XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 13 dicembre 2018

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. IV, N. 2-A, DOC. XXV, N. 1 E DOC. XXVI, N. 1, E DDL N. 1189-B

Doc. IV, n.  2-A – Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile (deputato all'epoca dei fatti)

Tempo complessivo: 3 ore e 30 minuti (*).

Relatore 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 33 minuti

(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 2 ore e 32 minuti
    MoVimento 5 Stelle 37 minuti
    Lega – Salvini premier 26 minuti
    Partito Democratico 24 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 23 minuti
    Fratelli d'Italia 15 minuti
    Liberi e Uguali 13 minuti
    Misto: 14 minuti
        MAIE-Movimento Associativo
        Italiani all'Estero – Sogno Italia
3 minuti
        Civica Popolare-AP-PSI-Area
        Civica
3 minuti
        Minoranze Linguistiche 3 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI 3 minuti
        +Europa-Centro Democratico 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 10 minuti al gruppo di appartenenza per ciascuno dei deputati interessati.

Relazione delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottate il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n.  1 e Doc. XXVI, n.  1)

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 4 ore (*).

Relatori 30 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 33 minuti
Gruppi 2 ore e 22 minuti
    MoVimento 5 Stelle 35 minuti
    Lega – Salvini premier 24 minuti
    Partito Democratico 23 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
    Fratelli d'Italia 14 minuti
    Liberi e Uguali 12 minuti
    Misto: 12 minuti
        MAIE-Movimento Associativo
        Italiani all'Estero – Sogno Italia
4 minuti
        Civica Popolare-AP-PSI-
        Area Civica
2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI 2 minuti
        +Europa-Centro Democratico 2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo misto 11 minuti.

Ddl n.  1189-B – Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Tempo complessivo: 11 ore, di cui:
•  discussione sulle linee generali: 6 ore;
•  seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 20 minuti

(complessivamente)

20 minuti

(complessivamente)

Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 56 minuti 38 minuti

(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)

Gruppi 4 ore e 14 minuti 2 ore e 47 minuti
    MoVimento 5 Stelle 47 minuti 34 minuti
    Lega – Salvini premier 41 minuti 26 minuti
    Partito Democratico 36 minuti 31 minuti
    Forza Italia – Berlusconi
    presidente
36 minuti 30 minuti
    Fratelli d'Italia 32 minuti 17 minuti
    Liberi e Uguali 31 minuti 14 minuti
    Misto: 31 minuti 15 minuti
        MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero – Sogno Italia 9 minuti 4 minuti
        Civica Popolare-AP-
        PSI-Area Civica
6 minuti 3 minuti
        Minoranze Linguistiche 6 minuti 3 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI 6 minuti 3 minuti
        +Europa-Centro Democratico 4 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 dicembre 2018.

      Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Centemero, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orlando, Orsini, Pagani, Picchi, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cabras, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Centemero, Ciprini, Cirielli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Federico, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Fusacchia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orlando, Orsini, Pagani, Picchi, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 12 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          FIORINI e SOZZANI: «Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, e altre disposizioni volte a favorire gli interventi di adeguamento antisismico degli immobili a destinazione produttiva o commerciale» (1441);
          ROSTAN: «Modifica all'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri nel quinquennio» (1442);
          MANDELLI: «Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai fisici specializzandi in fisica medica ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria» (1443);
          DEIDDA ed altri: «Modifica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 2005, n.  123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (1444);
          SERRACCHIANI: «Disposizioni in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è stato o è esposto all'amianto» (1445).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MARIN ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria» (523) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo e Paolo Russo.

Trasmissione dal Senato.

      In data 13 dicembre 2018 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          S. 955. – «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1189-B).

      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          III Commissione (Affari esteri):
      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009» (1394) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.
          XII Commissione (Affari sociali):

      MASSIMO ENRICO BARONI ed altri: «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione» (753) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII e XI.
          Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
      S. 955. – «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1189-B).

Assegnazione del disegno di legge europea a Commissione in sede referente.

      A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti:
          S. 822. – «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018» (approvato dal Senato) (1432).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (FAPPS), per gli esercizi 2015 e 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  89).

      Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa, per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  90).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 13 dicembre 2018, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 6 dicembre 2018, sul disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (atto Camera n.  1334, atto Senato n.  981).

      Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 13 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea in ordine allo schema di regolamento recante la definizione di livelli massimi di THC (tetraidrocannabinolo) negli alimenti.

      Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 12 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano coordinato sull'intelligenza artificiale (COM(2018) 795 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 795 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento (COM(2018) 812 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 487 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2018;
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (COM(2018) 813 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2018) 487 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 dicembre 2018;
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 4 della decisione n.  562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2018) 815 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Attuazione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute nel 2015 (COM(2018) 818 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del regolamento (UE) n.  531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dai regolamenti (UE) 2015/2120 e (UE) 2017/920 (COM(2018) 822 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Comunicazione della Commissione riguardante gli orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione sulla trasparenza e sulla valutazione delle tariffe per le consegne transfrontaliere di pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione (COM(2018) 838 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 838 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Nota verbale relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (COM(2018) 841 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          sentenza della Corte (Terza sezione) del 28 novembre 2018, causa C-328/17, AMT Azienda trasporti e mobilità Spa e altri contro ATPL Liguria Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale Spa e Regione Liguria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria. La Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, non ostano a una disposizione nazionale che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione (Doc. XIX, n.  19) – alla VIII Commissione (Ambiente);
          sentenza della Corte (Terza sezione) del 14 novembre 2018, causa C-342/17, Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia contro Comune di Padova, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento, la normativa nazionale che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale, e che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale (Doc. XIX, n.  20) – alla XII Commissione (Affari sociali);
          sentenza della Corte (Prima sezione) del 28 novembre 2018, cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17 – Solvay Chimica Italia Spa e altri contro Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. La Corte, dopo aver chiarito che, in base alla direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima della sua entrata in vigore, gestiti da un soggetto privato e connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e che sistemi classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi possono beneficiare solo delle esenzioni non previste dalla suddetta direttiva, ha dichiarato: 1) che l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva osta a una normativa nazionale che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica; 2) che l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva ostano, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato che tali utenti non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica (Doc. XIX, n.  21) – alla X Commissione (Attività produttive);
          sentenza della Corte (Quarta sezione) del 21 novembre 2018, causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana contro Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché i princìpi di neutralità fiscale e di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere a un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente, nel rispetto dei princìpi di neutralità fiscale e di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta (Doc. XIX, n.  22) – alla VI Commissione (Finanze);
          sentenza della Corte (Prima sezione) del 21 novembre 2018, causa C-29/17, Novartis Farma Spa contro Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e altri, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. La Corte, dopo aver chiarito che l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ha dichiarato: 1) che l'articolo 6 della direttiva 2001/83 non osta a misure nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali medicinali come l'Avastin possono essere riconfezionati ai fini dell'impiego per indicazioni terapeutiche non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio (impiego « off-label»); 2) che gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n.  726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che – come l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n.  648 – autorizza l'AIFA a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego « off-label» è posto a carico finanziario del Servizio sanitario nazionale e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti (Doc. XIX, n.  23) – alla XII Commissione (Affari sociali);
          sentenza della Corte (Grande sezione) del 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Commissione europea, Repubblica italiana (C-622/16 P), Commissione europea, Scuola elementare Maria Montessori Srl, Repubblica italiana (C-623/16 P), Commissione europea, Pietro Ferracci, Repubblica italiana (C-624/16 P). La Corte ha, tra l'altro, annullato la decisione 2013/284/UE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA 20829, concernente il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato all'Italia il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Doc. XIX, n.  24) – alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 886 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N.  119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1408)

A.C. 1408 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge all'esame contiene misure in materia fiscale;

              è necessario intervenire in caso di trasferimento di beni immobili ai comuni per ridurre la spesa per l'acquisto del medesimo bene immobile da parte dei medesimi comuni. Infatti oggi la vendita è soggetta a un'imposta che viene calcolata sulla base del valore dell'immobile. È altresì necessario intervenire per garantire un'imposta fissa di 200 euro per ciascuno degli atti traslattivi tra i comuni e le altre amministrazioni pubbliche;

              infatti tale imposta come calcolata oggi rende molto gravoso per i comuni l'acquisto di beni immobili da utilizzare per i servizi ai cittadini;

              è quindi necessario introdurre un'imposta fissa pari a 200 euro per il singolo trasferimento di beni immobili in modo da non gravare eccessivamente i Comuni che si trovano già in forte difficoltà per la diminuzione delle risorse economiche, in modo che gli stessi enti locali possano quindi avere ulteriori risorse anche per il miglioramento degli stessi beni immobili loro venduti e li possano utilizzare per i servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a introdurre, con un successivo intervento normativo, un'imposta pari a 200 euro per ogni singolo bene venduto ai comuni e per qualsiasi altro atto traslattivo tra i medesimi comuni e le altre amministrazioni pubbliche, in modo da eliminare l'imposta oggi calcolata sulla base del valore dell'immobile, troppo gravosa per i medesimi comuni.
9/1408/1. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge all'esame contiene misure in materia fiscale;

              è necessario intervenire in caso di trasferimento di beni immobili ai comuni per ridurre la spesa per l'acquisto del medesimo bene immobile da parte dei medesimi comuni. Infatti oggi la vendita è soggetta a un'imposta che viene calcolata sulla base del valore dell'immobile. È altresì necessario intervenire per garantire un'imposta fissa di 200 euro per ciascuno degli atti traslattivi tra i comuni e le altre amministrazioni pubbliche;

              infatti tale imposta come calcolata oggi rende molto gravoso per i comuni l'acquisto di beni immobili da utilizzare per i servizi ai cittadini;

              è quindi necessario introdurre un'imposta fissa pari a 200 euro per il singolo trasferimento di beni immobili in modo da non gravare eccessivamente i Comuni che si trovano già in forte difficoltà per la diminuzione delle risorse economiche, in modo che gli stessi enti locali possano quindi avere ulteriori risorse anche per il miglioramento degli stessi beni immobili loro venduti e li possano utilizzare per i servizi ai cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo intervento normativo, di un'imposta pari a 200 euro per ogni singolo bene venduto ai comuni e per qualsiasi altro atto traslattivo tra i medesimi comuni e le altre amministrazioni pubbliche, in modo da eliminare l'imposta oggi calcolata sulla base del valore dell'immobile, troppo gravosa per i medesimi comuni.
9/1408/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              in Italia pesa sui contribuenti una pressione fiscale ingiustificatamente elevata e ciò determina un circolo vizioso che frena i consumi e gli investimenti e, dunque, ostacola la crescita nazionale;

              in questo scenario l'introduzione di una flat tax per ridurre il prelievo dello Stato, garantirebbe altresì una semplificazione del sistema fiscale e incentiverebbe una più corretta adesione del contribuente agli obblighi fiscali con, conseguentemente, riduzione dell'evasione;

              la flat tax si ritiene debba essere applicata sui redditi incrementali, in conformità ai princìpi costituzionali, in particolare, quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

                  a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;

                  b) introduzione della flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;

                  c) applicazione di un'aliquota Ires del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione, per un periodo sperimentale, di una flat tax sui redditi incrementali al fine di diminuire l'ingente pressione fiscale a cui sono sottoposti i contribuenti italiani, monitorandone gli effetti finanziari.
9/1408/2. Rizzetto, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              la norma introdotta al Senato dall'articolo 22-bis che istituisce una nuova Autorità Portuale denominata dello «Stretto» risulta oggettivamente priva dei requisiti di necessità e urgenza propri della decretazione d'urgenza;

              risulta in palese contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

              la legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera f) prevedeva tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, con riferimento anche all'individuazione di Autorità di sistema portuale nonché alla governance, anche quello di tenere nella dovuta considerazione il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati;

              la norma in oggetto è priva di questo requisito e disattende tra l'altro la normativa vigente anche per quello che riguarda il rispetto delle specificità delle realtà portuali interessate rischiando di pregiudicarne potenzialità e prospettive considerata la differenza tra porti terminali passeggeri e porti di movimentazione merci come nel caso di Gioia Tauro;

              la materia portuale tra l'altro rientra tra le materie su cui vi è competenza concorrente e che vi sono già interventi da parte della Corte Costituzionale a tutela delle prerogative regionali e che sulla riforma di cui al richiamato decreto legislativo si era espressa anche la Conferenza unificata;

              anche la previsione del riferimento alla ZES rischia solo di accentuare la confusione normativa senza rispondere alle legittime domande di crescita e sviluppo di ciascuno dei porti interessati anche perché tra merci e passeggeri vi è una evidente differenza che non può essere affrontata con un atto d'imperio mediante un articolo aggiuntivo inserito in un decreto-legge;

              la stessa IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati in sede di parere aveva evidenziato suddetta criticità con la seguente osservazione che si riporta in maniera testuale:

                  a) con riferimento all'articolo 22-bis, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, e di ricomprendere, nel rispetto delle specificità regionali, i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica Autorità portuale, in una prospettiva di sviluppo commerciale e di riorganizzazione del sistema portuale, evitando la congestione di traffico nella città di Reggio Calabria,

impegna il Governo

a convocare in tempi rapidissimi una riunione istituzionale con la regione Calabria al fine di attivare le procedure previste ai sensi della legge n. 84 del 1994 per il rispetto delle competenze istituzionali nonché delle specificità dei porti della Calabria affinché siano ricondotti nell'ambito della competenza di una specifica e autonoma Autorità di sistema portuale.
9/1408/3. Bruno Bossio.


      La Camera,

          premesso che:

              la norma introdotta al Senato dall'articolo 22-bis che istituisce una nuova Autorità Portuale denominata dello «Stretto» risulta oggettivamente priva dei requisiti di necessità e urgenza propri della decretazione d'urgenza;

              risulta in palese contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

              la legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera f) prevedeva tra i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, con riferimento anche all'individuazione di Autorità di sistema portuale nonché alla governance, anche quello di tenere nella dovuta considerazione il ruolo delle regioni e degli enti locali interessati;

              la norma in oggetto è priva di questo requisito e disattende tra l'altro la normativa vigente anche per quello che riguarda il rispetto delle specificità delle realtà portuali interessate rischiando di pregiudicarne potenzialità e prospettive considerata la differenza tra porti terminali passeggeri e porti di movimentazione merci come nel caso di Gioia Tauro;

              la materia portuale tra l'altro rientra tra le materie su cui vi è competenza concorrente e che vi sono già interventi da parte della Corte Costituzionale a tutela delle prerogative regionali e che sulla riforma di cui al richiamato decreto legislativo si era espressa anche la Conferenza unificata;

              anche la previsione del riferimento alla ZES rischia solo di accentuare la confusione normativa senza rispondere alle legittime domande di crescita e sviluppo di ciascuno dei porti interessati anche perché tra merci e passeggeri vi è una evidente differenza che non può essere affrontata con un atto d'imperio mediante un articolo aggiuntivo inserito in un decreto-legge;

              la stessa IX Commissione (Trasporti) della Camera dei deputati in sede di parere aveva evidenziato suddetta criticità con la seguente osservazione che si riporta in maniera testuale:

                  a) con riferimento all'articolo 22-bis, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei porti rientranti nell'ambito di competenza dell'autorità portuale, anche con l'eventuale attivazione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, e di ricomprendere, nel rispetto delle specificità regionali, i porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria nell'ambito di competenza di un'unica Autorità portuale, in una prospettiva di sviluppo commerciale e di riorganizzazione del sistema portuale, evitando la congestione di traffico nella città di Reggio Calabria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di convocare una riunione istituzionale con la regione Calabria al fine di attivare le procedure previste ai sensi della legge n. 84 del 1994 per il rispetto delle competenze istituzionali nonché delle specificità dei porti della Calabria affinché siano ricondotti nell'ambito della competenza di una specifica e autonoma Autorità di sistema portuale.
9/1408/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno Bossio.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» (A.C. 1408) presenta all'articolo 25-quater «Disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato»;

              nello specifico l'articolo 25-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali;

              la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha introdotto norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contrasto, con significative modifiche al quadro vigente, prevedendo la repressione penale del caporalato, la tutela delle vittime e dei lavoratori agricoli;

              secondo i dati emersi dal Quarto rapporto sulle agromafie e il caporalato, è ancora comunque rilevante la frequenza di tale crimine nel nostro Paese: un'azienda agricola su quattro in Italia ricorre all'intermediazione del caporale per reclutare la forza lavoro (30 mila su tutto il territorio nazionale), mentre sono tra i 400 e i 430 mila i lavoratori agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare. Di questi più di 132 mila vivono in condizione di vulnerabilità sociale. Lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura producono inoltre un giro d'affari pari a 4,8 miliardi di euro. Altri 1,8 miliardi di euro all'anno, invece, riguardano l'evasione contributiva;

              appare evidente che l'impianto legislativo attuale necessiti, per essere efficace, di appositi finanziamenti per promuovere una completa applicazione delle norme presenti,

impegna il Governo:

          a stanziare appositi finanziamenti al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità previste dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», destinando tali risorse prioritariamente a:

              a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'ordine coinvolte;

              b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

              c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

              d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri.
9/1408/4. Cenni.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» (A.C. 1408) presenta all'articolo 25-quater «Disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del caporalato»;

              nello specifico l'articolo 25-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali;

              la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» ha introdotto norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e contrasto, con significative modifiche al quadro vigente, prevedendo la repressione penale del caporalato, la tutela delle vittime e dei lavoratori agricoli;

              secondo i dati emersi dal Quarto rapporto sulle agromafie e il caporalato, è ancora comunque rilevante la frequenza di tale crimine nel nostro Paese: un'azienda agricola su quattro in Italia ricorre all'intermediazione del caporale per reclutare la forza lavoro (30 mila su tutto il territorio nazionale), mentre sono tra i 400 e i 430 mila i lavoratori agricoli esposti al rischio di un ingaggio irregolare. Di questi più di 132 mila vivono in condizione di vulnerabilità sociale. Lo sfruttamento e il caporalato in agricoltura producono inoltre un giro d'affari pari a 4,8 miliardi di euro. Altri 1,8 miliardi di euro all'anno, invece, riguardano l'evasione contributiva;

              appare evidente che l'impianto legislativo attuale necessiti, per essere efficace, di appositi finanziamenti per promuovere una completa applicazione delle norme presenti,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di stanziare appositi finanziamenti al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità previste dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», destinando tali risorse prioritariamente a:

              a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'ordine coinvolte;

              b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

              c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

              d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri.
9/1408/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              la tecnica impositiva in uso negli Stati Membri dell'Unione prevede che, a seguito di una transazione commerciale o comunque dell'esecuzione di una prestazione e della conseguente emissione di una fattura, l'impresa versi allo Stato l'imposta sul valore aggiunto dovuta, anche qualora non abbia ancora incassato dal debitore fiscale (il destinatario della prestazione) quanto dovuto;

              al verificarsi di precise condizioni, inoltre, la legge riconosce all'impresa il diritto a portare in detrazione l'Iva versata ma non incassata, attraverso l'emissione di una nota di variazione della propria base imponibile;

              a livello Comunitario l'emissione delle note di variazione è disciplinata dalla Direttiva 2006/112/CE – articolo 90, mentre sul piano nazionale la fattispecie è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – articolo 26;

              fino ad oggi l'Amministrazione Finanziaria ed il Ministero dell'economia con susseguenti interventi (Circolare del Ministero delle finanze n. 77/E/2000, Agenzia delle entrate risoluzioni nn. 155/E/2001, 161/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008), nel caso di mancato pagamento, hanno inteso interpretare le suestese norme prevedendo che la condizione dell'infruttuosità della procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore costituisce il presupposto per l'emissione, da parte del creditore, della nota di variazione in diminuzione; il risultato di una tale interpretazione ha finora portato sostanzialmente al risultato per cui le imprese anticipano allo Stato l'Iva dovuta fino al suo pagamento o comunque alla sua definitiva infruttuosa irrecuperabilità e poiché il tempo medio di una procedura concorsuale in Italia supera il decennio, le imprese accordando di fatto in tal modo allo Stato un prestito senza interessi. Tale situazione ha indubbiamente determinato una perdita secca di risorse a carico di migliaia di imprese italiane altrimenti destinate ad investimenti e alla creazione di posti di lavoro;

              in data 23 novembre 2017 la Corte di giustizia dell'Unione europea, sul caso C246/16 Enzo di Maura c. Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Siracusa ha chiarito come uno Stato non possa subordinare la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni. Tale interpretazione, gerarchicamente sovraordinata, contraddice quanto finora sostenuto dall'Agenzia delle entrate e, impone, un conseguente allineamento dei criteri interpretativi adottati da quest'ultima nonché, un definitivo chiarimento normativo, attraverso l'opportuna e coerente modifica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa che consenta l'adeguamento alla normativa europea e lo stanziamento delle risorse necessarie a una più rapida emissione delle note di variazione Iva.
9/1408/5. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Bond, Cortelazzo, Bendinelli.


      La Camera,

          premesso che:

              il 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo sistema di fatturazione elettronica;

              fin da subito tale provvedimento ha suscitato notevoli perplessità: il dibattito politico ed economico è tuttora vivo tra gli operatori;

              il sistema italiano imprenditoriale si caratterizza infatti per la presenza di un notevolissimo numero di micro, piccole e medie imprese: piccoli operatori, artigiani, che, dopo anni di attività autonoma sotto il profilo amministrativo, saranno costretti a delegare tale funzione a tecnici, con ulteriori costi per l'impresa stessa;

              a ciò si aggiunga la problematica della connessione internet non sempre efficiente e veloce in diverse e numerose zone d'Italia, in particolare quelle montane;

              i fattori sopra descritti comportano dunque, per numerosissime imprese italiane, una evidente difficoltà nella gestione delle procedure legate alla fattura elettronica;

              la fattura elettronica è stata inoltre presentata come strumento di contrasto all'evasione: non è tuttavia sufficientemente chiaro per quale motivo tale strumento dovrebbe consentire un recupero dell'evasione visto che coloro che non emettevano fattura prima, non avrebbero nessun motivo per cominciare a farlo adesso e in via telematica. Perplessità sollevata da più parti anche dagli operatori e titolari di partita Iva a più riprese anche a mezzo stampa;

              la fattura elettronica, dunque, se non costituirà un problema per le aziende di grandi dimensioni, abituate certamente da tempo a operare in regime di forte digitalizzazione dell'impresa stessa, andrà invece a penalizzare, in termini di costi e aggravi burocratici, tutto «l'esercito» delle micro, piccole e medie imprese, ditte individuali, operatori e piccoli artigiani, figure preziosissime e indispensabili per la nostra economia,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di sospendere per l'anno 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica auspicando un ripensamento dell'entrata in vigore dell'obbligo con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.
9/1408/6. Bignami, Baratto, Giacomoni, Martino, Benigni, Cattaneo, Angelucci.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 24-ter, al comma 4, del provvedimento in esame modifica l'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) in materia di detraibilità delle erogazioni liberali, aumentandole dal 30 al 35 per cento;

              il citato comma 4, in particolare sopprime la parola: «denaro» in tutto il comma 1 dell'articolo 83, disponendo quindi che le detrazioni previste dalla norma valgano per tutte le categorie di erogazioni liberali;

              si ricorda che l'articolo 83, comma 1, prevede che dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

              in buona sostanza, a seguito delle modifiche intervenute in Senato, il comma 1 all'articolo 83 del Codice del Terzo settore si legge nel seguente modo: «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali...» Dal testo sono, quindi, scomparse le parole: «in denaro»;

              ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo sembrerebbe uno dei tanti refusi nella scrittura delle norme che stanno caratterizzando la ancor breve vita di questo Governo. I commi seguenti del citato articolo, infatti, parlano sempre di «erogazioni liberali in denaro o in natura»;

              la confusione sul punto è molta e l'incertezza che ne conseguirà sarà foriera di sicuri contenziosi con l'Agenzia delle entrate e al rischio concreto di un forte calo delle donazioni;

              ciò che appare chiaro è che se tale norma non sarà opportunamente corretta si aggiungerà un ulteriore elemento di incertezza all'attuale momento storico che stanno vivendo le realtà no profit;

              negli ultimi quattro anni il totale delle donazioni è stato di 4,584 miliardi nel 2013, 4,545 nel 2014, 4,588 nel 2015 e di 5,093 miliardi nel 2016. Un incremento dell'11 per cento dovuto probabilmente all'aumentata convenienza fiscale, nella considerazione che il vantaggio fiscale sulle donazioni rappresenta una leva per il loro incremento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a modificare quanto prima l'articolo 83, comma 1, del Codice del terzo settore alla luce di quanto evidenziato in premessa al fine di dissipare ogni dubbio di carattere interpretativo.
9/1408/7. Palmieri.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 15 comma 2 del provvedimento in esame stabilisce che i soggetti passivi dell'IVA siano sottratti dall'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia in caso di convalida delle informazioni complete proposte dall'Agenzia delle entrate, ovvero in caso di integrazione dei dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), anche nell'ipotesi in cui si avvalgano degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

              l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dispone che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

          considerato che

              i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 non sono ricompresi dal predetto articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

              tale esclusione appare ingiustificata, trattandosi di soggetti già autorizzati quali intermediari fiscali nonché abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

          rilevato, altresì, che:

              l'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ricomprendeva i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della lesse 14 gennaio 2013. n. 4 tra i soggetti abilitati a rappresentare e assistere i contribuenti;

              tale misura, oltre a non gravare sul bilancio dello Stato poiché non comporta oneri aggiuntivi, nel contempo riduce i costi burocratici ed aumenta i vantaggi per le imprese che potranno avvalersi della professionalità di soggetti che abitualmente colloquiano con l'amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

in un'ottica concorrenziale e di snellimento delle procedure, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad allargare la platea degli intermediari abilitati ad apporre il visto di conformità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ricomprendendo i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
9/1408/8. Mandelli.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              il 1° gennaio 2019 entrerà vigore l'obbligo della fatturazione elettronica che inciderà in modo rilevante sulla gestione delle attività di un notevolissimo numero di micro, piccole e medie imprese: piccoli operatori e artigiani;

              in relazione all'entrata in vigore del suddetto obbligo non è stata adottata da parte del Governo alcuna vera «politica di accompagnamento» in favore del cittadino, tanto è vero che in relazione al suddetto obbligo vige la più totale disinformazione anche sotto il profilo degli adempimenti connessi che ricadranno sui commercialisti che, come noto, l'onere di istruire adeguatamente i contribuenti;

              si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'autorizzazione delle Autorità Comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cosiddetto «split payment»), introdotto nel 2015, è stato prorogato sino a giugno 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione Europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

              inoltre, con due provvedimenti successivi è stato ampliato l'ambito soggettivo d'applicazione del meccanismo, coinvolgendo anche le società a partecipazione pubblica, nonché gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate da pubbliche amministrazioni;

              il più recente dibattito sull'eliminazione di tale adempimento, avviato da alcuni esponenti del Governo nell'ottica di porre in essere una semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori economici, ha portato all'esclusione dei soli professionisti dall'ambito operativo del meccanismo con il decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modifiche nella legge n. 96 del 2018;

              di contro, per tutti gli altri soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni l'applicazione dello split payment è stato mantenuto, ancorché, per gli stessi soggetti e nei rapporti con le medesime stazioni appaltanti pubbliche, già vige, oramai dal 2015, la fatturazione elettronica come strumento anche esso deputato alla lotta all'evasione nel comparto dell'IVA;

              in sostanza, dopo quasi 4 anni dall'introduzione della fatturazione elettronica per i soggetti economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, nessuno riesce ancora a capire che l'utilizzo del meccanismo dello split payment è divenuto del tutto superfluo come mezzo di contrasto al sommerso;

              i due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente come oggi accade per i contratti (e subcontratti) pubblici, nell'ambito dei quali continua, invece, ad operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione (fatturazione elettronica, «split payment» e «reverse charge»), che complica la gestione contabile e amministrativa delle commesse ed arreca un danno finanziario particolarmente ingente alle imprese, per effetto del credito IVA che si forma in capo alle stesse, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli;

              si sottolinea che tutto ciò arreca un grave danno alle imprese, sia sotto il profilo degli adempimenti, sia dal punto di vista economico-finanziario, alla luce del fatto che lo split payment provoca un aumento esponenziale del credito IVA, con tutte le difficoltà di recupero tempestivo dello stesso;

              tale criticità, poi, si aggrava quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili;

              in questi casi, infatti, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso;

              questo comporta, per le imprese, una pesante perdita di liquidità stimata in circa 2,4 miliardi di euro l'anno, mettendo seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa volta a prevedere un congruo differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni di almeno un anno o comunque una maggiore gradualità nell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, distinguendo tra le imprese in relazione alla loro dimensione e al numero di occupati e prevedendo un adeguato periodo di sperimentazione;

          a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa volta a dirimere le criticità esposte in premessa con riferimento al sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto dello split payment rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.
9/1408/9. Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Benigni, Cattaneo, Angelucci.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              l'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» reca disposizioni in materia di posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti;

              in particolare, il comma 3 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede, in materia di indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti che al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a prevedere che l'indice nazionale degli indirizzi PEC operi anche con riferimento a coloro che ricadono all'interno della disciplina di cui alla legge n. 4 del 2013 recante disposizioni in materia di professioni non organizzate.
9/1408/10. Paolo Russo.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              detto provvedimento riveste un'importanza rilevante, anche sotto il profilo delle stime di gettito atteso rinveniente da talune norme ivi contenute, nel quadro generale della manovra di finanza pubblica per l'anno 2019;

              ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo suscita particolare sconcerto la circostanza che nei giorni scorsi il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Sen. Matteo Salvini, abbia dichiarato durante la trasmissione televisiva andata in onda su Rai Tre e condotta dalla Dott.ssa Lucia Annunziata «In Mezz'ora» che «se qualcuno ti impone le sanzioni allora ti viene da dire... metti la patrimoniale»;

              non è la prima volta che il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Matteo Salvini, parla della «patrimoniale», seppur in modo condizionato all'applicazione di sanzioni; già in data 9 ottobre 2018, a margine del G6 a Lione, Il Vicepresidente Salvini aveva dichiarato che «se lo spread sale, ci penseranno gli italiani con il loro risparmio», alimentando anche allora ipotesi di imposte patrimoniali o prestiti forzosi;

              oggi, dopo l'apertura da parte di Bruxelles della procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti del nostro Paese, la questione assume evidentemente una prospettiva più preoccupante,

impegna il Governo

considerata la delicatezza della suesposta questione, a escludere sin da subito che nel nostro Paese sarà adottato alcun provvedimento normativo riconducibile ad una «patrimoniale».
9/1408/11. Zanettin, Foti.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria anche con riferimento agli eventi sismici del 2012;

              in particolare è stata introdotta nel corso dell'esame presso il Senato una disposizione con cui si prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui alla disposizione in esame sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

              vi sono ulteriori situazioni di profondo disagio che riguardano i territori colpiti da eventi sismici negli anni passati come l'Abruzzo rispetto ai quali sarebbe opportuno, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, al fine di favorire lo sviluppo economico e la ripresa produttiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa nel prossimo provvedimento utile, finalizzata a gestire fiscalmente i territori del 1° e 2° cratere 2009 e anni successivi per un periodo non inferiore a 20 anni alla stessa stregua del Comune frontaliere di Livigno.
9/1408/12. Martino.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame contiene misure di ristoro per le regioni colpite dagli eventi atmosferici del settembre-ottobre 2018; tali eventi hanno causato notevoli danni economici a moltissime attività economiche interessate dalle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali in diverse zone del Paese a forte vocazione turistica;

              l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, prevede la scadenza al 31 dicembre 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

              la scadenza ravvicinata al 2020 sicuramente costituisce un forte disincentivo per i titolari delle attività che, non essendo certi riottenere la concessione, non investiranno nella ricostruzione perché non sono certi di avere il giusto ritorno economico degli investimenti che si dovranno effettuare a causa delle distruzioni arrecate dagli eventi atmosferici;

              ulteriori ripercussioni negative per le imprese del settore derivano infine dal contenzioso pendente avente ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, che necessiterebbe di procedura agevolata di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018, che consenta agli operatori di regolarizzare la propria posizione contributiva,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nelle more del riordino del settore delle concessioni demaniali marittime:

              a) di prevedere una proroga alla scadenza dei termini di durata delle concessioni dei beni demaniali siti nei luoghi colpiti dagli eventi atmosferici richiamati in premessa, considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale;

              b) l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzano manufatti amovibili, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, per eliminare inutili costi di montaggio e smontaggio degli stessi e incentivare la destagionalizzazione delle attività balneari;

              c) di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con pagamento ridotto o rateizzato.
9/1408/13. Ripani, Mugnai, Bergamini, Bignami, Vietina.


      La Camera,

          premesso che:

              la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino, nelle cui more sarebbe opportuno adottare misure idonee ad evitare conseguenze devastanti per le imprese del settore e a ridurre il più possibile il contenzioso pendente;

              l'applicazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime disposti dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (cosiddetti canoni OMI), sta determinando gravi conseguenze per diversi operatori del settore che, trovandosi nell'impossibilità di corrispondere somme ingenti, ricorrono a un esteso contenzioso;

              a ciò si aggiunge l'incertezza giurisprudenziale e amministrativa sui parametri (terziario o commerciale) che gli Enti concedenti utilizzano per determinare il canone in queste limitate fattispecie con esiti differenti fra i diversi Comuni;

              è necessario individuare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018 e aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;

              in particolare, è opportuno prevedere che il soggetto interessato o il destinatario della richiesta di pagamento potrebbe inoltrare giusta domanda di definizione all'ente gestore e all'Agenzia del demanio, prevedendo che la presentazione della domanda di definizione sospenda gli eventuali procedimenti giudiziari e amministrativi derivanti dal mancato versamento del canone, che andrebbero ad estinguersi definitivamente con il pagamento delle somme ricalcolate,

impegna il Governo

a valutare, nelle more del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.
9/1408/14. Mugnai, Ripani, Bergamini, Bignami, Vietina.


      La Camera,

          premesso che:

              la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Non si tratta quindi di scansionare un prodotto cartaceo, ma di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato Xml: questo file contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei controlli previsti dalla legge. La mancata emissione di fattura in formato elettronico risulterà come omessa e sarà quindi soggetta a sanzione per una cifra corrispondente al 90-180 per cento dell'IVA non dichiarata;

              la fattura elettronica rischia di trasformarsi nell'ennesimo costo a carico a carico delle piccole attività in particolare del settore del commercio (c.d. esercizi di vicinato) e dell'artigianato e a maggior ragione nei piccoli comuni, senza generare alcun beneficio per il settore. Tali misure non agevolano la competitività complessiva di comparti che avrebbe bisogno di misure adeguate per garantire la loro natura di presidio sociale, soprattutto nelle aree periferiche del Paese;

              il digital divide in provincia Belluno è ancora piuttosto accentuato in particolare nelle zone montane e pedemontane, dove i disservizi sulle linee sono frequenti e non rendono sempre possibili connessioni internet fluide. Molte aree montane del bellunese non sono raggiunte da adeguata copertura delle reti internet e questo fattore complica ancor di più l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica;

              in molti casi l'età media degli imprenditori del piccolo commercio e dell'artigianato supera i 50 anni e questo non agevola l'utilizzo di una tecnologia informatica per la prassi quotidiana di emettere e ricevere una fattura. È molto probabile, quindi, che soprattutto le imprese più piccole o quelle meno strutturate si dovranno rivolgere ad intermediari per la gestione della fatturazione, facendo aumentare di molto gli oneri a loro carico. Anche se degli imprenditori del piccolo commercio e dell'artigianato sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica attiva, devono comunque attrezzarsi per poter ricevere quelle passive;

              a questi aspetti si aggiunge anche il rischio di una possibile violazione della privacy, di recente avanzato anche dal Garante che ha giudicato il «trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito»,

impegna il Governo

a posporre l'avvio della fatturazione elettronica, agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 e alle attività artigianali, individuando misure idonee a consentire l'avvio della stessa secondo modalità che non generino maggiori oneri alle suddette imprese.
9/1408/15. Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Baratto.


      La Camera,

          premesso che:

              la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. Non si tratta quindi di scansionare un prodotto cartaceo, ma di produrre, con un apposito programma, un file digitale chiamato Xml: questo file contiene tutte le informazioni e i dati della fattura verificabili ai fini dei controlli previsti dalla legge. La mancata emissione di fattura in formato elettronico risulterà come omessa e sarà quindi soggetta a sanzione per una cifra corrispondente al 90-180 per cento dell'IVA non dichiarata;

              la fattura elettronica rischia di trasformarsi nell'ennesimo costo a carico a carico delle piccole attività in particolare del settore del commercio (c.d. esercizi di vicinato) e dell'artigianato e a maggior ragione nei piccoli comuni, senza generare alcun beneficio per il settore. Tali misure non agevolano la competitività complessiva di comparti che avrebbe bisogno di misure adeguate per garantire la loro natura di presidio sociale, soprattutto nelle aree periferiche del Paese;

              il digital divide in provincia Belluno è ancora piuttosto accentuato in particolare nelle zone montane e pedemontane, dove i disservizi sulle linee sono frequenti e non rendono sempre possibili connessioni internet fluide. Molte aree montane del bellunese non sono raggiunte da adeguata copertura delle reti internet e questo fattore complica ancor di più l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica;

              in molti casi l'età media degli imprenditori del piccolo commercio e dell'artigianato supera i 50 anni e questo non agevola l'utilizzo di una tecnologia informatica per la prassi quotidiana di emettere e ricevere una fattura. È molto probabile, quindi, che soprattutto le imprese più piccole o quelle meno strutturate si dovranno rivolgere ad intermediari per la gestione della fatturazione, facendo aumentare di molto gli oneri a loro carico. Anche se degli imprenditori del piccolo commercio e dell'artigianato sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica attiva, devono comunque attrezzarsi per poter ricevere quelle passive;

              a questi aspetti si aggiunge anche il rischio di una possibile violazione della privacy, di recente avanzato anche dal Garante che ha giudicato il «trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disapplicare il regime sanzionatorio relativo all'avvio della fatturazione elettronica per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 e alle attività artigianali, individuando misure idonee a consentire l'avvio della stessa secondo modalità che non generino maggiori oneri alle suddette imprese.
9/1408/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Cortelazzo, Bendinelli, Baratto.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame contiene misure di ristoro per le regioni colpite dagli eventi atmosferici del settembre-ottobre 2018;

              in particolare l'articolo 24-quater, istituisce un Fondo con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. Il fondo, da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico;

              tra le regioni interessate dallo stato di emergenza dichiarato con la delibera del consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 c'è la Lombardia. In particolare in provincia di Bergamo, è stata colpita da trombe d'aria, nubifragi, forti raffiche di vento, esondazioni. Dal monitoraggio svolto dalla Regione, sono 39 i Comuni, dalla montagna alla pianura, che hanno subito danni. Il territorio montano (Val di Scalve e Val Brembana in testa) e la Bassa orientale (lungo la fascia da Calcinate a Pumenengo), è tra le zone più colpite, con frane smottamenti, strade interrotte e migliaia di alberi abbattuti;

              la stima effettuata da tecnici di Coldiretti Bergamo fotografa una vera e propria devastazione. La parte più colpita è stata la zona della pianura, ma un po’ ovunque si contano strutture distrutte, campi allagati, semine perdute, oltre che problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti. I numerosi alberi sradicati hanno rovinato fossi e argini compromettendo anche l'importante funzione che rivestono nel far defluire le acque;

              in sede di risposta agli atti di sindacato ispettivo relativi agli eventi atmosferici avvenuti tra fine ottobre e inizio novembre il Governo ha ribadito il proprio impegno in sede di Bilancio «per portare avanti nuove iniziative normative in aiuto ai territori colpiti dall'emergenza in parola..»;

              le ordinanze di protezione civile, la dichiarazione di stato di emergenza e l'articolo 24-quater del provvedimento in esame riconoscono a tali popolazioni la sola sospensione dei mutui bancari, ma nessun altro sostegno per le attività economiche danneggiate,

impegna il Governo:

          ad adottare nuove iniziative normative in aiuto ai cittadini dei territori colpiti dall'emergenza connessa agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 2 novembre 2018, con particolare riferimento alla provincia di Bergamo;

          ad accelerare le procedure per attivare, ove ve ne ricorrano le condizioni, il Fondo di solidarietà europeo, previsto dal Regolamento CE n. 2012/2002.
9/1408/16. Benigni, Sorte.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame contiene misure di ristoro per le regioni colpite dagli eventi atmosferici del settembre-ottobre 2018;

              in particolare l'articolo 24-quater, istituisce un Fondo con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. Il fondo, da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico;

              tra le regioni interessate dallo stato di emergenza dichiarato con la delibera del consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 c'è la Lombardia. In particolare in provincia di Bergamo, è stata colpita da trombe d'aria, nubifragi, forti raffiche di vento, esondazioni. Dal monitoraggio svolto dalla Regione, sono 39 i Comuni, dalla montagna alla pianura, che hanno subito danni. Il territorio montano (Val di Scalve e Val Brembana in testa) e la Bassa orientale (lungo la fascia da Calcinate a Pumenengo), è tra le zone più colpite, con frane smottamenti, strade interrotte e migliaia di alberi abbattuti;

              la stima effettuata da tecnici di Coldiretti Bergamo fotografa una vera e propria devastazione. La parte più colpita è stata la zona della pianura, ma un po’ ovunque si contano strutture distrutte, campi allagati, semine perdute, oltre che problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti. I numerosi alberi sradicati hanno rovinato fossi e argini compromettendo anche l'importante funzione che rivestono nel far defluire le acque;

              in sede di risposta agli atti di sindacato ispettivo relativi agli eventi atmosferici avvenuti tra fine ottobre e inizio novembre il Governo ha ribadito il proprio impegno in sede di Bilancio «per portare avanti nuove iniziative normative in aiuto ai territori colpiti dall'emergenza in parola..»;

              le ordinanze di protezione civile, la dichiarazione di stato di emergenza e l'articolo 24-quater del provvedimento in esame riconoscono a tali popolazioni la sola sospensione dei mutui bancari, ma nessun altro sostegno per le attività economiche danneggiate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare nuove iniziative normative in aiuto ai cittadini dei territori colpiti dall'emergenza connessa agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 2 novembre 2018, con particolare riferimento alla provincia di Bergamo;

          ad accelerare le procedure per attivare, ove ve ne ricorrano le condizioni, il Fondo di solidarietà europeo, previsto dal Regolamento CE n. 2012/2002.
9/1408/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Benigni, Sorte.


      La Camera,

          premesso che:

              il Fondo di solidarietà comunale è stato introdotto nel 2013, con lo scopo di limitare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelle con minori capacità. Da allora si è discusso molto sulle modalità di calcolo, ma poco rilievo è stato dato all'effettiva sostenibilità del meccanismo perequativo per la finanza comunale;

              il Fondo di solidarietà comunale può essere scomposto sostanzialmente in tre parti: l'alimentazione del fondo, ovvero il suo finanziamento, deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune; la perequazione, ovvero come si redistribuisce il fondo, basata secondo i nuovi criteri di ripartizione (i fabbisogni standard e le capacità fiscali) e il ristoro da parte dello stato ai comuni della cancellazione della TASI prima casa;

              vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore. Tale calcolo prende il nome di Fondo netto;

              questo risultato è strettamente connesso a come viene calcolata la quota perequativa, sia essa positiva o negativa, di ciascun comune. Questa è determinata per buona parte (il 40 per cento nel 2017, crescente negli anni successivi) dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali di ogni ente. Il calcolo di queste due grandezze soffre in termini di qualità dei dati a disposizione e dell'assenza, nel caso dei fabbisogni standard. La parte rimanente (il 60 per cento nel 2017) si basa, invece, sui trasferimenti storici: i tagli subiti dai comuni nel tempo e il passaggio dall'ICI all'IMU incidono molto, invece, su questa componente;

              i criteri legati alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard di ogni Comune, hanno creato dei comuni contributori del Fondo, per i quali l'aggravio provocato dal prelievo perequativo giunge in molti casi a pesare più del 10 per cento delle entrate proprie (al netto della TARI). Percentuale che corrisponde mediamente al peso dell'addizionale comunale all'Irpef;

              gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale appaiono non ispirati alle linee della norma del federalismo fiscale, di cui alla legge Delega 42/2009,

impegna il Governo:

          al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a prevedere:

              a) un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità;

              b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici;

              c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.
9/1408/17. Sorte, Benigni.


      La Camera,

          premesso che:

              il Fondo di solidarietà comunale è stato introdotto nel 2013, con lo scopo di limitare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelle con minori capacità. Da allora si è discusso molto sulle modalità di calcolo, ma poco rilievo è stato dato all'effettiva sostenibilità del meccanismo perequativo per la finanza comunale;

              il Fondo di solidarietà comunale può essere scomposto sostanzialmente in tre parti: l'alimentazione del fondo, ovvero il suo finanziamento, deriva dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune; la perequazione, ovvero come si redistribuisce il fondo, basata secondo i nuovi criteri di ripartizione (i fabbisogni standard e le capacità fiscali) e il ristoro da parte dello stato ai comuni della cancellazione della TASI prima casa;

              vi sono comuni che beneficiano e comuni che contribuiscono alla perequazione operata dal Fondo di Solidarietà. Il prelievo negativo o il trasferimento positivo che giunge al comune è la somma algebrica dell'alimentazione e della quota di perequazione: se positiva, il comune beneficia della perequazione, se negativo ne è contributore. Tale calcolo prende il nome di Fondo netto;

              questo risultato è strettamente connesso a come viene calcolata la quota perequativa, sia essa positiva o negativa, di ciascun comune. Questa è determinata per buona parte (il 40 per cento nel 2017, crescente negli anni successivi) dai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali di ogni ente. Il calcolo di queste due grandezze soffre in termini di qualità dei dati a disposizione e dell'assenza, nel caso dei fabbisogni standard. La parte rimanente (il 60 per cento nel 2017) si basa, invece, sui trasferimenti storici: i tagli subiti dai comuni nel tempo e il passaggio dall'ICI all'IMU incidono molto, invece, su questa componente;

              i criteri legati alle capacità fiscali e ai fabbisogni standard di ogni Comune, hanno creato dei comuni contributori del Fondo, per i quali l'aggravio provocato dal prelievo perequativo giunge in molti casi a pesare più del 10 per cento delle entrate proprie (al netto della TARI). Percentuale che corrisponde mediamente al peso dell'addizionale comunale all'Irpef;

              gli attuali criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale appaiono non ispirati alle linee della norma del federalismo fiscale, di cui alla legge Delega 42/2009,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di ridurre il fenomeno della contribuzione negativa con riferimento al riparto della quota accantonata del Fondo di solidarietà comunale, di cui al 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in sede di stipula dell'Accordo Stato-città ed autonomie locali, previsto ai sensi del comma 451, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

              a) un indicatore di sostenibilità finanziaria di parte corrente di ciascuna municipalità;

              b) specifici parametri che tengano conto degli effetti sulla capacità fiscale del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'imposta municipale propria per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale, differenziati tra comuni turistici e comuni non turistici;

              c) una soglia percentuale di contribuzione, oltre la quale cessi il contributo del singolo comune.
9/1408/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Sorte, Benigni.


      La Camera,

          premesso che:

              il bollo automobilistico (conosciuto come bollo auto) è un'imposta legata al possesso di un veicolo. La gestione del bollo auto è prevalentemente assegnata, dalle Regioni, all'AGI. Trattandosi di una imposta legata al possesso, il bollo va pagato anche se non si usa il veicolo. Il mancato pagamento annuale del bollo comporta l'avvio di una procedura di riscossione coattiva, che può arrivare fino al fermo amministrativo, e l'applicazione di una sanzione e degli interessi. Il bollo auto è un tributo locale che contribuisce ad una raccolta di quasi 6 miliardi di euro ogni anno a favore delle regioni. La riscossione del bollo auto è divenuta competenza delle regioni dal 1° gennaio 1999;

              la legge 27 dicembre 1997 n. 449 all'art. 17 comma 24 ha disposto che: «A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.». È dunque cessato l'obbligo di tenere la ricevuta di pagamento del bollo in vista nel vetro anteriore del veicolo, e di mostrarla su richiesta di Forze dell'Ordine o Guardia di Finanza, che non hanno più il compito di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del bollo;

              la trasformazione del bollo auto da tasse di circolazione a tassa di proprietà ha determinato una serie di abusi, in favore di tutti coloro che siano fiscalmente irreperibili o sono nullatenenti, in quanto immuni dalle procedure di riscossione coattiva. Mentre in precedenza le auto prive di bollo venivano tolte dalla circolazione sino a che l'imposta non fosse stata pagata, attualmente, la norma non consente di intervenire in questo senso e numerosissime auto circolano prive del bollo;

              nel giugno 2018, la Commissione Europea Trasporti ha approvato alcune proposte relative alla circolazione sulle strade dei paesi comunitari ed anche alla tassa da pagare annualmente, il bollo auto. La proposta della Commissione collega la tassa automobilistica alla circolazione,

impegna il Governo

a procedere alla trasformazione del bollo auto da tassa di proprietà a tassa di circolazione, con previsione dell'obbligo di esibizione dello stesso alla richiesta degli organi di polizia e fermo immediato del veicolo in caso di assenza, in considerazione delle problematiche esposte in premessa.
9/1408/18. Giacometto.


      La Camera,

          premesso che:

              per giudizio unanime delle principali organizzazioni agricole nazionali la fattura elettronica che dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria anche per i produttori agricoli con volume d'affari sopra i 7.000 euro l'anno, rischia di trasformarsi nell'ennesimo costo a carico degli imprenditori del settore;

              le stesse organizzazioni osservano che «molte delle imprese agricole operano in zone non raggiunte da adeguata copertura delle reti internet e che l'età media degli agricoltori supera i 50 anni e questo non agevola l'utilizzo di una tecnologia informatica per prassi così comuni come emettere e ricevere una fattura. È molto probabile, quindi, che soprattutto le imprese più piccole o quelle meno strutturate si dovranno rivolgere ad intermediari per la gestione della fatturazione, facendo aumentare di molto gli oneri a loro carico»;

              evitare di pagare le tasse nel settore agricolo è molto difficile, perché dall'acquisto dei mezzi tecnici e agrofarmaci al conferimento di prodotti, tutto è rigorosamente tracciato;

              peraltro non sono del tutto esclusi neppure i piccoli produttori agricoli in regime speciale, perché se è vero che sono esonerati dall'emissione della fattura, devono comunque attrezzarsi per poter ricevere quelle passive;

              la gestione della fatturazione elettronica non sarà basata solo sulla mera digitalizzazione del documento ma su un processo ben più complesso che prevede un sistema di emissione, trasmissione e conservazione. In caso di mancata emissione, la fattura risulterà omessa e, quindi, soggetta a una sanzione, che corrisponde al 90-180 per cento dell'IVA prevista;

              in media, ad un imprenditore agricolo occorrono otto giorni al mese per riempire i documenti richiesti dalla Pubblica amministrazione centrale e locale. In pratica, cento giorni l'anno. Un compito che egli può assolvere da solo nel 3 per cento dei casi, quindi, per il 65 per cento dei casi è costretto ad assumere una persona che svolge questa attività e per il restante 32 per cento si rivolge a un professionista esterno, con costi facilmente immaginabili;

              in Europa soltanto il Portogallo ha optato per un modello di fatturazione elettronica in agricoltura simile a quella scelta dall'Italia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure volte a ridurre l'impatto della fatturazione elettronica sugli imprenditori agricoli, in particolare per quel che riguarda la riduzione dei costi e dei tempi per ottemperare agli adempimenti previsti, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio.
9/1408/19. Spena.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 24-quater, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico;

              è utile ricordare che il Consiglio dei Ministri, con la delibera dell'8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, successivamente, con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile attraverso la nomina dei presidenti delle regioni interessate a commissari delegati e l'intervento diretto delle Province autonome, individuando altresì le risorse necessarie, le norme in deroga ad ogni disposizione vigente e l'apertura delle contabilità speciali;

              l'ordinanza citata ha debitamente tenuto conto delle peculiarità ordinamentali e contabili vigenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso l'adozione di apposite disposizioni (articolo 1, commi 1 e 6, articolo 2, comma 5, articoli 15 e 16) al punto che i presidenti delle Provincie autonome agiscono in base alle competenze riconosciute dallo Statuto di autonomia e non nel ruolo di commissari delegati dallo Stato per il proprio ambito territoriale;

              lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, infatti, all'articolo 8, primo comma, n. 13, riconosce competenza legislativa esclusiva alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione civile, l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inoltre prevede che gli interventi dello Stato abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelli provinciali, al punto che è stato previsto che le province autonome provvedano ad effettuare gli interventi previsti nell'ordinanza autonomamente, tra cui l'incasso diretto dei fondi, anche a rimborso di spese già sostenute;

              il fondo istituito con l'articolo 24-quater del presente decreto-legge, al comma 3, non riconosce le peculiarità ordinamentali e contabili proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, invece, gli vengono attribuite con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018,

impegna il Governo

a tenere conto delle peculiarità ordinamentali e contabili vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, come indicato in premessa, in fase di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 24-quater, comma 3, anche con riferimento agli interventi successivi alla prima emergenza di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9/1408/20. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 24-quater, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per gli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico;

              è utile ricordare che il Consiglio dei Ministri, con la delibera dell'8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, successivamente, con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile attraverso la nomina dei presidenti delle regioni interessate a commissari delegati e l'intervento diretto delle Province autonome, individuando altresì le risorse necessarie, le norme in deroga ad ogni disposizione vigente e l'apertura delle contabilità speciali;

              l'ordinanza citata ha debitamente tenuto conto delle peculiarità ordinamentali e contabili vigenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso l'adozione di apposite disposizioni (articolo 1, commi 1 e 6, articolo 2, comma 5, articoli 15 e 16) al punto che i presidenti delle Provincie autonome agiscono in base alle competenze riconosciute dallo Statuto di autonomia e non nel ruolo di commissari delegati dallo Stato per il proprio ambito territoriale;

              lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni, infatti, all'articolo 8, primo comma, n. 13, riconosce competenza legislativa esclusiva alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione civile, l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, inoltre prevede che gli interventi dello Stato abbiano carattere aggiuntivo rispetto a quelli provinciali, al punto che è stato previsto che le province autonome provvedano ad effettuare gli interventi previsti nell'ordinanza autonomamente, tra cui l'incasso diretto dei fondi, anche a rimborso di spese già sostenute;

              il fondo istituito con l'articolo 24-quater del presente decreto-legge, al comma 3, non riconosce le peculiarità ordinamentali e contabili proprie delle Province autonome di Trento e di Bolzano che, invece, gli vengono attribuite con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto delle peculiarità ordinamentali e contabili vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, come indicato in premessa, in fase di emanazione dei decreti previsti dall'articolo 24-quater, comma 3, anche con riferimento agli interventi successivi alla prima emergenza di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9/1408/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


      La Camera,

          premesso che:

              nella classifica OCSE aggiornata al 2016 l'Italia è al sesto posto nella non invidiabile classifica dei Paesi con la più alta pressione fiscale, con percentuali superiori al 40 per cento sul PIL;

              fa da contrappunto al dato sopra citato quello relativo all'evasione e all'elusione fiscale (circa 108 miliardi all'anno tra tasse e contributi previdenziali), fenomeni fortemente destabilizzanti per l'economia e la giustizia sociale del Paese, che hanno come effetto quello di costringere a recuperare le mancate entrate nelle casse dello Stato, aumentando la pressione fiscale, con una ricaduta paradossalmente punitiva su, coloro che cittadini, professionisti ed imprese onesti, che pagano regolarmente le tasse;

              una politica fiscale più equa verso il contribuente è sicuramente da annoverare tra i volani per la ripresa e lo sviluppo del Paese;

              i regimi fiscali forfettari agevolati rivolti agli operatori economici di ridotte dimensioni, sono un chiaro segnale di favore verso le realtà imprenditoriali piccole e medie;

              si colloca in questa ottica l'estensione dell'imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento ai contribuenti che hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nell'anno precedente fino a 65 mila euro, disposta nel disegno di legge di bilancio 2019 approvata in prima lettura dalla Camera;

              la disposizione citata prevede, tuttavia, che non possano avvalersi del nuovo regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a imprese familiari, soggetti che vanno ad aggiungersi a quelli già esclusi dal regime forfettario sulla base della normativa vigente, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

              il mondo delle piccole e micro imprese, così come quello delle startup si alimenta di sistemi come il work for equity e l’equity crowdfunding che consentono a tanti professionisti di investire in società di capitali o di associarsi per avviare una attività di impresa;

              ci sono molti liberi professionisti che decidono di investire quote in società di capitali attraverso il work for equity e l’equity crowdfunding o di avviare una attività di impresa con altri professionisti;

              in Italia fare impresa presenta una serie di barriere all'ingresso dovute alla burocrazia e alla difficoltà di reperire capitali di investimento, gap colmato spesso con l'intervento in fase seed di liberi professionisti che mettono a disposizione i loro risparmi;

              è da rilevare, altresì, che qualora un proprietario di quote volesse alienarle, oltre alla difficoltà a reperire soggetti acquirenti a causa della rigidità del mercato, si troverebbe anche a dover sostenere ingenti spese notarili e tasse;

              il libero professionista titolare di quote di impresa non è necessariamente un imprenditore e, quindi, verrebbe discriminato senza motivo fondato;

              in questo quadro la suddetta previsione di esclusione, secondo i sottoscrittori del presente atto, reca inevitabili effetti negativi: iscrive una seria ipoteca sulla sopravvivenza delle imprese di cui i professionisti sono detentori di quote, disincentiva l'utilizzo di strumenti partecipativi al capitale delle imprese come il work for equity e l’equity crowdfunding per il finanziamento delle startup e delle piccole imprese, scoraggia l'investimento in startup italiane da parte dei liberi professionisti che magari dirotteranno i loro capitali su investimenti in società di Paesi con un regime fiscale più favorevole; disincentiva, infine, la nascita di nuove imprese frutto dell'aggregazione di liberi professionisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali correttivi dell'esclusione dal regime forfettario di tutti i liberi professionisti che hanno quote in società, associazioni, imprese familiari, considerazione anche degli effetti da essa derivanti sopra descritti.
9/1408/21. Orrico, Rizzone.


      La Camera,

          esaminato il provvedimento in titolo:

          accolte con favore le misure introdotte a sostegno dei lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa;

          posto che molti altri lavoratori versano nelle medesime condizioni, specie quelli impiegati nelle aree di crisi industriale complessa di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2017;

          ritenuto necessario estendere ai suddetti lavoratori il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alle condizioni di cui all'articolo 25-ter,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 25-ter al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il periodo stabilito al fine di anticipare il termine di inizio al 1° gennaio 2017.
9/1408/22. Maglione.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca norme urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              tra le altre, alcune disposizioni (articoli 25, 25-bis e 25-ter) intervengono al fine di apprestare una disciplina peculiare per le aree di crisi industriale complessa, apprestando tutele in favore dei lavoratori di quelle aree;

              particolare rilievo assume l'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta tale con decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», ai sensi della disciplina in materia riordinata dal decreto-legge n. 83/2012 (articolo 27);

              è prioritario volgere le attività economiche, e non, verso una riconversione e riqualificazione per rilanciare, sì, le attività imprenditoriali e salvaguardare i livelli occupazionali, ma in un sistema di benessere ambientale e di sviluppo sostenibile;

              occorre promuovere pertanto iniziative imprenditoriali di sostegno all'economia locale e rafforzamento del tessuto produttivo locale mediante progetti innovativi per l'integrazione di filiere produttive e di investimento per innovazioni di processo e/o di prodotto, con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e/o programmi di investimento per la tutela ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le misure necessarie a sostegno dell'area di crisi industriale complessa di Taranto per un rilancio delle attività di riconversione economica e riqualificazione ambientale.
9/1408/23. Vianello.


      La Camera,

          premesso che:

              nei mesi scorsi la regione Lazio e segnatamente le aree della provincia pontina centrale e meridionale sono state duramente colpite da eventi meteorologici che hanno avuto effetti devastanti sui vari comparti produttivi agricoli, in particolar modo sull'orticultura, con ingenti danni alle strutture produttive quali serre e impianti annessi, resi, di fatto, inutilizzabili, con ricadute negative sulla produzione dell'intero settore e sulla situazione finanziaria delle imprese, già gravate da precedenti eventi calamitosi e dalla conseguente crisi di liquidità che le ha progressivamente indebolite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, attraverso interventi di carattere normativo, misure finalizzate ad un adeguato rifinanziamento del Fondo Nazionale di Solidarietà, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, a sostegno delle imprese agricole pontine e di interventi di protezione delle produzioni del comparto agricolo locale.
9/1408/24. Trano.


      La Camera,

          premesso che:

              esaminato l'A.C. 1408 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              il titolo II del testo in esame e in particolare l'articolo 23, reca Misure in materia di trasporto merci;

              l'inquinamento atmosferico nuoce all'ambiente e alla salute umana; gli inquinanti atmosferici emessi in un Paese possono essere trasportati nell'atmosfera contribuendo o determinando una cattiva qualità dell'aria altrove;

              in Europa, le emissioni di molti inquinanti atmosferici sono diminuite in modo sostanziale negli ultimi decenni, determinando una migliore qualità dell'aria nella regione; le concentrazioni di inquinanti sono tuttavia ancora troppo elevate e i problemi legati alla qualità dell'aria persistono; una parte significativa della popolazione europea vive nelle aree urbane, in cui vengono ripetutamente superati i limiti fissati dalle norme in materia di qualità dell'aria;

              la riduzione dell'inquinamento continua pertanto a rappresentare un obiettivo dei prossimi anni e sono necessari sforzi mirati a ridurre le emissioni per proteggere ulteriormente la salute umana e l'ambiente in Europa;

          considerato che:

              i veicoli a motore emettono una serie di sostanze inquinanti, di cui molto probabilmente la più dannosa è il particolato, una combinazione di materiale organico e sostanze inorganiche: particelle, fibre, acidi, metalli e silice sono solo alcuni degli elementi che lo compongono;

              le aree di sosta per i camion dotati di rimorchio sia sulle arterie autostradali, sia adiacenti ai centri residenziali in prossimità degli caselli di accesso sono numerose; in tali aree, i camion frigo, al fine di preservare la temperatura del rimorchio devono stare per diverse ore con il motore accesso aumentando considerevolmente i livelli degli agenti inquinanti nell'aria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sensibilizzare i concessionari autostradali nonché gli altri soggetti coinvolti nella gestione delle infrastrutture stradali e delle aree di sosta e parcheggio, affinché pongano in essere tutte le azioni volte a rendere la rete viaria sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale attraverso l'installazione di colonnine elettriche nelle aree di sosta e parcheggio, volte al mantenimento della temperatura dei rimorchi frigo.
9/1408/25. Grippa, De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge in esame reca norme urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              l'articolo 23-ter interviene in materia di investimenti da effettuare sulle reti a banda ultralarga al fine di potenziare le medesime;

              la crescita digitale del paese costituisce uno degli obiettivi fondamentali che è necessario perseguire al fine di garantire un adeguato sviluppo economico e culturale che consenta all'Italia di rimanere competitiva in campo internazionale;

              il servizio universale è una rete di sicurezza per garantire almeno la disponibilità di un insieme minimo di servizi per tutti gli utenti finali e a prezzo non elevato per i consumatori, dove il rischio di esclusione sociale derivante dalla mancanza di tale accesso impedisce ai cittadini di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica;

          considerato che:

              un accesso adeguato e a prezzi accessibili a internet a banda larga è ormai di fondamentale importanza per la società e per l'economia in generale. È la base della partecipazione all'economia e alla società digitali attraverso i servizi essenziali forniti online da internet;

              una delle esigenze fondamentali del servizio universale deve consistere nel garantire che tutti i consumatori possano accedere, a un prezzo non elevato, a un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga nonché a servizi di comunicazione vocale in una postazione fissa e mobile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le misure necessarie per estendere il servizio universale includendovi la connessione a banda larga e il mobile al fine di superare il divario digitale attualmente presente nel nostro Paese.
9/1408/26. Liuzzi, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


      La Camera,

          premesso che:

              esaminato l'A.C. 1408 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; il titolo II del testo in esame e in particolare l'articolo 23, reca Misure in materia di trasporto merci;

              nel Libro bianco delle Commissione europea «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» del 28 marzo 2011 sui trasporti è individuato come obiettivo prioritario, entro il 2030, il trasferimento del 30 per cento del trasporto di merci lungo i corridoi principali, dalla strada verso modi più sostenibili, come la ferrovia e del 50 per cento entro il 2050, oltre che la messa a punto di infrastrutture verdi adeguate;

              l'accordo di Parigi (cop21) sul clima, ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 ottobre 2016, prevede una necessaria riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti;

          considerato che:

              l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 ha assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse finanziarie da utilizzare per «la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione». La disposizione prevede altresì che il Ministro dei trasporti emani una apposita direttiva contenente norma per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale. La legge finanziaria n. 488 del 1999 ha poi reso strutturali le risorse destinate a dette finalità prevedendo che a decorrere dall'anno 2000, siano destinati 67.139.397 di euro. Negli anni gli stanziamenti hanno subito molteplici riduzioni, calmierate successivamente da vari provvedimenti tra cui quello in esame,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di pubblicare annualmente sul proprio sito istituzionale un documento dettagliato che riporti tutti i contributi al settore dell'autotrasporto in forma diretta e indiretta e di non concedere ulteriori sussidi ad attività ambientalmente dannose nonché di implementare misure volte a ridurre le esternalità negative nel settore dell'autotrasporto;

          a valutare l'opportunità di promuovere una costante riduzione del traffico merci su strada favorendo l'intermodalità e privilegiando, per il trasporto oltre i 300 km, quello ferroviario o via mare;

          a valutare l'opportunità di mantenere fede agli impegni circa le emissioni sottoscritti con l'accordo di Parigi.
9/1408/27. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


      La Camera,

          premesso che:

              in applicazione del principio della «pace fiscale» con i contribuenti, sancito dal contratto di Governo, primo passo di una «riscossione amica» dei contribuenti, nel decreto al nostro esame l'articolo 2 consente la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché degli atti di recupero, degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione;

              si prevede il pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovute sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie;

              in particolare, il comma 1 del medesimo articolo 2 applica la definizione agevolata agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione, agli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto al nostro esame;

              tali atti devono essere non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data del 24 ottobre 2018;

              la definizione agevolata si chiude con pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, stabilito dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, che residua dopo la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto al nostro esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con successiva modifica normativa, la definizione agevolata di tutti gli atti di accertamento, oltre agli avvisi di rettifica e di liquidazione, notificati entro il 31 dicembre 2018, mediante pagamento delle sole imposte senza sanzioni, interessi ed oneri accessori entro trenta giorni da tale data ovvero o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso.
9/1408/28. Martinciglio.


      La Camera,

          esaminato il disegno di legge in titolo,

          premesso che:

              il cosiddetto «cuneo fiscale e contributivo» costituisce la differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore, pari in media al 46,2 per cento, di cui il 25,6 per cento concerne i contributi sociali a carico dei datori di lavoro, e il restante 20,6 per cento è a carico dei lavoratori;

              in particolare, il costo del lavoro comprende il compenso percepito dai lavoratori dipendenti (retribuzioni, compensi in denaro e in natura, contributi sociali a carico del datore di lavoro), i costi della formazione professionale e altre spese (quali spese di assunzione, spese per indumenti da lavoro e imposte inerenti all'occupazione e considerate come costo del lavoro meno i contributi percepiti);

              i dati dell'Istat rivelano che il valore medio del costo del lavoro è molto alto, mentre la retribuzione netta che rimane a disposizione del lavoratore è poco più della metà e questo ovviamente influisce tanto sui consumi, quanto sulla ripresa; tutto il resto è assorbito dal suddetto «cuneo», che porta, in maniera sistematica, ad una contrazione della retribuzione netta dei lavoratori e delle lavoratrici;

              dall'analisi dei diversi settori, i valori più bassi si registrano sempre per l'agricoltura, mentre la quota più alta, pari ad oltre la metà del costo del lavoro, si rileva per i dipendenti del comparto delle attività finanziarie e assicurative;

              la riduzione del cuneo contributivo per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dal reddito, costerebbe invece circa 2,5 miliardi l'anno per ogni punto di taglio,

impegna il Governo

nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo fiscale, finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, nonché finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, a valutare, nell'immediato, l'opportunità di ridurre con provvedimenti di carattere normativo la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, ai soggetti dipendenti e assimilati che percepiscono una retribuzione annua non superiore a 40.000 euro.
9/1408/29. Davide Aiello.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25-undecies del decreto-legge in titolo interviene, in novella all'articolo 31 della legge n. 449/1998, sulla disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie delle singole unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata;

              in particolare, si prevede che il vincolo del prezzo massimo di cessione possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse dietro il pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo;

              il comma 2 del suddetto articolo dispone l'applicazione della misura anche agli immobili oggetto di contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della disposizione stessa,

impegna il Governo:

          con riferimento alla efficacia retroattiva della nuova disciplina, nonché nel rispetto dei princìpi di tutela dell'affidamento e della sicurezza giuridica, a valutare gli effetti applicativi della disposizione in oggetto al fine di:

          adottare un successivo atto normativo, affinché la disposizione di cui all'articolo 25-undecies del decreto-legge in esame non si applichi agli immobili oggetto di contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore;

          chiarire, anche con idonei provvedimenti successivi, affinché sia escluso che il disposto normativo di cui all'articolo 25-undecies esposto in premessa abbia effetti sulle controversie già definite con pronunce dell'autorità giudiziaria passate in giudicato.
9/1408/30. Alaimo.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25-quater del decreto in esame ha istituito il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» allo scopo di promuovere una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura;

              i componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici; per favorire una proficua collaborazione tra i diretti interessati, appare opportuno coinvolgere un'ampia rappresentanza di datori di lavoro, di lavoratori del settore e anche delle organizzazioni del terzo settore, nel testo in esame previste in numero non superiore a quattro, una presenza insufficiente considerato il ruolo attivo ed essenziale di tali organizzazioni nel settore agricolo e nell'attività di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, anche mediante il previsto decreto interministeriale, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione e nei limiti di spesa previsti dal decreto-legge in esame, il numero dei componenti del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura», incrementando, in particolare, la presenza dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
9/1408/31. Cancelleri.


      La Camera,

          premesso che:

              nel testo in esame, l'A.C. 1408-A «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», all'articolo 16-ter si prevede che i servizi di natura informativa in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuino ad essere forniti dalla società che gestisce il sistema informativo del Ministero dell'economia; Equitalia-Giustizia continua, quindi, ad occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia (cosiddetta FUG) istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008 (legge n. 133 del 2008), in cambio di un aggio del 5 per cento sul rendimento annuo della gestione stessa (al netto delle spese); il Fondo è alimentato principalmente con i proventi derivanti dai sequestri penali e dall'applicazione di misure di prevenzione nonché con le risorse derivanti dai beni confiscati definitivamente negli stessi procedimenti; la gestione del Fondo deriva dal contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 (legge n. 181 del 2008);

          considerato che:

              è urgente e indifferibile intervenire in maniera strutturale sul problema della dispersione scolastica, per incidere in maniera più specifica sul gravissimo divario emerso tra le Regioni del Nord e quelle del Sud; pertanto diventa prioritario riequilibrare la distribuzione delle risorse finanziarie destinate a questi obiettivi in considerazione delle finalità e modalità già vigenti nelle norme e principi che disciplinano la dispersione;

              il contenimento del fenomeno della dispersione scolastica toglie ossigeno al fenomeno della criminalità organizzata che trova terreno fertile anche nella povertà educativa, in questa lotta è di fondamentale importanza una sinergia tra Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'interno e Ministero della Giustizia, come dimostra tutto l'impianto normativo vigente anche europeo;

              il rapporto della Cabina di regia del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca ha definito in modo efficace il fenomeno della dispersione scolastica: «La dispersione è sfaccettata e diversificata, si verifica a diversi stadi del percorso scolastico, si presenta sotto forma di fenomeni differenti per ambiente sociale, genere, età, collocazione geografica; si manifesta nelle forme dell'abbandono, dell'uscita precoce dal sistema formativo, dell'assenteismo, del deficit nelle competenze di base: gli studenti si perdono da un ciclo all'altro, non vengono intercettati, si disperdono nel primo biennio delle superiori, non apprendono abbastanza o acquisiscono conoscenze incerte, spezzettate e mai consolidate che inficiano le prospettive di crescita culturale e professionale, migrano tra scuole per poi sparire dal circuito troppo presto e in molti modi, evadono l'obbligo o frequentano saltuariamente e passivamente, etc.»;

          tenuto conto che:

              la stessa legislazione antimafia, l'articolo 48 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 titolato «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» ha indicato di fondamentale importanza destinare porzione dei proventi confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata alla crescita culturale sociale destinando il 3 per cento del Fondo Unico Giustizia «al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio»;

              lo stesso articolo 48, comma 12 del suddetto decreto legislativo prevede che «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad altri soggetti individuati»;

              anche l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2017 dimostra questa sinergia e prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, debbano individuare le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica,

impegna il Governo:

          a individuare le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica al fine di valutare l'opportunità di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica;

          a valutare l'opportunità di destinare porzione dei proventi confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata alla scuola ed alla crescita culturale sociale delle aree preventivamente individuate, perché sia realizzato anche nelle regioni meno sviluppate il sostegno di iniziative sulla legalità, i diritti umani l'educazione ambientale e interculturale, nonché azioni volte a formare gli insegnanti destinati ad operare nelle carceri e ulteriori interventi didattici ed educativi rafforzati in aree caratterizzate da povertà educative e presenza criminale del Mezzogiorno;

          a valutare l'opportunità di garantire un forte coordinamento nazionale capace di porre in essere azioni compensative lì dove le amministrazioni locali e regionali da troppo tempo non perseguono politiche pubbliche ben indirizzate per assicurare servizi ed educazione per la riduzione della dispersione scolastica, nonché di assegnare le risorse per interventi didattici ed educativi rafforzati in aree caratterizzate da povertà educative e presenza criminale del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 91 del 2017.
9/1408/32. Casa, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nesci, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame dispone importanti modifiche nel settore dei trasporti in particolare gli articoli 21 e seguenti;

          considerato che:

              il tasso di motorizzazione è in costante crescita ed è arrivato a toccare livelli mai raggiunti prima (i dati disponibili attestano che dal 2013 al 2016, il numero di auto circolanti ogni 1.000 abitanti è passato da 608 a 625; il tasso di crescita è quindi del 2.8 per cento, maggiore rispetto a quello degli altri più grandi Paesi d'Europa;

              sarebbe opportuno incentivare il settore della mobilità ciclistica quale investimento orientato al raggiungimento di molteplici obiettivi quali, ad esempio, quelli ambientali e turistici, come già previsto in altri paesi europei;

              l'utilizzo di biciclette, anche elettriche, consentirebbe peraltro di realizzare più efficaci piani di mobilità sostenibile;

              la legge quadro n. 2/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2018, è entrata in vigore il 15 febbraio 2018 con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità in bicicletta,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di conferire incentivi, anche tramite detrazioni fiscali a coloro che acquistano biciclette elettriche ovvero a pedalata assistita in Italia;

          a valutare l'opportunità di prevedere un raddoppio dell'incentivo in caso di rottamazione di motoveicoli delle categorie Euro 1, 2 e 3 e di autoveicoli; nonché un contributo pari al 50 per cento della spesa, con un massimale da variare a seconda che l'acquisto sia effettuato da persone fisiche o da imprese.
9/1408/33. Barzotti, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.


      La Camera,

          premesso che:

              gli articoli da 10 a 10-ter del decreto in esame intervengono in materia di fatturazione elettronica;

              a decorrere dal 1° luglio 2019 viene introdotto il termine di emissione della fatturazione elettronica entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione;

              secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del decreto in esame risultano escluse dall'obbligo di fattura elettronica le associazioni sportive e i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria;

              l'obbligo di certificazione medica presso il medico o pediatra di base per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica è previsto all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

              è prassi assai diffusa che, al termine della visita medica necessaria al rilascio della certificazione medica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica, il medico di base non rilasci la fattura;

              tale prassi comporta inevitabilmente un mancato introito per le casse dell'erario,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative normative volte a rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività sportiva non agonistica, l'esibizione della fattura di prestazione professionale contestualmente all'esibizione del certificato medico.
9/1408/34. Costanzo.


      La Camera,

          premesso che:

              gli articoli da 10 a 10-ter del decreto in esame intervengono in materia di fatturazione elettronica;

              a decorrere dal 1° luglio 2019 viene introdotto il termine di emissione della fatturazione elettronica entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione;

              secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 10-bis del decreto in esame risultano escluse dall'obbligo di fattura elettronica le associazioni sportive e i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria;

              l'obbligo di certificazione medica presso il medico o pediatra di base per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica è previsto all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

              è prassi assai diffusa che, al termine della visita medica necessaria al rilascio della certificazione medica per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica, il medico di base non rilasci la fattura;

              tale prassi comporta inevitabilmente un mancato introito per le casse dell'erario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative normative volte a rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività sportiva non agonistica, l'esibizione della fattura di prestazione professionale contestualmente all'esibizione del certificato medico.
9/1408/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Costanzo.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 2 del provvedimento, nell'elencazione degli atti potenzialmente definibili, include gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione ma non sono inclusi gli atti di irrogazioni sanzioni, mentre le controversie aventi ad oggetto tali atti sono definibili con la procedura prevista dall'articolo 6 del decreto stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso adeguati interventi normativi, di prevedere l'introduzione, tra gli atti potenzialmente definibili previsti dal succitato articolo 2, degli atti di irrogazioni sanzioni.
9/1408/35. Di Sarno.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria;

              all'articolo 25-novies del decreto-legge si introduce a decorrere dal 1° gennaio 2019 una imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, cosiddetto money transfer;

              l'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo intervento normativo che gli introiti dell'imposta di cui all'articolo 25-novies del presente decreto-legge siano destinati prevalentemente alle attività di cooperazione allo sviluppo.
9/1408/36. Emiliozzi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni in materia fiscale e finanziaria;

              all'articolo 25-novies del decreto-legge si introduce a decorrere dal 1° gennaio 2019 una imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, cosiddetto money transfer;

              l'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo intervento normativo che gli introiti dell'imposta di cui all'articolo 25-novies del presente decreto-legge siano destinati anche alle attività di cooperazione allo sviluppo.
9/1408/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Emiliozzi.


