XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 maggio 2020

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n.  1-00346 – Iniziative volte al superamento delle limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
    MoVimento 5 Stelle 59 minuti
    Lega – Salvini premier 42 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 37 minuti
    Partito Democratico 35 minuti
    Fratelli d'Italia 24 minuti
    Italia Viva 23 minuti
    Liberi e Uguali 19 minuti
    Misto: 21 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
        Alleanza di Centro
8 minuti
        Minoranze Linguistiche 4 minuti
        Centro Democratico-Radicali
        Italiani-+Europa
3 minuti
        MAIE-Movimento Associativo Italiani
        all'Estero
3 minuti
        Popolo Protagonista – Alternativa
        Popolare
3 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Ddl nn.  2117, 1067, 1226 e abb. – Sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie

Tempo complessivo: 14 ore e 30 minuti, di cui:
•  discussione sulle linee generali: 7 ore e 30 minuti;
•  seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti 1 ora
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 10 minuti 4 ore e 20 minuti
    MoVimento 5 Stelle 33 minuti 45 minuti
    Lega – Salvini premier 1 ora e 1 minuto 54 minuti
    Forza Italia – Berlusconi
    presidente
54 minuti 47 minuti
    Partito Democratico 31 minuti 28 minuti
    Fratelli d'Italia 39 minuti 31 minuti
    Italia Viva 30 minuti 18 minuti
    Liberi e Uguali 30 minuti 15 minuti
    Misto: 32 minuti 22 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI-CAM BIAMO!-Alleanza di Centro 14 minuti 9 minuti
        Minoranze Linguistiche 6 minuti 4 minuti
        Centro Democratico-Radicali
        Italiani-+Europa
4 minuti 3 minuti
        MAIE-Movimento Associativo
        Italiani all'Estero
4 minuti 3 minuti
        Popolo Protagonista –
        Alternativa Popolare
4 minuti 3 minuti

Ddl rat. nn.  2229, 1677, 1676, 2120

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 16 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
    MoVimento 5 Stelle 13 minuti
    Lega – Salvini premier 16 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 15 minuti
    Partito Democratico 9 minuti
    Fratelli d'Italia 10 minuti
    Italia Viva 6 minuti
    Liberi e Uguali 5 minuti
    Misto: 10 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
        Alleanza di Centro
2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        Centro Democratico-Radicali
        Italiani-+Europa
2 minuti
        MAIE-Movimento Associativo Italiani
        all'Estero
2 minuti
        Popolo Protagonista – Alternativa
        Popolare
2 minuti

Pdl rat. n.  2165 e abb. – Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 25 minuti
    MoVimento 5 Stelle 18 minuti
    Lega – Salvini premier 13 minuti
    Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti
    Partito Democratico 11 minuti
    Fratelli d'Italia 8 minuti
    Italia Viva 7 minuti
    Liberi e Uguali 6 minuti
    Misto: 10 minuti
        Noi Con l'Italia-USEI-CAMBIAMO!-
        Alleanza di Centro
2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti
        Centro Democratico-Radicali
        Italiani-+Europa
2 minuti
        MAIE-Movimento Associativo Italiani
        all'Estero
2 minuti
        Popolo Protagonista – Alternativa
        Popolare
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 maggio 2020.

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rizzo, Rosato, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rizzo, Rosato, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 5 maggio 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          LATINI ed altri: «Modifiche al comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, e alla legge 10 marzo 2000, n.  62, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per le scuole paritarie di carattere non commerciale, nonché istituzione di un fondo per le scuole paritarie e norme sulla destinazione volontaria di una quota del 10 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle medesime scuole» (2485);
          NOJA: «Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detrazione per carichi di famiglia relativi a figli il cui reddito sia costituito da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale volti all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità» (2486).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

          XII Commissione (Affari sociali):
      MULÈ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica» (2451) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

      Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con lettera in data 29 aprile 2020, ha trasmesso la relazione concernente le attività poste in essere per la realizzazione del sistema nazionale di contact tracing digitale.

      Questa relazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dall'Austria in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0031/I, concernente schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n.  1169/2011.

      Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni formulate dalla Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0031/I, concernente schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n.  1169/2011.

      Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il parere circostanziato emesso dalla Francia in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2020/0031/I, concernente schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) n.  1169/2011.

      Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 aprile 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2020/0251/I, ha attivato la predetta procedura relativa al progetto di regola tecnica concernente il regolamento d'uso del marchio di certificazione «Agriqualità – Prodotto da agricoltura integrata» di cui all'articolo 4-ter della legge della regione Toscana 15 aprile 1999, n.  25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata).

      Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 5 maggio 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità in considerazione della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 178 final/2), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 (310 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 5 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 maggio 2020.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate questioni amministrative e inerenti al personale e sull'istituzione di regole finanziarie per la Comunità dei trasporti COM(2020) 159 final;
          proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 COM(2020) 163 final;
          proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE) COM(2020) 183 final.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (A.C. 2447-A)

A.C. 2447-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

      Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.22, 1.23, 1.,24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30,1.33, 1.34, 1.54, 1.55, 1.56, 1.62, 1.80, 1.81, 1.91, 1.92, 1.93, 1.95, 4.4, 4.8 e 5.60 e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 4.03, 4.055, 5.050, e 5.051, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2447-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

      1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.
      2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
          a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
          b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
          c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
          d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
          e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
          f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
          g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
          h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
          i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
          l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
          m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
          n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
          o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
          p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
          q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
          r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
          s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
          t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
          u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
          v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
          z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
          aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
          bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
          cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
          dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute;
          ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
          ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
          gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
          hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

      3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.

Articolo 2.
(Attuazione delle misure di contenimento)

      1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630.
      2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.
      3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
      4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.  340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n.  241.
      5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Articolo 3.
(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

      1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
      2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.
      3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

Articolo 4.
(Sanzioni e controlli)

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
      2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
      3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18.
      4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
      5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
      6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
      7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
      8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.  507.
      9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Articolo 5.
(Disposizioni finali)

      1. Sono abrogati:
          a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
          b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  9.

      2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
      3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2447-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:
          al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26 del 1o febbraio 2020,»;
          al comma 2:
              alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  104, è consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora ciò sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purché siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»;
              alla lettera b), le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»;
              alla lettera d), la parola: «rientrano» è sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» è soppressa la virgola;
              alla lettera e), dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale,»;
              la lettera f) è soppressa;
              alla lettera g), dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»;
              alla lettera i), dopo la parola: «concerto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
              alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse;
              alla lettera m), le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;
              alla lettera o), la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «demandare» e le parole: «, la sospensione o la soppressione» sono sostituite dalle seguenti: «o la sospensione»;
              alla lettera p), dopo la parola: «artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «i corsi professionali e le attività formative svolte» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi professionali e delle attività formative svolti» e dopo le parole: «territoriali e locali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
              alla lettera t), dopo le parole: «sospensione delle procedure concorsuali e selettive» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,»;
              alla lettera u), dopo le parole: «al dettaglio» sono inserite le seguenti: «o all'ingrosso»;
              alla lettera aa), le parole: «limitazione allo svolgimento» sono sostituite dalle seguenti: «limitazione o sospensione»;
              alla lettera bb), le parole: «dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso»;
              la lettera cc) è sostituita dalla seguente:
              « cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no, nonché istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica»;
          al comma 3, dopo le parole: «del prefetto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

      All'articolo 2:
          al comma 1, terzo periodo, le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  32 dell'8 febbraio 2020»;
          al comma 3:
              al secondo periodo, le parole: «per come» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.  59 dell'8 marzo 2020, n.  62 del 9 marzo 2020, n.  64 dell'11 marzo 2020 e n.  76 del 22 marzo 2020, come»;
              al terzo periodo, dopo le parole: «Le altre misure» è soppressa la virgola.

      All'articolo 3:
          al comma 1, dopo le parole: «ulteriormente restrittive» sono inserite le seguenti: «rispetto a quelle attualmente vigenti»;
          al comma 2, dopo le parole: «in contrasto con le misure statali» sono inserite le seguenti: «e regionali».

      All'articolo 4:
          al comma 1:
              al primo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,»;
              al secondo periodo, le parole: «le sanzioni sono aumentate» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata»;
          al comma 3:
              il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.  689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285»;
              al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2,»;
          al comma 4, primo periodo, le parole: «violazioni ci cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «violazioni di cui al comma 2» e le parole: «l'autorità procedente» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo accertatore»;
          il comma 5 è sostituito dal seguente:
          « 5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima»;
          al comma 7, le parole: «Al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al primo comma»;
          al comma 9:
              al primo periodo, dopo le parole: «delle Forze di polizia» sono inserite le seguenti: «, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza»;
              dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro».

      All'articolo 5:
          il comma 3 è sostituito dal seguente:
          «3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

A.C. 2447-A – Proposte emendative

ART. 1.
(Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19)

      Al comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.
1. 83. Prisco.

      Al comma 1, sostituire le parole da: 31 luglio fino a: 1o febbraio con le seguenti: 25 maggio.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. A partire dal 25 maggio e fino al 31 luglio 2020 possono essere adottate, con decreto del Ministro della salute, ulteriori misure igienico-sanitarie sulla base dei criteri del distanziamento e della protezione individuale, essendo comunque garantito l'esercizio delle libertà personale, di circolazione, di soggiorno, di riunione e di manifestazione.
1. 51. Magi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in base alla variazione degli indicatori definiti dal Ministero della salute sull'attività di monitoraggio, di accertamento diagnostico e di tenuta dei servizi sanitari.
1. 84. Magi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intellettiva e sensoriale con le seguenti: intellettiva o sensoriale.
1. 57. Paolo Russo, Versace, Giannetta.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
          a-bis) obbligo anche per i minori di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
1. 58. Spena, Marrocco, Versace.

      Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 63. Iezzi, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2, lettera d), dopo le parole: infettiva diffusiva aggiungere le seguenti: o con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre.
1. 52. Nesci, Sportiello, D'Arrando, Mammì, Ianaro, Nappi, Lapia.

      Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, per le quali le regioni prevedono strategie terapeutiche domiciliari. A tal fine, i farmaci individuati con determina dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) del 17 marzo 2020 sono distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e per il tempo strettamente correlato al perdurare dell'emergenza determinata dall'epidemia da virus SARS-COV-2.
1. 25. Bellucci.

      Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: i farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge del 18 settembre 2001, n.  347, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 16 novembre 2001, n.  405, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il SSN con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2;
1. 95. Gemmato.

      Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza;
1. 27. Bellucci.

      Al comma 2, sopprimere la lettera g).
1. 64. Alessandro Pagano, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2, sopprimere la lettera h).
1. 65. Alessandro Pagano, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2, sostituire la lettera h), con le seguenti:
          h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;
          h-bis) sospensione e limitazione delle cerimonie religiose qualora non siano garantite condizioni di sicurezza nelle modalità di accesso e deflusso ai luoghi di culto, nel distanziamento e nell'uso di dispositivi di protezione individuale;
1. 59. Gelmini, Palmieri, Paolo Russo, Occhiuto, Calabria, Fiorini, Squeri, Aprea, Mugnai, Versace, Casciello, Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Brambilla, Cattaneo, Milanato, Carrara, Sarro, Rossello, Anna Lisa Baroni, Perego Di Cremnago, Cappellacci, Marin, Della Frera, Ripani, Maria Tripodi, Porchietto, Fasano, Sisto, D'Attis, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Orsini.

      Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:
          h) sospensione o limitazione delle cerimonie civili;
1. 60. Gelmini, Palmieri, Paolo Russo, Occhiuto, Calabria, Fiorini, Squeri, Aprea, Mugnai, Versace, Casciello, Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Brambilla, Cattaneo, Milanato, Carrara, Sarro, Rossello, Anna Lisa Baroni, Perego Di Cremnago, Cappellacci, Marin, Della Frera, Ripani, Maria Tripodi, Porchietto, Fasano, Sisto, D'Attis, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Orsini.

      Al comma 2 sostituire la lettera h) con la seguente:
          h) subordinazione delle cerimonie civili e delle cerimonie e dei riti religiosi all'adozione di modalità idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare del luogo di culto o del sito nel quale si tiene la cerimonia, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
1. 53. Meloni, Varchi, Bellucci, Gemmato, Alessandro Pagano, Caretta, Ciaburro.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
          h-bis) adozione di protocolli, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni religiose;
*1. 50. Ceccanti, Viscomi, Bonomo, Enrico Borghi, Pizzetti, Fassina, Bruno Bossio.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere, la seguente:
          h-bis) adozione di protocolli, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni religiose;
*1. 61. Occhiuto, Gelmini, Palmieri, Paolo Russo, Calabria, Fiorini, Squeri, Aprea, Mugnai, Versace, Casciello, Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Brambilla, Cattaneo, Milanato, Carrara, Sarro, Rossello, Anna Lisa Baroni, Perego Di Cremnago, Cappellacci, Marin, Della Frera, Ripani, Maria Tripodi, Porchietto, Fasano, Sisto, D'Attis, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Orsini.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere, la seguente:
          h-bis) adozione di protocolli, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie per consentire lo svolgimento delle funzioni religiose;
*1. 97. De Filippo.

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
      h-bis)
adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza.
* 1. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Ceccanti, Viscomi, Bonomo, Enrico Borghi, Pizzetti, Fassina, Bruno Bossio.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
      h-bis)
adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza.
* 1. 61.(Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Gelmini, Palmieri, Paolo Russo, Calabria, Fiorini, Squeri, Aprea, Mugnai, Versace, Casciello, Pentangelo, Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Brambilla, Cattaneo, Milanato, Carrara, Sarro, Rossello, Anna Lisa Baroni, Perego Di Cremnago, Cappellacci, Marin, Della Frera, Ripani, Maria Tripodi, Porchietto, Fasano, Sisto, D'Attis, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Orsini.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
      h-bis)
adozione di protocolli sanitari d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza.
* 1. 97.(Testo modificato nel corso della seduta) De Filippo.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;.
1. 68. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, garantendo comunque la possibilità di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
1. 67. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
1. 32. Varchi, Maschio.
(Approvato)

      Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere, la seguente:
          o-bis) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea.
1. 96. Spena.

      Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.
1. 22. Bellucci.

      Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 e successive modificazioni, pari ad euro 120 milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 euro a studente. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, garantisce l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.
1. 28. Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Mollicone.

      Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, garantisce l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.
1. 29. Lucaselli, Mollicone.

      Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni potenziano e garantiscono l'accesso al wifi pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli hotspot, anche attraverso l'adesione al progetto WiFi Italia del Ministero dello sviluppo economico.
1. 34. Ferro, Mollicone.

      Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla piena ripresa a regime della funzionalità dei servizi educativi e delle attività didattiche, in coordinamento con gli enti territoriali, anche attraverso accordi con strutture private, si provvede a implementare e garantire l'offerta sul territorio di attività didattico-ricreative in strutture chiuse e in aree aperte, a favore dell'infanzia e adolescenza per l'accoglienza in piena sicurezza dei minori e degli stessi operatori, nel rispetto del distanziamento sociale e secondo apposite linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministro della famiglia entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 62. Spena, Marrocco, Versace, Giannetta, Mugnai, Novelli, Bond, Bagnasco, Brambilla.

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.
1. 4. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci, Caretta, Ciaburro.

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui al decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159.
1. 5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci, Caretta, Ciaburro

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed esami», n.  102 del 28 dicembre 2018, dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del Decreto direttoriale n.  979 del 28 gennaio 2010.
1. 6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci.

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) in considerazione della sospensione delle procedure concorsuali di cui alla lettera t) e al fine di garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n.  40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso. Al reclutamento si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.  12, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al periodo precedente;
1. 91. Cirielli, Ferro.

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) in considerazione della sospensione delle procedure concorsuali di cui alla lettera t) e al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n.  98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto;
1. 92. Cirielli, Ferro, Ferri.

      Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:
          t-bis) in considerazione della sospensione delle procedure concorsuali di cui alla lettera t) e al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo;
1. 93. Cirielli, Ferro.

      Al comma 2, lettera u), dopo le parole: e di prima necessità aggiungere le seguenti:, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività,
1. 66. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2, lettera u), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono, in ogni caso, consentite tutte le attività di manutenzione del verde nei condomini, nonché la cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole. A tal fine, gli allegati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono aggiornati con i codici ATECO 81.30 e 47.76.10.
1. 35. Rampelli, Varchi.

      Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e della ristorazione con consegna a domicilio, nonché con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
1. 69. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Murelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: tra le attività consentite sono incluse quelle dei parrucchieri, centri estetici e dei servizi di cura degli animali da compagnia effettuati su appuntamento;
1. 71. Stefani, Locatelli, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cecchetti, Di Muro, Furgiuele, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Ribolla.

      Al comma 2, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: tra le attività consentite sono incluse quelle dei parrucchieri e centri estetici;
1. 72. Andreuzza, Murelli, Furgiuele, Stefani, Locatelli, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cecchetti, Di Muro, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Ribolla.

      Al comma 2, lettera z), aggiungere, in fine, le parole: tra le attività consentite sono incluse quelle relative ai servizi di cura degli animali da compagnia nella modalità «consegna animale-toelettatura-ritiro animale»;
1. 73. Cecchetti, Furgiuele, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 2 sostituire la lettera cc), con la seguente:
          cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA) hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e no nonché istituti penitenziari. È prevista la continuità degli incontri protetti genitori figli già autorizzati dal tribunale, per tutti i servizi residenziali, non residenziali e semi-residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, favorendo le condizioni che consentono le misure di distanziamento sociale, salvo i casi in cui si proceda per taluno dei delitti di cui alla legge n.  69 del 2019, ove sono da utilizzarsi in via esclusiva le modalità da remoto. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare strumenti di collegamento da remoto audio-video gli incontri sono sospesi. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio di quali siano gli enti che hanno sospeso gli incontri genitori-figli. È prevista la continuità dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica.
1. 70. Giannone, Boldrini, Gribaudo, Rizzo Nervo, Benedetti, Martinciglio, Ascari, Villani, Papiro, Frate, Pezzopane, Bonomo, Fitzgerald Nissoli, Serracchiani, Elisa Tripodi, Giordano, Casa, Aprile, Muroni, De Lorenzo, Suriano, Grande, Ehm, Sarli, D'Arrando, Carnevali, Emanuela Rossini, Bologna, Berlinghieri, Sportiello, Spadoni.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.
1. 23. Bellucci, Caretta, Ciaburro.

      Al comma 2, lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.
* 1. 70.(Testo modificato nel corso della seduta) Giannone, Boldrini, Gribaudo, Rizzo Nervo, Benedetti, Martinciglio, Ascari, Villani, Papiro, Frate, Pezzopane, Bonomo, Fitzgerald Nissoli, Serracchiani, Elisa Tripodi, Giordano, Casa, Aprile, Muroni, De Lorenzo, Suriano, Grande, Ehm, Sarli, D'Arrando, Carnevali, Emanuela Rossini, Bologna, Berlinghieri, Sportiello, Spadoni.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera cc) aggiungere, in fine, le seguenti parole: sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorità giudiziaria nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto.
* 1. 23.(Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Caretta, Ciaburro.
(Approvato)

      Al comma 2, lettera cc), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Comuni e Regioni individuano apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani.
1. 33. Varchi, Maschio.

      Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
          ee-bis) incentivazione e predisposizione di operazioni di sanificazione quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, delle strutture sanitarie, incluse le RSA, i luoghi pubblici e gli spazi urbani nonché le strutture private di pubblico accesso.
1. 7. Baldini.

      Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
          ee-bis) individuazione di misure volte ad agevolare la celerità dell'operatività del personale medico sanitario anche attraverso l'autorizzazione di aree di sosta straordinaria dei veicoli del personale medico-sanitario nelle aree urbane.
1. 8. Baldini.

      Al comma 2, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:
          ee-bis) previsione dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e di soluzioni idroalcoliche disinfettanti e altri dispositivi di protezione personale atti al contenimento della propagazione del COVID-19, al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini.
1. 9. Baldini.

      Al comma 2, lettera gg), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
1. 54. Varchi, Maschio, Mollicone.

      Al comma 2, lettera gg), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
1. 55. Varchi, Maschio, Mollicone.

      Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
          gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e l'effettuazione di tamponi e test di screening per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa dimora.
1. 16. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Giannetta.

      Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
          hh-bis) ferma restando l'autonomia delle regioni, obbligo di utilizzo in tutto il territorio nazionale, di mascherina ovvero di ogni altra protezione utile a coprire le principali vie aeree quali naso e bocca; tale protezione deve essere prevista se si transita in luoghi pubblici e in spazi fruibili e condivisi da più persone, al fine di limitare la diffusione del virus, dati gli innumerevoli casi di asintomatici.
1. 17. Frate.

      Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
          hh-bis) adozione di provvedimenti volti alla realizzazione, acquisto e installazione di dispositivi di tracciamento elettronici solo nel pieno rispetto delle norme sulla tutela della privacy, con particolare riferimento alla conservazione e gestione dei dati personali degli utenti, e solo in seguito all'espressione di un parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno esprimersi entro tre giorni dall'assegnazione.
1. 80. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
          hh-bis) al fine di favorire un maggior controllo della pandemia in atto e consentire ai lavoratori maggiormente impegnati nell'emergenza, di lavorare nella massima sicurezza sanitaria, esecuzione prioritaria dei tamponi e dei test diagnostici per SARS-CoV-2 ai lavoratori e al personale volontario direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel controllo del territorio, tra cui il personale sanitario e socio-sanitario, il personale delle Forze di polizia, Carabinieri, Forze armate e Vigili del fuoco;
1. 81. Novelli, Bagnasco, Giannetta, Bond, Mugnai, Brambilla.

      Al comma 2, dopo la lettera hh), aggiungere la seguente:
          hh-bis) previsione che sia consentito lo spostamento di soggetti proprietari di imbarcazioni per nautica da diporto al di fuori della regione di residenza o domicilio, per la manutenzione delle imbarcazioni;
1. 82. Colucci.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

      2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo di installare adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi, nelle seguenti aree:
          a) sportelli degli uffici relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione;
          b) banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

      2-quater. Al fine di agevolare l'installazione delle barriere nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari alla spesa sostenuta per l'installazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma.
1. 10. Baldini.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

      2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura ai sensi dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, mettono a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, al fine di garantire la loro disinfezione prima dell'accesso all'esercizio.
1. 12. Baldini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. È fatto obbligo a chiunque si rechi fuori dalla propria abitazione o da qualsiasi altro luogo, di indossare una mascherina filtrante di protezione respiratoria, o altro dispositivo atto a coprire naso e bocca per finalità protettive, e guanti chirurgici monouso. Con un provvedimento da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
1. 11. Baldini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e fornire assistenza alle vittime, presso le attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e presso le farmacie sono istituiti sistemi di allarme d'emergenza, che garantiscano il rispetto della riservatezza e la tutela dei dati sensibili degli utenti.
1. 26. Bellucci.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Sono, in ogni caso, consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o secondo le diverse modalità che il giudice riterrà opportuno adottare al fine di ridurre la necessità degli spostamenti.
1. 31. Varchi, Maschio.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.
1. 24. Bellucci.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle previste dalla lettera a), e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera p) del medesimo comma 2, Stato ed enti territoriali provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.
1. 15. Spena, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla, Giannetta.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n.  1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 30. Lucaselli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al fine di garantire il contenimento dei virus COVID-19 e assicurare massimi livelli di efficienza sanitaria e di prevenzione, per la produzione e l'acquisto di dispositivi medici di protezione individuale e di prodotti utili per la sanificazione, si applica l'imposta sul valore aggiunto con aliquota al 4 per cento.
1. 56. Cirielli, Ferro, Mollicone.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di misure di contenimento)

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, su tutto il territorio nazionale sono consentite, purché siano svolte individualmente e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, le seguenti attività:
          a) L'allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto tra le persone in condizioni di totale sicurezza;
          b) Attività di pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne, inclusi i laghi, e barre di foce, di pesca ricreativa in mare;
          c) Attività di pratica ed allenamento di tiro al volo nelle aree autorizzate;
          d) Attività di pratica ed allenamento di tiro in tutti i poligoni di tiro al chiuso ed all'aperto.
1. 050. Caretta, Ciaburro.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di misure di contenimento)

      1. Su tutto il territorio nazionale sono consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, purché nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, anche in materia di deposizioni igienico-sanitarie d'emergenza, le seguenti attività:
          a) sport di base ed attività motorie in genere all'interno di palestre, piscine, centri natatori ed impianti sportivi e centri sportivi nel rispetto esclusivo della distanza interpersonale di almeno 2 metri e comunque in condizioni di totale sicurezza e nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria;
          b) attività di ristorazione e bar, nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei predetti esercizi commerciali, nonché in proporzione alla dimensione dei fondi dove le attività sono esercitate;
          c) attività di ricezione ed ospitalità da parte delle strutture ricettive alberghiere nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei luoghi di esercizio delle stesse.
1. 054. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di ripartenza di sport di base e attività motorie in genere)

      1. Su tutto il territorio nazionale sono consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, purché siano svolte individualmente e nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, anche in materia di disposizioni igienico-sanitarie d'emergenza, tutte le attività di sport di base e motorie in genere all'interno di palestre piscine, centri natatori ed impianti sportivi e centri sportivi nel rispetto esclusivo della distanza interpersonale di almeno 2 metri e comunque in condizioni di totale sicurezza per le persone e nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria.
1. 055. Ciaburro, Caretta, Mollicone.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di ripartenza di attività di ristorazione e ricettive)

      1. Su tutto il territorio nazionale sono consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, purché siano svolte nel rispetto del distanziamento sociale e della normative vigente, anche in materia di disposizioni igienico-sanitarie d'emergenza, le seguenti attività:
          a) attività di ristorazione e bar, nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei predetti esercizi commerciali, nonché in proporzione alla dimensione dei fondi dove le attività sono esercitate;
          b) attività di ricezione ed ospitalità da parte delle strutture ricettive alberghiere nei limiti vigenti in materia di distanziamento sociale, da applicarsi in modo proporzionato alle vie di ingresso e di uscita dei luoghi di esercizio delle stesse.
1. 056. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di ripartenza di attività di ristorazione)

      1. Su tutto il territorio nazionale sono consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, purché siano svolte nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, anche in materia di disposizioni igienico-sanitarie d'emergenza, le attività di ristorazione e bar, nel rispetto di un mantenimento di un flusso di persone all'interno dell'esercizio commerciale proporzionato alla dimensione del fondo nonché delle sue vie di mirata e di uscita.
1. 057. Ciaburro, Caretta.

NON SEGNALATO

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di ripresa di attività di raccolta)

      1. In ragione delle necessità di approvvigionamento alimentare, su tutto il territorio nazionale sono consentite, purché siano svolte individualmente, limitatamente al territorio del Comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi.
1. 058. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di mobilità nei Comuni a bassa densità di popolazione)

      1. In deroga alla normativa vigente in materia di contenimento, è consentito lo spostamento individuale all'interno del Comune di residenza o di dimora nell'ambito dei Comuni con densità abitativa pari o inferiore a 10 abitanti per chilometro quadrato. È fatto salvo il divieto di formare assembramenti e l'obbligo di mantenimento della distanza sociale minima di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o persone non autosufficienti, in questo caso da accompagnarsi nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.
1. 059. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di mobilità nei Comuni a bassissima densità di popolazione)

      1. In deroga alla normativa vigente in materia di contenimento, è consentito lo spostamento individuale all'interno del Comune di residenza o di dimora nell'ambito di Comuni con densità abitativa pari o inferiore a 5 abitanti per chilometro quadrato. È fatto salvo il divieto di formare assembramenti e l'obbligo di mantenimento della distanza sociale minima di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o persone non autosufficienti, in questo caso da accompagnarsi nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.
1. 060. Ciaburro, Caretta.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Deroghe straordinarie in materia di accesso a parchi e giardini privati)

      1. In deroga alla normativa vigente in materia di contenimento e nell'ambito del proprio Comune di residenza o di dimora, è consentito per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa e comunque previo accordo con il proprietario, l'accesso di minori accompagnati da un genitore a parchi o giardini di privati cittadini di dimensioni tali da consentire lo svolgimento di attività fisica nel rispetto delle vigenti norme di distanziamento sociale.
1. 061. Ciaburro, Caretta.

ART. 2.
(Attuazione delle misure di contenimento)

      Sopprimerlo.
2. 54. Garavaglia, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro il giorno successivo alla loro adozione per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni dall'assegnazione.
2. 80. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato, Mollicone.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 51. Ceccanti, Enrico Borghi, Fassina, De Luca, Bruno Bossio, Navarra.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 52. Occhiuto, Bagnasco, Bond, Novelli, Giannetta, Mugnai, Versace, Brambilla.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
*2. 60. De Filippo.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi di decreto di cui al presente comma sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro il giorno successivo alla loro adozione per l'espressione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sette giorni dall'assegnazione.
2. 81. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 82. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità.
2. 1. Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di contratti di formazione medico specialistica)

      1. Il numero dei posti complessivamente disponibili per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali di riordino del 4 febbraio 2015, n.  68 e del 13 giugno 2017, n.  402, è fissato, annualmente, in un numero non inferiore a quello programmato per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
      2. All'esito della selezione, i posti che si dovessero rendere disponibili per qualunque motivo verranno conteggiati nella disponibilità dell'anno accademico successivo.
      3. Al fine di consentire ai laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano avuto la possibilità di accedere ad una scuola di specializzazione di poter concorrere per un contratto di formazione, i posti disponibili per i bandi di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 sono determinati in 15.000 per ciascun anno accademico.
2. 050. Gemmato.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale)

      Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di cui al presente comma sono sottoposti al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro tre giorni dall'assegnazione.
3. 80. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

      Al comma 3, sostituire le parole: in forza dei poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente con le seguenti: , i quali sono sottoposti al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro tre giorni dall'assegnazione.
3. 81. Lollobrigida, Meloni, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Sanzioni e controlli)

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 1.000.

      Conseguentemente:
          al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;
          dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale.
4. 52. Baldelli.

      Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 3.000 con le seguenti: euro 1.000.
4. 53. Baldelli.

      Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
4. 54. Baldelli.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27.
4. 100. La Commissione.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
*4. 4. Pella, Bagnasco, Giannetta.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
*4. 8. Cavandoli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: a cura di ciascuna Prefettura.
4. 6. Pella, Bagnasco, Giannetta.

      Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*4. 50. Carnevali.

      Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
*4. 51. D'Arrando, Mammì, Ianaro, Nappi, Lapia, Sportiello, Sarli.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Per gli spostamenti individuali consentiti non vi è l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.
4. 56. Gelmini, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al primo periodo, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate. Sono esentati dall'obbligo di cui al primo periodo, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla, Giannetta.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Gli introiti conseguenti alle sanzioni di cui al presente articolo, sono versati al Fondo sanitario nazionale.
4. 55. Baldelli, Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla, Giannetta.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

      1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario, socioassistenziale, socioeducativo, socio-occupazionale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:
          a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;
          b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;
          c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;
          d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;
          e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

      3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate agli ospedali ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. 03. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

      1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.
4. 05. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Linee guida per la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

      1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori e degli altri centri e servizi con analoghe finalità, comunque siano denominati a livello locale.
      2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono protocolli di sicurezza finalizzati ad assicurare la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli operatori e degli utenti dei centri e servizi di cui al medesimo comma 1. In particolare, le linee guida stabiliscono:
          a) i percorsi di formazione per gli operatori;
          b) i requisiti che gli spazi adibiti alle attività con i bambini e i ragazzi devono possedere;
          c) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione individuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;
          d) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;
          e) la dimensione massima dei gruppi;
          f) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

      3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida di cui al comma 1, la qualità dei servizi erogati e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro della salute, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva ridistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1.
      4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.  289.
4. 055. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei piani terapeutici)

      1. I piani terapeutici che includono la fornitura di protesi, ortesi, ausili e dispositivi necessari per la prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità, il potenziamento delle abilità nonché per la promozione dell'autonomia dell'assistito, in scadenza durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono prorogati per ulteriori novanta giorni. Le Regioni stabiliscono protocolli e procedure semplificate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici
4. 056. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 5.
(Disposizioni finali)

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le spese certificate effettuate nell'anno 2020 per l'acquisto di mascherine chirurgiche sono detraibili ed equiparate alle spese di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

      1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 60. Baldelli.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche urgenti al decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18)

      1. All'articolo 65, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3».
5. 050. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

      Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

      1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente:
      «4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle Amministrazioni comunali, per l'adempimento degli obblighi finanziari previsti dal comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n.  228, per l'anno 2020 è incrementata di 600 milioni di euro che i Comuni destineranno in via prioritaria al pagamento delle somme dovute ai sensi del citato comma 4-bis».
5. 051. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a promuovere, nel rispetto del principio dell'autonomia sportiva, un percorso condiviso relativo alle modalità di conclusione dei campionati di calcio – 3-01513

      ROSSI, LOTTI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, CIAMPI, DI GIORGI, ORFINI, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport. — Per sapere – premesso che:
          considerato l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Coronavirus (COVID-19), negli ultimi mesi il Governo ha varato diverse misure restrittive;
          l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, ha sospeso già dal 5 marzo 2020 gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, sospensione confermata dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 anche nell'avvio della «fase 2», che ha invece, all'articolo 1, comma 1, lettera g), consentito, dalla data del 4 maggio 2020, sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti, professionisti e non professionisti, di discipline sportive individuali;
          la circolare del Ministero dell'interno pubblicata il 2 maggio 2020, sulla base di una lettura sistematica delle varie disposizioni, ritiene sia comunque consentita, anche agli atleti, professionisti e non, di discipline non individuali l'avvio di sessioni di allenamento;
          sono già molte le regioni che hanno disposto l'apertura agli allenamenti individuali anche per tutti gli atleti di squadra. Tra le prime, la regione Emilia-Romagna, seguita anche dal Lazio, dalla Campania e dalla Sardegna;
          necessitano di adeguato chiarimento le modalità e le tempistiche di un'eventuale ripresa degli sport di squadra e la conclusione della stagione in corso dei campionati professionistici di calcio di serie A, B e di Lega Pro, nonché della Lega nazionale dilettanti;
          l'Uefa – si apprende dalle dichiarazioni del presidente Aleksander Ceferin – ribadendo la volontà di portare a termine tutti i campionati, avrebbe emesso le prime direttive in merito alle competizioni europee, stabilendo la data del 3 agosto 2020 quale termine ultimo per disputare le competizioni interrotte –:
          se il Ministro interrogato non intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di promuovere, nel rispetto del principio dell'autonomia sportiva, un percorso condiviso per affrontare la conclusione della stagione in corso dei campionati professionistici di calcio di serie A, B e di Lega Pro, nonché della Lega nazionale dilettanti, contemperando il valore assoluto della tutela della salute con la regolarità delle richiamate attività sportive e scongiurando ripercussioni negative sul sistema che potrebbero comprometterne la stessa sostenibilità. (3-01513)


Iniziative volte alla copertura dei posti degli insegnanti di sostegno – 3-01514

      TASSO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          la scuola pubblica italiana, attualmente, soffre per la mancanza di circa 80.000 titolari di cattedre di sostegno;
          questo si traduce in un danno grave, e duraturo nel tempo, per le alunne e gli alunni con disabilità;
          per il loro «progetto di vita», infatti, non possono essere garantiti il supporto di docenti specializzati, nel rispetto della legge n.  104 del 1992, il successo formativo e la continuità didattica, cioè l'evitare che cambino insegnante ogni anno o più volte nello stesso anno;
          nelle ultime settimane hanno conseguito la specializzazione 14.224 nuovi docenti di sostegno, già selezionati da tre prove concorsuali, con oltre l'80 per cento di bocciati;
          per le scuole secondarie di secondo grado, all'Università Bicocca di Milano hanno partecipato 1.892 candidati per 60 posti; a Perugia, 1.200 per 55 posti; alla Suor Orsola Benincasa di Napoli, 7.600 per 270 posti;
          i corsisti hanno affrontato un percorso formativo caratterizzato da numerosi esami « in itinere», tirocinio presso gli istituti scolastici, impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed esame finale;
          dei 14.224 vincitori, una parte era in possesso di laurea e 24 crediti formativi universitari relativi alle discipline antropo-psico-pedagogiche e alle metodologie e tecnologie didattiche; l'altra, minoritaria, compensava la mancanza dei citati 24 crediti formativi universitari con tre anni di servizio sul sostegno;
          una scelta di civiltà e una buona gestione della pubblica amministrazione vorrebbe che, dal 1o settembre 2020, i 14.224 neo-specializzati e quelli ancora presenti in graduatoria ad esaurimento o in graduatoria di merito, venissero immessi in ruolo su circa 20.000 delle 80.000 cattedre attualmente prive di titolare. Si tratta di appena il 25 per cento del fabbisogno di docenti di sostegno;
          invece, il concorso straordinario appena bandito richiede agli specializzati, già selezionati e formati per una didattica di qualità, tre anni di docenza. Di conseguenza, molti posti liberi previsti dal concorso straordinario non verranno assegnati per mancanza di aspiranti già specializzati in possesso delle tre annualità;
          si profila un grave spreco di fondi pubblici;
          risulta chiaro che il concorso ordinario, a causa della pandemia, sarà rinviato « sine die». Per non parlare dell'inadempienza del Ministero dell'istruzione, che non ha ancora ottemperato alla rimodulazione degli organici di diritto di sostegno, tuttora incentrati su dati bloccati al 2006, sancita da ben due sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio –:
          come si intendano recuperare i posti di sostegno che risulteranno non assegnati col concorso straordinario, data la mancanza di un apposito articolo nel bando pubblicato. (3-01514)


Chiarimenti e iniziative in merito allo svolgimento degli esami di Stato sia per i candidati interni che per i privatisti, nonché in merito alle criticità emerse con riguardo alla didattica a distanza, in particolare in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico – 3-01515

      SASSO, MOLINARI, BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, FOGLIANI, FURGIUELE, LATINI, PATELLI, RACCHELLA, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il caos regna intorno al settore della scuola;
          con un decreto-legge ad hoc varato dal Consiglio dei ministri ma non ancora convertito in legge, con gli annunci « stop&go» del Ministro interrogato circa le modalità degli esami di Stato (presenza forse; no tesina, ma argomento a piacere) e della ripresa delle lezioni a settembre 2020 (didattica mista con metà classe a scuola e metà collegata con telecamera da casa per tre giorni, con scambio di «posto» nei tre successivi), i maturandi e gli studenti tutti sono oltre misura disorientati;
          specificatamente con riguardo alla didattica mista, a seguito della pioggia di critiche, il Ministro interrogato ha ritrattato, precisando che è solo «una proposta, non sono decisioni già prese o imposte, sono elementi di dibattito»;
          particolarmente infelice e paradossale è poi la situazione dei candidati privatisti all'incerta maturità 2020, per i quali, al momento, si ipotizza che possano svolgere in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica, sostenendo l'esame di Stato conclusivo nel corso della sessione straordinaria, ovvero a settembre 2020 inoltrato, con ciò impedendo loro di scegliere liberamente la propria facoltà universitaria o partecipare a concorsi e test di ammissione, in quanto fuori tempo massimo;
          nonostante l'impegno e lo sforzo dei docenti nella didattica a distanza, purtroppo l'Istat fotografa un quadro nero sul divario digitale in Italia: ben il 33 per cento delle famiglie dei nostri alunni non ha personal computer o tablet, e quindi per loro nessuna didattica a distanza e diritto allo studio, benché il Ministro interrogato avesse dichiarato che «nessuno verrà lasciato indietro»;
          ancora oggi, tuttavia, a poco più di un mese dalla maturità e di tre mesi dal rientro scolastico, ci si ritrova alla sola fase degli annunci e delle dichiarazioni sui social o in conferenze stampa, ma non vi è nessuna circolare, nessuna ordinanza che dia puntuali indicazioni –:
          quali concrete e tempestive iniziative intenda adottare con riguardo alle criticità esposte in premessa, ovvero il divario digitale, le modalità di rientro a settembre 2020, le modalità degli esami di Stato sia per gli interni che per i privatisti, e se non ritenga opportuno procedere con atti di indirizzo di propria competenza, invece che tramite esternazioni pubbliche che ad avviso degli interroganti gettano ancor più nel caos e nella confusione sia gli studenti che le rispettive famiglie. (3-01515)


Chiarimenti in ordine allo svolgimento del prossimo esame di maturità e iniziative per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico – 3-01516

      CASA, VACCA, GALLO, ACUNZO, BELLA, CARBONARO, LATTANZIO, MARIANI, MELICCHIO, TESTAMENTO, TUZI, VALENTE e VILLANI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          l'emergenza COVID-19 ha compromesso profondamente il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza, purtuttavia il Ministero dell'istruzione si è immediatamente attivato per garantire, nonostante l'emergenza, l'attività didattica a distanza, che ha permesso la prosecuzione dei percorsi scolastici progettati, anche se con le dovute rimodulazioni;
          anche per quanto riguardo l'esame di maturità molte sono le inevitabili novità dettate dalla contingenza, prima fra tutte l'assenza delle prove scritte e un solo esame orale più lungo, in cui i ragazzi potranno esternare la loro preparazione sulle materie di esame;
          si attende l'ordinanza della Ministra interrogata che disciplinerà compiutamente tutto l'esame di Stato, ma già la Ministra interrogata ha preannunciato il diverso «peso» del percorso di studi con quello delle prove d'esame, diversamente da quanto accadeva in precedenza, che necessiterà di una tabella di riconversione dei crediti scolastici;
          l'esame sarà «tarato» su quello che i ragazzi effettivamente hanno svolto in classe e anche l'assetto della commissione è stato modificato, prevedendo la presenza degli insegnanti interni, con la sola presidenza esterna che garantirà la correttezza di tutta la procedura;
          invero, però, ancora moltissimi sono i dubbi e le perplessità manifestate soprattutto dagli studenti che necessitano di ulteriori e più precise informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame –:
          come il Ministro interrogato intenda disciplinare l'esame di maturità 2020, stante la necessità di rispondere alle molteplici istanze pervenute dal mondo della scuola e, in particolar modo, dagli studenti, illustrando, altresì, quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire la sicurezza di studenti e del personale scolastico. (3-01516)


Iniziative per un piano straordinario di assunzioni di insegnanti al fine di consentire la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica e di garantire il diritto all'istruzione – 3-01517

      FRATOIANNI e FORNARO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          grazie al lavoro dei docenti e all'impegno degli studenti, la scuola italiana ha saputo reagire alla crisi causata dal Coronavirus, ma non si può negare che la didattica a distanza, seppur utilissima nel breve periodo nella gestione dell'emergenza, nel lungo periodo faccia emergere ed amplifichi forti disuguaglianze, perché carica sul contesto familiare una serie di incombenze, facendo affidamento sulle possibilità dei genitori. È evidente che in questo momento restano indietro, se non del tutto escluse, le fasce più vulnerabili;
          se, infatti, il Governo si è mosso tempestivamente per rispondere alle ragioni di impossibilità materiale, stanziando 160 milioni di euro destinati all'acquisto di computer, tablet e connettività per bambini e ragazzi in difficoltà, ci sono ragioni legate al disagio sociale e familiare a cui è più difficile rispondere in questa fase;
          è necessario che a settembre 2020 tutti gli studenti, a partire dalle fasce dei più piccoli, possano rientrare in classe perché la scuola non è solo apprendimento, è soprattutto relazione. La possibilità che l'abbandono, la dispersione e la povertà educativa aumentino esponenzialmente è un rischio che non ci si può permettere;
          ora più che mai la scuola ha bisogno di investimenti, risorse, assunzioni. La scuola deve essere un tema centrale della ripartenza del Paese;
          da lunedì 4 maggio 2020 sono partiti i cantieri di edilizia scolastica per la messa in sicurezza delle aule: più di 2.000 su tutto il territorio nazionale, ma questo non basta. Per garantire il distanziamento bisognerà rivedere il rapporto numerico alunni-docenti, che, negli ultimi anni, è decisamente aumentato –:
          se il Ministro interrogato non ritenga necessario un piano straordinario di assunzioni degli insegnanti per permettere a tutti gli studenti di rientrare in classe, garantendo il diritto all'istruzione e nel contempo la sicurezza di tutti. (3-01517)


Iniziative di competenza in ordine agli stanziamenti a favore delle scuole paritarie e intendimenti in ordine alla ripresa delle attività scolastiche – 3-01518

      TOCCAFONDI, ANZALDI, OCCHIONERO, FREGOLENT e D'ALESSANDRO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          la legge n.  62 del 2000 istituisce il sistema di istruzione nazionale al quale contribuiscono le scuole statali e le scuole paritarie;
          indagini internazionali, tra le quali una dell'Ocse, confermano che ogni anno lo Stato spende per ogni studente che frequenta la scuola statale circa 6.700 euro, a fronte di un contributo per gli studenti delle paritarie di circa 500 euro;
          è innegabile la funzione sussidiaria e pubblica delle scuole paritarie in Italia, che contano 12 mila scuole, 900 mila allievi e 180 mila dipendenti, che va riconosciuta concretamente;
          le famiglie sono tenute a pagare per l'istruzione pubblica due volte: le tasse che sostengono le scuole statali e le rette per le scuole non statali;
          al fine di ottenere la parità scolastica, la legge n.  62 del 2000 richiede alla scuola la «non discriminazione», ma per anni si è perpetrata una disparità nei confronti degli studenti diversamente abili, costretti a pagare 2 volte: la retta e l'onere degli insegnanti di sostegno;
          dal 2015 il Governo Renzi ha previsto un fondo di 12 milioni di euro, diventati 24 milioni nel 2017 e 36 nel 2020, in favore delle scuole paritarie con ragazzi diversamente abili, quale contributo per gli insegnanti di sostegno, che attualmente copre solo circa il 25 per cento dei costi sostenuti;
          il Governo Renzi, inoltre, dal 2015 ha introdotto una parziale detrazione fiscale della retta, consistente in una cifra iniziale di circa 500 euro l'anno, progressivamente incrementata a 800 euro; nell'attuale situazione di emergenza da COVID-19 le scuole paritarie stanno attraversando una crisi, anche di natura finanziaria, dovuta all'aumento dei costi per fronteggiarla e ai problemi delle famiglie a continuare a sostenere il pagamento delle rette;
          se l'attuale crisi dovesse portare con il nuovo anno scolastico alla chiusura di parte delle paritarie, ciò avrebbe delle conseguenze molto gravi, sia sul piano occupazionale sia su quello del pluralismo dell'offerta didattica;
          inoltre, ciò porterebbe a riversare sul sistema statale un gran numero di studenti in un momento in cui si sta addirittura prospettando la divisione delle classi –:
          quali iniziative di competenza intenda adottare, anche di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di incrementare gli stanziamenti a favore delle scuole paritarie, di garantire il servizio rivolto alle famiglie e di scongiurare le conseguenze richiamate in premessa e, in tale contesto, quali siano gli intendimenti in ordine alla ripresa delle attività scolastiche sia delle scuole statali che paritarie. (3-01518)


Intendimenti in merito alla ripresa delle attività scolastiche, anche in considerazione delle criticità della didattica a distanza e del necessario sostegno alle famiglie – 3-01519

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, FRASSINETTI, BUCALO, MOLLICONE, ACQUAROLI, BALDINI, BELLUCCI, BIGNAMI, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, RAMPELLI, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
          destano enormi preoccupazioni le recenti dichiarazioni del Ministro interrogato in merito alle opzioni previste riguardo alla riapertura dell'anno scolastico e alla possibilità di ripartire, con classi miste, tra didattica a distanza e in classe;
          l'emergenza COVID-19 ha evidenziato le fragilità del sistema scolastico e al tempo stesso la necessità della centralità della scuola e l'importanza per le famiglie di essere adeguatamente supportate;
          con l'avvio della «fase 2» e la riapertura di gran parte delle aziende nulla è ancora cambiato per la scuola. Nella sostanza, nel settore centrale e trainante della società, la scuola, non succede nulla di rilevante rispetto alla «fase 1»;
          sono numerose le famiglie dove i genitori ritorneranno a lavoro, con il problema di seguire i figli nella «problematica didattica a distanza» che in questo periodo ha evidenziato diversi squilibri tecnologici, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra le classi sociali più povere e quelle più abbienti, con le inevitabili differenze nella possibilità di usufruire degli strumenti informatici imprescindibili in questa fase;
          ci sono pareri discordanti sulle diverse opzioni al vaglio e ancora si attende l'ordinanza sull'esame di Stato in cui verranno spiegate le modalità per la prova orale che si svolgerà il 17 giugno 2020;
          famiglie, studenti, docenti e dirigenti scolastici sono seriamente preoccupati per la gestione attuale della didattica a distanza, pressoché impossibile per i più piccoli e molto complessa per le scuole superiori. In tutto ciò non sono confortanti le diverse opzioni messe in campo e non supportate da informazioni chiare e uniformi;
          diverse le polemiche in merito all'ipotesi di ripartire a settembre 2020 con metà alunni a scuola e metà collegati da casa e con un'alternanza nella settimana dei ragazzi sui banchi di scuola. In questa difficile fase di ripartenza per le famiglie, sarebbe un aggravio di responsabilità ulteriore non avere delle linee guida nell'organizzazione scolastica. È di tutta evidenza che turnazione e didattica a distanza sono improponibili per il livello di povertà di tante famiglie e per la scarsa diffusione della banda larga ed è altrettanto evidente che la pianificazione necessaria per la ripresa a settembre 2020 in sicurezza va già programmata da ora –:
          quali misure urgenti intenda adottare per aiutare le famiglie e, soprattutto, le donne che devono lavorare e non possono assentarsi dal lavoro e in che modo intenda far fronte alla riapertura dell'anno scolastico a settembre 2020, vista l'improponibilità, a parere degli interroganti, dell'applicazione della didattica mista. (3-01519)


Chiarimenti in merito a vicende relative alla nomina del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel 2018, nonché in ordine alla recente sostituzione dei vertici del medesimo dipartimento – 3-01520

      ZANETTIN, COSTA, GELMINI, OCCHIUTO, BARTOLOZZI, CASSINELLI, CRISTINA, PITTALIS, SIRACUSANO, SISTO e ROSSELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
          nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» del 3 maggio 2020, è andato in onda un «botta e risposta» desolante tra il Ministro interrogato e il dottor Di Matteo, che, a parere degli interroganti, risulta evidentemente non consono agli incarichi che entrambi ricoprono;
          Di Matteo ha raccontato come nel 2018 Bonafede gli avesse chiesto di dirigere il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma l'offerta venne meno dopo la reazione di alcuni boss detenuti al 41-bis, che, intercettati, avevano espresso preoccupazione per la nomina. Bonafede ha immediatamente replicato dicendosi «esterrefatto», perché la circostanza che lui avrebbe cambiato decisione, dopo aver saputo dell'intercettazione, «non sta né in cielo, né in terra». Il Ministro interrogato ha aggiunto che l'incarico di capo degli affari penali, che Di Matteo ha poi rifiutato, «non era un ruolo minore, ma più di frontiera nella lotta alla mafia. Lo stesso incarico che ricoprì Giovanni Falcone»;
          le dichiarazioni del Ministro interrogato risultano, però, ad avviso degli interroganti particolarmente allarmanti ed ambigue: non solo ha testualmente dichiarato di poter disporre delle intercettazioni effettuate dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria (circostanza grave che andrebbe comunque chiarita), ma sembra non conoscere nemmeno l'organizzazione del suo Ministero. Il ruolo di Falcone al Ministero non esiste più: egli ricoprì, infatti, l'incarico di direttore generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, che corrisponde oggi ad un capo dipartimento, incarico apicale di fiducia del Ministro. La Direzione generale degli affari penali, incarico che il Ministro interrogato ha dichiarato di aver offerto a Di Matteo, in realtà oggi si chiama Direzione generale degli affari interni, ma non è incarico apicale, né tantomeno di frontiera nella lotta alla mafia. Tra l'altro, a quanto consta agli interroganti, all'epoca dei fatti quell'incarico non era neppure nella disponibilità del Ministro interrogato, in quanto non soggetto a spoil system, ed era occupato da un altro magistrato, che non si sarebbe potuto sostituire;
          è necessario, a questo punto, fornire al Paese e al Parlamento una versione più credibile di come siano andate davvero le cose –:
          se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti relativamente a quanto denunciato dal dottor Di Matteo, specificando se e quali interferenze si siano manifestate con riguardo alla nomina di capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nel 2018, e, comunque, quali valutazioni di opportunità politica abbiano suggerito di desistere dal suo iniziale intendimento di affidare l'incarico a Di Matteo e quali, invece, siano state le trattative e le interlocuzioni che ha avuto prima di nominare i nuovi vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei giorni scorsi. (3-01520)