XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 novembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 novembre 2018.

      Battelli, Benvenuto, Bianchi, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Luca, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Iovino, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Alessandro Pagano, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Suriano, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 19 novembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          MANDELLI ed altri: «Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai farmacisti ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria» (1381).

      Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 19 novembre 2018 la deputata Annibali ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          ANNIBALI: «Modifica all'articolo 115 del codice penale in materia di accordo per commettere omicidio o di istigazione al medesimo delitto» (952).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

      In data 19 novembre 2018 il deputato Bignami ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          BIGNAMI: «Abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale, concernente i casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto» (1184).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
          VI Commissione (Finanze):
      BRUNETTA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro» (905) Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 2018, ha trasmesso il testo di una risoluzione, assunta dal Consiglio di presidenza della Corte nell'adunanza del 7 novembre 2018, recante l'auspicio che, in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (atto Camera n.  1334), siano introdotte disposizioni idonee ad assicurare il raggiungimento di una maggiore funzionalità della Corte dei conti.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 14 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n.  220, la prima relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge n.  220 del 2016, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, riferita all'anno 2017 (Doc. CCXXXVIII, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

      Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 19 novembre 2018, ha trasmesso un documento recante alcune correzioni alla versione aggiornata del progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2019 (Doc. XI, n.  1-bis), già trasmessa in data in data 14 novembre 2018.

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 19 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam in merito alle procedure per accertare l'adempimento (COM(2018) 753 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 753 final - Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 9 luglio 2018, a pagina 5, prima colonna, righe quarantatreesima e quarantaquattresima, deve leggersi: «imposta municipale propria» e non: «imposta municipale unica» come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI (A.C. 1189-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 765)

A.C. 1189-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, al capo I, introduce una serie di modifiche sul piano del diritto sostanziale (attraverso interventi al codice penale, al codice civile, alla legge 26 luglio 1975, n.  354, e al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.  231), che hanno ad oggetto i reati contro la pubblica amministrazione, e che comportano principalmente: un aggravamento delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, sia mediante la modifica dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (articoli 317-bis, 32-ter e 32-quater del codice penale), sia mediante interventi sulla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale), della riabilitazione (articolo 179 del codice penale) e dell'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354); un aggravamento delle sanzioni interdittive nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione alla commissione dei delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231); l'introduzione di una causa speciale di non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per i reati contro la pubblica amministrazione;
              sul piano investigativo e processuale, la proposta di riforma – attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale e alla legge 16 marzo 2006, n.  146 – comporta principalmente: l'applicabilità delle sanzioni accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche in caso di applicazione della pena concordata, ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione; la previsione dell'arresto in flagranza per i reati contro la pubblica amministrazione; l'estensione della disciplina in materia di intercettazioni ai reati contro la pubblica amministrazione; l'introduzione di tecniche investigative speciali, attraverso l'estensione al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione della disciplina delle operazioni sotto copertura, previste dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146;
              è evidente quindi come le modifiche apportate si pongano in contrasto con gli equilibri, la coerenza e l'impostazione di fondo del sistema penale italiano. Nel nostro ordinamento, è ormai infatti consolidata la distinzione fra due «binari paralleli» per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio. Il primo, eccezionale ed emergenziale, è riservato ai reati di particolare gravità e allarme, vale a dire quelli mafiosi e terroristici, e si caratterizza per l'ampio ricorso a strumenti di prevenzione e interdizione, oltreché per le sanzioni particolarmente drastiche. Dall'altro lato, uno «ordinario» valevole per tutti gli altri reati, strutturato secondo i principi costituzionali che conosciamo. In poche parole: nel primo binario, prevalgono le esigenze di difesa sociale, data la gravità dei reati di cui si parla; nel secondo binario, sono irrinunciabili le logiche del garantismo;
              il provvedimento in esame rompe questo equilibrio in due modi: 1) riconduce alle logiche del binario mafioso-terroristico (ampie misure d'interdizione e prevenzione; misure sanzionatorie drastiche) i reati contro la pubblica amministrazione, che pur destando un elevato allarme sociale, non sono certo comparabili con tali fattispecie di eccezionale gravità; 2) snatura la sistematica interna di molti istituti cercando di volgerla e piegarla a logiche radicalmente opposte a quelle che le ispirano: è il caso delle pene accessorie, che diventano più lunghe e gravose di quelle principali cui accedono, e già questo è una contraddizione in termini;
              con particolare riferimento alla previsione relativa all'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, è evidente come l'automaticità della pena accessoria, che priva il giudice di discrezionalità, violi l'articolo 3 della Costituzione; l'effetto perpetuo si pone poi in contrasto con la funzione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Si tratta quindi di un inasprimento eccessivo, che solleva dubbi in ordine alla: 1) proporzionalità della sanzione rispetto al disvalore effettivo della condotta incriminata; 2) funzione rieducativa della pena, co-essenziale alla stessa (e quindi anche alle pene accessorie), che presuppone un processo di «individualizzazione» della sanzione, anche in rapporto alle caratteristiche del reo;
              allo stesso modo, le norme che dispongono, in caso di sospensione condizionale della pena, deroghe alla contestuale sospensione anche delle pene accessorie, nonché quelle che determinano che la riabilitazione ottenuta dopo una condanna per reati contro la pubblica amministrazione non abbia effetto sull'interdizione perpetua dai pubblici uffici, né sull'incapacità perpetua a contrattare con la PA, sono in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena;
              il testo (articolo 7) interviene inoltre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n.  231 del 2001, inasprendo le sanzioni interdittive applicabili alle imprese per i reati corruttivi, in termini estremamente drastici, al punto da comportare la necessità di una deroga alla disciplina generale, con un intervento sproporzionato, irragionevole e privo di coerenza sistematica, che pregiudica le esigenze della continuità produttiva, senza alcun bilanciamento con la necessaria tutela dell'attività economica – e in contrasto quindi con l'articolo 41 della Costituzione – con inevitabili ricadute negative in termini anche occupazionali e sociali;
              per quanto riguarda l'estensione della disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura di cui all'articolo 5 del testo, sussiste più di una perplessità sulla effettiva applicabilità di questa previsione reati contro la pubblica amministrazione, essendo pensata per contesti relativi alla criminalità organizzata. Non viene infatti delineato con sufficiente chiarezza il confine tra la figura dell'agente sotto copertura e quella, ben diversa sotto il profilo del rispetto di elementari garanzie di legalità, del cosiddetto agente provocatore (si pensi in particolare all'estensione della causa di non punibilità alle attività «prodromiche e strumentali» alla commissione del delitto nel compimento delle quali potrebbe travalicarsi detto confine);
              come se non bastasse, nel corso dell'esame in sede referente, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile, sono state introdotte norme volte a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione. In particolare, la lettera d) dell'articolo 1 del testo sostituisce il primo comma dell'articolo 158, reintroducendo la formulazione anteriore alla cosiddetta legge «ex-Cirielli», in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato. La lettera e) modifica invece l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del corso della prescrizione. In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio;
