XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 novembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 novembre 2020.

      Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli, Boccia, Bonafede, Bonomo, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Bruno Bossio, Buffagni, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Ciampi, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Barba, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giglio Vigna, Giordano, Giorgis, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Mollicone, Morani, Morassut, Nardi, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Sut, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Ungaro, Vignaroli, Villarosa, Vito, Raffaele Volpi, Zennaro, Zicchieri, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 4 novembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          SERRACCHIANI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in materia di riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle donne lavoratrici con figli» (2767);
          TOCCALINI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dei testi di Oriana Fallaci nell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado» (2768).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge FRAGOMELI e UBALDO PAGANO: «Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica» (1973) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cancelleri.

      La proposta di legge MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cunial.

      La proposta di legge costituzionale MAGI ed altri: «Modifiche agli articoli 72 e 79 della Costituzione, in materia di concessione di amnistia e indulto» (2456) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ungaro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          II Commissione (Giustizia):
      VANESSA CATTOI ed altri: «Disposizioni concernenti l'obbligo di motivazione per la richiesta di certificati anagrafici riguardanti terzi e la comunicazione del rilascio al soggetto titolare dei dati richiesti» (2717) (Parere delle Commissioni I e V).

          IV Commissione (Difesa):
      RIZZO ed altri: «Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi» (2715) (Parere delle Commissioni I e V).

          VI Commissione (Finanze):
      CARETTA: «Modifica all'articolo 91 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di esclusione dei contributi erogati dagli enti pubblici territoriali dal reddito imponibile delle imprese e dei lavoratori autonomi» (2640) (Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

          VIII Commissione (Ambiente):
      ZIELLO ed altri: «Modifica all'articolo 95 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, concernente l'applicazione del criterio della territorialità nella valutazione delle offerte» (2712) (Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

          X Commissione (Attività produttive):
      VANESSA CATTOI ed altri: «Modifica all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n.  99, concernente l'istituzione del Dipartimento per la promozione e lo sviluppo della filiera dell'idrogeno presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)» (2704) (Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e IX).

          XII Commissione (Affari sociali):
      SIANI ed altri: «Disposizioni per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno» (2690) (Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali);
      VERSACE ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana» (2743) (Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

          XIII Commissione (Agricoltura):
      CARETTA ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica» (2647) (Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Trasmissione dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

      Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, una Relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo, approvata dal Comitato medesimo nella seduta odierna (Doc. XXXIV, n. 3).

      Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

      Il Ministero dell'interno, con lettera del 3 novembre 2020, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno PRISCO ed altri n.  9/2648/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 settembre 2020, concernente l'opportunità di valutare l'allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con le Forze dell'ordine.

      La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.  35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

      Questo decreto è depositato presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 4 novembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] e del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sul reinsediamento], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 (COM(2020) 614 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 614 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 novembre 2020;
          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n.  952/2013 (COM(2020) 673 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 673 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2020) 239 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
          proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.  428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2020) 692 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'avanzamento dei lavori in materia di energie rinnovabili (COM(2020) 952 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, una segnalazione avente ad oggetto la normativa sui limiti di utilizzo del subappalto.

      Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

      Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 novembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, una segnalazione relativa alle modifiche apportate al testo dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», dall'articolo 199-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  345, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E CICLO DEI RIFIUTI, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI (DOC. XXIII, N. 4)

Doc. XXIII, n.  4 – Risoluzione

      La Camera,
          esaminata la relazione di approfondimento su emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta dell'8 luglio 2020;
          premesso che:
              la gestione del ciclo dei rifiuti si è collocata in un quadro generale di problemi determinati dall'emergenza epidemiologica le cui caratteristiche sono tali da incidere su aspetti sanitari ed economici, affrontati con diversi strumenti normativi, ma anche – nell'attualità e in prospettiva – sui costumi sociali e sulla capacità di risposta nel settore dei servizi essenziali, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti;
              a partire dal gennaio 2020 ci si è trovati di fronte a una totale novità. Le conoscenze si sono andate stratificando e consolidando solo nel corso del tempo attraverso il dibattito pubblico della comunità scientifica, con una ricerca ancora in corso. La Commissione ha interloquito in tempi rapidi con soggetti pubblici e privati, al fine di fornire al Parlamento, ai decisori pubblici nei vari livelli di governo, statali e regionali, al mondo produttivo e ai cittadini un quadro di ciò che si è verificato, nonché valutazioni e raccomandazioni orientate al futuro;
              il contesto normativo generale di gestione dell'emergenza si presenta come di particolare complessità, con fonti di livello diverso, statali, regionali e di enti locali;
              si è rilevata una scelta da parte dell'esecutivo di limitare l'utilizzo della normazione primaria in materia ambientale, delegando espressamente alle regioni facoltà di intervento;
              gli interventi sul ciclo dei rifiuti sono dunque in buona parte derivati da ordinanze delle singole Regioni, di natura derogatoria rispetto a regole vigenti, a cui va associata una sola circolare del ministero dell'ambiente del 30 marzo che ha suggerito alle Regioni stesse l'uso di ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n.  152 del 2006;
              l'emergenza epidemiologica non ha aumentato in maniera decisiva la produzione di rifiuti in generale anzi l'ha diminuita in alcuni settori merceologici: e semmai i provvedimenti hanno corrisposto a esigenze di risposta alla percezione di deficit strutturali del sistema impiantistico nazionale, che nella fase dell'emergenza hanno acuito gli effetti della carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica ovvero di una filiera correttamente costruita di trattamento della materia;
              l'esempio di temporanea – e presto superata – criticità derivante dalla chiusura di alcuni mercati esteri segnala la circostanza che vi sono alcune esportazioni razionali in una logica di mercato globale e altre invece frutto di mancanza di impianti dedicati o conseguenti a raccolta di rifiuto scadente: il che rende necessario, anche a breve e medio termine, creare le condizioni normative ed economiche per investimenti in innovazione ambientalmente compatibile;
              l'emergenza epidemiologica non ha prodotto interruzioni o alterazioni significative nella gestione dei rifiuti: le imprese e i lavoratori del settore, nonostante alcune fasi di iniziale difficoltà, hanno concorso positivamente per consentire il mantenimento di una risposta adeguata del servizio;
              va apprezzato l'orientamento tendente a non proclamare alcuno «stato di eccezione» mantenendo invece indicazioni coerenti con l'esistente per la classificazione dei rifiuti, e riconducendo ad essa le esigenze della fase emergenziale anche in considerazione di quanto sinora noto scientificamente sulla limitata persistenza del virus sulle superfici;
              l'emergenza epidemiologica ha generato effetti, ed è destinata a generarne, sulla produzione e la gestione dei rifiuti, per quanto riguarda sia la produzione generale sia quella derivante dall'uso di specifici prodotti destinati al contenimento del contagio;
              a questo proposito i temi rilevanti riguardano in primo luogo l'uso di materiali «indotti» dall'emergenza epidemiologica e dalla necessità di contenimento del contagio, suscettibili di produrre sia un aumento nella produzione di rifiuti, sia fenomeni di abbandono diffuso: uso di mascherine facciali e guanti; materiali «usa e getta» nel commercio, nella ristorazione, nel confezionamento dei prodotti alimentari;
              nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, tra le azioni volte al contenimento è risultato ampiamente diffuso l'utilizzo di mascherine facciali di vario tipo e guanti, anche nelle azioni quotidiane non direttamente collegate all'attività lavorativa. Le disposizioni in materia sono state plurime, provenienti da fonti statali, regionali, o locali con specifiche ordinanze, e si sono evolute nel tempo;
              un secondo tema rilevante riguarda gli scenari della produzione di rifiuti determinata nelle fasi di nuova normalità dopo l'emergenza epidemiologica, con particolare riguardo a rifiuti solidi urbani e rifiuti sanitari;
              vi sono poi questioni correlate: l'impatto ambientale di forme di sanificazione diffusa, del trattamento delle acque reflue, del possibile rapporto tra inquinamento atmosferico e contagio;
              la priorità assoluta è quella di salvare vite, di ridurre l'impatto del contagio ed evitare il collasso del sistema sanitario e di tutti i sistemi sociali che una diffusione esponenziale dei contagi avrebbe prodotto e potrebbe produrre: ma si deve porre anche il tema di avviare la ricerca scientifica, l'elaborazione tecnologica e l'innovazione organizzativa delle imprese e della pubblica amministrazione verso soluzioni che portino alla riduzione della produzione di rifiuti e più in generale a investimenti sui processi di economia circolare, con adeguati investimenti impiantistici, sulla tutela dell'ambiente e sulla sostenibilità ambientale;
              un insieme di processi che nel campo della tutela dell'ambiente e della regolazione ambientalmente sostenibile delle attività antropiche deve essere accompagnato, ben più di quanto non sia stato fatto sin qui, da iniziative normative di livello primario, secondario e di quadro, connotate da capacità di visione strategica;
              in questa prospettiva:
                  al mantenimento di un adeguato livello di gestione dei rifiuti solidi urbani nella fase dell'emergenza epidemiologica va associato il mantenimento del rispetto dei princìpi nazionali ed europei in materia di economia circolare e applicando la corretta «gerarchia dei rifiuti» quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti; valutando con attenzione gli scenari attesi anche in relazione a mutate abitudini di consumo e di organizzazione del lavoro e della produzione; il tema dell’End of Waste va affrontato sistematicamente, rapidamente e con uno sguardo al futuro; va considerato altresì l'impatto economico dell'emergenza sulle tariffe e sugli introiti delle imprese del settore e degli enti pubblici con particolare riguardo alla TARI;
                  nella fase più acuta dell'emergenza epidemiologica, l'uso dei presìdi individuali di protezione, mascherine facciali e guanti, di materiali «usa e getta» nel commercio e nella ristorazione, il confezionamento dei prodotti alimentari, alcune iniziative di sanificazione diffusa, hanno posto a confronto la percezione del rischio, l'ansia di ipotesi risolutive e, al contrario, la necessaria lungimirante valutazione del saldo sanitario e ambientale complessivo delle azioni intraprese; sulla base della trasmissione inter-umana del virus Sars-CoV-2, secondo quanto ricostruito dalla Commissione con interlocuzioni tecniche, la funzione delle mascherine facciali come dispositivi destinati a proteggere l'altro da eventuali droplets può essere assolta da mascherine chirurgiche utilizzate in forma anche alternata o protratta e da mascherine di comunità riutilizzabili; l'igienizzazione accurata e frequente delle mani è elemento essenziale della prevenzione del contagio mentre l'uso dei guanti non reca alcun vantaggio per il contenimento dei contagi ed è utile solo in particolari situazioni lavorative; nel settore della ristorazione non è indispensabile l'uso di contenitori e stoviglie usa e getta poiché le ordinarie pratiche di lavaggio sono sufficienti a garantire la prevenzione del rischio di contagio; un'opera di informazione e sensibilizzazione dei cittadini in questo campo andrà condivisa tra organi statali, regioni ed enti locali;
                  in questo complessivo settore dovranno essere investite risorse in ricerca tecnologica e organizzativa per la riconduzione a razionalità dell'uso dei presidi individuali e di materiali usa e getta; per la raccolta e il trattamento dei materiali dismessi; per lo sviluppo di nuovi materiali orientati alla sostenibilità;
                  la raccolta e il trattamento dei rifiuti ospedalieri, ora basata su incenerimento o sterilizzazione, può evolvere se le valutazioni tecnico-scientifiche sulla chiusura effettiva del ciclo saranno accompagnate da norme adeguate, indirizzate a soluzioni a minore impatto ambientale complessivo: la riflessione necessaria è sugli effetti della sterilizzazione in situ quale soluzione idonea a evitare aumenti delle quantità di rifiuti inceneriti e trasporti di rifiuti dai presidi ospedalieri agli impianti;
                  va promosso con decisione l'esame – scientificamente fondato e assistito dall'attività dei soggetti pubblici con competenze tecniche e scientifiche, in primo luogo ISS e ISPRA/SNPA – dei temi sensibili della presenza di virus o materiale genetico di virus nelle acque reflue e del rapporto tra emergenza epidemiologica e inquinamento atmosferico, a partire dalle consapevolezze già acquisite: che l'analisi delle acque reflue è utile alla ricerca epidemiologica; che lo stato della depurazione delle acque in Italia suscita preoccupazione, in molti territori, nelle condizioni ordinarie; che l'ipotesi secondo cui il particolato possa essere un carrier di particelle virali è da verificare, come anche è in corso di verifica, il rapporto tra inquinamento atmosferico, pressione ambientale sulle popolazioni e suscettibilità maggiore all'infezione batterica o virale, in particolare derivante da patologie croniche legate ad elevata concentrazione di particolato;
                  le scelte di trattamento dei rifiuti e di chiusura del ciclo dei rifiuti in relazione alle specificità dell'emergenza e del futuro atteso dovranno considerare le criticità di segmenti del sistema impiantistico nazionale e la necessità di costruzione di una filiera economica del trattamento di materia ambientalmente sostenibile, in particolare in alcune Regioni d'Italia;
                  l'adeguatezza della produzione normativa andrà misurata sulla capacità di integrazione, tecnicamente e giuridicamente elevata, tra norme statali primarie, norme statali secondarie, normativa regionale; i provvedimenti legislativi dovranno tenere conto dell'esperienza dell'emergenza epidemiologica e degli scenari futuri attesi, anche sulla base di un monitoraggio istituzionale dell'evoluzione delle situazioni e della loro percezione; tema particolarmente sensibile laddove si consideri la possibile diffusione tra i cittadini di sensazioni di incertezza delle istituzioni corrispondente invece ai mutamenti progressivi delle conoscenze e delle necessità di adeguamento ad esse delle misure adottate;
                  le norme derogatorie statali e le ordinanze derogatorie regionali dovranno essere superate; l'emergenza epidemiologica ha amplificato la diffusa richiesta di semplificazione, anche in materia di regolazione ambientale: l'accoglimento di istanze in tal senso che dovesse riguardare i procedimenti amministrativi dovrà essere ponderata e compensata da una adeguata pianificazione di controlli; i quali peraltro dovranno essere coordinati, tra agenzie di controllo ambientale, di controllo sanitario, polizie giudiziarie ordinarie e specializzate, per non gravare con «controlli su controlli» bensì razionalizzare l'intervento pubblico;
                  il parallelo sviluppo di tecnologia, organizzazione, amministrazione e norme va affrontato affidando i compiti di elaborazione e attuazione ai soggetti istituzionali, con una comunicazione rapida e trasparente con gli interlocutori pubblici e privati, e una produzione di regole chiare e ben governate nell'attuazione e nell'applicazione;
                  la reazione a fatti illeciti e a possibili fenomeni illeciti dovrà avvenire sulla base del più ampio scambio di informazioni, e di strumenti di coordinamento tra le autorità giudiziarie, e tra esse e polizie giudiziarie ed enti di controllo,

la fa propria e impegna il Governo

per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.
(6-00147) «Vignaroli, Patassini, Polverini, Braga, Nobili, Muroni, Benedetti, Licatini, Vianello, Zolezzi, Raciti».


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MAR MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA, CON ANNESSI E ATTO FINALE, FATTO A MONACO IL 24 NOVEMBRE 1996, ADOTTATI A MONACO IL 12 NOVEMBRE 2010 (A.C. 1704)

A.C. 1704 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, di seguito denominato «Accordo», adottati a Monaco il 12 novembre 2010.

A.C. 1704 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo X, paragrafo 3, dell'Accordo.

A.C. 1704 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 1704 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.