XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 luglio 2019

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00230 E ABB.

Mozione n.  1-00230 e abb. – iniziative, in ambito internazionale ed europeo, per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal cosiddetto Daesh, con particolare riferimento alle minoranze religiose in Iraq e Siria

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 11 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
    MoVimento 5 Stelle 1 ora e 3 minuti
    Lega – Salvini premier 44 minuti
    Partito Democratico 42 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
    Fratelli d'Italia 26 minuti
    Liberi e Uguali 23 minuti
    Misto: 24 minuti
        Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica 4 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI 4 minuti
        +Europa-Centro Democratico 4 minuti
        MAIE-Movimento Associativo
        Italiani all'Estero
4 minuti
        Sogno Italia – 10 Volte Meglio 4 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 luglio 2019.

      Amitrano, Ascari, Battelli, Benvenuto, Billi, Bitonci, Bonafede, Borghese, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Daga, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Formentini, Fraccaro, Frusone, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invernizzi, Liuni, Liuzzi, Locatelli, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Orsini, Parolo, Picchi, Quartapelle Procopio, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Spessotto, Tofalo, Vacca, Valente, Valentini, Vignaroli, Villarosa, Vitiello, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 23 luglio 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          MAGI: «Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 4 aprile 1956, n.  212, in materia di divieto di propaganda elettorale nella rete internet nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, e alla legge 10 dicembre 1993, n.  515, in materia di disciplina della propaganda elettorale mediante le piattaforme digitali, e altre disposizioni per la trasparenza della propaganda politica nella rete internet e per l'accesso ai dati e agli algoritmi utilizzati sulle medesime piattaforme digitali per la classificazione delle informazioni» (2009);
          ANGIOLA ed altri: «Modifica all'articolo 625 del codice penale, in materia di furto di materiale appartenente a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici, nonché disposizioni in materia di tracciabilità del rame» (2010);
          ENRICO BORGHI e SERRACCHIANI: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico» (2011).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge CASO ed altri: «Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore» (780) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ruocco.

      La proposta di legge ROSPI ed altri: «Norme generali per la rigenerazione urbana e il recupero ecosostenibile del patrimonio edilizio» (1872) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Angiola.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      FUSACCHIA: «Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n.  81, concernenti il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» (1706).

          II Commissione (Giustizia):
      SASSO ed altri: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale in materia di violenza, minaccia e oltraggio al personale scolastico» (1820) Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.

          VI Commissione (Finanze):
      MINARDO: «Misure per la promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile» (1832) Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIII e XIV.

          VIII Commissione (Ambiente):
      ENRICO BORGHI ed altri: «Disciplina dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali» (1711) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):
      TRIZZINO ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.  362, in materia di titolarità e gestione delle farmacie private da parte di società» (1715) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XIII Commissione (Agricoltura):
      INCERTI ed altri: «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva» (1650) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
      FERRAIOLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali» (1589) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n.  14).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla XI (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

      Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con lettera in data 18 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n.  15).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

      Il Ministro dell'interno, con lettera in data 19 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'interno, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIV, n.  16).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (COM(2019) 208 final).

      Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 (COM(2019) 350 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2018 (COM(2019) 339 final);
          comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione – Programma d'azione (COM(2019) 343 final).

Trasmissione dalla Fondazione Ugo Bordoni.

      Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 18 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Fondazione nell'anno 2018 (Doc. CVII, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

      Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 e 17 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Avezzano (L'Aquila) e Rocca di Papa (Roma).

      Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a garantire un'efficace ed unitaria azione di governo su temi qualificanti, quali le autonomie differenziate, la crisi delle imprese e lo «sblocco» delle infrastrutture – 3-00895

      SCHULLIAN e LUPI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          è trascorso da poco il primo anno di Governo «gialloverde» con un unico e costante filo conduttore in questi mesi, la difficilissima coabitazione tra le due forze politiche. Rotture, strappi, retromarce e mediazioni sono all'ordine del giorno in una maggioranza che ha rivelato da subito profonde e inconciliabili differenze, celate all'interno del noto «contratto di governo»;
          la poca sintonia manifestata su tutti i principali temi politici ha acceso aspri confronti all'interno della compagine governativa, al punto da imporre al Paese una continua condizione di precarietà istituzionale, dannosissima per l'economia;
          lo scontro attraversa tutti i grandi capitoli che devono essere affrontati con urgenza nel nostro Paese: in primis la riforma fiscale, dove la Lega punta alla flat tax e il MoVimento 5 Stelle alla revisione delle attuali aliquote in tre scaglioni; poi la riduzione del costo del lavoro, passo necessario per la Lega, mentre il MoVimento 5 Stelle vorrebbe dare una corsia preferenziale all'introduzione del salario minimo. Per non parlare delle autonomie, vera bandiera leghista, ma non condivisa dal MoVimento 5 Stelle negli stessi termini. La riforma della giustizia è reclamata con urgenza dalla Lega, ma il dicastero a guida MoVimento 5 Stelle continua a rinviare. Altro terreno di scontro sono i migranti e il decreto-legge «sicurezza bis», con la linea dura imposta dalla Lega su accessi ai porti, contrasto alle organizzazioni non governative e multe «stellari», che vede il MoVimento 5 Stelle muoversi «a corrente alternata». In ultimo i grandi temi delle infrastrutture e dell'Europa. La Tav è forse la faglia più profonda che si è creata nella maggioranza, come il voto non allineato espresso dalle due forze di Governo nei confronti di Ursula Von der Leyen;
          la vita di questo Governo è un campo minato, con ripercussioni gravissime sull'economia, prima di tutto perché questa politica del continuo scontro tra i due partiti disincentiva gli investimenti stranieri e impedisce una crescita reale che necessiterebbe, invece, di obiettivi condivisi e di una stabilità politica, senza i quali la strada per la ripresa risulta non percorribile;
          l'articolo 95 della Costituzione recita: «Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri» –:
          quali metodologie il Presidente del Consiglio dei ministri intenda porre in essere per far sì che l'azione del Governo sia determinata e unitaria nell'affrontare definitivamente le questioni aperte e non concluse da troppi mesi, quali le autonomie differenziate, la crisi delle imprese e lo sblocco delle infrastrutture.
(3-00895)


Intendimenti in merito alla possibilità di conciliare gli impegni di bilancio concordati con la Commissione europea con gli impegni assunti in sede parlamentare, nonché con le proposte avanzate dalle forze politiche di maggioranza in tema di riduzione del carico fiscale – 3-00896

      DELRIO, ROTTA, BORDO, GRIBAUDO, MELILLI, CARNEVALI, DI GIORGI, LEPRI, MORANI, NOBILI, PEZZOPANE, POLLASTRINI, VISCOMI, DE MARIA, ENRICO BORGHI, FIANO, MARATTIN e PADOAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          dopo un lungo e velleitario braccio di ferro, il Governo ha accolto le richieste della Commissione europea e approvato una manovra correttiva consistente, ma necessaria, per il 2019, risparmiando al Paese una procedura per debito eccessivo che avrebbe prodotto ulteriori gravissimi danni all'economia;
          in base alle ultime stime di crescita delle maggiori istituzioni internazionali, l'Italia sarà all'ultimo posto nell'Euroarea nel 2019 e nel 2020, con un tasso di disoccupazione in aumento, in controtendenza rispetto a tutti gli altri Stati membri;
          nel 2020 le prospettive economiche e finanziarie risultano pertanto ancor più precarie, anche considerato che il Governo si è impegnato con la Commissione europea, nella lettera del 2 luglio 2019, a raggiungere nel 2020 un aggiustamento strutturale coerente con il Patto di stabilità e crescita e con il Parlamento a sterilizzare le clausole di salvaguardia previste a legislazione vigente, nonostante il documento di economia e finanza incorporasse l'aumento dell'Iva nell'obiettivo di riduzione del deficit;
          oltre ai 23,1 miliardi di euro per impedire l'aumento dell'Iva, alla stima del documento di economia e finanza di 2,7 miliardi di euro per finanziare le politiche invariate e di 1,8 miliardi di euro di nuovi investimenti, nella legge di bilancio per il 2020 potrebbe essere necessario reperire risorse per dare seguito ai reiterati annunci di alcuni esponenti del Governo, effettuati anche durante irrituali incontri con le parti sociali, in materia di flat tax per almeno 15 miliardi di euro, di abolizione del «bollo auto» per circa 6,5 miliardi di euro e di altre misure non specificate, tra cui la riduzione del cuneo fiscale;
          alla mole dell'impegno finanziario ha fatto da contropartita solo l'indicazione di generiche coperture basate su «una nuova spending review e una revisione delle tax expenditures», che rende evidente quanto gli impegni richiedano una valutazione attenta, finora mancata, nel quadro dei vincoli alla finanza pubblica che il Governo ha assicurato di rispettare, a meno di inaccettabili interventi restrittivi sul welfare;
          l'assenza di coperture credibili farebbe, inoltre, venire meno l'atteggiamento più favorevole che i mercati hanno recentemente manifestato, con ulteriori aggravi per il bilancio pubblico –:
          come il Governo intenda, al netto della propaganda, conciliare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli impegni assunti con il Parlamento, senza effettuare tagli alla spesa sociale e alle agevolazioni fiscali che risulterebbero insostenibili per famiglie e imprese, assicurando altresì un maggior sostegno alla crescita, pur in mancanza di un quadro organico di riforme strutturali che, ad avviso degli interroganti, il Governo continua a ignorare.
(3-00896)


Iniziative di competenza in ordine al pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione del contenuto delle intese nell'ambito dei procedimenti in materia di autonomia differenziata, al fine di garantire l'unità nazionale ed eguali diritti per i cittadini – 3-00897

      FORNARO, MURONI, PALAZZOTTO, ROSTAN e CONTE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          la possibilità di conferire con legge «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle regioni che ne facciano richiesta, introdotta nella Costituzione (articolo 116, terzo comma) nel 2001, è volta a rafforzare il principio di sussidiarietà tra le regioni e lo Stato, secondo una logica di efficienza e prossimità, tenendo conto delle peculiarità e specificità delle singole regioni;
          l'applicazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione non può in nessun modo introdurre una via surrettizia per dare vita a nuove regioni a statuto speciale, né prefigurare una sorta di via alla secessione rispetto ai principi costituzionali fondamentali che devono essere garantiti in tutto il Paese;
          le materie che possono essere delegate «a condizioni particolari» sono ventitré, elencate all'articolo 117 della Costituzione, di cui venti di potestà legislativa concorrente e tre di competenza esclusiva dello Stato;
          il «regionalismo differenziato» disciplina materie che incidono sul diritto di cittadinanza e, in questo quadro, per realizzare l'autonomia differenziata, vanno tenuti fermi i principi di uguaglianza e unità, evitando una divisione del Paese per censo;
          il Veneto richiede 23 materie sulle quali attivare «forme e condizioni particolari di autonomia», la Lombardia 20, mentre l'Emilia-Romagna 15;
          secondo le intese sottoscritte dal Governo il 28 febbraio 2018, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per attuare i protocolli tra Stato, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, fatto salvo il criterio della «spesa storica» per altri cinque anni, vanno determinate con riferimento ai «fabbisogni standard» individuati in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturati nel territorio regionale;
          ad avviso degli interroganti, le trattative in corso tra lo Stato e le regioni si svolgono in modo poco trasparente sia nei confronti dell'opinione pubblica sia dei soggetti istituzionali, a partire dal Parlamento e, attualmente, non è chiaro quale sarà la procedura dell'approvazione dell'intesa da parte delle Camere;
          per approvare qualsivoglia intesa con le regioni interessate è indispensabile a parere degli interroganti definire i livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall'articolo 117 della Costituzione, senza i quali si andrebbero ad acuire le già forti disparità territoriali oggi presenti e si creerebbe una secessione di fatto –:
          quali iniziative intenda intraprendere per coinvolgere il Parlamento, nella pienezza delle sue prerogative, ai fini della definizione del contenuto delle intese con le regioni, garantendo il principio di unità della Nazione e di eguali diritti per i cittadini.
(3-00897)


Iniziative volte a promuovere lo strumento dei contratti istituzionali di sviluppo a sostegno della crescita economica e della coesione territoriale – 3-00898

      D'UVA, DONNO, ANGIOLA, ADELIZZI, BUOMPANE, D'INCÀ, FARO, FLATI, GUBITOSA, GABRIELE LORENZONI, LOVECCHIO, MANZO, RADUZZI, SODANO, TRIZZINO e ZENNARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Per sapere – premesso che:
          il contratto istituzionale di sviluppo, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo n.  88 del 2011 in sostituzione del previgente istituto dell'intesa istituzionale di programma, costituisce uno strumento che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
          in sostanza, gli interventi speciali da attuare mediante i contratti istituzionali di sviluppo prevedono la realizzazione di grandi e complesse opere infrastrutturali, a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese, superando i tradizionali limiti regionali verso una logica per macroaree;
          il contratto istituzionale di sviluppo viene stipulato dal Ministro per la coesione (ora Ministro per il Sud), d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai presidenti delle regioni interessate e dalle amministrazioni competenti. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti;
          le amministrazioni competenti possono avvalersi di Invitalia spa per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante;
          l'articolo 7 del decreto-legge n.  91 del 2017 ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi finanziati con fondi strutturali europei e fondi nazionali inseriti in programmi operativi a valere sulle risorse nazionali e europee, spetti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud) individuare gli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione di appositi contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento (UE) n.  1303/2013;
          allo stato attuale i contratti istituzionali di sviluppo già firmati per la realizzazione di strategiche opere infrastrutturali di tipo ferroviario e stradale nelle aree del Mezzogiorno sono i seguenti: Napoli-Bari-Lecce-Taranto; Messina-Catania-Palermo; Salerno-Reggio Calabria; Sassari-Olbia;
          negli ultimi mesi il Presidente del Consiglio dei ministri ha presieduto diversi tavoli istituzionali dei contratti istituzionali di sviluppo per Molise, Basilicata, area di Foggia e provincia di Cagliari –:
          quali iniziative intenda il Governo adottare per promuovere ulteriormente i contratti istituzionali di sviluppo, che costituiscono uno strumento innovativo ed efficace per la realizzazione di interventi speciali diretti a rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese, nonché a sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la coesione e la valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese.
(3-00898)


Orientamenti in ordine alle previste manifestazioni di interesse relative ai lavori di costruzione del tunnel della linea Torino-Lione in territorio italiano, nonché con riferimento al nuovo contributo finanziario dell'Unione europea – 3-00899

      MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, SUTTO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          nel marzo 2019 l'Unione europea ha deciso che i finanziamenti relativi alla prossima programmazione per il corridoio mediterraneo nell'ambito dei progetti per l'interoperabilità, la decarbonizzazione e la digitalizzazione saranno pari al 50 per cento; in tali progetti rientrano anche i lavori di costruzione del tunnel ferroviario Torino-Lione;
          l'11 marzo 2019 il consiglio Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), quale promotore pubblico responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della futura linea ferroviaria merci e passeggeri Torino-Lione, ha deciso all'unanimità di dare corso alle procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base, per un importo stimato di 2,3 miliardi di euro;
          il 1o luglio 2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli avis de marchés per i lavori di costruzione del tunnel della Torino-Lione in territorio italiano; la procedura riguarda 2 lotti (cantieri operativi 3/4 e 10): uno per i lavori di costruzione e uno per la valorizzazione dei materiali di scavo; l'importo stimato complessivo è di circa 1 miliardo di euro;
          l'avvio di questa procedura per il lotto italiano segna il completamento del percorso degli affidamenti dei lavori per la realizzazione dei 57,5 chilometri del tunnel in cui passeranno i treni;
          entro il 19 settembre 2019 le imprese interessate potranno far pervenire le manifestazioni di interesse, che saranno poi analizzate al fine di selezionare le imprese ammesse a presentare un'offerta e – previo assenso da parte delle istituzioni italiani e francesi – scegliere di conseguenza gli appalti;
          è oggettiva l'importanza dei collegamenti ferroviari ad alta velocità per lo sviluppo economico, sociale e turistico del Paese e, in specie, della linea ad alta velocità Torino-Lione;
          si ritiene imprescindibile qualunque tipo di investimento per lo sviluppo dei collegamenti ferroviari del nostro Paese, con specifico riguardo al potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee ad alta velocità –:
          come il Governo intenda orientarsi rispetto alle manifestazioni di interesse che perverranno nell'ambito della procedura di gara per i lavori di costruzione del tunnel della Torino-Lione in territorio italiano e rispetto al nuovo contributo finanziario garantito dall'Unione europea.
(3-00899)


Iniziative diplomatiche volte alla ripresa di un percorso di pacificazione e stabilizzazione della Libia – 3-00900

      CARFAGNA, GELMINI, OCCHIUTO, VALENTINI, MARIA TRIPODI, SISTO, BIANCOFIORE, CAPPELLACCI, CALABRIA, DALL'OSSO, FASCINA, GREGORIO FONTANA, FITZGERALD NISSOLI, MILANATO, NAPOLI, ORSINI, SARRO, TARTAGLIONE, PEREGO DI CREMNAGO, RAVETTO, RIPANI, SANTELLI e VITO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          la Libia vive oggi una situazione interna drammatica: la guerra civile iniziata con l'attacco militare a Tripoli da parte dell'esercito guidato dal generale Haftar, con la risposta armata del Governo presieduto da Al Sarraj insediato a Tripoli, legittimato dalle Nazioni Unite, sta mettendo seriamente a rischio l'integrità dello Stato libico, la sicurezza di milioni di cittadini e la stabilità dell'intera regione, nonché il controllo delle coste e dei traffici clandestini verso l'Italia e l'Europa e gli approvvigionamenti energetici;
          ad avviso degli interroganti l'atteggiamento timido e frammentato della comunità internazionale, dell'Europa e l'attuale debolezza della posizione dell'Italia alimenta la contrapposizione e compromette una possibile soluzione diplomatica del conflitto;
          ad avviso degli interroganti i tentativi di dialogo e di mediazione intrapresi dal Governo italiano sono purtroppo stati inefficaci, se non velleitari: l'annuncio di una «cabina di regia» Italia-Usa per il Mediterraneo non ha avuto alcun riscontro concreto, come dimostra il fallimento della Conferenza di Palermo e il mancato obiettivo di promuovere elezioni democratiche per la primavera del 2019; allo scoppio della guerra civile il ruolo italiano è stato marginale, mancando qualsiasi reale coordinamento con Washington e con le altre Cancellerie europee;
          uno dei principali rischi è la possibile sospensione delle attività di polizia e di guardia costiera da parte del Governo di Tripoli, l'interruzione del contrasto alle organizzazioni criminali e la conseguente partenza di migliaia di migranti verso il Mar Mediterraneo e l'Italia; nei fatti, sia Al Sarraj che Haftar sembrano, secondo gli interroganti, tentati dall'usare i flussi migratori irregolari come arma di condizionamento politico e diplomatico;
          ad avviso degli interroganti l'isolamento diplomatico dell'Italia è anche conseguenza di una palese ambiguità nelle scelte strategiche di politica estera, rispetto ai tradizionali e consolidati partner politici e militari, verso i quali diversi esponenti di Governo e della maggioranza hanno espresso posizioni critiche, antagoniste, quando non retoricamente ostili –:
          quali iniziative diplomatiche il Governo stia concretamente portando avanti per favorire il cessate il fuoco, anche attraverso l'intervento di una coalizione internazionale e una più determinata azione di dialogo con i Paesi decisivi nell'area, sia regionali che globali, per la ripresa di un percorso negoziale di pacificazione e riconciliazione guidato dall'Onu, volto alla stabilizzazione della Libia, al fine di scongiurare i pericoli e le conseguenze sociali, economiche, politiche e ambientali che un'ulteriore degenerazione del conflitto civile libico potrebbe arrecare all'intero Nord Africa e alla stabilità e alla sicurezza italiana ed europea.
(3-00900)


Intendimenti del Governo in merito alle cosiddette clausole di salvaguardia IVA – 3-00901

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
          i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, legge 30 dicembre 2018, n.  145, prevedono la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva, le cosiddette clausole di salvaguardia per l'anno 2019;
          per gli anni successivi si prevede, invece, la conferma dal 2020 dell'aumento dell'Iva ridotta dal 10 al 13 per cento e un aumento di 0,3 punti percentuali per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021, fino a elevare l'Iva ordinaria al 26,5 per cento e analoga rimodulazione in aumento è prevista anche per le accise;
          il meccanismo delle clausole di salvaguardia, adottato dall'Italia come unico caso in Europa, prevede un aumento automatico dell'Iva qualora non si riesca a trovare le coperture per tenere i conti pubblici in regola con i vincoli di bilancio derivanti proprio dall'Unione europea;
          la sterilizzazione operata dalla legge n.  145 del 2018 è stata di fatto resa possibile mediante la conferma di uno stanziamento di 12,5 miliardi di euro in deficit, ma per i prossimi due anni l'Unione europea ha chiesto all'Italia 13,1 miliardi di euro in più, a garanzia del finanziamento del reddito di cittadinanza e di «quota 100»;
          nel biennio 2020-2021 il Governo dovrà, quindi, recuperare un totale di oltre 50 miliardi di euro, perché oltre ai 23,1 miliardi di euro del 2020, dovrà trovarne altri 28,9 miliardi di euro entro il 2021 per evitare un ulteriore aumento dell'aliquota Iva intermedia dal 25,2 al 26,5 per cento;
          a poco più di due mesi dall'approvazione del disegno di legge di bilancio per il 2020 non è ancora chiaro quali intenzioni il Governo abbia in merito al previsto aumento dell'Iva e, in caso intenda disattivare le clausole ancora una volta, con quali risorse intenda coprire la spesa;
          l'impatto dell'aumento dell'Iva sui consumi avrà un effetto devastante, che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha già quantificato in 0,3 punti percentuali di prodotto interno lordo all'anno –:
          quali siano le intenzioni del Governo in merito ai previsti aumenti dell'Iva e, se del caso, attraverso quali risorse di bilancio intenda evitarli.
(3-00901)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 2019, N. 53, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA (A.C. 1913-A)

A.C. 1913-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame prevede disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (es. Polizia di Stato, Vigili del fuoco. Corpo forestale dello Stato e Polizia penitenziaria) ad oggi è escluso dalle coperture contro gli infortuni previste dall'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). L'Istituto provvede alla copertura assicurativa di tutti i dipendenti pubblici ad esclusione solamente di quei corpi che, pervia della pericolosità del proprio lavoro, ne avrebbero più bisogno;
              il Decreto del Presidente della Repubblica n.  1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) esclude esplicitamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dalle coperture INAIL. La Corte Costituzionale ha confermato tale esclusione con la sentenza n.  157 del 1987, pervia dell'autonomia di cui gode il Corpo dei Vigili del fuoco e per la possibilità di preferire un autonomo apprestamento di appropriate misure di tutela per una categoria pubblica il cui lavoro presenta carattere di estrema differenziazione anche sotto il profilo dei rischi d'infortunio;
              quindi la dicotomia tra dipendenti pubblici e Vigili del Fuoco si è forgiata anche a causa di una supposta autonomia di intervento del Corpo, nel presupposto che il sistema di welfare «interno al Corpo» sappia assicurare prestazioni equivalenti a quelle infortunistiche, Per ovviare quindi alla copertura infortunistica è stata creata l'O.N.A. (Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che provvede all'assistenza materiale e culturale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e in quiescenza, ai loro familiari, agli orfani;
              l'ONA però è stata considerata erroneamente negli ultimi anni come un ente finanziato dallo Stato, facendolo rientrare nella procedura della decurtazione del 50 per cento dei fondi in riassegnazione dal Ministero dell'Economia e Finanze. Questi interventi di spending review, hanno negli anni fatto venir meno le coperture a tal punto che si è registrato per un lungo periodo il mancato rinnovo da parte dell'ONA dell'assicurazione (privata) di malattia che sosteneva, seppur in parte, le cure per le lesioni o malattie riportate in servizio;
              venute meno le risorse, e quindi fortemente ridimensionata l'assicurazione ONA, gli infortunati devono fare fronte alle necessità di cura a loro spese. In questa condizione, quindi,- il ristoro delle spese mediche da loro anticipate dipende dal riconoscimento, lungo e incerto, della causa di servizio che interviene a distanza di molto tempo, spesso a distanza di anni;
              ad agosto 2018 il Ministero dell'interno, attraverso il Sottosegretario Candiani, rispondendo in Senato ad una interrogazione parlamentare presentata dal Senatore Tosato, ha sottolineato come il Viminale sia favorevole a una rivisitazione del complesso delle norme previdenziali connesse alla causalità di servizio, al fine dell'attualizzazione del danno indennizzabile e dello snellimento dell'intera procedura di riconoscimento, nonché ad una valutazione della possibilità di estendere l'esenzione del ticket,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la copertura INAIL contro gli infortuni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a tutto il personale del comparto sicurezza, lavoratori che mettono a rischio quotidianamente la loro vita per la sicurezza di tutti i cittadini, sanando finalmente la situazione discriminatoria di questi corpi nel confronto con tutti gli altri dipendenti pubblici.
9/1913-A/1. Vizzini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 del presente decreto istituisce un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione finalizzate al rimpatrio e al reinserimento di stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale. Il fondo ha una dotazione di 2 milioni per l'anno 2019;
              è inoltre prevista la possibilità di incrementare la quota annua di dotazione fino a 50 milioni;
              il flusso migratorio può essere fermato solo investendo sullo sviluppo del continente africano come dimostrano i progetti realizzati dalla Banca mondiale e le numerose esperienze di cooperazione realizzate attraverso le Organizzazioni non Governative dai paesi più industrializzati;
              ritenendo gli interventi di cooperazione internazionale volti allo sviluppo e all'incremento dell'occupazione nei territori di emigrazione, uno degli strumenti più adeguati ad arginare l'immigrazione indiscriminata e soprattutto quella economica,

impegna il Governo

ad incrementare il fondo in premessa nella prossima legge di bilancio fino a 100 milioni.
9/1913-A/2. Lupi, Tondo, Colucci, Sangregorio.


