XVIII LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 523 E ABB. E PDL N. 290 E ABB.
Pdl n. 523 e abb. – Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria
Tempo complessivo: 12 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 15 minuti |
Governo | 20 minuti | 15 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 7 minuti |
46 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 3 minuti | 3 ore e 19 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 1 ora e 3 minuti | 48 minuti |
Lega – Salvini premier | 49 minuti | 34 minuti |
Partito Democratico | 46 minuti | 32 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 45 minuti | 31 minuti |
Fratelli d'Italia | 35 minuti | 20 minuti |
Liberi e Uguali | 32 minuti | 17 minuti |
Misto: | 33 minuti | 17 minuti |
MAIE-Movimento Associativo
Italiani all'Estero – Sogno Italia |
10 minuti | 6 minuti |
Civica Popolare-AP-PSI-
Area Civica |
6 minuti | 3 minuti |
Minoranze Linguistiche | 6 minuti | 3 minuti |
Noi Con l'Italia-USEI | 6 minuti | 3 minuti |
+Europa-Centro Democratico | 5 minuti | 2 minuti |
Pdl n. 290 e abb. - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 7 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 15 minuti |
Governo | 20 minuti | 15 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 30 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 7 minuti |
54 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 3 minuti | 3 ore e 56 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 1 ora e 3 minuti | 57 minuti |
Lega – Salvini premier | 49 minuti | 40 minuti |
Partito Democratico | 46 minuti | 38 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente | 45 minuti | 37 minuti |
Fratelli d'Italia | 35 minuti | 24 minuti |
Liberi e Uguali | 32 minuti | 20 minuti |
Misto: | 33 minuti | 20 minuti |
MAIE-Movimento Associativo
Italiani all'Estero – Sogno Italia |
10 minuti | 5 minuti |
Civica Popolare-AP-PSI-
Area Civica |
6 minuti | 4 minuti |
Minoranze Linguistiche | 6 minuti | 4 minuti |
Noi Con l'Italia-USEI | 6 minuti | 4 minuti |
+Europa-Centro Democratico | 5 minuti | 3 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 6 dicembre 2018.
Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Battelli, Benvenuto, Berlinghieri, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Cavandoli, Ciprini, Cirielli, Colletti, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Sabrina De Carlo, De Maria, Del Barba, Delrio, Luigi Di Maio, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Ferri, Fidanza, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frassinetti, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Ravetto, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 dicembre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
FRANCESCO SILVESTRI: «Istituzione del Difensore civico nazionale» (1415);
PALMIERI: «Disposizioni per la valorizzazione della figura e delle opere di Tito Maccio Plauto e per la celebrazione del duemillesimo duecentesimo quinto anniversario della sua morte» (1416);
GRIMOLDI: «Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernenti la concessione di contributi alla Fondazione IDIS – Città della scienza, in Napoli, alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”, in Milano, e all'Istituto e Museo di storia della scienza – Museo Galileo, in Firenze» (1417);
ZAN ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e di eutanasia» (1418);
RAVETTO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione dei minori» (1419).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.
In data 5 dicembre 2018 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
MAGI: «Articoli 68-bis e 107: nuova disciplina in materia di proposte di legge d'iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali.» (Doc. II n. 6).
Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 86).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera pervenuta in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per l'esercizio 2016, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 87).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 novembre 2018, ha trasmesso copia del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2018, corredato dai relativi allegati.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali nel periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, adottata il 28 novembre 2018 (Doc. XXV, n. 1).
Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 5 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o gennaio-30 settembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2018, deliberata dal Consiglio dei ministri il 28 novembre 2018 (Doc. XXVI, n. 1).
Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in 4 e 5 dicembre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2019 (COM(2018) 761 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Seconda relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (2018) a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2018) 777 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2018) 784 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulla valutazione del quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2018) 785 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (Regolamento CSD)) (COM(2018) 786 final), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 786 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione provvisoria a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (COM(2018) 788 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (COM(2018) 789 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione e sui primi risultati relativi alle prestazioni della politica agricola comune (COM(2018) 790 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito alla proroga di due anni delle priorità del partenariato UE-Giordania (JOIN(2018) 35 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2018) 35 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 dicembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo sviluppo delle proteine vegetali nell'Unione europea (COM(2018) 757 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Norme armonizzate – Migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per un mercato unico pienamente funzionante (COM(2018) 764 final).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con lettera in data 28 novembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 25 luglio 2017, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli agrumeti caratteristici (60).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 2019. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 dicembre 2018.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 5 dicembre 2018, a pagina 5, prima colonna, sedicesima riga, dopo la parola: «XII» deve intendersi inserita la seguente: «, XIII».
DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021 (A.C. 1334-A/R)
A.C. 1334-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento ai commi 412 e 413 dell'articolo 1, i quali incrementano il limite di spesa relativo alla dotazione organica dei docenti in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria, al fine di ampliare le possibilità di tempo pieno nella stessa, prevedendo che le modalità per l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria siano stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, si valuti se sia sufficiente al riguardo il parere della Conferenza unificata o se, invece, non occorra la previa intesa con la medesima Conferenza, in quanto l'ampliamento del tempo pieno richiede anche la disponibilità di strutture e servizi e dunque coinvolge anche il dimensionamento della rete scolastica sul territorio e potenzialmente l'edilizia scolastica, aspetti entrambi ritenuti riconducibili, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, alla competenza legislativa concorrente;
b) con riferimento ai commi 184 e 185 dell'articolo 1, i quali consentono all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di taluni requisiti, si valuti l'opportunità di specificare il numero di assunzioni a tempo indeterminato che si intendono consentire, previo colloquio, con tale previsione, tenendo altresì conto della giurisprudenza costituzionale relativa all'applicazione dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge;
c) con riferimento al comma 566 dell'articolo 1, il quale dispone che, ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia, si rileva l'opportunità di valutare tale previsione, tenendo conto di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2010 e dalle pronunce degli organi di giustizia amministrativa con cui è stata, in particolare, riconosciuta l'invalidità di convenzioni già stipulate che imponevano il pagamento di misure compensative patrimoniali da parte delle società titolari degli impianti in questione nei confronti dei comuni, disponendo la ripetizione, in favore delle società ricorrenti, delle somme indebitamente pagate.
A.C. 1334-A/R – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2021.
3. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;».
4. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2019.
5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:
« 54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate»;
b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;
c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
« d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro»;
d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;
e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito»;
f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;
g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
h) al comma 82:
1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;
2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;
3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;
l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».
6. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.
7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
9. I dipendenti pubblici di cui al comma 8, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
10. L'imposta sostitutiva di cui al comma 8 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 8.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
13. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 12:
a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
14. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 12:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
15. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
16. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
18. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;
d) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
19. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
20. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 18 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
21. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
22. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente:
« 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».
23. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
24. Ai fini del comma 23:
a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;
c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
25. Ai fini dei commi 23 e 24, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:
a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;
b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 23 dell'esercizio successivo;
c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo.
26. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
27. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 23 a 25 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 23 a 25.
28. Le disposizioni dei commi da 23 a 27 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
29. Le agevolazioni previste dai commi da 23 a 28 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.
30. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che è da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 30 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
33. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 34 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
34. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
35. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 33 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 33, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
36. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 33 e 35, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 33 e 35.
39. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
40. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2019»;
3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2019»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
2) al comma 2, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».
41. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019».
42. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis,»;
b) al comma 3, le parole: «euro 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10 milioni»;
c) al comma 6:
1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
« a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo»;
2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
« c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4. La presente lettera non si applica nel caso in cui l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua»;
e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11»;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente:
« 11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3»;
g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015»;
h) al comma 12, le parole: «Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del soggetto incaricato».
43. Le disposizioni del comma 42 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.
44. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.
45. La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
46. Il credito d'imposta di cui al comma 45, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.
47. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 45 e 46 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
48. Per l'attuazione dei commi 45 e 46 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
49. All'articolo 79, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».
50. Le agevolazioni conseguenti alla disposizione di cui al comma 49 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
51. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
52. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dispone il trasferimento all'IRFA dell'ANMIL di un importo pari all'80 per cento del contributo di cui al comma 51 spettante per l'anno di riferimento, a titolo di primo acconto.
53. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del primo acconto di cui al comma 52, l'IRFA dell'ANMIL trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite nell'anno precedente.
54. All'esito positivo della verifica amministrativo-contabile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'erogazione del restante 20 per cento del contributo a titolo di saldo.
55-bis. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare di ulteriori sei mesi il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
56. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e le parole: «per ciascuno dei due anni» sono sostituite dalla seguente: «annui».
57. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2016» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».
58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
59. Il fondo di cui al comma 58 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.
60. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 58 a 63. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
61. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione.
62. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 58 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
63. Per le finalità di cui ai commi da 86 a 93 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.
64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
65. Il fondo di cui al comma 64 è destinato, oltre che alle finalità previste dai commi 299, 492, 509 e 519, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
66. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.
67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
« 5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».
68. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
69. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
70. All'onere derivante dal comma 69, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
71. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
72. I contributi per gli investimenti di cui al comma 71 sono assegnati, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) la messa in sicurezza di strade, ponti, e viadotti;
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.
73. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 72 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 72, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
74. Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.
75. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 71 a 74 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».
76. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
77. Gli enti di cui al comma 76 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;
c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.
78. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.
79. Le informazioni di cui al comma 78 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
80. L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 76 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 78. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 81 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 78, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
81. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 78 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 83, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
82. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 80 e 81, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
83. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 76 a 82 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
84. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 76.
85. Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 76, con oneri posti a carico del medesimo fondo.
86. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;
b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;
c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;
d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;
e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.
94. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o dell'Unione europea, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del rispettivo territorio, le regioni adottano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
95. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 94, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, le regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
96. Le assunzioni sono effettuate dalle regioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
97. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 98, denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
98. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
99. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
100. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui al comma 86, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
101. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 97 a 100 e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
102. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
103. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30.
104. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
105. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
106. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
107. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 106 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.
108. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 112 del presente articolo.
109. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 108, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
110. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 108 e 109 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
111. Per le finalità di cui al comma 108, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
112. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dei fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
c) al comma 3, le lettere a), c), e) e f) sono abrogate.
113. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (venture capital) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
114. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 113, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
115. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 113 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.
116. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del fondo di cui al comma 113.
117. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla «Simest – Fondo Start up», istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
118. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 117, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
119. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.
120. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del Fondo Start up.
121. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
122. In conformità agli obiettivi di cui al comma 121, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo periodo. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.
123. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.
124. I contributi di cui al comma 123 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
125. Per le finalità di cui al comma 123 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
126. Al fine del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono inserite le seguenti: «e al trasporto per le vie d'acqua navigabili interne»;
b) al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono inserite le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono inserite le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
127. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 126 si provvede nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
128. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono inserite le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».
129. All'articolo 1, comma 5-novies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».
130. All'articolo 100-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio».
131. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
132. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e valutazione sui progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
133. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le modalità e gli obiettivi delle attività di cui al comma 132, che possono essere svolte anche attraverso il ricorso ad esperti e a società specializzate.
134. All'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, dopo le parole: «degli affari esteri» sono inserite le seguenti: «e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze,».
135. Per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in industrial engineering and management in Italia.
136. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2».
137. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.
138. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
139. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
140. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 138 e 139, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 138 e 139 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 138 e 139 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 138 e 139. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
141. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa. A decorrere dall'anno 2019, le regioni sono autorizzate ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento del centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.
142. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: «le regioni destinano» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni possono destinare».
143. All'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni dal 2018 al 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per l'anno 2023»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita».
144. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: «per gli anni 2017 e 2018 ,».
145. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «quella dell'INPS» sono inserite le seguenti: «, compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria,».
146. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.
147. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
148. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
149. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
150. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
151. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
152. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 151.
153. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».
154. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale».
155. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 156, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 156, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
156. Le disposizioni del comma 155 si applicano:
a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;
b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
157. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 156 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 155, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
158. Il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 155 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 156. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 155 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
159. Dal rimborso di cui al comma 155 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.
160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
161. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
162. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 161 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
163. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al comma 161 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 162 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
164. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161. L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.
165. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2019/2021, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
166. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 165.
167. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 165 è autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019, di euro 3.379.686 per l'anno 2020, di euro 3.420.770 per l'anno 2021, di euro 3.461.852 per l'anno 2022, di euro 3.502.936 per l'anno 2023, di euro 3.544.019 per l'anno 2024, di euro 3.585.102 per l'anno 2025, di euro 3.626.186 per l'anno 2026, di euro 3.667.269 per l'anno 2027, di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 annui a decorrere dall'anno 2029.
168. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
169. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
170. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
171. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge all'Avvocatura dello Stato, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate, rispettivamente, di dieci unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa pari a 1.372.257 euro per l'anno 2019, a 2.024.008 euro per l'anno 2020, a 2.222.196 euro per l'anno 2021, a 2.358.775 euro per l'anno 2022, a 2.378.227 euro per l'anno 2023, a 2.636.381 euro per l'anno 2024, a 2.654.527 euro per l'anno 2025, a 2.720.036 euro per l'anno 2026, a 3.203.217 euro per l'anno 2027 e a 3.228.143 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
172. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
173. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
174. Al fine di agevolare la definizione dei processi pendenti dinanzi alla giurisdizione contabile, compresi i giudizi di conto, e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione di referendari della Corte dei conti, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tale fine è autorizzata una spesa nel limite massimo complessivo di 3.390.000 euro per l'anno 2019, di 3.457.000 euro per gli anni 2020 e 2021, di 3.582.000 euro per l'anno 2022, di 3.939.000 euro per l'anno 2023, di 3.961.000 euro per l'anno 2024, di 4.032.000 euro per l'anno 2025, di 4.103.000 euro per l'anno 2026 e di 5.308.000 euro a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia contabile è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Segretariato generale della Corte dei conti comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
175. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, lettera b), le parole: «434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale»;
b) al comma 12, le parole: «122 unità» sono sostituite dalle seguenti: «250 unità» e le parole: «8 posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 posizioni»;
c) al comma 15, le parole: «141 unità» sono sostituite dalle seguenti: «205 unità», le parole: «15 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «19 dirigenti», le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «134 unità» e le parole: «10 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «13 dirigenti».
176. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 175, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
177. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
178. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
179. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità appartenenti all'area funzionale III, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nel limite di spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
180. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
181. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo.
182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'area II e all'area III con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti è stata indetta ciascuna procedura.
183. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 172, 173 e 178, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi del presente articolo e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
184. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, assume a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ARERA alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;
c) che abbia maturato, o maturi al 31 dicembre dell'anno in cui si procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
185. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA è rideterminata numericamente a seguito delle assunzioni di cui al comma 184 del presente articolo e il numero dei dipendenti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è ridotto da sessanta a venti unità.
186. Al fine di sostenere le attività in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonché in materia di valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro annui a decorrere dal 2019.
187. Per le finalità di cui al comma 186 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia.
188. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 97 a 101, Investitalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
189. Al fine di sostenere la lingua italiana, tenuto conto del suo valore storico di fondamento dell'identità nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all'estero, la dotazione organica dell'Accademia della Crusca di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 1o marzo 2002 è incrementata di tre unità di personale non dirigenziale. L'Accademia della Crusca è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, nell'anno 2019, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di due unità, appartenenti all'area C, posizione economica C1, e di una unità appartenente all'area B, posizione economica B1. Il reclutamento del personale appartenente all'area C può avvenire anche mediante procedura riservata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermi restando i requisiti e i limiti ivi previsti.
190. La gestione amministrativa dell'Accademia della Crusca è affidata a un Segretario amministrativo, scelto, tramite procedura di selezione pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, assunto mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'incarico di Segretario amministrativo ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e può essere rinnovato per una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato ovvero di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Accademia. Il trattamento economico del Segretario amministrativo non può essere superiore a quello medio dei dirigenti di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
191. Per fare fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 189 e 190 è autorizzata la spesa di 236.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
192. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
193. Ai fini del comma 192 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.
194. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
195. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 194, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.
196. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 197, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1o ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 199 e per un numero massimo di:
a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;
b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.
197. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1o marzo 2019, di:
a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
198. Alle assunzioni di cui al comma 197 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.
199. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 3 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.
200. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 197, il fondo di cui al comma 199 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.
201. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 197, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 199 è corrispondentemente incrementato.
202. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 196 a 201, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 196, tenendo conto del numero di assunzioni.
203. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
204. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1o settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1o aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.
205. Per la copertura dei posti di cui al comma 204, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
206. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 204, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
207. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 204 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.
208. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 204 a 207, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.
209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
210. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
211. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.
212. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
213. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotto di 771.854 euro per l'anno 2019 e di 186.552 euro per l'anno 2020.
214. Al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una più equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, la Scuola normale superiore di Pisa istituisce, in via sperimentale, negli spazi messi a disposizione dall'Università degli studi di Napoli Federico II, una propria sede a Napoli, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022. La sede assume la denominazione di Scuola normale superiore meridionale.
215. La Scuola normale superiore meridionale organizza corsi:
a) di formazione pre-dottorale e di ricerca e formazione post-dottorato, rivolti a studiosi, ricercatori, professionisti e dirigenti altamente qualificati;
b) di dottorato di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata;
c) ordinari e di master;
d) corsi di laurea magistrale in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università.
216. L'offerta formativa di cui al comma 215 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito comitato ordinatore, composto dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nonché da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi delle spese.
217. Per le attività della Scuola normale superiore meridionale è autorizzata la spesa di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631 milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025.
218. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola normale superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dalla Scuola normale superiore di Pisa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 217.
219. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):
a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:
1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;
b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.
220. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.
221. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati e anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
222. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'INAIL può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
223. All'attuazione del comma 222 si provvede a valere sulle disponibilità che l'INAIL può detenere presso le aziende di credito e la società Poste italiane Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, ottavo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
224. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società».
225. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
226. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
227. Gli importi di cui al comma 226, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
229. Le disposizioni del comma 228 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
230. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 226 e 228, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1o aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1o luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1o gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.
231. Fermo restando quanto previsto dal comma 230, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 226, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.
232. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
233. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale prevalentemente ispettivo pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui». L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo. Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non generale». In attuazione di quanto previsto dalla presente lettera, il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con proprio decreto, provvede a modificare le disposizioni degli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016;
c) l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato all'assunzione delle unità dirigenziali non generali derivanti dalla modifica della dotazione organica prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b), nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tale fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari a euro 2.783.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi del comma 161 del presente articolo;
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, a incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e a incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dello stesso Ispettorato;
g) al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
234. Dopo il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:
« 9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica».
235. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il fondo ivi previsto è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
236. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'articolo 1, comma 421, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018, 2019, 2020 e 2021».
237. In considerazione dell'accresciuta aspettativa di vita della popolazione e delle conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente i tempi delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti l'attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
238. Per le finalità di cui al comma 237 è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
239. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo nazionale, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e compresi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 240, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente agli istituti tecnici superiori che, nell'anno formativo precedente, hanno riportato una valutazione effettuata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014 (rep. Atti n. 90/CU), come modificato dall'accordo sancito nella medesima sede il 17 dicembre 2015 (rep. Atti n. 133/CU).
242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono integrati gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, anche in relazione all'innovazione tecnologica.
243. È istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 246, 247 e 248.
244. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata possono essere attribuiti al Consiglio nazionale dei giovani ulteriori compiti e funzioni.
245. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport», è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui ai commi da 243 a 250. Le risorse sono successivamente trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
246. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, il Consiglio nazionale dei giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili e i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni pubbliche elaborando studi e predisponendo rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e formula proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
g) partecipa ai forum associativi europei e internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi Paesi.
247. Il Consiglio nazionale dei giovani è inoltre sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti e d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni.
248. Il Consiglio nazionale dei giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui al comma 250, subentra al Forum nazionale dei giovani nella rappresentanza presso il Forum europeo della gioventù.
249. Il Consiglio nazionale dei giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto.
250. Alla prima assemblea generale del Consiglio nazionale dei giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum nazionale dei giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani e ne approva lo statuto e i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e il rispetto del principio di democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum europeo della gioventù, approvato dall'assemblea generale del 26 aprile 2014, e all'articolo 28 dello Statuto del Forum nazionale dei giovani adottato con delibera dell'assemblea del 29 novembre 2008.
251. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
« 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
252. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».
253. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
254. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
« 391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2019- 2021 a valere sulla dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
255. All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma». L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2020.
256. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 257 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 256 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 256, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
258. Il Fondo di cui al comma 256 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 256;
f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 256 a 267.
259. Il Fondo di cui al comma 256 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 262 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
260. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 256 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 256, nella misura di cui al comma 258, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 256. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 256 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 256 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 256 e 258.
261. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 264, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 256 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 256 a 267 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
262. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 256 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 263 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 256 a 267 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 256 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 263 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
263. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256.
264. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 256 a 267 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 256, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 266 del presente articolo.
265. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 256 e 260 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
266. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
267. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
268. Nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
269. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
270. Le risorse di cui al comma 269 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
271. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 269 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
273. Per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
274. Le misure di cui al comma 273 devono riguardare, in particolare:
a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;
g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.
275. All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio- sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
276. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 272 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.
277. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
278. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
279. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
280. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, tenuto conto dei criteri individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
281. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica».
282. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
283. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 282, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
284. Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica»;
b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero sia stato titolare di borsa di studio».
285. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;
c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;
2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 25.715.000 euro annui per il triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «15.715.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «annui per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019».
286. Ai fini di una maggiore valorizzazione dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
287. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate: a) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
288. I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
289. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 288, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
290. All'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, la parola: «alternativamente» è sostituita dalle seguenti: «, anche congiuntamente»;
b) dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005».
291. Il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mantenendo le rispettive finalità nell'ambito del finanziamento del fabbisogno standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 405, della legge n. 232 del 2016.
292. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 40:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «dell'IVA» sono inserite le seguenti: «non inferiore a euro 150.000 e»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a euro 150.000»;
b) dopo il comma 40 è inserito il seguente:
« 40-bis. Fatte salve le determinazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1o gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153».
293. Agli oneri derivanti dal comma 292, lettera a), numero 2), pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
294. Tenuto conto che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire criteri aggiornati all'evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'azienda farmaceutica titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono dettati i criteri e le modalità a cui l'AIFA si attiene nel determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
295. Dal 1o gennaio 2019, l'AIFA può riavviare, prima della scadenza dell'accordo negoziale con l'azienda farmaceutica titolare di AIC, le procedure negoziali per riconsiderare le condizioni dell'accordo in essere, nel caso in cui intervengano medio tempore variazioni del mercato tali da far prevedere un incremento del livello di utilizzo del medicinale ovvero da configurare un rapporto costo-terapia sfavorevole rispetto alle alternative presenti nel prontuario farmaceutico nazionale.
296. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 28 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
297. Il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 300 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033.
298. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia», è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 296. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto del processo di avanzamento progettuale. L'erogazione dei contributi di cui al presente comma è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori.
299. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
300. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità,» sono inserite le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con».
301. Al fine di agevolare l'accesso a benefìci, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e della attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
302. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari a euro 200.000 per l'anno 2019.
303. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
304. Il Ministero per i beni e le attività culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 303 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 303. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
305. All'attuazione delle disposizioni dei commi 303 e 304 si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo – Fondo europeo di sviluppo regionale.
306. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1o luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. In sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in attuazione di quanto previsto dall'intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, regioni ed enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, sono definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.
308. Agli oneri previsti per la realizzazione delle funzionalità necessarie a rendere disponibili agli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ai sensi del comma 306, pari a 50.000 euro annui, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa fronte con le risorse finanziarie disponibili e nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione.
309. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono sostituiti dal seguente:
« 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata “Mater Olbia” di cui al comma 1, la regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefìci relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed è finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilità sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva. La copertura dei maggiori oneri è assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
310. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
311. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale, si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
312. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.
313. L'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. Il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti. Sono esclusi dal calcolo del fatturato i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello del servizio, con evidenziazione separata.
314. Per la rilevazione di cui al comma 313, il fatturato annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato al netto delle seguenti voci:
a) somme versate nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;
b) somme restituite nello stesso anno di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
c) fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, relativamente all'anno di riferimento.
315. In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ogni relativa quota di eccedenza per i farmaci innovativi e innovativi oncologici di competenza di ciascuna azienda farmaceutica concorre alla definizione del fatturato di cui al comma 313, purché tali farmaci non siano qualificati orfani ai sensi del comma 316 del presente articolo.
316. Al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio.
317. Il 50 per cento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, risultante a consuntivo dal monitoraggio definitivo approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, dev'essere ripianato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica in proporzione alla sua quota di mercato, determinata ai sensi del comma 313. Il restante 50 per cento del disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi disavanzi. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma in proporzione alla quota di riparto del Fondo sanitario nazionale secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.
318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.
319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e per la farmaceutica convenzionata è parametrato al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.
320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 313 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.
321. Per le attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G20, per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, da concludersi non oltre il 31 dicembre 2022. Per l'elaborazione dei contenuti del programma della presidenza italiana del G20 in ambito economico-finanziario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, è istituito un gruppo di lavoro composto anche da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia e delle finanze possono stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.
322. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, è autorizzata, ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la composizione e l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo un contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, nel limite massimo di dieci unità, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, è prorogato il Commissariato generale di sezione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
323. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – (Enti internazionalistici) – 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all'utilizzo delle somme assegnate sono pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge 28 dicembre 1982, n. 948».
324. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ordinamento penitenziario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione della giustizia».
325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
326. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile»;
b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
« e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11»;
1.2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis»;
c) all'articolo 13, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis».
327. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 30 settembre 2019. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1o agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.
328. Gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma 327 del presente articolo sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.
329. Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati, nel limite delle risorse di cui al comma 328, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, nel rispetto dei termini di cui al comma 327, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122.
330. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Ministro per il Sud».
331. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019», le parole: «individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud» e le parole: «individuato nella medesima direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel Documento di economia e finanza su indicazione del Ministro per il Sud»;
b) al secondo periodo, le parole: «anche in termini di spesa erogata» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'andamento della spesa erogata».
332. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo.
333. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 331, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai commi da 330 a 332, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
334. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»;
b) al comma 10, le parole: «libero professionali e» sono soppresse.
335. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
336. Per le finalità di cui al comma 335, restano ferme le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sui contenuti inderogabili dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni.
337. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
338. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
339. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
340. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
341. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
342. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
343. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
344. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
345. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
346. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali all'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
347. Al fine di sostenere il settore del cinema e dell'audiovisivo, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della medesima legge n. 220 del 2016.
348. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
349. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 44, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.
350. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
351. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 350 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
352. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
353. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
354. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
355. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
356. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 350 a 357.
357. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.
358. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa».
359. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
360. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 359, secondo periodo.
361. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità di Governo competente in materia di sport»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi degli organi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport».
362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata»;
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera c-bis), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A»;
d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis)».
363. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
364. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.
365. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».
366. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
« 407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, “Special Olympics Italia” e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».
367. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005.
368. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
369. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
370. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 368 e 369.
371. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
372. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia, di cui al comma 48 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo»;
b) al sesto periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono inserite le seguenti: «comprese le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,».
373. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nonché investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «, gli investimenti»;
b) le parole: «e efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile»;
c) dopo le parole: « green economy,» sono inserite le seguenti: «nonché le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero,».
374. Al comma 1-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto dall'articolo 1, comma 128, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021».
375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
376. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni annui a decorrere dal 2022.
377. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 376.
378. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, in forma di « voucher», per la rimozione e il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici, in misura fino al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati, nel limite di spesa massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
379. Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovraproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar.
380. I criteri e le modalità di realizzazione del catasto di cui al comma 379 sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
381. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
382. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
383. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
384. Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
386. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 385, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
387. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «in euro 3,00» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,99».
388. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
« 3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata nei birrifici di cui al presente comma, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento»;
b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma».
389. Le disposizioni di cui al comma 388, lettera a), del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal comma 388, lettera b), del presente articolo. A decorrere dalla stessa data, il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
390. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 391 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
391. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
392. L'esonero di cui al comma 390 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
393. L'esonero di cui al comma 390 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 391 alla data della trasformazione.
394. L'esonero di cui al comma 390 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 391.
395. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 390, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
396. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 391, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
397. L'esonero di cui al comma 390 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
398. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 390.
399. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 390 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
400. Gli incentivi di cui ai commi da 390 a 399 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti « de minimis».
401. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 390 a 400 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da da 390 a 400. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 390 a 400 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.
402. All'articolo 1, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».
403. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:
« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».
404. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
405. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 404, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
406. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».
407. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.
408. Ai fini di cui al comma 407, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
409. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,99 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,76 milioni di euro per l'anno 2020, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
410. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2021.
411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile», con sede nella città di Taranto, per lo svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
412. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sull'Istituto di cui al comma 411.
413. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
414. La trasformazione di cui al comma 413 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.
415. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 414 del presente articolo.
416. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
417. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «usi finali dell'energia» sono inserite le seguenti: «e di efficientamento e risparmio idrico»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari»;
c) ai commi 2 e 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
d) al comma 5, dopo le parole: «di cui ai commi 1» è inserita la seguente: «, 1-bis»;
e) alla rubrica, dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».
418. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei prestiti agevolati.
419. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività»;
b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dai soggetti pubblici,»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
420. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato di un importo complessivo pari a 10 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.
421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.
423. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.
424. In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio-museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
425. Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale, all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»;
b) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale».
426. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, è abrogato.
427. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, a decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro annui.
428. A decorrere dall'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
429. Per l'attuazione del comma 427 del presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
430. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
431. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili».
432. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019»;
b) il comma 3 è abrogato.
433. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021.
434. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.
435. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.
436. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
437. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 436 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.
438. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019».
439. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
440. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
441. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
442. A decorrere dal 1o gennaio 2020:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;
c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «agli articoli 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 29 e 30».
443. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.
444. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla CONSIP Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
445. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti».
446. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro».
447. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1o gennaio 2019 sono acquisite all'erario».
448. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
« 5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime».
449. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
450. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: «a 1.600» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000».
451. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro».
452. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
453. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 452, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
454. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 451.
455. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 452 a 454.
456. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, le parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e, al quarto periodo, le parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo» sono soppresse.
457. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di 824.607 euro annui a decorrere dal 2019.
458. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
459. Ai fini della compensazione degli effetti dei commi 457 e 458 in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 201.000 euro annui a decorrere dal 2019.
460. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 462 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
c) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
d) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;
2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;
3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;
4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;
5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione»;
7) i commi 7 e 8 sono abrogati;
e) all'articolo 4:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;
2) il comma 3 è abrogato;
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;
3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;
4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;
g) all'articolo 6:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;
2) al comma 2, dopo le parole: «La prima prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni», le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;
3) al comma 3, dopo le parole: «La seconda prova scritta» sono inserite le seguenti: «per i candidati a posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;
5) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno»;
h) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;
i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;
l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
m) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;
4) il comma 4 è abrogato;
n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;
o) all'articolo 17:
1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;
4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
p) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;
2) il comma 2 è abrogato;
q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
r) all'articolo 21, comma 1:
1) all'alinea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;
s) all'articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».
461. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.
462. Agli oneri derivanti dal comma 461 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 460. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
463. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 460 del presente articolo.
464. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.
465. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne. Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
466. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:
a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;
b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
467. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.
468. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
469. Il fondo di cui al comma 468 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
470. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui». Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.
471. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.
472. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.
473. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta d'identità elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate».
474. Al comma 1 dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» fino a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
475. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» sono soppresse;
2) al quarto comma, le parole: «dall'ufficio postale» sono sostituite dalle seguenti: «dal punto di accettazione dell'operatore postale»;
b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «supporto analogico» sono sostituite dalle seguenti: «supporto digitale» e le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;
c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente»;
d) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lo stesso giorno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica».
476. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1o giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
477. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
478. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
478-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2017, n. 226, primo periodo, le parole: «2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».
479. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «e della Fondazione Cineteca di Bologna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Fondazione Cineteca di Bologna, della Fondazione italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
480. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 481 a 487 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
481. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
482. Gli enti di cui al comma 480 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
483. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 480 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
484. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.
485. Le disposizioni dei commi da 480 a 484 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.
486. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.
487. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 480 a 486 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.
488. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
489. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
490. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
491. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
492. All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono soppresse.
493. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.
494. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
495. Il contributo di cui al comma 494 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
496. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
497. Il contributo di cui al comma 496 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
498. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 495 e 497 sono considerati nuovi se:
a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;
b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;
c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 5 relativamente all'anno 2023;
d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
499. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;
b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.
500. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
501. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
502. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:
a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 494, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge;
b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 494 e 496, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla presente legge.
503. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 494 a 502 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 60 e 66. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 494 a 502 acquistano comunque efficacia.
504. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 493 a 503, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
505. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: «In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo».
506. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 7 allegata alla presente legge.
507. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
508. In conseguenza di quanto disposto dai commi 506 e 507, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.
509. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
510. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 8 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 8 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
511. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
512. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».
513. I piani di sicurezza di cui al comma 512, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione delle scuole, una volta predisposti, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del necessario coordinamento con la programmazione triennale nazionale e con i diversi piani e finanziamenti in materia di edilizia scolastica.
514. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 512 del presente articolo, il fondo di cui al comma 64, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
515. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 512 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ed è assicurato l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica da parte delle province beneficiarie.
516. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
517. All'articolo 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».
518. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
519. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 518 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
520. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 518 e 519 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
521. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 518 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
522. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,» sono soppresse.
523. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
524. A decorrere dal 1o novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili). – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o novembre 2019».
525. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,».
526. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
527. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
528. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
529. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
530. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.
531. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 530 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 533 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
532. Al rimborso delle spese di cui al comma 531 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 530.
533. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 530.
534. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
535. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.
536. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
537. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.
538. I debiti di cui al comma 537 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.
539. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 537 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 538.
540. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 541 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.
541. Ai fini di cui al comma 540, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.
542. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.
543. Le istanze presentate ai sensi del comma 542 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
544. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 542 e 543, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.
545. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.
546. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 545 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.
547. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».
548. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:
« d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».
549. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
550. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 549, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
551. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 554.
552. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
553. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
554. Le imposte sostitutive di cui ai commi 551 e 552 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
555. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
556. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o dicembre 2020.
557. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 552, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 551.
558. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 49,5 milioni di euro per l'anno 2019.
559. Agli oneri derivanti dai commi da 549 a 558, pari a 49,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 549 a 557 e per i successivi anni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
560. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento».
561. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
562. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.
563. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 562 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.
564. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.
565. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 566 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.
566. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 565 i mutui che, alla data del 1o gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.
567. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 566, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.
568. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.
569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
570. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 569 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.
571. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 569, secondo i criteri di cui al comma 570, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 569, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 569. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
572. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 569 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.
573. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:
« 3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una parte di esso, il Governo può disporre la proroga del termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere lo svolgimento contestuale con tali consultazioni».
574. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
575. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
576. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
577. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
578. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
579. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 576 a 578.
580. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.
581. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 576 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
582. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 576 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
583. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
584. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
585. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
586. Al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo 112, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112», con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
587. Le risorse del fondo di cui al comma 586 sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le regioni.
588. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 586 del presente articolo, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la realizzazione degli interventi connessi con l'attuazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
589. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
590. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
591. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
« 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019».
592. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
593. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.
594. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
595. All'onere di cui al comma 594, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
596. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
597. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
598. All'onere di cui al comma 597, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
599. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2020 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
600. Gli oneri di cui al comma 599 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
601. Agli oneri derivanti dai commi 599 e 600, quantificati in 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1,253 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
602. Le disposizioni dei commi 599 e 600 entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
603. Il comma 758 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
« 758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
604. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 603, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
605. All'articolo 1, comma 771, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «è assegnato un contributo» sono inserite le seguenti: «di importo non superiore al limite previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis».
606. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «il 31 marzo 2019».
607. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
608. Per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
609. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
610. I finanziamenti di cui al comma 609 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.
611. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km secondo i seguenti importi:
CO2 g/km emessi |
Imposta (euro) |
110-120 | 150 |
120-130 | 300 |
130-140 | 400 |
140-150 | 500 |
150-160 | 1.000 |
160-175 | 1.500 |
175-190 | 2.000 |
190-250 | 2.500 |
>250 | 3.000 |
612. L'imposta di cui al comma 611 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.
613. L'imposta di cui ai commi 611 e 612 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:
CO2 g/km emessi | Contributo (euro) |
0-20 | 6.000 |
20-70 | 3.000 |
70-90 | 1.500 |
615. Il contributo di cui al comma 614 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
616. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo l, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
617. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
618. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 614 a 617, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 614 nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
619. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 614 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
620. Le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l'anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l'anno 2021, affluite sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
621. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
622. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
623. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
624. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:
a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo» sono soppresse;
2) l'articolo 55-bis è abrogato;
3) all'articolo 116:
3.1) il comma 2-bis è abrogato;
3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria»;
b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
625. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
626. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 625.
627. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.
628. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
629. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 628 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
630. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 628 e 629 si applicano in sede di prima adozione dell'IFRS 9 anche se effettuata in periodi d'imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge.
631. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Facoltà di applicazione) – 1. I soggetti di cui all'articolo 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».
632. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 631 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.
633. All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «10,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;
b) al comma 5:
1) alla lettera a), le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30»;
2) alla lettera c), le parole: «euro 120» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125»;
c) al comma 6:
1) le parole: «175,54» sono sostituite dalle seguenti: «180,14»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”».
634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce– «Tabacchi lavorati», le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
635. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A «sigarette» allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «sigari» allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C «sigaretti» e D «tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette», allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
636. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5;»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «alla misura percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure percentuali».
637. Le disposizioni del comma 636 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
638. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione di cui al primo periodo; in tal caso, la differenza è deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029.
639. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
640. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti: «, avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni»;
b) dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
« 2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione.
2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione».
641. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal comma 640, lettera a), numero 1), del presente articolo, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti di cui al periodo precedente sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-octies dell'articolo 7 della legge n. 130 del 1999, introdotto dal comma 640, lettera b), del presente articolo, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati.
642. All'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «emittente i titoli» sono sostituite con le seguenti: «di cartolarizzazione»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione»;
b) al comma 1-ter, alinea, dopo le parole: «all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,» e le parole: «dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro».
643. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
644. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».
645. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.
646. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di selezione per l'attribuzione della nuova concessione per l'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino all'aggiudicazione della nuova concessione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.
647. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «anni dal 2013 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2019».
648. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019».
649. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019» e le parole: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2020».
650. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e le altre autorità competenti effettuano» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua»;
b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
c) il terzo periodo è soppresso.
651. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
«545-bis. A decorrere dal 31 marzo 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo l del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.
545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545-bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.
545-quinquies. Salva l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominativo secondo le modalità previste dai commi da 545-bis a 545-quater, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».
652. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
654. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
PROPOSTE EMENDATIVE
(Gli emendamenti fanno riferimento all'originaria articolazione del testo. Per il raffronto tra il testo presentato dal Governo e quello approvato dalla Commissione si veda l'apposita tabella pubblicata in calce al presente fascicolo)
ART. 1.
Comma 1 (vedi Art. 1)
Commi 2-3 (vedi Art. 2)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2:
sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;
sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
1. 1. (ex 2. 2.) Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)
1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 2. (ex 2. 03.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)
1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:
«127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 3. (ex 2. 06.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)
1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;».
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748: organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 4. (ex 2. 04.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di inte- gratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco)
1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 114) dopo le parole «prodotti omeopatici» sono inserite le seguenti: «e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco»;
b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:
«114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia».
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per «integratori alimentari» si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1. 5. (ex 2. 05.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Comma 4 (vedi Art. 3)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per attività» sono inserite le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 6. (ex *3. 1.) Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per attività» sono inserite le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*1. 7. (ex *3. 5.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 280 milioni.
1. 8. (ex 3. 2.) Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 9. (ex 3. 3.) Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a.
1. 10. (ex 3. 4.) Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'imposta di registro)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 11. (ex 3. 01.) Marattin, Padoan, Boschi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'Irap sui privati)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge;
b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, della presente legge;
c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, delle parole: «di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020»;
d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge;
e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2;
f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 12. (ex 3. 02.) Marattin, Padoan, Boschi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019 i veicoli a motore sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 6 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 13. (ex 3. 04.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 3, aggiungete il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per fronteggiate la grave crisi del settore dell'agricoltura e della pesca professionale, è disposta la riduzione delle accise gravanti sui carburanti, nella misura del 95 per cento dell'importo totale, da applicarsi al prezzo alla pompa del gasolio e dei prodotti energetici destinati all'utilizzo in agricoltura, nella pesca e nell'itticoltura, per i successivi 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 67 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 14. (ex 3. 07.) Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione dell'accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)
1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.
2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l'anno 2021;
sostituire l'articolo 55, con il seguente:
Art. 55.
(Fondo per l'attuazione del programma di governo e disposizioni per la riduzione delle auto blu)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.
2. A decorrere dal 1o luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.;
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 40.000.000.
1. 15. (ex 3. 010.) Rotta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è abrogata la tassa di possesso degli autoveicoli.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono attribuiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli introiti derivanti dalla tassa parametrati al gettito conseguito nell'anno 2018.
Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 16. (ex 3. 05.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Introduzione della Flat Tax sui redditi incrementali)
1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per un periodo sperimentale di tre anni, è introdotta una Flat Tax al 15 per cento, in conformità ai seguenti criteri:
a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
b) introduzione della flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
c) applicazione di un'aliquota Ires del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti finanziari determinatisi a seguito dell'applicazione della flat tax di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti si provvede mediante l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 17. (ex 3. 06.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione accise sulla birra)
1. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «euro 3» con le seguenti: «euro 2,98».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 18. (ex 3. 09.) D'Alessandro, Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.
Commi 5-6 (vedi Art. 4)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 6;
all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019;
sopprimere l'articolo 82.
1. 19. (ex 4. 24.) Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)
1. Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano ai reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
2. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:
a) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
b) i soggetti che percepiscono redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della presente legge, emana uno o più decreti per il coordinamento della normativa in materia fiscale.
5. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono finanziati da una riduzione del 100 per cento del «Fondo per il reddito di cittadinanza» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle risorse destinate al Reddito di inclusione (ReI) , di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nei limite di spesa fissato dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5 e 6.
1. 20. (ex 4. 12.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: euro 65.000 aggiungere la seguente: lordi.
1. 21. (ex 4. 28.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Al comma 1, lettera a) , dopo il capoverso comma 54, aggiungere il seguente:
«54-bis. Il medesimo regime forfettario di cui al comma 54, si applica alle Società tra professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera c) , capoverso comma d-bis) , aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e Società tra professionisti;
all'articolo 21:
comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
sopprimere il comma 4.
1. 22. (ex 4. 7.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, capoverso comma 55, dopo la lettera b) , aggiungere la seguente:
« b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al comma 57 le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:
»d) gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, possiedono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in società a responsabilità limitata che non imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; qualora l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione abbia luogo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, l'esclusione dal regime forfetario opera anche se l'importo di 30.000 euro non è stato superato ed anche se il rapporto di lavoro è cessato.«».
all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 200.
1. 23. (ex 4. 20.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, lettera c) , capoverso comma d) , sopprimere le parole: a società a responsabilità limitata o;
Conseguentemente:
sostituire la lettera d-bis con la seguente:
d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”.
all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
1. 24. (ex 0. 4. 34. 2.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d) , eliminare le seguenti parole: a società a responsabilità limitata o.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
1. 25. (ex 4. 30.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Al comma 1, lettera c) , sostituire il capoverso lettera d-bis) con il seguente:
d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
*1. 26. (ex *4. 6.) Crosetto, Caretta, Ciaburro, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Al comma 1, lettera c) , sostituire il capoverso d-bis) con il seguente:
d-bis) le persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o sono intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
*1. 27. (ex *4. 21.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio.
Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d-bis) , dopo le parole: arti o professioni prevalentemente, aggiungere le seguenti:, dal punto di vista della formazione del reddito,.
1. 28. (ex 4. 16.) Viscomi.
Al comma 1, lettera c) , capoverso lettera d-bis) , dopo le parole: arti o professioni prevalentemente, aggiungere le seguenti:, dal punto di vista del tempo lavorativo,.
1. 29. (ex 4. 15.) Viscomi.
Al comma 1, lettera c) , dopo il capoverso comma d-bis) aggiungere il seguente:
d-ter) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
1. 30. (ex 0. 4. 34. 1. ) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:
c-bis) al comma 64 dopo le parole: «pari al 15 per cento» aggiungere le seguenti: ”Il costo del personale si deduce dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 31. (ex 4. 9.) Porchietto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadri nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento, l'imposta sostitutiva unica del 15 per cento, come disciplinata dal presente articolo è ridotta al 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 32. (ex 4. 32.) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2019 ai soggetti che stabiliscono la residenza nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento si applica un credito di imposta sull'imposta delle persone fisiche pari al cinquanta per cento dell'imposta dovuta.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 33. (ex 4. 33.) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alle aliquote fiscali delle persone fisiche)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 11 – (Determinazione dell'imposta) – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) da 12.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.».
Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 34. (ex 4. 09.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche alle aliquote fiscali delle persone fisiche)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
Art. 11 – (Determinazione dell'imposta) – 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) da 12.000 fino a 75.000 euro, 27 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 35. (ex 4. 010.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Credito di imposta)
1. A decorrere dall'anno fiscale 2019, ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai redditi dei quali si applica un aliquota marginale fino al 27 percento è riconosciuto un credito di imposta secondo le modalità stabilite dal comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità di applicazione e l'ammontare del credito di imposta di cui al comma 1, riconosciuto nel limite massimo di spesa di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020; 6.870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente all'articolo 21 sopprimere i commi 1 e 4.
1. 36. (ex 4. 011.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Abolizione dello split payment)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17-ter è soppresso;
b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».
2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 37. (ex 4. 014.) Acquaroli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Abrogazione del reverse charge applicato al settore edile)
1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 38. (ex 4. 015.) Acquaroli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Definizione di parametri oggettivi per l'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997)
1. Per gli esercenti arti e professioni, e per i piccoli imprenditori, non si considera soddisfatto il requisito di autonoma organizzazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, laddove sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la spesa sostenuta, per l'utilizzo dell'altrui lavoro, non è superiore ad un quinto del totale del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e fino ad un massimo di euro trentamila per ciascun anno d'imposta;
b) la somma dei costi deducibili ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, per l'utilizzo dei beni strumentali, non sono superiori ad un quinto del totale del volume di affari ai fini IVA, e fino ad un massimo di euro ventimila per ciascun anno d'imposta.
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 dell'11 marzo 2014 è abrogato.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 39. (ex 4. 017.) Mandelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Semplificazioni normative e fiscali finalizzate ad agevolare e promuovere la costituzione di società tra professionisti)
1. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottate.
2. In fase di costituzione, derogando a quanto previsto nel comma precedente, le società possono optare per il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 2 è irrevocabile, e si applica anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n, 446.
4. Alle società di cui al comma 1, già costituite prima dell'entrata in vigore della presente norma, si applica il regime fiscale desumibile da comportamento concludente.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.700.
1. 40. (ex 4. 018.) Mandelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure atte a contrastare l'evasione fiscale nell'ambito delle prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia)
1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nullaosta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
2. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b), c) e d) del comma 910 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'Ente o l'Ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.
4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.
1. 41. (ex 4. 019.) Mandelli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:
Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delia presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.
Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)
1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)
1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di ”definizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
1. 42. (ex 4. 01.) Magi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.
1. 43. (ex 4. 02.) Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)
1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni
3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 44. (ex 4. 03.) Magi.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Carbon-IVA)
1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche approntate dall'Enea relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti”, propone un progetto di ridefinizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
1. 45. (ex 4. 04.) Magi, Fusacchia.
Comma 7 (vedi Art. 4-bis)
Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2020 e 255 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 46. (ex 0. 4. 021. 1.) Benamati, Moretto, Marattin, Boschi, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio, Pezzopane.
Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 435,35 milioni di euro per il 2020 e 250,35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 250,35 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55 e quanto a 185 milioni per il solo 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
1. 47. (ex 0. 4. 021. 2. ) Lucaselli, Lollobrigida.
Commi 8-11 (vedi Art. 5)
Al comma 1, dopo la parola: svolta aggiungere le seguenti: non abitualmente.
1. 48. (ex 5. 10.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti:, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.
4-ter. All'articolo 21, comma 2, dopo le parole «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», sono aggiunte le seguenti: «così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-bis,».
