XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 11 giugno 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 giugno 2020.

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Bonafede, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Businarolo, Cancelleri, Carbonaro, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fantuz, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Mammì, Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Palmisano, Parolo, Rampelli, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scalfarotto, Schullian, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Tofalo, Tomasi, Trano, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 10 giugno 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
          IOVINO: «Modifiche alla disciplina concernente il regime giuridico e l'organizzazione delle università nonché i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università» (2538).

      Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge PERANTONI e CATALDI: «Modifiche agli articoli 590 e 590-bis del codice penale, concernenti il delitto di lesioni personali gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (1765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cabras.

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 9 giugno 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n.  194, la relazione – per la parte di sua competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge n.  194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati definitivi dell'anno 2018 (Doc. XXXVII, n.  2).

      Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 10 giugno 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione dell'applicazione e dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (COM(2020) 232 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020) 403 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'11 giugno 2020.

Comunicazione di nomina ministeriale.

      Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 maggio 2020, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, della proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

      Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SUL CONTENUTO DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N. 19 DEL 2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 35 DEL 2020

Risoluzioni

      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.  19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.  35 del 2020;
          premesso che:
              le misure di limitazione della mobilità (cosiddetto lockdown), adottate progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base, Rt);
              il Paese è passato da una fase di lockdown, che ha consentito una netta riduzione del numero dei contagi e il contenimento dell'epidemia, a una graduale riapertura di molte attività attuata in modo tale da consentire la convivenza con il virus, nonché la ripresa, progressiva e in sicurezza, di parti importanti della vita economica e sociale del Paese;
              dai dati epidemiologici risulta che la curva del contagio risulta stabile, l'indice Rt è in tutta Italia sotto la soglia di 1, diminuiscono i decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva, continua ad aumentare il numero dei guariti, ma il virus Covid-19 continua a circolare nel Paese dove si registrano, a tutt'oggi, focolai di trasmissione attivi, in particolare, in determinate zone del Paese;
              ora la convivenza con il virus deve essere caratterizzata da strategie di tipo sanitario capaci di prevenire e contenere la diffusione dei contagi nelle nuove condizioni di «normalità» di vita a cui il Paese sta tornando, accompagnate da un sistema di informazione adeguato ad accrescere la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini, da controlli appropriati circa il rispetto delle regole e da misure economiche di sostegno a tutti i settori che devono necessariamente adattarsi alla convivenza con il virus;
              risulta quanto mai necessario prevedere una rapida ripresa di tutte quelle attività, che per la loro natura a tutt'oggi non sono state ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono succeduti in questi mesi, garantendo il ritorno dei livelli occupazionali quanto più possibile vicino alla situazione precedente alla crisi sanitaria,

impegna il Governo:

          1) a dare una risposta in tempi brevi, compatibilmente con l'evoluzione dei dati epidemiologici, alla richiesta di apertura di tutti quei settori e attività, quali le attività ricreative, ricettive, congressuali, eventi fieristici e centri estivi, che rappresentano una parte importante dell'economia e della vita sociale del Paese;
          2) a dare altresì priorità al sostegno economico di quelle attività maggiormente in sofferenza per il protrarsi delle misure di chiusura o per la significativa incidenza delle misure di distanziamento sociale.
(6-00109) «Delrio, Fornaro, Davide Crippa, Boschi».


      La Camera,
          udite le comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.  19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.  35 del 2020;
          premesso che:
              le misure di limitazione della mobilità (cosiddetto lockdown), adottate progressivamente e in modo sempre più stringente dal Governo, fino alla data del 4 maggio 2020, si sono rivelate molto efficaci nel ridurre la trasmissibilità della malattia (rappresentata dal numero di riproduzione di base, Rt);
              il Paese è passato da una fase di lockdown, che ha consentito una netta riduzione del numero dei contagi e il contenimento dell'epidemia, a una graduale riapertura di molte attività attuata in modo tale da consentire la convivenza con il virus, nonché la ripresa, progressiva e in sicurezza, di parti importanti della vita economica e sociale del Paese;
              dai dati epidemiologici risulta che la curva del contagio risulta stabile, l'indice Rt è in tutta Italia sotto la soglia di 1, diminuiscono i decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva, continua ad aumentare il numero dei guariti, ma il virus Covid-19 continua a circolare nel Paese dove si registrano, a tutt'oggi, focolai di trasmissione attivi, in particolare, in determinate zone del Paese;
              ora la convivenza con il virus deve essere caratterizzata da strategie di tipo sanitario capaci di prevenire e contenere la diffusione dei contagi nelle nuove condizioni di «normalità» di vita a cui il Paese sta tornando, accompagnate da un sistema di informazione adeguato ad accrescere la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini, da controlli appropriati circa il rispetto delle regole e da misure economiche di sostegno a tutti i settori che devono necessariamente adattarsi alla convivenza con il virus;
              risulta quanto mai necessario prevedere una rapida ripresa di tutte quelle attività, che per la loro natura a tutt'oggi non sono state ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono succeduti in questi mesi, garantendo il ritorno dei livelli occupazionali quanto più possibile vicino alla situazione precedente alla crisi sanitaria,

impegna il Governo:

          1) a dare una risposta in tempi brevi, compatibilmente con l'evoluzione dei dati epidemiologici, alla richiesta di apertura di tutti quei settori e attività, quali le attività ricreative, ricettive, congressuali, eventi fieristici e centri estivi, che rappresentano una parte importante dell'economia e della vita sociale del Paese;
          2) a dare altresì priorità al sostegno economico di quelle attività maggiormente in sofferenza per il protrarsi delle misure di chiusura o per la significativa incidenza delle misure di distanziamento sociale;
          3) a dare massima priorità al lavoro preparatorio in vista della riapertura delle scuole a settembre, che dovrà avvenire in piena sicurezza.
(6-00109)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Delrio, Fornaro, Davide Crippa, Boschi».


      La Camera,
          premesso che:
              nonostante il Governo abbia avocato a sé la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, omettendo di coinvolgere le Camere e le forze di opposizione, l'operato dell'Esecutivo nell'affrontare la crisi sanitaria continua a denotare carenze, omissioni e criticità, sia sul versante dell'azione di prevenzione sia sull'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza;
              a tutt'oggi non si dispone di una centrale nazionale dell'emergenza, ancor più indispensabile nell'attuale fase 3 di riapertura, che operi come sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e di prevenzione di eventuali nuove ondate epidemiche, centrale che poteva essere agevolmente realizzata incardinandola ad esempio nel Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della salute, trasformando tale struttura da mera erogatrice di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo e profilassi internazionale;
              le innumerevoli lacune presenti nei provvedimenti adottati dal Governo risultano amplificate da una tendenza degli esperti ad assumere orientamenti variabili, a causa della carenza di adeguate forme di monitoraggi e controllo nelle cosiddette fasi 2 e 3;
              è necessario mantenere livelli adeguati di attenzione dell'andamento del virus e, al contempo, orientare e rafforzare i servizi territoriali per poter continuare, attraverso il monitoraggio della popolazione, a realizzare in modo costante l'individuazione di eventuali, ulteriori casi di contagio al fine di poterne circoscrivere la diffusione ed evitare recidive epidemiche;
              la mancanza di una governance nazionale dei flussi informativi di monitoraggio e di sorveglianza delle curve epidemiche si è manifestata, in particolare, circa la rilevazione dei 21 indicatori previsti dal decreto del Ministero della salute del 30 aprile scorso: ben 16 indicatori sui 21 prescritti risultano totalmente disattesi e, quindi, non utilizzabili per l'applicazione degli algoritmi e per la definizione del livello di rischio, il che ha reso impossibile pubblicare il quadro sintetico complessivo sul monitoraggio regionale da parte del Ministero;
              all'atto della riapertura dei confini internazionali nell'attuale fase 3, non è nota alcuna valutazione del rischio da persone provenienti dai Paesi dell'area Schengen e dal Regno Unito, aree non più sottoposte all'obbligo di quarantena nel nostro Paese;
              non c’è misura efficace di contenimento dell'epidemia e di contrasto di altre emergenze, in quanto manca un sistema di sorveglianza e monitoraggio nazionale e di governo dei flussi delle persone provenienti dall'estero, il tutto amplificato dall'assenza di misure strutturali volte al superamento delle carenze strutturali del nostro sistema sanitario,

impegna il Governo:

          1) a realizzare un sistema di tempestivo monitoraggio e sorveglianza sanitaria, a livello nazionale, al fine di prevenire i potenziali rischi sanitari derivanti dai flussi di persone provenienti dall'estero;
          2) a realizzare la rete nazionale di ospedali «Covid e post Covid», finalizzata a fronteggiare non soltanto le particolari esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma anche la fase post emergenziale per la cura delle patologie conseguenti al Covid-19 e alla successiva riabilitazione, riqualificando strutture ospedaliere di recente o imminente smantellamento, in modo da operare un adeguamento del numero dei posti letto in terapia intensiva per numero di abitanti, anche nella prospettiva di una potenziale seconda ondata di contagi;
          3) a potenziare la rete di assistenza domiciliare a sostegno delle famiglie, degli anziani, delle persone con disabilità, delle persone non autosufficienti e, in generale, delle persone in condizione di fragilità, implementando l'utilizzo dei sistemi di telemedicina e telemonitoraggio, valorizzando la figura dell'assistente familiare e promuovendo la creazione di appositi elenchi territoriali pubblicamente accessibili in cui gli operatori qualificati disponibili all'assunzione siano registrati periodicamente, al fine di agevolare l'incontro, in condizioni di sicurezza e regolarità, tra la relativa offerta e domanda di lavoro;
          4) ad adottare linee guida per la gestione e il contenimento del rischio epidemiologico presso le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le altre strutture pubbliche e private, comunque siano denominate dalle normative regionali, che in situazioni di emergenza erogano prestazioni in favore di anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità, al fine di garantire la sicurezza del personale ivi in servizio e dei relativi assistiti, anche attraverso la tempestiva fornitura dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro strumento utile a prevenire la diffusione di potenziali focolai di infezione;
          5) ad adottare iniziative di competenza volte a rivedere i modelli organizzativi delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), dotandole di standard sanitari, socio-sanitari ed assistenziali più stringenti, privilegiando un approccio che garantisca un riconoscimento differenziato di remunerazione in ragione della caratterizzazione sanitaria e maggiore/minore medicalizzazione, assistenza infermieristica, diagnostica, dei trattamenti farmacologici;
          6) a garantire l'effettiva fruizione di servizi semiresidenziali e di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone con disabilità e, altresì, a predisporre nei LEA piani di emergenza presso le strutture ospedaliere per accogliere persone affette da patologie connesse ad eventuali emergenze sanitarie che abbisognano di assistenza continuativa da parte di familiari, predisponendo strutture di accoglimento temporaneo sul territorio per persone con disabilità i cui familiari sono ospedalizzati per Covid-19 o affetti da Covid-19 e in trattamento domiciliare, o per altre patologie sanitarie;
          7) a favorire, negli studi di medicina generale e di pediatria di libera scelta, la presenza di infermieri, di psicologi e la collaborazione di professionisti sanitari con adeguato profilo professionale;
          8) a prevedere, nel contesto del programma straordinario per la normalizzazione delle liste di attesa di tutte le patologie rimaste sospese in questa fase di emergenza, una forma stringente di responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato-regioni a partire dall'adempimento e dalla verifica, secondo predeterminati parametri, degli aggiornati livelli essenziali di assistenza continua territoriale integrata H/T a garanzia di promozione, prevenzione (dentro e fuori l'ospedale), potenziamento della rete di medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente, con applicazione innovativa del regionalismo differenziato solidale;
          9) a riconoscere maggiori funzioni e risorse alle regioni che adottino, da subito, il criterio della spesa storica e, a regime, quello del costo standard, a salvaguardia del meccanismo dell'articolo 119, commi 4 e 5 della Costituzione con finalizzazione di adeguate risorse incrementali nelle regioni con inferiori livelli assistenziali e sanitari;
          10) a sostenere la rete delle farmacie pubbliche e private, in particolare quelle rurali, spesso nei piccoli comuni unico presidio sanitario sul territorio, dando attuazione alla cosiddetta farmacia dei servizi già normata con legge dello Stato;
          11) quanto alle strategie di prevenzione e profilassi, a promuovere processi di trasferimento tecnologico delle conoscenze acquisite nei vari ambiti di ricerca nel settore sanitario al fine di consentire la socializzazione degli esiti e l'industrializzazione degli stessi, anche in tema di vaccini, con l'obiettivo di sviluppare farmaci sempre più efficaci e sicuri;
          12) a promuovere le opportune modifiche alle linee guida per la riapertura dei servizi educativi e degli istituti scolastici, in modo da garantire l'attività educativa e didattica in presenza e favorire la socializzazione tra gli alunni e gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per alunni, studenti, docenti e personale scolastico;
          13) ad avviare le opportune iniziative volte a dare soluzione all'imbuto formativo e alla carenza di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, stanziando appropriate risorse volte a garantire il finanziamento di borse annuali di specializzazione, in linea con un necessario ampliamento della rete formativa e dei conseguenti effettivi fabbisogni futuri di medici specialisti;
          14) ad istituire un fondo per il sostegno per la sperimentazione delle terapie innovative nel trattamento dei pazienti Covid-19 (plasma iper immune, anticorpi monoclonali ed altri).
(6-00110) «Molinari, Gelmini, Lollobrigida, Lupi».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 (A.C. 2471-A)

A.C. 2471-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE PER LA VOTAZIONE.

ART. 1.
(Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020)

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Salandra si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 237. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di San Giorgio Lucano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 238. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Tursi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 239. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Acerenza si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 240. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Avigliano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 241. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Carbone si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 242. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Castronuovo di sant'Andrea si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 243. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Cersosimo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 244. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Corleto Perticara si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 245. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Filiano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 246. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Francavilla in Sinni si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 247. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Lagonegro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 248. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Le disposizioni della presente lettera fino alla fine della lettera.
*1. 301. De Angelis, Bordonali, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Le disposizioni della presente lettera fino alla fine della lettera.
*1. 349. Baldelli, Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

ART. 1-bis.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020)

      Sopprimerlo.
1-bis. 300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Baldelli.

      Al comma 1, sopprimere le parole: e referendarie.

      Conseguentemente, sopprimere il com- ma 2.
1-bis. 301. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n.  28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19.
1-bis. 800. La Commissione.
(Approvato)

      Sopprimere il comma 2.
1-bis. 2. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Baldelli.

      Sostituire il comma 2 con il seguente: Per lo svolgimento, entro il 31 maggio 2021, del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.
1-bis. 5. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Sostituire il comma 2 con il seguente: Per lo svolgimento entro il 30 aprile 2021 del referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240 del 12 ottobre 2019, si applicano le disposizioni previste per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.
1-bis. 6. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Sostituire il comma 2 con il seguente: Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240 del 12 ottobre 2019, si svolge successivamente alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.
1-bis. 4. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Sostituire il comma 2 con il seguente: Il referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240 del 12 ottobre 2019, si svolge in una data anteriore alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1. Per il referendum confermativo si applicano le disposizioni previste per le medesime consultazioni elettorali, comprese quelle concernenti la composizione, il funzionamento e il compenso degli uffici elettorali di sezione.
1-bis. 3. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: previa intesa con il comitato promotore.
1-bis. 309. Baldelli.

      Al comma 2 primo periodo aggiungere, in fine, le parole:, relativamente al solo turno di ballottaggio di cui agli articoli 71, 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.
1-bis. 308. Baldelli.

      Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, assicurando che, data la concentrazione delle scadenze elettorali di cui al primo periodo, sia comunque garantito il pluralismo attraverso un'informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata, sia nell'ambito dell'elezione dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, sia per il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  240 del 12 ottobre 2019. La partecipazione dei soggetti nei programmi di informazione e nei programmi di comunicazione politica è determinata in ordine crescente sulla base della rappresentanza parlamentare al momento dell'indizione dei comizi elettorali, garantendo priorità ai rappresentanti del comitato promotore del referendum confermativo di cui al periodo precedente.
1-bis. 307. Baldelli.

      Al comma 3, sostituire le parole da: il numero minimo fino alla fine del comma con le seguenti: non è richiesto il deposito di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature.
1-bis. 302. Magi.

      Al comma 3, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.
1-bis. 12. Prisco, Donzelli.

      Al comma 4, sostituire le parole da: il numero minimo fino alla fine del comma con le seguenti: non è richiesto il deposito di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e candidature.
1-bis. 304. Magi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Limitatamente alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali dell'anno 2020, è stabilita l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni previste dalle disposizioni elettorali vigenti per le liste di candidati che ottengano una dichiarazione di collegamento da parte di almeno 2 senatori e di almeno 4 deputati.
1-bis. 19. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Sorte.

ART. 1-ter.
(Protocolli sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali)

      Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e tenendo conto dei livelli di rischio certificati dall'Istituto superiore di sanità.
1-ter. 300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

      Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
      ART. 1-quater. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da Covid 19, nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, per ciascuna regione deve essere certificato dall'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia, un livello di rischio basso.
1-ter. 0300. Sisto, Calabria, D'Ettore, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione.

PROPOSTE EMENDATIVE NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE.

ART. 1.

      Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: settembre con la seguente: ottobre.
1. 2. Magi.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Moliterno si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 249. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Sant'Arcangelo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 250. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Senise si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 251. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Tolve si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 252. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Belmonte Castello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 253. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Ceccano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 254. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Cervaro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 255. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Fontana Liri si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 256. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 257. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 258. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 259. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 260. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 261. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 262. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 263. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 264. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 265. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 266. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 267. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 268. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 269. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 270. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Colleferro si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 271. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Genzano di Roma si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 272. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Marano Equo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 273. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Montelanico si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 274. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Palombara Sabina si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 275. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Percile si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 276. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Rocca di Papa si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 277. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Roiate si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
1. 278. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di San Gregorio da Sassola si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 279. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Zagarolo si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 280. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Blera si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 281. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Chieti si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 282. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Guardiagrele si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 283. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: l'elezione del Consiglio comunale di Guilmi si tiene in una domenica compresa tra il 13 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020;
1. 284. Prisco, Donzelli.

      Al comma 1 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
          c-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n.  56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data.
1. 9. Prisco, Donzelli, Silvestroni.

      Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
1. 12. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di firme per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, in base a criteri di rappresentatività reale delle forze politiche, l'esenzione dalla raccolta di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali delle regioni, le cui elezioni sono disciplinate dal presente decreto, è esteso anche ai partiti nazionali che siano in possesso dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme per le elezioni europee in base all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, o che risultino formalmente collegate con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare indipendentemente se abbiano conseguito eletti sul territorio nazionale.
1. 14. Magi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria, che non rende praticabile con le misure di distanziamento sociale la raccolta di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, e al fine di garantire il diritto di elettorato attivo e passivo, il Governo acquisisce un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o un parere sull'esenzione o la diminuzione del numero di sottoscrizioni previsto nelle leggi elettorali regionali limitatamente alle elezioni di cui al comma 1, lettera d).
1. 15. Magi.

ART. 1-bis.

      Sopprimere il comma 2.
1-bis. 1. Magi.

      Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle elezioni regionali dell'anno 2020, i partiti nazionali che siano in possesso dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme per le elezioni europee in base all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, o che risultino formalmente collegati con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare indipendentemente se abbiano conseguito eletti sul territorio nazionale, sono esentati dal deposito delle sottoscrizioni.
1-bis. 306. Magi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Limitatamente alle elezioni regionali dell'anno 2020, in considerazione del fatto che l'eventuale raccolta delle sottoscrizioni per le liste e le candidature dovrà tenersi durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri il 31 gennaio scorso, non è richiesto il deposito di sottoscrizioni per la presentazione delle stesse in deroga a quanto previsto dalle leggi regionali in materia.
1-bis. 20. Magi.

      Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle elezioni regionali dell'anno 2020, i partiti nazionali che siano in possesso dei requisiti per l'esonero dalla raccolta delle firme per le elezioni europee in base all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n.  18, o che risultino formalmente collegati con un partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare indipendentemente se abbiano conseguito eletti sul territorio nazionale, sono esentati dal deposito delle sottoscrizioni.
1-bis. 305. Magi.

A.C. 2471-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1-bis del decreto in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'applicazione del principio dell’election day anche al referendum sul testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari;
              l'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 che ha introdotto l’election day non ha incluso i referendum tra le consultazioni elettorali da svolgere, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, contestualmente. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, la legge 352 del 1970 pone un esplicito divieto di abbinamento con le elezioni politiche;
              per il referendum costituzionale non è previsto un analogo divieto di abbinamento; tuttavia nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016 e in nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni;
              è nelle intenzioni del Governo tenere l’election day il 20 settembre prossimo; di fatto la campagna elettorale, su tre differenti tipi di consultazioni, si terrà in parte in estate, un'estate in cui peraltro sarà difficile coinvolgere i cittadini in momenti di informazione e dibattito;
              la «Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto», conosciuta come «Commissione di Venezia», è un organo consultivo del Consiglio d'Europa che svolge un ruolo chiave nell'attività di assistenza giuridica per tutti quegli Stati impegnati nell'adozione o nella revisione di costituzioni e leggi in linea con gli standard del patrimonio costituzionale europeo. Essa è composta da «esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica»;
              nel corso della 70a sessione plenaria (Venezia, 16-17 Marzo 2007) la Commissione di Venezia ha adottato il «Codice di buona condotta sui referendum», il quale, tra le altre cose, prevede la predisposizione di materiale al fine di informare il cittadino circa i procedimenti referendari e i relativi quesiti da sottoporre a voto popolare, sul modello di quanto avviene in Svizzera. All'interno delle Linee guida sulla realizzazione del referendum del Codice, adottate dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 68a sessione plenaria (Venezia, 13-14 ottobre 2006), al punto 3.1 si afferma: «le autorità devono fornire informazioni obiettive. Ciò comporta che debba essere messo a disposizione degli elettori con sufficiente anticipo il testo sottoposto a referendum ed un rapporto esplicativo o del materiale imparziale da parte dei sostenitori e degli oppositori della proposta. Le procedure riguardanti il testo, il rapporto ed il materiale sono le seguenti: i) devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale largamente in anticipo rispetto alla data del voto; ii) devono essere inviati direttamente ai cittadini e ricevuti sufficientemente in anticipo rispetto alla data del voto; iii) la relazione esplicativa deve fornire una presentazione imparziale non soltanto del punto di vista delle autorità esecutive e legislative o delle persone che condividono la loro opinione, ma anche di quelle opposte»;
              anche dalla società civile sono giunte richieste in tal senso; a quanto si apprende, l'associazione «Più Democrazia Italia», dopo aver scritto ai membri delle Camere e ai loro Presidenti e non avendo ricevuto risposta da chi poteva impegnarsi in tal senso, ha lavorato autonomamente alla stesura di un libretto informativo,

impegna il Governo

a predisporre e inviare agli elettori con sufficiente anticipo un opuscolo informativo redatto in formato cartaceo e digitale sul referendum costituzionale contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del si e del no.
9/2471-A/1. Magi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1-bis del decreto in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'applicazione del principio dell’election day anche al referendum sul testo di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari;
              l'articolo 7 del decreto-legge 98/2011 che ha introdotto l’election day non ha incluso i referendum tra le consultazioni elettorali da svolgere, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti, contestualmente. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, la legge 352 del 1970 pone un esplicito divieto di abbinamento con le elezioni politiche;
              per il referendum costituzionale non è previsto un analogo divieto di abbinamento; tuttavia nella storia repubblicana si sono registrati tre precedenti di referendum costituzionali che si sono svolti il 7 ottobre 2001, 25-26 giugno 2006 e 4 dicembre 2016 e in nessuno di questi casi si è proceduto all'abbinamento con altre elezioni;
              è nelle intenzioni del Governo tenere l’election day il 20 settembre prossimo; di fatto la campagna elettorale, su tre differenti tipi di consultazioni, si terrà in parte in estate, un'estate in cui peraltro sarà difficile coinvolgere i cittadini in momenti di informazione e dibattito;
              la «Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto», conosciuta come «Commissione di Venezia», è un organo consultivo del Consiglio d'Europa che svolge un ruolo chiave nell'attività di assistenza giuridica per tutti quegli Stati impegnati nell'adozione o nella revisione di costituzioni e leggi in linea con gli standard del patrimonio costituzionale europeo. Essa è composta da «esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica»;
              nel corso della 70a sessione plenaria (Venezia, 16-17 Marzo 2007) la Commissione di Venezia ha adottato il «Codice di buona condotta sui referendum», il quale, tra le altre cose, prevede la predisposizione di materiale al fine di informare il cittadino circa i procedimenti referendari e i relativi quesiti da sottoporre a voto popolare, sul modello di quanto avviene in Svizzera. All'interno delle Linee guida sulla realizzazione del referendum del Codice, adottate dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 68a sessione plenaria (Venezia, 13-14 ottobre 2006), al punto 3.1 si afferma: «le autorità devono fornire informazioni obiettive. Ciò comporta che debba essere messo a disposizione degli elettori con sufficiente anticipo il testo sottoposto a referendum ed un rapporto esplicativo o del materiale imparziale da parte dei sostenitori e degli oppositori della proposta. Le procedure riguardanti il testo, il rapporto ed il materiale sono le seguenti: i) devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale largamente in anticipo rispetto alla data del voto; ii) devono essere inviati direttamente ai cittadini e ricevuti sufficientemente in anticipo rispetto alla data del voto; iii) la relazione esplicativa deve fornire una presentazione imparziale non soltanto del punto di vista delle autorità esecutive e legislative o delle persone che condividono la loro opinione, ma anche di quelle opposte»;
              anche dalla società civile sono giunte richieste in tal senso; a quanto si apprende, l'associazione «Più Democrazia Italia», dopo aver scritto ai membri delle Camere e ai loro Presidenti e non avendo ricevuto risposta da chi poteva impegnarsi in tal senso, ha lavorato autonomamente alla stesura di un libretto informativo,

impegna il Governo

compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in accordo con i comitati referendari, a predisporre, rendere disponibile e inviare agli elettori con sufficiente anticipo un opuscolo informativo redatto in formato cartaceo e digitale sul referendum costituzionale contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del si e del no.
9/2471-A/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Magi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in titolo disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;
              nella vita democratica del nostro Paese, la consultazione elettorale è un momento fondamentale nel quale ciascun cittadino è chiamato ad esercitare il proprio diritto-dovere di voto;
              in quanto diritto-dovere costituzionalmente garantito è precipuo compito dello Stato favorire e consentire la più ampia partecipazione democratica al voto, predisponendo tutte le più adeguate ed idonee misure per il suo corretto esercizio;
              ciò risulta maggiormente difficoltoso per alcuni cittadini italiani che, per diverse ragioni, quali ad esempio motivi di studio o di lavoro, si trovano temporaneamente lontani dal luogo di residenza;
              gli strumenti già esistenti che favoriscono l'espletamento del diritto-dovere di voto per chi si trova all'estero o lontano dalla propria residenza, in alcuni casi, risultano inadeguati;
              migliorare ed agevolare coloro i quali si trovano nelle situazioni anzi descritte nell'assolvimento di un importante diritto-dovere come quello di voto, consentirebbe una maggiore corrispondenza tra la volontà popolare e l'esito delle consultazioni elettorali;
              la difficoltà o la complessità, per questi elettori di spostarsi e raggiungere il paese di residenza, favoriscono ed incrementano il fenomeno dell'astensionismo, allentando inesorabilmente l'imprescindibile e doveroso dialogo che deve intercorrere tra rappresentato e rappresentante all'interno delle istituzioni politiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni idonea iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata ad agevolare l'esercizio del diritto di voto di chi temporaneamente si trova distante dalla propria residenza.
9/2471-A/2. Pignatone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020; nella legge n.  160 del 2019 (ultima Legge di Bilancio), all'articolo 1, commi 627 e 628, è stato previsto lo stanziamento di un fondo di un milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico per le elezioni politiche ed europee; tale sperimentazione riguarda anche le consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione, con uno specifico focus su modelli di voto che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero;
              l'adozione del voto elettronico nella circoscrizione estero comporta infatti notevoli vantaggi rispetto al voto per corrispondenza, il quale non garantisce il rispetto dei principi costituzionali di segretezza e di personalità di voto;
              già il decreto-legge n.  67 del 2012 introduceva forme di sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all'estero nelle elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (COMITES);
              le consultazioni per il rinnovo dei COMITES si sarebbero dovute tenere nei primi mesi del 2020; nel decreto-legge n.  162 del 2019, cosiddetto Milleproroghe, all'articolo 14, comma 3, si è previsto che tali elezioni debbano tenersi entro il 31 dicembre 2021;
              l'avvio di una sperimentazione del voto elettronico nelle prossime elezioni dei COMITES comporterebbe un notevole passo avanti per l'introduzione del voto digitale nella circoscrizione estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso un successivo provvedimento, anche di carattere normativo, la sperimentazione del voto elettronico prevista dall'articolo 1, comma 627, legge n.  160 del 2019, anche alle elezioni per il rinnovo dei COMITES.
9/2471-A/3. Siragusa, Sabrina De Carlo, Zanichelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto reca disposizioni in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020; nella legge n.  160 del 2019 (ultima Legge di Bilancio), all'articolo 1, commi 627 e 628, è stato previsto lo stanziamento di un fondo di un milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico per le elezioni politiche ed europee; tale sperimentazione riguarda anche le consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione, con uno specifico focus su modelli di voto che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero;
              l'adozione del voto elettronico nella circoscrizione estero comporta infatti notevoli vantaggi rispetto al voto per corrispondenza, il quale non garantisce il rispetto dei principi costituzionali di segretezza e di personalità di voto;
              già il decreto-legge n.  67 del 2012 introduceva forme di sperimentazione del voto elettronico per gli italiani all'estero nelle elezioni di rinnovo dei Comitati degli Italiani all'estero (COMITES);
              le consultazioni per il rinnovo dei COMITES si sarebbero dovute tenere nei primi mesi del 2020; nel decreto-legge n.  162 del 2019, cosiddetto Milleproroghe, all'articolo 14, comma 3, si è previsto che tali elezioni debbano tenersi entro il 31 dicembre 2021;
              l'avvio di una sperimentazione del voto elettronico nelle prossime elezioni dei COMITES comporterebbe un notevole passo avanti per l'introduzione del voto digitale nella circoscrizione estero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso un successivo provvedimento, anche di carattere normativo, la sperimentazione del voto elettronico prevista dall'articolo 1, comma 627, legge n.  160 del 2019, anche alle elezioni per il rinnovo dei COMITES, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/2471-A/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa, Sabrina De Carlo, Zanichelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la situazione epidemiologica in atto rende necessario garantire per tutto l'anno 2020, che le consultazioni elettorali si svolgano, con particolari accorgimenti volti ad assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, anche e soprattutto durante l'espletamento delle consultazioni elettorali;
              al fine di assicurare, il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi, quali gli uffici delle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, competenti all'emissione di atti, di certificati, (e altri documenti utili in ogni fase del procedimento elettorale) sarebbe opportuno autorizzare le suddette strutture a trasmettere, per quanto di loro competenza, agli interessati che ne facciano richiesta a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del richiedente, l'invio dei documenti necessari per il voto delle prossime elezioni amministrative e delle consultazioni referendarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre misure normative, valide per il periodo strettamente limitato all'emergenza COVID-19, in grado di assicurare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previsti dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo, anche attraverso la previsione di una modalità telematica – invio a mezzo pec – di rilascio dei certificati elettorali e altri documenti utili all'esercizio del voto.
9/2471-A/4. Martinciglio.


      La Camera,
          premesso che:
              la situazione epidemiologica in atto rende necessario garantire per tutto l'anno 2020, che le consultazioni elettorali si svolgano, con particolari accorgimenti volti ad assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, anche e soprattutto durante l'espletamento delle consultazioni elettorali;
              al fine di assicurare, il rispetto della distanza interpersonale e del divieto di assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi, quali gli uffici delle pubbliche amministrazioni, compresi gli uffici giudiziari, competenti all'emissione di atti, di certificati, (e altri documenti utili in ogni fase del procedimento elettorale) sarebbe opportuno autorizzare le suddette strutture a trasmettere, per quanto di loro competenza, agli interessati che ne facciano richiesta a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del richiedente, l'invio dei documenti necessari per il voto delle prossime elezioni amministrative e delle consultazioni referendarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre misure normative, valide per il periodo strettamente limitato all'emergenza COVID-19, in grado di assicurare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previsti dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.
9/2471-A/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Martinciglio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3 della Costituzione, tra le altre cose, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali per l'effettiva partecipazione del cittadino all'organizzazione politica del Paese;
              il totale degli studenti fuorisede in Italia supera le 500.000 unità e numerosi di questi si trovano dinanzi ad ogni appuntamento elettorale a dover decidere se investire tempo e denaro per tornare presso la propria residenza a votare. Il che comporta sia un certo astensionismo di questa parte della popolazione sia un vero e proprio problema di eguaglianza sociale, specie per le fasce di reddito più deboli;
              le soluzioni alla questione del voto degli studenti fuorisede da parte dello Stato finora hanno contemplato solo aiuti economici ai viaggi di rientro, o hanno permesso espedienti trasversali grazie all'aiuto delle associazioni studentesche, come quello di presentarsi quali rappresentanti di lista. Queste soluzioni non agevolano di fatto il voto in loco per lo studente, al massimo favoriscono il ritorno presso la sua residenza, il che però comporta un modo ancora distorto di vedere la situazione;
              nella maggioranza degli altri Paesi europei tale problematica è stata affrontata con successo grazie all'utilizzo di misure come il voto per delega, il voto per corrispondenza o il voto in un diverso seggio, alcune delle quali attuate tra l'altro anche in Italia per garantire il diritto di voto agli elettori con disabilità;
              lo scorso dicembre è stato presentato il primo ricorso, davanti al Tribunale di Palermo, per far ottenere il riconoscimento dei diritto di votare nelle forme garantite dalla Costituzione anche per i cittadini in mobilità. La prima udienza che darà avvio al procedimento giudiziale è fissata per il 7 ottobre 2020;
              la situazione emergenziale causa COVID-19 pone con ancora più urgenza la tematica, visto che da quanto emerge la crisi socio-sanitaria non sarà ancora dei tutto risolta dopo l'estate, coinvolgendo così anche il periodo elettorale prescelto. Il che comporta un'ulteriore difficoltà sia agli spostamenti sia ai disagi, non ultimo quello economico che anche in situazione post crisi graverà su famiglie, studenti e lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire normativamente quanto prima, possibilmente in tempo per le prossime elezioni, per garantire agli studenti fuorisede il loro diritto costituzionale di voto senza impedimenti sociali ed economici, permettendo ad essi di votare in un seggio differente da quello di residenza tramite una segnalazione apposita ai comuni, e in ogni caso facilitando il processo di voto per tale categoria, in tutte le forme e modalità che il Governo riterrà opportune, affinché gli studenti fuorisede non debbano necessariamente tornare nel luogo di residenza.
9/2471-A/5. Iovino, Torto, Vacca, Di Lauro, Giordano, Giovanni Russo, Suriano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 3 della Costituzione, tra le altre cose, attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali per l'effettiva partecipazione del cittadino all'organizzazione politica del Paese;
              il totale degli studenti fuorisede in Italia supera le 500.000 unità e numerosi di questi si trovano dinanzi ad ogni appuntamento elettorale a dover decidere se investire tempo e denaro per tornare presso la propria residenza a votare. Il che comporta sia un certo astensionismo di questa parte della popolazione sia un vero e proprio problema di eguaglianza sociale, specie per le fasce di reddito più deboli;
              le soluzioni alla questione del voto degli studenti fuorisede da parte dello Stato finora hanno contemplato solo aiuti economici ai viaggi di rientro, o hanno permesso espedienti trasversali grazie all'aiuto delle associazioni studentesche, come quello di presentarsi quali rappresentanti di lista. Queste soluzioni non agevolano di fatto il voto in loco per lo studente, al massimo favoriscono il ritorno presso la sua residenza, il che però comporta un modo ancora distorto di vedere la situazione;
              nella maggioranza degli altri Paesi europei tale problematica è stata affrontata con successo grazie all'utilizzo di misure come il voto per delega, il voto per corrispondenza o il voto in un diverso seggio, alcune delle quali attuate tra l'altro anche in Italia per garantire il diritto di voto agli elettori con disabilità;
              lo scorso dicembre è stato presentato il primo ricorso, davanti al Tribunale di Palermo, per far ottenere il riconoscimento dei diritto di votare nelle forme garantite dalla Costituzione anche per i cittadini in mobilità. La prima udienza che darà avvio al procedimento giudiziale è fissata per il 7 ottobre 2020;
              la situazione emergenziale causa COVID-19 pone con ancora più urgenza la tematica, visto che da quanto emerge la crisi socio-sanitaria non sarà ancora dei tutto risolta dopo l'estate, coinvolgendo così anche il periodo elettorale prescelto. Il che comporta un'ulteriore difficoltà sia agli spostamenti sia ai disagi, non ultimo quello economico che anche in situazione post crisi graverà su famiglie, studenti e lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa normativa volta a garantire agli studenti fuori sede la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di residenza, facilitando il processo di voto per tale categoria.
9/2471-A/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Iovino, Torto, Vacca, Di Lauro, Giordano, Giovanni Russo, Suriano.


      La Camera,
          premesso che:
              i commi 627 e 628 della legge di bilancio 2020 hanno stanziato 1 milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico nel nostro Paese e hanno affidato la relativa attuazione a un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica;
              tale sperimentazione riguarda anche le consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione, con uno specifico focus su modelli di voto che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori per diversi motivi lontani dal luogo di residenza;
              il termine per l'adozione del decreto interministeriale è scaduto a fine gennaio e il decreto non è stato ancora adottato;
              la sperimentazione del voto in via digitale, come tale non sostitutiva del voto cartaceo, può prendere in considerazione due modelli;
              nel caso in cui venisse preferito il modello dell’e-voting, con urna digitale come già avvenuto in Lombardia, la sperimentazione potrebbe riguardare gli elettori, su base volontaria, in un numero limitato di comuni, possibilmente grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Bari;
              se invece, alla luce della necessità di evitare assembramenti ai seggi, sarà preferito il modello dell’i-voting, anche via app, sarà opportuno individuare soluzioni che rispondano ai principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
              in entrambi i casi oggetto della simulazione potrebbe essere non solo il voto referendario, ma anche quello per le politiche e le europee;
              si auspica inoltre una collaborazione con il Ministero degli affari esteri per la sperimentazione rivolta agli italiani all'estero,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi il decreto attuativo in premessa al fine di avviare la sperimentazione del voto elettronico in occasione dell’election day previsto per il mese di settembre.
9/2471-A/6. Brescia, Baldino, Zanichelli.


      La Camera,
          premesso che:
              i commi 627 e 628 della legge di bilancio 2020 hanno stanziato 1 milione di euro per la sperimentazione del voto elettronico nel nostro Paese e hanno affidato la relativa attuazione a un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica;
              tale sperimentazione riguarda anche le consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione, con uno specifico focus su modelli di voto che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori per diversi motivi lontani dal luogo di residenza;
              il termine per l'adozione del decreto interministeriale è scaduto a fine gennaio e il decreto non è stato ancora adottato;
              la sperimentazione del voto in via digitale, come tale non sostitutiva del voto cartaceo, può prendere in considerazione due modelli;
              nel caso in cui venisse preferito il modello dell’e-voting, con urna digitale come già avvenuto in Lombardia, la sperimentazione potrebbe riguardare gli elettori, su base volontaria, in un numero limitato di comuni, possibilmente grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Bari;
              se invece, alla luce della necessità di evitare assembramenti ai seggi, sarà preferito il modello dell’i-voting, anche via app, sarà opportuno individuare soluzioni che rispondano ai principi di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto, previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
              in entrambi i casi oggetto della simulazione potrebbe essere non solo il voto referendario, ma anche quello per le politiche e le europee;
              si auspica inoltre una collaborazione con il Ministero degli affari esteri per la sperimentazione rivolta agli italiani all'estero,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi, previa opportune linee guida, il decreto attuativo in premessa al fine di avviare la sperimentazione del voto elettronico in occasione dell’election day previsto per il mese di settembre.
9/2471-A/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Brescia, Baldino, Zanichelli.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese non ha permesso il regolare svolgimento delle elezioni regionali, amministrative, referendum e delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato normalmente prevista nella primavera 2020;
              il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati composto da tre articoli e quattro commi prevede il rinvio posticipato della tornata elettorale il prossimo autunno;
              il secondo comma dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, potranno essere ulteriormente posticipate di non oltre tre mesi se permangono profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;
              considerato altresì che il testo originario del provvedimento, non modificato dalla Commissione, stabilisce che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, esaminata la legge di bilancio che ha istituito, commi 627 e 628 della legge n.  160 del 27 dicembre 2019 un apposito fondo, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2020 per la sperimentazione del voto elettronico allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione di voto digitale in sede di seggio elettorale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum;
              preso atto che nei prossimi mesi le misure di contenimento e distanziamento sociale attuate nei luoghi pubblici a tutela della salute dei cittadini saranno necessarie per evitare l'espandersi di nuovi focolai di virus COVID-19, sottolineando che il decreto attuativo del provvedimento in questione non è ancora stato presentato e considerato che il voto digitale permetterebbe un notevole contenimento della spesa pubblica, riducendo di fatto le spese previste per la costituzione del seggio: dai cosiddetti scrutatori al materiale cartaceo impiegato per lo svolgimento delle stesse con la possibilità di istituire all'interno del seggio stesso appositi tablet o strumenti informatici che permetterebbero un flusso di votanti più contenuto,

impegna il Governo

viste le eccezionali condizioni, a valutare l'opportunità di inserire in via sperimentale, come previsto dalla legge di bilancio, il voto elettronico varando il decreto attuativo già dalle consultazioni del prossimo autunno 2020, valutando sia metodologie specifiche per il voto all'estero che per l'eventuale ampliamento della possibilità di voto elettronico attraverso opportune sperimentazioni anche per le elezioni regionali e/o amministrative tenendo conto degli aspetti tecnici di delicatezza e complessità, propri del procedimento elettorale, che si basano sul principio di segretezza e personalità del voto, tutelando efficacemente gli elettori dal pericolo di nuovi contagi.
9/2471-A/7. Sabrina De Carlo, Zanichelli, Siragusa.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese non ha permesso il regolare svolgimento delle elezioni regionali, amministrative, referendum e delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato normalmente prevista nella primavera 2020;
              il provvedimento, presentato alla Camera dei deputati composto da tre articoli e quattro commi prevede il rinvio posticipato della tornata elettorale il prossimo autunno;
              il secondo comma dell'articolo 1 prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, potranno essere ulteriormente posticipate di non oltre tre mesi se permangono profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide;
              considerato altresì che il testo originario del provvedimento, non modificato dalla Commissione, stabilisce che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, esaminata la legge di bilancio che ha istituito, commi 627 e 628 della legge n.  160 del 27 dicembre 2019 un apposito fondo, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2020 per la sperimentazione del voto elettronico allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione di voto digitale in sede di seggio elettorale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum;
              preso atto che nei prossimi mesi le misure di contenimento e distanziamento sociale attuate nei luoghi pubblici a tutela della salute dei cittadini saranno necessarie per evitare l'espandersi di nuovi focolai di virus COVID-19, sottolineando che il decreto attuativo del provvedimento in questione non è ancora stato presentato e considerato che il voto digitale permetterebbe un notevole contenimento della spesa pubblica, riducendo di fatto le spese previste per la costituzione del seggio: dai cosiddetti scrutatori al materiale cartaceo impiegato per lo svolgimento delle stesse con la possibilità di istituire all'interno del seggio stesso appositi tablet o strumenti informatici che permetterebbero un flusso di votanti più contenuto,

impegna il Governo

ad adottare apposite linee guida per la sperimentazione del voto elettronico, propedeutiche all'adozione del decreto attuativo dei commi 627 e 628 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.
9/2471-A/7.    (Testo modificato nel corso della seduta) Sabrina De Carlo, Zanichelli, Siragusa.


      La Camera,
          premesso che:
              è presumibile che in occasione dei prossimo election day previsto nel mese di settembre aumenteranno gli spostamenti degli elettori che vivono in un luogo diverso da quello di residenza;
              per questi elettori lo spostamento sarà un fatto obbligato per poter esercitare pienamente i diritti politici di ogni cittadino previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
              in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 andrebbero fornite soluzioni alternative per la partecipazione al voto, specialmente per quei cittadini chiamati ad esprimersi per la sola consultazione referendaria. Più di 4000 comuni, infatti, non saranno impegnati né in elezioni regionali né in elezioni amministrative;
              una possibile soluzione è rappresentata da principi e procedimenti già approvati dal Ministero dell'interno e contenuti nell'articolo 7 della proposta di legge AS 859, approvata dalla Camera l'11 ottobre 2018, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;
              per questo motivo, ai fini della consultazione referendaria e alla luce delle diverse normative vigenti per ogni tipo di elezione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti potrebbero essere ammessi al voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura, a condizione che nel comune nelle liste elettorali in cui sono iscritti non si tengano nelle stesse giornate consultazioni amministrative e regionali;
              l'ammissione al voto potrebbe essere fatta a seguito di una dichiarazione a cui sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento;
              il comune di iscrizione elettorale verificherebbe poi che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
              il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, potrebbe conseguentemente rilasciare all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare;
              l'elettore così voterebbe presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prenderebbe nota nel verbale dell'ufficio medesimo,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente un atto normativo secondo quanto esposto in premessa.
9/2471-A/8. Nesci, Brescia.


      La Camera,
          premesso che:
              è presumibile che in occasione dei prossimo election day previsto nel mese di settembre aumenteranno gli spostamenti degli elettori che vivono in un luogo diverso da quello di residenza;
              per questi elettori lo spostamento sarà un fatto obbligato per poter esercitare pienamente i diritti politici di ogni cittadino previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
              in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 andrebbero fornite soluzioni alternative per la partecipazione al voto, specialmente per quei cittadini chiamati ad esprimersi per la sola consultazione referendaria. Più di 4000 comuni, infatti, non saranno impegnati né in elezioni regionali né in elezioni amministrative;
              una possibile soluzione è rappresentata da principi e procedimenti già approvati dal Ministero dell'interno e contenuti nell'articolo 7 della proposta di legge AS 859, approvata dalla Camera l'11 ottobre 2018, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»;
              per questo motivo, ai fini della consultazione referendaria e alla luce delle diverse normative vigenti per ogni tipo di elezione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti potrebbero essere ammessi al voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura, a condizione che nel comune nelle liste elettorali in cui sono iscritti non si tengano nelle stesse giornate consultazioni amministrative e regionali;
              l'ammissione al voto potrebbe essere fatta a seguito di una dichiarazione a cui sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento;
              il comune di iscrizione elettorale verificherebbe poi che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
              il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, potrebbe conseguentemente rilasciare all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare;
              l'elettore così voterebbe presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prenderebbe nota nel verbale dell'ufficio medesimo,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente un'iniziativa normativa volta a garantire agli elettori fuori sede per motivi di studio, cura e lavoro la possibilità di votare.
9/2471-A/8.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci, Brescia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.  136 prevede specifiche modalità per il riparto delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n.  352, nonché per le elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali;
              ulteriori specifiche modalità sono previste nel caso di cosiddetto election day, come sarà la tornata elettorale del prossimo autunno, nella quale si svolgeranno contestualmente le elezioni politiche, regionali, comunali e il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari;
              la prossima tornata elettorale, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno c che, invece, con il presente decreto-legge si sta rinviando all'autunno, sarà caratterizzata dalla novità determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che necessiterà di apposite misure di distanziamento sociale nonché dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza sanitaria;
              negli ultimi anni la contrazione della spesa pubblica ha determinato in taluni casi il mancato totale rimborso delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, a danno dei comuni;
              il nuovo contesto economico determinato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha, peraltro, aggravato ulteriormente la situazione finanziaria dei comuni con tutti i mancati introiti derivati dalla sospensione delle tasse locali, come l'occupazione di suolo pubblico, la tassa di soggiorno e la tassa sui rifiuti per gli operatori commerciali, tanto che i sindaci hanno già fatto sapere al Governo che saranno necessarie ulteriori risorse da destinare ai comuni, oltre a quelle stanziate da ultimo nel decreto-legge cosiddetto rilancio,

impegna il Governo

a stanziare apposite risorse economiche, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione dei seggi elettorali, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per tutte le elezioni previste dal presente decreto-legge.
9/2471-A/9. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.  136 prevede specifiche modalità per il riparto delle spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n.  352, nonché per le elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali;
              ulteriori specifiche modalità sono previste nel caso di cosiddetto election day, come sarà la tornata elettorale del prossimo autunno, nella quale si svolgeranno contestualmente le elezioni politiche, regionali, comunali e il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari;
              la prossima tornata elettorale, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno c che, invece, con il presente decreto-legge si sta rinviando all'autunno, sarà caratterizzata dalla novità determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che necessiterà di apposite misure di distanziamento sociale nonché dell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza sanitaria;
              negli ultimi anni la contrazione della spesa pubblica ha determinato in taluni casi il mancato totale rimborso delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, a danno dei comuni;
              il nuovo contesto economico determinato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha, peraltro, aggravato ulteriormente la situazione finanziaria dei comuni con tutti i mancati introiti derivati dalla sospensione delle tasse locali, come l'occupazione di suolo pubblico, la tassa di soggiorno e la tassa sui rifiuti per gli operatori commerciali, tanto che i sindaci hanno già fatto sapere al Governo che saranno necessarie ulteriori risorse da destinare ai comuni, oltre a quelle stanziate da ultimo nel decreto-legge cosiddetto rilancio,

impegna il Governo

a stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, apposite risorse economiche, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione dei seggi elettorali, al fine di consentire lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali in condizioni di sicurezza per tutte le elezioni previste dal presente decreto-legge.
9/2471-A/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge in Commissione, prevede la possibilità di svolgere le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 in un unico giorno, cosiddetto election day, accorpando anche il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, votando anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
              nel medesimo articolo aggiuntivo vengono poi affrontati alcuni aspetti procedurali, come la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni comunali e regionali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, fatta salva la prerogativa delle Regioni di disporre diversamente;
              la prossima tornata elettorale, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno viene, invece, rinviata all'autunno, con il presente decreto-legge, proprio per l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
              in tale contesto epidemiologico potrebbe risultare complicato trovare autenticatori delle firme necessarie la per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature, soprattutto se lo svolgimento di tali attività dovesse avvenire nel mese di agosto, come è probabile visto che il Governo sembra orientato a fissare la data delle elezioni per il 20 e 21 settembre 2020,

impegna il Governo

a prevedere, con riferimento alle elezioni di cui al presente provvedimento, la possibilità che anche gli avvocati possano autenticare le firme per le fattispecie previste dall'articolo 14 della legge n.  53 del 1990 dal momento che essi già hanno il potere di autenticare le firme dei propri clienti, nonché la potestà di attestare la conformità delle copie di atti processuali, al pari dei funzionari dei tribunali e in analogia ai notai, anche in ragione dei rallentamenti e degli accumuli amministrativi provocati dalle limitazioni operative decretate in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19.
9/2471-A/10. Cavandoli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              il voto degli italiani all'estero si configura come un voto per posta, dal momento che l'elettore all'estero riceve dai consolati un plico contenente la scheda elettorale, il cedolino antifalsificazione, una busta bianca dove inserire la scheda votata, una busta grande preaffrancata per il rispedire la scheda votata ed il cedolino elettorale;
              la scheda elettorale non è timbrata ed è stampata su carta comune, ed il cedolino antifalsificazione, di fatto, è un codice alfanumerico che, durante lo scrutinio, il Presidente di seggio dovrebbe verificare nel registro che corrisponda all'elettore;
              la scheda elettorale, infatti, viene inviata digitalmente ai consolati che, a loro discrezione, appaltano la stampa delle schede in copisterie locali non garantendo la certezza che il file con la grafica della scheda e dei cedolini antifalsificazione non vengano illegalmente copiati per permettere a terzi di stampare ulteriori schede elettorali e ulteriori talloncini antifalsificazione falsi; come spesso si c poi verificato, e come risulta verbalizzato dai rappresentanti di lista anche nelle ultime elezioni del 2018, il Presidente di seggio, durante lo scrutinio dei voti nei seggi speciali adibiti per scrutinare i voti degli Italiani all'estero, raramente controlla — prima dell'inserimento della busta nell'urna – la corrispondenza del codice antifalsificazione con l'elettore nel registro, e quindi l'autenticità del voto non viene accertata;
              per limitare la possibilità di voti falsi, basterebbe applicare un'etichetta olografica sul talloncino antifalsificazione e prevedere la medesima carta filigranata delle schede nazionali per la stampa delle schede elettorali per gli elettori all'estero, in luogo della carta comune, utilizzando la poligrafica dello Stato, senza eccessivi ulteriori costi a carico dello Stato, poiché il costo per le schede elettorali per l'estero andrebbe ad ammortizzarsi sulla produzione totale visto che maggiori quantità di filigrana comportano un minor prezzo al kilogrammo, così come una produzione massima in poligrafica sarebbe complessivamente inferiore a scheda rispetto al costo in singole tipografie identificate dai consolati sul posto, essendo i lotti produttivi decisamente inferiori,

impegna il Governo

ad applicare, relativamente alle elezioni cui fa riferimento il decreto-legge in esame, un'etichetta olografica sul talloncino antifalsificazione e a prevedere l'utilizzo della poligrafica dello Stato per la stampa delle schede elettorali per gli elettori all'estero, utilizzando la medesima carta filigranata usata per le elezioni politiche nazionali, al fine di contrastare la falsificazione delle schede elettorali e dei cedolini antifalsificazione.
9/2471-A/11. Formentini, Iezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il voto degli italiani all'estero si configura come un voto per posta, dal momento che l'elettore all'estero riceve dai consolati un plico contenente la scheda elettorale, il cedolino antifalsificazione, una busta bianca dove inserire la scheda votata, una busta grande preaffrancata per il rispedire la scheda votata ed il cedolino elettorale;
              la scheda elettorale non è timbrata ed è stampata su carta comune, ed il cedolino antifalsificazione, di fatto, è un codice alfanumerico che, durante lo scrutinio, il Presidente di seggio dovrebbe verificare nel registro che corrisponda all'elettore;
              la scheda elettorale, infatti, viene inviata digitalmente ai consolati che, a loro discrezione, appaltano la stampa delle schede in copisterie locali non garantendo la certezza che il file con la grafica della scheda e dei cedolini antifalsificazione non vengano illegalmente copiati per permettere a terzi di stampare ulteriori schede elettorali e ulteriori talloncini antifalsificazione falsi; come spesso si c poi verificato, e come risulta verbalizzato dai rappresentanti di lista anche nelle ultime elezioni del 2018, il Presidente di seggio, durante lo scrutinio dei voti nei seggi speciali adibiti per scrutinare i voti degli Italiani all'estero, raramente controlla — prima dell'inserimento della busta nell'urna – la corrispondenza del codice antifalsificazione con l'elettore nel registro, e quindi l'autenticità del voto non viene accertata;
              per limitare la possibilità di voti falsi, basterebbe applicare un'etichetta olografica sul talloncino antifalsificazione e prevedere la medesima carta filigranata delle schede nazionali per la stampa delle schede elettorali per gli elettori all'estero, in luogo della carta comune, utilizzando la poligrafica dello Stato, senza eccessivi ulteriori costi a carico dello Stato, poiché il costo per le schede elettorali per l'estero andrebbe ad ammortizzarsi sulla produzione totale visto che maggiori quantità di filigrana comportano un minor prezzo al kilogrammo, così come una produzione massima in poligrafica sarebbe complessivamente inferiore a scheda rispetto al costo in singole tipografie identificate dai consolati sul posto, essendo i lotti produttivi decisamente inferiori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di studiare modalità di stampa e confezionamento dei plichi elettorali che rafforzino la tracciabilità dei plichi e assicurino un più elevato standard di sicurezza, al fine di contrastare le falsificazioni delle schede elettorali.
9/2471-A/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Formentini, Iezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n.  136 prevede che, in occasione di consultazioni elettorali nazionali ed europee e del referendum, lo Stato rimborsi agli enti locali gli oneri di loro competenza necessari allo svolgimento delle elezioni;
              è così per le spese relative all'installazione dei tabelloni per le affissioni elettorali, per il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici, per l'acquisto di beni necessari all'allestimento dei seggi elettorali e le spese di pulizia dei medesimi seggi;
              la stessa normativa stabilisce poi che gli enti locali vengano rimborsati in base alla rendicontazione che viene fornita ai competenti organi ministeriali senza alcuna verifica sulla congruità della spesa e non sembra che esista un criterio oggettivo che possa razionalizzare la spesa al punto che vi sono enti locali molto più parsimoniosi ed altri che sostengono spese ben più significative senza un'apparente giustificata motivazione;
              anche l'articolo 53 della legge 25 maggio 1970, n.  352, recante le norme sui referendum, prevede che le spese per lo svolgimento delle consultazioni di propria competenza siano a carico dello Stato, mentre le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni siano anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato;
              negli ultimi anni la contrazione della spesa pubblica ha determinato in taluni casi il mancato totale rimborso delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, a danno ovviamente dei comuni più virtuosi e in cui la spesa che è stata maggiormente razionalizzata; prima che intervenisse l'emergenza sanitaria, quando il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari era stato fissato per il 29 marzo 2020, l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (Anpci) aveva già emesso una nota segnalando che il Ministero dell'interno ha stabilito di prendere come riferimento il referendum del 17 aprile 2016 per la programmazione della spesa, ma con una riduzione del 20 per cento, riducendo in tal modo quello che dovrebbe essere un rimborso a un mero contributo, e che, proseguendo di questo passo, diventerà un onere economico integralmente sostenuto dai comuni,

impegna il Governo

a partire dalle consultazioni elettorali previste dal presente decreto, a razionalizzare la spesa pubblica anche in materia elettorale attraverso la definizione dei costi standard relativamente sia ai rimborsi per le consultazioni elettorali sia per le spese per l'organizzazione tecnica, come illustrato in premessa, e in attesa della razionalizzazione di tale spesa, a garantire i rimborsi integrali delle spese anticipate, sostenute e documentate nelle passate consultazioni elettorali dagli enti locali.
9/2471-A/12. Tarantino, Gastaldi, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge in Commissione, prevede la possibilità di svolgere le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 in un unico giorno, cosiddetto election day, accorpando anche il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, votando anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
              nel medesimo articolo aggiuntivo vengono poi affrontati alcuni aspetti procedurali, come la riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature per le elezioni comunali e regionali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, fatta salva la prerogativa delle Regioni di disporre diversamente;
              la prossima tornata elettorale, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno viene, invece, rinviata all'autunno, con il presente decreto-legge, proprio per l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
              in tale contesto epidemiologico, che ha aggravato ulteriormente la situazione finanziaria dei comuni con tutti i mancati introiti derivati dalla sospensione delle tasse locali, come l'occupazione di suolo pubblico, la tassa di soggiorno e la tassa sui rifiuti per gli operatori commerciali, diventa complicato trovare nuovi candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei comuni di modeste dimensioni,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di consentire un terzo mandato consecutivo per la carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000. n.  267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020 e in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19.
9/2471-A/13. Bordonali, Iezzi, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivi compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Ariccia si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/14. Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in considerazione della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del coronavirus (COVID-19);
              viene assicurato lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per l'anno 2020, attraverso disposizioni di deroga che differiscono gli ordinari termini indicati dalla legislazione vigente per le relative procedure;
              a causa dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  26 del 1o febbraio 2020, non sono stati indetti i comizi elettorali per le elezioni amministrative dell'anno 2020;
              la tenuta funzionale e organizzativa dei Comuni italiani soprattutto quelli di piccole dimensioni, sul piano operativo e, soprattutto, sul piano finanziario, sono messi a dura prova dall'emergenza coronavirus, in considerazione dei maggiori oneri, delle entrate ridotte che avranno un impatto molto negativo sui bilanci comunali approvati e in corso di approvazione nel 2020 e con ripercussioni negli anni successivi;
              l'azione amministrativa dei sindaci e delle amministrazioni è stata esposta alle conseguenze dell'emergenza, che durerà per anni, pertanto i risultati del loro mandato elettorale sarà falsato, sia per le scelte economiche, sia in quelle gestionali, sia per la qualità dei servizi;
              le performance del mandato dei sindaci soprattutto dei piccoli comuni e di quelli montani non potrà essere valutato dai cittadini al pari di altri mandati, poiché non era mai accaduto che si dovessero confrontare con una pandemia mondiale con le esigue risorse comunali,

impegna il Governo

ad estendere con disposizioni in deroga il limite dei mandati elettorali da tre a quattro, per i sindaci dei comuni sotto i 3.000 abitanti che concludono il naturale mandato elettorale negli anni 2021, 2022, 2023, 2024.
9/2471-A/15. Silvestroni, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              secondo l'elenco provvisorio compilato dal Ministero dell'interno i comuni interessati al prossimo turno annuale ordinario sono 1.133, di cui 146 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (di questi 18 sono comuni capoluogo) e 987 comuni inferiori a 15.000 abitanti;
              in quest'anno 2020, sono previste inoltre le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali di 6 regioni a statuto ordinario: Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Secondo i dati della 19a edizione del Barometro Vacanze Ipsos-Europ Assistance, riferiti al 2019, il 52 per cento degli italiani ha dichiarato di trascorrere le vacanze all'estero;
              il dato appena citato certamente vedrà una riduzione di tali orientamenti con una maggiore preferenza per le destinazioni nazionali a causa dell'emergenza COVID-19;
              in Italia il comparto turistico rappresenta certamente una risorsa straordinaria per l'economia nazionale tanto che, stando ai dati consolidati del 2018 ha raggiunto il 13,2 per cento del PIL, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro e rappresenta il 14,9 per cento dell'occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati;
              purtroppo, questi risultati straordinari nell'anno 2020 saranno impossibili da raggiungere ed anzi, è proprio il comparto turistico quello certamente maggiormente colpito dalle misure restrittive primaverili, e dai provvedimenti tutt'ora in vigore che certamente non stanno consentendo una pronta ripartenza delle attività;
              fissare la data del voto in un periodo in cui saranno ancora probabili flussi turistici interni – anche solo per i giorni prefestivi e festivi – auspicando che la stagione feriale 2020 possa prolungarsi fino alla fine dell'estate e alle prime settimane di autunno – qualora le condizioni meteorologiche lo consentissero – significherebbe mettere in difficoltà in diverse regioni e in tante aree del Paese il settore del Turismo già fortemente provato in questi mesi;
              si aggiunga che, al fine di garantire il corretto svolgimento della campagna elettorale è necessario prevedere adeguati tempi per i momenti informativi, rispetto ai programmi e ai candidati, una fase propedeutica all'esercizio di un voto maggiormente consapevole da parte dei cittadini;
              la determinazione di tempi troppo ravvicinati al periodo estivo metterebbe in difficoltà – oltre al comprato turistico – anche e soprattutto i candidati e in particolar modo quelle liste civiche che non essendo strutturare necessitano di un tempo adeguato nella predisposizione e diffusione dei materiali informativi utili allo svolgimento di una campagna elettorale tale da permettere ai cittadini di determinare con piena consapevolezza dei programmi il proprio voto,

impegna il Governo

a garantire lo svolgimento delle elezioni in una data non antecedente al 27 settembre tenendo quindi in considerazione le dinamiche sociali ed elettorali definite in premessa, andando quindi a tutelare il comparto del turismo e il diritto dei cittadini e dei candidati a poter beneficiare di una campagna elettorale quanto più completa possibile.
9/2471-A/16. Mantovani.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 1 del provvedimento in esame si prevedono misure quanto alla tempistica del rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario che, se previsto entro il 2 agosto 2020, è di diritto è posticipato, in regime di proroga, ai «sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza dei mandato o nella domenica compresa nei sei ulteriori giorni», stabilendo la durata in carica degli stessi in 5 anni e 3 mesi;
              l'articolo 122 della Costituzione prevede una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali;
              appare opportuno che le regioni, soprattutto se in regime di proroga, non intervengano con modifiche alla legge elettorale negli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rappresentare alle regioni interessate dalla proroga disposta dal presente decreto l'opportunità di astenersi dal modificare la legge elettorale negli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni.
9/2471-A/17. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 1 del provvedimento in esame si prevedono misure quanto alla tempistica del rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario che, se previsto entro il 2 agosto 2020, è di diritto è posticipato, in regime di proroga, ai «sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza dei mandato o nella domenica compresa nei sei ulteriori giorni», stabilendo la durata in carica degli stessi in 5 anni e 3 mesi;
              l'articolo 122 della Costituzione prevede una riserva di legge statale sulla durata del mandato dei consigli regionali;
              appare opportuno che le regioni, soprattutto se in regime di proroga, non intervengano con modifiche alla legge elettorale negli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rappresentare alle regioni interessate dalla proroga disposta dal presente decreto l'opportunità di astenersi dal modificare la legge elettorale negli ultimi tre mesi del mandato e fino alle relative elezioni se non limitatamente all'attuazione della legge 15 febbraio 2016, n.  20, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali.
9/2471-A/17.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare e la presentazione di 143 progetti di legge ordinari e costituzionali, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n.  459, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per i cittadini Italiani all'estero di esercitare il diritto di voto direttamente dal Paese di residenza tramite il voto per corrispondenza;
              la legge n.  459 del 2001 ha rappresentato una conquista attesa da tutti i cittadini italiani residenti all'estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia. Essa ha sostanzialmente risposto al dettato costituzionale di dare effettività al diritto di voto dei cittadini elettori residenti all'estero e di assicurare una loro peculiare rappresentanza nel Parlamento nazionale. Nell'arco di applicazione della normativa, vale a dire dal 2006 al 2018, non sono mancate, tuttavia, alcune problematiche che la rendono meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari per eliminare carenze emerse nel delicato passaggio dal disposto normativo alla prassi;
              per superare i limiti emersi nella formazione dell'elenco degli elettori e per rafforzare il controllo sul percorso e la regolare ricezione del plico elettorale, è stata valutata la possibilità di invertire l'onere dell'opzione di voto prevista all'articolo 1 della legge n.  459, nel senso di subordinare l'ammissione dell'elettore, al voto per corrispondenza ad una sua esplicita e formale manifestazione di volontà;
              tale modalità è stata anche concretamente sperimentata in occasione dell'ultimo rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es), avvenuto nel 2015, ma ha visto una partecipazione degli elettori molto bassa, che ne sconsigliano una replica, soprattutto quando si tratti di elezioni che hanno una ripercussione diretta sugli equilibri politici e istituzionali del Paese, quali sono quelle politiche e referendarie;
              per le stesse ragioni, legate alle necessità di non abbassare, livelli di partecipazione sotto i limiti fisiologici di una reale partecipazione sotto i limiti fisiologici di una reale espressione di democrazia, si esclude la possibilità di fare votare gli elettori direttamente nei seggi, che per lo specifico contesto della circoscrizione Estero e le difficoltà logistiche che le deriverebbero costituirebbe un obiettivo e pesante disincentivo per la maggioranza degli elettori. Le condizioni di congestione e di deprivazione di personale, nelle quali si trovano i nostri consolati, sono un ulteriore motivo per escludere decisamente questa scelta;
              il voto per corrispondenza non rappresenta un problema in sé, lo utilizzano da tempo molti Paesi, come per esempio la Confederazione elvetica, ma un sistema perfettibile da mettere in sicurezza per evitare eventuali brogli e manipolazioni. Si potrebbe ovviare con la centralizzazione della stampa del materiale elettorale, sotto il diretto controllo del Ministero dell'interno, e il ricorso a tecnologie (ad esempio, il codice QR) utili a rilevare la tracciabilità dell'intero percorso del plico, dalla spedizione alla consegna, e alla restituzione della busta contenente le schede, Un altro aspetto sul quale sembra opportuno intervenire è quello dell'elevata percentuale di voti nulli, che sfiora il 10 per cento dei voti espressa dovuta al fatto che spesso l'elettore introduce il tagliando elettorale nella busta contenente le schede votate, costituendo suo malgrado un vistoso segno di riconoscimento che determina l'annullamento del voto. A tal proposito lo si potrebbe sostituire con un codice QR stampato sulla busta che viene rinviata al consolato, in modo che si possa attestare in altro modo l'avvenuto esercizio del voto. In relazione alle problematiche relative all'interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali, così come previste dalla legge n.  459 del 2001, si possono altresì prevedere nuove modalità di stampa e di invio dei plichi elettorali, ricorrendo alle tecnologie blockchain per il sistema di voto per corrispondenza al fine di elevarne i livelli di sicurezza e di trasparenza. Con le modifiche proposte, il Ministero dell'interno provvede direttamente alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno prima della data stabilita per le votazioni in Italia, eliminando il delicato passaggio della stampa in loco, che in passato ha dato adito a giustificate riserve. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competenza in caso di mancato recapito. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità durante il suo percorso, deve essere nominativo, sigillato e contenere la scheda elettorale, la relativa busta e una busta affrancata dotata di un codice QR con gli elementi di identificazione dell'elettore e recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il codice QR apposto sulla busta di ritorno serve per completare la tracciabilità del percorso del materiale elettorale e per attestare l'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore in sede di scrutinio; per queste ragioni il presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un tavolo tecnico tra i Ministeri della digitalizzazione, degli affari esteri e dell'interno, anche con riferimento alle consultazioni elettorali previste dal presente decreto, per il perfezionamento e la messa in sicurezza del voto per corrispondenza tramite tecnologie blockchain per la Circoscrizione Estero nella prossima tornata elettorale nazionale, escludendo in ogni caso il ricorso all'inversione dell'opzione.
9/2471-A/18. Ungaro, Migliore, Carè.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 2001, dopo oltre 46 anni di dibattito parlamentare e la presentazione di 143 progetti di legge ordinari e costituzionali, è stata approvata la legge 27 dicembre 2001, n.  459, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per i cittadini Italiani all'estero di esercitare il diritto di voto direttamente dal Paese di residenza tramite il voto per corrispondenza;
              la legge n.  459 del 2001 ha rappresentato una conquista attesa da tutti i cittadini italiani residenti all'estero e più in generale un passaggio fondamentale per la nostra democrazia. Essa ha sostanzialmente risposto al dettato costituzionale di dare effettività al diritto di voto dei cittadini elettori residenti all'estero e di assicurare una loro peculiare rappresentanza nel Parlamento nazionale. Nell'arco di applicazione della normativa, vale a dire dal 2006 al 2018, non sono mancate, tuttavia, alcune problematiche che la rendono meritevole di taluni aggiustamenti, resi necessari per eliminare carenze emerse nel delicato passaggio dal disposto normativo alla prassi;
              per superare i limiti emersi nella formazione dell'elenco degli elettori e per rafforzare il controllo sul percorso e la regolare ricezione del plico elettorale, è stata valutata la possibilità di invertire l'onere dell'opzione di voto prevista all'articolo 1 della legge n.  459, nel senso di subordinare l'ammissione dell'elettore, al voto per corrispondenza ad una sua esplicita e formale manifestazione di volontà;
              tale modalità è stata anche concretamente sperimentata in occasione dell'ultimo rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Com.It.Es), avvenuto nel 2015, ma ha visto una partecipazione degli elettori molto bassa, che ne sconsigliano una replica, soprattutto quando si tratti di elezioni che hanno una ripercussione diretta sugli equilibri politici e istituzionali del Paese, quali sono quelle politiche e referendarie;
              per le stesse ragioni, legate alle necessità di non abbassare, livelli di partecipazione sotto i limiti fisiologici di una reale partecipazione sotto i limiti fisiologici di una reale espressione di democrazia, si esclude la possibilità di fare votare gli elettori direttamente nei seggi, che per lo specifico contesto della circoscrizione Estero e le difficoltà logistiche che le deriverebbero costituirebbe un obiettivo e pesante disincentivo per la maggioranza degli elettori. Le condizioni di congestione e di deprivazione di personale, nelle quali si trovano i nostri consolati, sono un ulteriore motivo per escludere decisamente questa scelta;
              il voto per corrispondenza non rappresenta un problema in sé, lo utilizzano da tempo molti Paesi, come per esempio la Confederazione elvetica, ma un sistema perfettibile da mettere in sicurezza per evitare eventuali brogli e manipolazioni. Si potrebbe ovviare con la centralizzazione della stampa del materiale elettorale, sotto il diretto controllo del Ministero dell'interno, e il ricorso a tecnologie (ad esempio, il codice QR) utili a rilevare la tracciabilità dell'intero percorso del plico, dalla spedizione alla consegna, e alla restituzione della busta contenente le schede, Un altro aspetto sul quale sembra opportuno intervenire è quello dell'elevata percentuale di voti nulli, che sfiora il 10 per cento dei voti espressa dovuta al fatto che spesso l'elettore introduce il tagliando elettorale nella busta contenente le schede votate, costituendo suo malgrado un vistoso segno di riconoscimento che determina l'annullamento del voto. A tal proposito lo si potrebbe sostituire con un codice QR stampato sulla busta che viene rinviata al consolato, in modo che si possa attestare in altro modo l'avvenuto esercizio del voto. In relazione alle problematiche relative all'interferenza nelle fasi di spedizione, recapito e ricezione dei plichi elettorali, così come previste dalla legge n.  459 del 2001, si possono altresì prevedere nuove modalità di stampa e di invio dei plichi elettorali, ricorrendo alle tecnologie blockchain per il sistema di voto per corrispondenza al fine di elevarne i livelli di sicurezza e di trasparenza. Con le modifiche proposte, il Ministero dell'interno provvede direttamente alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno prima della data stabilita per le votazioni in Italia, eliminando il delicato passaggio della stampa in loco, che in passato ha dato adito a giustificate riserve. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competenza in caso di mancato recapito. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità durante il suo percorso, deve essere nominativo, sigillato e contenere la scheda elettorale, la relativa busta e una busta affrancata dotata di un codice QR con gli elementi di identificazione dell'elettore e recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il codice QR apposto sulla busta di ritorno serve per completare la tracciabilità del percorso del materiale elettorale e per attestare l'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore in sede di scrutinio; per queste ragioni il presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un tavolo tecnico tra i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno e dell'Ufficio per la digitalizzazione e innovazione per il perfezionamento e la messa in sicurezza del voto per la Circoscrizione Estero anche con ricorso a tecnologie digitabili innovative.
9/2471-A/18.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ungaro, Migliore, Carè.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento apre una nuova finestra elettorale che comporterà quanto prima l'avvio delle relative procedure elettorali. Urge fare immediata chiarezza sull'applicazione pratica di alcuni adempimenti elettorali previsti dalla legislazione vigente. In particolare, la legge n.  3 del 2019, recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2019, all'articolo 1, comma 14, ha introdotto nuovi obblighi e adempimenti per i partiti, movimenti politici e liste che intendono presentare candidati alle elezioni, adempimenti poi successivamente vagliati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
              il comma citato, prevede – a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria – che: «entro il 14o giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste e i candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il CV fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale»;
              in merito al richiesto certificato rilasciato dal casellario giudiziale, la legge di riferimento, ossia il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313. recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti», annoverava, oltre al certificato ex articolo 24, titolato «Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato», il certificato ex articolo 25, titolato «Certificato penale»;
              si potrebbe ritenere pertanto che la norma sugli adempimenti elettorali (legge n.  3 del 2019) faccia riferimento al certificato ex articolo 25. Tuttavia, anche a seguito di rilievi costituzionali mossi dall'Alta Corte, l'articolo 25 è stato oggetto di abrogazione. Il provvedimento che ne ha disposto la perenzione, ossia il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.  122, ha previsto l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni di revisione della disciplina decorso un anno dalla data di pubblicazione del provvedimento, avvenuta in GURI nell'ottobre del 2018. Da allora, però, si è creato un vuoto interpretativo che è indispensabile colmare, anche ai fini del corretto adempimento degli obblighi in materia elettorale;
              pertanto, alla luce dell'avvenuta abrogazione, attuata a seguito dei rilievi della Corte costituzionale, dell'articolo 25 del decreto del Presidente della repubblica n.  313 del 2002, che disciplinava il cosiddetto «Certificato penale», è indispensabile che sia fatta chiarezza su quale sia il certificato richiesto ai candidati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n.  3 del 2019, individuandolo nell'unico certificato ad oggi richiedibile ai competenti uffici amministrativi, disciplinato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica citato, ossia il «Certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato», che fornisce adeguate indicazioni sui carichi penali pendenti in capo al richiedente,

impegna il Governo

a fornire tutti i necessari chiarimenti sulla, corretta procedura da seguire, alla luce dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.  313 del 2002, comunicando tempestivamente tutte le necessarie informazioni agli uffici preposti, per garantire la massima trasparenza ed operatività per il corretto adempimento della procedura degli uffici elettorali, garantendo il massimo impegno affinché sia fatto il possibile per garantire la massima efficienza e la piena disponibilità per far fronte agli obblighi gravanti sui candidati e sui partiti politici, in prossimità delle prossime scadenze del procedimento elettorale.
9/2471-A/19. Gregorio Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              in considerazione della sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le consultazioni elettorali previste per la primavera del 2020 sono state rinviate ex articolo 1 del decreto-legge n.  26 del 2020;
              nello specifico, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario sono state procrastinate ad una domenica e lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, mentre gli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario sono stati mantenuti in carica per un periodo di cinque anni e tre mesi, con espressa fissazione delle relative elezioni nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato;
              successivamente all'emanazione dell'indicato decreto-legge n.  26 del 2020, il Comitato Tecnico Scientifico riunitosi, nel dovere valutare quale potesse essere il momento più indicato per effettuare le consultazioni elettorali, indicava quale scelta più plausibile quella di effettuare le elezioni regionali ed amministrative, ballottaggi compresi, entro il mese di settembre, con la raccomandazione inoltre di distribuirle su due giornate di voto, al fine di consentire ai cittadini la fruizione dei seggi elettorali in un arco temporale più ampio possibile ed evitare in questo modo eventuali picchi di affluenza e assembramenti;
              le temperature calde dell'inizio del mese di settembre sono da considerare ideali per svolgere i rinnovi degli organi elettivi in quanto la circolazione del Coronavirus nella popolazione è stata osservata in aumento durante i periodi dell'anno caratterizzati dalle basse temperature rispetto alla riduzione dell'incidenza delle affezioni registrata a carico delle vie aeree nella stagione calda;
              sulla scorta di tali indicazioni, pare evidente che non possano più attendersi i periodi stabiliti nel decreto-legge n.  26 del 2020, inizialmente indicati come utili per le nuove consultazioni. Una parte di quelle date, infatti, non risulta più idonea allo svolgimento delle elezioni, alla luce dello sviluppo dell'emergenza nel nostro Paese e delle sopravvenute indicazioni scientifiche;
              in aggiunta, è di estrema importanza rilevare come le consultazioni elettorali siano svolte, per la maggior parte, in edifici scolastici che vengono chiusi agli alunni e dedicati in via esclusiva all'evento. Celebrare le elezioni dopo la seconda metà di settembre; data indicativa in cui riaprono le scuole in tutto il paese, significherebbe così imporre una ulteriore interruzione all'attività scolastica, già sofferente per i diversi mesi di sospensione del periodo di lockdown;
              non si deve poi omettere di rilevare che le consultazioni elettorali coinvolgano ampia parte della cittadinanza riguardando, a livello regionale, Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia, per un totale di circa 18 milioni di elettori, mentre, a livello amministrativo, il rinnovo delle cariche di ben 1.134 comuni che vede coinvolti circa 6 milioni di cittadini. Il procrastinare delle elezioni rappresenta perciò un grave vulnus democratico, che attualmente non ha più giustificazione e non può essere ulteriormente tollerato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina recata dal provvedimento in esame, anche alla luce delle modifiche apportate in Assemblea, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le consultazioni elettorali rinviate con articolo 1 del decreto-legge n.  26 del 2020 si svolgano entro la seconda settimana di settembre 2020, stabilendo altresì le modalità di svolgimento delle medesime, nel rispetto della situazione socio-sanitaria e delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.
9/2471-A/20. Silli, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Sorte.


      La Camera,
              premessa la facoltà di poter abbinare la data del referendum costituzionale con la celebrazione delle elezioni amministrative,

impegna il Governo

a rispettare la volontà del comitato promotore sul tema della data della celebrazione del referendum costituzionale.
9/2471-A/21. Baldelli.


      La Camera,
              premessa la facoltà di poter abbinare la data del referendum costituzionale con la celebrazione delle elezioni amministrative,

impegna il Governo

a valutare la volontà del comitato promotore sul tema della data della celebrazione del referendum costituzionale.
9/2471-A/21.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge in Commissione, prevede la possibilità di svolgere le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2020 in un unico giorno, cosiddetto election day, accorpando anche il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, votando anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
              la prossima tornata elettorale, che si sarebbe dovuta svolgere nel mese di giugno viene, invece, rinviata all'autunno, con il presente decreto-legge, proprio per l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
              sempre a causa dell'emergenza sanitaria, le scuole sono state chiuse il 5 marzo e non sono mai più state riaperte, nemmeno per la conclusione dell'anno scolastico, costringendo studenti di tutte le età scolari a vedersi a distanza, attraverso una piattaforma digitale anche l'ultimo giorno di scuola con tutte le difficoltà che hanno avuto i nostri bambini e i nostri ragazzi;
              in tale contesto il Governo sembra orientato a fissare la data delle elezioni per il 20 e 21 settembre 2020, quando gli alunni saranno rientrati finalmente a scuola da pochi giorni dopo il lungo digiuno dalla scuola in presenza e l'attività didattica sarà nuovamente interrotta senza sapere per quanto altro tempo dal momento che sarà necessario sanificare i luoghi prima e dopo il voto e in molte città bisognerà ripetere l'operazione nell'eventuale ipotesi di turni di ballottaggio per le elezioni comunali,

impegna il Governo

ad individuare altri spazi per lo svolgimento della tornata elettorale relativa all'autunno 2020, che si sta disciplinando con il presente decreto-legge, nell'ipotesi in cui la data che verrà stabilita ricada in giorni in cui le scuole saranno già state riaperte, al fine di non penalizzare ulteriormente gli alunni, i docenti con le rispettive famiglie, in termini di apprendimento e organizzativi.
9/2471-A/22. Zicchieri, Sasso, Basini, Belotti, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame prevede Io spostamento all'autunno del turno di elezioni amministrative, regionali e provinciali, nonché delle eventuali elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, originariamente previste per la primavera, proprio per l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
              le elezioni dei consigli comunali avverranno, quindi, in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 per effetto della proroga contenuta in tale decreto-legge;
              in Commissione è stata inserita la previsione secondo cui, tra le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, sono state escluse quelle degli organi circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane in carica fino alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021;
              in tale contesto epidemiologico è indispensabile che gli enti locali siano amministrati da un sindaco nel pieno dei suoi poteri e non è pensabile lasciare la gestione di un comune nelle mani di un commissario in periodi di emergenza sanitaria con tutte le decisioni importanti che vanno assunte per il bene dei cittadini;
              la normativa vigente prevede, a regime, che le elezioni dei consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario si svolgano in un turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre, mentre il provvedimento all'esame stabilisce che, in via eccezionale dovuta all'emergenza sanitaria, sono inseriti nel turno elettorale autunnale anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verifichino entro il 27 luglio 2020, ossia non oltre il 50o giorno prima dell'apertura della finestra elettorale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire, in via del tutto eccezionale dovuta all'emergenza sanitaria in atto, l'inserimento nella tornata elettorale autunnale che si sta disciplinando con il presente decreto-legge anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verifichino fino a trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
9/2471-A/23. Giglio Vigna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, nel testo definito al termine dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, posticipa, in via eccezione alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              nello specifico, le consultazioni interessate dal provvedimento sono: elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province e le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;
              in riferimento alle elezioni regionali, il provvedimento all'esame dell'Aula prevede che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (articolo 5, comma 1 della legge n.  165 del 2004);
              l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.  1 del 1999, ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica: la medesima legge stabilisce inoltre la durata degli organi elettivi;
              nello specifico, la legge n.  165 del 2004 reca i princìpi fondamentali cui ciascuna regione deve attenersi nella definizione con propria legge del sistema e del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi prevedendo che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rappresentare alle regioni richiamate in premessa l'opportunità di non intraprendere iniziative di natura normativa volte a modificare la legge elettorale durante il regime di proroga, ad eccezione della doppia preferenza di genere.
9/2471-A/24. Sisto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, nel testo definito al termine dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, posticipa, in via eccezione alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              nello specifico, le consultazioni interessate dal provvedimento sono: elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province e le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;
              in riferimento alle elezioni regionali, il provvedimento all'esame dell'Aula prevede che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia), durano in carica 5 anni e 3 mesi, in luogo dei 5 anni previsti in via ordinaria dalla legge (articolo 5, comma 1 della legge n.  165 del 2004);
              l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.  1 del 1999, ha conferito alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa in materia elettorale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica: la medesima legge stabilisce inoltre la durata degli organi elettivi;
              nello specifico, la legge n.  165 del 2004 reca i princìpi fondamentali cui ciascuna regione deve attenersi nella definizione con propria legge del sistema e del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi prevedendo che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per 5 anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del consiglio regionale,

impegna il Governo

ad invitare le regioni a non intraprendere iniziative di natura normativa volte a modificare la legge elettorale durante il regime di proroga, ad eccezione della doppia preferenza di genere.
9/2471-A/24.    (Testo modificato nel corso della seduta) Sisto.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame posticipa in via eccezionale i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              il disegno di legge in esame è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 per evitare, con riferimento all'espletamento delle procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus;
          considerato che:
              il provvedimento in esame riguarda le consultazioni elettorali dei consigli comunali e circoscrizionali e di quelle per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario;
              saranno più di 2.000 i Comuni coinvolti negli adempimenti delle elezioni sia regionali che amministrative;
              i Comuni interessati saranno chiamati ad un impegno enorme, sia da un punto di vista organizzativo che di impiego di risorse umane ed economiche, per consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso l'adozione di adeguate e stringenti misure di prevenzione c di contenimento legate all'emergenza epidemiologica e sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una adeguata dotazione finanziaria del Fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle elezioni, di cui al presente provvedimento, previsto dall'apposito capitolo denominato «Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno 2020.
9/2471-A/25. Pella.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame posticipa in via eccezionale i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              il disegno di legge in esame è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 per evitare, con riferimento all'espletamento delle procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus;
          considerato che:
              il provvedimento in esame riguarda le consultazioni elettorali dei consigli comunali e circoscrizionali e di quelle per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario;
              saranno più di 2.000 i Comuni coinvolti negli adempimenti delle elezioni sia regionali che amministrative;
              i Comuni interessati saranno chiamati ad un impegno enorme, sia da un punto di vista organizzativo che di impiego di risorse umane ed economiche, per consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso l'adozione di adeguate e stringenti misure di prevenzione c di contenimento legate all'emergenza epidemiologica e sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una adeguata dotazione finanziaria del Fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle elezioni, di cui al presente provvedimento, previsto dall'apposito capitolo denominato «Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno 2020, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/2471-A/25.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26, stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo ordinario è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi;
              detta norma non può tuttavia costituire ragione per l'approvazione di modifiche ai sistemi di elezioni ad oggi nelle stessa vigenti,

impegna il Governo

a rappresentare alle regioni interessate dalla consultazione elettorale di cui al decreto-legge in esame l'opportunità di astenersi dall'eventuale modifica dei sistemi elettorali, fermo restando il recepimento di principi legislativi in materia di pari opportunità.
9/2471-A/26. Foti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26, stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo ordinario è previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi;
              detta norma non può tuttavia costituire ragione per l'approvazione di modifiche ai sistemi di elezioni ad oggi nelle stessa vigenti,

impegna il Governo

a rappresentare alle regioni interessate dalla consultazione elettorale di cui al decreto-legge in esame l'opportunità di astenersi durante il periodo di proroga dall'eventuale modifica della legge elettorale, fermo restando il recepimento di principi legislativi in materia di pari opportunità.
9/2471-A/26.    (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26, recante «disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020» viene disciplinato l'ambito applicativo ed esecutorio delle consultazioni elettorali dell'anno 2020 a livello nazionale, regionale ed amministrativo, in compatibilità con le opportune deroghe applicate in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno comportato la dilazione del termine per le predette consultazioni elettorali per l'anno;
              la sede di conversione in legge del provvedimento costituisce un'opportunità per risolvere la necessità di normazione in materia di esercizio del mandato di Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
              sono numerosi i piccoli Comuni dove i Sindaci hanno dovuto affrontare con enorme difficoltà e scarsità di mezzi l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia nella fase di contenimento sia nella seconda fase di ripartenza;
              in tal senso, l'impossibilità per gli amministratori al secondo mandato consecutivo di ricandidarsi costituisce una perdita di professionalità e di continuità nella fase di ripartenza del Paese,

impegna il Governo

ad abolire il limite temporale per l'esercizio del mandato di Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/2471-A/27. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 5 settembre e il 5 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/28. Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Castrovillari si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/29. Varchi.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Albano Laziale si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/30. Trancassini.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Cetraro si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/31. Rotelli.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Dipignano si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/32. Rizzetto.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Spilinga si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/33. Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Grisolia (CS) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/34. Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore (CS) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/35. Osnato.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di San Lorenzo del Vallo (CS) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/36. Montaruli.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di San Lucido (CS) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/37. Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di San Pietro in Guarano (CS) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/38. Lucaselli.


      La Camera
          premesso che:
              il decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, in fase di conversione in legge, prevede l'accorpamento delle elezioni comunali, regionali e della consultazione referendaria avente ad oggetto la riforma costituzionale con cui viene ridotto il numero dei componenti del Parlamento;
              si è svolta in ordine al migliore periodo in cui far svolgere le predette consultazioni elettorali una lunga ed articolata discussione sia nel corso dei lavori in Commissione sia nel corso dell'esame del predetto decreto-legge da parte dell'Assemblea;

impegna il Governo

a volere tenere conto, in sede di individuazione della data in cui abbiano luogo le consultazioni elettorale di cui sopra, del dibattito parlamentare sviluppatosi al riguardo in sede di conversione in legge del provvedimento in esame, anche in ragione delle ricadute che la stessa può avere sulle famiglie e per la stagione turistica.
9/2471-A/39. Lollobrigida, Foti, Prisco, Donzelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Cirò Marina (KR) si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/40. Gemmato.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame posticipa in via eccezionale i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              il disegno di legge in esame è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 per evitare, con riferimento al l'espletamento delle procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus;
              il provvedimento in esame riguarda le consultazioni elettorali dei consigli comunali e circoscrizionali e di quelle per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario;
              saranno più di 2.000 i Comuni coinvolti negli adempimenti delle elezioni sia regionali che amministrative;
              i Comuni interessati saranno chiamati ad un impegno enorme, sia da un punto di vista organizzativo che di impiego di risorse umane ed economiche, per consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso l'adozione di adeguate e stringenti misure di prevenzione e di contenimento legate all'emergenza epidemiologica e sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere una adeguata dotazione finanziaria del Fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle elezioni, di cui al presente provvedimento, previsto dall'apposito capitolo denominato «Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali» dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno 2020.
9/2471-A/41. Zucconi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame posticipa in via eccezionale i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              il disegno di legge in esame è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 per evitare, con riferimento al l'espletamento delle procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate per il contenimento alla diffusione del virus;
              il provvedimento in esame riguarda le consultazioni elettorali dei consigli comunali e circoscrizionali e di quelle per il rinnovo dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario;
              saranno più di 2.000 i Comuni coinvolti negli adempimenti delle elezioni sia regionali che amministrative;
              i Comuni interessati saranno chiamati ad un impegno enorme, sia da un punto di vista organizzativo che di impiego di risorse umane ed economiche, per consentire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso l'adozione di adeguate e stringenti misure di prevenzione e di contenimento legate all'emergenza epidemiologica e sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una adeguata dotazione finanziaria del Fondo destinato al finanziamento delle spese per lo svolgimento delle elezioni, di cui al presente provvedimento, previsto dall'apposito capitolo denominato «Rimborso ai Comuni per le spese connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali» dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il corrente anno 2020.
9/2471-A/41.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Guarcino si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/42. Acquaroli.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Patrica si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/43. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Pontecorvo si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/44. Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Trevi nel Lazio si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/45. Bignami.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Fondi si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/46. Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Terracina si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/47. Butti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Grottole si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/48. Caiata.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Castelnuovo di Farfa si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/49. Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Cottanello si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/50. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Marcetelli si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/51. Deidda.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che «limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020»;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Montebuono si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/52. Luca De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Genzano si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/53. Delmastro Delle Vedove.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Anguillara Sabazia si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/54. Donzelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 alla lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame dispone che limitatamente all'anno 2020 l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
              tale formulazione rende domenica 20 settembre la prima data utile per lo svolgimento di tali elezioni e costringerebbe al deposito delle liste, alla raccolta delle sottoscrizioni, alla produzione dei certificati elettorali e alla presentazione del casellario giudiziario nella settimana precedente con inevitabili sovraccarichi di lavoro per gli uffici interessati e lo svolgimento della successiva campagna elettorale in un periodo in cui, soprattutto nelle zone turistiche, vi potrebbe essere una presenza parzialmente compensativa dei gravi cali registrati a causa del Coronavirus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'elezione del Consiglio comunale di Arcinazzo Romano si tenga in una domenica compresa tra il 20 ottobre 2020 e il 15 dicembre 2020.
9/2471-A/55. Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Aula, nel testo definito al termine dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, posticipa, in via eccezionale alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, i termini ordinari indicati dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020;
              nello specifico, le consultazioni interessate dal provvedimento sono: elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle province e le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente nelle regioni a statuto ordinario;
              secondo l'elenco provvisorio compilato dal Ministero dell'interno i comuni interessati al prossimo turno annuale ordinario sono 1.133, di cui 146 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (di questi 18 sono comuni capoluogo) e 987 comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
              il sottosegretario Achille Variati durante l'esame del provvedimento in sede referente in Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 27 maggio 2020, ha chiarito che l'orientamento del Governo sarebbe quello di prevedere lo svolgimento delle consultazioni elettorali nelle sole date del 20-21 settembre;
              i plessi scolastici utilizzati per lo svolgimento delle consultazioni elettorali con tutta probabilità saranno chiusi non solo nelle giornate interessate dalle votazioni, ma anche nei giorni precedenti per svolgere le operazioni di sanificazione degli ambienti, di allestimento dei seggi e quelli immediatamente successivi per le operazioni di scrutinio che nel caso delle regioni si prolungheranno fino al mercoledì successivo;
              a ciò si aggiunga che circa 146 comuni italiani, potenzialmente interessati dal secondo turno di elezioni che avrà luogo dopo quattordici giorni dal primo, e dunque il 4 e 5 ottobre, dovranno provvedere ad una ulteriore chiusura dei plessi scolastici che, come per il primo turno di elezioni, interesserà i giorni precedenti e successivi a quelli dello svolgimento delle elezioni;
              la scelta di tenere le consultazioni elettorali nelle date del 20-21 settembre creerebbe notevoli disagi alle famiglie e soprattutto agli studenti che si ritroveranno, dopo cinque mesi di chiusura delle scuole e a pochi giorni dalla loro apertura, a dover subire le conseguenze di una nuova interruzione dell'attività didattica;
              non è da sottovalutare il fatto che per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, seppur nel rispetto delle modalità operative e precauzionali, gli istituti scolastici saranno inevitabilmente interessati da una aggregazione di elettori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 luoghi pubblici alternativi agli istituti scolastici al fine di evitare una penalizzazione per l'attività didattica e ripercussioni negative su famiglie e studenti.
9/2471-A/56. Gelmini, Aprea, Spena, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020;
              l'articolo 51, comma 1, della Costituzione, sancisce che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
              l'articolo 122 della Costituzione, al comma 1, dispone che «il sistema d'elezione [...] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica»;
              la legge 2 luglio 2004, n.  165, reca «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma della Costituzione», sancendo all'articolo 4 i principi fondamentali che devono informare il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

              l'articolo 1 della legge 15 febbraio 2016, n.  20, ha modificato il suddetto articolo 4, introducendo, al comma 1, la lettera c-bis) in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, la quale dispone che:
                  1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
                  2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
                  3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
              alla data odierna la disciplina elettorale di alcune regioni non risulta conforme alla richiamata normativa nazionale in materia di parità nell'accesso alle cariche elettive, né aderente, di conseguenza, al dettato costituzionale;
              considerata l'imminenza delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali e per l'elezione del Presidente della Giunta anche in alcune delle regioni suddette;
              tenuto conto dell'inerzia dei legislatori regionali a fronte di un adempimento dovuto, quale è quello dell'adeguamento della disciplina elettorale regionale alla legge 2 luglio 2004, n.  165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n.  20, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive,

impegna il Governo

a rappresentare, mediante lo strumento che ritenga più idoneo, ai Consigli regionali inadempienti l'esigenza di recepire nel proprio ordinamento i principi fondamentali in materia di parità di genere nell'accesso alle cariche elettive, adeguando la disciplina elettorale alle disposizioni vigenti.
9/2471-A/57. Lacarra.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 122 della Costituzione disciplina l'elezione del Presidente e dei consiglieri regionali con propria legge nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
              la legge 15 febbraio 2016 n.  20 ha novellato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, prevedendo in modo tassativo che ove sia prevista l'espressione di preferenza debba essere adottata la doppia preferenza di genere;
              che a quattro anni da tale legge alcune regioni risultano ancora inadempienti,

impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché le regioni recepiscano e modifichino la loro normativa;
          a vigilare su tale impegno alla luce di una parte significativa della dottrina che ne sostiene la natura auto applicativa e qualora inadempiente porterebbe a gravi contenziosi che rischierebbero di travolgere l'esito stesso delle elezioni.
9/2471-A/58.    (Nuova formulazione) Pollastrini, Ceccanti, Boldrini, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, Madia, Romina Mura, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 122 della Costituzione disciplina l'elezione del Presidente e dei consiglieri regionali con propria legge nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
              la legge 15 febbraio 2016 n.  20 ha novellato la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, prevedendo in modo tassativo che ove sia prevista l'espressione di preferenza debba essere adottata la doppia preferenza di genere;
              che a quattro anni da tale legge alcune regioni risultano ancora inadempienti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché le regioni recepiscano e modifichino la loro normativa.
9/2471-A/58.    (Nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta). Pollastrini, Ceccanti, Boldrini, Bonomo, Bruno Bossio, Cantini, Carla Cantone, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, Madia, Mura, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Rotta, Schirò, Serracchiani.