XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 aprile 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 aprile 2020.

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Villarosa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, Dadone, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Rampelli, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Traversi, Villarosa.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 9 aprile 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          MELONI ed altri: «Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere al personale medico e sanitario, delle Forze di polizia dello Stato e dei corpi di polizia locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Servizio nazionale della protezione civile nonché ai soggetti privati che hanno prestato documentato servizio nelle attività di prevenzione e assistenza in occasione dell'epidemia di COVID-19, in caso di decesso o di invalidità permanente causati dal virus» (2462).

      In data 10 aprile 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          GAVA: «Modifica all'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, e altre disposizioni per la promozione del riciclo della plastica» (2464);
          BITONCI ed altri: «Disposizioni concernenti la definizione agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione e di violazioni rilevate con processo verbale di constatazione, nonché la regolarizzazione di attività detenute all'estero, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19» (2465);
          COLLETTI: «Modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115, in materia di contributo unificato» (2466);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CESTARI e MOLINARI: «Abrogazione della legge 23 luglio 2012, n. 116, recante ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012» (2467).

      Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

      In data 10 aprile 2020 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          S. 1766. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (approvato dal Senato) (2463).

      Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Inserimento nello statuto speciale della Regione siciliana dell'articolo 38-bis in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità» (2445) Parere della Commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
      PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSCHI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione, concernente la clausola di supremazia statale per la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale» (2458) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          II Commissione (Giustizia):
      CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla disciplina del codice civile in materia di contratto di spedizione» (2425) Parere delle Commissioni I, III, V, IX e X.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

      Il Ministro dell'interno, con lettera in data 11 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n.  222, il bilancio consuntivo del Fondo edifici di culto per l'anno 2018, corredato dai relativi allegati.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

      Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 2 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n.  218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto nazionale di statistica, riferita all'anno 2018 (Doc. CCXXXIX, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, concernente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

      Questa decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.

      Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con lettera in data 3 marzo 2020, ha trasmesso copia della relazione sull'attività svolta nell'anno 2019 dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

      Questo documento è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

      La Commissione europea, in data 6, 8, e 9 aprile 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020) 137 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII commissione (Agricoltura);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al consiglio Valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE (COM(2020) 148 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico degli strumenti speciali per l'esercizio 2020 [articolo 6, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento del Consiglio n.  1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020] (COM(2020) 173 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020) 11final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);
          La Commissione europea, in data 9 aprile 2020, ha trasmesso un nuovo testo della Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per misure in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020) 140 final/2), che sostituisce il documento (COM(2020) 140 final), già assegnato, in data 8 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).

      Il Consiglio dell'Unione europea, in data 8 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n.  1024/2012 (5112/1/20 REV1), corredata dalla relativa motivazione (5112/1/20 REV1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (5142/1/20 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (5142/1/20 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n.  165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (5114/1/20 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (5114/1/20 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (15301/19 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (15301/19 REV 2 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n.  1071/2009, (CE) n.  1072/2009 e (UE) n.  1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore (5115/1/20 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (5115/1/20 REV 1 ADD1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 marzo 2020, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          sentenza della Corte (Sesta sezione) del 12 marzo 2020, causa C-576/18. Commissione europea contro Repubblica italiana. Ricorso per inadempimento. «Concorrenza e aiuti di Stato – Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Mancata esecuzione – Recupero degli aiuti illegittimi concessi al settore alberghiero in Sardegna – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria» (Doc. XIX, n.  86) – alla X Commissione (Attività produttive);
          sentenza della Corte (Prima sezione) del 4 marzo 2020, causa C-34/19. Telecom Italia SpA contro Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. «Comunicazioni elettroniche – Servizi di telecomunicazione – Attuazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazione – Direttiva 97/13/CE – Tasse e canoni applicabili alle licenze individuali – Regime transitorio che istituisce un canone ulteriore rispetto a quelli autorizzati dalla direttiva 97/13/CE – Autorità di cosa giudicata riconosciuta a una sentenza di un organo giurisdizionale superiore ritenuta contraria al diritto dell'Unione» (Doc. XIX, n.  87)alla IX Commissione (Trasporti);
          sentenza della Corte (Settima sezione) dell'11 marzo 2020, causa C-338/19. Telecom Italia SpA contro Regione Sardegna. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna. «Concorrenza e aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Regolamento (CE) n.  659/1999 – Recupero dell'aiuto da parte dello Stato membro di sua propria iniziativa– Regolamento (CE) n. 794/2004 – Tasso d'interesse applicabile» (Doc. XIX, n.  88) – alla VI Commissione (Finanze);
          sentenza della Corte (Settima sezione) dell'11 marzo 2020, causa C-94/19. San Domenico Vetraria SpA contro Agenzia delle entrate nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. «Fiscalità e dogane – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articoli 2 e 6 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso – Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata – Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti» (Doc. XIX, n.  89)alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera pervenuta in data 5 marzo 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

      L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera pervenuta in data 6 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 12 luglio 2011, n.  112, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2019, corredata dalla relazione consuntiva concernente il periodo 2016 – 2020 (Doc. CCI, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 E DELLE FINALI ATP TORINO 2021-2025, NONCHÉ IN MATERIA DI DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA (A.C. 2434-A)

A.C. 2434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 2434-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO CORTINA 2026»

Articolo 1.
(Consiglio Olimpico Congiunto)

      1. È istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il «Consiglio Olimpico Congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), uno del Comitato Paralimpico Internazionale, uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, uno del Comitato Italiano Paralimpico, uno del Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Società di cui all'articolo 3, due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e due Vicepresidenti.
      2. Il Consiglio Olimpico Congiunto ha funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio Olimpico Congiunto predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, che è trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto.
      4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, né gettoni comunque denominati.

Articolo 2.
(Comitato Organizzatore)

      1. La Fondazione «Milano-Cortina 2026», avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi.
      2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
      3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»)

      1. È autorizzata la costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
      2. Lo scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.
      3. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.
      4. Il capitale sociale è fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n.  388.
      5. L'organo di amministrazione della Società è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
      6. Il collegio sindacale della Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.
      8. La Società cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attività di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
      9. Per le sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96. La Società può inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, con oneri a carico della Società stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Società.
      10. Alla Società si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.  39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1.
      11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.
      12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».

Articolo 4.
(Garanzie)

      1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

Articolo 5.
(Disposizioni tributarie)

      1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES).
      2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato Organizzatore, da un lato, e Comitato Olimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato Paralimpico Internazionale, enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attività commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.
      3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, così come definiti all'articolo 2, dell'Allegato XI, del regolamento (CE) n.  810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi.
      4. Non si applicano, nei confronti del Comitato Olimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Olimpico Internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato Paralimpico Internazionale, degli enti controllati dal Comitato Paralimpico Internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonché di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, quanto all'attività svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.
      5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi Invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi può essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attività, può adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.
      6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
      7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE «FINALI ATP TORINO 2021-2025»

Articolo 6.
(Comitato per le Finali ATP)

      1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.
      2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
      3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione con «Sport e Salute S.p.A.», ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, può essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.
      4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e dalla Commissione di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      5. Gli incarichi di componente del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non prevedono compensi e non sono cumulabili, né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito di «Sport e Salute S.p.A.».

Articolo 7.
(Opere e infrastrutture)

      1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50.
      2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo è considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
      3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
      4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

Articolo 8.
(Garanzie)

      1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, ridotti per un ammontare massimo di 28,6 milioni di euro dal 1o gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.  196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Articolo 9.
(Adempimenti finanziari e contabili)

      1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella città di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
      2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attività organizzative delle Finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate alla «Sport e salute S.p.A.», ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, che a tal fine sono finalizzate.

Capo III
DISCIPLINA DEL DIVIETO DI PUBBLICIZZAZIONE PARASSITARIA

Articolo 10.
(Divieto di pubblicizzazione parassitaria)

      1. Sono vietate le attività di pubblicizzazione parassitaria poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.
      2. Costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria vietate ai sensi del comma 1:
          a) la creazione di un collegamento indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;
          b) la falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;
          c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;
          d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

      3. Non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

Articolo 11.
(Ambito temporale di applicazione)

      1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.

Articolo 12.
(Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale)

      1. Salvo che la condotta costituisca reato o più grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.
      2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni, provvede l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n.  145, in quanto compatibili.

Articolo 13.
(Tutela diretta dei soggetti danneggiati)

      1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Articolo 14.
(Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei)

      1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.
(Disposizioni finali)

      1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.
      2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono dettare ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
      3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2434-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:
          al comma 1:
              al primo periodo, le parole: «due della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport»;
              al secondo periodo, le parole: «un Presidente e due Vicepresidenti» sono sostituite dalle seguenti: «un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori»;
          al comma 2, le parole: «e di alta sorveglianza» sono soppresse;
          al comma 4, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo».

      All'articolo 2:
          al comma 1, le parole: «La Fondazione “Milano-Cortina 2026”, avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «La Fondazione “Milano-Cortina 2026”, costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile,»;
          al comma 2, dopo le parole: «non avente scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «e operante in regime di diritto privato» e le parole: «in conformità con gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità agli impegni»;
          al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

      All'articolo 3:
          al comma 2, la parola: «convezioni» è sostituita dalla seguente: «convenzioni»;
          dopo il comma 2 è inserito il seguente:
              «2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96»;
          al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
          dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
              «12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 18, primo periodo, la parola: “riservato” è sostituita dalla seguente: “autorizzato” e le parole: “a valere sulle” sono sostituite dalle seguenti: “con corrispondente riduzione delle”;
                  b) al comma 20:
                      1) dopo le parole: “di Trento e di Bolzano” sono inserite le seguenti: “, che è resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati”;
                      2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia”».

      Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
          «Art. 3-bis. – (Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica) – 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “Forum per la sostenibilità dell'eredità olimpica e paralimpica”, quale organismo volto a tutelare l'eredità olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefìci sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n.  18, in coerenza con i princìpi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresì la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.  176.
          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.
          3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese».

      All'articolo 5:
          al comma 6, le parole da: «per il periodo intercorrente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;
          al comma 7, le parole: «degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

      Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
          «Art. 5-bis. – (Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche) – 1. Si intendono per “proprietà olimpiche” il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.
          2. L'uso delle proprietà olimpiche è riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Società di cui all'articolo 3 nonché ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.
          3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n.  434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.
          4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole “olimpico” e “olimpiade”, in qualsiasi desinenza e lingua, nonché a “Milano Cortina”, anche nella forma estesa “Cortina d'Ampezzo”, in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti “venti ventisei” e “duemilaventisei”.
          5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.
          6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n.  434.
          7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attività parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.
          Art. 5-ter. – (Proprietà e simbolo paralimpici) – 1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico “Agitos”, alle espressioni “Giochi Paralimpici” e “Paralimpiadi”, nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali».

      All'articolo 6:
          al comma 3, le parole: «con “Sport e Salute S.p.A.”» sono sostituite dalle seguenti: «con la società “Sport e salute S.p.A.”»;
          al comma 4, le parole: «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
              «5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società ”Sport e salute S.p.A.”»;
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis».

      All'articolo 8:
          al comma 1, primo periodo, le parole: «ridotti per un ammontare massimo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti a un ammontare massimo».

      All'articolo 9:
          al comma 2, le parole: «alla “Sport e salute S.p.A.”» sono sostituite dalle seguenti: «alla società “Sport e salute S.p.A.”»;
          dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
              «2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

      Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Disciplina del divieto di attività parassitarie».

      All'articolo 10:
          al comma 1, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti» e le parole: «in occasione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'organizzazione»;
          al comma 2:
              all'alinea, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite delle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie»;
              alla lettera a), dopo la parola: «collegamento» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
              alla lettera b), dopo le parole: «la falsa» sono inserite le seguenti: «rappresentazione o»;
              alla lettera d), dopo le parole: «indurre in errore» sono inserite le seguenti: «il pubblico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con i soggetti da questo autorizzati»;
          la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di attività parassitarie».

      L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
          «Art. 11. – (Ambito temporale di applicazione) – 1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».

      All'articolo 12:
          al comma 2, dopo la parola: «delle sanzioni» è soppressa la virgola e dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresì al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto».

      All'articolo 15:
          al comma 2, la parola: «dettare» è sostituita dalla seguente: «adottare»;
          al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

      Nel titolo, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «attività parassitarie».

A.C. 2434-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 15 del provvedimento al nostro esame reca le disposizioni finali, in particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione;
              nonostante sia presente tale norma, si ritiene comunque necessario chiarire la possibilità per le Province autonome di realizzare le opere necessarie per Milano Cortina 2026, applicando la propria normativa, pur con ricorso a finanziamenti statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere infrastrutturali individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 20 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 ricadenti nel territorio delle medesime Province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame.
9/2434-A/1. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 15 del provvedimento al nostro esame reca le disposizioni finali, in particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sono fatte salve le competenze delle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte, mentre le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto-legge, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione;
              nonostante sia presente tale norma, si ritiene comunque necessario chiarire la possibilità per le Province autonome di realizzare le opere necessarie per Milano Cortina 2026, applicando la propria normativa, pur con ricorso a finanziamenti statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, con riguardo alle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, commi 18 e 20 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di individuare le province di Trento e di Bolzano quali centrali di committenza e stazioni appaltanti delle suddette opere o di alcune di esse.
9/2434-A/1.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'ambito delle disposizioni del provvedimento in esame, particolare rilievo assumono le disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del turismo nell'ambito degli eventi di cui al presente disegno di legge;
              in particolare, l'articolo 10 vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria – cosiddetto ambush marketing – poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale, collegando all'evento un marchio o prodotto in modo illecito, cioè senza l'autorizzazione dei soggetti organizzatori degli eventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in occasione dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, le misure necessarie affinché siano istituiti, anche mediante il ricorso ai canali istituzionali a disposizione dei Comitati e dei soggetti organizzatori, appositi spazi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione turistica di tutte le località sciistiche presenti sul territorio nazionale.
9/2434-A/2. Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3 (Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa) autorizza la costituzione della Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.  160, e ne disciplina la governance;
              in particolare il comma 21 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, definisce opere essenziali le opere infrastrutturali necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti. Il comma 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il comma 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026;
              all'interno proprio delle opere di contesto è necessario porre particolare attenzione alle zone che più di altre necessitano di azioni di sostegno e promozione perché inserite in contesti «fragili» come lo sono le aree sciistiche del centro Italia tristemente note per essere state colpite da diverse calamità naturali quali, ultimamente, il terremoto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più adeguate iniziative, in occasione della preparazione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, volte a promuovere e a coinvolgere strategicamente i principali comprensori sciistici italiani delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti negli ultimi anni, anche attraverso la specifica previsione di eventi sportivi promozionali.
9/2434-A/3. Vacca, Zennaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
              l'organizzazione degli eventi in oggetto prevede una serie articolata di attività complesse, da attuarsi entro determinati termini in ragione delle complesse esigenze impiantistiche e l'eccezionale afflusso di delegazioni istituzionali e sportive nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi in Lombardia e in Veneto;
              appare evidente che le misure di cui ai Capi I e II detengono, tra le altre cose, l'obbiettivo inderogabile di promuovere e favorire la crescita economica del Paese, attraverso interventi articolati e multilivello che coinvolgono la modernizzazione infrastrutturale e sportiva nonché la riqualificazione urbana e territoriale, che rispetto alla originaria mission acquistano un valore notevolmente amplificato in ragione dell'attuale congiuntura e della complessità entro cui si collocano le strutture sportive e gli addetti ai lavori in ragione dei riverberi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
              attualmente il comparto sportivo vive un momento di profonda crisi a seguito degli interventi di gestione emergenza adottati dall'Esecutivo: nella regione Lombardia, la chiusura delle attività sportive a decorrere dal 23 febbraio 2020 ha azzerato gli incassi delle strutture con conseguente impossibilità di gestione delle correlate spese che al momento risultano insostenibili non essendo al momento oggetto di sospensione o di rinvio;
              alle suddette criticità appare opportuno annoverare ulteriormente il rischio in capo al comparto dell'ipotesi di sostenere eventuali rimborsi per servizi non fruiti dagli utenti, per abbonamenti a servizi sportivi non goduti;
              appare particolarmente rilevante la situazione dei collaboratori sportivi che al momento, in ragione della loro configurazione operativa e contrattuale, non godono di riconoscimenti e di indennità correlate all'emergenza;
              stando ai dati del Coni Lombardia, le Società affiliate ad Enti riconosciuti dal CONI per la Lombardia sono 30.091 di cui 10.009 sono affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), 761 affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA), 19.321 affiliate a Enti di Promozione Sportiva (EPS);
              secondo i dati della Camera di Commercio di Milano aggiornati a novembre 2018, le imprese dello Sport, società di capitali, sia con che senza scopo di lucro, che depositano i bilanci al registro delle imprese, sono 4 mila in Lombardia su 22 mila in Italia, con un incremento del 25 per cento circa dal 2013 al 2018. Da questi dati mancano le associazioni sportive;
              gli addetti ai lavori del comparto (lavoratori dipendenti) in Italia sono 42 mila di cui circa 10 mila in Lombardia e circa 5 mila a Milano;
              il fatturato complessivo è di oltre 3 miliardi in Italia, quasi 1 miliardo in Lombardia, quasi 600 milioni a Milano, prima nel Paese;
              per quanto attiene il profilo del collaboratore sportivo e delle collaborazioni amministrativo-gestionali attualmente sussistenti nell'ambito delle Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche, CONI, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate, questi in ragione del loro status operativo non rientrano nella categoria dei «lavoratori dipendenti» pertanto non beneficiano delle disposizioni di welfare e sostegno al reddito attualmente disciplinate dal decreto-legge cosiddetto cura Italia e nel contempo non rientrano nella fattispecie dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 27 del medesimo decreto non sono destinatari dell'indennità di sostegno di cui al medesimo articolo;
              stando ai dati Coni riferiti alle statistiche 2017, nella sola Regione Lombardia nel 2017 hanno operato, 877.784 atleti, 102.378 Dirigenti, 39.817 Tecnici, 15.498 Ufficiali di gara per un totale complessivo di 1.035.477 operatori sportivi;
              nei dati testé evidenziati afferenti il comparto degli operatori sportivi non sono annoverati gli operatori nello sport che svolgono attività all'interno di ASD e SSD affiliate ad Enti di Promozione Sportiva, pertanto è verosimile che la platea di operatori dello sport sia notevolmente più ampia;
              pertanto appare eloquente l'urgenza di pianificare un intervento teso alla rivitalizzazione del comparto sportivo propedeutico a qualsivoglia progettualità organizzativa e promozionale correlata agli eventi olimpici di cui al provvedimento in oggetto, considerando lo scenario di profonda sofferenza che attualmente vive il settore sportivo, segnatamente nelle Regioni destinatarie degli interventi in quanto ospitanti gli eventi olimpici;
              i dati evidenziati confermano, tra gli altri, il peso che assume il comparto nella Regione Lombardia, scenario destinatario degli interventi in oggetto e dunque sollevano l'urgenza di definire in maniera accurata, dettagliata e lungimirante interventi più articolati e complessi che si collochino nella direzione di un recupero economico e gestionale delle imprese e delle associazioni sportive al momento in una condizione di totale e drammatica impasse,

impegna il Governo:

          in vista dell'organizzazione e dello svolgimento degli eventi di cui in premessa, e in particolare di quelli che avranno luogo nella regione Lombardia:
              ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta al sostegno del comparto sportivo in Lombardia e nell'intero Paese attraverso l'individuazione urgente di risorse volte a sostenere e a rilanciare l'operatività dell'intero settore piegato dall'attuale impasse emergenziale da Covid-19;
              a valutare l'opportunità di avviare un programma di riqualificazione dei Centri Sportivi quali Hub della salute in grado di offrire un riferimento in termini di assistenza e orientamento medico nella prossima «Fase due» della gestione dell'emergenza, al fine di una loro configurazione quali amplificatori di informazioni e best practices verso i propri tesserati e il cittadino in generale, e la loro disponibilità quali ulteriori presidi per test di screening dell'immunità da Covid-19 di massa che verosimilmente verranno avviati nelle prossime settimane.
9/2434-A/4. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              il secondo periodo, del comma 1, dell'articolo 7, del decreto-legge 11 marzo 2020, n.  16 consente al Comune di Torino (delegato all'adozione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP) di approvare gli interventi connessi all'evento sportivo mediante un iter semplificato, in particolare, derogando l'obbligo di aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici;
              l'articolo 3, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge in esame, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, può nominare uno o più commissari straordinari, dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32 (DL d. «Sblocca cantieri»);
              in particolare, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 (Codice Antimafia), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

impegna il Governo

a informare periodicamente il Parlamento, nel caso di nomina di uno o più commissari straordinari per le finalità previste dal decreto-legge che qui interessa, dell'attività svolta al riguardo, comunicandone le risultanze alle Commissioni Parlamentari competenti.
9/2434-A/5. Foti, Lollobrigida, Butti, Luca De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi del Covid-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia, con stime che vedono il prodotto interno lordo calare di almeno 10 punti percentuale;
              i Giochi olimpici rappresentano un'enorme occasione per rilanciare l'economia, considerato anche l'impatto sui territori ora colpiti dall'emergenza Covid-19;
              secondo uno studio, il picco in termini di PIL si registrerà nel biennio 2025-2026, con un aumento medio pari a 350 milioni di euro annui. Rispetto al tendenziale, l'organizzazione dell'evento produce un aumento medio di circa 5.500 unità di lavoro equivalenti a tempo pieno, con un picco nel 2026 pari ad oltre 8.500 unità;
              secondo uno studio realizzato dall'Università Ca’ Foscari di Venezia, le Olimpiadi invernali 2026 potrebbero generare un impatto complessivo di 840 milioni sul Pil italiano. I posti di lavoro generati dall'evento sarebbero 13.800 per le sole regioni Veneto e Trentino. L'Università stima poi un gettito fiscale prodotto di più di 200 milioni di euro, di cui 1,8 milioni dalla tassa di soggiorno, 2,3 milioni di addizionali comunali, 12 milioni di Irap, 4,3 milioni di addizionali regionali, 17,15 milioni di Ires, 100,65 milioni di imposte indirette, 87,58 milioni di imposta sul reddito;
              gli Enti di Promozione Sportiva rappresentano un principale punto di riferimento nel mondo sportivo, caratterizzati da una costante presenza nel tessuto sociale e da un generale successo sul piano qualitativo e quantitativo;
              l'impiantistica sportiva pubblica e privata sta subendo gli effetti economici delle misure di contenimento sanitarie,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative per includere nell'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva e i rappresentanti delle principali categorie dell'impiantistica sportiva.
9/2434-A/6. Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC;
              in particolare è prevista l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di alcuni proventi percepiti dal Comitato organizzatore e i pagamenti intercorrenti tra il medesimo Comitato e determinati soggetti, si introduce un regime fiscale speciale per gli atleti e per i membri della famiglia olimpica ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e si introducono alcune misure volte a favorire fiscalmente l'importazione delle attrezzature sportive, si stabilisce, inoltre, che i redditi da lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore concorrano solo in parte alla formazione del reddito complessivo;
              in fase di discussione in Commissione di merito, anche in seguito alle proposte avanzate dagli Enti territoriali Locali coinvolti nell'organizzazione dell'evento, si è avviato un confronto sulla possibilità di prevedere un vantaggio fiscale a beneficio dei contribuenti che intendano effettuare erogazioni liberali in favore del Comitato Organizzatore mediante detrazioni o deduzioni sino a concorrenza di determinate soglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare le erogazioni liberali in favore del Comitato Organizzatore prevedendo l'introduzione di vantaggi fiscali a beneficio dei contribuenti, mediante il meccanismo delle detrazioni e delle deduzioni sino alla concorrenza di determinate soglie.
9/2434-A/7. Rossi, Piccoli Nardelli, Prestipino.


      La Camera,
          premesso che:
              le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno uno straordinario volano economico per l'intero Paese e, specialmente, per quei territori che le hanno fortemente volute e che le ospiteranno. Ma potranno essere anche una grande occasione di rilancio e riqualificazione dei territori ospitanti;
              è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di marketing territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;
              i punti dai quali ripartire grazie a questa occasione offerta dalla convergenza che si è venuta a creare tra la principale area metropolitana del Paese e le Dolomiti, saranno il turismo e la cultura;
              è opportuno coinvolgere tutti i comuni e le provincie, le regioni Lombardia e Veneto, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, territorialmente interessate nell'approvazione del piano delle opere, ad avviare un progetto di utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate in occasione dei Giochi olimpici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire – per quanto di propria competenza – di intesa con le regioni Lombardia e Veneto, la definizione di un piano di sviluppo territoriale che coinvolga i comuni e le provincie, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, necessario all'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate in occasione dei Giochi Olimpici, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sul territorio.
9/2434-A/8. De Menech, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di bilancio per il 2020, L.27 dicembre 2019, n.  160, al comma 18 dell'articolo 1, ha previsto lo stanziamento di risorse per garantire una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi invernali del 2026, a valere sul Fondo istituito presso il Mef, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo di legge, finalizzato al rilancio degli investimenti ed allo sviluppo del Paese;
              tali risorse sono necessarie per consentire ai territori che ospiteranno le gare olimpiche di arrivare all'appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi ed in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in tali località;
              è opportuno incrementare le predette risorse di 54 milioni di euro per l'anno 2022, di 57 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2026, al fine sia di garantire gli obiettivi prefissati di sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale della realizzazione delle infrastrutture per le Olimpiadi Milano-Cortina, sia per assicurare il tempestivo utilizzo di risorse già disponibili nel Bilancio dello Stato per investimenti, in un'ottica più ampia di sostegno al Pil nazionale, come peraltro evidenziato nella stessa relazione illustrativa al provvedimento, che rimarca «l'obiettivo di favorire, nell'attuale fase congiunturale, la crescita economica del Paese, attraverso interventi di ampio respiro ed elevata complessità riguardanti la modernizzazione infrastrutturale e sportiva, nonché la riqualificazione urbana e territoriale»;
              detto incremento troverebbe copertura nelle risorse già a bilancio di cui al citato comma 14, non generando, pertanto, alcun nuovo onere necessario di copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere secondo quanto esposto in premessa, anche in relazione al fatto che gli enunciati obiettivi della ripresa troverebbero negli investimenti pubblici a sostegno delle Olimpiadi 2026 un sicuro volano con un effetto moltiplicatore di cui beneficerebbe tutto il Paese.
9/2434-A/9. Garavaglia, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso, Rixi.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di bilancio per il 2020, L. 27 dicembre 2019, n.  160, al comma 18 dell'articolo 1, ha previsto lo stanziamento di risorse per garantire una migliore sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale delle Olimpiadi invernali del 2026, a valere sul Fondo istituito presso il Mef, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo di legge, finalizzato al rilancio degli investimenti ed allo sviluppo del Paese;
              tali risorse sono necessarie per consentire ai territori che ospiteranno le gare olimpiche di arrivare all'appuntamento olimpionico con un sistema infrastrutturale adeguato agli eventi ed in grado di rispondere alle esigenze delle migliaia di sportivi e di turisti che giungeranno in tali località;
              detto incremento troverebbe copertura nelle risorse già a bilancio di cui al citato comma 14, non generando, pertanto, alcun nuovo onere necessario di copertura finanziaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di procedere secondo quanto esposto in premessa, anche in relazione al fatto che gli enunciati obiettivi della ripresa troverebbero negli investimenti pubblici a sostegno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 un sicuro volano con un effetto moltiplicatore di cui beneficerebbe tutto il Paese.
9/2434-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).     Garavaglia, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso, Rixi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 del provvedimento reca alcune agevolazioni fiscali per gli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC;
              in particolare, il comma 6 del citato articolo 5 stabiliva, nella formulazione originaria del provvedimento, che i redditi da lavoro dipendente nonché quelli assimilati, di cui agli articolo 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, derivanti dagli emolumenti corrisposti al Comitato organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare;
              detta norma era stata quantificata in euro 0,527 milioni per il 2020, euro 1,444 milioni per il 2021, euro 2,379 milioni per il 2022, euro 6,361 milioni per il 2023, euro 10,603 per il 2024, euro 16,429 milioni per il 2025, euro 11,816 milioni per il 2026 ed euro 0,735 milioni per il 2027;
              durante l'esame in sede referente, la disposizione è stata modificata nel senso di prevedere una gradualità nella tassazione dei compensi agli operatori del Comitato organizzatore, disponendo la tassazione per l'intero ammontare nel 2020, del 60 per cento per il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2023 e del 30 per cento per il periodo 1o gennaio 2024-31 dicembre 2026;
              nonostante la modifica apportata, tale disposizione si connota comunque come un regalo ai super manager, già discutibile in assoluto, ancor di più nel periodo emergenziale per pandemia in corso, ove migliaia di lavoratori rimasti a casa sono in attesa di indennizzi da cifre irrisorie, migliaia di imprese sono obbligate ad indebitarsi con le banche ed ai medici ed operatori sanitari impegnati in prima linea nel contrasto al Covid-19 non è stato dato alcun riconoscimento concreto in termini di premialità o detassazione stipendiale;
              i Giochi Olimpici invernali 2026 devono, invero, essere interpretati e percepiti come un'occasione di ripresa del nostro Paese post emergenza Covid-19, un volano per l'ammodernamento infrastrutturale, il turismo e l'economia e non già come uno strumento di arricchimento dei «soliti» super manager,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, al fine di riconsiderare la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del provvedimento, nell'ottica di superare ogni agevolazione fiscale inopportuna;
          a destinare le risorse originariamente finalizzate alla copertura delle predette agevolazioni fiscali, di cui al comma 7 del medesimo articolo, a misure di sostegno di lavoratori e imprese colpiti dall'emergenza Covid-19 e per premialità di medici e operatori sanitari in prima linea nel contrasto al Coronavirus.
9/2434-A/10. Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 del provvedimento reca alcune agevolazioni fiscali per gli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC;
              in particolare, il comma 6 del citato articolo 5 stabiliva, nella formulazione originaria del provvedimento, che i redditi da lavoro dipendente nonché quelli assimilati, di cui agli articolo 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, derivanti dagli emolumenti corrisposti al Comitato organizzatore, per il periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2026, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare;
              detta norma era stata quantificata in euro 0,527 milioni per il 2020, euro 1,444 milioni per il 2021, euro 2,379 milioni per il 2022, euro 6,361 milioni per il 2023, euro 10,603 per il 2024, euro 16,429 milioni per il 2025, euro 11,816 milioni per il 2026 ed euro 0,735 milioni per il 2027;
              durante l'esame in sede referente, la disposizione è stata modificata nel senso di prevedere una gradualità nella tassazione dei compensi agli operatori del Comitato organizzatore, disponendo la tassazione per l'intero ammontare nel 2020, del 60 per cento per il periodo 1o gennaio 2021-31 dicembre 2023 e del 30 per cento per il periodo 1o gennaio 2024-31 dicembre 2026,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa, nonché la possibilità di estendere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di detassazione nei confronti dei lavoratori del settore sanitario esposti in prima linea nel contrasto al Coronavirus e a favore di soggetti e imprese del settore sportivo, con particolare riferimento ai territori più colpiti dall'emergenza economico-sanitaria.
9/2434-A/10.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la candidatura italiana per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», ha comportato il rilascio al CIO di adeguate garanzie, in termini di impegni, per una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini scadenzati, da parte del CONI, degli enti territoriali coinvolti e del Governo italiano;
              l'assegnazione della manifestazione in forma congiunta a due città Milano e Cortina d'Ampezzo, con gare che si svolgeranno in Valtellina (SO), in Val di Fiemme (TN), a Baselga di Piné (TN) e a Rasun Anterselva (BZ), oltre che a Milano e a Cortina d'Ampezzo, è una novità assoluta nella storia dei Giochi, che coinvolge l'intero territorio del Nord Italia, rappresentando una straordinaria occasione di sviluppo e promozione dei territori che diventano la vetrina dell'Italia sul mondo intero;
              proprio per la forma diffusa sul territorio dei giochi assume importanza ancora più rilevante il Piano degli interventi, quale quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture di collegamento, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura;
              in particolare, in questo momento di grave emergenza economico-sanitaria che ha colpito in modo particolare il Nord del Paese, l'avvio immediato e la celere attuazione del Piano degli interventi rappresenta anche il primo passo fondamentale per il rilancio economico del Paese che diventa il volano per avviare, sin da subito, un progetto ambizioso di sviluppo del territorio;
              per poter realizzare tale Piano, occorre sostenere i settori in difficoltà, soprattutto il turismo, aiutare il Nord a creare le condizioni per il rilancio e la ripartenza economica, ma occorre anche garantire il coinvolgimento effettivo degli enti territoriali e delle forze imprenditoriali e l'approvazione e realizzazione degli interventi in tempi certi e celeri, attraverso procedure snelle ma di garanzia per la tutela della bellezza del paesaggio montano ove tali interventi si inseriscono;
              in tale contesto e con tali obiettivi assumono importanza fondamentale i poteri e le competenze da assegnare alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» ed in particolare al Commissario o Commissari straordinari previsti dal comma 2 dell'articolo 3 per la realizzazione delle opere, che devono basarsi sull'esperienza già maturata e su esempi concreti che hanno dimostrato, nella pratica, la funzionalità, l'efficienza ed efficacia delle misure adottate, come l'esempio della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova, un caso unico di celerità ed efficienza riconosciuto da tutti in più occasioni, anche da parte dello stesso Presidenze del Consiglio dei Ministri, come modello da imitare,

impegna il Governo:

          a) in sede di attuazione del Piano degli interventi, riconsiderando il trend dei tempi e il corso delle procedure di approvazione dei progetti, a valutare la necessità di assegnare al Commissario o Commissari straordinari previsti dal comma 2 dell'articolo 3 per la realizzazione delle opere, gli stessi poteri e competenze già assegnate al Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera sull'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi;
          b) ad assicurare la partecipazione delle regioni Lombardia e Veneto, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'azione amministrativa, nell'attuazione del Piano e nel controllo degli interventi;
          c) ad assegnare alle regioni e province autonome competenti per territorio la competenza per le autorizzazioni VAS, VincA, VIA e piano di terre e rocce da scavo e per quelle relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'esecuzione degli interventi su beni culturali, anche prevedendo la riduzione dei termini temporali previsti per le relative istruttorie amministrative, in quanto tali enti sono i migliori conoscitori delle caratteristiche del territorio e delle esigenze proprie di sviluppo;
          d) a valutare l'opportunità di assumere le seguenti disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti:
              1) a prevedere che la determinazione conclusiva di approvazione del progetto da parte della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», all'esito della conferenza di servizi decisoria, costituisca dichiarazione di pubblica utilità, variazione di strumenti urbanistici e piani territoriali, con apposizione di vincolo espropriativo qualora necessario, ed espressione del parere dello Stato e della Regione ai fini della formalizzazione dell'intesa Stato-Regione, qualora necessaria, circa la localizzazione dell'opera;
              2) a prevedere la possibilità per la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di derogare alle disposizioni vigenti sulla conferenza di servizi, alla disciplina e le tempistiche del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA, alla disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere, alla regolamentazione della realizzazione degli impianti di risalita, nonché al rilascio del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
              3) a prevedere la possibilità per la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e per i soggetti attuatori di:
                  ridurre i termini previsti per le procedure di gara, l'affidamento dei contratti e la pubblicazione degli atti e avvalersi dell'esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di partecipazione alle gare e della documentazione antimafia;
                  ridurre i termini previsti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata necessari alla realizzazione delle opere;
                  fare ricorso, per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
                  procedere all'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti;
                  ridurre i livelli di progettazione;
              4) nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere infrastrutturali ad applicare le disposizioni processuali per le controversie relative ad infrastrutture strategiche, del Codice del processo amministrativo, allo scopo di tutelare gli interessi del soggetto aggiudicatore per la celere prosecuzione delle procedure di realizzazione delle opere, anche prevedendo il risarcimento del danno eventualmente dovuto solo per equivalente;
              5) a garantire la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia, nei tempi previsti per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici, anche in variante al Piano vigente in caso di ritardi all'approvazione della variante al PII Montecity Rogoredo, con possibilità di procedere all'esproprio delle aree stesse per fini di interesse pubblico;
              6) a prevedere che l'ANAS e le Regioni Veneto e Lombardia possano avvalersi delle società Cav e Cal per le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e regolamentazione della circolazione, relativamente a strade e autostrade ubicate in Veneto e in Lombardia e dalle stesse Regioni specificamente individuate;
              7) a prevedere il rispetto degli ordinamenti delle province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione delle opere che ricadono nel proprio territorio, anche se finanziate con risorse previste dalla normativa statale.
9/2434-A/11. Rixi, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la candidatura italiana per lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali, denominati «Milano Cortina 2026», ha comportato il rilascio al CIO di adeguate garanzie, in termini di impegni, per una serie articolata di attività complesse, da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini scadenzati, da parte del CONI, degli enti territoriali coinvolti e del Governo italiano;
              l'assegnazione della manifestazione in forma congiunta a due città Milano e Cortina d'Ampezzo, con gare che si svolgeranno in Valtellina (SO), in Val di Fiemme (TN), a Baselga di Piné (TN) e a Rasun Anterselva (BZ), oltre che a Milano e a Cortina d'Ampezzo, è una novità assoluta nella storia dei Giochi, che coinvolge l'intero territorio del Nord Italia, rappresentando una straordinaria occasione di sviluppo e promozione dei territori che diventano la vetrina dell'Italia sul mondo intero;
              proprio per la forma diffusa sul territorio dei giochi assume importanza ancora più rilevante il Piano degli interventi, quale quadro di riferimento per l'insieme delle opere, delle infrastrutture di collegamento, degli impianti e delle attività previste nel dossier di candidatura;
              in particolare, in questo momento di grave emergenza economico-sanitaria che ha colpito in modo particolare il Nord del Paese, l'avvio immediato e la celere attuazione del Piano degli interventi rappresenta anche il primo passo fondamentale per il rilancio economico del Paese che diventa il volano per avviare, sin da subito, un progetto ambizioso di sviluppo del territorio;
              per poter realizzare tale Piano, occorre sostenere i settori in difficoltà, soprattutto il turismo, aiutare il Nord a creare le condizioni per il rilancio e la ripartenza economica, ma occorre anche garantire il coinvolgimento effettivo degli enti territoriali e delle forze imprenditoriali e l'approvazione e realizzazione degli interventi in tempi certi e celeri, attraverso procedure snelle ma di garanzia per la tutela della bellezza del paesaggio montano ove tali interventi si inseriscono,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di rafforzare ulteriormente la modalità di partecipazione delle regioni Lombardia e Veneto, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'azione amministrativa, nell'attuazione del piano e nel controllo degli interventi;
          a valutare la possibilità di introdurre semplificazioni di ordine procedimentale e temporale nel rilascio delle autorizzazioni VAS, VincA, VIA e piano di terre e rocce da scavo e per quelle relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'esecuzione degli interventi su beni culturali;
          a valutare l'opportunità di assumere, nell'ambito delle iniziative finalizzate a rilanciare il settore delle infrastrutture quale volano, nell'attuale fase congiunturale, della crescita economica del Paese, iniziative volte ad accelerare e semplificare i procedimenti di approvazione ed esecuzione dei progetti relativi alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, commi 18 e 20, della legge 27 dicembre 2019, n.  160.
9/2434-A/11.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Rixi, Belotti, Colmellere, Fogliani, Racchella, Patelli, Basini, Latini, Furgiuele, Sasso, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              la Fondazione «Milano-Cortina 2026», comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali 2026, è stata concepita, con riferimento sia agli aspetti formali che agli aspetti sostanziali, come ente di natura privatistica. Questa impostazione è stata rafforzata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  16 del 2020, prevedendo con specifico emendamento che la fondazione è «operante in regime di diritto privato»;
              accanto alle prescrizioni di natura formale viene posto in evidenza dalla giurisprudenza come, in termini sostanziali, il diritto applicabile alle fondazioni di partecipazione risenta in varia misura della presenza di enti pubblici nel ruolo di fondatori e nelle attività di indirizzo, coordinamento o finanziamento della Fondazione stessa;
              al fine di preservare la natura privatistica della Fondazione Milano Cortina 2026, è indispensabile stabilire regole chiare e trasparenti per garantire la autonomia degli organi amministrativi e gestionali della Fondazione da altri enti di natura pubblica, quali quelli individuati all'Istat e pubblicati in Gazzetta ufficiale ai sensi della legge n.  196 del 2009, per non rischiare che la continuità con enti pubblici, perseguita attraverso la sovrapposizione dei centri decisionali ed esecutivi, possa prefigurare forme di strumentalità operativa;
              appare opportuno che il Governo ponga in essere ogni strumento per evitare che nel prosieguo delle attività della Fondazione possano verificarsi commistioni tali da mettere in dubbio, sotto il profilo della giurisprudenza, il criterio privatistico che deve guidare la attività del Comitato Organizzatore nel suo insieme e nelle singole attività,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative normative volte a:
              evitare ogni possibile conflitto di interessi tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e gli enti pubblici di cui all'Elenco ISTAT (pubblicato in Gazzetta ufficiale ai sensi della legge n.  196 del 2009) al fine di garantire la natura privatistica dell'Ente Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali 2026, stabilendo l'incompatibilità tra ruoli di amministrazione e gestione in tali Enti ed i ruoli di amministrazione e gestione nelle articolazioni della Fondazione Milano Cortina 2026;
              stabilire altresì, per le ragioni di indipendenza e non commistione di interessi esposte in premessa, l'incompatibilità per i lavoratori dipendenti e per coloro che svolgono attività di consulenza per gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT (pubblicato in Gazzetta ufficiale ai sensi della legge n.  196 del 2009) con i ruoli svolti da coloro che percepiscono gli emolumenti di cui all'articolo 5 comma 6 del decreto-legge n.  16 del 2020, oggetto di conversione.
9/2434-A/12. Fogliani, Belotti, Basini, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la Fondazione «Milano-Cortina 2026», comitato organizzatore dei giochi olimpici invernali 2026, è stata concepita, con riferimento sia agli aspetti formali che agli aspetti sostanziali, come ente di natura privatistica. Questa impostazione è stata rafforzata nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  16 del 2020, prevedendo con specifico emendamento che la fondazione è «operante in regime di diritto privato»;
              accanto alle prescrizioni di natura formale viene posto in evidenza dalla giurisprudenza come, in termini sostanziali, il diritto applicabile alle fondazioni di partecipazione risenta in varia misura della presenza di enti pubblici nel ruolo di fondatori e nelle attività di indirizzo, coordinamento o finanziamento della Fondazione stessa;
              al fine di preservare la natura privatistica della Fondazione Milano Cortina 2026, è indispensabile stabilire regole chiare e trasparenti per garantire la autonomia degli organi amministrativi e gestionali della Fondazione da altri enti di natura pubblica, quali quelli individuati all'Istat e pubblicati in Gazzetta ufficiale ai sensi della legge n.  196 del 2009, per non rischiare che la continuità con enti pubblici, perseguita attraverso la sovrapposizione dei centri decisionali ed esecutivi, possa prefigurare forme di strumentalità operativa;
              appare opportuno che il Governo ponga in essere ogni strumento per evitare che nel prosieguo delle attività della Fondazione possano verificarsi commistioni tali da mettere in dubbio, sotto il profilo della giurisprudenza, il criterio privatistico che deve guidare la attività del Comitato Organizzatore nel suo insieme e nelle singole attività,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative anche normative volte a evitare ogni possibile conflitto di interessi che possa compromettere l'autonomia operativa degli organi amministrativi della Fondazione, anche mediante l'introduzione di apposite ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.
9/2434-A/12.    (Testo modificato nel corso della seduta).     Fogliani, Belotti, Basini, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame, all'articolo 3, prevede la costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., il cui scopo statutario è la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convezioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
              a pagina 8 del dossier di candidatura consultabile sul sito di Milano-Cortina, viene posto in risalto il tema della mobilità sostenibile e di uno sviluppo delle aree urbane basato su «una stretta integrazione tra pianificazione e mobilità, al fine di creare una città altamente accessibile, che garantisca un valido equilibrio tra domanda di mobilità, qualità della vita e sostenibilità ambientale»;
              come descritto a pagina 48 del sopracitato dossier entro il 2026, le principali «porte di ingresso» ufficiali degli aeroporti internazionali di Milano Malpensa (MXP) e Venezia Marco Polo (VCE), saranno entrambe collegate alla dorsale ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Venezia;
              la candidatura olimpica di Milano Cortina 2026 è stata portata avanti puntando molto a su sistema efficiente, sostenibile e un piano di mobilità innovativo utile a garantire i più alti standard internazionali di accessibilità e da una rete infrastrutturale molto solida e affidabile;
              la dorsale stradale e ferroviaria di Milano-Venezia è uno dei più maggiori collegamenti a livello europeo, grazie ai suoi collegamenti intermodali stradali, ferroviari e aerei;
              Milano è il nodo nazionale della rete ferroviaria ad alta velocità e la porta d'ingresso dall'estero oltre che l'hub per tutti i treni ad alta velocità che attraversano l'Italia da nord a sud e da ovest a est;
              la nuova linea AV/AC Brescia Est-Verona, il collegamento fra l'aeroporto di Venezia e la linea Venezia-Trieste, il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Orio al Serio, l'elettrificazione dell'anello basso Bellunese e l'attivazione del sistema HD ERTMS per l'incremento della capacità ferroviaria del nodo di Milano rientrano tra gli interventi propedeutici al potenziamento della rete ferroviaria e all'incentivazione di una mobilità sostenibile basata sul ferro e l'intermodalità;
              il 10 aprile 2020, come riportato da ANSA, il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha derubricato la TAV come «intervento non necessario»,

impegna il Governo

a perseguire lo sviluppo di una rete ferroviaria coerente con quanto descritto nel dossier di candidatura potenziando l'intermodalità e l'integrazione tra la rete ferroviaria ad alta velocità e quella ad alta capacità al fine di garantire al nostro paese un'infrastruttura moderna efficiente e sostenibile utile a servire i territori periferici così come i grandi centri.
9/2434-A/13. Mantovani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
              la presentazione della candidatura di Milano-Cortina quale sede delle Olimpiadi invernali 2026 e la loro designazione hanno avuto luogo in un periodo precedente al verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla adozione dei provvedimenti di chiusura e alle misure di contenimento delle attività economiche in generale e di tutte le attività sportive in particolare che ne sono derivate;
              nonostante le modifiche apportate in sede di esame in Commissione in materia di defiscalizzazione degli emolumenti corrisposti agli organizzatori, che ha differito al 2021 la decorrenza del beneficio delle agevolazioni fiscali, alla luce della grave situazione che si è determinata in seguito alla emergenza sanitaria, ad avviso dei firmatari del presente atto assume toni offensivi valutare agevolazioni fiscali per i percettori di emolumenti pagati dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi 2026, in particolare nei confronti di tutti gli operatori sanitari – medici, infermieri, paramedici, addetti alle ambulanze fino agli addetti alle pulizie dei locali ospedalieri direttamente impiegati per il Covid-19 – per i quali ad oggi non sono previste specifiche misure di sostegno, di riconoscimento, di incentivo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme in materia di agevolazioni e benefici fiscali per i percettori di emolumenti pagati dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi 2026, al fine di rivederne il contenuto e, contestualmente, destinare i benefici risultanti dalla norma in esame, implementati con somme aggiuntive da parte dello Stato che raggiungano tutta la platea di possibili destinatari, alle categorie di lavoratori direttamente impegnate nella quotidiana battaglia contro il diffondersi dell'epidemia di Covid-19, in particolare verso medici e operatori della sanità che stanno agendo con impegno e abnegazione consci del loro ruolo fondamentale e della responsabilità che è stata a loro affidata.
9/2434-A/14. Casciello, Barelli, Marin, Versace, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
              la presentazione della candidatura di Milano-Cortina quale sede delle Olimpiadi invernali 2026 e la loro designazione hanno avuto luogo in un periodo precedente al verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla adozione dei provvedimenti di chiusura e alle misure di contenimento delle attività economiche in generale e di tutte le attività sportive in particolare che ne sono derivate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle norme in materia di agevolazioni fiscali per i percettori di emolumenti erogati dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, al fine di verificare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'estensione e l'implementazione dei benefici a favore delle categorie di lavoratori più direttamente esposti nel contrasto all'epidemia da Covid-19.
9/2434-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta).     Casciello, Barelli, Marin, Versace, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
              la presentazione della candidatura di Milano-Cortina quale sede delle Olimpiadi invernali 2026 e la loro designazione hanno avuto luogo in un periodo precedente al verificarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla adozione dei provvedimenti di chiusura e alle misure di contenimento delle attività economiche in generale e di tutte le attività sportive in particolare che ne sono derivate;
              in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state rinviate le Olimpiadi di Tokyo 2020 che si svolgeranno nel 2021 e per la realizzazione delle quali è stato già previsto anche un ridimensionamento e un contenimento dei costi;
              le misure emergenziali stanno producendo e produrranno gravi ripercussioni di natura economica per le associazioni e società sportive dilettantistiche molte delle quali non riusciranno ad affrontare, senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte del Governo, la crisi che fin da ora si presenta di gravità eccezionale;
              le conseguenze disastrose saranno sia dirette che indirette perché molte famiglie, in vista della contrazione del reddito derivante dallo stato di crisi, si vedranno costrette a tagliare le spese rivolte ad attività a prima vista più trascurabili;
              la pratica sportiva e l'attività motoria in Italia si svolge soprattutto a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che gestiscono gli impianti, anche in considerazione del fatto che non viene svolta nelle scuole e nelle università e che la maggior parte dei comuni non hanno le risorse necessarie da impiegare nella gestione di impianti pubblici e per garantire l'attività sportiva dei cittadini;
              è noto a tutti che l'attività sportiva ha una stretta correlazione con la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini, con particolare attenzione per i bambini e per i più giovani, e anche per i più anziani per i quali il movimento è fondamentale anche contro l'insorgere di alcune patologie tipiche dell'età avanzata;
              sulla base di dati dell'Ufficio studi di Confcommercio il calo dei consumi complessivo per il 2020 è stimabile, nell'ipotesi di una riapertura in autunno, in una minore spesa delle famiglie pari a circa 8,2 miliardi di euro;
              la riapertura degli impianti chiederà alle associazioni e alle società dilettantistiche ulteriori investimenti e una riduzione dell'offerta a causa delle norme di distanziamento che dovranno essere rispettate;
              a questo si aggiungano le ripercussioni sulla tenuta dei rapporti di lavoro del personale addetto,

impegna il Governo

nel rispetto delle risorse necessarie per affrontare l'iniziativa olimpica, a contenere al massimo gli impegni economici e finanziari a carico dello Stato destinati agli eventi di cui al provvedimento in esame, al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla diffusione dello sport di base in generale, affinché possano essere incentivate le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che per i cittadini fruitori delle attività sportive.
9/2434-A/15. Barelli, Marin, Casciello, Cosimo Sibilia, Versace, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito ad attività di approvvigionamento di presidi sanitari e di dispositivi di protezione individuale effettuate, già dal mese di febbraio 2020, ad uso della Presidenza del Consiglio dei ministri – 3-01448

      MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
          ha indignato non poco l'articolo a mezzo stampa dal titolo «Mentre l'Italia non aveva mascherine, (Conte) si è costruito un ospedale a Palazzo Chigi»;
          secondo la ricostruzione del giornalista Franco Bechis, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in pieno mese di febbraio 2020, quando ancora non era stata decretata la chiusura dell'intero Paese, ma su tutto il territorio nazionale, in specie nelle regioni con maggiori criticità, si faticava a cercare mascherine e dispositivi di protezione individuale, avrebbe fatto approvvigionamenti di materiale sanitario per proteggere sé stessa e i relativi lavoratori; nel dettaglio, «con lettera del 26 febbraio scorso ha acquisito la disponibilità da parte di un'azienda veneta di consegnare entro cinque giorni a trattativa diretta “500 mascherine AP VR FFP3”, al prezzo di 7,98 euro cadauna, consegnate secondo programma da un'azienda veneta, la Kit ufficio di Scorzè (Venezia). Alla stessa data e con gli identici tempi di consegna (cinque giorni) trovate per Conte & c anche 10 mila mascherine chirurgiche a un ottimo prezzo (0,20 euro l'una) assicurato da un'azienda del bergamasco, la Mediberg di Calcinate; non solo: “Nell'ultima settimana di marzo l'ordine è stato integrato con una commissione alla bergamasca Mediberg di 32.400 mascherine chirurgiche, al prezzo di 0,20 euro l'una. La stessa azienda a marzo aveva consegnato camici da visitatore non chirurgici”. Scorte clamorose, arricchite anche da quanto arrivato da un'azienda del foggiano, la Ceriche Biopharm, che ha consegnato “270 taniche da cinque litri l'una di gel disinfettante al prezzo di 16,50 euro per tanica e al prezzo di 3 euro l'uno altri 50 flaconi di sapone antibatterico da 500 millilitri con dosatore e 130 flaconi di gel disinfettante da 500 millilitri con dosatore”. Poi le commesse per guanti monouso, camici tnt idrorepellente con rinforzo e addirittura quattro bombole di ossigeno da 14 litri e 7 bombole da 2 litri. Infine, 9 mila euro di farmaci extra»;
          la Presidenza del Consiglio dei ministri, dunque, avrebbe pensato prima a sé stessa e ai propri collaboratori e, solo in un secondo momento, agli italiani, chiedendo a Consip di bandire la gara, con esiti peraltro, a parere degli interroganti, disastrosi –:
          se la notizia trovi conferma e quali spiegazioni il Governo intenda dare al Paese in merito ad un comportamento secondo gli interroganti di una gravità inaudita, che sembra denotare in capo al Presidente del Consiglio dei ministri una gestione «egoistica» e per nulla da leader di una nazione, ancor meno da «avvocato del popolo». (3-01448)


Chiarimenti in merito alla vicenda dell'acquisizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di presidi medici e dispositivi di protezione individuale – 3-01449

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, RAMPELLI, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro per i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
          dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale adottata il 31 gennaio 2020 ai primi decreti del mese di marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri, gli organi di stampa danno testimonianza di uno stato di allerta sanitaria in sostanza a garanzia esclusiva della Presidenza del Consiglio dei ministri;
          a fine febbraio 2020, nel momento di massima allerta per gli italiani, caratterizzata da carenza di presidi medici sanitari e di dispositivi di sicurezza a tutela della salute per far fronte all'emergenza, sarebbe stato allestito un vero e proprio arsenale con cui «resistere nel bunker anche per lunghi mesi», così come racconta l'inchiesta del direttore de Il Tempo, ripresa da diversi organi di stampa;
          sarebbero state ordinate mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno in quantità industriale, tutte ad esclusivo vantaggio della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo nascoste agli italiani informazioni che sarebbero state utili per affrontare in modo tempestivo l'emergenza;
          inoltre, dalla stessa inchiesta emerge che nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri di Via della Mercede 96, dove è ubicato «l'Hospital», sarebbero state compiute velocemente delle modifiche di suddivisione degli spazi: in particolare, sarebbero stati isolati dei locali accuratamente adibiti per il contenimento del contagio in caso di persone «sospette»;
          considerata poi l'ingente acquisizione di materiale sanitario, si presume che, oltre alla salvaguardia del Presidente del Consiglio dei ministri, sia stata assicurata anche quella dei molteplici collaboratori presenti in pianta stabile;
          ai primi di marzo 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva già le prime protezioni necessarie e solo successivamente ha pensato anche agli altri italiani, chiedendo a Consip di fare una gara;
          si tratta di accuse gravi e puntuali, mosse attraverso l'inchiesta giornalistica al Presidente del Consiglio dei ministri, per questo occorrono risposte certe e gli interroganti esigono che venga fatta chiarezza –:
          se sia vero quanto denunciato dagli organi di stampa e citato in premessa e se non ritenga necessario fare chiarezza sulla vicenda che vede coinvolti il Presidente del Consiglio dei ministri e i suoi collaboratori. (3-01449)


Intendimenti in ordine alla riapertura di alcuni comparti produttivi strategici e iniziative volte ad agevolare le assunzioni da parte dei piccoli artigiani e delle imprese individuali, nel quadro della crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria in atto – 3-01450

      LUPI, BENIGNI, COLUCCI, GAGLIARDI, PEDRAZZINI, SANGREGORIO, SGARBI, SILLI, SORTE e TONDO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
          il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha prorogato al 3 maggio 2020 la partenza della «fase due» dell'emergenza Coronavirus;
          il Paese non può stare fermo altre tre settimane. Si devono fare le cose con prudenza, con le misure che garantiscano sicurezza sui posti di lavoro, ma si deve ripartire;
          altri Paesi (Germania, Austria, Repubblica Ceca, Spagna) hanno già riavviato gli impianti produttivi: alcune attività economiche devono rimettersi in moto, altrimenti i soldi promessi dallo Stato, che prima o poi arriveranno, serviranno solo per la liquidazione delle imprese italiane;
          esistono esperienze, come, ad esempio, l'accordo tra Fca e sindacati metalmeccanici, per affrontare la «fase due» dell'emergenza che, prevedendo alcune importanti limitazioni e procedure per l'immediata riapertura delle aziende (obbligo di mascherina per l'intero personale, rilevazione delle temperature prima dell'ingresso in azienda, mantenimento della distanza di almeno un metro, sanificazione degli ambienti, procedure per evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, uso dello smart working e formazione del personale), devono poter essere applicate, immediatamente, anche ad altri settori, in particolare quelli del made in Italy che sono il motore trainante dell'economia italiana;
          gli artigiani, che lavorano da soli nel loro laboratorio e che hanno rare opportunità di rapporto con la clientela (e che si possono comunque normare come previsto per i supermercati), potrebbero, con le dovute cautele, riaprire subito;
          il cosiddetto «decreto dignità» approvato nel 2019 ha inserito, ad avviso degli interroganti, rigidità e vincoli nel mercato del lavoro, che sono assolutamente anacronistici in questo momento di crisi epocale –:
          se non ritenga necessario, al fine di evitare conseguenze ancora più drammatiche sul fronte dell'occupazione, anticipare la riapertura di alcuni settori trainanti e strategici, in particolare quelli del made in Italy, applicando le medesime modalità previste dall'accordo Fca/sindacati e permettendo, al contempo, ai piccoli artigiani e alle imprese individuali di riaprire i propri laboratori anche al fine di effettuare nuove assunzioni (tramite l'adozione di iniziative volte all'eliminazione di alcuni vincoli introdotti dal cosiddetto «decreto dignità», come il riutilizzo di voucher e rendendo più agevole l'avvalersi del lavoro somministrato) in questo periodo di grave crisi economico-sociale.
(3-01450)


Stato delle iniziative, adottate nell'attuale contesto di crisi sanitaria ed economica, a sostegno del comparto lattiero-caseario, con particolare riferimento alla distribuzione dell'invenduto alle persone indigenti – 3-01451

      GADDA, FREGOLENT, D'ALESSANDRO, MORETTO e MARCO DI MAIO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          l'emergenza sanitaria da COVID-19 sta avendo ripercussioni sull'economia: nel comparto agroalimentare il lattiero-caseario risulta tra i più danneggiati nel suo periodo fisiologico di maggiore produzione. Questo in ragione del fermo imposto, in particolare, al settore Horeca, riferimento essenziale per la vendita di latte fresco di produzione italiana e per le esportazioni dei trasformati, colpendo in particolar modo i produttori localizzati in Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna;
          la chiusura delle scuole, inoltre, ha comportato l'interruzione del programma dell'Unione europea «Frutta e latte nelle scuole», finanziato nel 2019-2020 per una dotazione di 30 milioni di euro, ad oggi non tutte assegnati. Tale programma potrebbe essere rimodulato, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, variando temporaneamente la destinazione dei beni nei confronti di strutture sanitarie o altre destinazioni, nonché valutando l'estensione della platea dei fornitori;
          si segnalano, inoltre, in un contesto di mercato già di per sé fragile, il calo delle vendite dei caseifici rispetto al consumo interno e all’export e il rallentamento delle lavorazioni per carenza di manodopera, con effetti sensibili sul ritiro del latte fresco presso gli allevamenti conferenti e sulle quotazioni del prodotto;
          il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituito presso Agea, consente di coniugare politiche «anti-spreco» e di sostegno agli indigenti, rispetto alla distribuzione di derrate alimentari attraverso enti del terzo settore, con misure di sostegno a comparti agricoli e agroalimentari in difficoltà tramite ritiri dal mercato; in data 16 marzo 2020, il Ministro interrogato ha dato notizia della firma del decreto di ripartizione del fondo in questione, concernente il bando per il ritiro di latte crudo da trasformarsi in uht per un totale di 6 milioni di euro. È stato, altresì, avviato un bando da 14 milioni di euro per il pecorino dop;
          con decreto-legge n.  18 del 2020, in piena emergenza sanitaria, il suddetto fondo è stato incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020;
          l'ammasso privato è una misura soggetta ad autorizzazione comunitaria e potrebbe integrare l'intervento pubblico insieme ad ulteriori iniziative di promozione all'acquisto di prodotto italiano finalizzate al contrasto della perdita di prodotto –:
          quale sia lo stato di avanzamento delle iniziative poste in essere nonché le ulteriori iniziative in programma, finalizzate al contrasto delle criticità sopra evidenziate, per evitare che l'invenduto di latte crudo italiano e dei suoi trasformati comporti spreco di prodotto e ingente perdita di fatturato per le imprese del comparto. (3-01451)


Iniziative volte a garantire il reperimento della manodopera necessaria al comparto agricolo nel contesto della crisi sanitaria ed economica in atto – 3-01452

      INCERTI, GRIBAUDO, CENNI, CAPPELLANI, CRITELLI, DAL MORO, FRAILIS, MARTINA, FIANO e ENRICO BORGHI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
          secondo quanto riportato dalla stessa Ministra interrogata, è stimato in circa 350.000 unità il numero di lavoratrici e lavoratori agricoli che mancano nel comparto dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria. Tutte le principali associazioni del mondo agricolo hanno sottolineato la gravità della situazione, che rischia di lasciare senza manodopera adeguata una parte rilevante della filiera agricolo-alimentare;
          contemporaneamente vi sono molti richiedenti asilo che hanno visto respinta la propria domanda di asilo e che, quindi, sono in condizioni di irregolarità e sono oggetto di sfruttamento lavorativo;
          questi lavoratori in misura rilevante associano alla precarietà lavorativa e allo sfruttamento anche una precarietà e fragilità abitativa caratterizzata per lo più da insediamenti informali rurali, veri e propri ghetti in prossimità dei campi; tale situazione, già inaccettabile in tempi normali, diventa ancor più insostenibile e potenzialmente pericolosa in presenza di una pandemia globale;
          a parere degli interroganti, oltre a garantire il rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti ai lavoratori stagionali regolari, i richiedenti asilo potrebbero usufruire della norma di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 2008, n.  286, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n.  132, che prevede la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno per calamità; inoltre, occorrerebbe organizzare l'evacuazione delle persone che vivono negli insediamenti informali prossimi alle attività agricole e agevolare accordi con i proprietari di strutture alberghiere o ricettive, anche utilizzando gli strumenti previsti all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n.  18 del 2020; indispensabili appaiono, inoltre, la costruzione di una piattaforma telematica di facile utilizzo per l'incrocio di domanda e offerta di lavoro agricolo, come approntato ad esempio in Francia, che garantisca il reperimento legale della manodopera e autorizzi gli spostamenti fra le aree agricole del Paese, nonché strumenti per l'esonero o l'alleggerimento contributivo finalizzato all'utilizzo di personale che usufruisce di reddito di cittadinanza, pensioni, ammortizzatori sociali;
          al fine di individuare le risposte più idonee a questa fase di emergenza per il settore, il Partito democratico nei giorni scorsi ha richiesto la convocazione di un tavolo con Governo e parti sociali che coinvolga la piccola e grande distribuzione, per sostenere al meglio sia la produzione che la corretta erogazione di alimenti e beni primari a tutta la popolazione –:
          quali iniziative intenda adottare per garantire il reperimento della manodopera necessaria al sistema dell'agricoltura italiana attraverso forme e soluzioni che mettano in sicurezza queste persone dal punto di vista lavorativo, strettamente connesso a quelli abitativo, della salute e della dignità sociale. (3-01452)


