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Temi dell'attività parlamentare

I provvedimenti di attuazione previsti dalla L. 92/2012
informazioni aggiornate a lunedì, 27 ottobre 2014

Deleghe legislative

 

Disposizione

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 4, comma 49

Servizi per l'impiego

Delega per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego ex articolo 1, comma 30, alinea, della L. 247/2007

Decreto legislativo[1]

Differimento del termine per l'esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012)

6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

Il termine è scaduto e non è stato prorogato

 

Articolo 4, commi 58 e 68

Delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali

 

Uno o più decreti legislativi

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata

norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze 

6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

(18 gennaio 2013)

D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013[2]

(G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013)

Articolo 4, comma 62

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica 

 

Uno o più decreti legislativi

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

finalizzazione: organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale. 

9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

(18 aprile 2013)

Termine scaduto

 

Altri atti normativi

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 26

Prestazioni in regime di lavoro autonomo

Presunzione che alcune prestazioni di titolari di partite IVA siano da considerarsi collaborazioni a progetto in presenza di specifici presupposti (nuovo art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ricognizione delle attività per le quali non opera la richiamata presunzione

3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 ottobre 2012)

 

D. M. 20 dicembre 2012 [3]

 

Si veda anche circ. 27 dicembre 2012, n. 32

Articolo 1, comma 32, lettera c)

Lavoro accessorio

Nuovo campo di applicazione del lavoro accessorio (nuovo articolo 70 del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori (mod. ad articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 276/2003)

Non indicato

Circ. 18 gennaio 2013, n. 4 [4]

Circ. INPS 29 marzo 2013, n. 49 [5]

Articolo 2, comma 27

Contributo di Articolo 2, comma 27 finanziamento per l'ASPI e la mini-ASPI

Decurtazione del contributo per determinate categorie di lavoratori, allineamento graduale delle aliquote ASPI per i lavoratori ai quali la decurtazione sia stata già applicata

Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell'economia e delle finanze

Rideterminazione annuale delle prestazioni (modalità di calcolo, importi, contribuzione) inerenti l'ASPI e la mini-ASPI

31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento

D.M. 25 gennaio 2013, n. 71253 

(G.U. n. 113 del 16 maggo 2013)

Articolo 3, commi 4 e 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali[6]

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Istituzione presso l'INPS dei fondi

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine entro cui tali fondi possono essere istituiti (art. 1, comma 185)

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime[7]

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%)e

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Ambito di applicazione

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione dell'ambito di applicazione dei fondi con riferimento al settore di attività alla natura giuridica ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime 

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 34

Contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali e al fondo di solidarietà residuale

Possibilità che l'obbligo di versamento della contribuzione correlata alla gestione del lavoratore interessato sia previsto in relazione alle prestazioni erogate dai fondi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Decreto direttoriale del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

 

Decreti del Ministro: 3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 ottobre 2012)

Decreti direttoriali: termine non indicato

 

Articolo 3, comma 37

Fondi di solidarietà bilaterali

Comitato amministratore

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nomina del comitato amministratore

Non indicato

 

Articolo 3, comma 42

Fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996

Adeguamento di tali fondi alle disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Adeguamento dei fondi ex art. 2 comma 28 della L. 662/1996 sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi 

Non indicato

 

La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)

DM 17 gennaio 2014

(GU 15 aprile 2014)

DM 24 gennaio 2014

(GU 12 aprile 2014)

DM 20 giugno 2014

(GU 10 ottobre 2014, n. 236)

DM 28 luglio 2014

(GU 23 ottobre 2014, n. 247)

DM 9 gennaio 2015

(GU 4 marzo 2015, n. 52)

Articolo 3, comma 44

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi

Non indicato

 

 La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)  

Articolo 3, comma 45

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto ferriovario

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi

Non indicato

 

 La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)

Articolo 4, comma 11

Assunzione di categorie deboli

Assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Individuazione annuale delle aree o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici

Annuale

D.M. 16 aprile 2013

 

 

Articolo 4, comma 27, lettera c)

Diritto al lavoro dei disabili

Esoneri parziali dagli obblighi di assunzione (nuovo articolo 5, comma 8-quinquies, della L. 68/1999)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata

Definizione dei procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro concessione potenziamento attività di controllo

2 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 settembre 2012)

Sono in corso approfondimenti tecnici nella prospettiva di definire il provvedimento 

 

 

Decreti di natura non regolamentare

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 9, lettera f)

Lavoro a tempo determinato

Obbligo di comunicazione del datore di lavoro al Centro per l'impiego della prosecuzione del rapporto di lavoro

Decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Definizione delle modalità della comunicazione

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

 

 

D.M. 10 ottobre 2012

(Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato[8])

(G.U. 26 ottobre 2012, n. 251)

 

Si veda anche la circ. 7 novembre 2012, n. 27

Articolo 1, comma 9, lettera h)

Individuazione delle condizioni di riduzione dell'intervallo di tempo oltre il quale la riassunzione a termine del lavoratore si considera come assunzione a tempo indeterminato 

 Decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

Qualora non vi provveda la contrattazione collettiva, dal 18 luglio 2013 vi provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentite le organizzazioni sindacali

Articolo 1, comma 21, lettera b)

Lavoro intermittente

Obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente del ricorso alla prestazione lavorativa

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione

Definizione delle modalità applicative

Non indicato

D.M. 27 marzo 2013

(Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente)

(G.U. 18 giugno 2013, n. 141)

Articolo 2, comma 19

ASPI

Facoltà per lavoratore interessato di richiedere la liquidazione delle mensilità non ancora percepite per intraprendere attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro impresa o per associarsi in cooperativa

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell'economia e delle finanze

Definizione dei limiti, delle condizioni e delle modalità

180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione

(14 gennaio 2013)

DM 29 marzo 2013, n. 73380 

(G.U. n. 133 del 8 giugno 2013)

 

Si veda anche la circolare dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 142 in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI

Articolo 3, comma 16

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Determinazione di specifici parametri dei fondi alternativi,

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori, dei criteri e requisiti per la contabilità, delle modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione

Non indicato

 

Articolo 3, comma 19

Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Istituzione del fondo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[9]

Istituzione del Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale[10]

Non indicato

DM 7 febbraio 2014, n. 79141

(G.U. n. 129 del 6 giugno 2014)

Circ. INPS n. 100 del 2 settembre 2014

La disciplina del fondo di solidarietà residuale è stata ulteriormente completata dall'art. 1, c. 185, della L. 147/2013 (Stabilità 2014)

Articolo 3, comma 22

Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

Non indicato

 

Articolo 4, comma 18

Dimissioni volontarie

Procedura alternativa alla convalida delle dimissioni volontarie presso la Direzione territoriale o il Centro per l'impiego competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Individuazione di ulteriori modalità semplificate ai fini dell'accertamento della veridicità della data e dell'autenticità della manifestazione di volontà dei lavoratori

Non indicato

L'adozione del provvedimento è eventuale.

La DG Attività ispettiva comunica che alla data del 27 marzo 2013 non è stato attivato nulla.

Articolo 4, comma 25

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati)

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e definizione del numero e dell'importo dei voucher da corrispondere in alternativa al congedo parentale ex art. 32 co. 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2001

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

D.M. del 22 dicembre 2012 [11]

(Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facolta-tivo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo)

G. U. n. 37 del 13 febbraio 201

Si vedano altresì

Circ. INPS n. 40 del 14 marzo 2013

Circ. INPS n. 48 del 28 marzo 2013

Articolo 4, comma 26

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali nel triennio 2013-2015 a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché di ulteriori 2 giorni previo accordo con la madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante con conseguente corresponsione di una specifica indennità; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati)

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Determinazione, per il voucher per servizi di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia, della quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

 

 

 

Decreti direttoriali

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di modificare gli atti costitutivi dei fondi

Decreto direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche agli atti costitutivi dei fondi sulla base di una proposta del comitato amministratore[12]

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 ottobre 2012)

 

Articolo 3, comma 23

Fondi di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

Non indicato

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 29

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione su proposta del comitato amministratore 

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze

Adozione, anche in corso d'anno, delle modifiche alle risorse finanziarie[13]

Non indicato

 

Articolo 3, comma 30

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l'aliquota contributiva per esigenze di bilancio, anche senza proposta del comitato amministratore[14]

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze

Non indicato

 

 

Accordi e relazioni

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 34

Tirocini formativi

Accordo tra Governo e Regioni per la definizione di linee-guida in materia

Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni

Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri[15]

180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

(14 gennaio 2013)

Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'accordo per la definizione delle linee guida in materia di tirocini con l'approvazione dell'Allegato 1, parte integrante dell'Accordo

Articolo 2, comma 66

Ammortizzatori sociali in deroga

Proroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga, di specifici istituti di sostegno al reddito

Relazione del Ministero del lavoro e politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi

Bimestrale

 

Articolo 3, comma 4

Fondi di solidarietà bilaterali

Obbligo di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 luglio 2013)

Si vedano gli inter-pelli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 21.12.2012 e n. 3 del 24.01. 13

Articolo 3, comma 12

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione di fondi in settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali[16]

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione[17]

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 3, comma 13

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di far confluire nei fondi anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della L. 388/2000

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 3, comma 14

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Facoltà di adeguare le fonti istitutive di fondi già operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per esigenze peculiari dei settori stessi

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 4, comma 34

Politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego

Sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del FSE legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego

Accordo in sede di Conferenza unificata

Definizione del sistema di premialità

Non indicato

 

Articolo 4, comma 35

Sistema informativo ASpI 

banca dati telematica beneficiari ammortizzatori sociali

Accordo in Conferenza Unificata D.lgs. 281/1997

Banca dati telematica beneficiari di ammortizzatori sociali allestita dall'INPS e messa a disposizione dei Centri per l'impiego

30 giugno 2013 

 

Articolo 4, commi 51 e 55

 Determinazione delle politiche relative all'apprndimento permanente, nonché promozione e sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

Intesa in sede di Conferenza unificata

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politichwe sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali

Non indicato La IX Commissione della Conferenza delle regioni e delle province ha approvato una versione dello schema di intesa nella seduta del 24/10/2012. Il MLPS ha proposto degli emendamenti la cui discussione è stata calendarizzata per il 20/11/2012. Il Capo di Gabinetto, con nota del 30/11/2012 ha trasmesso all'ufficio legislativo lo schema di intesa. Con distinte note del 5/12/2012 l'ufficio legislativo ha trasmesso all'UL del MIUR e a quello del MISE lo schema di intesa, ai fini del prescritto assenso

 



[1]    La delega è finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione, apprendistato.

[2]    Il decreto legislativo è stato emanato, sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012, acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, prevede l'obbligo di una comunicazione triennale al Parlamento. Il decreto legislativo completa un "pacchetto di innovazioni" per innalzare i livelli di istru-zione e formazione delle persone adulte, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede euro-pea. In questo modo si risponde alle sollecitazioni rivolte dalla Unione europea ai Paesi membri affinché si dotino degli strumenti legislativi "che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET (né al lavoro né in forma-zione), di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero"

[3]    Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012, e più in particolare, la circolare del Ministero medesimo 27 dicembre 2012, n. 32, sono stati adottati al fine di contrastare quei fenomeni distorsivi che con lo strumento della partita IVA celano prestazioni professionali che possono inquadrarsi nell'ambito delle co.co.pro. o persino del lavoro subordinato. Sono stati individuati, pertanto, alcuni elementi la cui sussistenza consente di individuare la presenza di una "monocommittenza" rispetto alla quale "non è verosimile un incarico di lavoro autonomo puramente occasionale".

In base alla citata circolare la presunzione si realizza qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:

  • la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; non viene, pertanto, più menzionato l'anno solare (il periodo in questione è almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi);
  • il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti ricondu-cibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni so-lari consecutivi; il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca almeno l'80 per cento di quanto ricavato nell'arco di 2 anni solari consecutivi e nel calcolo siano con-siderati i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome;
  • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente che non deve essere necessariamente "di suo uso esclusivo".

[4]    La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2013, n. 4, chiarisce, fra gli altri, alcuni aspetti relativi alle caratteristiche dei "buoni di lavoro accessorio". Essi sono: orari, numerati progressivamente e datati, e il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Per lavoro accessorio si intende "uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, fre-quentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione".

[5]    La circolare dell'INPS 29 marzo 2013, n. 49, fornisce alcune linee interpretative in materia di lavoro accessorio, soprattutto relativamente alle novità normative introdotte dalla "legge Fornero". A differenza della precedente normativa, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo sia oggettivo, se si eccettua il richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e ai soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto. Di particolare rilievo sono i chiarimenti circa gli elementi qualificanti dei buoni lavoro (paragrafo n. 5): il citato articolo 72 del decreto legislativo n. 273 del 2006 prevede che i "beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati". Quanto alla disciplina transitoria, si fa presente che, considerato che la legge n. 92 del 2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria. Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

[6] I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

 

[7]    I decreti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge (decreti di natura non regolamentare: v. oltre) determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

[8]    Il decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. La prosecuzione del rapporto di lavoro - secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto - deve essere comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (emanato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) concernente le comunicazioni obbligatorie. Il predetto decreto: Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti (pubblicato nella G. U. n. 299 del 27 dicembre 2007) definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni inviate al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza

[9]    I decreti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

[10]   Il fondo di solidarietà rituale è istituito per settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. Anche se non direttamente connesso alla legge n. 92 del 2012, si fa notare che in Gazzetta ufficiale n.86 del 12 aprile 2013 è stato pubblicato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2013, n. 37, recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[11]   Il decreto attua, in particolare, il comma 24, lettera a), del citato articolo 4 della legge, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità, nonché il comma 24, lettera b), del medesimo articolo attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

[12]   Il comma 35 dell'articolo 3 della legge disciplina i compiti del comitato amministratore. Il comma 36 ne determina la composizione e il comma 37 prevede le modalità di nomina del medesimo organismo.

[13]   Le modifiche sono adottate sulla base della proposta del comitato amministratore di gestione fondi, in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di finanziamento.

[14]   L'aliquota contribuiva può essere modificata anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

[15]   I criteri in base ai quali sono definite le linee guida sono i seguenti: «a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta».

[16]   Gli accordi e i contatti possono prevedere che nel fondo di solidarietà bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[17]   Il termine è desumibile dal dettato del comma 14 dell'articolo 3 della legge

Deleghe legislative

 

Disposizione

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 4, comma 49

Servizi per l'impiego

Delega per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego ex articolo 1, comma 30, alinea, della L. 247/2007

Decreto legislativo[1]

Differimento del termine per l'esercizio della delega (termine attuale 24 novembre 2012)

6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

Il termine è scaduto e non è stato prorogato

 

Articolo 4, commi 58 e 68

Delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali

 

Uno o più decreti legislativi

su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata

norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti negli ambiti di competenza dello Stato e delle regioni, per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze 

6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

(18 gennaio 2013)

D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013[2]

(G.U. n. 39 del 15 febbraio 2013)

Articolo 4, comma 62

Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica 

 

Uno o più decreti legislativi

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

finalizzazione: organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale. 

9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge

(18 aprile 2013)

Termine scaduto

 

Altri atti normativi

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 26

Prestazioni in regime di lavoro autonomo

Presunzione che alcune prestazioni di titolari di partite IVA siano da considerarsi collaborazioni a progetto in presenza di specifici presupposti (nuovo art. 69-bis del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ricognizione delle attività per le quali non opera la richiamata presunzione

3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 ottobre 2012)

 

D. M. 20 dicembre 2012 [3]

 

Si veda anche circ. 27 dicembre 2012, n. 32

Articolo 1, comma 32, lettera c)

Lavoro accessorio

Nuovo campo di applicazione del lavoro accessorio (nuovo articolo 70 del D.Lgs. 276/2003)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Rideterminazione della percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali nei carnet di buoni con i quali vengono erogati i compensi per i lavoratori (mod. ad articolo 72, comma 4, del D.Lgs. 276/2003)

Non indicato

Circ. 18 gennaio 2013, n. 4 [4]

Circ. INPS 29 marzo 2013, n. 49 [5]

Articolo 2, comma 27

Contributo di Articolo 2, comma 27 finanziamento per l'ASPI e la mini-ASPI

Decurtazione del contributo per determinate categorie di lavoratori, allineamento graduale delle aliquote ASPI per i lavoratori ai quali la decurtazione sia stata già applicata

Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell'economia e delle finanze

Rideterminazione annuale delle prestazioni (modalità di calcolo, importi, contribuzione) inerenti l'ASPI e la mini-ASPI

31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento

D.M. 25 gennaio 2013, n. 71253 

(G.U. n. 113 del 16 maggo 2013)

Articolo 3, commi 4 e 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali[6]

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Istituzione presso l'INPS dei fondi

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine entro cui tali fondi possono essere istituiti (art. 1, comma 185)

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime[7]

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 5

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%)e

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Ambito di applicazione

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione dell'ambito di applicazione dei fondi con riferimento al settore di attività alla natura giuridica ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013)

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime 

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 7

Fondi di solidarietà bilaterali

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 aprile 2013) 

 

Articolo 3, comma 34

Contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali e al fondo di solidarietà residuale

Possibilità che l'obbligo di versamento della contribuzione correlata alla gestione del lavoratore interessato sia previsto in relazione alle prestazioni erogate dai fondi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Decreto direttoriale del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

 

Decreti del Ministro: 3 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 ottobre 2012)

Decreti direttoriali: termine non indicato

 

Articolo 3, comma 37

Fondi di solidarietà bilaterali

Comitato amministratore

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nomina del comitato amministratore

Non indicato

 

Articolo 3, comma 42

Fondi di solidarietà ex articolo 2, comma 28, della L. 662/1996

Adeguamento di tali fondi alle disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Adeguamento dei fondi ex art. 2 comma 28 della L. 662/1996 sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi 

Non indicato

 

La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)

DM 17 gennaio 2014

(GU 15 aprile 2014)

DM 24 gennaio 2014

(GU 12 aprile 2014)

DM 20 giugno 2014

(GU 10 ottobre 2014, n. 236)

DM 28 luglio 2014

(GU 23 ottobre 2014, n. 247)

DM 9 gennaio 2015

(GU 4 marzo 2015, n. 52)

Articolo 3, comma 44

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi

Non indicato

 

 La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)  

Articolo 3, comma 45

Fondo di sostegno al reddito per il trasporto ferriovario

Adeguamento della disciplina di tale fondo a specifiche disposizioni della presente legge

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adeguamento della disciplina del richiamato fondo sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi

Non indicato

 

 La L. 147/2013 (Stabilità 2014) ha eliminato il termine del 31 ottobre 2013 entro cui doveva procedersi alla stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, alla base della nuova disciplina (art. 1, comma 185)

Articolo 4, comma 11

Assunzione di categorie deboli

Assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Individuazione annuale delle aree o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici

Annuale

D.M. 16 aprile 2013

 

 

Articolo 4, comma 27, lettera c)

Diritto al lavoro dei disabili

Esoneri parziali dagli obblighi di assunzione (nuovo articolo 5, comma 8-quinquies, della L. 68/1999)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata

Definizione dei procedimenti relativi agli esoneri, criteri e modalità per la loro concessione potenziamento attività di controllo

2 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 settembre 2012)

Sono in corso approfondimenti tecnici nella prospettiva di definire il provvedimento 

 

 

Decreti di natura non regolamentare

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 9, lettera f)

Lavoro a tempo determinato

Obbligo di comunicazione del datore di lavoro al Centro per l'impiego della prosecuzione del rapporto di lavoro

Decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Definizione delle modalità della comunicazione

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

 

 

D.M. 10 ottobre 2012

(Modalità di comunicazione sulla prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato[8])

(G.U. 26 ottobre 2012, n. 251)

 

Si veda anche la circ. 7 novembre 2012, n. 27

Articolo 1, comma 9, lettera h)