              l'istituto della prescrizione, come noto, non trova una diretta disciplina in Costituzione o nei trattati internazionali cui l'Italia ha aderito; tanto questi ultimi, quanto la nostra Carta, però, pongono principi che condizionano in profondità la discrezionalità del legislatore. Su un piano più generale, la prescrizione va intesa come istituto giuridico presupposto, in qualche modo coessenziale ad ogni ordinamento: sia in prospettiva storica che comparatistica, tutti i sistemi giuridici riconoscono effetti al decorso del tempo, alla luce di esigenze di certezza e garanzia tipiche dello Stato di diritto; anche queste, dunque, concorrono a definire i limiti e, ancor prima, la struttura logica che eventuali interventi normativi debbono osservare. In questa prospettiva, il testo proposto presenta criticità e incongruenze assai rilevanti: la sospensione della prescrizione così come prevista dalle disposizioni in esame viola senza dubbio l'articolo 111 della Costituzione, ed è irragionevole nell'economia del processo penale con una eterogenesi dei fini, tanto che la prima «vittima» sarà la stessa vittima del reato, visto che l'eventuale risarcimento verrebbe rinviato ad libitum;
              sono evidenti infatti l'irragionevolezza del bilanciamento operato e il rischio di eterogenesi dei fini, alla luce del principio di ragionevole durata del processo ex articoli 111 della Costituzione e 6 CEDU. L'obiettivo dichiarato della proposta – del tutto condivisibile – è assicurare che i colpevoli siano puniti, che non si sottraggano alla giustizia, sfruttando escamotage processuali, e più in generale contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Con l'intervento ipotizzato, però, non si fa che scaricare sull'imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, agli atteggiamenti del personale del comparto, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante, e anzi normativamente legittimato e coperto, da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile. Tutte queste disfunzioni, ataviche nel nostro sistema e per nulla presidiate da adeguate sanzioni disciplinari, non avranno più alcuna conseguenza neanche di ordine processuale: si tratta di una sorta d'impunità dell'apparato, a integrale detrimento dell'imputato, che si vede destinato a languire nel limbo di una vicenda processuale senza termini. In questo modo, l'intento di assicurare i colpevoli alla giustizia non viene conseguito allungando i tempi del processo, né sottoponendo indiscriminatamente colpevoli e innocenti alla pretesa punitiva dello Stato per un periodo indefinito;
              se, infatti, si vuole – come è doveroso – ricondurre il funzionamento della giustizia italiana entro un binario conforme sia all'esigenza di punire i colpevoli, sia ai parametri costituzionali e convenzionali dell'equo processo, non è certo dalla prescrizione che si deve partire, ma da altri aspetti «di apparato», a monte: la disciplina dei termini e dei rinvii del processo, l'organizzazione e le dotazioni degli uffici delle procure e dei tribunali, una graduazione dei reati da perseguire in via prioritaria, la responsabilità disciplinare dei magistrati per i ritardi ingiustificati. Insomma, tutti quegli aspetti rispetto ai quali innumerevoli volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato il nostro Paese. In tale quadro, l'intervento sulla prescrizione dovrebbe rappresentare un complemento, un posterius, da innestare sul tronco di una riforma organica del sistema, finalizzata a definire disposizioni per la ragionevole durata del processo, non certo la riforma salvifica cui affidare le sorti della giustizia;
              inoltre, le nuove disposizioni rovesciano la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione. Tra l'altro, se mettiamo assieme le previsioni della cosiddetta «legge Severino», l'informativa antimafia, le nuove misure previste nel disegno di legge in esame, si ha la netta impressione, almeno nel settore della pubblica amministrazione e in diversi ambiti d'interesse strategico per le imprese e l'economia, che l'irrogazione della pena, in una delle sue diverse forme, preceda di molto l'accertamento della responsabilità. Peraltro, la stessa sottoposizione a procedimento, o processo, come è stato evidenziato anche nella fase conoscitiva del provvedimento in esame, è già essa stessa una pena: e dunque, è evidente che la sospensione sine die della prescrizione equivale ad un'afflizione sine die dell'imputato, a una sorta di ergastolo processuale;
              a tal proposito, si rammenta come nella sentenza n.  124 del 1972, ribadendo la sua giurisprudenza costante, la Corte costituzionale ha ricordato come «la disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli l'esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sentenza n.  107 del 1957; vedasi anche la sentenza n.  115 del 1964): la condizione giuridica d'imputato – è stato osservato – si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo. E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione d'innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato»;
              altra forte criticità riguarda la compatibilità della misura con la funzione rieducativa della pena, anch'essa stabilita dall'articolo 27 della Costituzione. Come ribadito dalla Corte costituzionale anche nella recente sentenza n.  112 del 2018, l'istituto della prescrizione trova «la sua ratio, da un lato, nella cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato dal reato (sentenze n.  393 del 2006 e n.  202 del 1971, ordinanza n.  337 del 1999); dall'altro, nel «diritto all'oblio» dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n.  23 del 2013). Tali finalità si riflettono nella tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato, segnata dal livello della pena edittale. Il legislatore – si è ulteriormente osservato – è certamente abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso dettata [...] Resta in facoltà del legislatore, in specie, stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una “resistenza all'oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale complessità delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti integrativi dei reati stessi e della laboriosità della loro verifica processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n.  143 del 2014). La discrezionalità legislativa in materia deve essere esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento»;
              in questa prospettiva, da un lato, la sospensione a tempo indeterminato della prescrizione mina la funzione rieducativa della pena, dal momento in cui la sanzione, potendo intervenire anche a distanza di molto tempo dal fatto, viene a incidere su una personalità del reo inevitabilmente mutata nelle more: o nel senso che la rieducazione e il riallineamento alla tavola dei valori sociali sono avvenuti spontaneamente, o comunque nel senso che il disvalore del fatto si è perso nella notte dei tempi e non è dunque più possibile mettere in atto un percorso rieducativo effettivo ed attuale. Dall'altro lato, la sospensione generalizzata dalla prescrizione per tutte le tipologie di reato, alla luce della portata afflittiva che essa indubbiamente possiede, potrebbe rappresentare una irragionevole e sproporzionata omogeneizzazione di trattamento per fattispecie anche marcatamente differenti sotto il profilo dei disvalore e dell'allarme sociale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1189-A.
N. 1. Zanettin, Sisto, Costa, Bartolozzi, Calabria, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Milanato, Pittalis, Ravetto, Santelli, Sarro, Silli, Sorte, Tartaglione.

