e per i comuni di Ferrara, Mantova.

Successivamente, l'art. 11, comma 1-bis, del D.L. 78/2015 ha stabilito l'esenzione dalla suddetta riduzione del Fondo di solidarietà comunale per i suddetti comuni, prorogata anche per l'anno 2016 dal comma 457 della legge di stabilità 2016.  L'art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), ha previsto l'attribuzione ai comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al comma 436, lettere a)b) e c), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

L'articolo 14, comma 1, del D.L. 244/2016  ha modificato il comma 492 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che disciplina i criteri di priorità nell'assegnazione da parte del Governo agli enti locali di spazi finanziari, al fine di dare priorità agli investimenti dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, e finanziati con avanzo di amministrazione o operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma di spesa.

Per quanto riguarda i mutui concessi agli enti locali per la ricostruzione:

- è stato posticipato di due anni il pagamento delle rate per gli anni 2013 e 2014 (comma 356 legge di stabilità 2014 e comma 504 legge di stabilità 2015);

- è stato posticipato di due anni il pagamento delle rate scadenti nell'anno 2015 (comma 503 della legge di stabilità 2015);

- sono stati prorogati di due anni (cioè fino al 2018) i termini di pagamento delle rate dei mutui in scadenza nel 2016 (comma 456 della legge di stabilità 2016 e comma 5-bis dell'art. 14 del D.L. 244 del 2016), e fino al 2019 dalla legge di bilancio 2018 (commi 729-732 L. 205/17).

La legge di bilancio 2018 (comma 762 della L. 205/17) ha previsto che, entro il 31 gennaio 2018, i Commissari delegati titolari delle contabilità speciali, istituite ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 74/2012, provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di 44 milioni di euro, corrispondente all'importo accantonato, per far fronte agli oneri derivanti dal differimento dei pagamenti delle rate dei mutui disposto per gli anni 2013-2016.

E' stata autorizzata la proroga per il triennio 2015-2017 della deroga - già prevista per il triennio 2012-2014 dall'articolo 3-bis, comma 8, del D.L. n. 95/2012 - ai fini dell'assunzione, da parte dei comuni e delle loro unioni, di personale con contratti di lavoro flessibile, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale (art. 1, comma 367, legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 7, comma 9-quinquies del D.L. 133/2014).

Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 42) ha previsto inoltre che le amministrazioni presso cui il personale ha prestato servizio possano bandire, nel triennio 2018-2020, comunque in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, a condizione che si tratti di lavoratori che hanno prestato attività, in forza di uno o più contratti flessibili, per almeno 3 anni continuativi.

E' stata disposta, inoltre, a decorrere dal 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, per i comuni colpiti, l'applicazione dei vincoli alla spesa di personale (art. 1, comma 557, legge finanziaria 2007 - legge 27 dicembre 2006, n. 296) con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011, e la non applicazione dei vincoli assunzionali (articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010), a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza (art. 11, comma 4-ter, del D.L. 90/2014).

L'articolo 3-bis del D.L. 113/2016 ha prorogato i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione, ed ha autorizzato l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Successivamente la legge di bilancio 2018 (comma 760) ha esteso tale proroga all'anno 2019,  autorizzando per tali assunzioni anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

La legge di bilancio 2018 (comma 764 della L. 205/17) ha previsto inoltre che il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, possa destinare fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per il rimborso dei costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti.

E' stato previsto inoltre che l'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici, con ricorso a centrali di committenza (articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs 163/2006) non venga applicata agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione dei territori colpiti (art. 23-ter, D.L. 90/2014 e comma 550 della legge di stabilità 2015).

La legge di stabilità 2015 (comma 544 della legge n. 190 del 2014) ha prorogato fino al 31 dicembre 2015, il termine per il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 6-sexies, comma 3, del D. L. 43/2013. Tale termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, dal comma 439 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015), al 31 dicembre 2018, dal comma 9 dell'articolo 14 del D.L. 244/16 e al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2018 (comma 761 della L. 205/17). 

Ulteriori disposizioni della legge di stabilità 2016 hanno consentito:

- ai presidenti delle Regioni, tra l'altro, di destinare, nell'ambito dei c.d. piani di ripristino degli immobili pubblici danneggiati, una quota delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali e per gli interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi (comma 438);

- l'uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e pertinenziali, nonché dei prefabbricati modulari abitativi (comma 439).

 

La ricostruzione degli immobili e del patrimonio pubblico, artistico e culturale

Per velocizzare la ricostruzione degli immobili dei territori colpiti, sono stati previsti alcuni importanti interventi:

  • il versamento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – operanti in qualità di Commissari delegati per fronteggiare l'emergenza di tutte le risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare per la ricostruzione dei territori (articolo 6, comma 5-bisD.L. 43/2013);
  • la proroga della verifica di sicurezza degli edifici (articolo 6, comma 5-ter, D.L. 43/2013);
  • l'applicazione della disciplina che fissa le condizioni per stabilire la necessità o meno della verifica di sicurezza sugli edifici di attività produttive nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, alle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6 (art. 6-quater D.L. 43/2013);
  • l'incremento del 20% della superficie degli immobili industriali, agricoli e zootecnici (articolo 6-ter D.L. 43/2013);
  • la detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti, ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, per gli immobili abitativi e ad uso produttivo (articolo 6-novies D.L. 43/2013).

E' stata disposta inoltre la predisposizione di piani organici comunali per la ricostruzione e riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani nei territori interessati dal sisma (legge di stabilità 2014, commi 369-373).

Per favorire la ripresa della normale attività didattica, sono state esentate le università che hanno sede nei territori colpiti dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva (comma 368 legge di stabilità 2014).

Il D.L. 78/2015 (articolo 13, comma 1) ha consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, di destinare, tra gli altri, interventi fino a 205 milioni di euro per la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di edilizia abitativaad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché di infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati in relazione al danno effettivamente riportato. Successivamente, l'articolo 21-bis del D.L. n. 8 del 2017 ha esteso tale concessione  a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 74/2012.

Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, la legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha autorizzato la spesa di 190 milioni per l'esercizio 2016, per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia) (comma 440) e la spesa di 70 milioni di euro per il 2016, per il completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata nel territorio della Lombardia colpito dal sisma (comma 444).

L'articolo 6,comma 2 del D.L. 113 del 2016 ha previsto inoltre  che i Commissari delegati alla ricostruzione provvedano alla rideterminazione dell'entità dell'aiuto di Stato e alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto alle decisioni della Commissione europea.

La legge di bilancio 2018 (comma 763 della L. 205/17) prevede l'avvio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi (identificati dal codice CER 17.09.04 e rimossi) derivanti da attività di costruzione e demolizione entro tre anni dall'assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del Codice dell'ambiente.  

Perimetrazione dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 

Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 43) dispone che, a far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale venga ridotto a 30 Comuni.

Si tratta dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda.

Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione.

Il D.L. 148/17 (art. 2-bis, comma 44) stabilisce inoltre la proroga al 31 dicembre 2020 del termine di scadenza dello stato di emergenza.  

Si ricorda che la norma citata (art. 1, co. 3, D.L. 74/2012) aveva previsto che lo stato di emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 fosse prorogato fino al 31 maggio 2013. Tale termine è stato poi oggetto di successivi interventi legislativi: l'art. 6, comma 1, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, l'art. 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, l'art. 13, comma 01, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, il comma 2-bis dell'art. 11. del D.L. 30/12/2015, n. 210, laddove si è previsto il termine del 31 dicembre 2018.
Dossier
Documenti e risorse WEB
 
Terremoti di minore entità o avvenuti prima del 2009
  • 9 dossier
05/03/2018

Nella XVII legislatura sono state approvate diverse norme a favore di territori colpiti da eventi sismici antecedenti al terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009 a cui si sono aggiunti provvedimenti per le regioni Basilicata e Calabria per il terremoto del 26 ottobre 2012, per la regione Toscana a causa dei danni provocati dal terremoto del mese di giugno 2013 nei territori di Lucca e Massa Carrara, e per alcuni comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017

Valle del Belice 1968

L'art. 11, comma 11-ter del D.L. 76/2013 ha previsto un programma, definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di interventi per provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit, derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belicecolpiti dal terremoto del 1968. Per la realizzazione del programma è previsto l'impiego, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, riprogrammate con successiva delibera CIPE n. 6 del 28 gennaio 2015.

La 13a Commissione (Ambiente) del Senato - a conclusione dell'esame dell'Affare assegnato n. 684 sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del social housing - ha approvato, nella seduta del 2 novembre 2016, la risoluzione Doc. Senato XXIV, n. 67.

Sicilia 1990

La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014) ha riconosciuto, tra l'altro, ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia (province di Catania, Ragusa e Siracusa), che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che gli stessi abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

I soggetti beneficiari sono quelli individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea. E' prevista inoltre la validità delle istanze di rimborso se presentate entro il termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248. Pertanto si attribuisce il diritto al rimborso ai soggetti che hanno avanzato apposita istanza entro il 1° marzo 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Il D.L. 91/17 (art. 16-octies), modificando il comma 665 della L. 190/14, ha incluso tra i soggetti che hanno diritto al rimborso i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Con il Provv 26 settembre 2017, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono state stabilite le modalità e le procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma. 

Marche e Umbria maggio 1997 

Nel decreto legge n. 210 del 2015 l'articolo 1, comma 10-quater, autorizza la regione Umbria e i comuni interessati a stipulare contratti di lavoro per completare le attività di ricostruzione per il triennio 2016-2018, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni.

Molise 2002

L'art. 6-bis del D.L. 43/2013 e il comma 353 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) hanno previsto l'esclusione dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno di risorse per il sisma 2002 del Molise, rispettivamente per 15 milioni di euro per l'anno 2013 e per 5 milioni di euro per l'anno 2014. Da ultimo, il comma 665 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stabilito, tra l'altro, anche per l'anno 2015 l'esclusione dalla spesa valida ai fini del patto di stabilità interno di risorse per complessivi 5 milioni di euro. 

Basilicata e Calabria 2012

Per consentire il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, il comma 256 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha autorizzato la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, escludendo i relativi pagamenti dal patto di stabilità nei limiti di 2 milioni di euro nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di 0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma, il comma 351 ha inoltre esteso i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro. Con il D.P.C.M. del 30 aprile 2015 sono state ripartite le risorse previste ai commi 256 e 351.

Lucca e Massa Carrara 2013

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara è stato dichiarato per novanta giorni lo stato di emergenza, con la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013. Tale delibera ha previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per i primi interventi, integrato per 1,3 milioni di euro dall'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013.

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2013, la durata dello stato di emergenza è stata estesa per ulteriori novanta giorni, prorogati di altri centottanta giorni da due delibere del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2013 e del 18 aprile 2014. Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 183 del 25 luglio 2014 la regione Toscana è subentrata quale amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento. 

Per l'avvio degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza di edifici pubblici e privati e delle infrastrutture danneggiate, l'art. 1, comma 347, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stanziato 5 milioni di euro - a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali, istituito dal comma 346 della medesima legge di stabilità 2014, con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 - disposti con delibera del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2014, mentre l'art. 1, comma 1, della deliberazione 30 giugno 2014, ha previsto ulteriori 16 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. 

Per Lucca e Massa Carrara, il comma 436 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha previsto per il 2015 l'applicazione della riduzione prevista dal comma 435 del Fondo di solidarietà comunale nella misura del 50%. Tale misura è stata estesa anche al 2016 dal comma 457 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Successivamente, l'art. 14, comma 12-bis, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. proroga termini), prevede l'attribuzione per i comuni colpiti da eventi sismici (2009, 2012 e 2013) di cui al comma 436, lettere a)b) e c), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 di un contributo compensativo secondo importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al decreto legge medesimo.

 Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia 2017

In conseguenza dell'evento sismico che il 21 agosto 2017 ha colpito il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia è stato dichiarato con il D.P.C.M. del 22 agosto 2017 l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari e con la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 e' stato dichiarato lo stato di emergenza fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento. Successivamente, con la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni.

Con l'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, che ha disposto i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico, è stato nominato un commissario delegato della giunta della Regione Campania, al fine di predisporre un piano degli interventi urgenti, da sottoporre all'approvazione, anche per stralci, del Capo del dipartimento della protezione civile e di assegnare contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. 

Con l'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017 sono state previste misure volte a consentire la tempestiva ripresa dell'attività scolastica, in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e alla sospensione dei mutui.

Con l'ordinanza n. 483 del 25 settembre 2017 sono state previste ulteriori misure finalizzate all'assistenza alla popolazione, ad assicurare il presidio militare del territorio colpito e a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi.

L'art. 2 del D.L. 148/17 ha previsto una serie di interventi per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

In particolare, risulta prorogata al 30 settembre 2018 il termine finale di sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti tributari, che devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (comma 5-bis).

In merito si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del D.M. del 20 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. 252/17) aveva disposto la sospensione dei suddetti termini nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017 nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che l'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 148/17 ha inoltre esteso anche al comune di Forio. 

Si prevede inoltre che i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2017, che ne hanno dichiarato l'inagibilità totale o parziale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono considerati esenti dall'IMU e dalla TASI fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque fino all'anno d'imposta 2018 (comma 5-ter). 

Sono altresì stanziati, 30 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni per l'anno 2020, al fine di favorire interventi per la ricostruzione (comma 6-ter) e, al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi (comma 6-sexies).

La legge di bilancio 2018  ha disposto il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento, non ancora effettuato, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 (comma 733) ed ha sospeso, fino al 31 dicembre 2018, il pagamento delle rate dei mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito ai privati per gli immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili (comma 734).

Sono previste inoltre assunzioni a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/15, per i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, rispettivamente, nel limite di 4 e 6 unità (comma 752).

Nello stato di previsione del MEF è istituito altresì un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 765).

Nel corso dell'audizione del 20 settembre 2017 svolta presso l'VIII Commissione Ambiente, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha presentato la relazione sullo stato dell'attività del Dipartimento, illustrando, tra l'altro, l'attività effettuata nelle zone colpite dal sisma dell'isola di Ischia 2017 (vedi, l'allegato 2 (Ischia - Sisma del 21 agosto 2017 - Attività di censimento del danno e rilievo dell'agibilità); e l'allegato 3 (Rapporto di attività inerenti alla gestione emergenziale connessa con gli eventi sismici nel territorio dell'isola di Ischia).   

Dossier
 
Principali norme vigenti di prevenzione sismica
  • 2 risorse web
05/03/2018
L'aggiornamento della normativa antisismica

L'aggiornamento della normativa antisismica - rimasta ferma, per quanto riguarda la classificazione delle zone sismiche al 1984 e, in relazione alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, al 1996 - è stato operato nel corso delle legislature XIV-XV con due provvedimenti fondamentali: l'ordinanza n. 3274 del 2003, che ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della "mappa di pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale" operata con l'ordinanza n. 3519/2006), e il nuovo testo unico sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il D.M. 14 gennaio 2008 (sostitutivo del precedente D.M. 14 settembre 2005).  L'applicazione di tali norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del D.L. 39/2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009, in conformità con quanto previsto dalla risoluzione 8-00039 approvata l'8 aprile 2009.

Si ricorda altresì la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" e il D.M. 31 luglio 2012  di approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l'applicazione degli Eurocodici. 

In tale ambito, con il D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dal D.M. 7 marzo 2017, n. 65, sono state emanate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Nella XVII legislatura è stato emanato il D.M. 17 gennaio 2017 che ha aggiornato e sostituito le precedenti norme tecniche per le costruzioni contenute nel citato D.M. 14 gennaio 2008. 

Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Un'ulteriore norma recata dal D.L. 39/2009 in tema di prevenzione sismica è quella dettata dall'art. 11, che ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni (dal 2010 al 2016). L'attuazione della disposizione citata è stata affidata al Dipartimento per la protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti. Gli ultimi provvedimenti adottati in proposito sono l'ordinanza 9 maggio 2016, n. 344 e il decreto 21 giugno 2016 finalizzati al riparto delle risorse relative all'annualità 2015. Le risorse, ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Con il D.M. 9 marzo 2017 sono stati erogati circa 120 milioni di euro in favore delle regioni, in attuazione della citata ordinanza 9 maggio 2016, n. 344.

 

Ulteriori disposizioni

Ulteriori norme finalizzate al miglioramento antisismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli anni. A titolo di esempio si ricordano le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici; per una disamina di tali norme si rinvia al tema web riguardante  l'edilizia scolastica.

In tale ambito, sono altresì da considerare le norme previste dall'art. 20-bis del D.L. 8/17, modificato dall'art. 11-ter, comma 3, del D.L. n. 91/17,che ha destinato alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi, eventuali, interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'art. 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015, come accertate con il D.M. 8 agosto 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (pari a 105,1 milioni di euro), di cui almeno il 20% deve essere destinato agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016 e del 2017.  

Qui la pagina dedicata alle verifiche sismiche sulle scuole e agli interventi di adeguamento strutturale e antisismico presente sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

Si ricordano altresì le norme dell'art. 9 del D.L. 133/2014 che ha qualificato come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, una serie di interventi, tra cui quelli volti alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'adeguamento alla normativa antisismica, ed introdotto, per l'avvio di tali interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria, procedure accelerate. 

Con l'art. 41-bis  D.L. 50/17, modificato dall'art. 17-quater  del D.L. 148/17,  è stato istituito un Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, che prevede, al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, l'assegnazione ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017 (ripartizione effettuata con il D.M. 13 dicembre 2017, pubblicato in G.U. 300/17). Per gli anni 2018 e 2019 i contributi sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. 

L'articolo 1, commi 2-3, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) disciplina, tra l'altro, le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione antisismica. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.
Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (per il passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85% (in caso di passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato, nel caso dei condomini, per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La legge di bilancio 2018 ha inoltre previsto una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3. La misura della detrazione è dell'80 per cento in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85 per cento in caso di passaggio di due classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio.

Inoltre, se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell'80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone classificate a "rischio sismico 1", mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, l'acquisto dell'immobile nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro (art. 46-quater, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50).

Le suddette detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (art. 1, comma 3, lett. b), n. 2), legge di bilancio 2018 - L.  205/2017)


L'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per un totale di oltre 47,5 miliardi, destinato al finanziamento degli investimenti in una serie di settori di spesa, tra i quali la "prevenzione del rischio sismico", a cui sono destinati 5.239 milioni di euro per il periodo 2017-2032, per effetto del riparto previsto nel D.P.C.M. 21 luglio 2017. Con la legge di bilancio 2018 (commi 1072 e 1075, L. 205/17) il Fondo è stato rifinanziato per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033.

Lavori parlamentari

Nei mesi di settembre e ottobre 2017, la 13a Commissione del Senato ha svolto una serie di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2734 (recante "Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale"), che si propone di dare seguito agli impegni presi dal Governo con l'approvazione della mozione n. 1/00707 (testo 3).

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