XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 6 dicembre 2018

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:


      Le Commissioni XII e XIII,

          premesso che:

              con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», sono state dettate norme precise circa la liceità della coltivazione della canapa che risulta condizionata solo dal tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze;

              il termine «cannabis legale» mira ad individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento, introdotto, quale deroga dal limite principale, pari allo 0,2 per cento, fissato dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016: «Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge»;

              dunque, la disposizione in questione si pone come lex specialis rispetto alla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato con alcune pronunzie dalla Suprema Corte di cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5 per cento;

              vi è da rilevare, inoltre, che un'ulteriore deroga all'applicazione di sanzioni penali, in ipotesi del superamento del limite dello 0,6 per cento, è contemplata nel comma 7 del citato articolo 5, nella parte in cui prevede che: «Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore»;

              tale nuovo quadro legislativo, se da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa, una pianta dalle numerose potenzialità in molteplici ambiti di utilizzo, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla cannabis a basso contenuto di THC legale per uso ricreativo;

              è evidente che questa norma di salvaguardia, concepita originariamente per il coltivatore, in concreto ha esteso (per analogia in bonam partem) la propria sfera di influenza in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere discriminante anche per il soggetto che ponga in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati;

              la legge, in effetti, individua alcune destinazioni d'uso: alimenti e cosmetici, semi-lavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia, e altri, ma non è menzionata la possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo;

              tra le pieghe della legge, perciò, gli imprenditori più lungimiranti hanno approfittato per sfruttare immediatamente la possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali: se il prodotto venduto espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non esistono, invece, norme esplicite che vietino la commercializzazione della cannabis e/o dei suoi derivati come deodoranti per ambienti, tisane, biscotti, torte o articoli da collezione;

              per l'ordinamento italiano, infatti, se qualcosa non è vietato espressamente equivale ad essere permesso;

              intanto, grazie a questo nuovo business, sono molte le persone che si «avvicinano alla marijuana» e se c'è differenza a livello di effetto, non c'è differenza a livello di utilizzo;

              inoltre, se è pur vero che il limite previsto dalla legge per il principio del THC è di circa lo 0,6 per cento, tale percentuale potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati;

              negli ultimi mesi, in Italia, sono stati oltre seicento i punti vendita aperti, che commercializzano vari prodotti a base di cannabis, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche fino ai biscotti;

              una recente inchiesta proposta dalla trasmissione «Le Iene», ha rivelato come in tali negozi, cosiddetti «Green Shop», sia possibile acquistare anche degli estrattori con gas butano attraverso i quali, mediante il trattamento di circa 20 o 30 grammi di cannabis a basso contenuto di THC, avente una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento, sia possibile ottenere una resina contenente una percentuale di THC fino al 98 per cento;

              i suddetti negozi, inoltre, utilizzano frequentemente marchi che non rispettano i requisiti di validità introdotti dal regio decreto n. 929 del 1942, come modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, in quanto privi della capacità distintiva, della novità, della verità e della liceità, alimentando il rischio di confusione per il pubblico e, conseguentemente, ingannando gli acquirenti o i possibili tali, oltre che, di fatto, promuovendo e incentivando l'uso delle droghe; esempio ne è l'utilizzo di marchi simili a quello proposto dalle farmacie, sia in riferimento al logo che alla denominazione (ad esempio Pharmaria);

              da ultimo, anche il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di basso contenuto di THC, avvertendo che «non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa» e raccomanda di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, «nell'interesse della salute individuale e pubblica»;

              secondo il Consiglio superiore di sanità, inoltre, non è stato valutato il rischio «connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni», che può essere dannoso in caso di alcune patologie, di uno stato di gravidanza o allattamento e di interazioni con farmaci, e conseguenze negative potrebbero verificarsi anche a seconda dell'età;

              lo «stop» alla vendita, pertanto, servirebbe a «evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per altri»;

              il fenomeno sin qui descritto, pertanto, non solo rischia di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di cannabis porta con sé, in ragione dell'effetto dirompente che produrrebbe soprattutto tra i più giovani, ma, inevitabilmente, faciliterebbe il contatto, perciò i consumi di droghe, tanto da parte della popolazione generale che delle fasce giovanili, proprio in ragione dell'effetto gateway;

              si sta assistendo, di fatto, a un vero e proprio primo approccio alla legalizzazione della cannabis in Italia, che riveste aspetti sociali non trascurabili e che si espande sempre più anche in ragione del vuoto normativo,

impegnano il Governo:

          ad adottare un'apposita iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, a base di infiorescenze, non possano essere utilizzati nella preparazione di alimenti e cosmetici, nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, e che escluda la produzione delle infiorescenze, qualunque sia il contenuto percentuale di ∆9 THC, in forza del parere espresso circa la loro pericolosità dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 10 aprile 2018, previsione di produzione peraltro anche assente dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 2 dicembre 2016, n. 242;

          ad adottare una chiara e precisa iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale, a base di infiorescenze, sono da considerarsi stupefacenti;

          a promuovere, in tale contesto, una revisione della normativa in materia di coltivazione, raccolta e trasformazione delle piante officinali di cui al decreto legislativo n. 275 del 2018, coordinandola con quella in materia di coltivazione e lavorazione della canapa e delle relative infiorescenze;

          ad assumere, per quanto di competenza, le opportune iniziative normative volte ad introdurre il divieto di importazione e commercializzazione della canapa a basso contenuto di THC a fini ricreativi, nonché a sanzionare penalmente l'istigazione all'uso di droghe;

          ad adottare le iniziative di competenza per attivare, come raccomandato dal Consiglio superiore di sanità, le misure necessarie a bloccare la libera vendita dei prodotti a base di basso contenuto di THC, nell'interesse della salute individuale e pubblica, con l'obiettivo di evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per gli altri;

          ad adottare specifiche iniziative, per quanto di competenza, in materia di marchi, di pubblicità ingannevole o di concorrenza sleale per confusione e/o imitazione servile, di cui all'articolo 2.598, comma 1 del codice civile, a garanzia dell'esclusione del pericolo di confusione tra prodotti venduti nei cosiddetti «Green Shop» e quanto venduto nelle farmacie;

          a promuovere campagne informative nazionali di contrasto a tutte le droghe legali e illegali, compresa la cannabis, e alle dipendenze comportamentali più in generale, attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica, attraverso la comunicazione on line, nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza, dando piena attuazione a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 1, del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottando iniziative per finanziare tali campagne nella misura minima di dieci milioni di euro l'anno;

          a dare seguito alle attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate, in base a quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, del Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, adottando iniziative per finanziare tali attività nella misura minima di trenta milioni di euro l'anno.
(7-00126) «Bellucci, Luca De Carlo, Lollobrigida, Rampelli, Gemmato, Ferro».


      La XII Commissione,

          premesso che:

              l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali della persona;

              il sistema sanitario nazionale, pur ancora definibile tra i migliori del mondo, vive una realtà ben diversa che necessiterebbe di un riallineamento strutturale a quelle che erano le finalità universali in origine. Finalità che si sono alquanto ridotte nella portata per avere sottoposto la sanità pubblica alle ragioni di finanza pubblica, che hanno comportato un peggioramento complessivo delle possibilità di accesso alle strutture sanitarie, alla prevenzione e alle cure;

              il sistema sanitario nazionale è stato istituito nel 1978 allo scopo di fornire un'adeguata copertura sanitaria completa efficace ed efficiente a tutti i cittadini residenti; in particolare, l'obiettivo era quello di fornire una assistenza sanitaria gratuita uniformemente in ogni struttura sanitaria chiamata ad erogare sul territorio nazionale servizi adeguati sulla base del principio che tutti i cittadini potessero usufruire di parità di accesso, indipendentemente dalle condizioni reddituali personali o del luogo di residenza;

              il servizio sanitario nazionale con la legge n. 833 del 1978 si prefiggeva di garantire i princìpi di universalità, equità e solidarietà;

              nel 2015, infatti la Corte dei conti registrava che la spesa sanitaria ammontava a 147,295 miliardi di euro. Nell'anno 2015 la Corte dei conti ha certificato 112.408 miliardi di euro di spesa pubblica e 34.887 miliardi di spesa privata, di cui 4.476 miliardi di euro intermediata e 30.411 miliardi di spesa out-of-pocket. In altri termini, il 23,7 per cento della spesa sanitaria è privata e di questa oltre l'87 per cento è out-of-pocket;

              si è assistiti quindi da un Servizio sanitario non più in grado di offrire adeguatamente il livello delle prestazioni standard definito dai livelli essenziali di assistenza (Lea), soprattutto ed in particolare a causa di problemi finanziari e delle compatibilità con il bilancio alle quali si è reso subalterno il servizio sanitario nazionale;

              le decisioni di politica sanitaria continuano ad affrontare il tema della salute sostanzialmente con l'unica visuale della sostenibilità ed in questo limitando le politiche di prevenzione e cura ad un orizzonte breve e contingente, trascurando sistematicamente i reali bisogni di salute della popolazione e, in tale contesto, di quelli delle fasce socioeconomiche più deboli;

              l'Italia è la dodicesima nazione europea in relazione alla spesa sanitaria. La Germania è la nazione che destina più risorse in sanità, ovvero oltre 216 miliardi di euro, il Regno Unito, destina 191 miliardi di euro, la Francia, 178 miliardi di euro;

              tra i punti deboli della sanità italiana c'è quello delle diseguaglianze dei trattamenti tra le regioni, derivanti in particolare dai pesanti vincoli di bilancio imposti negli ultimi anni, su iniziativa dei Governi che si sono succeduti, dalla crisi finanziaria;

              il quadro che emerge dal VI Rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità, presentato da Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, è molto preoccupante: seppure passino da 5 a 2 le regioni che il Ministero della salute valuta inadempienti rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, restano indietro la Calabria, che perde 3 punti rispetto all'anno precedente, e la Campania che si attesta sul punteggio più basso. Il Veneto è la regione con il punteggio Lea più elevato pari a 209. Tra la prima e l'ultima regione ci sono 85 punti di scarto;

              la spesa sanitaria pubblica pro capite varia da un minimo di 1.770 euro della Campania, ad un massimo di 2.430 euro della Provincia autonoma di Bolzano e 2.120 dell'Emilia-Romagna;

              restano profonde le differenze sulla spesa sanitaria annuale a carico delle famiglie; si va dai 159 euro in media della Lombardia, ai 64 euro della Campania, stesse differenze per la quota di ticket pro capite sostenuta dai cittadini: nel 2017 si passa dai 95 euro in Valle d'Aosta ai 32,8 della Sardegna;

              a causa del «superticket», ovvero i 10 euro aggiuntivi su ricetta, gli introiti per lo Stato derivanti dai ticket sono in costante riduzione: si passa da oltre 1,548 miliardi di euro del 2012 a poco più di 1,336 miliardi del 2017, cioè 212 milioni di euro in meno l'anno;

              sette regioni, ossia Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, si sono avvalse della possibilità di ricorrere a misure alternative ai 10 euro. Recentemente, inoltre, hanno adottato iniziative volte ad eliminare o ridurre il peso del «superticket» le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Abruzzo;

              per quanto attiene agli investimenti in sanità per ammodernare le strutture e i macchinari del Servizio sanitario nazionale, a fronte di regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Toscana che hanno sottoscritto il 100 per cento delle risorse destinate, ve ne sono altre che hanno investito molto meno come Campania il 31,1 per cento, il Molise il 21,5 per cento, l'Abruzzo il 36,5 per cento, la Calabria il 57,5 per cento;

              a due anni all'approvazione del Piano nazionale cronicità, sono solo 6 le regioni che lo hanno recepito con proprio atto: Umbria, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. La Lombardia ha il suo piano regionale della cronicità e fragilità;

              tenuto conto dei dati disponibili, sarebbero 6 le regioni che non raggiungono il punteggio ritenuto accettabile sugli screening oncologici nel 2016: Calabria, Puglia, Campania Sicilia, Sardegna e Lazio, in larga parte regioni meridionali;

              lo stesso rapporto tra medico e cittadino è stato minato dall'introduzione delle leggi di mercato, che hanno trasformato la salute in un prodotto e sarebbe necessaria una profonda inversione di tendenza nell'accesso alla salute;

              il Censis, nel suo 7° rapporto, ha rilevato che nel 2016 13 milioni di italiani hanno avuto difficoltà a sostenere le prestazioni sanitarie che non sono riusciti a ricevere dal servizio pubblico, soprattutto a causa di lunghe liste di attesa;

              circa otto milioni di persone hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi per curarsi. Circa due milioni di italiani sono entrati nell'area della povertà a causa di spese sanitarie private; nel 2016 più di 12 milioni di persone hanno dovuto rinunciare o rinviare almeno una prestazione sanitaria per motivi economici, un milione e 200 mila in più rispetto al 2015;

              secondo il 7° rapporto del Censis ammonta a 35 miliardi di euro la spesa privata degli italiani per ricevere prestazioni sanitarie; in tale somma è ricompreso il pagamento dei ticket, con un aumento del 4,2 per cento tra il 2013 e il 2016;

              il Censis rileva che per gli italiani è la nuova normalità a pagare per la sanità: non solo i benestanti pagano per avere prestazioni sanitarie ma anche il 64 per cento di persone a basso reddito, di questi il 76 per cento sono malati cronici;

              su una base di 100 la spesa sanitaria privata pro-capite degli italiani per un malato cronico arriva a 121, per un anziano a 146, per una persona non autosufficiente a 212;

              si è quindi assistito al fatto che sono aumentate le disuguaglianze sociali; infatti, 13 milioni di persone hanno dovuto ridistribuire i consumi per far fronte alle spese e in tale contesto si evidenzia come il servizio sanitario nazionale, piegato alle compatibilità di bilancio che hanno ridotto le possibilità di accesso, ha prodotto una spesa sanitaria privata che pesa di più su chi ha meno, il 74 per cento di persone a basso reddito, su chi vive in territori più disagiati, il 53,8 per cento dei cittadini meridionali rispetto al 22 per cento di quelli settentrionali, su chi ha più bisogno della sanità per curarsi, il 51 per cento delle famiglie che hanno una persona non autosufficiente in casa,

impegna il Governo:

          ad assumere le iniziative di competenza che garantiscano l'attuazione dei princìpi di universalità ai quali il servizio sanitario nazionale doveva assolvere con la legge n. 833 del 1978 nonché la piena realizzazione del diritto alla salute sancito dalla Costituzione;

          ad abbandonare un approccio sulle prestazioni di prevenzione e cura da parte del servizio sanitario nazionale che sia subalterno ai vincoli di bilancio e di finanza pubblica in quanto la salute è un diritto che va garantito, escludendolo dalle logiche di mercato;

          ad attuare iniziative, anche di carattere economico e in tema di modifica delle modalità di riparto delle risorse, che puntino al superamento delle diseguaglianze dei trattamenti tra le regioni, in particolare tra quelle meridionali e quelle del Centro-nord, anche attraverso la revisione delle modalità di riparto regionale dei fondi fissate dal decreto legislativo n. 68 del 2011 per raggiungere un'erogazione dei livelli essenziali di assistenza uniforme sul territorio nazionale;

          a prevedere un'iniziativa normativa che abroghi il «superticket»;

          ad adottare iniziative per incentivare le risorse destinate al fabbisogno del servizio sanitario nazionale per adeguarlo ai livelli e agli standard migliori dell'Unione europea.
(7-00125) «Rostan».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


      CUNIAL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

          secondo la Fao tra le cause principali del cambiamento climatico vi sono le emissioni di gas serra (2/3 del totale) e di metano (il 78 per cento) generate dall'allevamento intensivo. Esse sono tra le maggiori responsabili anche dell'inquinamento delle falde acquifere, dell'estinzione di specie animali, della perdita di biodiversità, nonché del disboscamento di aree ecologicamente importanti come la foresta amazzonica. Secondo One Green Planet, nella regione brasiliana dell'Amazzonia circa l'80 per cento della deforestazione è causato da allevamenti di bestiame e dall'esigenza di fare spazio alle coltivazioni destinate a diventare mangime per gli animali. Circa il 70 per cento della soia mondiale viene usata per alimentare il bestiame e solo il 6 per cento di questa produzione è destinato all'alimentazione umana. Il Brasile è il primo fornitore di soia per l'Italia, destinata quasi totalmente all'alimentazione animale;

          il benessere degli animali quali «esseri senzienti» è sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 13, afferma: «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti». L'interesse verso la protezione degli animali da reddito si è fatto ancor più evidente dal momento in cui la politica agricola comune (Pac), già dal 2007, ha inserito il benessere animale tra i criteri obbligatori da rispettare nell'ambito della cosiddetta «condizionalità» ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Gli allevatori devono rispettare le pertinenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative ai rischi nella produzione primaria e nelle operazioni associate, comprese le misure relative alla salute e al benessere degli animali (Regolamento (CE) 852/2004);

          le altissime densità a cui gli animali sono ammassati nei capannoni, le cattive condizioni ambientali, le violenze subite e lo stress accumulato, le epidemie e le facili infezioni contratte rendono necessario l'uso sistematico di antibiotici. Ben il 70 per cento degli antibiotici prodotti nel mondo finisce negli allevamenti intensivi. L'Italia è il terzo utilizzatore di antibiotici nell'Unione europea dopo Spagna e Cipro. A causa delle condizioni di vita degli animali, gli allevamenti intensivi sono tra le prime cause dello svilupparsi di batteri resistenti agli antibiotici. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità l'antibiotico-resistenza è «la più grande minaccia alla medicina moderna». Un report del Ministero della salute già nel 2014 rivelava la presenza di livelli molto alti e preoccupanti di antibiotico-resistenza nelle carni di pollo italiane. Nello stesso report i dati sull'antibiotico-resistenza negli allevamenti italiani sono definiti preoccupanti. Anche la Fnovi ha definito i dati «alquanto allarmanti». Secondo l'Efsa e il Ecdc nel nostro Paese l'antibiotico resistenza è responsabile sino a 7.000 decessi l'anno. Uno dei tassi più alti in Europa, in cui si stimano 25 mila decessi all'anno e 1,5 miliardi di euro di spesa. La Review on Antimicrobial Resistance ha stimato che nel mondo, nel 2050, le infezioni batteriche potrebbero causare 10 milioni di morti all'anno, superando i decessi per tumore, con una previsione di costi che va oltre i 100 trilioni di dollari;

          un recente studio su Science ha valutato che, riducendo il consumo di carne, tassando i farmaci, agendo con norme adeguate e imponendo un'imposta indiretta sul consumo degli antibiotici veterinari del 50 per cento, si potrebbe ridurre il consumo di antibiotici negli animali fino all'80 per cento;

          già nel 2006 l'Unione europea ha proibito l'utilizzo di antibiotici come «promotori della crescita». Oggi le istituzioni europee stanno lavorando per vietare l'uso di massa di antibiotici a partire dal 2022. Nel 2011 l'Ema ha pubblicato un piano in 12 punti contro la resistenza agli antibiotici;

          una delle soluzioni normative individuate e messe in pratica dalla Francia e dallo Stato della California è il divieto di utilizzo di gabbie per la produzione di uova dal 2022;

          nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato il primo rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità basato sul Global Antimicrobial Surveillance System (Glass), sistema di sorveglianza lanciato dalla stessa nell'ottobre 2015 per far fronte all'emergenza crescente dei «super batteri» che non rispondono agli antimicrobici normalmente utilizzati per debellarli. Lo scopo è quello di cercare di monitorare la situazione non solo in Europa e nelle nazioni ad alto reddito, ma anche nei Paesi meno ricchi. L'Italia non ha ancora aderito a questo progetto –:

          se il Governo intenda assumere iniziative per rendere il sistema dei controlli più efficace, ridurre il consumo di antibiotici in zootecnia, monitorare la resistenza ai batteri e promuovere scelte terapiche più appropriate, potenziare la formazione del personale sanitario e gli operatori sulle norme relative al benessere animale, evitare autoprescrizioni avviando un differente sistema di confezionamento dei farmaci, prevenire lo sviluppo e la trasmissione delle malattie all'interno degli allevamenti e incentivare sistemi di allevamento estensivo e di allevamento con metodi biologici;

          se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza per prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta del tipo di allevamento, intensivo o estensivo, e promuovere una maggiore trasparenza sulla tracciabilità della filiera, potenziando i controlli in tutte le fasi, dal trasporto degli animali fino alle condizioni dell'allevamento.
(4-01798)


      TERZONI, ILARIA FONTANA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, FEDERICO, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, RICCIARDI, ROSPI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI, COLLETTI, BERARDINI, GABRIELE LORENZONI, GRIPPA, ZENNARO, RACHELE SILVESTRI, PARISSE, EMILIOZZI, GIULIODORI e TORTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

          nell'ambito delle attività emergenziali per il terremoto 2016 è stata affidata al Consorzio Arcale e al Cns, Consorzio nazionale servizi, la realizzazione di numerose soluzioni abitative in emergenza (denominate S.a.e.);

          fin dalle prime fasi della realizzazione di tali manufatti si sono registrate criticità tali da essere state oggetto di esposti e segnalazioni da parte della Cgil di Macerata e dei comitati dei terremotati sia per le condizioni dei lavoratori sia per le modalità di conduzione dei cantieri e di gestione dei materiali;

          a dicembre 2017 nella fase di consegna delle Sae nei comuni di Visso, Sarnano e Castelsantangelo i sindaci si sono addirittura rifiutati di consegnare le strutture per le pessime condizioni riscontrate;

          successivamente il 10 aprile 2018 in occasione di un sisma di limitata potenza (M 4,6) sono state denunciate cadute dei pensili in alcune Sae con grave rischio per gli abitanti;

          nelle ultime settimane si sono susseguite le denunce di comitati e cittadini per le condizioni estremamente critiche di decine di Sae per quanto riguarda parti marce e umide tali da rendere necessario lo sgombero delle abitazioni per nuovi interventi. Ad oggi nella regione Marche sembrano essere oggetto di tali criticità 80 Sae;

          la procura di Macerata ha aperto un'inchiesta per verificare la congruità delle forniture, mentre il Consorzio Arcale, dopo aver chiamato in causa la regione Marche che avrebbe chiesto di lavorare in condizioni inidonee pur di consegnare le Sae, ha promesso di intervenire per risolvere le problematiche avviando una serie di interventi e seguendo un crono-programma –:

          se risultino avviate verifiche amministrative sulla congruità e conformità delle consegne effettuate da parte dei vari consorzi e, nel caso, a quali risultati abbiano portato;

          se risultino azioni di rivalsa nei confronti del Consorzio Arcale e del Cns da parte della Protezione civile e degli enti a vario titolo coinvolti in merito alla qualità delle forniture, allo status dei lavoratori, al ristoro dei danni subìti per i ritardi, nonché per l'impossibilità di utilizzare temporaneamente le strutture da riparare;

          se siano stati effettuati controlli e verifiche da parte della Protezione civile nazionale riguardo ai ritardi di consegna delle piattaforme e delle opere di urbanizzazione nelle regioni interessate;

          se risulti che gli interventi previsti siano effettivamente risolutori nel medio e lungo periodo per l'intero arco temporale prevedile di utilizzo dei manufatti;

          se risultino ulteriori situazioni di criticità riguardanti altre forniture di Sae e a quanto ammontino le Sae oggetto di tali criticità, fornendo una mappatura delle locazioni delle Sae coinvolte suddivise in base al fornitore, alla città di installazione e al lotto di consegna;

          se il Governo intenda fornire chiarimenti circa l'ente cui competono la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria delle Sae e cosa sia previsto dai contratti stipulati con i fornitori riguardo alla garanzia delle stesse Sae.
(4-01805)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


      BRAGA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

          la legge 5 gennaio 2017, n. 4, «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche», ha previsto il finanziamento, per 1 milione di euro per l'anno 2016 e per 4 milioni di euro per il 2017 e il 2018, di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici e, quindi, al sostegno della formazione e della ricerca nel campo delle scienze geologiche;

          la finalità della legge corrisponde alla necessità di far crescere la cultura scientifica nel campo delle scienze della terra, promuovendo azioni che possano incrementare le iscrizioni ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche), così come previsto all'articolo 1 della legge 5 gennaio 2017, n. 4, oltreché l'applicazione diretta di tecniche e ricerca nei campi di competenza condivisi con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il dipartimento di protezione civile;

          nei primi due bandi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'assegnazione dei finanziamenti suddetti, di cui l'ultimo in fase di emanazione, vi è la mancanza di un legame diretto tra diversi progetti di ricerca proposti dal medesimo Ministero, le scienze geologiche e i rischi geologici;

          in particolare, le aree di ricerca strategica che sono state proposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attinenti alle scienze geologiche solo in relazioni a due aree (frane sismoindotte e stabilità cavità sotterranee in aree urbane), mentre per la restante parte fanno riferimento all'ingegneria idraulica;

          ancora una volta vengono a mancare risorse destinate alla ricerca e alla formazione nelle scienze geologiche per finanziare progetti finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi idraulici che attengono al campo dell'ingegneria;

          tutta la comunità geologica, che si aspettava l'individuazione di aree tematiche prioritarie, funzionali all'unico obiettivo informatore della stessa legge che finanzia le attività, ossia il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, si è mobilitata con una apposita nota inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per chiedere la sospensione del bando in commento per poter procedere alle necessarie modifiche, eventualmente sentendo l'organo consultivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle persone dei rappresentanti Cun (Consiglio universitario nazionale) dell'area 04 (scienze della terra);

          anche tutte le strutture del dipartimento per il servizio geologico d'Italia concordano con i firmatari della citata nota al Ministro sulla necessità di intervenire sui contenuti del bando –:

          se il Ministro interrogato ritenga importante sostenere i progetti di ricerca nelle scienze geologiche con riferimento ai rischi geologici, utilizzando le apposite risorse stanziate con la legge 5 gennaio 2017, n. 4, e accogliendo la richiesta del mondo scientifico e tecnico di modificare con urgenza il bando di assegnazione delle risorse per contribuire alla completa applicazione di quanto previsto dalla citata legge.
(5-01073)

Interrogazioni a risposta scritta:


      CUNIAL. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

          proprio in questi, giorni la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo sono riuniti a Bruxelles per parlare della politica agricola comune (Pac) post 2020 e avviare un negoziato per approvare il nuovo regolamento dell'Unione europea. Questi ultimi mesi del 2018 e i primi del 2019 saranno decisivi;

          il comitato «Cambiamo Agricoltura» presieduto da Fai, FederBio, Aiab, Wwf, Legambiente, Medici per l'ambiente, Lipu, Pro Natura e Associazione Biodinamica ha lanciato un appello per chiedere una Pac che non favorisca l'agricoltura ad alto uso di chimica di sintesi che già prende il 97 per cento dei sussidi per lo sviluppo del settore, inquinando l'ambiente e avvelenando le falde acquifere e i suoli;

          ogni anno oltre 130 mila tonnellate di pesticidi vengono sparsi sui suoli, contaminando le falde e gli alimenti che ogni giorno si mettono in tavola (rapporto di Cambia La Terra, 2018). Dal 1945 la produzione globale di pesticidi è passata da 0,1 a 2,7 milioni di tonnellate. Secondo le stime della Fao, il giro d'affari mondiale legato al commercio e alla vendita di pesticidi è di 500 miliardi di dollari all'anno;

          l'esposizione a pesticidi aumenta i rischi sanitari non solo per chi li usa (agricoltori) ma anche per i loro figli (a causa della trasmissione transgenerazionale del rischio), per chi vive in prossimità di campi trattati e per chi li assume con l'alimentazione (soprattutto i bambini). Ad oggi le distanze minime nella normativa nazionale di riferimento (Pan) sono meramente indicazioni non vincolanti e non sono sufficienti a garantire le popolazioni in aree rurali dalla contaminazione di queste sostanze;

          le principali conseguenze sanitarie sono alterazione di vari sistemi ormonali, malattie metaboliche (compresi obesità e diabete), riduzione della fertilità, malattie respiratorie, malattie croniche neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer), alterazioni dello sviluppo neuro-cognitivo dei bambini e cancro (soprattutto leucemia infantile) (Di Ciaula, Isde);

          da una ampia letteratura emerge che i pesticidi rivestono un ruolo centrale anche per l'insorgenza delle malattie non trasmissibili (neurodegenerative, tumorali, metaboliche e altro);

          l'ultimo rapporto sui pesticidi nelle acque (Ispra) delinea un quadro allarmante, evidenziando tassi di contaminazione superiori ai limiti in quasi un quarto dei punti di monitoraggio di superficie. L'Ispra sostiene che «la contaminazione è sottostimata, per il fatto che in vaste aree del centro-sud, il monitoraggio non è ancora adeguato e per la reale persistenza di certe sostanze difficilmente reversibile»;

          ad oggi i limiti di legge non appaiono adeguati a tutelare efficacemente la salute umana, principalmente perché non considerano gli effetti cumulativi dei pesticidi e delle interazioni dei pesticidi con altri inquinanti;

          una direttiva della Unione europea (2009/128) impone che «gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo» –:

          quali iniziative, in applicazione del principio di precauzione, i Ministri interrogati intendano intraprendere per disincentivare l'impiego dei prodotti chimici di sintesi, dannosi per la salute dei cittadini e dell'ambiente;

          quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere per garantire quella transizione agro-ecologica tale da garantire la biodiversità, l'efficienza dei processi biologici e la diversificazione dei sistemi di produzione;

          se i Ministri interrogati intendano promuovere una regolamentazione più severa dei prodotti chimici di sintesi e il totale disincentivo al loro utilizzo;

          se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative per garantire al settore strumenti idonei alla regolazione e al riequilibrio dei mercati, strumenti che garantiscano prezzi equi per produttrici e produttori e che favoriscano la redistribuzione delle sovvenzioni Pac alle piccole e medie imprese attraverso l'imposizione di tetti massimi per i contributi.
(4-01799)


      CUNIAL. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

          la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza sulla natura giuridica dei nuovi Ogm: «gli organismi ottenuti mediante mutagenesi sono Ogm ai sensi della direttiva sugli Ogm, nei limiti in cui le tecniche e i metodi di mutagenesi modificano il materiale genetico di un organismo secondo modalità che non si realizzano naturalmente. Ne consegue che tali organismi rientrano, in linea di principio, nell'ambito di applicazione della direttiva sugli Ogm e sono soggetti agli obblighi previsti da quest'ultima»;

          gli organismi prodotti con le nuove tecniche di mutagenesi non possono dunque essere esclusi dal rispetto della legislazione Ogm vigente in Europa;

          secondo la Corte «dalla direttiva sugli Ogm emerge che quest'ultima non si applica agli organismi ottenuti per mezzo di determinate tecniche di mutagenesi, ossia quelle che sono state utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza». Detto ciò la Corte precisa che «gli Stati membri sono liberi di assoggettare siffatti organismi, nel rispetto del diritto, agli obblighi di cui alla direttiva sugli Ogm o ad altri obblighi. Infatti, la circostanza che tali organismi siano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva non significa che le persone interessate possano liberamente disseminarli nell'ambiente in modo deliberato o immetterli sul mercato nell'Unione. Gli Stati membri hanno così la facoltà di legiferare in tale settore nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme relative alla libera circolazione delle merci»;

          in relazione alle tecniche di mutagenesi apparse successivamente alla sua adozione, la Corte ritiene che «i rischi legati all'impiego di tali nuove tecniche di mutagenesi potrebbero risultare simili a quelli derivanti dalla produzione e dalla diffusione di Ogm tramite transgenesi (...). Ne consegue che la direttiva sugli Ogm si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione»;

          il parere della Corte conferma gli avvertimenti di diversi scienziati: il gene editing può causare danni involontari al Dna con conseguenze imprevedibili. Un recente articolo su Nature ha dimostrato che il Crispr/Cas può causare modifiche genetiche indesiderate molto più vaste di quanto ipotizzassero gli esperti;

          la transgenesi o altre tecniche come il genoma editing provocano un numero rilevante di modificazioni genetiche impreviste (off target);

          la Corte inoltre ritiene che la nozione di «varietà geneticamente modificata» debba essere intesa nel senso che essa fa riferimento alla nozione di «Ogm» contenuta nella direttiva sugli Ogm, cosicché le varietà ottenute mediante mutagenesi che rientrano in tale direttiva possono essere commercializzate solo se sono state adottate tutte le misure appropriate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente –:

          se e quali iniziative il Governo intenda adottare a livello nazionale affinché gli New breeding techniques (Nbt) siano disciplinati dalla stessa normativa di riferimento degli Ogm;

          se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di adeguare le misure di sicurezza per contrastare il rilascio di questi nuovi Ogm nell'ambiente;

          se e come si intenda far rispettare il principio di precauzione, fondamentale sia in Italia che in Europa;

          se il Governo abbia intenzione di adottare iniziative per aggiornare la normativa sulle sementi in modo da adeguarla alla attuale decisione della Corte;

          se il Governo abbia ha intenzione di modificare il decreto ministeriale recante l'approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo delle biotecnologie e della bioinformatica predisposto dal Crea;

          se e come il Governo intenda adeguare l'indirizzo in materia di investimenti pubblici per la ricerca agricola, oltre che le modalità di sperimentazione e le misure di biosicurezza, in modo da aderire alle valutazioni della Corte di giustizia europea.
(4-01807)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


      MOLLICONE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

          con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (di seguito «legge di bilancio 2018»), è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica nell'ambito dei rapporti tra privati (B2B) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, e la contestuale eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro);

          la medesima legge di bilancio 2018 ha previsto che l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria fosse anticipata al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, fatte salve le cessioni di carburante per autotrazione effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2019;

          le citate disposizioni si inseriscono nell'ambito di un pacchetto di misure volte ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi Iva, nonché ad incentivare l'adempimento spontaneo, soprattutto nel settore dei carburanti;

          tra le misure di contrasto all'evasione vi è inoltre il piano straordinario triennale (2018-2020) di controlli congiunti tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, istituito dall'articolo 1, comma 919, della stessa legge di bilancio 2018;

          quello dei carburanti, in ragione del carico fiscale che pesa per ben il 60 per cento sul prezzo finale del prodotto (sommando accise e Iva), è tra i settori più affetti da fenomeni di illegalità riconducibili a frodi Iva, perpetrate da parte di operatori petroliferi non abituali che praticano prezzi non in linea con le policy di mercato;

          secondo le stime prudenziali dell'associazione Assopetroli-Assoenergia citate, in modo ancor più prudenziale, nella stessa relazione tecnica della legge di bilancio 2018, l'ammanco di gettito annuale riconducibile alle frodi Iva ammonterebbe a circa 4 miliardi di euro;

          nonostante siano stati presi alcuni primi provvedimenti legislativi, le aziende oneste attive nella distribuzione dei carburanti, sia all'ingrosso che al dettaglio, continuano a essere gravemente penalizzate dal perdurare di un vero e proprio mercato parallelo, nel quale viene venduto carburante in frode Iva a prezzi ingiustificatamente bassi –:

          se il Governo intenda dare effettiva e rapida attrazione al piano straordinario triennale di controlli citato in premessa;

          se l'azione di contrasto alle frodi in materia di Iva sia stata potenziata con l'utilizzo dei dati raccolti a seguito dell'entrata in vigore dal 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante tra privati «B2B»;

          se il Governo intenda attivare un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, in particolare con l'associazione dei rivenditori Assopetroli-Assoenergia, per affrontare congiuntamente il prioritario dossier sulla legalità nel settore dei carburanti.
(4-01806)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta scritta:


      BALDELLI, SOZZANI, BERGAMINI, GERMANÀ, MULÈ, PENTANGELO, ROSSO e ZANELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          l'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dispone, al comma 12-bis, che i proventi delle multe per eccesso di velocità, accertato per mezzo di dispositivi di rilevamento della velocità, ivi compresi i cosiddetti autovelox, sono attribuiti, per metà dell'importo, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e, per la restante metà, all'ente da cui dipende l'organo accertatore;

          il successivo comma 12-quater dispone altresì che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza al richiamato comma 12-bis, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

          il medesimo comma reca altresì una disposizione sanzionatoria a carico dell'ente locale che non trasmette la suddetta relazione prevedendo la riduzione del 90 per cento annuo dei proventi derivanti dagli accertamenti di cui al richiamato comma 12-bis;

          la decurtazione dei proventi è analogamente prevista nei casi di impiego delle medesime risorse in maniera difforme da quanto stabilito all'articolo 208, comma 4, all'articolo 142, comma 12-ter, del codice della strada;

          in particolare, il comma 4 dell'articolo 208 del Codice della strada dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti a regioni, province e comuni è destinata: a) ad interventi volti al miglioramento e alla manutenzione della segnaletica stradale, nella misura almeno pari a un quarto della quota; b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni del codice stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature di polizia provinciale e municipale, in misura almeno pari a un quarto della quota; c) alla manutenzione stradale, all'installazione, al miglioramento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e del manto stradale, a interventi a favore della mobilità ciclistica e per la sicurezza stradale degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti), allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure assistenziali e previdenziali per il personale di polizia municipale e provinciale;

          l'articolo 25 della legge n. 120 del 2010, oltre a introdurre i richiamati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione richiamata al comma 12-quater, e sono definite le modalità di trasmissione telematica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti –:

          quando i Ministri interrogati intendano «sentire» la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per poi procedere a dare al più presto applicazione ad una normativa da troppo tempo disattesa.
(4-01800)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


      MOLLICONE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          il cittadino tunisino Mootaz Chaambi, condannato dalla corte d'Assise di Brescia il 26 giugno del 2017 alla pena di 30 anni di reclusione perché ritenuto responsabile dell'omicidio della moglie Daniela Bani e madre dei suoi due figli, avvenuto a Palazzolo sull'Oglio, il 22 settembre 2014;

          il Chaambi ha fatto perdere le sue tracce ed è tuttora irreperibile e quindi l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia, non è mai stata eseguita per irreperibilità del medesimo;

          l'associazione Unalvi, a quanto consta all'interrogante, avrebbe recentemente denunciato il rischio a cui sarebbe esposta la famiglia composta dai nonni e dai due figlia che sarebbero a rischio rapimento;

          in data 3 dicembre 2014 il servizio di cooperazione internazionale di polizia ha preso contatti con l'interpol tunisino, ma in data odierna la situazione resta immutata;

          si ravvisa la necessità di proseguire nelle attività volte all'individuazione e all'arresto del condannato –:

          quali iniziative intenda intraprendere il Governo al fine di tutelare la famiglia del cittadino tunisino di cui in premessa da possibili ritorsioni e al fine di avviare un concreto e fattivo dialogo diplomatico con le autorità tunisine, al fine di consentire la cattura e l'estradizione di Mootaz Chaambi.
(4-01803)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


      FRASSINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

          a giudizio dell'interrogante si è verificata una nuova azione anti-cristiana presso l'istituto scolastico di Gallarate, durante le festività natalizie;

          la cronaca riporta di numerosi casi in cui i docenti delle scuole primarie e secondarie nell'approssimarsi delle festività di Natale censurano le festività sancite dal Concordato con la Chiesa Cattolica, richiamato dall'articolo 7 della Costituzione;

          le decisioni individuali delle docenti danneggiano e disorientano il vissuto quotidiano degli studenti e delle famiglie che affidano agli istituti statali la formazione dei propri figli; ancora in questi giorni, precisamente a Gallarate presso le scuole medie Ponti si è verificato un nuovo tentativo di censura delle festività natalizie; nello specifico, a Gallarate, veniva «sbianchettato» e «sostituito» il nome della Madonna in una canzone di Natale; si tratta dallo spettacolo delle scuole medie Ponti; tale atto ha portato lo stesso sindaco Andrea Cassani ad accusare l'istituto di voler «scristianizzare il Natale sbianchettando Maria dalle canzoni. Una cosa, ad avviso dell'interrogante, senza senso, quando il Natale stesso è una festa cristiana legata alla nascita di Gesù» –:

          se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza, eventualmente mediante apposita circolare, volta a garantire che i presidi delle scuole primarie e secondarie vigilano affinché la programmazione delle attività scolastiche nel periodo prossimo al Natale si svolga con serenità e non venga turbata da azioni di pochi docenti per l'interrogante ideologicamente ostili alle festività e celebrazioni del nostro Paese.
(4-01804)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


      NOBILI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

          il 25 novembre 2018 programma televisivo di Italia 1 «Le Iene» ha aperto un caso mediatico attorno alla vicenda di Salvatore Pizzo, ex dipendente della ditta del padre del Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio, che ha rivelato di aver lavorato in nero nella suddetta azienda;

          l'ex lavoratore Salvatore Pizzo ha riferito di aver lavorato in nero per due anni, tra il 2009 e il 2010 e ha raccontato di un infortunio sul lavoro e delle raccomandazioni del padre del vicepremier, Antonio Di Maio, di non dire che era successo mentre lavorava per lui, perché era in nero e avrebbe potuto passare molti guai;

          nel 2012 l'azienda, prima intestata alla madre del Ministro, Paolina Esposito, è confluita nell'Ardima srl, di proprietà al 50 per cento del vicepremier Luigi Di Maio e della sorella Rosalba;

          secondo successive rivelazioni attinenti al caso mediatico, ci sarebbero «almeno» altri tre dipendenti in nero nell'azienda di Antonio Di Maio;

          il 29 novembre 2018, anche a seguito dell'inchiesta sui presunti abusi edilizi della famiglia del vicepremier Luigi Di Maio de Il Giornale, è stato eseguito un sopralluogo sui terreni a Mariglianella e predisposto l'immediato sequestro per espletare ulteriori accertamenti;

          il comandante della polizia municipale di Mariglianella Andrea Mandanici ha dichiarato: «Abbiamo sequestrato delle aree per la presenza dei rifiuti inerti e abbiamo preso le misure sugli immobili presenti per le verifiche con l'ufficio tecnico»;

          come ricorda Il Giornale, i terreni della famiglia Di Maio sono stati acquistati con un atto davanti ad un notaio circa 18 anni fa. I vigili dovranno dunque controllare i dati catastali e confrontare la documentazione fornita dalla famiglia del vicepremier con quella degli uffici comunali;

          all'interno del terreno sono presenti 2 manufatti «fantasma» sui quali dovrebbero concentrarsi le verifiche della municipale di Mariglianella;

          infatti, nel database in possesso degli uffici dell'Agenzia del territorio, Antonio Di Maio sarebbe titolare solamente delle due particelle di terreno: la n. 1309 e n. 811. Sia nei documenti in mano al notaio che in quelli depositati agli uffici dell'ex catasto non emergerebbero immobili o manufatti sui due terreni. Tuttavia, gli estratti satellitari rivelerebbero presenze di manufatti edilizi che potrebbero configurare un ulteriore immobile. La struttura in muratura, però, non risulterebbe censita al catasto. E non figurerebbe nemmeno nell'elenco dei fabbricati intestati ad Antonio Di Maio;

          inoltre, secondo Il Giornale, su quella proprietà risulta anche un'ipoteca per una cartella di Equitalia per una somma di 176 mila euro ed il bilancio 2017 della Ardima srl non risulta ancora disponibile sulla banca dati di Infocamere –:

          se il Ministro interrogato non intenda fornire chiarimenti circa il presunto abuso edilizio relativo ai terreni della sua famiglia a Mariglianella.
(4-01808)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


      CUNIAL. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

          nel luglio 2014, con decreto è stato disposto il commissariamento dell'istituto superiore di sanità (Iss) e nominato presidente Walter Ricciardi;

          l'Anac ha confermato come il professor Ricciardi abbia effettivamente svolto incarichi in ambito scientifico, sanitario e universitario, anche in collaborazione con aziende farmaceutiche produttrici di vaccini. Sempre l'Anac ha deliberato di segnalare al Ministero della salute e all'Iss la necessità di individuare all'interno dei piani triennali di prevenzione della corruzione, più efficaci misure di trasparenza in merito alla dichiarazione e alla pubblicazione degli incarichi pregressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini;

          il giudice per le udienze preliminari di Roma Giulia Proto ha ritenuto fondate le affermazioni del Codacons nelle motivazioni della sentenza del 10 luglio 2018, si legge: «emerge dagli atti che, almeno alla data del 28 maggio 2013, Ricciardi aveva svolto consulenze per diverse case farmaceutiche anche produttrici di vaccini» e «che le varie iniziative siano state sponsorizzate dalle case farmaceutiche produttrici di vaccini, vi è prova in atti: vi sono i contratti con i quali le case farmaceutiche hanno sponsorizzato i progetti di cui si parla nel volantino, stipulati con l'Università Cattolica del Sacro Cuore o le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle case farmaceutiche che confermano il dato»;

          le case farmaceutiche per le quali il presidente Ricciardi ha fatto da consulente sono: Novartis per il vaccino MenB (2012); Menarini per il vaccino Nebivolo (2012); Menarini per il vaccino Remimazolan (2012); IBSA per il vaccino Fostimon (2012); GlaxoSmithKline per il vaccino Belimumab (2011); Pfizer per il vaccino Enbrell (2011); Pfizer per il vaccino PCV13 (2011); AstellasPharma per il vaccino Prevenar (2009); Novartis per il vaccino Lucentis (2009); Sano Pasteur per il vaccino Gardasil (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Synorix (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino Lapatinib (2008); GlaxoSmithKline per il vaccino HPV (2007);

          oltre a queste consulenze, il presidente Ricciardi avrebbe ricoperto ulteriori incarichi che, a quanto riportato dal Fatto Quotidiano senza smentita nel settembre 2017, sarebbero finanziati da alcune case farmaceutiche, come GlaxoSmithKline, AbbVie e Novartis;

          il 29 luglio 2016, con decreto direttoriale n. 1531, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha incluso Ricciardi nella lista della «Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia», nonostante ad avviso dell'interrogante dovesse ritenersi incompatibile la presenza di Ricciardi;

          di questi trascorsi incarichi e incompatibilità, a quanto consta all'interrogante, non risulta esservi traccia nel curriculum vitae e nelle «dichiarazioni di interesse», sia per le istituzioni pubbliche italiane sia per quelle internazionali;

          Ricciardi ha continuato a ricoprire la sua carica di professore ordinario di igiene presso la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma fino al settembre 2015, a giudizio dell'interrogante in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 106 del 2012 (articolo 4, comma 2) che prevede che il presidente se «professore universitario, è collocato in aspettativa»;

          già nel 2015, per analoghi conflitti di interesse, l'allora presidente dell'Aifa, Sergio Pecorelli, è stato costretto a lasciare per i troppi legami con le aziende farmaceutiche che producono vaccini, ma anche per i ruoli di vertice inopportuni in società di venture capital sul mercato della farmaceutica –:

          se non si ritenga di dover necessariamente inoltrare, per quanto di competenza, una segnalazione all'Anac per ulteriori approfondimenti, in particolare con riferimento all'attività di valutazione dei vaccini;

          se non si ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per estromettere Ricciardi dalle liste per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

          se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per rimuovere dall'incarico Walter Ricciardi, con un provvedimento analogo a quello assunto nel 2015, per i suoi innumerevoli conflitti di interesse, nei confronti del presidente di Aifa Sergio Pecorelli.
(4-01801)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


      CUNIAL. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

          in data 22 novembre 2018 il Ministro interrogato ha chiarito il lavoro di approfondimento e valutazione riguardo il trattato di libero scambio Ceta. In particolare, nella risposta al Senato del Ministro si evidenzia che: «La Task Force del Libero Scambio, istituita presso il MiSE nello scorso agosto, è un meccanismo di lavoro aperto al contributo di tutte le parti sociali volto a valutare, su base analitica e non pregiudiziale l'impatto dei trattati di libero scambio in fase di negoziazione o di ratifica da parte dell'Unione Europea». Tuttavia, finora, riguardo i trattati di libero scambio approvati con Giappone e Vietnam, non risulta all'interrogante che siano state rese pubbliche le valutazioni costi/benefici del Ministero dello sviluppo economico e l'impatto sulle economie; in particolare, sembra non sia per nulla stato considerato l'impatto negativo sui settori di agricoltura e pesca. Nella risposta del Ministro inoltre viene chiarito che «gli studi del gruppo operativo saranno mirati a focalizzare sia i benefici che i picchi negativi degli accordi, essenzialmente a protezione delle fasce sociali più deboli, colpite dal processo di globalizzazione». La task force si è riunita per la terza volta al Ministero dello sviluppo economico, incentrando il lavoro sul Trattato Ceta e il dibattito si è focalizzato sulla tematica delle indicazioni geografiche e la nuova normativa interna canadese in materia, che adotta i princìpi del Ceta modificando il trade mark act canadese;

          tutti i trattati di libero scambio sono stati ritenuti da precedenti analisi costi-benefici dannosi per le economie locali, il welfare, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, andando principalmente a favorire le grandi concentrazioni di capitali e le multinazionali; è necessario che si chiarisca la posizione politica del Governo in merito ai trattati neoliberisti, tesi a sfruttare la globalizzazione del mercato delle merci a discapito delle economie locali e delle lavorazioni nel rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori;

          nel Ceta è ancora previsto il meccanismo Isds, un vero e proprio tribunale internazionale privato dinanzi al quale le multinazionali con sede o filiale in Canada potranno citare in giudizio gli Stati sovrani rispetto alle leggi che verranno approvate a vantaggio dei cittadini e, indirettamente o direttamente, svantaggiose per le multinazionali;

          il Canada ha avanzato all'Unione europea richieste di chiarimenti in merito alla sua volontà di utilizzare il glifosate e altri erbicidi e rispetto ai rallentamenti per l'autorizzazione degli Nbt, ovvero i nuovi Ogm, nonostante la Corte di Giustizia europea abbia chiaramente sentenziato che i prodotti derivati dalle nuove tecniche di modificazione genetica devono ritenersi ricompresi nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria vigente in materia di organismi geneticamente modificati;

          la portavoce della campagna «StopTtip-StopCeta» Monica Di Sisto, ha più volte affermato che «il Canada ha rinnovato l'accordo di libero scambio con Stati Uniti e Messico (USMCA, il nuovo Nafta), che crea alcuni nuovi problemi: i prodotti contenenti Ogm vecchi e nuovi in entrata in Canada non saranno più identificati con codici doganali specifici rendendo impossibile distinguerli in uscita senza analisi genetiche, completamente a carico dei sistemi di controllo. Nessun prodotto proveniente dagli Usa potrà essere fermato precauzionalmente prima che si completi un'intera analisi di rischio, e nel frattempo potrà continuare ad essere riesportato dal Canada visto che i prodotti non dovranno recare l'origine in etichetta» –:

          se il Ministro interrogato, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, non intenda chiarire la posizione politica del Governo riguardo a tutti i trattati di libero scambio;

          se, come e a quali costi verrà eventualmente contrastato il meccanismo che consentirà l'ingresso di prodotti Ogm da Usa e Messico, passanti per il Canada senza codici identificativi di ingresso e dunque di riconoscimento;

          se il Ministro interrogato intenda rendere pubbliche le valutazioni costi/benefìci sui trattati ratificati recentemente con Giappone e Vietnam.
(4-01802)

Pubblicazione di un testo riformulato.

      Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in Commissione Vizzini n. 7-00103, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 79 dell'8 novembre 2018.

      La Commissione XI,

          premesso che:

              l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», interviene sulla vertenza dei diplomati magistrale ante 2001/2002, destinatari della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2018, ai quali è stato definitivamente negato l'accesso e/o la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (gae), dalle quali si attinge per il ruolo. Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, la legge stabilisce una sospensione dell'applicazione della sentenza di 120 giorni dalla notifica;

              tale scelta è apparsa doverosa rispetto all'iniziale differimento di 120 giorni nell'esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos;

              l'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge, dispone che «Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1», ossia:

                  a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

                  b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;

          il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca per i ruoli dell'infanzia e della primaria due concorsi, uno ordinario e uno straordinario:

              a) il concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in Scienze della formazione primaria (Sfp) che abbiano svolto almeno due anni (180 giorni anche non consecutivi) di servizio presso le scuole statali nell'ultimo ottennio (le due annualità possono anche non essere consecutive);

              b) il concorso ordinario (bandito, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, con cadenza biennale), per titoli ed esami, sarà invece rivolto a tutti gli abilitati, quindi ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in Scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità;

          asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra la necessità di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e quella di dare risposta ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della formazione primaria attraverso il bando di nuovi concorsi;

          la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrale appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

          l'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati» hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;

          riguardo al requisito della iscrizione nel precitato elenco l'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999 (su cui si sono espressi il Consiglio di Stato, III sezione, del 30 maggio 2017, con sentenza n. 2562, e il T.A.R. Campania, V sezione del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395) «stabilisce per tabulas» che soltanto i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l'operatività di una norma speciale recante deroga ai principi generali);

          la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7395/2016, ribadisce infatti che «i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'articolo 8, comma 2, per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso", sicché appare evidente che “lo status di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso”». Tale condizione deve permanere sino al momento dell'assunzione, secondo l'opzione scrutinata dal Tar Campania;

          l'articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 (che al comma 2 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non «versavano in stato di disoccupazione» e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso) abolendo l'inciso relativo alla disoccupazione;

          il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 («Jobs Act»), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;

          alla luce di quanto esposto, pur nella consapevolezza che la ratio dell'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione;

          venendo meno la disoccupazione (e dunque l'iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi del citato articolo, nel caso di specie appare tuttavia paradossale che i docenti diplomati magistrale in parola, appartenenti alle categorie protette, a causa della trasformazione dei rispettivi contratti di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, entro il 30 giugno 2019, siano impossibilitati ad iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 quindi, in concreto, corrano il rischio di non poter far valere il proprio diritto di disabile,

impegna il Governo

a valutare di assumere iniziative per l'introduzione di una speciale tutela per i diplomati magistrale ante 2001/2002 con disabilità che, in applicazione della legge n. 68 del 1999, hanno diritto alla riserva di posti ma che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, inserendo la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
(7-00103) «Vizzini, Carbonaro, Amitrano, Villani, Giannone, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri, Tripiedi, Perconti, Davide Aiello, Costanzo».

ERRATA CORRIGE

      Interrogazione a risposta scritta Alberto Manca e Marino n. 4-01792 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 94 del 5 dicembre 2018: alla pagina 3397, seconda colonna, dalla riga undicesima alla riga dodicesima, deve leggersi: «dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Sassari, relativa allo smaltimento» e non come stampato.