1. 49. (ex 5. 11.) Fusacchia, Boschi.
Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti:, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dal docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali.
4-ter. All'articolo 21, comma 2, sostituisci la parola «6.700» con la seguente «6.500» e la parola «7.000» con «6.800».
1. 50. (ex 5. 7.) Fusacchia, Boschi.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado.
1. 51. (ex 5. 12.) Fusacchia, Toccafondi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
b) al comma 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
c) sostituire la rubrica con la seguente: Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni ed attività libero professionale Intramuraria.
*1. 52. (ex *5. 1.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
Conseguentemente:
a) al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
b) al comma 4, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;
c) sostituire la rubrica con la seguente: Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni ed attività libero professionale Intramuraria.
*1. 53. (ex *5. 6.) De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
e-quater) le spese sostenute per lezioni private e ripetizioni rese da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado, per la parte che eccede 300 euro annui per alunno o studente.
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 sostituire la parola: 250 con la seguente: 240; indi sostituire la parola: 400 con la seguente: 390.
1. 54. (ex 5. 9.) Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo le parole: eventuali situazioni di incompatibilità, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. 55. (ex 5. 15.) Viscomi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le scuole secondarie di secondo grado, in autonomia, possono decidere di poter destinare i locali scolastici nelle ore pomeridiane a lezioni private e ripetizioni effettuate da professori della stessa scuola nel rispetto dell'articolo 508 del testo unico in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994) . Le famiglie regoleranno il pagamento delle lezioni private e ripetizioni esclusivamente attraverso un bollettino di conto corrente intestato alla scuola, sarà la scuola che provvederà a versare l'importo dovuto ai docenti trattenendo tasse, oneri accessori e contributo per servizi aggiuntivi scolastici.
1. 56. (ex 5. 13.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 182 le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
b) al comma 189 le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 57. (ex 5. 01.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito alle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2019, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) , una quota pari al 5 per mille della stessa IRPEF è destinata, in base alle scelte dei contribuenti, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 150 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'individuazione dei soggetti e per l'assegnazione delle quote di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro.
1. 58. (ex 5. 03.) Baldelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Detrazioni fiscali per spese addetti domestici)
1. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: «non superiore a 2.100 euro», sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro» e le parole «40.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «60.000 euro».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 59. (ex 5. 04.) Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi.
Commi 12-17 (vedi Art. 6)
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico in materia di imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 11:
1) a decorrere dall'anno di imposta 2019 alla lettera b) le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere c) e d) sono abrogate;
2) a decorrere dall'anno di imposta 2021 alle lettere b) ed e) le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro»;
b) il comma 1-bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a) , b) , c) , c-bis) , d, h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;
c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:
1-ter. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 21 con il seguente:
Art. 21.
(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)
1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.
2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.
1. 60. (ex 6. 6.) Gelmini, Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2019.
Conseguentemente all'onere recato, stimato in 109 di euro nel 2019, 1.129 milioni di euro nel 2020 e 856 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 61. (ex 6. 5.) Lucaselli.
Al comma 1 dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché destinatarie di redditi di partecipazioni di società di persone o di società di capitale in regime di trasparenza.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 410 milioni.
1. 62. (ex 6. 13.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrino nelle soglie previste;
Conseguentemente:
al comma 3, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti;.
all'articolo 21:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
sopprimere il comma 4.
1. 63. (ex 6. 1.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili;
Conseguentemente:
al comma 3:
sostituire la lettera d) con la seguente:
d) gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, possiedono partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in società a responsabilità limitata che non imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
sostituire la lettera e) con la seguente:
e) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; qualora l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione abbia luogo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti dei soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, l'esclusione dal regime forfetario opera anche se l'importo di 30.000 euro non è stato superato ed anche se il rapporto di lavoro è cessato.
all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 64. (ex 6. 7.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 3, sopprimere la lettera d) .
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 410 milioni.
1. 65. (ex 6. 12.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, sopprimere la lettera d) .
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 66. (ex 6. 2.) Porchietto.
Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: aventi lo stesso codice di attività ATECO.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 67. (ex 6. 3.) Porchietto.
Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 68. (ex 6. 4.) Porchietto.
Al comma 3, lettera e) , aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale eventualità deve essere ripristinato il contratto di lavoro precedentemente esistente tra le persone fisiche e i datori di lavoro.
1. 69. (ex 0. 6. 15. 1.) Germanà, Pentangelo, D'Ettore.
Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente.
e-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
1. 70. (ex 0. 6. 15. 3.) Lucaselli, Lollobrigida.
Al comma 6, premettere le parole: Subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione UE ad elevare fino a 100.000 euro la soglia di ricavi o compensi fino a concorrenza della quale possono essere previsti regimi di esonero dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sopprimere le parole:, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
all'articolo 55, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 135 e le parole: 430 con le seguenti: 380;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e le parole: 400 con le seguenti: 200.
1. 71. (ex 6. 8.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 72. (ex 6. 9.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per l'anno 2020 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
1. 73. (ex 6. 02.) Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Iva al 5 per cento per legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura)
1. Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 98) , parte III le parole: «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura» sono soppresse.
b) alla Parte II-bis «beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento» della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:
1-quater) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.
1. 74. (ex 6. 05.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Iva al 10 per cento per il Pellet)
1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: 0,75.
1. 75. (ex 6. 04.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota Iva sul latte certificato biologico)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il latte di origine vegetale certificato biologico l'aliquota Iva è stabilità al 4 per cento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.
1. 76. (ex 6. 07.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Incentivazione dell'economia circolare)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: 0,75.
1. 77. (ex 6. 08.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.
2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 discendono oneri pari a 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 185 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 335.
1. 78. (ex 6. 012.) Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis
(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)
1. Alla tabella A, parte 11-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 65.000.000;
2020: – 65.000.000;
2021: – 65.000.000.
1. 79. (ex 6. 011.) Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis
(Ripristino di un termine congruo per la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture di acquisto)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.».
2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «nella quale» fino a: «medesimo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.».
3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
1. 80. (ex 6. 014.) Giacomoni, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis
(Abolizione dello «split payment»)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono abrogate.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 81. (ex 6. 024.) Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Promozione e sviluppo della sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese)
1. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
2. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.
3. I prodotti, in attuazione del comma 1, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 80, le parole: dello 0,50 sono sostituite dalle seguenti: 0,75.
1. 82. (ex 6. 06.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)
1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.000.
1. 83. (ex 6. 010.) Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Assegnazione agevolata dei beni ai soci)
1. I commi 115, 116, 117, 118, 119 e 120 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono sostituiti dai seguenti:
«115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero dei 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».
2. Dall'attuazione del comma 1 del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 84. (ex 6. 013.) Cattaneo, Bignami, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cessione agevolata dei beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 85. (ex 6. 017.) Bignami, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Cessione ed estromissione agevolata dei beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
1. 86. (ex 6. 019.) D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Estromissione agevolata dei beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
1. 87. (ex 6. 018.) Bignami, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione delle aliquote IRPEF)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
c) alla lettera a) le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».
Conseguentemente, all'onere recato, si provvede mediante la soppressione dello stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 previsto per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 88. (ex 6. 027.) Lucaselli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Riduzione delle aliquote IRPEF)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «23 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento»;
c) alla lettera a) le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento»;.
Conseguentemente, all'onere recato, si provvede mediante riduzione di 7.000 milioni a decorrere dal 2019 dello stanziamento, di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 previsto per il fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 89. (ex 6. 028.) Lucaselli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Rideterminazione dell'aliquota IRES)
1. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 90. (ex 6. 029.) Lucaselli.
Commi 18-21 (vedi Art. 7)
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 12:
1) al comma 2 le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;
2) l'ultimo capoverso è soppresso.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 65 milioni e le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2020 e 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021;
b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
1. 91. (ex 7. 3.) Nardi.
Al comma 1, dopo la lettera d) , aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 188-bis:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 600.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente in misura non inferiore al 40 per cento.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi imponibili delle Società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale operativa nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri, sono computati in euro sulla base del cambio di cui al comma 1.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, ai fini IRAP, anche ai redditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa, ovvero unità locali operative, nel comune di Campione d'Italia, nonché ad ogni forma di applicazione di tassazione forfettaria dell'imposta per i residenti in Campione d'Italia.»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione, di lavoro e assimilati, prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente euro 15.000.;
d) dopo l'articolo è inserito il seguente: »Art. 188-ter. Le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia sono esonerati dalla disciplina di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 relativamente agli investimenti e alle attività estere di natura patrimoniale e finanziaria detenuti in Svizzera.
Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 92. (ex 7. 1.) Butti, Lucaselli, Rampelli, Braga.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Semplificazioni in materia di nota di variazione IVA)
1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 21 comma 1.
1. 93. (ex 7. 01.) Baratto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c):
1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;
2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1.300 euro»;
3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;
4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.».
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a 5.000 euro.
Conseguentemente alle minori entrate derivanti dall'articolo 7-bis, valutate in 2 miliardi e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico come previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 94. (ex 7. 02.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Flat tax sui redditi incrementali)
1 In via sperimentale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'aliquota sul reddito delle persone fisiche, per la parte di reddito pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in un'aliquota unica fissata al 15 per cento.
Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 95. (ex 7. 04.) Lucaselli.
Comma 22 (vedi Art. 7-bis)
Commi 23-29 (vedi Art. 8)
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) sopprimere l'articolo 88.
1. 96. (ex 8. 24.) Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti)
1. All'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«2. In deroga al precedente comma 1 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 17 per cento.
3. Per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 l'imposta si applica anche in occasione della distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o riserve formate con utili a favore di soci che non partecipano al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti ovvero di cui agli articoli 130 e seguenti, con l'aliquota del 7 per cento sulle somme o sul valore normale dei beni distribuiti, come definite con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 4.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 3 del presente articolo, nel cui ambito saranno anche previste disposizioni necessarie al fine: (i) di evitare salti o duplicazioni dell'imposta in relazione alle distribuzioni all'interno di catene societarie, ovvero (ii) di mantenere i benefici fiscali concessi alle società ed agli enti di cui al comma 2 ai fini dell'imposta nonché (iii) di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 con riferimento ai soggetti passivi di cui agli articoli 115 e 116 ed ai soggetti partecipanti al regime della tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti ovvero di cui agli articoli 130 e seguenti».
2. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 77 comma 4 come modificato dal presente articolo è emanato entro il 30 giugno 2019.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle distribuzioni di utili, o di riserve formate con utili, risultanti dai bilanci regolarmente approvati relativi agli esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 88 con il seguente:
Art. 88.
(Modifiche all'Ace)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili» sono soppresse;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 4.800 milioni.
1. 97. (ex 8. 38.) Mandelli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Riduzione dell'aliquota IRES)
1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dell'1,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,15 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2019, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018.
3. In relazione ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 58, comma 2, del citato testo unico non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
Conseguentemente all'articolo 21 comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.500 milioni.
1. 98. (ex 8. 39.) Mandelli.
Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 99. (ex *8. 11.) Mandelli.
Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 100. (ex *8. 33.) Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a) , dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) , dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*1. 101. (ex *8. 35.) Lorenzin.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) degli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
1. 102. (ex 8. 36.) Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con le seguenti: nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo determinato e nella misura del 100 per cento per i contratti a tempo indeterminato.
1. 103. (ex 8. 15.) Viscomi.
Al comma 1, lettera b) , sopprimere le parole: determinato o.
1. 104. (ex 8. 27.) Fassina, Epifani, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 1, all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 con le seguenti: dell'1,5 per cento.
1. 105. (ex 8. 28.) Boldrini, Fassina, Pastorino.
Al comma 2, lettera b) , secondo periodo, sopprimere le parole: e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 100 milioni;
2021: – 100 milioni.
*1. 106. (ex *8. 16.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Al comma 2, lettera b) , secondo periodo, sopprimere le parole: e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2020: – 100 milioni;
2021: – 100 milioni.
*1. 107. (ex *8. 19.) De Micheli, Benamati, Moretto.
Al comma 2, lettera b) , terzo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti dell'incremento del costo complessivo fino alla fine del periodo.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui.
1. 108. (ex 8. 18.) Fragomeli.
Al comma 2, lettera c) , ultimo periodo, dopo le parole: sono equiparati ai lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: ai soli fini della presente legge.
1. 109. (ex 8. 14.) Viscomi.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 110. (ex *8. 7.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 111. (ex *8. 20.) Moretto, Benamati, Marco Di Maio.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 112. (ex *8. 30.) Pastorino, Fassina, Fornaro.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
*1. 113. (ex *8. 32.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.
6-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sopprimere le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 114. (ex 8. 2.) D'Alessandro, Marco Di Maio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 2 dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è soppresso.
1. 115. (ex 8. 37.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere politiche di «family friendly», attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori e le lavoratrici con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori.
1. 116. (ex 8. 34.) Cenni, Nardi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Vincoli per le locazioni passive)
1. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 117. (ex 8. 01.) Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 118. (ex *8. 03.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 119. (ex *8. 09.) Moretto, Benamati, De Micheli.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2019.
*1. 120. (ex *8. 010.) Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore ai 5.000 euro annua per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti a valere su tale fondo.
1. 121. (ex 8. 012.) Gribaudo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Fondo per l'abbattimento del cuneo fiscale nelle regioni meno sviluppate e in transizione)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione del cuneo fiscale nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea.
2. Il Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è utilizzato al fine di abbattere il peso del costo del lavoro per aziende e dipendenti.
3. Le imposte gravanti su aziende e dipendenti delle regioni meno sviluppate e in transizione sono rideterminate, per un periodo di 5 anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 122. (ex 8. 013.) Lucaselli.
Commi 30-31 (vedi Art. 8-bis)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per attività» aggiungere le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2003».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 123. (ex 0. 8. 017. 1.) Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Comma 32 (vedi Art. 9)
Al comma 1, sostituire le parole: Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, con le seguenti: Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
1. 124. (ex 9. 10.) Sandra Savino.
Al comma 1, sostituire le parole: classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze con le seguenti: diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro anni, con le seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 275 milioni di euro annui.
1. 125. (ex 9. 2.) Marco Di Maio, D'Alessandro.
Al comma 1, sopprimere le parole:, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 126. (ex 9. 25.) Foti, Butti, Trancassini, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sopprimere le parole:, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
1. 127. (ex 9. 9.) Mandelli.
Al comma 1, dopo le parole: tra i medesimi soggetti aggiungere le seguenti: o loro parenti fino al terzo grado di parentela.
1. 128. (ex 9. 19.) Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Relativamente ai contratti stipulati nell'anno 2019 il regime di cui al comma 1 può essere applicato, su opzione del locatore non in regime di impresa, anche per gli immobili locati appartenenti della categoria A e C con i limiti di superficie ivi indicati.».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 115 milioni.
1. 129. (ex 9. 29.) Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si prov- vede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
1. 130. (ex 9. 7.) Mandelli, Sandra Savino, Nevi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 4-bis, aggiunto dal comma 55 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
Conseguentemente:
a) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;
b) nella rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed estensione dell'agevolazione sull'imposta di registro sulla prima casa.
1. 131. (ex 9. 8.) Porchietto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217, dopo le parole: «ad uso abitativo» sono aggiunte le seguenti: «e non abitativo».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2:
a) sostituire la parola: 250 con la seguente: 220;
b) sostituire la parola: 400 con la seguente: 370.
1. 132. (ex 9. 15.) Minardo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Deducibilità dell'Imu pagata dalle imprese turistico ricettive per gli immobili strumentali)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –160.000.000;
CS: –160.000.000.
2020:
CP: –160.000.000;
CS: –160.000.000;
2021:
CP: –160.000.000;
CS: –160.000.000.
1. 133. (ex 9. 030.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 1, dell'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione dei reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 134. (ex 9. 029.) Prisco, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 135. (ex 9. 031.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1300 euro»;
b) le parole: «a 1220» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1500 euro»;
c) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro».
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 136. (ex 9. 08.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 388, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, ferme restando per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle altre amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,».
1. 137. (ex 9. 03.) Melilli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)
1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dai seguente: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
1. 138. (ex 9. 013.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)
1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dai seguente: «A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
1. 139. (ex 9. 019.) Ungaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 140. (ex 9. 027.) Rossello, Aprea, Gelmini, Palmieri, Carfagna, Mandelli, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1. 141. (ex 9. 024.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e «40.000 euro» sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo.
1. 142. (ex 9. 026.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;
b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;
c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 143. (ex 9. 020.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Detrazione asili nido)
1. All'articolo 1, comma 335 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «632 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro» e le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
2. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 1, stimato in 480 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 144. (ex 9. 021.) Lucaselli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 100 per cento.
1. 145. (ex 9. 028.) Brambilla.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Estensione della cedolare secca agevolata)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, alla lettera a) , le parole: «e Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «Venezia, Reggio Calabria, Messina e Cagliari».
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
1. 146. (ex 9. 038.) Navarra, Viscomi, Mura.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure di sostegno all'affitto)
1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
1. 147. (ex 9. 039.) Orlando.
Commi 33-38 (vedi Art. 10)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Proroga della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «30 giugno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
b) al comma 30 le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.”.
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 6.015 milioni di euro per l'anno 2021, 6.160 milioni di euro per l'anno 2022, 6.220 milioni di euro per l'anno 2023, 6.220 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027, 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028.
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019 –10.000.000;
2020 –10.000.000;
2021 –10.000.000.
1. 148. (ex 10. 59.) Delrio, Moretto, Gadda, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, De Micheli, Incerti, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Portas, Zardini.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 10.
1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello »Industria 4.0«, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 149. (ex 10. 14.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste al successivo comma 2;
Conseguentemente:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La predetta maggiorazione si applica, nella misura del 20 per cento, anche sugli investimenti di cui al periodo precedente effettuati dall'1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione di cui al secondo periodo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni recate dal primo periodo, così come la maggiorazione di cui al primo periodo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.;
al comma 4, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3;
al comma 6, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 3;
sostituire la rubrica con la seguente: Proroga delle discipline di maggiorazione degli ammortamenti;
anche a copertura finanziaria della proposta emendativa, sono abrogati gli articoli 8 e 88;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole 250 con le seguenti: 50; indi sostituire le parole 400 con le seguenti: 200.
1. 150. (ex 10. 25.) Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole: effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
sopprimere il comma 2;
al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
1. 151. (ex 10. 19.) Gelmini, Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.
Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole: effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
sopprimere il comma 2;
al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 152. (ex *10. 41.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Al comma 1 sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
al comma 1, sostituire le parole: effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
sopprimere il comma 2;
al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 153. (ex *10. 54.) Colucci, Lupi, Tondo.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
1. 154. (ex 10. 18.) Gelmini, Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 155. (ex *10. 43.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferma le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
*1. 156. (ex *10. 56.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste al successivo comma 2;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
all'articolo 15, sopprimere i commi 5, 17 e 18;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole 250 con le seguenti: 100; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 250.
1. 157. (ex 10. 26.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste al comma 2 del presente articolo e aggiungere le parole: anche agli investimenti effettuati dalle piccole e micro imprese e;
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2.
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 158. (ex 10. 53.) Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole:, nelle misure previste al successivo comma 2 con le seguenti: nel limite di investimenti complessivi fino a 20 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 159. (ex 10. 27.) Brunetta, Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applicano nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico-digitale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 160. (ex 10. 31.) Lorenzin.
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 230,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 380,3 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e 371,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1. 161. (ex 10. 10.) Mandelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 e in 28 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 162. (ex 10. 30.) Lorenzin.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware) dedicati alla cyber security (ad esempio I firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.) »;
Conseguentemente:
dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) » di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1.
all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, 200 milioni di euro nell'anno 2028 e 230 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
1. 163. (ex 10. 6.) Mandelli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: gli investimenti fino a: limite di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, all'onere pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1. 164. (ex 0. 10. 60. 1.) Marattin, Boschi.
Al comma 2, sostituire la parola: 150 con la seguente: 200;
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro con le seguenti: nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21 è conseguentemente ridotto a 8.500 milioni di euro annui.
1. 165. (ex 10. 20.) Carfagna.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le seguenti: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».
1. 166. (ex 10. 23.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo nell'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni», è inserito il seguente capoverso: «dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) ». Nell'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso «software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali», è inserito il seguente capoverso: «software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) ».
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.
1. 167. (ex 10. 49.) Fidanza, Gemmato, Rotelli, Lucaselli.
Dopo il comma 6 aggiungete il seguente:
6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 168. (ex *10. 42.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Dopo il comma 6 aggiungete il seguente:
6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 169. (ex *10. 55.) Colucci, Lupi, Tondo.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative ai credito di imposta non usufruiti negli anni precedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 170. (ex 10. 17.) Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, a 760 milioni di euro per il 2021, a 643 milioni di euro per il 2022, a 597 milioni di euro per il 2023, a 597 milioni di euro per il 2024 e a 537 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'iper-ammortamento e proroga del super-ammortamento) .
1. 171. (ex 10. 28.) Marco Di Maio.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente:
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'iper-ammortamento e proroga del super-ammortamento) .
all'articolo 21, comma 1, sostituire, le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 172. (ex 10. 22.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
1. 173. (ex 10. 40.) Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*1. 174. (ex *10. 2.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*1. 175. (ex *10. 7.) Delrio, Gadda, Marattin, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*1. 176. (ex *10. 8.) Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*1. 177. (ex *10. 33.) Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*1. 178. (ex *10. 47.) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**1. 179. (ex **10. 3.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**1. 180. (ex **10. 9.) Caon, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**1. 181. (ex **10. 12.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**1. 182. (ex **10. 34.) Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**1. 183. (ex **10. 48.) Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
*1. 184. (ex *10. 13.) Fiorini, Cortelazzo, Mazzetti, Mandelli, Occhiuto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
*1. 185. (ex *10. 29.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)
1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, somma 11, dopo la parola: «l'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e l'esercente arte e professione»;
b) il titolo dell'Allegato A è sostituito con il seguente: «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello » Industria 4.0«».
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
b) sopprimere il comma 4.
1. 186. (ex 10. 08.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
1. 187. (ex 10. 04.) Delrio, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, De Micheli, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Zardini.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga del credito di imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0)
1. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente:
all'articolo 55 al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 85 milioni e 330 milioni;
all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
1. 188. (ex 10. 06.) Fiorini, Mandelli, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, Occhiuto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nei Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
2. Al relativo onere per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il CIPE è autorizzato a operare te necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.
1. 189. (ex 10. 05.) Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.
Comma 39 (vedi Art. 10-bis)
Comma 40 (vedi Art. 11)
Al comma 1, alla lettera a) , premettere il seguente punto:
01) al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per le spese sostenute per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche in aree private»;
Conseguentemente:
all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 100 milioni e 330 milioni.
all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
1. 190. (ex 11. 21.) Ruffino, Sozzani, Cortelazzo, Mandelli, Fiorini, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Labriola, Giacometto, Casino, Gagliardi, D'Ettore.
Al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-ter) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
Conseguentemente:
al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018»;
al comma 1, lettera a) , numero 3) , sostituire le parole: sostenute nell'anno 2019, con le seguenti: sostenute a decorrere dall'anno 2018;
al comma 1, lettera a) , dopo il numero 3) , aggiungere i seguenti:
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;
1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.749,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.
1. 191. (ex 11. 48.) De Menech, Boschi, Braga, Enrico Borghi, Fregolent.
Al comma 1, lettera a) , punto 1) , dopo la parola: 2019 aggiungere le seguenti: 2020 e 2021.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la parola: 2019, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: 2010 e 2021.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 192. (ex 11. 60.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1 le parole: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
Conseguentemente:
all'articolo 90 comma 1, sostituire le parole: nel triennio 2019-2021 con le seguenti: nei biennio 2020-2021;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni per l'anno 2020 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2021.
1. 193. (ex 11. 53.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera a) , sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera a), numero 3) , sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;
lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, primo periodo, le parole: »anno 2018« sono sostituite dalle seguenti: »anni 2018 e 2109«».
1. 194. (ex 11. 49.) De Menech.
Al comma 1, lettera a) , dopo il numero 2) , aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni per l'anno 2019 e di 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni per l'anno 2019, di 400 milioni per l'anno 2020 e di 390 milioni a decorrere dal 2021.
1. 195. (ex 11. 46.) Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Al comma 1, lettera a) , aggiungere in fine il seguente numero:
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi) , rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031.
