XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 4 giugno 2020

COMUNICAZIONI
Comunicazioni del 4 giugno 2020.

Missioni valevoli nella seduta del 4 giugno 2020.

      Amitrano, Angiola, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dal Moro, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa antimeridiana della seduta nella giornata del 5 giugno 2020).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orlando, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta nella giornata del 5 giugno 2020).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta nella giornata del 5 giugno 2020).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa antimeridiana della seduta nella giornata del 6 giugno 2020).

      Azzolina, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Giachetti, Invernizzi, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Carlo Sibilia, Spadafora, Speranza, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MAMMÌ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei professionisti e degli operatori sanitari e sociosanitari vittime dell'epidemia di coronavirus» (2484) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Villani.

      La proposta di legge MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2497) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benigni, Colucci, Gagliardi, Germanà, Lupi, Pedrazzini, Sangregorio, Sgarbi, Silli, Sorte e Tondo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          III Commissione (Affari esteri):
      S. 1085. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 ottobre 2018» (approvato dal Senato) (2524) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X.
          IV Commissione (Difesa):
      PEREGO DI CREMNAGO ed altri: «Istituzione della qualifica di veterano» (2501) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e XII.
          XII Commissione (Affari sociali):
      S. 1795. – Senatori BERNINI ed altri: «Istituzione della Giornata dei camici bianchi» (approvata dalla 1a Commissione permanente del Senato) (2527) Parere delle Commissioni I e V.
          XIII Commissione (Agricoltura):
      CENNI e ANDREA ROMANO: «Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino» (2362) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

      Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere con lettera in data 1 giugno 2020, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n.  99 – la relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n.  253 del 2019 della Corte costituzionale.

      Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n.  3).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2020, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società GSE Trieste Srl, M23 Srl, SPH Srl e Al Shamal 3 LLC, relativa all'investimento di Al Shamal 3 LLC nella società M23 Srl e al trasferimento del ramo d'azienda relativo alla progettazione e costruzione di minisommergibili dalla società GSE Trieste Srl alla società M23 Srl.
      Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

      Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n.  936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 27 maggio 2020, concernente osservazioni e proposte sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (atto Camera n.  2500) (Doc. XXI, n.  9).

      Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  282).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANPAL Servizi Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  283).
      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 29 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Difesa Servizi Spa, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  284).
      Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate, per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  285).
      Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n.  145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc. XXV, n.  3).
      Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n.  145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1o gennaio 2019-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc. XXVI, n.  3).
      Questo documento è trasmesso alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o e 3 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
          relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2020/265 per quanto riguarda gli adeguamenti degli importi mobilitati a titolo dello strumento di flessibilità per il 2020 da utilizzare per misure in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, per l'adozione di misure immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea (COM(2020) 140 final) – alla V Commissione (Bilancio);
          relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n.  1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2020) 174 final) – alla V Commissione (Bilancio);
          relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessità di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 197 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione a causa della crisi della Covid-19 (COM(2020) 201 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 3 giugno 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2020) 224 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (COM(2020) 451 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 451 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 giugno 2020;
          Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 della Lituania e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 della Lituania (COM(2020) 515 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 della Polonia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2020 della Polonia (COM(2020) 521 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Relazioni della Commissione preparate a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riferite rispettivamente ai Paesi Bassi (COM(2020) 530 final), al Lussemburgo (COM(2020) 531 final), alla Germania (COM(2020) 532 final), all'Austria (COM(2020) 533 final), al Belgio (COM(2020) 534 final), alla Spagna (COM(2020) 536 final), al Portogallo (COM(2020) 537 final), alla Finlandia (COM(2020) 540 final), all'Irlanda (COM(2020) 541 final), alla Bulgaria (COM(2020) 542 final), alla Cechia (COM(2020) 543 final), alla Danimarca (COM(2020) 544 final), all'Estonia (COM(2020) 545 final), alla Grecia (COM(2020) 546 final), alla Croazia (COM(2020) 547 final), a Cipro (COM(2020) 548 final), alla Lituania (COM(2020) 551 final), all'Ungheria (COM(2020) 552 final), a Malta (COM(2020) 553 final), alla Polonia (COM(2020) 554 final), alla Slovenia (COM(2020) 555 final), alla Slovacchia (COM(2020) 556 final) e al Regno Unito (COM(2020) 557 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

      I seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già assegnati in data 3 giugno 2020 alle sottoindicate Commissioni, sono altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà:
          Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n.  1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020) 220 final), già assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19 (COM(2020) 223 final), già assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la creazione di uno strumento di sostegno alla solvibilità (COM(2020) 404 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n.  282/2014 («programma “UE per la salute”») (EU4Health) (COM(2020) 405 final), già assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (COM(2020) 407 final), già assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020) 408 final), già assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (COM(2020) 409 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell’Unione europea);
          Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2020) 447 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
          Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2020) 452 final), già assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
          Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020) 460 final), già assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (COM(2020) 461 final), già assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

      Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuno di tali progetti, dal 4 giugno 2020.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n.  146 del 1990, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2019.
      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 maggio 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, una segnalazione in merito alle criticità della disciplina d'emergenza di cui all'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (177).
      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 luglio 2020. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 19 giugno 2020.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali (178).
      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 luglio 2020.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 18 marzo 2020, a pagina 6, prima colonna, alla diciottesima e alla diciannovesima riga, le parole: «alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alla X Commissione (Attività produttive)».

COMUNICAZIONI
Comunicazioni del 5 giugno 2020.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 4 giugno 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa delle deputate:
          GADDA e MORETTO: «Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore» (2531).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge CASA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura della nomofobia» (1840) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

      La proposta di legge TROIANO ed altri: «Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n.  113, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti» (1846) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

      La proposta di legge COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, e altre disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'indennizzo del danno biologico conseguente a infortuni sul lavoro» (1895) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

      La proposta di legge COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n.  195, in materia di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (1919) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

      La proposta di legge ROMANIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2151) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

      La proposta di legge ROBERTO ROSSINI ed altri: «Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus» (2507) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rizzo.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1774 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22, RECANTE MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2525)

A.C. 2525 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la normativa scolastica degli ultimi decenni è stata soggetta ad una importante stratificazione legislativa, in particolare sul reclutamento e la stabilizzazione del personale che ad oggi non ha ancora trovato una soluzione adeguata in grado di rispondere in maniera soddisfacente alla grande domanda di docenti e di personale, necessaria per l'organizzazione e il funzionamento ottimale del sistema scolastico;
              tale necessità è stata maggiormente accentuata in seguito alla pandemia che ha reso tangibile la carenza del sopradetto personale, tenendo conto anche dell'esistenza di migliaia di ricorsi pendenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione, gli uffici scolastici regionali e gli ambiti territoriali;
              l'urgenza di porre ordine per le diverse tipologie di ricorrenti, dal personale docente al personale amministrativo tecnico e ausiliario, fino ai dirigenti scolastici, al fine di tutelare le esigenze di economicità detrazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi, non solo nei confronti dei concorsi già svolti, ma anche di quelli futuri che il Ministero si troverà a dover disporre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una Commissione di esperti che possa effettuare una puntuale ricognizione di tutti i contenziosi in atto al fine di semplificare le procedure atte a superarli e di garantirne per il futuro la validità e la sicurezza dei software utilizzati nella correzione delle prove, tali da evitare la nascita di futuri contenziosi dovuti al loro utilizzo.
9/2525/1. Fioramonti.


      La Camera,
          premesso che:
              Quota 100 è stata utilizzata da decine di migliaia di docenti lo scorso anno perché potessero accedere alla pensione in anticipo rispetto ai 67 anni di età anagrafica. Tra questi e quelli che sono arrivati naturalmente alla pensione, sono state registrate oltre 40.000 uscite nel 2019. Per l'anno 2020 i sindacati hanno annunciato circa 26.000 pensionamenti tra gli insegnanti e quasi 8.000 tra il personale ATA. In totale, una voragine di oltre 70.000 posti di lavoro da colmare;
              ogni anno i posti vacanti che il Miur ufficializza sono distribuiti in egual misura tra mobilità e immissioni in ruolo. Il 50 per cento dei posti, quindi, andrà ai trasferimenti mentre l'altro 50 per cento alle assunzioni; ciò che però si sta determinando in molte province italiane è la sostituzione da parte del Ministero di solo una parte dei posti vacanti;
              si moltiplicano le segnalazioni, tramite le rappresentanze sindacali, della contrazione delle cattedre in molte province italiane;
              per quanto riguarda la regione Toscana, la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale ha determinato la dotazione complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente che sarà assegnata alla Toscana per l'anno scolastico 2020/2021 confermando il taglio di 49 cattedre in provincia di Arezzo, 43 in provincia di Lucca, 41 cattedre in provincia di Pistoia, 35 a Firenze, 34 a Massa Carrara, 17 a Grosseto, per un totale regionale di ben 118 cattedre in meno rispetto alla dotazione dell'anno scolastico 2019/20;
          considerato che:
              la Ministra Azzolina ha più volte ribadito di voler inaugurare il prossimo anno scolastico, nel mese di settembre, con le lezioni tradizionali in classe. Quest'intenzione, però, si dovrà coniugare con la necessità di distanziamento sociale e imporrà di andare in controtendenza rispetto all'organizzazione scolastica che ha prevalso negli ultimi anni, di riduzione delle classi assegnate alle singole istituzioni scolastiche con conseguente accorpamento delle classi, diventate, in tal modo, affollate;
              la crisi attuale delle scuole paritarie potrebbe diventare una pesante difficoltà per lo Stato: gli studenti di tali istituti, una volta chiusi, si riverseranno nelle scuole pubbliche, con conseguente necessità per queste ultime di un maggior numero di classi e docenti;
              la contrazione dei posti in organico comporta un rischio concreto di incremento delle reggenze,

impegna il Governo

a rivalutare la riduzione programmata delle cattedre che è stata comunicata agli uffici scolastici regionali e che ha determinato il taglio in tante province italiane.
9/2525/2. Vizzini, Frate.


      La Camera,
          premesso che:
              Quota 100 è stata utilizzata da decine di migliaia di docenti lo scorso anno perché potessero accedere alla pensione in anticipo rispetto ai 67 anni di età anagrafica. Tra questi e quelli che sono arrivati naturalmente alla pensione, sono state registrate oltre 40.000 uscite nel 2019. Per l'anno 2020 i sindacati hanno annunciato circa 26.000 pensionamenti tra gli insegnanti e quasi 8.000 tra il personale ATA. In totale, una voragine di oltre 70.000 posti di lavoro da colmare;
              ogni anno i posti vacanti che il Miur ufficializza sono distribuiti in egual misura tra mobilità e immissioni in ruolo. Il 50 per cento dei posti, quindi, andrà ai trasferimenti mentre l'altro 50 per cento alle assunzioni; ciò che però si sta determinando in molte province italiane è la sostituzione da parte del Ministero di solo una parte dei posti vacanti;
              si moltiplicano le segnalazioni, tramite le rappresentanze sindacali, della contrazione delle cattedre in molte province italiane;
              per quanto riguarda la regione Toscana, la direzione generale dell'ufficio scolastico regionale ha determinato la dotazione complessiva dell'organico dell'autonomia del personale docente che sarà assegnata alla Toscana per l'anno scolastico 2020/2021 confermando il taglio di 49 cattedre in provincia di Arezzo, 43 in provincia di Lucca, 41 cattedre in provincia di Pistoia, 35 a Firenze, 34 a Massa Carrara, 17 a Grosseto, per un totale regionale di ben 118 cattedre in meno rispetto alla dotazione dell'anno scolastico 2019/20;
          considerato che:
              la Ministra Azzolina ha più volte ribadito di voler inaugurare il prossimo anno scolastico, nel mese di settembre, con le lezioni tradizionali in classe. Quest'intenzione, però, si dovrà coniugare con la necessità di distanziamento sociale e imporrà di andare in controtendenza rispetto all'organizzazione scolastica che ha prevalso negli ultimi anni, di riduzione delle classi assegnate alle singole istituzioni scolastiche con conseguente accorpamento delle classi, diventate, in tal modo, affollate;
              la crisi attuale delle scuole paritarie potrebbe diventare una pesante difficoltà per lo Stato: gli studenti di tali istituti, una volta chiusi, si riverseranno nelle scuole pubbliche, con conseguente necessità per queste ultime di un maggior numero di classi e docenti;
              la contrazione dei posti in organico comporta un rischio concreto di incremento delle reggenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare iniziative, in sede di adeguamento delle strutture di fatto, rispetto all'organico di diritto, volte a superare le eventuali criticità circa le assegnazioni delle cattedre comunicate agli uffici scolastici regionali.
9/2525/2.    (Testo modificato nel corso della seduta) Vizzini, Frate.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» si colloca tra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
              la chiusura delle scuole legata alla pandemia da COVID-19 ci ha reso consapevoli di come la scuola non ha solo il compito di realizzare l'obiettivo dell'apprendimento e della acquisizione di conoscenze, almeno in parte attuabili anche con la didattica a distanza, ma deve soddisfare le esigenze di socializzazione dei giovani e di inclusione dei più svantaggiati, accrescendo in ogni studente talenti e attitudini;
              la qualità delle interazioni tra insegnanti e studenti, così come quella degli approcci educativi, sono fattori cruciali per un apprendimento appropriato, in grado di formare menti aperte e responsabili;
              le conseguenze negative della chiusura temporanea della scuola sono legate all'impatto psicologico sulla salute dei bambini e degli adolescenti e soprattutto nei bambini con disabilità, con bisogni educativi speciali e/o economicamente svantaggiati;
              un recente articolo pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health ci invita a fare una riflessione, per ripensare al ruolo di formazione sociale della scuola e pensare a percorsi formativi per la promozione del benessere degli studenti con l'acquisizione e il mantenimento di stili di vita sani, per prendere consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio sia sul singolo che sulla salute collettiva, fino a interventi educativi per promuovere strategie anti-bullismo che possano anche facilitare il percorso scolastico e l'integrazione degli studenti più svantaggiati;
              un recente articolo sulla rivista Health Promotion Perspectives riporta specifiche raccomandazioni poste dalla Cattedra UNESCO e da SIMA (Società italiana di medicina ambientale) per garantire un ambiente salubre a scuola. Si evidenzia che una buona qualità dell'aria in aula abbia effetti positivi direttamente riscontrabili anche sul rendimento scolastico degli alunni mentre l'esposizione al particolato e agli altri inquinanti aero-dispersi impattino negativamente sullo sviluppo cognitivo dei bambini, come anche degli adulti. È stato dimostrato che i tassi di ventilazione in classe sono direttamente associati al rendimento scolastico degli studenti e che, migliorando la qualità dell'aria delle classi, si registrano progressi misurabili nei test di matematica e di lettura. Le scuole con i più bassi livelli di polveri ultrafini da traffico veicolare, particelle di carbonio e NO2, presentano indicatori dello sviluppo cognitivo come attenzione e capacità di memorizzazione significativamente migliori rispetto alle scuole con documentata scarsa qualità dell'aria e presenza di più alte concentrazioni di inquinanti;
              UNESCO, facendo seguito a un incontro che ha riunito i Ministri dell'educazione di vari Paesi, ha lanciato la « Global Education Coalition», volta a promuovere azioni coordinate e innovative per supportare gli studenti attraverso l'apprendimento a distanza, oltre che a guidare la fase di riapertura scolastica e garantire sostegno agli insegnanti, accompagnare le famiglie, far fronte alle sfide della connettività, sostenere gli studenti secondo principi di inclusione, equità e parità di genere;
              sostenere il benessere in ambito scolastico rappresenta la leva per una vera cultura della salute basata sulla conoscenza, in grado di influire sui comportamenti degli studenti e sulle loro famiglie e comunità, nella prospettiva di un futuro sostenibile,

impegna il Governo

a promuovere l'educazione alla salute e l'educazione ambientale integrandole nei curricula scolastici all'interno di materie scientifiche o affrontandole separatamente come materie extracurricolari.
9/2525/3. Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» si colloca tra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
              la chiusura delle scuole legata alla pandemia da COVID-19 ci ha reso consapevoli di come la scuola non ha solo il compito di realizzare l'obiettivo dell'apprendimento e della acquisizione di conoscenze, almeno in parte attuabili anche con la didattica a distanza, ma deve soddisfare le esigenze di socializzazione dei giovani e di inclusione dei più svantaggiati, accrescendo in ogni studente talenti e attitudini;
              la qualità delle interazioni tra insegnanti e studenti, così come quella degli approcci educativi, sono fattori cruciali per un apprendimento appropriato, in grado di formare menti aperte e responsabili;
              le conseguenze negative della chiusura temporanea della scuola sono legate all'impatto psicologico sulla salute dei bambini e degli adolescenti e soprattutto nei bambini con disabilità, con bisogni educativi speciali e/o economicamente svantaggiati;
              un recente articolo pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Public Health ci invita a fare una riflessione, per ripensare al ruolo di formazione sociale della scuola e pensare a percorsi formativi per la promozione del benessere degli studenti con l'acquisizione e il mantenimento di stili di vita sani, per prendere consapevolezza delle conseguenze dei comportamenti a rischio sia sul singolo che sulla salute collettiva, fino a interventi educativi per promuovere strategie anti-bullismo che possano anche facilitare il percorso scolastico e l'integrazione degli studenti più svantaggiati;
              un recente articolo sulla rivista Health Promotion Perspectives riporta specifiche raccomandazioni poste dalla Cattedra UNESCO e da SIMA (Società italiana di medicina ambientale) per garantire un ambiente salubre a scuola. Si evidenzia che una buona qualità dell'aria in aula abbia effetti positivi direttamente riscontrabili anche sul rendimento scolastico degli alunni mentre l'esposizione al particolato e agli altri inquinanti aero-dispersi impattino negativamente sullo sviluppo cognitivo dei bambini, come anche degli adulti. È stato dimostrato che i tassi di ventilazione in classe sono direttamente associati al rendimento scolastico degli studenti e che, migliorando la qualità dell'aria delle classi, si registrano progressi misurabili nei test di matematica e di lettura. Le scuole con i più bassi livelli di polveri ultrafini da traffico veicolare, particelle di carbonio e NO2, presentano indicatori dello sviluppo cognitivo come attenzione e capacità di memorizzazione significativamente migliori rispetto alle scuole con documentata scarsa qualità dell'aria e presenza di più alte concentrazioni di inquinanti;
              UNESCO, facendo seguito a un incontro che ha riunito i Ministri dell'educazione di vari Paesi, ha lanciato la « Global Education Coalition», volta a promuovere azioni coordinate e innovative per supportare gli studenti attraverso l'apprendimento a distanza, oltre che a guidare la fase di riapertura scolastica e garantire sostegno agli insegnanti, accompagnare le famiglie, far fronte alle sfide della connettività, sostenere gli studenti secondo principi di inclusione, equità e parità di genere;
              sostenere il benessere in ambito scolastico rappresenta la leva per una vera cultura della salute basata sulla conoscenza, in grado di influire sui comportamenti degli studenti e sulle loro famiglie e comunità, nella prospettiva di un futuro sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'educazione alla salute e l'educazione ambientale integrandole nei curricula scolastici all'interno di materie scientifiche o affrontandole separatamente come materie extracurricolari.
9/2525/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bologna, Rospi, Zennaro, Nitti.


      La Camera,
          premesso che:
              le professioni sanitarie e, tra queste quella dei medici veterinari, stanno dando un grande contributo nel contrasto all'epidemia da Sars-Cov-2, che ha trovato il nostro Paese, come del resto l'intero pianeta, impreparato;
              in questo contesto il Governo ha scelto di varare nuove norme e destinare ingenti risorse per la sanità e la salute dei cittadini italiani. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, ha consentito l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato;
              è stata avviata, in questi giorni, una petizione online dal titolo Laurea in medicina veterinaria abilitante sulla piattaforma Change.org, che contiene la proposta per il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario, affinché la laurea in medicina veterinaria, appartenente alla classe LM-42 delle lauree magistrali a ciclo unico, venga riconosciuta abilitante;
              in pochissimi giorni sono state raccolte oltre 4.500 firme di sostegno alla petizione e il numero dei sottoscrittori è in continuo aumento,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di tutte le iniziative, anche di carattere normativo, a partire dall'anno 2020, affinché la laurea in medicina veterinaria venga resa abilitante alla professione.
9/2525/4. Sarli.


      La Camera,
          premesso che:
              le professioni sanitarie e, tra queste quella dei medici veterinari, stanno dando un grande contributo nel contrasto all'epidemia da Sars-Cov-2, che ha trovato il nostro Paese, come del resto l'intero pianeta, impreparato;
              in questo contesto il Governo ha scelto di varare nuove norme e destinare ingenti risorse per la sanità e la salute dei cittadini italiani. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, ha consentito l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato;
              è stata avviata, in questi giorni, una petizione online dal titolo Laurea in medicina veterinaria abilitante sulla piattaforma Change.org, che contiene la proposta per il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario, affinché la laurea in medicina veterinaria, appartenente alla classe LM-42 delle lauree magistrali a ciclo unico, venga riconosciuta abilitante;
              in pochissimi giorni sono state raccolte oltre 4.500 firme di sostegno alla petizione e il numero dei sottoscrittori è in continuo aumento,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di tutte le iniziative, anche di carattere normativo, affinché la laurea in medicina veterinaria venga resa abilitante alla professione.
9/2525/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Sarli.


      La Camera,
          premesso che:
              del sistema della formazione italiana è parte integrante la formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64, che persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n.  107 del 2015 (articolo 2, secondo comma);
              all'articolo 3, primo comma, dello stesso decreto legislativo si precisa che il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in: a) scuole statali all'estero; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) lettorati;
              la gestione, il coordinamento e la vigilanza sul sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale sono affidate dall'articolo 13 del decreto n.  64 del 2017 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'istruzione che, a tale scopo, si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri;
              alla prova dei fatti, la divisione delle competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'istruzione nella formazione delle graduatorie del personale incluso nel contingente e la sua destinazione all'estero, in precedenza assegnate alla esclusiva responsabilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si è rivelata molto negativa dal punto di vista del rispetto dei tempi delle operazioni necessarie a garantire il regolare funzionamento delle strutture formative interessate;
              a metà del corrente anno scolastico, ad esempio, a prescindere dagli effetti della pandemia, solo una metà del personale destinato all'estero aveva raggiunto le sedi indicate e ci si trova oggi nella necessità di ricorrere alle graduatorie del 2013 per reperire docenti di alcuni insegnamenti da ricoprire presso istituti all'estero;
              il permanere di una situazione di questo genere rischia di diventare un serio disincentivo per le famiglie che optano per una formazione culturale e linguistica in italiano per i propri figli e un motivo di forte imbarazzo nei rapporti con le autorità scolastiche di diversi Paesi, soprattutto per i corsi inseriti negli istituti locali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di restituire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la completa gestione delle funzioni inerenti alla selezione e alla destinazione del personale all'estero, una soluzione auspicata dagli stessi funzionari dei ministeri interessati, ricomponendo per altro l'unità del contingente operativo destinato a tale funzione e considerando che l'operazione è di natura meramente organizzativa e non comporta oneri aggiuntivi.
9/2525/5. Schirò, La Marca.


      La Camera,
          premesso che:
              del sistema della formazione italiana è parte integrante la formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64, che persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n.  107 del 2015 (articolo 2, secondo comma);
              all'articolo 3, primo comma, dello stesso decreto legislativo si precisa che il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in: a) scuole statali all'estero; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) lettorati;
              la gestione, il coordinamento e la vigilanza sul sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale sono affidate dall'articolo 13 del decreto n.  64 del 2017 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'istruzione che, a tale scopo, si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri;
              alla prova dei fatti, la divisione delle competenze tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ministero dell'istruzione nella formazione delle graduatorie del personale incluso nel contingente e la sua destinazione all'estero, in precedenza assegnate alla esclusiva responsabilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si è rivelata molto negativa dal punto di vista del rispetto dei tempi delle operazioni necessarie a garantire il regolare funzionamento delle strutture formative interessate;
              a metà del corrente anno scolastico, ad esempio, a prescindere dagli effetti della pandemia, solo una metà del personale destinato all'estero aveva raggiunto le sedi indicate e ci si trova oggi nella necessità di ricorrere alle graduatorie del 2013 per reperire docenti di alcuni insegnamenti da ricoprire presso istituti all'estero;
              il permanere di una situazione di questo genere rischia di diventare un serio disincentivo per le famiglie che optano per una formazione culturale e linguistica in italiano per i propri figli e un motivo di forte imbarazzo nei rapporti con le autorità scolastiche di diversi Paesi, soprattutto per i corsi inseriti negli istituti locali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di restituire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la completa gestione del sistema della formazione italiana nel mondo, una soluzione auspicata dagli stessi funzionari dei ministeri interessati, ricomponendo per altro l'unità del contingente operativo destinato a tale funzione e considerando che l'operazione è di natura meramente organizzativa e non comporta oneri aggiuntivi.
9/2525/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Schirò, La Marca.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto (n.  18 del 2020) «Cura Italia», convertito con legge n.  27 del 2020, e il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, «Rilancio» contengono svariate misure di interesse per l'edilizia scolastica;
              in quest'ultimo provvedimento adottato dal Governo necessario a sostenere la ripresa del Paese dopo il fermo previsto dal piano delle misure di contenimento per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, all'articolo 222 sono contenute misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 che sono dirette a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Per questo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro;
              il comma 2 del citato articolo specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare negli edifici scolastici, con successivi interventi normativi, la presenza degli adeguati presidi e aree di sicurezza sanitaria di biocontenimento, autonomi rispetto alle aree di svolgimento delle attività didattiche ordinarie, da impiegare in eventuali casi di pericolo originati dalla propagazione di patologie virali.
9/2525/6. Grippa.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto (n.  18 del 2020) «Cura Italia», convertito con legge n.  27 del 2020, e il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, «Rilancio» contengono svariate misure di interesse per l'edilizia scolastica;
              in quest'ultimo provvedimento adottato dal Governo necessario a sostenere la ripresa del Paese dopo il fermo previsto dal piano delle misure di contenimento per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19, all'articolo 222 sono contenute misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 che sono dirette a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Per questo, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro;
              il comma 2 del citato articolo specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l'adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare negli edifici scolastici, con successivi interventi normativi, la presenza degli adeguati supporti di sicurezza sanitaria.
9/2525/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Grippa.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo, 4, comma 2, del provvedimento in esame si costituiscono le graduatorie provinciali come nuova modalità di assegnazione delle supplenze nelle istituzioni scolastiche;
              da anni Confindustria e Federchimica, lamentano difficoltà nel reperire diplomati e laureati in ambito scientifico e tecnologico, tra il 25 per cento e il 35 per cento in tutte le aree di produzione;
              si evidenzia in merito l'esistenza di diverse problematiche del nostro sistema scolastico e cioè che la chimica spesso non viene insegnata dai laureati in chimica e che le ore dedicate all'insegnamento della materia, anno dopo anno, sono state ridotte drasticamente, se non addirittura annullate totalmente;
              oggi la nostra società sfrutta a piene mani i risultati della ricerca in chimica e, avere un minimo di competenze in questa disciplina, aiuta il cittadino a vivere consapevolmente, a prendere decisioni sagge e a non cadere nella trappola delle fake news dilaganti in questo periodo di pandemia. L'attuale emergenza COVID-19 è la chiara dimostrazione di quanto la chimica pervada ogni momento della nostra vita: come è fatto questo virus, come si combatte ? Come abbiamo ottenuto disinfettanti per contrastare il coronavirus, farmaci antivirali, anticorpi monoclonali ?;
              è lecito chiedersi come possiamo valorizzare lo studio della chimica, disciplina che negli ultimi anni è stata bistrattata ed eliminata da alcuni istituti superiori. Abbiamo visto come quanto l'esperienza scientifica diretta in un laboratorio didattico possa aiutare i nostri studenti a diventare cittadini informati e consapevoli;
              molte sono le strategie volte a migliorare il sistema scolastico prima fra tutte potenziare le attività laboratoriali in tutti gli istituti tecnici e professionali delle superiori, perché le competenze che i nostri allievi dovranno acquisire alla fine del percorso di studi, si raggiungono principalmente con l'attività laboratoriale, purtroppo inesistenti negli indirizzi professionali. Proprio dagli istituti tecnici e professionali, sforniamo uno stuolo di periti che però in un laboratorio, previsto dalla normativa, non ci sono mai entrati o entrati poche volte perché i laboratori sono carenti per numero, non sono adeguatamente attrezzati o addirittura sono inesistenti;
              altra strategia può essere rinvenibile nell'assegnare l'insegnamento della chimica nei licei ai docenti abilitati nella cdc A34 e introdurre almeno un'ora di laboratorio, per ridare dignità alle competenze da certificare per i nostri allievi, che spesso restano solo certificate sulla carta e non spendibili nel mondo del lavoro. Nei licei, ancor più al liceo scientifico scienze applicate, delle 5 ore settimanali di scienze, disciplina insegnata dalla cdc A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), previste per ogni anno del triennio, non c’è nemmeno un'ora di laboratorio di chimica. Facciamo notare che l'insegnamento di scienze, attualmente affidato alla generica cdc A050 (che prevede quali titoli di accesso tutte le lauree del settore delle scienze), al liceo scientifico comprende più discipline diverse tra loro: scienza della terra, biologia e chimica. L'insegnamento di scienze al liceo andrebbe scisso nelle varie discipline, soprattutto al triennio del liceo scienze applicate e biomedico, dove il percorso di chimica diventa più complesso. Quindi l'insegnamento della chimica deve essere affidato ai docenti abilitati nella classe di concorso A34 chimica, classe di insegnamento che presuppone, quale titolo di accesso, la laurea di un corso universitario altamente specializzato per l'insegnamento della chimica supportato anche da attività di laboratorio di chimica;
              oltre a quanto sopra esposto, si ritiene necessario assegnare l'insegnamento della chimica negli istituti tecnici e professionali almeno in via prioritaria agli abilitati nella classe di concorso A034, ed eventualmente solo in fase residuale ad altre classi di concorso, per ragioni storiche, di qualità e di merito; attualmente nei tecnici possono insegnare scienze integrate chimica e laboratorio sia i docenti A50 (Scienze) che gli A034 (chimica). Ripristinare le ore di chimica negli istituti professionali laddove siano state dimezzate o eliminate dal piano di studi, poiché dopo la riforma dei professionali, le ore di chimica sono state ridotte del 50 per cento e in alcuni istituti completamente eliminate dopo l'applicazione della legge n.  107;
              infine, è necessario rendere efficace l'alternanza scuola-lavoro con una collaborazione attiva con le aziende del territorio in cui è ubicato l'istituto superiore, per completare la formazione tecnico-scientifica, spendibile dopo nel mondo del lavoro. Creiamo nei nostri istituti, indirizzi coerenti con il tessuto industriale e sociale del territorio,

impegna il Governo:

          valutare l'opportunità di potenziare le attività laboratoriali in tutti gli istituti tecnici e professionali delle superiori oltre che assegnare l'insegnamento della chimica nei licei ai docenti abilitati nella cdc A34 introducendo almeno un'ora di laboratorio mentre assegnare l'insegnamento della chimica negli istituti tecnici e professionali, almeno in via prioritaria, agli abilitati nella classe di concorso A034;
          valutare l'opportunità di implementare i PCTO con una collaborazione attiva con le aziende del territorio in cui è ubicato l'istituto superiore, per completare la formazione tecnico-scientifica, spendibile successivamente nel mondo del lavoro.
9/2525/7. Bella.


      La Camera,
          premesso che:
              al comma 8 dell'articolo 2 del provvedimento si prevede una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno. In particolare si dispone che, a decorrere dal V ciclo, avviato con decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n.  95, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, su posto di sostegno nel grado di istruzione cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte, senza sostenere il test preliminare;
              la figura dell'insegnante di sostegno specializzato nel sistema scolastico è stata introdotta con legge 4 agosto 1977, n.  517, col compito di individuare e definire modelli didattici finalizzati alla piena inclusione di alunni diversamente abili. Il suo compito è quello di svolgere attività di insegnamento nelle classi dove siano presenti uno o più soggetti con handicap certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.  104. L'insegnante di sostegno deve, quindi, essere figura chiave del sistema scolastico di un qualsiasi Paese che voglia definirsi civile e rispettoso dei diritti di ogni singolo alunno, in cui la diversità viene vista e considerata come una risorsa irrinunciabile;
              nonostante ciò, ogni anno scolastico si caratterizza puntualmente per l'assenza del personale docente di sostegno nelle classi con conseguenti disagi sia per gli alunni, bisognosi di una didattica specializzata, che per le famiglie, preoccupate dal non poter saper con certezza se e quale insegnante si occuperà del proprio figlio. Puntualmente, anche quest'anno, sono state segnalate molte disfunzioni tra le quali: mancanza o ritardo nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno, difficoltà nella redazione dei piani educativi individualizzati (Pei) insufficienti ore di sostegno didattico rispetto al Pei, composizione numerica delle classi superiori rispetto ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Tali carenze, quasi sempre, si protraggono per l'intero anno scolastico, ostacolando o addirittura negando la piena inclusione scolastica e il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
              la situazione sopra esposta è stata documentata anche da alcuni dati pubblicati il 24 settembre 2019 dal sito specializzato www.professionistiscuola.it sul quale è stato fatto un vero e proprio report sulle immissioni in ruolo sui posti di sostegno: su 14.593 posti in organico di diritto su sostegno solo 3.614 sono state le immissioni in ruolo, lasciando scoperti ben 10.979 posti che sommati ai 48.078 posti in deroga su sostegno arrivano complessivamente a essere 59.057 posti disponibili che andranno a supplenze anche a docenti di terza fascia non specializzati. In particolare nella scuola dell'infanzia risultano scoperti il 44,16 per cento dei posti disponibili, nella primaria il 72,82 per cento, nella scuola secondaria di I grado l'84,71 per cento e, infine, nella scuola secondaria di II grado il 68,7 per cento;
              su tutto il territorio nazionale, molte famiglie con ragazzi e bambini affetti da difficoltà psichiche o motorie continuano coraggiosamente ad affrontare le inadempienze e carenze che quotidianamente si presentano, disagi ai quali occorre porre urgentemente rimedio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, per le scuole di ogni ordine e grado e fino alla copertura dei posti vacanti e disponibili, la trasformazione in organico di diritto dei posti di sostegno attribuiti in organico di fatto a docenti in possesso di specifico titolo di specializzazione.
9/2525/8. Testamento.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante «misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» all'articolo 2 disciplina le modalità della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159;
              l'articolo 1 del predetto decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, prevede al comma 5, lettera a), che la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, che hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124; che detto requisito deve essere posseduto congiuntamente, tra l'altro, con quanto disciplinato dalla successiva lettera b), ovvero che la procedura è riservata a coloro che al contempo «hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;
              il medesimo comma prevede che «il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)»;
              la ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari;
              molti precari, per scelta vocazionale, hanno deciso di seguire il percorso didattico educativo di bambini che ritengono «speciali» ed hanno rinunciato a svolgere servizio sulla specifica classe di concorso, dedicandosi anche in assenza di specializzazione al servizio sul sostegno;
              ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia, il servizio prestato sul sostegno è riconosciuto come servizio prestato sulla classe di concorso dalla quale avviene la chiamata su posto di sostegno relativamente alle graduatorie di istituto ad incrocio;
              appare di tutta evidenza che il personale che ha svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, per la specificità del servizio prestato, ha svolto i programmi di tutte le discipline didattiche e possiede i requisiti per accedere all'insegnamento della classe di concorso per la quale chiede la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159;
              allo stato attuale il personale precario che ha svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno pur chiamato da una specifica classe di concorso e che non ha prestato almeno un anno di servizio in una classe di concorso non può partecipare alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, né per il posto comune sulla specifica classe di concorso da cui è stato chiamato a svolgere servizio e per la quale possiede i requisiti di accesso all'insegnamento, né alla procedura straordinaria per il posto su sostegno per la quale possiede i requisiti di servizio richiesti;
              tale condizione rappresenta un elemento di disparità di trattamento tra i docenti con servizio, ancorché il fattore discriminante interviene successivamente alla scelta effettuata e ciò potrebbe essere oggetto di speculazione per quanto concerne i ricorsi al bando e alla procedura, nonché generare una forma di disaffezione nei confronti del servizio su sostegno, facendo rinunciare all'accettazione delle proposte lavorative molti docenti che con abnegazione e sacrificio si sono dedicati, nel tempo, al servizio sul sostegno, con grave ricaduta sui soggetti interessati e sul buon andamento della didattica e delle dinamiche relazionali del contesto classe,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, che il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione sia considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, e quindi di far accedere alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, i soggetti, anche di ruolo che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124;
          in subordine a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, l'accesso in sovrannumero al V Ciclo TFA sostegno ai soggetti, anche di ruolo che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto di sostegno, almeno tre annualità di servizio nello stesso ordine e grado, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124.
9/2525/9. Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante «misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» all'articolo 2 disciplina le modalità della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159;
              l'articolo 1 del predetto decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, prevede al comma 5, lettera a), che la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, che hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124; che detto requisito deve essere posseduto congiuntamente, tra l'altro, con quanto disciplinato dalla successiva lettera b), ovvero che la procedura è riservata a coloro che al contempo «hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;
              il medesimo comma prevede che «il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)»;
              la ratio della norma è quella di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e di favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari;
              molti precari, per scelta vocazionale, hanno deciso di seguire il percorso didattico educativo di bambini che ritengono «speciali» ed hanno rinunciato a svolgere servizio sulla specifica classe di concorso, dedicandosi anche in assenza di specializzazione al servizio sul sostegno;
              ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia, il servizio prestato sul sostegno è riconosciuto come servizio prestato sulla classe di concorso dalla quale avviene la chiamata su posto di sostegno relativamente alle graduatorie di istituto ad incrocio;
              appare di tutta evidenza che il personale che ha svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124, per la specificità del servizio prestato, ha svolto i programmi di tutte le discipline didattiche e possiede i requisiti per accedere all'insegnamento della classe di concorso per la quale chiede la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159;
              allo stato attuale il personale precario che ha svolto almeno tre annualità di servizio sul sostegno pur chiamato da una specifica classe di concorso e che non ha prestato almeno un anno di servizio in una classe di concorso non può partecipare alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159, né per il posto comune sulla specifica classe di concorso da cui è stato chiamato a svolgere servizio e per la quale possiede i requisiti di accesso all'insegnamento, né alla procedura straordinaria per il posto su sostegno per la quale possiede i requisiti di servizio richiesti;
              tale condizione rappresenta un elemento di disparità di trattamento tra i docenti con servizio, ancorché il fattore discriminante interviene successivamente alla scelta effettuata e ciò potrebbe essere oggetto di speculazione per quanto concerne i ricorsi al bando e alla procedura, nonché generare una forma di disaffezione nei confronti del servizio su sostegno, facendo rinunciare all'accettazione delle proposte lavorative molti docenti che con abnegazione e sacrificio si sono dedicati, nel tempo, al servizio sul sostegno, con grave ricaduta sui soggetti interessati e sul buon andamento della didattica e delle dinamiche relazionali del contesto classe,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, l'adeguata valorizzazione del servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione;
          in subordine a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, l'accesso al V Ciclo TFA sostegno ai soggetti, anche di ruolo che tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto di sostegno, almeno tre annualità di servizio nello stesso ordine e grado, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.  124.
9/2525/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed è dedicato alla predisposizione – tra le altre – di misure per assicurare una regolare conclusione dell'anno scolastico – definendo le modalità di svolgimento degli esami per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e degli esami di Stato, nonché il passaggio al successivo anno – e per definire il profilo di avvio del prossimo anno scolastico;
              il decreto attiene fondamentalmente alla definizione di aspetti legati alla gestione tecnica e amministrativo-burocratica del mondo della scuola, lasciando fuori tutti gli aspetti legati alla dimensione prettamente educativa, psicologica e pedagogica delle studentesse e degli studenti che pure hanno fortemente risentito del repentino blocco delle attività e della prolungata chiusura;
              solo pochi giorni fa il Comitato tecnico-scientifico ha reso pubbliche le Linee Guida per la ripresa dell'attività scolastica per il prossimo settembre, evidenziando che le indicazioni fornite risultano di carattere generale «per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche»;
              le Linee Guida contengono disposizioni relative al distanziamento fisico, alle misure di igiene e prevenzione, alla gestione dei tempi e degli spazi a mensa, allo scaglionamento degli ingressi ed alla riorganizzazione di orari e spazi, evidenziando che ciascuna realtà scolastica procederà ad un ripensamento dei propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con l'obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza;
              anche in questo caso rileva la completa assenza di un seppur minimo riferimento a strategie educative, a proposte per facilitare il riadattamento ed un reinserimento – soprattutto per le bambine ed i bambini più piccoli – ad una visione di natura pedagogica, e legata a tutta la sfera della dimensione emotiva, personale e formativa delle studentesse e degli studenti, nonché una debita attenzione ai soggetti più fragili (come nel caso della previsione di un accomodamento ragionevole per la disabilità),

impegna il Governo

a definire entro e non oltre la data del 30 giugno 2020 – onde lasciare adeguato tempo per la loro implementazione – di Linee Guida ministeriali di natura pedagogica destinate a guidare la ripresa del prossimo anno scolastico, al fine di sostenere adeguatamente il reinserimento delle studentesse e degli studenti nella routine scolastica e aiutarli nel superamento della dimensione traumatica provocata dalla prolungata chiusura; tali Linee Guida si affiancano e completano quelle tecniche e sanitarie già definite.
9/2525/10. Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed è dedicato alla predisposizione – tra le altre – di misure per assicurare una regolare conclusione dell'anno scolastico – definendo le modalità di svolgimento degli esami per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e degli esami di Stato, nonché il passaggio al successivo anno – e per definire il profilo di avvio del prossimo anno scolastico;
              il decreto attiene fondamentalmente alla definizione di aspetti legati alla gestione tecnica e amministrativo-burocratica del mondo della scuola, lasciando fuori tutti gli aspetti legati alla dimensione prettamente educativa, psicologica e pedagogica delle studentesse e degli studenti che pure hanno fortemente risentito del repentino blocco delle attività e della prolungata chiusura;
              solo pochi giorni fa il Comitato tecnico scientifico ha reso pubbliche le Linee Guida per la ripresa dell'attività scolastica per il prossimo settembre, evidenziando che le indicazioni fornite risultano di carattere generale «per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche»;
              le Linee Guida contengono disposizioni relative al distanziamento fisico, alle misure di igiene e prevenzione, alla gestione dei tempi e degli spazi a mensa, allo scaglionamento degli ingressi ed alla riorganizzazione di orari e spazi, evidenziando che ciascuna realtà scolastica procederà ad un ripensamento dei propri spazi in rapporto al numero di alunni e alla consistenza del personale con l'obiettivo di garantire quanto più possibile la didattica in presenza;
              anche in questo caso rileva la completa assenza di un seppur minimo riferimento a strategie educative, a proposte per facilitare il riadattamento ed un reinserimento – soprattutto per le bambine ed i bambini più piccoli – ad una visione di natura pedagogica, e legata a tutta la sfera della dimensione emotiva, personale e formativa delle studentesse e degli studenti, nonché una debita attenzione ai soggetti più fragili (come nel caso della previsione di un accomodamento ragionevole per la disabilità),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire entro e non oltre la data del 30 giugno 2020 – onde lasciare adeguato tempo per la loro implementazione – di Linee Guida ministeriali di natura pedagogica destinate a guidare la ripresa del prossimo anno scolastico, al fine di sostenere adeguatamente il reinserimento delle studentesse e degli studenti nella routine scolastica e aiutarli nel superamento della dimensione traumatica provocata dalla prolungata chiusura; tali Linee Guida si affiancano e completano quelle tecniche e sanitarie già definite.
9/2525/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che:
              il periodo di emergenza nazionale causa COVID-19 e la relativa sospensione delle attività universitarie in presenza e dei servizi corollari alle stesse, così come disposta dal Governo, rendono problematico il normale percorso di studio e a volte il sostentamento degli studenti universitari, specie quelli più in difficoltà per motivi economici, sociali o meramente territoriali, comportando situazioni a rischio per la tutela nazionale dell'alta formazione e del diritto allo studio;
              un cospicuo numero di studenti universitari percettori di borsa di studio rischia di non poter ottemperare alla data del 10 agosto quale scadenza per l'ottenimento dei crediti formativi universitari rientranti nei criteri di merito per il mantenimento della borsa e l'accesso alla No Tax Area. Il che condurrebbe a un aggravio delle criticità emergenziali, rischiando anche di far perdere ad essi l'alloggio presso le residenze universitarie oltre alla borsa stessa e i servizi connessi;
              molti studenti, percettori di borsa di studio e non, stanno affrontando difficoltà economiche derivanti dalla crisi che vanno a sommarsi con la necessità di dover pagare un canone di locazione, spesso elevato, per abitazioni in cui non possono vivere o in cui devono rimanere pur con la sospensione della didattica per varie ragioni, non ultima il senso di responsabilità di non diffondere il contagio. A questo si sommi chi, da studente lavoratore, in questo periodo non è in grado di mantenersi pienamente ed è comunque soggetto a pagare l'affitto per non perdere gli studi e lo stesso lavoro interrottosi a causa dell'emergenza;
              la sospensione delle attività didattiche comporta a livello universitario una serie di differimenti riguardanti le lezioni, le sessioni d'esame e di laurea, compensate in buona parte dalla modalità online, ma genera soprattutto disagi inevitabili nei servizi corollari (laboratori, biblioteche, tirocini, mense, spazi comune eccetera), i quali andranno ad incidere sia sulla situazione economica delle famiglie più in difficoltà sia sulla volontà dei giovani stessi di intraprendere o proseguire un percorso di studio, rischiando di generare un calo di immatricolazioni post-emergenza di portata preoccupante;
              l'autonomia delle singole università e le differenze locali, dovute alla competenza prevalentemente regionale in termini di diritto allo studio, complicano il quadro in vista di una risposta unitaria a una situazione emergenziale nazionale, rischiando di comportare discriminazioni tra gli studenti di un ateneo o di una regione rispetto ad altri,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile un intervento normativo che, fermo restando il possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, permetta agli studenti percettori di borsa di studio che ne facciano richiesta causa emergenza COVID-19 di derogare del tutto al criterio di merito dei CFU da ottenere al 10 agosto 2020 al fine del mantenimento della borsa di studio e dell'accesso alla No Tax Area;
          a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile un intervento normativo a sostegno degli studenti universitari che rientrino nella categoria dei fuori sede, garantendo un supporto economico al canone di locazione dovuto all'affitto contrattualizzato. Nei caso delle residenze studentesche gestite dagli enti allo studio regionali questo sarebbe da tradursi in uno sgravio per i mesi di blocco emergenziale e, per i percettori di borsa, in una restituzione della quota borsa trattenuta in servizi abitativi e di ristorazione;
          a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile un intervento normativo che innalzi, per tutto il territorio nazionale, la soglia della No Tax Area a 23.000 di ISEE, prevedendo inoltre un abbassamento della tassazione tra i 23.000 e i 30.000 di ISEE, così da tutelare i nuclei familiari più deboli in termini economici e contrastare un probabile calo delle immatricolazioni universitarie a seguito di questa emergenza socio-sanitaria.
9/2525/11. Iovino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione si prefigge, in particolare al capo VIII «Misure in materia di istruzione», di: incrementare a trentaduemila i posti banditi posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159; disporre misure per la sicurezza e la protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 ; disporre provvedimenti in materia di edilizia scolastica; introdurre misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni, nonché misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica; istituire un fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione;
              sussiste una grave problematica occupazionale, legata ad almeno 3.250 lavoratori delle imprese degli appalti di pulizia delle scuole che sono in procinto di essere licenziati. Si rileva che, da parte lavoratori che ritengono di essere in possesso dei requisiti richiesti, sulla base della collocazione geografica e delle disposizioni ministeriali, sono state formulate 12.977 domande di assunzione. Domande a cui fa seguito, in generale, l'assunzione di 7.096 lavoratori con contratto a tempo pieno e di 5.710 lavoratori con contratto a tempo parziale. È sorta, dunque, l'esigenza di monitorare il numero esatto ed il possesso dei requisiti di tutti i lavoratori impiegati negli appalti di pulizia delle scuole. Inoltre, nell'ambito del lotto 6 della Campania, ancora nessuna soluzione è stata trovata per assicurare la corresponsione degli stipendi ai lavoratori delle imprese Manitalidea e Consorzio Manital, da mesi non retribuiti,

impegna il Governo

a intervenire, nei rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di: attuare il controllo puntuale e la verifica del numero dei lavoratori impiegati nell'ambito della pulizia degli istituti scolastici, nonché dei requisiti richiesti per l'assunzione sulla base della collocazione geografica e delle disposizioni ministeriali; valutare la possibilità di trasformare una parte dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, attraverso la mobilità e lo spostamento di lavoratori per provincia o regione, per un massimo di 1.312 posti attualmente non impiegati, garantendo altresì quanto previsto nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2525/12. Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in questione si prefigge, in particolare al capo VIII «Misure in materia di istruzione», di: incrementare a trentaduemila i posti banditi posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159; disporre misure per la sicurezza e la protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 ; disporre provvedimenti in materia di edilizia scolastica; introdurre misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni, nonché misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica; istituire un fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione;
              sussiste una grave problematica occupazionale, legata ad almeno 3.250 lavoratori delle imprese degli appalti di pulizia delle scuole che sono in procinto di essere licenziati. Si rileva che, da parte lavoratori che ritengono di essere in possesso dei requisiti richiesti, sulla base della collocazione geografica e delle disposizioni ministeriali, sono state formulate 12.977 domande di assunzione. Domande a cui fa seguito, in generale, l'assunzione di 7.096 lavoratori con contratto a tempo pieno e di 5.710 lavoratori con contratto a tempo parziale. È sorta, dunque, l'esigenza di monitorare il numero esatto ed il possesso dei requisiti di tutti i lavoratori impiegati negli appalti di pulizia delle scuole. Inoltre, nell'ambito del lotto 6 della Campania, ancora nessuna soluzione è stata trovata per assicurare la corresponsione degli stipendi ai lavoratori delle imprese Manitalidea e Consorzio Manital, da mesi non retribuiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, al fine di: attuare il controllo puntuale e la verifica del numero dei lavoratori impiegati nell'ambito della pulizia degli istituti scolastici, nonché dei requisiti richiesti per l'assunzione sulla base della collocazione geografica e delle disposizioni ministeriali; valutare la possibilità di trasformare una parte dei contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno, attraverso la mobilità e lo spostamento di lavoratori per provincia o regione, per un massimo di 1.312 posti attualmente non impiegati, garantendo altresì quanto previsto nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2525/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              si sono rivelate diverse incongruenze in merito ai titoli di studio di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.  19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, come modificato dal decreto ministeriale n.  259 del 2017;
              una mancata e più attuale regolarizzazione dei titoli d'accesso, in base anche alle nuove facoltà attivate dai vari atenei, causerà problemi nella partecipazione ai concorsi già banditi e a quelli futuri, nella costituzione dei nuovi organici, nella mobilità dei docenti di ruolo, nell'aggiornamento delle graduatorie di istituto;
              i possessori del titolo di laurea in Medicina veterinaria possono accedere alla sola classe di concorso «Zootecnica e scienza della produzione animale», codice A-52, insieme ai possessori di ulteriori sette titoli di laurea: Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, Agricoltura tropicale e subtropicale, Scienze agrarie, nonché Scienze forestali. Il percorso di studi dei medici veterinari è complesso e variegato, con conoscenze che spaziano dall'anatomia animale, biologia genetica, chimica e biochimica alla clinica, patologia medica e farmacologia, all'ispezione ed igiene degli alimenti, alla microbiologia, malattie infettive e parassitarie ed epidemiologia ed all'alimentazione animale e zootecnia;
              la recente emergenza COVID-19 ha accelerato la tendenza internazionale a considerare la salute come unica « One Health», in una stretta collaborazione della medicina veterinaria e medicina umana nella prevenzione e contenimento delle malattie e zoonosi; il medico veterinario avrebbe quindi un ruolo di spicco nell'educazione del discente anche nell'ambito dell'igiene, della prevenzione dalle malattie e zoonosi infettive e parassitarie. Tuttavia, per i medici veterinari è possibile insegnare solo in tre categorie di istituti (i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l'agricoltura) mentre sarebbe possibile ampliare le classi di concorso ad altre come, a titolo d'esempio, la A015 Discipline Sanitarie o la A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche;
              il decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016 ha disposto l'inserimento di 11 nuove classi di concorso, tra cui la A65, ovvero Teoria e tecnica della comunicazione. Prima dell'istituzione della A65 come classe di concorso autonoma, Teoria e tecnica della comunicazione era in carico ai titolari della classe di concorso A18, che tuttora mantengono molte (delle poche) cattedre a disposizione per l'insegnamento della materia. I titolari della A65, contrariamente a quanto suggerisce la denominazione della classe di concorso, possono insegnare esclusivamente la materia Teoria della comunicazione e non la materia Tecniche di comunicazione. Una contraddizione in termini, che vincola la cattedra ai soli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione (secondo biennio). Ancora: Tecniche di comunicazione, presente negli istituti professionali settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione «Accoglienza turistica» (secondo anno del secondo biennio e quinto anno) e negli istituti professionali settore Servizi commerciali (secondo biennio e quinto anno), risulta assegnata ai docenti titolari della classe di concorso A18. Il titolare della classe di concorso A18, filosofia e scienze umane, ha titolo di accesso in opzione; l'opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1o settembre 2010 alla data dello stesso provvedimento per almeno un intero anno scolastico. I docenti della classe di concorso A65 sono così scavalcati sistematicamente nelle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato dalle segreterie degli istituti scolastici presso cui presentano domanda, che danno priorità sistematicamente ai docenti inseriti nella classe A-18, rendendo la classe A-65 una classe «fantasma». Di conseguenza di tutto ciò, i posti in organico sul territorio nazionale sono pochissimi, alcune province sono totalmente scoperte e il monte ore settimanale d'insegnamento è comunque minimo, rendendo di fatto impossibile il completamento di una cattedra;
              coloro in possesso della laurea in Scienze della moda e del costume si trovano nel paradosso di non poter insegnare nella classe A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda al contrario di coloro in possesso di qualsiasi laurea purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria e per le confezioni industriali ovvero diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile abbigliamento e moda oppure di coloro in possesso della laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) o della laurea in Ingegneria industriale – sottosezione meccanica, purché conseguiti entro l'anno scolastico 1993/1994,

impegna il Governo

a revisionare il decreto ministeriale n.  259 del 9 maggio 2017 e relative tabelle, aggiornando la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016.
9/2525/13. Melicchio, Parentela.


      La Camera,
          premesso che:
              si sono rivelate diverse incongruenze in merito ai titoli di studio di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, indicate nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.  19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, come modificato dal decreto ministeriale n.  259 del 2017;
              una mancata e più attuale regolarizzazione dei titoli d'accesso, in base anche alle nuove facoltà attivate dai vari atenei, causerà problemi nella partecipazione ai concorsi già banditi e a quelli futuri, nella costituzione dei nuovi organici, nella mobilità dei docenti di ruolo, nell'aggiornamento delle graduatorie di istituto;
              i possessori del titolo di laurea in Medicina veterinaria possono accedere alla sola classe di concorso «Zootecnica e scienza della produzione animale», codice A-52, insieme ai possessori di ulteriori sette titoli di laurea: Scienze agrarie tropicali e subtropicali, Scienze della produzione animale, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze forestali e ambientali, Agricoltura tropicale e subtropicale, Scienze agrarie, nonché Scienze forestali. Il percorso di studi dei medici veterinari è complesso e variegato, con conoscenze che spaziano dall'anatomia animale, biologia genetica, chimica e biochimica alla clinica, patologia medica e farmacologia, all'ispezione ed igiene degli alimenti, alla microbiologia, malattie infettive e parassitarie ed epidemiologia ed all'alimentazione animale e zootecnia;
              la recente emergenza COVID-19 ha accelerato la tendenza internazionale a considerare la salute come unica « One Health», in una stretta collaborazione della medicina veterinaria e medicina umana nella prevenzione e contenimento delle malattie e zoonosi; il medico veterinario avrebbe quindi un ruolo di spicco nell'educazione del discente anche nell'ambito dell'igiene, della prevenzione dalle malattie e zoonosi infettive e parassitarie. Tuttavia, per i medici veterinari è possibile insegnare solo in tre categorie di istituti (i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l'agricoltura) mentre sarebbe possibile ampliare le classi di concorso ad altre come, a titolo d'esempio, la A015 Discipline Sanitarie o la A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche;
              il decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016 ha disposto l'inserimento di 11 nuove classi di concorso, tra cui la A65, ovvero Teoria e tecnica della comunicazione. Prima dell'istituzione della A65 come classe di concorso autonoma, Teoria e tecnica della comunicazione era in carico ai titolari della classe di concorso A18, che tuttora mantengono molte (delle poche) cattedre a disposizione per l'insegnamento della materia. I titolari della A65, contrariamente a quanto suggerisce la denominazione della classe di concorso, possono insegnare esclusivamente la materia Teoria della comunicazione e non la materia Tecniche di comunicazione. Una contraddizione in termini, che vincola la cattedra ai soli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione (secondo biennio). Ancora: Tecniche di comunicazione, presente negli istituti professionali settore servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, articolazione «Accoglienza turistica» (secondo anno del secondo biennio e quinto anno) e negli istituti professionali settore Servizi commerciali (secondo biennio e quinto anno), risulta assegnata ai docenti titolari della classe di concorso A18. Il titolare della classe di concorso A18, filosofia e scienze umane, ha titolo di accesso in opzione; l'opzione è esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione nel periodo dal 1o settembre 2010 alla data dello stesso provvedimento per almeno un intero anno scolastico. I docenti della classe di concorso A65 sono così scavalcati sistematicamente nelle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato dalle segreterie degli istituti scolastici presso cui presentano domanda, che danno priorità sistematicamente ai docenti inseriti nella classe A-18, rendendo la classe A-65 una classe «fantasma». Di conseguenza di tutto ciò, i posti in organico sul territorio nazionale sono pochissimi, alcune province sono totalmente scoperte e il monte ore settimanale d'insegnamento è comunque minimo, rendendo di fatto impossibile il completamento di una cattedra;
              coloro in possesso della laurea in Scienze della moda e del costume si trovano nel paradosso di non poter insegnare nella classe A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda al contrario di coloro in possesso di qualsiasi laurea purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria e per le confezioni industriali ovvero diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile abbigliamento e moda oppure di coloro in possesso della laurea in Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico) o della laurea in Ingegneria industriale – sottosezione meccanica, purché conseguiti entro l'anno scolastico 1993/1994,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare il decreto ministeriale n.  259 del 9 maggio 2017 e relative tabelle, aggiornando la tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016.
9/2525/13.    (Testo modificato nel corso della seduta) Melicchio, Parentela.


      La Camera,
          premesso che:
              il 6 dicembre 2019, il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il bando con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all'assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi;
              ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e successivi, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.  126, è stato dato seguito al processo di internalizzazione, ai sensi dell'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98;
              vi sono assunzioni dei collaboratori scolastici, interessati dal processo di internalizzazione, in regime di « part-time» ai quali è necessario dare un supporto al fine di poter garantire un'adeguata remunerazione;
              è doveroso favorire un miglioramento delle condizioni economiche dei suddetti lavoratori e contestualmente rispondere alle esigenze organizzative delle scuole e del proprio personale, tenuto a garantire, attraverso i propri sforzi, i servizi necessari per permettere il rientro in sicurezza degli studenti nelle proprie aule a fronte dell'emergenza epidemiologica che si sta affrontando,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto azioni volte a conferire supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti e supplenze temporanee, attribuendole, sino al termine delle attività didattiche e per l'anno scolastico 2020/2021, prioritariamente al personale ATA che sia titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali.
9/2525/14. Gallo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento prevede misure in relazione all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, tra le quali quelle relative il distanziamento sociale e disposizioni in caso di nuova epidemia da COVID-19;
              al fine di far avviare in totale sicurezza il nuovo anno scolastico, che coincide anche con lo svolgimento di diverse consultazioni elettorali, si rende necessario attuare nuove politiche scolastiche, segnatamente:
                  rientro scaglionato a settembre: settimana 1-2: potrebbero rientrare solo le classi prime e quinte (indicativamente il 40 per cento della popolazione studentesca), con unità orarie da 45’ il docente potrebbe svolgere 2 unità orarie appaiate sulla stessa classe (tot. 90’), alternando i gruppi classe (duplicando di fatto la stessa attività e garantendo, per quanto possibile, in parallelo, l'intera classe); dalla settimana 3 potrebbero rientrare le altri classi (indicativamente il 60 per cento della popolazione studentesca) con le stesse modalità; dalla settimana 4 potrebbero tornare a frequentare tutte le classi con le stesse modalità, usufruendo di tutti gli spazi all'interno dell'istituto, anche spazi all'aperto (giardini pubblici, cortili) e condividendo, in convenzione con la comunità, locali presenti sul territorio – Biblioteche, Auditorium, Sale convegno, musei eccetera;
                  solo per le classi medie superiori una parte delle lezioni potrebbero essere ancora svolte in DaD, lasciando autonomia di scelta ai docenti;
              il provvedimento non tiene conto del trauma subito e subendo dai bambini più piccoli dovuto al distanziamento sociale e all'utilizzo di dispositivi di sicurezza;
              il provvedimento non prevede alcuna norma in merito alla cosiddetta carta del docente anche in relazione ai docenti precari delle scuole di ogni ordine e grado, che dovrebbero poter usufruire della stessa anche in vista degli importanti aggiornamenti che dovranno svolgere stante le complessità che caratterizzeranno lo svolgimento dell'anno scolastico 2020,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di estendere per l'anno 2020 anche per i docenti precari la cosiddetta carta del docente;
          a valutare l'opportunità di prevedere per l'anno scolastico 2020/2021 la possibilità di: far rientrare gli alunni in maniera scaglionata, ridurre il numero di alunni per classe, utilizzare tutti gli spazi all'aperto e comunali al fine di poter svolgere le lezioni in totale sicurezza, e prevedere la presenza di un sostegno psicologico, anche a distanza, a disposizione delle scuole primarie di primo e secondo grado per almeno un'ora a settimana.
9/2525/15. Corneli.


      La Camera,
          premesso che:
              il rientro degli studenti a scuola in sicurezza è stato una degli obiettivi principali del Governo e del Ministero dell'istruzione. Il Comitato tecnico-scientifico, istituito per l'emergenza coronavirus, ha redatto il documento contenente le misure per il rientro nelle aule scolastiche;
              l'esigenza di conciliare il contenimento del rischio di contagio con il recupero della normale attività per studenti e lavoratori del mondo dell'istruzione ha comportato l'elaborazione di misure che prevedono il distanziamento fisico di almeno un metro tra gli studenti in modo tale da poter attuare la prevenzione necessaria ed evitare nuovi contagi;
              dal testo elaborato dal comitato tecnico scientifico emerge che «il settore scolastico è classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto» che, conseguentemente, genera una complessità nella gestione di tutti i comportamenti degli alunni e del personale scolastico;
              la ripresa delle attività scolastiche risulta però imprescindibile in quanto la didattica a distanza, seppur fondamentale e positiva, non consente la stessa interazione degli studenti. Le linee guida del Comitato, caratterizzate da generalità, sono state elaborate per garantire coerenza con le misure essenziali al contenimento dell'epidemia e allo stesso tempo permettere alle singole scuole di poter realizzarle attraverso la definizione di soluzioni concrete e realizzabili;
              la limitazione degli assembramenti nelle aree comuni sarà di primaria importanza e comporterà una valorizzazione degli spazi esterni per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie o per programmate attività didattiche;
              si evince dal testo che «All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 oC dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale». Tuttavia il mancato controllo della temperatura corporea e il solo rimando alla responsabilità genitoriale potrebbe essere rischioso ed aumentare il rischio del contagio;
              generalmente nelle scuole la diffusione delle malattie infettive è da sempre elevata. Esistono strumenti che permettono di rilevare la temperatura corporea in modo veloce e senza la necessità che vi sia qualcuno preposto alla misurazione. Purtroppo, è necessario tenere in considerazione che i giovani spesso possono essere asintomatici e non avere alcuna sintomatologia respiratoria. Per tali ragioni potrebbero avere un'alterazione della temperatura corporea e non accorgersene,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre tra le misure di contenimento del contagio nelle scuole, anche la misurazione della temperatura corporea al fine di evitare la diffusione di malattie infettive che potrebbero mettere a rischio la salute degli studenti e del personale scolastico.
9/2525/16. Lovecchio.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare, sono tre gli ambiti di intervento delle misure previste: il sistema scolastico; lo svolgimento degli esami di abilitazione delle professioni; le attività formative delle università;
              il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, risulta incrementato a seguito dell'esame al Senato a 16 articoli;
              l'articolo 1, modificato dal Senato, definisce – tra l'altro – la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola;
              più nel dettaglio, il comma 2-bis, introdotto dal Senato, dispone che dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione finale degli alunni nella scuola primaria sia espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, attraverso un giudizio descrittivo sintetico riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione. Ciò, in deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.  62 del 2017;
              l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.  62 del 2017 prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nei primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento;
              a ben vedere, si tratta di un'innovazione strutturale, per cui parrebbe più corretto intervenire con una novella e non con una disposizione derogatoria dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.  62 del 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire se la sostituzione del voto numerico con il giudizio descrittivo nella scuola primaria si applicherà anche alle valutazioni periodiche in corso d'anno, ovvero solo a quelle finali richiamate esplicitamente dalla norma.
9/2525/17. Perantoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 2-bis dell'articolo 1 modifica il sistema di valutazione finale degli alunni della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. In particolare, si dispone che, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di specificare, attraverso apposito provvedimento, che anche la valutazione periodica, e non solo quella finale, debba essere espressa con giudizio descrittivo oltre che implementare l'utilizzo della certificazione delle competenze nella scuola primaria rendendolo strumento valutativo periodico.
9/2525/18. Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corrente anno scolastico la mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021 è stato postergato a causa dell'emergenza COVID-19 ma molti sono i vincoli previsti per i docenti neoassunti in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso 2018 bandito per la scuola secondaria;
              infatti, il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145, articolo 1, comma 792, lettera m), 3), (Legge di bilancio 2019) è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero;
              in sostanza si prevede il vincolo di permanenza per cinque anni su scuola per i docenti neo-immessi in ruolo nel 2019/2020 da graduatoria di merito del concorso DDG 85/18, compresi coloro individuati con decreto ministeriale n.  631 del 2019 e immessi comunque in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019/2020;
              tenuto conto che:
              secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, ai soggetti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti. Pertanto, il vincolo quinquennale non si applica ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 in quanto introdotto successivamente con la legge n.  145 del 2018 (Legge di bilancio 2019);
              questa forte distinzione tra la medesima categoria entrata in ruolo con lo stesso concorso ma in anni differenti paventa una forte discriminazione tra docenti,

impegna il Governo

a porre in essere, nel primo provvedimento utile, la possibilità di derogare al vincolo quinquennale per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 tramite il FIT 2018, permettendo così omogeneità di disciplina alla medesima categoria di docenti.
9/2525/19. Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corrente anno scolastico la mobilità del personale docente, educativo ed ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) per l'anno scolastico 2020/2021 è stato postergato a causa dell'emergenza COVID-19 ma molti sono i vincoli previsti per i docenti neoassunti in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso 2018 bandito per la scuola secondaria;
              infatti, il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145, articolo 1, comma 792, lettera m), 3), (Legge di bilancio 2019) è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero;
              in sostanza si prevede il vincolo di permanenza per cinque anni su scuola per i docenti neo-immessi in ruolo nel 2019/2020 da graduatoria di merito del concorso DDG 85/18, compresi coloro individuati con decreto ministeriale n.  631 del 2019 e immessi comunque in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'anno scolastico 2019/2020;
              tenuto conto che:
              secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, ai soggetti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti. Pertanto, il vincolo quinquennale non si applica ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2018/2019 in quanto introdotto successivamente con la legge n.  145 del 2018 (Legge di bilancio 2019);
              questa forte distinzione tra la medesima categoria entrata in ruolo con lo stesso concorso ma in anni differenti paventa una forte discriminazione tra docenti,

impegna il Governo

a porre in essere, nel primo provvedimento utile, iniziative per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 tramite il FIT 2018, permettendo così omogeneità di disciplina alla medesima categoria di docenti.
9/2525/19.    (Testo modificato nel corso della seduta) Casa, Vacca, Gallo, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in oggetto prevede che vengono aggiornate le graduatorie di istituto a carattere provinciale prevedendo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 l'istituzione delle nuove graduatorie provinciali di istituto;
              risulta necessario limitare la diffusione del contagio da COVID-19, e di conseguenza limitare spostamenti e disagi e pertanto opportuno, adottare, prudenziali deroghe alla limitazione sui trasferimenti, passaggi di ruolo del personale docente, nonché sul vincolo quinquennale per i neo-immessi in ruolo dal 1o settembre 2019 dalle graduatorie regionali di merito ad esaurimento o su posto di sostegno;
              le limitazioni alle libertà di movimento personale e le circostanze di emergenza che hanno prodotto la chiusura delle scuole hanno messo in seria difficoltà la gestione nei nuclei familiari con figli minori a carico;
              le disposizioni introdotte con legge 30 dicembre 2018, n.  145, che trova applicazione per il personale individuato per il percorso annuale di formazione con decorrenza 1o settembre 2019, limita il ricongiungimento familiare dei lavoratori e il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati attraverso l'algoritmo censurato per gli anni precedenti e pertanto i docenti entrati in ruolo il primo settembre 2019 e che stanno svolgendo l'anno di prova, sarebbero bloccati per 5 anni obbligati a permanere nella sede di titolarità e a non potere presentare domanda di mobilità,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, che agevolino il trasferimento dei docenti, soprattutto per i trasferimenti motivati dal ricongiungimento famigliare e di salute, rimuovendo il blocco delle mobilità introdotto dalla legge n.  145 del 30 dicembre 2018 che ha modificato l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.  59 del 2017.
9/2525/20. Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7-ter del decreto in esame regola la materia relativa alle misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
              tra i problemi della scuola italiana, emersi negli ultimi due mesi, spicca di sicuro la mancanza di una vera digitalizzazione con ancora tante scuole senza internet o con una connessione scadente;
              il potenziamento dell'infrastruttura digitale e la digitalizzazione della nostra società, in ossequio con la transizione tecnologica in atto, sono tra i pilastri della strategia Europa2020 nonché del Digital Europe;
              per svolgere al meglio il proprio ruolo formativo la scuola necessita di tutta una serie di beni strumentali utili al corretto svolgimento della propria funzione e che tra questi non può essere esclusa la dotazione di una rete internet accessibile anche alla didattica in aula;
              molte aree rurali o periferiche del Paese non sono ancora raggiunte da un'adeguata infrastruttura digitale manifestando quindi uno dei nodi principali del cosiddetto digital divide;
              stando ai recenti dati Istat, negli anni 2018-2019, il 33,8 per cento delle famiglie non ha un computer o un tablet in casa, il 47,2 per cento ne ha uno e il 18,6 per cento ne ha due o più;
              i sopracitati numeri conferiscono quindi alla scuola un ruolo fondamentale per permettere la familiarizzazione di un'ampia fetta di studenti, con le nuove tecnologie;
              il potenziamento della rete internet all'interno delle strutture scolastiche può necessitare di operazioni più o meno incisive sul manufatto edilizio al fine dell'installazione dei dispositivi propedeutici al funzionamento della rete,

impegna il Governo

a colmare il divario digitale degli istituti scolastici includendo, tra gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo in premessa, anche i lavori utili a sanare il deficit di connettività che affligge numerosi edifici scolastici che sono ancora oggi sprovvisti di una rete internet efficiente e diffusa su tutta la loro superficie.
9/2525/21. Mantovani, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, che si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              il distanziamento sociale e l'emergenza sanitaria hanno messo alla prova le famiglie, le bambine/i e le ragazze/i, ma ancora di più chi soffre di marginalità e i soggetti già fragili, con il rischio di mettere in discussione anni di terapie e di interventi per migliorare le problematiche comportamentali, le autonomie personali e la gestione delle proprie emozioni;
              in particolare, con la sospensione delle attività didattiche, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus, il Ministero dell'istruzione ha disposto il proseguimento dell'anno scolastico mediante la didattica a distanza, che gli insegnanti hanno adottato con straordinario impegno, seppur con molte difficoltà, cercando di mantenere viva l'attività didattica;
              la didattica a distanza e l'attivazione del processo di inclusione, però, non si sono rivelati accessibili per molti alunni e alunne con disabilità, per i quali si stanno determinando condizioni di disparità, Fino a vere e proprie forme di discriminazione, lesive del diritto allo studio;
              i ragazzi con disabilità stanno faticosamente raggiungendo la fine dell'anno scolastico e ci stanno arrivando nella maniera peggiore, come documentano dai risultati del «Questionario Dad e inclusione scolastica alunni/e con disabilità», realizzato ad aprile dall'università di Bolzano, l'università Lumsa, l'università di Trento e Fondazione Agnelli in tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, su tutte le regioni e rivolta ai docenti: un alunno con disabilità su tre è di fatto escluso dalla didattica a distanza, o perché si è rivelata inefficace (26,2 per cento) o perché la DaD non era nemmeno ipotizzabile (10,3 per cento); più della metà dei docenti è dell'idea che i propri alunni con disabilità stiano peggiorando in termini comportamentali, ma soprattutto di autonomia, apprendimento e comunicazione;
              per tanti alunni e studenti con disabilità cognitivo-comportamentale la didattica a distanza è fallita e l'inclusione scolastica ha subito un brusco arresto;
              tutto è stato delegato, peraltro, alle famiglie, ai caregiver familiari, già provati dalla cronica assenza di supporto e giusto riconoscimento da parte delle istituzioni, che, in tale situazione, hanno dovuto vicariare altresì l'assenza di insegnanti, psicologi, operatori, tecnici della riabilitazione, assistenti alla comunicazione, compagni di scuola, educatori,

impegna il Governo

          a prolungare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 oltre l'8 giugno, garantendo agli alunni con disabilità, che non abbiano potuto usufruire della didattica a distanza, di recuperare le ore educativo-didattiche perse entro dicembre 2020;
          a garantire con l'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti, a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica, fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi;
          a prevedere il coinvolgimento delle famiglie, all'interno del Gruppo di lavoro operativo (GLO), per la realizzazione del Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni e studenti disabili.
9/2525/22. Bellucci, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, che si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              il distanziamento sociale e l'emergenza sanitaria hanno messo alla prova le famiglie, le bambine/i e le ragazze/i, ma ancora di più chi soffre di marginalità e i soggetti già fragili, con il rischio di mettere in discussione anni di terapie e di interventi per migliorare le problematiche comportamentali, le autonomie personali e la gestione delle proprie emozioni;
              in particolare, con la sospensione delle attività didattiche, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus, il Ministero dell'istruzione ha disposto il proseguimento dell'anno scolastico mediante la didattica a distanza, che gli insegnanti hanno adottato con straordinario impegno, seppur con molte difficoltà, cercando di mantenere viva l'attività didattica;
              la didattica a distanza e l'attivazione del processo di inclusione, però, non si sono rivelati accessibili per molti alunni e alunne con disabilità, per i quali si stanno determinando condizioni di disparità, Fino a vere e proprie forme di discriminazione, lesive del diritto allo studio;
              i ragazzi con disabilità stanno faticosamente raggiungendo la fine dell'anno scolastico e ci stanno arrivando nella maniera peggiore, come documentano dai risultati del «Questionario Dad e inclusione scolastica alunni/e con disabilità», realizzato ad aprile dall'università di Bolzano, l'università Lumsa, l'università di Trento e Fondazione Agnelli in tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, su tutte le regioni e rivolta ai docenti: un alunno con disabilità su tre è di fatto escluso dalla didattica a distanza, o perché si è rivelata inefficace (26,2 per cento) o perché la DaD non era nemmeno ipotizzabile (10,3 per cento); più della metà dei docenti è dell'idea che i propri alunni con disabilità stiano peggiorando in termini comportamentali, ma soprattutto di autonomia, apprendimento e comunicazione;
              per tanti alunni e studenti con disabilità cognitivo-comportamentale la didattica a distanza è fallita e l'inclusione scolastica ha subito un brusco arresto;
              tutto è stato delegato, peraltro, alle famiglie, ai caregiver familiari, già provati dalla cronica assenza di supporto e giusto riconoscimento da parte delle istituzioni, che, in tale situazione, hanno dovuto vicariare altresì l'assenza di insegnanti, psicologi, operatori, tecnici della riabilitazione, assistenti alla comunicazione, compagni di scuola, educatori,

impegna il Governo

          a garantire agli alunni con disabilità, che non abbiano potuto usufruire della didattica a distanza, ogni utile iniziativa volta al recupero di quanto non svolto;
          a garantire con l'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 la didattica in presenza con gruppi ristretti di alunni e studenti, a tutela, in particolare, del principio di integrazione scolastica, fondamentale nel percorso di crescita dei nostri ragazzi, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti;
          a prevedere il coinvolgimento delle famiglie, all'interno del Gruppo di lavoro operativo (GLO), per la realizzazione del Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni e studenti disabili.
9/2525/22.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento reca misure in materia di organizzazione scolastica connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
              alla chiusura degli istituti scolastici e la sospensione della didattica in presenza il sistema scolastico ha prontamente risposto adottando la modalità della didattica a distanza, in un'ottica necessariamente emergenziale che ha richiesto, da parte dei docenti, di dover affrontare nuove competenze e specializzazione nell'utilizzo delle nuove tecnologie;
              l'avvio del prossimo anno scolastico richiederà probabilmente un ulteriore approfondimento e utilizzo di dette nuove modalità e tecnologie connesse di conseguenza anche a nuove metodologie didattiche che non potranno però riproporsi in modalità eccezionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere nuove disposizioni volte a prevedere un incremento stipendiale dei docenti al fine di dare maggiore riconoscimento e dignità al settore e a riconoscere l'impegno profuso in questi mesi in cui i singoli docenti hanno dovuto fare affidamento soprattutto sulle proprie risorse personali sia in termini di formazione che di strumentazione per svolgere la didattica a distanza.
9/2525/23. Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica all'avvio del nuovo anno scolastico connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19;
              la chiusura degli istituti scolastici e la sospensione della didattica in presenza ha determinato la necessità di adottare la modalità della didattica a distanza quale didattica di emergenza e che nel corso di questi mesi si sono palesati nel personale scolastico carenze di specifiche competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie;
              l'avvio del prossimo anno scolastico richiederà l'adozione di nuove modalità, tecnologie e metodologie didattiche che non potranno riproporsi in tale modalità straordinaria;
              l'improvviso cambio di passo che le scuole hanno dovuto adottare in emergenza deve ora essere affiancata da una visione di più ampio respiro e teso verso il medio e lungo periodo che consideri la formazione in materia di utilizzo delle tecnologie applicate alla metodologia didattica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un piano straordinario di formazione del personale scolastico finalizzato all'adozione della metodologia della didattica digitale e all'utilizzo delle nuove tecnologie nelle scuole di ogni ordine e grado.
9/2525/24. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              le scuole paritarie rappresentano un pilastro fondamentale del sistema educativo italiano, in particolare nel segmento scuole dell'infanzia, che in alcune regioni italiane è un servizio offerto dalle istituzioni paritarie anche più del 50 per cento dell'offerta complessiva presente sul territorio;
              la chiusura delle scuole paritarie come conseguenza della crisi economica comporterà lo spostamento di circa 300 mila studenti nella scuola a causa della forte contrazione della loro offerta scolastica e questo fenomeno si inserirebbe in un contesto già di per sé critico a causa delle soluzioni di natura logistico-organizzativa che dovranno essere adottate all'inizio del prossimo anno scolastico che richiederanno maggiori spazi e ulteriori e ingenti costi al sistema scolastico statale che non riuscirà a far fronte a questa nuova domanda di istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno del sistema delle scuole paritarie sia al fine di non congestionare ulteriormente le scuole statali sia, soprattutto, per rispettare il diritto dei genitori alla scelta educativa per i loro figli.
9/2525/25. Palmieri, Aprea, Spena, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Carfagna, Ruffino, Bagnasco, Barelli, Giacomoni, Cattaneo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico,

impegna il Governo

a bandire entro il 30 giugno 2020 una procedura straordinaria per titoli per le classi di concorso A 57 – Tecniche della danza classica, A58 – Tecniche della danza contemporanea, A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza riservando la procedura ai soggetti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova al fine di definire una graduatoria provinciale utile ai fini della immissione in ruolo dei docenti sulle cattedre disponibili in tempo utile per l'anno scolastico 2020/2021 assicurando in tal modo la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni citate.
9/2525/26. Nevi, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di bandire una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per le classi di concorso A 57 – Tecniche della danza classica, A58 – Tecniche della danza contemporanea, A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e Teoria e pratica musicale per la danza riservando la procedura ai soggetti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio negli ultimi dieci anni, comprensiva dell'anno di prova, al fine, assicurando in tal modo la funzionalità e la valorizzazione dei percorsi liceali ad indirizzo coreutico, di garantire la continuità didattica agli studenti e di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni citate.
9/2525/26.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nevi, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              la sospensione della classica didattica d'aula e la sostituzione con forme di didattica a distanza, decisa dal Governo per far fronte all'emergenza, ha messo molte scuole paritarie in gravi difficoltà, sia perché prive di strumenti sufficientemente evoluti sotto il profilo tecnologico, sia, soprattutto, perché molte famiglie che frequentano queste scuole versano in gravi difficoltà;
              tenendo conto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali, e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico secondo la Costituzione e il diritto europeo, come è indicato dalla legge 10 marzo 2000, n.  62 definita «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», nonché della Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n.  1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012 che raccomanda, al comma 6.1., «di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa»; ricordando che il sistema-scolastico italiano è improntato al pluralismo educativo,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, interventi in materia di detraibilità integrale delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9/2525/27. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              la sospensione della classica didattica d'aula e la sostituzione con forme di didattica a distanza, decisa dal Governo per far fronte all'emergenza, ha messo molte scuole paritarie in gravi difficoltà, sia perché prive di strumenti sufficientemente evoluti sotto il profilo tecnologico, sia, soprattutto, perché molte famiglie che frequentano queste scuole versano in gravi difficoltà;
              tenendo conto che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali, e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico secondo la Costituzione e il diritto europeo, come è indicato dalla legge 10 marzo 2000, n.  62 definita «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», nonché della Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n.  1904, F-67075, Strasburgo, 4 ottobre 2012 che raccomanda, al comma 6.1., «di procedere rapidamente alla analisi richiesta per identificare le riforme necessarie a garantire in maniera effettiva il diritto alla libertà di scelta educativa»; ricordando che il sistema-scolastico italiano è improntato al pluralismo educativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.  62, interventi in materia di detraibilità integrale delle rette versate alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie nei mesi di sospensione della didattica tenendo conto del «costo medio per studente» come definito dal Ministero dell'economia e delle finanze.
9/2525/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la modifica a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 delle modalità di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria;
              la ripresa dell'anno scolastico comporterà per gli uffici amministrativi delle istituzioni scolastiche un ingente carico di lavoro in virtù delle complesse regole da osservare e nella nuova organizzazione degli spazi e dei tempi della didattica che sarà necessario mettere in atto;
              il Comitato tecnico scientifico ha infatti indicato misure volte a definire le modalità di ripresa delle attività didattiche finalizzate al contenimento del contagio rilevando che il settore scolastico, pur essendo classificato con un livello di rischio integrato medio-basso, presenta un rischio di aggregazione medio-alto comportando tale rischio una elevata complessità di gestione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la nuova modalità di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, per non gravare sugli uffici scolastici e sulle direzioni scolastiche già impegnate nella gestione della didattica in sicurezza da COVID-19, sia adottata a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e sia espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che tenga conto delle competenze non cognitive (cosiddette soft skills) in modalità interdisciplinare, al fine di valorizzare l'apprendimento basata sulle competenze e sviluppare negli studenti abilità maggiormente connesse alla complessità della relata di oggi.
9/2525/28. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              il decreto-legge non prevede misure volte a sostenere gli istituti scolastici paritari che svolgono un servizio pubblico fondamentale;
              nello specifico, a seguito delle necessarie misure adottate per il contenimento della pandemia, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli istituti paritari si sono trovati a dover fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dal mancato introito delle rette, dovuto anche alle difficoltà di molte famiglie a farvi fronte a causa della mancanza o della contrazione del reddito;
              alcune scuole paritarie potrebbero, di conseguenza trovarsi nella condizione di non poter proseguire l'attività educativa, con conseguente perdita di posti di lavoro e di impoverimento dell'offerta formativa;
              le scuole paritarie ricoprono un ruolo strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, soprattutto nel segmento delle scuole dell'infanzia, e in alcune regioni arrivano a coprire anche più del 50 per cento dell'offerta;
              la loro chiusura comporterebbe serie conseguenze per lo Stato che dovrebbe sostenere costi molto elevati per garantire l'accesso alle scuole statali agli alunni che frequentano attualmente gli istituti paritari,
              le conseguenze della quarantena ha determinato ricadute anche sul questo settore educativo che, come le scuole statali, ha dovuto e dovrà investire risorse finanziarie e umane per la gestione delle nuove tecnologie didattiche,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito della produzione normativa legata all'emergenza da COVID-19, misure straordinarie destinate esclusivamente al settore delle scuole paritarie e ad adottare interventi di natura finanziaria per la tutela, la valorizzazione, il sostegno e per il riconoscimento dell'attività educativa svolta dagli istituti pubblici paritari, non solo nei mesi di sospensione della didattica, e al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico offerto dagli istituti citati.
9/2525/29. Bond, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              il decreto-legge non prevede misure volte a sostenere gli istituti scolastici paritari che svolgono un servizio pubblico fondamentale;
              nello specifico, a seguito delle necessarie misure adottate per il contenimento della pandemia, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli istituti paritari si sono trovati a dover fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dal mancato introito delle rette, dovuto anche alle difficoltà di molte famiglie a farvi fronte a causa della mancanza o della contrazione del reddito;
              alcune scuole paritarie potrebbero, di conseguenza trovarsi nella condizione di non poter proseguire l'attività educativa, con conseguente perdita di posti di lavoro e di impoverimento dell'offerta formativa;
              le scuole paritarie ricoprono un ruolo strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, soprattutto nel segmento delle scuole dell'infanzia, e in alcune regioni arrivano a coprire anche più del 50 per cento dell'offerta;
              la loro chiusura comporterebbe serie conseguenze per lo Stato che dovrebbe sostenere costi molto elevati per garantire l'accesso alle scuole statali agli alunni che frequentano attualmente gli istituti paritari,
              le conseguenze della quarantena ha determinato ricadute anche sul questo settore educativo che, come le scuole statali, ha dovuto e dovrà investire risorse finanziarie e umane per la gestione delle nuove tecnologie didattiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito della produzione normativa legata all'emergenza da COVID-19, misure straordinarie destinate esclusivamente al settore delle scuole paritarie e di adottare interventi di natura finanziaria per la tutela, la valorizzazione, il sostegno e per il riconoscimento dell'attività educativa svolta dagli istituti pubblici paritari, non solo nei mesi di sospensione della didattica, e al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico offerto dagli istituti citati.
9/2525/29.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività di formazione continua in medicina (ECM) costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale;
          considerato che:
              la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nella riunione del 18.12.2019, ha stabilito che l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a 150 crediti formativi;
              l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto in oggetto reca una norma transitoria in materia di formazione continua in medicina (ECM) che riconosce, per il 2020, come maturati i 50 crediti previsti nell'ambito della suddetta formazione, nei confronti dei soggetti che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale;
              la disposizione sopra richiamata fa esplicito riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti;
              la previsione di cui al comma 2-bis rappresenta un importante riconoscimento degli sforzi compiuti e delle competenze acquisite dai diversi professionisti del settore sanitario che, nel prestare il proprio servizio, si sono trovati a fronteggiare in prima linea l'emergenza e che in tale circostanza hanno acquisito, direttamente «sul campo», conoscenze e capacità che prima non avevano;
              la grave situazione sanitaria determinatasi nel nostro Paese ha chiaramente evidenziato l'importanza di tutti i professionisti che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
              è evidente come la gestione dell'emergenza non abbia risparmiato alcun settore del Servizio Sanitario Nazionale richiedendo la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari;
              la formulazione di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto in oggetto, facendo esplicito riferimento solo ad alcuni dei professionisti che prestano la loro attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclude di fatto tutta una serie di ulteriori figure professionali che comunque ne fanno parte e che hanno contribuito a fronteggiare l'epidemia prestando la propria attività anche in tale frangente,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, il riconoscimento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, in materia di crediti ECM a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
9/2525/30. Mandelli, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              nel corso dell'esame è stata introdotta una specifica norma volta a disciplinare l'attività di istruzione domiciliare in presenza presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e in presenza di idonee condizioni di contesto nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di definizione «delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare» di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.  66 del 2016;
              in una fase come quella attuale in cui sono potenzialmente molte le difficoltà con cui le famiglie dovranno confrontarsi – non ultime quelle di natura economica – appare evidente la necessità di intervenire con più attenzione e puntualità nei confronti degli alunni con disabilità al fine di costruire un sistema realmente inclusivo e di non abbandonare le famiglie alla solitudine totale;
              l'articolo 16 del decreto legislativo n.  66 del 2017, richiamato nel provvedimento, prevede che «Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie»;
              la norma rimanda all'emanazione di un decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  66 del 2017, la definizione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la copertura effettiva dei posti vacanti sul sostegno anche ricorrendo a procedure concorsuali straordinarie individuando le risorse necessarie al reclutamento di un corposo numero di docenti specializzati in sostegno;
          a prevedere nel più breve tempo possibile l'emanazione della norma di II livello di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n.  66 del 2017 al fine di dettare una disciplina certa e non transitoria in materia di istruzione domiciliare.
9/2525/31. Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020 reca misure sullo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
              a tal proposito, in merito agli alunni privatisti prevede, per quanto riguarda l'esame di maturità, lo svolgimento dell'esame preliminare in presenza al termine dell'emergenza e dell'esame conclusivo nel corso della sessione straordinaria;
              l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
              la sessione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n.  62 del 2017, è una sessione rivolta a quegli alunni risultati assenti a una o più prove dell'esame di Stato per gravi motivi documentati e solitamente si svolge nel mese di settembre;
              l'inserimento della possibilità di sostenere le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato o a qualsiasi altro test preselettivo post secondaria, compresi eventuali concorsi pubblici, con riserva del superamento dell'esame non cambia il trattamento discriminatorio di cui sono stati oggetto i candidati privatisti, trattati come paria, ai quali è richiesto di assumersi la preparazione, la tensione e il sostegno di due prove che decideranno della loro vita futura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline richiamate in premessa, al fine di attivare ogni possibile iniziativa di competenza per garantire che i candidati privatisti siano trattati in maniera conforme agli studenti non privatisti e che agli stessi sia garantito lo svolgimento degli esami di idoneità nel mese di giugno 2020, escludendo l'ipotesi di procrastinare gli esami.
9/2525/32. Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020 reca misure sullo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
              a tal proposito, in merito agli alunni privatisti prevede, per quanto riguarda l'esame di maturità, lo svolgimento dell'esame preliminare in presenza al termine dell'emergenza e dell'esame conclusivo nel corso della sessione straordinaria;
              l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.
              la sessione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n.  62 del 2017, è una sessione rivolta a quegli alunni risultati assenti a una o più prove dell'esame di Stato per gravi motivi documentati e solitamente si svolge nel mese di settembre;
              l'inserimento della possibilità di sostenere le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato o a qualsiasi altro test preselettivo post secondaria, compresi eventuali concorsi pubblici, con riserva del superamento dell'esame non cambia il trattamento discriminatorio di cui sono stati oggetto i candidati privatisti, trattati come paria, ai quali è richiesto di assumersi la preparazione, la tensione e il sostegno di due prove che decideranno della loro vita futura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle discipline richiamate in premessa, al fine di attivare ogni possibile iniziativa di competenza per garantire che i candidati privatisti siano trattati in maniera conforme agli studenti non privatisti.
9/2525/32.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ruffino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              le procedure di iscrizione al V Ciclo di Specializzazione Sostegno sono state già espletate dagli interessati che hanno anche già versato le quote richieste per accedere alle selezioni;
              con norma introdotta nel corso dell'esame al Senato il provvedimento ha previsto che, a decorrere proprio dal V ciclo di specializzazione sostegno, i docenti non specializzati che nei dieci anni precedenti abbiano maturato tre annualità di servizio sul sostegno, in virtù dell'esperienza pratica acquisita, possano beneficiare del passaggio diretto alla seconda prova scritta, venendo di fatto dispensati dalla prova preliminare, indispensabile per dimostrare le necessarie conoscenze teoriche delle aree della legislazione scolastica, delle competenze psico-pedagogiche, della normativa bes ecc., non altrimenti verificabili;
              la norma modifica il regolamento di selezione in un momento successivo all'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione, entro i termini, da parte degli aspiranti, i quali tra l'altro hanno sottoscritto un regolamento che preclude loro la possibilità di operare scelte diverse in merito ad una partecipazione alle selezioni;
              l'intervento normativo, nel prevedere modalità di accesso che riconoscono la precedenza ai nuovi candidati con il servizio, danneggia coloro che, sulla base della normativa in materia di specializzazione sul sostegno, hanno intrapreso un processo di formazione e di preparazione da acquisire in momento precedente al servizio;
              quindi, nell'inserirsi in una procedura di selezione pubblica già avviata la misura approvata, da una parte mina alla base la fiducia che il cittadino dovrebbe provare nei confronti dell'amministrazione statale e dall'altra lede il diritto ad una equa competizione tra candidati a discapito dei candidati non provvisti di servizio e apre la strada ad ulteriori contenziosi di cui il Ministero dell'istruzione non ha certo bisogno;
              non sfugge agli osservatori che questa norma danneggia candidati giovani che vedono slittare ancora più avanti nel loro futuro la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro con l'adeguata preparazione e una forte motivazione oltre a ostacolare un cambio generazione e l'immissione di nuove energie nel mondo della scuola,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rinviare l'entrata in vigore della norma in materia di accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno al VI ciclo previa adeguata regolamentazione e adeguata pubblicità in materia di modalità di espletamento delle prove e di requisiti richiesti ai fini del punteggio, al fine anche di riconoscere ai giovani adeguate e concrete opportunità di accedere all'insegnamento e considerato che le procedure di accesso al V ciclo sono già state definite e sono state espletate le iscrizioni.
9/2525/33. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              gli strumenti tecnologici costituiscono un mezzo estremamente potente per lo svolgimento della didattica a distanza e per mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie, ma contestualmente si muove in uno scenario pieno di incognite;
              la didattica a distanza non è uno strumento principale per una «scuola a distanza» ma costituisce una scuola in emergenza;
              molti studenti non sono stati raggiunti dalle attività predisposte dalle scuole, perché sprovvisti da computer, stampante, tablet o di una connessione valida e in tal modo si rischia di tornare molti anni indietro rispetto ai progressi fatti in materia di percentuali di abbandono scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare gli interventi e reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale e lo sviluppo di una nuova didattica basata anche sull'uso degli strumenti digitali non in ottica emergenziale.
9/2525/34. Zanella, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e che una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a prevedere interventi in materia di reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria al fine di potenziare il servizio anche alla luce degli interventi e delle modalità di svolgimento della didattica che sarà necessario adottare all'inizio del prossimo anno scolastico che chiederà maggiori risorse umane.
9/2525/35. Elvira Savino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e che una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi in materia di reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria al fine di potenziare il servizio anche alla luce degli interventi e delle modalità di svolgimento della didattica che sarà necessario adottare all'inizio del prossimo anno scolastico che chiederà maggiori risorse umane.
9/2525/35.    (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e che una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a utilizzare l'emergenza per sviluppare protocolli e consolidare modelli di didattica innovativa che utilizzino sia la didattica digitale che la didattica in presenza da implementare a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico nel mese di settembre 2020, che preveda un diverso uso degli spazi, facendo riferimento alle buone pratiche già in atto nel Paese attivate grazie anche a politiche regionali e all'autonomia scolastica e, sulla base di queste, utilizzare i prossimi mesi estivi per interventi di edilizia scolastica.
9/2525/36. Siracusano, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e che una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare l'emergenza per sviluppare protocolli e consolidare modelli di didattica innovativa che utilizzino sia la didattica digitale che la didattica in presenza da implementare a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico nel mese di settembre 2020, che preveda un diverso uso degli spazi, facendo riferimento alle buone pratiche già in atto nel Paese attivate grazie anche a politiche regionali e all'autonomia scolastica e, sulla base di queste, utilizzare i prossimi mesi estivi per interventi di edilizia scolastica.
9/2525/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siracusano, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

ad avviare una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107 destinata ai soggetti che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alcuna sentenza definitiva, o che ancora abbiano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011.
9/2525/37. D'Attis, Paolo Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a fare sì che l'attività di recupero degli apprendimenti sia svolta, alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021, quale attività didattica straordinaria da effettuare sulla base di un piano di studio personalizzato.
9/2525/38. Tartaglione, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a fare sì che l'attività di recupero degli apprendimenti sia svolta, alla ripresa dell'anno scolastico 2020/2021, quale attività didattica da effettuare sulla base di un piano di studio personalizzato.
9/2525/38.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tartaglione, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a garantire per gli studenti con disabilità misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica in presenza nella medesima fascia oraria, loro assegnata in accordo con la famiglia che resta valida per l'intero anno scolastico, nonché misure per garantire l'incremento delle ore di sostegno fino alla completa copertura dell'orario scolastico e assicurare la continuità educativa e didattica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66, nonché l'incremento delle ore prestate ai sensi dall'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, anche in compensazione delle ore non erogate nel periodo di sospensione scolastica.
9/2525/39. Occhiuto, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a garantire per gli studenti con disabilità misure idonee ad un regolare svolgimento della didattica, in accordo con la famiglia, per l'intero anno scolastico.
9/2525/39.    (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a prevedere, ai sensi delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275, l'assegnazione dei docenti alle scuole per gruppi interdisciplinari, di livello, di progetto, ed elettivi, per il numero complessivo di ore di lezione previsto dal curricolo per le scuole di ogni ordine e grado.
9/2525/40. D'Ettore, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a organizzare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente prevedendo che il percorso di apprendimento sia strutturato per piccoli gruppi di alunni e assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato.
9/2525/41. Bagnasco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di organizzare, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 l'attività didattica sulla base della didattica per competenze volta ad attuare la personalizzazione del percorso formativo per ogni singolo studente prevedendo che il percorso di apprendimento sia strutturato per piccoli gruppi di alunni e assicurato mediante la mobilità degli studenti all'interno dell'istituzione scolastica sulla base dei singoli corsi individuati nel piano di studio personalizzato.
9/2525/41.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bagnasco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

ad assicurare in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni prevedendo che il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 sia ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021.
9/2525/42. Giacometto, Novelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e di considerazione per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare in via prioritaria la continuità didattica per gli alunni prevedendo che il personale docente già titolare di contratti con istituzioni scolastiche alla data della dichiarazione dello stato d'emergenza connesso alla diffusione del COVID-19 sia ulteriormente mantenuto in servizio e confermato sul posto assegnato per l'anno scolastico 2020/2021.
9/2525/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giacometto, Novelli, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e per disprezzo per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione ai docenti a tempo determinato e al personale educativo della possibilità di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n.  107 del 2015, articolo 1, comma 121.
9/2525/43. Paolo Russo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene in materia di organizzazione scolastica parzialmente connessa alla situazione emergenziale dovuta al rischio di diffusione del contagio da COVID-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico;
              in tutto il periodo di crisi la scuola è stata gestita all'insegna della navigazione a vista e la stessa adozione materiale, concreta, della didattica a distanza è stata affidata soprattutto alla buona volontà e alla formazione personale dei singoli docenti, degli studenti e delle famiglie;
              il sistema scuola avrebbe avuto bisogno di piani strategici e di indicazioni precise su quali iniziative si sarebbero assunte per garantire la continuità didattica e una maggiore interlocuzione con il Parlamento avrebbe aiutato a non commettere errori, a non accumulare ritardi;
              si è perso tempo utile per adottare le misure necessarie a permettere, a settembre, di riaprire le scuole non solo in sicurezza ma anche nel rispetto del percorso di crescita e di apprendimento delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi;
              anche sulle modalità di svolgimento degli esami conclusivi del primo ciclo e sugli esami di Stato l'atteggiamento della Ministra, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è distinto per mancanza di chiarezza e per disprezzo per il confronto parlamentare in quanto ha preferito parlare attraverso i social, usando lo strumento dell'intervista e snobbando le sedi istituzionali;
              le soluzioni che si prospettano sono ancora incerte, fumose e confuse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione ai docenti a tempo determinato e al personale educativo della possibilità di accedere alle risorse della Carta del docente istituita dalla legge n.  107 del 2015, articolo 1, comma 121.
9/2525/43.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene, all'articolo 2, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              l'evolversi e il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus quali la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a partire dal 24 febbraio 2020;
              la Ministra dell'istruzione, in data 21 aprile 2020, ha istituito un Comitato di esperti con il compito di formulare e presentare idee e proposte per la riapertura delle scuole a settembre in completa sicurezza, nonché finalizzata al miglioramento del sistema di istruzione nazionale nel complesso;
              gli esperti nominati dal Ministero opereranno e resteranno in carica fino al prossimo 31 luglio;
              tra le varie proposte, in un articolo pubblicato sul sito Orizzonte Scuola in data 12 maggio, è trapelata l'intenzione di procedere all'affiancamento ai curricula tradizionali di attività legate a musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori, che potranno essere svolte con l'intervento degli enti del terzo settore, anche in locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali;
              l'intenzione del Ministero, partendo dalla necessità di contenimento di eventuali nuovi focolai di contagio, pare dunque orientata ad affiancare alla didattica tradizionale nuove attività di apprendimento nonché nuove esperienze formative aperte all'ambito artistico e performativo;
              risulta fondamentale che, nel perseguire tali finalità, il Ministero si appoggi a professionalità già specializzate e operanti con comprovata competenza nei settori che dovrebbero essere coinvolti dalle intenzioni di rinnovamento della didattica, e non affidandosi unicamente alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e agli enti del terzo settore,

impegna il Governo

a garantire che le eventuali nuove attività educative, per l'anno scolastico 2020/2021, di cui in premessa siano svolte da professionalità specializzate nei rispettivi campi disciplinari e non solo attraverso convenzioni con enti del Terzo Settore e associazioni.
9/2525/44. Nitti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene, all'articolo 2, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              l'evolversi e il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus quali la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale a partire dal 24 febbraio 2020;
              la Ministra dell'istruzione, in data 21 aprile 2020, ha istituito un Comitato di esperti con il compito di formulare e presentare idee e proposte per la riapertura delle scuole a settembre in completa sicurezza, nonché finalizzata al miglioramento del sistema di istruzione nazionale nel complesso;
              gli esperti nominati dal Ministero opereranno e resteranno in carica fino al prossimo 31 luglio;
              tra le varie proposte, in un articolo pubblicato sul sito Orizzonte Scuola in data 12 maggio, è trapelata l'intenzione di procedere all'affiancamento ai curricula tradizionali di attività legate a musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori, che potranno essere svolte con l'intervento degli enti del terzo settore, anche in locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali;
              l'intenzione del Ministero, partendo dalla necessità di contenimento di eventuali nuovi focolai di contagio, pare dunque orientata ad affiancare alla didattica tradizionale nuove attività di apprendimento nonché nuove esperienze formative aperte all'ambito artistico e performativo;
              risulta fondamentale che, nel perseguire tali finalità, il Ministero si appoggi a professionalità già specializzate e operanti con comprovata competenza nei settori che dovrebbero essere coinvolti dalle intenzioni di rinnovamento della didattica, e non affidandosi unicamente alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale e agli enti del terzo settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che le eventuali nuove attività educative, per l'anno scolastico 2020/2021, di cui in premessa siano svolte da professionalità specializzate nei rispettivi campi disciplinari e non solo attraverso convenzioni con enti del Terzo Settore e associazioni.
9/2525/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nitti.


      La Camera,
              la Camera, in sede di approvazione dell'A.C. 2525 recante conversione in legge del decreto-legge 22/2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, premesso che:
              l'Istituto di istruzione secondaria superiore «G. Caboto», attraverso il progetto Laboratori Territoriali per l'Occupabilità, è diventato proprietario della Nave Scuola «Signora del Vento», destinata alle attività di formazione degli allievi del proprio istituto e degli altri istituti nautici nazionali, a quella dei docenti e dirigenti scolastici, nonché alle attività di ricerca in collaborazione con il CNR-ISMAR; il Progetto presentato al MIUR aveva lo scopo di offrire agli allievi dei 69 Istituti Tecnici Trasporti e Logistica con attive le cosiddette «Opzioni Mare» e dei 6 ITS «Mare» un laboratorio idoneo a svolgere attività didattica «in situazione» e rispondere alle richieste formative contenute nelle Convenzioni Internazionali sottoscritte dallo Stato Italiano in materia di formazione del personale marittimo secondo la STCW 95 amended Manila 2010;
              la Direzione Generale EFID, con nota prot. n.  18239 del 29 novembre 2016, ha approvato l'acquisizione dell'imbarcazione e in data 2 dicembre 2016 è stato stipulato l'atto di donazione; la nave è stata consegnata a Gaeta in data 20 dicembre 2016, resta in cantiere fino ad aprile 2017 ed inizia il processo di certificazione sia per le attività didattiche sia per il traffico passeggeri;
              in data 2 agosto 2017, al termine del procedimento, la Nave «Signora del Vento» risultava essere la prima nave in Europa ad essere certificata al traffico Nazionale Locale e Costiero, sia per le attività formative (Nave Scuola) che per le attività di Nave Passeggeri: alla data odierna, la Nave è in possesso di un certificato di classe che prevede la navigazione internazionale come Special Purpose Ship (SPS) – Training Ship ed è in grado di ospitare fino a 48 allievi oltre all'equipaggio, la navigazione nazionale costiera (fino a 20 miglia dalla costa) fino a 36 passeggeri, la navigazione nazionale locale (fino a 7 miglia dalla costa) fino a 180 persone;
              nel corso dei primi due anni hanno preso parte alle attività di Alternanza Scuola Lavoro circa 900 allievi per ciascun anno provenienti da molti dei 69 Istituti Tecnici Trasporti e Logistica ex Nautici e dall'ITS «Caboto» di Gaeta; in virtù di tale imbarcazione è stato possibile svolgere, tra le altre, attività quali: Alternanza Scuola Lavoro di allievi degli Istituti Alberghieri, formazione docenti c Dirigenti Scolastici, scuola di Diplomazia per i Diplomatici delle strutture permanenti presso la UE, incontri e convegni con il MIBAC, attività di ricerca e monitoraggio del mare in collaborazione con il CNR-ISMAR ed ENEA per la titolazione dei livelli di inquinamento marino e confronto dati con i rilevamenti satellitari, incontri di diffusione popolare per le tematiche ambientali e marine; in aggiunta alle attività commerciali, autorizzate ai fini dell'autofinanziamento del progetto, le attività istituzionali si sono purtroppo bloccate a causa di un sinistro avvenuto in data 17 novembre 2019 per le condizioni meteo marine avverse;
              l'Istituto Caboto ha registrato a fine 2019 un debito di cassa pari a circa euro 1.500.000,00, in parte risanato da un'erogazione ministeriale di euro 850.000,00; il predetto debito è di importo corrispondente alle spese relative al personale di bordo nei tre anni di attività; ciononostante, è imprescindibile la necessità di far svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro agli allievi dell'Istituto e concludere progetti già avviati con MIUR e CNR;
              si rende opportuno attuare azioni di formazione concordate con il MIUR destinate a docenti e Dirigenti e di ricerca in collaborazione con CNR-ISMAR;
              sarebbe auspicabile estendere le esperienze formative a tutti gli allievi del sistema dell'Istruzione nautica italiana e/o di altri indirizzi affini;
              le spese di gestione della «Signora del Vento» si aggirano intorno a euro 1.200.000,00/1.300.000,00 annui, di cui quelli del personale di circa euro 570.000,00 annui;
              l'istituto Caboto sta tuttora sostenendo spese senza possibilità di percepire entrate; a causa del summenzionato sinistro l'imbarcazione necessita di lavori di riparazione per una somma superiore agli 1.8 milioni di euro, mentre l'assicurazione interverrebbe a copertura solo fino a 1,15 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché la Marina Militare acquisisca la nave «Signora del Vento», concedendo all'istituto Caboto ed agli altri Istituti Nautici la possibilità di svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, ovvero l'opportunità di adottare ogni altra utile misura affinché, individuate le necessarie risorse finanziarie, la Marina Militare e l'istituto «Caboto» possano concertare le modalità di gestione della nave per consentirne l'uso a fini formativi.
9/2525/45. Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              con D.D.G. n.  1259/2017 veniva bandito il concorso per Dirigente Scolastico, al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, oltre che garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno delle istituzioni scolastiche;
              già durante lo svolgimento del concorso venivano segnalate criticità da parte dei partecipanti sulle procedure di valutazione delle prove scritte;
              il 1o agosto 2019, con la pubblicazione del D.D. 1205, veniva resa pubblica la graduatoria nazionale e, come da bando, venivano dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900o posto. Nella suddetta graduatoria venivano successivamente inseriti con il decreto Milleproroghe anche gli idonei fino al 3420o;
              all'esito delle procedure di immissione negli organici, veniva constatato il rifiuto da parte di 80 dei soggetti vincitori indicati, così il Miur, con decreto direttoriale, ripescava alcuni tra gli idonei della graduatoria escludendo quei candidati che non avevano superato tutte le prove concorsuali;
              le problematiche emerse in fase di valutazione degli scritti del concorso ed al momento dello scorrimento delle graduatorie generavano una moltitudine di ricorsi al Tar del Lazio, ricorsi ancora pendenti;
              da un punto di vista giudiziario, attualmente l'Ordinanza del Consiglio di Stato, n.  04803 del 23-09-2019, in accoglimento della istanza cautelare proposta dal Miur, sospendeva la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato il risultato del concorso. La decisione definitiva arriverà però dopo l'inizio dell'anno scolastico, presumibilmente nel prossimo ottobre, e fino ad allora la legittimità del concorso rimarrà sub judice. Il Consiglio di Stato potrebbe, infatti, qualora confermasse la sentenza del Tar, annullare il concorso e le relative assunzioni, così creando un pericolosissimo vuoto di personale dirigente;
              il 28 maggio sono uscite le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, delegato a definire le modalità di rientro degli alunni a scuola nel mese di settembre, che hanno ulteriormente aumentato le responsabilità e l'importanza della figura del dirigente scolastico in questa fase emergenziale, delegandolo del compito di fare rispettare il distanziamento sociale e l'igiene dei locali;
              vi è perciò la doppia necessità, da un lato di intervenire con la massima urgenza per sopperire alla attuale carenza di Dirigenti Scolastici e dall'altro di evitare che una pronuncia giudiziale travolga l'intero concorso, creando un aggravio nella già evidente situazione di carenza di dirigenti. A tal fine si ritiene indispensabile definire in maniera certa e senza ulteriori ritardi la posizioni dei partecipanti al concorso che hanno proposto ricorso in via giudiziale, senza attendere che sia il Consiglio di Stato a pronunciarsi. Come detto, infatti, i magistrati potrebbero ordinare al MIUR di consegnare i codici sorgenti dei compiti e la sentenza potrebbe, riscontrate le lamentate disparità, travolgere tutto il concorso e le assunzioni già eseguite, con un danno enorme per l'intero sistema scuola che subirebbe un blocco totale in cui i veri danneggiati finirebbero per essere come sempre gli alunni. Gli attuali ricorrenti davanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale potrebbero nuovamente concorrere frequentando un corso di formazione, con prova e punteggio finale da sommarsi al voto ottenuto nel primo concorso,

impegna il Governo:

          ad adoperarsi immediatamente per porre rimedio alla carenza di organico della figura del Dirigente Scolastico, a trovare soluzioni che consentano l'assunzione dei soggetti ritenuti idonei al concorso di cui al D.D.G. n.  1259/2017;
          a definire i contenziosi oggi pendenti davanti al TAR, attraverso una nuova procedura aggiuntiva che preveda un corso di formazione con prova e punteggio finale da sommare al voto ottenuto nella prima prova del concorso impugnato, così da potere ampliare l'organico entro l'inizio del nuovo anno scolastico.
9/2525/46. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              con D.D.G. n.  1259/2017 veniva bandito il concorso per Dirigente Scolastico, al fine di porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, oltre che garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno delle istituzioni scolastiche;
              già durante lo svolgimento del concorso venivano segnalate criticità da parte dei partecipanti sulle procedure di valutazione delle prove scritte;
              il 1o agosto 2019, con la pubblicazione del D.D. 1205, veniva resa pubblica la graduatoria nazionale e, come da bando, venivano dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati entro il 2900o posto. Nella suddetta graduatoria venivano successivamente inseriti con il decreto Milleproroghe anche gli idonei fino al 3420o;
              all'esito delle procedure di immissione negli organici, veniva constatato il rifiuto da parte di 80 dei soggetti vincitori indicati, così il Miur, con decreto direttoriale, ripescava alcuni tra gli idonei della graduatoria escludendo quei candidati che non avevano superato tutte le prove concorsuali;
              le problematiche emerse in fase di valutazione degli scritti del concorso ed al momento dello scorrimento delle graduatorie generavano una moltitudine di ricorsi al Tar del Lazio, ricorsi ancora pendenti;
              da un punto di vista giudiziario, attualmente l'Ordinanza del Consiglio di Stato, n.  04803 del 23-09-2019, in accoglimento della istanza cautelare proposta dal Miur, sospendeva la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato il risultato del concorso. La decisione definitiva arriverà però dopo l'inizio dell'anno scolastico, presumibilmente nel prossimo ottobre, e fino ad allora la legittimità del concorso rimarrà sub judice. Il Consiglio di Stato potrebbe, infatti, qualora confermasse la sentenza del Tar, annullare il concorso e le relative assunzioni, così creando un pericolosissimo vuoto di personale dirigente;
              il 28 maggio sono uscite le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, delegato a definire le modalità di rientro degli alunni a scuola nel mese di settembre, che hanno ulteriormente aumentato le responsabilità e l'importanza della figura del dirigente scolastico in questa fase emergenziale, delegandolo del compito di fare rispettare il distanziamento sociale e l'igiene dei locali;
              vi è perciò la doppia necessità, da un lato di intervenire con la massima urgenza per sopperire alla attuale carenza di Dirigenti Scolastici e dall'altro di evitare che una pronuncia giudiziale travolga l'intero concorso, creando un aggravio nella già evidente situazione di carenza di dirigenti. A tal fine si ritiene indispensabile definire in maniera certa e senza ulteriori ritardi la posizioni dei partecipanti al concorso che hanno proposto ricorso in via giudiziale, senza attendere che sia il Consiglio di Stato a pronunciarsi. Come detto, infatti, i magistrati potrebbero ordinare al MIUR di consegnare i codici sorgenti dei compiti e la sentenza potrebbe, riscontrate le lamentate disparità, travolgere tutto il concorso e le assunzioni già eseguite, con un danno enorme per l'intero sistema scuola che subirebbe un blocco totale in cui i veri danneggiati finirebbero per essere come sempre gli alunni. Gli attuali ricorrenti davanti il competente Tribunale Amministrativo Regionale potrebbero nuovamente concorrere frequentando un corso di formazione, con prova e punteggio finale da sommarsi al voto ottenuto nel primo concorso,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi immediatamente per porre rimedio alla carenza di organico della figura del Dirigente Scolastico, a trovare soluzioni che consentano l'assunzione dei soggetti ritenuti idonei al concorso di cui al D.D.G. n.  1259/2017;
          a valutare l'opportunità di definire i contenziosi oggi pendenti davanti al TAR, attraverso una nuova procedura aggiuntiva che preveda un corso di formazione con prova e punteggio finale da sommare al voto ottenuto nella prima prova del concorso impugnato, così da potere ampliare l'organico entro l'inizio del nuovo anno scolastico.
9/2525/46.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il 28 maggio sono uscite le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, delegato a definire le modalità di rientro degli alunni a scuola nel mese di settembre;
              le linee guida delegano tutte le responsabilità al dirigente scolastico, che dovrebbe sia garantire il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro all'interno di ogni spazio destinato alle attività didattiche ed alle aree di passaggio e di interazione e, successivamente, garantire l'igiene ambientale con una quotidiana ed accurata pulizia e sanificazione dei locali;
              pare evidente che tali adempimenti non possano essere eseguiti senza un preliminare intervento di analisi, che vada a classificare e determinare le caratteristiche di tutte le strutture degli edifici scolastici e che vada ad indicare e qualificare il numero dei collaboratori scolastici attualmente alle dipendenze del Ministero e gli strumenti a loro disposizione per operare le sanificazioni necessarie;
              la distanza interpersonale non potrà essere infatti garantita in ampia parte degli attuali edifici, dotati di aule di dimensioni troppo ridotte. Questo porterà necessariamente, senza un preventivo intervento strutturale ed una ricerca di soluzioni logistiche alternative, ad una divisione dell'offerta didattica fornita agli alunni in turni differiti, oltre che certamente sconveniente per la formazione dei minori, anche irrealizzabile per la carenza di personale docente, che dovrebbe essere impegnato per tutta la giornata;
              anche la sanificazione giornaliera non potrà essere garantita allo stato e con i mezzi attuali, anche alla luce del fatto che, volendosi svolgere lezioni per tutta la giornata, l'igienizzazione potrà essere effettuata solo in orario notturno;
              oltre a ciò, rimangono ancora dei tutto incerte le modalità con cui verrà riportato il rendimento dall'anno scolastico appena terminato al prossimo;
              sulla riapertura e costanza delle lezioni pesa poi l'indeterminato differimento delle consultazioni elettorali primaverili, che non possono andare a sovrapporsi alla ripresa dell'anno scolastico, costringendo gli alunni a perdere nuovamente ore di insegnamento,

impegna il Governo:

          ad adoperarsi immediatamente per trovare soluzioni che, in conformità con le linee guida diramate dal Comitato Tecnico Scientifico, possano prevedere nel mese di settembre la riapertura delle Scuole con la presenza in aula di tutti gli studenti e possano garantire la giornaliera igienizzazione delle aule di udienza;
          ad adoperarsi altresì per accorpare le consultazioni elettorali posticipate per l'emergenza sanitaria ad una data antecedente l'inizio dell'anno scolastico.
9/2525/47. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il 28 maggio sono uscite le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, delegato a definire le modalità di rientro degli alunni a scuola nel mese di settembre;
              le linee guida delegano tutte le responsabilità al dirigente scolastico, che dovrebbe sia garantire il distanziamento fisico interpersonale di almeno un metro all'interno di ogni spazio destinato alle attività didattiche ed alle aree di passaggio e di interazione e, successivamente, garantire l'igiene ambientale con una quotidiana ed accurata pulizia e sanificazione dei locali;
              pare evidente che tali adempimenti non possano essere eseguiti senza un preliminare intervento di analisi, che vada a classificare e determinare le caratteristiche di tutte le strutture degli edifici scolastici e che vada ad indicare e qualificare il numero dei collaboratori scolastici attualmente alle dipendenze del Ministero e gli strumenti a loro disposizione per operare le sanificazioni necessarie;
              la distanza interpersonale non potrà essere infatti garantita in ampia parte degli attuali edifici, dotati di aule di dimensioni troppo ridotte. Questo porterà necessariamente, senza un preventivo intervento strutturale ed una ricerca di soluzioni logistiche alternative, ad una divisione dell'offerta didattica fornita agli alunni in turni differiti, oltre che certamente sconveniente per la formazione dei minori, anche irrealizzabile per la carenza di personale docente, che dovrebbe essere impegnato per tutta la giornata;
              anche la sanificazione giornaliera non potrà essere garantita allo stato e con i mezzi attuali, anche alla luce del fatto che, volendosi svolgere lezioni per tutta la giornata, l'igienizzazione potrà essere effettuata solo in orario notturno;
              oltre a ciò, rimangono ancora dei tutto incerte le modalità con cui verrà riportato il rendimento dall'anno scolastico appena terminato al prossimo;
              sulla riapertura e costanza delle lezioni pesa poi l'indeterminato differimento delle consultazioni elettorali primaverili, che non possono andare a sovrapporsi alla ripresa dell'anno scolastico, costringendo gli alunni a perdere nuovamente ore di insegnamento,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi immediatamente per trovare soluzioni che, in conformità con le linee guida diramate dal Comitato Tecnico Scientifico, possano prevedere nel mese di settembre la riapertura delle Scuole con la presenza in aula di tutti gli studenti e possano garantire la giornaliera igienizzazione delle aule di udienza;
          a valutare l'opportunità di adoperarsi altresì per accorpare le consultazioni elettorali posticipate per l'emergenza sanitaria ad una data antecedente l'inizio dell'anno scolastico.
9/2525/47.    (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              la scuola è una delle realtà più colpite dalla pandemia in corso, che ha comportato una inevitabile profonda revisione delle attività didattiche e di verifica del profitto;
              le trasformazioni che stanno investendo gli istituti scolastici coinvolgono anche tutti quei docenti che, da molti anni, prestano la loro fondamentale attività in regime di precariato, senza prospettive di stabilizzazione e con frequenti gravi pregiudizi alla continuità didattica e dunque, alla formazione degli studenti;
              l'adozione dei provvedimenti urgenti volti a fronteggiare, anche in ambito scolastico, la condizione di emergenza determinata dalla pandemia, ha fatto emergere con particolare risonanza la condizione in cui versano i docenti precari;
              l'assunzione di insegnanti «non precari» è una esigenza primaria del nostro sistema scuola, lo è soprattutto per dare stabilità all'insegnamento e continuità alla didattica degli alunni. Questa primaria esigenza diventa non rinviabile per consentire ai nostri giovani di rientrare nelle classi a settembre rispettando le regole sul distanziamento;
              sono oltre 109.000, secondo i dati diffusi dal Ministero, i contratti di docenza a tempo determinato negli istituti scolastici statali. Secondo fonti sindacali, tale numero sarebbe invero molto superiore: quasi 188.000 supplenze su 862.600 posti in organico;
              la Direttiva 99/70/CE impone agli Stati di garantire la parità di trattamento dei lavoratori ed impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
              l'ordinamento italiano contempla, in effetti, molteplici norme volte a limitare la durata massima e l'abuso nell'impiego dei contratti di lavoro a termine. Nessuna norma, tuttavia, appresta adeguata tutela ai precari della scuola, che finiscono per essere discriminati e condannati ad un precariato perpetuo,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di misure immediate volte ad apprestare la giusta tutela ai docenti che lavorano nell'ambito della scuola con contratti a termine e/o precari, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato anche a seguito di procedure concorsuali da tenersi il prima possibile e comunque non appena verrà dichiarato cessato lo stato di emergenza sanitaria.
9/2525/48. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              la scuola è una delle realtà più colpite dalla pandemia in corso, che ha comportato una inevitabile profonda revisione delle attività didattiche e di verifica del profitto;
              le trasformazioni che stanno investendo gli istituti scolastici coinvolgono anche tutti quei docenti che, da molti anni, prestano la loro fondamentale attività in regime di precariato, senza prospettive di stabilizzazione e con frequenti gravi pregiudizi alla continuità didattica e dunque, alla formazione degli studenti;
              l'adozione dei provvedimenti urgenti volti a fronteggiare, anche in ambito scolastico, la condizione di emergenza determinata dalla pandemia, ha fatto emergere con particolare risonanza la condizione in cui versano i docenti precari;
              l'assunzione di insegnanti «non precari» è una esigenza primaria del nostro sistema scuola, lo è soprattutto per dare stabilità all'insegnamento e continuità alla didattica degli alunni. Questa primaria esigenza diventa non rinviabile per consentire ai nostri giovani di rientrare nelle classi a settembre rispettando le regole sul distanziamento;
              sono oltre 109.000, secondo i dati diffusi dal Ministero, i contratti di docenza a tempo determinato negli istituti scolastici statali. Secondo fonti sindacali, tale numero sarebbe invero molto superiore: quasi 188.000 supplenze su 862.600 posti in organico;
              la Direttiva 99/70/CE impone agli Stati di garantire la parità di trattamento dei lavoratori ed impedire abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;
              l'ordinamento italiano contempla, in effetti, molteplici norme volte a limitare la durata massima e l'abuso nell'impiego dei contratti di lavoro a termine. Nessuna norma, tuttavia, appresta adeguata tutela ai precari della scuola, che finiscono per essere discriminati e condannati ad un precariato perpetuo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure immediate volte ad apprestare la giusta tutela ai docenti che lavorano nell'ambito della scuola con contratti a termine e/o precari, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato anche a seguito di procedure concorsuali da tenersi il prima possibile e comunque non appena verrà dichiarato cessato lo stato di emergenza sanitaria.
9/2525/48.    (Testo modificato nel corso della seduta) Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
              la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;
              le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;
              in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27 (Cura-Italia),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare, per l'anno 2020, l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo, rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante ad opera delle Università.
9/2525/49. Borghese, Tasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
              la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per il 2020;
              le difficoltà e i sacrifici economici, derivanti dalla situazione emergenziale, rendono particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche. Si tratterebbe di versare una somma fino ad un ammontare di 500 euro, in un momento di crisi economica come questo che graverebbe ulteriormente sui nuclei familiari;
              in attesa di una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a valutare la possibilità di un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27 (Cura-Italia),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riformulare l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo, rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante ad opera delle Università.
9/2525/49.    (Testo modificato nel corso della seduta) Borghese, Tasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza epidemiologica in atto ha colpito duramente gli studenti con disabilità ai quali non è stata garantita l'assistenza specialistica e di conseguenza è stato negato il diritto allo studio sancito dalla Costituzione;
              l'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) agisce nella compensazione delle difficoltà comunicative e relazionali degli studenti con disabilità sensoriali e psico-fisiche attraverso attività mirate che supportano la comunicazione e attivano processi di scambio e condivisione tra operatore specializzato, studente con disabilità e le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilizzazione, riconoscimento ed inserimento della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B, al fine di garantire il diritto allo studio dello studente con disabilità dal primo all'ultimo giorno di scuola.
9/2525/50. Tasso.


      La Camera,
          premesso che:
              con cadenza annuale si segnala l'allarme sul reale rischio di non avere insegnanti assegnati nelle scuole italiane all'estero, in particolar modo in Europa, alla ripresa dall'anno scolastico a settembre;
              tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero; è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;
              esistono anche oggi evidenti criticità e fondate preoccupazioni del personale scolastico, legate all'imminente iter di rientro in Italia entro il 31 agosto 2020 dei docenti al termine della loro assegnazione all'estero per la ripresa di servizio nel ruolo di appartenenza: dovendo essi affrontare situazioni di grande incertezza e restrizioni per le emergenze ancora in atto in diversi Paesi in cui operano nel mondo, oltre ai seri rischi per la salute legate al complesso iter burocratico e logistico previsto per chi termina il mandato;
              sono infine cambiate, le regole per i contratti delle cattedre non complete, ovvero quelle con meno di 18 ore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare all'estero, con priorità rispetto a tutte le altre assegnazioni, il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n.  4055, che ha già svolto il servizio all'estero, considerando altresì anche l'emanazione di un provvedimento urgente volto a confermare il mantenimento nella sede estera di servizio il personale uscente con la contestuale sospensione dei decreti di restituzione ai ruoli metropolitani, con proroga del nostro mandato almeno per l'anno scolastico 2020/21, eventualmente unitamente all'applicazione della norma che all'articolo 24 del decreto legislativo n.  64 del 2017 prevede l'utilizzo di assegnazioni temporanee per un anno scolastico.
9/2525/51. Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              con cadenza annuale si segnala l'allarme sul reale rischio di non avere insegnanti assegnati nelle scuole italiane all'estero, in particolar modo in Europa, alla ripresa dall'anno scolastico a settembre;
              tra le categorie di lavoratori che hanno risentito delle conseguenze negative dell'epidemia e delle misure atte a contenerne i contagi, vi è anche quella dei docenti italiani assegnati alle istituzioni scolastiche all'estero; è opportuno a tal proposito ricordare, a titolo di esempio, gli episodi di vero e proprio impedimento all'insegnamento che hanno coinvolto alcuni insegnanti italiani, che sono stati invitati o ai quali è stato espressamente richiesto dalle istituzioni scolastiche o dalle altre autorità locali di evitare l'accesso alle classi;
              esistono anche oggi evidenti criticità e fondate preoccupazioni del personale scolastico, legate all'imminente iter di rientro in Italia entro il 31 agosto 2020 dei docenti al termine della loro assegnazione all'estero per la ripresa di servizio nel ruolo di appartenenza: dovendo essi affrontare situazioni di grande incertezza e restrizioni per le emergenze ancora in atto in diversi Paesi in cui operano nel mondo, oltre ai seri rischi per la salute legate al complesso iter burocratico e logistico previsto per chi termina il mandato;
              sono infine cambiate, le regole per i contratti delle cattedre non complete, ovvero quelle con meno di 18 ore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n.  4055, che ha già svolto il servizio all'estero, considerando altresì anche l'emanazione di un provvedimento urgente volto a confermare il mantenimento nella sede estera di servizio il personale uscente con la contestuale sospensione dei decreti di restituzione ai ruoli metropolitani, con proroga del nostro mandato almeno per l'anno scolastico 2020/21, eventualmente unitamente all'applicazione della norma che all'articolo 24 del decreto legislativo n.  64 del 2017 prevede l'utilizzo di assegnazioni temporanee per un anno scolastico.
9/2525/51.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in conversione introduce una serie di misure urgenti per garantire, oltre alla regolare modalità di conclusione dell'anno scolastico 2019-2020, anche un ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
              a causa dell'emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione del COVID-19, l'anno scolastico ha subito una brusca interruzione, costringendo docenti ed alunni ad abbandonare le aule per proseguire il percorso di studi, da casa, attraverso l'ausilio di strumenti telematici come la didattica a distanza;
              seppur apprezzabile lo sforzo compiuto da centinaia di docenti di non abbandonare i propri allievi e consentire una straordinaria prosecuzione del percorso educativo, non può, di certo, trascurarsi il preminente compito svolto dalla scuola, fondamentale istituzione di socializzazione, di disciplina e di regole;
              gli insegnanti sono prima di tutto degli educatori e la loro professionalità va oltre il semplice istruire gli allievi, ma si esplica attraverso la condivisione di un percorso di studi e conoscenze tale per cui cogliere e valorizzare le diversità e le particolarità di ogni singolo studente;
              tale insostituibile funzione, soprattutto quando si tratta di studenti problematici o con disabilità, non può egualmente essere adempiuta attraverso una video lezione;
              da più parti, si chiede di poter ritornare tra i banchi di scuola al fine di assicurare un regolare svolgimento delle lezioni in presenza, ma anche in completa sicurezza;
              nel nostro paese, peraltro, ci sono moltissimi edifici, attualmente in stato di dismissione, ancorché dotati di idoneo certificato di agibilità, che potrebbero ottimamente prestarsi a temporanee aule scolastiche, si pensi: ad edifici scolastici in dismissione o alle sale delle biblioteche comunali;
              per effetto della riforma della geografia giudiziaria, attuata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.  155 del 2012, sono state soppresse o accorpate numerose sezioni distaccate di tribunali, lasciando tali edifici, perfettamente funzionanti, in totale stato di abbandono;
              tanto premesso, al fine di consentire a tutti gli studenti italiani di ritornare a svolgere le lezioni in classe per l'inizio del prossimo anno scolastico,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di utilizzare per il prossimo anno scolastico 2020-2021, previa discrezionalità delle singole amministrazioni di competenza, tutti gli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, attualmente in stato di dismissione, ancorché dotati di idoneo certificato di agibilità;
          a valutare, altresì, l'opportunità di utilizzare, per le medesime ragioni, anche le sale delle biblioteche comunali, ovvero, le aule dei tribunali, attualmente in disuso, per effetto della riorganizzazione degli uffici giudiziari attuata con il decreto legislativo n.  155 del 2012.
9/2525/52. Iorio.


      La Camera,
          premesso che:
              il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, riconosciuto dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e dall'articolo 34 della Costituzione;
              l'Agenda 2030 vede fra le 16 finalità il diritto all'apprendimento e alla formazione della persona, come meglio rappresentato dagli stessi obiettivi 4 e di riflesso 3 e 5;
              obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; obiettivo 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
              il libro verde sull'educazione e gli obiettivi della strategia di Lisbona vedono l'istruzione, l'educazione e la formazione quali elementi portanti della Società della Conoscenza, elemento dirimente nel sostenere la competitività di un Paese;
              il Ministero dell'istruzione prevede per l'anno scolastico 2020/21 per la Toscana ben 118 posti comuni docenti in meno, che significano la soppressione di almeno cinquanta classi;
              la provincia di Massa Carrara risulta particolarmente penalizzata, come evidenziato da tutte le sigle sindacali, i posti docenti passeranno infatti da un numero di 2139 a 2105: questa diminuzione costerà dalle 20 alle 30 classi in meno;
              nell'intraprendere tali decisioni, non si tiene conto di aspetti essenziali come l'edilizia scolastica, che nella provincia di Massa Carrara ha spesso strutture inadeguate per contenere un numero elevato di studenti per classe, perché inagibili o non a norma; non si considera la tipicità degli alunni della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria, caratterizzata da una forte presenza di partecipazione sensoriale nel processo educativo; non si tiene neppure conto della necessità di supportare la permanenza in aree particolarmente svantaggiate, pur se strategiche nella loro posizione, anche in una ottica interdisciplinare di salvaguardia del territorio (leggasi rischio idrogeologico, abbandono delle terre, forte avanzamento di zone boschive non gestite);
              la pesante riduzione dei posti docenti non può essere giustificata dal calo demografico senza prendere in considerazione il contesto;
              non si evince che gli uffici competenti abbiano valutato l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in un'ottica di fase terza o quarta dell'emergenza sanitaria mondiale;
              a seguito della pandemia, è invece necessario che il numero degli alunni per classe diminuisca, per consentire il dovuto e necessario rientro degli studenti nelle aule;
              a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, occorre ripartire in sicurezza, permanendo nella propria terra ed evitando un numero di studenti per classe lesivo del rispetto delle limitazioni in ordine al distanziamento interpersonale;
              in particolare in una provincia come quella di Massa Carrara che, specie in alcune aree particolari quali la Lunigiana, è stata duramente colpita dalla pandemia;
              l'aggregazione di più alunni provenienti da luoghi diversi ripropone la necessità di mobilità per studenti, in un momento nel quale la mobilità viene fortemente limitata e sconsigliata; il diritto alla salute, alla sicurezza e alla formazione di studenti e lavoratori può essere salvaguardata solamente riducendo i numeri degli allievi per classe e mantenendo, quindi, lo stesso numero di posti docenti del precedente anno scolastico;
              occorre garantire a studenti e lavoratori sicurezza all'interno delle classi e parità di trattamento nel numero di docenti tra tutte le province toscane, analizzando i dati di contesto e non semplicemente leggendo il numero degli alunni e il conseguente numero dei docenti;
              è di fondamentale importanza attuare e valorizzare il pieno diritto allo studio e tutelare il diritto alla salute di allievi, docenti e personale ATA,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze, a garantire per l'anno scolastico 2020/21 lo stesso numero di posti comuni docenti del 2019/20 e la parità di trattamento tra le varie province della Toscana.
9/2525/53. Ferri.


      La Camera,
          premesso che:
              il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e inalienabili della persona, riconosciuto dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e dall'articolo 34 della Costituzione;
              l'Agenda 2030 vede fra le 16 finalità il diritto all'apprendimento e alla formazione della persona, come meglio rappresentato dagli stessi obiettivi 4 e di riflesso 3 e 5;
              obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; obiettivo 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
              il libro verde sull'educazione e gli obiettivi della strategia di Lisbona vedono l'istruzione, l'educazione e la formazione quali elementi portanti della Società della Conoscenza, elemento dirimente nel sostenere la competitività di un Paese;
              il Ministero dell'istruzione prevede per l'anno scolastico 2020/21 per la Toscana ben 118 posti comuni docenti in meno, che significano la soppressione di almeno cinquanta classi;
              la provincia di Massa Carrara risulta particolarmente penalizzata, come evidenziato da tutte le sigle sindacali, i posti docenti passeranno infatti da un numero di 2139 a 2105: questa diminuzione costerà dalle 20 alle 30 classi in meno;
              nell'intraprendere tali decisioni, non si tiene conto di aspetti essenziali come l'edilizia scolastica, che nella provincia di Massa Carrara ha spesso strutture inadeguate per contenere un numero elevato di studenti per classe, perché inagibili o non a norma; non si considera la tipicità degli alunni della Scuola dell'infanzia e della Scuola Primaria, caratterizzata da una forte presenza di partecipazione sensoriale nel processo educativo; non si tiene neppure conto della necessità di supportare la permanenza in aree particolarmente svantaggiate, pur se strategiche nella loro posizione, anche in una ottica interdisciplinare di salvaguardia del territorio (leggasi rischio idrogeologico, abbandono delle terre, forte avanzamento di zone boschive non gestite);
              la pesante riduzione dei posti docenti non può essere giustificata dal calo demografico senza prendere in considerazione il contesto;
              non si evince che gli uffici competenti abbiano valutato l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 in un'ottica di fase terza o quarta dell'emergenza sanitaria mondiale;
              a seguito della pandemia, è invece necessario che il numero degli alunni per classe diminuisca, per consentire il dovuto e necessario rientro degli studenti nelle aule;
              a settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, occorre ripartire in sicurezza, permanendo nella propria terra ed evitando un numero di studenti per classe lesivo del rispetto delle limitazioni in ordine al distanziamento interpersonale;
              in particolare in una provincia come quella di Massa Carrara che, specie in alcune aree particolari quali la Lunigiana, è stata duramente colpita dalla pandemia;
              l'aggregazione di più alunni provenienti da luoghi diversi ripropone la necessità di mobilità per studenti, in un momento nel quale la mobilità viene fortemente limitata e sconsigliata; il diritto alla salute, alla sicurezza e alla formazione di studenti e lavoratori può essere salvaguardata solamente riducendo i numeri degli allievi per classe e mantenendo, quindi, lo stesso numero di posti docenti del precedente anno scolastico;
              occorre garantire a studenti e lavoratori sicurezza all'interno delle classi e parità di trattamento nel numero di docenti tra tutte le province toscane, analizzando i dati di contesto e non semplicemente leggendo il numero degli alunni e il conseguente numero dei docenti;
              è di fondamentale importanza attuare e valorizzare il pieno diritto allo studio e tutelare il diritto alla salute di allievi, docenti e personale ATA,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze, a valutare l'opportunità di garantire per l'anno scolastico 2020/21 lo stesso numero di posti comuni docenti del 2019/20.
9/2525/53.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ferri.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 8 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, prevede una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno, che dispensa i docenti che abbiano svolto tre anni di servizio negli ultimi 10 anni scolastici, anche non consecutivi, dalla prova preliminare, beneficiandoli del passaggio diretto alla seconda prova scritta;
              l'insegnante di sostegno è un docente altamente specializzato con una fondamentale preparazione teorica psicopedagogica, didattico-metodologica e normativa specifica, che svolge una delicata attività didattica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità o difficoltà di apprendimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, attraverso ulteriori iniziative normative, una revisione delle prove di accesso ai corsi previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 n.  249 nonché ad una conseguente valutazione delle norme previste dal decreto-legge 8 aprile 2020 n.  22 limitatamente alla professione sopraindicata.
9/2525/54. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              il comitato tecnico-scientifico ha stilato delle linee guida relative alle modalità di ripresa delle attività scolastiche, in condizioni di sicurezza;
              dall'attuale stato emergenziale risulta necessario una riorganizzazione degli spazi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie;
              tutto ciò comporta una riorganizzazione interna non solo degli arredi scolastici nelle aule ma anche una riduzione del numero degli alunni per classe;
              il miglioramento del rapporto, alunni/docenti ha ricadute positive anche sulla didattica e sull'apprendimento consentendo agli studenti di avere ambienti idonei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19, e nei comuni montani con un numero di alunni non superiore a 10, al fine di garantire la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale.
9/2525/55. Luca De Carlo, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              il comitato tecnico-scientifico ha stilato delle linee guida relative alle modalità di ripresa delle attività scolastiche, in condizioni di sicurezza;
              dall'attuale stato emergenziale risulta necessario una riorganizzazione degli spazi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie;
              tutto ciò comporta una riorganizzazione interna non solo degli arredi scolastici nelle aule ma anche una riduzione del numero degli alunni per classe;
              il miglioramento del rapporto, alunni/docenti ha ricadute positive anche sulla didattica e sull'apprendimento consentendo agli studenti di avere ambienti idonei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 18, da ridurre a 15 nelle zone più colpite dal contagio da COVID-19, e nei comuni montani con un numero di alunni non superiore a 10, al fine di garantire la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e assicurare il necessario distanziamento sociale.
9/2525/55.    (Testo modificato nel corso della seduta) Luca De Carlo, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              il comitato tecnico-scientifico ha stilato delle linee guida relative alle modalità di ripresa delle attività scolastiche, in condizioni di sicurezza;
              vista la vetustà degli edifici scolastici italiani nonché l'inadeguatezza delle strutture scolastiche, risulta necessario procedere a controlli delle strutture esistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare apposite «Commissioni tecnico ispettive» che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19.
9/2525/56. Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'emergenza sanitaria ha aperto, in tutti i settori, un accesso dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da COVID-19 dei lavoratori per motivi professionali;
              a peggiorare la situazione, la pubblicazione del decreto «Cura Italia» in cui è stato stabilito che il contagio è considerato infortunio sul lavoro;
              il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'istruzione sia nell'espletamento degli esami di Stato che nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico:
              il Dirigente scolastico già svolge un ruolo fondamentale nell'occuparsi della gestione unitaria di un'organizzazione complessa quale è un'istituzione scolastica e non può incorrere nella fattispecie di un reato penale, per prestazioni che prevedono l'adozione di competenze molto specialistiche e diversificate o per responsabilità connesse alle strutture e agli impianti di proprietà degli enti locali,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere che per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, le predette non rispondono penalmente, civilmente o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:
              a) intenzionalmente finalizzato alla lesione della persona;
              b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano le indicazioni INAIL e del Ministero dell'istruzione;
              c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari INAIL e del Ministero dell'istruzione.
9/2525/57. Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              in particolare, con la sospensione delle attività didattiche, conseguente alla dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus, l'avvio del prossimo anno scolastico appare assai problematico;
              gli insegnanti hanno adottato uno straordinario impegno nel proseguimento dell'anno scolastico mediante la didattica a distanza, disposta dal Ministero dell'istruzione;
              nonostante ciò occorre agevolare per assicurare il corretto avvio del prossimo anno scolastico, il recupero rapido degli apprendimenti perduti e garantire il valore positivo della continuità didattica per non disperdere l'esperienza, la professionalità e le buone pratiche acquisite in una fase così complessa di riorganizzazione dell'operato scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di confermare nell'anno scolastico 2020/2021 gli incarichi di supplenza annuale e di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, attivati nell'anno scolastico precedente, sui posti vacanti e disponibili in attesa del rientro del personale titolare, per assicurare il corretto avvio del prossimo anno scolastico anche nell'ottica del recupero degli apprendimenti.
9/2525/58. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, l'avvio del prossimo anno scolastico appare assai problematico;
              occorre agevolare il recupero rapido degli apprendimenti perduti e garantire il valore positivo della continuità didattica per non disperdere l'esperienza, la professionalità e le buone pratiche acquisite in una fase così complessa di riorganizzazione dell'operato scolastico;
              tenuto conto che molti docenti risultano Vincitori di Concorso (DDG 106 del 23 febbraio 2016) e che sono già in ruolo con riserva nella stessa classe di concorso da alcuni anni nella stessa scuola, con anno di formazione e prova già superato, in ragione dell'immissioni in ruolo 2020/21 da Graduatorie di Merito;
              per garantire la continuità didattica e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, risulta necessario confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti inclusi nelle G.M. (DDG 106 del 25 febbraio 2016) che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              a) procedere alla conferma dei ruoli, per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n.  107, con decorrenza giuridica dal 1o settembre dell'anno svolto;
              b) disporre l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento notificati dall'amministrazione nell'anno scolastico 2019/2020.
9/2525/59. Ciaburro, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              una delle criticità che si ripete da molti anni scolastici e che inficia il buon andamento organizzativo delle istituzioni scolastiche è la carenza di dirigenti scolastici;
              le molte sedi vacanti vengono gestite in reggenza e i dirigenti scolastici sono costretti a dividersi tra più scuole anche molto distanti fra loro;
              risulta pertanto, ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi;
              tale possibilità consentirebbe di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico, in considerazione della sempre più grave situazione di scopertura dei numerosissimi posti di dirigente scolastico disponibili, per i quali il sistema scolastico nazionale è costretto a fare ricorso, ormai da diversi anni, all'istituto della reggenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare un nuovo corso-concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  56 del 15 luglio 2011 o al decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n.  499 o al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n.  90 del 24 novembre 2017.
9/2525/60. Zucconi, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              lo stato di emergenza connesso al contenimento della diffusione del COVID-19 ha aggravato ulteriormente la difficile situazione delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aggiungendo nuova incertezza a quella che aveva caratterizzato l'avvio dell'anno accademico 2019-2020;
              il ritardo con cui quest'anno sono stati avviati i corsi dovuto, in parte, all'impossibilità delle istituzioni AFAM di nominare i docenti e, in parte, al ritardo nell'adozione del «Regolamento recante le procedure e le modalità» per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.  143), la cui entrata in vigore è peraltro rinviata all'anno accademico 2021/2022 (cfr. Legge 5 marzo 2020, n.  12 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»);
              occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per tutelare studenti e docenti da ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività dovute all'emergenza non solo con riguardo all'anno accademico in corso, ma anche con riguardo all'anno accademico 2020-21, per evitare l'aggravarsi della situazione di precarietà di molti docenti che prestano servizio in tali istituzioni esclusi dalla Graduatoria nazionale utile per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato (legge n.  205 del 2017),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire entro l'inizio dell'anno accademico 2020/2021, in coda alle vigenti graduatorie nazionali per titoli utili per l'attribuzione di incarichi d'insegnamento a tempo indeterminato e determinato, i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e abbiano maturato, almeno 3 anni accademici d'insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, in una delle predette Istituzioni nei corsi di formazione musicale e coreutica di primo, e/o secondo livello e/o di base o preaccademici.
9/2525/61. Galantino, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure ingenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno certificato in base alla legge n.  104 del 1992 e non solo di quest'ultimo a lui affidato (decreto legislativo n.  297 del 1994, articolo 315, comma 5; Ordinanza Ministeriale n.  90 del 2001, articolo 15, comma 10; decreto Presidente della Repubblica n.  122 del 2009, articoli 2, comma 5, e articolo 4, comma 1) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare: inoltre, il docente di sostegno sovrintende alla classe solo quando è assente l'insegnante curricolare purché tale situazione non si prolunghi oltre un tempo ragionevole e comunque se non è essenziale svolgere con l'alunno affidato attività al di fuori dell'aula in cui è presente la classe;
              l'insegnante di sostegno ha, dunque, piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli certificati: egli contribuisce, infatti, alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi ed è chiamato – di conseguenza – a valutare i risultati del suo insegnamento,

impegna il Governo

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 comma 7-quater del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato della Repubblica, a volersi attenere in sede di applicazione della detta norma, con riferimento al ruolo e alla funzione degli insegnanti di sostegno, a quanto in premessa richiamato e specificato.
9/2525/62. Foti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure ingenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'insegnante di sostegno è contitolare della classe in cui è presente l'alunno certificato in base alla legge n.  104 del 1992 e non solo di quest'ultimo a lui affidato (decreto legislativo n.  297 del 1994, articolo 315, comma 5; Ordinanza Ministeriale n.  90 del 2001, articolo 15, comma 10; decreto Presidente della Repubblica n.  122 del 2009, articoli 2, comma 5, e articolo 4, comma 1) e la sua funzione non viene meno quando è assente il docente curricolare: inoltre, il docente di sostegno sovrintende alla classe solo quando è assente l'insegnante curricolare purché tale situazione non si prolunghi oltre un tempo ragionevole e comunque se non è essenziale svolgere con l'alunno affidato attività al di fuori dell'aula in cui è presente la classe;
              l'insegnante di sostegno ha, dunque, piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, compresi quelli certificati: egli contribuisce, infatti, alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi ed è chiamato – di conseguenza – a valutare i risultati del suo insegnamento,

impegna il Governo

con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 comma 7-quater del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato della Repubblica, a valutare l'opportunità di attenersi in sede di applicazione della detta norma, con riferimento al ruolo e alla funzione degli insegnanti di sostegno, a quanto in premessa richiamato e specificato.
9/2525/62.    (Testo modificato nel corso della seduta) Foti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, che si colloca fra i provvedimenti adottati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              una piaga del nostro sistema scolastico, sempre più invasiva, è quella del precariato: quasi centomila supplenti senza abilitazione ma con anni di servizio portano avanti il loro operato;
              ad oggi, un quarto del corpo docente è un lavoratore che lavora per il Ministero da settembre a giugno, poi viene licenziato, viene assegnata ad esso una indennità di disoccupazione, infine riassunto a settembre e tutto si ripete per 10, 20 e a volte 30 anni: ci sono addirittura insegnanti andati in pensione da precari;
              nonostante i numeri da record, destinati a crescere, invece di avviare politiche di serio contrasto, assumendo il personale precario già selezionato e formato, si continuano a proporre concorsi-spot che ne stabilizzano solo una piccola parte;
              da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2020 sono stati pubblicati i bandi di concorso per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
              l'articolo 2 del provvedimento in esame ha modificato l'articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta, in particolare disponendo che la stessa sia articolata in quesiti a risposta aperta (e non più a risposta multipla) e si svolga nel corso dell'anno scolastico 2020/2021. Ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che sarebbero rientrati nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1 o settembre 2020.
              nonostante i mesi critici che ancora ci attendono, la scelta dell'ennesimo concorso rischia di immettere nel circuito altri precari, oltre a sperperare soldi che potrebbero servire a sostenere famiglie, studenti e l'intero sistema scolastico;
              la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 prevede espressamente che, per chi ha «superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e con rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si da luogo all'assunzione a tempo indeterminato»;
              prima ancora del diritto comunitario, l'articolo 4 della Costituzione italiana prevede «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]»;
              lo scorso 13 maggio lo stesso Presidente del Consiglio ha annunciato, in diretta social e televisiva, l'ampliamento delle assunzioni del comparto scuola per ulteriori 16000 posti da destinare agli insegnanti precari con almeno 36 mesi di servizio svolti,

impegna il Governo

ad istituire una graduatoria permanente a esaurimento per titoli e servizio, ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo di tutti gli aventi diritto inseriti nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi nel 2016 e nel 2018 e nelle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n.  296, riconoscendo alla condizione di grave crisi determinatosi dal verificarsi della pandemia COVID-19 lo stato giuridico di «caso eccezionale» stabilito dalla legge come da articolo 97 della Costituzione italiana.
9/2525/63. Rampelli, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame (Disegno di legge: S. 1774 – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» – A.C. 2525), reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              le disposizioni inerenti la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 prevedono, tra l'altro, l'utilizzo esclusivo dei locali dei plessi scolastici per le attività didattiche;
              la suddetta previsione implica, in antitesi alla vocazione della Scuola quale «Bene della Comunità», una possibile chiusura proprio rispetto alla Comunità di cui è parte, ai suoi bisogni e alle sue attese. Si preclude, di fatto, la fruizione delle palestre dei plessi scolastici, per esempio, alle associazioni sportive che da sempre vi ricorrono per lo svolgimento di attività di grande rilevanza sociale educativa e sanitaria a beneficio dell'intera Comunità di cui sono riferimento, anche e soprattutto in ragione delle croniche carenze di strutture di proprietà degli Enti locali: appare superfluo richiamare l'importanza della pratica sportiva nel percorso di crescita e sviluppo degli adolescenti e non solo;
              è bene ricordare che le Società e le Associazioni sportive presenti sull'intero territorio nazionale rappresentano una fetta importante del sistema economico nazionale e forniscono, tra l'altro, occupazione a molti istruttori, anche qualificati, che ad oggi sono stati, solo marginalmente, ancora raggiunti dalle misure di sostegno tempo o disposte a causa dell'emergenza sanitaria in atto,

impegna il Governo

a valutare di adottare provvedimenti che consentano a Società e Associazioni sportive dilettantistiche di continuare a fruire, per lo svolgimento delle proprie attività, delle palestre dei plessi scolastici, previa adozione di apposite linee guida per il contenimento del contagio.
9/2525/64. Prisco, Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato;
          considerato che i commi 3 e 3-ter dell'articolo 2 prevedono la possibilità di svolgere a distanza le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, le cui modalità di svolgimento sono definite da un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo, stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, ferme restando le disposizioni vigenti in materia;
              considerata la necessità dello svolgimento del lavoro agile e della didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, urge la necessità di parificare i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo,

impegna il Governo

al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo, amministrativo, a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, per l'estensione a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato, della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n.  107.
9/2525/65. Mollicone, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato;
          considerato che i commi 3 e 3-ter dell'articolo 2 prevedono la possibilità di svolgere a distanza le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, le cui modalità di svolgimento sono definite da un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo, stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, ferme restando le disposizioni vigenti in materia;
              considerata la necessità dello svolgimento del lavoro agile e della didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, urge la necessità di parificare i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo,

impegna il Governo

al fine di realizzare la didattica a distanza e il lavoro agile del personale docente, educativo, amministrativo, a valutare l'opportunità di porre in essere iniziative, anche di natura normativa, per l'estensione a tutto il personale scolastico, anche con contratto a tempo determinato, della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015, n.  107.
9/2525/65.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              la possibilità che a settembre ci sia un netto calo di iscritti all'istruzione terziaria è molto elevata. Oltre al depauperamento del nostro capitale sociale, rappresenta un rischio per la tenuta delle nostre Università;
              l'emergenza sanitaria a causa del COVID-19 determinerà, quindi, la diminuzione delle risorse economico-finanziarie che afferiscono alle università dal pagamento delle tasse di iscrizione con gravi ripercussioni sui bilanci, soprattutto per le università non statali, che usufruiscono di limitati contributi finanziari del MIUR e che possono assicurare la propria sostenibilità economica attraverso le tasse di iscrizione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, per l'assunzione di nuovi docenti necessari per il soddisfacimento dei requisiti minimi di docenza prolungando il contratto dei professori straordinari per 3 anni.
9/2525/66. Osnato, Caretta, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.  32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4);
              secondo dati della fondazione Agnelli, nel 2016, l'8 per cento circa degli edifici scolastici non superava le verifiche sulle strutture portanti verticali, sui solai e sulle coperture;
              una quota importante di scuole italiane non è ancora adeguatamente attrezzata per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei confronti degli studenti e professori con disabilità motorie. In molti contesti non è dunque possibile assicurare l'elevato livello di inclusione che da alcuni decenni è uno degli obiettivi irrinunciabili per il sistema scolastico italiano. A titolo di esempio, il 40 per cento degli edifici non dispone di accessi dall'esterno con rampe di pendenza inferiore all'8 per cento; il 45 per cento non rispetta la larghezza minima delle porte di 90 centimetri; nella maggioranza dei casi le scale e i percorsi interni non sono a norma,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere ogni iniziativa possibile per l'aumento dei fondi dedicati all'edilizia scolastica.
9/2525/67. Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato;
              l'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.  32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1). Si stabilisce, inoltre, la condizione risolutiva del contratto, in caso sopravvenga documentazione interdittiva, e si disciplinano i casi di occupazione di urgenza ed espropriazione (commi 2 e 3). Infine, sono previste ulteriori funzioni a carico dei medesimi sindaci e presidenti di province e città metropolitane (comma 4);
              le linee guida del Comitato tecnico-scientifico per la riapertura delle scuole impongono uno sforzo considerevole nelle finanze degli enti locali;
              la responsabilità in materia di sicurezza degli edifici scolastici ricade sui dirigenti scolastici, con contenziosi ancora in atto,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, per l'istituzione di un sistema di controllo dello stato delle opere realizzate a norma dell'articolo 7-ter del presente decreto, che coinvolga il Parlamento e il Ministero dell'istruzione.
9/2525/68. Trancassini, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato;
          considerato che i commi 3 e 3-ter dell'articolo 2 prevedono la possibilità di svolgere a distanza le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, le cui modalità di svolgimento sono definire da un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo, stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto Istruzione e Ricerca, ferme restando le disposizioni vigenti in materia,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, per l'introduzione del diritto alla disconnessione nei contratti collettivi di lavoro nell'ambito scolastico.
9/2525/69. Varchi, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, approvato, con modificazioni, dal Senato;
              preso atto che il provvedimento e volto a disciplinare, con strumenti temporalmente efficaci, le operazioni relative alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 e all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, alla luce delle criticità determinatesi con l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;
              l'articolo 1 riguarda gli esami di Stato e la valutazione dell'anno scolastico 2019-2020. I commi 1-2, 3-7-ter, 8-9, modificati dal Senato, definiscono la cornice generale della disciplina speciale, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a ordinanze del Ministro dell'istruzione, in parte già intervenute;
              va rispettata la forte valenza dell'autonomia scolastica che non può essere sospesa nella nuova drammatica situazione sanitaria. Le scuole italiane hanno fin da subito, dall'insorgere dell'emergenza, messo in campo una nuova modalità di didattica attraverso le tecnologie a distanza, realizzando così gran parte degli obiettivi formativi previsti dai curricoli, e in più suscitando negli allievi una serie di competenze aggiuntive legale all'utilizzo di strumenti nuovi in una condizione di necessità, tuttavia ricca di stimoli e soluzioni,

impegna il Governo

a valorizzare le attività di apprendimento programmate e i percorsi formativi svolti con la didattica a distanza garantendo un effettivo recupero dei debiti maturati dagli alunni nel corso del presente anno scolastico, al fine di garantire il concreto esercizio del diritto all'istruzione anche nel caso in cui le attività didattiche non riprendano in presenza.
9/2525/70. Lucaselli, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              all'articolo 7 del decreto e prevista la sospensione, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione artistica e coreutica (AFAM) fino al 30 giugno 2020, sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza (COVID-19),

impegna il Governo

          a valutare:
              a) qualora le procedure elettorali per il rinnovo degli organi monocratici dei predetti enti non siano concluse entro l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021) nelle more che tali procedure si concludano, subentrino i sostituti individuati dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate;
              b) dal 1o luglio 2020 devono proseguire le procedure elettorali nell'ambito della propria autonomia e nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurandola più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
9/2525/71. Lollobrigida, Osnato, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              all'articolo 7 del decreto e prevista la sospensione, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione artistica e coreutica (AFAM) fino al 30 giugno 2020, sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al perdurare dello stato di emergenza (COVID-19),

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità:
              a) qualora le procedure elettorali per il rinnovo degli organi monocratici dei predetti enti non siano concluse entro l'inizio del nuovo anno accademico (1o novembre 2020-2021) nelle more che tali procedure si concludano, subentrino i sostituti individuati dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate;
              b) dal 1o luglio 2020 devono proseguire le procedure elettorali nell'ambito della propria autonomia e nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurandola più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
9/2525/71.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Osnato, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'istruzione ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
              molte famiglie, già provate dalla emergenza sanitaria nazionale e dalla conseguente crisi economica, non saranno più in grado di far fronte alle rette scolastiche dei propri figli presso le Istituzioni Scolastiche Paritarie già scelte;
              risulta necessario riconoscere alle famiglie il rimborso delle rette già versate, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione,

impegna il Governo

          a valutare:
              a) il rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
              b) il rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
              c) il rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;
              d) il rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.
9/2525/72. Ferro, Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              a seguito della situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio del diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'istruzione ha disposto la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nonché delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
              molte famiglie, già provate dalla emergenza sanitaria nazionale e dalla conseguente crisi economica, non saranno più in grado di far fronte alle rette scolastiche dei propri figli presso le Istituzioni Scolastiche Paritarie già scelte;
              risulta necessario riconoscere alle famiglie il rimborso delle rette già versate, in proporzione ai giorni di mancato svolgimento ovvero di mancata fruizione dei singoli servizi e delle singole attività nei periodi di sospensione,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità del:
              a) rimborso integrale di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie;
              b) rimborso di quanto versato agli asili nido e alle scuole dell'infanzia privati, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 500 euro su base mensile;
              c) rimborso integrale di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado statali, comunali e paritarie, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000;
              d) rimborso di quanto versato alle scuole di ogni ordine e grado private, a condizione che abbiano un indicatore economico equivalente ISEE non superiore all'importo di euro 30.000, e per un importo massimo non superiore a 300 euro su base mensile.
9/2525/72.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Frassinetti, Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              con decreto del Ministero dell'istruzione n.  510, del 23 aprile 2020 è stata indetta una procedura concorsuale, finalizzata all'immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
              con decreto del Ministero dell'istruzione n.  497, del 23 aprile 2020 è stata indetta una procedura concorsuale n.  497, del 23 aprile 2020, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune;
              in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, si ritiene necessario il rinvio di un anno delle procedure di cui sopra, per garantire lo svolgimento delle stesse in condizioni di massima sicurezza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni del presente provvedimento al fine di sospendere le procedure concorsuali di cui ai decreti del Ministero dell'istruzione n.  510 e n.  497 del 23 aprile 2020, finalizzati all'immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, all'anno scolastico 2021/2022.
9/2525/73. Deidda, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico c sullo svolgimento degli esami di Stato;
              in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, si rende necessario garantire il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, assicurando la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per una piena integrazione degli stessi;
              in ossequio al disposto di cui alla legge n.  104 del 1992 e alla sentenza della Corte costituzionale n.  80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità,

impegna il Governo

          a valutare di procedere all'immissione in ruolo sui posti vacanti e disponibili di sostegno il personale docente:
              a) in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto;
              b) del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali;
              c) il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio nelle scuole statali;
              d) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali.
9/2525/74. Montaruli, Bucalo, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'articolo 2 prevede, fra le varie disposizioni, anche una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato un'esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio;
              in ossequio al disposto di cui alla legge n.  104 del 1992 e alla sentenza della Corte costituzionale n.  80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità;
              la scelta dei criteri di accesso potrebbe portare a gravi discriminazioni nelle procedura,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere iniziative, anche di carattere normativo, per garantire la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità.
9/2525/75. Acquaroli, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, il Ministero dell'istruzione ha disposto la sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  102 del 28 dicembre 2018;
              con l'inizio del prossimo anno scolastico, ai circa 3000 posti vacanti di DSGA si sommeranno gli ulteriori pensionamenti, aggravando così l'organizzazione delle scuole già oberate da una mole rilevante, per quantità e per qualità di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quelli del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all'attività negoziale;
              il ruolo di DSGA è determinante per il buon funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, risulta necessario pertanto, garantire la copertura dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, premiando l'esperienza e le competenze di personale professionalmente qualificato sulla base di anni di esperienza lavorativa, prestato nella qualifica di assistente amministrativo a T.I. e che risulta già da diversi anni inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, indetta con D.D. n.  979 del 28 gennaio 2010,

impegna il Governo

          a valutare che dal 1o settembre 2020 i posti vacanti e disponibili di DSGA sono assegnati:
              a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n.  979 del 28 gennaio 2010;
              b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio.
9/2525/76. Bignami, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione della stessa, il Ministero dell'istruzione ha disposto la sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  102 del 28 dicembre 2018;
              con l'inizio del prossimo anno scolastico, ai circa 3000 posti vacanti di DSGA si sommeranno gli ulteriori pensionamenti, aggravando così l'organizzazione delle scuole già oberate da una mole rilevante, per quantità e per qualità di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quelli del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all'attività negoziale;
              il ruolo di DSGA è determinante per il buon funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, risulta necessario pertanto, garantire la copertura dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, premiando l'esperienza e le competenze di personale professionalmente qualificato sulla base di anni di esperienza lavorativa, prestato nella qualifica di assistente amministrativo a T.I. e che risulta già da diversi anni inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, indetta con D.D. n.  979 del 28 gennaio 2010,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere idonee iniziative destinate:
              a) al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n.  979 del 28 gennaio 2010;
              b) agli assistenti amministrativi facenti funzione con 36 mesi di servizio.
9/2525/76.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Bucalo, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              dall'anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale;
              al termine del 1o ciclo, si può assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto dovere all'istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP);
              con decreto ministeriale n.  374 del 1o giugno 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i Centri di Formazione Professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento;
              il servizio prestato presso le scuole paritarie e i corsi regionali e titolo valutabile all'interno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento insieme a quello svolto nei corsi regionali presso la terza fascia delle graduatorie di istituto;
              in attuazione della legge sulla parità scolastica e del sistema nazionale di istruzione, la procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'istruzione n.  510, del 23 aprile 2020 finalizzata all'immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, non può essere esclusa ai docenti delle scuole paritarie e Iefp,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità della partecipazione dei docenti delle scuole paritarie e dei percorsi Iefp alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'istruzione n.  510, del 23 aprile 2020 finalizzata all'immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno.
9/2525/77. Rotelli, Frassinetti, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'emergenza epidemiologica in atto ha condotto fin dalle primissime battute alla sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore nella prospettiva di attuare uno strumento indispensabile di contenimento della propagazione virale nel luogo per eccellenza di promiscuità sociale;
              l'esperienza del cosiddetto lockdown ed il correlato distanziamento sociale unitamente al promozione, anche attraverso i media ed i social delle buone pratiche igieniche atte a salvaguardare la salute pubblica e a contenere gli effetti propagativi virali, rappresentano un patrimonio esperienziale dei giovani senza precedenti che ha innescato nella coscienza, soprattutto dei più piccoli, una consapevolezza sanitaria che meriterebbe di essere approfondita in sede scolastica attraverso un progetto formativo che coinvolga attivamente, scuola, operatori sanitari e famiglia;
              in particolare nella scuola primaria, sarebbe auspicabile approdare ad una metodologia didattica che veicoli nei più piccoli, l'apprendimento e l'interiorizzazione di elementi fondamentali della salvaguardia della salute, come la promozione delle norme di buona prassi igienica della corretta alimentazione e di uno stile di vita salutare,

impegna il Governo

          a valutare l'ipotesi di promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, iniziative e progetti al fine di diffondere presso gli alunni e gli studenti una cultura del rispetto e della promozione della salute fin dalla tenera infanzia attraverso la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche di educazione sanitaria;
          a valutare l'ipotesi di promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, in accordo con le regioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, incontri formativi e di approfondimento con i pediatri di libera scelta, con gli operatori sanitari e con i genitori degli alunni e degli studenti allo scopo di favorire le tematiche della sicurezza igienico- sanitaria, alimentare e nutrizionale dei giovani;
          a valutare l'ipotesi dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla salute nel primo e nel secondo ciclo di istruzione.
9/2525/78. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              le scuole paritarie di ogni ordine e grado risultano fondamentali per l'istruzione dei ragazzi italiani;
              il provvedimento prevede disposizioni in merito ad incarichi temporanei dei docenti nelle scuole dell'infanzia paritarie al fine di agevolare il regolare svolgimento del servizio educativo nella scuola dell'infanzia;
              il provvedimento non prevede alcuna disposizione in merito agli incarichi, temporanei o permanenti dei docenti, per le scuole paritarie secondarie di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nuovi incarichi per docenti anche per le scuole paritarie secondarie di ogni ordine e grado.
9/2525/79. Rospi, Zennaro, Nitti, Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              ancora una volta, a causa di improprie formulazioni lessicali ed equivoci terminologici, la formazione delle graduatorie pare penalizzare i docenti dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), che non paiono ricompresi fra quelli che, avendo maturato 36 mesi di servizio in percorsi IeFP o misti, maturano il diritto all'abilitazione e alla stabilizzazione;
              la scelta si espone a numerosi profili di censura, sia in punto di opportunità che di legittimità:
              anzitutto, per i fini che qui rilevano, l'esperienza di docenza va riconosciuta nei medesimi termini per ciascuno dei canali in cui si articola il sistema della pubblica istruzione (IeFP, paritarie, scuola statale), il quale, come noto, costituisce un ordinamento unico e integrato;
              una differenziazione quale quella qui censurata appare discriminatoria e non compatibile con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, e, più in generale, con l'articolo 3 della Costituzione. Discriminare gli insegnanti equivale, peraltro, a discriminare gli allievi. Invece, il sistema scolastico nazionale garantisce in egual misura il diritto allo studio e alla scelta degli studenti in piena libertà;
              le direttive europee mai propongono una netta demarcazione tra dipendenti delle scuole. Il sistema nazionale è unico e così va inteso. Le scuole europee ritengono i percorsi professionali un fiore all'occhiello di paesi con economie sviluppate, perché altamente formative all'inserimento lavorativo;
              può ancora ricordarsi come nel concorso riservato dell'anno 2018 non vi è stata alcuna discriminazione tra docenti del sistema scolastico nazionale, tanto è vero che i docenti IeFP sono entrati in ruolo con un percorso abilitante speciale seguito da un concorso riservato non selettivo, senza aver maturato servizio in scuola statale, poiché giustamente il legislatore ha ritenuto egualitario il servizio nei percorsi IeFP e lo ha ritenuto paritario anche in tutta la normativa scolastica dal 2000 ad oggi;
              un'intera classe di insegnanti in base alla normativa vigente ha fatto scelte di vita, e maturato lui legittimo affidamento, passando dai percorsi IeFP allo Stato, avendo all'attivo contratti statali e sentendosi oggi improvvisamente esclusi da un diritto sacrosanto: la partecipazione al concorso riservato e la stabilizzazione all'interno dello Stato come è avvenuto fino al 2018, lo scorso anno;
              la necessità dell'equiparazione qui sostenuta si ricava, inoltre, dalla piena validità di un servizio che, in quanto riconosciuto, nei termini di punteggio, dalla Tabella B, decreto ministeriale n.  374 del 2017, illogicamente non sarebbe spendibile ai fini dell'accesso alla procedura di stabilizzazione. Il punteggio del servizio a parità di classi di concorso viene riconosciuto in egual misura in tutte le scuole afferenti al sistema scolastico nazionale sia per la terza che per la seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero le uniche graduatorie oggi aggiornabili, dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento,

impegna il Governo

a valutare le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per assicurare la piena equipollenza dell'esperienza maturata dai docenti nell'ambito dei corsi di IeFP ai fini della formazione delle graduatorie.
9/2525/80. Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              ancora una volta, a causa di improprie formulazioni lessicali ed equivoci terminologici, la formazione delle graduatorie pare penalizzare i docenti dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), che non paiono ricompresi fra quelli che, avendo maturato 36 mesi di servizio in percorsi IeFP o misti, maturano il diritto all'abilitazione e alla stabilizzazione;
              la scelta si espone a numerosi profili di censura, sia in punto di opportunità che di legittimità:
              anzitutto, per i fini che qui rilevano, l'esperienza di docenza va riconosciuta nei medesimi termini per ciascuno dei canali in cui si articola il sistema della pubblica istruzione (IeFP, paritarie, scuola statale), il quale, come noto, costituisce un ordinamento unico e integrato;
              una differenziazione quale quella qui censurata appare discriminatoria e non compatibile con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, e, più in generale, con l'articolo 3 della Costituzione. Discriminare gli insegnanti equivale, peraltro, a discriminare gli allievi. Invece, il sistema scolastico nazionale garantisce in egual misura il diritto allo studio e alla scelta degli studenti in piena libertà;
              le direttive europee mai propongono una netta demarcazione tra dipendenti delle scuole. Il sistema nazionale è unico e così va inteso. Le scuole europee ritengono i percorsi professionali un fiore all'occhiello di paesi con economie sviluppate, perché altamente formative all'inserimento lavorativo;
              può ancora ricordarsi come nel concorso riservato dell'anno 2018 non vi è stata alcuna discriminazione tra docenti del sistema scolastico nazionale, tanto è vero che i docenti IeFP sono entrati in ruolo con un percorso abilitante speciale seguito da un concorso riservato non selettivo, senza aver maturato servizio in scuola statale, poiché giustamente il legislatore ha ritenuto egualitario il servizio nei percorsi IeFP e lo ha ritenuto paritario anche in tutta la normativa scolastica dal 2000 ad oggi;
              un'intera classe di insegnanti in base alla normativa vigente ha fatto scelte di vita, e maturato lui legittimo affidamento, passando dai percorsi IeFP allo Stato, avendo all'attivo contratti statali e sentendosi oggi improvvisamente esclusi da un diritto sacrosanto: la partecipazione al concorso riservato e la stabilizzazione all'interno dello Stato come è avvenuto fino al 2018, lo scorso anno;
              la necessità dell'equiparazione qui sostenuta si ricava, inoltre, dalla piena validità di un servizio che, in quanto riconosciuto, nei termini di punteggio, dalla Tabella B, decreto ministeriale n.  374 del 2017, illogicamente non sarebbe spendibile ai fini dell'accesso alla procedura di stabilizzazione. Il punteggio del servizio a parità di classi di concorso viene riconosciuto in egual misura in tutte le scuole afferenti al sistema scolastico nazionale sia per la terza che per la seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero le uniche graduatorie oggi aggiornabili, dopo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità delle iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per assicurare la piena equipollenza dell'esperienza maturata dai docenti nell'ambito dei corsi di IeFP ai fini della formazione delle graduatorie qualora prestata nei percorsi per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
9/2525/80.    (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020 prevede disposizioni in materia di percorsi abilitanti è fondamentale riconoscere l'esperienza maturata dai docenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su sostegno, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni riconoscendo loro di poter evitare lo svolgimento della prova preselettiva a crocette per l'accesso ai corsi abilitanti per l'insegnamento di sostegno;
              in particolare per la scuola secondaria,

impegna il Governo

a considerare il servizio svolto su sostegno indipendentemente dal grado di scuola.
9/2525/81. Bendinelli, Ferri, Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020 prevede disposizioni in materia di percorsi abilitanti è fondamentale riconoscere l'esperienza maturata dai docenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su sostegno, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni riconoscendo loro di poter evitare lo svolgimento della prova preselettiva a crocette per l'accesso ai corsi abilitanti per l'insegnamento di sostegno;
              in particolare per la scuola secondaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare il servizio svolto su sostegno indipendentemente dal grado di scuola.
9/2525/81.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bendinelli, Ferri, Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza dovuta all'epidemia COVID-19 ha reso ancora più urgente il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 e da quello del 2016; la sospensione delle attività di ricostruzione, può rivelarsi irreparabile ed è quindi necessario imprimere la massima velocità per recuperare il tempo perso;
              nelle zone terremotate cratere 2009 e 2016/17 c’è un gravissimo ritardo per la ricostruzione della edilizia pubblica e scolastica, che in quei territori riguardanti Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria emergenza pandemia va a sovrapporsi ad una situazione già fortemente compromessa per gli studenti e studentesse che da 11 e 4 anni frequentano le lezioni nei cosiddetti Musp moduli scolastici provvisori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in fase di stesura del primo provvedimento utile, norme e strumenti – anche commissariali – necessari ad accelerare, nei comuni dei crateri sismici 2009 e 2016/17, la ricostruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
9/2525/82. Pezzopane.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 reca «Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021»;
              l'articolo 7 reca «Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
          considerato che:
              i servizi socio educativi per la prima infanzia gestiti da privati su tutto il territorio nazionale, rappresentano una realtà particolarmente importante nell'assicurare alle famiglie un supporto articolato e attento ai molteplici bisogni di cura e di sviluppo di ogni bambina e bambino a loro affidato nella fascia di età 0-36 mesi;
              grazie anche al servizio offerto dai nidi privati, molti territori riescono a garantire alla popolazione una certa copertura per quanto riguarda le strutture di accoglienza per le bambine e i bambini al di sotto dei tre anni, come auspicato dal Consiglio Europeo;
              con l'entrata in vigore della legge n.  30 del 2005 questi servizi sono entrati a far parte del Sistema Integrato dei Servizi per la Prima Infanzia, fatto che li ha sottoposti ad un processo di adeguamento progressivo ai requisiti richiesti dal Sistema stesso;
              ciascuna struttura privata può contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze, a differenza delle strutture pubbliche che sono supportate in ogni aspetto dalle Amministrazioni di riferimento;
              nello specifico, i nidi privati si trovano, infatti, già ora a dover sostenere in piena sospensione dell'attività educativa e senza il determinante apporto delle rette pagate dalle famiglie i costi derivanti da:
              canoni di affitto dei locali in cui viene svolto il servizio;
              stipendi, contributi previdenziali ed assicurativi delle lavoratrici dipendenti;
              spese per i servizi contabili e i servizi amministrativi del personale;
              spese per l'assolvimento ai requisiti richiesti in materia di sicurezza, HACCP, antincendio e pronto soccorso;
              assicurazioni degli iscritti e delle strutture;
              imposte sui redditi e i contributi previdenziali delle titolari;
              vi è pertanto fortissima preoccupazione per il destino lavorativo delle titolari e delle numerose dipendenti, spesso difficilmente ricollocabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità ad adottare le opportune iniziative normative a sostegno delle lavoratrici e dei soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati che ad oggi integrano in maniera determinante il sistema di offerta pubblico e sono messi in seria difficoltà dal punto di vista economico ed organizzativo dalla crisi epidemiologica da COVID-19.
9/2525/83. Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'aula detta alcune disposizioni urgenti sull'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              l'articolo 1, comma 121, legge n.  107 del 13 luglio 2016 istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali;
              la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione;
              il diritto all'ottenimento della carta viene riconosciuto solo al «docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», di fatto violando due principi altrettanto importanti: il diritto/dovere alla formazione da parte di tutto il personale docente e il diritto dell'alunno a docenti parimenti formati e aggiornati; e il diritto all'accesso alle strumentalità tecnologiche, da parte di tutti i docenti, e il diritto degli alunni a beneficiare di docenti tutti nelle possibilità concrete di garantire, oggi di più di ieri, una didattica a distanza efficace, efficiente, puntuale, all'altezza delle sfide che il COVID-19 sta imponendo alla scuola italiana;
              nell'emergenza che la scuola sta vivendo, insieme a tutto il Paese, i docenti con contratto a termine sono in prima linea, con i colleghi di ruolo, per garantire il diritto allo studio ai ragazzi e alle ragazze, attuando metodologie didattiche a distanza; in questo frangente sono chiamati alla medesima responsabilità, ma rimangono esclusi dall'acquisto degli strumenti utili, in quanto non destinatari della Carta del docente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire, con il prossimo provvedimento utile, la carta elettronica, del valore di 300 euro annui, per sostenere l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020.
9/2525/84. Pastorino, Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'aula detta alcune disposizioni Urgenti sull'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività, tra cui le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
              la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata tra le misure più complesse e dolorose per l'impatto che essa ha avuto su ragazzi e bambini, tuttavia tale sacrificio ha contribuito in maniera essenziale al contenimento della pandemia, consentendo di limitare il rischio di comunità e raggiungendo i risultati fino ad ora ottenuti;
              ora l'obiettivo perseguito per settembre deve essere tornare a scuola in presenza, in assoluta sicurezza;
              la ripresa delle attività scolastiche deve ottemperare un complesso equilibrio, assicurando la sicurezza, il benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola e il rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute;
              il documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 26 maggio 2020, propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici tegole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 rispetto all'attuale situazione epidemiologica;
              il documento prevede il distanziamento interpersonale di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento. Questa distanza andrà garantita nelle aule, con una conseguente riorganizzazione della disposizione interna, ad esempio, dei banchi, ma anche nei laboratori, in aula magna, nei teatri scolastici. Si passa a due metri per le attività svolte in palestra;
              la necessità di assicurare il distanziamento interpersonale corrisponde alla necessità di rivedere i criteri per la formazione numerica delle classi. Inoltre, un rapporto più basso alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurate agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione;
              ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, con il prossimo provvedimento utile, i criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, ai fini della costituzione delle classi nelle scuole e negli istituti di ogni ordine c grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.
9/2525/85. Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'aula detta alcune disposizioni urgenti subordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              il dimensionamento delle Istituzioni scolastiche è quel procedimento attraverso il quale le Regioni operano ogni arino la razionalizzazione e programmazione della propria rete Scolastica, secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del decreto legislativo n.  112 del 1998 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n.  3 del 2001). Tramite il piano di dimensionamento la Regione compie operazioni di aggregazione, soppressione e trasformazione delle istituzioni scolastiche e di arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni del II ciclo;
              dall'anno scolastico 2012-2013, secondo quanto stabilito dalla legge n.  111 del 2011 e dalla legge n.  183 del 2011, sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle stesse, inoltre, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), che, invece, è conferito in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;
              questo meccanismo rende realtà già svantaggiate per scarsità di servizi ancora più deboli e finisce per creare distinzione tra studenti di serie A e studenti di serie B;
              è necessario garantire la piena e completa autonomia ed organizzazione anche delle istituzioni delle piccole isole e dei comuni montani, che devono essere salvaguardate e mantenute al fine di tutelare le specifiche esigenze territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre, nel prossimo provvedimento utile, il limite minimo di alunni da 600 a 500 per definire le istituzioni scolastiche autonome a cui non possono essere assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato e di eliminare tale limite per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
9/2525/86. Fornaro, Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'aula detta alcune disposizioni urgenti sull'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie era stata inizialmente disposta con l'articolo 1, primo comma, della legge n.  719 del 1964, poi trasfuso nell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo n.  297 del 1994 che ha confermato la stessa da parte dei comuni, secondo modalità indicate dalla legge regionale;
              successivamente, l'articolo 27 della legge n.  448 del 1998 aveva sostanzialmente esteso tale previsione, disponendo che, nell'anno scolastico 1999-2000, i comuni dovevano garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo (allora comprendente i 3 anni della scuola secondaria di I grado), in possesso dei requisiti richiesti, e dovevano assicurare la fornitura anche in comodato agli studenti delle scuole secondarie di II grado, sempre in possesso dei requisiti richiesti;
              ancora in seguito, l'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n.  95 del 2012 (legge n.  135 del 2012) ha autorizzato in via permanente, a decorrere dal 2013, la spesa di 103 milioni di euro;
              l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha messo a dura prova gli studenti e le loro famiglie. In questa difficile fase è ancora più importante garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità per i libri di testo degli alunni che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elevare, nel prossimo provvedimento utile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.  135, a 538 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, in modo da garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico.
9/2525/87. Muroni, Fratoianni.


      La Camera,
          premesso che:
              con la pubblicazione e notifica delle sentenze definitive in merito all'esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti sia in ruolo da alcuni anni, che in servizio con contratti a tempo determinato, sono stati licenziati, senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge;
              gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.  96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni;
              gli insegnanti che invece non sono in possesso di tali requisiti, rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola;
              né può considerarsi risolutivo l'accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre scorso, perché si limita a «salvaguardare i rapporti di lavoro in corso». Tale misura aveva senso l'anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei diplomati magistrali già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d'impiego. La situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate, gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione, cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d'istituto di I fascia. Di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato,

impegna il Governo

senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I fascia di istituto che hanno maggior titolo non solo per l'accesso al ruolo, ma anche per il conferimento delle supplenze, a prevedere la continuità lavorativa al predetto personale estromesso dalle Gae, con la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di varia natura, nelle paritarie.
9/2525/88. Minardo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
              dall'inizio dell'emergenza Coronavirus tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno interrotto l'attività e portato a compimento l'anno scolastico nella difficoltà grazie a Internet. Da due mesi a questa parte le lezioni sono diventate videolezioni e la didattica si è rimodulata;
              da anni la scuola è in balia delle regole che hanno spinto e continuano a spingere verso il «gigantismo». Dimensionamenti, accorpamenti, chiusure di piccole scuole, fusioni e quant'altro, hanno comportato la privazione per molti comuni della loro scuola. Oggi, come non mai, si può affermare che invece sono proprie le piccole realtà che, soprattutto in questa fase emergenziale, hanno saputo affrontare al meglio la crisi;
              una delle soluzioni per una migliore gestione del nuovo anno scolastico è quella di riaprire o riutilizzare le piccole scuole al fine di dare spazi adeguati ai discenti in questa fase emergenziale, individuando luoghi necessari per diminuire il sovraffollamento, per dare a tutti le stesse opportunità in termini di accesso alla formazione e per alleggerire le famiglie dal peso educativo. Una sorta di «telescuola» dove gli alunni potrebbero prendere visione delle lezioni tenute in aula dalla propria insegnante,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza al fine di consentire la riapertura delle scuole nei piccoli comuni che, oltre ad alleggerire gli istituti più grandi congestionati da classi in sovrannumero garantendo una maggiore sicurezza, hanno l'enorme beneficio di presentare un maggior senso di appartenenza, considerato che valorizzare la scuola dei piccoli centri significa rianimarli, renderli vivi culturalmente e socialmente.
9/2525/89. Giglio Vigna, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              la didattica a distanza, in questa fase di emergenza del coronavirus, si sta dimostrando la sola alternativa per proseguire l'attività didattica con i docenti e l'unica strada percorribile;
              questo modello di didattica a distanza è stato approntato soltanto per la fase dell'emergenza del COVID-19;
              la didattica a distanza è sempre una interazione virtuale e per quanto il docente dalla sua postazione informatica possa interagire con gli alunni che vede attraverso il monitor del computer, appare sempre una forma asettica di fare didattica, arida, priva di sentimenti ed emozioni che soltanto la vita reale, il contatto fisico può regalare;
              un dato allarmante riguarda la programmazione: solo il 10,4 per cento dei docenti ha svolto tutti gli argomenti dei programmi e solo il 68 per cento degli studenti ha un dispositivo per seguire le lezioni;
              il 72,4 per cento dei docenti insegna in classi con studenti BES. Nel 54,9 per cento di queste classi si sono semplificati o ridotti i materiali di studio, mentre nel 30,4 per cento si è usato materiale specifico per gli studenti BES. Nel 14,7 per cento delle classi è stata utilizzata per tutti gli studenti la stessa metodologia didattica;
              il 99,05 per cento dei docenti, per collegarsi ad Internet e poter svolgere l'attività didattica ha utilizzato connessioni private a proprie spese;
              il 78,4 per cento dei docenti è ricorso alle video-lezioni, mentre il 21,6 per cento ha solo condiviso documenti. Per comunicare con gli studenti solo il 62 per cento ha utilizzato il servizio di messaggistica delle piattaforme. Gli altri hanno utilizzato WhatsApp o il telefono. La partecipazione degli studenti alla DAD non è stata registrata nella gran parte delle scuole (41,5 per cento), mentre nel 31 per cento dei casi si è utilizzato il registro elettronico (31 per cento). Il 27,5 per cento dei docenti ha registrato la partecipazione alle lezioni in altre forme;
              con lo sforzo di insegnanti, studenti e genitori la didattica a distanza ha permesso di proseguire una parvenza di anno scolastico. Ma i suoi limiti sono sotto gli occhi di tutti, approfondisce le diseguaglianze già abissali e toglie ogni argine alla dispersione scolastica. Sono limiti insormontabili: infrastrutture migliori, più materiale online, tirocini per come presentarsi sullo schermo non cambieranno il fatto che la didattica a distanza non è scuola. Non diventi un alibi per avere meno scuola;
              concentrando gli investimenti la scuola deve ripartire in presenza, continuità e sicurezza, se oggi il distanziamento è la misura di prevenzione più efficace, la soluzione sono più scuole, più spazi consegnati a studenti e docenti anche per l'educazione all'aperto, più insegnanti e personale Ata,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure che consentano la piena operatività del sistema scolastico a partire da settembre consentendo la presenza in classe in totale sicurezza per tutti gli alunni, relegando la Dad a strumento emergenziale in caso di sospensione della didattica in aula.
9/2525/90. Maggioni, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
              il rapporto «Impararesicuri XVII Edizione», pubblicato lo scorso settembre, denuncia come la situazione sia allarmante: nell'anno 2018-19 sono stati registrati 70 crolli a carico di strutture scolastiche, uno ogni 3 giorni di scuola, di cui 29 in regioni del Nord Italia (6 Piemonte, 16 Lombardia, 4 Emilia Romagna, 2 Veneto, 1 Trentino Alto Adige), 17 nel Centro Italia (5 Toscana, 10 Lazio, 1 Umbria) e 24 nelle regioni del Sud e Isole (8 Campania, 6 Puglia, 2 Calabria, 7 Sicilia, 1 Umbria, 1 Marche). Le persone ferite tra studenti e personale sono state solo 17 in quanto, fortunatamente, tali episodi si sono verificati nelle ore notturne o nei weekend o in periodi di chiusura delle scuole. Comunque, dal 2013 ad oggi, si sono registrati ben 276 episodi di questo genere, avvalorando ulteriormente il perpetrarsi dello stato di emergenza dell'edilizia scolastica;
              secondo l'ultima analisi, che risale al 2019, la situazione dell'edilizia scolastica risulta essere la seguente (fonte MIUR): dei 40.151 edifici scolastici attivi in Italia e facenti capo agli Enti locali, il 42 per cento risultano essere costruiti prima del 1971; il 30 per cento tra il 1971 ed il 1983 ed il 28 per cento dal 1984 in poi. Solo il 53,2 per cento degli edifici possiede il certificato di collaudo statico (ricordiamo che la prima norma che introduce in Italia l'obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n.  1086); il 22,3 per cento degli edifici senza certificato di collaudo statico è stato costruito prima del 1970;
              ulteriori dati certificano criticità: il 59,5 per cento delle scuole italiane non ha il certificato di prevenzione incendi; il 53,8 per cento non ha il certificato di agibilità/abitabilità; il 43 per cento si trova in zone zona 1 e 2 (ad elevato rischio sismico) mentre il restante 57 per cento in zona rischio 3 e 4;
              un progetto pronto dell'Unione delle Province italiane ha progetti cantierabili per sistemare 1.747 istituti scolastici italiani. La spesa prevista è di 2 miliardi e 100 milioni di euro,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure che consentano la realizzazione sia dei progetti già presentati e segnalati nei vari bandi che fossero risultati ammissibili ma non finanziati, sia tutti quei progetti riferiti a piccoli investimenti, realizzabili in tempi brevi, su cui non si dispone di alcuna fonte di finanziamento.
9/2525/91. Vallotto, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
              il rapporto «Impararesicuri XVII Edizione», pubblicato lo scorso settembre, denuncia come la situazione sia allarmante: nell'anno 2018-19 sono stati registrati 70 crolli a carico di strutture scolastiche, uno ogni 3 giorni di scuola, di cui 29 in regioni del Nord Italia (6 Piemonte, 16 Lombardia, 4 Emilia Romagna, 2 Veneto, 1 Trentino Alto Adige), 17 nel Centro Italia (5 Toscana, 10 Lazio, 1 Umbria) e 24 nelle regioni del Sud e Isole (8 Campania, 6 Puglia, 2 Calabria, 7 Sicilia, 1 Umbria, 1 Marche). Le persone ferite tra studenti e personale sono state solo 17 in quanto, fortunatamente, tali episodi si sono verificati nelle ore notturne o nei weekend o in periodi di chiusura delle scuole. Comunque, dal 2013 ad oggi, si sono registrati ben 276 episodi di questo genere, avvalorando ulteriormente il perpetrarsi dello stato di emergenza dell'edilizia scolastica;
              secondo l'ultima analisi, che risale al 2019, la situazione dell'edilizia scolastica risulta essere la seguente (fonte MIUR): dei 40.151 edifici scolastici attivi in Italia e facenti capo agli Enti locali, il 42 per cento risultano essere costruiti prima del 1971; il 30 per cento tra il 1971 ed il 1983 ed il 28 per cento dal 1984 in poi. Solo il 53,2 per cento degli edifici possiede il certificato di collaudo statico (ricordiamo che la prima norma che introduce in Italia l'obbligo del certificato di collaudo statico è la legge 5 novembre 1971, n.  1086); il 22,3 per cento degli edifici senza certificato di collaudo statico è stato costruito prima del 1970;
              ulteriori dati certificano criticità: il 59,5 per cento delle scuole italiane non ha il certificato di prevenzione incendi; il 53,8 per cento non ha il certificato di agibilità/abitabilità; il 43 per cento si trova in zone zona 1 e 2 (ad elevato rischio sismico) mentre il restante 57 per cento in zona rischio 3 e 4;
              un progetto pronto dell'Unione delle Province italiane ha progetti cantierabili per sistemare 1.747 istituti scolastici italiani. La spesa prevista è di 2 miliardi e 100 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare modalità e procedure che consentano la realizzazione sia dei progetti già presentati e segnalati nei vari bandi che fossero risultati ammissibili ma non finanziati, sia tutti quei progetti riferiti a piccoli investimenti, realizzabili in tempi brevi, su cui non si dispone di alcuna fonte di finanziamento.
9/2525/91.    (Testo modificato nel corso della seduta) Vallotto, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di procedure concorsuali straordinarie;
              la cronica mancanza di insegnanti ad inizio anno è una costante nel sistema Scolastico nazionale;
              il mancato avvio dei concorsi, una quantità notevole di pensionamenti, la mancanza di candidati in possesso dei requisiti utili a subentrare: questa triade di elementi è alla base dell'alto numero di cattedre, quasi 200 mila, che a settembre rimarranno libere;
              le prime stime sui posti che si andranno a liberare a settembre, indicano oltre 30 mila cattedre, ma la cifra è in difetto, perché vanno aggiunti anche coloro che usciranno con «Quota 100»: quindi, si potrebbe arrivare almeno a 50 mila posti di insegnamento da coprire;
              considerando i circa 25 mila posti avanzati l'anno passato, non assegnati ai ruoli per mancanza di aspiranti sia nelle GaE che nelle graduatorie di merito, più altrettanti liberati da chi ha optato per «Quota 100» del 2019, si arriva a 100 mila cattedre. Se si considerano, infine, quasi 20 mila posti vacanti di sostegno, più circa 50 mila in deroga, sempre destinati alla didattica speciale, più qualche decina di migliaia di posti curricolari in organico di fatto, ecco che le supplenze annuali arriveranno a 200 mila;
              gli aggiornamenti delle graduatorie di seconda e terza fascia ci saranno il prossimo anno. Quindi, per convocare i supplenti per il prossimo anno scolastico, si ricorrerà ai nominativi già presenti nelle graduatorie. Gli unici nuovi aggiunti saranno coloro che hanno ottenuto l'abilitazione al sostegno, e potranno inserirsi fino al 31 agosto 2020,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché gli organici delle scuole siano completati entro il 31 agosto prossimo al fine di consentire agli istituti di poter programmare con congruo anticipo l'attività didattica del prossimo anno scolastico, che già si presenta estremamente critico per docenti ed alunni.
9/2525/92. Legnaioli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di procedure concorsuali straordinarie;
              la cronica mancanza di insegnanti ad inizio anno è una costante nel sistema Scolastico nazionale;
              il mancato avvio dei concorsi, una quantità notevole di pensionamenti, la mancanza di candidati in possesso dei requisiti utili a subentrare: questa triade di elementi è alla base dell'alto numero di cattedre, quasi 200 mila, che a settembre rimarranno libere;
              le prime stime sui posti che si andranno a liberare a settembre, indicano oltre 30 mila cattedre, ma la cifra è in difetto, perché vanno aggiunti anche coloro che usciranno con «Quota 100»: quindi, si potrebbe arrivare almeno a 50 mila posti di insegnamento da coprire;
              considerando i circa 25 mila posti avanzati l'anno passato, non assegnati ai ruoli per mancanza di aspiranti sia nelle GaE che nelle graduatorie di merito, più altrettanti liberati da chi ha optato per «Quota 100» del 2019, si arriva a 100 mila cattedre. Se si considerano, infine, quasi 20 mila posti vacanti di sostegno, più circa 50 mila in deroga, sempre destinati alla didattica speciale, più qualche decina di migliaia di posti curricolari in organico di fatto, ecco che le supplenze annuali arriveranno a 200 mila;
              gli aggiornamenti delle graduatorie di seconda e terza fascia ci saranno il prossimo anno. Quindi, per convocare i supplenti per il prossimo anno scolastico, si ricorrerà ai nominativi già presenti nelle graduatorie. Gli unici nuovi aggiunti saranno coloro che hanno ottenuto l'abilitazione al sostegno, e potranno inserirsi fino al 31 agosto 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza affinché gli organici delle scuole siano completati entro il 31 agosto prossimo al fine di consentire agli istituti di poter programmare con congruo anticipo l'attività didattica del prossimo anno scolastico, che già si presenta estremamente critico per docenti ed alunni.
9/2525/92.    (Testo modificato nel corso della seduta) Legnaioli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il 9 marzo 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese fino al 3 aprile. Con successivi provvedimenti la sospensione è stata prorogata sino al termine dell'anno scolastico;
              tale sospensione, motivata da ragioni sanitarie, ha determinato, secondo autorevoli esperti, conseguenze negative nei processi di apprendimento e di socializzazione nei bambini della scuola dell'infanzia e primaria;
              il 6 aprile, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto-legge che, oltre a contenere norme relative agli Esami di Stato e alla valutazione delle studentesse e degli studenti per l'anno scolastico 2019/2020, si è posto l'obiettivo di traghettare le scuole verso il 2020/2021;
              con la ripresa delle attività lavorative, la chiusura delle scuole, oltre alle ripercussioni sui bambini, ha comportato notevoli difficoltà alle famiglie, costrette ad una complessa conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro;
              il 2 maggio il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ha affermato: «Per tornare a scuola a settembre in piena sicurezza stiamo immaginando soluzioni flessibili che si dovranno necessariamente adattare alle varie fasce d'età degli studenti, alle strutture scolastiche e anche alla specificità delle diverse realtà territoriali. Oltre, naturalmente, alla minaccia di contagio», prevedendo turnazione degli alunni con didattica mista, quantomeno per le alunne e gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
              il 28 maggio il Comitato tecnico-scientifico ha consegnato al governo la relazione contenente le indicazioni per la ripresa dell'anno scolastico, tra cui orari di ingresso differenziati, didattica a distanza anche alle medie, distanziamento sociale, obbligo di mascherine;
              il distanziamento interpersonale comporta di fatto l'impossibilità di svolgere lezioni in gran parte delle aule scolastiche;
              la relazione del Cts prevede anche una ricognizione e riorganizzazione degli spazi in rapporto alla consistenza della popolazione scolastica e del personale, affidata ai singoli istituti, contemplando la possibilità di individuare ulteriori spazi in collaborazione con i territori e gli Enti locali;
              tale previsione era stata anticipata il 20 maggio dal viceministro dell'istruzione Anna Ascani che aveva indicato nella riconversione temporanea di cinema, teatri e musei una possibile soluzione alla carenza di aule;
              l'associazione italiana dei Comuni italiani ha inviato al Governo un documento contenente controdeduzioni alla relazione del Cts, tra cui la richiesta di poter affittare altri locali;
              sul territorio nazionale vi sono numerosi edifici pubblici e privati che potrebbero essere parzialmente o interamente utilizzati, previo adeguamento: caserme dismesse, cinema e teatri chiusi, capannoni vuoti;
              il reperimento di nuovi spazi originariamente non progettati come scuola comporterà l'esigenza di effettuare in tempi rapidi lavori di adeguamento e messa in sicurezza, nonché un potenziamento del servizio di trasporto scolastico;
              il decreto «Rilancio» ha stanziato 331 milioni di euro per organizzare l'anno scolastico 2020/2021. Fondi immediatamente utilizzabili anche per riprogettare gli spazi interni;
              in una conferenza stampa tenuta il 3 giugno 2020 il presidente del Consiglio ha affermato che «a settembre si tornerà alla didattica in presenza. Dobbiamo fare di tutto per assicurare il ripristino della normalità», plaudendo all'emendamento al decreto «Scuola» che consente ai sindaci di poter diventare commissari per l'edilizia scolastica attendendosi «aule rinnovate e più conformi»,

impegna il Governo

          a supportare le amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane in una ricognizione degli edifici pubblici e privati siti nei territori di competenza da poter riconvertire in aule in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico;
          a garantire ogni risorsa necessaria ai Comuni per l'adeguamento degli spazi reperiti e il potenziamento dei servizi, quali il trasporto scolastico e la refezione, senza aggravio di costi per le famiglie;
          a garantire ogni risorsa necessaria al completamento dell'organico docente e ATA indispensabile all'attività di un numero di plessi scolastici superiore a quello attuale.
9/2525/93. Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti che per contenere ogni diffusione del contagio consente al personale docente di assicurare le attività didattiche nelle modalità a distanza;
              la didattica a distanza è annoverata tra i modelli educavi più innovativi sul piano della fruizione dei contenuti: si fonda sull'utilizzo delle nuove tecnologie e di materiali durevoli quali supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-Rom), fruibili in tempi differenti. Le attività didattiche, inoltre, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincrona (presenza contemporanea a distanza) o asincrona (registrazione da poter consultare all'occorrenza);
              un'altra caratteristica fondamentale della didattica a distanza è il cambiamento radicale delle relazioni tra scuola e famiglia, in un ambiente di apprendimento radicalmente mutato, sia perché la scuola entra in casa sia per l'utilizzo degli strumenti tecnologici;
              se nella didattica in presenza il contesto scolastico, separato fisicamente da quello familiare, si connota per l'assenza per molte ore dell'alunno da casa, nella DAD la lontananza fisica implica la presenza simultanea della scuola e della famiglia in un ambiente di apprendimento virtuale. L'impossibilità attuale di attuare forme di didattica che possiamo definire tradizionali ha chiamato tutte le componenti della comunità scolastica, docenti, genitori e alunni, ad una riprogettazione delle forme e delle modalità di apprendimento, in primis multimediali, al fine di garantire il diritto all'istruzione degli alunni e la continuità del processo educativo/formativo;
              l'ambiente di apprendimento della DAD ha dunque confini ampi, che vanno oltre la semplice aula, e vede come attori coprotagonisti i genitori, chiamati ad aiutare i figli in numerose azioni quali la consultazione del registro elettronico, il reperimento del materiale, il caricamento dei compiti svolti a casa, coinvolgimento tanto più ampio quanto più l'età dei discenti si abbassa;
              in tale contesto gli insegnanti si sono dovuti organizzare, nell'immediato, con mezzi propri per la strumentazione necessaria, dal reperimento di computer e di tutto il materiale didattico ai software utili per lo svolgimento delle lezioni;
              per le risorse, infatti, si è dovuto attendere l'emanazione – o meglio la conversione in legge – del cosiddetto decreto Cura Italia, che ha previsto uno stanziamento per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali necessari per l'apprendimento a distanza ed uno per fornire agli studenti meno abbienti in comodato d'uso i dispositivi digitali individuali essenziali per la fruizione delle piattaforme digitali e la conseguente necessaria connettività di rete;
              è oggettiva l'insufficienza di tali stanziamenti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a implementare il Fondo di cui all'articolo 120 del decreto-legge n.  18 del 2020 per la copertura delle spese sostenute per acquistare libri, riviste, corsi di aggiornamento o anche apparecchi elettronici, come computer e tablet.
9/2525/94. Raffaelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti che per contenere ogni diffusione del contagio consentano al personale docente di assicurare le attività didattiche nelle modalità a distanza;
              il Ministero ha fornito ben poche coordinate entro cui l'attivazione di modalità di didattica a distanza possa essere esplicata. Ecco perché non possono essere trascurati aspetti di cruciale importanza quali la tutela della salute dei docenti, dei discenti e il rispetto della privacy che, nell'era della digitalizzazione, acquistano un rilievo tutt'altro che secondario;
              le nuove modalità con le quali vengono svolte le attività didattiche, le quali presuppongono l'utilizzo di piattaforme online e l'assenza del rapporto diretto tra professore e studente, non possono prescindere il trattamento dei dati personali degli interessati (docenti, alunni, genitori);
              molteplici sono gli adempimenti che le scuole e le università devono porre in essere, quali titolari del trattamento, e fra questi vi è certamente l'aggiornamento dell'Informativa Privacy;
              non si deve dimenticare che a causa dell'emergenza epidemiologica si è passati bruscamente da uno spazio fisico (l'aula) ad uno spazio digitale, che ha modificato inevitabilmente il rapporto tra professori e discenti. Sebbene tali modalità di insegnamento, le quali con gli opportuni e adeguati sviluppi, possono rappresentare il futuro, non possono e non devono, di certo, violare il rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati;
              solo il 15,7 per cento delle scuole ha una propria piattaforma, il 58 per cento utilizza Google Suite for Education, il 10,8 per cento Weschool, il resto vari altri applicativi e solo il 2 per cento ricorre a software open source come Moodle;
              da non sottovalutare è la formazione degli stessi professori, difatti, sarà importante prevedere delle sessioni di formazione per gli stessi, così da evitare che si trovino impreparati ad affrontare le nuove sfide tecnologiche dell'insegnamento on line;
              sarà in ogni caso essenziale che la piattaforma utilizzata sia esclusivamente dedicata alla didattica, ma soprattutto che garantisca delle misure di sicurezza adeguate così come previsto dall'articolo 32 del GDPR, osservando il principio di minimizzazione dei dati ex articolo 5 paragrafo lettera c), sia nella fase di attivazione del servizio, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte dei discenti e del docente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative affinché si attui una scelta oculata delle piattaforme utilizzate per la Didattica a distanza, trovandoci di fronte, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali relativi a soggetti in condizioni peculiari quali i minorenni e i lavoratori, con soluzioni non particolarmente invasive per i diritti e le libertà degli interessati, evitando trattamenti che comportino maggiori rischi, quali, ad esempio, la probazione e il monitoraggio degli interessati.
9/2525/95. Gobbato, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti che per contenere ogni diffusione del contagio consente al personale docente di assicurare le attività didattiche nelle modalità a distanza;
              i divari digitali comportano criticità nell'insegnamento in genere ed in modo particolare nella Didattica a Distanza. Questa situazione incide sulle condizioni di vita scolastica di circa un milione di persone (800.000 studenti e 200.000 insegnanti) vanificando spesso anche i migliori propositi. Il Governo sa di doversi impegnare nel colmare i divari digitali con programmi specifici a seconda che si tratti di aree bianche, grigie o nere. Le bianche indicano la situazione di maggiore divario. Interventi previsti da norme specifiche sono indispensabili, perché denotano inadeguatezza di risorse e di tempi non soddisfacenti;
              il Presidente della Regione Emilia Romagna, nella sua funzione di Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 marzo 2020 ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, un documento «sullo stato del Grande Progetto Banda Ultralarga e sui gravi ritardi – come riscontrati dai verbali del COBUL e dai dati di Infratel – che investono l'intervento nelle cosiddette aree bianche e della preoccupazione delle Regioni e Province Autonome per il rischio, malgrado gli interventi regionali, di perdita di propri fondi a valere sull'attuale programmazione FESR e FESAR.»;
              l'AGCOM è intervenuta sul punto, con una circolare adottata il 20 marzo 2020, nella quale si indicano le «prime tempestive misure e iniziative atte a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l'operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità», sottolineando in particolare come «gli operatori debbano effettuare ogni sforzo per aumentare la banda media disponibile da postazione fissa per i clienti finali»: un obiettivo in grado di soddisfare, a conferma di quanto dianzi osservato, soprattutto le esigenze di coloro che in questa fase si trovano impegnati nella didattica a distanza,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze allo stato di emergenza in atto, un concreto sviluppo sul territorio delle reti di banda larga al fine di eliminare la differenza tra alunni privilegiati da connessioni veloci e alunni che non dispongono di adeguati device dati, sostenendo inoltre l'attività del personale docente che assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
9/2525/96. Tomasi, Cestari, Cavandoli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti che per contenere ogni diffusione del contagio consente al personale docente di assicurare le attività didattiche nelle modalità a distanza;
              l'attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ha acceso i riflettori su diversi aspetti accomunati dall'utilizzo della rete internet e, più in generale del digitale: così, se da un lato grazie all’e-learning è possibile garantire la continuità didattica nel campo dell'istruzione;
              il gap di accesso alle risorse digitali risente molto, in primo luogo, del fattore territoriale, tanto più se consideriamo come le caratteristiche orografiche della nostra penisola non rendano appetibile, a fronte dei piani governativi finanziati con fondi pubblici che si sono susseguiti negli anni, per gli investitori privati la realizzazione di reti in banda larga e ultra larga, con differenze notevoli tra zone urbane (tanto più se fortemente industrializzate) e aree rurali. A fotografare il cosiddetto «divario infrastrutturale» si collocano gli ultimi dati dell'Agcom dell'ottobre 2019, secondo cui il 5,6 per cento della popolazione non è coperto da rete a banda larga fissa e circa il 30 per cento dispone di una rete con velocità non superiore ai 30 Mbps, probabilmente non idonea ad assicurare l'utilizzo fluido delle applicazioni più evolute della rete;
              consideriamo infatti l'esempio di una classe di alunni che a seguito del lockdown nazionale, sono costretti a proseguire l'annata scolastica in modalità e-learning o i dipendenti di un'azienda che svolgono l'attività lavorativa in smart working: i fattori negativi da cui trae origine il fenomeno sopra esaminati si acuiscono nella misura in cui uno studente o un dipendente sarà impossibilitato (o quanto meno svantaggiato rispetto ad altri) a poter interagire da remoto, risultando così ancor più tagliato fuori da un contesto sociale ed economico che la diffusione del virus ha già di per sé reso claudicante,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste piattaforme esclusivamente dedicate alla didattica che permettano la presenza in contemporanea di tutti gli studenti di ogni classe al fine di consentire un pieno coinvolgimento sia in termini di apprendimento sia di mantenimento di rapporti sociali.
9/2525/97. Valbusa, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha previsto che tutti, docenti, alunni e personale, dovranno indossare la mascherina: ai lavoratori la darà giornalmente la scuola (chirurgica), alunni e studenti dovranno portarsela da casa e indossarla per tutta la permanenza a scuola, fatta eccezione per il pasto e l'educazione fisica. Andrà bene sia la mascherina chirurgica sia quella di comunità, anche fatta in casa;
              appare difficile pensare che un bambino non tolga mai la sua mascherina perché, ad esempio, ci sarà un momento in cui sentirà caldo oppure vorrà bere dell'acqua, e poi la dovrà rimettere. Non sarà facile e servirà un lavoro significativo da parte degli insegnati e delle stesse famiglie per far capire al bambino come tenere la mascherina;
              è assolutamente da prendere in considerazione la situazione dei bambini dei primi anni della scuola primaria che debbano usare sempre la mascherina, senza tenere conto per quanto tempo potranno indossarla senza incorrere in «effetti collaterali» magari perché respirano troppa anidride carbonica. Non trascurabili le problematiche fisiche ad esempio con il caldo, può dare qualche fastidio cutaneo in più;
              è difficile pensare a un bambino con la mascherina per tante ore e non sarà facile farla indossare, soprattutto ai più piccoli, perché tenderanno a levarla e non sarà certo semplice per gli insegnanti convincere il bambino a stare con la mascherina e, più è piccolo, più questo diventa difficile,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure, di concerto con le Regioni, al fine di disciplinare l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine soprattutto per gli alunni dei primi anni del ciclo della scuola primaria al fine di evitare inutili disagi a bambini ed insegnanti.
9/2525/98. Bazzaro, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha previsto che a scuola il distanziamento fisico sarà sempre di almeno un metro, considerando anche lo spazio di movimento: nelle aule, nei laboratori, nei corridoi. In palestra via la mascherina e due metri di distanza, ma senza fare sport o giochi di squadra;
              non sarà semplice imporre un comportamento così costrittivo agli alunni, soprattutto quelli di più giovane età perché dovremo cambiare l'ambito culturale e cambiare i modelli di socializzazione perché, pensare che i bambini abbiano solamente giochi a distanza, è una situazione molto complessa;
              il paradosso della situazione attuale si evince dal fatto che sino a pochi mesi fa si insisteva sul fatto che i bambini socializzassero con il gioco mentre adesso dovremo insegnare loro un tipo di socializzazione diversa e fatta con giochi diversi,

impegna il Governo

ad individuare modalità e procedure, di concerto con le Regioni, al fine di garantire che la ripresa dell'anno scolastico in presenza con la prescrizione del distanziamento obbligatorio nella scuola primaria non penalizzi le attività motorie e ricreative, molto importanti per questa fascia d'età.
9/2525/99. Foscolo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha previsto che non servirà misurare la temperatura in ingresso, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5o dovrà restare a casa;
              nelle premesse del documento, il CTS dice che «l'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, fra 0 e 18 anni è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi (sono 10,3 milioni gli under 18 in Italia): di essi, il 7 per cento ha richiesto il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell'età preadolescenziale) e i decessi sono stati 4 (tutti in pazienti con gravi patologie preesistenti). Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, eccezionalmente si sono avuti 3 casi gravi che hanno necessitato di cure intensive»;
              in caso di febbre che compaia a scuola, il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale;
              indubbiamente tale prescrizione si presume debba essere rispettata anche nelle scuole, prevedendo, di conseguenza, l'obbligo di misurazione della temperatura corporea degli alunni, in un più generale quadro di tutela e garanzia della salute di tutti gli alunni, corpo docente e personale ausiliario,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere uno specifico contributo agli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'acquisto di termometri o termoscanner al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza.
9/2525/100. Panizzut, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha previsto che non servirà misurare la temperatura in ingresso, ma chiunque avrà una sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5o dovrà restare a casa;
              nelle premesse del documento, il CTS dice che «l'infezione da SARS-CoV-2 in Italia, fra 0 e 18 anni è stata a oggi, documentata in circa 4.000 casi (sono 10,3 milioni gli under 18 in Italia): di essi, il 7 per cento ha richiesto il ricovero ospedaliero (più numerosi nel primo anno di vita e nell'età preadolescenziale) e i decessi sono stati 4 (tutti in pazienti con gravi patologie preesistenti). Nei bambini e nei ragazzi le forme cliniche sono prevalentemente paucisintomatiche, lievi e/o moderate, eccezionalmente si sono avuti 3 casi gravi che hanno necessitato di cure intensive»;
              in caso di febbre che compaia a scuola, il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale;
              indubbiamente tale prescrizione si presume debba essere rispettata anche nelle scuole, prevedendo, di conseguenza, l'obbligo di misurazione della temperatura corporea degli alunni, in un più generale quadro di tutela e garanzia della salute di tutti gli alunni, corpo docente e personale ausiliario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere uno specifico contributo agli istituti scolastici di ogni ordine e grado per l'acquisto di termometri o termoscanner al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza.
9/2525/100.    (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti sia in materia di edilizia scolastica sia in materia di personale docente;
              a settembre sarà necessario gestire più di 8.000 istituzioni scolastiche e un numero di studenti pari a 7 milioni 599.259, a cui bisogna aggiungere più di 680.000 docenti (dati relativo all'anno scolastico 2019-20), senza contare il personale ATA, ecc.;
              si tratta, stando alla definizione del CTS, di un settore con un livello di rischio integrato medio-basso, ma con un rischio di aggregazione medio-alto. Ragione per la quale l'attività scolastica in presenza è stata interrotta nei mesi scorsi;
              dato l'alto numero di persone coinvolte nel settore delle scuola in termini di alunni, familiari, personale docente e ausiliario, non si può prescindere dal non considerare anche la variabile dell'impatto degli spostamenti conseguenti;
              diversi sono quindi i problemi da risolvere in vista della ripresa in presenza del nuovo anno scolastico: da quello degli spazi a disposizione, con necessità di prevedere nuove classi stante il cronico problema delle classi in sovrannumero e l'inadeguatezza delle strutture scolastiche, aggravata dalla necessità di non creare assembramenti e di prevedere il distanziamento sociale, a quello dell'organico, in evidente carenza col rischio di classi prive di insegnanti, problema non secondario riguarda, inoltre, l'organico che al primo settembre non sarà al completo. Resterebbe quindi impossibile procedere con lezioni o quanto meno il rischio di avere classi senza la presenza di insegnanti è reale,

impegna il Governo

ad accelerare ogni provvedimento necessario a garantire il riavvio dell'anno scolastico in presenza, nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale e della tutela della salute, garantendo al contempo il rientro a tutti e non alternato con una parte in modalità a distanza, come ipotizzato e dichiarato a mezzo stampa, nel rispetto del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito.
9/2525/101. Andrea Crippa, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti urgenti in materia di edilizia scolastica;
              chiunque conosca le nostre scuole dovrebbe sapere che, nel migliore dei casi, l'ampiezza delle aule, per i nuovi edifici e per attività normali, è parametrata sullo standard massimo di 1,96 metri quadri per alunno (d.m. Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975) e per classi che erano al massimo di 25 alunni/e. Malauguratamente nel tempo si è assistito a un costante incremento del numero di alunni per classe, che oggi potrebbero arrivare fino a 31 (d.i. sugli organici per l'a.s. 2019/2020) mentre, ovviamente, le aule non sono state ampliate;
              urgente è diminuire il numero di alunni per classe e reperire ulteriore personale e spazi per svolgere la didattica in presenza. Invece, le scuole stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione dagli Ambiti Territoriali (gli ex Provveditorato) avente per oggetto: definizione organico di diritto a.s. 2020/21 – allineamento dei dati di alunni e classi, che nel linguaggio ministeriale significa: visto che non sono previste ripetenze si avrà un numero di classi inferiore a quello che era stato previsto nella fase precedente alla pandemia;
              queste comunicazioni recitano: «tenuto conto che, in virtù del decreto-legge n.  22 dell'8 aprile 2020, non sono previste ripetenze.[...] È altresì necessario che le SS.LL. modifichino il numero di classi da autorizzare per l'a.s. 2020-2021 in relazione alla consistenza numerica relativa agli alunni come rideterminata», e visto che la formazione delle classi avrebbe dovuto anche tenere conto della «serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva» (articolo 16, comma 1, lettera c. del decreto del Presidente della Repubblica n.  81/2009) risulta evidente, come per altro già minacciato dai Provveditorati attraverso canali diretti, che salteranno molte prime classi della scuola secondaria di I e II grado,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia garantita la conseguente riorganizzazione e mappatura degli spazi di aule, laboratori, teatri scolastici, disposizione dei banchi al fine di garantire il prescritto distanziamento di sicurezza e, al contempo, il rientro in presenza di tutti gli alunni.
9/2525/102. Golinelli, Boldi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti che aumentino le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale;
              la scuola italiana è composta da circa 850.000 docenti, che lavorano su circa 36.000 sedi, in più di 350.000 classi composte da 8 milioni di studenti dai 6 ai 9 anni;
              da anni il MIUR sostiene progetti per l'introduzione delle tecnologie in classe e la loro integrazione con le risorse tradizionali (il piano nazionale di diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali – LIM –, il progetto Cl@ssi 2.0, il percorso iTEC...). Gli obiettivi sono quelli di diffondere conoscenza sui nuovi modelli di apprendimento e formazione, di dotare la scuola di linee guida per l'inserimento, alla base della metodologia didattica, delle nuove tecnologie, nonché di vincere la diffusa resistenza al loro uso, promuovendo l'interattività tra docenti e studenti e tra studenti stessi;
              contenuti digitali, learning objetcs, serious game, alternate reality game, piattaforme digitali di condivisione, pratiche di edutainment devono diventare strumenti di un'esperienza sistematica e non episodica della didattica italiana, una sua condizione essenziale;
              l'educazione che utilizza le nuove tecnologie, miscelandole con i metodi canonici, dota docenti e studenti di strumenti che possono portare a una vera innovazione, necessaria allo sviluppo sociale e tecnologico di questo XXI secolo;
              le ICT offrono strumenti di lavoro, di condivisione e cooperazione, consentendo ai docenti di «erogare educazione» in modo integrato e potenziando anche le competenze necessarie all'apprendimento indipendente;
              alla ripresa dell'anno scolastico il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché, con il necessario aumento delle classi dovuto al distanziamento degli alunni, sia garantita la presenza del materiale tecnologico necessario per lo svolgimento dell'attività didattica.
9/2525/103. Sutto, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha predisposto un protocollo in vista del ritorno sui banchi a settembre;
              protocollo che dovrà consentire agli istituti scolastici di riorganizzarsi, soprattutto da un punto di vista logistico. Condizione principale è infatti quella del distanziamento, non solo tra bambini ma anche tra i banchi. Principio che si scontra con il grande limite delle classi in sovrannumero che purtroppo caratterizza il sistema scolastico italiano. Il Comitato ha precisato «che il settore scolastico ha un rischio integrato mediobasso e un rischio di aggregazione medio-alto» di contagio dal virus e ricorda che in Italia le classi sono 370 mila e gli studenti quasi 7 milioni e 600 mila. I docenti, invece, sono 685 mila per i posti comuni e 150 mila quelli di sostegno;
              è previsto il distanziamento di almeno un metro tra i banchi e dunque dovranno essere riviste le disposizioni delle aule, dei laboratori e delle aule magne. In palestra il distanziamento tra bambini minimo è di 2 metri;
              dal protocollo arrivano dunque le linee guida che potranno essere recepite con una certa flessibilità organizzativa dai vari istituti, soprattutto per quanto riguarda la conciliazione del distanziamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché sia predisposto un protocollo specifico che disciplini le modalità di gestione del distanziamento per gli alunni delle classi prime della scuola primaria, atteso che dovrà necessariamente avere indicazioni specifiche correlate all'età degli alunni.
9/2525/104. De Martini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              il Comitato tecnico-scientifico istituito per l'emergenza coronavirus ha predisposto un protocollo in vista del ritorno sui banchi a settembre;
              protocollo che dovrà consentire agli istituti scolastici di riorganizzarsi, soprattutto da un punto di vista logistico. Condizione principale è infatti quella del distanziamento, non solo tra bambini ma anche tra i banchi. Principio che si scontra con il grande limite delle classi in sovrannumero che purtroppo caratterizza il sistema scolastico italiano. Il Comitato ha precisato «che il settore scolastico ha un rischio integrato mediobasso e un rischio di aggregazione medio-alto» di contagio dal virus e ricorda che in Italia le classi sono 370 mila e gli studenti quasi 7 milioni e 600 mila. I docenti, invece, sono 685 mila per i posti comuni e 150 mila quelli di sostegno;
              è previsto il distanziamento di almeno un metro tra i banchi e dunque dovranno essere riviste le disposizioni delle aule, dei laboratori e delle aule magne. In palestra il distanziamento tra bambini minimo è di 2 metri;
              dal protocollo arrivano dunque le linee guida che potranno essere recepite con una certa flessibilità organizzativa dai vari istituti, soprattutto per quanto riguarda la conciliazione del distanziamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza affinché sia predisposto un protocollo specifico che disciplini le modalità di gestione del distanziamento per gli alunni delle classi prime della scuola primaria, atteso che dovrà necessariamente avere indicazioni specifiche correlate all'età degli alunni.
9/2525/104.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Martini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              le misure sanitarie che dovranno essere adottate nelle scuole dal prossimo anno scolastico chiamano in causa il dirigente scolastico che, come datore di lavoro, dovrebbe essere responsabile di tutti gli interventi necessari per prevenire il contagio (distanziamenti tra le persone, regolamentazione della mobilità interna e degli accessi, impiego delle mascherine e dei guanti, interventi di sanificazione dei locali, installazione di apparecchiature per l'igiene personale);
              la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e l'acquisto delle dotazioni sanitarie necessarie ricadono sulla responsabilità del dirigente che potrebbe trovarsi anche nella difficoltà di provvedervi per mancanza di risorse finanziarie. Per non parlare della salvaguardia della salute del personale, che nel 39 per cento dei casi a livello nazionale ha più di 55 anni di età;
              nel caso si accertasse che eventuali casi di contagio hanno avuto origine in ambienti scolastici, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere in sede amministrativa, civile e penale. Si potrebbe verificare il contagio di un bambino, di un insegnante o di un collaboratore scolastico, ad esempio. Nel caso più tragico potrebbe avvenire il decesso della persona che si è contagiata a scuola o di un familiare a sua volta contagiato. È evidente che questa spada di Damocle sulla testa dei DS potrebbe bloccare tutto il processo per la riapertura delle scuole, di cui vanno invece assicurate preventivamente le condizioni di fattibilità;
              in questa situazione i docenti non sono esenti da eventuali responsabilità, derivanti dall'articolo 2048 c.c. che recita «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»;
              per non incorrere nella culpa in vigilando i docenti dovranno rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico, dimostrando che qualunque comportamento evidenziato dai genitori rientra nei casi di imprevedibilità, dovuti all'esuberanza e spontaneità dei più piccoli,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative di propria competenza al fine di aggiornare la normativa vigente alle nuove abitudini, usi e prescrizioni «di vita» correlate al post COVID-19, provvedendo, in particolare, alla modifica del decreto legislativo n.  81 del 2008 delimitando la responsabilità dei dirigenti scolastici sia in relazione all'utilizzazione a fini scolastici di strutture non usualmente destinate all'istruzione e formazione sia perché l'osservanza delle prescrizioni indicate dal protocollo nazionale assolva ogni altra responsabilità relativamente a possibili contagi, con specifica puntualizzazione delle eventuali forme di responsabilità dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.
9/2525/105. Covolo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              le misure sanitarie che dovranno essere adottate nelle scuole dal prossimo anno scolastico chiamano in causa il dirigente scolastico che, come datore di lavoro, dovrebbe essere responsabile di tutti gli interventi necessari per prevenire il contagio (distanziamenti tra le persone, regolamentazione della mobilità interna e degli accessi, impiego delle mascherine e dei guanti, interventi di sanificazione dei locali, installazione di apparecchiature per l'igiene personale);
              la messa in atto di tutte le misure di prevenzione e l'acquisto delle dotazioni sanitarie necessarie ricadono sulla responsabilità del dirigente che potrebbe trovarsi anche nella difficoltà di provvedervi per mancanza di risorse finanziarie. Per non parlare della salvaguardia della salute del personale, che nel 39 per cento dei casi a livello nazionale ha più di 55 anni di età;
              nel caso si accertasse che eventuali casi di contagio hanno avuto origine in ambienti scolastici, il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere in sede amministrativa, civile e penale. Si potrebbe verificare il contagio di un bambino, di un insegnante o di un collaboratore scolastico, ad esempio. Nel caso più tragico potrebbe avvenire il decesso della persona che si è contagiata a scuola o di un familiare a sua volta contagiato. È evidente che questa spada di Damocle sulla testa dei DS potrebbe bloccare tutto il processo per la riapertura delle scuole, di cui vanno invece assicurate preventivamente le condizioni di fattibilità;
              in questa situazione i docenti non sono esenti da eventuali responsabilità, derivanti dall'articolo 2048 c.c. che recita «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto»;
              per non incorrere nella culpa in vigilando i docenti dovranno rispettare tutte le disposizioni del Dirigente Scolastico, dimostrando che qualunque comportamento evidenziato dai genitori rientra nei casi di imprevedibilità, dovuti all'esuberanza e spontaneità dei più piccoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative di propria competenza al fine di aggiornare la normativa vigente alle nuove abitudini, usi e prescrizioni «di vita» correlate al post COVID-19, provvedendo, in particolare, alla modifica del decreto legislativo n.  81 del 2008 delimitando la responsabilità dei dirigenti scolastici sia in relazione all'utilizzazione a fini scolastici di strutture non usualmente destinate all'istruzione e formazione sia perché l'osservanza delle prescrizioni indicate dal protocollo nazionale assolva ogni altra responsabilità relativamente a possibili contagi, con specifica puntualizzazione delle eventuali forme di responsabilità dei dirigenti scolastici e degli insegnanti.
9/2525/105.    (Testo modificato nel corso della seduta) Covolo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
              in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              valutate, in particolare, le misure ivi previste per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in fase post emergenza epidemiologica da COVID-19;
              ritenute le stesse oltremisura insufficienti e vaghe rispetto alle reali necessità in termini di organici e risorse, nonché anche rispetto alle richieste sul distanziamento sociale del Comitato tecnico scientifico;
          considerato l'enorme ritardo con cui si sta muovendo il Governo, atteso che mancano appena 3 mesi al riavvio dell'anno scolastico ed ancora diverse sono le ipotesi al vaglio senza alcun indirizzo concreto, lasciando alunni, famiglie, docenti e dirigenti scolastici nel caos più totale,

impegna il Governo

a fornire entro la fine del mese in corso indirizzi chiari a tutti i soggetti coinvolti nel rientro scolastico a settembre.
9/2525/106. Frassini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
              in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              valutate, in particolare, le misure ivi previste per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in fase post emergenza epidemiologica da COVID-19;
              ritenute le stesse oltremisura insufficienti e vaghe rispetto alle reali necessità in termini di organici e risorse, nonché anche rispetto alle richieste sul distanziamento sociale del Comitato tecnico scientifico;
          considerato l'enorme ritardo con cui si sta muovendo il Governo, atteso che mancano appena 3 mesi al riavvio dell'anno scolastico ed ancora diverse sono le ipotesi al vaglio senza alcun indirizzo concreto, lasciando alunni, famiglie, docenti e dirigenti scolastici nel caos più totale,

impegna il Governo

a fornire celermente indirizzi chiari a tutti i soggetti coinvolti nel rientro scolastico a settembre.
9/2525/106.    (Testo modificato nel corso della seduta) Frassini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
              in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              ritenute le misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in fase post pandemia da Coronavirus alquanto fumose, non essendo ancora chiara la volontà del Governo se prevedere un rientro in presenza di tutti gli alunni, o un'alternanza tra presenza a scuola e lezioni in modalità e-learning;
              evidenziato che tale incertezza ha ripercussioni non soltanto sugli alunni stessi, bensì anche sulla organizzazione quotidiana dei genitori degli alunni medesimi, dei docenti come tali e nella veste anche loro di genitori, nonché del personale ausiliario e degli stessi dirigenti scolastici, per le conseguenziali decisioni e misure che dovranno adottare per gli Istituti che dirigono,

impegna il Governo

ad accelerare ogni decisione sotto il profilo organizzativo del nuovo anno scolastico, fornendo a breve alle scuole le regole per poter avviare l'anno in piena sicurezza dal punto di vista sanitario e con indicazioni anche sotto il profilo didattico.
9/2525/107. Bisa, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
              constatato che la necessità del distanziamento sociale rende difficile l'organizzazione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni 2020;
              ritenuto, pertanto, che la situazione emergenziale e straordinaria che stiamo vivendo richiede di poter agevolare le procedure abilitative per le professioni di psicologo, farmacista e biologo;
          considerato, altresì, che la crisi economica, innescatasi come conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rende, nell'attuale situazione di difficoltà e sacrifici, particolarmente oneroso il pagamento della tassa di iscrizione agli esami di Stato per l'abilitazione alle professioni ordinistiche;
              ricordato, infatti, che trattasi di una somma che può arrivare anche a 500 euro e, in un momento di crisi economica come questo, rappresenta un ulteriore aggravio al bilancio familiare;
              reputata necessaria una riconsiderazione dei suddetti corsi di laurea che possa portare a considerare un intervento normativo di più ampio respiro, che tenga conto della possibilità di istituire tirocini professionalizzanti all'interno dei corsi stessi, senza dover sostenere necessariamente l'esame di Stato, così come è stato di recente stabilito per le professioni mediche dall'articolo 102, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27 (Cura-ltalia);
              rammentato, infine, che il Governo, in sede di approvazione del presente decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento ha accolto l'ordine del giorno G/1774/48/7, sia pure nella riformulazione «a valutare l'opportunità di», con il quale si chiedeva di prevedere, per l'anno 2020, l'abolizione dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante post-lauream ad opera delle Università,

impegna il Governo

nelle more di una più opportuna ridefinizione dei corsi di laurea di cui in premessa, a dare seguito in tempi brevi all'impegno già accolto con l'atto citato in premessa.
9/2525/108. Patelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Racchella, Sasso, Gemmato.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              le scuole paritarie in Italia sono il 24 per cento del totale con oltre il 10 per cento di allievi. Le paritarie sono 12.662 su un totale di 53.541, il 24,6 per cento. Negli istituti paritari, vi sono scuole dell'infanzia con 9.066 realtà (40,6 per cento), a cui seguono le secondarie di II grado con 1.565 (22,6 per cento), le primarie con 1.403 (8,6 per cento) e le secondarie di I grado con 628 (8 per cento). Gli alunni delle scuole paritarie in Italia sono 879.158, su 8.561.793 ragazzi che frequentano il servizio pubblico d'istruzione (10,3 per cento). Quelli delle scuole dell'infanzia sono 541.447 (37,1 per cento), quelli delle primarie 168.434 (6,3 per cento), quelli delle secondarie di I grado 64.150 (3,8 per cento), quelli delle secondarie di II grado 105.127 (3,8 per cento);
              le scuole paritarie consentono allo Stato di risparmiare miliardi di euro all'anno. Infatti il costo per la scuola statale di un alunno è di euro 5.278,41 per l'infanzia, di euro 5.704,47 per le primarie, di euro 6.348,15 per le secondarie inferiori, di euro 6.693,99 per le secondarie superiori, mentre per ogni alunno delle scuole paritarie è di solo 590 euro;
              attualmente per le istituzioni non statali risultano essere stanziate risorse insufficienti per garantire la loro sopravvivenza ed il sostegno alle misure di prevenzione, per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste ulteriori risorse da destinare alle scuole paritarie al fine di contribuire all'attuazione di tutti i protocolli di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.
9/2525/109. Ribolla, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Lucchini, Eva Lorenzoni, Murelli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare provvedimenti in materia di sicurezza a scuola;
              le scuole paritarie in Italia sono il 24 per cento del totale con oltre il 10 per cento di allievi. Le paritarie sono 12.662 su un totale di 53.541, il 24,6 per cento. Negli istituti paritari, vi sono scuole dell'infanzia con 9.066 realtà (40,6 per cento), a cui seguono le secondarie di II grado con 1.565 (22,6 per cento), le primarie con 1.403 (8,6 per cento) e le secondarie di I grado con 628 (8 per cento). Gli alunni delle scuole paritarie in Italia sono 879.158, su 8.561.793 ragazzi che frequentano il servizio pubblico d'istruzione (10,3 per cento). Quelli delle scuole dell'infanzia sono 541.447 (37,1 per cento), quelli delle primarie 168.434 (6,3 per cento), quelli delle secondarie di I grado 64.150 (3,8 per cento), quelli delle secondarie di II grado 105.127 (3,8 per cento);
              le scuole paritarie consentono allo Stato di risparmiare miliardi di euro all'anno. Infatti il costo per la scuola statale di un alunno è di euro 5.278,41 per l'infanzia, di euro 5.704,47 per le primarie, di euro 6.348,15 per le secondarie inferiori, di euro 6.693,99 per le secondarie superiori, mentre per ogni alunno delle scuole paritarie è di solo 590 euro;
              attualmente per le istituzioni non statali risultano essere stanziate risorse insufficienti per garantire la loro sopravvivenza ed il sostegno alle misure di prevenzione, per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste ulteriori risorse da destinare alle scuole paritarie al fine di contribuire all'attuazione di tutti i protocolli di sicurezza per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.
9/2525/109.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ribolla, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Lucchini, Eva Lorenzoni, Murelli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              la pandemia di COVID-19 ha creato nuove fasce di povertà nelle famiglie italiane, anche tra quelle che avevano scelto in piena libertà il sistema educativo proposto dalle scuole paritarie;
              il sistema delle scuole paritarie sta per collassare e per condurre alla chiusura il 30 per cento degli istituti. Si prevede che a giugno inizieranno le operazioni complesse di liquidazione e che 290 mila alunni si riverseranno nella scuola statale, che al momento non è in grado di assorbirli, soprattutto se pensiamo al tema del distanziamento sociale che il COVID-19 impone. Il dato economico che si profila è sproporzionato e proseguire sulla strada intrapresa non significa danneggiare solo la scuola paritaria, ma mettere in crisi tutta la scuola italiana;
              i 290 mila alunni che dovranno essere assorbiti dalla scuola statale costeranno ai cittadini 2,4 miliardi di euro, che dovranno essere recuperati attraverso le tasse. Inoltre, per ripartire a settembre, considerando anche il distanziamento sociale, alla scuola statale serviranno 3 miliardi di Euro;
              la previsione di una detrazione, ovvero la riduzione dell'ammontare delle imposte pagate dalla famiglia con figlio alla paritaria, pari al 50 per cento delle spese per la retta, potrebbe essere una soluzione più equa dell'attuale sistema;
              l'importo massimo detraibile, invece degli attuali 800 euro, potrebbe essere calcolato come la metà del costo medio per studente. I primi 800 euro, come accade già oggi, per tutte le spese d'istruzione. Da 800 al limite massimo per le sole rette, di scuole statali o paritarie. Il costo per lo Stato sarebbe al massimo di un miliardo e mezzo di euro l'anno, considerando gli iscritti attuali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste risorse da destinare alle famiglie con figli che frequentano le scuole paritarie affinché sia possibile, nella modalità di credito di imposta, aumentare la detrazione delle rette pagate dalle famiglie nel periodo di emergenza Covid.
9/2525/110. Lucchini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Eva Lorenzoni, Murelli, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              la pandemia di COVID-19 ha creato nuove fasce di povertà nelle famiglie italiane, anche tra quelle che avevano scelto in piena libertà il sistema educativo proposto dalle scuole paritarie;
              il sistema delle scuole paritarie sta per collassare e per condurre alla chiusura il 30 per cento degli istituti. Si prevede che a giugno inizieranno le operazioni complesse di liquidazione e che 290 mila alunni si riverseranno nella scuola statale, che al momento non è in grado di assorbirli, soprattutto se pensiamo al tema del distanziamento sociale che il COVID-19 impone. Il dato economico che si profila è sproporzionato e proseguire sulla strada intrapresa non significa danneggiare solo la scuola paritaria, ma mettere in crisi tutta la scuola italiana;
              i 290 mila alunni che dovranno essere assorbiti dalla scuola statale costeranno ai cittadini 2,4 miliardi di euro, che dovranno essere recuperati attraverso le tasse. Inoltre, per ripartire a settembre, considerando anche il distanziamento sociale, alla scuola statale serviranno 3 miliardi di Euro;
              la previsione di una detrazione, ovvero la riduzione dell'ammontare delle imposte pagate dalla famiglia con figlio alla paritaria, pari al 50 per cento delle spese per la retta, potrebbe essere una soluzione più equa dell'attuale sistema;
              l'importo massimo detraibile, invece degli attuali 800 euro, potrebbe essere calcolato come la metà del costo medio per studente. I primi 800 euro, come accade già oggi, per tutte le spese d'istruzione. Da 800 al limite massimo per le sole rette, di scuole statali o paritarie. Il costo per lo Stato sarebbe al massimo di un miliardo e mezzo di euro l'anno, considerando gli iscritti attuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste risorse da destinare alle famiglie con figli che frequentano le scuole paritarie affinché sia possibile, nella modalità di credito di imposta, aumentare la detrazione delle rette pagate dalle famiglie nel periodo di emergenza Covid.
9/2525/110.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Eva Lorenzoni, Murelli, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              le scuole paritarie si trovano in grosse difficoltà economiche a causa degli elevati costi da sostenere, e si trovano così proprio perché, con la sospensione dei corsi dovuta all'emergenza coronavirus, molte famiglie non hanno più pagato le rette mensili o hanno chiesto una riduzione della medesima. Le scuole paritarie, al fianco delle statali, offrono un servizio fondamentale per il sistema nazionale d'istruzione e per l'offerta formativa;
              senza le scuole paritarie il Paese rischia di perdere un pezzo della propria identità popolare, una risorsa sociale preziosa e indispensabile. Ad oggi non vi sono norme adeguate atte a sostenere dal punto di vista economico gli sforzi che le paritarie stanno affrontando durante questa emergenza;
              il sistema educativo di istruzione e formazione accoglie in Italia circa 7,5 milioni di alunni di cui quasi 900 mila nelle scuole paritarie, di questi il 70 per cento circa sono della scuola dell'infanzia; nelle scuole paritarie lavorano inoltre più di 150 mila tra docenti e personale;
              si fa sempre più vicina l'ipotesi che almeno il 30 per cento delle scuole paritarie chiuda perché non più in grado di sostenere le spese e di pagare i dipendenti, con la conseguenza che molti bambini rischieranno di non avere accesso all'istruzione di base, senza dimenticare i licenziamenti di massa sempre più concreti. Ad oggi i pochi soldi destinati alle scuole paritarie saranno riservati in gran parte alle sole scuole materne sulla base del solo numero di bambini iscritti, senza considerare il valore sociale del servizio svolto nelle comunità dove le scuole paritarie svolgono servizi fondamentali e di sussidiarietà;
              attualmente si privilegiano persino gli istituti scolastici profit che sono imprese vere e proprie e per questo sono stati già alleviati con le misure appositamente previste per i soggetti commerciali, quali per esempio la trasformazione in credito d'imposta dei canoni per gli immobili usati per l'attività «industriale, commerciale o professionale»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste risorse da destinare alla possibilità per le scuole paritarie di accedere ai benefici di carattere fiscale, in modo che gli istituti possano scontare la retta alle famiglie consentendo agli alunni il prosieguo del percorso scolastico.
9/2525/111. Murelli, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame si propone di attuare misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              le scuole paritarie contribuiscono, infatti all'istruzione di una parte importante del Paese. Secondo i dati Istat del 2018, gli studenti iscritti sono circa il 9 per cento del totale. Di questi, più della metà frequenta scuole cattoliche. Ma cos’è una scuola paritaria ? Le scuole paritarie, secondo la legge 62/2000, sono istituti non direttamente gestiti dallo Stato, ma da altri enti. Non soltanto istituzioni private o religiose, ma anche enti locali, come i comuni. Si differenziano dalle scuole private propriamente dette perché le paritarie svolgono un servizio pubblico. Questi istituti hanno, infatti, l'obbligo di accogliere chiunque condivida il loro piano educativo, e sono abilitati a rilasciare titoli di studio con lo stesso valore di quelli delle scuole statali;
              l'Italia si trova tra i Paesi sviluppati meno virtuosi per quanto riguarda l'istruzione. Senza considerare università e scuola dell'infanzia, nel 2015 l'Italia spendeva il 2,78 per cento del Pil in istruzione, a fronte di una media Ocse del 3,15 per cento. Una parte di questa differenza potrebbe essere spiegata dal risparmio che gli istituti paritari garantiscono allo Stato italiano, quando numerosi altri Paesi investono parte del proprio Pil anche nelle scuole paritarie;
              le famiglie che iscrivono figli agli istituti paritari, e gli istituti stessi, si fanno carico di una spesa che è, per definizione, pubblica. A quanto ammonta il risparmio ? Secondo il Miur, il costo medio per studente è di 6.568 euro per le scuole dell'infanzia, 7.260 per le scuole primarie e 8.360 per le scuole secondarie. Tenendo in considerazione il numero di iscritti, e al netto del contributo di 500 milioni di euro l'anno alle paritarie, il risparmio per lo Stato è di 5 miliardi di euro ogni anno. Tale cifra non copre neppure gli asili nido, settore in cui gli istituti paritari sono circa la metà del totale. I posti per i bambini 0-2 anni sono, infatti, 322 mila in Italia, di cui 155 mila in scuole paritarie a gestioni diversa da quella comunale;
              è evidente, dunque, che molte famiglie italiane si facciano carico di spese notevoli, a differenza delle loro omologhe europee. Quali sono queste famiglie ? Contrariamente al sentire comune, guardando ai dati del 2013, queste famiglie non sono soltanto l'espressione più benestante del Paese: secondo Istat, una famiglia su tre rientra nella fascia di reddito fino a 15 mila euro e soltanto una su cinque supera i 55 mila euro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché siano previste risorse da destinare per il sostegno al pagamento delle rette scolastiche, al fine di certificare che il supporto alle scuole paritarie sia un tema di salvaguardia della scuola statale, il cui peso non può essere sostenuto dalle sole famiglie.
9/2525/112. Stefani, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
              in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              ritenuto l'intervento con decretazione d'urgenza tardivo rispetto alle misure adottate in fase emergenziale con norma secondaria di natura regolamentare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
              ritenuto, altresì, tale intervento normativo inadeguato rispetto alle reali e concrete esigenze di chiarezza, per alunni e docenti, in merito all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
          considerato, all'uopo, il rischio di un'ondata di alunni sprovvisti di collocazione scolastica, attesa l'incognita sulla sopravvivenza di molte scuole paritarie;
              ricordato, infatti, che in molte aree del Paese le scuole paritarie si affiancano a copertura di un'offerta carente dello Stato;
              valutato insufficiente lo stanziamento di risorse previste nel decreto cosiddetto Rilancio in favore delle scuole paritarie a fronte delle spese comunque sostenute nei mesi di lockdown e delle mancate rette percepite,

impegna il Governo

ad implementare le risorse per le scuole paritarie, al fine di garantire anche nell'anno scolastico 2020/2021 la permanenza di tutte quelle attive alla data del 23 febbraio scorso.
9/2525/113. Eva Lorenzoni, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Lucchini, Murelli, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
              in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              ritenuto l'intervento con decretazione d'urgenza tardivo rispetto alle misure adottate in fase emergenziale con norma secondaria di natura regolamentare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
              ritenuto, altresì, tale intervento normativo inadeguato rispetto alle reali e concrete esigenze di chiarezza, per alunni e docenti, in merito all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
          considerato, all'uopo, il rischio di un'ondata di alunni sprovvisti di collocazione scolastica, attesa l'incognita sulla sopravvivenza di molte scuole paritarie;
              ricordato, infatti, che in molte aree del Paese le scuole paritarie si affiancano a copertura di un'offerta carente dello Stato;
              valutato insufficiente lo stanziamento di risorse previste nel decreto cosiddetto Rilancio in favore delle scuole paritarie a fronte delle spese comunque sostenute nei mesi di lockdown e delle mancate rette percepite,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché anche nell'anno scolastico 2020-2021 permangano le scuole paritarie attive alla data del 23 febbraio scorso.
9/2525/113.    (Testo modificato nel corso della seduta) Eva Lorenzoni, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Lucchini, Murelli, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto contiene la cornice normativa per lo svolgimento degli esami di Stato e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, definendo un quadro comunque ancora pieno di incertezze per alunni, famiglie e personale scolastico;
              il provvedimento è, tuttavia carente di qualunque misura in favore delle scuole paritarie che sono costituzionalmente riconosciute (articolo 33 Cost.) ed al pari della scuola statale svolgono un servizio pubblico, garantendo il diritto all'istruzione a migliaia di alunni e sopperendo la carente offerta statale, in particolar modo per la prescolarizzazione ed il grado della primaria;
              le scuole paritarie sono circa 12.500, per un totale di quasi 900.000 alunni e circa 150.000 lavoratori, tra personale docente e amministrativo;
              gli insegnanti delle scuole paritarie sono fortemente penalizzati dalla proroga di sole 5 settimane del trattamento di cassa integrazione in deroga;
              le prime 9 settimane di CIGD, infatti, son già scadute ed il rinnovo con l'ulteriore periodo di quattro settimane per i periodi decorrenti dal 1o settembre 2020 al 31 ottobre 2020 è alquanto insensato applicato alle scuole paritarie, in quanto si ritroverebbero a dover pagare interamente le retribuzioni a scuola chiusa, senza alcun supporto statale, e a settembre, quando le scuole dovrebbero riaprire, non avrebbe alcuna utilità, perché gli insegnanti riprenderebbero a lavorare,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, con correttivi al periodo temporale di utilizzo delle ulteriori settimane di CIGD al fine di superare le criticità esposte in premessa con riguardo agli insegnanti delle scuole paritarie.
9/2525/114. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
              esaminato il decreto-legge recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a);
          considerato che la citata lettera a) dispone, nelle ipotesi che l'attività didattica non fosse ripresa entro il 18 maggio, come di fatto avvenuto, «modalità telematiche della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n.  62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  112 del 2009», ma nulla specifica con riguardo agli studenti della scuola parentale;
              constatato, in altri termini, che, mentre gli studenti interni, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n.  62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.  122 del 2009 in materia di valutazione e certificazione delle competenze, di fatto saranno tutti promossi, nulla contiene il provvedimento in esame sulle modalità con cui gli studenti della scuola parentale potranno essere ammessi alla classe successiva prima dell'avvio del prossimo anno scolastico;
              ricordato che l'istruzione parentale è un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche, conosciuta anche come scuola familiare o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education e costituisce un percorso valido ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, disciplinato dai decreti legislativi n.  297/94 (articolo 111, comma 2), n.  76/2005 (articolo 1, comma 4), n.  62/2017 (articolo 23), nonché in diverse circolari ministeriali (es. Nota prot. n.  781/2011, contenente precisazioni ad integrazione della circolare n.  101/2010);
              evidenziato, pertanto che, a norma di legge, il minore, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo (presso scuole statali o paritarie),

impegna il Governo

a risolvere le criticità esposte in premessa, valutando per gli alunni della scuola parentale l'eliminazione dell'esame di idoneità 2020 e l'automatica ammissione alla classe successiva con garanzie di verifiche in itinere nel primo quadrimestre del prossimo anno scolastico.
9/2525/115. Lorenzo Fontana, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
              esaminato il disegno di legge C. 2525, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come la maggior parte delle disposizioni recate dal decreto-legge attenga alla materia dell'istruzione, la quale, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra invece nella competenza legislativa residuale delle regioni;
              rilevato, con riferimento all'edilizia scolastica, come la Corte costituzionale, con sentenze n.  62 del 2013, n.  284 del 2016 e, da ultimo, n.  71 del 2018, abbia chiarito che nel relativo ambito si intersecano più materie, quali quelle «governo del territorio», «energia» e «protezione civile», tutte rientranti in ambiti di competenza legislativa concorrente;
              rilevato come l'articolo 7-ter, al comma 1 consenta, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.  32 del 2019 (sblocca cantieri), prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici;
          premesso che con i protocolli sono state previste forti limitazioni e restrizioni necessarie per garantire distanziamento sociale e altre misure di sicurezza;
          considerato che molte scuole sul territorio nazionale dovranno effettuare interventi e/o mettere a disposizione nuovi spazi per garantire la partecipazione alle lezioni a tutti gli alunni,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento delle necessarie risorse a Comuni e Province proprietari degli edifici adibiti a scuole, per fare fronte agli interventi di cui nelle premesse.
9/2525/116. Turri, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, reca misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
              l'emergenza sanitaria conseguente al COVID-19 ha inevitabilmente investito anche il settore scolastico e, tuttavia, la mancata approvazione di una serie di interventi tempestivi a favore della scuola ha comportato l'impossibilità per lo Stato per mesi di garantire il diritto allo studio a tantissimi alunni e al lavoro a molti dei loro docenti, in particolare precari;
              difatti, con riguardo ai lavoratori del mondo scolastico in conseguenza del rinvio del concorso, a settembre lo Stato sarà costretto a fare ricorso ai precari e ad abusare della reiterazione dei contratti a termine;
              anche per la mancanza di precise indicazioni circa la ripresa del prossimo anno scolastico, vi è il concreto rischio di ritrovarsi a settembre 2020 con la necessità di istituire nuove e ulteriori classi per assicurare una distanza minima nelle aule tra gli alunni a fini preventivi di possibile contagio ma nell'impossibilità di farlo per lo slittamento delle nuove assunzioni;
              ad aggravare la situazione per le conseguenti e specifiche esigenze di carattere didattico che andranno ad impattare sulla scuola, vi è inoltre l'aumento esponenziale del numero degli sbarchi in Italia dovuto alle politiche dell'attuale Governo, con l'arrivo al 1o giugno 2020 di ben 851 minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la formazione di classi con un numero inferiore di alunni al fine di ottemperare all'obbligo del distanziamento tra gli studenti e di scongiurare nel contempo la formazione delle cosiddette «classi pollaio».
9/2525/117. Potenti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto dispone all'articolo 2, l'articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n.  126 del 2019 (Legge n.  159 del 2019) e bandita lo scorso aprile;
              tale procedura è riservata a soggetti che, fra l'altro, hanno svolto, fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019-2020, almeno tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali, ovvero sono stati impegnati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario;
              in tal modo sono esclusi dalla possibilità di concorrere per il ruolo quei docenti con servizio misto, coloro che prestano servizio in scuole paritarie o in istituti pubblici;
              tale discriminazione risulta inaccettabile se si pensa al fatto che tali docenti sono costretti a ripartire da zero, perdendo scatti e anzianità anche dopo anni di lavoro e dedizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di partecipazione anche per tale categoria di docenti al concorso straordinario per titoli ed esami.
9/2525/118. Pettazzi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da COVID-19, sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione;
              si sta manifestando perciò l'esigenza di avere il supporto professionale della figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

impegna il Governo

a rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
9/2525/119. Lolini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da COVID-19, sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione;
              si sta manifestando perciò l'esigenza di avere il supporto professionale della figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere effettiva la possibilità per i dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.
9/2525/119.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lolini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza, uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà a valutare l'operato degli studenti;
              la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica e sociale;
              in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino un questionario di fine anno sulle valutazioni del lavoro svolto a distanza affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere tenute in considerazione.
9/2525/120. De Angelis, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              con la sospensione della didattica dovuta a questa situazione di emergenza sanitaria nelle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia si è sentita la necessità di mantenere il contatto tra insegnanti e studenti anche «da remoto», iniziando, laddove possibile, ad attivare la didattica a distanza, uno dei problemi più seri dovuti all'introduzione di questo meccanismo è la difficoltà a valutare l'operato degli studenti;
              la valutazione dovrà essere fatta a distanza e, pertanto, appare improbabile pensare ad una valutazione oggettiva delle prove assegnate agli studenti mediante l'utilizzo della Dad, in quanto numerosi possono essere i fattori esterni tali da inficiare la validità delle stesse; a ciò bisogna aggiungere le difficoltà che hanno tanti studenti nel seguire la Dad per svariati motivi, tra i quali la mancanza di un computer, l'assenza o difficoltà di connessione o la presenza di contesti familiari con situazioni di grande difficoltà economica e sociale;
              in un quadro del genere l'ipotesi di procedere a una valutazione della Dad in base ai riscontri ottenuti in questo periodo risulterebbe quantomeno discriminatoria e soggettiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per prevedere che i docenti rilascino un questionario di fine anno sulle valutazioni del lavoro svolto a distanza affinché le attività svolte con la didattica a distanza, in questo periodo, possano essere tenute in considerazione.
9/2525/120.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Angelis, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza coronavirus e la conseguente sospensione delle attività didattiche hanno portato gli insegnanti italiani ad adottare, seppur con molte difficoltà, la didattica a distanza;
              uno dei primi problemi legati alla didattica a distanza è la modalità da attivare con gli alunni disabili;
              ormai è, assolutamente, conclamato il fatto che per una effettiva integrazione degli studenti disabili dentro l'istituzione scolastica è necessario, prioritario e non più rimandabile la scelta tecnologica e della didattica capace di seguire gli studenti anche oltre le mura dell'istituzione scolastica;
          considerato che:
              occorre organizzare ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 che ci siano presso l'istituto le figure necessarie per rendere efficace e proficuo il periodo di integrazione e recupero,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative in modo che a settembre gli alunni con disabilità abbiano i giusti supporti e sostegni perché sia loro garantito il periodo di integrazione e recupero degli apprendimenti.
9/2525/121. Lazzarini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'ordinanza ministeriale 182/2020 sulla mobilità per l'a.s. 2020/2021 prevede delle inspiegabili e incomprensibili differenziazioni per il personale immesso in ruolo negli anni precedenti;
              per tutto il personale docente immesso in ruolo fino all'a.s. 2019/2020, continua ad essere mantenuta la possibilità di presentare la domanda di trasferimento interprovinciale senza alcun vincolo, tranne che per una categoria;
              l'ordinanza ribadisce che il personale che ha concluso positivamente il percorso annuale di formazione iniziale e prova del Fit (Formazione iniziale e tirocinio) ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni;
              viene quindi reintrodotto il blocco quinquennale per la mobilità territoriale e per la mobilità annuale;
              molti docenti se costretti a stare lontano dal luogo di residenza per tanti anni, saranno obbligati a rinunciare al ruolo e alla scuola;
          considerato che tale norma penalizza pesantemente chi è nato o si è stabilito in una determinata regione comprando casa e magari accollandosi un mutuo, rispetto a chi, superando legittimamente un concorso, si sposta in una regione per la prima volta,

impegna il Governo

a sanare una situazione che sta creando molti disagi e mettendo a dura prova la continuità didattica.
9/2525/122. Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2, prevede alcune misure relative al sistema della formazione italiana nel mondo;
              il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  64, interviene riordinando la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero;
              con il decreto del Ministero degli Affari esteri del 25 novembre 2013, n.  4944, sono approvate le graduatorie delle prove di accertamento linguistico relative alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
              tali scuole sono spesso un punto di riferimento nei Paesi in cui operano, potendo produrre per l'Italia ritorni di lunga durata in tutti i settori: culturale, politico ed economico;
              l'attuale emergenza ha comportato difficoltà nella selezione dei docenti di queste scuole con possibile slittamento delle lezioni all'inizio dell'anno scolastico, con grave danno per il percorso formativo degli alunni e per l'immagine stessa di questo tipo di scuola,

impegna il Governo

a prendere provvedimenti speciali finalizzati a garantire la validità dell'anno scolastico in tutte le scuole italiane all'estero, anche quelle di cui al decreto del Ministero degli Affari esteri 25 novembre 2013, n.  4944, il diritto allo studio degli studenti e i diritti dei lavoratori, nonché le nuove assunzioni all'estero del personale avente diritto.
9/2525/123. Billi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n.  27 (Cura Italia) stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto,

impegna il Governo

per il comparto istruzione, a prevedere che il COVID-19 sia considerato tra le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti al fine di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie, questo per evitare il licenziamento per superamento del periodo di malattia riconosciuto dai contratti di lavoro di categoria.
9/2525/124. Molinari, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              si è assistito in molti casi durante questo primo mese e mezzo di sospensione delle lezioni in presenza a molti casi in cui non vi è stata una specifica attenzione agli alunni con disabilità, determinando in alcuni casi l'assoluto abbandono dell'alunno ovvero la delega dei rapporti con questo al solo insegnante di sostegno;
              quasi dappertutto è venuto meno il supporto anche dell'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione che in questo periodo avrebbe invece potuto fare da facilitatore proprio per le comunicazioni e l'interazione con la classe virtuale,

impegna il Governo

a garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curriculari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia.
9/2525/125. Ziello, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'articolo 12 della Legge 104/92 (decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – articolo 5) Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I./P.E.P., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale;
              durante questo periodo di emergenza sanitaria che ha costretto anche gli alunni con disabilità alla didattica a distanza,

impegna il Governo

a garantire la predisposizione di tutti i passaggi per programmare il prossimo anno scolastico per gli alunni con disabilità: verifica del raggiungimento del PEI dell'attuale anno scolastico e predisposizione del PEI per l'anno prossimo affinché i sostegni ed i supporti utili vengano messi a disposizione della scuola ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, anche per garantire figure di sostegno anche per il periodo precedente a tale inizio in cui si prevede di fare un periodo di recupero degli apprendimenti.
9/2525/126. Tiramani, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame all'articolo 1 reca misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020;
              in base al comma 4, lettera b), come modificato dal Senato, le ordinanze, in deroga all'articolo 8 del decreto legislativo n.  62 del 2017, disciplinano la rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale;
              occorre considerare per gli esami di conclusione del primo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del primo ciclo nell'articolo 11 del decreto legislativo n.  62 del 2017,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative volte a garantire alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa.
9/2525/127. Cecchetti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame all'articolo 1 reca misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020;
              in base al comma 4, lettera b), come modificato dal Senato, le ordinanze, in deroga all'articolo 8 del decreto legislativo n.  62 del 2017, disciplinano la rimodulazione dell'esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale;
              occorre considerare per gli esami di conclusione del primo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del primo ciclo nell'articolo 11 del decreto legislativo n.  62 del 2017,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative volte a garantire alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato.
9/2525/127.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cecchetti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame all'articolo 1 reca misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020;
              in base al comma 4, lettera c), le ordinanze, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n.  62 del 2017, disciplinano l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, articolandone i contenuti e il punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione;
          considerato che:
              la tesina sia uno strumento valido, in forma scritta, in questa fase di emergenza, per valutare l'impegno e le capacità degli studenti, dando un senso a queste settimane restanti di assenza da scuola da integrare al colloquio orale,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative volte a prevedere in sede di maturità anche da remoto un elaborato scritto del candidato.
9/2525/128. Paolini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'articolo 2 prevede misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              in particolare i commi da 01 a 07 del citato articolo modificano l'articolazione e le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n.  126 del 2019 (L. 159/2019) e bandita lo scorso aprile;
              in particolare si dispone che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta e non più a risposta multipla e si svolge nel corso dell'a.s. 2020/2021;
              la disciplina della prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori della medesima procedura dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è definita con decreto ministeriale di natura non regolamentare e non più con regolamento;
          considerato che:
              l'emergenza sanitaria impone che il prossimo 1o settembre le scuole siano già in grado di funzionare a pieno regime: dovranno avere la possibilità di programmare a breve, medio e lungo periodo. Essenziale quindi poter contare da subito su un corpo docente stabile e motivato,

impegna il Governo

a stabilizzare immediatamente tutti coloro che possiedono il requisito minimo di servizio precario in scuole statali previsto dalla normativa comunitaria senza alcun passaggio concorsuale, ma avendo a solo riferimento il periodo di servizio già prestato e i titoli culturali e professionali posseduti.
9/2525/129. Boniardi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              nel febbraio 2016 il Ministero dell'istruzione indice un concorso pubblico per titoli ed esami per 63.211 posti di docente per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, riservandolo ai possessori dell'abilitazione oltre che al titolo necessario per l'accesso al concorso;
              molti laureati non abilitati hanno deciso di ricorrere in giudizio per chiedere di partecipare alle prove concorsuali;
              con ricorso al Tar del Lazio vengono impugnati i Dm del Ministero dell'istruzione del 23 febbraio 2016, nn.  105, 106 e 107, per la parte in cui non ammettono a parteciparvi i ricorrenti nella loro veste di insegnanti laureati non abilitati;
              nell'aprile 2016 il Tar respinge l'istanza cautelare e non ammette i ricorrenti a partecipare alle prove;
              nel maggio 2016 i ricorrenti presentano ricorso in appello al Consiglio di Stato, quest'ultimo nell'ottobre 2016 accoglie l'istanza e dispone la partecipazione al concorso, vengono riconvocate le commissioni e predisposte nuove prove e nel settembre 2019 tutti i docenti in turno di nomina prendono servizio con contratto a tempo indeterminato;
              nel novembre 2019 il Consiglio di Stato ribatta il giudizio positivo della sentenza del Tar;
              la legge 20 dicembre 2019, prevede l'avvio di un concorso straordinario e ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, disponendo che la procedura concorsuale preveda l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo, che quindi non è richiesto come requisito;
              coloro che hanno superato le prove suppletive del concorso del 2016, sono stati ammessi con lo scopo di accertare le proprie conoscenze come per coloro che in possesso dell'abilitazione hanno partecipato al concorso indetto il 23 febbraio 2016,

impegna il Governo

a prendere iniziative, anche carattere normativo, al fine di individuare percorsi dedicati ai docenti laureati che hanno superato con successo le prove suppletive del concorso del 2016 per garantire il giusto riconoscimento del merito e valorizzare la qualità dell'insegnamento.
9/2525/130. Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              un elemento importantissimo da tenere in considerazione per il prossimo anno scolastico è il distanziamento di 1 metro tra gli studenti e, quindi, è necessario introdurre una radicale revisione del numero degli studenti nelle aule;
              occorre dunque affrontare con urgenza il tema delle classi pollaio in quanto occorre ridurre il numero degli alunni per classe, invece abbiamo ancora classi con oltre 30 alunni, spesso inseriti in aule non a norma di sicurezza;
              le classi pollaio rappresentano, l'altra faccia della medaglia della «Buona Scuola», quella discussa legge n.  107 del 2015, considerata tutt'altro che una Riforma, ma soltanto un ulteriore tentativo da parte dello Stato di non dimostrare di avere alcuna forma di rispetto per la professione docente, già tanto vituperata ed emarginata dalla società;
              nei comuni montani e/o frazioni dei comuni ci sono edifici scolastici semivuoti perché non ci sono i numeri previsti dalla legge ordinaria per costituire le classi, ad esempio ci sono plessi scolastici a norma che però non vengono utilizzati a causa dell'accorpamento delle classi;
          considerato inoltre che:
              la riduzione del numero di alunni comporta la necessità di incrementare gli organici, in base alle necessità del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso dispersione scolastica e migratorio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad intervenire in materia di numero degli studenti, a rivedere tutta la politica precedentemente imposta sul numero degli alunni per classe facendosi altresì carico di implementare una nuova dimensione di edilizia, con tutti i ritrovati della tecnica sul tipo dell'autosufficienza energetica e della condivisione degli spazi comuni, e prevedere un piano di aumento degli organici.
9/2525/131. Latini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame all'articolo 1, comma 4, lettera b) e c) disciplina gli esami di primo e secondo ciclo scolastico per i candidati esterni;
              nulla si dice in merito all'esame annuale che i ragazzi che provengono dall'istruzione parentale o da scuole private devono sostenere alla fine dell'anno scolastico, per accertare «l'idoneità» per entrare nel sistema scolastico-pubblico o per avere riconosciuto l'intero percorso compiuto all'interno di scuole private e parentali;
              gli esami di idoneità interessano ogni anno circa 70 mila ragazzi di tutti gli ordini di scuola;
              gli esami di idoneità sono stati successivamente oggetto dell'ordinanza n.  11 del 16 maggio u.s. sulla valutazione. L'articolo 8 (Situazioni particolari) dell'Ordinanza, al secondo comma, prevede che: «Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del decreto legislativo (esami finali di un ordine di scuola per il passaggio all'ordine successivo), nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza entro il 1o settembre 2020»;
              l'ordinanza quindi rinvia l'esame di quasi tre mesi rispetto ai tempi ordinari, il mese di giugno, e ne prevede lo svolgimento in presenza;
              questo produrrà una discriminazione non indifferente per circa 70.000 tra bambini e ragazzi che inevitabilmente saranno impegnati anche durante l'estate nello studio, diversamente da tutti gli altri studenti che finiranno a giugno;
              nella malaugurata ipotesi che, a settembre, non si verifichi l'ipotizzato superamento dell'emergenza, questi ragazzi potrebbero essere esposti al rischio di non poter conseguire l'idoneità necessaria per procedere nella loro istruzione;
              lo svolgimento degli esami in via telematica viene previsto per altre situazioni, come per la valutazione delle classi terze d'esame per la secondaria di I grado o per l'istruzione degli adulti e quindi potrebbe benissimo essere utilizzato per gli esami di idoneità,

impegna il Governo

in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n.  62 del 2017, a prevedere che l'espletamento dell'esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, anziché in presenza, avvenga con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la fine del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.
9/2525/132. Fogliani, Basini, Belotti, Colmellere, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              le scuole paritarie, in Italia rappresentano una percentuale intorno al 30 per cento del sistema scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia sino alla formazione superiore, compresi i nidi privati;
              con l'emergenza Coronavirus le scuole paritarie si trovano ad affrontare notevoli costi aggiuntivi specie se vogliono organizzare l'insegnamento della didattica a distanza;
              in Italia sono più di 13 mila gli istituti scolastici che rientrano nel mondo delle scuole paritarie, in cui lavorano circa 200 mila docenti e non docenti e sono frequentati da oltre 800 mila alunni;
              il Governo «non ha previsto alcun tipo di sostegno a questo “mondo”: nessuna forma di detraibilità/deducibilità fiscale delle rette pagate dalle famiglie, nessun intervento economico per la disabilità degli alunni, nessuna risorsa per la didattica on line»;
              attuando in tal modo una vera e propria discriminazione ideologica alle scuole Cattoliche che avrà l'unico risultato di penalizzare gli studenti e sovraccaricare la scuola pubblica;
          considerato che:
              le risorse stanziate fino ad ora dal Governo non sono assolutamente sufficienti e che a settembre si rischia la chiusura definitiva di circa 13.000 scuole paritarie,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori risorse a favore degli istituti affinché richiamati in premessa, affinché possano avere il giusto riconoscimento sostanziale, concreto, materiale che possa permettere loro di esercitare la funzione educativa e formativa per cui sono nati.
9/2525/133. Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              le scuole paritarie, in Italia rappresentano una percentuale intorno al 30 per cento del sistema scolastico, a partire dalla scuola dell'infanzia sino alla formazione superiore, compresi i nidi privati;
              con l'emergenza Coronavirus le scuole paritarie si trovano ad affrontare notevoli costi aggiuntivi specie se vogliono organizzare l'insegnamento della didattica a distanza;
              in Italia sono più di 13 mila gli istituti scolastici che rientrano nel mondo delle scuole paritarie, in cui lavorano circa 200 mila docenti e non docenti e sono frequentati da oltre 800 mila alunni;
              il Governo «non ha previsto alcun tipo di sostegno a questo “mondo”: nessuna forma di detraibilità/deducibilità fiscale delle rette pagate dalle famiglie, nessun intervento economico per la disabilità degli alunni, nessuna risorsa per la didattica on line»;
              attuando in tal modo una vera e propria discriminazione ideologica alle scuole Cattoliche che avrà l'unico risultato di penalizzare gli studenti e sovraccaricare la scuola pubblica;
          considerato che:
              le risorse stanziate fino ad ora dal Governo non sono assolutamente sufficienti e che a settembre si rischia la chiusura definitiva di circa 13.000 scuole paritarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse a favore degli istituti affinché richiamati in premessa, affinché possano avere il giusto riconoscimento sostanziale, concreto, materiale che possa permettere loro di esercitare la funzione educativa e formativa per cui sono nati.
9/2525/133.    (Testo modificato nel corso della seduta) Furgiuele, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              non è più sostenibile la situazione in cui versa l'insegnamento di sostegno che vede impiegato personale precario ben oltre il 35 per cento dei posti legittimamente costituiti per attuare l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili;
              proprio la categoria scolastica che avrebbe bisogno della tutela più forte si vede affidata al casuale succedersi di supplenti o personale utilizzato, che a ogni inizio di anno scolastico è costretto a un accelerato rodaggio per entrare nella dinamica cognitiva e comportamentale che caratterizza ciascun alunno;
              la stabilizzazione dei posti permetterebbe, inoltre, una seria programmazione didattica fin dall'inizio dell'anno scolastico e anche realizzare un'economia di scala, nella misura in cui ciascun dirigente scolastico, conoscendo già all'epoca della formulazione dell'organico la reale consistenza delle forze disponibili, potrà attuare le migliori soluzioni per un proficuo utilizzo del personale assegnato,

impegna il Governo

ad incrementare la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n.  107 a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.
9/2525/134. Andreuzza, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce presso il Ministero dell'istruzione un Tavolo di confronto in materia di percorsi abilitanti;
              in dettaglio, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'istruzione un «Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti», in modo da garantire anche ai neolaureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata;
              al comma 2 stabilisce che il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti: della Conferenza universitaria nazionale dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze della formazione (CUNSF); delle associazioni professionali dei docenti; dalle associazioni professionali dei dirigenti scolastici. Detti componenti sono nominati dal Ministro dell'istruzione;
              in base al comma 3, al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
              parrebbe però non chiaro se la partecipazione delle associazioni di categoria avvenga a titolo diverso rispetto a quella dei componenti di cui al comma 2,

impegna il Governo

a chiarire se la partecipazione al Tavolo di confronto delle associazioni di categoria, di cui al comma 3, avviene a titolo diverso rispetto a quella dei componenti al comma 2.
9/2525/135. Piccolo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza nazionale sanitaria ha avuto come conseguenza la sospensione delle lezioni in aula e l'attivazione, in via emergenziale, della didattica a distanza;
              la modalità di didattica a distanza è oggi lo strumento principale per una scuola in emergenza, che nei propositi del Governo si pone l'obiettivo di mantenere il livello di studio degli studenti italiani impossibilitati alla presenza fisica nelle classi;
          considerato che:
              l'Italia non ha ancora raggiunto una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale attraverso il sistema Bul (Banda Ultralarga) e che in molte zone, specie quelle montane non hanno copertura wireless;
              per tali mancanza molti studenti non sono riusciti a seguire tutte le attività predisposte dalle scuole;
              molte famiglie italiane risultano essere sprovvisti da computer, stampante, tablet e per tali motivazioni rischiano di disperdersi e demotivarsi oltre che a non raggiungere una preparazione adeguata;
              non è ancora ben chiaro come si svolgerà il prossimo anno scolastico, se con sistema classico di presenza, come ci auguriamo ed auspichiamo, o se misto presenza-didattica a distanza,

impegna il Governo

a reperire ulteriori fondi, oltre a quelli previsti nella normativa vigente, a favore degli studenti e dei docenti per supportare la connettività digitale e a garantire una uniformità di preparazione.
9/2525/136. Patassini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  107 del 2015, cosiddetta Buona Scuola, ha introdotto un bonus di 500 euro da utilizzare per l'aggiornamento e l'auto formazione professionale dei docenti di ruolo; il bonus viene attribuito agli insegnanti di ruolo delle scuole statali, anche neo immessi in ruolo o con contratto part-time, sono esclusi i precari e coloro che insegnano in scuole non statali;
              il contratto collettivo del lavoro colloca il personale educativo tra il personale docente e assegna al primo, nell'ambito dell'attività docente, la funzione educativa partecipativa del processo di formazione ed educazione degli allievi;
              tale equipollenza tra personale docente ed educativa risultava altresì confermata dall'articolo 398 comma 2 del decreto legislativo n.  297 del 1994 che stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari;
              appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cosiddetta Formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità dell'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'articolo 1, comma 121 della legge 13 luglio 2015 n.  107, anche al personale insegnante in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP).
9/2525/137. Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.


      La Camera,
          premesso che:
              la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da COVID-19 si prolungherà sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità;
              in questo contesto, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta «didattica a distanza». Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione;
              sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie con più figli;
              in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza.
9/2525/138. Badole, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la chiusura delle istituzioni scolastiche dovuta alla pandemia da COVID-19 si prolungherà sino al mese di settembre. Anche allora, tuttavia, non è certo che l'attività didattica potrà riprendere con le regolari modalità;
              in questo contesto, milioni di studenti stanno attualmente seguendo la didattica attraverso le modalità telematiche, la cosiddetta «didattica a distanza». Tali strumenti, tuttavia, seppur di indubbia utilità in un contesto come quello attuale, oltre a non poter sopperire pienamente alla funzione sociale delle istituzioni scolastiche, rischiano di aumentare le diseguaglianze sociali tra gli studenti, creando un vulnus senza precedenti al diritto materiale all'istruzione tutelato dall'articolo 34 della Costituzione;
              sono moltissimi gli studenti, infatti, che non possono permettersi una connessione ad internet, o che non hanno la possibilità di usufruire di dispositivi digitali necessari alla didattica a distanza, soprattutto nelle famiglie con più figli;
              in tal senso, le risorse stanziate sinora dal decreto Cura Italia non appaiono sufficienti, dovendo essere ripartire tra istituzioni scolastiche e studenti. Sembra inoltre non esserci alcuna risposta circa l'indisponibilità della connessione ad internet, per questioni economiche o per scarsa copertura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi interventi normativi, ulteriori contributi economici per gli studenti meno abbienti, sia per favorire la connessione ad internet che per l'acquisto di Device elettronici volti a consentire i collegamenti per la didattica a distanza.
9/2525/138.    (Testo modificato nel corso della seduta) Badole, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              lo sviluppo della didattica a distanza in questi ultimi mesi durante l'emergenza epidemiologica, ha fatto emergere l'esigenza per le famiglie che hanno bambini in età scolastica di poter aver accesso in maniera agevolata all'acquisto di strumenti informatici,

impegna il Governo

ad estendere i benefici della Carta elettronica per le persone che compiono diciotto anni anche per l'acquisto, fino al 30 settembre 2020, di ebook reader, tablet e notebook.
9/2525/139. Tarantino, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 20 agosto 2019, n.  92, ha istituito l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola italiana con percorsi che si sviluppano dalla scuola materna fino alla secondaria di secondo grado;
              la legge promossa dal gruppo Lega Salvini premier e poi condivisa in Commissione da tutte le forze politiche rispondeva in particolare all'urgenza di affrontare i temi dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza digitale, colmando un vuoto formativo e soprattutto introducendo voto in pagella, monte ore e valutazione in sede di esame;
              il ministro Lorenzo Fioramonti ha deciso di non avviare la sperimentazione già nel corso di quest'anno scolastico ma di rinviare tutto all'anno scolastico 2020-2021;
              il cambiamento determinato dal coronavirus, anche nella scuola, ha avuto un impatto molto forte sulla quotidianità modificando radicalmente il sistema scolastico italiano. Per la prima volta nella storia le scuole rimangono chiuse e si assiste ad una transizione epocale verso l'e-learning;
              in occasione della risposta all'interpellanza urgente n.  2-00544 dell'8 novembre 2019, il Viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca On.  Anna Ascani ha dichiarato che per agevolare l'introduzione dell'educazione civica nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado e nello specifico l'educazione civica digitale, verrà costituito a breve un comitato tecnico-scientifico, che redigerà apposite linee guida «individuando nuclei tematici fondamentali, traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento, in rapporto alle diverse fasce della scolarità»,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per non ritardare ulteriormente l'introduzione di questa fondamentale legge, sostenendo tutte le iniziative utili volte all'approvazione delle Linee Guida ministeriali.
9/2525/140. Capitanio, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 prevede anche siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti;
              con Risoluzione n.  7-00351 approvata dalla IX Commissione all'unanimità sono stati sbloccati 1,3 miliardi di euro per lo sviluppo della banda ultra larga;
              a seguito dell'emergenza derivante dal Coronavirus e la conseguente chiusura di tutte le scuole il 5 marzo u.s., la didattica a distanza ha sostituito quella fisica mettendo in risalto tutti i problemi delle infrastrutture di rete e di connettività;
              anche grazie all'azione di stimolo degli emendamenti presentati al decreto-legge Cura Italia, il Cobul ha stanziato la somma di 400 milioni di euro per consentire la connettività delle scuole;
              in particolare l'obiettivo del Piano è garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all'81,4 per cento dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici;
              come noto, in Italia persiste un grave problema di digital divide. La banda larga ultraveloce raggiunge solo il 24 per cento della popolazione, quindi poco più di 14 milioni di persone, contro una media dei paesi dell'Unione Europea del 60 per cento;
              la connessione delle scuole senza la corrispondente connessione del paese e delle famiglie priverebbe di qualunque significato l'azione fin qui promossa in quanto non avrebbe senso dotare gli istituti di una connessione ultra veloce allorquando i comuni e le famiglie circostanti non sono in grado di connettersi con la scuola;
              l'emergenza di questi mesi ha ulteriormente dimostrato l'assoluta necessità da parte del Governo di mettere in campo ogni risorsa utile al fine di colmare il digital divide investendo sulla connessione infrastrutturale del paese;
              la drammatica crisi sanitaria che ha coinvolto tutti noi ha evidenziato i limiti della didattica a distanza e le difficoltà riscontrate nel raggiungere tutti gli studenti con il nuovo modo di fare scuola. La causa principale è stata proprio la mancanza di strumenti idonei all'interno delle famiglie. L'Istat, infatti, nel rapporto pubblicato in data 6 aprile 2020, ha evidenziato che il 33,8 per cento delle famiglie non ha computer o tablet in casa, percentuale che scende al 14,3 per cento nelle famiglie con almeno un minore. La disponibilità di un Pc o Tablet per ciascun componente della famiglia è stata registrata soltanto nel 22,2 per cento delle famiglie. La percentuale di famiglie senza computer a casa sale 41,6 per cento al Sud (rispetto a una media di circa il 30 per cento nelle altre aree del Paese);
              una scuola connessa ha quindi bisogno di infrastrutture adeguate e di studenti che possano connettersi con la scuola stessa,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di colmare il divario digitale esistente, investendo nelle infrastrutture di connessione nonché nel favorire l'acquisto della tecnologia necessaria da parte di famiglie e studenti.
9/2525/141. Maccanti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il settore della scuola è entrato in un enorme disordine e l'emergenza sanitaria, poi economica, è diventata subito una emergenza formativa e culturale;
              per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che sono rimasti in prima linea durante l'emergenza Covid, i 50 crediti da acquisire per l'anno 2020 per la formazione permanente, si intendono già maturati;
              il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.  137, come noto obbliga i professionisti di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio cliente;
              l'acquisizione di tali crediti permette di svolgere la propria attività a norma di legge, in quanto la violazione ne costituirebbe illecito disciplinare, e nei casi più gravi, esclusione dall'Albo di riferimento;
              l'obbligo della formazione continua previsto riguarda le professioni regolamentate, ovvero le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
              la formazione professionale obbligatoria nel 2020, per le professioni ordinistiche ed associative, risentirà degli effetti dell'epidemia di COVID-19 e per tale motivo quelle ordinistiche hanno già ridefinito gli obblighi formativi degli iscritti agli albi;
              l'impossibilità di accedere alle strutture preposte per la frequenza dei corsi e l'inevitabile offerta di corsi online ancora limitata rischia di creare ulteriori problemi proprio a quelle categorie che risultano tra le più colpite dall'emergenza sanitaria;
              il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti hanno già provveduto autonomamente a sospendere ed a ridurre l'obbligo della formazione continua per il 2020; la graduale riapertura ed il ritorno alla normalità obbligheranno comunque i professionisti a tentare di recuperare quelle quote di mercato inevitabilmente erose durante la pandemia. In quest'ottica gravare le libere professioni anche dei costi in termini, non solo economici, ma anche temporali comporta il fondato rischio di un ulteriore aggravio di una situazione già attualmente difficilissima da recuperare,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di equiparare la disciplina prevista dell'articolo 6 comma 2-ter a tutte le professioni ordinistiche ed associative tenute all'obbligo della formazione continua, esonerando tutti gli iscritti per l'intero periodo 1o gennaio – 31 dicembre 2020.
9/2525/142. Cavandoli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il settore della scuola è entrato in un enorme disordine e l'emergenza sanitaria, poi economica, è diventata subito una emergenza formativa e culturale;
              per medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che sono rimasti in prima linea durante l'emergenza Covid, i 50 crediti da acquisire per l'anno 2020 per la formazione permanente, si intendono già maturati;
              il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.  137, come noto obbliga i professionisti di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale resa al proprio cliente;
              l'acquisizione di tali crediti permette di svolgere la propria attività a norma di legge, in quanto la violazione ne costituirebbe illecito disciplinare, e nei casi più gravi, esclusione dall'Albo di riferimento;
              l'obbligo della formazione continua previsto riguarda le professioni regolamentate, ovvero le attività il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
              la formazione professionale obbligatoria nel 2020, per le professioni ordinistiche ed associative, risentirà degli effetti dell'epidemia di COVID-19 e per tale motivo quelle ordinistiche hanno già ridefinito gli obblighi formativi degli iscritti agli albi;
              l'impossibilità di accedere alle strutture preposte per la frequenza dei corsi e l'inevitabile offerta di corsi online ancora limitata rischia di creare ulteriori problemi proprio a quelle categorie che risultano tra le più colpite dall'emergenza sanitaria;
              il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Avvocati e quello dei Commercialisti hanno già provveduto autonomamente a sospendere ed a ridurre l'obbligo della formazione continua per il 2020; la graduale riapertura ed il ritorno alla normalità obbligheranno comunque i professionisti a tentare di recuperare quelle quote di mercato inevitabilmente erose durante la pandemia. In quest'ottica gravare le libere professioni anche dei costi in termini, non solo economici, ma anche temporali comporta il fondato rischio di un ulteriore aggravio di una situazione già attualmente difficilissima da recuperare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa al fine di equiparare la disciplina prevista dell'articolo 6 comma 2-ter a tutte le professioni ordinistiche ed associative tenute all'obbligo della formazione continua, esonerando tutti gli iscritti per l'intero periodo 1o gennaio – 31 dicembre 2020.
9/2525/142.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              in base alla disciplina vigente, introdotta dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.  27 (cosiddetto «Decreto Cura Italia»), la durata del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CID) non può essere superiore a nove settimane, con possibile, di decorrenza retroattiva dal 23 febbraio 2020;
              il decreto-legge n.  34 del 2020 – A.C. 2500 (cosiddetto «Decreto Rilancio») consente un ulteriore trattamento della durata massima di cinque settimane, successive alla concessione delle suddette nove settimane. La novella specifica che sia il primo che il secondo trattamento possono concernere il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
              un ulteriore periodo di trattamento, della durata massima di quattro settimane, può essere riconosciuto – con riferimento al periodo 1o settembre 2020 – 31 ottobre 2020;
              la novella specifica altresì che, per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, è possibile usufruire delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1o settembre, a condizione che i medesimi datori abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (fino alla durata massima di quattordici settimane);
              nella deroga si sarebbero dovute inserire anche le scuole paritarie, visto che a fine mese scadono le prime cinque settimane di cassa integrazione aggiuntive, ma le altre quattro verranno fatte ripartire solo a settembre, in tal modo queste scuole si troveranno in enorme difficoltà, perché non sapranno come pagare docenti nei mesi da giugno ad agosto, mentre a settembre, quando le scuole riapriranno, il prolungamento della cassa non avrebbe alcuna funzione, perché i lavoratori della scuola torneranno a percepire lo stipendio. Di conseguenza il rischio che i lavoratori delle scuole paritarie vengano licenziati si fa concreto,

impegna il Governo:

          a ricomprendere anche le scuole paritarie tra i settori che possono usufruire della cassa integrazione in deroga di ulteriori quattro settimane per periodi precedenti il 1o settembre;
          ad anticipare i decreti ministeriali per fissare criteri e le modalità di applicazione di tale possibilità, considerato che per l'emanazione degli stessi è stato posto il termine del 31 agosto e l'eccessiva dilazione rischierebbe di rendere di fatto inefficace la norma con la conseguenza che le scuole paritarie rimarrebbero scoperte dalla CID per i mesi di luglio e agosto.
9/2525/143. Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              in base alla disciplina vigente, introdotta dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.  27 (cosiddetto «Decreto Cura Italia»), la durata del trattamento di Cassa integrazione in deroga (CID) non può essere superiore a nove settimane, con possibile, di decorrenza retroattiva dal 23 febbraio 2020;
              il decreto-legge n.  34 del 2020 – A.C. 2500 (cosiddetto «Decreto Rilancio») consente un ulteriore trattamento della durata massima di cinque settimane, successive alla concessione delle suddette nove settimane. La novella specifica che sia il primo che il secondo trattamento possono concernere il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
              un ulteriore periodo di trattamento, della durata massima di quattro settimane, può essere riconosciuto – con riferimento al periodo 1o settembre 2020- 31 ottobre 2020;
              la novella specifica altresì che, per i datori di lavoro dei settori concernenti il turismo, le fiere, i congressi, i parchi divertimento, gli spettacoli dal vivo e le sale cinematografiche, è possibile usufruire delle suddette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1o settembre, a condizione che i medesimi datori abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso (fino alla durata massima di quattordici settimane);
              nella deroga si sarebbero dovute inserire anche le scuole paritarie, visto che a fine mese scadono le prime cinque settimane di cassa integrazione aggiuntive, ma le altre quattro verranno fatte ripartire solo a settembre, in tal modo queste scuole si troveranno in enorme difficoltà, perché non sapranno come pagare docenti nei mesi da giugno ad agosto, mentre a settembre, quando le scuole riapriranno, il prolungamento della cassa non avrebbe alcuna funzione, perché i lavoratori della scuola torneranno a percepire lo stipendio. Di conseguenza il rischio che i lavoratori delle scuole paritarie vengano licenziati si fa concreto,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di ricomprendere anche le scuole paritarie tra i settori che possono usufruire della cassa integrazione in deroga di ulteriori quattro settimane per periodi precedenti il 1o settembre;
          a valutare l'opportunità di anticipare i decreti ministeriali per fissare criteri e le modalità di applicazione di tale possibilità, considerato che per l'emanazione degli stessi è stato posto il termine del 31 agosto e l'eccessiva dilazione rischierebbe di rendere di fatto inefficace la norma con la conseguenza che le scuole paritarie rimarrebbero scoperte dalla CID per i mesi di luglio e agosto.
9/2525/143.    (Testo modificato nel corso della seduta) Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il 15 giugno dovrebbero partire i centri estivi per bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni;
              dopo due mesi di chiusura in casa, famiglie e psicologi iniziano ad allarmarsi per l'atteggiamento di spavento che ha preso i bambini, molti infatti sono terrorizzati dall'uscire, ma i bambini hanno assolutamente bisogno di uscire;
              i centri estivi sono una buona opportunità per la gestione del tempo estivo, e in molte realtà territoriali vengono attuati e messi a disposizione delle famiglie;
              nel decreto Rilancio vengono erogati finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
              tuttavia, sarebbe stato più opportuno prevedere tale misura nel decreto scuola che oggi ci accingiamo ad approvare;
              i tempi di approvazione del decreto Rilancio, infatti, potrebbero ritardare l'erogazione dei fondi e dunque compromettere di conseguenza la programmazione e la progettazione dei centri estivi da parte dei comuni interessati, con grave disagio per le madri che lavorano,

impegna il Governo

ad accelerare l'erogazione ai Comuni dei fondi a disposizione per l'apertura dei centri estivi in tempi celeri ai fini di una efficace progettazione e programmazione di questi ultimi.
9/2525/144. Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione non ha minimamente inciso sull'annoso problema della formazione a distanza e la conservazione della validità dell'anno scolastico;
              l'emergenza coronavirus ha messo in evidenza l'importanza tra le altre della formazione a distanza e della necessità che il Governo contribuisca ad investire in questo strategico settore;
              la formazione a distanza, come noto, è l'insieme delle attività didattiche svolte all'interno di un progetto educativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
              con l'avvento della Formazione on-line, l'apprendimento – da modalità individuale e di «autoapprendimento» passivo, diventa un processo complesso e dinamico che prevede il ruolo attivo del discente e dà grande importanza all'apprendimento collaborativo e cooperativo. Recentemente, in seguito alla maturazione dell'editoria multimediale, l'e-learning riesce a sfruttare completamente le nuove tecnologie;
              con l'emergenza sanitaria COVID-19 del 2020, la formazione a distanza, nelle sue declinazioni di applicazioni di Smart working e soprattutto di Didattica a Distanza, ha ricevuto un significativo impulso a svilupparsi e ad evolversi ulteriormente,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per sfruttare le potenzialità offerte dal web per estendere la modalità di e-learning all'apprendimento in azienda, all'università e nella vita personale.
9/2525/145. Gerardi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame non è in alcun modo riuscito ad incidere sull'annoso problema della dispersione scolastica;
              la dispersione scolastica o «evasione scolastica» si riferisce all'insieme di comportamenti derivanti dall'ingiustificata e non autorizzata assenza di minorenni della scuola dell'obbligo;
              la dispersione scolastica come noto si riferisce alla mancata, incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte dei giovani in età scolare. Tuttavia si tratta di un fenomeno complesso e sfaccettato, con cause ed effetti anche lontani nel tempo e difficilmente misurabili nella loro interezza: la dispersione può avvenire a diversi stadi del percorso scolastico e può consistere nell'abbandono, nell'uscita precoce dal sistema formativo, nell'assenteismo, nella frequenza passiva o nell'accumulo di lacune che possono inficiare le prospettive di crescita culturale e professionale;
              il rapporto del MIUR, riferito ai giovani che lasciano la scuola media e la scuola superiore, nell'anno scolastico 2016-2017 e nel passaggio tra il 2016/2017 e il 2017/2018 riferisce che hanno abbandonato la scuola media 19.960 alunni, pari all'1,17 per cento del totale nazionale. Numeri più consistenti riguardano la scuola superiore, dove gli abbandoni sono stati in totale 99.272, pari al 3,81 per cento;
              in pratica 120 mila studenti hanno abbandonato la scuola italiana in un solo anno scolastico. Un dato preoccupante;
              secondo i dati Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), si stima che la dispersione scolastica totale, implicita ed esplicita, superi il 20 per cento a livello nazionale e che il 14,4 per cento degli allievi esca dalla terza media con livelli di competenze inadeguati in matematica, italiano e inglese;
              la dispersione scolastica è direttamente collegata con il fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training), ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per contenere e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tramite un piano nazionale di educazione permanente.
9/2525/146. Alessandro Pagano, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il settore della scuola è entrato in un enorme disordine e l'emergenza sanitaria, poi economica, è diventata subito una emergenza formativa e culturale;
              le presenti disposizioni ignorano una realtà che dà formazione a quasi 900 allievi e lavoro a 150 mila tra docenti e personale;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione;
              il riconoscimento della parità garantisce: l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali;
              il diritto/dovere di istruzione/insegnamento è, tra i diritti sospesi o limitati a causa del nuovo coronavirus, quello che rischia di avere un ripristino più dilazionato nel tempo;
              in questo drammatico contesto la crisi economica derivante dalla pandemia rischia di provocare la fuga delle famiglie dalle scuole paritarie a quelle pubbliche, per evidenti minori costi da affrontare. Questo sarebbe un problema non solo per le scuole paritarie come parte integrante del sistema scolastico, ma anche considerando che, specie in questo momento di scarsità di risorse del sistema scolastico pubblico, le scuole paritarie potrebbero fornire, con i loro spazi e le loro risorse, un forte aiuto e supporto in ottica sussidiaria. Meno scuole pubbliche paritarie non vuol dire solo più studenti che passano alle scuole pubbliche statali, con i problemi di ordine sanitario e economico già visti. Ma vuol dire anche sottrarre il principale fornitore sussidiario del servizio scolastico che, proprio ora, potrebbe rivelarsi quanto mai prezioso,

impegna il Governo

ad adottare misure più incisive a sostegno delle scuole paritarie di ogni ordine e grado.
9/2525/147. Guidesi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame doveva definire la cornice generale della disciplina speciale relativa all'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda la valutazione finale degli studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado alla classe successiva;
              riteniamo di estrema gravità l'incertezza nella quale il Governo ha lasciato, le famiglie, facendo susseguire date che sono state poi puntualmente disattese, indice dello stato di assoluta improvvisazione che ha caratterizzato l'operato del Governo nel suo insieme fin dall'inizio dell'emergenza;
              il provvedimento demanda a ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, anche in deroga alle norme vigenti, le quali prevedono che l'anno scolastico abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31 agosto;
              ad oggi, nonostante il tempo dilatato di discussione al Senato, restano ancora aperte e irrisolte questioni fondamentali, come le modalità di avvio dell'anno scolastico 2020-2021;
              è un dovere dare certezza alle famiglie, soprattutto dove entrambi i genitori lavorano, di come si riprenderà il nuovo anno scolastico. Dobbiamo permettere alle famiglie di potersi organizzare per tempo e nel miglior modo possibile;
              non sono sufficienti le misure relative ai bonus baby sitter, smart working o congedi parentali per permettere alle famiglie di avere un'organizzazione duratura e non emergenziale, bisogna dare indicazioni certe;
              nessuna didattica a distanza potrà mai sostituire il rapporto, che si crea tra insegnanti e alunni e tra alunni stessi; della mancanza di questi rapporti ne stanno soffrendo particolarmente quegli studenti che il prossimo anno si troveranno a dover cambiare corso di studi, pensiamo ai bambini delle classi quinte della scuola primaria o quelli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, dovranno costruire ex novo il rapporto con i nuovi insegnanti e compagni e non hanno avuto neanche la possibilità di poter festeggiare in modo degno l'ultimo giorno di scuola;
              la didattica a distanza è uno strumento sì necessario in un momento difficile della nostra storia, ma va anche utilizzato correttamente, e non potrà mai sostituire la presenza in classe, sia degli studenti che degli insegnanti, e rischia di diventare un pericoloso strumento di asocialità. La didattica a distanza non potrà mai sostituire un insegnamento frontale, fatto di socialità e di interazione;
              la didattica a distanza non potrà mai essere in grado di creare quel rapporto che all'inizio di un ciclo è fondamentale per poter affrontare il prosieguo degli studi,

impegna il Governo

a dare nel più breve tempo possibile indicazioni certe e precise sulle modalità di ripresa a settembre del nuovo anno scolastico tenendo in debita considerazione sia le esigenze delle famiglie, soprattutto dove entrambi i genitori lavorano, che permettere agli studenti di riprendere quel rapporto o iniziare quel rapporto insegnanti/alunni che è fondamentale per la crescita dell'individuo e di conseguenza della società perché la scuola è il pilastro della crescita.
9/2525/148. Viviani, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame riguarda 8 milioni di studenti, oltre un milione di lavoratori del sistema pubblico, 800 mila studenti e oltre 150 mila lavoratori del settore privato;
              in questi mesi il corpo docente, gli studenti e soprattutto le famiglie hanno dovuto affrontare una situazione anomala, hanno dovuto conoscere cosa sia la didattica a distanza, qualcosa che non era previsto, non era prevedibile e non era, tra l'altro, nemmeno previsto nel sistema ordinamentale scolastico;
              la didattica a distanza, nonostante famiglie e docenti hanno dimostrato grande capacità di adattamento, ha dimostrato alcune fragilità di cui dobbiamo tenere conto per il riavvio del nuovo anno scolastico;
              molte famiglie hanno avuto problemi di collegamento internet (solamente il 67,3 per cento delle famiglie italiane ha accesso alla rete e soprattutto ci sono intere aree del Paese che non hanno accesso alla rete) e non hanno avuto la possibilità di acquistare device per poter permettere ai loro figli quel collegamento necessario per le lezioni online, perché non tutti hanno la fortuna di avere un computer a casa e chi ne possiede uno non è detto che ne abbia due in casa;
              la maggior parte degli italiani tuttora sta lavorando in smart working e spesso deve dividere il computer con il figlio; sappiamo che tanti studenti di ogni ordine e grado hanno fatto richiesta alla scuola di personal computer o di tablet, senza avere risposta o avendo risposta negativa, perché ovviamente gli istituti non hanno queste disponibilità e, se le hanno, sono ovviamente limitate;
              gli effetti della didattica hanno avuto e avranno forti ripercussioni sul prosieguo del corso di studi degli studenti,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori misure, anche di natura economica, per dotare adeguatamente le scuole di apparecchiature ma soprattutto farsi carico delle famiglie che ne sono sprovviste, se la ripresa dell'anno scolastico dovrà necessariamente prevedere anche la didattica a distanza, perché il diritto allo studio è un diritto inalienabile garantito dalla Costituzione.
9/2525/149. Loss, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame riguarda 8 milioni di studenti, oltre un milione di lavoratori del sistema pubblico, 800 mila studenti e oltre 150 mila lavoratori del settore privato;
              il decreto all'esame sembra essere un mero decalogo di regole, la maggior parte non ragionate fino in fondo che non va oltre le mere indicazioni del distanziamento sociale, quando invece avrebbe potuto essere la base per un rilancio vero della scuola verso una riforma complessiva a 360 gradi;
              si parla sempre di riaprire le scuole in sicurezza ma in questo decreto non è stato previsto l'uso dei termoscanner o di semplici termometri digitali per rilevare la temperatura agli studenti, non viene prevista nessuna sanificazione delle suole e delle scarpe; in aula massimo in dieci banchi singoli; distanti almeno un metro l'uno dall'altro e obbligo di mascherina per tutti, dalla prima elementare alla quinta superiore;
              l'uso della mascherina per 7/8 ore consecutive per alunni, insegnanti e corpo non docente, che respirano per ore la loro stessa aria piena di anidride carbonica, non è certo salutare;
              secondo le regole sanitarie, una mascherina va cambiata ogni quattro ore, quindi parliamo di due mascherine al giorno il che vuol dire che il loro costo ricadrà inevitabilmente sulle famiglie visto che, oltretutto, molti fanno il tempo pieno a scuola; le famiglie, sono già fin troppo vessate, senza entrate, molte delle quali ancora inattesa dell'erogazione della cassa integrazione;
              gli insegnanti saranno costretti a vigilare continuamente affinché gli alunni tolgano la mascherina solo quando necessario, ovvero durante il pasto il cosiddetto « lunch box», o non se la scambino con il compagno di classe, soprattutto durante la ricreazione, pensiamo soprattutto ai bambini delle prime classi della scuola primaria,

impegna il Governo

a stanziare fondi da destinare alle scuole per l'acquisto di mascherine da dare in dotazione agli studenti, ai docenti e al personale ATA.
9/2525/150. Bubisutti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'articolo 2, commi 01 a 07, introdotti al Senato dopo l'ennesimo duro scontro all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, ridefinisce le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n.  126 del 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n.  159 del 2019, bandita lo scorso mese di aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta, in luogo dei quesiti a risposta multipla, e si svolge nel corso dell'anno scolastico 2020/2021;
              inoltre, la prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sarà definita con un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
              tale procedura, che consentirà ai vincitori di essere immessi in ruolo solo nell'anno scolastico 2021/2022, rappresenta certamente un punto di mediazione politica per il Governo ma non è una risposta concreta alla carenza di insegnanti del sistema scolastico italiano, che avvierà l'anno scolastico 2020/2021 con le croniche carenze di personale docente, alle quali si sommeranno le grandi difficoltà imposte dal Comitato tecnico-scientifico nel protocollo per la riapertura delle scuole a settembre;
              tali modalità concorsuali non danno così nemmeno risposte adeguate alle famiglie italiane che assisteranno anche quest'anno, a settembre, alla riapertura delle scuole senza che siano presenti tutti gli insegnanti nelle loro classi e, conseguentemente, non tutti i ragazzi potranno tornare in classe a settembre,

impegna il Governo

al fine di garantire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021, almeno con riguardo alla disponibilità del personale docente, ad attingere dalle graduatorie già in essere, assumendo tutti gli insegnanti che siano già assegnatari di una classe da almeno quindici anni, in modo da assicurare a tutti gli studenti della scuola secondaria di poter rientrare in classe a settembre.
9/2525/151. D'Eramo, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'articolo 2, commi 01 a 07, introdotti al Senato dopo l'ennesimo duro scontro all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, ridefinisce le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n.  126 del 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n.  159 del 2019, bandita lo scorso mese di aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta, in luogo dei quesiti a risposta multipla, e si svolge nel corso dell'anno scolastico 2020/2021;
              inoltre, la prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sarà definita con un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
              tale procedura, che consentirà ai vincitori di essere immessi in ruolo solo nell'anno scolastico 2021/2022, rappresenta certamente un punto di mediazione politica per il Governo ma non è una risposta concreta alla carenza di insegnanti del sistema scolastico italiano, che avvierà l'anno scolastico 2020/2021 con le croniche carenze di personale docente, alle quali si sommeranno le grandi difficoltà imposte dal Comitato tecnico-scientifico nel protocollo per la riapertura delle scuole a settembre;
              al concorso straordinario, tuttavia, non possono partecipare gli insegnanti delle scuole paritarie ed è incomprensibile che tale settore educativo che conta 900.000 bambini iscritti, che dà lavoro a 180.000 persone tra personale docente e personale amministrativo, non venga tenuto in considerazione;
          le scuole paritarie, oltre ad essere equiparate a quelle pubbliche, sono oggi insostituibili per garantire e gestire l'educazione scolastica del Paese, svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione: per gli alunni, infatti, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione;
              nelle scuole paritarie, inoltre, il tasso di precariato è molto alto in quanto la scuola paritaria, in mancanza di docenti abilitati, è costretta ad assumere docenti laureati solo a tempo determinato, dovendo rispettare la norma per la quale l'assunzione a tempo indeterminato sia possibile solo per docenti forniti di abilitazione,

impegna il Governo

a rendere accessibile, attraverso ulteriori iniziative normative, il concorso straordinario anche ai docenti delle scuole paritarie che abbiano maturato, al pari dei colleghi statali, gli stessi requisiti richiesti.
9/2525/152. Donina, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'articolo 2, commi 01 a 07, introdotti al Senato dopo l'ennesimo duro scontro all'interno della maggioranza che sostiene il Governo, ridefinisce le modalità di svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per il reclutamento di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevista dal decreto-legge n.  126 del 2019 convertito, con modificazioni, nella legge n.  159 del 2019, bandita lo scorso mese di aprile, in particolare disponendo che la stessa è articolata in quesiti a risposta aperta, in luogo dei quesiti a risposta multipla, e si svolge nel corso dell'anno scolastico 2020/2021;
              inoltre, la prova orale e le modalità di acquisizione da parte dei vincitori dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) richiesti per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sarà definita con un decreto ministeriale di natura non regolamentare;
              tale procedura, che consentirà ai vincitori di essere immessi in ruolo solo nell'anno scolastico 2021/2022, rappresenta certamente un punto di mediazione politica per il Governo ma non è una risposta concreta alla carenza di insegnanti del sistema scolastico italiano, che avvierà l'anno scolastico 2020/2021 con le croniche carenze di personale docente, alle quali si sommeranno le grandi difficoltà imposte dal Comitato tecnico-scientifico nel protocollo per la riapertura delle scuole a settembre;
              al concorso straordinario, tuttavia, non possono partecipare gli insegnanti delle scuole paritarie ed è incomprensibile che tale settore educativo che conta 900.000 bambini iscritti, che dà lavoro a 180,000 persone tra personale docente e personale amministrativo, non venga tenuto in considerazione;
              le scuole paritarie, oltre ad essere equiparate a quelle pubbliche, sono oggi insostituibili per garantire e gestire l'educazione scolastica del Paese, svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione: per gli alunni, infatti, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione;
              nelle scuole paritarie, inoltre, il tasso di precariato è molto alto in quanto la scuola paritaria, in mancanza di docenti abilitati, è costretta ad assumere docenti laureati solo a tempo determinato, dovendo rispettare la norma per la quale l'assunzione a tempo indeterminato sia possibile solo per docenti forniti di abilitazione,

impegna il Governo

a prevedere attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative una procedura straordinaria anche per i precari delle scuole paritarie dal momento che, ad oggi, ancora non sono stati individuati percorsi abilitanti per loro, al fine di scongiurare l'esodo di tali docenti verso le scuole statali e di salvaguardare anche la sopravvivenza stessa delle scuole paritarie.
9/2525/153. Di Muro, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce un tavolo di confronto presso il Ministero dell'istruzione per avviare con periodicità percorsi abilitanti;
              il tavolo, le cui modalità di funzionamento e la durata devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, sarà presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato e sarà composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione e partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
              il personale docente precario delle scuole paritarie già attende da tempo il decreto del Ministro dell'istruzione che definisca l'abilitazione dei docenti precari delle scuole secondarie paritarie al fine di aggiornare le proprie posizioni all'interno delle graduatorie di istituto, posizioni che resteranno bloccate per l'anno scolastico 2020/2021, come ha fatto già sapere il Ministro,

impegna il Governo

a utilizzare il tavolo di confronto per trovare soluzioni rapide per procedere prioritariamente all'aggiornamento delle graduatorie dei docenti precari della scuola paritaria, utilizzando allo scopo anche la procedura telematica, attraverso il portale Sidi del Ministero dell'istruzione, al quale ogni docente è obbligatoriamente registrato, oppure la posta certificata (pec).
9/2525/154. Piastra, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              Il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              nello stesso articolo 2 del decreto-legge, al comma 1 si prevede la possibilità, per gli studenti in possesso di certificati medici che attestino patologie gravi o immunodepressioni, di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza;
              agli studenti con patologie certificate si potranno aggiungere gli studenti che dovessero avere una sintomatologia respiratoria, i quali dovranno restare a casa secondo le misure organizzative generali individuate dal CTS per la riapertura delle scuole a settembre, prevedendo così un maggior numero di assenze rispetto al passato che potranno essere colmate con la didattica a distanza qualora la causa sia una semplice tosse;
              sempre le linee guida del CTS per la riapertura delle scuole impongono regole molto severe per il distanziamento fisico e gli spazi delle scuole italiane, soprattutto di quelle pubbliche, non consentiranno una presenza in classe per tutti gli alunni contemporaneamente;
              è, quindi, ipotizzabile un sistema di didattica misto, in presenza e a distanza, che dovrà garantire a tutti il diritto all'istruzione in conformità all'articolo 34 della Costituzione,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire economicamente tutte le spese che le scuole dovranno sostenere anche per l'anno scolastico 2020/2021 per fronteggiare anche tutte le esigenze collegate alle linee guida individuate dal CTS nel protocollo per la riapertura delle scuole al fine di garantire a tutti gli studenti il diritto all'istruzione, anche a coloro che sono privi di mezzi.
9/2525/155. Coin, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              tuttavia molte delle misure introdotte con il presente decreto-legge dovranno essere attuate a costi invariati, essendo stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica;
              a tal riguardo, si citano i commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 1 che dispongono il diritto all'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, e a ciò dovranno provvedere le scuole in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, i quali dovranno quindi accollarsi economicamente il costo dell'avvio del programma per l'istruzione domiciliare;
              anche il corso di formazione per la sicurezza a scuola, che dovrà essere integrato con almeno un'ora dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a stanziare specifiche e adeguate risorse che garantiscano l'effettiva attuazione delle misure contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo al programma di istruzione domiciliare in presenza di cui all'articolo 1, commi 7-quater e 7-quinquies.
9/2525/156. Cestari, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              tuttavia molte delle misure introdotte con il presente decreto-legge dovranno essere attuate a costi invariati, essendo stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica;
              a tal riguardo, si citano i commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 1 che dispongono il diritto all'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, e a ciò dovranno provvedere le scuole in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, i quali dovranno quindi accollarsi economicamente il costo dell'avvio del programma per l'istruzione domiciliare;
              anche il corso di formazione per la sicurezza a scuola, che dovrà essere integrato con almeno un'ora dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare specifiche e adeguate risorse che garantiscano l'effettiva attuazione delle misure contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo al programma di istruzione domiciliare in presenza di cui all'articolo 1, commi 7-quater e 7-quinquies.
9/2525/156.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cestari, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              a tal proposito, l'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministro dell'istruzione possa stabilire con propria ordinanza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la data di inizio delle lezioni tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
              l'articolo 74 del decreto legislativo n.  297 del 1994 già prevede che l'anno scolastico abbia inizio il 1o settembre e si concluda il 31 agosto, spetta, invece, al Ministro dell'istruzione fissare, con ordinanze, il termine delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche e le date delle festività, mentre spetta alle Regioni la definizione del calendario scolastico ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.  112 del 1998;
              tenuto conto dell'ulteriore necessità che si è determinata di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

a tenere conto delle eventuali deliberazioni regionali già adottate in base alla normativa vigente a regime in merito al calendario scolastico nell'ordinanza con cui stabilirà, in deroga, la data di inizio dell'anno scolastico al fine di scongiurare ulteriori situazioni di incertezza normativa, nel rispetto delle competenze delle Regioni.
9/2525/157. Colla, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              a tal proposito, l'articolo 2, comma 2, prevede che l'ordinanza del Ministro dell'istruzione disciplini, in deroga, le procedure e i tempi di immissione in ruolo dei docenti in modo che debbano concludersi entro il 20 settembre 2020, nonché tutte le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
              tale termine è stato modificato dal Senato, essendo inizialmente fissato al 15 settembre, ma risulta tardivo con riguardo alla finalità del decreto-legge che intende garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico;
              tenuto conto dell'ulteriore necessità che si è determinata di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere procedure il più possibile snelle al fine di consentire che l'inizio dell'anno scolastico si avvii in maniera ordinata in modo che tutte le cattedre vacanti risultino coperte a partire dal primo giorno di scuola.
9/2525/158. Dara, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              a tal proposito, l'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministro dell'istruzione possa stabilire con propria ordinanza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la data di inizio delle lezioni tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti nell'ambito dell'attività didattica ordinaria e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
              il successivo comma 2 dello stesso articolo 1 prevede che l'ordinanza del Ministro dell'istruzione disciplini, in deroga, le procedure e i tempi di immissione in ruolo dei docenti in modo che debbano concludersi entro il 20 settembre 2020, nonché tutte le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
              tale termine è stato modificato dal Senato, essendo inizialmente fissato al 15 settembre, ma risulta tardivo con riguardo alla finalità del decreto-legge che intende garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico;
              tenuto conto dell'ulteriore necessità che si è determinata di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del virus COVID-19,

impegna il Governo

ad accelerare il perfezionamento delle procedure di immissione in ruolo, affinché si possa fissare una data certa di inizio dell'anno scolastico 2020/2021, garantendo l'ordinario avvio delle lezioni.
9/2525/159. Gusmeroli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              con il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111 e con la legge n.  183 del 2011 (legge di stabilità 2012), sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome, stabilendo che le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma solo incarichi conferiti in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse, inoltre, non può essere assegnato in via esclusiva nemmeno un direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA;
              nell'attuale fase di emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 tale normativa rischia di rivelarsi un ulteriore limite nella lotta alla dispersione scolastica e alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, soprattutto nelle aree del Paese a maggiore rischio sociale, dove gli alunni che vi risiedono sono quelli che sono stati maggiormente penalizzati dalla didattica a distanza improvvisata dalla chiusura improvvisa delle scuole a marzo a causa dell'emergenza sanitaria;
              a tal proposito, si ha già notizia di una richiesta di ridimensionamento, collegata al periodo emergenziale, di un Istituto Trilussa da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Milano, che peraltro è situato nel quartiere particolare di Quarto Oggiaro dove la scuola, e con essa anche il personale dirigente e amministrativo che vi lavorano al suo interno, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella lotta alla dispersione scolastica che il presente decreto-legge vuole contribuire ad abbattere nonostante l'emergenza sanitaria che ha portato gli alunni lontano dalle scuole,

impegna il Governo

a prevedere anche una sospensione, per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2020/2021, delle norme vigenti relative al dimensionamento degli istituti scolastici illustrate in premessa con un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nell'ambito dei poteri ad essa riconosciuti dal decreto-legge in esame anche in deroga alla normativa vigente.
9/2525/160. Iezzi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», nel testo all'esame della Camera, consente al Ministro dell'istruzione di adottare una serie di ordinanze, anche derogando a disposizioni vigenti, volte, appunto, all'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021;
              con il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111 e con la legge n.  183 del 2011 (legge di stabilità 2012), sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome, stabilendo che le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato, ma solo incarichi conferiti in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse, inoltre, non può essere assegnato in via esclusiva nemmeno un direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA;
              nell'attuale fase di emergenza sanitaria legata al virus COVID-19 tale normativa rischia di rivelarsi un ulteriore limite nella lotta alla dispersione scolastica e alle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, soprattutto nelle aree del Paese a maggiore rischio sociale, dove gli alunni che vi risiedono sono quelli che sono stati maggiormente penalizzati dalla didattica a distanza improvvisata dalla chiusura improvvisa delle scuole a marzo a causa dell'emergenza sanitaria;
              a tal proposito, si ha già notizia di una richiesta di ridimensionamento, collegata al periodo emergenziale, di un Istituto Trilussa da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Milano, che peraltro è situato nel quartiere particolare di Quarto Oggiaro dove la scuola, e con essa anche il personale dirigente e amministrativo che vi lavorano al suo interno, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella lotta alla dispersione scolastica che il presente decreto-legge vuole contribuire ad abbattere nonostante l'emergenza sanitaria che ha portato gli alunni lontano dalle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere anche una sospensione, per l'anno scolastico in corso e per l'anno scolastico 2020/2021, delle norme vigenti relative al dimensionamento degli istituti scolastici illustrate in premessa con un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nell'ambito dei poteri ad essa riconosciuti dal decreto-legge in esame anche in deroga alla normativa vigente.
9/2525/160.    (Testo modificato nel corso della seduta) Iezzi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              risulta prioritario destinare ingenti risorse per poderosi interventi che garantiscano un effettivo miglioramento della qualità della didattica e del sistema nazionale d'istruzione così rendendo ordinato l'avvio dell'anno scolastico;
              valutato che:
              le ingenti risorse che ogni anno l'Italia devolve al bilancio dell'Unione europea sono particolarmente cospicue e risultano di scarsa efficacia al fine del conseguimento degli interessi nazionali,

impegna il Governo

a ridurre il contributo italiano al bilancio dell'Unione europea, anche avviando idonee trattative, così da garantire un prioritario conseguimento degli interessi nazionali.
9/2525/161. Claudio Borghi, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le scuole paritarie in Italia sono 12.564 (contro le 40 mila statali) e accolgono 866.805 studenti (a fronte dei 7,5 milioni iscritti al pubblico): la fetta principale, 524.031, sono nel segmento della scuola dell'infanzia (compresi asili e materne). Il settore impiega circa 160 mila unità di personale alle dipendenze, tra docenti (90 mila) e tecnici-amministrativi (70 mila);
              si tratta di un settore strategico che da ormai 20 anni fa parte del sistema pubblico di istruzione, insieme alle scuole statali e che in alcune regioni e in alcuni comparti si rivela indispensabile per l'erogazione universale del servizio scolastico: un sistema capillare, distribuito sull'intero territorio nazionale e che accoglie centinaia di migliaia di studenti che non trovano spazio nella scuola pubblica;
              le scuole pubbliche paritarie e private, da sempre, sopperiscono, inoltre, alle criticità della scuola pubblica statale: è innegabile che il numero di alunni per classe delle scuole pubbliche statali renda più difficile il lavoro dell'insegnante e impossibile la reale inclusione di allievi con disabilità o difficoltà linguistiche, ragioni che hanno supportato varie proposte per risolvere il problema delle «classi pollaio»;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la nazione sta inevitabilmente investendo il settore scolastico: la mancata approvazione di una serie di interventi a favore di tali strutture comporterebbe il fallimento di tantissime di esse e l'impossibilità per lo Stato di garantire il diritto allo studio ai tantissimi alunni e il diritto al lavoro dei loro docenti, nonché il rischio di ritrovarsi a settembre 2020 con la necessità di istituire nuove e ulteriori classi, per far confluire gli alunni improvvisamente privi dei propri istituti, dovendo comunque scongiurare la formazione delle cosiddette «classi pollaio» e assicurare una distanza minima in classe tra gli alunni a fini preventivi di possibile contagio,

impegna il Governo:

          a prevedere l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di esonerare i genitori dal pagamento delle rette per tutta la durata dell'emergenza sanitaria;
          a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie e private, da ripartire in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica;
          a prevedere un contributo mensile a fondo perduto a favore delle scuole private a copertura delle spese ineludibili fino alla ripresa dei servizi educativi e scolastici.
9/2525/162. Comencini, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le scuole paritarie in Italia sono 12.564 (contro le 40 mila statali) e accolgono 866.805 studenti (a fronte dei 7,5 milioni iscritti al pubblico): la fetta principale, 524.031, sono nel segmento della scuola dell'infanzia (compresi asili e materne). Il settore impiega circa 160 mila unità di personale alle dipendenze, tra docenti (90 mila) e tecnici-amministrativi (70 mila);
              si tratta di un settore strategico che da ormai 20 anni fa parte del sistema pubblico di istruzione, insieme alle scuole statali e che in alcune regioni e in alcuni comparti si rivela indispensabile per l'erogazione universale del servizio scolastico: un sistema capillare, distribuito sull'intero territorio nazionale e che accoglie centinaia di migliaia di studenti che non trovano spazio nella scuola pubblica;
              le scuole pubbliche paritarie e private, da sempre, sopperiscono, inoltre, alle criticità della scuola pubblica statale: è innegabile che il numero di alunni per classe delle scuole pubbliche statali renda più difficile il lavoro dell'insegnante e impossibile la reale inclusione di allievi con disabilità o difficoltà linguistiche, ragioni che hanno supportato varie proposte per risolvere il problema delle «classi pollaio»;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la nazione sta inevitabilmente investendo il settore scolastico: la mancata approvazione di una serie di interventi a favore di tali strutture comporterebbe il fallimento di tantissime di esse e l'impossibilità per lo Stato di garantire il diritto allo studio ai tantissimi alunni e il diritto al lavoro dei loro docenti, nonché il rischio di ritrovarsi a settembre 2020 con la necessità di istituire nuove e ulteriori classi, per far confluire gli alunni improvvisamente privi dei propri istituti, dovendo comunque scongiurare la formazione delle cosiddette «classi pollaio» e assicurare una distanza minima in classe tra gli alunni a fini preventivi di possibile contagio,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          prevedere l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020, al fine di esonerare i genitori dal pagamento delle rette per tutta la durata dell'emergenza sanitaria;
          prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie e private, da ripartire in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica;
          prevedere un contributo mensile a fondo perduto a favore delle scuole private a copertura delle spese ineludibili fino alla ripresa dei servizi educativi e scolastici.
9/2525/162.    (Testo modificato nel corso della seduta) Comencini, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica per la formazione medico specialistica è istituito dall'articolo 43 del Decreto legislativo n.  368 del 17 agosto 1999;
              tale organo è composto da tre rappresentanti del Ministero della salute, tre rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, tre Presidi della Facoltà di Medicina, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei medici di formazione specialistica;
              lo scopo dell'istituzione è quello di definire i criteri di accreditamento per le strutture universitarie e ospedaliere e verificare, delle stesse, l'idoneità a formare i medici specializzandi;
              ad oggi, tuttavia, non sono stati nominati i componenti dell'Osservatorio per la valutazione dei criteri di accreditamento delle strutture ospedaliere per la formazione degli specializzandi e non è nota con ufficialità la data in cui i medici abilitati potranno sostenere il concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione;
              tenendo presente, al riguardo, che i tempi di costituzione dell'osservatorio non sono brevi, e che le procedure di accreditamento hanno bisogno di essere svolte con serietà e molta attenzione, tutto fa pensare che il concorso verrà svolto dopo l'estate oppure sarà svolto a luglio con il pericolo che la rete formativa da utilizzare sarebbe quella utilizzata lo scorso anno;
              sostenere nuovi test e quindi iniziare un nuovo percorso di formazione specialistica senza un nuovo Osservatorio equivale a far formare nuovi medici in strutture che lo scorso anno soddisfacevano determinati criteri ma non è detto che lo facciano anche quest'anno;
              in tal modo ne risentirebbe la qualità formativa dei medici specialisti;
              la formazione specialistica dei medici neo-laureati investe fortemente la nostra società perché da essa dipende la qualità della salute futura di tutti noi, oltreché l'inserimento nel mondo del lavoro di molti giovani medici;
              negli ultimi tempi si parla di una carenza di medici specialisti in molte discipline, e l'impegno dello Stato nella formazione diventa cruciale anche al fine di realizzare un adeguato e qualificato ricambio generazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno dei medici specializzandi attraverso la costituzione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.
9/2525/163. Bellachioma, Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              dopo tre mesi di stop, il futuro degli studenti italiani resta ancora incerto, benché in quasi tutti i paesi europei gli istituti scolastici stanno ormai riaprendo;
              di sicuro c’è soltanto che i ragazzi non torneranno sui banchi per la fine di questo anno scolastico, se non quelli che devono svolgere la prova orale della maturità dal prossimo 17 giugno;
              negli ultimi mesi in Germania, Francia, Spagna e Danimarca sono state ristrutturate o ampliate alcune scuole e rimodulate le classi per fare in modo di evitare che ognuna ospiti fino a trenta studenti;
              è ormai evidente che non esiste scuola senza fisicità, senza costruzione d'insieme e senza interazione continua;
              con la didattica a distanza esiste la possibilità di insegnare/apprendere contenuti che alla lunga però necessitano di interazione diretta;
              la stanchezza di questi ultimi giorni e il distacco progressivo dalla ritualità della classe, ancora viva nella prima parte della quarantena, hanno portalo gli alunni ad un inevitabile calo dell'attenzione e dell'apprendimento;
              non si conoscono al momento le modalità esatte con cui alunni, docenti e tutto il personale scolastico torneranno a scuola a settembre,

impegna il Governo

a prevedere data e modalità certe per la necessaria ripresa delle attività scolastiche in aula in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all'istruzione e alla salute.
9/2525/164. Binelli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              attualmente ogni anno in Italia circa 9.000 studenti si laureano in Medicina e Chirurgia e l'unica modalità di accesso al mondo del lavoro stabile è quella di conseguire un titolo di formazione post lauream in uno dei rami della medicina specialistica o in medicina generale;
              dal 2013 il numero dei contratti per la formazione specialistica è inferiore rispetto a quello dei medici laureati ed abilitati ed anche a quello del fabbisogno espresso dalle Regioni. I neo laureati esclusi ritentano il concorso negli anni successivi, realizzandosi così un aumento progressivo sia del numero di candidati che di esclusi dalla formazione specialistica;
              nel 2020 e 2021 arriveranno alla laurea gli studenti ammessi dai ricorsi TAR (in totale 10.800 studenti in aggiunta agli ordinari stabiliti per gli anni 2013/2014 e 2014/2015) e l'imbuto formativo atteso sarà di 18.900 medici nel 2020 e di 19.500 nel 2021;
              ogni anno circa 1.500 laureati, ingabbiati nel limbo formativo in Italia, si trasferiscono in altri Paesi europei o anche oltre oceano per accedere a corsi di specializzazione. La Francia, la Germania, la Svizzera e l'Inghilterra sono i Paesi che volentieri aprono le braccia per accogliere, con indubbi vantaggi economici, i nostri giovani laureati;
              gli organici ridotti obbligano i medici a turni gravosi, surplus di orario non retribuito e non recuperabile, fine settimana quasi tutti occupati tra turni di servizio e reperibilità, ferie non godute e, in questa situazione di disagio crescente, la pensione diventa sempre più un traguardo agognato;
              aumentare oggi gli ingressi alla scuola di Medicina e Chirurgia rappresenta una scelta irrazionale e lontana dalle necessità, oltre che uno spreco di risorse pubbliche valutabili in circa 130.000 euro per ogni studente che dal liceo arriva alla laurea, cui aggiungere poi il costo della formazione post lauream;
              questi studenti sarebbero disponibili per il mondo del lavoro solo tra 11 o 12 anni, dal 2031 in poi, quando la curva dei pensionamenti sarà in forte calo e le necessità di specialisti per coprire il turnover ridotte di oltre il 50 per cento;
              diventa urgente trovare delle soluzioni razionali, basate su un preciso calcolo dei fabbisogni, temporalmente corrispondenti alle necessità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno dei medici specializzandi attraverso una vigorosa campagna di assunzioni nel sistema sanitario nazionale, eliminando ogni anacronistico vincolo di spesa ed imbuto formativo, puntando alla stabilizzazione di tutti i neo specialisti disponibili, semplificando le procedure concorsuali attraverso il prolungamento della validità delle graduatorie ad almeno due anni e permettendo, nel caso di carenza di partecipanti ai concorsi, una entrata anticipata nel mondo del lavoro agli specializzandi dell'ultimo anno, anche con assunzioni a tempo determinato in attesa del conseguimento del titolo.
9/2525/165. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              ogni anno nella scuola italiana si ripresenta il problema del sostegno alla didattica, gli insegnanti che devono aiutare i ragazzi disabili, dalle elementari alle superiori;
              anche quest'anno, il rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno rimane troppo alto (1,72, in linea con lo scorso anno) con oltre 60 mila supplenze. Significa studenti poco assistiti, girandole in cattedra, problemi per famiglie e docenti;
              la mancanza di insegnanti di sostegno sta diventando una vera e propria emergenza: anche quest'anno, delle 14.500 assunzioni previste ne sono state fatte appena 2.500 perché le graduatorie a cui attingere sono ormai esaurite;
              sono diversi i problemi irrisolti dalle istituzioni che riguardano le persone disabili, criticità che nel corso del contagio di COVID-19 si sono aggravate ancora di più, lasciando spesso questi soggetti in isolamento senza istruzioni da seguire;
              le persone disabili rappresentano circa il 7 per cento della popolazione italiana ed i temi che li riguardano e che investono anche le loro famiglie sono tanti, diversi e complessi;
              le scuole sono attive solo online e con diffusi problemi nella didattica accessibile a distanza, ma le famiglie lasciate molto spesso sole ad affrontare tutto questo fanno davvero grandi sacrifici per garantire la continuità dell'assistenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, la salvaguardia di un adeguato sostegno all'istruzione per gli alunni disabili e assumere nuovi docenti specializzati al sostegno, in modo da garantire classi con un numero di studenti gestibile a fronte dei più rigidi protocolli sanitari.
9/2525/166. Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza Coronavirus ha cambiato radicalmente la gestione della vita universitaria fino a rivoluzionarne la tradizionale fisionomia tra lezioni Online e lauree telematiche. Le università hanno dunque dovuto predisporre velocemente un piano didattico di emergenza per consentire la continuità della formazione;
              in questi mesi difficili, nelle quali le lezioni universitarie vengono spesso sospese o rinviate e gli esami, annullati o ricalendarizzati, per gli studenti che dovrebbero maturare un certo numero di CFU sia per il mantenimento dei benefici del diritto allo studio, sia per accedere agli stessi nel prossimo anno accademico, c’è il rischio di essere penalizzati ed esclusi dalle Borse di Studio e pertanto è necessario adottare provvedimenti utili nell'eventualità di un prolungamento di questa emergenza per tutelare chi ha perso o chi potrebbe perdere sessioni di esami e corsi, cercando di evitare ritardi nell'erogazione delle borse;
              dopo la chiusura delle università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie, secondo una recente stima, si tratta di circa 660 mila universitari;
              inoltre, sulla questione degli affitti per studenti fuori sede al momento non ci sono stati interventi da parte del governo, nonostante le richieste fatte da migliaia di studenti in difficoltà,

impegna il Governo

          a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno e tutela degli studenti universitari attraverso:
          a) la rimodulazione dei CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università;
          b) la riduzione delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico 2019/2020 del 30 per cento in considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica;
          c) la riduzione di una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19 carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.
9/2525/167. Marchetti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza Coronavirus ha cambiato radicalmente la gestione della vita universitaria fino a rivoluzionarne la tradizionale fisionomia tra lezioni Online e lauree telematiche. Le università hanno dunque dovuto predisporre velocemente un piano didattico di emergenza per consentire la continuità della formazione;
              in questi mesi difficili, nelle quali le lezioni universitarie vengono spesso sospese o rinviate e gli esami, annullati o ricalendarizzati, per gli studenti che dovrebbero maturare un certo numero di CFU sia per il mantenimento dei benefici del diritto allo studio, sia per accedere agli stessi nel prossimo anno accademico, c’è il rischio di essere penalizzati ed esclusi dalle Borse di Studio e pertanto è necessario adottare provvedimenti utili nell'eventualità di un prolungamento di questa emergenza per tutelare chi ha perso o chi potrebbe perdere sessioni di esami e corsi, cercando di evitare ritardi nell'erogazione delle borse;
              dopo la chiusura delle università la stragrande maggioranza degli studenti fuori sede hanno lasciato appartamenti, camere singole o campus d'ateneo per recarsi nelle loro città d'origine con le proprie famiglie, secondo una recente stima, si tratta di circa 660 mila universitari;
              inoltre, sulla questione degli affitti per studenti fuori sede al momento non ci sono stati interventi da parte del governo, nonostante le richieste fatte da migliaia di studenti in difficoltà,

impegna il Governo

          a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, le opportune misure di sostegno e tutela degli studenti universitari attraverso:
          a) la rimodulazione dei CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio, in conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università;
          b) la riduzione delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico 2019/2020 del 30 per cento in considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica;
          c) a valutare l'opportunità di ridurre una quota parte pari al 60 per cento del canone di locazione per le mensilità di marzo e aprile 2020 dovuto da parte degli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nel loro comune di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19 carico del bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.
9/2525/167.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marchetti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico, sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola; sono circa 12.500, per un totale di quasi 900.000 alunni e circa 150.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo;
              le scuole paritarie perseguono la finalità di valorizzare il pluralismo dell'istruzione in Italia, partendo dal presupposto che sostenere concretamente la Scuola in questo difficile momento storico, costituisce il migliore investimento per il futuro delle giovani generazioni;
              particolarmente per la prescolarizzazione ed il grado della primaria, caratterizzata da una carente offerta, in termini quantitativi, da parte dello Stato, alle paritarie si affiancano le strutture private, le cui rette rappresentano, in questa fase emergenziale di rischio perdita di lavoro, per i genitori un costo improvvisamente difficile da sostenere e, per le stesse strutture educative, in mancanza della riscossione delle rette, una serie di spese da sostenere (fitti e utenze, stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le rilevanti difficoltà economiche che le famiglie si troveranno a dover affrontare nel medio periodo si ripercuoteranno sulla loro concreta possibilità di esercitare la libertà di scelta educativa che senza adeguate misure di sostegno economico per istituti e famiglie verrebbe altrimenti compromessa; è quindi necessario riconoscere, tempestivamente, alle scuole paritarie il ruolo strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione al fine di scongiurare il rischio del fallimento di molte strutture e la conseguente impossibilità per lo Stato di sostenere gli elevatissimi costi per garantire il diritto allo studio agli alunni che frequentano attualmente gli istituti paritari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare il sostegno economico alle scuole paritarie, prevedendo anche, nel primo provvedimento utile, un aumento delle detrazioni fiscali per i genitori degli alunni che frequentano le scuole paritarie.
9/2525/168. Caffaratto, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il 33 per cento degli italiani non possiede una connessione internet, ragion per cui molti studenti universitari non hanno avuto la possibilità di frequentare i corsi del secondo semestre dell'anno accademico 2019-2020;
              la fase di lockdown, che ha caratterizzato la gestione dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha rappresentato un momento molto particolare per tutti, studenti, ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo, personale di alta formazione e specializzazione artistica e musicale e bibliotecario (TAB), che sono stati catapultati in un mondo «digitale», con i quali molti non avevano familiarità;
              a causa della chiusura fisica delle università, alcuni studenti non sono riusciti a concludere in tempo la tesi per laurearsi,

impegna il Governo:

          a prevedere la possibilità di discutere la tesi e dare gli esami con la presenza fisica nella imminente sessione estiva e di consentire a studenti e dei professori la ripresa delle lezioni universitarie sempre in presenza negli atenei già da settembre;
          a consentire la riapertura tempestiva dei laboratori fondamentali per la conclusione delle tesi di laurea a tutti gli studenti che si sono prenotati per la sessione permettendo il prolungamento necessario per far terminare le tesi ai laureandi della prima sessione dell'anno accademico 2019/2020, ossia la sessione giugno/luglio 2020;
          a prorogare la consegna della tesi di dottorato ai dottorandi che avranno segnalato, in accordo con i relatori, ritardi attribuibili alle misure di lockdown.
9/2525/169. Cantalamessa, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'arresto delle attività scolastiche è stato un fatto pesante, sebbene necessario, perché fermandole abbiamo perso formazione e apprendimento, ma anche forse rallentato lo sviluppo delle abilità relazionali e comunitarie dei nostri studenti;
              molte famiglie italiane sono composte da genitori che lavorano entrambe e con le scuole chiuse tante famiglie sono obbligate a pagare servizi di baby-sitting che vanno a gravare sull'economia familiare e che non sempre le famiglie si possono permettere;
              da una serie di segnali ci si è accorti, infatti, che gli studenti più abili e motivati partecipano e apprendono, quelli meno motivati e con qualche problema pregresso di apprendimento fanno invece molta fatica. È molto difficile capire infatti, da casa, che cosa accade dietro uno schermo con telecamera disattivata perché, dicono, «non funziona». In aula un docente attento guarda, capisce, motiva, sprona; fare tutto questo online, soprattutto con gruppi numerosi, è molto, molto più difficile;
              a ciò aggiungiamo questioni pratiche come la gestione degli spazi di casa, contesi tra DAD e smartworking dei genitori; l'insufficiente numero di computers rispetto al numero degli utilizzatori; le inadeguate connessioni internet per fruire di lezioni di buona qualità; le difficoltà a fare una tranquilla interrogazione a causa della presenza dei familiari che inevitabilmente gironzolano per casa,

impegna il Governo:

          a dare la certezza della riapertura delle scuole a settembre, in modo da sollevare le famiglie dall'onere di organizzarsi anzitempo per le eventuali spese di baby-sitting;
          ad organizzare in tempi celeri un piano di completa riapertura di tutte le scuole per la stagione scolastica 2020-2021.
9/2525/170. Castiello, Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              dal 5 marzo sono state sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado come misura per il contenimento da contagio di COVID-19 ed è stata attivata la didattica a distanza;
              nel periodo 2018-2019 il 33,8 per cento delle famiglie non ha computer o tablet in casa, quota che nel centro-sud sale al 41,6 per cento. Ma il problema non è solo la mancanza di dispositivi o di connettività;
              la didattica a distanza riesce soprattutto se la immaginiamo come un grande esperimento di home-schooling, ovvero riesce, almeno per la fascia dell'obbligo, per gli studenti che hanno genitori insegnanti, o in grado di seguirli anche più di prima;
              l'utilizzo della didattica a distanza riesce molto meno o non incide affatto, invece, per quei ragazzi la cui famiglia è totalmente assente o impegnata in emergenze quotidiane ritenute più importanti della scuola;
              il vero limite nella didattica a distanza è che non riesce a raggiungere la parte più fragile degli studenti, che ogni anno sono a rischio di dispersione o sono già dispersi. La didattica a distanza non è la causa delle disuguaglianze scolastiche, e quindi sociali, ma in quarantena le mette in evidenza e le amplifica. Finisce, quindi, con l'acuire il disagio di alcuni studenti e, in buona sostanza, rende ancora più ampia la dispersione scolastica;
              in Italia, dopo aver registrato un tasso medio di dispersione del 13,8 per cento nel 2016, ha visto un aumento al 14 per cento nel 2017 e al 14,5 per cento nel 2018. Non è difficile prevedere un ulteriore drammatico incremento di questo fenomeno dovuto alla chiusura delle scuole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, l'istituzione di fondi per l'assistenza domiciliare ai ragazzi in difficoltà, attraverso un piano organico da attivare con i servizi sociali, almeno per la fascia dell'obbligo.
9/2525/171. Vanessa Cattoi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'avvicinarsi della fine dell'anno accademico in corso, e l'inizio del prossimo, si iniziano a temere serie ricadute sulla vita e sul percorso degli studenti già durante il passaggio dalla scuola superiore all'università: un momento molto delicato, il cui equilibrio potrebbe essere compromesso dal lockdown degli ultimi mesi;
              la riduzione di disponibilità economiche delle famiglie in questo periodo emergenziale può portare a una riduzione delle immatricolazioni di molti studenti alle università ed inoltre, il peggioramento del mercato del lavoro può ridurre l'incentivo allo studio, dal momento che opportunità lavorative e salari post-laurea potrebbero non valere l'investimento aggiuntivo in istruzione;
              per quanto riguarda l'impatto della crisi che stiamo vivendo sulle nuove immatricolazioni universitarie, il Ministro dell'università e della ricerca Manfredi ha lanciato per primo l'allarme paventando un crollo del 20 per cento delle immatricolazioni (meno 60 mila iscritti),

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti di carattere normativo, misure atte a contrastare il calo dell'immatricolazione ed un potenziale aumento di abbandoni, anche sul piano dell'orientamento universitario e sul piano economico, in particolare in favore degli studenti fuori sede che hanno necessità di muoversi dalla propria regione di residenza per formare la loro carriera universitaria.
9/2525/172. Giacometti, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              la perdita di così tante cattedre in un particolare momento storico come quello del contrasto alla pandemia, suona come un paradosso: in teoria a parità di alunni dovrebbe esserci un numero maggiore di classi e, di conseguenza, anche di docenti. Ma a quanto pare, questo criterio non è stato preso in considerazione, e si è continuato a comporre aule sovraffollate con più di 22 ragazzi;
              eliminare le classi con più di 22 studenti nelle superiori, le cosiddette «classi pollaio» che rendono difficile agli insegnanti seguire in maniera personalizzata gli studenti: un obiettivo ambizioso, che darebbe un grande impulso alla qualità del sistema formativo soprattutto in questo periodo di emergenza dove il distanziamento tra i banchi è anche un fattore di sicurezza sanitario,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori urgenti interventi normativi volti alla conclusiva stabilizzazione dei docenti precari.
9/2525/173. Ferrari, Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando ormai da due mesi ha avuto pesanti ripercussioni sul diritto allo studio, sia in ambito scolastico che universitario attraverso la sospensione delle attività didattiche in presenza per passare a quelle da remoto;
              l'emergenza sanitaria, e poi economica, diventa subito una emergenza formativa e culturale;
              la struttura universitaria, in particolare, si trova in prima linea nella gestione dell'emergenza, sia sul lato della ricerca sia anche più direttamente nella gestione di servizi sanitari;
              per questi lavoratori e lavoratrici, sottoposti in particolare in alcuni territori a livelli significativi di impegno e di rischio, è importante porre massima attenzione al fine di garantire le maggiori tutele possibili, affinché possano difendere la salute di tutti i cittadini in massima sicurezza;
              tutti gli atenei e istituzioni Afam stanno prevedendo in questi giorni la sostituzione di parte rilevante, se non totale, della propria attività didattica con modalità a distanza (spesso utilizzando piattaforme telematiche per videoconferenze), anche se alcuni corsi Afam non si possono attivare per la didattica a distanza;
              molti studenti, tuttavia, non sono stati messi nelle condizioni di seguire le lezioni a distanza per mancanza di strumenti tecnologici o per mancanza di collegamento della rete;
              le difficoltà economiche causate anche da questa emergenza sanitaria, richiedono un innalzamento della soglia della « no tax area», esonerando le famiglie dal pagamento delle imposte;
              uno dei problemi più gravi con cui ci si è dovuti scontrare e che ha rallentato la reazione del Paese è stato quello dell'eccessiva burocrazia che ha, ad esempio, causato un gran danno nella capacità di approvvigionamento dei dispositivi sanitari fondamentali per combattere il virus;
              negli ultimi tempi si parla di una carenza di medici specialisti in molte discipline, e l'impegno dello Stato nella formazione diventa cruciale, anche al fine di realizzare un adeguato e qualificato ricambio generazionale;
              come per la scuola, l'obiettivo è, superata la fase di emergenza, quello di non trasformare questa modalità «straordinaria» in una strategia operativa «ordinaria»: tecnologie e opportunità vanno sì colte e utilizzate a regime, ma esclusivamente per integrare/migliorare l'insostituibile approccio «in presenza»,

impegna il Governo:

          ad adottare iniziative per la proroga delle borse di studio degli studenti di dottorato, impossibilitati – ad esempio – a svolgere periodi di tirocini all'estero (ormai obbligatori per quasi tutti i dottorati) o in azienda (per i dottorati industriali);
          ad adottare iniziative per la proroga dei contratti di assegnisti e di ricercatori a tempo determinato eventualmente impossibilitati a portare a termine i loro programmi di ricerca per difficoltà oggettive, quali la chiusura di laboratori, archivi e biblioteche e corsi che non si possono attivare online.
9/2525/174. Gastaldi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando ormai da due mesi ha avuto pesanti ripercussioni sul diritto allo studio, sia in ambito scolastico che universitario attraverso la sospensione delle attività didattiche in presenza per passare a quelle da remoto;
              l'emergenza sanitaria, e poi economica, diventa subito una emergenza formativa e culturale;
              la struttura universitaria, in particolare, si trova in prima linea nella gestione dell'emergenza, sia sul lato della ricerca sia anche più direttamente nella gestione di servizi sanitari;
              per questi lavoratori e lavoratrici, sottoposti in particolare in alcuni territori a livelli significativi di impegno e di rischio, è importante porre massima attenzione al fine di garantire le maggiori tutele possibili, affinché possano difendere la salute di tutti i cittadini in massima sicurezza;
              tutti gli atenei e istituzioni Afam stanno prevedendo in questi giorni la sostituzione di parte rilevante, se non totale, della propria attività didattica con modalità a distanza (spesso utilizzando piattaforme telematiche per videoconferenze), anche se alcuni corsi Afam non si possono attivare per la didattica a distanza;
              molti studenti, tuttavia, non sono stati messi nelle condizioni di seguire le lezioni a distanza per mancanza di strumenti tecnologici o per mancanza di collegamento della rete;
              le difficoltà economiche causate anche da questa emergenza sanitaria, richiedono un innalzamento della soglia della « no tax area», esonerando le famiglie dal pagamento delle imposte;
              uno dei problemi più gravi con cui ci si è dovuti scontrare e che ha rallentato la reazione del Paese è stato quello dell'eccessiva burocrazia che ha, ad esempio, causato un gran danno nella capacità di approvvigionamento dei dispositivi sanitari fondamentali per combattere il virus;
              negli ultimi tempi si parla di una carenza di medici specialisti in molte discipline, e l'impegno dello Stato nella formazione diventa cruciale, anche al fine di realizzare un adeguato e qualificato ricambio generazionale;
              come per la scuola, l'obiettivo è, superata la fase di emergenza, quello di non trasformare questa modalità «straordinaria» in una strategia operativa «ordinaria»: tecnologie e opportunità vanno sì colte e utilizzate a regime, ma esclusivamente per integrare/migliorare l'insostituibile approccio «in presenza»,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative per la proroga delle borse di studio degli studenti di dottorato, impossibilitati – ad esempio – a svolgere periodi di tirocini all'estero (ormai obbligatori per quasi tutti i dottorati) o in azienda (per i dottorati industriali);
          a valutare l'opportunità di adottare iniziative per la proroga dei contratti di assegnisti e di ricercatori a tempo determinato eventualmente impossibilitati a portare a termine i loro programmi di ricerca per difficoltà oggettive, quali la chiusura di laboratori, archivi e biblioteche e corsi che non si possono attivare online.
9/2525/174.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              le misure previste nel decreto-legge non sono sufficienti per sostenere gli istituti scolastici durante la loro chiusura ed in particolar modo le scuole paritarie che svolgono un servizio pubblico fondamentale anche con riguardo al segmento degli asili nido e scuole dell'infanzia; nello specifico, a seguito delle necessarie misure adottate per il contenimento della pandemia, tra cui la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, gli istituti paritari si sono trovati a dover fronteggiare le pesanti conseguenze derivanti dal mancato introito delle rette, dovuto anche alle difficoltà di molte famiglie a farvi fronte a causa della mancanza o della contrazione del reddito;
              le scuole paritarie si trovano, dunque, in una situazione che sta mettendo a serio rischio la possibilità di proseguire l'attività educativa, con tutto ciò che questo comporterebbe in termini di perdita di posti di lavoro e di impoverimento dell'offerta formativa; le rilevanti difficoltà economiche che le famiglie si troveranno a dover affrontare nel medio periodo si ripercuoteranno sulla loro concreta possibilità di esercitare la libertà di scelta educativa che senza adeguate misure di sostegno economico per istituti e famiglie verrebbe altrimenti compromessa;
              è quindi necessario riconoscere, tempestivamente, alle scuole paritarie il ruolo strategico nell'ambito del sistema nazionale di istruzione al fine di scongiurare il rischio del fallimento di molte strutture e la conseguente impossibilità per lo Stato di sostenere gli elevatissimi costi per garantire il diritto allo studio agli alunni che frequentano attualmente gli istituti paritari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la detraibilità integrale del costo delle rette versate dalle famiglie agli istituti pubblici paritari nei mesi di sospensione della didattica al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico offerto dagli istituti citati ed al contempo tutelare il corpo docente riconoscendo la cassa integrazione per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici.
9/2525/175. Liuni, Caparvi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              gli insegnanti precari, con almeno 36 mesi di servizio sono circa 200.000 e, calcolando soltanto i supplenti annuali, si ha a che fare con 100.000 unità a fronte di una previsione di sole 24.000 assunzioni;
              con il recepimento della direttiva europea n.  70 del 1999, per effetto del decreto legislativo n.  368 del 2001 (la cui disciplina è poi sostanzialmente confluita nel decreto legislativo n.  81 del 2015), è stato stabilito che, dopo 36 mesi in servizio, il lavoratore debba essere assunto a tempo indeterminato, altrimenti si configurerebbe l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, perpetuando dunque una discriminazione ai danni dei lavoratori; la grave crisi economica esplosa in Italia, come immediata e diretta conseguenza della pandemia, prefigura recessione e perdita di posti di lavoro;
              la nuova fase di reclutamento sarebbe, per l'ennesima volta, a rischio; si potrebbe configurare una disoccupazione di un numero abnorme di lavoratori precari, che a settembre si troverebbero senza lavoro e con una famiglia da mantenere, dopo aver insegnato per anni tra mille sacrifici economici e familiari nelle scuole italiane e contribuendo in misura eccezionale a reggere il sistema di istruzione nazionale; docenti sempre ritenuti validi e idonei all'insegnamento da precari, ma non altrettanto da insegnanti di ruolo, subendo dunque una seconda discriminazione;
              il Consiglio superiore dell'istruzione, nel parere espresso in data 6 aprile 2020 sullo schema di decreto recante il concorso straordinario, ha sollevato numerose critiche in quanto il decreto non migliorerebbe quel tessuto socio-culturale messo a dura prova, ritenendo come condizione essenziale per permettere alle scuole di operare a pieno regime, fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico, la possibilità di avere immediatamente un organico completo e un corpo docente stabile e motivato;
              lo stesso Consiglio superiore dell'istruzione, non ritiene «possibile agire nei termini della programmata ordinarietà in quanto le procedure concorsuali, di cui alla legge n.  159 del 2019, pensate per tempi ordinari, non garantiscono affatto gli effetti auspicati per questi tempi straordinari», spingendosi ad auspicare «fortemente una riflessione da parte del Ministero in merito alla possibilità di assumere procedure concorsuali le più semplificate possibili, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti»;
              va ricordato, infine, che lo stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, per 6 mesi consente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di prevedere un concorso per servizio e titoli,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per prevedere un piano di stabilizzazione che consenta, a tutti i lavoratori del settore scolastico con almeno 36 mesi di servizio, di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
9/2525/176. Manzato, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              è ben lontano dal trovare una soluzione il problema di migliaia di docenti, in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che si vedranno escludere dalle graduatorie a esaurimento per le materne ed elementari, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 con la quale non è stato riconosciuto, per i docenti diplomati magistrali, il diritto ad essere inseriti nelle Gae (graduatorie ad esaurimento);
              sarebbero circa 7.000 i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 che si vedranno escludere dalle Gae;
              il concorso straordinario indetto di recente, e previsto dal «decreto dignità», di fatto, non sembra aver risolto il problema, poiché non tutti i diplomati magistrali hanno potuto avere accesso al suddetto concorso e perché il concorso stesso non ha consentito l'assorbimento di tutti i docenti che si trovano nella suddetta situazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure a tutela dei docenti diplomati magistrali con molteplici anni di esperienza alle spalle che rischiano il licenziamento.
9/2525/177. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              è ben lontano dal trovare una soluzione il problema di migliaia di docenti, in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002, che si vedranno escludere dalle graduatorie a esaurimento per le materne ed elementari, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017 con la quale non è stato riconosciuto, per i docenti diplomati magistrali, il diritto ad essere inseriti nelle Gae (graduatorie ad esaurimento);
              sarebbero circa 7.000 i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 che si vedranno escludere dalle Gae;
              il concorso straordinario indetto di recente, e previsto dal «decreto dignità», di fatto, non sembra aver risolto il problema, poiché non tutti i diplomati magistrali hanno potuto avere accesso al suddetto concorso e perché il concorso stesso non ha consentito l'assorbimento di tutti i docenti che si trovano nella suddetta situazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure a tutela dei docenti diplomati magistrali con molteplici anni di esperienza alle spalle che rischiano il licenziamento.
9/2525/177.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              sono molto numerose le segnalazioni di emarginazione degli alunni con disabilità dal sistema della didattica a distanza che è stato implementato, in ambito scolastico, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;
              le famiglie hanno inviato diverse segnalazioni al Ministro dell'istruzione e al Presidente del Consiglio dei ministri, rivendicando il diritto allo studio dei propri figli con disabilità, anche in questa delicata fase di emergenza, al fine di mantenere gli scambi relazionali e ridurre nei limiti del possibile l'isolamento sociale;
              gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno e gli educatori hanno profuso il massimo impegno per garantire l'inclusione degli alunni con disabilità nell'ambito delle attività didattiche a distanza;
              è chiaro, tuttavia, che gli stessi non abbiano ricevuto le indicazioni e gli strumenti necessari per fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza da parte del Governo e del Ministero competente;
              secondo le associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità, invero, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'istruzione non hanno saputo dare ascolto agli appelli delle famiglie e non si sono dimostrati in grado, per il momento, di elaborare soluzioni adeguate a supportare la didattica a distanza per gli alunni con disabilità;
              si sono riscontrate gravi criticità anche sotto il profilo dei software utilizzati per l'interazione degli alunni, che ancora oggi non consentono un'adeguata personalizzazione e non prevedono l'impiego di ausili per la comunicazione, rimanendo di fatto inaccessibili ai ragazzi con disabilità grave, se non con la presenza e l'affiancamento continuo dei genitori;
              con l'avvio della «fase due» e la ripresa di molte attività lavorative, le criticità sopra descritte non possono che accentuarsi, perché i genitori lavoratori avranno inevitabilmente meno tempo a disposizione per dedicarsi alle esigenze dei rispettivi figli e non potranno sopperire interamente – come hanno fatto finora – alle lacune del sistema della didattica a distanza,

impegna il Governo

a mettere in campo tutte le opportune e necessarie misure per tutelare gli alunni disabili e le loro famiglie.
9/2525/178. Moschioni, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il settore della scuola è entrato in un enorme disordine e l'emergenza sanitaria, poi economica, è diventata subito una emergenza formativa e culturale;
              il decreto pur intervenendo sulla riapertura delle graduatorie provinciali triennali nulla ha disposto in merito alla classe di concorso B17 (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche); con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.  19 è stato approvato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Successivamente è stato emanato il Decreto ministeriale n.  259 del 09 maggio 2017;
              in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016 sono state accorpate due classi di concorso: 14/C esercitazione di officina meccanica agricola e macchine agricole con la 32/C laboratorio meccanico tecnologico;
              orbene a seguito della predetta confluenza è stata costituita l'apposita disciplina contrassegnata B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
              sul punto è necessario evidenziare che a seguito di tale unificazione molti istituti tecnici e professionali si sono ritrovati docenti, diplomati periti agrari, ad insegnare nelle officine meccaniche. È di tutta evidenza che il risultato prodotto dalla confluenza è quello di un danno prodotto agli alunni sotto l'aspetto didattico nonché sotto quella della sicurezza trovandosi gli studenti a dover manovrare utensili e macchinari industriali senza una sufficiente preparazione da parte del docente,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di ripristinare le precedenti due classi di concorso 14/C esercitazione di officina meccanica agricola e macchine agricole e 32/C laboratorio meccanico tecnologico.
9/2525/179. Parolo, Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              dalla chiusura delle scuole per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il settore della scuola è entrato in un enorme disordine e l'emergenza sanitaria, poi economica, è diventata subito una emergenza formativa e culturale;
              il decreto pur intervenendo sulla riapertura delle graduatorie provinciali triennali nulla ha disposto in merito alla classe di concorso B17 (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche); con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n.  19 è stato approvato il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento. Successivamente è stato emanato il Decreto ministeriale n.  259 del 09 maggio 2017;
              in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica n.  19 del 2016 sono state accorpate due classi di concorso: 14/C esercitazione di officina meccanica agricola e macchine agricole con la 32/C laboratorio meccanico tecnologico;
              orbene a seguito della predetta confluenza è stata costituita l'apposita disciplina contrassegnata B-17 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche;
              sul punto è necessario evidenziare che a seguito di tale unificazione molti istituti tecnici e professionali si sono ritrovati docenti, diplomati periti agrari, ad insegnare nelle officine meccaniche. È di tutta evidenza che il risultato prodotto dalla confluenza è quello di un danno prodotto agli alunni sotto l'aspetto didattico nonché sotto quella della sicurezza trovandosi gli studenti a dover manovrare utensili e macchinari industriali senza una sufficiente preparazione da parte del docente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa al fine di ripristinare le precedenti due classi di concorso 14/C esercitazione di officina meccanica agricola e macchine agricole e 32/C laboratorio meccanico tecnologico.
9/2525/179.    (Testo modificato nel corso della seduta) Parolo, Racchella, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              le norme introdotte durante l’iter al Senato sul reclutamento dei professori, dopo un lungo braccio di ferro all'interno della maggioranza stessa, di cui ai commi da 01 a 07 dell'articolo 2, apportano modifiche alle modalità del concorso straordinario, eliminando la prova dei quiz a crocette prevista nel precedente decreto Scuola varato dalla stessa maggioranza lo scorso ottobre ed approvato dal parlamento poco prima di Natale;
              l'ennesimo compromesso per la tenuta della maggioranza scontenta comunque, considerato che lascia irrisolte diverse criticità, come il problema del precariato degli insegnanti con anni di servizio, l'esclusione del personale già specializzato, la concreta realizzazione dei nuovi ruoli fra due o tre anni e, dunque, l'avvio del prossimo anno scolastico con le croniche carenze di personale docente, aggravate dall'ipotesi di suddividere le classi per garantire il distanziamento sociale;
              l'esigenza di accelerare ogni procedura concorsuale e, al contempo, garantire il superamento dei noti squilibri regionali in merito a situazioni di sottorganico e posti vacanti potrebbe trovare una valida soluzione nella regionalizzazione dei concorsi;
              contrariamente ad ogni idea demagogica sull'argomento, l'eventuale regionalizzazione dei concorsi implicherebbe una competenza regionale sull'emanazione dei bandi che, però, non si tradurrebbe in percorsi agevolati per diventare insegnanti, dal momento che i bandi regionali sarebbero null'altro che una mera riproduzione dei bandi nazionali, dal momento che ogni Regione dovrà comunque attenersi alle norme generali statali;
              inoltre una regionalizzazione dei concorsi potrebbe solo migliorare il sistema scolastico, giacché risolverebbe, da un lato, il problema delle cattedre vuote e, dall'altro, il disagio di molti docenti derivante da un trasferimento mal gradito,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori interventi normativi volti ad introdurre una riforma del sistema concorsuale scolastico nella direzione esplicitata in premessa.
9/2525/180. Bianchi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, dopo una fase di stallo per disaccordi all'interno della maggioranza stessa, sono stati introdotti, all'articolo 2, da 01 a 07, che intervengono sulle modalità di reclutamento dei professori, modificando le modalità del concorso straordinario;
              molti direttori dei servizi generali e, amministrativi (DSGA) in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della Lombardia, con incarico di facenti funzione da diversi anni, considerano il provvedimento all'esame un'occasione mancata per la previsione di una procedura straordinaria e riservata per i DSGAff;
              le scuole lombarde sono attualmente gestite dai DSGA di ruolo per 450 posti e dai facenti Funzione per 650 posti vacanti, su 1.130 totali, e nonostante sia in atto la procedura concorsuale ordinaria, con la graduatoria degli idonei non si riuscirà a coprire le sedi vacanti che, pertanto, continueranno a rimanere senza titolari, con inevitabili conseguenze negative sulla funzionalità delle segreterie scolastiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una procedura semplificata di reclutamento del personale mancante, attraverso una prova concorsuale straordinaria basata su titoli e prova finale, valorizzando il servizio pregresso, che porterà ad una graduale immissione in ruolo come DSGA di personale facenti funzione da oltre un triennio.
9/2525/181. Centemero, Belotti.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, dopo una fase di stallo per disaccordi all'interno della maggioranza stessa, sono stati introdotti, all'articolo 2, da 01 a 07, che intervengono sulle modalità di reclutamento dei professori, modificando le modalità del concorso straordinario;
              molti direttori dei servizi generali e, amministrativi (DSGA) in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della Lombardia, con incarico di facenti funzione da diversi anni, considerano il provvedimento all'esame un'occasione mancata per la previsione di una procedura straordinaria e riservata per i DSGAff;
              le scuole lombarde sono attualmente gestite dai DSGA di ruolo per 450 posti e dai facenti Funzione per 650 posti vacanti, su 1.130 totali, e nonostante sia in atto la procedura concorsuale ordinaria, con la graduatoria degli idonei non si riuscirà a coprire le sedi vacanti che, pertanto, continueranno a rimanere senza titolari, con inevitabili conseguenze negative sulla funzionalità delle segreterie scolastiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di una procedura di reclutamento del personale mancante, attraverso una prova concorsuale basata su titoli e prova finale, valorizzando il servizio pregresso, che porterà ad una graduale immissione in ruolo come DSGA.
9/2525/181.    (Testo modificato nel corso della seduta)  Centemero, Belotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, istituisce un tavolo di confronto presso il Ministero dell'istruzione per avviare con periodicità percorsi abilitanti;
              il tavolo, le cui modalità di funzionamento e la durata devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, sarà presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato e sarà composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione e partecipano anche i rappresentati delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
              l'articolo 2, comma 08, introdotto al Senato, prevede una procedura semplificata per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno per i soggetti che hanno maturato una esperienza specifica di almeno tre annualità di servizio, ma il problema principale del sostegno risiede nel fatto che non vengono organizzati sufficienti Tirocini formativi attivi (Tfa), ovvero i corsi abilitanti e che il numero di posti è scarsissimo rispetto alla richiesta;
              malgrado gli studenti affetti da disabilità a scuola siano praticamente raddoppiati in vent'anni, toccando quota 300 mila, l'organico di diritto è rimasto fermo a 100 mila unità circa, e contestualmente è lievitato il numero di posti in organico di fatto, passati in soli quattro anni, tra il 2014 e il 2018, da 28 a 65 mila unità,

impegna il Governo

a utilizzare il tavolo di confronto per trovare soluzioni rapide per procedere prioritariamente alla revisione dei Tirocini formativi attivi, ovvero i corsi abilitanti all'insegnamento di sostegno.
9/2525/182. Pretto, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta circa 12.500 istituti, per un totale di quasi 900.000 alunni e circa 150.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente;
              le risorse contenute nel cosiddetto decreto Rilancio già sono risultate insufficienti a garantire la sopravvivenza stessa di talune delle realtà in oggetto,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori risorse economiche per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, al fine di sopperire ai mancati introiti delle rette scolastiche, dovute alle difficoltà economiche che la pandemia da COVID-19 sta determinando in Italia, e di salvare il sistema scolastico privato e parificato che rischia di collassare.
9/2525/183. Fantuz, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta circa 12.500 istituti, per un totale di quasi 900.000 alunni e circa 150.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente;
              le risorse contenute nel cosiddetto decreto Rilancio già sono risultate insufficienti a garantire la sopravvivenza stessa di talune delle realtà in oggetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse economiche per l'erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, al fine di sopperire ai mancati introiti delle rette scolastiche, dovute alle difficoltà economiche che la pandemia da COVID-19 sta determinando in Italia, e di salvare il sistema scolastico privato e parificato che rischia di collassare.
9/2525/183.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fantuz, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              un vero e proprio grido di allarme è stato lanciato dal mondo delle scuole paritarie, molte delle quali, causa il lockdown per emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sospensione delle attività didattiche in presenza, rischiano seriamente un tracollo finanziario, con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza più entrate certe;
              le oltre 13 mila paritarie presenti in tutta Italia fanno parte del sistema pubblico nazionale dell'istruzione, sono garanzia di pluralità dell'offerta formativa e nello stesso tempo permettono allo Stato di risparmiare ogni anno circa 6 miliardi di euro grazie all'accoglienza assicurata a quasi 900 mila alunni e ai circa 150 mila posti di lavoro tra personale docente ed amministrativo,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori risorse economiche per estendere anche agli alunni delle scuole paritarie l'accesso ai fondi previsti per l'implementazione delle «piattaforme didattiche a distanza» al fine di sopperire alle difficoltà economiche che la pandemia da COVID-19 sta determinando in Italia, anche nel settore educativo privato e parificato che rischia di collassare.
9/2525/184. Bordonali, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              un vero e proprio grido di allarme è stato lanciato dal mondo delle scuole paritarie, molte delle quali, causa il lockdown per emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sospensione delle attività didattiche in presenza, rischiano seriamente un tracollo finanziario, con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza più entrate certe;
              le oltre 13 mila paritarie presenti in tutta Italia fanno parte del sistema pubblico nazionale dell'istruzione, sono garanzia di pluralità dell'offerta formativa e nello stesso tempo permettono allo Stato di risparmiare ogni anno circa 6 miliardi di euro grazie all'accoglienza assicurata a quasi 900 mila alunni e ai circa 150 mila posti di lavoro tra personale docente ed amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse economiche per estendere anche agli alunni delle scuole paritarie l'accesso ai fondi previsti per l'implementazione delle «piattaforme didattiche a distanza» al fine di sopperire alle difficoltà economiche che la pandemia da COVID-19 sta determinando in Italia, anche nel settore educativo privato e parificato che rischia di collassare.
9/2525/184.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bordonali, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta oltre 13.000 istituti, per un totale di 900.000 alunni e circa 120.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente,

impegna il Governo

a sbloccare al più presto, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, i contributi già assegnati alle scuole paritarie per garantire una prima boccata d'ossigeno.
9/2525/185. Durigon, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta oltre 13.000 istituti, per un totale di 900.000 alunni e circa 120.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente,

impegna il Governo

ad estendere anche alle scuole private la misura fiscale del credito di imposta per gli affitti previsto per botteghe e negozi a prescindere dalle categorie catastali di appartenenza e il credito di imposta per le spese relative alle utenze.
9/2525/186. Bitonci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta oltre 13.000 istituti, per un totale di 900.000 alunni e circa 120.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche alle scuole private la misura fiscale del credito di imposta per gli affitti previsto per botteghe e negozi a prescindere dalle categorie catastali di appartenenza e il credito di imposta per le spese relative alle utenze.
9/2525/186.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bitonci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono, e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta oltre 13.000 istituti, per un totale di 900.000 alunni e circa 120.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente,

impegna il Governo

a stanziare risorse economiche per rendere interamente detraibili le rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e per i servizi educativi nelle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020.
9/2525/187. Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, all'articolo 2, comma 3-bis stanzia ulteriori 2 milioni di euro per il 2020 da destinare a sviluppare e migliorare le risorse per le competenze digitali degli studenti, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e a prevenire e recuperare l'abbandono, e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza;
              l'emergenza sanitaria che attanaglia la Nazione sta inevitabilmente investendo anche il settore delle scuole paritarie con le famiglie che si sono trovate improvvisamente in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche e, le scuole stesse che devono necessariamente far fronte al pagamento di una serie di spese da sostenere (affitti, utenze e stipendi degli insegnanti) senza entrate;
              le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione, contribuendo alla realizzazione della finalità di formazione ed educazione che la Costituzione (articolo 33) assegna alla scuola;
              tale settore educativo conta oltre 13.000 istituti, per un totale di 900.000 alunni e circa 120.000 lavoratori, tra personale docente ed amministrativo ed è fondamentale per soddisfare l'offerta formativa per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, dal momento che quella pubblica è insufficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare risorse economiche per rendere interamente detraibili le rette pagate dalle famiglie per la frequenza scolastica e per i servizi educativi nelle scuole paritarie e private per l'anno scolastico 2019/2020.
9/2525/187.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Lucchini, Eva Lorenzoni, Ribolla, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, reca molte misure che dovranno essere attuate a costi invariati, essendo stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica;
              a tal riguardo, i commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 1 dispongono il diritto all'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, e a ciò dovranno provvedere le scuole in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, i quali dovranno quindi accollarsi economicamente il costo dell'avvio del programma per l'istruzione domiciliare, stante la clausola di neutralità finanziaria per tale previsione;
              nella prima fase dell'emergenza sanitaria sono pervenute numerose segnalazioni di emarginazione degli alunni con disabilità dal sistema della didattica a distanza improvvisata dalla chiusura improvvisa delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria;
              le famiglie hanno inviato diverse segnalazioni al Ministro dell'istruzione e al Presidente del Consiglio dei ministri, rivendicando il diritto allo studio dei propri figli con disabilità, anche in questa delicata fase di emergenza, al fine di mantenere gli scambi relazionali e ridurre nei limiti del possibile l'isolamento sociale;
              gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno e gli educatori, dal canto loro, hanno profuso il massimo impegno per garantire l'inclusione degli alunni con disabilità nell'ambito delle attività didattiche a distanza, dal momento che non hanno ricevuto le indicazioni e gli strumenti necessari per fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale;
              si sono riscontrate gravi criticità anche sotto il profilo dei software utilizzati per l'interazione degli alunni e non è stato previsto l'impiego di appositi ausili per la comunicazione degli studenti con disabilità grave, rimanendo di fatto inaccessibile per loro la didattica a distanza, se non con la presenza e l'affiancamento continuo dei genitori,

impegna il Governo

a stanziare specifiche e adeguate risorse che garantiscano l'effettiva attuazione delle misure contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo alla domiciliarizzazione dell'assistenza educativa per gli studenti con disabilità grave al fine di contrastare il rischio di isolamento sociale.
9/2525/188. Tombolato, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, reca molte misure che dovranno essere attuate a costi invariati, essendo stata prevista un'apposita clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica;
              a tal riguardo, i commi 7-quater e 7-quinquies dell'articolo 1 dispongono il diritto all'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, e a ciò dovranno provvedere le scuole in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, i quali dovranno quindi accollarsi economicamente il costo dell'avvio del programma per l'istruzione domiciliare, stante la clausola di neutralità finanziaria per tale previsione;
              nella prima fase dell'emergenza sanitaria sono pervenute numerose segnalazioni di emarginazione degli alunni con disabilità dal sistema della didattica a distanza improvvisata dalla chiusura improvvisa delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria;
              le famiglie hanno inviato diverse segnalazioni al Ministro dell'istruzione e al Presidente del Consiglio dei ministri, rivendicando il diritto allo studio dei propri figli con disabilità, anche in questa delicata fase di emergenza, al fine di mantenere gli scambi relazionali e ridurre nei limiti del possibile l'isolamento sociale;
              gli insegnanti, gli insegnanti di sostegno e gli educatori, dal canto loro, hanno profuso il massimo impegno per garantire l'inclusione degli alunni con disabilità nell'ambito delle attività didattiche a distanza, dal momento che non hanno ricevuto le indicazioni e gli strumenti necessari per fronteggiare adeguatamente la situazione emergenziale;
              si sono riscontrate gravi criticità anche sotto il profilo dei software utilizzati per l'interazione degli alunni e non è stato previsto l'impiego di appositi ausili per la comunicazione degli studenti con disabilità grave, rimanendo di fatto inaccessibile per loro la didattica a distanza, se non con la presenza e l'affiancamento continuo dei genitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare specifiche e adeguate risorse che garantiscano l'effettiva attuazione delle misure contenute nel decreto-legge, con particolare riguardo alla domiciliarizzazione dell'assistenza educativa per gli studenti con disabilità grave al fine di contrastare il rischio di isolamento sociale.
9/2525/188.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tombolato, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  22 del 2020, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e sull'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», all'esame della Camera, prevede che il Ministro dell'istruzione, con propria ordinanza anche in deroga alla normativa vigente, disciplini i criteri per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola;
              con riguardo alla scuola primaria sono state sospese le prove INVALSI per le classi II e V a causa della sospensione della didattica in presenza a decorrere dal 5 marzo 2020,

impegna il Governo

a prevedere il recupero delle prove INVALSI almeno per le classi II, nel corso della prima parte dell'anno scolastico 2020/2021, con apposita ordinanza del Ministro dell'istruzione in deroga alla normativa vigente.
9/2525/189. Vinci, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 4-ter, del provvedimento all'esame dell'Aula prevede che, «limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19», i dirigenti scolastici possano valutare l'opportunità di consentire la reiscrizione degli alunni con disabilità al medesimo anno di corso frequentato, laddove sia accertato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici stabiliti nel piano educativo individualizzato;
              il tema relativo al prolungamento forzato del percorso scolastico degli alunni con disabilità, trattato dalla norma in esame, coinvolge una problematica estremamente delicata e radicata nel tempo, per la cui risoluzione si ritiene indispensabile un intervento di carattere strutturale, non correlato unicamente al «tamponamento» della situazione emergenziale in atto;
              da sempre, infatti, la conclusione dell'anno scolastico, il passaggio da un ordine di scuola all'altro e il momento dell'uscita dal mondo della scuola ingenerano dubbi, perplessità e preoccupazioni nei genitori degli alunni con disabilità;
              secondo alcuni studi, i bambini e i ragazzi con disabilità dovrebbero frequentare le classi cui appartengono anagraficamente e il loro percorso scolastico non dovrebbe essere prolungato forzatamente laddove ciò non risulti necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano individualizzato;
              cionondimeno, l'uscita dal mondo della scuola per i ragazzi in questione è spesso fonte di notevole – e ben comprensibile – preoccupazione per i genitori stessi, i quali non vogliono naturalmente che il proprio figlio effettui il passaggio di cui si discute in maniera traumatica e prima di essere effettivamente pronto a transitare dall'assistenza scolastica a quella sociale,

impegna il Governo

a prevedere azioni, progetti e strutture calibrate sulle esigenze dei giovani ragazzi con disabilità, che pongano al centro il progetto di vita di ognuno, rendano possibile l'autodeterminazione – così come descritta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – e siano in grado di orientare e accompagnare i nostri giovani con disabilità in un percorso di inclusione sociale e/o lavorativa indispensabile per il loro futuro, evitando l'alternativa tra il rinvio forzato dell'uscita dal mondo scolastico e l'inserimento precoce in centri diurni che, pur essendo molto ben organizzati, non in tutto il territorio riescono a rispondere in modo adeguato alle aspettative dei ragazzi più giovani.
9/2525/190. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6, comma 2-ter, del provvedimento all'esame dell'Aula, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede per l'anno 2020 una sanatoria in relazione ai cinquanta crediti da acquisire nell'ambito del programma di formazione continua in medicina (ECM) di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502;
              la misura in questione è sicuramente condivisibile nell'intento e nelle finalità perseguite, chiara essendo per i professionisti sanitari l'impossibilità di seguire utilmente un programma di formazione nelle more di una situazione emergenziale com’è, appunto, quella correlata alla diffusione del virus COVID-19;
              tuttavia, a causa probabilmente di un errore materiale nella stesura della disposizione stessa, inserita nel corso della prima lettura del disegno di legge al Senato, la sanatoria in questione è stata prevista unicamente per alcuni professionisti sanitari e, segnatamente, per i medici, gli odontoiatri, gli infermieri e i farmacisti, mentre sono stati ingiustamente tagliati fuori da essa tutte le altre categorie di professionisti che pure avrebbero necessità di usufruire della medesima agevolazione;
              sulla questione, è intervenuto anche il Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, rilevando giustamente che il nostro Servizio sanitario nazionale si poggia sul contributo sinergico di tutti i professionisti della salute e che, pertanto, escludere alcuni professionisti dalla misura in parola sarebbe gravemente ingiusto, oltre che deleterio per l'uniformità del sistema ECM,

impegna il Governo

ad estendere attraverso ulteriori iniziative normative la sanatoria prevista dall'articolo 6, comma 2-ter, del provvedimento all'esame dell'Aula nei riguardi di tutti i professionisti della salute, considerato il contributo fondamentale che anche le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, i chimici, i fisici, i biologi e gli psicologi hanno dato nell'ambito dell'emergenza sanitaria.
9/2525/191. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il sistema della didattica a distanza che è stato rapidamente implementato, in ambito scolastico, per fronteggiare l'emergenza coronavirus ha mostrato evidenti limiti e criticità, in particolare, sotto il profilo della tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
              le famiglie hanno inviato diverse missive al Ministro dell'istruzione e al Presidente del Consiglio dei ministri, denunciando le numerose problematiche emerse in fase applicativa e l'inadeguatezza degli strumenti e dei software a disposizione che spesso si sono rivelati inaccessibili ai ragazzi con disabilità grave, se non con la presenza e l'affiancamento continuo dei genitori;
              in vista del nuovo anno scolastico, è evidente la necessità di mettere a punto soluzioni idonee che sappiano tutelare adeguatamente i diritti degli alunni con disabilità, scongiurando nella maniera più assoluta il rischio che gli stessi possano subire nuove interruzioni del proprio percorso scolastico, con il rischio di andare a perdere i progressi fatti con l'impegno e il sacrificio degli studenti stessi, degli insegnanti e delle relative famiglie;
              il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo misure urgenti per consentire «l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021» (articolo 2), non entra nel merito di tali problematiche, rendendo pertanto necessaria la presentazione del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a garantire, in vista del nuovo anno scolastico, l'accesso prioritario degli studenti con disabilità alle attività didattiche in presenza ovvero, laddove ciò non risulti possibile per ragioni sanitarie, la domiciliarizzazione dell'assistenza scolastica attraverso personale, metodi e strumenti adeguati e strutturati, in grado di assicurare, in ogni caso, la continuità della didattica e del percorso di apprendimento degli alunni con disabilità.
9/2525/192. Zordan, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


      La Camera,
          premesso che:
              il sistema della didattica a distanza che è stato rapidamente implementato, in ambito scolastico, per fronteggiare l'emergenza coronavirus ha mostrato evidenti limiti e criticità, in particolare, sotto il profilo della tutela del diritto allo studio degli alunni con disabilità;
              le famiglie hanno inviato diverse missive al Ministro dell'istruzione e al Presidente del Consiglio dei ministri, denunciando le numerose problematiche emerse in fase applicativa e l'inadeguatezza degli strumenti e dei software a disposizione che spesso si sono rivelati inaccessibili ai ragazzi con disabilità grave, se non con la presenza e l'affiancamento continuo dei genitori;
              in vista del nuovo anno scolastico, è evidente la necessità di mettere a punto soluzioni idonee che sappiano tutelare adeguatamente i diritti degli alunni con disabilità, scongiurando nella maniera più assoluta il rischio che gli stessi possano subire nuove interruzioni del proprio percorso scolastico, con il rischio di andare a perdere i progressi fatti con l'impegno e il sacrificio degli studenti stessi, degli insegnanti e delle relative famiglie;
              il provvedimento all'esame dell'Aula, pur contenendo misure urgenti per consentire «l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021» (articolo 2), non entra nel merito di tali problematiche, rendendo pertanto necessaria la presentazione del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, in vista del nuovo anno scolastico, l'accesso prioritario degli studenti con disabilità alle attività didattiche in presenza ovvero, laddove ciò non risulti possibile per ragioni sanitarie, la domiciliarizzazione dell'assistenza scolastica attraverso personale, metodi e strumenti adeguati e strutturati, in grado di assicurare, in ogni caso, la continuità della didattica e del percorso di apprendimento degli alunni con disabilità.
9/2525/192.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zordan, Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in titolo reca misure urgenti per consentire «l'ordinato ovvio dell'anno scolastico 2020/2021»;
              tra i vari aspetti affrontati dal provvedimento, invero, non risultano essere state tenute in debita considerazione le particolari esigenze delle aree terremotate del Paese, in cui diversi edifici scolastici risultano inagibili e sarà, dunque, molto difficile trovare spazi adeguati a consentire la ripresa ordinata e in sicurezza delle attività didattiche in presenza, secondo i protocolli che peraltro ancora si attendono dal Governo;
              intere comunità, già duramente colpite dagli eventi sismici e, ora, anche dalla pandemia da COVID-19, attendono risposte dal Governo, anche sotto il profilo della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, la quale chiaramente risulta funzionale alla vitalità stessa di tali comunità e indispensabile per l'attuazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito dalla nostra Carta costituzionale,

impegna il Governo

a stanziare fondi mirati e a mettere a disposizione idonei protocolli, strumenti e strutture per consentire che la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza possa avvenire regolarmente e tempestivamente anche presso le aree duramente colpite da eventi sismici.
9/2525/193. Caparvi, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Marchetti, Durigon, Patassini, Paolini, Latini, Zicchieri, Gerardi, De Angelis, Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in titolo reca misure urgenti per consentire «l'ordinato ovvio dell'anno scolastico 2020/2021»;
              tra i vari aspetti affrontati dal provvedimento, invero, non risultano essere state tenute in debita considerazione le particolari esigenze delle aree terremotate del Paese, in cui diversi edifici scolastici risultano inagibili e sarà, dunque, molto difficile trovare spazi adeguati a consentire la ripresa ordinata e in sicurezza delle attività didattiche in presenza, secondo i protocolli che peraltro ancora si attendono dal Governo;
              intere comunità, già duramente colpite dagli eventi sismici e, ora, anche dalla pandemia da COVID-19, attendono risposte dal Governo, anche sotto il profilo della ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza, la quale chiaramente risulta funzionale alla vitalità stessa di tali comunità e indispensabile per l'attuazione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito dalla nostra Carta costituzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare fondi mirati e a mettere a disposizione idonei protocolli, strumenti e strutture per consentire che la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza possa avvenire regolarmente e tempestivamente anche presso le aree duramente colpite da eventi sismici.
9/2525/193.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caparvi, Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Marchetti, Durigon, Patassini, Paolini, Latini, Zicchieri, Gerardi, De Angelis, Saltamartini.