XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 novembre 2019

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 novembre 2019.

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Boccia, Boldrini, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carfagna, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Comaroli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Sabrina De Carlo, De Micheli, Del Barba, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Ferri, Fioramonti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Muroni, Orlando, Orrico, Parolo, Pastorino, Patassini, Pedrazzini, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 13 novembre 2019 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
          MANDELLI: «Delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di medicinali per uso umano» (2251);
          MANDELLI: «Modifica dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, in materia di esercizio cumulativo di professioni o arti sanitarie» (2252);
          MANDELLI: «Disposizioni in materia di valutazione del servizio prestato presso le farmacie nei concorsi per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale» (2253);
          MANDELLI: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità» (2254).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge ROSPI ed altri: «Disciplina dello svolgimento dei corsi di formazione al salvataggio in acque marittime, acque interne e piscine e del rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente ai bagnanti» (1727) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Frate.

      La proposta di legge MAMMÌ ed altri: «Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita e di prevenzione, diagnosi e cura dell'infertilità femminile e maschile» (1906) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

      La proposta di legge DEL MONACO ed altri: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente il reclutamento e la formazione dei volontari delle Forze armate, l'ammissione al servizio permanente e il collocamento lavorativo al termine del servizio» (2051) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

Ritiro di proposte di legge.

      In data 13 novembre 2019 il deputato Bignami ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
          BIGNAMI: «Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull'accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio» (2030).

      La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1493 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N.  104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, NONCHÉ PER LA RIMODULAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PER LA REVISIONE DEI RUOLI E DELLE CARRIERE E PER I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE E PER LA CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2242)

A.C. 2242 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

      La Camera,
          premesso che:
              nel provvedimento in esame si ravvisano problemi di legittimità costituzionale, in primo luogo riconducibili ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 del dettato costituzionale ed appare contraddittorio ed incoerente l'utilizzo di questo strumento legislativo da parte di gruppi politici che, fino a pochi mesi fa, stigmatizzavano il ricorso ingiustificato alla decretazione d'urgenza;
              la Corte costituzionale ha più volte qualificato la possibilità per il Governo di adottare atti con forza di legge come un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa del Parlamento, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione e dei conseguenti equilibri istituzionali;
              con riferimento all'articolo 1, il presunto carattere di straordinaria necessità e urgenza del trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del turismo in materia di turismo, non trova alcuna giustificazione neppure nella relazione illustrativa, che non fa alcun accenno alle motivazioni di tale scelta. Pertanto il trasferimento avrebbe potuto agevolmente essere contenuto in un disegno di legge ordinario;
              con questo passaggio si perde il ruolo di governance delle funzioni relative alla materia turismo, fatte ovviamente salve quelle riservate dalla Costituzione alle Regioni, smarrendo l'aspetto di cura degli interessi turistici a livello nazionale e trasversale. Il turismo torna ad essere un interesse settoriale, semplice direzione del Ministero dei beni e le attività culturali, laddove è chiaro ormai che l'aspetto culturale è solo una parte della materia. Viene liquidata la scelta strategica di legare il turismo all'agricoltura, avviata da poco più di un anno, che derivava dalla consapevolezza che è possibile promuovere e valorizzare il turismo italiano, non solo attraverso l'indubbio patrimonio artistico, ma anche attraverso i prodotti delle attività primarie e quelle eccellenze del made in Italy che costituiscono un patrimonio unico, al pari delle destinazioni turistiche del nostro Paese;
              piuttosto che prendere atto dei risultati raggiunti grazie all'accostamento di settori (turismo e agricoltura, in senso lato, comprensivo di tutti i settori di attività inclusi in tale concetto) indubbiamente trainanti per l'economia italiana, si è demagogicamente scelto di tornare al passato, deludendo le aspettative di un progetto in cui la valorizzazione della produzione agroalimentare, attraverso il legame con il territorio e la connessa attività turistica, si trasformava in un importante volano di sviluppo, competitività e innovazione;
              non si riscontra alcun carattere di necessità ed urgenza nelle disposizioni dell'articolo 2 che ricalcano un tema dibattuto da circa quindici anni, ovvero il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione della politica commerciale e promozionale con l'estero;
              tale finalità, pertanto, non appare in alcun modo riconducibile a quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione e tale scelta è anche inopportuna in un quadro organico di incentivazione alle imprese che le accompagni anche nell'inserimento nei mercati esteri, e rischia di frammentare un piano di riferimento generale;
              nel provvedimento è prevista l'istituzione di diversi posti di funzione dirigenziali, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti nelle varie amministrazioni e anche laddove non si riscontri un maggior carico di compiti o di funzioni: all'articolo 1, ad esempio, è previsto, oltre al trasferimento al Ministero dei beni e le attività culturali delle figure dirigenziali e dei dipendenti ai quali, inspiegabilmente, non è stato concesso nemmeno il diritto di opzione, anche l'istituzione di nuovi posti di funzione di livello generale e non generale, senza alcuna giustificazione, e si prevede anche un aumento di compenso per i dipendenti degli uffici di diretta collaborazione;
              all'articolo 4 è prevista l'istituzione di una struttura di controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotata, in deroga alla normativa vigente in materia di limiti per il conferimento di incarichi dirigenziali, di un dirigente generale, due dirigenti non generali, 12 funzionari e fino a 12 consulenti esperti, con la contestuale previsione, poi, della sua soppressione al 31 dicembre 2020;
              è evidente quindi come il provvedimento risulti caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
              il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce, infatti, uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n.  22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400;
              è evidente che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario e, in tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2242.
N. 1. Iezzi, Molinari, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, detta, tra le differenti ed eterogenee misure trattate, norme riguardanti il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate e, infine, misure riguardanti il lavoro straordinario delle Forze armate in relazione all'operazione «Strade sicure»;
              nel corso dell’iter di approvazione del provvedimento in Senato, sono state introdotte ulteriori e differenti misure quali nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale appartenente all'area II e appartenenti alla posizione economica F2 e F1, da individuare mediante apposita procedura selettiva da parte del Ministero dei beni culturali, oltre che disposizioni relative all'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura;
              è, inoltre, previsto l'incremento del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e l'istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
              l'evidente eterogeneità delle materie trattate deroga al principio di omogeneità richiesto dall'articolo 77 della Costituzione, uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale verifica il rispetto dei requisiti di necessità e urgenza, richiesti dall'articolo 15 della legge n.  400 del 1988, di diretta attuazione dei principi costituzionali relativi alla decretazione d'urgenza;
              non a caso, la Corte Costituzionale, con le sentenze n.  22 del 2012 e n.  32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle c.d. norme eterogenee (prive di qualsivoglia legame con la ratio del decreto-legge originario e, quindi, con i suoi presupposti) introdotte in sede di conversione;
              il riordino delle attribuzioni dei ministeri non è un evento straordinario ed emergono forti perplessità anche sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
              il turismo rappresenta una delle materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese; sarebbe stato opportuno creare un Ministero ad hoc, più agile, autonomo, dotato di risorse proprie, di un fondo per il sostegno dell'offerta turistica e per il miglioramento dell'offerta formativa degli istituti professionali di Stato del settore, piuttosto che tornare al passato, inserendo un settore di importanza strategica quale il turismo in quello più ampio delle attività culturali;
              forti criticità sono contenute anche nell'articolo che dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. La norma contiene discutibili disposizioni che intervengono sulla disciplina dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE Agenzia). Si tratta di settori preposti e specificatamente destinati alla promozione delle imprese italiane e alla difesa della produzione industriale e con la dispersione delle professionalità all'interno del macro-Dicastero degli affari esteri, si rischia di perderne la specificità e di depauperare il commercio con l'estero della funzione fondamentale di volano delle esportazioni che ricopre nel nostro sistema economico;
              occorre mantenere l'unitarietà e la professionalità di chi per anni si è dedicato alla promozione delle imprese e all'internazionalizzazione del sistema economico italiano, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che invece vedranno totalmente svilite e minimizzate le loro opportunità all'interno del macro-Dicastero degli affari esteri, in cui sostanzialmente tali specifiche professionalità non sono presenti;
              è evidente, pertanto, che le materie sopraelencate, avrebbero potuto trovare adeguata collocazione in provvedimenti normativi di natura ordinaria, anziché realizzare la violazione dell'articolo 77 della Costituzione che consente al Governo di adottare atti con forza di legge, solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n.  2242.
N. 2. Lollobrigida, Foti, Prisco, Donzelli, Zucconi.

A.C. 2242 – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

      1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.
      2. Con decorrenza dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
      3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
      4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
      5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
      6. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n.  86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.
      7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
      8. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
      11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
      12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
      13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;
          b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;
          c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
          d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
          e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
          f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisette».

      14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

      15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91 e 2 gennaio 1989, n.  6:
          a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

      16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
      17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
      18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

      1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
      2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitré posizioni di livello non generale.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
      4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
          b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata;
          c) all'articolo 28:
              1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;
              2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;».

      5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18, il primo comma è abrogato.
      6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
          b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
          c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»;
          d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».

      7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.
      8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
      9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
          b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
          c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».

      10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.  100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
      12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e».
      13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e».
      14. Alla legge 18 novembre 1995, n.  496 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
          b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;
          c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
          « 4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»;
          d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

      15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale –» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
          b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
          « 3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n.  185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
          c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

      16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.
      17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

      1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1o dicembre 2018, n.  132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.
      3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.
      4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
          a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;
          b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n.  53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2019.
      7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196 e successive modificazioni.

Articolo 4.
(Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

      1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:
          a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;
          b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.  190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.

      3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001.
      4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
      5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.  311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Articolo 5.
(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

      1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97.

Articolo 6.
(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

      1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 sono apportate le seguenti modifiche:
          a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
          b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».

Articolo 7.
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

      1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.  249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 8.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2242 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

      All'articolo 1:
          al comma 2:
              al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi»;
              il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
              al quarto periodo, le parole: «centosessantasette posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue posizioni»;
          dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.  76, è incrementata complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
      3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
          al comma 6, ultimo periodo, le parole: «non impegnate alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
          al comma 13, lettera e), le parole: «e dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «e i progetti».

      Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 1-bis. – (Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali) – 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  202 del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.  76, e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.
      3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
      Art. 1-ter. – (Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura) – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n.  59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81, e, per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, le parole: “e al funzionamento e alla valorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “, al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione”.
      4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, per essere destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
      Art. 1-quater. – (Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino) – 1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, lettera d), le parole: “Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.” sono soppresse;
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      “1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo.
      1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati”».

      All'articolo 2:
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Sono abrogati:
          a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n.  12;
          b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18.»;
          al comma 9:
              dopo la lettera a) è inserita la seguente:
              « a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
                  “l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali”»;
              la lettera b) è sostituita dalla seguente:
                  « b) al comma 5, le parole: “dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”»;
          dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
      «10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n.  100, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: “delle attività produttive”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;
          b) agli articoli 2 e 3, le parole: “del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
      10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
      10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n.  273, le parole: “Ministero delle attività produttive” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
      10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84, le parole: “Ministero del commercio con l'estero” e “Ministro del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
      10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80, le parole: “Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.
      10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
          dopo il comma 11 è inserito il seguente:
      «11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: “Ministro del commercio con l'estero” e “Ministero del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale” e “Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;
          b) le parole: “dello sviluppo economico”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”»;
          il comma 13 è sostituito dal seguente:
      «13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1o luglio 1970, n.  518»;
          dopo il comma 13 è inserito il seguente:
      «13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n.  304, le parole: “del commercio con l'estero”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”».

      All'articolo 3:
          ai commi 3 e 4, le parole: «di euro 3.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 3.300.000».

      Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 3-bis. – (Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
      Art. 3-ter. – (Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217) – 1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
      2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217, è sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al presente decreto».

      All'articolo 4:
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente»;
          al comma 6, le parole da: «dello stanziamento» fino a: «Fondo speciale”» sono sostituite dalle seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”»;
          è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali”;
          b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente”».

      Sono aggiunti, in fine, l'elenco e gli allegati annessi alla presente legge.

      Al titolo del decreto-legge, le parole: «e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Elenco 1
(articolo 3-bis)

Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero

2019     

2020     

2021

e successivi

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 0 10.000 10.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 0 3.000 3.000
MINISTERO DELL'INTERNO 0 18.500 15.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0 1.000 1.000
MINISTERO DELLA DIFESA 0 28.000 31.000
Totale 0 60.500 60.500

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(migliaia di euro)

Ministero
          Missione
              Programma

2019     

2020     

2021
e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 0 10.000 10.00
0
      1.  Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela
            della finanza pubblica (29)
0 8.500 8.500
          1.2  Prevenzione e repressione delle frodi e delle viola-
                  zioni agli obblighi fiscali (3)
0 8.500 8.500
      5. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 1.500 1.500
          5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza
                  pubblica (5)
0 1.500 1.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 0 3.000 3.000
      1. Giustizia (6) 0 3.000 3.000
          1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 0 3.000 3.000
MINISTERO DELL'INTERNO 0 18.500 15.500
      3. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 9.500 9.500
          3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicu-
                  rezza pubblica (8)
0 8.500 8.500
          3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
                  (10)
0 1.000 1.000
      6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
            pubbliche (32)
0 9.000 6.000
          6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
                  competenza (3)
0 9.000 6.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 0 1.000 1.000
      4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 0 1.000 1.000
          4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle
                  coste (7)
0 1.000 1.000
MINISTERO DELLA DIFESA 0 28.000 31.000
      1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 0 16.000 13.000
          1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa
                  e la sicurezza (1)
0 16.000 13.000
      3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
            pubbliche (32)
0 12.000 18.000
          3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
                  competenza (3)
0 12.000 18.000
Totale 0 60.500 60.500

Allegato 1
(articolo 3-ter, comma 1)

«Tabella B
(prevista dagli articoli 142, 154, 163, 179 e 189)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica Dotazione organica Incarichi di funzione
Dirigente generale 23 Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore 63 Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di Direttore centrale e regionale; vicario del direttore dell'ufficio centrale ispettivo; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio – vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali – vice direttore centrale; comandante di istituto o scuola di formazione; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Primo dirigente 122 Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di particolare rilevanza; dirigente referente presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente del servizio antincendio boschivo presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto alla comunicazione in emergenza; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti sanitari

Qualifica Dotazione organica Incarichi di funzione
Dirigente superiore sanitario 2 Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.
Primo dirigente sanitario 2 Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività sanitarie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di vigilanza ispettiva in materia di igiene e salute.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica Dotazione organica Incarichi di funzione
Dirigente superiore
ginnico-sportivo
1 Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente
ginnico-sportivo
1 Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio per la formazione motoria professionale.

Dirigenti logistico-gestionali

Qualifica Dotazione organica Incarichi di funzione
Primo dirigente
logistico-gestionale
5 Dirigente, nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza, di area o ufficio preposto all'esercizio di attività amministrativo-contabili inerenti a compiti e funzioni in materia logistico-gestionale.

Dirigente informatico

Qualifica Dotazione organica Incarichi di funzione
Primo dirigente informatico 1 Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni in materia di sistemi informatici.

                                                                                                                                                                            ».

Allegato 2
(articolo 3-ter, comma 2)

«Tabella C
(prevista dall'articolo 262)

Misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei vigili del fuoco

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
allievo vigile del fuoco 19.070,65 5.267,28
vigile del fuoco 19.070,65 6,222,48 58,15 88,61 110,49
vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64.62 98,46 122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi 21.861,07 7.568,88 84,00 128.00 159,60
ispettore antincendi esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
ispettore antincendi coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9,562,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche Ruoli delle specialità aeronaviganti Ruolo dei piloti di aeromobile

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6,222,48 64,62 98,46 122,77
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
pilota di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
pilota di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
pilota di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
pilota di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19,781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
specialista di aeromobile vigile dei fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
specialista di aeromobile capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
specialista di aeromobile capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
specialista di aeromobile capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
specialista di aeromobile ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo degli elisoccorritori

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
elisoccorritore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
elisoccorritore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
elisoccorritore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
elisoccorritore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
elisoccorritore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori Ruolo dei nautici di coperta

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di coperta capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
nautico di coperta capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
nautico di coperta capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di coperta ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di coperta ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei nautici di macchina

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77
nautico di macchina capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
nautico di macchina capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
nautico di macchina capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di macchina ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di macchina ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei sommozzatori

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vigile del fuoco 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale 19.781,51 6.222,48 64,62 98,46 122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98.46 122,77
sommozzatore capo squadra 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
sommozzatore capo squadra esperto 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
sommozzatore capo reparto 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
sommozzatore ispettore 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
sommozzatore ispettore esperto 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
sommozzatore ispettore coordinatore 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali

Ruolo degli operatori e degli assistenti

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
operatore 18.301,71 3.383,52 29,08 44,31 55,25
operatore esperto 19.070,65 3.756,48 32,31 49,23 61,38
operatore esperto con scatto convenzionale 19.603,86 3.756,48 32,31 49,23 61,38
assistente 20.655,08 4.207,44 38,77 59,08 73,66
assistente capo con scatto convenzionale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore logistico-gestionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
ispettore logistico-gestionale esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore logistico-gestionale esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore logistico-gestionale coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori informatici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore informatico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
ispettore informatico esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore informatico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore informatico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore informatico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore tecnico-scientifico 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore tecnico-scientifico esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore tecnico-scientifico coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli ispettori sanitari

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore sanitario 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
ispettore sanitario esperto 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore sanitario esperto con scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore sanitario coordinatore 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
ispettore sanitario coordinatore con scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente
Ruoli della banda musicale
Ruolo degli orchestrali

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
orchestrale 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66
orchestrale esperto 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
orchestrale esperto con scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
orchestrale superiore 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
orchestrale superiore con scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Ruolo del maestro direttore

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
maestro direttore 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
maestro direttore con primo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
maestro direttore con secondo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
maestro direttore con terzo scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
maestro direttore con quarto scatto convenzionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
atleta 21.001,60 4.207,44 38,77 59,08 73,66
atleta con primo scatto convenzionale 21.099,28 4.207,44 42,00 64,00 79,80
atleta con secondo scatto convenzionale 21.747,10 4.919,76 42,00 64,00 79,80
atleta con terzo scatto convenzionale 21.915,83 4.919,76 42,00 64,00 79,80
atleta con quarto scatto convenzionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative

Ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184.15
direttore vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109.85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente 42.628,60 19.104,02
primo dirigente con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore 44.547,88 23.879,96
dirigente generale 54.512,34 33.431,97

Ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo dei direttivi logistico-gestionali

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente logistico-gestionale 42.628,60 19.104,02
primo dirigente logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

Ruolo dei direttivi informatici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore informatico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti informatici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente informatico 42.628,60 19.104,02
primo dirigente informatico con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore tecnico-scientifico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore tecnico-scientifico 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente tecnico-scientifico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei direttivi sanitari

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore sanitario 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore sanitario 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente sanitario 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti sanitari

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente sanitario 42.628,60 19.104,02
primo dirigente sanitario con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore sanitario 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore ginnico-sportivo 24.185,99 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore vicedirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore aggiunto 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore aggiunto 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore coordinatore 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore coordinatore con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento
Ruolo dei vigili del fuoco AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vigile del fuoco AIB 19.070,65 6.222,48 58,15 88,61 110,49
vigile del fuoco esperto AIB 19.603,86 6.222,48 58,15 88,61 110,49
vigile del fuoco esperto AIB con scatto convenzionale 19.781,51 6.222.48 64,62 98,46 122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB 19.959,30 6.222,48 64,62 98,46 122,77
vigile del fuoco coordinatore AIB con scatto convenzionale 20.128,15 6.222,48 64,62 98,46 122,77

Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
capo squadra AIB 20.832,73 7.206,84 77,54 118,15 147,32
capo squadra esperto AIB 21.001,60 7.206,84 77,54 118,15 147,32
capo reparto AIB 21.221,15 7.568,88 84,00 128,00 159,60
capo reparto esperto AIB con scatto convenzionale 21.674,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60

Ruolo degli ispettori antincendi AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
ispettore antincendi AIB 21.861,07 7.568,88 84,00 128,00 159,60
ispettore antincendi esperto AIB 22.216,50 7.568,88 84,00 128,00 159,60
ispettore antincendi esperto AIB con scatto convenzionale 22.449,17 8.260,80 90,46 137,85 171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB 22.635,74 8.260,80 90,46 137,85 171,88
ispettore antincendi coordinatore AIB con scatto convenzionale 26.456,06 9.562,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore AIB 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore vicedirigente AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore vicedirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei dirigenti AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente AIB 42.628,60 19.104,02
primo dirigente AIB con scatto convenzionale a 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore AIB 44.547,88 23.879,96

Ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale antincendi AIB 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore speciale antincendi AIB 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore coordinatore speciale antincendi AIB 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore coordinatore speciale antincendi AIB con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167.38 208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante
Ruolo dei direttivi speciali dei piloti di aeromobile

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
pilota di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
pilota di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali degli specialisti di aeromobile

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
specialista di aeromobile vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
specialista di aeromobile direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale e 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
elisoccorritore vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
elisoccorritore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
elisoccorritore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
elisoccorritore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico
Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di coperta

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di coperta vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
nautico di coperta direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
nautico di coperta direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
nautico di coperta direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali dei nautici di macchina

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
nautico di macchina vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
nautico di macchina direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
nautico di macchina direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
nautico di macchina direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
sommozzatore vice direttore speciale 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
sommozzatore direttore speciale 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
sommozzatore direttore coordinatore speciale 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
sommozzatore direttore coordinatore speciale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni tecnico-professionali
Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni logistico-gestionali

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale logistico-gestionale 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore speciale logistico-gestionale 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore coordinatore speciale logistico-gestionale con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale che espleta funzioni informatiche

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ MENSILE (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore speciale informatico 22.635,74 4.919,76 42,00 64,00 79,80
direttore speciale informatico 24.185,99 5.224,56 42,00 64,00 79,80
direttore coordinatore speciale informatico 26.456,06 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 5.224,56 48,46 73,85 92,08
direttore coordinatore speciale informatico con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 5.224,56 48,46 73,85 92,08

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore medico 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore medico 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore medico vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore medico vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208,71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente medico 42.628,60 19.104,02
primo dirigente medico con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore medico 44.547,88 23.879,96

Ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) INDENNITÀ DI RISCHIO (annuo su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
vice direttore ginnico-sportivo 22.723,82 8.286,24 96,92 147,69 184,15
direttore ginnico-sportivo 24.279,95 8.868,12 96,92 147,69 184,15
direttore ginnico-sportivo vicedirigente 26.558,90 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 16 anni 28.416,33 9.592,20 109,85 167,38 208,71
direttore ginnico-sportivo vicedirigente con scatto convenzionale a 26 anni 29.913,83 9.592,20 109,85 167,38 208.71

Ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti ginnico-sportivi

QUALIFICA STIPENDIO (annuo su 12 mensilità) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA (annua su 12 mensilità) ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)
anzianità pari o maggiore di 14 anni anzianità pari o maggiore di 22 anni anzianità pari o maggiore di 28 anni
primo dirigente ginnico-sportivo 42.628,60 19.104,02
primo dirigente ginnico-sportivo con scatto 26 anni 42.955,72 19.104,02
dirigente superiore ginnico-sportivo 44.547,88 23.879,96

                                                                                                                                                                            ».

A.C. 2242 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

      Sopprimerlo.
*1. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimerlo.
*1. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimerlo.
*1. 100. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

      1. È istituito il Ministero del cibo, di seguito denominato «Ministero», che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
      2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso.
      3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero del cibo»;
          b) al titolo IV, il capo VII è sostituito dal seguente:

«Capo VII

MINISTERO DEL CIBO

Art. 33.
(Attribuzioni)

      1. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.  59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo, nonché le funzioni e i compiti concernenti il settore agroalimentare, già spettanti al Ministero dello sviluppo economico.
      2. Il Ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.  143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:
          a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella europea; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede europea e internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione europea e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a livello nazionale ed europeo, compresa la verifica della regolarità delle operazioni; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento (UE) n.  1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
          b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione, attraverso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale;
          c) industria agroalimentare: elaborazione e attuazione di politiche e interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori agroalimentari; partecipazione all'elaborazione di norme di settore e in materia di etichettatura in sede nazionale, di Unione europea e internazionale; rapporti con le altre amministrazioni e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali attivi nei settori di riferimento; elaborazione e attuazione di azioni e di interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie nei settori di riferimento; organizzazione, partecipazione e supporto a tavoli settoriali; attività di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le funzioni trasferite dagli enti soppressi, di cui all'allegato 2 annesso al decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122; attuazione dei regolamenti dell'Unione europea nei settori di riferimento e in materia di etichettatura; vigilanza sui controlli nei settori di riferimento ove previsti dalla normativa dell'Unione europea; gestione e coordinamento del punto di contatto per le imprese per le attività di promozione e sostegno del settore agroalimentare, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali; tutela del consumatore e normativa tecnica nelle materie di interesse per i settori dell'industria agroalimentare; rapporti con le altre amministrazioni e con le associazioni di categoria per i settori industriali di riferimento;
          d) marchi e certificazioni di qualità e di origine: diffusione, tutela e valorizzazione dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine dei prodotti agroalimentari; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto del fenomeno dell’italian sounding riguardante i prodotti agroalimentari.

Art. 34.
(Ordinamento)

      1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 33.
      2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico nelle aree funzionali di cui all'articolo 33, comma 2».
1. 7. Paolo Russo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Istituzione del Ministero dell'agroalimentare e del turismo)

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero dell'agroalimentare e del turismo»;
          b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO DELL'AGROALIMENTARE E DEL TURISMO

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

      1. È istituito il Ministero dell'agroalimentare e del turismo.
      2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n.  59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
          a) valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;
          b) valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti agroalimentari;
          c) promozione delle produzioni agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
          d) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding;
          e) sostegno alla realizzazione di un sistema di informazioni corrette e complete relative alla provenienza dei prodotti agroalimentari commercializzati in etichetta».
1. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sostituirlo con il seguente

Art. 1.
(Istituzione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale)

      1. È istituito il Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti nell'area funzionale del turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, attraverso la promozione e la valorizzazione della filiera turistica nazionale, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
      2. Al Ministero di cui al comma 1 sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 1o gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. A decorrere dalla medesima data è soppresso il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
      3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al numero 12) sono soppresse le seguenti parole: «e per il turismo»;
          b) dopo il numero 13) è aggiunto il seguente: «14) Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».

      4. La denominazione: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire al Ministero di cui al comma 1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le risorse umane includono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato al Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo alla data del 1o giugno 2019. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con la società in house ALES.
      6. Per l'anno 2019 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 2, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
      7. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».

      8. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91, e 2 gennaio 1989, n.  6:
          a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche turistiche e della promozione nazionale»;
          b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale».

      9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero delle politiche turistiche e della promozione nazionale.
      10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 4. Lollobrigida, Zucconi, Prisco, Donzelli, Meloni.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trasferimento al Ministero del turismo delle unzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo)

      1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. Presso il Ministero del turismo sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
      2. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
      3. Al fine di semplificare ed accelerare l'organizzazione del Ministero del turismo e il riordino e l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, i vi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
      4. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo al Ministero del turismo le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n.  86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
      6. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 e con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.
      7. A decorrere dal 1o gennaio 2020; i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      9. La dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
      10. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
      11. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1o gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.
      12. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «14) Ministero del turismo»;
          b) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e dopo il numero 13) è inserito seguente: «14) Ministero del turismo;»;
          c) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;
          d) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
          e) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni)

      1. È istituito il Ministero del turismo.
      2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo.
      3. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

Art. 54-ter.
(Aree funzionali)

      1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
          a) programmazione, coordinamento e promozione delle politiche turistiche nazionali;
          b) cura dei rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo;
          c) promozione del Made in Italy.

Art. 54-quater.
(Ordinamento)

      1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-ter.».

      13. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
          b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque» è sostituita dalla seguente: «sessantotto».

      14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».

      15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n.  91 e 2 gennaio 1989, n.  6:
          a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del turismo»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo».

      16. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
      17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo.
      18. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati)

      1. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dal 19 gennaio 2020, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
      2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione generale turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti alla Direzione generale turismo, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Direttore generale del turismo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente rideterminata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico, si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Per l'anno 2019 e per il triennio 2020-2022, le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
      5. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano; sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;
          b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

      6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico.
      7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimere il comma 1.

      Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: è soppresso fino alla fine dell'articolo con le seguenti: è nominato Dipartimento per la valorizzazione dei territori e delle foreste che si avvale dei posti funzione di un dirigente generale e di due dirigenti di livello non generale già in capo al Ministero delle politiche alimentari, forestali e del turismo.
1. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, primo periodo, le parole da: e i posti fino alla fine del periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue con le seguenti: ventisei posizioni di livello generale e di centonovanta.
1. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, primo periodo, le parole da: due dirigenti di livello non generale sono sostituite dalle seguenti: un dirigente di livello non generale.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire la parola: centonovantadue con la seguente: centonovantuno.
1. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue con le seguenti: ventisei posizioni di livello generale e di centosessantacinque.
1. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello non generale.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue con le seguenti: ventisei posizioni di livello generale e di centosessantasei.
1. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è altresì istituito il posto funzione di un dirigente di livello generale.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: centonovantadue con le seguenti: centosessantacinque.
1. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: di un dirigente di livello generale e.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire la parola: ventisette con la seguente: ventisei.
1. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due dirigenti, con le seguenti: un dirigente.

      Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sostituire la parola: centonovantadue con la seguente: centonovantauno.
1. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

      Conseguentemente al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: valutati fino alla fine del comma con le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n.  208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.
1. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da impiegare in una struttura di coordinamento in materia di turismo che raccordi il Ministero dei beni e delle attività culturali con il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con il Ministero per lo sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, al fine di potenziare un sistema turistico che integri l'indiscusso patrimonio artistico con le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturalistico-paesaggistiche, le tipicità dei prodotti del territorio, le tradizioni e i costumi legati alla storia.
1. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, terzo periodo, dopa la parola: valutati aggiungere la seguente: complessivamente.
1. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimere il comma 3-bis.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
1. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 3-bis.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
1. 101. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:
      4. Nel riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
1. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero per i beni e le attività culturali è affidato il compito di coordinare il prosieguo degli interventi in corso d'opera e dei progetti in essere in materia di turismo.
1. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: risorse umane, aggiungere le seguenti:, fermo restando il diritto di azione del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
1. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*1. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
*1. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 7, sopprimere le parole: e perenti.
1. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 7, sostituire le parole: e perenti, con le seguenti: perenti.
1. 27. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 13, lettera e), dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: previa consultazione con l'Eni.
1. 102. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Al comma 17, sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.
1. 28. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
              14) Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani;
          b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO PER LA TUTELA, LA PROMOZIONE E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI ITALIANI

      Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani.
      2. Al Ministero sono attribuiti le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
          a) elaborazione e attuazione di politiche e di interventi per lo sviluppo e la competitività dei settori qualificanti della produzione nazionale;
          b) attività di supporto tecnico alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di cui al comma 18-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111;
          c) elaborazione di indirizzi e di proposte nell'ambito dell'Unione europea, nonché recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e applicazione delle norme di settore e in materia di etichettatura dei prodotti;
          d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, all'elaborazione e alla negoziazione di accordi multilaterali, bilaterali e regionali;
          e) attività di promozione e di sostegno per la diffusione e la valorizzazione dei marchi di qualità specifici per i comparti dell'industria agroalimentare e per la tutela dei prodotti alimentari tipici e a denominazione di origine, con particolare riferimento a eventi nazionali e internazionali di settore;
          f) promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design, dell'intrattenimento, della cultura e della comunicazione;
          g) promozione e internazionalizzazione delle imprese.
      3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone il Piano annuale degli interventi per la promozione internazionale e la tutela dei prodotti italiani, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
      4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi, individua gli interventi e definisce i criteri per l'erogazione dei contributi.
      Art. 54-ter. – (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
      2. Al Ministero sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1».

      2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) i tredici, è sostituita dalla seguente: «quattordici»;
          b) al secondo periodo, la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «sessantotto».
1. 01. Fiorini, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
              «14) Ministero della Terza Età»;
          b) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

«Capo XII-bis

MINISTERO DELLA TERZA ETÀ

      Art. 54-bis. – (Istituzione del Ministero e attribuzioni)1. È istituito il Ministero della Terza Età.
      2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali con particolare riferimento a coloro che accedono al regime pensionistico.
      3. Il Ministero, entro il 30 settembre di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, predispone il Piano annuale degli interventi delle politiche sociali per coloro che accedono al regime pensionistico, che è sottoposto al Consiglio dei ministri per l'approvazione.
      4. Il Piano di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi e individua gli interventi.
      Art. 54-ter. – (Ordinamento)1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 1.
      2. All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, la parola: “tredici”, è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
          b) al secondo periodo, la parola: “sessantacinque”, è sostituita dalla seguente: “sessantotto”».
1. 02. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 1-ter.
(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è autorizzato, aggiungere le seguenti: per il triennio 2019-2021.
1-ter. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa, con le seguenti: ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa, con le seguenti: al soggetto identificato.
*1-ter. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa, con le seguenti: ad avviare procedure ad evidenza pubblica per individuare il soggetto idoneo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa, con le seguenti: al soggetto identificato.
*1-ter. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales S.p.a., con le seguenti: ad assumere personale con contratti a tempo determinato.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa è assegnato un contributo con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzata una spesa
1-ter. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: ad avvalersi della società Ales Spa, con le seguenti: ad assumere personale con contratti della durata di tre anni.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa è assegnato un contributo con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzata una spesa
1-ter. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi, aggiungere le seguenti: di personale altamente qualificato.
1-ter. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, dopo le parole: ad avvalersi, aggiungere le seguenti: di personale qualificato.
1-ter. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: della società Ales Spa con le seguenti: di personale aggiuntivo.

      Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: alla società Ales Spa è assegnato un contributo con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzata una spesa
1-ter. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri, con le seguenti: negli.
1-ter. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: a 5 milioni di euro nell'anno 2019,.

      Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:
          sopprimere le parole: a 5 milioni di euro per l'anno 2019,
          sopprimere le parole da: per l'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, fino a: legge 8 agosto 2019, n.  81 e,.
1-ter. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021, con le seguenti: nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: per l'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021, con le seguenti: nell'anno 2020, a 330.000 euro nell'anno 2021 e a 245.000 euro nell'anno 2022;
          sostituire le parole:, per l'anno 2019, con le seguenti:, per l'anno 2020,;
          sostituire le parole: per gli anni 2020 e 2021 con le seguenti: per gli anni 2021 e 2022.
1-ter. 14. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 330.000 euro.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 330.000 euro
1-ter. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: musei dotati di autonomia speciale, aggiungere le seguenti:, ad esclusione delle fondazioni museali,.
1-ter. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento, aggiungere le seguenti:, alla sicurezza e alla conservazione.
1-ter. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento, aggiungere le seguenti: e alla sicurezza.
*1-ter. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento, aggiungere le seguenti: e alla sicurezza.
*1-ter. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento, aggiungere le seguenti: e alla conservazione.
1-ter. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: destinata al funzionamento, aggiungere le seguenti: e alla valorizzazione.
1-ter. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sopprimere le parole: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75.
1-ter. 21. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole da: in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, fino alla fine del comma con le seguenti: perseguendo le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75 al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando, al contempo, l'invarianza della spesa.
1-ter. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: in deroga all'articolo con le seguenti: nel rispetto dell'articolo.
1-ter. 30. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro usurante.
1-ter. 31. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente gravoso.
1-ter. 32. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro particolarmente impegnativo.
1-ter. 33. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro inadeguate.
1-ter. 34. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: particolari condizioni di lavoro con le seguenti: condizioni di lavoro svolte in luoghi disagevoli.
1-ter. 35. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali aggiungere le seguenti: che il Ministero trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.
*1-ter. 36. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: in specifici progetti locali aggiungere le seguenti: che il Ministero trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.
*1-ter. 37. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero.
**1-ter. 38. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero.
**1-ter. 39. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 4, dopo le parole: specifici progetti locali aggiungere le seguenti: che vengono segnalati sul sito internet del Ministero limitatamente a quelli che presentano specifiche peculiarità.
1-ter. 40. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 1-quater.
(Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino)

      Sopprimerlo.
1-quater. 100. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimerlo.
1-quater. 105. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a);

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
          all'alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente
          sopprimere il capoverso comma 1-bis.
*1-quater. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a);

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
          all'alinea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente
          sopprimere il capoverso comma 1-bis.
*1-quater. 101. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 12.
1-quater. 102. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale).

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale.
      3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le modalità di presentazione dei progetti di cui al comma 2 da parte delle regioni e i criteri di valutazione dei medesimi ai fini della ripartizione del fondo prevista dal medesimo comma 2.
1-quater. 0100. Zucconi, Prisco, Donzelli.

ART. 2.
(Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese)

      Sopprimerlo.
*2. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimerlo.
*2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le parole: ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni e servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.  93.

      Conseguentemente,
          al comma 2:
              primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: sei
              quarto periodo, sostituire la parola: centoventitré con la seguente: centoventiquattro;
          al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: sei;
          al comma 4:
              lettera a), dopo le parole: sistema Paese aggiungere le seguenti: ad eccezione delle attività funzionali all'accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e all'attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria, di cui all'articolo 7 comma 1 punti c) e d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n.  93;
              lettera c), al numero 1) premettere il seguente:
              01) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «accesso di beni, servizi italiani nei mercati esteri e attivazione degli strumenti europei di difesa dell'industria»;
2. 3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Zucconi.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

      Conseguentemente, al comma 2:
          primo periodo, sostituire le parole da: è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 fino a: conseguente istituzione di sette con le seguenti: e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove;
          secondo periodo, sostituire le parole da: sono altresì istituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: è altresì istituito un posto di direttore generale;
          quarto periodo, sostituire la parola: diciannove con la seguente: diciotto e la parola: centoventitré con la seguente: centoventuno.
2. 4. Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2021;

      Conseguentemente,
          al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2021;
          al comma 3:
              primo periodo:
                  sostituire le parole: trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: il 30 novembre 2020;
                  sostituire le parole: alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158 con seguenti: alla Direzione generale per la politica commerciale internazionale;
                  sostituire le parole: 4 settembre con le seguenti: 31 dicembre;
              terzo periodo, sostituire le parole: venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente, con le seguenti: il 15 gennaio 2020.
2. 5. Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico,;

      Conseguentemente, al comma 2:
          primo periodo, sostituire le parole da: è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 fino a conseguente istituzione di sette con le seguenti: e i relativi posti funzione di un dirigente generale e nove dirigenti di livello non generale sono trasferiti a decorrere dal 1o gennaio 2020 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di nove;
          secondo periodo, sostituire le parole da: sono altresì istituiti fino alla fine del periodo con le seguenti: è altresì istituito un posto di direttore generale;
          quarto periodo, sostituire la parola: diciannove con la seguente: diciotto e la parola: centoventitré con la seguente: centoventuno.
2. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2020 e i con le seguenti: rinominata «Direzione generale per il Made in Italy» e i relativi.

      Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Con successivo decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono stabilite le funzioni della «Direzione generale per il Made in Italy», con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dei marchi di qualità e sono altresì devolute alla Direzione le attribuzioni in materia di interventi e attuazione di politiche a tutela del Made in Italy già in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: resta confermata nel numero massimo di diciannove, con le seguenti: è rideterminata in sedici.
2. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: assegnato alle direzioni generali fino a: 4 settembre 2019 con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite;

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          terzo periodo:
              dopo le parole: personale dirigenziale e non, secondo aggiungere le seguenti: il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomes e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158, nonché;
              dopo le parole: del personale con minore età anagrafica aggiungere le seguenti: tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158, alla data del 4 settembre 2019;
          quarto periodo, dopo le parole: Il personale non dirigenziale trasferito aggiungere le seguenti: è inquadrato nei profili di «Funzionario economico, finanziario e commerciale» equiparato al profilo di «Primo Segretario di Legazione» o di «Collaboratore economico-finanziario e commerciale» a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico. Inoltre,.
2. 9. Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: assegnato alle direzioni generali fino a: 4 settembre 2019, con le seguenti: del Ministero dello sviluppo economico idoneo allo svolgimento delle funzioni trasferite.
2. 10. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: personale dirigenziale e non, secondo, aggiungere le seguenti: il criterio dell'esperienza professionale documentata e maturata nei ruoli ex Mincomese e Mincomint e nelle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158, nonché.
2. 11. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del personale con minore età anagrafica, aggiungere le seguenti: tra quello assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.  158, alla data del 4 settembre 2019.
2. 12. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, quarto periodo dopo le parole: Il personale aggiungere le seguenti: dirigenziale e.
*2. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: Il personale aggiungere le seguenti: dirigenziale e.
*2. 15. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, quarto periodo, dopo la parola: trasferito aggiungere le seguenti: è inquadrato nei profili di «Funzionario economico, finanziario e commerciale» o di «Collaboratore economico-finanziario e commerciale» a seconda dell'area di inquadramento e l'anzianità di servizio maturata al Ministero dello sviluppo economico e.
2. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, sopprimere il sesto periodo.
2. 16. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, sesto periodo, sostituire le parole da: alla scadenza dell'incarico biennale fino alla fine del periodo con le seguenti: al 31 dicembre 2020.
2. 17. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: che può essere rinnovato, fino alla fine periodo.
*2. 18. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, sesto periodo, sopprimere le parole da: che può essere rinnovato, fino alla fine del periodo.
*2. 19. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 4, lettera c), sopprimere il punto 2).
2. 20. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 6.
2. 21. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: e 23.
2. 22. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 7 sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
2. 23. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 7, sostituire le parole: d'intesa, per le materie di competenza, con le seguenti: di concerto.
2. 24. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 8.
2. 25. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 9, sopprimere le lettere a), b) e c).
2. 26. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere i commi 10 e 10-bis.
2. 27. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Novelli, Ravetto.

      Sopprimere i commi 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 10-sexies e 10-septies.
2. 28. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 11.
2. 29. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 11-bis.
2. 30. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 12.
2. 31. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 16, sostituire le parole: 15 dicembre 2019 con le seguenti: 31 gennaio 2020;

      Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.  400.
2. 32. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

      1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli in merito all'erogazione del beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, è istituito, presso il Ministero dell'Interno, una struttura tecnica, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.
      2. La struttura di cui, al comma 1, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle rilevazioni fornite dall'INPS e dall'ANPAL, verifica, anche attraverso accertamenti a campione, che il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.  26 sia riconosciuto ed erogato secondo le modalità previste dalla legge.
      3. In deroga alla dotazione organica del Ministero dell'Interno sono assegnate dieci unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e sette funzioni di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il personale dei ruoli del Ministero dell'Interno ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n.  165 del 2001.
2. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 3.
(Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate)

      Sopprimere il comma 2.
3. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000 per l'anno 2022.

      Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole da: euro 6.500.000 fino a: 3.800.000 con le seguenti: euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021 e di euro 7.000.000.
3. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis. Il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, accedono all'elenco dei soggetti richiedenti il beneficio di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, al fine di controllare, attraverso accertamenti a campione, i casi in cui non può essere riconosciuto ed erogato il beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto.

      4-ter. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 2, comma 1, lettera e-bis), le parole: «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono soppresse;
          b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto»; c) all'articolo 7, comma 11, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

      4-quater. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge.
3. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 3-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132)

      Al comma 1, sostituire le parole: 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.

      Conseguentemente, al comma 2, Elenco 1:
          alla tabella «Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
              alla riduzione relativa al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0
                  2020: 20.000;
                  2021 e successivi: 20.000
              sopprimere le voci: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL'INTERNO;
              alla riduzione relativa al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0
                  2020: 2.000;
                  2021 e successivi: 2.000
              sostituire la voce:

MINISTERO DELLA DIFESA


                  2019: 0
                  2020: 28.000
                  2021 e successivi: 31.000
              con la seguente:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


                  2019: 0
                  2020: 90.000
                  2021 e successivi: 90.000
          alla tabella «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
              alla voce MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0;
                  2020: 20.000;
                  2021 e successivi: 20.000;
              alla voce MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) Programma 1. 2. Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0;
                  2020: 18.500;
                  2021 e successivi: 18.500;
              sopprimere le voci di missione e di programma del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno;
              alla voce MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0;
                  2020: 2000;
                  2021 e successivi: 2000;
              alla voce Missione 4. Ordine pubblico e sicurezza – Programma 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste apportare le seguenti variazioni:
                  2019: 0;
                  2020: 2000;
                  2021 e successivi: 2000;
              sopprimere le voci di missione e di programma del Ministero della difesa;
              aggiungere, in fine, la voce: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI-Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
                  2019: 0;
                  2020: 90.000;
                  2021 e successivi: 90.000.
3-bis. 1. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 1 sostituire le parole 60.500.000 con le seguenti: 112.000.000.

      Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: ,a decorrere dall'anno 2020 fino alla fine del comma con le seguenti: del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 2. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95 la parola «analoghe» è sostituita dalla parola «identiche» e, dopo il punto 3, sono inseriti i seguenti:
          4) A far data dal 1o gennaio 2020 i funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato risultati vincitori del concorso di cui al punto 1), in deroga a quanto ivi previsto, transitano, nell'ordine del ruolo vigente a tale data, nella carriera dei funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
              a. vice commissario dalla data di inizio del corso di formazione;
              b. commissario dal termine del periodo applicativo di un mese;
              c. commissario capo dal termine del periodo formativo di due mesi;
          5) I funzionari di cui al punto precedente, trascorsi sei anni dalla data di decorrenza della qualifica di commissario capo, conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, nei limiti vigenti della dotazione organica prevista dalla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, accedendo ai posti riservati al personale di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334 mediante la partecipazione, con le modalità previste dalla precedente lettera a), ad uno scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a tre mesi, con esame finale;
          6) Ai sensi dell'articolo 6-bis del medesimo d.P.R. 334 del 2000, i funzionari di cui al punto precedente conseguono la promozione alla qualifica di vice questore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;
          7) Dall'applicazione dei precedenti punti 5) e 6) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato;
          8) Agli oneri derivanti dal punto 4), calcolati in euro 974.172 per l'anno 2018, euro 3.895.410 per l'anno 2019, euro 4.714.959 per l'anno 2020, euro 1.817.268 per l'anno 2021 ed euro 56.573 per l'anno 2022, si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  1131 disposto dal presente articolo.
3-bis. 11. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95 sono inseriti i seguenti:
      2. I funzionari del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera m) transitano nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334 assumendo, con le decorrenze giuridiche ed economiche a margine specificate, le qualifiche di seguito indicate:
          a. vice commissario tecnico dalla data di inizio del corso di formazione;
          b. commissario tecnico dal termine del periodo applicativo di un mese;
          c. commissario capo tecnico dal termine del periodo formativo i funzionari che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  334 del 2000.
          3. I funzionari tecnici di cui al comma precedente conseguono la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette anni dalla promozione alla qualifica di commissario tecnico capo e la promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e nell'ambito dei limiti di organico previsti dalla Tabella A, allegata al d.P.R. 24 aprile 1982, n.  337.
          4. Dall'applicazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
          5. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113 disposto dal presente articolo.
3-bis. 12. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. (Trasferimento a domanda di direttivi della Polizia di Stato ad altre amministrazioni.)
      1. Entro il 1o settembre 2020 è consentito, a domanda degli interessati e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato che rivestano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo, nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29 nei limiti dei posti disponibili nelle rispettive piante organiche per le corrispondenti qualifiche o gradi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n.  488 e senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
      2. Il trasferimento viene effettuato salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. 3. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, al dipendente trasferito è attribuito, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
3-bis. 13. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95 sono inseriti i seguenti:
      2. Ai funzionari vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) e del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) che, indipendentemente dal settore per cui hanno concorso, rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  334 del 2000 sono attribuiti, fino all'eventuale conseguimento della qualifica, rispettivamente, di vice questore o di direttore tecnico capo, sono attribuiti, a decorrere dal 1o gennaio 2020, gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 45, commi 7 e 8, nonché l'assegno funzionale di cui al comma 9 del medesimo articolo 45.
      3. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  1113 disposto dal presente articolo.
3-bis. 14. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il comma 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95 è sostituito dal seguente:
      5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n.  177 e successive modificazioni, pari alla somma di ciascuna di tali differenze, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Analogo emolumento, pari alla somma delle differenze su ciascuna voce retributiva fissa e continuativa, è attribuito allo stesso personale che, in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli, per ciascuna delle voci che compongono il trattamento fisso e continuativo, percepisce un importo inferiore a quello in godimento prima del passaggio. In caso di transito ai ruoli civili che comporti il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento è altresì attribuito un assegno personale, utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n.  177 e successive modificazioni, pari alla differenza, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o grado superiori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113 disposto dal presente articolo.
3-bis. 15. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. (Copertura delle spese conseguenti a infortunio sul lavoro degli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate ed al Corpo dei vigili del fuoco).
      1. Tutte le spese di assistenza e cura, non coperte da assicurazione Inail e comunque connesse agli infortuni sul lavoro subiti dal personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello volontario o con rapporto d'impiego a tempo determinato, sono poste a carico del Servizio sanitario nazionale.
      2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 16. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334, le parole: «privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici sono soppresse. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».
3-bis. 17. Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

      Sopprimere il comma 2.
3-bis. 3. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole da:, a decorrere dal 2020 fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 7. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole da:, a decorrere dal 2020 fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 6. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole da:, a decorrere dal 2020 fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 5. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole da:, a decorrere dal 2020 fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. 4. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, Elenco 1, tabella « Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», sostituire la voce:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