1. 196. (ex 11. 31.) Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, il seguente punto:
3-bis) . Al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter). Per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi) , rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 2.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi sono così modificati:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1. 197. (ex 11. 62.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Al comma 1, lettera a) , aggiungere, in fine, il seguente punto:
4) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
Conseguentemente:
a) al comma 1, lettera b) , dopo il punto 2) aggiungere il seguente: 3) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
1. 198. (ex 11. 67.) Mandelli.
Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
”1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni fino a: decorrere dal 2020 con le seguenti: di 184 milioni di euro per l'anno 2019, di 418 milioni di euro per l'anno 2020, di 412 milioni di euro per l'anno 2021, di 405 milioni di euro per l'anno 2022 e di 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
1. 199. (ex 11. 47.) Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, De Micheli, Enrico Borghi.
Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 200. (ex 11. 25.) Lucaselli.
Al comma 1, lettera b) , dopo il numero 1) , aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-septies, le parole: «zone classificate a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per l'anno 2020, di 360 milioni di euro per l'anno 2021, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
1. 201. (ex 11. 44.) De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. La compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) , previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia ricompreso entro i limiti stabiliti, utilizzando le informazioni già disponibili dall'istituto nazionale di previdenza sociale. Ai fini dell'erogazione della compensazione, l'istituto nazionale di previdenza sociale trasferisce le informazioni al Sistema informativo integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, d'intesa con l'istituto nazionale di previdenza sociale, definisce le modalità operative più efficienti per l'erogazione della compensazione di cui al primo periodo.
1-ter. La tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, a favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, è riconosciuta automaticamente a coloro che usufruiscono della compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas di cui al comma 1. A tal fine l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disciplina le modalità di riconoscimento automatico del beneficio.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 pari a 80 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
1. 202. (ex 11. 12.) Baldelli, Gelmini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 203. (ex 11. 61.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 169,3 milioni di euro per l'anno 2019, 391,7 milioni di euro per l'anno 2020, 399,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
1. 204. (ex 11. 4.) Boschi, De Micheli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «sono di competenza Statale.» è inserito il seguente periodo: «La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione».
1. 205. (ex 11. 30.) Sozzani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 1, comma 151, lettera e-bis) della legge 13 luglio 2015, numero 107, dopo le parole: «per alunno o studente», sono inserite le seguenti: «nonché le spese sostenute per la frequenza della scuola superiore di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 800 euro ad alunno o studente». Alle maggiori spese derivanti dal presente articolo, valutate in 35 milioni per il 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 206. (ex 11. 65.) Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».
3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 207. (ex 11. 63.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le parole: 150 milioni e: 390 milioni.
1. 208. (ex 11. 13.) Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, il n. 122 è sostituito dal seguente:
122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alla quota di fornitura di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 179 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 424 milioni.
1. 209. (ex 11. 37.) Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122 si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 135 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 380 milioni.
1. 210. (ex 11. 35.) Lollobrigida, Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo il n. 122 è aggiunto il seguente:
122-bis) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa;”.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 179 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 424 milioni.
1. 211. (ex 11. 38.) Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è aggiunto il seguente punto:
1-quater) fornitura di energia tramite reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa legnosa;”.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
1. 212. (ex 11. 36.) Lucaselli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge n. 63 del 2013, articolo 16, commi 1-bis – 1-sexies, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e: 400, rispettivamente con le parole: 100 e: 100.
1. 213. (ex 11. 23.) Bignami, Cortelazzo, Occhiuto, Pella, Gagliardi, D'Ettore, Giacometto, Ruffino, Casino, Labriola, Mazzetti, Baldelli, Nevi, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Misure per contrastare l'evasione fiscale e per salvaguardare il lavoro dei professionisti nell'ambito dell'edilizia)
1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento certificate, da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti, in adempimento alle norme vigenti in materia di equo compenso e delle norme richiamate al comma 1.
3. L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.»
1. 214. (ex 11. 04.) Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sisma-bonus)
1. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.
1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai Fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede entro il limite massimo di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 235 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 385.
1. 215. (ex 11. 035.) D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.
1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 216. (ex 11. 05.) Lorenzin.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito per interventi antisismici)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
«1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.
1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 217. (ex 11. 029.) Marattin.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021»;
b) al comma 5, le parole: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 340 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, di 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
1. 218. (ex 11. 034.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Verini.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) , nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:
a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
1. 219. (ex 11. 031.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Risorse per la bonifica amianto)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:
140-quater: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare) , previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.”.
1. 220. (ex 11. 025.) Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Stabilizzazione dell'extraincentivo per impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto)
1. Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 2, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1o gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20?/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.
2. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 1) sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
3. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 0,50 con le seguenti: 1,15.
1. 221. (ex 11. 024.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Trasferimento del 2 per cento del budget delle società gestori autostradali per la realizzazione di piste ciclabili)
1. Le società che gestiscono strade e autostrade dal 1o gennaio 2019 destinano il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo.
1. 222. (ex 11. 09.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile)
1. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) , entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2019 –2021”.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,50 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.
1. 223. (ex 11. 010.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Introduzione nuovi valori delle royalties)
3. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «7 per cento» e «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e «dal 1o gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019...».
1. 224. (ex 11. 012.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali)
1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 225. (ex 11. 032.) Acquaroli.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche nel caso di fruizione della detassazione ”prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti di del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 226. (ex 11. 028.) Bignami.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo:
Art. 11-bis.
(Agevolazioni tributarie e incentivazioni per l'acquisto o l'importazione di veicoli alimentati ad energia elettrica e incentivi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche)
1. All'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:
1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
2) per l'anno 2019, per il 90 per cento;
3) per l'anno 2020, per l'80 per cento;
4) per l'anno 2021, per il 70 per cento;
5) per l'anno 2022, per il 60 per cento;
6) per l'anno 2023, per il 50 per cento»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni di cui alla lettera i-bis) del comma 1 oggetto dell'acquisto o dell'importazione non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione».
2. Alla tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere di ristrutturazione edilizie».
3. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state sostenute e nei due successivi. Se tale energia è prodotta da fonti rinnovabili la detrazione è maggiorata di un ulteriore 20 per cento.
4. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», di durata quinquennale.
6. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:
a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;
b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati, privilegiando i progetti che prevedano il ricorso a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
7. L'erogazione dei contributi di cui al comma 6 è regolata con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:
a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:
1) per l'anno 2019: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
2) per l'anno 2020: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
3) per l'anno 2021: euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
4) per l'anno 2022: euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
5) per l'anno 2023: euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;
b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, In base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono stabilire che il reperimento della quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 per kWh.
8. I decreti di cui al comma 7 devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.
9. I decreti di cui al comma 7 devono favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, di taxi, di sistemi di car sharing, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 7.
10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente all'articolo 80 le parole: 05 sono sostituite con le seguenti: 1,15.
1. 227. (ex 11. 022.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente articolo:
Art. 11-bis.
(Incentivazione fiscale per lo sviluppo della mobilità sostenibile dei lavoratori e dei famigliari)
1. All'Articolo 51, al comma 2, del testo unico sulle imposte sui redditi dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:
d-ter) se complessivamente di importo non superiore a euro 1000 nel periodo d'imposta, le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto, il noleggio e la fruizione di mezzi di trasporto considerati di mobilità sostenibile, dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 05 con le seguenti: 0,75.
1. 228. (ex 11. 020.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Incentivo per la realizzazione infrastrutture di ricarica per le auto elettriche)
1. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: 05 con le seguenti: 0,75.
1. 229. (ex 11. 021.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(incentivi per l'acquisto di biciclette e mezzi elettrici)
1. A decorrere dal 2019 le spese per l'acquisto di biciclette e di mezzi elettrici per il trasporto di una persona fino a una potenza di 300 watt e con velocità massima di 25 km/h beneficiano di una Iva ridotta al 10 per cento.
2. Al comma 1 dell'articolo 50 del Codice della strada sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h».
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro.
1. 230. (ex 11. 018.) Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Ecotassa)
1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa) , di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è stabilito in 35 euro per tonnellata.
1. 231. (ex 11. 013.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fiscalità in materia di attività estrattive)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, terzo comma, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:
a) 2,80 Euro/m3 per sabbia e ghiaia;
b) 3,30 Euro/m3 per calcare;
c) 2,30 Euro/m3 per argilla;
d) 8 Euro/m3 per pietre ornamentali;
e) 2,20) Euro/m3 per torba.
2. I canoni, di cui al comma 1, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.
1. 232. (ex 11. 014.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Fiscalità in materia di acque di sorgente)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m3 su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali.
1. 233. (ex 11. 015.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Incentivazione infrastrutture di mobilità sostenibile)
1. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.
1. 234. (ex 11. 016.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Sviluppo della mobilità e realizzazione rete nazionale di percorribilità ciclistica)
1. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica sono stanziati 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016.
Conseguentemente:
ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
all'articolo 80 le parole: dello 0,5 per cento sono sostituite dalle seguenti 0,65 per cento.
1. 235. (ex 11. 017.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga dell'assegno di natalità)
1. All'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.600 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 236. (ex 11. 03.) Ferro, Meloni, Lucaselli.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Per le spese documentate, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, relative all'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile”.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 12.000.000;
2021: – 20.000.000.
1. 237. (ex 11. 01.) Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane, Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA sull'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «effettuato entro il 31 dicembre 2020»; e le parole: «A o B» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore alla A/1».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: –5.000.000;
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
1. 238. (ex 11. 027.) Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche all'articolo 17 comma 1 della legge 28 giugno 2016 n. 132)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 giugno 2016 n. 132 è sostituito dal seguente:
«Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascun esercizio finanziario per il triennio a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
1. 239. (ex 11. 019.) Muroni, Pastorino, Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)
1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 Per cento» sono sostituite con le seguenti: «15 per cento’.».
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.500 milioni.
1. 240. (ex 11. 037.) Sandra Savino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Aliquota IRPEF immobili non locali)
1. I commi 717 e 718 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono soppressi.
Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.500 milioni.
1. 241. (ex 11. 038.) Sandra Savino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Deducibilità IMU e TASI)
1. Al comma 1 dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine le seguente lettera: l-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente”.
2. Alle minori entrate comunali derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale pari a 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 21 comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 6.000 milioni.
1. 242. (ex 11. 040.) Sandra Savino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Limite all'aliquota Imu e Tasi per i contratti, a canone concordato)
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 243. (ex 11. 039.) Sandra Savino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Deducibilità per l'acquisto di protesi visive, occhiali e lenti a contatto) .
Al comma 1 dell'articolo 15 alla lettera c-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 premettere la seguente:
c-bis) le spese non rientranti tra quelle di cui alla lettera c) del presente comma e sostenute per l'acquisto di protesi visive, occhiali e lenti a contatto sono detraibili nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per la parte che eccede 250 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
1. 244. (ex 11. 041.) Baratto, Bendinelli, Bond, Cortelazzo.
Comma 41 (vedi Art. 12)
Sostituirlo col seguente:
Art. 12.
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;
b) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) »Sistemazione e manutenzione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, mediante acquisto e sistemazione nell'area di piante, nonché realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e cisterne per la raccolta delle acque meteoriche.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
1. 245. (ex 12. 4.) Mandelli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 246. (ex 12. 1.) Boschi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. La detrazione di cui al presente comma è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.
1-ter. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 3,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, sì provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 247. (ex 12. 8.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: «da imprese agricole, artigiane, industriali», aggiungere le seguenti: «commerciali».
1. 248. (ex 12. 6.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*1. 249. (ex *12. 01.) Cattaneo, Gelmini, Mandelli, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*1. 250. (ex *12. 011.) Braga, De Micheli, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)
1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.
2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, con riduzione del Fondo di cui all'articolo 90 comma 2”.
1. 251. (ex 12. 06.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2» o «euro 3», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 6» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019” Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni.
1. 252. (ex 12. 07.) Cenni.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Alla Tabella A – Parte II-bis [Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 253. (ex 12. 08.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Aliquota IVA al 4 per cento su prodotti destinati ai neonati)
1. Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciali per neonati allergici o intolleranti, omogeneizzati, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene destinati alla primissima infanzia».
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
1. 254. (ex 12. 018.) Giacometto, Calabria.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:
4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni euro con le seguenti: 50 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 255. (ex 12. 014.) Calabria, Gelmini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni euro con le seguenti: 50 milioni di euro e le parole: 400 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni di euro.