Individuazione delle condizioni di riduzione dell'intervallo di tempo oltre il quale la riassunzione a termine del lavoratore si considera come assunzione a tempo indeterminato 

 Decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

 

Qualora non vi provveda la contrattazione collettiva, dal 18 luglio 2013 vi provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentite le organizzazioni sindacali

Articolo 1, comma 21, lettera b)

Lavoro intermittente

Obbligo di comunicazione preventiva del datore di lavoro alla Direzione territoriale competente del ricorso alla prestazione lavorativa

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione

Definizione delle modalità applicative

Non indicato

D.M. 27 marzo 2013

(Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente)

(G.U. 18 giugno 2013, n. 141)

Articolo 2, comma 19

ASPI

Facoltà per lavoratore interessato di richiedere la liquidazione delle mensilità non ancora percepite per intraprendere attività di lavoro autonomo, auto impresa, micro impresa o per associarsi in cooperativa

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto Ministro dell'economia e delle finanze

Definizione dei limiti, delle condizioni e delle modalità

180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione

(14 gennaio 2013)

DM 29 marzo 2013, n. 73380 

(G.U. n. 133 del 8 giugno 2013)

 

Si veda anche la circolare dell'INPS 18 dicembre 2012, n. 142 in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI

Articolo 3, comma 16

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Determinazione di specifici parametri dei fondi alternativi,

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei gestori, dei criteri e requisiti per la contabilità, delle modalità per rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione

Non indicato

 

Articolo 3, comma 19

Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Istituzione del fondo per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[9]

Istituzione del Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale[10]

Non indicato

DM 7 febbraio 2014, n. 79141

(G.U. n. 129 del 6 giugno 2014)

Circ. INPS n. 100 del 2 settembre 2014

La disciplina del fondo di solidarietà residuale è stata ulteriormente completata dall'art. 1, c. 185, della L. 147/2013 (Stabilità 2014)

Articolo 3, comma 22

Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Aliquote di contribuzione al fine di garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime

Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Determinazione delle aliquote di contribuzione

Non indicato

 

Articolo 4, comma 18

Dimissioni volontarie

Procedura alternativa alla convalida delle dimissioni volontarie presso la Direzione territoriale o il Centro per l'impiego competenti, ovvero presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva

Decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Individuazione di ulteriori modalità semplificate ai fini dell'accertamento della veridicità della data e dell'autenticità della manifestazione di volontà dei lavoratori

Non indicato

L'adozione del provvedimento è eventuale.

La DG Attività ispettiva comunica che alla data del 27 marzo 2013 non è stato attivato nulla.

Articolo 4, comma 25

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati)

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo delle misure sperimentali e definizione del numero e dell'importo dei voucher da corrispondere in alternativa al congedo parentale ex art. 32 co. 1, lett. a), del D.Lgs. 151/2001

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

D.M. del 22 dicembre 2012 [11]

(Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facolta-tivo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo)

G. U. n. 37 del 13 febbraio 201

Si vedano altresì

Circ. INPS n. 40 del 14 marzo 2013

Circ. INPS n. 48 del 28 marzo 2013

Articolo 4, comma 26

Sostegno della maternità e paternità

Introduzione di misure sperimentali nel triennio 2013-2015 a sostegno della maternità e paternità (astensione obbligatoria del padre lavoratore dipendente per un giorno entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché di ulteriori 2 giorni previo accordo con la madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante con conseguente corresponsione di una specifica indennità; corresponsione di un voucher alla madre lavoratrice per servizi di baby-sitting ovvero per far fronte alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati)

Decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Determinazione, per il voucher per servizi di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia, della quota di risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, nel limite della quale è riconosciuto il beneficio

1 mese dall'entrata in vigore della disposizione

(18 agosto 2012)

 

 

 

Decreti direttoriali

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 6

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di modificare gli atti costitutivi dei fondi

Decreto direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Modifiche agli atti costitutivi dei fondi sulla base di una proposta del comitato amministratore[12]

3 mesi dalla stipulazione degli accordi

(18 ottobre 2012)