Iniziative volte a rafforzare il Piano per il Sud 2030, in relazione alle gravi condizioni socio-economiche determinate dall'emergenza sanitaria in atto – 3-01453

      CONTE e FORNARO. – Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. – Per sapere – premesso che:
          secondo la Svimez, il lockdown del Paese, in seguito all'emergenza sanitaria per il Sars-Cov2, costa 47 miliardi di euro al mese: 37 miliardi al Centro-Nord, 10 miliardi al Sud;
          se la ripresa a pieno regime avvenisse nel secondo semestre del 2020, secondo il report, il prodotto interno lordo nazionale nel 2020 si ridurrebbe dell'8,4 per cento;
          il blocco interessa di più il Nord per valore aggiunto (49,1 per cento, circa 6 punti percentuali in più rispetto al Centro e al Mezzogiorno) e si livella in termini di occupati (53,3 per cento nel Nord, 51,1 per cento al Centro e 53,2 per cento nel Mezzogiorno);
          dal report emerge che il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta la precedente lunga crisi, mai del tutto superata; il Mezzogiorno, infatti, incontra lo shock del lockdown in una fase già tendenzialmente recessiva, con un livello ancora inferiore di 15 punti percentuale rispetto al 2007 (il Centro-Nord di circa 7);
          il decreto-legge «cura Italia» sviluppa un intervento essenzialmente di maggior spesa corrente pari a 1,2 punti di prodotto interno lordo; il provvedimento esplica maggiori effetti al Sud in rapporto al prodotto interno lordo (1,4 per cento contro l'1,2 per cento nel Centro-Nord), mentre in termini pro capite si concentra maggiormente al Centro-Nord (372 euro pro capite contro i 251 nel Mezzogiorno);
          il rischio di default, secondo il rapporto Svimez, è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno: sui dati di bilancio disponibili per un campione di imprese con fatturato superiore agli 800 mila euro, le evidenze su grado di indebitamento, redditività operativa e costo dell'indebitamento stimano una probabilità di uscita dal mercato delle imprese meridionali 4 volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord;
          nel mese di febbraio 2020, il Governo aveva presentato il Piano Sud 2030, descritta come un'azione pubblica per recuperare il processo di disinvestimento al Sud, che tra il 2008 e il 2018 ha ridotto nel Mezzogiorno la spesa per investimenti ordinari della pubblica amministrazione da 21 miliardi di euro a 10,3 miliardi;
          in data 12 marzo 2020, il Ministro interrogato ha annunciato di voler procedere a riprogrammare i fondi strutturali non impegnati del ciclo 2014-2020, per utilizzare anche quelli destinati al Sud, nella fase più immediata dell'emergenza sanitaria –:
          in che modo intenda riformare e rafforzare il Piano Sud 2030, alla luce delle gravi condizioni socio-economiche determinate dalla crisi e dal mutato quadro finanziario europeo. (3-01453)


Elementi e iniziative in merito al pieno ed efficace utilizzo dei fondi strutturali europei in relazione all'emergenza COVID-19 – 3-01454

      GALIZIA, PERCONTI, BERTI, BRUNO, CASA, DE GIORGI, DI LAURO, D'ORSO, GIARRIZZO, GIORDANO, GRILLO, IANARO, ALAIMO, LOMBARDO, MARTINCIGLIO, PAPIRO, PENNA, PIGNATONE, SAITTA, SCERRA, SURIANO, SPADONI, TORTO e LEDA VOLPI. – Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. – Per sapere – premesso che:
          il Governo, sin dalle prime fasi dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, ha dato una risposta tempestiva volta non solo a contenere il diffondersi del contagio, ma anche a contrastare le conseguenze economiche e sociali che ne sono scaturite;
          per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi, la Commissione europea ha adottato, il 13 marzo 2020, la comunicazione «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19», che ha istituito, tra le altre misure, l’«Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus», finalizzata a destinare all'emergenza sanitaria 37 miliardi euro nel quadro della politica di coesione, attraverso la mobilizzazione delle risorse di liquidità disponibili all'interno dei fondi strutturali e di investimento europei;
          la Commissione europea ha successivamente concesso la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali 2014-2020, attraverso l'anticipazione dei pagamenti, il riorientamento dei fondi stanziati per la politica di coesione (Fondo sociale europeo e il Fondo per lo sviluppo regionale) e l'assistenza agli Stati membri nel convogliare i fondi dove sono più necessari e il più rapidamente possibile;
          gli enti preposti alla gestione di tali fondi sono innanzitutto le regioni: tra le stesse, principalmente tra quelle del Sud Italia – essendo la nuova misura retroattiva – è emerso il forte timore di perdere, mediante una rimodulazione, parte delle risorse assegnate nell'attuale programmazione, a cui seguirebbe la penalizzazione di alcune zone della penisola, già carenti di investimenti pubblici; se ciò dovesse verificarsi, particolarmente colpiti sarebbero i comuni partecipanti alla «Strategia per le aree interne (Snai)», come le aree interne siciliane, che, a causa di un'eventuale riprogrammazione dei fondi europei per far fronte all'emergenza COVID, rischierebbero di subire un ulteriore danno, vedendosi bloccato il virtuoso processo di sviluppo e inclusione avviato in questi anni;
          sarebbe utile l'avvio di un percorso di cooperazione interistituzionale finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del Fondo sociale europeo e del Fondo per lo sviluppo regionale, per dare una risposta economica al Paese non solo nel breve periodo –:
          nell'ambito dell’«Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus», quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere una situazione complessa come quella in premessa e se a tal fine intenda avanzare proposte che impegnino, oltre ai citati fondi europei, anche risorse nazionali, come quelle del Fondo nazionale sviluppo e coesione, al fine di consentire che tutte le risorse ancora non utilizzate possano essere mobilitate al massimo per affrontare gli effetti della pandemia da COVID-19. (3-01454)


Iniziative per il rilancio economico, sociale e infrastrutturale del Mezzogiorno, anche in relazione alla crisi sanitaria ed economica in atto – 3-01455

      PAOLO RUSSO, GELMINI, OCCHIUTO, CARFAGNA, BARTOLOZZI, CANNIZZARO, CASCIELLO, D'ETTORE, D'ATTIS, FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, GERMANÀ, GIANNETTA, LABRIOLA, MARTINO, PENTANGELO, PRESTIGIACOMO, ROTONDI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SCOMA, COSIMO SIBILIA, SIRACUSANO, SISTO, TARTAGLIONE, MARIA TRIPODI, VERSACE e VITO. – Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. – Per sapere – premesso che:
          la diffusione del Coronavirus ha messo sotto stress l'intero Paese e l'emergenza sanitaria si è presto tradotta in emergenza sociale ed economica, in particolare per il Mezzogiorno, strutturalmente meno pronto ad assorbire l'onda d'urto dell'epidemia da COVID-19;
          dall'ultimo report Svimez emerge, infatti, che il Sud rischia di accusare una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta inevitabilmente la precedente lunga crisi, prima recessiva, poi di sostanziale stagnazione, dalla quale non è mai riuscito a uscire del tutto;
          sul fronte sanitario il «divario» è evidente: prima del Coronavirus c'erano 1.582 posti in terapia intensiva negli ospedali pubblici delle sette regioni del Sud e delle Isole. In tutta Italia erano 5.395. Oggi sono 2.340 su 11.900 e, date le strutture vecchie e tecnologicamente arretrate, si è preferito addirittura procedere con la costruzione di ospedali da campo. Tra l'altro, vale la pena rilevare come l'età media dei ricoverati è sensibilmente più alta nel Mezzogiorno: 82 anni, a fronte dei 51 anni di età media registrati al Nord;
          l'emergenza ha poi evidenziato la necessità per gli studenti di poter disporre di un'adeguata strumentazione informatica: l'ultimo rilevamento Istat ha, però, evidenziato che la percentuale di famiglie senza computer supera il 41 per cento nel Mezzogiorno; maggiore anche la quota di famiglie con un numero di computer insufficiente rispetto al numero dei componenti dei nuclei: il 26,6 per cento dispone di un numero di personal computer e tablet inferiore alla metà dei componenti e solo il 14,1 per cento ne ha almeno uno per ciascun componente;
          per superare le difficoltà del settore agricolo, in particolare per la fase della ripresa, sarà poi necessario rafforzare il sistema di interconnessione per un collegamento territoriale diffuso, in quanto i costi e l'affidabilità del trasporto incidono in maniera rilevante sull'economia dei prodotti agricoli, nonché procedere con la creazione di piattaforme logistiche volte a razionalizzare l'accentramento dei prodotti e la costruzione dei grandi invasi;
          sarà, inoltre, decisivo il tema delle reti infrastrutturali dei trasporti, la cui carenza ricopre da troppo tempo caratteri emergenziali e di precarietà, provocando notevoli disagi ai cittadini e all'intera economia del Sud –:
          quali iniziative urgenti il Governo abbia posto in essere per rispondere alle drammatiche carenze infrastrutturali sociali del Mezzogiorno, in particolare in termini di sicurezza, di adeguati standard di istruzione, di idoneità di servizi sanitari e di cura, e per implementare le reti infrastrutturali fondamentali per la fase della ripresa. (3-01455)