XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 23 dicembre 2019

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta orale:


      ASCARI, GRIPPA, BARBUTO e NAPPI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

          il terremoto dell'Emilia del 2012 ha colpito duramente le province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo;

          una prima scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata il 20 maggio 2012 alle ore 04:03 con epicentro a Finale Emilia (Modena); il 29 maggio 2012 alle ore 9 è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 5.9 con epicentro nella zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro; per i giorni a seguire si sono registrate altre scosse importanti che hanno aggravato il quadro già critico della situazione;

          questi eventi sismici hanno causato ben 28 vittime, 300 feriti, 45 mila persone sfollate, con una stima dei danni pari a 13 miliardi di euro;

          secondo quanto riportato in «2012-2018 L'Emilia dopo il Sisma – Report su sei anni di ricostruzione» a cura della regione Emilia-Romagna, al 31 marzo 2018 il numero complessivo e definitivo delle domande per ricostruzione depositate presso i comuni era pari a 10.026, di cui 8.320 hanno ricevuto l'ordinanza di concessione dei contributi, per complessivi 2 miliardi e 413 milioni di euro di contributi concessi dai comuni;

          per quanto riguarda la ricostruzione delle attività produttive, si registra un totale di 1,9 miliardi di euro di contributi concessi;

          in data 15 dicembre 2019 è andato in onda un servizio del programma televisivo «Le Iene» dal titolo «Terremoto in Emilia: i furbetti dei finanziamenti per la ricostruzione»;

          in tale servizio, si solleva il dubbio di come numerosi edifici avrebbero ricevuto somme sproporzionate o indebite di denaro pubblico per la ricostruzione, trasformando una indubbia disgrazia collettiva in un modo per arricchirsi indebitamente a vantaggio di qualcuno;

          infatti, come ricordato nel servizio, i requisiti per ottenere finanziamenti pubblici erano sostanzialmente due: abitare negli edifici e che i danni denunciati non fossero preesistenti; tuttavia, come stimato dal Comitato verifica ricostruzione, vi sarebbe circa un miliardo di contributi erogati e non dovuti, su un totale di 5 miliardi di euro stanziati per la ricostruzione, come ad esempio nel caso di un fienile abbandonato trasformato in villa di campagna grazie a contributi pubblici di 800 mila euro;

          inoltre, gli importi di alcuni progetti di ricostruzione sarebbero stati incrementati artificiosamente anche al fine di aumentare gli introiti dei progettisti;

          nel servizio, si mostra come, dall'altra parte, alcuni aventi diritto non avrebbero ricevuto stanziamenti sufficienti per poter tornare a vivere nelle proprie abitazioni, mentre, altri soggetti ancora non sarebbero riusciti ad ottenere alcun beneficio nonostante i danni causati dal terremoto; dal servizio, sembrerebbe che i controlli vengano fatti a posteriori, quando i contributi sono già stati concessi o, addirittura, quando le opere di ricostruzione sono già state ultimate, producendo paradossalmente ulteriori problemi in caso di revoca dei contributi, in quanto non tutti i beneficiari soggetti a revoca potrebbero essere in grado di restituire le somme ricevute;

          inoltre, emergerebbe una sostanziale difficoltà, anche da parte degli uffici pubblici, ad aderire alle regole e alle procedure per il rilascio dei contributi che sarebbero cambiati ben 16 volte nel corso degli anni –:

          di quali informazioni disponga il Governo in merito e quali iniziative di competenza – ove ne sussistano i presupposti anche di tipo ispettivo – intenda intraprendere al fine di verificare quanto esposto in premessa e conseguentemente sanare le sproporzioni che dovessero eventualmente emergere.
(3-01226)


      DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

          il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) ha definitivamente sentenziato, a seguito di apposita indagine sulla sicurezza delle telecomunicazioni, che le aziende cinesi nell'implementazione del 5G possono costituire un pericolo per la sicurezza nazionale;

          in particolar modo, il Copasir ha precisato che «in Cina gli organi dello Stato e le stesse strutture di intelligence possono fare pieno affidamento sulla collaborazione di cittadini e imprese, e ciò sulla base di specifiche disposizioni normative»;

          in particolare, verrebbe in rilievo la National Security Law di tale Paese che «obbliga, in via generale, cittadini e organizzazioni a fornire supporto e assistenza alle autorità di pubblica sicurezza militari e alle agenzie di intelligence»;

          ulteriormente verrebbe in rilievo la Cyber Security Law di tale Paese che impone agli operatori di rete di «fornire supporto agli organi di polizia e alle agenzie di intelligence nella salvaguardia della sicurezza e degli interessi nazionali»;

          il Copasir ha ulteriormente affermato, qualora ve ne fosse bisogno, che le esigenze commerciali e di economicità, connesse alla costruzione della rete 5G, certamente debbono avere carattere recessivo rispetto alla prioritaria esigenza della sicurezza nazionale;

          lapidariamente il Copasir ha rivolto al Governo e agli organi competenti una sollecitazione affinché, anche alla luce della disciplina di cui al decreto-legge n. 105 del 2019, valutino seriamente la possibilità e l'opportunità, a salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'esclusione diretta degli operatori cinesi, fra cui Huawei, che possano costituire una minaccia per la sicurezza delle reti informatiche italiane;

          ulteriormente il Copasir ha precisato che, in caso di esclusione delle aziende cinesi, secondo alcuni auditi si potrebbe comunque proseguire nella implementazione delle infrastrutture e degli apparati collegati al 5G, senza particolari ritardi nello sviluppo della nuova tecnologia e con maggiori costi quantificabili in circa 600 milioni di euro;

          sulla scorta delle sopra indicate considerazioni in ordine alla minaccia informatica e alla possibilità di spionaggio, la Germania ha recentemente bloccato un contratto tra Deutsche Telecom e Huawei per la fornitura di apparecchiature di radio-trasmissione;

          il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli, nel corso di intervista a La Stampa del 22 dicembre 2019, ha testualmente dichiarato «Huawei offre le soluzioni migliori ai prezzi migliori», ad avviso dell'interrogante con ciò dimostrando, da una parte, di minimizzare i rischi paventati dal Copasir e, dall'altro, di non comprendere l'appello a conferire alla sicurezza nazionale valore maggiore ed assorbente rispetto ad altri valori, fra cui l'economicità dell'operazione –:

          se il Governo intenda raccogliere le preoccupazioni espresse dal Copasir e conseguenzialmente adottare le iniziative di competenza per escludere, seguendo l'esempio della Germania, Huawei e le aziende cinesi dalla implementazione del 5G;

          in ogni caso, anche alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 105 del 2019, quali siano le iniziative che il Governo intenda assumere a tutela della sicurezza nazionale.
(3-01229)

Interrogazioni a risposta scritta:


      BILOTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          nel maggio 2014, il Governo pro tempore istituiva la struttura di missione Italia Sicura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata ad assicurare la predisposizione, d'intesa con le regioni, di un piano nazionale per la pianificazione delle opere e degli interventi per contrastare fenomeni franosi e alluvionali per gli anni 2014-2020 e un piano finanziario per la programmazione degli investimenti;

          l'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) ha disposto l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, del fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per favorire l'avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvedere a rendere le stesse immediatamente cantierabili, rimettendo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro 90 giorni) l'esplicitazione delle modalità di funzionamento del Fondo (avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2016);

          i destinatari del fondo sono state le regioni attraverso i presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo per le opere di contrasto al dissesto, che, grazie al «decreto sblocca Italia» del 2015, erano subentrati ai commissari straordinari;

          il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha previsto che i presidenti di regione possano utilizzare le risorse finanziarie per la redazione dei progetti esecutivi da mettere a base di gara, escludendo dal finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati prima della data di assegnazione delle risorse;

          a fronte di un importo della progettazione finanziato nel triennio pari a euro 12.557.360,00, le somme effettivamente trasferite ad oggi alla regione Campania, a quanto consta all'interrogante, ammontano a solo 3.257.552,39 di euro;

          tra i 54 progetti finanziati nella progettazione risultava all'interrogante anche il progetto integrato per la messa in sicurezza del territorio di Amalfi, patrimonio dell'Unesco per un importo complessivo di 15 milioni di euro;

          la Corte dei Conti con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G ha esaminato le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo rilevando la scarsa efficacia delle misure adottate e, in particolare, che le risorse effettivamente erogate alle regioni, a partire dal 2017, rappresentano, negli anni oggetto dell'indagine, solo il 19,9 per cento del totale complessivo (100 milioni di euro);

          altre criticità riguardano l'inadeguatezza delle procedure e la debolezza delle strutture attuative, l'assenza di adeguati controlli e monitoraggi, la mancata interoperabilità informativa tra Stato e regioni, la necessità di revisione dei progetti approvati e/o delle procedure di gara ancora non espletate, la frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto, la difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di incardinare l'attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie e il conseguente ricorso ripetuto alle gestioni commissariali;

          nelle ultime settimane il territorio della costiera amalfitana è flagellato da eventi idrogeologici continui che pregiudicano il diritto alla mobilità dei cittadini con gravissime conseguenze sulle attività economiche e sul turismo –:

          quali urgenti e indifferibili iniziative di competenza intenda intraprendere il Governo per consentire un rapido avanzamento delle procedure di erogazione delle risorse del fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in modo da consentire ai territori della Costiera amalfitana di approvare tempestivamente i progetti e avviare i cantieri, in un quadro di compatibilità con i rilievi formulati dalla Corte dei Conti.
(4-04391)


      CECCANTI, CIAMPI, BRUNO BOSSIO, PINI, ENRICO BORGHI, MARCO DI MAIO, TABACCI, TONDO e FERRAIOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

          la legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede, all'articolo 1, dal 1o gennaio 2020 la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale;

          da parte di vari e qualificati operatori del diritto nonché da parte di molti parlamentari si ritiene che tale sospensione violi le garanzie costituzionali a partire dalla ragionevole durata del processo sancita dall'articolo 111 della Costituzione;

          ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale l'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da questi delegato per la partecipazione al giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri interviene nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale anche su materie che rientrano nella competenza di altri ministeri (Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 1956); è pertanto altamente prevedibile che la Corte costituzionale venga investita in via incidentale della questione di costituzionalità relativa alla citata legge n. 3 del 2019, col rischio, per il Governo, qualora intendesse attivare l'Avvocatura, di una grave smentita davanti alla Corte –:

          se intenda assumere un'iniziativa legislativa anche urgente per evitare tali gravi danni per i diritti dei cittadini.
(4-04395)


      CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, MACCANTI, RIXI, TOMBOLATO e ZORDAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

          l'edizione del 21 dicembre 2019 del quotidiano La Repubblica ha riportato la notizia che alla stesura del piano per la strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese, presentata dal Ministro Pisano qualche giorno fa, a giudizio degli interroganti, in palese conflitto di interessi, avrebbe contribuito anche il dottor Davide Casaleggio;

          come noto Davide Casaleggio è presidente della Casaleggio Associati s.r.l., società attiva nel settore della consulenza informatica, nonché della piattaforma Rousseau, sistema informatizzato attraverso il quale viene organizzata e gestita l'attività interna al partito politico Movimento 5 Stelle;

          il Ministro, oltre al già citato Casaleggio, ricorda anche un breve elenco di esperti, alcuni dei quali legati al Movimento 5 Stelle e direttamente al dottor Casaleggio. Altri, invece, delle nuove tecnologie, scienziati, accademici ed imprenditori;

          la Casaleggio Associati s.r.l. opera nel settore della consulenza strategica per la presenza in rete in base alle esigenze e al settore di riferimento dei propri clienti, con l'obiettivo di indirizzare le aziende nelle scelte in ambito digitale e nella definizione degli obiettivi misurabili in termini di ritorno economico;

          recentemente il sito di informazioni «Linkiesta» ha svelato l'esistenza dell'applicazione «Attivista 5 stelle» che secondo quanto riportato, nel 2013 avrebbe consentito alla Casaleggio Associati di accedere ai dati personali non solo dei militanti del partito che avevano deciso di usarla, ma anche a quelli dei loro ignari amici. Sulle modalità di raccolta e utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Casaleggio Associati, dopo la denuncia de «Linkiesta», il Garante per la protezione dei dati personali starebbe per aprire un'istruttoria, come riferisce il sito internet di informazione «Politico.eu»;

          in sede di risposta ad un'interrogazione nell'aprile 2019 l'allora Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta aveva escluso qualunque conflitto di interessi tra i membri dell'allora Governo in carica e la piattaforma Rousseau affermando che «non vi è alcun rapporto tra i membri del Governo che, in quanto tali operano nelle preposte sedi istituzionali, e la piattaforma Rousseau che riguarda la sola organizzazione interna di una forza politica che la utilizza per le proprie esigenze di comunicazione e partecipazione». Conflitto di interessi che invece, ad avviso degli interroganti, sembrerebbe non potersi escludere per alcuni componenti dell'attuale Governo;

          già nei mesi scorsi la figura del dottor Casaleggio era stata al centro di numerose polemiche dovute alla presenza dello stesso durante la settimana dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della quale aveva preso parte ad un convegno organizzato dalla Rappresentanza permanente italiana sull'innovazione digitale;

          a seguito del dibattito sviluppatosi intorno alla presenza del dottor Casaleggio tra i consulenti del Ministro Pisano, il Consiglio dei ministri ha ritenuto non ci fossero le condizioni politiche per approvare il piano strategico per l'innovazione tecnologica. La mancata adozione del provvedimento rallenta ulteriormente il già compromesso iter di sviluppo tecnologico del Paese;

          il piano «Bul» è gravemente in ritardo, l'ultima riunione del Cobul presieduta dal Ministro Pisano non è stata in grado di definire con certezza termini e modalità per l'erogazione di 1,3 miliardi di euro per il voucher per la banda ultra larga, il fondo per l'intelligenza artificiale bloccato –:

          quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda adottare per evitare eventuali conflitti di interessi nell'attività del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
(4-04401)


      GIULIANO, D'ORSO e MARTINCIGLIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          la disciplina del versamento del contributo unificato nel processo amministrativo prevede la «moltiplicazione» del pagamento del contributo nel caso in cui si impugnino ulteriori atti nel corso del medesimo giudizio, con la proposizione di motivi aggiunti ovvero ricorso incidentale. Perché la domanda di annullamento di un ulteriore atto, seppur per illegittimità derivata, comporta comunque una domanda nuova;

          il comma 6-bis-1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, all'ultimo periodo, prevede che «ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove»;

          tuttavia, con sentenza del 6 ottobre 2015, C-61/14, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha valutato la norma in questione contrastante con l'articolo 1 della direttiva 89/665 CEE, statuendo che è rimessa al giudice interno la valutazione sulla introduzione di un ulteriore oggetto del giudizio ovvero un ampliamento considerevole di quello oggetto della controversia già pendente, concludendo che in caso negativo lo stesso giudice dovrà «esentare» la parte del versamento;

          tale soluzione è rimasta però disattesa, perché il giudice amministrativo ha affermato che non è ammissibile l'impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento del Segretario generale del tribunale amministrativo con il quale si chiede al ricorrente, in un ricorso avverso una procedura di aggiudicazione, d'integrare il pagamento del contributo unificato. Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice tributario, le eventuali contestazioni in ordine all'operato impositivo del predetto organo amministrativo che vanno considerate di natura tributaria (T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Trento, Sez. I, 148/2016);

          pertanto, la valutazione sul versamento dell'ulteriore contributo viene svolta dalle segreterie dei Tar e del Consiglio di Stato e non dal giudice, come prescritto dalla Corte di giustizia;

          l'impugnativa di tale provvedimento, in conseguenza della sua natura, è devoluta al giudice tributario;

          inoltre, il segretario generale della giustizia amministrativa ha dato indicazioni alle segreterie dei giudici amministrativi, nel senso che: «ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio», e quindi con un sostanziale ampliamento dell'oggetto della controversia;

          chiaramente tale modus operandi, ad avviso degli interroganti, svilisce il diritto del ricorrente, anche in termini di accesso alla giustizia e comporta una elusione delle indicazioni della Corte dell'Unione europea;

          cosicché la parte che ha diritto alla esenzione deve rivolgersi al giudice tributario nell'ambito di un gravoso ulteriore giudizio;

          il giudice tributario, dal canto proprio, ha affermato che: «il comma 6-bis-1. dell'articolo 13, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'ultimo periodo, prevede che “ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducano domande nuove” e non appare corretto e quindi è errato ritenere che “ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore oggetto del giudizio” come si è espressa la Segreteria del TAR (...) citando il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa. Infatti (...) la Corte di Giustizia UE, con riferimento alla direttiva 89/665 CEE, ha deciso che il contributo unificato non deve essere corrisposto quando gli oggetti dei motivi aggiunti “non sono effettivamente distinti” o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente» (Commissione tributaria Firenze, Sez. 4, sentenza 1126/2017);

          all'attualità l'indirizzo del segretario generale della giustizia amministrativa non risulta agli interroganti essere stato in alcun modo modificato –:

          quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate.
(4-04402)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interpellanza:


      Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

          il 13 febbraio 2017 presso la clinica «Pyramids Hospital del Cairo» è nato A.L. figlio di cittadina italiana temporaneamente in territorio egiziano per motivi lavorativi e residente in Italia;

          la signora in questione risultava separata dal 27 novembre 2014 (ora divorziata);

          la signora S.L., dopo numerosi tentativi presso le istituzioni egiziane, non ha ottenuto la registrazione della nascita del bambino in quanto lo stesso è nato al di fuori di un legame legittimo di matrimonio riconosciuto dalle autorità egiziane. Quindi è stato per lei impossibile trascrivere nel registro il bambino come figlio di un «unico genitore»;

          S.L. si è rivolta in più occasioni al consolato italiano chiedendo la registrazione della nascita del figlio, senza ottenere, a quanto consta all'interrogante, la doverosa attenzione né alcuna risposta in merito;

          il regolamento di stato civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede espressamente, all'articolo 15, che le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero siano rese all'autorità consolare;

          le dichiarazioni di cui al paragrafo soprastante, che a norma di legge devono essere fatte secondo la legge locale ed emesse dalle autorità locali competenti, non trovano applicazione nel caso in questione in quanto le autorità competenti, a quanto risulta all'interrogante, non si attivano affinché tale dichiarazione di nascita sia resa;

          il punto 5.3 del Massimario dell'ufficiale dello Stato Civile recita: «A norma dell'articolo 33 della legge n. 218 del 1995, lo status di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio stesso al momento della nascita, legge cui è demandato di regolare i presupposti del relativo accertamento. Ciò comporta che tale status, per il cittadino italiano che nasce all'estero in un paese di cui abbia anche la cittadinanza, dipende dagli atti e provvedimenti accertativi dello Stato di nascita, la cui validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci (legge del luogo di formazione dell'atto), purché il diritto straniero li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che li caratterizzano nell'ordinamento italiano. Ciò, anche con riguardo alla circostanza che la formazione detratto possa essere avvenuta in modo tardivo (come peraltro ammesso anche nel nostro ordinamento dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) e la relativa dichiarazione sia stata rilasciata da un terzo»;

          il regolamento di stato civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede espressamente, all'articolo 15: «1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare»;

          nel caso in questione il secondo comma del suddetto articolo non trova applicazione poiché le autorità locali competenti non impongono, anzi vietano che tale dichiarazione di nascita sia resa, dovendo quindi trovare applicazione necessariamente il comma 1 al fine di adempiere all'obbligo di dichiarare la nascita del proprio figlio e garantirgli lo status e i relativi diritti di rango costituzionale previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

          la normativa egiziana è palesemente contrastante con le linee fondamentali che caratterizzano l'ordinamento italiano;

          l'Italia ha inoltre ratificato, con legge n. 176 del 27 maggio 1991, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che all'articolo 7.1 recita: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza»;

          la signora in questione attualmente soggiornerebbe irregolarmente in Egitto perché, a causa del mancato riconoscimento del figlio, anche se il suo permesso di soggiorno è scaduto da tempo, non può ritornare in Italia abbandonando il minore; inoltre, le sue condizioni economiche sono disperate, non svolgendo alcuna attività lavorativa a causa della mancanza di permesso di soggiorno;

          nonostante le richieste alla sede consolare del Cairo, indirizzate per conoscenza anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inoltrate dalla signora, supportata negli ultimi mesi anche dall'associazione «Certi diritti», nessuna risposta è giunta;

          ogni procedimento amministrativo presuppone, nel rispetto delle leggi n. 141 e n. 241 del 1990, la formulazione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento scritto –:

          se il Governo sia a conoscenza delle richieste fatte pervenire dalla signora S.L. alla delegazione italiana al Cairo e per conoscenza allo stesso dicastero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          se non stia valutando di adottare le iniziative di competenza volte a prevenire casi analoghi e a risolvere quello summenzionato, dando disposizione al Consolato sopra citato di provvedere a tutti gli adempimenti volti alla registrazione anagrafica del bambino – ex decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 – e al conseguente rilascio della carta di identità indispensabile per il ritorno in Italia di S.L. con il figlio A.L.;

          se il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia adottato o intenda adottare le iniziative di competenza affinché la sede consolare del Cairo rispetti pienamente la normativa e le competenze ad essa attribuite.
(2-00607) «Magi».

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

Interrogazione a risposta scritta:


      VARRICA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

          il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede, ai propri articoli 10, 12, 14 e 19, il trasferimento dallo Stato alle regioni ordinarie, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni in materia di industria, artigianato e agevolazioni alle relative imprese;

          siffatto trasferimento è già avvenuto per tutte le regioni a statuto speciale a esclusione della regione siciliana: in particolare, per la regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2001, per la regione Trentino-Alto Adige con decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139, per la regione Friuli-Venezia Giulia con il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, per la regione Valle d'Aosta con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 116;

          in data 27 febbraio 2019 la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per gli affari regionali e le autonomie richiedeva il parere del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e del capo di gabinetto del Ministro per le politiche europee riguardo a uno schema di norma di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recante trasferimento di funzioni alla regione in materia di industria, artigianato e di agevolazioni alle relative imprese, con relativa relazione illustrativa;

          in data 15 aprile 2019 il Ministero dello sviluppo economico, tramite il proprio ufficio legislativo, forniva il proprio parere, indicando che lo schema di norma presentatogli appariva «in linea con le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, in questo senso, non si ravvisano elementi di contrarietà alla proposta», lasciando alla valutazione della Presidenza del Consiglio dei ministri la possibilità di inserimento di una clausola di salvaguardia delle prerogative statali più ampia rispetto a quella presente nel testo;

          in data 19 giugno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il proprio ufficio legislativo economia, notava, come sopra ricordato, che la regione siciliana è a oggi l'unica regione a statuto speciale per la quale non si è ancora dato attuazione al trasferimento delle funzioni amministrative, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Inoltre, il parere indicava la necessità, al fine di definire puntualmente il quadro finanziario delle risorse che assicuri un'invarianza di oneri diretti o indiretti tanto per il bilancio statale, quanto per quello della regione siciliana, di ricevere specifica conferma circa le funzioni che sarebbero state trasferite. In particolare, chiedeva se effettivamente la norma in questione intendesse traferire solamente le funzioni di cui agli articoli 10, 12, 14 e 19 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000, di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese richiamava anche i trasferimenti di funzioni di cui agli articoli 30, 34, 41 e 48. Nel caso in cui fosse stata confermata l'impostazione di tale limitato trasferimento, poi, chiedeva una formale indicazione dell'entità delle risorse che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe trasferire alla regione siciliana a seguito di una simile attribuzione, poiché lo stesso Ministero non dispone di elementi informativi per suddividere analiticamente tra le singole funzioni le risorse complessive attualmente assegnate alla regione siciliana stessa –:

          quali siano stati i passaggi successivi alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2019, quali funzioni si intendano trasferire alla regione siciliana in materia di industria, artigianato e agevolazioni alle relative imprese e quando sia prevista l'adozione dell'apposito provvedimento per completare il trasferimento delle competenze alla regione siciliana.
(4-04403)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta orale:


      PITTALIS. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          con la delibera n. 16/25 del 28 marzo del 2017 la precedente giunta della regione Sardegna, ha autorizzato l'installazione di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, per 80 mila tonnellate di fanghi fognari e di depurazione, provenienti soprattutto da altre regioni, oltre a 10 mila tonnellate di frazione organica. Si tratta di una massa di rifiuti ben superiore a quella prodotta da tutta la Sardegna messa assieme;

          l'impianto è situato nel comune Magomadas (OR). Da tempo la vivibilità dell'intera area, che vive di agricoltura di qualità e pastorizia, oltre ad essere a pochi chilometri da Bosa una delle zone turistiche più rinomate della costa nord-occidentale, è stata messa in discussione. Nei giorni scorsi il comune di Magomadas è stato preso d'assalto da centinaia di cittadini che protestano per i miasmi provenienti dall'impianto di trattamento dei fanghi;

          sono state avviate indagini sulla qualità dei materiali in arrivo, sulle autorizzazioni e soprattutto sul processo di trasformazione, per il quale si prevedono lavorazioni di almeno 60 giorni in vasche, fino alla trasformazione del materiale in compost da utilizzare per concimare i terreni;

          nel decreto «Genova» n. 109 del 2018, per fare fronte ad una situazione emergenziale, sono stati innalzati i limiti di tolleranza relativi a talune sostanze inquinanti (soprattutto plastiche e idrocarburi) presenti nei fanghi da utilizzare in agricoltura. Le associazioni ambientaliste hanno osservato che questo innalzamento può costituire un pericolo per quel che riguarda la contaminazione dei suoli agricoli trattati con tali sostanze. Il principio di precauzione vuole che non possano essere sversate sui terreni, oltre una certa quantità, tali sostanze;

          l'impresa realizzatrice dell'impianto, lo considera «all'avanguardia, tra i primi in Italia....che attraverso un processo industriale recupera i fanghi e li trasforma in un ammendante compostato misto, che altro non è che un concime utilissimo all'agricoltura, che si sostituisce ai fertilizzanti chimici». Dichiara inoltre di aver installato «...di propria iniziativa un modernissimo abbattitore di odori, per quanto non previsto dalla normativa...»;

          tuttavia, le immagini televisive che sono circolate in questi giorni raccontano un'altra realtà: l'intensificarsi di un via vai di camion blindati provenienti dai porti di Olbia e Cagliari, sversamenti non in apposite vasche di cemento, ma in buche scavate in terra in aperta campagna, oltre un'insopportabile fetore che ormai affligge tutta l'area;

          la questione è giunta anche in regione, dove è stata presentata una mozione volta ad impedire che in Sardegna arrivino rifiuti e fanghi di depurazione provenienti da altre regioni, non solo per motivi ambientali, ma anche per non alterare l'immagine turistica della regione, che fa vanto di amplissime aree ancora vergini sotto il profilo ambientale –:

          se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda promuovere, per quanto di competenza, specifiche ispezioni da parte del comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente per verificare la situazione esposta in premessa, posto che appare inaccettabile, sotto il profilo ambientale, la circolazione sul territorio nazionale di decine di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali che invece andrebbero trattati in prossimità dei luoghi di produzione;

          se il Governo non ritenga opportuno promuovere specifiche verifiche e monitoraggi, negli ambiti di competenza, sulla movimentazione di enormi quantità di rifiuti di tutte le tipologie che in questo momento sta interessando l'Italia nel suo complesso e la Sardegna in particolare, che dispone ancora di ampi spazi di natura incontaminata.
(3-01230)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


      PAOLO RUSSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

          l'articolo 627 del codice dell'ordinamento militare (C.o.m.), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inquadra il personale militare in quattro categorie gerarchicamente ordinate: ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa;

          la categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti al ruolo dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti, dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti;

          la categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti;

          come più volte espresso dai vertici militari, i graduati sono professionisti delle Forze armate sia dal punto operativo tanto in termini di forza lavoro, quanto in termini di logistica;

          tuttavia, nonostante il loro fondamentale ruolo, il Governo sembrerebbe non porre la necessaria attenzione ad una categoria, quella dei graduati che, sia in termini economici sia di progressione di carriera, non ricevono il dovuto riconoscimento;

          ad avviso dell'interrogante, i graduati si ritrovano condannati ad una carriera ibrida senza stimoli, senza alcuna valorizzazione professionale delle qualifiche speciali così come prevede il decreto legislativo sul riordino delle carriere del 29 maggio 2017, n. 94, all'articolo 1, commi 5, 6 e 7;

          la normativa citata prevede, infatti, che ai militari delle varie categorie che rivestono il grado apicale (marescialli, sergenti e graduati) è attribuita una qualifica speciale che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianità posseduta. Nello specifico, tale previsione riguarda coloro che: a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità; b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza; c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta;

          attualmente i graduati a prescindere dagli anni di servizio, il grado e l'età, in maniera generica svolgono gli stessi servizi di caserma dei militari di leva, così come disciplinata dall'attuale circolare interna sui servizi di caserma n. 2938;

          a ciò si aggiunga che tutti i servizi interni ed esterni, anche in carenza di personale, vengono svolti senza distinzione dalla truppa e dai graduati: non si può far gravare tutto su questi ruoli;

          da ultimo, la Commissione difesa della Camera dei deputati l'11 dicembre 2019 ha approvato il parere favorevole, con osservazioni e condizioni, allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;

          ancorché il provvedimento citato abbia carattere trasversale e riguardi tutti i ruoli del personale militare, si registra, ad avviso dell'interrogante, la totale mancanza di attenzione rispetto ai graduati;

          a ciò si aggiunga la completa disattenzione verso i volontari (P4) che attendono da troppi anni il passaggio in servizio permanente e le cui sorti restano ad oggi oscure –:

          quali iniziative, anche di natura normativa, il Ministro interrogato intenda intraprendere per valorizzare il servizio prestato dai graduati e chiarire le possibilità di progressione di carriera attraverso l'unificazione dei ruoli esecutivi graduati e sergenti, garantendo a quest'ultimi di raggiungere i gradi apicali del ruolo marescialli e ai marescialli di arrivare fino al grado di capitano, al fine di generare benefici in materia di servizi di vigilanza e svecchiamento e di eliminare la stagnazione dai gradi apicali;

          se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per prevedere nuovi arruolamenti per le Forze armate e, contestualmente, procedere ad un allungamento delle tempistiche relative all'attuazione del modello delineato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244.
(4-04397)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


      SQUERI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          come noto, la legge n. 3 del 2019, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato è in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ha modificato gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale;

          in via di estrema sintesi, la riforma introdotta – inserita in fase emendativa nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile e rocambolesca – sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto;

          la legge n. 3 del 2019, all'articolo 1, comma 2, fissa l'entrata in vigore della riforma della prescrizione al 1o gennaio 2020. Lo stesso Governo pro tempore aveva infatti preannunciato in maniera chiara la volontà di realizzare entro tale termine un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione dell'irragionevole durata dei processi in Italia, intendendo così marginalizzare l'impatto concreto dell'eliminazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. In buona sostanza, ad avviso dell'interrogante le forze di Governo dell'epoca, consapevoli che l'intervento così operato era «una bomba nucleare sul processo» (per usare le parole dell'allora Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno), da un lato hanno collocato l'ordigno, dall'altro hanno spostato il tempo dell'esplosione;

          lo stesso Ministro della giustizia, Bonafede, aveva parlato di un «accordo politico» che «prevede che approfittiamo di questo anno anche per scrivere la riforma del processo penale. Il Governo avrà la delega dal Parlamento con scadenza 2019»;

          ebbene: dall'approvazione della riforma della prescrizione ad oggi, non è stata però esaminata dalle Camere alcuna proposta normativa concreta in tal senso. Solo a fine luglio 2019 è stato approvato dal Consiglio dei ministri «salvo intese» un disegno di legge delega che avrebbe dovuto stabilire i principi e criteri direttivi per riformare il processo civile, il processo penale, l'ordinamento giudiziario, la disciplina sull'eleggibilità e il ricollocamento in ruolo dei magistrati, il funzionamento e l'elezione del Consiglio superiore della magistratura e la flessibilità dell'organico dei magistrati. L'avvicendamento di maggioranza, il cambio di Governo, l'evoluzione in atto del quadro politico, lasciano facilmente immaginare che non si riuscirà ad approvare alcun testo prima della fine dell'anno. Senza dunque entrare nel dettaglio della riforma del processo penale è evidente che questa non potrà certamente essere operativa prima del 1o gennaio 2020, termine dal quale dispiegherà la sua efficacia la soppressione – di fatto – della prescrizione;

          ad ogni evidenza, ciò travolge e fa venire meno il presupposto – a giudizio dell'interrogante debolissimo e risibile – che aveva in qualche modo giustificato la sostanziale soppressione della prescrizione, altrimenti del tutto inaccettabile sia dal punto di vista politico che, prima ancora, giuridico. Inaccettabilità che, preme segnalare, è stata rilevata dagli operatori del diritto ad ogni livello-avvocati, magistrati, esponenti del mondo universitario – con una lunga serie di interventi, manifestazioni e scioperi;

          il 20 novembre e l'11 dicembre 2019 si sono svolte due interrogazioni a risposta immediata in Assemblea sul tema, in relazione alle quali il Governo ha dato risposte, ad avviso dell'interrogante, non soddisfacenti;

          mancano ormai 8 giorni: un intervento è ormai indifferibile e urgente –:

          se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative urgenti per evitare l'ormai imminente entrata in vigore della riforma, o meglio dell'abolizione de facto, della prescrizione.
(3-01227)

Interrogazione a risposta scritta:


      BOLDRINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

          nel 2011 Arianna|M. di 18 mesi è stata prelevata dagli assistenti sociali del XIV municipio di Roma e dalle forze dell'ordine presso l'abitazione dei nonni materni, in cui la minore era collocata insieme alla madre Ginevra A. che ne aveva l'affido esclusivo e si era trasferita lì per paura del convivente e padre della bambina, dopo le lesioni e le minacce subite a cui erano conseguite relative denunce;

          il prelievo della minore è stato eseguito senza preavviso a seguito di un decreto del tribunale dei minori, che ha tolto alla mamma l'affido esclusivo e la collocazione presso di lei dando entrambi al padre, senza tener conto dei racconti di violenza e i forti timori della stessa Ginevra A. nei confronti dell'uomo e basandosi esclusivamente su una consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal tribunale, in cui veniva diagnosticato un «disturbo istrionico» a carico di Ginevra A. con ipotesi di una possibile e futura alienazione parentale;

          Ginevra A. non vede la figlia dal 2011 e non è più in contatto con lei né via comunicazioni telefoniche né via Skype;

          le perizie eseguite successivamente hanno sconfessato la diagnosi di «disturbo istrionico» così come qualsiasi altra patologia psichiatrica a carico Ginevra A.;

          rispetto all'ipotesi di una possibile, futura alienazione parentale, si specifica che la Pas è una pseudoteoria mai dimostrata scientificamente, rifiutata dal Ministero della salute, mai inserita nel Dsm, messa al bando in Spagna e in Francia, ed è stata ritenuta dalla sentenza di Cassazione n. 13274 del 16 maggio 2019 sostanzialmente inidonea a giustificare l'allontanamento di un figlio dal genitore, occorrendo ulteriori, approfondite indagini;

          l'alienazione parentale è applicata in maniera massiva nei tribunali ordinari e dei minori di tutta Italia con conseguenti prelievi coatti di bambini, tolti anche con la forza dalla scuola o dalla propria abitazione per essere collocati in case famiglia, oppure presso il genitore che loro stessi rifiutano e a carico del quale spesso vi sono denunce per maltrattamenti, lesioni o addirittura abusi sui minori stessi;

          il 14 dicembre 2017 Ginevra A. ha presentato ricorso al tribunale dei minori di Roma per la revisione del decreto di affido esclusivo della figlia dato al padre;

          il tribunale dei minori di Roma ha risposto dopo un anno e mezzo, ordinando una nuova perizia nei confronti della Ginevra A.;

          le perizie quindi svolte presso i servizi sociali di Lipari, ove la signora risiede e svolge la professione di maestra, hanno accertato che la stessa non è affetta da alcun disturbo e non ha bisogno di ulteriori indagini psichiatriche, riportando la testimonianza di una vita equilibrata nel pieno soddisfacimento, del lavoro a contatto quotidiano con i bambini della scuola –:

          quali iniziative di competenza intenda intraprendere a fronte di tali orientamenti della giurisprudenza minorile sul caso come quello della piccola Arianna M., in cui a giudizio dell'interrogante si violano la bigenitorialità e il diritto della minore a frequentare, pur anche in ambito protetto, una mamma che non si è macchiata di nessun reato né si è mai dimostrata pericolosa verso terzi;

          quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché non vi sia alcuna conseguenza determinata nei procedimenti di affido dalla cosiddetta «alienazione parentale», la cui valenza scientifica appare del tutto priva di fondamento, e affinché sia viceversa verificata con il massimo scrupolo la sussistenza di situazioni di violenza domestica, a cui attribuire la massima rilevanza proprio in quanto ben possono essere all'origine del rifiuto di un minore nei confronti di un genitore;

          quali iniziative si intenda intraprendere, per quanto di competenza, per garantire l'adeguata formazione dei giudici, così da favorire una reale competenza in materia di violenza domestica e scongiurare la confusione tra violenza e semplice conflitto tra coniugi in fase di separazione e affido.
(4-04399)

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


      COSTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          la città di Mondovì (CN) è sede di locale distaccamento dei vigili del fuoco. Attualmente il distaccamento è ospitato in un edificio di proprietà privata e, fin dal 2012, i proprietari hanno segnalato l'intenzione di non procedere al rinnovo contrattuale;

          pertanto, si è avviata tra l'amministrazione del comune di Mondovì ed il Corpo nazionale una collaborazione finalizzata ad individuare soluzioni idonee. Il confronto e i sopralluoghi congiunti fra i tecnici e gli amministratori del comune di Mondovì ed il Corpo nazionale hanno permesso di individuare un'area deputata alla costruzione di una nuova caserma;

          nell'ambito di tale interlocuzione, il comune di Mondovì ha inviato al Comando provinciale di Cuneo una lettera comunicando la disponibilità a mettere a disposizione detta area, chiedendo formale accettazione della proposta;

          il comando provinciale, per quanto consta all'interrogante, avrebbe fornito risposta, con formale accettazione della proposta avanzata dal comune, informandone parimenti la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Cuneo;

          il comune ha quindi dato avvio alle procedure per il riacquisto di detta area. Attraverso due distinte deliberazioni della giunta comunale, che recepivano le indicazioni pervenute dall'Agenzia del demanio, l'ha resa disponibile alla direzione generale per le risorse logistiche e strumentali;

          in seguito, gli uffici comunali hanno informato la direzione generale per le risorse logistiche e strumentali e il comando provinciale circa la sottoscrizione del contratto di acquisto dell'area di cui trattasi, chiedendo indicazioni tecniche in merito al frazionamento della stessa; tali indicazioni sono pervenute dal Comando provinciale in seguito a congiunti sopralluoghi;

          il Comando provinciale ha richiesto, poi, al comune di quantificare il valore economico del terreno individuato così da ottemperare alle prescrizioni di legge in merito alla richiesta di congruità da formulare all'Agenzia del demanio e poi procedere alla progettazione della futura caserma;

          gli uffici comunali hanno riscontrato la richiesta, evidenziando anche la disponibilità a cedere il terreno gratuitamente, così da partecipare alla costruzione della locale caserma, considerata imprescindibile presidio per la pubblica sicurezza;

          tale procedura è ora al vaglio dell'Agenzia del demanio, con la quale gli uffici comunali sono in contatto così da definire nel più breve tempo possibile l'alienazione del terreno;

          successivamente, a quanto consta all'interrogante, il Comando provinciale avrebbe formalizzato al comune di Mondovì e ad altri comuni della provincia di Cuneo la richiesta di comunicare la disponibilità di beni immobili, siano essi terreni o edifici, da destinare alla finalità di ospitare il locale distaccamento;

          tale decisione appare oggettivamente in contrasto con l’iter descritto in precedenza, nonché con le manifestazioni di volontà risultanti dalle comunicazioni descritte –:

          se trovi conferma la ricostruzione di cui in premessa e se il Comando nazionale dei vigili del fuoco abbia fornito indicazioni al Comando provinciale, finalizzate a modificare il percorso, costruttivamente e faticosamente intrapreso, o al contrario, si tratti di decisione assunta esclusivamente in sede locale;

          se non si ritenga più opportuno, e più rapido, proseguire sulla strada intrapresa da ormai tre anni;

          in caso contrario, quali tempi si prevedano per completare l'iter realizzativo dell'opera.
(3-01228)

Interrogazioni a risposta scritta:


      TONELLI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI, TOMBOLATO, VINCI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          è notizia pubblicata su «La Gazzetta di Reggio Emilia» quella di una donna nigeriana di 24 anni ubriaca che azzanna un poliziotto e gli strappa la pelle;

          secondo la ricostruzione dei fatti riportata a mezzo stampa, la donna, in forte stato di agitazione, chiedeva aiuto perché, a suo dire, aveva bevuto della candeggina, ma non voleva recarsi in ospedale; versione sconfessata, però, dal personale sanitario che ha invece confermato uno stato confusionale dovuto all'abuso di sostanze alcoliche e anche una sospetta gravidanza;

          pertanto, alle 21 circa di sabato 21 dicembre 2019, due volanti sono intervenute in via Boiardi, su richiesta del 118 già presente sul posto, e al loro arrivo la situazione è degenerata con la nigeriana che, in preda ad un violento raptus, ha morso un poliziotto al polpaccio sinistro e alla coscia destra con una tale violenza da staccargli un lembo di pelle;

          le ripetute richieste da parte della categoria e sostenute in Parlamento dal Gruppo della Lega circa la necessità reperire risorse per l'acquisto di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia, al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, sono rimaste inascoltate;

          parimenti inascoltate sono rimaste le richieste di prevedere la copertura del ticket sanitario per fatti accaduti alle forze dell'ordine in servizio;

          preoccupano, peraltro, non poco le ripetute dichiarazioni in merito al voler «rimetter mano» al cosiddetto decreto sicurezza bis riguardo all'impossibilità di ritenere «di particolare tenuità» i reati di oltraggio a pubblico ufficiale –:

          se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per porre fine al verificarsi di continui episodi come quello esposto in premessa e, al contempo, garantire una maggiore sicurezza e l'incolumità delle forze dell'ordine nell'espletamento del proprio dovere;

          se intenda adottare iniziative per il reperimento delle occorrenti risorse finanziare atte a consentire l'acquisizione di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.
(4-04390)


      IOVINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          NoiPA è il sistema realizzato dal dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per gestire il trattamento economico del personale centrale e periferico della pubblica amministrazione;

          il sistema eroga un servizio unificato per la gestione del personale e in particolare: assicura l'aggiornamento del sistema in base all'evoluzione normativa per tutti gli aspetti previdenziali, fiscali e contrattuali, assicura efficienza di servizio attraverso la gestione centralizzata di processi, quali, ad esempio, configurazione, elaborazioni, adempimenti e flussi, adempimenti nei confronti di finanziarie ed enti previdenziali e garantisce la conformità alla normativa nazionale con impatto sul trattamento giuridico ed economico del personale;

          il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, reca «disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche»;

          il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, fa riferimento al «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (triennio normativo ed economico 2016-2018)»;

          a quanto consta all'interrogante, con la mensilità di maggio 2019 i sovrintendenti capo del 25° corso (ultimo concorso a quiz e titoli indetto prima della fase transitoria emergenziale attuale) per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato, avrebbero riscontrato una trattenuta, quali «arretrati a debito per differenza cambio inquadramento»;

          tali arretrati farebbero riferimento ad un «errore» di calcolo delle spettanze relative al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza della problematica descritta in premessa e quali iniziative di competenza intendano porre in essere al fine di risolvere la citata problematica ed evitare che i medesimi «errori di calcolo» possano ripetersi in futuro.
(4-04394)


      GALANTINO, MOLLICONE, DELMASTRO DELLE VEDOVE e CIABURRO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          con provvedimento del 12 aprile 2019, veniva indetto un bando «per 436 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato»;

          i vincitori di questo bando dovranno attendere ben 4 anni per assumere la qualifica di commissario capo a differenza dei vincitori di altro concorso precedente, che ricopriranno lo status dopo soli due anni e 3 mesi;

          entrambi i concorsi sono stati banditi in forza di un'unica norma transitoria prevista nel riordino delle carriere del 2017;

          i vincitori di entrambi i concorsi sono persone con alle spalle oltre 30/35 anni di carriera nella polizia di Stato e purtroppo tutti prossimi alla pensione (età media di 55/56 anni) –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

          quali iniziative intenda adottare affinché i partecipanti al concorso per 436 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato abbiano una reale opportunità di progressione di carriera.
(4-04398)


      LUCA DE CARLO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

          nell'area del poligono Opicina, quartiere del comune di Trieste, situato sull'altopiano del Carso, ogni anno il 15 dicembre si svolge la cerimonia di commemorazione in ricordo dei partigiani sloveni del T.I.G.R. processati e giustiziati nel 1941;

          il 26 novembre 2019 il comune di Trieste ha concesso la gestione del «Parco della Pace» di Opicina a titolo gratuito per 9 anni rinnovabili all'Associazione nazionale partigiani d'Italia – Comitato provinciale di Trieste (A.n.p.i.-Vzpi);

          i suddetti partigiani Pinko Tomazic, Viktor Bobek, Ivan Ivancic, Simon Kos e Ivan Vadnal furono membri dell'Organizzazione Rivoluzionaria della Venezia Giulia T.I.G.R e colpevoli di azioni violente quali attentati dinamitardi, omicidi, assalti a pattuglie, sabotaggi, incendi di scuole e asili, questi ultimi ritenuti «strumenti per l'italianizzazione»;

          i partigiani sloveni commemorati dall'A.n.p.i.-Vzpi a parere dell'interrogante non erano affatto promotori di pace, bensì terroristi anti italiani;

          tale spazio pubblico, dato in concessione all'A.n.p.i. con finalità di «pace», è sostanzialmente dall'associazione utilizzato per il ricordo nostalgico del Regime Titino, responsabile dell'epurazione di centinaia di migliaia di italiani, e di fatto utilizzato a fini commemorativi e inneggiativi del terrorismo slavo del T.i.g.r.;

          sono emerse tensioni nella comunità locale a ridosso della cerimonia di commemorazione –:

          di quali elementi disponga il Governo in merito a quanto sopra esposto e se e quali iniziative di competenza abbia adottato o intenda adottare al riguardo, considerati anche gli eventuali profili di ordine pubblico.
(4-04400)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


      PICCOLI NARDELLI, CIAMPI e PRESTIPINO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

          con decreto n. 1110 del 29 novembre 2019 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono state emanate le linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2015-2019;

          all'articolo 1, comma 2, lettera b), è citata un'Anagrafe nazionale dei ricercatori e dei prodotti della ricerca (Anrip), senza ulteriori specificazioni in merito, quando risulta ancora inattuato l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2008 convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, che prevedeva la costituzione di un'Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (Anpreps);

          all'articolo 1, comma 3, del decreto si fa riferimento all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, che disciplina la questione del cosiddetto accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche che provengono da ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;

          tale vigente disciplina normativa dell’open access prevede due forme: il cosiddetto gold open access in cui la pubblicazione viene resa immediatamente disponibile in rete dall'editore con accesso libero da chiunque tramite il web; il cosiddetto green open access in cui la pubblicazione viene resa parimenti disponibile mediante ripubblicazione in rete su archivi elettronici istituzionali o disciplinari entro 18 o 24 mesi dalla prima pubblicazione, a seconda che si tratti di ricerche in ambito scientifico-tecnico-medico o in ambito umanistico-sociale;

          non risulta ancora chiaro il comportamento che i ricercatori debbano tenere per rispettare il requisito dell'accesso aperto green di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto, soprattutto per le monografie e per le pubblicazioni sottoposte ancora a embargo, tenendo conto che, anche quando siano depositate su repository di ateneo come accade ormai in moltissimi casi, non risultano ancora liberamente e gratuitamente accessibili da parte di tutti senza restrizione alcuna, perché gli autori stessi non le hanno contrassegnate come tali, in quanto non vogliono correre il rischio di trovarsi in contraddizione con le cessioni di copyright sottoscritte al momento della pubblicazione con gli editori, sia nel caso di editori italiani, sia soprattutto nel caso di editori stranieri;

          la Vqr 2015-2019, che sarà avviata con bando del presidente dell'Anvur da emanarsi entro il 13 gennaio 2020, riguarderà le pubblicazioni di ciascun docente universitario apparse tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019;

          alla data di scadenza della presentazione delle pubblicazioni si verificherà così la possibilità che alcune delle pubblicazioni siano ancora sotto embargo nei termini previsti dalla legge e quindi possano non rispettare i requisiti di open access richiesti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 1110 del 2019, in particolare nel caso di pubblicazioni prodotte da ricercatori nei campi delle scienze umane e sociali per cui il periodo di embargo è più lungo –:

          quali siano le caratteristiche e i tempi di realizzazione della nuova base di dati indicata come Anagrafe nazionale dei ricercatori e dei prodotti della ricerca (Anrip), anche per verificarne la compatibilità in tempi e modi con le procedure della Valutazione della qualità della ricerca (Vqr) 2015-2019;

          se e come l'Anrip si rapporti con l'Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (Anpreps) prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008;

          se il Ministro non ritenga opportuno chiarire l'ammissibilità alla procedura di Valutazione della qualità della ricerca (Vqr) di prodotti della ricerca, in particolari articoli, monografie e contributi in volume, sotto il profilo del rispetto delle condizioni di accesso aperto indicate dalle linee guida;

          quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intende porre in essere per evitare che le norme relative all'accesso aperto possano interagire negativamente, per giunta ex post, con le procedure della Vqr 2015-2019, evitando, in particolare, disparità di trattamento tra ricercatori in ambito umanistico-sociale e ricercatori in ambito scientifico-tecnologico-medico.
(5-03332)

Interrogazione a risposta scritta:


      VERSACE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

          con decreto R.0001067 del 15 novembre 2019 il Ministro interrogato ha annullato il decreto di nomina del dottor Vito A. D'Armento a presidente del conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce (decreto R. 0000768 del 2 settembre 2019);

          il procedimento di nomina del nuovo presidente del conservatorio ha avuto inizio nel mese di maggio 2019 con la presentazione della terna dei candidati, secondo le modalità previste dal regolamento dell'istituzione, in vista della scadenza del mandato dell'allora presidente in carica dottor Biagio Marzo;

          detto procedimento si è concluso il 2 settembre 2019 con l'individuazione del dottor Armento quale candidato prescelto alla carica di presidente a decorrere dal 16 novembre 2019;

          non si comprende la ratio dell'annullamento del decreto di nomina che, a detta del Ministero, non sarebbe stato adottato in conformità alle norme vigenti in materia, salvo il fatto che, a quanto consta all'interrogante, non è stato adottato medesimo comportamento in relazione ad atti di nomina avvenuti con simile tempistica;

          non si comprendono, infatti, le ragioni per le quali il Ministro non abbia contemporaneamente annullato anche il decreto di nomina del presidente dell'Accademia di belle arti di Lecce (decreto R.0000773 del 3 settembre 2019), essendo lo stesso identico nella formulazione e quindi, secondo le deduzioni del Ministero, non conforme alle norme e ai provvedimenti che vengono precedentemente richiamati;

          appare evidente che tale diversità di trattamento tra le due istituzioni Afam salentine determina confusione e ingenera situazioni di incertezza giuridica, a giudizio dell'interrogante, difficilmente comprensibili che potrebbero peraltro costituire presupposto per potenziali contenziosi a nocumento della istituzione in questione –:

          quali urgenti iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per sanare tale situazione di evidente disparità e di diseguale applicazione delle norme, anche al fine di non inficiare il principio della certezza del diritto.
(4-04393)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:


      AMITRANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          da notizia stampa si apprende che, il 12 dicembre 2019, è stato rinvenuto il cadavere di un operaio, davanti ad un palazzo, sul marciapiede di via dell'Annunziata, nel quartiere Forcella a Napoli;

          la centrale operativa del 118 ha ricevuto una chiamata con la richiesta di un'ambulanza per la presenza di un uomo a terra sul marciapiede, ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo; probabilmente si tratta di un lavoratore dell'Est Europa, si presume fosse un imbianchino dato che sugli abiti e sulle scarpe sono state riscontrate macchie di pittura;

          l'unica certezza è che l'uomo, di cui non è stata ancora accertata l'età e l'identità, aveva le gambe fratturate e delle tracce di sangue alla testa, elementi che hanno immediatamente fatto presumere, fin dall'inizio delle indagini, ad una caduta dall'alto, probabilmente da un ponteggio;

          attualmente, sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che dovranno ricostruire la vicenda non avendo alcun riscontro o testimonianza; la salma è stata sequestrata, in attesa dell'esame autoptico al fine di delineare le cause;

          le indagini della polizia sono in pieno corso, così come tante sono le ipotesi da vagliare e confrontare con i risultati che si attendono dai rilievi scientifici, ma, secondo quando riportato sino ad oggi dagli organi di stampa, probabilmente da una prima ricostruzione, sembra trattarsi di una morte sul lavoro, poiché l'operaio sarebbe caduto dall'alto, morendo a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto contro il suolo; circola inoltre, l'ipotesi che qualcuno possa aver spostato il cadavere alterando le condizioni dei luoghi in cui sarebbe avvenuto il presunto incidente, al fine di depistare le indagini;

          da un primo sopralluogo effettuato nelle vicinanze del ritrovamento del cadavere, gli agenti hanno riscontrato anche delle tracce ematiche all'interno del palazzo; nell'area interna hanno scoperto un piccolo cantiere costituito da un'impalcatura utilizzata per alcuni lavori di tinteggiatura e, pertanto, nella raccolta degli indizi non è da escludere che qualcuno possa aver spostato il cadavere al di fuori del palazzo e ripulito le scale; ciò sarebbe confermato, tra l'altro, dal forte odore di candeggina e dalla presenza di alcune parti di pavimento ancora bagnate, come se la pulizia fosse terminata poco prima dell'arrivo dei soccorsi e della polizia, ma nessun condomino sembra essersi accorto di nulla;

          la cronaca ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro, in un territorio dove il lavoro è spesso quello sommerso e lo sfruttamento lavorativo è strettamente connesso con il fenomeno degli infortuni, poiché, a parere dell'interrogante, laddove non c'è tutela salariale e sociale del lavoro, chiaramente viene a mancare anche la salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

          saranno le indagini da parte degli investigatori a chiarire le cause del decesso e se vi sono delle responsabilità da parte di eventuali imprese, tenuto conto che in Campania sono circa 52 le persone che hanno perso la vita sul lavoro e tra loro il 77 per cento sono lavoratori caduti da impalcature edili o sfiancati nei campi;

          dai dati emerge che nella regione — al terzo posto nella classifica dei decessi sul lavoro — dopo Lombardia e Veneto, Napoli risulta essere «maglia nera», con 24 casi in soli 8 mesi; seguono Avellino con 11, Caserta con 10, Salerno con 5 e Benevento con 2; edilizia ed agricoltura sono i settori più colpiti –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti di cui in premessa e se, alla luce di quanto esposto, si ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a rafforzare le misure di controllo e di prevenzione nel settore edilizio.
(4-04392)


      UBALDO PAGANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

          secondo un articolo de Il fatto quotidiano del 14 dicembre 2019, relativo alla riorganizzazione della governance dell'Inps, «il cosiddetto “interpello” che annunciava il valzer delle poltrone è del 21 novembre, la decisione finale arriva dopo neanche tre settimane, gli interessati dovranno presentarsi nei nuovi posti lunedì (parecchi, peraltro, dovendo cambiare città). E qui si torna alla fretta. La “determina” che dà il via al valzer è firmata “Organo munito dei poteri del consiglio di amministrazione” che poi sarebbe il presidente Tridico, ultimo erede dei poteri monocratici risalenti all'era di Antonio Mastrapasqua. Il problema è che il benedetto Cda è già in via di nomina: Palazzo Chigi aspetta solo il parere delle Camere per varare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

          in data 21 novembre 2019, il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dottor Tridico, ha dichiarato l'intenzione di realizzare con imminenza un vasto piano di riorganizzazione degli uffici di vertice dell'istituto;

          in data 12 dicembre 2019, con determina sottoscritta, come detto, dall’«Organo munito dei poteri del consiglio d'amministrazione», ossia, nelle more della formazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'istituto, dallo stesso presidente Tridico, è stata disposta l'opera di riorganizzazione a decorrere dal 16 dicembre 2019;

          la riorganizzazione, a quanto si apprende dai principali organi di stampa, riguarderebbe la rotazione di tutti i 18 direttori centrali e di ben 22 direttori territoriali, a meno di tre anni dall'ultimo riordino disposto dal precedente presidente dell'Inps, dottor Boeri;

          a ciò, inoltre, seguirebbe, a partire dal mese di febbraio 2020, la rotazione degli oltre 400 direttori di seconda fascia dello stesso istituto;

          secondo le organizzazioni sindacali, il progetto di riorganizzazione segue «coordinate che sfuggono alla comprensione, e forse avrebbero potuto meglio decifrarsi solo con un reale coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori e della stessa dirigenza dell'Istituto». Esso, per giunta, non sarebbe – sempre nell'opinione dei sindacati – mirato a risolvere le disfunzionalità evidenziatesi negli anni scorsi sotto le precedenti gestioni succedutesi;

          a destare una certa preoccupazione – a giudizio dell'interrogante – sarebbero anche le tempistiche con cui si è portato a termine il suddetto riordino, considerato che proprio in queste settimane si sta concludendo l’iter per il perfezionamento della governance dell'Istituto, che prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione e un vicepresidente;

          perdipiù, le organizzazioni sindacali contestano i criteri applicati per la selezione dei dirigenti e la loro conseguente ricollocazione, atteso che, sin dalla pubblicazione dell'atto di conferimento dei nuovi incarichi, sono emerse diverse anomalie e situazioni paradossali –:

          se intenda, per quanto di competenza, chiarire i criteri utilizzati dall’«organo munito dei poteri del consiglio d'amministrazione» nel progetto di riorganizzazione degli incarichi dirigenziali;

          se intenda, considerata l'imminente formazione del consiglio di amministrazione di Inps, adottare iniziative per acquisire delucidazioni sulla natura e sulle modalità del piano di riforma definito dal presidente Tridico.
(4-04396)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

      L'interrogazione a risposta in Commissione Mulè n. 5-03331, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 dicembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Zanella.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

      I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

          interrogazione a risposta orale Raffaelli n. 3-01066 del 28 ottobre 2019;

          interrogazione a risposta scritta Spessotto n. 4-04365 del 18 dicembre 2019.