      La Camera,
          premesso che;
              il decreto-legge in esame prevede, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, un'integrazione del contingente di personale militare, già disposto nella legge di bilancio per il 2018 (legge n.  205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;
              si tratta di misure che perseguono l'obiettivo di una più adeguata sicurezza in specifiche aree considerate obiettivi sensibili, in cui il cittadino ha bisogno di maggior tutela;
              si assiste sempre più spesso a fatti imprevedibili sulle strade che richiedono l'intervento urgente delle forze dell'ordine, fatti che avvengono soprattutto in zone turistiche in periodi di alta stagione, vale a dire in aree particolarmente affollate;
              la salute e la sicurezza delle persone sono una priorità assoluta. In una società sempre più complessa e caotica è fondamentale regolamentare dette situazioni che spesso, involontariamente, possono creare problemi per la sicurezza e per la salute;
              la presenza di strutture ricettive mobili, che prevedono la sosta di persone sulla carreggiata di strade dove esiste il passaggio di autovetture anche quando si tratta di zone a traffico limitato, costituisce un rischio per l'incolumità delle persone in termini traumatici, ma anche un fattore di rischio per quanto riguarda patologie respiratorie e neoplastiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rimuovere o regolamentare in modo puntuale, anche nei prossimi provvedimenti legislativi, le strutture mobili e i tavolini nello specifico, e il loro posizionamento su strade chiuse al traffico, qualora costituiscano un impedimento per il passaggio di ambulanze, di auto delle forze dell'ordine e in generale dei mezzi deputati al soccorso, causando un grave danno della salute e della sicurezza dei cittadini.
9/1913-A/3. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 istituisce, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali con finalità premiali per la particolare collaborazione prestata nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
              si tratta, nel caso concreto, di assegnare copertura finanziaria a impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la stipula di intese con i Paesi di origine dei flussi migratori – peraltro non sottoposte in genere alla ratifica del Parlamento italiano, benché regolamentino materie rientranti nell'articolo 80 della Costituzione –, volte ad incentivare un atteggiamento di piena collaborazione dei Paesi stessi in materia di rimpatri di stranieri irregolari presenti nel territorio,

impegna il Governo

a non destinare le risorse stanziate dall'articolo 12 ai paesi che violano i diritti umani e che non abbiano sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
9/1913-A/4. Giannone, Magi, Cunial.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto 53/2019 integra l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 (testo unico immigrazione) prevedendo che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e/o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              l'articolo 10-ter dello stesso testo unico immigrazione prevede che «lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.  563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n.  603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito»,

impegna il Governo

nell'attuazione dell'articolo 1 del decreto, a interpretarlo nel senso che esso non trova applicazione nei casi disciplinati dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, anche al fine di evitare antinomie.
9/1913-A/5. Cunial, Magi, Giannone.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto 53/2019 prevede che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e/o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              la lettera g) citata considera come «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato» costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti di immigrazione vigenti nello Stato costiero;
              la stessa Convenzione, al precedente articolo 18, precisa il significato del termine «passaggio», prevedendo che esso consenta tuttavia «la fermata e l'ancoraggio se finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà»;
              è lo stesso articolo 1 del decreto 53/2019 a precisare che tale limitazione o divieto all'ingresso, al transito o alla sosta di navi nel mare territoriale debba avvenire nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia,

impegna il Governo

nell'attuazione dell'articolo 1 del decreto, a interpretarlo nel senso che il provvedimento da esso disciplinato può essere emesso, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, solo ove non ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay.
9/1913-A/6. Magi, Cunial, Giannone.


      La Camera,
          premesso che:
              come da missione della commissione Antimafia svoltasi la scorsa settimana in Veneto è sempre più evidente la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine in servizio presso il territorio Veneto e in particolare nell'ambito del territorio della città metropolitana di Venezia;
              tale necessità si avverte anche in ragione dei fenomeni come quello delle babygang che hanno purtroppo occupato anche le cronache nazionali nelle ultime settimane;
              ci sono alcune specialità come la Polmare che su Venezia hanno bisogno di un oggettivo incremento della dotazione organica e anche in termini di mezzi per un più capillare controllo della laguna e del traffico marittimo presente;
              suddetto provvedimento trascura tali profili che invece sono essenziali per assicurare maggiore sicurezza al territorio;
              vi è una sottovalutazione della portata delle criticità che in questi mesi sono emerse sul territorio veneziano,

impegna il Governo

a rafforzare a partire dall'anno in corso, in termini di uomini e mezzi, i presidi e le specialità delle forze dell'ordine presenti nell'ambito del territorio della città metropolitana di Venezia.
9/1913-A/7. Pellicani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  53 del 2019 in esame prevede al Capo II disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
              il recupero delle periferie favorisce la percezione di una comune cittadinanza, mette in dialogo tra loro ceti diversi e riavvicina le periferie al centro;
              le politiche di sicurezza, soprattutto nelle aree urbane delle città e nelle periferie, si possono incrementare attraverso la realizzazione di esercizi commerciali, attività economiche e di servizi che rappresentano un presidio di socializzazione;
              la concessione di una serie di agevolazioni economiche e fiscali per chi voglia iniziare un'attività nel settore del piccolo commercio o per chi voglia migliorare ed estendere una piccola attività commerciale esistente porterà a un miglioramento della qualità della vita delle periferie e della percezione della sicurezza;
              incentivare gli esercizi di vicinato in queste aree urbane non dà risultati solo sotto l'aspetto del recupero del territorio, ma offre anche strumenti coadiuvanti nella lotta al rischio di marginalità, favorendo situazioni di socializzazione che contribuiscono positivamente al benessere di tutta la città nel suo insieme,

impegna il Governo

nell'ambito del potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, ad agevolare con incentivi economici i piccoli esercizi commerciali ubicati nelle aree periferiche delle città metropolitane, attraverso un fondo apposito a decorrere dall'anno 2019 da inserire nella prossima sessione di Bilancio.
9/1913-A/8. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare è un provvedimento che, al di là dei proposti, appare privo di efficacia giuridica, poiché mette in contrapposizione gli ulteriori poteri introdotti affidati al Ministero dell'interno con le convenzioni internazionali: la convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, sottoscritta nel 1974, che obbliga il comandante della nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza a procedere con celerità al soccorso; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta nel 1982 , che dichiara che ogni Stato esige che il comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso con celerità.; gli emendamenti alle convenzioni SOLAS e SAR e le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare del Comitato marittimo per la sicurezza dell'IMO;
              l'intento del governo, con questo decreto è esplicitamente quello di arginare le attività delle ONG, già regolamentate dal precedente governo, dal codice di condotta, sottoscritto proprio con le Organizzazioni Non Governative;
              i due articoli principali sono gli articoli 1 e 2 che dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'Interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica sulla base delle decisione del solo Ministro dell'Interno oppure quando possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;
              vige l'obbligo di tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il pieno rispetto dei diritti inclusi, anche nelle situazioni di grave emergenza e pregiudizio per i più fragili;
              va garantito la piena applicazione della legge n.  47 del 2017 (legge Zampa) che riguarda Disposizione in materia di minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a garantire in tutte le circostanze contenute nel decreto il pieno rispetto delle Convenzioni e leggi sopracitate, e assicurare il primo approdo sicuro e ogni misura necessaria a garantire l'integrità dei nuclei familiari, l'accesso nel più breve tempo possibile ai soccorsi e cure sanitarie, l'accesso a percorsi qualificati di inclusione sociale e scolastica, e la tutela delle persone con fragilità sociali, siano essi uomini, donne, minori e persone con disabilità.
9/1913-A/9. Carnevali.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, conosciuto come nuovo Decreto Salvini I sulla Sicurezza, ha ampliato il termine dell'istruttoria per la definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio, da 24 a 48 mesi, il raddoppio dei termini dell'istruttoria ha colpito anche i procedimenti «in corso», nonostante la legge preveda espressamente che i procedimenti in corso siano quelli non definiti al 05 ottobre 2018, data di entrata in vigore dal citato Decreto Salvini;
              risulta poi che la Pubblica Amministrazione abbia anche allungato i termini riaprendo inopinatamente l'istruttoria, anche dei procedimenti già conclusi a quella data di ottobre. In pratica de facto la pubblica amministrazione ha esteso gli aspetti già restrittivi delle norme a casi non soggetti al Decreto Salvini;
              tra gli elementi più contestati di novella legislativa, oltre all'allungamento delle tempistiche delle procedure e all'aumento dei costi, c’è anche il requisito della conoscenza della lingua italiana a livello B1, considerato proibitivo soprattutto per chi, sposando un cittadino o una cittadina italiana, vorrebbe acquisirla per matrimonio. Un provvedimento ritenuto svantaggioso soprattutto per gli italiani all'estero e i loro partner;
              queste nuove norme risultano altresì essere fortemente discriminanti per gli italiani all'estero: sono tante le coppie di doppia nazionalità che, dopo essersi dedicate a una lunga e delicata preparazione di documenti e avere affrontato spese che hanno pesato sul bilancio familiare e che hanno visto vanificati i loro sforzi e la loro speranza di condividere con il coniuge e con i figli la stessa cittadinanza. Un fenomeno che, ad esempio, con la Brexit si è visto acuirsi e la cui criticità si è prodotta pressoché quotidianamente presso i Consolati del Regno Unito;
              è irrazionale che per effetto dello ius sanguinis, ovvero l'acquisizione della cittadinanza per il fatto della nascita da un genitore o con un ascendente in possesso della cittadinanza, si abbia anche per cittadini che hanno lontani gradi di parentela e non parlino italiano mentre ciò non accada per coniugi che oggi desiderano essere italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere la predetta prescrizione normativa di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, che prevede il raddoppio dei tempi per la definizione della cittadinanza, così come il requisito di attestazione linguistica, in attesa di una revisione complessiva e organica della cittadinanza italiana.
9/1913-A/10. Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva istituito una «Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» che aveva concluso i suoi lavori con un rapporto conclusivo votato sostanzialmente all'unanimità e che aveva condotto ad un'ampia indagine territoriale e all'indicazione di alcune linee unitarie di intervento;
              nel suddetto documento conclusivo si puntava sulla necessità di coniugare politiche di sicurezza con politiche di integrazione evidenziando la necessità che lo Stato fosse presente sotto tutti i profili da quello delle presidi di sicurezza delle forze dell'ordine ai servizi;
              grazie ai governi a guida PD nel corso della XVII legislatura dopo anni di inerzia e di sostanziale episodicità degli interventi sulle città, senza un quadro organico e coordinato, con la legge 28 dicembre del 2015, n.  208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977, 978, è stato istituito un «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» che ha segnato una significativa inversione di tendenza nelle politiche pubbliche nazionali a sostegno delle aree urbane; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti (n.  120), il cui valore finanziario complessivo ammonta a circa 3,8 miliardi di euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati, mentre la quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di circa 2,1 miliardi di euro;
              il Governo in carica sin dal suo insediamento ha sempre ostacolato tutte le misure di interesse per i territori periferici e marginali a partire proprio dalle risorse del fondo periferie che ha determinato una significativa mobilitazione Anci;
              in entrambi i provvedimenti di necessità e urgenza denominati «sicurezza», compreso quello in oggetto non contengono una sola misura che riguardi i quartieri periferici delle nostre città; sappiamo bene come testimoniano i dati che la povertà e l'esclusione si declinano purtroppo in elevati indici di fenomeni criminosi che alimentano le reti e le organizzazioni criminali; occorre, dal punto di vista sociale e culturale, una più incisiva azione di contrasto che sottragga questo terreno di proliferazione e che si accompagni all'azione di controllo da parte delle forze dell'ordine,

impegna il Governo

a promuovere una politica di effettiva tutela della sicurezza pubblica, adottando iniziative per raccordare tutte le competenze e le autorità presenti sul territorio (comuni, prefetture, corpi di polizia) e realizzando dei «patti per la sicurezza» che in ogni città si avvalgano delle competenze e delle prerogative dei neoistituiti Comitati metropolitani per l'ordine e la sicurezza puntando a coniugare cooperazione col tessuto associativo, sussidiarietà e controllo del territorio da parte delle autorità di pubblica sicurezza rafforzandone i presidi in termini di uomini e mezzi.
9/1913-A/11. De Maria, Morassut.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 1998 nasce il progetto della nuova Questura, approvato dal Consiglio Comunale di Rimini, attraverso lo strumento di un Piano integrato sulla base di un accordo tra Ministero Interni, Comune di Rimini e privato realizzatore che vedeva come sede l'area di via Ugo Bassi; Nel 2005, Ministro dell'interno Pisanu, viene siglato un pre-contratto di affitto pari a 3,3 milioni di euro all'anno tra la società DA.MA che ha costruito la questura e il Ministero dell'interno;
              il Comune di Rimini propose al Ministero degli Interni una procedura di esproprio circa l'utilizzo della struttura rimandando il contenzioso sull'affitto ad altra sede, procedura su cui la Prefettura non diede autorizzazione;
              tutti i Ministri degli interni che si sono succeduti nel corso degli anni, da quando è nato il progetto nel 1998, hanno sempre confermato la scelta della sede definitiva della Questura di Rimini in via Ugo Bassi;
              da ultimo era stato sottoscritto con il ministro Minniti un Patto per la Sicurezza che ribadiva quale sede definitiva della Questura proprio quella di Via Ugo Bassi e che solo in via provvisoria, ed in attesa del ripristino funzionale della struttura, sarebbe stato utilizzato l'immobile di piazzale Bornaccini;
              la ratio era quella di riunire gli uffici pubblici in un'unica sede e ridurre spazi e costi per le Pubbliche Amministrazioni in un'ottica di maggiore efficientamento;
              tempo addietro il Sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone ha comunicato che la Questura di Rimini sarebbe stata invece allocata presso l'edificio di palazzo Bornaccini;
              suddetto annuncio ha creato una serie di interrogativi in particolare in merito al blocco della procedura di acquisto della sede di via Ugo Bassi da parte di Inail, i cui costi di acquisto e ristrutturazione funzionale sarebbero stati ampiamente ripagati dagli affitti di Polizia di Stato ed altri uffici decentrati dello Stato;
              sembrerebbe quale orientamento dell'attuale governo quello di preferire pagare un affitto ad un proprietario privato con il rischio di lasciare nel più assoluto degrado un'area di 30 mila metri quadrati e non ritornare all'area individuata di via Ugo Bassi;
              recentemente il Tg1 nella sua edizione serale delle 20 ha nuovamente acceso i riflettori sul mancato utilizzo dell'immobile di via Bassi evidenziandone lo stato di degrado e abbandono;
              ci saremmo attesi che il provvedimento in esame trattando di sicurezza e in considerazione della oggettiva rilevanza della questione in oggetto potesse risolvere l'annoso problema che riguarda la questura di Rimini,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al fine di mantenere i presidi di pubblica sicurezza sul territorio nazionale, confermando, in particolare, l'area di via Ugo Bassi quale sede degli uffici della Questura di Rimini e avviando tempestivamente i lavori di adeguamento dell'immobile.
9/1913-A/12. Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              poche settimane fa a Cremona è stata sgominata una pericolosa e violenta baby gang composta da giovanissimi che volontariamente per mesi, hanno agito in modo violento prendendo di mira persone e oggetti;
              hanno destato sgomento nella pubblica opinione i comportamenti sempre più cruenti di questi ragazzi tanto da richiamare l'efferatezza di organizzazioni di stampo latino americano;
              questo caso ha evidenziato quanto sia importante attenzionare adeguatamente questi fenomeni e assicurare un maggiore controllo del territorio in collaborazione con le istituzioni e la scuola;
              occorrono anche profili specializzati nell'ambito di alcune specialità come la Polposte anche per fronteggiare le minacce che vengono dalla rete,

impegna il Governo

a rafforzare, a partire già dall'anno in corso, gli organici e le specialità delle forze dell'ordine in servizio a Cremona e nell'ambito della sua provincia al fine di assicurare un maggiore e più capillare controllo del territorio e contrastare adeguatamente criminalità e ogni ambito di illegalità.
9/1913-A/13. Pizzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              suddetto provvedimento a partire dall'articolo 10 prevede alcune misure che riguardano direttamente le forze dell'ordine e anche la loro dislocazione sul territorio in relazione ad alcuni eventi come le Universiadi di Napoli;
              come è noto il 2019 è l'anno in cui Matera è Capitale Europea della cultura e tale evento richiede da parte delle forze dell'ordine un significativo impegno a tutela dell'ordine pubblico e per quanto riguarda il controllo del territorio;
              spesso sulla città viene richiamato anche personale in servizio presso altri Commissariati presenti in provincia come Pisticci e Policoro e questo determina situazioni di difficoltà per suddetti commissariati e per il loro lavoro;
              in considerazione anche della recente relazione della DIA che evidenzia come il territorio lucano e in particolare quello di Matera sia attenzionato anche da organizzazioni malavitose;
              da tempo le organizzazioni sindacali delle forze di polizia chiedono un adeguamento delle piante organiche per tutti i presidi presenti sul territorio e anche un potenziamento dei mezzi a disposizione a partire dalle autovetture,

impegna il Governo

a prevedere nel corso del 2019 un potenziamento degli organici delle forze di polizia presenti in provincia di Matera, rafforzando le unità in servizio presso la Questura di Matera e i commissariati di Pisticci e Policoro in considerazione dell'oggettivo aumento dei carichi di lavoro e della necessità di assicurare un capillare controllo del territorio e contrastare le attività illegali e criminali.
9/1913-A/14. Losacco, Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito del crollo del Ponte Morandi e delle criticità che si sono venute a determinare si è registrato un oggettivo incremento di lavoro per le forze dell'ordine e in particolare di alcune specialità a partire dalla Polizia Stradale;
              nonostante gli impegni assunti dal Governo le dotazioni in termini di uomini e mezzi delle forze dell'ordine in servizio nell'ambito della città metropolitana di Genova e di tutta la Liguria si registrano carenze e difficoltà nonostante l'impegno e l'abnegazione degli operatori;
              ci saremmo attesi che nell'ambito di un provvedimento di necessità e urgenza come il presente provvedimento fossero previste misure finalizzate a porre rimedio alle criticità evidenziate e invece di misure in questa direzione non vi è traccia;
              suddetta necessità di potenziamento riguarda anche il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco,

impegna il Governo

a prevedere entro l'anno 2019 un ulteriore e significativo incremento del personale delle forze dell'ordine e dell'intero comparto sicurezza, compreso il corpo dei Vigili del fuoco, in servizio presso la città metropolitana di Genova e in tutta la Liguria, nonché l'ammodernamento del parco mezzi, al fine di assicurare un miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e un maggiore e più efficace controllo del territorio.
9/1913-A/15. Paita.


      La Camera,
          premesso che:
              con il Decreto ministeriale del 10 agosto 2016 sono state disciplinate le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
              in base all'articolo 2, comma 4, del citato decreto ministeriale il Ministro dell'interno procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo;
              in base all'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale è istituita, con provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una Commissione ai fini della valutazione delle nuove proposte progettuali di accoglienza SPRAR presentate dagli enti locali per la concessione del finanziamento, nonché per l'autorizzazione alla prosecuzione dei progetti già in essere;
              in base all'articolo 5, comma 2, del citato decreto il contributo, sulla base dei principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata;
              con decreto ministeriale 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato domanda di prosecuzione nell'ambito dei progetti SPRAR per il triennio 2017-2019 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1;
              con decreto ministeriale del 29 maggio 2017, sono state assegnate le risorse agli enti locali che hanno presentato, entro il 31 marzo 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR per il triennio 1° luglio 2017-30 giugno 2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e 3;
              con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, errata corrige del 29 dicembre 2017, sono state assegnate le risorse agli Enti Locali che hanno presentato, entro il 30 settembre 2017, domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dello SPRAR per il triennio 2018-2020 sulla base delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g. 1, 2352 p.g. 1 e 3;
              con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, errata corrige del 29 dicembre 2017, è stata approvata la rideterminazione del contributo per gli Enti Locali che, in base all'articolo 22, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2016, hanno richiesto la variazione della capacità di accoglienza per il triennio 2018-2020, finanziata in base alle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1 e p.g.3;
              nell'arco delle precedenti annualità, la prima tranche del contributo annuo assegnato è stata erogata agli Enti titolari dei progetti, nell'arco del primo semestre;
              alla data odierna e cioè dopo ben 7 mesi non è stata trasferita alcuna risorsa agli Enti Titolari dei progetti per l'annualità 2019,

impegna il Governo

ad erogare tempestivamente la prima tranche del contributo previsto per l'anno 2019 e a non mettere in difficoltà l'importante rete di accoglienza e integrazione posta in essere dagli enti locali.
9/1913-A/16. Bruno Bossio.


      La Camera,
          premesso che:
              è all'esame della Camera l'AC 1913 per la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              l'articolo 117 della Costituzione prevede al comma 1 che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
              tuttavia, l'articolo 1, stabilisce che il Ministro dell'interno, sia pur nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, ha il potere di vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              pur essendo evidente che ai sensi dell'articolo 117 gli obblighi internazionali non possono che prevalere sulla potestà legislativa dello Stato che ad essi deve conformarsi, così come è formulata la norma in esame rischia di confliggere con taluni dei principali obblighi sanciti dai trattati internazionali in materia di soccorso in mare o di divieto dei respingimenti collettivi, in particolare laddove di fatto prevede che sia il Ministro dell'interno a valutare, all'atto dell'adozione del proprio provvedimento, se il pieno rispetto di tali obblighi sussista o meno,

impegna il Governo

nella fase di attuazione della presente legge, a verificare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli sanciti dalle convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia in materia di soccorso in mare.
9/1913-A/17. Fiano.


      La Camera,
          premesso che:
              è all'esame della Camera l'AC 1913 per la conversione in legge del decreto – legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              l'articolo 117 della Costituzione prevede al comma 1 che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
              tuttavia, l'articolo 1, stabilisce che il Ministro dell'interno, sia pur nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, ha il potere di vietare o limitare l'ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              pur essendo evidente che ai sensi dell'articolo 117 gli obblighi internazionali non possono che prevalere sulla potestà legislativa dello Stato che ad essi deve conformarsi, così come è formulata la norma in esame rischia di confliggere con taluni dei principali obblighi sanciti dai trattati internazionali in materia di soccorso in mare o di divieto dei respingimenti collettivi, in particolare laddove di fatto prevede che sia il Ministro dell'interno a valutare, all'atto dell'adozione del proprio provvedimento, se il pieno rispetto di tali obblighi sussista o meno,

impegna il Governo,

anche e soprattutto nella fase di attuazione della presente legge, a verificare il puntuale rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano i respingimenti collettivi.
9/1913-A/18. Migliore.


      La Camera,
          premesso che:
              è all'esame della Camera l'AC 1913 per la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              le norme del decreto in esame, lungi dall'affrontare realmente il tema della sicurezza nazionale, intervengono, tra le altre, contro l'unica presunta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, costituita secondo il Governo, dall'attività svolta dalle Organizzazioni non Governative che perlustrano il Mar Mediterraneo per tentare di salvare dall'annegamento uomini, donne e bambini e tentare così di ridurre, almeno parzialmente, l'enorme numero di morti che hanno fatto del Mar Mediterraneo il più grande cimitero a cielo aperto dell'Europa;
              mentre infatti difficilmente si può parlare di una vera e propria emergenza immigrazione, al punto che lo stesso articolo 8-quater del provvedimento in esame prevede la cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e il ricollocamento del personale presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del personale dell'interno, l'unica vera emergenza umanitaria in atto è quella che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, dove negli ultimi cinque anni sono morte affogate oltre 17mila persone;
              tale emergenza umanitaria, è frutto oltre che delle drammatiche condizioni politiche, economiche e sociali presenti nei Paesi di provenienza dei migranti, anche dalle altrettanto drammatiche condizioni dei centri di detenzione nei cosiddetti paesi di transito, in particolare di quelli che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo, come testimoniato dallo stesso UNHCR, e che richiedono, quanto prima, un intervento diretto a concedere a persone in ”condizioni di vulnerabilità” – alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, alle famiglie con bambini, agli anziani, ai malati alle persone con disabilità – un ingresso legale sul territorio italiano, con la possibilità di concedere un visto umanitario in attesa della successiva presentazione della domanda di asilo;
              l'unico modo concreto per evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e soprattutto contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, risiede infatti non nella messa al bando delle organizzazioni non governative impegnate nei salvataggi in mare e duramente colpite, criminalizzate, dalle disposizioni del provvedimento in esame, ma nella possibilità di concedere a chi fugge da guerre e torture, e in particolare ai soggetti più vulnerabili, dei canali di ingresso legali sul nostro territorio;
              del resto la stessa Presidente neo-eletta della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, la prima donna a ricoprire questo ruolo, dopo aver ricordato che «in mare c’è l'obbligo di salvare le vite. Nei nostri trattati e nelle nostre convenzioni c’è l'obbligo legale e morale di rispettare la dignità di ogni singolo essere vivente» si è soffermata anche sulla necessità di ricorrere ai corridoi umanitari per tutelare il diritto di asilo dei profughi che friggono dalle guerre e da Paesi in cui non sono garantiti i diritti fondamentali,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza ogni iniziativa utile, nelle opportune sedi europee e internazionali, e sentite le principali organizzazioni interessate come le Organizzazioni non Governative, le associazioni da anni coinvolte su queste tematiche, gli organismi internazionali impegnati in questo settore, e le chiese e gli organismi ecumenici, nonché ogni altro soggetto comunque interessato, per istituire quanto prima un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, con particolare riguardo alle persone in condizioni di vulnerabilità, e alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, alle famiglie con bambini, agli anziani, ai malati, alle persone con disabilità.
9/1913-A/19. Pollastrini.


      La Camera,
          premesso che,
              è all'esame della Camera l'AC 1913 per la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              le norme del decreto in esame, lungi dall'affrontare realmente il tema della sicurezza nazionale, da un lato criminalizzano le organizzazioni non governative impegnate nel disperato tentativo di contenere e ridurre il numero di morti nel Mar mediterraneo; e dall'altro, inaspriscono, peraltro con lo strumento del decreto-legge, la disciplina dei reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
              nulla invece viene disposto dal decreto in esame in merito ai problemi che realmente possono intaccare il tema della sicurezza nazionale, come dimostrato dai recenti fatti apparsi nella cronaca su possibili finanziamenti esteri a favore di forze politiche nazionali;
              al contrario, la disciplina introdotta dal Governo in carica meno di un mese fa con il decreto-legge n.  34 del 2019, convertito nella legge n.  58 del 2019, (cd. Decreto Crescita) ha previsto che la norma che era stata introdotta ad inizio anno nel cd. Spazzacorrotti – e che prevedeva il divieto per partiti e movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, nonché quello per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, o private del diritto di voto, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici – non si applicasse alle fondazioni, associazioni o comitati aventi natura politica, che nel frattempo erano stati pienamente equiparati ai partiti e movimenti politici quanto ai restanti divieti o obblighi di trasparenza;
              pertanto, in base alla normativa recentemente introdotta, mentre i partiti e i movimenti politici non possono ricevere finanziamenti, contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri, né da persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, lo stesso divieto non si applica alle fondazioni, associazioni o comitati previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n.  149 del 2013, come convertito in legge, per i quali sussisterebbe solo il divieto di devolvere ai partiti o movimenti politici, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale così ricevuti;
              è evidente che la possibilità di ricevere finanziamenti dall'estero, introdotta dal decreto Crescita, per le fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 149 del 2013, rischia non solo di vanificare di fatto il medesimo divieto previsto per partiti e movimenti politici, ma soprattutto configura un grave rischio per la sicurezza nazionale, laddove di fatto autorizza per il tramite delle fondazioni associazioni o comitati avente carattere politico, possibili ingerenze da parte di Stati esteri;
              proprio le recenti notizie a mezzo stampa in merito ai gravi fatti che sarebbero avvenuti al Metropol di Mosca e la concreta possibilità che vi sia stato il tentativo di possibili finanziamenti esteri a vantaggio del partito della Lega per Salvini dimostra quanto il rischio per la sicurezza nazionale possa essere tangibile e concreto,

impegna il Governo

al fine di garantire concretamente la sicurezza nazionale contro il pericolo di ingerenze straniere nell'ordinato e corretto svolgersi della vita democratica del nostro Paese a prevedere, nel primo provvedimento utile, l'eliminazione delle eccezioni previste dall'articolo 1, comma 28-bis della legge n.  3 del 2019, introdotte dal cd. Decreto Crescita e a monitorare e garantire la piena applicazione del divieto di finanziamento estero dei partiti previsto dalla legge n.  3 del 2019.
9/1913-A/20. Ceccanti.


      La Camera,
          premesso che,
              è all'esame della Camera l'atto Camera 1913 per la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              le norme del decreto in esame, lungi dall'affrontare realmente il tema della sicurezza nazionale, da un lato criminalizzano le organizzazioni non governative impegnate nel disperato tentativo di contenere e ridurre il numero di morti nel Mar mediterraneo; e dall'altro, inaspriscono, peraltro con lo strumento del decreto-legge, la disciplina dei reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
              nulla invece viene disposto dal decreto-legge in merito ai problemi che realmente possono intaccare il tema della sicurezza dei cittadini, come dimostrato dai recenti fatti riportati a mezzo stampa sulla continua escalation di violenza e aggressione, che iniziano sempre più spesso via web attraverso commenti od osservazioni di sistematico incitamento all'odio con l'utilizzazione di parole, insulti o espressioni altamente offensivi ,nei confronti spesso di donne la cui unica colpa risiede nell'aver espresso opinioni non condivise da altri utenti;
              particolarmente grave, ad avviso della firmataria del presente atto, è in tal senso l'atteggiamento sempre più frequente di esponenti del Governo, che ben al di là del contegno che il loro ruolo imporrebbe, e in maniera del tutto incoerente con quei provvedimenti a tutela delle donne che proclamano di voler approvare in Parlamento, utilizzano espressioni denigratorie, irridenti e offensive che semplicemente danno il via ad una vera e propria gogna mediatica che ferisce e attacca le donne con espressioni altamente aggressive, oltraggiose o sessiste;
              peraltro, proprio i recenti fatti di cronaca hanno mostrato come non di rado queste forme di aggressioni nate nel mondo virtuale possono agevolmente trasformarsi in vere e proprie aggressioni e violenze fisiche e verbali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, sul piano politico e su quello legislativo, atta a contrastare con ogni mezzo e convinzione il diffondersi di tutte quelle forme di violenza o aggressione, che, nate via web, alimentano il diffuso clima di incitamento all'odio e contribuiscono in maniera determinante a quella escalation di violenza e aggressività che si è manifestata nell'ultimo anno.
9/1913-A/21. Rotta.


      La Camera,
          premesso che,
              l'articolo 12 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE;
              in particolare, il fondo è destinato a finanziare: interventi di cooperazione attraverso il sostegno al bilancio generale o settoriale; e intese bilaterali;
              finora, la politica dei rimpatri del ministro dell'interno Matteo Salvini è stata un flop rispetto alle altissime aspettative create. Aveva promesso seicentomila rimpatri durante la campagna elettorale, ma secondo i dati del Viminale, con 7383 rimpatri nel 2017, 7981 nel 2018 e 2143 fino al 23 aprile del 2019, siamo passati da una media di 20,2 rimpatri al giorno con il ministro Marco Minniti durante il Governo Gentiloni a 19,30 del ministro Salvini. Il dato peggiore degli ultimi tre anni;
              con questa media, per rimandare tutti gli irregolari a casa ci vorranno 85 anni – più o meno lo stesso arco temporale previsto per la restituzione dei 49 milioni di fondi illecitamente percepiti dalla Lega Nord per rimborsi elettori. Ben lontani dai numeri della propaganda elettorale del governo;
              secondo i dati inclusi nella documentazione menzionata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Moavero Milanesi, nell'audizione sulle politiche internazionali in materia d'immigrazione, svoltasi il 6 marzo 2019 presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e di vigilanza in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno ha sottoscritto, negli ultimi dieci anni, accordi di riammissione ed intese tecniche di varia natura con Algeria, Costa d'Avorio, Egitto, Filippine, Ghana, Gibuti, Kosovo, Marocco, Niger, Nigeria, Senegal, Sudan e Tunisia. E l'Italia ha sottoscritto protocolli bilaterali attuativi con Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Montenegro, Russia e Serbia, mentre è in corso di parafatura un'intesa con lo Sri Lanka ed in via di negoziazione un'intesa con l'Ucraina;
              non c’è nessun accordo con Sudan, Pakistan e Iraq, che sono – assieme a Eritrea e Tunisia – i cinque principali paesi di origine dei migranti che sbarcano in Italia,

impegna il Governo

ad adoperarsi ad una rapida sottoscrizione di accordi di riammissione con la Repubblica islamica del Pakistan.
9/1913-A/22. Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              uno strumento che questo Governo sta completamente sottoutilizzando è quello del rimpatrio volontario assistito: una misura per facilitare il rientro nel Paese di origine che offre adeguata assistenza, nonché incentivi, in tale percorso;
              negli scorsi anni, alcune reti di organizzazioni non governative e di terzo settore hanno sperimentato, in convenzione con il Ministero dell'interno e su numeri significativi, la concreta fattibilità del rimpatrio volontario assistito;
              tale misura si rivolge a cittadini di Paesi terzi che sono presenti in Italia e per i quali non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno; a protetti internazionali riconosciuti e che rinunciano allo status; a richiedenti asilo rinunciatari; a richiedenti asilo denegati entro i 15/30 giorni dal ricevimento del diniego; a richiedenti asilo denegati che hanno presentato ricorso; a cittadini in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che rinunciano al titolo; a cittadini che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario assistito;
              una vera strategia dovrebbe essere dotata di stanziamenti e di strumenti ben superiori agli attuali, facendo così diventare il rimpatrio volontario assistito una vera e civile alternativa ai rimpatri forzosi o alla condizione di irregolarità «ignorata» e tutto sommato tollerata;
              il rimpatrio assistito volontario può in particolare servire per quanti hanno avuto il diniego alla richiesta di asilo politico,

impegna il Governo:

          a potenziare i programmi di rimpatrio volontario assistito, da realizzare direttamente o attraverso convenzioni con reti associative accreditate, in collaborazione con enti locali, in accordo con le Prefetture e previo controllo delle condizioni dei Paesi di origine;
          a valutare l'introduzione di nuove e maggiori soluzioni incentivanti, anche di natura economica, al fine di favorire la volontaria decisione di ritorno nei Paesi d'origine;
          a finanziare tali programmi e incentivi con fondi afferenti al Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (FAMI).
9/1913-A/23. Lepri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale governo che declinano la materia «ordine e sicurezza pubblica» principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare; i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero – si legge nella relazione – «il rischio che si possano riaccendere ipotesi di nuove ondate migratorie in considerazione degli scenari geopolitici internazionali» e «dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, ha fatto registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche)»;
              è quindi la relazione stessa del decreto che ammette, implicitamente, che non esiste alcuna emergenza «sbarchi» che giustifichi la necessità dell'adozione dell'atto normativo di urgenza; l'emergenza era finita già nei primi cinque mesi del 2018 con una diminuzione degli sbarchi del 78 per cento per cento rispetto a quelli del 2017 e con un più accentuato calo degli arrivi dalla Libia: –84 per cento rispetto al 2017. Questo era ed è il bilancio dell'attività sul fronte dell'immigrazione del governo Gentiloni: risultati raggiunti, senza la chiusura dei porti, salvando vite umane attraverso la collaborazione del governo con le organizzazioni non governative;
              a fronte del drastico calo degli sbarchi nel Mediterraneo sono invece in forte aumento gli ingressi nel nostro territorio dei cosiddetti «Dublinanti», cioè coloro che vengono espulsi dai paesi europei dove vivono verso gli Stati attraverso i quali sono entrati nell'Unione per effetto del Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;
              parrebbe addirittura che vi sia stato il sorpasso del numero dei migranti richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi dell'Unione europea su quelli provenienti via mare;
              il primo «Decreto Salvini» ha sostanzialmente smantellato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), un sistema che esiste da oltre sedici anni, considerato come il sistema «modello» da presentare in Europa, e che ha dimostrato che solo l'accoglienza in strutture diffuse, seguite da personale qualificato in numero adeguato e attraverso una appropriata distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo, può agevolare l'autonomia e l'indipendenza delle persone, da un lato, ed i processi di integrazione dall'altro, oltre che ad avere come effetto «paradosso» ricadute negative per la stessa sicurezza dai cittadini dovuta alla incertezza e alla irregolarità che ne consegue, sta dispiegando i suoi nefasti effetti sui i soggetti particolarmente vulnerabili, quali ad esempio le donne e i loro bambini, o comunque i soggetti che in mancanza della possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari saranno sostanzialmente privi delle tutele necessarie, quali ad esempio le donne e i loro bambini, o comunque i minori che in mancanza della possibilità di vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari saranno sostanzialmente privi delle tutele necessarie, in particolare i neomaggiorenni che arrivati Italia da minori si trovano sostanzialmente abbandonati dal sistema;
              le nostre maggioranze e i Governi del Partito democratico, come dimostrato da due recenti interventi normativi, quali ad esempio la previsione contenuta nella legge di bilancio 2018 che aveva riservato, in via sperimentale, ai care leavers un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare in ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, garantendo la continuità dell'assistenza nei loro confronti, sino al compimento del ventunesimo anno d'età, soprattutto, la legge n.  47 del 2017, recante norme di protezione degli stranieri non accompagnati che, all'articolo 13, valorizza la possibilità per i tribunali per i minorenni di disporre l'affido al servizio sociale del neo maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età; con l'abolizione del permesso della protezione umanitaria, i minori che hanno fatto richiesta di protezione internazionale e che si vedranno eventualmente notificare il diniego rischiano di rimanere privi di qualunque forma di protezione; durante i lavori del Senato sono stati approvati, inoltre, ulteriori emendamenti peggiorativi, uno dei quali è andato a eliminare un'importante garanzia prevista dalla legge n.  47 per i neomaggiorenni in attesa di convertire il proprio permesso di soggiorno per minore età in un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, come previsto dall'articolo 32 comma 1-bis del Testo Unico sull'immigrazione; la conversione del permesso da parte della Questura è sottoposta al parere positivo sul percorso di integrazione emanato dal Ministero del Lavoro. Per evitare che, in caso di mancata risposta dell'amministrazione, i ragazzi in attesa del parere permanessero in un limbo anche di mesi, la legge n.  47 aveva previsto l'applicabilità del silenzio-assenso, consentendo quindi alle Questure di rilasciare il permesso senza dover attendere il parere oltre i termini previsti; tale garanzia, contenuta negli ultimi due periodi dello stesso comma 1-bis dell'articolo 32, quando applicata ha consentito ai neomaggiorenni di fuoriuscire da questo limbo di attesa e poter proseguire il proprio percorso in continuità con quanto realizzato (percorsi di studio, di formazione professionale, etc.) senza subire gli effetti di una permanenza sul territorio pur regolare ma mancante di un permesso di soggiorno, ad esempio le difficoltà di accesso a percorsi di formazione professionale o all'iscrizione anagrafica;
              nel decreto sicurezza cosiddetto «Salvini bis», adesso, di nuovo i minori sulle navi diventano vittime tra le vittime,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché, nell'ambito delle sue proprie competenze, a verificare e a garantire il rispetto della legge 7 aprile 2017, n.  47 «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», in particolare assicurandosi che venga rispettato il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati prevista dalla legge n.  47 del 2017, anche in ossequio al divieto di espulsione del minore previsto dalla Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza (Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n.  176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n.  35) e dalle legge 47 del 2017 che sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera del minore (introdotto all'articolo 19 comma 1-bis del decreto legislativo 286 del 1998).
9/1913-A/24. Prestipino.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende, ma che corre il rischio di andare, invece, contro gli interessi nazionali, seminando intolleranze e paure, non diffondendo insicurezze, smantellando i presidi di integrazione, come il sistema SPRAR, perché integrazione significa sicurezza;
              i due articoli principali sono gli articoli 1 e 2, che, come abbiamo ribadito nella discussione in Commissione, dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;
              le normative internazionali prevedono però che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo – ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;
              il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c’è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani;
              quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà mentre contemporaneamente si assiste allo sdoganamento – e all'auto-sdoganamento – di fatto quotidiano, di razzismi, di neofascismi, di neonazismi, in netto contrasto con i livelli di civiltà della nostra democrazia repubblicana;
              tra le «emergenze» di questo Governo e in particolare del Ministro competente, al di là di proclami e visite ad effetto ad immobili confiscati alla Mafia, non si rintraccia la lotta alla criminalità organizzata, che oltre tutto non poco ruolo riveste nella gestione dei traffici e nello sfruttamento di esseri umani;
              il Ministro dell'interno ha invece ritenuto considerare una priorità «rivedere» la assegnazione delle scorte, con un'annunciata direttiva ministeriale, di cui però ancora ad oggi non si ha disponibilità, ma che ha sicuramente avuto come effetto quella di dare un segnale di indebolimento della tutela delle persone minacciate dalle mafie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche a valere sugli introiti delle nuove entrate che potrebbero derivare dalle sanzioni amministrative che il decreto introduce per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, adeguati stanziamenti atti a garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.
9/1913-A/25. Annibali.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende, ma che corre il rischio di andare, invece, contro gli interessi nazionali, seminando intolleranze e paure, non diffondendo insicurezze, smantellando i presidi di integrazione, come il sistema SPRAR, perché integrazione significa sicurezza;
              i due articoli principali sono gli articoli 1 e 2, che, come abbiamo ribadito nella discussione in Commissione, dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'Interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'Interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;
              le normative internazionali prevedono però che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo – ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;
              il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'Interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c’è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani. Quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà mentre contemporaneamente si assiste allo sdoganamento – e all'autosdoganamento – di fatto quotidiano, di razzismi, di neofascismi, di neonazismi, in netto contrasto con i livelli di civiltà della nostra democrazia repubblicana;
              tra le «emergenze» di questo Governo e in particolare del Ministro competente, al di là di proclami e visite ad effetto ad immobili confiscati alla Mafia, non si rintraccia la lotta alla criminalità organizzata, che oltre tutto non poco ruolo riveste nella gestione dei traffici e nello sfruttamento di esseri umani;
              il Ministro dell'Interno ha invece ritenuto considerare una priorità «rivedere» la assegnazione delle scorte, con un'annunciata direttiva ministeriale, di cui però ancora ad oggi non si ha disponibilità, ma che ha sicuramente avuto come effetto quella di dare un segnale di indebolimento della tutela delle persone minacciate dalle mafie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche a valere sugli introiti delle nuove entrate che potrebbero derivare dalle sanzioni amministrative che il decreto introduce per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, adeguati stanziamenti atti a di garantire un efficiente servizio scorte, con adeguate tutele e garanzie per la sicurezza degli agenti addetti, per la protezione personale per la protezione personale degli imprenditori e delle loro famiglie minacciati dalla mafia, nonché a rivedere per una nuova assegnazione, anche alla luce delle nuove entrate derivanti dalle suddette sanzioni, anche le scorte già revocate.
9/1913-A/26. Miceli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale governo che declinano la materia «ordine e sicurezza pubblica» principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare; i proclamati requisiti di necessità e urgenza, alla base dei quali viene giustificata l'emanazione del decreto-legge, riguarderebbero – si legge nella relazione – «il rischio che si possano riaccendere ipotesi di nuove ondate migratorie in considerazione degli scenari geopolitici internazionali» e «dell'approssimarsi della stagione estiva che, da sempre, ha fatto registrare il picco massimo di partenze di imbarcazioni cariche di migranti (in cui, peraltro, con maggiore facilità, possono celarsi anche cellule terroristiche)»;
              è quindi la relazione stessa del decreto che ammette, implicitamente, che non esiste alcuna emergenza «sbarchi» che giustifichi la necessità dell'adozione dell'atto normativo di urgenza; l'emergenza era finita già nei primi cinque mesi del 2018 con una diminuzione degli sbarchi del 78 per cento per cento rispetto a quelli del 2017 e con un più accentuato calo degli arrivi dalla Libia: –84 per cento rispetto al 2017. Questo era ed è il bilancio dell'attività sul fronte dell'immigrazione del governo Gentiloni: risultati raggiunti, senza la chiusura dei porti, salvando vite umane attraverso la collaborazione del governo con le organizzazioni non governative;
              a fronte del drastico calo degli sbarchi nel Mediterraneo sono invece in forte aumento gli ingressi nel nostro territorio dei cosiddetti «Dublinanti», cioè coloro che vengono espulsi dai paesi europei dove vivono verso gli Stati attraverso i quali sono entrati nell'Unione per effetto del Regolamento di Dublino che individua nello Stato di primo ingresso il responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale;
              parrebbe addirittura che vi sia stato il sorpasso del numero dei migranti richiedenti protezione internazionale provenienti da paesi dell'Unione europea su quelli provenienti via mare;
              per capire l'entità della minaccia è utile dare qualche dato: ad Agrigento (provincia di riferimento per gli sbarchi a Lampedusa) ci sono stati, nel 2017, 231 sbarchi con 11.159 immigrati. Nel 2018 il dato è calato con 218 sbarchi e 3.900 immigrati e nel primo semestre del 2019 ci sono stati soltanto 49 sbarchi e 1.084 immigrati. Di tali sbarchi quelli riferiti ai salvataggi delle ONG sono una porzione assolutamente minore e, per quanto riguarda il 2019, statisticamente insignificanti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, così come convertito dalla legge n.  131 del 1 dicembre 2018, e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.
9/1913-A/27. Bordo.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende;
              quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà;
              i due articoli principali sono gli articoli 1 e 2, che, come abbiamo ribadito nella discussione in Commissione, dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;
              le normative internazionali prevedono però che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo – ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;
              il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c’è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi sull'impatto del combinato disposto delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, così come convertito dalla legge n.  131 del 1 dicembre 2018, e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa con particolare riferimento alle ricadute, anche in termini di sicurezza dei territori, sul sistema SPRAR in seguito alla sua sostanziale dismissione.
9/1913-A/28. Bazoli.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende, ma che corre il rischio di andare, invece, contro gli interessi nazionali, seminando intolleranze e paure, non diffondendo insicurezze, smantellando i presidi di integrazione, come il sistema SPRAR, perché integrazione significa sicurezza;
              il decreto introduce, al reato di interruzione di ufficio o servizio pubblico (articolo 340) un'ipotesi aggravata attraverso l'introduzione del seguente secondo comma: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni». Inoltre, l'aggravante ad effetto comune prevista per i casi in cui il delitto di devastazione e saccheggio (articolo 419 comma 2 capoverso) sia commesso con determinate modalità, viene estesa ai casi in cui lo stesso è commesso «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico». Infine vengono apportate analoghe modifiche al delitto di danneggiamento (articolo 635 capoverso): l'ipotesi in cui il fatto sia commesso «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» viene espunta dalla fattispecie base di cui al comma 1 e ricollocata, con pena significativamente superiore (da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni), nel nuovo comma 2;
              a tale ipotesi viene, estesa la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 635 capoverso, che subordina la concessione della sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze del reato o alla prestazione di lavori di pubblica utilità;
              sotteso a queste modifiche vi è un malcelato intento di, compressione delle libertà costituzionalmente protette e di altri principi cardine, in particolare quelle di cui all'articolo 21 e dell'articolo 27 della Costituzione, perché l'articolo statuisce una forma di responsabilità penale per chi organizza una manifestazione autorizzata nella quale qualcun altro compie un qualsiasi reato di danneggiamento possibilità di applicazione del principio del ne bis in idem con riferimento alle sanzioni amministrative previste per la violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane una volta concluso il primo procedimento (penale o amministrativo), non potendo reiterare il secondo per gli stessi fatti così come previsto all'articolo 2 comma 6-bis del decreto-legge 53 del 2019; il portato di questa innovazione normativa potrebbe essere che la responsabilità penale andrebbe in capo all'organizzatore referente, quale ad esempio un sindacato, un partito politico, un'associazione, un ente no profit, una Organizzazione non governativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di riconsiderare integralmente, nell'ambito delle sue proprie prerogative, l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, in modo tale da garantire i cittadini da ogni compressione della libertà di manifestare e di associazione.
9/1913-A/29. Verini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n.  31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;
              la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere ”palestre” di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per garantire ai tifosi e alle famiglie di poter frequentare gli stadi in sicurezza, prevenendo possibili infiltrazioni criminali nelle tifoserie.
9/1913-A/30. Rossi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n.  31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;
              la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere “palestre” di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza per contrastare tutte le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza, o che esaltino o promuovano il fascismo o il nazismo nel corso di manifestazioni sportive.
9/1913-A/31. Pini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n.  31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;
              la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere “palestre” di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative urgenti per contrastare in ogni modo il proliferare di gruppi oltranzisti dell'estrema destra nei gruppi ultras e ad adottare apposite iniziative normative volte a sanzionare anche il mero utilizzo della simbologia della gestualità fascista, anche laddove non sia strettamente riconducibile alla ricostituzione del partito fascista, nel corso di manifestazioni sportive.
9/1913-A/32. Mancini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n.  31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;
              la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere “palestre” di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»;
              con interrogazione a risposta in commissione 5-01155 si è chiesto conto al Governo in merito all'incontro tra il Ministro dell'interno Salvini e il capo ultrà Luca Lucci, detto il Toro, capo della curva sud del Milan, già condannato a 4 anni per la grave aggressione ad un tifoso dell'Inter nel 2009 – poi suicidatosi nel 2012 anche a causa della grave depressione conseguente alla perdita dell'occhio sinistro avvenuta per mano di Lucci – e che a settembre 2018 ha patteggiato una pena di 18 mesi a seguito dell'arresto per traffico di droga, dopo aver già collezionato in precedenza almeno 3 Daspo a decorrere dal 2004,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative di competenza per evitare che comportamenti quali quelli descritti in premessa – ostentati proprio da quella che dovrebbe essere l'autorità nazionale di pubblica sicurezza – travolgano innanzitutto la credibilità delle istituzioni e delle norme approntate per prevenire e reprimere la contaminazione tra gruppi ultras e criminalità comune ed organizzata.
9/1913-A/33. Morani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il fenomeno delle occupazioni abusive ed illegali degli immobili del patrimonio abitativo pubblico e privato è da considerarsi come un tema centrale per garantire la sicurezza pubblica nelle città e Roma, Capitale d'Italia, è tra i primi posti per numero di occupanti ed edifici occupati;
              la Capitale d'Italia, nella insufficienza di politiche abitative adeguate, versa in uno stato di completo degrado tra immobili occupati abusivamente, il completo abbandono dei commercianti, i mezzi di trasporto sempre più problematici e la gestione dei rifiuti pressoché inesistente;
              in generale, questo Governo ha dimostrato un totale disinteresse per le soluzioni pratiche, anche parziali, che possono invertire una china pericolosa che è in atto in molte periferie e in molte aree interne e si ritiene, anzi, per certi aspetti, che si voglia alimentare, invece di risolvere, una condizione di disagio e di instabilità per trarne consenso;
              lo Stato ha il dovere di tutelare il patrimonio pubblico e privato ma, prima ancora, vi è la dignità delle persone, che non possono essere lasciate per strada, come è stato fatto dalla polizia, su indicazione del Ministro dell'Interno, senza alternative abitative e di ricovero come nel caso dello sgombero di un edificio occupato da 200 persone a Primavalle, un quartiere della prima periferia di Roma;
              si ritiene, comunque, che le occupazioni abusive vadano contrastate, quando non chiaramente collegate a situazioni di emergenza e di necessità, sia se riguardano il patrimonio pubblico, sia quello privato;
              non riguarda certamente situazioni di emergenza e necessità il caso dell'immobile occupato illegalmente, a Roma, da CasaPound o delle occupazioni non regolari, di circa il 14 per cento del patrimonio abitativo pubblico, di case popolari e comunali, di proprietà di aziende territoriali;
              l'edificio occupato arbitrariamente da CasaPound in via Napoleone III a Roma è già inserito nella lista degli 88 palazzi occupati da liberare, stilata dalla Prefettura di Roma in base a una classifica ottenuta dalla somma dei criteri dettati dal Ministero dell'Interno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per consentire il tempestivo impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi per lo sgombero immediato dell'immobile occupato a Roma da CasaPound.
9/1913-A/34. Nobili, Fiano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare;
              gli immigrati irregolari, divenuti tali anche per effetto del primo decreto sicurezza (di 113 del 2018), sono spesso vittime di organizzazioni criminali e di sfruttamento;
              in particolare, il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura;
              il quadro che emerge è inoltre estremamente variegato e interessa una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani; da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo ricorrendo anche all'uso della minaccia o della violenza. Tutto ciò avviene in palese contrasto con i principi costituzionali che tutelano la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei lavoratori;
              nella scorsa legislatura, la XVII, i Governi a guida PD hanno approvato un'importante legge (legge 199 del 2016) che mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;
              su circa un milione di lavoratori agricoli, i migranti si confermano una risorsa fondamentale. Secondo i dati INPS nel 2017 sono stati registrati con contratto regolare in 286.940, circa il 28 per cento del totale, di cui 151.706 comunitari (53 per cento) e 135.234 provenienti da paesi non UE (47 per cento). Secondo il Crea i lavoratori stranieri in agricoltura (tra regolari e irregolari) sarebbero 405.000, di cui il 16,5 per cento ha un rapporto di lavoro informale (67.000 unità) e il 38,7 per cento ha una retribuzione non sindacale (157.000 unità);
              il Quarto rapporto agromafie e caporalato – Osservatorio Placido Rizzotto Flai Cgil tratta, attraverso una serie di interviste, sette casi di studio, storie di lavoro sfruttato nei territori di sette regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In ogni regione sono stati studiati territori particolari in cui si registrano forme di lavoro indecenti e al limite dello sfruttamento para-schiavistico;
              le condizioni dei lavoratori sottoposti a grave sfruttamento in agricoltura: nessuna tutela e nessun diritto garantito dai contratti e dalla legge; una paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno; lavoro a cottimo per un compenso di 3/4 euro per un cassone da 375 Kg; un salario inferiore di circa il 50 per cento di quanto previsto dai CCNL e CPL;
              i lavoratori sotto caporale devono pagare a questi: il trasporto a seconda della distanza (mediamente 5 euro); beni di prima necessità (mediamente 1,50 euro l'acqua, 3 euro panino, etc.). L'orario medio va da 8 a 12 ore di lavoro al giorno. Le donne sotto caporale percepiscono un salario inferiore del 20 per cento rispetto ai loro colleghi. Nei gravi casi di sfruttamento analizzati, alcuni lavoratori migranti percepivano un salario di 1 euro l'ora. Aziende;
              dalle informazioni acquisite è stata realizzata una stima che quantifica in 30.000 il numero di aziende che ricorrono all'intermediazione tramite caporale, circa il 25 per cento del totale delle aziende del territorio nazionale che impiegano manodopera dipendente. Il 60 per cento di tali aziende ingaggiano quelli che nel Rapporto sono definiti «caporali capi-squadra», che si differenziano per rapporti di lavoro comunque decenti (seppur irregolari), da quelli indecenti e gestiti dai caporali collusi con le organizzazioni criminali, se non addirittura mafiose,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue competenze, a garantire su tutto il territorio nazionale la piena applicazione della legge n.  199 del 2016, il rafforzamento dei servizi ispettivi e maggior tutela e protezione sociale dei lavoratori vittime di sfruttamento.
9/1913-A/35. Serracchiani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              negli ultimi anni sul territorio nazionale si è diffusa la cosiddetta mafia nigeriana, nota per la sua particolare violenza e ormai ramificata dal sud al nord, come anche organizzazioni della malavita cinese;
              nei mesi scorsi, nella zona di Castelvolturno, una delle roccaforti della mafia nigeriana, la stessa è stata al centro di un'indagine congiunta tra il Servizio centrale operativo della Polizia italiana, l'FBI statunitense e la polizia canadese;
              occorre garantire una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi,

impegna il Governo

a valutare l'istituzione, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, di sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.
9/1913-A/36. Lollobrigida, Varchi, Meloni, Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame contiene disposizioni di diversa natura riconducibili alla necessità di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica, inoltre reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              rappresenta un fenomeno sociale preoccupante il caso della violenza dei genitori durante le manifestazioni sportive del calcio giovanile; in merito, sarebbe quanto meno auspicabile un'azione capillare e congiunta del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), del Comitato italiano paralimpico (Cip) e della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) con le leghe calcistiche e le associazioni che ne fanno parte, affinché vengano promossi il rispetto dello sport e delle regole di comportamento e dei valori morali e culturali legati alla corretta pratica sportiva;
              in tale quadro, in particolare, si ritiene che i genitori debbano impegnarsi ad avvicinare i propri figli allo sport promuovendo un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le loro potenzialità, sia rispettosa delle loro esigenze e dei loro particolari bisogni e sia adeguata ai naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione, anche di tipo psicologico;
              per tale motivo proprio i genitori, ma più in generale tutti coloro che partecipano ad eventi sportivi, non possono rimanere impuniti per comportamenti anche penalmente rilevanti che incitano alla violenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa normativa necessaria a tutela dell'ordine pubblico per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, stabilendo efficaci sanzioni per chiunque promuova, con il proprio comportamento, la violenza nella pratica sportiva in generale e in quella calcistica in particolare, e prevedendo, nello specifico, sanzioni esemplari a carico di quei genitori che si rendano colpevoli dei suddetti comportamenti.
9/1913-A/37. Prisco, Lollobrigida, Ferro, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nello specifico è ampiamente condivisa la finalità del provvedimento tesa ad introdurre nuove misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il testo posto in votazione contiene, inoltre, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
              in questo contesto si colloca la necessità di non modificare i requisiti, inizialmente previsti, per il conseguimento dell'idoneità in uno specifico concorso per agente di polizia, successivamente modificati dall'articolo 11 del decreto-legge n.  135 del 2018;
              i numerosi ricorsi già vinti in primo grado nei TAR dai soggetti interessati e che saranno probabilmente accolti anche dal Consiglio di Stato comporteranno comunque l'immissione nei ruoli di tali soggetti;
              al fine di permettere una più celere immissione in ruolo dei giovani agenti, e di evitare ulteriori contenziosi sarebbe opportuno cancellare il requisito aggiunto con il decreto-legge n.  135 del 2018, considerando che questa misura risponderebbe alla finalità di maggiore sicurezza perseguita dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di cancellare il requisito aggiunto con il decreto-legge n.  135 del 2018, al fine di evitare ulteriori contenziosi e, coerentemente con le finalità di maggiore sicurezza perseguite dal provvedimento in esame, permettere una più celere immissione in ruolo dei giovani agenti.
9/1913-A/38. Ferro, Prisco, Deidda, Varchi, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede l'inasprimento delle pene per reati commessi durante le manifestazioni pubbliche e sportive, modificando alcune norme previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773;
              il provvedimento in esame non reca, invece, previsioni normative di modifica del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in ordine ai compiti specifici delle forze dell'ordine in situazioni di pericolo ed emergenza;
              il decreto-legge non prevede, quindi, regole di ingaggio moderne e in grado di contrastare le nuove forme di disordini sociali, costringendo ancora oggi polizia e carabinieri ad agire sulla base di regole di oltre novanta anni fa;
              inoltre, nel provvedimento in esame continua a mancare la revisione del reato di tortura, fatto che, sommato a quanto sin qui esposto, determina un pregiudizio nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine, in un contesto normativo che determina negli stessi paura e tensione;
              non basta aumentare le pene per contrastare i fenomeni delittuosi come i furti e le rapine, in connessione ai quali, peraltro, spesso la fuga del reo causa ferimenti gravi, morti e danneggiamenti;
              le statistiche ci dicono che questo è quello che accade addirittura nel 90 per cento dei casi, un dato che rende palese il fatto la fuga non possa essere più sanzionata amministrativamente bensì quale aggravante del reato;
              chi fugge a seguito della commissione di un reato per assicurare la propria impunità, sviluppa un elevatissimo pericolo sociale dalle conseguenze spesso devastanti;
              è necessario valutare l'introduzione di norme efficaci per punire chiunque a seguito di reato si dia alla fuga, o non desista dalla fuga durante l'inseguimento da parte di un pubblico ufficiale, e che, nel caso in cui le eventuali conseguenze della fuga comportino il compimento di ulteriori reati, le relative pene siano maggiorate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche normative, volte a connotare la fuga del reo come aggravante del reato commesso, e affinché siano sensibilmente aumentate le pene previste per i reati commessi in conseguenza della fuga.
9/1913-A/39. Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare l'immigrazione irregolare, prevedendo che il Ministro dell'interno possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              la protezione delle frontiere esterne dell'UE è un compito assolutamente fondamentale per conseguire una gestione più efficace del fenomeno migratorio e un alto grado di sicurezza interna, che investe la responsabilità del singolo Stato membro e dell'Europa nel suo complesso; in quest'ottica una funzione rilevante potrebbe senz'altro essere svolta dalle unità militari navali impegnate tra le coste africane ed europee;
              all'indomani di una recente riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, fonti del Viminale hanno confermato una posizione di sostanziale apertura verso una soluzione che preveda l'utilizzo della Marina militare e della Guardia di finanza a presidio dei porti italiani, per la difesa dei confini nazionali;
              si tratterebbe, se confermata, di una misura che va nella giusta direzione tanto più se integrata con quanto, oramai da tempo, Fratelli d'Italia chiede su questo versante: ossia l'attivazione di un blocco navale direttamente al largo delle coste libiche, unica risposta seria veramente risolutiva all'emergenza migratoria in atto;
              in sostanza, si tratterebbe non di effettuare respingimenti in mare ma di avviare una vera e propria missione militare europea, in accordo con le autorità della Libia, finalizzata a presidiare le coste libiche e ad interdire le partenze di imbarcazioni cariche di migranti irregolari;
              sarebbe, finalmente, un chiaro e decisivo segnale di discontinuità rispetto alle politiche adottate dagli ultimi Governi per fronteggiare l'invasione di immigrati clandestini, fermare «le morti in mare» e contrastare il traffico di esseri umani e il contrabbando di armi in acque internazionali,

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza, ogni opportuna iniziativa di competenza, anche in sede europea, volta a promuovere l'avvio di una missione militare europea, con la partecipazione di tutti gli Stati membri, per la creazione del blocco navale davanti alle coste libiche.
9/1913-A/40. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Maschio, Donzelli, Deidda.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE;
              il fondo ha una dotazione iniziale di due milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a cinquanta milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale;
              la quota incrementale, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è a valere su una parte delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, posti in essere dal Ministero dell'interno in attuazione della legge di bilancio 2019;
              in base alla lettura della norma la modalità di finanziamento del fondo negli anni successivi a quelli in corso appare incerta e questo, di fatto, svuoterebbe il fondo della sua funzione,

impegna il Governo

a valutare con successivi provvedimenti di destinare al fondo di cui in premessa una quota fissa annuale, di importo doppio rispetto a quella prevista per il 2019, che garantisca l'operatività del fondo anche laddove non si generassero sufficienti risparmi di spesa dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.
9/1913-A/41. Rotelli, Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              per rafforzare le esigenze di soccorso pubblico e al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, si ritiene necessario attribuire il turn over al 50 per cento agli idonei della procedura di assunzioni in deroga,

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di iniziative normative che prevedano, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'attribuzione del turn over al 50 per cento agli idonei della procedura di assunzioni in deroga.
9/1913-A/42. Rizzetto.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame «conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» reca disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica. In particolare il provvedimento prevede all'articolo 10 un incremento del contingente di personale delle Forze Armate per esigenze di sicurezza legate allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;
              il degrado delle nostre città, attualmente, colpisce tutti gli strati della società e non più esclusivamente le periferie delle grandi metropoli;
              si pensi infatti alla piccola provincia della BAT in Puglia fortemente interessata da presenze di tipo mafioso come compiutamente illustrato nell'ultima relazione DIA. In particolare si segnala la presenza di autonomi gruppi criminali che subiscono le influenze delle organizzazioni mafiose baresi e foggiane;
              anche la microcriminalità c diffusa: nel solo Comune di Bisceglie, per esempio, l’escalation è evidente: il 4 agosto 2017 una donna è stata ferita e il consorte ucciso a colpi di pistola; il 30 dicembre 2017 tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all'interno dell'esercizio commerciale del signor Rizzo, fortunatamente colpito solo di striscio; il 19 luglio 2018 un uomo a bordo di un ciclomotore avrebbe puntato e sparato un colpo di pistola verso una persona che camminava sul marciapiede opposto, fortunatamente senza conseguenze; il 12 ottobre un boato nel cuore della notte ha svegliato nel panico un intero quartiere; il 18 dicembre 2018, poco dopo la mezzanotte, un giovane di 22 anni, residente a Bisceglie ma di origine ucraina, è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco: lo stesso individuo, nel pomeriggio del 25 aprile 2019, ha esploso due colpi di pistola all'indirizzo del tenente Vincenzo Caputo, comandante dei carabinieri di Bisceglie, fortunatamente schivati dal carabiniere; alle 2,30 della notte del 17 luglio 2019 un ordigno è esploso in un noto locale notturno causando ingenti danni alla struttura e agli arredi. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso, pochi minuti prima dell'esplosione, un uomo incappucciato che entrava dal retro della struttura. Il contesto non cambia negli altri comuni della provincia, come Andria e Trani;
              è necessario pertanto un impegno del Governo per potenziare le forze dell'ordine al fine di un maggior controllo del territorio, nonché al fine di prevenire e reprimere l'aumento di episodi di criminalità che si stanno registrando nel Paese;
              una soluzione in tal senso potrebbe essere quella di poter impiegare il personale della difesa, già in concorso congiuntamente con le Forze di polizia nell'operazione «Strade Sicure», avvantaggiandosi della consolidata esperienza maturata sul campo dai militari impiegati in questa e in altre operazioni,

impegna il Governo:

          a valutare, la possibilità di rafforzare le misure poste a garanzia della sicurezza dei cittadini, attraverso interventi finalizzati ad aumentare la presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio, in particolare nella provincia della BAT (Barletta-Andria-Trani) dove si sta registrando una recrudescenza della criminalità anche impiegando i militari delle Forze Armate che già operano per la prevenzione dell'ordine pubblico (Strade Sicure);
          a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di aumentare le risorse economiche per implementare gli organici delle Forze dell'ordine al fine di assicurare un effettivo controllo del territorio soprattutto in alcune zone del Paese come la provincia della Bat (Barletta-Andria-Trani) dove si stanno registrando gravi episodi di criminalità.
9/1913-A/43. Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              l'articolo 2 (inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione) prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 nei confronti del comandante della nave che non ottempererebbe ai divieti stabiliti dal decreto, estendendo la responsabilità solidale all'armatore;
              il rilevante ammontare della sanzione pecuniaria prevista può determinare incertezza circa l'effettivo incasso della stessa, nonostante l'attivazione, nel caso di non spontaneo adempimento, delle procedure forzose previste dalla normativa;
              appare opportuno prevedere modalità di pagamento della sanzione pecuniaria le quali determinino le condizioni del loro effettivo e totale incasso, anche in considerazione di prassi giudiziarie, le quali consentono, al fine di recuperare ingenti somme di cui è stata accertata la sottrazione e/o l'utilizzo illecito, la restituzione delle stesse in ratei di lunghissima durata,

impegna il Governo

ad assumere iniziative di carattere legislativo dirette a prevedere che l'eventuale sentenza di condanna a seguito dei procedimenti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981 n.  689, disponga, su richiesta dei condannati, il pagamento della sanzione pecuniaria erogata, ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n.  286, in 80 rate a cadenza annuale ciascuna di pari importo.
9/1913-A/44. Palazzotto, Fornaro, Muroni, Rostan, Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              una significativa parte di questi flussi è in partenza dalla Libia, Paese dove è in corso una guerra civile che lo rende assolutamente insicuro e dove gli stessi campi di raccolta dei migranti sono gestiti senza alcun rispetto dei più elementari diritti umani e oggetto delle devastazioni prodotte dal conflitto militare;
              sono circa 5.700 le persone trattenute nei campi di detenzione in Libia, uomini, donne e bambini, le cui tragiche condizioni di detenzione in quei campi, al di fuori da ogni minimo rispetto dei diritti umani, state accertate e rese note dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dalla stampa nazionale e internazionale;
              il 2 luglio scorso è stato bombardato il campo di detenzione di Tajura, alla periferia orientale di Tripoli, provocando la morte di 53 persone e il ferimento di altre 130;
              a seguito del bombardamento del campo di Tajura il governo di Tripoli ha liberato 350 persone che vi erano detenute;
              analoghe situazioni sono accadute in altri campi e, comunque, potrebbero ulteriormente ripetersi, colpendo delle persone già provate dalle condizioni disumane di detenzione e generando, in questo modo, una vera e propria emergenza umanitaria;
              il sottosegretario al ministero dell'interno Nicola Molteni ha annunciato in aula che il governo italiano attiverà il prossimo 29 luglio un corridoio umanitario, insieme a UNHCR, per 101 persone provenienti dai campi di detenzione libici;
              nelle scorse settimane Papa Francesco e la Federazione delle Chiese Evangeliche tedesche hanno chiesto l'attivazione di corridoi umanitari per salvare i detenuti nei campi di prigionia libici coinvolti negli scontri della guerra civile,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative nelle sedi competenti affinché si attui una iniziativa comune dell'Unione Europea per l'attivazione di corridoi umanitari che portino in salvo i migranti reclusi nei campi di detenzione libici e oggi vittime inermi della guerra civile in corso in quel Paese.
9/1913-A/45. Boldrini, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              l'articolo 2 (inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione) prevede come ulteriore sanzione anche la confisca della nave che non ottempererebbe ai divieti stabiliti dal decreto;
              si tratta spesso di navi attrezzate e utilizzate per scopi umanitari e di salvezza di vite umane,

impegna il Governo

a definire un protocollo per la gestione delle navi confiscate che ne mantenga l'uso di carattere umanitario e di salvataggio delle vite umane.
9/1913-A/46. Rostan, Fornaro, Muroni, Palazzotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              con l'articolo 8 (Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive) si attiva una misura straordinaria di assunzioni di personale amministrativo, con contratto a tempo determinato per un anno, per il biennio 2019-2020, volte a superare il problema della ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché in caso di stabilizzazioni lavorative o di nuovi concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che sono stati assunti ai sensi del suddetto articolo abbiano dei punteggi di merito relativi al servizio prestato nella composizione delle graduatorie concorsuali.
9/1913-A/47. Conte, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              l'Italia per la sua posizione geografica è tra i Paesi europei maggiormente investiti da questi flussi;
              le attuali regole in materia, la «Convenzione di Dublino», stabiliscono che lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo è quello in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Unione europea, in questo caso l'Italia;
              la possibilità di redistribuzione dei migranti negli altri Paesi, diversi da quello di approdo, è limitata dalle regole della Convenzione e dal rifiuto di alcuni Paesi, in particolare da quelli del cosiddetto «Gruppo di Visegrad», lasciando così il nostro Paese solo nella gestione del fenomeno,

impegna il Governo

a chiedere, in ogni sede competente dell'Unione europea, una modifica della «Convenzione di Dublino» e delle nuove regole che, in modo stringente, anche con un sistema di eventuali sanzioni, favoriscano la distribuzione dei migranti nei diversi Stati dell'Unione.
9/1913-A/48. Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              un fattore determinante nei flussi di profughi attraverso il Mediterraneo verso l'Italia è la grave situazione di guerra civile nella quale versa la Libia;
              il Paese nordafricano vede la presenza sostanziale di due governi, quello di Tripoli e quello di Tobruk in perenne conflitto armato, oltre a quella di numerose milizie armate che controllano un territorio frammentato privo di un valido governo centrale;
              il perdurare di questa situazione procurerà tra le altre cose, un progressivo aggravarsi della situazione dei profughi;
              i Paesi dell'Unione europea percorrono politiche diverse e non coordinate sulla crisi libica sostenendo i diversi attori in campo,

impegna il Governo

affinché assuma con decisione, in tutte le sedi dell'Unione Europea, l'iniziativa volta a ottenere una politica comune dell'Unione verso la Libia, al fine di risolvere la situazione di crisi, ristabilendo una situazione di pace, sicurezza e sviluppo delle istituzioni democratiche di quel Paese.
9/1913-A/49. Bersani, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              nonostante le misure volte a contrastare le iniziative delle ONG che, invece, operano per il salvataggio di vite umane, continuano gli sbarchi di profughi in diverse aree della costa meridionale del nostro Paese;
              molto spesso le persone che arrivano sulle nostre coste sono in gravissime condizioni sanitarie e necessitano di immediate cure e soccorsi;
              frequentemente i primi interventi di aiuto a terra sono effettuati dalle amministrazioni comunali, oltre che dalle associazioni umanitarie e da privati cittadini,

impegna il Governo

a sostenere, anche sul piano economico e logistico, tutte le iniziative messe in campo dalle amministrazioni comunali per il primo soccorso dei profughi appena sbarcati.
9/1913-A/50. Stumpo, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo I del disegno di legge di conversione (Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica), reca disposizioni sul fenomeno dei flussi migratori;
              tale provvedimento ha come scopo quello di impedire lo sbarco in territorio italiano dei naufraghi raccolti dalle ONG;
              in ogni caso la nostra Costituzione e le norme internazionali sui salvataggi in mare avranno prevalenza sulle disposizioni di questo decreto, come accaduto in diverse occasioni;
              che spesso, già prima dell'entrata delle navi nelle acque territoriali italiane, diversi soggetti ed enti territoriali, anche stranieri, si dichiarano disponibili all'accoglienza dei naufraghi,

impegna il Governo

a favorire l'approdo dei naufraghi salvati, qualora ci sia la disponibilità all'accoglienza di diverse istituzioni, per accelerare il loro trasferimento nelle strutture che hanno dato la disponibilità ad accoglierli.
9/1913-A/51. Speranza, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              all'articolo 5 (Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773) si impone alle strutture ricettive di diversa natura di comunicare alle questure «entro sei ore» la presenza di ospiti il cui soggiorno non superi le ventiquattro ore;
              tale procedura porterebbe a un aggravio dei compiti dei lavoratori delle diverse strutture ricettive, creando delle difficoltà a un settore fondamentale per la nostra economia,

impegna il Governo

a consultare le organizzazioni di categoria del settore dell'accoglienza turistica al fine di concordare le procedure migliori per attivare quanto previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto, per evitare di aggravare il lavoro nel comparto ricettivo e turistico.
9/1913-A/52. Pastorino, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              all'articolo 12 (Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio) viene istituito un fondo destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
              diversi Stati verso in quali potrebbero essere indirizzate queste risorse economiche non garantiscono i diritti fondamentali delle persone e attuano politiche repressive che aggravano le difficoltà presenti, favorendo i fenomeni migratori,

impegna il Governo

al fine di garantire che l'uso dei fondi sia indirizzando verso Paesi che attuano effettive politiche che garantiscono sviluppo economico, sociale e di radicamento delle istituzioni democratiche, di redigere annualmente, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'elenco dei Paesi che soddisfano le garanzie di rispetto dei diritti umani e che attuano politiche di sviluppo e consolidamento delle istituzioni democratiche, verso i quali possono essere indirizzati i fondi stabiliti dall'articolo 12 del decreto-legge 53/2019.
9/1913-A/53. Epifani, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il Capo III (Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive) reca disposizioni per il contrasto di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, novellando a legge 13 dicembre 1989, n.  401 e il decreto-legge, n.  8 del 2007;
              la lotta verso tali fenomeni passa anche attraverso la prevenzione e l'affermarsi di una cultura dello sport inteso come attività fisica e competizione fondata sui valori di lealtà e solidarietà,

impegna il Governo

a promuovere e sostenere, nelle scuole dell'obbligo, anche in collaborazione con le federazioni e società sportive, ferma restando l'autonomia didattica degli istituti, ogni tipo di attività che promuova la cultura e pratica sportiva incentrata sui valori di lealtà e sana competizione e di contrasto di ogni forma di violenza, razzismo, xenofobia, omofobia e di ogni tipo discriminazione.
9/1913-A/54. Occhionero, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              l'articolo 7 (modifiche al codice penale) sostanzialmente rende un'aggravante il compimento di alcuni atti, già sanzionati dal codice penale, il fatto che essi sia compiuti nel corso di una manifestazione;
              gli articoli 21, 39, 40 e 49 della Costituzione sanciscono la libertà di espressione e manifestazione in ambito politico e sindacale;
              nell'applicazione delle misure all'articolo 7 va garantito il diritto a manifestare anche nell'ambito di scioperi e iniziative sindacali,

impegna il Governo

ad attivare tutte le misure necessarie affinché, comunque nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 53, siano garantite la libertà di manifestazione sindacale e politica e il diritto di sciopero.
9/1913-A/55. Fassina, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              le forze di polizia sono attori chiave nella protezione dei diritti e affinché questo ruolo sia riconosciuto nella sua importanza e svolto nella piena fiducia di tutti, sono essenziali il rispetto dei diritti umani, la prevenzione degli abusi, il riconoscimento delle eventuali responsabilità e una complessiva trasparenza, in linea con gli standard internazionali in materia; le forze di Polizia svolgono un ruolo delicato che contribuisce al buon funzionamento di uno Stato democratico: ricevono denunce, contribuiscono alle indagini e garantiscono il corretto svolgimento delle manifestazioni pubbliche, tutelando partecipanti e non, da violenze e minacce; da tempo si discute dell'opportunità di introdurre un codice identificativo personale sulle divise degli agenti di Polizia al fine di individuare con esattezza eventuali responsabili in caso di uso sproporzionato della forza;
              nel corso degli anni tanti cittadini e associazioni chiedono l'introduzione dei codici identificativi per le forze di Polizia e tra queste, Amnesty International, che già nel 2011, in occasione del 10o anniversario del G8 di Genova, aveva promosso la campagna «Operazione trasparenza. Diritti umani e polizia in Italia» e che in questi mesi ha lanciato una petizione per chiedere misure di identificazione per gli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico;
              già nel 2012, il Parlamento Europeo, ha esortato gli stati membri «a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo» e da allora, diversi Paesi hanno dato seguito a questa richiesta;
              l'Italia non figura ancora tra questi Paesi, nonostante siano tanti gli episodi di uso sproporzionato della forza da parte di alcuni agenti di Polizia durante manifestazioni, cortei e non solo; nella maggior parte degli stati membri dell'Unione europea, identificare gli agenti di polizia che si occupano di ordine pubblico è già una regola diffusa;
              su 28 stati membri già 21 – Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna – hanno introdotto misure di identificazione per gli agenti impegnati in attività di ordine pubblico;
              la Germania le prevede in nove regioni su 16 mentre in Ungheria e in Svezia, pur non essendo previsto un obbligo, gli agenti di polizia espongono nome, carta d'identità e grado sull'uniforme e un codice quando indossano equipaggiamento speciale;
              anche il Relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto alla libertà di assemblea pacifica e di associazione e quello sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie raccomandano, in merito alla corretta gestione delle manifestazioni, che «i funzionari delle forze di polizia siano chiaramente e individualmente identificabili, ad esempio esponendo una targhetta col nome o con un numero»;
              diciotto anni dopo il G8 di Genova, benché siano state accertate in sede di giudizio le violenze gravi e sistematiche compiute, molti fra gli agenti coinvolti in quegli eventi sono rimasti di fatto impuniti, in parte per effetto della prescrizione e in parte proprio perché non fu possibile da parte dell'autorità giudiziaria, risalire all'identità di tutti gli agenti presenti;
              negli anni successivi, diversi altri casi di persone che hanno subito un uso sproporzionato della forza durante manifestazioni o assemblee pubbliche, chiamano in causa la responsabilità di alcuni appartenenti alle forze di polizia;
              la previsione di misure che consentano l'identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico è diventata urgente proprio perché episodi di uso ingiustificato della forza possono innescare pericolose generalizzazioni, specie se si riscontrano difficoltà rispetto all'accertamento delle responsabilità e delle relative sanzioni;
              l'introduzione dei codici identificativi sui caschi e sulle divise degli agenti impegnati nella gestione dell'ordine pubblico è uno strumento di garanzia non solo per il cittadino, ma anche e soprattutto di maggiore tutela per tutti gli agenti che in modo corretto svolgono il proprio lavoro;
              per questi motivi anche l'Italia ha il dovere di dotarsi di una normativa in linea con gli standard internazionali che preveda l'utilizzo di codici alfanumerici identificativi ben visibili sulle uniformi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico;
              il fatto che i singoli agenti e funzionari siano identificabili è un importante messaggio di trasparenza che mostrerebbe la volontà delle forze di polizia di rispondere delle proprie azioni e allo stesso tempo contribuirebbe ad accrescere la fiducia dei cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative di carattere legislativo volte ad introdurre, per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile impegnati in attività di servizio di ordine pubblico, una sigla univoca sull'uniforme e sul casco di protezione che consenta l'identificazione dell'operatore che li indossa.
9/1913-A/56. Fratoianni, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, reca disposizioni
              urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              il provvedimento interviene sul soccorso in mare ai naufraghi, limitando o vietando l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale e sul codice penale, riformando in particolare la gestione dell'ordine pubblico durante le manifestazioni. Mentre non interviene su un'altra emergenza nazionale qual è il femminicidio;
              i numeri sono quelli di una strage: in totale nel 2018 in Italia hanno perso la vita 86 donne, il 2017 ha visto 113 vittime, nel 2016 ne sono state uccise 115,120 nel 2015, ben 138 nel 2013. Dal 2000 a oggi sono 3.100 le donne uccise in Italia, più di 3 alla settimana, nel 77 per cento dei casi vittime di un familiare e nel 92 per cento di un uomo. Secondo le più recenti statistiche dell'Istat, negli ultimi 25 anni il numero di omicidi di uomini è diminuito drasticamente, mentre il numero di vittime donne è rimasto complessivamente stabile, da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine;
              anche i primi sei mesi del 2019 ci descrivono una vera e propria emergenza sicurezza con 39 vittime. Le cifre come sempre variano da regione a regione e, nel primo semestre del 2019, confermano il triste primato della Lombardia, con il numero più alto di donne assassinate, 7, seguita da Lazio, Sicilia ed Emilia Romagna con 5 casi ognuna, Veneto con 4 delitti, Sardegna con 3, Calabria, Piemonte e Campania con 2 omicidi per regione. Un caso in Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige e Liguria. Il dato più allarmante però riguarda l'età media delle vittime: sono 13 su 39 quelle over 70;
              drammatici anche i dati raccolti nell'ultimo rapporto del Censis, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità, confermano che l'Italia non è un Paese per donne: la media è tuttora di un femminicidio ogni 60 ore. Nell'ultimo decennio, rileva il Censis, sono stati 48.377 i reati di violenza sessuale denunciati e in oltre il 90 per cento dei casi la vittima era una donna. Inoltre, nei primi otto mesi del 2018, alle 2.977 violenze sessuali denunciate si aggiungono 10.204 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 denunce per percosse e 8.414 denunce per stalking. Un dato incoraggiante è che sono in aumento le donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza: 49.152 nel 2017, con 29.227 donne prese in carico dagli stessi centri;
              nel nostro Paese sono complessivamente 338 i centri e i servizi specializzati nel sostegno alle donne vittime di violenza, ai quali si sono rivolte almeno una volta in un anno 54.706 donne; di queste il 59,6 per cento ha poi iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Cioè 1,2 centri/servizi per ogni 100 mila donne con 14 anni e più. Il dato medio è uniforme tra Nord e Centro, ed è più elevato nel Mezzogiorno dove i centri/servizi antiviolenza risultano 1,5 per 100.000 donne residenti;
              altro punto fondamentale è il tema dell'autonomia della donna vittima di violenza, che si riconnette alle dinamiche lavorative e alla conseguente indipendenza economica. Il problema sorge, ad esempio, per tutte quelle donne che decidono di rivolgersi ad un Centro Antiviolenza e che si scontrano enormi difficoltà sia nel mantenere il proprio posto di lavoro, sia nell'inserimento ex novo nel mondo del lavoro. È del tutto evidente che l'autonomia economica delle donne e la loro affermazione lavorativa e professionale è un elemento di sostegno e di traino per affrontare le difficili fasi della «liberazione» dalla violenza;
              il cosiddetto disegno di legge «Codice rosso» ha come obiettivo ridurre i tempi per i procedimenti giudiziari per i casi di violenza e stupro fornendo alle donne vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e atti persecutori un canale preferenziale per ottenere giustizia. In sintesi si mira a ridurre i tempi della giustizia, ad accelerare l'inizio dei procedimenti penali e delle misure preventive così da garantire la sicurezza della vittima;
              mentre la Polizia giudiziaria ha invece l'obbligo di dare la priorità alle indagini per i reati sopracitati, creando così una corsia preferenziale; inoltre sempre sulla Polizia giudiziaria ricade l'obbligo di comunicare con immediatezza al pubblico Ministero le informazioni a sua disposizione su condotte violente o persecutorie contro le donne;
              è da 6 anni da quando l'uso del braccialetto elettronico antistalker è stato introdotto nel codice di procedura penale ma ad oggi è stato utilizzato solo una volta. Questo perché da una parte la norma in vigore non precisa con quale modalità debba essere richiesto il consenso dell'indagato/imputato e che cosa accada se rifiuta di indossare il dispositivo elettronico e dall'altra per carenza di fondi per l'acquisto di questi importanti dispositivi che avrebbero contribuito ad evitare le drammatiche vicende che tutti conosciamo;
              è del tutto evidente che per attuare queste nuove norme servono fondi e personale in caso contrario rimarrebbe l'ennesima lettera morta e la violenza di genere continuerà a rappresentare non solo un vero e proprio allarme sicurezza, ma soprattutto un allarme sociale,

impegna il Governo

a stanziare risorse, e personale, adeguate a tutti i soggetti che operano a diretto contatto con le vittime di violenza, come le Forze dell'ordine e la Magistratura, il cui intervento, in molti casi, potrebbe essere decisivo per scongiurare il verificarsi di tragici episodi nonché ad erogare urgentemente i fondi stanziati per il Piano antiviolenza nel 2018 e per i centri antiviolenza e le case rifugio facendo conoscere le risorse programmate per il 2019.
9/1913-A/57. Muroni, Fornaro, Palazzotto, Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              ormai da anni si susseguono sbarchi di immigrati irregolari nel Sud della Sardegna, perlopiù di soggetti aventi cittadinanza Algerina, a mezzo di piccole imbarcazioni private, spesso non individuate, né individuabili, dalle forze di polizia che pattugliano le coste, le quali, dunque, consentono l'accesso nel territorio nazionale in assenza di qualsivoglia controllo;
              nel corso del Forum Nazionale sull'immigrazione Illegale svoltosi di recente in Algeria, il Ministro degli Interni algerino ha dichiarato che nel solo 2018, oltre 200 algerini, avrebbero perso la vita in mare, in particolare nella rotta verso la Sardegna: fenomeno parzialmente limitato dall'intervento delle Autorità locali che ha portato anche all'arresto di diversi trafficanti impiegati nell'organizzazione dei cosiddetti «viaggi della speranza», promossi anche a mezzo di pagine Facebook, nelle quali vengono divulgate informazioni utili avuto riguardo al l'attraversata, al fine di incentivare altri soggetti ad intraprendere il medesimo viaggio;
              la situazione, che ha già superato il limite della sicurezza, potrebbe ulteriormente peggiorare in vista della prossima stagione estiva, la quale vede ormai da anni un incremento notevole degli sbarchi diretti, soprattutto in zone ad elevata affluenza turistica come Porto Pino e Sant'Antioco, con gravi ripercussioni per un territorio già notevolmente segnato dalla crisi economica ed industriale;
          considerato che:
              qualsiasi azione attuata finora non ha consentito l'interruzione della navigazione di tali imbarcazioni sulla citata tratta e, dunque, non ha reso possibile l'arresto degli sbarchi suindicati che, infatti, sfuggono al controllo delle forze di Polizia Locali, incaricate del pattugliamento delle acque territoriali;
              in alcuni casi non è stato neppure possibile identificare gli immigrati in questione, i quali si sono dunque introdotti nel territorio nazionale senza essere stati adeguatamente censiti e senza che, allo stato, sia possibile conoscerne né le generalità, né la dimora: inoltre, alcuni dei citati soggetti si sarebbero pure resi colpevoli di diversi reati contro la persona e/o il patrimonio, aumentando il senso di insicurezza nella popolazione civile che, infatti, ha più volte ha espresso, anche per il tramite delle Amministrazioni Locali, il proprio disappunto per l'assenza di qualsivoglia controllo;
          atteso che:
              appare necessario, da un lato, dare seguito agli accordi intervenuti con gli stati del Nord-Africa, supportando le Autorità locali nell'attività di contrasto al traffico di esseri umani; dall'altro lato, in assenza, impiegare navi della Marina Militare nelle acque internazionali, con l'obiettivo, per un verso di intercettare le suddette imbarcazioni; per un altro verso, di verificare l'esistenza o meno di navi d'appoggio;
          ritenuto che:
              già in passato, l'Italia ha avuto modo di attivare, con l'adesione degli Stati interessati, l'intervento di un gruppo navale della Marina Militare, operante anche all'interno delle acque territoriali degli Stati interessati, sia entro le tre miglia dalla costa che oltre tale distanza, al fine di impedire la partenza dei relativi flussi migratori e, pertanto, tale misura appare assolutamente praticabile, oltre che necessaria,

impegna il Governo

ad avviare un'attività di pattugliamento della Marina Militare nelle acque internazionali antistanti gli Stati del Nord-Africa, e, in caso di accordo con gli Stati di partenza, anche nelle relative acque territoriali, al fine di interrompere il flusso migratorio avente origine dai medesimi territori, nonché di verificare l'esistenza, o meno, di eventuali navi d'appoggio.
9/1913-A/58. Deidda.


      La Camera,
          premesso che;
              nel corso degli ultimi cinque anni diverse inchieste degli organi di Polizia Giudiziaria, ed in particolare, del Corpo della Guardia di Finanza hanno portato alla luce un complesso sistema criminale di matrice cinese, volto alla sottrazione al fisco di ingentissime risorse (oltre 4,5 miliardi di euro circa) attraverso la tecnologia del money transfer;
              negli ultimi anni, all'aumento e alla diffusione capillare di attività imprenditoriali cinesi anche in settori strategici per la nostra manifattura, non è corrisposto un aumento del gettito fiscale relativo;
              gli ultimi dati Istat (2018) sulle rimesse all'estero hanno plasticamente confermato il trend in atto dal 2015, evidenziando la drastica riduzione delle rimesse dichiarate verso il paese asiatico. Da primo paese remittente, infatti, la Cina, oggi non figura più nemmeno tra i primi 15 paesi, superata anche dalla Romania;
              gli ultimi dati disponibili (Associazioni Contribuenti Italiani), pongono l'Italia al primo posto per imposte evase da parte di attività e cittadini cinesi, il fenomeno elusivo in oggetto è parte integrante e fondante del ben noto fenomeno di concorrenza sleale cui soprattutto la piccola e media Impresa italiana è esposta;
              è spesso emerso anche il coinvolgimento di vere e proprie organizzazioni criminali, attirate dalla facilità di trasferimento di ingenti quantità di denaro attraverso la suddetta tecnologia, la quale rende anche difficoltosa la tracciabilità dall'origine alla fonte, ponendo, dunque, questione prioritaria di sicurezza nell'ambito della lotta a tali organizzazioni;
              anche a fronte del recente accordo di partenariato sottoscritto dal Governo Italiano sulla così detta «Via della Seta», appare essenziale frenare un fenomeno che costituisce un danno sensibile al fisco italiano e le cui dimensioni non sono, ancora, pienamente identificabili,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza, che consenta di rendere effettivo il contrasto a tale fenomeno, favorendo il coordinamento normativo e delle forze di polizia, anche al fine di fronteggiare le organizzazioni criminali straniere.
9/1913-A/59. Baratto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 12 del provvedimento AC 1913-A, recante «Conversione in Legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  52, recante disposizione urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica», istituisce un apposito fondo presso il Ministero degli Affari Esteri destinato a intensificare gli sforzi per concludere accordi di riammissione e migliorare la cooperazione con i paesi terzi, mediante il «finanziamento di interventi di cooperazione ovvero intese bilaterali con finalità premiali per la particolare collaborazione prestata nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea»;
              l'istituendo fondo, destinato quindi a interventi di cooperazione per la riduzione della povertà, l'istruzione e la sanità nei paesi d'origine degli immigrati irregolari, è attivato mediante un finanziamento iniziale di due milioni di euro, al quale poi si sommerà una quota annua di 50 milioni di euro l'anno, a valere sul Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1 comma 767, legge n.  145 del 2018) presso il Ministero dell'interno e costituito dalle risorse derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti;
              per gli intenti a cui mira e in considerazione dell'ampia platea di immigrati irregolari a cui fa riferimento, le risorse destinate al finanziamento del fondo premiale di cui all'articolo 12 potrebbero presentare due ordini di problemi: non sembrerebbero bastevoli e sarebbero sottratte, per una quota pari a 50 milioni di Euro, al Fondo che la legge di bilancio 2019 (articolo 1 comma 767, legge 145 del 2018) destina invece ai servizi istituzionali e generali del Viminale;
              in particolare, per questo secondo aspetto, la richiamata legge di Bilancio 2019, prevede che tale Fondo presso il Ministro dell'interno sia utilizzato per i fabbisogni attinenti al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali» del Viminale. Servizio che si occupa anche della gestione del personale, della partecipazione alle attività formative, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipendenti del Ministero dell'Interno;
              secondo il progetto di bilancio approvato dall'Ufficio di Presidenza in data 9 luglio 2019, la Camera dei Deputati si appresta a restituire allo Stato quest'anno 100 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad impiegare le risorse eventualmente restituite per l'anno 2019 dalla Camera dei Deputati al Bilancio dello Stato, per incrementare consistenti politiche di rimpatrio, implementando il Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio di cui all'articolo 12 del provvedimento in titolo.
9/1913-A/60. Gregorio Fontana, Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, composto da 28 articoli e 49 commi, contiene disposizioni di varia natura ma riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica;
              l'articolo 10 del provvedimento integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n.  205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;
              la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;
              l'efficacia dell'operazione «Strade sicure» è testimoniata dai numeri che dimostrano quanto di buono ha prodotto il programma: 10.955 persone tratte in arresto o poste in fermo, circa 3 milioni di individui sono stati controllati dai militari sia durante il pattugliamento sia nei presidi, 1.089 automezzi rubati rinvenuti, 305 armi sequestrate, 385.265 pezzi di materiale contraffatto sequestrato, 380.845 pattuglie effettuate, oltre 1 milione e 300 mila i controlli su tutto il territorio nazionale;
              molte città, soprattutto del Sud Italia, stanno vivendo forti disagi non essendo garantito un presidio statico e costante da parte delle Forze armate soprattutto nei luoghi più sensibili e strategici causando gravi pericoli all'incolumità dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di prevedere che il contingente di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 10 del decreto-legge all'esame dell'Aula, sia destinato anche alle esigenze di sicurezza nei luoghi più sensibili e strategici delle città italiane, in particolar modo del sud, al fine di prevenire e fronteggiare gli innumerevoli episodi di criminalità.
9/1913-A/61. Siracusano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, composto da 28 articoli e 49 commi, contiene disposizioni di varia natura ma riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica;
              il Capo I del provvedimento prevede disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e, nello specifico, l'articolo 1 che novella l'articolo 11 del decreto legislativo n.  286/1998 (testo unico immigrazione), prevede che il Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale nei seguenti casi: per motivi di ordine e sicurezza pubblica; quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti;
              alla disposizione appena citata si aggiunge altresì la necessità di prevedere per le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali di comunicare tempestivamente alle competenti prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti accolti a bordo;
              si rileva, infatti, come in conseguenza della riduzione del numero di sbarchi provenienti dalla Libia si stia registrando l'aumento in forma sempre più rilevante del cosiddetto fenomeno degli sbarchi fantasma, in particolare dalla Tunisia, che peraltro risulta essere una rotta ancor più rischiosa per gli stessi migranti, caratterizzato dalla pratica degli sbarchi lontano dalle aree portuali e di conseguenza dalla impossibilità di identificazione,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative al fine di istituire una missione di pattugliamento, coordinata dalle Capitanerie di porto e dal Corpo della Guardia di Finanza, al fine di intercettare l'attività di tali imbarcazioni (barchini) e consentire lo sbarco nonché la successiva identificazione presso i centri per l'identificazione ed espulsione (CEI) dei migranti accolti a bordo delle piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali.
9/1913-A/62. Santelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca diverse disposizioni che attengono al fenomeno migratorio via mare, e che riguardano provvedimenti limitativi o impeditivi relativi all'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale;
              l'intervento – come esplicitato nella relazione introduttiva del decreto – «si rende necessario, indifferibile e urgente in considerazione dell'evidenza che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione». Ad ogni modo, si tratta di una misura che punta a gestire il traffico delle navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti in mare, e che in particolare negli ultimi mesi sono state al centro del dibattito sulle politiche in materia di immigrazione e sicurezza;
              è sicuramente condivisibile l'obiettivo di dotare l'attività di ricerca e salvataggio in mare delle Ong di una disciplina più rigorosa, affinché queste operino in condizioni di legalità e sicurezza poste dallo Stato italiano. Per questa ragione, sarebbe stato opportuno incidere sulla loro attività, introducendo un obbligo per le stesse di identificare a bordo i migranti, così da trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave;
              se l'identificazione e la registrazione dei migranti avvenisse a bordo di una nave tedesca o olandese, l'Italia potrebbe anche far sbarcare i migranti nei propri porti, per poi trasferire gli stessi migranti nei Paesi dove è stata nel frattempo inoltrata richiesta di asilo. Una simile riforma rispetterebbe lo spirito del regolamento di Dublino, imporrebbe responsabilità agli altri Paesi europei e, allo stesso tempo, tutelerebbe la vita di coloro che si imbarcano per fuggire da guerre e miseria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche nelle competenti sedi europee, e nell'ambito di una riforma complessiva del diritto d'asilo, volte a prevedere la possibilità per le organizzazioni umanitarie che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano, di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave.
9/1913-A/63. Carfagna.


      La Camera,
          premesso che:
              il primo «decreto sicurezza» del Governo in carica (decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132) reca anche alcune disposizioni riguardanti la cittadinanza introducendo, all'articolo 14, nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n.  91 del 1992;
              in particolare, si introduce nella legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer);
              quindi, la legge prevede che i richiedenti la cittadinanza italiana iure matrimonii (quindi, persone legalmente sposate con un cittadino italiano) debbano avere una conoscenza dell'italiano certificata al livello B1;
              tale certificazione non è dovuta per richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, in relazione alla quale, in verità, si hanno molti più casi di persone che acquisiscono la cittadinanza italiana senza neanche conoscere una sola parola di italiano. Siamo quindi davanti ad una forte discriminazione o comunque ad una procedura più gravosa per coloro che hanno sposato cittadini italiani;
              nel caso di richieste che partono da Paesi esteri, bisogna considerare che la rete di certificazione della conoscenza della lingua è inadeguata e si richiede, a volte, di spostarsi di migliaia di chilometri per avere la certificazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere la norma richiamata in premessa, per superare le numerose criticità riscontrate per il rilascio della certificazione, e, in ogni caso, per eliminare un elemento di discriminazione nei confronti di coloro che sono legalmente sposati con cittadini italiani, nel pieno interesse delle famiglie dei nostri connazionali residenti all'estero.
9/1913-A/64. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53 in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, con specifico riferimento al potenziamento e al coordinamento delle politiche di sicurezza e in particolare con riguardo ai controlli di frontiera, al presidio del territorio e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              il 21 luglio 2019 al culmine della seconda giornata di proteste NO TAV presso il cantiere dei lavori di Chiomonte in Valle di Susa, si è registrato il tentativo da parte dei militanti contrari all'opera di forzare una cancellata, nonché l'accensione di un falò le cui fiamme hanno raggiunto i quattro metri di altezza e il lancio di pietre, grossi petardi, bombe carta e razzi di segnalazione nautica contro le forze dell'ordine. In particolare uno dei razzi ha innescato un pericoloso incendio nel bosco circostante. Al termine degli scontri sono stati circa venti gli attivisti identificati dalla Digos e denunciati;
              il 22 luglio 2019 nei pressi di Firenze, a Rovezzano, è stata incendiata una cabina elettrica strategica per la circolazione dei treni tra Nord e Sud. Di fatto per tutta la giornata il Paese, in particolare sulla dorsale tirrenica è stato spezzato in due con ripercussioni pesanti su tutto il trasporto ferroviario e in particolare su quello ad alta velocità;
              la procura di Firenze ha aperto un fascicolo per attentato alla sicurezza dei trasporti, al momento contro ignoti. È probabile che, anche in base alle indagini in via di svolgimento da parte delle forze dell'ordine, si sia trattato di un atto di matrice estremistica che potrebbe essere connesso con quanto accaduto nelle ore precedenti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti di natura normativa e di carattere finanziario, perché siano potenziate le attività di presidio, controllo e monitoraggio svolte dalle forze dell'ordine con riguardo a strutture e infrastrutture, nonché alle attività connesse alla loro realizzazione e manutenzione, con particolare riguardo all'alta velocità ferroviaria.
9/1913-A/65. Mulè.


      La Camera,
          premesso che:
              lo scorso giugno, il nostro paese è stato selezionato dal CIO quale paese ospitante le prossime olimpiadi invernali del 2026, attraverso la candidatura Milano-Cortina;
              il Comune di Cortina d'Ampezzo, inoltre, risulta già essere paese ospitante i prossimi mondiali di sci del 2021;
              il documento di presentazione della candidatura stima un numero di presenze complessive pari a 1.215.000 persone, provenienti dal bacino europeo ma non solo, calcolato ipotizzando che il 75 per cento degli spettatori previsti pernotterà nei territori olimpici con una permanenza media di 2 notti;
              si tratta di un flusso particolarmente imponente per i territori montani del bellunese interessati da gran parte dei siti gara. Si pongono, a fronte dello stesso, immediate valutazioni di tipo logistico, organizzativo e di sicurezza;
              il commissariato di polizia presente a Cortina appare sottodimensionato rispetto alle reali esigenze che gli eventi sopracitati imporranno di affrontare al dispositivo di sicurezza, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista dell'organico in servizio;
              l'FSP, la Federazione Sindacale di Polizia, nel maggio 2019 ha posto vigorosamente la questione chiedendo di portare la pianta organica in servizio da 26 unità a 50, oltre ad un seria ristrutturazione della sede che presenta disagi notevoli: i garage di servizio ad oltre 200 metri dal corpo principale, gli alloggi a 12 km di distanza, linee telematiche lente ed obsolete,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, che consenta di adeguare le strutture esistenti agli standard di efficienza logistica e tecnologica necessari ad affrontare i prossimi eventi internazionali. A valutare, altresì, sotto il profilo operativo, di integrare la pianta organica delle forze di polizia presenti sul territorio.
9/1913-A/66. Giacomoni, Baratto.


      La Camera,
          premesso che:
              le attività della caccia e della pesca influenzano da secoli la vita dell'uomo. La sopravvivenza della specie umana è stata garantita attraverso la cattura degli animali selvatici. Ad oggi, le attività venatoria e piscatoria rappresentano dei pilastri fondamentali della cultura rurale italiana. Queste attività, infatti, sono spesso strumenti indispensabili per garantire una corretta gestione e conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente. Anche negli altri Paesi europei l'esercizio della caccia e della pesca rappresenta non solo un patrimonio culturale ma un elemento portante per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale assunto è stato anche confermato con una sentenza del 2011 (sentenza n.  9307/07) della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha riconosciuto e sancito che «la caccia fa parte della gestione e della conservazione della natura e ha una rilevanza pubblica necessaria e giustificata»;
              le tensioni e i problemi che affliggono l'esercizio venatorio e la pesca nel nostro Paese sono un'anomalia tutta italiana, spesso alimentata ad arte da mere strumentalizzazioni di natura politica o dall'estremismo animal-ambientalista. Spesso tali lecite attività sono interrotte da gruppi di persone intenti ad impedirne il regolare svolgimento, non solo tramite ingiurie ed offese, ma anche con vera e propria violenza fisica;
              la stessa Corte Costituzionale è intervenuta sulla materia, nella sentenza n.  148/2018, dove sancisce che chi impedisce volontariamente attività lecite pregiudica la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e dichiara questi «comportamenti riconducibili alla materia di ordine pubblico e sicurezza». Va dunque al più presto riconfermato il principio secondo il quale, in uno stato di diritto, nessuno può opporsi o ostacolare attività lecite per le quali onesti cittadini pagano ingenti tasse di concessione governative e regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad impedire e reprimere il disturbo volontario, e spesso persecutorio, dell'attività venatoria e piscatoria, equiparando la normativa statale a quella già in vigore negli altri Paesi europei, e garantendo così l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, non solo dei cacciatori e dei pescatori, ma anche di tutta la società civile.
9/1913-A/67. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
              in sede di esame dell'A.C. 1913-A recante la «Conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;
          premesso che:
              la situazione di particolare criticità degli enti locali in dissesto ha ripercussioni sull'operatività degli enti e determina notevoli conseguenze sulla vita dei cittadini, soprattutto in ambito economico- finanziario e sociale;
              non vi è dubbio che la presenza di stranieri si qualifica come questione di ordine pubblico e di politiche sociali, suscettibile di essere soddisfatta dal ruolo fondamentale degli enti locali. I comuni interessati dall'accoglienza per l'emergenza Nord Africa, sono oltre 200 e, secondo quanto riferisce il responsabile Sicurezza e immigrazione dell'Associazione dei comuni italiani (Anci), alcuni non riescono più a far fronte alla situazione, ad esempio ad Agrigento si rischia il dissento finanziario;
              la legge 30 dicembre 2018, n.  145 (legge di bilancio 2019) – per favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato, nel secondo semestre 2016, lo stato di dissesto finanziario – ha consentito l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti;
              la legge 28 giugno 2019, n.  58, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» ha previsto misure straordinarie per agevolare i comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, che abbiano dichiarato dopo il 1 gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, misure in favore dei Comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui agli articoli 243-bis comma 5 e 243-quater comma 7 e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e per i quali la Commissione Straordinaria di Liquidazione abbia provveduto ad approvare il rendiconto di gestione, da cui emerga una ingente massa passiva caratterizzata da debiti non transatti secondo la modalità della procedura semplificata di cui all'articolo 258 del TUEL e l'Organo Straordinario di Liquidazione abbia approvato il piano di estinzione delle passività, in particolare autorizzando una anticipazione di somme ai suddetti comuni finalizzata al pagamento delle passività pregresse.
9/1913-A/68. Lorefice.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame recante la «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», si struttura in tre capi, i quali vertono rispettivamente in materia di contrasto dell'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica; di potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              molte delle misure contenute nel provvedimento prevedono quello che è un grosso impiego di forze dell'ordine, che risultano essere co-protagoniste – anche se in maniera indiretta – del decreto-legge. Si rende dunque necessario un maggiore sforzo al fine di regolamentare delle lacune normative, in modo da garantire da un lato maggiore sicurezza per il personale delle forze dell'ordine, e dall'altro per i soggetti che prendono parte alle manifestazioni – sia sportive che, in generale, pubbliche – durante le quali vi sia la possibilità di incorrere in situazioni turbolente e violente;
              non è raro, infatti, che laddove si verifichino tafferugli o episodi di violenza, le dinamiche alla base delle vicissitudini rimangono poco chiare, impedendo la piena comprensione «di chi ha fatto cosa». L'impossibilità di un chiaro riconoscimento – dovuto spesso ad immagini di sorveglianza poco nitide, o addirittura all'assenza di apparecchiature video, come pure alla presenza di elementi della divisa piuttosto che capi di abbigliamento che impediscono di riconoscere il viso – provoca situazioni di tutela poco chiara, che non garantisce la certezza del diritto, né per le forze dell'ordine, né per la popolazione, né per il personale in pubblico servizio, quali medici, infermieri, giornalisti;
              si ritiene dunque necessario intraprendere un percorso di definizione normativa al fine di inserire l'obbligo di pieno riconoscimento del personale delle forze di Polizia attraverso un codice alfanumerico ben visibile sulla divisa che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa. Tale richiesta si basa anche sulle linee del «Codice etico europeo per la polizia» – nato con una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri – e che trovano conferma in una risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012. La Risoluzione esorta gli Stati membri a «garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo», invitandoli «a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato» e «l'assunzione di responsabilità sia garantita». Si evidenzia, anche, che i codici identificativi per le forze dell'ordine sono già realtà in diversi Paesi – sebbene con la presenza di differenze tra legislazione e legislazioni – tra cui figurano Francia, Grecia, Regno Unito, Germania, Spagna, Belgio, Olanda;
              si ricorda, inoltre, che nel contratto di Governo è presente l'impegno per cui tutti gli agenti che svolgono compiti di polizia su strada possano dotarsi «di una videocamera sulla divisa, nell'autovettura e nelle celle di sicurezza, sotto il controllo e la direzione del Garante della privacy, con adozione di un rigido regolamento, per filmare quanto accade durante il servizio, nelle manifestazioni, in piazza e negli stadi», a garanzia, anche in questo caso di una giusta assunzione di responsabilità e di garanzia di controllo giuridico,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di lavoro a cui partecipino i rappresentanti delle forze di polizia – di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.  121 – e di tutte le sigle sindacali che tutelano il loro lavoro, finalizzato alla individuazione delle migliori misure da applicare per garantire al meglio il lavoro in sicurezza delle forze dell'ordine e la sicurezza stessa dei cittadini, nonché alla ricerca delle migliori soluzioni normative e tecnologiche, con particolare riferimento ad ipotesi quali l'inserimento dei codici di identificazione e l'utilizzo delle videocamere, già sperimentati a livello europeo.
9/1913-A/69. Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              tutelare l'ordine pubblico significa soprattutto prevenire le cause che potrebbero incrinarlo: in questa direzione, la collaborazione con la giustizia rappresenta un fattore determinante attraverso il quale lo Stato riesce a conoscere i sistemi criminali dall'interno e a individuare gli strumenti più adeguati e i metodi più efficaci per combatterli;
              lo Stato assicura protezione a quanti collaborano con la giustizia e ai loro familiari, in via generale, allo scopo di preservarne l'incolumità personale da facili ritorsioni motivate dalle dichiarazioni rese;
              si persegue, inoltre, da un canto, la finalità di supportare i collaboratori di giustizia in ragione della loro dissociazione dai circuiti criminali e, dall'altro, quella di assistere i testimoni di giustizia nell'esercizio del loro dovere civico e nelle conseguenze che ciò può comportare nella loro vita;
              la legislazione per la tutela dei dichiaranti a fini di giustizia è stata introdotta nel nostro ordinamento, attraverso il decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8: nella Relazione al disegno di legge di conversione dello stesso si osserva che «l'esigenza di una efficace tutela dei soggetti esposti a grave pericolo per la collaborazione offerta in maniera determinante alla giustizia, per l'individuazione dei responsabili di gravissimi delitti e per l'acquisizione al processo di elementi probatori determinanti per la condanna, si è rivelata... urgente e indilazionabile»;
              la legge 13 febbraio 2001, n.  45, e successivamente la legge 11 gennaio 2018 n.  6, ha provveduto a razionalizzare il sistema di protezione e a superare molte delle incongruenze esistenti, operando, da un canto, il riconoscimento normativo autonomo dei testimoni di giustizia, distinti per status e forme di protezione dai collaboratori di giustizia, e, dall'altro, la divaricazione tra aspettativa premiale e momento tutorio dei collaboratori;
              nel corso di questi anni di applicazione del sistema di protezione, le mafie hanno cambiato fisionomia e strategia di azione; tuttavia il fenomeno della collaborazione con la giustizia non ha perso di importanza, anzi, rappresenta tuttora un cuneo essenziale per penetrare i nuovi ambiti di azione delinquenziale e affinare le abilità di investigazione è contrasto;
              ciò sancisce la necessità perdurante di un sistema di protezione e supporto per quanti rendono dichiarazioni alla giustizia, sia che si tratti di collaboratori di giustizia, sia che ci si riferisca alla diversa figura dei testimoni di giustizia;
              il nostro ordinamento delinea una graduazione dei meccanismi di tutela applicabili ai soggetti destinatari della protezione, prevedendo il genus ampio delle speciali misure di protezione, che sono adottabili quando il grave e attuale pericolo determinato dalla condotta di collaborazione non consente misure ordinarie di tutela e che possono attuarsi anche attraverso l'applicazione del programma speciale di protezione;
              le «speciali misure di protezione» prevedono la permanenza del soggetto nella località di origine e misure di vigilanza e di tutela sia del singolo che dei suoi beni. Non sono invece previste forme di assistenza economica, eccetto interventi contingenti volti al reinserimento sociale; il «programma speciale di protezione» che è la più pregnante forma di tutela comporta il trasferimento dell'interessato e di eventuali familiari, in una cosiddetta «località protetta» e, di conseguenza, stabilisce, oltre che le misure di tutela e di vigilanza, la cosiddetta «mimetizzazione anagrafica» e forme di assistenza economica che assicurino un tenore di vita uguale al precedente;
              nello specifico, il cambio delle generalità, (istituto, disciplinato oltre che dal citato decreto-legge 1991, n.  8, anche dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.  119) costituisce il massimo beneficio tutorio, in quanto comporta la creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri dello stato civile ed è adottato solo in casi eccezionali, quando ogni altra misura risulti inadeguata;
              di norma, infatti, la mimetizzazione del soggetto sottoposto al programma speciale di protezione viene attuata a mezzo di documenti di copertura che ne garantiscono, in modo temporaneo, la schermatura dell'identità;
              il procedimento volto al cambio delle generalità ha inizio su istanza dell'interessato, contempla il parere dell'Autorità Giudiziaria proponente, e, a seguito di una complessa istruttoria – nella quale la Commissione Centrale accerta la gravità delle condizioni di pericolo in cui versa il soggetto e l'indispensabilità della misura richiesta – è deciso, di concerto, dai Ministri dell'interno e della Giustizia;
              sul tema deve darsi conto della modifica intervenuta nel 2004, con il decreto ministeriale, n.  161, del 23 aprile 2004, che ha introdotto la possibilità di consentirei collegamento delle vecchie generalità, con le nuove. In precedenza, la totale schermatura dei dati anagrafici originari impediva di connettere i soggetti protetti con il proprio passato (inclusi i dati inerenti a condanne a gravi pene detentive e accessorie);
              l'applicazione pratica di questo strumento di protezione presenta tuttavia aspetti problematici, soprattutto dal punto di vista psicologico, considerando che il testimone di giustizia ha serie difficoltà ad accettare un nome che dovrà mantenere anche post mortem,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, laddove ciò non implichi elevazione del livello di rischio per gli interessati, di adottare iniziative, anche legislative, atte a consentire il «ritorno» dei testimoni e collaboratori di giustizia alle originarie generalità, modificate ai sensi del decreto legislativo n.  119 del 1993, tutelando anche i familiari che vivono in località protetta e impedendo qualsiasi collegamento tra le due generalità.
9/1913-A/70. Piera Aiello, Sarti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              l'impegno italiano nelle missioni internazionali è prevalentemente incentrato nella regione euro-mediterranea e il Mediterraneo, in particolare, rappresenta l'area di prioritario interesse strategico nazionale e lo spazio nevralgico della nostra azione;
              la sorveglianza e il controllo delle frontiere marittime, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico immigrazione e del discendente Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003, prevede il contributo interministeriale di mezzi e personale della Marina Militare, del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e della Guardia di Finanza, sotto la direzione del Ministero dell'interno – Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera (DCIPF);
              la presenza di mezzi aeronavali nell'area di interesse è attualmente garantita da operazioni nazionali e internazionali quali l'Operazione Mare Sicuro, la missione EunavforMed – Sophia, prolungata fino a settembre con il temporaneo «congelamento» dell'impiego degli assetti navali e l'operazione Themis pianificata dall'Agenzia per la guardia di frontiera e costiera europea nel Mediterraneo centrale;
              l'Operazione Mare Sicuro, in particolare, ha l'obiettivo di corrispondere alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo ed assicurare la tutela degli interessi nazionali, incrementando gli assetti del dispositivo aeronavale di sorveglianza nel Mediterraneo centrale;
          considerato che:
              la zona interessata dagli arrivi di immigranti irregolari non è limitata alle Isole Pelagie ed alle coste sicule ma ricomprende anche il canale di Sardegna e, nonostante le attività in corso, si sono verificati sbarchi nel sud della Sardegna, a mezzo di piccoli natanti, sovente non individuati durante il loro transito,

impegna il Governo a:

          a valutare l'opportunità di:
          a) rafforzare il dispositivo di sorveglianza marittima sia attraverso l'impiego di unità navali e di velivoli della Marina Militare, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera, sia attraverso l'utilizzo e la valorizzazione dei dati resi disponibili dai sensori (radar, AIS), ovvero tramite l'installazione di nuovi sensori o l'aggiornamento tecnologico di quelli esistenti, perseguendo a tal scopo anche il pieno avvio della Centrale Nazionale di Sorveglianza Marittima, già disponibile presso il Comando in Capo della Squadra Navale della Marina Militare;
          b) consolidare/avviare programmi di cooperazione bilaterale con la Tunisia e con l'Algeria, nell'ambito del dialogo in atto con i due Paesi anche al fine di supportare anche finanziariamente la costituzione, in Tunisia, dei Comandi di pianificazione e condotta operativa preposti al controllo del territorio e delle frontiere;
          c) ricercare forme di collaborazione, in materia di sorveglianza marittima, con le nazioni europee vicine nell'ottica di massimizzare le sinergie nel contesto europeo sul fronte del contrasto ai traffici illeciti.
9/1913-A/71. Corda.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              la materia del rimborso delle spese legali è disciplinata dall'articolo 18 decreto-legge 25.3.1997, n.  67, convertito con modificazioni nella L. 23.5.1997, n.  135 per cui in riferimento «...a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità...»;
              si sono registrati numerosi interventi interpretativi di natura restrittiva del Consiglio di Stato tali per cui, in via amministrativo – giurisdizionale, non è stato ritenuto sufficiente che l'evento avvenga durante o in occasione della prestazione, essendo piuttosto necessario verificare che i fatti reato siano stati posti in essere nell'adempimento di un dovere inerente la pubblica funzione, essendo all'uopo necessario un nesso eziologico fra i primi e gli specifici obblighi di servizio;
              questi principi sono stati declinati come ostativi al rimborso ogni qualvolta il comportamento dell'operatore sia stato caratterizzato da qualche distonia rispetto ai rigorosi paradigmi professionali nonostante fosse esclusa la sussistenza di una responsabilità penale ma la condotta venga comunque stigmatizzata da un punto di vista disciplinare;
              introdurre limitazioni in via giurisprudenziale del tutto distoniche rispetto alla voluntas legis non può essere considerata una opzione accettabile;
              il decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n.  248, ha previsto (con l'articolo 10-bis, comma 10) che «...le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza...»;
              all'Avvocatura dello Stato compete la sola valutazione in ordine al quantum mentre all'Amministrazione la sussistenza del diritto al rimborso;
              l'Avvocatura opera non di rado valutazioni circa la sussistenza del diritto al rimborso, che spetterebbe all'Amministrazione, oltre a disporre considerevoli riduzioni delle spese legali presentate a rimborso rappresentando un evidente conflitto di interesse,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
          a) prevedere che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa nei confronti di amministrazioni statali siano sempre rimborsate ogni qualvolta siano sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, a prescindere dalla circostanza che per i medesimi fatti siano state accertate eventuali responsabilità di natura disciplinare, essendo sufficiente che l'evento avvenga durante o in ragione della prestazione lavorativa;
          b) prevedere una procedura che individui quantomeno una fase in contraddittorio, ovvero il coinvolgimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attraverso una valutazione di conformità laddove il giudizio di congruità dell'Avvocatura non sia condiviso dall'interessato.
9/1913-A/72. Scutellà.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone una serie di misure riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica e, a tal fine, diverse disposizioni sono dedicate, direttamente o indirettamente, al potenziamento dei presidi e dei dispositivi di vigilanza e sicurezza;
              in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, preme al firmatario del presente atto segnalare la necessità di un rafforzamento delle attività di controllo del territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare tempestivamente, e fino al termine dell'anno in corso, il contingente di personale militare di cui all'operazione c.d. «strade sicure», ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, per il fine indicato in premessa.
9/1913-A/73. D'Ambrosio, Macina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone una serie di misure riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica e, in particolare a tale ultimo scopo, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza del nostro Paese in quanto, oltre al contrasto e alla prevenzione degli incendi, svolge anche funzioni di ricerca, salvataggio e soccorso;
              per ricerca e soccorso si indicano un insieme di operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato a tale scopo attraverso l'impiego di specifici mezzi navali, aerei o terrestri volti alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di pericolo e di emergenza;
              nel corso degli ultimi mesi, pesanti ondate di maltempo si sono abbattute sulla Sicilia, prima sulle aree delle province di Catania, Enna e Siracusa, e a distanza di pochi giorni sulle aree della province di Palermo e Agrigento, causando vittime oltre a una serie di inondazioni e numerosi danni; diversi sono gli incendi che sono divampati negli ultimi giorni nell'isola, in particolare nel palermitano; le operazioni di salvataggio e di soccorso sono state effettuate anche con l'intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco;
              con riferimento alle situazioni di emergenza sopra richiamate, tutti gli interventi hanno come requisito principale l'immediatezza della prestazione e la rapidità di intervento per i quali sono richieste idonee risorse strumentali;
              a ciò si aggiunge che, da un punto di vista sismico, la Sicilia occidentale rientra nelle categorie Zona 1 ossia quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare eventi molto forti, anche di tipo catastrofico e nella Zona 2 ossia quella con livelli di rischio sismico alto e medio-alto – inoltre, fanno parte del territorio della Sicilia occidentale, anche le seguenti isole minori: Isole Pelagie (Lampedusa e Linosa), Isola di Pantelleria, Isole Egadi (Favignana, Levanzo e Marettimo), Isola di Ustica;
              in relazione ai nuclei elicotteri; ad oggi; risultano essere solo dodici quelli distribuiti a livello nazionale e nello specifico ubicati nelle città di Arezzo, Bari, Bologna, Roma, Catania, Genova, Pescara, Salerno, Sassari, Torino, Varese e Venezia;
              in virtù di questa distribuzione, è evidente che il territorio nazionale risulta essere scoperto in diverse regioni tra le quali la Calabria, la Sicilia occidentale e la Sardegna meridionale, situazione che comporta una disomogeneità di supporto aereo di emergenza e soccorso su una parte cospicua del territorio nazionale che, tra l'altro, risulta esposto a forti rischi e necessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, volte a stanziare adeguate risorse finalizzate ad individuare una nuova base del nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella città di Palermo al fine di garantire una uniformità di intervento e di soccorso.
9/1913-A/74. Alaimo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame ha introdotto, all'articolo 2, una procedura particolare per la custodia dei natanti sottoposti a sequestro cautelare, che ne prevede l'affidamento agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato per l'impiego in attività istituzionali;
              con il provvedimento definitivo di confisca scatta altresì l'acquisizione dei natanti al patrimonio dello Stato e la possibilità di assegnazione definitiva alla pubblica amministrazione che lo ha avuto in uso o che ne faccia espressamente richiesta; in assenza di assegnazione definitiva o di richieste, è disposta la vendita del bene, anche per parti;
              ad avviso della firmataria del presente atto, la suddetta procedura potrebbe essere estesa ai casi di sequestro e confisca dei veicoli, disposti in seguito a violazioni del Codice della strada,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, al fine di verificare la fattibilità dell'estensione della procedura, come esposta in premessa, ai casi omologhi di sequestro e confisca dei veicoli conseguenti alle violazioni del codice della strada.
9/1913-A/75. Macina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53 in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
              numerose le novità introdotte, riconducibili a tre fondamentali pilastri: contrasto all'immigrazione illegale, ordine e sicurezza pubblica, potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              l'articolo 5 del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
              il comma 1-bis del citato articolo 5 specifica – altresì – che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate;
              è sempre più evidente un cambiamento nel modo di viaggiare: infatti ci si sposta più frequentemente, in diversi periodi dell'anno e gli itinerari prevedono più trasferimenti;
              la permanenza media presso una struttura ricettiva, ovvero il rapporto tra le presenze (numero di notti trascorse) e gli arrivi (numero di clienti arrivati nella struttura), in una struttura ricettiva si attesta secondo i dati più recenti dell'Istat (2017) intorno alle 3,5 notti;
              tutto ciò deve essere coniugato da una parte con le necessarie ed imprescindibile esigenze di sicurezza ed ordine pubblico e dall'altra con le esigenze organizzative delle strutture ricettive, le quali hanno l'obbligo di comunicare i dati degli alloggiati alle questure territorialmente competenti attraverso il portale dedicato «Alloggiatiweb» della Polizia di Stato;
              la comunicazione dei dati degli alloggiati deve avvenire secondo una tempistica che permetta alle autorità di pubblica sicurezza di poter fare i necessari accertamenti;
              riducendosi i tempi della permanenza, ai titolari della struttura ricettiva è richiesto di inviare i dati degli alloggiati in tempi sempre più brevi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nell'ottica della citata integrazione, con mezzi informatici o telematici, delle modalità di comunicazione da parte delle strutture ricettive dei dati degli alloggiati alle autorità di pubblica sicurezza e al fine di consentire il citato collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, la possibilità che tali comunicazioni avvengano tramite un'app dedicata oppure permettendo il collegamento tramite smartphone al portale «Alloggiatiweb» per l'invio della documentazione richiesta.
9/1913-A/76. Masi.


      La Camera,
          premesso che:
              in una nota del 29 maggio 2019, il Ministero dell'interno – Dipartimento per le Libertà civili Immigrazione, ha rilevato come «il 2018 è stato certamente un anno di svolta nella governance dell'accoglienza, in termini di attuazione delle politiche di contenimento dei flussi migratori verso il nostro Paese, di rivisitazione, anche normativa, dei servizi riservati ai richiedenti asilo, di ridefinizione dei sistemi di riconoscimento dello status – ovvero di riconoscimento della protezione internazionale, di accoglienza dei richiedenti asilo e di trattenimento dello straniero ai fini dell'accertamento dell'identità., con particolare attenzione all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei neo-maggiorenni – nonché di interventi mirati a rendere efficaci le misure di espulsione e di rimpatrio. L'Italia si è posta in prima linea, in campo internazionale, con azioni intraprese per gestire la situazione migratoria nel Mediterraneo centrale, per il contenimento dei flussi, per il contrasto al traffico dei migranti (...)», con una notevole riduzione del numero degli sbarchi, frutto della complessa messa in campo basata sulla collaborazione interistituzionale;
              dal punto di vista dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, la nuova normativa – così come ridisegnata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, con la legge 1 dicembre 2018 n.  132 – ha modificato le disposizioni riguardanti il sistema SPRAR, rinominato «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (di seguito Siproimi), riservando l'inserimento nelle strutture di tale circuito, e ai relativi progetti diretti ad offrire assistenza e servizi di inclusione sociale e favorire i percorsi di autonomia, ai beneficiari di una forma di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n.  25/2008, ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) anche non richiedenti asilo, nonché ai titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario;
              in particolare, la normativa di cui sopra dispone che i minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangano nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (articolo 12, c. 5-bis, decreto-legge n.  113/2018) e, nel caso di concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Essa prevede, altresì, che il Siproimi si ponga quale ulteriormente sistema di accoglienza e di inclusione per i minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'articolo 13 della legge n.  47 del 2017 (c.d. «prosieguo amministrativo»), possano proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età;
              i comuni, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determinano liberamente le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza nei confronti dei migranti ed in particolare dei MSNA, ed in base alla normativa vigente è loro esclusivo onere provvedere al pagamento delle rette relative all'accoglienza dei MSNA sulla base delle convenzioni stipulate, indipendentemente dall'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, del contributo richiesto per il tramite delle Prefetture, a valere sul Fondo per l'accoglienza dei MSNA;
              numerosi Comuni, primo fra tutti quello di Agrigento, già nel 2017 non si sono visti liquidare il contributo relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per la mancata erogazione dello stesso, come pure nel 2018; la situazione non è migliorata nel corrente anno, e tutto ciò a causa dell'incapienza del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
              è evidente, dunque, che moltissimi comuni in difficoltà economiche sono di fatto messi nelle condizioni di subire, piuttosto che gestire, il fenomeno migratorio;
              già nel rapporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) del 2016 circa i dati quantitativi e qualitativi raccolti coinvolgendo in particolare tutti i Comuni italiani ai quali spetta la tutela e l'accoglienza dei minori non accompagnati presenti nel territorio, si sottolineava come «In questo lungo periodo, in più occasioni di confronto, i Comuni hanno evidenziato con forza la necessità di un Sistema nazionale che operi in un'ottica di ottimizzazione delle risorse evitando duplicazione di interventi, che innalzi il livello di protezione per tutti i minori che giungono soli sul territorio dello Stato assicurando un'accoglienza basata su standard omogenei definiti da precise linee guida nazionali. (...) Questi ultimi due anni hanno reso più che mai necessario, anche alla luce della rapida evoluzione dei flussi migratori in arrivo nel nostro Paese, un ripensamento delle politiche di accoglienza nel quadro di strategie complessive, che nel rispetto delle diverse responsabilità istituzionali scongiurasse il rischio di scaricare sugli enti locali la gestione di emergenze facilmente prevedibili (...)»,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:
          a) adottare idonei provvedimenti, volti ad eliminare i disagi, soprattutto di ordine economico, che si rilevano presso i Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei migranti nel garantire adeguate condizioni di dignità, adeguata assistenza e sicurezza delle persone accolte, scongiurando il pericolo che i costi dell'accoglienza gravino eccessivamente sui bilanci comunali, pregiudicando, altresì, la corretta erogazione di prestazioni e servizi nei confronti della popolazione residente;
          b) prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e che la loro realizzazione e gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziati dallo Stato.
9/1913-A/77. Perconti.


      La Camera,
          premesso che:
              il fenomeno della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano è in allarmante aumento, con gravi ricadute in termini di danni diretti e indiretti alle imprese che operano nella filiera, la cui competitività rischia di essere compromessa, così come la qualità e la sicurezza dei prodotti, minando la stessa immagine del Made in Italy;
              tra le azioni più ricorrenti, come evidenziato dalle maggiori associazioni di categoria, si annoverano usura e racket delle estorsioni, sfruttamento della forza lavoro, furto di bestiame e macellazione clandestina, danneggiamento delle colture e depredazione e razzia del patrimonio boschivo, contrabbando di prodotti alimentari e contraffazione, nonché utilizzo fraudolento di denominazioni geografiche, marchi e immagini che evocano l'Italia e i suoi prodotti;
              uno dei territori più colpiti dal fenomeno della criminalità nel settore agricolo è quello della provincia di Taranto, in cui negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation di violenza con furti di trattori e di gasolio agricolo, intimidazioni e « racket» specie ai danni di aziende che insistono in alcune aree rurali tra cui Grottaglie, Castellaneta, Ginosa e Manduria;
              solo lo scorso 9 luglio il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, ha emesso ordinanze cautelati a carico di 8 indiziati dei reati di usura, estorsione e rapina commessi, in concorso tra loro, dal 2015 ad oggi, ai danni di un imprenditore agricolo di Grottaglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte e di promuovere l'istituzione di tavoli locali per la sicurezza in agricoltura che vedano la partecipazione di rappresentanti degli uffici territoriali del Governo e degli enti territoriali interessati, con l'obiettivo di individuare le azioni più appropriate per debellare il fenomeno della criminalità organizzata nel settore agroalimentare.
9/1913-A/78. Cassese.


      La Camera,
          premesso che:
              la criminalità organizzata in agricoltura è un fenomeno sempre più preoccupante come dimostrano le continue denunce operate dalle maggiori associazioni di categoria;
              in alcuni territori la presenza delle organizzazioni malavitose è particolarmente allarmante come in Basilicata, nell'area ionica del Metapontino, area con una forte propensione imprenditoriale e con elevati potenziali di crescita nel settore dell'accoglienza turistica e in quello agricolo, con migliaia di ettari di colture ortofrutticole di eccellenza quali fragole, agrumi e pesche;
              la suddetta area, anche per la sua collocazione geografica, trovandosi al confine tra Calabria e Puglia, è purtroppo da tempo sotto pressione da parte delle organizzazioni malavitose che, come noto, sono particolarmente attive in queste regioni. Negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi episodi di intimidazione e minacce nei confronti di amministratori e imprenditori;
              gli attentati incendiari, probabilmente legati a richieste di «pizzo» e al controllo delle attività di spaccio su questi territori, accadono con frequenza quasi giornaliera, facendo salire la tensione e la paura in questi luoghi dove le comunità domandano legalità e si aspettano risposte adeguate da parte delle Istituzioni,

impegna il Governo

a valutare la necessità di intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte e di rafforzare ed aumentare i mezzi e le risorse a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura al fine di contrastare più efficacemente, specie in quei territori più colpiti, le organizzazioni criminali nel settore agroalimentare.
9/1913-A/79. Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del decreto inserisce il nuovo comma 6-bis all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione prevedendo che, salvo alcune eccezioni, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore, nonché i divieti e le limitazioni eventualmente posti dal Ministro dell'interno, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 11 del suddetto Testo Unico, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto. L'inosservanza è sanzionata con la previsione del pagamento di una somma di denaro e la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione;
              le navi sequestrate, ivi comprese quelle delle Organizzazioni non governative, saranno affidate alla Polizia di Stato, alla Capitaneria di porto o alla Marina Militare, laddove ne facciano istanza, che provvedono alla custodia, mentre a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare;
              a seguito della dismissione della nave Urania e della conclusione del contratto della nave Minerva Uno, è necessario assicurare alla comunità scientifica nazionale una nuova nave oceanografica per svolgere ricerca nel Mediterraneo;
              oltre a rappresentare un enorme investimento in termini di creazione di nuova conoscenza, le navi oceanografiche hanno un impatto per il Paese dal punto di vista economico, formativo e divulgativo. Con riferimento al Mediterraneo in particolare, poi, esse permetterebbero di rafforzare le conoscenze su temi cruciali come gli elementi di pericolosità naturale (sismicità e attività vulcanica sottomarina, frane costiere o sottomarine, maremoti), l'impatto dei cambiamenti climatici e l'impatto antropico diretto, a partire dall'inquinamento da plastica, che raggiunge il 7 per cento mondiale in un bacino che rappresenta meno dell'1 per cento dell'oceano globale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il registro nazionale delle imbarcazioni confiscate in maniera definitiva a seguito della violazione disposta dal comma 6-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, provvedendo all'assegnazione delle stesse anche agli enti statali o privati che si occupano di ricerca e analisi ambientale.
9/1913-A/80. Grippa, Barbuto, Barzotti.


      La Camera,
              esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
          premesso che:
              il decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito con modificazione dalla Legge 1 dicembre 2018, n.  132 ha fornito strumenti per rafforzare la sicurezza urbana investendo fondi cospicui per prevenire il degrado urbano e destinandone altri a un piano straordinario di assunzioni per le Forze di Polizia e i Vigili del fuoco;
              la sicurezza e l'idoneità dei luoghi di lavoro nell'ambito dei servizi di tutela della sicurezza pubblica, sono diritti imprescindibili di tutti i lavoratori e lavoratrici ed in special modo di coloro che prestano servizio nel comparto di pubblica sicurezza;
              il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, concernente il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, reca i requisiti per la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro e si applica anche nei luoghi ove è chiamato ad operare il personale della Polizia di Stato;
              purtroppo da notizie riportate a mezzo stampa, gli ambienti di lavoro degli uffici di pubblica sicurezza sono frequentemente al di sotto dei parametri minimi di vivibilità, causando una condizione di scarsa sicurezza per gli operatori che spesso si trovano a dover agire in strutture vetuste, prive di servizi fondamentali quali ascensori, passerelle per l'accesso dei disabili, locali adeguati per l'accoglienza degli utenti, nonché aree di parcheggio idonee ad accogliere i mezzi del personale e quelli di servizio;
              alcune questure, come riportato a mezzo stampa, necessitano di interventi strutturali sulle celle di sicurezza, vi sono strutture che appaiono particolarmente fatiscenti, al punto da dover avviare piani di riduzione del rischio sismico;
              è quasi un ossimoro il fatto che, come in molti casi, le forze dell'ordine siano chiamate a garantire il rispetto della legalità e delle normative vigenti per quel che concerne la sicurezza sul lavoro dei cittadini, quando al proprio interno talune disposizioni in materia di salute e sicurezza vengono a volte disattese o attuate solamente in parte;
              tale condizione di inadeguatezza delle strutture espone gli operatori di polizia ed i cittadini a possibili rischi, oltre ad abbassare i livelli di operatività e di sicurezza –,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, in futuri provvedimenti a carattere normativo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un piano straordinario di monitoraggio delle strutture degli uffici di pubblica sicurezza, al fine di valutarne la rispondenza agli standard di cui al decreto legislativo 81 del 2008.
9/1913-A/81. Amitrano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una serie di articolate misure urgenti, in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
              il Capo I in particolare, attraverso gli articoli 3 e 8 che intervengono rispettivamente sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale e per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, affronta una serie di misure finalizzate ad innalzare i livelli di sicurezza e di tutela della comunità nazionale, nel solco delle disposizioni già introdotte in materia dal precedente decreto – legge n.  113/2018;
              all'interno del quadro normativo previsto dal provvedimento in esame, la presenza della criminalità organizzata, anche straniera, caratterizzata dal forte radicamento su diversi territori del Paese, in particolare nel Centro (regione Lazio e in special modo, nella provincia di Latina,) e nel Mezzogiorno d'Italia, necessita, ad avviso del proponente, l'introduzione di misure urgenti e strutturali, finalizzate a contrastare una situazione di illegalità anche di natura economica, divenuta emergenziale;
              a tal fine, la presenza di una sede della Direzione Distrettuale Antimafia esclusivamente nei capoluoghi sede di Corte d'Appello non risponde spesso, alle necessità di contrasto delle nuove forme in cui si manifesta il fenomeno criminale associativo, come si riscontra ad esempio, dall'intensa attività delle cd ”mafie autoctone”, sulla costiera romana e pontina e la provincia di Latina;
              la necessità di una rivisitazione dei criteri finalizzati ad una nuova riorganizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, nelle aree del territorio nazionale ad alta densità mafiosa, come quella in precedente esposta, risulta pertanto ad avviso proponente, urgente e indifferibile, in relazione al radicamento consolidato di tali organizzazioni criminali, nonché dall'esigenza di sostenere l'attività d'indagine delle autorità competenti, al fine di contrastare gli interessi economici legati e l'attività fraudolenta legata al malaffare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di introdurre nel corso dei prossimi provvedimenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, un intervento normativo ad hoc, volto a rivedere i criteri delle procedure per le designazioni delle direzioni distrettuali antimafia, prevedendone la costituzione anche presso aree del territorio nazionale, ad alta densità mafiosa, come quella esposta in premessa.
9/1913-A/82. Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Atto Camera 1913, recante la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, in materia di disposizioni urgenti relative all'ordine ed alla sicurezza pubblica, intende ridurre l'immigrazione illegale, potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza e contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;
              l'articolo 6 rafforza il quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico, nel contempo assicurando maggiore tutela agli operatori delle Forze di polizia impiegati in servizi di ordine pubblico;
              le microtelecamere o bodycam sono delle telecamere portatili, che si posizionano sulla divisa dell'agente, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce;
              l'obiettivo relativo all'utilizzo delle bodycam consiste sia nel monitorare la condotta in servizio degli agenti equipaggiati, sia nell'accertare eventuali responsabilità di terzi, durante controlli e manifestazioni, consentendo di avere maggiori elementi di prova nelle indagini e favorendo maggior controllo nelle situazioni critiche per l'ordine pubblico,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di fornire di bodycam gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n.  121, impegnati in servizio di ordine pubblico, finalizzate alla ripresa di quanto accade in situazioni di criticità per l'ordine pubblico;
          a valutare l'opportunità di prevedere che le bodycam siano attivate da personale preposto dalle Forze dell'ordine e solo in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni con più di 100 persone e che le riprese relative a servizi di ordine pubblico che non hanno dato luogo a situazioni di pericolo siano cancellate a fine servizio;
          a valutare l'opportunità di disciplinare le modalità di utilizzo delle bodycam con particolare riguardo alla conservazione del materiale registrato a fine servizio, per un periodo di tempo comunque non superiore a ventiquattro mesi, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
9/1913-A/83. Gallo.


      La Camera,
          premesso che:
              in tema di ordine e sicurezza pubblica, come ribadito dall'articolo 10 del presente decreto, rientra anche la cosiddetta operazione ”Strade Sicure”; il comma 688 dell'articolo 1, legge 205 del 2017, ha esteso fino al 31 dicembre 2019 l'impiego fino ad un massimo di 7050 unità di personale delle Forze Armate;
              tale personale viene impiegato per il presidio di siti e obiettivi sensibili, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità, e del terrorismo;
              il provvedimento in esame ha previsto inoltre, all'articolo 10, un'integrazione di 500 unità di personale delle Forze Armate limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento ”Universiade Napoli 2019”: ciò ha contribuito in maniera efficace ad un corretto svolgimento della manifestazione;
              l'operazione ”Strade Sicure”, al 2018, ha conseguito importanti risultati: il programma ha riportato complessivamente dati significativi come 15.500 arresti in 9 anni, 2.2 tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate e quasi 3 milioni di individui controllati dai militari impegnati;
              il ridimensionamento che ha subito suddetta operazione, in particolare negli anni precedenti all'insediamento di questo Governo, ha fatto in modo che si riducesse l'attività di pattugliamento dei nostri militari, rendendo sempre più ”statico” il loro impegno;
              appare evidente come, sia a livello di stress fisico del nostro personale (sopportare abbigliamenti ed equipaggiamenti che vanno dai 4,5 ai 15 chili in base alla tipologia) che a livello di obiettivo dell'operazione (diminuzione della criminalità, effetto deterrente), si renda opportuno rimodulare l'attività di presidio in favore di quella di pattugliamento,

impegna il Governo

a considerare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la possibilità di rimodulare l'attività di presidio dei siti, incrementando i pattugliamenti nei luoghi sensibili, al fine di garantire un'azione più a largo raggio ed una considerevole riduzione dello stress psico-fisico del personale impiegato, in relazione all'attività svolta e all'equipaggiamento usato, adottando tutte le misure necessarie in tal senso.
9/1913-A/84. Iovino.


      La Camera,
              esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza,
          premesso che:
              il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta in Italia uno dei più importanti presidi di sicurezza del Paese;
              all'interno del corpo dei Vigili del Fuoco, donne e uomini lavorano in emergenza di notte, di giorno, durante i periodi festivi, guidano mezzi pesanti assumendo considerevoli responsabilità, scavano con le loro mani per salvare vite umane;
              troppo spesso le dotazioni a disposizione non risultano idonee alla prevenzione di rischi costituenti lo stesso svolgimento dell'attività di soccorso;
              la professione del Vigili del Fuoco oltre ad essere rischiosa è anche particolarmente usurante e disagiata, poiché articolata su un ciclo continuo e con turni, anche notturni, di 12 ore. Queste caratteristiche sottopongono gli operatori a condizioni di stress psico-fisico dovuto all'incidenza di fattori esterni, di carattere ambientale o legati alla particolarità degli scenari che si presentano;
              in particolare, la sede operativa di Voghera ha attualmente un organico sottodimensionato rispetto ai turni di lavoro svolti e al territorio da presidiare,
              la sede operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Voghera rappresenta il presidio più importante per la sicurezza dei cittadini della città e del territorio della Valle Staffora e dell'oltrepò Pavese;
              la competenza della sede di Voghera si estende per un'area che comprende circa 40 comuni della provincia di Pavia, e ciò porta ad operare in un territorio ricco di attività importanti e con un alto pericolo d'incidente rilevante;
              al momento vi è un'unica autoscala presente su tutta la Provincia di Pavia, in dotazione al Comando Provinciale di Pavia e quando il territorio presidiato dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Voghera necessita dell'autoscala per le operazioni di soccorso deve far richiesta al Comando di Pavia;
              durante gli interventi in aree interne sussiste la temporanea assenza dell'autoscala nel territorio presidiato dai Vigili del Fuoco di Pavia;
              al fine di operare nelle aree interne, il tempo per l'arrivo dell'autoscala è un elemento di insicurezza e di inefficacia dell'intervento poiché molti centri urbani sono collocati geograficamente in un territorio prevalentemente collinare e montuoso, con una viabilità molto difficoltosa e raggiungibili più facilmente con mezzo dotato di cestello omologato;
              in aggiunta si fa presente che presso la Caserma iriense, in osservazione della classificazione D2 del distaccamento, dovrebbero essere in servizio sette uomini per turno, mentre ne risultano, invece, soltanto cinque;
              come adeguatamente descritto dagli organi di informazione, all'interno della caserma manca un secondo camion effettivo, in quanto il veicolo presente nel garage, dopo essere stato soggetto per oltre un anno a varie riparazioni, continua a presentare il malfunzionamento degli strumenti minimi di soccorso, necessari per il funzionamento del mezzo;
              si registra infine, la carenza di insetticidi necessari per le disinfestazioni dagli imenotteri, oltre alle tute protettive di ultima generazione, capaci di resistere anche ai pungiglioni delle nuove specie di calabroni provenienti dall'Africa,

impegna il Governo a:

          a valutare l'opportunità di stanziare, nella prossima legge di bilancio, adeguate risorse affinché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco venga inserito tra le categorie riconosciute dalla legge come lavori usuranti;
          a valutare l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alle sedi operative dei Vigili del Fuoco al fine di ammodernare il parco mezzi e le attrezzature da lavoro, nonché per aumentare il personale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la sicurezza e l'efficienza degli operatori durante gli interventi;
          a valutare l'opportunità di dotare al più presto la sede operativa dei Vigili del fuoco di Voghera di un mezzo dotato di cestello omologato per gli interventi dei Vigili del fuoco;
          a valutare l'opportunità di incrementare in tempi celeri l'organico a servizio della sede di Voghera di almeno un'unità per turno.
9/1913-A/85. Romaniello, Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge A.C. 1913 – A «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica» prevede norme volte a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in materia di immigrazione;
          considerato che:
              la Guardia Costiera italiana, insieme alla Marina Militare, svolge un ruolo fondamentale nella vigilanza di tutte le attività marittime e portuali;
              tra le competenze attribuite alla Guardia Costiera vi è la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltre alla tutela dell'ambiente marino, dei suoi ecosistemi e l'attività di vigilanza dell'intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale;
              l'attuale organico consta di 11.000 uomini e donne, distribuiti in una struttura capillare costituita da 15 Direzioni Marittime, 55 Capitanerie di porto, 51 Uffici Circondariali Marittimi, 128 Uffici Locali Marittimi e 61 Delegazioni di Spiaggia, mediante la quale il Corpo continua ad esercitare le proprie molteplici attribuzioni, sul mare e lungo le coste del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare l'organico in dotazione alla Guardia Costiera al fine di svolgere in maniera adeguata le competenze ad essa attribuite.
9/1913-A/86. Rospi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto, all'articolo 4, in tema di potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura destina risorse alla copertura degli oneri conseguenti tali operazioni, effettuate da operatori di Stati esteri con i quali siano stati stipulati appositi accordi;
              l'articolo 4 del provvedimento in esame stabilisce gli oneri connessi all'implementazione dell'utilizzo delle operazioni sotto copertura, quale strumento investigativo delle forze di polizia anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
              la disposizione si riferisce al concorso degli operatori di polizia di Stati esteri, con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio italiano;
              per tali operazioni, è previsto lo stanziamento rispettivamente di 500.000 euro per il 2019; 1 milione per il 2020; 1,5 milioni per il 2021; tali finanziamenti sono disposti mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) della legge 23 febbraio 1999, n.  44 – ’Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura’,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 4 del provvedimento al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a provvedere all'onere derivante dall'attuazione del citato articolo 4 del provvedimento in esame, pari a 3 milioni di euro in tre anni, con risorse diverse da quelle indicate nel testo a copertura del suddetto onere.
9/1913-A/87. Saitta, Sarli, Macina, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà, Alaimo, Baldino, Bilotti, Berti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in particolare prevedendo disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale;
              negli ultimi mesi il numero degli ingressi degli immigrati illegali che attraversano il confine italo-sloveno è notevolmente aumentato. Sembrerebbe, da diversi articoli della stampa locale, che rispetto al 2018 l'incremento degli arrivi degli immigrati attraverso la rotta balcanica sia raddoppiato e che la polizia slovena abbia fermato 3000 persone al confine, mentre secondo i dati diffusi dal Ministero dell'interno sono 898 le persone intercettate al confine da inizio anno al 20 giugno, di cui 129 riammesse in Slovenia, a fronte di circa 450 intercettate nel 2018;
              occorrerebbe per cui una azione per potenziare le forze di polizia delle Frontiere al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nei territori dove il numero di arrivi degli immigrati aumenta anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli,

impegna il Governo

a valutare di predisporre, con un successivo decreto, il trasferimento di un adeguato numero di personale delle Forze di Polizia delle Frontiere al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, al contrasto dell'immigrazione irregolare nelle zone dove i flussi migratori in determinati periodi dell'anno aumentano, anche grazie a condizioni meteorologiche favorevoli.
9/1913-A/88. Sabrina De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame reca ”Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” e, in particolare, l'articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in Italia – per missione, per gara sportiva e, come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, per ricerca scientifica – tra quelle per le quali il permesso di soggiorno non sia necessario (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi);
              la ricerca non può e non deve essere considerata esclusivamente quella scientifica, ma il concetto deve essere ampliato e riguardare anche quella umanistica,

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative l'ampliamento del riferimento alla ricerca scientifica anche a quella umanistica al fine di riconoscere dignità e rilevanza ad un settore spesso non sufficientemente valorizzato.
9/1913-A/89. Bella, Gallo, Acunzo, Azzolina, Carbonaro, Casa, Frate, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone una serie di misure riconducibili alla ratio unitaria di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica;
              in particolare, l'articolo 10-ter, dispone il ”Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato”;
              ad avviso dei firmatari del presente atto, in forza della materia ”sicurezza pubblica”, declinata, anche con riguardo ai recenti avvisi della Corte costituzionale, quale ”tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale”, è da ritenersi necessaria anche l'uniformità e l'omogeneità nel campo della formazione dei diversi Corpi che vi operano, tra i quali i Corpi della polizia locale, in particolare per i comandanti ed i responsabili di servizio,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate:
          a) alla formazione uniforme del personale delle polizie locali, in particolare dei comandanti e dei responsabili di servizio, da svolgersi presso la Scuola superiore di Polizia sotto l'egida del Dipartimento di Pubblica sicurezza ed il coordinamento operativo da parte del Capo della Polizia;
          b) all'istituzione, presso il Ministero dell'interno-Dipartimento di pubblica sicurezza, di un Albo nazionale dei comandanti, previa definizione dei requisiti personali e professionali nonché dei criteri e delle modalità di accesso e permanenza nell'Albo.
9/1913-A/90. Maurizio Cattoi, Galizia.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, in particolare prevedendo disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale;
              il Sistema europeo di asilo è attualmente disciplinato dal cosiddetto Regolamento Dublino III (Regolamento 604/2013/UE). Esso prevede che la domanda di asilo debba essere esaminata dallo Stato in cui il richiedente ha fatto ingresso nell'Unione, e disciplina il sistema Eurodac, ossia un archivio comune delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Il regolamento di Dublino, quindi, stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare quale Stato membro sia responsabile dell'esame di una domanda di asilo;
              in questi anni, e in particolare con quella che è stata definita la «crisi migratoria» si è palesata l'inidoneità del cosiddetto regolamento Dublino III a gestire efficacemente i flussi migratori. In particolare, l'attuale sistema ha messo in luce non poche problematiche per una gestione sostenibile del fenomeno e una responsabilizzazione equamente ripartita tra gli Stati membri dell'Unione europea,

impegna il Governo

a promuovere una modifica del sistema «Dublino III» (regolamento (UE) n.  604/2013) che determini l'eliminazione del principio secondo il quale la richiesta di protezione internazionale va presentata nello Stato di primo approdo e preveda una redistribuzione equa dei migranti anche a livello europeo.
9/1913-A/91. Di Stasio.


      La Camera,
          premesso che:
              la disciplina sulla vigilanza ittica volontaria in mare, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, prevede che le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alle attività di vigilanza sulla pesca;
              tale previsione, in considerazione delle spese aggiuntive che impone alle Amministrazioni resta sostanzialmente inapplicata rendendo inefficace ogni azione a tutela della fauna ittica e degli ambienti acquatici marini;
              la disciplina relativa alla pesca ricreativa e sportiva, di cui al Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.  1604, consente anche alle Associazioni della pesca ricreativa e sportiva la nomina e il mantenimento a loro spese degli agenti ittici volontari destinati ad operare nelle acque interne sia pubbliche, sia private,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere anche alla disciplina relativa alla vigilanza ittica volontaria in mare la previsione vigente per la pesca ricreativa e sportiva che consente alle Associazioni della pesca la nomina di agenti giurati volontari con conseguente imputazione alle stesse dei relativi costi.
9/1913-A/92. L'Abbate.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ripristina la vigenza – fino al 31 dicembre 2019 – dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente il trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, la cui abrogazione è intervenuta a decorrere dal 8 giugno 2019 per effetto del decreto legislativo n.  51 del 2018. La suddetta reviviscenza ha lo scopo di consentire un aggiornamento delle modalità di attuazione dei principi in termini di garanzia della privacy e del trattamento dei dati da parte del CED Interforze e dagli organi, uffici o comandi della polizia,
              al fine di migliorare l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto ai reati, l'articolo 8-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito in legge 24 luglio 2008, n.  125, ha incluso gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto tra i soggetti legittimati ad accedere ai dati contenuti nel CED. Tale disposizione, tuttavia, risulta ancora inattuata, vista la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, necessario per individuare i dati e le informazioni oggetto del relativo accesso nonché per stabilire le modalità del medesimo;
              in coerenza con la linea tracciata dalla disciplina citata, al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto ai reati, nonché per potenziare le sinergie tra le istituzioni impegnate nel contrasto dei reati e del crimine, appare opportuno attribuire la legittimazione all'accesso ai dati contenuti nel CED altresì agli ufficiali e agli agenti dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i quali svolgono un importante ruolo tecnico, investigativo ed operativo nel settore ambientale, con particolare riguardo ai fenomeni dell'inquinamento, del ciclo dei rifiuti, degli incendi boschivi e dell'attività di controllo sull'attività venatoria,

impegna il Governo

ad emanare il decreto ministeriale previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  92, convertito in legge 24 luglio 2008, n.  125, necessario per attuare quanto ivi disposto in materia di accesso ai dati contenuti nel CED degli ufficiali e degli agenti del Corpo delle capitanerie di porto, nonché a valutare l'opportunità di promuovere le idonee iniziative legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attribuire la medesima legittimazione, agli ufficiali ed agli agenti appartenenti ai Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle diverse e specifiche competenze dei medesimi.
9/1913-A/93. Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              l'impegno italiano nelle missioni internazionali è prevalentemente incentrato nella regione euromediterranea e il Mediterraneo, in particolare, rappresenta l'area di prioritario interesse strategico nazionale e lo spazio nevralgico della nostra azione;
              in tale contesto la nostra priorità strategica continua ad essere il sostegno alla stabilizzazione della Libia anche attraverso la lotta al terrorismo, il contrasto ai traffici illegali e dell'immigrazioni irregolare;
              la missione Mare Sicuro ha l'obiettivo di corrispondere alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo ed assicurare la tutela degli interessi nazionali, incrementando gli assetti del dispositivo aeronavale di sorveglianza nel Mediterraneo centrale comprensivo della missione in supporto alla Guardia costiera libica richiesta dal Consiglio presidenziale – Governo di accordo nazionale libico;
              sussiste la necessità di supportare le forze di sicurezza libica nelle attività di controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani mediante un dispositivo aeronavale integrato che preveda attività di collegamento e consulenza a favore della Marina e Guardia costiera libica ed una collaborazione per la costituzione di un centro operativo marittimo in territorio libico per la sorveglianza, la cooperazione marittima e il coordinamento delle attività congiunte,

impegna il Governo

in relazione all'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale, tenuto conto degli impegni già assunti dall'Italia nei confronti del Governo libico, finalizzati ad implementare le capacità della Guardia Costiera libica nel settore delle attività di ricerca e soccorso in mare, a realizzare gli obiettivi già assegnati all'operazione Mare Sicuro, anche con l'impiego di personale specializzato del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, per incrementare le capacità di coordinamento degli interventi di ricerca e soccorso nella relativa area di responsabilità dichiarata dalla Libia, prevedendo la realizzazione di un Libyan – Maritime Rescue Coordination Centre (L-MRCC) a Tripoli di tipo «basico», valutando anche l'eventuale fornitura delle relative dotazioni, l'assistenza tecnico-legale per l'adeguamento alla normativa sul SAR e la formazione del relativo personale.
9/1913-A/94. Giovanni Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8 del provvedimento in esame introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna;
              tale articolo autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale;
              a tal fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001, assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/Fascia retributiva 28 e 600 unità di Area Il/Fascia retributiva 2, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente;
              nel corso degli anni sono state acquisite da parte dei tirocinanti della giustizia regionali e nazionali specifiche competenze atte a svolgere tali funzioni e a sopperire alle carenze di organico negli uffici giudiziari;
              appare opportuno evitare la dispersione del patrimonio di tali competenze che consentirebbe la prosecuzione dei lavori senza necessità di ulteriore formazione il cui espletamento potrebbe sottrarre tempo utile alla definizione dei processi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire nell'ambito delle assunzioni previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, nonché nell'ambito di future assunzioni negli organici giudiziari, il reclutamento dei Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali.
9/1913-A/95. Barbuto, Grippa, Scutellà, Furgiuele, Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi anni si è concentrato un aumento di episodi di violenza nei confronti di medici, infermieri ed operatori sanitari;
              secondo i dati del sindacato Anaao Assomed (Associazione medici e dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale), 7 medici su 10 hanno dichiarato di aver subito violenza almeno una volta, senza contare le minacce e gli insulti ricevuti. Un approfondimento a livello regionale evidenzia che le percentuali di aggressioni, sia fisiche che verbali, raggiungono il 72,1 per cento nel Sud e nelle Isole coinvolgendo l'80,2 per cento, per i medici che lavorano in Pronto Soccorso e 118, infatti, per il Sindacato degli Infermieri, nel 2018 sono stati registrati 456 casi di aggressione su operatori al Pronto Soccorso;
              secondo i dati riportati dall'Inail, sono in media più di tre gli episodi di violenza al giorno che si verificano in Italia contro medici e personale sanitario, mentre per la Federazione di Asl e Ospedali (FIASO), i casi di aggressione all'anno superano i tremila;
              nel settembre del 2018, si è compiuta la più efferata aggressione contro un medico, il dottor Giovanni Palumbo, è stato ucciso nel suo studio di Sanremo, da un paziente armato di coltello che lo riteneva responsabile di una perizia sbagliata riguardo la richiesta di invalidità;
              con il decreto-legge del 4 ottobre 2018, n.  113 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché le misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a tutela del decoro, è stato esteso l'ambito del DASPO anche ai presidi sanitari;
              ad oggi, nonostante ciò, le aggressioni non diminuiscono ed è paradossale che siano proprio le persone che si prendono a cuore la salute dei cittadini a dover correre il rischio quotidiano di subire danni fisici e morali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere urgenti iniziative legislative ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale a medici e operatori sanitari durante l'esercizio delle proprie funzioni, incrementando al contempo, il numero di personale di polizia e la presenza dei presidi di sicurezza all'interno di tutti i nosocomi.
9/1913-A/96. Trizzino, Misiti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento è volto ad introdurre ulteriori misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              all'articolo 7 si apportano modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;
              la lettera d) interviene sull'articolo 635 c.p., il quale disciplina il reato di danneggiamento. La disposizione introduce nell'articolo del codice un ulteriore comma, ai sensi del quale chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
              La nuova ipotesi è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni, e pertanto è possibile – come precisa la relazione illustrativa – l'arresto facoltativo in flagranza ex articolo 381 c.p.p.;
              di frequente accade che in seguito a manifestazioni o cortei si riscontrino danneggiamenti, deturpamenti o imbrattamenti su beni mobili e immobili e non sempre i responsabili sono di facile individuazione;
              laddove non viene individuato il responsabile sul momento, perché non visto o non segnalato dagli stessi manifestanti, si riscontra poi un danno economico che incide inevitabilmente sull'economia dei cittadini;
              sarebbe necessario ed utile che per ogni corteo o manifestazione venisse stipulato un contratto scritto tra l'organizzatore e gli organi addetti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, affinché l'organizzatore, sia persona singola o appartenente ad un partito o movimento o associazione, debba essere individuabile in persona fisica e debba rispondere dei danni, imbrattamenti, deturpamenti avvenuti all'interno del corteo o manifestazione, solamente laddove non sia stato individuato il responsabile del danneggiamento e sia comprovato che il danneggiamento sia avvenuto all'interno della manifestazione o del corteo, e direttamente collegato in ambito temporale;
              pertanto occorre che la manifestazione o il corteo possa essere autorizzato solo quando l'organizzatore abbia firmato il contratto sulla responsabilità civile di eventuali danni o eventuale assicurazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie, l'obbligo di stipula di contratto idoneo ad individuare la responsabilità civile dell'organizzatore del corteo o manifestazione per gli eventuali danni causati durante e nel corso dello svolgimento degli stessi.
9/1913-A/97. Comencini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento è volto ad introdurre ulteriori misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;
              in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione europea e nazionale, per contrastare il fenomeno terroristico mette in campo, una complessa attività informativa di prevenzione, volta a prevenire le minacce alle istituzioni democratiche;
              con riguardo alla legislazione nazionale italiana, pur avendo dimostrato nel corso di questi ultimi decenni di non essere insensibile alla tematica del risarcimento del danno da reato, tanto che è venuto sempre più intensificando un sistema di misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di specifici illeciti, in particolare del terrorismo e della criminalità organizzata, è però venuta sempre più maturando anche l'esigenza di farsi carico dell'assistenza alle vittime dei reati intenzionali violenti diversi da quelli specifici già regolamentati dallo Stato;
              oggi, sul piano generale, il quadro complessivo dei risarcimenti, del pagamento delle spese processuali e delle tutele a favore delle vittime dei reati risulta tutt'altro che rassicurante, anche a causa delle sempre più numerose ipotesi di autori di reato rimasti ignoti o comunque insolvibili; è notorio che la vittima di un crimine violento subisce, oltre all'intuibile e meglio quantificabile danno fisico o materiale prodotto dal reato (cosiddetto danno primario), anche un danno cosiddetto secondario, se percepisce un atteggiamento negativo o indifferente da parte delle istituzioni o della società;
              pertanto, è altresì notorio che la tutela delle vittime di reato è strettamente connessa al principio della certezza della pena, soprattutto per quanto riguarda i reati violenti;
              l'adeguato risarcimento del danno o le forme di supporto devono necessariamente accompagnarsi alla certezza per la vittima che il responsabile del reato sconterà interamente ed effettivamente la pena prevista dall'ordinamento, poiché in difetto verrà ulteriormente aggravato il cosiddetto danno secondario, determinando un clima di diffidenza e di distacco nei confronti delle istituzioni, percepite come lontane e indifferenti, e la cui manifestazione più evidente è la sfiducia nei confronti dello Stato che finisce per rendere più vulnerabili le vittime stesse;
              per definizione vengono considerate vittime del terrorismo tutti quei cittadini, siano essi italiani, stranieri o apolidi, che vengono uccisi o feriti a seguito di atti terroristici avvenuti nel territorio italiano a decorrere dal 1o gennaio 1961;
              allo stesso modo vengono tutelati i cittadini italiani, che vengono uccisi o feriti a seguito di atti terroristici avvenuti nel territorio extranazionale a decorrere dal 1o gennaio 1961. La prima distinzione fondamentale è quindi su base territoriale, tra atti di terrorismo compiuti sul suolo italiano o al di fuori di esso,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assumere tempestivamente iniziative per risarcire congruamente le vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e i loro superstiti allo scopo di riconoscere e rispettare i diritti delle stesse, in particolare la loro dignità umana e la loro vita privata e familiare.
9/1913-A/98. Formentini, Zoffili, Iezzi, Comencini, Billi, Caffaratto, Coin, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;
              nel nostro Paese già vige il divieto di circolare in luogo pubblico con il viso coperto ai sensi della legge 22 maggio 1975, n.  152;
              si tratta di una legge a tutela dell'ordine pubblico approvata negli anni del terrorismo che, se venisse rigorosamente applicata, sanzionerebbe anche l'uso del burqa o del niqab, condotte dettate da un radicamento culturale etnico o sostenute da fondamenti religiosi;
              la giurisprudenza ha più volte ribadito come l'applicazione di tale normativa non possa prescindere dalle motivazioni connesse al divieto, ossia il reale pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza che potrebbe scaturire da tale condotta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vietare o limitare, nel pieno rispetto della legge 22 maggio 1975, n.  152, in luogo pubblico o nel corso di manifestazioni pubbliche, l'utilizzo di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, che comportano in tutto o in parte l'occultamento del volto.
9/1913-A/99. Zoffili, Tateo, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;
              l'articolo 10, in particolare, dispone l'impiego di ulteriori contingenti di militari da impiegare per il controllo del territorio per il periodo relativo allo svolgimento dell'Universiade 2019 a Napoli;
              nel 2020 la città di Parma sarà la capitale italiana della cultura e sarà necessario un presidio maggiore del territorio che ospiterà mostre, eventi e manifestazioni culturali che attireranno in città molti turisti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore contingente di forze dell'ordine e/o militari per il presidio del territorio della Città di Parma che sarà la capitale italiana della cultura 2020, a supporto delle attività di ordine e sicurezza pubblica necessarie per il regolare e sicuro svolgimento dell'evento.
9/1913-A/100. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula reca una serie di misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione;
              durante l'esame in sede referente sono state inserite una serie di disposizioni riguardanti le forze di polizia e i vigili del fuoco, volte a consentire loro di lavorare in condizioni migliori nell'ambito del potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;
              i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano non sono organismi di diritto pubblico in quanto privi di personalità giuridica, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza 36 del 1960) ed un parere fornito nel 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con riguardo all'adesione del corpo dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda alle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a.;
              conseguentemente, i suddetti volontari non sono tenuti all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 con riguardo alla fornitura di beni e servizi legati all'attività istituzionale, pur rispettando i principi generali dell'ordinamento in materia di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, economicità, tutela della salute e dell'ambiente, patrimonio culturale e promozione dello sviluppo sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento normativo utile, di chiarire che i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed i loro organismi rappresentativi, in quanto enti privi di personalità giuridica, sono esonerati dall'applicazione delle norme del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, per l'acquisto di beni e servizi legati all'attività istituzionale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
9/1913-A/101. Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento reca all'articolo 4 disposizioni volte al potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, mettendo a disposizione appositi stanziamenti per implementare l'utilizzo di questo strumento investigativo in relazione al concorso di operatori di polizia stranieri in attività undercover svolte in Italia, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
              lo strumento delle operazioni sotto copertura, introdotto dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146, costituisce una delle più incisive modalità di lotta contro gravi manifestazioni delittuose, tanto è vero che, nel corso degli anni, l'elenco dei reati in relazione ai quali è possibile farvi ricorso a fini di prevenzione e contrasto del crimine e a tutela dell'ordine pubblico è andato progressivamente estendendosi;
              il pieno dispiegarsi delle potenzialità investigative dell'istituto è, tuttavia, limitato dalla mancata emanazione – per ragioni legate esclusivamente alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri (invero, non superiori ai 200.000 euro annui) – del decreto interministeriale, previsto dal comma 5 del predetto articolo 9, nel rispetto del quale può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, nonché le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi;
              la formulazione della disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame non consente di utilizzare le somme ivi previste per coprire i pur ridotti oneri relativi al predetto decreto interministeriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo veicolo normativo utile, disposizioni finalizzate a consentire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n.  146 del 2006, consentendo così alle Forze dell'ordine di poter utilizzare appieno le potenzialità di impiego insite nello strumento investigativo delle operazioni di polizia sotto copertura.
9/1913-A/102. Iezzi, Tonelli, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.


      La Camera,
          premesso che:
              con decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, recante «disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale» ed in particolare con l'articolo 12 comma 1 è stato consentito al Ministero dell'interno di assumere a tempo indeterminato «un contingente di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» nell'ambito delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
              con decreto del Ministero dell'interno 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» numero 33 del 2 maggio 2017, è stato bandito il concorso a 250 posti di funzionario amministrativo da destinare esclusivamente alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Commissione nazionale per il riconoscimento del diritto d'asilo;
              il suddetto contingente di personale, assunto dopo aver superato una procedura di selezione per titoli ed esami secondo criteri oggettivamente paragonabili per difficoltà a quelli previsti con analogo concorso indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017 per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, se non addirittura più restrittivi e comunque specialistici nel taglio internazionale, hanno smaltito nel II semestre 2018 oltre 80.000 delle 95.576 pratiche giacenti consentendo una ragionevole previsione di azzeramento delle stesse entro brevissimo tempo;
              lo stesso contingente è stato inquadrato nel livello più basso della III area funzionale del CCNL 2016-2018 Comparto Ministeri prevista per il personale dipendente contrattualizzato, pur integrato con gettoni di presenza legati alla produttività nell'ambito delle Commissioni Territoriali, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo n.  25 del 2008;
              in sede di esame in commissione del decreto-legge n.  53 del 2019, recante «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», è stato inserito l'articolo 8-bis (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione Civile dell'interno), il quale prevede che «all'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa», facendo così perdere ogni attribuzione giuridica ed economica legata alla definizione di «altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico» di cui al decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n.  46,

impegna il Governo

a modificare, con proprio intervento legislativo, il decreto-legge 17 febbraio 2017, n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.  46, affinché il personale di cui all'articolo 12, comma 1 dello stesso decreto, all'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità senza limitazioni geografiche su base volontaria, sia ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa e con priorità alle sedi nei capoluoghi di regione, mantenendo l'inquadramento giuridico, il trattamento economico ed anche, per il personale altamente qualificato, l'impiego per l'espletamento di funzioni di carattere specialistico; e, in caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, sia ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno.
9/1913-A/103. Ubaldo Pagano, Lacarra.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53 recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende, ma che corre il rischio di andare, invece, contro gli interessi nazionali, seminando intolleranze e paure, non diffondendo insicurezze, smantellando i presidi di integrazione, come il sistema SPRAR, perché integrazione significa sicurezza;
              i due articoli principali sono gli articoli 1 e 2, che, come abbiamo ribadito nella discussione in Commissione, dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine
              o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»;
              le normative internazionali prevedono però che se il comandante di una nave in navigazione individua o intercetta un'imbarcazione in cui ci sono persone in pericolo, naufraghi, cioè persone che sono su un'imbarcazione che non è più in grado di manovrare (questa è l'esatta definizione), quell'imbarcazione ha l'obbligo – ha l'obbligo, il dovere di salvare quelle persone e salvare quelle persone non significa semplicemente prenderle a bordo ma trasportarle in un porto sicuro e farle sbarcare in un porto sicuro;
              il decreto-legge prevede invece che il Ministro dell'interno abbia la possibilità di bloccare una nave quando c’è un problema di ordine pubblico: una normativa di fatto in ultima istanza perché inapplicabile, ma deleteria sul fronte degli effetti propagandistici e del rispetto dei diritti umani;
              quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà mentre contemporaneamente si assiste allo sdoganamento – e all'auto-sdoganamento – di fatto quotidiano, di razzismi, di neofascismi, di neonazismi, in netto contrasto con i livelli di civiltà della nostra democrazia repubblicana;
              tra le «emergenze» di questo Governo e in particolare del Ministro competente, al di là di proclami e visite ad effetto ad immobili confiscati alla Mafia, non si rintraccia la lotta alla criminalità organizzata, che oltre tutto non poco ruolo riveste nella gestione dei traffici e nello sfruttamento di esseri umani;
              il Ministro dell'interno ha invece ritenuto considerare una priorità «rivedere» la assegnazione delle scorte, con un'annunciata direttiva ministeriale, di cui però ancora ad oggi non si ha disponibilità, ma che ha sicuramente avuto come effetto quella di dare un segnale di indebolimento della tutela delle persone minacciate dalle mafie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, anche a valere sugli introiti delle nuove entrate che potrebbero derivare dalle sanzioni amministrative che il decreto introduce per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, adeguati stanziamenti atti a di garantire un efficiente servizio scorte, con adeguate tutele e garanzie per la sicurezza degli agenti addetti, per la protezione personale per la protezione personale degli amministratori minacciati dalla mafia e dalla camorra.
9/1913-A/104. De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              quello che ci troviamo ad esaminare altro non è che un provvedimento «manifesto», propaganda che al di là dei fini proposti appare privo di reale efficacia giuridica, poiché non potrà raggiungere gli effetti che pretende;
              quello che interessa al Governo è semplicemente lanciare un messaggio, un messaggio pericoloso che addita a nemici del popolo e a nemici del Paese le ONG, tutte le ONG e tutte le organizzazioni non governative, cioè tutti gli enti e le istituzioni che si occupano professionalmente di solidarietà;
              due articoli principali sono gli articoli 1 e 2, che, come abbiamo ribadito nella discussione in Commissione, dispongono un nuovo potere in capo al Ministro dell'interno, cioè il potere di bloccare, prima dell'ingresso nelle acque territoriali, imbarcazioni quando queste imbarcazioni, a discrezione del Ministro dell'interno, possano mettere a repentaglio l'ordine o la sicurezza pubblica oppure possano violare le norme che riguardano l'immigrazione, però, ovviamente, «nel rispetto delle normative internazionali»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riassegnare i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi del Ministero dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.  105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  143 del 17 luglio 2017.
9/1913-A/105. Gadda.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto reca: «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;
              i comuni frontalieri del nostro territorio sono spesso la «prima linea» dell'immigrazione clandestina. Per esempio, le montagne alle spalle della Val di Susa, come anche il colle della Maddalena, nelle stagioni invernali, diventano il varco da cui tentato di passare extracomunitari che fino a poco tempo provavano a forzare il confine a Ventimiglia. Ogni giorno vengono intercettati tra le dieci e venti persone;
              nonostante la situazione oramai preoccupante, le istituzioni stanno lasciando questi territori senza un giusto contingente di Forze armate o di Polizia che possa assicurare la sicurezza e la tutela dei residenti e dei confini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad aumentare il contingente di personale delle Forze di Polizia presso i Comuni frontalieri, che molto spesso sono privi di stazione di polizia, in modo tale che possano svolgere operazioni di controllo e tutela della popolazione ivi residente e dei confini.
9/1913-A/106. Ciaburro.