XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 novembre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 novembre 2018.

      Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Coin, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Giorgis, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Pastorino, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 27 novembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          RIBOLLA e IEZZI: «Modifiche all'articolo 2741 del codice civile, in materia di crediti del condominio nei procedimenti di esecuzione forzata mediante espropriazione immobiliare, e all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice, in materia di sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio» (1401).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      BORDONALI ed altri: «Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e ordinamento della polizia locale» (451) Parere delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
      POLVERINI: «Disposizioni in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale» (705) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

          XIII Commissione (Agricoltura):
      GOLINELLI ed altri: «Istituzione di un marchio biologico italiano» (1386) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.  76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dalla parrocchia di Sant'Eusanio martire in Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), per lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico della relativa chiesa.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali):
      Sentenza n.  215 del 9 ottobre – 26 novembre 2018 (Doc. VII, n.  160),
          con la quale:
              dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 ottobre 2017, n.  34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 4, e 23 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n.  34 del 2017, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, agli articoli 94 e 208, comma 13, del decreto legislativo n.  152 del 2006, e all'articolo 4 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
          alla VIII Commissione (Ambiente);

      Sentenza n.  216 del 25 ottobre – 26 novembre 2018 (Doc. VII, n.  161),
          con la quale:
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  7 (Disposizioni in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.  67), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25 e 70 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Pistoia:
          alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

      Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 16 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 23 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, la relazione conclusiva sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, predisposta dal medesimo Centro, riferita agli anni 2016, 2017 e 2018 (Doc. CCXII, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n.  66, le relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernenti:
          l'incidente occorso a un aeromobile in località Col Ferret, nel comune di Courmayeur (Aosta), il 12 agosto 2015;
          l'incidente occorso a un aeromobile nel comune di Dovera (Cremona), in data 14 aprile 2017.

      Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

      Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 1o al 4 ottobre 2018, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione) (Doc. XII, n.  152) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE (Doc. XII, n.  153) – alla VI Commissione (Finanze);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (Doc. XII, n.  154) – alla VI Commissione (Finanze);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (Doc. XII, n.  155) – alla VI Commissione (Finanze);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n.  389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico (Doc. XII, n.  156) – alla VI Commissione (Finanze);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (Doc. XII, n.  157) – alla VI Commissione (Finanze);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Doc. XII, n.  158) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (Doc. XII, n.  159) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (Doc. XII, n.  160) – alla II Commissione (Giustizia);
          Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea (Doc. XII, n.  161) – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
          Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno del Marocco volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno del Marocco al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) (Doc. XII, n.  162) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra (Doc. XII, n.  163) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n.  5/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018, sezione III – Commissione: Cancellazione della riserva connessa al sostegno alla Turchia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), rafforzamento dello strumento europeo di vicinato (ENI) e degli aiuti umanitari per ulteriori azioni urgenti e modifica della tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU (Doc. XII, n.  164) – alla V Commissione (Bilancio);
          Risoluzione su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche (Doc. XII, n.  165) – alla V Commissione (Bilancio);
          Risoluzione sul deterioramento della libertà dei media in Bielorussia, in particolare il caso Carta 97 (Doc. XII, n.  166) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sugli Emirati arabi uniti, in particolare la situazione del difensore dei diritti umani Ahmed Mansoor (Doc. XII, n.  167) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sulla detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (Doc. XII, n.  168) – alla III Commissione (Affari esteri);
          Risoluzione sul pacchetto sulla strategia in materia di appalti pubblici (Doc. XII, n.  169) – alla VIII Commissione (Ambiente);
          Risoluzione sulla situazione nello Yemen (Doc. XII, n.  170) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 27 novembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo che modifica il contingente tariffario esistente per le carni di pollame e preparazioni derivate e che modifica il regime tariffario esistente per gli altri pezzi di pollame, di cui all'allegato I-A del capo 1 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2018) 765 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 765 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il mercato unico in un mondo che cambia – Una risorsa straordinaria che richiede un rinnovato impegno politico (COM(2018) 772 final), corredata dai relativi allegati (COM(2018) 772 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

      La Commissione europea, in data 27 novembre 2018, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione – Italia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2018) 809 final/2), che sostituisce il documento COM(2018) 809 final, già assegnato, in data 26 novembre 2018, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio (COM(2018) 740 final);
          raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2018) 759 final);
          comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita 2019 – Per un'Europa più forte di fronte all'incertezza globale (COM(2018) 770 final);
          relazione della Commissione – Italia – Relazione preparata a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2018) 809 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Capua (Caserta), Casola di Napoli (Napoli), Giulianova (Teramo), Gricignano di Aversa (Caserta), Laino Borgo (Cosenza), Leporano (Taranto), Samarate (Varese), Tradate (Varese) e Treia (Macerata).

      Questo documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 novembre 2018, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Antonietta Fava, di Vice capo di gabinetto civile, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento al prefetto Fabio Carapezza Guttuso, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore generale dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente la modifica della durata dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito all'architetto Ornella Segnalini, di direttore della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Assunta Luisa Perrotti, ai sensi dei commi 3 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

      Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a evitare una riduzione delle risorse disponibili per le regioni del Centro-Sud, in relazione alla definizione delle intese per la concessione di forme e condizioni particolari di autonomia richieste dalle regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto – 3-00350

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, BUCALO, FERRO, GEMMATO, VARCHI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI e ZUCCONI. – Al Ministro per il sud. – Per sapere – premesso che:
          i quotidiani del 26 novembre 2018 hanno riportato la notizia della richiesta inviata al Presidente del Consiglio dei ministri dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il completamento del percorso delle tre regioni verso una maggiore autonomia, secondo un modello di regionalismo differenziato;
          tale percorso era stato formalmente avviato il 28 febbraio 2018 con la firma dei tre accordi preliminari all'intesa per la concessione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;
          nella lettera congiunta trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri i tre presidenti di regione esprimono «un giudizio positivo su questo lavoro», ritengono che «siano mature le condizioni perché si possa addivenire finalmente alla sottoscrizione delle corrispettive intese» e chiedono che «come previsto, questa ulteriore fase possa essere conclusa dal Consiglio dei ministri in tempi rapidi e certi, per portare poi alla redazione dei conseguenti disegni di legge sui quali sarà chiamato ad esprimersi il Parlamento»;
          la formalizzazione dell'intesa comporterà anche la formazione di una commissione Stato-regione che determinerà «le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie»;
          inoltre, l'articolo 5 di ciascun accordo preliminare dispone che «Stato e regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d'imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese»;
          stante il divario già esistente tra le regioni meridionali e quelle settentrionali d'Italia, cui appartengono anche le tre regioni che hanno formalizzato la propria richiesta di autonomia, la formalizzazione delle intese e l'assegnazione delle risorse, in particolar modo di quelle a valere sui fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese, rischiano di determinare ulteriori pesanti squilibri a danno del Sud Italia –:
          quali iniziative di competenza intenda assumere affinché nella fase di formalizzazione delle intese sia scongiurato il pericolo che i previsti trasferimenti di fondi e di competenze si possano risolvere in una riduzione delle risorse disponibili per le regioni del Centro-Sud.
(3-00350)


Elementi e iniziative in merito all'equa ripartizione sul territorio nazionale dei fondi per le borse di studio destinate agli studenti universitari meritevoli, nonché in ordine alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – 3-00349

      ROSTAN e FORNARO. – Al Ministro per il sud. – Per sapere – premesso che:
          il 22 novembre 2018 la Conferenza Stato-regioni ha proceduto al riparto di 237 milioni di euro per le borse di studio da erogare agli studenti universitari meritevoli;
          la Conferenza Stato–regioni ha avanzato la richiesta di «attivazione in tempi brevi del tavolo tecnico preposto alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di rivedere gli attuali meccanismi di calcolo che risultano penalizzanti per alcune regioni»;
          nel riparto del 2018, su 237 milioni di euro, alla regione Campania ne sono stati assegnati appena 9 milioni di euro, cioè il 3,9 per cento, questo nonostante che negli atenei della regione risultino iscritti l'11,2 per cento degli studenti universitari italiani;
          come indicato, in un'inchiesta pubblicata sul quotidiano Il Mattino dal giornalista Marco Esposito, tale ripartizione, «tradotta in cifre medie pro capite, significa che uno studente campano “vale” 51 euro contro i 147 euro della media nazionale»;
          il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, all'articolo 7, stabilisce che l'importo delle borse di studio va definito dentro i livelli essenziali delle prestazioni;
          da allora, mai nessun Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha adottato, nei termini di legge, il decreto per fissare i livelli essenziali delle prestazioni e gli importi delle borse di studio;
          secondo una ricerca dell'Istituto degli innocenti, rilanciata dall'organizzazione Save the children, al Sud solo 12 bambini su 100 riusciranno ad accedere agli asili nido o ai servizi alternativi; in Campania, tali numeri risultano ancora più bassi: qui nemmeno 1 bambino su cento ha la possibilità di accesso;
          all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.  3 del 2001, è scritto che lo Stato ha la legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
          i livelli essenziali delle prestazioni sono una cornice indispensabile per ridurre le disuguaglianze territoriali e per garantire un'equa distribuzione dei servizi fondamentali;
          la mancata adozione dei livelli essenziali delle prestazioni penalizza, nelle borse di studio come negli asili nido, e su molti altri fronti, con tutta evidenza, la coesione territoriale e sociale e, in modo particolare, le regioni del Mezzogiorno –:
          quali iniziative il Governo intenda assumere per superare la sperequazione tra le regioni del Centro-Nord e del Mezzogiorno nell'erogazione di risorse e nell'accesso ai servizi essenziali e per garantire la coesione territoriale, in ottemperanza all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
(3-00349)


Misure a favore del rilancio del settore della pesca professionale, anche alla luce della recente raccomandazione sul tonno rosso adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi nell'Atlantico (Iccat) – 3-00351

      MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
          a Dubrovnik, in Croazia, dal 12 al 19 novembre 2018 si è svolta la sessione annuale dell'Iccat, la Commissione internazionale per la conservazione dei tunnidi nell'Atlantico. La riunione era volta a sostituire l'attuale piano di ricostituzione degli stock con un piano di gestione con meno oneri per Stati e pescatori;
          dopo una settimana di negoziati, l'Iccat ha adottato la raccomandazione sul bluefin tuna (tonno rosso). Per il tonno rosso proveniente dal Nord Atlantico e dal Mar Mediterraneo, il piano di ricostituzione è sostituito da un piano di gestione pluriennale, con total allowable catch (tac), di 32.240 tonnellate per il 2019 e di 36.000 tonnellate per il 2020, con un aumento del 20 per cento, mentre per le altre specie come il pesce spada e le specie tropicali non vi sono variazioni. La quota di cattura in Italia sarà incrementata di 414,46 tonnellate per il 2019 e di 448,16 tonnellate per il 2020;
          tra le disposizioni approvate: non sarà autorizzato il trasferimento di qualsiasi quota non utilizzata; altresì, non sarà autorizzato il trasferimento di tonno rosso vivo e non macellato, a meno che non venga applicato un sistema di controllo rafforzato e il sistema sia comunicato come parte integrante del piano di controllo e monitoraggio; inoltre, sarà vietata la vendita di tonno rosso catturato con pesca sportiva e ricreativa;
          infine sono state previste importanti novità anche per la pesca costiera artigianale del tonno rosso, in particolare riguarderanno anche le catture accessorie (cosiddette by-catch), la cui percentuale di tolleranza allo sbarco potrà essere incrementata fino al 20 per cento, ovvero definita in forma di limite annuale;
          gli esiti positivi dei negoziati in sede Iccat non devono rappresentare un punto di arrivo, ma devono costituire un imprescindibile volano affinché il nostro Paese possa diventare una vera forza trainante a tutela e garanzia della piena sostenibilità socio-economica di tutte le attività di pesca che si svolgono nel Mediterraneo –:
          alla luce della raccomandazione adottata dall'Iccat, quali provvedimenti intenda adottare per rilanciare il settore della pesca professionale, che sta attraversando un periodo di grande crisi dovuta anche agli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito il settore nei mesi precedenti.
(3-00351)


Iniziative di competenza volte a sviluppare politiche dello sport per persone disabili, in sinergia con gli enti territoriali – 3-00352

      TROIANO, ANGIOLA, BOLOGNA, CASA, COSTANZO, D'ARRANDO, LAPIA, LATTANZIO, LOMBARDO, MARAIA, MENGA, NAPPI, NITTI, PARENTELA, ROMANIELLO, ROBERTO ROSSINI, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TESTAMENTO, VILLANI, LEDA VOLPI, PROVENZA, LOREFICE e NESCI. – Al Ministro per la famiglia e le disabilità. – Per sapere – premesso che:
          secondo la legge 5 febbraio 1992, n.  104, la Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
          sempre per la stessa legge, articolo 23, l'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. E le regioni e i comuni, i consorzi di comuni e il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone disabili;
          con la legge 15 luglio 2003, n.  189, «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili», si individua la Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili;
          la pratica sportiva più volte ha ottenuto validazioni scientifiche sul ruolo sociale e psicologico per migliorare le condizioni di vita delle persone disabili e questo può generare risultati positivi per quanto riguarda le politiche di integrazione e di compliance del paziente;
          la pratica sportiva si è dimostrata un'azione virtuosa per il contenimento delle spese sanitarie e per l'efficientamento dei servizi socio-sanitari offerti –:
          quali iniziative, anche in sinergia con le regioni, le province autonome e i comuni, si intendano porre in essere per sviluppare le politiche dello sport per disabili sul territorio nazionale.
(3-00352)


Chiarimenti in ordine alla composizione della commissione di valutazione dei costi-benefici delle grandi opere – 3-00353

      LUPI, COLUCCI e TONDO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          oltre quattro mesi fa è stata annunciata la costituzione di una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito della valutazione costi-benefici delle grandi opere infrastrutturali in progetto e già in esecuzione;
          è stato più volte annunciato l'imminente arrivo dei risultati della suddetta commissione, con particolare accenti sulla linea Torino-Lione, al centro di un dibattito pubblico che ha coinvolto anche Paesi stranieri e istituzioni internazionali;
          dopo tali annunci una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che tale commissione non è ancora insediata a causa di controlli della magistratura contabile;
          nella stessa nota si afferma che l'azione della magistratura contabile «non interferisce con la sostanza dell'azione degli esperti indicati dal Ministero» e che l'analisi «è già in stato avanzato di elaborazione»;
          della composizione di detta commissione nulla si sa, si conosce solo il nome del professor Marco Ponti, il quale il 9 novembre 2018 ha dichiarato: «Non esiste un atto ufficiale», quella commissione è un gruppo di consulenti della struttura tecnica di missione;
          del professor Ponti sono noti l'avversione alla Tav, la contrarietà al trasporto merci su rotaia e il favore per quello su gomma;
          nulla invece si sa dei nomi e dei titoli degli altri componenti della commissione, che starebbe già lavorando in attesa di essere insediata ufficialmente;
          il rinvio dei bandi per la prosecuzione dei lavori nei tunnel già realizzati (più Ministri si vantano che neanche un centimetro della galleria di base sia stato realizzato, evidentemente non sanno che dal lato francese sono già stati scavati 5,395 chilometri della canna del tracciato definitivo), come conferma il commissario straordinario per la Torino-Lione Paolo Foietta, costerebbe la perdita di 75 milioni di euro al mese a partire dall'ormai prossimo mese di dicembre 2018;
          l'Unione europea ha richiesto la prosecuzione dei lavori, pena il ridimensionamento o il ritiro del finanziamento comunitario di 813,8 milioni di euro;
          la Francia ha dichiarato di voler rispettare gli accordi con l'Unione europea e il trattato internazionale con l'Italia, ratificato da una legge dello Stato italiano, che ha sancito la costruzione della Torino-Lione –:
          chi siano i componenti della commissione di valutazione, o gruppo di consulenti, dei costi e dei benefici delle grandi opere.
(3-00353)


Iniziative di competenza volte a tutelare il diritto alla mobilità e pari condizioni di accesso alle infrastrutture con riferimento al pedaggio relativo ai tratti autostradali nel territorio della Città metropolitana di Roma – 3-00354

      SPENA, GELMINI, MARROCCO, BARELLI, BATTILOCCHIO e MARTINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          sul tratto autostradale A24, gestione Autostrada dei Parchi, compreso tra il casello di Tivoli e quello di Roma Est, per l'immissione nel tratto urbano della capitale il pedaggio è pari attualmente a 2,20 euro per 4,5 chilometri di distanza;
          su altri tratti autostradali nello stesso territorio della Città metropolitana di Roma, e in alcuni casi del resto del Paese, l'importo dei pedaggi, a parità di chilometri, ammonta spesso a meno di un euro;
          vi è, quindi ad avviso degli interroganti un'evidente condizione di disparità e un'inaccettabile discriminazione di fatto per i lavoratori, le famiglie e le imprese che risiedono, studiano o lavorano nel territorio della Città metropolitana di Roma e che per ragioni di necessità, non certo di svago, si trovano a dover raggiungere o uscire dalla capitale attraverso i tratti autostradali;
          l'importo eccessivo viene giustificato dal concessionario autostradale con i lavori di manutenzione, in particolare per viadotti e ponti, lungo l'intero tratto autostradale e, in particolare, sulle tratte abruzzesi dell'A24-A25;
          d'altro canto sarebbe ulteriormente discriminante, e quindi assolutamente da escludere, sottoporre a pedaggio il tratto urbano del Grande raccordo anulare, come a volte prospettato dalla stessa concessionaria;
          solo grazie alle sollecitazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli enti locali, l'aumento tariffario del pedaggio autostradale è stato sospeso dal 1o ottobre fino al 31 dicembre 2018, ma dal 1o gennaio 2019 un inaccettabile ulteriore aggravio sulle tasche dei cittadini e delle imprese delle aree interessate appare oggi inevitabile;
          il 5 dicembre 2018 è prevista una nuova manifestazione a Roma per scongiurare l'aumento nel 2019 –:
          quali iniziative di competenza, anche di tipo normativo, il Ministro interrogato intenda assumere per evitare l'incremento del pedaggio autostradale e tutelare il diritto dei cittadini alla mobilità e alla parità di accesso alle infrastrutture equiparando le tariffe di pedaggio autostradale, fermo restando il mantenimento delle tariffe più economiche rispetto a quelle indicate ed escludendo la tariffazione del tratto urbano dell'A24.
(3-00354)


Chiarimenti in ordine alla valutazione costi-benefici e al completamento del Terzo Valico dei Giovi, nonché in ordine alla realizzazione delle infrastrutture connesse – 3-00355

      PAITA, PIZZETTI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CANTINI, GARIGLIO, GIACOMELLI, NOBILI, ANDREA ROMANO, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
          si apprende dagli organi informazione, sulla base di alcune dichiarazioni rilasciate dal Viceministro dei trasporti e delle infrastrutture, Edoardo Rixi, che, in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale denominata Terzo valico dei Giovi, si sarebbe conclusa un'analisi costi-benefici che avrebbe dato il via libera al prosieguo dei lavori;
          la notizia appare sorprendente perché solo pochi giorni fa erano stati riportati dalla stessa stampa dubbi sull'effettivo inizio dei lavori della commissione, nominata dal Ministro interrogato, sulla valutazione costi-benefici delle grandi opere, che non avrebbe neppure potuto cominciare i lavori a causa di una serie di rilievi della Corte dei conti;
          a metà novembre 2018 il Governo ha fatto decadere il dottor Marco Rettighieri da commissario del Cociv, il consorzio che realizza il Terzo Valico ferroviario tra Liguria e Piemonte, il cui incarico sarebbe terminato a fine anno;
          dopo qualche giorno dalla richiamata decadenza, il commissario di governo per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, Iolanda Romano, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, dimettendosi anche dall'Osservatorio ambientale della medesima infrastruttura;
          l'opera in questione è fondamentale per Genova e fa parte di un progetto molto più ambizioso e su scala europea con il collegamento della città con Rotterdam, sulla base del corridoio europeo dei due mari;
          è a tal scopo indispensabile completare il sistema ad alta capacità tra Genova e Milano e il conseguente adeguamento della tratta Tortona-Milano;
          occorre, inoltre, un potenziamento delle opere infrastrutturali tra Milano e la Svizzera sull'asse del nuovo tunnel di base del Gottardo –:
          se risulti essere disponibile e accessibile la relazione conclusiva della valutazione costi-benefici in merito al completamento del Terzo Valico dei Giovi, se intenda procedere a nuova nomina per il commissario di governo, considerate le richiamate dimissioni, e quali iniziative intenda assumere per portare a realizzazione il collegamento Genova-Rotterdam, il corridoio europeo dei due mari, con il completamento del sistema ad alta capacità tra Genova e Milano, e le altre relative infrastrutture connesse.
(3-00355)


DISEGNO DI LEGGE: S. 840 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1346)