          2019: 0
          2020: 10.000
          2021 e successivi: 10.000
          con la seguente:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI:


          2019: 0
          2020: 60.500
          2021 e successivi: 60.500.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo Elenco:
          alla medesima tabella, sopprimere le voci: Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della difesa;
          alla tabella «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», sostituire le voci di missione e di programma del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa con la seguente:
              MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
                  2019:0;
                  2020: 60.500;
                  2021 e successivi: 60.500.
3-bis. 8. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, Elenco 1, tabella « Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», alla riduzione relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
          2019: 0
          2020: 60.500;
          2021 e successivi: 60.500

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo Elenco:
          alla medesima tabella, sopprimere le voci: Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero della difesa;
          alla tabella «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
          alla voce MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-apportare le seguenti variazioni:
              2019: 0
              2020: 60.500;
              2021 e successivi: 60.500;
          alla voce Missione 1. Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) – Programma 1.2 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3), apportare le seguenti variazioni:
              2019: 0
              2020: 59.000;
              2021 e successivi: 59.000;
          sopprimere le voci di missione e di programma del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa;
3-bis. 9. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

      Al comma 2, Elenco 1, tabella Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, sopprimere le voci: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MINISTERO DELL'INTERNO.

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo Elenco:
          alla medesima tabella, sostituire la voce:

MINISTERO DELLA DIFESA


              2019: 0
              2020: 28.000
              2021 e successivi: 31.000
          con la seguente:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


              2019: 0
              2020: 49.500
              2021 e successivi: 49.500
          alla tabella «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri»:
              sopprimere le voci di missione e di programma del Ministero della giustizia, e del Ministero dell'interno;
              sopprimere le voci di missione e di programma del Ministero della difesa;
              aggiungere, in fine, la seguente voce:
                  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Missione 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva – Programma Reddito di cittadinanza:
                      2019:0;
                      2020: 49.500;
                      2021 e successivi: 49.500.
3-bis. 10. Molteni, Tonelli, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

ART. 4.
(Istituzione della Struttura tecnica di controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

      Sopprimerlo.
*4. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimerlo.
*4. 100. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione.

      Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
4. 101. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1 sopprimere le parole:, operante alle dirette dipendenze del Ministro e.
4. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 1, sostituire le parole: alle dirette dipendenze del Ministro e con le seguenti: in modo indipendente dal Ministro in un'ottica di trasparenza e imparzialità e controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: In deroga alla con le seguenti: Nei limiti della.
4. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci;

      Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.
4. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: due con qualifica con le seguenti: uno con qualifica.
4. 6. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di livello aggiungere le seguenti: dirigenziale e.
4. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
4. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: e i limiti riferiti fino alla fine del periodo, con le seguenti:. In deroga ai limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo n.  165 del 2001, gli incarichi dirigenziali hanno durata annuale.
4. 9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali hanno la medesima durata della Struttura prevista dal comma 1 del presente articolo.
4. 10. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali terminano alla data del 31 dicembre 2020.
4. 11. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Per tutta la durata dell'attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1 può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, nel limite massimo di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, con retribuzione annua cadauno non superiore a 40.000 euro.
4. 12. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta al contingente di cui al comma 3 la Struttura tecnica di cui al comma 1, può avvalersi fino ad un massimo di otto esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, i cui compensi annui non possono superare l'importo di 40.000 euro ciascuno.
4. 13. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 4, sostituire le parole: 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020 può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti con le seguenti: 100.000 euro per il 2019 e di euro 200.000 per il 2020 fino ad un massimo di sette esperti.
4. 14. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 4, sostituire le parole: di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020 con le seguenti: massimo di spesa di 100.000 euro per il 2019 e di euro 300.000 per il 2020.
4. 15. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Sopprimere il comma 5.
4. 16. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 31 marzo 2020.
4. 18. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.
4. 19. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: Fermi i con le seguenti: In aggiunta ai.
4. 20. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera a), dopo le parole: in materia di sicurezza aggiungere le seguenti: previsti dalla normativa vigente.
4. 22. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: promuove e assicura la vigilanza con le seguenti: garantisce e vigila.
4. 23. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: e assicura con le seguenti: e garantisce.
4. 24. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera b), sostituire le parole da: Per le medesime finalità di cui primo periodo fino a:, nonché a tutta la documentazione pertinente con le seguenti: Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni, all'Agenzia è garantito l'accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative degli enti proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali e autostradali.
4. 25. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 6-bis, lettera b), sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui al primo comma con le seguenti: Ai fini dell'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Agenzia,.
4. 26. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

ART. 5.
(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

      Sopprimerlo.
*5. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimerlo
*5. 2. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale ed economia circolare e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 3. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due con le seguenti: I dipartimenti sono determinati nel numero di due, di cui uno dedicato alle attività di risanamento ambientale, dissesto idrogeologico ed eventi sismici e l'altro dedicato ai processi di miglioramento della qualità dell'aria e di crescita sostenibile.
5. 4. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore a due con le seguenti: è pari a due.
*5. 5. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, sostituire le parole: non può essere superiore a due con le seguenti: è pari a due.
*5. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

      Sopprimere il comma 2.
5. 7. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole: semplificare ed accelerare con la seguente: attuare.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          dopo le parole: in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione;
          sostituire le parole da: può essere adottato fino alla fine del comma, con le seguenti: è adottato secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n.  400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
5. 8. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 2, sostituire le parole: può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97 con le seguenti: è adottato con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.  400.
5. 9. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 6.
(Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, del Friuli Venezia Giulia, del Molise e dell'Umbria.».

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
6. 1. Prisco, Donzelli, Zucconi.

      Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
          a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di quattro posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, del Lazio, dell'Abruzzo e dell'Umbria.».

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 31 ottobre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
6. 100. Zucconi, Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Ravetto.

ART. 7.
(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.  249, dopo il comma 31, è inserito il seguente:
      «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica».

      1-ter. All'articolo 2 della legge 20 novembre 2017, n.  167, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Qualora per impedire gravi e manifeste violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi sia necessario intervenire con estrema urgenza, su istanza dei titolari dei diritti l'Autorità può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell'informazione, con provvedimento adottato tempestivamente e senza contraddittorio, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi in diretta da fornitori abusivi di servizi di media attraverso il blocco, anche congiunto, degli indirizzi IP e dei relativi nomi a dominio. Il blocco è limitato al periodo in cui sono diffusi i contenuti in diretta. Con lo stesso provvedimento può essere ordinato il blocco di una pluralità di contenuti diffusi nella stessa giornata di programmazione o anche in più giornate, qualora si tratti di eventi sportivi».
          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali i provvedimenti cautelari di cui ai commi 1 e 1-bis sono adottati e comunicati ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso i provvedimenti medesimi, i termini nei quali i reclami devono essere proposti e le procedure attraverso le quali sono adottate le decisioni definitive dell'Autorità».
7. 1. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti per favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa)

      1. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n.  20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.  20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n.  20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      2. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, nel secondo periodo dopo le parole: «pari o superiore alla soglia comunitaria,» sono aggiunte le parole: «stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104».
7. 01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.