XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 7 maggio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 maggio 2019.

      Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Caiata, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Caiata, Campana, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Maggioni, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Stumpo, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zóffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 2 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CENTEMERO: «Modifiche agli articoli 3 e 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, in materia di esercizio dell'attività di consulente finanziario, abilitato all'offerta fuori sede, da parte di soggetti costituiti in forma societaria» (1817);
          MURELLI ed altri: «Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività» (1818);
          DI GIORGI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, in materia di eliminazione delle candidature plurime a garanzia dell'equilibrio tra i sessi» (1819);
          SASSO ed altri: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale in materia di violenza, minaccia e oltraggio al personale scolastico» (1820);
          TONDO: «Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale, concernente il delitto di riduzione in stato di subalternità» (1821);
          FOGLIANI ed altri: «Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi» (1822).

      In data 3 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          SERRACCHIANI: «Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, in materia di obbligo contributivo dei liberi professionisti appartenenti a categorie dotate di una propria cassa di previdenza» (1823);
          LIUNI ed altri: «Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico» (1824).

      In data 6 maggio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          CUNIAL e BENEDETTI: «Disposizioni in materia di agricoltura contadina» (1825);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRESCIA ed altri: «Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (1826);
          FRANCESCO SILVESTRI: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi» (1827).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge EMANUELA ROSSINI ed altri: «Disposizioni concernenti le bande musicali e agevolazioni fiscali per il sostegno della loro attività» (1508) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buratti, Ciaburro, Pettazzi e Pezzopane.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 2 maggio 2019 la deputata Cenni ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          CENNI: «Divieto di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e delle aste telematiche a doppio ribasso aventi ad oggetto i medesimi prodotti» (1277).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PASTORINO: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet» (1328) Parere delle Commissioni II, V, VII, IX, XII e XIV.

          II Commissione (Giustizia):
      PASTORINO: «Disposizioni in materia di sospensione dell'attività, scioglimento e confisca dei beni di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti di carattere fascista o che propugnano la discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» (1327) Parere della I Commissione.

          III Commissione (Affari esteri):
      «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017» (1676) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
      «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012» (1798) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

          VI Commissione (Finanze):
      NOVELLI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, in materia di esenzione dall'imposta municipale unica per gli immobili posseduti e utilizzati dalle aziende pubbliche di servizi alla persona» (1448) Parere delle Commissioni I, V e XII.

        XII Commissione (Affari sociali):
      S. 733. – Senatori SILERI ed altri: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» (approvata dal Senato) (1806) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 26 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  145).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi (INdAM), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  146).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 29 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2018, comprensiva dei dati relativi al periodo dal 1995 al 2018 (Doc. XXXVII-bis, n. 2).

      Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

      Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 30 aprile 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXIV, n. 2).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n.  344, la relazione sullo stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n.  763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2018 (Doc. CVI, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, riferita al secondo semestre 2018 (Doc. CCXX, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 2 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato e le osservazioni formulati dalla Commissione europea in ordine allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di sistemi antiabbandono.

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

      La Commissione europea, in data 2, 3 e 6 maggio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2019) 210 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 210 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n.  1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n.  661/2010/UE (COM(2019) 211 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei lavori previsti nell'ambito del programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia nel 2018 e negli anni precedenti (COM(2019) 215 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 maggio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative per fronteggiare la situazione emergenziale determinata dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio di Mazara del Vallo nel mese di dicembre 2018 – 3-00372

A) Interrogazione

      MARTINCIGLIO, ANGIOLA, CASA, DEL MONACO, GRIPPA, LICATINI, LOMBARDO e PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
          il maltempo che nelle scorse settimane ha interessato la costa occidentale della Sicilia ha causato danni incalcolabili, in particolare, nel comune di Mazara del Vallo che ha deliberato la richiesta di stato di calamità naturale;
          le incessanti piogge hanno causato notevoli danni, molti dei quali provocati dall'esondazione del fiume Mazaro, che ha determinato la rottura degli ormeggi e la distruzione di decine di imbarcazioni, oltre a gravi danni agli esercizi commerciali presenti in prossimità dell'area interessata;
          per fronteggiare l'emergenza sono state impiegate diverse squadre dei vigili del fuoco oltre che la sezione dei soccorritori acquatici inviati dal comando provinciale trapanese;
          nonostante tale intervento, la situazione che interessa la città e la comunità mazaresi rimane critica poiché i danni causati dagli eventi atmosferici hanno impattato sui principali comparti dell'economia – da quello marittimo cittadino, a quello agricolo, a quello commerciale – messa in ginocchio;
          il dato maggiormente preoccupante, tuttavia, riguarda le compromesse condizioni del depuratore comunale di Bocca Arena, i cui danni ammonterebbero a circa 30 mila euro, e del depuratore di Mazara Due che è stato semidistrutto con danni superiori a 200 mila euro. Il danneggiamento degli impianti citati ha già comportato gravi disagi, soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario;
          l'esondazione è probabilmente riconducibile al mancato dragaggio sia del bacino portuale che del retrostante porto canale del fiume Mazaro nonostante l'esistenza di un progetto esecutivo denominato «lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e per il retrostante Porto Canale redatto dal provveditorato interregionale opere pubbliche Sicilia Calabria Ufficio 3 – tecnico ed opere marittime per la Sicilia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
          i fanghi che nel corso degli anni si sono depositati in fondo al fiume-porto canale, grazie anche all'inciviltà dell'uomo (sono stati ripescati anche pezzi di ciclomotore), sono quasi tutti inquinati e andranno in parte conferiti in discarica; il progetto, già appaltato da anni e per l'esecuzione del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già messo a disposizione le risorse economiche, risulta bloccato per ragioni verosimilmente connesse alla mancanza della integrale copertura economica delle operazioni di smaltimento dei residui derivanti dall'attività di escavazione;
          in base alle datate relazioni pubblicate dall'Iamc Cnr di Capo Granitola, i fanghi classificati come «C» non devono essere conferiti in discarica;
          è di tutta evidenza come la questione del dragaggio del fiume-porto canale abbia un notevole impatto ambientale che necessita di un monitoraggio nazionale;
          i rischi idrogeologici e, a seguito della rottura del depuratore, l'emergenza igienico-sanitaria connessi alla vicenda del mancato dragaggio impongono un intervento sollecito e risolutivo;
          il sottosegretario Dell'Orco, che nell'immediatezza dell'alluvione ha verificato personalmente lo stato dei luoghi, ha annunciato la disponibilità ad aprire un tavolo tecnico per discutere un piano integrato di soluzioni a tutti i problemi idrogeologici, di depurazione e di impianto fognario di Mazara e che punti anche a utilizzare al più presto e adeguatamente le risorse a disposizione, compresi i 2 milioni di euro che dal 2012 ad oggi risultano non ancora spesi –:
          quali iniziative i Ministri interrogati intendano concretamente intraprendere, per quanto di competenza, per fronteggiare la situazione emergenziale di carattere igienico-sanitario che affligge la cittadinanza mazarese e per risolvere i problemi idrogeologici e di depurazione che interessano la città trapanese;
          se, in particolare, ritengano necessario intervenire, per quanto di competenza, per assicurare il dragaggio e la pulitura del fiume-porto canale che, alla luce degli eventi descritti in premessa, appaiono non più rinviabili. (3-00372)


Iniziative in relazione all'attivazione dei percorsi universitari di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, con particolare riferimento all'offerta formativa dell'ateneo di Palermo – 3-00712

B) Interrogazione

      CASA, PARENTELA, DEL MONACO, MARTINCIGLIO, PENNA, D'ORSO, LOMBARDO, LICATINI e ALAIMO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
          le università degli studi pubblicano, proprio in questi giorni, i bandi relativi alle selezioni dei corsi di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n.  92, attivando le procedure di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità;
          chi partecipa deve corrispondere alle università un contributo per sostenere le prove e, dopo la selezione, il costo dell'intero corso;
          la determinazione dei costi è priva di un tetto massimo previsto a livello centrale e i bandi già emessi in numerosi atenei risultano prevedere un costo abnorme di migliaia di euro, che oscilla talora tra i 2.500 e i 3.700 euro, in maniera inspiegabilmente disomogenea nei vari territori;
          dalla lettura della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 febbraio 2019, n.  118, l'università di Palermo non attiverà alcun percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione né nella scuola secondaria di I grado né nella scuola secondaria di II grado, con gravissima lesione delle legittime aspettative degli aspiranti concorrenti e in prospettiva dell'utenza;
          la Costituzione garantisce sì l'autonomia finanziaria e contabile degli atenei, ma ciò non consente loro di premettere la normativa statale relativa al diritto allo studio, visto l'obiettivo essenziale e importantissimo di questi corsi che realizzano anche il diritto allo studio degli studenti disabili e che sono previsti in applicazione di specifiche norme di legge dello Stato, quali la legge n.  104 del 1992, per il perseguimento di elevatissimi interessi collettivi –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, anche normative, al fine di garantire la realizzazione del diritto de quo in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, provvedendo alla fissazione di un costo massimo alla contribuzione richiesta agli iscritti;
          se intenda adottare urgentemente iniziative, per quanto di competenza, volte a promuovere l'attivazione dei canali formativi di cui in premessa su tutto il territorio nazionale, considerata anche la carenza di offerta formativa nell'ateneo sopracitato, per garantire l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione universitaria.
(3-00712)


Chiarimenti e iniziative in relazione ai tempi e alle modalità di definizione delle domande di pensione anticipata, cosiddetta «quota 100», di cui al decreto-legge n.  4 del 2019 – 3-00689; 3-00713

C) Interrogazioni

      FATUZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. In particolare, l'articolo 14 reca disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, meglio nota come «quota 100»;
          la misura sperimentale, valida solo per il triennio 2019-2021, permette l'accesso anticipato al trattamento previdenziale secondo la combinazione del requisito contributivo e di quello anagrafico;
          con messaggio del direttore generale dell'Inps, n.  1008 dell'11 marzo 2019, è stato disposto che «esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1o aprile 2019, atteso il meccanismo della prima finestra utile, si ritiene opportuno consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei prescritti requisiti»;
          come pubblicato su diversi organi di informazione a livello nazionale l'Inps avrebbe sostanzialmente indicato una corsia preferenziale per la liquidazione delle pensioni cosiddetta «quota 100», introducendo una doppia giornata per il pagamento degli assegni (il 1o e il 7 aprile) e prevedendo misure premiali per i dipendenti dell'Istituto che evadono più velocemente le richieste di prepensionamento;
          tale percorso facilitato, se non propriamente incentivato, alla lavorazione delle richieste di pensionamento «quota 100» secondo alcuni commentatori avrebbe un diretto effetto «imbuto», cioè un effetto di notevole rallentamento nella lavorazione da parte degli uffici dell'Inps delle pratiche e delle richieste che sono pervenute e perverranno al di fuori della sperimentazione contenuta nel richiamato decreto-legge n.  4 del 2019 –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della ratio alla base della decisione assunta dai vertici dell'Inps nel messaggio di cui in premessa;
          come si spieghi la discriminazione operata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale nel trattare le richieste di pensionamento «quota 100» a discapito delle richieste di pensionamento giunte comunque ai sensi della normativa vigente, anche se al di fuori delle recenti disposizioni del decreto-legge n.  4 del 2019.
(3-00689)


      MULÈ e FATUZZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
          il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4 convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n.  26, reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. In particolare, l'articolo 14 reca disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, meglio nota come «quota 100»;
          la misura sperimentale, valida solo per il triennio 2019-2021, permette l'accesso anticipato al trattamento previdenziale secondo la combinazione del requisito contributivo e di quello anagrafico;
          con messaggio del direttore generale dell'Inps, n.  1008 dell'11 marzo 2019, è stato disposto che «esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1o aprile 2019, atteso il meccanismo della prima finestra utile, si ritiene opportuno consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, al ricorrere dei prescritti requisiti»;
          come riportato da svariati organi di informazione a livello nazionale, l'Inps avrebbe indicato sostanzialmente una corsia preferenziale per la liquidazione delle pensioni cosiddette «quota 100» introducendo una doppia giornata per il pagamento degli assegni (il 1o e il 7 aprile) e prevedendo misure premiali per i dipendenti dell'istituto che evadono più velocemente le richieste di prepensionamento;
          tale percorso facilitato, se non propriamente incentivato, alla lavorazione delle richieste di pensionamento «quota 100» avrebbe secondo alcuni commentatori un diretto effetto «imbuto», cioè un effetto di notevole rallentamento nella lavorazione da parte degli uffici dell'Inps delle pratiche e delle richieste che sono pervenute e perverranno al di fuori della sperimentazione contenuta nel richiamato decreto-legge n.  4 del 2019;
          a titolo esemplificativo, gli interroganti segnalano il caso della famiglia Squillace-Totero: risulta infatti che a seguito del decesso della signora A. M. S. G., avvenuto il 31 luglio 2018 quando era ancora in servizio, i familiari hanno regolarmente presentato richiesta di pensione indiretta, in data 13 settembre 2018;
          ad oggi non risulta agli interroganti che la richiamata richiesta sia stata evasa dagli uffici dell'Inps rappresentando di fatto un'anomalia che a questo punto troverebbe quale causa principale, se non motivo ulteriore del prolungamento del ritardo, proprio la indicazione di agevolare l'elaborazione delle richieste di «quota 100» –:
          se il Ministro interrogato sia a conoscenza di altri casi analoghi a quello della famiglia richiamata in premessa;
          se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative urgenti affinché l'istituto garantisca la regolare evasione della pratica richiamata in premessa;
          se il Ministro interrogato intenda fornire ogni utile elemento circa quella che appare una possibile discriminazione operata dall'istituto nazionale per la previdenza sociale nel trattare le richieste di pensionamento relative a «quota 100» a discapito delle richieste di pensionamento giunte comunque ai sensi della normativa vigente anche se al di fuori delle recenti disposizioni del decreto-legge n.  4 del 2019. (3-00713)


Iniziative per il contrasto della microcriminalità a Vicenza – 2-00340

D) Interpellanza

      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
          il Giornale di Vicenza, informa di una aggressione, da parte di una gang di stranieri, composta da 7 persone, in cui è rimasto vittima il giornalista Valentino Gonzato;
          la vittima, che intendeva documentare lo stato di spaccio e degrado, in cui versa la zona del «Mercato Nuovo», è stata prima circondata spinta a terra, quindi derubata del cellulare;
          non è la prima volta che l'interpellante richiama l'attenzione del Governo sulle cosiddette «Zone a libertà limitata», che si sono create anche in città, apparentemente floride e tranquille, come Vicenza;
          non si può infatti accettare, nelle nostre comunità, l'esistenza di aree off limits, in cui vengono commessi reati e sviluppati comportamenti antisociali, privi di adeguata prevenzione e sanzione –:
          quali iniziative il Ministro interpellato, per quanto di competenza, intenda assumere per garantire, anche nelle zone periferiche di Vicenza, un'adeguata azione di contrasto alla microcriminalità.
(2-00340) «Zanettin».


Iniziative per rafforzare le attività di controllo svolte dalle forze dell'ordine nel territorio della città metropolitana di Bari, con particolare riferimento al fenomeno dei roghi tossici – 3-00500

E) Interrogazione

      LOSACCO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
          in data 30 gennaio 2019 una nube nera intensa e maleodorante si è sollevata nei pressi dei quartieri Santa Rita e Carbonara, a pochi metri dall'ospedale Di Venere di Bari;
          a lanciare l'allarme sono stati i residenti quando, all'alba, il fumo ha invaso le abitazioni;
          sul luogo sono giunti prontamente i vigili del fuoco e le autorità competenti per circoscrivere l'incendio e verificare i danni;
          risultano essere stati bruciati rifiuti pneumatici, carcasse di frigoriferi e altro con relativa preoccupazione degli abitanti sulle conseguenze per la salute;
          non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi simili sempre nella stessa area –:
          se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per rafforzare l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio della città metropolitana di Bari e contrastare questi fenomeni che allarmano la popolazione dei quartieri interessati.
(3-00500)


Elementi e iniziative in merito alle criticità riscontrate nella copertura telefonica in Sardegna, con particolare riferimento alla provincia di Sassari, anche in relazione all'esigenza di garantire l'accesso ai numeri di emergenza – 3-00428; 3-00618

F) Interrogazioni

      ZÓFFILI e DE MARTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          i cittadini lamentano dei gravi disservizi relativi alla copertura della telefonia mobile nel territorio della Sardegna, con alcune aree del tutto incapaci di percepire il segnale (come, ad esempio, il comune di Mara, in provincia di Sassari, sul quale è stata presentata l'interrogazione a risposta scritta n.  4-01338);
          le numerose segnalazioni fino ad oggi indirizzate agli operatori di telefonia mobile non hanno sortito alcun effetto, né alcuna soluzione è stata trovata –:
          se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, anche alla luce delle conseguenze potenzialmente pericolose che la mancanza di copertura può implicare in termini di accesso ai numeri di emergenza (113, 118) da parte dei cittadini sardi, peraltro impossibilitati ad accedere al numero unico emergenza europeo 112, perché ancora inattivo in Sardegna;
          se intendano fornire un report completo e aggiornato sulla copertura della telefonia mobile su tutto il territorio della Sardegna, nonché un quadro relativo all'accessibilità – da parte dei cittadini sardi – ai numeri telefonici di emergenza.
(3-00428)


      ZÓFFILI e DE MARTINI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
          come già segnalato nella interrogazione a risposta scritta n.  4-01338 del 10 ottobre 2018 e nella interrogazione a risposta orale n.  3-00428 del 15 gennaio 2019, i cittadini della Sardegna continuano a lamentare dei gravi disservizi relativi al funzionamento delle reti telefoniche delle proprie abitazioni (voce e internet) come, ad esempio, nel comune di Mara (Ss) e alla copertura della telefonia mobile, con alcune aree del tutto prive di segnale dove peraltro risulta impossibile contattare i numeri di emergenza come il primo firmatario del presente atto ha potuto verificare personalmente;
          a questi disservizi se ne sono aggiunti recentemente anche altri come nel comune di Aglientu, in provincia di Sassari, dove i telefoni di casa sono muti dal mese di ottobre 2018 come documentato anche dalla stampa locale;
          i cittadini delle aree interessate dai disservizi continuano a inviare numerose segnalazioni agli operatori di telefonia, ma senza successo –:
          se intendano fornire una risposta urgente rispetto a quanto richiamato in premessa e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, anche per garantire il pieno accesso dei cittadini sardi ai numeri telefonici di emergenza su tutto il territorio della Sardegna.
(3-00618)


PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 214-515-805 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: QUAGLIARELLO; CALDEROLI E PERILLI; PATUANELLI E ROMEO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 1585) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'UVA ED ALTRI (A.C. 1172)

A.C. 1585 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

      La Camera,
          premesso che:
              nel corso della discussione della proposta di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», sono emerse rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento all'esame dell'Aula, alla luce delle modalità con le quali è stato condotto sin qui l'esame del provvedimento;
              va infatti ricordato che nella recente ordinanza n.  17 del 2019 la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che «le prerogative del singolo rappresentante si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito “a ciascun membro delle Camere” dall'articolo 71, primo comma, della Costituzione, comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (articolo 72 della Costituzione).»; la Corte costituzionale ha quindi sancito espressamente che il potere di emendamento del singolo rappresentante trova innanzitutto il suo fondamento diretto in Costituzione;
              nella medesima ordinanza la Corte ha esplicitato che è proprio «attraverso la presentazione di iniziative legislative ed emendamenti da parte dei parlamentari, sulla base di una disciplina procedurale rimessa ai regolamenti parlamentari, che si concretizza l'attribuzione costituzionale alle Camere della funzione legislativa (articolo 70 della Costituzione), che altrimenti risulterebbe ridotta a una mera funzione di ratifica di scelte maturate altrove.»;
              in coerenza con tale fondamento costituzionale, tale potere è affermato con grande forza anche dal Regolamento della Camera, che all'articolo 89 prevede che «Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione»;
              è evidente che la questione relativa al numero dei parlamentari che compongono ciascun ramo del Parlamento non è posta dalla Costituzione come una variabile indipendente né dall'elettorato attivo e passivo né dalle funzioni svolte, né dunque emendamenti volti a rendere omogeneo l'elettorato attivo e passivo delle due Camere ovvero a meglio specificare le funzioni o la composizione dei due rami del Parlamento in relazione alla prevista riduzione della loro consistenza numerica, potrebbero per ciò solo essere considerati come «affatto estranei» (articolo 89 del Regolamento della Camera dei deputati) al tema in esame;
              al contrario la possibilità per i membri del Parlamento di esaminare e votare, come avvenuto in Commissione, i soli emendamenti inerenti alla mera consistenza numerica dei due rami del Parlamento, sulla base di un'interpretazione dell'oggetto del provvedimento puramente formalistica, e non rispettosa neppure del dato letterale dell'articolo 89 del Regolamento della Camera dei deputati che esclude solo gli emendamenti «affatto estranei», ha leso nella sostanza il principio stesso di attribuzione alle Camere della funzione legislativa, sancito dall'articolo 70 della Costituzione e ha determinato una «sostanziale negazione» e una «evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita a ciascun membro del Parlamento»;
              l'intero iter procedurale previsto dai regolamenti parlamentari risulta dunque inficiato dalla mancata possibilità per i singoli parlamentari di discutere di oggetti indubbiamente e strettamente connessi con la riduzione del numero dei Parlamentari;
              la violazione degli articoli 70, 71 e 72 della Costituzione appare ancora più grave alla luce del fatto che il procedimento speciale previsto dall'articolo 138 per le leggi di revisione della Costituzione e per le altre leggi costituzionali – caratterizzato dalla doppia lettura ad intervallo non minore di tre mesi e dalle maggioranze qualificate ivi previste – è stato introdotto dai costituenti proprio al fine di garantire che il Parlamento possa in questi casi operare senza fretta, in modo ponderato e soltanto in presenza di un consistente consenso,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge costituzionale n.  1585 e abb.
N.  1. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini.

A.C. 1585 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sulle proposte emendative convenute nel fascicolo.

A.C. 1585 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Numero dei deputati)

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
          b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Numero dei deputati)

      All'articolo 1, premettere il seguente:
      Art. 01 (Abrogazione del Senato della Repubblica). 1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente: 1. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati.
          b) il secondo comma è abrogato.

      Conseguentemente:
          al comma 1:
              lettera a):
              sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento;
              sopprimere le parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
              lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: quattrocentottantotto;
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. 1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

      2. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. – È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
          Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei deputati in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
          sostituire l'articolo 3 con il seguente:
      Art. 3. 1. Negli articoli della Costituzione contenuti nella parte seconda – Ordinamento della Repubblica – le parole: «Camere», «Parlamento» e «Parlamento in seduta comune» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Camera dei Deputati» e le parole «Senato della Repubblica» sono soppresse.
01. 060. Ceccanti.
(Inammissibile)

      All'articolo 1, premettere il seguente:
      Art. 01 (Abrogazione del Senato della Repubblica). 1. All'articolo 55 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente: 1. Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati.
          b) il secondo comma è abrogato.

      Conseguentemente:
          sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2. 1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

      2. L'articolo 59 è sostituito dal seguente:
      «Art. 59. 1. È deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
          2. Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei deputati in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
          sostituire l'articolo 3 con il seguente:
      Art. 3. 1. Negli articoli della Costituzione contenuti nella parte seconda – Ordinamento della Repubblica – le parole: «Camere», «Parlamento» e «Parlamento in seduta comune» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Camera dei Deputati» e le parole «Senato della Repubblica» sono soppresse.
01. 051. Ceccanti.
(Inammissibile)

      Sopprimerlo.
1. 1. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila»;
          b) il quarto comma è abrogato.
1. 4. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per centoventimila abitanti o per frazione superiore a sessantamila, cui si aggiungono otto deputati eletti nella circoscrizione Estero»;
          b) il quarto comma è abrogato.
1. 3. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quaranta.»;
          b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quaranta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. 52. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Numero dei deputati)

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di cinquecento.»;
          b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. 2. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56.

      Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      La legge elettorale prevede l'elezione di seicento parlamentari eletti a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a parlamentari tutti gli elettori che nel giorno dell'elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
      Successivamente all'elezione e alla costituzione dei gruppi parlamentari, gli eletti si ripartiscono in quattrocento deputati e duecento senatori rispecchiando le proporzioni dei gruppi.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
      La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatti salvi i diciotto seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecentottantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono comunque assicurati un seggio alla Camera e al Senato alla Val d'Aosta e al Molise, tre seggi alla Camera e al Senato alle province autonome di Trento e Bolzano.».

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:
      Art. 2 – 1. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.
1. 70. Ceccanti.
(Inammissibile)

      Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: quattrocento fino alla fine della lettera, con la seguente: quattrocentoquattro.
1. 60. Fitzgerald Nissoli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «cinquecentotrenta».

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesima lettera, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».
          lettera b), sostituire la parola: «trecentonovantadue» con la seguente: «cinquecentoventi».
1. 5. Speranza, Fornaro, Occhionero.

      Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma:
              lettera a), sopprimere le parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»
              lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: quattrocentottantotto;
          all'articolo 2, comma 1):
              lettera a):
          sostituire la parola: duecento con la seguente: cento;
          sopprimere le parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»
          dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I presidenti delle Giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma»;
          dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo e nuove funzioni del Senato)

      1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto con metodo proporzionale a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
      Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta l'impatto delle politiche pubbliche comprese quelle dell'Unione europea sui territori, anche avvalendosi del potere d'indagine e di inchiesta per l'acquisizione di informazioni presso lo Stato, gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato».

Art. 2-ter.
(Introduzione del bicameralismo differenziato)

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
      «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 80, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
      Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
      Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
          I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
          Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
          I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
          Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.».

Art. 2-quater.
(Procedimento legislativo)

      1. All'articolo 72 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
      «Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70».

Art. 2-quinquies.
(Modifiche agli articoli 81 e 94 della Costituzione)

      1. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
          b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva».

      2. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
          c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
          d) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 2-sexies.
(Modifiche alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, riguardanti la Commissione parlamentare per le questioni regionali)

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «, integrata ai sensi del comma 1,» sono soppresse.
1. 71. Migliore.
(Inammissibile limitatamente alle parti conseguenziali relative alla lettera d) e agli articoli aggiuntivi al 2)

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: cinquecento;

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: quattrocentonovantadue.
1. 7. Magi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecentoquindici.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: trecentosette;
          all'articolo 2, sopprimere la lettera a);
          dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

      1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
1. 14. Ceccanti.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale aggiuntiva dell'articolo 2-bis)

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: trecentoottantotto;
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro».
*1. 8. Carè, Migliore, La Marca, Schirò, Ungaro, Marco Di Maio, Giachetti, Marattin, Frailis, Carla Cantone, Portas, Pellicani, Di Giorgi, Del Basso De Caro, De Filippo, Vazio, De Menech, Viscomi, Franceschini, Mor, Del Barba, Navarra, Lacarra, Buratti, Rossi, Cantini, Morassut, Topo, Critelli, Pini, Rosato, Gadda.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto».

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: trecentonovantadue con la seguente: trecentoottantotto;
          all'articolo 2, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro».
*1. 9. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze.».
1. 10. Marco Di Maio.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
1. 11. Fiano, Enrico Borghi, Fornaro.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 12. Giorgis, Pettarin.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
1. 13. Pollastrini, Pettarin.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso assicurati il pluralismo e un'adeguata rappresentanza delle dei territori montani e di quelli con una bassa densità abitativa».
1. 72. De Menech, Bond, Pettarin.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza dei territori montani e di quelli con una bassa densità abitativa».
1. 73. De Menech.

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al terzo comma la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
      «Art. 2-bis. (Elettorato attivo e passivo del Senato). 1. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:
      Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
          Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno».
1. 50. Magi.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
          a-bis) al terzo comma la parola «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».
1. 51. Magi.
(Inammissibile)

A.C. 1585 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Numero dei senatori)

      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
          b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»;
          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
          «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Numero dei senatori)

      Sopprimerlo.
2. 1. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 3. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 2. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Composizione del Senato)

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
      A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centoventicinquemila, cui si aggiungono quattro senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».
2. 4. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse;
          b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di venti».
          c) il terzo comma è abrogato;
          d) al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma,» sono soppresse.
2. 55. Magi.

      Al comma 1, lettera a) sostituire la parola da: duecento fino alla fine della lettera, con la seguente: duecentodue.
2. 60. Fitzgerald Nissoli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole duecento con le seguenti: quattrocento.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

          1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente: «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
          Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
2. 5. Ceccanti.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale aggiuntiva dell'articolo 2-bis)

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentosessantacinque»

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesima lettera, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».
          lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».
2. 6. Speranza, Fornaro, Occhionero.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentosessantacinque».

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesima lettera, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».
          lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».
2. 7. Speranza, Fornaro, Occhionero.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentosessantacinque»

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesima lettera, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».
          lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».
2. 8. Speranza, Fornaro, Occhionero.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta;

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: e la parola «sei» è sostituita dalla seguente «quattro».
2. 9. Magi.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: duecento con la seguente: duecentocinquanta.
2. 10. Magi.

      Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»
2. 70. Ungaro, Migliore, Schirò, Carè, La Marca, Topo, Critelli, Pini, Marco Di Maio, Rosato, Gadda.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze».
2. 11. Migliore.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze».
2. 12. Marco Di Maio.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 13. Fiano.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge promuove le misure per garantire un adeguato numero di eletti in rappresentanza delle minoranze linguistiche».
2. 14. Giorgis.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano è assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche.».
2. 15. Pollastrini.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e.
2. 50. Colletti.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, il Friuli Venezia Giulia ne ha sette di cui uno destinato al territorio in cui la minoranza linguistica slovena è tradizionalmente presente, individuato con le modalità previste dalla legge per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati della minoranza linguistica stessa».
2. 26. Serracchiani.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella provincia autonoma di Bolzano deve essere garantito il collegio a maggioranza italiana delimitato alle città di Bolzano e Laives».
2. 17. Biancofiore.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e in materia di governo del territorio».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 18. Migliore.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, nonché all'esame dei disegni di legge in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e in materia di governo del territorio».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui agli articoli 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 19. Ceccanti.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 20. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 122, primo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 21. Fiano.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 22. Giorgis.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui agli articoli 116, terzo comma, 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
          Sui disegni di legge di cui agli articoli 117, terzo, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma, della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato.».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole: «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 23. Pollastrini.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
      «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma.».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.

      1. All'articolo 72 della Costituzione, dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
      «I disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione sono presentati al Senato della Repubblica.
      Sui disegni di legge di cui all'articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione la Camera delibera sul testo approvato dal Senato».

Art. 3-ter.

      1. All'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole da: «i regolamenti della Camera» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Giunte Regionali e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono membri di diritto della Commissione parlamentare per le questioni regionali per la durata del rispettivo mandato»;
          b) al comma 2, le parole «integrata ai sensi del comma 1» sono soppresse.
2. 24. Migliore.
(Inammissibile)

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
          b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «I Presidenti delle regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute partecipano con diritto di voto ai lavori del Senato limitatamente all'esame dei disegni di legge che incidono sui diritti delle minoranze linguistiche».
2. 25. Ceccanti.
(Inammissibile)

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 51. Colletti, Grippa.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

      1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
      Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
      Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
2. 01. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Eleggibilità alla carica di membro del Parlamento)

      1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati».
      2. Il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Tutti gli elettori del Senato della Repubblica sono eleggibili a senatori».
2. 02. Prisco, Donzelli, Meloni.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Elettorato attivo e passivo del Senato)

      1. L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:
      «Art. 58. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».
2. 050. Magi.
(Inammissibile)