XVIII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 23 aprile 2020.
Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Rizzo, Rosato, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tateo, Tofalo, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
«Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari» (2427) Parere delle Commissioni I, III, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
COLLETTI ed altri: «Istituzione del Fondo Casa Italia per l'acquisto, la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di espropriazione forzata» (2440) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
VII Commissione (Cultura):
BALDINI ed altri: «Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, in materia di individuazione e concessione delle aree e di realizzazione di infrastrutture stabili per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante» (2381) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Germania sulla notifica 2020/0031/I relativa allo schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011.
Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 202/027/I, ha attivato la predetta procedura in ordine all'interpretazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 641 del 2020, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 aprile 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, l'accettazione da parte della Commissione europea della richiesta della procedura di urgenza e la chiusura della procedura di informazione in ordine alla notifica 202/027/I, concernente l'interpretazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 641 del 2020, recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il bilancio di previsione del Fondo edifici di culto per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, corredato dai relativi allegati.
Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 [Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus] (COM(2020) 113 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Italia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 124 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 febbraio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
sentenza 4 ottobre 2019, Zappa sas contro Italia, n. 43842/11, in materia di occupazione di terreni demaniali. Constatata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione al ricorso di una società che gestiva, avendone acquistato la proprietà, una delle valli da pesca situate nella laguna veneziana, che l'Intendenza di Finanza, a far data dal 1989, intimò di rilasciare in quanto appartenenti al demanio pubblico, chiedendo di corrispondere allo Stato un'indennità per i danni causati dall'occupazione sine titulo. La Corte sulla base dei criteri fissati nel precedente Valle Pierimpiè Società agricola spa, ha condannato lo Stato al risarcimento del danno morale subìto (Doc. XX, n. 23) – alla VI Commissione (Finanze);
sentenza 5 dicembre 2019, Rizzotto contro Italia, n. 20983/12, in materia di diritto alla libertà personale. Constatata la violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU in relazione al ricorso di un cittadino che lamentava di non avere beneficiato di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità della misura di custodia cautelare cui era stato sottoposto nell'ambito di un procedimento penale, nonché il mancato rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle parti (Doc. XX, n. 24) – alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Garante del contribuente per la Lombardia.
Il Garante del contribuente per la Lombardia, con lettera in data 22 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Lombardia, riferita all'anno 2019.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di nomina governativa.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto dottoressa Silvana Riccio a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.
Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1766 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA DEI TERMINI PER L'ADOZIONE DI DECRETI LEGISLATIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2463)
A.C. 2463 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in ragione della fragile situazione economica, aggravata dall'emergenza sanitaria in seguito a Covid-19, in una situazione emergenziale come quella attuale che fortemente danneggia l'acquisto di beni e servizi, numerosi sono stati i casi di rincaro dei prezzi di beni e servizi di prima necessità, e non solo;
in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo, è necessario garantire per i beni essenziali, ai fini della loro circolazione, del loro utilizzo e consumo, che la fascia dei prezzi non oscilli in maniera incontrollata, così da preservarne il regolare acquisto, ma soprattutto a tutela delle famiglie che versano in condizioni di difficoltà dovute all'eventuale riduzione del reddito e pertanto del corrispondente potere d'acquisto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le adeguate iniziative di competenza volte ad impedire qualunque rialzo dei prezzi di beni e servizi rispetto al loro valore di mercato emesso al 31 dicembre 2019, con una oscillazione massima consentita non oltre il 5 per cento
9/2463/1. Fioramonti, Cecconi, Muroni, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 9 aprile 2020, all'articolo 29 ha previsto per i dipendenti stagionali del settore del turismo e degli Stabilimenti Termali una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020;
la suddetta indennità non include però tutti i gestori di B&B e affittacamere, non titolari di Partita Iva, che svolgono quindi il loro lavoro in maniera occasionale e che possono essere considerati in maniera analoga ai dipendenti stagionali del turismo;
secondo i dati Istat l'offerta ricettiva proposta dai Bed & Breakfast in Italia conta oltre 25.000 strutture con una forza lavoro di 40.000 persone e con una stima di circa 8 milioni di pernottamenti venduti all'anno. Tutto questo per un fatturato annuo di circa 270 milioni di euro. Inoltre, dato importante, secondo l'ultimo «Rapporto B&B Italia» circa il 61,3 per cento delle strutture viene gestito da donne;
per le partite Iva e i professionisti, a causa del blocco delle attività, è stata introdotta una indennità di 600 euro come strumento per provvedere al sostentamento personale e familiare. Chi gestisce strutture ricettive con Partita Iva ha diritto alla suddetta indennità. I negozianti oltre a questa indennità hanno beneficiato anche della sospensione dei canoni di affitto dei locali commerciali. I lavoratori che gestiscono B&B in maniera occasionale non titolari di Partita Iva, ma che spesso hanno solo questa entrata saltuaria, sono rimasti tagliati fuori da ogni forma di sussidio e hanno davanti mesi di entrate nulle,
impegna il Governo:
a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:
estendere l'indennità di 600 euro, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, ai cittadini, gestori di B&B e affittacamere, non titolari di Partita Iva, che svolgono la loro attività In maniera saltuaria ed occasionale;
introdurre un credito d'imposta per la copertura parziale delle spese di affitto dei locali adibiti ad attività di B&B e affittacamere relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
9/2463/2. Vizzini.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca, tra le altre, misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con l'opaco meccanismo dell'otto per mille ogni anno lo Stato destina alle confessioni religiose una quota che supera il miliardo di euro; la Conferenza episcopale italiana, che nel 1990 incassava 210 milioni di euro, a partire dal 2002 riceve un gettito quintuplicato;
come sottolineato dalla Corte dei conti, «in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica, le contribuzioni a favore delle confessioni continuano, in controtendenza, ad incrementarsi senza che lo Stato abbia provveduto ad attivare le procedure di revisione di un sistema che diviene sempre più gravoso per l'erario» (deliberazione del 23 dicembre 2016, n. 16/2016/G);
il meccanismo alla base di tale sistema si rinviene nella legge 20 maggio 1985, n. 222, che all'articolo 47, comma 3 prevede che le destinazioni dell'otto per mille vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; in caso di scelte non espresse, che ammontano ad oltre 700 milioni di euro, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse;
come rilevato sempre dalla Corte dei conti — che è intervenuta per ben tre volte negli ultimi anni rilevando gli elementi di debolezza della normativa — in virtù di tale meccanismo ognuno è coinvolto, indipendentemente dalla propria volontà, nel finanziamento delle confessioni, dal momento che i soli optanti decidono per tutti, e il riparto anche delle scelte non espresse avvantaggia soprattutto i maggiori beneficiari; «il sistema, pertanto, risulta non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza»;
in un momento di grave crisi sanitaria ed economica del nostro Paese è quanto mai urgente intervenire,
impegna il Governo
a destinare l'otto per mille di competenza statale della prossima dichiarazione dei redditi alla ricerca scientifica e al servizio sanitario nazionale e a rivedere l'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, al fine di destinare le quote inespresse allo Stato.
9/2463/3. Magi.
La Camera,
premesso che:
il decreto all'esame dell'Assemblea contiene misure di sostegno economico alle imprese;
è fondamentale sostenere e garantire l'accesso al credito per assicurare lo sviluppo delle micro imprese, soprattutto quelle costituenti il cosiddetto Made in Italy, che rappresenta un fondamentale pilastro della nostra economia anche perché collegato all’export verso altri paesi;
sarebbe quindi utile istituire un Fondo di solidarietà per le imprese e per coloro che esercitano arti o professioni presso Unioncamere, soggetto istituzionalmente competente ed altamente specializzato per quel che concerne il sistema delle imprese. La dotazione del Fondo potrà essere costituita da donazioni di qualsiasi soggetto pubblico e privato e utilizzato tramite le Camere di commercio territoriali. Il Fondo dovrà erogare contributi in conto capitale alle imprese per un massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, al fine di realizzare progetti di investimento, sviluppo, consolidamento delle imprese stesse e per le connesse attività di scorte. Unioncamere inoltre dovrà dotarsi di un apposito regolamento, approvato dal Ministero dello sviluppo economico, per la gestione operativa del Fondo;
le risorse economiche del Fondo potranno essere destinate a progetti e ad iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano. I soggetti richiedenti le risorse economiche dovranno avere un numero di dipendenti inferiore o pari a dieci e dovranno aver dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
Unioncamere (in qualità di soggetto attuatore del Fondo) presenterà annualmente una relazione al Ministero dello sviluppo economico per verificare l'andamento ed i risultati conseguiti dal Fondo. Una quota parte delle risorse economiche erogate al Fondo saranno destinate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, nonché la raccolta e la donazione di contributi al medesimo Fondo,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un Fondo economico presso Unioncamere, secondo le modalità descritte in premessa, al fine di sostenere i soggetti che esercitano un'attività di impresa, arte e professione, garantendo il loro sostentamento e sviluppo, fondamentale per la crescita economica del Paese soprattutto in questo momento di grave crisi del tessuto economico-produttivo e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/4. Rachele Silvestri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19, modificato al Senato, detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che possono essere concessi, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020;
stando ai dati INPS sono circa 137 mila le persone che lavorano nel settore dello spettacolo: attori, registi, musicisti e danzatori, oltre a tutti coloro che operano dietro le quinte, come tecnici, distributori, assistenti, sarti, imprese, scenografi, truccatori;
i costi più alti della crisi graveranno soprattutto sugli artisti, sulle manovalanze e sui tecnici impegnati nelle produzioni, dal momento che per loro non è previsto alcun istituto paragonabile alla cassa integrazione né forme di rimborso;
il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche è oramai fermo, per la parte economica, al 2006 e attende dunque di essere rinnovato affinché venga finalmente consentito un adeguamento salariale oramai bloccato da troppi anni;
l'articolo 38 riconosce, nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro per il 2020, l'indennità in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, gestito da INPS, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020;
l'articolo 90, a cui il Senato ha apportato modifiche di carattere formale, stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) per «copia privata» sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori;
la finalità delle disposizioni citate è quella di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19 adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020 (legge n. 13 del 2020) e il decreto-legge n. 19 del 2020,
impegna il Governo
a tenere conto, nell'adozione di nuove misure di sostegno al reddito dei dipendenti dello spettacolo parametrate sulla parte fissa della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore, della rivalutazione basata sulle variazioni intervenute durante i periodi di vigenza dei contratti collettivi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie elaborato da Istat.
9/2463/5. Nitti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame presenta misure a sostegno delle istituzioni scolastiche, dell'università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
all'articolo 121 prevede norme atte a garantire la continuità occupazionale per i docenti, i supplenti brevi e saltuari nelle istituzioni scolastiche italiane;
nel provvedimento non state previste norme atte a sostenere dal punto di vista economico gli sforzi che le scuole paritarie stanno affrontando durante l'emergenza da COVID-19;
le scuole paritarie al fianco delle scuole statali offrono un servizio fondamentale per il sistema nazionale d'istruzione e per l'offerta formativa;
molte scuole paritarie si trovano in difficoltà in quanto con la sospensione dei corsi molte famiglie non stanno più pagando le rette mensili o chiedono una diminuzione della medesima, e nonostante questo le scuole paritarie come tutti gli istituti statali sostengono le spese relative al materiale didattico, agli affitti dei locali e ai costi per il personale docente, tecnico e amministrativo,
impegna il Governo:
in considerazione dell'emergenza da COVID-19:
a valutare l'opportunità di prevedere per le scuole paritarie un contributo forfettario per ogni alunno iscritto alla medesima al fine di coprire il mancato versamento della retta da parte dei fruitori del servizio scolastico;
a valutare l'opportunità di prevedere anche per gli enti no profit comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48, comma 1, e delle scuole paritarie, la fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 65 per gli immobili scolastici;
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle misure a sostegno delle famiglie, la detraibilità integrale delle rette corrisposte alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, per il servizio scolastico erogato nel corso dell'anno 2020, con un tetto di spesa di 5.000,00 euro ad alunno;
a valutare l'opportunità di prevedere un incremento delle risorse a sostegno alle scuole paritarie di ogni ordine e grado al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 e la possibilità di istituire un fondo aggiuntivo al fine di agevolare l'accesso alle piattaforme didattiche a distanza anche per le scuole paritarie.
9/2463/6. Rospi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 98 del provvedimento in esame, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto, ha previsto per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali;
riteniamo urgente un ulteriore intervento mirato ad incrementare gli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, da destinare in favore alle emittenti radiotelevisive locali;
nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di garantire, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse aggiuntive nell'anno 2020 rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, da erogare alle emittenti, previ decreti direttoriali del Direttore generale del Ministero dello sviluppo economico — DGSCRP — divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori.
9/2463/7. Giacomelli, Sensi, Verini, De Maria, Frailis, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 68 del provvedimento in esame prevede la sospensione dei termini di versamento limitatamente agli atti impositivi espressamente richiamati dalla norma, mentre per quelli non richiamati non è prevista alcuna sospensione dei versamenti;
in particolare l'articolo 68 sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali; la norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari; viene di conseguenza differito anche il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione;
pertanto nessuna sospensione riguarda, tra gli altri, gli avvisi di liquidazione emessi per le imposte d'atto, quali l'imposta di registro e le ipocatastali;
per questi atti è rimasto l'obbligo di pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e non entro il termine di proposizione del ricorso, a sua volta prorogato dall'articolo 83;
l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto; per gli avvisi di liquidazione si verrebbe a creare un disallineamento tra i termini di proposizione del ricorso, sospesi fino al 15 aprile (e poi fino all'11 maggio dal DL 8 aprile) con quelli del pagamento dell'imposta di registro richiesta (60 giorni) con il problema ulteriore che, in caso di ritardato pagamento si configura una autonoma violazione che espone il contribuente all'irrogazione di una ulteriore sanzione prevista dall'articolo 13 decreto legislativo n. 471 del 1997 in misura pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo;
sarebbe molto importante inserire anche gli avvisi di liquidazione in materia di imposte indirette tra gli atti per i quali i termini dei versamenti sono sospesi ai sensi dell'articolo 68, soprattutto in questo periodo dove è difficile avere relazioni tra le parti e pertanto i tempi per decidere se impugnare o meno gli atti si allungano,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire anche gli avvisi di liquidazione in materia di imposte indirette tra gli atti per i quali i termini dei versamenti sono sospesi ai sensi dell'articolo 68 del presente decreto.
9/2463/8. Enrico Borghi.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali — giornali quotidiani e periodici ed emittenti radiotelevisive locali — che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto;
le stime sull'andamento del mercato pubblicitario relative al primo semestre dell'anno in corso segnalano infatti, rispetto allo stesso periodo del 2019, una caduta degli investimenti pubblicitari che arriverebbe fino al 90 per cento per il sistema radiotelevisivo locale (stima Confindustria Radio Televisioni) e almeno al 50 per cento per i giornali (–45 per cento per i quotidiani e –60 per cento per i periodici, secondo i dati FIEG);
questi dati testimoniano di una perdita di ricavi per le imprese editoriali di entità tale da pregiudicare la sopravvivenza stessa di numerose testate giornalistiche e radiotelevisioni locali, con rilevante impatto non soltanto economico e occupazionale, ma per il pluralismo dell'informazione e la qualità stessa della democrazia;
il Governo, in considerazione della funzione di pubblico servizio svolta dal sistema dell'informazione, ha ritenuto opportunamente di escludere le edicole e l'intera filiera della stampa dal novero delle attività commerciali e produttive soggette agli obblighi di sospensione per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo, 22 marzo e 1o aprile 2020;
pertanto, pur nell'attuale condizione di emergenza sanitaria, il sistema dell'informazione sta continuando a garantire ai cittadini un servizio professionale e qualificato, indispensabile anche per il contrasto attivo alla diffusione di false informazioni connesse alla diffusione del COVID-19 che possono mettere a rischio la salute pubblica e minare l'efficacia delle misure di contenimento del contagio;
l'articolo 98 del decreto in conversione reca un primo e rilevante intervento a sostegno della filiera della stampa, che la persistenza dell'emergenza sanitaria e l'ulteriore aggravamento della crisi economica imporrebbe oggi di rafforzare, anche attraverso l'investimento di nuove risorse finanziarie,
impegna il Governo:
a valutare, fin dal prossimo provvedimento legislativo di sostegno economico alle imprese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'opportunità di un potenziamento delle misure per la filiera stampa idoneo ad assicurare la tenuta, occupazionale e finanziaria, di un comparto di cruciale rilevanza per la qualità della democrazia;
in particolare a considerare, tra le altre, le seguenti misure:
il rafforzamento del sistema di incentivi alla ripresa degli investimenti pubblicitari da parte delle imprese, attraverso l'estensione del credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e l'adeguato incremento della sua dotazione finanziaria;
al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, l'introduzione di un credito d'imposta ad hoc per i servizi digitali (servizi di server, hosting e banda larga) rivolti alle testate edite in formato digitale, il riconoscimento di forme di sostegno fiscale connesse all'utilizzo della carta, quali un credito d'imposta alle imprese editoriali per l'acquisto della carta e l'estensione del regime di forfettizzazione delle rese dei giornali, a beneficio dell'intera filiera;
in definitiva, ad adottare ogni misura utile a garantire la tenuta occupazionale e finanziaria dell'intera filiera della stampa, limitando l'impatto delle perdite derivanti dall'emergenza sanitaria, e a sostenere l'informazione professionale e di qualità.
9/2463/9. Frailis, Rotta, Sensi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
con la legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019, articolo 1, comma 398) è stata indicata la data del 30 aprile 2020 quale termine del completamento delle procedure di gara e per la proroga del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari;
a causa degli impedimenti creati dall'emergenza «COVID-19» il suddetto completamento delle procedure di gara non risulta praticabile entro la data prevista;
è, quindi, necessario consentire il completamento delle procedure di gara in un termine successivo, fermo restando la possibilità di effettuare la procedura di gara in una data qualsiasi precedente alla data di scadenza;
il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è finanziato nella citata legge n. 160 del 2019 fino al dicembre 2022 nel limite di spesa massima di 8 milioni di euro annui,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, il 31 dicembre 2021 quale nuovo termine per il completamento delle procedure di gara relative al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, modificando quello indicato dal comma 398 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/2463/10. Sensi, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame da parte del Senato è stato introdotto il nuovo articolo 54-quater che reca la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. Si tratta di norme a sostegno degli imprenditori vittime della criminalità organizzata che, in tale contesto emergenziale, vanno aiutati al fine di evitare il loro fallimento;
come più volte evidenziato, infatti, l'attuale fase di emergenza sta determinando inevitabilmente delle ricadute sulle attività economiche e commerciali e il contesto economico e finanziario che si prefigura nella fase post-pandemia potrebbe evidenziare margini di inserimento per la criminalità organizzata, nella necessaria fase di riavvio delle attività economiche;
la crisi attuale causerà un deficit di liquidità, una rimodulazione del mercato del lavoro nonché l'afflusso di ingenti finanziamenti pubblici, sia nazionali sia europei volti, a sostenere la ripresa economica e per tali motivi occorre fare ogni sforzo volto a contrastare le possibili nuove dinamiche dell'azione criminale, anche in ragione della spiccata vocazione economica della criminalità organizzata e della sua capacità di repentino adattamento ai cambiamenti sociali e produttivi; in quest'ottica occorre quindi che lo Stato intervenga senza indugi per evitare la saldatura tra imprenditori, famiglie in crisi e criminalità;
gli strumenti e le leggi per intervenire a sostegno delle vittime di racket, usura, mafia e reati intenzionali violenti esistono già, nel nostro Paese, ma vanno affinati per renderli più efficienti e rapidi soprattutto in questo periodo di emergenza;
la legislazione in materia di lotta al fenomeno del racket e dell'usura si basa sul fondamentale principio di offrire un incentivo alla denuncia da parte delle vittime, attraverso la garanzia della protezione dello Stato a chi collabora con le istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, mettendo spesso a rischio la propria incolumità personale, quella della propria famiglia e il proprio patrimonio;
l'articolo 3 della legge n. 44 del 1999 prevede la concessione di un'elargizione agli esercenti un'attività imprenditoriale che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
sulla base dell'ultimo controllo della Corte dei conti relativo alla gestione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (2013-2017) risulta che per quanto concerne i procedimenti per l'accesso al Fondo delle vittime di estorsione e di usura, la durata media (durata che secondo la legge non dovrebbe superare i 90 giorni complessivi, di cui 60 per l'istruttoria delle prefetture e di 30 giorni per la deliberazione del Comitato) è di 677 giorni (con picchi fino ad oltre 2.000 giorni);
ciò comporta che, spesso, gli imprenditori che hanno denunciato la mafia, che hanno subito un danno, e che sono in attesa del risarcimento da parte dello Stato debbano ricominciare a pagare i versamenti sospesi senza che lo Stato abbia ancora risarcito, rischiando con ciò di fallire; risulta fondamentale, per un'efficace ed effettiva applicazione della normativa di riferimento, trovare soluzioni anche normative al fine di garantire una pronta e tempestiva risposta dello Stato sul piano amministrativo-patrimoniale a presidio di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, realizzando concretamente un efficace livello anticipato di tutela,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare soluzioni, anche di carattere normativo, per sostenere, soprattutto in questo periodo di emergenza legata alle misure di contenimento del virus COVID-19, gli imprenditori onesti che hanno il coraggio di denunciare gli estortori e cui viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e alla sospensione del versamento dei tributi, prevedendo che la ripresa della riscossione possa avvenire contestualmente alla corresponsione del risarcimento e senza applicazione di sanzioni e interessi, con possibilità di rateizzare fino a 10 anni.
9/2463/11. Verini.
La Camera,
premesso che:
il patrimonio reale delle PA è valutato in 476 miliardi di euro di cui circa il 72 per cento è costituito da immobili di cui 2/3 sono in disponibilità agli Enti Locali;
il patrimonio pubblico del nostro Paese è quindi di straordinarie dimensioni e richiede urgenti interventi di riordino e valorizzazione. Uguale attività è necessaria per quanto riguarda l'immobiliare e l'edilizia privata;
a tal riguardo occorre diffondere una nuova cultura negli operatori in grado di garantire, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie (quali BIM, nuvola di punti, IOT, e altro), la prestazione di servizi a valore aggiunto in grado di contribuire alla gestione, rigenerazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare nazionale, nonché la prestazione di servizi smart che garantiscano l'integrazione dei sistemi edificio/impianti/persone;
per quanto riguarda la finanza immobiliare afferente alla valorizzazione del patrimonio pubblico, occorre incentivare, attraverso specifici provvedimenti legislativi, le operazioni di cosiddetti Project financing, attraverso le quali, il terzo privato investitore, lo sponsor e la pubblica amministrazione potrebbero addivenire concretamente alla valorizzazione patrimoniale dei beni immobili pubblici attualmente non utilizzati;
è necessario, quindi, approfondire alcune tematiche al fine di mettere in atto azioni volte a sviluppare e a mettere in sicurezza gli immobili e i relativi impianti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a sostenere gli investimenti per la messa in sicurezza degli immobili e dei relativi impianti (in particolare per antisismica e per antincendio) con materiali, metodologie e protocolli energetico – ambientali – rating system, ad adeguare, attraverso opportuni strumenti di incentivazione,
l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in edifici esistenti e ad approfondire gli impatti positivi derivanti da una possibile modifica della disciplina delle SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) al fine di consentire l'accesso allo strumento anche agli equivalenti soggetti esteri e all'introduzione di un nuovo strumento di investimento, il fondo immobiliare aperto, al fine di allineare l'ordinamento agli altri paesi e di rendere più competitiva l'offerta da parte dei gestori italiani.
9/2463/12. Bordo.
La Camera,
premesso che:
il florovivaismo rappresenta il 5 per cento della produzione agricola totale in Italia e si estende su una superficie di quasi 30 mila ettari, conta 23 mila aziende e 100 mila addetti. Tra le imprese 14 mila coltivano fiori e piante in vaso e 7 mila sono vivai. Il comparto vale circa 2,5 miliardi di euro. In Europa, le aziende florovivaistiche contano un fatturato di oltre 20 miliardi di euro e l'Italia, vale il 15 per cento della produzione comunitaria, con un particolare peso e prestigio nell’export e nell'arredo verde di molte Capitali;
la produzione florovivaistica rappresenta una importante novità nell'uso della progettazione urbanistica più ricevente, rivestendo un ruolo centrale in termini di sostenibilità ambientale, e può contribuire agli importanti obiettivi previsti nel Green Deal europeo, per le produzioni alimentari e la vivibilità degli ambienti urbani, extraurbani e delle foreste;
si tratta di un settore vitale dell'economia italiana che oggi subisce più di altri le tragiche ripercussioni dovute all'emergenza COVID-19, con ingenti danni economici, cali di vendite sino al 100 per cento e uno scenario futuro preoccupante;
le misure restrittive e l'emergenza sanitaria stanno riducendo notevolmente il fatturato che di norma si realizza prevalentemente nei mesi primaverili, con conseguenze che si stanno ripercuotendo lungo tutta la filiera produttiva ed occupazionale;
nonostante le attività florovivaistiche inizialmente bloccate, con conseguenze disastrose dal punto di vista della conservazione di fiori recisi e piante in vaso e siano state poi autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, sussistono ancora gravi ed evidenti criticità nella catena della commercializzazione;
le caratteristiche di tale comparto, per cui molti prodotti hanno una conservazione limitata nel tempo e sono destinati al macero dopo pochi giorni, oltre alle evidenti restrizioni relative al mercato estero e interno (ed in particolare la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose) hanno causato gravissimi perdite economiche stimate ad oggi a circa 1 miliardo di euro;
il settore florovivaistico necessita quindi, in maniera tempestiva, di un sostegno adeguato e rapido per poter rientrare dai capitali anticipati per le produzioni invendute, per lo smaltimento del prodotto macerato, ed ulteriormente per far fronte alle anticipazioni indispensabili per poter avviare le produzioni future;
considerato che:
le associazioni del settore hanno richiesto al Governo interventi, condivisibili in quanto riconducibili alla specificità produttiva del comparto utili a sostenere la liquidità e la continuità produttiva ed occupazionale delle aziende. Ed in particolare:
1) l'istituzione di un fondo di garanzia ad hoc per il comparto florovivaistico nazionale per operazioni finalizzate alla rinegoziazione dei finanziamenti;
2) il riconoscimento di COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e lo stato di Calamità naturale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 per il comparto florovivaistico con l'attivazione conseguente di un Fondo di Solidarietà nazionale per interventi compensativi adeguati;
3) la sospensione dei pagamenti per le rate dei mutui, finanziamenti e prestiti;
4) il congelamento transitorio dei versamenti contributivi e previdenziali;
5) la definizione di strumenti normativi comunitari e nazionali per semplificare il riconoscimento di COVID-19 quale causa di forza maggiore di decadenza dei contratti;
6) un piano di rilancio con insediamento del tavolo nazionale ed azioni di informazione, promozione e valorizzazione del comparto florovivaistico nel mercato interno ed estero ed incentivi per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale;
Governo e Ministeri competenti stanno monitorando attentamente la crisi di tale settore. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova ha proposto in sede di conversione del decreto Cura Italia l'istituzione di un Fondo di 100 milioni;
valutato che:
nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» sono presenti norme relative al comparto agricolo;
il comma 2-quinquiesdecies dell'articolo 78 del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, prevede a favore delle imprese del settore florovivaistico la sospensione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1o aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA. I versamenti dovranno, poi, essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o attraverso rateizzazione dell'importo, con la prima rata pagabile a decorrere da luglio 2020, e per un totale di 5 rate;
tali misure, pur rappresentando un primo segnale nei confronti del settore, non sono evidentemente sufficienti per venire incontro alle gravissimi difficoltà delle aziende;
l'ordine del giorno numero 0/1766/359/05 approvato al Senato mercoledì 8 aprile 2020 al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 impegna il Governo, tra l'altro, a:
1) garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese dei settori agricolo ed agroalimentare per superare la forte crisi di liquidità attuale, al fine di permettere alle imprese di far fronte alle necessarie spese dell'anno, ai mutui, alle anticipazioni della nuova annata;
2) relativamente alle aziende del settore florovivaistico e del latte, a prevedere la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi e premi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni;
3) in particolare per il settore florovivaistico valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA; prevedere altresì la proroga del cosiddetto bonus verde anche per il 2021, con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione,
impegna il Governo
ad intervenire in maniera determinante e coordinata con le regioni interessate, per evitare il tracollo del settore, e ad inserire nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto già espresso nell'ordine del giorno numero 0/1766/359/05 approvato al Senato, norme efficaci per sostenere la ripresa del comparto florovivaistico nazionale, sostenere la liquidità delle imprese e salvaguardare la continuità produttiva ed occupazionale di aziende ed indotto. In particolare:
a) a garantire le necessarie forme di liquidità per le imprese al fine di permettere di far fronte alle spese ordinarie, ai mutui, alle anticipazioni previste per il nuovo anno produttivo;
b) a prevedere la sospensione dei versamenti anche in scadenza entro lo scorso 20 marzo, di ritenute, contributi e premi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 61 e 62 del presente decreto;
c) a istituire presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con congrua dotazione per l'anno 2020 per risarcire le imprese del settore florovivaistico dei danni subiti a causa dell'emergenza e a valutare la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute da filiera ed interventi finalizzati con fondi ISMEA;
d) a promuovere l'accesso al credito di imposta per far fronte alle spese energetiche sostenute dalla filiera e consentire alle aziende di accedere ai fondi ISMEA per realizzare determinati interventi;
e) prevedere la proroga del cosiddetto bonus verde anche per il 2021, con un aumento dell'ammontare complessivo oggetto di detrazione;
f) ad istituire un fondo di garanzia ad hoc per il comparto florovivaistico nazionale per operazioni finalizzate alla rinegoziazione dei finanziamenti;
g) il riconoscimento di COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e lo stato di Calamità naturale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 per il comparto florovivaistico con l'attivazione conseguente di un Fondo di Solidarietà nazionale per interventi compensativi;
h) a predisporre strumenti normativi per semplificare il riconoscimento di COVID-19 quale causa di forza maggiore dei contratti;
i) a promuovere azioni di informazione, promozione e valorizzazione del comparto florovivaistico nel mercato interno ed estero e stanziare appositi incentivi per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale.
9/2463/13. Cenni, Incerti, Vazio.
La Camera,
premesso che:
le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 74, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane, particolarmente specializzate in attività di business scouting, di supporto a partnership produttive e imprenditoriali, di supporto capillare all'immagine del prodotto italiano nel mondo;
per la loro struttura aggregativa binazionale e la capillare presenza sui territori esteri le Camere rappresentano dei punti di coagulo per le comunità imprenditoriali che vogliono sviluppare business con l'Italia;
nell'attuale fase, in cui è necessario mobilitare tutte le reti di promozione di cui dispone il nostro Paese, le Camere di commercio all'estero possono fornire un peculiare contributo nel sostenere l'azione delle imprese minori all'estero, l'affermazione delle nostre produzioni e nella realizzazione di programmi per la diffusione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, integrate e complementari con quelle realizzate dagli altri soggetti di promozione;
in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il Governo ha accolto come raccomandazione un ordine del giorno in cui lo si invita a valutare «l'estensione anche alle CCIE delle disposizioni di cui all'articolo 72, lettere a) e b) in materia di realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese»,
impegna il Governo
a valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad inserire le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) tra i soggetti attuatori dei Programmi operativi degli interventi di cui all'articolo 72 primo comma lettere a) e b) del provvedimento in esame.
9/2463/14. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il decreto «Cura Italia», all'articolo 120, incrementa per il 2020 il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di 85 milioni di euro, destinati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi — o di potenziare — degli strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti in comodato d'uso dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
limitatamente all'anno scolastico 2019/20, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, si prevede inoltre l'avvio di contratti sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità;
il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» include nel sistema formativo nazionale anche il sistema della formazione italiana nel mondo;
tale sistema si articola in scuole statali all'estero; scuole paritarie all'estero; altre scuole italiane all'estero; corsi promossi dagli enti gestori e lettorati;
la rete formativa costituita dal complesso di queste strutture rappresenta uno dei canali più efficaci della proiezione globale dell'Italia e uno strumento essenziale per la promozione integrata del Sistema paese nel mondo;
gli istituti e gli enti che realizzano la formazione italiana nel mondo hanno in larga misura subito le ripercussioni dell'espansione dell'epidemia e si sono conformate alle decisioni prese dalle autorità locali in merito alla sospensione delle attività scolastiche;
quelli che ne hanno avuto la possibilità hanno convertito, come in Italia, la didattica in presenza in didattica a distanza, andando incontro per altro a spese impreviste, spesso coperte da prestiti bancari, e incontrando le stesse difficoltà nel collegamento con una parte dei discenti, diversi dei quali non sono dotati di attrezzature elettroniche adeguate;
la prosecuzione dei corsi, per altro, è stata assunta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come elemento di valutazione dell'entità del contributo da elargire per il 2020, ad esempio, agli enti promotori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, corsi nella maggior parte inseriti nei programmi delle scuole locali;
per evitare che le critiche evenienze che si stanno registrando a seguito delle conseguenze della pandemia colpiscano, talvolta irreversibilmente, strutture di grande utilità sociale e culturale per l'Italia,
impegna il Governo
a considerare l'opportunità di estendere, in casi definiti e accertati dalle nostre autorità scolastiche all'estero, le provvidenze di cui all'articolo 120 del decreto «Cura Italia» anche agli istituti e agli enti che assicurano la promozione linguistica e culturale dell'Italia nel mondo.
9/2463/15. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
nel corso della emergenza epidemiologica in atto, risulta fondamentale l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;
nonostante i dati di ascolto e di permanenza sulle diverse reti radiotelevisive, che attestano il valore di una programmazione di qualità, anche rispetto a quella della Rete, la situazione di sofferenza delle imprese dell'intero comparto soffrono l'inarrestabile contrazione della raccolta pubblicitaria,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione e l'informazione, a favore le emittenti radiofoniche e radiotelevisive nazionali e locali indispensabili e fondamentali a garantire la continuità aziendale dell'intero sistema radiotelevisivo.
9/2463/16. De Maria.
La Camera,
premesso che:
l'Istituto professionale socio-sanitario ha lo scopo di formare professionalmente gli studenti quali operatori socio-sanitari;
l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017, dispone che: «Il sistema dell'istruzione professionale deve garantire che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni». Tuttavia il diploma conseguito di per sé non è abilitante: invero per esercitare la professione è necessario iscriversi ad un corso regionale a pagamento;
per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha previsto un piano straordinario di assunzioni di medici, infermieri e di operatori socio-sanitari, nonché la laurea in Medicina abilitante alla professione di medico;
pertanto, consentire in un momento di tale difficoltà per il sistema sanitario ai diplomati di accedere direttamente al mercato del lavoro, senza dover frequentare corsi regionali a pagamento, determinerebbe un significativo incremento delle prestazioni sanitarie e della capacità di assistenza di cui c’è necessità,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di abilitare in via straordinaria e per tutta la durata dell'emergenza coloro che sono in possesso del diploma conseguito presso un Istituto professionale socio-sanitario della durata di 5 anni come operatore socio-sanitario; nonché di conferire gli incarichi di lavoro anche a coloro che sono sprovvisti della qualifica di operatore socio-sanitario, ma in possesso del diploma professionale quinquennale in servizi socio-sanitari.
9/2463/17. Frate.
La Camera,
premesso che:
per quanto concerne il settore dello sport, sono diversi gli interventi previsti dal provvedimento in esame rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
in particolare, l'articolo 61, dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
ulteriori interventi, prevedono all'articolo 95, la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche;
l'articolo 96, riconosce – nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche l'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro;
la sospensione delle attività sportive – necessaria per tutelare la salute dei cittadini – oltre a determinare un notevole sacrificio per i tanti sportivi, praticanti e appassionati dello sport, avranno grandi ripercussioni economiche sulle società, costrette a rinunciare, in un periodo cruciale per le proprie attività, a partecipazioni a gare o campionati;
conclusa l'emergenza sanitaria, riteniamo urgente avviare una serie di interventi specifici a sostegno del settore sportivo, delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di promuovere – in fase di definizione del primo provvedimento utile – ulteriori interventi finalizzati a sostenere il settore sportivo, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, attraverso iniziative volte:
1) ad estendere per l'anno 2021 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus);
2) a reperire risorse straordinarie destinate alla messa in sicurezza dell'impiantistica sportiva, anche dal punto di vista della necessaria sanificazione degli ambienti;
3) a prevedere, altresì la sospensione dei mutui in essere sino ad un ritorno a regime delle attività sportive;
4) ad estendere, l'indennità disposta dall'articolo 96 ai collaboratori sportivi.
9/2463/18. Lotti, Rossi, Prestipino, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19, sia per la contrazione dei mercati e l'impatto sulla commercializzazione a causa della estrema deperibilità dei prodotti, sia dalla compromissione di molte pratiche agronomiche con le evidenti ricadute negative sul lavoro, che riverbereranno purtroppo i loro effetti negativi nel resto della stagione;
per alcuni comparti la situazione disastrosa venutasi a creare rischia di minare la sopravvivenza stessa di moltissime aziende; tra questi, il comparto florovivaistico, che ricava tradizionalmente all'esito di questa stagione il 70 per cento del proprio fatturato e che, soprattutto nelle sue produzioni deperibili, sta avendo enormi danni, ed i comparti della pesca e della zootecnia da latte che, nonostante il nostro paese sia deficitario nella produzione e ricorra ad importanti quote di importazione, stanno vivendo ripercussioni drammatiche soprattutto per le produzioni commercializzate fresche e in particolare sulle piccole imprese,
impegna il Governo
a provvedere, nel primo provvedimento utile, allo stanziamento di adeguate risorse al fine di:
a) incentivare la prosecuzione delle attività delle imprese florovivaistiche attraverso: – la istituzione di un fondo o di una misura equivalente, con un'adeguata dotazione di risorse, per compensare le spese sostenute per la produzione e la mancata vendita e lo smaltimento del prodotto invenduto per il periodo febbraio 2020 – settembre 2020;
b) estendere il cosiddetto «bonus verde», di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per l'anno 2021 aumentando l'importo massimo ammissibile da 5.000 a 10.000 euro;
c) garantire agli imprenditori agricoli che abbiano ridotto o sospeso le attività di cui dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, dirette alla fornitura di beni e servizi, ivi comprese le attività di manutenzione e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero le attività di ricezione e ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c) e d) della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
d) istituire un Fondo, con adeguato stanziamento, per indennità e sostegno all'agricoltura multifunzionale, o altra misura equivalente, volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità correlata;
e) sostenere le imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica fortemente penalizzate in questo frangente, prevedendo: un contributo per le mancate presenze determinato sulla differenza tra le presenze effettive del periodo marzo-agosto 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020;
f) sostenere il comparto della zootecnia da latte, prevedendo che a decorrere dalla pubblicazione del decreto-legge in esame per tutta la durata dell'emergenza e comunque non oltre il 30 giugno 2020, siano rimborsate le spese documentate, comprese quelle di trasporto, sopportate dalle imprese casearie per l'utilizzo o il recupero del siero ad opera di impianti di produzione di biogas. Il siero non è infatti considerato grasso animale ai fini del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014;
g) sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nella ripresa, prevedendo che:
1) siano adottate misure in grado garantire il reperimento della manodopera necessaria al sistema dell'agricoltura italiana attraverso forme e soluzioni che mettano in sicurezza lavoratrici e lavoratori agricoli anche attraverso l'istituzione di una piattaforma telematica di facile utilizzo per l'incrocio di domanda e offerta di lavoro agricolo che garantisca il reperimento legale della manodopera e autorizzi gli spostamenti fra le aree agricole del Paese, nonché strumenti per l'esonero o l'alleggerimento contributivo finalizzato all'utilizzo di personale che usufruisce di reddito di cittadinanza, pensioni, ammortizzatori sociali;
2) gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, siano effettuati alla ripresa dei relativi termini a norma del presente decreto-legge entro i sei mesi successivi a tali termini e nel limite del 40 per cento degli importi dovuti;
3) i contributi corrisposti alle imprese per l'arresto dovuto all'emergenza non concorrono alla formazione del reddito imponibile agli effetti IRPEF-IRES, del valore della produzione di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 e del rapporto di cui al comma 1 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
4) siano attuate iniziative necessarie a riformare il sistema fiscale dei prodotti del tabacco secondo un approccio programmatico, in grado di assicurare, da un lato, un incremento costante del gettito erariale, dall'altro, le risorse per un piano di investimenti a supporto della filiera agricola tabacchicola;
5) sia riconosciuto per l'anno 2020 un contributo, in forma di voucher, di importo non superiore ad euro 10.000, finalizzato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per l'espletamento degli adempimenti periodici di natura contabile e fiscale, inerenti ai lavoratori dipendenti nonché relativi a servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, per i quali si ricorra alla prestazione di servizi da parte di soggetti a ciò abilitati e sulla base di un rapporto contrattuale già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo. Il contributo dovrebbe essere erogato a fronte della presentazione del documento fiscale relativo allo specifico servizio ricevuto e della documentazione che ne attesti il regolare pagamento, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
6) per l'anno 2020, sia sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.
9/2463/19. Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.
La Camera,
premesso che:
sono sempre di più in Italia i caregiver familiari, quelle persone che gratuitamente e fuori dall'ambito professionale si occupano di un figlio, di un genitore o di un familiare disabile non autosufficiente. Sono costretti spesso ad abbandonare il lavoro, a qualsiasi età, per potersi totalmente dedicare alla cura del familiare;
con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 255, viene definita finalmente la figura del caregiver familiare come «quella persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18»;
in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, ormai non più procrastinabile, si ritiene necessario intervenire con misure urgenti almeno per il sostegno economico di queste figure;
riconoscere ad un solo caregiver per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, sarebbe un atto di civiltà nei confronti di persone che si dedicano agli altri, alla famiglia per necessità, spesso per tutta la vita;
si auspica che si tratti di un contributo che non concorra alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159,
impegna il Governo
a introdurre, nella elaborazione delle iniziative legislative di prossima adozione in questa fase di emergenza COVID-19, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, per un solo caregiver per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
9/2463/20. De Toma.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene, tra l'altro, misure di sostegno economico alle imprese;
la vera sfida che ci mette di fronte il COVID-19 sono le relazioni sociali, economiche, gli stili di vita, il rapporto con l'ambiente e il territorio;
i soggetti fragili, siano essi comunità, persone, imprese sono costretti ora e nel prossimo futuro a fare i conti con la pandemia;
grave, è sempre denunciata, è la situazione delle aree marginali del nostro Paese: lo spopolamento e il declino dei comuni montani è una realtà allarmante, un vero fattore di rischio. Si perdono abitanti e le comunità locali di queste aree smarriscono la propria identità culturale, le attività economiche vengono abbandonate e le tradizioni millenarie, uniche, irripetibili finiscono per sempre;
emerge chiaramente il ruolo marginale che è stato, anche questa volta, attribuito all'economia di montagna: basti pensare al mancato inserimento all'interno dell'Allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 del codice Ateco 2 relativo alla filiera bosco-legno;
l'attività turistica, settore strategico per i comuni montani si è interrotta l'8 marzo, e con essa anche la fornitura di energia da parte dei gestori di teleriscaldamento a biomassa;
nei giorni scorsi Arera ha provveduto a ridurre la bolletta dei clienti in tutela per il secondo trimestre del 18,3 per cento per l'energia elettrica e del 13,5 per cento per il gas a causa del Coronavirus, con l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi e sostegno ai cittadini, senza compromettere la tenuta del sistema,
impegna il Governo
in considerazione dell'emergenza da Covid-19, a valutare l'opportunità, così come avvenuto per il settore del gas — energia termica —, per garantire la continuità del servizio del teleriscaldamento a biomassa e il sostegno ai clienti ad esso allacciati, di riconoscere, con provvedimenti che riterrà opportuni, l'iva agevolata al 5 per cento per i clienti allacciati alle reti di teleriscaldamento a biomassa e di ripristinare il valore originario del credito d'imposta a essi riconosciuto.
9/2463/21. Plangger.
La Camera,
premesso che:
la pandemia di COVID-19 in corso sta producendo effetti gravissimi sull'economia nazionale, con una riduzione del PIL stimata addirittura attorno al 15 per cento;
è evidente, quindi, la necessità di predisporre immediatamente condizioni utili a determinare una rapida e consistente ripresa economica al termine dell'emergenza in corso, consentendo alle imprese una destinazione efficiente di energie e risorse;
ciò impone, in primis, di attuare una drastica riduzione degli oneri procedurali e, più in generale, della maggior parte degli adempimenti burocratici a cui le attività produttive sono tenute, che ne rallentano l'avvio e lo svolgimento, traducendosi in un inutile impiego di risorse umane e finanziarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare immediatamente una imponente opera di riordino e snellimento della macchina pubblica, attuando una drastica semplificazione di tutte le complesse procedure amministrative, in particolare legate a fisco, edilizia, autorizzazioni di inizio attività d'impresa, contratti pubblici, nonché in materia di lavoro e previdenza, che costringono imprese e cittadini a destinare tempo e risorse agli adempimenti legati alla burocrazia, sottraendole ad impieghi maggiormente produttivi, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione.
9/2463/22. Silli, Gagliardi, Sorte, Benigni, Pedrazzini.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova la stabilità di tutto il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione, settore che ha per primo pagato le conseguenze del distanziamento sociale, ancor prima che le limitazioni avessero effetto di legge, e che avrà una ripartenza più lunga legata al timore dei cittadini nel riprendere una piena vita sociale;
il settore turistico-ricettivo e della ristorazione, seppur non riconosciuto dalla normativa vigente, è un settore strategico del nostro Paese e rappresenta una quota molto consistente del Pil e della forza lavoro del nostro Paese,
impegna il Governo
in favore del suddetto settore, in sede di approvazione e conversione del decreto di sostegno economico atteso per il mese di aprile:
a) a sollevare le suddette dal versamento delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti riferite a tutto il periodo di chiusura forzata e a prevedere, tramite appositi provvedimenti, alle necessarie regolazioni finanziarie al fine della compensazione in favore degli enti locali del minor gettito conseguente;
b) a valutare la sospensione temporanea, almeno fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere relativi alle utenze delle imprese turistico-ricettive e di ristorazione;
c) a valutare l'istituzione di un bonus fiscale di 500 euro l'anno, per gli anni 2020 e 2021, per le spese effettuate per vacanze e ristoranti in Italia, al fine di incentivare il riavvio del settore turistico-ricettivo e delle attività di ristorazione nostrane;
d) a valutare il riconoscimento, sino al 30 settembre 2021, di una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato;
e) a valutare il riconoscimento di un credito di imposta, in favore delle imprese che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019, pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nonché di un credito d'imposta del settanta per cento se la riduzione di attività sia superiore al cinquanta per cento.
9/2463/23. Benigni, Sorte, Pedrazzini, Silli, Gagliardi.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova la stabilità del settore culturale e dello spettacolo dal vivo che per primo ha subito gli effetti della chiusura forzata e che i medesimi subiranno una ripartenza più lenta legata al timore dei cittadini nel riprendere una piena vita sociale,
impegna il Governo
in sede di approvazione e conversione del decreto di sostegno economico atteso per il mese di aprile:
a) a garantire agli operatori dello spettacolo dal vivo cui siano stati concessi contributi per progetti triennali di attività musicali, teatrali, di danza, circensi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 la liquidazione di dette somme, nonostante l'impossibilità — legata alla chiusura forzata delle strutture — del rispetto dei requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste nei Capi da II a VII del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017;
b) a valutare il differimento di un anno, a partire dal 2020, del rimborso delle quote per i piani di risanamento per le Fondazioni Lirico Sinfoniche, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
9/2463/24. Sorte, Silli, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica sta mettendo a dura prova la stabilità di tutto il comparto sportivo di cui fanno parte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, siano esse di natura pubblica o privata;
il comparto sportivo ha per primo subito gli effetti del distanziamento sociale, ancor prima che le limitazioni avessero valenza di legge e avrà una ripartenza più lunga legata al timore dei cittadini nel riprendere una piena vita sociale,
impegna il Governo
in favore del suddetto settore nonché dei suoi utenti, in sede di approvazione e conversione del decreto di sostegno economico atteso per il mese di aprile:
a) a valutare la sospensione temporanea, almeno fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere relativi alle utenze delle imprese sportive, delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, siano esse di natura pubblica o privata;
b) a valutare il riconoscimento, per i mesi di chiusura obbligatoria dell'anno 2020, della sospensione integrale del canone di locazione riferiti ad immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8, oltre che di un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare dei residui crediti di locazione;
c) a valutare l'inserimento di una detrazione, per un importo non superiore a 500 euro, degli oneri sostenuti nel 2020 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento alle strutture in oggetto.
9/2463/25. Pedrazzini, Sorte, Silli, Gagliardi, Benigni.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica ha causato il blocco di numerose attività produttive e la conseguente difficoltà dei lavoratori nel mantenere un regolare svolgimento delle proprie attività lavorative e professionali;
le diverse misure di sostegno al reddito previste dal suddetto decreto in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi non risultano esaustive e lasciano scoperte alcune categorie di lavoratori creando pericolose disparità di trattamento e necessitano altresì di talune modifiche,
impegna il Governo
in sede di approvazione e conversione del decreto di sostegno economico atteso per il mese di aprile:
a) a valutare l'estensione della durata massima della cassa integrazione da nove a dodici settimane, prevedendo altresì la possibilità di accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori;
b) a valutare l'introduzione di misure di sostegno al reddito analoghe alla cassa integrazione, di misura proporzionale alla riduzione salariale ovvero della riduzione dell'attività professionale, in favore dei lavoratori transfrontalieri, con effetto retroattivo al mese di marzo;
c) a ricomprendere esplicitamente gli incaricati alla vendita diretta a domicilio abituali con partita Iva, che ad oggi risultano esclusi, tra i beneficiari dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 27 del decreto-legge in esame, con effetto retroattivo al mese di marzo;
d) a valutare l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale anche in favore dei dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico-ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.
9/2463/26. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
La Camera,
premesso che:
il gravissimo impatto sociale ed economico che si è abbattuto sul nostro Paese a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19 richiede uno sforzo straordinario ed il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le amministrazioni della Repubblica nella ricerca di iniziative in grado di sostenere l'economia e restituire fiducia ai cittadini e alle imprese;
in tale ottica, appare necessario individuare le soluzioni più adeguate per mettere in condizione le amministrazioni locali e le regioni di poter utilizzare, in maniera semplificata e celere, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per finanziare iniziative e investimenti per contrastare l'emergenza socio economica determinata dalla pandemia COVID-19;
per il conseguimento di tali finalità, si dovranno rivedere, con carattere di temporaneità ed esclusivamente in ragione dell'emergenza COVID-19, le disposizioni che attualmente condizionano l'utilizzazione delle risorse destinate alle politiche di coesione, consentendo l'immediato utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo di Sviluppo e Coesione non impegnate con obbligazioni giuridicamente vincolanti, rientranti nei periodi di programmazione 2014-20 e antecedenti, per il cofinanziamento di appositi piani regionali, nel rispetto dei vincoli territoriali di distribuzione delle stesse risorse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per quanto di propria competenza, di adottare gli adeguati interventi, anche di carattere normativo, volti a favorire e accelerare l'utilizzo delle risorse disponibili del Fondo Sviluppo e Coesione per il finanziamento in particolare di specifici piani regionali per affrontare l'emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia COVID-19, nel rispetto dei vincoli territoriali di distribuzione delle stesse risorse.
9/2463/27. De Luca, Navarra, Siani, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
nonostante l'ingente sforzo organizzativo affrontato dall'INPS, ancora risultano non essere stati erogati i bonus 600 euro a molti professionisti, partite iva e collaboratori; effettivamente, già a partire dal 15 aprile molte centinaia di migliaia di lavoratori si sono visti accreditare detti importi, tuttavia, da più parti si segnalano molti ancora i casi in cui si registrano ritardi e incertezze circa l'accoglimento delle domande;
l'Inps, in merito ai tempi, aveva spiegato che avrebbe fatto fede la data di invio della domanda, ma che il riconoscimento dell'indennità non avrebbe seguito prettamente un criterio cronologico. Alcune domande, seppur arrivate prima di altre, hanno infatti richiesto più tempo, per questo motivo l'Istituto ha specificato che avrebbe seguito l'ordine di verifica, con l'impegno di ultimare comunque i controlli non oltre il 17 aprile;
come è facile immaginare, questi ritardi stanno ingenerando una forte preoccupazione tra i richiedenti che ancora non hanno ricevuto alcun riscontro alle loro richieste, nonché gravi problemi economici che si vanno ad aggiungere all'impossibilità di poter esercitare la propria attività,
impegna il Governo:
ad adottare, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa utile al fine di accelerare le procedure per l'esame e l'accoglimento delle domande per il bonus 600 euro;
a verificare le eventuali situazioni di criticità nella gestione di tale strumento, nonché a rendicontare sullo stato di attuazione delle misure messe in campo per il sostegno dei redditi dei lavoratori a seguito della diffusione dell'epidemia COVID-19.
9/2463/28. Madia, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Rotta, Prestipino, Ciampi, Delrio, Bordo, Di Giorgi, Lepri, Pezzopane, Pollastrini, Viscomi, Enrico Borghi, Fiano, De Maria, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cappellani, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Critelli, Dal Moro, De Luca, De Menech, Fassino, Fragomeli, Frailis, Gariglio, Giacomelli, Incerti, La Marca, Lacarra, Losacco, Lotti, Gavino Manca, Del Basso De Caro, Melilli, Miceli, Minniti, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Schirò, Sensi, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Zan, Zardini.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 ha reso ancora più urgente il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e da quello del 2016; l'odierna sospensione delle attività di ricostruzione infatti può rivelarsi irreparabile ed è quindi necessario imprimere la massima velocità per recuperare il tempo perso;
gli atti predisposti, da ultimo, dal commissario per la ricostruzione hanno finalmente dato attuazione alle previsioni normative del decreto-legge Sisma. In particolare, gli atti predisposti permetteranno il pagamento dei lavori effettuati nei cantieri fino al momento della sospensione per la pandemia, senza attendere quindi il completamento degli stati di avanzamento, e l'assunzione di 200 nuove unità di personale negli Uffici speciali regionali e nei comuni del cratere sismico;
si tratta di una importante iniezione di liquidità per il tessuto dei professionisti e delle imprese e di un atteso rafforzamento dell'organico in quelle strutture cruciali per riavviare in modo determinato la capacità operativa nelle attività legate alla ricostruzione che ci permettono di ragionare con maggiori strumenti sul come prepararci alla riapertura una volta superata l'emergenza sanitaria;
considerato che:
per assicurare un'effettiva accelerazione del processo di ricostruzione nei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, è necessario che si proceda alla semplificazione di alcune procedure chiave con particolare urgenza per quel che riguarda l'edilizia pubblica, alla proroga del personale impiegato nella ricostruzione ed all'avvio del tavolo per la stabilizzazione di detto personale, intervenendo nel primo provvedimento utile,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per avviare un investimento generale nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 e consentire l'utilizzo delle risorse non spese;
a prorogare le scadenze connesse al personale impiegato nella ricostruzione;
ad assumere ogni iniziativa necessaria a garantire l'avvio del tavolo per la stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione;
ad introdurre misure di semplificazione con particolare riferimento alla ricostruzione di edilizia pubblica.
9/2463/29. Pezzopane.
La Camera,
premesso che:
il gravissimo impatto sociale ed economico che si è abbattuto sul nostro Paese a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19 richiede — dopo le prime misure emergenziali per il sostegno dello sforzo sanitario e del reddito dei tantissimi cittadini che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa — un equilibrato e concertato processo di ripresa delle attività lavorative;
a tale fine, nella garanzia della sicurezza di tutti i lavoratori coinvolti, appare indispensabile prevedere e attivare, sulla base delle migliori esperienze che si sono sperimentate nel Paese, in ciascun ambito provinciale appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020;
per assicurare l'efficacia e la tempestività delle indicazioni che emergeranno dai suddetti tavoli provinciali, si auspica il massimo coordinamento tra gli stessi tavoli e i Prefetti, soprattutto con riferimento ai provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva nei rispettivi territori;
l'indispensabile obiettivo della più sollecita ripresa delle attività produttive, nel pieno rispetto e garanzia della sicurezza di tutte le maestranze coinvolte, deve vedere il fattivo coinvolgimento dei soggetti sociali del territorio per l'individuazione delle soluzioni più opportune,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per quanto di propria competenza, di adottare le adeguate misure, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire l'istituzione di appositi organismi in ambito provinciale finalizzati all'individuazione delle soluzioni tecnico-operative per la ripresa produttiva nella garanzia della sicurezza, del contrasto e del contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
9/2463/30. Soverini, De Maria, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 23 e 25 del provvedimento in esame, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato;
in particolare, si prevede a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato non superiore, complessivamente, a 15 giorni;
l'articolo 24, invece, incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa;
in considerazione della prospettata riapertura graduale delle aziende a partire dal 4 maggio 2020 e della perdurante sospensione delle attività didattiche nelle scuole, appare necessario prolungare le misure eccezionali a sostegno delle famiglie, introdotte dal decreto-legge,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di aumentare il limite massimo di quindici giorni per la fruizione dello specifico congedo parentale, introdotto dalle disposizioni medesime, nonché di prolungare l'estensione della durata dei permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge di ulteriori sei giorni usufruibili nel mese di maggio 2020.
9/2463/31. Gebhard, Plangger, Schullian.
La Camera,
premesso che:
al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, l'articolo 44 del presente decreto-legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato «Fondo per il reddito di ultima istanza» volto a garantire il riconoscimento a tali soggetti di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020;
la pandemia, fra le varie categorie, sta colpendo economicamente soprattutto i più giovani, i quali già prima del virus soffrivano di un tasso di disoccupazione giovanile intorno al 30 per cento e si trovavano dunque in una posizione contrattuale molto debole, costretti spesso ad accettare qualsiasi offerta;
allo scoppio dell'emergenza COVID-19, molti giovani erano impegnati in un tirocinio extracurriculare, che dovrebbe essere un momento formativo e non un contratto lavorativo, tuttavia spesso è abusato come forma di lavoro sottopagato e sottotutelato per assumere giovani in mansioni ordinarie; tante regioni hanno consentito (in alcuni casi obbligato) la sospensione o la terminazione anticipata dei tirocini, a differenza di quanto invece prevede per i lavoratori dipendenti l'articolo 46 del decreto Cura Italia; è stato così interrotto il percorso e la retribuzione di quei tirocinanti, i quali non essendo lavoratori dipendenti non hanno ricevuto alcun ammortizzatore sociale e non sono stati tutelati da alcuna misura all'interno del decreto;
questi giovani, spesso trasferitisi rispetto al luogo di origine, si trovano dunque in questi mesi a sostenere senza più entrate le spese alimentari e di affitto, ricadendo quindi sulle loro famiglie il cui reddito è stato in molti casi già danneggiato dall'emergenza COVID;
è urgente perciò che Stato e regioni si adoperino per incentivare la continuazione dei tirocini in modalità agile, e che gli strumenti di cui all'articolo 44 o qualsiasi altro strumento di tutela del reddito previsto nel prossimo intervento normativo, come il reddito di emergenza, venga riconosciuto anche a coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o è terminato in anticipo,
impegna il Governo
a prevedere, attraverso il primo strumento normativo utile, misure di sostegno al reddito per tutti coloro il cui tirocinio extracurriculare è stato sospeso o terminato in anticipo, consentendo ai giovani e a tutti gli interessati di mantenersi e riconoscendo la dignità del loro lavoro.
9/2463/32. Gribaudo, Ungaro, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schirò, Longo.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 ha richiesto l'adozione di impegnativi interventi di carattere generale per sostenere anche sul piano sociale ed economico i cittadini, le famiglie, i lavoratori e le imprese;
è necessario segnalare l'estrema necessità di un intervento straordinario di sostegno alle province maggiormente colpite dall'emergenza legata al coronavirus, con particolare riferimento ai territori ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Piacenza, per avanzare più precisamente un'ipotesi di lavoro anche alla luce delle tante interlocuzioni quotidiane con gli amministratori locali dei territori. Al riguardo, tra le recenti misure contenute del decreto liquidità, molto apprezzato risulta, tra le altre misure, il rinvio dei pagamenti IVA più esteso proprio nelle citate province maggiormente colpite;
la necessità impellente è proprio quella di supportare, con una misura finanziaria dedicata, gli enti locali che per primi, e da tempo, stanno affrontando l'emergenza anche caricandosi attività straordinarie di gestione. In questa assoluta emergenza, le comunità stanno lavorando incessantemente da settimane per tutelare al meglio cittadini, famiglie e imprese, mobilitando il massimo della responsabilità civica e attingendo allo straordinario bacino degli amministratori locali, del volontariato e dell'associazionismo diffuso, dell'iniziativa privata. Le amministrazioni locali in particolare, a partire dai sindaci in prima linea, sono state e sono ancora in queste ore un baluardo insostituibile dello Stato, chiamati quotidianamente a intervenire su molteplici fronti, bel oltre le proprie competenze;
l'impegno profuso dal Governo sino a qui è stato rilevante, mirato all'obiettivo di sostenere lavoratori, imprese, famiglie ed enti locali, senza lasciare indietro nessuno e chiedendo con determinazione all'Unione europea risposte comuni adeguate alla situazione;
in questo quadro, ci sono comunità più colpite, con particolare riferimento ai territori ricadenti nelle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Piacenza dove l'impatto dell'epidemia e dell'emergenza è stato e sarà ancora, purtroppo, molto radicale,
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative, a partire dai prossimi provvedimenti economici, affinché il contributo straordinario di sostegno alle comunità più colpite dall'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 sia quantificato in almeno 200 milioni di euro a supporto dei 671 comuni coinvolti e in almeno 30 milioni di euro per i cinque enti provinciali interessati della zone più colpite, con particolare riferimento alle province di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona e Piacenza, definendo, nello stesso tempo, scelte infrastrutturali utili al rilancio dello sviluppo di queste province.
9/2463/33. Martina, Carnevali, Pizzetti, Berlinghieri, Bazoli.
La Camera,
premesso che:
in conseguenza delle misure restrittive messe in atto in seguito all'emergenza epidemiologica, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio nazionale sono impossibilitate a effettuare i 200 giorni di lezione, in quanto tutte rientrano nelle misure di contenimento;
pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 121-ter, in deroga alla normativa vigente, mantengono ferma la validità dell'anno scolastico 2019-2020 e prevedono inoltre una riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate;
sono circa 170.000 i ragazzi e giovani italiani che frequentano i percorsi di IeFP, IFTS e ITS ai quali vanno garantiti gli stessi diritti degli alunni che frequentano le scuole statali e paritarie;
oltre 150.000 di loro frequentano i percorsi per la qualifica e il diploma professionale di IeFP, che fanno parte del sistema educativo di istruzione e formazione italiano, come le scuole secondarie superiori: sono quindi ragazze e ragazzi che devono assolvere l'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; i percorsi IFTS completano la filiera e gli ITS sono complementari all'università nel segmento terziario;
oltre a questo, occorre un'attenzione specifica agli Enti di formazione professionale accreditati dalle regioni, e in quanto tali facenti parte del sistema educativo pubblico, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria e tuttavia attivamente impegnati nel proseguire il loro servizio formativo da remoto a favore di allievi spesso molto esposti al rischio di dispersione scolastica e di disagio sociale;
appare necessario salvaguardare la validità dell'anno formativo in corso anche per i percorsi IeFP, IFTS e ITS, analogamente a quanto disposto dall'articolo 121-ter per l'anno scolastico 2019/2020;
occorre, inoltre, intervenire per fissare il principio della possibilità di non decurtare le somme assegnate agli enti di formazione nel caso di riduzione delle attività formative dovute alla sospensione imposta dai provvedimenti governativi e dalle ordinanze regionali; trattandosi di situazione necessitata, occorre prevedere che la sospensione delle attività non incida negativamente sulle risorse assegnate agli enti e che, quindi, la sospensione non rilevi ai fini dell'applicazione del meccanismo di decurtazione dei finanziamenti in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, che l'Autorità di gestione può prevedere, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere — a favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle istituzioni formative accreditate del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – il riconoscimento dell'anno formativo 2019-2020, in deroga alla normativa vigente sul numero di ore previsto per i percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché l'opportunità di fissare, in considerazione dell'emergenza, il principio della possibilità di non decurtare — in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 — le somme assegnate agli enti di formazione nel caso di riduzione delle attività formative dovute alla sospensione imposta dai provvedimenti governativi e dalle ordinanze regionali.
9/2463/34. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 rende improcrastinabile l'applicazione di un regime che favorisca in tempi brevi l'estensione della disponibilità di servizi digitali ai cittadini e di favorire il loro accesso alla rete;
l'incremento del traffico dati registrato sulle piattaforme mobili nei giorni successivi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è stato estremamente significativo, pari al 25 per cento, mettendo a dura prova la tenuta e la stabilità delle reti di accesso;
l'articolo 82, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, dispone che gli operatori di telecomunicazione intraprendano misure atte a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi, soddisfacendo qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti;
considerato che:
per assicurare un'effettiva accelerazione del processo di potenziamento delle infrastrutture, è necessario che si proceda alla semplificazione di alcune procedure chiave, misura senza la quale ogni sforzo e iniziativa degli operatori di telecomunicazioni potrebbe rivelarsi non efficacemente tempestivo rispetto all'incremento di traffico atteso e comunque non pienamente funzionale alle finalità dell'articolo 82,
impegna il Governo:
a prevedere che la modifica delle caratteristiche radioelettriche delle stazioni radio base sia operabile a seguito di un'autocertificazione del rispetto dei limiti da parte dei gestori – da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli – e verificate, attraverso il rilascio del prescritto parere, nei 30 giorni successivi all'installazione;
a prevedere che gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione vengano effettuati a valle della presentazione di una apposita comunicazione da inviare all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti ad effettuare i controlli. Decorsi cinque giorni dalla data di presentazione della suddetta comunicazione il procedimento amministrativo si intende assunto con il silenzio assenso.
9/2463/35. Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Pizzetti, Andrea Romano.
La Camera,
premesso che:
il complesso di interventi messi in atto fino ad ora per fronteggiare l'emergenza epidemiologica a tutela del settore culturale è ampio e articolato;
l'articolo 61, del provvedimento in esame, posticipa per i soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dell'arte e della cultura il pagamento dei tributi a fine maggio, con la possibilità di rateizzarli;
l'articolo 89, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire, volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, con uno stanziamento complessivo, per il 2020, di euro 130 milioni;
l'articolo 88, dispone la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento – dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, attraverso l'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione;
l'articolo 38, riconosce per il 2020, l'indennità di 600 euro in favore di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, e che non siano titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020; sono circa 400 mila i lavoratori dello spettacolo fermi, 4200 gli eventi programmati fino a fine maggio nel settore musicale e oggi annullati;
occorre ampliare la platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste, anche estendendo l'arco temporale, al fine di tutelare i soggetti più deboli che operano nel settore dello spettacolo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare la platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste, anche estendendo l'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui all'articolo 38 del decreto stesso.
9/2463/36. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali;
specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali — sia durante le indagini, che nelle udienze di trattazione — da remoto;
si tratta di una nuova disciplina, sperimentale, dettata per fare fronte all'esigenza di far funzionare la macchina della giustizia anche nel periodo dell'emergenza sanitaria;
sulla legittimità dei processi celebrati «da remoto», così come previsti dal decreto durante la suddetta emergenza sanitaria, sono state sollevate perplessità e criticità da parte dell'avvocatura ed anche dal Garante della Privacy — che non possono essere ignorate;
la Commissione Giustizia, su proposta del suo vice Presidente, in accoglimento delle suddette perplessità e criticità e delle istanze provenienti dai gruppi, aveva espresso e votato un parere favorevole al decreto ponendo una condizione afferente la limitazione dei processi da remoto ai casi in cui non si dovesse svolgere attività istruttoria o di discussione,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici — processo da remoto — così come previsto dal Decreto di cui in premessa salvo diverso accordo tra le parti, non si applichi alle udienze di discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.
9/2463/37. (Versione corretta)Vazio, Dori, Bazoli, Annibali, Conte.
La Camera,
premesso che:
con il perdurare della crisi sanitaria legata al COVID-19, sono emerse alcune gravi fragilità del nostro sistema sanitario e socio-assistenziale, con specifico riferimento ai servizi di assistenza sociale e sanitaria, specie quelli domiciliari, che si sono rivelati insufficienti nel sostenere le necessità di malati cronici, acuti non ospedalizzati nonché persone disabili non autosufficienti e immunodepressi;
resta dunque evidente che sia necessario un intervento che rafforzi l'assetto territoriale del nostro welfare, da finanziarsi con risorse strutturali, non una tantum, che agevolino la programmazione pluriennale,
impegna il Governo:
a produrre interventi che consentano un incremento da parte delle regioni delle prestazioni di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
ad intraprendere le azioni necessarie affinché le regioni siano autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022;
a valutare di finanziare tale aumento di spesa tramite un aumento della tassazione sui prodotti da tabacco riscaldato, attuabile intervenendo sull'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, e modificando la parola: «venticinque» con la parola: «ottanta»;
ad assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, destinando una quota parte di tale gettito, non inferiore al cinque per cento, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.
9/2463/38. Quartapelle Procopio, Fusacchia, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Enrico Borghi, Cancelleri, Ceccanti, Ciampi, Del Basso De Caro, Fiano, Frate, La Marca, Gavino Manca, Mura, Navarra, Pezzopane, Raciti, Rossi, Schirò, Siani, Tabacci, Verini, Zardini.
La Camera,
premesso che:
teatri, musei, cinema, festival, fiere e altri luoghi della cultura sono stati i primi a essere chiusi per fronteggiare l'emergenza sanitaria e rischiano adesso di essere gli ultimi a venire riaperti;
la cultura è un bene essenziale e primario e l'accesso alla cultura va considerato, nei rapporti tra Stato e cittadini, alla stregua della sicurezza fisica o della disponibilità di cure mediche, cibo e acqua potabile;
il settore culturale contribuisce in maniera significativa alla ricchezza dell'Italia, attraverso le più diverse realtà del terzo settore, imprese culturali e creative, e tantissimi lavoratori autonomi di elevata competenza, mediamente più fragili e vulnerabili rispetto ad altri comparti più strutturati e più esposti a cambiamenti di contesto, chiusure prolungate, incertezza professionale;
una prima copertura per i lavoratori è stata data dagli ultimi decreti con strumenti ordinari o in deroga. Fanno eccezione i lavoratori autonomi dello spettacolo, che avevano l'unica tra le indennità straordinarie che prevedesse requisiti di accesso. In taluni casi, dopo il licenziamento, questo li ha esclusi dalla Cassa Integrazione in Deroga e dal FIS e si sono dovuti rivolgere alla copertura della Naspi, e alla suddetta indennità per i lavoratori dello spettacolo. Chi non avesse avuto requisiti per l'una e per l'altro, è rimasto però escluso da ogni copertura sociale;
sia le strutture teatrali a controllo pubblico, sia le altre a regime privatistico sono paralizzate in questo momento circa la possibilità ad integrare le casse integrazione dei propri dipendenti. Se lo facessero, potrebbero vedersi configurare il reato di danno erariale, indipendentemente dall'entità del contributo destinato dal Fondo Unico dello Spettacolo;
alcune strutture e fondazioni hanno comunque e di fatto già integrato lo stipendio dei dipendenti per sostenere situazioni a grave rischio di emarginazione;
ad essere senza lavoro sono decine di migliaia di persone con un serio pericolo di tenuta sociale e di perdita del capitale umano rappresentato dal talento inestimabile di lavoratori unici e altamente specializzati;
la NaSPi ha dimostrato tutti i suoi limiti per i lavoratori del settore, in particolare in occasione dell'emergenza sanitaria. Sarebbe necessario introdurre strumenti innovativi e straordinari di copertura generale,
impegna il Governo:
ad intervenire sulla condizione contributiva dei lavoratori del mondo dello spettacolo, per garantire il riconoscimento dell'annualità per accedere alla NaSPi a chi non dovesse raggiungere neanche il minimo di 120 giornate, ipotesi quasi certa in questo anno di eccezione;
a conferire agli organismi dello spettacolo dal vivo la possibilità di utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, occorre garantire che i contributi conferiti agli organismi di pubblico spettacolo possano andare a tutelare la filiera dei lavoratori e il personale strutturato, che rimarrà per un periodo più lungo di altri comparti sospeso dalle proprie attività.
9/2463/39. Fusacchia, Lattanzio, Muroni, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Vacca.
La Camera,
premesso che:
il lockdown quale misura necessaria per rallentare la diffusione del COVID-19 ha determinato lo stravolgimento della organizzazione sociale e famigliare oltre che il normale svolgimento delle prestazioni lavorative;
in Italia vivono circa 6 milioni di famiglie con figli under 18 e 10 milioni di bambini e adolescenti. Circa un quarto delle famiglie ha minori in casa e una persona su sei nella popolazione è minorenne;
in particolare la chiusura prolungata delle scuole di ogni ordine e grado, che probabilmente si protrarrà fino alla conclusione dell'anno scolastico, così come le altre misure restrittive che hanno sospeso tutti i servizi di supporto alle famiglie in cui sono presenti disabili e anziani, ha «costretto», in particolare, le donne lavoratrici e non a sovrapporre ai tradizionali carichi di lavoro, domestici e di accudimento, la supervisione delle attività di studio, ludiche e di ogni altro genere di bambini e adolescenti. Questi compiti sono diventati ancora più gravosi in presenza di disabilità e di situazioni di povertà;
rispetto a tutti i lavoratori, sono state principalmente le lavoratrici a fruire degli speciali congedi retribuiti al 50 per cento a cui hanno dovuto aggiungere altre modalità di astensione giustificata dal lavoro (ferie) anche perché il bonus baby sitter risulta essere alternativo rispetto alla opzione congedi parentali;
tutto ciò in un contesto, quello italiano, ma anche europeo, in cui le donne sono forza lavoro prevalente fra le professioni sanitarie e scolastiche e fra quelle attinenti al lavoro nei supermercati. Settori quelli citati che sono stati caratterizzati, in questa fase di restrizioni e di chiusura di molte attività produttive, da una maggiore intensità di lavoro in termini di ore lavorate e di personale impiegato;
anche in riferimento alla pratica dello smart working, il cui utilizzo ha raggiunto livelli mai riscontrati prima nel nostro Paese, nella pubblica amministrazione come nei settori privati relativi ai servizi e alle professioni, non sfugge il maggiore carico di «lavori» che si è concentrato sulle spalle delle donne. Il lavoro dipendente o autonomo svolto presso il proprio domicilio a cui si è aggiunto inevitabilmente il lavoro di cura e quello di affiancamento dei più piccoli, ovvero di accudimento di disabili e anziani. Con il rischio che anche una forma di lavoro che per definizione dovrebbe alleggerire il lavoratore e favorire la produttività, nel caso delle donne, si trasformi in una nuova leva di disuguaglianza di genere;
la crisi e le trasformazioni sociali che dovremo gestire nella fase della ripartenza ci impongono di accelerare la rivisitazione del nostro modello di welfare e di mettere in campo tutta una serie di strumenti di conciliazione vita-lavoro che traducano la genitorialità in normale condizione di vita dei lavoratori, siano esse mamme o papà, accantonando definitivamente lo stereotipo della «madre che lavora»;
con il decreto di prossima adozione dovrà definirsi una cornice di welfare che aiuti le lavoratrici e i lavoratori a conciliare la loro vita professione con quella famigliare,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a:
1) prevedere il prolungamento dei 15 giorni di congedo parentale previsti dagli articoli 23 e 25 del provvedimento in oggetto e la possibilità di usufruire di un ulteriore contributo baby-sitting di cui ai medesimi articoli;
2) disciplinare la possibilità di fruire di ferie solidali per le lavoratrici e i lavoratori che, causa perdurare chiusura scuole e sospensione tradizionali servizi di cura devono sovrintendere alla cura dei figli minori, dei disabili e degli anziani non autosufficienti;
3) rafforzare le misure di sostegno, in termini economici e di servizi, per le famiglie con figli, con disabili o anziani non autosufficienti;
4) prevedere misure di finanziamento per gli enti locali che attivano, in collaborazione con il Terzo settore, servizi educativi individuali e sperimentali oltre che progetti di apprendimento/gioco per minori e di sostegno per disabili e anziani non autosufficienti.
9/2463/40. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Viscomi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVlD-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
la crisi economica registrata a partire dall'anno 2009 ha colpito duramente il settore automobilistico registrando un netto calo delle immatricolazioni che si è tradotto inevitabilmente nella drastica riduzione del numero dei concessionari passati da 2950 nel 2007 a 1373 nel 2019;
orbene prima dell'emergenza coronavirus si registrava un numero di concessionari ridotto già di oltre la metà rispetto a quelli esistenti prima della crisi del 2009. Le imprese di vendita e assistenza veicoli operanti sulla base di un mandato delle case automobilistiche, incidono oggi circa il 3 per cento del PIL dando lavoro ad oltre 120.000 addetti;
le misure restrittive conseguenti l'emergenza COVID-19 hanno tuttavia imposto la chiusura al pubblico dei concessionari auto e lo stop alle immatricolazioni;
questo dato unito alle difficoltà economiche che subiranno le famiglie e le aziende rischia di determinare un ulteriore calo delle immatricolazioni auto per l'anno 2020, che si prevede possa essere anche del –60 per cento;
peraltro le concessionarie d'auto risultano essere intermediarie tra la casa madre e il cliente finale operando in un mercato fortemente influenzato dai beni invenduti nonché dal credito al consumo;
la fruibilità da parte delle concessionarie di quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia) e tuttavia condizionata ad alcune oggettive criticità;
a causa dell'alto valore di singoli beni oggetto dell'attività di vendita e riparazione i concessionari sebbene svolgano attività di commercio in ultima istanza sono per lo più imprese che al 60 per cento superano i 50 milioni di euro di fatturato;
esse al momento, dunque, non godono delle agevolazioni di differimento dei termini di pagamento alla Pubblica Amministrazione e moratorie in finanziamenti, aperture di credito e leasing, per la loro tipicità soffrono problematiche uniche sia in termini di organizzazione del personale, carenza di liquidità, e sopratutto gestione dell'invenduto necessitando quindi di interventi straordinari nel tempo;
d'altra parte il Governo ha chiarito che il decreto in oggetto sarebbe solo un primo intervento cui dovrebbero seguire altri provvedimenti più specifici dedicati alle imprese,
Impegna il Governo
alla luce dell'aggravamento della crisi economica del settore automobilistico conseguente all'emergenza COVID-19, a valutare l'opportunità di stabilire in concerto con le associazioni di categoria del settore vendita e riparazione auto modifiche strutturali alla fiscalità degli autoveicoli, di detraibilità iva e compensazione crediti nonché l'attivazione di fondi straordinari e di un piano pluriennale per favorire il rinnovo del parco circolante di vetture, veicoli commerciali industriali e autobus con incentivi alla rottamazione sia per l'acquisto del nuovo che per l'usato.
9/2463/41. Montaruli, Varchi, Prisco, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
il provvedimento nello specifico reca misure di carattere economico finanziario finalizzate a dare respiro al sistema produttivo in crisi a causa della pandemia in corso, inoltre sono previste iniziative a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario al fine di dare sostegno immediato alle imprese;
le fondazioni rappresentano un grande patrimonio nazionale e svolgono sin dalla loro costituzione una funzione di sostegno alle strutture di welfare, alla protezione dell'ambiente e alla crescita culturale dei nostri territori, costituendo un ruolo determinante per lo sviluppo su scala locale e nazionale;
in questo periodo rappresenterebbero uno strumento significativo in grado di contribuire, se adeguatamente utilizzato, alla crescita economica e all'occupazione rendendo più efficiente la gestione dell'emergenza COVID-19 attraverso le risorse patrimoniali a loro disposizione;
attualmente le Fondazioni dispongono di circa 80 miliardi di euro, in questa congiuntura particolare sarebbe importante utilizzare tali risorse per dare sostegno alle aziende in difficoltà del nostro territorio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, iniziative finalizzate alla modifica della disciplina delle Fondazioni bancarie al fine di consentire l'utilizzo delle loro risorse per tutelare le imprese del territorio colpite dall'emergenza sanitaria in atto.
9/2463/42. Donzelli, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nella lotta contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che sono alle prese con la crisi economica che la pandemia ha portato con sé;
in particolare, gli effetti economici dell'epidemia si stanno facendo sentire anche nel Terzo Settore, che, nonostante il crollo delle donazioni e le: enormi difficoltà economiche, sta giocando un ruolo fondamentale in questa emergenza, lavorando in prima linea nei progetti di assistenza a favore dei più fragili, delle famiglie più bisognose e a sostegno delle strutture che assistono pazienti COVID-19;
il contributo del Terzo Settore sarà ancora più importante nel post-emergenza, per affrontare la ricostruzione del nostro tessuto sociale, motivo per cui, oggi più che mai, servono le necessarie risorse per mettere tutti gli enti e le associazioni nelle condizioni di continuare il loro indispensabile lavoro sociale;
in un momento di difficoltà ed emergenza così grave, un atto importante e, per certi versi, doveroso sarebbe l'anticipazione del contributo del 5x1000 devoluto dai cittadini negli antri 2018 e 2019: quasi un miliardo di euro già in bilancio e che spetta già alle organizzazioni del Terzo Settore come da indicazioni dei contribuenti;
normalmente la somma che i contribuenti italiani devolvono alle associazioni di categoria viene resa pubblica ad aprile ed erogata dallo Stato ai soggetti aventi diritto nei mesi di luglio e agosto, ma spesso anche con un anno di ritardo;
tale misura consentirebbe alle associazioni di sostenere i costi fissi e pagare il personale: parliamo di un settore con oltre cinque milioni e mezzo di volontari e quasi un milione di lavoratori, dagli educatori, agli operativi sociali; dagli psicologi, a moltissime professionalità, talvolta precarie, che in queste ore continuano a combattere in prima linea a sostegno delle categorici più fragili e delle loro famiglie e, anche dopo l'emergenza, si faranno carico delle nuove situazioni di difficoltà che purtroppo emergeranno;
secondo i dati dell'ultimo censimento Istat 2017, le istituzioni non profit attive in Italia sono 336.275, l'11,6 per esalto in più dal 2011, a dimostrazione che in Italia il Terzo Settore rappresenta un settore strategico, in grado di dare risposte concrete a 30 milioni di cittadini, per un valore complessivo di 50 miliardi di euro,
impegna il Governo
ad emanare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riforma del 5 per mille, garantendo l'immediata erogazione agli enti del Terzo settore delle risorse devolute dai contribuenti relative all'anno fiscale 2018 e 2019.
9/2463/43. Bellucci, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico il provvedimento ha previsto misure a favore degli enti territoriali finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali in grado di far fronte all'emergenza legata alla pandemia;
i comuni sono stati particolarmente colpiti in termini economico-finanziari oltre che umani dall'emergenza COVID-19, anche in considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto e dal momento che sono stati costretti ad incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio nonché a garantire tutti gli interventi straordinari e urgenti;
tutto ciò ha causato un'esigenza di potenziamento di alcuni uffici e di creazione di nuovi ruoli da affiancare al personale dipendente già esistente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di attuare ogni iniziativa atta a garantire ai Comuni di poter procedere ad assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato in deroga alle norme di contenimento attualmente vigenti, in considerazione dei maggiori compiti connessi all'emergenza sanitaria e socio-economica in atto.
9/2463/44. Galantino, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei Termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico, il provvedimento contiene misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale e misure di sostegno finanziario alle imprese;
il settore produttivo è in sofferenza a causa del crollo della produzione dovuto alla pandemia da Coronavirus e le imprese lamentano mancanza di manodopera per affrontare la ripresa oltre che la presenza di norme a legislazione vigente che irrigidiscono oltremodo i necessari meccanismi di flessibilità;
le aziende hanno bisogno di potersi adeguare quanto prima c al meglio alle nuove richieste del mercato che verrà;
è necessario in questo periodo dare flessibilità alle imprese per dar loro modo di ripartire e al fine di tutelare l'occupazione, promuovere la ripresa produttiva. A tal proposito potrebbe costituire un valido supporto a favore delle aziende per ciò che concerne i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione sospendere l'efficacia delle disposizioni inerenti al divieto di assunzione a termine e in somministrazione in aziende che abbiano attivato ammortizzatori sociali;
inoltre potrebbe essere utile la sospensione delle disposizioni relative all'obbligo di motivazione delle causali, che ha determinato una consistente difficoltà per le aziende a procedere ai rinnovi dei contratti a termine, anche in somministrazione e con conseguente forte turn over in particolar modo delle figure professionali più basse,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa legislativa volta a sospendere per la durata del periodo dell'emergenza, i vincoli previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e ss.mm.ii.
9/2463/45. Osnato, Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico, il provvedimento contiene misure speciali a sostegno di lavoratori ed imprese in difficoltà necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di molteplici servizi e attività produttive allo scopo di contenere la diffusione del contagio da COVID-19;
il settore produttivo è in sofferenza a causa del crollo della produzione dovuto alla pandemia in corso e le imprese lamentano mancanza di manodopera per affrontare la ripresa oltre che la presenza di norme a legislazione vigente che irrigidiscono oltremodo i necessari meccanismi di flessibilità;
i voucher hanno dato prova di costituire uno strumento flessibile e semplificato in diversi settori e uno strumento che se ben gestito tutela il prestatore d'opera e rende trasparente il sistema di accesso al lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad estendere la possibilità di utilizzo dei voucher per la durata dell'emergenza COVID alle imprese di ogni settore produttivo, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, nonché alle imprese agricole.
9/2463/46. Luca De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico, il provvedimento contiene interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori c salvaguardare il sistema produttivo;
la quasi totalità degli operatori economici sono stati costretti a chiudere per l'emergenza COVID-19;
molti di questi hanno usufruito di finanziamenti agevolati da parte di Invitalia e hanno piano di ammortamento in corso;
ad oggi Invitalia continua ad emettere avvisi di pagamento per riscuotere le rate in scadenza, adducendo come motivazione che non sono state ricevute indicazioni in merito all'applicazione della sospensione dei termini di scadenza previsti con il presente decreto;
il mancato pagamento di tali rate ha delle conseguenze giuridiche in merito alla responsabilità contrattuale di chi ha usufruito del finanziamento;
appare una estrema contraddizione in termini quella di uno Stato che, mentre obbliga le categorie produttive a non produrre e costringe i lavoratori a stare a casa, da un lato impedisce i pagamenti tra privati e, dall'altro, non sospende tutti i pagamenti nei confronti dei soggetti pubblici. Contraddizione ancora più evidente dal momento in cui il Commissario per l'emergenza è anche il vertice amministrativo della stessa Invitalia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, misure atte a sospendere immediatamente la riscossione delle rate in scadenza da parte degli operatori economici che hanno piani di ammortamento in corso con Invitalia.
9/2463/47. Butti, Delmastro Delle Vedove, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
l'articolo 2-ter dispone, al comma 1, che «Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a)»;
il comma 5 dispone che «Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti»;
appare evidente che proprio nel corso dell'attuale periodo di emergenza determinato dalla diffusione del virus SARS-COV-2, e malgrado le misure di contenimento adottate e l'impegno profuso dai medici e dagli infermieri nelle terapie intensive, si registra in tutto il Paese non solo un evidente problema strutturale, determinato dalla mancanza di attrezzature mediche limitate, ma anche e soprattutto un problema determinato dalla carenza di medici specialisti che attualmente, invece, sarebbero fondamentali nel contrasto alla pandemia in atto. A riguardo, la FNOMCEO e l'associazione Giovani medici d'Italia avevano già denunciato la predetta carenza di specialisti prima dell'emergenza evidenziando il cosiddetto fenomeno dell’«imbuto formativo» che ne costituisce la causa principale. Sussiste infatti un problema determinato da borse di studio insufficienti a consentire ai medici abilitati, e laureati in medicina e chirurgia, di poter accedere alle scuole di specializzazione per poter poi lavorare nelle strutture sanitarie pubbliche;
secondo quanto si evince dagli organi di stampa nonché da comunicati della FNOMCEO, SIGM e dagli studi ANAO, gli studenti che si laureano in Medicina e Chirurgia ogni anno in Italia sarebbero circa 9.000 e l'unica modalità di accesso al mondo del lavoro stabile è quella di conseguire un titolo di formazione post lauream in uno dei rami della medicina specialistica o in medicina generale;
secondo quanto si evince da uno studio dell'ANAO, dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. A peggiorare la situazione vi è il fatto che i neo laureati esclusi ritentano il concorso negli anni successivi, facendo così registrare un aumento progressivo sia del numero di candidati che di esclusi dalla formazione specialistica. Questo stato di fatto ha determinato, come predetto, il cosiddetto «imbuto formativo» nel settore dell'accesso alle scuole di specializzazione e secondo i dati dell'ANAO l'impossibilità di accedere a questi percorsi formativi coinvolge 8090 medici abilitati solo nel 2018;
appare evidente che se la programmazione del numero di coloro che accedono ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia nonché dei relativi posti a valere sui bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria resterà immutata nel tempo, il numero dei medici abilitati e impossibilitati a seguire i percorsi di formazione, e a ottenere un contratto di formazione medico-specialistica, tenderà solo ad aumentare annualmente alimentando il cosiddetto «imbuto formativo»;
secondo i predetti dati, e secondo quanto riportato dalla stampa, si stima, infatti, che il numero di medici che non riescono ad accedere alle scuole di formazione sarà di 10.800 medici dopo il concorso nazionale del 2019. Nel 2020 e 2021 arriveranno alla laurea gli studenti ammessi dai ricorsi TAR (in totale 10.800 studenti in aggiunta agli ordinari stabiliti per gli anni 2013/2014 e 2014/2015) e l'imbuto formativo atteso sarà di 18.900 medici nel 2020 e di 19.500 nel 2021. Ogni anno circa 1500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione. La Francia, la Germania, la Svizzera e l'Inghilterra sono i Paesi che volentieri aprono le braccia per accogliere, con indubbi vantaggi economici, i nostri giovani laureati;
appare ragionevole, dunque, auspicare che il Governo possa valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti finalizzati ad aumentare il numero dei posti disponibili nelle scuole di formazione per i medici abilitati, prevedendo non solo l'incremento dei relativi posti a valere sui bandi di ammissione alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria (e aumentando quindi anche il numero dei contratti di formazione medico-specialistica) ma anche rapportando questo numero ad una cifra non inferiore a quella programmata per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, determinando così l'impossibilità di alimentare ulteriormente l'attuale e predetto «imbuto formativo». Inoltre, al fine di impiegare negli ospedali il maggior numero di medici che attualmente sono coinvolti nell’«imbuto formativo», consentendo quindi a chi non ne hanno avuto la possibilità di concorrere per l'accesso alle scuole di formazione, sarebbe al contempo auspicabile un incremento proporzionale dei posti disponibili solo per gli A.A. 2021/2022 e 2022/2023,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere provvedimenti volti all'aumento del numero dei posti disponibili previsti dai bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n. 402, e al contempo finalizzati a determinarli annualmente in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nonché ad incrementare proporzionalmente il numero dei posti disponibili alle predette scuole solo per gli A.A. 2021/2022 e 2022/2023 al fine di poter esaurire il numero di medici abilitati che non hanno avuto in passato la possibilità di accedervi e che attualmente sono coinvolti nel cosiddetto «imbuto formativo».
9/2463/48. Gemmato, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nella lotta contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che sono alle prese con la crisi economica che la pandemia ha portato con sé;
in particolare, l'articolo 83 rischia di creare una disparità di trattamento tra i soggetti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni, posto che per i procedimenti penali a carico dei primi, il comma 3, lettera b), numero 2) esclude la sospensione del decorso dei termini delle indagini preliminari o comunque del compimento di qualsiasi attività, mentre nulla è stato previsto nel caso di sequestri «probatori»;
la ratio della citata disposizione normativa risiede nella volontà, condivisibile, di scongiurare il verificarsi di un pregiudizio nei confronti di persone private di beni propri, o comunque nella propria disponibilità, nelle more di un'eventuale condanna definitiva, quindi presunti innocenti ex articolo 27, comma secondo, della Costituzione, i quali, giustamente, non possono essere privati delle proprie disponibilità oltre un ragionevole lasso di tempo, già disposto per legge;
entrambe le tipologie di sequestro sono accomunate da un vincolo di indisponibilità dei beni oggetto di sequestro, motivo per cui la mancata previsione della sospensione dei termini delle indagini preliminari e di compimento di qualsiasi attività, nonché di prescrizione anche ai procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni rischia di porre una questione di legittimità costituzionale per l'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni;
in mancanza di un correttivo, il soggetto destinatario di un sequestro preventivo vedrebbe la spedita prosecuzione del proprio procedimento penale, che manterrebbe pertanto una ragionevole durata secondo le tempistiche di legge; mentre il soggetto raggiunto da un provvedimento di sequestro a seguito di perquisizione sarebbe privato dei beni sequestrati per un tempo ingiustificatamente superiore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 83, comma 3, lettera b) anche ai procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni.
9/2463/49. Maschio, Varchi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
le aree colpite dal sisma dovrebbero essere particolarmente attenzionate, proprio perché già colpite a sufficienza dal disagio economico e sociale;
a tal proposito è opportuno segnalare che, al fine di ridurre i rischi da disimpegno automatico di alcuni Programmi Operativa (i PON Governance e capacità Istituzionale, Città metropolitane, Ricerca e Innovazione, Scuola e Inclusione sociale, e i POR delle Regioni Basilicata, Sicilia e Molise), è stata richiesta ed approvata dalla Commissione, la variazione del tasso di cofinanziamento nazionale. Ciò ha comportato una riduzione delle risorse dei Programmi Operativi liberando risorse dal Fondo di garanzia IGRUE e dal Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020 (delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 50);
conseguenza di ciò è stata che, da come si evince nella recente Relazione sugli interventi nelle Aree Sottoutilizzate, allegata al DEF 2019 ( DOC. LVII, n. 2), le Amministrazioni responsabili di alcuni Programmi Operativi – PON e POR FESR 2014-2020 – hanno concordato con il Dipartimento politiche di coesione e con la Commissione europea di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale del proprio Programma operativo, rispetto a quello definito in sede di prima adozione del Programma, destinando le risorse così liberate (circa 769 milioni di euro) ai Programmi complementari;
per le aree del sisma sarebbe opportuno il ricorso ad una simile misura, nello specifico istituendo un fondo in grado di sostenere le fasi della ricostruzione, finanziato attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
la variazione del tasso di cofinanziamento rispetto a quello definito in sede di prima adozione del Programma, concordata con la Commissione europea, porterebbe a liberare risorse (almeno 900 milioni di euro) a vantaggio del contributo di solidarietà di 200 milioni di euro già autorizzato in sede di revisione dell'Accordo di Partenariato e incluso nell'adeguamento tecnico del QFP 2014-2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per le aree del sisma già colpite da una grave crisi economica, di istituire un fondo a titolo di «defibrillatore finanziario» in grado di sostenere le fasi della ricostruzione migliorando il regime di aiuti a favore del tessuto socio-economico attraverso la riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi Operativi.
9/2463/50. Trancassini, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato in puma lettura al Senato, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nella lotta contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che sono alle prese con la crisi economica che la pandemia ha portato con sé;
in particolare, l'articolo 22 ha previsto la concessione, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, il trattamento è concesso dalle regioni e dalle province autonome, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro;
tali disposizioni hanno sollevato fin da subito incertezze tra i professionisti che gestiscono gli adempimenti in materia di lavoro, poiché rischiano di risultare eccessivamente farraginose;
in particolare, nell'ambito tecnico-procedurale è emblematica la ridondanza dell'adempimento connesso alla firma digitale: è evidente, infatti, che i professionisti, all'atto della presentazione della domanda, operano all'interno del portale dei Servizi per il Lavoro delle proprie Regioni e sono quindi già identificati;
come denunciato dal presidente dell'ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo, Alessi, «una mole di deleghe e soggetti che creano solo confusione. Se un consulente è già accreditato, a che serve poi la firma digitale ? Con queste procedure, che sono tutto il contrario della semplificazione, la data del 15 aprile è impossibile da rispettare. Di questo passo i lavoratori rischiano di ricevere i soldi a fine maggio. Mi auguro di essere smentito»;
la presentazione delle domande, peraltro, è il secondo step di una procedura che prevede poi l'approvazione da parte della regione degli elenchi, che dovranno essere inviati entro 48 ore dagli uffici stessi all'Inps, per approvarli a sua volta. Infine, i consulenti dovranno mandare nuovamente all'istituto di previdenza gli elenchi approvati dalla Regione e già precedentemente inviati alla stessa Inps, che finalmente potrà erogare i soldi;
i risvolti economico-sociali legati alla gravissima situazione in cui versa l'Italia a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 devono ancora apparire in tutta la loro drammaticità e se tale ammortizzatore sociale, come gli altri previsti dal Governo, non si tradurranno in un immediato aiuto finanziario, rischiano di non produrre alcun sostegno utile;
a fronte della situazione di straordinaria necessità e delle connesse difficoltà degli apparati amministrativi, occorre proporre modelli organizzativi alternativi che possano semplificare le procedure e assicurare un tempestivo supporto reddituale,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di snellire l'iter di approvazione delle domande di accesso alla cassa integrazione in deroga, prevedendo, ad esempio, la liquidazione delle somme sulla base della mera domanda avanzata dall'interessato e riservando, ad un momento successivo, gli eventuali controlli di merito;
a convocare la Conferenza Stato-Regioni per recepire modalità uniformi di accoglimento delle istanze di tutte le Regioni.
9/2463/51. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (A.C. 2463),
in ragione dei divieti posti dai provvedimenti recentemente adottati dal Governo per limitare la diffusione dell'epidemia di COVID-19, che ha comportato la chiusura di tutte le scuole statali e paritarie, con la conseguente sospensioni delle lezioni «in presenza»;
tenuto conto che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sta comportando numerose difficoltà economiche alle famiglie che non sono in grado di far fronte alle rette scolastiche dei propri figli iscritti alle scuole paritarie;
considerato che il mancato versamento delle rette scolastiche sta provocando gravissimi danni economici e finanziari, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte scuole paritarie italiane,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità che le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, a copertura del mancato versamento delle rette da parte delle famiglie:
1) possano beneficiare per tutti i mesi di sospensione della attività didattica, di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili strumentali allo svolgimento del servizio scolastico;
2) possano usufruire di un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250,00 milioni di euro al fine di dare un sostegno economico e finanziario.
9/2463/52. Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni, numerose pratiche gestite dall'AGEA, afferenti alla politica agricola comune risultano sospese per la presenza di asserite anomalie – peraltro codificate in modo sintetico e criptico – per le quali la citata Agenzia, nonostante le varie richieste ricevute in tal senso dagli agricoltori, non ha ritenuto di dover fornire adeguate spiegazioni;
il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con decreto n. 1922 del 20 marzo 2015, aveva già espresso la volontà di trovare una soluzione alla questione ma, allo stato, non risulta che AGEA abbia dato seguito alle indicazioni contenute nel citato decreto, causando, così, notevoli difficoltà, in particolare di carattere economico, alle aziende agricole interessate;
considerato che:
la citata Agenzia si rende spesso inadempiente anche alle richieste provenienti dal tribunale amministrativo competente, in particolare avuto riguardo alle motivazioni poste alla base delle citate, impugnate sospensioni;
in particolare, il Tar Lazio, tra le altre, con la sentenza n. 8856/2018, ha condannato la citata Agenzia a pagare gli aiuti in questione, precedentemente sospesi a fronte delle asserite anomalie, in quanto, stante la mancanza di ogni argomento difensivo... non è possibile disporre una sospensione di un provvedimento ampliativo... senza un termine esplicito, oltre che senza l'indicazione di adeguate motivazioni;
atteso che:
la maggior parte delle liquidazioni in questione sarebbero state sospese per mere irregolarità burocratiche – assolutamente sanabili, che nulla hanno a che vedere con eventuali, paventate ipotesi di reato – con conseguente blocco dei relativi pagamenti e che, solo nella Regione Sardegna, le pratiche bloccate ammonterebbero quasi a 35 mila;
la crisi economica conseguente all'attuale stato emergenziale, determinerà gravi danni anche al settore agricolo, non adeguatamente sostenuto dalle misure economiche in esame, nonostante che lo stesso rappresenti uno dei comparti produttivi più rilevanti del sistema produttivo del paese;
ritenuto che
al fine di sostenere il comparto agricolo, appare necessario prevedere che l'AGEA, nonché gli eventuali, ulteriori Organismi Pagatori regionali, siano autorizzati ad erogare, nella misura massima dell'80 per cento, tutti i premi in esame, in particolare relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'istruttoria di ogni singola istanza, con il solo limite dell'inesistenza, a carico dei titolari della relativa impresa, di reati di carattere mafioso,
impegna il Governo
a porre in essere ogni opportuna azione al fine prevedere che l'AGEA, nonché gli eventuali, ulteriori Organismi Pagatori regionali, vengano autorizzati ad erogare, nella misura massima dell'80 per cento, tutti i premi in esame, in particolare relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'istruttoria di ogni singola richiesta, col solo limite dell'obbligatoria inesistenza, a carico dei titolari della relativa impresa, di reati di carattere mafioso.
9/2463/53. Deidda, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nella lotta contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che sono alle prese con la crisi economica che la pandemia ha portato con sé;
in particolare, l'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinano per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
tra le diverse categorie di lavoratori in favore delle quali sono state predisposte misure di tutela non vi è fatta menzione della categoria dei tirocinanti (Mibact, Giustizia, Miur, enti locali e TIS), lavoratori precari che di anno in anno prestano servizio in settori strategici;
fin dai primi giorni dell'emergenza epidemiologica, ad esempio, alcuni Uffici giudiziari hanno esonerato o inibito la presenza in udienza ai tirocinanti, talora disponendo la «sospensione del tirocinio», con il rischio di un differimento anche del termine di conclusione del tirocinio stesso e che il periodo di sospensione della presenza in udienza non venga considerato parte del periodo di svolgimento del tirocinio, anche ai fini dell'erogazione, nell'anno 2021, della borsa di studio di cui all'articolo 73, comma 8-bis, decreto-legge n. 69 del 2013;
per tali tirocinanti, nonostante abbiano svolto per quasi un decennio il lavoro di cancelleria e siano stati selezionati e perfezionati per 3 anni all'interno dell'Ufficio per il processo, non è previsto alcun sostegno economico e non sono nemmeno considerati «precari» perché hanno lavorato senza un regolare contratto di lavoro, ma attraverso la reiterazione di tirocini per lo svolgimento delle medesime mansioni;
sono circa 7000 i tirocinanti che, a seguito delle misure di contenimento del contagio, sono stati sospesi dalle attività formative e oggi rischiano di essere dimenticati dalle istituzioni, senza lavoro, senza rimborso delle speso e magari con spese da sostenere, ad esempio, per l'affitto di appartamenti in città lontane;
si tratta di persone clic hanno garantito con la propria professionalità gli apparati amministrativi dei Ministeri (Giustizia, Mibact e Miur) ma anche e soprattutto gli enti locali sempre più allo stremo in termini economici, a causa dei bilanci ridotti al minimo dai continui tagli alla spesa pubblica degli ultimi anni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di attivare strumenti di sostegno al reddito, come, ad esempio, il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 19, ai tirocinanti impegnati presso Enti locali e Ministeri il cui tirocinio sia stato sospeso o interrotto a causa delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19;
ad assegnare idoneo punteggio nei concorsi banditi dai Ministeri anche ai tirocinanti, al fine di non disperdere la formazione e le competenze acquisite negli anni e in linea con quanto disposto dal provvedimento in esame per accelerare l'ingresso di nuova forza lavoro nel pubblico impiego.
9/2463/54. Ferro, Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Maschio, Rotelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori c imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico il decreto prevede misure a sostegno di lavoratori ed imprese, al fine di far fronte al blocco dell'economia mondiale che sta mettendo a rischio collasso l'intero sistema produttivo italiano;
al fine di rinvigorire la produzione nazionale è necessario attrarre investimenti dall'estero;
tra chi produce all'estero appare necessario attrarre in via prioritaria quelle aziende italiane che, negli anni, hanno delocalizzato in tutto o in parte la loro produzione verso paesi con costo della manodopera minore rispetto all'Italia;
tale operazione sarebbe funzionale per invertire la tendenza rispetto al trend degli ultimi decenni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare uno o più provvedimenti per concedere a tutte le imprese, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o che realizzano investimenti in impianti produttivi ex novo, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali.
9/2463/55. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
la grave emergenza sanitaria che ha ormai invaso l'intero territorio nazionale sta mettendo a dura prova il tessuto sociale ed economico della nostra Nazione;
per tale ragione, si è reso necessario l'intervento del Governo con misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico-finanziario per famiglie ed imprese;
nel disegno di legge in esame le misure adottate dal Governo sembrano non essere sufficienti ad agevolare l'acquisto e l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti, detergenti) a tutela della salute della collettività;
considerato che:
il bisogno di contenimento della diffusione del virus ha reso necessario l'utilizzo di misure di protezione personale non solo per gli operatori sanitari ed il personale pubblico in generale, ma finanche per tutti i cittadini;
a fronte di tale emergenza, infatti, molti sono stati i Comuni e le Regioni che per arginare la diffusione dell'epidemia, hanno reso obbligatorio, per tutti i cittadini, l'utilizzo di tali dispositivi che, pertanto, devono considerarsi beni di prima necessità e non certamente beni di lusso;
molte imprese hanno convertito, totalmente o parzialmente, la loro produzione originaria in mascherine chirurgiche e in dispositivi di protezione individuale (DPI), prodotti sui quali si applica comunque una imposta sul valore aggiunto pari al 22 per cento, sebbene destinati all'emergenza epidemiologica;
la stessa Commissione Europea con decisione n. 2146, ha disposta la sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi medici e protezione individuale;
tale decisione, nel caso in cui il Governo non preveda agevolazioni IVA sui prodotti richiamati, comprometterebbe ancor più la produzione delle nostre aziende favorendo il mercato estero;
quindi, ad oggi, più che mai, è necessario intervenire tempestivamente sul regime fiscale di tali attrezzature, favorendone il più possibile la produzione, l'acquisto e l'utilizzo,
impegna il Governo
a sostenere la produzione, l'acquisto e l'utilizzo dei dispositivi di protezione personale quali mascherine, guanti, gel disinfettante ed ogni altro presidio di protezione, prevedendo per questi prodotti una esenzione dall'imposta sul valore aggiunto ovvero in subordine la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dal 22 per cento al 4 per cento.
9/2463/56. Cirielli, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge in esame stabilisce che per il 2020, a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni;
ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ai lavoratori autonomi l'indennità è pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS l'indennità giornaliera è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
lo stesso articolo prevede in alternativa alla prestazione di cui sopra, la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro;
nella prospettiva di un graduale riavvio delle attività produttive non accompagnato da una riapertura delle scuole, per i genitori che sono chiamati a ritornare a lavorare, la gestione, specie per chi ha bambini più piccoli, rischia di diventare un problema serio;
da quando è esplosa l'emergenza corona virus, c’è stata la corsa alle baby sitter, sempre più difficile da trovare , ma soprattutto si registra un rialzo vertiginoso delle tariffe rispetto alle prestazioni erogate;
nel caso in cui non riapriranno neanche i centri estivi che tanto sono di aiuto per i genitori che lavorano, diventa essenziale per le famiglie prevedere il potenziamento del congedo parentale e dei servizi di baby-sitting,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere:
1) la proroga del congedo parentale previsto dal decreto-legge in esame, fino all'apertura delle scuole per il prossimo anno scolastico con una integrazione all'80 per cento della retribuzione del lavoratore che resta a casa a curare i figli;
2) ad estendere le misure di cui all'articolo 25, comma 3 inerente il bonus pari a 1000 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ai lavoratori autonomi nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.
9/2463/57. Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro, Ferro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
fino al mese di giugno 2019, i contributi per le manifestazioni turistiche risultano normati dal decreto ministeriale 29 marzo 2012;
sono numerose le richieste di contributo che risultano ancora inevase per via della mancata nomina del comitato di valutazione di cui all'articolo 4 del suddetto decreto. Il predetto comitato, tuttavia, si sarebbe costituito a novembre 2017 e avrebbe dovuto iniziare la valutazione delle istanze a partire da quelle del 2011;
il 2 settembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 26 giugno 2019 che disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per lo svolgimento di iniziative e/o manifestazioni turistiche (legge 702/55) e per attività dirette alla promozione del turismo sociale e/o giovanile a favore di enti senza scopo di lucro (legge 174/58);
la scadenza per la presentazione delle domande era il 31 gennaio 2020 ed è probabile siano state presentate domande per eventi annullati poi in ottemperanza alle ordinanze restrittive in materia di manifestazioni turistiche;
l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus sta avendo impatti molto negativi non solo sotto il profilo sanitario ma anche sotto quello economico. In particolare, le conseguenze economiche rischiano di protrarsi molto a lungo nel tempo e, anche per rilanciare la domanda interna e la promozione delle manifestazioni turistiche, è assolutamente necessario porre in essere ogni azione utile, tra cui lo sblocco delle risorse derivanti dalle suddette richieste di contributi,
impegna il Governo:
a velocizzare l'iter di valutazione delle istanze di contributi per manifestazioni turistiche normate dal decreto ministeriale 29 marzo 2012 al fine di garantire in tempi rapidi l'erogazione di risorse importantissime, al fine di consentire una piena ripartenza delle manifestazioni e della promozione dei territori;
a verificare in tempi rapidi le domande pervenute ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2019 entro il 31 gennaio 2020 e, qualora vi siano manifestazioni annullate a causa dell'emergenza sanitaria, permettere ai soggetti la presentazione di una seconda domanda per eventi da svolgersi successivamente.
9/2463/58. Bignami, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione del decreto-legge in esame è stato introdotto, all'articolo 92, il comma 4-bis, che prevede che, al fine di contenere gli effetti negativi prodotti dall'emergenza sanitaria in corso sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, ai citati gestori non possono essere applicate dai committenti dei servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
la norma in oggetto impone ai Comuni di pagare, per quanto di competenza, i corrispettivi a fronte di un servizio non effettuato scaricando sugli Enti locali, già in difficoltà per l'emergenza, l'onere economico di garantire quello che rappresenta, di fatto, un contributo, a carico dei bilanci comunali, a favore dei gestori dei servizi di trasporto;
i Comuni, anche in considerazione delle diffuse situazioni di dissesto finanziario, non possono farsi carico di tale onere, né tantomeno si può prefigurare un danno di tale portata in capo ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico laddove i Comuni non riuscissero a corrispondere quanto dovuto,
impegna il Governo
a incrementare adeguatamente il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dalla legge n. 228 del 2012, per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle Amministrazioni comunali nel periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020.
9/2463/59. Prisco, Ferro, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, reca «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
nello specifico è riconosciuta nel decreto una indennità in favore di alcune categorie di lavoratori con benefici previsti a condizioni determinate per i liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione oltre che ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali);
a tal proposito e al fine di venire incontro alla categoria di lavoratori particolarmente colpita dalla pandemia (artigiani e piccoli commercianti), sarebbe opportuno introdurre, nella disciplina dei trattamenti pensionistici un adeguamento necessario a causa delle profonde trasformazioni ed evoluzioni che il loro settore economico di appartenenza ha registrato nel corso degli ultimi anni, penalizzando pesantemente il libero esercizio delle attività economiche di queste categorie;
si tratterebbe di un adeguamento reso necessario da esigenze, ormai indifferibili, di attenzione nei confronti di un settore vitale della nostra Nazione, come lo è quello dell'artigianato e del commercio, spina dorsale della nostra economia, che ha registrato una progressiva contrazione e versa in uno stato di sofferenza e di difficoltà,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di disporre l'abolizione dei minimi contributivi pensionistici per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'INPS, categorie tra le più colpite dalla pandemia e che rappresentano un patrimonio non solo economico, ma sociale ed identitario nazionale, in grado di incidere in modo significativo, ed in senso migliorativo, sui livelli qualitativi e sul consolidamento delle relazioni sociali nei contesti urbani, anche in quelli più periferici.
9/2463/60. Rotelli, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la chiusura delle scuole sul territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19 ha comportato la sospensione di servizi per i quali i genitori avevano già corrisposto i pagamenti dovuti;
l'articolo 28, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha previsto il rimborso per il mancato svolgimento di gite scolastiche e iniziative di istruzione sospesi contestualmente alla chiusura delle scuole;
di contro, nulla è stato previsto ai fini del rimborso alle famiglie delle rette scolastiche per i servizi non fruiti durante i periodi di sospensione delle attività, quali il servizio mensa o quello di trasporto, ovvero a titolo di retta per la frequenza degli istituti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, la restituzione alle famiglie delle somme di cui in premessa.
9/2463/61. Lollobrigida, Meloni, Varchi, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene interventi per il rinvio delle procedure di svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020;
in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2020, non sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative dell'anno 2020;
la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni italiani soprattutto quelli di piccole dimensioni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, sono messi a dura prova dall'emergenza coronavirus, in considerazione dei maggiori oneri, delle entrate ridotte che avranno un impatto molto negativo sui bilanci comunali approvati e in corso di approvazione nel 2020 e con ripercussioni negli anni successivi;
l'azione amministrativa dei sindaci e delle amministrazioni è stata esposta alle conseguenze dell'emergenza, che durerà per anni, pertanto i risultati del loro mandato elettorale sarà falsato, sia per le scelte economiche, sia in quelle gestionali, sia per la qualità dei servizi;
le performance del mandato dei sindaci soprattutto dei piccoli comuni e di quelli montani non potrà essere valutato dai cittadini al pari di altri mandati, poiché non era mai accaduto che si dovessero confrontare con una pandemia mondiale e il primato europeo di morti da coronavirus,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere il numero dei mandati previsti dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 56/2014, da tre a quattro per i sindaci dei Comuni con meno di tremila abitanti che concludono il loro naturale terzo mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.
9/2463/62. Silvestroni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto. «Cura Italia», predispone e disciplina numerose misure indirizzare ad ammortizzare i danni socioeconomici della crisi epidemiologica da COVID-19 sui cittadini e sulle imprese;
tra le varie misure annoverate nel decreto, figurano indennizzi per i lavoratori autonomi, cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti, bonus per l'impiego di baby-sitter, nonché timide misure a sostegno degli enti locali;
le misure hanno trovato difficile attuazione, al punto che ad oggi, il decreto 18/2020, detto «Decreto Marzo», non ha ancora dispiegato completamente i propri effetti ben oltre la metà del mese di aprile, lasciando numerosi lavoratori ed imprese in una condizione di aiuto assente o del tutto inadeguato all'emergenza economica che il Paese sta vivendo;
l'indennizzo di 600 euro stanziato dal decreto in oggetto non è modulato sulla base dei nuclei familiari, ma assume la forma di una erogazione una tantum uguale, per tutti i soggetti percettori, di un ammontare peraltro inferiore al reddito di cittadinanza;
Assoturismo ha stimato una perdita di oltre 29 miliardi di euro per l'anno 2020 per il comparto turistico, equivalente ad una riduzione di presenze a 172 milioni circa per il 2020 contro gli oltre 430 milioni di turisti nel 2019, livelli che si registravano negli anni ’60;
secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, è prevista una contrazione del prodotto interno lordo italiano del 9,1 per cento per il 2020, dati che, secondo altri osservatori internazionali può anche peggiorare, riportando il PIL italiano ai livelli di venti anni fa;
sono varie le agenzie di rating internazionali che hanno valutato l'estrema negatività del quadro economico, stime secondo le quali oltre un'azienda italiana su dieci sarebbe a rischio di fallimento e chiusura con le misure attualmente in vigore;
l'ingente perdita di flussi turistici stimata per il 2020, nonché la perdita ingente di liquidità a danno dei cittadini reca con sé l'evidente conseguenza che numerose attività, soprattutto commerciali avranno difficoltà nel recuperare gli stessi flussi di affari antecedenti alla crisi;
si evidenzia in tal senso che gli esercizi commerciali presenti nelle aree rurali e montane soffrono un ulteriore handicap a causa della loro condizione di forte isolamento dalle aree centrali, dovuta all'assenza delle infrastrutture di collegamento essenziali,
impegna il Governo:
a) a rimodulare l'indennizzo da 600 euro di cui in premessa sulla base del numero di componenti del nucleo familiare del percettore, considerando anche di estendere la misura ai coadiuvanti familiari;
b) a prevedere forme di indennizzo per le attività economiche sul territorio nazionale anche mediante sospensione di oneri fiscali, utenze ed altre forme di pagamento per un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, anche con particolare riguardo per le attività con sede nelle aree montane;
c) a garantire alle imprese maggiormente colpite l'accesso a finanziamenti a fondo perduto o a finanziamenti a tasso zero di durata almeno decennale.
9/2463/63. Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. «Cura Italia», predispone e disciplina numerose misure indirizzare ad ammortizzare i danni socioeconomici della crisi epidemiologica da COVID-19 sui cittadini e sulle imprese;
tra le varie misure annoverate nel decreto, figurano indennizzi per i lavoratori autonomi, cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti, nonché timide misure a sostegno degli enti locali;
le misure hanno trovato difficile attuazione, al punto che ad oggi, il decreto n. 18 del 2020, detto «Decreto Marzo», non ha ancora dispiegato completamente i propri effetti ben oltre la metà del mese di aprile, lasciando numerosi lavoratori ed imprese in una condizione di aiuto assente o del tutto inadeguato all'emergenza economica che il Paese sta vivendo;
in sede di conversione in legge, il decreto-legge n. 18/2020 è stato integrato con alcune misure a sostegno del settore florovivaistico, ossia l'estensione alle aziende del settore della sospensione dei termini per i versamenti e gli adempimenti relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente ed assimilati;
si rileva che la predetta misura è totalmente insufficiente, inefficace ed inadeguata per sostenere un comparto che per l'anno 2020, prevede una perdita di almeno il 70 per cento del proprio fatturato;
l'intero comparto florovivaistico italiano vale complessivamente più di 2 miliardi di euro, con oltre centomila addetti in ventisettemila aziende, corrispondenti ad una superficie agricola lavorata di quasi ventinovemila ettari;
la chiusura delle attività produttive predisposta dal Governo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha colpito duramente il comparto, al punto che la chiusura dei mercati nel periodo compreso da febbraio a maggio, colpisce il periodo dove si piazza solitamente 1'80 per cento delle vendite annuali del settore;
esclusa la stagionalità intercorrente da febbraio a maggio, in tutto il resto dell'anno le aziende del settore devono affrontare prevalentemente costi di produzione e di commercializzazione delle piante, in quanto le aziende agricole fornitrici cominciano le semine nei mesi di giugno e di luglio, sostenendo tutti i relativi costi del nuovo impianto e della manodopera per la coltivazione, costi che in assenza di fatturato e liquidità – sono insostenibili per l'intero comparto;
secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, è prevista una contrazione del prodotto interno lordo italiano del 9,1 per cento per il 2020, dati che, secondo altri osservatori internazionali può anche peggiorare, riportando il PIL italiano ai livelli di venti anni fa,
impegna il Governo:
a) a istituire un fondo nazionale, con dotazione di almeno 200 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse siano destinate a interventi a sostegno dei danni diretti ed indiretti e della perdita di reddito degli operatori del comparto florovivaistico. anche con il fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese del comparto;
b) a sospendere i costi dello smaltimento rifiuti derivanti da lotti invenduti di fiori recisi e di piante prodotte nei complessi di serre e vivai a fini commerciali tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
c) a garantire, anche con riguardo a tutte le piccole e medie imprese sul territorio nazionale, la possibilità di accesso di finanziamenti a fondo perduto o di finanziamenti a tasso zero di durata decennale.
9/2463/64. Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
come noto, il cosiddetto lockdown disposto per contenere e arginare l'emergenza sanitaria da COVID-19, ha determinato un forte crollo dell'economica a cui è conseguito, inevitabilmente, una generale crisi di liquidità;
in tale situazione, tra le misure utili a sostegno delle attività colpite, rientrano provvedimenti di sospensione/rinuncia ai canoni di affitto di locali, strutture e impianti adibiti allo svolgimento di attività non ritenute essenziali che hanno dovuto disporre, incondizionatamente, la chiusura, per cooperare al necessario, urgente e prioritario contenimento del virus;
sono state particolarmente colpite dagli interventi di contrasto all'epidemia molti operatori del commercio, nonché, le strutture adibite ad attività sportive, culturali e turistiche, poiché destinatarie di un blocco totale;
pertanto, considerando che molte delle predette attività vengono svolte in locali conferiti in locazione dai Comuni, sarebbe auspicabile che gli stessi provvedano alla rinuncia dei relativi canoni, durante questa fase di estrema urgenza;
al fine di escludere che tale misura resti a carico dei Comuni, si ritiene necessario accantonare delle risorse finanziarie, affinché il governo possa provvedere a coprire le minori entrate determinate dalla rinuncia/sospensione dei canoni di locazione da emergenza Coronavirus,
impegna il Governo
a valutare l'istituzione di un Fondo le cui risorse finanziarie siano destinate a coprire le minori entrate degli Enti territoriali, i quali dispongano la sospensione/rinuncia dei canoni di affitto di locali, strutture e impianti, entro il periodo che va da marzo a dicembre 2020, per attività colpite dall'emergenza coronavirus.
9/2463/65. Rizzetto, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolare, l'articolo 78 prevede numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca, e il comma secondo del medesimo articolo istituisce un Fondo con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari o per ristrutturare i debiti con la copertura dei costi degli interessi sui mutui maturati nel corso degli ultimi due anni nonché per sostenere le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività;
l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha determinato l'impossibilità per i marittimi imbarcati sulle unità di pesca di garantire la prevista distanza minima di un metro e, di conseguenza, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, ma piuttosto per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica;
in questo quadro occorre, pertanto, garantire anche uno specifico sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, e a tal fine appare opportuno prevedere la liquidazione del Fondo della misura sociale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 205 del 2017 e all'articolo 1, comma 673, della legge n. 145 del 2018, riguardante il periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle annualità 2018 e 2019,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre specifici strumenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori di cui in premessa, se del caso attraverso la liquidazione del citato Fondo.
9/2463/66. Acquaroli, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 65 del provvedimento in esame si dispone il riconoscimento di un credito d'imposta, per l'anno 2020, pari al 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili, relativo allo scorso mese di marzo, ai soggetti esercenti attività d'impresa,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di ampliare la misura sopra citata anche per gli enti non commerciali.
9/2463/67. Caiata, Foti, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la pandemia da COVID-19 in Italia si è diffusa con particolare virulenza in alcune provincie del Nord Italia, nelle quali si conta un numero impressionante di vittime, e ciò nonostante l'attività encomiabile del personale tutto sia del personale del servizio sanitario nazionale sia di quello delle strutture private e/o convenzionate;
i sindaci, colpiti anch'essi dal decesso di alcuni colleghi, hanno svolto – e tutt'ora svolgono – un insostituibile baluardo della Stato, anche assumendo decisioni, e quindi caricandosi di responsabilità, ben oltre le proprie competenze;
per dette ragioni lo Stato non può non farsi carico di un supporto particolare a quelle provincie in cui, come detto, risulta impressionate il numero delle vittime dovuto all'epidemia da COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nei successivi provvedimenti di carattere economico che verranno emanati, di prevedere l'assegnazione di un contributo economico a fondo perduto per le provincie che risultano essere state le più colpite dal virus, con specifico – ma non esclusivo – riferimento a quelle di Piacenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, cosicché sia possibile realizzare le infrastrutture indispensabili per assicurare la ripresa economica delle stesse.
9/2463/68. Foti, Mantovani.
La Camera,
premesso che:
in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e data l'impossibilità ad adempiere nei tempi stabiliti, agli obblighi previsti per gli edifici di civile abitazione esistenti, dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio,
impegna il Governo,
a valutare l'opportunità di differire di un anno il termine indicato in premessa.
9/2463/69. Mantovani, Foti.
La Camera,
premesso che:
la crisi del COVID-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la Nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario, la coesione sociale e l'economia;
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
i quotidiani, i periodici e le edicole rivestono un cruciale ruolo di presidio informativo per i cittadini, soprattutto a livello locale, in un contesto di difficoltà come quello in corso;
nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 è stato riconosciuto alla stampa quotidiana e periodica il ruolo di servizio essenziale;
tale riconoscimento, nei recenti provvedimenti emanati dal Governo, si è concretizzato con l'esclusione dell'attività editoriale dalle attività produttive sospese e delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali;
in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella ha auspicato che «in sede parlamentare il decreto possa essere migliorato, o che in un futuro provvedimento siano inserite altre misure per il settore editoriale»;
la crisi strutturale del settore dell'editoria giornalistica ha determinato negli ultimi 11 anni un calo del 69 per cento del totale dei ricavi;
alla crisi strutturale si aggiungono i primi segnali di contrazione dell'attività economica derivanti dall'emergenza Coronavirus, con tagli rilevanti degli investimenti pubblicitari, prevalente fonte di ricavi per le aziende del settore, con cancellazioni delle campagne già pianificate, in particolare di eventi, fiere e concerti già programmati;
da una stima della Federazione Concessionarie Pubblicità il mercato pubblicitario perderà nel primo semestre del 2020 circa 450 milioni di euro, pari al 15 per cento degli investimenti complessivi. In particolare, le stime sul mezzo stampa sono di una perdita del 25 per cento sui quotidiani e del 25 per cento sui periodici, significativamente superiore alla contrazione media del mercato;
la stampa continua, comunque, a fornire un servizio di informazione puntuale, qualificato, verificato ed attendibile ai cittadini;
in assenza di immediati interventi, la tenuta finanziaria ed economica delle imprese editrici di quotidiani e periodici sarà messa a rischio,
impegna il Governo:
a prevedere nel prossimo provvedimento utile:
a) per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa;
b) per l'anno 2020, un regime fiscale straordinario per il commercio di quotidiani e di periodici, in deroga al regime vigente, con l'applicazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di una forfettizzazione della resa del 100 per cento delle copie consegnate o spedite, in luogo dell'80 per cento oggi previsto;
c) una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie con l'obbligo – in luogo della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta, anche sui quotidiani nazionali e locali.
9/2463/70. Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in particolar modo l'articolo 72-quater del suddetto disegno di legge prevede l'istituzione – presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria, volto a monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sull'intero comparto e a trovare delle soluzioni;
in Italia il comparto turistico ha inciso nel 2018 per il 13,2 per cento del PIL nazionale, rappresentando il 14,9 per cento dell'occupazione totale, pari a 3,5 milioni di occupati;
l'impatto di questa pandemia, e il relativo blocco delle attività su tutto il territorio nazionale, sta avendo effetti drammatici sull'economia e particolari ripercussioni negative per il settore turistico: dall'inizio della quarantena fino a fine maggio si contano oltre 30 milioni di turisti in meno;
prendendo come riferimento solo il turismo proveniente dall'estero, in totale, saranno oltre 180 milioni le presenze in meno considerando il periodo tra febbraio e settembre 2020;
l'emergenza determinata dal coronavirus ha prodotto conseguenze negative nel comparto turistico anche da un punto di vista lavorativo: sono oltre 500 mila solo i lavoratori stagionali a rischio;
secondo i dati diffusi da Confturismo ed elaborati dal WTTC, il comparto turistico italiano, nelle migliori delle ipotesi, subirà perdite pari a 120 miliardi di euro per il solo 2020. Questo avverrebbe a causa del congelamento di tutti i settori legati al turismo: dall'enogastronomia alle strutture ricettive, allo shopping, ai trasporti, alla fruizione del patrimonio storico e culturale fino alla competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali;
in considerazione dei danni subiti dall'intero settore, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sarebbe doveroso da parte delle Istituzioni riconoscere formalmente l'epidemia da COVID-19 come una calamità naturale ed evento eccezionale, dichiarando lo «stato di crisi» per il settore turistico italiano;
è necessario dare risposte celeri ad uno dei settori che maggiormente traina l'economia italiana, soprattutto se questo è uno dei pochi che fa sperare in una ripresa rapida e diffusa dopo la crisi, tenendo ben presente che, secondo dati del Conto Satellite del Turismo (CST) – ISTAT, 100 euro di transazioni nel turismo ne generano ulteriori 86 in altri settori, secondo il meccanismo dei moltiplicatori;
a causa dell'impossibilità di un turismo proveniente dall'estero per la stagione in arrivo, si necessitano delle misure che possano agevolare il turismo effettuato da cittadini italiani. Secondo un sondaggio di Confturismo, effettuato in collaborazione con SWG: 1'83 per cento degli italiani vorrebbe effettuare una vacanza nel territorio nazionale una volta conclusa l'emergenza; il 16 per cento teme di non avere una disponibilità economica sufficiente per farla; il 44 per cento degli intervistati la farebbe se potesse detrarre parte del suo costo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dichiarare, anche mediante interventi normativi futuri, lo stato di crisi per il settore turistico italiano al fine di introdurre misure a compensazione dei danni subiti dalle imprese operanti nel settore a causa dell'epidemia da COVID-19.
9/2463/71. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caretta, Ciaburro, Prisco.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, impegnato in prima linea nella lotta contro l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche un sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese clic sono alle prese con la crisi economica che la pandemia ha portato con sé;
in particolare, l'emergenza sanitaria che sta colpendo duramente l'Italia, ha, di fatto, paralizzato l'attività professionale forense, rendendo difficoltoso, se non impossibile, per gli avvocati incassare le proprie parcelle, in quanto, è comprensibile che molti assistiti non siano nella condizione di poter onorare i pagamenti;
l'attività penale e civile è stata praticamente sospesa, salvo casi particolari, ma i professionisti continuano a sostenere i costi fissi relativi ai rispettivi uffici, pur vedendo sensibilmente diminuiti, se non azzerati, gli incassi;
vieppiù, per le categorie iscritte a Ordini professionali, nei vari decreti emessi in questo periodo emergenziale non sono stati previsti interventi di sostegno al reddito e alla liquidità;
gli avvocati, in queste condizioni, non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento e non possono più permettersi di attendere oltre il pagamento dei propri crediti maturati relativi alle prestazioni rese in regime di gratuito patrocinio o nelle difese d'ufficio, laddove siano a carico dello Stato;
molti avvocati attendono da tempo, e in alcuni casi anche da anni, il saldo degli onorari riferiti, appunto, ad attività di gratuito patrocinio: in certi casi i compensi sono già stati liquidati dai giudici, a seguito di fatture emesse in anni passati, e quindi è la cancelleria che deve procedere a far arrivare materialmente i soldi sul conto del professionista; in altri, il giudice non ha ancora emesso il provvedimento di liquidazione, che risulta pertanto pendente, a fronte di un lavoro già fatto e finito,
impegna il Governo:
a provvedere immediatamente alla liquidazione ed al pagamento dei compensi professionali spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e ai difensori di ufficio di imputati irreperibili o insolvibili;
a provvedere immediatamente alla liquidazione ed al pagamento dei compensi professionali spettanti agli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
ad attivare strumenti di sostegno al reddito anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali private e, in particolare:
a) la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2010 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020;
b) la sospensione o la previsione di un credito di imposta per quanto dovuto dai professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo emergenziale.
9/2463/72. Varchi, Maschio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula contiene, tra l'altro, una norma specifica che sospende, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale. Sostituendo i predetti incontri con collegamenti audio video o sospendendoli del tutto in caso di eventuali difficoltà tecniche;
occorre chiarire tuttavia che le visite protette genitori figli in spazio neutro, per la maggioranza dei casi, vengono predisposte dal giudice per i figli minorenni di genitori che attraversano fasi conflittuali, un divorzio, una separazione o una cessata convivenza, che hanno generato delle difficoltà o la totale interruzione nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario;
privare il bambino dell'incontro con il genitore non affidatario, o in alcuni casi con entrambi i genitori, in questa fase di grave emergenza sanitaria, potrebbe rappresentare un inutile ed ingiustificato sacrificio per il minore stesso. Una lesione del diritto ad avere un rapporto affettivo continuativo con entrambi i genitori, garantito proprio dagli incontri in spazio neutro, diritto già messo a dura prova dalle tipiche situazioni di conflitto che si vengono a creare dopo la separazione; come noto, una recente raccomandazione della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio, intervenuta in materia di incontri protetti e visite genitoriali, ha chiesto di disporre la sospensione su tutto il territorio nazionale delle visite protette stabilite esclusivamente in pendenza di procedimento penale per reati di cui all'articolo 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69, (c.d. Codice Rosso), ossia nei casi di violenza domestica e di genere ai danni della madre;
pertanto, alla luce di tale indicazione della Commissione, nonché al fine di tutelare l'interesse primario del minore, pur mantenendo l'ipotesi di incontri con modalità da remoto a causa dell'emergenza epidemiologica venutasi a verificare nel nostro Paese, sarebbe auspicabile garantire comunque la continuità degli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, sia per i minori ospiti nelle strutture, sia per quelli collocati presso uno dei genitori, con l'esclusione dei casi in cui si proceda per taluno dei delitti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69,
impegna il Governo:
a consentire la continuità degli incontri protetti genitori figli già autorizzati dal tribunale, per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentano le misure del distanziamento sociale, salvo i casi in cui si proceda per taluno dei delitti di cui alla citata legge n. 69 del 2019, ove sono da utilizzarsi in via esclusiva le modalità da remoto disposte dal provvedimento in esame;
ad adottare protocolli di sicurezza obbligatori anti contagio, da parte del titolare o gestore degli spazi neutri, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla salute di tutte le parti coinvolte e, qualora non possibile per le ragioni indicate in premessa, garantire, tramite i medesimi servizi per i minorenni, la disponibilità di mezzi informatici per assicurare la possibilità a tutti di effettuare collegamenti da remoto audio-video, nonché a monitorare quali sono gli enti che hanno sospeso gli incontri tra genitori e figli.
9/2463/73. Giannone, Boldrini, Ascari, Martinciglio, Bruno Bossio, Sarli, Casa, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Papiro, Serracchiani, Carnevali, Ciampi, Baldini, Frate, Pezzopane, Muroni, Giordano, Deiana, De Lorenzo, Benedetti, Aprile, Villani, Elisa Tripodi, Incerti, Ehm, Bonomo.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'adozione delle misure di confinamento (lockdown) e il conseguente fermo di molte attività economiche, le normali dinamiche di mercato risultano alterate, in un quadro di crisi economica generale che prevede un calo di diversi punti del PIL, con conseguente incremento della disoccupazione e ricadute negative sull'economia reale e sulle fasce più deboli della popolazione;
al di là del caso eclatante delle mascherine, si segnalano singolari aumenti di prezzi in diversi settori produttivi, come ad esempio, nella filiera agroalimentare, dove, secondo Coldiretti, i prezzi di frutta e verdura nel mese di marzo sarebbero saliti a un tasso quaranta volte superiore rispetto al dato medio diffuso dall'Istat, che ha registrato aumenti superiori al 4 per cento;
esiste presso il Ministero dello sviluppo economico un Osservatorio prezzi e tariffe, sulla cui attività, da tempo, non si hanno più notizie,
impegna il Governo
a tutelare utenti e consumatori, monitorando attentamente, con tutti gli strumenti necessari, l'andamento dei prezzi di beni e servizi.
9/2463/74. Baldelli, Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
nel 2019 l'Italia quanto a traffico crocieristico, secondo il Sole 24 Ore, è stata la prima nazione del Mediterraneo, coprendo circa il 40 per cento del totale dell'area. Più nel dettaglio, secondo il report Italian Cruise Watch, che analizza i dati di traffico del settore, Civitavecchia consolida la propria leadership in classifica con 2,69 milioni di passeggeri movimentati ed 827 toccata nave. Dei crocieristi il 50 per cento raggiunge Roma, mentre quasi il 40 per cento si ferma a Civitavecchia per un totale pari a oltre 700 mila turisti. Secondo di poco in tutta Europa, come numero di passeggeri, solamente a Barcellona e di gran lunga primo in Italia. I numeri confermano una crescita costante che rappresenta, anche in prospettiva, un'opportunità per il territorio. Sotto questo aspetto, il porto di Civitavecchia si pone infatti come perno strategico per l'intero comprensorio circostante che comprende aree di pregio e di grande interesse turistico come le necropoli di Cerveteri e Tarquinia (Patrimonio Unesco), i Monti della Tolfa, il lago di Bracciano, le località balneari di Santa Marinella, Santa Severa e Ladispoli che dovranno proseguire in sinergia rafforzando l'offerta turistica integrata e migliorando i servizi connessi;
il 18 ottobre 2019 l'Ansa ha riportato che le previsioni per il 2020 per il traffico crocieristico negli scali nazionali sarebbero dovute essere da record. Il report di «Risposte turismo» illustrato a Cagliari in occasione della nona edizione dell’Italian Cruise Day ha parlato di 13,07 milioni di passeggeri movimentati (+6,2 per cento sulle stime precedenti);
inoltre nei primi nove mesi 2019 i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta hanno movimentato complessivamente 11,12 milioni di tonnellate di merci (pur con una flessione del –11,6 per cento sullo stesso periodo del 2018) grazie ad un numero molto consistente di addetti e creando lavoro diretto e per l'indotto;
con gli eventi pandemici del 2020 le previsioni economiche indicano importanti cali di produzione a livello nazionale con ripercussioni ineludibili anche sul transito di merci, e passeggeri, viste anche le restrizioni dei movimenti poste in essere;
la città di Civitavecchia ed il suo hinterland a causa della sua specificità legata soprattutto alle attività connesse al porto è oggettivamente una delle più colpite dalla pandemia COVID-19,
impegna il Governo
nell'ambito delle misure per far fronte all'attuale emergenza e per favorire la piena ripartenza del sistema produttivo, ad intraprendere azioni concrete che tengano conto della specificità del tessuto produttivo di Civitavecchia, fortemente penalizzato in questa fase e in particolare azioni per il rilancio delle attività portuali che, come descritto in premessa, sono assolutamente centrali nell'economia della città, della regione Lazio e dell'Italia tutta.
9/2463/75. Battilocchio.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 è stato riconosciuto alla stampa quotidiana e periodica il ruolo di servizio essenziale;
tale riconoscimento, nei recenti provvedimenti emanati dal Governo, si è concretizzato con l'esclusione dell'attività editoriale dalle attività produttive sospese e delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali;
la crisi strutturale del settore dell'editoria giornalistica ha determinato negli ultimi 11 anni un calo del 69 per cento dei totale dei ricavi (da vendita delle copie e da pubblicità);
alla crisi strutturale si aggiungono i primi segnali di contrazione dell'attività economica derivanti dall'emergenza Coronavirus, con tagli rilevanti degli investimenti pubblicitari, prevalente driver di ricavi per le aziende del settore, con cancellazioni delle campagne già pianificate, in particolare di eventi, fiere e concerti già programmati;
la Federazione Concessionarie Pubblicità (FCP) stima per il mercato pubblicitario una perdita per i primi 6 mesi del 2020 di circa 450 milioni di euro, pari al 15 per cento degli investimenti complessivi. In particolare le stime sul mezzo stampa sono di una perdita del 25 per cento sui quotidiani e del 25 per cento sui periodici, significativamente superiore alla contrazione media del mercato;
la stampa continua comunque a rendere un servizio di informazione puntuale, qualificato, verificato ed attendibile ai cittadini, di particolare valore ed efficacia nel contrasto attivo alla diffusione di false informazioni;
tale situazione, in assenza di immediati interventi, metterà a serio rischio la tenuta finanziaria ed economica delle imprese editrici di quotidiani e periodici per sostenere l'informazione di qualità, tale da limitare l'impatto delle perdite derivanti dall'emergenza sanitaria,
impegna il Governo:
a prevedere nel prossimo provvedimento utile:
per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa;
per l'anno 2020, un regime fiscale straordinario per il commercio di quotidiani e di periodici, in deroga al regime vigente, con l'applicazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di una forfettizzazione della resa del 100 per cento delle copie consegnate o spedite, in luogo dell'80 per cento oggi previsto;
una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie con l'obbligo — in luogo della mera facoltà — di pubblicazione degli avvisi d'asta, anche sui quotidiani nazionali e locali.
9/2463/76. Casciello, Palmieri.
La Camera,
premesso che:
il Sistema Sanitario Nazionale sta attualmente attraversando in tutto il territorio italiano una delle sfide più difficili a causa dell'emergenza COVID-19;
all'emergenza in atto non giova l'oggettiva e notoria carenza strutturale di risorse professionali mediche specialistiche;
il comma 521 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevede lo stanziamento di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
tali risorse hanno la grande probabilità di rivelarsi insufficienti sia a fronteggiare la carenza strutturale che quella contingente di medici specialisti nel breve termine in questo momento di crisi straordinaria,
impegna il Governo
a valutare, ai fini di una più efficace lotta al COVID-19, la possibilità di aumentare, nel primo provvedimento utile, il numero di contratti di formazione specialistica dei medici per il prossimo triennio, garantendo lo stanziamento dei fondi necessari a finanziare i tali contratti di formazione, ricorrendo, ove possibile, anche a risorse europee.
9/2463/77. Siani, Miceli, Navarra.
La Camera,
premesso che:
le misure adottate per l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha portato alla chiusura delle scuole e alla sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, obbligando tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione a un improvviso cambio di passo e ad attivare la didattica a distanza per garantire la continuità dell'erogazione dei servizio scolastico e, contemporaneamente, non far perdere il contatto della scuola con i bambini e con i ragazzi;
il provvedimento in esame reca tra l'altro misure volte a sostenere le istituzioni scolastiche statali con particolare attenzione alle risorse finanziarie e tecnologiche necessarie alla organizzazione dell'attività didattica a distanza, anche attraverso piattaforme valide e sicure;
in questo momento di emergenza e complessità, appare estremamente importante assicurare la continuità dell'attività didattica per tutti gli alunni e gli studenti delle scuole pubbliche tra cui, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sono annoverate anche le scuole paritarie le quali, oltre alla necessità di mettere in campo risorse aggiuntive per la didattica a distanza, si sono trovate a confrontarsi con la sospensione del pagamento delle rette da parte delle famiglie a causa dalle forti ripercussioni economiche sui redditi che le misure di contenimento stanno determinato;
tali costi per l'attivazione della DaD si aggiungono alle spese già sostenute per lo svolgimento dell'anno scolastico in corso, a fronte però di minori entrate;
in Italia ci sono oltre 12.000 scuole paritarie, sono circa 900.000 gli alunni e gli studenti che le frequentano, sono più di 140.000 i lavoratori, tra personale docente e personale amministrativo, che permette loro di funzionare;
le rilevanti difficoltà economiche che le famiglie si troveranno a dover affrontare nel medio periodo si ripercuoteranno sulla loro concreta possibilità di esercitare la libertà di scelta educativa, con conseguente compromissione del pluralismo educativo in quanto, è noto, con l'avanzare di uno stato di crisi il ricorso alle scuole paritarie diminuisce e il peso economico nella scelta del modello scolastico assume un ruolo significativo;
è necessario non discriminare i lavoratori delle scuole paritarie che contribuiscono quotidianamente al funzionamento del sistema educativo,
impegna il Governo
ad assumere azioni concrete per sostenere il settore delle scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il segmento della scuola dell'infanzia, e contribuiscono alla realizzazione delle finalità di istruzione che la Costituzione attribuisce allo stesso sistema scolastico, cui peraltro lo Stato non riuscirebbe a far fronte, prevedendo concreti interventi di natura economica, rivolti sia alle scuole che alle famiglie, nella forma di sostegno diretto o indiretto, anche al fine di sancire la parità sostanziale tra istituzioni educative statali e istituzioni educative private, e di assicurare l'esercizio, da parte delle famiglie, del diritto di scegliere il modello di istruzione da impartire
9/2463/78. Aprea, Gelmini, Palmieri, Spena, Bagnasco, Casciello, Marin, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
i Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) introdotti dalla legge di bilancio 2017 e integrati con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 per sostenere l'economia reale hanno riscosso successo presso i risparmiatori italiani, imponendosi come una forza di crescita del sistema imprenditoriale del Paese e come una fonte di finanziamento alternativa al canale bancario per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) quotate;
i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione previsti dalla normativa esistente hanno consentito ai Pir di funzionare bene all'interno di portafogli liquidi, tipicamente appannaggio di una clientela retail, contenendo il rischio insito negli investimenti in Pmi quotate e tarandolo a un livello adeguato alle esigenze dei risparmiatori persone fisiche, che trovano nel fondo aperto e di pronta liquidabilità lo strumento di investimento di elezione;
un successo suffragato dai numeri: l'avvento dei Pir ha infatti contribuito all'incremento registrato nel numero di quotazioni nel segmento AIM Italia di Borsa Italiana, quello dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. Prova ne sia che dal 2017 si sono registrate oltre 80 offerte pubbliche iniziali, o Ipo, per un controvalore di raccolta in equity pari a circa 3 miliardi di euro;
è necessario però fare ancora di più a sostegno dell'economia reale e dello sviluppo del mercato finanziario nazionale. L'industria del risparmio gestito può fare la sua parte favorendo in maniera ancora più decisa e consistente il collegamento del risparmio verso investimenti in imprese di minori dimensioni, così da fornire un contributo concreto al lavoro che il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico stanno mettendo in campo per rilanciare gli investimenti nel Paese;
la sfida collegata a questo obiettivo è quella di creare dei portafogli maggiormente vincolati ai segmenti di mercato meno liquidi, ma proprio per questo ancora più vicini alle imprese più piccole;
pur potendo comunque investire in asset illiquidi, i Pir esistenti non risultano del tutto adatti allo scopo. La causa è duplice ed è insita nel vincolo di investimento di 30 mila euro all'anno e nel limite di concentrazione al 10 per cento, limitazioni giuste e necessarie per costruire portafogli pienamente liquidi;
di converso, per accentuare il ruolo del risparmio come risorsa finanziaria collettiva convogliandolo su investimenti illiquidi, si rende necessaria la definizione di una serie di elementi ulteriori — che attengono alla clientela di riferimento, a soglie di investimento più capienti e a un universo investibile strettamente vincolato alla componente liquida — che escono dall'alveo dei Pir così come li conosciamo oggi;
per tali ragioni è opportuno sostenere il lancio di un Pir specializzato in Pmi. Si tratta di uno strumento alternativo e complementare al Pir ordinario, votato agli investimenti in strumenti non quotati, scambiati sui cosiddetti mercati privati. Pir ordinari e alternativi possono esplicare i loro effetti a beneficio delle imprese oggetto di investimento con un effetto sinergico;
rispetto ai Pir ordinari, i Pir Alternativi sono rivolti soprattutto alla clientela più patrimonializzata. Trattandosi di investimenti illiquidi, che richiedono tempi lunghi di investimento e che si caratterizzano per un alto livello di rischiosità, l'introduzione di incentivi fiscali a favore dei Pir Alternativi potrebbe infatti incoraggiare l'afflusso di risorse da parte della clientela più «evoluta», che può beneficiare di una soglia di investibilità molto più elevata in strumenti più rischiosi e complessi, nonché di una maggiore capacità di detenzione dei titoli nel lungo e lunghissimo termine (10 anni);
considerato che l'oggetto dell'investimento dei Pir Alternativi è tipicamente illiquido — e tenuto conto che tali tipologie di investimento vengono realizzate principalmente tramite veicoli di investimento di tipo chiuso — è fondamentale che i limiti delle somme o i valori destinabili al Pir alternativo siano più alti di quelli previsti per il Pir ordinario, che ricordiamo essere pari a un massimo di 30.000 euro all'anno fino al raggiungimento di un totale di 150.000 euro;
giova sottolineare che i Pir Alternativi, al pari di quelli ordinari, sono dei contenitori che possono assumere qualsiasi forma purché rispettino i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa; tuttavia, considerato l'oggetto di investimento tipicamente illiquido (azioni anche non quotate di Pmi di piccole dimensioni, prestiti e crediti delle predette imprese), meglio si prestano a essere realizzati tramite l'utilizzo di veicoli di investimento per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt;
occorrerebbe mutuare i limiti previsti dalla normativa sugli Eltif, che contemplano una soglia di 150.000 euro all'anno per un importo complessivo non superiore a 1.500.000 di euro;
sarebbe opportuno — considerate le modalità di partecipazione a tali veicoli di investimento, che richiedono un consistente investimento iniziale e che spesso non consentono versamenti successivi — prevedere un limite annuo più elevato;
per quanto riguarda, invece, tutte le altre disposizioni relative al funzionamento del Pir (holding period, divieti di investimenti, e altro) troverebbero applicazione le regole applicabili ai Pir ordinari;
per quanto riguarda la rimodulazione dei vincoli di investimento, che incidono direttamente sulla composizione dei Pir Alternativi, sarebbe auspicabile modificare la disciplina dei Pir introducendo specifici vincoli qualora l'investimento sia diretto, per almeno il 70 per cento del valore complessivo del piano, a beneficio di imprese di piccole dimensioni. Si ritiene, inoltre; essenziale modificare sia l'oggetto dell'investimento agevolato — includendovi fonti di finanziamento alternative a quelle del canale bancario — sia i limiti alla concentrazione agli investimenti;
in particolare, per quanto concerne l'oggetto dell'investimento agevolato, i benefici fiscali previsti dalla normativa Pir dovrebbero essere estesi anche a favore di piani di risparmio che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo in:
1) strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE Mib e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (percentuale che nei Pir ordinari ammonta attualmente al 3,5 per cento del valore complessivo del piano);
2) in prestiti erogati alle predette imprese;
3) in crediti delle medesime imprese;
con riferimento ai limiti alla concentrazione degli investimenti, al fine di garantire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento a favore della medesima impresa — o di imprese appartenenti al medesimo gruppo – sarebbe opportuno che per i Pir Alternativi l'attuale vincolo di concentrazione del 10 per cento debba essere elevato al 20 per cento,
impegna il Governo:
a valutare con particolare attenzione quanto descritto in premessa al fine di porre in essere ogni iniziativa normativa, sin dal prossimo provvedimento utile, per introdurre una nuova tipologia di Pir alternativo che sia di ulteriore supporto alle piccole e medie imprese così violentemente colpite dalla crisi in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione sull'intero territorio nazionale del COVID-19;
a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative volte a lanciare un'emissione di Btp Covid-19 Italia interamente dedicata a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale, stimolando così gli italiani a sottoscrivere titoli del debito pubblico e usufruendo così delle agevolazioni fiscali previste per i nuovi Pir Alternativi.
9/2463/79. Giacomoni, Mandelli, Pella, D'Ettore, D'Attis, Giacometto.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati diffusi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a marzo diminuiscono dell'85 per cento le immatricolazioni di autovetture;
ciò rappresenta il più grave calo di sempre nel mercato dell’automotive che rappresenta una delle filiere più strategiche del sistema Paese;
la risoluzione in tempi non brevi della drammatica crisi sanitaria da COVID-19, con gli effetti che si stanno abbattendo sull'economia nazionale e il tracollo, senza precedenti nella sua dimensione e velocità, che ne potrebbe seguire, porterà verosimilmente nei mesi di aprile e maggio ad un sostanziale azzeramento delle immatricolazioni di veicoli in Italia;
secondo l'UNRAE, in assenza di profondi e significativi interventi di sostegno sul settore auto, il 2020 potrebbe chiudersi con meno 500 mila immatricolazioni di veicoli, lasciando sul campo quasi 1 punto di PIL e un ulteriore aggravamento dello stato di anzianità del mercato circolante, uno dei più vecchi e pericolosi d'Europa;
l'impatto sull'economia del lavoro e sulla filiera è stimato dagli operatori in una perdita di circa il 15-20 per cento della forza lavoro;
oltre alle ancora non chiare misure di sostegno finanziario per proteggere la liquidità delle imprese ed evitare il crollo dell'intero sistema, si rende necessario un robusto aumento dei fondi per la rottamazione dei veicoli, allargando l'incentivo non solo ai veicoli elettrici e ibridi, e l'allineamento della fiscalità delle auto aziendali ai principali paesi europei;
appare chiaro che la situazione di crisi in cui versa il mercato dell’automotive produrrà degli effetti a catena che si estenderà a tutto il suo indotto, senza considerare la necessità di avviare un percorso di sostituzione, con appositi incentivi e strumenti di sostegno nei confronti dei soggetti economicamente più deboli, tutto il parco automobilistico inquinante presente in Italia,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza sin dal prossimo provvedimento utile con specifiche misure di sostegno in favore del settore dell’automotive alla luce di quanto descritto in premessa considerata la drammatica situazione che sta investendo il settore automobilistico al fine rilanciare una filiera che occupa 160.000 persone nel nostro Paese al netto di tutto il suo indotto.
9/2463/80. Martino, Giacomoni.
La Camera,
premesso che:
appare quanto mai indispensabile rispondere all'esigenza perequativa di sollevare dal pagamento dei canoni di locazione relativi al quadrimestre marzo/giugno 2020 le attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa di misure restrittive adottate dall'autorità per il contenimento della pandemia;
di converso, ai titolari di immobili rientranti nelle predette categorie catastali A10, C, e D, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, si potrebbe applicare l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito da locazione in ragione del periodo e nella misura in cui non è percepito il canone derivante da locazione, ma soprattutto destinare a titolo di ristoro contributi monetari da parte dello Stato;
appare opportuno realizzare soluzioni che abbiano anche un'importante efficacia deflattiva su tutta una lunga teoria di cause che nel prossimo futuro, in difetto di accordo bonario tra conduttori e locatori, dovranno essere intraprese tra locatori e conduttori e che congestioneranno i tribunali. Tali cause, in assenza di un dato normativo che risolva a priori ogni contrasto, avranno più che presumibilmente ad oggetto la pretesa di pagamento dei canoni di locazione non saldati da parte dei locatori, piuttosto che la contrapposta richiesta da parte dei conduttori di loro riduzione o di accertamento di loro non debenza, e ciò quantomeno per tutto il periodo in cui gli stessi conduttori, a causa di provvedimenti della pubblica autorità, abbiano dovuto subire la chiusura o la sospensione oppure la restrizione delle attività;
posto che la diffusione sul territorio nazionale del virus da COVID-19 appare, anche alla luce del cosiddetto decreto-legge Cura Italia, un evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, parrebbe oltremodo opportuno ipotizzare una legale perequazione tra i diritti dei locatori rispetto a quelli dei conduttori danneggiati dal COVID-19;
come noto l'emergenza pandemica ha infatti generato variegati divieti imposti non solo con decreti-legge e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ma anche con ordinanze regionali, provvedimenti aventi ad oggetto l'impedimento e/o la limitazione nell'esercizio di attività imprenditoriali e professionali molto spesso esercitate in unità immobiliari condotte in locazione, generando l'impossibilità o, quantomeno, la seria difficoltà per i soggetti colpiti di adempiere al pagamento del canone;
occorre evitare di gravare le suddette categorie, in quanto e se, si ribadisce, temporaneamente limitate ad esercitare le loro attività nonché economicamente danneggiate, dall'obbligo di pagamento del canone di locazione così evitando la necessità di adire l'autorità giudiziaria per dirimere ogni inerente controversia;
in ordine poi alla specifica fondatezza delle ragioni della categoria di conduttori temporaneamente limitata o impossibilitata a godere del bene condotto in locazione e, quindi, dell'opportunità di dettare un bilanciamento tra gli opposti interessi, non solo corre l'obbligo citare l'articolo 91 del sopra citato decreto Cura-Italia che introduce una disposizione (tuttavia di carattere generale e, quindi, in difetto di adeguata e concreta specificazione, necessariamente destinata ad essere declinata in sede contenziosa) diretta a mitigare le conseguenze dell'inadempimento qualora le stesse derivino dal «...rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto» precisando che tale situazione «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.» ma ci si riporta, a titolo meramente esemplificativo, anche:
all'articolo 1256, secondo comma, codice civile ove si prevede il caso della «impossibilità temporanea» stabilendo come l'impossibilitato non sia «...responsabile del ritardo nell'adempimento»;
all'articolo 1258 codice civile ove si prevede che, se la prestazione sia divenuta impossibile solo in parte, il debitore si liberi dall'obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile;
all'articolo 1464 codice civile sull'impossibilità parziale sopravvenuta, in cui si stabilisce come, qualora la prestazione di una parte sia divenuta parzialmente impossibile, l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta;
all'articolo 1467 codice civile, dettato in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, che stabilisce come «...se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione... la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto»;
piuttosto che all'istituto della forza maggiore e, nello specifico, del cosiddetto «factum principis» quale scusante dell'inadempimento;
in una situazione analoga, consistente nella significativa riduzione dei volumi d'affari, si ritroveranno per un periodo temporalmente indefinibile, ma che presumibilmente si protrarrà ben al di là della durata delle chiusure obbligatorie, tutte le attività legate al turismo. Si consideri, per il settore alberghiero non solo la riduzione degli arrivi, ma anche la necessità di assicurare le distanze sia per la clientela che per il personale. Analoga considerazione per il settore della ristorazione. Tali impatti saranno evidenti non solo in termini di attività esercitata, ma anche in termini di area di collocazione dell'esercizio commerciale;
che riequilibrando i diritti del conduttore rispetto a quelli del locatore, da ultimo potrà pure concorrere ad evitare che molte locazioni siano oggetto di domanda giudiziale di risoluzione, qui solo ricordando come l'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392 preveda che il sopravvenire di gravi motivi, come quelli che parrebbe de plano rivestire l'attuale situazione emergenziale, legittimi il conduttore all'esercizio del diritto di recesso, giacché «...indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandati»;
che appare opportuno adottare in modo proporzionale misure compensative sia di carattere fiscale che di natura monetaria in favore dei locatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare in modo organico le problematiche esposte in premessa, dando seguito all'esigenza perequativa di sollevare dal pagamento dei canoni di locazione relativi al quadrimestre marzo/giugno 2020 le attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a causa di misure restrittive adottate dall'autorità per il contenimento della pandemia;
ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a calmierare i canoni di locazione delle attività che, dopo la fine dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale, abbiano ricavi inferiori al 40 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
ad introdurre disposizioni, anche di deroga temporanea alle norme del codice civile esposte in premessa, volte a favorire le possibilità di ricontrattazione dei contratti di locazione per le attività operanti nel settore del turismo o collocate in aree turistiche, per le quale si sia evidenziata una rilevante riduzione del volume di affari, secondo un principio di condivisione della crisi tra Stato, locatori e conduttori, valutando ad esempio l'adozione della misura della cedolare secca o della riduzione dei carichi fiscali sul locatore, a fronte di una riduzione dei canoni di locazione, eventualmente da realizzare mediante accordo tra le organizzazioni imprenditoriali interessate e quelle dei proprietari degli immobili;
a valutare l'opportunità di adottare in modo proporzionale misure compensative sia di carattere fiscale che di natura monetaria a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.
9/2463/81. Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo del 20 aprile 1992 n. 285 Codice della Strada prevede una serie di agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno;
la legge n. 104 del 1992 prevede anch'essa una serie di agevolazioni e tutele per la persona con disabilità affinché possa esplicare al meglio la propria attività sia sociale che professionale, ivi incluso il diritto ad una mobilità adeguata a quella di qualsiasi altro cittadino;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità — ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 — all'articolo 20, sancisce, in particolare, l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci «ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile»;
nella stessa direzione si pone il quadro normativo europeo che dispone una serie di principi volti ad agevolare la vita dei cittadini con disabilità. Tra i principali della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea vi sono: l'articolo 21 sancisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità e l'articolo 26 stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;
diversi comuni italiani adottano delibere in violazione del suddetto quadro normativo, prevedendo il pagamento della sosta sulle strisce blu ai veicoli dotati di regolare contrassegno disabili;
spesso i veicoli dotati di regolare contrassegno sono costretti loro malgrado a sostare nelle zone a pagamento trovando — i già pochi stalli esistenti — occupati da veicoli non aventi diritto alla sosta; migliaia di cittadini con disabilità, si sono visti comminare contravvenzioni stradali per aver sostato nelle aree a pagamento nonostante fosse ben in vista l'apposito contrassegno;
tale situazione crea discriminazioni evidenti e gravi tra cittadini e tra le stesse persone con disabilità. Poiché, a seconda della propria residenza, una persona con disabilità può avere la gratuità della sosta o viceversa essere obbligato a pagare;
sin dal 2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva fornito chiaramente l'interpretazione corretta del Codice della Strada, nel parere del 6 marzo 2006 Prot. n. 107 dove «si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio»;
secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 118 del Codice della Strada al comma 2 stabilisce che i veicoli dotati di contrassegno disabili non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo nelle zone di parcheggio a tempo determinato. Confermando, secondo una logica sistemica, come non si possa applicare un criterio di sosta «orario», gratuito o a pagamento che sia, nei confronti del veicolo al servizio della persona con disabilità;
la stessa Corte di Cassazione ha ribadito nella recente ordinanza (7 ottobre 2019, n. 24936) l'illegittimità di una delibera del comune di Torino sul tema della sosta a pagamento e degli effetti discriminatori in essa contenuti. La Corte ha richiamato l'attuazione ai principi della legge n. 104 del 1992, la quale si propone di realizzare l'inserimento e l'integrazione sociale della persona affetta da disabilità (...) «garantendo altresì appositi spazi riservati ai loro veicoli, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (articolo 28, comma 10)» ;
il mondo della disabilità sta aspettando da molto tempo questo indispensabile chiarimento normativo necessario ad impedire il protrarsi di comportamenti da parte di comuni in manifesta violazione delle norme sovranazionali e nazionali;
la necessità di tale chiarimento normativo è condivisa da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento che, nel corso della legislatura, hanno più volte proposto la necessità di un esplicito chiarimento nel Codice della Strada;
la situazione di difficoltà legata all'emergenza creata dalla pandemia da COVID-19 rende ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione,
impegna il Governo
a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti d'urgenza, la gratuità della sosta sulle zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con disabilità.
9/2463/82. Pella, Versace.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del provvedimento in esame dispone che, per un lasso temporale non superiore alle 9 settimane, i datori di lavoro che, a causa delle crisi epidemiologica, sono costretti a sospendere o ridurre la propria attività, possono presentare istanza di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per i loro dipendenti, indicando nell'istanza la causale «emergenza COVID-19»;
gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 sul sistema economico e sulle imprese sono destinati a perdurare per diversi mesi mettendo seriamente a rischio numerosi posti di lavoro,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza per prorogare la fruibilità della Cassa integrazione per 6 mesi anziché per 9 settimane.
9/2463/83. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella.
La Camera,
premesso che:
le conseguenze negative prodotte dall'emergenza epidemiologica COVID-19 a livello economico sono, purtroppo, destinate a perdurare per un periodo temporale di lunga durata e rischiano di abbattersi in particolare sul tasso di occupazione, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;
al fine di rilanciare il sistema economico e tutelare il maggior numero possibile di posti di lavoro appare quanto mai necessario rendere maggiormente flessibile il ricorso a forme contrattuali più agili, come il contratto di lavoro a tempo determinato per aumentare la propensione dei datori di lavoro ad assumere anche in momenti di difficoltà e incertezza come saranno quelli post epidemia;
occorre introdurre quanto meno una deroga minima e a tempo alla normativa sancita dal cosiddetto «Decreto dignità» in materia di contratto di lavoro a tempo determinato ed in materia di lavoro in somministrazione,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa finalizzata a sospendere temporalmente le misure previste dal cosiddetto «Decreto dignità», introducendo in particolare un regime derogatorio rispetto alla disciplina vigente in materia di contratti a tempo determinato, ampliandone la durata e congelando il ricorso alle causali, ricomprendendo in tale regime derogatorio anche la normativa relativa al lavoro in somministrazione.
9/2463/84. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'emergenza prodotta dal COVID-19 anche l'emittenza radiotelevisiva sta registrando numerosi danni da essa derivanti. L'intero comparto, infatti, in queste settimane è in grande difficoltà per gli effetti riflessi della crisi che sta colpendo tutti i settori imprenditoriali, commerciali e dei servizi. Moltissime emittenti radiotelevisive locali, hanno registrato il rinvio di pagamenti per fatture già emesse, sospensione, annullamento o mancata stipula di contratti;
la chiusura di emittenti radiotelevisive, rischio che potrebbe riguardare un gran numero dei soggetti attualmente attivi, produrrebbe un danno gravissimo al diritto all'informazione, in particolare in ambito locale, con una sua considerevole restrizione, oltre che ricadute a livello occupazionale;
il decreto in esame all'articolo 89 reca opportunamente misure finalizzate al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo,
impegna il Governo
a prevedere l'erogazione in favore delle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale, risorse aggiuntive rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
9/2463/85. Zanella, D'Attis, Tartaglione.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020, comunemente denominato «Cura Italia» detta misure per fronteggiare i gravi effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e produttivo;
il Capo II del Titolo II del decreto prevede una serie di norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori;
all'interno di detto capo sono presenti una serie di articoli che destinano una indennità « una tantum» per il mese di marzo 2020, dell'importo di 600 euro, a diverse categorie di lavoratori che non possono accedere agli ammortizzatori sociali tradizionali, quali la cassa integrazione e la cassa integrazione in deroga;
i lavoratori ai quali è riconosciuta l'indennità una tantum sono i professionisti non iscritti alle casse previdenziali degli ordini professionali, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti all'Ago, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori agricoli;
a differenza delle altre categorie di lavoratori il decreto «Cura Italia» non ha riconosciuto ai professionisti iscritti alle casse previdenziali degli ordini alcun sostegno con norma di rango primario;
l'articolo 44 del decreto che stanzia 300 milioni di euro per garantire un'indennità, della quale l'importo non è specificato, a lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato o ridotto la propria attività a causa dell'emergenza COVID-19, al comma 2 prevede che i professionisti possano essere ricompresi nell'accesso a detto fondo dal decreto ministeriale cui è demandata l'attuazione dell'articolo;
il decreto 28 marzo 2020 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze ha stabilito che possono avere accesso ad un'indennità di 600 euro per il mese di marzo i professionisti iscritti agli ordini professionali, ma al tempo stesso ha imposto condizioni fortemente limitative. Infatti l'accesso all'indennità è consentito a coloro che nell'anno 2019 non abbiano avuto un reddito superiore a 35.000 euro, e a coloro che nel 2019 abbiano avuto un reddito tra i 35.000 e i 50.000 euro, ma che nel primo trimestre 2020 abbiano prodotto un reddito inferiore di almeno il 33 per cento rispetto a quello del primo trimestre 2019, ovvero che abbiano cessato la propria attività con la chiusura della propria partita iva;
le condizioni poste dal decreto ministeriale per l'accesso all'indennità una tantum di 600 euro, sono fortemente discriminatorie nei confronti della categoria dei professionisti. Limitazioni in base al reddito percepito nell'anno di imposta precedente non sono state previste per le altre categorie di lavoratori ed in particolare per quelli iscritti all'Ago, come non sono state imposte condizioni relative alla cessata attività ovvero ad una riduzione del fatturato rispetto al corrispondente periodo temporale dell'anno precedente;
le risorse destinate ai professionisti, inoltre, pure con le limitazioni di cui sopra, come denunciato dalle casse previdenziali degli ordini professionali, sono altresì largamente insufficienti a coprire la platea di coloro che avrebbero diritto all'accesso all'indennità in base alle disposizioni del decreto interministeriale;
non si può non sottolineare, inoltre, che le condizioni di accesso poste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020 non appaiono giustificate, bensì sembrano esondare il disposto della norma di rango primario di cui al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge,
impegna il Governo
a non discriminare ingiustamente la categoria dei professionisti iscritti agli ordini professionali rispetto alle altre categorie di lavoratori, individuando, anche in futuri provvedimenti legislativi, le risorse economiche necessarie per ampliare l'accesso alle forme di sostegno al reddito previste al fine di fronteggiare le conseguenze negative prodotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/86. Cassinelli.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza prodotta dall'epidemia di COVID-19 produrrà consistenti ripercussioni negative sul sistema economico e produttivo;
le stime attuali prevedono un calo del Pil per l'anno in corso che può raggiungere il -9 per cento;
al fine di consentire una pronta ripresa del sistema economico ed anche per garantire lavoro ad un numero più ampio possibile di persone è necessario prevedere la possibilità di poter attivare rapporti di lavoro tra datori e lavoratori in modalità flessibile, seppure per un periodo di tempo limitato esclusivamente al superamento dell'emergenza economica;
in particolare in determinati settori appare opportuno facilitare il ricorso a forme di lavoro occasionale tramite le quali impiegare lavoratori senza occupazione,
impegna il Governo
ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa finalizzata ad ampliare la possibilità di ricorrere, per un periodo temporalmente delimitato al superamento dell'emergenza economica, al lavoro occasionale mediante pagamento tramite voucher.
9/2463/87. Cannatelli, Zangrillo, Musella.
La Camera,
permesso che:
il provvedimento in esame agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 ha previsto una serie di indennità una tantum di importo pari a 600 euro per il mese di marzo da corrispondere a diverse categorie di lavoratori che hanno visto la propria attività lavorativa impedita o ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica prodotta dal COVID-19;
l'articolo 44 del medesimo provvedimento ha altresì stanziato risorse da destinare al cosiddetto reddito di ultima istanza che, in parte è stato finalizzato all'erogazione di indennità una tantum per i professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistiche;
la circolare Inps 47/2020 ha dichiarato l'incompatibilità tra la percezione delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
tale interpretazione appare ingiustificata e arbitraria alla luce della disposizione dell'articolo 31 del decreto-legge che stabilisce, esclusivamente, il divieto di cumulo delle suddette indennità e l'incompatibilità di queste con la percezione del reddito di cittadinanza;
tale interpretazione è stata altresì contestata da una nota del Capo dell'ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17 aprile;
il decreto interministeriale 28 marzo 2020, che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal COVID-19, indica che l'accesso alla misura in questione è esclusa per i lavoratori autonomi/liberi professionisti titolari di pensione;
l'articolo 34 del decreto-legge «Liquidità» n. 231 del 2020 prevede che, ai fini del riconoscimento di tale indennità, «i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva»;
l'interpretazione fornita da Inps per le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del presente decreto, e i criteri individuati dal decreto interministeriale 28 marzo 2020 in ordine all'accesso al reddito di ultima istanza, stanno escludendo dalle misure di sostegno al reddito i lavoratori portatori di disabilità che percepiscono l'assegno di invalidità;
l'assegno ovvero la «pensione» di invalidità è misura di natura assistenziale e non previdenziale,
impegna il Governo
a chiarire quanto prima, anche prevedendo l'adozione di una norma di interpretazione autentica di rango primario, che la percezione dell'assegno di invalidità o pensione di invalidità, sia quando erogato da Inps, sia nei casi in cui sia erogato dalle casse degli ordini professionali, non è incompatibile con l'accesso alle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, del provvedimento in esame, né con l'accesso all'indennità del fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del presente provvedimento.
9/2463/88. Versace, Gelmini, Novelli, Dall'Osso, D'Ettore, Mazzetti, Milanato, Zangrillo, Giacometto, Cassinelli, Spena, Saccani Jotti, Orsini, Nevi, Fitzgerald Nissoli, Aprea, Bagnasco, Cappellacci, Pentangelo, Sozzani, Fasano, Polidori, Casciello, Sisto, Pittalis, Fiorini, Anna Lisa Baroni, Palmieri, Cannatelli, Paolo Russo, Ruffino, Ripani, Maria Tripodi, Cristina, Pella, Napoli, D'Attis, Caon, Carrara, Casino, Baratto, Pettarin, Labriola, Giacometto.
La Camera,
premesso che:
una problematica decisamente importante, e finora purtroppo scarsamente considerata, che l'attuale pandemia da COVID-19 ha fatto emergere riguarda la diversità di trattamento all'interno del disposto dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni;
per i procedimenti penali a carico dei primi, l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 esclude, al disposto del n. 2 della lettera b) del comma terzo, la sospensione del decorso dei termini delle indagini preliminari e comunque del compimento di qualsiasi attività;
evidente appare che tale disposizione normativa risulti funzionale a scongiurare il verificarsi di pregiudizi nei confronti di persone private di beni propri o comunque di propria disponibilità nelle more di un'eventuale condanna definitiva, quindi presunti innocenti ex articolo 27 della Costituzione, i quali giustamente non possono essere sottoposti a una compressione della propria sfera patrimoniale oltre una ragionevole e proporzionata tempistica già predeterminata dalla legge;
ambedue le tipologie di sequestro sono infatti accomunate da un vincolo di indisponibilità delle cose che ne costituiscono oggetto;
tale importante problematica potrebbe esser ben risolta introducendo, fra i casi contemplati dalla lettera b) del comma terzo dell'articolo 83 i procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni;
una siffatta modifica, peraltro, allontanerebbe anche il rischio della questione di legittimità costituzionale della citata disposizione normativa nella parte in cui essa non includa detti procedimenti tra quelli non sottoposti a sospensione dei termini delle indagini preliminari e di compimento di qualsiasi attività nonché di prescrizione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti fatti destinatari delle misure cautelari reali dei sequestri preventivi e i soggetti interessati da sequestri conseguenti a perquisizioni, in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 e del comma secondo dell'articolo 111 della Costituzione;
diversamente si assisterebbe a un diverso trattamento di due situazioni omogenee caratterizzate dall'impressione di vincoli reali di indisponibilità non differenziabili sul piano sostanziale: il soggetto fatto destinatario di un sequestro preventivo vedrebbe la spedita prosecuzione del procedimento penale di propria afferenza, che manterrebbe pertanto una ragionevole durata secondo le tempistiche massime di legge, così da lenire il disagio dell'indisponibilità dei beni sequestrati; il soggetto interessato da sequestro a seguito di perquisizione, invece, sarebbe costretto a restare senza i beni sequestrati per un tempo inspiegabilmente superiore, così da subire un processo già a monte connotato da una potenziale maggiore durata;
ancora, si sottolinea la necessità di includere nell'elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del codice di procedura penale; in essi, infatti, risiede l'imprescindibilità della continuità della garanzia del controllo giudiziale su diritti fondamentali della persona;
alla luce di quanto precede,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a ricomprendere fra i casi contemplati dalla lettera b) del comma terzo dell'articolo 83 i procedimenti nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni;
ad adottare le necessarie iniziative affinché sia inclusa nell'elenco dei procedimenti da trattare sempre e comunque la convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del Codice di Procedura Penale.
9/2463/89. Pittalis.
La Camera,
premesso che:
la preoccupante situazione generata dalla diffusione del COVID-19, non solo ha evidenziato l'incremento dei fenomeni di violenza domestica connessi al regime di restrizione alla libera circolazione dei cittadini ma ha, altresì, posto all'attenzione degli operatori e delle istituzioni l'ulteriore, complessa problematica inerente l'accesso delle vittime vulnerabili ai centri antiviolenza, in assenza del necessario tampone diagnostico che dimostri la loro negatività al virus;
anche nei casi nei quali la problematica delle persone interessate sia quella della sopravvivenza – come nei casi di violenza domestica — aggravando ulteriormente la situazione, il tampone non viene fatto sia alle persone asintomatiche, sia a quelle paucosintomatiche: le donne maltrattate sono respinte dai centri anti-violenza in attesa dell'esito di un tampone, cui probabilmente non saranno mai sottoposte, perché asintomatiche o con scarsa sintomatologia;
in questa situazione le risposte fornite dal Governo sono parse inidonee a fornire una efficace e sollecita risposta alla diffusa piaga della violenza domestica che, nell'atipica situazione che stiamo vivendo, genera ulteriori gravi fattori di rischio;
lo confermano i dati degli ultimi giorni: 3 denunce nella provincia di Ragusa e, presso il centro antiviolenza «Lilith» di Empoli (Firenze), un incremento dei contatti pari al 75 per cento rispetto al dato medio;
è aumentato a quattro il numero delle donne vittime di femminicidio, dall'inizio dell'emergenza COVID-19 e dalla conseguente applicazione delle misure di contenimento sociale (lockdown): Soledad Carioli Lespade, la giovane madre di due bambini colpiti dal COVID-19 e morta in ospedale probabilmente per mano del marito, posto agli arresti dall'A.G., è soltanto l'ultima delle vittime;
le misure di distanziamento sociale — necessarie per contenere il virus — espongono le donne a rischi incommensurabili, determinando un significativo aggravamento della situazione: i centri sono sempre più in difficoltà, perché privi delle necessarie risorse e dei mezzi atti a garantire l'accoglienza in condizioni di sicurezza sanitaria, tanto per gli operatori, quanto per le donne che ad essi si rivolgono;
su tutto il territorio nazionale sono dunque urgenti uniformi misure straordinarie che garantiscano ai soggetti vulnerabili l'accesso alle strutture di accoglienza,
impegna il Governo
ad adottare urgentemente ogni idonea misura volta a garantire l'efficiente ed omogeneo funzionamento sul territorio nazionale dei centri antiviolenza, tramite l'implementazione dei locali e l'immediata disponibilità di tamponi per tutte le donne che vi si rivolgano.
9/2463/90. Marrocco, Versace, Spena.
La Camera,
premesso che:
la pandemia conosciuta COVID-19 ha colpito duramente il nostro Paese con una gravissima perdita di vite umane e mettendo a rischio anche il futuro economico di moltissime aziende e famiglie;
tra le attività rimaste aperte a servizio dei cittadini si sono annoverate circa 50 mila tabaccherie, che in un contesto alquanto problematico e rischioso dal punto di vista della salute hanno comunque garantito i servizi necessari ai cittadini;
le suddette attività hanno registrato un calo del fatturato del fatturato di circa l'80 per cento mettendo a grave rischio il futuro di queste aziende e quindi dei servizi di prossimità garantiti ai cittadini; buona parte del calo del fatturato è da imputarsi al pressoché totale azzeramento del gioco pubblico legale, peraltro a vantaggio di quello illecito;
pur comprendendo e condividendo la necessità di non consentire la raccolta di giochi che comportino stazionamento nei locali senza condizioni idonee di sicurezza per la salute, è oggettivo come alcuni giochi che per le dinamiche di funzionamento hanno tempi di vendita inferiori ad altri beni (alimenti e altro), possano essere consentiti con la duplice finalità di sostenere una filiera al collasso ed assicurare un minimo di entrate erariali su base volontaria e non coercitiva,
impegna il Governo
a non penalizzare ulteriormente l'attività delle tabaccherie, concessionari pubblici di servizi necessari al cittadino, e quindi ad intervenire attraverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riattivare la vendita delle lotterie come Lotto e Superenalotto e giochi annessi, giochi che per le modalità di partecipazione non determinano effetti sulla salute alla luce del breve stazionamento nel punto vendita e non determinano effetti di dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
9/2463/91. Bond, Baratto, Caon, Cortelazzo.
La Camera,
premesso che:
l'evoluzione e l'intensificarsi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha determinato la necessità di adottare misure severe in termini di limitazione dei movimenti delle persone e della possibilità di svolgere determinate attività economiche e produttive: è evidente che accanto all'emergenza sanitaria, ora più che mai, il Sistema Paese è chiamato a fronteggiare anche un'emergenza economica, finanziaria e sociale;
le misure messe in campo fino ad ora determinano un ulteriore impatto sulla situazione socioeconomica del Paese e sui relativi conti pubblici;
in questo contesto di emergenza, l'agricoltura, che rappresenta un importante volano della nostra economia, sta pagando un prezzo altissimo a causa, tra l'altro, della mancanza di manodopera, delle difficoltà a vendere i prodotti e le eccellenze del nostro territorio, sia in Italia che all'estero, della mancanza di turismo, in particolare quello enogastronomico, e, non ultimo, delle difficoltà per l'accesso al credito;
in particolare, il settore tabacchicolo — che ha un peso significativo nell'economia di 4 regioni del nostro Paese: Veneto, Toscana, Umbria e Campania — sta vivendo una grave crisi a causa delle difficoltà a reperire manodopera specializzata e formata, nonché dei costi aggiuntivi derivanti dalle nuove misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (dispositivi di protezione individuale);
considerato che:
la leva fiscale rappresenta uno dei principali strumenti che possono consentire la ripartenza del sistema industriale e produttivo italiano, garantendo gettito alle casse dello Stato; considerato altresì che;
in un simile contesto, il settore del tabacco deve dare il proprio supporto alle scelte operate dal Governo;
è quindi necessario che la filiera produttiva tabacchicola — che in Italia occupa 50.000 lavoratori e 3.000 aziende agricole — sia valorizzata e sostenuta ancor più in questo momento di emergenza e di incertezza, affinché possa continuare a garantire occupazione e ricchezza, in particolare per le regioni sopra menzionate; è inoltre opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, riducendo la frammentazione dei mercati del tabacco e mettendo in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario,
impegna il Governo
ad attuare, di concerto con il Parlamento, tutte le iniziative necessarie al fine di riformare il sistema fiscale dei prodotti del tabacco secondo un approccio programmatico ed equilibrato, in grado di assicurare, da un lato, un incremento costante del gettito erariale, dall'altro, le risorse per un piano di investimenti a supporto della filiera agricola tabacchicola.
9/2463/92. Nevi, Prisco, Silvestroni, Caon.
La Camera,
premesso che:
nell'attuale fase di emergenza sanitaria ma anche economica derivante dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus COVID-19 occorre prevedere gli anni 2020 e 2021 l'applicazione della cedolare secca sugli affitti commerciali in ragione di un'aliquota del 10 per cento;
detta previsione appare funzionale alla necessità di favorire la reimmissione sul mercato di locali commerciali abbandonati,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre nell'ambito del prossimo provvedimento utile l'applicazione della cedolare secca sugli affitti commerciali in ragione di un'aliquota del 10 per cento per ciascun anno 2020 e 2021.
9/2463/93. Rosso.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, contiene una serie di misure urgenti per cercare di fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi economica e sociale, legata alla diffusione del virus COVID-19;
oltre ai prioritari interventi urgenti di carattere sanitario vengono previste misure a sostegno delle imprese e delle attività produttive duramente colpite da questa emergenza, nonché a favore delle famiglie;
riguardo agli interventi di sostegno alle famiglie a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, si riconoscono specifici congedi parentali per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore a 15 giorni, e relative indennità riconosciuta pari al 50 per cento della retribuzione;
si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, ma usufruibili solo nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili;
è inoltre riconosciuta ai lavoratori la possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche;
quelle suesposte sono certamente misure positive e che vanno nella giusta direzione di sostenere il tessuto sociale produttivo del nostro Paese, ma che sono evidentemente del tutto insufficienti sia nel quantum che nella previsione della loro durata; è del tutto evidente che le difficoltà delle famiglie e dei lavoratori più esposti non si esauriranno di certo con la fine dell'emergenza ma si protrarranno sicuramente nel tempo e per tutta la lunga fase del lento ritorno alla «normalità» e di allentamento delle forti limitazioni attualmente imposte dalla pandemia in atto;
l'avvio progressivo della «fase 2» richiede interventi efficaci nel tempo e soprattutto duraturi, se non vogliamo che le famiglie con bambini, e ancor più quelle con bambini con difficoltà, siano travolte. La famiglia ha rappresentato e continua a rappresentare il più grande ammortizzatore sociale, e lo Stato non può permettersi di essere latitante o debole nelle sue decisioni. Alle famiglie, che necessitano di risposte anche per i lunghi mesi a venire, deve essere garantito un sostegno reale;
gli interventi messi in campo dal governo sono insufficienti, nel mese di marzo molti genitori hanno già usufruito dei congedi lavorativi e del bonus baby-sitter e si ritrovano nella condizione di non sapere come gestire i figli in casa;
è necessario provvedere ad una estensione dei congedi lavorativi e del bonus baby-sitter fino all'intera stagione estiva, perché quest'anno, oltre ad un percorso scolastico da considerarsi ormai terminato, si aggiungerà anche la probabile impossibilità di dare vita a centri estivi comunali e parrocchiali,
impegna il Governo:
a rafforzare sensibilmente le iniziative per il sostegno alle imprese e ai lavoratori nonché per le famiglie colpite pesantemente dall'emergenza sanitaria in atto;
a prendere atto che le difficoltà delle famiglie e di gran parte dei lavoratori non si esauriranno con la fine dell'emergenza, ma proseguiranno nel tempo per tutta la lunga fase del lento ritorno alla piena «normalità», e quindi a tradurre questa consapevolezza in conseguenti iniziative legislative;
a prevedere conseguentemente un incremento del periodo dei congedi parentali, che devono coprire almeno l'intera stagione estiva, e della relativa indennità, che non può essere pari solo al 50 per cento della retribuzione;
a incrementare, nella quantità e nel tempo a disposizione per l'utilizzo, almeno per l'intera stagione estiva, il previsto bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, da poter utilizzare non solo per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole, ma anche nell'intera stagione estiva;
a incrementare il numero di giorni di permesso retribuito per l'assistenza dei familiari disabili ed a prevedere che, specifici congedi lavorativi, siano disposti per i lavoratori disabili stessi.
9/2463/94. Novelli, Mugnai, Bond.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 103 del disegno di legge in esame, dispone la sospensione dei termini riguardanti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
con il successivo decreto-legge n. 23 del 2020, attualmente in corso di conversione, all'articolo 37 il suddetto termine del 15 aprile 2020 viene prorogato di un mese, ossia al 15 maggio 2020;
se una previsione di sospensione di termini riguardanti lo svolgimento di procedimenti amministrativi è condivisibile alla luce delle forti limitazioni conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria in atto, detta sospensione può creare dei problemi in un comparto specifico quale quello degli appalti pubblici;
il perdurare di tale «blocco», infatti, rischia di compromettere definitivamente il tessuto produttivo del Paese, determinando il collasso delle imprese di costruzioni, già provate da una crisi del settore che dura da oltre dieci anni;
per questo motivo, l'ANAC, nella segnalazione inviata al Governo e al Parlamento il 14 aprile 2020, ha rilevato che occorre «prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara» l'affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta «fase 2»);
sempre l'Autorità sottolinea che «la richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l'applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d'urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché ai procedimenti amministrativi inerenti ai medesimi, non si applichino le previsioni e la sospensione prevista dall'articolo 103 del provvedimento in esame e dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 del 2020.
9/2463/95. Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Labriola, Giacometto, Casino.
La Camera,
premesso che:
nel nostro Paese, questa fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 sta vedendo finalmente rallentare l'andamento dei contagi e dei decessi. Conseguentemente si sta cominciando a valutare come gestire il superamento di questa drammatica fase e a proporre misure necessarie ad una ripresa dell'attività economica e della produzione;
il prossimo avvio della cosiddetta «fase due» consentirà finalmente il lento e graduale riavvio delle attività lavorative in gran parte bloccate o soggette a forti limitazioni a seguito dell'emergenza sanitaria in atto;
tra i settori economico-produttivi oggetto delle restrizioni e tra quelli che maggiormente stanno patendo il blocco delle attività vi è certamente il comparto dell'edilizia, un comparto che ancora oggi risente della grave crisi iniziata nel 2007-2008;
è necessario individuare gli ambiti del settore edile che per primi dovranno ripartire e le modalità con le quali ciò dovrà avvenire,
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito della necessaria programmazione della «fase due» e con riguardo al settore edile e delle costruzioni il prioritario riavvio delle seguenti categorie:
ordinaria e straordinaria manutenzione interna/esterna di Unità Immobiliari o edifici;
opere di restauro/ristrutturazione edilizia o nuova costruzione con un iniziale limite massimo di cubatura;
opere di scavo, movimenti terra, demolizioni ed esecuzione di opere urbanizzazione allacci utenze e altro;
a prevedere il coinvolgimento delle professioni tecniche nell'individuazione e nell'attuazione dei criteri e delle modalità di riavvio dell'attività edile, anche attraverso il coinvolgimento dei Collegi provinciali e territoriali, per garantire la necessaria formazione a distanza per tutta la durata della fase di lenta normalizzazione.
9/2463/96. Ruffino, Mazzetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede una serie di disposizioni urgenti finalizzate a fronteggiare la grave emergenza sanitaria e quindi economica e sociale, legata alla diffusione del virus COVID-19;
già in questa prima gravissima fase di pandemia, è necessario cominciare a vedere come superarla e le misure necessarie da mettere in campo per consentire la ripartenza, ossia l'avvio della cosiddetta «fase due» per la ripresa delle attività lavorative e della stessa vita sociale soggetta alle forti limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;
la ripresa deve avvenire nella massima sicurezza e nel rispetto di precisi protocolli e indicazioni provenienti anche dalla comunità scientifica, per evitare che il contagio del virus possa ripartire;
non tutti i settori produttivi potranno riprendere la loro attività nello stesso momento, e i diversi scaglionamenti dovranno inevitabilmente tenere conto anche dei rischi intrinseci di ogni attività in termini di rischio contagio e garanzie di igiene;
tra queste attività, vi è certamente quella di tatuaggio e piercing. Attività che dovranno essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza, oggi più di ieri, e che hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia e risultano particolarmente diffuse tra gli adolescenti e i giovani adulti;
peraltro a rendere più necessaria una particolare attenzione a questo comparto, è che ad oggi ancora non esiste una legge che disciplini in modo organico e omogeneo l'attività di esecuzione di tatuaggi e di piercing. Peraltro a livello regionale assistiamo a un'elevata disomogeneità. In alcuni casi queste attività sono consentite nell'ambito delle attività produttive o commerciali, talvolta equiparate alle attività di estetista, talaltra a quelle dei truccatori,
impegna il Governo
a prevedere, soprattutto in questa fase di emergenza e in quella successiva di allentamento delle limitazioni e ripresa delle attività, delle misure di maggiore precauzione riguardo lo svolgimento di alcune attività lavorative e professionali e tra queste di quello di tatuatore e piercier, valutando a tal fine la necessità di istituire un Osservatorio presso il Ministero della salute riguardo le modalità di svolgimento di dette attività.
9/2463/97. Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
la drammatica emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, che sta interessando anche l'Italia, sta mettendo in evidenza la necessità improcrastinabile per il nostro Paese di rafforzare il nostro sistema sanitario che ha subito, soprattutto in questi ultimi anni, una sensibile riduzione di risorse;
la pandemia in atto ha evidenziato il ruolo centrale svolto dalla nostro Servizio sanitario nazionale, seppur egregiamente supportato dalla sanità privata, e da Istituti fondamentali per il ruolo che svolgono a tutela della sanità pubblica quali l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
sotto questo aspetto è necessario rafforzare e incrementare le attività di prevenzione collettiva e le attività assistenziali e di ricerca con particolare riguardo a ambiti sanitari quali per esempio la broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO), che rappresenta la quarta causa di morte al mondo, e le patologie relative alla fibrosi cistica nei bambini e quelle di immunodepressione,
impegna il Governo:
a prevedere un piano pluriennale finalizzato al rafforzamento delle attività di prevenzione e sanità pubblica da parte delle regioni e al contestuale potenziamento delle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità con particolare riguardo a ambiti sanitari quali per esempio la broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO), che rappresenta la quarta causa di morte al mondo, e le patologie relative alla fibrosi cistica nei bambini e le patologie legate alla immunodepressione;
a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie a questo specifico obiettivo di cura e riabilitazione di persone con fragilità polmonare, attraverso l'aumento dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione (cosiddetto «tabacco riscaldato»).
9/2463/98. Rotondi, Saccani Jotti, Mandelli.
La Camera,
premesso che:
sempre maggiori sono le difficoltà per il nostro Servizio sanitario nazionale a garantire il fondamentale diritto alla salute e quell'universalità che hanno sempre caratterizzato il servizio sanitario pubblico istituito con la legge n. 833 del 1978;
le risorse assegnate al Servizio sanitario nazionale sono insufficienti e in questi ultimi anni la spesa sanitaria in termini reali, se confrontata in rapporto al PIL, è in diminuzione;
anni di blocco di turn-over (per fortuna recentemente in parte ridimensionato) da anni ha impedito la sostituzione degli specialisti in uscita da parte di medici giovani, causando un progressivo invecchiamento del personale;
ad oggi, dopo ben 6 anni di studi (6 + 1 anno per l'esame di stato) solo 1 medico su 3 ha la possibilità di continuare la carriera post-laurea;
nei prossimi anni mediamente si laureeranno circa 10.000 medici ogni anno, ma il numero di contratti di formazione post lauream, è insufficiente a coprire la richiesta di specialisti e di percorsi formativi rispetto al numero di laureati. Questo ha prodotto un «imbuto formativo», che nel tempo ha ingabbiato in un limbo migliaia di giovani medici, che aumenteranno nei prossimi 5 anni fino ad oltre 20.000 senza un forte incremento dei contratti di formazione;
i dati dell'ANAAO ci dicono che nel 2025 mancheranno all'appello 16.500 medici. Entro il 2025 è attesa un'uscita massiccia di medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in quanto almeno il 50 per cento raggiungerà i requisiti per la pensione;
a causa di una insufficiente programmazione il prossimo concorso per le specializzazioni mediche vedrà una partecipazione di oltre 20.000 candidati, a fronte degli attuali 8.900 contratti di formazione, che non garantiscono né l'emergenza attuale né il futuro previsto turn-over; molti di questi giovani resteranno ancora in attesa di una ulteriore sessione di esami, allungando di un anno l'entrata nella specializzazione e quindi nel mondo del lavoro,
impegna il Governo:
a stanziare le risorse necessarie ad incrementare i contratti di formazione specialistica, al fine di assorbire già nel breve periodo, l'imbuto formativo tra il conseguimento della laurea in medicina e nell'area sanitaria, e l'accesso alla formazione medica e sanitaria specialistica;
ad adottare tutte le iniziative volte a rendere la formazione medica maggiormente legata al fabbisogno e alla programmazione del Servizio sanitario nazionale, dove comunque l'Università svolge un ruolo di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e di collaborazione con le strutture ospedaliere diffuse sul territorio.
9/2463/99. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla, Maria Tripodi, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il sistema di gestione dei rifiuti è uno dei settori più direttamente colpiti dalla crisi dovuta alla drammatica emergenza sanitaria, in conseguenza dello stop alle attività produttive, della diminuzione dei consumi, dall'altro e dalle necessità sanitarie;
la società Althesys, che elabora ogni anno il Was Report, ha analizzato l'impatto del COVID-19 sul sistema dei rifiuti in Italia, segnalando come il settore subisce, da una parte, perdite rilevanti per la gestione degli scarti industriali e urbani e, dall'altra, uno stress importante per riuscire a far fronte all'emergenza dei rifiuti sanitari, in enorme crescita;
mentre la raccolta dei rifiuti prosegue, non accade lo stesso per altre parti della catena, quali la selezione e il riciclo. La chiusura di settori che trattano o impiegano materiali provenienti dalla raccolta differenziata (plastica, carta, vetro, metalli) e la sospensione delle esportazioni, alle quali sono destinate quote consistenti di materie prime seconde, stanno riducendo gli sbocchi dei materiali raccolti. Gli stoccaggi si saturano velocemente, bisognerebbe autorizzarne l'aumento;
si evidenzia la fragilità del sistema italiano di gestione dei rifiuti soprattutto in questa situazione di emergenza;
superata questa emergenza bisognerà affrontare le debolezze strutturali del nostro Paese per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti: carenze di infrastrutture, eccessiva burocrazia, decisioni politiche spesso rinviate e più consapevolezza della strategicità dell'economia circolare,
impegna il Governo:
ad affrontare il deficit strutturale del nostro Paese riguardo alla grave carenza della dotazione impiantistica legata alla gestione del ciclo dei rifiuti;
a sostenere il settore anche valutando l'opportunità di un contributo straordinario finanziario diretto, per il solo anno 2020 per ogni tonnellata di Materiale Recuperata (trasformata) in Materia Prima Secondaria o « End of Waste» (EoW), esclusivamente a favore degli impianti recupero, allo scopo di promuovere il recupero di materia in questo particolare momento di difficoltà economica e finanziaria, in linea con gli obiettivi previsti dalla Circular economy.
9/2463/100. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Casino.
La Camera,
premesso che:
tra le prime misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 vi è stata la chiusura delle attività di ristorazione, consentendo a queste ultime solo la consegna dei pasti a domicilio;
per effettuare la consegna a domicilio, sovente, le attività di ristorazione sono costrette a ricorrere a soggetti terzi che forniscono questo servizio con un costo aggravato sia per il ristoratore che per il cliente finale;
è molto probabile che anche nella così detta «fase 2» le attività di ristorazione, così come i bar saranno tra le ultime ad essere riaperte per poter svolgere il proprio servizio ordinario;
al fine di tutelare la salute dei lavoratori molte imprese, una volta ripresa l'attività, si troveranno impossibilitate ad utilizzare la mensa ove disponibile;
un gran numero di lavoratori di vari settori potrebbero trovarsi nella condizione di non poter consumare un pasto nel corso della giornata di lavoro;
sia per evitare tale situazione che per consentire ai ristoranti lo svolgimento di un volume maggiore di attività, sarebbe opportuno consentire, pur nell'ambito delle misure di sicurezza necessarie a scongiurare una ripresa dei contagi, la possibilità di effettuare il servizio di asporto, consentendo al cliente di poter ritirare il cibo direttamente presso le attività di ristorazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere ogni misura idonea a consentire lo svolgimento del servizio di asporto da parte di ristoranti e altre attività di ristorazione, permettendo ai clienti di poter ritirare il cibo acquistato presso la sede dell'attività di ristorazione, pur nell'ambito di misure volte a tutelare la salute degli avventori.
9/2463/101. Pettarin, Novelli.
La Camera,
premesso che:
la rete del Mandatari Siae raccoglie l'80 per cento del diritto d'autore sul territorio nazionale, ma anche i diritti connessi, nonché svolga gran parte delle attività erariali in virtù delle convenzioni esistenti tra SIAE e le Agenzie dell'Entrate e dei Monopoli;
gli Agenti Mandatari sono quelli che per SIAE raccolgono i diritti per gli autori e gli editori derivante dalle pubbliche esecuzioni e parte cospicua dei diritti connessi, destinati alle società fonografiche;
la categoria dei 500 Mandatari garantisce posti di lavoro a circa 1.200 persone (gli impiegati e collaboratori delle varie Circoscrizioni Mandatarie) e quindi ragioniamo su un totale di circa 1.700 posti di lavoro. Non da meno, come già riportato la rete del Mandatari Siae raccoglie l'80 per cento del diritto d'autore sul territorio nazionale, e praticamente il 100 per cento di tutti i diritti dei piccoli Autori che vivono di pubbliche esecuzioni ed esibizioni dal vivo (i cosiddetti concertini);
la sussistenza di tanti piccoli autori, pertanto, è legata a doppio filo all'attività dei Mandatari Siae, senza il lavoro dei quali, perderebbero la loro maggiore fonte di guadagno. I piccoli Autori vivono soprattutto di diritti derivanti dagli spettacoli in pubblico;
nel 2020 SIAE verserà a tutti gli autori i diritti che la rete mandataria ha raccolto nel 2019; congiuntamente verrà riconosciuto loro il contributo previsto nell'articolo 90 del decreto-legge in esame, ed un ulteriore sostegno previsto all'articolo 89. Potranno inoltre contare su circa 70 milioni provenienti dal vecchio IMAIE;
alla luce di quanto esposto, ai fini della sopravvivenza della categoria dei Mandatari SIAE,
impegna il Governo
a prevedere, nella stesura del decreto ministeriale di cui all'articolo 90, comma 2, che la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per «copia privata» incassati nel 2019 abbia una ripartizione equa per le seguenti categorie: 33 per cento agli autori; 33 per cento agli artisti interpreti ed esecutori; 33 per cento lavoratori autonomi (mandatari).
9/2463/102. Sarro, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Marrocco, Paolo Russo, Rotondi, D'Ettore.
La Camera,
premesso che:
le misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno penalizzando, tra l'altro, il settore dello sport dilettantistico con gravi ripercussioni di natura economica per le società e le associazioni sportive dilettantistiche e per gli enti di promozione sportiva;
molte di queste attività non potranno affrontare tali conseguenze senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte del Governo, e saranno costrette a chiudere definitivamente;
le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche rappresentano un fondamentale punto di riferimento sul territorio per la pratica sportiva in relazione alla loro diffusione e in quanto è affidata a loro la gestione degli impianti nei quali tale pratica si svolge, considerato anche che non viene sviluppata nelle scuole e nelle università e che la maggior parte dei comuni manca delle risorse necessarie a sostenere la gestione di impianti pubblici;
l'attività sportiva e l'educazione motoria acquisiscono carattere di educazione permanente all'adozione di stili di vita più sani e, in tal senso, di prevenzione; la pratica sportiva contribuisce alla crescita delle persona e ha una stretta correlazione con la salute e il benessere psico-fisico dei cittadini, con particolare attenzione per i minori e per i più anziani e per contrastare l'insorgere di alcune patologie connesse anche allo stile di vita sedentario;
è stimato che il calo dei consumi complessivo connessi alla pratica sportiva e ad attività del tempo libero, nell'ipotesi di una riapertura in autunno, ammonterà a una minore spesa delle famiglie pari a circa 8,2 miliardi di euro in seguito alla riduzione dei redditi che la crisi sta determinando e determinerà nel prossimo futuro;
contestualmente, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno affrontare ulteriori spese per investimenti e minori entrate per una contrazione dell'offerta, alla riapertura degli impianti, per adeguare gli spazi e le modalità di svolgimento delle attività alle disposizioni di distanziamento che dovranno essere rispettate;
non possono essere ignorate le ripercussioni sulla tenuta di numerosi rapporti di lavoro,
impegna il Governo
a prevedere interventi tempestivi e concreti, nella forma del sostegno economico diretto, volti a sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
9/2463/103. Marin, Barelli, Pella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula – originariamente composto da 127 articoli risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli – dispone una pluralità di interventi volti a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;
a tal proposito il provvedimento stabilisce una serie di interventi in materia di lavoro, con la previsione di appositi congedi e indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro in favore di determinati soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
si ravvisa l'assenza di misure a sostegno dei lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, cosiddetti frontalieri;
molti lavoratori frontalieri hanno subito una riduzione del reddito del 50 per cento e in tantissimi casi addirittura totale non avendo neanche la certezza che, dopo questa emergenza, possano riprendere a lavorare;
è dunque necessario intervenire tempestivamente, prevedendo le opportune misure, al fine di fare fronte al blocco di un intero settore lavorativo e alle innumerevoli problematiche che affliggono le migliaia di lavoratori frontalieri,
impegna il Governo
a prevedere, mediante i futuri interventi normativi, le opportune misure di sostegno ai professionisti e lavoratori frontalieri al fine di affrontare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/104. Mulè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula – originariamente composto da 127 articoli risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli – dispone una pluralità di interventi volti a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;
i recenti provvedimenti in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19 hanno prodotto una generalizzata sospensione delle procedure concorsuali e non è possibile allo stato attuale effettuare previsioni sulla ripresa di una fisiologica tempistica dello svolgimento dei concorsi;
ciononostante, e soprattutto nell'attuale contesto, è necessario continuare a garantire la copertura delle carenze di organico nelle amministrazioni centrali, favorendo anche il turn-over del personale, affinché sia assicurato il necessario e fondamentale presidio delle attività e dei servizi essenziali, a favore dei cittadini e delle imprese, per contribuire a una efficace risposta del Paese all'emergenza in atto;
la normativa vigente consente la copertura delle vacanze in organico attraverso il reclutamento di idonei mediante lo scorrimento di graduatorie delle medesime amministrazioni o, in mancanza, di altre amministrazioni, in virtù di accordi ex articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003;
il Governo, per il tramite della Ministra della funzione pubblica, ha dichiarato che il ricorso allo scorrimento delle graduatorie riduce i costi legati allo svolgimento di concorsi, accelera i tempi del ricambio generazionale e tiene nel debito conto le legittime aspettative di tutti quei candidati che, dopo aver affrontato, e superato, le ardue prove di concorsi pubblici, si trovano ora in posizione di idonei nelle graduatorie;
consolidata giurisprudenza, tra cui la fondamentale pronuncia Cons. Stato, Ad. Plen., 23 luglio 2011, n. 14, stabilisce il generale favore per lo scorrimento delle graduatorie, prima di indire un nuovo concorso,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di procedere tempestivamente a colmare le vacanze in organico delle amministrazioni centrali, mediante l'assunzione di idonei di graduatorie proprie oppure di graduatorie di altre amministrazioni, mediante accordi ex articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003 al fine di garantire la piena operatività e il necessario presidio delle attività di competenza e dei servizi essenziali, soprattutto nella corrente fase emergenziale, nella quale, tra l'altro sono sospesi i concorsi pubblici.
9/2463/105. Napoli, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, contiene misure urgenti finalizzate a fronteggiare la gravissima emergenza sanitaria e conseguentemente anche economica e sociale, legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2;
già in questa prima gravissima fase di pandemia, è indispensabile creare le premesse per favorire l'avvio in sicurezza della cosiddetta «fase due» che dovrà, fin dai prossimi giorni, consentire con la dovuta gradualità la ripresa delle attività lavorative e della stessa vita sociale, soggette finora alle forti limitazioni conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;
la ripresa deve avvenire nella massima sicurezza e nel rispetto di precisi protocolli e indicazioni provenienti anche dalla comunità scientifica, per evitare che il contagio del virus possa ripartire;
come è evidente, per poter avviare quanto prima la «fase due», consentire la ripresa produttiva e sociale, ed evitare il forte rischio di una possibile pericolosissima seconda ondata di contagio, è necessario che vengano attivati capillarmente e in maniera massiccia e omogenea sul territorio nazionale, tutti gli strumenti diagnostici validi, tamponi, e test diagnostici rapidi per poter diagnosticare in tempi rapidi l'eventuale positività dei cittadini. Per poter garantire questo è indispensabile l'ampliamento delle analisi, dei test ematici, dei tamponi e dei test di screening rapidi, anche favorendo l'ampliamento della rete dei laboratori accreditati a tale scopo,
impegna il Governo
al fine di monitorare la popolazione e individuare tempestivamente quanti più casi possibile di soggetti positivi, a prendere, in coordinamento con le regioni, le opportune immediate iniziative volte ad incrementare i laboratori autorizzati di diagnostica privati, da includere nella rete dei laboratori dedicati per l'effettuazione delle analisi sui tamponi, test ematici, test sierologici e ulteriori screening rapidi per le diagnosi COVID-19, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
9/2463/106. Spena, Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Saccani Jotti.
La Camera,
premesso che:
il turismo è il settore con i maggiori danni economici per effetto della pandemia COVID-19. Tutta la filiera turistica, dalla ricettività alla ristorazione, dai tour operator e agenzie di viaggio ai servizi di spiaggia, è ferma e le previsioni fino a maggio indicano perdite di quasi 90 milioni di presenze di turisti tra italiani e stranieri. Oltre 500.000 lavoratori stagionali risultano a rischio, mentre crolla l'indice di fiducia del viaggiatore italiano, perde 18 punti in un mese, il valore più basso mai registrato in passato;
Confturismo-Confcommercio ha stimato che dal 1o marzo 2020 al 31 maggio 2020 è previsto un vero e proprio picco: 31,625 milioni di turisti in meno in Italia per una perdita stimata di 7,4 miliardi di euro;
Astoi Confindustria viaggi (associazione che rappresenta i tour operator italiani) ha rilevato che per i tour operator e le agenzie di viaggio si prevede una ripresa parziale delle attività tra fine estate/autunno e un ritorno progressivo alla normalità solo nel 2021, con una perdita di fatturato che va dal 35 al 70 per cento circa;
Federalberghi ritiene addirittura che il 2020 sia un anno completamente perduto, la previsione del calo del 50 per cento dei loro fatturati era inizialmente ottimistica e ogni giorno che passa la situazione peggiora;
inoltre, secondo uno studio elaborato da Cerved, società italiana che si occupa di informazioni commerciali e analisi di mercato, «le imprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21 a causa del COVID-19»;
alla luce di quanto precede appare quanto mai necessario stanziare adeguate risorse per sostenere e rilanciare fortemente il comparto turistico, valorizzando in particolare il turismo nazionale,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a istituire nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un apposito fondo dedicato per far fronte alla crisi del comparto turistico con una dotazione non inferiore ai 2,5 miliardi di euro per l'anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di un'indennità alle imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i tour operator, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture;
ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di prevedere l'aumento dell'importo dell'indennità una tantum ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali da 600 euro a 1.000 euro fruibili fino a giugno anziché per il solo mese di marzo;
ad adottare iniziative di carattere fiscale in favore di coloro che viaggiano e acquistano italiano al fine di rilanciare il turismo interno.
9/2463/107. Gelmini, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Pella, Cannizzaro.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta rendendo molto difficile l'assistenza di persone con disabilità che spesso hanno bisogno di un supporto permanente per lo svolgimento delle più elementari azioni quotidiane;
nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo e il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, sarebbe opportuno durante la fase di emergenza epidemiologica riconoscere ad un solo caregiver familiare convivente con la persona assistita, un congruo contributo economico;
in particolare, in considerazione della particolare situazione determinata dalla sospensione agli utenti dei servizi scolastici, socio-assistenziali, socio-educativi e dei centri diurni, conseguentemente alla crisi sanitaria in corso, nonché in considerazione della momentanea difficoltà di molti enti che erogano servizi domiciliari alle persone con disabilità, al fine di alleviare le famiglie dai maggiori oneri derivanti dal peso e dalla maggiore intensità della cura che grava sui caregiver familiari, è stato presentato presso la Commissione V (Bilancio), in sede referente, un emendamento classificato con il numero 25.02 con cui si dispone un contributo di 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile in favore di un solo caregiver a famiglia con i limiti di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018). Ai fini della copertura dell'emendamento viene utilizzato il fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha una disponibilità cumulata per gli anni 2018, 2019 e 2020 di circa 75 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare con particolare attenzione la problematica esposta in premessa al fine di adottare ogni iniziativa normativa nell'ambito del prossimo provvedimento utile finalizzata a riconoscere, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare convivente con la persona assistita, un congruo contributo economico non inferiore a 600 euro.
9/2463/108. Carfagna, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Pella, Cannizzaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 78 del provvedimento in esame interviene in materia di agricoltura, al fine di consentire la piena operatività del comparto agricolo. Le associazioni di settore hanno più volte sottolineato la necessità di difendere le forniture alimentari del Paese, diventate più preziose in questo momento, ma anche la sicurezza e la salute dei cittadini;
tuttavia le misure di contenimento hanno avuto come effetto anche quello di ridurre la presenza umana nelle campagne: con gli italiani costretti nelle case e le forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali per la quarantena, gli animali selvatici hanno preso possesso del territorio e si sono spinti anche nei centri abitati con segnalazioni nei paesi e nelle grandi città, oltre che nelle aree coltivate;
i raccolti sono facile preda di oltre 2 milioni di cinghiali e altri selvatici dannosi che si moltiplicano senza freni scorrazzando liberamente nei terreni coltivati con gravi danni a semine, foraggi, frutta, ortaggi, vigneti e minacciando gli animali della fattoria. È messa a rischio anche l'incolumità degli agricoltori che ogni giorno rischiano di essere attaccati;
si stimano danni per oltre 200 milioni di euro ai raccolti con effetti anche sulla stabilità dei prezzi e a preoccupare sono anche i rischi per la salute provocati dalla diffusione di malattie come la peste suina. I virologi parlano di rischio di effetto domino se la peste suina, in particolare, ma anche altre patologie passassero in Italia dagli animali selvatici a quelli allevati;
la proliferazione dei cinghiali e degli altri selvatici dannosi sta mettendo anche a rischio l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi territoriali anche in aree di elevato pregio naturalistico;
il lockdown ha avuto come effetto anche il fermo dei piani di contenimento e della caccia selettiva, che rimane affidata alle sole attività del personale allo scopo preposto dei parchi, degli enti territoriali e di altri enti pubblici, che continuano ad operare in forza dell'incarico pubblico ad essi attribuito;
si tratta però di un numero limitato di addetti, che in questi mesi non si sono potuti avvalere dei numerosi cacciatori autorizzati alla caccia selettiva (su un parco di oltre 700 mila licenze di porto di fucile per uso caccia e 550 mila tesserini rilasciati), a fronte di una popolazione di cinghiali, e selvatici in generale, probabilmente sottostimata e in forte crescita;
secondo una indagine Coldiretti/Ixè In Italia ci sono diecimila incidenti stradali all'anno causati da animali selvatici e oltre otto italiani su 10 (81 per cento) pensano che l'emergenza cinghiali vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto incaricando personale specializzato per ridurne il numero. Il 69 per cento degli italiani ritiene che siano troppo numerosi mentre c’è addirittura un 58 per cento che li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per le coltivazioni e per l'equilibrio ambientale. Il risultato è che oltre sei italiani su 10 (62 per cento) ne hanno una reale paura e quasi la metà (48 per cento) non prenderebbe addirittura casa in una zona infestata dai cinghiali,
impegna il Governo:
ad adottare urgenti misure di contenimento della popolazione dei cinghiali e dei numerosi selvatici dannosi, rafforzando le misure di caccia selettiva, ampliando i periodi di caccia e implementando le attività di monitoraggio, allo scopo di poter determinare i piani di controllo numerico reputati necessari;
a rafforzare le misure di contenimento dei cinghiali soprattutto nelle aree a vocazione zootecnica, al fine di impedire il passaggio della peste suina ed altre zoopatologie dagli animali selvatici a quelli allevati;
a definire criteri e requisiti per la valorizzazione della filiera del cinghiale (cacciatori, veterinari, ristoratori, distribuzione alimentare, manifestazioni gastronomiche), al fine di favorire l'uso commerciale delle carni e consentire agli operatori registrati un ritorno economico, scoraggiando al contempo i fenomeni di bracconaggio.
9/2463/109. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Paolo Russo, Caon, Sandra Savino, Fasano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 23 del decreto in discussione prevede per i lavoratori la possibilità di usufruire, in alternativa alla fruizione del congedo speciale di cui all'articolo 22, comma 1, la possibilità di usufruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 23, comma 8, e articolo 25, comma 1);
l'importo massimo del bonus è elevato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, alle medesime condizioni, a mille euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;
considerato che:
l'articolo 25, comma 3, esclude tutti gli altri professionisti sanitari che lavorano negli ospedali o nelle strutture private e private convenzionate a stretto contatto con il pubblico, esponendosi al rischio di contagio, quali biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, ostetriche, pediatri e psicologi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di includere tra i beneficiari del bonus baby-sitting previsto per gli operatori sanitari impiegati durante l'emergenza tutti i professionisti sanitari che oggi sono esclusi e che, in ragione della loro attività, a tutela della salute pubblica, sono esposti al rischio di contagio e, al pari di medici ed infermieri, non possono usufruire del congedo parentale di cui all'articolo 22, comma 1, in quanto le loro attività sono considerate essenziali.
9/2463/110. Mandelli, Gelmini, Saccani Jotti, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Pella, Cannizzaro.
La Camera,
premesso che:
da luglio 2020 entrerà in vigore la tassa sulla plastica che corrisponde a 45 centesimi al chilo e si applica ai prodotti in plastica monouso con validità anche sui TetraPack. Da tale tassa, risultano esclusi i prodotti in plastica riciclata e quelli nei quali la percentuale di plastica presente è inferiore al 40 per cento. Gli effetti stimati in termini di cassa nell'ipotesi che le disposizioni siano efficaci dal 1o luglio 2020 e l'imposta sia versata a partire dal mese di ottobre 2020 è pari a 140 milioni di euro nel 2020;
la tassa sulle bibite gassate e zuccherate è stata introdotta a decorrere da ottobre 2020 per dare il modo, nelle intenzioni del Governo, alle aziende di rimodulare le linee produttive e rivedere i costi. Detta tassa corrisponderà a 10 centesimi al litro e nella considerazione che le disposizioni siano efficaci dal 1o ottobre 2020 e la tassa sia versata a partire dal 1o novembre 2020 il gettito corrispondente sarà pari a 58 milioni nel 2020;
come si evince dalla lettura della stampa nazionale la plastic tax e la sugar tax hanno portato alcuni colossi del settore commerciale a rivedere drasticamente le proprie strategie di penetrazione del mercato. Tra queste ci sono Coca Cola e la San Pellegrino che dopo l'approvazione nell'ambito della manovra di finanza pubblica delle due tasse stanno rivedendo addirittura il piano assunzioni del personale;
secondo la Assobibe (l'Associazione italiana industria bevande analcoliche aderente a Confindustria), l'impatto della plastic e sugar tax per le aziende del settore è drammaticamente pesante. Si stima infatti un aumento del 60 per cento del costo di approvvigionamento della plastica, 1.500 lavoratori della filiera a rischio e 568 milioni di entrate che i produttori dovranno versare per adempiere alle due tasse. L'associazione, infatti, ha stimato 58,8 milioni nel 2020, 261,8 milioni nel 2021 e 256 milioni nel 2022. Numeri che ovviamente preoccupano grandi colossi come Coca-Cola HBC Italia che ha pensato al blocco delle assunzioni e investimenti;
la sugar e plastic tax avranno un peso pari a 160 milioni per l'azienda senza considerare che già negli ultimi anni è calato del 25 per cento il consumo di bibite gassate tra i giovani, che era uno dei target di riferimento. A questo calo si aggiunge il 10 per cento sui volumi;
per rafforzare la sua leadership nel mercato e superare il crollo della domanda, Coca Cola ha puntato a nuovi prodotti come le bibite vegetali investendo anche 200 milioni per nuove linee produttive. Coca Cola quindi ha per ora bloccato 49 milioni di investimenti in Italia che erano previsti il prossimo anno così i piani assunzionali. Addirittura potrebbe rischiare la chiusura anche lo stabilimento di Marcianise, in Campania, mentre per la produzione della Fanta con arance rosse di Sicilia a marchio Igp, il rischio è dover acquistare le arance all'estero;
conseguenze preoccupanti si rilevano anche per il Gruppo San Pellegrino che con la plastic e sugar tax pensa ad un calo del 7 per cento sui volumi di acqua minerale e il 14 per cento sulle bibite. Anche in questo caso la strategia aziendale potrebbe cambiare con meno investimenti e possibili effetti negativi anche per l'occupazione;
l'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del Coronavirus acuisce ulteriormente tutte le ripercussioni che ne derivano dal punto di vista della produzione industriale in Italia e della tenuta occupazionale di imprese che hanno sempre investito nel nostro Paese e ciò dovrebbe indurre qualunque Governo a prendere seriamente in considerazione l'ipotesi di abrogare tout court la plastic tax e la sugar tax;
nell'immediato appare ormai improcrastinabile rinviare di almeno un anno la plastic tax e la sugar tax,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata – se non ad abrogare – almeno a rinviare di almeno un anno l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax.
9/2463/111. Prestigiacomo, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
La Camera,
premesso che:
dalle autorità sanitarie di varie regioni meridionali viene lanciato l'allarme per l'insufficienza delle strutture ospedaliere locali in caso di estensione del contagio da virus COVID-19;
a questo problema finora è stata prestata scarsa attenzione;
in qualche caso, come in Sicilia e in particolare nel comune di Siracusa, vi sarebbero pure le risorse necessarie già in programmazione, ma l'eccesso di vicoli e burocrazia impedisce di fatto la realizzazione – in tempi ragionevolmente brevi – di nuovi ospedali specificamente attrezzati di cui, con tutta evidenza, dovrebbero essere dotate tutte le regioni del Paese complessivamente considerate senza differenza tra regioni del Nord e regioni del Mezzogiorno;
durante l'esame del provvedimento in titolo, sono stati presentati e ammessi ben tre emendamenti finalizzati ad introdurre misure straordinarie per la realizzazione di complessi ospedalieri con particolare riferimento alla città di Siracusa, le regioni del Mezzogiorno e, più in generale, tutto il territorio nazionale attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari;
del resto, l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 sta ancora purtroppo flagellando il Paese e dovremo dunque gettare le basi per convivere con il virus – ripensando ad una riorganizzazione della sanità;
appare opportuno porre in essere ogni iniziativa utile finalizzata a nominare dei commissari straordinari, in accordo tra Governo e governatori, per la realizzazione, di nuovi presidi ospedalieri. La nomina dei suddetti commissari consentirebbe di velocizzare, specie dopo l'emergenza COVID che ha messo in luce diverse problematiche, l’iter per la realizzazione di nuovi ospedali: opere che andrebbero portate a termine in pochi mesi, seguendo la logica emergenziale usata per il Ponte Morandi a Genova,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa, sin dal prossimo provvedimento utile, volta ad affrontare la problematica esposta in premessa, procedendo alla nomina di commissari straordinari per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri su tutto il territorio nazionale, con un occhio di riguardo alle regioni del Sud, e alla città di Siracusa in particolare.
9/2463/112. Germanà, Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Scoma.
La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame viene prevista l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini) per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
con il decreto ministeriale 25 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni attuative dell'articolo 54 citato, integrando così la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini);
risulterebbero talune controindicazioni che caratterizzerebbero la richiesta per l'ammissione ai benefici che impattano in modo rilevante sulla vita e le condizioni economiche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti;
in particolare, vi sarebbero alcuni elementi da valutare prima di richiedere la sospensione del mutuo. Innanzitutto, la richiesta di sospensione diventa uno strumento indispensabile per coloro che sono certi di non riuscire a sostenere l'impegno economico delle rate, in seguito alla riduzione del fatturato, anche per evitare eventuali segnalazioni nelle centrali rischi finanziarie in caso di ritardo di pagamento alla banca. In secondo luogo, la richiesta di sospensione è consigliata per i titolari di mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale e, infatti, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo, e pertanto tale sostegno produce evidenti vantaggio in questa fase. Infine, per chi si avvale della sospensione potrebbe essere preclusa, nel futuro, la possibilità di optare per una surroga o una rinegoziazione che, ridefinendo le condizioni di rimborso del mutuo, potrebbe alleggerire le rate;
non si comprendono le ragioni in forza delle quali possa essere anche solo possibile una segnalazione nelle centrali rischi finanziarie a fronte del riconoscimento del beneficio previsto per l'accesso al «Fondo Mutui prima casa», diversamente e con evidente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge «Cura Italia» in materia di moratoria sulle linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, come peraltro confermato da un recente comunicato della Banca d'Italia;
sarebbe opportuno posticipare tutte le scadenze dei mutui prima casa almeno fino alla fine dell'emergenza, nonché a prevedere che il calo del fatturato venga diminuito dal 33 per cento al 10 per cento e che il pagamento degli interessi compensativi avvenga nella misura pari al 100 per cento e non al 50 per cento degli interessi attuali maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Infine sarebbe opportuno prevedere che venga previsto l'accesso al fondo a chi ha contratto un mutuo prima casa per l'acquisto di un immobile di importo non superiore a 500.000 euro e non i 250.000 euro attuali,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa di competenza alla luce di quanto esposto in premessa per tutelare la posizione dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che, come noto, rappresentano una delle categorie più esposte e colpite con violenza dalla crisi economica derivante dalla diffusione del COVID-19;
a posticipare tutte le scadenze dei mutui prima casa almeno fino alla fine dell'emergenza, nonché a prevedere che il calo del fatturato venga diminuito dal 33 per cento al 10 per cento e che il pagamento degli interessi compensativi avvenga nella misura pari al 100 per cento e non al 50 per cento degli interessi attuali maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;
a prevedere che venga previsto l'accesso al fondo a chi ha contratto un mutuo prima casa per l'acquisto di un immobile di importo non superiore a 500.000 euro e non i 250.000 euro attuali.
9/2463/113. D'Ettore, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella.
La Camera,
premesso che:
a seguito delle modifiche approvate al Senato del provvedimento in esame all'articolo 67 non appare chiaro se sia completamente superata la proroga di due anni degli accertamenti da parte degli enti impositori nei confronti dei contribuenti a fronte di pochi mesi di rinvio del pagamento dei versamenti;
la nuova formulazione della disposizione, infatti, non convince molto né dal punto di vista della soluzione tecnica adottata né rispetto alla volontà unanime di disinnescare la proroga biennale che il Governo aveva riservato alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in relazione ai periodi d'imposta in scadenza nell'annualità interessata dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti;
la nuova disposizione approvata, infatti, contenuta nel presente provvedimento appare pasticciata e non tranquillizza del tutto i contribuenti e i professionisti che, all'indomani dell'emanazione del cosiddetto «Decreto Cura Italia» si erano giustamente indignati e scandalizzati per la dilatazione temporale che l'Esecutivo aveva ritenuto di voler concedere all'Agenzia in relazione ai periodi d'imposta i cui termini di accertamento scadono nell'annualità in cui è stata disposta la sospensione dei versamenti e degli adempimenti;
sarebbe stato di gran lunga preferibile sopprimere il quarto comma dell'articolo 67 oppure prevedere che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 siano prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1,
impegna il Governo
a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, valutando l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte ad assicurarne un'applicazione che risulti il più possibile equa e tale da non sbilanciare in favore dello Stato il rapporto tra fisco e contribuente.
9/2463/114. Cannizzaro, Giacomoni, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella.
La Camera,
premesso che:
in queste settimane le organizzazioni datoriali agricole hanno avanzato con forza la richiesta di estendere e liberalizzare l'uso dei voucher in agricoltura, alla luce del clima di emergenza in cui versa il nostro Paese;
l'argomentazione portata a sostegno di tale richiesta sta nell'auspicio di poter, in questo modo, attirare lavoratori anche italiani nelle imminenti «campagne di raccolta» affinché possano sostituire la contingente mancanza di lavoratori dell'est Europa;
tale modalità sembra inopportuna perché mortifica i diritti dei lavoratori e risulterebbe inoltre essere in contraddizione con ciò che si sta verificando a valle della filiera dove, in molte aziende alimentari, sono stati raggiunti importanti accordi a tutela dei lavoratori e diverse imprese hanno introdotto misure di gratificazione economica per i lavoratori che restano in produzione;
in agricoltura, al contrario, si vuole rispondere alla stessa necessità con uno strumento che precarizza il lavoro e che risulta anche essere improprio, in quanto l'utilizzo dei cosiddetti voucher è previsto per il solo lavoro accessorio e non per il lavoro ordinario;
tale situazione risulta, inoltre, insopportabile e lesiva della dignità dei lavoratori agricoli, che a maggior ragione in questo momento, dovrebbero vedere riconosciute le piene tutele contrattuali, oltre che le misure di sicurezza previste dal Governo, così come avviene per altri lavori ritenuti essenziali in questa fase di emergenza,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa normativa finalizzata ad estendere e liberalizzare l'uso di voucher in agricoltura, prevedendo in particolare che per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendano attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
a prevedere, inoltre, che le prestazioni agricole di lavoro accessorio possano essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito.
9/2463/115. D'Attis, Spena, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, Pella.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone una ampia serie di interventi in favore delle imprese colpite dall'emergenza prodotta dal COVID-19. In particolare sono avviati interventi per favorire la liquidità delle piccole e medie imprese e ridurre gli adempimenti a loro carico;
con l'articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2019 sono state implementate di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2020 le risorse della cosiddetta «lotteria degli scontrini», già prevista dai commi 540 e successivi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
con la lotteria, la cui operatività è prevista dal 1o luglio 2020, sono istituiti premi speciali da attribuire mediante estrazioni ai soggetti che effettuano transazioni commerciali attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico;
l'articolo 20 del citato decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione;
dai primi giorni di marzo è attivo il portale tramite il quale richiedere il codice con cui tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo all'esercente il proprio codice lotteria. Il negoziante è tenuto ad inserire tale codice nello scontrino per consentire la partecipazione dell'acquirente alla lotteria;
per il settore del commercio si tratta di lavoro aggiuntivo e ulteriori costi organizzativi in particolare per coloro che hanno una piccola attività. In piena emergenza da COVID-19 appare del tutto superfluo che l'interesse di imprese e famiglie sia quello da un lato, per il titolare dell'attività, di dotarsi di registratore telematico aggiornato per tale funzione, che comporta ulteriori costi aggiuntivi, e, dall'altro, per l'acquirente di dotarsi del codice lotteria;
in questi giorni le associazioni dei commercianti hanno chiesto un ulteriore rinvio per non gravare le imprese già colpite dalla crisi. L'aspetto «ludico» di tale lotteria appare peraltro in questa fase, del tutto fuori luogo;
con l'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020 si è già stabilito che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, fossero ridotte di 20 milioni di euro le risorse destinate alla lotteria degli scontrini,
impegna il Governo
a prorogare la data di avvio della lotteria degli scontrini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 124 del 2019, destinando le risorse allo scopo destinate per finalità di sostegno delle imprese commerciali in crisi, con particolare riferimento alle micro imprese commerciali.
9/2463/116. Caon, Porchietto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento sottoposto al nostro esame prevede meritoriamente l'adozione di una serie di provvedimenti e misure finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da COVID-19;
pur apprezzando lo sforzo fatto in materia fiscale, con la previsione della sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento; la previsione della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi; la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni; la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe; la previsione di un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ampliando anche l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto tax credit per le edicole e concedendo incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alcune ulteriori misure da adottare perché il Paese possa al meglio ed effettivamente uscire dallo stato di crisi pandemica in cui versa ci appaiono necessarie;
ci si riferisce ad alcune misure specifiche come quelle che si illustrano di seguito;
si ravvisa la necessità di ampliare a tutte le categorie la sospensione dei versamenti almeno fino al prossimo mese di settembre, a cominciare da quelli relativi alle dichiarazioni IRPEF, IRES, IRAP e IVA;
si avverte la necessità di inserire, tra le previsioni di sospensione dei pagamenti, anche quelli derivanti da avvisi bonari, accertamenti con adesione e altri istituti deflativi del contenzioso nonché da transazioni fiscali, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani del consumatore;
si ritiene opportuno ammettere la compensazione dei crediti 2019 relativi a imposte dirette e IRAP anche prima della presentazione della relativa dichiarazione e riducendo la misura degli acconti relativi alle medesime imposte;
si dovrebbe prevedere la sospensione del blocco delle compensazioni in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 1.500 euro e il blocco dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche in presenza di debiti scaduti di importo superiore a 5.000 euro, nonché i pignoramenti presso terzi;
si dovrebbe prevedere l'estensione dell'esonero dalla ritenuta d'acconto ai compensi percepiti dai professionisti fino a settembre 2020, includendo anche quelli con dipendenti o collaboratori;
si dovrebbe concedere la facoltà di considerare il 2020 un periodo di non normale svolgimento dell'attività ai fini degli ISA;
si dovrebbe sterilizzare la disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica;
si dovrebbe garantire la moratoria sulle sanzioni relative alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
si dovrebbe prolungare la sospensione dei termini processuali almeno a tutto il mese di luglio;
si dovrebbero sospendere i termini di decadenza dalle agevolazioni tributarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti normativi utili allo scopo, le ulteriori iniziative proposte in premessa, negli ambiti e nei settori indicati, stante la loro importanza e rilevanza per consentire alla cittadinanza di poter ancor meglio affrontare e risolvere la difficilissima situazione di crisi economica derivante dalla gravissima crisi sanitaria pandemica causata dalla diffusione del COVID-19 in tutto il Paese, generando sofferenze comuni e tra tutti i cittadini della Repubblica.
9/2463/117. Pentangelo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la crisi economica derivante dai provvedimenti di sospensione della maggior parte delle attività economiche e l'incombente recessione si stanno ripercuotendo anche sul settore editoriale;
l'editoria giornalistica è un settore che registrava da tempo una crisi strutturale tale che si stima che negli ultimi 11 anni si sia registrato un calo dei ricavi pari quasi al 70 per cento (calcolato sulla vendita delle copie e sulla pubblicità);
in questo periodo la richiesta di informazione di qualità da parte dei cittadini è cresciuto, ponendo l'attenzione sull'importanza del giornalismo e della affidabilità dei professionisti dell'informazione e confermando il riconoscimento del ruolo di servizio essenziale alla stampa, sia cartacea che radiotelevisiva, sia nazionale che locale;
tale riconoscimento non corrisponde però alla previsione di un sostegno davanti alla crescente difficoltà in merito alla sostenibilità del sistema che vede fortemente ridimensionati gli investimenti con sospensione, annullamento o mancata stipula di contratti, anche relativi a campagne già pianificate;
secondo i dati della Federazione Concessionarie Pubblicità (FCP) il mercato pubblicitario registra, per la prima metà del 2020, una perdita pari a circa il 15 per cento degli investimenti complessivi, anche se le stime sulla stampa indicano una perdita maggiore della media nazionale che raggiunge il 25 per cento per i quotidiani e per i periodici;
in tale contesto, un mancato intervento a sostegno dell'industria editoriale metterà a serio rischio la tenuta finanziaria ed economica delle imprese del settore giornalistico con conseguenti ripercussioni anche sui posti di lavoro e sull'informazione di qualità,
impegna il Governo
a prevedere interventi volti a sostenere il settore giornalistico anche adottando un piano di pubblicità istituzionale che rappresenterebbe un'immediata fonte di aiuto in grado di fornire una tregua e una boccata d'ossigeno a un settore che garantisce quotidianamente alla collettività un vero e proprio servizio pubblico fondamentale in un Paese democratico.
9/2463/118. Siracusano.
La Camera,
premesso che:
in una delle sue recenti conferenze stampa, il Commissario all'emergenza COVID-19, Domenico Arcuri, ha ricordato ancora una volta come «i test sierologici, il contact tracing e i tamponi sono le tre frecce del nostro arco che dovremmo usare assai massicciamente; tre dei principali strumenti con i quali affronteremo la fase 2»;
il prossimo avvio della cosiddetta «fase 2», consentirà con molta gradualità la ripresa della vita sociale, lavorativa ed economica, attraverso un allentamento di tutti quelle forti limitazioni che hanno e stanno caratterizzando questa fase di pandemia ed emergenza sanitaria in atto;
è chiaro che il Paese deve ripartire, ma ciò deve avvenire garantendo la salute e la sicurezza del numero massimo di cittadini possibile al fine di escludere il pericolo di una seconda ondata di contagi. Per fare questo screening, test sierologici e tamponi, avranno ancora per molto tempo un ruolo decisivo e centrale;
è quindi indispensabile allentare la pressione sugli attuali laboratori pubblici di analisi e consentire l'ampliamento delle analisi delle siero prevalenze, dei test ematici, dei tamponi e dei test di screening rapidi;
a tal fine può essere utile il ricorso al settore privato e al personale di ricerca per implementare tutto il sistema di tracciabilità delle filiere dei contagiati e nello stesso tempo sgravare i laboratori attualmente impegnati,
impegna il Governo
a integrare la rete dei laboratori pubblici ospedalieri, con il ricorso ai laboratori privati autorizzati e di ricerca universitari, e secondo percorsi standardizzati, al fine di garantire le crescenti maggiori analisi cliniche conseguenti al necessario sensibile potenziamento della sorveglianza attiva che deve essere realizzato da una programmazione crescente di tamponi e di test di screening rapidi, volti a verificare tempestivamente la diffusione da contagio da Sars-Cov2 e costruire una mappatura capillare del contagio su tutto il territorio nazionale.
9/2463/119. Calabria, Novelli, Bagnasco, Mandelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;
tra le altre misure previste, l'articolo 107 prevede la sospensione ed il differimento di termini amministrativo-contabili in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
il Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha novellato la disciplina previgente a livello europeo prediligendo il principio della lex loci laboris ai sensi del quale, in ragione dell'articolo 11, il cittadino che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è soggetto alla legislazione in materia di sicurezza sociale di tale Stato, abrogando in tal modo il diritto di opzione per il sistema di sicurezza sociale precedentemente previsto;
la nuova disposizione con il suo strascico di oneri e vincoli in capo ai lavoratori decorre dal 1o maggio 2020, e si configura come una evidente riforma peggiorativa segnatamente per la categoria degli impiegati della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in ragione dell'obbligo di transito dal sistema previdenziale retributivo italiano, originariamente optato in ragione della previgente norma, a quello del Paese di residenza;
l'entrata in vigore dell'articolo 11 del Regolamento 883 il prossimo 1o maggio comporterà il transito obbligatorio dal sistema di sicurezza sociale italiano a quello del Paese dove operano i lavoratori a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e porterà, tra le altre cose, ad una riduzione tra i 400 e i 600 euro nella busta paga nonché ad ulteriori decurtazioni pensionistiche e tale anomalia è stato oggetto di un confronto lungo e complesso tra le sigle sindacali e l'amministrazione che si protrae da un decennio e che non ha condotto ad alcuna ipotesi derogatoria, tra l'altro ampiamente prevista dal regolamento stesso ma mai presa seriamente sul serio dal nostro Paese;
l'articolo 16 del regolamento in premessa prevede infatti la possibilità in capo a due o più Stati membri, di definire delle specifiche deroghe, nell'interesse di una determinata categoria ma al momento risulta che si sia inteso attuare tale procedura in maniera frammentata e illegittima, attuando l'approfondimento bilaterale con enorme ritardo rispetto al timing originario del confronto;
nello specifico al momento non sono stati definiti degli accordi risolutivi con i 5 Stati membri dove maggiore è il numero di impiegati a contratto, per un totale di circa 100 lavoratori;
la deroga, qualora attuata ai sensi del citato articolo 16, prevede un duplice livello, quello politico che afferisce al versante diplomatico-bilaterale dell'accordo e quello tecnico attraverso la sottoposizione mediante l'INPS, della copertura previdenziale dei lavoratori agli enti assicuratori locali;
l'articolo 11, comma 3, lettera b), del regolamento prevede che un pubblico dipendente sia soggetto alla legislazione dello Stato dell'amministrazione da cui egli dipende, pertanto il lavoratore a contratto, caratterizzato da una specificità contrattuale che lo qualifica comunque come dipendente statale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rientrerebbe per inevitabile analogia nella categoria destinataria di deroga diretta: infatti tale opzione è stata oggetto dell'accordo attuato lo scorso anno con le autorità finlandesi, a tutela degli impiegati ivi operanti;
risulta che nelle ultime settimane si sia inteso definire in maniera grossolana ed assolutamente irrispettosa dei cogenti diritti sindacali, una ipotesi risolutoria in Belgio, Olanda e Danimarca, che non tiene conto delle istanze dei lavoratori e che, definita nel bel mezzo di una emergenza epidemiologica globale si configura come un paradosso sociale e politico in ragione del fatto che i singoli Paesi e l'Europa avrebbero avuto il dovere di tutelare i cittadini e salvaguardandone e implementandone gli strumenti di sostegno al reddito e welfare;
nello specifico la soluzione prospettata dal Governo belga prevede la deroga, di cui all'articolo 16 del Regolamento n. 883 per i soli dipendenti a contratto operanti nel Paese che conseguiranno la pensione entro il 1o maggio 2025, escludendo di fatto la metà del personale, circa 18 lavoratori, ivi operante, che aveva legittimamente optato per il sistema di sicurezza sociale italiano in ragione del previgente regolamento;
non esistono presupposti normativi che legittimino il diverso trattamento amministrativo riservato al caso belga in oggetto, unitamente a quello olandese e danese attualmente oggetto delle medesime criticità, rispetto a quello finlandese di cui in premessa: risulta infatti che lo scorso anno il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha definito un accordo con le autorità finlandesi di deroga diretta di cui all'articolo 11, comma 3, del Regolamento n. 883 che ha consentito ai nostri dipendenti a contratto di restare assicurati ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede la struttura da cui dipendono, quindi l'Italia;
emergerebbe la volontà dell'Amministrazione italiana di gestire in maniera disarmonica e disomogenea, medesime questioni afferenti il versante dei diritti dei lavoratori, segnatamente in una stagione di emergenza epidemiologica di riflesso globale;
sarebbe auspicabile individuare insieme ai partner europei delle sospensive in ragione della evidente straordinarietà del momento, infatti in una fase così delicata è prioritario operare una scelta di etica istituzionale che porti il Governo, nella cornice europea a sospendere per la durata dell'emergenza in atto, l'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'articolo 11 del Reg. CE 883/14, sospendendo pertanto il transito al sistema sociale del Paesi di residenza degli impiegati a contratto o ogni altra disposizione correlata, di cui non sussiste traccia almeno per i cinque Paesi europei al momento ancora in stand-by, al fine di garantire per prima cosa il superamento della gestione emergenziale correlata alla diffusione della pandemia di COVID-19 e nel contempo quella di garantire un adeguato timing di gestione degli adempimenti e dei confronti politici necessari alla definizione delle deroghe, considerando che l'amministrazione ha perso tanto tempo prezioso e che una qualsiasi strada risulta impraticabile nell'arco di pochi giorni in uno scenario di emergenza e di crisi come quello che condiziona l'Europa in questo momento,
impegna il Governo
a prevedere ogni opportuno intervento in sede di Unione europea finalizzato alla sospensione dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici interessati anche mediante la dilazione degli adempimenti, nella prospettiva di tutelare i diritti previgenti dei lavoratori della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/2463/120. Fitzgerald Nissoli.
La Camera,
premesso che:
tra i debiti commerciali non ancora onorati (53 miliardi di euro) e la mancata apertura di tantissimi cantieri relativi a infrastrutture strategiche e a opere pubbliche minori distribuite lungo il Paese (per un valore di 62 miliardi), la nostra pubblica amministrazione (PA) blocca complessivamente 115 miliardi di spesa che sarebbero indispensabili per fronteggiare l'attuale situazione economica;
le piccolissime imprese spesso si appoggiano alle banche del territorio che indicativamente hanno poche risorse;
è assolutamente necessario che la nostra pubblica amministrazione proceda al pagamento delle imprese creditrici;
la cattiva burocrazia e il malfunzionamento della macchina pubblica continuano a rappresentare un problema molto serio, quanto la rovinosa caduta che l'economia italiana si appresta a subire nei prossimi mesi,
impegna il Governo
a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a sbloccare immediatamente l'erogazione dei pagamenti relativi ai debiti dovuti dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese creditrici oggi, purtroppo, ancor più colpite dalla crisi economica causata dalla diffusione del COVID-19.
9/2463/121. Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Pella.
La Camera,
premesso che:
il sistema delle imprese si trova ad affrontare un momento cruciale che segnerà il destino di numerosi imprenditori e lavoratori per molti mesi a venire;
il commercio è stremato e il rischio concreto è che sei attività su dieci possano morire e non riaprire. Tanti imprenditori sono in affanno, non intravedono una luce in fondo al tunnel e quando ci sarà lo stop alla quarantena collettiva potrebbero decidere di non ripartire;
questo stessi imprenditori mesi fa avevano pianificato il 2020 facendo investimenti, progettando restyling, acquistando merce e assumendo personale, ma tutto questo ora pesa come una zavorra,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di competenza fin dal prossimo provvedimento utile finalizzata a prevedere l'esenzione IMU per gli immobili strumentali delle imprese per l'intero periodo di chiusura forzata dell'attività.
9/2463/122. Baratto, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo, Mandelli, Paolo Russo, Pella.
La Camera,
premesso che:
i professionisti e gli operatori sanitari e socio-sanitari, sono stati tra i primi contagiati dal virus SARS-CoV-2, esponendo a rischio contagio la propria famiglia e i propri assistiti;
controllare, in via preventiva e prioritaria, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, farmacisti, odontoiatri, ostetriche e, in generale, tutti coloro che per la loro attività sono a stretto contatto con il pubblico, avrebbe portato ad un migliore controllo dell'epidemia;
per motivi legati all'iniziale carenza dei reagenti per i tamponi rino-faringei e alla scarsa conoscenza del nuovo coronavirus, tale controllo non è stato attuato e ci si trova di fronte ad una vera e propria strage: 140 medici, 34 infermieri, 12 farmacisti e 2 ostetriche deceduti alla data del 21 aprile 2020;
considerato che:
l'effettuazione del tampone rino-faringeo rientra nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza; infatti, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, deve essere garantita l'attuazione di tutte le misure di prevenzione e controllo previste in caso di una possibile emergenza;
occorre programmare al meglio la «Fase 2», al fine di contenere la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 ed evitare di incorrere negli stessi errori del passato;
appare, pertanto, indispensabile intervenire, in via preventiva e cautelativa al fine di tutelare la salute dei sanitari che operano in costante contatto con il pubblico, dei loro familiari e dei loro pazienti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di effettuare il tampone rino-faringeo a medici, infermieri,farmacisti e a tutti gli operatori sanitari che, nello svolgimento del servizio, possano venire in contatto con soggetti affetti da COVID-19 o che, in caso di asintomatologia, possano loro stessi essere da veicolo per l'insorgenza della malattia in soggetti sani ovvero di sottoporre i suddetti soggetti a test sierologici per valutare l'esposizione al virus.
9/2463/123. Saccani Jotti, Mandelli, Mugnai.
La Camera,
premesso che;
il presente decreto è volto a fronteggiare la situazione emergenziale creatasi a seguito della diffusione del virus COVID-19;
le risorse aggiuntive stanziate dal presente decreto-legge per il comparto della difesa e sicurezza, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19, risultano tutt'ora insufficienti;
al fine di fronteggiare la gestione dell'emergenza sanitaria gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate stanno mettendo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili per supportare i cittadini nella gestione di questa grave crisi;
per riconoscere lo straordinario impegno di tutte le donne e gli uomini in divisa – che con grande spirito di servizio per il Paese stanno svolgendo il loro incredibile lavoro – è necessario riconoscere loro diritti fondamentali;
in considerazione del fatto che le Forze armate stanno concorrendo all'emergenza COVID-19 sia per la tutela dell'ordine pubblico che per esigenze connesse con la fornitura di mezzi e personale della sanità militare, si reputa necessario riconoscere allo stesso personale militare il medesimo trattamento economico previsto per il personale delle forze di polizia impiegato in attività di contrasto al COVID-19;
si tratterebbe di un riconoscimento fondamentale volto ad eliminare qualsiasi tipo di sperequazione economica dovuta alle differenti remunerazioni previste tra il personale del comparto difesa e sicurezza;
a ciò si aggiunga che per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnato costantemente per fronteggiare la crisi sanitaria in atto, e limitatamente per il periodo dell'esigenza legato al contrasto del COVID-19, è opportuno riconoscere un aumento delle ore di lavoro straordinario,
impegna il Governo:
a prevedere lo stanziamento di maggiori risorse per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico impegnati quotidianamente ed ininterrottamente per constatare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
ad adottare le opportune iniziative al fine di prevedere la parità di trattamento economico tra il personale del comparto difesa e del comparto sicurezza al fine di eliminare qualsiasi tipo di disparità tra le donne e gli uomini impegnati costantemente nel contrasto all'emergenza epidemiologica in corso.
9/2463/124. Maria Tripodi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula – originariamente composto da 127 articoli risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli – dispone una pluralità di interventi volti a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;
per la sicurezza del personale delle Forze Armate, impegnato costantemente per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, il presente decreto-legge prevede misure insufficienti;
l'articolo 73-bis stabilisce che i competenti servizi sanitari stabiliscono le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti delle Forze dell'ordine, alle Forze Armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida ma non vi è alcuna previsione relativa agli strumenti di protezione individuale;
il tema della protezione degli uomini e delle donne della Difesa è da considerarsi come una priorità, in considerazione del grande sforzo quotidiano che stanno affrontando fin dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con grande sacrificio e senso del dovere;
gli approvvigionamenti dei dispositivi di sicurezza individuali per il personale delle Forze Armate sono risultati deficitari anche in considerazione del fatto che il comparto della Difesa in questo momento così difficile per il Paese ha immediatamente provveduto a garantire tutti gli strumenti necessari per la protezione in primo luogo ai cittadini;
è fondamentale garantire al personale appartenente alle Forze Armate una adeguata sicurezza nel prezioso contributo che stanno fornendo al Paese,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative al fine di dotare tempestivamente il personale delle Forze Armate dei dispositivi di protezione individuale (DPI) impegnati costantemente nel contenimento della diffusione del COVID-19.
9/2463/125. Perego Di Cremnago.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula – originariamente composto da 127 articoli risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli – dispone una pluralità di interventi volti a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;
per quanto concerne gli interventi relativi gli enti territoriali, e più in particolare per i sindaci, il decreto-legge all'articolo 25, comma 6, prevede la possibilità, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, di elevare a 72 il limite massimo di ore mensili entro cui è permesso assentarsi dai rispettivi posti di lavoro (di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000);
si tratta di un intervento insufficiente per garantire ai sindaci di poter svolgere nel migliore dei modi il loro ruolo istituzionale essendo, tra l'altro, la figura di riferimento dei cittadini con il dovere di informarli costantemente, di rispondere alle loro richieste di chiarimenti, ma anche di coordinare le attività di supporto;
a ciò si aggiunga che, da parte dei comuni, nonostante l'emergenza nazionale viene comunque garantito lo svolgimento dei servizi fondamentali seppur in condizioni di grande complessità legate alla carenza di personale, all'assenza dei segretari comunali e alle note difficoltà di bilancio;
i sindaci devono quindi essere messi nella condizione di potersi dedicare completamente alle proprie comunità, soprattutto alla luce di quanto previsto dai provvedimenti emanati dal Governo e dagli aiuti di carattere sociale che gli enti locali devono gestire nel modo più efficace possibile contando anche sul supporto dei servizi sociali e del Terzo settore,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni interventi al fine di prevedere misure di sostegno per i sindaci impegnati costantemente e quotidianamente nella gestione dell'emergenza epidemiologica in corso.
9/2463/126. Sandra Savino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, prevede una serie di interventi che riguardano molteplici settori tra cui quello dell'istruzione;
le misure previste nel decreto-legge non sono sufficienti per sostenere gli istituti scolastici durante la loro chiusura ed in particolar modo le scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico fondamentale anche con riguardo al segmento degli asili nido e scuole dell'infanzia;
nello specifico, a seguito delle necessarie misure adottate per il contenimento della pandemia, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli istituti paritari si sono trovati a dover fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dal mancato introito delle rette, dovuto anche alle difficoltà di molte famiglie a farvi fronte a causa della mancanza o della contrazione del reddito;
le scuole paritarie si trovano, dunque, in una situazione che sta mettendo a serio rischio la possibilità di proseguire l'attività educativa, con tutto ciò che questo comporterebbe in termini di perdita di posti di lavoro e di impoverimento dell'offerta formativa;
le rilevanti difficoltà economiche che le famiglie si troveranno a dover affrontare nel medio periodo si ripercuoteranno sulla loro concreta possibilità di esercitare la libertà di scelta educativa che senza adeguate misure di sostegno economico per istituti e famiglie verrebbe altrimenti compromessa;
è quindi necessario riconoscere, tempestivamente, alle scuole paritarie il ruolo strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione al fine di scongiurare il rischio del fallimento di molte strutture e la conseguente impossibilità per lo Stato di sostenere gli elevatissimi costi per garantire il diritto allo studio agli alunni che frequentano attualmente gli istituti paritari-,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la detraibilità integrale del costo delle rette versate dalle famiglie agli istituti pubblici paritari nei mesi di sospensione della didattica al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico offerto dagli istituti citati.
9/2463/127. Tartaglione, Spena.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula – originariamente composto da 127 articoli risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli- prevede una serie di interventi che riguardano molteplici settori tra cui quello della giustizia;
per quanto riguarda più specificatamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame autorizza la spesa di risorse (20 milioni per l'anno 2020) del tutto insufficienti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19;
in merito agli istituti penitenziari è opportuno fare chiarezza in merito ai detenuti in regime di 41-bis considerato che, come riportato da notizie di stampa, un giudice di sorveglianza del tribunale di Milano ha concesso gli arresti domiciliari al capomafia di Palermo Francesco Bonura, 78 anni, condannato definitivamente per associazione mafiosa;
sono 74 i boss che oggi sono al 41-bis e la gran parte di essi è ultrasettantenne. Fra loro si conta Leoluca Bagarella, i Bellocco di Rosarno, Pippo Calò, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Teresa Gallico, Raffaele Ganci, Tommaso Inzerillo, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Nino Rotolo, Benedetto Santapaola e Benedetto Spera;
nelle scorse settimane, sempre per l'emergenza Covid-19, è stato posto agli arresti domiciliari dai giudici della corte d'assise di Catanzaro, Vincenzino lannazzo, 65 anni, ritenuto un boss della ’ndrangheta, Iannazzo, detto «il moretto», è indicato come il capo del clan di Lamezia Terme e adesso torna a casa proprio nel cuore di Lamezia;
sempre con la motivazione dell'incompatibilità carceraria, attende di andare a casa anche il capomafia Benedetto «Nitto» Santapaola, condannato definitivamente per diversi omicidi fra cui quello del giornalista e scrittore Giuseppe Fava, assassinato a Catania il 5 gennaio 1984;
ed è notizia di stamani che il boss dell'Uditore Pino Sansone, 69 anni, l'ex vicino di casa di Totò Riina nel complesso di via Bernini, è andato ai domiciliari per decisione del tribunale del riesame di Palermo e ciò nonostante l'opposizione sostenuta dal sostituto procuratore della Dda,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo, anche nei periodi di emergenza sanitaria.
9/2463/128. Bartolozzi, Sandra Savino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'emergenza in corso ha provocato un aumento esponenziale nella produzione e nel consumo dei necessari dispositivi di sicurezza rappresentati in modo particolare da guanti in lattice monouso, maschere definite «chirurgiche» e dei modelli FFP1, FFP2 e FFP3 in Italia e nel del mondo;
soltanto nell'attuale fase di emergenza l'Italia avrebbe bisogno di 130 milioni di pezzi ogni mese e che, come recentemente annunciato da Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, «l'Italia avrà 650 milioni di mascherine, ed è già in grado di produrne più di 2 milioni al giorno»;
le precedenti esperienze con Sars e aviaria, che hanno richiesto l'utilizzo dei medesimi dispositivi di sicurezza, hanno mostrato che spesso le mascherine chirurgiche non vengono smaltite in modo adeguato e che inevitabilmente si disperdono nell'ambiente causando un effetto devastante soprattutto per gli ecosistemi marini. Le maschere sono infatti costituite da poliestere o polipropilene, del pari anche i guanti possono essere costituiti da poliestere o polipropilene, plastiche che non si degradano rapidamente e necessitano di anni prima di decomporsi e, successivamente, le microplastiche rappresentano comunque un concreto pericolo per la fauna marina,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano una corretta gestione dei dispositivi di sicurezza individuali non più utilizzabili, quali guanti e mascherine monouso, al fine di evitarne una dispersione incontrollata nell'ambiente naturale e marino.
9/2463/129. Deiana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede misure in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente riconoscendo un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro;
si rende necessario estendere le misure previste dal citato articolo 29 anche ai lavoratori stagionali del comparto del trasporto in quanto strettamente connesso al settore turistico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'indennità prevista dall'articolo 29 del provvedimento in esame, anche ai lavoratori stagionali del comparto del trasporto aereo e di ogni altro comparto del trasporto, direttamente o indirettamente connesso al settore turistico.
9/2463/130. Varrica.
La Camera,
premesso che:
il presente decreto in conversione stanzia ingenti risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19, con l'intento di assicurare un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia contestualmente adottando interventi in tutela dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese;
l'articolo 107 contiene disposizioni volte a prorogare i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili degli enti ed organismi pubblici e degli enti territoriali, al fine di alleggerirne i carichi amministrativi;
il comma 4 del citato articolo in particolare, differisce il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo al 30 giugno 2020;
il comma 5 stabilisce che i comuni possano, in deroga alla legislazione vigente, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva già adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo poi entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Il comma 5 stabilisce, altresì, che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
la Tari è finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento di esercizio relativi al servizio di raccolta, trattamento e smaltimento e dunque la sua determinazione non può prescindere dal rispetto di standard igienico sanitari e ambientali, nella tutela della trasparenza di ciascun tributo sostenuto dai cittadini,
impegna il Governo
a valutare l'individuazione di strumenti affinché per i Comuni che si avvalgano della facoltà di cui al citato comma 5, sia monitorata la corretta applicazione della Tari nel 2021, anche sulla base della prima direttiva ARERA sui costi del servizio rifiuti in base alla quale dovranno essere formulati o riformulati i piani finanziari relativi al 2020 al fine di giungere ad un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, nel rispetto degli interessi di utenti e consumatori.
9/2463/131. Ilaria Fontana, Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre alle disposizioni in tema di disagio abitativo dirette a contenere gli effetti negativi di carattere economico derivanti dalla stessa emergenza;
in particolare, l'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater prevedono una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli;
il comma 2-ter del suddetto articolo prevede, in primo luogo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60 milioni di euro;
il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, l'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) ha destinato risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo e l'articolo 1, comma 234 della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha destinato per ciascuno degli anni 2020-2021 ulteriori 50 milioni;
l'articolo 11, comma 5, della citata legge del 1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (decreto ministeriale 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. Il DM 4 luglio 2019 ha ripartito le disponibilità per il 2019, pari a 10 milioni di euro;
il medesimo comma 2-ter prevede altresì il riparto per l'annualità 2020 delle risorse, pari a 9,5 milioni di euro, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5 del decreto 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013. n. 124, attribuite dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 marzo, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. In particolare, l'articolo 6, comma 5 del citato decreto-legge del 2013 prevede che tali risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli; è prevista l'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è stabilito che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono fissati i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;
l'articolo 1, comma 2 del citato decreto-legge del 2014 ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli, prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro per fanno 2020. L'annualità 2019 è stata ripartita con il decreto ministeriale 23 dicembre 2019. La procedura d urgenza, stabilita con il comma 2-ter dell'articolo 65 del provvedimento in esame, prevede che entrambi i riparti dei due suddetti Fondi siano effettuati in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019;
il comma 2-quater stabilisce – nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione – l'attribuzione da parte delle regioni ai comuni delle risorse assegnate, prevedendo, inoltre, 1 applicazione dell'articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. L'articolo 1, comma 21 della citata legge di bilancio 2018 prevede, tra l'altro, che al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle consistenti risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli con riferimento alle pregresse annualità 2014-2018;
il comma 2-quater dispone, inoltre, che i comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, attraverso gli uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, di provvedere – anche mediante l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione normativa di cui all'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater – a rendere uniformi i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi previsti da entrambi i Fondi di cui in premessa, allo scopo di garantire una maggiore semplicità, speditezza ed effettività nell'erogazione dei contributi in favore dei potenziali beneficiari, consentendo l'adozione di un unico bando (tenuto anche conto che i comuni potranno utilizzare entrambi i fondi, ossia sia il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione che il Fondo inquilini morosi incolpevoli), nonché ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio: tutto ciò, ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa, secondo quanto stabilito dal comma 2-quater dell'articolo 65 del provvedimento in esame.
9/2463/132. D'Orso, Daga, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
secondo il rapporto sui rifiuti speciali dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 2019, sono state prodotte nel 2017 oltre 179.000 tonnellate di rifiuti sanitari a rischio infettivo, di cui ben 160.815 pericolosi (l'89,6 per cento), con un costo della gestione classica (incenerimento o smaltimento in discarica) superiore a 1.700 euro a tonnellata. La produzione è in aumento rispetto al 2016, quando furono 174.000 le tonnellate prodotte ed è lecito aspettarsi un incremento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo a seguito dell'epidemia in atto; si stima che i rifiuti a rischio infettivo siano maggiori del 300 per cento nei periodi di lock down e per 2 mesi si potrebbero generare circa 80 mila tonnellate di rifiuti a rischio infettivo in più; la produzione di rifiuti solidi urbani e speciali in generale è in netta riduzione in tale periodo e Althesys ha stimato in 4,8 milioni di tonnellate la produzione in meno di rifiuti nel 2020 rispetto al 2019, analizzando dati relativi ai flussi di realtà urbane nazionali si assiste a una riduzione del 25 per cento della produzione di rifiuti, con una ipotesi di una riduzione di circa 7 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003 stabilisce che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo debbano essere smaltiti mediante termodistruzione nel più breve tempo tecnicamente possibile in impianti autorizzati e prevede, per questo tipo di rifiuti, la possibilità di eliminare la condizione di pericolo tramite processo di sterilizzazione;
la gestione industriale mediante sterilizzazione in situ, ad esempio mediante calore frizionale a 150o già in uso in oltre 50 Paesi del mondo con brevetto italiano, consente il risparmio economico di oltre il 60 per cento e la riduzione di volume dell'80 per cento, riduce il volume dei rifiuti da smaltire e le conseguenti emissioni in atmosfera in particolare di diossine (il 25 per cento delle diossine totali negli USA erano dovute alla combustione dei rifiuti sanitari secondo US EPA). Riduce il tempo di permanenza del rischio infettivo per il trattamento quotidiano dei rifiuti stessi;
sono in corso sperimentazioni per il recupero di materia «a freddo» dei rifiuti sterilizzati;
in Italia, oltre che in un impianto stabile in un ospedale COVID a Rimini tale tecnologia è stata impiegata con impianti mobili in 2 ospedali da campo dell'esercito;
le emissioni in atmosfera in eccesso sono attenzionate da vari studi come potenziale aggravante della pandemia e ridurre le emissioni anche nel settore della gestione dei rifiuti potrebbe aiutare a ridurre i superamenti, approfittando del periodo di ridotta produzione totale di rifiuti e concentrandosi sulla trazione più critica per le emissioni che sono appunto i rifiuti a rischio infettivo,
impegna il Governo:
a porre in essere incentivi per l'acquisto di impianti per la sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
a valutare di classificare come rifiuti assimilabili agli urbani i rifiuti a valle del processo di sterilizzazione in situ;
a valutare di impiegare tale tecnologia anche in ambito di piazzole ecologiche urbane dedicandola ai rifiuti delle persone in quarantena.
9/2463/133. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività derivanti dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica non può prescindere dal garantire a tutti i cittadini accesso all'acqua, e dunque a servizi igienici adeguati, ed una regolare distribuzione di energia elettrica e gas;
l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), con la Delibera 117/2020/R/com ha ulteriormente prorogato fino al 3 maggio 2020 il blocco di tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e imprese – avviato dallo scorso 10 marzo;
nel corso dell'esame al Senato è stato approvato l'Ordine del Giorno n. G/1766/299/5 (già emend. 19.1000/123) a prima firma del Sen. Anastasi;
l'articolo 5 del DL n. 47/2014 e successive modificazioni prevede una serie di norme relative a soggetti in situazione di disagio abitativo che occupano abusivamente un immobile, negando la possibilità di chiedere la residenza e l'allacciamento a pubblici servizi. Tale articolo evidentemente non tiene in considerazione l'emergenza sociale e sanitaria correlata all'evolversi della pandemia di SARS 2 – COVID-19, le classi sociali coinvolte che difficilmente riescono ad accedere persino ai bonus fino ad ora introdotti, le difficoltà dei Comuni che non riescono fino in fondo a garantire il diritto all'abitazione ai propri cittadini meno abbienti e la difficoltà dei gestori che non trovano il legittimo ristoro economico pur erogando un servizio essenziale;
l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molte famiglie nei prossimi mesi una consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In questa situazione molti soggetti si troveranno nella condizione temporanea di non poter pagare le utenze. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che le famiglie siano ugualmente tutelate;
l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, ha già prodotto e produrrà per molti gestori del servizio idrico integrato una notevole riduzione dei pagamenti delle bollette, ha già prodotto il blocco di un numero considerevole di cantieri come previsti da Piano d'Ambito, produrrà quindi un mancato introito che andrà a scompensare gli equilibri di bilancio degli stessi gestori. È necessario, pertanto, predisporre misure volte a garantire che vengano svolti i lavori previsti dal Piano d'Ambito col fine di garantire gli investimenti utili per la qualità e quantità di acqua necessarie alle utenze gestite;
attualmente il Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni prevede una dotazione di 1 miliardo di Euro per 10 anni suddivisi per «Acquedotti» e «Dighe», nella quota del 40 per cento e del 60 per cento, e il Fondo di garanzia per le opere idriche, istituito con l'articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, alimentato da quota parte della tariffa. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 sono individuati gli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del predetto Fondo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire la sospensione fino al termine dello stato di emergenza, o comunque non prima del 31 maggio 2020, delle procedure di limitazione, sospensione o disattivazione delle forniture idriche, di energia elettrica e gas già avviate, o in fase di attivazione, di ampliare la platea per l'accesso al Bonus idrico agli utenti domestici colpiti dalla crisi economica causata dal COVID-19, di adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire l'aumento dei fondi previsti per il Piano nazionale di interventi nel settore idrico e di prevedere lo stanziamento di risorse nel Fondo di garanzia al fine di consentirne l'utilizzo immediato da parte dei gestori del servizio idrico integrato; a valutare l'opportunità di una revisione normativa dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014.
9/2463/134. Daga.
La Camera,
premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
la compagnia Grandi Navi Veloci, in data 17 marzo 2020, ha avviato una procedura di consultazione sindacale per la richiesta di assegno ordinario al Fondo di Solidarietà Bilaterale del settore marittimo, al fine di sostenere 406 lavoratori marittimi, su un totale di 1.092, che si trovano bloccati in nave, a causa della pandemia in corso;
com’è possibile riscontrare dal comunicato pubblicato in data 15 aprile 2020 sul quotidiano on line dei trasporti marittimi shippingitaly.it «molti membri d'equipaggio imbarcati su navi di Msc Crociere sono ancora bloccati a bordo delle rispettive imbarcazioni in attesa di essere rimpatriati nei paesi d'origine e per queste settimane di detenzione non riceveranno alcuna retribuzione»;
la suddetta mancanza delle spettanze è determinata dalla scadenza dei contratti di diversi lavoratori;
tenuto conto che il Fondo Solimare è un fondo di solidarietà relativo al settore marittimo – istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2015, n. 189 e successivamente modificato e integrato dai decreti interministeriali 20 maggio 2016, n. 95933 e 17 maggio 2017, n. 99295 – e riguarda i lavoratori «in costanza di rapporto di lavoro», come si evince dalla nota del sindacato Uiltrasporti Nazionale, pubblicata in data 11 aprile 2020;
nel sopra citato decreto, cosiddetto «Cura Italia», non risultano essere presenti misure rivolte ai lavoratori in oggetto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare con la necessaria urgenza tutte le iniziative utili al sostegno dei lavoratori marittimi.
9/2463/135. Licatini.
La Camera,
premesso che:
ad oggi non è disponibile un numero certo dei lavoratori impegnati nel Cluster marittimo in Italia;
da uno studio congiunto del 2019 di INPS e CNEL volto a fare luce sui dati quantitativi dei CCNL depositati presso quest'ultimo e «sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» emerge che il numero di «lavoratori marittimi cui si applica il CCNL» del settore privato dell'industria armatoriale (sottoscritto da Confitarma, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Usclac) è pari a 32.893 unità, cui si aggiungono coloro cui si applica il contratto cosiddetto Fedarlinea (sottoscritto appunto da Fedarlinea e dal sindacato confederale per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio), 3.090 unità;
il totale ammonterebbe, secondo una nota stampa di Confitarma del 5 agosto 2019 a 35.983 unità che dovrebbero essere aumentati a 38.000 in virtù delle rotazioni necessarie a garantire i riposi a terra, per questa platea di lavoratori, con il decreto interministeriale n. 90401 dell'8 giugno 2015, è stato istituito il cosiddetto «Fondo SOLIMARE» avente lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali lino a 15 dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle cause previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
l'ambito di applicazione del Fondo SOLIMARE è stato poi esteso a tutte le imprese armatoriali che occupano mediamente più di cinque dipendenti in forza di accordo sindacale stipulato in data 10 novembre 2015 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori, Assorimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI;
considerato che il settore del lavoro marittimo è caratterizzato da forte instabilità in quanto solitamente legato alle esigenze di stagionalità e che l'ordinamento non prevede nessun altro strumento di sostegno al reddito per la gente di mare nonostante il fatto che, di regola, lo sbarco del lavoratore coincide con l'interruzione del rapporto di lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, una forma di sostegno al reddito anche per i lavoratori marittimi che restano esclusi dall'erogazione dell'assegno ordinario sia perché arruolati in imprese armatoriali sotto i 5 dipendenti che perché sbarcati e, conseguentemente, cessati dal contratto di arruolamento e non più imbarcati.
9/2463/136. Barzotti, Siragusa, Gallo, Raffa, Davide Aiello, Villani.
La Camera,
premesso che:
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rappresentano uno dei canali, insieme alla scuola secondaria superiore e all'apprendistato (a partire dai 15 anni, articolo 3 del decreto legislativo n. 167/2011), per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (Legge 296/2006 e Decreto MPI n. 139/2007) e del diritto-dovere all'istruzione e formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica nel sistema di IeFP (Dlgs 76/2005);
gli obblighi, definiti a livello normativo, rimandano all'esigenza di garantire che l'uscita dal sistema formativo nazionale avvenga a seguito dell'acquisizione, da parte di un giovane, di una qualifica o un diploma professionali a seguito di percorsi triennali e quadriennali del sistema di IeFP, di una qualifica o un diploma acquisiti in apprendistato per i minorenni, o di un titolo di studio quinquennale rilasciato dalla scuola secondaria superiore;
il focus di questa area tematica è quindi sui percorsi triennali e quadriennali di IeFP, che, dal 2010-11, costituiscono offerta ordinamentale del sistema educativo nazionale e prevedono il rilascio di una qualifica o di un diploma tra quelli contemplati nell'ambito del Repertorio nazionale dell'offerta di IeFP.;
i corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese; attualmente ci sono in tutto il paese circa 170.000 ragazzi e giovani italiani che frequentano i percorsi di IeFP, IFTS e ITS;
l’e-learning o formazione FAD. Formazione A Distanza, è un metodo che sfrutta le tecnologie web per migliorare l'apprendimento e lo scambio didattico, o meglio per veicolare quelli che vengono tecnicamente chiamati Learning object (l'insieme di lezioni, test e scambio collaborativo);
la FAD sincrona è la forma più vicina alle lezioni frontali classiche e viene veicolata attraverso i Webinar e consiste in una lezione frontale registrata e trasmessa nello stesso momento attraverso il web, in cui tutti, utenti e docente/i, devono trovarsi connessi nello stesso momento;
la FAD asincrona non necessita di una contemporaneità fra lo svolgimento della lezione e il suo ascolto. Il docente registra il corso parlando, riprendendo le schermate del pc o le slide e l'utente fruisce del video in un secondo momento;
l'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, statuisce che «le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso»;
sarebbe necessaria un'attenzione specifica agli Enti di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria e tuttavia attivamente impegnati nel proseguire il loro servizio formativo da remoto in favore di allievi spesso molto esposti al rischio di dispersione scolastica e di disagio sociale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di definire in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, misure economiche a supporto degli enti formativi, attualmente in difficoltà e, spesso impossibilitati a proseguire l'erogazione dei corsi di tipologia ordinamentale, sia per le perdite che sono ricadute sui corsi avviati in termini di persone frequentanti e di conseguente finanziamento, sia per l'impossibilità di organizzarne di nuovi.
9/2463/137. Costanzo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure rivolte al sostegno al reddito e al lavoro, welfare e ammortizzatori sociali, liquidità per le famiglie e le imprese, considerando che 1 emergenza sanitaria nazionale da COVID-19 è un evento che determina effetti pesantissimi sull'intero continente europeo, con ricadute che – in particolar modo nel nostro Paese – pesano maggiormente sulle famiglie, costrette oggi a dover bilanciare l'esigenza di continuare a lavorare con la necessità di accudire i propri figli, il provvedimento in esame, rappresenta un primo importante intervento dal punto di vista economico, con misure volte sia al sostegno al lavoro (estensione ammortizzatori, divieto di licenziamenti, cassa integrazione) sia al sostegno alle famiglie (congedo parentale, voucher baby sitter);
non tutte le aziende hanno autorizzato il «lavoro agile o smart working» e con l'attuale emergenza sanitaria, i disagi a cui vanno e andranno incontro i genitori che durante l'emergenza, continuano e continueranno a lavorare (infermieri, operatori sanitari, dipendenti pubblici e privati) e che con il prolungarsi della sospensione dell'attività didattica e dei servizi per l'infanzia (scuole e asili nido) avrà degli effetti collaterali su questa platea di lavoratori e lavoratrici che sono madri e padri e pertanto la misura del «congedo straordinario», rivolto ai genitori lavoratori era necessaria e attesa, per supportare le famiglie nel far fronte alla complessità che vivono, con l'emergenza epidemiologica nazionale, nel gestire e conciliare la vita lavorativa e l'accudimento della prole;
inoltre, occorre evidenziare che il complesso delle misure adottate – in riferimento agli articoli 23, 24 e 25 del provvedimento in esame – si colloca nell'orizzonte temporale dell'emergenza sanitaria, così come definito nei precedenti provvedimenti assunti dal Governo, pertanto è evidente che il possibile perdurare dell'emergenza COVID-19 determinerà l'esigenza di adeguamento e rafforzamento delle misure sin d'ora messe in campo, al fine di sostenere i lavoratori e le lavoratrici con tigli; considerato il prolungamento della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole conseguente all'emergenza epidemiologica, al fine di agevolare i genitori lavoratori a prendersi cura dei propri figli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile e nel rispetto del vincolo di finanza pubblica, ulteriori misure a sostegno dei genitori lavoratori, rafforzando anche attraverso un allungamento di giorni, l'istituto del congedo parentale e al fine di evitare le dimissioni delle mamme lavoratrici dal luogo di lavoro, a valutare anche la possibilità di introdurre, durante il prolungamento della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, una misura temporanea alternativa che preveda una riduzione del 25 per cento dell'orario giornaliero di lavoro a parità di stipendio, per tutte le madri con figli di età compresa tra 1 e 10 anni con l'obiettivo di tutelare e favorire sia la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sia l'occupazione delle donne e mamme lavoratrici.
9/2463/138. Amitrano, Villani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto-legge in esame prevede, per il mese di marzo, un'indennità di 600 euro per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, l'8 agosto 1995 n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
l'INPS con circolare n. 49 del 30 marzo 2020 al punto 7 prevede espressamente che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, escludendo dalla platea degli aventi diritto i soggetti con ridotta capacità lavorativa che hanno una «pensione/assegno» di invalidità grazie ai contributi versati;
si tratta di una prestazione previdenziale di natura diversa nelle premesse, nelle finalità e negli importi rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire nel prossimo provvedimento legislativo utile, affinché l'indennità di cui all'articolo 27 sia prevista anche per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335, titolari di un assegno ordinario di invalidità o, eventualmente, ad integrazione dell'assegno stesso che sia inferiore alla soglia di 600 euro e sino al raggiungimento della stessa.
9/2463/139. Giarrizzo, Ficara, Varrica.
La Camera,
premesso che:
l'epidemia di COVID-19 ha colpito duramente i settori turistico e aeroportuale, due dei motori della nostra economia;
il trasporto aereo ormai da anni ha visto lo smantellamento del lavoro stabile e la modalità dei contratti precari è diventata ormai la regola;
negli aeroporti di tutta Italia sono impiegate diverse tipologie di lavoratori e, tra questi, i lavoratori del trasporto aereo stagionali;
la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia seriamente di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale ed economico nazionale;
accanto ad interventi straordinari e stringenti di contenimento del fenomeno epidemiologico nonché di prevenzione e di controllo sul territorio, sono assolutamente necessarie e urgenti misure – organiche ed efficaci – di sostegno e promozione in favore di tutti quei settori produttivi e professionali che, già fortemente colpiti dalla crisi degli ultimi anni, rischiano di pagare il prezzo più alto, per effetto anche della forte recessione globale che si profila per il futuro;
l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede la corresponsione di un'indennità per il mese di marzo 2020 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali; la corresponsione del contributo a tali lavoratori, tuttavia, è subordinata alla condizione che gli stessi abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 17 marzo 2020;
moltissimi lavoratori stagionali, parimenti, allo stato, impossibilitati a operare, non risultano inclusi tra quelli beneficiari della suddetta misura di sostegno poiché hanno concluso la propria attività lavorativa antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale;
dalla concessione del contributo risultano, inoltre, esclusi quei lavoratori stagionali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che ora, a causa dell'epidemia in corso, non possono accedere a un nuovo contratto di lavoro, risultando, in definitiva, fortemente danneggiati dal punto di vista economico, anche per effetto delle restrizioni fin qui adottate che pregiudicano la ripresa della medesima attività, stante la crisi che colpirà certamente l'imminente avvio della stagione estiva;
in particolare, risultano esclusi dalla concessione della citata indennità i lavoratori stagionali aeroportuali – i quali, peraltro, da decenni, lavorano negli scali di tutta Italia, prevalentemente nel periodo compreso tra marzo e ottobre – che, proprio in ragione della crisi economica, anche conseguente alle limitazioni di movimento imposte sull'intero territorio nazionale, si vedono compromessa la possibilità di essere richiamati al lavoro nei prossimi mesi;
le conseguenze economiche della diffusione del COVID-19 non saranno limitate esclusivamente al periodo strettamente emergenziale, ma, per alcuni settori, in particolare tutti quelli legati al turismo, come il settore aeroportuale, ricadranno sul medio e lungo periodo;
occorre valutare misure di sostegno in favore di tutti quei lavoratori che, per tale ragione, saranno impossibilitati a riprendere la rispettiva attività lavorativa stagionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative volte a prevedere, in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'estensione dei benefìci concessi ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, anche ai lavoratori stagionali aeroportuali rientranti nel codice ATECO 52.23.00 (Attività di servizi di supporto al trasporto aereo), nonché a incrementare le forme di sostegno al reddito a loro tutela, valutando altresì l'opportunità di estendere la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 29 anche a quei lavoratori stagionali aeroportuali che abbiano esaurito il periodo di Naspi e che a causa della persistente emergenza epidemiologica sono attualmente impossibilitati a sottoscrivere nuovi contratti di lavoro.
9/2463/140. Termini, De Girolamo.
La Camera,
premesso che:
la grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando in questi mesi è un evento del tutto eccezionale, che rischia di compromettere la tenuta dell'intero assetto sociale e di trasformarsi in una grave crisi economica;
sono esclusi dalle misure di sospensione delle procedure di licenziamento i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato che ancora non avevano passato il periodo di prova sancito dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, cui il datore di lavoro, dopo lo scoppio della fase emergenziale e della crisi economica a far data dal 23 febbraio 2020, ha risolto unilateralmente il contratto in essere, formalmente per il mancato superamento della prova;
la gravità dell'epidemia COVID-19, determina una situazione di blocco della maggior parte delle attività produttive rendendo impossibile la positiva ricerca di una nuova occupazione dallo scoppio dell'epidemia e per tutta la durata dell'emergenza,
impegna il Governo:
anche in vista dell'adozione del provvedimento normativo più ampio ed organico di aprile annunciato dal Presidente del Consiglio per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità:
1) di estendere il contributo di cui all'articolo 27 del testo in esame anche a tutti i lavoratori subordinati a tempo indeterminato il cui contratto di lavoro è stato oggetto di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro dopo la data del 23 febbraio 2020 e che non abbiano trovato altra occupazione;
2) di concedere forme di sostegno al reddito a tutti i lavoratori, non già destinatari di altra forma di sostegno, che dopo l'inizio della fase di emergenza abbiano perso il lavoro e che non abbiano trovato altra occupazione.
9/2463/141. Raffa.
La Camera,
premesso che:
il sussidio di disoccupazione NASPI – Nuova Assicurazione Sociale Per l'impiego di cui al decreto legislativo 22/2015 in attuazione della legge n. 183 del 2014 «jobs act» concernenti le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria nonché in sostituzione delle prestazioni di cui alla legge n. 92 del 2012, sostituisce in toto la precedente norma della «Mobilità» ed apporta in sé notevoli cambiamenti circa la durata, l'ammontare delle prestazioni, ed il metodo di calcolo medesimo;
questa nuova formulazione in vigore dal 1o gennaio 2016, presenta oggettivamente delle condizioni di iniquità rispetto alla figura del lavoratore, in quanto nella sua formulazione in origine era basata sul concetto dell'aiuto a lavoratori che involontariamente avessero perso il proprio posto di lavoro nonché in funzione della età offrire una «protezione economica» più «consistente» quanto più alta l'età dell'interessato, poiché si riteneva – ed a maggior ragione oggi, che la prestazione dovesse pagare il grado di rischio a cui sarebbe andato incontro l’ex lavoratore;
sarebbe necessario un provvedimento teso a sostenere in modo duale gli ex lavoratori prevalentemente in stato di disoccupazione di lunga durata (almeno di 12 mesi continuativi) legati ad una età oggettivamente rilevante, ovvero superiore ai 35 anni da una parte – e dall'altra di un sostegno specifico della sfera della formazione professionale, con un aiuto in concreto che dia loro la possibilità di riqualificarsi «professionalmente» con la fruizione di corsi specifici finanziati alle Regioni e/o cofinanziati da Stato-Regioni, tesi alla erogazione di attestazioni di qualifica professionale di cui alla legge n. 845 del 1978,
impegna il Governo:
in considerazione dell'emergenza da Covid-19:
a valutare l'opportunità di estendere a dodici mesi l'erogazione della NASPI in favore dei disoccupati di lunga durata;
a valutare altresì l'opportunità di concedere per la durata della proroga, l'erogazione di un sussidio mensile costante nonché la fruizione di un bonus da attribuire alle regioni, finalizzato alla riqualificazione professionale di cui alla legge n. 845 del 1978.
9/2463/142. Grippa, Barbuto.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 19, 20, 21, 22 e 14 del decreto-legge in esame prevedono misure a sostegno del lavoro e l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
gli articoli da 27 a 31 prevedono indennità a favore di alcune categorie di lavoratori, quali artigiani e commercianti;
anche i lavoratori con contratto di lavoro intermittente («a chiamata») sono lavoratori subordinati e, a causa della crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono visti cancellare le «chiamate» da parte delle aziende che hanno sospeso e «chiuso» ogni attività e a favore delle quali prestano attività lavorativa;
i lavoratori intermittenti soffrono di una importante perdita di reddito e tuttavia tale categoria non può beneficiare delle misure e degli indennizzi previsti per gli altri lavoratori subordinati subendo così una forte penalizzazione e iniquità di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità ad adottare le opportune iniziative normative a sostegno dei lavoratori con contratto di lavoro «a chiamata», penalizzati per effetto della sospensione e «chiusura» delle attività di impresa connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/143. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
in Italia esiste, dal 2010, la categoria dei tirocinanti nelle Pubbliche amministrazioni ed in particolare risultano, ad oggi, attivati migliaia di tirocini extracurriculari presso vari uffici ed in particolare negli Uffici Giudiziari, tirocini prorogati di anno in anno pressoché senza soluzione di continuità e svolti dalle medesime persone;
i tirocini risultano attivati a livello regionale tramite convenzioni fra gli enti locali e le amministrazioni giudiziarie e sono finanziati con fondi sociali europei destinati a promuovere l'occupazione nonché l'inserimento ed il reinserimento nel mondo lavorativo di lavoratori in mobilità, disoccupati ed inoccupati nonché a livello nazionale dal 2013 e con successivo inserimento nell'ufficio del processo;
i tirocinanti hanno, nel corso degli anni, sopperito alle carenze di organico negli uffici giudiziari finendo con lo svolgere un vero e proprio lavoro di supporto fondamentale alle attività giudiziarie grazie alle competenze specifiche acquisite, ma continuando a percepire una esigua indennità non superiore a 500 euro che viene erogata, a seconda se siano tirocinanti regionali o nazionali, dalle regioni o dalle Corti d'Appello;
a maggior ragione, prima della sospensione di tutti i tirocini a causa dell'emergenza COVID-19, le prestazioni dei tirocinanti risultavano fondamentali per sopperire il progressivo svuotamento degli uffici a causa dei pensionamenti il cui numero è in aumento grazie a quota 100;
tanto ciò è vero che reiteratamente i vari presidenti dei Tribunali e delle Corti d'Appello delle regioni hanno sollecitato il Ministero della Giustizia a rinnovare i cosiddetti Tirocini per venire incontro alle esigenze dell'amministrazione giudiziaria sempre più provata dalla carenza di organico e che, recentemente, in occasione dell'approvazione della legge n. 7 del 2020, il Governo si è infine impegnato a valorizzare le esperienze, competenze e professionalità acquisite dai Tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, valutando l'opportunità di provvedere al loro reclutamento non solo mediante le modalità già previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ma anche nell'ambito di future assunzioni negli organici giudiziari, tramite procedura nazionale selettiva riservata per soli titoli comprovanti la formazione di tali lavoratori impiegati negli uffici giudiziari dal 2010 al 31 dicembre 2019, con le mansioni di ausiliari e operatori giudiziari;
l'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha previsto l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza in favore dei lavoratori danneggiati dal virus;
appare indispensabile e conforme a criteri di equità e Giustizia prevedere tempestivamente e nel solco delle indicazioni di cui all'articolo 44 suindicato, delle forme di sostegno reddituale in favore di questa categoria che, dopo diversi anni, pur avendo acquisito le specifiche competenze per cui era stata avviata al tirocinio extracurriculare e, quindi, svolgendo una attività fondamentale negli uffici, ivi compresi gli uffici giudiziari, continua a percepire una esigua indennità che per molti di loro costituisce runico sostegno del proprio nucleo familiare e che oggi non viene erogata sia perché i tirocini sono sospesi sia perché molti dei tirocinanti si trovano attualmente nel limbo delle reiterate proroghe,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza Covid-19, misure a sostegno del reddito in favore di questa categoria di tirocinanti extracurriculari mediante l'estensione del fondo di cui al suindicato articolo 44 o, in alternativa, l'istituzione di un ulteriore fondo mirato alla corresponsione di un bonus con modalità analoghe a quelle previste per i lavoratori autonomi nel decreto oggetto di conversione in legge in modo da compensare le gravi condizioni economiche in cui versano attualmente a causa della sospensione dei tirocini formativi e di completamento.
9/2463/144. Barbuto, Grippa, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Dori, Piera Aiello, Ascari, Cataldi, Di Sarno, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo prevede, agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, la concessione di un'indennità di 600 euro per le diverse categorie di lavoratori e all'articolo 44 introduce un'indennità analoga per i liberi professionisti. Da queste misure risulterebbero esclusi dal beneficio i lavoratori stagionali con contratto di somministrazione e, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 27 e 44 rischierebbero di rimanere esclusi dal beneficio i liberi professionisti che non risultassero iscritti esclusivamente agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, in quanto iscritti anche alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non ad altre forme di contribuzione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre nei prossimi provvedimenti a carattere economico-finanziario un'indennità sia in favore dei lavoratori stagionali con contratto di somministrazione, sia in favore dei liberi professionisti che non risultassero iscritti esclusivamente agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria in quanto iscritti anche alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e non ad altre forme di contribuzione;
a valutare infine l'opportunità di prevedere in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, un'indennità superiore alle 600 euro, di cui al succitato articolo 44 del provvedimento in esame, in favore dei liberi professionisti nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/2463/145. Davide Aiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 istituisce il «Fondo per il reddito di ultima istanza», volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
in particolare il «Fondo per il reddito di ultima istanza», nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, ha l'obiettivo di garantire ai lavoratori dipendenti e autonomi il riconoscimento di una indennità, secondo criteri di priorità e modalità di attribuzione che verranno stabiliti in un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame;
in queste settimane di emergenza epidemiologica da COVID-19 molti enti pubblici e aziende stanno proseguendo la propria attività lavorando in smart-working. Tuttavia, le forme di lavoro agile non sono state adottate per molti stagisti e tirocinanti, sia curricolari che extracurricolari, operanti in enti locali, ministeri e aziende private, che si sono ritrovati da un giorno all'altro a casa, con stage e tirocinio sospeso, senza rimborso spese e impossibilitati a pagare vitto, alloggio e altre spese per le quali si erano già impegnati;
durante l'informativa al Parlamento del 26 marzo 2019 sulle iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il Presidente del Consiglio ha precisato che il decreto-legge in esame rappresenta solo un primo passaggio, di natura emergenziale, per il sostegno all'economia e alle imprese italiane, nonché per il rafforzamento delle misure di protezione sociale e sostegno al reddito in favore di famiglie e lavoratori,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti a carattere normativo, l'incremento delle risorse previste nel «Fondo per il reddito di ultima istanza», assicurandone l'accesso anche agli stagisti e ai tirocinanti operanti in ministeri, enti locali e aziende private.
9/2463/146. Testamento.
La Camera,
premesso che:
il Ministero della salute ha emanato, il 27 marzo scorso, una circolare contenente Raccomandazioni – redatte su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile – per la gestione dei pazienti immunodepressi nell'ambito dell'attuale situazione di emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19;
le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge all'esame prevede che la competenza di rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita è in capo agli «organi medico-legali», ovvero ai soli uffici di medicina legale presso le aziende sanitarie locali;
la succitata previsione può porre i pazienti in una possibile limitazione dell'accesso ad importanti condizioni di tutela lavorativa nonché sottoporli al rischio di infezione per una mancata limitazione degli spostamenti;
in assenza di parametri di riferimento rispetto alle cause che determinano una immunodepressione, e peraltro riferibile ad una condizione potenzialmente temporanea e conseguente a specifici fattori clinici e terapeutici, nel citato articolo 26, comma 2, è necessario definire più precisamente l'affezione come «condizione di maggior rischio di infezione per paziente affetto da patologia autoimmune»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare la competenza nel rilascio del certificato attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione anche ai medici di assistenza primaria e agli specialisti che hanno in carico il paziente, in alternativa agli organi medico-legali.
9/2463/147. D'Arrando, Lorefice, Bologna, Nesci, Nappi, Sportiello, Ianaro, Menga, Lapia, Provenza, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Sarli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento all'esame dispone un incremento di 1.410 milioni di euro del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale di cui al Titolo in esame (750 milioni), sia in relazione agli interventi di contrasto alla emergenza COVID-19 previsti dalle corrispondenti misure del decreto-legge 14/ 2020 (660 milioni), ora assorbite dal decreto in esame;
il citato articolo 18 precisa altresì che ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza COVID-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia, e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente;
già in data 27 febbraio 2020 sono stati emanati i decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile con i quali si individuano, per tutte le Regioni (comprese le regioni commissariate, Calabria e Molise), i Presidenti delle regioni soggetti attuatori delle misure correlate all'emergenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
è evidente che, per talune regioni, l'emergenza sanitaria da COVID-19 si è sovrapposta alla straordinarietà della gestione correlata ai disavanzi dei piani sanitari; i Piani di Rientro (PdR) sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni sanitarie ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali. Attualmente, le regioni in PdR sono sette (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise Puglia e Sicilia) e due delle quali sono commissariate (Calabria e Molise);
nelle regioni commissariate, in particolare, si rilevano gravi vuoti di potere e conflitti di competenza nella gestione della emergenza sanitaria, tanto che il Commissario straordinario per la sanità calabrese, Gen. Dott. Saverio Cotticelli, ha pubblicamente affermato di non avere prodotto alcun decreto commissariale relativo al contrasto all'emergenza COVID-19 in quanto ritiene tale incombenza propria del soggetto attuatore succitato;
i vincoli imposti dal piano di rientro non consentono la realizzazione di rapide misure di contrasto fondamentali per gestire l'emergenza tra le quali, in via prioritaria, l'urgente reclutamento di personale sanitario o un'efficace attività di prevenzione sul territorio, percorsi di telemedicina attraverso la rete dei MMG (medici di medicina generale) ed i pediatri di libera scelta, nonché l'assistenza domiciliare;
appare dunque necessario, quanto meno per tutta la durata dell'emergenza COVID-19, rimuovere ogni vincolo o parametro restrittivo che non consenta azioni di contrasto alla COVID-19, sospendendo i piani di rientro dal deficit sanitario e il commissariamento nelle regioni interessate, soprattutto al fine di consentire agli organi preposti di procedere alle assunzioni straordinarie di personale medico e infermieristico sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale, relativamente alle necessità collegate all'emergenza COVID-19,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire per sospendere i piani di rientro delle regioni interessate, consentendo, in modo paritario, a tutte le regioni di agire come soggetti attuatori dell'emergenza COVID-19.
9/2463/148. Nesci, Lorefice, Bologna, Nappi, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Menga, Lapia, Provenza, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Sarli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 75 del provvedimento all'esame autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
come modificato nel corso dell'esame al Senato, il citato articolo 75 è finalizzato anche a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina;
il provvedimento all'esame all'articolo 4-bis, in relazione al potenziamento delle reti assistenziali, dispone che, per la durata dell'emergenza ed entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto, le regioni istituiscano, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. I medici dell'unità devono essere dotati di ricettario del SSN, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure già all'uopo prescritte;
è auspicabile che le Unità assistenziali disciplinate nel decreto all'esame abbiano anche una dotazione tecnologica adeguata che consenta ai medici di garantire la continuità delle cure, contenendo al contempo il rischio di contagio per i medici e i professionisti sanitari, evitando il più possibile gli spostamenti; in tal senso strumenti tecnologici innovativi, come ad esempio il sistema di videoconsulto, possono sicuramente fornire un considerevole supporto;
al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e dotare le Unità assistenziali della necessaria dotazione tecnologica, è auspicabile una collaborazione permanente tra il Ministero dell'innovazione Tecnologica e il Ministero della salute, finalizzata all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità;
il protocollo citato appare lo strumento idoneo per delineare le modalità per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza, attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati;
i fatti di questi giorni rivelano, o meglio confermano in maniera drammatica, un dato fondamentale del nostro SSN la difficile sostenibilità del sistema sanitario a fronte dell'invecchiamento della popolazione e del progressivo aumento delle patologie croniche; a riguardo proprio la telemedicina può rappresentare un utile strumento proprio per la gestione delle malattie croniche non trasmissibili, in pediatria, nell'adulto e nell'anziano fragile e durante la riabilitazione, che ancor più in situazioni emergenziali come quella che viviamo, rappresenta la principale debolezza del nostro sistema sanitario;
se, per l'emergenza sanitaria del COVID-19, siano stati attivati gli opportuni percorsi di acquisizione per dotare le Unità assistenziali speciali delle tecnologie e degli strumenti che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo anche a distanza, contenendo al contempo il rischio di contagio per i medici e i professionisti sanitari e per i loro pazienti;
se ritenga opportuno garantire permanentemente il monitoraggio, la prevenzione e il controllo anche a distanza, attraverso una capillare diffusione degli strumenti della telemedicina, teleassistenza e teleconsulto presso tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare un protocollo uniforme di tipo informatico, anche attraverso l'emanazione di linee d'indirizzo, su tutto il territorio nazionale, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi Covid-19, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità, che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo anche a distanza, contenendo al contempo il rischio di contagio per i medici e i professionisti sanitari e per i loro pazienti.
9/2463/149. Provenza, Lorefice, Bologna, Nesci, Nappi, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Menga, Lapia, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Sarli.
La Camera,
premesso che:
nella Regione Sardegna e nello specifico nord dell'isola, dove il fenomeno della diffusione del virus COVID-19 ha avuto una diffusione allarmante, la rapidità d'intervento per scongiurare il peggioramento del quadro clinico dei pazienti è di fondamentale importanza;
la crescente diffusione del virus COVID-19 nelle Regioni insulari e il rischio che lo stesso virus si diffonda nelle isole minori che a causa dei tagli alla sanità si trovano prive delle tutele sanitarie garantite invece sul restante territorio nazionale, rischia di aumentare i disagi di aree già in forte crisi socio-economica;
alcune isole minori come quella di La Maddalena, oggetto della recente circolare dell'Ats che ha depotenziato l'ospedale Paolo Merlo da «Emergenza-urgenza» a «Punto di primo intervento», sono a tutt'oggi prive di un pronto soccorso, di ambulanze medicalizzate e di un servizio di elisoccorso stabile e immediato che le colleghi con la struttura sanitaria avanzata più vicina in tempi non solo rapidi ma utili;
il declassamento comporta l'impossibilità di trattare, laddove si verificasse, un caso COVID-19 con la rapidità d'intervento che in taluni casi si è dimostrata salvifica per la vita dei pazienti affetti da COVID-19;
l'istituto superiore di Sanità ha chiarito come la riduzione della mobilità dei cittadini sia fondamentale per il contenimento della diffusione del virus, ma se dobbiamo limitare gli spostamenti lo dobbiamo fare anche per quelli da e per le isole minori, garantendo però la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati; garantendo la funzione di pronto soccorso con i relativi servizi di supporto;
la gestione della sanità è di competenza regionale, il dover garantire il diritto alla salute in maniera eguale in tutto il territorio, comprese le isole minori, compete allo Stato,
impegna il Governo
nell'ambito dell'adozione delle misure urgenti indicate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, a disporre l'applicazione immediata delle misure necessarie per tutelare i cittadini che risiedono nelle isole minori.
9/2463/150. Marino, Lorefice, Bologna, Nesci, Nappi, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Menga, Lapia, Provenza, Massimo Enrico Baroni, Mammì, Sarli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in oggetto introduce misure urgenti volte al potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
alla luce dell'attuale emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da COVID-19 e al fine di perseguire una più razionale presa in carico del paziente in condizioni di emergenza-urgenza e offrire una più concreta attuazione del diritto costituzionale alla tutela della salute, sarebbe opportuno ridefinire le modalità di accesso all'assistenza nei casi di emergenza-urgenza;
in particolare si ravvisa la necessità di approntare soluzioni finalizzate a ridurre il numero di accessi ai pronto soccorso e a limitare i contatti interpersonali nell'ambito ospedaliero per evitare il rischio di contagio da COVID-19 o altre malattie infettive;
in tal senso l'obiettivo potrebbe essere raggiunto tramite una migliore continuità delle strutture dell'emergenza ospedaliera (PS) e territoriale (Centrale Operativa 118), attraverso il potenziamento di queste ultime, incrementando il numero delle Centrali Operative 118 e dotandole di ambulanze medicalizzate, con apposito equipaggio di personale sanitario medico-infermieristico a bordo, coordinato in base alla patologia lamentata dal paziente nel triage telefonico e munite di idonea strumentazione quale: carrello d'urgenza, farmaci, nonché strumenti di diagnostica necessari per fronteggiare l'urgenza già presso il domicilio del paziente;
ciò consentirebbe di valutare e trattare in loco, al domicilio del paziente, tutte quelle acuzie minori che non richiedano un ricovero ospedaliero, evitando altresì l'inappropriato accesso al pronto soccorso ospedaliero (dato che più della metà degli accessi al PS non necessitano di ospedalizzazione e possono essere trattati al domicilio) da parte di questa altissima percentuale di pazienti svolgendo, in tal modo, un'azione significativa di qualificato ed infungibile filtro strategico;
inoltre, in relazione all'attuale emergenza sanitaria, la gestione dell'emergenza al domicilio ridurrebbe anche l'esposizione al rischio di contagio da Coronavirus o altre malattie infettive, limitando il trasporto in ospedale ai soli casi di indifferibile urgenza che richiedano un trattamento e un ricovero ospedaliero;
la definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, che la individua secondo un criterio basato sull'attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 kmq, necessita di un intervento correttivo per garantire una copertura ottimale sul territorio ed una più efficiente funzionalità dei percorsi clinico assistenziali;
appare auspicabile che il sistema di emergenza-urgenza territoriale, fortemente depauperato nel corso degli anni, assurga al ruolo di pilastro della sanità, in quanto fondamentale per assicurare il decongestionamento dei pronto soccorso e degli ospedali e per offrire garanzie di primo soccorso ai cittadini; pertanto è necessario garantire il giusto riconoscimento al ruolo del personale medico e infermieristico a bordo delle ambulanze, spesso costretto a intervenire in difficili condizioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di revisionare il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 e riformare il Servizio di Emergenza Territoriale 118, definendo pari standard qualitativi del servizio e assicurando appositi standard nazionali di medicalizzazione e di infermierizzazione degli equipaggi di soccorso del SET 118, prevedendo altresì l'attribuzione di un maggior numero di mezzi di soccorso avanzato dislocati sul territorio per permettere una più ottimale copertura, garantendo la presenza di sanitari professionisti a bordo, per consentire di effettuare al domicilio del paziente interventi di primo soccorso che permettano la gestione delle urgenze che non necessitano ospedalizzazione;
ad intervenire, nel rispetto delle competenze, affinché le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad un riassetto dell'assistenza primaria tramite l'elaborazione di nuovi piani sanitari che consentano una migliore e più razionale gestione delle urgenze e degli accessi ai pronto soccorso, in particolare munendosi di un maggior numero di mezzi di soccorso avanzato.
9/2463/151. Mammì, Lorefice, Bologna, Nesci, Nappi, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Menga, Lapia, Provenza, Massimo Enrico Baroni, Sarli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5-sexies del provvedimento all'esame autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rimodulare o sospendere le attività ambulatoriali differibili e non urgenti al fine di impiegare prioritariamente nella gestione dell'emergenza COVID-19 la totalità degli operatori sanitari, avvalendosi della professionalità e dell'attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;
ogni Regione, con delibere recanti termini di scadenza differenti, ha disposto la sospensione dell'attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici nelle strutture del servizio sanitario Regionale e negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta in un'ottica di prevenzione della diffusione del COVID-19;
conseguentemente le politiche adottate dalle aziende farmaceutiche sono diversificate, solo alcune delle quali infatti hanno scelto di consentire agli informatori scientifici del farmaco di fruire della modalità di lavoro agile, differentemente dalla decisione assunta dalla Fidia Farmaceutici che ha impiegato i suoi informatori scientifici nella distribuzione di gel igienizzante e presidi ai medici del territorio, in violazione alle normative vigenti in tema di COVID-19, coinvolgendo i suoi dipendenti in un'attività lavorativa straordinaria che esula dalle mansioni di tali professionisti;
ciò è la naturale conseguenza del mancato riconoscimento della professione sanitaria di informatore scientifico del farmaco e dell'assenza di un loro univoco inquadramento contrattuale con le diverse aziende farmaceutiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare direttive che regolamentino le modalità di ripresa dell'attività degli Informatori scientifici del farmaco, anche al fine di garantire sull'intero territorio nazionale e per tutta la durata dell'emergenza Covid-19 un'uniformità delle modalità di lavoro di tali professionisti.
9/2463/152. Menga.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento prevede interventi rilevanti a favore dei lavoratori, introducendo misure speciali in materia di ammortizzatori sociali che incidono sul trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e sul reddito di cittadinanza;
introduce, altresì, norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori al fine di limitare, per quanto possibile, le occasioni di contagio e aiutare i lavoratori a seguito della chiusura delle attività e della sospensione dei servizi educativi;
le scuole dovranno presto garantire il supporto necessario per il regolare rientro degli studenti nelle proprie aule a seguito della sospensione delle attività didattiche, resa necessaria a causa dell'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19;
il 6 dicembre 2019, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il bando con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e successivi, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, è stato dato seguito al processo di internalizzazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
vi sono assunzioni dei collaboratori scolastici, interessati dal processo di internalizzazione, in regime di «part-time» ai quali è necessario dare un supporto al fine di poter garantire un'adeguata remunerazione;
è doveroso favorire un miglioramento delle condizioni economiche dei suddetti lavoratori e contestualmente rispondere alle esigenze organizzative delle scuole e del proprio personale, tenuto a garantire, attraverso i propri sforzi, i servizi necessari per permettere il rientro in sicurezza degli studenti nelle proprie aule a fronte dell'emergenza epidemiologica che si sta affrontando,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di distribuire, per gli anni 2020, 2021 e 2022, tutte le attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane delle istituzioni scolastiche, prioritariamente ai soggetti vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.
9/2463/153. Gallo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 90 del provvedimento in esame stabilisce che la quota pari al 10 per cento dei compensi, incassati nel 2019, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per «copia privata» sia destinata al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. La finalità della disposizione è quella di fronteggiare le ricadute economiche per il settore della cultura conseguenti alle misure di contenimento del COVID-19;
già in base all'articolo 71-octies della legge 633/1941, il compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla SIAE, che provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il 50 per cento al Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE), per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori;
il (vecchio) IMAIE è ora in liquidazione ma è necessario accelerare la chiusura della procedura affinché il residuo attivo sia trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo decreto di Aprile – misure volte a rendere disponibile e distribuire le somme di cui al residuo della liquidazione del (vecchio) IMAIE in favore degli artisti interpreti ed esecutori titolari di diritti connessi, attraverso i loro organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente iscritte all'elenco istituito presso l'AGCOM, secondo modalità e criteri individuati con un tavolo di lavoro con le suddette organizzazioni collettive da istituirsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
9/2463/154. Tuzi.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione referente sono stati presentati diversi emendamenti perfettamente uguali tra loro da diverse forze politiche, il 90.2 Piccoli Nardelli (PD), il 90.03 Vacca (M5S) e il 90.4 di Fusacchia (gruppo Misto);
i 3 emendamenti prevedono disposizioni di carattere ordinamentale attinenti:
a) alle modalità di erogazione e ai criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo e all'impiego delle suddette somme al fine di tenere conto delle attività che effettivamente potranno essere svolte a seguito delle misure disposte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli;
b) che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III della suddetta legge e al limite massimo previsto dall'articolo 21, comma 1 della medesima legge;
c) alla impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura attribuito alla città di Parma. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le procedure in corso per l'attribuzione del titolo di «Capitale italiana per la cultura per l'anno 2021» si intendono riferite all'anno 2022;
d) alla previsione che il credito di imposta riconosciuto, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del decreto in esame, già includeva nella quantificazione dei relativi oneri anche gli immobili relativi ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri;
e) alla previsione che le quote relative all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia erogata ai beneficiari entro il primo semestre 2020 anziché nella seconda parte dell'anno;
f) alla previsione di disposizioni volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE in liquidazione. Si dispone, inoltre, che l'eventuale residuo attivo sia trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
tenuto conto che è palese la convergenza politica sui temi di cui agli emendamenti succitati,
impegna il Governo
ad adottare le misure richiamate in premessa.
9/2463/155. Vacca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 120 – Piattaforme per la didattica a distanza prevede l'incremento di 80 milioni euro per il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare al comma 2 lettera b) fa riferimento alla dotazione di strumentazioni per la didattica a distanza (DAD) per gli studenti meno abbienti;
la DAD si è rivelata uno strumento indispensabile per garantire la continuità delle attività d'istruzione e formazione durante questa fase di emergenza sanitaria. Inoltre le indicazioni del Comitato Scientifico, dell'istituto Superiore di Sanità e della Protezione civile suggeriscono che anche per il prossimo anno scolastico potrebbe essere necessario adottare delle misure di contenimento per garantire la sicurezza degli studenti nel rientro a scuola. Le attività di DAD dovranno essere, quindi, ulteriormente potenziate, così come le dotazioni tecnologiche delle singole scuole di ogni ordine e grado;
tuttavia molti studenti, a causa di difficoltà di natura economica e/o sociale, hanno palesato numerose difficoltà ad accedere alle attività di didattica a distanza, sia per la mancanza di dispositivi digitali adeguati, sia perché non in possesso connessione ADSL fiat stabile. Inoltre nelle famiglie in cui sono presenti più studenti, talvolta il numero dei dispositivi digitali non è adeguatamente sufficiente per consentire agli studenti di partecipare ad attività didattiche in contemporanea;
per alcuni studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sono necessari dispositivi digitali specifichi, che possano garantire un alto livello di accessibilità e fungere da strumenti compensativi. Il costo di tali dispositivi è generalmente molto elevato, sebbene essi rappresentino un'assoluta esigenza per studenti con disabilità sensoriali e/o specifiche patologie che non permettano di utilizzare dispositivi tradizionali;
i costi legati ai dispositivi digitali non possono gravare sui redditi delle famiglie ma devono essere sostenuti dalle singole istituzioni scolastiche che possono provvedere a fornirle in comodato d'uso agli studenti. Appare, pertanto, evidente che dovranno essere destinate somme adeguate per la dotazione e l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali da parte delle scuole nonché per il potenziamento delle piattaforme e delle reti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di implementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nei limiti delle risorse disponibili, prevedendo specifici interventi per gli studenti con disabilità e in condizioni di povertà educativa.
9/2463/156. Casa.
La Camera,
premesso che:
per la gravità della situazione sanitaria nel Paese, causata dalla diffusione del Covid-19, il Governo ha già previsto nel decreto-legge Cura Italia di ovviare alle particolari condizioni di sofferenza in cui versa il Servizio sanitario nazionale, disponendo tempestivamente di medici i quali potranno, con il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – classe LM/41, essere abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità;
i farmacisti italiani stanno facendo un grande lavoro di informazione e rassicurazione durante questa emergenza. In un momento difficilissimo, in cui c’è carenza di medici, molte sono le operazioni che si svolgono in farmacia ed è grande il numero di persone che non sono arrivate in pronto soccorso perché stoppate e filtrate dai farmacisti;
anche questo mestiere è fortemente a rischio a causa della frequente vicinanza ai contagiati. I farmacisti sono in prima linea e stanno facendo il possibile ma ormai non si contano più i positivi al coronavirus e in troppi hanno già manifestato i sintomi e sono in quarantena. Qualcuno, purtroppo è morto;
in situazione è ormai a limite e sono già diverse le farmacie, soprattutto nei comuni più interni, che sono state costrette a chiudere e senza un aiuto con cui sostituire gli operatori ammalati, potrebbe non essere più garantito il servizio in tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere abilitante all'esercizio della professione di farmacista il conseguimento della laurea magistrale in Farmacia e Farmacia Industriale- Classe LM/13, inserendo il provvedimento nel primo decreto possibile, stante l'urgenza di dare al più presto possibile un aiuto quanto mai necessario a tutto il sistema sanitario nazionale, così duramente impegnato in questa emergenza.
9/2463/157. Melicchio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento è la risposta del Governo ai bisogni urgenti emersi con l'acuirsi della crisi, prevedendo misure di sostegno a sanità, famiglie ed imprese. Sebbene lo sforzo di trovare forme di tutela sia stato ampio ed idealmente onnicomprensivo, rimangono fuori da queste forme di sostegno molte categorie, tra cui alcune caratterizzate da grande fragilità;
in particolare, uno dei punti dolenti è l'assenza di un assetto previsionale a difesa dei diritti e dei bisogni dell'infanzia e dell'adolescenza. Si rileva che, sebbene il provvedimento contenga riferimenti articolati al mondo della scuola ed alla didattica digitale, è praticamente inesistente qualsiasi riferimento a tutta una serie di aspetti fondamentali della vita dei più piccoli: l'emotività, la socialità, il gioco, la scoperta, l'educazione oltre la formazione scolastica;
tale assenza rappresenta un vacuum normativo di notevole peso, soprattutto in un momento storico in cui è urgente e necessario operare anche in un'ottica di misure che possano attutire la natura traumatica della condizione difficile che stiamo vivendo;
considerato che:
risulta quanto mai urgente ragionare innanzitutto su di un sostegno strutturato alle famiglie più povere attraverso la previsione di una revisione dei criteri di assegnazione del Reddito di Cittadinanza per cui deve essere considerata una «premialità» relativa ai bambini presenti nelle famiglie beneficiarie, piuttosto che prevedere bonus specifici per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare. Tali misure di sostegno economico impattano da un lato la sfera emotiva dei più piccoli, poiché una maggiore garanzia economica per le famiglie significa un clima più sereno tra le mura domestiche; d'altro canto il supporto alla povertà economica ha ricadute dirette anche sulla povertà educativa, permettendo più semplicemente l'accesso agli apparecchi ed alle infrastrutture dedicate alla didattica digitale. Più nel dettaglio bisognerebbe ad ogni modo ragionare su misure specifiche indirizzate prontamente alla distribuzione di tablet e strumentazione tecnologica, nonché all'accesso alla rete internet per i minorenni maggiormente in difficoltà;
nella consapevolezza che non tutti i minorenni possono contare su famiglie solide e serene, è necessario dedicare puntuale attenzione a tutti quelli che rappresentano le maglie più fragili della catena: bisogna avere particolare cura delle disabilità, con indirizzi specifici per la didattica digitale, la possibilità di avere educatori a domicilio ed un adeguato supporto ai genitori; è importante monitorare e salvaguardare le condizioni dei minori vittima di violenza domestica, poiché a causa della quarantena forzata tali situazioni possono facilmente degenerare; bisogna includere inoltre misure che guardino alle condizioni degli adolescenti nelle carceri minorili, di tutti i minorenni stranieri che hanno bisogno di cura ed assistenza, dei figli che subiscono l'allontanamento dal genitore malato di COVID-19, nonché dei cosiddetti «bambini perduti» che fuoriescono da qualsiasi possibilità
di controllo e supporto perché sprovvisti di un qualsiasi apparecchio digitale per il contatto con la scuola e la collettività;
la comunità ed il territorio rappresentano un presidio irrinunciabile per la concreta attuazione delle previsioni sinora elencate: la prossimità diventa un elemento importante laddove sia necessario monitorare e comprendere esattamente i bisogni di determinate realtà, ancora di più nel caso in cui ci si riferisca ai contesti periferici, è dunque necessario contemplare un approccio quanto più possibile legato al territorio. Si aggiunge, inoltre, che proprio sul piano di comunità e territorialità si valorizza l'instancabile attività delle associazioni e degli enti del terzo settore, che – anche con grandi difficoltà e rischi per la salute – hanno in moltissimi casi garantito una continuità dei servizi assistenziali, specie nei confronti delle categorie più fragili. Per tale motivo è urgente sostenere il loro lavoro, da un lato attraverso la garanzia di una uguale applicazione su tutto il territorio italiano dell'articolo 48 del presente atto in discussione, e dall'altro velocizzando l'erogazione di risorse economiche a loro sostegno, come i fondi 5 per mille per gli anni 2018 e 2019;
si ritiene, dunque, di fondamentale importanza prevedere all'interno della decretazione d'urgenza dell'immediato futuro – con particolare riferimento al prossimo «Decreto Aprile» – quello che sia un insieme di previsioni che tengano conto di tutto il più ampio panorama di bisogni ed esigenze collegate alla vita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, a partire dalle proposte fin qui elencate,
impegna il Governo
ad adottare, nel quadro dei prossimi Decreti – con un esplicito riferimento al prossimo Decreto Aprile – un pacchetto di misure da inserire in un vero e proprio «Decreto Bambini» che contempli espressamente la necessità di tutelare adeguatamente la più ampia sfera dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenendo debitamente in considerazione le fasce più fragili, la sfera emotiva, il contrasto alla povertà materiale ed educativa e la garanzia della continuità dei servizi assistenziali.
9/2463/158. Lattanzio, Casa, Quartapelle Procopio, Emanuela Rossini, Fusacchia, Muroni, Siani, Di Giorgi, Palazzotto, Piccoli Nardelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame denota un approccio condivisibile e un'attenzione specifica al settore dello spettacolo dal vivo, tuttavia, permangono delle criticità in merito alla tutela di specifiche tipologie di lavoratori, tra cui gli intermittenti e quelli con contratto di prestazione occasionale;
le disposizioni dell'autorità pubblica per arginare l'epidemia da Covid-19 hanno imposto le sospensioni di attività nel comparto dello spettacolo;
il lavoro intermittente è per sua natura e per legge non prevedibile, la chiamata non può essere inferiore al giorno lavorativo e il Fondo di Integrazione Salariale non regola il pagamento dell'indennità per il lavoro intermittente;
le disposizioni emesse a seguito dell'epidemia da COVID-19 determinano di fatto l'impossibilità di effettuare chiamate di intermittenti;
la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 individua per i lavoratori intermittenti, ai fini dell'indennità di cassa integrazione in deroga, l'accesso a tale trattamento nei limiti delle giornate lavorate alla media dei 12 mesi precedenti. Ma riconosce tale diritto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006, che dispone che, per le integrazioni salariali, tale diritto sia condizionato alla risposta alla chiamata. In sostanza si riconosce tale diritto unicamente all'avvio della procedura di chiamata del lavoratore, ovvero non nel caso attuale in cui i lavoratori non vengono chiamati perché c’è una sospensione di attività determinata dalle disposizioni per arginare l'epidemia da COVID-19;
la circolare INPS n. 47 del 28/03/2020 di fatto impedisce ai lavoratori intermittenti di accedere ad una tutela, sia per quanto riguarda il trattamento di cassa integrazione in deroga, limitando l'indennità ai sensi della circolare 41/2006, sia per il FIS in quanto non stabilisce come sarà definita l'indennità in caso di ricorso al FIS. Il rischio concreto è che il FIS adotti la stessa misura prevista per gli intermittenti per la cassa in deroga. Nei fatti quindi queste tipologie di lavoratori restano escluse da ogni tipo di tutela,
impegna il Governo
ad assumere le più opportune iniziative volte a prevedere, nei limiti delle risorse disponibili, misure di sostegno al reddito dei lavoratori intermittenti e dei lavoratori con contratto di prestazione occasionale nel settore dello spettacolo.
9/2463/159. Carbonaro.
La Camera,
premesso che:
con il testo in esame, oltre a prevedere misure urgenti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e dare un importante sostegno al sistema produttivo del nostro paese, si mettono in campo interventi rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico in corso e sostenere la didattica a distanza;
in particolare si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico corrente, produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-ter);
a tal fine viene incrementato di 85 milioni di euro il fondo per il 2020 per le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è destinato a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza (o di potenziare quelli già in dotazione), nel rispetto dei criteri di accessibilità anche e soprattutto per le persone con disabilità;
la normativa mira altresì a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete e, contestualmente, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
tuttavia, nonostante le misure messe in campo, va tenuta in considerazione la difficoltà con la quale molte famiglie devono garantire ai propri figli l'accesso alla distanza a didattica e quella degli istituti nel dover organizzare modalità di apprendimento a distanza in poco tempo;
per quanto concerne il primo dei due problemi citati in premessa, è bene ribadire che si tratta spesso di famiglie che non riescono ad avere accesso neppure alla rete internet e, ove sia possibile, talvolta si registra l'assoluta impreparazione dei genitori a divenire – dall'oggi al domani – una «guida informatica» ideale per supportare i propri figli;
seppur i dati Istat del 2009 ci raccontano che il 75 per cento degli italiani dichiara di aver accesso alla banda larga, infatti, è realistico evidenziare che spesso si tratta di un accesso garantito solo attraverso lo smartphone, uno strumento non adatto a seguire efficacemente le lezioni a distanza e che sovente (in particolare nel caso di studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado) non è in dotazione agli studenti stessi;
non va sottovalutata, dunque, l'importante differenza tra possibilità di accesso digitale e reale possibilità organizzativa di seguire le lezioni ed è un dramma, non da meno conto, che stanno vivendo tantissime famiglie nelle quali si presentano tanti più problemi quanto più si abbassa l'età dei bambini che hanno bisogno di accesso alla didattica a distanza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mettere in campo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica a legislazione corrente, ulteriori misure utili a sostenere le famiglie nel processo di «digitalizzazione» dell'apprendimento scolastico:
garantendo maggiori e più eque possibilità di accesso alla banda larga (ad esempio sostenendo i comuni nella realizzazione di punti WI-FI ad accesso libero in tutte le città italiane) per tutte le famiglie impossibilitate a dotarsi di canali convenzionali a pagamento per l'accesso ad internet;
incrementando ulteriormente il piano di investimenti, già previsto dall'articolo 120 del decreto in esame, utile a dotare tutti gli istituti scolastici di dispositivi informatici adatti a supportare le famiglie in difficoltà e prive dei suddetti strumenti;
a valutare l'opportunità di garantire maggiore concretezza all'insegnamento della materia informatica, a partire dalla scuola primaria, conferendo ad essa maggiore dignità al pari delle altre discipline previste dal piano di studi.
9/2463/160. Lapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli, D'Arrando, Nesci, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
il periodo di emergenza nazionale causa COVID-19 e la relativa sospensione delle attività universitarie in presenza e dei servizi corollari alle stesse, così come disposta dal Governo, rendono difficoltoso se non impossibile a coloro che svolgono un dottorato di ricerca accedere agli strumenti necessari per portare avanti a pieno il percorso di studio e ricerca, quali archivi, laboratori e altri;
numerosi dottorandi afferenti a corsi di dottorato, e in particolare quelli afferenti a dottorati innovativi di carattere industriale, riscontrano criticità varie causate dalla pandemia nel poter ottemperare agli obblighi di periodi di ricerca all'estero o in impresa rispetto a quanto era programmato precedentemente nel loro percorso, specie per coloro che ricevono borse tramite fondi strutturali europei PON;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 45 del 2013, su cui ogni ateneo nella propria autonomia basa i regolamenti interni per il Dottorato di Ricerca, non prevede altre possibilità di proroga delle scadenze di consegna della tesi per il dottorando salvo quelle espresse dal comma 6, articolo 12 dello stesso, le quali si mostrano inadeguate e anzi da non sostituire o confondere con le necessità legate all'emergenza sanitaria nazionale tutt'ora in corso,
impegna il Governo
in considerazione dell'emergenza da Covid-19, a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile un intervento normativo che, in deroga ai regolamenti di ateneo, permetta ai collegi dei docenti dei singoli corsi di dottorato di mettere a disposizione dei dottorandi che ne facciano richiesta una proroga di un periodo massimo di 6 mesi rispetto alla durata legale del corso, per esigenze di studio e ricerca. In accordo a tale proroga è prorogato ogni altro termine connesso al conseguimento del titolo, viene inoltre considerato svolto positivamente qualsiasi obbligo che comporti periodi di formazione e ricerca all'estero o in azienda, in vista sia del conseguimento del titolo sia dell'ottemperamento di richieste programmatiche per il finanziamento della borsa stessa.
9/2463/161. Iovino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori quali sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione;
in particolare, il provvedimento in esame prevede alcune misure a favore degli Enti locali – anch'essi duramente colpiti dalla crisi, al pari dei settori economici più esposti alle conseguenze dell'emergenza – tra cui, all'articolo 107-bis del provvedimento, la possibilità per le regioni e gli enti locali, di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
premesso che la grave emergenza sanitaria in atto, dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, sta mettendo a dura prova la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni, sia sul piano operativo sia, soprattutto, su quello finanziario a causa della necessità di una robusta e immediata iniezione di liquidità,
impegna il Governo
con riferimento alla tenuta delle entrate degli Enti locali, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche legislative, di salvaguardia degli equilibri finanziari degli Enti, con prioritario riferimento alla possibilità per i Comuni di determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di tondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale, per consentire ai medesimi Comuni di compensare il mancato pagamento delle tasse da parte di cittadini e imprese in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus.
9/2463/162. Galizia.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori quali sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione;
in particolare, gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 del provvedimento riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro; tale beneficio può riguardare, a determinate condizioni, varie categorie di lavoratori;
ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge, le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto non sono tra esse cumulabili e le stesse non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
l'INPS con circolare n. 49 del 30 marzo 2020, avente ad oggetto: «Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti», fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione;
le indennità in esame risultano altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Ape Sociale);
al punto 7 della predetta circolare INPS n. 49/2020 è indicato che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 sono anche incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222;
in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui ai richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017. n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere qualsiasi ipotesi di incompatibilità con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 per il riconoscimento dell'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, anche attraverso il ricorso alla previsione di un'integrazione, fino al raggiungimento dell'importo di indennizzo previsto, ovvero alla possibilità di cumulare l'indennità con l'assegno ordinario di invalidità, fino al tetto dei 600 euro, previsto dalla norma in esame;
a valutare altresì l'opportunità di prevedere la possibilità di integrazione delle indennità percepite (AGO, Ape sociale, reddito di cittadinanza, ecc.) fino al totale cumulativo massimo dei 600 euro, previsto dalla norma in esame.
9/2463/163. Papiro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori quali sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione;
considerato che la grave emergenza sanitaria in atto, dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, richiede sempre più ingenti quantità di alcool etilico, essenziale per la produzione di disinfettanti utili per far fronte alla diffusione del contagio;
vista l'attuale insufficienza del prodotto, al fine di continuare a garantire un'adeguata fornitura, considerato altresì che l'attuale contingenza economica non permette la vendita di vino e suoi derivati, con conseguente formazione di enormi giacenze di prodotto all'interno delle cantine, appare necessario e urgente ricorrere ai produttori e ai detentori di vino da tavola e suoi derivati – con l'esclusione dei vini DOC – che possono cedere il proprio prodotto, detenuto alla data del 31 marzo 2020, a distillerie riconosciute sul territorio nazionale a fronte di un contributo da erogare in loro favore,
impegna il Governo
per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità di prevedere, per l'anno in corso, uno stanziamento di risorse da destinare, sotto forma di contributo, a favore dei suddetti produttori e detentori di vino che cedano le giacenze di prodotto, in loro possesso alla data del 31 marzo 2020, a distillerie riconosciute sul territorio nazionale.
9/2463/164. Lombardo.
La Camera,
premesso che:
esaminato il provvedimento in titolo, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi»;
considerato che il decreto-legge in discussione contiene rilevanti misure in favore dei lavoratori del comparto agricolo e agroalimentare, che, nonostante non abbia subito un blocco totale delle attività come accaduto in altri settori, ha comunque riportato inevitabili ed ingenti conseguenze produttive ed economiche;
l'agricoltura è al centro di importanti cambiamenti che stanno modificando il tessuto socio-economico delle aree rurali e uno dei motori di tale cambiamento è rappresentato dal settore agrituristico che si è andato sempre più affermando con una crescita costante dal 2007 al 2018 superiore al 33 per cento, con un saldo attivo di 5.895 aziende (dati Istat);
le imprese agricole esercenti attività agrituristiche hanno subito più di altri comparti gli effetti esiziali dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovuti alle misure di sicurezza opportunamente adottate dal Governo nazionale e alle disdette da parte dei turisti italiani e stranieri presso le proprie strutture ricettive;
la legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante: «Disciplina dell'agriturismo» sembra presentare difficoltà interpretative inerenti al corretto inquadramento dei lavoratori addetti all'esercizio di tale attività, in particolare all'articolo 2 comma 2, non chiarendo che le prestazioni di lavoro svolte nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione;
un tale chiarimento normativo avrebbe come unico scopo quello di agevolare le imprese del settore nello svolgimento della loro attività, specie in un momento di così grande difficoltà come quello che stiamo attraversando, e non inciderebbe sul bilancio dello Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire a livello normativo per superare la criticità esposta in premessa, attraverso una modifica della legge 20 febbraio 2006, n. 96, al fine di dare un sostegno alle imprese agricole esercenti attività agrituristiche, gravemente penalizzate dagli effetti prodotti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19.
9/2463/165. Cassese, Gallinella, Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori quali sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione;
in particolare, l'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy, nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni;
le produzioni di salumi italiani rappresentano un importante volano economico per tutta la nazione e – attraverso un potenziamento della commercializzazione estera – sono un importante risorsa economica per le imprese agrozootecniche;
la Sardegna è limitata nella produzione di derivati da carni suine dal 1978 a causa della diffusione della peste suina africana (PSA), malattia virale spesso letale, che colpisce esclusivamente suini domestici e cinghiali;
la Commissione Europea, con la decisione di esecuzione 2014/709/UE ha stabilito diverse misure di protezione contro la diffusione della PSA negli Stati membri in cui è stata rilevata la presenza di tale malattia. Infatti, l'articolo 2 del sopracitato atto stabilisce il «divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina» dalle zone indicate nella medesima decisione, tra le quali è compresa la regione Sardegna;
tale divieto alla commercializzazione di carni suine sarde e relativi prodotti di salumeria ha determinato nel corso dei decenni un ingente danno economico per la zootecnia della Sardegna;
negli ultimi anni la Regione autonoma della Sardegna ha notevolmente incrementato gli sforzi, al fine di procedere alla eradicazione della PSA;
in anni più recenti la malattia è stata riscontrata solo nell'Ogliastra e a Nuoro, zone a minore densità di popolazione suina rispetto ad altri territori sardi;
recentemente, l'allora commissario della Salute e Sicurezza alimentare della Commissione europea, Vytenis Andriukaitis, ha effettuato una visita ispettiva in Sardegna la quale aveva lo scopo di valutare l'idoneità delle disposizioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione della peste suina africana (PSA) e di verificare in che misura le garanzie e le azioni correttive presentate ai servizi della Commissione, in risposta alle raccomandazioni incluse nell'ultima relazione di audit della Commissione in tale materia dell'ottobre 2016, siano state attuate e applicate dalle autorità competenti;
all'esito di tale verifica, è stato accertato che la situazione relativa alla PSA nei suini domestici è notevolmente migliorata nel corso degli ultimi anni e che a partire dal 2016 sono stati rafforzati i controlli sulle attività di caccia svolti dalle autorità veterinarie e Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, al fine di garantire lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti di origine animale e per verificare la conformità ai requisiti di campionamento dei cinghiali; nell'ultimo anno non sono stati individuati casi di infezione attiva nei cinghiali e si è assistito ad un cambiamento nell'atteggiamento degli allevatori, che si dimostrano più propensi ad informare le autorità veterinarie in merito al sospetto di contagi e di possibili attività illegali e ad ottemperare alle misure di prevenzione della malattia;
dall'esito di questa visita ispettiva, parrebbero confermate le risultanze dell'intenso lavoro compiuto dall'unità di progetto regionale, ossia un notevole incremento delle condizioni di biosicurezza, che hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 40 anni;
a fronte dei risultati ottenuti a seguito dell'intensificazione delle attività di controllo del settore suinicolo e dell'evidente miglioramento della situazione epidemiologica della Peste suina africana nella popolazione di maiali domestici e cinghiali della Sardegna, appare doveroso un allentamento delle restrizioni europee che, di fatto, impediscono lo sviluppo del comparto suinicolo sardo;
tali restrizioni impediscono infatti la crescita della filiera suinicola della Sardegna, con ripercussioni negative anche in termini economici ed occupazionali e favoriscono la desertificazione demografica delle aree più interne della Sardegna;
ritenuto infine che lo sviluppo della filiera del suino in Sardegna contribuirebbe in maniera determinante al contrasto della crisi economica e alla frenata delle esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy, determinata dalla pandemia da Covid-19 nonché al contrasto dello spopolamento delle aree interne della Sardegna,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con la Regione autonoma della Sardegna, le necessarie e tempestive interlocuzioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea, al fine di chiedere l'eliminazione delle attuali limitazioni alla commercializzazione e all'esportazione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine provenienti dalla Regione Sardegna.
9/2463/166. Alberto Manca.
La Camera,
considerato che tra i settori gravemente colpiti dall'emergenza legata alla pandemia si annoverano anche i microbirrifici italiani, intesi come birrifici con capacità produttiva inferiore ai 10.000 ettolitri/annui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis della Legge n. 1354/1962;
posto che il mercato di riferimento dei microbirrifici è rappresentato in modo assolutamente qualificante dalla somministrazione diretta, da clientela costituita da locali di somministrazione (pub. ristoranti, ecc.) e/o da distributori specializzati a loro volta rivolti ad esercizi di somministrazione, mercato specifico che, per effetto dell'inibitoria rivolta ai locali di somministrazione, ha subito uno stop pressoché totale;
segnalato che la Grande distribuzione organizzata, settore rimasto operativo, rappresenta per i microbirrifici un mercato di sbocco in misura del tutto irrisoria, esattamente pari allo 0,9 per cento;
atteso peraltro che si tratta di un settore emergente, caratterizzato da una capacità finanziaria ed operativa assai volatile, essendo strettamente connesso ai flussi di cassa che derivano dalla vendita costante dei prodotti;
considerato che la birra artigianale secondo la legge 154/2016 è la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione; e quindi con una shelt lite ridotta rispetto ad un prodotto industriale e una rapida perdita di valore commerciale con l'avvicinarsi dei termini di scadenza,
impegna il Governo
a garantire misure di ristoro a fondo perduto per indennizzare le perdite economiche subite e volte a favorire la ripresa dell'attività, nonché ad istituire progetti di promozione del prodotto «birra artigianale indipendente italiana» nella prospettiva di un aumento dei canali distributivi e del consumo interno.
9/2463/167. Gagnarli.
La Camera,
valutato che il decreto-legge in discussione contiene rilevanti misure in favore dei lavoratori del comparto agricolo e agroalimentare, che, nonostante non abbia subito un blocco totale dell'attività come accaduto in altri settori, ha comunque riportato inevitabili ed ingenti conseguenze produttive ed economiche;
visto in particolare che, all'articolo 78, comma 2, si prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
considerato che il mondo della pesca contempla anche tutte le attività delle acque interne, specie quelle dei grandi laghi e delle lagune che, comunque, danno vita ad una produzione ed una attività commerciale molto intensa che in queste settimane si è praticamente azzerata;
considerato infine che la gestione, la manutenzione, la cura e quindi anche tutte le attività che insistono sulle acque interne ricadono nelle competenze delle Regioni, ma sarebbe comunque auspicabile un sostegno anche a livello centrale, per poter tutelare un settore così particolare come quello della pesca delle «piccole» acque,
impegna il Governo
a destinare alle Regioni una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 78, comma 2, vincolando la stessa al sostegno del settore della pesca nelle acque interne.
9/2463/168. Gallinella, Gagnarli.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
considerato che, all'articolo 78 si dispongono misure di intervento per il comparto agricolo e agroalimentare e, in particolare, si adottano alcune disposizioni relative alla produzione vinicola, così da tutelare il comparto vitivinicolo nazionale che rappresenta di certo un motore importante per la nostra economia;
rilevato che, all'articolo 78 si fa esplicito riferimento a dei decreti che saranno emanati per garantire le deroghe alla produzione vinicola previste dalla normativa in esame, ma che tali provvedimenti attuativi dovrebbero rappresentare oggi stesso una relativa sicurezza per tutta la filiera interessata,
impegna il Governo
ad emanare il decreto in parola, relativo alle modalità di deroga alla produzione vinicola, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/2463/169. Pignatone, Gallinella, Gagnarli.
La Camera,
premesso:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e interviene su molteplici settori quali sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, trasporti, agricoltura, difesa, ordine pubblico e immigrazione;
in particolare uno dei pilastri del provvedimento in esame consiste nella disposizione di misure a sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese, tramite il sistema bancario e l'utilizzo del Fondo centrale di garanzia;
il Governo ha inoltre approvato il decreto-legge Liquidità dell'8 aprile 2020 n. 23 che rappresenta un pilastro economico del Governo nella lotta all'emergenza da coronavirus, dopo il decreto-legge Cura Italia, avendo introdotto, come noto, numerose misure atte a sostenere diverse categorie di contribuenti quali: imprese, lavoratori autonomi e professionisti, utili a garantire la loro continuità aziendale;
gli interventi previsti dal decreto hanno ampliato le possibilità di accesso alle garanzie di Stato, tramite il Fondo Centrale di Garanzie e tramite SACE S.p.a. società per azioni controllata da Cassa Depositi e Prestiti;
gli aiuti erogabili dal Fondo Centrale sono essenzialmente di tre tipologie:
a) finanziamento fino a 25.000 euro per piccole e medie imprese e persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni;
b) finanziamento fino a 800.000 euro per piccole e medie imprese con fatturato fino a 3,2 milioni di euro;
c) finanziamento fino a 5 milioni di euro per piccole e medie imprese (intese come imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro e fino a 250 dipendenti) e MID Cap fino a 499 dipendenti;
il decreto prevede inoltre una serie di misure per assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare attenzione a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale, intervenendo in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione che emerge dall'ultimo bilancio chiuso;
disattivando le cause di scioglimento societario nel caso di riduzione o perdita del capitale sociale (quindi senza necessità di ricapitalizzazione);
favorendo il coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che li pongono in secondo piano rispetto ai creditori;
nonostante sia stato previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo Centrale di Garanzia, si registrano ritardi nell'erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato e conseguentemente difficoltà da parte dei titolari di attività economiche ad accedere ai suddetti finanziamenti;
considerato che:
le imprese manifestano un urgente bisogno di risorse per far fronte ai costi fissi che devono continuare a pagare, anche in seguito alla forte riduzione del fatturato o alla sospensione temporanea dell'attività;
l'obiettivo prioritario in questo momento è garantire la opportuna liquidità alle aziende affinché le stesse possano superare questo particolare momento di crisi,
impegna il Governo
ad attivare tutte le misure necessarie affinché i Ministeri, e tutti gli enti strumentali ad essi connessi, facilitino al massimo i pagamenti di tutte le somme dovute a fronte di prestazioni già stabilite, in corso di erogazione o già erogate, anche derogando alle tempistiche contrattuali sottoscritte.
9/2463/170. Maglione.
La Camera,
premesso che:
l'eccezionale situazione di emergenza epidemiologica in atto, diffusa a livello globale, e il rischio concreto del suo protrarsi ancora a lungo, richiedono strumenti straordinari per fronteggiarla;
in conseguenza di tale situazione pandemica, molti paesi europei e non solo, hanno chiuso le esportazioni di prodotti a tutela della salute, determinando nel nostro paese la grave carenza di dispositivi medici, come ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza, indispensabili per operare in condizioni di sicurezza;
è necessario, pertanto, affrontare con assoluta urgenza l'attuale situazione di estrema difficoltà nel reperire in particolare i dispositivi di protezione individuale (DPI), che si è verificata, ed è ancora in atto, compromettendo gravemente la tutela della salute e della vita di ogni persona, in particolare dei medici e degli operatori sanitari, i più esposti oggi al rischio di contagio;
all'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame, si prevede che «Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi», autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea;
all'articolo 5-bis, comma 3, è inoltre previsto che «In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità»;
la Commissione Europea ha approvato il regime italiano di aiuti da 50 milioni di euro per sostenere produzione e fornitura di dispositivi medici di protezione individuale previsto nel decreto denominato «Cura Italia» che prevede uno stanziamento parziale di 25 miliardi di euro per l'emergenza coronavirus;
è necessario non solo fronteggiare l'attuale situazione emergenziale, ma anche prevenire il pericolo del verificarsi in futuro di situazioni drammatiche di grave carenza di DPI, considerato il rischio del ripetersi di nuove emergenze sanitarie paventato dall'Organizzazione Mondiale della Salute e dalla comunità scientifica;
è necessario dare sostegno alle imprese italiane che riconvertono la produzione per soddisfare l'attuale fabbisogno di prodotti sanitari (quantificato dalla Protezione civile in 90 milioni al mese per quanto riguarda solo le mascherine) e di tutte le dotazioni indispensabili per contrastare efficacemente l'epidemia, senza essere costretti a dipendere totalmente dalle importazioni;
in tale contesto, bisogna perseguire, se non l'obiettivo di diventare autosufficienti nella produzione e fornitura di DPI, nell'immediato futuro, almeno di avere una base minima di produzione interna, al fine di tutelare il diritto fondamentale alla salute, garantito dalla nostra Costituzione e dal diritto europeo in maniera prioritaria e assoluta;
l'articolo 32 della Costituzione italiana, nella prima parte, sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività riconoscendolo come un valore supremo del nostro ordinamento giuridico e della convivenza della nostra comunità;
l'articolo 41 della Costituzione disegna un modello di economia in cui l'iniziativa privata deve convivere con quella pubblica e con i limiti che lo Stato impone per legge nel bilanciamento con altri valori costituzionali: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»;
le espressioni utilità sociale e fini sociali, presenti nella formulazione dell'articolo 41, hanno carattere ed efficacia limitante, consentendo la previsione di limitazioni legali alla «libertà di iniziativa economica privata» per fini di utilità sociale (come diritto fondamentale alla salute della collettività) nel bilanciamento tra diritti fondamentali dei cittadini e principio di concorrenza;
l'articolo 36 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea), ex articolo 30 del TCE, dispone che: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.»;
nel succitato articolo l'UE prevede deroghe espresse per gli Stati membri al divieto di restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci, per motivi di interesse generale non riconducibili a ragioni di natura economica, a dimostrazione del fatto che i principi del libero mercato possono «degradare» di fronte a diritti fondamentali come la tutela della salute, la vita delle persone e la sicurezza, consentendo così al legislatore nazionale la possibilità di prevedere limiti e obblighi fondati su principi riconosciuti e valori condivisi, ancor più in situazioni emergenziali;
sentenze recenti della Corte di Giustizia hanno sancito a livello europeo che la tutela della salute può giustificare restrizioni ad altri diritti e libertà anche fondamentali come emerge dall'articolo 35 della Carta di Nizza, nonché dagli articoli del TFUE 9, 114 e 168 (ex articolo 152 del TCE), comma 1 prima parte: «Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.»;
la Corte di Giustizia riconosce sempre più il primato del bene «salute» rispetto ad altri diritti, libertà e interessi protetti dal diritto dell'UE anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali (articolo 35 Carta di Nizza sulla protezione della salute): «Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.»;
l'emergenza sanitaria in atto, come risposta immediata e concreta dello Stato, richiede una legislazione d'emergenza adeguata a rispondere alle domande di tutela della salute e degli altri diritti sociali, eventuali limitazioni ad altri diritti, dalla libertà di iniziativa economica al principio di concorrenza, trovano il fondamento giuridico nella nostra Costituzione e nel diritto europeo;
l'intervento del legislatore nazionale è necessario e urgente, come dimostrato in questa emergenza sanitaria, per orientare future scelte di mercato motivate da ragioni di tutela della salute pubblica,
impegna il Governo
ad adottare, anche in deroga alla normativa del TFUE e degli indirizzi nazionali in materia di produzione e circolazione delle merci, opportune iniziative, anche di carattere normativo per garantire che almeno il 50 per cento dei DPI necessari al fabbisogno italiano, siano prodotti in Italia e che, attraverso tali provvedimenti, ne venga assicurato l'acquisto da ditte e imprese italiane, incentivandone così la produzione interna su larga scala, favorendone l'accesso e l'utilizzo ai nostri cittadini, medici e operatori sanitari, mettendo in sicurezza il nostro Paese, che sarebbe così autosufficiente sul punto in caso di scongiurabili crisi epidemiologiche future, evitando di incorrere nelle attuali problematiche connesse ai divieti di esportazioni imposti da altri Stati.
9/2463/171. Colletti, Sabrina De Carlo, Suriano, Cabras, Ehm, Emiliozzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
a causa della diffusione della pandemia generata da COVID-19 di portata straordinaria, il personale in servizio presso la sanità pubblica e privata del nostro Paese pur attuando le necessarie misure di emergenza previste nei casi di pandemia ha riscontrato, nel breve periodo, forti carenze di organico;
il Coronavirus ha solo accentuato in maniera acuta evidenti carenze strutturali dovute ai tagli, da parte dei passati governi, nel settore della salute e della Sanità. Le regioni italiane e il nuovo governo Conte, attraverso il dipartimento della protezione civile hanno reagito all'emergenza, tra l'altro, con l'emanazione di bandi urgenti di reclutamento a tempo determinato per la ricerca di medici, infermieri e operatori sanitari e attraverso il decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14, Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
la pandemia ha toccato profondamente ognuno di noi, e la risposta dei cittadini italiani ai bandi emanati per il reclutamento di personale sanitario e medico è stata alta. Molti hanno sentito indispensabile fare la propria parte mettendo a disposizione la propria esperienza;
considerato che tra i cittadini italiani eletti in Europa, in Parlamento e nelle amministrazioni pubbliche locali, troviamo un cospicuo numero di medici e operatori impiegati nella sanità pubblica regionale che, a seguito dell'emergenza avrebbero potuto essere reintegrati nell'immediato nelle strutture di appartenenza, alleviando così il carico di lavoro dei colleghi ma che a seguito dell'elezione a carica pubblica sono stati posti in aspettativa dal loro ruolo secondo l'articolo 51 della Costituzione, per cui i cittadini eletti possono nella sostanza mantenere il posto di lavoro ma senza diritto ad alcuna retribuzione da parte del datore di lavoro, la quale viene supplita dall'indennità prevista per la carica pubblica elettiva ricoperta, questo non è stato possibile. Di fatto, ai cittadini eletti, non è stata riconosciuta la possibilità, in un momento eccezionale, di intervenire,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso un intervento normativo di rango costituzionale, la possibilità, nei soli ed esclusivi casi di assoluta emergenza sanitaria nazionale il reintegro del personale attualmente eletto a cariche pubbliche, eliminando di fatto la possibilità di poter percepire alcuna indennità o doppia indennità o risarcimento per il lavoro svolto e a far tornare, qualora si verificassero future emergenze sanitarie, gli eletti a cariche pubbliche che ne facciano richiesta, al lavoro, in un regime assolutamente gratuito e volontario.
9/2463/172. Sabrina De Carlo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre cose, norme a di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'emergenza epidemiologica in corso ha profondamente colpito tutte le fasce di lavoratori del Paese;
il distretto di Prato è leader europeo nella produzione di tessuti e filati. Dopo suddetto decreto che impone la chiusura delle attività considerate «non essenziali», gli imprenditori tessili hanno paura di non potercela fare. Il 90 per cento del distretto tessile ha chiuso i battenti per rispettare le previsioni governative;
solo il 10 per cento delle aziende attive nella filiera dei tessuti e filati e il 14 per cento degli addetti è al lavoro perché legati alla produzione di tessuto-non-tessuto (quello usato per fare mascherine e camici) o di tessuti tecnici, ritenuti «essenziali» dal decreto. Per tutti gli altri, cioè circa 17.000 persone, è scattata la cassa integrazione;
si tratta di percentuali che scendono ancora se si considera che lo storico distretto tessile, da sempre modello di organizzazione imprenditoriale e di collaborazione di filiera, oggi formato da quasi 2.800 aziende con più di 19 mila addetti, per un fatturato che si aggira sui 4 miliardi di cui oltre 1,5 all’export. Un distretto che, nonostante le crisi e i ridimensionamenti, è ancora il motore economico del territorio e lo sbocco occupazionale di tanti giovani;
particolarmente grave è anche il fatto che la produzione tessile invernale del distretto, destinata all’export per le confezioni estive, è ferma nei magazzini, in quanto non è possibile al momento esportarla,
impegna il Governo
a prevedere la riapertura delle aziende tessili, al fine di poter portare a termine gli ultimi passaggi delle lavorazioni prima dell'imballaggio e ai fini della spedizione della produzione invernale stipata nei magazzini e pronta per essere esportata.
9/2463/173. Ehm, Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
con legge di bilancio 2020 (n. 160 del 2019) all'articolo 1 commi 661-676 è stata istituita la cosiddetta sugar tax, attiva da ottobre 2020, la quale costituisce un'imposta sul consumo di bevande ad elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte;
con la medesima legge, all'articolo 1 commi 634-658 si istituisce la cosiddetta plastic tax, con entrata in vigore prevista nel luglio 2020 e che consiste in un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI);
in questa fase di emergenza COVID-19 sono tante le associazioni di imprenditori e sindacali che hanno chiesto al Governo una revisione delle due imposte o il rinvio della loro entrata in vigore. In particolare, Unionplast ha inviato una lettera al Governo per richiedere uno stop della plastic tax e Assobibe, associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono benda analcoliche in Italia, ha chiesto «la sospensione immediata di sugar e plastic per evitare il tracollo delle aziende del settore, già colpite duramente dalla chiusura delle attività commerciali che rappresentano fino al 40 per cento del loro fatturato»;
Greenpeace e altre associazioni ambientaliste, hanno però chiesto al Ministro dell'ambiente di non cancellare tout court il provvedimento volto alla riduzione della produzione di plastica, che rappresenta una nota positiva nella battaglia per il rispetto dell'ambiente,
impegna il Governo
a rimodulare le cosiddette sugar tax e plastic tax in questa fase emergenziale in modo da dare respiro alle aziende in difficoltà e contribuire alla ripresa economica, valutando le posizioni legittime delle associazioni ambientaliste e senza cancellare le due imposte.
9/2463/174. Suriano.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 7, 8 e 9 recano una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari militari, da subito impegnati nell'emergenza sanitaria in atto, al fine di contrastare il diffondersi del virus SARS-CoV-2;
il servizio sanitario militare è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare in primo luogo il complesso delle attività che concorrono a garantire l'efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa, come disciplinato dal Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
compito primario della sanità militare è quello di assicurare l'assistenza sanitaria sia durante le operazioni che in addestramento, all'interno e al di fuori del territorio nazionale, nonché di concorrere all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità;
considerato che:
per il personale in oggetto il livello di esposizione al rischio di contagio, connesso allo svolgimento della professione sanitaria, è elevatissimo;
notevole è l'impegno profuso dal personale sanitario militare, con grande professionalità e spirito di servizio, per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere per il personale sanitario militare, impiegato presso ospedali Covid sul territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, una congrua indennità di rischio infettivo, fino al termine dello stato di emergenza, visto l'elevato livello di esposizione al rischio di contagio.
9/2463/175. Aresta, Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2020;
l'articolo 74 del decreto-legge in esame, prevede misure per la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate;
in particolare, visto l'elevato livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e delle Forze di Polizia, si stanziano risorse per la sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale;
si consente, altresì, al Servizio Sanitario Nazionale di svolgere accertamenti diagnostici nei confronti del personale delle Forze armate che potrebbe essere stato contagiato, rimuovendo, per la situazione contingente, la competenza esclusiva dei servizi sanitari militari;
considerato che:
le Forze armate sono impegnate, sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, al fianco delle Forze dell'ordine in attività di pubblica sicurezza, nel controllo del territorio e del rispetto delle misure restrittive di circolazione e di spostamento delle persone, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti a contenere e contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
le richieste di alcune regioni di coinvolgere l'Esercito nella rete dei controlli del territorio, sono dettate in primo luogo dalla necessità di rendere tali misure più stringenti ed efficaci allo scopo di contrastare il diffondersi del virus;
in particolare, al fine di garantire il supporto necessario per i controlli nelle aree più sensibili, i militari dell'Esercito, impiegati nell'Operazione Strade Sicure, sono stati in alcuni casi rimodulati nei dispositivi, mentre in altri casi sono stati incrementati i dispositivi già presenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, al fine di contenere e contrastare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, di:
1) adottare iniziative volte a dotare il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impegnate nei controlli inerenti alle misure restrittive della circolazione e degli spostamenti delle persone, di strumenti idonei alla misurazione della temperatura corporea, allo scopo di provvedere al rilevamento della stessa durante le operazioni di controllo straordinarie del territorio;
2) sottoporre a screening sanitario, a intervalli cadenzati, il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia impegnato nella gestione della situazione d'emergenza in corso;
3) garantire che tutto il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate impiegato nella verifica e nel controllo dell'attuazione delle misure di contenimento sia necessariamente dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale, idonei allo svolgimento delle loro funzioni e nel numero sufficiente a garantirne l'incolumità personale.
9/2463/176. Roberto Rossini, Misiti, Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
l'aumento della popolazione carceraria ha comportato nell'ultimo decennio un significativo sovraffollamento degli istituti di pena, che aggrava ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà;
le difficoltà strutturali possono in taluni casi essere attenuate dalla qualità gestionale;
un esempio virtuoso, a tal proposito, è certamente rappresentato — nonostante la cronica carenza di personale — dalla colonia penale agricola di Mamone in Sardegna, dove la maggior parte dei detenuti lavora e produce reddito per sé stessi e per l'Istituto;
tale impostazione rappresenta uno strumento essenziale nel percorso rieducativo e riabilitativo, preliminare e necessario per il graduale reinserimento del condannato nella società, ovvero per favorire i contatti con l'esterno, soprattutto per quei detenuti che si trovino a scontare l'ultima parte della pena residua;
incentivare e potenziare programmi mirati e individualizzati di accompagnamento del detenuto nel processo di riabilitazione significherebbe dare un segnale di responsabilità, oltre che nei confronti della popolazione detenuta, degli agenti di custodia e di tutte le persone che operano nelle carceri, anche della società intera;
ad ogni modo, una sostanziale riduzione del numero dei detenuti è auspicabile per la salvaguardia del diritto alla salute non solo degli stessi detenuti, ma anche in un'ottica di maggior e miglior tutela al personale della polizia penitenziaria e ad ogni altro soggetto coinvolto nella gestione della vita carceraria;
a tal fine, l'articolo 123, come modificato dal Senato, estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, prevedendo che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati;
in particolare, la norma estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza, mediante i cosiddetti braccialetti elettronici;
l'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare;
si prevede, infine, che il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena non sia applicabile ai detenuti nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse avvenute a far data dal 7 marzo 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei programmi di intervento volti a riqualificare l'edilizia carceraria, misure finalizzate alla miglior fruizione delle strutture, nonché di incentivare, sotto il profilo gestionale, il potenziamento delle attività trattamentali, anche in previsione dell'applicazione ordinaria delle disposizioni di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199.
9/2463/177. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, del decreto-legge oggetto di conversione, prevede l'assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari;
l'articolo 9, reca misure di «Potenziamento delle Strutture della Sanità Militare»;
inoltre, al fine di far fronte all'emergenza in atto e di garantire i livelli essenziali di assistenza, sono state previste misure straordinarie e urgenti per il reclutamento di personale medico e sanitario, di cui all'articolo 7, del decreto succitato;
considerato che:
la contingente emergenza sanitaria di portata internazionale invita a una profonda riflessione sulle minacce batteriologiche e chimiche e sulla necessità di adeguare le strutture preposte al contrasto delle stesse, non potendo farvi fronte soltanto con l'ausilio di professionalità mediche;
affrontare adeguatamente le minacce NBCR significa, quindi, investire adeguatamente in tecnologie civili, militari e sanitarie facendo fronte alla limitata attribuzione di risorse al Comparto Sicurezza e Difesa in un quadro di programmazione certa e globale;
valutato che:
in un'ottica di generale rafforzamento delle difese del nostro sistema Paese, sarebbe necessario potenziare anche quei Nuclei, come gli «NBCR» (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico) dedicati al contrasto e alla prevenzione anche di situazioni emergenziali, soprattutto qualora si configurino come attacchi non convenzionali, prevedendo un aumento delle loro dotazioni organiche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure di carattere normativo volte ad aumentare le dotazioni organiche dei Nuclei NBCR, presenti nelle Forze Armate, al fine di contrastare efficacemente le minacce e i pericoli di contagio derivanti da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche.
9/2463/178. D'Uva, Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9, del decreto-legge oggetto di conversione, reca misure di «Potenziamento delle Strutture della Sanità Militare»;
in particolare, autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e per il trasporto aereo e terrestre in alto biocontenimento;
il Ministero della difesa, grazie al supporto dell'Aeronautica Militare ha messo a disposizione delle Istituzioni degli elicotteri HH-101 con a bordo un team medico specializzato per trasporto in biocontenimento;
si tratta di aeromobili di ultima generazione in grado di caricare e trasportare delle speciali barelle isolate, A.T.I. (Aircraft Transit Isolator), progettate specificamente per il trasporto aereo in alto biocontenimento di pazienti altamente infettivi;
la Marina Militare il 12 febbraio 2020, in collaborazione con i volontari del corpo militare della Croce Rossa Italiana (CRI), ha condotto un'esercitazione sulle tecniche di trasporto e trattamento di paziente potenzialmente infetto in biocontenimento finalizzato alla verifica delle capacità di integrazione dei presidi sanitari e della sistemazione della barella isoark n. 36-4 a bordo di elicottero EH-101;
l'Esercito italiano ha messo a disposizione un nucleo elitrasportato con barella di biocontenimento «a pressione negativa» nella città di Rimini, per eventuali esigenze di trasporto di pazienti COVID-19 nell'area,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a ripartire equamente tra tutte le Forze armate, in grado di gestire tale capacità e impegnate nel contrasto della diffusione del virus COVID-19, le risorse destinate all'acquisto del materiale necessario, di cui all'articolo 9 citato in premessa, per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione e di trasporto di pazienti intubati in alto biocontenimento, al fine di garantire un capillare ed efficiente intervento.
9/2463/179. Giovanni Russo, Aresta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge oggetto di conversione, prevede l'acquisizione di dispositivi di protezione individuale e del potenziamento delle strutture sanitarie militari;
l'articolo 73-bis, del decreto-legge citato, reca «Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
in particolare, le misure precauzionali, volte a tutelare la salute del personale, sono definite dai servizi sanitari competenti secondo le linee guida adottate d'intesa tra le amministrazioni da cui il personale dipende;
considerato che:
lo Strumento militare deve assolvere tutti i compiti fondamentali che gli sono assegnati dalla carta costituzionale e dalla legge, ovvero attività di concorso con altre amministrazioni per la salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di compiti specifici in caso di calamità o situazioni di necessità e urgenza;
insistono sul territorio nazionale basi, comandi, dipartimenti e singoli uffici o unità nei quali, per le materie e i documenti trattati di natura classificata, è necessario assicurare la presenza e la prontezza operativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a rendere obbligatorio nelle basi, stabilimenti, caserme, comandi, dipartimenti e singoli uffici che insistono sul territorio nazionale, e per l'intera durata dell'orario di lavoro, l'utilizzo di guanti monouso e mascherine di tipo chirurgico, al fine di proteggere adeguatamente il personale militare e civile del dicastero della Difesa.
9/2463/180. Chiazzese, Giovanni Russo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge contiene una serie di misure a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
quale esigenza indifferibile figura certamente la necessità di intervenire sulla delicata situazione del personale degli Informatici, ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alle sperequazioni ordinamentali ed economiche esistenti tra la componente operativa e quella tecnica dello stesso Corpo;
al contrario, dal 1981 (legge n. 121 del 1981), i Ruoli tecnici dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile sono stati incorporati nei rispettivi ordinamenti applicando ad essi il medesimo status giuridico, ordinamentale e di carriera;
lo scenario di crisi attuale, dovuto al COVID-19, dovrebbe far ritenere che il rischio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è insito nell'appartenenza al Corpo stesso e non solo collegato alla funzione svolta; difatti, il personale informatico è attualmente presente nei comandi al pari del personale operativo;
considerato che:
il settore ICT (informatica e telecomunicazioni) è un asset strategico per la mission del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vista la progressiva convergenza, integrazione, trasversalità in tutti gli ambiti e funzioni del Corpo stesso e in particolar modo nella macchina del soccorso e della prevenzione;
la crescente presenza e complessità di procedure informatiche, di sistemi informativi e trasmissivi a sostengono delle attività istituzionali del Corpo, sia a livello periferico che centrale, necessitano dell'impiego di personale selezionato con competenze specialistiche in informatica e in telecomunicazioni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare in tempi rapidi specifiche misure volte ad aumentare il livello di integrazione e partecipazione operativa del personale dei ruoli informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, armonizzandone lo status giuridico-ordinamentale ed economico con il restante personale tecnico-operativo, in analogia a quanto già fatto per i ruoli informatici e telematici delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
9/2463/181. Alaimo, Maurizio Cattoi, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 54-quater, introdotto nell'esame in Senato, prevede la sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura per tutto il 2020;
tuttavia, considerata la gravità della situazione in cui versano le vittime di usura, non può non apparire necessario abbinare a tale misura la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura – con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento – nonché dei procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti;
vi è da segnalare, peraltro, che il fenomeno dell'usura, negli ultimi decenni, colpisce sempre più capillarmente anche cittadini e famiglie che non esercitano attività imprenditoriale o economica, e tale annosa questione viene segnalata in forte espansione per l'epidemia dovuta al SARS-Cov-19, da magistratura, associazioni di tutela e organi di stampa:
l'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 prevede, come noto, che i soggetti esercitanti attività economica che risultino parti offese in procedimenti penali per il reato di usura possano accedere a mutui agevolati in tutto o in parte rapportati al danno subito;
pur possedendo il requisito soggettivo di essere vittima del medesimo reato, dunque, i soggetti che non esercitano attività economica vengono, allo stato, esclusi dall'accesso a tale beneficio, con conseguente potenziale lesione del principio di uguaglianza, nonché riduzione delle tutele sociali per fasce particolarmente esposte,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sospendere, con un intervento normativo urgente – ancorché per un periodo limitato alla fase di emergenza epidemica, dichiarata dal Governo, e per un tempo successivo rapportato al perdurare dell'emergenza economica – il pagamento delle rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con prolungamento di pari tempo del piano di ammortamento, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai predetti mutui e finanziamenti, e di estendere, contestualmente, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche a tutti i cittadini e alle famiglie parti offese in procedimenti penali per il delitto di usura.
9/2463/182. Francesco Silvestri, Baldino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una serie di misure a favore del personale delle Forze dell'ordine, che vanno da apposite procedure di profilassi fino allo stanziamento di fondi « ad hoc» per la retribuzione degli straordinari e di tutti gli oneri necessari per fronteggiare la pandemia;
è innegabile il ruolo determinante che Forze di Polizia, Forze armate, Polizia locale, Vigili del fuoco e Guardia di finanza stanno svolgendo nella lotta in corso contro la diffusione del contagio da virus;
è, altresì, evidente che l'unico modo per garantire l'efficienza delle azioni delle Forze dell'ordine sia assicurare una catena di comando rispettosa delle gerarchie e delle funzioni proprie di ciascun comparto;
nel contesto emergenziale che ci si trova ad affrontare è quanto mai opportuno assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le diverse Forze dell'ordine, nel rispetto del quadro e delle competenze definite dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
in base all'articolo 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, «Gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato; previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta delle competenti autorità»;
ove ricorrano i suddetti presupposti, la Polizia locale esercita, quindi, anche funzioni di pubblica sicurezza;
l'inevitabile frammentarietà delle disposizioni dettate nell'ambito dell'emergenza da COVID-19 imporrebbe una indicazione univoca e chiara sul ruolo svolto dalla Polizia locale nell'azione di contrasto alla diffusione del virus,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento normativo che chiarisca ambiti di impiego e relative procedure attraverso cui il prefetto può avvalersi delle Forze di Polizia locale, in particolare, e delle Forze dell'ordine, in generale, per garantire l'esecuzione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.
9/2463/183. Maurizio Cattoi, Baldino, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
la pandemia da virus COVID-19 ha causato un'emergenza internazionale non solo sanitaria, ma che investe anche tutti i settori dell'intero sistema economico;
la diffusione della suddetta epidemia ha innescato in Italia una crisi senza precedenti che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima;
l'incertezza relativa alla durata e all'entità della diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale e nel resto del mondo rende difficile al momento definire il ritorno a una normale quotidianità;
questa difficile situazione ha imposto, in ogni ambito ed anche nel settore della giustizia, l'adozione di misure di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso, finalizzate a ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono la diffusione del contagio ed il conseguente propagarsi dell'epidemia;
tali misure hanno imposto, da un lato, la sospensione della maggior parte delle attività processuali, e dall'altro, hanno incentivato il generale e diffuso ricorso a strumenti informatici e telematici, nonché l'utilizzo di modalità di gestione digitalizzate;
l'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi, indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da ultimo modificato dall'articolo 66 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
l'articolo 16-ter del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, numero 2), nella sua formulazione originaria, sanciva che era considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni anche l'elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni), consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall'articolo 51-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);
l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 114, ha modificato il menzionato articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, non essendo stato incluso nella norma citata l'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad «elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni», tale da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli avvocati, è da considerarsi, dunque, il Registro PP.AA. consultabile dal sito del Ministero della giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;
dopo più di cinque anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, molte di queste non hanno ancora comunicato al Ministero di giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse il 30 novembre 2014, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente: tale inerzia blocca ostativamente la notifica via PEC degli avvocati che rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con disagi, costi e tempi, che incolpevolmente si riversano sui cittadini;
il giudice amministrativo, da ultimo con sentenza di pochi giorni fa, dal canto proprio, ha statuito l'assoluto obbligo della pubblica amministrazione in tal senso, ordinando di provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, agli adempimenti necessari, ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Tra l'altro, evidenziando la grave colpa della pubblica amministrazione ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite (TAR CALABRIA- CATANZARO, SEZ. I, Sentenza n. 585, del 15 aprile 2020; conforme a TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I – Sentenza n. 1426, dell'11 giugno 2019);
tale colpevole omissione, posta in essere da molteplici amministrazioni pubbliche, acquista ulteriore gravità alla luce della pandemia in atto anche nel nostro Paese, costringendo – per tutti gli atti processuali che rivestano il requisito dell'urgenza – i procuratori delle parti ricorrenti ovvero personale dipendente di questi ultimi ad accedere presso gli uffici postali o presso gli Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti (UNEP) degli uffici giudiziari, per effettuare le notifiche nella forma tradizionale e, successivamente a ritirare l'attestazione di ricevimento, con grave potenziale nocumento della incolumità pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare efficaci e rapide iniziative che consentano, fino al termine dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, di effettuare le notificazioni in materia di giustizia civile, penale, tributaria, contabile, amministrativa, militare e arbitrati rituali, presso gli indirizzi pec delle pubbliche amministrazioni presenti sul sito delle stesse, ovvero sull'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici registri (IPA), utilizzando i pubblici elenchi previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.
9/2463/184. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 in Italia, a partire dal mese di marzo 2020 sono state attuate misure restrittive della libertà di movimento che, seppur ampiamente giustificate, determinano effetti collaterali sulla sicurezza delle vittime di abusi all'interno delle mura domestiche;
stando ai dati forniti da Telefono Rosa, nelle prime due settimane di marzo le richieste di aiuto telefonico rispetto allo stesso periodo del 2019, sono diminuite del 55,1 per cento, passando da 1.104 a 496; l'imposizione dell'isolamento può amplificare il rischio a cui le donne più fragili sono esposte, trovandosi a dover condividere per tutto il giorno gli spazi familiari con il proprio aggressore;
come dichiarato dallo stesso procuratore aggiunto di Milano, Maria Letizia Mannella, «C’è stato un calo nelle denunce per maltrattamenti. È ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell'ordine»;
risulta che nella maggior parte dei casi, in caso di denuncia da parte di vittime di violenza domestica, sia la stessa vittima ad essere costretta ad allontanarsi dalla casa familiare;
molte donne assieme ai propri figli sono spesso accolti all'interno della rete delle case rifugio sparse nel territorio italiano, mentre ai soggetti maltrattanti o presunti maltrattanti viene lasciata la disponibilità della propria abitazione senza alcun onere;
il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Trento ha recentemente emanato una direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica che impone l'allontanamento dei soggetti maltrattanti dall'abitazione familiare anziché delle vittime;
sarebbe auspicabile applicare in tutta Italia questa prassi, compatibilmente con la legislazione vigente e con le situazioni di fatto che si presentano caso per caso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, volte a privilegiare, in caso di situazioni di abusi, maltrattamenti e violenza domestica, l'allontanamento dall'abitazione familiare del soggetto maltrattante.
9/2463/185. Ascari, Dori, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 119 prevede alcune misure di sostegno per i magistrati onorari, di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'entità del contributo è stabilita in 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrata al periodo di effettiva sospensione di cui all'articolo 83;
tuttavia, appare evidente che nell'alveo della magistratura onoraria esistono ancora delle discriminazioni di base da un punto di vista economico che rischiano di produrre, nonostante il suddetto contributo, un'ulteriore disparità nella categoria;
occorre sottolineare che molti magistrati onorari svolgono esclusivamente le funzioni attualmente ricoperte, avendo rinunziato da tempo allo svolgimento contestuale di altre attività (come pure potrebbero fare ex lege) per l'elevato senso di responsabilità nell'esercizio dell'incarico loro assegnato;
infatti, mentre per i giudici di pace e i vice procuratori onorari viene previsto, nella corresponsione delle indennità relative al servizio prestato, oltre alla partecipazione alle udienze anche il pagamento delle attività fuori udienza, tale possibilità è attualmente negata ai giudici onorari di tribunale che, pure al pari dei loro colleghi, svolgono un'attività di altissima responsabilità e di elevato profilo tecnico e giuridico, sostenendo le difficoltà derivanti dalla carenza di organico della magistratura ordinaria;
pertanto, si profila opportuno ed indispensabile colmare questa disparità, attraverso la previsione, nei successivi provvedimenti che verranno adottati per sostenere la crisi economica in atto, di una sostanziale equiparazione del trattamento economico di base della categoria, al fine di attribuire il medesimo peso, per tutte le figure della magistratura onoraria, al contributo previsto dal citato articolo 119,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di applicare ai giudici onorari di tribunale lo stesso trattamento economico previsto ab initio per i giudici di pace, nonché per i vice procuratori onorari dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, prevedendo anche per gli stessi GOT il pagamento di ogni altra attività svolta fuori udienza, incluso ogni provvedimento decisorio e definitorio dei procedimenti dagli stessi trattati.
9/2463/186. Scutellà, Dori, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre a disposizioni in tema di giustizia diretti a contenere gli effetti negativi derivanti dalla stessa emergenza sullo svolgimento delle attività giudiziarie;
il procedimento per la liquidazione e il pagamento delle spese di giustizia in favore dei difensori, degli ausiliari del magistrato e dei consulenti tecnici di parte per l'espletamento della propria attività professionale (anche nell'ambito del patrocinio a spese dello stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario per assicurare la difesa del cittadino meno abbiente) è disciplinato dal Testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e successive modificazioni e integrazioni) e, in particolare, dagli articoli 165 e seguenti del citato decreto, secondo cui tali spese vengono liquidate dal giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del funzionario delegato alla spesa;
l'Ufficio spese di giustizia provvede ad istruire la pratica dopo il deposito dell'istanza di liquidazione da parte dell'interessato, formando un fascicolo con l'istanza ed allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria. Successivamente l'ordinativo di pagamento emesso dal cancelliere, ovvero il decreto di pagamento emesso dal magistrato secondo le rispettive competenze, vengono liquidati, dopo essere divenuti esecutivi, da parte del funzionario delegato presso la Corte d'appello, tramite mandato di pagamento e conseguente accredito sul conto corrente (bancario o postale) del beneficiario, previa acquisizione da parte dell'ufficio spese di giustizia del modello modalità di pagamento, contenente le coordinate bancarie, e ove necessario della fattura, da prodursi in ogni caso prima dell'emissione del mandato di pagamento;
la procedura ordinaria di liquidazione e pagamento di tali spese risulta lunga e farraginosa anche a causa della carenza di personale amministrativo registratasi in questi uffici, ivi incluso l'ufficio a ciò preposto presso il Ministero della giustizia e ha comportato negli anni un accumulo delle pratiche da lavorare, e a tutt'oggi ancora da smaltire, con conseguente notevole ritardo nei pagamenti dovuti ai professionisti;
secondo la circolare del Ministero della giustizia del 21 dicembre 2009, «la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa», sicché l'immediatezza della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta a favore della parte ammessa al gratuito patrocinio e agli ausiliari per l'attività svolta nell'interesse della giustizia dovrebbe essere sempre garantita;
considerata l'importanza dell'attività professionale svolta da tali soggetti citati, essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini e per il funzionamento della macchina giudiziaria, e ritenuta la necessità di salvaguardare il prestigio ed il decoro del ruolo e della funzione svolti dagli stessi nell'interesse di un servizio efficiente e di qualità nei confronti dei cittadini;
alla luce di ciò, pare necessario intervenire, nelle more dell'introduzione, anche per via legislativa, di misure di semplificazione, al fine di quantomeno contenere e mitigare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che gli operatori del settore, in ambito giudiziario, sono costretti oggi e saranno costretti a sopportare nei prossimi mesi. Diversamente la ratio dello stesso provvedimento all'esame dell'Assemblea – diretta a potenziare le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, tra i quali risultano anche i professionisti del mondo del diritto – risulterebbe frustrata;
in particolare, al precipuo fine di eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore di difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, anche disponendo l'assegnazione temporanea almeno fino al 31 dicembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte, concedendo ove possibile la modalità di lavoro agile fintantoché saranno in vigore misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;
inoltre, per il raggiungimento delle finalità previste, laddove sia vacante il posto del funzionario delegato per le spese di giustizia, fino al 31 dicembre 2020, le relative funzioni, limitatamente al potere di firma per l'emissione dei mandati di pagamento, potrebbero essere svolte dai presidenti delle Corti d'appello. E, al fine di potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia, sarebbe opportuno ricorrere all'utilizzo della misura del distacco temporaneo sino al 31 dicembre 2020 di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato o dagli enti locali;
in tale contesto, si deve tener presente che le procedure di liquidazione e di pagamento dei compensi non sono uniformi a livello nazionale, con la conseguenza che ogni ufficio giudiziario adotta proprie prassi operative;
al fine di agevolare e semplificare l’iter procedurale per la corresponsione dei compensi professionali, sia sotto il profilo temporale, sia in relazione ai connessi adempimenti burocratici, è necessario adottare strumenti telematici e digitalizzare l'intera procedura, così da consentire agli avvocati e agli operatori giudiziari di accedervi in modo rapido e uniforme su tutto il territorio nazionale. E ciò da realizzarsi mediante la predisposizione di una piattaforma telematica consultabile tramite accesso on line;
a corredo di tale quadro occorre prevedere termini, certi e predeterminati, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla fase di liquidazione,
impegna il Governo
al fine di salvaguardare il prestigio ed il decoro del ruolo e della funzione assunti dai difensori, dagli ausiliari del magistrato e dai consulenti tecnici di parte, a valutare, attraverso gli uffici tecnici del Ministero della giustizia, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative, anche legislative, a risolvere le criticità relative alla procedura di liquidazione e pagamento delle spese di giustizia nei termini esposti in premessa, al fine di renderla più celere e semplice, nonché di provvedere nell'immediatezza ad adottare tutte le iniziative organizzative idonee ad eliminare l'arretrato dei pagamenti in favore dei difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte dei compensi liquidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e divenuti definitivi entro la data del 5 marzo 2020, anche tramite l'adozione di misure di potenziamento e razionalizzazione delle risorse umane degli uffici giudiziari a ciò preposti, in particolare valutando l'opportunità:
a) di sollecitare i presidenti dei tribunali e delle Corti d'appello ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire speditezza nell'istruttoria delle pratiche, disponendo, ove occorra, l'assegnazione temporanea fino al 31 dicembre 2020, all'ufficio spese di giustizia di ulteriori unità di personale amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili, in affiancamento a quelle già a tale ufficio preposte concedendo ove possibile la modalità di lavoro agile;
b) di ricorrere al distacco temporaneo sino al 31 dicembre 2020, di due funzionari contabili di Area III, dipendenti anche da altre amministrazioni dello Stato e dagli enti locali, al fine di potenziare l'organico dell'ufficio preposto alla lavorazione delle liquidazioni presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della giustizia;
c) di digitalizzare l'intera procedura di liquidazione e pagamento dei compensi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 maggio 2002, da realizzarsi mediante la predisposizione di una piattaforma telematica consultabile on line;
d) di prevedere termini per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili funzionali prodromiche alla fase di liquidazione.
9/2463/187. Dori, D'Orso, Perantoni, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Buompane.
La Camera,
premesso che:
in questo periodo di emergenza «COVID-19» è emersa la necessità di normare le assemblee condominiali prevedendo un possibile loro svolgimento mediante videoconferenza. Ciò anche in ragione del fatto che è indispensabile garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale e quelle relative alle limitazioni della libera circolazione delle persone contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Coronavirus» dell'8 marzo 2020, all'articolo 2, comma 1, lettera b), che ha sospeso gli eventi di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, comprese le assemblee condominiali;
l'assemblea condominiale è regolamentata dall'articolo 1136 del codice civile che però non precisa se l'intervento richieda anche la presenza fisica o se sia possibile anche una partecipazione da remoto;
l'articolo 66 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, stabilisce, dal suo canto, che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che debba essere un luogo fisico, come confermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità;
in tale situazione si rende necessario un mirato intervento legislativo volto a colmare le lacune della normativa condominiale che, allo stato, non prevede la possibilità di effettuare assemblee in videoconferenza;
la situazione attuale sta oltretutto determinando un blocco totale delle attività condominiali (salvo iniziative assunte in via autonoma dall'amministratore di condominio) e va evidenziato, peraltro, che non risulta sospeso l'obbligo di cui all'articolo 1130, n. 10 del codice civile che prevede di «Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni», ossia entro il 30 giugno 2020. Una eventuale inadempienza sotto questo profilo, comporta, oltretutto, la revoca dell'amministratore;
tale blocco sta anche pregiudicando significativi interessi economici e di sicurezza afferenti alla necessità di dare corso alla ricostruzione di edifici terremotati e alla ristrutturazione di parti di edifici pericolanti. Il blocco preclude inoltre l'utilizzo di benefici fiscali come il sisma bonus e l’ecobonus;
si appalesa dunque l'urgenza di interventi normativi che possano garantire la sicurezza per i condomini senza precludere la possibilità di svolgere regolarmente le assemblee avvalendosi anche dei moderni sistemi di videoconferenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per fronteggiare l'emergenza e favorire il regolare svolgimento dell'attività di gestione dei condomini.
9/2463/188. Cataldi, Perantoni, Dori, Saitta.
La Camera,
premesso che:
tra le misure varate dal provvedimento si segnalano quelle previste dall'articolo 67 che dispone in merito alla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che, al comma 1, prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, il comma 4 del medesimo articolo dispone l'applicazione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
il richiamato articolo 12, al comma 1, stabilisce in sintesi che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi a favore dei contribuenti colpiti da eventi eccezionali comportano simmetricamente, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori;
il comma 2 del medesimo articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, in aperto contrasto con l'evidenziata simmetria temporale sancita al comma precedente, detta disposizioni con riferimento ai medesimi termini di sospensione per eventi eccezionali degli adempimenti e dei versamenti tributari, per gli istituti di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prorogandoli, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione,
nel comma 3 si prevede che l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1;
il decreto-legge n. 18 all'esame, richiamando l'articolo 12 della legge n. 159 del 2015 richiama l'applicazione tout court del disposto, trascinando nell'articolato in corso di conversione l'insanabile contraddizione tra il comma 1 e il comma 2 del medesimo articolo 12, oltreché la duplicazione, nel comma 3, di quanto già disposto dall'articolo 67 del decreto in conversione;
appare evidente che finalità della norma debba essere quello di restituire agli enti impositori, nella misura in cui è stato sottratto dall'emergenza sanitaria, lo spazio temporale non usufruito per l'esecuzione di tutte le attività istituzionali, con la conseguenza che le previsioni di sospensione indicate nel decreto non debbano incidere sulle predette attività;
tali previsioni temporali di sospensione nel decreto 18 sono articolate variamente per i vari tributi e dunque la restitutio in pristinum deve essere simmetrica ai termini di sospensione disposti;
la Corte dei conti, nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, ha ritenuto «opportuno rilevare che la previsione del comma 4 dell'articolo 67 citato risulta di non agevole interpretazione, non essendo chiaro se il legislatore abbia voluto richiamare unicamente il disposto del comma 1 del succitato articolo 12 oppure se, come appare più probabile, abbia voluto riproporre il contenuto del comma 2 del medesimo articolo 12. La Corte ha sottolineato che, in quest'ultima ipotesi, la norma entrerebbe in conflitto con il “principio di corrispondenza”, per effetto di una sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti, nella circostanza non giustificata peraltro dalle difficoltà operative degli uffici, normalmente connesse con gli eventi sismici, che hanno ispirato la previsione del citalo comma 2 dell'articolo 12»;
la proroga biennale dei termini di accertamento, liquidazione e riscossione in favore degli Uffici determina a carico dei contribuenti un ingiustificato appesantimento e allungamento degli obblighi tributari che tendono a diluire oltremodo la certezza del diritto alla prescrizione e decadenza delle obbligazioni tributarie, oltreché una sovrapposizione di scadenze tributarie a carico dei contribuenti;
il richiamo all'articolo 12 tout court con l'insanabile contrasto tra i termini di sospensione simmetrica contenuti nel primo comma e quelli ad libitum indicati è foriero di innesco di potenziale contenzioso: appare opportuno indicare nella norma il richiamo alla simmetria dei termini di sospensione che producono uguale spostamento della prescrizione e decadenza in favore degli uffici impositori;
la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68 rende infatti pleonastico il richiamo al comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 159 del 2015;
anche la circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020 non chiarisce l'interpretazione concentrandosi prevalentemente sulla ratio della proroga biennale e asserendo che viene attribuita in favore dei contribuenti senza tener conto che gli istituti della prescrizione e nella decadenza sono a garanzia dei diritti di questi;
stante l'esposto conflitto giuridico, appare opportuno specificare che agli uffici impositori deve concedersi la proroga degli adempimenti previsti per le varie imposte richiamate nel decreto in esame per un periodo pari alla sospensione concessa, in considerazione dell'eccezionalità della situazione emergenziale in atto non paragonabile alle fattispecie astratte previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di chiarire, anche attraverso successivo provvedimento normativo, che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori è di durata equivalente al periodo di sospensione previsto per gli adempimenti, al fine di consentire a tutti gli interpreti un'applicazione corretta della norma ed evitare contenziosi futuri.
9/2463/189. Macina, Ruggiero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 65 del decreto in esame prevede, ai commi 1, 2-bis e 3, un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili compresi nella categoria catastale C/1), riservato agli esercenti attività d'impresa sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19;
tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione; nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 2-bis, il quale stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito;
si riscontra nel contempo un aumento delle richieste di sospensione dei contratti di locazione pervenute all'Agenzia delle Entrate attraverso l'invio dei modelli RLI con i quali entrambe le parti del negozio giuridico informano la stessa che il contratto è sospeso o ridotto nel corrispettivo;
questo dimostra che la misura non è sufficiente a contrastare il forte disagio e la crisi di liquidità delle attività economiche;
la platea dei destinatari è, tra l'altro, molto limitata: numerose attività commerciali e società di servizi che operano nel terziario sono autorizzate ad esercitare l'attività in immobili non compresi nella categoria catastale C/1, come ad esempio le scuole guida che svolgono l'attività didattica in uffici classificati A10; molti negozi ubicati nei centri storici non hanno accesso al beneficio: nei locali condotti in affitto attualmente, in deroga alle disposizioni ordinarie, è consentito svolgere attività commerciale, sebbene fossero in origine adibiti ad abitazione e pertanto tuttora classificati in categoria catastale A perché non suscettibili di variazione catastale in base alle norme vigenti in materia;
occorre inoltre considerare che anche gli immobili classificati C/2, come i depositi di locali commerciali, essenziali per lo svolgimento dell'attività primaria, non godono di alcun beneficio,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
prevedere che il beneficio del credito d'imposta sia attribuito non al conduttore ma al locatore in sostituzione del rispettivo rateo di canone per il periodo di sospensione dell'attività, lasciando il conduttore obbligato al pagamento della residua parte al fine di contenere gli effetti negativi della ridotta liquidità causata dai mancati incassi;
prevedere che il credito di imposta – così modificato – si applichi a tutti gli immobili strumentali, a prescindere dalla categoria catastale, e in generale agli immobili nei quali viene esercitata in via esclusiva l'attività, o quella ad essa funzionale o ausiliaria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 43 del TUIR che definisce strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore nonché gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
9/2463/190. Ruggiero, Grimaldi, Elisa Tripodi, Giuliodori, Martinciglio, Gallo, Scagliusi.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sta provocando gravi ricadute economiche sulle famiglie, i cui membri percettori di reddito, a causa di licenziamenti, cassa integrazione o chiusura dell'attività, sono costretti a vedere una riduzione anche pesante del loro reddito;
in particolare stanno riscontrando notevoli difficoltà le famiglie che hanno stipulato contratti di locazione privatistici e studenti fuori sede costretti a sospendere gli studi e tornare nelle loro residenze di origine pur continuando a pagare un affitto per un alloggio che non abitano in base ad un contratto di locazione registrato;
questa difficile condizione della congiuntura economica espone da un lato migliaia di famiglie e di studenti fuori sede al rischio di incorrere in morosità con conseguente rischio di sfratto e al contempo migliaia di piccoli proprietari a quello di dovere rinunciare ad un reddito per alcuni molto importante; appare quindi necessario prevedere l'istituzione di un apposito fondo straordinario per erogare un contributo a copertura del canone e degli oneri relativi all'alloggio locato e non goduto durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza, a cui avranno accesso gli studenti conduttori o coconduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano già fruitori alla stessa data dei servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome, assicurando una modalità di presentazione delle domande per via telematica e garantendo al contempo un'allocazione di risorse adeguate al fine di rispondere a tutte le richieste;
il credito d'imposta per le locazioni commerciali ora previsto solo per botteghe e negozi si deve estendere anche agli uffici e studi privati, ai magazzini e locali di depositi, ai laboratori per arti e mestieri nonché agli alberghi e pensioni, agli affittacamere e ad alcune categorie di negozi nei centri commerciali, ai professionisti ed alle strutture turistico-alberghiere;
sono numerosi gli esercizi commerciali, anche di medie e piccole dimensioni, che sono accatastati nella categoria D/8 presenti sia nei centri città sia nei centri commerciali che non hanno potuto svolgere l'attività e che stando all'attuale formulazione dell'articolo 65 non potrebbero usufruire del credito d'imposta. Si deve dunque chiarire che il credito di imposta si applica anche ai canoni di locazione corrisposti e che l'agevolazione si applica a tutti i negozi, compresi i negozi presenti nei centri commerciali;
riguardo a questi ultimi, infatti, si deve tenere in considerazione che, a livello nazionale, sussistono disomogeneità nella classificazione catastale dei centri e delle gallerie commerciali, con la conseguenza che, di fatto, le singole botteghe e negozi ubicati nell'ambito di tali strutture risultano talvolta classificati nella categoria C/l e talvolta nella categoria D/8;
si deve chiarire infine, che il credito d'imposta è applicabile anche agli affitti di aziende e rami di aziende relativi ad attività commerciali di vendita al dettaglio, posto che tale strumento giuridico è ampiamente utilizzato in alternativa al contratto di locazione;
per sostenere l'attività dei liberi professionisti dovrebbe essere concessa una garanzia, per una durata congrua, a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni relativi ai contratti di affitto relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale A/10, ed in genere dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,
impegna il Governo:
a istituire un fondo straordinario per l'erogazione di un contributo a copertura del canone e degli oneri relativi all'alloggio locato e non goduto durante l'emergenza sanitaria fino a sua cessata evidenza con le caratteristiche citate in premessa, al fine di impedire che migliaia di famiglie e di studenti fuori sede vadano incontro a sfratti per morosità e che migliaia di proprietari locatori debbano non solo rinunciare ad un introito ma anche andare incontro a richieste al giudice di convalida di sfratto per morosità;
ad estendere il credito d'imposta per gli affitti anche agli uffici e studi privati, ai magazzini e locali di depositi, ai laboratori per arti e mestieri nonché agli alberghi e pensioni e ad alcune categoria di negozi nei centri commerciali, ai professionisti ed alle strutture turistico-alberghiere, nonché agli affitti di azienda e di ramo d'azienda;
a fornire una garanzia a titolo gratuito per i canoni d'affitto per la durata di 9 mesi sui pagamenti dei canoni dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività.
9/2463/191. De Girolamo, Termini.
La Camera,
premesso che:
i respiratori o ventilatori polmonari, intesi come dispositivi medici, rientrano all'interno delle misure indicate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18/2020, che dispone misure straordinarie di autorizzazione e produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale; a tal fine, si evidenzia che la direttiva comunitaria all'articolo 98 2006/112, prevede la facoltà agli Stati membri, di applicare un'aliquota IVA ridotta pari al 4 per cento, per le operazioni che hanno ad oggetto, «apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare l'invalidità»;
sulla base di tale quadro normativo, la cessione a titolo oneroso di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, sembrano scontare, secondo quanto prevede l'articolo 15 del decreto-legge Cura Italia, l'aliquota ordinaria del 22 per cento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento per le mascherine chirurgiche i dispositivi di protezione individuale, respiratori e ventilatori polmonari, anche successivamente al termine della crisi generata dal COVID-19.
9/2463/192. Cancelleri, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
in decreto-legge in esame prevede misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
il provvedimento prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e degli incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il provvedimento prevede inoltre misure a sostegno del lavoro attraverso l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, la cassa integrazione in deroga e alle indennità per i lavoratori del settore privato;
considerato che:
le detrazioni fiscali e le misure a sostegno della liquidità alle imprese sono previste anche per le imprese che hanno la sede legale in Paesi considerati quali paradisi fiscali ma che operano in Italia;
queste risorse potrebbero essere utilizzate per aumentare gli incentivi alle piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dagli incentivi fiscali e dal sostegno alla liquidità tutte le imprese che hanno sede legale in paesi esteri considerati come paradisi fiscali ma che operano sul territorio nazionale.
9/2463/193. Corneli.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria», sono state previste delle misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio;
la previsione di analoghe misure si rendono necessarie anche per i giudici tributari in servizio il cui compenso, erogato principalmente in base al numero di sentenze depositate, viene annualmente integrato con i compensi derivanti dal contributo unificato tributario, ma solo per le commissioni tributarie che abbiano smaltito almeno il 10 per cento dell'arretrato;
il mancato svolgimento delle udienze stabilito nel decreto 8 marzo 2020, n. 11 rende estremamente difficoltoso il raggiungimento del recupero dell'arretrato con evidente grave danno economico per i giudici interessati che potrebbe essere evitato o, quantomeno, contenuto, se si prevedessero apposite misure di sostegno anche per i giudici tributari in servizio volte a ripartire in modo equo le somme di cui al comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, ossia tra tutti gli uffici giudiziari sulla base delle dimensioni di ciascun ufficio e del numero di giudici in servizio presso di esso e anche in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al successivo comma 12 del citato articolo 37;
la modifica suggerita riguarderebbe le sole somme per l'anno 2019 riscosse per il contributo unificato tributario e che dal punto di vista finanziario si limiterebbe a definire unicamente una diversa distribuzione delle medesime già stanziate per gli effetti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, ragione per cui non si determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre misure di sostegno per i giudici tributari in servizio volte a ripartire in modo equo le somme di cui al comma 11 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111 al fine di impedire che i giudici delle commissioni tributarie si trovino a subire gli effetti del rinvio delle udienze e della mancata o ridotta possibilità di abbattere l'arretrato.
9/2463/194. Martinciglio.
La Camera,
premesso che:
nel mese di maggio il Tesoro lancerà una nuova emissione del Btp Italia i cui proventi saranno destinati interamente «a finanziare le spese dei recenti provvedimenti del Governo a supporto del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale»;
per favorire la massima partecipazione dei risparmiatori ed agevolare il lavoro degli intermediari finanziari in questo particolare periodo, per questa speciale emissione non sarà prevista la facoltà di chiusura anticipata, lasciando quindi tre intere giornate per le sottoscrizioni dei risparmiatori retail;
l'emissione di Btp Italia destinati al mercato retail è un'iniziativa quanto mai opportuna in questa fase, perché consente di mobilitare almeno una parte dei 1.400 miliardi di risparmi sui conti correnti e sui depositi delle famiglie italiane;
sono necessari strumenti innovativi per fronteggiare la crisi economica collegata al coronavirus: per rendere attrattivi questi titoli, oltre agli incentivi fiscali alla sottoscrizione, è senz'altro utile comunicare al mercato con trasparenza le finalità in termini di investimenti, a cui sono destinate le risorse raccolte con 1'emissione dei Btp;
l'attrattività di un titolo è infatti strettamente legata alla fiducia nell'emittente e alle finalità a cui è legato: per accrescere tale attrattività è pertanto opportuno che ci siano specifiche emissioni di BTP Italia legate a doppio filo e in trasparenza agli investimenti che verranno realizzati con le risorse raccolte, così da permettere ai risparmiatori italiani di conoscere e scegliere consapevolmente su quali specifici titoli investire;
considerato che:
numerose tecnologie oggi accessibili ci consentono di sapere come e dove vanno a finire i soldi che investiamo (come ad esempio la blockchain) e fare in modo che questi vengano destinati a settori strategici per il nostro paese: basti pensare a settori quali l'energia pulita, la manutenzione infrastrutturale, l'agroalimentare italiano, le biotecnologie, etc;
conoscere le destinazioni degli investimenti ne favorisce la trasparenza e la selettività, accrescendo la fiducia dei risparmiatori e di conseguenza l'attrattività dello strumento di raccolta,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emettere titoli di debito (btp) la cui destinazione sia chiara, verificabile in modo trasparente, tracciabile e settorizzata, in modo da incrementare il grado di attrattività e fiducia delle emissioni.
9/2463/195. Zanichelli, Martinciglio, Currò, Cancelleri, Ruggiero, Grimaldi, Maniero, Raduzzi, Cabras.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza COVID-19 sta generando effetti particolarmente pregiudizievoli per la stabilità dell'economia nazionale e sta creando danni irreparabili al sistema produttivo italiano;
le imprese italiane hanno bisogno di accedere a finanziamenti in modo celere e sostenibile;
l'articolo 13 del decreto-legge in corso di conversione disciplina specifiche modalità di conferimento di garanzie da parte del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tra gli interventi non è previsto alcun utilizzo degli enti creditizi di cui dispone la Repubblica Italiana,
impegna il Governo
ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a:
1) rafforzare il patrimonio di Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale con un aumento di capitale affinché promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di operazioni finanziarie a tasso agevolato e di attività investimento, a sostegno delle famiglie e delle imprese;
2) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), attribuire:
a) al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la possibilità di concedere una garanzia pari al 90 per cento, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per l'erogazione di finanziamenti concessi dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale a micro, piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa siano state danneggiate dall'emergenza COVID-19;
b) ai Confidi la possibilità di concedere, a condizioni di mercato, una garanzia diretta per la percentuale residua.
3) estendere i finanziamenti erogati da Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale ed assistiti dalle garanzie di cui al punto due anche alle imprese in difficoltà;
4) a fronte delle garanzie di cui al punto 2) prevedere la possibilità di Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale:
a) per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), con ammontare di ricavi inferiore a 2 milioni, di erogare un finanziamento fino a 100 mila euro e per la durata massima di 20 anni e di prevedere che il 25 per cento di 100 mila sia concesso senza valutazione;
b) per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), con ammontare di ricavi superiore a 2 milioni, di erogare un finanziamento fino a 800 mila euro e per la durata massima di 20 anni e di prevedere che il 10 per cento di 800 mila sia concesso senza valutazione.
5) attribuire alle imprese:
a) la possibilità di chiedere a Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., per i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al punto 2), la predisposizione di piani di ammortamento che prevedono il pagamento della sola quota interessi ed il rimborso della quota capitale a scadenza;
b) la possibilità di compensare le rate del piano di ammortamento con i ristori, le erogazioni pubbliche, i crediti vantati dalla PA ed i crediti fiscali ed ogni altro rapporto di credito vantato con lo Stato;
6) prevedere per i finanziamenti erogati da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. ed assistiti dalle garanzie di cui al punto 2), l'applicazione di un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7) attribuire la facoltà al Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di disporre la scissione con costituzione di nuova società, alla quale assegnare le attività acquisite da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. con i finanziamenti erogati ai sensi dei precedenti punti, nonché, di attribuire alla nuova società la facoltà di gestire i rapporti creditizi in essere in base alle esigenze delle imprese, da un lato rispettando le logiche, i criteri e le condizioni di mercato, e dall'altro preservando la stabilità del sistema produttivo nazionale.
9/2463/196. Grimaldi, Varrica, Caso, Martinciglio, Cancelleri, Maglione, Ruggiero, Raduzzi, Maniero, Zanichelli, Giuliodori, Migliorino, Ruocco, Currò, Corda, Sabrina De Carlo, Rizzo, Di Lauro, Casa, Licatini, Zolezzi, Penna, Scerra, Lombardo, Piera Aiello, Cimino, Sodano, Perconti, Lorefice, Terzoni, Sut, Carabetta, Masi, Chiazzese, Raffa, Trizzino, De Girolamo, Grippa, De Lorenzis, Barbuto, Serritella, Spessotto, Scanu, Berardini, Vianello, Alberto Manca, Emiliozzi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca tra le ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 di cui al Titolo V, anche quelle relative a proroghe in materia assicurativa;
l'articolo 125, come modificato nel corso dell'esame in Senato, reca – in particolare – disposizioni finalizzate a prorogare di ulteriori 15 giorni per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, nonché alla sospensione su richiesta dell'assicurato, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;
l'articolo 2054 del codice civile dispone che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
con sentenza n. 1280 del 2019 i giudici della Corte di Cassazione hanno argomentato che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. In definitiva, va affermato il principio secondo cui nell'ampio concetto di circolazione stradale, indicato nell'articolo 2054 del codice civile, è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade;
sempre secondo la citata sentenza n. 1280 rientrano nel concetto di circolazione stradale ex articolo 2054 del codice civile, dando luogo all'applicabilità della normativa per la Responsabilità Civile Auto (RCA), anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.): in pratica la tutela del danneggiato risulta ampliata attraverso l'introduzione del «rischio statico» connesso alla circolazione, con il quale la copertura assicurativa viene estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell'autovettura;
la più recente giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia Europea sembrerebbe orientata a considerare l'operatività della Polizza di RCA obbligatoria, in relazione a tutte quelle ipotesi dannose riferibili eziologicamente non solo alla circolazione dei veicoli su aree pubbliche o ad esse equiparate, ma anche per il mero possesso degli stessi giungendo addirittura a prevedere l'impossibilità di sospendere il contratto di rc auto anche nel caso di sosta su suolo privato;
il proprietario del veicolo che richiede la sospensione dell'rc auto, in quanto impossibilitato a far fronte alla spesa potrebbe non avere possibilità di ricoverare l'auto su suolo privato;
in questa ottica ai proprietari di auto e veicoli a motore su strada in sosta su suolo pubblico potrebbe essere data la facoltà di stipulare un nuovo contratto assicurativo che preveda la copertura del «rischio statico» che possa fornire regolare garanzia, come previsto per legge, nel momento in cui il contratto di rc auto sia stato sospeso;
il veicolo dotato della copertura assicurativa sopra citata potrà sostare legalmente su suolo pubblico ma non potrà in alcun modo circolare fino al termine del periodo di sospensione e conseguente riattivazione della polizza di responsabilità civile auto;
si realizzerebbe in tal modo anche lo scopo dell'assicurazione obbligatoria ovvero quello di tutelare tutti i soggetti che potrebbero subire danni non solo dalla circolazione dei veicoli ma anche dal mero possesso dei medesimi tenendo in considerazione, altresì, l'astratta idoneità di un veicolo a causare danni, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si trovi in circolazione sulla pubblica via, su una strada ad essa equiparata o, addirittura, in altre circostanze che prescindano totalmente dalla circolazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre interventi, anche di carattere normativo, finalizzati, nell'ottica di valorizzare il principio di mutualità alla base del sistema assicurativo e di favore nei confronti dei consumatori, anche, all'introduzione, della sola copertura su base volontaria del cosiddetto «rischio statico» per le auto e veicoli a due ruote che stazionano su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica.
9/2463/197. Alemanno, Sut, Rizzone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra gli altri, primi importanti interventi per sostenere il settore del turismo, con particolare riferimento a quelli relativi alle imprese (voucher per il rimborso dei viaggi e dei pacchetti turistici, sospensione dei versamenti tributari e contributivi) e agli addetti (riconoscimento dell'indennità di 600 euro per i lavoratori dipendenti stagionali del settore e degli stabilimenti termali);
la pandemia legata alla diffusione in tutto il mondo del covid-19 e i primi necessari provvedimenti adottati dal Governo per contenere la diffusione della stessa conseguenti a tale emergenza, hanno bloccato l'intero comparto turistico nazionale;
l'articolo 1, comma 1 lettera e) del DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso i viaggi distruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l'articolo 1, comma 1 lettera b) dell'ordinanza del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute ha vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto; la lettera c) ha chiuso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; la lettera d) ha vietato nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
successivamente l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM del 22 marzo 2020, ha fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
in data 27 marzo l'Unione Europea ha deciso di chiudere le frontiere esterne dell'Europa per 30 giorni;
è opinione diffusa da parte anche del MIBACT che le vacanze 2020 saranno di prossimità;
è inoltre probabile che i rischi e la paura orienteranno molti italiani a scegliere le mete meno affollate;
si intravede la necessità di rilanciare tali mete, e in generale di promuovere forme di turismo sostenibile, come d'altronde previsto dal Piano Strategico di Sviluppo del Turismo(PST)2017-2022;
il citato PST 2017-2022, nel quadro dell'obiettivo di innovazione, specializzazione e integrazione dell'offerta nazionale nonché di quello di sviluppo di un marketing efficace ed innovativo, assegna un ruolo centrale all'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT);
a l'Enit ente pubblico economico vigilato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, tra le altre, è attribuita la funzione di promuovere in maniera strutturata ed integrata l'offerta turistica italiana, supportando, altresì, gli enti pubblici territoriali e le imprese nelle loro attività, con particolare riferimento alla commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
è necessario intervenire sollecitamente e con efficacia, nella prospettiva della prossima ripartenza del Paese, per predisporre interventi di sostegno del settore del turismo, fondamentale per la nostra economia;
è chiara e non procrastinabile la necessità di predisporre per tempo campagne di comunicazione per il rilancio dell'intercomparto, in considerazione anche dei tempi necessari per ideare e realizzare tale campagna,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre, nel rispetto dei vincoli di bilancio, tempestivamente, azioni di rilancio del settore del turismo in un'ottica di sostenibilità, con particolare riferimento alla realizzazione di un'adeguata campagna straordinaria di comunicazione e promozione, anche con il contributo dell'Enit.
9/2463/198. Masi, Papiro, Rizzone, Carabetta, Scanu.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Titolo V del provvedimento, tra le ulteriori disposizioni reca all'articolo 72-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – quelle finalizzate alla sospensione del pagamento delle utenze fino al 30 aprile 2020 nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del DPCM del 1o marzo 2020;
in particolare, il citato articolo 72-bis, al comma 2, secondo periodo, per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione;
il canone di abbonamento alla televisione ordinario è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo nell'ambito familiare (abitazione privata);
anche i residenti all'estero devono pagare il canone se detengono un'abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo;
devono, altresì, pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto;
nel caso del canone speciale la proroga interessa la seconda rata trimestrale il cui pagamento è differito al 30 giugno 2020;
la normativa vigente prevede che le persone di almeno 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui – non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti – non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
la diffusione dell'epidemia da Covid-19 ha innescato, in Italia e in Europa, una crisi senza precedenti, che sta esponendo l'intero Paese a una prova durissima;
il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri è stata dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi (fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia;
l'emergenza sanitaria si è immediatamente trasformata anche in emergenza economico-sociale globale: il crollo generalizzato della domanda di beni e servizi, correlata all'introduzione delle necessarie misure di contenimento del contagio, ha avuto, infatti, un impatto drammatico in tutto il Paese sulle imprese, micro e piccole in particolare, e sull'occupazione;
fra le imprese più colpite quelle del settore del turismo, che necessitano di un tempestivo e deciso sostegno anche in vista della prossima ripartenza del Paese;
un primo segnale, in questa fase emergenziale, di attenzione verso le fasce più deboli della popolazione e verso i settori produttivi più colpiti dall'emergenza può senza dubbio essere rappresentato dalla previsione di un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e almeno fino alla fine dello stato di emergenza, la platea di coloro che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo a tutti i cittadini con reddito non superiore a euro 8.000 annui, indipendentemente dal requisito anagrafico, nonché ai titolari di imprese turistiche la cui attività sia stata danneggiata dalla pandemia in atto.
9/2463/199. Paxia, Berardini.
La Camera,
premesso che:
dal mese di febbraio 2020, l'Italia si trova a gestire un evento emergenziale senza precedenti nella storia recente determinato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Dal 23 febbraio 2020 si susseguono i provvedimenti del Governo per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica in atto;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6», recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus è stata adottata, sull'intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività commerciali salvo quelle espressamente previste;
considerato che:
la filiera logistica e del trasporto merci, rappresenta attualmente uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso. La logistica urbana di prossimità, è effettuata non solo con mezzi di trasporto quali furgoni, autovetture, motocicli, ciclomotori e anche con un uso ampio e diffuso delle biciclette;
la bicicletta rappresenta inoltre un mezzo particolarmente efficace per gli spostamenti quotidiani, tanto che la legge 11 gennaio 2018, n. 2 e il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme del nuovo codice della strada, riconoscono la bici come mezzo equiparato agli altri ed inoltre l'uso di tale mezzo ha indiscussi vantaggi sul benessere psicofisico, sulle difese immunitarie, sulla congestione viaria, sul consumo di risorse non rinnovabili, nonché contribuisce in senso positivo alla salubrità dell'aria;
il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stanziato risorse volte a disincentivare l'uso dell'automobile privata, destinando risorse per l'incentivazione di forme di mobilità più sostenibili, anche in assenza di «rottamazione» dell'automobile, come l'abbonamento del trasporto pubblico locale, ai veicoli in condivisione e ai dispositivi elettrici di mobilità personale, nonché l'acquisto di biciclette;
la legge di bilancio 2019 nonché il decreto del Ministro dei trasporti 4 giugno 2019 recante «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», hanno previsto l'avvio della sperimentazione dei dispositivi di mobilità personale a trazione prevalentemente elettrica, con riferimento a hoverboard, segway, monowheel e monopattini elettrici;
la legge 27 dicembre 2019. n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» ha sostanzialmente equiparato i monopattini elettrici ai velocipedi;
il giorno 16 aprile 2020, le principali associazioni impegnate per la mobilità sostenibile, riunite in coordinamento nazionale, hanno formulato ufficiali proposte a tutti gli attori istituzionali condividendo anche col Governo una proposta per la mobilità urbana intra e post emergenza Covid-19. Si rammenta tra le altre, la richiesta relativa al contenimento della domanda e dei picchi di mobilità lavorativa e commerciale, promuovendo in modo diffuso il tele-lavoro, inteso come modalità non eccezionale per svolgere le mansioni professionali, la differenziazione degli orari di attività economiche e uffici, ed in particolare quella relativa al sistema di consegna a domicilio, privilegiando ed incentivando quelli su bicicletta e soprattutto al riconoscimento, alla promozione e al finanziamento della mobilità attiva, pedonalità e ciclabilità, come modalità di spostamento e di trasporto resiliente, in quanto capace di garantire il diritto alla mobilità in sicurezza per tutti e di assorbire una quota rilevante della mobilità nel rispetto della distanza di sicurezza e con la minore occupazione di spazio, evitando di aumentare in modo insostenibile il traffico privato;
alcuni architetti e altri professionisti hanno sviluppato un documento in cui si evidenzia la necessità di dare rapido sviluppo ad una Rete di Mobilità di Emergenza, come piano di azione per la mobilità urbana post COVID, inteso come linee guida pratiche ed operative per i Comuni, per risolvere i problemi derivanti da un plausibile aumento del traffico autoveicolare privato in assenza di altre azioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incentivare l'uso della bicicletta e dei dispositivi di micromobilità elettrica personale equiparati per la mobilità urbana intra e post emergenza Covid-19, anche attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie a incentivare la vendita di bici elettriche al dettaglio;
a valutare l'opportunità di stanziare e trasferire immediatamente le destinate da destinare agli enti locali, con particolare riferimento ai comuni con un numero di residenti superiore a 15.000, per l'acquisto di coni, jersey, vernici, cartelli e ogni altro mezzo necessario per realizzare, almeno temporaneamente, le misure previste nel documento di sviluppo della Rete di Mobilità di Emergenza a valutare l'opportunità di modificare i codici ATECO relativi alle attività di riparazione e vendita delle biciclette e dei componenti di queste ultime, atteso che esse non sono già considerate attrezzi sportivi o accessori ludici, ma classificate dalla normativa italiana quale veicolo ordinario per gli spostamenti quotidiani di qualsiasi tipo;
a valutare l'opportunità di garantire da subito l'apertura su tutto il territorio nazionale delle attività di riparazione di biciclette quali servizi essenziali esonerati dall'obbligo di chiusura;
a valutare l'opportunità di intervenire con le opportune e urgenti modifiche legislative al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme del nuovo codice della strada, e suo regolamento di attuazione, secondo le formulazioni già presentate alla Camera dei deputati nel testo del provvedimento A.C. 24 ed abbinati come da testo unificato all'esame dell'aula, per rendere praticabili quelle misure relative allo sviluppo della ciclabilità e dell'uso dei dispositivi di micromobilità elettrica personale equiparati alle biciclette, indispensabili a rendere praticabili dal punto di vista normativo e regolamentare gli impegni e gli interventi nei documenti citati in premessa.
9/2463/200. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17-bis interviene in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in particolare si stabiliscono regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa;
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione possono rappresentare, se utilizzate nel rispetto e in armonia con la normativa italiana ed europea, criteri di azione e strumenti utili per migliorare la vita dei cittadini e le attività delle imprese. Possono inoltre offrire apporti vantaggiosi per la collettività e i singoli cittadini nel contrasto alla diffusione dell'epidemia sanitaria causata dal Coronavirus;
rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche data driven per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di un'applicazione di contact tracing, come emerso dal ciclo di audizioni svolto dalla Commissione Trasporti nella seduta dell'8 aprile 2020;
considerato che la Commissione UE ha pubblicato gli Orientamenti sulle app (C/2020/2523 a sostegno della lotta alla Pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati. Il documento stabilisce le caratteristiche e i requisiti cui le app devono rispondere per garantire il rispetto della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, in particolare del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 2016/679) e della direttiva e-privacy (Direttiva 2002/58/CE),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di disciplinare a livello di normativa primaria o con misure di garanzia da prevedersi con fonte subordinata un'applicazione di contact tracing volta a prevenire la diffusione del contagio, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, con un intervento a livello nazionale al fine di evitare autonome iniziative a carattere territoriale.
9/2463/201. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza Covid-19 ha comportato provvedimenti di restrizione della circolazione delle persone che sta bloccando quasi completamente il sistema dei trasporti e la mobilità urbana. Le città si sono svuotate o almeno così appaiono anche se una quota significativa degli spostamenti continuano ad avvenire; nella sola area B di Milano si è osservata una riduzione media della circolazione delle auto del 70 per cento e del 95 per cento del trasporto pubblico e di tutte le varie forme di sharing mobility;
la lotta al Covid-19 ha anche imposto stringenti norme di distanziamento sociale che dovranno continuare a essere osservate con un certo grado di rigidità. Quando le restrizioni alla mobilità cesseranno si verificherà un primo shock di traffico quando le attività economiche riprenderanno e un secondo shock più drammatico nel settembre 2020, alla riapertura delle scuole. Lo scenario più probabile è una paralisi della mobilità nelle città, in particolare in quelle di grandi dimensioni. Il trasporto pubblico locale dovrà, in questo scenario, rappresentare nuove soluzioni volte a tutelare la salute, il diritto alla mobilità ed evitare la paralisi dei nostri sistemi urbani,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di istituire una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni rapide per la ripartenza del trasporto pubblico locale, tutelare la salute dei lavoratori assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini;
a valutare inoltre l'opportunità di accelerare l'emanazione dei decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con riconversione ad idrogeno ed elettrico.
9/2463/202. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 71, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che i modelli di tariffazione sono approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze;
il procedimento avviato a tal fine dall'Autorità di regolazione dei trasporti, dovrebbe svilupparsi e concludersi durante l'attuale periodo emergenziale;
l'attuale emergenza generata dall'insorgere del Covid-19, renderebbe inopportuno concludere tali procedimenti senza tenere conto dell'imprevedibilità del momento in cui cesserà l'attuale stato di emergenza sanitaria, nonché l'incidenza di tale situazione emergenziale e delle connesse restrizioni alla libertà di movimento, sulla redazione dei piani economico-finanziari, sulla tariffazione dei diritti aeroportuali e sui relativi contratti di programma;
è oggettiva la necessità di avere a disposizione, una volta cessato lo stato emergenziale, termini congrui per concludere i procedimenti indicati tenendo conto dell'impatto della cessata emergenza epidemiologica, sia in relazione al decremento dei dati di traffico, che in termini di valutazione e stima della curva di ripresa dell'attività ordinaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, l'applicazione della sospensione dei termini relativi a procedimenti amministrativi anche a quelli inerenti ai procedimenti per la revisione dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali nonché a quelli inerenti ai contratti di programma del settore di gestione aeroportuale e connessi procedimenti di regolazione tariffaria.
9/2463/203. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 92 del provvedimento in esame reca disposizioni relative al trasporto pubblico locale e, in particolare, in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone;
in particolare, il comma 4-bis, dell'articolo 92, prevede che non possano essere applicate dai committenti dei citati servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni amministrative o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate ovvero delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
il comma 4-quater subordina l'efficacia delle disposizioni sopra ricordate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa;
nella sua attuale formulazione, il testo limita il potere contrattuale delle regioni nei servizi di trasporto pubblico e locale;
tale previsione potrebbe comportare la realizzazione di una sovracompensazione per le aziende, tenuto conto che parte del personale è stato posto in cassa integrazione comportando una diminuzione dei costi di produzione. Questa condizione potrebbe porsi in contrasto con il Regolamento CE n. 1370/2007, che espressamente vieta le sovracompensazioni, e con l'articolo 2041 del codice civile, atteso che i maggiori profitti, pur essendo acquisiti in buona fede, non sarebbero comunque supportati da una giusta causa;
considerato inoltre che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020 mentre la misura si estende fino al 31 dicembre 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con futuri interventi normativi, un maggiore margine di contrattazione tra i committenti e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico.
9/2463/204. Elisa Tripodi, Ruggiero, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
l'articolo 62-bis dispone la proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato;
il settore degli impianti a fune in servizio pubblico rappresenta un servizio essenziale per la mobilità urbana e per l'economia di ampie zone del territorio montano, ma è un settore storicamente fragile e sottoposto a condizioni non direttamente governabili legate alle condizioni meteorologiche che si sono ulteriormente aggravate dagli effetti del cambiamento climatico;
sussistono oggettive difficoltà di reperimento di materiale e personale specializzato per gli interventi sugli impianti, che possono essere eseguiti solo in tarda primavera e in estate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per quanto di sua competenza, nei successivi interventi legislativi, di integrare le misure necessarie per una rimodulazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi mantenendo il presupposto fondamentale della sicurezza dell'esercizio.
9/2463/205. Forciniti, Elisa Tripodi, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 94 del decreto in esame recante «Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo» dispone un aumento del fondo citato;
il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è stato istituito con il decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, che, in attuazione dell'articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ha adeguato alle disposizioni del decreto legislativo medesimo la disciplina del previgente Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, a decorrere dal 1o gennaio 2016;
il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che siano finalizzati a assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale;
considerato che:
il settore del trasporto aereo sta attraversando un momento di grave difficoltà con il concreto rischio che i dipendenti non riescano, già da questo mese, a percepire un salario dignitoso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le azioni di competenza al fine di assicurare con la massima celerità l'erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo.
9/2463/206. Spadoni.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ad aver prodotto gravi rischi per la salute, ha causato effetti estremamente negativi sull'intero sistema economico e produttivo del Paese;
tra i settori maggiormente colpiti vi è quello del turismo e in generale il lavoro cosiddetto stagionale;
il blocco imposto agli spostamenti ai fini della tutela sanitaria ha lasciato la maggior parte dei lavoratori del settore senza attività;
il Governo nel decreto-legge in esame ha previsto opportuni strumenti di integrazione al reddito per il mese di marzo 2020, lasciando però fuori da tali misure una parte di lavoratori;
il lavoro stagionale (in particolare nel settore del turismo) è una delle attività destinate a risentire maggiormente degli effetti negativi prodotti dall'emergenza COVID-19, anche quando sarà avviata la cosiddetta Fase 2 con la ripresa delle attività produttive;
al fine di tutelare questa categoria di lavoratori appare opportuno prevedere ulteriori strumenti di sostegno al reddito, grazie ai quali i lavoratori stagionali possano fronteggiare l'assenza di lavoro nei prossimi mesi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in futuri provvedimenti normativi varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, apposite misure e strumenti finalizzati a sostenere il reddito dei lavoratori stagionali rimasti senza attività e che non hanno potuto richiedere l'indennizzo previsto dal provvedimento in esame.
9/2463/207. Manzo, Buompane, Faro.
La Camera,
premesso che:
la pandemia causata dal Covid-19, bloccando gli spostamenti di persone praticamente in tutto il mondo, è destinata a produrre effetti fortemente negativi dal punto di vista economico in particolare nel settore turismo;
in Italia — dove il turismo genera il 13 per cento del Pil nazionale, il 15 per cento dell'occupazione e 17 miliardi di euro al saldo attivo della bilancia commerciale italiana — si stimano oltre 30 milioni di turisti in meno, il che significa (secondo i dati diffusi da Confturismo) che le perdite saranno enormi;
nel migliore dei casi si ipotizza un calo delle entrate di circa 120 miliardi euro per il 2020 con ripercussioni su tutti i settori legati al turismo: dall'enogastronomia, alle strutture ricettive, allo shopping, ai trasporti, alla fruizione del patrimonio storico e culturale fino alla competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali;
alle gravi perdite economiche si aggiungerà inevitabilmente la perdita di numerosi posti di lavoro, in particolare nel settore del lavoro stagionale impiegato presso strutture ricettive e ristorazione;
le previsioni autorizzano a parlare di vero e proprio stato di crisi per l'intero comparto turismo che, anche nell'interesse del complessivo sistema economico italiano, dovrà essere affrontato con strumenti adeguati,
impegna il Governo:
a) a valutare l'opportunità di individuare ogni strumento utile al fine di sostenere il settore turistico in questo grave periodo di crisi, individuando misure e risorse necessarie a sostenere la domanda interna e a rilanciare, quando le condizioni sanitarie lo consentiranno, anche quella esterna;
b) ad aprire nell'immediato un tavolo di crisi per il settore del turismo.
9/2463/208. Sodano, Manzo.
La Camera,
premesso che:
a seguito dell'emergenza coronavirus che ha colpito il nostro Paese il mercato del lavoro potrebbe subire un arresto in quanto il livello di assunzioni a livello nazionale sono crollate;
l'elaborazione di strategie volte, una volta terminata la fase 1, a favorire le assunzioni sarà sicuramente un punto centrale nelle politiche del Governo. La necessità di semplificare le procedure burocratiche diventerà quindi si assoluta importanza;
al contempo, garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro sarà un altro elemento imprescindibile. Il 25 marzo le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e il Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno firmato un Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori per l'emergenza da Covid-19 nel quale sono stati affrontati tutte le problematiche da evitare al fine di garantire la protezione di tutti i lavoratori;
ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l'Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria comprende « a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente»;
la visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui il lavoratore è sottoposto al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica, è assolutamente importante, ma allo stato attuale è necessario considerare che rallentare le nuove assunzioni, qualora le visite preventive siano state già effettuate dai lavoratori nell'anno in corso, potrebbe essere controproducente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a semplificare le nuove assunzioni, quali ad esempio l'introduzione di un libretto sanitario digitale nel quale siano registrate le visite mediche preventive al fine di evitare la ripetizione delle stesse qualora sia già stata accertata l'idoneità per la mansione specifica nell'anno in corso.
9/2463/209. Lovecchio.
La Camera,
premesso che:
la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;
con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica, attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;
lo sviluppo presente e futuro delle nostre imprese è innegabilmente, ora più che mai, legato anche al ruolo del sistema fieristico nazionale che rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese, che trova nella specializzazione di settore e nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale;
le fiere continuano a rappresentare uno degli strumenti principali a disposizione delle imprese — e in particolare delle piccole e medie imprese — per entrare in contatto diretto con il mercato: nuovi prodotti e nuovi clienti si incontrano e, attraverso la presenza della propria azienda in fiera, si creano opportunità di collaborazione tra le imprese e si rafforza il confronto competitivo;
per il 75,4 per cento delle imprese italiane le fiere rappresentano uno strumento indispensabile, a costi contenuti, per la promozione e la diffusione dei loro prodotti, sia sul mercato interno che all'estero, e per la crescita del proprio business;
la pandemia in atto ha avuto pesanti ripercussioni su questo comparto: in particolare le manifestazioni fieristiche, che ogni anno coinvolgono circa 200 mila espositori e 20 milioni di visitatori, generano affari per 60 miliardi di euro e danno origine al 50 per cento delle esportazioni delle imprese che vi partecipano, hanno subito grandi ripercussioni non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista dell'occupazione e dell'indotto generato sui territori, in particolari quelli del Sud del Paese;
la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 sarà certamente complessa e necessita di nuovo slancio produttivo;
risulta fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori ed in quest'ottica il comparto turistico, del commercio, dell'artigianato, nonché la promozione dei prodotti tipici locali e delle arti e tradizioni potranno sicuramente fungere da volano per i vari territori, attirando turisti nazionali ed internazionali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di predisporre iniziative volte a sostenere e potenziare il sistema fieristico nazionale, con particolare riferimento ai quartieri fieristici localizzati nel Sud del Paese, riconosciuti dalle rispettive regioni ed attualmente inattivi.
9/2463/210. Donno.
La Camera,
premesso che:
il comma 2-bis dell'articolo 125 del provvedimento in esame, inserito durante l'esame al Senato, prevede che, su richiesta dell'assicurato, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020;
di conseguenza, sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 2-bis, le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato. Tale sospensione del contratto è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato che restano pertanto esercitabili;
la sospensione del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti comporta l'impossibilità per il veicolo stesso di stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2054 c.c., contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione;
in questa drammatica fase determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 molte imprese sono state costrette a sospendere la propria attività e di conseguenza i relativi veicoli aziendali non hanno circolato su strada,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire alle aziende, i cui veicoli non hanno circolato a causa della sospensione dell'attività determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, di poter prorogare, senza oneri per l'assicurato, la durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.
9/2463/211. Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
la gravità dell'epidemia COVID-19 ha determinato una situazione di blocco della maggior parte delle attività produttive e reso necessaria l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza, da destinare al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese;
la SIAE rilascia licenze per l'utilizzo di musica di sottofondo in esercizi commerciali e il compenso per il diritto d'autore si corrisponde tramite un abbonamento forfettario annuale o periodico, calcolato in base alla tipologia e al numero di apparecchi utilizzati e alla superficie del locale in cui viene diffusa la musica;
le attività produttive che in questa fase di emergenza epidemiologica COVID-19 sono stati costrette a sospendere la propria attività non hanno potuto usufruire dei servizi offerti dal canone SIAE;
a seguito dell'evoluzione della drammatica situazione relativa alla diffusione dell'epidemia COVID-19, la SIAE ha disposto lo slittamento dei termini per il rinnovo degli abbonamenti per musica d'ambiente su tutto il territorio nazionale,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire alle attività produttive che pagano il canone SIAE per musica d'ambiente e che durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno sospeso la loro attività di poter prorogare, senza oneri a proprio carico, la durata dell'abbonamento di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.
9/2463/212. Gubitosa, Adelizzi, Torto, Flati, Buompane, Donno, Faro, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Trizzino, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
la gravità dell'epidemia COVID-19 ha determinato una situazione di blocco della maggior parte delle attività produttive e reso necessaria da parte del Governo l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza, da destinare al sostegno economico di famiglie, lavoratori e imprese;
con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso contrastare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
le strutture turistico-ricettive e gli esercizi commerciali che in questa fase di emergenza epidemiologica COVID-19 sono stati costretti a sospendere la propria attività non hanno potuto usufruire dei servizi offerti dal canone di abbonamento Rai e delle Pay TV,
impegna il Governo
ad adottare iniziative di carattere normativo volte a consentire alle strutture turistico-ricettive e agli esercizi commerciali che pagano il canone RAI e l'abbonamento alle Pay TV e che durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno sospeso la loro attività di poter prorogare la durata dell'abbonamento di un numero di giorni pari a quelli di sospensione dell'attività.
9/2463/213. Gabriele Lorenzoni, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
lo stato emergenziale nazionale definito in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha determinato un susseguirsi di decreti atti a contenere il diffondersi del virus COVID-19. Fra questi, il decreto del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, hanno determinato la chiusura dei luoghi pubblici, ivi comprese scuole e centri di aggregazione;
tali misure, rafforzate con il successivo decreto dell'11 marzo 2020, hanno determinato per le famiglie con persone con disabilità il dover fronteggiare una situazione socio-economica alla quale non erano preparati;
l'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce la figura del caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
con la definizione del caregiver famigliare, il legislatore ha posto come obiettivo, il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e nella fattispecie dei loro nuclei familiari per quanto concerne le problematiche generazionali, relazionali, nonché socio-assistenziali ed economiche, favorendo la partecipazione, l'inserimento nel contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità e del suo caregiver familiare, nel pieno rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35, primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere m), n), o) e p), 118, quarto comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata il 12 dicembre 2007, di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 176 e infine con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
con il comma 254 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 205, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Determinando così una capacità del suddetto fondo di 75 milioni di euro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative, anche legislative, volte a definire l'erogazione di una indennità di cura e assistenza al caregiver famigliare di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
9/2463/214. Misiti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38, definisce cure palliative «l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici»;
le cure palliative sono cure attive e complete rivolte a tutte le persone affette da patologie croniche evolutive quando la malattia non risponde più alle terapie aventi come scopo la guarigione, con l'obiettivo prioritario di preservare fino alla fine la migliore qualità di vita possibile, senza accelerare o differire la morte, rispettando la dignità del malato, nonché supportandone il nucleo familiare nel percorso clinico, assistenziale ed esistenziale in osservanza al principio di autodeterminazione del malato;
le stesse, per le caratteristiche intrinseche che presentano, possono svolgere un ruolo molto importante nell'ambito della pandemia COVID-19 attualmente in corso, come peraltro già riconosciuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che ha previsto l'implementazione delle Cure Palliative nelle epidemie di infezioni potenzialmente letali, come in altre emergenze e crisi umanitarie, affinché la sofferenza delle vittime e gli sforzi per alleviarla non vengano trascurati nella fretta di salvare vite umane (« Integrating palliative care and symptom relief into the response oh humanitarian emergencies and crises», WHO, 2018);
le complicanze dell'infezione da COVID-19 provocano un'insufficienza respiratoria progressivamente ingravescente e potenzialmente letale (Sars-Cov-2) che produce gravissime sofferenze psico-fisiche legate ai sintomi connessi all'infezione stessa (dispnea, ingombro secretorio, ansia, angoscia, confusione mentale, agitazione psicomotoria e senso di morte imminente). È necessario che tali sintomi, principalmente nei malati non candidati alla ventilazione meccanica, siano attentamente valutati e trattati al fine di ridurre al massimo le sofferenze, soprattutto nella fase finale di vita, secondo i dettami della Medicina Palliativa;
il Sistema Sanitario Nazionale è attualmente impegnato in una fase di rapida e urgente riorganizzazione finalizzata a fare fronte allo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. A tal riguardo tutti i posti letto ospedalieri che possono essere riconvertiti vengono dedicati alla cura dei pazienti affetti da COVID-19; questa situazione sta determinando un forte incremento del numero di richieste di assistenza domiciliare da parte di pazienti complessi che, in conseguenza della diminuita ricettività degli ospedali, solitamente deputati ad accogliere molti dei malati cronici, presentano bisogni assistenziali tali da richiedere continuità assistenziale presso il loro domicilio;
contestualmente alla rimodulazione dell'offerta ospedaliera per far fronte alla fase acuta dei pazienti affetti da COVID-19 è quindi necessario, fin da subito, potenziare anche la presa in cura e la sorveglianza sanitaria territoriale e domiciliare per i pazienti affetti da COVID-19 nonché per le persone che a diverso titolo ne possono avere necessità (pazienti con isolamento domiciliare, pazienti fragili e/o cronici, pazienti no COVID-19 dimessi dall'ospedale) al fine di poter garantire una efficace risposta assistenziale ai pazienti possono accedere alle cure ospedaliere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti, anche legislative, volte a definire nell'ambito delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, una nuova rimodulazione erogati va emergenziale che riorganizzi l'offerta di cure palliative domiciliari ampliandole anche ai pazienti COVID complessi, cronici e fragili, attraverso l'istituzione di unità speciali per le cure palliative operanti a livello centrale e periferico e l'utilizzo delle potenzialità assistenziali capillarmente offerte dalle Reti Locali di Cure Palliative (RLCP), nonché potenziandone le dotazioni di personale necessario a garantire il percorso di rimodulazione della Rete nazionale e delle sue articolazioni regionali così come definita dalla Legge 38/2010, dai successivi atti applicativi e dai LEA 2017, finalizzato a rispondere al progressivo e rapido aumento dei malati affetti da SARS-COVID2 e dei loro bisogni e per sostenere, al contempo, l'impegno delle famiglie.
9/2463/215. Trizzino, Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Zennaro.
La Camera,
premesso che:
nel bacino di crisi di Caserta ci sono ex lavoratori provenienti da realtà aziendali le quali hanno cessato da tempo la loro attività;
il sostegno al reddito è divenuto negli anni di vitale importanza per le famiglie;
con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, si è ristretta la platea dei beneficiari di ammortizzatori sociali, anche in deroga;
tali interventi normativi hanno generato nel tempo numerose discriminazioni tra i lavoratori appartenenti alla stessa azienda;
la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 236/2016 pubblicato sul BURC n. 44 del 4 luglio 2016 vincolava l'accesso alla formazione e quindi al sostegno al reddito ai soli lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga triennio 2012-2014;
tale misura ha escluso quindi tutti coloro i quali avevano terminato gli ammortizzatori ordinari nello stesso triennio 2012-2014;
ad oggi, a tutti quei lavoratori che hanno terminato la mobilità ordinaria nel 2015 e nel 2016 non viene riconosciuto più alcun tipo di ammortizzatore sociale;
l'attuale emergenza generata dall'insorgere del COVID-19 ha particolarmente aggravato la situazione; è oggettiva la necessità di prevedere nuovi strumenti per i cittadini che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad altre misure di sostegno al reddito;
il 31 ottobre 2019 è stato approvato in Assemblea l'Ordine del Giorno in Assemblea numero 9/02203/082, il quale impegnava il Governo «a valutare l'opportunità, nei limiti di finanza pubblica, di prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, nell'area di crisi individuata in premessa – Bacino di crisi di Caserta –, l'adozione di un piano strategico di investimenti volto a favorire politiche di occupazione e reindustrializzazione, nonché misure straordinarie di sostegno al reddito per i lavoratori ai quali non è riconosciuto alcun tipo di ammortizzatore sociale»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, con un prossimo provvedimento di carattere normativo, per i lavoratori ai quali non è riconosciuto alcun tipo di ammortizzatore sociale, l'estensione di misure straordinarie e di emergenza per il sostegno al reddito, nonché a prevedere modifiche alla legislazione vigente, al fine di ricomprendere i lavoratori suddetti nelle misure di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, prevedendo al contempo il riconoscimento di contributi previdenziali figurativi a far data dall'esclusione dal mondo del lavoro.
9/2463/216. Buompane, Adelizzi, Misiti, Donno, Torto.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza sanitaria COVID-19 in corso nel nostro Paese e in tutto il mondo ha modificato e modificherà, purtroppo ancora a lungo e in modo sostanziale, la vita quotidiana;
dopo oltre un mese di misure di contenimento ferree per fermare la diffusione del virus, ci si appresta ad ipotizzare soluzioni e disposizioni che mirano ad una ripartenza, seppure graduale, di tutte quelle attività economiche e sociali che sono state inevitabilmente arrestate nel mese scorso;
nonostante la piena consapevolezza che in quella che viene definita «Fase 2» si debba mantenere alta l'attenzione continuando a rispettare le disposizioni atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, in particolare attraverso l'uso di mascherine e guanti, il mantenimento della distanza minima di sicurezza di un metro dagli altri, evitando gli assembramenti e con una migliore e più intensiva sanificazione giornaliera degli ambienti, non può essere del tutto esclusa la possibilità di una nuova diffusione del virus. Inoltre, seppure si riuscisse debellare definitivamente il COVID-19, è sempre alta la diffusione di altri virus simili, di natura pandemica, nel prossimo futuro;
pertanto, occorre adottare misure che possano dare maggiore sostegno alla capacità fisica delle persone di rispondere ad un eventuale virus. Migliorare il proprio stato di salute significa anticipare l'insorgenza di patologie gravi come l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, l'ictus, il diabete, o riuscire comunque a limitarne i danni in tempo. Il mondo medico-scientifico è unanimemente concorde che un sistema immunitario debole rende l'organismo più debole e più facilmente attaccabile da parte di agenti patogeni; allo stesso modo, gli studi scientifici dimostrano quanto sia importante l'esercizio fisico per il benessere del corpo, favorendo proprio il potenziamento delle difese immunitarie, e della mente, riducendo stress e ansia. L'attività fisica ha il grande pregio di essere uno strumento fondamentale di prevenzione, oltre a rendere la vita quotidiana efficiente, migliorando i livelli di forza, resistenza, flessibilità e benessere;
alla luce di quanto evidenziato, occorre essere pronti a rispondere ad una eventuale nuova pandemia in tutti gli ambiti, in modo energico e deciso;
pertanto risulta preminente permettere a tutti un impegno più ampio nell'attività fisica, che non sia considerata semplicemente come passeggiata o corsa giornaliera. L'attività fisica deve essere monitorata e seguita da esperti in educazione motoria che dovrebbero diventare una parte integrante di palestre e luoghi di aggregazione sportiva;
inoltre, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari devono essere incentivati e messi in condizione di poter integrare la loro preparazione teorico/pratica con l'attività fisica, essendo i più esposti ad eventuali contagi di natura virale, al fine di potenziare le proprie difese immunitarie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intraprendere adeguate iniziative, anche di carattere normativo, volte a fronteggiare lo stato di emergenza COVID-19 adottando misure di prevenzione quali la promozione dell'attività fisica, favorendo la ripartenza di palestre e centri di aggregazione sportiva affinché l'attività fisica diventi una misura preventiva di diffusione del virus, potenziando le difese immunitarie e riducendo lo stress che nel corso di quest'emergenza ha interessato tutti.
9/2463/217. Torto.
La Camera,
premesso che:
l'emergenza determinata dalla diffusione del Virus COVID-19 ha colpito fortemente numerosi asset economici del Paese, soprattutto il settore del turismo;
attualmente le imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio stanno facendo fronte a numerose cancellazioni e rimborsi, per cui è plausibile immaginare che gran parte degli operatori turistici non sarà in grado di far fronte ai pagamenti di natura fiscale, previdenziale e assicurativa;
anche la cosiddetta Fase 2, che prevede un percorso lento per un graduale ritorno alla normalità, non offre numerose prospettive alle PMI che operano nel settore turistico. Ciò è determinato non solo dagli eventi di carattere nazionale, ma anche da ciò che accade all'estero e che determina un arresto dei flussi turistici provenienti dagli altri Paesi comunitari ed extra comunitari;
sebbene il Governo, in questo momento unico nella storia del Paese, stia mettendo in campo ogni strumento utile per arginare gli effetti devastanti della pandemia di COVID-19, è lecito immaginare che le strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari, stazioni montane e termali, saranno gli ultimi a rientrare nel proprio mercato di riferimento;
la stagione estiva del 2020 del 2020, ormai alle porte, sembra definitivamente compromessa, nonostante siano state messe a punto alcune proposte atte a garantire il distanziamento sociale, nei ristoranti e negli stabilimenti balneari e per ogni altro luogo dedito ad attività conviviali, che però sembrano di difficile attuazione e sicuramente inefficaci a garantire il sostegno economico delle predette attività;
vi sono interi territori nel Paese che negli anni hanno puntato sullo sviluppo turistico del territorio. La Puglia, ad esempio, con oltre 800 chilometri di costa, contiene al suo interno numerose realtà che grazie alle proprie risorse naturalistiche hanno puntato sullo sviluppo del turismo balneare ed oggi si trovano a far fronte, oltre ad un nemico invisibile che è il virus pandemico, anche ad una pesante crisi economica pronta a travolgere proprio quelle PMI che non riusciranno a far fronte agli investimenti effettuati. È il caso del Gargano che, con i suoi stabilimenti balneari, villaggi turistici, campeggi e alberghi sparsi su tutta la costa, si troverà a vivere una fortissima crisi economica e sociale, con una perdita di numerosi posti di lavoro;
pertanto, a fronte di tale situazione, appare necessario individuare adeguate misure per attutire l'impatto con questo momento di profonda crisi, in primo luogo attraverso lo stanziamento di opportune risorse finalizzate alla tutela delle PMI in ambito turistico, ma specialmente alla tutela dei livelli occupazionali finora garantiti da questo comparto; in secondo luogo attraverso una adeguata promozione del territorio nazionale, che sia finalizzata alla pubblicizzazione di siti «minori» e alternativi ai soliti percorsi turistici noti. Sarà necessario, altresì, potenziare le infrastrutture sul territorio già esistenti, al fine di adeguare la viabilità ai flussi turistici che si riversano sul territorio nei mesi estivi. Per il Gargano, ad esempio, un ottimo punto di partenza sarebbe il prolungamento della S.S.693 o la riapertura dell'Aeroporto di Foggia, con rotte interne ed internazionali;
questo rappresenta il momento migliore per una nuova modalità di approccio al turismo sostenibile, quale fonte di benessere economico e sociale,
impegna il Governo
al fine di tutelare gli operatori del settore turistico dai dolorosi contraccolpi derivanti dalla pandemia in atto e di sostenere un importante settore dell'economia nazionale come il turismo, a valutare l'opportunità di adottare urgenti iniziative di carattere normativo per il sostegno delle PMI del comparto turistico e del relativo indotto, nonché per la promozione turistica dell'intero territorio nazionale.
9/2463/218. Faro.
La Camera,
premesso che:
in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state adottate misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
in quest'ottica, sono stati emanati, tra gli altri, il decreto-legge in esame e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
l'articolo 1, lettera b), del citato DPCM così dispone: «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»;
con particolare riferimento agli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione, con l'ordinanza DGSAF 6249 del 12 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020, il Ministero della Salute ha precisato che «sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantiti dalla legge 281/1991», rientrando tali attività nell'ambito della deroga relativa ai motivi di salute, da estendersi anche alla sanità animale;
tuttavia, le organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia versano molto spesso in pesanti difficoltà economiche e sopravvivono grazie all'impegno dei volontari e alle donazioni private, su cui possono più difficilmente contare in un periodo delicato come quello che stiamo attraversando a causa dell'emergenza COVID-19;
è, altresì, concreto il rischio che le persone meno abbienti possano rinunciare alle cure per i propri animali di affezione, anche a causa della forte tassazione cui sono soggetti sia i trattamenti e sia l'acquisto di cibo e di medicinali ad hoc;
al riguardo, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2020, è prevista una detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese veterinarie sostenute nell'anno (percentuale progressivamente ridotta per chi dichiara redditi superiori ad euro 120.000,00 fino all'azzeramento per chi supera euro 240.000,00) e il limite di detraibilità è fissato fino ad un tetto massimo di euro 500,00, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11;
l'acquisto del cibo per gli animali di affezione e le prestazioni rese da medici veterinari o da strutture medico veterinarie sono soggetti ad IVA al 22 per cento;
pertanto, appare opportuno intervenire per garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali accuditi ed evitare che, a causa dell'attuale crisi economica, vi sia una riduzione nell'attenzione al benessere degli stessi, prevedendo misure di sostegno per le famiglie che possiedono animali di affezione e per tutti i volontari e le strutture che li accudiscono, ivi inclusa la riduzione della tassazione attualmente in vigore,
impegna il Governo:
a) a verificare se vi siano le condizioni per sostenere, in questo momento di emergenza, le organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia, che non ricevono sussidi statali, i volontari e i privati cittadini che possiedono animali di affezione attraverso qualsiasi forma di agevolazione fiscale per attività volte alla tutela del benessere e della salute degli stessi;
b) a valutare, in particolare, l'opportunità di adottare, per il periodo di contingenza, misure finalizzate ad innalzare il limite della detraibilità fiscale per le spese veterinarie sostenute per gli animali di affezione, nonché a sospendere temporaneamente la franchigia attualmente prevista;
c) a valutare l'opportunità di ridurre l'aliquota dell'IVA sulle prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione e sull'acquisto del cibo per animali di affezione.
9/2463/219. Flati, Faro, Torto, Buompane, Adelizzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 prevede, per l'anno 2020, la possibilità per le regioni di concedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o della sospensione del rapporto di lavoro, anche ai datori di lavoro del settore privato;
tra i soggetti beneficiari non vi rientrano alcuni enti e istituti che operano nel settore educativo – formativo, attraverso la gestione di scuole paritarie dell'infanzia, tra cui quelle gestite dalle Ipab (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza);
le disposizioni adottate per far fronte al COVID-19, in numerosi casi, hanno portato all'interruzione dell'offerta formativa di detti enti e istituti, con la conseguente sospensione contributiva da parte delle famiglie, principale forma di entrata per il sostentamento delle attività educative e del personale dei medesimi;
impegna il Governo
a prevedere, in uno dei futuri provvedimenti normativi che saranno varati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, l'estensione del trattamento della cassa integrazione salariale in deroga al personale degli enti e istituti con scuole paritarie dell'infanzia.
9/2463/220. Raduzzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 35, comma 3, del decreto-legge in esame disciplina per le organizzazioni non lucrative, iscritte negli appositi registri, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, nonché per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale (1o febbraio-31 luglio 2020), il differimento del termine al 31 ottobre 2020;
considerato che in queste categorie rientrano anche le ODV strutturate in Reti Nazionali composte da organizzazioni sotto-ordinate, la fissazione indiscriminata del termine di approvazione del bilancio al 31 ottobre 2020 potrebbe impedire all'associazione nazionale di deliberare avuta certezza dell'acquisizione dei bilanci già deliberati dalle strutture sotto-ordinate;
attraverso una proroga del termine per l'approvazione del bilancio da parte delle reti nazionali, di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, si permetterebbe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di poter acquisire in tempo i bilanci deliberati dalle assemblee sotto-ordinate costituenti la rete associativa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a differire ulteriormente al 15 novembre 2020 la scadenza del termine di approvazione del bilancio, attualmente prorogata per le ONLUS, le ODV e le APS al 31 ottobre 2020 dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.
9/2463/221. Zennaro, Raduzzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 111 del decreto-legge in esame prevede la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario;
nello specifico, è sospeso il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese saranno rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale;
il comma 2 dell'articolo 111, prevede che il risparmio di spesa sia utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19,
impegna il Governo
ad intervenire, nel prossimo provvedimento legislativo utile, adottando, analogamente a quanto previsto dall'articolo 111 del decreto in esame per le regioni a statuto ordinario, misure volte a sospendere il pagamento della quota capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi alle regioni a statuto speciale.
9/2463/222. Ficara, Varrica, D'Orso, Alaimo, Giarrizzo, Lorefice, Martinciglio, Casa, Scerra, Trizzino, Suriano, Perconti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, misure relative allo svolgimento del lavoro agile; in tal senso, allo scopo di garantire la piena e totale sicurezza delle tecnologie utilizzate, sarebbe necessario:
1. a) promuovere uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
2. b) mantenere gli attuali valori limite di legge nella soglia d'irradiazione elettromagnetica, puntando sulla minimizzazione del rischio proprio come indicato nei report del Bioinitiative Group, dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2009 e dall'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione n. 1815 del 2011, e a valutare tutte le opinioni critiche e i giudizi negativi giunti dalla comunità scientifica in merito agli effetti di un eventuale innalzamento dei limiti di legge;
3. c) promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
4. d) promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
5. e) promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure ed alternative al wireless come il cablaggio,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire una Commissione composta da esperti del settore, anche in ambito medico e giuridico, di provata indipendenza e scevri da conflitti di interesse, allo scopo di attuare gli interventi descritti in premessa.
9/2463/223. Cunial.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del provvedimento all'esame consente alle regioni e province autonome, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nei limiti delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 3, di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
in particolare, i commi da 5 a 5-ter contengono disposizioni specifiche per il fondo di solidarietà bilaterale intersettoriale, istituito in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, consentendo a queste ultime, a condizione che provvedano alla copertura del relativo fabbisogno finanziario con fondi propri, di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro previste dalla normativa vigente,
impegna il Governo
ad autorizzare con espressa disposizione legislativa, da introdurre con il prossimo provvedimento utile, le province autonome di Trento e di Bolzano a utilizzare le risorse trasferite ai fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente.
9/2463/224. Schullian, Gebhard, Plangger.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, contiene una serie di misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
in particolare, l'articolo 87 del decreto-legge in conversione prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
per altro verso, la norma stabilisce che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, è sospeso per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in conversione, al fine di ridurre gli spostamenti delle persone fisiche nel rispetto del distanziamento sociale;
al fine di corroborare la volontà del legislatore, appare opportuno introdurre disincentivi all'utilizzo di modalità di lavoro che comportino la presenza fisica sul luogo di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
sul versante dei concorsi pubblici, va considerata la necessità di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, dovuta anche al blocco del turn over degli ultimi anni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento normativo che da un lato renda valutabile, nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio, l'attuazione, da parte dei dirigenti pubblici, delle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e, dall'altro lato, consenta lo svolgimento di procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, anche in deroga ai limiti prescritti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/2463/225. Baldino, Alaimo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha travolto il nostro Paese al fine di dare una prima serie di risposte alle innumerevoli questioni che, inevitabilmente, si sono aperte dall'inizio di questa crisi;
in particolare, il provvedimento reca una serie di misure sanitarie quali quelle concernenti l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario, la possibilità di assumere specializzandi, l'incremento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, gli incentivi per la produzione di dispositivi medici, le semplificazioni per l'acquisto di mascherine e dispositivi, l'istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e operatori socio-sanitari vittime del COVID-19; l'incremento di 1,410 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale per il 2020 e di 1,650 miliardi per il Fondo per le emergenze nazionali, sempre per il 2020, nonché una serie di misure sociali introdotte al fine di sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, che subiscono le maggiori ripercussioni a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;
tra queste misure è stato previsto all'articolo 22-bis: un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
i destinatari delle iniziative di solidarietà sono familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che per tutta la durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero «come concausa» del contagio da COVID-19;
l'elenco del personale medico e sanitario che, nell'esercizio della propria professione, perde la vita a causa del COVID-19 si allunga ogni giorno toccando tutte le professioni sanitarie e non solo medici e infermieri,
impegna il Governo:
a prevedere nei prossimi provvedimenti che saranno emanati in relazione all'emergenza COVID-19 un allargamento dei beneficiari del fondo includendo i familiari di tutti coloro che esercitando una professione sanitaria di cui alla legge n. 3 del 2018 e che siano deceduti a causa del COVID-19;
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare le risorse del Fondo di solidarietà eventualmente anche con le sanzioni comminate in violazione del divieto dell'osservazione del periodo di quarantena per chi è risultato positivo al virus COVID-19.
9/2463/226. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto riguarda la chiusura totale o parziale delle attività commerciali come botteghe e negozi, prevede all'articolo 65 la concessione di un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito;
tale misura, pur avendo come fine condivisibile un primo sostegno generale agli esercenti attività d'impresa, va modificata nella direzione di rendere il più possibile immediato tale sostegno per i conduttori, consentendo loro di pagare il canone di locazione mensile di marzo 2020 nella misura del 40 per cento dell'ammontare dovuto a fronte del riconoscimento del corrispondente credito d'imposta del 60 per cento in favore del locatore che lo utilizzerà in compensazione. In questo modo il conduttore, a fronte della mancanza di liquidità dovuta ai mancati incassi, troverà beneficio immediato nel dover corrispondere solo il 40 per cento dell'importo dovuto, ottenendo un consistente risparmio di liquidità ed ottenendo così il beneficio subito senza aspettare di ottenerlo in fase di compensazione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire ai soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, di avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.
9/2463/227. Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini.
La Camera,
premesso che:
l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) anche nel Centro e Nord Italia appare quanto mai opportuna per permettere l'adozione di regimi fiscali e tariffari adeguati anche a quelle aree del paese che richiedono un rilancio economico e produttivo, tanto più urgente guardando alla ripartenza successiva alla fase acuta dell'epidemia Covid-19;
tale esigenza appare particolarmente cogente per le Aree di Crisi Industriale Complessa, che anche nella fase di ripartenza economica richiederanno l'adozione di misure straordinarie e differenziate all'interno delle iniziative di rilancio economico avviate con il decreto «Cura Italia»;
l'ordine del giorno 9/02220-AR/005 presentato alla Camera dei deputati il 6 dicembre 2019 e accolto favorevolmente dal Governo «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a includere tra le Zone Economiche Speciali (ZES) quelle che ricadono nelle Aree di crisi industriale complessa»;
la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all'articolo 1, comma 313, prevede la possibilità di istituire Zone Logistiche Semplificate «rafforzate» (ZLSR) equiparate alle ZES in termini di agevolazioni fiscali e agevolazioni amministrative;
la stessa norma limita l'istituzione di ZLSR alle sole zone che siano al contempo ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex articolo 107 paragrafo 3, lettera c) TFUE e che rientrino nella fattispecie di porto facente parte di un corridoio TEN-T o che siano sede di Autorità Portuale ex lege n. 84 del 1994;
tale norma parrebbe quindi escludere le Aree di Crisi Industriale Complessa dalla possibilità di accedere alle nuove agevolazioni fiscali e amministrative previste per le Zone Logistiche Semplificate Rafforzate;
tale esclusione, ove confermata, sarebbe in contraddizione con l'impegno già assunto dal Governo nel summenzionato ordine del giorno 9/02220-AR/005 e rappresenterebbe una discriminante negativa per territori che — come nel caso delle due Aree di Crisi Complessa presenti sulla costa toscana — si configurano come nodi logistici di valore strategico e sui quali sono stati attivati significativi interventi di reindustrializzazione e sviluppo mediante accordi di programma Stato-Regione,
impegna il Governo
ove fosse confermata l'esclusione delle Aree di Crisi Complessa dai nuovi strumenti fiscali e amministrativi previsti per le Zone Logistiche Semplificate Rafforzate, a superare tale discriminante e quindi ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di carattere normativo volta a configurare anche per le Aree di Crisi Industriale Complessa la possibilità di accedere al nuovo strumento delle Zone Logistiche Semplificate Rafforzate previste dalla legge di Bilancio 2020 anche come strumento di rilancio economico e produttivo nel quadro della ripartenza post-Covid-19.
9/2463/228. Andrea Romano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge approvato dal Senato avente ad oggetto la conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 «Cura Italia», recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1 9.
che dette norme sono volte tra l'altro a promuovere il consolidamento dell'esposizione finanziaria ed a prevenire che l'inattività, i danni subiti e la stessa esposizione finanziaria pregressa di imprenditori ed aziende si risolva irreversibilmente nell'insolvenza dei predetti ed alla chiusura delle attività;
al riguardo si segnala che il settore «extra alberghiero» in cui sono ricomprese le attività di affittacamere, case vacanze e bed & breakfast, ha subito gravissimi danni a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza e poi proseguiti con la cancellazione totale delle prenotazioni proprio in un periodo considerato di alta affluenza, come il ponte pasquale ed i prossimi del XXV Aprile e Primo Maggio, con grave compromissione per l'intera stagione estiva;
che le attività svolte in detto settore, specie per quanto riguarda il bed & breakfast sono svolte in larga maggioranza in regime «non imprenditoriale» e regolate da normati ve regionali che ne favoriscono l'esercizio in detta forma con conseguenze anche fiscali dell'inserimento dei relativi proventi nella voce «altri redditi» del Modello Unico;
considerato che all'articolo 56 del disegno di legge in esame – «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19» si fa espresso riferimento al comma 2, per quanto riguarda una serie di moratorie e garanzie, ad una serie di soggetti giuri dici ma non ai soggetti indicati che svolgono l'attività «non in forma di impresa»,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, l'inclusione delle attività del settore extra alberghiero organizzate anche «non in forma di impresa» tra le attività che godono dei vantaggi di cui all'articolo 56.
9/2463/229. Trano.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene misure per fronteggiare l'emergenza dovuta al diffondersi del COVID-19,
impegna il Governo
al fine di mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare al proprio domicilio e impedirne o comunque ridurne il rischio di contagio-affinché le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, si avvalgono delle società attive nell'erogazione di Programmi di supporto ai pazienti e, in particolare, delle cure domiciliari di cui all'articolo 22 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche.
9/2463/230. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 72 del decreto-legge in esame prevede un Fondo per la promozione integrata nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune ulteriori iniziative normative per ricomprendere nel Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, adeguate compensazioni Finanziarie pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2463/231. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per sostenere le imprese,
impegna il Governo
ad introdurre per il periodo di durata del COVID-19 tutte le possibilità di lavoro flessibile nei settori produttivi colpiti dalla grave crisi economico sociale ed estenderli anche ad altre categorie professionali come lavoratori autonomi, associazioni e fondazioni e rendendo più agevole l'utilizzo del lavoro somministrato.
9/2463/232. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede che le liberalità effettuate da persone fisiche in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limite del 10 per cento di tale reddito e, comunque, nella misura massima di ero 70.000 annui. Questa agevolazione ad esempio è fruibile per le donazioni fatte agli IRCCS in quanto sono enti di ricerca scientifica. La soglia prevista dal Decreto Cura Italia è invece di euro 30.000,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 66, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estenderne la disciplina alle donazioni delle persone fisiche;
a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, un regime fiscale per le donazioni fatte da soggetti che producono reddito di lavoro autonomo (ad esempio, studi professionali);
a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le donazioni in natura non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA.
9/2463/233. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene interventi concernenti le scuole ed i servizi educativi. È da riscontrare che le scuole paritarie si trovano ad affrontare, proprio per l'emergenza dovuta al diffondersi della pandemia COVID-19, una grave situazione economica. Le scuole paritarie in Italia sono circa 12 mila con 900 mila allievi e 100 mila dipendenti. È quindi necessario istituire un Fondo straordinario per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2019-2021 per tutelare il servizio svolto alle famiglie ed il futuro lavorativo dei dipendenti;
il problema principale è senza dubbio quello delle rette che i genitori anche loro colpiti dalla crisi non stanno più versando le medesime rette.. Se non si interviene rapidamente rischiano di chiudere molti istituti scolastici ed asili, mentre gli istituiti che continueranno a svolgere attività didattica dovranno aumentare le rette per poter continuare l'attività,
impegna il Governo
ad istituire, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, un Fondo economico per potere sostenere le scuole paritarie ed aumentare inoltre le detrazioni fiscali per i genitori degli alunni che frequentano le scuole paritarie.
9/2463/234. Sgarbi, Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.
La Camera,
premesso che:
presso il Senato, durante l'esame della legge di conversione del provvedimento in oggetto, si è previsto che numerose misure di sostegno economico e diversi benefici di carattere fiscale, introdotti inizialmente per la cosiddetta «zona rossa» di Lombardia e Veneto ai sensi del decreto-legge n. 9 del 2020, siano confluite nel provvedimento in oggetto e conseguentemente estese a tutto il territorio nazionale;
si rappresenta che sul BU della Regione Basilicata n. 21 è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 17 marzo 2020, recante in particolare disposizioni relative al Comune di Moliterno (PZ), dichiarato «zona rossa»
il Paese interessato è divenuto la prima «zona rossa» regionale, ma è altresì un territorio privo di un sostanziale presidio di monitoraggio e assistenza sanitaria;
tale su richiamato atto, poi ulteriormente prorogato, adottato in una situazione emergenziale che vedeva Moliterno al centro di un primo focolaio di contagi sul territorio regionale, prevedeva stringenti misure in aggiunta a quelle già contenute nei decreto del Consiglio dei ministri che interessavano il territorio nazionale;
l'atto ha difatti comportato una chiusura del Paese in senso letterale, attuata mediante posti di blocco e sbarramenti sulle vie di comunicazione e non permettendone l'accesso;
la cittadinanza di Moliterno ha accettato con diligenza e senso del dovere, in linea di continuità con una storia di rispetto delle regole e propensione al sacrificio, ma sta lasciando emergere altresì un senso di abbandono, correlato alla carenza di specifiche misure di natura sanitaria, informativa, nonché di sostegno socio-economico;
in condizioni analoghe al comune su citato vi sono diversi comuni del Sud Italia dichiarati «zona rossa»tra cui Irsina e Tricarico (solo per citare gli ulteriori casi nella regione Basilicata), ove le restrizioni aggiungono alle problematiche già osservate per l'intero territorio nazionale durante il periodo di lockdown, ulteriori notevoli criticità di natura socio-economica, anche alla luce del fatto che tali territori meridionali sono già interessati da un gap strutturale rispetto alle altre regioni italiane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi interventi normativi, specifiche misure di favore fiscale, sostegno economico ed assistenza sanitaria per i comuni del Sud Italia dichiarati «zona rossa», citati in premessa, alla luce delle criticità su riportate.
9/2463/235. De Filippo, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
secondo le stime più recenti su un totale di oltre 60 milioni di cittadini residenti in Italia, l'8,8 per cento è residente all'estero. In termini assoluti, gli iscritti all'AIRE sono cinque milioni e trecentomila. Dal 2006 al 2020 la mobilità italiana è aumentata del +70,2 per cento passando, in valore assoluto, da poco più di 3,1 milioni di iscritti all'AIRE ai 5,3 milioni;
le camere di commercio estere (CCIE) e le rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero rappresentano dei luoghi di grande importanza per la diffusione dell'italianità net mondo, sia per attrarre investimenti quanto per esportare la nostra dimensione di sistema-Paese;
l'emergenza epidemiologica in atto ha modificato in senso restrittivo le possibilità di movimento tra Stati diversi, in ragione delle diverse misure adottate per il contenimento dell'epidemia, costringendo in molti casi cittadini italiani residenti all'estero a rientrare in Italia o a rimanervi dopo esservi rientrati e sono nel periodo dell'emergenza sprovvisti di forme di sostentamento anche a causa delle misure restrittive adottate per il contrasto dell'epidemia,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di:
mettere in campo una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese anche per le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nonché delle rappresentanze istituzionali e associative delle comunità italiane all'estero;
prevedere adeguate forme di sostegno al reddito per i cittadini italiani residenti all'estero che si trovano in Italia nel periodo dell'emergenza, ovvero per coloro che non hanno maturato il diritto all'assistenza sociale nel paese di residenza, analoghe a quelle già previste per le categorie di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in ragione delle necessità di tutela di tali cittadini aumentando se necessario in modo adeguato i fondi per assistenza diretta e indiretta gestiti dai Consolati o dai Comitati di assistenza locali nelle diverse circoscrizioni consolari;
sottoscrivere una nuova Convenzione Maeci/Patronati, che da sola consentirebbe un grande contributo alla ottimizzazione, in un frangente così complesso, dell'erogazione dei servizi previsti per legge;
9/2463/236. Ungaro, Carè, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
premesso che:
l'articolo 89 prevede l'istituzione di due Fondi volti al sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
considerato che:
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando un impatto particolarmente negativo sulla filiera editoriale libraria con difficoltà non inferiori a quelle di spettacolo, cinema e audiovisivo; la chiusura delle librerie fisiche ha significato un ulteriore colpo inferto al settore già duramente provato dalla profonda crisi legata ai cambiamenti nella struttura distributiva, inoltre ha privato gli editori del canale principale di vendita. La loro parziale riapertura, molte Regioni hanno preferito lasciarle chiuse, dovrà tener conto delle molteplici misure di distanziamento e contingentamento degli ingressi, snaturando la loro funzione di luogo di socializzazione, di confronto e riflessione;
le difficoltà di approvvigionamento delle librerie online stanno vie più aggravando questa situazione;
gli editori hanno pesantemente rivisto i piani editoriali per il 2020, riducendo del 31 per cento le novità in uscita, il che significa la pubblicazione di oltre 20 mila titoli in meno, con una stima di una perdita di 49 milioni di copie stampate, con le conseguenze immaginabili in termini occupazionali lungo tutta la filiera, dalla carta alla distribuzione, senza dimenticare il venir meno di redditi per autori e traduttori (si prevedono 3.000 traduzioni in meno);
a decorrere dal 20 marzo il 64 per cento degli editori ha già fatto ricorso alla cassa integrazione (31 per cento) o è in procinto di attivarla (33 per cento),
impegna il Governo
ad adottare, dal primo provvedimento utile, misure straordinarie volte all'istituzione di un Fondo dedicato alla filiera editoriale libraria con congrua dotazione.
9/2463/237. Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
le misure di contenimento approntate dal Governo per fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato, necessariamente e al fine di salvaguardarne la salute e l'incolumità dal virus, alla costrizione a casa degli italiani;
dette misure, prima di venire estese a tutto il territorio nazionale, riguardavano esclusivamente la cosiddetta (ex) «zona rossa» e, a fronte delle stesse, il Governo ha approvato il decreto-legge 2 marzo, n. 9, che all'articolo 4 ha disposto la sospensione dei pagamenti delle utenze luce, acqua, gas e rifiuti dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020 (elencante, appunto, i comuni dell'ormai ex «zona rossa»);
l'estensione di tali misure a tutto il territorio nazionale e il lungo protrarsi della permanenza domiciliare sta avendo effetti negativi sull'economia non solo da un punto di vista della produzione di beni e servizi, ma sta incidendo fortemente anche sulle economie familiari, le cui risorse stanno risentendo anche del pagamento degli inevitabili maggiori consumi domestici che sono costretti a sopportare non potendo uscire di casa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di approntare misure di sostegno ai consumi di luce, acqua, gas e rifiuti, che siano stati effettuati nel periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica o a decorrere dall'applicazione delle misure di contenimento a tutto il territorio nazionale, prevedendo agevolazioni tariffarie – anche solo per fasce orarie – eventualmente da scontare anche sulle fatture e sugli avvisi di pagamento emessi successivamente all'adozione di tali importanti misure di sostegno per le economie delle famiglie che sarebbero pure utili ad agevolare il rilancio del sistema Paese.
9/2463/238. Paita, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 74, comma 7 del decreto-legge in esame stanzia 1.2 milioni di euro per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti carcerari, mentre l'articolo 83, commi 16 e 17, reca misure di distanziamento volte a prevenire il contagio da COVID-19 fra i detenuti;
le misure di prevenzione approntate non sembrano sufficienti a rispondere alle forti criticità che, pure, si sono manifestate nelle ultime settimane e che hanno visto l'insorgere di numerose proteste all'interno degli istituti penitenziari;
tali proteste evidenziano come sia i detenuti che il personale di polizia penitenziaria sia fortemente esposto al rischio di contagio e ciò rende necessario un più ampio piano di prevenzione che assicuri la salute e la messa in sicurezza del complessivo sistema di detenzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di stabilire procedure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 in ambito penitenziario, predisponendo accertamenti diagnostici e medico-legale sulla presenza del virus nello stesso, anche prendendo in considerazione misure che facciano venire meno la custodia cautelare in carcere di coloro che hanno contratto il virus (sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 286 c.p.p. in materia di HIV), al fine di garantirne l'isolamento domiciliare e, di riflesso, l'incolumità e la salute della polizia penitenziaria e degli altri detenuti.
9/2463/239. Giachetti, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni emergenziali in ambito sanitario e in ambito sociale, oltre che predisporre aiuti per le imprese e in tutti i settori fondamentali colpiti dall'emergenza conseguente alla diffusione del virus Covid-19;
la situazione dell'attuale pandemia è inedita e di dimensioni epocali e richiede logiche nuove e all'altezza della sfida e non meri aggiustamenti; in tale quadro bisogna riconoscere il disagio psicosociale e le sue dimensioni, approfondendo il portato e le correlazioni con gli aspetti di benessere, salute, qualità della vita, sociali, economici e lavorativi;
è necessario fornire una risposta articolata nei diversi ambiti e contesti nei quali si esprime a partire dal sistema sanitario, a quello sociale e lavorativo individuando gli «snodi» dove la messa a disposizione di competenze ed interventi psicologici abbia il massimo impatto costi/benefici essendo fondamentale intercettare il bisogno di benessere e salute psicologica per impedire che queste situazioni si strutturino in problemi più gravi e patologie di interesse medico e psichiatrico;
si deve intervenire in aiuto dei settori che si occupano di psicologia sociale, di comunità, della salute e del lavoro oltre che di clinica, mettendo in campo risorse per sviluppare letture, strategie ed azioni di prevenzione, promozione e sostegno, al fine di definire un programma pubblico, coerente e articolato che preveda l'attivazione di strategie ed azioni puntuali – collettive, di gruppo ed individuali – di prevenzione, promozione delle risorse e sostegno psicologico., privilegiando i contesti della salute (strutture e servizi sanitari, cure primarie), sociali (scuola, servizi sociali, welfare), del lavoro (organizzazioni e contesti lavorativi);
è necessario tenere in considerazione anche il sostegno psicologico per coloro che sono impegnati nel prestare il loro intervento per far fronte all'epidemia di COVlD-19 nei distretti e nelle strutture sanitarie affrontando un'emergenza straordinaria in condizioni di disagio psicologico determinate non solo dai pesanti ritmi di lavoro, ma anche da una situazione di emergenza mai vissuta sinora, che ha ripercussioni sul sistema emotivo e relazionale pari solo ad una organizzazione sanitaria in evento bellico di grandi dimensioni; è indispensabile affrontare con efficacia ed efficienza questa situazione realizzando da subito idonei interventi psicologici al fine di ridurre l'impatto negativo sulla performance lavorativa e per tutelare la salute dei professionisti della salute, realizzando interventi adeguati per affrontare e gestire questa nuova e delicata realtà lavorativa tenendo conto anche delle conseguenze di disagio psicologico che incidono anche sull'organismo e sulle conseguenti performance individuali mettendo a rischio le attività socio relazionali, lavorative e comportamentali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere gli interventi necessari per dare attuazione ed implementare quanto già previsto dai LEA, organizzando le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati presenti nel SSN e reclutando quelle necessarie, in forma coordinata a livello di ciascuna azienda sanitaria, anche in riferimento a quanto previsto relativamente alle équipe psicosociali in emergenza (DPCM 13 giugno 2006);
a valutare l'opportunità di disporre le misure necessarie all'attivazione, nei presidi sanitari, di interventi coordinati da parte degli psicologi, avvalendosi sia del personale di ruolo sia provvedendo all'assunzione di personale come previsto dal DL n. 14 del 9 marzo 2020, considerano che tali risorse professionali sono in gran parte carenti e talora assenti specie in ambito ospedaliero per fornire il necessario supporto agli operatori ed ai cittadini.
9/2463/240. Carè, De Filippo, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede l'istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;
lo stesso decreto stabilisce la eventuale quota del suddetto limite di spesa, da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 che ha privatizzato tutti gli enti e le casse dei professionisti esistenti e 10 febbraio 1996, n. 103 che qualifica sin dall'inizio come enti privati le casse istituite dalle categorie di liberi professionisti fino a quel momento privi di tutela previdenziale, all'esito della cui definizione il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio;
ai sensi dell'articolo n. 34 del recente decreto-legge n. 23 del 2020 i soggetti alle categorie sopra elencate, per poter accedere al sostegno di cui alla disposizione in commento, devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successive disposizioni normative, una specificazione dell'ambito di applicazione della normativa in oggetto, disponendo che il bonus 600 euro dal fondo reddito di ultima istanza possa essere erogato nel caso in cui il professionista sia titolare di pensione d'invalidità.
9/2463/241. Boschi, Fregolent, D'Alessandro, Noja.
La Camera,
premesso che
il provvedimento in oggetto prevede diverse disposizioni di ausilio al settore sanitario per far fronte all'emergenza dell'epidemia da Covid-19;
è necessario prendere in considerazione i Piani Terapeutici riguardanti una platea di pazienti cronici ad alto rischio di contagio e per i quali è, quindi, necessario ridurre al minimo qualsiasi esigenza di spostamento;
vi sono Piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e nasce la necessità di Piani terapeutici nuovi;
sarebbe fondamentale prevedere delle procedure autorizzative più celeri per le Regioni anche al fine di alleggerire il carico del lavoro dei medici e dei presidi sanitari assorbiti dalla gestione dell'emergenza;
è fondamentale inoltre che la consegna della fornitura periodica degli ausili, dei dispositivi e delle protesi venga effettuata al domicilio del paziente, così da sollevarlo dal recarsi presso i presidi sanitari, magari prevedendo allo scopo che le Regioni adottino accordi quadro con uno o più fornitori per provvedere alle consegne periodiche,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere una proroga automatica di almeno 90 giorni dei Piani Terapeutici in scadenza e, per la realizzazione di nuovi Piani, di sollecitare l'adozione da parte delle Regioni di procedure di autorizzazione per gli stessi più rapide;
a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative affinché si realizzino delle procedure di consegna del materiale sanitario necessario per i pazienti, mediante accordi tra Regioni e fornitori.
9/2463/242. Noja, Rostan, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che
l'emergenza Covid-19 colpisce, tra le attività professionali primaverili, quella del cambio delle gomme dei veicoli;
i gommisti si preparano ad un notevole carico di lavoro e devono far fronte ai divieti del Governo tra cui quello di assembramento e di uscita salvo che per ragioni di lavoro, per stato di necessità e per motivi di salute;
è vietato circolare con gomme invernali quando i veicoli montano pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello espressamente indicato sulla carta di circolazione e per tale motivo il cambio gomme va effettuato entro il 15 maggio;
si rischia dunque di venir sanzionati e di mettere a rischio anche la salute degli operatori che devono procedere alla sostituzione per il conseguente assembramento di persone presso le loro sedi operative,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, anche con successivi provvedimenti normativi, anche in considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19, la proroga dal 15 maggio al 15 giugno della circolazione con le gomme invernali, consentendo ai gommisti di operare in sicurezza nello svolgimento della loro attività e ai veicoli di circolare con gomme invernali senza che vengano applicate sanzioni.
9/2463/243. Mor, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone che nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia e dell'attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove venivano precedentemente fornite, nel rispetto delle direttive sanitarie e senza creare aggregazioni;
si prevede che le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio;
il provvedimento in esame dispone inoltre che i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative finalizzate a consentire alle PA di fornire le prestazioni in forma individuale o a distanza anche su proposta degli enti gestori;
a valutare l'opportunità di prevedere che l'obbligo di pagamento della prestazione sussista anche ove il gestore privato non abbia reso la prestazione direttamente alla persona e che tali pagamenti possano interrompere anche solo parzialmente la percezione di CIGS.
9/2463/244. Toccafondi, Noja, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 92, comma A-bis, del decreto-legge in esame prevede il divieto per i committenti di applicare – anche ove negozialmente previste – decurtazioni di corrispettivo, sanzioni e/o penali nei confronti dei gestori di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
tale disposizione trova la sua ragion d'essere nella necessità di tutelare queste società dall'incidenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla libertà di circolazione dei cittadini e, quindi, dai riflessi delle necessarie misure di contenimento del virus approntate dal Governo;
se la necessità di tutelare la relativa categoria imprenditoriale appare del tutto condivisibile, ciò che non si comprende e perché il pregiudizio dell'emergenza da Covid-19 debba essere scaricato sui – già sofferenti –bilanci comunali in relazione ai gestori di servizio di trasporto scolastico, soprattutto se si considera il fatto che le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a espungere dal divieto di applicazione da parte del committente di decurtazioni, sanzioni e/o penali per le minori corse effettuate o per le minori percorrenze realizzate i gestori di trasporto scolastico, consentendo dunque agli enti locali di rivedere negozialmente le relative committenze in ragione della chiusura delle scuole.
9/2463/245. Marattin, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto un insieme di interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale, intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo;
all'articolo 65 si prevede la concessione di un credito di imposta del canone di locazione. Nello specifico, i commi da 1 a 3 prevedono un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ovvero negozi e botteghe;
si ravvisa che le criticità per il sistema economico, derivanti dalle misure di lockdown volte al contrasto dell'epidemia da Covid-19, abbiano comportato ripercussioni analoghe anche per i conduttori di immobili con diverse categorie catastali, quali i laboratori di arti e mestieri, gli studi privati ovvero le strutture ricettive italiane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, anche ai conduttori degli immobili con categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri), A/10 (uffici e studi privati) e D2/ (alberghi e pensioni) il ristoro parziale del canone di locazione pattuito per l'immobile strumentale, già riconosciuto ai conduttori degli immobili C/1 (botteghe e negozi) per il mese di marzo 2020.
9/2463/246. Moretto, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un complesso di forme di ristoro per consumatori ed utenti che non abbiano potuto usufruire (del tutto o in parte) di abbonamenti, titoli di accesso o di viaggio, biglietti di ingresso, e altro, in diversi settori;
in particolare, l'articolo 88 reca disposizioni volte al rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei ed altri luoghi della cultura. Si prevede nello specifico (anche a seguito delle modifiche apportate al Senato) che, per impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di contenimento del virus COVID-19, i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, possano essere risolti, riconoscendo al contempo, su istanza del soggetto interessato, il diritto all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione;
inoltre, all'articolo 88-bis, introdotto al Senato, è previsto un complesso di misure per il ristoro di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti net settore turistico, alla luce delle criticità conseguenti alle misure di restrizione alla circolazione imposte dall'esecutivo, a tutela della salute pubblica;
l'attuale emergenza epidemiologica richiederebbe misure ad hoc a tutela di studenti e lavoratori pendolari, utenti dei servizi di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale, che siano stati impossibilitati ad utilizzare i propri abbonamenti per il periodo di lockdown,
impegna il Governo
ad inserire, nell'ambito dei prossimi strumenti normativi urgenti, specifiche misure di ristoro per i pendolari dei servizi di trasporto ferroviario e TPL, prevedendo in particolare, per i soggetti che non abbiano potuto utilizzare abbonamenti per i suddetti servizi a causa delle misure di lockdown, la possibilità di richiedere alle imprese di trasporto una misura di ristoro, quali il rimborso diretto del titolo non usufruito, l'emissione di un voucher di pari importo ovvero l'estensione dell'abbonamento per il periodo non utilizzato.
9/2463/247. Nobili, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge (cosiddetto sicurezza-bis) n. 53 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2019, ha previsto misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive;
in esito alle modifiche apportate dal cosiddetto Milleproroghe (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito dalla legge n. 8 del 2020) il suddetto articolo n. 8 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, un contingente massimo di 1.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 340 unità di Area 1/F1 e 755 unità di Area II/FI, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente;
l'amministrazione giudiziaria, in base alla medesima norma può, inoltre, attribuire un punteggio aggiuntivo nelle procedure selettive in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014; all'articolo 74 del decreto-legge n. 18 del 2020, in esame, è inserito il comma 1-ter che prevede, a seguito delle misure di sospensione delle procedure concorsuali per l'emergenza da COVID-19, in via sperimentale e comunque fino al 31 dicembre 2020, la semplificazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e la riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020. Le procedure concorsuali sono volte a valorizzare anche i requisiti specifici e le competenze trasversali tecniche e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;
i Tirocinanti dell’«Ufficio per il processo» sono stati individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 e hanno acquisito competenze definite dalla legge come «perfezionamento» nella precisa funzione che si deve assegnare nelle cancellerie giudiziarie;
più in generale, i Tirocinanti della giustizia dell'Ufficio per il processo e i Tirocinanti regionali hanno acquisito – dal 2010 ad oggi – specifiche competenze di ausiliario e operatore giudiziario: sono, quindi, in grado di svolgere la precisa funzione che si deve assegnare, in virtù del percorso professionalizzante effettuato, e di sopperire efficacemente e nell'immediato alla cronica carenza di personale negli uffici giudiziari, senza la necessità di formare ulteriormente il personale che sarà assunto;
è, pertanto, opportuno e legittimo considerare il percorso professionalizzante dei Tirocinanti della giustizia in modo adeguato, programmando assunzioni mirate nei profili di ausiliario e di operatore giudiziario, così fronteggiando anche le emergenze e le carenze di organico, aggravate dall'epidemia di Covid-19 e destinate ad accentuarsi per i pensionamenti ordinari e di cosiddetti «quota 100»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità e la necessità di garantire il reclutamento dei Tirocinanti della Giustizia, dell'Ufficio per il processo e regionali, nell'ambito tanto delle assunzioni previste dal decreto Milleproroghe, quanto di quelle future negli organici giudiziari, tramite procedura nazionale selettiva per soli titoli comprovanti la formazione di tali lavoratori negli uffici giudiziari, dal 2010, per le mansioni di ausiliario e operatore giudiziario.
9/2463/248. Ferri, Annibali, Vitiello, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'accesso ai servizi di rete da parte di cittadini e imprese e l'utilizzo della modalità di lavoro agile costituiscono due misure fondamentali per il contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica;
è necessario che le pubbliche amministrazioni siano adeguatamente dotate di beni e servizi informatici e di servizi di connettività garantiti attraverso un approvvigionamento tempestivo, che rispecchi i principi di efficacia, trasparenza ed economicità;
l'articolo 75 dispone che le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020 ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
considerato che:
il ricorso all’iter accelerato descritto dalla disposizione si presta ad acquisti di beni e servizi che non siano già stati programmati dalla pubblica amministrazione e per i quali le normali procedure adottate dalle centrali di committenza potrebbero interferire con il carattere di necessità e di urgenza del procurement;
nel caso di servizi già oggetto di convenzioni o di altri strumenti di acquisto delle centrali di committenza, attraverso i quali le pubbliche amministrazioni possono soddisfare in modo tempestivo le necessità intervenute, la deroga non sarebbe giustificata, anzi interferirebbe con la necessità di assicurare la trasparenza e l'economicità della gestione dei contratti pubblici,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere espressamente che la procedura di cui all'articolo 75 non si applichi ad acquisti di beni e servizi informatici e servizi di connettività che siano già oggetto di strumento di acquisto delle centrali di committenza.
9/2463/249. Marco Di Maio, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 123 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare, mirando ad agevolare l'esecuzione della pena in tale forma al fine di prevenire il contagio da COVID-19;
i commi 3 e 4 di tale articolo, in particolare, prevedono che nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena venga automaticamente applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (ad esempio braccialetto elettronico), mentre il comma 6 subordina la disposizione dell'esecuzione domiciliare della pena al consenso del condannato all'attivazione delle predette misure di controllo;
i dispositivi di controllo di cui sopra sono spesso carenti nelle istituzioni penitenziarie e la loro previsione quale conditio sine qua non per l'esecuzione domiciliare della pena finisce col subordinare un'importante misure di contenimento del contagio del virus a una possibile indisponibilità materiale che non dipende in alcun modo dal condannato, il quale viene tenuto a scontare, in termini di salute e incolumità personale, l'assenza dei dispositivi di controllo a distanza,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad espungere dalle misure in materia di detenzione domiciliare al fine di contenere il diffondersi del COVID-19 il riferimento ai dispositivi di controllo a distanza del condannato quale condizione necessaria per attivare la misura di contenimento.
9/2463/250. Migliore, Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Vitiello, Ferri.
La Camera,
premesso che,
il 30 giugno 2020, si è inteso al Senato – con l'aggiunta dei commi da 12-bis a 12-quinquies all'articolo 83 rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare» – consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto;
sul punto, la Commissione Giustizia della Camera ha espresso parere favorevole con la condizione di poter ricorrere al processo da remoto quando non si debba svolgere attività istruttoria e di discussione; innovazioni così profonde del processo penale devono essere discusse e approfondite in Parlamento. Non si può utilizzare la fase di emergenza per rendere permanenti misure che chiamano in causa diritti costituzionali;
la smaterializzazione dell'udienza penale e della camera di consiglio dei giudici non rappresentano forme di semplificazione telematica delle comunicazioni e delle disponibilità degli atti di causa, che certamente contribuiscono a snellire l'organizzazione della macchina giudiziaria, alle quali è ben possibile dare pratica e rapida applicazione in questa fase di emergenza ma anche nel futuro;
al contrario, il progetto di eliminazione della fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo è cosa che mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e che viola le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica;
tutte queste disposizioni sono palesemente incompatibili con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale e in contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l'oralità e l'immediatezza dell'accertamento giudiziale;
si tratta di una vera e propria smaterializzazione dell'intero procedimento penale, dagli atti delle indagini preliminari alle attività processuali, con il dislocamento fisico e conseguente collegamento video da sito imprecisato del giudice e delle parti e con – addirittura – un vulnus alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante;
principi costituzionali e prassi codificate non consentono di dare attuazione, davanti ad uno schermo, a quei sofisticati meccanismi di osservazione, valutazione e intervento che caratterizzano la partecipazione delle parti al processo accusatorio, che per definizione è fisicità della dialettica, concentrata nell'aula di giustizia a beneficio del contraddittorio e della decisione del giudice;
il meccanismo della partecipazione da remoto si traduce in una fonte di inevitabile pregiudizio per la piena esplicazione dell'attività defensionale, dal momento che un principio può essere vanificato non solo da una norma che ne impedisca il pieno esercizio ma anche da una situazione di fatto, contingente o duratura, che in sostanza ne renda difficile l'attuazione;
non tutte le attività difensive si possono svolgere dalla postazione remota con evidenti riflessi sul compimento di alcune attività tipiche, quali ad esempio la produzione di documenti;
la condivisibile esigenza di riprendere al più presto le attività giudiziarie può essere soddisfatta, seppure con progressione e a ritmi inevitabilmente ridotti, attraverso misure che, se adottate, garantiscano la piena garanzia di tutela dei diritto alla salute di tutti i protagonisti,
impegna il Governo
a mettere in atto, anche alla luce del parere condizionato della Commissione Giustizia, tutte le misure necessarie volte a garantire la ripresa della celebrazione dei processi nelle Aule giudiziarie in piena sicurezza e senza ricorrere alla smaterializzazione del processo penale.
9/2463/251. Annibali, Fregolent, D'Alessandro, Vitiello, Ferri.
La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si adottano misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
tale emergenza sta per approdare alla cosiddetta fase due, che dovrà prevedere una lunga convivenza con il virus, durante la quale saremo chiamati tutti ad adottare, svolgendo le mansioni della vita quotidiane e di lavoro, precauzioni collettive e individuali per contenere il contagio;
le misure della fase due dovranno coinvolgere la popolazione, le imprese, le attività economiche e sociali, le attività istituzionali: tutti i momenti della vita collettiva e civile dovranno avere al loro interno il pensiero di impedire il contagio e la precauzione in ogni gesto e passaggio;
fondamentali per il contenimento del contagio, tanto più nella fase due, saranno ausili fondamentali come mascherine, guanti, gel sanificanti, barriere in plexiglas, visiere, misure protettive di vario tipo con cui i cittadini singoli, e le attività economiche e produttive, dovranno fare i conti nel loro impegno quotidiano;
tali strumenti, insieme al distanziamento sociale, com’è noto sono gli unici atti a impedire la diffusione del contagio;
l'acquisto di tali strumenti, per singoli cittadini e per attività economiche avrà un costo che graverà sulle finanze individuali e di impresa;
la fase due dell'emergenza coronavirus si struttura dopo un lungo lockdown che in molte famiglie e in molte attività economiche, ha determinato una crisi finanziaria profonda che per essere recuperata avrà bisogno di molti mesi e che mette in tanti di fronte a crisi di liquidità;
appare opportuno che tutti i prodotti ritenuti idonei a garantire la sicurezza delle persone possano godere di una tassazione molto agevolata in termini di Iva, in modo da abbassarne i costi;
al tempo stesso andrebbero previsti pesanti gravi fiscali con la possibilità per le persone fisiche di detrarre dalle tasse i costi sostenuti per gli approvvigionamenti di questi materiali e credito d'imposta per i costi sostenuti da aziende e professionisti, in modo da alleggerire il peso su cittadini e imprese già in crisi;
altro punto fondamentale sarà l'attuazione di controlli severissimi sull'indiscriminato aumento dei prezzi dei dispositivi di protezione individuale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'azzeramento o una riduzione dell'aliquota Iva per prodotti quali mascherine, gel igienizzanti, sanificazioni, barriere in plexiglas e per tutti i prodotti ritenuti idonei a garantire la sicurezza delle persone, nonché a varare un piano anti-speculazione sugli stessi prodotti, ai fini di un calmieramento nazionale dei prezzi di vendita di tutti i dispositivi in premessa.
9/2463/252. Rostan, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 ha trasformato le vite di molte persone, ma soprattutto ha imposto una rivoluzione culturale-digitale nel mondo del lavoro;
lo smart working, o lavoro agile, è stato introdotto con la legge n. 81 del 2017, la quale ha previsto tale speciale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che poggia sulla flessibilità del luogo e dell'orario di lavoro, pur mantenendo fermi il rispetto dei limiti di durata massima della giornata lavorativa contrattualmente prevista;
la legge di bilancio 2019 ha stabilito che i datori di lavoro, nel riconoscere le richieste di attivazione del lavoro agile, diano priorità alle istanze presentate dalle madri entro i tre anni dal termine del congedo di maternità, nonché a quelle presentate da lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
nonostante il lavoro agile sia oggi fortemente incentivato dalla legislazione anti-COVID-19, esso si è rivelato uno strumento scarsamente utilizzato all'interno del nostro Paese e dell'Unione europea: solo il 12 per cento dei lavoratori europei è in regime di smart working, mentre in Italia questo dato si ferma al solo 2 per cento del totale (la percentuale più bassa d'Europa), nonostante le attuali tecnologie consentano al lavoratore di effettuare la propria prestazione anche da casa o, comunque, fuori dall'ufficio;
il regime di smart working imposto dalla legislazione anti-virus risulta comunque viziato dalla necessaria costrizione a casa che da essa consegue, mentre l'applicazione del lavoro agile «a regime» implica un livello di mobilità e flessibilità dai profili tutt'altro che costrittivi;
la promozione del lavoro agile richiede sicuramente uno sforzo organizzativo di un certo rilievo, sia in termini di investimento tecnologico, sia in termini di revisione dei processi di lavoro, di formazione e valutazione del personale, nonché di superamento delle naturali e irragionevoli diffidenze che ancora permangono nel management e negli altri lavoratori in ordine a tale (ancora) peculiare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
tale sforzo, secondo uno studio de Il Sole24ore, consentirebbe comunque di ottenere un incremento della produttività pari a 13,7 miliardi di euro, con risparmi per le aziende e i datori di lavoro elevatissimi, a partire dalle utenze per arrivare alle locazioni degli immobili adibiti a uffici (con annessi costi di pulizia, manutenzione e fiscali);
la stessa «esistenza libera e dignitosa» da garantire al lavoratore ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, inoltre, risulterebbe agevolata da una più ampia estensione dello smart working, il quale consente al lavoratore una migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa, che, da un lato, nel 32 per cento dei casi si traduce in aumento della soddisfazione personale per il proprio apporto al «progresso materiale e spirituale della società» (articolo 4 della Costituzione), dall'altro si traduce in una elevatissima riduzione dell'impatto ambientale collegato al lavoro, che viene stimato in 135 chilogrammi di Co2 l'anno in meno per ogni lavoratore in regime di smart working,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di: adottare iniziative atte ad estendere e potenziare l'applicazione dello smart working nel nostro paese, anche prevedendo la possibilità, ad esempio per dipendenti con una determinata anzianità di servizio, di attivare il lavoro agile di diritto e salve motivate e fondate motivazioni contrarie addotte dal datore di lavoro; prevedere un credito d'imposta per la formazione del personale allo smart working e per l'acquisto delle tecnologie collegale; disporre incentivi all'assunzione di nuovo personale in regime di lavoro agile; prevedere un credito d'imposta per l'affitto di locali in co-working; stabilire la gratuità delle piattaforme digitali necessarie al lavoro agile, ovvero prevedere una specifica detrazione d'imposta in merito; incrementare il bonus Renzi per i lavoratori in regime di smart working; inserire gli investimenti nello smart working nel piano Industria 4.0; approntare specifiche tutele di welfare per lo smart worker; prevede una nuova forma contrattuale per lavoratori e professionisti che prestino a distanza la propria attività fuori dagli orari di lavoro per i quali sono contrattualizzati all'estero, favorendo, anche da lì, l'apporto dei concittadini all'estero allo sviluppo del sistema economico del Paese.
9/2463/253. D'Alessandro, Fregolent, Mollicone.
La Camera,
premesso che:
l'epidemia di coronavirus ha messo in grave difficoltà il mondo delle professioni e, in particolare, l'avvocatura;
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, estende il contributo di euro 600, per il mese di marzo, anche a beneficio degli iscritti agli enti previdenziali privati;
l'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, a valere sul «Fondo per il reddito di ultima istanza», è costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, in favore di: lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
con il decreto-legge n. 23 del 2020 ha già chiarito che l'accesso al bonus di 600 euro è riservato ai non pensionati e iscritti in via esclusiva all'ente di previdenza obbligatoria;
in pochi giorni, la platea di avvocati che hanno fatto domanda per il bonus 600 euro (più di 130 mila su 243 mila iscritti totali) è stata così alta da bloccare il sito della Cassa Forense;
considerato che:
sospendere tutto è stata una scelta condivisibile di fronte a un'emergenza sanitaria gravissima, ma non si può protrarre il blocco totale dell'attività giudiziaria perché lo stop dei processi sta avendo effetti pesanti sulla situazione economica degli avvocati e a pagare il prezzo più pesante sono soprattutto i giovani;
l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha eliminato il meccanismo dell'anticipazione presso gli uffici postali delle spese di giustizia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 173 e seguenti);
con il vecchio sistema, ottenuta la liquidazione giudiziale, era sufficiente recarsi presso l'ufficio postale per ottenere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata nel patrocinio a carico dello Stato;
sarebbe determinante ripristinare il vecchio sistema di liquidazione, prevedendo che il professionista possa ricorrere all'anticipazione dell'ufficio postale per il pagamento dei compensi a carico dell'Erario liquidati nei procedimenti a spese dello Stato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, ripristinando il sistema di pagamento effettuato dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito nonché dall'Ente poste italiane, qualora richiesto dal beneficiario;
a valutare l'opportunità di prevedere che il pagamento di questi crediti già liquidati e vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato siano effettuati mediante accreditamento su conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore;
a valutare l'opportunità di fissare un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione per effettuare questi pagamenti, prevedendo dopo la sua scadenza la decorrenza di interessi moratori su base annua.
9/2463/254. Vitiello, Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Ferri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 istituisce il «Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19»;
più in particolare, al comma 1 l'articolo in questione dispone: «al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020»;
il successivo comma 2 recita: «con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103»;
nelle more della conversione del decreto, in attuazione del comma 2, è stato adottato il previsto decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
in base al decreto in parola, l'accesso al reddito di ultima istanza è consentito ai soggetti che nel 2018 abbiano maturato un reddito non superiore a 35,000 euro, ovvero a quanti nel 2018 abbiano conseguito un reddito compreso fra 35.000 euro e 50.000 euro, registrando una perdita non inferiore al 33 per cento del reddito fra primo trimestre 2019 e primo trimestre 2020;
come si vede, la costruzione dei criteri limita l'accesso, per entrambe le categorie, a quanti avessero già avviato nel 2018 l'attività connesse iscrizioni previdenziali; restano così del tutto esclusi quanti abbiano cominciato a lavorare nel 2019;
questa esclusione colpisce soprattutto i più giovani, e tutti coloro che, per le più varie ragioni, abbiano cominciato l'attività nel 2019; anche su tali soggetti, ovviamente, l'emergenza Coronavirus ha prodotto effetti economici deleteri, di cui non può non tenersi conto. Anche se certo potrebbe rivelarsi più difficile apprezzare la perdita in ragione dell'assenza di un dato storico consolidato, ciò non giustifica affatto una loro esclusione aprioristica dalla platea dei possibili beneficiari,
impegna il Governo
ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a ricomprendere fra i potenziali beneficiari del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 anche i lavoratori e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a partire dal 2019.
9/2463/255. Occhionero, Fregolent, D'Alessandro.
La Camera,
premesso che:
il Titolo II del decreto in conversione reca misure a sostegno del lavoro, ed in particolare il Capo I di tale titolo reca estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
considerato che:
il settore del traffico aereo è uno dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19: il traffico aereo ha registrato una contrazione dell'88 per cento per via dei collegamenti cancellati dalle compagnie aeree; per l'anno in corso si stima una perdita di circa 130 milioni di passeggeri e si prevede, allo stato, una riduzione del fatturato 2020 di oltre 1,6 miliardi rispetto all'anno precedente;
per prassi consolidatasi nel tempo, le società italiane di gestione aeroportuale (ad esempio la Sacal, che gestisce gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone) assumono dei lavoratori stagionali a tempo determinato per far fronte all'aumento del traffico aereo negli scali aeroportuali italiani nei periodi di alta stagione, a seconda della localizzazione degli scali stessi;
le misure in materia ammortizzatori sociali disposte dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria, comprese quelle contenute nel decreto di cui in premessa, riguardano esclusivamente i soli lavoratori a tempo indeterminato del settore aeroportuale, che possono accedere alla cassa integrazione, ma non anche i lavoratori stagionali del settore aeroportuale;
i lavoratori stagionali del settore aeroportuale si ritroviamo pertanto senza alcuna garanzia, senza la sicurezza del lavoro e senza nessun ammortizzatore sociale su cui poter contare, avendo anche esaurito la Naspi e ogni altra analoga misura,
impegna il Governo
ad estendere l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno dei lavoratori e degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori stagionali del settore aeroportuale con contratto a tempo determinato.
9/2463/256. Furgiuele.
La Camera,
premesso che:
il Titolo IV del decreto in conversione reca misure fiscali a sostegno della liquidità delle imprese ed il Titolo V del decreto contiene disposizioni in materia di trasporti;
considerato che:
le imprese operanti nei settori del trasporto merci, della distribuzione, della logistica e del magazzinaggio sono tra le poche imprese rimaste pienamente operative nel periodo di quasi totale chiusura di tutte le altre attività, disposta quale misura di contenimento del contagio da COVID-19;
nell'ambito dell'emergenza sanitaria tuttora in corsa, le imprese operanti nei settori del trasporto merci, della distribuzione, della logistica e del magazzinaggio hanno svolto un ruolo fondamentale per il mantenimento del tessuto economico e sociale del Paese, garantendo l'approvvigionamento di tutti i beni possibili, da quelli di prima necessità (ad esempio prodotti agroalimentari) a quelli acquistabili soltanto online o comunque non a mezzo di vendita diretta al dettaglio;
per garantire capillarità, efficienza e capillarità nel servizio erogato, i lavoratori delle imprese predette si sono trovati a lavorare in condizioni di stress e disagio, non sempre dotati dei congrui dispositivi di protezione dall'eventuale contagio, pur avendo – per loro natura – contatti con centinaia di persone ogni giorno, e dovendo sovente sottostare a gravose restrizioni,
impegna il Governo
a prevedere – nel primo provvedimento utile – delle specifiche misure a sostegno delle imprese operanti nei settori del trasporto merci, della distribuzione, della logistica e del magazzinaggio, prevedendo il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuali (Dpi) da parte delle citate imprese, nonché delle specifiche deroghe sui tempi di riposo e di guida per l'autotrasporto, previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006.
9/2463/257. Rixi, Maccanti, Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 89 istituisce due fondi nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse;
considerato che:
dal 22 febbraio 2020 tutte le manifestazioni, feste, spettacoli di musica dal vivo sono stati rinviati e che, dall'8 marzo 2020, sono stati annullati definitivamente o rinviati su tutto il territorio nazionale; le categorie professionali e produttive che aspettano di poter usufruire del suddetto Fondo sono numerose e rappresentano tutte delle importanti sfaccettature delle imprese culturali italiane. Attestato, infine, che una categoria come quella dell'industria fonografica non è stata inclusa tra i beneficiari del Fondo,
impegna il Governo
ad adottare criteri oggettivi e non discriminatori per la ripartizione del Fondo emergenze, di cui all'articolo 89 in titolo, tra le categorie interessate.
9/2463/258. Latini, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 90 prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla Siae per «copia privata» al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva;
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari;
la rete del Mandatari Siae raccoglie l'80 per cento del diritto d'autore sul territorio nazionale, ma anche i diritti connessi, nonché svolga gran parte delle attività erariali in virtù delle convenzioni esistenti tra Siae e le Agenzie dell'Entrate e dei Monopoli;
considerato che:
gli Agenti Mandatari sono quelli che per Siae raccolgono i diritti per gli autori e gli editori derivante dalle pubbliche esecuzioni e parte cospicua dei diritti connessi, destinati alle società fonografiche; la categoria dei 500 Mandatari garantisce posti di lavoro a circa 1.200 persone (gli impiegati e collaboratori delle varie Circoscrizioni Mandatarie) e quindi ragioniamo su un totale di circa 1.700 posti di lavoro. Non da meno, come già riportato la rete del Mandatari Siae raccoglie l'80 per cento del diritto d'autore sul territorio nazionale, e praticamente il 100 per cento di tutti i diritti dei piccoli Autori che vivono di pubbliche esecuzioni ed esibizioni dal vivo (i cosiddetti concertini);
tenuto conto che:
la sussistenza di tanti piccoli autori, pertanto, è legata a doppio filo all'attività dei Mandatari Siae, senza il lavoro dei quali, perderebbero la loro maggiore fonte di guadagno. I piccoli Autori vivono soprattutto di diritti derivanti dagli spettacoli in pubblico;
nel 2020 Siae verserà a tutti gli autori i diritti che la rete mandataria ha raccolto nel 2019, congiuntamente verrà riconosciuto loro il contributo previsto nel già citato articolo 90 ed un ulteriore sostegno previsto all'articolo 89. Potranno inoltre contare su circa 70 milioni provenienti dal vecchio Imaie;
è a rischio la sopravvivenza della categoria dei Mandatari Siae,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che nella stesura del decreto ministeriale la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per «copia privata» incassati nel 2019 abbia una ripartizione equa per le seguenti categorie: 33 per cento agli autori; 33 per cento agli artisti interpreti ed esecutori; 33 per cento lavoratori autonomi (mandatari).
9/2463/259. Patelli, Latini, Sasso, Fogliani, Furgiuele, Racchella, Basini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 98 prevede limitatamente all'anno 2020, che il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sia concesso nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 è stato riconosciuto alla stampa quotidiana e periodica il ruolo di servizio essenziale. Tale riconoscimento, nei recenti provvedimenti emanati dal Governo, si è concretizzato con l'esclusione dell'attività editoriale dalle attività produttive sospese e delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali;
la crisi strutturale del settore dell'editoria giornalistica ha determinato negli ultimi 11 anni un calo del 69 per cento del totale dei ricavi (da vendita delle copie e da pubblicità). Alla crisi strutturale si aggiungono i primi segnali di contrazione dell'attività economica derivanti dall'emergenza Coronavirus, con tagli rilevanti degli investimenti pubblicitari, prevalente driver di ricavi per le aziende del settore, con cancellazioni delle campagne già pianificate, in particolare di eventi, fiere e concerti già programmati;
la Federazione Concessionarie Pubblicità (FCP) stima per il mercato pubblicitario una perdita per i primi 6 mesi del 2020 di circa 450 milioni di euro, pari al 15 per cento degli investimenti complessivi. In particolare le stime sul mezzo stampa sono di una perdita del 25 per cento sui quotidiani e del 25 per cento sui periodici, significativamente superiore alla contrazione media del mercato;
la stampa continua comunque a rendere un servizio di informazione puntuale, qualificato, verificato ed attendibile ai cittadini, di particolare valore ed efficacia nel contrasto attivo alla diffusione di false informazioni;
tale situazione, in assenza di immediati interventi, metterà a serio rischio la tenuta finanziaria ed economica delle imprese editrici di quotidiani e periodici per sostenere l'informazione di qualità, tale da limitare l'impatto delle perdite derivanti dall'emergenza sanitaria,
impegna il Governo:
a prevedere per l'anno 2020 alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa; per l'anno 2020, un regime fiscale straordinario per il commercio di quotidiani e di periodici, in deroga al regime vigente, con l'applicazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di una forfettizzazione della resa del 100 per cento delle copie consegnate o spedite, in luogo dell'80 per cento oggi previsto;
una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie con l'obbligo – in luogo della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta, anche sui quotidiani nazionali e locali.
9/2463/260. Morelli, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan.
La Camera,
premesso che:
con l'emergenza COVID-19, per effetto di specifiche Ordinanze, è stata prevista la sosta gratuita nelle strisce blu per le auto dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno automobilistico;
trattandosi di provvedimenti comunali, ovviamente non hanno potuto trovare applicazione per l'intero territorio nazionale e, comunque, ciascuno con modalità differenti in termini di durata temporale;
il decreto legislativo del 20 aprile 1992 nr. 285 Codice della Strada prevede una serie di agevolazioni per la mobilità e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità dotate di apposito contrassegno;
la Legge n. 104 del 1992 prevede anch'essa una serie di agevolazioni e tutele per la persona con disabilità affinché possa esplicare al meglio la propria attività sia sociale che professionale, ivi incluso il diritto ad una mobilità adeguata a quella di qualsiasi altro cittadino;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 – all'articolo 20, sancisce, in particolare, l'obbligo per gli Stati firmatari di assumere misure efficaci «ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile»;
nella stessa direzione si pone il quadro normativo europeo che dispone una serie di principi volti ad agevolare la vita dei cittadini con disabilità. Tra i principali della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea vi sono:
l'articolo 21 sancisce che è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;
l'articolo 26 stabilisce che «’l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;
il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che l'Unione, e quindi gli Stati membri, debbano combattere la discriminazione fondata sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni;
prima della fase emergenziale epidemiologica, accadeva, invece, molto spesso che i veicoli dotati di regolare contrassegno fossero costretti loro malgrado a sostare nelle zone a pagamento trovando – i già pochi stalli esistenti – occupati da veicoli non aventi diritto alla sosta, con conseguente comminazione di contravvenzioni stradali per migliaia di cittadini con disabilità;
sin dal 2006, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito chiaramente l'interpretazione corretta del Codice della Strada, nel Parere del 6 marzo 2006 Prot. n. 107 dove «si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio»; e che, sempre secondo il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, l'articolo 118 del Codice della Strada al comma 2 stabilisce che i veicoli dotati di contrassegno disabili non sono tenuti al rispetto dei limiti di tempo nelle zone di parcheggio a tempo determinato;
la stessa Corte di Cassazione ha ribadito nella recente ordinanza (7 ottobre 2019, n. 24936) l'illegittimità di una delibera del Comune di Torino sul tema della sosta a pagamento e degli effetti discriminatori in essa contenuti. La Corte ha richiamato l'attuazione ai principi della legge n. 104 del 1992, la quale si propone di realizzare l'inserimento e l'integrazione sociale della persona affetta da disabilità (...) «garantendo altresì appositi spazi riservati ai loro veicoli, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati (articolo 28, comma 10)»;
il mondo della disabilità sta aspettando da molto tempo questo indispensabile chiarimento normativo necessario ad impedire il protrarsi di una situazione discriminatoria tra le stesse persone con disabilità, considerato che, a seconda della propria residenza, una persona con disabilità può avere la gratuità della sosta o viceversa essere obbligato a pagare;
la situazione di difficoltà legata all'emergenza creata dalla pandemia da COVID-19 rende ancor più stridente e ingiusta tale discriminazione,
impegna il Governo
a prevedere, nella predisposizione della cosiddetta «fase 2» uno specifico intervento, anche di carattere normativo, volto a riconoscere la gratuità della sosta suite zone a pagamento per i veicoli dotati di regolare contrassegno al servizio delle persone con disabilità.
9/2463/261. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan.
La Camera,
premesso che:
l'utilizzo massivo degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende sta determinando l'impossibilità per i lavoratori assunti con contratto a termine o in somministrazione ed in scadenza di avere una continuità occupazionale e reddituale e, pertanto, tali lavoratori non vedranno né attivati né prorogati e/o trasformati i propri contratti di lavoro, con conseguente aggravio per le Casse dello Stato in termini di erogazione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, ove prevista;
a ciò si aggiunga il fatto che, a legislazione vigente, le aziende possono attivare anche retroattivamente fino a quattro mesi l'ammortizzatore sociale, così revocando in dubbio la legittimità dei contratti flessibili precedentemente attivati presso quell'utilizzatore; l'obbligo di motivazione causale ha determinato, già prima dell'inizio della crisi, una consistente difficoltà per le aziende a procedere ai rinnovi dei contratti a termine, anche in somministrazione, con conseguente forte ricambio del personale, in particolar modo, delle figure professionali più basse,
impegna il Governo
a prevedere, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, il divieto di assunzione a termine e in somministrazione in aziende che abbiano attivato procedure di cassa integrazione guadagni, nonché la sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e la sospensione del termine di durata e dei limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro nei contratti di lavoro a scopo di somministrazione per le attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.
9/2463/262. Maturi, Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Piccolo, Sutto.
La Camera,
premesso che:
uno degli effetti collaterali della pandemia è l'interruzione dei concorsi compreso l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella parte orale che si sarebbe dovuto svolgere nei 2020 e che, invece, adesso è completamente bloccato nella correzione delle prove scritte;
in particolare, che, da ultimo, l'articolo 1 del D.P.C.M. 1o aprile 2020 ha previsto l'estensione del periodo di vigenza delle misure emergenziali di contenimento – fortemente restrittive della libertà di circolazione – fino alla data del 13 aprile 2020;
con riguardo alla specifica situazione dei praticanti avvocati, si segnala anche la Nota della Commissione presso il Ministero della Giustizia per l'Esame di Avvocato – Sessione 2019, avente ad oggetto «Misure urgenti COVID-19», con la quale, in conformità con quanto disposto dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, si specificava ai Presidenti delle Sottocommissioni Distrettuali che «la facoltà di procedere al differimento delle attività di correzione degli elaborati scritti deve intendersi estesa fino alla data del 3 Aprile 2020»;
mediante tale comunicazione la Commissione Centrale si riservava, altresì, di indirizzare ulteriori aggiornamenti alle singole Sottocommissioni, sulla base dell'evolversi della situazione sanitaria del Paese e di eventuali provvedimenti normativi in merito;
ad oggi, purtroppo, nulla è stato ancora deciso e migliaia di persone attendono di conoscere il loro destino, in particolare chi ha sostenuto l'esame scritto nel 2019 (le cui correzioni sono sospese) e dovrà sostenere l'esame orale nel 2020;
considerato che:
tanti giovani praticanti avvocati sono in attesa dei risultati della correzione dei propri elaborati scritti per giugno 2020;
la proroga del termine di conclusione della correzione, seppur prevista per motivi eccezionali e debitamente accertati ai sensi del citato articolo 5 del decreto ministeriale n. 48/2016, implicherebbe sia l'impossibilità di sostenere l'esame orale in sede di «preappello» nel mese di Luglio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 48/2016 sia, ovviamente, l'inizio della sessione orale «ordinaria» di Settembre 2020;
risulta sin d'ora indispensabile la previsione di misure atte a garantire il regolare e certo svolgimento della futura sessione di prove scritte per l'anno 2020 dell'Esame di Abilitazione alla Professione Forense nel prossimo mese di Dicembre, fermi restando i poteri previsti dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 48/2016 in favore dei Presidenti delle Corti d'Appello che, nell'emergenza in corso, garantirebbero pure l'adozione di misure idonee alla situazione sanitaria del territorio di loro competenza, tenendosi conto anche del numero dei candidati;
gli effetti di ogni slittamento si riverberebbero inevitabilmente anche sull'organizzazione dei futuri esami di abilitazione con notevole aggravio delle attività e correlato impiego di risorse economiche pubbliche, visto che in attesa dell'esito delle prove scritte, come noto, i candidati devono iscriversi al successivo esame, sostenendone la prova scritta in via «cautelativa»;
risulta necessario individuare un termine entro cui, qualora non sia possibile sostenere l'esame con le modalità ordinarie, si stabiliscano modalità alternative per garantire lo svolgimento dell'esame,
impegna il Governo:
a provvedere con provvedimento specifico ed imminente a risolvere la grave situazione sopra descritta, adottando le soluzioni necessarie per garantire il completamento della correzione delle prove scritte nei tempi utili per consentire la conclusione nel corrente anno 2020 del processo di abilitazione forense iniziato nel 2019;
ad assicurare lo svolgimento della nuova sessione di abilitazione forense, prevista per il 2020;
a potenziare le commissioni esaminatrici e l'utilizzo di sottocommissioni esaminatrici formate anche dai commissari supplenti, già istituiti in seno alle singole Commissioni d'esame, affinché le commissioni riprendano inderogabilmente le correzioni degli elaborati scritti per il rispetto della conclusione dell’iter entro il corrente anno 2020.
9/2463/263. Bisa, Turri, Tateo, Morrone, Cavandoli, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Marchetti, Di Muro, Stefani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 78, prevede un'articolata serie di misure per il comparto agricolo e della pesca tra le quali la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia;
gli interventi messi in campo con questo provvedimento, oltre che a rivelarsi insufficienti e del tutto inadeguati, sono disorganici ed estemporanei, generati più per tamponare l'emergenza che per una vera e propria strategia per quando si affronterà la fase successiva della ripartenza;
l'emergenza generata dal COVID-19 sta lasciando il segno nel settore agroalimentare, in particolare la situazione economica che si sta venendo a creare a causa della epidemia può determinare il rischio – in violazione delle comuni regole commerciali – che gli imprenditori agricoli e gli operatori di tutta la filiera agroalimentare possano vedere distorta al ribasso la determinazione dei prezzi di mercato e vedersi, altresì, depotenziare il proprio potere contrattuale, sia nella negoziazione privata che pubblica;
è necessario preservare il corretto funzionamento del mercato contrastare le pratiche speculative alle quali ricorrono operatori con lo scopo di far lievitare il prezzo dei fattori produttivi delle imprese agricole, oppure a portare le quotazioni dei prodotti a livelli bassi;
sono necessarie misure adeguate ed efficaci per ovviare alle gravi criticità generate dall'emergenza COVID-19 e per far ripartire a pieno ritmo il comparto primario, quando l'emergenza sarà terminata. Un modo potrebbe essere quello di vietare l'utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agroalimentari e un altro quello dell'attribuzione della qualità di imprenditori agricoli anche alle associazioni e alle organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali;
il sistema agro-alimentare italiano deve essere preservato, tutelato e valorizzato in questa drammatica stagione; è fondamentale favorire il Made in Italy ed orientare gli acquisti degli italiani verso prodotti nostrani spingendo la grande distribuzione e i supermercati affinché sugli scaffali siano evidenziati i prodotti nazionali e del territorio,
impegna il Governo
ad adottare le misure normative ed amministrative necessarie affinché sia vietato, almeno per l'anno 2020, l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari, con la conseguente nullità dei relativi contratti sottoscritti nonché a considerare le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di superare le problematiche che il comparto sta affrontando in questo periodo di emergenza dovuta dal COVID-19.
9/2463/264. Lolini, Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 78, prevede un'articolata serie di misure per il comparto agricolo e della pesca tra le quali la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 100 milioni di euro, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia;
i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dal Governo a seguito della crisi epidemica in atto stanno comportando la massiccia inutilizzazione di latte nazionale;
a causa dell'emergenza COVID-19, in Italia la vendita del latte fresco è diminuita considerevolmente, si stima intorno al 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con una perdita di circa 15 mila tonnellate al mese. Questo calo è dovuto soprattutto alla chiusura di attività del canale Ho.re.ca. come i bar, ristoranti, hotel e pizzerie e anche per le modificate abitudini dei consumatori che stanno privilegiando, in questo momento, l'acquisto di generi alimentari a lunga conservazione o a lunga scadenza; questa situazione potrebbe avere effetti sui prezzi, con inevitabile ricadute sul prezzo conferito agli allevatori;
sembra che alcuni grandi gruppi industriali stiano pensando di allungare la scadenza del latte fresco oltre i 6 giorni, cosa che permetterebbe, a loro dire, non solo di evitare gli sprechi, ma di salvaguardare un prodotto come il latte fresco, comportando un maggior valore aggiunto per i produttori e un maggior valore organolettico per i consumatori;
questo allungamento della scadenza del latte fresco comporterebbe invece un aumento delle importazioni dall'estero, oggi fortunatamente frenate proprio dal fatto che entro i 6 giorni dalla lavorazione il latte deve essere trasportato, confezionato e messo in vendita, il tutto in tempo utile per essere consumato;
considerando questo momento di contrazione dei prezzi del latte alla stalla, dovuto sembra a un surplus di latte di circa il 15 per cento, non giova certamente un aumento incontrollato di latte proveniente dall'estero, di bassa qualità e a prezzi inferiori, il che manderebbe ancora di più in sofferenza il prezzo del latte accordato agli allevatori italiani;
per la produzione di prodotti lattiero-caseari si continua ad utilizzare latte proveniente anche da Paesi appartenenti alla Unione europea, nonostante che una parte non minoritaria del latte italiano rimanga inutilizzato,
impegna il Governo:
ad adottare ogni misura normativa e amministrativa, sia in sede nazionale che unionale affinché i soggetti che a vario titolo acquistano e trasformano latte su territorio nazionale siano obbligati ad acquistare ed utilizzare latte proveniente dagli allevatori italiani, prescrivendo che solamente qualora la quantità di latte italiano non risultasse sufficiente per il fabbisogno dei consumatori, gli acquirenti e i trasformatori del latte saranno autorizzati ad acquistare o utilizzare latte proveniente da Paesi della Unione europea, prevedendo, altresì, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza a siffatti obblighi, i cui introiti siano assegnati al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare iniziative per il superamento dell'emergenza nel settore agroalimentare, oltre che per compensare la riduzione della produzione nell'ambito lattiero-caseario;
a mettere in atto iniziative urgenti e a vigilare affinché i produttori non possano allungare oltre i sei giorni la data di scadenza del latte fresco, al fine di salvaguardare, in questo periodo di emergenza dovuta dal COVID-19, il prezzo del latte e il relativo reddito degli allevatori, nonché la salute dei consumatori.
9/2463/265. Gastaldi, Loss, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il comma 2, dell'articolo 78 del decreto-legge all'esame, istituisce un Fondo dotato di 100 milioni di euro per il 2020, destinati a coprire le spese per gli interessi passivi sui finanziamenti bancari e per sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
l'emergenza Coronavirus sta paralizzando quasi totalmente il settore della pesca, infatti, tutti i mercati ittici e l'80 per cento delle pescherie sono chiusi per motivi di sicurezza e tutela della salute vista l'emergenza;
con questa emergenza, sono molti i pescherecci italiani che si sono fermati o hanno ridotto notevolmente la loro attività, a causa dei prezzi bassi al mercato, la forte riduzione della domanda nei canali della distribuzione tradizionale (mercati rionali, pescherie), e il quasi totale invenduto, dovuto al crollo della domanda;
si sono fermate anche quelle imbarcazioni che proprio in questo periodo avrebbero dovuto iniziare la loro stagione ma hanno deciso di non armare le barche, non potendo garantire la distanza necessaria tra l'equipaggio e non avendo, una volta giunti a terra, garanzia di vendita del loro pescato;
la liquidazione dei premi di fermo biologico, a valere su risorse FEAMP misura «fermo temporaneo», sta avvenendo con quasi 2 anni di ritardo, infatti, al momento ancora non si sono finiti di liquidare i premi alle imprese dell'anno relativo al fermo 2017;
le imprese di pesca sono già in difficoltà, obbligate a causa di questa emergenza Coronavirus a chissà quanti mesi di stop, se poi a questo uniamo i ritardi nell'erogazione delle indennità il quadro si aggrava ulteriormente;
molte aziende puntano sulla liquidazione del premio per far fronte al pagamento dei lavori di bordo effettuati nell'anno precedente e per il pagamento del gasolio che permette di lavorare;
per poter dare ossigeno ad un comparto che sta soffrendo sarebbe, quindi, quanto mai necessario e urgente accelerare i pagamenti che potrebbero essere un sollievo importante per molte imprese di pesca in particolare quelle più grandi e strutturate, con più dipendenti,
inoltre, orientativamente a fine luglio inizierà il periodo di fermo biologico della pesca ovvero la sospensione dell'attività di pesca in determinate aree effettuato per tutelare il patrimonio ittico dei mari, favorendo la riproduzione naturale delle specie più pescate;
quando l'emergenza sarà rientrata le imbarcazioni nel periodo tra luglio e ottobre non potranno comunque ritornare a lavorare a causa del fermo biologico il che comporterebbe per le nostre marinerie un ulteriore fermo a danno anche dei consumatori che non potranno vedere sulle loro tavole ancora per qualche altro mese i prodotti ittici che garantiscono l'eccellenza del Made in Italy;
sarebbe, quindi, importante prevedere che questi giorni di fermo «straordinario», che le imbarcazioni hanno effettuato a causa dall'emergenza COVID-19, possano essere sottratti dal periodo di fermo biologico temporaneo che dovranno effettuare nei prossimi mesi,
impegna il Governo
a prevedere misure urgenti per garantire alle imprese della pesca il pagamento degli arretrati del fermo pesca nonché considerare di poter sottrarre dal periodo di fermo biologico temporaneo che le imprese di pesca dovranno rispettare da luglio a ottobre, in accordo con le regioni e per Gsa, i giorni di inattività a causa dell'emergenza Coronavirus, affinché alla fine dell'emergenza i pescherecci possano ritornare a lavorare tranquillamente e recuperare i mancati guadagni dovuti allo stop imprevisto in questo periodo di emergenza dovuta dal COVID-19 e il consumatore a poter consumare in tutta sicurezza il pesce fresco italiano.
9/2463/266. Patassini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 78 al comma 2-quinquesdecies estende la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria al settore florovivaistico. Inoltre, vengono sospesi anche i versamenti da autoliquidazione relativi all'IVA i quali però devono essere restituiti o in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
il settore florovivaistico rappresenta in Italia il 5 per cento della produzione agricola totale, contando 21 mila aziende con oltre 100 mila addetti, e vale circa 2,5 miliardi di euro, il 15 per cento della produzione europea. Tra i maggiori produttori in Italia c’è la regione Liguria, con le sue oltre 4.200 imprese attualmente messe in seria difficoltà. Una prima stima dei danni ci dice che per la sola Liguria questi si aggirino, al momento, intorno a 200 milioni a fronte di quelli a livello nazionale per oltre un miliardo di euro;
a seguito delle misure che hanno disposto la chiusura delle vendite al dettaglio, il fermo dei mercati nazionali, il blocco dei grossisti, assieme alla difficoltà ad esportare la merce all'estero per i blocchi al confine e in dogana in diversi paesi Ue ed extra-Ue, i prodotti florovivaistici non trovano sbocchi commerciali e da ciò ne consegue che gran parte della produzione è destinata al macero;
a causa dell'annullamento di tutte le celebrazioni religiose, dell'assenza di convegni, di manifestazioni, teatri, feste, che rappresentano una delle fonti principali di consumo di fiori e piante, di fatto le imprese del settore hanno ridotto notevolmente le proprie vendite con punte fino al 100%, con milioni di fiori e piante rimasti invenduti;
il settore florovivaistico è stato colpito proprio nel periodo dell'anno dove tradizionalmente, con l'avvio della stagione primaverile, si concentra il massimo del fatturato annuo per le imprese (oltre il 75 per cento) con la produzione e vendita di piante in vaso, fiori recisi e aromatiche;
in questo provvedimento non sono stati messi in campo interventi di sostegno importanti per il settore florovivaistico e quelli adottati oltre a rivelarsi insufficienti e del tutto inadeguati, sono disorganici ed estemporanei, generati più per tamponare l'emergenza che per una vera e propria strategia per quando si affronterà la fase successiva della ripartenza; per il settore florovivaistico, infatti, non ci potrà mai essere una vera e propria fase 2 se non si metteranno in campo interventi urgenti per indennizzare le imprese florovivaistiche per l'ingente danno diretto e ridare loro liquidità,
impegna il Governo
a prevedere misure urgenti destinate a interventi volti ad indennizzare, tramite l'istituzione di un fondo ad hoc con risorse adeguate in rapporto ai danni diretti e indiretti subìti e alla perdita di reddito dei produttori florovivaistici, derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese del comparto e per dare loro immediata liquidità favorendo la ripresa del settore florovivaistico.
9/2463/267. Di Muro, Liuni, Viviani, Bubisutti, Loss, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 78 ai commi da 2-sexies a 2-decies prevede che gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria possono essere svolti mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale nonché la visita medica abbia validità annuale e permetta al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;
il decreto interministeriale 27 marzo 2013, recante semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo, prevede che il lavoratore occasionale, per occuparsi in agricoltura, dovrà preventivamente sottoporsi ad una visita medica presso l'Asl a cura e spese del datore di lavoro, il certificato dell'Asl ha validità di 2 anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate l'anno;
il suddetto decreto interministeriale attua l'articolo 3, comma 13, del Testo Unisco Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), nella parte in cui rimette a un decreto ministeriale la possibilità di introdurre una semplificazione degli adempimenti in materia d'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, limitatamente alle attività stagionali in agricoltura e con riguardo alle piccole e medie imprese;
il decreto individua come destinatari due tipologie di soggetti: lavoratori stagionali (dipendenti) che svolgano presso la stessa azienda massimo 50 giornate di lavoro all'anno, limitatamente a «lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali» e lavoratori occasionali che svolgano «attività di carattere stagionale nelle imprese agricole»;
ancora il suddetto decreto interministeriale in tema di sorveglianza sanitaria, prevede che gli adempimenti sul controllo sanitario si considerino assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva del lavoratore da effettuarsi a cura del medico competente (ove presente in azienda) ovvero presso l'Asl;
la visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno anche presso più imprese agricole, senza necessità di ulteriori accertamenti medici;
sempre con riferimento ai lavoratori stagionali e a quelli occasionali accessori, il decreto stabilisce che tutti gli adempimenti relativi alla informazione e formazione si considerano assolti, dal datore di lavoro, mediante la consegna ai lavoratori di appositi documenti, certificati Asl ovvero degli enti bilaterali e dagli organismi paritetici, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione ed eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro;
la disposizione del decreto-legge all'esame sembra riprendere le disposizioni del Decreto interministeriale sopra citato con la differenza che il suddetto decreto prevede che la visita medica preventiva abbia validità di 2 anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate l'anno mentre i commi da 2-sexies a 2-decies dell'articolo 78 all'esame prevedono che la visita medica abbia validità annuale e senza alcun limite di giornate lavorate durante l'anno,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di prevedere disposizioni, anche di carattere legislativo, che chiariscano che le disposizioni del Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 continuano ad applicarsi alle condizioni da esso stabilite ovvero che la visita medica preventiva ha validità di due anni e consente di prestare lavoro per un massimo di 50 giornate, onde evitare fuorvianti interpretazioni delle norme in materia che possano comportare ulteriori aggravi burocratici ed economici per le imprese agricole.
9/2463/268. Bubisutti, Golinelli, Viviani, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
i commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 78 del decreto-legge all'esame intervengono, elevando dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole che potranno chiedere un anticipo del 70 per cento rispetto alla disposizione generale – articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019 – che fissa la percentuale al 50 per cento;
il calcolo sarà rapportato al valore del portafoglio titoli 2019 in possesso degli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020 e gli agricoltori per beneficiare dell'aumento, presentare una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base;
l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019 autorizza l'anticipo del 50 per cento dell'importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti nell'ambito del regime di sostegno configurato dalla PAC, ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 1307 del 2013;
i pagamenti diretti, indicati nell'Allegato I del suddetto regolamento UE, sono: il regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie, del pagamento ridistributivo, del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cosiddetto greening), il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il pagamento per i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato facoltativo, il pagamento per i piccoli agricoltori e alcune altre tipologie specifiche di carattere non generale;
mentre, l'anticipo del 70 per cento, previsto dalla disposizione all'esame, calcolato sui titoli 2019, fa riferimento al regime di pagamento di base (al quale è dedicato il 53 per cento del massimale nazionale) contemplato nel Titolo III del Regolamento UE 1307/2013. Questa disposizione sembra non ricomprendere il greening ovvero il rispetto di tre pratiche benefiche per il clima e l'ambiente, a fronte del quale si riceve il pagamento verde, una delle componenti del nuovo sistema dei pagamenti diretti. La prima pratica riguarda la diversificazione delle colture la seconda il mantenimento dei pascoli permanenti nelle aziende dove siano presenti, la terza il mantenimento o la costituzione di aree di interesse ecologico. A tale pagamento è dedicato il 30 per cento del massimale nazionale;
quindi la disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 78 del decreto-legge all'esame differisce significativamente dalla disposizione prevista dall'articolo 10-ter del decreto-legge n. 27 del 2019 relativamente alla base sulla quale viene calcolata la percentuale del 70, questo comporta che, mancando una parte importante come il greening (seconda componente del sostegno della Pac e vale circa il 50 per cento del valore del titolo), non possiamo effettivamente parlare di 70 per cento e, conti alla mano, l'anticipo per l'agricoltore potrebbe essere addirittura inferiore al 50 per cento previsto dal decreto-legge n. 27 del 2019;
il Regolamento di esecuzione 2020/531 del 16 aprile 2020 della commissione europea ha autorizzato gli Stati membri a versare anticipi fino al 70 per cento per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, quindi sulla stessa base sulla quale si fondava la disposizione del decreto-legge n. 27 del 2019;
dal momento che al valore del portafoglio titoli è indissolubilmente abbinato, in misura percentuale ad esso, circa il 50 per cento del valore del titolo, il valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (cosiddetto «inverdimento»), è opportuno calcolare l'anticipazione includendo anche tale valore,
impegna il Governo
a considerare di rivedere le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 78 affinché gli anticipi del 70 per cento siano erogati per i pagamenti diretti di cui all'allegato I dei regolamento (UE) n. 1307/2013 così come previsto dal decreto-legge n. 27 del 2019 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 o in subordine a chiarire, al fine di evitare fuorvianti interpretazioni da parte degli Organismi pagatori, che la percentuale del 70 per cento comprende anche il greening, che come detto nelle premesse, è la seconda componente del sostegno della Pac e vale circa il 50 per cento del valore del titolo.
9/2463/269. Golinelli, Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge all'esame incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, al fine di poter far fronte alle maggiori necessità, causa l'emergenza COVID-19, legate alla distribuzione di derrate alimentari. Le risorse saranno destinate anche ad agevolare la vendita diretta del prodotto ittico attraverso le aste telematiche e la distribuzione alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio;
la pesca del Tonno Rosso costituisce una preziosa fonte di reddito per la pesca italiana. Il tonno rosso, infatti, ha un valore commerciale elevatissimo e anche pochi esemplari catturati rappresentano per i pescatori una possibilità di reddito e occupazione spesso di vitale importanza. Purtroppo in questo periodo di emergenza dovuta dal COVID-19 il mercato estero legato alle circuizioni per la pesca del tonno rosso è in crisi profonda perché non hanno più uno sbocco commerciale dovuto alle restrizioni e al blocco delle esportazioni e le circuizioni non riescono a stoccare nella maniera adeguata il pescato;
in un momento in cui le previsioni sull’export del tonno rosso sono al palo, la nostra pesca è in profonda crisi e la campagna di pesca del tonno rosso è già iniziata, è necessario effettuare, quanto prima, una diversa ripartizione percentuale delle quote di tonno rosso, anche solo per il 2020, rispetto a quella attuale;
lo scorso anno si era iniziato un percorso aumentando di 80 tonnellate la quota riservata alla pesca accidentale di tonni per valorizzare le potenzialità della piccola pesca costiera;
nell'attuale emergenza COVID-19, due possono essere le strade percorribili per sostenere questo segmento della nostra pesca: alzare ulteriormente la quota indivisa o, ancora meglio, destinare le quote direttamente alle diverse marinerie; in questo caso, la suddivisione per zona e per stagionalità garantirebbe la fruibilità del prodotto durante l'anno e in modo tendenzialmente uniforme a tutti i compartimenti marittimi;
sarebbe un sostegno importante alle nostre marinerie e, contestualmente, un'opportunità per gli italiani di portare pescato locale sulle proprie tavole e facendo conoscere un prodotto di grandissima qualità fino adesso poco accessibile dalla popolazione, a causa della gestione delle quote che ha spinto alla delocalizzazione della filiera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per il 2020, in accordo tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Regioni e gli operatori del settore, di prevedere disposizioni che portino ad innalzare le tonnellate previste per la quota indivisa e ridistribuire parte di esse tra le varie marinerie, adottando magari metodi distributivi per aree geografiche e temporali in quanto più idonei a garantire, durante la stagione di pesca, la fruibilità e l'uniformità per tutti i compartimenti marittimi, al fine di dare la possibilità agli operatori della pesca, che attualmente ne sono privi, di poter accedere a questa fondamentale risorsa economica.
9/2463/270. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
tra le conseguenze dei provvedimenti governativi a contrasto del coronavirus, si manifesta un evidente calo della domanda di prodotti lattiero-caseari, sia a livello di domanda interna che di export; quest'ultimo vale circa il 40 per cento della produzione totale;
la situazione si traduce nel drammatico fenomeno del mancato ritiro da parte dei caseifici della materia prima, con conseguente collasso degli allevatori, che in questo meccanismo si ritrovano ad essere l'anello più debole della catena;
gli allevatori si trovano anche a dover gestire l'invenduto, dal momento che non è possibile ridurre la produzione, sia per non privare gli allevatori di un'importante fonte di reddito, che i consumatori di un bene di prima necessità, come il latte;
in questo scenario si stanno inoltre venendo a creare veri e propri fenomeni speculativi, volti ad abbattere ulteriormente il costo della materia prima attraverso l'acquisto di partite di latte estero a prezzi decisamente inferiori a quelli nazionali, e la conseguente produzione di prodotti lattiero-caseari di scarsa qualità;
si dovrebbero stimolare i caseifici a produrre formaggi stagionati a lunga conservazione così da non interrompere il ritiro del latte, e, una volta terminata l'emergenza questi potranno essere ricollocati sul mercato attraverso il meccanismo delle aste, a prezzi calmierati, con evidenti benefici anche in termini di recupero e crescita delle esportazioni,
impegna il Governo
a prevedere misure affinché i caseifici si impegnino al ritiro del latte, concordando con le istituzioni europee, per tutta la durata dell'emergenza, la concessione di aiuti all'ammasso privato di latte in polvere, formaggi duri a lunga conservazione nonché di formaggi DOP prodotti con latte bovino di provenienza italiana, al fine di poter contenere il crollo del prezzo a tutela degli allevatori italiani.
9/2463/271. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.
La Camera,
premesso che:
la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta dall'articolo 103 del presente decreto-legge fino al 15 aprile e poi estesa fino al 15 maggio p.v. dal decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, ha bloccato anche le procedure di gara in corso e, in generale, i procedimenti amministrativi relativi ai contratti pubblici;
il perdurare di tale «blocco» rischia di compromettere definitivamente un settore importantissimo per il tessuto produttivo del Paese, determinando il collasso delle imprese di costruzioni, già provate da una crisi del settore che perdura da oltre un decennio;
anche, l'ANAC, nella Segnalazione inviata al Governo e al Parlamento il 14 aprile u.s., ha rilevato che, in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta «fase 2»), occorre prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l'affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in luogo di una generalizzata applicazione della sospensione dei termini disposta dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020;
secondo l'ANAC, infatti, la richiesta di una norma specifica è dovuta al rischio che l'applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore degli appalti pubblici, in considerazione delle sue specificità. La recente proroga del periodo di sospensione dei termini dal 15 aprile al 15 maggio potrebbe comportare infatti una sospensione generalizzata delle procedure di gara, comprese quelle d'urgenza indette dagli enti del Sistema sanitario nazionale;
la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi per le procedure di gara e l'affidamento degli appalti pubblici, non incide solo nell'immediato sul settore delle costruzioni ma crea anche conseguenze negative per il periodo « post emergenza», producendo un protrarsi del blocco del settore a causa dei tempi necessari alla pubblica amministrazione per la preparazione degli atti e la relativa pubblicazione;
c’è da tenere conto che tutto il settore edile chiede di poter ripartire nel più breve tempo possibile, per ripristinare urgentemente l'operatività dei cantieri nelle opere pubbliche e in quelle private; peraltro, le aziende del settore delle costruzioni lavorano in ambienti ventilati senza concentrazione di personale, e pertanto sono «sicure» attraverso gli opportuni dispositivi di sicurezza, e, inoltre, operano soprattutto all'esterno in assenza di significative concentrazioni di aerosol espirato,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative dirette all'immediata adozione di specifiche misure per lo svolgimento delle procedure di gara, l'affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in luogo della generalizzata applicazione della sospensione dei termini disposta dai decreti-legge nn. 18 e 23 del 2020, specificando la non applicabilità dell'articolo 103 del presente decreto-legge alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ai relativi procedimenti amministrativi.
9/2463/272. Invernizzi, Cavandoli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Stefani, Patassini.
La Camera,
premesso che:
in piena emergenza COVID-19, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso promosso da tre famiglie residenti a Falconera contro tre ordini di demolizione emanati a suo tempo dal Comune di Caorle, si tratta di tre famiglie, due con figli e una composta da due anziani che, come tutti, sono costretti a restare a casa in questo periodo;
tuttavia, la loro casa, dopo 70 anni di abitazione, rischia ora di essere demolita a seguito della sentenza del TAR del Veneto; infatti, all'inizio del novecento un consistente nucleo di pescatori di Caorle vi si insediò in località Falconera, realizzando delle capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti «casoni»);
con il passare degli anni lo stato dei luoghi venne a modificarsi per effetto del progressivo ritiro del mare e lasciò emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente gli insediamenti abitativi assunsero maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni settanta) e furono destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione della località di Caorle;
il comune di Caorle ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria; tuttavia, il suolo risulta ancora demaniale e, per costruire gli edifici non erano stati richiesti licenze o permessi alle autorità competenti; la questione è di evidente rilievo sociale e rappresenta una vera disgrazia per le famiglie coinvolte, in un periodo di piena emergenza sanitaria da COVID-19;
occorre sospendere immediatamente l'ordinanza del TAR del Veneto e anche il procedimento penale in corso per la violazione del vincolo demaniale ed assegnare un termine maggiore del 15 aprile previsto dall'articolo 83 del presente decreto e di quello del 15 maggio previsto dal decreto-legge n. 23 del 2020, per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere la questione; il 23 ottobre 2019, è stata infatti presentata una proposta di legge (Fogliani AC 2205) recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle», assegnata alla VI Commissione Finanze;
nei giorni scorsi è diventata legge una proposta di legge che risolve una questione simile ma con diverse peculiarità per l'area demaniale di Chioggia: Legge 28 febbraio 2020, n. 17, recante «Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia» (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 17-03-2020),
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti di carattere legislativo per sospendere per tutto l'anno 2020 il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti amministrativi e penali, anche esecutivi, per violazioni delle norme edilizie, paesaggistiche e dei vincoli demaniali, relative all'area demaniale del comprensorio denominato «Falconera» nel Comune di Caorle, sia per contrastare, nell'immediato, l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia per poter dare al Parlamento il tempo necessario per risolvere una questione di evidente rilievo sociale come esposta nelle premesse.
9/2463/273. Fogliani, Andreuzza, Bazzaro, Vallotto.
La Camera,
premesso che:
la chiusura delle frontiere a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ha interrotto il flusso di diverse tonnellate di rifiuti dall'Italia verso i paesi stranieri che ordinariamente erano disponibili ad accettare tali materiali ai fini del recupero o dello smaltimento, incrementando oltre misura le quantità di rifiuti da stoccare e successivamente da recuperare o smaltire nell'ambito del nostro territorio;
peraltro, l'impostazione prevista dal Testo Unico Ambientale per i rifiuti urbani, che ruota attorno ai principi di autosufficienza e prossimità, in questo periodo di emergenza sanitaria e di blocco dei flussi dei rifiuti verso l'estero, non consente di assicurare la gestione dell'intera mole di rifiuti prodotti nel nostro Paese in ambito provinciale o regionale, anche in considerazione delle carenze di impianti di riferimento o di termovalorizzatori registrate in alcune regioni;
l'articolo 113-bis introdotto dal Senato nel testo del presente decreto-legge, che riprende parte di un emendamento presentato dal nostro gruppo, risolve temporaneamente per i gestori il sovraccarico irregolare dei rifiuti presso i depositi temporanei, ma non basta per permettere l'efficienza del servizio essenziale, importantissimo per la comunità;
la situazione difficile che si è creata mette le aziende nella condizione di rischiare sanzioni pesanti per motivi oggettivi che impediscono loro di rispettare al meglio la normativa ambientale, con gravi conseguenze per la salute pubblica in un periodo di piena emergenza sanitaria;
si crea la necessità di prevedere strumenti flessibili, in grado di fronteggiare questa situazione emergenziale fuori dal comune che sta mettendo a dura prova tutto il sistema di gestione dei rifiuti, prossimo al collasso. Si assiste infatti al moltiplicarsi dei rifiuti, sia dei rifiuti urbani indifferenziati, sia di quelli prodotti dagli operatori sanitari nello svolgimento della loro attività di cura e assistenza primaria, che di quelli prodotti dai soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, assimilati ex lege ai rifiuti sanitari;
la normativa vigente si presenta dunque inadeguata a far fronte alle esigenze connesse all'epidemiologia da COVID-19, occorre la possibilità per le Autorità d'ambito di redistribuire i flussi di rifiuti; per la Regione di autorizzare in deroga gli impianti; per i produttori di conferire i rifiuti anche al di fuori dell'Ambito di riferimento; per i gestori degli impianti di operare in deroga alle autorizzazioni esistenti e modalità semplificate per la gestione dei rifiuti da COVID avviati a termovalorizzazione o conferiti in discarica. La tempestività nella gestione dei rifiuti è fondamentale, se si vuole evitare ulteriormente il diffondersi della patologia;
è altresì necessario, al fine di assicurare continuità alle attività di gestione dei rifiuti, garantire agli operatori ecologici e gli addetti alla raccolta e alla separazione di rifiuti, la disponibilità dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) per garantire le condizioni igieniche primarie di sicurezza degli stessi lavoratori e di tutta la comunità. Gli operatori ecologici e gli addetti alla raccolta e alla separazione di rifiuti rientrano infatti tra le categorie di lavoratori maggiormente esposti a rischi sanitari. Questi rischi sono resi ancora più seri a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
inoltre, occorre introdurre misure flessibili per i registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, volte ad evitare l'applicazione di sanzioni alle imprese, oggettivamente impossibilitate a procedere con regolarità agli adempimenti amministrativi. L'attuale situazione di crisi e la chiusura degli uffici competenti alla vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti non consente la regolare vidimazione degli stessi;
soprattutto occorrono misure urgenti dirette a consentire alle aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità in campo ambientale, quali bonifiche, recupero di materia da rifiuto e produzione di energia elettrica da biomassa, di recuperare liquidità immediata e di «sopravvivere» alla fase emergenziale, garantendo la continuità di servizi essenziali. A seguito della mancata (o rimodulata) riscossione delle tariffe per i servizi di pubblica utilità (tra cui la TARI) da parte degli Enti locali appaltanti causata dall'emergenza in atto, c’è il concreto rischio di un blocco generalizzato delle attività delle imprese appaltatrici a causa della mancanza di liquidità;
risulta pertanto necessario assicurare il riconoscimento dei crediti maturati da parte delle imprese verso la PA attraverso l'apertura immediata di canali di prestito, a tasso zero, da parte degli istituti di credito a fronte della presentazione delle garanzie dei contratti in essere con le PA. In questo modo gli istituti di credito potrebbero garantire l'immediata erogazione del prestito, inclusa la possibilità di compensazione dei crediti certificati ed accumulati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per spese correnti e investimenti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le necessarie misure di flessibilità che possano garantire nel presente periodo di emergenza da COVID-19 e in quello di post emergenza, la continuità del servizio essenziale della gestione dei rifiuti urbani e di quelli speciali e sanitari, risolvendo le criticità evidenziate nelle premesse e garantendo, nel contempo, la tutela e la sicurezza dei lavoratori ecologici;
a valutare la possibilità di assumere misure urgenti dirette a consentire alle aziende che operano nel settore dei servizi di pubblica utilità in campo ambientale, quali bonifiche, recupero di materia da rifiuto e produzione di energia elettrica da biomassa, di recuperare liquidità immediata, per poter «sopravvivere» alla fase emergenziale e post emergenziale, attraverso il riconoscimento dei crediti da spese correnti e investimenti, maturati da parte delle imprese verso la Pubblica Amministrazione, per mezzo di un canale di prestito a tasso zero erogato dagli istituti di credito a fronte delle garanzie prodotte dalle stesse imprese sulla base dei contratti in essere con le amministrazioni.
9/2463/274. Gava, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
La Camera,
premesso che:
il sistema termale del nostro Paese conta 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che assicurano lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti;
le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica e una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale, pari a circa il 5 per cento; inoltre, nella maggioranza dei casi, gli stabilimenti termali costituiscono Punica risorsa economica ed occupazionale dei territori sui quali insistono;
a causa del blocco imposto per l'emergenza COVID-19, l'intero sistema termale italiano è stato duramente colpito e rischia la sopravvivenza;
occorre pertanto sostenere la ripresa delle attività termali, attivando con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore, così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione;
in particolare, occorre garantire alle aziende termali una «provvista» di immediata liquidità; una soluzione semplice e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica è quella di autorizzare le aziende sanitarie locali ad erogare immediatamente anticipazioni, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, recante riordino del settore termale;
inoltre, occorre prevedere anche per il settore termale la possibilità della cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, come già previsto per le strutture turistico-ricettive, anche tenendo conto del grande contributo che gli impianti termali assicurano al settore turistico,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno e tutela delle aziende termali attraverso:
a) la garanzia della liquidità delle imprese, prevedendo la possibilità di immediate anticipazioni da parte delle aziende sanitarie locali, sulla base del fatturato 2019, per prestazioni termali rese in regime di accreditamento, da recuperare negli esercizi successivi con modalità da definire negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;
b) la previsione della cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, come già previsto per le strutture turistico-ricettive, anche tenendo conto del grande contributo che gli impianti termali assicurano al settore turistico.
9/2463/275. Lucchini, Patassini.
La Camera,
premesso che:
nell'ambito della normativa emessa a tutela dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stata prevista, per i contribuenti la sospensione dei termini di versamento dei tributi e degli adempimenti e, per gli Enti impositori, la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle attività;
i contribuenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, che hanno colpito duramente il Centro Italia, hanno riscontrato molte difficoltà nelle procedure di adesione alle definizioni agevolate di cui al combinato disposto del decreto ministeriale lo settembre 2016 e l'articolo 48, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 (con le modifiche in seguito apportate dal decreto-legge n. 8 del 2017, e dal decreto-legge n. 50 del 2017, nonché dalla legge n. 145 del 2018), a causa del mancato raccordo tra le norme citate, soprattutto con riferimento alla sospensione dei termini dei versamenti tributari;
nei periodi oggetto di sospensione l'Agenzia delle Entrate, in base alle norme agevolative che si sono succedute dal 2016 ad oggi, non può notificare atti impositivi ai contribuenti, né ha l'obbligo di affidare o consegnare carichi all'Agente della Riscossione. Quest'ultima disposizione, nonostante la finalità di favore per le zone colpite dal sisma, non consente ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal lo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta rottamazione-ter, ex articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, né alla definizione agevolata cosiddetta «a saldo e stralcio» per i contribuenti che versano in gravi e comprovate difficoltà finanziarie ex articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
il decreto-legge n. 119 del 2018 ha, invece, previsto norme ad hoc per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 che hanno già presentato la prima definizione agevolata (decreto-legge n. 193 del 2016) o la seconda definizione agevolata (decreto-legge n. 148 del 2017), con richiesta accolta, per i quali l'importo da versare sarà automaticamente ripartito in 10 rate consecutive di pari importo spalmate su cinque anni. I contribuenti non dovranno effettuare nessun adempimento, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà ad inviare, entro il 30 giugno 2019, una nuova comunicazione, con gli importi da pagare con allegati i bollettini precompilati;
da quanto sopra illustrato emerge che mentre il Legislatore ha tenuto ben presente i termini di scadenza per i versamenti dei residenti nel cosiddetto «cratere», non ha tenuto conto che per effetto delle richiamate sospensioni dei termini delle attività gli Enti impositori non hanno proceduto all'iscrizione a ruolo e all'affidamento di carichi erariali nel corso dell'anno 2017 e presumibilmente anche negli ultimi mesi del 2016, precludendo, nei fatti, la possibilità ai sogg