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Misure in favore di determinati territori
informazioni aggiornate a venerdì, 31 luglio 2015

L'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, da restituire in un massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. Nel corso dell'esame al Senato si è autorizzato (articolo 7, comma 9-quater) il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo Milano 2015.

Per quanto riguarda i territori del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma medesimo, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Sono inoltre dettate misure per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati, si istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma e viene attribuito al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. L'articolo è stato oggetto di numerose integrazioni presso il Senato, in cui si prevede: - che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere; - che i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; - che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto che sono considerati i beni culturali pubblici ai sensi della normativa applicabile sono da equiparati ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche; che agli Uffici speciali per la ricostruzione è attribuita l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati; si estende infine al 2016 e 2017 la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato.

Sempre all'articolo 11 (comma 13) come modificato dal Senato, si interviene sul programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia con riguardo alla figura del Commissario straordinario, da nominarsi entro il 30 settembre 2015 con D.P.C.M. sentito il Presidente della Regione interessata, sia in ordine al Soggetto Attuatore per il comprensorio medesimo, disponendosi che esso sia individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), sia, infine, procedendosi all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area. Sono altresì dettate misure per Venezia (articolo 13-ter), inserendo anche il Ministro dell'economia e delle finanze nel Comitato che cura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e stabilendo che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale possono essere riconfermati per non più di due volte (invece che per una sola volta come ora previsto).

Quanto ai territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 12 prevede, in presenza di determinate caratteristiche degli enti interessati, l'istituzione una "zona franca" ai sensi della disciplina in materia. Le microimprese con sede all'interno della zona franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 Nel corso dell'esame presso il Senato è stata altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013 (articolo 13-bis) Ulteriori disposizioni (articolo 13) sono dettate in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia Veneto ed Emilia Romagna, per le quali inoltre il Senato ha prorogato (comma 01 dell'articolo 13) al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi in questione, attualmente fissato al 31 dicembre 2015.

Presso il Senato sono state infine inserite disposizioni relative al sito archeologico di Pompei (comma 1-bis dell'articolo 16), con le quali:

  • la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione viene fissata in 24 mesi (in luogo dei 12 attualmente previsti), entro il limite di spesa di 900mila euro annui;
  • si prevede che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite di spesa di 100 mila euro annui;
  • si dispone che dal 1° gennaio 2016, il Direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei".

L'articolo 6 attribuisce agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano commissariati per infiltrazioni mafiose o il cui periodo di commissariamento risulta scaduto, un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, da restituire in un massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019. Nel corso dell'esame al Senato si è autorizzato (articolo 7, comma 9-quater) il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo Milano 2015.

Per quanto riguarda i territori del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, l'articolo 11 reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma medesimo, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati. Sono inoltre dettate misure per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati, si istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma e viene attribuito al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. L'articolo è stato oggetto di numerose integrazioni presso il Senato, in cui si prevede: - che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere; - che i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo; - che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto che sono considerati i beni culturali pubblici ai sensi della normativa applicabile sono da equiparati ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche; che agli Uffici speciali per la ricostruzione è attribuita l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati; si estende infine al 2016 e 2017 la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato.

Sempre all'articolo 11 (comma 13) come modificato dal Senato, si interviene sul programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, sia con riguardo alla figura del Commissario straordinario, da nominarsi entro il 30 settembre 2015 con D.P.C.M. sentito il Presidente della Regione interessata, sia in ordine al Soggetto Attuatore per il comprensorio medesimo, disponendosi che esso sia individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), sia, infine, procedendosi all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area. Sono altresì dettate misure per Venezia (articolo 13-ter), inserendo anche il Ministro dell'economia e delle finanze nel Comitato che cura l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e stabilendo che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale possono essere riconfermati per non più di due volte (invece che per una sola volta come ora previsto).

Quanto ai territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'articolo 12 prevede, in presenza di determinate caratteristiche degli enti interessati, l'istituzione una "zona franca" ai sensi della disciplina in materia. Le microimprese con sede all'interno della zona franca potranno beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 Nel corso dell'esame presso il Senato è stata altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013 (articolo 13-bis) Ulteriori disposizioni (articolo 13) sono dettate in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia Veneto ed Emilia Romagna, per le quali inoltre il Senato ha prorogato (comma 01 dell'articolo 13) al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi in questione, attualmente fissato al 31 dicembre 2015.

Presso il Senato sono state infine inserite disposizioni relative al sito archeologico di Pompei (comma 1-bis dell'articolo 16), con le quali:

  • la durata massima degli incarichi di collaborazione che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione viene fissata in 24 mesi (in luogo dei 12 attualmente previsti), entro il limite di spesa di 900mila euro annui;
  • si prevede che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite di spesa di 100 mila euro annui;
  • si dispone che dal 1° gennaio 2016, il Direttore generale di progetto e le relative competenze confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei".