XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 luglio 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2019.

      Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, Covolo, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Paolo Russo, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Frusone, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Parolo, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 22 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          LOLLOBRIGIDA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affidamento di minori e sulle comunità di tipo familiare destinate alla loro accoglienza» (2007);
          SIRAGUSA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale degli italiani all'estero» (2008).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge CASA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura della nomofobia» (1840) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nitti.

Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti disegni di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          III Commissione (Affari esteri):
      S. 987. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016» (approvato dal Senato) (1988) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
      S. 1014. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017» (approvato dal Senato) (1989) Parere delle Commissioni I, II e V;
      S. 1015. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017» (approvato dal Senato) (1990) Parere delle Commissioni I, II e V;
      S. 1016. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015» (approvato dal Senato) (1991) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
      S. 1017. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016» (approvato dal Senato) (1992) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
      S. 1138. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006» (approvato dal Senato) (1993) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV;
      S. 1170. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014» (approvato dal Senato) (1994) Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione ”Rossini Opera Festival”, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  183).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  184).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  185).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  186).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  187).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  188).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  189).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  190).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi verdiani, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  191).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società generale di informatica (SOGEI Spa), per l'esercizio 2017. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  192).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n.  36, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n.  36 del 2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, riferita all'anno 2017 (Doc. CXLVIII, n.  1).

      Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 22 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXL, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 22 luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione di un accordo con gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario di cui al regolamento (CE) n.  617/2009, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità (COM(2019) 296 final/2 e COM(2019) 297 final/2), corredate dai rispettivi allegati (COM(2019) 296 final/2 – Annex e COM(2019) 297 final/2 – Annex);
          proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo n.  1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2019) 341 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 341 final – Annex);
          relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (COM(2019) 342 final);
          proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2019) 344 final), corredata dal relativo allegato (COM(2019) 344 final – Annex).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (100).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 agosto 2019.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 22 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n.  167, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n.  229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 12 agosto 2019.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N.  53, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (A.C. 1913-A)

A.C. 1913-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1913-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Articolo 1.
(Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione)

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
          « 1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Articolo 2.
(Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
          « 6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.».

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale)

      1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole «articolo 12, commi» è inserita la seguente: «1,».
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.
(Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura)

      1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego sul territorio nazionale. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n.  44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

Articolo 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773)

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».

Articolo 6.
(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n.  152)

      1. Alla legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 5:
              1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
              2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
          b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
          «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.  401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti princìpi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

Articolo 7.
(Modifiche al codice penale)

      1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
          b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
          c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
          d) all'articolo 635:
              1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
              2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
              3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA

Articolo 8.
(Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive)

      1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

      1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019.
      2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.  216, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;
          b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1o agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2020».

Articolo 10.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019)

      1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 11.
(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 28 maggio 2007, n.  68, le parole «visite, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio».

Articolo 12.
(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
      2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 13.
(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

      1. Alla legge 13 dicembre 1989, n.  401, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6:
              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
          a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
          b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
          c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.  205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.  41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
          d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;
              2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
          « 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
              3) al comma 5, terzo periodo, le parole «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
              4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
              5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle parole «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»;
              6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
          « 8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.  159 del 2011.»;
          b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          « 1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;
          c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          « 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».

      2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.  41, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
          « 1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
          a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della medesima legge n.  401 del 1989;
          b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  159 del 2011;
          c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          « 1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.»;
          c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Articolo 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

      1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo le parole «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;
          b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.

Articolo 16.
(Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale)

      1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:
              « 11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
          b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».

Articolo 17.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.  88)

      1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.  88, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;
          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          « 1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231.».

Articolo 18.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1913-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

      All'articolo 1:
          al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2» e le parole: «ratificata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «resa esecutiva dalla».

      All'articolo 2:
          al comma 1:
              all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
              al capoverso 6-bis:
                  i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n.  689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.»;
                  al quinto periodo, le parole: «, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis» sono soppresse;
              dopo il capoverso 6-bis sono aggiunti i seguenti:
      « 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43»;
          dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»;
          al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, rispettivamente, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

      Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      «Art. 3-bis. – (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale) – 1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
          “m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione”».

      L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. – (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura) – 1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, valutati in euro 500.000 per l'anno 2019, in euro 1.000.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n.  44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      All'articolo 5:
          al comma 1, le parole: «e con immediatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo»;
          dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
      1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale».

      All'articolo 6:
          al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, comma 1, le parole: «o l'integrità delle cose» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni».

      All'articolo 7:
          al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
      « b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a tre anni”;
      b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a tre anni”».

      All'articolo 8:
          al comma 2, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».

      Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 8-bis. – (Potenziamento dei presìdi delle Forze di polizia) – 1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della predisposizione della progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti.
      Art. 8-ter. – (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n.  246, è elevata a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
          a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
          b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

      Art. 8-quater. – (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno) – 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.
      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, è inserito il seguente:
      “1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno”».

      All'articolo 10:
          al comma 2, secondo periodo, le parole: «dello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stato di previsione».

      Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 10-bis. – (Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede) – 1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      Art. 10-ter. – (Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato) – 1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.  78, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      “2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1o aprile 1981, n.  121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334, dall'Ispettorato di cui al primo periodo del presente comma dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico.
      2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
      2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”».

      All'articolo 11:
          al comma 1, le parole: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio» sono sostituite dalle seguenti: «missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio».

      Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 12-bis.(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno) – 1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
      2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1o settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 298.544 per l'anno 2019 e a euro 895.632 annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 10 maggio 2018, per la quota parte destinata a ciascuna Forza di polizia, alle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, nonché agli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
          a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”, sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n.  139 del 2006, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, a euro 21.578.172 per l'anno 2020, a euro 22.533.733 per l'anno 2021 e a euro 22.670.843 annui a decorrere dall'anno 2022;
          b) al capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.  127, sono apportate le seguenti modificazioni:
              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria”;
              2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni transitorie e finali”;
              3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:
      “01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, è determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica”;
          c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

      4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo”;
          b) il comma 152 è sostituito dal seguente:
      “152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma ‘Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica’ nell'ambito della missione ‘Ordine pubblico e sicurezza’, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

      5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, è incrementato di 4.500.000 euro annui per il biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
      6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      Art. 12-ter. – (Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno) – 1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
          a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;
          b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

      All'articolo 13:
          al comma 1, lettera a):
              al numero 1), capoverso, lettera d), le parole: «ai soggetti» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
              il numero 3) è sostituito dal seguente:
      «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni”»;
              il numero 5) è sostituito dal seguente:
          «5) al comma 8-bis, dopo le parole: “se il soggetto” e prima delle parole: “ha dato prova” sono aggiunte le seguenti: “ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e senza oneri a carico della finanza pubblica, consistenti nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, e”».

      All'articolo 16:
          al comma 1, lettera b), dopo le parole: « manifestazioni sportive» sono aggiunte le seguenti: « , ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni».

      Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
      «Art. 16-bis. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48) – 1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, dopo le parole: “di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.  28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.  88,”».

      Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
      «Art. 17-bis. – (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1o gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

A.C. 1913-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

      Sopprimerlo.
*1. 1. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Ungaro, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sopprimerlo.
*1. 3. Speranza, Conte.

      Sopprimerlo.
*1. 4. Vizzini, Benedetti, Cunial.

      Sopprimerlo.
*1. 5. Magi.

      Sopprimerlo.
*1. 200. Sarli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Proclamazione formale della zona contigua)

      1. La zona contigua dell'Italia si estende per 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

      Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Ungaro.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 7. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto a osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 8. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti collettivi di stranieri, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 9. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Sostituirlo con il seguente:
      1. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 10. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Sostituirlo con il seguente:
          Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Sostituirlo con il seguente:
          Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli relativi al principio di non refoulement, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

      Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Obblighi del comandante della nave)

      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo n.  286 del 1998.
1. 12. Orfini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, premettere i seguenti:
      01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 6 è sostituito dal seguente:
          «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti».

      02. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, è abrogato.
      03. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.
1. 13. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:
          a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
          b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;
          c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato».

      1-ter. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-bis è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-bis comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti criminali, di violenza, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale;
          b) l'articolo 10-bis, comma 1, è sostituito dal seguente:
      «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n.  68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale»;
          c) all'articolo 11, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
      «1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.».
1. 14. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

      Conseguentemente, dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:
      «1-quater. Alle organizzazioni umanitarie che svolgono attività di ricerca e salvataggio in mare e che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano è fatto obbligo di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave. Il mancato rispetto del presente comma è causa di divieto di ingresso, transito o sosta, ai sensi del comma 1-ter. Per la mancata presenza a bordo della nave di personale specializzato e dei mezzi adeguati alle procedure di identificazione e registrazione dei richiedenti asilo si applica la confisca della nave».
          «1-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e della sanità, sono disciplinate le caratteristiche, le dotazioni minime e le qualifiche obbligatorie del personale di bordo delle navi di nazionalità italiana impiegate per le attività di ricerca e salvataggio in mare da parte di organizzazioni umanitarie. Per il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale si applica la confisca della nave».
1. 51. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 1-ter aggiungere i seguenti:
      «1-quater. Le navi appartenenti a organizzazioni non governative che intendono fare ingresso nelle acque nazionali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento, ricevute a qualunque titolo, e da chi provengono.».
1. 53. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
      1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR),può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.
1. 15. Speranza, Conte.

      Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
      1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.
1. 16. Conte, Speranza.

      Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
      1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1o aprile 1981, n.  121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di comprovate ed evidenti minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.
1. 17. Speranza, Conte.

      Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
      1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689.
1. 18. Speranza, Conte.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, premettere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-ter,»;

      Conseguentemente, medesimo capoverso, medesimo periodo, dopo le parole: «n.  689» aggiungere le seguenti: «salvo che ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della stessa».
1. 19. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, premettere le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-ter».
1. 20. Magi.

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, al primo periodo, dopo le parole: nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia aggiungere le seguenti: e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e del principio di non-refoulement.
1. 23. Sarli.

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia aggiungere le seguenti: e del principio di non-refoulement.
1. 24. Magi.

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: l'ingresso, il transito o»;

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «non commerciale» aggiungere le seguenti: «o navi impegnate in attività di soccorso».
1. 25. Sarli, Gallo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale con le seguenti:tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale.
1. 26. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale con le seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar.
1. 27. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo,sostituire le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale con le seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana.
1. 28. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo,sostituire le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale con le seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG.
1. 29. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «non commerciale», aggiungere le seguenti: «o impegnate in operazioni che rientrano nell'ambito della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR)».

      Conseguentemente, al medesimo capoverso:
          dopo le parole: «di concerto con», aggiungere le seguenti: «il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».
          sostituire le parole: «informandone il Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «previa autorizzazione del Consiglio dei ministri».
1. 30. Speranza, Conte.

      Al comma 1 capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: non commerciale aggiungere le seguenti: o di navi sia italiane che straniere, impegnate in operazioni di salvataggio in cui sia necessario portare a terra persone in grave pericolo per la propria salute e per la vita stessa o di navi comunque utilizzate quando dal punto di vista tecnico-operativo, possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona.
1. 31. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: non commerciale aggiungere le seguenti: o di navi impegnate in attività di soccorso di naufraghi e di trasporto degli stessi verso il porto sicuro più vicino.
1. 32. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: non commerciale aggiungere le seguenti: o di navi coinvolte in attività di soccorso in mare.
1. 33. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: non commerciale, aggiungere le seguenti: o navi impegnate in attività di soccorso.
1. 34. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: non commerciale aggiungere le seguenti: o di navi impegnate in operazioni SAR.
1. 35. Orfini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo sostituire le parole: per motivi di ordine e sicurezza pubblica con le seguenti: qualora si concretizzi un'effettiva minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1. 36. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: per motivi di ordine e sicurezza pubblica con le seguenti: per motivi di comprovate e palesi minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica.
1. 37. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati ed atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n.  689.
1. 38. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria competente la quale provvede entro il termine perentorio di 48 ore a convalidarlo o rigettarlo con motivazione».
1. 39. Benedetti, Giannone, Cunial, Vizzini.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: ovvero con la seguente: e.
1. 40. Sarli.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: n.  689 aggiungere le seguenti: salvo che ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della stessa.
1. 41. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
      «Il provvedimento è adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».
1. 42. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il provvedimento è adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.».
1. 43. Magi.

      Al comma 1 al capoverso 1-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli esteri, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri».
1. 44. Cunial, Giannone, Vizzini, Benedetti.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, secondo periodo, sostituire la parola: informandone con le seguenti: in accordo con.
1. 45. Sarli, Gallo.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, ultimo periodo, sostituire la parola: informandone con la seguente: sentito.
1. 46. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso necessario un atto motivato dall'autorità giudiziaria qualora dal provvedimento derivi, anche indirettamente, la privazione della libertà personale per le persone a bordo.»
1. 47. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento non si applica qualora vi siano minori a bordo, nel rispetto degli articoli 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione universale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.».
1. 48. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento non si applica qualora vi siano famiglie a bordo, nel rispetto del articolo 29 della Costituzione.».
1. 49. Magi.

      Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento non si applica qualora vi siano a bordo potenziali richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione».
1. 50. Magi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:
          a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
          b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;
          c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.
1. 56. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

          1. Per le finalità di cui all'articolo 11 che precede, sono istituiti nell'Area metropolitana di Cagliari, nell'isola di Lampedusa e nel territorio della provincia di Trapani, appositi nuclei interforze, di pronto intervento, per il pattugliamento e la difesa della linea di delimitazione delle acque territoriali.
          2. I predetti nuclei, su ordine del Ministro della difesa, anche conseguente ad apposita richiesta in tal senso del Ministro dell'interno, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzati ad intervenire per il rispetto dei divieti e/o delle limitazioni disposte dall'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, ai sensi del comma 1-ter, dell'articolo 11, del decreto legislativo n.  286 del 1998.
          3. Entro 20 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministro della difesa, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, individua gli uomini e i mezzi militari da assegnare a ciascun nucleo, nonché l'indennità spettante agli uomini assegnati alle predette strutture.
          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1. 52. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. 01. Al fine di individuare l'entità e la natura del fenomeno dell'immigrazione clandestina, i Prefetti eseguono trimestralmente un monitoraggio sui flussi migratori verso l'Italia.
          5-bis. 02. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera e la Conferenza unificata, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua le modalità e le procedure da seguire per le finalità di cui al comma 1».
1. 22. Santelli, Siracusano, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 12, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 5-bis, le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4», sono sostituite con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti»;
          b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».
1. 60. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, il comma 2 è sostituito con il seguente:
      «2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
1. 61. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      1-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo»;
          b) al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» inserire le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».
1. 62. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, e successive modificazioni, le parole: «si può dimostrare che», sono sostituite con le seguenti: «consta che».
1. 64. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «di frontiera» sono inserite le seguenti: «ed esclusivamente», e le parole da «o presso l'ufficio della questura», fino alla fine del periodo sono soppresse;
          b) all'articolo 8, il comma 1 è soppresso.
1. 65. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      «4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza».
1. 66. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
          c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva.
1. 67. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Il Ministro dell'interno nell'ambito delle operazioni di cui al comma precedente, garantisce la piena applicazione della legge 7 aprile 2017, n.  47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», in particolare assicurandosi che venga rispettato il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati.
1. 57. Pollastrini.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino.
1. 54. Bordo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano qualora le navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita.
1. 55. Bordo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al comma 5, al quinto e al sesto periodo, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi».
1. 58. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
          «Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i Paesi di origine sicuri».
1. 59. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato l'elenco di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, e successive modificazioni.
1. 63. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o per reati contro la persona o contro il patrimonio;».
1. 68. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «diciotto mesi».
1. 69. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il Governo italiano adotta le iniziative di competenza, anche in sede europea, volte a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione di un blocco navale davanti alle coste libiche.
1. 225. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

      1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;
          b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
      «Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei princìpi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
1. 01. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

      1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
          b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole: «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.  75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nella fattispecie non aggravate.».
1. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

      1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 414, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;
          b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 414, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».
1. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Diniego dello status di rifugiato)

      1. All'articolo 12, comma 1, la lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251, le parole: «essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice».
1. 04. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, come convertito nella legge 1o dicembre 2018, n.  132)

      1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, l'articolo 14 è abrogato.
1. 05. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

      1. Ai fini del potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è autorizzata, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la spesa di euro 688.000 per l'istituzione della missione di pattugliamento coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia di finanza per intercettare le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali. Per consentire lo sbarco e la identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CIE), le Autorità intervenute sono tenute a comunicare tempestivamente alle competenti Prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti presenti sulle medesime imbarcazioni intercettate.
      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 688.000 per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.»
1. 0200. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

      1. Ai fini del potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è istituita, a decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la missione di pattugliamento coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia di finanza per intercettare le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali. Per consentire lo sbarco e la identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CIE), le Autorità intervenute sono tenute a comunicare tempestivamente alle competenti Prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti presenti sulle medesime imbarcazioni intercettate.»
1. 0201. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 2.

      Sopprimerlo.
*2. 1. Magi.

      Sopprimerlo.
*2. 2. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sopprimerlo.
*2. 4. Speranza, Conte.

      Sopprimerlo.
*2. 212. Sarli.

      Sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con il seguente:
      1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
2. 29. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
          a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.000 a euro 500.000, nonché la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. Alle navi confiscate, si applica quanto previsto dai commi 8 e seguenti. È altresì disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. La violazione di cui al secondo periodo comporta per il comandante il divieto d'accesso alle acque territoriali italiane per anni 5.
      All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.».
2. 19. Santelli, Siracusano, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:
      «6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689».

      Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis
2. 5. Speranza, Conte.

      Al comma 1, capoverso 6-bis sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando il rispetto della normativa internazionale, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter, salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi impiegate in attività di soccorso.
2. 47. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale sono sostituite dalle seguenti: tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale.
2. 30. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale sono sostituite dalle seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG.
2. 31. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale sono sostituite dalle seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana.
2. 32. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale sono sostituite dalle seguenti: salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar.
2. 33. Bordo.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «di navi in servizio governativo non commerciale», aggiungere le seguenti: «o di navi impiegate in attività di soccorso in mare»;
          b) dopo le parole: «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale», aggiungere le seguenti: «le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di non-refoulement».
*2. 25. Sarli, Gallo.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) dopo le parole: «di navi in servizio governativo non commerciale», aggiungere le seguenti: «o di navi impiegate in attività di soccorso in mare»;
          b) dopo le parole: «il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale», aggiungere le seguenti: «le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di non-refoulement».
*2. 28. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n.  689.
2. 46. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo sopprimere le parole: al comandante della nave.

      Conseguentemente,
          al medesimo capoverso sopprimere il quarto e il quinto periodo.
          sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          sostituire il comma 1-bis con il seguente:«1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 229. Pollastrini, Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Annibali, Vazio, Ferri, Miceli.

      Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

      Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.
2. 38. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 202. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
*2. 48. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
*2. 45. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: euro 48.000.000 a euro 49.000.000.
2. 210. Palazzotto, Fratoianni.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: euro 49 a euro 49.000.
2. 201. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti euro 100 a euro 500.
2. 57. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000. con le seguenti: euro 250 a euro 1.000.
2. 56. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: euro 500 a euro 1.500.
2. 55. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1,capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.
2. 39. Magi.

      Al comma 1,capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: da euro 5000 a euro 25.000.
2. 40. Magi.

      Al comma 1,capoverso 6-bis, secondo periodo, sostituire le parole: euro 150.000 a euro 1.000.000 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 15.000.
2. 41. Magi.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo e il quinto periodo.
2. 54. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso «6-bis», terzo periodo, dopo le parole: a sequestro cautelare aggiungere le seguenti: e alla interdizione per anni 10 all'ingresso, al transito o alla sosta in acque territoriali italiane a carico del comandante della nave e a carico di qualsivoglia nave del medesimo armatore e del medesimo proprietario.
2. 14. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, chiunque compiendo atti diretti a procurare l'ingresso illegale in violazione delle leggi dello Stato, di persona che non è cittadina o che non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 50.000 euro per ogni persona, la pena si applica anche quando il fatto è commesso da più persone in concorso tra loro.
2. 12. Meloni, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n.  228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 220. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini, Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 221. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 222. Verini, Fiano, Bazoli, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 223. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 224. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Morani, Pollastrini, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 225. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 226. Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 227. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Vazio, Miceli, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 228. Bazoli, Annibali, Morani, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»
2. 230. Pollastrini, Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Annibali, Vazio, Ferri, Miceli.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate, per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.  132. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»
2. 231. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini, Morani, Giorgis, Pollastrini, Miceli, Vazio, Annibali, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di usura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 232. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 233. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 234. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 235. Annibali, Bazoli, Morani, Verini, Bordo, Miceli, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 250. Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

      Conseguentemente,
          1) sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater;
          2) sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 251. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
2. 53. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si osservano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.  689.
2. 44. Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis.
2. 52. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale sentenza di condanna a seguito dei procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981, n.  689, dispone, su richiesta dei condannati, il pagamento della sanzione pecuniaria erogata in 80 rate con cadenza annuale ciascuna di pari importo.
2. 211. Palazzotto, Fratoianni.

      Al comma 1, sopprimere i capoversi 6-ter e 6-quater.
2. 203. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

      Al comma 1 sopprimere il capoverso 6-quater.

      Conseguentemente, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»
2. 245. Pollastrini, Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Annibali, Vazio, Ferri, Miceli.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 236. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 237. Bazoli, Verini, Bordo, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»
2. 238. Pollastrini, Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Giorgis, Morani, Annibali, Vazio, Ferri, Miceli.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 239. Verini, Miceli, Bazoli, Bordo, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 240. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 241. Annibali, Bazoli, Morani, Verini, Bordo, Miceli, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 242. Bazoli, Annibali, Morani, Bordo, Verini, Miceli, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di usura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 243. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 244. Bazoli, Verini, Miceli, Bordo, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.  132. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui»
2. 246. Migliore, Bazoli, Bordo, Verini, Morani, Giorgis, Pollastrini, Miceli, Vazio, Annibali, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2003, n.  228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 247. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate per il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 248. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Pollastrini, Morani, Annibali, Miceli, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 249. Verini, Fiano, Bazoli, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 252. Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 253. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 254. Bazoli, Verini, Bordo, Migliore, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
      «1-bis Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle amministrazioni interessate al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2. 255. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Morani, Annibali, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 608. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Pollastrini, Migliore, Giorgis.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di usura.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 611. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 612. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime di richieste estorsive.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 613. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle vittime dei reati intenzionali violenti.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 614. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno degli orfani di crimini domestici.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 615. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011 n.  10 per il sostegno delle donne vittime di violenza o di altro reato doloso commesso con violenza alle persone.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 616. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a un apposito fondo fino alla fine del periodo, con le seguenti: al Fondo per le misure anti-tratta di cui alla legge 11 agosto 2013, n.  228. Il Ministro dell'economia e delle finanze

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 606. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ad apposito capitolo fino alla fine del periodo con le seguenti: al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 619. Magi.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ad apposito capitolo fino alla fine del periodo con le seguenti: al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, commi 183. e 182 della legge 23 dicembre 2014.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 620. Magi.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ad apposito capitolo fino alla fine del periodo con le seguenti: al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 621. Magi.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei magistrati impegnati nella lotta alle organizzazioni criminali.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 602. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati da gruppi organizzati di estrema destra

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 603. Verini, Fiano, Bazoli, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri, Migliore.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale dei giornalisti minacciati dalla criminalità organizzata.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 604. Verini, Bazoli, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli imprenditori minacciati dalla criminalità organizzata.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 609. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di garantire un efficiente servizio scorte per la protezione personale degli amministratori che gestiscono i beni confiscati alle organizzazioni criminali.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 610. Bazoli, Verini, Miceli, Morani, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 617. Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, per essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 618. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: il finanziamento degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 605. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, essere riassegnate fino alla fine del periodo, con le seguenti: l'accoglienza dei migranti richiedenti protezione internazionale esclusi dal sistema SPRAR ai sensi dell'articolo 12 del decreto decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.  132.

      Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
2. 607. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno» con le seguenti: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Difesa».

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero della Difesa».
2. 257. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno» con le seguenti: «Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti».

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno» con le seguenti: «Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro Ministero delle Infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero delle Infrastrutture e trasporti».
2. 258. Bazoli, Verini, Morani, Annibali, Miceli, Bordo, Vazio, Ferri.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), capoverso 1), comma 1-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino o».
2. 37. Migliore, Marco Di Maio.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 29-bis, comma 1, lettera a), capoverso 1), comma 1-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o».
2. 36. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino.
2. 35. Bordo.

      Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2-bis. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita.
2. 34. Bordo.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di corridoi umanitari europei)

      1. Al fine di evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, adotterà le necessarie iniziative, nelle opportune sedi europee e internazionali, sentite le organizzazioni interessate come ONG, associazioni, organismi internazionali, chiese e organismi ecumenici, per realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, alle persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità.
2. 01. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113)

      1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n.  132 è sostituto dal seguente:
      «8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n.  132, è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, di durata triennale, non rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 32 medesimo.»

      2. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con legge 1o dicembre 2018, n.  132, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, ancora validi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 03. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente

Art. 2-bis.

      1. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è così sostituito:
      «3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. Nondimeno, anche nei casi di diniego del nulla osta, se il questore ravvisa la sussistenza di condizioni straordinarie di necessità e urgenza, dispone comunque, con atto motivato, l'espulsione nelle quarantotto ore successive. In caso di diniego del nulla osta, e salva la diversa determinazione del questore di cui al periodo precedente, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali, e comunque per un periodo massimo non superiore a un anno. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14».
2. 012. Costa, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento.».
2. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, al comma 4, dopo il terzo periodo: «Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, nonché, ove necessario, da un interprete», è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso.».
2. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, comma 5, dopo il periodo: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida, sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito con modificazioni dalla legge n.  155 del 2005, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento.».
2. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato.».
2. 011. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. L'articolo 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, è abrogato.
2. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

      1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «a un pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o a un operatore medico-sanitario».
      2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.
      3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presìdi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 013. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, è sostituito con il seguente:
      «1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria».
2. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  117, è abrogato.
2. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-sexies. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2019, nell'ambito del programma ’Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro.».
2. 016. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:
          a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;
          b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o compagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;
          c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
          d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;
          e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;
          f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;
          g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.
          3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono compagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-bis, ordina il rilascio della persona compagnata.;
          3-quater. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-bis possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.
          3-quinquies. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-quater, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.
          3-sexies. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-bis del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.
          3-septies. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-bis a 3-sexies si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.
          3-octies. Per i provvedimenti di cui al comma 3-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37».

      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n.  8 del 2016.
      3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:
      «Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione.».

      4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-quater del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n.  274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.
      5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.  243.
      6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
          « e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale»;
          b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
          « h) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309».
2. 017. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade nel territorio italiano)

      1. Ferma restando la competenza regionale in materia di interventi per le popolazioni nomadi e seminomadi, sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito i soggetti nomadi e seminomadi che:
          a) sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445;
          b) sono stranieri in possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla normativa vigente.

      2. I comuni nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito disciplinano con proprio regolamento:
          a) le modalità per l'ammissione al campo di sosta assegnato;
          b) le modalità di utilizzo del campo di sosta assegnato, delle attrezzature e dei servizi presenti nonché le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dello stesso campo;
          c) l'istituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo di sosta, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale. Il comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e con la polizia locale;
          d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo di sosta.

      3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, la permanenza all'interno dei campi di sosta è prevista per la durata massima di sei mesi. In caso di mancato rispetto di tale limite è assicurato l'allontanamento forzato dal campo.
2. 018. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam)

      1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
      2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
      3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni è obbligatorio l'uso della lingua italiana.
      4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è altresì tenuto a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
      5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 4 è tenuto alla comunicazione ivi prevista entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da 800 a 1.500 euro.
      7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.
      8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.
2. 019. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sezioni specializzate in materia di immigrazione)

      1. Il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le procure della Repubblica.
2. 020. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per l'attuazione dei rimpatri)

      1. Il Governo ogni sei mesi presenta una relazione alle Camere in merito allo stato di attuazione delle politiche di rimpatrio e alle iniziative assunte previste dai negoziati per la definizione di forme di cooperazione e la revisione degli accordi internazionali.
2. 0200. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 3.

      Sopprimerlo.
*3. 1. Fornaro, Occhionero, Speranza, Conte.

      Sopprimerlo.
*3. 2. Sarli.

      Sopprimerlo.
*3. 3. Magi.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      1. L'articolo 275-bis del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 275-bis. – (Particolari modalità di controllo).1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva abbia la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
          2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
          3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli».
3. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Arresto obbligatorio in flagranza)

      All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) sono aggiunte le seguenti:
          « m-quinquies) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286;
          m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n.  152.».
3. 02. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modifica all'articolo 398 del codice di procedura penale)

      1. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono inserite le seguenti: «, a pena di decadenza,».
3. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 3-bis.

      Sopprimerlo.
*3-bis. 200. Bazoli, Migliore, Bordo, Verini, Morani, Pollastrini, Giorgis, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

      Sopprimerlo.
*3-bis. 201. Speranza, Conte.

ART. 4.

      Sopprimerlo.
*4. 1. Magi.

      Sopprimerlo.
*4. 2. Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146» sopprimere le seguenti «, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,»;
          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
4. 3. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146 sopprimere le seguenti:, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,
4. 5. Sarli.

      Al comma 1, dopo le parole: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggiungere le seguenti: ferme restando le attività di soccorso e assistenza umanitaria in mare da parte delle navi nel rispetto delle norme internazionali e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare,
4. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021 con le seguenti:1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021.
4. 6. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n.  44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. con le seguenti: mediante fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. 9. Sarli, Gallo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, è autorizzata la spesa di 1.300 milioni di euro per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Comparti sicurezza e difesa e soccorso pubblico relativo al triennio 2019/2021.
      1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2020, è autorizzata la spesa, oltre ai 210 milioni di euro non ancora fruibili, per le esigenze connesse all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 (specificità delle Forze di Polizia e Forze Armate), di ulteriori 190 milioni di euro.
4. 10. Fiano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, al contrasto dell'immigrazione irregolare nelle zone dove i flussi migratori in determinati periodi dell'anno aumentano, anche grazie a condizioni meteorologiche favorevoli, il Ministro dell'interno predispone entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto, il trasferimento di cento unità delle forze di polizia delle frontiere.
4. 200. Sabrina De Carlo.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disturbo all'esercizio e molestie agli esercenti dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria)

      1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possano essere turbate o interrotte le regolari attività di caccia e pesca ovvero rechi molestie nell'esercizio di queste attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.
      2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.
      3. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1 gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 842 del medesimo codice.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
4. 01. Caretta, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
      «Art. 4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n.  132, è aggiunto il seguente: “1-bis) Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali”».
4. 02. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
      «Art. 4-bis. – (Interventi volti al rafforzamento e alla salvaguardia della sicurezza nazionale) – 1. Al fine di garantire la sicurezza nazionale quale bene prioritario, al comma 28-bis della legge 3 gennaio 2019, n.  3, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.
4. 0200. Ceccanti, Migliore.

ART. 5.

      Sopprimerlo.
5. 2. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773)

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno»;
          b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno.»;
          c) all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: «successive all'arrivo», sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
5. 22. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

      Al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno.»;
          b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno.».
5. 7. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773 in materia di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate)

      1. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».
      2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno con cui sono integrate le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
5. 10. Moretto, Bazoli, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

      1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici».
5. 6. Giannone, Benedetti, Cunial, Vizzini.

      Al comma 1, sostituire le parole: con immediatezza con le seguenti: e nelle successive otto ore.
5. 4. Magi.

      Al comma 1, sostituire le parole: e con immediatezza, con le seguenti: e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente.
5. 13. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. All'articolo 85-bis, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti».
5. 16. Mollicone, Rampelli.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1.1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, all'articolo 109, comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono registrare i documenti richiesti fino a 24 ore precedenti all'arrivo, anche per i soggiorni superiori alle 24 ore».
5. 8. Cattaneo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:
      1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
*5. 20. Zucconi, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:
      1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.
*5. 200. Enrico Borghi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n.  633)

      1. All'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.  633, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
          « h-bis) abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-bis del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.».
5. 01. Mollicone, Rampelli.

ART. 6.

      Sopprimerlo.
*6. 16. Magi.

      Sopprimerlo.
*6. 15. Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

      Sopprimerlo.
*6. 14. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**6. 13. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**6. 200. Fratoianni, Palazzotto.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 5:
              1) al primo comma, primo periodo, le parole: «senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di» sono sostituite dalla seguente: «e in occasione della partecipazione a»; al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «che tale uso comportino» sono aggiunte le seguenti: «senza giustificato motivo.»;
              2) al secondo comma le parole: «da 1000 a 2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 a 1000»;
              3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro».

      Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis», primo periodo, sostituire le parole «gas visibile o» con le seguenti «gas visibile,».
6. 201. Sarli, Gallo.

      Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
          a) all'articolo 5:
              1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: «Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.»;
              2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
          «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro. La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.».
6. 1. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro con le seguenti: la reclusione da due a tre anni e con la multa da 2000 a 6000 euro.
6. 4. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro con le seguenti: la reclusione da uno a due anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.
6. 18. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro con le seguenti: da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro.
6. 8. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
              2-bis) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Per il reato di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza.».
6. 6. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
              2-bis) all'ultimo comma le parole «è facoltativo» sono sostituite dalle parole «è obbligatorio».
6. 3. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.  401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;».
          «Art. 5-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.  401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
*6. 2. Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 5-bis. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.  401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;».
          «Art. 5-ter. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.  401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».
*6. 9. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 5-bis, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
6. 7. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 5-bis, aggiungere il seguente:
      «Art. 5-ter. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.»
6. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      All'articolo 6, lettera b), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Codice identificativo degli operatori in servizio di ordine pubblico)

      1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n.  121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.
      2. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.
      3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
      4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dell'Interno.
6. 17. Magi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Responsabilità dei promotori di manifestazioni per i danni cagionati alle Forze di polizia)

      1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.
      2. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in so lido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
6. 02. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Sanzione per violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni)

      1. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni in luogo pubblico non autorizzate o non segnalate al questore, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
6. 03. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, dopo le parole: «è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale» sono inserite le parole: «e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere,».
*6. 04. Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, dopo le parole: «è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale» sono inserite le parole: «e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere,».
*6. 01. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 7.

      Sopprimerlo.
*7. 1. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio, Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Sopprimerlo.
*7. 2. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

      Sopprimerlo.
*7. 3. Magi.

      Sopprimerlo.
*7. 200. Fratoianni, Palazzotto.

      Sopprimerlo.
*7. 5. Sarli.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          « 0a) dopo il secondo comma dell'articolo 131-bis è inserito il seguente: “2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis. Quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.”»;

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          « b-bis.) Al comma primo dell'articolo 341-bis le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a quattro anni”;».
7. 7. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
          0a) l'articolo 336 è sostituito dai seguenti:
      «Art. 336. – (Violenza a un pubblico ufficiale). – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
          Art. 336-bis. – (Minaccia a un pubblico ufficiale). – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».
7. 6. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
          0a) all'articolo 131-bis, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.»;.
7. 8. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7. 10. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7. 11. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con le seguenti: nell'esercizio di funzioni istituzionali.
7. 14. Magi.

      Al comma 1, lettera a), b), c) d), numero 2, dopo le parole: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle che rientrano nell'ambito degli articoli 39, 40 e 49 della Costituzione, relativi alle attività politiche e sindacali».
7. 201. Fornaro, Occhionero, Conte, Speranza.

      Al comma 1, alle lettere a), b), c), d) numero 2, dopo le parole: manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, aggiungere le seguenti: e che palesano contenuti di orientamento xenofobo e razzista, fomentando la discriminazione, l'odio e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».
7. 202. Fornaro, Occhionero, Conte, Speranza.

      Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: ovvero con la parola: o.
7. 15. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 16. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 17. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**7. 19. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**7. 20. Magi.

      Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ovvero con la parola: o.
7. 21. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
          c-bis) all'articolo 609-bis del codice penale, al comma 1, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
          c-ter) all'articolo 609-ter del codice penale, al comma 1, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quindici anni» e all'ultimo comma le parole: «da sette a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciotto».
7. 22. Deidda, Meloni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7. 23. Magi.

      Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*7. 24. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni e si procede d'ufficio.
7. 25. Prisco, Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: da uno a cinque con le seguenti: da sei mesi a due.
7. 26. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
          d-bis) all'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante»;
          d-ter) all'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» sono sostituite dalle seguenti: «un'altra circostanza aggravante»;
          d-quater) all'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma: «Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n.  11 dell'articolo 61»;
          d-quinquies) le disposizioni di cui ai commi d-bis), d-ter) e d-quater) si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
          d-sexies) al decreto legislativo 10 aprile 2018, n.  36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.
7. 27. Donzelli, Prisco, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) all'articolo 131-bis, secondo comma, dopo le parole: «quando l'autore ha agito» sono inserite le seguenti: «nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, o».
7. 28. Maria Tripodi, Vito, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Programmazione dei flussi d'ingresso per il triennio 2020-2022)

      1. Al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e garantire adeguati canali legali d'ingresso, il documento programmatico relativo alle politiche dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, contenente la programmazione dei flussi per il triennio 2020-2022, è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2019.
7. 06. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Minori stranieri)

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n.  47, sostituire le parole: «il minorenne» con le seguenti: «il minore di anni quattordici».
      2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, le parole: «di anni diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «di anni quattordici».
7. 064. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286)

      1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento».
          b) al comma 4, dopo le parole: «Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, nonché, ove necessario, da un interprete» è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso»;
          c) al comma 5, dopo le parole: «La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni» è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento».
          d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato».
7. 038. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Santelli, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n.  115 del 2002)

      1. All'articolo 91, del DRP 30 maggio 2002, n.  115 è aggiunta la seguente lettera c):
          c) fatte salve le disposizioni in materia, derivanti da accordi internazionali di reciprocità, per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare.
7. 039. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.  152, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente:
          «È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore»;
          b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

      2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni, le parole: «da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000)», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 50 a euro 500».
7. 041. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7 –bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
          b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona compagnata entro le successive quarantotto ore».
7. 060. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Codice identificativo e dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico)

      1. I caschi di servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di ordine pubblico sono dotate di bodycam, che sono accese al momento dell'inizio del servizio e spente al momento del termine effettivo dello stesso. Le riprese sono registrate su schede di memoria vergini assegnate agli agenti all'inizio del servizio. Al termine del servizio le schede sono consegnate al responsabile del reparto.
      2. Le videocamere e le schede di memoria sono contraddistinte da un numero seriale trascritto in un apposito registro che riporti il giorno, l'orario, la qualifica e il nominativo del dipendente che firma la presa in carico e la restituzione della bodycam.
      3. Le norme attuative di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, compresa la conservazione delle riprese ai sensi del Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, sono adottate previo parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze.
      4. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n.  121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.
      5. Per gli agenti esonerati, dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.
      6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
      7. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
      8. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
      9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2019 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dell'interno.
7. 01. Magi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni)

      1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n.  121, impegnati in servizio di ordine pubblico, possono indossare sulla propria divisa microtelecamere, di seguito denominate bodycam, per la ripresa di quanto accade in situazione di criticità per l'ordine pubblico.
      2. Le bodycam di cui al comma 1 saranno attivate da personale preposto dalle Forze dell'ordine solo in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni con più di 100 persone. Le riprese relative a servizi di ordine pubblico che non hanno dato luogo a situazioni di pericolo vengono cancellate a fine servizio. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle bodycam con particolare riguardo alla conservazione del materiale registrato a fine servizio per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 0200. Gallo, Sarli, Casa, Costanzo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

      1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, come integrate dal presente articolo.
      2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico individuale che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
      3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco e i relativi codici individuali.
      4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
      5. Il codice alfanumerico di cui al comma 2 sarà applicato altresì:
          a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;
          b) sul gilet tattico.

      6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.
      7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del Registro di cui al comma 2.
      8. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio ad operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.
      9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
7. 03. Pini.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Codice identificativo degli operatori in servizio di ordine pubblico)

      1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n.  121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.
      2. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.
      3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.
      4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
7. 02. Magi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Codice di identificazione per gli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico)

      1. Gli operatori delle Forze di Polizia devono esporre in maniera visibile un codice di riconoscimento volto a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio, stabiliti dall'amministrazione. Gli operatori delle Forze di Polizia saranno altresì dotati di micro telecamere sul casco o sull'equipaggiamento del personale impiegato. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto.
7. 05. Ceccanti.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:
          a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;
          b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
          c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

      2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025» sono sostituite dalle le seguenti: « quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025.»
7. 046. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
          a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133;
          b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
          c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.  195 del 1995;
          d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
          e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
7. 034. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

      1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
      2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:
          a) goda dei diritti civili e politici;
          b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
          c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
          d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
          e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n.  152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
      4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
      1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» sono aggiunte le seguenti: «e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo».
7. 047. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

      1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è abrogato.
7. 044. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

      1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. 071. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni»;
          b) al comma 3.2, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni»;
          c) al comma 3.3, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «novanta giorni».
7. 043. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contrattazione collettiva)

      1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
      2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:
          a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;
          b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
          c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

      3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.
      4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.
7. 049. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

      1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.
      2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.
      3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.
      4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n.  1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.
      5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.
      6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165.
      7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
      8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n.  407.
      9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.
      10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
7. 050. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
7. 052. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2019, 2020 e 2021 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.  243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.
7. 053. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)

      1. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n.  119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n.  146, le parole: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 073. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)

      1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», sono inserite le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».
7. 074. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di polizia locale)

      1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.  214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
      2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2019, 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 056. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Consorzi di polizia locale)

      1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.
      2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.
      3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.
7. 057. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

      1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.
      2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:
          a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;
          b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

      3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.
      4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.
      5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.
      6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1o ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.
      7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.
      8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 035. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      2. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n.  121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno»;
          b) al comma 2, sostituire le parole da: «nonché il numero degli operatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;
          c) al comma 3, sostituire la cifra: «150.000», con la seguente: «500.000».
7. 054. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», con le seguenti: «capoluogo di provincia»;
              2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.».
          b) al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «200.000 euro».
7. 062. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, le parole: «175.000 euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «500.000 euro per l'anno 2019».
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 325.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
7. 045. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b) del codice di procedura penale possono cedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale».
7. 042. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia.».
7. 075. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al comma 1, le parole: «un ulteriore importo di 38.091.560 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un ulteriore importo di 70.000.000 euro».
7. 076. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

          All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75».

      2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 061. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

          All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».
7. 058. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al comma 1, le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».
7. 032. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al comma 1, le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».
7. 033. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono aggiunti i seguenti commi:
      1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
      1-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
      1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 036. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin, Costa.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  168-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.  1398))

      1. All'articolo 168-bis del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 1, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle lettere a) e b)»;
7. 027. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Reato di integralismo islamico)

      1. Dopo l'articolo 270-septies del codice penale è aggiunto il seguente:
      Art. 270-octies (Integralismo islamico).

      1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:
          a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
          b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
          c) la negazione della libertà religiosa;
          d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

      2. Nel caso di cui alla lettera d) del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.
      3. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.
      4. È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.
7. 070. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  336 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.  1398))

      1. All'articolo 336 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
          b) al comma 2 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente «sei»;
          c) è aggiunto, infine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.»
7. 020. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  337 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.  1398))

      1. All'articolo 337 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni»;
          b) è inserito, infine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.»
7. 021. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

      1. Dopo l'articolo 337 del codice penale, è aggiunto il seguente:

Art. 337-bis.

          1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
          2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
          3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.».
7. 072. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 371-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.  1398))

      1. All'articolo 371-bis, comma 1, del Codice penale dopo le parole: «della Corte penale internazionale» sono inserite le seguenti: «o dalla polizia giudiziaria».
7. 017. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 341-bis del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.  1398))

      1. All'articolo 341-bis del Codice penale, al comma 3, le parole: «sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dell'ente di appartenenza della persona offesa, il reato è estinto.»;
7. 022. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

      1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»;
          b) al secondo comma, le parole: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo alla metà» e dopo le parole: «è commesso» sono inserite le seguenti: «in presenza di minori ovvero».

      2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»;
          b) al secondo comma, le parole: «Alla stessa sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa pena»;
          c) al terzo comma, le parole: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «Tale pena si applica inoltre».

      3. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n.  67, il numero 1) è abrogato.
      4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.  8, i commi 1 e 2 sono abrogati.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 069. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Introduzione del reato di bullismo nel codice penale)

      1. Dopo l'articolo 612-bis del Codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 612-ter. Bullismo.

          1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale.
          2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite, o in danno di una persona minore, o di una persona affetta da disabilità, o di una donna in stato di gravidanza.
          3. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
          4. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».
7. 077. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

      1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613.1. – (Terrorismo di piazza).

          1. Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
          2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
          3. La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.
          4. Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.
          5. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. – (Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza).

          1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è colta ovvero se l'istigazione è colta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

      2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
7. 048. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. L'articolo 613-bis del codice penale è abrogato.
      2. L'articolo 613-ter del codice penale è abrogato.
      3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
              11-septies). L'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.

      4. Il comma 2-bis dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-septies), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».
7. 063. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:
      «Art. 613-quater. – 1. È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.
          2. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale».
7. 055. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

      1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;
          b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a nove anni».

      2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « m-quinquies) delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale».
      3. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
7. 068. Butti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  171 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477))

      1. All'articolo 171 del Codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
          dopo la parola: «legge,» sono inserite le seguenti: «fermo restando l'impiego della polizia giudiziaria nei soli casi previsti dal c.p.p. [articoli 148 e 420-quater],»;.
7. 029. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 247 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477))

      1. All'articolo 247, comma 1-bis, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo le parole: «tracce comunque pertinenti al reato,» sono inserite le seguenti: «anche se telematicamente conservati al di fuori del territorio nazionale, purché accessibili dal territorio nazionale»;
          b) dopo le parole: «ne è disposta la perquisizione,» sono inserite le seguenti: «da eseguirsi a cura di ufficiali di polizia giudiziaria,».
7. 023. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 267 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477))

      1. All'articolo 267, comma 4, del Codice di procedura penale le parole: «avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria» sono sostituite con le seguenti: «avvalendosi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».
7. 011. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 333 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477))

      1. All'articolo 333, comma 2, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          le parole: «a un ufficiale di polizia giudiziaria» sono sostituite con: «alla polizia giudiziaria».
7. 024. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica agli articoli 352, 370, 353, 254 e 248 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477))

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 352, comma 2, dopo le parole: «una persona indiziata di delitto,» sono inserite le seguenti: «nonché fuori dai casi di flagranza per i delitti previsti dall'articolo 380 quando vi sia fondato pericolo che le cose o le tracce pertinenti al reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino,» e le parole: «ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e» sono soppresse;
          b) all'articolo 370, comma 1, le parole: «che si trovi in stato di libertà», sono soppresse;
          c) all'articolo 353, comma 2, dopo le parole: «all'assicurazione di fonti di prova,» sono eliminate le seguenti: «che potrebbero andare disperse a causa del ritardo» e sono aggiunte: «ove ricorrano le condizioni di necessità e urgenza»;
          d) all'articolo 254, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto.»;
          e) all'articolo 248, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «In caso di rifiuto, ove ricorrano le condizioni di necessità e urgenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzare la perquisizione».
7. 012. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 352 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477)

      1. All'articolo 352, comma 1-bis, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          dopo le parole: «ancorché protetti da misure di sicurezza» sono inserite le seguenti: «anche se i relativi dati sono telematicamente conservati al di fuori del territorio nazionale, purché accessibili dal territorio nazionale,».
7. 025. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica al Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477)

      1. Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 370 è inserito il seguente:
      «Art. 370-bis. – (Indagini tecnico-scientifiche) – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.
          2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.
          3. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono equiparate a quelle per la consulenza tecnica e la perizia.».
7. 016. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 406 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  477)

      1. All'articolo 406, comma 5-bis, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
          dopo le parole: «numeri 4 e 7-bis.» sono inserite le seguenti: «e negli articoli 416-ter, 513-bis, 353, 644, 648-bis e 648-ter».
7. 031. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.».
7. 067. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

      1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 73 è inserito il seguente: «Articolo 73-bis.Compensi spettanti ai consulenti tecnici e ai periti appartenenti ai servizi tecnico-scientifici di polizia giudiziaria.
      4. Per la liquidazione del compenso dovuto per le attività di cui all'articolo 370-bis del codice si osservano le disposizioni previste per il perito.
      5. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-bis, comma 1, del codice, nominati consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 360 del codice o periti ai sensi dell'articolo 221 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza.».
7. 013. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  147-bis delle Norme di attuazione del codice di procedura Penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271)

      1. Al comma 5 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale dopo la parola: «esame.» sono inseriti i seguenti periodi: «Ovvero sempre nel caso in cui devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in ordine alle attività svolte dai medesimi, quando questi prestino servizio in un Ufficio/Comando avente sede ricadente in altro distretto di Corte d'Appello. La medesima disposizione si applica al personale in congedo delle Forze di polizia, quando deve essere esaminato in ordine alle attività svolte in servizio e risiede in località ricadente in altro distretto di Corte d'Appello».
7. 018. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, recante «codice delle leggi antimafia»)

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, recante «Codice delle leggi antimafia» al comma i-ter) le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 612-bis».
7. 028. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  9 della legge 16 marzo 2006, n.  146, recante «ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale»)

      1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale» sono apportate le seguenti modificazioni:
          al comma 6 dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale».
7. 030. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  151 codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n.  1443 in G.U. 28 ottobre 1940))

      1. All'articolo 151 del Codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
          dopo la parola: «legge,» sono inserite le seguenti: «fermo restando l'impiego della polizia giudiziaria nei soli casi previsti dal c.p.p. (articolo 148 e 420-quater),».
7. 019. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

      1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
7. 065. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

      1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
      2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
      3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
7. 066. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. La legge 14 luglio 2017, n.  110 è abrogata.
7. 059. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n.  289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
          a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;
          b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c’è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia».
7. 040. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:
          a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;
          b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;
          c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.
      3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, e successive modificazioni.
7. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo n.  192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 recante «nuovo codice della strada»)

      1. All'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285 recante «Nuovo Codice della Strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il comma 6, è sostituito dal seguente:
      «6. Chiunque viola gli obblighi o le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 ad euro 6.000 e l'arresto fino ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.».
          b) il comma 7 è abrogato.
7. 026. Maria Tripodi, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

          All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in leasing o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia»;
          b) al comma 1-ter le parole da: «Nella ipotesi» a: «nonché» sono soppresse;
          c) al comma 7-bis, secondo periodo, sono aggiunte in fine le parole: «tranne caso di veicolo concesso in leasing o noleggio, cui, ritirando la carta circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione.».
7. 04. Pagani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in leasing o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia»;
          b) al comma 1-ter le parole da: «Nella ipotesi» a: «nonché» sono soppresse;
          c) al comma 7-bis, secondo periodo, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «, tranne nel caso di veicolo concesso in leasing o noleggio, cui, ritirando la carta di circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione».
7. 037. Pentangelo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

      1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, le parole da: «annualmente» fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: «per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis.».
7. 051. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 8.

      Sopprimerlo.
8. 11. Magi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

      1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019/2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1600 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 800 unità di Area I/F1 e 800 unità di Area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:
          a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n.  228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
          b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, e successive modificazioni, che abbiano concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n.  147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n.  228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

      2. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione Giudiziaria può indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
      3. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in relazione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, quantificati in euro 7.722.648 per l'anno 2019 e in euro 54.058.526 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, mentre per la restante somma di euro 54.058.526 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle risorse di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26.
      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 200. Pezzopane.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Al fine di dare attuazione, ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati ed al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.
8. 3. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, dopo le parole: sentenze penali di condanna aggiungere le seguenti: e per l'esecuzione penale esterna.

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per quello relativo all'esecuzione penale esterna.
8. 10. Bazoli.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.
8. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tempo determinato aggiungere le seguenti: e anche mediante l'impiego di forme contrattuali flessibili,.
8. 5. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di durata annuale.

      Conseguentemente, il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al reclutamento del personale si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92 del 22 novembre 2016 – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario e, successivamente, mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
8. 9. Morani, Miceli, Bazoli, Verini, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di durata annuale.
8. 4. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

      Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
      3-bis. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), del medesimo articolo 1, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.
8. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

      1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.
8. 01. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

      1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
8. 03. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

      1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
8. 02. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

      1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

      1. L'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni.

Art. 8-quater.
(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

      1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.

Art. 8-quinquies.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto)

      1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 8-sexies.
(Speciale ufficio di supporto)

      1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
      «3-ter. La disciplina del presente articolo si applica anche per gli uffici di supporto per il funzionamento dei Consigli previsti dall'articolo 38, comma 3».

Art. 8-septies.
(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

      1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole «i comuni possono procedere ad assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni»;
          b) al primo periodo, dopo le parole «fondo crediti dubbia esigibilità» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
          c) al secondo periodo, dopo le parole «le fasce demografiche» sono inserite le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»;
          d) al terzo periodo le parole «ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»;
          e) al quarto periodo le parole «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.» sono soppresse, e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.»;
          f) al quinto periodo, dopo le parole «un rapporto superiore al valore soglia», sono inserite le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente,» e le parole «del predetto valore soglia» sono sostituite dalle parole: «di tale valore»;
          g) al sesto periodo, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

      2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
      «2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
          2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
          a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni;
          b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
          c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modifiche e integrazioni;
          d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n.  267 del 18 agosto 2000.».
8. 027. Fiano.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

      1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*8. 04. Cattaneo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

      1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*8. 020. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

      1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
*8. 029. Fiano, Migliore, Verini, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

      1. L'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni.
**8. 021. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

      1. L'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135 e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni.
**8. 09. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

      1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
*8. 022. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

      1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
*8. 08. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere ulteriori 100 allievi agenti della Polizia di Stato, derogando al vigente limite d'età, che dovranno essere individuati, tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
8. 017. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

      1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.
8. 031. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto)

      1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, le parole «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.
8. 07. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Speciale ufficio di supporto)

      1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. La disciplina del presente articolo si applica anche per gli uffici di supporto per il funzionamento dei Consigli previsti dall'articolo 38, comma 3».
8. 05. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

      1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole «i comuni possono procedere ad assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni»;
          b) al primo periodo, dopo le parole «fondo crediti dubbia esigibilità» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
          c) al secondo periodo, dopo le parole «le fasce demografiche» sono inserite le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»;
          d) al terzo periodo le parole «ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»;
          e) al quarto periodo le parole «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.» sono soppresse e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.»;
          f) al quinto periodo, dopo le parole «un rapporto superiore al valore soglia», inserire le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente,» e le parole «del predetto valore soglia» sono sostituite dalle parole: «di tale valore»;
          g) al sesto periodo, sono soppresse le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

      2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
      «2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
          2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
          a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni;
          b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
          c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.  122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
          d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n.  267 del 18 agosto 2000.».
*8. 06. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

      1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole «i comuni possono procedere ad assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni»;
          b) al primo periodo, dopo le parole «fondo crediti dubbia esigibilità» sono inserite le seguenti: «di parte corrente»;
          c) al secondo periodo, dopo le parole «le fasce demografiche» sono inserite le seguenti: «, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia»;
          d) al terzo periodo le parole «ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni»;
          e) al quarto periodo le parole «fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.» sono soppresse e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.»;
          f) al quinto periodo, dopo le parole «un rapporto superiore al valore soglia», inserire le seguenti: «eventualmente differenziato in base al periodo precedente,» e le parole «del predetto valore soglia» sono sostituite dalle parole: «di tale valore»;
          g) al sesto periodo, sono soppresse le seguenti parole: «A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite».

      2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
      «2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.
          2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
          a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, e successive modificazioni;
          b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n.  296;
          c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.  122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
          d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n.  267 del 18 agosto 2000.».
*8. 023. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

      1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
      2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
      3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
      4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
      5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
      7. Nel caso di reati emersi durante le operazioni di cui al comma 1, svolte anche secondo le modalità di cui al comma 4, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
8. 015. Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

      1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
      2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
      3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
      4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
      5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
8. 024. Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Prevenzione dei roghi tossici)

      1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n.  121.
      2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
      3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
      4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
8. 025. Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. L'articolo 19-ter del decreto legislativo 1o settembre 2011, n.  150, è sostituito dal seguente:
      «Art. 19-ter. – (Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso) – 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono abrogati.
          2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.  116.
          3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
          4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n.  439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.
          5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alinea, le parole: “Le sezioni specializzate” sono sostituite dalle seguenti: “Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione”;
          b) il comma 4-bis è abrogato.
          6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, i commi da 3-bis a 3-undecies sono sostituiti dai seguenti:
      3-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
          3-ter. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
          3-quater. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.
          3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
          3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
          3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
          3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
          3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sci mesi dalla presentazione del ricorso.
          3-decies. L'ordinanza di cui al comma 3-novies è comunicata alle cancellerie.
          3-undecies. La controversia è trattata a ogni grado in via di urgenza».
8. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Alla lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito con modificazioni, dalla legge n.  12 del 2019, le parole da: «purché in possesso» sino alla fine del periodo, sono soppresse.
8. 018. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Alla lettera b), del comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  12 del 2019, le parole da: «purché in possesso» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «purché in possesso dell'idoneità psicofisica.».
8. 019. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, del DL, 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135 e disposizioni in materia di spese legali per giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazione statali)

      1. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, si interpretano nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa sono sempre rimborsate ogni qualvolta siano sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, a prescindere dalla circostanza che per i medesimi fatti siano state accertate eventuali responsabilità di natura disciplinare, essendo sufficiente che l'evento avvenga durante o in ragione della prestazione lavorativa.
      2. Ogni giudizio in ordine al diritto al richiesto rimborso compete all'Amministrazione di appartenenza. All'Avvocatura dello Stato compete esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui a seguito della valutazione di congruità venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato potrà chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro presso cui è stato celebrato il processo presupposto. In caso di contrasto prevarrà il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n.  36, nel caso in cui il difensore prescelto dal dipendente sottoposto a processo sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.
8. 028. Fiano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  231)

      1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  231, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
      «3.ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi del Ministero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.  105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  143 del 17 luglio 2017. Il riparto di tali risorse è definito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8. 030. Gadda.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato)

      1. Il comma 1 dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione, compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena, e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato».

      2. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n.  354, le parole: «e all'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «, all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di condannati per reati intenzionali violenti il provvedimento deve contenere il divieto di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato».
8. 016. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

      1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
      2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.
      3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.
      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.
8. 026. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 9.

      Sopprimere il comma 2.
9. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2019 con le seguenti: dopo il 1o settembre 2019.

      Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le seguenti: a decorrere dal 30 settembre 2019.
9. 2. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n.  3, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

      Conseguentemente, alla rubrica, le parole: e di intercettazioni sono sostituite dalle seguenti: di intercettazioni e di prescrizione del reato.
9. 3. Costa, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis della legge 1o dicembre 2018, n.  132)

      All'Articolo 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero) sono apportate le seguenti modificazioni:
          Alla lettera a) del comma 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente periodo:
      «Sono esclusi da tale divieto:
          i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'Aire il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;
          i soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;
          i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)».
9. 01. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, la lettera a-bis)è soppressa.
9. 02. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

      1. All'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992 n.  91, la parola: «quarantotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
9. 03. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

ART. 10.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

      1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.500 unità così ripartito:
          a) 500 unità al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti e obiettivi sensibili, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019;
          b) 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia nei comuni ove si rende maggiormente necessario per l'anno 2019.

      2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 3 e del comma 4.
      3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n.  59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
      4. Per l'attuazione del comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
10. 1. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta ad avviare la sperimentazione della pistola elettrica Taser per il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, nei limiti di spesa di cui alla medesima disposizione.
10. 0200. Perego Di Cremnago, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e per un più efficace e capillare presidio del territorio della città metropolitana di Venezia e dell'intero Veneto a partire dall'anno 2019 ed entro il biennio 2020-2021 la dotazione di personale delle forze dell'ordine è implementata di 1/3 rispetto al contingente attuale.
10. 01. Pellicani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'evento «Matera capitale europea della cultura 2019» e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino, la dotazione organica della Polizia di Stato in provincia di Matera è incrementata, entro il 31 dicembre 2019, nella misura di un terzo rispetto alle attuali unità in servizio.
10. 02. Losacco.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145.
10. 05. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 50 per cento.
10. 011. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico della componente collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili (SATI), ai non idonei alle prove fisiche ovvero alle visite mediche della procedura di assunzioni in deroga è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nel ruolo SATI.
10. 012. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito con le parti sociali un Tavolo tecnico incaricato di regolare in conformità all'articolo 36 della Costituzione i minimi retributivi da applicare al personale assunto nel settore privato dell'antincendio e proveniente dal comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. 013. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. Al comma 391, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
10. 014. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato «Tavolo tecnico».
      2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.
      3. Al tavolo tecnico sono attributi, in particolare, i seguenti compiti:
          a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche ad una maggiore presenza di stranieri residenti;
          b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;
          c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;
          d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

      4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 07. Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei controlli nei Comuni frontalieri)

      1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, limitatamente alle operazioni di controllo a tutela della popolazione dei Comuni frontalieri, è incrementato di ulteriori 1.000 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.  125.
10. 016. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Installazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni frontalieri)

      1. Al fine della prevenzione e del contrasto delle attività criminali e della tutela della popolazione, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni frontalieri.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.000.000 per l'anno 2019 e 15.000.000 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.
10. 017. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)

      1. Al comma 1 dell'articolo 18, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», sono aggiunte le seguenti: «, dei comuni capoluoghi di provincia, nonché dei comuni per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».
10. 018. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. Al primo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100 unità».
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
10. 019. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. Al primo periodo del comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,» sono soppresse.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17.
10. 020. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

      1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, dopo le parole: «contrasto della criminalità e del terrorismo», sono inserite le seguenti: «nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti»;
          b) al primo periodo, le parole: «limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili», sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche».

      2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
      3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 021. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

      1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.
      2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
      3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.
      4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-bis e seguenti del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo.
      5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Alle medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123.
10. 022. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di 20 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.
10. 06. Carfagna, Sisto, Paolo Russo, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152)

      1. Il comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, è sostituito dal seguente:
      «3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n.  161, e 17 novembre 2005, n.  269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base di istruttorie puntuali che verifichino il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 della presente disposizione o dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.  161, e allegato 1, al decreto ministeriale 17 novembre 2005, n.  269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida.».
10. 015. Ferro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

      1. Il personale delle Forze di polizia impegnato in attività di servizio di ordine pubblico deve esibire sull'uniforme e sul casco di protezione, sui due lati e sulla parte anteriore dello stesso, una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
      2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.
      3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto sprovvisti della sigla identificativa o di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.
      4. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti dal regolamento.
      5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.
10. 0201. Palazzotto, Fratoianni, Fornaro.

ART. 11.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. Al fine della semplificazione, digitalizzazione e dell'implementazione delle verifiche delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.  3 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authorityaccreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;
          b) al comma 4-ter, le parole: «possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».

      Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: e modifiche alla legge 16 gennaio 2003, n.  3.
*11. 2. Pettarin, Ferraioli, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. Al fine della semplificazione, digitalizzazione e dell'implementazione delle verifiche delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n.  3 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 4-bis, le parole: «o altri soggetti non pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authorityaccreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,»;
          b) al comma 4-ter, le parole: «possono essere autorizzati a procedere» sono sostituite dalle seguenti: «procedono» e dopo le parole: «degli interessati,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,».

      Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: e modifiche alla legge 16 gennaio 2003, n.  3.
*11. 3. Gemmato.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
      2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.  30.
      3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11. 05. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali)

      1. Al fine di assicurare una gestione più efficiente della sicurezza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
      2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasferimento dalle regioni alle amministrazioni locali delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
11. 06. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

ART. 12.

      Sopprimerlo.
12. 2. Magi.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di interventi di cooperazione economica, sociale, sanitaria e culturale indirizzata verso Stati non appartenenti all'Unione europea. Tali interventi possono essere finalizzati anche per la collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea ad esclusione di quelli che si trovano in condizioni di conflitto militare, crisi alimentare, sanitaria e ambientale o che non garantiscono la tutela dei diritti umani come identificati dalle convenzioni internazionali.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per interventi di cooperazione economica, sociale, sanitaria, culturale e per le politiche di rimpatrio.
12. 200. Fornaro, Occhionero, Speranza, Conte.

      Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.
12. 4. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Delmastro Delle Vedove, Rampelli, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, dopo le parole: 2 milioni aggiungere le parole: e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
12. 5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Delmastro Delle Vedove, Rampelli, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, dopo le parole: , comunque denominate, aggiungere le seguenti: purché dotate di clausola che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali,.
12. 6. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che abbiano sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
12. 7. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali nonché il rispetto di quanto stabilito dalle Convenzioni di Ginevra in materia di Rifugiati.
12. 8. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali.
12. 9. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, dall'intera somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, da una quota pari alla metà della somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 10. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, l'intera somma dei risparmi conseguiti nell'esercizio finanziario 2018 dalla Camera dei deputati, previa approvazione del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019, è versata nell'esercizio finanziario 2019 all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione, nel medesimo anno, al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 201. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, una quota pari alla metà dei risparmi conseguiti nell'esercizio finanziario 2018 dalla Camera dei deputati, previa approvazione del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019, è versata nell'esercizio finanziario 2019 all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione, nel medesimo anno, al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 202. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

      1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.
      2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.
      3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:
          a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
          b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:
              1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;
              2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;
              3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;
              4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;
              5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;
              6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

      4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n.  53.
      6. Alle imprese di tutela e di recupero dei crediti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-bis, commi 5, 6 e 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134.
      7. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.
      8. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.
      9. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
      10. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.
      11. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.
      12. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
          a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
          b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
          c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
          d) la tariffa delle operazioni;
          e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
          f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;
          g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
          h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, software e sistemi di sicurezza informatica.

      13. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.
      14. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635, nonché dalla restante normativa vigente.
      15. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.
      16. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.
      17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.
      18. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      19. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231.
      20. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:
          a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:
              1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;
              2) la data di instaurazione del rapporto;
              3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;
          b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;
          c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;
          d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:
              1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
              2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
              3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
              4) la protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
              5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
              6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;
          e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:
              1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
              2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
              3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;
          f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;
          g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;
          h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;
          i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:
              1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
              2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;
          l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;
          m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

      21. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
      22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati.
12. 065. Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada)

      1. Al fine di garantire una migliore e più adeguata applicazione delle disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero come introdotte dall'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, all'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo n.  285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:
          a) comma 1-ter, ovunque ricorrano, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco»;
          b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
      «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
          a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
          b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
          c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
          d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
          e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.  470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
          f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
          g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
          h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.».
12. 059. Mulè, Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bergamini, Sozzani, Rosso, Zanella, Paolo Russo, Pentangelo, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada)

      1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1-ter, dopo le parole: «impresa costituita» sono inserite le seguenti: «nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o»;
          b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
      «1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
          a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
          b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;
          c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;
          d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;
          e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n.  470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;
          f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;
          g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;
          h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».
12. 060. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al codice della strada)

      1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni non trovano applicazione ai conducenti residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti e neppure ai conducenti di veicoli intestati a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti, limitatamente alle targhe estere rilasciate dalla motorizzazione/ente corrispondente della più prossima provincia o compartimento estero confinante oppure a carte di circolazione che attestino la residenza degli intestatari nelle province o compartimenti di Stati esteri confinanti. La medesima esenzione si applica anche ai Principati di Monaco e San Marino.».
12. 061. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA PUBBLICA IN MATERIA DI RIFIUTI

Art. 12-bis.

      1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)

          1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
          a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;
          b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
          c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
          d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
          2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:
          a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
          b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
          c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
          d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
          e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
          3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a e). L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.
          4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n.  161, 17 novembre 2005, n.  269, l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n.  172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n.  210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.
          5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e). Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da a) a e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.
          6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità.».

      Conseguentemente, al Titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di rifiuti.
12. 057. Mazzetti, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso o similare)

      1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:
          a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2021»;
          b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.  231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
          c) l'anticipazione di cui alla lettera b) è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;
          d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78;
          e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);
          f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.  154 del 2008.
12. 041. Migliore.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo n.  267 del 2001)

      All'articolo 143 del decreto legislativo n.  267 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
      «1-bis. L'ipotesi di cui al comma 1 si ha nel caso in cui emergano condotte riscontrate in atti e documenti tali da determinare la mancata imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali da addebitare ad amministratori in carica.»;
          b) al comma 3, dopo le parole: «amministrativi ed elettivi, il prefetto», la parola: «sentito» è sostituita dalla seguente: «sentiti» e dopo le parole: «il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio,» sono inserite le seguenti: «nonché il rappresentante legale dell'ente per un contraddittorio,»;
          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Gli atti conclusivi del procedimento di accertamento vengono trasmessi al Segretario Comunale per darne conoscenza all'amministrazione. Gli amministratori nei trenta giorni successivi hanno la facoltà di depositare memorie difensive allegate agli atti del procedimento.»;
          d) al comma 5 dopo le parole: «elementi di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «che presentino un grado di significatività e di concludenza grave ed evidente» e dopo le parole: «da parte dell'autorità competente» sono inserite le seguenti: «o comunque tutte le misure idonee a far cessare il pregiudizio in atto e ricondurre alla piena normalità la vita amministrativa dell'ente».
12. 040. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie))

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
          b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;.
12. 048. Migliore.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».
12. 052. Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interpretazione autentica indennità e gettoni di presenza amministratori locali)

          L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.  244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.  133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data.
*12. 043. Giorgis.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interpretazione autentica indennità e gettoni di presenza amministratori locali)

          L'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n.  244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.  133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data.
*12. 042. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento della restituzione del Fondo di rotazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.  18/2019)

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, le parole: «per adeguarlo» sono sostituite dalle seguenti: «e il periodo di restituzione del “Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n.  267 del 2000, così da adeguarli».
      2. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,»; le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le seguenti: «istituisce un»;
          b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».

      3. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
**12. 044. Ceccanti.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Adeguamento della restituzione del Fondo di rotazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.  18/2019)

      1. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, le parole: «per adeguarlo» sono sostituite dalle seguenti: «e il periodo di restituzione del “Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n.  267 del 2000, così da adeguarli».
      2. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,»; le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le seguenti: «istituisce un»;
          b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».

      3. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».
**12. 045. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimodulazione o riformulazione piani di riequilibrio)

          La disciplina di cui al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n.  58, si applica, sulla base di apposita deliberazione dell'organo consiliare, da adottarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, a tutti gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n.  267 del 2000.
*12. 047. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimodulazione o riformulazione piani di riequilibrio)

          La disciplina di cui al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n.  58, si applica, sulla base di apposita deliberazione dell'organo consiliare, da adottarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, a tutti gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n.  267 del 2000.
*12. 046. Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termine affidamento lavori contributi ex comma 853 e successivi della legge di bilancio 2018 (nella nuova disciplina dei commi 139 e successivi della legge di bilancio 2019))

      1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle parole: «dodici mesi».
12. 049. Pollastrini.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Abolizione del raddoppio degli accantonamenti obbligatori 2020 per persistenza dei ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali, in caso di mancato accesso alle anticipazioni di liquidità a breve termine di cui ai commi 849 e successivi della legge di bilancio 2019)

      1. Il comma 857 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, è abrogato.
12. 050. Giorgis.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga della decorrenza del «fondo garanzia debiti commerciali» e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

      1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, le parole: «A partire dall'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «A partire dall'anno 2021».
12. 051. Ceccanti.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane)

      1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
12. 055. Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

      1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente».
12. 053. Fiano.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Contributi alle fusioni di comuni)

      1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
      «1-ter. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro».

      Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.  154 del 2008, è ridotto di pari importo.
12. 054. Migliore.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Sospensione dalla carica di sindaco a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza)

      1. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.  22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
      «9. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti, il prefetto può sospendere dalla carica il sindaco del comune e sostituirlo con un commissario prefettizio fino alla cessazione dell'emergenza stessa».
12. 058. Ferraioli, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Testo unico stupefacenti)

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.  309, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: «cinque tabelle» con le seguenti: «due tabelle»;
          b) all'articolo 73:
          «i. al comma 1, sostituire le parole: “di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni” con le seguenti: “è punito con la reclusione da otto a venticinque anni”;
          ii. al comma 1-bis, lettera b), sopprimere le parole: “elencate nella tabella II, sezione A,”;
          iii. al comma 2, sostituire le parole: “indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni” con le seguenti: “è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni”;
          iv. al comma 4, sopprimere le parole: “ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e)del comma 1 dell'articolo 14”;
          v. al comma 5, sostituire le parole: “reclusione da sei mesi a quattro anni” con le seguenti: “reclusione da due a otto anni”;
          vi. sopprimere il comma 5-bis».

      2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.
12. 012. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309)

      1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n.  309 del 1990 è introdotto il seguente comma:
      «5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata».
12. 013. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

      1. L'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n.  91, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:
      «9.1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:
          a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
          b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
          c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
          d) dichiari di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno».

      2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.
      3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.
12. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di cittadinanza)

      1. All'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n.  91, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:
          a) dopo la parola: «(QCER)» sono inserite le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della Costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto».
          b) le parole: «che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico» sono soppresse.
12. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

      1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n.  122)

      1. Alla legge 7 luglio 2016, n.  122 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente comma:
      «2-bis. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
          b) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:
      «Art. 14-bis. – (Autorità di assistenza delle vittime). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.
          2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.».
12. 09. Mollicone, Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Autorità di assistenza delle vittime)

      1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n.  122, è aggiunto il seguente articolo:
      «Art. 14-bis. – (Autorità di assistenza delle vittime). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.
          2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.».
12. 010. Mollicone, Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

      All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n.  122, è aggiunto il seguente comma:
      «2-bis. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
12. 011. Mollicone, Rampelli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

      1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.».

      2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».

      3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
      4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».

      5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

      6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183».

      7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
      8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n.  38, l'articolo 12-bis è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
      9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 027. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

      1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.  461, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;
          b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.
          4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis».

      2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n.  45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.  89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1».

      3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

      4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

      5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
      6. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38, è abrogato.
      7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 028. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

      1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.  335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
      2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1o gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
      3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
      4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n.  153.
      5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.
12. 026. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

      1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90, del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
          a) per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 581.942;
          b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
              1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» nel limite massimo di euro 5.052.678;
              2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 031. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

      1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.
      2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n.  90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.
      3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
12. 032. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipo turnover vigili del fuoco)

      1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  90, del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1o ottobre 2019.
      2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero all'interno.
12. 034. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

      1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n.  5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  90, del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1o ottobre 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
12. 033. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale della ex carriera direttiva di ragioneria ex decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituito, presso il Ministero dell'interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato esclusivamente al personale della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982.
      2. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982 e dell'articolo 43 legge n.  121 del 1981.
      3. Le risorse necessarie saranno ricavate da un uguale riduzione dello stanziamento dei capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
12. 037. Marco Di Maio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

      1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:
          a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
          b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n.  86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno.
*12. 018. Fiano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

      1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:
          a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
          b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n.  86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno.
*12. 019. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

      1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:
          a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
          b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n.  86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

      2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno.
*12. 020. Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, dopo le parole: «1o aprile 1981, n.  121», sono aggiunte le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».
12. 030. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura».
12. 038. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 1, comma 4, della legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS. Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».
12. 039. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n.  232)

      1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
      «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.».

      2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 063. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio.
      Nel caso in cui in esito al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute.
      Nel caso in cui il Comitato di verifica delle cause di servizio accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche il risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.
12. 064. Fiano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini)

      1. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo, dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773, e successive modificazioni e integrazioni, sottopongono i clienti, all'entrata del locale, alla rilevazione del tasso alcolemico mediante apposito apparecchio. Qualora il tasso sia superiore al limite di 0,5 grammi per litro, in deroga all'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n.  635, i titolari e i gestori di cui al periodo precedente, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio ai clienti stessi.
12. 016. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i commi 2 e 3 sono soppressi;
          b) al comma 3.1, dopo le parole: «residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e i rappresentanti della proprietà».
12. 015. Foti, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 165 del codice penale, sesto comma, le parole: «il reato previsto dall'articolo 624-bis» sono sostituite dalle seguenti: «i reati previsti dagli articoli 336, 337 e 624-bis».
12. 014. Fiano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per la sicurezza degli spettacoli pubblici)

      1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, le parole: «A decorrere dal 1o luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2019».
12. 017. Pettarin, Scoma, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
12. 021. Sisto, Calabria, Santelli, Sarro, Tartaglione, Milanato, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti parole: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
      2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 022. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione,Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono sostituite con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
      2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
12. 023. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
12. 024. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n.  172, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di forme di partecipazione, in ogni caso non superiori al 20 per cento del capitale sociale, che non comportano controllo o potere di veto e che non possono esercitare un'influenza determinante sulla persona giuridica partecipata».
12. 062. Vietina, Cattaneo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Destinazione fondi FAMI e quote di rimpatrio)

      1. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento UE n.  516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata, nella misura del 60 per cento per l'anno 2020, del 70 per cento per l'anno 2021, dell'80 per cento per l'anno 2022, alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n.  516/2014 e per il restante 40 per cento per l'anno 2020, 30 per cento per l'anno 2021, 20 per cento per l'anno 2022, alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
      2. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.
12. 03. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, è incrementato di un milione di euro per il 2019 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 euro per il 2019 e a 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)

      1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.
12. 04. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Finanziamento di programmi di rimpatrio volontario assistito)

      1. All'articolo 14-ter, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, la parola: «delle» è sostituita dalle seguenti: «non meno del 50 per cento delle».
12. 01. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

«Art. 5-ter.

          1. La domanda non costituisce titolo per richiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.  223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.».
12. 07. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 13.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati.
*13. 1. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
          d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati.
*13. 5. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
              1-bis) al comma 1-bis è premesso il seguente periodo: «Gli incontri di calcio cui prendono parte le formazioni giovanili costituiscono a tutti gli effetti manifestazioni sportive.».
13. 2. Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
      1-quater. Chiunque abbia posto in essere comportamenti violenti in ambito sportivo o comunque riferibili ad aventi sportivi, contro appartenenti alle forze dell'ordine o al personale addetto al servizio di accoglienza (steward), è sottoposto dal questore territorialmente competente nel luogo ove è stata commessa la violazione, alla misura amministrativa del divieto di accesso ad ogni manifestazione sportiva per un periodo non inferiore a 10 anni.
13. 10. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Zanettin.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
              3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni».
*13. 3. Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
              3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni».
*13. 13. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 1 lettera a), numero 3), sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
13. 4. Magi.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
*13. 8. Magi.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
*13. 9. Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

      Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
*13. 12. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:
              1) dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;
              2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».
**13. 16. Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

      Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:
              1) dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;
              2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».
**13. 19. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
13. 20. Magi.

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:
      «1-ter. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo nazionale di garanzia, con una dotazione iniziale di euro 500.000 volto a indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione, nel corso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare. Con decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo».
*13. 17. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
          b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:
      «1-ter. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo nazionale di garanzia, con una dotazione iniziale di euro 500.000 volto a indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione, nel corso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare. Con decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo».
*13. 18. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Il questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
13. 21. Bordo.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
13. 22. Bordo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sicurezza nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

      1. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

      Conseguentemente, il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
13. 01. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 14.
(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

      Sopprimerlo
14. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

      1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
      8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata.
14. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Tartaglione, Sarro, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia diarresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

      1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          « m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».

      2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.
      3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
14. 02. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 15.

      Sopprimerlo.
*15. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Sopprimerlo.
*15. 6. Sarli.

      Sopprimerlo.
*15. 8. Magi.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      « 01. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
          “a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di metal-detector (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e metal-detector portatili (HHMD)”».
15. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Sostituire il comma 1, con il seguente:
      1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.  14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
          b) al comma 6-quater, secondo periodo, «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
15. 7. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

      Al comma 1, lettera a) le parole: sono soppresse sono sostituite dalle seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
15. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
          b) al comma 6-quater, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 dicembre 2020».
15. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

ART. 16.

      Sopprimerlo.
16. 1. Magi.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:
          «Non può essere citato in giudizio, nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento dei danni, colui che ha agito per difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui in presenza delle condizioni di cui al presente articolo».
16. 2. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro, Milanato, Tartaglione, Santelli, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
          0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:
          «La costituzione di parte civile è esclusa per coloro dai quali la persona abbia avuto necessità di difendersi in presenza delle condizioni di cui al presente articolo».
16. 3. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro, Milanato, Tartaglione, Santelli, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 4. Verini, Bazoli, Bordo, Morani, Vazio, Annibali, Miceli, Ferri.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n.  267)

      L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.  267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

          1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.
          1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
          1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del rispristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.
          2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689.
          3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata».
*16. 03. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n.  267)

      L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.  267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

          1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.
          1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
          1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del rispristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.
          2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.  689.
          3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata».
*16. 09. Pollastrini.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, in materia di legittima difesa)

      1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente:
          «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-bis e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»;

      2. All'articolo 115-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, le parole: «commi secondo, terzo e quarto,», ovunque ricorrono, sono soppresse.
      3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
          b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
16. 05. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
      «1-ter. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro.».

      Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.  154 del 2008, è ridotto di pari importo.
16. 06. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Responsabilità oggettiva delle società sportive per i danni cagionati alle Forze di polizia)

      1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. I soggetti proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato di serie A camere di sicurezza per la custodia degli arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia.
16. 07. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

ART. 17.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

      1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n.  35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.  80 è sostituito dal seguente:
      «8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
17. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

      1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico.», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.».
      2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

      1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.
      2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.
      3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento.
17. 05. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
      «8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata.».
17. 013. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
17. 016. Bordo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al comma 1, le parole: «, nonché quelli con popolazione superiore a centomila abitanti possono» sono sostituite dalla seguente: «devono».
17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

      1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.
17. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

      1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n.  634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale».
17. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 18 del decreto-legge, 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, al comma 1, le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» sono sostituite con le seguenti: «capoluogo di provincia».
17. 011. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente:
      «15-quinquies. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico».
17. 012. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, è incrementata di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
      2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 32 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
17. 014. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      1. Le società ovvero i proprietari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche, ad eliminare le recinzioni che separano gli spalti dal terreno di gioco.
17. 015. Bordo.