1. 256. (ex 12. 015.) Calabria, Gelmini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga dei termini di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)
1. Il comma 3 dell'articolo 5-septies «Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero» del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito dal seguente comma:
3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 28 febbraio 2019 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 aprile 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso, il pagamento delia prima rata deve essere effettuato entro il 30 aprile 2019. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dai momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
1. 257. (ex 12. 09.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure fiscali in materia di sicurezza)
1. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
2. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 215 indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 365.
1. 258. (ex 12. 012.) Bignami, Nevi, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o da fonte solare fotovoltaica)
1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
2. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 259. (ex 12. 016.) Bignami.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Detrazioni in materia di acquisto di immobili con certificazione energetica classe A e B)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge n. 208 del 2015, il periodo: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse» è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse».
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.500.
1. 260. (ex 12. 020.) D'Attis.
Commi 42-44 (vedi Art. 13)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 21:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.700 milioni di euro annui;
sopprimere il comma 4.
1. 261. (ex 13. 1.) Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.
1. 262. (ex 13. 8.) Foti, Crosetto, Lucaselli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 130 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 430 milioni a decorrere dall'anno 2022.
1. 263. (ex 13. 16.) Delrio, Fregolent, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Gavino Manca, Mancini, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Ungaro, Zardini.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) , d) , ed f) .
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 264. (ex *13. 19.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) , d) , ed f) .
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 265. (ex *13. 21.) Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.
Al comma 1, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: a) e c) con le seguenti: a) , c) e c-bis) .
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
1. 266. (ex 13. 13.) Fragomeli.
Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: iscritti nella sezione fino alla fine del periodo.
1. 267. (ex 13. 9.) Gribaudo.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera f) , sopprimere le parole:, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3;
al medesimo comma,lettera g) , nel comma 11-bis richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole:, in relazione al quale, per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce e in assenza di formale relazione sottoscritta dai prestatori ogni altra documentazione atta a comprovare l'effettività della spesa di ricerca commissionata.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
1. 268. (ex 13. 4.) Fiorini.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera f) , capoverso comma 11, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 269. (ex *13. 5.) Bond, Marin, Baratto, Bendinelli, Cortelazzo, Caon.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) , b) e d) ;
Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera f) , capoverso comma 11, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*1. 270. (ex *13. 10.) Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Al comma 1, lettera d) , capoverso 6-bis, dopo le parole: alle lettere a) aggiungere le seguenti: a-bis) .
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 271. (ex 13. 15.) Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di ottemperare alle disposizioni del regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura 50 per cento delle spese sostenute relativamente alla certificazione aziendale e all'etichettatura dei prodotti biologici, nel limite di 5.000. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia dell'entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'azienda ha fruito indebitamente. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per la certificazione aziendale biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici con una dotazione pari a 5 milioni a partire dal 2019. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 5 milioni di euro annui dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
1. 272. (ex 13. 18.) Benedetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi 30 giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
1. 273. (ex 13. 3.) Fiorini.
Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020».
Art. 13-ter.
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 120 milioni di euro nell'anno 2020 e 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».
Conseguentemente, all'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.760 milioni.
1. 274. (ex 13. 01.) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Super ammortamento per imprese agricole) .
1. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, incluse le attività connesse di cui al comma 3 del medesimo articolo, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla entità delle risorse finanziarie disponibili e del conseguente limite di spesa, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 275. (ex *13. 013.) Martino.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica)
1. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/ 2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa abbia fruito indebitamente.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1. 276. (ex 13. 06.) Benedetti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)
1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
1. 277. (ex 13. 010.) Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Boschi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero)
1. All'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie».
1. 278. (ex 13. 07.) Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Fondo di Garanzia perle PMI)
1. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « 2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite con « 5 milioni».
2. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000».
3. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2014, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è abrogato.
4. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di cinque milioni di euro in linea capitale».
5. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con 8.000.
1. 279. (ex 13. 08.) Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas/o gas)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il limite di reddito ISEE del bonus sociale per disagio economico per le forniture di energia elettrica e gas/o gas naturale di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è elevato da 8.107,5 euro a 10.000 euro. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 220; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 280. (ex 13. 011.) Minardo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020».
2. All'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 120 milioni di euro nell'anno 2020 e 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.».
3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione di 60 milioni di euro per il 2020, 120 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022, del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
1. 281. (ex 13. 014.) Palmieri, Squeri.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Credito di imposta per aree portuali e retroportuali)
1. A partire dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 del 23 settembre 2016.
Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50.
1. 282. (ex 13. 018.) Pellicani.
Commi 45-48 (vedi Art. 13-bis)
Commi 49-54 (vedi Art. 13-ter)
Comma 55 (vedi Art. 13-quater)
Commi 56-57 (vedi Art. 14)
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dall'anno 2019, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2018 sono riversate all'Erario per una quota pari al 100 per cento del loro ammontare per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 283. (ex 14. 14.) Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2017 aggiungere il seguente periodo: Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200, e le parole: 400 con le seguenti: 350.
1. 284. (ex 14. 19.) D'Attis.
Al comma 2, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
1. 285. (ex 14. 5.) Paita.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 286. (ex *14. 12.) Zanella, Gelmini, Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Rosso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 287. (ex *14. 25.) Butti, Lucaselli, Rampelli, Fidanza, Osnato, Rotelli
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 288. (ex *14. 24.) Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la destinazione di 25 milioni di euro per gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali, la quota restante viene interamente destinata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
1. 289. (ex 14. 29.) Fidanza, Osnato, Rotelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 290. (ex *14. 11.) Zanella, Gelmini, Rosso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*1. 291. (ex *14. 20.) D'Attis.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
1. 292. (ex 14. 18.) Fratoianni, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.
2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*1. 293. (ex *14. 15.) Martino.
All'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.
2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*1. 294. (ex *14. 8.) D'Attis.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti normativi previsti dall'articolo 21, comma 1, la soglia reddituale di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata a 10.140 euro annui.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 295. (ex 14. 9.) Fatuzzo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Inoltre a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro dall'anno 2019 e per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
1. 296. (ex 14. 26.) Lorenzin, Toccafondi, Soverini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La soglia reddituale prevista ai fini della esenzione del pagamento del canone di abbonamento in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni di età come da ultimo elevata ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2018 a 8.000 euro annui è ulteriormente ampliata a 10.000 euro annui. Dall'attuazione della presente disposizione discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e le parole: 400 con le seguenti: 370.
1. 297. (ex 14. 16.) Minardo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
1. 298. (ex 14. 7.) Paita.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «125 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «155 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro.
1. 299. (ex 14. 6.) Paita.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: «dallo stesso soggetto», sono inserite le seguenti: «, dal coniuge non separato».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 100.000.
*1. 300. (ex *14. 3.) D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: «dallo stesso soggetto», sono inserite le seguenti: «, dal coniuge non separato».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 100.000;
2020: – 100.000;
2021: – 100.000.
*1. 301. (ex *14. 1.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali.
1. 302. (ex 14. 4.) Giacomelli, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Nobili, Paita, Andrea Romano, Rotta, Morani, De Maria, Gribaudo, Serracchiani, Boccia, Critelli, Cenni, Marco Di Maio, Losacco, Rizzo Nervo, Rossi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Detrazioni figli a carico)
1. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.500 euro».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro.
1. 303. (ex 14. 044.) Lucaselli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. La convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Centro di Produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è prorogata per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 304. (ex 14. 057.) Brunetta.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 305. (ex 14. 058.) Brunetta.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte dirette e IRAP)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 100; indi sostituire le parole: 400 con: 150.
1. 306. (ex 14. 042.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte dirette e IRAP)
1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento.».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 157 milioni di euro per l'anno 2019, di 236 milioni di euro per l'anno 2020 e di 236 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1. 307. (ex 14. 020.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)
1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 130; indi sostituire le parole: 400 con: 280.
1. 308. (ex 14. 043.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)
1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».
2. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
*1. 309. (ex *14. 04.) Benamati, Moretto, Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)
1. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».
2. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90 della presente legge.
*1. 310. (ex *14. 021.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di IRAP)
a) al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane»;
b) al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane».
1. 311. (ex 14. 056.) Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai prestatore dei servizi ricettivi.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 312. (ex 14. 052.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti)
1. È istituto presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.
2. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal 1o gennaio 2019, il contributo «CONANIMA – CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMAli vivi», per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo 467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma 2 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 2 presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato online del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.
5. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma 2 determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.
TABELLA A
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, AD ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES
Gruppi di specie animali | Quota del contributo (in euro) |
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini | 1,0 |
Cavalli ed altri equidi | 1,0 |
Cani ed altri canidi | 1,0 |
Visoni ed altre specie allevate per la pelliccia | 1,0 |
Gatti ed altri felidi | 0,50 |
Maiali ed altri suidi | 0,40 |
Pecore, capre ed altri ovicaprini | 0,30 |
Conigli ed altri lagomorfi | 0,10 |
Polli, tacchini ed altre specie di uccelli da carne o da uova | 0,05 |
Altri uccelli | 0,05 |
TABELLA B
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Gruppi di specie animali | Quota del contributo (in euro) |
Primati | 10,0 |
Canidi | 5,0 |
Felidi | 5,0 |
Conigli ed altri lagomorfi | 3,0 |
Roditori | 0,5 |
Altri vertebrati, inclusi uccelli, rettili, pesci ed anfibi | 0,5 |
1. 313. (ex 14. 035.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Detrazioni per spese veterinarie)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
« c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;».
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
Copertura con soppressione dell'IVA agevolata al 10 per cento per i fitofarmaci (vale 191,23 mln l'anno) . Si tratta di un Sussidio Ambientalmente Dannoso – SAD (Classificazione del Min. Ambiente).
1. 314. (ex 14. 036.) Muroni, Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)
1. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:
«41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;
41-sexies) cibo, farmaci e prodotti farmaceutici veterinari da banco e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro».
Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 315. (ex 14. 034.) Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, »Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
1. 316. (ex 14. 012.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio».
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota dei 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984. n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
1. 317. (ex 14. 013.) Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 318. (ex **14. 03.) Marco Di Maio.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 319. (ex **14. 019.) Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 320. (ex **14. 041.) Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroga del blocco aumenti di aliquote 2019)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
b) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».
**1. 321. (ex **14. 054.) Crosetto, Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Conseguentemente, all'articolo 55 comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 20.
1. 322. (ex 14. 069.) Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
1. 323. (ex 14. 065.) Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge del 23 marzo 2014 n. 47, come convertito dalla legge del 23 maggio 2014 n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2019, l'imposta municipale unica per l'unità immobiliare non locata e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , è equiparata a quella dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti in Italia.
2-ter. Quanto disposto dal comma 2-bis si applica anche per le imposte comunali TARI e TASI.
2-quater. A decorrere dall'anno 2019, l'Imposta di registro terreni agricoli non a reddito per i terreni posseduti dai cittadini italiani all'estero non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) , è equiparata a quella dei terreni agricoli posseduti dai cittadini italiani residenti in Italia.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: »9.000 milioni di euro« con le seguenti: »3.000 milioni di euro”;
b) sopprimere il comma 4.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
1. 324. (ex 14. 030.) Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(TARI)
1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo».
1. 325. (ex 14. 01.) Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
Art. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;
b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;
c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;
d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;
e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 326. (ex 14. 049.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 327. (ex *14. 028.) Verini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 328. (ex *14. 046.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali)
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488= o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.».
*1. 329. (ex *14. 050.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche Canone speciale RAI per le attività stagionali e di prima apertura o chiusura definitiva nel corso dell'anno)
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
«e-bis) per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.».
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 171 milioni di euro per l'anno 2019 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 330. (ex 14. 047.) Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:
« e-bis) per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 331. (ex 14. 051.) Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Esaurimento graduatorie giornalisti Rai)
1. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico a tempo indeterminato di personale giornalistico, attinge alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.
1. 332. (ex 14. 014.) Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per i residenti all'estero iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 18 (Esenzioni) del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente periodo.
«Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso».
Conseguentemente alla Tabella A, indicazione delle voci da includere nel fondospeciale di parte corrente, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000;
2021: –2.000.000.
1. 333. (ex 14. 038.) Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.
Commi 58-63 (vedi Art. 15)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Piano di investimenti «Casa Italia Sicura»)
1. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
4. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
5. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:
a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli 17 e 18;
b) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –210.000.000;
2020: –180.000.000;
2021: –160.000.000;
alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni: