XVIII LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 5 MARZO 2019
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 1o marzo 2019.
Battelli, Benvenuto, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 27 febbraio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MARROCCO: «Disposizioni in materia di formazione del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia alla prestazione di interventi di primo soccorso pediatrico» (1632);
MINARDO: «Disposizioni sull'insegnamento della Costituzione, del rispetto della legalità e dell'educazione alla cittadinanza nella scuola primaria e secondaria» (1633);
SPESSOTTO ed altri: «Soppressione del pubblico registro automobilistico e disposizioni concernenti il regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» (1634);
LUCCHINI ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di collaborazione dei medici iscritti ai corsi di specializzazione per la raccolta di sangue ed emocomponenti» (1635);
VIVIANI ed altri: «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale» (1636).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MOLINARI ed altri: «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare» (712) è stata sottoscritta, in data 27 febbraio 2019, dal deputato Pretto.
La proposta di legge BARTOLOZZI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela e informazione delle vittime di reati violenti» (1003) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannizzaro.
Trasmissione dal Senato.
In data 28 febbraio 2019 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1018. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (approvato dal Senato) (1637);
S. 773. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014» (approvato dal Senato) (1638).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015» (1539) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
«Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015» (1540) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013» (1541) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X.
Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.
In data 27 febbraio 2019 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea» (1478).
Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.
Con lettera pervenuta il 27 febbraio 2019, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 febbraio 2019, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Marco Minniti, nella sua qualità di ministro dell'interno pro tempore.
Con lettera pervenuta il 27 febbraio 2019, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 febbraio 2019, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti della deputata Beatrice Lorenzin, nella sua qualità di ministra della salute pro tempore.
Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2018 (Doc. XXXIII, n. 1).
Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 25 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, la relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica, predisposta dal Comitato stesso, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXLIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 20 del 23 gennaio-21 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 201)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 33 del 2013, riferite agli articoli 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'articolo 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima quater;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli articoli 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 7, 8 e 52 della CDFUE, all'articolo 8 della CEDU, all'articolo 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli articoli 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima quater:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 24 del 24 gennaio – 27 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 203)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti indicati nel numero 1);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'articolo 1, lettera a);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera a);
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'articolo 19 della legge n. 152 del 1975, e degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963 e reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 14 aprile 1982, dalla Corte d'appello di Napoli;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, e degli articoli 1, 4, comma 1, lettera c), 6 e 8 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sollevate, tutte con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, dal Tribunale ordinario di Udine;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 6, 8, 16, 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, e all'articolo 25, terzo comma, della Costituzione, nonché degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, tutte sollevate dal Tribunale di Padova:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 25 del 24 gennaio-27 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 204)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»;
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 1, del codice antimafia, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 26 del 5 dicembre 2018 – 27 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 205)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).»:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 28 del 23 gennaio-28 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 207)
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2018, n. 5, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», nonché del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli Allegati a tale legge;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'articolo 11, comma 4-bis, della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti», aggiunto dall'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 2011, n. 44, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009 (Legge Comunitaria regionale 2011)»
alla VIII Commissione (Ambiente).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 23 dell'8 gennaio-22 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 202)
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia:
alla I Commissione (Affari costituzionali);
sentenza n. 27 del 22 gennaio-27 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 206)
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo – sezione staccata di Pescara:
alla VI Commissione (Finanze);
Sentenza n. 29 del 21 gennaio-28 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 208)
con la quale:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli articoli 1206, 1207 e 1217 del codice civile, sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848:
alla XI Commissione (Lavoro);
sentenza n. 30 del 22 gennaio – 28 febbraio 2019 (Doc. VII, n. 209)
con la quale:
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) e dell'articolo 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli articolo 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:
alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.
Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/2295, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità delle norme nazionali con la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Questa comunicazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo ha attivato la predetta procedura in ordine allo schema di regolamento recante disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi per il suo impiego agricolo e zootecnico, ai sensi dell'articolo 41-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019 (Doc. LIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 e 25 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda alcune norme sui pagamenti diretti e sul sostegno allo sviluppo rurale per gli anni 2019 e 2020 (COM(2018) 817 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018) 891 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla X Commissione (Attività produttive);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione (COM(2019) 48 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 26, 27 e 28 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
n. 47/2018 del 25 ottobre 2018, concernente «Approvazione progetto definitivo SS n. 398 “Val di Cornia” – Bretella di collegamento tra l'Autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino – Lotto 7, tratto 1 – Svincolo di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, Lotto 7 – Bretella di Piombino)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, concernente «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione» – alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio);
n. 75/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Fondo sanitario nazionale 2018 – Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 79/2018 del 28 novembre 2018, concernente «Fondo sanitario nazionale 2018 – Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
n. 4/2019 del 17 gennaio 2019, concernente «Riassegnazione al Fondo “Sport e periferie” di risorse residue ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021.
Il Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la prima relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario, corredata della rendicontazione contabile delle spese sostenute, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXLIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 28 febbraio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del comitato misto istituito dall'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sull'adozione del regolamento interno del comitato misto (COM(2019) 105 final), corredata dal rispettivo allegato (COM(2019) 105 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, nonché alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina (COM(2019) 107 final e COM(2019) 110 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 107 final – Annex e COM(2019) 110 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (COM(2019) 113 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
relazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione delle misure specifiche riguardanti il regime d'imposta AIEM nelle isole Canarie (presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 2 della decisione 377/2014/UE del Consiglio del 12 giugno 2014) (COM(2019) 116 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione nel periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2019) 84 final);
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE, EURATOM) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2019) 94 final).
Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in data 19 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delibera n. 19/45 della medesima Commissione, recante regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, in caso di sciopero del personale dipendente dal Consorzio interuniversitario CINECA.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla XI Commissione (Lavoro).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Capriolo (Brescia), Craco (Matera), Demonte (Cuneo), Lagonegro (Potenza), Mesagne (Brindisi), Pisano (Novara), Vibo Valentia e Viola (Cuneo).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal Consiglio regionale del Lazio.
Il Consiglio regionale del Lazio, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso una risoluzione concernente l'ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome n. 04/2018, sul quadro finanziario pluriennale, la politica di coesione e la politica agricola comune dell'Unione europea per il periodo 2021-2027.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione da un Comune.
Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale di Vercelli, con lettera in data 18 febbraio 2019, hanno trasmesso una mozione, approvata dal medesimo Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 2018, concernente l'impatto sui territori del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, in materia di immigrazione e sicurezza.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Umbria.
Il Garante del contribuente per l'Umbria, con lettera in data 20 febbraio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Umbria, riferita all'anno 2018.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZE URGENTI
Iniziative, anche normative, volte al contrasto della violenza a sfondo omotransfobico – 2-00274
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
il 10 febbraio 2019 è stata pubblicata sulla rivista settimanale L'Espresso un'inchiesta inerente alle crescenti violenze a sfondo omotransfobico in Italia durante l'anno 2018, tutti crimini legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere delle vittime;
tale inchiesta fotografa una situazione preoccupante: dal 6 gennaio 2018 al 3 febbraio 2019 vengono elencati 65 episodi di omotransfobia su tutto il territorio nazionale, avvenuti negli ambienti familiari, nelle scuole e nelle università, sui posti di lavoro, in esercizi commerciali e in luoghi pubblici;
si tratta di episodi di violenza verbale e fisica, omicidi, minacce, estorsioni, allontanamento da strutture ricettive, in crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti, come dimostrano i dati: tra giugno e luglio 2018 i casi emersi sono stati 32 e hanno coinvolto 39 persone, contro una media di 9 vittime al mese negli anni precedenti;
tuttavia, tale inchiesta deve essere considerata estremamente parziale rispetto al dato reale: si basa, infatti, su un report creato dall'associazione Arcigay che riporta unicamente i casi emersi su organi di stampa locali e nazionali. La maggior parte delle vittime di violenza omotransfobica, infatti, non denuncia gli aggressori, per paura di ulteriori violenze e maggiore stigma sociale;
Gay help line, un servizio telefonico di assistenza contro violenze omotransfobiche, riporta che nel solo 2018 sono arrivate circa 400 telefonate di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 25 che denunciavano episodi omotransfobici in famiglia, come violenze fisiche e segregazione in casa;
l'inchiesta cita anche il risultato di una ricerca di Euromedia research del 2018 che segnala come ancora oltre il 15 per cento della popolazione italiana abbia un'opinione fortemente negativa della comunità lgbti;
a parere degli interpellanti è compito del Governo applicare gli articoli 2 e 3 della Costituzione, in particolare dotando urgentemente l'ordinamento italiano di uno strumento normativo contro l'odio omotransfobico, ancora assente nella legislazione e che pone il nostro Paese in drammatico ritardo rispetto a molti altri Stati membri dell'Unione europea;
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito nelle sue decisioni come sia un obbligo in capo agli Stati aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo la tutela delle persone appartenenti alla comunità lgbti, attraverso anche il contrasto, dal punto di vista penalistico, all'omofobia ed alla transfobia (M.C. e A.C. c. Romania; Identoba e altri c. Georgia);
la risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa (2006), che definisce l'omotransfobia come «una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (glbt), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo» è ancora rimasta inascoltata nell'ordinamento italiano) –:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda porre in essere, anche di tipo normativo, per contrastare urgentemente questi episodi dilaganti di omotransfobia e assicurare un adeguato livello di sicurezza di tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale.
(2-00274) «Zan, Boschi, Pini, Scalfarotto, Critelli, Zardini, Ascani, Morassut, Incerti, Lacarra, Migliore, De Luca, Fragomeli, Mauri, Quartapelle Procopio, Nardi, Raciti, Paita, Marattin, Verini, Rossi, Pellicani, De Menech, Vazio, Bonomo, Serracchiani, Prestipino, Annibali, Navarra, Mor, Orfini, Cardinale, Noja, De Micheli, Cenni, La Marca, Mura».
Iniziative volte alla prevenzione e al contrasto della violenza nei confronti delle donne con disabilità – 2-00286
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la famiglia e le disabilità, per sapere – premesso che:
nella relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni altra forma di violenza di genere approvata il 6 febbraio 2018 è stato affrontato il tema della violenza subita dalle donne con disabilità;
i lavori della Commissione hanno rilevato che la donna con disabilità vive in una condizione ancora più difficile, poiché spesso, «questo ruolo non le viene neanche riconosciuto; non è un essere umano, non è una cittadina, bensì un essere senza diritti, priva di sesso, corpo, intelligenza, desideri, emozioni»;
ciò nonostante, in questo contesto, sono comunque stati rilevati dei progressi grazie alla stipula della Convenzione sui diritti umani delle persone con disabilità, approvata il 25 agosto 2006 e adottata, in via definitiva, il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18;
la Commissione, durante i lavori, si è avvalsa del contributo della dottoressa Bosisio Fazzi la quale ritiene che i documenti genere-neutrali (gender neutral) non danno luogo a un'adeguata attenzione alle donne, incluse quelle con disabilità. Inoltre le donne con disabilità, oltre a sperimentare forme di discriminazione multipla, devono affrontare il problema di una doppia «invisibilità»: come donne e come persone con disabilità. La dottoressa ritiene essenziale adottare in pieno il principio del mainstreaming per assicurare che la prospettiva di genere sia esplicitamente adottata, in ogni Paese, nello sviluppo e nella realizzazione di leggi, azioni e programmi relativi alla disabilità;
per quanto concerne il quadro normativo nazionale, si apprende nel medesimo testo che non esiste una normativa specifica a tutela delle donne e delle ragazze con disabilità, alle quali pertanto si applica la normativa sulle pari opportunità e sulla parità di trattamento di genere tra uomo e donna e la normativa specifica per la condizione di disabilità; ciò comporta che nessuna norma, politica, misura o azione a favore dell'uguaglianza di genere includa specifici riferimenti alle ragazze e alle donne con disabilità, mentre nessuna prospettiva di genere viene adottata nello sviluppo e nell'applicazione di norme, azioni e programmi relativi alla condizione di disabilità;
tale elemento di criticità è stato sollevato al Governo italiano dal Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità nella sua osservazione conclusiva n. 1415: «Il Comitato raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative»;
si sottolinea, inoltre, che il concetto di discriminazione basata sul genere, contenuto nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non include la dimensione della discriminazione intersezionale sofferta dalle donne con disabilità in quanto donne e persone con disabilità e che nella legge 1o marzo 2006, n. 67 (cosiddetta «legge antidiscriminazione»), non è previsto il concetto di discriminazione intersezionale basato sul genere;
secondo il rapporto dell'Istat di giugno 2015, in cui si erano raccolti i dati relativi alla violenza di genere sulle donne italiane, ben 6 milioni 788 mila donne sono state vittime nel corso della loro vita di almeno un episodio di violenza. Ma la cosa più allarmante è che, delle donne con disabilità, ha subito violenze fisiche o sessuali il 36 per cento di chi è in cattive condizioni di salute e il 36,6 per cento di chi ha limitazioni gravi. Si stima che il rischio di subire stupri o tentati stupri sia doppio per le donne disabili (10 per cento contro il 4,7 per cento delle donne non disabili);
si evidenzia inoltre che la stessa legge n. 67 del 2006 non soddisfa gli obblighi derivanti dalla ratifica della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, in quanto non prevede rimedi specifici o sanzioni per le discriminazioni intersezionali;
il fenomeno della violenza ai danni delle donne con disabilità non è oggetto di studio (a parte poche parziali iniziative); mancano specifiche politiche di prevenzione e di contrasto allo stesso; i servizi e i centri antiviolenza sono generalmente impreparati e/o inaccessibili a donne con disabilità;
le donne con disabilità sono soggette a forme di violenza peculiari, che spesso non sono riconosciute come tali. In altri casi, le violenze sono riconoscibilissime, ma chi sta intorno e assiste non fa niente, per quieto vivere, per convenienza o, ancora, per senso di impotenza. Questo vuol dire che, se per una donna non disabile è difficile uscire dalla violenza, per una donna con disabilità, in questo contesto disabilitante e connivente, le possibilità sono infinitesimali –:
quali iniziative specifiche il Ministro interpellato intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, in tema di informazione, prevenzione, contrasto e risposta alla violenza nei confronti delle ragazze e delle donne con disabilità.
(2-00286) «Grippa, Angiola, Barzotti, Casa, Del Monaco, Del Sesto, Ficara, Frate, Lattanzio, Marzana, Parentela, Raffa, Roberto Rossini, Scagliusi, Serritella, Termini, Testamento, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, D'Uva».
Iniziative volte alla bonifica e alla messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Piombino – 2-00285
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
il comune di Piombino è interessato da problematiche ambientali piuttosto gravi e importanti, dovute alla presenza dell'industria siderurgica nell'area piombinese che ha comportato grandi trasformazioni della morfologia territoriale e un progressivo inquinamento dei suoli, della falda acquifera sottostante e dell'area marina antistante;
nel 1999, a seguito di uno studio di fattibilità redatto da Azienda regionale recupero risorse in Toscana per conto della società Tap spa, partecipata da Asiu spa (società a capitale pubblico affidataria dei servizi di igiene urbana nel comune di Piombino e della Val di Cornia) si decise di avviare un processo di trattamento e recupero dei rifiuti e sottoprodotti siderurgici dell'area industriale di Piombino mediante conglomerazione idraulica;
nel 2000 venne istituito il sito di interesse nazionale di Piombino, ai sensi della legge n. 426 del 1998, il quale si estende su una superficie terrestre di circa 930 ettari, di cui 580 appartengono al demanio statale, 321 sono di proprietà privata e 29 di proprietà del comune di Piombino;
del sito di interesse nazionale fanno parte anche i circa 2.000 ettari dello specchio di mare antistante le industrie e il bacino portuale, anch'essi contaminati dalle attività industriali;
con l'istituzione del sito di interesse nazionale si sarebbe dovuto procedere alla caratterizzazione delle sostanze inquinanti nel suolo, nella falda e nelle acque marine, alle valutazioni dei rischi ambientali e alla predisposizione di progetti organici di bonifica per consentire l'utilizzo di questo di questo territorio in condizioni di sicurezza ambientale e sanitaria;
sebbene il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo «Stato delle procedure per la bonifica» abbia fornito alcuni dati eloquenti, a distanza di diciotto anni dall'istituzione del sito di interesse nazionale non è stata completata neppure la caratterizzazione dello stesso;
non essendo stata completata neanche la caratterizzazione delle discariche industriali abusive dello stabilimento ex Lucchini, individuate dalla Guardia di finanza e sequestrate dalla procura della Repubblica di Livorno nel 2007, circa 500.000 metri cubi di rifiuti restano confinati da decenni sui terreni demaniali in prossimità del mare ad est della Chiusa di Pontedoro;
ad oggi ancora non si conoscono gli eventuali costi di un'operazione di bonifica complessa, in quanto non sono stati presentati progetti per il recupero ed il riuso delle aree costiere in questione e secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le aree bonificate nel sito di interesse nazionale sono pari a zero ettari;
con l'accordo di programma del 24 aprile 2014, per la riconversione e la riqualificazione del sito industriale di Piombino vengono stanziate le seguenti risorse:
a) 13,5 milioni di euro per la bonifica dell'area denominata città Futura;
b) 8 milioni di euro per la messa in sicurezza permanente della discarica esaurita di località Poggio ai venti;
c) 50 milioni di euro per la messa in sicurezza permanente ed il trattamento delle acque di falda delle aree demaniali oggetto di sversamenti industriali abusivi;
gli interventi di bonifica erano stati affidati ad Asiu spa, che però nel 2016, al momento del passaggio della Val di Cornia in Ato sud, risulta avere un'esposizione debitoria di circa 21 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti altri 10 milioni di euro di mancato accantonamento delle risorse per la gestione post mortem della discarica;
per gestire questa delicata situazione, che avrebbe messo a rischio di commissariamento tutti i comuni soci, il 28 giugno 2016 viene creata RiMateria spa, partecipata da Asiu per 87,75 per cento, alla quale conferisce gli impianti, il personale, ma anche i debiti/crediti. RiMateria eredita da Asiu la concessione della ex discarica Lucchini della «sutura», la discarica Lucchini esaurita e l'area cosiddetta LI53, quest'ultima oggetto della previsione di una nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi;
contestualmente viene nominato commissario straordinario per l'attuazione dell'accordo di programma il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi, che a sua volta affida la progettazione e la realizzazione della messa in sicurezza permanente all'autorità portuale e a RiMateria spa la gestione e il controllo della salubrità dei luoghi, la manutenzione ordinaria e la raccolta di percolato;
il 29 novembre 2017, tramite decreto n. 17478 del 29 novembre 2017, la regione Toscana diffida RiMateria spa per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'autorizzazione integrata ambientale n. 189 del 2011;
il 21 marzo 2018 la discarica è posta sotto sequestro e riaperta il 17 aprile 2018 sotto il costante controllo del nucleo operativo ecologico di Grosseto. Attualmente RiMateria spa non ha ancora terminato i lavori indicati nelle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale n. 189 del 2011 e nella diffida della regione Toscana;
ad oggi nessuno degli interventi di bonifica dell'area risulta essere attuato o in fase di attuazione –:
se il Ministro interpellato intenda attivarsi al fine di procedere alla bonifica del sito di interesse nazionale, anche aprendo ad una strategia di interazione tra livelli di governo locali, regionali e nazionali;
se verranno predisposti progetti per la realizzazione di idonee infrastrutture di accesso nelle zone del sito di interesse nazionale, coordinando bonifiche, opere infrastrutturali e riqualificazione per rendere disponibili territori risanati e utilizzabili per nuove attività;
se e quali siano le iniziative che il Ministro interpellato intende mettere in atto per attivare le risorse stanziate con l'accordo di programma del 2014 che, a distanza di cinque anni, risultano ancora inutilizzate e che, oltre ad eliminare potenziali rischi per la salute dei cittadini, costituirebbero un elemento di rilancio dell'economia di un'area industriale di crisi complessa;
se, in riferimento alla richiesta di ampliamento della discarica gestita da RiMateria, tale prospettiva risulti essere compatibile con il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo n. 423 del 4 ottobre 2017, tenuto conto del rischio della cessione ai privati di enormi spazi per conferimenti esterni di rifiuti speciali, senza procedere alle bonifiche e alla messa in sicurezza del territorio.
(2-00285) «Ricciardi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Gallinella, Gallo, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lattanzio, Liuzzi, Lombardo, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Maniero, Manzo, Mariani, Marino, Martinciglio».
Iniziative volte a tutelare i diritti dei lavoratori impiegati presso la ditta Cm service srl – 2-00284
D)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
la ditta Cm service srl, con sede legale a Cascinette d'Ivrea, è una società che gestisce i servizi di pulizie, portierato, guardiania e di manutenzione di edifici e fabbriche, con un fatturato che nel 2017 si attestava intorno ai 34 milioni di euro;
da diversi anni, la ditta Cm service srl sembra realizzare il medesimo disegno: dapprima, la vittoria di gare d'appalto comunali al ribasso per la gestione dei servizi di pulizie, portierato e guardiania, successivamente la riassunzione del personale che già lavorava nei medesimi siti e infine il dispiegamento di una serie di misure volte a ridurre le retribuzioni e il monte ore dei lavoratori già operanti per conto delle ditte precedenti attraverso azioni ricattatorie, come testimoniano le denunce d'innumerevoli articoli apparsi sui siti di informazione locali;
già il 4 settembre 2015 il quotidiano on line La Sentinella del Canavese segnalava come a Ivrea «la società che ha vinto la gara (Cm service srl) ha fatto firmare alle lavoratrici contratti che prevedono da settembre il 30 per cento di ore in meno»;
sul quotidiano Libertà-Sicilia, in data 29 agosto 2018, si denunciava l'ennesimo atto a danno dei lavoratori perpetrato da Cm service srl, con l'occupazione delle lavoratrici dell'appalto delle pulizie a difesa del loro salario, «a fronte della vergognosa proposta della Cm service srl di ridurre l'orario di lavoro a parità di lavoro da svolgere»;
uno degli ultimi episodi in ordine di tempo riguarda la vittoria del bando da parte di Cm service srl per i servizi di pulizie al dipartimento di veterinaria dell'Università di Torino, a Grugliasco;
come affermato dal sito La Stampa.it in un articolo del 31 dicembre 2018, la Cm service srl, che ha vinto il bando per il servizio di pulizie, ha proposto ai circa venti lavoratori già impiegati un nuovo contratto, inizialmente respinto al mittente, in cui era prevista la riduzione del 30 per cento del monte ore, definita inaccettabile dalle delegate sindacali. Dopo che l'azienda ha ridotto il taglio al 15 per cento, Cgil, Cisl e Uil hanno poi deciso di firmare, così come i lavoratori di un altro dipartimento, agraria, dove il problema si è posto e risolto nello stesso modo, ma gli altri sindacati, che sono la larga maggioranza, hanno invece proclamato l'agitazione;
le lavoratrici dei servizi di pulizia della facoltà di veterinaria di Grugliasco hanno poi firmato i contratti, ma, a quanto consta agli interpellanti, lamentano trattamenti economici e lavorativi inaccettabili, oltre a situazioni che ostacolerebbero il dialogo con il personale dell'università –:
se sia a conoscenza dei molteplici casi di mancato rispetto dei diritti dei lavoratori citati in premessa con protagonista la ditta Cm service srl, costantemente interessata da azioni di rivendicazione sindacale su tutto il territorio nazionale;
quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di impedire il protrarsi degli episodi citati in premessa su tutto il territorio nazionale;
se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza per acquisire i chiarimenti necessari in merito al modus operandi della società Cm service srl, che causa costantemente disagi alla cittadinanza e accese proteste dei lavoratori.
(2-00284) «Costanzo, Pallini, Davide Aiello, Siragusa, Amitrano, Ciprini, Bilotti, Cubeddu, De Lorenzo, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Tripiedi, Tucci, Vizzini, Marzana, Masi, Melicchio, Migliorino, Misiti, Nitti, Palmisano, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Pignatone, Raduzzi, Raffa, Rizzo, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scutellà, Serritella, Francesco Silvestri».
Iniziative volte a tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese italiani, nonché dei cittadini britannici in Italia, in relazione alle prospettive relative alla cosiddetta Brexit – 2-00287
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:
a più di due anni dal referendum che ha deciso politicamente il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il cosiddetto «caso Brexit» non si è ancora concluso e la continua attesa ha generato un clima di forte incertezza;
affinché possa realizzarsi una gestione ordinata della « Brexit», è necessario prestare una particolare attenzione alla tutela dei diritti dei nostri concittadini nel Regno Unito e agli interessi delle imprese italiane;
il recesso del Regno Unito dall'Unione europea genererà un grosso impatto anche sull'Italia: con circa il 5 per cento dell'ammontare complessivo delle esportazioni italiane, la Gran Bretagna si posiziona infatti al quarto posto tra i mercati di destinazione, dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Tale percentuale di beni esportati, i quali sono complessivamente pari a 450 miliardi di euro nel 2017, si traduce in circa 23 miliardi di euro e, se si considera che il nostro import da Londra ammonta a circa 12 miliardi di euro, risulta un avanzo commerciale di 11 miliardi di euro;
alla luce di tali percentuali, emerge con chiarezza la forte rilevanza del legame economico che unisce i due Paesi; nel caso in cui si giungesse ad una « Brexit» senza accordo finale, ciò potrebbe infatti modificare le percentuali di interscambio con l'estero e i 23 miliardi di euro di export verrebbero ridotti in modo sensibile; basti ricordare che a inizio 2016 ci si attendeva un aumento dell’export italiano verso la Gran Bretagna di circa il 5-6 per cento, mentre, dopo il referendum di giugno 2016, la percentuale si è fermata allo 0 per cento, per poi raggiungere il 3 per cento solo nel 2017;
l'impatto sul sistema industriale italiano lo si comprende meglio disaggregando l'effetto del potenziale calo delle esportazioni italiane verso Londra, poiché circa il 40 per cento di queste sono concentrate in alcuni settori, quali la meccanica strumentale, i mezzi di trasporto e l'agroalimentare. Gli effetti su questi settori sarebbero dunque più rilevanti che in altri, tanto più se la « Brexit» avvenisse senza un accordo finale;
anche gli investimenti diretti esteri subiranno variazioni in seguito alla eventuale « hard Brexit» sull'Italia. Il nostro Paese è destinatario di relativamente pochi investimenti diretti esteri, il 18,7 per cento del prodotto interno lordo, contro il 46,7 per cento della media dell'Unione europea nel 2016, ma si tratta di investimenti con forte concentrazione a livello settoriale, manifatturiero, information and communication technology e commercio all'ingrosso;
si consideri poi che, nei 45 anni dell'adesione del Regno Unito all'Unione europea, la Gran Bretagna e l'Italia hanno intessuto relazioni intense innanzi a forme di forte cooperazione di fatto tra Francia e Germania, al fine di riportare la politica dell'Unione in un ambito maggiormente condiviso, e la presenza della Gran Bretagna nell'Unione europea ha favorito la crescita della competitività del sistema produttivo italiano;
la « Brexit» rischia di cambiare anche il volto della mobilità internazionale a fini lavorativi. Secondo gli ultimi dati dell'Istat relativi alle migrazioni internazionali e interne della popolazione residente, del dicembre 2018, nel 2017 il Paese che ha ospitato il maggior numero di italiani emigrati è proprio la Gran Bretagna con 21.000 emigrati;
gli accordi di «divorzio» della Gran Bretagna dall'Unione europea dovrebbero prevedere alcune misure eccezionali per talune categorie di lavoratori, nel caso in cui si realizzasse effettivamente una « hard Brexit», cercando di garantire ai lavoratori italiani regole e condizioni di permanenza che prevedano restrizioni diverse da quelle attualmente applicate dalla Gran Bretagna ai lavoratori immigrati da altri Stati estranei all'Unione europea;
considerando la presenza di 700 mila italiani complessivi stimati nel Regno Unito, si può facilmente prevedere l'importanza di ottenere obiettivi nel senso sopra detto;
infine, nell'anno accademico 2016-2017, sono stati oltre 13 mila gli studenti italiani iscritti nelle università del Regno Unito e il numero complessivo di studenti è naturalmente maggiore, ma, ad oggi, non ci sono risposte certe per quanto riguarda le questioni dettagliate come l'entità delle tasse universitarie da pagare o la garanzia di poter godere dell'assistenza sanitaria;
è notizia di questi giorni che il voto sull'accordo per la « Brexit» previsto per mercoledì 27 febbraio 2019 alla Camera dei Comuni verrà rinviato e che i vertici dell'Unione europea sarebbero disposti ad estendere sino al 29 marzo 2021 la permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, piano che avrebbe già ottenuto il placet del Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e che consentirebbe anche di coprire l'estensione temporale del budget comunitario –:
in attesa di un chiarimento delle intenzioni del Governo britannico sui prossimi sviluppi, se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative il Governo intenda assumere, in quest'ottica di perdurante incertezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi degli imprenditori, dei lavoratori e degli studenti italiani residenti nel Regno Unito, nonché dei cittadini britannici in Italia, considerando le criticità esposte in premessa e la prospettata ipotesi di estensione lunga della « Brexit» fino al 2021.
(2-00287) «Ianaro, Scerra, Bruno, De Giorgi, Galizia, Olgiati, Papiro, Torto, Villani, Sabrina De Carlo, De Girolamo, De Lorenzis, De Toma, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Ficara, Flati».
Iniziative di competenza in ordine alla concessione per la gestione del porto di Gioia Tauro, al fine del rilancio del sito nell'ambito delle reti transeuropee e della salvaguardia dei livelli occupazionali – 2-00288
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
il sito portuale di Gioia Tauro rappresenta il più grande porto in Italia per il throughput container, il nono in Europa ed il sesto nel Mediterraneo, è strategicamente limitrofo alla rotta oriente-occidente che va dallo Stretto di Gibilterra al Canale di Suez ed è uno dei maggiori siti di trasbordo, risultando punto funzionale di collegamento fra le reti globali e regionali che interessano le principali rotte del Mediterraneo;
il porto ha una banchina lunga 3,4 chilometri; sono presenti 22 gru di banchina in grado di raggiungere fino a 23 file di container, i dipendenti sono oltre 1.300 e la struttura ha una capacità massima di 4 mega portacontainer;
l'attività portuale ha raggiunto i 3.467.772 di teu nel 2008, per poi scendere costantemente dal 2009 al 2011, riprendersi dal 2011 al 2013 ma poi scendere di nuovo tra il 2013 e il 2015, a causa delle condizioni difficili del mercato del trasbordo nel Mediterraneo e della concorrenza di altri importanti centri di trasbordo presenti in Grecia, Egitto e Malta;
il porto di Gioia Tauro è presente fra i porti italiani inclusi nella rete « core» transeuropea di trasporto Ten-T secondo i criteri del regolamento (UE) n. 1315 del 2013, articolo 20, paragrafo 2, redatto sulla base dei dati relativi ai volumi di traffico operanti e, quindi, di competenza nazionale sugli assetti finanziari e decisionali;
il Governo nazionale, direttamente e per mezzo dell'autorità portuale, governa la concessione delle banchine del porto di Gioia Tauro, che risultano essere affidate per il 50 per cento alla società MedCenter, partecipata da Contship Italia, e per l'altro 50 per cento dalla società Til, che è controllata da Msc holding, e che attualmente sono in conflitto per strategie di investimento divergenti proprio nell'area portuale calabrese;
tale assenza di univoca direzione progettuale industriale delle società Mct e Msc ha causato l'avviso di prelicenziamento di circa cinquecento dipendenti del comparto portuale di Gioia Tauro, senza indicarne modi e procedure, innescando una reazione drammatica dai risvolti sociali imprevedibili;
l'intervento del prefetto di Reggio Calabria ha consentito la rapida istituzione del tavolo tecnico ministeriale e la convocazione delle parti interessate alla risoluzione della problematica che minaccia i livelli occupazionali presenti nel porto di Gioia Tauro e la concomitante ripresa delle operazioni portuali di Gioia Tauro sospese dai dipendenti giustamente preoccupati;
l'assenza irresponsabile ed ingiustificata di Mct al tavolo ministeriale ed il reiterarsi di analoghi episodi precedenti, accaduti nel 2017 e scongiurati solo attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria competente in materia lavoro, lasciano come unico interlocutore ministeriale credibile e disponibile Msc;
l'articolo 4 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (...)»;
è necessario preservare i livelli occupazionali presenti e la piena operatività portuale –:
se il Ministro interpellato intenda avviare immediatamente l’iter di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della concessione senza esitazione alcuna o perdita di tempo, che risulterebbe deleteria rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali, minacciati da un comportamento a parere degli interpellanti poco responsabile manifestato dalla MedCenter, ed all'attività operativa dello stesso sito portuale;
se intenda considerare gli impegni manifestati dalla Msc al tavolo ministeriale e adottare opportune iniziative per concretizzare immediatamente gli accordi di investimento prospettati, al fine di realizzare l'incremento necessario del volume di traffico per un'azione di rilancio nazionale ed internazionale del porto di Gioia Tauro; ovvero se, in alternativa, si intenda valutare un eventuale ritiro della concessione alla società di gestione del porto e predisporre una fase transitoria che consenta lo svincolo e l'utilizzo dei fondi del programma finanziario europeo per il piano di investimenti delle aree logistiche integrate del Paese, avviando lo studio per una celere eventuale riassegnazione della concessione ad altra società italiana;
se e quali iniziative intenda adottare per effettuare una valutazione degli effetti della legge n. 136 del 2018 (che ha, da ultimo, modificato la legge n. 84 del 1994 relativa al riordino della legislazione in materia portuale), in termini di utilità per l'attività di sviluppo e crescita di cui necessita il porto calabrese di Gioia Tauro.
(2-00288) «Cannizzaro, Bartolozzi, Carfagna, Casciello, D'Attis, D'Ettore, Fasano, Fiorini, Gagliardi, Giacometto, Marrocco, Martino, Mazzetti, Mugnai, Musella, Nevi, Orsini, Pella, Polverini, Prestigiacomo, Ravetto, Paolo Russo, Scoma, Siracusano, Sisto, Sozzani, Squeri, Maria Tripodi, Vietina, Zanella, Zangrillo, Elvira Savino».
Iniziative di competenza volte alla tutela della salute dei cittadini veneti con riguardo ai trattamenti relativi alla presenza di sostanze Pfas nel sangue – 2-00223
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
il 13 dicembre 2017, la Ministra della salute pro tempore ha risposto all'interrogazione n. 3-03430 in cui si chiedeva se esistessero specifiche linee guida circa l'efficacia della plasmaferesi sulla rimozione delle sostanze Pfas, nonché se vi fosse un protocollo scientifico clinicamente validato e un'autorizzazione di un comitato etico per l'adozione della plasmaferesi su larga scala con il coinvolgimento anche di minori di anni 14, così come avviene nella regione Veneto;
la popolazione di tre province del Veneto (Vicenza, Verona e Padova) da alcuni anni convive con la preoccupazione di abitare in un territorio inquinato dalle sostanze perfluoroalchiliche, conosciute come Pfas;
nel mese di giugno del 2017 la regione Veneto aveva dato avvio a una procedura su larga scala, appunto la plasmaferesi, con l'obiettivo di abbattere la quantità di Pfas riscontrata nel sangue della popolazione a seguito di un piano di biomonitoraggio avviato sempre dalla stessa regione;
la Ministra pro tempore, rispondendo all'interrogazione, ha precisato che il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità non sono stati mai formalmente interessati dalla regione Veneto circa l'utilizzo di questa terapia e ha chiarito che non risultano evidenze scientifiche in ordine alla possibilità di rimuovere gli Pfas o gli Pfoa attraverso l'uso della plasmaferesi;
la Ministra pro tempore ha specificato ulteriormente che «le più recenti linee guida non includono detti contaminanti tra gli agenti inquinanti che possono essere rimossi con tale tecnica. Il ricorso alla plasmaferesi è fortemente sconsigliato proprio in quelle situazioni particolari e rare (ed è questo il caso dell'inquinamento da Pfas e Pfoa, presente nella sola regione Veneto) in cui si registra una specifica tipologia di inquinamento ambientale»;
per tali ragioni, e in considerazione anche del fatto che la plasmaferesi è una terapia fortemente invasiva, la regione Veneto, prima di sottoporre le persone a tale trattamento, avrebbe dovuto procedere a una preventiva sperimentazione;
la Ministra pro tempore ha concluso rassicurando di aver già chiesto alla regione Veneto maggiori e più dettagliate informazioni in merito, al fine di poter valutare l'adozione di un'iniziativa volta a tutelare la salute dei cittadini veneti;
sebbene sia importante cercare soluzioni al problema Pfas nel sangue, è tuttavia doveroso farlo nel rispetto della scienza e a garanzia della salute. Non è di certo responsabile proporre un trattamento senza aver verificato se è utile, quali effetti produce e se davvero valga la pena di investire milioni di euro senza dati chiari e precisi;
la regione Veneto sta continuando le operazioni di screening, ma, una volta consegnati i referti e in presenza di elevati valori di plasmaferesi, non offre alcuna soluzione concreta: a quanto consta agli interpellanti in alcune lettere inviate dall'azienda ospedaliera di Padova (unità operativa immunotrasfusionale) si indicherebbe semplicemente un recapito telefonico da contattare dell'azienda ospedaliera e una nota informativa che descrive in cosa consiste la procedura;
tuttavia, secondo quanto riferito agli interpellanti, contattando il numero di telefono indicato per fissare un appuntamento per eseguire i trattamenti, l'operatore dichiarerebbe che essi sono sospesi in seguito al blocco stabilito dal Ministero della salute;
è del tutto evidente che fare lo screening, senza offrire soluzioni concrete ai cittadini, stia producendo tra la popolazione uno stato di grande agitazione;
la regione Veneto ha ricevuto dal Ministero della salute una circolare recante «applicazione delle procedure di plasmocentesi», in cui si ribadisce la disponibilità del Centro nazionale sangue e dell'Istituto superiore di sanità a ogni forma di collaborazione tecnico-scientifica sul tema dell'impegno della plasmocentesi terapeutica in questa specifica situazione clinica, per la quale è necessario procedere sulla base di solide evidenze scientifiche –:
quali iniziative intenda mettere in campo, per quanto di competenza, per garantire il diritto alla salute dei cittadini veneti che devono rimuovere le sostanze Pfas dal loro sangue.
(2-00223) «Rotta, Zardini».
Iniziative di competenza per la tutela della salute dei cittadini di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), con particolare riferimento all'operatività dell'ospedale «Tiberio Evoli» – 2-00283
H)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
l'ospedale «Tiberio Evoli» di Melito di Porto Salvo già da troppo tempo non assicura i bisogni della salute e dei cittadini;
il presidio medico in questione – uno dei più importanti dell'area della città metropolitana di Reggio Calabria – infatti, versa in condizioni disastrose ed inaccettabili: esso non dispone di ascensore monta-lettighe e di uscite di emergenza, la sala obitoriale è da tempo chiusa, manca un reparto di riabilitazione neurologica e quello di ortopedia non è stato ancora riaperto in seguito alla «chiusura temporanea» del 12 giugno 2017; molti altri sono i padiglioni chiusi;
l'insieme delle problematiche relative al nosocomio di Melito rileva anche gravi condizioni di degrado strutturale che, unitamente ad una presenza di personale medico e paramedico ridotta ai minimi termini, pone gli utenti, che per necessità di urgenza vi si recano, in condizioni di insicurezza, stante lo stato di forte e pericoloso degrado corticale e strutturale dell'edificio, non a norma secondo i parametri imposti dalle vigenti normative edilizie ed antisismiche;
l'ospedale risulta, altresì, privo di un reparto di pediatria o neonatologia ed urge la riapertura di un punto nascita;
in particolare, sull'assenza del punto nascita nell'ospedale «Tiberio Evoli», si deve evidenziare come lo stesso sia stato chiuso senza preavviso e senza consultazione dei cittadini che in proposito lamentano gravi difficoltà viarie, come si evince da un recente rapporto dell'Osservatorio civico sul federalismo in sanità;
ma l'elenco delle disfunzioni e delle carenze non termina, purtroppo, qui: sarebbe necessario dotare l'ospedale di un'altra ambulanza e dell'apparecchio per la risonanza magnetica, acquistato da tempo e – ad oggi – non presente nell'unità operativa Melito di Porto Salvo;
tra le tante necessità e carenze, se ne evidenziano altre che, parimenti, rivestono primaria importanza, quali l'assegnazione di un cardiologo per la cardiologia e la riabilitazione, oltre alla necessità di un emogasanalizzatore, di uno spirometro per spirometria globale e la diffusione alveolo capillare, oltre che di un fibrolaringoscopio con un otorino nella unità operativa di otorinolaringoiatria, anch'essa chiusa da tempo;
l'ospedale di Melito di Porto Salvo pare ormai l'agnello sacrificale da offrire su due altari: quello dell'inerzia politica e quello delle scelte amministrative penalizzanti i territori privi di rappresentanza;
insomma, una situazione vergognosa che i cittadini, ma lo Stato in primis, non deve, ma soprattutto non può più tollerare;
invero, nel campo dei servizi sanitari, l'intervento statale si fonda su due sostanziali cardini: la competenza esclusiva a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ex articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e quella concorrente in materia di tutela della salute: diritti all'evidenza fortemente compressi dalla descritta situazione;
del resto, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza evidenzia che, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e consentirne la continuità nell'erogazione nell'ambito delle attività ospedaliere a rischio interruzione (in particolare, quelle inerenti all'emergenza ospedaliera e territoriale, nonché alla medicina generale), il Ministero della salute ha previsto un apposito intervento normativo. Si rileva, inoltre, che la qualità del sistema di cura prevede la piena attuazione del decreto 2 aprile 2015, n. 70, che definisce gli standard qualitativi, strutturali, quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, oltre che l'aderenza degli enti del servizio sanitario nazionale, al programma nazionale esiti, con l'obiettivo di rendere omogenei su tutto il territorio nazionale la qualità, i volumi e gli esiti delle cure, coniugando l'efficienza economica con l'accessibilità dei servizi;
è del tutto evidente, dunque, che l'assenza di un tempestivo intervento che, in ottemperanza agli impegni programmaticamente assunti, affronti le criticità del presidio ospedaliero in questione, comporterebbe un'irragionevole soppressione dei diritti costituzionalmente garantiti degli abitanti dell'area grecanica –:
quali iniziative intenda intraprendere con urgenza, il Ministro interpellato, per quanto di competenza, per garantire il fondamentale diritto alla salute dei cittadini di Melito di Porto Salvo e delle zone limitrofe, in particolare con riferimento alla revisione e all'aggiornamento dei criteri previsti dal decreto 2 aprile 2015, n. 70;
se non ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, con tempestività, nell'ambito del Patto nazionale per la salute, affinché siano previsti nell'ospedale «Tiberio Evoli» il «punto nascita», unitamente ai reparti di neonatologia e pediatria.
(2-00283) «Maria Tripodi, Cassinelli, Bagnasco, Carrara, Silli, Pentangelo, Santelli, Occhiuto, Cannizzaro, Calabria, Benigni, Porchietto, Sorte, Pedrazzini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Ruggieri, Mulè, Tartaglione, Vito, Dall'Osso, Fascina, Ripani, Cortelazzo, Bendinelli, Barelli, Bond, Baratto, Battilocchio, Spena».
Intendimenti in ordine all'adozione del decreto attuativo previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018 in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici – 2-00276
I)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'articolo 25-undecies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha riformato le «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione» contenute nell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo che l'attuazione delle nuove norme sia preceduta da un decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze;
infatti, il comma 1 del suddetto articolo 25-undecies recita: «La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione del vincolo»;
il comma 3 del suddetto articolo 25-undecies dispone l'emanazione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2018;
tale riforma normativa ha inteso risolvere una situazione di conflitto tra «venditori» e «acquirenti» di alloggi comunque realizzati con contributo pubblico, determinata da un'interpretazione dei tempi di estinzione del vincolo del prezzo massimo di cessione, giudicata non corretta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 18135 del 16 settembre del 2015; conflitti che hanno generato numerosi contenziosi civili con richieste di risarcimento delle differenze tra prezzo reale di vendita e prezzo massimo di cessione;
nella città di Roma, la città maggiormente colpita dal fenomeno, i giudici della X sezione del tribunale di Roma stanno dichiarando improcedibili le cause degli acquirenti in forza della nuova normativa;
nello stesso tempo, sulla base delle disposizioni della nuova normativa, è stabilito che, di fronte alla sola istanza di affrancazione presentata dai venditori ma senza il pagamento dell'affrancazione, non sia possibile procedere alla rimozione del vincolo;
i 30 giorni per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe offrire i criteri e i parametri per stabilire i calcoli sono trascorsi, senza che il Ministero abbia predisposto nemmeno la bozza del decreto e l'abbia successivamente sottoposta alla Conferenza unificata;
in conseguenza di tutto ciò, molte famiglie si trovano in una condizione drammatica con mutui (accesi per prezzi giudicati eccessivi) che «corrono» regolarmente, portando le economie familiari a rischio, mentre l'applicazione della legge che dovrebbe colmare il vuoto normativo ritarda i suoi effetti per le inerzie del Ministero –:
con quali tempi e modi il Ministro interpellato intenda procedere all'adozione del decreto attuativo finalizzato a consentire l'applicazione della nuova normativa stabilita dal decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione.
(2-00276) «Morassut, Fiano».