      La Camera,
          premesso che,
              in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»;
              vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame;
              si sottolinea, per intanto, la dubbia legittimità costituzionale dell'articolo 1 che, modificando l'articolo 166 del codice penale, prevede che per alcuni reati, diversi tra di loro e che conseguono a comportamenti di gravità diversa, essendo profondamente differenziate le varie condotte sussunte nella norma incriminatrice, il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; tale modifica introduce una significativa graduazione dell'apparato sanzionatorio, poiché consente al giudice di limitarsi a sospendere la pena principale, lasciando invece intatta l'applicazione di quella accessoria; la misura fissa della durata delle pene accessorie che si prolunga sine die e in maniera fissa e che si prolunga ben oltre la durata della pena principale, viola in maniera evidente il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione; inoltre l'assoluta mancanza di qualunque criterio limitativo della discrezionalità del giudice rischia di sconfinare dalla discrezionalità al (possibile) arbitrio, in violazione del principio di cui all'articolo 27 della Costituzione; appare, inoltre, lapalissiana, la contraddizione tra la natura social – preventiva delle sanzioni accessorie e il loro prolungarsi senza proporzione e senza limite;
              altrettanto grave appare la novella dell'articolo 179 del codice penale che prevede che la riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produca effetti sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e su quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione. La novella prevede altresì che la pena accessoria sia dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta e decorso un termine non inferiore a dodici anni dalla riabilitazione. Il lunghissimo periodo di tempo che deve trascorrere dalla riabilitazione prima che sia possibile l'estinzione della pena accessoria appare senza dubbio contrastare da un lato con il principio di ragionevolezza; e dall'altro con il principio della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, che tutela, mediante un particolare tipo di prevenzione «speciale», la rieducazione, anche tutti gli altri beni garantiti dall'ordinamento, non solo il bene specificamente offeso dal reato, bensì l'intero ordinamento statale in quanto volto a realizzare una vita in comune democraticamente orientata;
              come messo in evidenza anche molti degli esperti auditi in sede di istruttoria del provvedimento, sembra contrastare con il principio di ragionevolezza anche il nuovo istituto introdotto nel codice penale con un nuovo articolo 323-ter, rubricato come «clausola di non punibilità», che pare reintrodurre surrettiziamente e in maniera mascherata, la figura del cd. «agente provocatore»: tale disposizione, infatti, finisce per richiedere per taluni fatti una sorta di «prova diabolica», molto difficile da ricostruire, con la conseguenza che lo scudo dell'impunibilità introdotto con questa norma potrebbe facilmente favorire operazioni simulate, volte a colpire soggetti incolpevoli;
              molte delle fattispecie inserite allo scopo di combattere la corruzione, pertanto, appaiono fortemente incostituzionali e al tempo stesso del tutto inefficaci; per di più, anche con il forzato allargamento al tema della prescrizione – inizialmente estraneo al provvedimento e avvenuto durante l'esame in commissione – si è deliberatamente voluto omettere di ricordare che un'ampia riforma della prescrizione è già stata compiutamente portata a termine nella scorsa legislatura all'interno della riforma del processo penale, e che, come sottolineato con vigore anche da molti degli auditi, sarebbe quantomeno necessario attendere i tempi tecnici per valutare l'impatto e l'efficacia delle nuove norme, prima di intervenire su di esse nuovamente, con la previsione della imprescrittibilità per taluni reati gravissimi ed un congruo innalzamento dei termini di prescrizione per altri reati considerati più gravi;
              non si può non ricordare infatti che con la sentenza n.  143 del 2014 la Corte ha affermato che al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo della prescrizione, posta dallo stesso legislatore, non potendo scorgersi nella regola generale un «momento necessario di attuazione – o di salvaguardia – di principi costituzionali» (sentenza n.  455 del 1998, ordinanza n.  288 del 1999);
              la riforma, dunque, dell'istituto della prescrizione, con «blocco» dei termini dopo la sentenza di primo grado, anche di assoluzione, anche secondo autorevole dottrina, pare procedere incurante dei principi costituzionali che la Costituzione riconosce e che la prescrizione presidia, tra questi la finalità rieducativa della pena, di cui al citato articolo 27, terzo comma, della Costituzione, poiché una pena irrogata dopo molto tempo potrebbe non avere, in concreto, alcuna funzione rieducativa, nonché il diritto alla difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione, che potrebbe essere mortificato da un processo celebrato a notevole distanza dai fatti, distanza che rende oggettivamente complicato raccogliere elementi che permettano di esercitare a pieno il diritto di difendersi;
              nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può pertanto stabilire termini di prescrizione più brevi o più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose, sulla base di valutazioni correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti, come avvenuto nella riforma approvata nella scorsa legislatura;
              tuttavia, questione ben diversa e di dubbia costituzionalità è la previsione introdotta durante l'esame in commissione che prevede la sospensione automatica della prescrizione dopo il primo grado di giudizio quale improprio strumento per affrontare il tema della lunghezza dei processi per tutti i reati;
              come affermato infatti dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n.  115 del 2018, essendo la prescrizione «un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, [essa] nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione»;
              la prescrizione pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile (ex plurimis, sentenze n.  143 del 2014, n.  236 del 2011, n.  294 del 2010 e n.  393 del 2006; ordinanze n.  34 del 2009, n.  317 del 2000 e n.  288 del 1999);
              infine appare del tutto irragionevole la fissazione di una data per l'efficacia differita della norma, senza ulteriori chiarimenti e motivazioni. Se infatti la disposizione fosse di per sé sensata e costituzionale tanto varrebbe che se ne disponesse l'efficacia immediata; se invece si ritenesse, come aveva prospettato il Ministro Bongiorno, che essa diverrebbe opportuna e costituzionale solo all'interno di una riforma del processo avrebbe dovuto essere collocata direttamente in quella sede,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  1189-A.
N. 2. Migliore, Bazoli, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Annibali, Bordo, Ferri, Miceli, Morani, Vazio, Verini.

A.C. 1189-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 01.04, 01.06, 01.07, 10.302, e 12.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle proposte emendative.

A.C. 1189-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
          «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
          b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
          «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
          c) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
          «Art. 32-quater. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). – Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
          d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:
          «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione»;
          e) all'articolo 159:
              1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
          «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna»;
              2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;
          f) all'articolo 160:
              1) il primo comma è abrogato;
              2) al secondo comma, la parola: «pure» è soppressa.
          g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
          h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;
          i) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
          l) all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri»;
          m) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
          «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
          Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni»;
          n) all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
          o) all'articolo 322-bis:
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri»;
              2) al primo comma, dopo il numero 5-bis), sono aggiunti i seguenti:
          «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
          5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali»;
              3) al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono soppresse;
          p) dopo l'articolo 322-ter è inserito il seguente:
          «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;
          q) all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» è inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
          r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:
          «Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità). – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di cui al medesimo articolo 335, commi 2 e 3-bis, della conoscibilità di tale iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
          La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di un pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente ovvero all'indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
          La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato»;
          s) l'articolo 346 è abrogato;
          t) all'articolo 346-bis:
              1) il primo comma è sostituito dal seguente:
          «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da anni uno ad anni quattro e mesi sei»;
              2) al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;
              3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
          u) all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
          v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1o gennaio 2020.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice penale).

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:
      «Art. 346-bis. – (Non doversi procedere per estinzione del processo). – 1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
          a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
          b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
          c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;
          d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

      2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:
          a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
          b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
          c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

      3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
      4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649.
      5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:
          a) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;
          b) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;
          c) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;
          d) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
          e) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
          f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.   533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;
          g) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;
          h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;
          i) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;
          l) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);
          m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;
          n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.   286;
          o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.   152.

      6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si applica l'articolo 75, comma 3. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
      7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata dall'interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3».
01. 01. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.   271, e successive modificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di procedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

«Capo XVI-bis.
DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater.
(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione).

      1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comunica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che:
          a) dall'emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
          b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
          c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
          d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

      2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.
      3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice.
      4. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
          a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
          b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
          c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

      5. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
      6. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità, prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell'imputazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero degli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di cui al presente comma è comunicato al capo dell'ufficio.
      7. Ai fini dell'invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo dell'ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche complessivamente attribuite all'ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del procedimento».
01. 02. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

      Art. 531-bis. – (Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini di durata ragionevole del processo). – 1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo quando:
          a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;
          b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;
          c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
          d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo.

      2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, prorogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità del processo o vi sia un numero elevato di imputati.
      3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle indagini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.
      4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere.
      5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:
          a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
          b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
          c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

      6. 1 termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
      7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e 518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati complessivamente per più di tre mesi.
      8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
      9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
      10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
      11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l'articolo 649».
01. 03. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria).

      1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
      2. I decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
      4. L'attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.

      Conseguentemente:
          a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: pubblica amministrazione inserire le seguenti: , nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria;
          b) alla rubrica del Capo I, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire le seguenti:«, nonché delega al Governo in materia di dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria».
01. 04. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati per la valutazione di competenza».
01. 05. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, all'articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La somma è raddoppiata quando le sentenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 314.».
01. 06. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione).

      1. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n.   89, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una durata complessiva superiore a 10 anni, l'entità della riparazioni non può essere inferiore a un milione di euro».
01. 07. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 20. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma,

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole:, 346-bis.
1. 21. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma,.
1. 22. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: , 346-bis.
1. 24. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis)
dopo l'articolo 133, è aggiunto il seguente:
      « Art. 133-quater. Quando la sentenza di condanna sia pronunciata oltre i termini stabiliti nell'articolo 157, aumentati per effetto dell'interruzione entro i limiti previsti nell'articolo 161, secondo comma, ancorché la prescrizione non sia intervenuta per effetto della sospensione, le pene detentive, determinate a norma degli articoli 132 e 133, sono diminuite di 45 giorni in ragione di ogni semestre eccedente i termini predetti.
      Nel caso previsto dal comma precedente, qualora siano applicate pene pecuniarie, esse sono diminuite di una somma non inferiore a euro 200 e non superiore a euro 400 per ciascun semestre, eccedente i termini indicati nel primo comma.
      Le diminuzioni di pena di cui ai commi precedenti sono applicate dal giudice della cognizione ovvero, qualora ciò non sia possibile, dal giudice dell'esecuzione.
      Nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo, le diminuzioni di cui ai commi precedenti sono applicate alla pena che il reo è tenuto ad espiare per la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.  354.».
1. 220. Conte.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 200. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

      Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1. 201. Bazoli, Verini, Morani, Ferri, Bordo, Miceli, Vazio, Annibali.

      Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 151. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed f).
1. 152. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).