 

Articolo 3, comma 23

Fondi di solidarietà residuale per l'integrazione salariale

Contributo addizionale per il datore di lavoro che sia ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa

Decreto direttoriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Calcolo del contributo in rapporto alle retribuzioni perse (comunque non inferiore all'1,5%) 

Non indicato

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 3, comma 29

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l'importo delle prestazioni o la misura dell'aliquota di contribuzione su proposta del comitato amministratore 

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze

Adozione, anche in corso d'anno, delle modifiche alle risorse finanziarie[13]

Non indicato

 

Articolo 3, comma 30

Risorse finanziarie dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo di solidarietà residuale

Possibilità di modificare l'aliquota contributiva per esigenze di bilancio, anche senza proposta del comitato amministratore[14]

Decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze

Non indicato

 

 

Accordi e relazioni

 

Disposizione

 

 

Attuazione

 

Termine

 

Adempimento

Articolo 1, comma 34

Tirocini formativi

Accordo tra Governo e Regioni per la definizione di linee-guida in materia

Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni

Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri[15]

180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione

(14 gennaio 2013)

Il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'accordo per la definizione delle linee guida in materia di tirocini con l'approvazione dell'Allegato 1, parte integrante dell'Accordo

Articolo 2, comma 66

Ammortizzatori sociali in deroga

Proroga, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga, di specifici istituti di sostegno al reddito

Relazione del Ministero del lavoro e politiche sociali al Ministero dell'economia e delle finanze

Proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi

Bimestrale

 

Articolo 3, comma 4

Fondi di solidarietà bilaterali

Obbligo di costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 luglio 2013)

Si vedano gli inter-pelli al Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 21.12.2012 e n. 3 del 24.01. 13

Articolo 3, comma 12

Fondi di solidarietà bilaterali

Istituzione di fondi in settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali[16]

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione[17]

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 3, comma 13

Fondi di solidarietà bilaterali

Possibilità di far confluire nei fondi anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della L. 388/2000

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 3, comma 14

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi

Facoltà di adeguare le fonti istitutive di fondi già operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e per esigenze peculiari dei settori stessi

Accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali

Stipulazione degli accordi tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale

6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione

(18 gennaio 2013)

 

Articolo 4, comma 34

Politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego

Sistema di premialità per la ripartizione delle risorse del FSE legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego

Accordo in sede di Conferenza unificata

Definizione del sistema di premialità

Non indicato

 

Articolo 4, comma 35

Sistema informativo ASpI 

banca dati telematica beneficiari ammortizzatori sociali

Accordo in Conferenza Unificata D.lgs. 281/1997

Banca dati telematica beneficiari di ammortizzatori sociali allestita dall'INPS e messa a disposizione dei Centri per l'impiego

30 giugno 2013 

 

Articolo 4, commi 51 e 55

 Determinazione delle politiche relative all'apprndimento permanente, nonché promozione e sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro.

Intesa in sede di Conferenza unificata

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politichwe sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali

Non indicato La IX Commissione della Conferenza delle regioni e delle province ha approvato una versione dello schema di intesa nella seduta del 24/10/2012. Il MLPS ha proposto degli emendamenti la cui discussione è stata calendarizzata per il 20/11/2012. Il Capo di Gabinetto, con nota del 30/11/2012 ha trasmesso all'ufficio legislativo lo schema di intesa. Con distinte note del 5/12/2012 l'ufficio legislativo ha trasmesso all'UL del MIUR e a quello del MISE lo schema di intesa, ai fini del prescritto assenso

 



[1]    La delega è finalizzata al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive, incentivi all'occupazione, apprendistato.

[2]    Il decreto legislativo è stato emanato, sentite le parti sociali nell'incontro del 12 dicembre 2012, acquisita l'Intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012, Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, prevede l'obbligo di una comunicazione triennale al Parlamento. Il decreto legislativo completa un "pacchetto di innovazioni" per innalzare i livelli di istru-zione e formazione delle persone adulte, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede euro-pea. In questo modo si risponde alle sollecitazioni rivolte dalla Unione europea ai Paesi membri affinché si dotino degli strumenti legislativi "che consentano al maggior numero di persone, in particolare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET (né al lavoro né in forma-zione), di far emergere e far crescere il grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, nella vita quotidiana e nel tempo libero"

[3]    Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012, e più in particolare, la circolare del Ministero medesimo 27 dicembre 2012, n. 32, sono stati adottati al fine di contrastare quei fenomeni distorsivi che con lo strumento della partita IVA celano prestazioni professionali che possono inquadrarsi nell'ambito delle co.co.pro. o persino del lavoro subordinato. Sono stati individuati, pertanto, alcuni elementi la cui sussistenza consente di individuare la presenza di una "monocommittenza" rispetto alla quale "non è verosimile un incarico di lavoro autonomo puramente occasionale".

In base alla citata circolare la presunzione si realizza qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:

  • la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; non viene, pertanto, più menzionato l'anno solare (il periodo in questione è almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi);
  • il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti ricondu-cibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni so-lari consecutivi; il corrispettivo derivante dalla collaborazione costituisca almeno l'80 per cento di quanto ricavato nell'arco di 2 anni solari consecutivi e nel calcolo siano con-siderati i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome;
  • il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente che non deve essere necessariamente "di suo uso esclusivo".

[4]    La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2013, n. 4, chiarisce, fra gli altri, alcuni aspetti relativi alle caratteristiche dei "buoni di lavoro accessorio". Essi sono: orari, numerati progressivamente e datati, e il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Per lavoro accessorio si intende "uno strumento attraverso il quale ricondurre nell'ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, fre-quentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione".

[5]    La circolare dell'INPS 29 marzo 2013, n. 49, fornisce alcune linee interpretative in materia di lavoro accessorio, soprattutto relativamente alle novità normative introdotte dalla "legge Fornero". A differenza della precedente normativa, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo sia oggettivo, se si eccettua il richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e ai soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto. Di particolare rilievo sono i chiarimenti circa gli elementi qualificanti dei buoni lavoro (paragrafo n. 5): il citato articolo 72 del decreto legislativo n. 273 del 2006 prevede che i "beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati". Quanto alla disciplina transitoria, si fa presente che, considerato che la legge n. 92 del 2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria. Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.

[6] I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro.

 

[7]    I decreti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge (decreti di natura non regolamentare: v. oltre) determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

[8]    Il decreto definisce le modalità di comunicazione della prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato. La prosecuzione del rapporto di lavoro - secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto - deve essere comunicata al centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (emanato di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) concernente le comunicazioni obbligatorie. Il predetto decreto: Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti (pubblicato nella G. U. n. 299 del 27 dicembre 2007) definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni inviate al servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fin dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente: a) art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) art. 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltra le predette comunicazioni all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell'ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza

[9]    I decreti di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, per garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione.

[10]   Il fondo di solidarietà rituale è istituito per settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori a 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non siano stati stipulati entro il 31 marzo 2013 accordi per la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. Anche se non direttamente connesso alla legge n. 92 del 2012, si fa notare che in Gazzetta ufficiale n.86 del 12 aprile 2013 è stato pubblicato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2013, n. 37, recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[11]   Il decreto attua, in particolare, il comma 24, lettera a), del citato articolo 4 della legge, che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché un congedo facoltativo di due giorni da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in congedo di maternità, nonché il comma 24, lettera b), del medesimo articolo attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

[12]   Il comma 35 dell'articolo 3 della legge disciplina i compiti del comitato amministratore. Il comma 36 ne determina la composizione e il comma 37 prevede le modalità di nomina del medesimo organismo.

[13]   Le modifiche sono adottate sulla base della proposta del comitato amministratore di gestione fondi, in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di finanziamento.

[14]   L'aliquota contribuiva può essere modificata anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

[15]   I criteri in base ai quali sono definite le linee guida sono i seguenti: «a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta».

[16]   Gli accordi e i contatti possono prevedere che nel fondo di solidarietà bilaterale confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[17]   Il termine è desumibile dal dettato del comma 14 dell'articolo 3 della legge