      La Camera,

          premesso che:

              nei mesi scorsi la regione Puglia è stata duramente colpita da eventi meteorologici che hanno avuto effetti devastanti sui vari comparti produttivi, dal frutticolo all'orticolo e dal vitivinicolo all'olivicolo con ricadute negative sull'intero settore, compromettendo ulteriormente la posizione delle imprese, già afflitte da una crisi di liquidità che le ha progressivamente indebolite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, attraverso interventi di carattere normativo, misure finalizzate ad un adeguato rifinanziamento del Fondo Nazionale di Solidarietà, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a sostegno delle imprese agricole pugliesi e diretto a promuovere principalmente interventi di protezione alle varie produzioni del settore.
9/1408/37. Palmisano.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 3 modifica la disciplina della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

              il debitore beneficia della riduzione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive previste; inoltre, rispetto alle rottamazioni dei Governi precedenti, si può pagare in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse al 2 per cento; è possibile inoltre effettuare la compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA;

              col versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate;

              nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche sulle modalità di pagamento rateale degli importi dovuti, sugli effetti della definizione agevolata sul rilascio del DURC; sono state inoltre previste penalità meno severe per tardivo versamento;

              il comma 21 dell'articolo 3 consente ai debitori che hanno aderito alla definizione agevolata 2017 e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute – ma non pagate – per la rottamazione 2017 – scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 – di beneficiare del pagamento differito per le somme residue;

              in sostanza, chi ha aderito alla definizione agevolata 2017 e ha pagato quanto dovuto per l'anno 2018, per la parte residua del debito «rottamato» può usufruire dei vantaggi della nuova disciplina: può effettuare il versamento del debito restante in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con interessi dello 0,3 per cento all'anno a partire dal 1° agosto 2019 e, quindi, ad un tasso inferiore rispetto a quello (2 per cento annuo) stabilito per i carichi ricompresi nella nuova definizione; può versare le somme dovute a titolo di definizione agevolata mediante compensazione con crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA; se ha pagato la prima rata, può beneficiare anche dell'estinzione delle procedure esecutive pregresse, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo; è in ogni caso consentito provvedere al pagamento delle rate in un'unica soluzione, senza interessi, entro il 31 luglio 2019;

          considerato che:

              il comma 25 ammette alla nuova procedura di rottamazione coloro che hanno aderito, con domanda, alla definizione agevolata 2016 ma che non hanno provveduto all'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute nonché i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione 2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016;

          sottolineato che:

              hanno la possibilità di accedere ai vantaggi della nuova disciplina sia i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste al comma 25 (adesione alla rottamazione senza pagamento delle somme dovute) sia coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 21 (adesione alla rottamazione 2017, mancato pagamento delle 3 rate previste nel 2018) ma questi ultimi possono beneficiare di quanto previsto dal decreto al nostro esame a condizione che abbiano provveduto al versamento delle rate non pagate entro il 7 dicembre 2018,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, anche mediante successive modifiche normative, l'accesso ai benefici della nuova rottamazione anche a coloro che, per oggettive difficoltà economiche, abbiano aderito alla definizione agevolata 2017 ma non abbiano effettuato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute – ma non pagate – per la rottamazione 2017 – scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
9/1408/38. Ruggiero.


      La Camera,

          premesso che:

              nei mesi di ottobre e novembre si sono verificati una serie di eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito l'intera penisola, provocando disagi e ingenti danni – soprattutto alle infrastrutture e al comparto agricolo – con migliaia di ettari di agrumeti, carciofeti e frutteti sommersi dalle acque; nelle regioni interessate è stato dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004;

              il suddetto evento calamitoso ha compromesso il raccolto di quest'anno e l'avvio della campagna agrumaria, con gravi conseguenze sulla tenuta occupazionale di migliaia di lavoratori agricoli e sul reddito di centinaia di coltivatori;

              nonostante la situazione di grave difficoltà economica, i terreni agricoli posseduti o condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli delle regioni colpite, anche per l'anno 2019 saranno sottoposti al pagamento dall'imposta municipale propria (IMU);

              le zone colpite rappresentano parte rilevante del settore agricolo – in particolare per la produzione e la commercializzazione degli agrumi – fondamentale per l'economia nazionale,

impegna il Governo

per favorire una rapida ripresa delle attività produttive, a valutare l'opportunità di esentare, nelle zone interessate, anche i soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali dal pagamento dall'IMU per l'anno 2019.
9/1408/39. Saitta, Marzana, Scerra, Lombardo.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in oggetto, all'articolo 24-quater prevede l'istituzione di un fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi;

          considerato che:

              risulta necessario per le piccole e medie imprese ubicate nei territori dei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, di poter beneficiare dei finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure in favore delle suddette imprese affinché possano beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche se non finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.
9/1408/40. Terzoni.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in oggetto, all'articolo 24-quater prevede l'istituzione di un fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi;

          considerato che:

              risulta necessario per le piccole e medie imprese ubicate nei territori dei comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, di poter beneficiare dei finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure in favore delle suddette imprese colpite da dissesto idrogeologico affinché possano beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
9/1408/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni.


      La Camera,

          premesso che:

              un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale dei propri cittadini;

              in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune, ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento;

              va inoltre ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI, pertanto la percentuale di insoluto diventa automaticamente una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, che non possono riprogrammare la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;

              la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);

              la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale;

              la suddetta situazione è complicata anche dal frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali che comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti locali impositori,

impegna il Governo:

          ad adottare opportune iniziative normative atte ad autorizzare gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive a disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;

          ad adottare opportune iniziative normative atte a riconoscere agli enti locali la facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante.
9/1408/41. Pastorino, Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              un'analisi puntuale del meccanismo di recupero dell'evasione e della morosità dei tributi locali, vede oggi i comuni italiani privati di efficaci strumenti atti a disincentivare l'infedeltà fiscale dei propri cittadini;

              in particolare, risulta preoccupante l'andamento del recupero evasione TARI, la cui percentuale di mancata riscossione varia sensibilmente da comune a comune, ma che raramente è inferiore al 10-15 per cento;

              va inoltre ricordato che il servizio rifiuti ha un costo predefinito dal piano economico finanziario, la cui copertura è stabilita ex lege al 100 per cento attraverso il prelievo TARI, pertanto la percentuale di insoluto diventa automaticamente una seria minaccia per i bilanci dei Comuni, che non possono riprogrammare la spesa in funzione della minore entrata, come invece può essere effettuato per altre entrate quali IMU e TASI;

              la mancata riscossione costituisce inoltre un aggravio particolarmente incidente sulle capacità di spesa degli enti locali, anche per effetto della nuova contabilità che ha visto l'istituzione di «fondo crediti di dubbia esigibilità» con lo scopo di impedire l'impegno di quote di risorse oggetto di accertamento, ma prevedibilmente non realizzabili (sulla base dell'andamento degli anni precedenti);

              la mancanza di strumenti preventivi di deterrenza e controllo indebolisce l'azione locale anche a tutela della libera concorrenza in quanto il mancato pagamento delle imposte alimenta forme occulte di concorrenza sleale;

              la suddetta situazione è complicata anche dal frequente passaggio di titolarità delle aziende minori commerciali e industriali che comporta maggiori difficoltà di controllo a posteriori da parte degli enti locali impositori,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative atte ad autorizzare gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive a disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti;

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative atte a riconoscere agli enti locali la facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante.
9/1408/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25-novies del provvedimento istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, dai cosiddetti money transfer, ovvero gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro;

              alla disposizione possono connettersi seri rischi, già evidenziati in passato dalle principali istituzioni internazionali e finanziarie, tra cui Banca Mondiale, GPFI e ultimi G20, sintetizzabili in: violazione di accordi internazionali, incremento dell'utilizzo di corridoi informali e illegali che non garantiscono controllo, tracciabilità e tutela dei consumatori, rischi per l'integrità e la sicurezza del mercato finanziario, distorsione del mercato del lavoro ed impatto sui Paesi riceventi e aumento della povertà;

              si tratta di una disposizione che oltre ad essere fortemente vessatoria, favorisce i canali informali come il sistema hawala che utilizza mediatori e che non consente la tracciabilità del denaro, rischiando quindi di alimentare i traffici illegali, rischi che derivano dal predominante uso del contante e dalle modalità di distribuzione del servizio che si realizza con il pressoché esclusivo ricorso a una capillare rete di punti vendita diffusa su tutto il territorio nazionale;

              di contro, negli ultimi anni, anche grazie all'attuazione della Direttiva cosiddetta PSD2 e della IV Direttiva Antiriciclaggio, il settore del money transfer ha rafforzato il suo ruolo strategico nel garantire controllo, trasparenza e sostegno alle autorità. In particolare, la Direttiva PSD2 garantisce maggiore protezione per le operazioni di pagamento da e verso i Paesi non-UE ed estende l'applicazione delle disposizioni riguardanti diritti e obblighi delle parti alle transazioni in valute diverse da quelle dell'UE. Il settore del money transfer contribuisce, inoltre, alla lotta contro il riciclaggio di denaro e al contrasto del finanziamento al terrorismo, come evidenziato anche dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);

              le imposte sulle rimesse penalizzano gli operatori formali rispetto a quelli non ufficiali. Il vantaggio in termini di costi deriva dal fatto che le reti informali non rispettano i requisiti legali e normativi esistenti per fornire servizi di money transfer, anche contro il riciclaggio di denaro, aumentando in modo ingiustificato i loro margini di profitto a spese del consumatore, degli operatori ufficiali, del pubblico e della società in generale. Inoltre, dal momento che più rimesse vengono trasferite tramite canali informali, le autorità di pubblica sicurezza perdono visibilità e controllo su questi flussi e aumentano i rischi di sicurezza e integrità per il mercato finanziario italiano. La tassa inoltre incoraggia meccanismi di elusione con il ricorso a «prestanome» e soggetti che soddisfano i requisiti di esenzione con conseguenze negative in termini di controlli antiriciclaggio;

              le rimesse dei migranti rappresentano la prima fonte di aiuto per i paesi di origine, da cui dipende la sopravvivenza di milioni di famiglie. Secondo quanto stimato dall'Ifad, nel mondo circa 200 milioni di lavoratori e lavoratrici migranti mandano nei loro paesi 450 miliardi di dollari l'anno, pari a oltre un terzo di tutti gli aiuti umanitari e allo sviluppo governativi e di altra provenienza. Dal nostro Paese lo scorso anno sono stati trasferiti cinque miliardi si rimesse verso i paesi d'origine;

              come sottolineato nella nota conclusiva del Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) del 2017: «I flussi di rimesse contribuiscono al benessere di circa 700 milioni di persone in tutto il mondo; solo nel 2017, le rimesse ai Paesi in via di sviluppo hanno superato di gran lunga l'assistenza ufficiale allo sviluppo» 6. Per questo motivo, lo stesso GPFI sostiene che ridurre i costi di transazione e assicurare servizi di rimessa di qualità sono condizioni essenziali e necessarie per gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

              oggi, il mercato delle rimesse in Italia vale 5 miliardi ed un'imposta di bollo dell'1,5 per cento sull'intero importo delle rimesse determinerebbe un gettito erariale massimo di 75 milioni di euro. Tuttavia, sulla base di stime del Centro di studi sulle politiche istituzionali, l'impatto sarebbe significativamente più basso, considerando le variabili di un calo fisiologico delle rimesse e delle esenzioni (transazioni verso Paesi UE e transazioni commerciali). Infatti, è probabile che l'imposta riguardi un pubblico tra il 15-20 per cento del totale, riducendo l'effetto a 12-15 milioni, considerati anche i possibili effetti in termini di mancati guadagni dal pagamento delle imposte da parte degli operatori e degli agenti del settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disposizione che istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sul servizio di rimessa di denaro effettuato tramite i cosiddetti money transfer.
9/1408/42. Boldrini, Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              un totale ripensamento del ruolo dei Parchi, custodi della natura e identità fondamentali per la sostenibilità ambientale, sociale e l'avvio di nuove economie, può aiutare a cogliere le nuove sfide del futuro attraverso l'istituzione di un sistema integrato di aree protette e politiche di sviluppo sostenibile;

              ad oltre 20 anni dalla nascita di Appennino Parco d'Europa (Ape), l'iniziativa approvata dal CIPE nel 2006 che oltre al Ministero dell'Ambiente ha visto coinvolte 14 regioni (dal Piemonte alla Calabria), 51 province, 188 comunità montane ed oltre 1.600 comuni, è necessario un rilancio operativo e gestionale alla luce del Piano di Azione (P.d'A.), per la natura i cittadini e l'economia dell'UE, con il rinnovato obiettivo di promuovere su tutta l'area appenninica una strategia integrata di sviluppo compatibile con il patrimonio ambientale e storico culturale;

              l'ambito territoriale di riferimento di APE è di 9.585.000 ettari, pari al 46 per cento dell'intero territorio nazionale. Il sistema delle aree naturali protette coinvolte in APE è costituito da: 9 parchi nazionali pari a 841.000 ettari; 65 riserve naturali statali pari a 47.453 ettari di cui 23 ricomprese nei parchi nazionali; 28 parchi regionali pari a 300.446 ettari; 32 riserve regionali pari a 25.067 ettari; 12 altre aree protette pari a 10.209 ettari, per un totale di 1.193.423 ettari, quindi il 56,60 per cento delle aree protette inserite nell'elenco ufficiale;

              si tratta, pertanto, di un territorio costituito per il 12,45 per cento da aree protette, quota destinata ad aumentare con la prossima istituzione dei parchi nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano, della Sila e della Val d'Agri e con l'inserimento nell'elenco ufficiale delle aree protette di molti parchi regionali e riserve istituite di recente;

              con atto del 27 aprile 2017, l'Unione europea (UE) si è dotata di un quadro per la protezione della biodiversità, delle specie e degli habitat naturali che non ha pari al mondo e dopo aver svolto un controllo di adeguatezza sulle direttive «Uccelli» e «Habitat», ha adottato un nuovo piano d'azione atto a garantire che questi strumenti legislativi consentano non soltanto di tutelare rigorosamente la natura, ma anche di migliorare la qualità della vita degli europei e creare benefici economici;

              in questi anni l'Appennino e le Aree Protette sono diventate laboratori di autenticità e qualità della vita, utili per ripensare al ruolo dei parchi che devono essere custodi della natura su cui costruire bellezza, identità e nuove economie. Biodiversità, cultura e tradizioni, sono infatti tesori importanti da salvaguardare, per questo è necessario creare opportunità economiche e servizi che favoriscano il ripopolamento e la «conservazione» della storia dei luoghi;

              non sono pertanto più eludibili la definizione e l'attuazione di una strategia nazionale, in grado di assicurare una più efficace governance dell'Appennino in grado di proiettarlo sullo scenario euro-mediterraneo, attraverso un accordi istituzionali tra governo, enti territoriali e locali regioni, ed enti che gestiscono le aree protette, e l'avvio di una nuova fase aperta al protagonismo e al coinvolgimento delle associazioni, delle imprese e delle tante organizzazioni della società, in particolare del territorio, con la quale andranno sviluppate più intense e continuative forme di collaborazione istituzionale e di coinvolgimento degli attori sociali, nazionali e locali per rafforzare le buone pratiche di Ape e delle aree protette e garantire, soprattutto, condizioni di vita per chi vuole investire sul territorio, in particolare nella gestione forestale sostenibile e nell'agricoltura di montagna, particolarmente faticosa;

              la suddetta fase andrebbe stimolata e sostenuta con nuovi strumenti da concordare con l'UE, come ad esempio le Zone Economiche Speciali per lo Sviluppo Sostenibile, o lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development) di cui agli articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);

              le ZES (acronimo di Zone Economiche Speciali) delimitano un'area entro cui un'attività economica può essere svolta in maniera agevolata, grazie a forme di sostegno che possono comprendere il supporto negli investimenti, canali privilegiati di dialogo con autorità locali o statali, oltre ad incentivi fiscali sotto forma di esoneri o crediti d'imposta;

              come evidenziato dalla Corte dei Conti nella sua ultima relazione al parlamento i parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia tra loro interconnessi per ragioni storiche, geografiche e naturalistiche, presentano particolari esigenze legate al loro diverso grado di sviluppo. In Campania, ciò assume particolare rilevanza per il Parco del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni per i quali i fondamentali fattori strutturali – la grande estensione territoriale, la diffusione dell'abitato (95 comuni oltre i borghi) e la conformazione morfologica – prefigurano potenzialmente la genesi di una nuova polis, non una struttura fisica ma una comunità a scala vasta,

impegna il Governo

ad istituire, nell'ambito dell'Appennino Parco d'Europa, il «Parco degli Appennini meridionali», costituito dai parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia, ed ad individuare e delimitare un'area No-Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni ricadenti nel medesimo territorio che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 30 per cento.
9/1408/43. Conte, Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              un totale ripensamento del ruolo dei Parchi, custodi della natura e identità fondamentali per la sostenibilità ambientale, sociale e l'avvio di nuove economie, può aiutare a cogliere le nuove sfide del futuro attraverso l'istituzione di un sistema integrato di aree protette e politiche di sviluppo sostenibile;

              ad oltre 20 anni dalla nascita di Appennino Parco d'Europa (Ape), l'iniziativa approvata dal CIPE nel 2006 che oltre al Ministero dell'Ambiente ha visto coinvolte 14 regioni (dal Piemonte alla Calabria), 51 province, 188 comunità montane ed oltre 1.600 comuni, è necessario un rilancio operativo e gestionale alla luce del Piano di Azione (P.d'A.), per la natura i cittadini e l'economia dell'UE, con il rinnovato obiettivo di promuovere su tutta l'area appenninica una strategia integrata di sviluppo compatibile con il patrimonio ambientale e storico culturale;

              l'ambito territoriale di riferimento di APE è di 9.585.000 ettari, pari al 46 per cento dell'intero territorio nazionale. Il sistema delle aree naturali protette coinvolte in APE è costituito da: 9 parchi nazionali pari a 841.000 ettari; 65 riserve naturali statali pari a 47.453 ettari di cui 23 ricomprese nei parchi nazionali; 28 parchi regionali pari a 300.446 ettari; 32 riserve regionali pari a 25.067 ettari; 12 altre aree protette pari a 10.209 ettari, per un totale di 1.193.423 ettari, quindi il 56,60 per cento delle aree protette inserite nell'elenco ufficiale;

              si tratta, pertanto, di un territorio costituito per il 12,45 per cento da aree protette, quota destinata ad aumentare con la prossima istituzione dei parchi nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano, della Sila e della Val d'Agri e con l'inserimento nell'elenco ufficiale delle aree protette di molti parchi regionali e riserve istituite di recente;

              con atto del 27 aprile 2017, l'Unione europea (UE) si è dotata di un quadro per la protezione della biodiversità, delle specie e degli habitat naturali che non ha pari al mondo e dopo aver svolto un controllo di adeguatezza sulle direttive «Uccelli» e «Habitat», ha adottato un nuovo piano d'azione atto a garantire che questi strumenti legislativi consentano non soltanto di tutelare rigorosamente la natura, ma anche di migliorare la qualità della vita degli europei e creare benefici economici;

              in questi anni l'Appennino e le Aree Protette sono diventate laboratori di autenticità e qualità della vita, utili per ripensare al ruolo dei parchi che devono essere custodi della natura su cui costruire bellezza, identità e nuove economie. Biodiversità, cultura e tradizioni, sono infatti tesori importanti da salvaguardare, per questo è necessario creare opportunità economiche e servizi che favoriscano il ripopolamento e la «conservazione» della storia dei luoghi;

              non sono pertanto più eludibili la definizione e l'attuazione di una strategia nazionale, in grado di assicurare una più efficace governance dell'Appennino in grado di proiettarlo sullo scenario euro-mediterraneo, attraverso un accordi istituzionali tra governo, enti territoriali e locali regioni, ed enti che gestiscono le aree protette, e l'avvio di una nuova fase aperta al protagonismo e al coinvolgimento delle associazioni, delle imprese e delle tante organizzazioni della società, in particolare del territorio, con la quale andranno sviluppate più intense e continuative forme di collaborazione istituzionale e di coinvolgimento degli attori sociali, nazionali e locali per rafforzare le buone pratiche di Ape e delle aree protette e garantire, soprattutto, condizioni di vita per chi vuole investire sul territorio, in particolare nella gestione forestale sostenibile e nell'agricoltura di montagna, particolarmente faticosa;

              la suddetta fase andrebbe stimolata e sostenuta con nuovi strumenti da concordare con l'UE, come ad esempio le Zone Economiche Speciali per lo Sviluppo Sostenibile, o lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development) di cui agli articoli 32-35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);

              le ZES (acronimo di Zone Economiche Speciali) delimitano un'area entro cui un'attività economica può essere svolta in maniera agevolata, grazie a forme di sostegno che possono comprendere il supporto negli investimenti, canali privilegiati di dialogo con autorità locali o statali, oltre ad incentivi fiscali sotto forma di esoneri o crediti d'imposta;

              come evidenziato dalla Corte dei Conti nella sua ultima relazione al parlamento i parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia tra loro interconnessi per ragioni storiche, geografiche e naturalistiche, presentano particolari esigenze legate al loro diverso grado di sviluppo. In Campania, ciò assume particolare rilevanza per il Parco del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni per i quali i fondamentali fattori strutturali – la grande estensione territoriale, la diffusione dell'abitato (95 comuni oltre i borghi) e la conformazione morfologica – prefigurano potenzialmente la genesi di una nuova polis, non una struttura fisica ma una comunità a scala vasta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nell'ambito dell'Appennino Parco d'Europa, il «Parco degli Appennini meridionali», costituito dai parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia, e di individuare e delimitare un'area No-Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni ricadenti nel medesimo territorio che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 30 per cento.
9/1408/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Conte, Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              la stragrande maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, considerato il sistema di determinazione del loro reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi, non può avere accesso alle disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi;

              al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 sarebbe opportuno convertire il vantaggio dell’iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole la cui misura verrebbe determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative normative atte ad attribuire alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
9/1408/44. Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              la stragrande maggioranza delle imprese agricole, soggette a tassazione in base alle regole catastali, considerato il sistema di determinazione del loro reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi, non può avere accesso alle disposizioni sul super ed iper ammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi;

              al fine di superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 sarebbe opportuno convertire il vantaggio dell’iper (250 per cento) e del super ammortamento (140 per cento) dell'investimento in un equivalente credito d'imposta per le aziende agricole la cui misura verrebbe determinata specularmente al vantaggio fiscale che deriva dal maggior ammortamento per i soggetti titolari di reddito d'impresa, in considerazione della minore imposta IRES pari al 24 per cento derivante dell'incremento della quota deducibile dell'ammortamento,

impegna il Governo

a valutare opportune iniziative normative atte ad attribuire alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
9/1408/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Fornaro, Muroni, Rostan.


      La Camera,

          premesso che:

              il testo in esame dispone una riduzione delle sanzioni riferite alle fatture elettroniche emesse nel primo semestre 2019. In particolare, l'articolo 10, comma 1, prevede che se la fattura è emessa oltre il termine fissato ma, in ogni caso, entro il termine per la liquidazione periodica IVA, le sanzioni non si applicano; se la fattura è emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20 per cento. Con emendamento approvato dal Senato, la riduzione al 20 per cento delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile;

              l'utilizzo efficace della fatturazione elettronica presuppone la disponibilità su tutto il territorio nazionale di una connessione internet stabile, affidabile ed efficiente, la quale purtroppo manca in particolare nelle cosiddette aree interne e in particolare nei territori montani;

              il piano banda nazionale ultra larga, per il quale sono stanziati 3,6 miliardi di euro, prevede di coprire entro il 2020 l'85 per cento della popolazione a 100 Mbps e tutti i cittadini con connettività di almeno 30 Mbps; a giugno 2018 risultavano oltre 3000 interventi realizzati, 359 pianificati e 521 in via di realizzazione;

              il divario digitale rischia di generare sanzioni e contenzioso fiscale dovuto a problemi di natura tecnica che prescindono dalla volontà dei contribuenti di rispettare le leggi, e scaricano una tassa invisibile su artigiani, commercianti, professionisti e imprese che operano in aree già svantaggiate per la mancanza di servizi e di infrastrutture digitali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la riduzione delle sanzioni disposte all'articolo 10, comma 1, del testo in esame, per i territori che non possiedono una connessione internet stabile, affidabile ed efficiente, con particolare attenzione per i soggetti residenti nei comuni montani e delle aree interne, fino al momento in cui non sarà lì disponibile una connettività di almeno 30 Mbps.
9/1408/45. Gribaudo, Enrico Borghi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca disposizioni inerenti l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;

              in particolare, il comma 6-quinquies dispone che: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.»;

              la trasmissione telematica dei corrispettivi viene rinviata per i soggetti che superano i 400 mila euro di fatturato annuo, al 1° luglio 2019 e, per coloro che non superano tale limite, a partire dal 1° gennaio 2020;

              tuttavia, sarebbe appropriato invertire i limiti di spesa previsti per gli anni 2019 e 2020, al fine di evitare l'indisponibilità di denaro per l'anno 2019, a seguito dell'acquisto e l'adattamento mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di prevedere il limite di 195,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 36,3 milioni di euro per l'anno 2020.
9/1408/46. Covolo, Cavandoli, Centemero, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, pone a carico della ditta fornitrice del Registratore telematico, ovvero del servizio di adattamento, l'obbligo di anticipare al cliente il contributo previsto, praticando in fattura uno sconto del 50 per cento del prezzo convenuto per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento;

              successivamente, il rimborso è inviato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

              tale procedura costituisce un onere molto gravoso e di fatto insostenibile per i 2019 laboratori con 4989 tecnici autorizzati dall'Agenzia delle Entrate che, su tutto il territorio nazionale, vendono ed assistono i Misuratori fiscali e sono pertanto in difficoltà a dover superare fenomeni di incapienza degli importi da compensare;

              il contributo previsto per circa 1,5 milioni di apparecchi da adeguare o sostituire non può infatti essere «anticipato» da laboratori con una media di dipendenti di poco superiore alle 2 unità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare l'opportunità di proporre una modifica della procedura, nel senso di porre il riconoscimento del credito d'imposta, documentato dalla fattura d'acquisto registrata e dal pagamento effettuato in maniera tracciabile, direttamente a favore del cessionario o committente.
9/1408/47. Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 3, comma 4, legge n. 441 del 1981, sancisce che: «La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni»;

              la norma richiamata ha l'esclusiva finalità di tutelare il consumatore finale da possibili «rincari» praticati da parte del commerciante all'ingrosso sul prezzo degli imballaggi in ogni fase della commercializzazione della frutta, che automaticamente si verrebbero a riverberare a cascata sui consumatori finali;

              la suddetta norma ha creato non pochi problemi interpretativi, nonché originato numerosi contenziosi, a causa anche degli orientamenti che sono mutati nel tempo da parte dell'Amministrazione Finanziaria: R.M. n. VI-12-1202 del 14 settembre 1993; nota numero VI-1222-1096 del 15 ottobre 1994; infine la R.M. n. 79/E del 13 maggio 1999 con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva posto fine alla vexata quaestio. Quest'ultima risoluzione trae origine da un interpello indirizzato al Ministero delle Finanze in cui veniva sollevato che in sede di verifiche fiscali veniva contestata, alle imprese che non avevano proceduto alla distinta indicazione in fattura degli imballaggi, la omessa fatturazione degli stessi, con relativo recupero a tassazione dell'Iva e delle imposte dirette. L'Amministrazione, in risposta ricorda come, dal combinato disposto di cui agli articoli 12 e 21, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se la fattura ha ad oggetto beni o servizi soggetti alla medesima aliquota Iva, compreso il caso di beni contenuti in imballaggi, non sussiste l'obbligo di indicarli in fattura separatamente. In ragione di quanto detto, il documento di prassi prosegue evidenziando come la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 441 del 1981, avente lo scopo di tutelare il consumatore, deve essere intesa come norma che detta le regole di determinazione del prezzo degli imballaggi utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli che deve essere identico a quello di acquisto, senza avere anche riflessi fiscali;

              la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19247/2016 ha ribadito come in tema di Iva, la previsione di cui all'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo cui l'imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all'imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui all'articolo 3, comma 3, legge n. 441 del 1981, la quale impone l'obbligo di indicare separatamente in fattura il costo degli imballaggi;

              a seguito della superiore ordinanza della Cassazione, le verifiche fiscali da parte degli organi preposti (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) a carico dei commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli sono ripresi contestando loro tale omissione, con gravissimi danni in termini economico-finanziari per l'intero comparto produttivo, ledendo peraltro il principio di cui all'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, «Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente», con il quale è stato positivamente fissato il binomio buona-fede affidamento, avendo infatti i contribuenti fatto affidamento a quanto fissato con la citata Risoluzione Ministeriale n. 79/E del 13 maggio 1999 secondo cui non sussiste l'obbligo di indicare separatamente in fattura gli imballaggi rispetto alla frutta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per il futuro, un'eventuale modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedendo che il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non siano soggetti automaticamente all'imposta nei rapporti tra le parti dell'operazione principale, nonché se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, che i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrano a formarne la base imponibile.
9/1408/48. Alessandro Pagano, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento sottoposto al nostro esame ha previsto, all'articolo 24-quater, un «Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi» al fine di destinare delle risorse, per dare soluzione ai gravi danni causati dagli eventi calamitosi avvenuti in settembre e ottobre 2018, risorse specificamente destinate alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, ovvero nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finanziando in particolare l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico, ma limitati ai soli fatti avvenuti nei mesi di settembre e ottobre;

              si segnala che in riferimento agli eventi calamitosi, avvenuti anche nel mese di novembre 2018, non sono state emanate stanziate risorse, quindi attualmente non è possibile dare conforto ai territori e alte popolazioni residenti colpiti duramente dalla forza della natura anche nel mese detto, segnalando in particolare la gravità degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Siciliana,

impegna il Governo

ad adottare, gli opportuni provvedimenti al fine di dare soluzione positiva anche agli eventi accaduti nel mese di novembre 2018, disponendo le risorse ritenute adeguate per effettuare gli ulteriori investimenti necessari, segnalando in particolare la gravità degli eventi che hanno colpito la Regione Siciliana, per le esigenze di ulteriori investimenti nelle regioni e delle provincie autonome citate in premessa, necessarie in particolare per interventi per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.
9/1408/49. Germanà, Prestigiacomo, Pentangelo.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento sottoposto al nostro esame ha previsto, all'articolo 24-quater, un «Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi» al fine di destinare delle risorse, per dare soluzione ai gravi danni causati dagli eventi calamitosi avvenuti in settembre e ottobre 2018, risorse specificamente destinate alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, ovvero nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano finanziando in particolare l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico, ma limitati ai soli fatti avvenuti nei mesi di settembre e ottobre;

              si segnala che in riferimento agli eventi calamitosi, avvenuti anche nel mese di novembre 2018, non sono state emanate stanziate risorse, quindi attualmente non è possibile dare conforto ai territori e alte popolazioni residenti colpiti duramente dalla forza della natura anche nel mese detto, segnalando in particolare la gravità degli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Siciliana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di dare soluzione positiva anche agli eventi accaduti nel mese di novembre 2018, disponendo le risorse ritenute adeguate per effettuare gli ulteriori investimenti necessari, segnalando in particolare la gravità degli eventi che hanno colpito la Regione Siciliana, per le esigenze di ulteriori investimenti nelle regioni e delle provincie autonome citate in premessa, necessarie in particolare per interventi per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.
9/1408/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Germanà, Prestigiacomo, Pentangelo.


      La Camera,

          premesso che:

              nel dicembre 2017 l'Unione europea ha avviato una procedura di infrazione per il mancato rispetto della direttiva sui ritardi di pagamento della P.A. (direttiva del Parlamento ed il Consiglio europeo 2011/7/EU del 16 febbraio 2011), che prevede un limite di 30 giorni estendibili a 60 nel settore della sanità, oltre il quale l'amministrazione debitrice è tenuta a pagare un interesse attorno all'8 per cento;

              le rilevazioni fatte a gennaio 2018 hanno evidenziato che dopo una progressiva riduzione dei tempi di pagamento della nostra pubblica amministrazione, questi sono saliti da 95 a 103 giorni Siamo pertanto ultimi in Europa superati persino dalla Grecia, che fino all'anno scorso era la peggiore pagatrice dell'Unione;

              dalle rilevazioni fatte a settembre 2018, la massa dei debiti scaduti delle nostre pubbliche amministrazioni assommava a circa 50 miliardi;

              il 2 agosto 2018, in sede di esame del decreto-legge «Dignità» il Ministro del lavoro e dello Sviluppo economico, sollecitato dall'azione parlamentare, ha affermato che «... la sensibilità della stabilizzazione di questa misura della compensazione tra crediti e debiti è una sensibilità del Governo e c'è tutta la volontà di stabilizzarla...»,

impegna il Governo

a procedere alla definitiva attuazione dell'articolo 8 dello Statuto del contribuente in materia di compensazione delle partite di credito e debito verso la P.A., ivi compresi i crediti di fornitura, al fine di equiparare i tempi medi di attesa per il pagamento dei debiti di fornitura a quelli medi dell'Unione europea e chiudere la procedura di infrazione in corso.
9/1408/50. Baldelli.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 23-ter, come introdotto nel corso dell'esame al Senato al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga e specificatamente interviene sulle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

              la normativa vigente dispone che gli introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica;

              come noto l'asta per le frequenze 5G ha fatto registrate un gettito complessivo pari a 6.550,4 milioni di euro, ben 4 miliardi di euro in più rispetto alle stime di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio 2018), nell'ambito di una serie di misure per favorire lo sviluppo dei sistemi wireless e mobili di quinta generazione;

              la procedura, di assegnazione delle frequenze agli operatori di comunicazione a banda larga è stata definita dall'AGCOM con la delibera 231/18/CONS, a seguito della quale il MISE ha avviato la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, che si è conclusa il 2 ottobre 2018. Le aggiudicazioni hanno riguardato i lotti per la banda 700 Mhz FDD, quelli per la banda 3700 MHz ed i lotti per la banda 26 Ghz, mentre nessuna offerta è stata fatta per i lotti 700 MHz SDL per la quale i soggetti interessati potranno partecipare ad una successiva fase di gara,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito della complessa transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale, un'adeguata campagna di comunicazione verso l'utenza, nonché a prevedere un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi di decodifica del segnale da parte degli utenti.
9/1408/51. Rosso.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 23-ter, come introdotto nel corso dell'esame al Senato al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga e specificatamente interviene sulle disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

              la normativa vigente dispone che gli introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ concorrano al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica;

              come noto l'asta per le frequenze 5G ha fatto registrate un gettito complessivo pari a 6.550,4 milioni di euro, ben 4 miliardi di euro in più rispetto alle stime di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio 2018), nell'ambito di una serie di misure per favorire lo sviluppo dei sistemi wireless e mobili di quinta generazione;

              la procedura, di assegnazione delle frequenze agli operatori di comunicazione a banda larga è stata definita dall'AGCOM con la delibera 231/18/CONS, a seguito della quale il MISE ha avviato la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, che si è conclusa il 2 ottobre 2018. Le aggiudicazioni hanno riguardato i lotti per la banda 700 Mhz FDD, quelli per la banda 3700 MHz ed i lotti per la banda 26 Ghz, mentre nessuna offerta è stata fatta per i lotti 700 MHz SDL per la quale i soggetti interessati potranno partecipare ad una successiva fase di gara,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a promuovere, nell'ambito della complessa transizione del sistema radiotelevisivo verso il digitale, un'adeguata campagna di comunicazione verso l'utenza, nonché a valutare l'opportunità di prevedere un contributo finanziario a fondo perduto in favore dell'acquisto di nuovi dispositivi di decodifica del segnale da parte degli utenti.
9/1408/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Rosso.


      La Camera,

          premesso che:

              l'Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni (AGCOM), ha competenza in materia di accesso alle reti e interconnessione come definita negli articoli da 40 a 52 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare si prevedono una serie di procedure e obblighi che l'Autorità può imporre agli operatori, quali l'obbligo della separazione funzionale stabilito all'articolo 50-bis e la disciplina della separazione volontaria di cui al successivo articolo 50-ter, da parte di un'impresa verticalmente integrata;

              l'articolo 23-ter, come introdotto nel corso dell'esame al Senato al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca la modifica dei criteri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche), in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale – di cui all'articolo 50-bis – in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso, cosiddetta Wholesale, di determinati prodotti di accesso;

              lo stesso articolo, inoltre, modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del predetto Codice prevedendo che AGCOM nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui all'articolo 50-ter, comma 4, debba individuare anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito (c.d. RAB: Regulatory Asset Based) nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi;

              all'AGCOM, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249 è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. In tal senso l'Autorità ha natura «convergente» poiché è chiamata a svolgere funzioni di regolamentazione e di vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e postale;

              in generale il ruolo delle autorità è quello di tutelare gli interessi pubblici e della collettività in specifici settori economici e di rilevanza sociale, in presenza di numerose categorie di interessi ed operatori;

              l'introduzione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 23-ter, in realtà anticipando in qualche modo le norme già contenute del nuovo codice europeo per le comunicazioni elettroniche, incide sulla natura e sul ruolo di garanzia e di terzietà attribuito all'AGCOM dalla richiamata legge istitutiva, suscettibile di rilevanti effetti sul sistema delle comunicazioni; prefigurando per la stessa Autorità più un ruolo da regista di un sistema con l'obiettivo primario di assicurarne le esigenze del mercato, piuttosto che quello di regolatore e garante tout court;

              attenzione va prestata alla misura di incentivo a una possibile aggregazione attraverso l'introduzione del richiamato meccanismo di remunerazione Regulatory Asset Based, come già impiegato per altri operatori di rete, che non è stato ancora mai applicato a livello europeo nel settore delle telecomunicazioni. In nessun modo si deve correre il rischio che l'applicazione di tale misura possa comportare un aumento delle tariffe di accesso alla rete a carico dei consumatori utenti;

              il rispetto dei criteri di accessibilità universale, equità, economicità e tutela dei consumatori del mercato unico digitale appaiono fondamentali, soprattutto nell'attuale fase di evoluzione delle reti 5G;

              con riguardo allo sviluppo delle reti 5G, secondo alcune previsioni, i costi connessi a tale evoluzione potrebbero restringere l'accesso alla competizione infrastrutturale sulle reti mobili solo a pochi grandi operatori, in presenza di reti interconnesse e gestite da differenti operatori con l'eventuale difficoltà a garantire le performance richieste dalle varie applicazioni in termini di latenza. Pertanto, secondo taluni esperti del settore, tali rischi potrebbero essere evitati ricorrendo al modello di operatore «Wholesale only»: un unico operatore TLC, non verticalmente integrato, che si concentra sull'installazione di nuove reti in fibra per poi offrire l'accesso agli operatori attivi nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione,

impegna il Governo

      nell'ambito delle proprie competenze:

          qualora si sviluppasse il percorso di aggregazione tra operatori economici al fine di realizzare la rete unica, ai sensi del richiamato articolo 23-ter, a porre in essere tutte le misure idonee a garantire, in chiave di accessibilità universale, e in particolare con riguardo alle modalità di applicazione del meccanismo di remunerazione, che non siano gli utenti consumatori, e quindi i cittadini, a dover sostenere al fine il peso dell'intera operazione;

          ad attribuire la massima attenzione alla necessità che, quale che sia l'esito del percorso regolamentare e societario, sia garantito il pieno rispetto dei criteri di accessibilità, equità ed economicità di un'eventuale, possibile rete unica, gestita secondo il modello wholesale, così da poter rappresentare una soluzione atta a perseguire equilibrio e concorrenza del sistema delle telecomunicazioni nella delicata e fondamentale fase di sviluppo delle reti 5G e dei servizi ad esso connessi;

          ad aggiornare in maniera sistematica, anche prevedendo un calendario di apposite sessioni informative, le competenti commissioni parlamentari al fine di garantire la massima trasparenza del delicato e fondamentale percorso di sviluppo delle reti 5G;

          a prevedere un sistema di controllo e monitoraggio costante su tutte le fasi propedeutiche alla eventuale realizzazione della rete unica al fine di garantire la massima trasparenza e informazione anche al pubblico attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale ad hoc recante tutte le informazioni e gli aggiornamenti quotidiani sul percorso intrapreso dagli operatori e dallo stesso Governo per la realizzazione della rete unica e l'applicazione del modello wholesale.
9/1408/52. Zanella.


      La Camera,

          premesso che:

              l'Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni (AGCOM), ha competenza in materia di accesso alle reti e interconnessione come definita negli articoli da 40 a 52 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare si prevedono una serie di procedure e obblighi che l'Autorità può imporre agli operatori, quali l'obbligo della separazione funzionale stabilito all'articolo 50-bis e la disciplina della separazione volontaria di cui al successivo articolo 50-ter, da parte di un'impresa verticalmente integrata;

              l'articolo 23-ter, come introdotto nel corso dell'esame al Senato al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, reca la modifica dei criteri previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche), in base ai quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale – di cui all'articolo 50-bis – in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso, cosiddetta Wholesale, di determinati prodotti di accesso;

              lo stesso articolo, inoltre, modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del predetto Codice prevedendo che AGCOM nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui all'articolo 50-ter, comma 4, debba individuare anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito (c.d. RAB: Regulatory Asset Based) nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi;

              all'AGCOM, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249 è affidato il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti. In tal senso l'Autorità ha natura «convergente» poiché è chiamata a svolgere funzioni di regolamentazione e di vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e postale;

              in generale il ruolo delle autorità è quello di tutelare gli interessi pubblici e della collettività in specifici settori economici e di rilevanza sociale, in presenza di numerose categorie di interessi ed operatori;

              l'introduzione delle disposizioni recate dal nuovo articolo 23-ter, in realtà anticipando in qualche modo le norme già contenute del nuovo codice europeo per le comunicazioni elettroniche, incide sulla natura e sul ruolo di garanzia e di terzietà attribuito all'AGCOM dalla richiamata legge istitutiva, suscettibile di rilevanti effetti sul sistema delle comunicazioni; prefigurando per la stessa Autorità più un ruolo da regista di un sistema con l'obiettivo primario di assicurarne le esigenze del mercato, piuttosto che quello di regolatore e garante tout court;

              attenzione va prestata alla misura di incentivo a una possibile aggregazione attraverso l'introduzione del richiamato meccanismo di remunerazione Regulatory Asset Based, come già impiegato per altri operatori di rete, che non è stato ancora mai applicato a livello europeo nel settore delle telecomunicazioni. In nessun modo si deve correre il rischio che l'applicazione di tale misura possa comportare un aumento delle tariffe di accesso alla rete a carico dei consumatori utenti;

              il rispetto dei criteri di accessibilità universale, equità, economicità e tutela dei consumatori del mercato unico digitale appaiono fondamentali, soprattutto nell'attuale fase di evoluzione delle reti 5G;

              con riguardo allo sviluppo delle reti 5G, secondo alcune previsioni, i costi connessi a tale evoluzione potrebbero restringere l'accesso alla competizione infrastrutturale sulle reti mobili solo a pochi grandi operatori, in presenza di reti interconnesse e gestite da differenti operatori con l'eventuale difficoltà a garantire le performance richieste dalle varie applicazioni in termini di latenza. Pertanto, secondo taluni esperti del settore, tali rischi potrebbero essere evitati ricorrendo al modello di operatore «Wholesale only»: un unico operatore TLC, non verticalmente integrato, che si concentra sull'installazione di nuove reti in fibra per poi offrire l'accesso agli operatori attivi nel mercato al dettaglio dei servizi di telecomunicazione,

impegna il Governo

      a valutare, nell'ambito delle proprie competenze, l'opportunità di:

          qualora si sviluppasse il percorso di aggregazione tra operatori economici al fine di realizzare la rete unica, ai sensi del richiamato articolo 23-ter, porre in essere tutte le misure idonee a garantire, in chiave di accessibilità universale, e in particolare con riguardo alle modalità di applicazione del meccanismo di remunerazione, che non siano gli utenti consumatori, e quindi i cittadini, a dover sostenere al fine il peso dell'intera operazione;

          attribuire la massima attenzione alla necessità che, quale che sia l'esito del percorso regolamentare e societario, sia garantito il pieno rispetto dei criteri di accessibilità, equità ed economicità di un'eventuale, possibile rete unica, gestita secondo il modello wholesale, così da poter rappresentare una soluzione atta a perseguire equilibrio e concorrenza del sistema delle telecomunicazioni nella delicata e fondamentale fase di sviluppo delle reti 5G e dei servizi ad esso connessi;

          aggiornare in maniera sistematica, anche prevedendo un calendario di apposite sessioni informative, le competenti commissioni parlamentari al fine di garantire la massima trasparenza del delicato e fondamentale percorso di sviluppo delle reti 5G;

          prevedere un sistema di controllo e monitoraggio costante su tutte le fasi propedeutiche alla eventuale realizzazione della rete unica al fine di garantire la massima trasparenza e informazione anche al pubblico attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale ad hoc recante tutte le informazioni e gli aggiornamenti quotidiani sul percorso intrapreso dagli operatori e dallo stesso Governo per la realizzazione della rete unica e l'applicazione del modello wholesale.
9/1408/52. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanella.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 21 reca disposizioni in merito a Ferrovie dello Stato autorizzando al comma 1 la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa; al medesimo articolo il comma 2 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;

              il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora – Finale Ligure, è un'opera prioritaria di interesse nazionale, nonché intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il cui finanziamento è già previsto con contributo quindicennale all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

              il contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa come finanziato dall'articolo 21 riporta l'opera del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure posticipandone il contributo ai prossimi anni lasciando di fatto scoperto l'anno 2019,

impegna il Governo

ad assumere le idonee e tempestive iniziative per garantire la realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento già a decorrere dall'anno 2019.
9/1408/53. Mulè, Di Muro, Foscolo.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 21 reca disposizioni in merito a Ferrovie dello Stato autorizzando al comma 1 la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa; al medesimo articolo il comma 2 autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;

              il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora – Finale Ligure, è un'opera prioritaria di interesse nazionale, nonché intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il cui finanziamento è già previsto con contributo quindicennale all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

              il contratto di programma-parte investimenti 2017-2021 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa come finanziato dall'articolo 21 riporta l'opera del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure posticipandone il contributo ai prossimi anni lasciando di fatto scoperto l'anno 2019,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le idonee e tempestive iniziative per garantire la realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento già a decorrere dall'anno 2019.
9/1408/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Mulè, Di Muro, Foscolo.


      La Camera,

          premesso che:

              nella formulazione del decreto-legge n. 119 del 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l'articolo 9 consentiva ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, entro un duplice limite: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo. All'imponibile così integrato si sarebbe dovuto applicare un'aliquota al 20 per cento per le imposte dirette e i contributi, una aliquota media con riferimento all'IVA;

              in tal modo di consentiva ai contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle sostitutive, alle ritenute e contributi previdenziali, all'IRAP e all'IVA, pagando il dovuto con modalità agevolate cioè fino a dieci rate semestrali con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2019;

              il problema principale su cui si è incartata la maggioranza è stato quello delle coperture penali per chi si fosse avvalso di questa integrativa, nel timore di sanare reati tributari gravi quali le false dichiarazioni fiscali, l'emissione di fatture false, fino al riciclaggio; peraltro senza depenalizzazioni ad ampio spettro la dichiarazione integrativa speciale perde molto del suo appeal; peraltro il limite dei 100.000 non dava appetibilità alla proposta e la non esposizione dei poteri accertativi degli anni sanati non dava certezza;

              nel disegno di legge di bilancio 2019 non risultava comunque iscritta nessuna somma risultante da tale condono, anche se la sua eliminazione pura e semplice avrebbe reso più difficile il raggiungimento dei saldi di bilancio per il 2019 e il 2020;

              il nuovo articolo 9 prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante tramite il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate pagate tra il 2019 e il 2020, escludendo da tale procedura l'emersione di attività estere, si prevede un gettito pari a 1,1 miliardo di euro,

impegna il Governo

in sede di attuazione del Contratto di Governo sulla flat tax, a recuperare le norme originarie dell'articolo 9 del decreto-legge n. 119 del 2018, al fine di dare piena attuazione alla pace fiscale.
9/1408/54. Cortelazzo, Bond, Baratto, Bendinelli.


      La Camera,

          premesso che:

              recenti statistiche, confermate anche dall'ISTAT, riportano che dal 2010 l'emigrazione dall'Italia è in un costante aumento;

              le registrazioni di italiani all'estero sono passate da 3,1 milioni nel 2006 a oltre 5 milioni nel 2018, secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), peraltro inferiori a quelli rilevati a livello consolare. Più della metà hanno compiuto un'effettiva esperienza migratoria rispetto a quanti hanno acquisito la cittadinanza all'estero per discendenza;

              la maggior parte dei migranti italiani si dirige in altri Paesi europei, principalmente in Gran Bretagna, Germania, Francia e Svizzera;

              il costante incremento dei flussi in uscita e la diversificazione sociale, culturale e professionale di coloro che ne sono protagonisti inducono a inquadrare il fenomeno nei termini di una vera e propria «nuova emigrazione», al cui interno si manifestano possibilità occupazionali e prospettive di tutela dei diritti molto differenziate;

              la migrazione di persone altamente qualificate, per altro, è un fenomeno significativo e tende a crescere, stando ai dati che segnalano il possesso di una laurea o di un titolo post-laurea da parte della metà dei giovani che lasciano il Mezzogiorno (SVIMEZ). Tra gennaio a dicembre 2017 si sono iscritti all'Aire quasi 243 mila connazionali. Il 37,4 per cento di chi parte (cioè quasi 48 mila persone) ha tra i 18 e i 34 anni. Non sempre, per loro, emigrare significa migliorare, soprattutto se le identità sono ancora in formazione. Inoltre, secondo un recente sondaggio, il 34 per cento degli under 35 anni in Italia si dice disposto a cambiare nazione per trovare un impiego e un 22 per cento è convinto che il proprio futuro sarà all'estero, anche se una ridotta minoranza (14 per cento) ha già avuto esperienze lavorative in un'altra nazione;

              un caso emblematico è rappresentato dalla capitale britannica, Londra, dove vivono 250 mila italiani. Potrebbe essere una tra le più popolose città italiane dopo Roma, Milano, Napoli e Torino. In Europa, Londra è la metropoli estera con il maggior numero di italiani e nel mondo è seconda solo a Buenos Aires (290 mila italiani),

impegna il Governo:

          nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

          estendere le agevolazioni fiscali sull'imponibile attualmente concesse a docenti, ricercatori, laureati e lavoratori specializzati che rientrano in Italia anche ai lavoratori dipendenti ed autonomi finora esclusi purché siano stati iscritti all'AIRE per almeno 2 anni e rientrino in Italia in maniera permanente.
9/1408/55. Schirò, Ungaro, Carè, La Marca.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale, nonché una serie di disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica;

              in base alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 909 che dispone: «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.», a partire dal 1° gennaio 2019, tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale, dovranno emettere fattura in esclusiva modalità elettronica;

              l'obbligo che tutti i comuni italiani saranno chiamati ad adempiere dal 1° Gennaio 2019 richiede, dunque, infrastrutture digitali e telematiche di grande efficienza, quando invece molti dei Comuni italiani non dispongono ancora di una adeguata connessione ad internet;

              tali difficoltà si acuiscono e acquistano una valenza maggiore nei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e il cui processo di ricostruzione è, purtroppo, tutt'ora in corso, con il rischio di andare a caricare gli imprenditori e i professionisti di sanzioni e contenziosi fiscali, in aree già drammaticamente penalizzate dalla mancanza di servizi, anche essenziali;

              l'obbligo di fatturazione elettronica nelle zone in questione rischierebbe di generare innumerevoli danni economici alle imprese, andando ad acuire il problema della desertificazione commerciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, almeno per il prossimo triennio, i soggetti residenti o che operano nei territori dei Comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
9/1408/56. Trancassini, Acquaroli, Silvestroni, Osnato, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e, in particolare, il Capo I interviene in materia di pacificazione fiscale;

              è frequente il caso di cartelle esattoriali recapitate erroneamente a cittadini ignari e in alcuni momenti ci sono stati veri e propri picchi di invio di cartelle errate, le cosiddette cartelle pazze;

              al fine di contrastare questo fenomeno lo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ha stabilito l'illegittimità delle cartelle esattoriali in cui non sia indicato l'autore, ovvero il responsabile, della cartella stessa, concedendo al contribuente la possibilità di impugnare la notifica di pagamento;

              ciononostante, appare evidente come sia giusto riconoscere al contribuente anche la facoltà di ottenere un risarcimento per gli oneri scattati a suo carico a causa di una cartella esattoriale errata,

impegna il Governo

ad assumere iniziative affinché sia previsto un risarcimento in favore dei contribuenti ai quali sia stata recapitata una cartella esattoriale errata.
9/1408/57. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, e, in particolare, il Capo I interviene in materia di pacificazione fiscale;

              è frequente il caso di cartelle esattoriali recapitate erroneamente a cittadini ignari e in alcuni momenti ci sono stati veri e propri picchi di invio di cartelle errate, le cosiddette cartelle pazze;

              al fine di contrastare questo fenomeno lo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, ha stabilito l'illegittimità delle cartelle esattoriali in cui non sia indicato l'autore, ovvero il responsabile, della cartella stessa, concedendo al contribuente la possibilità di impugnare la notifica di pagamento;

              ciononostante, appare evidente come sia giusto riconoscere al contribuente anche la facoltà di ottenere un risarcimento per gli oneri scattati a suo carico a causa di una cartella esattoriale errata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché sia previsto un risarcimento in favore dei contribuenti ai quali sia stata recapitata una cartella esattoriale errata.
9/1408/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Lollobrigida, Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 3 del presente provvedimento tratta la «definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione», e il comma 16 dello stesso dispone in merito agli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

              a tal fine è bene ricordare come ai sensi dell'articolo 38 della costituzione, la previdenza obbligatoria è un diritto garantito dallo Stato, a fronte del quale ogni cittadino è tenuto a contribuire mediante versamenti all'ente di competenza che, secondo dettami legislativi, viene individuato in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta;

              parimenti, è sempre l'attività lavorativa concretamente svolta che determina il regime previdenziale applicabile al singolo lavoratore, nel rispetto del principio di autonomia degli enti previdenziali e del principio di esclusività;

              pertanto, in relazione ad attività professionali liberamente svolte, per le quali sia richiesta iscrizione ad apposito Albo, l'ente previdenziale di diritto privato della categoria (Inarcassa per ingegneri e architetti, cassa Forense per avvocati, eccetera) risulta essere l'unico competente a dettare, in via esclusiva, la disciplina previdenziale per gli iscritti, così come disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 335/1995 che ha riformato il sistema pensionistico obbligatorio e complementare ed ha istituito la Gestione Separata INPS;

              a conferma di quanto sopra è intervenuta l'interpretazione autentica del legislatore che all'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti»;

              in questo ben delineato quadro normativo l'INPS, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, con le operazioni «Poseidone» e «Poseidone 2» ha proceduto ad un'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per centinaia di migliaia di professionisti, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, provvedendo a inviare avvisi bonari, cartelle di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, fino all'irrogazione di sanzioni di importo variabile;

              già nelle scorse settimane questo Governo, come reso noto dal sottosegretario Durigon, ha provveduto a invitare l'INPS «a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio»,

impegna il Governo

a emanare ulteriori provvedimenti normativi che facciano definitiva chiarezza sull'estraneità alla gestione separata INPS dei liberi professionisti iscritti ad albi, come già richiamato dalle norme citate in premessa, anche al fine di evitare inutili e costosi contenziosi tra l'ente previdenziale e i professionisti coinvolti.
9/1408/58. Rampelli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 38 della Costituzione garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo la Repubblica intende tutelare la dignità umana, nello spirito di solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo;

              le famiglie con almeno un disabile grave sono circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane;

              l'invecchiamento della popolazione ha fatto emergere due problemi principali a cui il sistema assistenziale italiano è chiamato con urgenza a fare fronte: da un lato è cresciuto il numero degli anziani che vivono soli o per i quali la rete dei sostegni familiari si è indebolita, dall'altro aumenta il numero di anziani esposti al rischio di perdere la loro autosufficienza fisica o psichica;

              è da considerarsi immorale che un invalido prenda 278 euro nella stessa Italia nella quale spendiamo circa 1000 euro per mantenere gli immigrati irregolari e dove raddoppiare le pensioni di invalidità, ferme a 270 euro è da considerarsi un atto di buonsenso e di giustizia sociale nei confronti di quei tantissimi cittadini italiani abbandonati e dimenticati dalle legislazioni precedenti;

              la disabilità, in Italia, secondo le stime dell'Istat (che risalgono al 2013) colpisce circa 3,2 milioni di italiani con più di 6 anni, con almeno una limitazione funzionale, e di questi, 2 milioni e 500 mila sono anziani, quindi sono particolarmente attese risposte sulle politiche e sugli interventi che le persone disabili e le loro famiglie aspettano da questo governo;

              il raddoppio dell'assegno minimo per le pensioni di invalidità e sostegno alla disabilità è praticamente presente in tutti i programmi elettorali e in particolar modo chiaro in quello di Fratelli d'Italia;

              è evidente che le politiche per la disabilità e gli strumenti di cui beneficiano le persone con disabilità risultano inadeguati sotto il profilo economico e si rende necessario rendere più incisiva la protezione delle persone con disabilità prevedendo un generale rafforzamento dei fondi sulla disabilità e la non autosufficienza, prestando particolare attenzione al «dopo di noi»;

              seppur diversi e modulati in funzione della tipologia e della gravità, tutti gli strumenti di natura pensionistica, oltre a essere soggetti a limiti reddituali, prevedono oggi importi così ridotti da non adempiere «in concreto» a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione Italiana: parliamo infatti di meno di 300 Euro al mese per la disabilità visiva, ancor meno per le altre forme di disabilità e che pertanto serve una consistente rivalutazione economica che faccia della pensione di invalidità lo «strumento cardine» con cui garantire alle persone con disabilità importante una vita dignitosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre il raddoppio delle pensioni di invalidità, nel presupposto che vengano rinvenute le necessarie risorse finanziarie a copertura degli oneri.
9/1408/59. Gemmato, Lollobrigida, Silvestroni, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge in oggetto dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 19 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

              altre disposizioni del decreto-legge dettano norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

              sono in costante aumento i cittadini e le aziende in stato di difficoltà a causa della grave e perdurante crisi economica e finanziaria, che, di conseguenza, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato;

              i vari provvedimenti adottati negli ultimi anni in materia di rateizzazione del debito non hanno risolto i problemi dei numerosi cittadini e aziende che hanno problemi con l'erario;

              il valore dei crediti da recuperare, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate ammonta a 871 miliardi ma l'Agenzia stessa ritiene che si possano aggredire al massimo 84 miliardi, nemmeno il 10 per cento del totale, cifra su cui però il potere di azione dell'Agenzia è limitato per i vincoli da rispettare, come l'impignorabilità della prima casa o dello stipendio;

              degli 871 miliardi totali, 360 sono dovuti da soggetti deceduti o falliti. L'Agenzia ha provato a riscuotere senza successo 364,7 miliardi. 14 miliardi sono attualmente rateizzati. 48 miliardi sono sospesi perché coinvolti nella rottamazione o per ragioni di autotutela;

              non hanno trovato traduzione in norma le dichiarazioni di tanti esponenti del Governo e della maggioranza relative all'approvazione di una pace fiscale con saldo e stralcio destinata ai contribuenti e alle imprese in difficoltà;

              occorre prevedere un meccanismo che fornisca al contribuente e all'azienda in crisi una sostenibile soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre una vera e propria pace fiscale con saldo e stralcio dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, che consenta ai contribuenti in condizioni di difficoltà finanziaria, che hanno debiti iscritti a ruolo, di poter definire l'intero debito mediante il pagamento in percentuale ridotta dell'importo dovuto comprensivo delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
9/1408/60. Lucaselli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto-legge in oggetto dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 19 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

              altre disposizioni del decreto-legge dettano norme sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e dei carichi affidati agli agenti della riscossione;

              sono in costante aumento i cittadini e le aziende in stato di difficoltà a causa della grave e perdurante crisi economica e finanziaria, che, di conseguenza, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato;

              i vari provvedimenti adottati negli ultimi anni in materia di rateizzazione del debito non hanno risolto i problemi dei numerosi cittadini e aziende che hanno problemi con l'erario;

              il valore dei crediti da recuperare, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate ammonta a 871 miliardi ma l'Agenzia stessa ritiene che si possano aggredire al massimo 84 miliardi, nemmeno il 10 per cento del totale, cifra su cui però il potere di azione dell'Agenzia è limitato per i vincoli da rispettare, come l'impignorabilità della prima casa o dello stipendio;

              degli 871 miliardi totali, 360 sono dovuti da soggetti deceduti o falliti. L'Agenzia ha provato a riscuotere senza successo 364,7 miliardi. 14 miliardi sono attualmente rateizzati. 48 miliardi sono sospesi perché coinvolti nella rottamazione o per ragioni di autotutela;

              non hanno trovato traduzione in norma le dichiarazioni di tanti esponenti del Governo e della maggioranza relative all'approvazione di una pace fiscale con saldo e stralcio destinata ai contribuenti e alle imprese in difficoltà;

              occorre prevedere un meccanismo che fornisca al contribuente e all'azienda in crisi una sostenibile soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre una vera e propria pace fiscale con saldo e stralcio dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, che consenta ai contribuenti in condizioni di difficoltà finanziaria, che hanno debiti iscritti a ruolo, di poter definire l'intero debito mediante il pagamento in percentuale ridotta dell'importo dovuto comprensivo delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
9/1408/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              il provvedimento, tra le varie materie trattate contiene misure inerenti i processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto, disponendo in merito al mancato versamento delle sanzioni e degli interessi;

              nello specifico, dispone di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione, consentendo la regolarizzazione delle somme accertate nei suddetti verbali attraverso un'opposta dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, entro il 31 maggio 2019;

              a causa della crisi economica, molti contribuenti che hanno presentato le varie dichiarazioni fiscali, ottenendone la rateizzazione, si sono trovati nell'impossibilità di pagare le rate a causa della temporanea carenza di liquidità, accumulando in tal modo debiti fiscali e previdenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, la disciplina della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, anche agli avvisi bonari irregolari, agli atti di intimazione dell'INPS ed ai controlli automatizzati, al fine di venire incontro ai contribuenti che hanno presentato le varie dichiarazioni fiscali, ma che non hanno pagato per via della crisi o della temporanea carenza di liquidità e hanno accumulato debiti fiscali e previdenziali.
9/1408/61. Ferro, Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              in particolare, l'articolo 19 del decreto introduce la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione;

              l'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sottopone ad accise il carburante per autotrazione, stabilendo, avuto riguardo a tale tipologia di tassazione, che la relativa obbligazione tributaria sorga al momento della fabbricazione o importazione;

              il citato decreto legislativo ha previsto che la suindicata tassazione divenga esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, precisando, altresì, che l'Amministrazione Finanziaria possa autorizzare la realizzazione e l'utilizzo di depositi fiscali nel cui ambito i prodotti sottoposti ad accise possono transitare in regime sospensivo, senza, cioè, che tali scambi abbiano rilevanza fiscale e, quindi, comportino l'esigibilità della medesima obbligazione tributaria;

              con riferimento agli scambi commerciali provenienti dai depositi fiscali, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, determina il sorgere dell'obbligazione tributaria nel momento dell'immissione in consumo diretta ad un destinatario non in possesso della qualifica di «deposito fiscale»;

              l'articolo 8, lettera e), dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna, nella sua originaria formulazione, aveva previsto che le entrate della regione fossero costituite, tra le altre cose, dal 90 per cento dell'imposta di fabbricazione maturata nell'ambito territoriale della medesima regione;

              nel territorio della regione Sardegna insiste un impianto di produzione di carburanti di proprietà della SARAS S.p.a., nel quale viene lavorata una quota di poco superiore al 15 per cento di tutti i prodotti petroliferi prodotti nel nostro paese, e che la gran parte di tali prodotti viene inviata presso diversi depositi fiscali, parimenti di proprietà della medesima Società, siti nei Comuni di Arcola (La Spezia), Civitavecchia, Livorno e Ravenna; mentre solo una piccola parte dei citati prodotti viene immessa in commercio direttamente nel territorio isolano;

              in forza dell'originaria formulazione del citato articolo 8 dello Statuto, le accise relative alla maggior parte dei prodotti petroliferi fabbricati dalla SARAS in Sardegna diventavano esigibili e quindi riscosse fuori dalla Sardegna, di guisa che le medesime non concorrevano a formare le entrate della regione;

              il citato quadro normativo è stato modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha aggiunto al citato articolo 8 dello Statuto, il seguente comma: nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigente amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione;

              pur essendo tale modifica stata introdotta a seguito di un complessivo accordo Stato-regione – in forza del quale, a fronte delle maggiori entrate, la regione Sardegna si accollava gli oneri relativi alla sanità e ai trasporti – l'Amministrazione Statale ha attribuito alla normativa suindicata un'inaccettabile interpretazione stabilendo che alla Sardegna spetterebbe comunque la sola quota delle accise percepite nell'ambito territoriale isolano, senza che, dunque, possano essere trasferite alla medesima regione quelle conseguenti ai prodotti fabbricati in Sardegna, seppur riscosse altrove;

              senza voler tralasciare l'aspetto economico, l'attribuzione di tali somme alla regione Sardegna rappresenterebbe anche un segnale di ristoro avuto riguardo al pregiudizio ambientale ed ecologico arrecato al territorio sardo dalla presenza del citato impianto di proprietà della SARAS, oltre che un atto dovuto in ragione del citato accordo intervenuto con lo Stato e in ossequio alle disposizioni Statutarie, essendo, tra l'altro, queste ultime, di rango costituzionale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 8 dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna e, conseguentemente, a prevedere il trasferimento delle quote delle accise nella misura prevista dal citato articolo 8, lettera e), con particolare riferimento a quelle riscosse sui carburanti e sui derivati petroliferi prodotti nel territorio regionale.
9/1408/62. Deidda, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              in particolare, l'articolo 19 del decreto introduce la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione;

              l'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sottopone ad accise il carburante per autotrazione, stabilendo, avuto riguardo a tale tipologia di tassazione, che la relativa obbligazione tributaria sorga al momento della fabbricazione o importazione;

              il citato decreto legislativo ha previsto che la suindicata tassazione divenga esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, precisando, altresì, che l'Amministrazione Finanziaria possa autorizzare la realizzazione e l'utilizzo di depositi fiscali nel cui ambito i prodotti sottoposti ad accise possono transitare in regime sospensivo, senza, cioè, che tali scambi abbiano rilevanza fiscale e, quindi, comportino l'esigibilità della medesima obbligazione tributaria;

              con riferimento agli scambi commerciali provenienti dai depositi fiscali, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, determina il sorgere dell'obbligazione tributaria nel momento dell'immissione in consumo diretta ad un destinatario non in possesso della qualifica di «deposito fiscale»;

              l'articolo 8, lettera e), dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna, nella sua originaria formulazione, aveva previsto che le entrate della regione fossero costituite, tra le altre cose, dal 90 per cento dell'imposta di fabbricazione maturata nell'ambito territoriale della medesima regione;

              nel territorio della regione Sardegna insiste un impianto di produzione di carburanti di proprietà della SARAS S.p.a., nel quale viene lavorata una quota di poco superiore al 15 per cento di tutti i prodotti petroliferi prodotti nel nostro paese, e che la gran parte di tali prodotti viene inviata presso diversi depositi fiscali, parimenti di proprietà della medesima Società, siti nei Comuni di Arcola (La Spezia), Civitavecchia, Livorno e Ravenna; mentre solo una piccola parte dei citati prodotti viene immessa in commercio direttamente nel territorio isolano;

              in forza dell'originaria formulazione del citato articolo 8 dello Statuto, le accise relative alla maggior parte dei prodotti petroliferi fabbricati dalla SARAS in Sardegna diventavano esigibili e quindi riscosse fuori dalla Sardegna, di guisa che le medesime non concorrevano a formare le entrate della regione;

              il citato quadro normativo è stato modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha aggiunto al citato articolo 8 dello Statuto, il seguente comma: nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigente amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione;

              pur essendo tale modifica stata introdotta a seguito di un complessivo accordo Stato-regione – in forza del quale, a fronte delle maggiori entrate, la regione Sardegna si accollava gli oneri relativi alla sanità e ai trasporti – l'Amministrazione Statale ha attribuito alla normativa suindicata un'inaccettabile interpretazione stabilendo che alla Sardegna spetterebbe comunque la sola quota delle accise percepite nell'ambito territoriale isolano, senza che, dunque, possano essere trasferite alla medesima regione quelle conseguenti ai prodotti fabbricati in Sardegna, seppur riscosse altrove;

              senza voler tralasciare l'aspetto economico, l'attribuzione di tali somme alla regione Sardegna rappresenterebbe anche un segnale di ristoro avuto riguardo al pregiudizio ambientale ed ecologico arrecato al territorio sardo dalla presenza del citato impianto di proprietà della SARAS, oltre che un atto dovuto in ragione del citato accordo intervenuto con lo Stato e in ossequio alle disposizioni Statutarie, essendo, tra l'altro, queste ultime, di rango costituzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni necessario adempimento, al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 8 dello Statuto Speciale per la regione Autonoma della Sardegna e, conseguentemente, a valutare l'opportunità di prevedere il trasferimento delle quote delle accise nella misura prevista dal citato articolo 8, lettera e), con particolare riferimento a quelle riscosse sui carburanti e sui derivati petroliferi prodotti nel territorio regionale.
9/1408/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

          considerato che gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'università, compresi gli ITS, i conservatori musicali e gli istituti musicali pareggiati, ubicata in un comune diverso da quello di residenza, possono detrarre:

              i canoni di locazione per contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cioè qualsiasi contratto registrato, stipulato per la locazione di un immobile a uso abitativo), sia per l'intero immobile che per singolo posto letto;

              i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;

              la detrazione spetta a condizione che il comune in cui si trasferisce lo studente sia quello in cui ha sede l'università o uno limitrofo disti almeno 100 chilometri da quello di residenza. La distanza va calcolata in riferimento alla tratta più breve tra quelle possibili, compresi i mezzi pubblici o 50 chilometri per i residenti in zone montane o disagiate e che queste tre condizioni devono sussistere contemporaneamente;

              è auspicabile che lo studente propenda ad essere autonomo economicamente dalla famiglia e pertanto tutti gli studenti dovrebbero poter usufruire della detrazione fiscale del canone di locazione indipendentemente dalla residenza della famiglia di origine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, i criteri di attribuzione delle detrazioni fiscali sui canoni di locazione per gli studenti universitari, considerando la possibilità di estendere l'agevolazione a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea, senza distinzioni riguardo al luogo di residenza e alla distanza dello stesso dalla sede dell'ateneo.
9/1408/63. Frassinetti, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              il decreto in corso di esame ha disciplinato, tra le altre, la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione;

              la legge di bilancio 2019, appena licenziata da questo remo del Parlamento, ha già previsto la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019 e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi, disponendo, inoltre, una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi;

              il «prezzo Italia» della benzina, rilevato dal Mise il 10 settembre, è pari a 1,643 euro/litro, mentre quello del diesel è pari a 1,524 euro/litro, la cui componente fiscale pesa rispettivamente per il 62 per cento e per il 59 per cento;

              l'elevato costo del carburante, oltre ad erodere il potere d'acquisto dei salari e stipendi dei contribuenti, preoccupa perché è causa principale dell'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, per la lievitazione dei costi, di distribuzione;

              lo stesso «Contratto di Governo» proporrebbe al punto 10 «l'eliminazione delle componenti anacronistiche» delle accise sulla benzina,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre, nei limiti di finanza pubblica, l'ammontare del valore complessivo delle accise sui carburanti, anche nel rispetto di quanto stabilito dal programma di Governo.
9/1408/64. Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              il decreto in corso di esame ha disciplinato, tra le altre, la nuova modalità di calcolo delle accise per i combustibili impiegati in impianti di cogenerazione;

              la legge di bilancio 2019, appena licenziata da questo remo del Parlamento, ha già previsto la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019 e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi, disponendo, inoltre, una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi;

              il «prezzo Italia» della benzina, rilevato dal Mise il 10 settembre, è pari a 1,643 euro/litro, mentre quello del diesel è pari a 1,524 euro/litro, la cui componente fiscale pesa rispettivamente per il 62 per cento e per il 59 per cento;

              l'elevato costo del carburante, oltre ad erodere il potere d'acquisto dei salari e stipendi dei contribuenti, preoccupa perché è causa principale dell'aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, per la lievitazione dei costi, di distribuzione;

              lo stesso «Contratto di Governo» proporrebbe al punto 10 «l'eliminazione delle componenti anacronistiche» delle accise sulla benzina,

impegna il Governo

a valutare di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre, nei limiti di finanza pubblica, l'ammontare del valore complessivo delle accise sui carburanti, anche nel rispetto di quanto stabilito dal programma di Governo.
9/1408/64. (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              in particolare, l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una specifica disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, ove ricorrano specifiche circostanze;

              la previsione di una sanzione per l'emissione di assegni sprovvisti della clausola di non trasferibilità ha punito oltremodo i cittadini, ai limiti della vessazione;

              la pace fiscale non può limitarsi alle sole cartelle esattoriali ma richiede un ulteriore sforzo per limitare gli effetti vessatori causati dalle politiche dei Governi precedenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare l'opportunità di escludere la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità agli assegni bancari e postali di importo superiore ai 5.000 euro.
9/1408/65. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              il decreto fiscale, prevede tra le tante materie trattate, anche una serie di norme riferite a cartelle emesse dall'ente riscossore;

              negli ultimi anni un numero sempre maggiore di amministrazioni locali hanno ritenuto di affidare la riscossione dei tributi e dei crediti alle proprie strutture interne, interrompendo l'esazione degli stessi in capo all'ente riscossore;

              oggi gli Enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

              tramite risorse interne;

              ricorrendo all'affidamento in house a società strumentali;

              tramite le ordinarie procedure a evidenza pubblica;

              avvalendosi, a seguito di apposita deliberazione, dell'Agenzia delle entrate – Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale;

              pertanto, le suddette amministrazioni svolgono de facto anch'esse la funzione di enti riscossori;

              in caso di applicazione delle suddette norme ai soli contribuenti che abbiano debiti con gli enti riscossori, e non anche a coloro che risultino debitori nei confronti delle suddette amministrazioni, si verificherebbe una discriminazione tra contribuenti debitori foriera di possibili contenziosi per lo Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, anche per gli enti locali e territoriali che svolgono funzioni di riscossione autonoma.
9/1408/66. Fidanza, Osnato, Acquaroli, Ferro, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame interviene in diversi ambiti contenendo le seguenti disposizioni: in materia fiscale, finanziarie urgenti, in materia sanitaria, disposizioni riguardanti la pacificazione fiscale, in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale e altre disposizioni fiscali;

              l'agricoltura è una componente importante dell'economia nazionale, dal momento che nel mondo rappresenta il marchio del «Made in Italy». È necessario per reggere la sfida del commercio internazionale, prevedere agevolazioni fiscali, incentivi e sgravi a favore di questo settore di estrema rilevanza e particolarmente bisognoso di risorse;

              il testo in votazione, nell'ambito delle disposizioni relative alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, per le risorse proprie dell'Unione europea, stabilendo una serie di misure e di procedure volte al perfezionamento dei debiti;

          considerato che il calcolo relativo al regime del prelievo supplementare finanziario, previsto nell'ambito della politica agraria comunitaria, per le quote latte, sul quale la Commissione europea ha erogato una multa al nostro Paese, a causa della sovrapproduzione, risulta errato, in quanto il numero dei bovini da latte presenti sul territorio nazionale, non sono sufficienti per produrre la quantità di latte stabilita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, la sospensione dei pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per le annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati, fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti.
9/1408/67. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              un problema in materia è quello dell'omesso pagamento dell'Iva da parte di esportatori abituali – in caso di utilizzo del plafond e a seguito di presentazione di apposita dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate – di cui debbano rispondere unicamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la citata dichiarazione, ma spesso erroneamente addebitato allo spedizioniere doganale che l'ha presentata, in qualità di «rappresentante indiretto»;

              in particolare, l'utilizzo del plafond è sottoposto a taluni adempimenti, tra cui la presentazione di un'apposita dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014, all'Agenzia delle entrate «che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

              nonostante la legge 213/2000 preveda che dell'omesso pagamento dell'Iva a fronte di dichiarazione d'intento «rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata», un'interpretazione erronea della disposizione ha indotto gli operatori doganali a ritenere che l'espressione «spedizioniere doganale» si riferisca unicamente al doganalista con rappresentanza diretta e non anche all'operatore doganale con rappresentanza indiretta, pur trovandosi, quest'ultimo, nelle medesime condizioni che hanno fatto decidere al legislatore di escludere lo spedizioniere doganale;

              tale prassi configura un'illegittima estensione di responsabilità del rappresentante indiretto, costretto a subire le conseguenze dell'uso scorretto della dichiarazione d'intento redatta dall'importatore sotto la sua esclusiva responsabilità;

              la situazione descritta rischia di pregiudicare la prosecuzione dell'attività lavorativa di numerose aziende, con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione;

              il citato decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 aveva previsto, peraltro, che «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.», ma ad oggi non è stato previsto alcun sistema che consenta all'operatore doganale di assumere notizie dal sistema informatico stesso sulla legittimità della dichiarazione d'intento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva rispondano soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente; nonché la tempestiva realizzazione della banca dati di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175.
9/1408/68. Butti, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              un problema in materia è quello dell'omesso pagamento dell'Iva da parte di esportatori abituali – in caso di utilizzo del plafond e a seguito di presentazione di apposita dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate – di cui debbano rispondere unicamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la citata dichiarazione, ma spesso erroneamente addebitato allo spedizioniere doganale che l'ha presentata, in qualità di «rappresentante indiretto»;

              in particolare, l'utilizzo del plafond è sottoposto a taluni adempimenti, tra cui la presentazione di un'apposita dichiarazione d'intento da trasmettere telematicamente, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014, all'Agenzia delle entrate «che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana»;

              nonostante la legge 213/2000 preveda che dell'omesso pagamento dell'Iva a fronte di dichiarazione d'intento «rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata», un'interpretazione erronea della disposizione ha indotto gli operatori doganali a ritenere che l'espressione «spedizioniere doganale» si riferisca unicamente al doganalista con rappresentanza diretta e non anche all'operatore doganale con rappresentanza indiretta, pur trovandosi, quest'ultimo, nelle medesime condizioni che hanno fatto decidere al legislatore di escludere lo spedizioniere doganale;

              tale prassi configura un'illegittima estensione di responsabilità del rappresentante indiretto, costretto a subire le conseguenze dell'uso scorretto della dichiarazione d'intento redatta dall'importatore sotto la sua esclusiva responsabilità;

              la situazione descritta rischia di pregiudicare la prosecuzione dell'attività lavorativa di numerose aziende, con gravi conseguenze sul piano dell'occupazione;

              il citato decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 aveva previsto, peraltro, che «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.», ma ad oggi non è stato previsto alcun sistema che consenta all'operatore doganale di assumere notizie dal sistema informatico stesso sulla legittimità della dichiarazione d'intento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire che dell'omesso pagamento dell'Iva rispondano soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente; nonché la tempestiva realizzazione della banca dati di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175.
9/1408/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale, nonché una serie di disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica;

              l'introduzione secca dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per l'intero comparto aziendale italiano e del relativo sistema sanzionatorio, seppure con la previsione di un regime transitorio, graverebbe in maniera negativa in particolar modo sulle piccole e medie imprese, ad oggi in forte ritardo ed impreparate a vivere questa «rivoluzione», sia in termini di formazione che dal punto di vista operativo;

              pur nella consapevolezza della necessità di un adeguamento tecnologico ormai inarrestabile, che porterà ad abbandonare la carta, la previsione di una introduzione graduale dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, proporzionata alla grandezza dell'azienda, scongiurerebbe l'elevato rischio di blocchi informatici o altri disservizi legati alle difficoltà tecniche e oggettive di aggiornamento e di ristrettezza dei tempi;

              lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, peraltro, ha avvertito l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato disciplinato, «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali»: il nuovo obbligo presenterebbe, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere una introduzione graduale dell'obbligo della fatturazione elettronica, proporzionata alla dimensione dell'azienda per numero di occupati o, comunque, a rimandare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati al 1° gennaio 2022 al fine di rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.
9/1408/69. Zucconi, Acquaroli, Osnato, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale, nonché una serie di disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica;

              l'introduzione secca dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per l'intero comparto aziendale italiano e del relativo sistema sanzionatorio, seppure con la previsione di un regime transitorio, graverebbe in maniera negativa in particolar modo sulle piccole e medie imprese, ad oggi in forte ritardo ed impreparate a vivere questa «rivoluzione», sia in termini di formazione che dal punto di vista operativo;

              pur nella consapevolezza della necessità di un adeguamento tecnologico ormai inarrestabile, che porterà ad abbandonare la carta, la previsione di una introduzione graduale dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, proporzionata alla grandezza dell'azienda, scongiurerebbe l'elevato rischio di blocchi informatici o altri disservizi legati alle difficoltà tecniche e oggettive di aggiornamento e di ristrettezza dei tempi;

              lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, peraltro, ha avvertito l'Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato disciplinato, «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali»: il nuovo obbligo presenterebbe, secondo il Garante, un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo ad ogni aspetto della vita quotidiana dell'intera popolazione, sproporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere una introduzione graduale dell'obbligo della fatturazione elettronica, proporzionata alla dimensione dell'azienda per numero di occupati o, comunque, a rimandare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati al 1° gennaio 2022 al fine di rendere conformi al quadro normativo italiano ed europeo i trattamenti di dati che verranno effettuati ai fini della fatturazione elettronica.
9/1408/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Acquaroli, Osnato, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che,

              il disegno di legge in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, dispone misure in materia fiscale, finanziarie urgenti, in materia sanitaria, disposizioni riguardanti la pacificazione fiscale, in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale e altre disposizioni fiscali, a vantaggio di imprese e utenti;

              il provvedimento prevede disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica, che coinvolgono un'ampia e disparata platea di utenti;

              le piccole e medio imprese in Italia costituiscono una realtà di estrema importanza, di cui sarebbe opportuno non trascurarne le esigenze. Anche ai fini della riservatezza, della tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, si dovrebbe tenere conto del fatto che i dati dei privati titolari di ditte individuali non possano essere assoggettati allo stesso regime previsto per le imprese di maggiori dimensioni;

              i contribuenti con un fatturato basso, in relazione alle comunicazioni con fatturazione elettronica, si troveranno ad affrontare una molteplicità di ulteriori problemi, rispetto a quelli da cui sono già vessati, con conseguente aggravamento dei costi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della fatturazione elettronica i contribuenti con fatturato inferiore a 10 mila euro e chi effettua prestazioni esenti da Iva.
9/1408/70. Acquaroli, Osnato, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni, Prisco, Varchi.


      La Camera,

          premesso che,

              il disegno di legge in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, dispone misure in materia fiscale, finanziarie urgenti, in materia sanitaria, disposizioni riguardanti la pacificazione fiscale, in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale e altre disposizioni fiscali, a vantaggio di imprese e utenti;

              il provvedimento prevede disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica, che coinvolgono un'ampia e disparata platea di utenti;

              le piccole e medio imprese in Italia costituiscono una realtà di estrema importanza, di cui sarebbe opportuno non trascurarne le esigenze. Anche ai fini della riservatezza, della tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, si dovrebbe tenere conto del fatto che i dati dei privati titolari di ditte individuali non possano essere assoggettati allo stesso regime previsto per le imprese di maggiori dimensioni;

              i contribuenti con un fatturato basso, in relazione alle comunicazioni con fatturazione elettronica, si troveranno ad affrontare una molteplicità di ulteriori problemi, rispetto a quelli da cui sono già vessati, con conseguente aggravamento dei costi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere per l'anno 2019 dalle sanzioni per l'applicazione della fatturazione elettronica i contribuenti con fatturato inferiore a 10 mila euro e chi effettua prestazioni esenti da Iva, se l'emissione della fattura avviene entro il termine della liquidazione periodica IVA.
9/1408/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Acquaroli, Osnato, Lucaselli, Zucconi, Silvestroni, Prisco, Varchi.


      La Camera,

          premesso che,

              il disegno di legge in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, dispone misure in materia fiscale, finanziarie urgenti, in materia sanitaria, disposizioni riguardanti la pacificazione fiscale, in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario nonché di contrasto all'evasione fiscale e altre disposizioni fiscali, a vantaggio di imprese e utenti;

              il provvedimento in votazione interviene in materia di fattura elettronica e prevede disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica;

              tra gli adempimenti connessi all'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019, è prevista la soppressione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro) e l'introduzione del nuovo esterometro, vale a dire la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotta per combattere le frodi fiscali;

              il provvedimento si prefigge di semplificare una serie di misure di carattere fiscale a vantaggio di imprese e utenti, tuttavia, sembrerebbe necessario effettuare l'invio della comunicazione a cadenza mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare lo spesometro transfrontaliero, prevedendo un'unica trasmissione annuale in luogo delle dodici comunicazioni attualmente previste.
9/1408/71. Donzelli, Osnato, Acquaroli, Zucconi, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione di norme fino al contrasto all'evasione;

              in materia sanitaria, l'articolo 23-quater del decreto prevede l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

              l'annosa problematica delle interminabili liste di attesa è percepita dagli utenti come una forte criticità del sistema sanitario nazionale, in quanto compromette l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare;

              in Italia, il sistema sanitario pubblico è finanziato attraverso la fiscalità generale e l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica, nel 2016, ammonta a circa 114 miliardi di euro, attestandosi intorno al 7 per cento del Pil;

              l'ultimo piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) risale al 28 ottobre 2010 e ad oggi non risulta pubblicato il nuovo piano nazionale delle liste di attesa 2016-2018;

              in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha carattere prevalentemente integrativo rispetto ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario pubblico e, nel 2016, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 36 miliardi di euro, che le famiglie sostengono autonomamente, essendo ancora poche, percentualmente, le famiglie che hanno sottoscritto una polizza assicurativa privata;

              secondo il CENSIS sono 2,8 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione a causa dei costi e dei tempi di attesa. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna ulteriore iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, dalle assunzioni di personale agli investimenti in materia di funzionalità strutturale e all'acquisto di macchinari di ultima generazione.
9/1408/72. Lollobrigida, Silvestroni, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione di norme fino al contrasto all'evasione;

              in materia sanitaria, l'articolo 23-quater del decreto prevede l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie;

              l'annosa problematica delle interminabili liste di attesa è percepita dagli utenti come una forte criticità del sistema sanitario nazionale, in quanto compromette l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare;

              in Italia, il sistema sanitario pubblico è finanziato attraverso la fiscalità generale e l'importo complessivo della spesa sanitaria pubblica, nel 2016, ammonta a circa 114 miliardi di euro, attestandosi intorno al 7 per cento del Pil;

              l'ultimo piano nazionale di governo delle liste di attesa (Pngla) risale al 28 ottobre 2010 e ad oggi non risulta pubblicato il nuovo piano nazionale delle liste di attesa 2016-2018;

              in Italia, la spesa sanitaria privata delle famiglie ha carattere prevalentemente integrativo rispetto ai livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario pubblico e, nel 2016, ha raggiunto la ragguardevole cifra di 36 miliardi di euro, che le famiglie sostengono autonomamente, essendo ancora poche, percentualmente, le famiglie che hanno sottoscritto una polizza assicurativa privata;

              secondo il CENSIS sono 2,8 milioni gli italiani che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione a causa dei costi e dei tempi di attesa. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna ulteriore iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, dalle assunzioni di personale agli investimenti in materia di funzionalità strutturale e all'acquisto di macchinari di ultima generazione.
9/1408/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Silvestroni, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              l'articolo 25-octies, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia;

              senza alcun onere aggiuntivo, lo stesso commissario potrebbe lavorare per la riqualificazione e riapertura dell'immobile adibito nei primi del 900’ a casinò nella città di Anzio;

              la struttura denominata «Paradiso sul Mare» nel comune di Anzio, originariamente pensata come Casinò e progettata dall'architetto Cesare Bazzani nel 1919, fu inaugurata nel 1924 dal sindaco Giuseppe Polli, inserendosi perfettamente nel contesto architettonico dell'epoca che vedeva sorgere villini liberty lungo tutta la riviera;

              la struttura, set cinematografico di «Amarcord» di Fellini e «Polvere di Stelle» di Sordi, si è distinta anche per il coinvolgimento diretto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale divenne sede del comando Alleato immediatamente dopo lo sbarco avvenuto nel 1944;

              verso la fine degli anni Sessanta il palazzo fu parzialmente adibito a edificio scolastico e professionale per Servizi Alberghieri e di Ristorazione (divenne infatti l'istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R. Marco Apicio di Anzio);

              i crolli e lo stato di degrado in cui già versava hanno portato al completo trasferimento dell'istituto Alberghiero e oggi l'edificio si trova pressoché in stato di abbandono;

              all'esterno dell'edificio denominato «Paradiso sul Mare», la targa apposta vicino al cancello d'ingresso recita «Turismo – Casinò – Moda. Trinomio d'oro per i lavoratori del braccio della mente di tutto il mondo. Dalla fusione dei tre elementi “turismo-casinò-moda” sorge la vera industria turistica che non avendo mai crisi di superproduzione aiuta concretamente tutte le altre industrie, il commercio e il lavoro non solo bensì eleva il tenore di vita di ogni classe sociale ed allontana le guerre. Possa Iddio proteggere tutti coloro che al proprio interesse sanno accoppiare quello collettivo del popolo Italiano e della patria (G. Polli). Dalla questione economica dipendono la educazione politica, la salute e la potenza dei popoli»;

              tali parole riassumono egregiamente l'importanza e i benefìci che una riqualificazione e riapertura della struttura porterebbero sia ai cittadini di Anzio che a quelli di tutto il litorale sud di Roma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il mandato del commissario straordinario di cui all'articolo 25-octies del decreto-legge in esame anche alle iniziative necessarie per la riqualificazione e riapertura del Casinò di Anzio.
9/1408/73. Silvestroni, Osnato, Acquaroli, Varchi.


      La Camera,

          premesso che,

              il provvedimento in votazione reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              considerata l'importanza e il fatto che le librerie rappresentano oggi uno dei luoghi primari di diffusione della cultura e della lettura e che si rivela quindi fondamentale assicurare un sostegno fiscale per salvaguardare la loro attività;

              è evidente lo stato di crisi attuale delle librerie e delle sale cinematografiche, considerati anche i numeri forniti dalla Confesercenti che servono a dare l'idea delle difficoltà:

              fra il 2008 e il 2013 i fatturati sono stati costantemente in calo a un ritmo del 5-7 per cento all'anno e tra 2013 e 2018 si è arrivati a un meno 15-20 per cento per le librerie, con conseguente chiusura di almeno la metà di esse. Tra il 2010 e il 2015 ben 288 librerie italiane mono-negozio si sono arrese alla chiusura e delle 1.115 librerie del 2010 si è scesi a quota 827 nel 2018;

              le sale cinematografiche hanno visto un decremento di incassi (-11,63 per cento) e spettatori (-12,38 per cento) dal 2017 al 2018 e la crisi dei cinema, che non colpisce solo le piccole sale con programmazioni d'essai, è un fenomeno cominciato non di recente ma inaspritosi nell'ultimo decennio, che ha riguardato diverse città italiane e secondo i dati, dal 2010 al 2018 Milano e Roma hanno perso più del 30 per cento di spazi adibiti a proiezioni cinematografiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, agevolazioni fiscali a sostegno di librerie e sale cinematografiche, settori già sufficientemente vessati dalla crisi in atto.
9/1408/74. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Varchi, Morassut.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame, contiene misure di carattere fiscale e disposizioni finanziarie urgenti, nello specifico prevede disposizioni di coordinamento in materia di fatturazione elettronica;

              in base alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 909 che dispone: «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.», a partire dal 1° gennaio 2019, tutti i soggetti residenti, identificati o stabiliti nel territorio nazionale, dovranno emettere fattura in esclusiva modalità elettronica;

              sul punto si presentano una serie di criticità prettamente tecniche. Innanzitutto, la fattura deve essere formata esclusivamente in osservanza del tracciato, in formato xml. Viene dunque meno la possibilità di predisporre fatture redatte a mano, oppure con software ad uso videoscrittura o fogli di calcolo, in formato libero. È quindi necessario che tutte le aziende abbiano una dotazione informatica minima che consenta loro di produrre la fattura con software commerciali predisposti a tal fine. Tutti dovranno disporre quindi di una connessione ad internet, necessaria all'invio dei dati al Sistema di Interscambio, e tutti dovranno avere una PEC, utile sia per l'invio delle fatture che per la ricezione delle fatture;

              l'obbligo che tutti i comuni italiani saranno chiamati ad adempiere dal 1° Gennaio 2019 richiede, dunque, infrastrutture digitali e telematiche di grande efficienza, quando invece molti dei Comuni italiani non dispongono ancora di una adeguata connessione ad internet. Il rischio è dunque quello di andare a caricare gli imprenditori e i professionisti di sanzioni e contenziosi fiscali, in aree già penalizzate dal digital divide e dalla mancanza di servizi. Tali aree necessitano infatti di avanzamenti tecnologici ed infrastrutturali che hanno bisogno di anni per concretizzarsi. Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica nelle zone in questione rischierebbe di generare innumerevoli danni economici alle imprese, andando ad incentivare il già annoso problema della desertificazione commerciale nei piccoli comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, per il prossimo triennio, i soggetti residenti nei Comuni situati in aree sprovviste di copertura a banda larga.
9/1408/75. Ciaburro, Caretta, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia fiscale, dalla pacificazione alla semplificazione fiscale fino al contrasto all'evasione fiscale;

              nulla è stato previsto, invece, in favore degli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che da anni subiscono trattamenti salariali incongrui e non proporzionati all'importanza del ruolo che svolgono per la difesa del territorio e sul territorio;

              in particolare, il personale de quo a causa di una, ormai strutturale, riduzione degli organici, all'incremento degli stati emergenziali conseguenti all'allarme terrorismo, alla gestione dei flussi migratori e alle, sempre più frequenti, calamità naturali è spesso chiamato a ore di straordinario, svolto in condizioni disagiate e di pericolo, lontano dalle proprie famiglie;

              nel corso degli ultimi anni molti sono stati i solleciti volti a sbloccare il pagamento del lavoro straordinario (solo nell'Arma si contano circa 2,5 milioni di ore di straordinario non pagate e altrettante, se non di più, se ne contano nella Polizia di Stato) e solo recentemente, con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ne è stata autorizzata la spesa;

              oltre all'annosa problematica della retribuzione del lavoro straordinario, un regime fiscale agevolato della stessa rappresenterebbe un segnale importante per ridare dignità professionale al personale del Comparto che ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per tutelare lo Stato e i cittadini;

              tale lavoro, svolto in condizioni di assoluta precarietà e pericolosità, dovrebbe godere di misure agevolative della tassazione, utili ad indennizzare le innegabili condizioni di pericolo e disagio in cui il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico opera,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere la detassazione o, quantomeno, una tassazione agevolata degli straordinari per il personale dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
9/1408/76. Cirielli, Osnato, Acquaroli, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              considerata l'importanza delle lezioni private e appurato che l'impartizione delle stesse rappresenta un sostegno fondamentale per molti docenti statali senza titolarità di cattedra e per tutti quei soggetti che non svolgono attività di insegnamento ma che hanno conseguito una laurea in scienze della formazione o in altri titoli abilitanti;

          considerato che sono quasi 500.000 l'anno gli studenti che si avvalgono di lezioni private;

              la manovra di bilancio per il 2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento;

              tutto ciò determinerebbe una disparità di trattamento tra i docenti titolari di cattedra e i docenti non titolari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le misure fiscali agevolative previste per i docenti titolari di cattedra e descritte in premessa anche ai docenti statali senza titolarità di cattedra e a quanti abbiano conseguito la laurea in scienza della formazione o altri titoli abilitanti.
9/1408/77. Bucalo, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              il disegno di legge n. 1408, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 119 del 2018, reca disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;

              il provvedimento contiene, tra le varie misure, anche misure a sostegno del contribuente, prevedendo la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione;

              la normativa vigente prevede la possibilità di riscattare gli anni per il corso di laurea a fini pensionistici, tale previsione, tuttavia risulta allo stato attuale alquanto onerosa, fatto che ha determinato che spesso i pagamenti dovuti abbiano formato oggetto di un piano di rateizzazione. Il riscatto di laurea è una battaglia giusta che coinvolge diverse generazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la definizione agevolata dei piani di rateizzazione per il riscatto del corso legale di laurea, consentendo, il venir meno della decadenza prevista per il mancato pagamento, nonché la validità del piano di rateizzazione già accordato e secondo le scadenze ivi previste.
9/1408/78. Montaruli, Deidda, Ferro, Silvestroni, Varchi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Valle d'Aosta.
9/1408/79. Sensi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Trentino Alto Adige.
9/1408/80. Prestipino.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Friuli Venezia Giulia.
9/1408/81. Morgoni.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi principi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Molise.
9/1408/82. Nardi.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi principi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Abruzzo.
9/1408/83. Di Giorgi.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi principi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del provvedimento in esame interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Basilicata.
9/1408/84. Ciampi.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato e il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici e i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Umbria.
9/1408/85. Rossi.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato e il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici e i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Umbria.
9/1408/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossi.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato e il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici e i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Veneto.
9/1408/86. Rizzo Nervo.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato e il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici e i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Veneto.
9/1408/86. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo Nervo.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del Paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di rafforzare l'efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di raddoppiare le risorse stanziate per le finalità previste dall'articolo 25 del provvedimento in esame.
9/1408/87. Mura.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del Paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di rafforzare l'efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi allo scopo di aumentare le risorse stanziate per le finalità previste dall'articolo 25 del provvedimento in esame.
9/1408/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del Paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di estendere temporalmente il termine di efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di mettere a regime l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 25.
9/1408/88. Lacarra.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Toscana.
9/1408/89. Pini.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Toscana.
9/1408/89. (Testo modificato nel corso della seduta) Pini.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Puglia.
9/1408/90. Pagani.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Puglia.
9/1408/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Pagani.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Piemonte.
9/1408/91. Incerti.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Piemonte.
9/1408/91. (Testo modificato nel corso della seduta) Incerti.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Emilia Romagna.
9/1408/92. Marco Di Maio.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Molise.
9/1408/93. Dal Moro.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in esame opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Molise.
9/1408/93. (Testo modificato nel corso della seduta) Dal Moro.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 22 del provvedimento in esame assegna risorse per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

              il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

              nessun altro finanziamento è previsto a sostegno del Fondo di garanzia per le PMI né per gli anni successivi,

impegna il Governo

a rifinanziare il Fondo di garanzia per le PMI per un ammontare almeno pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a sostegno delle PMI nazionali.
9/1408/94. Moretto.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 22 del provvedimento in esame assegna risorse per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

              il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

              nessun altro finanziamento è previsto a sostegno del Fondo di garanzia per le PMI né per gli anni successivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo di garanzia per le PMI a decorrere dal 2019 a sostegno delle PMI nazionali.
9/1408/94. (Testo modificato nel corso della seduta) Moretto.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Abruzzo e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/95. Pezzopane.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Marche.
9/1408/96. Colaninno.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Marche.
9/1408/96. (Testo modificato nel corso della seduta) Colaninno.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Lombardia.
9/1408/97. Gadda.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Lombardia.
9/1408/97. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Liguria.
9/1408/98. Portas.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Liguria.
9/1408/98. (Testo modificato nel corso della seduta) Portas.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Lazio.
9/1408/99. Lepri.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Lazio.
9/1408/99. (Testo modificato nel corso della seduta) Lepri.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Basilicata.
9/1408/100. Giorgis.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Basilicata.
9/1408/100. (Testo modificato nel corso della seduta) Giorgis.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Abruzzo.
9/1408/101. Gariglio.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Calabria.
9/1408/102. Bonomo.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Calabria.
9/1408/102. (Testo modificato nel corso della seduta) Bonomo.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune misure per incrementare, almeno del 20 per cento, gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Campania.
9/1408/103. De Luca.


      La Camera,

          premesso che:

              all'articolo 21-bis del provvedimento in oggetto opportunamente si differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica;

              stante la rilevanza della funzione svolta da detti servizi, anche in considerazione della crescente evidenza della necessità di ridurre il traffico privato ed il conseguente inquinamento dell'atmosfera che interessa le nostre città, appare necessario accompagnare la suddetta misura con interventi di carattere finanziario che incrementino, almeno del 20 per cento, gli investimenti pubblici ed i trasferimenti nel settore dei trasporti pubblici collettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee misure per incrementare gli stanziamenti a favore del trasporto pubblico locale nella regione Campania.
9/1408/103. (Testo modificato nel corso della seduta) De Luca.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi principi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Sardegna.
9/1408/104. Gavino Manca.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi princìpi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Campania.
9/1408/105. Siani.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi principi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Sicilia.
9/1408/106. Miceli.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi princìpi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Marche.
9/1408/107. Berlinghieri.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi princìpi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Lazio.
9/1408/108. Melilli.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Lombardia.
9/1408/109. Mor.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Piemonte.
9/1408/110. Losacco.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Veneto.
9/1408/111. De Menech.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Liguria.
9/1408/112. Paita.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Emilia Romagna.
9/1408/113. Benamati.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Toscana.
9/1408/114. Buratti.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 16-bis del presente provvedimento interviene sulla digitalizzazione degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione della giustizia;

              l'andamento del contenzioso innanzi alle commissioni tributarie ha mostrato, nel periodo 2011-2016, un progressivo decremento delle liti pendenti, tuttavia necessita di ulteriori risorse a favore delle commissioni tributarie al fine di abbattere ulteriormente il contenzioso che si creerà a seguito dell'introduzione delle norme previste dal presente provvedimento,

impegna il Governo,

a stanziare 5 milioni annui per il triennio da destinare alle commissioni tributarie della regione Umbria.
9/1408/115. Ascani.


      La Camera,

          premesso che:

              nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata introdotta una modifica sostanziale che riguarda lo speciale interpello per le imprese che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato, con lo scopo di dare certezza al contribuente che investe nel territorio dello Stato in merito ai profili fiscali del proprio piano di investimento;

              è tuttavia necessario dare un indirizzo preciso su quella che dovrebbe essere l'impostazione del rapporto tra i contribuenti e il fisco attraverso una riforma dell'istituto dell'interpello;

              l'adempimento collaborativo, infatti, si fonda sul principio dell'affidamento e del reciproco rispetto tra impresa e fisco e l'interpello è lo strumento con il quale le imprese instaurano con il fisco un rapporto di reciproco affidamento;

              il contribuente che aderisce all'adempimento collaborativo deve avere una interlocuzione costante e preventiva con l'Agenzia delle entrate volta a definire in anticipo, sulla base di elementi di fatto, le obbligazioni tributarie in capo al contribuente;

              l'interlocuzione costante e preventiva tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate è volta a definire in anticipo, sulla base di elementi di fatto, l'obbligazione tributaria in capo al contribuente, la comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare deviazioni nel percorso di adempimento dell'obbligazione fiscale preventivata e dei rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, e la possibilità dell'anticipazione dei controlli,

impegna il Governo

al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, ad estendere il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti a tutti i soggetti residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia, che presentino istanza di adesione ad un apposito progetto pilota di regime di adempimento collaborativo che comporta per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.
9/1408/116. Librandi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 9 del provvedimento, come modificato durante l'esame parlamentare, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020,

impegna il Governo

a chiarire con opportuni provvedimenti amministrativi che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile sono riferibili unicamente alle irregolarità formali contenute nelle dichiarazioni depositate dal contribuente in osservanza ad obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte e sul pagamento dei tributi, al fine di evitare la possibilità che in sede di contenzioso si apra la strada ad una interpretazione alternativa che sottenda ad un possibile condono.
9/1408/117. Mancini.


      La Camera,

          premesso che:

              il decreto in esame presenta gravissime criticità che mettono a dura prova la più complessiva tenuta del sistema tributario, minando gli stessi princìpi costituzionali che vi sovraintendono, quale ad esempio il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione, che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;

              siamo in presenza infatti, di un articolato pieno di sanatorie e condoni che minano la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini, rischiando di compromettere gravemente le future entrate fiscali. Si tratta, infatti, di misure di sanatoria in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, che vengono disposte al fine di favorirli e di fare cassa nell'immediato, a discapito delle future entrate, senza che vi sia anche solo la parvenza di un riordino del sistema fiscale;

              al Senato è stato inoltre introdotta una misura che istituisce dal 1° gennaio 2019 un'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea tramite i cosiddetti money transfer;

              si tratta di una misura che colpisce in maniera discriminatoria le rimesse dei migranti regolari, persone che da anni lavorano, vivono e pagano le tasse in Italia, per non parlare del rischio che, aggiungendo una tassa a un contesto già caratterizzato da alte commissioni, si favorisce il ricorso a canali di trasferimento illegali;

              la nuova normativa, che va a sommarsi ad altre misure discriminatorie nei confronti degli stranieri di dubbia costituzionalità introdotte, ad esempio, dal cosiddetto «Decreto sicurezza», in realtà contrasta anche con la tendenza, a livello internazionale, ad agire per abbattere il costo di tali commissioni: durante il G8 del 2009 a L'Aquila fu stabilito l'obiettivo di portarle al 5 per cento. Lo stesso obiettivo fu ribadito ai G20 di Cannes (2011) e Brisbane (2014). Inoltre, all'interno degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è fissato l'impegno di ridurre i costi al 3 per cento entro il 2030,

impegna il Governo

a effettuare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, un monitoraggio a tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame sull'effettivo impatto della nuova normativa sul sistema delle rimesse, nonché di verificarne la compatibilità con le normative europee ed internazionali, in particolare quello sulla libera circolazione dei capitali, nonché di riferirne alle Camere.
9/1408/118. Migliore.


      La Camera,

          premesso che:

              i commi da 1 a 3 dell'articolo 23-quater del provvedimento in esame, introdotti al Senato, dispongono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

              la conferma della misura del Bonus bebé anche per il prossimo anno corrisponde ad una scelta compiuta in continuità con l'impostazione della politica di sostegno alle famiglie messa in atto dai Governi della precedente legislatura;

              ai prodotti sanitari o igienici femminili e ai pannolini per la prima infanzia si applica l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) rideterminata nella misura del 22 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2013 con la legge di bilancio 2013;

              l'ordinamento nazionale prevede delle aliquote IVA ridotte, fra cui una al 5 per cento istituita con la legge di stabilità 2016;

              nessuna famiglia può sottrarsi all'acquisto di beni per l'infanzia che assumono una primaria necessità come i pannolini; le donne, peraltro, sono altresì soggette ad un esborso annuo che si stima in circa 500 euro per l'acquisto, necessario, di prodotti igienici quali tamponi e assorbenti;

              la riduzione dell'aliquota Iva a cui sono soggetti i richiamati beni si sostanzierebbe, dunque, in una misura di sostegno ad una fascia socialmente ed economicamente più debole della popolazione quale è quella femminile – in ragione dei dati di genere sulla partecipazione e sul tasso di attività nel mercato del lavoro – e di sostegno, più in generale, delle famiglie e a tutela dell'infanzia, in coerenza con alcune delle scelte di modifica dei contenuti del presente provvedimento;

              peraltro nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera della Legge di bilancio per il 2019 il Sottosegretario all'Economia Laura Castelli ha dichiarato che il Governo, pur considerando favorevolmente la proposta di riduzione dell'aliquota Iva per i sopracitati beni, necessita di un congruo tempo al fine di scongiurare una procedura di infrazione comunitaria;

              la direttiva europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006 ha però incluso nell'elenco delle cessioni di beni che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte proprio i prodotti «di protezione dell'igiene femminile»,

              impegna il Governo

              a promuovere una misura di giustizia sociale, di politica a favore dell'infanzia e di sostegno delle donne, prevedendo, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione dell'aliquota IVA ridotta per i prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso nonché, per quanto riguarda la prima infanzia, per i pannolini.
9/1408/119. Ungaro, Bruno Bossio, Gribaudo, Schirò, La Marca.


      La Camera,

          premesso che:

              il provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» (A.C. 1408) presenta alcune norme relative alla semplificazione delle imprese;

              la Legge di Bilancio per il 2019, approvata dalla Camera ed attualmente in discussione al Senato ha esteso a partire dal prossimo anno il regime forfettario (imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015) ai contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro semplificando le condizioni di accesso;

              tale norma ha quindi come finalità anche quella di sburocratizzare le procedure portando benefici in primo luogo a giovani professionisti;

              l'attuale normativa però esclude l'accesso a tale regime forfettario a tutti i lavoratori autonomi che hanno una quota, anche irrisoria, in qualsiasi Società a Responsabilità Limitata (Srl);

              tale esclusione penalizzerebbe moltissimi lavoratori autonomi che, per diversificare la loro attività o per ricercare ulteriori opportunità lavorative o professionali, sono attualmente soci di minoranza di piccole società;

              secondo gli analisti del settore tale norma si ripercuoterà soprattutto sulle start up (la tipologia di imprese che, per definizione, non è un'attività individuale, ma un progetto da perseguire in team e quindi la forma più diffusa della Srl);

              il numero di start up innovative in Italia è in netto aumento. Durante l'ultimo anno, in particolare, si è registrata una crescita di circa il 30 per cento rispetto al precedente;

              le start up nel nostro Paese sono infatti quasi 9 mila, specializzate in ricerca e sviluppo, e con un'alta propensione all'investimento. Anche il capitale sociale sottoscritto dalle start up è cresciuto, passando da poco più di 423 milioni di euro a 499 milioni di euro (con un aumento del 18 per cento). In media 56.097 euro a impresa;

              gli imprenditori hanno quindi sicuramente beneficiato delle agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche che sono state introdotte negli ultimi anni, come l'aumento al 30 per cento degli incentivi per gli investimenti in equity, il super ed iper ammortamento, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e la nuova modalità di costituzione digitale gratuita;

              con queste nuove norme verrebbe però messo a rischio un intero settore in crescita sia per fatturato che per occupati,

impegna il Governo

a prevedere che il regime forfettario con aliquota del 15 per cento, prevista per il 2019 per i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, siano estesi anche tutti i lavoratori autonomi che hanno una quota in una Società a Responsabilità Limitata.
9/1408/120. Fregolent.


      La Camera,

          premesso che

              il provvedimento in esame contiene misure di sanatoria disposte al fine di favorire chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie; in particolare, l'intervento previsto all'articolo 3 recante la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, dispone significative varianti delle norme vigenti che si concretizzano in un intervento di maggior favore in termini di rateizzazione e di riduzione degli interessi e delle sanzioni precedentemente previste;

              il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione, all'articolo 19, comma 1, prevede la possibilità di estendere il piano ordinario di rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, nel caso in cui il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in uno stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;

              un'estensione ulteriore di tale piano di rateizzazione consentirebbe l'estinzione del debito in condizioni ancor più favorevoli e che tengano in debito conto la grave situazione economica in cui versa il contribuente;

              peraltro, alla luce dei recenti risvolti della vicenda che coinvolge autorevoli esponenti del partito della Lega e legata ai rimborsi elettorali non dovuti tra il 2008 al 2010 per 49 milioni di euro, è altresì necessario che al singolo contribuente siano concesse condizioni più favorevoli di quelle previste a legislazione vigente;

              da quanto si è appreso da fonti stampa la procura di Genova e la Lega avrebbero raggiunto un accordo che garantisce, al fine di preservare la stabilità economica del partito, un piano di restituzione delle somme allo Stato particolarmente favorevole per il debitore: la Lega si è infatti impegnata a versare almeno 600 mila euro l'anno su un conto messo a disposizione dei magistrati, da cui saranno prelevate somme fino a concorrenza dell'importo totale; tenendo conto che 3 dei 49 milioni sono già stati sequestrati dalle casse del Partito, si stima che il debito complessivo sarà saldato dalla Lega in 76 anni, un periodo che appare sproporzionato rispetto alle attuali condizioni previste dal piano ordinario di rateizzazione per il contribuente;

              alla luce dei fatti riguardanti la truffa della Lega a danno dello Stato – e dei contribuenti tutti – e della salvaguardia ricevuta in base alle modalità pattuite di restituzione dei rimborsi elettorali non dovuti, appare dunque più che aderente ad un principio di equità sociale garantire la medesima possibilità di estensione della rateizzazione a 912 rate mensili (76 anni) del proprio debito tributario al contribuente;

              una modifica che renda più sostenibile il piano ordinario di restituzione delle somme iscritte a ruolo per il contribuente risulta necessaria e, peraltro, maggiormente meritevole di tutela, in ragione delle condizioni di difficoltà economica in cui versa il contribuente che beneficerebbe della dilazione temporale,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, a modificare le disposizioni vigenti sulla riscossione delle imposte sul reddito in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo presso l'agente della riscossione, al fine di estendere il piano ordinario di rateizzazione da 120 a 912 rate mensili nel caso in cui il contribuente, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si trovi in uno stato di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, con l'obiettivo di concedere al debitore in difficoltà la possibilità di estinguere il debito tributario in 76 anni.
9/1408/121. D'Alessandro.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 1 del decreto legislativo 175 del 2015 che ha introdotto misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2016, la messa a disposizione gratuita da parte dell'Agenzia delle Entrate di un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;

              dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche;

              l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 30 aprile 2018, ha reso noto le regole tecniche della fatturazione elettronica con l'intento di rendere agevole, efficiente e poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche e di mettere a disposizione degli operatori una serie di servizi di ausilio per il processo di fatturazione;

              l'Agenzia si avvale del sistema di conservazione messo a disposizione dalla società Sogei S.p.A., nella sua qualità di società in house, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l'Agenzia stessa, rimanendo estranea Sogei S.p.A. nei rapporti con i contribuenti;

              il testo del provvedimento in esame, recante alcune disposizioni di semplificazioni per l'avvio della fatturazione elettronica, prevede che nell'ambito del servizio di conservazione delle fatture, Sogei S.p.A non possa avvalersi di soggetti terzi;

              nel contratto di adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, all'articolo 4 si prevede l'impegno da parte dell'Agenzia a conservare a norma, per la durata di 15 anni, le fatture elettroniche inviate dal Contribuente; l'Agenzia procederà automaticamente allo scarto delle fatture per le quali sia trascorso tale periodo di conservazione; in tal caso le fatture elettroniche saranno eliminate e definitivamente non recuperabili qualora il contribuente, non richieda, in caso di comprovata necessità, prima della suddetta scadenza, di prorogare la conservazione delle fatture di proprio interesse;

              la normativa di rango primario non riporta tuttavia la durata dell'obbligo di conservazione delle fatture da parte dell'Agenzia delle entrate e sarebbe opportuno invece fissarlo per legge affinché nei successivi contratti non vengano specificate condizioni peggiorative rispetto alle attuali, anche in ottemperanza all'intento dichiarato dall'Agenzia delle entrate ad aprile 2018 di rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture,

impegna il Governo

a introdurre un obbligo di legge per l'Agenzia delle entrate che disciplini la conservazione delle fatture elettroniche per almeno 15 anni a tutela del contribuente evitando che per tale finalità ci si debba rivolgere a soggetti terzi con conseguente aggravio in termini sia economici, sia di appesantimento delle procedure.
9/1408/122. Fragomeli.


      La Camera,

          premesso che:

              dal 30 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito per acquisiti superiori a 30 euro;

              per diffondere i pagamenti tracciabili, nel corso della precedente legislatura, sono stati previste disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea; infatti il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751 del 2015, fissando i limiti alle commissioni interbancarie da applicarsi alle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, recando una disciplina transitoria opzionale applicabile fino al 9 dicembre 2020;

              alcune associazioni hanno previsto che l'uso del POS obbligatorio su un totale di transazioni con POS pari a 50.000 euro annui potrebbe costare all'esercente o al professionista circa 1.700 euro infatti oltre ai costi fissi di acquisto e noleggio dei POS (che possono arrivare anche a 200 euro), bisogna considerare le spese di canone e di manutenzione del dispositivo elettronico (dai 25 ai 40 euro + IVA al mese) e quelle di commissione su ogni transazione effettuata (dallo 0,6 al 2 per cento); sarebbe pertanto opportuno prevedere delle agevolazioni fiscali per venire incontro ai soggetti che per obbligo di legge sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito per acquisiti superiori a 30 euro,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di agevolazioni fiscali, anche in forma di detrazioni o credito d'imposta da portare in compensazione, per l'installazione e l'utilizzo del servizio di POS in vigenza dell'obbligo di legge che impone a imprese e professionisti, che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e di credito per acquisiti superiori a 30 euro.
9/1408/123. Pizzetti.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 22 del provvedimento in esame assegna 735 milioni di euro per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, importante strumento di sostegno agli investimenti delle imprese nazionali;

              al relativo onere si provvede per un ammontare pari a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020;

              sarebbe dunque opportuna una rassicurazione del Governo relativamente al fatto che da tale utilizzo non derivino criticità ai fini della realizzazione degli interventi programmati a valere sullo stesso Fondo per lo sviluppo e la coesione,

impegna il Governo

a fornire chiarimenti relativamente al fatto che dall'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione non derivino criticità ai fini della realizzazione degli interventi già programmati.
9/1408/124. Noja.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 22 del provvedimento in esame assegna risorse per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

              il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati 9 facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

              nessun altro finanziamento è previsto a sostegno del Fondo di garanzia per le PMI né per gli anni successivi,

impegna il Governo

a rifinanziare il Fondo di garanzia per le PMI per un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 a sostegno delle PMI nazionali, con una quota parte esclusivamente vincolata al sostegno delle imprese fortemente orientate all'innovazione.
9/1408/125. Zardini.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 22 del provvedimento in esame assegna risorse per l'anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

              il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati 9 facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;

              nessun altro finanziamento è previsto a sostegno del Fondo di garanzia per le PMI né per gli anni successivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare il Fondo di garanzia per le PMI a sostegno delle PMI nazionali, con una quota parte esclusivamente vincolata al sostegno delle imprese fortemente orientate all'innovazione.
9/1408/125. (Testo modificato nel corso della seduta) Zardini.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del Paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di estendere temporalmente il termine di efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 25, anche per il biennio 2020 e 2021.
9/1408/126. Viscomi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del Paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di estendere temporalmente il termine di efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 25, anche per il biennio 2020 e 2021.
9/1408/126. (Testo modificato nel corso della seduta) Viscomi.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di rafforzare l'efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di stanziare ulteriori 100 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 25 del presente provvedimento.
9/1408/127. Serracchiani.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di rafforzare l'efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse per le finalità previste dall'articolo 25 del presente provvedimento.
9/1408/127. (Testo modificato nel corso della seduta) Serracchiani.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di estendere temporalmente il termine di efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alla causale di contratto di solidarietà,

impegna il Governo

ad adoperarsi, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di prevedere una ulteriore estensione temporale del periodo di deroga previsto dall'articolo 25, con particolare riguardo alla causale di contratto di solidarietà.
9/1408/128. Carla Cantone.


      La Camera,

          premesso che:

              l'articolo 25 del provvedimento in oggetto contiene disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, derogando alla disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali;

              tali misure, pur necessarie, non appaiono sufficienti a garantire il completamento dei piani industriali di molte aziende del paese e ad assicurare al contempo la piena salvaguardia del tessuto occupazionale dei territori;

              si reputa necessario operare al fine di estendere temporalmente il termine di efficacia delle predette norme in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riguardo alla causale di contratto di solidarietà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore estensione temporale del periodo di deroga previsto dall'articolo 25, con particolare riguardo alla causale di contratto di solidarietà.
9/1408/128. (Testo modificato nel corso della seduta) Carla Cantone.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Campania e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/129. Del Basso De Caro.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto –legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Emilia-Romagna e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/130. Critelli.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Lazio e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/131. Anzaldi.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Liguria e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/132. Vazio.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Lombardia e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/133. Braga.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Marche e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/134. Carnevali.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della Regione Piemonte e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/135. Enrico Borghi.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Puglia e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/136. Boccia.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Sicilia e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/137. Cardinale.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Toscana e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/138. Cantini.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente a ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Umbria e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/139. Verini.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente a ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Umbria e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Verini.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore, di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente a ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

ad allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Veneto e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/140. Pellicani.


      La Camera,

          premesso che:

              le diverse misure di definizione agevolata e di condono contenute nel decreto in esame mettono in discussione la complessiva tenuta del sistema tributario, riconoscendo forti e ingiustificate agevolazioni in favore, di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, penalizzando i cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, depotenziando l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso della scorsa legislatura;

              inoltre, tali misure agevolative recano un palese danno a carico del bilancio statale, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica, producendo minori entrate per l'erario nei prossimi anni, nonché sui bilanci degli enti territoriali, andando conseguentemente a ledere il principio di autonomia degli enti locali;

              un effetto negativo sulle entrate sarà determinato dalla riduzione della compliance fiscale, determinata dall'aspettativa di ulteriori condoni;

              nel provvedimento non sono, tuttavia, contenute specifiche analisi d'impatto sul sistema tributario e sui conti pubblici;

              l'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia presentato un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, evidenziando il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allegare al prossimo Documento di economia e finanza, in via straordinaria, uno specifico rapporto sugli effetti di riduzione del gettito fiscale e contributivo derivanti dalle misure disposte dal decreto-legge in esame, anche riguardo alle conseguenze sui bilanci dei comuni della regione Veneto e prefigurando le opportune compensazioni.
9/1408/140. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellicani.


      La Camera,

          premesso che:

              recenti statistiche, confermate anche dall'ISTAT, riportano che dal 2010 l'emigrazione dall'Italia è in un costante aumento;

              le registrazioni di italiani all'estero sono passate da 3,1 milioni nel 2006 a oltre 5 milioni nel 2018, secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per altro inferiori a quelli rilevati a livello consolare. Più della metà hanno compiuto un'effettiva esperienza migratoria rispetto a quanti hanno acquisito la cittadinanza all'estero per discendenza;

              la maggior parte dei migranti italiani si dirige in altri Paesi europei, principalmente in Gran Bretagna, Germania, Francia e Svizzera;

              il costante incremento dei flussi in uscita e la diversificazione sociale, culturale e professionale di coloro che ne sono protagonisti inducono a inquadrare il fenomeno nei termini di una vera e propria «nuova emigrazione», al cui interno si manifestano possibilità occupazionali e prospettive di tutela dei diritti molto differenziate;

              la migrazione di persone altamente qualificate, per altro, è un fenomeno significativo e tende a crescere, stando ai dati che segnalano il possesso di una laurea o di un titolo post-laurea da parte della metà dei giovani che lasciano il Mezzogiorno (SVIMEZ);

              nel rapporto Migrantes 2018 si legge che dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7 per cento passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni di iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) a più di 5,1 milioni, con un aumento di oltre 140 mila unità (variazione 2,7 per cento rispetto al 2017). Soffermandosi alla sola percentuale per espatrio (52,8 per cento), si tratta in valore assoluto di 128.193 italiani partiti dall'Italia nel corso del 2017 spostando la loro residenza fuori dei confini nazionali. Le partenze, in questo ultimo anno, sono state generalmente più contenute in valore assoluto, ma resta un trend che merita attenzione e analisi in quanto, se nell'ultimo anno la crescita è stata del +3,3 per cento, considerando gli ultimi tre anni la percentuale sale a +19,2 per cento e per l'ultimo quinquennio addirittura a +36,2 per cento,

impegna il Governo

a considerare a partire dall'anno 2019 direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esente da IMU e TASI, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
9/1408/141. Carè, Ungaro, Schirò, La Marca.


      La Camera,

          premesso che:

              recenti statistiche, confermate anche dall'ISTAT, riportano che dal 2010 l'emigrazione dall'Italia è in un costante aumento;

              le registrazioni di italiani all'estero sono passate da 3,1 milioni nel 2006 a oltre 5 milioni nel 2018, secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), per altro inferiori a quelli rilevati a livello consolare. Più della metà hanno compiuto un'effettiva esperienza migratoria rispetto a quanti hanno acquisito la cittadinanza all'estero per discendenza;

              la maggior parte dei migranti italiani si dirige in altri Paesi europei, principalmente in Gran Bretagna, Germania, Francia e Svizzera;

              il costante incremento dei flussi in uscita e la diversificazione sociale, culturale e professionale di coloro che ne sono protagonisti inducono a inquadrare il fenomeno nei termini di una vera e propria «nuova emigrazione», al cui interno si manifestano possibilità occupazionali e prospettive di tutela dei diritti molto differenziate;

              la migrazione di persone altamente qualificate, per altro, è un fenomeno significativo e tende a crescere, stando ai dati che segnalano il possesso di una laurea o di un titolo post-laurea da parte della metà dei giovani che lasciano il Mezzogiorno (SVIMEZ);

              nel rapporto Migrantes 2018 si legge che dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7 per cento passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni di iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) a più di 5,1 milioni, con un aumento di oltre 140 mila unità (variazione 2,7 per cento rispetto al 2017). Soffermandosi alla sola percentuale per espatrio (52,8 per cento), si tratta in valore assoluto di 128.193 italiani partiti dall'Italia nel corso del 2017 spostando la loro residenza fuori dei confini nazionali. Le partenze, in questo ultimo anno, sono state generalmente più contenute in valore assoluto, ma resta un trend che merita attenzione e analisi in quanto, se nell'ultimo anno la crescita è stata del +3,3 per cento, considerando gli ultimi tre anni la percentuale sale a +19,2 per cento e per l'ultimo quinquennio addirittura a +36,2 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare a partire dall'anno 2020 direttamente adibita ad abitazione principale, e quindi esente da IMU e TASI, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
9/1408/141. (Testo modificato nel corso della seduta) Carè, Ungaro, Schirò, La Marca.


      La Camera,

          premesso che:

              recenti statistiche, confermate anche dall'ISTAT, riportano che dal 2010 l'emigrazione dall'Italia è in un costante aumento;

              le registrazioni di italiani all'estero sono passate da 3,1 milioni nel 2006 a oltre 5 milioni nel 2018, secondo i dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), peraltro inferiori a quelli rilevati a livello consolare. Più della metà hanno compiuto un'effettiva esperienza migratoria rispetto a quanti hanno acquisito la cittadinanza all'estero per discendenza;

              la maggior parte dei migranti italiani si dirige in altri Paesi europei, principalmente in Gran Bretagna, Germania, Francia e Svizzera;

              il costante incremento dei flussi in uscita e la diversificazione sociale, culturale e professionale di coloro che ne sono protagonisti inducono a inquadrare il fenomeno nei termini di una vera e propria «nuova emigrazione», al cui interno si manifestano possibilità occupazionali e prospettive di tutela dei diritti molto differenziate;

              la migrazione di persone altamente qualificate, per altro, è un fenomeno significativo e tende a crescere, stando ai dati che segnalano il possesso di una laurea o di un titolo post-laurea da parte della metà dei giovani che lasciano il Mezzogiorno (SVIMEZ);

              nel rapporto Migrantes 2018 si legge che dal 2006 al 2018 la mobilità italiana è aumentata del 64,7 per cento passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni di iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) a più di 5,1 milioni, con un aumento di oltre 140 mila unità (variazione 2,7 per cento rispetto al 2017). Soffermandosi alla sola percentuale per espatrio (52,8 per cento), si tratta in valore assoluto di 128.193 italiani partiti dall'Italia nel corso del 2017 spostando la loro residenza fuori dei confini nazionali. Le partenze, in questo ultimo anno, sono state generalmente più contenute in valore assoluto, ma resta un trend che merita attenzione e analisi in quanto, se nell'ultimo anno la crescita è stata del +3,3 per cento, considerando gli ultimi tre anni la percentuale sale a +19,2 per cento e per l'ultimo quinquennio addirittura a +36,2 per cento,

impegna il Governo:

          nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:

          consentire, per tramite di adeguati strumenti normativi, ai cittadini italiani i quali lavorano e vivono all'estero, sebbene non iscritti all'Aire e con residenza fiscale in Italia, di detrarre le imposte versate all'estero dall'imponibile in Italia (senza rischiare la doppia imposizione fiscale ma pagando solo sanzioni amministrative) anche in caso di omessa presentazione in Italia della dichiarazione, o di omessa indicazione, dei redditi prodotti e già tassati all'estero.
9/1408/142. La Marca, Ungaro, Schirò, Carè.