      Conseguentemente, al medesimo comma:
              sostituire la lettera
e) con la seguente:
          e)
all'articolo 159, il secondo comma è sostituito dal seguente:
          «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
              1) dalla richiesta di rinvio a giudizio, in qualsiasi delle forme indicate dall'articolo 405 del codice di procedura penale, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni;
              2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
              3) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi»;
              sopprimere la lettera f);
              dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis)
all'articolo 161, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro cinque anni dalla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale oppure quando la sentenza di secondo grado non intervenga entro tre anni dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado».
1. 215. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 153. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 154. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco, Zucconi, Silvestroni.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 202. Bazoli, Verini, Morani, Ferri, Bordo, Miceli, Vazio, Annibali.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione con le seguenti: dal giorno in cui è cessata la permanenza.
**1. 155. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione con le seguenti: dal giorno in cui è cessata la permanenza.
**1. 156. Ferri, Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione con le seguenti: dal giorno in cui è cessata la permanenza.
**1. 157. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione con le seguenti: dal giorno in cui è cessata la permanenza.
**1. 203. Potenti, Turri, Tateo, Bisa, Paolini, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

      Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione con le seguenti: dal giorno in cui è cessata la permanenza.
**  1. 213. Conte.

      Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
1. 161. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).

      Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
          f-bis) all'articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105».
1. 170. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 162. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
      «Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti casi:
          1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta;
          2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;
          3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
          4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

      Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
          1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
          2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

      I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
      Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
      La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
1. 163. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 1).
1. 167. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: «un anno e sei mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi».
1. 166. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: «un anno e sei mesi» con le seguenti: «un anno».
1. 168. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
          e) all'articolo 159, secondo comma, sopprimere il numero 2).
1. 169. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).
1. 171. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1), con il seguente:
      1)
al secondo comma, al numero 1) premettere il seguente:
      «01) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sino alla sentenza che definisce il giudizio di primo grado, per un tempo comunque non superiore a tre anni. Tale termine può essere prorogato dal giudice di un anno, sino ad un massimo di quattro anni, nei casi di particolare complessità per la molteplicità di fatti oggetto del giudizio ovvero per l'elevato numero di imputati o di persone offese.».
1. 126. Conte.

      Al comma 1, sostituire la lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da: sostituito dal seguente fino alla fine del numero, con la seguente: abrogato.
1. 165. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, alle parole: Il corso della prescrizione premettere le seguenti: Solo per i reati puniti con una pena minima non inferiore a quattro anni di reclusione,.
1. 172. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco, Zucconi, Silvestroni.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: rimane altresì sospeso fino alla fine del numero, con le seguenti: può rimanere altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
1. 205. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza con le seguenti: si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza.
1. 173. Ferri, Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza con le seguenti: si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna.
1. 174. Ferri.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: della sentenza di primo grado o del decreto con le seguenti: della sentenza di condanna o l'emissione del decreto penale.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2), con i seguenti:
          2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se l'imputato viene successivamente prosciolto, i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere».
          3) il quarto comma è abrogato.
1. 175. Zucconi, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Silvestroni.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: pronunzia della sentenza aggiungere le seguenti: di condanna.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18 mesi successivi all'impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata la prima udienza.
1. 212. Potenti, Turri, Tateo, Bisa, Paolini, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: pronunzia della sentenza aggiungere le seguenti: di condanna.
*1. 176. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: pronunzia della sentenza aggiungere le seguenti: di condanna.
*1. 180. Conte.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: pronunzia della sentenza aggiungere le seguenti: di condanna.
*1. 181. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco, Zucconi.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: di primo grado fino alla fine del numero, con le seguenti: di condanna di primo grado, sempre che intervenga nel termine perentorio di tre anni dalla prima udienza dibattimentale, fino alla data di esecutività della sentenza di condanna che definisce il giudizio.

      Conseguentemente, alla medesima lettera:
          dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

      1-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Il reato si estingue per prescrizione laddove la pronunzia della sentenza di primo grado non intervenga entro tre anni dalla prima udienza dibattimentale.»
      sopprimere il numero 2).
1. 164. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: di primo grado o del decreto di condanna con le seguenti: di secondo grado.
1. 177. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: di condanna di secondo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione.
1. 179. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole: di primo grado con le seguenti: di condanna di secondo grado, sempre che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna.
1. 178. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il corso della prescrizione riprende alla data in cui l'imputato deposita richiesta di fissazione dell'udienza in appello.
1. 182. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
          1-bis). Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
      «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
          1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno;
          2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno.

      I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
      Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
1. 183. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
      «Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma».
1. 184. Santelli, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).
1. 185. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
      2)
il quarto comma è abrogato.
1. 186. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: e il quarto comma sono abrogati con le seguenti: è abrogato.
1. 187. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 188. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) all'articolo 161, secondo comma, le parole da: «un quarto» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.».
1. 127. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1. 29. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 37. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 40. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera h).
*1. 250. Conte.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma.

      Conseguentemente, al medesimo, capoverso, sostituire le parole:, 322-bis e 346-bis con le seguenti: e 322-bis.
1. 41. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, sopprimere le parole: 314, primo comma.
1. 42. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, sostituire le parole da: 314, primo comma fino alla fine del capoverso con le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, e 322-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

      Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 251. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, sostituire le parole:, 322-bis e 346-bis con le seguenti: e 322-bis.
1. 43. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, sostituire le parole: alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione con le seguenti: alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
1. 44. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

      Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 252. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
          h-bis) all'articolo 168-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
      «Fermo quanto previsto dal primo comma, può chiedere la sospensione con messa alla prova l'imputato per i reati previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante riparazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagionato, quando per le modalità del comportamento o per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, la condotta sia di particolare tenuità».

      Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h-bis) può essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 45. Cristina, Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 47. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 48. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera i).
*1. 253. Conte.

      Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
          i) all'articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella dell'incapacità di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un termine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma dell'articolo 179.
      Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi dell'articolo 99 e di sei anni se si tratta di delinquenti abituali o professionali».
1. 52. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso con il seguente:
      «Solo nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno sei anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno dieci anni se si tratta di recidivi e di quattordici anni se si tratta di delinquenti abituali (102-104), professionali (105) o per tendenza (108)».
1. 254. Conte.

      Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso con il seguente:
      «Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, ai fini della riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti, il termine ordinario di cui al primo comma è fissato a 5 anni».
1. 50. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a norma dei commi precedenti con le seguenti: nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis.
1. 255. Potenti, Turri, Tateo, Bisa, Paolini, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dopo che siano trascorsi 6 anni dalla sua concessione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 49. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: non produce effetti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: produce effetti, sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e di quella dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, decorsi sei anni.
1. 56. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: due.
1. 58. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
1. 256. Bordo, Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera i), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: sei.
1. 59. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

      Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
      l-bis) l'articolo 317 è abrogato.

      Conseguentemente:
          sostituire la lettera
n) con la seguente:
          n) l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
      «Art. 318. – (Corruzione). – È punito con la reclusione da quattro a dodici anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.
      È punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque dà o promette indebitamente denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
      Le pene sono aumentate:
          1) se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie;
          2) se i fatti hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso tributi.
      Se i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis, la pena è diminuita fino alla metà».
      dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
          n-
bis) gli articoli 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 e 321 sono abrogati;
          n-ter) all'articolo 322, al secondo e al quarto comma, la parola: «319» è sostituita dalla seguente: «318»;
      sostituire la lettera o) con la seguente:
          o)
all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, alinea, le parole: «da 317 a 320 » sono sostituite dalla seguente: «318»;
              2) al secondo comma, alinea, le parole: «319-quater, secondo comma, 321» sono sostituite dalla seguente: «318»;
      dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
          o-bis) all'articolo 322-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) al primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «318»;
              2) al secondo comma, la parola: «321» è sostituita dalle seguenti: «318, comma secondo»;
      sostituire la lettera q) con la seguente:
          q)
all'articolo 322-quater, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) le parole: «dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 314, 318 e 322-bis»;
              2) le parole: «nel caso di cui all'articolo 319-ter» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di cui all'articolo 318, terzo comma 3, numero 1)»;
      dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
          q-
bis) all'articolo 323-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) il primo comma è abrogato;
              2) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 318, 322, 322-bis e 323»;
      dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-
bis) all'articolo 629, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
      «La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri e violazione dei doveri. Se, tuttavia, i fatti sono di particolare tenuità, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis, la pena è diminuita fino alla metà».
1. 73. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*1. 63. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*1. 284. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole:, 322-bis e 346-bis con le seguenti: e 322-bis.
1. 67. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: e 346-bis con le seguenti:, 346-bis, 353 e 353-bis.
1. 68. Conte.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: l'interdizione perpetua fino a: Nondimeno.

      Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: importa l'interdizione con le seguenti: all'interdizione.
1. 257. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni con le seguenti: tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni.
*1. 70. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni con le seguenti: tre anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due anni.
*1. 259. Conte.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
1. 258. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: importa con le seguenti: può importare.
1. 71. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera m), capoverso Art. 317-bis, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni né superiore a sette anni con le seguenti: due anni né superiore a cinque anni.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
1. 260. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera n).
1. 72. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sette anni.
*1. 75. Lucaselli, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: da tre a otto anni con le seguenti: da due a sette anni.
*1. 271. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 76. Bazoli, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia.
1. 190. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) all'articolo 323 il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenendosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
1. 84. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) all'articolo 323, primo comma, dopo le parole: «in violazione di» è aggiunta la seguente: «specifiche».
1. 85. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis)
all'articolo 323, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
      «La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza».
1. 272. Vitiello.
(Approvato)

      Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
          q-bis) all'articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e non si applicano le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a trattare con la pubblica amministrazione».
1. 78. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri, Bordo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 86. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 87. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera r).
*1. 88. Bazoli, Verini, Ferri, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, premettere le parole: Nei casi in cui vi è comprovata dazione di denaro o altra utilità.
1. 91. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sopprimere la parola:, 346-bis.
1. 93. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole da:, prima dell'iscrizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: nel corso del processo fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
      È altresì non punibile il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o il trafficante di influenze illecite che, nel corso del processo, mettono a disposizione l'utilità percepita, o, in caso di impossibilità, una somma di denaro di valore equivalente ovvero forniscono elementi utili a individuare il beneficiario effettivo.
1. 94. Bordo, Bazoli, Verini, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire le parole da: dell'iscrizione a suo carico fino a: dalla commissione del fatto con le seguenti: di aver avuto effettiva conoscenza dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, comunque, dello svolgimento di indagini nei suoi confronti.
1. 95. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, primo comma, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 96. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, sostituire la parola: utili con la seguente: decisive.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: utili a con le seguenti: decisive per.
1. 97. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», secondo comma, sopprimere le parole: del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del trafficante di influenze illecite.
1. 98. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo comma, aggiungere il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i presupposti di legge previsti per l'iscrizione del nome della persona alla quale il reato stesso è attributo nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, ritarda l'iscrizione al fine di consentire all'interessato di avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 328 del codice penale».

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui vi sia stato ritardo nell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
1. 99. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 323-ter, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:
      «La non punibilità del privato è subordinata alla messa a disposizione di una somma pari all'ammontare o al valore di quanto indebitamente dato o promesso al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o al trafficante di influenze illecite».
1. 101. Conte.

      Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 323-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La causa di non punibilità non si applica inoltre in relazione alle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), legge 16 marzo 2006, n.  146, per l'agente che abbia agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.
1. 106. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera s).
1. 108. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sopprimere la lettera t).
1. 109. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:
          t) l'articolo 346-bis è abrogato;
1. 110. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso, sostituire le parole da: o asserite fino alla fine del numero con le seguenti: con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito con la reclusione da uno a tre anni.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 3).
1. 111. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera t), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: o asserite.
1. 112. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, lettera t), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
      2-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
      «La pena è tuttavia diminuita da un terzo a due terzi per chi dia o prometta denaro o altra utilità a chi vanti relazioni meramente asserite».
1. 114. Conte.

      Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
          4) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio».
          5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».
1. 115. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
          4) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dei criteri di cui all'articolo 131-bis o se i fatti sono strettamente connessi allo svolgimento del proprio mandato o ufficio».
1. 116. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, lettera t), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
          4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «La punibilità è esclusa quando l'attività di mediazione è svolta da un soggetto, persona fisica o giuridica, iscritto in apposito albo professionale e dotato di specifico mandato».
1. 117. Vitiello, Schullian, Caiata, Benedetti, Tasso, Cecconi, Soverini, Magi.

      Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) all'articolo 368, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
      «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 323-ter».
1. 118. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto, Siracusano.

      Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) all'articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: «prevenzione patrimoniali o di contrabbando» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325, 326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356».
1. 122. Ferro, Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), entrano in vigore il 1o gennaio 2021.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: lettere d), e) e f) con le seguenti: lettera f).
1. 191. Lucaselli, Maschio, Varchi, Donzelli, Prisco, Zucconi, Silvestroni.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2024.
1. 273. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e comunque entro il 1o gennaio 2023.
1. 277. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il 1o gennaio 2020 a condizione che entro tale data siano in vigore tutti i decreti legislativi previsti dalla delega di cui al periodo precedente.
1. 281. Bartolozzi, Costa, Sisto, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica delle norme di procedura penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.
1. 278. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica delle norme di procedura penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.
1. 279. Bazoli, Bordo, Verini, Vazio, Ferri, Morani, Annibali, Miceli.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno successivo alla data di entrata in vigore di una riforma organica del processo penale, e comunque non oltre il 31 gennaio 2021.
1. 280. Bordo, Bazoli, Verini, Miceli, Vazio, Ferri, Morani, Annibali.

      Sostituire il comma 2 con i seguenti:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore dopo che, a seguito dell'entrata in vigore della riforma organica del processo penale, sia effettivamente accertato il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
      3. L'effettiva attuazione del principio di ragionevole durata del processo penale è accertata con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.
1. 276. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) entrano in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della riforma organica del processo penale volta ad assicurare il rispetto del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
1. 275. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.
(Inammissibile)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 274. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore.
1. 282. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Zanettin.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera m), acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 283. Potenti, Turri, Tateo, Bisa, Paolini, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
      ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.  190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1 è premesso il seguente:
      «01. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c). La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
          b) al comma 1, lettera a), le parole: «, b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e b)».
1. 0200. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
      ART. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, recante Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.  190). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
      «1. Su richiesta del pubblico ministero, secondo il procedimento di cui ai periodi successivi, volto ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, possono essere sospesi dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c); coloro che con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159. La sospensione può essere, altresì, disposta quando è applicata una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, se il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. La sospensione può essere disposta su richiesta del pubblico ministero, con istanza da depositare entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza o dall'adozione dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti presso la cancelleria del giudice che ha proceduto. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;
          b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
          c) al comma 5:
              1) la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono»;
              2) le parole: «, accertata la sussistenza di una causa di sospensione,» sono soppresse;
          d) al comma 8, la parola: «comportano» è sostituita dalla seguente: «dispongono».
1. 0201. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Santelli, Sarro, Zanettin.