A.C. 1346 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
              si rende necessario il riconoscimento giuridico del personale dell'Amministrazione civile dell'interno mediante l'istituzione di un ruolo speciale entro il quale inserire detto personale, anche in conformità all'ordine del giorno del 17/7/2015 N. 9/3098-A/072 approvato dal Governo;
              si ritiene che al personale in questione debba essere riconosciuta l’«unicità» della categoria, poiché ha le stesse competenze della carriera prefettizia, in materie di fondamentale importanza individuate dalla Costituzione all'articolo 117, quali: ordine e sicurezza pubblica, immigrazione, cittadinanza, elezioni, beni confiscati alla mafia. Al riguardo, per il principio della corrispondenza delle funzioni, tali materie non sono riconducibili alla sola carriera prefettizia, bensì a tutta l'Amministrazione dell'interno, di cui il personale civile è componente fondamentale;
              i compiti del personale civile del Ministero dell'interno sono stati ampliati nel corso degli anni in virtù di scelte politiche legate al manifestarsi di eventi criminogeni non solo nazionali (criminalità organizzata, criminalità comune, ecomafia, corruzione in ambito di appalti pubblici, terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio culturale, infiltrazione mafiosa nell'ambito del settore calcio), ma altresì a carattere sovranazionale (ondate migratorie provenienti dai Paesi della c.d. Primavera araba);
              in particolare, detto personale è impegnato in materia di immigrazione, al fine di consentire in tempi brevi l'esame delle domande dei richiedenti asilo, come auspicato dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative al fine d'istituire un «Ruolo speciale» per il personale dell'Amministrazione Civile dell'interno per attribuirgli il giusto riconoscimento giuridico- economico, proporzionato all'alta professionalità di detta componente.
9/1346/1. Rizzetto, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
              si rende necessario il riconoscimento giuridico del personale dell'Amministrazione civile dell'interno mediante l'istituzione di un ruolo speciale entro il quale inserire detto personale, anche in conformità all'ordine del giorno del 17/7/2015 N. 9/3098-A/072 approvato dal Governo;
              in particolare, detto personale è impegnato in materia di immigrazione, al fine di consentire in tempi brevi l'esame delle domande dei richiedenti asilo, come auspicato dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di iniziative volte alla valorizzazione della professionalità del personale dell'Amministrazione Civile dell'interno.
9/1346/1. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rizzetto, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              in relazione alla oggettiva previsione dei nuovi carichi di lavoro presso le sedi periferiche Inps dovuti anche alle annunciate misure del Governo è facilmente prevedibile un oggettivo incremento della richiesta di prestazioni presso tali sportelli;
              le sedi periferiche Inps risultano già da tempo come denunciato dalle organizzazioni sindacali prive del necessario personale per far fronte alla crescente richiesta di informazioni e prestazioni;
              da tempo si segnalano episodi di tensione che si registrano all'interno di sedi Inps con aggressioni verbali e non solo a danno dei dipendenti;
              lo stesso presidente Inps, Prof. Tito Boeri, in una serie di interviste alla stampa e in tv ha evidenziato il rischio concreto di crescenti situazioni di tensione proprio in relazione alle annunciate misure del Governo su pensioni e assistenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare gli attuali dispositivi di sicurezza presso le sedi Inps di tutte le regioni italiane e di convocare al più presto i competenti Comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico per prendere in esame l'allarme lanciato dal Presidente dell'Inps.
9/1346/2. Anzaldi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              all'articolo 31-ter (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili), si recano previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi a occupazioni arbitrarie di immobili;
              tenuto conto che tali fenomeni sono prodotti dalla grave carenza di alloggi che provoca una situazione di emergenza abitativa, in particolare nelle grandi aree urbane;
              la situazione si è fortemente aggravata negli ultimi anni a causa della crisi economica ed è foriera di tensioni sociali e situazioni di illegalità;
              la soluzione di questa situazione non si può ridurre esclusivamente a misure di pubblica sicurezza ma va affrontato alla radice il problema della carenza di alloggi per le famiglie in difficoltà,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la precarietà abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, a collaborare con i comuni, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, affinché si provveda, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla mappatura degli immobili di proprietà pubblica amministrazioni, nonché del demanio civile e militare, e privati inutilizzati, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.
9/1346/3. Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con il Capo II del provvedimento (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della criminalità) si introducono diverse disposizioni che coinvolgono gli enti locali e i loro amministratori
          considerato che:
              gli amministratori locali sono in prima linea nell'opera di mantenimento della legalità e di contrasto alla criminalità;
              che molti amministratori locali sono stati oggetti di intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali in ragione della loro attività;
              lo Stato deve mostrare in modo concreto il suo sostegno e vicinanza a tutti gli amministratori intimiditi dalle organizzazioni criminali perché svolgono il loro dovere in favore della legalità,

impegna il Governo

a istituire un fondo per il sostegno di ogni attività necessaria alla tutela degli amministratori locali intimiditi da soggetti e organizzazioni criminali.
9/1346/4. Stumpo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 1, (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), si interviene nei confronti di molti stranieri che sono stati accolti attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; considerato che nel sistema di accoglienza italiano i centri SPRAR, istituiti nel 2002 con la legge 189, la cosiddetta Bossi-Fini, rappresentano la modalità più avanzata e matura di accoglienza diffusa, distribuita in forma «omeopatica» sul territorio;
              «L'Atlante Sprar 2017», il Rapporto annuale prodotto dal Servizio Centrale SPRAR realizzato dal Ministero dell'interno ed And, ci mostra un sistema in crescita su tutti i fronti. Crescono di anno in anno i posti disponibili ed i beneficiari annuali, come i servizi forniti; nel 2012 i posti messi a disposizione erano 3.979 e 7.823 i beneficiari. Nel 2017 i posti sono diventati 31.340, il 21 per cento in più rispetto al 2016 (26.012), e 36.995 i beneficiari (34.039 nel 2016), distribuiti in 776 progetti. In crescita anche il numero di enti locali coinvolti a vario titolo, arrivati ormai a 1.549, e la diffusione territoriale con la presenza in 103 province. L'evoluzione positiva ha consentito anche il trasferimento dai CAS (Centri di accoglienza straordinaria) agli SPRAR di 12.985 beneficiari nel 2017 (sono stati poco più di quattro mila nel 2016); in crescita sono anche tutte le attività ed i servizi offerti dagli SPRAR come l'apprendimento della lingua italiana, l'assistenza psico-socio-sanitaria, l'ospitalità per minori non accompagnati e persone vulnerabili, le attività di formazione professionale, i tirocini formativi e l'inserimento lavorativo, la diffusione di attività di volontariato nel territorio, la formazione per il personale che lavora negli SPRAR; il trend positivo è confermato anche per i primi sei mesi del 2018: in crescita i progetti arrivati a 876, +12,9 per cento, per 35.869 posti, +14,5 per cento; è del tutto evidente che la limitazione del diritto di beneficiare del sistema SPRAR ai titolari di protezione internazionale ed ai minori non accompagnati, avrà due effetti. Il primo sarà nel crollo stesso del sistema, ridotto a residuale, sia per mancanza di nuovi ingressi sia a causa della fuoriuscita di tutti i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria con la conseguenza che i beneficiari di SPRAR si ridurranno a meno del 20 per cento degli attuali beneficiari, il secondo sarà nel blocco del naturale, e previsto dalle leggi vigenti del passaggio dai Centri straordinari agli SPRAR; l'accoglienza diffusa e la microaccoglienza in questi anni hanno garantito umanità, efficacia, integrazione con la popolazione residente, evitando conflitti e diffusione di atteggiamenti razzisti e pregiudiziali, al sistema dell'accoglienza italiano, garantendo l'inserimento di famiglie e giovani migranti nelle comunità locali a vantaggio di tutta la popolazione, perché gli investimenti statali nei progetti SPRAR hanno funzionato da vero volano economico in territori e aree interne spesso in crisi,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato stanziamento di fondi da destinare al sistema SPRAR in modo da mantenere l'attuale livello del sistema SPRAR e di applicare ai CAS come titolo preferenziale l'adozione di progetti analoghi al modello SPRAR, sia per attività che per dimensionamento dei progetti di accoglienza che in questi anni ha favorito lo sviluppo locale e la coesione sociale e sono un bell'esempio di buona spesa pubblica, forse l'unica politica keynesiana di questo periodo per molte aree del Paese e anche in modo che venga rafforzato il ruolo delle amministrazioni locali nella definizione di quantità e modalità dell'accoglienza, in una corretta collaborazione istituzionale con le prefetture.
9/1346/5. Muroni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              nella norma all'articolo 14 (acquisizione e revoca della cittadinanza) si introducono nuove disposizioni sulla cittadinanza, esclusivamente in senso restrittivo;
              che sono sempre più i figli di immigrati nati in Italia (circa 70.000 nel 2016 e 2017), bambini che frequentano le nostre scuole, hanno amici italiani, partecipano alle attività culturali e sportive del nostro tessuto associativo;
              la loro presenza consente di porre un argine alla tendenza al calo delle nascite nel nostro Paese che è in corso da anni;
          considerato che:
              tra i richiedenti ci sono donne in stato di gravidanza i cui figli nasceranno in territorio italiano e altri bambini sono nati durante la permanenza delle loro madri sul nostro territorio in attesa di risposta alla richiesta di asilo;
              questi bambini si vengono a trovare in una situazione difficilissima e non hanno le condizioni di protezione che necessitano,

impegna il Governo:

          a valutare, anche come misura di protezione per i figli dei richiedenti asilo nati in Italia, l'introduzione di una misura di concessione della cittadinanza;
          di aprire una discussione nel Paese che coinvolga i diversi attori politici, sociali e culturali, sul tema dello «ius soli» come elemento di integrazione, di progresso civile, e di costruzione di una moderna cittadinanza.
9/1346/6. Bersani.


      La Camera,
          premesso che:
              nel disegno di legge in discussione, che converte il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, all'articolo 21, si prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane anche ai presidi sanitari;
              tale misura dovrebbe servire a fronteggiare le aggressioni a medici e operatori sanitari sul luogo di lavoro;
              quest'ultimo è un fenomeno che si registra in tutta Italia, con una frequenza impressionante, soprattutto in danno di medici e personale impegnato in operazioni di soccorso, con aggressioni fisiche brutali, e conseguenze drammatiche;
              una indagine di recente realizzata da NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha contabilizzato in 3 mila ogni anno le aggressioni che si verificano nel nostro Paese contro medici e personale sanitario; La Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) ha segnalato che, negli ultimi mesi, all'Inail sono stati denunciati 1.200 casi di aggressione ai danni di personale medico e sanitario;
              un'altra indagine statistica condotta sui dati Inail 2018 calcola che in media nel nostro Paese si verificano tre episodi di violenza al giorno ai danni di personale medico e sanitario nell'esercizio delle sue funzioni;
              appare evidente che, per la gravità dei fatti, la misura prevista dal governo nel decreto e nel disegno di legge di conversione risulta parziale e insufficiente;
              si rendono necessari sul tema interventi di ben altra forza, per garantire a medici e personale sanitario in servizio condizioni di sicurezza, protezione e serenità;
              tra le varie proposte, avanzate da sindacati e associazioni di categoria, c’è quella di rinforzare i sistemi stessi di sicurezza, come videosorveglianza, vigilanza, e di fare chiarezza sul profilo di Pubblico Ufficiale del medico e del personale sanitario, sia esso quello infermieristico che quello ausiliario, sia quello impegnato in azioni di soccorso che invece di presidio;
              riconoscere lo status di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario in servizio garantirebbe maggiore protezione agli stessi, indicherebbe un forte elemento di dissuasione, alla pari di quello che accade con gli appartenenti alle Forze dell'ordine e consentirebbe all'azione penale di partire in automatico e non con denuncia di parte,

impegna il Governo

a fronteggiare con strumenti più efficaci e decisi il tema delle aggressioni ai medici e al personale sanitario in servizio con un Piano compressivo di intervento che contempli misure di sicurezza e protezione, come videosorveglianza, vigilanza e strutture rinforzate, e misure di tutela come il riconoscimento dello status di Pubblico ufficiale agli stessi.
9/1346/7. Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge n.  1346 di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
              in sede di esame al Senato nel maxi emendamento sul quale è stata apposta da parte del Governo è stato inserito l'articolo 31-ter (disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili) che sostituisce con un nuovo testo l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48;
              in particolare il comma 3.1 dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal Senato, prevede che qualora il prefetto ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa istituisce una cabina di regia;
              al momento non esiste una definizione univoca e dettagliata di famiglie in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa;
              la mancanza di una definizione univoca di famiglie in situazione di fragilità rischia di ingenerare confusione e differenziazioni di definizione regione per regione creando situazioni di disparità che vanno evitate al fine di evitare l'insorgere di contenziosi che aggraverebbero la situazione;
              una soluzione potrebbe essere indicata nel definire le famiglie in situazione di fragilità quelle che hanno i requisiti fissati dalle regioni per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, al fine di definire le famiglie in situazione di fragilità in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale anche tenuto conto della soluzione prospettata in premessa.
9/1346/8. Epifani.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              l'articolo 12, (Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo), interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale;
          considerato che:
              sono attualmente attivi diversi progetti promossi enti territoriali o da altri soggetti dove sono impegnati, in modo proficuo, i richiedenti protezione internazionale;
              tali progetti favoriscono l'integrazione delle persone presenti nel nostro Paese e le nostre comunità,

impegna il Governo

affinché i Questori, in via eccezionale, su segnalazione dei singoli enti territoriali o di altri soggetti che hanno attivato dei progetti, possano disporre l'accoglimento, all'interno di quei progetti, dei richiedenti asilo che si stanno impegnando proficuamente.
9/1346/9. Fornaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 3, (Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo), si interviene sulla disciplina del trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale;
          considerato che:
              spesso i richiedenti asilo, per ragioni linguistiche od organizzative, non sono a conoscenza delle norme esistenti e dei loro diritti e doveri, ciò accade in particolare per i minori non accompagnati;
              i richiedenti devono avere tutte le informazioni necessarie per avviare e seguire le procedure di richiesta di asilo;
              che va prestata la più grande attenzione nelle domande da porre al richiedente protezione nel corso della procedura di richiesta di protezione, al fine di avere il quadro più preciso delle sue condizioni e valutare in modo adeguato la richiesta di protezione internazionale,

impegna il Governo:

          di attivarsi, con tutte le iniziative necessarie, affinché ai richiedenti asilo vengano fornite tutte le informazioni sulla procedura di asilo e sui loro diritti e doveri;
          venga assicurata ai nuovi funzionari dedicati alla valutazione delle domande di protezione internazionale una adeguata formazione circa le tecniche di intervista, in particolare ai minori, e di identificazione delle forme di persecuzione o rischio grave che comportano la domanda di protezione, assicurando che le domande siano debitamente e accuratamente considerate.
9/1346/10. Conte.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 3, (Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo), si interviene sulla disciplina del trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale;
          considerato che:
              spesso i richiedenti asilo, per ragioni linguistiche od organizzative, non sono a conoscenza delle norme esistenti e dei loro diritti e doveri, ciò accade in particolare per i minori non accompagnati;
              i richiedenti devono avere tutte le informazioni necessarie per avviare e seguire le procedure di richiesta di asilo;
              che va prestata la più grande attenzione nelle domande da porre al richiedente protezione nel corso della procedura di richiesta di protezione, al fine di avere il quadro più preciso delle sue condizioni e valutare in modo adeguato la richiesta di protezione internazionale,

impegna il Governo:

          a proseguire le iniziative già in corso affinché ai richiedenti asilo vengano fornite tutte le informazioni sulla procedura di asilo e sui loro diritti e doveri; venga assicurata ai nuovi funzionari dedicati alla valutazione delle domande di protezione internazionale una adeguata formazione circa le tecniche di intervista, in particolare ai minori, e di identificazione delle forme di persecuzione o rischio grave che comportano la domanda di protezione, assicurando che le domande siano debitamente e accuratamente considerate.
9/1346/10.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Conte.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 1, (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario) interviene su richiedenti asilo che già da tempo permangono nel nostro Paese e sono in attesa di una risposta alla richiesta di protezione internazionale;
          considerato che:
              durante la loro permanenza, molti stranieri hanno maturato l'integrazione nel tessuto civico delle comunità dove sono stati accolti, attraverso la partecipazione a progetti e attività di integrazione e di utilità sociale,

impegna il Governo

a prevedere, con apposito regolamento, che, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale, ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, essa possa trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno.
9/1346/11. Speranza.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 1, (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), si interviene nei confronti di molti stranieri che sono stati accolti attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
          considerato che:
              molti stranieri, attraverso il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), hanno avuto modo di integrarsi nelle realtà locali, attraverso attività utili alla comunità;
              queste persone hanno maturato un buon livello di integrazione e inserimento sociale portando vantaggi alle stesse comunità locali,

impegna il Governo

a prevedere, con apposito regolamento, che su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione firmata da residenti in quel medesimo Comune, il Questore può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del raggiunto inserimento sociale dello straniero.
9/1346/12. Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 1, (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario) si privilegia un sistema di accoglienza orientato a favore di centri di dimensioni ampie;
              questi centri generano il maggiore impatto sul territorio e le comunità locali;
          considerato che:
              vista la presenza di tali centri, è necessario rafforzare gli strumenti di concertazione che consentano agli attori istituzionali del territorio, a partire da Sindaci, di gestire in maniera congiunta un tema di tale rilevanza, adottando azioni che permettano di prevenire le tensioni sul territorio;
              negli ultimi due anni è stata costruita sui territori una struttura di concertazione, che ha permesso alle istituzioni locali, Sindaci e Prefetti in primo luogo, di lavorare fianco a fianco per definire strategie specifiche di localizzazione e gestione dell'accoglienza;
              è fondamentale per la corretta gestione del fenomeno migratorio il rispetto la leale collaborazione tra i diversi livello di governo interessati;
              è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni residenti nei territori dove questi centro sono presenti,

impegna il Governo:

          a consultare in modo permanente il sindaco e i consigli comunali dei comuni dove sono previsti i centri di accoglienza;
          a concordare con i comuni interessati diverse forme di interventi che impediscano che la presenza di tali centri comportino situazioni di insicurezza per le comunità locali e per richiedenti asilo.
9/1346/13. Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          considerato che:
              vista la presenza di tali centri, è necessario rafforzare gli strumenti di concertazione che consentano agli attori istituzionali del territorio, a partire da Sindaci, di gestire in maniera congiunta un tema di tale rilevanza, adottando azioni che permettano di prevenire le tensioni sul territorio;
              negli ultimi due anni è stata costruita sui territori una struttura di concertazione, che ha permesso alle istituzioni locali, Sindaci e Prefetti in primo luogo, di lavorare fianco a fianco per definire strategie specifiche di localizzazione e gestione dell'accoglienza;
              è fondamentale per la corretta gestione del fenomeno migratorio il rispetto la leale collaborazione tra i diversi livello di governo interessati;
              è fondamentale il coinvolgimento delle popolazioni residenti nei territori dove questi centro sono presenti,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di consultare in modo permanente gli enti locali dove sono previsti i centri di accoglienza;
          a concordare con i comuni interessati diverse forme di intervento che impediscano che la presenza di tali centri comporti situazioni di insicurezza per le comunità locali e per i richiedenti asilo.
9/1346/13. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pastorino.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo) si interviene sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati e la cui capienza è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale;
          considerato che:
              i comuni già predispongono diversi servizi di accoglienza ai minori non accompagnati;
              appare necessaria una necessaria armonizzazione e razionalizzazione dei servizi di accoglienza per i minori non accompagnati da parte dei comuni;
              la definizione di «servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati» andrebbe estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n.  190 del 2014, istituito dalla legge n.  135 del 2012;
              il modo migliore per armonizzare e razionalizzare il sistema dei servizi dati dai comuni verso per i minori stranieri non accompagnati è quello di includere nella definizione di Sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza predisposti dagli enti locali in ottemperanza a quanto previsto dalla norma sugli obblighi di tutela e protezione,

impegna il Governo

ad armonizzare in un unico sistema, ossia lo SPRAR, tutti i servizi di presa in carico per la protezione dei minori stranieri non accompagnati.
9/1346/14. Boldrini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              con l'articolo 1, (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario), si abroga l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mantenendolo per le condizioni di salute di eccezionale gravità e rinnovabile «finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute»;
          considerato che:
              il rischio di irreparabile pregiudizio alla salute viene determinato anche dal livello di cure che possono essere date nei Paesi verso i quali gli stranieri vengono respinti;
              appare necessario avere un quadro chiaro delle condizioni dei sistemi sanitari dei diversi Paesi di provenienza dei richiedenti asilo, al fine di conoscere le reali garanzie di adeguatezza delle cure,

impegna il Governo

a definire, attraverso il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli esteri, l'elenco dei Paesi i cui sistemi sanitari non garantiscono adeguate cure, prendendo come riferimento i nostri Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi venissero pregiudicati seri rischi per la salute di coloro che vi dovrebbero essere espulsi.
9/1346/15. Palazzotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame depotenzia fortemente la funzione del sistema SPRAR, riservando i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale;
              il sistema SPRAR è ritenuto fra le migliori pratiche a livello europeo e internazionale per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti;
              sulla base dei risultati della Conferenza unificata dell'11 luglio 2014 e della Nota del Ministero degli interni emanata in data 11 ottobre 2016, i comuni aderenti al sistema SPRAR potevano fare affidamento alla cosiddetta «clausola di salvaguardia», ovvero la possibilità per le amministrazioni di proporzionare quantitativamente la presenza dei richiedenti asilo in base alla popolazione residente sui territori, attraverso una positiva concertazione fra comuni e prefetture;
              il testo in esame prefigura un ritorno alla concentrazione numerica dei richiedenti asilo sui territori attraverso i Centri di accoglienza secondaria (CAS) e i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la cui ubicazione sarà di competenza prevalentemente nazionale;
              si corre così il rischio di vedere svilito l'impegno dei sindaci e dei comuni aderenti al sistema SPRAR nel realizzare politiche di integrazione e accoglienza socialmente ed economicamente sostenibili,

impegna il Governo

a rispettare e reiterare, anche tramite nuovi accordi in Conferenza Unificata, la clausola della proporzionalità fra il numero dei richiedenti asilo e la popolazione residente nei territori.
9/1346/16. Gribaudo.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente decreto-legge, all'articolo 1, di fatto sopprime la protezione per motivi umanitari, quale istituto giuridico generale, e mantiene solo alcune tipologie di richiesta eccezionali, riconducibili al movente umanitario;
              l'ordinamento comunitario, infatti, prevede solo la possibilità per gli Stati membri di prevedere la protezione per motivi umanitari, il cui obbligo quindi era riconducibile solo al nostro ordinamento interno;
              attraverso le novelle apportate con l'articolo 1 al testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998 (comma 1) e al decreto legislativo n.  25 del 2008 che ha recepito in Italia la direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (comma 2), di fatto si abroga l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e si mantengono solo fattispecie speciali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario a favore di permessi di soggiorno speciali;
              con riguardo, in particolare, al decreto legislativo n.  25 del 2008, le modifiche apportate hanno circoscritto notevolmente l'ambito di valutazione della Commissione territoriale, che è l'autorità competente all'esame delle domande per riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, trasferendo di fatto sul questore il potere decisorio per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in tal senso contravvenendo anche all'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, contraria alla discrezionalità valutativa in capo al questore, privo di un potere accertativo circa la sussistenza dei presupposti che spettano alla commissione territoriale, che rilascerà quindi un permesso di soggiorno con la dicitura «protezione speciale» della validità di un anno, rinnovabile;
              in tale contesto, non si affronta il problema che si pone quando un migrante presenta in Italia, dove si è già autonomamente trasferito, una domanda di permesso di soggiorno dopo aver avuto un diniego da parte di un altro stato membro,

impegna il Governo

a dettare disposizioni alle Commissioni territoriali nel senso di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente ripresenti la domanda in Italia, dove nel frattempo si è autonomamente trasferito, dopo che già un altro Stato membro che attua la direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, abbia preso una decisione in precedenza, senza che siano intervenuti nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
9/1346/17. Gebhard, Plangger, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14, lettera a-bis), del decreto-legge 2018, n.  113, qui all'esame in sede di conversione, così come modificata nel corso dell'esame in Senato, introduce nuove disposizioni in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, tra le quali un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for european Citizen allo scopo di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa;
              in particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali di un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissione radio e televisive, la comprensione di un testo scritto di uso quotidiano, la scrittura di testi semplici su argomenti noti;
              la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana deve essere attestata dal possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico riconosciuto dal MIUR o dal MAECI, oppure presentando apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR o dal MAECI (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università degli Studi di Roma Tre);
              la questione dell'integrazione linguistica non riguarda solo i migranti adulti ma soprattutto coloro che si collocano in età scolare; il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta nelle classi determina il sorgere di una serie di problematiche soprattutto per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali senza avere una base solida di conoscenza della lingua italiana;
              la conoscenza della lingua italiana è fondamentale sia per i bambini in età prescolare e scolare per l'integrazione sociale nel corso dell'età evolutiva e per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo, sia per gli adulti così da garantire loro l'accesso a mansioni qualificate ma anche per un qualsiasi percorso d'integrazione,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana per stranieri sia garantito nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università e sia realizzato da parte di insegnanti qualificati e formati per svolgere tale compito, anche con il sostegno dei mediatori linguistici e culturali e potenziare i già esistenti corsi d'italiano in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, aumentando le informazioni disponibili in ordine all'accesso e alla fruibilità degli stessi.
9/1346/18. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14, lettera a-bis), del decreto-legge 2018, n.  113, qui all'esame in sede di conversione, così come modificata nel corso dell'esame in Senato, introduce nuove disposizioni in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, tra le quali un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto Language Learning for european Citizen allo scopo di aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa;
              in particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali di un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissione radio e televisive, la comprensione di un testo scritto di uso quotidiano, la scrittura di testi semplici su argomenti noti;
              la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana deve essere attestata dal possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico riconosciuto dal MIUR o dal MAECI, oppure presentando apposita certificazione della lingua, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR o dal MAECI (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università degli Studi di Roma Tre);
              la questione dell'integrazione linguistica non riguarda solo i migranti adulti ma soprattutto coloro che si collocano in età scolare; il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta nelle classi determina il sorgere di una serie di problematiche soprattutto per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali senza avere una base solida di conoscenza della lingua italiana;
              la conoscenza della lingua italiana è fondamentale sia per i bambini in età prescolare e scolare per l'integrazione sociale nel corso dell'età evolutiva e per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo, sia per gli adulti così da garantire loro l'accesso a mansioni qualificate ma anche per un qualsiasi percorso d'integrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative necessarie affinché l'insegnamento della lingua italiana per stranieri sia garantito nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università e sia realizzato da parte di insegnanti qualificati e formati per svolgere tale compito, anche con il sostegno dei mediatori linguistici e culturali e potenziare i già esistenti corsi d'italiano in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, aumentando le informazioni disponibili in ordine all'accesso e alla fruibilità degli stessi.
9/1346/18. (Testo modificato nel corso della seduta)  Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31-ter per come formulato presenta una molteplicità di criticità come emerse nel corso del dibattito in Aula che necessitano di venire costantemente monitorate;
              al Prefetto viene affidato, tra l'altro, il compito di emanare – previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza – direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili senza, tuttavia, fissare parametri legislativi per disciplinare detta azione;
              la disciplina del citato articolo 31-ter potrebbe risultare carente per quel che concerne il necessario contrasto delle numerose occupazioni abusive in essere;
              l'impostazione seguita dall'articolo 31-ter potrebbe rendere ineffettivi i provvedimenti giurisdizionali di rilascio in quanto rimette alla pubblica amministrazione il potere di valutare la eseguibilità o meno dei provvedimenti giurisdizionali e consente alla stessa, nel caso in cui reputi eseguibile il provvedimento di rilascio, di darvi attuazione secondo procedure che rischiano di occupare uno spazio temporale ampio e indeterminato. Inoltre consente la possibilità di scelta consistente nel reinvestire di nuovo l'Autorità giudiziaria perché, sulla base delle informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, adotti un nuovo provvedimento, tra cui rientra anche quello di differimento dell'esecuzione,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento ogni sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, sull'andamento delle operazioni di sgombero.
9/1346/19. Foti, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              al Prefetto viene affidato, tra l'altro, il compito di emanare – previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza – direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili senza, tuttavia, fissare parametri legislativi per disciplinare detta azione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio periodico al fine di consentire al Parlamento una verifica sull'efficacia della disposizione di cui all'articolo 31-ter.
9/1346/19. (Testo modificato nel corso della seduta)  Foti, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame è volto, nella sua prima parte, alla regolamentazione del fenomeno migratorio. Tuttavia, se da un lato il Governo interviene con questo provvedimento per controllare e bloccare il flusso dei migranti, dall'altro, sia per voce del Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede Onu, che per voce del Ministro degli Esteri, ha espresso una posizione di favore sul Global Compact on Migration;
              tale accordo dovrà essere ratificato e sottoscritto in Marocco entro il prossimo 11 dicembre, nel corso della Conferenza intergovernamentale organizzata dalle Nazioni Unite. Se dovesse essere sottoscritto anche dall'Italia, i nostri confini potrebbero essere valicati da chiunque e non sarebbe più possibile distinguere le diverse tipologie dei migranti: di fatto, pertanto, l'adesione all'accordo vanificherebbe gran parte degli effetti del provvedimento in esame sulla regolamentazione dell'immigrazione;
              sottoscrivendo l'accordo, inoltre, l'Italia rischierebbe di isolarsi dall'Europa e persino da quella parte di Europa a cui questo esecutivo guarda con maggior interesse: la Polonia, l'Austria e l'Ungheria, che hanno già espresso parere negativo sul Global Compact, così come la Slovacchia, la Svizzera e la Repubblica Ceca e, oltreoceano, gli Stati Uniti d'America,

impegna il Governo

a riferire in Parlamento circa gli intendimenti che vorrà assumere e l'orientamento che esprimerà nei prossimi giorni in Marocco in merito dell'accordo denominato Global Compact on Migration, la cui sottoscrizione potrebbe incidere in maniera significativa sugli effetti di ordine interno del decreto.
9/1346/20. Gregorio Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame è volto, nella sua prima parte, alla regolamentazione del fenomeno migratorio;
              il Global Compact on Migration dovrà essere ratificato e sottoscritto in Marocco entro il prossimo 11 dicembre, nel corso della Conferenza intergovernamentale organizzata dalle Nazioni Unite. Se dovesse essere sottoscritto anche dall'Italia, i nostri confini potrebbero essere valicati da chiunque e non sarebbe più possibile distinguere le diverse tipologie dei migranti: di fatto, pertanto, l'adesione all'accordo vanificherebbe gran parte degli effetti del provvedimento in esame sulla regolamentazione dell'immigrazione;
              sottoscrivendo l'accordo, inoltre, l'Italia rischierebbe di isolarsi dall'Europa e persino da quella parte di Europa a cui questo esecutivo guarda con maggior interesse: la Polonia, l'Austria e l'Ungheria, che hanno già espresso parere negativo sul Global Compact, così come la Slovacchia, la Svizzera e la Repubblica Ceca e, oltreoceano, gli Stati Uniti d'America,

impegna il Governo

ad attendere il parere del Parlamento circa gli intendimenti che vorrà assumere relativamente al Global Compact on Migration.
9/1346/20. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gregorio Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              per il provvedimento giunto all'esame dell'Aula, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, è stato di fatto precluso un adeguato esame delle disposizioni presenti;
              a seguito dell'esame svoltosi al Senato, il provvedimento consta ora di ben 74 articoli complessivi, ben trentaquattro in più rispetto al testo del decreto-legge originario;
              le disposizioni recate appaiono riconducibili a due principali finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro, quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              in particolare al Titolo I, il Capo I reca Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale prevedendo interventi al testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
              l'articolo 22, comma 13 del richiamato decreto legislativo come modificato dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n.  189, dispone che, fatto salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.  335;
              paradossalmente, tale trattamento di maggior favore, cioè anche con contribuzione inferiore a cinque anni, non è previsto attualmente dal nostro ordinamento per i lavoratori italiani i quali al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possono ancora accedere al trattamento pensionistico, se non in peculiari condizioni a seconda della normativa di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative urgenti per adeguare il trattamento di maggior favore, cioè anche con contribuzione inferiore a cinque anni, già previsto per i lavoratori extracomunitari rimpatriati ai lavoratori italiani, al fine di tutelare e garantire a questi ultimi, il diritto alla pensione.
9/1346/21. Fatuzzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;
              l'articolo 31-ter, introdotto al Senato, in merito alle occupazioni arbitrarie di immobili, dispone la liquidazione al proprietario di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene;
              l'occupazione arbitraria degli immobili è da considerarsi come un tema centrale per garantire la sicurezza pubblica nelle città e Roma, Capitale d'Italia, è al primo posto con 92 insediamenti abusivi all'interno di altrettanti edifici, 66 dei quali ad uso abitativo e 12 mila occupati;
              la Capitale d'Italia versa in uno stato di completo degrado tra immobili occupati abusivamente, il completo abbandono dei commercianti, i mezzi di trasporto sempre più problematici e la gestione dei rifiuti pressoché inesistente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere il tempestivo impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi in relazione alle occupazioni arbitrarie di immobili nella Capitale d'Italia, per i quali sia stato disposto con ordinanza sindacale lo sgombero, attraverso l'intervento del Prefetto di Roma il quale provvede alla determinazione delle modalità esecutive entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9/1346/22. Calabria.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;
              l'articolo 31-ter, introdotto al Senato, in merito alle occupazioni arbitrarie di immobili, dispone la liquidazione al proprietario di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene;
              l'occupazione arbitraria degli immobili è da considerarsi come un tema centrale per garantire la sicurezza pubblica nelle città e Roma, Capitale d'Italia, è al primo posto con 92 insediamenti abusivi all'interno di altrettanti edifici, 66 dei quali ad uso abitativo e 12 mila occupati;
              la Capitale d'Italia versa in uno stato di completo degrado tra immobili occupati abusivamente, il completo abbandono dei commercianti, i mezzi di trasporto sempre più problematici e la gestione dei rifiuti pressoché inesistente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere il tempestivo impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi in relazione alle occupazioni arbitrarie di immobili nella Capitale d'Italia, per i quali sia disposto lo sgombero, attraverso l'intervento del Prefetto di Roma.
9/1346/22. (Testo modificato nel corso della seduta)  Calabria.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
              molte zone del Paese risultano, ancora oggi, sprovviste di presidi delle forze dell'ordine con la conseguenza che sul territorio non vi è alcun tipo di controllo e le intere valli del Trentino sono tra questi;
              è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel comune di Moena, la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di Polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;
              il Centro Addestramento Alpino di Moena, unico ufficio di Polizia oltre al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo, non può allo stato attuale, svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle Fiamme Oro per il settore degli sport invernali ed alpini ma la costituzione di un posto di polizia all'interno della struttura citata potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire maggiori controlli e prevenzione sul territorio e nello specifico nel comune di Moena (TN) attraverso l'istituzione di un presidio di Polizia usufruendo della presenza logistica del centro di addestramento alpino.
9/1346/23. Biancofiore.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
              molte zone del Paese risultano, ancora oggi, sprovviste di presidi delle forze dell'ordine con la conseguenza che sul territorio non vi è alcun tipo di controllo e le intere valli del Trentino sono tra questi;
              è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel comune di Moena, la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di Polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;
              il Centro Addestramento Alpino di Moena, unico ufficio di Polizia oltre al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo, non può allo stato attuale, svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle Fiamme Oro per il settore degli sport invernali ed alpini ma la costituzione di un posto di polizia all'interno della struttura citata potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena (TN) anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.
9/1346/23. (Testo modificato nel corso della seduta)  Biancofiore.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo I del decreto-legge reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione ed è composto degli articoli da 1 a 15-ter;
              l'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n.  91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza e si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza;
              la disposizione citata, inoltre, richiede per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione; introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e individua il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;
              molti cittadini italiani, nati in Italia, hanno perso la cittadinanza recandosi all'estero per motivi di lavoro oppure a seguito del matrimonio;
              a livello internazionale, sul piano giuridico, si assiste ad una graduale accettazione del principio della doppia cittadinanza e della cittadinanza multipla;
              la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.  9, più volte prorogata, non è riuscita a raggiungere buona parte dei cittadini che ne avrebbero fatto richiesta e, tanto meno, coloro che risiedevano in uno Stato dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso dopo lo scadere di tale provvedimento;
              è doveroso tener conto dell'aspirazione al riacquisto della cittadinanza di quegli italiani che l'hanno persa recandosi all'estero e che, nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.  91, non potevano far richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana senza perdere lo status civitatis del Paese di residenza;
              alcuni Paesi hanno aperto le porte alla doppia cittadinanza, conformemente al citato principio della cittadinanza multipla, creando le condizioni affinché si possa richiedere la cittadinanza italiana senza perdere quella del Paese di accoglienza;
              gli italiani all'estero rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Sistema Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa legislativa volta a permettere ai nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, di riacquistare la cittadinanza italiana facendone richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.
9/1346/24. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo I del decreto-legge reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione ed è composto degli articoli da 1 a 15-ter;
              l'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n.  91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza e si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza;
              la disposizione citata, inoltre, richiede per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione; introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e individua il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana;
              molti cittadini italiani, nati in Italia, hanno perso la cittadinanza recandosi all'estero per motivi di lavoro oppure a seguito del matrimonio;
              a livello internazionale, sul piano giuridico, si assiste ad una graduale accettazione del principio della doppia cittadinanza e della cittadinanza multipla;
              la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.  9, più volte prorogata, non è riuscita a raggiungere buona parte dei cittadini che ne avrebbero fatto richiesta e, tanto meno, coloro che risiedevano in uno Stato dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso dopo lo scadere di tale provvedimento;
              è doveroso tener conto dell'aspirazione al riacquisto della cittadinanza di quegli italiani che l'hanno persa recandosi all'estero e che, nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n.  91, non potevano far richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana senza perdere lo status civitatis del Paese di residenza;
              alcuni Paesi hanno aperto le porte alla doppia cittadinanza, conformemente al citato principio della cittadinanza multipla, creando le condizioni affinché si possa richiedere la cittadinanza italiana senza perdere quella del Paese di accoglienza;
              gli italiani all'estero rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Sistema Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad agevolare ai nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, il riacquisto della cittadinanza italiana.
9/1346/24.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, dopo l'esame al Senato, consta di 74 articoli complessivi e appare riconducibili a due principali finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              l'articolo 36 del provvedimento reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;
              nello specifico, il comma 3 dell'articolo 36, come modificata dal Senato, riscrive il comma 10 dell'articolo 48 del codice antimafia stabilendo che soltanto il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni;
              la disposizione appena citata non fa altro che riservare alle popolazioni che hanno subito il giogo mafioso una doppia penalizzazione: la prima della criminalità mafiosa, che si è arricchita con estensioni, racket, sfruttamento a danno di cittadini ed imprese, la seconda dello Stato che, confiscando le ricchezze raccolte dai criminali e poi vendendone i beni sul mercato, non destina le risorse che da tale vendita derivano alle popolazioni vessate;
              in tale contesto la Sicilia rappresenta la regione più svantaggiata dal sistema appena descritto poiché nello stesso territorio sono allocati la gran parte dei beni confiscati alla mafia, ma anche delle aziende acquisite al patrimonio erariale i cui proventi non vengono, successivamente, reinvestiti nella medesima area,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di rivedere la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati e garantirne l'assegnazione nella misura di almeno il 30 per cento alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili confiscati sono siti per finalità sociali e occupazionali con l'intento di risarcire, per quel che è possibile, intere aree del Paese alle quali la criminalità ha rubato il futuro e bruciato opportunità.
9/1346/25. Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, dopo l'esame al Senato, consta di 74 articoli complessivi e appare riconducibili a due principali finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              l'articolo 36 del provvedimento reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;
              nello specifico, il comma 3 dell'articolo 36, come modificata dal Senato, riscrive il comma 10 dell'articolo 48 del codice antimafia stabilendo che soltanto il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni confiscati confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni;
              la disposizione appena citata non fa altro che riservare alle popolazioni che hanno subito il giogo mafioso una doppia penalizzazione: la prima della criminalità mafiosa, che si è arricchita con estensioni, racket, sfruttamento a danno di cittadini ed imprese, la seconda dello Stato che, confiscando le ricchezze raccolte dai criminali e poi vendendone i beni sul mercato, non destina le risorse che da tale vendita derivano alle popolazioni vessate;
              in tale contesto la Sicilia rappresenta la regione più svantaggiata dal sistema appena descritto poiché nello stesso territorio sono allocati la gran parte dei beni confiscati alla mafia, ma anche delle aziende acquisite al patrimonio erariale i cui proventi non vengono, successivamente, reinvestiti nella medesima area,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di destinare una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati e garantirne l'assegnazione alle istituzioni ed iniziative territoriali ove gli immobili confiscati sono siti per finalità sociali e occupazionali con l'intento di risarcire, per quel che è possibile, intere aree del Paese alle quali la criminalità ha rubato il futuro e bruciato opportunità.
9/1346/25.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo III del decreto-legge introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno e interventi per rafforzare l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;
              nello specifico, l'articolo 36 del provvedimento reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;
              il comma 1, dell'articolo 36, modifica l'articolo 35 del codice antimafia relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario. In particolare il comma 2 dell'articolo 35 del codice antimafia prevede, fra le altre, che con decreto interministeriale siano individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero di incarichi aziendali in corso, comunque non superiori a tre. Il comma 2 prevede inoltre che all'atto della nomina l'amministratore giudiziario è tenuto – proprio per il limite suddetto – a comunicare al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso anche se conferiti da altra autorità;
              il comma 4-bis dell'articolo 35 del codice antimafia, così come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.  54 del 2018, non tiene conto del fatto che sussistono caratteristiche di esercizio della libera professione (avvocati, commercialisti ed altri) sulla quale sono intervenute rilevanti novità, riguardanti la progressiva affermazione di nuove forme di svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali e mediante la formazione di società tra professionisti;
              la disposizione citata, pertanto, non disciplina tali ipotesi, limitandosi a prevedere ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico. Nella realtà, il sistema viene aggirato con il conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i suddetti rapporti, ma al collega di studio o al socio: suggerisce quindi di introdurre un'apposita disposizione al riguardo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di escludere l'eventualità di assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, non solo per coloro i quali hanno con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario, al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, un rapporto di assidua frequentazione, ma anche per il collega di studio o il socio del professionista che intrattiene i suddetti rapporti.
9/1346/26. D'Ettore, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              Il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
              l'articolo 31-bis, prevedendo una nuova comma 1-ter all'articolo 284 c.p.p., esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente;
              con riguardo alla formulazione dell'articolo sarebbe opportuno fornire gli opportuni chiarimenti circa gli immobili che devono, essere ricompresi nella nozione di «immobili occupati abusivamente» anche in considerazione del fatto che il rapporto tra la convalida di sfratto e il provvedimento penale di detenzione domiciliare costituisce una questione particolarmente dibattuta anche a livello giurisprudenziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di chiarire che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato sine titulo.
9/1346/27. Zanettin, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              Il Titolo II del decreto-legge introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
              l'articolo 31-bis, prevedendo una nuova comma 1-ter all'articolo 284 c.p.p., esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente;
              con riguardo alla formulazione dell'articolo sarebbe opportuno fornire gli opportuni chiarimenti circa gli immobili che devono, essere ricompresi nella nozione di «immobili occupati abusivamente» anche in considerazione del fatto che il rapporto tra la convalida di sfratto e il provvedimento penale di detenzione domiciliare costituisce una questione particolarmente dibattuta anche a livello giurisprudenziale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di chiarire che la misura degli arresti domiciliari non possa essere eseguita presso un immobile occupato sine titulo.
9/1346/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula si propone, da un lato, la finalità di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, e dall'altro, di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici ed è composto dagli articoli da 16 a 31-ter;
              l'articolo 16 del decreto-legge, con una modifica all'articolo 282 c.p.p., consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare;
              in questa direzione, sarebbe senz'altro necessario adottare un approccio a 360o e introdurre con una modifica all'articolo 282 c.p.p., i maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché gli atti persecutori, fra le fattispecie di reato per le quali la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare è applicabile non solo a prescindere dai limiti di pena previsti dall'articolo 280, ma anche attraverso lo strumento del braccialetto elettronico;
              allo stesso tempo, l'applicazione del braccialetto elettronico potrebbe inserirsi quale prescrizione accessoria, in aggiunta alle misure disposte dal giudice ex articolo 282-ter, in sede d'irrogazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
              il secondo versante sul quale sarebbe opportuno intervenire è quello legato all'informazione della vittima, in ordine all'applicazione e alle vicende delle misure cautelari, nonché all'eventuale scarcerazione dell'autore del reato poiché l'informazione è un presupposto necessario perché la persona offesa possa tutelarsi rispetto a reati che purtroppo presentano un elevato tasso di recidiva;
              è dunque opportuno prevedere l'obbligo di comunicazione al difensore e alla persona offesa di tutti i provvedimenti relativi, per un verso, all'applicazione, revoca, sostituzione, proroga e cessazione delle misure cautelari; per altro verso, degli atti che dichiarino l'intervento di cause di estinzione del reato o della pena, o che dispongano comunque la scarcerazione dell'autore del reato, cioè il cosiddetto «fine pena» (fisiologico o anticipato);
              si ravvisa altresì che un intervento organico sulla materia oggetto di modifica nel presente decreto-legge è contenuta nella proposta di legge d'iniziativa delle Onorevoli Bartolozzi e Prestigiacomo (A.C. 1003) presentata il 25 luglio scorso e annunziata il 30 luglio 2018,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere una modifica organica in merito all'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare prevedendo altresì che la vittima sia pienamente informata in ordine all'applicazione e alle vicende delle misure cautelari, nonché all'eventuale scarcerazione dell'autore del reato come previsto dalla proposta di legge di iniziativa delle parlamentari Bartolozzi e Prestigiacomo (A.C. 1003).
9/1346/28. Prestigiacomo, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in votazione reca misure di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, oltre che disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
              per quanto riguarda il problema della sicurezza pubblica legata ai rimpatri alla frontiera che ha rivestito negli ultimi tempi un'importanza centrale, è opportuno evidenziare che in base agli accordi internazionali, gli Stati membri devono assicurare il controllo efficace delle frontiere esterne dell'Ue con il sostegno finanziario e materiale dell'Unione;
              è necessario intensificare il rimpatrio dei migranti irregolari. Nel 2017 i rimpatri dall'Italia sono stati 7.045 su circa 500 mila irregolari stimati nel nostro Paese. Tra il 2013 e il 2017, secondo i calcoli dell'Ispi, Roma è riuscita a rimpatriare solo il 20 per cento dei migranti a cui è stato intimato di lasciare il nostro territorio;
              al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera, sarebbe d'ausilio e rappresenterebbe motivo di maggiore sicurezza la presenza di nuclei di poliziotti specializzati in rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, nelle zone di frontiera, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali.
9/1346/29. Montaruli, Deidda, Ferro, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in votazione reca misure di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, oltre che disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
              per quanto riguarda il problema della sicurezza pubblica legata ai rimpatri alla frontiera che ha rivestito negli ultimi tempi un'importanza centrale, è opportuno evidenziare che in base agli accordi internazionali, gli Stati membri devono assicurare il controllo efficace delle frontiere esterne dell'Ue con il sostegno finanziario e materiale dell'Unione;
              è necessario intensificare il rimpatrio dei migranti irregolari. Nel 2017 i rimpatri dall'Italia sono stati 7.045 su circa 500 mila irregolari stimati nel nostro Paese. Tra il 2013 e il 2017, secondo i calcoli dell'Ispi, Roma è riuscita a rimpatriare solo il 20 per cento dei migranti a cui è stato intimato di lasciare il nostro territorio;
              al fine di rafforzare le attività connesse ai rimpatri e al controllo delle frontiere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di potenziare gli uffici di polizia di frontiera al fine di implementare i rimpatri e il controllo delle frontiere e dei confini.
9/1346/29.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Montaruli, Deidda, Ferro, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
              con riferimento specificatamente al tema del contrasto al terrorismo occorre prevedere misure volte a garantire la regolarità della presenza sul territorio nazionale degli edifici destinati al culto islamico;
              allo stato, in Italia risultano essere in attività, infatti, molte strutture che pur risultando ufficialmente come associazioni culturali sono in realtà moschee che funzionano in spregio alle normative locali e nazionali;
              il compito di verificare l'accatastamento urbanistico spetta ai comuni ma quello di censire i luoghi di culto al Ministero degli interni,

impegna il Governo

ad effettuare un censimento dei luoghi di culto islamici, verificandone la conformità alle normative urbanistiche e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto al terrorismo, e ad assumere con urgenza iniziative volte a impedire l'attività impropria di moschee abusive nei centri islamici dell'intero territorio nazionale, anche in funzione di prevenzione delle attività terroristiche di natura islamica.
9/1346/30. Mollicone, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa;
              con riferimento specificatamente al tema del contrasto al terrorismo occorre prevedere misure volte a garantire la regolarità della presenza sul territorio nazionale degli edifici destinati al culto, in particolare a quello islamico;
              allo stato, in Italia risultano essere in attività, infatti, molte strutture che pur risultando ufficialmente come associazioni culturali sono in realtà moschee che funzionano in spregio alle normative locali e nazionali;
              il compito di verificare l'accatastamento urbanistico spetta ai comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un censimento dei luoghi destinati al culto, in particolare a quello islamico, verificandone la conformità alle normative urbanistiche e alle vigenti disposizioni in materia di contrasto al terrorismo, e ad assumere con urgenza iniziative volte a impedire l'attività impropria di moschee abusive nei centri islamici dell'intero territorio nazionale, anche in funzione di prevenzione delle attività terroristiche di natura islamica.
9/1346/30.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Mollicone, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  113 del 2018, contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa tra le misure poste a garanzia della sicurezza pubblica;
              negli ultimi anni la criminalità nigeriana ha ampliato sempre più, in tutto il territorio italiano, i propri connotati di tipo mafioso. Il traffico di droga rappresenta una delle fonti di maggiore guadagno, così come lo sfruttamento della prostituzione, controllando i soggetti che confluiscono nei flussi migratori dalla Libia;
              le organizzazioni mafiose in generale, ma nello specifico quelle nigeriane e cinesi sono in continua evoluzione, agiscono indisturbate sul territorio e caratterizzate da fenomeni criminali in continuo cambiamento. Negli ultimi anni sono state coinvolte sempre più non solo nello sfruttamento della prostituzione, ma nell'immigrazione clandestina, nella falsificazione dei permessi di soggiorno e nel traffico illecito di stupefacenti, reati che minacciano alla base la sicurezza dei cittadini;
              è necessario agire con maggiori e più specifici controlli sul fenomeno, operando anche attraverso provvedimenti ad hoc, perché la sola applicazione di quelli già esistenti non è evidentemente sufficiente ad arginare il fenomeno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, l'istituzione di sezioni specializzate in materia di mafie criminali, in particolare modo quelle nigeriana e cinese, presso i tribunali ordinari del luogo ove hanno sede le Corti d'Appello, disponendo che tali sezioni possano avvalersi di nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria.
9/1346/31. Ferro, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento posto in votazione tratta, tra le altre, materie inerenti l'immigrazione e la sicurezza pubblica, in particolare modo il Titolo I reca «Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione»;
              nello specifico, il decreto-legge in oggetto, reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n.  286 del 1998, articolo 5, comma 6). La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno «speciali»;
              l'Italia, in linea con il diritto internazionale e dell'Unione europea, nonché con la nostra Costituzione, garantisce le forme di protezione internazionale generalmente riconosciute: il diritto di asilo e la protezione sussidiaria, inoltre, il nostro legislatore, ha dotato il nostro impianto di un terzo tipo di forma di tutela: la protezione umanitaria;
              la protezione umanitaria è richiamata dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n.  25 del 2008 e prevede che la questura possa rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, pur non ravvisando gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale, ritengano che la situazione del richiedente asilo sussistenti sia caratterizzata da «gravi motivi di carattere umanitario»;
              purtroppo, è evidente che negli ultimi anni, tale istituto è stato abusato, da coloro i quali, non avendo diritto all'asilo o alla protezione sussidiaria, non avrebbero titolo alcuno per essere accolti nel nostro Paese;
              ad oggi, l'istituto della protezione umanitaria diffonde l'illusoria certezza che è sempre possibile ottenere, chiedendolo asilo, dal momento che, nel peggiore dei casi si avrebbe un permesso temporaneo grazie alla protezione umanitaria;
              tutto ciò non fa altro che ingolfare ulteriormente la macchina dell'accoglienza, inoltre, tale istituto è accessorio rispetto al sistema italiano della protezione internazionale e mina alla base l'efficienza del sistema stesso;
              la trasmissione al questore significa che la commissione ha escluso che vi siano elementi tali da far scattare un obbligo di protezione di natura costituzionale, poiché appunto nell'assolvimento di un tale obbligo non vi potrebbe essere alcuna discrezionalità. La soppressione di questo istituto non lederebbe il sistema italiano di protezione dei diritti fondamentali, ma contribuirebbe invece alla razionalizzazione del suo impianto grazie all'eliminazione di norme ridondanti;
              questa razionalizzazione giuridica rappresenta anche un atto dovuto nei confronti dei migranti richiedenti asilo, ai quali va data certezza sul loro status nel territorio italiano per quel che riguarda, in particolare, il riconoscimento o no del diritto alla protezione internazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, a garanzia della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini, nel momento in cui non si ravvisino gli estremi previsti per la protezione internazionale, di abolire la disposizione che prevede l'opportunità per la questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le commissioni territoriali, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo.
9/1346/32. Lollobrigida, Meloni, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  113 del 2018, posto in votazione, prevede tra le altre, anche le disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
              nello specifico vengono introdotte nuove ipotesi di trattenimento, in luoghi determinati e per tempi definiti, motivate dalla necessità di verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale;
              la richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente;
              l'accesso a una procedura di asilo sicura e adeguata costituisce un elemento fondamentale per assicurare che le persone che necessitano di protezione internazionale godano dei diritti loro riconosciuti;
              l'affluenza di migranti irregolari sulle coste italiane segna sempre numeri da record, e non tende a normalizzarsi, inoltre, sul piano nazionale l'incapacità di poter gestire i flussi migratori rende, ancora più critica la gestione della cosiddetta accoglienza, travolta da continui scandali, dispendiosa e inefficiente;
              a fronte di tutto ciò è necessario operare affinché sia posto un freno agli arrivi indiscriminati in Europa attraverso il territorio italiano e questo risulta ancor più necessario di fronte all'evidente fallimento delle iniziative di ricollocamento deliberate in ambito europeo;
              è evidente la necessita di correggere l'intero sistema, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in provvedimenti futuri, norme che dispongano in merito alla presentazione della domanda di protezione internazionale, stabilendo che possa avvenire esclusivamente alla polizia di frontiera e solo al momento dell'ingresso.
9/1346/33. Deidda, Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  113 del 2018, posto in votazione, prevede tra le altre, anche le disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione;
              nello specifico vengono introdotte nuove ipotesi di trattenimento, in luoghi determinati e per tempi definiti, motivate dalla necessità di verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale;
              la richiesta di protezione internazionale, può essere presentata dal cittadino straniero presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso nel Territorio nazionale o presso l'Ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente;
              l'accesso a una procedura di asilo sicura e adeguata costituisce un elemento fondamentale per assicurare che le persone che necessitano di protezione internazionale godano dei diritti loro riconosciuti;
              l'affluenza di migranti irregolari sulle coste italiane segna sempre numeri da record, e non tende a normalizzarsi, inoltre, sul piano nazionale l'incapacità di poter gestire i flussi migratori rende, ancora più critica la gestione della cosiddetta accoglienza, travolta da continui scandali, dispendiosa e inefficiente;
              a fronte di tutto ciò è necessario operare affinché sia posto un freno agli arrivi indiscriminati in Europa attraverso il territorio italiano e questo risulta ancor più necessario di fronte all'evidente fallimento delle iniziative di ricollocamento deliberate in ambito europeo;
              è evidente la necessita di correggere l'intero sistema, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in provvedimenti futuri, norme che dispongano che la domanda di protezione internazionale sia presentata tempestivamente.
9/1346/33.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Deidda, Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, da un lato interviene sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro sul potenziamento dei dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il provvedimento reca disposizioni inerenti il trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), nello specifico, viene elevato da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e il periodo di trattenimento dello straniero presso le strutture carcerarie;
              dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;
              la norma introdotta, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva. I centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal decreto-legge n.  13 del 2017 con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto-legge, sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione. Inoltre, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR;
              negli ultimi anni è sempre più ingestibile, fuori controllo e in continua evoluzione, la minaccia di terrorismo proveniente dagli immigrati che fuggono illegalmente dai paesi di origine,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a innalzare ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dal decreto, il periodo massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, a maggiore tutela della sicurezza pubblica.
9/1346/34. Acquaroli, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 1346 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n.  113 del 2018 reca, tra le altre materie trattate, anche norme in materia di protezione internazionale immigrazione e sicurezza pubblica;
              nello specifico, il provvedimento dispone in merito al diniego e alla revoca della protezione internazionale. La norma introdotta, integra specifiche disposizioni del decreto legislativo n.  251 del 2007, inerente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, ampliando il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale;
              negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale della criminalità, legata a diversi fattori, non ultimo dei quali il proliferare di nuovi tipi di mafie e criminalità, proveniente dai paesi in cui forte è il flusso di immigrati clandestini e dei richiedenti asilo, tutto ciò ha posto il problema della sicurezza al centro del dibattito quotidiano, rendendo necessario norme per contrastare la rete di delinquenza straniera radicata sul nostro territorio;
              l'Italia nell'ultimo decennio è stata soggetta ad un incremento di reati legati all'istigazione a delinquere e allo sfruttamento della prostituzione relativi spesso a delitti di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù. È stato rilevato il legame, gestito dalla criminalità organizzata, esistente tra l'associazione a delinquere e il fenomeno del traffico di persone finalizzato allo sfruttamento della prostituzione, nonché al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. È evidente, quanto allo stato attuale, rappresentino un grave allarme sociale lo sfruttamento della prostituzione (articolo 3 della legge n.  75 del 1958) e l'istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure che estendano l'elenco dei reati che comportano il diniego e la revoca dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e ai reati di istigazione a delinquere.
9/1346/35. Bellucci, Prisco, Donzelli, Meloni, Ferro, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  113 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», contiene anche norme in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa tra le misure poste a garanzia della sicurezza pubblica;
              in tal senso è importante evidenziare che, negli ultimi anni il problema degli insediamenti abusivi di campi nomadi ha originato problemi drammatici e insostenibili per i residenti, in termini di sicurezza pubblica, nella sola capitale si contano seicento insediamenti nomadi abusivi, più di 4.000 persone outlaw, dato triplicato rispetto al 2013;
              si tratta di situazioni al limite della sostenibilità che rischiano di degenerare, dal momento che i residenti sono costretti ad una convivenza obbligata con l'illegalità. Siamo alla presenza di aree prive dei servizi essenziali e, in alcuni casi, di utenze elettriche e idriche. Il fenomeno, ormai fuori controllo, che colpisce tutte le città dal centro alla periferia, è complicato da gestire e da identificare nei dettagli, è caratterizzato da problemi che vanno dallo smaltimento a rischio dei rifiuti, allo spaccio di droga, al degrado dilagante delle discariche a cielo aperto, passando attraverso la pericolosità legata alle lotte fra clan delle varie comunità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, attraverso dispositivi normativi di prossima emanazione, l'individuazione, in tutto il territorio nazionale, degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, al fine di predisporne lo sgombero e la chiusura.
9/1346/36. Lucaselli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  113 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», contiene anche norme in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa tra le misure poste a garanzia della sicurezza pubblica;
              in tal senso è importante evidenziare che, negli ultimi anni il problema degli insediamenti abusivi di campi nomadi ha originato problemi drammatici e insostenibili per i residenti, in termini di sicurezza pubblica, nella sola capitale si contano seicento insediamenti nomadi abusivi, più di 4.000 persone outlaw, dato triplicato rispetto al 2013;
              si tratta di situazioni al limite della sostenibilità che rischiano di degenerare, dal momento che i residenti sono costretti ad una convivenza obbligata con l'illegalità. Siamo alla presenza di aree prive dei servizi essenziali e, in alcuni casi, di utenze elettriche e idriche. Il fenomeno, ormai fuori controllo, che colpisce tutte le città dal centro alla periferia, è complicato da gestire e da identificare nei dettagli, è caratterizzato da problemi che vanno dallo smaltimento a rischio dei rifiuti, allo spaccio di droga, al degrado dilagante delle discariche a cielo aperto, passando attraverso la pericolosità legata alle lotte fra clan delle varie comunità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'individuazione, in tutto il territorio nazionale, degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, al fine di predisporne lo sgombero e la chiusura.
9/1346/36.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Lucaselli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 1346 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n.  113 del 2018, reca norme volte a consentire alla Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, nello specifico, in esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi;
              la sperimentazione interessa i comuni che siano: capoluogo di provincia; che abbiano una popolazione superiore ai centomila abitanti; che rientrino nei parametri «connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità», definiti con decreto del ministro dell'interno;
              il Governo ha dato il via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine e attualmente utilizzata da polizia, carabinieri e Guardia di finanza, in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e a Brindisi;
              è di tutta evidenza come l'uso della pistola elettrica garantisca, in primis, l'incolumità degli agenti più esposti a contesti particolarmente violenti, consentendo loro di difendersi anche da azioni perpetrate ai loro danni;
              in Italia, purtroppo, vi sono territori particolarmente vessati dall'emergenza sicurezza: ne rappresentano un tragico esempio alcune città nelle quali si registrano gravissimi episodi di violenza, sia contro le forze dell'ordine sia contro gli agenti di polizia penitenziaria in servizio;
              non è da sottovalutare il fatto che, nelle strutture penitenziarie sono ormai all'ordine del giorno gli episodi di violenza che si perpetrano a danno degli agenti di polizia penitenziaria, con effetti preoccupanti sia per la violenza con cui vengono commessi, sia per la graduale escalation con cui si verificano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure che estendano l'utilizzo del taser anche alla polizia penitenziaria e, ai fini di una maggior sicurezza per utenti e operatori che lavorano all'interno di territori a rischio, anche al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia, nonché a quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.
9/1346/37. Trancassini, Prisco, Donzelli, Meloni, Lollobrigida, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 1346 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n.  113 del 2018, reca norme volte a consentire alla Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici, nello specifico, in esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi;
              la sperimentazione interessa i comuni che siano: capoluogo di provincia; che abbiano una popolazione superiore ai centomila abitanti; che rientrino nei parametri «connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità», definiti con decreto del ministro dell'interno;
              il Governo ha dato il via libera alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell'ordine e attualmente utilizzata da polizia, carabinieri e Guardia di finanza, in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e a Brindisi;
              è di tutta evidenza come l'uso della pistola elettrica garantisca, in primis, l'incolumità degli agenti più esposti a contesti particolarmente violenti, consentendo loro di difendersi anche da azioni perpetrate ai loro danni;
              in Italia, purtroppo, vi sono territori particolarmente vessati dall'emergenza sicurezza: ne rappresentano un tragico esempio alcune città nelle quali si registrano gravissimi episodi di violenza, sia contro le forze dell'ordine sia contro gli agenti di polizia penitenziaria in servizio;
              non è da sottovalutare il fatto che, nelle strutture penitenziarie sono ormai all'ordine del giorno gli episodi di violenza che si perpetrano a danno degli agenti di polizia penitenziaria, con effetti preoccupanti sia per la violenza con cui vengono commessi, sia per la graduale escalation con cui si verificano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure che estendano l'utilizzo del taser anche alla polizia penitenziaria e, ai fini di una maggior sicurezza per utenti e operatori che lavorano all'interno di territori a rischio, anche al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni capoluoghi di provincia, nonché a quelli per i quali sussistano specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti.
9/1346/37.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Trancassini, Prisco, Donzelli, Meloni, Lollobrigida, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca misure volte a rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana;
              il degrado delle nostre città, attualmente colpisce tutti gli strati della società e non più esclusivamente le periferie delle grandi metropoli. Tutto ciò accresce la sensazione di insicurezza che preoccupa gli italiani insieme alla percezione di inefficienza della giustizia, al pericolo dell'immigrazione illegale e alla sensazione che da parte dello Stato e delle Forze dell'ordine ci sia scarso controllo del territorio;
              è di tutta evidenza che, in quest'ultimo decennio, le città europee stiano vivendo un momento molto difficile in relazione alla sicurezza dei propri abitanti, è pertanto necessario rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza dei cittadini attraverso interventi volti a potenziare la partecipazione delle Forze armate nel controllo del territorio;
              occorre eliminare l'applicazione disomogenea delle norme in materia di sicurezza urbana e rendere obbligatori nei capoluoghi di provincia e nelle città (o unioni di città) medio-grandi il confronto e la collaborazione interistituzionale. Una soluzione in tal senso potrebbe essere quella di poter utilizzare l'Esercito italiano, già impiegato in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia nell'operazione «Strade Sicure», avvantaggiandosi della consolidata esperienza maturata sul campo dai militari impiegati in questa e in altre operazioni;
              l'operazione «Strade Sicure», nacque originariamente con questa finalità, più precisamente si poneva, l'obiettivo, tra gli altri, di presidiare i campi rom illegali, gli insediamenti abusivi, le baraccopoli e i campi abusivi anche per contrastare il fenomeno dei roghi tossici;
              il provvedimento in votazione è volto a rafforzare i dispositivi posti a garanzia della sicurezza pubblica, in tal senso in linea con quanto sancito dal decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2008, recante l'istituzione della cosiddetta operazione «Strade Sicure»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rafforzare le misure poste a garanzia della sicurezza dei cittadini, attraverso interventi finalizzati a potenziare la partecipazione delle Forze armate nel controllo del territorio, anche attraverso il ripristino dell'operatività complessiva dell'intero piano «Strade Sicure» introdotto nel 2008.
9/1346/38. Butti, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Ferro, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame contiene norme in materia di immigrazione e sicurezza pubblica;
              in particolare, il Titolo I reca «Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione»;
              i prossimi 10 e 11 dicembre i Governi del mondo saranno chiamati a firmare il Global compact per una migrazione «sicura, ordinata e regolare» e quello per i rifugiati promosso dalle Nazioni unite che mirano, tramite un approccio multilaterale, a creare un mondo dai confini aperti;
              il Global compact crea obblighi crescenti verso gli Stati in ordine ai servizi da fornire agli immigrati, anche a prescindere dal loro status di rifugiato, impedendo di perseguire penalmente chi fornisce assistenza indebita all'immigrazione;
              appare evidente, quindi, come il Global compact non sia altro che l'ennesimo tassello di un progetto volto ad annientare, confini, culture ed in particolare le sovranità nazionali in tema di immigrazione;
              contro questo approccio immigrazionista numerosi Stati si sono già schierati a favore della sovranità nazionale, dichiarando che non sottoscriveranno il documento;
              l'inaccettabile compromissione della sovranità nazionale in tema di immigrazione è evidente laddove viene sottratta agli Stati nazionali la gestione delle politiche migratorie;
              allo stesso modo è inaccettabile, per chi voglia difendere la sovranità nazionale nella gestione dei flussi migratori, che l'assistenza, qualora ideologicamente definita umanitaria, non possa mai essere considerata illegale;
              in ogni caso la sottoscrizione del complesso reticolato di impegni del Global compact, anche laddove genericamente formulati, è tale da comportare un'inaccettabile cessione di sovranità sul tema migratorio;
              a causa della sua posizione al centro del Mediterraneo che la configura fatalmente come gigantesco «molo naturale» per le rotte di migranti provenienti dal continente africano l'Italia è destinata a pagare il prezzo più alto per questa impostazione ideologica sul tema delle migrazioni,

impegna il Governo:

          a non sottoscrivere il Global compact on migrations alla Conferenza di Marrakech del 10 e 11 dicembre 2018;
          a promuovere, nella summenzionata Conferenza, un approccio integrato delle politiche dell'immigrazione, dell'asilo, della gestione delle frontiere esterne e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale volto a difendere i confini, l'identità e i valori delle Nazioni d'Europa e della Civiltà Occidentale;
          a non partecipare al Trust fund che finanzia il Global compact.
9/1346/39. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo I del provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione»;
              in particolare, l'articolo 12-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento in Senato, è volto a garantire maggiore trasparenza da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati, prevedendo a loro carico l'obbligo di pubblicare l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale;
              negli ultimi anni si sono verificati numerosissimi casi di associazioni attive nel campo delle emergenze che hanno raccolto dei migranti in mare e hanno arbitrariamente ritenuto di doverli trasportare fino nei porti italiani;
              ciò ha portato alla ribalta, tra gli altri, il tema dei finanziamenti di cui godono tali associazioni e della trasparenza degli stessi, necessaria, in primissimo luogo ad evitare che le donazioni ricevute siano impiegate per finalità ben lontane dall'idea dei donatori;
              appare opportuno quanto necessario che i singoli finanziamenti ricevuti da parte di queste associazioni siano destinati a specifiche attività o progetti, chiaramente individuabili da parte dei donatori al momento della destinazione del contributo,

impegna il Governo

a disporre a carico degli enti di promozione sociale iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore particolari obblighi in materia di trasparenza per la raccolta delle donazioni e la destinazione dei fondi, prevedendo l'istituzione di conti bancari specifici e separati e apposita contabilità per ciascun progetto, e il divieto di destinare i fondi raccolti per un progetto ad altra iniziativa.
9/1346/40. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo I del provvedimento in esame reca «Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione»;
              in particolare, l'articolo 12-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento in Senato, è volto a garantire maggiore trasparenza da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati, prevedendo a loro carico l'obbligo di pubblicare l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale;
              negli ultimi anni si sono verificati numerosissimi casi di associazioni attive nel campo delle emergenze che hanno raccolto dei migranti in mare e hanno arbitrariamente ritenuto di doverli trasportare fino nei porti italiani;
              ciò ha portato alla ribalta, tra gli altri, il tema dei finanziamenti di cui godono tali associazioni e della trasparenza degli stessi, necessaria, in primissimo luogo ad evitare che le donazioni ricevute siano impiegate per finalità ben lontane dall'idea dei donatori;
              appare opportuno quanto necessario che i singoli finanziamenti ricevuti da parte di queste associazioni siano destinati a specifiche attività o progetti, chiaramente individuabili da parte dei donatori al momento della destinazione del contributo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre a carico degli enti di promozione sociale iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore particolari obblighi in materia di trasparenza per la raccolta delle donazioni e la destinazione dei fondi, prevedendo l'istituzione di conti bancari specifici e separati e apposita contabilità per ciascun progetto, e il divieto di destinare i fondi raccolti per un progetto ad altra iniziativa.
9/1346/40.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione;
              per l'accoglienza migranti lo Stato ha accumulato nel 2017 debiti fuori bilancio per mezzo miliardo e dal 2014 fino all'anno scorso la spesa si è quadruplicata: da 640 milioni a 2,4 miliardi;
              secondo il quadro delineato dall'indagine «La prima accoglienza» degli immigrati: la gestione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 2013-2016 pubblicata dalla Corte dei Conti, solo il costo della «prima accoglienza» degli immigrati giunti in Italia nel 2016 ha pesato per almeno 1,7 miliardi sulle spalle dello Stato italiano, contro poco più di 46 milioni messi sul tavolo dalla Ue;
              la maggior parte delle regioni, negli ultimi anni, ha registrato un costo medio tra i 30 e i 35 euro pro capite al giorno. La gestione di ogni domanda di asilo è costata in media 203,95 euro, senza calcolare i costi per le eventuali fasi di giudizio a cui gli immigrati, ricorrendo al gratuito patrocinio, hanno la possibilità di accedere per impugnare i provvedimenti di diniego;
              in generale, lo sforzo finanziario dell'Italia è stato ingente, posto che, oltre i 2,4 miliardi dell'accoglienza, con circa 9.200 centri di ospitalità dislocati nel 40 per cento dei comuni, ci sono gli oneri delle forze dello Stato impegnate sul fronte immigrazione: Guardia costiera, Marina militare, Guardia di Finanza e Polizia di Stato,

impegna il Governo

a valutare la necessità di una riduzione dell'onere statale pro capite per migrante richiedente asilo tale da non risultare, comunque, superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
9/1346/41. Gemmato, Meloni, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una possibile riduzione dell'onere statale pro capite per migrante richiedente asilo tale da non risultare, comunque, superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
9/1346/41.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Gemmato, Meloni, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione;
              in particolare, l'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri (finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso il Paese di origine ovvero di provenienza) le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito; risorse che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio;
              per l'attuazione di tale previsioni, è stata autorizzata la spesa (fino a): 500.000 per il 2018; 1.500.000 euro per il 2019; 1.500.000 euro per il 2020;
              secondo i dati pubblicati dal Viminale, nel 2017 sono stati rimpatriati nei Paesi d'origine. 6.340 stranieri irregolari, contro 5.300 dell'anno precedente;
              i dati Frontex attestano che gestire in toto una singola pratica di rimpatrio ha un costo medio di 5.800 euro. Se si stima che in Italia, ci sarebbero circa 500 mila immigrati irregolari, un rimpatrio di massa potrebbe costare quasi 3 miliardi di euro;
              governare i flussi, controllare le frontiere, imporre il rispetto della legalità, è la strada per garantire accoglienza, integrazione, solidarietà e una politica efficace non può che prevedere, insieme al contrasto intransigente verso la clandestinità, il rafforzamento del meccanismo degli accordi bilaterali con gli Stati di provenienza degli stranieri al fine di governare i flussi e l'attuazione di serie politiche di rimpatrio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uno stanziamento ulteriore e adeguato di risorse da destinare al Fondo rimpatri per il triennio 2018-2020.
9/1346/42. Donzelli, Prisco, Lollobrigida, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
              la libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno europeo, ma questo principio non si traduce in un diritto di soggiorno illimitato;
              ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, infatti, il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, soltanto se possiedono alcuni requisiti, tra i quali la disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
              l'Unione Europea, pertanto, non legittima le migrazioni di persone prive di mezzi di sussistenza: il cittadino comunitario deve, infatti, alternativamente dimostrare o di avere un lavoro, autonomo o subordinato, da svolgere nello Stato ospitante ovvero di disporre di mezzi economici tali da escludere che egli possa diventare un onere per il sistema sociale dello Stato ospitante;
              nonostante ciò, in Italia vivono numerosi cittadini che non hanno un'occupazione, né risorse sufficienti ai sensi della normativa in materia, ma continuano a vivere in una condizione di sostanziale invisibilità per le istituzioni italiane, spesso ai limiti della legalità, se non della vera e propria illegalità;
              tali cittadini, costretti dalla situazione di indigenza a vivere di espedienti criminali, rappresentano una minaccia per la pubblica sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare concrete iniziative volte ad attuare le disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti, come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
9/1346/43. Prisco, Fidanza, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
              la libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno europeo, ma questo principio non si traduce in un diritto di soggiorno illimitato;
              ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30, infatti, il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, soltanto se possiedono alcuni requisiti, tra i quali la disponibilità per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti;
              l'Unione Europea, pertanto, non legittima le migrazioni di persone prive di mezzi di sussistenza: il cittadino comunitario deve, infatti, alternativamente dimostrare o di avere un lavoro, autonomo o subordinato, da svolgere nello Stato ospitante ovvero di disporre di mezzi economici tali da escludere che egli possa diventare un onere per il sistema sociale dello Stato ospitante;
              nonostante ciò, in Italia vivono numerosi cittadini che non hanno un'occupazione, né risorse sufficienti ai sensi della normativa in materia, ma continuano a vivere in una condizione di sostanziale invisibilità per le istituzioni italiane, spesso ai limiti della legalità, se non della vera e propria illegalità;
              tali cittadini, costretti dalla situazione di indigenza a vivere di espedienti criminali, rappresentano una minaccia per la pubblica sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare le disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti, come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
9/1346/43.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Prisco, Fidanza, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra le altre, una serie di disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
              gli ultimi episodi di violenza nei confronti di arbitri di calcio, dimostrano che gli sforzi della politica dovrebbero concentrarsi anche nella difesa della sicurezza nei campi da calcio;
              si tratta di numeri impietosi, centinaia di segnalazioni, e del dilagare di episodi che non dovrebbero mai verificarsi in un campo da calcio, diventato insicuro per chi lavora e per chi segue la squadra del cuore: 473 aggressioni nel 2016/2017, 451 nel 2017/2018 e finora 51 nel 2018/2019;
              di fronte a questa vera e propria emergenza, anche educativa, occorre una risposta forte e seria da parte delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare concrete iniziative volte ad arginare l'odioso fenomeno degli atti di violenza contro gli arbitri di calcio, soprattutto dei campionati minori.
9/1346/44. Luca De Carlo, Meloni, Prisco, Donzelli, Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge al nostro esame prevede disposizioni in materia protezione internazionale ed immigrazione, nonché di sicurezza pubblica;
              è necessario che per i problemi relativi all'immigrazione ci sia un confronto tra il Governo ed i sindaci che amministrano i comuni e che pertanto conoscono i reali problemi dei territori;
              è opportuno pertanto coinvolgere sul fenomeno dell'immigrazione in modo preventivo e diretto i sindaci quando vi sia la necessità dell'apertura di nuove strutture di accoglienza sul proprio territorio,

impegna il Governo

a coinvolgere direttamente e preventivamente i sindaci quando vi sia la necessità dell'apertura di nuove strutture di accoglienza sui loro territori.
9/1346/45. Plangger.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge al nostro esame prevede disposizioni in materia protezione internazionale ed immigrazione, nonché di sicurezza pubblica;
              è necessario che per i problemi relativi all'immigrazione ci sia un confronto tra il Governo ed i sindaci che amministrano i comuni e che pertanto conoscono i reali problemi dei territori;
              è opportuno pertanto coinvolgere sul fenomeno dell'immigrazione in modo preventivo e diretto i sindaci quando vi sia la necessità dell'apertura di nuove strutture di accoglienza sul proprio territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere direttamente e preventivamente i sindaci quando vi sia la necessità dell'apertura di nuove strutture di accoglienza sui loro territori.
9/1346/45.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Plangger.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          premesso che:
              il decreto in esame è permeato da un approccio meramente securitario ed emergenziale che non tiene conto della complessità dei processi migratori e della realtà dei territori che ne sono interessati; le norme relative all'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e il restringimento del sistema Sprar in favore dei grandi e fallimentari centri di accoglienza, al contrario degli obiettivi del Governo, avranno l'effetto di ridurre le opportunità di integrazione e di aumentare gli immigrati irregolari difficilmente espellibili;
              una maggiore sicurezza può essere garantita solo da forme di regolarizzazione su base individuale degli stranieri già radicati nel territorio, che abbiano legami familiari o la disponibilità di un lavoro, e misure per l'inclusione sociale e lavorativa di richiedenti asilo e rifugiati, puntando sulle politiche attive;
              un anno fa è stata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare «Ero straniero», recante «Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari» (C. 13); la proposta, sottoscritta da 90.000 cittadini, prende a modello norme già vigenti in altri Stati europei, a partire da Germania e Spagna;
              tale proposta premia il radicamento e l'integrazione dello straniero, desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità di un contratto di lavoro, la frequentazione di corsi di formazione professionale o tirocini formativi, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale lo straniero vive,

impegna il Governo

ad introdurre disposizioni volte al recupero della legalità attraverso l'emersione e la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti in Italia che non hanno attualmente un titolo di soggiorno, ai quali sulla base di elementi di comprovata integrazione, in assenza di gravi condanne penali, o nei casi di accertata inespellibilità dovuta a condizioni soggettive di cui all'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti Umani e/o oggettive, venga rilasciato un permesso di soggiorno per comprovata integrazione e radicamento di 2 anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di studio.
9/1346/46. Magi, Bruno Bossio.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge n.  1346 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          premesso che:
              il Capo I del Titolo II del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo;
              in particolare l'articolo 19 prevede che i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, possano dotare di armi comuni ad impulso elettrico, in via sperimentale e per un periodo di sei mesi, due unità di personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
              al termine del periodo di sperimentazione, i comuni possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici;
              con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali la sperimentazione trova applicazione anche per comuni diversi,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché la sfera di applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 19 sia estesa, anche attraverso appositi interventi di carattere normativo, al personale dei Comandi o dei Corpi di Polizia Locale che, anche in forma associata, operano su una popolazione di non meno di 10.000 abitanti, dietro opportune valutazioni e corsi di idoneità.
9/1346/47. Ferrari.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge n.  1346 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          premesso che:
              il Capo I del Titolo II del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo;
              in particolare l'articolo 19 prevede che i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti, possano dotare di armi comuni ad impulso elettrico, in via sperimentale e per un periodo di sei mesi, due unità di personale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
              al termine del periodo di sperimentazione, i comuni possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici;
              con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali la sperimentazione trova applicazione anche per comuni diversi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché la sfera di applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 19 sia estesa, anche attraverso appositi interventi di carattere normativo, a due operatori dei Comandi o dei Corpi di Polizia Locale che, anche in forma associata, operano su una popolazione di non meno di 10.000 abitanti, dietro opportune valutazioni e corsi di idoneità.
9/1346/47.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Ferrari.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge n.  1346 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          premesso che:
              il Capo I del Titolo II del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo;
              in particolare l'articolo 18 prevede che nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetti ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possano accedere, quando procedono al controllo ed all'identificazione delle persone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca;
              con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, in relazione ai quali le disposizioni che consentono l'accesso al CED interforze trovano applicazione anche per comuni diversi,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché la sfera di applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 18 sia estesa, anche attraverso appositi interventi di carattere normativo, al personale dei Comandi o dei Corpi di Polizia Locale che, anche in forma associata, operano su una popolazione di non meno di 10.000 abitanti, dietro opportune valutazioni di idoneità.
9/1346/48. Fantuz, Ferrari.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge n.  1346 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
          premesso che:
              il Capo I del Titolo II del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo;
              in particolare l'articolo 18 prevede che nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia, il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetti ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, possano accedere, quando procedono al controllo ed all'identificazione delle persone, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca;
              con decreto del Ministro dell'interno, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada, in relazione ai quali le disposizioni che consentono l'accesso al CED interforze trovano applicazione anche per comuni diversi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché la sfera di applicazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 18 sia estesa, anche attraverso appositi interventi di carattere normativo, al personale dei Comandi o dei Corpi di Polizia Locale addetti ai servizi di polizia stradale che, anche in forma associata, operano su una popolazione di non meno di 10.000 abitanti, dietro opportune valutazioni di idoneità.
9/1346/48.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Fantuz, Ferrari.


      La Camera,
          premesso che:
              l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione, determinerà purtroppo una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, e costituisce pertanto una delle più gravi criticità del provvedimento in esame;
              a seguito dell'abrogazione disposta dall'articolo 1, infatti, le situazioni di marginalità e irregolarità non potranno che aumentare: più di trentamila persone si vedranno negare quel fondamentale strumento di accoglienza e integrazione utilizzato fino ad oggi, e che ha permesso a tanti giovani, privi dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, di poter comunque usufruire per motivi umanitari di un titolo di soggiorno legale che ha permesso loro di lavorare, studiare ed integrarsi nel nostro Paese;
              è invece evidente che la propensione a delinquere da parte di persone in futuro abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione non potrà che crescere, mentre al tempo stesso assisteremo alla condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, con grave pregiudizio del percorso di integrazione fino ad oggi intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto gravi poi sono quelle disposizioni che hanno complessivamente avviato lo smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il combinato disposto delle disposizioni citate, dunque, sembra prefigurare una situazione di grave criticità, che lungi dal garantire una maggior sicurezza nel nostro Paese, finirà per determinare un grave pregiudizio di diritti fondamentali per un gran numero di migranti che si troverà da un lato privato della possibilità di ottenere un titolo di soggiorno legale e dall'altro estromesso dal quel circuito di accoglienza che aveva offerto, fino ad oggi, ottimi risultati,

impegna il Governo,

a valutare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli effetti della soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari al fine di un'eventuale reintroduzione di un analogo strumento di attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione nonché a valutare la possibilità di introdurre un permesso di soggiorno speciale per coloro che, pur con una decisione contraria al riconoscimento di protezione internazionale, abbiano dimostrato una documentata volontà di integrazione riscontrabile attraverso la verifica della conoscenza della lingua italiana, il possesso di un regolare contratto di lavoro o il documentato svolgimento dell'attività di volontariato.
9/1346/49. Delrio, Carnevali, Rotta.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, tra le altre, solleva immediate preoccupazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate – in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari – tutte le categorie di soggetti vulnerabili, con particolare riguardo ai minori non accompagnati.
9/1346/50. Rotta.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, tra le altre, solleva immediate preoccupazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate – in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari – tutte le categorie di soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alle donne vittime di tratta.
9/1346/51. Pollastrini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, tra le altre, solleva immediate preoccupazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate – in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari – tutte le categorie di soggetti vulnerabili, con particolare riguardo alla condizione delle donne e dei minori.
9/1346/52. Boschi, Schirò.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, tra le altre, solleva immediate preoccupazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate – in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari – tutte le categorie di soggetti vulnerabili, con particolare riguardo ai soggetti sottoposti a trattamenti disumani e degradanti nei paesi di origine o nei paesi di transito.
9/1346/53. Migliore.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              altrettanto grave appare quanto disposto dall'articolo 14 che in materia di cittadinanza, ha previsto, tra le altre disposizioni, un raddoppio dei tempi amministrativi massimi, da 24 a 48 mesi, entro i quali si debbano concludere i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione,

impegna il Governo

alla luce del nuovo termine introdotto che appare particolarmente lungo, ad adottare ogni iniziativa utile atta a velocizzare il lavoro delle pubbliche amministrazioni interessate, al fine di metterle in condizioni di concludere l'esame delle domande in termini assai più brevi e possibilmente, entro i 24 mesi successivi alla presentazione dell'istanza.
9/1346/54. Giorgis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              altrettanto grave appare quanto disposto dall'articolo 14 che in materia di cittadinanza, ha previsto, tra le altre disposizioni, un raddoppio dei tempi amministrativi massimi, da 24 a 48 mesi, entro i quali si debbano concludere i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione,

impegna il Governo

alla luce del nuovo termine introdotto che appare particolarmente lungo, ad adottare ogni iniziativa utile atta a velocizzare il lavoro delle pubbliche amministrazioni interessate, al fine di metterle in condizioni di concludere l'esame delle domande in termini assai più brevi e possibilmente, entro i 30 mesi successivi alla presentazione dell'istanza.
9/1346/55. Mor.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, prevede all'articolo 28 che il prefetto, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ha la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali;
              l'articolo in esame infatti interviene sulla disciplina relativa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso dettata all'articolo 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n.  267 del 2000;
              in particolare l'articolo 28 detta norme volte ad integrare quest'ultimo articolo inserendo, dopo il comma 7, un comma aggiuntivo che demanda al prefetto l'individuazione dei prioritari interventi di risanamento dell'ente locale e degli atti da assumere per far cessare le situazioni riscontrate dalla commissione di indagine prefettizia dotata di poteri di accesso all'ente locale e di accertamento, e per ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente,

impegna il Governo

ad individuare specifiche modalità e forme di affiancamento organizzativo e amministrativo, costante nel tempo, a beneficio delle amministrazioni locali disciolte per infiltrazione mafiosa, semplificando le procedure necessarie per assicurare e promuovere la rotazione e la mobilità del personale dell'ente disciolto, anche d'ufficio nonché ad assicurare modalità e forme per l'erogazione a beneficio di ogni ente disciolto per mafia, di un contributo straordinario, vincolato alla riqualificazione delle strutture ad uso collettivo per attività sportive, culturali, religiose.
9/1346/56. Viscomi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              particolarmente critica, poi, appare la norma di cui all'articolo 7-bis, introdotta durante l'esame al Senato, che ha previsto che, con decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e della Giustizia, sia adottato un elenco di paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi paesi;
              tale norma, infatti, che non tiene peraltro minimamente in considerazione la pericolosità dei paesi di transito che i migranti attraversano per giungere nel nostro Paese, si limita a prevedere un aggiornamento periodico dell'elenco di Paesi sicuri, senza chiarire con quale cadenza temporale esso debba avvenire,

impegna il Governo

a procedere all'aggiornamento periodico di cui all'articolo 7-bis, lettera a), con cadenza superiore ai 30 giorni.
9/1346/57. Scalfarotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la Corte Suprema di cassazione, con la sentenza n.  4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto lo status di cittadino italiano anche ai figli di donne che hanno perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con stranieri anche se contratto antecedentemente al 1o gennaio 1948;
              la pronuncia della Suprema Corte ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n.  87 del 1975 e n.  30 del 1983, che avevano dichiarato l'illegittimità, rispettivamente, della norma di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge n.  555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza indipendentemente dalla sua volontà da parte della donna che sposava uno straniero, e della norma di cui all'articolo 1 della medesima legge nella parte in cui prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del figlio di madre cittadina;
              con la citata sentenza della Corte di cassazione n.  4466 del 2009 si è data finalmente attuazione al principio di parità tra uomo e donna affermato dalla Carta costituzionale e si è colmato il ritardo che l'Italia aveva accumulato rispetto alla Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, resa esecutiva dalla legge n.  132 del 1985,

impegna il Governo:

          ad adottare con la massima urgenza un provvedimento o uno strumento – regolamentare o normativo – per dare esecutività alla sentenza della Corte di cassazione;
          al fine di rimuovere le remore frapposte alla piena applicazione di un principio di elevato valore civile e sociale.
9/1346/58. La Marca, Carè, Schirò, Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Italia è storicamente un Paese di emigrazione e che, negli ultimi dieci anni, ha visto nuovi e consistenti flussi migratori di giovani italiani verso l'estero:
              il nostro Paese ha visto, negli ultimi vent'anni, la stabilizzazione di flussi migratori in entrata e della popolazione migrante di seconda generazione;
              la conseguenza della stabilizzazione delle popolazioni migranti, sia in Italia che nei Paesi di approdo della nostra emigrazione, ha fatto notevolmente aumentare la frequenza di matrimoni e il costituirsi di famiglie miste;
              il costituirsi di famiglie miste pone peculiari sfide nel legame di coppia, nel rapporto con le famiglie d'origine e nell'educazione e crescita dei figli e rappresenta nel contempo il luogo di massima espressione dell'integrazione e dell'incontro tra una cultura migrante e quella ospitante;
              i cambiamenti apportati dal decreto-legge del 4 ottobre 2018 n.  113 alla cittadinanza per matrimonio ha portato il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 della legge n.  91 del 1992 da 24 mesi a 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di cittadinanza per matrimonio;
              l'allungamento ulteriore dei tempi di definizione della richiesta di cittadinanza per matrimonio crea una situazione di precarietà e di disagio nella vita dei cittadini italiani sposati con cittadini stranieri e delle loro famiglie. Di particolare rilevanza, in questa fase storica, l'impatto negativo sulle famiglie costituite da coppie italo-britanniche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicative della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riportare a ventiquattro mesi la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio consentendo ai cittadini interessati e alle loro famiglie di recuperare la fiducia e la tranquillità necessaria.
9/1346/59. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Piemonte.
9/1346/60. Lepri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Lombardia.
9/1346/61. Berlinghieri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Veneto.
9/1346/62. De Menech.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
9/1346/63. Serracchiani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Liguria.
9/1346/64. Paita.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Toscana.
9/1346/65. Sensi, Buratti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Marche.
9/1346/66. Morgoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Lazio.
9/1346/67. Melilli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Abruzzo.
9/1346/68. Pezzopane.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Campania.
9/1346/69. Topo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale fino ad un massimo di 10,

impegna il Governo,

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Sardegna.
9/1346/70. Gavino Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              l'aver eliminato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e contestualmente l'aver escluso dal sistema Sprar i richiedenti protezione internazionale, determinerà dunque un grosso accrescimento sia del numero di migranti che saranno relegati in una condizione di illegalità, sia di richiedenti protezione internazionale, non più ammessi al sistema Sprar, che in attesa di una risposta saranno condannati ad una situazione di pesante marginalità,

impegna il Governo,

decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.  113 del 2018, a presentare una compiuta relazione al Parlamento per valutare e stimare gli effetti delle nuove disposizioni sui migranti presenti sul nostro territorio, con particolare riguardo alle categorie particolarmente vulnerabili.
9/1346/71. Ceccanti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame all'articolo 14 prevede che la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo

di intervenire nel percorso di inclusione, in particolare con riguardo alla formazione linguistica, potenziando i corsi di italiano per i rifugiati, per la concessione della cittadinanza italiana al fine di agevolare l'integrazione e l'inserimento nella società.
9/1346/72. Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Franceschini, Prestipino, Rossi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Parma.
9/1346/73. Benamati.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Como.
9/1346/74. Braga.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Latina.
9/1346/75. Campana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Piacenza.
9/1346/76. Carla Cantone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Agrigento.
9/1346/77. Cardinale.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Viterbo.
9/1346/78. Carè.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Siena.
9/1346/79. Cenni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Pisa.
9/1346/80. Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Mantova.
9/1346/81. Colaninno.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della regione Abruzzo.
9/1346/82. D'Alessandro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Verona.
9/1346/83. Dal Moro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Salerno.
9/1346/84. De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Bologna.
9/1346/85. De Maria.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
          premesso che:
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e disumanità;
              nel Sistema SPRAR vengono accolte ogni anno quasi 8.000 persone portatrici di vulnerabilità ed esigenze particolari: vittime di tortura e/o violenze, fisiche, sessuali, psicologiche; persone affette da malattie e/o disturbi mentali; disabili; vittime della tratta degli esseri umani; donne sole in gravidanza; vittime di mutilazioni genitali;
              si considera un'accoglienza annua di oltre 2.000 famiglie composte da circa 6.500 persone, inclusi i minori;
              nel caso di nuclei familiari per il 35 per cento si tratta di famiglie con quattro e più membri, fino a 11. Per il 41 per cento si tratta di nuclei composti da due persone e su tale percentuale incidono in particolare i nuclei monoparentali, con la presenza di madri sole con figli minori, che rappresentano situazioni di forte fragilità sociale e pertanto riconosciute come categoria vulnerabile, sia dalla normativa comunitaria che nazionale;
              i servizi di accoglienza destinati a tali situazioni di vulnerabilità sono assicurati anche in collaborazione con le ASL competenti per territorio, nonché con gli altri servizi locali, sociali, scolastici, educativi, in capo ai Comuni;
              si tratta dei medesimi servizi responsabili degli interventi destinati alla presa in carico e protezione dei neo maggiorenni destinatari di un decreto di prosieguo amministrativo da parte dei Tribunali per i minorenni;
          considerati gli obiettivi:
              di ottimizzare al massimo i costi della spesa pubblica, nazionale e locale;
              di ottimizzare al massimo la gestione della complessità di servizi locali, che comunque devono essere erogati a livello territoriale: socio-sanitari, scolastici, educativi;
              di facilitare i percorsi di inserimento socio-economico e di effettiva inclusione nel tessuto sociale, al fine di prevenire il rischio di marginalità sociale, di scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e di devianza, con possibili ricadute sulla sicurezza dei territori;
              di prevenire rischi sanitari correlati alla salute pubblica;
              di prevenire qualsiasi rischio di ricaduta sui locali servizi sociali o di polizia in caso di mancata tempestività degli interventi;
          considerato inoltre che:
              per la legislazione italiana, quando un migrante si trova sul territorio comunale il Comune è tenuto a fornirgli servizi di carattere socio-sanitario, quali visite sanitarie generali o specialistiche, assistenza sociale o scolarizzazione se si tratta di minori o giovani adulti che necessitano di un supporto prolungato finalizzato all'autonomia, così come normato in base all'articolo 13 comma 2 legge n.  47 del 2017;
              tali servizi risultano essere maggiormente onerosi quando si tratta di migranti vulnerabili, ovvero vittime di tortura o violenza, vittime di tratta, persone disabili o con disagio mentale, persone che necessitano di un'assistenza domiciliare, sanitaria o prolungata, e singole gestanti;
              ad oggi, l'Ente locale aderente alla rete SPRAR si vede rimborsati tali servizi per i richiedenti e titolari protezione accolti nel progetto territoriale;
              impedire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili all'interno dei progetti SPRAR significa far ricadere sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi di servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato;
              le indicazioni delle più recenti raccomandazioni delle autorità deputate alla supervisione della tutela dei minori e dei portatori di esigenze particolari considera preferibile l'accoglienza di tali categorie presso strutture con servizi specialistici, indipendentemente dallo status giuridico al momento dell'emersione della vulnerabilità, quali quelle presenti nello SPRAR,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
              estendere l'accesso allo SPRAR anche ai titolari del permesso di soggiorno per «protezione speciale» (articolo 32, comma 3, decreto legislativo n.  25 del 2008), ai richiedenti protezione portatori di esigenze particolari (articolo 17, comma 1, decreto legislativo n.  142 del 2015), ai nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, ai titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche (articolo 19, comma 2, lettera d-bis, decreto legislativo n.  286 del 1998), per motivi di protezione sociale (articolo 18 decreto legislativo n.  286 del 1998), per le vittime di violenza domestica (articolo 18-bis decreto legislativo n.  286 del 1998), per calamità (articolo 20-bis decreto legislativo n.  286 del 1998), per sfruttamento lavorativo (articolo 22, comma 12-quater, decreto legislativo n.  286 del 1998), per atti di particolare valore (articolo 42-bis decreto legislativo n.  286 del 1998);
              assicurare la permanenza in accoglienza nel sistema di protezione dei neomaggiorenni che, entrati come minori, permangano nella condizione di richiedenti asilo nelle more della convocazione della commissione territoriale.
9/1346/86. Rizzo Nervo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto dei diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Piacenza.
9/1346/87. De Micheli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Sondrio.
9/1346/88. Del Barba.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Benevento.
9/1346/89. Del Basso De Caro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Milano.
9/1346/90. Fiano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Monza.
9/1346/91. Fragomeli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Ferrara.
9/1346/92. Franceschini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Varese.
9/1346/93. Gadda.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Reggio Emilia.
9/1346/94. Incerti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Bari.
9/1346/95. Lacarra.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Roma.
9/1346/96. Madia, Morassut, Giachetti, Nobili, Prestipino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Venezia.
9/1346/97. Moretto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Frosinone.
9/1346/98. Mancini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Cagliari.
9/1346/99. Mura.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della Regione Basilicata.
9/1346/100. De Filippo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Sicilia.
9/1346/101. Navarra.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Rieti.
9/1346/102. Piccoli Nardelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Modena.
9/1346/103. Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Cremona.
9/1346/104. Pizzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Catania.
9/1346/105. Raciti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Livorno.
9/1346/106. Andrea Romano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Trieste.
9/1346/107. Rosato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Napoli.
9/1346/108. Siani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Padova.
9/1346/109. Zan.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Verona.
9/1346/110. Zardini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Prato.
9/1346/111. Giacomelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Torino.
9/1346/112. Gariglio, Portas.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Alessandria.
9/1346/113. Bonomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Pistoia.
9/1346/114. Cantini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Novara.
9/1346/115. Fregolent.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Lecco.
9/1346/116. Mauri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Massa Carrara.
9/1346/117. Nardi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Pavia.
9/1346/118. Noja.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani.
9/1346/119. Ubaldo Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività,

impegna il Governo

a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie da un lato atte a garantire comunque il rispetto diritti fondamentali, a partire da quello alla salute, per tutti quei migranti presenti sul nostro territorio che improvvisamente si ritroveranno privi di ogni copertura giuridica ed economica, nonché ad assicurare gli adeguati livelli di sicurezza per tutti i cittadini, a fronte delle nuove esigenze che inevitabilmente si profileranno quale conseguenza delle norme approvate, con particolare riguardo al territorio della provincia di Latina.
9/1346/120. Prestipino.


      La Camera,
          premesso che:
              da anni la pianta organica delle forze dell'ordine presenti nella provincia di Forlì-Cesena non viene aggiornata;
              l'evoluzione demografica, economica e sociale del territorio in oggetto fa emergere evidenti criticità di sottodimensionamento degli organici delle forze di polizia impegnate sul territorio;
              le istituzioni territoriali nelle sue varie articolazioni hanno da tempo sollevato la necessità di un adeguamento delle forze di polizia di stanza sul territorio forlivense e cesenate;
              le stesse organizzazioni sindacali hanno più volte richiamato la necessità di implementare in termini di forze e mezzi gli attuali organici;
              non si sono avute risposte neppure ad atti di sindacato ispettivo presentati nel corso degli ultimi mesi che hanno avanzato soluzioni come ad esempio per la questione degli allievi del Gasp di Cesena,

impegna il Governo

a prevedere un adeguato rafforzamento degli organici delle forze di polizia presenti presso i Commissariati di PS della Provincia di Forlì-Cesena al fine di superare le attuali, evidenti, criticità ed assicurare un migliore e più capillare controllo del territorio rispondendo alla domanda di sicurezza dei cittadini e degli operatori economici.
9/1346/121. Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente in Italia ci sono oltre 500.00 immigrati che pur avendo ottenuto il diniego dalla Commissione Territoriale e il rigetto del ricorso avverso il diniego, dalla Sezione del Tribunale competente per le questioni inerenti l'immigrazione, permangono presenti sul territorio nazionale;
              la richiamata condizione di irregolarità aumenta in maniera considerevole il numero dei lavoratori in nero che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati e sfruttati, soprattutto in campo agricolo e in particolare in determinate aree del territorio dove la incidenza della criminalità si manifesta fortemente pervasiva;
              il presente provvedimento affronta il tema immigrazione solo su gestione arrivi e rimpatri;
              per quanto riguarda la gestione degli arrivi dei migranti, sebbene gli Accordi internazionali intervenuti nel 2018 abbiano contribuito in maniera notevole a diminuire gli sbarchi sulle coste italiane, non si può escludere che possa verificarsi un nuovo aumento degli stessi, con l'aggravante che avendo smantellato il sistema di accoglienza l'Italia si troverebbe assolutamente impreparata;
              considerati i vigenti Accordi bilaterali di rimpatrio atti e al netto delle previste misure del provvedimento in esame allo stato attuale, non è possibile di stabilire con certezza in che termini e quando le procedure possano avere inizio;
              i migranti rimanendo sul territorio nazionale in condizione di irregolarità favoriscono l'aumento del lavoro nero a discapito di quello regolare e non essendo titolari di diritti e di doveri, sono condannati ad una condizione di illegalità determinata dalla necessita di sopravvivere;
              l'emersione e la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti in Italia, attualmente privi di titolo di soggiorno, cosa già avvenuta ad inizio degli anni 2000 con il Governo Berlusconi e Vallora Ministro dell'interno, Roberto Maroni può far diminuire il fenomeno del lavoro nero, sottrarre queste persone dall'influenza delle organizzazioni criminali, e anche generare nuove entrate fiscali;
              tale provvedimento dovrebbe applicarsi anche agli stranieri già presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali risulti ancora pendente la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, proposta, ma non ancora decisa, dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare un provvedimento straordinario di carattere umanitario relativo alla concessione di un permesso di soggiorno temporaneo per gli stranieri emigrati per motivi economici attualmente presenti sul territorio nazionale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui è stata rigettata la richiesta di protezione internazionale o sussidiaria, nel caso in cui, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si manifesti la richiesta di assunzione mediante regolare contratto di lavoro attraverso apposito modulo presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura, e che conseguentemente possono ottenere un permesso di soggiorno valido per la durata del contratto di lavoro.
9/1346/122. Bruno Bossio, Magi.


      La Camera,
          premesso che:
              la città di Venezia è una delle principali mete turistiche non solo del Paese ma mondiali;
              la sicurezza è una delle precondizioni essenziali per lo sviluppo socio economico del contesto territoriale;
              purtroppo nonostante gli annunci continuano a registrarsi carenze in termini di mezzi e personale delle forze di sicurezza presso la città metropolitana;
              vanno rafforzati i controlli su terra e anche su mare per la città lagunare,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte ad una rapida convocazione del competente comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico della città metropolitana di Venezia al fine di un conseguente potenziamento degli organici delle forze dell'ordine presenti sul territorio con adeguata attenzione alle specialità della Polfer e della Polmare per assicurare alla città un adeguato e maggiore controllo del territorio a contrasto della illegalità e della criminalità.
9/1346/123. Pellicani.


      La Camera,
          premesso che:
              il prossimo 30 dicembre sarà trascorso un anno dalla drammatica uccisione della signora Anna Rosa Tarantino che a Bitonto fu vittima incolpevole di un regolamento di conti tra malavitosi;
              a seguito di questo omicidio l'allora Governo, considerate anche le già note criticità dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza inviò nel comprensorio bitontino e presso il competente Commissariato di Ps un adeguato rafforzamento del contingente presente con 75 agenti;
              come da risposta anche ad atto di sindacato ispettivo a mia firma, si è appreso che questo contingente è stato depotenziato;
              si tratta di una decisione assolutamente incomprensibile anche alla luce dei risultati ottenuti in termini di maggiore controllo del territorio;
              più volte il Ministro dell'interno ha assicurato un potenziamento delle forze dell'ordine in Puglia ma questo non può verificarsi con una sottrazione all'interno dello stesso comprensorio come ad esempio nel caso del depotenziamento del Commissariato di Bitonto;
              tra l'altro negli ultimi mesi sempre nell'area metropolitana barese si registra un rilevante incremento dei furti nelle campagne a danno delle aziende agricole;
              occorre un indispensabile aumento delle forze dell'ordine e un corrispondente supporto in termini di nuovi mezzi e tecnologie,

impegna il Governo

a rivedere la decisione assunta valutando l'opportunità di confermare la presenza delle unità di potenziamento del Commissariato di Bitonto e l'invio di ulteriori unità presso i Commissariati presenti nell'area metropolitana di Bari per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e assicurare un adeguato controllo del territorio.
9/1346/124. Losacco.


      La Camera,
          premesso che:
              sempre più frequenti sono i casi di aggressione ai danni del personale viaggiante e degli utenti viaggiatori delle ferrovie Trenord sui convogli in servizio lungo la tratta Bergamo-Treviglio;
              nonostante l'azione della Polfer e anche degli operatori di alcuni istituti di vigilanza privati ingaggiati da Trenord la situazione rimane costantemente critica;
              solo nelle ultime settimane si sono registrate nuove aggressioni a danno di capotreni e rapine a danno di turisti;
              i casi di cronaca sempre più frequenti necessitano di una adeguata risposta da parte delle istituzioni competenti;
              è indispensabile che in riferimento a questo comprensorio territoriale considerata la forte domanda di innalzamento degli standard di sicurezza RFI provveda ad installare e rendere operativi i tornelli per l'accesso alle stazioni ferroviarie;
              la chiusura notturna degli Uffici della Polfer è sicuramente una delle criticità da affrontare e risolvere con la massima urgenza;
              a ciò si aggiunge la necessità di assicurare l'effettiva presenza della specialità della Polfer presso la stazione ferroviaria di Bergamo;
              è indispensabile un adeguato rafforzamento degli organici di PS presenti a Bergamo e nel territorio bergamasco,

impegna il Governo

ad operare per il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza sui convogli ferroviari della tratta in oggetto, per assicurare la presenza della specialità della Polfer su Bergamo, compresa l'apertura notturna, nell'ambito di un più complessivo potenziamento degli organici di Pubblica Sicurezza su tutto il territorio bergamasco.
9/1346/125. Carnevali.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto introduce radicali cambiamenti nella disciplina dell'asilo, dell'immigrazione e della cittadinanza, alcuni dei quali sono stati, aggiunti mediante emendamenti nel passaggio parlamentare al Senato che induriscono ulteriormente un'iniziativa legislativa già molto aspra;
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno in modo assolutamente negativo il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione, più interventi vari;
              le principali associazioni che operano nel campo delle migrazioni, Comunità di Sant'Egidio, Adi, Centro Astalli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Fcei (Federazione delle Chiese evangeliche in Italia), Tavola Valdese, Casa della Carità di Milano, Fondazione Migrantes, Ascs (Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo) hanno rivolto un appello ai parlamentari «perché si adoperino, in queste ultime e brevi ore di dibattito parlamentare, a migliorare le norme sottoposte al loro scrutinio. Per il bene del Paese e la sicurezza di tutti non conviene aumentare l'irregolarità ma rafforzare i percorsi di integrazione»;
              pressoché tutti i soggetti auditi in Commissione Affari costituzionali, nel corso di questo a dir poco «contratto» e superficiale esame, dovuto alla fretta e alle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di Governo, hanno pressoché tutti (ci riferiamo alla Autorità Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'ANCI, all'UNHCR, al Tavolo Asilo e ad altri) sottolineato i rischi legati alle misure introdotte da decreto, tra queste in particolare la soppressione del permesso umanitario e il rifiuto del modello SPRAR, di fatto dolosamente in via di abbandono sacrificato in ragione della logica dei grandi centri e della cosiddetta «razionalizzazione» della spesa: centri più costosi, insicuri e facilmente permeabili dalle infiltrazioni criminali;
              in particolare il passaggio dalla figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari (pensato nella previgente disciplina come clausola generale) ad un ristretto numero di permessi di soggiorno per «casi speciali» necessiterebbe di alcune misure aggiuntive rispetto alle previsioni del decreto-legge, che siano idonee a rendere tale passaggio meno traumatico: ad oggi, infatti, circa 140.000 persone titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rischiano di cadere o di ricadere in una condizione di irregolarità del soggiorno che li esporrà al rischio di povertà estrema, di marginalità e di devianza;
              riguardo alla nuova disciplina dei permessi di soggiorno per casi speciali nell'appello ci si riferisce alla preoccupazione per il fatto che i nuovi permessi di soggiorno siano configurati come autorizzazioni estremamente precarie, quasi sempre non rinnovabili e non convertibili, ad esempio, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il che potrebbe significare che successivamente al primo anno di applicazione della nuova disciplina, molti tra coloro che oggi stanno per prendere un permesso di soggiorno lo perderanno, diventando irregolari;
              in particolare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n.  286 del 1998, che viene ristretto in modo draconiano e sostituito da permessi «per casi speciali» presenta, oltre che profili di evidente criticità costituzionale, anche profili di particolare preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 13 della legge n.  47 del 2017: ci si riferisce, in particolare, alla fase di transizione che accompagna verso la maggiore età i ragazzi neomaggiorenni (i cosiddetti care leavers) che rimangono, una volta usciti dal sistema di protezione dello Stato, senza una famiglia che li sostenga, particolarmente scoperti e in condizione di particolare vulnerabilità;
              si va verso un inasprimento della disciplina del soggiorno che, in nome della «sicurezza» aumenterà la propensione all'illegalità e renderà più fragile la coesione sociale anche per le famiglie italiane, mentre per le imprese diverrà più difficile reperire legalmente mano d'opera giovane e motivata, ad esclusivo vantaggio dei pochi imprenditori disonesti e della criminalità organizzata: molte più risorse verranno infatti impiegate per la detenzione amministrativa degli stranieri in condizione di irregolarità sino a 180 giorni e forse anche più, in luogo del termine massimo di 90 giorni vigente sino ad oggi: ciò accade, peraltro, senza avere acquisito l'autorevolezza necessaria per ottenere dai governi dei paesi di origine accordi di rimpatrio ad un tempo efficaci e rispettosi dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, le politiche di promozione dell'integrazione vengono sottovalutate, sottraendo loro l'intelligenza politica e gli investimenti che sarebbero necessari;
              la stessa protezione internazionale viene mortificata mediante la predisposizione di procedure che paiono avere l'unico obiettivo della celerità, senza garantire un ascolto adeguato, senza alcuna certezza di un giusto procedimento ed in diversi casi senza nemmeno consentire l'ingresso e l'ospitalità del richiedente asilo sul territorio nazionale;
              non può, inoltre, non destare preoccupazione l'aumento delle pene detentive motivate solo dalla irregolarità del soggiorno per coloro che sono stati respinti od espulsi, anche in considerazione (nonché in decisa controtendenza) con le politiche portate avanti dai nostri Governi di contrasto al sovraffollamento carcerario, politiche che ci hanno, tra l'altro, nella scorsa legislatura, permesso di uscire dalle procedure di infrazione europee;
              va considerata la grave involuzione di civiltà giuridica esercitata riguardo alle procedure per l'acquisto della cittadinanza: in un Paese che ha fatto della trasparenza e della regolamentazione dei tempi procedimentali (determinati ordinariamente in un massimo di 90 giorni) i suoi due basilari obiettivi di riforma della pubblica amministrazione, si colora di toni fortemente discriminatori la decisione di determinare in ben 48 mesi il termine procedimentale per la definizione delle domande di acquisto della cittadinanza da parte di persone residenti in Italia già da molti anni, in deciso contrasto con le esigenze di onestà, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono così umiliate dall'eliminazione dell'obbligo a rispondere con un minimo di sollecitudine ad una domanda che dovrebbe ritenersi di grande importanza sia per il richiedente sia per la grande comunità dei cittadini;
              il combinato disposto delle norme che verranno introdotte dal Decreto determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (GAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività: l'immediata, principale, preoccupazione va soprattutto ad alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire che nell'attuazione pratica del nuovo articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.  286 del 1998, siano comunque adeguatamente tutelate in mancanza della possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le categorie di soggetti vulnerabili, nonché a compiere, quanto prima, verifiche in merito all'impatto e all'efficacia complessiva delle nuove norme e a riferire in Parlamento riguardo a tali risultati.
9/1346/126. Orlando.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi, intervenendo sull'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773. Tale disposizione, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, prevedeva che i cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello avevano l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia di residenza o di ultima dimora del condannato;
              come evidenziato anche dal parere del Consiglio Superiore della magistratura reso sul decreto in esame, espresso ai sensi dell'articolo 10 della legge n.  24 marzo del 1958, la norma, così come formulata, dà luogo ad incertezze interpretative che ne renderanno l'applicazione non agevole e gravosa per le cancellerie (individuazione del Questore cui devono essere trasmessi gli atti, quello dell'ultima dimora del condannato, individuazione della Questura destinataria dei provvedimenti, non essendo chiari i criteri);
              la legge n.  119 del 2013, la cosiddetta legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne, con l'articolo 282-quater, ha previsto che quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, organizzato dai servizi socio – assistenziali del territorio, il responsabile del servizio che da comunicazione al Pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2;
              questo tipo di intervento rientra nella logica della prevenzione tramite il contenimento del tasso di recidiva per la sicurezza delle donne e in generale delle vittime di reati violenti;
              inoltre, per le donne vittime di violenza, appare importante, anche in fase di esecuzione della pena, essere informate sullo stato detentivo dell'aggressore, facendo ricorso alle previsioni dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale in materia di informazioni alla vittima vulnerabile, informazioni che adesso necessitano dell'intervento dell'avvocato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a considerare di favorire l'adozione di misure normative atte a introdurre l'obbligo d'ufficio in merito all'informazione di cui in premessa per il giudice e per qualsiasi fase del giudizio ivi compresa la fase dell'esecuzione, al fine di costituire un ulteriore passo a presidio della tutela delle vittime vulnerabili sempre nel solco dell'attuazione della Direttiva del 2012/29/Ue.
9/1346/127. Annibali.


      La Camera,
          premesso che:
              nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n.  161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
              l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno in modo assolutamente negativo il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
              tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine,

impegna il Governo

a verificare, con cadenza almeno semestrale, se nella prassi applicativa della norma in questione la vendita all'asta dei beni confiscati alla criminalità organizzata rappresenti effettivamente un'estrema ratio oppure diventi una modalità a cui si fa ricorso con frequenza, lasciando di fatto spirare i termini dei 180 giorni previsti per raccogliere le proposte di utilizzo, nonché che tipo di soggetti privati si aggiudica effettivamente i beni venduti all'asta e, all'esito di tale verifica, ad adottare le conseguenti iniziative normative volte a rivalutare profondamente l'opportunità di tale scelta normativa.
9/1346/128. Verini, Vazio, Morani, Miceli, Bazoli, Annibali.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno in modo assolutamente negativo il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione, più interventi vari;
              nella varietà si incontra qualcosa che va, invece nel solco tracciato dalle politiche del Partito democratico e dei suoi Governi, quale ad esempio quella prevista dall'articolo 16 che consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare; viene integrato con i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) e per lo stalking) (articolo 612-bis c.p.) il catalogo dei reati indicati dall'articolo 282-bis che consentono, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare;
              il comma 2 dell'articolo 16 precisa che dall'attuazione della disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: non ci pare, però, che a fronte della condivisibile estensione di una misura a tutela delle donne introdotta dalle nostre maggioranze, ci sia stato un conseguente impegno finanziario di questo Governo che, a fronte di un potenziamento dello strumento, non stanzia risorse aggiuntiva ma, piuttosto, taglia nella legge di bilancio, pesantemente, i fondi necessari per il funzionamento del settore giustizia; nella legge di bilancio dell'attuale Governo, infatti, in merito allo stanziamento di risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si registra una decurtazione, per il triennio 2019, 2020 e 2021, di circa 500 mila euro l'anno. Stesso identico trattamento viene riservato al Piano nazionale antitratta di cui alla LS n.  208 del 2015, che subisce una decurtazione pressoché identica a quella prevista per il Fondo pari opportunità. Anche il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e quello per gli orfani di femminicidio subiscono un ritocco al ribasso rispetto a quanto previsto dal Contratto di governo. Si interrompe così una tendenza di crescita nello stanziamento di risorse dedicate al tema, che i Governi a guida Partito Democratico hanno sempre confermato,

impegna il Governo

a stanziare con sollecitudine le risorse finanziarie necessarie che sono state, con la legge di bilancio, tolte di fatto al Ministero della giustizia, necessarie al funzionamento complessivo e dunque anche per le politiche di contrasto alla violenza e alla protezione effettiva delle vittime vulnerabili, e a mettere dunque a mettere in campo tutte le misure necessarie al contrasto della violenza contro le donne e contro i minori, tra le quali i braccialetti elettronici di cui in premessa.
9/1346/129. Bazoli, Vazio, Morani, Annibali.


      La Camera,
          premesso che:
              nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n.  161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza maliosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
              la legge di bilancio 2018 (legge 205 del 2017) ha stabilito che, fino all'adeguamento dell'organico previsto dal Codice antimafia (200 unità), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso l'Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;
              i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto quindi l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n.  161 del 2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
              l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno con perplessità il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
              tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (esempio evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine,

impegna il Governo

nell'ambito delle misure di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, già deliberate dai Governi precedenti con l'ampliamento della dotazione organica a 200 unità, ad allocare risorse specifiche per la formazione del personale reclutato mediante le procedure ordinarie di mobilità.
9/1346/130. Miceli, Vazio, Annibali, Morani, Bazoli.


      La Camera,
          premesso che:
              nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n.  161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza maliosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
              la legge di bilancio 2018 (Legge 205 del 2017) ha stabilito che, fino all'adeguamento dell'organico previsto dal Codice antimafia (200 unità), l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può avvalersi di un massimo di 100 unità di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici. Negli stessi limiti, possono essere oggetto di comando presso l'Agenzia un massimo di 20 unità di personale, con analoga qualifica, proveniente dalle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;
              i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto quindi l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n.  161/2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
              l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
              nell'ambito delle misure di sicurezza, valutata l'urgenza di fornire un sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n.  105;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno con perplessità il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
              tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni», a disciplinare i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti intimiditi, nonché a provvedere alla relativa dotazione finanziaria.
9/1346/131. Vazio, Bazoli, Morani, Annibali, Miceli.


      La Camera,
          premesso che:
              nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n.  161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
              i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n.  161/2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
              l'articolo 36 del decreto reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, andando ad insistere, sul comma 3 dell'articolo 48 del Codice antimafia e aprendo, incredibilmente, alla vendita ai privati;
              preliminarmente va sottolineata quantomeno con perplessità il mettere insieme temi quali la sicurezza, la lotta alle mafie e l'immigrazione;
              tale scelta che riteniamo assurda e irresponsabile, presenta molteplici profili di pericolosità, tra i quali la possibilità che i beni messi all'asta rischino seriamente di essere venduti a prezzi svalutati e che, altresì, il loro acquisto possa essere realizzato da componenti di quella «area grigia», composta da professionisti, imprenditori, faccendieri, che agisce formalmente nella legalità, ma in realtà opera per la riuscita di operazioni commerciali e finanziarie capaci di riciclare il danaro sporco e di provenienza illecita (es. evasione fiscale, truffe, frodi). Il rischio che si aggirino i paletti previsti per garantire una vendita controllata sono concreti. Tra l'altro non si tiene conto che già oggi non sono destinati i beni immobili con maggiori problematiche, perciò è prevedibile che scarse saranno le vendite a buon fine;
          considerato inoltre che, per il settore penale, il decreto-legge, con un intervento eterogeneo, amplia l'area della tutela penale con riferimento, tra le altre, a condotte di accattonaggio molesto;
              tale nuova disposizione sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue prerogative, interventi idonei a verificare che gli autori del reato di accattonaggio molesto, di cui in premessa, non siano in realtà vittime di racket gestiti da organizzazioni criminali e ad intervenire al fine di una loro efficace tutela.
9/1346/132. Bordo.


      La Camera,
          premesso che:
              il Decreto introduce radicali cambiamenti nella disciplina dell'asilo, dell'immigrazione e della cittadinanza, alcuni dei quali sono stati, aggiunti mediante emendamenti nel passaggio parlamentare al Senato che induriscono ulteriormente un'iniziativa legislativa già molto aspra;
              il passaggio dalla figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari (pensato nella previgente disciplina come clausola generale) ad un ristretto numero di permessi di soggiorno per «casi speciali» necessiterebbe di alcune misure aggiuntive rispetto alle previsioni del decreto-legge, che siano idonee a rendere tale passaggio meno traumatico;
              ad oggi, infatti, circa 140.000 persone titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rischiano di cadere o di ricadere in una condizione di irregolarità del soggiorno che li esporrà al rischio di povertà estrema, di marginalità e di devianza;
              ce lo hanno sottolineato con forza le principali associazioni che operano nel campo delle migrazioni: Comunità di Sant'Egidio, Adi, Centro Astalli, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Fcei (Federazione delle Chiese evangeliche in Italia), Tavola Valdese, Casa della Carità di Milano, Fondazione Migrantes, Ascs (Agenzia scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo) che hanno rivolto un appello a noi parlamentari, tutti, «perché si adoperino, in queste ultime e brevi ore di dibattito parlamentare, a migliorare le norme sottoposte al loro scrutinio. Per il bene del Paese e la sicurezza di tutti non conviene aumentare l'irregolarità ma rafforzare i percorsi di integrazione»;
              riguardo alla nuova disciplina dei permessi di soggiorno per casi speciali nell'appello ci si riferisce alla preoccupazione per il fatto che i nuovi permessi di soggiorno siano configurati come autorizzazioni estremamente precarie, quasi sempre non rinnovabili e non convertibili, ad esempio, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il che potrebbe significare che successivamente al primo anno di applicazione della nuova disciplina, molti tra coloro che oggi stanno per prendere un permesso di soggiorno lo perderanno, diventando irregolari;
              si va dunque generando, in nome della sicurezza, un inasprimento della disciplina del soggiorno che aumenterà la propensione all'illegalità e renderà più fragile la coesione sociale anche per le famiglie italiane, mentre per le imprese diverrà più difficile reperire legalmente mano d'opera giovane e motivata, ad esclusivo vantaggio dei pochi imprenditori disonesti e della criminalità organizzata;
              molte più risorse verranno impiegate per la detenzione amministrativa degli stranieri in condizione di irregolarità sino a 180 giorni e forse anche più, in luogo del termine massimo di 90 giorni vigente sino ad oggi: ciò accade, peraltro, senza avere acquisito l'autorevolezza necessaria per ottenere dai governi dei paesi di origine accordi di rimpatrio ad un tempo efficaci e rispettosi dei diritti umani fondamentali e, nel contempo, le politiche di promozione dell'integrazione vengono sottovalutate, sottraendo loro l'intelligenza politica e gli investimenti che sarebbero necessari;
              la stessa protezione internazionale viene mortificata mediante la predisposizione di procedure che paiono avere l'unico obiettivo della celerità, senza garantire un ascolto adeguato, senza alcuna certezza di un giusto procedimento ed in diversi casi senza nemmeno consentire l'ingresso e l'ospitalità del richiedente asilo sul territorio nazionale;
              non può, inoltre, non destare preoccupazione l'aumento delle pene detentive motivate solo dalla irregolarità del soggiorno per coloro che sono stati respinti od espulsi, anche in considerazione (nonché in decisa controtendenza) con le politiche portate avanti dai nostri Governi di contrasto al sovraffollamento carcerario, politiche che ci hanno, tra l'altro, permesso di uscire dalle procedure di infrazione europee;
              non si può non denunciare la grave involuzione di civiltà giuridica esercitata riguardo alle procedure per l'acquisto della cittadinanza: in un Paese che ha fatto della trasparenza e della regolamentazione dei tempi procedimentali (determinati ordinariamente in un massimo di 90 giorni) i suoi due basilari obiettivi di riforma della pubblica amministrazione, si colora di toni fortemente discriminatori la decisione di determinare in ben 48 mesi il termine procedimentale per la definizione delle domande di acquisto della cittadinanza da parte di persone residenti in Italia già da molti anni, in deciso contrasto con le esigenze di onestà, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono così umiliate dall'eliminazione dell'obbligo a rispondere con un minimo di sollecitudine;
              ad una domanda che dovrebbe ritenersi di grande importanza sia per il richiedente sia per la grande comunità dei cittadini,

impegna il Governo

a riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio sull'impatto delle nuove norme, comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.
9/1346/133. Morani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
              in particolare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n.  286 del 1998, che viene ristretto in modo draconiano e sostituito da permessi «per casi speciali» presenta, oltre che profili di evidente criticità costituzionale, anche profili di particolare preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 13 della legge n.  47 del 2017;
              ci si riferisce, in particolare, alla fase di transizione che accompagna verso la maggiore età i ragazzi neomaggiorenni (i cosiddetti care leavers) che rimangono, una volta usciti dal sistema di protezione dello Stato, senza una famiglia che li sostenga, particolarmente scoperti e in condizione di particolare vulnerabilità;
              di questa preoccupazione si erano fatti carico le nostre maggioranze e i Governi del Partito democratico, come dimostrato da due recenti interventi normativi, quali ad esempio la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che ha riservato, in via sperimentale, ai care leavers un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare in ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei loro confronti, sino al compimento del ventunesimo anno d'età, soprattutto, la legge n.  47 del 2017, recante norme di protezione dei minori stranieri non accompagnati che, all'articolo 13, valorizza la possibilità per i tribunali per i minorenni di disporre l'affido al servizio sociale del neo maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età;
              con l'abolizione del permesso della protezione umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che si vedranno eventualmente notificare il diniego rischiano di rimanere privi di qualunque forma di protezione;
              durante i lavori del Senato sono stati approvati, inoltre, ulteriori emendamenti peggiorativi, uno dei quali è andato a eliminare un'importante garanzia prevista dalla legge n.  47 per i neomaggiorenni in attesa di convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, come previsto dall'articolo 32 comma 1-bis del Testo Unico sull'immigrazione;
              la conversione del permesso da parte della Questura è sottoposta al parere positivo sul percorso di integrazione emanato dal Ministero del Lavoro. Per evitare che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, i ragazzi in attesa del parere permanessero in un limbo anche di mesi, la legge n. 47 aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti;
              tale garanzia, contenuta negli ultimi due periodi dello stesso comma 1-bis dell'articolo 32, quando applicata ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da questo limbo di attesa e poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato (percorsi di studio, di formazione professionale, etc.) senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, ad esempio le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica;
              anche gli auditi in Commissione Affari costituzionali, nel corso di questo a dir poco «contratto» e superficiale esame, dovuto alla fretta e alle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di Governo, hanno pressoché tutti (ci riferiamo alla Autorità Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'ANCI, all'UNHCR, al Tavolo Asilo e altri) sottolineato i rischi legati alle misure introdotte da decreto, tra queste in particolare la soppressione del permesso umanitario e il rifiuto del modello SPRAR, di fatto dolosamente in via di abbandono per andare nuovamente verso la logica dei grandi centri, più costosi, insicuri e permeabili alle infiltrazioni criminali,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere tra i permessi per «casi speciali» una nuova fattispecie riguardante i minori stranieri non accompagnati divenuti nel frattempo neomaggiorenni la cui situazione non sia riconducibile ad altre forme di protezione e che tale permesso, alla scadenza, possa essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o attesa occupazione, nonché a escludere espressamente l'applicazione delle norme sul trattenimento e sulle procedure accelerate di frontiera ai minori stranieri non accompagnati, i minori stranieri divenuti nel frattempo neomaggiorenni e i nuclei familiari con figli di minore età, trattandosi di luoghi non adatti.
9/1346/134. Fassino.


      La Camera,
          premesso che:
              in relazione all'A.C. 1346-A e in particolare all'articolo 29-bis, riguardante la «circolazione dei veicoli immatricolati all'estero», ritiene che le modifiche contenute al codice della strada vanno nella giusta direzione di contrastare il fenomeno della cosiddetta «esterovestizione» dei veicoli, circolanti in Italia in numero crescente, che sfuggono alle imposte nazionali, al bollo auto, all'assicurazione e molto spesso alle sanzioni per le infrazioni al codice della strada;
              considerato che il predetto fenomeno produce un mancato introito alle casse dello Stato, degli enti locali e un ingiustificato vantaggio ai cittadini comunitari, extracomunitari e ai cittadini italiani quando residenti in Italia, nonché alle imprese italiane, che utilizzano sul nostro territorio veicoli con targa estera;
              nel valutare positivamente la ratio dell'articolo 29-bis stesso, rileva la contraddizione contenuta nel comma 1-ter introdotto all'articolo 93 del codice della strada, in quanto favorisce la concessione in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ai residenti e alle imprese italiane;
              in tal modo si consentirà alle imprese straniere e comunitarie di effettuare una concorrenza sleale alle imprese di noleggio e di leasing nazionali, fattispecie pur consentita negli altri Paesi europei, ma temperata dall'obbligo di una targatura nazionale dei veicoli concessi;
              pertanto prevedendo l'obbligo di reimmatricolazione in Italia di tali veicoli lo Stato e gli enti locali potranno riscuotere quanto loro dovuto e in particolare il bollo auto e l'addizionale erariale, nonché sanzionare le infrazioni al codice della strada, effettuate dagli utilizzatori residenti o con sede in Italia dei predetti veicoli;
              preso atto che la giurisprudenza comunitaria si è già pronunciata sul tema e, pur riconoscendo i leasing e i noleggi transfrontalieri, sulla legittimità dell'obbligo di reimmatricolazione nazionale con le Sentenze nelle cause C-242/05, C-552/15 e, soprattutto, C-451/99, (nota come «Cura Anlagen») e che invece la norma così approvata, oltre a danneggiare la filiera automobilistica italiana, agevola comportamenti elusivi anche degli obblighi legati all'uso delle strade italiane, il tutto in contraddizione con lo spirito dell'articolo 29-bis del decreto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di intervenire con il primo provvedimento utile, per inserire una norma che cancelli l'ingiustificato privilegio concesso alle imprese di noleggio e di leasing dei veicoli, site in altri Paesi, e di prevedere, anche per i veicoli ad esse intestate e date in uso a residenti e imprese italiane, l'obbligo di targarli in Italia in tempi ragionevoli, o di inibirne la circolazione sul nostro territorio.
9/1346/135. Pagani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità, poiché parte innanzitutto da una impostazione di fondo profondamente sbagliata, che sovrappone in modo scontato e automatico il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione, affrontando quest'ultimo in termini solo «securitari» e al tempo stesso in modo propagandistico, soffiando sul fuoco delle paure delle persone incuranti dei reali risultati;
              nella scorsa legislatura abbiamo approvato la legge n.  161 del 17 ottobre 2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» realizzando, così, una riforma complessiva del codice antimafia che, riformando il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, è intervenuta in materia di beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata con l'obiettivo di confiscare i beni di provenienza mafiosa, prosciugare il riciclo dei proventi di attività illecite, contrastare le mafie colpendo il loro patrimonio illecito; per questa legge si è lavorato sulla scia della legge che porta il nome di Pio La Torre e Virginio Rognoni, secondo il metodo indicato con forza e applicato con l'esempio da Giovanni Falcone. L'impianto normativo si muove su un doppio binario: da una parte presenta misure per il contrasto sistematico delle organizzazioni criminali, per colpirle nelle imprese da esse illecitamente gestite; dall'altra prevede misure economiche di sostegno alle imprese stesse, affinché continuino la propria attività anche dopo la confisca o il sequestro, per tutelare tutte le persone oneste che vi lavorano e smentire l'odiosa convinzione che «la mafia dà lavoro, lo Stato no». È stata altresì ampliata la cerchia dei possibili destinatari di misure di prevenzione: oltre che agli indiziati di aver aiutato latitanti di associazioni per delinquere, la misura può essere applicata anche a chi sia indiziato di far parte di associazioni criminali finalizzate alla corruzione, fermo restando il requisito della sproporzione dei patrimoni disponibili;
              i governi a guida PD, nella scorsa legislatura, hanno rivisto l'organizzazione e la dotazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, adeguando organizzazione e risorse dell'Anbsc alle novità introdotte dalla richiamata riforma del Codice antimafia (con la legge n.  161/2017) che ne potenziano la struttura, ampliando la dotazione organica da 30 a 200 unità e creando il Comitato consultivo di indirizzo, in aggiunta agli altri organi: direttore, consiglio direttivo e collegio dei revisori;
              il decreto-legge elimina l'obbligatorietà della comunicazione della proposta al procuratore distrettuale da parte del questore e del direttore della DIA e la correlata sanzione della inammissibilità della proposta in mancanza di comunicazione. La novella, riducendo il coordinamento preventivo tra l'Autorità Giudiziaria e quella di Pubblica Sicurezza, può potenzialmente condurre ad un impatto sulle indagini in corso relative al medesimo soggetto;
              particolarmente significative appaiono dunque le modifiche relative al settore delle misure di prevenzione, la più rilevante concerne le misure di prevenzione patrimoniali: l'articolo 24 del decreto-legge n.  113/2018 ha modificato l'articolo 17, intitolato «Titolarità della proposta» nella parte concernente le modalità di raccordo tra il Questore, il Direttore della DIA e il Procuratore della Repubblica in tema di presentazione della proposta per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
              il nuovo assetto dei rapporti tra gli organi amministrativi e la magistratura inquirente titolari del potere di proposta delineato dal legislatore d'urgenza trascura di considerare che non ragioni di «gerarchia», ma esigenze di effettiva tutela del segreto investigativo rendono inevitabile che, nella decisione circa il concreto esercizio dell'azione di prevenzione, le 24 valutazioni del Procuratore Distrettuale siano destinate a prevalere rispetto all'iniziativa degli organi amministrativi titolari del potere di proposta: solo il Procuratore Distrettuale ha, infatti, la disponibilità degli atti processuali necessari per apprezzare se la discovery, conseguente all'esercizio dell'azione di prevenzione, possa risultare di pregiudizio alla segretezza di indagini in corso e, proprio in questa logica, la precedente formulazione della norma consentiva, sia pure in via interpretativa, di ritenere che l'azione di prevenzione potesse essere recessiva nel caso si palesasse il rischio concreto di pregiudizio delle indagini,

impegna il Governo:

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere e modificare la previsione che prevede che al Procuratore Distrettuale sia data comunicazione «sintetica» della proposta, potendo solo quella integrale assicurare la piena conoscenza di tutti gli elementi che la sostengono e, quindi, consentire un apprezzamento adeguato dell'eventuale ricorrenza di rischi di pregiudizi alla segretezza delle indagini.
9/1346/136. Ferri, Bazoli, Morani, Vazio, Miceli, Annibali.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione comporta profondi profili di incostituzionalità e nel suo complesso produrrà un livello esponenzialmente maggiore di insicurezza e di disumanità;
              in particolare l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n.  286 del 1998, che viene ristretto in modo draconiano e sostituito da permessi «per casi speciali» presenta, oltre che profili di evidente criticità costituzionale, anche profili di particolare preoccupazione per quanto riguarda la protezione dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 13 della legge n.  47 del 2017;
              ci si riferisce, in particolare, alla fase di transizione che accompagna verso la maggiore età i ragazzi neomaggiorenni (i cosiddetti care leavers) che rimangono, una volta usciti dal sistema di protezione dello Stato, senza una famiglia che li sostenga, particolarmente scoperti e in condizione di particolare vulnerabilità;
              di questa preoccupazione si erano fatti carico le nostre maggioranze e i Governi del Partito democratico, come dimostrato da due recenti interventi normativi, quali ad esempio la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che ha riservato, in via sperimentale, ai care leavers un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare in ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei loro confronti, sino al compimento del ventunesimo anno d'età, soprattutto, la legge n.  47 del 2017, recante norme di protezione dei minori stranieri non accompagnati che, all'articolo 13, valorizza la possibilità per i tribunali per i minorenni di disporre l'affido al servizio sociale del neo maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età;
              con l'abolizione del permesso della protezione umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che si vedranno eventualmente notificare il diniego rischiano di rimanere privi di qualunque forma di protezione;
              durante i lavori del Senato sono stati approvati, inoltre, ulteriori emendamenti peggiorativi, uno dei quali è andato a eliminare un'importante garanzia prevista dalla legge 47 per i neomaggiorenni in attesa di convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, come previsto dall'articolo 32 comma 1-bis del Testo Unico sull'immigrazione;
              la conversione del permesso da parte della Questura è sottoposta al parere positivo sul percorso di integrazione emanato dal Ministero del lavoro. Per evitare che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, i ragazzi in attesa del parere permanessero in un limbo anche di mesi, la legge 47 aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti;
              tale garanzia, contenuta negli ultimi due periodi dello stesso comma 1-bis dell'articolo 32, quando applicata ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da questo limbo di attesa e poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato (percorsi di studio, di formazione professionale, etc.) senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, ad esempio le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica;
              anche gli auditi in Commissione Affari costituzionali, nel corso di questo a dir poco «contratto» e superficiale esame, dovuto alla fretta e alle contraddizioni interne alla stessa maggioranza di Governo, hanno pressoché tutti (ci riferiamo alla Autorità Garante dell'adolescenza e dell'infanzia, al Consiglio Superiore della Magistratura, all'ANCI, all'UNHCR, al Tavolo Asilo e altri) sottolineato i rischi legati alle misure introdotte da decreto, tra queste in particolare la soppressione del permesso umanitario e il rifiuto del modello SPRAR, di fatto dolosamente in via di abbandono per andare nuovamente verso la logica dei grandi centri, più costosi, insicuri e permeabili alle infiltrazioni criminali,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare in tempi brevi le garanzie contenute negli ultimi due periodi dello comma 1-bis dell'articolo 32 della legge n.  47 del 2017 che aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti e che, laddove correttamente applicata, ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da limbo dell'attesa e di poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato, quali ad esempio percorsi di studio, di formazione professionale, senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, tra le quali le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica.
9/1346/137. Enrico Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              tra le altre disposizioni l'articolo 9, introdotto al Senato, per velocizzare le domande di esame delle domande di protezione internazionale pendenti, ha previsto che con decreto del Ministero dell'interno possano essere istituite a partire da gennaio 2019 con durata massima di 8 mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,

impegna il Governo

nel valutare l'istituzione delle nuove sezioni territoriali per l'esame delle domande di asilo pendenti, a tenere in considerazione le particolari esigenze che si sono manifestate negli ultimi 12 mesi sul territorio della regione Emilia-Romagna
9/1346/138. Critelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, presenta diverse gravi criticità tra le quali non si può non citare innanzitutto l'eliminazione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              altrettanto grave è il sostanziale smantellamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              il suo smantellamento determinerà dunque un grave pericolo per la sicurezza pubblica, determinando da un lato il forte rischio dell'insorgere di tensioni sociali determinate dall'accresciuto numero di persone in condizione di marginalità e irregolarità nei grandi centri abitati, e dall'altro, un contestuale peggioramento delle condizioni di vita per i migranti all'interno dei Centri di accoglienza straordinaria (CAS), con il conseguente aumento delle esigenze di controllo e di sicurezza da parte delle Forze dell'ordine, nonché dei costi a carico della collettività;
              il combinato disposto delle disposizioni sopra citate, tra le altre, solleva immediate preoccupazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti, considerati particolarmente vulnerabili,

impegna il Governo

a garantire che le risorse che derivano dalla cosiddetta razionalizzazione e dal grave ridimensionamento del sistema di accoglienza, con particolare riferimento al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), vengano destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.
9/1346/139. Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica», che è stato sottoposto all'Aula parlamentare, abroga l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari fondamentale per accedere all'attività lavorativa, alla formazione, al servizio sanitario nazionale ai centri d'accoglienza e alle misure di assistenza sociale, che determinerà una crescita esponenziale del livello di insicurezza nel nostro Paese, facendo venir meno quello che fino ad oggi era un fondamentale strumento di integrazione: quale conseguenza delle disposizioni approvate, sarà pertanto inevitabile una crescita esponenziale delle situazioni di marginalità e irregolarità, della propensione a delinquere da parte di persone abbandonate e senza nessuna possibilità di integrazione, e la condanna definitiva di molti migranti ad una nuova condizione di irregolarità, pregiudicando in modo irrimediabile il percorso di integrazione finora intrapreso, e dimenticando che un livello di sicurezza efficace ed effettivo può essere garantito solo da una compiuta integrazione delle persone che vivono sul nostro territorio;
              allo stesso tempo il decreto esclude i richiedenti asilo (cioè tutti coloro che hanno presentato una richiesta di protezione internazionale e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva) dalla rete dei servizi SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), modificando la tipologia di sistema di gestione dell'accoglienza. Un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro;
              vista l'esperienza dell’«Accademia per l'integrazione» di Bergamo che accoglie con 30 allievi con ha l'obiettivo finale di trovare un contratto di lavoro e sta dando buonissimi risultati, esperienza menzionata dal programma le Iene, che ha visto più di 120 mila firme su charge.org «Immigrazione: diamo una possibilità a chi se la merita» e un impegno del Presidente del Consiglio Antonio Conte davanti alle telecamere dell'intervistatore Giulio Golia. Non è più il tempo di accogliere per accogliere, ma accogliere per integrare. Il progetto è completamente finanziato con i trasferimenti che vengono erogati dallo Stato, quindi, potenzialmente, potrebbe essere esteso in tutta Italia;
              vista l'esperienza di numerosi comuni italiani che attraverso lo SPRAR hanno messo in piedi un sistema virtuoso di accoglienza sul territorio ad esempio avviando percorsi di integrazione attraverso lavori socialmente utili (prendo il Comune di Casal grande dal quale provengo nell'anno 2018 con l'aiuto dell'Acli ha impegnato 8 richiedenti asilo che hanno 2 volte la settimana aiutato nel mantenimento dei parchi e delle piazze delle frazioni);
              vista l'esperienza appena partita di Reggio Emilia con il progetto nato dalla collaborazione tra la coop. sociale e di solidarietà Dimora d'Abramo e Banda Rulli Frulli progetto della Fondazione Andreoli. Adolescenti italiani e ragazzi accolti nel progetto SPRAR di Reggio Emilia stanno dando vita ad una banda musicale senza barriere, che vanta già più di venti ragazzi,

impegna il Governo

a non disperdere le positive esperienze che hanno coinvolto il territorio nazionale nel processo di integrazione e inserimento nelle nostre comunità dei richiedenti asilo attraverso il principio dell'accoglienza diffusa con il sistema SPRAR mantenendo un costante e proficuo dialogo con amministratori locali e i sindaci, che sono i soggetti cardine del sistema politico e amministrativo italiano e rappresentano il punto di contatto più importante tra i cittadini e le istituzioni, il cardine di prossimità dello Stato con la comunità.
9/1346/140. Rossi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              tra le disposizioni di cui si compone l'articolo 34 interviene in materia di Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo un aumento delle risorse disponibili a decorrere dall'anno 2019 ai fini dell'impiego di un numero maggiore di Vigili del fuoco volontari;
              la legge 205 del 2017, ai commi 287 e 288, ha autorizzato l'assunzione per gli anni 2018 e seguenti di nuove unità da inserire nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
              nella manovra economica per gli anni 2019-2021 il Governo ha opportunamente previsto un'ulteriore incremento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; per l'anno 2019 la città di Matera sarà capitale europea della cultura e, a partire dal 19 gennaio 2019, nella città e nel resto della regione Basilicata si svolgerà un fitto programma di eventi culturali che durerà per l'intero anno;
              in occasione di tale evento è previsto l'arrivo a Matera di un grande numero di turisti con conseguente necessità di aumentare i livelli di sicurezza e di soccorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare, nelle forme e con gli strumenti che riterrà più idonei, l'organico dei Vigili del fuoco, e, in particolare, in relazione alla città di Matera, e alla rispettiva provincia, per l'anno 2019.
9/1346/141. Liuzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 15 del provvedimento in esame modifica il Testo unico in materia di spese di giustizia decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002, prevedendo l'introduzione di un nuovo articolo 130-bis. Al comma 1 di tale articolo si prevede che, nell'ambito del processo, dunque anche nel campo civile, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio;
              la ratio di tale disposizione appare quella di evitare ricorsi ex ante privi dei necessari requisiti di ammissibilità, al fine di evitare che i costi di attività difensive superflue vengano posti a carico della collettività;
              l'istituto del patrocinio a spese dello Stato è previsto dalla legge italiana allo scopo di attuare quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 3 della Costituzione, ovvero assicurare a tutti i non abbienti i mezzi per agire e difendersi innanzi a ogni giurisdizione;
              l'istituto è già compiutamente disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia che si occupa di definire i requisiti e le condizioni per esservi ammessi, le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione nonché, tra l'altro, i criteri in base ai quali gli avvocati che prestino la propria opera possano vedersi corrisposti onorari e spese;
              il nuovo articolo 130-bis del testo unico spese giustizia (che l'articolo 15 del provvedimento in esame introduce) estende, dunque, anche al giudizio civile una misura già prevista nel settore penale, mutuando quanto previsto dall'articolo 106 del TU spese giustizia per il gratuito patrocinio nel settore penale;
              inoltre, per le stesse impugnazioni civili, l'articolo 120 del TU spese di giustizia prevede che la precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato vada rinnovata per le impugnazioni, non potendo la parte soccombente avvalersi del beneficio ottenuto in precedenza, ed essendo necessario procedere ad un nuovo ed indipendente esame sulla non manifesta infondatezza della questione per la quale si intende proporre gravame;
              si aggiunge, altresì, che l'articolo 136 del Testo unico spese giustizia prevede che venga revocata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in caso di azione o resistenza in giudizio da parte dell'ammesso con malafede o colpa grave. Ed, in tal caso, a seguito della revoca, non viene riconosciuta alcuna liquidazione del compenso al difensore;
              inoltre, il provvedimento in esame detta disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della Giustizia, l'opportunità di provvedere, nei limiti di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica per quanto di propria competenza, e ferme restando le prerogative parlamentari, con idonee iniziative, anche legislative, al riordino dell'intera materia del gratuito patrocinio in favore dei soggetti meno abbienti, nei diversi settori del nostro ordinamento giuridico.
9/1346/142. D'Orso, Perantoni, Dori, Giuliano, Piera Aiello, Palmisano, Ascari, Scutellà.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene numerose modifiche del Codice Antimafia e riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              la lotta alla mafia si concretizza anche nel monitorare e presidiare la legalità nel settore bancario e finanziario, rafforzando le attività di vigilanza, regolamentazione, acquisizione di informazioni, analisi ed ispezione al fine di assicurare una sana e prudente gestione delle istituzioni finanziarie ed un concreto contrasto al riciclaggio;
              le attività di riciclaggio possono essere intercettate attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori ed analisi finanziaria a sostegno dello sviluppo dell'azione di repressione;
              le informazioni raccolte nei processi di analisi strategica volte all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema, rappresentano un patrimonio fondamentale per l'implementazione di efficaci strategie di contrasto alle attività di riciclaggio;
              in tal senso è necessario incentivare una sempre più intensa ed articolata collaborazione tra la magistratura, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni competenti in materia. Lo scambio di informazioni relativo al comparto finanziario e bancario è necessario laddove si voglia creare un efficace sistema operativo a contrasto del riciclaggio,

impegna il Governo:

          a sostenere fermamente la definizione di accordi di collaborazione tra la magistratura, le istituzioni e le amministrazioni pubbliche operanti nel settore finanziario e bancario, al fine di concretizzare un efficace sistema di scambio di informazioni e cooperativo che abbia una copertura nazionale;
          a creare un sistema informatizzato di condivisione dei dati raccolti sulle attività di riciclaggio, in ottica di trasparenza e massima condivisione delle informazioni.
9/1346/143. Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene numerose modifiche del Codice Antimafia e riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              la lotta alla mafia si concretizza anche nel monitorare e presidiare la legalità nel settore bancario e finanziario, rafforzando le attività di vigilanza, regolamentazione, acquisizione di informazioni, analisi ed ispezione al fine di assicurare una sana e prudente gestione delle istituzioni finanziarie ed un concreto contrasto al riciclaggio;
              le attività di riciclaggio possono essere intercettate attraverso le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse da intermediari finanziari, professionisti e altri operatori ed analisi finanziaria a sostegno dello sviluppo dell'azione di repressione;
              le informazioni raccolte nei processi di analisi strategica volte all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema, rappresentano un patrimonio fondamentale per l'implementazione di efficaci strategie di contrasto alle attività di riciclaggio;
              in tal senso è necessario incentivare una sempre più intensa ed articolata collaborazione tra la magistratura, le amministrazioni pubbliche e le istituzioni competenti in materia. Lo scambio di informazioni relativo al comparto finanziario e bancario è necessario laddove si voglia creare un efficace sistema operativo a contrasto del riciclaggio,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di sostenere fermamente la definizione di accordi di collaborazione tra la magistratura, le istituzioni e le amministrazioni pubbliche operanti nel settore finanziario e bancario, al fine di concretizzare un efficace sistema di scambio di informazioni e cooperativo che abbia una copertura nazionale;
          a creare un sistema informatizzato di condivisione dei dati raccolti sulle attività di riciclaggio, in ottica di trasparenza e massima condivisione delle informazioni.
9/1346/143.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene numerose modifiche del Codice Antimafia e riguardanti, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              l'iter relativo alla confisca dei beni coinvolge diverse dimensioni, a partire da quella investigativa e giudiziaria, passando per quella politica – fondamentale nella ristrutturazione della fiducia dei cittadini nelle istituzioni – e raggiungendo quella economica, dove l'obiettivo è la valorizzazione territoriale delle risorse sottratte con la visione di offrire un'opportunità di crescita e sviluppo. La quadratura del cerchio avviene attraverso l'inclusione di una dimensione sociale, culturale ed educativa, al fine di trasmettere il messaggio per cui esiste sempre un'alternativa legale e a dimostrazione che le mafie possono essere battute;
              la legge 7 marzo 1996, n.  109, relativa alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, all'articolo 3, stabilisce l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia per finalità sociali e di interesse pubblico, nonché l'utilizzo delle somme di denaro confiscate e dei proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni per progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati e per la promozione della cultura imprenditoriale e delle attività imprenditoriali per giovani disoccupati;
              le innovazioni contenute nella legge del 17 ottobre 2017, n. 161, riportante la Riforma del Codice Antimafia, rafforzano maggiormente l'idea del riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati;
              in base all'ultima relazione dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati del 2017 – risalente al 28 febbraio di quell'anno – risultavano censiti, in gestione, 16.696 immobili, 7.800 beni finanziari, 2.078 beni mobili, 7.588 beni mobili registrati e 2.492 beni aziendali. Dei beni mobili registrati, il 23 per cento viene venduto, il 19 per cento distrutto, il resto viene ceduto gratuitamente o affidato a forze dell'ordine e vigili del fuoco; in merito ai beni immobili, il 13 per cento risulta mantenuto dallo Stato nel proprio patrimonio, mentre sono affidati agli enti territoriali rispettivamente il 23 per cento per fini istituzionali ed il 64 per cento per scopi sociali. In relazione ai beni aziendali, soltanto il 4 per cento viene venduto, l'1 per cento ceduto gratuitamente ed il restante 95 per cento liquidato;
              è evidente che un elevato numero di beni confiscati rimanga inutilizzato e non assegnato; inoltre, non sempre la destinazione e la consegna di un bene confiscato comporta una valorizzazione di tale bene come strumento coadiuvante lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
              il riutilizzo sociale dei beni confiscati dovrebbe essere considerato come una componente di maggiore forza nel quadro di un rilancio economico anche tra le sfere sociali più basse e dovrebbe essere incluso nel framework contorno allo sviluppo di una comunità in termini di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita,

impegna il Governo:

          a valutare iniziative volte a:
              a sostenere politiche per il riutilizzo dei beni confiscati per fini sociali, incentivando, inoltre, il loro riutilizzo anche per fini culturali, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle attività economiche delle comunità più svantaggiate e rafforzare l'inclusione sociale;
              ad operare una semplificazione delle procedure per l'assegnazione per il riutilizzo di beni confiscati per i giovani imprenditori, in particolare nel Sud Italia, al fine di incentivare il tessuto produttivo giovanile;
              a supportare strategie per favorire l'accesso al riutilizzo dei beni confiscati alle imprese in forma di start up innovative e tecnologiche, al fine di sostenere le attività imprenditoriali operanti nel settore dell'innovazione tecnologica, soprattutto nel Meridione.
9/1346/144. Carbonaro, Nesci, Masi, Orrico.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene numerose modifiche del Codice Antimafia e riguardanti, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
              l’iter relativo alla confisca dei beni coinvolge diverse dimensioni, a partire da quella investigativa e giudiziaria, passando per quella politica – fondamentale nella ristrutturazione della fiducia dei cittadini nelle istituzioni – e raggiungendo quella economica, dove l'obiettivo è la valorizzazione territoriale delle risorse sottratte con la visione di offrire un'opportunità di crescita e sviluppo. La quadratura del cerchio avviene attraverso l'inclusione di una dimensione sociale, culturale ed educativa, al fine di trasmettere il messaggio per cui esiste sempre un'alternativa legale e a dimostrazione che le mafie possono essere battute;
              la legge 7 marzo 1996, n.  109, relativa alle disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, all'articolo 3, stabilisce l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia per finalità sociali e di interesse pubblico, nonché l'utilizzo delle somme di denaro confiscate e dei proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni per progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati e per la promozione della cultura imprenditoriale e delle attività imprenditoriali per giovani disoccupati;
              le innovazioni contenute nella legge del 17 ottobre 2017, n. 161, riportante la Riforma del Codice Antimafia, rafforzano maggiormente l'idea del riutilizzo per fini sociali dei beni confiscati;
              in base all'ultima relazione dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati del 2017 – risalente al 28 febbraio di quell'anno – risultavano censiti, in gestione, 16.696 immobili, 7.800 beni finanziari, 2.078 beni mobili, 7.588 beni mobili registrati e 2.492 beni aziendali. Dei beni mobili registrati, il 23 per cento viene venduto, il 19 per cento distrutto, il resto viene ceduto gratuitamente o affidato a forze dell'ordine e vigili del fuoco; in merito ai beni immobili, il 13 per cento risulta mantenuto dallo Stato nel proprio patrimonio, mentre sono affidati agli enti territoriali rispettivamente il 23 per cento per fini istituzionali ed il 64 per cento per scopi sociali. In relazione ai beni aziendali, soltanto il 4 per cento viene venduto, l'1 per cento ceduto gratuitamente ed il restante 95 per cento liquidato;
              è evidente che un elevato numero di beni confiscati rimanga inutilizzato e non assegnato; inoltre, non sempre la destinazione e la consegna di un bene confiscato comporta una valorizzazione di tale bene come strumento coadiuvante lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
              il riutilizzo sociale dei beni confiscati dovrebbe essere considerato come una componente di maggiore forza nel quadro di un rilancio economico anche tra le sfere sociali più basse e dovrebbe essere incluso nel framework contorno allo sviluppo di una comunità in termini di inclusione sociale e di miglioramento della qualità della vita,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte:
              a sostenere politiche per il riutilizzo dei beni confiscati per fini sociali, incentivando, inoltre, il loro riutilizzo anche per fini culturali, con l'obiettivo di sostenere la crescita delle attività economiche delle comunità più svantaggiate e rafforzare l'inclusione sociale;
              ad operare una semplificazione delle procedure per l'assegnazione per il riutilizzo di beni confiscati per i giovani imprenditori, in particolare nel Sud Italia, al fine di incentivare il tessuto produttivo giovanile;
              a supportare strategie per favorire l'accesso al riutilizzo dei beni confiscati alle imprese in forma di start up innovative e tecnologiche, al fine di sostenere le attività imprenditoriali operanti nel settore dell'innovazione tecnologica, soprattutto nel Meridione.
9/1346/144.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Carbonaro, Nesci, Masi, Orrico.


      La Camera,
          premesso che:
              appare opportuno una progressiva riduzione delle strutture di grossa capienza adibite all'accoglienza dei richiedenti asilo, privilegiando i centri di ridotte dimensioni, più consoni a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e al contempo a soddisfare le esigenze di sicurezza dei territori su cui insistono;
              è necessario garantire ai richiedenti asilo tutti i servizi diretti ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona, in linea con le Direttive europee in materia di asilo,

impegna il Governo

a procedere, in relazione all'andamento dei flussi migratori, al progressivo svuotamento dei centri di grandi dimensioni, privilegiando le strutture con capienza ridotta, e a provvedere per i servizi da assicurare al richiedente asilo ai sensi del decreto legislativo n.  142 del 2015.
9/1346/145. Brescia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, dopo l'esame al Senato, consta di 74 articoli complessivi e appare riconducibili a due principali finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso;
              il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici;
              la sicurezza pubblica si garantisce in diverse modalità tra cui la lotta all'illecito anche in riferimento alle registrazioni audio e video distribuite illegalmente;
              si stima che il camcording, ossia la registrazione abusiva dell'opera filmica in sala cinematografica, costituisca in 9 casi su 10 la fonte primaria della pirateria audiovisiva online;
              le registrazioni illecite dell'audio e del video di un film vengono distribuite illegalmente sul web o su supporti fisici e i profitti di questa attività illegale finiscono per finanziare organizzazioni criminali a discapito di tutte le maestranze e le professionalità coinvolte nella realizzazione di un'opera audiovisiva;
              come riportato nell'indagine IPSOS/FAPAV 2017 sulla pirateria audiovisiva in Italia, l'impatto combinato della pirateria di film e serie genera un danno finanziario per l'industria audiovisiva di circa 686 milioni di euro ogni anno e provoca ripercussioni negative per l'economia italiana stimate in 1,2 miliardi di euro che implicano una perdita di PIL di circa 427 milioni di euro e 6.540 posti di lavoro;
              dal 2006, il legislatore italiano, con l'inserimento della norma di cui all'articolo 85-bis al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto n.  773 del 18 giugno 1931, ha inteso vietare l'introduzione e l'utilizzazione nelle sale cinematografiche di ogni strumento atto alla riproduzione abusiva, visiva e/o sonora, delle opere cinematografiche, in quanto azione lesiva del patrimonio delle aziende di produzione e distribuzione nonché dello stesso bilancio dello Stato che stanzia rilevanti somme per il finanziamento e la difesa delle produzioni del cinema;
              la norma suddetta, vietando esclusivamente l'introduzione o l'utilizzo nelle sale di strumenti atti alla riproduzione, si pone come norma di tutela preventiva dei contenuti proiettati in sale di pubblico spettacolo, ma non implica, di per sé stesso, la sussistenza di una violazione del diritto d'autore che si consuma invece nel successivo atto di riproduzione e di comunicazione abusiva al pubblico delle opere,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare, nel più breve tempo possibile, uno o più provvedimenti utili ad impedire la registrazione e la successiva riproduzione di opere tutelate attraverso il camcording inasprendo la portata della misura di contrasto a questo fenomeno illecito che, ad oggi, è considerato come un semplice illecito amministrativo mentre sarebbe opportuno prevedere una sanzione penale.
9/1346/146. Ferraioli.