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La riforma del terzo settore
informazioni aggiornate a giovedì, 22 febbraio 2018

La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. 

In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (A.G. n. 419): il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria. 

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (A.G. n. 418). L'impresa sociale è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 118 del 2005, indi disciplinata dal D.Lgs. n. 155 del 2006. Il D.Lgs. n. 112 del 2017 opera una riscrittura di quel D.Lgs. n. 155 del 2006 (disponendone al contempo l'abrogazione). L'impresa sociale è qualificazione che può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, ad alcune fondamentali condizioni secondo la disciplina previgente: l'operatività in settori considerati di utilità sociale; il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Su ambedue i profili incide il D.Lgs. n. 112 del 2017, il quale prevede la possibilità per l'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (beninteso entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurino una utilità sociale. Sono previsti inoltre prevede alcuni incentivi fiscali (per capitale investito in imprese sociali sorte da non oltre tre anni, o per utili ed avanzi di gestione mantenuti nella riserva indivisibile o nel capitale dell'impresa). Altri profili riguardano i controlli interni e il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri interessati. Il Governo ha accolto parte delle condizioni espresse alle Commissioni parlamentari nei pareri espressi a seguito dell'esame dell'A.G. 418. In particolare si è incluso esplicitamente, all'art. 1, comma 2,  le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 reca il Codice del Terzo settore (A.G. n. 417) con il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. In particolare il Titolo X (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Esso si compone di 4 Capi. Il Capo I (artt. 79-83) reca le disposizioni generali. Sostanzialmente il capo in esame: - dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, il quale reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; - introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, basato sui coefficienti di redditività; - prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali; - reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie; - introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Il Capo II (artt. 84-86) detta disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale. Sostanzialmente il capo in esame: - elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; - disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione; - prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III (art. 87) introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Il Capo IV (artt. 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente.

Si segnala inoltre che il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il titolo in esame: - prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; - disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato. 

La legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. 

In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 che disciplina l'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (A.G. n. 419): il provvedimento si propone il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5 per mille, mediante: la razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; la revisione della disciplina sanzionatoria. 

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 prevede la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (A.G. n. 418). L'impresa sociale è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 118 del 2005, indi disciplinata dal D.Lgs. n. 155 del 2006. Il D.Lgs. n. 112 del 2017 opera una riscrittura di quel D.Lgs. n. 155 del 2006 (disponendone al contempo l'abrogazione). L'impresa sociale è qualificazione che può essere assunta da soggetti aventi qualsiasi forma giuridica, ad alcune fondamentali condizioni secondo la disciplina previgente: l'operatività in settori considerati di utilità sociale; il divieto di distribuzione degli utili ai soci. Su ambedue i profili incide il D.Lgs. n. 112 del 2017, il quale prevede la possibilità per l'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (beninteso entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurino una utilità sociale. Sono previsti inoltre prevede alcuni incentivi fiscali (per capitale investito in imprese sociali sorte da non oltre tre anni, o per utili ed avanzi di gestione mantenuti nella riserva indivisibile o nel capitale dell'impresa). Altri profili riguardano i controlli interni e il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri interessati. Il Governo ha accolto parte delle condizioni espresse alle Commissioni parlamentari nei pareri espressi a seguito dell'esame dell'A.G. 418. In particolare si è incluso esplicitamente, all'art. 1, comma 2,  le società unipersonali tra gli enti che non possono assumere la qualifica di impresa sociale.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 reca il Codice del Terzo settore (A.G. n. 417) con il quale si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti. In particolare il Titolo X (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore. Esso si compone di 4 Capi. Il Capo I (artt. 79-83) reca le disposizioni generali. Sostanzialmente il capo in esame: - dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, il quale reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; - introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale, basato sui coefficienti di redditività; - prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali; - reca disposizioni relative al trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con l'applicazione di ulteriori benefici non previsti dalle previgenti norme tributarie; - introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali. Il Capo II (artt. 84-86) detta disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale. Sostanzialmente il capo in esame: - elenca una serie di attività che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate non commerciali se svolte dalle organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; - disciplina il regime tributario delle associazioni di promozione sociale, iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, in sostanziale continuità con le previgenti norme, con alcuni interventi di aggiornamento e razionalizzazione; - prevede per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la possibilità di applicare un regime forfettario, con contabilità semplificata, per le attività commerciali esercitate, a condizione di non superare il limite di ricavi di 130.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il Capo III (art. 87) introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per le attività degli enti del Terzo settore. Il Capo IV (artt. 88-89) detta le disposizioni transitorie e finali, disciplinando alcune agevolazioni fiscali e molteplici previsioni di coordinamento, ai fini della 'intersezione' della disciplina del codice del Terzo settore con la normativa vigente.

Si segnala inoltre che il Titolo IX disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. In sintesi, il titolo in esame: - prevede che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; - disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assoggettando, per il tramite di una ritenuta a titolo d'imposta, la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato.