XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 marzo 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 marzo 2019.

      Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maniero, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 11 marzo 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          PRESTIGIACOMO: «Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n.  75, e altre disposizioni in materia di prostituzione» (1656);
          NOVELLI: «Trasformazione dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù in ente pubblico non economico» (1657);
          MISITI: «Introduzione dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, concernente l'istituzione di una sezione speciale nell'ambito dell'anagrafe tributaria, per la razionalizzazione dei controlli eseguiti nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali, alloggiative e di somministrazione di alimenti e bevande» (1658);
          RAVETTO: «Introduzione dell'obbligo di indicazione dei dati identificativi dell'aeromobile nei contratti di trasporto aereo di passeggeri» (1659).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 11 marzo 2019 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
          dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
              «Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019» (1660);
          dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

              «Delega al Governo per la modifica del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285» (1661).

      Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 11 marzo 2019 il deputato Molinari ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
          MOLINARI ed altri: «Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale» (1556).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia):
      CIRIELLI ed altri: «Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale» (1331) Parere delle Commissioni I e XII;
      «Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive» (Già articoli da 6 a 11 del disegno di legge n. 1603 – stralcio disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 12 marzo 2019) (1603-ter) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          IX Commissione (Trasporti):
      MARINO ed altri: «Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n.  128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche isolate dalla rete ferroviaria nonché di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza» (1615) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

      In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati: Battelli, Scerra, Giglio Vigna, De Luca, Rossello, Montaruli, Occhionero, Emanuela Rossini, Battilocchio, Bazzaro, Berlinghieri, Bianchi, Bruno, Andrea Crippa, Sabrina De Carlo, De Giorgi, Delrio, Di Lauro, Di Muro, Galizia, Giachetti, Giordano, Ianaro, Iezzi, Lollobrigida, Maggioni, Marrocco, Mauri, Molinari, Murelli, Olgiati, Papiro, Penna, Pettarin, Raciti, Rotta, Ruggieri, Elvira Savino, Sensi, Cosimo Sibilia, Spadoni, Torto, Vietina e Villani: «Articolo 25 e Capo XXVIII: modifiche alle disposizioni relative alle procedure di collegamento con l'Unione europea» (Doc. II n.  9).

      Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

      Con lettera pervenuta l'11 marzo 2019, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 febbraio 2019, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Graziano Delrio, nella sua qualità di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
      sentenza n.  31 del 22 gennaio-1o marzo 2019 (Doc. VII, n.  210),
          con la quale:
              dichiara che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 21 settembre 2016 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2012), di concerto con il Capo del dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Capo del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 3.136.759,98 sul capitolo 2368, articolo 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
              annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede;
              dichiara che non spettava allo Stato adottare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il dipartimento della funzione pubblica 8 maggio 2017 (Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, per l'anno 2013), nella parte in cui la Regione autonoma Sardegna è chiamata a versare la somma di euro 2.817.523,18 sul capitolo 2368, articolo 6, capo X, dell'entrata di previsione dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, inutilmente decorsi i quali al suo recupero si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte sul capitolo 2790 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
              annulla per l'effetto, in parte qua, il decreto indicato al punto che precede:
          alla VI Commissione (Finanze);
      sentenza n.  35 del 9 gennaio- 6 marzo 2019 (Doc. VII, n.  213),
          con la quale:
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche;
              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 119, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche:
          alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  36 del 23 gennaio-6 marzo 2019 (Doc. VII, n.  214),
          con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.  190), sollevata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  235 del 2012, sollevata in via subordinata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce:
          alla I Commissione (Affari costituzionali);

      sentenza n.  37 del 23 gennaio – 6 marzo 2019 (Doc. VII, n.  215),
          con la quale:
              dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n.  67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.  67), sollevate, in riferimento agli articoli 10 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n.  67 del 2014 e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.  7 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Venezia:
          alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  38 del 23 gennaio-6 marzo 2019 (Doc. VII, n.  216),
          con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.  140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), sollevata, in riferimento all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna:
          alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

      sentenza n.  41 del 22 gennaio-8 marzo 2019 (Doc. VII, n.  218),
          con la quale:
              dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 26 gennaio 2018, n.  1 (Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n.  48 «Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile»), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione:
          alla II Commissione (Giustizia);

      sentenza n.  42 del 23 gennaio-8 marzo 2019 (Doc. VII, n.  219),
          con la quale:
              dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017 (Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n.  170 del 2017):
          alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

      sentenza n.  43 del 23 gennaio-8 marzo 2019 (Doc. VII, n.  220),
          con la quale:
              dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, di convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale, con l'atto di citazione indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e i componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio, in carica al momento dell'adozione delle delibere indicate nel suddetto atto di citazione;
              di conseguenza, annulla, in tale parte, il medesimo atto di citazione:
          alla I Commissione (Affari costituzionali).

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
          in data 4 marzo 2019, Sentenza n.  33 del 24 gennaio-4 marzo 2019 (Doc. VII, n.  211),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.  122, come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.  135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 110 e 111, della legge della Regione Campania 7 agosto 2014, n.  16 recante «Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)»;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 26 e 27, del decreto-legge n.  78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.  95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n.  439 – e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge n.  78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.  95 del 2012, come convertito, sollevata, in riferimento all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
              dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge n.  78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.  95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, e in riferimento all'articolo 95 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
              dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge n.  78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.  95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114, 117, primo comma – in relazione all'articolo 3 della Carta europea dell'autonomia locale – e 118 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
              dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 28, 28-bis, 29, 30 e 31, del decreto-legge n.  78 del 2010, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n.  95 del 2012, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 114, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
          alla I Commissione (Affari Costituzionali);

      in data 6 marzo 2019, Sentenza n.  34 del 6 febbraio-6 marzo 2019 (Doc. VII, n.  212),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.  133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.  195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n.  69):
          alla II Commissione (Giustizia);

      in data 8 marzo 2019, Sentenza n.  40 del 23 gennaio-8 marzo 2019 (Doc. VII, n.  217),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni:
          alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

      Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n.  238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, riferita ai contratti di programma 2012-2014 e 2016-2021 – parte servizi e ai contratti di programma 2012-2016 e 2017-2021 – parte investimenti, aggiornata al 31 dicembre 2017 (Doc. CXCIX, n.  1).

      Questa relazione è stata trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 11 marzo 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato (COM(2019) 124 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 124 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (COM(2019) 128 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR, con riguardo alla proposta di emendamento alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (COM(2019) 131 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 131 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Garante del contribuente per il Lazio.

      Il Garante del contribuente per il Lazio, con lettera in data 6 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nel Lazio, riferita all'anno 2018.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Puglia.

      Il Garante del contribuente per la Puglia, con lettera pervenuta in data 7 marzo 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n.  212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Puglia, riferita all'anno 2018.

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Chiarimenti in ordine ad attività svolte da alcuni carabinieri in occasione della proiezione del film riguardante la vicenda di Stefano Cucchi presso una libreria di Siderno, in provincia di Reggio Calabria – 3-00317

A) Interrogazione

      BRUNO BOSSIO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          come riportato dai mezzi di informazione in occasione della proiezione del film « Sulla mia pelle» riguardante il caso di Stefano Cucchi presso una libreria all'interno del centro commerciale «le Gru» di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, si è registrato un episodio che, ad avviso dell'interrogante, necessita di un chiarimento istituzionale;
          poco prima della proiezione del film due carabinieri in divisa avrebbero chiesto alla titolare della libreria l'elenco dei partecipanti e ogni tanto nel corso della proiezione e del dibattito che ne è seguito si affacciavano per ascoltare;
          il colonnello Gabriele De Pascalis, comandante dell'Arma della compagnia di Locri, raggiunto dalla stampa ha escluso la volontà di schedare i presenti parlando di «attività di routine» –:
          se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e come si giustifichi la richiesta di avere l'elenco dei partecipanti alla presentazione di un film, che, secondo l'interrogante, non può essere qualificata come «attività di routine».
(3-00317)


Iniziative in ordine alla decisione di destinare all'area metropolitana di Roma capitale alcuni fondi già destinati alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei fiumi dell'Abruzzo e delle altre regioni dell'Appennino centrale – 3-00277

B) Interrogazione

      PEZZOPANE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          da articoli di stampa si apprende la notizia che l'autorità di bacino ha spostato, sull'area metropolitana di Roma capitale, fondi per 10 milioni di euro già destinati alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei fiumi dell'Abruzzo e delle altre regioni dell'Appennino centrale, attraverso il piano stralcio 2018;
          tale decisione compromette la sistemazione e la messa in sicurezza idraulica di 9.500 chilometri di fiumi, torrenti, fossi e ruscelli che scorrono sul territorio abruzzese e rivela, per l'interrogante, l'assoluta disattenzione dell'Esecutivo nei confronti della regione Abruzzo;
          l'assessore regionale alle opere pubbliche, Lorenzo Berardinetti, assieme al direttore regionale ai dissesti idrogeologici, Emidio Primavera, ha partecipato alla conferenza istituzionale permanente dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, che si è tenuta martedì 16 ottobre 2018 nella sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a Roma. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti istituzionali di Marche e Umbria, assenti invece i delegati per il Lazio. «Le tre regioni hanno manifestato assoluta contrarietà all'approvazione della delibera, anche se, nonostante il voto contrario della regione Abruzzo e il dissenso scritto della regione Umbria, è stata ugualmente approvata», sottolinea Berardinetti, che adesso punta il dito contro «l'atteggiamento gravissimo, totalmente insensibile alle voci degli amministratori locali», invoca l'intervento del Ministro interrogato e chiede «che i 10 milioni vengano almeno redistribuiti con equità»;
          nell'ambito delle attività di pianificazione, le strutture della regione hanno messo in luce lo stato di rischio e le condizioni critiche di molti corsi d'acqua abruzzesi, individuando alcune priorità d'intervento. Il lungo elenco stilato dai tecnici comprende il torrente Buonanotte nel Vastese, l'Appello ad Atessa e i fiumi Alento e Moro, sempre in provincia di Chieti. Compaiono poi i fiumi Nora e Orta a Pescara e Salinello e Vibrata a Teramo, alcuni corsi d'acqua più piccoli come Fosso Grande e i torrenti Cigno e Arolle, sempre nel Pescarese, e i torrenti del Cerrano e Calvano nel Teramano. Restano poi le necessità di manutenzione del fiume principale della regione, l'Aterno-Pescara. Il fabbisogno complessivo stimato per mettere in sicurezza l'intero reticolo idrico è pari ad almeno 270 milioni di euro, riferito sia al reticolo principale, con sviluppo complessivo di circa 1.000 chilometri, che a quello secondario, con uno sviluppo di 8.500 chilometri;
          risulta urgente che venga riaperta nel merito la discussione, «poiché non solo sono state ignorate le posizioni regionali, ma il metodo usato ha violato – ha dichiarato l'assessore regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Berardinetti – quanto disposto dal testo unico ambientale, che impone forme concertate e condivise con le regioni sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma di intervento». Da quanto si è appreso, infatti, durante il vertice a Roma, l'Abruzzo ha espresso il proprio dissenso insieme alle Marche, mentre l'Umbria avrebbe inviato una lettera che non sarebbe stata presa in considerazione ai fini del voto della delibera. Infine, anche la posizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta all'interrogante incomprensibile, considerata l'assenza di un confronto con le parti –:
          quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze. (3-00277)


Iniziative volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Bcs Automotive di Nichelino (Torino) – 3-00599

C) Interrogazione

      COSTANZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          la fabbrica della Bcs automotive (ex Trw di Nichelino), produttrice di sistemi bloccasterzo elettrici e meccanici, servosterzi e abs e storico partner del gruppo Fiat Chrysler automobiles, è uno degli storici poli industriali di Nichelino e, insieme a Liri e Viberti, l'unico ad essere sopravvissuto alle precedenti crisi;
          la filiera piemontese dei componentisti e dei fornitori vale 16 miliardi di euro di fatturato annuo;
          negli ultimi dieci anni l'impianto di Nichelino ha molto sofferto la crisi del settore automobilistico e ha fatto ricorso a più riprese alla cassa integrazione;
          poco più di un anno fa la fabbrica era passata dalla proprietà tedesca Trw ai cinesi della Luxshare, un colosso dell'informatica e uno dei principali partner produttivi di Apple;
          Luxshare ha affidato lo stabilimento di Nichelino alla sua divisione automotive, la Bcs-automotive interface solutions, una multinazionale con oltre 5.500 dipendenti in tutto il mondo e una presenza in 14 Paesi;
          la contrazione dei volumi del mercato, unita all'assenza di progetti e di nuovi modelli da parte del maggior e storico committente e storico, la Fiat Chrysler automobiles, ha tuttavia determinato diverse difficoltà all'intero indotto dell'auto;
          Bcs automotive ha firmato il 12 settembre 2018 a Torino con i sindacati l'accordo per un anno di contratti di solidarietà per 140 dei 188 dipendenti dello stabilimento ex Sipea, che dunque lavoreranno a orario e paga ridotti;
          il 17 settembre 2018 sono partiti i contratti di solidarietà e, a seguito della firma dell'accordo, la Fiom-Cgil ha spiegato di aver sottoscritto i contratti di solidarietà «per difendere l'occupazione e proteggere i lavoratori con un accordo che durerà 12 mesi, ma è necessario che la proprietà annunci investimenti per consentire un rilancio dell'attività del sito produttivo»;
          aziende come l'ex Sipea Trw, che dipendono quasi esclusivamente dalle commesse del gruppo Fiat, hanno subito negli ultimi anni notevoli perdite di fatturato, nel momento in cui sono venute a mancare le richieste di fornitura;
          in data 17 gennaio 2019 si è tenuto presso l'Unione industriale di Torino il programmato incontro tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori;
          il direttore operativo di Bcs automotive Europa, in rappresentanza dell'azienda, ha dichiarato di considerare «strategico» lo stabilimento di Nichelino;
          la dirigenza ha dichiarato di voler superare l'attuale calo di committenze attraverso lo spostamento di produzioni precedentemente esternalizzate, l'allargamento della platea di clienti e ingenti investimenti per il sito di Nichelino, che, secondo il comunicato sindacale Fiom – Cgil, ammonteranno a oltre mezzo milione di euro;
          a maggio 2019 è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza e le rappresentanze sindacali, per valutare le azioni realmente messe in atto e valutare l'eventuale interruzione dei contratti di solidarietà;
          ad oggi e per altri nove mesi i dipendenti continuano a subire una decurtazione salariale per effetto dei contratti di solidarietà attualmente in essere –:
          se il Governo intenda porre in essere le opportune iniziative di competenza per monitorare la situazione dello stabilimento di Nichelino, al fine di valutare l'effettivo impegno anche finanziario garantito dai vertici europei di Bcs automotive;
          se il Governo intenda attivarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il superamento dei contratti di solidarietà, anche attraverso incontri istituzionali con i vertici europei di Bcs automotive.
(3-00599)


Intendimenti in merito agli adempimenti conseguenti alla riforma del mercato energetico prevista dalla legge n. 124 del 2017, con particolare riferimento alla cessazione del cosiddetto regime di maggior tutela – 2-00100; 3-00600

D) Interpellanza e interrogazione

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
          il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n.  91, recante la proroga di termini di disposizioni legislative, sposta dal 1o luglio 2019 al 1o luglio 2020 la data della cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, stabilita dall'articolo 1, commi 59 e 60, della legge 4 agosto 2017, n.  124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ritardando il processo di passaggio previsto che ha la finalità di estendere il mercato libero, favorendo regimi di sana concorrenza tra gli operatori, obbligandoli a fornire offerte trasparenti e «certificate», e di mettere i consumatori nella condizione di scegliere in maniera chiara e consapevole, tra le offerte di luce e gas, quelle che siano ritenute più vantaggiose e affidabili;
          lo slittamento della data incide su un mercato dove, alla fine del 2017, i clienti domestici nel mercato libero risultano essere il 40,6 per cento (complessivamente 11,8 milioni di punti di prelievo) contro 17,2 milioni di utenze nel tutelato, cioè il 59,4 per cento; mentre, nella tipologia «altri usi», risultano sul mercato libero 3,6 milioni di utenze (51,9 per cento) e 3,2 sul mercato tutelato (46,2 per cento), nella tipologia «pubblica», 214 mila utenti nel mercato libero (80,7 per cento) contro 24 mila nel tutelato (9,3 per cento): complessivamente, 15,7 milioni di utenze hanno scelto il mercato libero, cifra che rappresenta il 43,2 per cento del mercato, e 20,5 milioni il mercato tutelato (56,5 per cento del mercato), mentre 91 mila risultano essere quelle in regime di salvaguardia (lo 0,3 per cento);
          all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n.  124 del 2017, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», è previsto che siano rimandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle misure necessarie a garantire l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero;
          il processo di implementazione è in ritardo, stante la mancanza di tale decreto attuativo per l'avvio della riforma, decreto che il Ministro interpellato avrebbe dovuto già emanare;
          la proroga, rispetto al superamento del mercato di maggior tutela, non deve comportare un mero slittamento temporale che vanifichi il processo di riforma del mercato energetico che è stato più volte rinviato, ma deve essere utilizzata, sfruttando il periodo che resta, per offrire un meccanismo che fornisca le maggiori certezze ai consumatori in termini di trasparenza affinché possano scegliere nel modo più consapevole –:
          quali siano gli orientamenti del Governo in merito alla riforma di cui in premessa e se abbia intenzione di proseguire nel percorso delineato dalla legge 4 agosto 2017, n.  124, teso a favorire la concorrenza in un settore così importante per la vita di cittadini e imprese.
(2-00100) «Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini».


      BENAMATI e MORETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
          la legge 4 agosto 2017, n.  124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), entrata in vigore il 29 agosto 2017, prevede, all'articolo 1, commi 59 e 60, la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, con la finalità di estendere il mercato libero favorendo regimi di sana concorrenza tra gli operatori, obbligandoli a fornire offerte trasparenti e «certificate», e di mettere i consumatori nella condizione di scegliere in maniera chiara e consapevole, tra le offerte luce e gas, quelle che siano ritenute più vantaggiose e affidabili;
          il mercato elettrico nazionale è contraddistinto da una grande frammentarietà di venditori attivi, che risultano essere 410 (la classifica dai primi venti gruppi per vendite nel mercato libero è esposta nella tavola 2.47 estratta dalla relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) con il gruppo Enel in prima posizione e il gruppo Eni in seconda;
          sempre dalla relazione dell'Autorità il grado di concentrazione nazionale nel mercato libero appare ancora basso, ma in aumento: nel 2017 l'indice HHI (indice di concentrazione di un settore) è sì salito da 623 a 806, ma rimane lontano dalla soglia di 1.500 a partire dalla quale il mercato viene giudicato moderatamente concentrato;
          la legge sulla concorrenza prevede, al comma 80 dell'articolo 1, che al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, venga istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e che, a decorrere dalla data dell'istituzione di tale elenco, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali sono l'inclusione e la permanenza nell'elenco stesso;
          ai due commi successivi, si prevede inoltre che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, stabilisca con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'elenco stesso che deve essere pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente;
          l'Autorità, con delibera 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017, ha approvato la proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito ai criteri, requisiti e modalità per l'ammissione dei soggetti esercenti la vendita di energia elettrica nell'elenco previsto dalla legge sulla concorrenza, ai fini della successiva predisposizione del relativo decreto ministeriale;
          dopo la redazione del decreto da parte del Ministero, questo è stato inviato al Consiglio di Stato il quale ha espresso un parere positivo con poche osservazioni al riguardo;
          le previsioni incluse in tale decreto sono fondamentali per il corretto funzionamento del libero mercato e per la tutela dei consumatori da soggetti non qualificati e senza i necessari requisiti di serietà e onorabilità;
          il provvedimento risulta ancora fermo al Ministero dello sviluppo economico, nonostante fosse prevista la sua emanazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, ovvero entro il mese di novembre 2017 –:
          se il Governo abbia intenzione di proseguire nel percorso delineato dalla legge 4 agosto 2017, n.  124, indicando tempi certi per l'emanazione del decreto citato in premessa per garantire che tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dalla legge stessa siano portati a termine. (3-00600)


Iniziative di competenza volte a garantire la fruibilità del palazzo Peloso Cepolla, sede del Museo navale, sito ad Albenga (Savona) e a tutelarne il relativo patrimonio – 3-00080

E) Interrogazione

      MULÈ. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
          nel corso di un sopralluogo dei consiglieri di minoranza, autorizzato dal competente dirigente del comune di Albenga, avvenuto in data 11 luglio 2018, presso il palazzo comunale Peloso Cepolla, sede del Museo navale, non è stato consentito l'accesso alle sale espositive ove sono conservati:
              a) l'archivio storico del comune di Albenga e l'archivio degli scavi compiuti da Nino Lamboglia, per oltre un quarantennio nella veste di funzionario della soprintendenza archeologica della Liguria;
              b) la collezione di vasi in ceramica savonese dell'antica Farmacia dell'Ospedale di Albenga, comprendente un centinaio di esemplari, dalla caratteristica decorazione bianco-blu, prodotti a Savona e ad Albissola tra il XVII e il XIX secolo;
              c) la mostra permanente «Preistoria in Val Pennavaira»;
              d) l'attrezzatura della prima archeologia subacquea italiana di proprietà dello Stato;
          da circa due anni, e precisamente da quando la gestione dei Musei Ingauni è stata affidata dal comune alla Fondazione Oddi (interamente partecipata dall'ente comunale), dette sale restano chiuse non solo al pubblico dei visitatori, ma anche all'amministrazione comunale che ne è legittima proprietaria, in quanto le chiavi di accesso sono nell'esclusiva disponibilità della famiglia di Camillo Costa, rappresentante dell'Istituto Studi liguri;
          risulta all'interrogante che sia stato riferita ai consiglieri comunali da soggetti terzi la possibilità che alcuni reperti comunali e statali ivi conservati possano di fatto non essere più presenti all'interno del palazzo comunale Peloso Cepolla, sede del Museo navale;
          come detto, si è registrato però un diniego ai consiglieri comunali ad accedere per la doverosa verifica –:
          se il Ministro interrogato intenda valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza al fine di tutelare il patrimonio dei beni culturali custodito nel museo sopra richiamato. (3-00080)


Chiarimenti in merito all’iter dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento della casa di reclusione di Alba (Cuneo) – 3-00598

F) Interrogazione

      DADONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
          la casa di reclusione di Alba è stata chiusa nel mese di gennaio 2016 a causa di un'epidemia di legionella, che ha comportato il trasferimento di 122 detenuti in altre strutture;
          nel giugno del 2017, dopo alcuni lavori di bonifica e messa in sicurezza, ha riaperto una sezione della stessa casa di reclusione adatta ad ospitare 35 persone;
          nello stesso anno l'allora Ministro Orlando annunciava un cronoprogramma che prevedeva l'ingresso di tutti i detenuti entro la metà del 2019, con oltre a 4 milioni di euro di investimento;
          nel settembre 2018 tale progetto è stato ultimato e inviato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al provveditorato opere pubbliche competente per il Piemonte, che lo ha però respinto per un vizio di forma (mancanza di firme originali);
          secondo una ricostruzione giornalistica, durante un convegno svoltosi ad Alba nel mese di novembre 2018, il garante regionale per i diritti dei detenuti e il sindaco di Alba esponevano la questione al Ministro interrogato;
          quest'ultimo provvedeva nell'immediato, sempre come riportato dalle testate giornalistiche, a telefonare al direttore del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il quale a sua volta si impegnava a sbloccare immediatamente l’iter burocratico;
          ad oltre un mese dalla presenza del Ministro interrogato presso la provincia di Cuneo, sui giornali compariva un nuovo appello, lanciato dai garanti comunale e regionale dei detenuti, intitolato «Sul futuro del carcere di Alba c’è un'incertezza imbarazzante». Nell'articolo in questione i garanti ricostruiscono le pregresse situazioni concernenti la struttura, lamentando una sorta di paralisi delle istituzioni;
          la casa circondariale di Alba risulta attualmente la più sovraffollata del Piemonte, con una presenza di 45-50 detenuti su una capienza massima di 35; tale problematica ovviamente si riverbera sulla funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione, vista anche la carenza di spazi per svolgere attività socializzanti, nonché di mediatori culturali per i detenuti stranieri –:
          se sia a conoscenza delle ragioni per le quali l’iter dei lavori della casa di reclusione di Alba non sia ancora ripartito e, qualora non vi fossero idonei motivi per il citato rallentamento dell’iter, cosa intenda fare al fine di permettere l'avvio dei lavori. (3-00598)


DISEGNO DI LEGGE: S. 822 – DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1432-A)

A.C. 1432-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1432-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 5.1 e 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 21.02 e 21.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1432-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

Art. 1.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n.  2018/2175)

      1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) è sostituita dalla seguente:
          « n-septies) “legalmente stabilito”: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;
          b) all'articolo 5:
              1) al comma 1, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n.  6»;
              2) al comma 1, lettera l-quater), la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;
              3) al comma 2-bis, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
              4) al comma 3, lettera a), le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;
          c) all'articolo 5-ter, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;
          d) all'articolo 5-quinquies:
              1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-ter, comma 3,»;
              2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»;
          e) all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
          « 5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;
          f) all'articolo 22:
              1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      « 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
          a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g);
          b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
          c) nei casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
          d) nei casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e)»;
              2) il comma 4-bis è abrogato;
              3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;
          g) all'articolo 32, comma 6:
              1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;
              2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;
              3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;
              4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;
          h) all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
      « 5-bis. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1o luglio 2013: visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infermiere in area ostetrico-ginecologica), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), medicinska sestra primaljskog smjera (infermiere con diploma in ostetricia), ginekolosko-opstetricka primalja (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e primalja (ostetrica)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n.  2018/2175)

      Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 4, alinea, sostituire la parola: o con la seguente: e.
1. 2. Pettarin, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Pedrazzini, Mugnai.

      Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 4, alinea, aggiungere, in fine, le parole: con prova finale che attesti la compensazione delle competenze.
1. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, lettera f) numero 1), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: per gli infermieri con le seguenti: per attività professionali esercitate da infermieri.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

      Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole da: nei casi in cui fino a: qualifiche professionali, se con le seguenti: se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire le parole da: nei casi in cui fino a: qualifiche professionali, se con le seguenti: se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1432-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n.  2018/2175)

      1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n.  39, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      « 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n.  2018/2175)

      Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo con le seguenti: società o enti, privati o pubblici, operanti nel medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione.
2. 21. Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

A.C. 1432-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera – Caso EU Pilot 2079/11/EMPL)

      1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n.  167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

A.C. 1432-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

      1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) alla lettera b):
              1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;
              2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;
          b) la lettera c) è abrogata;
          c) alla lettera d):
              1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;
              2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui alla lettera b)»;
          d) alla lettera e), le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera b)»;
          e) alla lettera f), le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
      4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.  38.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n.  C-458/14 – e commercio al dettaglio)

      All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, i commi da 675 a 686 sono abrogati.
4. 02. Magi.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n.  C-458/14 – e commercio al dettaglio)

      All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
          b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».
          c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «due» e l'ultimo periodo è soppresso;
          d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «due»;
          e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «due»;
          f) il comma 686 è abrogato.
4. 01. Magi.

A.C. 1432-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n.  2017/2090)

      1. L'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, è sostituito dal seguente:
      «Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali) – 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
      2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
      3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231.
      4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n.  2017/2090)

      Al comma 1, capoverso articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'adozione con le seguenti: dalla maturazione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento;
          al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore con le seguenti: emette il certificato di pagamento;
          al comma 3, sostituire le parole: Resta fermo con le seguenti: I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano.
5. 20. Cattaneo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, come modificato dal comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

      1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:
          a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267;
          b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
          c) presentino residui attivi;
          d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

      1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di due anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.
      1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
5. 1. Montaruli, Lollobrigida.

A.C. 1432-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n.  2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno)

      1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
          «b-quater) regolamento (UE) n.  2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»;
          b) all'articolo 144-bis, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
      « 9-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  2018/302. In relazione al regolamento (UE) n.  2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.  2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n.  2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.
      9-ter. Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59».

A.C. 1432-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)

      1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n.  8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n.  161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.  234.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
      4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  223.
      5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.
      6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1432-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 8.
(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)

      1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n.  69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
      « 4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.
      4-ter. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al “mandato d'arresto europeo” e allo “Stato membro” devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al “mandato di arresto” che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-bis e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

A.C. 1432-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.
(Disposizioni relative agli esaminatori
di patenti di guida)

      1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida)

      Al comma 1, dopo le parole: laurea in ingegneria aggiungere la seguente: meccanica.

      Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la parola: meccanica.
9. 1. Zan, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

A.C. 1432-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali – Procedura di infrazione n.  2014/4187)

      1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, è sostituito dal seguente:
      «Art. 73. – (Autorità nazionale di vigilanza)1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

A.C. 1432-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.
(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia – Procedura di infrazione n.  2018/4000)

      1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;
          b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;
          c) il numero 4-bis) è sostituito dal seguente:
      «4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia – Procedura di infrazione n.  2018/4000)

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di nota di variazione IVA. Corretta attuazione della direttiva 2006/112/CE. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-246/16)

      1. L'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, si interpreta nel senso che nei casi in cui vengano meno, anche parzialmente, le operazioni rispetto alle quali sia emessa fattura dopo la registrazione, con conseguente riduzione dell'ammontare imponibile, è sempre riconosciuto il diritto del creditore di emettere la nota di variazione in diminuzione in presenza di una ragionevole probabilità che il credito non sia onorato, salvo poi rivalutare la base imponibile nell'ipotesi in cui il debitore effettui il pagamento inizialmente ritenuto improbabile e, come tale, escluso dalla base imponibile.
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in tutti i casi in cui la riduzione dell'ammontare imponibile è dovuta a nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione del contratto oppure nei casi di mancato pagamento derivante dall'apertura di una procedura concorsuale o esecutiva individuale rimasta infruttuosa, oppure infine a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n.  267 del 1942.
11. 01. Baratto, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Cattaneo, Angelucci, Rossello, Pettarin, Vietina.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di imposta sul valore aggiunto. Adeguamento alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 marzo 2001 – C-415/98, Backsi)

      1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».
11. 02. Polidori, Baratto, Rossello, Pettarin.

A.C. 1432-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)

      1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43, è sostituito dal seguente:
      «Art. 84. – (Termini per la notifica dell'obbligazione doganale) – 1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
      2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1o maggio 2016».

A.C. 1432-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)

      1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-bis è aggiunto il seguente:
      «Art. 20-ter. – (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n.  1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n.  1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011) – 1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n.  1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.
      2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n.  1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.  1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n.  1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n.  1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;
          b) all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:
      « 2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:
          a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-ter;
          b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-ter»;
          c) all'articolo 194-quater, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
          « c-ter) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater»;
          d) all'articolo 194-septies, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
          « e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater».

      2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1432-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205 – Caso SA.50464 (2018/N))

      1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n.  205 – Caso SA.50464 (2018/N))

      Sopprimerlo.
14. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

A.C. 1432-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 15.
(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)

      1. All'articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n.  633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
      « 2-bis. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in “copie in formato accessibile”, intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-ter.
      2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:
          a) non vedenti;
          b) con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;
          c) con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;
          d) con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

      2-quater. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies.
      2-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater è consentito:
          a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
          b) a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

      2-sexies. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per “entità autorizzata” si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies.
      2-septies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.
      2-octies. L'esercizio delle attività previste dai commi 2-bis e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.
      2-novies. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.
      2-decies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.
      2-undecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:
          a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
          b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
          c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
          d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).

      2-duodecies. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:
          a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
          b) il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.

      2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa)

ART. 15.

      Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: – Procedura di infrazione n.  2018/0354.
15. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1432-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA
SALUTE UMANA

Art. 16.
(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)

      1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) nel titolo, le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;
          b) all'articolo 52-bis, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;
          c) all'articolo 53:
              1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
          « 10-bis. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni – Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;
              2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
          « 14-bis. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio»;
              3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;
          d) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      « 1. Il presente capo fissa i princìpi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i princìpi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211»;
          e) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      « 1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:
          a) medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
          b) produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n.  536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;
          c) sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;
          d) norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;
          e) mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211;
          f) smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;
          f) all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      « 1-bis. Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.  1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;
          g) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
      «Art. 61. – (Conformità alle norme di buona fabbricazione) – 1. Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.
      2. I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n.  536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;
          h) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:
      «Art. 62. – (Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio) – 1. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n.  536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, e accettate dalle competenti autorità.
      2. Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.
      3. Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n.  536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;
          i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:
      «Art. 63. – (Sistema di garanzia della qualità) – 1. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;
          l) all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;
          m) all'articolo 65:
              1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;
              2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;
              3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;
              4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;
          n) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:
      «Art. 66. – (Documentazione) – 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l’iter di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera c), se questo termine è più lungo.
      2. Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;
          o) all'articolo 67:
              1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
      « 1. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
      2. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.
      3. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;
              2) il comma 4 è abrogato;
          p) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:
      «Art. 68. – (Controllo di qualità) – 1. Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.
      2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.
      3. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n.  536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.
      4. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.
      5. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi»;
          q) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
      «Art. 69. – (Appalto di operazioni) – 1. Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
      2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c), responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
      3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.
      4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n.  536/2014, l'appaltatore rispetta i princìpi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211»;
          r) all'articolo 70:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      « 1. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;
              2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
              3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;
          s) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
      «Art. 71. – (Autoispezione) – 1. In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni»;
          t) all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;
          u) all'articolo 157, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
          « 1-ter. I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

A.C. 1432-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)

      1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
          «e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
          e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
          b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
      «4-ter. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
      4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170 del 22 luglio 2004».

      2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  507, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
          «e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
          e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
          b) all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
      3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170 del 22 luglio 2004».

      3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n.  332, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
          «e-bis) autorità competente: Ministero della salute;
          e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;
          b) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      « 3-bis. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
      3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.
      3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  170 del 22 luglio 2004»;
          c) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1432-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE

Art. 18.
(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n.  2018/2021)

      1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  45, è inserito il seguente:
      «Art. 1-bis.(Princìpi generali)1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.
      2. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.
      3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.
      4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.
      5. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n.  2018/2021)

ART. 18.

      Al comma 1, capoverso Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: il rimpatrio con le seguenti: la restituzione.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
      al medesimo comma:
          sostituire la parola: fabbricante e con le seguenti: al fabbricante in territorio estero o;
          sostituire le parole da: ad un Paese fino a: forniti o con le seguenti: al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati;
          al comma 3, sostituire le parole: come sottoprodotti, intesi con le seguenti: qualificabili come sottoprodotti, definiti.
      Al comma 4:
          sostituire le parole: come sottoprodotti, intesi con le seguenti: qualificabili come sottoprodotti, definiti.
      sostituire le parole: a partire dal quale con le seguenti: dal cui territorio.
18. 100. La Commissione.
(Approvato)

      All'articolo 18, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 300  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1432-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

      1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:
              a) ricevuti presso i distributori;
              b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
              c) oggetto di raccolta differenziata»;
          b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;
          c) all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:
      « 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;
          d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;
          e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;
          f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;
          g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
          « a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;
          h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 8, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti».
19. 1. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti».
19. 2. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
      «9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.
          9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
          9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.
          9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter».
19. 4. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: che agiscono in loro nome aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.
*19. 3. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: che agiscono in loro nome aggiungere le seguenti: i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento.
*19. 7. Vietina, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Cortelazzo, Porchietto.

      Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) all'articolo 23:
              1) il comma 1 è abrogato;
              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
          a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
          b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento».
19. 5. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) all'articolo 24:
              1) al comma 2 le parole: «13 agosto 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011»;
              2) il comma 3 è abrogato.
19. 6. De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

A.C. 1432-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

      1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
          «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)

      Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane,
*20.20. Mazzetti.

      Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni e delle città metropolitane,
*20.21. Braga.

      Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: e delle città metropolitane.
20. 100. La Commissione.
(Approvato)

      Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

      1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «previo parere» è aggiunta la seguente: «vincolante»;
          b) al comma 4, le parole: «sentito l'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere vincolante dell'Istituto».
20. 01. Occhionero.

A.C. 1432-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

      1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21
(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

      Sopprimerlo.
21. 1. Boccia, De Luca, Berlinghieri, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08)

      1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n.  97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

      Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: dall'attuazione aggiungere le seguenti: degli articoli da 1 a 14.
21. 02. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.

      Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

«Capo VII-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2014/24/UE per quanto concerne l'applicazione delle norme che impediscono il frazionamento artificioso degli appalti di cui all'articolo 5, paragrafo 8, secondo comma all'esecuzione delle opere di urbanizzazione — Costituzione in mora — Infrazione n.  2018/2273)

      1. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 16 comma 2 le parole: ”nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.  109, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: ”nel rispetto dell'articolo 1 comma 2, lettera e) e comma 3 nonché dell'articolo 36 comma 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, limitatamente ai casi nei quali il valore delle opere di urbanizzazione sia di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.”
          b) all'articolo 16 è abrogato il comma 2-bis.

      2. All'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il comma 4 è abrogato.
      3. In tutti i casi nei quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto un atto convenzionale ovvero è stato autorizzato l'affidamento in esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle disposizioni dell'articolo 16 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e le medesime opere non sono state ancora collaudate e consegnate, l'Amministrazione richiede al titolare del permesso di costruire, che si è avvalso della facoltà di eseguire direttamente le medesime opere di urbanizzazione, di sottoscrivere un atto con il quale si sottomette all'obbligo di portare in detrazione dal contributo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, il valore economico delle opere eseguite, accertato in sede di consuntivo, dopo l'approvazione del collaudo da parte del Responsabile Tecnico Amministrativo, sulla base della documentazione, anche fiscale, consegnata dallo stesso titolare del permesso di costruire.
      4. L'atto di cui al comma 3 deve contenere una clausola in base alla quale le eventuali economie rispetto al quadro economico iniziale possono essere utilizzate, dal titolare del permesso di costruire, per la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione o di completamento delle stesse, o per la realizzazione di futuri interventi pubblici, da concordare con l'Amministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del collaudo definitivo. La differenza tra le somme dovute a titolo di contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, e il valore economico delle opere eseguite, accertato in sede di consuntivo eventualmente comprensivo delle ulteriori opere di urbanizzazione realizzate in base a quanto stabilito nel periodo precedente, viene versata all'amministrazione comunale.
      5. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione un'anagrafe delle opere di urbanizzazione primaria eseguite dai titolari dei permessi di costruire in base all'articolo 16 comma 2-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380 nel corso del quadriennio antecedente il 1o gennaio dell'anno di approvazione della presente legge, nonché di tutti gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo. Nell'anagrafe di cui al presente comma sono inseriti almeno i dati relativi alla tipologia dell'opera, alla denominazione dell'intervento e/o ogni indicazione che ne consenta l'individuazione, all'importo del valore economico del progetto approvato/autorizzato e di quello dei lavori realizzati, al nome del titolare del permesso di costruire nonché alle modalità per l'individuazione del soggetto esecutore ove non coincida con il titolare del permesso di costruire, e agli atti di collaudo ed a quelli preordinati all'immissione in possesso al patrimonio dell'Amministrazione dell'opera realizzata.».

21. 020. Magi.

A.C. 1432-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1432-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 della legge europea 2018 prevede disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;
              atteso che da più regioni viene segnalato il problema del controllo della fauna selvatica che sta procurando un crescente fenomeno di inurbamento in particolare per quanto riguarda le specie dei cinghiali,
              è fondamentale il controllo sulla fauna selvatica che produce gravi danni ai territori ed ai cittadini anche perché il numero delle guardie venatorie non è sufficiente a garantire in modo efficace il medesimo controllo sulla fauna selvatica;
              è pertanto indispensabile intervenire, proprio per superare le problematiche sopra descritte, per riconoscere la figura professionale degli operatori abilitati che affianchino le guardie venatorie nel difficile compito di prevenire i danni causati dalla proliferazione della fauna selvatica,

impegna il Governo

ad introdurre nella prima occasione, con provvedimento legislativo il profilo dell'operatore abilitato in modo che quest'ultimo possa essere di ausilio alle guardie venatorie nel difficile compito di prevenire i gravi danni che la fauna selvatica, il cui numero sta crescendo in misura abnorme, produce sui territori e nei confronti dei cittadini.
9/1432-A/1. Tondo, Colucci, Sangregorio, Lupi.


      La Camera,
          premesso che:
              il distretto Lapideo apuo-versiliese (che comprende i comuni di Carrara, Fivirano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza Stazzema e Vagli di Sotto) sta vivendo un processo di riposizionamento competitivo internazionale, vasto e carico di conseguenze. Sono molteplici i fattori che ne sono causa: ingresso di nuovi produttori internazionali, diffusione crescente di tecnologie di automazione, spinta al processo di regionalizzazione degli scambi, destrutturazione delle commesse maggiori che sono spezzate dalla committenza e distribuite su un fronte ampio di produttori;
              i fattori di competitività del Distretto Lapideo sono rappresentati essenzialmente da:
                  l'alta specializzazione ed elevato know-how delle maestranze;
                  la presenza nell'area di qualificati centri servizi per la formazione ed il trasferimento dell'innovazione;
                  l'attenzione ai temi ambientali connessi alle attività industriali, con particolare riferimento allo smaltimento dei residui delle lavorazioni ed ai controlli che devono presiedere alle attività in atto e alla loro possibile intensificazione l'alta specializzazione delle maestranze impegnate nel settore dei marmo permette, da parte delle aziende e dei laboratori del distretto, l'immissione nel mercato globale di un alto valore aggiunto dei prodotti che coniuga i contenuti di una conoscenza ed un expertise secolari nella lavorazione della pietra, per la soddisfazione di un mercato sempre più esigente e mutevole;
              la pietra lavorata nel distretto apuo-versiliese ha raggiunto le più importanti costruzioni ed opere nel mondo, segno di un prestigio ed una tradizione consolidata nel tempo. Un valore che proviene dall'applicazione di severi standard di qualità, da un diffuso utilizzo delle più avanzate tecnologie e da una profonda e radicata cultura del marmo;
              le ricadute occupazionali ed economiche del distretto Lapideo apuo-versiliese sono rilevanti: ogni anno il valore della produzione delle 100 cave in attività sfiora i 200 milioni, mentre quello delle aziende che lavorano la pietra arriva a 800 milioni. Il fatturato aggregato del settore si avvicina dunque a 1 miliardo di euro, le aziende sono più di 1.200 con cinquemila addetti più tremila nell'indotto. Il marmo estratto è circa 3,3 milioni di tonnellate, il 40 per cento lavorato direttamente negli stabilimenti della provincia. Complessivamente il distretto apuano, in totale, nel primo trimestre 2018 ha esportato per 161,7 milioni di euro, di questi 107,6 erano lavorati. Altro dato rilevante, in questo contesto, è la distanza media dell'esportazione di 6000 e 300 chilometri. A testimonianza che questo distretto lapideo apuo-versiliese ha necessità di una sempre maggiore internazionalizzazione che sia in grado di tutelare il prodotto marmo in Italia ed in tutto il mondo;
              si tratta infatti di un comparto, rilevante non solo per il territorio di riferimento ma per l'intera nazione, penalizzato negli ultimi anni da una duplice concorrenza: a livello internazionale dai marmi di origine estera provenienti soprattutto dalla Cina e dall'india ed a livello comunitario e nazionale dalla crescente produzione di materiali sintetici (come ad esempio gres porcellanato). Una concorrenza che può essere contrastata informando maggiormente la clientela sull'origine e la qualità di materiali e manufatti;
          valutato che:
              appare quindi evidente la necessità di favorire il riconoscimento del marchio geografico di tutela del «Marmo di Carrara», estendendo e migliorando l'immagine dei prodotti italiani nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali nazionali ed internazionali;
              occorre una iniziativa normativa che non precluda ma rafforzi l'ipotesi di riconoscimento del marchio che a livello locale è stato avanzato in questi anni, consapevole del fatto che la tutela di un prodotto e di una lavorazione millenaria vanto del Made in Italy abbia bisogno anche di un sostegno e di una rilevanza non solo territoriale;
          preso atto che:
              il provvedimento in esame «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea – legge europea 2018» prevede norme concernenti disposizioni in materia di libera circolazione delle merci;
              l'Unione Europea, con la sezione 6 della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) disciplina le definizioni ed i regolamenti dei marchi di garanzia o di certificazione e dei marchi collettivi,

impegna il Governo

a promuovere il riconoscimento del marchio geografico di tutela del «Marmo di Carrara», al fine di certificare la qualità e l'eccellenza dei prodotto, salvaguardare le aziende e lavoratori della filiera dalla concorrenza sleale e tutelare la clientela dalle contraffazioni; in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie del settore.
9/1432-A/2. Nardi.


      La Camera,
          premesso che
              quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione. La geotermia, quindi, può essere intesa come un elemento importante per la « green economy» e un sostegno significativo per sviluppare politiche « low carbon»;
              lo sviluppo corretto della geotermia porta con sé inoltre non solo benefici ambientali, contribuendo in maniera importante alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma offre anche importanti occasioni per la creazione di nuovi posti di lavoro;
              l'Italia è il Paese dove l'energia geotermica è stata sfruttata per la prima volta a fini industriali. Il nostro Paese è infatti uno dei principali produttori di energia geotermica a livello mondiale;
              attraverso strumenti di sostegno pubblico le fonti rinnovabili (Fer) hanno consolidato negli ultimi anni un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico italiano. Con il decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono state introdotte incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;
              la nuova Strategia energetica nazionale, adottata dal Governo nel mese di novembre 2017, considera lo sviluppo delle fonti rinnovabili come funzionale non solo alla riduzione delle emissioni ma anche al contenimento della dipendenza energetica, prefissando l'obiettivo al 2030 del 28 per cento di consumi da rinnovabili rispetto ai consumi complessivi;
              i nuovi incentivi verranno erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui;
          preso atto che:
              da quanto si apprende da fonti stampa l'ultimo decreto sugli incentivi alle energie rinnovabili (denominato Fer 1) redatto dal Ministero dello sviluppo economico, avrebbe avuto il via libera dal Ministero dell'ambiente e sarebbe stato trasmesso alla Corte dei conti;
              lo scorso 20 dicembre la Conferenza unificata ha espresso però parere negativo allo schema di decreto Fer 1, in particolare per quanto riguarda la mancanza di adeguate agevolazioni per il settore geotermico e quello idroelettrico;
              tale indiscrezione avrebbe allarmato operatori del settore ed associazioni di categoria oltre a numerose comunità rispetto alle ricadute negative per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale locale che potrebbe causare la mancanza degli incentivi;
              in particolare nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila TEP e 4,1 Mt di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto ed ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;
              sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il 27 novembre scorso, il Sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia Davide Grippa ha dichiarato: «lo schema di decreto di incentivazione FER1, al momento in fase di approvazione, non comprende tutte le fonti energetiche rinnovabili, ma solo quelle con una pluralità di operatori ed un basso livello di costi. Il decreto prevede infatti l'assegnazione degli incentivi sulla base di aste a ribasso che premieranno gli operatori capaci di produrre l'energia da fonti rinnovabili a minor costo. La geotermia più avanzata tecnologicamente, proprio per la sua ridotta offerta complessiva ed i pochissimi operatori, verrebbe penalizzata dalla partecipazione a questo meccanismo. A tal fine, abbiamo previsto di inserire la geotermia in un altro decreto di prossima emanazione (FER2) sul quale, anche in questo caso, avvieremo un confronto con le Associazioni e gli operatori del settore. Il decreto FER2 permetterà di assicurare una disciplina più organica alla geotermia, promuovendo la qualificazione tecnologica e soprattutto quella ambientale, sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni anche degli impianti esistenti. L'obiettivo è quello di andare incontro alle preoccupazioni provenienti dai Comitati di cittadini presenti sui territori»;
              tali indirizzi sono stati confermati dal Ministero dello sviluppo economico nella risposta alla interrogazione immediata in Commissione Attività produttive di Montecitorio n.  5-01184 avvenuta in data 9 gennaio 2019 e successivamente nella risposta alla interrogazione immediata in Commissione Attività produttive di Montecitorio n.  5-01328 in data 30 gennaio 2019;
              il 9 gennaio il Ministero ha dichiarato di aver «ritenuto opportuno trattare la geotermia tradizionale in un secondo decreto, dedicato alle rinnovabili non mature, innovative o suscettibili di innovazione, ovvero significativamente costose. Tale scelta, come noto, ha condotto alla formulazione di un parere negativo delle regioni sul DM Fer1»; «Inoltre, la geotermia tradizionale – diversamente dalle fonti oggetto del DM Fer1 – ha una ridotta offerta complessiva e pochissimi operatori, e quindi potrebbe essere penalizzata se fosse inserita nei meccanismi di asta nell'ambito del DM Fer1, finalizzati a stimolare la competizione tra molti operatori e diverse tecnologie. Ritenendo, quindi, che la scelta del Ministero dello sviluppo economico vada a vantaggio del settore e dei territori che ospitano gli impianti e che andrà a promuovere la qualificazione tecnologica e ambientale, sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni, anche degli impianti esistenti, si concorda sul coinvolgimento della regione Toscana nella definizione di requisiti e condizioni per l'accesso della geotermia agli incentivi nell'ambito dell'elaborazione del DM Fer2»;
              il 30 gennaio il Ministero ha dichiarato che «con il cosiddetto decreto ministeriale FER2 il Governo intende valorizzare le tecnologie innovative e a basso impatto ambientale, che possono dare un concreto contributo nei prossimi tre anni agli obiettivi di decarbonizzazione del settore elettrico», lasciando intuire che gli impianti ad alta e media entalpia non rientrerebbero in tale categoria e demandando di fatto alle Regioni la stesura di regolamenti che garantiscano una migliore coesistenza fra tali centrali e l'ambiente in cui incidono;
              il 30 gennaio scorso il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nuova legge regionale sulla geotermia. Tale provvedimento disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni di coltivazione o autorizzazione di impianti, nonché le modalità di impiego delle risorse che derivano dall'attività. Fra le novità si introducono prerequisiti per l'apertura di impianti, con lo scopo di mitigazione ambientale: vengono richieste le migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, l'implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria e del funzionamento degli impianti, il corretto Inserimento paesaggistico di questi ultimi nel territori;
              appare quindi necessario, prima dell'approvazione dei decreti legislativi sugli incentivi alle energie rinnovabili ed in particolare del Fer2, un confronto istituzionale tra Ministero dello sviluppo economico e regioni interessate (e quindi la Toscana) allargato agli enti territoriali competenti ed alle associazioni di categoria coinvolte;
          valutato che:
              il provvedimento in esame «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018» prevede norme concernenti incentivi alle fonti rinnovabili;
              l'Unione europea ha stabilito autonomamente degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050. Gli obiettivi per il 2020 prevedono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990; la produzione del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili; il miglioramento dell'efficienza energetica del 20 per cento. Gli obiettivi per il 2030 comportano: la riduzione del 40 per cento dei gas a effetto serra; la produzione di almeno il 27 per cento dell'energia da fonti rinnovabili; l'aumento dell'efficienza energetica del 27-30 per cento; il raggiungimento del livello di interconnessione elettrica al 15 per cento (vale a dire che il 15 per cento dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'Ue);
              è quindi evidente che la promozione dell'energia geotermica rappresenti un volano irrinunciabile per raggiungere gli obiettivi Ue sopracitati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, Il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

          a prevedere prima dell'approvazione del Fer2, relativamente agli impegni assunti dal Governo in Parlamento citati in premessa e coerentemente con le nuove disposizioni legislative regionali del settore, un tavolo di concertazione istituzionale tra Ministero dello sviluppo economico, regioni interessate, enti territoriali competenti ed associazioni di categoria coinvolte, sul tema dei meccanismi di incentivazione per gli impianti con fluidi geotermici a media ed alta entalpia, previsti dall'articolo 1 comma 3-bis del decreto legislativo n.  22 dell'11 febbraio 2010.
9/1432-A/3. Cenni, Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 della legge europea 2018 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, riprendendo la delega legislativa già prevista e contenuta nell'articolo 26 della legge europea 2013-bis (legge n.  161 del 2014), non esercitata e dunque scaduta – al fine di chiudere il caso EU-Pilot 4971/13/ENTR;
              la delega legislativa in oggetto concerne un riordino della materia al fine di tutelare i consumatori e i produttori anche artigianali dei prodotti in cuoio. Il decreto legislativo deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prima della definitiva adozione, ai sensi della direttiva UE 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche;
              la filiera cuoio, pelli, pelletteria, è un comparto che da sempre rientra a pieno titolo fra le eccellenze italiane; una pelle conciata in Italia è ritenuta, infatti, di maggior valore, qualitativamente migliore e proveniente da aziende controllate, rientrando in una filiera completamente tracciabile e certificabile nelle diverse fasi della produzione. La concia e la tintura italiane vantano un'antichissima tradizione e sono apprezzate in tutto il mondo per l'elevata qualità e la sicurezza dei procedimenti a tutela della salute e dell'ambiente. Una posizione che è anche il risultato di costanti investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, che comportano inevitabilmente, però, a maggiori costi di produzione. Per poter essere competitive sui mercati internazionali, le aziende italiane devono per questo puntare sulla qualità e sul valore riconosciuto del Made in Italy, su un prodotto divenuto un « brand» riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale;
              dal 2016 si è registrato un calo delle esportazioni (rispetto alla costante crescita dei valore del suo export fino al 2015), sia in seguito a cambiamenti di sensibilità dei consumatori di pellicceria, sia a causa di fattori esogeni, geopolitici o economici nei Paesi emergenti e nei paesi consolidati, mentre è aumentata la domanda nei paesi dell'est Europa, Cina e Russia; tuttavia, la contrazione del mercato del lusso in taluni paesi e le nuove politiche protezionistiche in altri (come UK e Usa) rischiano di impattare negativamente sul consumo di tali prodotti. Per contenere il calo dei consumi occorre sviluppare nuove strategie, come l'integrazione della pellicceria nei sistema della moda e design, che sta diventando di particolare interesse, al fine di incrementare innovazione e rilanciare il « brand» della manifattura italiana;
              le leggi a cui il settore pelle in Italia deve rispondere per poter produrre sono numerose, severe e ben controllate, laddove, accanto ai sistemi di certificazione classica (norme UNI specifiche per le diverse destinazioni d'uso: calzatura, pelletteria, arredamento, abbigliamento, guanti, ecc..) si aggiungono i sistemi di gestione volontari per migliorare ulteriormente le performance delle aziende e conquistare la fiducia dei consumatori,

impegna il Governo

a prevedere, in occasione della delega legislativa circa il riordino della materia in oggetto, il coinvolgimento delle parti interessate e dei rappresentanti del comparto cuoio e pelli, per introdurre misure volte a scongiurare un abbassamento degli standard di qualità di una produzione che rappresenta da sempre un'eccellenza del nostro Paese, in favore di un sistema di certificazione adeguato, incentivando gli interventi per la promozione del settore e per progetti di innovazione e integrazione fra diversi comparti del made in Italy, come quello tra pellicceria e campo della moda e design.
9/1432-A/4. Battilocchio.


      La Camera,
          premesso che:
              la penalizzazione per accesso alla pensione, che riguarda tutti i part-time ciclici, perdura nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea e i pareri ormai uniformi della magistratura italiana di ogni ordine e grado, abbiano accertato i diritti delle lavoratrici part-time ciclici e condannato l'INPS a riconoscere l'anzianità contributiva alle lavoratrici ricorrenti nonché a farsi carico delle spese di giudizio;
              a ciò si aggiunge la mancanza di strumenti di welfare nei periodi (2/3 mesi ogni estate) per le lavoratrici e i lavoratori degli appalti scolastici che incolpevolmente sono senza lavoro durante il periodo di sospensione scolastica,

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n.  97/81/CE, intendendo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.  463, nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale, sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
9/1432-A/5. Berlinghieri, De Luca, Rotta, Giachetti, Mauri, Raciti, Sensi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 della legge europea 2018 mira a porre fine alla procedura di infrazione n.  2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con riferimento ai contratti pubblici;
              a tal fine la medesima disposizione sostituisce l'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n.  50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto, come indicato dalla citata direttiva; tale termine è calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori, il cosiddetto SAL, e non da quella del certificato di pagamento (che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni). Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;
          rilevato che:
              è necessario garantire una corretta risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della su citata procedura di infrazione e assicurare il necessario coordinamento con la normativa contenuta nel decreto ministeriale n.  49 del 7 marzo 2018, tenendo conto che i ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione continuano a rappresentare un elemento di forte criticità per le imprese;
              secondo i dati dell'Ance, i tre quarti delle imprese di costruzioni subisce ritardi nei pagamenti della P.A., le imprese vantano ancora 8 miliardi di euro di crediti nei confronti delle P.A. e i tempi medi di pagamento superano ancora i 5 mesi;
              sul tema dei pagamenti P.A., la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione: una relativa all'applicazione della Direttiva in Italia (2014/2143) e l'altra relativa all'articolo 113-bis del Codice degli Appalti (2017/2090) e sulla quale occorre ancora intervenire;
              nonostante le previsioni contenute nell'articolo 5 apportino miglioramenti all'attuale situazione, le modifiche non risultano ancora sufficienti a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea, in quanto il termine di pagamento (30 giorni di norma, prorogabili a 60 in casi specifici) decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione procede all'adozione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e non dal momento in cui matura il SAL. L'adozione del SAL rappresenta un atto unilaterale che solo la Pubblica Amministrazione può compiere, senza possibilità per l'impresa di intervenire,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con successivi strumenti normativi, anche di natura applicativa, al fine di ricondurre il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto al momento della maturazione del SAL, allo scopo di non ritardare ulteriormente i pagamenti e consentire di superare definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2017/2090.
9/1432-A/6(Testo corretto)Cattaneo, Marrocco.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge europea contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea e al superamento delle procedure di pre-contenzioso «EU Pilot»;
              in particolare, la legge europea 2018 consente la definizione di 5 procedure di infrazione, 5 casi EU-Pilot, 2 casi di aiuto di Stato, esecuzione di 1 Accordo internazionale concluso in sede Ue, il recepimento di alcune direttive, per evitare nuove procedure di infrazione sia per scadenza di termini che per non corretta attuazione insieme alla corretta attuazione di alcuni regolamenti europei;
              la presente legge europea compie certamente un passo avanti, e tuttavia, risultando ancora consistente il numero di procedure pendenti a carico del nostro Paese, che ammontano a un totale di 70, appare insufficiente lo sforzo compiuto dall'Esecutivo per ridurre il contenzioso con la Commissione Ue;
              negli ultimi anni è stato compiuto un importante sforzo per diminuire il contenzioso: all'inizio del 2016 le procedure di infrazione aperte erano 91; al 21 marzo 2018, erano scese a 61 (Osservatorio sulla Legislazione: L'attuazione del diritto dell'UE nella XVII Legislatura: i numeri delle leggi europee 2013-2017, n.  5, maggio 2018);
          considerato che:
              il 17 gennaio 2017 la Commissione europea, nella Comunicazione sul « Diritto della Ue: risultati migliori attraverso una migliore applicazione», ha introdotto importanti novità nella governance del pre-contenzioso, volte a potenziare il dialogo e lo scambio fra Commissione e Stati membri;
              il rafforzamento della fase di prevenzione mira ad evitare che le infrazioni giungano a una fase procedurale avanzata, con deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea con il conseguente rischio di condanna e pagamento di sanzioni che gravano sulla finanza pubblica;
              il superamento dell'alto numero di procedure di infrazione richiede un potenziamento dell'attività di coordinamento fra le amministrazioni competenti a livello centrale e fra queste e gli enti locali e regionali, con particolare riguardo all'attività di impulso del CIAE (Comitato Interministeriale per gli Affari Europei);
              anche per quanto riguarda le direttive europee da recepire in via amministrativa, anch'esse richiedono un rafforzamento dell'attività di controllo a livello centralizzato, per scongiurare l'immediata richiesta di sanzioni da parte della Corte di giustizia – laddove ricorra una rigorosa applicazione dell'articolo 260, 3o comma TFUE, nei casi «mancata comunicazione»;
              l'adeguamento alla normativa europea e la chiusura delle procedure di infrazione non potendosi risolvere in un mero adempimento formale, deve divenire occasione per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese; in tal senso è particolarmente urgente il superamento di procedure di infrazione come quella relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e per le imprese,

impegna il Governo

          a predisporre tutti gli strumenti normativi di adeguamento al diritto europeo previsti dalla legge n.  234 del 2012, anche quelli a cadenza semestrale, al fine di garantire il tempestivo recepimento delle direttive Ue in scadenza, e porre rimedio ai casi di violazione o di non corretta attuazione della normativa Ue, dando priorità alle procedure di infrazione la cui chiusura ha un particolare impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese;
          a rafforzare l'attività di coordinamento delle amministrazioni centrali competenti per materia, potenziando la fase di confronto con i relativi servizi della Commissione europea, coerentemente con le nuove linee guida sul sistema Ue-Pilot, al fine di agire in via preventiva e scongiurare l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
          a proseguire nel potenziamento dei flussi informativi al Parlamento, nelle tempistiche di cui agli articoli 14 e 15 della legge n.  234 del 2012, dando conto, nei limiti delle informazioni riservate, anche dei casi in cui il Governo non riconoscendo legittimamente la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea, intenda resistere alle contestazioni sollevate, compresi i casi in cui si sia già instaurato un giudizio dinanzi alla Corte.
9/1432-A/7. Pettarin, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3 della legge europea 2018 interviene in materia di lettori di lingua straniera, in particolare intervenendo sull'articolo 11 della legge n.  167 del 2017 (Legge europea 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 1144, della legge n.  205 del 2017, per quanto riguarda il differimento di termini concesso alle Università italiane per avviare la fase di contrattazione e di conclusione delle transazioni previste dalla norma – termine scaduto il 31 dicembre 2018;
              la previsione, di cui all'articolo 3, concernente la proroga del suddetto termine al 31 ottobre 2019, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento, ancora ad oggi, della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il contenzioso tra le Università e gli ex lettori di madrelingua straniera; la sua conclusione permetterebbe di chiudere definitivamente il caso Eu-Pilot 2079/11/EMPL – avviato per incompatibilità delle norme nazionali, che stabiliscono l'automatica estinzione dei giudizi relativi al trattamento economico degli ex lettori, in quanto in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
              l'articolo 11 della legge 167/2017 (legge europea 2017) aveva istituito un apposito fondo con stanziamento di risorse atte a superare il contenzioso che si protrae da anni, relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali, tenendo anche conto del decreto-legge n.  120 del 1995, convertito in legge n.  236 del 1995, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»; con tali interventi di attuazione delle sentenze della Corte di giustizia Ue del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, si stabilisce il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente svolto; pur tuttavia permangono ancora notevoli criticità per quanto riguarda i trattamenti economici discriminatori, anche per ciò che attiene alle situazioni antecedenti il 2017;
              i collaboratori ed esperti linguistici sono una categoria di importanza strategica per il sistema universitario italiano e il permanere di una situazione di discriminazione nei loro confronti contribuisce ad alimentare la crisi dell'insegnamento linguistico negli atenei italiani, con conseguenti standard deteriori rispetto ad altri paesi europei per ciò che attiene alle competenze linguistiche degli studenti,

impegna il Governo

a utilizzare la proroga di cui all'articolo 3 volto a concludere il perfezionamento del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dalla legge europea 2017, per intervenire in modo definitivo per rimuovere le disparità di trattamento economico degli ex lettori e collaboratori linguistici di madrelingua, per riconoscere nel contratto nazionale a tale categoria di lavoratori il profilo di insegnante universitario di madrelingua, con il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, scongiurando in tal modo l'apertura di ulteriori contenziosi e rendere l'Italia un Paese maggiormente attrattivo per ricercatori e studiosi provenienti da tutto il mondo.
9/1432-A/8. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 della legge europea 2018, dà attuazione al Regolamento (UE) n.  2018/ 302 che ha la finalità di impedire blocchi geografici ingiustificati (cosiddetto geoblocking) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra professionista e cliente, relativamente alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione;
              tale regolamento è direttamente applicabile negli ordinamenti interni dei singoli Stati membri a decorrere dal 3 dicembre 2018, richiede, ai fini della sua completa esecuzione, la designazione di uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (articolo 7, paragrafo 1), nonché l'individuazione di uno o più organismi finalizzati a fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra consumatore e professionista (articolo 8). A tal fine la disposizione in esame individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) l'autorità competente per l'applicazione del regolamento, estendendo ad essa i poteri investigativi, esecutivi e sanzionatori già ad essa attribuiti dall'articolo 27, commi 2 a 15, del decreto legislativo n.  206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo);
              i blocchi geografici ingiustificati rappresentano una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. Il loro superamento amplierà notevolmente le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori per gli acquisti online, i quali potranno confrontare i prezzi e le migliori offerte nell'ambito del mercato interno dell'Unione e gli operatori potranno operare senza discriminazioni relativamente ai termini, alle condizioni generali e ai prezzi; taluni servizi saranno, comunque, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (servizi musicali in streaming e i libri elettronici, servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali);
              in Europa il commercio elettronico è un settore che vale intorno ai 600 miliardi di euro, con percentuali di crescita costanti e a doppia cifra in tutti i Paesi dell'Unione. Il divieto dei blocchi geografici mira a dare un forte impulso all’e-commerce transfrontaliero, quale elemento portante della strategia per il mercato unico digitale;
              unitamente al superamento dei blocchi geografici ingiustificati, e il conseguente ampliamento del mondo dell’e-commerce, è necessario rafforzare le disposizioni a tutela del consumatore e fornire i mezzi di risoluzione delle controversie, per i servizi prestati per via elettronica; in tale direzione la previsione di cui all'articolo 4-bis individua nel Centro europeo dei consumatori per l'Italia (ECC-NET Italia) l'organismo competente a fornire assistenza pratica ai consumatori, per assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni. Tale disposizione integra quella già trasposta in attuazione del Regolamento EU n.  524/2013, sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull'ODR-Online Dispute Resolution), che istituisce una piattaforma interattiva realizzata dalla Commissione europea e che, a partire dal 2016, offre un accesso elettronico gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per una risoluzione online delle controversie in ambito extragiudiziale a tutela dei consumatori;
              la normativa europea contenuta nei regolamenti Ue (sia quello del 2013 che del 2018) nasce dall'esigenza di tutelare i consumatori e trasmettere fiducia nell'acquisto online, e, tuttavia, secondo ultime stime del Commissario Ue per la Giustizia, V#283;ra Jourovà, «un consumatore su tre ha incontrato un problema quando ha acquistato online, ma un quarto di questi consumatori non ha reclamato»;
              occorre, dunque, che siano predisposti tutti i mezzi atti a informare il consumatore, tra cui rilevano quelli previsti all'articolo 14 del Regolamento sull'ODR che impone alle aziende di informare il consumatore dell'esistenza della piattaforma sul proprio sito, mediante l'inserimento del link elettronico facilmente accessibile, il quale rinvia al sito web realizzato dalla Commissione Europea per accedere al servizio online; insieme alla previsione circa i punti di controllo (quello nazionale è istituito con il decreto legislativo n.  130 del 2015 di recepimento della Direttiva ADR) con il compito di: fornire informazioni sui diritti dei consumatori e sui ricorsi esperibili, assistenza per la presentazione e trasmissione del reclamo, suggerimenti circa i documenti pertinenti utili alla definizione della controversia insorta e trasmissione di eventuali comunicazioni tra le parti e gli organismi ADR competenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifiche linee guida, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori, sia per quanto attiene al rispetto del divieto di discriminazioni dei blocchi geografici e alla relativa assistenza (mediante il previsto Centro europeo dei consumatori per l'Italia) sia per quanto attiene alla necessità che le aziende e i professionisti forniscano un'adeguata informazione, circa l'esistenza della piattaforma ODR sui propri siti (con il link elettronico facilmente accessibile che rinvia al servizio online gratuito della Commissione Ue), in aderenza a quanto previsto dal Regolamento Ue sull'ODR, al fine di accrescere la fiducia all'acquisto online e favorire un approccio regolamentato del commercio elettronico nel mercato unico digitale.
9/1432-A/9. Rossello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Unione europea ha attivata nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2014/2143, avente ad oggetto la mancanza o il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, in violazione delle previsioni della direttiva 2011/7/UE;
              proprio nel 2014 in Italia fallivano una media di 54 imprese al giorno, circa due imprese ogni ora, il trenta per cento delle quali proprio a causa dei ritardati pagamenti da parte della P.A.;
              l'inadempimento della P.A., infatti, è stato causa diretta ed indiretta di ritardi di pagamento dei tributi, riduzione dei posti di lavoro, e aumento dell'indebitamento anche per quelle imprese fornitrici che non sono fallite ma che hanno sofferto una profonda crisi economica;
              ancora nei primi mesi del 2018 il 78 per cento delle imprese operanti nel solo settore costruzioni denunciava ritardi di pagamento da parte della P.A, a dimostrazione del fatto che dal 2014 ad oggi il problema non è ancora stato strutturalmente risolto, e, infatti, l'anno scorso la media dei pagamenti da parte della P.A. è avvenuto oltre il centosessantottesimo giorno rispetto ai trenta previsti dalla legge (60 nei casi di deroga);
              si calcola che il debito della P.A. nei confronti delle imprese fornitrici superi i 31 miliardi di euro;
              è necessario sostenere il nostro tessuto produttivo affinché sia sempre più competitivo e crei opportunità occupazionali essenziali a fronteggiare la crisi economica che soffrono gli italiani, nonché a dare una prospettiva di lavoro ai tanti disoccupati o inoccupati, nonché formativa ai giovani al primo impiego;
              al fine di garantire il rispetto dei termini risulta non sufficiente la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa da parte degli enti;
              le commissioni tributarie, da ultimo quella di Roma con sentenza 16264/18/2018, hanno talvolta già accolto i ricorsi delle imprese fornitrici della P.A. avverso avvisi bonari per mancato versamento di imposte, tasse e tributi a causa del cronico ritardo nei pagamenti degli enti,

impegna il Governo

ad attivare misure volte a garantire alle imprese fornitrici la puntualità dei pagamenti della P.A. e ad attivare misure compensative volte a sostenere le imprese che soffrono dell'inadempimento e del mancato rispetto dei termini, escludendo dagli illeciti amministrativi il pagamento ritardato di tasse imposte e tributi per le aziende che subiscono il ritardo, e individuando forme di indennizzo per le aziende fallite a causa dei mancati pagamenti e dei ritardi nell'erogazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.
9/1432-A/10. Montaruli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Unione europea ha attivata nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2014/2143, avente ad oggetto la mancanza o il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, in violazione delle previsioni della direttiva 2011/7/UE;
              proprio nel 2014 in Italia fallivano una media di 54 imprese al giorno, circa due imprese ogni ora, il trenta per cento delle quali proprio a causa dei ritardati pagamenti da parte della P.A.;
              l'inadempimento della P.A., infatti, è stato causa diretta ed indiretta di ritardi di pagamento dei tributi, riduzione dei posti di lavoro, e aumento dell'indebitamento anche per quelle imprese fornitrici che non sono fallite ma che hanno sofferto una profonda crisi economica;
              ancora nei primi mesi del 2018 il 78 per cento delle imprese operanti nel solo settore costruzioni denunciava ritardi di pagamento da parte della P.A, a dimostrazione del fatto che dal 2014 ad oggi il problema non è ancora stato strutturalmente risolto, e, infatti, l'anno scorso la media dei pagamenti da parte della P.A. è avvenuto oltre il centosessantottesimo giorno rispetto ai trenta previsti dalla legge (60 nei casi di deroga);
              si calcola che il debito della P.A. nei confronti delle imprese fornitrici superi i 31 miliardi di euro;
              è necessario sostenere il nostro tessuto produttivo affinché sia sempre più competitivo e crei opportunità occupazionali essenziali a fronteggiare la crisi economica che soffrono gli italiani, nonché a dare una prospettiva di lavoro ai tanti disoccupati o inoccupati, nonché formativa ai giovani al primo impiego;
              al fine di garantire il rispetto dei termini risulta non sufficiente la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa da parte degli enti;
              le commissioni tributarie, da ultimo quella di Roma con sentenza 16264/18/ 2018, hanno talvolta già accolto i ricorsi delle imprese fornitrici della P.A. avverso avvisi bonari per mancato versamento di imposte, tasse e tributi a causa del cronico ritardo nei pagamenti degli enti,

impegna il Governo

ad attivare misure volte a garantire alle imprese fornitrici la puntualità dei pagamenti della P.A..
9/1432-A/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 535 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: CASTELLONE ED ALTRI: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA RETE NAZIONALE DEI REGISTRI DEI TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E DEL REFERTO EPIDEMIOLOGICO PER IL CONTROLLO SANITARIO DELLA POPOLAZIONE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1354) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ZOLEZZI ED ALTRI; MASSIMO ENRICO BARONI ED ALTRI; CECCONI; CARNEVALI (A.C. 84-753-811-1229)

A.C. 1354 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

      1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, identificati per ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109 del 12 maggio 2017, per le seguenti finalità:
          a) coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, nonché validazione degli studi epidemiologici che discendono dall'istituzione di quanto previsto dall'articolo 4;
          b) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
          c) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate;
          d) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e delle malattie infettive tumore-correlate, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
          e) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
          f) prevenzione primaria e secondaria;
          g) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e per malattie infettive tumore-correlate;
          h) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;
          i) studio e monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
          l) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
          m) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, disciplinato dal regolamento di cui al decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute 25 maggio 2016, n.  183.

      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Con il regolamento di cui al primo periodo si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 del presente articolo, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie.
      3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'invio dei flussi di dati prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. I predetti adempimenti sono obbligatori e oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
      4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.
      5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti princìpi:
          a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;
          b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche; monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia.

      6. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

A.C. 1354 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

      1. Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con gli enti del terzo settore individuati dall'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, più rappresentativi e attivi nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti. A tal fine, i soggetti di cui al presente comma si dotano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un comitato scientifico composto da esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un registro dei tumori di popolazione, con il compito di garantire che le informazioni veicolate siano improntate al rispetto della metodologia scientifica ed epidemiologica.
      2. Gli enti del terzo settore di cui al comma 1 possono presentare proposte al Ministro della salute in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, fermo restando il rispetto degli standard scientifici. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, il Ministro della salute fornisce alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

A.C. 1354 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179)

      1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

A.C. 1354 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Istituzione del referto epidemiologico)

      1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, il Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, per il controllo sanitario della popolazione con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti internet delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali spetta il controllo quantitativo e qualitativo dei flussi di dati che alimentano il referto epidemiologico.
      2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o socio-sanitaria.

A.C. 1354 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Conferimento dei dati)

      1. L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, nei termini e con la consistenza definiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, con particolare riferimento ai dati dei registri di patologia, di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al comma 1 dell'articolo 1, rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n.  83 alla Gazzetta Ufficiale n.  105 del 7 maggio 2005.

A.C. 1354 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Relazione alle Camere)

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita altresì l'illustrazione dettagliata del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

A.C. 1354 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1354 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Norme transitorie e finali)

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'aggiornamento delle normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica, in relazione alle disposizioni introdotte dalla presente legge, e adottano le necessarie iniziative affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica, nelle aree territoriali di loro pertinenza non coperte alla data di entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai registri dei tumori di popolazione già istituiti o di nuova istituzione.

A.C. 1354 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame, istituisce e disciplina la rete nazionale dei registri di tumori e dei sistemi di sorveglianza, integrando rafforzando e completando la normativa in materia e quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017;
              si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Vengono integrati e messi in rete i diversi registri tumori già operativi in molte Regioni e in diverse Province creando così un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati. Un ulteriore importante passo per la sanità pubblica, per i cittadini e per l'efficacia del nostro Sistema sanitario nazionale; con regolamento da adottare entro un anno, si provvederà a individuare e disciplinare i dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ecc.;
              un ruolo decisivo spetterà alle regioni ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le quali dovranno assicurare l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo regolamento;
              l'articolo 7, come purtroppo sempre più spesso avviene, prevede che le amministrazioni interessate debbano provvedere a invarianza finanziaria, e quindi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Nessuno stanziamento quindi, e tutte le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,

impegna il Governo

a valutare in maniera più approfondita la clausola di cui all'articolo 7, al fine di adottare le eventuali iniziative normative volte a prevedere uno stanziamento di risorse necessarie a garantire la piena efficacia atte misure previste.
9/1354/1. Novelli, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Mugnai, Versace.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge C. 1354 istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza e il referto epidemiologico: mettendo in rete numerosi registri regionali e provinciali, creando un riferimento unico istituzionale presso il Ministero della salute per la raccolta e il trattamento dei dati;
              quanto previsto risulta essere un passaggio molto importante per il SSN, poiché i registri permetteranno la raccolta dei dati in modo omogeneo, secondo regole ben precise, in modo da poter effettuare raffronti temporali e territoriali rispetto all'incidenza, alle cause, alle situazioni ambientali, al risultati delle terapie, tali da permettere una corretta programmazione sanitaria ed un reale ed incisivo miglioramento sia della prevenzione primaria, che di quella secondaria, e delle terapie,

impegna il Governo

a valutare in maniera approfondita la clausola di invarianza finanziaria, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a reperire adeguati finanziamenti per garantire la tenuta, un puntuale aggiornamento e l'interoperabilità dei registri tumori e del sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico, al fine di dare piena ed immediata attuazione a quanto previsto nel presente disegno di legge.
9/1354/2. Boldi, Panizzut.


      La Camera,
          premesso che:
              il progetto di legge C. 1354, approvato dal Senato, reca l'istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione;
              l'articolo 1, recante l'istituzione della Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, mette in collegamento i registri già esistenti ed operanti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, ampliando i punti di accesso per i soggetti abilitati;
              in questo quadro, l'infrastruttura informatica di livello nazionale che abilita il colloquio tra le banche dati del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusa la rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui al presente provvedimento, si sviluppa su basi già operative ossia su Registri esistenti e sul Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute;
              l'articolo 4, che istituisce il referto epidemiologico, previa adozione di un apposito decreto ministeriale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la predetta istituzione realizza una mera modalità di rendicontazione di dati già in possesso degli operatori sanitari;
              l'adozione delle misure di sorveglianza previste dall'articolo 8, quali innanzitutto l'istituzione dei registri tumori, costituisce un preciso obbligo delle regioni già rinvenibile nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, valutabile anche ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte dell'apposito Comitato permanente e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni;
          considerato che:
              il provvedimento all'esame promuove anche numerose attività facoltative nell'ambito delle competenze del Ministero della salute utili a rafforzare gli obiettivi e le finalità del provvedimento,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse aggiuntive per implementare, anche nell'ambito dei provvedimenti attuativi previsti nella proposta all'esame, la piena e celere attuazione delle misure indicate nei provvedimenti medesimi.
9/1354/3. Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, che sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, emanato in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n.  179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese- cd decreto Balduzzi, nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione;
              tra gli obiettivi del provvedimento c’è quello di dare risposte riguardo l'andamento dei tumori sull'intero territorio nazionale, i tempi di sopravvivenza, l'indice di mortalità e l'aumento o la diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti. Ciò assume valore anche nei confronti dei cittadini, i quali saranno sempre più informati anche con dati che riguarderanno più specificatamente il territorio in cui vivono;
              tra le finalità del provvedimento rileva tra l'altro, la prevenzione primaria e secondaria e la promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
              si prevede altresì che la raccolta ed il conferimento – che devono essere assicurati da parte delle Regioni e province autonome – dei dati della Rete nazionale e dei servizi di sorveglianza rappresenti un adempimento ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali;
              i «tumori rari» rappresentano circa il 23 per cento delle nuove diagnosi di tumore in Italia, con quasi 86 mila nuovi casi l'anno: si riscontrano circa 200 casi di tumore raro che costringono alla convivenza con tale patologia oltre mezzo milione di italiani;
              ormai da diversi anni la promozione di una rete nazionale dei tumori rari viene continuamente posta all'attenzione della pianificazione del SSN e non è mai stata pienamente attuata;
              la proposta di Intesa Stato Regioni, sul tema, è stata recepita in data 21 settembre 2017 e prospetta soluzioni, tra le altre, su alcuni aspetti di carattere prioritario:
              il collegamento con le Reti Oncologiche per mirare ad una integrazione organizzativa, nella prospettiva essenziale di coinvolgere la totalità dei pazienti con tumori rari ed a facilitarne l'accesso, sia alla rete che contestualmente alle cure;
              il collegamento con gli European Reference Networks – Reti di riferimento europee – ERN;
              favorire la fruizione delle prestazioni in telemedicina, garantire un alto livello di informazione appropriata e la partecipazione attiva dell'associazionismo. Essa è organizzativamente connessa (presso AGENAS) alle funzioni di promozione, monitoraggio e valutazione;
              la nascita e la crescita di tali reti rappresenterebbe un punto fisso di riferimento per tutti i pazienti affetti da «tumori rari», come anche un impulso alla ricerca che sarebbe favorita dal continuo scambio in connessione di flussi di conoscenza;
              ad oggi la costituzione di tali reti tarda a realizzarsi concretamente, sia per la non completa individuazione dei centri di riferimento, sia per il giudizio di appropriatezza delle cure erogate dalle strutture ai pazienti oncologici;
              l'accesso alle cure, in particolar modo nelle regioni insulari come la Sardegna, risulta essere ancora più difficoltoso e tutto ciò viene aggravato dai piani di rientro sanitario adottati dalla Giunta regionale. Essi penalizzano ulteriormente i pazienti, allungando le liste d'attesa persino per i pazienti oncologici, a causa dei continui tagli di personale,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di portare a compimento il processo di costituzione ed individuazione dei centri nazionali per i tumori rari, favorendo di fatto l'omogeneizzazione dei trattamenti dei pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale;
          a sostenere la ricerca in ambito di malattie rare ed in particolar modo per quello che riguarda i «tumori rari»;
          a considerare l'urgenza di promuovere – anche con il sostegno delle associazioni dei pazienti e delle loro famiglie – attività rivolte ad una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, soprattutto per l'assistenza dei pazienti, sia a livello individuale che familiare.
9/1354/4. Lapia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza nonché il referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione;
              l'istituzione e la disciplina del referto epidemiologico nei controllo sanitario della popolazione risponde all'esigenza di rendere globale e permanente il controllo sullo stato di salute della popolazione, attraverso una specifica disciplina dei dati epidemiologici e del flusso informativo ad essi riferito e in base a un referto epidemiologico;
              tra le finalità perseguite con l'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza rientra lo studio e il monitoraggio dei fattori di rischio e dei fattori di protezione delle malattie sorvegliate;
              la naturale struttura fibrosa dell'amianto, associata alle dimensioni microscopiche, è una delle cause di rischio per gravi patologie a carico prevalentemente dell'apparato respiratorio;
              fra le aree in cui si concentrano gli incrementi di mortalità per tumore pleurico vanno considerati in primo luogo gli insediamenti dell'industria navalmeccanica e dell'attività portuale;
              preme alla firmataria del presente atto segnalare i casi di tumore maligno della pleura, che risultano in aumento in vaste zone del territorio nazionale per numero di casi e per mortalità, tra le quali spicca, purtroppo, il comune di Palermo ove, nel corso degli ultimi anni, in particolare nella II Circoscrizione, risulta anche un incremento dei quantitativi di rifiuti in cemento-amianto abbandonato in aree pubbliche,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di monitorare con particolare attenzione le zone indicate in premessa ove si concentrano i danni ed i casi a causa dei fattori di rischio già conclamati e ad adottare, per quanto di competenza, iniziative e misure in chiave preventiva;
          a mantenere in vita le funzioni svolte dal registro nazionale mesoteliomi.
9/1354/5. Alaimo.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame istituisce e disciplina la rete nazionale dei registri di tumori e dei sistemi di sorveglianza, integrando rafforzando e completando la normativa in materia e quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017;
              si istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, nonché il referto epidemiologico, finalizzato al controllo sanitario della popolazione, con particolare attenzione alle aree più critiche del territorio nazionale. Vengono integrati e messi in rete i diversi registri tumori già operativi in molte regioni e in diverse province creando così un riferimento istituzionale, presso il Ministero della salute, titolato alla raccolta ed al trattamento dei dati. Un ulteriore importante passo per la sanità pubblica, per i cittadini e per l'efficacia del nostro Sistema sanitario nazionale;
              con regolamento da adottare entro un anno, si provvederà a individuare e disciplinare i dati che possono essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla Rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di accesso ecc.;
              un ruolo decisivo spetterà alle regioni ai fini dell'inserimento tempestivo e sistematico dei dati nella Rete, le quali dovranno assicurare l'invio dei flussi dei dati prescritti nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo regolamento;
              ogni anno, in Italia, a migliaia di bambini e di giovani adulti viene diagnosticata una malattia onco-ematologica (leucemia, linfoma, mieloma, talassemia, immunodeficienze congenite e altre) e, in molti di questi casi, per continuare a vivere, non vi è nessuna alternativa al trapianto. Tali patologie oggi possono essere curate e anche completamente guarite con il trapianto di midollo osseo ovvero delle cellule staminali ematopoietiche (CSE) contenute al suo interno. La necessaria compatibilità immunogenetica tra paziente e donatore è un fattore piuttosto raro già tra consanguinei (il rapporto è di 1:4, solo il 30 per cento di malati che hanno bisogno di un trapianto trova tra i familiari un donatore compatibile) e lo diventa ancora di più tra individui non consanguinei (1:100000);
              nonostante l'intensa attività condotta dal registro nazionale, il numero dei donatori rimane inesorabilmente basso e ciò è verosimilmente dovuto alla disinformazione su questo genere di trapianti, a una debole campagna di sensibilizzazione e all'idea abbastanza diffusa che donare il midollo osseo sia «pericoloso» a dimostrazione della necessità di promuovere e meglio sensibilizzare e informare la partecipazione alle attività di donazione e screening periodico,

impegna il Governo

a promuovere e realizzare, già attraverso l'istituzione della Giornata nazionale della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, campagne di comunicazione e informazione tese a sensibilizzare ed evidenziare l'importanza di un gesto, quale quello della donazione del midollo osseo, che rappresenta di fatto la principale, se non unica, speranza di vita per migliaia di persone affette da patologie onco-ematologiche e più in generale per la salute pubblica.
9/1354/6. Elvira Savino.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione;
              in particolare, l'articolo 2 prevede, per le finalità perseguite dalla proposta di legge, la partecipazione di enti del terzo settore all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;
              l'articolo 4, invece, al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, istituisce e disciplina il referto epidemiologico demandando ad un decreto del Ministro della salute anche l'individuazione dei soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto;
              le farmacie private convenzionate potrebbero fornire un eccellente supporto sia allo sviluppo della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sia allo sviluppo del referto epidemiologico contribuendo alla composizione del dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione e fornendo in particolare dati utili alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei tumori ovvero relativi alla vendita di farmaci specifici, agli screening per la prevenzione del tumore del colon retto effettuati proprio tramite le farmacie e alla corretta alimentazione e ai corretti stili di vita;
              l'articolo 7 dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
              appare evidente che una dotazione economica maggiore contribuirebbe in maniera determinante al perseguimento delle finalità del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative di propria competenza al fine di prevedere la possibilità da parte delle farmacie private convenzionate di concorrere al perseguimento delle finalità del provvedimento in esame, così come disposto dall'articolo 2 per gli enti del terzo settore, nonché a valutare l'opportunità di prevedere una maggiore dotazione di risorse economiche, aggiuntive a quelle disponibili a legislazione vigente, al fine di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico.
9/1354/7. Gemmato.


PROPOSTA DI LEGGE: IEZZI ED ALTRI: DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI RIMINI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 132, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (A.C. 1171-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BIGNAMI E VIETINA (A.C. 1019)

A.C. 1171-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

      Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1171-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.
(Distacco e aggregazione)

      1. I comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Distacco e aggregazione)

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 1. Morani.

A.C. 1171-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Adempimenti amministrativi)

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1.
      2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato dal Ministro dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, ha il compito di sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui al primo periodo si esprimono nel termine di dieci giorni dalla richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno può comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i citati enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1. Gli enti istituzionali interessati concorrono, nel rispetto del principio di leale collaborazione, agli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi, intese e atti congiunti, garantendo continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi e definendo e regolando i profili successori, anche in materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella fase transitoria, garantiscono la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire nei diversi ambiti di loro competenza e prestano ai residenti, agli enti e alle imprese l'assistenza necessaria affinché il processo di distacco e aggregazione arrechi ad essi il minor disagio possibile. Gli enti interessati devono comunque assicurare, nella fase transitoria, l'incolumità pubblica, la tutela della salute, la parità di accesso alle prestazioni e ogni altro interesse primario dei residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.
      3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 partecipano, con funzioni consultive, alle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
      4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al citato comma 1 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. In conseguenza delle variazioni territoriali previste dalla presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 e Marche 01, di cui, rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo 12 dicembre 2017, n.  189, ed entrano a fare parte dei collegi Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle medesime tabelle A1 e B1.
      6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini e a enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna.
      7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42.
      8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Adempimenti amministrativi)

      Sopprimerlo.
2. 1. Morani.

A.C. 1171-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MOZIONI APREA ED ALTRI N. 1-00117, ASCANI ED ALTRI N.  1-00136, FRASSINETTI ED ALTRI N. 1-00137 E MELICCHIO, BELOTTI ED ALTRI N. 1-00138 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE IN AMBITO SCOLASTICO

Mozioni

      La Camera,
          premesso che:
              come emerge dal « The future of jobs report 2018», che ha coinvolto gli strateghi esecutivi, nonché i responsabili delle risorse umane di un campione di aziende riconducibili a 12 settori industriali e 20 economie (che valgono il 70 per cento del prodotto interno lordo mondiale e 15 milioni di lavoratori impiegati), presentato al World economic forum del 2019, entro il 2022 le aziende 4.0 adotteranno tecnologia cloud, intelligenza artificiale, analisi big data, connessioni mobili ad alta velocità, realtà aumentata, impiego di droni, distribuzione on line, e successivamente al 2022, anche robot umanoidi;
              tutto ciò porterà entro il 2022 alla soppressione di 75 milioni di posti di lavoro che potranno essere affidati a macchine, mentre, allo stesso tempo, altri 133 milioni verranno creati in ruoli più adatti alla divisione del lavoro tra umani, macchine e algoritmi, con un aumento netto di 58 milioni di nuove opportunità lavorative;
              in pochi anni ci sarà anche in Italia una crescente domanda di lavori in cui vi è un alto impiego di tecnologie: analisti di dati, sviluppatori di software e applicazioni, esperti di social ed e-commerce, esperti di automazione, ingegneri robotici e tanti nuovi ruoli in qualità di specialisti in machine learning e intelligenza artificiale;
              secondo il rapporto Ocse sul futuro dell'occupazione « Job creation and local economic development 2018», che analizza l'impatto del progresso tecnologico sui mercati del lavoro regionali e locali, il 14 per cento dei posti di lavoro all'interno dell'area è ad alto rischio automazione e, nel periodo 2011-2016, circa l'80 per cento delle regioni dell'area Ocse ha subito riduzione di posti di lavoro ad alto rischio automazione, anche se, a fronte di questa riduzione, sono stati creati nuovi posti di lavoro;
              secondo il rapporto Ocse sopra citato nei Paesi Ocse il 31,6 per cento dei lavori è a elevato rischio di cambiamento e il 14 per cento è a elevato rischio di automazione; in questo quadro generale l'Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di skill mismatch e presenta un indice di fattore di rischio superiore alla media, pari al 35,5 per cento dei lavori che presentano elevato rischio di cambiamento, mentre il 15,2 per cento è a elevato rischio di automazione;
              per colmare il gap di competenze determinato dall'adozione di nuove tecnologie, le aziende punteranno, tra le strategie future prevalenti, sull'assunzione di interi nuovi staff di lavoratori in possesso delle competenze per l'utilizzo delle nuove tecnologie;
              le trasformazioni della quarta evoluzione industriale (intelligenza artificiale, robotica e biotecnologia), se governate da scelte pubbliche, oltre che private, tempestive ed innovative, possono favorire una nuova era del lavoro, migliorare, anziché sostituire, le condizioni e le opportunità del lavoro, migliorare i prodotti e il modo in cui un'azienda sta nel mercato, aggiungere valore per i clienti, migliorando la qualità della vita. Viceversa, se ignorate, queste trasformazioni allargheranno le lacune di competenze e creeranno nuove e maggiori disuguaglianze e polarizzazioni;
              le 10 skills, sempre secondo il rapporto « The future of jobs report 2018», che saranno indispensabili già a partire dal 2020 per gestire, coordinare o lavorare, rimandano a capacità di problem solving in situazioni complesse, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, coordinarsi con gli altri (team working skills), intelligenza emotiva, capacità di giudizio e prendere decisioni, orientamento al servizio, negoziazione, flessibilità;
              queste competenze dovranno essere affrontate, insegnate e soprattutto allenate nei percorsi di istruzione scolastica e accademica per non avere degli «analfabeti di ritorno», al termine degli studi superiori, e per non farne dei disoccupati da formare nuovamente con nuovi costi per la collettività;
              la scuola italiana, da quest'anno, è frequentata da « centennials», la generazione che non ha conosciuto il mondo senza internet;
              gli alunni che frequentano il primo anno della scuola dell'infanzia concluderanno gli studi superiori nel 2034 e quelli che frequentano la prima classe della scuola primaria nel 2031;
              il « coding», cioè la programmazione informatica, è diventata negli ultimi anni una nuova «lingua» che permette di dialogare con il computer per assegnare allo stesso i compiti o comandi in modo semplice e permette agli studenti, giocando a programmare, di imparare ad usare la logica, a risolvere i problemi e sviluppare il pensiero computazionale;
              il « coding» è una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie e dominarle e rappresenta la quarta abilità di base della scuola, in continuità e non in contrapposizione con le abilità tradizionali del leggere, scrivere e far di conto;
              dal 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato sperimentazioni nelle scuole dell'infanzia e primarie del nostro Paese;
              la Gran Bretagna, la Finlandia, l'Estonia e altri Paesi europei hanno inserito la materia del « coding» tra quelle obbligatorie, a partire dalla scuola primaria, come pure nei Paesi più avanzati sul piano tecnologico ed economico (Usa, Cina e India);
              l'Unesco ha più volte cercato di attirare l'attenzione sulla necessità di favorire l'accesso delle bambine agli studi matematici e scientifici sin dai primi anni di scuola, al fine del superamento degli stereotipi che le vogliono meno adatte allo studio di tali materie, anche se le ricerche dimostrano che il livello delle performance dipende dall'esperienza, dall'allenamento, dall'abilità esercitata dal cervello di creare nuove connessioni. Appare, quindi, evidente che ciò non si può lasciare all'iniziativa di singoli soggetti, ma che è nel sistema nazionale di istruzione, con conseguente distribuzione su tutto il territorio del Paese e sin dai primi anni del percorso formativo, senza differenze derivanti dal titolo di studio dei genitori o dalle condizioni socio-economiche delle famiglie, che va sviluppata l'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, anche e soprattutto delle bambine affinché possano accedere alle professioni del nuovo millennio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per introdurre entro il 2022 l'obbligatorietà dello studio del « coding» nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria;

2) a considerare lo studio del « coding» e la dotazione nelle classi degli strumenti tecnologici a tal fine necessari come nuovi aspetti degli ambienti per l'apprendimento in sostituzione degli arredi tradizionali, quali le lavagne di ardesia e la tradizionale organizzazione degli spazi con banchi e sedie non modulabili;

3) a valutare, di conseguenza, la dotazione di arredi in nuovi spazi non più rigidi e la fornitura di strumenti hardware avanzati come componente essenziale e obbligatoria dell'aula del terzo millennio;

4) ad adottare iniziative per impegnare, a tal fine, quota delle risorse finanziarie attualmente destinate a interventi di edilizia scolastica al fine di avviare su tutto il territorio nazionale e in tutte le scuole dell'infanzia e primarie, dall'anno scolastico 2022-2023, lo studio obbligatorio del « coding»;

5) ad adottare iniziative per prevedere, a partire già dall'anno scolastico in corso, percorsi di formazione tecnologica per il personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia e primaria, al fine di sensibilizzarlo alle nuove metodologie didattiche digitali attraverso cui veicolare gli apprendimenti e raggiungere gli obiettivi delle indicazioni nazionali;

6) a promuovere e favorire iniziative volte all'alfabetizzazione e allo sviluppo dell'apprendimento del « coding» nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, come l'iniziativa «Programma il futuro», che è attiva nelle scuole italiane dall'anno scolastico 2014-2015.
(1-00117) «Aprea, Gelmini, Palmieri, Casciello, Marin, Marrocco, Saccani Jotti, Battilocchio, Calabria, Cassinelli, D'Attis, D'Ettore, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Giacometto, Mandelli, Mugnai, Musella, Napoli, Novelli, Pentangelo, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polidori, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Paolo Russo, Scoma, Silli, Maria Tripodi, Versace, Vietina, Zanella, Spena, Sozzani».


      La Camera,
          premesso che:
              come emerge dal « The future of jobs report 2018», che ha coinvolto gli strateghi esecutivi, nonché i responsabili delle risorse umane di un campione di aziende riconducibili a 12 settori industriali e 20 economie (che valgono il 70 per cento del prodotto interno lordo mondiale e 15 milioni di lavoratori impiegati), presentato al World economic forum del 2019, entro il 2022 le aziende 4.0 adotteranno tecnologia cloud, intelligenza artificiale, analisi big data, connessioni mobili ad alta velocità, realtà aumentata, impiego di droni, distribuzione on line, e successivamente al 2022, anche robot umanoidi;
              tutto ciò porterà entro il 2022 alla soppressione di 75 milioni di posti di lavoro che potranno essere affidati a macchine, mentre, allo stesso tempo, altri 133 milioni verranno creati in ruoli più adatti alla divisione del lavoro tra umani, macchine e algoritmi, con un aumento netto di 58 milioni di nuove opportunità lavorative;
              in pochi anni ci sarà anche in Italia una crescente domanda di lavori in cui vi è un alto impiego di tecnologie: analisti di dati, sviluppatori di software e applicazioni, esperti di social ed e-commerce, esperti di automazione, ingegneri robotici e tanti nuovi ruoli in qualità di specialisti in machine learning e intelligenza artificiale;
              secondo il rapporto Ocse sul futuro dell'occupazione « Job creation and local economic development 2018», che analizza l'impatto del progresso tecnologico sui mercati del lavoro regionali e locali, il 14 per cento dei posti di lavoro all'interno dell'area è ad alto rischio automazione e, nel periodo 2011-2016, circa l'80 per cento delle regioni dell'area Ocse ha subito riduzione di posti di lavoro ad alto rischio automazione, anche se, a fronte di questa riduzione, sono stati creati nuovi posti di lavoro;
              secondo il rapporto Ocse sopra citato nei Paesi Ocse il 31,6 per cento dei lavori è a elevato rischio di cambiamento e il 14 per cento è a elevato rischio di automazione; in questo quadro generale l'Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di skill mismatch e presenta un indice di fattore di rischio superiore alla media, pari al 35,5 per cento dei lavori che presentano elevato rischio di cambiamento, mentre il 15,2 per cento è a elevato rischio di automazione;
              per colmare il gap di competenze determinato dall'adozione di nuove tecnologie, le aziende punteranno, tra le strategie future prevalenti, sull'assunzione di interi nuovi staff di lavoratori in possesso delle competenze per l'utilizzo delle nuove tecnologie;
              le trasformazioni della quarta evoluzione industriale (intelligenza artificiale, robotica e biotecnologia), se governate da scelte pubbliche, oltre che private, tempestive ed innovative, possono favorire una nuova era del lavoro, migliorare, anziché sostituire, le condizioni e le opportunità del lavoro, migliorare i prodotti e il modo in cui un'azienda sta nel mercato, aggiungere valore per i clienti, migliorando la qualità della vita. Viceversa, se ignorate, queste trasformazioni allargheranno le lacune di competenze e creeranno nuove e maggiori disuguaglianze e polarizzazioni;
              le 10 skills, sempre secondo il rapporto « The future of jobs report 2018», che saranno indispensabili già a partire dal 2020 per gestire, coordinare o lavorare, rimandano a capacità di problem solving in situazioni complesse, pensiero critico, creatività, gestione delle persone, coordinarsi con gli altri (team working skills), intelligenza emotiva, capacità di giudizio e prendere decisioni, orientamento al servizio, negoziazione, flessibilità;
              queste competenze dovranno essere affrontate, insegnate e soprattutto allenate nei percorsi di istruzione scolastica e accademica per non avere degli «analfabeti di ritorno», al termine degli studi superiori, e per non farne dei disoccupati da formare nuovamente con nuovi costi per la collettività;
              la scuola italiana, da quest'anno, è frequentata da « centennials», la generazione che non ha conosciuto il mondo senza internet;
              gli alunni che frequentano il primo anno della scuola dell'infanzia concluderanno gli studi superiori nel 2034 e quelli che frequentano la prima classe della scuola primaria nel 2031;
              il « coding», cioè la programmazione informatica, è diventata negli ultimi anni una nuova «lingua» che permette di dialogare con il computer per assegnare allo stesso i compiti o comandi in modo semplice e permette agli studenti, giocando a programmare, di imparare ad usare la logica, a risolvere i problemi e sviluppare il pensiero computazionale;
              il « coding» è una materia fondamentale per le nuove generazioni di studenti per alfabetizzarli ai linguaggi delle tecnologie e dominarle e rappresenta la quarta abilità di base della scuola, in continuità e non in contrapposizione con le abilità tradizionali del leggere, scrivere e far di conto;
              dal 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato sperimentazioni nelle scuole dell'infanzia e primarie del nostro Paese;
              la Gran Bretagna, la Finlandia, l'Estonia e altri Paesi europei hanno inserito la materia del « coding» tra quelle obbligatorie, a partire dalla scuola primaria, come pure nei Paesi più avanzati sul piano tecnologico ed economico (Usa, Cina e India);
              l'Unesco ha più volte cercato di attirare l'attenzione sulla necessità di favorire l'accesso delle bambine agli studi matematici e scientifici sin dai primi anni di scuola, al fine del superamento degli stereotipi che le vogliono meno adatte allo studio di tali materie, anche se le ricerche dimostrano che il livello delle performance dipende dall'esperienza, dall'allenamento, dall'abilità esercitata dal cervello di creare nuove connessioni. Appare, quindi, evidente che ciò non si può lasciare all'iniziativa di singoli soggetti, ma che è nel sistema nazionale di istruzione, con conseguente distribuzione su tutto il territorio del Paese e sin dai primi anni del percorso formativo, senza differenze derivanti dal titolo di studio dei genitori o dalle condizioni socio-economiche delle famiglie, che va sviluppata l'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, anche e soprattutto delle bambine affinché possano accedere alle professioni del nuovo millennio,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per introdurre progressivamente e gradualmente, entro il 2022, nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione lo studio del pensiero computazionale e del coding, nell'ambito del curricolo digitale obbligatorio in carenza con le indicazioni nazionali per il curricolo;

2) a considerare lo studio del « coding» e la dotazione nelle classi degli strumenti tecnologici a tal fine necessari come nuovi aspetti degli ambienti per l'apprendimento in sostituzione degli arredi tradizionali, quali le lavagne di ardesia e la tradizionale organizzazione degli spazi con banchi e sedie non modulabili;

3) a valutare, di conseguenza, la dotazione di strumenti hardware avanzati quali componente essenziale dei nuovi ambienti di apprendimento;

4) ad adottare misure affinché gli edifici scolastici di nuova costruzione siano predisposti per facilitare la diffusione del coding a scuola;

5) ad adottare iniziative per prevedere, a partire già dall'anno scolastico in corso, percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di sensibilizzarlo alle nuove metodologie didattiche digitali attraverso cui veicolare gli apprendimenti e raggiungere gli obiettivi delle indicazioni nazionali;

6) a promuovere e favorire iniziative volte all'alfabetizzazione e allo sviluppo dell'apprendimento del « coding» nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
(1-00117)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Aprea, Gelmini, Palmieri, Casciello, Marin, Marrocco, Saccani Jotti, Battilocchio, Calabria, Cassinelli, D'Attis, D'Ettore, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Giacometto, Mandelli, Mugnai, Musella, Napoli, Novelli, Pentangelo, Perego Di Cremnago, Pettarin, Pittalis, Polidori, Rossello, Rosso, Rotondi, Ruffino, Paolo Russo, Scoma, Silli, Maria Tripodi, Versace, Vietina, Zanella, Spena, Sozzani».


      La Camera,
          premesso che:
              il Pew research center di Washington ha girato una domanda a un campione di esperti sulle tecnologie dell'informazione e sulla possibilità che siano destinate a cancellare più posti di lavoro di quanti ne creeranno; secondo il 48 per cento degli interpellati, con la nuova ondata di innovazione le macchine sostituiranno anche parte dei lavoratori specializzati, mettendo a repentaglio l'ordine sociale. L'altra metà degli esperti è invece convinta del contrario: la tecnologia sarà in grado di creare più posti di lavoro rispetto a quelli che andranno perduti;
              la ricerca Skills revolution, condotta da Manpower group tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo e presentata al World economic forum 2017 di Davos, vede la percentuale di «ottimisti» salire addirittura all'83 per cento del totale. Secondo la ricerca, l'automatizzazione e la digitalizzazione faranno crescere il lavoro, in particolare in Italia: tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine è proprio nel nostro che si stima una creazione di nuovi posti tra il 31 per cento ed il 40 per cento del totale, al netto naturalmente dell’« upskilling», ossia dell'aggiornamento delle competenze professionali;
              la chiave del successo nel rapporto tra tecnologia e lavoro deve abbracciare la rivoluzione digitale, a partire dai banchi di scuola. Lo ha sottolineato anche Unctad, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, nel suo report « Robot and industrialization in developing countries»: «(...) Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – si legge nel documento – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie (...)»;
              per far fronte a quello che non è un cambiamento lineare ma una vera e propria «rottura» bisogna impegnarsi al fine di dotare le scuole di un supporto tecnologico adeguato;
              il vero cambiamento mentale da sostenere è la possibilità di diventare protagonisti e creatori della tecnologia stessa già in tenerissima età, attraverso corsi che stanno accelerando il modo di «vivere digitale» dei giovanissimi e stanno dando una carta in più per un inserimento professionale sicuro nella società «iper tecnologica» di domani. Si tratta dei nuovi programmi formativi di « coding» (ovvero della programmazione);
              il concetto di « coding» va ben oltre la sua traduzione letterale in «codifica o programmazione», ma indica «l'uso di strumenti e metodi intuitivi di programmazione per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale»;
              l'efficacia del « coding» nello sviluppo dei ragazzi è così rilevante che la Commissione europea dal 2013 ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione funzionale denominata « Europe code week»;
              molte esperienze stanno dando grandi risultati se si considera che le scuole italiane sono state protagoniste del 45 per cento delle attività organizzate durante l'ultima edizione di « Europe code week»;
              sono decine di migliaia gli insegnanti che si sono formati nel nostro Paese, coinvolgendo oltre un milione di bambini;
              il « coding» utilizzato nella pratica didattica è un metodo, uno strumento da applicare alla didattica per innescare nuove dinamiche all'interno della classe, favorire il lavoro in gruppo, fare squadra, coinvolgere tutti;
              il progetto di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche è stato uno dei pilastri fondamentali della «Buona scuola» (legge n.  107 del 2015), che ha posto al centro della didattica l'educazione digitale; la «Buona scuola» ha sancito la necessità di riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare;
              gli studenti che oggi frequentano le scuole appartengono alla cosiddetta generazione dei « centennials», di coloro che non ha mai vissuto senza connessione;
              per questa nuova generazione il « coding» è un modo di comunicare, di imparare e sviluppare il proprio pensiero;
              in molti Paesi europei la materia del « coding» è inserita tra le materie obbligatorie;
              come emerge dall'osservazione dei mutamenti sociali ed economici a cui si assiste quotidianamente, è necessario tener conto di una nuova prospettiva di insegnamento,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per rafforzare – anche in considerazione degli investimenti già previsti dalla «Buona scuola» – un disegno organico di innovazione delle scuole italiane, con programmi e azioni coerenti che comprendano l'accesso, gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, l'amministrazione digitale, la ricerca, la formazione e ovviamente la didattica, la metodologia e le competenze;

2) ad avviare tutte le iniziative necessarie a considerare lo studio generalizzato del « coding» nelle scuole di ogni ordine e grado, quale metodo intuitivo di programmazione per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale;

3) a valutare, di conseguenza, l'assunzione di iniziative per allineare tutti gli spazi della scuola a questa visione di cambiamento, a partire dagli interventi a favore dell'edilizia scolastica che includano una riconfigurazione funzionale degli ambienti per l'apprendimento, con l'obiettivo di renderli ambienti associati all'innovazione e alla creatività digitale;

4) ad adottare iniziative per rafforzare percorsi di formazione per il personale educativo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, sostenendo il progetto – già avviato dal precedente Governo – della presenza nelle scuole degli «animatori digitali», docenti che, adeguatamente formati, hanno svolto negli ultimi anni un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione didattica nelle scuole, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e per la progettazione operativa di attività.
(1-00136) «Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Enrico Borghi, Fiano».


      La Camera,
          premesso che:
              il Pew research center di Washington ha girato una domanda a un campione di esperti sulle tecnologie dell'informazione e sulla possibilità che siano destinate a cancellare più posti di lavoro di quanti ne creeranno; secondo il 48 per cento degli interpellati, con la nuova ondata di innovazione le macchine sostituiranno anche parte dei lavoratori specializzati, mettendo a repentaglio l'ordine sociale. L'altra metà degli esperti è invece convinta del contrario: la tecnologia sarà in grado di creare più posti di lavoro rispetto a quelli che andranno perduti;
              la ricerca Skills revolution, condotta da Manpower group tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo e presentata al World economic forum 2017 di Davos, vede la percentuale di «ottimisti» salire addirittura all'83 per cento del totale. Secondo la ricerca, l'automatizzazione e la digitalizzazione faranno crescere il lavoro, in particolare in Italia: tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine è proprio nel nostro che si stima una creazione di nuovi posti tra il 31 per cento ed il 40 per cento del totale, al netto naturalmente dell’« upskilling», ossia dell'aggiornamento delle competenze professionali;
              la chiave del successo nel rapporto tra tecnologia e lavoro deve abbracciare la rivoluzione digitale, a partire dai banchi di scuola. Lo ha sottolineato anche Unctad, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, nel suo report « Robot and industrialization in developing countries»: «(...) Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – si legge nel documento – in modo da creare le competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie (...)»;
              per far fronte a quello che non è un cambiamento lineare ma una vera e propria «rottura» bisogna impegnarsi al fine di dotare le scuole di un supporto tecnologico adeguato;
              il vero cambiamento mentale da sostenere è la possibilità di diventare protagonisti e creatori della tecnologia stessa già in tenerissima età, attraverso corsi che stanno accelerando il modo di «vivere digitale» dei giovanissimi e stanno dando una carta in più per un inserimento professionale sicuro nella società «iper tecnologica» di domani. Si tratta dei nuovi programmi formativi di « coding» (ovvero della programmazione);
              il concetto di « coding» va ben oltre la sua traduzione letterale in «codifica o programmazione», ma indica «l'uso di strumenti e metodi intuitivi di programmazione per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale»;
              l'efficacia del « coding» nello sviluppo dei ragazzi è così rilevante che la Commissione europea dal 2013 ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e alfabetizzazione funzionale denominata « Europe code week»;
              molte esperienze stanno dando grandi risultati se si considera che le scuole italiane sono state protagoniste del 45 per cento delle attività organizzate durante l'ultima edizione di « Europe code week»;
              sono decine di migliaia gli insegnanti che si sono formati nel nostro Paese, coinvolgendo oltre un milione di bambini;
              il « coding» utilizzato nella pratica didattica è un metodo, uno strumento da applicare alla didattica per innescare nuove dinamiche all'interno della classe, favorire il lavoro in gruppo, fare squadra, coinvolgere tutti;
              il progetto di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche è stato uno dei pilastri fondamentali della «Buona scuola» (legge n.  107 del 2015), che ha posto al centro della didattica l'educazione digitale; la «Buona scuola» ha sancito la necessità di riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare;
              gli studenti che oggi frequentano le scuole appartengono alla cosiddetta generazione dei « centennials», di coloro che non ha mai vissuto senza connessione;
              per questa nuova generazione il « coding» è un modo di comunicare, di imparare e sviluppare il proprio pensiero;
              in molti Paesi europei la materia del « coding» è inserita tra le materie obbligatorie;
              come emerge dall'osservazione dei mutamenti sociali ed economici a cui si assiste quotidianamente, è necessario tener conto di una nuova prospettiva di insegnamento,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per rafforzare – anche in considerazione degli investimenti già previsti dalla «Buona scuola» – un disegno organico di innovazione delle scuole italiane, con programmi e azioni coerenti che comprendano l'accesso, gli ambienti di apprendimento, i dispositivi, le piattaforme, l'amministrazione digitale, la ricerca, la formazione e ovviamente la didattica, la metodologia e le competenze;

2) ad avviare tutte le iniziative necessarie a introdurre lo studio generalizzato del « coding» nelle scuole di ogni ordine e grado, per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e le Linee guida e le Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo di istruzione;

3) a valutare, di conseguenza, l'assunzione di iniziative per allineare gli spazi della scuola a questa visione di cambiamento, a partire dagli interventi di edilizia scolastica, e in particolare di costruzione di nuove scuole, che includano una riconfigurazione funzionale degli ambienti per l'apprendimento, con l'obiettivo di renderli ambienti associati all'innovazione e alla creatività digitale;

4) ad adottare iniziative per rafforzare percorsi di formazione per il personale educativo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento agli «animatori digitali», docenti che, adeguatamente formati, hanno svolto negli ultimi anni un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione didattica nelle scuole, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e per la progettazione operativa di attività.
(1-00136)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Ascani, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Enrico Borghi, Fiano».


      La Camera,
          premesso che:
              secondo le stime dell'Ocse l'avvento della robotica e dell'intelligenza artificiale sta determinando mutamenti strutturali nel mondo del lavoro, tanto da ipotizzare una vera e propria sostituzione dei ruoli occupazionali;
              se la nuova tecnologia sta creando effetti positivi in campo economico, nel campo occupazionale sta, invece, creando grave disagio, poiché alimenta la preoccupazione che si possa realizzare la «disoccupazione tecnologica» profetizzata già all'inizio del ’900 da Keynes;
              è inevitabile che l'adozione di nuove tecnologie costringerà le aziende ad assumere personale in possesso delle competenze necessarie a gestire le nuove strutture, ma se anche molti lavori cesseranno di esistere, allo stesso tempo si creeranno nuove opportunità lavorative;
              i mercati da soli, tuttavia, non sono in grado di gestire questo processo di trasformazione e di adeguamento ai mutamenti tecnologici, motivo per il quale il ruolo delle istituzioni e, in particolare, della scuola deve essere trainante in questo processo;
              in primo luogo, occorre adeguare i percorsi didattici con l'obiettivo di sviluppare l'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, fino a raggiungere una formazione che consenta ai cittadini di saper affrontare un sistema come quello che si prospetta nell'immediato futuro, basato su tecnologie sofisticate e intelligenze artificiali;
              uno dei modi per arrivare preparati ad affrontare le problematiche sopra trattate è quello di iniziare proprio ad insegnare ai bambini e ai ragazzi a gestire questi nuovi meccanismi, attraverso l'apprendimento della programmazione informatica;
              in questo modo si intende scongiurare che, alla fine del percorso scolastico, si creino degli studenti già in difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, perché carenti dei requisiti necessari ad affrontare le nuove dinamiche lavorative;
              la programmazione informatica («coding») agevola l'uso dei mezzi informatici, consentendo agli studenti di interagire con essi in modo semplice e immediato, e applicata alla didattica come un nuovo metodo di apprendimento, indistintamente per le materie scientifiche e letterarie, ha un enorme potenziale, in quanto aiuta i ragazzi ad allenare la mente usando la logica, riuscendo a catturare l'attenzione anche degli alunni più demotivati;
              è pertanto necessario che le scuole incrementino la sperimentazione a partire dalle primarie, adeguandosi in questo modo ad altre nazioni europee dove la programmazione informatica è già stata inserita tra le materie obbligatorie;
              l'alfabetizzazione digitale, favorendo lo sviluppo di abilità e competenze, rappresenta uno strumento importante anche per favorire l'inserimento nel sistema dell'istruzione delle persone svantaggiate;
              nei percorsi scolastici e formativi dovrà quindi essere inserita, oltre alle abilità tradizionali quali la lettura, la scrittura e la matematica, anche la programmazione informatica;
              l'introduzione di questa nuova materia indubbiamente incentiva le competenze scientifiche, ma non dovrà in alcun modo ridurre l'importanza che hanno nella tradizione scolastica italiana le materie umanistiche, che sono i pilastri su cui si basano la cultura e l'identità italiane;
              è, pertanto, necessario e urgente porre questa tematica al centro del dibattito, affinché il sistema istruzione nel suo complesso si prepari ad affrontare questa importante sfida in modo strutturale e adeguato, con l'obiettivo di mettere tutti gli studenti, senza distinzione alcuna, in grado di affrontare questi cambiamenti epocali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per introdurre entro l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 l'obbligatorietà dello studio della programmazione informatica («coding») nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica;

2) ad adottare iniziative per prevedere obbligatoriamente percorsi formativi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, con l'obbiettivo finale di trasmettere agli studenti il pensiero computazionale e la logica della programmazione, indispensabile per qualunque professione essi vorranno esercitare, dando così vita ad un circolo virtuoso in grado di contribuire in modo significativo alla creazione della cosiddetta cittadinanza digitale;

3) ad adottare iniziative per incrementare la formazione obbligatoria dei docenti sull'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, così come previsto dal Piano nazionale scuola digitale.
(1-00137) «Frassinetti, Lollobrigida, Mollicone, Bucalo, Ciaburro, Acquaroli, Bellucci, Butti, Caretta, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Meloni, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


      La Camera,
          premesso che:
              secondo le stime dell'Ocse l'avvento della robotica e dell'intelligenza artificiale sta determinando mutamenti strutturali nel mondo del lavoro, tanto da ipotizzare una vera e propria sostituzione dei ruoli occupazionali;
              se la nuova tecnologia sta creando effetti positivi in campo economico, nel campo occupazionale sta, invece, creando grave disagio, poiché alimenta la preoccupazione che si possa realizzare la «disoccupazione tecnologica» profetizzata già all'inizio del ’900 da Keynes;
              è inevitabile che l'adozione di nuove tecnologie costringerà le aziende ad assumere personale in possesso delle competenze necessarie a gestire le nuove strutture, ma se anche molti lavori cesseranno di esistere, allo stesso tempo si creeranno nuove opportunità lavorative;
              i mercati da soli, tuttavia, non sono in grado di gestire questo processo di trasformazione e di adeguamento ai mutamenti tecnologici, motivo per il quale il ruolo delle istituzioni e, in particolare, della scuola deve essere trainante in questo processo;
              in primo luogo, occorre adeguare i percorsi didattici con l'obiettivo di sviluppare l'alfabetizzazione alle nuove tecnologie, fino a raggiungere una formazione che consenta ai cittadini di saper affrontare un sistema come quello che si prospetta nell'immediato futuro, basato su tecnologie sofisticate e intelligenze artificiali;
              uno dei modi per arrivare preparati ad affrontare le problematiche sopra trattate è quello di iniziare proprio ad insegnare ai bambini e ai ragazzi a gestire questi nuovi meccanismi, attraverso l'apprendimento della programmazione informatica;
              in questo modo si intende scongiurare che, alla fine del percorso scolastico, si creino degli studenti già in difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, perché carenti dei requisiti necessari ad affrontare le nuove dinamiche lavorative;
              la programmazione informatica («coding») agevola l'uso dei mezzi informatici, consentendo agli studenti di interagire con essi in modo semplice e immediato, e applicata alla didattica come un nuovo metodo di apprendimento, indistintamente per le materie scientifiche e letterarie, ha un enorme potenziale, in quanto aiuta i ragazzi ad allenare la mente usando la logica, riuscendo a catturare l'attenzione anche degli alunni più demotivati;
              è pertanto necessario che le scuole incrementino la sperimentazione a partire dalle primarie, adeguandosi in questo modo ad altre nazioni europee dove la programmazione informatica è già stata inserita tra le materie obbligatorie;
              l'alfabetizzazione digitale, favorendo lo sviluppo di abilità e competenze, rappresenta uno strumento importante anche per favorire l'inserimento nel sistema dell'istruzione delle persone svantaggiate;
              nei percorsi scolastici e formativi dovrà quindi essere inserita, oltre alle abilità tradizionali quali la lettura, la scrittura e la matematica, anche la programmazione informatica;
              l'introduzione di questa nuova materia indubbiamente incentiva le competenze scientifiche, ma non dovrà in alcun modo ridurre l'importanza che hanno nella tradizione scolastica italiana le materie umanistiche, che sono i pilastri su cui si basano la cultura e l'identità italiane;
              è, pertanto, necessario e urgente porre questa tematica al centro del dibattito, affinché il sistema istruzione nel suo complesso si prepari ad affrontare questa importante sfida in modo strutturale e adeguato, con l'obiettivo di mettere tutti gli studenti, senza distinzione alcuna, in grado di affrontare questi cambiamenti epocali,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per introdurre progressivamente e gradualmente, entro il 2022, lo studio della programmazione informatica («coding») nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica;

2) ad adottare iniziative per prevedere percorsi formativi anche nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro e anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, con l'obbiettivo finale di trasmettere agli studenti il pensiero computazionale e la logica della programmazione, indispensabile per qualunque professione essi vorranno esercitare, dando così vita ad un circolo virtuoso in grado di contribuire in modo significativo alla creazione della cosiddetta cittadinanza digitale;

3) ad adottare iniziative per incrementare la formazione dei docenti sull'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, così come previsto dal Piano nazionale scuola digitale.
(1-00137)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Frassinetti, Lollobrigida, Mollicone, Bucalo, Ciaburro, Acquaroli, Bellucci, Butti, Caretta, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Fidanza, Foti, Gemmato, Lucaselli, Maschio, Meloni, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Zucconi».


      La Camera,
          premesso che:
              le competenze trasversali sottolineano l'importanza di progettare la formazione non soltanto in termini pratici, ma soprattutto prendendo in considerazione un insieme di conoscenze, abilità e comportamenti utili per incanalare le capacità del soggetto nel contesto sociale di riferimento, utilizzando specifiche risorse culturali e cognitive. In tal senso, le tecnologie digitali favoriscono questo processo, facilitando l'apprendimento e progetti di inclusione didattica. Come specificato nel Piano nazionale per la scuola digitale: «(...) le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali (...). Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell'alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa e come ancor meglio sottolineato da framework come 21st Century skills (“Competenze per il 21mo secolo”), promosso dal World economic forum» (pagina 72 del Piano nazionale per la scuola digitale);
              in «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dai leader globali durante il summit delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, si chiede un impegno agli Stati aderenti a promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso una strategia in grado di produrre prosperità e benessere collettivo, di contrastare fenomeni di disuguaglianza e di esclusione sociale, coinvolgendo le università, gli enti di ricerca e la società civile. In particolare, l'obiettivo 4 si concentra sul «Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti» e l'obiettivo 8 nell’«Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti»;
              anche negli «obiettivi di servizio» del Fondo sviluppo e coesione con le priorità riconosciute dalla strategia Europa 2020, vengono tracciate le linee di sviluppo per i sistemi educativi, individuando, tra gli obiettivi fondamentali per le politiche nazionali, la promozione delle competenze essenziali a favorire l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché l'occupabilità dei giovani;
              la Commissione europea nel Digital education action plan del 17 gennaio 2018 si pone il problema di come la trasformazione digitale stia cambiando il mondo e, quindi, di come aiutare il mondo dell’education a rispondere a queste nuove esigenze. La Commissione europea sostiene, infatti, un piano d'azione per l'istruzione digitale per aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali mediante un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento, mediante lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali necessarie per vivere e lavorare in un'era di trasformazioni digitali, mediante il miglioramento dell'istruzione e mediante una previsione e un'analisi dei dati più attente. Il piano, inoltre, indica come obiettivo che il «coding» venga praticato in ogni scuola entro il 2020 e che almeno il 50 per cento delle scuole europee prenda parte a « Europe code week», la campagna per la diffusione del pensiero computazionale;
              al pensiero computazionale è dedicato il paragrafo 5.4 delle «Indicazioni nazionali e nuovi scenari per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo», pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 febbraio 2018, che lo inseriscono tra gli strumenti culturali per la cittadinanza. L'intero documento punta a garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro;
              per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura, seguendo metodi e strumenti specifici e pianificando una strategia. Il pensiero computazionale riformula un problema apparentemente difficile in uno che si sa di essere in grado di risolvere, magari attraverso la riduzione, l'inclusione, la trasformazione o la simulazione. Il «coding» è «la palestra» nella quale sviluppare il pensiero computazionale, l'applicazione dei principi del pensiero informatico per la risoluzione di attività o problemi logici più o meno complessi. Si sviluppa così un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. L'obiettivo non deve essere quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere elementi di pensiero fondamentali per la comprensione della società moderna, qualunque sia il mestiere che gli studenti svolgeranno da grandi;
              in questa nuova visione, il pensiero computazionale e la creatività digitale servono per sviluppare e praticare competenze e attitudini che possano portare ad un uso consapevole della tecnologia, diventano una nuova sintassi, tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che si parla con sempre più frequenza nel nostro tempo e fungono da agenti attivi dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e architettura dell'informazione, traducendosi in competenze di «cittadinanza digitale» essenziali per affrontare il nostro tempo ed essere utenti consapevoli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. Non può esserci uso consapevole della tecnologia senza il pensiero computazionale e la creatività digitale, capacità da coltivare e applicare in modo interdisciplinare. Le nuove generazioni saranno in grado di affrontare così la società del futuro non da consumatori passivi e ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo;
              a tal proposito, i membri del MoVimento 5 Stelle della Commissioni cultura di Camera e Senato hanno commissionato ad una società specializzata in studi previsionali una ricerca su come evolverà la cultura italiana fino al 2030. La ricerca, condotta con il metodo Delphi, si è avvalsa della collaborazione di 11 tra i massimi esperti del settore ed ha fornito una ricca serie di risultati che sono stati resi pubblici in diversi incontri. Tra i risultati emersi dalla ricerca, vi è l'elevato rischio previsto nel 2030 di una crescente disuguaglianza nelle opportunità di formazione tra persone in possesso di elevate competenze e maggiormente in grado di orientarsi nelle migliori opportunità, da un lato, e, dall'altro, soggetti meno pronti a cogliere i benefici di internet. A supporto di quanto affermato, la ricerca indica proprio l'esempio degli scarsi sforzi portati avanti, negli anni, dalle scuole dell'infanzia in merito allo svolgimento di attività didattiche relative al «coding». Invero, è proprio da questo ordine di scuola che risulta fondamentale partire per educare gli studenti al pensiero computazionale e poter fornir loro le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente e quelle riservate dal loro futuro;
              il pensiero computazionale, quindi, è una competenza che risulta funzionale al «cittadino 4.0» e le relative attività sono sufficientemente versatili, ricche e immediate da poter essere applicate alla pratica didattica in ogni disciplina e in ogni ordine di scuola, con il duplice beneficio di contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e di applicarle alla comprensione della disciplina oggetto dell'attività;
              invero, però, non si può non sottolineare l'aspetto strumentale della tecnologia, il suo essere mezzo e non scopo. Una didattica basata sulla tecnologia amplifica e potenzia le molteplici possibilità di rinforzo che la mera lezione frontale non offre, anche per l'interesse e la curiosità che il mezzo induce nei giovani, che agevola l'apprendimento rendendolo efficace. Le diverse metodologie didattiche innovative, Eas, Flipped classroom, Tinkering, Ibse, scuola scomposta, il Debate, Problem solving, storytelling, Cooperative learning e così molte altre presentano l'innegabile merito di porre lo studente al centro del proprio apprendimento come artefice della costruzione delle proprie abilità e competenze, un protagonismo che valorizza innegabilmente la trasversalità dei saperi;
              anche l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) ha dato vita ad un progetto di ricerca-azione denominato «Avanguardie educative», il cui obiettivo è di individuare le possibili strategie per diffondere l'innovazione nella scuola italiana, ponendo particolare attenzione ai fattori abilitanti e a quelli che ne ostacolano la diffusione. Il progetto ha lo scopo di individuare, supportare, diffondere e sistematizzare pratiche e modelli educativi volti a ripensare l'organizzazione della didattica, in una società della conoscenza in continua evoluzione;
              tra i vari modelli di innovazione educativa, si consideri l'iniziativa «Scuola senza zaino», basata sull'adozione di strategie educative volte ad accrescere valori come l'ospitalità e il senso di appartenenza ad una comunità e di responsabilità. Oltre a fornire le aule degli strumenti necessari alle attività didattiche ed a escludere, quindi, l'utilizzo dello zaino, tale iniziativa propone un rinnovamento della didattica attraverso una nuova visione degli spazi scolastici. Viene così dato il giusto valore pedagogico all'ambiente, inteso come un soggetto che partecipa al progetto educativo dedicato agli studenti, prevedendo, ad esempio, un'organizzazione degli spazi in aree distinte, con lo scopo di poter diversificare il lavoro scolastico, e consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell'autonomia, l'esercizio della capacità di scelta ed una molteplicità di pratiche condivise di gestione della classe;
              l'utilizzo delle nuove tecnologie ed una maggiore conoscenza del «coding» richiedono un'organizzazione diversa dello spazio di apprendimento, a partire dalla progettazione integrata tra gli ambienti, per renderli «interoperabili», garantendo la cooperazione e il confronto tra gli studenti e permettendo, inoltre, una condivisione della conoscenza e delle informazioni che vada oltre l'aula;
              si ritiene necessario, però, evidenziare un pericolo recente ed estremamente insidioso che si concretizza quando la tecnologia si trasforma in dipendenza. Infatti, tra le fobie in rapida diffusione si comincia ad annoverare la «nomofobia», ossia la paura incontrollata di non essere collegati alla rete della telefonia mobile e quindi ai servizi grazie alla quale è possibile accedere, tra cui i social network. Tale paura può comportare intensi stati d'ansia, malessere, irrequietezza ed aggressività, fino a generare una vera e propria dipendenza patologica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per integrare nei moduli didattici delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie il pensiero computazionale, la creatività digitale, il «coding», la cittadinanza digitale;

2) a promuovere gli elementi fondamentali per l'introduzione dello sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose;

3) ad adottare iniziative per prevedere specifiche equipe territoriali formate da docenti, professori universitari e ricercatori di didattica e pedagogia, per progettare e guidare percorsi di educazione attiva e consapevole ai media, per adottare e diffondere modelli educativi innovativi già previsti dal progetto «Avanguardie educative» e per costruire percorsi didattici in spazi esterni alla scuola, all'interno di una rete formata dai diversi attori educativi, sociali e culturali presenti sui singoli territori, anche al fine di adottare iniziative volte allo sviluppo dell'apprendimento del «coding», utilizzando i fondi europei a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) ad adottare iniziative per incentivare percorsi di consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di «Diritti della rete», educazione all'uso positivo e consapevole dei media e della rete, anche per il contrasto all'utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; ad adottare iniziative per educare alla valutazione della qualità e dell'integrità delle informazioni, alla lettura, alla scrittura e alla collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e all'uso dei dati e all'introduzione all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism; a prevedere iniziative per stimolare la creatività e la produzione digitale, l'educazione all'uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell'interazione tra fisico e digitale;

5) ad adottare iniziative per prevedere percorsi di formazione tecnologica per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, al fine di supportare l'acquisizione di modelli didattici innovativi in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, promuovendo la didattica attiva e l'apprendimento interattivo anche attraverso la simulazione di casi concreti;

6) ad adottare iniziative per valorizzare lo spirito d'iniziativa delle alunne e degli alunni attraverso percorsi di didattica mirata in grado di facilitare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo della creatività, del pensiero logico e computazionale, nonché l'acquisizione di competenze riferite alla «cittadinanza digitale»;

7) ad adottare iniziative volte a contrastare il fenomeno della «nomofobia», anche favorendo azioni mirate volte alla prevenzione e alla cura di tale preoccupante nuova fobia.
(1-00138) «Melicchio, Belotti, Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Basini, Bella, Casa, Colmellere, Fogliani, Frate, Furgiuele, Latini, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Patelli, Racchella, Sasso, Testamento, Torto, Tuzi, Villani».


      La Camera,
          premesso che:
              le competenze trasversali sottolineano l'importanza di progettare la formazione non soltanto in termini pratici, ma soprattutto prendendo in considerazione un insieme di conoscenze, abilità e comportamenti utili per incanalare le capacità del soggetto nel contesto sociale di riferimento, utilizzando specifiche risorse culturali e cognitive. In tal senso, le tecnologie digitali favoriscono questo processo, facilitando l'apprendimento e progetti di inclusione didattica. Come specificato nel Piano nazionale per la scuola digitale: «(...) le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali (...). Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell'alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa e come ancor meglio sottolineato da framework come 21st Century skills (“Competenze per il 21mo secolo”), promosso dal World economic forum» (pagina 72 del Piano nazionale per la scuola digitale);
              in «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dai leader globali durante il summit delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, si chiede un impegno agli Stati aderenti a promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso una strategia in grado di produrre prosperità e benessere collettivo, di contrastare fenomeni di disuguaglianza e di esclusione sociale, coinvolgendo le università, gli enti di ricerca e la società civile. In particolare, l'obiettivo 4 si concentra sul «Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti» e l'obiettivo 8 nell’«Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti»;
              anche negli «obiettivi di servizio» del Fondo sviluppo e coesione con le priorità riconosciute dalla strategia Europa 2020, vengono tracciate le linee di sviluppo per i sistemi educativi, individuando, tra gli obiettivi fondamentali per le politiche nazionali, la promozione delle competenze essenziali a favorire l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, nonché l'occupabilità dei giovani;
              la Commissione europea nel Digital education action plan del 17 gennaio 2018 si pone il problema di come la trasformazione digitale stia cambiando il mondo e, quindi, di come aiutare il mondo dell’education a rispondere a queste nuove esigenze. La Commissione europea sostiene, infatti, un piano d'azione per l'istruzione digitale per aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali mediante un migliore impiego delle tecnologie digitali per l'insegnamento e l'apprendimento, mediante lo sviluppo delle competenze e delle abilità digitali necessarie per vivere e lavorare in un'era di trasformazioni digitali, mediante il miglioramento dell'istruzione e mediante una previsione e un'analisi dei dati più attente. Il piano, inoltre, indica come obiettivo che il «coding» venga praticato in ogni scuola entro il 2020 e che almeno il 50 per cento delle scuole europee prenda parte a « Europe code week», la campagna per la diffusione del pensiero computazionale;
              al pensiero computazionale è dedicato il paragrafo 5.4 delle «Indicazioni nazionali e nuovi scenari per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo», pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 febbraio 2018, che lo inseriscono tra gli strumenti culturali per la cittadinanza. L'intero documento punta a garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro;
              per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura, seguendo metodi e strumenti specifici e pianificando una strategia. Il pensiero computazionale riformula un problema apparentemente difficile in uno che si sa di essere in grado di risolvere, magari attraverso la riduzione, l'inclusione, la trasformazione o la simulazione. Il «coding» è «la palestra» nella quale sviluppare il pensiero computazionale, l'applicazione dei principi del pensiero informatico per la risoluzione di attività o problemi logici più o meno complessi. Si sviluppa così un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi. L'obiettivo non deve essere quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di diffondere elementi di pensiero fondamentali per la comprensione della società moderna, qualunque sia il mestiere che gli studenti svolgeranno da grandi;
              in questa nuova visione, il pensiero computazionale e la creatività digitale servono per sviluppare e praticare competenze e attitudini che possano portare ad un uso consapevole della tecnologia, diventano una nuova sintassi, tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che si parla con sempre più frequenza nel nostro tempo e fungono da agenti attivi dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e architettura dell'informazione, traducendosi in competenze di «cittadinanza digitale» essenziali per affrontare il nostro tempo ed essere utenti consapevoli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza. Non può esserci uso consapevole della tecnologia senza il pensiero computazionale e la creatività digitale, capacità da coltivare e applicare in modo interdisciplinare. Le nuove generazioni saranno in grado di affrontare così la società del futuro non da consumatori passivi e ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo;
              a tal proposito, i membri del MoVimento 5 Stelle della Commissioni cultura di Camera e Senato hanno commissionato ad una società specializzata in studi previsionali una ricerca su come evolverà la cultura italiana fino al 2030. La ricerca, condotta con il metodo Delphi, si è avvalsa della collaborazione di 11 tra i massimi esperti del settore ed ha fornito una ricca serie di risultati che sono stati resi pubblici in diversi incontri. Tra i risultati emersi dalla ricerca, vi è l'elevato rischio previsto nel 2030 di una crescente disuguaglianza nelle opportunità di formazione tra persone in possesso di elevate competenze e maggiormente in grado di orientarsi nelle migliori opportunità, da un lato, e, dall'altro, soggetti meno pronti a cogliere i benefici di internet. A supporto di quanto affermato, la ricerca indica proprio l'esempio degli scarsi sforzi portati avanti, negli anni, dalle scuole dell'infanzia in merito allo svolgimento di attività didattiche relative al «coding». Invero, è proprio da questo ordine di scuola che risulta fondamentale partire per educare gli studenti al pensiero computazionale e poter fornir loro le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente e quelle riservate dal loro futuro;
              il pensiero computazionale, quindi, è una competenza che risulta funzionale al «cittadino 4.0» e le relative attività sono sufficientemente versatili, ricche e immediate da poter essere applicate alla pratica didattica in ogni disciplina e in ogni ordine di scuola, con il duplice beneficio di contribuire allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e di applicarle alla comprensione della disciplina oggetto dell'attività;
              invero, però, non si può non sottolineare l'aspetto strumentale della tecnologia, il suo essere mezzo e non scopo. Una didattica basata sulla tecnologia amplifica e potenzia le molteplici possibilità di rinforzo che la mera lezione frontale non offre, anche per l'interesse e la curiosità che il mezzo induce nei giovani, che agevola l'apprendimento rendendolo efficace. Le diverse metodologie didattiche innovative, Eas, Flipped classroom, Tinkering, Ibse, scuola scomposta, il Debate, Problem solving, storytelling, Cooperative learning e così molte altre presentano l'innegabile merito di porre lo studente al centro del proprio apprendimento come artefice della costruzione delle proprie abilità e competenze, un protagonismo che valorizza innegabilmente la trasversalità dei saperi;
              anche l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) ha dato vita ad un progetto di ricerca-azione denominato «Avanguardie educative», il cui obiettivo è di individuare le possibili strategie per diffondere l'innovazione nella scuola italiana, ponendo particolare attenzione ai fattori abilitanti e a quelli che ne ostacolano la diffusione. Il progetto ha lo scopo di individuare, supportare, diffondere e sistematizzare pratiche e modelli educativi volti a ripensare l'organizzazione della didattica, in una società della conoscenza in continua evoluzione;
              tra i vari modelli di innovazione educativa, si consideri l'iniziativa «Scuola senza zaino», basata sull'adozione di strategie educative volte ad accrescere valori come l'ospitalità e il senso di appartenenza ad una comunità e di responsabilità. Oltre a fornire le aule degli strumenti necessari alle attività didattiche ed a escludere, quindi, l'utilizzo dello zaino, tale iniziativa propone un rinnovamento della didattica attraverso una nuova visione degli spazi scolastici. Viene così dato il giusto valore pedagogico all'ambiente, inteso come un soggetto che partecipa al progetto educativo dedicato agli studenti, prevedendo, ad esempio, un'organizzazione degli spazi in aree distinte, con lo scopo di poter diversificare il lavoro scolastico, e consentendo più attività in contemporanea, lo sviluppo dell'autonomia, l'esercizio della capacità di scelta ed una molteplicità di pratiche condivise di gestione della classe;
              l'utilizzo delle nuove tecnologie ed una maggiore conoscenza del «coding» richiedono un'organizzazione diversa dello spazio di apprendimento, a partire dalla progettazione integrata tra gli ambienti, per renderli «interoperabili», garantendo la cooperazione e il confronto tra gli studenti e permettendo, inoltre, una condivisione della conoscenza e delle informazioni che vada oltre l'aula;
              si ritiene necessario, però, evidenziare un pericolo recente ed estremamente insidioso che si concretizza quando la tecnologia si trasforma in dipendenza. Infatti, tra le fobie in rapida diffusione si comincia ad annoverare la «nomofobia», ossia la paura incontrollata di non essere collegati alla rete della telefonia mobile e quindi ai servizi grazie alla quale è possibile accedere, tra cui i social network. Tale paura può comportare intensi stati d'ansia, malessere, irrequietezza ed aggressività, fino a generare una vera e propria dipendenza patologica,

impegna il Governo:

1) ad avviare progressivamente nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il pensiero computazionale, la creatività digitale, il «coding», la cittadinanza digitale in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e le Indicazioni Nazionali per il secondo ciclo di istruzione;

2) a promuovere lo sviluppo del pensiero computazionale per rafforzare la capacità di analisi e risoluzione dei problemi e l'utilizzo dei suoi strumenti e metodi, sia attraverso tecnologie digitali sia attraverso attività unplugged, per stimolare un'interazione creativa tra digitale e manuale, anche attraverso esperienze di making, robotica educativa e internet delle cose;

3) ad adottare iniziative per prevedere specifiche equipe territoriali formate da docenti, per progettare e guidare percorsi di educazione attiva e consapevole ai media, per adottare e diffondere modelli educativi innovativi come quelli già previsti dal progetto «Avanguardie educative» e per costruire percorsi didattici anche al fine di adottare iniziative volte allo sviluppo dell'apprendimento del «coding», anche mediante l'utilizzo dei fondi europei ancora nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) ad adottare iniziative per incentivare nella scuola secondaria di primo e di secondo grado percorsi di consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di «Diritti della rete», educazione all'uso positivo e consapevole dei media e della rete, anche per il contrasto all'utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; ad adottare iniziative per educare alla valutazione della qualità e dell'integrità delle informazioni, alla lettura, alla scrittura e alla collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e all'uso dei dati e all'introduzione all’open government, al monitoraggio civico e al data journalism; a prevedere iniziative per stimolare la creatività e la produzione digitale, l'educazione all'uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità dell'interazione tra fisico e digitale;

5) ad adottare iniziative per prevedere percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, al fine di supportare l'acquisizione di modelli didattici innovativi in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, promuovendo la didattica attiva e l'apprendimento interattivo anche attraverso la simulazione di casi concreti;

6) ad adottare iniziative per valorizzare lo spirito d'iniziativa delle alunne e degli alunni attraverso percorsi didattici in grado di favorire lo sviluppo della creatività, del pensiero logico e computazionale, nonché l'acquisizione di competenze riferite alla «cittadinanza digitale»;

7) ad adottare iniziative volte a contrastare il fenomeno della «nomofobia», anche favorendo azioni mirate volte alla prevenzione e alla cura di tale preoccupante nuova fobia.
(1-00138)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Melicchio, Belotti, Gallo, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Basini, Bella, Casa, Colmellere, Fogliani, Frate, Furgiuele, Latini, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Patelli, Racchella, Sasso, Testamento, Torto, Tuzi, Villani».