XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 febbraio 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SALUTE SULLE ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19

Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 43 minuti
(discussione)
1 ora e 27 minuti
(dichiarazioni di voto)
    MoVimento 5 Stelle 17 minuti 10 minuti
    Lega – Salvini premier 15 minuti 10 minuti
    Partito Democratico 14 minuti 10 minuti
    Forza Italia – Berlusconi
    presidente
13 minuti 10 minuti
    Fratelli d'Italia 10 minuti 10 minuti
    Italia Viva 9 minuti 10 minuti
    Liberi e Uguali 8 minuti 10 minuti
    Misto: 17 minuti 17 minuti
        Centro Democratico - Italiani
        in Europa
3 minuti 3 minuti
        L'Alternativa C’è 3 minuti 3 minuti
        CAMBIAMO!-Popolo
        protagonista
3 minuti 3 minuti
        Noi con l'Italia-USEI-
        Rinascimento ADC
2 minuti 2 minuti
        Azione - Più Europa - Radicali
        Italiani
2 minuti 2 minuti
        Europeisti-MAIE-PSI 2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 febbraio 2021.

      Amitrano, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Fassino, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Molinari, Nardi, Occhiuto, Orlando, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Schullian, Serracchiani, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Varchi, Vianello, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana)

      Amitrano, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Fassino, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Molinari, Nardi, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Schullian, Serracchiani, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Varchi, Vianello, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

      Amitrano, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Fassino, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Marattin, Molinari, Nardi, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Schullian, Serracchiani, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tasso, Varchi, Vianello, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 22 febbraio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          BRUNO BOSSIO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali» (2901);
          GRIBAUDO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, e altre disposizioni concernenti la disciplina del contratto di apprendistato» (2902);
          TRANO: «Introduzione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, in materia di conservazione di documenti, dati e informazioni da parte degli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo» (2903).

      Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

      La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96, in materia di credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali» (1809) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali» (1905) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione» (1986) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge MAMMÌ ed altri: «Istituzione della figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità» (2021) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

      La proposta di legge CIRIELLI: «Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore» (2044) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con la strage di Bologna del 2 agosto 1980 e sulle attività svolte da servizi segreti nazionali e stranieri a tale riguardo» (2067) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Istituzione del “Premio biennale Giuseppe Tatarella”» (2154) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge COLLETTI ed altri: «Delega al Governo per la riforma della giustizia tributaria mediante la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e l'istituzione di sezioni specializzate in materia tributaria presso i tribunali e le corti di appello» (2283) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

      La proposta di legge LAPIA ed altri: «Disposizioni sui percorsi assistenziali scolastici di carattere sanitario per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie croniche dei minori in età scolare» (2337) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

      La proposta di legge GALLO ed altri: «Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori» (2588) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

      La proposta di legge FRASSINETTI ed altri: «Norme per la tutela degli equini e riconoscimento della qualifica di animale agricolo e di affezione» (2740) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vinci.

      La proposta di legge GRIPPA ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo di un modello nazionale di mobilità dinamica» (2748) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romaniello.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
      SAITTA e PERANTONI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (2815) Parere delle Commissioni I, V, IX, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
      DELMASTRO DELLE VEDOVE: «Disposizioni concernenti l'accesso degli impianti idroelettrici agli incentivi per il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (2873) Parere delle Commissioni I, V, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale, in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XI (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

      sentenza n.  25 del 27 gennaio – 22 febbraio 2021 (Doc. VII, n.  603),
          con la quale:
              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Siciliana 16 ottobre 2019, n.  17 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie);
              dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente dal Consiglio dei ministri;
              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 9, 5, 12, 25 e 27 della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
              dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1 e 2, della legge della Regione Siciliana n.  17 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 25-31 gennaio 2021, nonché i verbali del 5 e dell'8 febbraio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 la nota del 5 febbraio 2021 e il verbale del 9 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630.

      Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 1o-7 febbraio 2021, nonché il verbale del 12 febbraio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 12 febbraio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630.

      Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, l'ordinanza 9 febbraio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la regione Puglia.

      Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, l'ordinanza 12 febbraio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

      Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, le ordinanze 13 e 14 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

      Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 22 febbraio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 66 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n.  295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (COM(2021) 67 final), che è assegnata, in sede primaria, alla X Commissione (Attività produttive);
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda la notifica di differenze rispetto all'annesso 6, parte II, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (COM(2021) 74 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 74 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/125, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2021) 75 final), che è assegnata, in sede primaria, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

      La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n.  146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere a), d), h) e i) del medesimo comma 1 dell'articolo 13 della legge n.  146 del 1990, nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.

      Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 17 febbraio 2021, a pagina 10, seconda colonna, terza riga, dopo la parola: «X,» devono intendersi inserite le seguenti: «XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale),».

      Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 22 febbraio 2021, a pagina 28, seconda colonna, ventottesima riga, la cifra: «2.259.908» deve intendersi sostituita dalla seguente: «2.259.098».

TESTO AGGIORNATO AL 7 APRILE 2021

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N.  183, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI DIGITALI, DI ESECUZIONE DELLA DECISIONE (UE, EURATOM) 2020/2053 DEL CONSIGLIO, DEL 14 DICEMBRE 2020, NONCHÉ IN MATERIA DI RECESSO DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (A.C. 2845-A)

A.C. 2845-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.

      Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
      5-ter. La previsione di cui all'articolo 23, comma 9-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
8.150. Colletti.

ART. 11.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2.1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».
11.104. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Mollicone, Galantino, Ferro, Bellucci.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, al secondo periodo, le parole: «entro il 16 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».
11.103. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10.1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2021».
11.105. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Galantino.

ART. 12.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
      9.1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 119:
              1) al comma 1, alinea, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
              2) il comma 3-bis è abrogato;
              3) al comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
              4) al comma 4-ter, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
              5) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
              6) al comma 8, primo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «spesa sostenuta nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «spesa sostenuta nell'anno 2023»;
              7) il comma 8-bis è abrogato.
          b) all'articolo 121, comma 1, alinea, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2023».

      9.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
12.161. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Silvestroni, Galantino.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9.1. All'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, le parole: «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2021»..
12.129. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli.

ART. 13.

      Sostituire il comma 13 con i seguenti:
      13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, e prevista nei casi in cui il mancato pagamento del canone alle scadenze sia connesso alla contrazione del reddito dettato dall'emergenza in corso, è sospesa sino al 30 giugno 2021. Diversamente, qualora il mancato pagamento dei canoni sia antecedente alla data di dichiarazione dell'emergenza o non dipendente da essa, l'esecuzione è sospesa sino al 28 febbraio 2021.

      13-bis. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso diverso da quello abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, e adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze, è sospesa fino al 28 febbraio 2021.
13.298. Colletti.

      Al comma 13, sostituire le parole: 30 giugno 2021 con le seguenti: 30 marzo 2021.
13.400. Colletti.

      Al comma 13, sostituire le parole: conseguenti all'adozione con le seguenti: adottati in data posteriore al 18 marzo 2020 conseguenti all'adozione.
13.278. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Siragusa, Testamento, Bellucci, Trano, Sapia, Costanzo, Ciaburro.

      Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui al presente comma, per l'anno 2021, non sono tenuti al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.  160.
13.280. Foti, Butti, Trancassini, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Costanzo, Ciaburro.

      Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.
13.13. Siragusa, Costanzo.

ART. 15.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 settembre 2020 n.  116, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2022».
15.96. Zucconi, Trancassini, Prisco, Rampelli, Caiata, Lucaselli, Donzelli, Caretta, Ciaburro.

      Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».
15.021. Montaruli, Rotelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

ART. 17-quater.

      Al comma 5, sostituire il capoverso 13-ter con il seguente: « 13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, il riconoscimento di un contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3».
17-quater.500. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 19.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 1.353 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame dei concorsi pubblici indetti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1o gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66; c) previa verifica del requisito di cui alla lettera b), nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera b); d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
19.33. Deidda, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro, Galantino.

      All'allegato 1, dopo il numero 32 aggiungere il seguente:
      32-bis. Articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126.
19.32. Rampelli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli.

ART. 22-bis.

      Al comma 2, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 31 maggio 2021.
22-bis.433. Prisco, Montaruli, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

      Al comma 2, capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2021 con le seguenti: 30 aprile 2021.
22-bis.428. Montaruli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Caiata.

      Al comma 2, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
22-bis.429. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

      Al comma 2, capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in un'unica soluzione entro il mese successivo con le seguenti: in tre rate nei tre mesi successivi.
22-bis.430. Prisco, Trancassini, Montaruli, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

A.C. 2845-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              permane una situazione di criticità socio-sanitaria causata dal protrarsi della pandemia originata dal diffondersi del virus COVID-19, resa ancor più difficile a causa di nuove varianti dello stesso virus;
              tale condizione comporta la necessità di prevenire situazioni di emergenza abitativa che aggraverebbero una situazione già difficile, soprattutto nelle grandi città,

impegna il Governo

a sospendere, fino al 30 giugno 2021, tutti gli atti amministrativi di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi ritenuti non più abitabili, in ragione di situazioni eccezionali riconosciute dall'Amministrazione della Difesa, ai quali può essere estesa l'applicazione dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n.  90 del 2010 ai fini dell'assegnazione di altra unità abitativa.
9/2845-A/1. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Maurizio Cattoi.


      La Camera,
          premesso che:
              permane una situazione di criticità socio-sanitaria causata dal protrarsi della pandemia originata dal diffondersi del virus COVID-19, resa ancor più difficile a causa di nuove varianti dello stesso virus;
              tale condizione comporta la necessità di prevenire situazioni di emergenza abitativa che aggraverebbero una situazione già difficile, soprattutto nelle grandi città,

impegna il Governo

in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio del Ministero della difesa contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, a sospendere, fino al 30 giugno 2021, tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazione di concessione scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi caratterizzati da situazioni eccezionali certificate dall'amministrazione della difesa e per i quali può essere estesa l'applicazione dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n.  90 del 2010.
9/2845-A/1.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis, Maurizio Cattoi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 4, Disposizioni in materia di salute;
              l'articolo 1, comma 146 della legge n.  178 del 2020 prevede la possibilità di definizione di piani destinati alla riqualificazione dei beni immobili in disuso di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Il successivo comma 150 dispone l'istituzione di un fondo con dotazione, per il 2021, di 36 milioni di euro destinati altresì al finanziamento di tali interventi;
              il comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo è proprietario di un edificio dismesso denominato «ex Convento Santa Margherita»;
              in tale edificio, il comune di Torre Boldone intende realizzare un centro socio sanitario destinato alla prestazione di servizi di prossimità;
              la disponibilità di strutture di prossimità destinate all'erogazione di servizi sanitari è emersa quale necessità impellente nell'attuale contesto storico segnato dalla perdurante diffusione della pandemia da COVID-19;
              le risorse necessarie ad attuare l'intervento previsto dal comune di Torre Boldone ammontano a complessivi 1,5 milioni di euro;
              tali risorse possono essere attinte dal sopra citato fondo,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito del riparto del fondo previsto dall'articolo 1, comma 150, della legge n.  178 del 2020, la destinazione della somma di 1,5 milioni di euro al comune di Torre Boldone, per finanziare l'intervento di recupero dell'edificio dismesso denominato «Convento Santa Margherita» volto a destinare il medesimo a centro socio sanitario di prossimità, anche di natura temporanea, ai sensi del numero 3 dell'Allegato 1 del presente decreto.
9/2845-A/2. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 13, Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
              in particolare, il comma 16, individua misure volte ad accelerare la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova;
              nella provincia di Bergamo, è da tempo allo studio la realizzazione di una importante infrastruttura stradale, denominata «Nuova Cremasca» destinata ad implementare il sistema infrastrutturale lungo la direttrice Bergamo-Crema ed a collegare i comuni di Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo;
              l'infrastruttura è fondamentale per sostenere lo sviluppo economico del territorio e per dare luogo ad una mobilità alternativa, maggiormente sostenibile, esterna ai centri abitati;
              le risorse necessarie alla realizzazione di tale infrastruttura sono stimate in euro 15 milioni,

impegna il Governo

a valutare il finanziamento, nell'ambito della destinazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n.  190 della realizzazione della nuova infrastruttura stradale denominata «Nuova Cremasca» destinata ad implementare il sistema infrastrutturale lungo la direttrice Bergamo-Crema ed a collegare i comuni di Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo.
9/2845-A/3. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 15, disposizioni in materia di ambiente e tutela del territorio;
              lo scorso 5 gennaio, Sogin S.p.A. società interamente posseduta dallo Stato e incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha pubblicato la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (cosiddetto CNAPI);
              la CNAPI individua le aree che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione dei siti che dovranno ospitare il deposito «definitivo» di rifiuti radioattivi;
              il procedimento di approvazione definitiva della Carta prevede, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.  31 del 2020, una fase di consultazione pubblica, volta a raccogliere osservazioni e proposte tecniche da parte di Regioni ed Enti Locali, nonché di soggetti portatori di interessi qualificati;
              il procedimento, dunque, non prevede alcuna partecipazione preventiva al procedimento dei soggetti potenzialmente interessati, a cui è solamente demandata la facoltà di depositare osservazioni di carattere tecnico dopo l'individuazione dell'area all'interno della Carta;
              la durata della fase di consultazione, peraltro, è stabilita in soli sessanta giorni dalla pubblicazione della Carta. Il termine scade pertanto il prossimo 5 marzo;
              molti enti e soggetti interessati, in particolare della regione Piemonte, hanno messo in evidenza l'insufficienza del predetto termine al fine di produrre il materiale necessario a sostenere le osservazioni e proposte di interesse, nonché a fornire i dati da cui emerga l'inadeguatezza delle aree indicate come potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito;
              il tema è stato oggetto di una interrogazione a risposta immediata, presentata dalla sottoscritta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n.  5-05252);
              l'interrogazione ha avuto riscontro nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente;
              in tale sede, il Ministero ha manifestato l'intenzione di predisporre una norma che preveda tempi più lunghi e un maggior coinvolgimento dei cittadini;
              tuttavia, risulta che, recentemente, Sogin S.p.A. abbia respinto la richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Torino di proroga del termine previsto per la presentazione delle osservazioni;
              il predetto Ente territoriale ha inoltre segnalato che le limitazioni tecniche previste per l'invio delle osservazioni (1.500 caratteri e un unico allegato di massimo 20 megabyte) non consentono di rappresentare in modo compiuto la posizione dei soggetti coinvolti e interessati alla partecipazione al procedimento;
              nel corso dell'esame in commissione, è stata in effetti approvata l'estensione del termine per le osservazioni, ma restano tuttavia irrisolti le ulteriori problematiche sollevate attinenti a garantire una fattiva partecipazione degli interessati;
              la delicatezza del tema in esame richiede un tempestivo intervento del Governo, nella direzione già espressa nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente, volto a consentire una fattiva partecipazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare tempestiva attuazione all'intenzione già espressa nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente, in riscontro all'interrogazione presentata dalla sottoscritta onorevole Ruffino, ampliando la possibilità di partecipazione al procedimento relativo alla definitiva approvazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (cosiddetto CNAPI) e consentendo, intervenendo sugli strumenti messi a disposizione, la presentazione di osservazioni che rappresentino in modo compiuto la posizione dei soggetti coinvolti e interessati.
9/2845-A/4. Napoli, Ruffino, Della Frera, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 15, disposizioni in materia di ambiente e tutela del territorio;
              lo scorso 5 gennaio, Sogin S.p.A. società interamente posseduta dallo Stato e incaricata del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, ha pubblicato la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (cosiddetto CNAPI);
              la CNAPI individua le aree che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione dei siti che dovranno ospitare il deposito «definitivo» di rifiuti radioattivi;
              il procedimento di approvazione definitiva della Carta prevede, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.  31 del 2020, una fase di consultazione pubblica, volta a raccogliere osservazioni e proposte tecniche da parte di Regioni ed Enti Locali, nonché di soggetti portatori di interessi qualificati;
              il procedimento, dunque, non prevede alcuna partecipazione preventiva al procedimento dei soggetti potenzialmente interessati, a cui è solamente demandata la facoltà di depositare osservazioni di carattere tecnico dopo l'individuazione dell'area all'interno della Carta;
              la durata della fase di consultazione, peraltro, è stabilita in soli sessanta giorni dalla pubblicazione della Carta. Il termine scade pertanto il prossimo 5 marzo;
              molti enti e soggetti interessati, in particolare della regione Piemonte, hanno messo in evidenza l'insufficienza del predetto termine al fine di produrre il materiale necessario a sostenere le osservazioni e proposte di interesse, nonché a fornire i dati da cui emerga l'inadeguatezza delle aree indicate come potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito;
              il tema è stato oggetto di una interrogazione a risposta immediata, presentata dalla sottoscritta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n.  5-05252);
              l'interrogazione ha avuto riscontro nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente;
              in tale sede, il Ministero ha manifestato l'intenzione di predisporre una norma che preveda tempi più lunghi e un maggior coinvolgimento dei cittadini;
              tuttavia, risulta che, recentemente, Sogin S.p.A. abbia respinto la richiesta avanzata dalla Città Metropolitana di Torino di proroga del termine previsto per la presentazione delle osservazioni;
              il predetto Ente territoriale ha inoltre segnalato che le limitazioni tecniche previste per l'invio delle osservazioni (1.500 caratteri e un unico allegato di massimo 20 megabyte) non consentono di rappresentare in modo compiuto la posizione dei soggetti coinvolti e interessati alla partecipazione al procedimento;
              nel corso dell'esame in commissione, è stata in effetti approvata l'estensione del termine per le osservazioni, ma restano tuttavia irrisolti le ulteriori problematiche sollevate attinenti a garantire una fattiva partecipazione degli interessati;
              la delicatezza del tema in esame richiede un tempestivo intervento del Governo, nella direzione già espressa nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente, volto a consentire una fattiva partecipazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare tempestiva attuazione all'intenzione già espressa nel corso della seduta del 13 novembre 2020 della Commissione Ambiente, in riscontro all'interrogazione presentata dalla sottoscritta onorevole Ruffino, ampliando la possibilità di partecipazione al procedimento relativo alla definitiva approvazione della Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (cosiddetto CNAPI) e consentendo, intervenendo sugli strumenti messi a disposizione, la presentazione di osservazioni che rappresentino in modo compiuto la posizione dei soggetti coinvolti e interessati.
9/2845-A/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Napoli, Ruffino, Della Frera, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 15, disposizioni in materia di ambiente e tutela del territorio;
              in data 8 aprile 2020 si è verificato, in territorio di Albiano Magra (Massa Carrara) e in seguito ad intensi fenomeni atmosferici, il crollo del viadotto sul fiume Magra;
              a causa della mancata attuazione di interventi di ripristino e di rimozione delle rovine, la successiva piena del fiume dello scorso mese di gennaio ha causato il trascinamento dei detriti del ponte crollato verso la foce, comportandone il riversamento in mare;
              con il tempo, il mare sta restituendo e restituirà i predetti detriti, che andranno inevitabilmente a depositarsi lungo il litorale spezino e carrarese;
              il ripristino e la bonifica dei predetti litorali rappresentano interventi da attuare con somma urgenza, anche al fine di evitare ulteriori danni al comparto del turismo, già pesantemente danneggiato dall'attuale contesto storico;
              l'articolo 1, comma 200 della legge n.  190 del 23 dicembre 2014, ha istituito, nel bilancio dello Stato, il «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione», da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
              gli enti interessati all'esecuzione dei predetti lavori di ripristino stimano in circa 600.000 euro le risorse necessarie per dare luogo agli interventi, da suddividere al 50 per cento tra le regioni Liguria e Toscana,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito del riparto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200 della legge n.  190 23 dicembre 2014, l'assegnazione delle risorse necessarie all'esecuzione degli interventi di ripristino e bonifica dei litorali spezino e carrarese, finalizzate alla rimozione dei detriti del ponte di Albiano Magra, stimate in euro 300.000 per quanto di competenza della regione Liguria ed in altrettanti 300.000 euro per quanto di competenza della regione Toscana.
9/2845-A/5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 17, disposizioni in materia di «conclusione della ricostruzione privata – terremoto de L'Aquila – Casa Italia»;
              la ricostruzione de L'Aquila rappresenta solo una delle situazioni di emergenza che il nostro Paese è chiamato ad affrontare;
              analoga emergenza è costituita dai molteplici interventi messi in atto ed ancora da attuare in seguito al crollo, nella città di Genova, del Ponte Morandi;
              la gestione dell'emergenza del Ponte Morandi, che ha consentito la rapida costruzione del nuovo viadotto San Giorgio, rappresenta un esempio di efficienza e di capacità di raggiungere rapidamente gli obiettivi;
              tale gestione ha addirittura comportato delle economie nelle risorse stanziate, che si ritiene utile destinare, per evitarne la dispersione ad interventi complementari di riqualificazione urbanistica dei quartieri della città di Genova sottostanti il nuovo viadotto,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di autorizzare, mediante le opportune modifiche normative, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nominato per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 28 settembre 2018 n.  109, a destinare direttamente al comune di Genova:
              a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 53.466.000;
              b) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 25.000.000;
              c) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 10.000.000.
9/2845-A/6. Silli, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Sorte, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 17, disposizioni in materia di «conclusione della ricostruzione privata – terremoto de L'Aquila – Casa Italia»;
              la ricostruzione de L'Aquila rappresenta solo una delle situazioni di emergenza che il nostro Paese è chiamato ad affrontare;
              analoga emergenza è costituita dai molteplici interventi messi in atto ed ancora da attuare in seguito al crollo, nella città di Genova, del Ponte Morandi;
              la gestione dell'emergenza del Ponte Morandi, che ha consentito la rapida costruzione del nuovo viadotto San Giorgio, rappresenta un esempio di efficienza e di capacità di raggiungere rapidamente gli obiettivi;
              tale gestione ha addirittura comportato delle economie nelle risorse stanziate, che si ritiene utile destinare, per evitarne la dispersione ad interventi complementari di riqualificazione urbanistica dei quartieri della città di Genova sottostanti il nuovo viadotto,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di autorizzare, mediante le opportune modifiche normative, il Commissario Straordinario per la ricostruzione nominato per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 28 settembre 2018 n.  109, a destinare direttamente al comune di Genova:
              a) i fondi di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 53.466.000;
              b) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera a), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 25.000.000;
              c) i fondi di cui all'articolo 4-bis, comma 9 lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.  130, pari ad euro 10.000.000.
9/2845-A/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Sorte, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca una ulteriore proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;
              tale misura non è accompagnata da alcun ristoro a favore dei proprietari;
              i proprietari, privati dalla possibilità di rientrare in possesso del bene ed esposti all'insolvenza dei conduttori, restano peraltro obbligati ad assolvere gli oneri fiscali connessi agli immobili,

impegna il Governo

a valutare una revisione della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, intervenendo al fine di trovare soluzioni alternative alle esigenze dei conduttori e predisponendo adeguati strumenti di ristoro a favore dei proprietari, anche prevedendo adeguate esenzioni rispetto alla tassazione sulla proprietà immobiliare.
9/2845-A/7. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
          visto l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
          premesso che:
              l'emergenza «Coronavirus», tuttora in corso, ha aggravato la situazione di disagio abitativo che molti nuclei familiari, a basso reddito sono costretti a vivere, come risulta da una recente ricerca di Federcasa e Nomisma;
              durante la pandemia da Covid-19, una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare il canone di locazione e oltre il 40 per cento delle famiglie si prevede che non riuscirà a farlo nei prossimi 12 mesi;
              la sola spesa per i canoni di locazione incide per oltre il 64,5 per cento sulla spesa complessiva necessaria per l'abitazione delle famiglie;
              occorre evitare un aggravamento delle situazioni di disagio sociale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto relativi agli immobili ad uso non abitativo;
              d'altro canto, le difficoltà delle famiglie e degli imprenditori non possono ricadere sui proprietari degli immobili concessi in locazione per i quali, molto spesso, i canoni di locazione rappresentano l'unica fonte di reddito o un introito comunque necessario per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso;
              sorge quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi considerando che, se la straordinarietà della crisi epidemiologica ed economica giustifica un intervento del legislatore che incide sulle obbligazioni contrattuali, d'altra parte tali effetti non possono andare a detrimento della parte contrattuale non beneficiata dall'intervento normativo;
              a tal fine, pare opportuno distinguere tra le situazioni di morosità sorte anteriormente e quelle successive all'inizio della emergenza sanitaria;
              occorre individuare apposite e congrue misure compensative in favore dei locatori, specie di quelli che, per effetto della sospensione in discorso, non hanno potuto riscuotere i canoni né riacquistare la disponibilità degli immobili,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
              a) verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica;
              b) prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità;
              c) dare risposte alle situazioni di difficoltà sociale, valutando la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e potenziando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per la morosità incolpevole.
9/2845-A/7.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte, Della Frera, Napoli, Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, la proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno;
              sono da tempo note le difficoltà degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, di reperire soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di Segretario;
              il blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione ha comportato, negli scorsi anni, la progressiva diminuzione dei funzionari iscritti all'Albo;
              vengono riportati casi di regioni nelle quali il segretario comunale manca in oltre la metà dei comuni;
              la pandemia in corso ha inoltre rallentato le procedure di reclutamento in corso;
              la mancanza del segretario comunale paralizza l'attività dei comuni che ne sono sprovvisti, impossibilitati a riunire la giunta, pubblicare bandi, assolvere agli adempimenti legali e amministrativi;
              per far fronte a quella che costituisce una vera e propria emergenza, il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, ha previsto una disciplina transitoria volta a consentire, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, di attribuire la funzione di vice segretario a funzionari di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;
              tale disciplina, considerato anche il sopravvenire della pandemia, non consente tuttavia una adeguata soluzione alla problematica della carenza di segretari comunali;
              l'efficacia della disciplina transitoria, infatti, risulta limitata ai tre anni successivi all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2020 n.  8 e, dunque, ad un periodo che si rivela insufficiente ad allineare l'organico dell'albo dei Segretari comunali e provinciali alle esigenze dei comuni;
              inoltre, la durata massima dell'incarico «sostitutivo» conferito ai funzionari è prevista in soli dodici mesi, mentre andrebbe opportunamente estesa al mandato del Sindaco;
              ancora, la disciplina fa salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco, con conseguente rischio di frammentazione dell'azione amministrativa;
              andrebbe infine prevista, nell'anzidetta logica di adeguare numericamente l'organico dell'albo, la possibilità di iscrivere all'albo i funzionari che abbiano proficuamente ricoperto la funzione di vice segretario ai sensi della normativa transitoria, assolvendo al previsto obbligo formativo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina transitoria dettata in materia di potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali dall'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.  8, prevedendo, al fine di risolvere efficacemente il grave problema della nota carenza numerica dei soggetti abilitati a ricoprire la funzione di segretario comunale:
              a) l'estensione da tre a cinque anni dell'efficacia della disciplina transitoria dettata dal predetto 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n.  8;
              b) l'abrogazione, al fine di evitare la frammentazione e garantire continuità all'azione amministrativa degli Enti interessati, della facoltà per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco;
              c) l'iscrizione all'albo dei Segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 di quei funzionari che, nominati ad esercitare la funzione di vice segretario ai sensi della disciplina transitoria in parola, abbiamo assolto il previsto obbligo formativo.
9/2845-A/8. Ruffino, Napoli, Della Frera, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte, Rospi, Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 15, la proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare;
              l'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 ha previsto lo stanziamento di risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti diretti alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
              le risorse stanziate per l'anno 2020 avrebbero dovuto essere impiegate, mediante la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2020;
              il suddetto termine è stato già differito a mezzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020;
              il differimento da ultimo citato non è però sufficiente a consentire l'impiego delle predette risorse, a causa delle criticità emerse durante l'anno 2020 e connesse alla emergenza epidemiologica da COVID 19;
              la rilevanza degli interventi finanziari suggerisce l'opportunità di prevedere un'ulteriore proroga del termine, sino almeno al 31 maggio 2021, al fine di evitare la dispersione delle risorse,

impegna il Governo

a valutare la previsione di un'ulteriore proroga, sino almeno al 31 maggio 2021, del termine per la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito dell'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, legge 30 dicembre 2018 n.  145 finalizzate alla realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti diretti alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
9/2845-A/9. Della Frera, Napoli, Ruffino, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte, Rospi, Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, all'articolo 15, la proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare;
              l'articolo 1, commi 1028 e 1029, della legge 30 dicembre 2018, n.  145 ha previsto lo stanziamento di risorse finalizzate alla realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti diretti alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico;
              le risorse stanziate per l'anno 2020 avrebbero dovuto essere impiegate, mediante la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2020;
              il suddetto termine è stato già differito a mezzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2020;
              il differimento da ultimo citato non è però sufficiente a consentire l'impiego delle predette risorse, a causa delle criticità emerse durante l'anno 2020 e connesse alla emergenza epidemiologica da COVID 19;
              la rilevanza degli interventi finanziari suggerisce l'opportunità di prevedere un'ulteriore proroga del termine, sino almeno al 31 maggio 2021, al fine di evitare la dispersione delle risorse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità della previsione di un'ulteriore proroga, sino almeno al 31 maggio 2021, del termine per la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'ambito dell'impiego delle risorse stanziate dall'articolo 1, commi 1028 e 1029, legge 30 dicembre 2018 n.  145 finalizzate alla realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti diretti alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
9/2845-A/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Della Frera, Napoli, Ruffino, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte, Rospi, Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame modifica all'articolo 1, comma 1-bis e al comma 8 alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
              è considerevole il ruolo che il personale della Pubblica Amministrazione con contratti a termine ha avuto durante la pandemia in vari settori, fra cui quelli dell'innovazione, della ricerca, dell'Università, della sanità e della scuola;
              è da rispettare la necessità di ridurre il contenzioso e gli spazi per possibili interventi sanzionatori dell'Unione europea;
              considerata l'importanza di assumere stabilmente nella Pubblica Amministrazione nuove professionalità, abbassare l'età media dei dipendenti pubblici e predisporre, tramite la stabilizzazione del personale precario e il nuovo reclutamento, organici di tutte le pubbliche amministrazioni in grado di preparare la ripartenza dopo la conclusione delle pandemia,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              1) verificare che l'estensione temporale delle norme di stabilizzazioni introdotta nella presente legge di conversione abbia una ampia e omogenea ricaduta in tutte le amministrazioni e gli enti dello stato
              2) attuare ogni necessaria azione correttiva per risolvere discrasie applicative dovute a norme contrastanti, fra cui quella determinatasi negli Enti Pubblici di Ricerca per la categoria di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75
              3) di monitorare che ogni settore pubblico applichi nel rispetto delle normative economiche e finanziarie le suddette norme, senza discrezionalità e aggiornare periodicamente il parlamento sullo stato dell'applicazione delle stabilizzazioni e dei nuovi reclutamenti, anche allo scopo di determinare, qualora necessario, i relativi aggiustamenti normativi e regolamentari di competenza.
9/2845-A/10. Madia, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame modifica all'articolo 1, comma 1-bis e al comma 8 alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
              è considerevole il ruolo che il personale della Pubblica Amministrazione con contratti a termine ha avuto durante la pandemia in vari settori, fra cui quelli dell'innovazione, della ricerca, dell'Università, della sanità e della scuola;
              è da rispettare la necessità di ridurre il contenzioso e gli spazi per possibili interventi sanzionatori dell'Unione europea;
              considerata l'importanza di assumere stabilmente nella Pubblica Amministrazione nuove professionalità, abbassare l'età media dei dipendenti pubblici e predisporre, tramite la stabilizzazione del personale precario e il nuovo reclutamento, organici di tutte le pubbliche amministrazioni in grado di preparare la ripartenza dopo la conclusione delle pandemia,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              1) verificare che l'estensione temporale delle norme di stabilizzazioni introdotta nella presente legge di conversione abbia una ampia e omogenea ricaduta in tutte le amministrazioni e gli enti dello Stato;
              2) di monitorare che ogni settore pubblico applichi nel rispetto delle normative economiche e finanziarie le suddette norme, senza discrezionalità e aggiornare periodicamente il parlamento sullo stato dell'applicazione delle stabilizzazioni e dei nuovi reclutamenti, anche allo scopo di determinare, qualora necessario, i relativi aggiustamenti normativi e regolamentari di competenza.
9/2845-A/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Madia, Piccoli Nardelli, Di Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, pur prevedendo diverse misure speciali rispetto alle richieste avanzate dai territori del centro Italia colpiti da eventi sismici, esclude alcune urgenze che richiedono risposte immediate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, se ricorrono le condizioni di finanza pubblica, di disporre alcune proroghe per i territori colpiti dai sismi a partire dal 2009 e, in particolare:
              la proroga di un triennio il pagamento delle rate dei mutui contratti con CDP e il Ministero dell'economia e delle finanze dai comuni dell'area cratere;
              la proroga al 31 dicembre 2021 anche il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma;
              la proroga dell'estensione fino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici;
              a prorogare ulteriormente la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», prevista anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del decreto-legge n.  189 del 2016, e ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili.
9/2845-A/11. Pezzopane, Morgoni, Verini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, pur prevedendo diverse misure speciali rispetto alle richieste avanzate dai territori del centro Italia colpiti da eventi sismici, esclude alcune urgenze che richiedono risposte immediate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, se ricorrono le condizioni di finanza pubblica, di disporre alcune proroghe per i territori colpiti dai sismi a partire dal 2009 e, in particolare:
              la proroga di un triennio il pagamento delle rate dei mutui contratti con CDP e il Ministero dell'economia e delle finanze dai comuni dell'area cratere;
              la proroga al 31 dicembre 2021 anche il periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL a carico degli enti locali colpiti dal sisma;
              la proroga dell'estensione fino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici;
              a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente la misura a favore dei giovani imprenditori del Mezzogiorno denominata «Resto al Sud», prevista anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma, ricompresi negli allegati 1, 2, e 2-bis del decreto-legge n.  189 del 2016, e ai comuni, ricompresi nei medesimi allegati, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili.
9/2845-A/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pezzopane, Morgoni, Verini.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame dell'Atto Camera 2845 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, all'articolo 5 «Proroga di termini in materia di istruzione» dispone della proroga di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1, secondo cui il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020;
          considerato che lo svolgimento delle procedure concorsuali è sospeso per effetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 all'articolo 1, comma 9, lettera z, causate da un nuovo aumento dei contagi da COVID-19;
              la pandemia ha altresì evidenziato l'urgenza di immettere in ruolo personale che da tempo è in attesa di essere stabilizzato – quali i direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012 – e che in tale periodo di emergenza sono stati esclusi dalla possibilità di svolgere il lavoro in maniera continuativa per cui erano stati chiamati in precedenza per sopperire alla carenza di sopradetto personale negli istituti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indire il primo possibile il concorso come previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n.  126 del 2019 affinché i DSGA facenti funzione con tre anni di servizio e in possesso degli adeguati titoli, possano trovare il giusto riconoscimento per il prezioso servizio offerto alla Scuola, senza alcuna discriminazione di trattamento rispetto alle altre categorie dell'amministrazione pubblica.
9/2845-A/12. Fioramonti, Villani.


      La Camera,
          premesso che:
              in riferimento al comma 8 dell'articolo 22 del provvedimento in esame, emerge l'esigenza di dover chiarire che il recesso ivi previsto possa essere esercitato da clienti o investitori aventi sede legale in Italia anche nel caso di fondi di investimento, aperti o chiusi, la cui gestione – attraverso mandato di gestione – sia affidata a soggetti aventi sede legale in Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed indipendentemente della giurisdizione applicabile;
              sussiste un rischio di disparità di trattamento in merito al caso di investimenti formalmente conservanti nell'ambito di Paesi Ue, ma in realtà governati nei principi di vigilanza e di comportamento, nonché nelle scelte di investimento e nelle responsabilità ausiliarie, dal Regno Unito di Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nel prossimo provvedimento utile la possibilità di recesso in capo a clienti o investitori con sede legale in Italia anche nell'ipotesi in cui partecipino a fondi di investimento siano essi aperti o chiusi, la cui gestione, mediante apposito mandato di gestione, sia affidata a soggetti con sede legale nel Regno Unito e Irlanda del Nord.
9/2845-A/13. Lattanzio.


      La Camera,
              in sede di esame dell'Atto Camera 2845 in materia di «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», all'articolo 4 prevede la proroga di termini in materia di salute;
      premesso che:
              con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
              negli ultimi mesi sono diversi gli appelli del mondo scientifico che richiedono un al Governo Italiano di attivarsi per utilizzare lo strumento delle licenze obbligatorie per il vaccino anti COVID-19;
              a tal proposito Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri»), in un articolo a Quotidiano Sanità ha affermato che è necessario «verificare a livello europeo tutti gli stabilimenti che possono produrre i 3 vaccini già autorizzati, rafforzandone eventualmente le capacità produttive. E se vi fossero difficoltà ricorrere alla sospensione temporanea del brevetto utilizzando licenze obbligatorie»;
              sul tema si è espresso anche Gino Strada, fondatore di Emergency, affermando che «perché il vaccino sia disponibile per il maggior numero di persone è indispensabile aumentare la produzione e abbassare i prezzi: un risultato che potrebbe essere raggiunto se le regole che tutelano la proprietà intellettuale venissero – almeno temporaneamente – sospese, o se le farmaceutiche concedessero licenze ad aziende terze»;
          tenuto conto che:
              la rimozione dei brevetti e di altri ostacoli è fondamentale per garantire che vi siano sufficienti fornitori a produrre e vendere questi prodotti a prezzi accessibili e in regime di libera concorrenza;
          considerato inoltre che:
              prezzi elevati e monopoli comporteranno il razionamento di medicinali, test e vaccini, e che ciò contribuirà solo a prolungare questa pandemia;
          considerato necessario inoltre che:
              il Ministero della salute avvii una ricerca di stabilimenti produttivi sul territorio italiano per rendere operativa una maggiore produzione nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa all'Interno dell'Unione Europea al fine di individuare una politica comune in merito alle licenze obbligatorie per i vaccini destinati al trattamento del COVID-19 e contemporaneamente avviare, tramite il Ministero della salute coadiuvato da Aifa e di intesa con le regioni, una ricerca di stabilimenti produttivi per la produzione di vaccini COVID-19 nel territorio italiano.
9/2845-A/14. Grillo, Ianaro, D'Orso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  183 del 2020 prevede misure in materia di assunzione di personale nel comparto sicurezza difesa;
              è necessario evidenziare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 ha previsto la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione fino a marzo 2021 prorogando al contrario, il reclutamento per le forze armate ed altre categorie;
              la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del COVID-19 ha determinato l'applicazione da parte delle autorità competenti di misure restrittive per quanto riguarda gli spostamenti delle persone tra le regioni proprio per evitare il più possibile i contatti tra le medesime persone che potrebbero essere contagiate;
              dopo l'annullamento di un precedente bando, i concorsi militari che dovevano tenersi presso la città di Foligno sono stati temporaneamente sospesi a causa della dichiarazione di «zona rossa» della provincia di Perugia e detto provvedimento è stato comunicato ai partecipanti al concorso quando molti di essi erano già in viaggio; successivamente la regione Umbria ha emesso una nuova ordinanza contenente la proroga della classificazione in «zona rossa rafforzata» per la provincia di Perugia fino al 28 febbraio 2020;
              è quindi necessario, proprio per evitare possibili contagi, nonché gravi difficoltà logistiche, la sospensione dei bandi di concorso delle forze armate fino al 31 dicembre 2021 facendo fronte alle carenze di organico in via straordinaria tramite lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'assunzione in servizio degli idonei alle procedure concorsuali in possesso dei requisiti fisici. Ciò consentirebbe di avere in servizio nelle forze armate personale altamente qualificato in un momento di particolare crisi sanitaria che potrebbe essere superata anche con il supporto dell'implementazione rapida dell'organico delle forze armate assunte, come detto, con lo scorrimento delle graduatorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2021 i bandi di concorso delle forze armate e procedere al reclutamento del personale mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei come detto in premessa.
9/2845-A/15. Trano, Deidda, Sapia.


      La Camera,
          premesso che:
              con il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge all'esame dell'Assemblea è stata disposta la proroga del termine per il recupero delle prestazioni indebite della Gestione privata, correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2018;
              di fatto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n.  412 del 1991 la notifica degli indebiti da parte dell'INPS sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
              la norma all'esame, quindi, con riferimento alle richiamate posizioni indebite, non consisterebbe in una proroga ma in una vera e propria riapertura di termini già abbondantemente decorsi;
              risulta di tutta evidenza l'iniquità del provvedimento che si pone in palese contrasto con le norme dettate a tutela del contribuente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a eliminare la proroga concessa all'INPS per il recupero delle prestazioni indebite della Gestione privata, correlate alle campagne di verifica reddituale relative al periodo d'imposta 2018.
9/2845-A/16. Aprile.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Atto Camera 2845 all'articolo 13 reca misure volte a prorogare termini legislativi in materia di infrastrutture e all'articolo 15 prevede misure volte a prorogare termini legislativi in merito alla tutela dell'ambiente e all'efficientamento energetico;
              il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, all'articolo 119 introduce misure volte a migliorare ed incentivare l'efficienza energetica, il così detto Superbonus 110 per cento;
              il superbonus del 110 per cento prevede una serie di incentivi che hanno lo scopo di rilanciare l'economia del Paese attraverso interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico degli immobili;
              l'articolo 119 prevede inoltre la possibilità di usufruire degli incentivi del superbonus 110 per cento anche per gli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, relativi agli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche a condizione che questi vengano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico previsti al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020;
              condizionare la fruizione degli incentivi previsti per l'eliminazione delle barriere architettoniche alla realizzazione congiunta di uno degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020, risulta discriminatoria per tutti coloro che necessitano della realizzazione di questa tipologia di intervento;
              il termine attuale degli incentivi del superbonus è fissato a giugno 2022 e senza una proroga al dicembre 2023 questa misura non potrà attuarsi completamente con pensati ricadute sulle imprese e sui cittadini;
              la misura è stata inoltre pensata per il rilancio del settore edilizio, settore trainante del nostro Pil, che a causa delle restrizioni Covid ha avuto pesanti ricadute in termini di occupazione e produttività,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di prorogare la scadenza della misura superbonus 110 per cento, prevista per giugno 2022, fino al 31 dicembre 2023 in modo da poter pienamente attuare la misura e rilanciare l'economia del Paese;
          a valutare la possibilità di modificare il comma 2, primo periodo, dell'articolo 119 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n.  34, al fine di eliminare la condizione che vede l'esecuzione congiunta degli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, con l'esecuzione di uno degli interventi di efficientamento energetici previsti dal comma 1 del medesimo articolo al fine di poter accedere agli incentivi previsti dal superbonus 110 per cento.
9/2845-A/17. Rospi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame prevede, all'articolo 4, disposizioni di proroga termini in materia di salute;
              il perdurare della pandemia COVID-19 e della conseguente pressione sul Sistema Sanitario Nazionale ha comportato la sospensione delle attività sanitarie programmate e dei ricoveri per fare posto ai pazienti positivi e sintomatici, allungando esponenzialmente le liste di attesa per le altre prestazioni ritenute differibili e non urgenti;
              le prestazioni accumulate a causa dell'emergenza si sono aggiunte a quelle già in attesa e a quelle ordinariamente in corso di prenotazione;
              il problema delle liste d'attesa nel nostro Paese è infatti cronico e notorio, tanto che la «Commissione per la formulazione di proposte operative e lo studio delle problematiche relative alla gestione dei tempi di attesa», istituita con decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 2000, già nella relazione finale del maggio 2001 ne individuava le cause nella crescente richiesta di prestazioni sanitarie dovuta all'invecchiamento della popolazione e al progresso tecnologico; nella percezione del proprio stato di salute da parte dei cittadini; nella valutazione delle necessità assistenziali da parte dei medici (sia di medicina generale sia specialisti); nella disponibilità di adeguate risorse umane, tecnologiche e strutturali da parte dei servizi sanitari, nel loro appropriato utilizzo e nella complessiva capacità organizzativa del sistema;
              la stessa Commissione correttamente sottolineava come «La razionalizzazione delle liste di attesa rappresenta un obiettivo prioritario per un sistema sanitario nazionale mirato all'efficienza e all'equità, al fine di ottenere che l'inquadramento diagnostico e le successive terapie non siano ingiustificatamente procrastinati compromettendo la prognosi e la qualità della vita»;
              il 21 febbraio 2019 è stata siglata l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2019-2021;
              per la piena attuazione del Pngla è istituito l'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa insediatosi il 9 luglio 2019;
              come dichiarato nel corso della risposta del Governo all'interrogazione a risposta immediata in XII Commissione n.  5-04626, «sulla base del “Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa” effettuato dal Ministero della salute con la collaborazione delle regioni in data 13 luglio 2020, la riduzione di prestazioni erogate registrata tra gli anni 2019 e 2020 è stimata in circa il 40 per cento, pari a 309.017 ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici. Con riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sulla base del confronto con l'anno 2019, si è stimata una perdita di circa 13,3 milioni di prestazioni per accertamenti diagnostici, e di circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36 per cento che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, sono erogate presso strutture pubbliche nella misura del 59 per cento delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86 per cento delle visite specialistiche»;
              i decreti approvati dall'inizio della pandemia hanno consentito di programmare il potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale, prevedendo specifici finanziamenti. In particolare, il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», all'articolo 29 – «Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa» – mira ad accelerare il riassorbimento delle richieste di screening, prestazioni ambulatoriali e ricovero ospedaliero rimaste inevase;
              per tale obiettivo fino al 31 dicembre 2020 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano egli enti del Servizio sanitario nazionale si sono potuti avvalere di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
              appare quindi opportuno implementare questi strumenti per garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa intesa e della correlata valorizzazione di programmi di screening, prevenzione e conseguente alleggerimento del carico sociale delle malattie – soprattutto croniche – sulle famiglie;
              ulteriori interventi potrebbero riguardare la possibilità di utilizzare gli ambulatori mobili tra le opzioni a disposizione di regioni e province autonome per finalità di prevenzione e screening, contribuendo a gestirne l'esecuzione e aumentandone la adesione. Tali veicoli specializzati possono raggiungere il massimo grado possibile di prossimità con il paziente, fondamentale anche nel contesto pandemico nel quale è emersa questa necessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare politiche sanitarie volte al costante, capillare e uniforme monitoraggio delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale al fine di adottare ulteriori meccanismi incentivanti, anche temporanei, efficaci sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo antecedente alla pandemia da COVID-19, nonché a valutare la possibilità, nel rispetto delle competenze Stato-regioni, di utilizzare anche gli ambulatori mobili per programmi di screening e prevenzione.
9/2845-A/18. Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame prevede, all'articolo 4, disposizioni di proroga termini in materia di salute;
              il perdurare della pandemia COVID-19 e della conseguente pressione sul Sistema Sanitario Nazionale ha comportato la sospensione delle attività sanitarie programmate e dei ricoveri per fare posto ai pazienti positivi e sintomatici, allungando esponenzialmente le liste di attesa per le altre prestazioni ritenute differibili e non urgenti;
              le prestazioni accumulate a causa dell'emergenza si sono aggiunte a quelle già in attesa e a quelle ordinariamente in corso di prenotazione;
              il problema delle liste d'attesa nel nostro Paese è infatti cronico e notorio, tanto che la «Commissione per la formulazione di proposte operative e lo studio delle problematiche relative alla gestione dei tempi di attesa», istituita con decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 2000, già nella relazione finale del maggio 2001 ne individuava le cause nella crescente richiesta di prestazioni sanitarie dovuta all'invecchiamento della popolazione e al progresso tecnologico; nella percezione del proprio stato di salute da parte dei cittadini; nella valutazione delle necessità assistenziali da parte dei medici (sia di medicina generale sia specialisti); nella disponibilità di adeguate risorse umane, tecnologiche e strutturali da parte dei servizi sanitari, nel loro appropriato utilizzo e nella complessiva capacità organizzativa del sistema;
              la stessa Commissione correttamente sottolineava come «La razionalizzazione delle liste di attesa rappresenta un obiettivo prioritario per un sistema sanitario nazionale mirato all'efficienza e all'equità, al fine di ottenere che l'inquadramento diagnostico e le successive terapie non siano ingiustificatamente procrastinati compromettendo la prognosi e la qualità della vita»;
              il 21 febbraio 2019 è stata siglata l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul piano nazionale di Governo delle liste di attesa (Pngla) 2019-2021;
              per la piena attuazione del Pngla è istituito l'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa insediatosi il 9 luglio 2019;
              come dichiarato nel corso della risposta del Governo all'interrogazione a risposta immediata in XII Commissione n.  5-04626, «sulla base del “Monitoraggio strategie di intervento per recupero liste d'attesa” effettuato dal Ministero della salute con la collaborazione delle regioni in data 13 luglio 2020, la riduzione di prestazioni erogate registrata tra gli anni 2019 e 2020 è stimata in circa il 40 per cento, pari a 309.017 ricoveri, di cui 230.428 ricoveri chirurgici e 78.589 ricoveri medici. Con riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, sulla base del confronto con l'anno 2019, si è stimata una perdita di circa 13,3 milioni di prestazioni per accertamenti diagnostici, e di circa 9,6 milioni di visite specialistiche, pari a circa il 36 per cento che, sulla base dei dati di Tessera Sanitaria relativi all'anno 2018, sono erogate presso strutture pubbliche nella misura del 59 per cento delle prestazioni di accertamenti diagnostici e l'86 per cento delle visite specialistiche»;
              i decreti approvati dall'inizio della pandemia hanno consentito di programmare il potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale, prevedendo specifici finanziamenti. In particolare, il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», all'articolo 29 – «Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa» – mira ad accelerare il riassorbimento delle richieste di screening, prestazioni ambulatoriali e ricovero ospedaliero rimaste inevase;
              per tale obiettivo fino al 31 dicembre 2020 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano egli enti del Servizio sanitario nazionale si sono potuti avvalere di strumenti straordinari, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale;
              appare quindi opportuno implementare questi strumenti per garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini nell'ottica dell'abbattimento delle liste di attesa intesa e della correlata valorizzazione di programmi di screening, prevenzione e conseguente alleggerimento del carico sociale delle malattie – soprattutto croniche – sulle famiglie;
              ulteriori interventi potrebbero riguardare la possibilità di utilizzare gli ambulatori mobili tra le opzioni a disposizione di regioni e province autonome per finalità di prevenzione e screening, contribuendo a gestirne l'esecuzione e aumentandone la adesione. Tali veicoli specializzati possono raggiungere il massimo grado possibile di prossimità con il paziente, fondamentale anche nel contesto pandemico nel quale è emersa questa necessità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, di adottare politiche sanitarie volte al costante, capillare e uniforme monitoraggio delle liste di attesa su tutto il territorio nazionale al fine di adottare ulteriori meccanismi incentivanti, anche temporanei, efficaci sia per l'abbattimento delle liste di attesa in questa fase, sia per smaltire le liste di attesa createsi nel periodo antecedente alla pandemia da COVID-19, nonché a valutare la possibilità, nel rispetto delle competenze Stato-regioni, di utilizzare anche gli ambulatori mobili per programmi di screening e prevenzione.
9/2845-A/18.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, prevede, all'articolo 1, misure inerenti la proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni;
              l'emergenza epidemiologica ha, di fatto, bloccato le procedure concorsuali, ivi compreso lo scorrimento delle graduatorie, molte delle quali scadute, tra le quali anche quelle appartenenti al comparto sicurezza;
              in assenza di un effettivo percorso di assunzioni straordinarie all'interno delle pubbliche amministrazioni, sarebbe fondamentale recuperare e utilizzare le graduatorie dei concorsi anche per contenere parzialmente gli effetti devastanti di una continua emorragia di personale, in particolare prorogandole, almeno, fino a tutto il 2021;
              in tale direzione va anche la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0071057-P-06/11/2020, recante aspetti relativi all'avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

impegna il Governo

in attesa di un percorso di assunzioni straordinarie all'interno delle pubbliche amministrazioni, a valutare l'opportunità di intervenire per recuperare e utilizzare le graduatorie dei concorsi, in particolare prorogandole almeno fino al 31 dicembre 2021.
9/2845-A/19. Dieni, Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, prevede, all'articolo 1, misure inerenti la proroga dei termini in materia di pubbliche amministrazioni;
              l'emergenza epidemiologica ha, di fatto, bloccato le procedure concorsuali, ivi compreso lo scorrimento delle graduatorie, molte delle quali scadute, tra le quali anche quelle appartenenti al comparto sicurezza;
              in assenza di un effettivo percorso di assunzioni straordinarie all'interno delle pubbliche amministrazioni, sarebbe fondamentale recuperare e utilizzare le graduatorie dei concorsi anche per contenere parzialmente gli effetti devastanti di una continua emorragia di personale, in particolare prorogandole, almeno, fino a tutto il 2021;
              in tale direzione va anche la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0071057-P-06/11/2020, recante aspetti relativi all'avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,

impegna il Governo

in attesa di un percorso di assunzioni straordinarie all'interno delle pubbliche amministrazioni, a valutare la possibilità di intervenire per recuperare e utilizzare le graduatorie dei concorsi, in particolare prorogandole almeno fino al 31 dicembre 2021.
9/2845-A/19.    (Testo modificato nel corso della seduta) Dieni, Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 10, come modificato durante l'esame del provvedimento in commissione, prevede 6 distinte proroghe concernenti il settore agricolo;
              l'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 – cosiddetto «Decreto Agosto» – sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
              dal 1o gennaio 2021, quindi, la norma sopracitata si applica anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;
              gli operatori del settore stanno subendo un aumento dei costi fino a sette volte l'importo pagato attualmente per l'esercizio dell'attività di pesca – si passa dagli attuali 369 euro a 2.500 euro;
              contando che le imprese hanno già subito perdite di fatturato medie del 25 per cento (con punte anche del 55 per cento). Serve agire per ristabilire, a livello nazionale, una tassazione equa e proporzionale, che permetta di non gravare su uno dei settori di punta dell'economia;
              per le attività di pesca e acquacoltura il demanio non rappresenta un «luogo» di reddito ma solo un ricovero attrezzature o ancoraggio imbarcazioni. Alcune Cooperative di pescatori hanno pochi metri quadri di concessione e passare a cifre astronomiche rischia di compromettere la sopravvivenza dell'impresa stessa e di affossare un settore già in crisi;
              sarebbe, quindi, quanto mai necessario intervenire, nel primo provvedimento utile, per escludere dall'applicazione della norma, relativa al nuovo importo minimo annuo, previsto dal decreto-legge Agosto, i canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura o stabilire una tassazione più equa e proporzionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, in un prossimo provvedimento di natura finanziaria, le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 al fine di escludere il settore della pesca e acquacoltura o quantomeno stabilire una tassazione equa e proporzionale, in quanto questa disposizione ha rilevanti ricadute economiche sul settore e inoltre un aumento ingiustificato stride con gli interventi messi in atto per la ripartenza.
9/2845-A/20. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 10, come modificato durante l'esame del provvedimento in commissione, prevede 6 distinte proroghe concernenti il settore agricolo;
              l'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 – cosiddetto «Decreto Agosto» – sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
              dal 1o gennaio 2021, quindi, la norma sopracitata si applica anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori determinerebbe conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;
              gli operatori del settore stanno subendo un aumento dei costi fino a sette volte l'importo pagato attualmente per l'esercizio dell'attività di pesca – si passa dagli attuali 369 euro a 2.500 euro;
              contando che le imprese hanno già subito perdite di fatturato medie del 25 per cento (con punte anche del 55 per cento). Serve agire per ristabilire, a livello nazionale, una tassazione equa e proporzionale, che permetta di non gravare su uno dei settori di punta dell'economia;
              per le attività di pesca e acquacoltura il demanio non rappresenta un «luogo» di reddito ma solo un ricovero attrezzature o ancoraggio imbarcazioni. Alcune Cooperative di pescatori hanno pochi metri quadri di concessione e passare a cifre astronomiche rischia di compromettere la sopravvivenza dell'impresa stessa e di affossare un settore già in crisi;
              sarebbe, quindi, quanto mai necessario intervenire, nel primo provvedimento utile, per escludere dall'applicazione della norma, relativa al nuovo importo minimo annuo, previsto dal decreto-legge Agosto, i canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura o stabilire una tassazione più equa e proporzionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere, in un prossimo provvedimento di natura finanziaria, le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 al fine di escludere il settore della pesca e acquacoltura o quantomeno stabilire una tassazione equa e proporzionale, in quanto questa disposizione ha rilevanti ricadute economiche sul settore e inoltre un aumento ingiustificato stride con gli interventi messi in atto per la ripartenza.
9/2845-A/20.    (Testo modificato nel corso della seduta) Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n.  27 dicembre 2019, n.  160, le amministrazioni pubbliche dal 1o gennaio 2020 possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;
              nello specifico, le graduatorie dei concorsi approvate nel 2011 sarebbero utilizzabili fino al 30 marzo 2020, previa frequenza da parte degli idonei di corsi di formazione e previo superamento di un esame colloqui per accertarne la perdurante idoneità, mentre le graduatorie dei concorsi approvate dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
              le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019, sempre secondo quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2020, sono rese utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
              l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2018, n.  58, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa;
              il decreto ministeriale 17 marzo 2020, recante Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, ha disposto specificatamente, l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020 al fine di regolare al meglio il passaggio al nuovo regime;
              il comma 1 dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, prevede che i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165;
              l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, e successive modifiche e integrazioni, ha definito lo stato emergenziale a causa del diffondersi del virus COVID-19,

impegna il Governo

in ragione della proroga dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a dotare gli enti locali di una modalità semplificata per accelerare i processi di reclutamento, previsti nei piani dei fabbisogni, attraverso la possibilità di assumere idonei utilmente collocati nelle graduatorie scadute nel corso dell'anno 2020, durante il periodo emergenziale da coronavirus, esclusivamente in assenza di graduatorie in corso di validità.
9/2845-A/21. Lovecchio.


      La Camera,
          premesso che:
              nel provvedimento in esame risultano «confluiti», attraverso l'approvazione di due emendamenti del Governo, altri tre decreti-legge, il n.  182 del 2020 e i n.  3 e 7 del 2021;
              peraltro, il decreto-legge n.  182 del 2020 interveniva per modificare una disposizione, l'articolo 1, comma 8, della legge n.  178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) il giorno stesso della sua entrata in vigore, mentre il decreto-legge n.  7 del 2021 è intervenuto per modificare esplicitamente il decreto-legge n.  3 del 2021 nel corso dell'iter di conversione di quest'ultimo;
              si tratta di patologie del procedimento legislativo oggetto di costante censura da parte del Comitato per la legislazione; ciononostante esse mostrano nell'attuale fase una preoccupante tendenza al consolidamento;
              per quanto riguarda in particolare il fenomeno della «confluenza» dei decreti-legge esso ha fin qui riguardato, compresi i decreti-legge che confluiscono nel provvedimento in esame, ben 23 decreti-legge; di cui 18 a seguito dello scoppio dell'emergenza dell'epidemia da COVID-19;
              nella seduta del 20 gennaio scorso, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n.  172 del 2020, la Camera ha approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, che impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»;
              nel corso dell’iter del provvedimento in esame il Governo non sembra invece aver fornito motivazioni delle circostanze eccezionali alla base della «confluenza» dei decreti-legge n.  182 del 2020 e n.  3 e 7 del 2021;
              le premesse del richiamato ordine del giorno evidenziano i rischi che il fenomeno comporta;
              in particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n.  58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n.  92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n.  83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n.  92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n.  83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
              inoltre, la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce in molte occasioni all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; divenendo così una delle cause di quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni;
              ciò premesso, vi è consapevolezza della natura eccezionale della fase che il Paese sta vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso che può imporre la modifica in intervalli ristretti di tempo di decisioni da poco assunte e quindi un'iperproduzione di provvedimenti di urgenza la cui gestione in Parlamento può poi risultare complessa; a questo si unisce ora la delicata fase di avvio dell'attività di un nuovo governo; al tempo stesso occorre però giungere, nello stesso interesse di un'ordinata gestione dell'emergenza, a modalità di produzione legislativa più razionali,

impegna il Governo

ad attivarsi con urgenza al fine di individuare, in dialogo con il Parlamento, modalità per attuare l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, in modo da evitare la «confluenza» tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.
9/2845-A/22. Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Butti, Paolo Russo, Tomasi.


      La Camera,
          premesso che:
              nel provvedimento in esame risultano «confluiti», attraverso l'approvazione di due emendamenti del Governo, altri tre decreti-legge, il n.  182 del 2020 e i n.  3 e 7 del 2021;
              peraltro, il decreto-legge n.  182 del 2020 interveniva per modificare una disposizione, l'articolo 1, comma 8, della legge n.  178 del 2020 (Legge di bilancio per il 2021) il giorno stesso della sua entrata in vigore, mentre il decreto-legge n.  7 del 2021 è intervenuto per modificare esplicitamente il decreto-legge n.  3 del 2021 nel corso dell'iter di conversione di quest'ultimo;
              si tratta di patologie del procedimento legislativo oggetto di costante censura da parte del Comitato per la legislazione; ciononostante esse mostrano nell'attuale fase una preoccupante tendenza al consolidamento;
              per quanto riguarda in particolare il fenomeno della «confluenza» dei decreti-legge esso ha fin qui riguardato, compresi i decreti-legge che confluiscono nel provvedimento in esame, ben 23 decreti-legge; di cui 18 a seguito dello scoppio dell'emergenza dell'epidemia da COVID-19;
              nella seduta del 20 gennaio scorso, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835 di conversione del decreto-legge n.  172 del 2020, la Camera ha approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, che impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»;
              nel corso dell’iter del provvedimento in esame il Governo non sembra invece aver fornito motivazioni delle circostanze eccezionali alla base della «confluenza» dei decreti-legge n.  182 del 2020 e n.  3 e 7 del 2021;
              le premesse del richiamato ordine del giorno evidenziano i rischi che il fenomeno comporta;
              in particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n.  58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n.  92 del 2015, abrogata nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n.  83 del 2015 prima della scadenza per la conversione del decreto-legge n.  92 e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel decreto-legge n.  83, ha rilevato che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
              inoltre, la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce in molte occasioni all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; divenendo così una delle cause di quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni;
              ciò premesso, vi è consapevolezza della natura eccezionale della fase che il Paese sta vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria in corso che può imporre la modifica in intervalli ristretti di tempo di decisioni da poco assunte e quindi un'iperproduzione di provvedimenti di urgenza la cui gestione in Parlamento può poi risultare complessa; a questo si unisce ora la delicata fase di avvio dell'attività di un nuovo governo; al tempo stesso occorre però giungere, nello stesso interesse di un'ordinata gestione dell'emergenza, a modalità di produzione legislativa più razionali,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la «confluenza» tra diversi decreti-legge in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10, in modo.
9/2845-A/22.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ceccanti, Corneli, Dori, Ferri, Butti, Paolo Russo, Tomasi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670) – come modificato dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 833, legge 27 dicembre 2017, n.  205) e dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 77, legge 27 dicembre 2019, n.  160) – attribuisce alle Province autonome, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, la potestà legislativa in materia di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e fissa al 31 dicembre 2023 la scadenza ultima delle concessioni in essere;
              le province autonome disciplinano, quindi con propria legge modalità, procedure di assegnazione, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, termini di indizione, criteri di ammissione e di aggiudicazione, requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti e durata delle concessioni;
              tuttavia, si evidenzia che a livello normativo sussiste un differenziato regime di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche presenti sul territorio delle province autonome di Trento e Bolzano rispetto alle concessioni presenti sul restante territorio nazionale, il cui termine di scadenza è, invece, stato prorogato, per effetto della decretazione d'urgenza legata alla pandemia da COVID-19, al 31 luglio 2024, come previsto dall'articolo 125-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27;
              si ritiene, inoltre, la modifica urgente, considerati i tempi necessari all'avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi derivazioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'allineamento delle scadenze sopramenzionate, al fine di assicurare una omogeneità dei punti di partenza e garantire parità di condizioni, uniformità e certezza su tutto il territorio nazionale.
9/2845-A/23. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto, Plangger.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure in materia di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
              in data 16 gennaio 2019, nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della strada statale E45, è stato disposto il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto della stessa E45, con riflessi negativi sulla viabilità che, inevitabilmente, si sono ripercossi sul tessuto economico e produttivo dell'intera zona;
              a seguito dell'interruzione dell'E45 sono stati approvati i seguenti atti: il decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le parti sociali del 23 luglio 2019, il decreto interministeriale del 9 dicembre 2019, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 che assegna alla Regione Emilia-Romagna 5.600.000 euro e la circolare INPS n.  36 del 12 marzo 2020,
              a seguito di questi atti, l'Agenzia Regionale per il Lavoro (competente in materia in base alla L.R. 17/200) ha approvato con Determinazione Direttoriale n.  1723 dell'11 dicembre 2020 i criteri di presentazione delle domande di indennità di cui al decreto-legge n.  34 del 2019 con scadenza al 15 febbraio 2021 e che ha visto la presentazione di 63 domande la cui istruttoria sarà completata con atto di approvazione entro la prossima settimana e con il conseguente invio ad INPS dei beneficiari dell'indennità secondo i modelli da INPS predisposti;
              il decreto interministeriale 9 dicembre 2019, che suddivide le risorse fra le regioni Umbria Toscana ed Emilia Romagna, non prevede alcun tempo massimo di autorizzazione alla fruizione di dette risorse da parte delle Regioni interessate e dell'INPS;
              le risorse non sono mai entrate nel bilancio delle Regioni, ma come sempre sono state assegnate all'INFS, in quanto le amministrazioni regionali autorizzano i provvedimenti di sostegno al reddito e l'INPS procede con la liquidazione;
              al fine di compensare tali effetti negativi, l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ha riconosciuto una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato e pari a 15.000 euro in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura del predetto viadotto (SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, dal chilometro 168+200 al chilometro 162+698);
              per tali finalità sono stati stanziati 10 milioni di euro ma, nonostante le Regioni interessate (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) abbiano provveduto all'erogazione delle relative indennità, ad oggi risultano residuare presso le stesse parte significativa delle predette risorse finanziarie;
              si ritiene dunque opportuno consentire alle Regioni interessate di erogare le somme loro già trasferite e residue ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d'impresa e professionali che non abbiano dovuto necessariamente sospendere l'attività a seguito della chiusura del viadotto, ma che abbiano comunque dovuto patire maggiori oneri documentati a causa di quest'ultima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, che il contributo una tantum pari a 15.000 euro previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, venga riconosciuto anche ai lavoratori co.co.co., ai titolari di agenzia, di rappresentanza commerciali e agli autonomi che abbiano subito maggiori costi per loro l'attività a causa della chiusura del viadotto Puleto della SS E45.
9/2845-A/24. Marco Di Maio, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure in materia di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari;
              in data 16 gennaio 2019, nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della strada statale E45, è stato disposto il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto della stessa E45, con riflessi negativi sulla viabilità che, inevitabilmente, si sono ripercossi sul tessuto economico e produttivo dell'intera zona;
              a seguito dell'interruzione dell'E45 sono stati approvati i seguenti atti: il decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le parti sociali del 23 luglio 2019, il decreto interministeriale del 9 dicembre 2019, ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il 9 gennaio 2020 che assegna alla Regione Emilia-Romagna 5.600.000 euro e la circolare INPS n.  36 del 12 marzo 2020,
              a seguito di questi atti, l'Agenzia Regionale per il Lavoro (competente in materia in base alla L.R. 17/200) ha approvato con Determinazione Direttoriale n.  1723 dell'11 dicembre 2020 i criteri di presentazione delle domande di indennità di cui al decreto-legge n.  34 del 2019 con scadenza al 15 febbraio 2021 e che ha visto la presentazione di 63 domande la cui istruttoria sarà completata con atto di approvazione entro la prossima settimana e con il conseguente invio ad INPS dei beneficiari dell'indennità secondo i modelli da INPS predisposti;
              il decreto interministeriale 9 dicembre 2019, che suddivide le risorse fra le regioni Umbria Toscana ed Emilia Romagna, non prevede alcun tempo massimo di autorizzazione alla fruizione di dette risorse da parte delle Regioni interessate e dell'INPS;
              le risorse non sono mai entrate nel bilancio delle Regioni, ma come sempre sono state assegnate all'INFS, in quanto le amministrazioni regionali autorizzano i provvedimenti di sostegno al reddito e l'INPS procede con la liquidazione;
              al fine di compensare tali effetti negativi, l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ha riconosciuto una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale in favore dei lavoratori del settore privato e pari a 15.000 euro in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi impossibilità a svolgere la propria attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura del predetto viadotto (SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, dal chilometro 168+200 al chilometro 162+698);
              per tali finalità sono stati stanziati 10 milioni di euro ma, nonostante le Regioni interessate (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria) abbiano provveduto all'erogazione delle relative indennità, ad oggi risultano residuare presso le stesse parte significativa delle predette risorse finanziarie;
              si ritiene dunque opportuno consentire alle Regioni interessate di erogare le somme loro già trasferite e residue ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d'impresa e professionali che non abbiano dovuto necessariamente sospendere l'attività a seguito della chiusura del viadotto, ma che abbiano comunque dovuto patire maggiori oneri documentati a causa di quest'ultima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, che il contributo una tantum pari a 15.000 euro previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, venga riconosciuto anche ai lavoratori co.co.co., ai titolari di agenzia, di rappresentanza commerciali e agli autonomi che abbiano subito maggiori costi per loro l'attività a causa della chiusura del viadotto Puleto della SS E45.
9/2845-A/24.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marco Di Maio, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone misure in materia economica e finanziaria;
              il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, all'articolo 100 ha di fatto disposto l'abrogazione dei valori OMI (l'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), aumentando la soglia minima dei canoni demaniali marittimi;
              il provvedimento, che non ha inciso sulle grandi concessioni che già pagavano importi superiori al minimo fissato, ha elevato invece i canoni minimi sulle micro e piccole concessioni del demanio marittimo, aumentandoli di quasi sette volte;
              tale provvedimento incide gravemente su alcune piccole concessioni, come ormeggi, gavitelli, cartellonistica, biglietterie, nell'ambito di un settore già gravemente colpito dalla grave crisi turistica generata dalla diffusione pandemica da COVID-19;
              pur nell'ambito di un aumento delle concessioni demaniali marittime, occorrerebbe differenziare tra le grandi concessioni e quelle di minore rilevanza pubblica, quali le micro-concessioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in successivi provvedimenti normativi, che, limitatamente ai casi nei quali le concessioni marittime demaniali abbiano ad oggetto attività sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali, ovvero con finalità di pubblico interesse e individuate con delibera dell'ente locale competente per territorio, il canone minimo dovuto sia fissato ad una cifra inferiore a quella prevista dal citato articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 e comunque commisurata alla minore rilevanza delle concessioni.
9/2845-A/25. Paita.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone misure in materia economica e finanziaria;
              il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, all'articolo 100 ha di fatto disposto l'abrogazione dei valori OMI (l'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate), aumentando la soglia minima dei canoni demaniali marittimi;
              il provvedimento, che non ha inciso sulle grandi concessioni che già pagavano importi superiori al minimo fissato, ha elevato invece i canoni minimi sulle micro e piccole concessioni del demanio marittimo, aumentandoli di quasi sette volte;
              tale provvedimento incide gravemente su alcune piccole concessioni, come ormeggi, gavitelli, cartellonistica, biglietterie, nell'ambito di un settore già gravemente colpito dalla grave crisi turistica generata dalla diffusione pandemica da COVID-19;
              pur nell'ambito di un aumento delle concessioni demaniali marittime, occorrerebbe differenziare tra le grandi concessioni e quelle di minore rilevanza pubblica, quali le micro-concessioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in successivi provvedimenti normativi, che, limitatamente ai casi nei quali le concessioni marittime demaniali abbiano ad oggetto attività sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali, ovvero con finalità di pubblico interesse e individuate con delibera dell'ente locale competente per territorio, il canone minimo dovuto sia fissato ad una cifra inferiore a quella prevista dal citato articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 e comunque commisurata alla minore rilevanza delle concessioni.
9/2845-A/25.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paita.


      La Camera,
          premesso che:
              tumori rari si definiscono come tali quando la loro incidenza, intesa come numero di nuovi casi di tumore che si verificano in una data popolazione in un dato periodo, è pari a 6 casi su 100.000 nella popolazione europea;
              tumori rari rappresentano il 24 per cento di tutti i nuovi casi di tumore. In Italia sono stimati 89 mila nuovi casi all'anno e circa 900 mila persone con una diagnosi di tumore raro;
              l'Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017, ha istituito presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) il «Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari», con lo scopo di garantire il funzionamento della Rete e di favorirne lo sviluppo, anche attraverso la partecipazione delle Associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche di riferimento;
              il Coordinamento è stato successivamente istituito con Decreto del Ministro della Salute 1 febbraio 2018;
              ad oggi, la Rete Nazionale dei Tumori Rari non è stata ancora istituzionalizzata. L'unica esperienza di Rete esistente sul territorio nazionale è unicamente quella tecnico-professionale costituita da professionisti sanitari operanti nel settore dei tumori rari, che indirizzano i pazienti presso le strutture sanitarie più adeguate a garantirne una idonea presa in carico;
              l'assenza di una Rete nazionale istituzionalizzata, non consente di coprire in maniera omogenea l'intero territorio nazionale, di conseguenza non solo la presa in carico dei pazienti risulta spesso inadeguata, ma anche la circolazione delle informazioni è inefficiente e frammentata e non garantisce a tutti i cittadini di poter essere validamente indirizzati presso i centri sanitari con maggiore expertise;
              durante l'emergenza sanitaria che ha interessato e che continua ad interessare il nostro Paese, ha assunto un ruolo di particolare rilevanza l'istituto teleconsultazione che consente l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria attraverso il ricorso a tecnologie, gettando le basi per uno scambio di informazioni fondamentali tra il medico e il paziente, senza che quest'ultimo sia fisicamente costretto ai centri ospedalieri o ambulatoriali;
              l'eterogeneità dei tumori rari rende necessario l'utilizzo di test molecolari che possano individuare tali mutazioni e consentire una diagnosi precoce e precisa;
              tutto quanto sopra premesso,

impegna il Governo:

          a verificare lo stato di attuazione delle Rete Tumori Rari e ad avviare il processo di istituzionalizzazione della Rete attraverso il riconoscimento ai Centri ERN Reti di Riferimento Europee dedicate alla diagnosi cura dei tumori rari (EURACAN, PaedCan, EUROBloodNet) già presenti in Italia, «primi nodi» della Rete;
          provvedere ad un finanziamento delle reti ERN al fine di implementare lo strumento della telemedicina e di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla precision medicine, tra i livelli essenziali di assistenza
9/2845-A/26. Ubaldo Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              tumori rari si definiscono come tali quando la loro incidenza, intesa come numero di nuovi casi di tumore che si verificano in una data popolazione in un dato periodo, è pari a 6 casi su 100.000 nella popolazione europea;
              tumori rari rappresentano il 24 per cento di tutti i nuovi casi di tumore. In Italia sono stimati 89 mila nuovi casi all'anno e circa 900 mila persone con una diagnosi di tumore raro;
              l'Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017, ha istituito presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) il «Coordinamento funzionale della Rete nazionale di tumori rari», con lo scopo di garantire il funzionamento della Rete e di favorirne lo sviluppo, anche attraverso la partecipazione delle Associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche di riferimento;
              il Coordinamento è stato successivamente istituito con Decreto del Ministro della Salute 1 febbraio 2018;
              ad oggi, la Rete Nazionale dei Tumori Rari non è stata ancora istituzionalizzata. L'unica esperienza di Rete esistente sul territorio nazionale è unicamente quella tecnico-professionale costituita da professionisti sanitari operanti nel settore dei tumori rari, che indirizzano i pazienti presso le strutture sanitarie più adeguate a garantirne una idonea presa in carico;
              l'assenza di una Rete nazionale istituzionalizzata, non consente di coprire in maniera omogenea l'intero territorio nazionale, di conseguenza non solo la presa in carico dei pazienti risulta spesso inadeguata, ma anche la circolazione delle informazioni è inefficiente e frammentata e non garantisce a tutti i cittadini di poter essere validamente indirizzati presso i centri sanitari con maggiore expertise;
              durante l'emergenza sanitaria che ha interessato e che continua ad interessare il nostro Paese, ha assunto un ruolo di particolare rilevanza l'istituto teleconsultazione che consente l'erogazione di servizi di assistenza sanitaria attraverso il ricorso a tecnologie, gettando le basi per uno scambio di informazioni fondamentali tra il medico e il paziente, senza che quest'ultimo sia fisicamente costretto ai centri ospedalieri o ambulatoriali;
              l'eterogeneità dei tumori rari rende necessario l'utilizzo di test molecolari che possano individuare tali mutazioni e consentire una diagnosi precoce e precisa;
              tutto quanto sopra premesso,

impegna il Governo:

          a verificare lo stato di attuazione delle Rete Tumori Rari e ad avviare il processo di istituzionalizzazione della Rete attraverso il riconoscimento ai Centri ERN Reti di Riferimento Europee dedicate alla diagnosi cura dei tumori rari (EURACAN, PaedCan, EUROBloodNet) già presenti in Italia, «primi nodi» della Rete;
          provvedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad un finanziamento delle reti ERN al fine di implementare lo strumento della telemedicina e di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla precision medicine, tra i livelli essenziali di assistenza
9/2845-A/26.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ubaldo Pagano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 del decreto-legge n.  183 del 2020 contiene misure in materia di scuola;
              è necessario e fondamentale che, per garantire la continuità educativa per gli studenti e per migliorare il servizio delle istituzioni scolastiche soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, i candidati alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019) ivi inclusi quelli ammessi con riserva ed in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e che hanno presentato domanda nei termini, conseguano l'abilitazione dall'anno scolastico 2020-2021;
              ciò consentirà di avere personale professionalizzato ed abilitato per l'insegnamento agli studenti e potrà contribuire al miglioramento dell'offerta educativa effettuata nei confronti degli stessi studenti proprio in un momento difficile per il nostro Paese in considerazione come detto della diffusione del COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare misure come indicate in premessa che consentano di avere personale professionalizzato per implementare e migliorare l'offerta educativa delle istituzioni scolastiche nel minor tempo possibile
9/2845-A/27. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5 del decreto-legge n.  183 del 2020 contiene misure in materia di scuola;
              è necessario e fondamentale che, per garantire la continuità educativa per gli studenti e per migliorare il servizio delle istituzioni scolastiche soprattutto in questo periodo di crisi sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, i candidati alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019) ivi inclusi quelli ammessi con riserva ed in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e che hanno presentato domanda nei termini, conseguano l'abilitazione dall'anno scolastico 2020-2021;
              ciò consentirà di avere personale professionalizzato ed abilitato per l'insegnamento agli studenti e potrà contribuire al miglioramento dell'offerta educativa effettuata nei confronti degli stessi studenti proprio in un momento difficile per il nostro Paese in considerazione come detto della diffusione del COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure come indicate in premessa che consentano di avere personale professionalizzato per implementare e migliorare l'offerta educativa delle istituzioni scolastiche nel minor tempo possibile
9/2845-A/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Germanà.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, l'Atto Camera 2845 «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
              in sede di conversione sono stati presentati diverse proposte emendative che, causa tempi ristrettissimi, le commissioni riunite (I e V) non hanno potuto esaminare accuratamente. Tra queste la proposta emendativa di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, del Codice dei contratti pubblici, ove si stabilisce che i titolari di concessioni dirette dovranno affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate;
              nel dettaglio, l'ANAC (Linee guida n.  11, Delibera del 4 luglio 2018) ha interpretato l'articolo 177 come obbligo per i menzionati concessionari (non già di affidare con gara l'attività che non si intende eseguire direttamente ma) di esternalizzare l'80 per cento di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui l'attività venga svolta tramite proprio personale direttamente;
              Da un punto di vista operativo questo comporterebbe l'esternalizzazione dell'80 per cento del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
              il processo di esternalizzazione avrebbe un costo economico e sociale elevato. Infatti la norma e la sua interpretazione da parte di ANAC comporterebbero la necessità, da parte delle imprese – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas – di operare una riduzione della forza lavoro a fronte della esternalizzazione delle attività compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento precedentemente operativo, questo significherebbe la perdita di circa 145.000/170.000 posti di lavoro nel breve-medio periodo;
              già il Consiglio di Stato, nel parere richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida (parere n.  1582/2018), ha precisato che la lettura effettuata da ANAC segnala forti «dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 della Costituzione»;
              tali ragioni sollecitano invero un intervento legislativo e, nelle more (analogamente a quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetti «Sblocca cantieri»), la necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177, quanto meno al 1o gennaio 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità adottare provvedimenti idonei al fine di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo n.  177 del decreto legislativo quanto meno al 1o gennaio 2023.
9/2845-A/28. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, l'Atto Camera 2845 «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
              in sede di conversione sono stati presentati diverse proposte emendative che, causa tempi ristrettissimi, le commissioni riunite (I e V) non hanno potuto esaminare accuratamente. Tra queste la proposta emendativa di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, del Codice dei contratti pubblici, ove si stabilisce che i titolari di concessioni dirette dovranno affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate;
              nel dettaglio, l'ANAC (Linee guida n.  11, Delibera del 4 luglio 2018) ha interpretato l'articolo 177 come obbligo per i menzionati concessionari (non già di affidare con gara l'attività che non si intende eseguire direttamente ma) di esternalizzare l'80 per cento di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui l'attività venga svolta tramite proprio personale direttamente;
              Da un punto di vista operativo questo comporterebbe l'esternalizzazione dell'80 per cento del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
              il processo di esternalizzazione avrebbe un costo economico e sociale elevato. Infatti la norma e la sua interpretazione da parte di ANAC comporterebbero la necessità, da parte delle imprese – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas – di operare una riduzione della forza lavoro a fronte della esternalizzazione delle attività compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento precedentemente operativo, questo significherebbe la perdita di circa 145.000/170.000 posti di lavoro nel breve-medio periodo;
              già il Consiglio di Stato, nel parere richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida (parere n.  1582/2018), ha precisato che la lettura effettuata da ANAC segnala forti «dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 della Costituzione»;
              tali ragioni sollecitano invero un intervento legislativo e, nelle more (analogamente a quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge cosiddetti «Sblocca cantieri»), la necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177, quanto meno al 1o gennaio 2023,

impegna il Governo

a valutare la possibilità adottare provvedimenti idonei al fine di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo n.  177 del decreto legislativo quanto meno al 1o gennaio 2023.
9/2845-A/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, intervenendo su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza; nel 2018 è stata istituita presso il MISE l'anagrafe carburanti, con lo scopo di raccogliere l'ubicazione e la titolarità di tutti gli impianti carburanti esistenti sul territorio nazionale. La legge n.  124 del 2017 ha previsto, a carico dei titolari d'impianti, il termine del 24 agosto 2018 per l'iscrizione degli impianti stessi;
              per snellire le procedure legate agli obblighi soprariportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la Conferenza Unificata nella seduta dell'8 marzo 2018 ha sancito che l'iscrizione all'anagrafe impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all'interno del portale impresainungiorno.gov.it, Anagrafe Carburanti;
              il MiSE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti attraverso la modalità informatica descritta; a tal proposito è opportuno evidenziare che l'iscrizione all'anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio;
              tuttavia, ad oggi, una parte residuale di impianti non risulta ancora iscritta all'anagrafe e risulta altresì necessario mantenere aggiornate le informazioni fornite, al fine di avere un'anagrafe che fotografi, nel tempo, la reale consistenza della rete carburanti;
              pertanto sarebbe necessario apportare una modifica normativa che disponga l'obbligo di aggiornamento dell'anagrafe di cui alla legge 4 agosto 2017, n.  124 al fine di consentire il completamento della raccolta dei dati,

impegna il Governo

a disporre, attraverso le opportune modifiche normative, l'obbligo di aggiornamento dell'anagrafe dei carburanti, così come disposto in premessa, al fine di garantire attraverso il completamento della raccolta dei dati la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, necessarie ad ottenere uno strumento indispensabile per promuovere e seguire l'evoluzione di questo importante settore economico.
9/2845-A/29. Osnato, Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 comma 98 e seguenti della legge 208/2015 ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da aziende residenti nel Mezzogiorno. L'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 ha esteso questo credito d'imposta anche alle imprese operanti nei comuni del cratere del Sisma 2016. Entrambe le norme prevedono che vengano ricompresi nell'agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2020. L'articolo 28 della legge di bilancio ha prorogato il termine dell'articolo 1 comma 98 al 31 dicembre 2022, ma non modifica il termine dell'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017. Pertanto, nei comuni del cratere, l'agevolazione ha avuto termine al 31 dicembre 2020;
              emerge tuttavia dai territori interessati l'assoluta necessità di prevedere il prolungamento dell'efficacia del provvedimento relativo al credito d'imposta per gli investimenti per il Sisma Centro Italia, territori in cui i devastanti effetti, diretti ed indiretti, della pandemia stanno aggravando drammaticamente una situazione economica e sociale già da decenni segnata da carenze strutturali di attrattività e competitività e che dal 24 agosto 2016 è compromessa pesantemente dalle conseguenze e dai contraccolpi del sisma;
              il quadro locale, infatti, ed in particolare quello delle aree interne, sta inesorabilmente degradandosi, e mostra inequivocabili segni di un progressivo ed inesorabile declino, tale da imporre la conferma urgente dell'operatività di tutte quelle misure straordinarie, di tipo non convenzionale, definite e approvate negli anni passati dal legislatore con l'obiettivo di favorire una nuova fase di crescita nell'area del cosiddetto cratere. Ecco che la mancata proroga del provvedimento in questione, avendo già ad oggi esaurito la propria efficacia dal primo gennaio 2021, non potrà più supportare le imprese locali, pregiudicando non poco le prospettive future di rilancio dell'economia: un'agevolazione importantissima, già autorizzata fino al 2020 dalla Commissione europea (decisione del 6 aprile 2018), che è necessario riproporre almeno per l'anno in corso, allineandola temporalmente all'analogo intervento dedicato al Mezzogiorno che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022, e che in futuro potrebbe essere resa più stabile grazie all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la modifica del termine del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45, almeno sino al 31 dicembre 2021.
9/2845-A/30. Albano, Trancassini, Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 comma 98 e seguenti della legge 208/2015 ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati da aziende residenti nel Mezzogiorno. L'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 ha esteso questo credito d'imposta anche alle imprese operanti nei comuni del cratere del Sisma 2016. Entrambe le norme prevedono che vengano ricompresi nell'agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2020. L'articolo 28 della legge di bilancio ha prorogato il termine dell'articolo 1 comma 98 al 31 dicembre 2022, ma non modifica il termine dell'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017. Pertanto, nei comuni del cratere, l'agevolazione ha avuto termine al 31 dicembre 2020;
              emerge tuttavia dai territori interessati l'assoluta necessità di prevedere il prolungamento dell'efficacia del provvedimento relativo al credito d'imposta per gli investimenti per il Sisma Centro Italia, territori in cui i devastanti effetti, diretti ed indiretti, della pandemia stanno aggravando drammaticamente una situazione economica e sociale già da decenni segnata da carenze strutturali di attrattività e competitività e che dal 24 agosto 2016 è compromessa pesantemente dalle conseguenze e dai contraccolpi del sisma;
              il quadro locale, infatti, ed in particolare quello delle aree interne, sta inesorabilmente degradandosi, e mostra inequivocabili segni di un progressivo ed inesorabile declino, tale da imporre la conferma urgente dell'operatività di tutte quelle misure straordinarie, di tipo non convenzionale, definite e approvate negli anni passati dal legislatore con l'obiettivo di favorire una nuova fase di crescita nell'area del cosiddetto cratere. Ecco che la mancata proroga del provvedimento in questione, avendo già ad oggi esaurito la propria efficacia dal primo gennaio 2021, non potrà più supportare le imprese locali, pregiudicando non poco le prospettive future di rilancio dell'economia: un'agevolazione importantissima, già autorizzata fino al 2020 dalla Commissione europea (decisione del 6 aprile 2018), che è necessario riproporre almeno per l'anno in corso, allineandola temporalmente all'analogo intervento dedicato al Mezzogiorno che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022, e che in futuro potrebbe essere resa più stabile grazie all'utilizzo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ulteriori iniziative normative volte a prevedere la modifica del termine del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.  45, almeno sino al 31 dicembre 2021.
9/2845-A/30.    (Testo modificato nel corso della seduta) Albano, Trancassini, Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, intervenendo su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza;
              è necessario evidenziare che le strutture ricettive e gli stabilimenti termali sono stati travolti dalla pandemia. Rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica certificano che nei primi nove mesi del 2020 il fatturato dei servizi turistico ricettivi è calato del 52 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019;
              il fatturato ha subito un calo di oltre il 55 per cento rispetto all'anno precedente e purtroppo, il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento, anche a causa del perdurare del divieto di spostarsi da una regione all'altra, della chiusura degli stabilimenti termali, degli impianti di risalita, dei centri congressuali;
              gli alberghi sono costretti alla chiusura perché vuoti, a causa delle misure di contenimento che vietano gli spostamenti e impediscono di svolgere la gran parte delle attività che caratterizzano i viaggi, per lavoro o per vacanza (convegni, riunioni, fiere, terme, eventi sportivi, spettacoli, impianti di risalita, musei, etc.).
              gli alberghi pur essendo stati costretti alla chiusura hanno subito l'ulteriore beffa dei pagamenti richiesti per l'utilizzo di beni e servizi di cui non hanno usufruito nel corso del 2020, a causa della notevole contrazione della domanda di mercato, che frequentemente ha imposto il blocco totale delle attività e la chiusura delle aziende, è il caso del versamento della Tariffa Rifiuti e dei canoni di concessione dovuti dalle aziende termali;
              a tal proposito, potrebbe costituite un sollievo economico per le aziende termali, almeno per quelle che nel corso del 2020 abbiano subito un consistente calo del fatturato e dei corrispettivi, la sospensione di sopradetta imposta e del canone di concessione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere, per l'anno 2021, il versamento della Tariffa Rifiuti e dei canoni di concessione dovuti dalle aziende termali che nel corso del 2020 hanno subito un consistente calo del fatturato e dei corrispettivi.
9/2845-A/31. Rotelli, Zucconi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame tra le differenti materie trattate, dispone anche in merito alle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e dispone proroghe a favore del personale della pubblica amministrazione al fine di poterne garantire il corretto funzionamento;
              in vista della piena funzionalità degli istituti scolastici appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid con contratto sottoscritto in periodo di pandemia ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, siano nominati come supplenti brevi;
              si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della propria autonomia;
              la crisi pandemica ancora in corso, rende necessaria la presenza di docenti a sostegno e in aggiunta al personale impiegato nei diversi istituti scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare fino al 30 giugno 2021, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica.
9/2845-A/32. Frassinetti, Bucalo, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame tra le differenti materie trattate, dispone anche in merito alle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, e dispone proroghe a favore del personale della pubblica amministrazione al fine di poterne garantire il corretto funzionamento;
              in vista della piena funzionalità degli istituti scolastici appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid con contratto sottoscritto in periodo di pandemia ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, siano nominati come supplenti brevi;
              si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della propria autonomia;
              la crisi pandemica ancora in corso, rende necessaria la presenza di docenti a sostegno e in aggiunta al personale impiegato nei diversi istituti scolastici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2021, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, al fine di garantire in tutti gli ordini di scuola lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica.
9/2845-A/32.    (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 30 dicembre 2020, n.  178, cd. legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi 69 e 70, permette alle amministrazioni comunali di effettuare l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per la gestione delle pratiche gestionali relative al cd. Superbonus 110 per cento;
              le assunzioni di cui ai premessi commi 69 e 70, da effettuarsi con risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico, sono da effettuarsi unicamente per l'anno 2021, e non sono rinnovabili;
              la misura del Superbonus 110 per cento, la cui durata è stata prorogata al 30 giugno 2022, è suscettibile di essere una misura fortemente impegnativa, anche in seguito alla predetta scadenza, per le amministrazioni comunali, in particolar modo per quelle già mancanti del personale necessario per lo svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione;
              parimenti, la misura stessa del Superbonus 110 per cento ricopre un valore strategico per il rilancio del settore dell'edilizia, ed in tal senso non si ravvisano le ragioni per non prorogarne la durata anche oltre il 30 giugno 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'iniziativa del Superbonus 110 per cento almeno fino al termine dell'anno 2023, permettendo quindi di rendere rinnovabile l'assunzione straordinaria del personale di cui in premessa anche per gli anni 2022 e 2023.
9/2845-A/33. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 30 dicembre 2020, n.  178, cd. legge di bilancio 2021, all'articolo 1, commi 69 e 70, permette alle amministrazioni comunali di effettuare l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato per la gestione delle pratiche gestionali relative al cd. Superbonus 110 per cento;
              le assunzioni di cui ai premessi commi 69 e 70, da effettuarsi con risorse a carico del Ministero dello sviluppo economico, sono da effettuarsi unicamente per l'anno 2021, e non sono rinnovabili;
              la misura del Superbonus 110 per cento, la cui durata è stata prorogata al 30 giugno 2022, è suscettibile di essere una misura fortemente impegnativa, anche in seguito alla predetta scadenza, per le amministrazioni comunali, in particolar modo per quelle già mancanti del personale necessario per lo svolgimento delle operazioni di ordinaria amministrazione;
              parimenti, la misura stessa del Superbonus 110 per cento ricopre un valore strategico per il rilancio del settore dell'edilizia, ed in tal senso non si ravvisano le ragioni per non prorogarne la durata anche oltre il 30 giugno 2022,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare l'iniziativa del Superbonus 110 per cento almeno fino al termine dell'anno 2023, permettendo quindi di rendere rinnovabile l'assunzione straordinaria del personale di cui in premessa anche per gli anni 2022 e 2023.
9/2845-A/33.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              con le misure di contenimento disposte dal Governo Conte II nell'ambito della crisi pandemica da COVID-19 nel corso dell'anno 2020 è stato impossibile l'esercizio dell'attività venatoria o di tiro al volo, colpendo significativamente in questo modo il comparto associativo venatorio ed i cacciatori;
              il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 gennaio 2021, ha disposto l'adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o egli arnesi utili all'attività venatoria, consistente in un sostanziale raddoppiamento dei massimali medesimi;
              il predetto decreto ministeriale ha altresì disposto che il premio assicurativo, rivalutato secondo i nuovi massimali, sia riscosso alla prima scadenza utile;
              tale decreto ministeriale, seppur abbia trovato applicazione unicamente a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2021, sta trovando applicazione in modo retroattivo, comportando una modifica del contratto di assicurazione stipulato nella fase previgente la nuova normativa, a detrimento dei privati, in questo modo posti in enorme difficoltà in merito alla possibilità di poter negoziare nuove coperture alla luce delle novelle normative;
              la predetta modalità di applicazione retroattiva ha comportato, inoltre, un danno a tutte le realtà associative del mondo venatorio, che in vista della campagna di tesseramento per l'anno 2021 hanno da tempo ormai adeguato le proprie tariffe ed il proprio materiale, tra cui le tessere associative stesse sulla base del regime previgente, modificato senza alcuna previsione di un periodo transitorio di applicazione, cagionando grave danno ad un mondo associativo che conta circa centomila addetti e rappresenta un presidio a tutela del patrimonio faunistico e paesaggistico nazionale;
              la richiesta di una eventuale proroga dell'applicazione del predetto decreto ministeriale la quale – anche complice lo stravolgimento dello scenario politico nazionale nel mese di febbraio 2021 – rientra a pieno titolo nell'ambito di legittimità e liceità del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 gennai 2021 al 2022 permettendo di utilizzare l'anno 2021 come periodo transitorio di adeguamento ai nuovi massimali assicurativi di cui in premessa, scongiurando il verificarsi di esternali negative e nuovi oneri, derivanti anche da nuove difficoltà gestionali, in capo a realtà Associative ed operatori legati al mondo venatorio.
9/2845-A/34. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              con le misure di contenimento disposte dal Governo Conte II nell'ambito della crisi pandemica da COVID-19 nel corso dell'anno 2020 è stato impossibile l'esercizio dell'attività venatoria o di tiro al volo, colpendo significativamente in questo modo il comparto associativo venatorio ed i cacciatori;
              il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 gennaio 2021, ha disposto l'adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o egli arnesi utili all'attività venatoria, consistente in un sostanziale raddoppiamento dei massimali medesimi;
              il predetto decreto ministeriale ha altresì disposto che il premio assicurativo, rivalutato secondo i nuovi massimali, sia riscosso alla prima scadenza utile;
              tale decreto ministeriale, seppur abbia trovato applicazione unicamente a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2021, sta trovando applicazione in modo retroattivo, comportando una modifica del contratto di assicurazione stipulato nella fase previgente la nuova normativa, a detrimento dei privati, in questo modo posti in enorme difficoltà in merito alla possibilità di poter negoziare nuove coperture alla luce delle novelle normative;
              la predetta modalità di applicazione retroattiva ha comportato, inoltre, un danno a tutte le realtà associative del mondo venatorio, che in vista della campagna di tesseramento per l'anno 2021 hanno da tempo ormai adeguato le proprie tariffe ed il proprio materiale, tra cui le tessere associative stesse sulla base del regime previgente, modificato senza alcuna previsione di un periodo transitorio di applicazione, cagionando grave danno ad un mondo associativo che conta circa centomila addetti e rappresenta un presidio a tutela del patrimonio faunistico e paesaggistico nazionale;
              la richiesta di una eventuale proroga dell'applicazione del predetto decreto ministeriale la quale – anche complice lo stravolgimento dello scenario politico nazionale nel mese di febbraio 2021 – rientra a pieno titolo nell'ambito di legittimità e liceità del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare l'applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 gennai 2021 al 2022 permettendo di utilizzare l'anno 2021 come periodo transitorio di adeguamento ai nuovi massimali assicurativi di cui in premessa, scongiurando il verificarsi di esternali negative e nuovi oneri, derivanti anche da nuove difficoltà gestionali, in capo a realtà Associative ed operatori legati al mondo venatorio.
9/2845-A/34.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene la proroga di diverse disposizioni in scadenza in materia di istruzione, di università e ricerca, in generale in materia di assunzione di personale presso la pubblica amministrazione;
              l'emergenza COVID-19 ha reso sempre più necessitante limitare al massimo gli spostamenti tra regioni, al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio;
              a tal proposito è necessario evidenziare la presenza di numerosi docenti immobilizzati che da oltre 20 anni sperano in un rientro nelle provincie di residenza, penalizzati soprattutto in questo periodo di restrizioni in termini di mobilità tra diversi comuni e regioni;
              considerata l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando si tratta di un blocco quanto meno inappropriato con nessun nesso logico con l'emergenza che ha reso necessario ridurre al massimo gli spostamenti dei lavoratori, in tal modo costretti a stare lontano da casa, e a raggiungere solo periodicamente le loro famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo e per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
9/2845-A/35. Bucalo, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene la proroga di diverse disposizioni in scadenza in materia di istruzione, di università e ricerca, in generale in materia di assunzione di personale presso la pubblica amministrazione;
              l'emergenza COVID-19 ha reso sempre più necessitante limitare al massimo gli spostamenti tra regioni, al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio;
              a tal proposito è necessario evidenziare la presenza di numerosi docenti immobilizzati che da oltre 20 anni sperano in un rientro nelle provincie di residenza, penalizzati soprattutto in questo periodo di restrizioni in termini di mobilità tra diversi comuni e regioni;
              considerata l'emergenza sanitaria che stiamo affrontando si tratta di un blocco quanto meno inappropriato con nessun nesso logico con l'emergenza che ha reso necessario ridurre al massimo gli spostamenti dei lavoratori, in tal modo costretti a stare lontano da casa, e a raggiungere solo periodicamente le loro famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo e per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili.
9/2845-A/35.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca interventi poco incisivi per i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici della crisi pandemica e non revisiona il sistema pubblico di contrasto al contagio;
              come indicato da Nino Cartabellotta della Fondazione Cimbe, «l'attuale sistema delle regioni a colori, oltre ad esasperare i cittadini e a danneggiare le attività economiche con decisioni last minute, non è riuscito a piegare la curva dei contagi e mantiene ospedali e terapie intensive al limite della saturazione, con la minaccia delle varianti che da un giorno all'altro potrebbero mandare in tilt i servizi sanitari.»;
              lo stesso indice Rt, usato come parametro, come indicato dalla fondazione Cimbe, è inappropriato per informare decisioni rapide perché, oltre ad essere stimato sui contagi di 2-3 settimane fa, presenta numerosi limiti; viene stimato solo sui casi sintomatici, circa 1/3 dei casi totali; si basa sulla data inizio sintomi che molte regioni non comunicano per il 100 per cento dei casi, determinando una sottostima dell'indice; è strettamente dipendente dalla qualità e tempestività dei dati inviati dalle regioni;
              sarebbe auspicabile un'ampia campagna di raccolta di plasma negli ospedali nazionali, come già avvenuto con successo con il progetto «Tsunami» dello Spallanzani-Forlanini,

impegna il Governo:

          a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione complessiva del sistema di tracciamento del contagio, del sistema sanitario territoriale, completando il potenziamento del sistema delle terapie intensive, migliorando il piano vaccinale;
          b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione delle chiusure della ristorazione, prolungando l'orario di apertura fino alle 22;
          c) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla ripresa in sicurezza delle attività teatrali, cinematografiche, sportive, museali, delle sale da ballo, delle gallerie d'arte e dei luoghi della cultura, in collaborazione con le associazioni di infermieri, medici di base e volontariato e con la Protezione civile, così da garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio.
9/2845-A/36. Mollicone, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca interventi per i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici della crisi pandemica e non revisiona il sistema pubblico di contrasto al contagio,

impegna il Governo:

          a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione complessiva del sistema di tracciamento del contagio, del sistema sanitario territoriale, completando il potenziamento del sistema delle terapie intensive, migliorando il piano vaccinale;
          b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla ripresa in sicurezza delle attività teatrali, cinematografiche, sportive, museali, delle sale da ballo, delle gallerie d'arte e dei luoghi della cultura, in collaborazione con le associazioni di infermieri, medici di base e volontariato e con la Protezione civile, così da garantire la sicurezza e la prevenzione del contagio.
9/2845-A/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in esame disposizioni in materia di mobilità e sistema di gestione della circolazione stradale;
              come noto, per individuare eventuali malfunzionamenti o a seguito di interventi di riparazione o manutenzione su un veicolo è necessario effettuare una serie di prove tecniche su strada;
              la circolazione stradale di prova rappresenta, infatti, un'attività di assoluto rilievo, preordinata alla verifica del corretto funzionamento e, dunque, della conformità dei veicoli ai più alti standard di sicurezza previsti dalla legge;
              a seguito di una recente sentenza della Corte di Cassazione è riemersa l'interpretazione normativa secondo la quale tale circolazione con apposita «targa prova» fosse consentita solo su autovetture non immatricolate;
              ciò determina ancora una volta un clima di estrema incertezza per le imprese esercenti attività di riparazione e trasformazione di veicoli ai quali sarebbe così impedita la normale è corretta attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative legislative necessarie a chiarire definitivamente che la circolazione di prova su veicoli già immatricolati è consentita anche agli esercenti delle officine di riparazione e di trasformazione, al fine di effettuare le prove tecniche necessarie a individuare eventuali malfunzionamenti o per verificare l'efficienza delle riparazioni già effettuate.
9/2845-A/37. Moretto, Paita.


      La Camera,
          premesso che:
              a causa dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 tra le misure straordinarie contenute nel provvedimento in esame per contrastare, anche in chiave anti contagio, gli effetti negativi della pandemia, si denota quella relativa alla proroga del blocco degli sfratti;
              originariamente prevista fino al 1o settembre 2020 dall'articolo 103, cosiddetto del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 (c.d. Cura Italia), e prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, il comma 13 proroga in particolare – fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
              si tratta di una misura a tutela dei conduttori – ovvero gli inquilini – impossibilitati a pagare le rate dell'affitto, che va ulteriormente ad allungare i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti di sfratto;
              in tale contesto non appare parimenti tutelato il diritto di tanti locatori – i proprietari – per i quali il canone di locazione costituisce spesso l'unica fonte di reddito;
              tale misura appare poco selettiva, dal momento che ne beneficiano anche gli inquilini che avevano smesso di pagare l'affitto ben prima dell'inizio dell'emergenza e non solo quelli caduti in disgrazia per effetto della pandemia;
              le diverse sigle di rappresentanza dei proprietari hanno più volte fatto notare l'insostenibilità della situazione, dal momento che tra le vittime del blocco degli sfratti ci sono famiglie rimaste senza lavoro che senza riscuotere l'affitto non riescono più ad arrivare a fine mese;
              molti proprietari, oltre alle lamentate mancate entrate, vorrebbero semplicemente ritornare in possesso della propria casa per esigenze personali e familiari;
              complessivamente con la proroga disposta nel provvedimento in esame sono 16 mesi che tali immobili vengono mantenuti in una situazione di improduttività economica, quando invece ai loro proprietari – principalmente piccoli risparmiatori – pur nell'impossibilità di percepire l'affitto è chiesto anche di continuare a pagare tributi locali, tasse e altre spese che gravano sull'immobile, senza ricevere, tra l'altro, alcun risarcimento;
              occorre individuare le situazioni di maggiore difficoltà e disporre di interventi di sostegno per garantire il diritto all'abitazione, dal momento che la questione dell'emergenza abitativa necessita di soluzioni che non devono gravare sulle spalle del privato cittadino;
              tra le proposte pervenute ci sono i ristori per i proprietari, lo stop al pagamento dell'IMU, la riduzione della proroga del blocco a 3 mesi se non anche la sua eliminazione,

impegna il Governo

ad adottare misure idonee e tempestive per garantire i diritti dei proprietari di immobili in locazione.
9/2845-A/38. Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              i metodi sostitutivi alla ricerca basata sul modello animale, sono in sintonia con la richiesta crescente che arriva dal Paese per l'individuazione di soluzioni alternative nella sperimentazione, ed in linea con i pilastri fondanti del Recovery Plan, per innovazione tecnologica, sostenibilità, rispetto dell'ambiente e della biodiversità;
              molte associazioni scientifiche nazionali e internazionali sostengono la necessità di promuovere lo sviluppo e l'applicazione integrata di Nuovi Approcci Metodologici (NAM), che sono un sistema complesso di metodi che integra molte tecniche, in vitro, in silicio, computazionali, tecniche omiche, intelligenza artificiale e molto altro, con potenzialità predittive molto superiori rispetto a quelle che si possono ottenere con il modello animale;
              a tal fine nasce la necessità di investire risorse dello Stato mirate a sostenere e promuovere questo settore della ricerca. Lo scopo di questo odg è sottolineare al Governo l'importanza di impegnarsi in questa direzione, come già si era iniziato a fare nel Milleproroghe dello scorso anno, nel quale sono stati stanziati 2 milioni di euro l'anno per il triennio 2020/2022, da destinare a enti pubblici di ricerca per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali nella sperimentazione;
              per questo motivo, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, deve valutare l'opportunità di incrementare questi fondi e destinarli, al fine di:
                  promuovere la formazione di studenti e di giovani ricercatori, nell'ambito dei nuovi approcci metodologici;
                  includere esperti in NAM tra i revisori di progetti di ricerca, preposti alla valutazione dei progetti presentati al fine di ottenere fondi e autorizzazioni;
                  destinare fondi all'allestimento di laboratori idonei,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              incrementare i fondi destinati alla Ricerca basata sui Nuovi Approcci Metodologici senza uso degli animali;
              promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);
              individuare iniziative legislative che favoriscano l'introduzione nella formazione universitaria e specialistica degli studi su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM;
              impegnarsi nell'allestimento di strutture adeguate a fornire supporto pratico ai ricercatori che utilizzano i NAM;
9/2845-A/39. Sarli, Massimo Enrico Baroni, Siragusa, Corda, Spessotto, Testamento.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza sanitaria e i fenomeni sempre più frequenti associati al cambiamento climatico hanno posto l'accento, in tutta la loro drammatica attualità, sull'esigenza di perseguire con determinazione gli impegni assunti in sede UE nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), e l'urgenza di adottare un approccio sistemico all'ecosostenibilità, in grado di affrontare le crescenti tendenze negative ed essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050;
              nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) un ruolo centrale è riservato agli interventi del Green Deal, orientati a favorire la transizione ecologica, la decarbonizzazione e lo sviluppo economico e sociale sostenibile;
              il 12 febbraio 2021 la Commissione europea ha comunicato gli «Orientamenti tecnici» sull'applicazione del principio «Non arrecare un danno significativo» (DNSH), secondo il quale nessuna misura inserita in un Recovery and Resilience Plan (RRF) dovrebbe arrecare danno agli obiettivi ambientali indicati nel regolamento (UE) 2020/852, c.d. «regolamento Tassonomia». Tale principio, che affianca il principio ambientale di precauzione, viene esteso anche alle riforme, con particolare riferimento ai settori che hanno impatti ambientali prevedibili (industria, trasporti e energia);
              nel «regolamento Tassonomia» la determinazione dell'ecosostenibilità di una data attività economica è rapportata al perseguimento di sei obiettivi ambientali; mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
              per contribuire in termini sostanziali al perseguimento di tali obiettivi, l'Italia deve rafforzare i parametri chiave della sostenibilità ambientale e sfruttare compiutamente e sistematicamente ogni provvedimento, misura, riforma e iniziativa utile per accelerare la transizione ecologica e digitale, attraverso il potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili e la transizione verde del sistema produttivo;
              alla luce dei predetti principi, declinati a livello europeo, occorre considerare che, laddove esistano alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale, come quelle associate allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, l'effetto ambientale delle attività dovrebbe essere valutato in termini assoluti, ossia rispetto allo scenario che si prefigura in assenza di tali interventi. La Commissione europea, nella citata comunicazione, evidenzia, che «le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio»;
              in questa prospettiva, si colloca anche il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), disciplinato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, in fase di approvazione,

impegna il Governo:

          a porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del PiTESAI anche assicurando, mediante ulteriori interventi normativi, laddove necessario, un ulteriore prolungamento dei termini, unitamente alla conferma della sospensione dei procedimenti e dei permessi di prospezione e ricerca fino all'approvazione del Piano e alle attività che si renderanno necessarie per garantirne la effettiva attuazione;
          a prevedere la puntuale e periodica informazione delle Commissioni parlamentari competenti sull'attività svolta nelle diverse fasi di elaborazione del PiTESAI, sugli esiti dell'intesa con la Conferenza unificata, limitatamente alle aree su terraferma, e sulle misure di monitoraggio ambientale pianificate, nonché a rendere sollecite risposte ad eventuali atti di sindacato ispettivo riferiti al suddetto tema.
9/2845-A/40. D'Ippolito, Maraia, Sut, Ilaria Fontana, Alemanno, Alberto Manca, Chiazzese, Deiana, Carabetta, Daga, Giarrizzo, Di Lauro, Masi, Federico, Orrico, Licatini, Perconti, Micillo, Scanu, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza sanitaria e i fenomeni sempre più frequenti associati al cambiamento climatico hanno posto l'accento, in tutta la loro drammatica attualità, sull'esigenza di perseguire con determinazione gli impegni assunti in sede UE nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), e l'urgenza di adottare un approccio sistemico all'ecosostenibilità, in grado di affrontare le crescenti tendenze negative ed essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050;
              nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) un ruolo centrale è riservato agli interventi del Green Deal, orientati a favorire la transizione ecologica, la decarbonizzazione e lo sviluppo economico e sociale sostenibile;
              il 12 febbraio 2021 la Commissione europea ha comunicato gli «Orientamenti tecnici» sull'applicazione del principio «Non arrecare un danno significativo» (DNSH), secondo il quale nessuna misura inserita in un Recovery and Resilience Plan (RRF) dovrebbe arrecare danno agli obiettivi ambientali indicati nel regolamento (UE) 2020/852, c.d. «regolamento Tassonomia». Tale principio, che affianca il principio ambientale di precauzione, viene esteso anche alle riforme, con particolare riferimento ai settori che hanno impatti ambientali prevedibili (industria, trasporti e energia);
              nel «regolamento Tassonomia» la determinazione dell'ecosostenibilità di una data attività economica è rapportata al perseguimento di sei obiettivi ambientali; mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
              per contribuire in termini sostanziali al perseguimento di tali obiettivi, l'Italia deve rafforzare i parametri chiave della sostenibilità ambientale e sfruttare compiutamente e sistematicamente ogni provvedimento, misura, riforma e iniziativa utile per accelerare la transizione ecologica e digitale, attraverso il potenziamento dell'uso delle fonti rinnovabili e la transizione verde del sistema produttivo;
              alla luce dei predetti principi, declinati a livello europeo, occorre considerare che, laddove esistano alternative tecnologicamente ed economicamente praticabili a basso impatto ambientale, come quelle associate allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, l'effetto ambientale delle attività dovrebbe essere valutato in termini assoluti, ossia rispetto allo scenario che si prefigura in assenza di tali interventi. La Commissione europea, nella citata comunicazione, evidenzia, che «le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio»;
              in questa prospettiva, si colloca anche il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), disciplinato dall'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, in fase di approvazione,

impegna il Governo:

          a porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del PiTESAI;
          a prevedere la puntuale e periodica informazione delle Commissioni parlamentari competenti sull'attività svolta nelle diverse fasi di elaborazione del PiTESAI, sugli esiti dell'intesa con la Conferenza unificata, limitatamente alle aree su terraferma, e sulle misure di monitoraggio ambientale pianificate, nonché a rendere sollecite risposte ad eventuali atti di sindacato ispettivo riferiti al suddetto tema.
9/2845-A/40.    (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ippolito, Maraia, Sut, Ilaria Fontana, Alemanno, Alberto Manca, Chiazzese, Deiana, Carabetta, Daga, Giarrizzo, Di Lauro, Masi, Federico, Orrico, Licatini, Perconti, Micillo, Scanu, Terzoni, Varrica, Vignaroli, Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              al fine di garantire per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021, mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria e anche in deroga, come istituito da apposito fondo di dotazione (articolo 1, comma 299, legge 30 dicembre 2020 n.  178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
          considerato che:
              l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del Gruppo Ilva, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare per l'anno 2021 l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del Gruppo Ilva, stante la complessità della situazione in cui versano i suindicati lavoratori.
9/2845-A/41. Vianello.


      La Camera,
          premesso che:
              con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n.  22, comunemente detto «decreto Clini», (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013 n.  62), è stato emanato il regolamento nelle cui more sono stati definiti i criteri affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessassero di avere la qualifica di rifiuto, nonché il collegato decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013 n.  77) che, attuando il regolamento del suddetto decreto ministeriale n.  22, andava a modificare l'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152;
              con i suddetti decreti, tutt'oggi in vigore, è stato reso possibile l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani tramite il loro utilizzo come CSS per alimentare i forni di cottura del clinker (la componente principale del cemento) nei cementifici;
              tale disposizione lascia ancora oggi incertezze circa la tutela della salute pubblica vista la paventata possibilità di riconvertire cementifici in inceneritori. Anche la Commissione europea per le petizioni, a seguito della valutazione dei contenuti della petizione numero 0813/2017 in merito, ha riscontrato la criticità concernente possibili violazioni della direttiva quadro sui rifiuti;
          considerato altresì che i cementifici sono già di per sé installazioni industriali ad alto impatto ambientale ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori cosiddetti classici,

impegna il Governo

a valutare di modificare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto presenti nei due decreti citati in premessa circa il combustibile solido secondario in un'ottica di economia circolare.
9/2845-A/42. Ilaria Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n.  22, comunemente detto «decreto Clini», (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2013 n.  62), è stato emanato il regolamento nelle cui more sono stati definiti i criteri affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessassero di avere la qualifica di rifiuto, nonché il collegato decreto ministeriale 20 marzo 2013 (in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013 n.  77) che, attuando il regolamento del suddetto decreto ministeriale n.  22, andava a modificare l'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.  152;
              con i suddetti decreti, tutt'oggi in vigore, è stato reso possibile l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani tramite il loro utilizzo come CSS per alimentare i forni di cottura del clinker (la componente principale del cemento) nei cementifici;
              tale disposizione lascia ancora oggi incertezze circa la tutela della salute pubblica vista la paventata possibilità di riconvertire cementifici in inceneritori. Anche la Commissione europea per le petizioni, a seguito della valutazione dei contenuti della petizione numero 0813/2017 in merito, ha riscontrato la criticità concernente possibili violazioni della direttiva quadro sui rifiuti;
          considerato altresì che i cementifici sono già di per sé installazioni industriali ad alto impatto ambientale ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori cosiddetti classici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto presenti nei due decreti citati in premessa circa il combustibile solido secondario in un'ottica di economia circolare.
9/2845-A/42.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ilaria Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede disposizioni volte a prorogare i termini in materia di infrastrutture e trasporti;
          considerato che:
              la situazione delle opere infrastrutturali in Sardegna risulta essere molto critica per la presenza di cantieri non completati e risorse non ancora assegnate quale ad esempio la tratta stradale Sassari-Alghero;
              al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, si rende necessario prorogare fino a dicembre 2022 il termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  164 del 2014 relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate;
          considerato inoltre che:
              si rende necessario prevedere una proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19 al fine di garantire proseguimento dei lavori di messa in sicurezza dell'itinerario Sassari-Olbia,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi interventi normativi e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, disposizioni volte a garantire la proroga delle disposizioni di cui comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  164 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche necessarie per il rilancio infrastrutturale della Sardegna.
9/2845-A/43. Deiana, Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede disposizioni volte a prorogare i termini in materia di infrastrutture e trasporti;
          considerato che:
              la situazione delle opere infrastrutturali in Sardegna risulta essere molto critica per la presenza di cantieri non completati e risorse non ancora assegnate quale ad esempio la tratta stradale Sassari-Alghero;
              al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, si rende necessario prorogare fino a dicembre 2022 il termine previsto dal comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  164 del 2014 relativo alla disciplina della revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate;
          considerato inoltre che:
              si rende necessario prevedere una proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19 al fine di garantire proseguimento dei lavori di messa in sicurezza dell'itinerario Sassari-Olbia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi interventi normativi e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, disposizioni volte a garantire la proroga delle disposizioni di cui comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.  133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  164 del 2014 e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, al fine di garantire la realizzazione di opere pubbliche necessarie per il rilancio infrastrutturale della Sardegna.
9/2845-A/43.    (Testo modificato nel corso della seduta) Deiana, Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 17-ter del provvedimento in esame reca disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 prorogando alcune disposizioni previste dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156 e dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
          considerato che:
              si rende necessario prorogare le disposizioni concernenti il differimento delle rate dei mutui concessi ai comuni da Cassa depositi e prestiti, la proroga del credito d'imposta delle misure per il «Mezzogiorno» dal 25 al 45 per cento per gli investimenti per le piccole, medie e grandi imprese e la proroga per la restituzione del credito d'imposta degli interessi sui finanziamenti in 5 anni per il pagamento dei tributi al fine di consentire una più rapida ricostruzione e la conseguente ripresa socio economica dei territori interessati,

impegna il Governo:

          a prevedere, nei prossimi interventi normativi e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, disposizioni volte a differire i termini delle rate dei mutui concessi ai comuni da Cassa depositi e prestiti; la proroga del credito d'imposta delle misure per il «Mezzogiorno» dal 25 al 45 per cento per gli investimenti per le piccole, medie e grandi imprese e la proroga per la restituzione del credito d'imposta degli interessi sui finanziamenti in 5 anni per il pagamento dei tributi per i comuni interessati dagli eventi sismici dell'anno 2016 di cui in premessa;
          a provvedere ad una ricognizione delle misure in scadenza o già scadute funzionali alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive situate nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.
9/2845-A/44. Terzoni, Emiliozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 17-ter del provvedimento in esame reca disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 prorogando alcune disposizioni previste dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156 e dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
          considerato che:
              si rende necessario prorogare le disposizioni concernenti il differimento delle rate dei mutui concessi ai comuni da Cassa depositi e prestiti, la proroga del credito d'imposta delle misure per il «Mezzogiorno» dal 25 al 45 per cento per gli investimenti per le piccole, medie e grandi imprese e la proroga per la restituzione del credito d'imposta degli interessi sui finanziamenti in 5 anni per il pagamento dei tributi al fine di consentire una più rapida ricostruzione e la conseguente ripresa socio economica dei territori interessati,

impegna il Governo:

          a prevedere, nei prossimi interventi normativi e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, disposizioni volte a differire i termini delle rate dei mutui concessi ai comuni da Cassa depositi e prestiti; la proroga del credito d'imposta delle misure per il «Mezzogiorno» dal 25 al 45 per cento per gli investimenti per le piccole, medie e grandi imprese e la proroga per la restituzione del credito d'imposta degli interessi sui finanziamenti in 5 anni per il pagamento dei tributi per i comuni interessati dagli eventi sismici dell'anno 2016 di cui in premessa;
          a valutare la possibilità di provvedere ad una ricognizione delle misure in scadenza o già scadute funzionali alla ricostruzione e alla ripresa delle attività produttive situate nei comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa.
9/2845-A/44.    (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, Emiliozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, i lavori di ricostruzione dell'area del sisma del 2012 sono sospesi o rallentati. Per garantire il completamento degli stessi si rende necessario allineare le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione, relativi ad imprese agricole ed agroindustriali, al termine dello stato di emergenza, prevedendone la proroga fino al 31 dicembre 2022;
              ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis decreto-legge n.  95 del 2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, maturando alla stessa data in capo al beneficiario il credito d'imposta corrispondente, contestualmente ceduto alla banca finanziatrice;
              la proroga temporale, al 31 dicembre 2022, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro per danni conseguenti al sisma, consentirebbe quindi il completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi, oltre che maggiore liquidità per imprenditori ed operatori economici agroindustriali, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, IN VITALI A, ART-ER),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza dichiarato in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
9/2845-A/45. Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, i lavori di ricostruzione dell'area del sisma del 2012 sono sospesi o rallentati. Per garantire il completamento degli stessi si rende necessario allineare le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione, relativi ad imprese agricole ed agroindustriali, al termine dello stato di emergenza, prevedendone la proroga fino al 31 dicembre 2022;
              ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis decreto-legge n.  95 del 2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, maturando alla stessa data in capo al beneficiario il credito d'imposta corrispondente, contestualmente ceduto alla banca finanziatrice;
              la proroga temporale, al 31 dicembre 2022, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro per danni conseguenti al sisma, consentirebbe quindi il completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi, oltre che maggiore liquidità per imprenditori ed operatori economici agroindustriali, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello stato di emergenza le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, IN VITALI A, ART-ER),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione legata agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Lombardia ed Emilia-Romagna.
9/2845-A/45.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 9 gennaio 2019, n.  3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), ha apportato una modifica agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che inibirà, per i fatti-reato commessi dopo la sua entrata in vigore (10 gennaio 2020), la possibilità del maturare della prescrizione dopo la pronunzia di una sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna;
              per quanto riguarda il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, in particolare, è stato previsto che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito, quindi, di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto di condanna;
              la normativa in materia di prescrizione incide su una pluralità di principi costituzionali dei quali occorre assicurare l'equilibrato bilanciamento;
              è in discussione presso la Camera il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (AC 2435);
          considerato che:
              occorre garantire il funzionamento della giustizia penale, assicurandone sia 1 efficacia, ossia la capacità «produrre giustizia» accertando fatti e responsabilità penali attraverso decisioni definitive, sia l'efficienza, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;
              uno dei parametri di efficienza del processo è la durata, che secondo l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 Cedu, deve essere «ragionevole»;
              il rispetto della ragionevole durata del processo si riflette anche sulla efficacia rieducativa della pena, che, se inflitta ad eccessiva distanza dai fatti, rischia di veder vanificata la funzione che le assegna l'articolo 27 della Costituzione, andando a incidere su una personalità mutata nelle more o per la quale diventa impossibile la costruzione di un percorso rieducativo effettivo ed attuale;
              d'altro canto, come anche evidenziato in importanti prese di posizioni delle Corti europee (Corte di Giustizia, Grande Camera, 8 settembre 2015, Taricco, n.  C-105/14; Corte EDU, casi Alikaj c. Italia, 15 settembre 2011, n.  47357/08 e Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, n.  6884/11, con le quali la regolamentazione italiana della prescrizione è stata ritenuta violare anche gli articoli 2 e 3 CEDU) e di organismi internazionali come il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), consentire l'estinzione per prescrizione del reato a processo in corso, quando lo Stato ha già dimostrato l'interesse ad attuare la sua pretesa punitiva, rischia di vanificare l'attività processuale già compiuta e di indebolire la tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale, frustrando le legittime istanze delle persone offese dai reati,
              le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del processo penale di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia — CEPEJ, istituita presso il Consiglio d Europa);
              è necessario quindi, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l'iniezione e l'organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia – in linea con gli standard europei – cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze di effettività nell'accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.
9/2845-A/46. Giuliano, Turri, Bazoli, Zanettin, Annibali, Federico Conte, Piera Aiello, Cecconi, Costa, Lupi, Vitiello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge 183/2020, inerente alla stabilizzazione del personale degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, si prefigge l'obiettivo di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, il suddetto articolo 1, al comma 8 dell'articolo 1 modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
              la proroga dei termini disposta, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnicoprofessionale e infermieristico presso gli enti ed aziende dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui il personale deve aver maturato il requisito di anzianità ai fini della stabilizzazione, nonché il termine entro cui il personale abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso le amministrazioni che bandiscano concorsi per nuove assunzioni;
          considerato che:
              tra i provvedimenti adottati nei mesi scorsi, il decreto-legge 10 novembre 2020 n.  150, cosiddetto decreto-legge «Calabria» era finalizzato ad implementare la capacità del sistema sanitario della regione Calabria nel contrasto alle conseguenze derivanti dal contagio da COVID-19. In particolare, con lo scopo di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, può autorizzare il Commissario ad acta ad adottare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto in questione;
              tuttavia, nonostante tutte le misure fino ad oggi adottate, gli attuali reclutamenti tramite bando, in atto all'interno delle regioni, non sono ancora in grado di far fronte alle esigenze quotidiane delle strutture sanitarie, determinando ciò notevoli lacune nei livelli di assistenza assicurati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti più incisivi orientati ad agevolare in maniera decisiva l'inquadramento a tempo indeterminato del personale sanitario in tutte le regioni, anche disponendo, in stretto coordinamento con le stesse regioni ed aziende sanitarie locali, un inquadramento del personale più ampio, rapido e stabile nelle strutture comprese nel Sistema Sanitario Nazionale, nonché stanziando adeguate risorse per la sanità.
9/2845-A/47. Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge 183/2020, inerente alla stabilizzazione del personale degli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, si prefigge l'obiettivo di incrementare le assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, il suddetto articolo 1, al comma 8 dell'articolo 1 modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni;
              la proroga dei termini disposta, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnicoprofessionale e infermieristico presso gli enti ed aziende dello stesso Servizio Sanitario Nazionale, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui il personale deve aver maturato il requisito di anzianità ai fini della stabilizzazione, nonché il termine entro cui il personale abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso le amministrazioni che bandiscano concorsi per nuove assunzioni;
          considerato che:
              tra i provvedimenti adottati nei mesi scorsi, il decreto-legge 10 novembre 2020 n.  150, cosiddetto decreto-legge «Calabria» era finalizzato ad implementare la capacità del sistema sanitario della regione Calabria nel contrasto alle conseguenze derivanti dal contagio da COVID-19. In particolare, con lo scopo di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, può autorizzare il Commissario ad acta ad adottare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto in questione;
              tuttavia, nonostante tutte le misure fino ad oggi adottate, gli attuali reclutamenti tramite bando, in atto all'interno delle regioni, non sono ancora in grado di far fronte alle esigenze quotidiane delle strutture sanitarie, determinando ciò notevoli lacune nei livelli di assistenza assicurati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti orientati ad agevolare in maniera decisiva l'inquadramento a tempo indeterminato del personale sanitario in tutte le regioni, anche disponendo, in stretto coordinamento con le stesse regioni ed aziende sanitarie locali, un inquadramento del personale più ampio, rapido e stabile nelle strutture comprese nel Sistema Sanitario Nazionale, nonché stanziando adeguate risorse per la sanità.
9/2845-A/47.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all'espansione del virus, il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, ha introdotto uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13). In particolare, l'articolo 1, come modificato dal decreto-legge. 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, autorizza SACE S.p.A. a concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti dell'epidemia COVID-19. L'articolo 13 prevede invece, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria;
              il comma 12-bis dell'articolo 13 del citato decreto-legge n.  23 del 2020, come modificato dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, dispone che fino al 31 dicembre 2020 le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
              il medesimo comma precisa che per ricavi si intende il totale degli stessi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
              la circolare n.  20/2020 del 17 novembre del Ministero dello sviluppo economico ha definito i limiti per l'intervento sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ammette all'intervento anche tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito;
              la circolare comunica che, a seguito del «nulla osta» concesso da parte della Commissione Europea, si applicano alle richieste di ammissione all'intervento del Fondo presentate a partire dal 19 novembre 2020 le modifiche introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 e descritte nella Circolare n.  19/2020 del Gestore;
              il comma 206 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, (legge di bilancio 2021) ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia di SACE previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n.  23/2020, a supporto della liquidità delle imprese con sede in Italia colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia;
              tuttavia, tale disposizione non prevede la proroga della misura specificamente disposta per gli enti non commerciali, che, pertanto, è scaduta il 31 dicembre 2020, dopo appena due mesi dalla sua efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prorogare l'operatività del credito assistito dalla garanzia pubblica del Fondo centrale di garanzia PMI anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
9/2845-A/48. Trizzino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  182, ha attuato la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
              l'articolo 2 del citato decreto legislativo fornisce le definizioni necessarie per l'applicazione della direttiva europea, specificando che per nave deve intendersi una «unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino» nonché le «unità di qualunque tipo, a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative» e che per porto si deve intendere «un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci e imbarcazioni da diporto»;
              l'articolo 5 prevede che la titolarità della gestione del servizio sia in capo alle autorità portuali o marittime e alle regioni, rendendo i comuni privi di capacità impositiva e impedendo che agli stessi la possibilità di richiedere alcuna somma a titolo di tassa di smaltimento;
              la sentenza 11/2018 del 9 ottobre 2017 della Commissione Tributaria di Cagliari ribadisce che «il decreto legislativo 24 giugno 2013, n.  182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, prevede la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali» e che «in altri termini, nei porti turistici, sia che dipendano, sia che non dipendano da Autorità Marittima, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni». Osserva inoltre che «nella materia non è, poi, consentito alle regioni di intervenire legislativamente assegnando ai comuni territorialmente competenti le procedure relativamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali»;
              la Corte Costituzionale, con sentenza n.  18 del 2011, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale delle Marche che attribuiva ai comuni la funzione amministrativa relativa alle procedure di affidamento dei rifiuti provenienti da navi. Ne consegue che il Comune non ha il potere di stabilire con proprio regolamento la tassazione dei rifiuti rispetto ai servizi e alle aree portuali;
              la sentenza conclude che «essendo quella sui rifiuti una tassa, il potere impositivo non può configurarsi in capo ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. Poiché nel caso in trattazione è la stessa società ricorrente, che gestisce il porto turistico, che si è data carico della gestione e smaltimento dei rifiuti, stipulando una apposita convenzione con soggetto privato, il comune non ha titolo ad esigere il pagamento richiesto con l'accertamento impugnato»;
          considerato che, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza, la decisione su come espletare il servizio rifiuti è in capo al gestore del porto il quale gestore può affidarsi a privati o anche concludere una trattativa per firmare una convenzione con il comune, ma a condizioni condivise fra le parti, essendo quest'ultimo privo di qualsiasi potestà impositiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'attuazione di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, comprese le aree diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, rafforzando con interventi normativi, l'estraneità dei comuni della di titolarità della gestione del servizio.
9/2845-A/49. Misiti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  182, ha attuato la direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
              l'articolo 2 del citato decreto legislativo fornisce le definizioni necessarie per l'applicazione della direttiva europea, specificando che per nave deve intendersi una «unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino» nonché le «unità di qualunque tipo, a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative» e che per porto si deve intendere «un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci e imbarcazioni da diporto»;
              l'articolo 5 prevede che la titolarità della gestione del servizio sia in capo alle autorità portuali o marittime e alle regioni, rendendo i comuni privi di capacità impositiva e impedendo che agli stessi la possibilità di richiedere alcuna somma a titolo di tassa di smaltimento;
              la sentenza 11/2018 del 9 ottobre 2017 della Commissione Tributaria di Cagliari ribadisce che «il decreto legislativo 24 giugno 2013, n.  182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, prevede la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali» e che «in altri termini, nei porti turistici, sia che dipendano, sia che non dipendano da Autorità Marittima, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non spettano ai Comuni». Osserva inoltre che «nella materia non è, poi, consentito alle regioni di intervenire legislativamente assegnando ai comuni territorialmente competenti le procedure relativamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti portuali»;
              la Corte Costituzionale, con sentenza n.  18 del 2011, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale delle Marche che attribuiva ai comuni la funzione amministrativa relativa alle procedure di affidamento dei rifiuti provenienti da navi. Ne consegue che il Comune non ha il potere di stabilire con proprio regolamento la tassazione dei rifiuti rispetto ai servizi e alle aree portuali;
              la sentenza conclude che «essendo quella sui rifiuti una tassa, il potere impositivo non può configurarsi in capo ad un soggetto diverso da quello che espleta il servizio. Poiché nel caso in trattazione è la stessa società ricorrente, che gestisce il porto turistico, che si è data carico della gestione e smaltimento dei rifiuti, stipulando una apposita convenzione con soggetto privato, il comune non ha titolo ad esigere il pagamento richiesto con l'accertamento impugnato»;
          considerato che, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza, la decisione su come espletare il servizio rifiuti è in capo al gestore del porto il quale gestore può affidarsi a privati o anche concludere una trattativa per firmare una convenzione con il comune, ma a condizioni condivise fra le parti, essendo quest'ultimo privo di qualsiasi potestà impositiva,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a garantire l'attuazione di quanto disposto dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, comprese le aree diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, rafforzando con interventi normativi, l'estraneità dei comuni della di titolarità della gestione del servizio.
9/2845-A/49.    (Testo modificato nel corso della seduta) Misiti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge AC. 2845 prevede una serie di norme che stabiliscono la proroga di termini legislativi nonché la realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché norme in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              il protocollo della funzione pubblica n.  7293 del 3 febbraio 2021 ha disposto l'obbligo di esibire un tampone negativo per tutte le procedure concorsuali, validato dal Comitato tecnico scientifico; dal 15 febbraio 2021, sono consentite pertanto le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, ad esempio concorsi per la scuola o per gli enti locali;
              il dipartimento della funzione pubblica con nota 7293 del 03/02/2021 ha trasmesso dunque il protocollo con cui vengono disposte misure organizzative e igienico sanitarie relative anche alle prove dei concorsi pubblici;
              tra le misure previste, al punto 3, si prevede che i candidati debbano presentare, all'atto dell'ingresso nell'area di svolgimento della prova concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata non più di 48 ore prima dello svolgimento della prova, la CISL Scuola è immediatamente intervenuta presso il Ministero dell'istruzione per verificare se lo stesso protocollo debba intendersi integralmente e immediatamente applicabile alle procedure concorsuali in atto riguardanti la scuola o se vi sia l'intenzione di procedere a uno specifico adattamento;
              in ogni caso, considerato l'imminente svolgimento delle prove del concorso straordinario a suo tempo sospese, si sono pretese specifiche indicazioni per i candidati e per chi organizza lo svolgimento circa le misure adottate e i conseguenti adempimenti richiesti agli interessati; secondo quanto disposto dal protocollo i concorsi possono tenersi con il limite massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova (articolo 1, comma 10, lettera z)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
              oltre alle prevedibili disposizioni in materia di sanificazione e disinfezione, il provvedimento prevede il tampone obbligatorio per i candidati, da effettuare non oltre 48 ore prima della data della prova scritta;
              l'articolo 1, comma 10, lettera z)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 – a cui fa riferimento il Protocollo in commento – si compone di due parti, ove è stabilito che:
                  sia sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni (come l'esame da avvocato);
                  siano consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 15 febbraio 2021, con il limite di 30 partecipanti;
              sono invece prive di limitazioni le procedure in cui la valutazione sia effettuata:
                  esclusivamente su basi curriculari,
                  esclusivamente in modalità telematica;
              restano, altresì, esclusi dalla portata limitatrice della norma:
                  i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;
                  gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
                  gli esami per il personale della protezione civile;
              ad oggi non vi è alcun ulteriore chiarimento al riguardo se non quello del Ministero dell'istruzione che con nota 223 del 10 febbraio 2021 – Prosecuzione concorso procedura straordinaria – ha disposto che il tampone negativo debba essere esibito solo dai candidati provenienti dalla zona rossa;
          considerato che:
              la disposizione di cui sopra hanno potenziali effetti sulla disparità di trattamento dei candidati, considerando inoltre l'aggravio in termini economici, di tempo ed organizzativi considerando che molti enti locali stanno avviando concorsi per i quali è obbligatorio partecipare previa esibizione del tampone (costo 22 euro);
              è ictu oculi presente una disparità di trattamento tra concorsisti e Commissioni nonché tra concorsi e selezioni o abilitazioni alla professione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la revisione urgente del protocollo in oggetto per consentire a tutte le procedure concorsuali, e in particolare a quelle oggetto del provvedimento in esame, la maggior partecipazione e parità di trattamento dei candidati, a chiarire in che termini il protocollo riguardi altresì i membri della commissione dei concorsi, che in quanto in presenza non possono essere sollevati dall'obbligo di tampone.
9/2845-A/50. Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge AC. 2845 prevede una serie di norme che stabiliscono la proroga di termini legislativi nonché la realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché norme in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              il protocollo della funzione pubblica n.  7293 del 3 febbraio 2021 ha disposto l'obbligo di esibire un tampone negativo per tutte le procedure concorsuali, validato dal Comitato tecnico scientifico; dal 15 febbraio 2021, sono consentite pertanto le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, ad esempio concorsi per la scuola o per gli enti locali;
              il dipartimento della funzione pubblica con nota 7293 del 03/02/2021 ha trasmesso dunque il protocollo con cui vengono disposte misure organizzative e igienico sanitarie relative anche alle prove dei concorsi pubblici;
              tra le misure previste, al punto 3, si prevede che i candidati debbano presentare, all'atto dell'ingresso nell'area di svolgimento della prova concorsuale, un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata non più di 48 ore prima dello svolgimento della prova, la CISL Scuola è immediatamente intervenuta presso il Ministero dell'istruzione per verificare se lo stesso protocollo debba intendersi integralmente e immediatamente applicabile alle procedure concorsuali in atto riguardanti la scuola o se vi sia l'intenzione di procedere a uno specifico adattamento;
              in ogni caso, considerato l'imminente svolgimento delle prove del concorso straordinario a suo tempo sospese, si sono pretese specifiche indicazioni per i candidati e per chi organizza lo svolgimento circa le misure adottate e i conseguenti adempimenti richiesti agli interessati; secondo quanto disposto dal protocollo i concorsi possono tenersi con il limite massimo di 30 candidati per ogni sessione o sede di prova (articolo 1, comma 10, lettera z)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
              oltre alle prevedibili disposizioni in materia di sanificazione e disinfezione, il provvedimento prevede il tampone obbligatorio per i candidati, da effettuare non oltre 48 ore prima della data della prova scritta;
              l'articolo 1, comma 10, lettera z)) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 – a cui fa riferimento il Protocollo in commento – si compone di due parti, ove è stabilito che:
                  sia sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni (come l'esame da avvocato);
                  siano consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 15 febbraio 2021, con il limite di 30 partecipanti;
              sono invece prive di limitazioni le procedure in cui la valutazione sia effettuata:
                  esclusivamente su basi curriculari,
                  esclusivamente in modalità telematica;
              restano, altresì, esclusi dalla portata limitatrice della norma:
                  i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;
                  gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
                  gli esami per il personale della protezione civile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la revisione urgente del protocollo in oggetto per consentire a tutte le procedure concorsuali, e in particolare a quelle oggetto del provvedimento in esame, la maggior partecipazione e parità di trattamento dei candidati, a chiarire in che termini il protocollo riguardi altresì i membri della commissione dei concorsi, che in quanto in presenza non possono essere sollevati dall'obbligo di tampone.
9/2845-A/50.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 2845 prevede una serie di norme che stabiliscono la proroga di termini legislativi nonché la realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché norme in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, deve essere prorogato al 30 giugno 2021;
              di fatto in vista della piena funzionalità degli istituti scolastici appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico COVID-19 siano nominati come supplenti brevi: si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della sua autonomia;
              prolungare al 30 giugno 2021 i contratti dei supplenti dell'organico covid è fondamentale per agevolare il Governo al fine di far fronte all'emergenza pandemica, stabilendo una quota aggiuntiva di docenti e Personale ATA per le scuole;
          considerato che:
              tale proroga al 30 giugno 2021, dei contratti di questi supplenti consentirà di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di trasformare i suddetti contratti in «supplenza fino al termine delle attività didattiche» con le conseguenti modifiche relative alle assenze per malattia al fine di garantire continuità e certezza in tutte le scuole italiane.
9/2845-A/51. Villani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'epidemia da COVID-19 ha generato ripercussioni importanti non solo sui rapporti di lavoro ma anche sulle attività connesse al lavoro, in particolare la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori;
              in particolare i centri di addestramento per i lavoratori marittimi hanno subito e stanno subendo rallentamenti e difficoltà causati proprio dal perdurare dell'emergenza sanitaria;
              infatti, nonostante la ripresa dell'attività dei citati centri di addestramento, il perdurare dell'emergenza sanitaria mondiale, ancora in atto, sta continuando, invece, a causare diffuse criticità relative ai flussi di avvicendamento degli equipaggi tra cui, quindi, anche quelli che prestano servizio a bordo delle navi di bandiera nazionale;
              emerge la necessità di tutelare i lavoratori marittimi impossibilitati al rientro in Patria la necessità di prorogare la validità dei certificati di addestramento (cosiddetti CoP's) relativi alle varie tipologie di corsi di addestramento in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, per quei lavoratori marittimi già a bordo alla data del 31 dicembre 2020, per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della nave e, comunque, fino al suo sbarco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in relazione alla deliberazione della proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a prorogare la validità dei certificati, attestati, atti abilitativi comunque denominati dei lavoratori marittimi in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, affinché conservino la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della unità navale e, comunque, fino al suo sbarco al fine di tutelare i lavoratori marittimi imbarcati o in procinto di imbarco.
9/2845-A/52. Nesci.


      La Camera,
          premesso che:
              l'epidemia da COVID-19 ha generato ripercussioni importanti non solo sui rapporti di lavoro ma anche sulle attività connesse al lavoro, in particolare la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori;
              in particolare i centri di addestramento per i lavoratori marittimi hanno subito e stanno subendo rallentamenti e difficoltà causati proprio dal perdurare dell'emergenza sanitaria;
              infatti, nonostante la ripresa dell'attività dei citati centri di addestramento, il perdurare dell'emergenza sanitaria mondiale, ancora in atto, sta continuando, invece, a causare diffuse criticità relative ai flussi di avvicendamento degli equipaggi tra cui, quindi, anche quelli che prestano servizio a bordo delle navi di bandiera nazionale;
              emerge la necessità di tutelare i lavoratori marittimi impossibilitati al rientro in Patria la necessità di prorogare la validità dei certificati di addestramento (cosiddetti CoP's) relativi alle varie tipologie di corsi di addestramento in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, per quei lavoratori marittimi già a bordo alla data del 31 dicembre 2020, per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della nave e, comunque, fino al suo sbarco,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in relazione alla deliberazione della proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), a prorogare la validità dei certificati, attestati, atti abilitativi comunque denominati dei lavoratori marittimi in scadenza al 31 dicembre 2020 o già prorogati fino a tale data, affinché conservino la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero per il periodo durante il quale il marittimo continuerà a prestare il proprio servizio a bordo della unità navale e, comunque, fino al suo sbarco al fine di tutelare i lavoratori marittimi imbarcati o in procinto di imbarco.
9/2845-A/52.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nesci.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 19, in particolare, una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell'allegato 1, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il punto 3) del suddetto allegato proroga il contenuto dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee e alla possibilità per le regioni e le province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, prevedendo inoltre la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza;
              il punto 16) proroga anche l'incarico al Commissario straordinario per l'emergenza, previsto dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, estendendo, conseguentemente, anche le sue competenze relative alle attività e ad ogni intervento utile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
              il 1o febbraio è partita, in alcune regioni e in ordine sparso, la campagna vaccinale anti-Covid per circa 4 milioni di cittadini over 80, il 6,5 per cento della popolazione italiana, con modalità diversificate di prenotazione, comunicazione e gestione dei presidi per le vaccinazioni;
              nella regione Campania, in particolare, fin dall'inizio sono emerse le criticità delle aree più interne – dove i tassi di anzianità sono maggiori, per il numero limitato e la distanza dei presidi sanitari – che stanno condizionando la possibilità di accedere alle vaccinazioni ai cittadini più vulnerabili che, pur non rientrando nelle categorie dei «non deambulanti» e non potendo quindi richiedere la somministrazione del vaccino a domicilio, anche solamente per anzianità, non sono comunque nella condizione fisica di affrontare tragitti di decine e decine di chilometri in auto per ricevere la propria dose;
              il 17 febbraio, nel suo primo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio ha affrontato il tema del piano vaccinale, sottolineando la necessità di «distribuirlo rapidamente ed efficientemente», mobilitando «tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari». Il Presidente Draghi ha inoltre affermato che «Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private»,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile soluzione utile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, soprattutto in quelle aree interne dove si riscontrano maggiori difficoltà di accesso ai presidi sanitari per le vaccinazioni, specialmente per i cittadini over ottanta e più vulnerabili;
          a valutare l'opportunità di estendere a tali cittadini che ne abbiano la necessità, anche senza accertamento di non autosufficienza, la possibilità di richiedere la somministrazione del vaccino a domicilio;
          a valutare l'opportunità di intervenire affinché, nelle aree interne più distanti dai presidi sanitari, ogni regione, possa attivare aree sanitarie anche temporanee o altre strutture disponibili, pubbliche o private, per la gestione delle campagne vaccinali da COVID-19, ricorrendo all'occorrenza ad ogni organismo civile o militare come indicato dal Presidente del Consiglio.
9/2845-A/53. Bilotti.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 19, in particolare, una serie di termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell'allegato 1, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il punto 3) del suddetto allegato proroga il contenuto dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, relativo alla disciplina delle aree sanitarie temporanee e alla possibilità per le regioni e le province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, prevedendo inoltre la possibilità di eseguire le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e all'assistenza;
              il punto 16) proroga anche l'incarico al Commissario straordinario per l'emergenza, previsto dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, estendendo, conseguentemente, anche le sue competenze relative alle attività e ad ogni intervento utile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
              il 1o febbraio è partita, in alcune regioni e in ordine sparso, la campagna vaccinale anti-Covid per circa 4 milioni di cittadini over 80, il 6,5 per cento della popolazione italiana, con modalità diversificate di prenotazione, comunicazione e gestione dei presidi per le vaccinazioni;
              nella regione Campania, in particolare, fin dall'inizio sono emerse le criticità delle aree più interne – dove i tassi di anzianità sono maggiori, per il numero limitato e la distanza dei presidi sanitari – che stanno condizionando la possibilità di accedere alle vaccinazioni ai cittadini più vulnerabili che, pur non rientrando nelle categorie dei «non deambulanti» e non potendo quindi richiedere la somministrazione del vaccino a domicilio, anche solamente per anzianità, non sono comunque nella condizione fisica di affrontare tragitti di decine e decine di chilometri in auto per ricevere la propria dose;
              il 17 febbraio, nel suo primo discorso programmatico al Senato, il Presidente del Consiglio ha affrontato il tema del piano vaccinale, sottolineando la necessità di «distribuirlo rapidamente ed efficientemente», mobilitando «tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari». Il Presidente Draghi ha inoltre affermato che «Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, spesso ancora non pronti: abbiamo il dovere di renderle possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private»,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di adottare ogni possibile soluzione utile, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, soprattutto in quelle aree interne dove si riscontrano maggiori difficoltà di accesso ai presidi sanitari per le vaccinazioni, specialmente per i cittadini over ottanta e più vulnerabili;
          a valutare la possibilità di estendere a tali cittadini che ne abbiano la necessità, anche senza accertamento di non autosufficienza, la possibilità di richiedere la somministrazione del vaccino a domicilio;
          a valutare la possibilità di intervenire affinché, nelle aree interne più distanti dai presidi sanitari, ogni regione, possa attivare aree sanitarie anche temporanee o altre strutture disponibili, pubbliche o private, per la gestione delle campagne vaccinali da COVID-19, ricorrendo all'occorrenza ad ogni organismo civile o militare come indicato dal Presidente del Consiglio.
9/2845-A/53.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bilotti.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è emersa la necessità di valorizzare tutti i professionisti del Sistema sanitario nazionale (SSN), nell'ottica di apportare un ammodernamento e una riqualificazione della figura del professionista sanitario, offrendo ai cittadini nuovi servizi e prestazioni;
              tuttavia, ad oggi agli infermieri che hanno sottoscritto un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, non è consentito di dedicarsi alla libera professione intramuraria ed extramuraria, per via del rapporto di esclusività intrattenuto con la parte datoriale, che non comporta però nessuna retribuzione aggiuntiva;
              nell'ottica di ammodernamento che sta attraversando il SSN tuttavia non è stato pienamente valorizzato il ruolo dell'assistenza infermieristica, di fondamentale importanza sia in ospedale come sul territorio; tale riconoscimento potrebbe essere raggiunto consentendo agli infermieri di esercitare la libera professione, sia come soggetti autonomi, ma soprattutto come dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, al pari dei profili professionali della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria, ai quali è invece consentito l'esercizio di attività libero professionale intramoenia disciplinata contrattualmente, al contrario delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n.  43;
          considerato che:
              la conquista della dimensione di professione autonoma e libera nell'accezione propria delle altre professioni formate con laurea magistrale, che oggi l'infermiere possiede a pieno titolo, dovrebbe prevedere come suo corollario proprio il suo diritto ad esercitare la libera professione, intramuraria ed extramuraria, anche al fine di abbattere il lavoro sommerso, rilevante e crescente nel mercato delle prestazioni sanitarie e soprattutto rispondere alle crescenti attese e domande di salute dei cittadini, specie nella perdurante emergenza sanitaria da diffusione del Sars-CoV-2,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e ai professionisti sanitari di cui alla legge 1o febbraio 2006, n.  43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, il diritto ad esercitare attività libero-professionale, intramuraria ed extramuraria, al di fuori dell'orario di servizio, individuandone le modalità di svolgimento e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai professionisti sanitari interessati.
9/2845-A/54. Mammì.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in discussione di cui si chiede la conversione in legge, all'articolo 4, dispone una serie di proroghe in materia di salute;
              il comma 2, in particolare, proroga per il 2021 l'accantonamento per finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, una forma di radioterapia per il trattamento e la cura di tumori spesso inoperabili o resistenti ai tradizionali trattamenti radioterapici, che dal 2017 è entrata a far parte dei Livelli Essenziali di Assistenza previsti dal Sistema Sanitario Nazionale. Si interviene quindi sottolineando l'impegno del nostro Paese nei confronti di strategie innovative che possono aiutare la diagnostica e potenziare le terapie contro il cancro;
              ma se oggi in Italia rispetto a 10 anni fa si è registrato il 37 per cento in più di pazienti vivi dopo la diagnosi è anche grazie alle campagne di prevenzione e alla diffusione degli screening su tutto il territorio nazionale;
              il 4 febbraio, in occasione della Giornata mondiale del cancro, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom) nell'ambito del convegno nazionale sullo «Stato dell'Oncologia in Italia», ha diffuso dati allarmanti relativi alla malattia, dovuti dall'impatto del COVID-19 sui programmi di prevenzione secondaria: nei primi nove mesi del 2020 sono stati effettuati oltre due milioni in meno di screening, rispetto allo stesso periodo del 2019, che dipendono sia dal minore numero di persone invitate, sia dalla minore adesione da parte della popolazione durante la pandemia, per timore del contagio;
              secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non ci sarà un cambio di rotta, nei prossimi 20 anni nel mondo i casi di tumore aumenteranno del 60 per cento;
              in Italia nel 2020 sono stati diagnosticati circa 6.000 casi di tumore in più rispetto al 2019;
              già in epoca pre-Covid il personale dedicato ai programmi di prevenzione secondaria era appena sufficiente a svolgere l'attività e oggi, in alcune regioni nelle quali era stato coinvolto per far fronte all'emergenza epidemiologica, non è stato ancora completamente riallocato per la ripresa a pieno regime dei programmi di screening,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare ogni possibile intervento per riavviare in sicurezza e in tempi brevi gli screening oncologici in tutte le regioni, prevedendo anche una loro eventuale ristrutturazione con l'integrazione di nuove apparecchiature e l'assunzione di personale specifico, al fine di recuperare i ritardi accumulati dall'inizio dell'emergenza da COVID-19, prevedendo anche soluzioni per aumentare le adesioni da parte della popolazione.
9/2845-A/55. Ianaro, Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 23 del decreto-legge n.  104 del 14 agosto 2020 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, rispettivamente introducono e dispongono nuove misure in materia di reddito di emergenza;
              in ragione dell'emergenza in atto e nell'ottica di una ripresa economica si ritiene necessario e urgente assicurare il minimo soddisfacimento delle esigenze vitali delle famiglie di coloro che non riescono ad appagare le esigenze primarie e inderogabili per la sussistenza, pertanto si ritiene necessario estendere i benefici legati al reddito di emergenza a tutto il periodo in cui è stato deliberato;
              lo stato d'emergenza, di conseguenza si propone di allineare il sussidio al periodo di proroga dell'emergenza sanitaria, ovvero il 30 aprile 2021;
              alla luce di quanto esposto, considerate le difficoltà economiche legate alla pandemia, appurati i disagi vissuti dalle famiglie dei percettori del reddito di emergenza nel periodo di lockdown e nel successivo periodo di emergenza straordinaria, relativamente alle problematiche connesse a garantire una vita dignitosa si ritiene indispensabile un dettato normativo che definisca in tempi rapidi e intervenga in maniera immediata a garantire i bisogni reali e essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i benefìci legati al reddito di emergenza all'intero periodo in cui è stato deliberato lo stato di emergenza, allineando il sussidio al periodo di proroga dell'emergenza sanitaria, ovvero il 30 aprile 2021.
9/2845-A/56. Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              l'articolo 23 del decreto-legge n.  104 del 14 agosto 2020 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, rispettivamente introducono e dispongono nuove misure in materia di reddito di emergenza;
              in ragione dell'emergenza in atto e nell'ottica di una ripresa economica si ritiene necessario e urgente assicurare il minimo soddisfacimento delle esigenze vitali delle famiglie di coloro che non riescono ad appagare le esigenze primarie e inderogabili per la sussistenza, pertanto si ritiene necessario estendere i benefici legati al reddito di emergenza a tutto il periodo in cui è stato deliberato;
              lo stato d'emergenza, di conseguenza si propone di allineare il sussidio al periodo di proroga dell'emergenza sanitaria, ovvero il 30 aprile 2021;
              alla luce di quanto esposto, considerate le difficoltà economiche legate alla pandemia, appurati i disagi vissuti dalle famiglie dei percettori del reddito di emergenza nel periodo di lockdown e nel successivo periodo di emergenza straordinaria, relativamente alle problematiche connesse a garantire una vita dignitosa si ritiene indispensabile un dettato normativo che definisca in tempi rapidi e intervenga in maniera immediata a garantire i bisogni reali e essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di estendere i benefìci legati al reddito di emergenza all'intero periodo in cui è stato deliberato lo stato di emergenza, allineando il sussidio al periodo di proroga dell'emergenza sanitaria, ovvero il 30 aprile 2021.
9/2845-A/56.    (Testo modificato nel corso della seduta) Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              i requisiti per l'iscrizione al Registro dei praticanti avvocati sono disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n.  247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense») e dal decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n.  70;
              in base a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.  247, il periodo di tirocinio professionale ha una durata di diciotto mesi;
              l'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministero della giustizia 17 marzo 2016, n.  70, prevede l'obbligo per il praticante di partecipare ad almeno venti udienze per ogni semestre di pratica;
              ciascun Consiglio dell'Ordine, in forza dei propri poteri di vigilanza e controllo, ha il compito di validare ogni semestre di pratica forense a condizione che il praticante abbia partecipato ad un numero di udienze non inferiore a venti;
              a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il Governo ha emanato il decreto-legge n.  22 dell'8 aprile 2020, che ha introdotto una deroga al citato decreto ministeriale. In particolare, l'articolo 6, comma 3, del suddetto decreto-legge ha previsto che il semestre di tirocinio professionale «all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze»;
              l'emergenza sanitaria ha complicato il proficuo svolgimento della pratica forense tanto che, anche dopo la ripresa delle attività d'udienza, i praticanti hanno comunque difficoltà a partecipare al numero minimo di udienze stabilito. Ciò è causato da diversi fattori, tra cui la flessione del lavoro del « dominus», il rinvio delle udienze con scelta del procedimento a trattazione scritta, l'incapienza delle aule d'udienza;
              a fronte della limitata attività giudiziaria che ha inciso sulla possibilità di partecipazione alle venti udienze prescritte ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del citato decreto ministeriale del 2016 per il completamento dei singoli semestri di pratica forense, alcuni Consigli dell'ordine, al fine di assicurare la continuità del tirocinio ed evitare possibili pregiudizi ai praticanti, hanno prorogato l'esonero dalla partecipazione al numero minimo di venti udienze. La decisione è rimessa alla discrezionalità dei singoli Consigli dell'ordine, con la conseguenza che si possono verificare disparità di trattamento sul territorio nazionale;
              per questi motivi è necessario un intervento strutturale volto a prevedere che la deroga al numero minimo di udienze per la validità dei semestri di pratica sia estesa all'intero periodo dello stato di emergenza da COVID-19 e sino alla sua cessazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di natura normativa, volte a indicare a tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati del territorio nazionale di considerare validi i semestri di pratica forense ricadenti anche parzialmente nel periodo dello stato di emergenza da COVID-19 e sino alla sua cessazione, pure in caso di mancata partecipazione dei praticanti avvocati al numero minimo di venti udienze.
9/2845-A/57. Dori.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia ha imposto restrizioni molto importanti in tutti settori pubblici e privati, al fine di evitare in ogni modo, una veloce e incontrollata diffusione del virus;
              anche nel settore della giustizia, al fine di evitare assembramenti in luoghi chiusi e inevitabili contatti tra persone, sono state adottate delle specifiche misure. In particolare, il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.  137, ha previsto disposizioni volte a rendere più sicuro l'esercizio dell'attività giurisdizionale e a semplificare le modalità di deposito di atti, documenti e istanze;
              queste misure hanno riguardato soprattutto l'applicazione di modalità telematiche e digitali, già in uso in alcune giurisdizioni, ancora nuove per altre, come nel processo tributario, nonostante l'emanazione già nel 2013 del Regolamento per la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Un dato generale, emerso in questa fase delicata della pandemia, è che tutte le giurisdizioni si sono trovate in affanno nell'uso degli strumenti tecnologici, necessari per continuare l'attività di giustizia in sicurezza;
              la situazione descritta è stata anche resa più difficile dal fatto che spesso le misure anti-COVID non sono state adottate in maniera uniforme per tutti i settori di giustizia, ma con disposizioni diverse per ogni ambito, e non in contemporanea: ciò non ha favorito una programmazione organizzativa, anche in termini di investimenti tecnologici, che garantisse un efficiente funzionamento dell'attività in tutte le giurisdizioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di collegare la durata delle misure anti-COVID per tutte le giurisdizioni all'emergenza sanitaria, nonché di adottare opportuni provvedimenti finalizzati ad una maggiore efficienza dei sistemi telematici digitali, allo scopo di garantire un migliore funzionamento dell'attività di giustizia, soprattutto in questo periodo di allerta pandemica.
9/2845-A/58. D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8 fa riferimento a proroghe di termini in maniera di giustizia e, nello specifico, il terzo comma stabilisce la proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari;
              la legge delega n.  148 del 2011 ha previsto la riforma della geografia giudiziaria, attuata dai decreti legislativi n.  155 e n.  156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.  148», nonché la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie-uffici dei giudici di pace»;
              l'incidenza della pandemia da «COVID-19» se da un lato ha fatto registrare la chiusura di grandi tribunali per contrastare la trasmissione del virus, ha altresì rilevato l'efficienza dei tribunali minori come quelli dell'Abruzzo, che, nonostante la prevista chiusura, assicurano le proprie funzioni in attuazione di una proroga al 2022;
              senza trascurare quest'ultimo dato e, considerando l'evidente importanza dei suddetti tribunali a difesa di un tessuto sociale costituito anche da una economia sommersa, si profila la necessità di salvaguardare la permanenza di tali presidi giudiziari e di legalità, tutti situati nella parte centro meridionale dell'Abruzzo, notoriamente più esposta al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata;
              il processo di revisione della geografia giudiziaria è sottoposto ad una verifica progressiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 2024 la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi sopra citati, nonché a rideterminare per tutto il relativo periodo le piante organiche degli uffici giudiziari e amministrativi.
9/2845-A/59. Grippa.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 19 del provvedimento in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – e comunque non oltre il 30 aprile 2021 – i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame;
              la misura prevista al n.  29–articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n.  34 del 2020 dell'allegato 1 (Lavoro agile nel settore privato) offre la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente nel settore privato;
              la disposizione in commento non prevede invece la proroga del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19 del settore della scuola;
              la legge di bilancio 2021, all'articolo 1 comma 481, ha previsto l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoratori fragili fino al 28 febbraio 2021, equiparandone il trattamento a quello previsto per i lavoratori posti in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva;
              essendo la situazione pandemica non regredita, sarebbe stato opportuno una ulteriore proroga delle previsioni in materia di lavoro agile e di lavoratori fragili del comparto scuola, per mantenere ferme le tutele finora previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con immediatezza e nel primo provvedimento utile la proroga della disciplina dei lavoratori fragili oltre il 28 febbraio, uniformando la disciplina con il settore privato, e comunque fino alla conclusione dell'emergenza legata alla situazione pandemica.
9/2845-A/60. Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 15 dispone proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare;
              il decreto legislativo n.  121 del 2020 entrato in vigore il 29 settembre 2020, a soli 15 giorni dalla sua pubblicazione, ha previsto all'articolo 1 lettera g), una modifica dell'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo n.  36 del 2003, introducendo il principio che per verificare l'ammissibilità in discarica di rifiuti si debba procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per il tramite di «laboratori accreditati», anziché – come in precedenza previsto – mediante laboratori dotati di sistema di gestione della qualità garantita dalla presenza di un professionista iscritto all'Albo;
              l'introduzione delle suddette disposizioni ha comportato e comporta una pesante restrizione della concorrenza sul mercato, con ricadute economiche notevoli per tutti gli operatori del settore;
              tale limitazione è stata ulteriormente aggravata da un periodo di entrata in vigore della nuova disposizione talmente esiguo (soli 15 giorni) da rendere impossibile un adeguamento. A questo si aggiunga anche il periodo di emergenza sanitaria in atto, con ulteriore danno economico a carico di professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese;
              molti laboratori si trovano ora a non poter più operare su un settore in cui da anni erano presenti e legittimamente come dal decreto legislativo n.  36 del 2003 operavano, posto che la norma (decreto legislativo n.  121 del 2020) così come pubblicata non ha previsto un periodo transitorio, contrariamente a quanto già invece fatto all'epoca nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31 relativo alle acque umane, dove il legislatore aveva già previsto nella sua formulazione un periodo di 18 mesi per l'ottenimento dell'accreditamento;
              inoltre, si ricorda che ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto n.  842 del 1928, non abrogato dall'articolo 8 della legge n.  3 del 2018, le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dalla Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai Chimici iscritti nell'Albo; ai sensi della medesima disposizione, devono, inoltre, essere redatte da Chimici iscritti nell'Albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica n.  328 del 2001, formano oggetto esclusivamente dell'attività professionale dei Chimici iscritti nell'Albo le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
              dunque, la norma e la sua entrata in vigore in tempi così brevi ha, in particolare, inciso pesantemente sulla categoria professionale dei Chimici, posto che le attività analitiche contemplate dal decreto legislativo n.  121 del 2020 sono ad oggi una voce di reddito importante per moltissimi Chimici titolari/responsabili di laboratori di analisi con sistema gestione qualità ma non accreditati, che hanno sino ad oggi legittimamente operato nel settore come previsto dal decreto legislativo n.  36 del 2003. A questo aggiungasi anche il danno economico e di immagine derivante da possibili recessi di contratti in essere con tali operatori economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di proroga volte a consentire di continuare ad operare a quei laboratori che all'entrata in vigore del decreto legislativo n.  121 del 2020 stavano operando legittimamente ai sensi del decreto legislativo n.  36 del 2003 – in quanto dotati di sistema qualità – e di introdurre un periodo transitorio che consenta di continuare a lavorare e conseguire nel frattempo l'accreditamento entro il 30 giugno 2022. Parimenti si richiede a tutela della pubblica collettività posto le ricadute pesanti sulla salute nella valutazione e certificazione analitica degli stessi, che le analisi vengano rese da personale professionista iscritto all'Albo.
9/2845-A/61. Bella.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 15 dispone proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare;
              il decreto legislativo n.  121 del 2020 entrato in vigore il 29 settembre 2020, a soli 15 giorni dalla sua pubblicazione, ha previsto all'articolo 1 lettera g), una modifica dell'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo n.  36 del 2003, introducendo il principio che per verificare l'ammissibilità in discarica di rifiuti si debba procedere al campionamento e alle determinazioni analitiche per il tramite di «laboratori accreditati», anziché – come in precedenza previsto – mediante laboratori dotati di sistema di gestione della qualità garantita dalla presenza di un professionista iscritto all'Albo;
              l'introduzione delle suddette disposizioni ha comportato e comporta una pesante restrizione della concorrenza sul mercato, con ricadute economiche notevoli per tutti gli operatori del settore;
              tale limitazione è stata ulteriormente aggravata da un periodo di entrata in vigore della nuova disposizione talmente esiguo (soli 15 giorni) da rendere impossibile un adeguamento. A questo si aggiunga anche il periodo di emergenza sanitaria in atto, con ulteriore danno economico a carico di professionisti, lavoratori autonomi e piccole imprese;
              molti laboratori si trovano ora a non poter più operare su un settore in cui da anni erano presenti e legittimamente come dal decreto legislativo n.  36 del 2003 operavano, posto che la norma (decreto legislativo n.  121 del 2020) così come pubblicata non ha previsto un periodo transitorio, contrariamente a quanto già invece fatto all'epoca nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  31 relativo alle acque umane, dove il legislatore aveva già previsto nella sua formulazione un periodo di 18 mesi per l'ottenimento dell'accreditamento;
              inoltre, si ricorda che ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto n.  842 del 1928, non abrogato dall'articolo 8 della legge n.  3 del 2018, le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dalla Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto ai Chimici iscritti nell'Albo; ai sensi della medesima disposizione, devono, inoltre, essere redatte da Chimici iscritti nell'Albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle Pubbliche Amministrazioni. Ai sensi dell'articolo 36 del decreto del presidente della Repubblica n.  328 del 2001, formano oggetto esclusivamente dell'attività professionale dei Chimici iscritti nell'Albo le analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, anche con metodi innovativi e loro validazione, nonché relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
              dunque, la norma e la sua entrata in vigore in tempi così brevi ha, in particolare, inciso pesantemente sulla categoria professionale dei Chimici, posto che le attività analitiche contemplate dal decreto legislativo n.  121 del 2020 sono ad oggi una voce di reddito importante per moltissimi Chimici titolari/responsabili di laboratori di analisi con sistema gestione qualità ma non accreditati, che hanno sino ad oggi legittimamente operato nel settore come previsto dal decreto legislativo n.  36 del 2003. A questo aggiungasi anche il danno economico e di immagine derivante da possibili recessi di contratti in essere con tali operatori economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire l'operatività ai laboratori in possesso di un sistema di gestione della qualità introducendo un periodo transitorio che consenta di conseguire l'accreditamento, entro il 30 giugno 2022, da un Organismo di parte terza accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17021.
9/2845-A/61.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bella.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 18 del provvedimento in esame consente di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali ed educative dei minori;
              la misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l'offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall'attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate attività al di fuori del contesto domestico;
              e infatti l'emergenza epidemiologica ha acuito il fenomeno della povertà educativa e delle diseguaglianze sociali anche, soprattutto, a causa della chiusura prolungata delle scuole;
              certamente la didattica a distanza è stata una modalità importante per continuare a mantenere vivo il rapporto tra i discenti e la scuola ma molteplici sono state le difficoltà incontrate, dalla mancanza di device ai problemi di connessione, problematiche maggiormente presenti nelle famiglie più povere;
              invero i bambini provenienti da famiglie più povere hanno anche meno probabilità di avere genitori istruiti che li spingano a seguire le lezioni a distanza e che li aiutino con i compiti;
              molti adolescenti, inoltre, appartenenti a zone a rischio di esclusione sociale, hanno abbandonato gli studi anche per aiutare i genitori che hanno perso il lavoro;
          considerato che:
              molti studi dimostrano che la chiusura delle scuole a causa della pandemia di COVID-19 ha già aggravato le disuguaglianze educative nel nostro Paese, in particolare per quanto riguarda i bambini con disabilità, i bambini più piccoli e/o i bambini provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati affermando, infine, che l'unico modo per garantire un'istruzione a tutti i bambini è farli tornare in aula,

impegna il Governo:

      considerata la proroga di cui in premessa, a valutare l'opportunità di:
          garantire l'accesso all'istruzione a tutta la popolazione scolastica ponendo in essere ogni più idonea iniziativa volta al recupero degli alunni che si sono allontanati dall'attività didattica ripristinando con immediatezza il ritorno in classe su tutto il territorio nazionale tutelando la sicurezza di tutta la comunità scolastica attraverso il rispetto dei protocolli stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico;
          garantire, nel caso di inderogabile necessità di chiudere le scuole, adeguate azioni volte a sostenere le famiglie con problemi economici o che vivono in quei quartieri dove già la dispersione scolastica raggiunge livelli preoccupanti;
          assicurare ad ogni bambino e ad ogni adolescente la disponibilità di strumenti elettronici per la didattica digitale e connessione internet;
          permettere che la popolazione scolastica più vulnerabile possa contare sempre, anche in caso di chiusura della scuola, sulla disponibilità di insegnanti ed educatori professionali a sostegno dello svolgimento delle attività didattiche e dello studio anche prevedendo finanziamenti straordinari;
          assicurare pasti quotidiani ai bambini più indigenti con modalità alternative alla mensa scolastica.
9/2845-A/62. Casa.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              in particolare l'articolo 10 prevede diversi interventi in materia di agricoltura, incidendo anche sul comparto vitivinicolo e sull'accreditamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP;
              lo stesso articolo 10, al comma 1, fissa, infatti, al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento degli organismi di controllo aventi natura pubblica, modificando l'articolo 64, comma 2 della legge n.  238 del 2016 nel senso di stabilire l'adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 entro 15 mesi dal 15 settembre 2020 anziché che entro i 6 mesi previsti dalla normativa originaria in considerazione dei tempi necessari per conseguire l'accreditamento alla predetta norma;
          considerato che tutti gli incarichi degli Enti di certificazione – che sono di durata triennale, si concluderanno il 31 luglio 2021, appare logico che la nuova data di proroga dovrebbe coincidere quanto più possibile con quella della scadenza degli incarichi per permettere, nel caso di nuovi incarichi, un passaggio naturale di consegne senza sovrapposizioni e senza problemi di gestione,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il termine per l'adeguamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica sia stabilito al 30 settembre 2021, al fine di allineare, quanto più possibile, tale disposizione a quella della conclusione di tutti gli incarichi degli Enti di certificazione.
9/2845-A/63. Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              in particolare l'articolo 10 prevede diversi interventi in materia di agricoltura, incidendo anche sul comparto vitivinicolo e sull'accreditamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP;
              lo stesso articolo 10, al comma 1, fissa, infatti, al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento degli organismi di controllo aventi natura pubblica, modificando l'articolo 64, comma 2 della legge n.  238 del 2016 nel senso di stabilire l'adeguamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 entro 15 mesi dal 15 settembre 2020 anziché che entro i 6 mesi previsti dalla normativa originaria in considerazione dei tempi necessari per conseguire l'accreditamento alla predetta norma;
          considerato che tutti gli incarichi degli Enti di certificazione – che sono di durata triennale, si concluderanno il 31 luglio 2021, appare logico che la nuova data di proroga dovrebbe coincidere quanto più possibile con quella della scadenza degli incarichi per permettere, nel caso di nuovi incarichi, un passaggio naturale di consegne senza sovrapposizioni e senza problemi di gestione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che il termine per l'adeguamento degli organismi di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica sia stabilito al 30 settembre 2021, al fine di allineare, quanto più possibile, tale disposizione a quella della conclusione di tutti gli incarichi degli Enti di certificazione.
9/2845-A/63.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              diversi sono gli interventi in materia di agricoltura, in particolare quelli previsti dall'articolo 10 del provvedimento in parola, tuttavia, nessuna misura specifica è prevista per il comparto della pesca e dell'acquacoltura;
              l'intera gamma di attività necessarie per fornire pesce e prodotti ittici dalla produzione al consumatore finale è soggetta agli impatti indiretti della pandemia COVID-19 conseguenti le misure sanitarie che hanno avuto un effetto dannoso sui mezzi di sussistenza dei pescatori e degli acquacoltori,

impegna il Governo:

          ad annullare per l'anno 2021 il pagamento del canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico;
          a risolvere l'annoso problema dei canoni demaniali dovuti da chi pratica attività di pesca e acquacoltura attraverso un intervento che definisca un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo che applica il canone meramente ricognitorio;
          a escludere le attività con finalità di pesca e di acquacoltura dall'applicazione della soglia minima di 2500 euro per le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
          a disporre che tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; anche al fine di coordinare le previsioni del primo periodo del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18 con le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 103 del medesimo decreto-legge;
          ad assicurare continuità delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 in favore del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, in tempi brevi, ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50% delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.
9/2845-A/64. Cadeddu, Scanu, Viviani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              diversi sono gli interventi in materia di agricoltura, in particolare quelli previsti dall'articolo 10 del provvedimento in parola, tuttavia, nessuna misura specifica è prevista per il comparto della pesca e dell'acquacoltura;
              l'intera gamma di attività necessarie per fornire pesce e prodotti ittici dalla produzione al consumatore finale è soggetta agli impatti indiretti della pandemia COVID-19 conseguenti le misure sanitarie che hanno avuto un effetto dannoso sui mezzi di sussistenza dei pescatori e degli acquacoltori,

impegna il Governo:

      a valutare la possibilità di:
          annullare per l'anno 2021 il pagamento del canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico;
          risolvere l'annoso problema dei canoni demaniali dovuti da chi pratica attività di pesca e acquacoltura attraverso un intervento che definisca un giusto quadro tariffario sul modello cooperativo che applica il canone meramente ricognitorio;
          escludere le attività con finalità di pesca e di acquacoltura dall'applicazione della soglia minima di 2500 euro per le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
          disporre che tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonché delle unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.  435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; anche al fine di coordinare le previsioni del primo periodo del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18 con le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 103 del medesimo decreto-legge;
          assicurare continuità delle azioni previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 in favore del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, in tempi brevi, ad erogare a favore dei soggetti attuatori, già individuati nel 2017, del Programma adottato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016 non meno del 50% delle somme ad essi attribuiti per l'annualità 2021, così come risultanti nei pertinenti capitoli 1477 e 1488 della tabella 13 allegata al decreto 30 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze contenente ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.
9/2845-A/64.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cadeddu, Scanu, Viviani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              in particolare l'articolo 10 prevede diversi interventi in materia di agricoltura, incidendo sul settore del vino, di documentazione antimafia e di recupero aiuti per il comparto saccarifero;
              in ambito agroalimentare, uno dei settori in maggiore crescita e sviluppo negli ultimi decenni è quello della birra, in particolare birra artigianale, prodotta da piccole o piccolissime aziende, che, a causa delle restrizioni dovute alla gestione dell'emergenza da COVID-19, hanno subito nell'ultimo anno perdite ingenti di prodotto – altamente deperibile rispetto alla birra industriale, e di fatturato;
              rilevato che il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 4 Giugno 2019 sulla «semplificazione dei micro birrifici» ha imposto, a partire dal 31 dicembre 2020, l'installazione di un conta-litri in sostituzione del contatore energetico per la verifica del mosto prodotto;
              visto che, al momento, non sono definite chiaramente le caratteristiche che tale conta-litri dovrebbe avere, con il rischio per le imprese di acquistare un prodotto che, in sede di verifica dell'Agenzia delle Dogane, potrebbe non essere approvato dalle Agenzie delle Dogane provinciali;
              rilevato infine che, la conseguenza di tale situazione di incertezza è che le produzioni di molti birrifici sono ferme con conseguenze disastrose per il proseguimento futuro dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare l'obbligo di installazione del conta-litri di cui in premessa al 31 dicembre 2021, in attesa di maggiori chiarimenti ed anche in considerazione delle difficoltà economiche che i birrifici artigianali stanno attraversando negli ultimi mesi, in quanto pur non essendo stati direttamente coinvolti nelle restrizioni imposte, hanno visto ridurre drasticamente la loro attività, destinata principalmente ad attività di ristorazione.
9/2845-A/65. Gagnarli, Palmisano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              in particolare l'articolo 10 prevede interventi in materia di agricoltura, tra i quali, al comma 4 l'esclusione, fino al 31 dicembre 2021, dall'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, intervenendo, quindi, sull'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge n.  113 del 2018, prevedendo la proroga del termine di efficacia dell'esonero dall'obbligo di deposito di documentazione di cui all'articolo 83, comma 3-bis e dall'acquisizione dell'informativa di cui all'articolo 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  159 del 2011;
              al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di garantire il sollecito avvio delle attività oggetto di gara, selezione, finanziamento o contributo pubblici, anche nel contesto della necessità di garantire l'attuazione delle progettualità del New Generation EU, tutte accomunate dalle finalità legate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre per le associazioni temporanee di scopo costituite in misura percentuale maggioritaria da soggetti pubblici, l'esonero fino al 31 dicembre 2021 dall'acquisizione della documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, limitatamente alle procedure che hanno ad oggetto azioni di carattere scientifico e di ricerca, finalizzate alla digitalizzazione e alla transizione ecologica.
9/2845-A/66. Pignatone, Cadeddu, Viviani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;
              visto che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sul settore della ceramica artistica e tradizionale e la ceramica di qualità e promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, la legge 7 luglio 2020, n.  77 all'articolo 52-ter dispone il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n.  188, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica artistica e tradizionale;
              la stessa norma dispone altresì che i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica di tali risorse siano individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione;
          considerato che ad oggi il decreto sopra richiamato non è stato ancora adottato, e ciò comporta il rischio che il comparto della ceramica artistica e tradizionale – una delle produzioni maggiormente conosciute e qualificanti del Made in Italy, fortemente danneggiato dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ancora in corso – non possa usufruire a pieno dei fondi previsti, che risultano di vitale importanza per fare fronte alle gravi difficoltà in cui versa;
              valutato, infine che, per scongiurare tale scenario sono state numerose le sollecitazioni ricevute in queste settimane dall'intergruppo parlamentare «Per le Città della ceramica artistica e tradizionale», anche da parte dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), che mette in rete le 46 Città della Ceramica riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini previsti all'articolo 52-ter della legge 7 luglio 2020, n.  77 al 31 dicembre 2023, in particolare per quanto riguarda le operazioni di rendicontazione.
9/2845-A/67. Cassese, Gallinella, Parentela, Del Sesto, Cillis, Rizzo, Sportiello, Martinciglio, Bilotti, Cimino, Marco Di Maio, Lombardo, Maglione, Galizia.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in titolo, contiene numerose proroghe a sostegno delle imprese e dei lavoratori e in materia di lavoro, il provvedimento all'articolo 19, reca la proroga della procedura semplificata per la collocazione dei lavoratori in modalità agile o smart working fino al 31 marzo 2021, correlata con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              l'emergenza sanitaria ha messo in primo piano la protezione della salute dei cittadini e lavoratori dal contagio, la continuazione delle attività produttive ha contribuito a modificare molti aspetti della vita economica e sociale, comprese le modalità del lavoro attraverso il massiccio ricorso allo smart working;
              l'incidenza sulle attività produttive e sul lavoro, è legata alle connotazioni strutturali e organizzative che determinano la maggiore o minore esposizione di ciascuna realtà al rischio di contagio, infatti, gli impatti più gravi si sono verificati non nelle attività manifatturiere, ma in settori ad alta intensità di relazioni personali come il turismo, la ristorazione, le attività di cura, e i servizi in genere;
              l'impatto della pandemia nei diversi territori italiani, ha mostrato differenze legate principalmente alla capacità dei sistemi sanitari di affrontare l'emergenza, la cui efficacia ha contribuito a limitare la durata degli interventi più restrittivi come il lockdown ed è questa una conferma della necessità di mettere in atto politiche e interventi coordinati in due settori storicamente divisi come la sanità e il lavoro per riconsiderare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, non come regole isolate, ma come componenti integranti della programmazione del lavoro e della sua organizzazione nei diversi contesti ove il lavoratore e la lavoratrice svolgono le proprie attività lavorative;
          considerato che:
              il protrarsi dello stato epidemiologico emergenziale da COVID-19 e le misure di proroghe messe in atto, ha prodotto l'aumento del lavoro agile o smart working che vede soprattutto un forte coinvolgimento di giovani lavoratori e lavoratrici che svolgono attività da remoto, e il provvedimento in esame, proroga altresì, numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
              in questa fase emergenziale sarà necessario educare i giovani al principio della sicurezza personale e collettiva in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, anche mediante il pieno coinvolgimento della scuola di ogni ordine e grado e delle Università, in quanto luoghi privilegiati per promuovere la cultura della prevenzione e del contrasto delle situazioni di rischio, al fine di implementare la cultura della salute e sicurezza sia per lo svolgimento delle attività lavorative in presenza sia da remoto;
          ritenuto che:
              i lavoratori e in particolar modo, le lavoratrici che lavorano da casa prestano poca attenzione al diritto della pausa o alla disconnessione e spesso, lo smart working causa un forte stress che si traduce nel fenomeno di «dipendenza da lavoro» particolarmente esposto ai rischi derivanti dall'eccesso di lavoro dovuto anche all'isolamento sociale e quasi sempre non connota i confini tra spazi/tempi lavorativi e non lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, nel primo provvedimento utile, campagne informative volte a rafforzare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni in crescita tra lavoratori e lavoratrici in occasione di lavoro agile, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi sia da contagio epidemiologico da COVID-19 sia da fattori di rischi ambientali connessi all'esecuzione delle prestazioni lavorative legati ad ambienti che non sono quelli tradizionali di lavoro.
9/2845-A/68. Amitrano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in titolo, contiene numerose proroghe a sostegno delle imprese e dei lavoratori e in materia di lavoro, il provvedimento all'articolo 19, reca la proroga della procedura semplificata per la collocazione dei lavoratori in modalità agile o smart working fino al 31 marzo 2021, correlata con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              l'emergenza sanitaria ha messo in primo piano la protezione della salute dei cittadini e lavoratori dal contagio, la continuazione delle attività produttive ha contribuito a modificare molti aspetti della vita economica e sociale, comprese le modalità del lavoro attraverso il massiccio ricorso allo smart working;
              l'incidenza sulle attività produttive e sul lavoro, è legata alle connotazioni strutturali e organizzative che determinano la maggiore o minore esposizione di ciascuna realtà al rischio di contagio, infatti, gli impatti più gravi si sono verificati non nelle attività manifatturiere, ma in settori ad alta intensità di relazioni personali come il turismo, la ristorazione, le attività di cura, e i servizi in genere;
              l'impatto della pandemia nei diversi territori italiani, ha mostrato differenze legate principalmente alla capacità dei sistemi sanitari di affrontare l'emergenza, la cui efficacia ha contribuito a limitare la durata degli interventi più restrittivi come il lockdown ed è questa una conferma della necessità di mettere in atto politiche e interventi coordinati in due settori storicamente divisi come la sanità e il lavoro per riconsiderare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, non come regole isolate, ma come componenti integranti della programmazione del lavoro e della sua organizzazione nei diversi contesti ove il lavoratore e la lavoratrice svolgono le proprie attività lavorative;
          considerato che:
              il protrarsi dello stato epidemiologico emergenziale da COVID-19 e le misure di proroghe messe in atto, ha prodotto l'aumento del lavoro agile o smart working che vede soprattutto un forte coinvolgimento di giovani lavoratori e lavoratrici che svolgono attività da remoto, e il provvedimento in esame, proroga altresì, numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari;
              in questa fase emergenziale sarà necessario educare i giovani al principio della sicurezza personale e collettiva in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, anche mediante il pieno coinvolgimento della scuola di ogni ordine e grado e delle Università, in quanto luoghi privilegiati per promuovere la cultura della prevenzione e del contrasto delle situazioni di rischio, al fine di implementare la cultura della salute e sicurezza sia per lo svolgimento delle attività lavorative in presenza sia da remoto;
          ritenuto che:
              i lavoratori e in particolar modo, le lavoratrici che lavorano da casa prestano poca attenzione al diritto della pausa o alla disconnessione e spesso, lo smart working causa un forte stress che si traduce nel fenomeno di «dipendenza da lavoro» particolarmente esposto ai rischi derivanti dall'eccesso di lavoro dovuto anche all'isolamento sociale e quasi sempre non connota i confini tra spazi/tempi lavorativi e non lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere campagne informative volte a rafforzare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni in crescita tra lavoratori e lavoratrici in occasione di lavoro agile, con particolare attenzione alla valutazione dei rischi sia da contagio epidemiologico da COVID-19 sia da fattori di rischi ambientali connessi all'esecuzione delle prestazioni lavorative legati ad ambienti che non sono quelli tradizionali di lavoro.
9/2845-A/68.    (Testo modificato nel corso della seduta) Amitrano.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  69 ha introdotto alcune modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183»;
              nello specifico, il nuovo articolo 25-bis recante «Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria» prevede che le imprese appartenenti a tale settore, che fino ad allora godevano di un trattamento differenziato ex lege 5 agosto 1981, n.  416 («legge speciale»), possono ora accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario, per i lavoratori da esse dipendenti, prescindendo dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti, per le causali di:
                  a) riorganizzazione in presenza di crisi;
                  b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione di attività produttive dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento (a differenza di quanto previsto per la generalità delle imprese);
                  c) contratto di solidarietà cosiddetto «difensivo»;
              il comma 4 del nuovo articolo 25-bis ha stabilito, analogamente a quanto previsto per la generalità delle imprese non editoriali, che «In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5»;
              il comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  69, prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1o gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis, i trattamenti richiesti prima del 1o gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.»;
              tale ultima disposizione ha abrogato la condizione previgente, ribadita con il decreto ministeriale n.  47385 del 2009, che all'articolo 3 prevedeva che nel settore editoriale non trovassero applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.  223, sul cosiddetto «quinquennio mobile», lasciando dunque aperto senza limiti temporali il ricorso alla cassa integrazione;
              tale modifica, considerando la crisi che attraversa il settore già dal 2008 e che ha di fatto dimezzato fatturato e volumi produttivi delle aziende del comparto, non può che generare esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, si traducono inevitabilmente nella perdita di centinaia di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, alla luce di quanto esposto in premessa ed in considerazione delle enormi e gravissime difficoltà che la stragrande maggioranza delle attività lavorative del nostro Paese stanno attraversano a causa dell'emergenza sanitaria ancora in essere legata alla diffusione del COVID-19, di prevedere la proroga dei termini relativi alla possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, strumento indispensabile a sostegno dei lavoratori, nello specifico per quanto concerne i dipendenti delle aziende del settore delle aziende editoriali periodiciste, attraverso un «congelamento» del «quinquennio mobile» al fine di consentire alle stesse di poter portare a termine le necessarie ristrutturazioni/riorganizzazioni.
9/2845-A/69. Businarolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  69 ha introdotto alcune modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.  183»;
              nello specifico, il nuovo articolo 25-bis recante «Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria» prevede che le imprese appartenenti a tale settore, che fino ad allora godevano di un trattamento differenziato ex lege 5 agosto 1981, n.  416 («legge speciale»), possono ora accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario, per i lavoratori da esse dipendenti, prescindendo dal requisito occupazionale dei 15 dipendenti, per le causali di:
                  a) riorganizzazione in presenza di crisi;
                  b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione di attività produttive dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento (a differenza di quanto previsto per la generalità delle imprese);
                  c) contratto di solidarietà cosiddetto «difensivo»;
              il comma 4 del nuovo articolo 25-bis ha stabilito, analogamente a quanto previsto per la generalità delle imprese non editoriali, che «In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5»;
              il comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.  69, prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1o gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis, i trattamenti richiesti prima del 1o gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.»;
              tale ultima disposizione ha abrogato la condizione previgente, ribadita con il decreto ministeriale n.  47385 del 2009, che all'articolo 3 prevedeva che nel settore editoriale non trovassero applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.  223, sul cosiddetto «quinquennio mobile», lasciando dunque aperto senza limiti temporali il ricorso alla cassa integrazione;
              tale modifica, considerando la crisi che attraversa il settore già dal 2008 e che ha di fatto dimezzato fatturato e volumi produttivi delle aziende del comparto, non può che generare esuberi di personale che, in mancanza di ammortizzatore sociale, si traducono inevitabilmente nella perdita di centinaia di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, alla luce di quanto esposto in premessa ed in considerazione delle enormi e gravissime difficoltà che la stragrande maggioranza delle attività lavorative del nostro Paese stanno attraversano a causa dell'emergenza sanitaria ancora in essere legata alla diffusione del COVID-19, di prevedere la proroga dei termini relativi alla possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, strumento indispensabile a sostegno dei lavoratori, nello specifico per quanto concerne i dipendenti delle aziende del settore delle aziende editoriali periodiciste, attraverso un «congelamento» del «quinquennio mobile» al fine di consentire alle stesse di poter portare a termine le necessarie ristrutturazioni/riorganizzazioni.
9/2845-A/69.    (Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, reca diverse misure di competenza fiscale e tributaria, che intervengono in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi, molte delle quali, incidono nel tessuto socioeconomico nazionale, afflitto dagli effetti della pandemia, al fine di sostenere le attività economiche e i lavoratori in grave difficoltà occupazionale;
              nell'ambito degli interventi di sostegno e di contrasto alla povertà, il decreto-legge n.  4 del 2019 che istituisce il reddito di cittadinanza prevede, (all'articolo 5, comma 5, in relazione all'individuazione delle modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio) che i requisiti economici di accesso, si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda;
              per evitare la sospensione del reddito di cittadinanza, le disposizioni attuali, dispongono la presentazione di un nuovo ISEE entro il 31 gennaio 2021, le cui conseguenze implicano la richiesta della giacenza media sui conti correnti bancari e postali (gli uffici delle Poste, in tutta Italia, comunicano la giacenza media sui conti correnti postali solo dopo il 15 gennaio);
              al riguardo si evidenzia che, numerosi Centri di assistenza fiscale, non sono in grado di rinnovare l'ISEE entro il 31 gennaio 2021, per coloro che già sono percettori del reddito di cittadinanza, in quanto oberati di richieste e ravvisano pertanto la necessità, di una proroga per la presentazione dell'ISEE anche di 15 giorni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre, nei prossimi provvedimenti, un intervento normativo, volto a disporre la proroga di 15 giorni, per il rinnovo dell'ISEE, in relazione alle criticità esposte in premessa.
9/2845-A/70. Martinciglio, Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate ad intervenire in materie di regolazione sul piano temporale di termini legislativi e a sostenere al contempo, le attività socioeconomiche ed il tessuto produttivo nazionale dai gravissimi effetti causati dalla pandemia;
              il settore turistico a tal fine, rappresenta fra i comparti, che hanno subito in Italia, i maggiori danni economici per effetto del virus COVID-19, considerato che, rappresenta il motore economico di numerosissime Regioni, avendo inciso nel 2018 per il 13,2 per cento del PIL nazionale (per un valore economico di 232,2 miliardi di euro, con il 14,9 per cento dell'occupazione totale, con oltre 3,5 milioni di operatori del settore);
              in tale quadro, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, costituisce un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU ed ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile;
              uno degli obiettivi prefissati, prevede di rafforzare la cooperazione internazionale, per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la tecnologia avanzata, inclusa quella più pulita derivante dai combustibili fossili, promuovendo al contempo, gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita;
              il decreto-legge n.  34 del 2020 cosiddetto decreto Rilancio, in relazione a quanto suesposto, dispone una serie di misure fiscali in materia di ecobonus e sismabonus, introducendo una detrazione pari al 110 per cento per chi effettua lavori di ristrutturazione ai fini dell'efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc, volto estendere la misura esposta in premessa, anche per il comparto turistico, (considerato che rappresenta un segmento dell'economia con un notevole impatto sullo sviluppo sostenibile) al fine di incentivare una riconversione dell'edilizia green in grado di rafforzare e riqualificare l'offerta turistica nazionale.
9/2845-A/71. Cancelleri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate ad intervenire in materie di regolazione sul piano temporale di termini legislativi e a sostenere al contempo, le attività socio-economiche ed il tessuto produttivo nazionale dai gravissimi effetti causati dalla pandemia;
              il settore turistico a tal fine, rappresenta fra i comparti, che hanno subito in Italia, i maggiori danni economici per effetto del virus COVID-19, considerato che, rappresenta il motore economico di numerosissime Regioni, avendo inciso nel 2018 per il 13,2 per cento del PIL nazionale (per un valore economico di 232,2 miliardi di euro, con il 14,9 per cento dell'occupazione totale, con oltre 3,5 milioni di operatori del settore);
              in tale quadro, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, costituisce un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU ed ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile;
              uno degli obiettivi prefissati, prevede di rafforzare la cooperazione internazionale, per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la tecnologia avanzata, inclusa quella più pulita derivante dai combustibili fossili, promuovendo al contempo, gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita;
              il decreto-legge n.  34 del 2020 cosiddetto decreto Rilancio, in relazione a quanto suesposto, dispone una serie di misure fiscali in materia di ecobonus e sismabonus, introducendo una detrazione pari al 110 per cento per chi effettua lavori di ristrutturazione ai fini dell'efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nei prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo ad hoc, volto estendere la misura esposta in premessa, anche per il comparto turistico, (considerato che rappresenta un segmento dell'economia con un notevole impatto sullo sviluppo sostenibile) al fine di incentivare una riconversione dell'edilizia green in grado di rafforzare e riqualificare l'offerta turistica nazionale.
9/2845-A/71.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cancelleri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 24 aprile 1982 che ha riorganizzato la struttura del personale nel Ministero dell'interno, prevedeva, le carriere direttive speciali di prefettura e di ragioneria tra loro speculari dalle quali attingere per «scrutinio comparativo» la dirigenza delle rispettive carriere. Ad entrambe le carriere veniva data la medesima modalità d'accesso, di progressione di carriera ed il medesimo trattamento economico (equiparato alla carriera direttiva della Polizia di Stato). L'unica distinzione tra le due carriere era il titolo di studio per il quale si accedeva alla carriera di ragioneria con la laurea in economia e commercio e alla carriera di prefettura con la laurea in giurisprudenza;
              con la privatizzazione del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo n.  29 del 1993 e, con l'abrogazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982, ai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria, è stata preclusa ogni tipo di progressione di carriera ed è stata prevista una variazione in pejus del trattamento economico all'epoca in godimento, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982 con conseguente violazione del cosiddetto «legittimo affidamento» ossia del principio posto a tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad un comportamento della pubblica amministrazione che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato; criteri che, al contrario, sono stati mantenuti per la posizione di funzionari di carriera prefettizia ai quali erano equiparati;
              in particolare, va evidenziato, che la figura dirigenziale di ragioneria è stata dapprima inquadrata nel profilo professionale di direttore amministrativo contabile e successivamente «declassata» a funzionario economico finanziario, e accorpata nella medesima Area III unitamente al personale di concetto. Quest'ultimo, assunto con concorsi che richiedevano il possesso del diploma di scuola superiore, nel corso degli anni, grazie a provvedimenti normativi e/o contrattuali, ha usufruito di favorevolissime progressioni giuridiche ed economiche, sulla scorta della mera anzianità di servizio, passando dal VI livello iniziale, prima al VII e addirittura, con un doppio salto, in una sola tornata contrattuale, al IX apicale;
              tale condizione ha causato un evidente e grave danno economico, professionale oltreché d'immagine, a tutta la categoria appiattita nella ex carriera di concetto;
              a ciò si aggiunga che lo stato in cui versano i funzionari dell'ex carriera direttiva di ragioneria venutasi a creare a seguito del mutato quadro normativo, si pone in contrasto con gli articoli n.  3 e n.  97 della Costituzione;
              in questi anni numerose sono state le richieste di intervento rivolte all'Amministrazione per una soluzione adeguata dell'evidente violazione dei diritti della categoria, ma, purtroppo, le rassicurazioni non sono state supportate da un impegno concreto e risolutivo;
              alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, necessario ed urgente istituire un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria che restituirebbe, dignità professionale alla categoria ora appiattita nell'area dell'ex personale di concetto, che ormai si compone di sole 300 unità, con un'anzianità di servizio elevata (mediamente 29 anni), valorizzando giuridicamente funzioni realmente svolte (spesso di natura dirigenziale) nel corso dei numerosi anni di servizio e riconoscendogli un adeguato trattamento economico;
              il ruolo ad esaurimento non verrebbe previsto come dirigenziale, ma come separato ruolo del comparto ministeri, con un autonomo trattamento economico legato a quello percepito dal vice Questore Aggiunto più 23 anni di servizio della Polizia di Stato, come era già previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n.  340 del 1982, decreto che regolava la ex carriera direttiva. Altre categorie di personale, per proprie peculiarità, hanno già ottenuto la costituzione di un ruolo ad esaurimento, quindi non sarebbe una novità nel nostro ordinamento;
              va, inoltre, evidenziato che l'istituzione di un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria consentirebbe la creazione di un «serbatoio» di funzionari altamente qualificati e con consolidata esperienza a cui poter assegnare eventuali reggenze in presenza di posti di funzione dirigenziali vacanti e, soprattutto, potrebbe essere molto utile per le situazioni emergenziali che fanno capo al Ministero dell'interno. Infatti in queste situazioni, spesso, si devono erogare somme o benefici per i quali è necessaria una struttura economico-finanziaria di buon livello e prevedere che anche il Ministero dell'interno possa, con una propria struttura, erogare dei benefici economici ai cittadini migliorerebbe senza alcun dubbio, la gestione delle crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare i provvedimenti normativi più opportuni diretti ad istituire un ruolo ad esaurimento composto dai funzionari della ex carriera direttiva di ragioneria al fine di eliminare una situazione di grave pregiudizio subito a livello professionale ed economico dai funzionari predetti che si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
9/2845-A/72. Elisa Tripodi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea;
              la grave emergenza connessa alla diffusione del virus COVID-19 ha richiesto un doveroso e necessario aumento delle operazioni di controllo e presidio da parte delle Forze dell'Ordine, al fine di garantire la corretta esecuzione delle misure urgenti adottate in materia di contenimento e gestione epidemiologica;
              tale situazione emergenziale richiede, quindi, un incremento del personale dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico che, per evidenti ragioni, dovrebbe avvenire in tempi rapidi, evitando le lungaggini di nuove procedure concorsuali;
              il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, inoltre, impone importanti cautele anche al fine di evitare assembramenti ed ulteriori occasioni di diffusione incontrollata del virus come sono certamente l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
              è notorio, altresì, che al di là delle nuove esigenze connesse all'emergenza pandemica – i suddetti Comparti hanno sempre sofferto di una grave ed endemica carenza di organico e di mezzi indispensabili per poter adempiere efficacemente alle funzioni di difesa e di sicurezza del territorio cui sono preposti;
              coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie quali partecipanti idonei non vincitori, rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare tempestivamente le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero dall'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
              alla luce delle situazione emergenziale, appare opportuno e urgente prorogare la validità delle graduatorie relative alle procedure concorsuali dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, già espletate e da cui è possibile attingere personale valutato idoneo non vincitore;
              tale proroga risponderebbe, evidentemente, anche ad un criterio di razionalizzazione della spesa pubblica e, nello specifico, della spesa per il reclutamento del personale, nonché perseguirebbe il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa valorizzando, appunto, le procedure concorsuali già concluse;
              tale azione di Governo, inoltre, rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai concorrenti valutati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle psicoattitudinali – legittimamente attendono, anche da diversi anni, di poter offrire il loro contributo alla Nazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga sino al 31 dicembre 2021 dei termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n.  160, relative ai concorsi pubblici dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
9/2845-A/73. Cirielli, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'emergenza epidemiologica la categoria dei lavoratori fragili, in ragione della natura dell'attività lavorativa, spesso è impossibilitata a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile e dovrebbe poter usufruire assenze dal servizio non computabili nel periodo di comporto, ancorché equiparate al ricovero ospedaliero e prescritte dalle competenti autorità sanitarie sulla base documentata del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, ovvero di una certificazione dei competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio;
              con la Legge di Bilancio 2021, sono state prorogate le misure a tutela dei lavoratori fragili, estendendo al periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  27 del 2020 e successivamente modificato anche dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n.  104 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  126 del 2020;
              nel periodo sopra indicato, dunque, i lavoratori fragili potranno fruire di assenze equiparate a ricovero ospedaliero ovvero svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
              con Ordinanza del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
              a breve, dunque, le tutele in esame verranno a scadenza, ancorché sussistano tuttora le condizioni di rischio legate alla diffusione della pandemia;
              inoltre, la normativa vigente non chiarisce in modo espresso che le assenze fruite dai lavoratori fragili ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n.  18 del 2020 sopra citato non sono da considerare ai fini del periodo di comporto;
              il periodo di comporto è quel lasso di tempo in cui il lavoratore in malattia conserva il posto di lavoro e il datore di lavoro non può procedere al licenziamento;
              a seconda della tipologia di CCNL previsto, i ricoveri ospedalieri sono o meno inclusi nel calcolo del periodo di comporto;
              per tale ragione, in mancanza di un chiarimento, molti lavoratori fragili che decidessero di fruire delle assenze in questione rischierebbero di essere licenziati per superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL applicabile caso per caso,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, misure dirette a salvaguardare la categoria dei lavoratori fragili nello svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare attraverso:
              1) una proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 18/2020;
              2) un intervento che schiarisca definitivamente come le assenze da questi fruiti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 18/2020, non sono computabili ai fini del comporto.
9/2845-A/74. Noja.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              il turismo, contribuendo per oltre il 13 per cento al PIL nazionale, rappresenta da sempre un elemento strategico dell'economia italiana, rappresentando nella sola forma diretta di impiego centinaia di migliaia di lavoratori;
              il dilungarsi della crisi pandemica da COVID-19 ha radicalmente compromesso la sopravvivenza del settore turistico, composto di migliaia di aziende ricettive e dei pubblici esercizi e con esse del suo comparto occupazionale;
              l'arrivo dei turisti si è ridotto del 68 per cento solo nei primi nove mesi del 2020 rispetto all'anno precedente, nella sola estate 2020 ci sono state 74 milioni di presenze complessive in meno in Italia;
              Unioncamere ha stimato una perdita per il settore turistico di circa 53 miliardi di euro, cifra coperta solo in parte e con risultati discutibili, mediante le forme di indennizzo erogate dal precedente Governo;
              il turismo può costituire il volano della ripresa dell'economia reale nazionale solo se il nuovo Governo e più in generale le istituzioni disegneranno per questo settore un diverso percorso di supporto politico ed economico che sappia partire dalla consapevolezza di dover intervenire innanzitutto sui costi fissi, spese che non possono essere eliminate nonostante l'assenza di fatturato;
              Fratelli d'Italia, sin dall'inizio della pandemia ha chiesto a più riprese di cambiare paradigma: se lo Stato riduce o azzera per decreto le entrate di una attività, lo stesso non può limitarsi ad un contributo una tantum, ma ha il dovere di intervenire sui costi fissi dell'impresa. Questa è la vera sfida per aiutare a sopravvivere le attività che hanno dipendenti, pagano affitti, leasing, utenze e tasse;
              nel novembre scorso, Fratelli d'Italia, per i motivi precedentemente elencati, ha depositato una proposta di legge (AC. 2763) attualmente assegnata alla X Commissione della Camera dei deputati con l'intento di «aggredire» i costi fissi e di garantire maggiore liquidità alle imprese italiane. Ad oggi, però, la suddetta proposta di legge non ha ancora iniziato il suo iter presso la commissione referente;
              è altresì valevole di menzione il fatto che la Commissione europea, con Comunicazione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, sul Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, al paragrafo 3.12 consente l'erogazione di forme di sostegno economico equivalenti al 90 per cento dei costi fissi non coperti delle piccole e micro-imprese che abbiano avuto in un determinato periodo un calo di fatturato pari ad almeno il 30 per cento rispetto al fatturato del 2019, entro il limite dei 3 milioni di euro per impresa;
              le autorità della Commissione europea hanno successivamente modificato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in data 28 gennaio 2021, prorogando la misura fino al 31 dicembre 2021, aumentando – tra le varie cose – il tetto dei sussidi erogabili alle aziende da 800.000 euro a 1.800.000 euro per azienda e il tetto per la copertura dei costi fissi da 3.000.000 di euro a 10.000.000 di euro e prevedendo la possibilità di convertire strumenti rimborsabili in contributi a fondo perduto;
              in data 23 dicembre 2020 ha pre-notificato un provvedimento da 12 miliardi di euro di sussidi a copertura dei danni diretti subiti a causa dei provvedimenti restrittivi, aiuto successivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 107.2b del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, e non ai sensi dell'articolo 107.3b come di regola avviene, permettendo quindi l'allocazione di aiuti di Stato senza alcun tetto di spesa, poiché legati ad un «grave turbamento dell'economia» mediante la dimostrazione di apposito nesso di causalità,

impegna il Governo

ad introdurre, con apposite iniziative normative, misure di sostegno alle attività economiche nazionali, con particolare riguardo al comparto turistico, dando priorità a misure a copertura dei costi fissi delle aziende almeno per il 90 per cento come permesso dalla normativa europea ed un più generico insieme di misure di copertura della perdita reddituale delle attività dovuta alla crisi pandemica da COVID-19, da motivarsi ai sensi dell'articolo 107.3b del TFUE.
9/2845-A/75. Zucconi, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE/EUROTOM 2020/2053 del Consiglio, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              all'articolo 3, in particolare, prevede proroga dei termini di alcune disposizioni in materia economica e finanziaria e all'articolo 11 anche delle norme relative al mondo del lavoro e alle politiche sociali; sarebbe stato necessario operare un'ulteriore proroga che vada a rendere a rafforzare l'operatività del welfare aziendale;
              il decreto agosto (decreto-legge n.  104 del 2020) aveva raddoppiato l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917), portandolo, per l'anno 2020, da 258,23 a 516,46 euro;
              rendere esenti da imposte e contributi tali benefit aziendali, fino al doppio rispetto alla soglia prevista della normativa vigente pre-pandemia, è stato di grande aiuto per i lavoratori e le loro famiglie; una misura apprezzabile poiché agevola la concessione di buoni spesa, buoni benzina o altre misure, da parte delle aziende ai dipendenti;
              un'iniziativa una tantum, prevista per il solo anno 2020, che andrebbe prorogata per continuare ad aiutare le aziende e i loro dipendenti, anche in virtù del perdurare della pandemia,

impegna il Governo

a prevedere, in un futuro provvedimento, la possibilità di una proroga a tutto il 2021 della misura del raddoppio del limite di welfare aziendale già prevista dal decreto agosto, in considerazione del particolare periodo di crisi emergenziale che già richiede ingenti sacrifici all'intera collettività.
9/2845-A/76. Donzelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE/EUROTOM 2020/2053 del Consiglio, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              all'articolo 7, in particolare, il decreto prevede delle misure volte a prorogare il termine per la delimitazione dei distretti turistici, nonché altre norme che vanno a sorreggere, se prorogate, un settore, quello del turismo appunto, in forte perdita a seguito dell'emergenza epidemiologica;
              il decreto Rilancio (decreto-legge n.  34 del 2020), con l'articolo 182, comma 1, aveva stanziato nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici;
              entro il 9 ottobre 2020 le imprese e gli operatori avrebbero dovuto presentare l'istanza per l'accesso al suddetto fondo, ma molti di loro non sono riusciti a farlo per i ritardi dovuti alla produzione dei documenti necessari da parte dei loro consulenti fiscali; col risultato che non solo si sono create ineguaglianze tra chi è riuscito a godere dei benefici e chi no, ma – a fronte di un incremento del fondo effettuato con il primo decreto Ristori (decreto-legge n.  137 del 2020) – si è registrato anche un notevole avanzo delle cifre stanziate,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori ristori per il settore turistico e a garantire alle imprese e agli operatori che non sono riusciti a godere dei precedenti stanziamenti a fondo perduto il recupero della cifra loro spettante.
9/2845-A/77. Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE/EUROTOM 2020/2053 del Consiglio, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              all'articolo 7, in particolare, il decreto prevede delle misure volte a prorogare il termine per la delimitazione dei distretti turistici, nonché altre norme che vanno a sorreggere, se prorogate, un settore, quello del turismo appunto, in forte perdita a seguito dell'emergenza epidemiologica;
              il decreto Rilancio (decreto-legge n.  34 del 2020), con l'articolo 182, comma 1, aveva stanziato nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo volto a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici;
              entro il 9 ottobre 2020 le imprese e gli operatori avrebbero dovuto presentare l'istanza per l'accesso al suddetto fondo, ma molti di loro non sono riusciti a farlo per i ritardi dovuti alla produzione dei documenti necessari da parte dei loro consulenti fiscali; col risultato che non solo si sono create ineguaglianze tra chi è riuscito a godere dei benefici e chi no, ma – a fronte di un incremento del fondo effettuato con il primo decreto Ristori (decreto-legge n.  137 del 2020) – si è registrato anche un notevole avanzo delle cifre stanziate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere ulteriori ristori per il settore turistico e a garantire alle imprese e agli operatori che non sono riusciti a godere dei precedenti stanziamenti a fondo perduto il recupero della cifra loro spettante.
9/2845-A/77.    (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE/EUROTOM 2020/2053 del Consiglio, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea; all'articolo 8, in particolare, il decreto reca delle misure di proroga termini in materia di giustizia;
              la riforma della prescrizione voluta dal Ministro della Giustizia pro tempore Bonafede è entrata in vigore dal 1o gennaio 2020;
              per effetto di tale riforma, il decorso dei termini di prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado nel desiderato giuridico, in caso di impugnazione, che i procedimenti restino in piedi fino a che non si arriva alle sentenze d'appello o di Cassazione;
              una volontà del genere cozza con i più basilari principi di certezza del diritto e di giusta durata del processo ed ha il solo effetto di colpevolizzare oltremodo il cittadino, che deve essere considerato innocente fino a passaggio in giudicato della sentenza;
              tra le linee programmatiche riferite dal Presidente del Consiglio Draghi vi è una revisione in materia processuale basata sulla celerità, l'esatto opposto di quanto voluto dal Ministro pro tempore Bonafede;
              al fine di consentire al Parlamento e al Governo di elaborare una riforma organica della giustizia e al fine di evitare un ulteriore stratificazione di norme che, verosimilmente, saranno a breve superate,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di superare, quanto prima, la riforma della prescrizione voluta dal Ministro pro tempore Bonafede.
9/2845-A/78. Delmastro Delle Vedove, Lollobrigida, Varchi, Maschio, Rizzetto, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'esito più deleterio ma purtroppo più probabile, nello scenario della competitività nazionale sul settore del trasporto aereo, è rappresentato dalla chiusura e smantellamento di Alitalia, con cessazione dei voli e vendita spezzettata dei pochi asset rimasti in capo alla gestione commissariale;
              lo smantellamento del settore manutenzione di Alitalia e tutti gli altri sarebbe particolarmente deleterio per le sue conseguenze pratiche che per l'effetto sull'immagine e la credibilità internazionale dell'Italia oltre che per l'economia e per i settori strettamente collegati, per primo il turismo;
              gli asset di Alitalia se dovessero essere venduti senza rispettare il criterio dell'interesse nazionale potrebbero far partire i meccanismi di protezione sociale verso i dipendenti non in grado di essere assorbiti da altre realtà produttive;
              la salvaguardia dei livelli occupazionali deve essere prioritaria in un quadro pandemico non ancora rassicurante soprattutto nel settore trasportistico e della mobilità che ha più degli altri subito ingenti perdite dovuti alle restrizione delle libertà di spostamento, il quale deve essere tutelato per il tramite di un trasferimento degli asset Alitalia al Ministero dell'economia e delle finanze;
              il decreto-legge n.  34 del 2019 ha disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria;
              il decreto-legge n.  34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ha autorizzato (articolo 37, comma 1) l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova società («NewCo Nuova Alitalia»), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa, quantificato nella Relazione tecnica al decreto in 145 milioni di euro, prevedendo che alla Nuova Alitalia siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria;
              il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha evidenziato ripetutamente nelle commissioni parlamentari competenti la criticità di cassa, e i sindacati hanno rilanciato l'allarme sul pagamento degli stipendi. Secondo le periodiche ricognizioni di Eurocontrol sul traffico delle compagnie europee, Alitalia sta volando ancora al 20 per cento della sua capacità;
              a seguito della crisi del 2008 uscirono dall'azienda circa seimila persone e l'onere complessivo per la finanza pubblica generato dal ridimensionamento fu di oltre 4 miliardi di euro, secondo la stima del noto studio di Mediobanca del 2015,

impegna il Governo

a revocare con urgenza il prestito in favore di Alitalia e a prevedere con appositi interventi normativi, la restituzione del prestito per il tramite del trasferimento delle proprietà dei compendi aziendali, di Alitalia in amministrazione straordinaria, al Ministero dell'economia e delle finanze.
9/2845-A/79. Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              con la previsione di cui all'articolo 12, comma 3 del provvedimento all'esame dell'aula si dispone la proroga dal 30 giugno 2021 della restituzione del finanziamento erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.  137, alle società Alitalia SAI e Alitalia City Liner in amministrazione straordinaria, originariamente da restituire entro il 31 dicembre 2020;
              la relazione illustrativa segnala come la proroga risulti necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del prestito, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia in atto;
              le due compagini proprietarie private che si sono succedute nella gestione di Alitalia dal 2008 fino all'attuale amministrazione straordinaria sono riuscite nell'improbabile missione di ridurre drasticamente le dimensioni di Alitalia e dei suoi livelli occupazionali e di accrescerne, nello stesso tempo, le perdite. Al momento attuale, il rischio concreto è rappresentato dalla chiusura e dallo smantellamento dell'azienda, con cessazione dei voli, vendita spezzettata degli ossei rimasti in capo alla gestione commissariale e enormi costi occupazionali;
              le conseguenze pratiche della messa a terra di Alitalia sarebbero essenzialmente di due tipi: economiche e trasportistiche. Sul fronte economico, verrebbe meno il contributo del vettore al valore aggiunto nazionale, all'occupazione, ai redditi da lavoro e al gettito fiscale; sul fronte trasportistico, invece, si avrebbero pesanti effetti negativi per i collegamenti aerei interni ed internazionali;
              nel corso 2020 si è optato, con diversi provvedimenti normativi, alla costituzione a parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una newco, denominata Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA), per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di euro al fine di costruire una solida compagnia di bandiera. Tuttavia, l'operazione ha incontrato, nel suo iter, le condizioni di mercato che, nel solo anno 2020, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, hanno sottratto al vettore circa i tre quarti dei passeggeri rispetto all'anno precedente;
              a complicare ulteriormente il quadro è la previsione da parte della Commissione europea che, ai fini della discontinuità aziendale, chiede la cessione degli asset della vecchia compagnia aerea attraverso una procedura pubblica per segmenti: la parte aviation in senso stretto, separata dall’handling e dalle manutenzioni;
              il suddetto percorso oltre a compromettere l'unitarietà del vettore avrebbe anche l'effetto di far evaporare le prospettive di rilancio di una solida compagnia di bandiera, peraltro già difficili nell'ipotesi di integrità dell'azienda;
              va evitato il rischio di arrivare, attraverso il bando, ad una compagnia aerea regionale costituita con alcuni degli asset di Alitalia in amministrazione straordinaria, mentre vanno, al contrario, costituire le condizioni per una solida compagnia di bandiera integrata in un grande vettore europeo;
              lo Stato italiano può recuperare il credito verso Alitalia in amministrazione straordinaria attraverso il conferimento da parte di quest'ultima di tutti i suoi asset, ossia attraverso il ripagamento «in natura» dei prestiti ricevuti e condizionati al rimborso prioritario rispetto ad ogni altro debito,

impegna il Governo:

a perseguire, nell'ambito del negoziato con la Commissione europea, l'obiettivo di preservare l'unitarietà degli asset di Alitalia, in amministrazione straordinaria, in alternativa al bando per la vendita in parti distinte di aviation, handling e manutenzione.
9/2845-A/79.    (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              l'articolo 13, commi 13 e 14, prorogano fino al 30 giugno 2021, rispettivamente, la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
              una vera e propria emergenza abitativa è quella che investe gli immobili del Demanio Militare e le numerose esecuzioni di sfratti annunciati e notificati dai competenti, organi militari, nonostante le note difficoltà socio-economiche legate all'emergenza pandemica da COVID che non hanno certamente risparmiato il personale militare;
              l'esecuzione delle misure di sfratto, oltre che recare un enorme danno alle famiglie coinvolte, appare controproducente anche per l'amministrazione pubblica che rinuncerebbe alle risorse derivanti dai canoni che attualmente riscuote e che potrebbero essere impiegati per la manutenzione e ristrutturazione dei circa 5.200 alloggi di cui il Ministero della difesa dispone,

impegna il Governo:

          a sospendere sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione;
          a sospendere sino al 31 dicembre 2021 le procedure esecutive immobiliari relative ai medesimi immobili.
9/2845-A/80. Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              con il decreto-legge «Rilancio», tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, hanno conservato la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
              nonostante ciò, l'Inail ha precisato che la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità del documento unico di regolarità contributiva (Durc), ossia l'attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti Inps, Inail e Cassa edile;
              la verifica di regolarità del DURC è un'operazione propedeutica ai pagamenti erogati da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e la prevedibile impossibilità di presentare un Durc regolare, dovuta alle chiusure e alle connesse evidenti difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica che persiste ormai da un anno, rischia di condannare moltissime imprese al mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal Governo;
              la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva appare di vitale importanza proprio per le imprese colpite dalla crisi e dalle continue misure restrittive e che, a fronte del gravissimo impatto causato dalla pandemia e dalle misure di contenimento dei contagi, si troveranno, loro malgrado, impossibilitate ad accedere alla maggior parte delle agevolazioni e dei benefìci pubblici a causa della mancata validità dei Durc,

impegna il Governo

a garantire la proroga della validità dei Durc in scadenza fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, considerando la delicata situazione di difficoltà economica e il conseguente rinvio di molti analoghi adempimenti.
9/2845-A/81. Varchi, Maschio, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge n.  296 del 2006), ha disposto che, a decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
              il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 reca la disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva;
              il comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.  159, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
              per effetto dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n.  76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  20 del 2020, tale proroga non trova tuttavia applicazione al documento unico di regolarità contributiva nel caso di verifiche dell'operatore aggiudicatario di un appalto o per la stipula del contratto;
              l'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n.  137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, prevede che con riferimento ai settori della cultura e del turismo, ai soli fini dell'erogazione dei contributi in tali settori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

in occasione del primo provvedimento normativo utile ad estendere la validità dei documenti unici di regolarità contributiva fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
9/2845-A/81.    (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              il decreto ristori ha disposto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esonero fino al 31 marzo 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico;
              il comparto della ristorazione è tra i più colpiti dalla crisi con un impatto sul fatturato dell'ordine del 40-50 per cento, pari a circa 2 punti di Pil con un terzo delle attività a rischio chiusura e la conseguente perdita di 250-300 mila posti di lavoro;
              la crisi della ristorazione e, in generale, delle attività di somministrazione di cibi e bevande, generata dalle misure di contenimento dei contagi, produrrà effetti destinati a perdurare per tutto il 2021;
              è evidente come le misure di sostegno per il comparto finora adottate appaiano gravemente insufficienti e, ad oggi, a distanza di un anno dal primo lockdown nazionale, ancora non si intravedono le condizioni per poter riaprire a pieno ritmo;
              servono interventi decisi con un orizzonte più ampio per aiutare i pubblici esercizi, soffocati da una burocrazia mai semplificata, un regime fiscale e un costo del lavoro tra i più alti in Europa,

impegna il Governo

a garantire la proroga dell'esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore delle attività di ristorazione, compresi il commercio ambulante itinerante e le attività artigiane della ristorazione che effettuano somministrazione non assistita di alimenti e bevande, al fine di sostenere i settori più colpiti dalla crisi e promuoverne una rapida ripresa.
9/2845-A/82. Lucaselli, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              il decreto ristori ha disposto, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esonero fino al 31 marzo 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico;
              il comparto della ristorazione è tra i più colpiti dalla crisi con un impatto sul fatturato dell'ordine del 40-50 per cento, pari a circa 2 punti di Pil con un terzo delle attività a rischio chiusura e la conseguente perdita di 250-300 mila posti di lavoro;
              la crisi della ristorazione e, in generale, delle attività di somministrazione di cibi e bevande, generata dalle misure di contenimento dei contagi, produrrà effetti destinati a perdurare per tutto il 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la proroga dell'esonero fino al 31 dicembre 2021 dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore delle attività di ristorazione, compresi il commercio ambulante itinerante e le attività artigiane della ristorazione che effettuano somministrazione non assistita di alimenti e bevande, al fine di sostenere i settori più colpiti dalla crisi e promuoverne una rapida ripresa.
9/2845-A/82.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), dispone, nei commi dall'816 all'847, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
              la predetta legge prevede l'entrata in vigore dei canoni rispettivamente a decorrere dall'anno 2021 e dal 1 gennaio 2021;
              l'attuazione della predetta disposizione di legge impegnava, di conseguenza, tutti i Comuni a predisporre entro il 31 dicembre 2020 i relativi regolamenti comunale di disciplina dei canoni;
              la gravità della situazione sanitaria, sociale ed economica, accentuata negli ultimi mesi, ha obbligato i Comuni a definire le priorità degli interventi, ma anche della programmazione, dando prevalenza agli aspetti legati alla cura dei cittadini e alla tenuta dei servizi fondamentali alla persona;
              l'attuazione dei canoni richiederebbe, nel contesto dato, una tempistica diversa e adeguata a quella programmata dalla legge n.  160 del 27 dicembre 2019;
              secondo fonti di stampa, infatti, sarebbero ancora pochi gli enti locali che hanno provveduto alla elaborazione del nuovo regolamento per l'istituzione dei canoni;
              secondo quanto, si evince da una nota dell'11 dicembre 2020 dal titolo «Nota introduttiva allo schema di regolamento del Canone Unico», l'ANCI propone una proroga dell'applicazione dei canoni (cosiddetto Canone unico) per le motivazioni che si possono di seguito sintetizzare:
                  a) imperfezioni della norma istitutiva del Canone Unico;
                  b) rischio di aumenti di tariffe in siffatta particolare grave contingenza socio economica causata dall'emergenza epidemiologica nella quale il Paese è ancora immerso e che ha impedito altresì di definire i correttivi alla norma istitutiva del nuovo canone che pare risultino necessari;
              anche alcune Anci regionali, come ad esempio l'ANCI Lombardia con nota del 25 novembre 2020, hanno richiesto al Ministro dell'economia e delle finanze e al Viceministro dell'economia e delle finanze di prorogare il termine di entrata in vigore del «Canone unico» e di elaborazione dei relativi regolamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a prorogare i termini di entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, disciplinati dal combinato disposto dei commi dall'816 all'847 della legge n.  160 del 2019, al 31 gennaio 2022.
9/2845-A/83. Gemmato.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge dispone numerose proroghe di termini in considerazione dell'attuale fase pandemica da COVID-19;
              la legge 27 dicembre 2019, n.  160, legge di bilancio per l'anno 2020, all'articolo 1, comma 291, detta disposizioni in materia di comunicazioni tra i «gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche» e gli utenti, prevedendo che le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, possano essere trasmessi esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
              tuttavia, l'attuale fase di emergenza sanitaria e le iniziative adottate per scongiurare la diffusione del contagio, rendono necessaria una semplificazione in tali comunicazioni che possa evitare agli utenti di essere costretti a recarsi presso gli uffici postali;
              la legge 4 agosto 2017, n.  124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», ha introdotto proprio il principio di semplicità delle modalità utilizzabili per le comunicazioni tra utente e operatore, richiedendo l'utilizzo delle medesime forme di comunicazione sia per l'attivazione che per il recesso dal contratto;
              pertanto, se il legislatore ha ritenuto possibile stipulare un contratto o recedere dallo stesso con diverse modalità, anche telematiche, non si comprende per quale motivo se un operatore già oggi permette l'adesione o il recesso dal contratto tramite diverse modalità (tra cui l'accesso all'area riservata, previa autenticazione, sul sito web dell'azienda o l'uso della registrazione telefonica) la specifica comunicazione di morosità debba essere limitata solo alla raccomandata a/r e alla PEC,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza finalizzate alla semplificazione delle comunicazioni tra utenti e gestori di servizi di pubblica utilità e operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni, includendovi anche quelle telematiche.
9/2845-A/84. Butti.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 13 comma 13 del presente provvedimento viene prorogata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili;
              il presente provvedimento proroga sino al 30 giugno 2021 quanto previsto dall'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, la sospensione dei pignoramenti e degli sfratti, seppur inserita nel sempre più grave contesto di crisi economica e sociale derivante dall'emergenza pandemica, lede la condizione economica dei proprietari di immobili;
              il cosiddetto blocco degli sfratti ha pertanto impedito ai proprietari di godere delle rendite dell'immobile senza però fare venire meno il pagamento degli obblighi tributari derivanti dall'Imu,

impegna il Governo:

          ad adottare iniziative volte alla sospensione del pagamento dell'Imu per l'anno 2021 per tutti quei proprietari di immobili che hanno subito un pregiudizio economico dal blocco degli sfratti introdotto dal decreto «Cura Italia» e prorogato con il presente provvedimento;
          a valutare l'opportunità di introdurre un credito d'imposta Imu in proporzione al calo della rendita conseguente al blocco degli sfratti introdotto dal Cura Italia.
9/2845-A/85. Mantovani.


      La Camera,
          premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
          visto l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
          premesso che:
              l'emergenza «Coronavirus», tuttora in corso, ha aggravato la situazione di disagio abitativo che molti nuclei familiari, a basso reddito sono costretti a vivere, come risulta da una recente ricerca di Federcasa e Nomisma;
              durante la pandemia da Covid-19, una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare il canone di locazione e oltre il 40 per cento delle famiglie si prevede che non riuscirà a farlo nei prossimi 12 mesi;
              la sola spesa per i canoni di locazione incide per oltre il 64,5 per cento sulla spesa complessiva necessaria per l'abitazione delle famiglie;
              occorre evitare un aggravamento delle situazioni di disagio sociale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto relativi agli immobili ad uso non abitativo;
              d'altro canto, le difficoltà delle famiglie e degli imprenditori non possono ricadere sui proprietari degli immobili concessi in locazione per i quali, molto spesso, i canoni di locazione rappresentano l'unica fonte di reddito o un introito comunque necessario per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso;
              sorge quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi considerando che, se la straordinarietà della crisi epidemiologica ed economica giustifica un intervento del legislatore che incide sulle obbligazioni contrattuali, d'altra parte tali effetti non possono andare a detrimento della parte contrattuale non beneficiata dall'intervento normativo;
              a tal fine, pare opportuno distinguere tra le situazioni di morosità sorte anteriormente e quelle successive all'inizio della emergenza sanitaria;
              occorre individuare apposite e congrue misure compensative in favore dei locatori, specie di quelli che, per effetto della sospensione in discorso, non hanno potuto riscuotere i canoni né riacquistare la disponibilità degli immobili,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
              a) verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica;
              b) prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità;
              c) dare risposte alle situazioni di difficoltà sociale, valutando la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e potenziando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per la morosità incolpevole.
9/2845-A/85.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7, in particolare, dispone proroghe di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo;
              il settore turistico è tra i più drammaticamente colpiti dall'emergenza sanitaria in atto, e anche la stagione sciistica è, oramai, andata del tutto in fumo, dopo l'ennesimo rinvio dell'apertura di piste e impianti, decisa all'ultimo momento dal Ministro della salute, Roberto Speranza, deciso nonostante tutti gli operatori del settore avessero già effettuato investimenti per centinaia di migliaia di euro per «ripartire» nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
              la comunicazione dell'ennesimo rinvio della stagione sciistica è avvenuta a meno di 5 ore dalla data di riapertura, il 15 febbraio, e a 13 ore dalla reale messa in moto della «macchina montagna», con i primi cancelletti aperti e la ripresa di tutte le attività del comparto, ed è stata appresa dagli addetti del settore mediante una nota stampa diramata dal Ministero della salute;
              i confusi annunci sul destino del turismo invernale si susseguono da novembre 2020: dapprima la decisione della mancata apertura a inizio dicembre, ipotizzata per Natale ma poi rinviata al 7 gennaio, poi di nuovo al 18 gennaio, e poi, infine, al 15 febbraio, una data che avrebbe consentito agli operatori del settore di recuperare almeno il 20/30 per cento del fatturato;
              il 4 febbraio era arrivato il parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico sulla riapertura dal 15, seppure limitata alle sole aree gialle;
              sulla base delle Linee guida per la ripresa delle attività, i gestori dei comprensori avevano predisposto una nuova organizzazione degli impianti con un numero massimo di presenze giornaliere, oltre ad aver introdotto altre misure specifiche per evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, tra le quali la riduzione del 70 per cento della portata massima degli impianti come anche l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2;
              l'ennesima mancata apertura, per di più comunicata con appena dodici ore di preavviso, sta determinando un danno davvero ingente a tutto il comparto del turismo invernale, ormai pronto a ripartire dopo aver assunto il personale necessario e investito migliaia di euro per riavviare le attività e mettere in atto tutte le misure di sicurezza prescritte;
              la nuova data di apertura prevista – il 5 marzo – appare ormai del tutto inutile a contenere il danno riportato dal settore, posto che a partire dal mese di marzo, fatta forse eccezione per i primi giorni, per la montagna scatta la bassa stagione e sarà impossibile recuperare anche solo in minima parte gli incassi persi;
              alla luce della mancata riapertura dal 15 febbraio i danni stimati dagli operatori della filiera ammontano ormai a 4,5 miliardi di euro,

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi del turismo e ad assumere tutte le iniziative conseguenti, al fine di tutelare uno dei più importanti comparti produttivi nazionali, tra cui immediate misure di ristoro e sostegno economico per tutti gli operatori del turismo invernale.
9/2845-A/86. Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Ciaburro, Claudio Borghi.


      La Camera

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative al fine di tutelare uno dei comparti produttivi nazionali, tra cui immediate misure di ristoro e sostegno economico per tutti gli operatori del turismo invernale.
9/2845-A/86.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Meloni, Trancassini, Ciaburro, Claudio Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»;
              l'articolo 22-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, proroga al prossimo 28 febbraio il termine finale della sospensione dei termini dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020;
              l'attuale crisi economica che sta colpendo migliaia di cittadini e imprese, rende eccessivamente gravoso prevedere che dopo il 28 febbraio abbiano la possibilità di effettuare i versamenti i cui termini erano stati sospesi,

impegna il Governo

a disporre un'ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento di cui in premessa, al fine di evitare ulteriori difficoltà a migliaia di cittadini già duramente colpiti dalla crisi economica in atto.
9/2845-A/87. Montaruli, Prisco, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», e, in particolare, all'articolo 11 dispone proroghe di termini in materia di enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117;
              il combinato disposto del Codice del Terzo settore, di cui al citato decreto legislativo, e del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1, determina un impedimento per i Gruppi di protezione civile comunali (GC), intercomunali (GI) e provinciali (GP) a costituirsi in Organizzazioni di volontariato (ODV) o ad affiliarsi ai Coordinamenti provinciali o regionali di Protezione civile esistenti e ad iscriversi agli Elenchi territoriali di Protezione civile, insieme alle altre ODV;
              nello specifico, in primo luogo non si tiene conto dell'organizzazione del sistema di Protezione Civile e per effetto delle citate disposizioni i GC, i GI e i GP, che ai sensi del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001 erano equiparati alle ODV, sono oggi equiparati ad «altri Enti del Terzo Settore»;
              in particolare, il Codice di protezione civile, all'articolo 32, comma 3, dispone che «La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117 , nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1»;
              il decreto del Ministero del lavoro del 15 settembre 2020, che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) prevede che ne facciano parte «Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma», ossia diversi dalle ODV;
              in secondo luogo si rileva che il Codice del Terzo settore, all'articolo 32, comma 2, prevede che «Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato», determinando di fatto l'impossibilità delle ODV di associarsi con i GC, GI e GP perché identificati come altri Enti del Terzo Settore e non equiparati alle ODV;
              è opportuno ricordare che proprio per la loro natura i Gruppi comunali rappresentano quasi sempre più del 50 per cento delle realtà di volontariato presenti nei territori comunali, intercomunali e provinciali, e, di conseguenza, l'attuale quadro normativo ne determina la sistematica esclusione dalle attività delle ODV e dei relativi coordinamenti, nonostante la natura di organizzazione di volontariato dei gruppi comunali e intercomunali sia fissata dall'articolo 35 del decreto legislativo n.  1 del 2018 e dall'articolo 1 del decreto del Direttore del Ministero del lavoro 13 aprile 2011;
              in terzo luogo, la suddetta anomalia determina anche una palese incongruenza all'interno del quadro normativo vigente nel suo complesso, perché, se ai sensi del combinato disposto del Codice di protezione civile e del Codice del Terzo settore i Gruppi comunali sono stati erroneamente distinti dalle ODV e considerati altri Enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, per contro, ai sensi della Circolare del 13 gennaio 2021 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante «Procedure per l'attuazione del Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile previsto dall'Ordinanza n.  719/2020», è specificato che «per ODV si intendono le ETS di cui all'articolo 32 del Codice di protezione Civile, inclusi i Gruppi comunali, intercomunali e provinciali»;
              alla luce di quanto esposto appare evidente la necessità che sia sanata la distorsione prodotta dalle modifiche normative disposte dai decreti legislativi 1/2018 e 117/2017, per consentire il corretto funzionamento dell'intera rete del Servizio nazionale di Protezione Civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare quanto prima tutte le misure di competenza volte a sanare le problematiche di cui in premessa, al fine di trasformare i Gruppi comunali di Protezione civile in Organizzazioni di volontariato ed estendendo tale previsione anche ai Gruppi intercomunali e provinciali.
9/2845-A/88. Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, intervenendo su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza;
              il provvedimento contiene, nello specifico, proroga di termini in materia sportiva, vale a dire l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità;
              a tal proposito è doveroso evidenziare le enormi penalizzazioni subite dal mondo sportivo e che hanno colpito sia il settore associazionistico che quello delle palestre private per le chiusure dovute alla pandemia;
              dalle piccole strutture a quelle di maggiori dimensioni con attrezzature e corsi di vario tipo, il problema si sta trascinando da quasi un anno, nonostante le misure anticovid su cui gli operatori del settore hanno investito perché si prospettava la riapertura;
              la proroga delle misure disposta dal decreto è importante ma non sufficiente, considerate le perdite di fatturato subite e causate anche dalle riaperture annunciate e poi slittate;
              il 3 dicembre dell'anno scorso, ad esempio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stata prorogata di un mese e mezzo la riapertura, determinando l'aspettativa di poter riprendere l'attività il 15 gennaio, termine poi slittato al 5 marzo;
              tanti operatori del mondo dello sport, tante associazioni dilettantistiche e non solo, hanno sperato in una ripresa delle attività sportive;
              tra le nuove misure previste si paventerebbe la possibilità dell'introduzione dell'obbligo di emettere un voucher per i clienti che avevano pagato in anticipo la quota e non ne hanno potuto usufruire; ciò costituirebbe un problema di liquidità per le palestre costrette a sostenere i costi della riapertura;
              è necessario consentire alle palestre, ormai chiuse dal 24 ottobre scorso, di ripartire in sicurezza, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, posto che il settore è ormai allo stremo e migliaia di piccoli imprenditori sono sull'orlo del fallimento,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, la ripartenza in sicurezza delle attività sportive e delle palestre e piscine, al fine di tutelare le associazioni sportive e tutti i lavoratori del settore, e permettendo a tutti i cittadini di riprendere a svolgere attività sportiva.
9/2845-A/89. Caiata, Meloni, Lollobrigida.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 del decreto-legge in conversione interviene prorogando termini in materia di università e ricerca;
              la «Legge di Bilancio» del 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.  160) prevedeva, all'articolo 1, comma 610, che «le amministrazioni pubbliche» assicurino un risparmio di spesa del 10 per cento sulle spese del comparto ICT per il triennio 2020-2022 rispetto al riferimento delle spese del biennio 2016-2017; Successivamente, il cosiddetto decreto-legge «Rilancio» (decreto-legge n.  34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77) ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610 della citata legge n.  160 del 2019, per il solo anno 2020, all'Università, agli Enti di Ricerca e alla Fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la portata della deroga per l'anno 2020 di cui in premessa, anche alle annualità 2021-2022.
9/2845-A/90. Corneli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge n.  296 del 2006), ha disposto che, a decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
              il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 reca la disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva;
              il comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.  159, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
              per effetto dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n.  76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  20 del 2020, tale proroga non trova tuttavia applicazione al documento unico di regolarità contributiva nel caso di verifiche dell'operatore aggiudicatario di un appalto o per la stipula del contratto;
              l'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n.  137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, prevede che con riferimento ai settori della cultura e del turismo, ai soli fini dell'erogazione dei contributi in tali settori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

in occasione del primo provvedimento normativo utile a valutare l'opportunità di estendere la validità dei documenti unici di regolarità contributiva fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
9/2845-A/91. Emiliozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge n.  296 del 2006), ha disposto che, a decorrere dal 1o luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti;
              il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 reca la disciplina relativa al documento unico di regolarità contributiva;
              il comma 2 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, come modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.  159, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
              per effetto dell'articolo 8, comma 10, del decreto-legge n.  76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  20 del 2020, tale proroga non trova tuttavia applicazione al documento unico di regolarità contributiva nel caso di verifiche dell'operatore aggiudicatario di un appalto o per la stipula del contratto;
              l'articolo 6-bis, comma 10, del decreto-legge 28 dicembre 2020, n.  137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, prevede che con riferimento ai settori della cultura e del turismo, ai soli fini dell'erogazione dei contributi in tali settori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservi la propria validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

in occasione del primo provvedimento normativo utile ad estendere la validità dei documenti unici di regolarità contributiva fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
9/2845-A/91.    (Testo modificato nel corso della seduta) Emiliozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              alcune Regioni particolarmente colpite dalla diffusione del virus COVID-19 e delle sue varianti hanno deciso di istituire nuove zone rosse locali;
              si tratta di quarantene particolarmente rigide che, come durante la fase della cosiddetta prima ondata, istituiscono un coprifuoco diurno e impediscono l'apertura di tutte le attività che non siano giudicate strettamente essenziali;
              già l'articolo 112-bis del decreto-legge n.  34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 novembre 2020 n.  149 (cosiddetto decreto Ristori-bis) contemplavano misure in sostegno al lavoro e all'economia per quelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse);
              risulta che attualmente siano al vaglio nuove forme di indennizzo e di sgravio che permettano alle famiglie e alle attività economiche che si trovano in queste zone di fronteggiare adeguatamente l'emergenza epidemiologica, la crisi economica e l'instabilità occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare con specifici provvedimenti successivi, anche normativi, risorse ad hoc per sostenere economicamente quelle attività presenti nelle zone rosse comunali in corso di individuazione che risentono maggiormente della chiusura.
9/2845-A/92. Maggioni, Boniardi, Eva Lorenzoni, Bianchi, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              alcune Regioni particolarmente colpite dalla diffusione del virus COVID-19 e delle sue varianti hanno deciso di istituire nuove zone rosse locali;
              si tratta di quarantene particolarmente rigide che, come durante la fase della cosiddetta prima ondata, istituiscono un coprifuoco diurno e impediscono l'apertura di tutte le attività che non siano giudicate strettamente essenziali;
              già l'articolo 112-bis del decreto-legge n.  34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) e l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 novembre 2020 n.  149 (cosiddetto decreto Ristori-bis) contemplavano misure in sostegno al lavoro e all'economia per quelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse);
              risulta che attualmente siano al vaglio nuove forme di indennizzo e di sgravio che permettano alle famiglie e alle attività economiche che si trovano in queste zone di fronteggiare adeguatamente l'emergenza epidemiologica, la crisi economica e l'instabilità occupazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare con specifici provvedimenti successivi, anche normativi, risorse ad hoc per sostenere economicamente quelle attività presenti nelle zone rosse comunali in corso di individuazione che risentono maggiormente della chiusura.
9/2845-A/92.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maggioni, Boniardi, Eva Lorenzoni, Bianchi, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 10, come modificato durante l'esame del provvedimento in commissione, prevede 6 distinte proroghe concernenti il settore agricolo;
          considerato che:
              l’iter di approvazione del provvedimento all'esame è stato influenzato dalle circostanze dovute dalla formazione del nuovo Esecutivo e quindi si è ritenuto di dover intervenire esclusivamente su questioni di primaria importanza per le quali è stata necessaria una sintesi dei contenuti rendendo necessaria una riduzione significativa del numero degli emendamenti da mettere in discussione e approvare, restringendo al massimo i tempi per la discussione nel merito delle tante questioni ancora purtroppo aperte;
              il risultato finale del testo contiene diverse misure concrete in favore di cittadini e imprese e che molte misure onerose e importanti sono state, quindi, rinviate ai prossimi provvedimenti, come il «decreto Ristori», che conterrà disposizioni nell'interesse dei cittadini italiani e delle aziende particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in atto;
          valutato che:
              in questo momento è necessario venire incontro alle esigenze di quanti fanno i conti con i danni dovuti dall'emergenza sanitaria in atto, non gravando cittadini e imprese di ulteriori tasse e balzelli;
              il lockdown generale della primavera scorsa, nonché i DPCM che hanno disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa», in particolare nei mesi di novembre e dicembre, ha portato a divieti e limitazioni anche all'esercizio dell'attività venatoria colpendo in questo modo anche le Associazioni venatorie e i cacciatori;
              il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2020 ha disposto un adeguamento dei massimali delle polizze assicurative previste per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria; questo sta producendo i suoi effetti già a partire dallo scorso 18 gennaio, disponendo altresì che il premio, rivalutato secondo i nuovi massimali, venga riscosso alle compagnie alla prima scadenza utile;
              la disposizione, seppure di natura secondaria, ha in tal guisa una portata retroattiva, perché modifica il contratto di assicurazione a suo tempo sottoscritto, impedendo peraltro che l'assicurato possa negoziare in condizioni di parità tra le parti la necessaria copertura e/o ricercare sul libero mercato una copertura diversa per il periodo rimanente. Periodo peraltro di ben difficile valutazione considerando che ogni assicurato può avere sottoscritto la propria tessera anche un solo giorno prima del periodo di entrata in vigore della norma, senza che sia stato previsto come d'uso e, come nel caso specifico, assolutamente necessario un congruo periodo transitorio;
              il mondo dell'associazionismo venatorio italiano rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100 mila addetti che gravitano a vario titolo nel settore e le istituzioni hanno il compito di dimostrare vicinanza al mondo dell'associazionismo, e nel caso specifico il venatorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un congruo periodo di transizione dell'entrata in vigore dell'aumento dei massimali per i contratti in essere evitando, così, adeguamenti automatici del premio e modifiche non negoziate alle condizioni di polizza al fine di evitare che un aumento immediato costituisca una misura di difficilissima attuazione e gestione, elidendo ogni possibile effetto negativo che risulterebbe particolarmente gravoso per le Associazioni venatorie e per i cacciatori.
9/2845-A/93. Molinari, Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea;
              l'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, reca una serie di disposizioni di proroga termini in materia tributaria;
              per quanto riguarda gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica, il primo termine di notifica previsto è quello del 1o marzo 2021;
              medesimo termine è individuato per i versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie;
              i nuovi termini temporali individuati cadono in un momento in cui gli effetti negativi della crisi prodotta; dalla pandemia da COVID-19 sono ancora molto forti e un gran numero di soggetti non sono materialmente in grado di poter fare fronte agli adempimenti fiscali e tributari al momento sospesi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento normativo utile, un ulteriore differimento dei termini di cui in premessa, nonché un ulteriore proroga del termine, attualmente fissato al 1o marzo 2021, di cui all'articolo 68, comma 3 del decreto-legge n.  18 del 2020.
9/2845-A/94. D'Attis, Prestigiacomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regnò Unito dall'Unione europea;
              nel 2020 gli occupati sono scesi di 444 mila unità ma il calo si è accentrato su contratti a termine (-393 mila) e lavoratori autonomi (-209 mila). La pandemia, dunque, ha finora ha colpito soprattutto giovani e donne, dando vita ad una disoccupazione selettiva che ha colpito i soggetti non protetti dal blocco dei licenziamenti;
              il prossimo 31 marzo scade la deroga, di cui all'articolo 93 comma 1 del decreto-legge n.  34 del 2020, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 279, della legge n.  179 del 2020, che consente di prorogare o rinnovare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore proroga del termine temporale di cui in premessa.
9/2845-A/95. Zangrillo, Cannatelli, Musella.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea:
              le patenti di guida speciali rilasciate a persone con disabilità hanno durata inferiore a quella decennale prevista per le persone normodotate, durata che va dai 5 anni a periodi inferiori in base alle patologie e alle specifiche condizioni del titolare;
              le persone con disabilità titolari di patenti di guida sono costrette a sostenere costi maggiori, rispetto alle persone normodotate, per le visite mediche da Sostenere e le pratiche burocratiche inerenti il rinnovo della patente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere forme di gratuità, anche prendendo a parametro il reddito Isee, a favore delle persone con disabilità per le visite mediche inerenti il rinnovo delle patenti speciali di guida.
9/2845-A/96. Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea;
              la legge n.  178 del 2020, all'articolo 1, comma 481, ha prorogato al 28 febbraio 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di assentarsi dal servizio con equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero;
              il perdurare della pandemia rende opportuno prevedere un ulteriore proroga di tale termine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'ulteriore proroga della possibilità per i lavoratori fragili di assentarsi dal servizio con equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero, di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.  18 del 2020.
9/2845-A/97. Spena, Bagnasco, Zanettin, Versace.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene alcune norme di proroga di termini legislativi concernenti la salute, con particolare riguardo alla persistente crisi pandemica, tra cui rilevano: la proroga per l'utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose: l'accantonamento per il 2021 della somma annua a valere sulle risorse: finanziarie del SSN per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che non trovano remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario; la proroga al 31 dicembre 2021 delle procedure concorsuali dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA;
              tali proroghe trovano fondamento nella condizione di emergenza sanitaria che non sembra essere cessata e sebbene i piani vaccinali siano in fase di attuazione e la rosa di vaccini disponibili sul mercato sia in aumento, preoccupa il perdurare della significativa diffusione del virus Sars-Cov-2 e delle sue varianti;
              non sembrano essersi attenuate quelle condizioni che già l'anno scorso hanno determinato altresì la proroga dell'entrata in vigore di alcune importanti disposizioni a livello europeo, che impattano direttamente e in modo rilevante nel nostro ordinamento nazionale, soprattutto in materia sanitaria, la quale comprende un settore particolarmente vitale nel contesto dell'epidemia di COVID-19, ossia la disponibilità e la regolamentazione dei dispositivi medici nello spazio dell'Unione;
              la normativa cui si fa riferimento è il Regolamento (UE) 2017/745 (cosiddetto MDR) la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per il 26 maggio 2020. Tuttavia, l'epidemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria che ne è seguita hanno rappresentato – e tutt'ora rappresentano – una sfida senza precedenti per gli Stati membri che ha dato luogo a circostanze eccezionali, tali da richiedere notevoli risorse supplementari, nonché un significativo aumento della disponibilità di dispositivi medici di vitale importanza. Tutte condizioni che non erano certamente prevedibili al momento dell'adozione del Regolamento (UE) 2017/745 e che hanno determinato il Parlamento europeo e il Consiglio a votarne la necessaria proroga di entrata in vigore al 26 maggio 2021;
              infatti è proprio a causa dell'emergenza di COVID-19, delle circostanze eccezionali che ne sono conseguite e non prevedibili al momento dell'adozione del MDR, e al fine di consentire agli Stati membri e alle istituzioni sanitarie di far fronte alla pandemia ancora in corso anche con l'ausilio di risorse supplementari, che in data 3 aprile 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di slittamento di un anno, al 26 maggio 2021, dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, poi approvata il 23 aprile 2020 dal Parlamento europeo e dal Consiglio che hanno quindi adottato il Regolamento (UE) 2020/561;
              il Regolamento 2020/561 ha disposto dunque la proroga di un anno, al 26 maggio 2021, dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 il quale stabilisce «le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione», al fine di garantirle il corretto funzionamento del mercato interno con riferimento ai dispositivi medici oggetto del Regolamento stesso, parametri elevati di qualità dei dispositivi in oggetto, stabilità e affidabilità delle analisi cliniche nonché la sicurezza dei soggetti coinvolti in tali analisi;
              in via esemplificativa e non esaustiva, il Regolamento stabilisce che le valutazioni della documentazione tecnica dei fabbricanti e della documentazione clinica, dovrebbero essere esaminate attentamente dall'autorità responsabile, precisando che: la procedura di valutazione della conformità per i dispositivi della classe I dovrebbe essere svolta, in linea di massima, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, dato il basso livello di vulnerabilità associata a tali dispositivi; per i dispositivi delle classi IIa, IIb e III dovrebbe essere invece obbligatorio un livello appropriato di intervento di un organismo notificato;
              ciò che preoccupa ora sono le persistenti condizioni di emergenza sanitaria che renderebbero difficile l'implementazione delle regole del MDR a partire dal 26 maggio 2021 da parte delle molte aziende del comparto, soprattutto quelle di piccole dimensioni, che rischierebbero quindi di non farcela, in ragione dei nuovi requisiti e degli ulteriori adempimenti richiesti i cui costi eccessivi per adeguarsi in fretta alla nuova normativa europea potrebbero decretarne l'uscita dal mercato, con incidenze negative per tutto il sistema che richiede maggiore responsabilità di controllo sulla produzione e sulla commercializzazione dei dispositivi medici, per garantire la salute e una maggiore tutela dei cittadini;
              per tali ragioni si ritiene opportuno rinviare di un altro anno l'applicazione delle disposizioni – del Regolamento (UE) 2017/745 – che altrimenti diventerebbero applicabili a decorrere dal 26 maggio 2021 – anche con il necessario adeguamento delle disposizioni transitorie, altrimenti non più attuabili;
              la proposta di un ulteriore rinvio mira ad alleggerire la pressione sulle autorità nazionali, sugli organismi notificati, sui produttori e sugli altri attori coinvolti nel processo, così da consentire loro di concentrarsi completamente sulle priorità urgenti legate alla crisi – ancora in essere – di COVID-19. Data l'entità senza precedenti delle sfide attuali – e tenendo conto della complessità del Regolamento (UE) 2017/745 – è infatti molto probabile che gli Stati membri, le istituzioni sanitarie, gli operatori economici e gli altri soggetti interessati, nonostante la proroga dell'entrata in vigore al 26 maggio 2021, non ne riescano comunque a garantire l'attuazione è la corretta applicazione, con il rischio di ripercussioni importanti in un settore che ad oggi risulta essere particolarmente cruciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi nelle competenti sedi europee per posticipare di un ulteriore anno la data entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria ancora in corso e le sfide che le imprese produttrici sono chiamate ad affrontare.
9/2845-A/98. Rossello, Battilocchio, Pettarin, Marrocco, Elvira Savino.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi – già previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n.  76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.  120 del 2020); e inoltre proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, il termine ultimo per l'utilizzo delle CIE già rilasciate e non ancora scadute;
              la proroga dei due termini per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi erogati dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'utilizzo delle credenziali precedentemente rilasciate si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID (Sistema pubblico d'identità digitale) e delle CIE (carta d'identità elettronica) tra i circa 6 milioni di italiani residenti all'estero;
              la disposizione di proroga prevista dovrebbe permettere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di adottare ulteriori misure utili a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale, senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati;
              va segnalato che le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli Identity Provider abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all'estero e non sono facilmente accessibili a quanti si vogliano dotare di tale strumento;
              per quanto attiene al portale principale, «FAST-IT» con il quale gli italiani all'estero possono accedere ad una serie di servizi anagrafici e i primi servizi di stato civile, la stessa relazione illustrativa del disegno di legge governativo in oggetto, evidenzia come soltanto l'1 per cento degli utenti registrati è ricorsa alle credenziali dello SPID prevista tra le funzionalità del portale;
              al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all'estero possessori di SPID risultano essere solo ottomila, mentre quelli di CIE 8.900; tale numero ridotto è conseguenza delle numerose difficoltà riscontrate e lamentate dai connazionali all'estero per accedere alle piattaforme informatiche abilitate per l'identità digitale, alcune delle quali a pagamento e quasi tutte presentano procedure complesse e farraginose per ottenere l'identità digitale, condizione per usufruite dei relativi servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, mediante successivi interventi di natura legislativa o regolamentare, di attivarsi per disporre procedure maggiormente facilitate e semplificate per l'ottenimento dell'identità digitale per i nostri connazionali, anche mediante la predisposizione di un servizio ad hoc per gli italiani all'estero, in collaborazione con i consolati e i patronati, per il rilascio dello SPID.
9/2845-A/99. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi – già previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n.  76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.  120 del 2020); e inoltre proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre 2022, il termine ultimo per l'utilizzo delle CIE già rilasciate e non ancora scadute;
              la proroga dei due termini per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso ai servizi erogati dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'utilizzo delle credenziali precedentemente rilasciate si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID (Sistema pubblico d'identità digitale) e delle CIE (carta d'identità elettronica) tra i circa 6 milioni di italiani residenti all'estero;
              la disposizione di proroga prevista dovrebbe permettere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di adottare ulteriori misure utili a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale, senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati;
              va segnalato che le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli Identity Provider abilitati risultano poco incentivanti per chi risiede all'estero e non sono facilmente accessibili a quanti si vogliano dotare di tale strumento;
              per quanto attiene al portale principale, «FAST-IT» con il quale gli italiani all'estero possono accedere ad una serie di servizi anagrafici e i primi servizi di stato civile, la stessa relazione illustrativa del disegno di legge governativo in oggetto, evidenzia come soltanto l'1 per cento degli utenti registrati è ricorsa alle credenziali dello SPID prevista tra le funzionalità del portale;
              al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all'estero possessori di SPID risultano essere solo ottomila, mentre quelli di CIE 8.900; tale numero ridotto è conseguenza delle numerose difficoltà riscontrate e lamentate dai connazionali all'estero per accedere alle piattaforme informatiche abilitate per l'identità digitale, alcune delle quali a pagamento e quasi tutte presentano procedure complesse e farraginose per ottenere l'identità digitale, condizione per usufruite dei relativi servizi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, mediante successivi interventi di natura legislativa o regolamentare, di attivarsi per disporre procedure maggiormente facilitate e semplificate per l'ottenimento dell'identità digitale per i nostri connazionali, anche mediante la predisposizione, da parte degli Identity Provider, di un servizio ad hoc per gli italiani all'estero, in collaborazione con i consolati e i patronati, per il rilascio dello SPID.
9/2845-A/99.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede numerose proroghe di termini legislativi;
              il decreto-legge 7 ottobre 2020. n.  125, convertito dalla legge n.  159 del 2020, prevede una serie di disposizioni connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il citato decreto-legge n.  125 del 2020, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le possibilità di alcune assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni precedenti:
              la suddetta proroga riguarda, tra l'altro, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione ad una quota delle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni dal 2013 al 2019:
              come segnalano diversi Ordini dei medici, l'attuale stato di emergenza pandemica sta evidenziando con forza la necessità di dover assumere personale peraltro a totale carico degli Ordini – nelle more che vengano banditi e conclusi specifici concorsi pubblici attualmente bloccati a causa del COVID-19 – in sostituzione di coloro che sono andati in pensione dopo il 2019, per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei medesimi Ordini dei medici,

impegna il Governo

a prevedere, in ragione del perdurare dell'emergenza pandemica, l'estensione del vigente termine del 2019 relativo alle cessazioni dall'impiego di cui in premessa, in relazione ai quali si può procedere a nuove assunzioni, dando così la possibilità anche per gli Ordini dei medici di poter assumere il necessario personale in sostituzione di coloro che sono andati in pensione anche successivamente al medesimo anno 2019.
9/2845-A/100. Bagnasco, Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede numerose proroghe di termini legislativi;
              il decreto-legge 7 ottobre 2020. n.  125, convertito dalla legge n.  159 del 2020, prevede una serie di disposizioni connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il citato decreto-legge n.  125 del 2020, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le possibilità di alcune assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni precedenti:
              la suddetta proroga riguarda, tra l'altro, la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione ad una quota delle cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni dal 2013 al 2019:
              come segnalano diversi Ordini dei medici, l'attuale stato di emergenza pandemica sta evidenziando con forza la necessità di dover assumere personale peraltro a totale carico degli Ordini – nelle more che vengano banditi e conclusi specifici concorsi pubblici attualmente bloccati a causa del COVID-19 – in sostituzione di coloro che sono andati in pensione dopo il 2019, per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dei medesimi Ordini dei medici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, in ragione del perdurare dell'emergenza pandemica, l'estensione del vigente termine del 2019 relativo alle cessazioni dall'impiego di cui in premessa, in relazione ai quali si può procedere a nuove assunzioni, dando così la possibilità anche per gli Ordini dei medici di poter assumere il necessario personale in sostituzione di coloro che sono andati in pensione anche successivamente al medesimo anno 2019.
9/2845-A/100.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bagnasco, Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni I (affari Costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei Deputati, il Gruppo Forza Italia ha presentato la proposta di emendamento classificata con il numero 1.02 a prima firma dell'onorevole Sestine Giacomoni;
              tale proposta introduce, con esclusivo riferimento al periodo emergenziale, una causa di esclusione dalla responsabilità professionale nonché una causa di esclusione della responsabilità per inadempimento anche da parte del cliente, nel caso in cui un libero professionista – per tale intendendosi la persona fisica, che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali, nonché nel caso in cui l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria – non rispetti un termine che la legge definisca come perentorio o decadenziale nell'ambito della comunicazione con la pubblica amministrazione. Inoltre, si specifica che il termine previsto per la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista viene automaticamente sospeso al verificarsi della condizione di cui al comma 1, alternativamente, dal: a) giorno del ricovero in ospedale; b) giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e sino ai quarantacinquesimo giorno successivo a quello di; a) dimissione dalla struttura sanitaria; b) conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; c) conclusione della quarantena con sorveglianza attiva, certificati secondo la normativa vigente. Si prevede, inoltre, che il professionista sia munito di apposito mandato professionale avente data anteriore al verificarsi dei sintomi da coronavirus-2. Prevede altresì l'obbligo di inviare il certificato medico anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o sia un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. È ancora, la proposta emendativa in parola, dispone che le pubbliche amministrazioni, con proprio provvedimento, disciplinino – nel rispetto della facoltà di trasmissione del certificato in fase di adempimento – le modalità operative per la ricezione dei certificati, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo, infine, il suddetto emendamento precisa che gli adempimenti Sospesi in attuazione dell'articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà – per il professionista – di allegare in quella sede i certificati richiesti. Infine, si specifica che, nel caso di cui al comma 1, è sempre esclusa, la responsabilità del professionista nei confronti del cliente e di entrambi nei confronti della pubblica amministrazione competente, nonché l'applicazione delle disposizioni previste dall'emendamento 1.02 ai procedimenti giurisdizionali;
          considerato che:
              la modifica normativa proposta dall'emendamento 1.02, purtroppo non approvato durante l'esame in sede referente del provvedimento, si ritiene oltremodo necessaria in considerazione dell'attività svolta da alcune categorie professionali fondamentale con riferimento – ad esempio – alla gestione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale o delle altre misure di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori introdotte dalla cosiddetta normativa emergenziale;
              in molte aree del Paese, infatti, la consulenza professionale a vantaggio delle imprese è svolta da micro o piccoli studi professionali o, addirittura, da singoli professionisti che, in caso di positività al COVID-19, non sono materialmente in grado di svolgere gli incarichi affidati e, quindi, di rispettare i termini decadenziali individuati ex lege;
              tale proposta, inoltre, tutela i clienti dei professionisti i quali sarebbero comunque, astrattamente, responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per inadempimento di obblighi e/o decadenza da facoltà individuati ex lege,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nell'ambìto dei prossimo provvedimento utile ogni iniziativa normativa finalizzata a prorogare i termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato alla luce di quanto proposto con il citato emendamento 1.02.
9/2845-A/101. Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 12 del presente decreto-legge prevede alcune disposizioni in materia di sviluppo economico;
              in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 7 agosto 2015 n.  124 di riforma delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n.  219 del 2016 ha riformato il sistema delle funzioni dell'organizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
              nello specifico, l'articolo 3 del decreto legislativo n.  219 del 2016 ha previsto la riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante l'accorpamento secondo alcuni criteri, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
              il decreto legislativo contiene, altresì, una serie di criteri a cui sono tenute ad attenersi le Camere di commercio. Tra questi criteri vi è la necessità di tenere conto degli accorpamenti che siano stati già deliberati alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n.  124 del 2015) è, in questi casi, le Camere che hanno già adottato le delibere di accorpamento potranno essere soggette ad ulteriori e diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di sessanta Camere di commercio;
              il 16 febbraio 2018 il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ha completato il processo di riorganizzazione del sistema delle Camere di commercio all'interno della pubblica amministrazione confermando, all'allegato A, le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e, quindi, comprendendovi anche quella di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale:
              giova ricordare che l'accorpamento delle tre Camere di commercio appena citate era stato già stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n.  580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23;
              le tre cadere di commercio avevano, infatti, deliberato il 21 febbraio 2015, con il provvedimento commissariale n.  2 per Catania e con i provvedimenti consiliari n.  2/2015 per Ragusa e n.  1/2015 per Siracusa, l'accorpamento delle tre strutture e la creazione di un unico ente;
              nei fatti l'accorpamento delle tre Camere di commercio ha destato numerose difficoltà organizzative per cittadini ed imprese che, invece, devono essere posti nelle condizioni di poter lavorare serenamente sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista operativo;
              si tratta dunque di un processo di riforma realizzato senza tenere in debita considerazione le specificità e le caratteristiche dei singoli tessuti economico-sociali locali;
              è dunque fondamentale restituire alle imprese siracusane e ragusane dignità ed autonomia, anche alla luce degli effetti del citato accorpamento, cioè un'esautorazione dei ruoli minimali di funzionamento con penalizzazione degli operatori economici locali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere tempestivamente all'istituzione delle circoscrizioni territoriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali.
9/2845-A/102. Prestigiacomo, Ficara, Minardo, Raciti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 12 del presente decreto-legge prevede alcune disposizioni in materia di sviluppo economico;
              in attuazione dell'articolo 10 della legge delega 7 agosto 2015 n.  124 di riforma delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n.  219 del 2016 ha riformato il sistema delle funzioni dell'organizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
              nello specifico, l'articolo 3 del decreto legislativo n.  219 del 2016 ha previsto la riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante l'accorpamento secondo alcuni criteri, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
              il decreto legislativo contiene, altresì, una serie di criteri a cui sono tenute ad attenersi le Camere di commercio. Tra questi criteri vi è la necessità di tenere conto degli accorpamenti che siano stati già deliberati alla data di entrata in vigore della legge delega (legge n.  124 del 2015) è, in questi casi, le Camere che hanno già adottato le delibere di accorpamento potranno essere soggette ad ulteriori e diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di sessanta Camere di commercio;
              il 16 febbraio 2018 il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ha completato il processo di riorganizzazione del sistema delle Camere di commercio all'interno della pubblica amministrazione confermando, all'allegato A, le circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio e, quindi, comprendendovi anche quella di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale:
              giova ricordare che l'accorpamento delle tre Camere di commercio appena citate era stato già stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n.  580 del 1993, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23;
              le tre cadere di commercio avevano, infatti, deliberato il 21 febbraio 2015, con il provvedimento commissariale n.  2 per Catania e con i provvedimenti consiliari n.  2/2015 per Ragusa e n.  1/2015 per Siracusa, l'accorpamento delle tre strutture e la creazione di un unico ente;
              nei fatti l'accorpamento delle tre Camere di commercio ha destato numerose difficoltà organizzative per cittadini ed imprese che, invece, devono essere posti nelle condizioni di poter lavorare serenamente sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista operativo;
              si tratta dunque di un processo di riforma realizzato senza tenere in debita considerazione le specificità e le caratteristiche dei singoli tessuti economico-sociali locali;
              è dunque fondamentale restituire alle imprese siracusane e ragusane dignità ed autonomia, anche alla luce degli effetti del citato accorpamento, cioè un'esautorazione dei ruoli minimali di funzionamento con penalizzazione degli operatori economici locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere tempestivamente all'istituzione delle circoscrizioni territoriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa e Siracusa al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali.
9/2845-A/102.    (Testo modificato nel corso della seduta) Prestigiacomo, Ficara, Minardo, Raciti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha determinato un impegno straordinario delle forze dell'ordine, anche del Corpo di polizia penitenziaria, chiamate a vigilare e a far rispettare le misure e le norme comportamentali al fine del contenimento del contagio da Coronavirus;
              per questo motivo è fondamentale incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari al fine di garantire efficienza e dispensare le giuste risorse alle esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria per poter operare in condizioni di maggior sicurezza;
              è necessario quindi procedere alle assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti attingendo in via prioritaria a quelle approvate nel 2020;
              a tal proposito, dalla graduatoria del concorso per esami a n.  452 posti (340 uomini; 112 donne) indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n.  18 del 5 marzo 2019, elevati a n.  562 posti (422 uomini; 140 donne) con P.D.G. 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 12 novembre 2019, risulta che tra gli idonei non vincitori finali vi siano 150 uomini e 55 donne già pronti in quanto hanno superato con esito positivo tutti gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti dal concorso,

impegna il Governo

ad attivarsi tempestivamente al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari procedendo alle assunzioni del ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020.
9/2845-A/103. Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha determinato un impegno straordinario delle forze dell'ordine, anche del Corpo di polizia penitenziaria, chiamate a vigilare e a far rispettare le misure e le norme comportamentali al fine del contenimento del contagio da Coronavirus;
              per questo motivo è fondamentale incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari al fine di garantire efficienza e dispensare le giuste risorse alle esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria per poter operare in condizioni di maggior sicurezza;
              è necessario quindi procedere alle assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti attingendo in via prioritaria a quelle approvate nel 2020;
              a tal proposito, dalla graduatoria del concorso per esami a n.  452 posti (340 uomini; 112 donne) indetto con P.D.G. 11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n.  18 del 5 marzo 2019, elevati a n.  562 posti (422 uomini; 140 donne) con P.D.G. 21 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  89 del 12 novembre 2019, risulta che tra gli idonei non vincitori finali vi siano 150 uomini e 55 donne già pronti in quanto hanno superato con esito positivo tutti gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali previsti dal concorso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi tempestivamente al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari procedendo alle assunzioni del ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle graduatorie vigenti attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020.
9/2845-A/103.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 12 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di sviluppo economico;
              a tal proposito l'articolo 40, comma 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della garanzia del FCG a favore delle PMI previsti dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40;
              si reputa dunque necessario prevedere una proroga della disposizione prevista dall'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40 che ha previsto (fino al 31 dicembre 2020) la garanzia del Fondo di garanzia PMI in favore degli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
              tale modifica si rende necessaria per evitare che i suddetti soggetti o imprese restino ingiustificatamente esclusi dalla proroga prevista dall'articolo 40 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 con potenziali impatti sulle condizioni di accesso al credito ancor più importanti in questa fase di emergenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prorogare al 30 giugno 2021 la disponibilità delle risorse del Fondo centrale di garanzia PMI in favore degli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, come già previsto fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.
9/2845-A/104. D'Ettore, Bergamini, Mugnai.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 12 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di sviluppo economico;
              a tal proposito l'articolo 40, comma 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della garanzia del FCG a favore delle PMI previsti dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40;
              si reputa dunque necessario prevedere una proroga della disposizione prevista dall'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40 che ha previsto (fino al 31 dicembre 2020) la garanzia del Fondo di garanzia PMI in favore degli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
              tale modifica si rende necessaria per evitare che i suddetti soggetti o imprese restino ingiustificatamente esclusi dalla proroga prevista dall'articolo 40 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 con potenziali impatti sulle condizioni di accesso al credito ancor più importanti in questa fase di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prorogare al 30 giugno 2021, allocando gli occorrenti stanziamenti, alle risorse del Fondo centrale di garanzia PMI in favore degli enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, come già previsto fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 13, comma 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40.
9/2845-A/104.    (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore, Bergamini, Mugnai.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 34 del 2020 prevede, all'articolo 119, ha introdotto una detrazione del 110 per cento (cosiddetto superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli immobili sostenuta a partire dal 1o luglio 2020;
              successivamente, la legge di bilancio per il 2021, è previsto la proroga dell'applicazione della suddetta detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021). Tali termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano Stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
              il suddetto beneficio fiscale introdotto è estremamente importante e può consentire e accelerare la ristrutturazione e l'ammodernamento del nostro patrimonio edilizio;
              le procedure tecniche e finanziarie per poter accedere al superbonus 110 per cento sono estremamente complesse per gli stessi tecnici, e molti aspetti e dubbi applicativi, vengono costantemente aggiornati e chiariti con circolari delle Agenzie delle Entrate. Questo fa sì che i termini di validità del superbonus, previsti dalla citata legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020) siano estremamente ridotti e rischiano di vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale,

impegna il Governo

a prevedere un prolungamento almeno fino a tutto il 2023, dei termine entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico sugli edifici per poter beneficiare della detrazione del 110 per cento nonché delle conseguenti norme per la cessione del credito di sconto in fattura.
9/2845-A/105. Mazzetti, Cortelazzo, Vietina, Porchietto.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 34 del 2020 prevede, all'articolo 119, ha introdotto una detrazione del 110 per cento (cosiddetto superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure di adeguamento antisismico sugli immobili sostenuta a partire dal 1o luglio 2020;
              successivamente, la legge di bilancio per il 2021, è previsto la proroga dell'applicazione della suddetta detrazione fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021). Tali termini sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano Stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;
              il suddetto beneficio fiscale introdotto è estremamente importante e può consentire e accelerare la ristrutturazione e l'ammodernamento del nostro patrimonio edilizio;
              le procedure tecniche e finanziarie per poter accedere al superbonus 110 per cento sono estremamente complesse per gli stessi tecnici, e molti aspetti e dubbi applicativi, vengono costantemente aggiornati e chiariti con circolari delle Agenzie delle Entrate. Questo fa sì che i termini di validità del superbonus, previsti dalla citata legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020) siano estremamente ridotti e rischiano di vanificare l'impatto positivo dello stesso beneficio fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un prolungamento almeno fino a tutto il 2023, dei termine entro il quale effettuare le spese per interventi di efficienza energetica e di adeguamento antisismico sugli edifici per poter beneficiare della detrazione del 110 per cento nonché delle conseguenti norme per la cessione del credito di sconto in fattura.
9/2845-A/105.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Cortelazzo, Vietina, Porchietto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, al comma 11-ter, inserito durante l'esame nelle commissioni referenti, prevede diverse misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia;
              in particolare si prevede l'ampliamento e la proroga al 2021 delle agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020, a favore dei soggetti residenti o comunque aventi sede a Campione d'Italia;
              dette norme sono quindi state oggetto di successive modifiche con il decreto-legge 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio). Viene, tra l'altro, elevata la misura del credito d'imposta per gli investimenti effettuati a Campione d'Italia, che viene anch'esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell'impresa,

impegna il Governo

a valutari la possibilità di prevedere che le misure di cui in premessa vengano estese anche al Casinò di Venezia, nonché a prevedere misure di vantaggio fiscale per la provincia di Belluno e Cortina quale sede dei Giochi Olimpici invernali del 2026.
9/2845-A/106. Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 19, comma 1, proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 30 aprile 2021 le disposizioni richiamate dal numero 29 dell'Allegato 1 al presente decreto, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente;
              le disposizioni richiamate dal suddetto numero 29 dell'Allegato 1 sono quelle di cui all'articolo 90, comuni 3 e 4, del decreto-legge n.  34 del 2020;
              la suddetta proroga concerne la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali;
              la disposizione tuttavia non prevede invece la proroga del comma 1, secondo periodo, dei richiamato articolo n.  90 del decreto-legge n.  34 del 2020 che riconosceva – sino al 15 ottobre 2020 – il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio COVID-19, tra cui i lavoratori fragili, ovvero con disabilità;
              l'articolo n.  26, comma 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020, modificato dall'articolo n.  1, comma 481 della legge n.  178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ha previsto, dal 16 ottobre al 28 febbraio 2021, la possibilità per i «lavoratori fragili lavoratori fragili» di svolgere di norma l'attività lavorativa in modalità agile;
              l'articolo 21-ter della Legge 13 ottobre 2020, n.  126 ha previsto il diritto al lavoro agile per i genitori di figli con grave disabilità riconosciuta ai sensi della legge n.  104 del 1992 fino al 30 giugno 2021, anche in assenza di accordi individuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la possibilità di accedere al lavoro agile per genitori con figli con disabilità.
9/2845-A/107. Versace, Zanettin.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenite in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, la Regione siciliana, soprattutto negli ultimi due anni, ha adottato misure legislative volte a definire una volta per tutte la situazione lavorativa dei lavoratori c.d. «precari», contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi e individuando percorsi di stabilizzazione pienamente compatibili con le previsioni del legislatore statale ed assicurando altresì la copertura dei costi della stabilizzazione con fondi regionali;
              i lavoratori ASU, di cui all'articolo 30, comma 1 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.  5, dopo aver svolto per circa 24 anni ruoli indispensabili negli uffici comunali, sono ancora in attesa di una stabilizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo, al fine di prevedere la facoltà di stabilizzazione dei lavoratori precari ASU, di cui all'articolo 30, comma 1 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.  5, per continuare a garantire i livelli essenziali dei servizi a cui sono preposti.
9/2845-A/108. Siracusano, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenite in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, la Regione siciliana, soprattutto negli ultimi due anni, ha adottato misure legislative volte a definire una volta per tutte la situazione lavorativa dei lavoratori c.d. «precari», contribuendo a garantire i livelli essenziali dei servizi e individuando percorsi di stabilizzazione pienamente compatibili con le previsioni del legislatore statale ed assicurando altresì la copertura dei costi della stabilizzazione con fondi regionali;
              i lavoratori ASU, di cui all'articolo 30, comma 1 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.  5, dopo aver svolto per circa 24 anni ruoli indispensabili negli uffici comunali, sono ancora in attesa di una stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo, al fine di prevedere la facoltà di stabilizzazione dei lavoratori precari ASU, di cui all'articolo 30, comma 1 della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n.  5, per continuare a garantire i livelli essenziali dei servizi a cui sono preposti.
9/2845-A/108.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siracusano, Bartolozzi.


      La Camera,
          premesso che:
              è ormai passato un anno dall'adozione delle misure predisposte per far fronte alla pandemia con le quali è stata disposta la chiusura delle scuole, la sospensione delle lezioni in presenza e l'adozione della didattica a distanza (DAD) per garantire la continuità dell'erogazione del servizio scolastico;
              il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n.  62 del 2020, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali;
              le scuole paritarie, oltre a doversi confrontare con il calo delle iscrizioni quale conseguenza della crisi economica e delle conseguenti rette, ha dovuto sostenere rilevanti e aggiuntivi investimenti in termini di costi di connessione e di strumentazione per l'adozione della DAD e successivamente, della didattica digitale integrata (DID);
              il comma 6-bis dell'articolo 120 del decreto-legge n.  18 del 2020, assegna 2 milioni di euro per il solo 2020 in favore delle scuole paritarie per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga e l'incremento dei finanziamenti da destinare alle scuole paritarie per potenziare la qualità della connessione, l'accesso alle piattaforme e la dotazione di strumenti digitali.
9/2845-A/109. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              è ormai passato un anno dall'adozione delle misure predisposte per far fronte alla pandemia con le quali è stata disposta la chiusura delle scuole, la sospensione delle lezioni in presenza e l'adozione della didattica a distanza (DAD) per garantire la continuità dell'erogazione del servizio scolastico;
              il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n.  62 del 2020, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali;
              le scuole paritarie, oltre a doversi confrontare con il calo delle iscrizioni quale conseguenza della crisi economica e delle conseguenti rette, ha dovuto sostenere rilevanti e aggiuntivi investimenti in termini di costi di connessione e di strumentazione per l'adozione della DAD e successivamente, della didattica digitale integrata (DID);
              il comma 6-bis dell'articolo 120 del decreto-legge n.  18 del 2020, assegna 2 milioni di euro per il solo 2020 in favore delle scuole paritarie per dotarsi di piattaforme e strumenti digitali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative al fine di prevedere la proroga e l'incremento dei finanziamenti da destinare alle scuole paritarie per potenziare la qualità della connessione, l'accesso alle piattaforme e la dotazione di strumenti digitali.
9/2845-A/109.    (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 523, della legge n.  145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto, per l'anno 2019, un finanziamento di 5 milioni ciascuno a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) che fanno parte delle reti di ricerca del Ministero della salute – Rete oncologica e Rete cardiovascolare, impegnati rispettivamente, nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e dei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, «al fine di migliorare l'efficacia degli, interventi di cura e delle relative procedure anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete»;
              delle su citate reti fanno parte gli l'articolo 23-quater, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, ha disposto analogo finanziamento a favore di entrambe le Reti oncologia e cardiovascolare, per l'anno 2020;
              l'utilizzo delle cellule CAR-T per il trattamento dei tumori ha permesso di raggiungere risultati di estrema rilevanza e il sostegno a questo tipo di ricerca appare fondamentale per lo sviluppo e il progresso della lotta contro la malattia;
              il graduale invecchiamento della popolazione italiana e l'incidenza sul tasso di mortalità delle malattie cardiovascolari, come il diabete, richiedono una particolare attenzione considerato anche il fatto che la Rete di IRCCS è il più grande network di ricerca italiano in ambito cardiovascolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga per almeno tre annualità, dei finanziamenti di cui in premessa a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T è nella prevenzione primaria cardiovascolare.
9/2845-A/110. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 523, della legge n.  145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha disposto, per l'anno 2019, un finanziamento di 5 milioni ciascuno a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) che fanno parte delle reti di ricerca del Ministero della salute – Rete oncologica e Rete cardiovascolare, impegnati rispettivamente, nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e dei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare, «al fine di migliorare l'efficacia degli, interventi di cura e delle relative procedure anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete»;
              delle su citate reti fanno parte gli l'articolo 23-quater, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136, ha disposto analogo finanziamento a favore di entrambe le Reti oncologia e cardiovascolare, per l'anno 2020;
              l'utilizzo delle cellule CAR-T per il trattamento dei tumori ha permesso di raggiungere risultati di estrema rilevanza e il sostegno a questo tipo di ricerca appare fondamentale per lo sviluppo e il progresso della lotta contro la malattia;
              il graduale invecchiamento della popolazione italiana e l'incidenza sul tasso di mortalità delle malattie cardiovascolari, come il diabete, richiedono una particolare attenzione considerato anche il fatto che la Rete di IRCCS è il più grande network di ricerca italiano in ambito cardiovascolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga per almeno tre annualità, dei finanziamenti di cui in premessa a favore degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) impegnati, rispettivamente, nello sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T è nella prevenzione primaria cardiovascolare.
9/2845-A/110.    (Testo modificato nel corso della seduta) Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
              i termini di prescrizione nel processo penale sono di fatto cancellati in primo e secondo grado di giudizio, con il rischio concreto di sottoporre i cittadini a processi «a vita», a seguito della riforma introdotta dalla legge n.  3 del 2019 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2020, che ha modificato gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado – sia di condanna che di assoluzione – o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto;
              come evidenziato da tutti i cultori del diritto, dagli esponenti della magistratura e della avvocatura, al netto di qualche voce isolata mossa più dalla ideologia che dal merito del tema giuridico, la normativa in questione voluta dall'ex Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, è contraria ai più elementari principi sanciti dalla Costituzione italiana, che garantiscono il diritto di difesa (articolo 24 Costituzione), la presunzione di non colpevolezza (articolo 27 Costituzione), la ragionevole durata del processo (articolo 111 Costituzione);
              un eventuale intervento sulla prescrizione, sarebbe dovuto avvenire solo dopo un'adeguata riforma dei tempi del processo penale, invece, è stato introdotto un isolato e dannoso intervento normativo sull'unico istituto che pone un limite agli effetti anticostituzionali di un processo penale infinito; sarebbe assurdo attendere che le norme in questione sulla prescrizione restino efficaci, per risolvere le problematiche esposte all'interno di una riforma più ampia del processo penale; un disegno organico in materia è necessario, ma nel frattempo è indispensabile riportare e garantire il bilanciamento dei fondamentali principi costituzionali in gioco,

impegna il Governo

a sospendere urgentemente gli effetti della riforma della prescrizione introdotta dalla legge n.  3 del 2019 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2021, per provvedere prioritariamente ad una riforma del processo penale che garantisca la ragionevole durata del processo in conformità all'articolo 111 della Costituzione.
9/2845-A/111. Rizzetto, Lollobrigida, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 9 gennaio 2019, n.  3 («Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»), ha apportato una modifica agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale, che inibirà, per i fatti-reato commessi dopo la sua entrata in vigore (10 gennaio 2020), la possibilità del maturare della prescrizione dopo la pronunzia di una sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna;
              per quanto riguarda il dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, in particolare, è stato previsto che il corso della prescrizione resti sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado (indipendentemente dall'esito, quindi, di condanna o di assoluzione) o del decreto penale di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o di irrevocabilità del decreto di condanna;
              la normativa in materia di prescrizione incide su una pluralità di principi costituzionali dei quali occorre assicurare l'equilibrato bilanciamento;
              è in discussione presso la Camera il disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (AC 2435);
          considerato che:
              occorre garantire il funzionamento della giustizia penale, assicurandone sia 1 efficacia, ossia la capacità «produrre giustizia» accertando fatti e responsabilità penali attraverso decisioni definitive, sia l'efficienza, nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali;
              uno dei parametri di efficienza del processo è la durata, che secondo l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 Cedu, deve essere «ragionevole»;
              il rispetto della ragionevole durata del processo si riflette anche sulla efficacia rieducativa della pena, che, se inflitta ad eccessiva distanza dai fatti, rischia di veder vanificata la funzione che le assegna l'articolo 27 della Costituzione, andando a incidere su una personalità mutata nelle more o per la quale diventa impossibile la costruzione di un percorso rieducativo effettivo ed attuale;
              d'altro canto, come anche evidenziato in importanti prese di posizioni delle Corti europee (Corte di Giustizia, Grande Camera, 8 settembre 2015, Taricco, n.  C-105/14; Corte EDU, casi Alikaj c. Italia, 15 settembre 2011, n.  47357/08 e Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, n.  6884/11, con le quali la regolamentazione italiana della prescrizione è stata ritenuta violare anche gli articoli 2 e 3 CEDU) e di organismi internazionali come il GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption), consentire l'estinzione per prescrizione del reato a processo in corso, quando lo Stato ha già dimostrato l'interesse ad attuare la sua pretesa punitiva, rischia di vanificare l'attività processuale già compiuta e di indebolire la tutela dei beni giuridici protetti dalla norma penale, frustrando le legittime istanze delle persone offese dai reati;
              le statistiche giudiziarie evidenziano una durata del processo penale di molto superiore alla media europea (cfr. il Rapporto 2020 della Commissione europea per l'efficienza della giustizia — CEPEJ, istituita presso il Consiglio d Europa);
              è necessario quindi, attraverso opportuni interventi sulla legislazione penale sostanziale e processuale e l'iniezione e l'organizzazione delle necessarie risorse strumentali al funzionamento della Giustizia – in linea con gli standard europei – cercare di raggiungere un punto di equilibrio del sistema, che assicuri il contemperamento delle esigenze di effettività nell'accertamento dei reati e delle responsabilità personali con la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'attuazione dei principi del giusto processo e della funzione rieducativa della pena,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di modifica normativa e le opportune misure organizzative volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza della giustizia penale, in modo da assicurare la capacità dello Stato di accertare fatti e responsabilità penali in tempi ragionevoli (articolo 111 della Costituzione), assicurando al procedimento penale una durata media in linea con quella europea, nel pieno rispetto della Costituzione, dei principi del giusto processo, dei diritti fondamentali della persona e della funzione rieducativa della pena.
9/2845-A/111.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Lollobrigida, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, l'Atto Camera 2845 «Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
              in sede di conversione sono state presentate diverse proposte emendative, come l'emendamento 12.105, che, causa tempi ristrettissimi, le commissioni riunite (I e V) non hanno potuto esaminare;
              è stata approvata dalle Commissioni riunite di Bilancio e di Affari Costituzionali della Camera la proposta emendativa di prorogare gli incentivi per il 2021 per gli impianti a biogas fino a 300 kW che facciano parte del ciclo produttivo di una impresa agricola;
              rimangono invariati i requisiti relativi all'alimentazione, previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 954 della legge n.  145 del 2018, che impone che l'alimentazione degli impianti biogas fino a 300 kWe derivi per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto;
              la proroga non migliora il profilo di alimentazione degli impianti, poiché non prevede alcuna modifica relativa all'obbligo di utilizzo esclusivo degli effluenti zootecnici delle aziende realizzatrici;
              ottimizzare la logistica e l'approvvigionamento dei sottoprodotti di origine zootecnica locali è una delle principali leve di competitività;
              consentire il pieno utilizzo e valorizzazione dei reflui zootecnici è uno dei principi cardini di una economia circolare che implica una vera attenzione ambientale in linea con l'istituzione del Ministero della transizione ecologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in attesa dell'emanazione del nuovo Decreto ministeriale c.d. PER 2, di garantire la flessibilità e sostenibilità nell'uso delle matrici, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, eliminando il divieto di approvvigionarsi di reflui di terzi a breve distanza dall'impianto.
9/2845-A/112. Emanuela Rossini, Plangger, Gebhard, Schullian.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5, comma 5, differisce (dal 1o gennaio 2021) al 1o marzo 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione;
              la relazione illustrativa sottolineava, al riguardo, che il differimento è determinato dalla circostanza che i ritardi registrati, a seguito dell'emergenza da COVID-19, nelle precedenti fasi di assunzione, si sono riverberati sull'avvio della seconda procedura selettiva. Evidenziava, inoltre, che, sebbene i provvedimenti destinati a dare avvio alla stessa erano in fase di emanazione, i passaggi necessari non hanno consentito di rispettare il termine del 1o gennaio 2021;
              benché il precedente Governo abbia già definito i passaggi necessari a dare avvio alla procedura selettiva di cui al comma 5-sexies, i rallentamenti generatisi in conseguenza dell'emergenza COVID-19 allo stato attuale non consentiranno agli Uffici scolastici regionali di procedere alle assunzioni del personale in questione anche entro il termine prorogato al 1o marzo 2021;
              va considerato difatti che, pur essendo stato attivato l'iter volto all'avvio della procedura selettiva disciplinata dal comma 5-sexies, l’iter di svolgimento della procedura è piuttosto lungo;
              esso prevede, infatti, che, una volta acquisito il concerto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previsto dalla norma, il decreto del Ministro dell'istruzione venga emanato e poi si provveda alla successiva pubblicazione del bando, seguita dalla presentazione delle domande di partecipazione degli interessati, dall'esame delle stesse da parte degli Uffici scolastici regionali e, infine, dalla predisposizione delle graduatorie, con conseguente avvio delle assunzioni in ruolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine fissato al 1o marzo 2021 per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.
9/2845-A/113. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Andrea Rossi, Orfini, Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              in base a quanto già disposto con l'ordinanza ministeriale del 9 dicembre 2020, n.  173 il 13 aprile dovrebbe tenersi il rinnovo della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica Istruzione (CSPI);
              dal settore arriva la richiesta di proroga dello svolgimento di una consultazione elettorale così importante, considerata l'emergenza pandemica, non soltanto per evidenti ragioni legate alla necessità di contenere i rischi di contagio, ma anche perché le misure di distanziamento a tal fine da osservare impedirebbero che le elezioni costituiscano, come è la stessa ordinanza ad auspicare, un'occasione importante di partecipazione, di confronto, di dibattito, di democrazia, il cui momento fondamentale è rappresentato da sempre dalle assemblee del personale svolte in modo capillare e diffuso in tutte le scuole;
              non va inoltre trascurato che lo svolgimento delle elezioni il 13 aprile, in cui è coinvolto circa un milione di persone, implica nel periodo precedente numerosi adempimenti (costituzione e riunione delle commissioni elettorali, presentazione delle liste con connesse pratiche di sottoscrizione delle candidature e delle liste stesse previa autenticazione delle firme, e altro), il cui disbrigo non favorirebbe certo il contenimento della mobilità o il distanziamento sociale. Del tutto impensabile, inoltre, nel presente contesto di perdurante emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle attività di informazione, propaganda, discussione e confronto dei candidati con gli elettori, strettamente connesse allo svolgimento della consultazione elettorale di cui concorrono ad affermarne la piena valenza democratica,

impegna il Governo

in considerazione della situazione emergenziale, a valutare l'opportunità di prorogare il rinnovo della componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica Istruzione (CSPI), il cui termine è fissato al prossimo 13 aprile, al fine di fissare un nuovo termine idoneo a tutelare la partecipazione, il confronto, il dibattito, il cui momento fondamentale è rappresentato da sempre dalle assemblee del personale svolte in modo capillare e diffuso in tutte le scuole.
9/2845-A/114. Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, intervenendo su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza;
              l'articolo 1 comma 246 della legge 30 dicembre 2018 ha disposto, al fine di incrementare la destagionalizzazione dell'attività balneare, la facoltà del mantenimento delle strutture amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della disciplina concernente le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo;
              tuttavia il riordino previsto, da ultimo, dall'articolo 1 comma 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 non è stato ancora effettuato;
              si rileva l'interesse pubblico, incentivato anche dall'attuale periodo di crisi economica da pandemia ancora in corso, al mantenimento delle strutture e attrezzature amovibili sia per evitare ulteriori evitabili costi a carico delle imprese balneari e sia anche per incentivare la destagionalizzazione delle loro attività;
              appare pertanto opportuno, nelle more del riordino del settore, differire al 31 dicembre 2022 il termine del 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nelle more del riordino del settore, la proroga di un anno del termine previsto per i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo di mantenere installati i manufatti amovibili (cabine e simili).
9/2845-A/115. Bignami, Zucconi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, intervenendo su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza;
              l'articolo 1 comma 246 della legge 30 dicembre 2018 ha disposto, al fine di incrementare la destagionalizzazione dell'attività balneare, la facoltà del mantenimento delle strutture amovibili fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della disciplina concernente le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo;
              tuttavia il riordino previsto, da ultimo, dall'articolo 1 comma 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 non è stato ancora effettuato;
              si rileva l'interesse pubblico, incentivato anche dall'attuale periodo di crisi economica da pandemia ancora in corso, al mantenimento delle strutture e attrezzature amovibili sia per evitare ulteriori evitabili costi a carico delle imprese balneari e sia anche per incentivare la destagionalizzazione delle loro attività;
              appare pertanto opportuno, nelle more del riordino del settore, differire al 31 dicembre 2022 il termine del 31 dicembre 2020,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa europea, di prevedere, nelle more del riordino del settore, la proroga di un anno del termine previsto per i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo di mantenere installati i manufatti amovibili (cabine e simili).
9/2845-A/115.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Zucconi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77 e successive modificazioni, al comma 4 ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
              il 10 luglio 2020, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento per la «definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34»;
              tale Provvedimento ha previsto che per quanto riguarda la richiesta per usufruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34), la Comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020;
              in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria COVID-19 è tutt'ora in corso e che tutti i provvedimenti connessi a questa emergenza sono stati prorogati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché l'Agenzia delle Entrate provveda alla riapertura dei termini per la presentazione delle Comunicazioni relative alla richiesta di accesso alla misura normativa per usufruire del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34.
9/2845-A/116. Pizzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77 e successive modificazioni, al comma 4 ha previsto che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione;
              il 10 luglio 2020, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento per la «definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34. Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34»;
              tale Provvedimento ha previsto che per quanto riguarda la richiesta per usufruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34), la Comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020;
              in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria COVID-19 è tutt'ora in corso e che tutti i provvedimenti connessi a questa emergenza sono stati prorogati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure al fine di consentire, anche per il 2021, l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34.
9/2845-A/116.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pizzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n.  327) disciplina le concessioni demaniali marittime;
              gli articoli 16, 17 e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n.  1994) disciplinano, rispettivamente, le operazioni portuali, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, le concessioni di aree e banchine;
          considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate,

impegna il Governo:

          a consentire alle Autorità di sistema portuale di ridurre, nell'anno 2021 e in via temporanea, i canoni di concessione e di autorizzazione, di cui agli articoli 36 del codice della navigazione e 16, 17, 18 della legge portuale, in favore dei terminalisti e delle imprese portuali, compresi i gestori delle stazioni marittime, che dimostrino di aver subito nell'anno 2020 e/o nell'anno 2021 rispetto al 2019 una riduzione di fatturato;
          ad introdurre, anche avuto riguardo all'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un chiarimento atto a prevedere l'obbligo per ciascuna Autorità di sistema portuale di verificare, in contraddittorio con il concessionario di aree, banchine demaniali e/o di stazioni marittime, l'equilibrio economico-finanziario sotteso a ciascuna concessione, l'incidenza anche prospettica degli eventi di forza maggiore (come il COVID-19) e le misure di riequilibrio in termini di riduzioni dei canoni, di prolungamento delle concessioni ovvero di altre condizioni economiche adeguate.
9/2845-A/117. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 36 del codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n.  327) disciplina le concessioni demaniali marittime;
              gli articoli 16, 17 e 18 della legge portuale (legge 28 gennaio 1994, n.  1994) disciplinano, rispettivamente, le operazioni portuali, la fornitura del lavoro portuale temporaneo, le concessioni di aree e banchine;
          considerato il significativo calo dei traffici registratosi nei porti italiani e considerata altresì la necessità di contenere i negativi effetti economici derivanti dalla pandemia COVID-19 e ridurre i costi connessi alle misure di prevenzione e contenimento adottate,

impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità:
          a) di consentire alle autorità di sistema portuale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare anche per l'anno 2021 le riduzioni dei canoni previste dall'articolo 199, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, in relazione alle riduzioni di fatturato registrate nel 2021 rispetto al 2019;
          b) di consentire, compatibilmente con la disciplina eurounitaria e ove ne ricorrano le condizioni, una modifica dei rapporti concessori in essere al fine di tenere conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle concessioni medesime.
9/2845-A/117.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine di prorogare delle misure normative urgenti e in scadenza;
              il provvedimento dispone nello specifico la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;
              la norma scaturisce dal voler fronteggiare le conseguenze economiche causate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 sul comparto locazioni, senza tuttavia, intervenire sui soli provvedimenti «interessati» dall'emergenza, se non in minima parte e in casi isolati e molto particolari;
              è necessario evidenziate che ad essere colpiti dalla crisi sono anche privati che con sacrifici hanno investito in immobili, per molti dei quali i proventi della locazione spesso costituiscono parte essenziale del proprio reddito. Infatti, spesso si tratta di piccoli proprietari che contano sull'affitto per coprire mutui e manutenzioni o per integrare i redditi da lavoro e pensione il che consente loro di vivere dignitosamente; inoltre, la norma così come formulata include tutti i morosi, istituendo un salvacondotto sulle morosità antecedenti, anche prima del manifestarsi dell'epidemia;
              in tal modo si rischia di mettere sullo stesso piano le cosiddette «morosità incolpevoli» (fra le quali rientrano quelle conseguenti al COVID) dalle morosità senza giustificazione, quelle cioè di chi da anni non paga nulla e continua ad occupare gli immobili come fossero propri;
              siamo in un momento difficile e delicato per tutti, nel quale, sono pochi, i locatori che intendono procedere allo sfratto di famiglie o di attività che non riescono più a far fronte al pagamento dell'affitto. La crisi sta colpendo in molti casi non solo affittuari, ma anche proprietari, nei confronti dei quali uno sblocco indiscriminato potrebbe recare danno,

impegna il Governo:

          a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, di tutte le misure necessarie e atte a limitare la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili ai soli provvedimenti che riguardino l'abitazione principale del conduttore adottati in data successiva all'insorgere dell'emergenza prevedendo, inoltre, che la sospensione delle procedure operi su iniziativa dell'esecutato e previa valutazione delle effettive esigenze delle parti;
          a disporre per i proprietari degli immobili in questione un adeguato risarcimento da parte dello Stato.
9/2845-A/118. Foti, Trancassini, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              nel presente provvedimento, il comma 5 dell'articolo 12 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n.  100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Il comma 5, allo scopo di estendere il termine dell'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica scaduto il 25 dicembre 2020, modifica testualmente l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  1013 , disponendo che, nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della materia, tale regime si applica fino al nuovo termine del 30 aprile 2021;
              sarebbe utile e auspicabile, prevedere, però, anche la possibilità di concludere intese o accordi ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101, secondo cui possono riconoscersi, a condizione di reciprocità, le attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o su prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure per confermare la possibilità di concludere intese o accordi ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101.
9/2845-A/119. Berlinghieri, Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              nel presente provvedimento, il comma 5 dell'articolo 12 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l'applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n.  100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. Il comma 5, allo scopo di estendere il termine dell'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica scaduto il 25 dicembre 2020, modifica testualmente l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  1013 , disponendo che, nelle more dell'approvazione dell'apposito decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della materia, tale regime si applica fino al nuovo termine del 30 aprile 2021;
              sarebbe utile e auspicabile, prevedere, però, anche la possibilità di concludere intese o accordi ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101, secondo cui possono riconoscersi, a condizione di reciprocità, le attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o su prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure per confermare la possibilità di concludere intese o accordi ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato XIX al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.  101.
9/2845-A/119.    (Testo modificato nel corso della seduta) Berlinghieri, Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              preso atto che il provvedimento prevede la sospensione e il differimento degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
              ritenuta la medesima una misura cuscinetto nell'immediato ma insufficiente ad affrontare in maniera organica e strutturale le effettive problematiche di natura fiscale anche conseguenziali all'emergenza economica correlata a quella pandemica;
              tenuto conto della condivisa intenzione di intervenire sulla riforma dell'Irpef e ritenuto indispensabile, in tale contesto, anche misure di semplificazione, quale potrebbe essere il superamento dell'istituto della ritenuta d'acconto e una rateizzazione delle imposte più lunga dell'attuale senza costi come nel caso del ravvedimento operoso già largamente utilizzato ma oneroso;
              evidenziata, quindi, in tale ottica, l'ipotesi di adottare per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, assoggetti a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, un sistema semplificato di liquidazione e conseguente rateizzazione delle imposte che – non cambiando assolutamente il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile – superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti: giugno/luglio e novembre;
              considerata pertanto plausibile la proposta di un sistema strutturato con calcoli uguali agli attuali e rateizzazione in dodici rate mensili, da luglio a giugno dell'anno successivo;
          valutato che:
              senza l'istituto della ritenuta d'acconto i professionisti fisiologicamente e fiscalmente a credito non dovrebbero attendere oltre il 10 dicembre per la compensazione;
              il sistema proposto, stante la maggiore rateizzazione, darebbe liquidità a imprese e professionisti;
              il secondo acconto del nuovo anno permetterebbe di ottimizzare i calcoli disponendo dei dati di un bilancio pressoché chiuso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere come indicato in premessa.
9/2845-A/120. Gusmeroli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27 (cosiddetto «Cura Italia»), concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
              tuttavia, tali incentivi fiscali, che mirano a mettere in moto una macchina virtuosa che supporti con ulteriori risorse tutti i soggetti che hanno operato e ancora oggi operano in prima linea nel contrasto dell'epidemia, risultano previsti soltanto per il trascorso anno 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga anche per l'anno 2021 degli incentivi fiscali di cui in premessa, in considerazione del periodo di crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19.
9/2845-A/121. Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27 (cosiddetto «Cura Italia»), concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, possono beneficiare della detrazione solo le erogazioni destinate in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, nonché di enti o istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
              tuttavia, tali incentivi fiscali, che mirano a mettere in moto una macchina virtuosa che supporti con ulteriori risorse tutti i soggetti che hanno operato e ancora oggi operano in prima linea nel contrasto dell'epidemia, risultano previsti soltanto per il trascorso anno 2020,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di prevedere una proroga anche per l'anno 2021 degli incentivi fiscali di cui in premessa, in considerazione del periodo di crisi economica e sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19.
9/2845-A/121.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gerardi, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro.


      La Camera,
          premesso che
              il comma 10 dell'articolo 11, del provvedimento in oggetto, consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste dai commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, da concludersi anch'esse entro il 31 marzo 2021;
              tale processo di stabilizzazione, con diverse proroghe e rifinanziamenti, ha visto l'inizio sin dal 2013 con l'obiettivo di superare la precarietà dei lavoratori Lsu/Lpu della Calabria, spesso ventennali e nei fatti dipendenti dei comuni o di altri enti, fuori dal bacino dei sussidiati, riconoscendo loro i diritti effettivi del lavoratore dipendente, anche in base al decreto 101 di agosto 2013;
              il citato comma 497 individua le risorse statali del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, destinate specificatamente all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81. Le stabilizzazioni in deroga, dunque, saranno finanziate con le risorse del Fondo sociale per l'occupazione, ripartite secondo quanto previsto da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 30 giugno 2020, come previsto dalla modifica apportata dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n.  8;
              le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, attualmente utilizzatrici dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo n.  81 del 2000, potevano presentare istanza, entro lo scorso 20 febbraio, al Ministero del Lavoro e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini della ripartizione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 497, della legge di Bilancio 2020;
              come si evince dalle stesse comunicazioni del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interi e territoriali – Direzione centrale per le autonomie locali, sino alla data del 15 febbraio ultimo scorso, non risultava ancora non pubblicato il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse;
              anche per quanto concerne la piena equiparazione degli Lpu agli Lsu ai fini delle procedure di stabilizzazione sembrano sussistere dubbi interpretativi, nonostante la prassi da sempre consolidatasi nella regione Calabria e nonostante che l'ultimo periodo del medesimo comma 497 disponga che per la loro assunzione a tempo indeterminato, le regioni debbano provvedere mediante il pieno utilizzo delle risorse stanziate a tal fine da leggi regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dal prossimo provvedimento utile, di adottare, in coerenza con la finalità di stabilizzare definitivamente tali lavoratori, le necessarie misure correttive finalizzate a consentire la totale equiparazione degli Lpu della Calabria, nonché la possibilità di autorizzare le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, anche se strutturalmente deficitari ovvero in dissesto finanziario, alla stabilizzazione dei lavoratori Lsu/Lpu impegnati nel corso degli anni.
9/2845-A/122. Viscomi, Bruno Bossio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione UE/EUROTOM 2020/2053 del Consiglio, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              all'articolo 3, in particolare, ai commi 9 e 10, il decreto prevede la proroga dell'entrata in vigore delle norme relative alla lotteria dei corrispettivi; dal 1o febbraio 2021 è partita, infatti, la possibilità di collezionare i biglietti virtuali per l'assegnazione dei premi; dal 1o marzo si potranno segnalare gli esercenti che rifiuteranno di acquisire il codice lotteria del cliente;
              dal 1o aprile 2021, inoltre, sarà obbligatorio per gli esercenti aver adeguato i registratori telematici al nuovo tracciato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
              posto che riteniamo sbagliato in sé il provvedimento a monte, – sia perché non produrrà alcun beneficio sulla lotta all'evasione, sia perché non farà altro che gravare sulla situazione degli esercenti, già profondamente in crisi per lo stato di emergenza epidemiologica – sarebbe necessario quantomeno prorogare i tempi di attuazione di questa riforma;
              tale proroga permetterebbe ai commercianti di adeguarsi con più calma alle nuove disposizioni e alle innovazioni tecnologiche necessarie, e a dilazionare i costi relativi alle stesse;
              la sanzione prima prevista è stata per fortuna eliminata nel corso della conversione in legge del Decreto Fiscale, e sostituita nella possibilità per il cliente di segnalare all'Agenzia delle Entrate il comportamento scorretto dell'esercente: commercianti ed artigiani che rifiuteranno di comunicare il codice lotteria e gli ulteriori dati necessari per le estrazioni, potranno quindi essere inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio evasione. Nella pratica, il tutto si tradurrà nella possibilità di controlli da parte del Fisco. Prorogare l'inizio di questa attività di denuncia da parte dei cittadini sarebbe un atto di civiltà per consentire ai nostri commercianti di riprendersi dalla crisi, senza sentirsi minacciati nel profondo da un provvedimento vessatorio quale quello citato,

impegna il Governo

a prorogare, in uno dei futuri provvedimenti in emanazione, sia il termine del 1o marzo 2021 a partire dal quale i cittadini potranno segnalare gli esercenti inadempienti, cioè quelli che non sono ancora in grado di acquisire il codice lotteria del cliente, sia il termine del 1o aprile 2021 per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione.
9/2845-A/123. Trancassini, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo il titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica in atto si è reso inevitabile mettere in campo misure economiche straordinarie sia dal punto di vista finanziario che sociale:
              la disciplina vigente sull'imposta di bollo sottopone al pagamento della stessa le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285, riguardanti il trasporto di cadaveri; nello specifico, i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell'autorità amministrativa, previo pagamento dell'imposta di bollo;
              sul punto, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n.  603 del 17 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti sull'imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre specificando che le autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.  642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16 euro per ogni foglio;
              in Italia, dall'inizio della pandemia, sì sono registrate in totale 95.718 vittime, un numero di decessi che continua a far paura e che inevitabilmente ha delle ripercussioni in termini di costi sociali ed economici, oltreché burocratici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere fino al termine della fine pandemia da parte dell'organizzazione mondiale della sanità il pagamento dell'imposta di bollo sulle autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285, riguardanti il trasporto di ceneri e resti mortali e, contemporaneamente, ed adottare ulteriori misure emergenziali per le detrazioni delle spese funebri al momento pari al 19 per cento con un tetto massimo di 1.500 euro per ogni decesso.
9/2845-A/124. Covolo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo il titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica in atto si è reso inevitabile mettere in campo misure economiche straordinarie sia dal punto di vista finanziario che sociale:
              la disciplina vigente sull'imposta di bollo sottopone al pagamento della stessa le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285, riguardanti il trasporto di cadaveri; nello specifico, i trasporti funebri di salme, cadaveri, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossa e ceneri sono sempre sottoposti al regime autorizzatorio da parte dell'autorità amministrativa, previo pagamento dell'imposta di bollo;
              sul punto, l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n.  603 del 17 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti sull'imposta di bollo sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre specificando che le autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.  642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di 16 euro per ogni foglio;
              in Italia, dall'inizio della pandemia, sì sono registrate in totale 95.718 vittime, un numero di decessi che continua a far paura e che inevitabilmente ha delle ripercussioni in termini di costi sociali ed economici, oltreché burocratici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di sospendere fino al termine della fine pandemia da parte dell'organizzazione mondiale della sanità il pagamento dell'imposta di bollo sulle autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285, riguardanti il trasporto di ceneri e resti mortali e, contemporaneamente, ed adottare ulteriori misure emergenziali per le detrazioni delle spese funebri al momento pari al 19 per cento con un tetto massimo di 1.500 euro per ogni decesso.
9/2845-A/124.    (Testo modificato nel corso della seduta) Covolo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica, sono state previste misure emergenziali per fronteggiare le difficoltà economiche di aziende e famiglie;
              il precedente Governo, ha introdotto il cashback, ovvero una delle iniziative del Piano Italia Cashless previste dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 288 a 290, della legge del 27 dicembre 2019, n.  160) e dal decreto 24 novembre 2020, n.  156; in particolare, essa offre la possibilità di ottenere un rimborso in denaro in base agli acquisti effettuati, entro un certo periodo e a titolo privato, con strumenti di pagamento elettronici;
              tuttavia, è stato registrato un metodo elusivo per rientrare nell'ordine di assegnazione tra i potenziali beneficiari, ovvero quello di fare tante micro transazioni per l'acquisto di un solo bene o servizio: una pratica utilizzata spesso alle casse veloci del supermercato, per esempio, o dal benzinaio; queste pratiche evasive, nella pratica, penalizzano soprattutto gli esercenti che talvolta pagano le commissioni bancarie su ogni transazione effettuata;
              è evidente, pertanto, che suddetta misura, nata con l'intento di contrastare l'evasione fiscale attraverso l'incentivo all'utilizzo della moneta elettronica, si sta rivelando inefficace nel merito e soprattutto nella sua gestione operativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere l'efficacia delle disposizioni relative allo strumento del cashback, anche al fine di superarlo definitivamente sì da risolvere e criticità ad esso correlate e, contestualmente, impegnare le ingenti risorse finanziarie stanziate (non da ultimo dal «decreto agosto» con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l'anno 2021), per aiutare con specifici ristori e misure agevolative le tante attività commerciali danneggiate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
9/2845-A/125. Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;
              l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova famiglie, imprese e piccoli risparmiatori, in considerazione soprattutto degli effetti delle misure di lockdown per la diffusione del virus;
              le precedenti misure governative, se da una parte hanno previsto prestiti agevolati con gli istituti bancari, dall'altro hanno sottovalutato le possibili situazioni di scoperto bancario involontario dei tanti correntisti italiani;
              in particolare, dal 1o gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'Eba – European Banking Authority – l'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), che introduce soglie più restrittive ed accentua la prociclicità, accrescendo quindi i crediti deteriorati; nello specifico, il nuovo quadro normativo prevede che la classificazione a «default» avvenga automaticamente quando un debito scaduto considerato rilevante superi tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero la soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, e la soglia relativa dell'1 per cento dell'esposizione verso una controparte;
              i timori, ormai condivisi sia dalle Associazioni di categoria che dai semplici cittadini correntisti, è che l'applicazione di suddetta norma non riguarda solo l'eventuale blocco dei depositi bancari, bensì anche gli effetti sulle concessioni di prestiti e sulla necessità di liquidità per molte imprese, partite Iva, famiglie; ne conviene, l'alto rischio di una fortissima stretta al credito, quale inevitabile conseguenza delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli sconfinamenti;
              inoltre, si evidenzia che le predette regole sono state formalizzate nel 2019, vale a dire in uno scenario ben diverso dal contesto socio-economico attuale, caratterizzato da una forte crisi economica ed occupazionale per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso; se dunque le medesime regole potevano già essere penalizzanti in un contesto economico di «normalità», a maggior ragione diventano oltremodo nuocenti in una fase post-pandemica in cui per la ripresa è inevitabilmente necessaria maggiore semplicità e facilità di accesso al credito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al regolamento delegato (UE) 20218/171 della Commissione europea in materia, nonché a farsi promotore in sede europea di una revisione della definizione di default ed innalzare quindi le soglie di segnalazione – scoperto di 100 euro per piccole e medie imprese o persone fisiche e di 500 euro per società – per i conti coprenti in rosso.
9/2845-A/126. Tarantino, Cavandoli, Comaroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;
              l'emergenza epidemiologica ha messo a dura prova famiglie, imprese e piccoli risparmiatori, in considerazione soprattutto degli effetti delle misure di lockdown per la diffusione del virus;
              in particolare, dal 1o gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'Eba – European Banking Authority – l'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), che introduce soglie più restrittive ed accentua la prociclicità, accrescendo quindi i crediti deteriorati; nello specifico, il nuovo quadro normativo prevede che la classificazione a «default» avvenga automaticamente quando un debito scaduto considerato rilevante superi tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero la soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, e la soglia relativa dell'1 per cento dell'esposizione verso una controparte;
              i timori, ormai condivisi sia dalle Associazioni di categoria che dai semplici cittadini correntisti, è che l'applicazione di suddetta norma non riguarda solo l'eventuale blocco dei depositi bancari, bensì anche gli effetti sulle concessioni di prestiti e sulla necessità di liquidità per molte imprese, partite Iva, famiglie; ne conviene, l'alto rischio di una fortissima stretta al credito, quale inevitabile conseguenza delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli sconfinamenti;
              inoltre, si evidenzia che le predette regole sono state formalizzate nel 2019, vale a dire in uno scenario ben diverso dal contesto socio-economico attuale, caratterizzato da una forte crisi economica ed occupazionale per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso; se dunque le medesime regole potevano già essere penalizzanti in un contesto economico di «normalità», a maggior ragione diventano oltremodo nuocenti in una fase post-pandemica in cui per la ripresa è inevitabilmente necessaria maggiore semplicità e facilità di accesso al credito,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prorogare i termini di applicazione delle soglie di rilevanza di cui al regolamento delegato (UE) 20218/171 della Commissione europea in materia, nonché a farsi promotore in sede europea di una revisione della definizione di default ed innalzare quindi le soglie di segnalazione – scoperto di 100 euro per piccole e medie imprese o persone fisiche e di 500 euro per società – per i conti coprenti in rosso.
9/2845-A/126.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Cavandoli, Comaroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in esame che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero da operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              l'articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, inclusi i Corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              al fine di incrementare l'efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica Covid-19, si auspica lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria già svolti;
              l'espletamento di nuove procedure concorsuali, sospeso a causa del grave periodo di emergenza sanitaria che perdura da oltre un anno, comporterebbe in ogni caso, il decorso di un lungo lasso temporale, nelle more del quale la carenza di organico si ripercuoterebbe negativamente sull'operatività della polizia penitenziaria;
              l'istituto dello scorrimento delle graduatorie risponde ad esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica in quanto l'amministrazione che si avvalga delle graduatorie già predisposte evita infatti il ricorso a dispendiose procedure concorsuali,

impegna il Governo

a procedere alle assunzioni straordinarie previste nel corpo della polizia penitenziaria, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di allievi agenti della Polizia Penitenziaria già espletati.
9/2845-A/127. Ferro, Varchi, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              attraverso il decreto legislativo n.  26/2014, l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La Commissione europea ha contestato all'Italia di aver introdotto nel decreto legislativo misure più restrittive di quelle contenute nella direttiva, avviando la procedura d'infrazione n.  2016/2013, e ha stabilito, nel febbraio 2017, un termine per la modifica delle disposizioni in contrasto con la normativa europea;
              tra le difformità riscontrate, a destare particolare preoccupazione nel mondo della ricerca biomedica è il divieto di utilizzare animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, che non trova riscontro né nella predetta direttiva, né nei provvedimenti attuativi adottati dagli altri Stati membri. Le ragioni di tale preoccupazione risiedono, nella consapevolezza che il modello animale è ancora insostituibile in numerose sperimentazioni e nella condizione di svantaggio che tali divieti producono per i ricercatori italiani nell'accesso ai finanziamenti previsti dai bandì pluriennali dell'Unione europea rispetto ai loro colleghi europei, che non devono scontrarsi con un analogo limite normativo;
              anziché sanare in maniera definitiva tale difformità e fornire certezze al sistema della ricerca, negli anni il legislatore è intervenuto prorogando più volte l'entrata in vigore dei divieti. All'articolo 4, comma 5 del provvedimento in esame, viene disposta un'ulteriore proroga che posticipa l'entrata in vigore dei divieti al 1o gennaio 2022 (precedentemente fissata al 1o gennaio di quest'anno). Un rinvio annuale non fa che rimandare il problema con la conseguenza che, alla fine del prossimo anno, I ricercatori italiani torneranno a sentire minacciata la loro attività vedendosi precludere l'accesso ai finanziamenti europei a vantaggio di altri Stati membri;
              la «Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso» del Ministro della salute trasmessa alle Camere il 28 luglio 2020 – nelle conclusioni – proprio in riferimento ai divieti in tema di sperimentazione animale oggetto del differimento termini di cui al presente decreto – che «attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido» e precisa nelle conclusioni che «qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere a dover all'Unione europea per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio dell'Unione europea»;
              al fine di conferire stabilità al sistema della ricerca, è necessario svincolare l'entrata in vigore dei divieti da una data stabilita arbitrariamente dal legislatore, legandola piuttosto alla effettiva disponibilità di metodi alternativi che possano sostituire adeguatamente il modello animale. In questo modo i ricercatori italiani potrebbero contare su un orizzonte temporale più ampio per lo svolgimento della loro attività, senza dover temere l'avvicinarsi di date prestabilite infondate dal punto di vista scientifico, ma affidandosi alla capacità della scienza di rendere disponibili metodi alternativi adeguati ed essere così posti in condizioni di parità con i loro colleghi europei nell'accesso ai bandi di ricerca pluriennali;
              a tale scopo il Ministero della Salute può avvalersi, come già previsto dalla legge, del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed Immunologia cellulare dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, affinché effettui, con cadenza biennale un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi e presenti alle Camere una Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali,

impegna il Governo

a subordinare e differire l'entrata in vigore dei divieti in materia di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti e sostanze d'abuso di cui in premessa alla disponibilità, certificata dal Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, individuato dalla legge, di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
9/2845-A/128. Magi, Lorenzin, Raciti.


      La Camera,
          premesso che:
              attraverso il decreto legislativo n.  26/2014, l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La Commissione europea ha contestato all'Italia di aver introdotto nel decreto legislativo misure più restrittive di quelle contenute nella direttiva, avviando la procedura d'infrazione n.  2016/2013, e ha stabilito, nel febbraio 2017, un termine per la modifica delle disposizioni in contrasto con la normativa europea;
              tra le difformità riscontrate, a destare particolare preoccupazione nel mondo della ricerca biomedica è il divieto di utilizzare animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, che non trova riscontro né nella predetta direttiva, né nei provvedimenti attuativi adottati dagli altri Stati membri. Le ragioni di tale preoccupazione risiedono, nella consapevolezza che il modello animale è ancora insostituibile in numerose sperimentazioni e nella condizione di svantaggio che tali divieti producono per i ricercatori italiani nell'accesso ai finanziamenti previsti dai bandì pluriennali dell'Unione europea rispetto ai loro colleghi europei, che non devono scontrarsi con un analogo limite normativo;
              anziché sanare in maniera definitiva tale difformità e fornire certezze al sistema della ricerca, negli anni il legislatore è intervenuto prorogando più volte l'entrata in vigore dei divieti. All'articolo 4, comma 5 del provvedimento in esame, viene disposta un'ulteriore proroga che posticipa l'entrata in vigore dei divieti al 1o gennaio 2022 (precedentemente fissata al 1o gennaio di quest'anno). Un rinvio annuale non fa che rimandare il problema con la conseguenza che, alla fine del prossimo anno, I ricercatori italiani torneranno a sentire minacciata la loro attività vedendosi precludere l'accesso ai finanziamenti europei a vantaggio di altri Stati membri;
              la «Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso» del Ministro della salute trasmessa alle Camere il 28 luglio 2020 – nelle conclusioni – proprio in riferimento ai divieti in tema di sperimentazione animale oggetto del differimento termini di cui al presente decreto – che «attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido» e precisa nelle conclusioni che «qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere a dover all'Unione europea per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio dell'Unione europea»;
              al fine di conferire stabilità al sistema della ricerca, è necessario svincolare l'entrata in vigore dei divieti da una data stabilita arbitrariamente dal legislatore, legandola piuttosto alla effettiva disponibilità di metodi alternativi che possano sostituire adeguatamente il modello animale. In questo modo i ricercatori italiani potrebbero contare su un orizzonte temporale più ampio per lo svolgimento della loro attività, senza dover temere l'avvicinarsi di date prestabilite infondate dal punto di vista scientifico, ma affidandosi alla capacità della scienza di rendere disponibili metodi alternativi adeguati ed essere così posti in condizioni di parità con i loro colleghi europei nell'accesso ai bandi di ricerca pluriennali;
              a tale scopo il Ministero della Salute può avvalersi, come già previsto dalla legge, del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed Immunologia cellulare dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, affinché effettui, con cadenza biennale un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi e presenti alle Camere una Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di subordinare e differire l'entrata in vigore dei divieti in materia di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti e sostanze d'abuso di cui in premessa alla disponibilità, certificata dal Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, individuato dalla legge, di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
9/2845-A/128.    (Testo modificato nel corso della seduta) Magi, Lorenzin, Raciti.


      La Camera,
          premesso che:
              a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) n.  2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, il Ministero dell'interno ha indetto, con bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, il secondo concorso interno, tra i tetti previsti, per la copertura di n.  263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
              tuttavia, l'emergenza coronavirus ha determinato l'interruzione di tutte le procedure concorsuali così come disposto dall'articolo 1, lettera z), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  301 e recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.  158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
              la Polizia di Stato sconta notevoli ritardi nell'espletamento delle procedure concorsuali interne e l'attuale emergenza rischia di aggravare ulteriormente tale cronica situazione, pregiudicando la progressione di carriera. In un momento così complesso, ove agli agenti della Polizia di Stato vengono chiesti enormi sacrifici personali e familiari finalizzati al contenimento dei contagi tra la popolazione, sarebbe opportuno giungere in tempi rapidi alla ultimazione delle procedure concorsuali in una modalità che sia compatibile con l'emergenza, assicurando così l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere all'immissione in ruolo in deroga dei concorsisti idonei tramite lo scorrimento di graduatoria.
9/2845-A/129. Frate.


      La Camera,
          considerato che:
              il provvedimento in esame contiene misure di tutela delle imprese nonché interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica, con riferimento in particolare al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy;
              il comparto lapideo, del distretto italiano dell'Apuo-versiliese, si attesta in un segmento produttivo-commerciale di eccellenza, nel quale rientrano le imprese di estrazione e quelle di trasformazione del marmo e di altre pietre, la lavorazione del marmo in Italia è contraddistinta da una storia millenaria in ragione della specificità e della bellezza della materia prima, unitamente alla competenza e dall'indiscutibile capacità artistica delle maestranze artigianali italiane;
              tuttavia i dati più recenti segnalano in maniera chiara un rapporto sbilanciato tra esportazione di prodotto grezzo, destinato alla trasformazione all'estero, e prodotto lavorato sui territorio nazionale quindi legato ad una filiera produttiva totalmente italiana;
              stando ai dati rielaborati dal Centro studi internazionale marmi e macchine (Imm) sulla base di quelli Istat, nel 2018 il valore dell'esportazione di marmo in blocchi e lastre grezzi si è attestato a 641.374 tonnellate mentre quello del marmo lavorato a 348.916 tonnellate. Nel 1990 erano circa 630 mila tonnellate di marmo lavorato esportate e circa 170 mila quelle di marmo grezzo. Inoltre i dati relativi al primo semestre 2019 indicano una riduzione delle quantità dei prodotti esportati del 7.63 per cento;
              attualmente il mercato del marmo è caratterizzato da nuovi sbocchi in Paesi, come Cina e India, dove il costo della lavorazione e trasformazione del prodotto grezzo risulta notevolmente più basso, e dunque più competitivo in ragione del costo della manodopera. La Cina è il primo buyer del marmo in blocchi grezzo di provenienza italiana, detenendo il 52 per cento della quota dell’export italiano;
              la trasformazione delocalizzata sta compromettendo significativamente le potenzialità nel comparto in termini produttivi ed occupazionali: il numero delle botteghe artigiane, delle segherie e dei laboratori un tempo impegnati nella lavorazione artigianale del marmo risulta essere in diminuzione in ragione della contrazione della domanda di prodotti italiani e dell'assenza di misure ed iniziative che possano garantire la tutela della continuità produttiva;
              l'ipotesi della definizione di una filiera lunga estrazione-trasformazione totalmente italiana o del suo sviluppo al fine di consentire la promozione del prodotto finito italiano rappresenta una prospettiva auspicabile per la valorizzazione dell'eccellenza italiana, che presuppone l'introduzione di misure atte a consentire anche l'aggregazione delle piccole imprese nella prospettiva di creare una filiera territoriale e di far fronte alle sempre più complesse dinamiche di mercato;
              l'introduzione di un marchio del marmo italiano DOP potrebbe rappresentare una iniziativa valida nella prospettiva di tutelare l'esclusività della materia prima, la sua tracciabilità e difenderla degli effetti distorsivi sul mercato della concorrenza sleale operata dai prodotti anche di derivazione estera non documentate e non tracciate, talvolta addirittura frutto di lavorazioni sintetiche, che sta generando la crescita esponenziale sul mercato di prodotti simil-marmo;
              alla suddetta criticità va ad aggiungersi anche l'assenza di un processo di continuità formativo-culturale capace di coinvolgere attivamente anche le scuole ed i giovani che porti alla valorizzazione della trasmissione delle conoscenze. La Toscana, con la legge regionale 5 agosto 2019, n.  56 ha previsto «l'impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio»,

impegna il Governo:

          a sostenere la definizione di un marchio del marmo italiano DOP, al fine di tutelare l'esclusività della materia prima e la sua tracciabilità e difenderla dagli effetti distorsivi della concorrenza sleale sul mercato interno e internazionale;
          a individuare misure incentivanti finalizzate all'aggregazione delle imprese del distretto, sia escavatrici che di trasformazione, nella prospettiva di favorire la creazione della filiera territoriale in grado di essere competitiva a livello internazionale;
          a valutare la possibilità di adottare interventi in favore del settore del marmo nell'ambito delle misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica con riferimento in particolare al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
9/2845-A/130. Baldini, Bond, Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          considerato che:
              il provvedimento in esame contiene misure di tutela delle imprese nonché interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica, con riferimento in particolare al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy;
              il comparto lapideo, del distretto italiano dell'Apuo-versiliese, si attesta in un segmento produttivo-commerciale di eccellenza, nel quale rientrano le imprese di estrazione e quelle di trasformazione del marmo e di altre pietre, la lavorazione del marmo in Italia è contraddistinta da una storia millenaria in ragione della specificità e della bellezza della materia prima, unitamente alla competenza e dall'indiscutibile capacità artistica delle maestranze artigianali italiane;
              tuttavia i dati più recenti segnalano in maniera chiara un rapporto sbilanciato tra esportazione di prodotto grezzo, destinato alla trasformazione all'estero, e prodotto lavorato sui territorio nazionale quindi legato ad una filiera produttiva totalmente italiana;
              stando ai dati rielaborati dal Centro studi internazionale marmi e macchine (Imm) sulla base di quelli Istat, nel 2018 il valore dell'esportazione di marmo in blocchi e lastre grezzi si è attestato a 641.374 tonnellate mentre quello del marmo lavorato a 348.916 tonnellate. Nel 1990 erano circa 630 mila tonnellate di marmo lavorato esportate e circa 170 mila quelle di marmo grezzo. Inoltre i dati relativi al primo semestre 2019 indicano una riduzione delle quantità dei prodotti esportati del 7.63 per cento;
              attualmente il mercato del marmo è caratterizzato da nuovi sbocchi in Paesi, come Cina e India, dove il costo della lavorazione e trasformazione del prodotto grezzo risulta notevolmente più basso, e dunque più competitivo in ragione del costo della manodopera. La Cina è il primo buyer del marmo in blocchi grezzo di provenienza italiana, detenendo il 52 per cento della quota dell’export italiano;
              la trasformazione delocalizzata sta compromettendo significativamente le potenzialità nel comparto in termini produttivi ed occupazionali: il numero delle botteghe artigiane, delle segherie e dei laboratori un tempo impegnati nella lavorazione artigianale del marmo risulta essere in diminuzione in ragione della contrazione della domanda di prodotti italiani e dell'assenza di misure ed iniziative che possano garantire la tutela della continuità produttiva;
              l'ipotesi della definizione di una filiera lunga estrazione-trasformazione totalmente italiana o del suo sviluppo al fine di consentire la promozione del prodotto finito italiano rappresenta una prospettiva auspicabile per la valorizzazione dell'eccellenza italiana, che presuppone l'introduzione di misure atte a consentire anche l'aggregazione delle piccole imprese nella prospettiva di creare una filiera territoriale e di far fronte alle sempre più complesse dinamiche di mercato;
              l'introduzione di un marchio del marmo italiano DOP potrebbe rappresentare una iniziativa valida nella prospettiva di tutelare l'esclusività della materia prima, la sua tracciabilità e difenderla degli effetti distorsivi sul mercato della concorrenza sleale operata dai prodotti anche di derivazione estera non documentate e non tracciate, talvolta addirittura frutto di lavorazioni sintetiche, che sta generando la crescita esponenziale sul mercato di prodotti simil-marmo;
              alla suddetta criticità va ad aggiungersi anche l'assenza di un processo di continuità formativo-culturale capace di coinvolgere attivamente anche le scuole ed i giovani che porti alla valorizzazione della trasmissione delle conoscenze. La Toscana, con la legge regionale 5 agosto 2019, n.  56 ha previsto «l'impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio»,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di sostenere la definizione di un marchio del marmo italiano DOP, al fine di tutelare l'esclusività della materia prima e la sua tracciabilità e difenderla dagli effetti distorsivi della concorrenza sleale sul mercato interno e internazionale;
          a valutare l'opportunità di individuare misure incentivanti finalizzate all'aggregazione delle imprese del distretto, sia escavatrici che di trasformazione, nella prospettiva di favorire la creazione della filiera territoriale in grado di essere competitiva a livello internazionale;
          a valutare l'opportunità di adottare interventi in favore del settore del marmo nell'ambito delle misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica con riferimento in particolare al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
9/2845-A/130.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini, Bond, Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              la possibilità di accesso per enti non commerciali, fra i quali quelli del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, è stata fin dagli inizi incomprensibilmente irta di ostacoli che, fortunatamente, hanno trovato uno sbocco con la conversione in legge del cosiddetto decreto liquidità, che ha previsto l'accesso a prestiti garantiti al 100 per cento alle Pmi, cioè soggetti dotati di Partita Iva fino al 31 dicembre 2020 anche agli enti del terzo settore non commerciali;
              tra autorizzazioni EU e circolari applicative la misura si è effettivamente resa disponibile solo a novembre scorso e già nel testo della legge di bilancio 2021 una «dimenticanza» aveva escluso dalla proroga questa tipologia di enti: piccole realtà che hanno difficoltà di accesso al credito e che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà e socialità;
              il Terzo Settore ha un valore stimato di 80 miliardi di euro (il 5 per cento del Pil) con 450.000 lavoratori impiegati, che svolgono compiti fondamentali: dall'assistenza ai malati, alla promozione culturale, all'aiuto alle tantissime persone fragili, in condizione di esclusione sociale o di povertà,

impegna il Governo

ad estendere la garanzia dello Stato per l'accesso al Fondo PMI di cui all'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, prorogata fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n.  78, anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.
9/2845-A/131. Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;
              la possibilità di accesso per enti non commerciali, fra i quali quelli del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, è stata fin dagli inizi incomprensibilmente irta di ostacoli che, fortunatamente, hanno trovato uno sbocco con la conversione in legge del cosiddetto decreto liquidità, che ha previsto l'accesso a prestiti garantiti al 100 per cento alle Pmi, cioè soggetti dotati di Partita Iva fino al 31 dicembre 2020 anche agli enti del terzo settore non commerciali;
              il Terzo Settore ha un valore stimato di 80 miliardi di euro (il 5 per cento del Pil) con 450.000 lavoratori impiegati, che svolgono compiti fondamentali: dall'assistenza ai malati, alla promozione culturale, all'aiuto alle tantissime persone fragili, in condizione di esclusione sociale o di povertà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di estendere la garanzia dello Stato per l'accesso al fondo PMI di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, prorogata fino al 30 giugno 2021 dall'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, allocando gli occorrenti stanziamenti, anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.
9/2845-A/131.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci.


      La Camera,
          premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
          visto l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
          premesso che:
              l'emergenza «Coronavirus», tuttora in corso, ha aggravato la situazione di disagio abitativo che molti nuclei familiari, a basso reddito sono costretti a vivere, come risulta da una recente ricerca di Federcasa e Nomisma;
              durante la pandemia da Covid-19, una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare il canone di locazione e oltre il 40 per cento delle famiglie si prevede che non riuscirà a farlo nei prossimi 12 mesi;
              la sola spesa per i canoni di locazione incide per oltre il 64,5 per cento sulla spesa complessiva necessaria per l'abitazione delle famiglie;
              occorre evitare un aggravamento delle situazioni di disagio sociale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto relativi agli immobili ad uso non abitativo;
              d'altro canto, le difficoltà delle famiglie e degli imprenditori non possono ricadere sui proprietari degli immobili concessi in locazione per i quali, molto spesso, i canoni di locazione rappresentano l'unica fonte di reddito o un introito comunque necessario per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso;
              sorge quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi considerando che, se la straordinarietà della crisi epidemiologica ed economica giustifica un intervento del legislatore che incide sulle obbligazioni contrattuali, d'altra parte tali effetti non possono andare a detrimento della parte contrattuale non beneficiata dall'intervento normativo;
              a tal fine, pare opportuno distinguere tra le situazioni di morosità sorte anteriormente e quelle successive all'inizio della emergenza sanitaria;
              occorre individuare apposite e congrue misure compensative in favore dei locatori, specie di quelli che, per effetto della sospensione in discorso, non hanno potuto riscuotere i canoni né riacquistare la disponibilità degli immobili,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
              a) verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica;
              b) prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità;
              c) dare risposte alle situazioni di difficoltà sociale, valutando la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e potenziando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per la morosità incolpevole.
9/2845-A/132. D'Orso, Turri, Bazoli, Zanettin, Annibali, Conte, Piera Aiello, Cecconi, Costa, Scanu, Corneli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 13 comma 7-bis prevede la proroga di 120 giorni dopo la fine pandemia della revisione agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              in osservanza a tutti i decreti del presidente del Consiglio dei ministri che si sono susseguiti nel tempo, gli impianti a fune sono rimasti inattivi per un totale di 208 giorni, conteggiati dall'entrata in vigore del primo decreto del marzo 2020 sino alla data del 15 febbraio 2021;
              in questo particolare anno molti impianti si trovano a dover fronteggiare le inevitabili conseguenze della situazione dovuta all'emergenza sanitaria, che ha influito soprattutto sull'esecuzione di tutte quelle attività propedeutiche al passaggio della revisione per «fine vita tecnico»;
              il termine entro il quale è necessario avviare le opere di ammodernamento e revisione è il giorno 22 gennaio 2022;
              in vista di tale scadenza si era predisposto un cronoprogramma di attività propedeutico alla revisione stessa che però, a causa proprio della pandemia, non è stato possibile seguire allungandone pertanto le tempistiche di attuazione, rendendone verosimile il rischio di non riuscire ad avviare i lavori nei tempi previsti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini, almeno fino alla fine del 2022 per le revisioni straordinarie di «fine vita tecnico» degli impianti a fune con particolari difficoltà come ad esempio la Funivia di Oropa.
9/2845-A/133. Patelli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, prevede all'articolo 24, comma 5-bis, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;
              con il successivo articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.  145, è poi intervenuta la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;
              l'amministrazione pubblica, dunque, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati;
              in materia di società partecipate, si considera certamente opportuna, seppur non del tutto esaustiva, l'approvazione dell'emendamento in sede referente, il quale prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciale e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021;
              tuttavia, nell'ottica di rafforzare maggiormente le misure a tutela del patrimonio pubblico, si evidenzia l'esigenza di un'ulteriore proroga del termine sopracitato ben prima della sua scadenza, poiché l'alienazione delle partecipazioni societarie implica tempi certamente non di breve periodo e richiede un'anticipata programmazione da parte delle amministrazioni;
              con specifico riferimento al settore fieristico, inoltre, l'anno 2020 ha visto la cancellazione della quasi totalità degli eventi e delle manifestazioni, arrecando il sostanziale azzeramento delle attività delle imprese che ivi operano e tale scenario riguarderà anche buona parte dell'anno 2021;
              occorrerebbe, dunque, anche prevedere per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 4 e 5, del sopramenzionato decreto legislativo n.  175 del 2016 fino al 31 dicembre 2022 e una deroga fino al 31 dicembre 2021 del divieto d'intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi, di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n.  175 del 2016, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere una proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, nonché la disapplicazione e la deroga di cui in premessa, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2845-A/134. Fiorini, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unico sulle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175, prevede all'articolo 24, comma 5-bis, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche al termine della quale ciascuna amministrazione doveva individuare quelle che dovevano essere alienate ai sensi della nuova normativa introdotta;
              con il successivo articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n.  145, è poi intervenuta la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni per le società partecipate in utile nel triennio precedente;
              l'amministrazione pubblica, dunque, può continuare a detenere le quote societarie di queste società in utile, garantendo in tal modo alle stesse di poter continuare nel piano di investimenti programmati che stanno producendo buoni risultati;
              in materia di società partecipate, si considera certamente opportuna, seppur non del tutto esaustiva, l'approvazione dell'emendamento in sede referente, il quale prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciale e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purché effettuato entro il 31 marzo 2021;
              tuttavia, nell'ottica di rafforzare maggiormente le misure a tutela del patrimonio pubblico, si evidenzia l'esigenza di un'ulteriore proroga del termine sopracitato ben prima della sua scadenza, poiché l'alienazione delle partecipazioni societarie implica tempi certamente non di breve periodo e richiede un'anticipata programmazione da parte delle amministrazioni;
              con specifico riferimento al settore fieristico, inoltre, l'anno 2020 ha visto la cancellazione della quasi totalità degli eventi e delle manifestazioni, arrecando il sostanziale azzeramento delle attività delle imprese che ivi operano e tale scenario riguarderà anche buona parte dell'anno 2021;
              occorrerebbe, dunque, anche prevedere per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 4 e 5, del sopramenzionato decreto legislativo n.  175 del 2016 fino al 31 dicembre 2022 e una deroga fino al 31 dicembre 2021 del divieto d'intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi, di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n.  175 del 2016, nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prendere una proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale le società partecipate in utile dovranno sottostare all'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche, nonché la disapplicazione e la deroga di cui in premessa, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2845-A/134.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              com’è noto, il programma Transizione 4.0 – rafforzato, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.  178 – è diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché a rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19;
              tuttavia, il processo di modernizzazione sembrerebbe essere più difficoltoso per le imprese di piccole dimensioni, con meno di dieci dipendenti, quasi sempre appartenenti al medesimo nucleo familiare, che rappresentano la percentuale maggiore di aziende italiane: tali attività, infatti, riscontrerebbero maggiori difficoltà nell'accesso al credito e, pertanto, sarebbero poco incentivate all'acquisto di nuovi macchinari dal costo tendenzialmente più elevato;
              con circolare 4/E del 31 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che – per fruire dei benefici del programma sopracitato – con riferimento ai beni di natura complessa, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della «novità» sussiste relativamente all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non risulti prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
              tuttavia, proprio nell'ottica di agevolare la ristrutturazione dei processi produttivi, dando seguito al passaggio generazionale, sarebbe opportuno prevedere che le microimprese familiari possano sostituire i vecchi macchinari non più a norma con macchinari, anche usati, che abbiano il marchio della comunità europea o siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1o gennaio 2000 e abbiano dieci anni, relativamente al requisito dell'obsoloscenza, in meno rispetto al macchinario che viene sostituito,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a favorire, anche mediante la proroga di termini di disposizioni già vigenti, la modernizzazione dei processi produttivi delle microimprese familiari.
9/2845-A/135. Eva Lorenzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              com’è noto, il programma Transizione 4.0 – rafforzato, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.  178 – è diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, nonché a rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19;
              tuttavia, il processo di modernizzazione sembrerebbe essere più difficoltoso per le imprese di piccole dimensioni, con meno di dieci dipendenti, quasi sempre appartenenti al medesimo nucleo familiare, che rappresentano la percentuale maggiore di aziende italiane: tali attività, infatti, riscontrerebbero maggiori difficoltà nell'accesso al credito e, pertanto, sarebbero poco incentivate all'acquisto di nuovi macchinari dal costo tendenzialmente più elevato;
              con circolare 4/E del 31 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate precisa che – per fruire dei benefici del programma sopracitato – con riferimento ai beni di natura complessa, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della «novità» sussiste relativamente all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non risulti prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
              tuttavia, proprio nell'ottica di agevolare la ristrutturazione dei processi produttivi, dando seguito al passaggio generazionale, sarebbe opportuno prevedere che le microimprese familiari possano sostituire i vecchi macchinari non più a norma con macchinari, anche usati, che abbiano il marchio della comunità europea o siano stati revisionati prima di essere immessi sul mercato, abbiano un anno di costruzione successivo al 1o gennaio 2000 e abbiano dieci anni, relativamente al requisito dell'obsoloscenza, in meno rispetto al macchinario che viene sostituito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, anche mediante la proroga di termini di disposizioni già vigenti, la modernizzazione dei processi produttivi delle microimprese familiari.
9/2845-A/135.    (Testo modificato nel corso della seduta) Eva Lorenzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame in sede referente del decreto-legge sono state aggiunte disposizioni importanti per la ripresa economica e sociale delle aree dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016 e 2017;
              infatti, a più di 4 anni dal sisma, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora in una fase difficile;
              occorre aiutare la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal Covid-19 e, in particolare per rilanciare l'economia, attraverso il sostegno delle imprese, danneggiate direttamente o indirettamente dagli eventi sismici;
              il territorio necessita di un reale rilancio economico per ritornare ai livelli precedenti, attraverso una serie di misure a sostegno del mondo delle imprese, intervenendo sia su incentivi per gli investimenti produttivi che intervenendo sull'occupazione e sul costo del lavoro, attraverso riduzione degli oneri previdenziali ampliando la decontribuzione sud prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020 n.  104 «decreto agosto» alle regioni del centro Italia;
              la legge di bilancio 2021 prevede una proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, ma limitatamente alle imprese localizzate nelle regioni del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
              l'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 estende ai comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
              occorre prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017: l'efficacia della misura a tre anni 2018-2020 va confermata per il 2021 per il permanere della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di sostenere l'imprenditoria locale e favorire l'insediamento di nuove iniziative economiche, in presenza di un contesto di elevata incertezza economica e sociale e di difficoltà per i ritardi della ricostruzione.
9/2845-A/136. Patassini, Marchetti, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Zennaro, Paolini, Zicchieri, Lucentini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame in sede referente del decreto-legge sono state aggiunte disposizioni importanti per la ripresa economica e sociale delle aree dell'Italia centrale colpite dal sisma del 2016 e 2017;
              infatti, a più di 4 anni dal sisma, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora in una fase difficile;
              occorre aiutare la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal Covid-19 e, in particolare per rilanciare l'economia, attraverso il sostegno delle imprese, danneggiate direttamente o indirettamente dagli eventi sismici;
              il territorio necessita di un reale rilancio economico per ritornare ai livelli precedenti, attraverso una serie di misure a sostegno del mondo delle imprese, intervenendo sia su incentivi per gli investimenti produttivi che intervenendo sull'occupazione e sul costo del lavoro, attraverso riduzione degli oneri previdenziali ampliando la decontribuzione sud prevista dal decreto-legge 14 agosto 2020 n.  104 «decreto agosto» alle regioni del centro Italia;
              la legge di bilancio 2021 prevede una proroga del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, ma limitatamente alle imprese localizzate nelle regioni del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
              l'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 estende ai comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
              occorre prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017: l'efficacia della misura a tre anni 2018-2020 va confermata per il 2021 per il permanere della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per prorogare al 31 dicembre 2021 il suddetto credito d'imposta, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di sostenere l'imprenditoria locale e favorire l'insediamento di nuove iniziative economiche, in presenza di un contesto di elevata incertezza economica e sociale e di difficoltà per i ritardi della ricostruzione.
9/2845-A/136.    (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Marchetti, Caparvi, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Zennaro, Paolini, Zicchieri, Lucentini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame in sede referente del decreto-legge sono state aggiunte disposizioni importantissime per la ripresa economica e sociale delle aree dell'Italia Centrale colpite dal sisma del 2016 e 2017;
              infatti, a più di 4 anni dal sisma, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
              il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base delle periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
              si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, dei mutui degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge n.  189 del 2016, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per differire ulteriormente, anche per gli esercizi 2022 e 2023 e senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal sisma centro Italia 2016-2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023.
9/2845-A/137. Bellachioma, Patassini, Marchetti, Caparvi, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Zennaro, Paolini, Zicchieri, Lucentini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame in sede referente del decreto-legge sono state aggiunte disposizioni importantissime per la ripresa economica e sociale delle aree dell'Italia Centrale colpite dal sisma del 2016 e 2017;
              infatti, a più di 4 anni dal sisma, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
              il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base delle periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
              si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, dei mutui degli enti locali dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge n.  189 del 2016, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare le iniziative volte a differire il pagamento delle rate dei mutui in scadenza degli enti locali interessati dal sisma del centro Italia 2016-2017.
9/2845-A/137.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bellachioma, Patassini, Marchetti, Caparvi, Saltamartini, Basini, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Zennaro, Paolini, Zicchieri, Lucentini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava.


      La Camera,
          vista la legge n.  178 del 2020 che al comma 491 prevede un nuovo criterio per la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione;
          visto il perdurare della situazione pandemica anche nell'anno 2021;
          considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del FSN 2021 entro il 15 febbraio nei termini previsti dal decreto legislativo n.  68 del 2011, per assicurare una tempestiva programmazione degli interventi,

impegna il Governo

a posticipare l'entrata in vigore dell'adempimento di cui ai commi 491 e 492, articolo 1, della legge n.  178 del 2020 di un anno, in modo tale da non bloccare il riparto del FSN 2021 e avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale e per costruire la matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), rese ai cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, con riferimento ai dati del 2020 e del 2021 (la media dei due anni) da applicarsi all'anno 2022.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.
9/2845-A/138.    (Nuova versione) Comaroli, Cavandoli.


      La Camera,
          vista la legge n.  178 del 2020 che al comma 491 prevede un nuovo criterio per la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione;
          visto il perdurare della situazione pandemica anche nell'anno 2021;
          considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del FSN 2021 entro il 15 febbraio nei termini previsti dal decreto legislativo n.  68 del 2011, per assicurare una tempestiva programmazione degli interventi,

impegna il Governo

a concedere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il Governo della mobilità sanitaria interregionale e per costruire la matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli di assistenza rese ai cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza.
9/2845-A/138.    (Nuova versione) Comaroli, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge all'esame dell'Aula proroga, per un solo anno, dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2022, l'entrata in vigore dei divieti all'utilizzo di animali nelle ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26;
              i divieti in questione non sono previsti dalla direttiva europea 2010/63/UE che il citato decreto legislativo n.  26 del 2014 ha recepito sul piano nazionale, né erano previsti nell'ordinamento antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
              per tali ragioni, i suddetti divieti sono stati duramente contestati dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione all'uopo avviata nei confronti dell'Italia, a cagione del non corretto recepimento della direttiva stessa;
              sul piano medico-scientifico, i divieti aggiuntivi previsti dalla normativa nazionale penalizzano gravemente i ricercatori italiani, ponendo questi ultimi in una condizione di obiettivo svantaggio rispetto ai colleghi europei nell'accesso ai finanziamenti e ai bandi comunitari nei suindicati ambiti di ricerca;
              il meccanismo delle proroghe annuali, reiterato dal decreto in esame, non costituisce una valida soluzione al problema. La proroga non fa che rimandare, di anno in anno, l'entrata in vigore del divieto. Ma questo divieto continua, comunque, ad incombere sui ricercatori italiani, minacciandone la prosecuzione dell'attività, e ostacolando, in particolare l'accesso ai bandi e ai finanziamenti di durata pluriennale;
              peraltro, i settori di ricerca interessati dai divieti in esame sono estremamente rilevanti per la collettività e la sanità pubblica, riguardando in particolare le terapie per il controllo del dolore, le terapie di alcune malattie neurodegenerative, nonché le patologie legate alla tossicodipendenza;
              non esistono, al momento, metodi alternativi che possano sostituire il modello animale nei settori di ricerca interessati dai divieti in esame, come confermato anche nella relazione da ultimo redatto dal Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Centro di referenza metodi alternativi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
              la centralità della ricerca scientifica costituisce un valore fondamentale per il progresso sociale, culturale ed economico del Paese, com’è chiaramente emerso con la diffusione della pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

ad abrogare i divieti aggiuntivi alla sperimentazione animale previsti dalle norme indicate in premessa, oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea, quantomeno fino alla data di effettiva scoperta dei metodi alternativi che possano sostituire il modello animale, al fine di conferire stabilità al sistema della ricerca e consentire ai ricercatori italiani di competere in condizione di parità con i colleghi europei.
9/2845-A/139. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              attraverso il decreto legislativo n.  26/2014, l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. La Commissione europea ha contestato all'Italia di aver introdotto nel decreto legislativo misure più restrittive di quelle contenute nella direttiva, avviando la procedura d'infrazione n.  2016/2013, e ha stabilito, nel febbraio 2017, un termine per la modifica delle disposizioni in contrasto con la normativa europea;
              tra le difformità riscontrate, a destare particolare preoccupazione nel mondo della ricerca biomedica è il divieto di utilizzare animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, che non trova riscontro né nella predetta direttiva, né nei provvedimenti attuativi adottati dagli altri Stati membri. Le ragioni di tale preoccupazione risiedono, nella consapevolezza che il modello animale è ancora insostituibile in numerose sperimentazioni e nella condizione di svantaggio che tali divieti producono per i ricercatori italiani nell'accesso ai finanziamenti previsti dai bandì pluriennali dell'Unione europea rispetto ai loro colleghi europei, che non devono scontrarsi con un analogo limite normativo;
              anziché sanare in maniera definitiva tale difformità e fornire certezze al sistema della ricerca, negli anni il legislatore è intervenuto prorogando più volte l'entrata in vigore dei divieti. All'articolo 4, comma 5 del provvedimento in esame, viene disposta un'ulteriore proroga che posticipa l'entrata in vigore dei divieti al 1o gennaio 2022 (precedentemente fissata al 1o gennaio di quest'anno). Un rinvio annuale non fa che rimandare il problema con la conseguenza che, alla fine del prossimo anno, I ricercatori italiani torneranno a sentire minacciata la loro attività vedendosi precludere l'accesso ai finanziamenti europei a vantaggio di altri Stati membri;
              la «Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso» del Ministro della salute trasmessa alle Camere il 28 luglio 2020 – nelle conclusioni – proprio in riferimento ai divieti in tema di sperimentazione animale oggetto del differimento termini di cui al presente decreto – che «attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido» e precisa nelle conclusioni che «qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere a dover all'Unione europea per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio dell'Unione europea»;
              al fine di conferire stabilità al sistema della ricerca, è necessario svincolare l'entrata in vigore dei divieti da una data stabilita arbitrariamente dal legislatore, legandola piuttosto alla effettiva disponibilità di metodi alternativi che possano sostituire adeguatamente il modello animale. In questo modo i ricercatori italiani potrebbero contare su un orizzonte temporale più ampio per lo svolgimento della loro attività, senza dover temere l'avvicinarsi di date prestabilite infondate dal punto di vista scientifico, ma affidandosi alla capacità della scienza di rendere disponibili metodi alternativi adeguati ed essere così posti in condizioni di parità con i loro colleghi europei nell'accesso ai bandi di ricerca pluriennali;
              a tale scopo il Ministero della Salute può avvalersi, come già previsto dalla legge, del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed Immunologia cellulare dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, affinché effettui, con cadenza biennale un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi e presenti alle Camere una Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, anche al fine di certificare la disponibilità di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di subordinare e differire l'entrata in vigore dei divieti in materia di sperimentazione animale negli studi su xenotrapianti e sostanze d'abuso di cui in premessa alla disponibilità, certificata dal Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, individuato dalla legge, di metodi alternativi idonei a sostituire integralmente le identiche sperimentazioni su modelli animali.
9/2845-A/139.    (Testo modificato nel corso della seduta) Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 19 del decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni in materia di «proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
              una misura estremamente importante in questo ambito, inspiegabilmente non prorogata dal decreto-legge in esame, concerne il congedo per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria dei figli;
              la possibilità di usufruire del congedo in questione è cessata definitivamente in data 31 dicembre 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-bis, comma 6, del decreto-legge n.  104 del 2020 (cosiddetto decreto agosto), convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.  126;
              il numero ancora elevato di contagi e di classi in isolamento impone di prorogare ulteriormente, per i mesi a venire, questa forma di tutela indispensabile per migliaia di genitori lavoratori coinvolti;
              peraltro, gli oneri correlati alla misura in esame, come quantificati dallo stesso articolo 21-bis del citato decreto-legge n.  104 del 2020, appaiono assolutamente sostenibili e contenuti, soprattutto se rapportati alla funzione di supporto essenziale garantita dai congedi di cui si discute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2020, adeguate forme di sostegno, sotto forma di congedi retribuiti o altre misure analoghe, per i genitori lavoratori, quantomeno durante il periodo di quarantena obbligatoria dei figli.
9/2845-A/140. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 del decreto-legge all'esame dell'Aula prevede proroghe di termini in materia di tutela della salute anche correlate alla pandemia da COVID-19, al fine di garantire la funzionalità delle strutture del Servizio sanitario nazionale nell'attuale contesto epidemiologico;
              in tale ambito, una questione di primo piano, non trattata dal decreto-legge in esame, si pone in relazione ai decreti del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015, con i quali vengono individuati gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli incendi;
              a quanto consta, numerose strutture sanitarie, anche in conseguenza della pandemia da COVID-19, si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà nel rispettare le scadenze previste dai decreti in questione, secondo la programmazione ivi definita, mancando – a quanto si apprende dalle segnalazioni – il tempo materiale necessario per la realizzazione dei progetti, degli appalti e dei lavori di adeguamento necessari;
              le menzionate scadenze risultano, dunque, incompatibili con l'attuale contesto epidemiologico e, in mancanza di proroghe, potrebbero incidere negativamente sulla funzionalità di alcuni importanti plessi, pregiudicandone l'operatività in un momento estremamente delicato;
              peraltro, il mancato adeguamento della struttura entro i termini previsti dal decreto ministeriale può
              comportare l'applicazione di sanzioni e, in caso di incidenti, responsabilità sul piano penale a carico dei vertici aziendali,

impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità di:
          a) prorogare di almeno cinque anni i termini non ancora scaduti per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n.  158 del 2012, impegnate nell'emergenza sanitaria da COVID-19;
          b) consentire alle strutture che hanno già avviato l'adeguamento con le modalità previste dall'articolo 2 comma 1, del citato decreto ministeriale, la possibilità di optare per le diverse modalità di adeguamento per lotti, previste dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.
9/2845-A/141. Tombolato, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4 del decreto-legge all'esame dell'Aula prevede proroghe di termini in materia di tutela della salute anche correlate alla pandemia da COVID-19, al fine di garantire la funzionalità delle strutture del Servizio sanitario nazionale nell'attuale contesto epidemiologico;
              in tale ambito, una questione di primo piano, non trattata dal decreto-legge in esame, si pone in relazione ai decreti del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015, con i quali vengono individuati gli adempimenti necessari ai fini dell'adeguamento delle strutture sanitarie alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli incendi;
              a quanto consta, numerose strutture sanitarie, anche in conseguenza della pandemia da COVID-19, si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà nel rispettare le scadenze previste dai decreti in questione, secondo la programmazione ivi definita, mancando – a quanto si apprende dalle segnalazioni – il tempo materiale necessario per la realizzazione dei progetti, degli appalti e dei lavori di adeguamento necessari;
              le menzionate scadenze risultano, dunque, incompatibili con l'attuale contesto epidemiologico e, in mancanza di proroghe, potrebbero incidere negativamente sulla funzionalità di alcuni importanti plessi, pregiudicandone l'operatività in un momento estremamente delicato;
              peraltro, il mancato adeguamento della struttura entro i termini previsti dal decreto ministeriale può
              comportare l'applicazione di sanzioni e, in caso di incidenti, responsabilità sul piano penale a carico dei vertici aziendali,

impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità di:
          a) prorogare di almeno tre anni i termini non ancora scaduti per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, al fine di agevolare il rispetto degli adempimenti a carico delle strutture sanitarie di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n.  158 del 2012, impegnate nell'emergenza sanitaria da COVID-19;
          b) consentire alle strutture che hanno già avviato l'adeguamento con le modalità previste dall'articolo 2 comma 1, del citato decreto ministeriale, la possibilità di optare per le diverse modalità di adeguamento per lotti, previste dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.
9/2845-A/141.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tombolato, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione prevede disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, anche correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              in tale ambito, una misura estremamente rilevante, non considerata dal decreto in esame, concerne il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di cui al decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), convertito, con modificazioni dalla legge n.  77 del 2020;
              il credito di imposta previsto dalla succitata disposizione risulta essenziale nell'attuale contesto socio-epidemiologico, in quanto favorisce l'implementazione di misure atte a garantire la salute di lavoratori e utenti da parte dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonché degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. In questo modo, vengono coniugati e correttamente bilanciati l'interesse alla sicurezza sanitaria con quello alla ripartenza delle attività economiche e di interesse sociale;
              nonostante quanto sopra e nonostante il numero ancora elevato di contagi registrati, la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale è scaduta definitivamente in data 7 settembre 2020, ai sensi di quanto previsto dai provvedimenti applicativi adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di incrementare, in maniera consistente e proporzionata, le risorse stanziate per la fruizione del credito di imposta indicato in premessa, al duplice fine di:
              a) riaprire il termine per la comunicazione delle spese ammissibili al credito medesimo, sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale nel corso dell'anno 2020, onde consentire l'accesso al beneficio in questione nuovi soggetti che non ne abbiano fatto richiesta entro il 7 settembre 2020;
              b) estendere l'ambito di operatività del medesimo credito di imposta anche in relazione alle spese sostenute nell'arco dell'anno 2021.
9/2845-A/142. Ribolla, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione prevede disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, anche correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
              in tale ambito, una misura estremamente rilevante, non considerata dal decreto in esame, concerne il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di cui al decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), convertito, con modificazioni dalla legge n.  77 del 2020;
              il credito di imposta previsto dalla succitata disposizione risulta essenziale nell'attuale contesto socio-epidemiologico, in quanto favorisce l'implementazione di misure atte a garantire la salute di lavoratori e utenti da parte dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, nonché degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. In questo modo, vengono coniugati e correttamente bilanciati l'interesse alla sicurezza sanitaria con quello alla ripartenza delle attività economiche e di interesse sociale;
              nonostante quanto sopra e nonostante il numero ancora elevato di contagi registrati, la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale è scaduta definitivamente in data 7 settembre 2020, ai sensi di quanto previsto dai provvedimenti applicativi adottati dal direttore dell'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di incrementare le risorse stanziate per la fruizione del credito di imposta indicato in premessa.
9/2845-A/142.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ribolla, Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione prevede, all'articolo 19, disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19;
              in tale ambito, una misura di estremo rilievo, non prorogata dal decreto in esame, concerne il trattamento di esenzione IVA per le cessioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza COVID 19 (articolo 124, comma 2, decreto-legge n.  34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n.  77 del 2020);
              per i beni in questione il regime di esenzione IVA disciplinato dalla norma citata è venuto definitivamente a scadere in data 31 dicembre 2020, mentre per le cessioni effettuate successivamente a tale data, l'aliquota IVA è tornata nuovamente applicabile, seppure nella misura agevolata del 5 per cento;
              a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'attuale contesto epidemiologico impone di prorogare l'efficacia del regime di esenzione di cui si discute, anche per i periodi successivi al 31 dicembre 2020;
              la medesima esigenza permane in seguito all'approvazione dell'articolo 1, comma 452, dell'ultima legge di bilancio (legge n.  178 del 2020), atteso che il trattamento ad aliquota zero da esso previsto, con efficacia fino al 31 dicembre 2022, riguarda unicamente le cessioni dei beni strumentali per diagnostica COVID-19 e non anche gli ulteriori beni cosiddetti anti COVID-19 (mascherine, ventilatori, ecc.) indicati specificamente dall'articolo 124, comma 1, del decreto-legge rilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare anche per l'anno 2021, o parte di esso, il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione previsto dall'articolo 124, comma 2, del decreto-legge n.  34 del 2020 per le cessioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2845-A/143. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione prevede, all'articolo 19, disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19;
              in tale ambito, una misura di estremo rilievo, non prorogata dal decreto in esame, concerne il trattamento di esenzione IVA per le cessioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza COVID 19 (articolo 124, comma 2, decreto-legge n.  34 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n.  77 del 2020);
              per i beni in questione il regime di esenzione IVA disciplinato dalla norma citata è venuto definitivamente a scadere in data 31 dicembre 2020, mentre per le cessioni effettuate successivamente a tale data, l'aliquota IVA è tornata nuovamente applicabile, seppure nella misura agevolata del 5 per cento;
              a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'attuale contesto epidemiologico impone di prorogare l'efficacia del regime di esenzione di cui si discute, anche per i periodi successivi al 31 dicembre 2020;
              la medesima esigenza permane in seguito all'approvazione dell'articolo 1, comma 452, dell'ultima legge di bilancio (legge n.  178 del 2020), atteso che il trattamento ad aliquota zero da esso previsto, con efficacia fino al 31 dicembre 2022, riguarda unicamente le cessioni dei beni strumentali per diagnostica COVID-19 e non anche gli ulteriori beni cosiddetti anti COVID-19 (mascherine, ventilatori, ecc.) indicati specificamente dall'articolo 124, comma 1, del decreto-legge rilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prorogare il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione previsto dall'articolo 124, comma 2, del decreto-legge n.  34 del 2020 per le cessioni dei beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2845-A/143.    (Testo modificato nel corso della seduta) Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, all'articolo 4, prevede proroghe di termini in materia di tutela salute;
              in tale ambito, è di tutta evidenza la necessità di apportare modifiche alla disciplina e ai termini di decorrenza previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
              le ricadute sanitarie, ma anche sociali ed economiche, determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono, ora più che mai, di rivalutare considerevolmente i limiti di reddito prefissati per l'accesso alla citata esenzione, ancora quantificati in lire, introducendone di nuovi in sostituzione adeguati al costo della vita,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di rivalutare e rideterminare al rialzo i limiti di reddito indicati in premessa e, in particolare:
          a) prevedere, a decorrere dal presente anno, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti disoccupati e familiari a carico nonché per i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantanni e familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare, con un reddito complessivo inferiore ad euro 16.526,62, incrementato di euro 3.098,74 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
          b) introdurre, per i medesimi soggetti sopra individuati e per altri soggetti in condizione di difficoltà, una disciplina transitoria di vantaggio che esenti gli stessi, in misura totale o parziale, dai versamenti relativi alle pendenze per il mancato pagamento di prestazioni sanitarie fruite sino al 31 dicembre 2020.
9/2845-A/144. Tateo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, all'articolo 4, prevede proroghe di termini in materia di tutela salute;
              in tale ambito, è di tutta evidenza la necessità di apportare modifiche alla disciplina e ai termini di decorrenza previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.  537, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
              le ricadute sanitarie, ma anche sociali ed economiche, determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono, ora più che mai, di rivalutare considerevolmente i limiti di reddito prefissati per l'accesso alla citata esenzione, ancora quantificati in lire, introducendone di nuovi in sostituzione adeguati al costo della vita,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di rivalutare e rideterminare al rialzo i limiti di reddito indicati in premessa e, in particolare:
          a) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere, a decorrere dal presente anno, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti disoccupati e familiari a carico nonché per i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessantanni e familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare, con un reddito complessivo inferiore ad euro 16.526,62, incrementato di euro 3.098,74 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;
          b) a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di introdurre, per i medesimi soggetti sopra individuati e per altri soggetti in condizione di difficoltà, una disciplina transitoria di vantaggio che esenti gli stessi, in misura totale o parziale, dai versamenti relativi alle pendenze per il mancato pagamento di prestazioni sanitarie fruite sino al 31 dicembre 2020.
9/2845-A/144.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tateo.


      La Camera,
          premesso che:
              rappresenta principio cardine del nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, quello di uguaglianza dei cittadini della Repubblica;
              l'applicazione di tale principio impone anche una parità di diritti e di trattamento fra i cittadini che risultino colpiti, con le rispettive comunità di appartenenza, da eventi calamitosi;
              tali principi risultano totalmente e immotivatamente negati per i cittadini delle comunità dell'isola d'Ischia, colpite dal terremoto del 21 agosto 2017;
              tale disparità di trattamento si ricava dal diverso regime giuridico vigente per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, rispetto ai territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017;
              per i territori interessati dell'Italia centrale lo stato di emergenza, con l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 (cosiddetto decreto Agosto) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine, il Fondo per le emergenze nazionali è stato incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 57, comma 1, decreto-legge n.  104 del 2020);
              di contro, perdura una grave e ingiustificata dimenticanza nei confronti dell'evento sismico del 21 agosto 2017 nell'Isola d'Ischia;
              in conseguenza, la mancata copertura di dichiarazione dello stato di emergenza, immotivatamente interrotta e non prorogata, rischia di sbarrare ai cittadini colpiti dal sisma nei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno ogni forma di assistenza abitativa e di sostegno economico, oltre a pregiudicare la stessa opera di ricostruzione,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative volte ad equiparare il regime giuridico dei territori colpiti dal sisma in centro Italia dell'anno 2016 con i territori dell'isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico dell'anno 2017, con particolare riferimento all'adozione di misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali, tributari e finanziari.
9/2845-A/145. De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              rappresenta principio cardine del nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, quello di uguaglianza dei cittadini della Repubblica;
              l'applicazione di tale principio impone anche una parità di diritti e di trattamento fra i cittadini che risultino colpiti, con le rispettive comunità di appartenenza, da eventi calamitosi;
              tali principi risultano totalmente e immotivatamente negati per i cittadini delle comunità dell'isola d'Ischia, colpite dal terremoto del 21 agosto 2017;
              tale disparità di trattamento si ricava dal diverso regime giuridico vigente per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, rispetto ai territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017;
              per i territori interessati dell'Italia centrale lo stato di emergenza, con l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 (cosiddetto decreto Agosto) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine, il Fondo per le emergenze nazionali è stato incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 57, comma 1, decreto-legge n.  104 del 2020);
              di contro, perdura una grave e ingiustificata dimenticanza nei confronti dell'evento sismico del 21 agosto 2017 nell'Isola d'Ischia;
              in conseguenza, la mancata copertura di dichiarazione dello stato di emergenza, immotivatamente interrotta e non prorogata, rischia di sbarrare ai cittadini colpiti dal sisma nei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno ogni forma di assistenza abitativa e di sostegno economico, oltre a pregiudicare la stessa opera di ricostruzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare le iniziative volte ad equiparare il regime giuridico dei territori colpiti dal sisma in centro Italia dell'anno 2016 con i territori dell'isola d'Ischia colpiti dall'evento sismico dell'anno 2017, con particolare riferimento all'adozione di misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali, tributari e finanziari.
9/2845-A/145.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, agli articoli 4 e 11, dispone la proroga di numerosi termini legislativi in materie di competenza, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
              in tali materie, una proroga assolutamente necessaria, non considerata dalle disposizioni sopra citate, riguarda le misure per la tutela dei lavoratori fragili previste dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27;
              l'articolo 1, comma 481, dell'ultima legge di bilancio ha esteso tali tutele unicamente per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
              è di tutta evidenza la necessità di prorogare la scadenza sopra citata, ormai imminente, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021, considerato l'attuale contesto epidemiologico, lo stato di avanzamento della campagna vaccinale e la condizione di grave rischio in cui si trovano tuttora i lavoratori cosiddetti fragili ai sensi della citata disposizione;
              peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel cosiddetto periodo di comporto;
              sulla medesima questione i firmatari del presente atto di indirizzo hanno già presentato precedenti ordini del giorno, approvati dall'Aula, in sede di esame dell'ultima legge di bilancio e dei decreti emergenziali varati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prorogare le tutele previste per i lavoratori fragili dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020, anche per i periodi di assenza dal servizio successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e relative proroghe;
          a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2845-A/146. Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, agli articoli 4 e 11, dispone la proroga di numerosi termini legislativi in materie di competenza, rispettivamente, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
              in tali materie, una proroga assolutamente necessaria, non considerata dalle disposizioni sopra citate, riguarda le misure per la tutela dei lavoratori fragili previste dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020 (cosiddetto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27;
              l'articolo 1, comma 481, dell'ultima legge di bilancio ha esteso tali tutele unicamente per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
              è di tutta evidenza la necessità di prorogare la scadenza sopra citata, ormai imminente, anche per i periodi successivi al 28 febbraio 2021, considerato l'attuale contesto epidemiologico, lo stato di avanzamento della campagna vaccinale e la condizione di grave rischio in cui si trovano tuttora i lavoratori cosiddetti fragili ai sensi della citata disposizione;
              peraltro, gli stessi lavoratori fragili attendono ancora oggi un chiarimento normativo sulla effettiva non computabilità dei periodi di assenza dal servizio nel cosiddetto periodo di comporto;
              sulla medesima questione i firmatari del presente atto di indirizzo hanno già presentato precedenti ordini del giorno, approvati dall'Aula, in sede di esame dell'ultima legge di bilancio e dei decreti emergenziali varati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prorogare le tutele previste per i lavoratori fragili dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n.  18 del 2020, anche per i periodi di assenza dal servizio successivi al 28 febbraio 2021 e, comunque, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e relative proroghe;
          a valutare l'opportunità di chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2845-A/146.    (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, legge di Bilancio 2020, ha istituito l'imposta conosciuta come « plastic tax», sul consumo dei MACSI; ossia sui manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere utilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati; sono altresì considerati MACSI i materiali che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI e i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI;
              l'imposta, fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica, entra in vigore dal 1o luglio 2021 e si applica all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale da parte di fabbricanti, venditori e importatori;
              la plastic tax, applicata sui prodotti e non sui rifiuti di plastica, è particolarmente dannosa per le imprese già profondamente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, invece di nuove tasse, hanno necessità di incentivi per la ripresa economica; in particolare occorre supportare quelle aziende che dimostrano virtuosità in termini di riciclo e uso di materiali più sostenibili ambientalmente, incentivando la realizzazione di impianti efficienti ai fini di una gestione industriale dei rifiuti e evitando ulteriori aggravi economici;
              in Italia, l'industria della plastica, ed il relativo indotto, con un fatturato pari circa a 30 miliardi di euro, per un livello di occupazione di circa 95.000 addetti è uno dei settori produttivi che contribuisce ingentemente al prodotto interno lordo;
              la transizione ecologica invece di gravare sui prodotti di plastica con l'introduzione di nuove tasse che creano recessione e pesanti conseguenze per l'intero Paese, dovrebbe puntare sullo sviluppo sostenibile, con l'applicazione dei principi dell'economia circolare e la salvaguardia dei livelli occupazionali ed economici che il settore ha registrato nel corso degli ultimi anni; la strategia europea per la plastica intende, infatti, sostenere l'istituzione di un'economia circolare in cui i prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, per garantire l'uso circolare della plastica e promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato attraverso misure proporzionate e non discriminatorie, incoraggiando altresì l'impiego di prodotti che dopo essere divenuti rifiuti, possano essere preparati per essere riutilizzati e riciclati;
              la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, prevede una nuova categoria di risorse proprie per l'Unione europea basata su contributi nazionali calcolati sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro, con un'aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 euro per chilogrammo, anche prevedendo l'applicazione di una riduzione forfettaria annua per alcuni stati, che per l'Italia corrisponde a 184,0480 milioni di euro;
              occorre pertanto una rimodulazione della plastic tax sui prodotti di plastica, prevista dalla normativa italiana, che possa coordinarsi con quella europea sui rifiuti di imballaggio di plastica, prevista a partire da gennaio 2021, al fine di non ostacolare la ripresa economica delle nostre imprese e salvaguardare i livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per prorogare al 2022 l'entrata in rigore della plastic tax prevista dalla legge di bilancio per il 2020 sui prodotti di plastica, al line di coordinarla con quella europea sui rifiuti di imballaggio di plastica e con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in corso di definizione, e non ostacolare la ripresa economica delle nostre imprese già profondamente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/2845-A/147. Lucchini, Benvenuto, Badole, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.  90 ha riconosciuto una detrazione d'imposta, pari a 50 per cento delle spese sostenute dal 1o marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relativamente all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non accessibili al pubblico, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW;
              successivamente, l'articolo 119, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, ha incrementato la detrazione d'imposta al 110 per cento delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, non accessibili al pubblico, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficienza energetica cosiddetti trainanti, previsti dallo stesso articolo 119;
              è chiara la volontà del legislatore di incentivare la realizzazione di punti di ricarica privati, indispensabili per la diffusione dei veicoli elettrici e quindi dello sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica che, proprio dal 2019, ha avuto una forte crescita che non si è arrestata neanche con la crisi sanitaria del 2020;
              per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica, è necessario tuttavia che le misure già previste siano rese strutturali o comunque permanenti per almeno un decennio, in modo che possano produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
              parallelamente, per lo stesso periodo occorre prevedere un iter autorizzativo maggiormente semplificato per gli operatori di mercato che installano le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, attraverso una richiesta unificata di manomissione e occupazione di suolo pubblico e di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e con un unico provvedimento autorizzativo, della durata decennale, come già previsto da alcuni comuni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per una ulteriore promozione e sviluppo della mobilità elettrica prevedendo, anche attraverso la proroga delle disposizioni attualmente vigenti, di rendere strutturali o comunque permanenti per almeno un decennio le agevolazioni fiscali già previste per la realizzazione di punti di ricarica, indispensabili per la diffusione dei veicoli elettrici nel medio e lungo periodo, anche prevedendo per lo stesso periodo un iter autorizzativo maggiormente semplificato per gli operatori di mercato che installano le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico.
9/2845-A/148. Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.  90 ha riconosciuto una detrazione d'imposta, pari a 50 per cento delle spese sostenute dal 1o marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relativamente all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non accessibili al pubblico, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW;
              successivamente, l'articolo 119, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, ha incrementato la detrazione d'imposta al 110 per cento delle spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, non accessibili al pubblico, a condizione che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficienza energetica cosiddetti trainanti, previsti dallo stesso articolo 119;
              è chiara la volontà del legislatore di incentivare la realizzazione di punti di ricarica privati, indispensabili per la diffusione dei veicoli elettrici e quindi dello sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica che, proprio dal 2019, ha avuto una forte crescita che non si è arrestata neanche con la crisi sanitaria del 2020;
              per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica, è necessario tuttavia che le misure già previste siano rese strutturali o comunque permanenti per almeno un decennio, in modo che possano produrre effetti anche nel medio e lungo termine;
              parallelamente, per lo stesso periodo occorre prevedere un iter autorizzativo maggiormente semplificato per gli operatori di mercato che installano le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, attraverso una richiesta unificata di manomissione e occupazione di suolo pubblico e di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e con un unico provvedimento autorizzativo, della durata decennale, come già previsto da alcuni comuni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo per una ulteriore promozione e sviluppo della mobilità elettrica prorogando ulteriormente, con gli equilibri di finanza pubblica, le agevolazioni fiscali già previste per la realizzazione di punti di ricarica, indispensabili per la diffusione dei veicoli elettrici nel medio e lungo periodo, anche prevedendo per lo stesso periodo un iter autorizzativo maggiormente semplificato per gli operatori di mercato che installano le infrastrutture di ricarica su suolo pubblico.
9/2845-A/148.    (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.  290 del 14 dicembre 2018 ), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.  12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere: fino al 30 settembre 2021 sono sospese le attività di 73 permessi di ricerca e 79 istanze pendenti di permessi di ricerca, oltre a 5 istanze di permesso di prospezione in mare;
              l'Italia è il Paese più ricco d'Europa per la sua biodiversità marina: la tartaruga marina e la foca monaca abitano ancora nel Mediterraneo. Otto sono le specie di cetacei che solcano comunemente le acque italiane (balenottera comune, capodoglio, tursiope, globicefalo, grampo, stenella, tursiope delfino comune, zifio). Il nostro Paese ha una rete di 27 aree marine protette e ha contribuito a istituire il Santuario internazionali dei cetacei;
              nel Mediterraneo, che costituisce lo 0.8 per cento della superficie totale degli oceani, transita il 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi. Ogni anno vengono sversate tra le 100 e le 150 mila tonnellate di idrocarburi per operazioni di routine. In soli 22 anni a causa di 27 gravi incidenti navali 270 mila tonnellate di idrocarburi sono finiti nel nostro mare;
              la norma sul PiTESAI e il progressivo abbandono delle trivellazioni di gas e petrolio in Italia, a cominciare da quelle nei nostri mari va nella giusta direzione della decarbonizzazione della nostra economia richiesta dall'Europa con l’European Green Deal e soprattutto con lo strumento Next Generation EU che assegna all'Italia nel suo complesso 209 miliardi di euro (il 37 per cento da destinare ad azioni per il clima) e respingerla in Consiglio dei Ministri vorrebbe dire contraddire le scelte green del Governo concordate con l'Europa;
              la Francia dal 2017 ha avviato un progressivo abbandono delle estrazioni di gas e petrolio è del tutto evidente che questa strada ha un vantaggio economico anche per il nostro Paese. In questo modo si creerebbe una filiera economica per lo smantellamento, la bonifica, il recupero e il riuso dei materiali delle piattaforme e dei pozzi a terra e a mare, che assicuri la giusta transizione verso un'economia verde. Nei nostri mari ci sono numerosi relitti di piattaforme non produttive (Greenpeace, WWF e Legambiente con il MiSE ne avevano individuate nel 2018 almeno 34 per cento solo nell'Adriatico, da smantellare) e di servitù petrolifere che mettono a rischio l'ambiente e i settori economici che vivono delle risorse naturali, colpiti duramente da questa pandemia (solo nel settore della pesca sono 60 mila gli addetti in Italia è di turismo costiero vivono almeno 47 mila esercizi);
              si ricorda che il settore dell'estrazione di gas e petrolio sul territorio nazionale (tutte le riserve petrolifere nei nostri mari coprirebbero il fabbisogno nazionale solo per 7 settimane – dati MiSE) sopravvive artificiosamente per i numerosi incentivi, sovvenzioni e esenzioni che lo tengono forzosamente in vita: una per tutte l'esenzione dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni, per le estrazioni che arrivino sino 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare;
              un vero e proprio sussidio ambientalmente dannoso che sottrae alle casse dello Stato e alla comunità nazionale almeno 40 milioni di euro ogni anno (Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi e Favorevoli-2018);
              si evidenzia che il settore dell'estrazione di gas e petrolio sul territorio nazionale (tutte le riserve petrolifere nei nostri mari coprirebbero il fabbisogno nazionale solo per 7 settimane – dati MiSE) sopravvive artificiosamente per i numerosi incentivi, sovvenzioni e esenzioni che lo tengono forzosamente in vita;
              con l'emendamento approvato a seguito dell'esame nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, viene ulteriormente posticipato ai 30 settembre 2021 il termine, già scaduto, di approvazione del PiTESAI, uniformando ad esso anche il termine di scadenza della moratoria;
              tale coincidenza temporale appare necessaria considerato che, a decorrere dalla scadenza della moratoria, la mancata adozione del Piano nei termini previsti porterebbe alla ripresa delle attività prodromiche al rilascio di nuove concessioni, nonché delle attività di prospezione e ricerca, anche in aree potenzialmente inidonee, con conseguente rischio di danni all'ambiente, al territorio e alla salute, nonché la potenziale lesione del legittimo affidamento degli operatori allorché fosse approvato il PiTESAI,

impegna il Governo

          alla luce del fatto che il PiTESAI nasce per garantire la transizione energetica e a valorizzare la sostenibilità ambientale, come si legge all'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018 n.  135, convertito nella legge 11 febbraio 2019 n.  12, ad assicurare che le previsioni e le scelte del Piano che sarà approvato, previo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, siano coerenti con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica al 2050 e quindi con la progressiva decarbonizzazione della economia italiana stabiliti dalla Commissione europea nell’European Green Deal (Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019);
              ad adottare ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del PiTESAI e a inserire nel Piano anche la Sicilia e le concessioni di coltivazione escluse dalla moratoria.
9/2845-A/149. Muroni, Fioramonti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.  290 del 14 dicembre 2018 ), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.  12 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.» stabilisce l'approvazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) nelle more della cui adozione sono sospesi i procedimenti amministrativi relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi, nonché i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi già in essere: fino al 30 settembre 2021 sono sospese le attività di 73 permessi di ricerca e 79 istanze pendenti di permessi di ricerca, oltre a 5 istanze di permesso di prospezione in mare;
              l'Italia è il Paese più ricco d'Europa per la sua biodiversità marina: la tartaruga marina e la foca monaca abitano ancora nel Mediterraneo. Otto sono le specie di cetacei che solcano comunemente le acque italiane (balenottera comune, capodoglio, tursiope, globicefalo, grampo, stenella, tursiope delfino comune, zifio). Il nostro Paese ha una rete di 27 aree marine protette e ha contribuito a istituire il Santuario internazionali dei cetacei;
              nel Mediterraneo, che costituisce lo 0.8 per cento della superficie totale degli oceani, transita il 25 per cento del traffico mondiale di idrocarburi. Ogni anno vengono sversate tra le 100 e le 150 mila tonnellate di idrocarburi per operazioni di routine. In soli 22 anni a causa di 27 gravi incidenti navali 270 mila tonnellate di idrocarburi sono finiti nel nostro mare;
              la norma sul PiTESAI e il progressivo abbandono delle trivellazioni di gas e petrolio in Italia, a cominciare da quelle nei nostri mari va nella giusta direzione della decarbonizzazione della nostra economia richiesta dall'Europa con l’European Green Deal e soprattutto con lo strumento Next Generation EU che assegna all'Italia nel suo complesso 209 miliardi di euro (il 37 per cento da destinare ad azioni per il clima) e respingerla in Consiglio dei Ministri vorrebbe dire contraddire le scelte green del Governo concordate con l'Europa;
              la Francia dal 2017 ha avviato un progressivo abbandono delle estrazioni di gas e petrolio è del tutto evidente che questa strada ha un vantaggio economico anche per il nostro Paese. In questo modo si creerebbe una filiera economica per lo smantellamento, la bonifica, il recupero e il riuso dei materiali delle piattaforme e dei pozzi a terra e a mare, che assicuri la giusta transizione verso un'economia verde. Nei nostri mari ci sono numerosi relitti di piattaforme non produttive (Greenpeace, WWF e Legambiente con il MiSE ne avevano individuate nel 2018 almeno 34 per cento solo nell'Adriatico, da smantellare) e di servitù petrolifere che mettono a rischio l'ambiente e i settori economici che vivono delle risorse naturali, colpiti duramente da questa pandemia (solo nel settore della pesca sono 60 mila gli addetti in Italia è di turismo costiero vivono almeno 47 mila esercizi);
              si ricorda che il settore dell'estrazione di gas e petrolio sul territorio nazionale (tutte le riserve petrolifere nei nostri mari coprirebbero il fabbisogno nazionale solo per 7 settimane – dati MiSE) sopravvive artificiosamente per i numerosi incentivi, sovvenzioni e esenzioni che lo tengono forzosamente in vita: una per tutte l'esenzione dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni, per le estrazioni che arrivino sino 20 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare;
              un vero e proprio sussidio ambientalmente dannoso che sottrae alle casse dello Stato e alla comunità nazionale almeno 40 milioni di euro ogni anno (Catalogo dei Sussidi Ambientalmente Dannosi e Favorevoli-2018);
              si evidenzia che il settore dell'estrazione di gas e petrolio sul territorio nazionale (tutte le riserve petrolifere nei nostri mari coprirebbero il fabbisogno nazionale solo per 7 settimane – dati MiSE) sopravvive artificiosamente per i numerosi incentivi, sovvenzioni e esenzioni che lo tengono forzosamente in vita;
              con l'emendamento approvato a seguito dell'esame nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, viene ulteriormente posticipato ai 30 settembre 2021 il termine, già scaduto, di approvazione del PiTESAI, uniformando ad esso anche il termine di scadenza della moratoria;
              tale coincidenza temporale appare necessaria considerato che, a decorrere dalla scadenza della moratoria, la mancata adozione del Piano nei termini previsti porterebbe alla ripresa delle attività prodromiche al rilascio di nuove concessioni, nonché delle attività di prospezione e ricerca, anche in aree potenzialmente inidonee, con conseguente rischio di danni all'ambiente, al territorio e alla salute, nonché la potenziale lesione del legittimo affidamento degli operatori allorché fosse approvato il PiTESAI,

impegna il Governo

          a porre in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della tempistica prevista per l'approvazione del PiTESAI;
          a prevedere la puntuale e periodica informazione delle Commissioni parlamentari competenti sull'attività svolta nelle diverse fasi di elaborazione del PiTESAI, sugli esisti dell'intesa con la Conferenza unificata, limitatamente alle aree su terraferma, e sulle misure di monitoraggio ambientale pianificate, nonché a rendere sollecite risposte ad eventuali atti di sindacato ispettivo riferiti al suddetto tema.
9/2845-A/149.    (Testo modificato nel corso della seduta) Muroni, Fioramonti.


      La Camera,
          premesso che:
              con la previsione di cui all'articolo 12, comma 3 del provvedimento all'esame dell'aula si dispone la proroga dal 30 giugno 2021 della restituzione del finanziamento erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.  137, alle società Alitalia SAI e Alitalia City Liner in amministrazione straordinaria, originariamente da restituire entro il 31 dicembre 2020;
              la relazione illustrativa segnala come la proroga risulti necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del prestito, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia in atto;
              le due compagini proprietarie private che si sono succedute nella gestione di Alitalia dal 2008 fino all'attuale amministrazione straordinaria sono riuscite nell'improbabile missione di ridurre drasticamente le dimensioni di Alitalia e dei suoi livelli occupazionali e di accrescerne, nello stesso tempo, le perdite. Al momento attuale, il rischio concreto è rappresentato dalla chiusura e dallo smantellamento dell'azienda, con cessazione dei voli, vendita spezzettata degli asset rimasti in capo alla gestione commissariale e enormi costi occupazionali;
              le conseguenze pratiche della messa a terra di Alitalia sarebbero essenzialmente di due tipi: economiche e trasportistiche. Sul fronte economico, verrebbe meno il contributo del vettore al valore aggiunto nazionale, all'occupazione, ai redditi da lavoro e al gettito fiscale; sul fronte trasportistico, invece, si avrebbero pesanti effetti negativi per i collegamenti aerei interni ed internazionali;
              nel corso 2020 si è optato, con diversi provvedimenti normativi, alla costituzione a parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una newco, denominata Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA), per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di euro al fine di costruire una solida compagnia di bandiera. Tuttavia, l'operazione ha incontrato, nel suo iter, le condizioni di mercato che, nel solo anno 2020, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, hanno sottratto al vettore circa i tre quarti dei passeggeri rispetto all'anno precedente;
              a complicare ulteriormente il quadro è la previsione da parte della Commissione europea che, ai fini della discontinuità aziendale, chiede la cessione degli asset della vecchia compagnia aerea attraverso una procedura pubblica per segmenti: la parte aviation in senso stretto, separata dall’handling e dalle manutenzioni;
              il suddetto percorso oltre a compromettere l'unitarietà del vettore avrebbe anche l'effetto di far evaporare le prospettive di rilancio di una solida compagnia di bandiera, peraltro già difficili nell'ipotesi di integrità dell'azienda;
              va evitato il rischio di arrivare, attraverso il bando, ad una compagnia aerea regionale costituita con alcuni degli asset di Alitalia in amministrazione straordinaria, mentre vanno, al contrario, costituite le condizioni per una solida compagnia di bandiera integrata in un grande vettore europeo;
              lo Stato italiano può recuperare il credito verso Alitalia in amministrazione straordinaria attraverso il conferimento da parte di quest'ultima di tutti i suoi asset, ossia attraverso il ripagamento «in natura» dei prestiti ricevuti e condizionati al rimborso prioritario rispetto ad ogni altro debito,

impegna il Governo:

          a prevedere, con apposito intervento normativo, in alternativa al bando per la vendita delle attività di aviation, handling e manutenzione di Alitalia in amministrazione straordinaria, il conferimento di tali asset, secondo modalità tali da poter garantire la continuità delle operazioni di volo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del pagamento del debito maturato verso il medesimo Ministero;
          a trasferire ad ITA gli asset conferiti al Ministero delle economia e delle finanze da Alitalia in amministrazione straordinaria, al fine di costituire una solida compagnia di bandiera: adeguata a soddisfare le necessità nazionali di trasporto aereo, passeggeri e cargo, sia sul versante interno che europeo e internazionale e attenta a salvaguardare livelli e qualità degli occupati.
9/2845-A/150. Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              con la previsione di cui all'articolo 12, comma 3 del provvedimento all'esame dell'aula si dispone la proroga dal 30 giugno 2021 della restituzione del finanziamento erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.  137, alle società Alitalia SAI e Alitalia City Liner in amministrazione straordinaria, originariamente da restituire entro il 31 dicembre 2020;
              la relazione illustrativa segnala come la proroga risulti necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del prestito, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia in atto;
              le due compagini proprietarie private che si sono succedute nella gestione di Alitalia dal 2008 fino all'attuale amministrazione straordinaria sono riuscite nell'improbabile missione di ridurre drasticamente le dimensioni di Alitalia e dei suoi livelli occupazionali e di accrescerne, nello stesso tempo, le perdite. Al momento attuale, il rischio concreto è rappresentato dalla chiusura e dallo smantellamento dell'azienda, con cessazione dei voli, vendita spezzettata degli asset rimasti in capo alla gestione commissariale e enormi costi occupazionali;
              le conseguenze pratiche della messa a terra di Alitalia sarebbero essenzialmente di due tipi: economiche e trasportistiche. Sul fronte economico, verrebbe meno il contributo del vettore al valore aggiunto nazionale, all'occupazione, ai redditi da lavoro e al gettito fiscale; sul fronte trasportistico, invece, si avrebbero pesanti effetti negativi per i collegamenti aerei interni ed internazionali;
              nel corso 2020 si è optato, con diversi provvedimenti normativi, alla costituzione a parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una newco, denominata Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA), per la quale sono stati stanziati 3 miliardi di euro al fine di costruire una solida compagnia di bandiera. Tuttavia, l'operazione ha incontrato, nel suo iter, le condizioni di mercato che, nel solo anno 2020, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, hanno sottratto al vettore circa i tre quarti dei passeggeri rispetto all'anno precedente;
              a complicare ulteriormente il quadro è la previsione da parte della Commissione europea che, ai fini della discontinuità aziendale, chiede la cessione degli asset della vecchia compagnia aerea attraverso una procedura pubblica per segmenti: la parte aviation in senso stretto, separata dall’handling e dalle manutenzioni;
              il suddetto percorso oltre a compromettere l'unitarietà del vettore avrebbe anche l'effetto di far evaporare le prospettive di rilancio di una solida compagnia di bandiera, peraltro già difficili nell'ipotesi di integrità dell'azienda;
              va evitato il rischio di arrivare, attraverso il bando, ad una compagnia aerea regionale costituita con alcuni degli asset di Alitalia in amministrazione straordinaria, mentre vanno, al contrario, costituite le condizioni per una solida compagnia di bandiera integrata in un grande vettore europeo;
              lo Stato italiano può recuperare il credito verso Alitalia in amministrazione straordinaria attraverso il conferimento da parte di quest'ultima di tutti i suoi asset, ossia attraverso il ripagamento «in natura» dei prestiti ricevuti e condizionati al rimborso prioritario rispetto ad ogni altro debito,

impegna il Governo

a perseguire, nell'ambito del negoziato con la Commissione europea, l'obiettivo di preservare l'unitarietà degli asset di Alitalia, in amministrazione straordinaria, in alternativa al bando per la vendita in parti distinte di aviation, handling e manutenzione.
9/2845-A/150.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, esclude l'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, da quelle di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore senza scopo di lucro, che hanno lo scopo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la tutela, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e la valorizzazione della natura;
              eppure, nei comuni medio-piccoli fino a 10.000 abitanti, esistono associazioni che negli anni passati hanno svolto attività di raccolta di rifiuti differenziati, come carta, cartone e multipak, contribuendo ad abbassare di molto i costi della gestione dei rifiuti urbani;
              è un esempio lampante il comune di Sulbiate ove, su 4.000 abitanti, oltre 200 sarebbero coinvolti in una tale attività di volontariato, con la conseguenza che la raccolta e gestione dei rifiuti grava meno sia sul bilancio comunale che sugli abitanti con un prezzo di 72,8 euro per abitante;
              la possibilità per le associazioni di volontariato di svolgere attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, nel pieno rispetto degli standard tecnici e normativi, non solo appare coerente rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che devono caratterizzare tutti gli enti appartenenti al Terzo settore ma, soprattutto, contribuisce a dare piena realizzazione al principio di sussidiarietà sancito nella nostra Costituzione attraverso forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
              coinvolgendo attivamente la popolazione nella raccolta dei rifiuti, si attiene una maggiore sensibilizzazione, responsabilizzazione ed educazione dei cittadini ad una vera logica del riciclo e riuso, rendendoli protagonisti di un vero cambiamento nella gestione dei rifiuti e mettendoli al centro dell'economia circolare,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, esclusivamente nei comuni medio-piccoli fino a 10.000 abitanti, gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che hanno lo scopo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, possano essere coinvolti fattivamente alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e del proprio territorio, rendendoli partecipi della raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e dei benefici dell'economia circolare, nel rispetto della normativa dettata in materia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
9/2845-A/151. Capitanio, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117, esclude l'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, da quelle di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore senza scopo di lucro, che hanno lo scopo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la tutela, salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e la valorizzazione della natura;
              eppure, nei comuni medio-piccoli fino a 10.000 abitanti, esistono associazioni che negli anni passati hanno svolto attività di raccolta di rifiuti differenziati, come carta, cartone e multipak, contribuendo ad abbassare di molto i costi della gestione dei rifiuti urbani;
              è un esempio lampante il comune di Sulbiate ove, su 4.000 abitanti, oltre 200 sarebbero coinvolti in una tale attività di volontariato, con la conseguenza che la raccolta e gestione dei rifiuti grava meno sia sul bilancio comunale che sugli abitanti con un prezzo di 72,8 euro per abitante;
              la possibilità per le associazioni di volontariato di svolgere attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, nel pieno rispetto degli standard tecnici e normativi, non solo appare coerente rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che devono caratterizzare tutti gli enti appartenenti al Terzo settore ma, soprattutto, contribuisce a dare piena realizzazione al principio di sussidiarietà sancito nella nostra Costituzione attraverso forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
              coinvolgendo attivamente la popolazione nella raccolta dei rifiuti, si attiene una maggiore sensibilizzazione, responsabilizzazione ed educazione dei cittadini ad una vera logica del riciclo e riuso, rendendoli protagonisti di un vero cambiamento nella gestione dei rifiuti e mettendoli al centro dell'economia circolare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo affinché, esclusivamente nei comuni medio-piccoli fino a 10.000 abitanti, gli enti del Terzo settore senza scopo di lucro che hanno lo scopo del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, possano essere coinvolti fattivamente alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e del proprio territorio, rendendoli partecipi della raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e dei benefici dell'economia circolare, nel rispetto della normativa dettata in materia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
9/2845-A/151.    (Testo modificato nel corso della seduta) Capitanio, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              in data 28 febbraio 2021 è prevista la scadenza di diversi tributi, in virtù del decreto-legge n.  7 del 30/01/2021, che ha prorogato a questa data il termine ultimo previsto per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie del 2020 riguardanti, tra le altre, la «Rottamazione ter» e il «Saldo e stralcio» di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento;
              i contribuenti vedranno la scadenza di ben quattro rate riguardanti la «Rottamazione ter» e due riguardanti il «Saldo e stralcio», scadenza che coinvolgerà circa 2 milioni di contribuenti, che vedranno il gravare di un'ingente quantità di tributi, in un momento già di per sé difficile dal punto di vista economico;
              ricordando che recentemente il Decreto Ristori-quater (DL n.  157/2020) è intervenuto sui termini di scadenza dei tributi suesposti, prevedendo il differimento del termine di pagamento delle rate 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio;
              sottolineando la situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica ed evidenziando che per 11 pagamento delle rate in questione, entro questo termine ultimo di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n.  119 del 2018,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di rimodulare le tempistiche della rottamazione, con la possibilità di una moratoria che rimandi e differisca le scadenze di queste quattro rate riguardanti l'anno 2020;
          alternativamente a valutare la possibilità di un semplice rinvio di questi pagamenti, che rischiano di portare conseguenze oltremodo negative per i contribuenti, facendo venir meno la loro adesione alla Rottamazione in caso di mancato pagamento.
9/2845-A/152. Battilocchio.


      La Camera,
          premesso che:
              la Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:
              dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
              dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
              visto che il termine entro cui lo Stato deve provvedere all'individuazione delle misure necessarie è stato recentemente prorogato, dalla Commissione europea sino al 20 marzo 2021 (nota della Commissione del 22.12.2020);
              considerata la necessità di intervenire con urgenza e con idonei finanziamenti atti a porre in essere adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PMIO previsto dalla Direttiva;
              considerato che la mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE che si potrebbe concretizzare nel deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente realizzarsi del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030) laddove i dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria e per il fatto che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria,

impegna il Governo

a rifinanziare gli interventi previsti al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, e sue modifiche e integrazioni e al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n.  8, per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PMIO) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (N02), di cui alla procedura di infrazione n.  2015/2043 e per far fronte ai processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, anziché accantonare risorse per il pagamento delle sanzioni per infrazione comunitaria. Alla luce peraltro di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nel discorso per la richiesta della fiducia al Senato, tali interventi rientrano nell'obiettivo strategico « inquinamento dell'aria e delle acque» del Next Generation EU pertanto sono finanziabili con le risorse del PNRR.
9/2845-A/153. Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              la Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:
              dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
              dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
              visto che il termine entro cui lo Stato deve provvedere all'individuazione delle misure necessarie è stato recentemente prorogato, dalla Commissione europea sino al 20 marzo 2021 (nota della Commissione del 22.12.2020);
              considerata la necessità di intervenire con urgenza e con idonei finanziamenti atti a porre in essere adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PMIO previsto dalla Direttiva;
              considerato che la mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE che si potrebbe concretizzare nel deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente realizzarsi del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030) laddove i dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria e per il fatto che l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di rifinanziare gli interventi previsti al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, e sue modifiche e integrazioni e al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n.  8, per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PMIO) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (N02), di cui alla procedura di infrazione n.  2015/2043 e per far fronte ai processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, anziché accantonare risorse per il pagamento delle sanzioni per infrazione comunitaria. Alla luce peraltro di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio nel discorso per la richiesta della fiducia al Senato, tali interventi rientrano nell'obiettivo strategico « inquinamento dell'aria e delle acque» del Next Generation EU pertanto sono finanziabili con le risorse del PNRR.
9/2845-A/153.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cestari, Comaroli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Frassini, Gava, Paternoster, Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 4 marzo 2014 n.  26 recepisce la Direttiva n.  2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici;
              i modelli animali possono essere predittivi, ma hanno inevitabili limiti relativi alla differenza di fisiologia inter-specie;
              da anni ormai è stato avviato un percorso di ricerca volto alla sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi, in quanto è fatto notorio che gli animali siano esseri senzienti con capacità di provare ed esprimere dolore e sofferenza; conseguentemente, l'uso di animati nelle procedure suscita preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica;
              atteso che in data 11 giugno 2019 è stato istituito, presso il Ministero della salute, il tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'Art. 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.  26;
              il presente provvedimento proroga al 1o gennaio 2022 l'entrata in vigore di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;
              la tematica sottende due interessi, da un lato il diritto alla ricerca dall'altro il sentimento nei confronti degli animali, che porta con sé un peso mediatico ed etico significativo,

impegna il Governo:

          ad adoperarsi per un progressivo e sostanziale incremento di fondi dedicati allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché alla promozione e allo sviluppo di Corsi ECM per ricercatori e docenti in medicina;
          a pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, con relativa quantificazione delle risorse dedicate, di fondi idonei e definizione degli obiettivi;
          a promuovere studi di convalida di metodi alternativi che non prevedano l'impiego di animali per fini scientifici, anche con il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26.
9/2845-A/154. Flati, Papiro, D'Arrando, Di Lauro, Corneli, Terzoni, Torto, Perantoni, Bilotti, Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 4 marzo 2014 n.  26 recepisce la Direttiva n.  2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici;
              i modelli animali possono essere predittivi, ma hanno inevitabili limiti relativi alla differenza di fisiologia inter-specie;
              da anni ormai è stato avviato un percorso di ricerca volto alla sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi, in quanto è fatto notorio che gli animali siano esseri senzienti con capacità di provare ed esprimere dolore e sofferenza; conseguentemente, l'uso di animati nelle procedure suscita preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica;
              atteso che in data 11 giugno 2019 è stato istituito, presso il Ministero della salute, il tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'Art. 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n.  26;
              il presente provvedimento proroga al 1o gennaio 2022 l'entrata in vigore di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;
              la tematica sottende due interessi, da un lato il diritto alla ricerca dall'altro il sentimento nei confronti degli animali, che porta con sé un peso mediatico ed etico significativo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi per un progressivo e sostanziale incremento di fondi dedicati allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché alla promozione e allo sviluppo di Corsi ECM per ricercatori e docenti in medicina;
          a valutare l'opportunità di pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, con relativa quantificazione delle risorse dedicate, di fondi idonei e definizione degli obiettivi;
          a valutare l'opportunità di promuovere studi di convalida di metodi alternativi che non prevedano l'impiego di animali per fini scientifici, anche con il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  26.
9/2845-A/154.    (Testo modificato nel corso della seduta) Flati, Papiro, D'Arrando, Di Lauro, Corneli, Terzoni, Torto, Perantoni, Bilotti, Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 703 dell'ordinamento militare prevede che nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in fermo prefissata sono così determinate:
                  a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
                  b)  Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
                  c) Polizia di Stato: 45 per cento;
                  d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
              l'emergenza epidemiologica in atto ha notevolmente rallentato lo svolgimento dei nuovi concorsi e ciò nonostante che l'organico dei vari corpi militari e di polizia lo richieda, tenuto conto anche delle condizioni nelle quali gli operatori sono spesso costretti a svolgere i propri compiti istituzionali, anche in ragione del maggiore impegno profuso in relazione alle attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
          atteso che:
              per le ragioni suindicate, sia con atti di sindacato ispettivo che proposte emendative ai vari decreti-legge succedutesi nell'arco dell'ultimo anno, si è ripetutamente proposto di procedere alto scorrimento delle varie graduatorie esistenti, previa convocazione dei partecipanti per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali necessari per conseguire le diverse posizioni;
              in alcuni casi, dagli scorrimenti in questione, sarebbero stati altresì esclusi gli Idonei delle graduatorie attualmente esistenti avuto riguardo ai concorsi per i volontari in ferma prefissata, nonché la cosiddetta aliquota dei militari, come, peraltro, già accaduto in relazione al concorso per allievi agenti della polizia;
              ritenuto che appare necessario prevedere uno scorrimento straordinario delle varie graduatorie esistenti relative a tutti i concorsi banditi per l'accesso alle carriere delle varie Forze Armate e di Polizia, al fine di garantire l'immediato superamento delle carenze di organico, nonché dello stato di precarietà della carriera militare, consentendo ai giovani che vogliano intraprendere i percorsi in questione, successivamente al periodo di ferma volontaria, un chiaro e adeguato sbocco professionale,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere l'immediato scorrimento delle varie graduatorie attualmente esistenti relativamente ai concorsi banditi per l'accesso alle carriere delle varie Forze Armate e di Polizia.
9/2845-A/155. Deidda, Prisco, Ferro, Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              al fine di limitare i contagi da covid 19 sono state adottate misure che hanno limitato gli spostamenti e la mobilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga della validità dei contratti R.C. Auto senza aggravi di spesa per il titolare del contratto assicurativo, per un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno ridotto la mobilità adottate per il contrasto al contagio da Covid-19.
9/2845-A/156. Paolo Russo, Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
              al fine di limitare i contagi da covid 19 sono state adottate misure che hanno limitato gli spostamenti e la mobilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una proroga della validità dei contratti R.C. Auto senza aggravi di spesa per il titolare del contratto assicurativo, per un numero di giorni pari alla durata delle misure che hanno ridotto la mobilità adottate per il contrasto al contagio da Covid 19.
9/2845-A/156.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paolo Russo, Novelli.


      La Camera,
          premesso che;
              il settore siderurgico costituisce un elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese ed è per questo considerato un asset strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, cuore pulsante dell'intera manifattura, dalla meccanica all'auto, dagli elettrodomestici all'edilizia, dalla difesa alle ferrovie, con un fatturato totale delle imprese della sola parte alta della filiera siderurgica (utilizzatori esclusi) che si aggira tra i 60 e i 70 miliardi di euro (prima della pandemia);
              l'acciaio in Italia ha una lunga tradizione industriale, caratterizzata dall'eccellenza e dalla flessibilità tipica del made in Italy che ha consentito alle imprese nazionali di mostrare grande resilienza di fronte alle sfide poste dai colossi internazionali – con capacità produttive enormemente più elevate – e ai cambiamenti del mercato legati alle diverse modalità di utilizzo dell'acciaio nei paesi ad economie avanzate rispetto alle economie emergenti;
              per queste ragioni la siderurgia italiana mantiene un ruolo di primo piano non solo nel contesto economico nazionale ma anche in quello europeo e globale, essendo la seconda potenza produttiva a livello continentale dopo la Germania e la decima a livello mondiale;
              l'Italia ha quattro siti siderurgici di rilevanza nazionale a Taranto, Piombino, Trieste e Terni, tutti coinvolti in opere di ristrutturazioni tecnologiche e industriali anche al fine della necessaria salvaguardia ambientale;
              le gravi crisi esplose negli ultimi anni all'Ilva di Taranto, alla Lucchini di Piombino e all'AST di Terni mettono in discussione la vitalità dell'intero settore della siderurgia italiana, esponendo l'intera economia italiana a un rischio di sistema di enorme portata che non sembrano essere prese nella giusta considerazione dal Governo;
              gli operatori esteri detentori dei siti siderurgici sembrano più attenti ad operare per disimpegnarsi dagli investimenti intrapresi e i «casi» Ilva, Lucchini e Ast continuano ad essere trattati su tavoli separati, secondo una logica emergenziale che privilegia soluzioni di breve periodo e non tiene conto delle implicazioni sistemiche delle singole vertenze;
              è necessario realizzare al più presto un piano strategico per la siderurgia, che definisca nel dettaglio il fabbisogno di acciaio nel nostro Paese, le condizioni di mercato su cui i produttori devono muoversi, prevedendo la ristrutturazione del comparto, in un'ottica di maggiore competitività, ma anche per una specializzazione sugli acciai di qualità a beneficio di filiere ad alto valore aggiunto, come l'industria elettrotecnica e la meccanica di precisione, di cui l'Italia è leader;
              nel decreto cosiddetto liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23), è stato esteso anche al settore siderurgico il Golden power, il potere concesso al governo di bloccare eventuali scalate in settori strategici per l'economia, con l'obiettivo di garantire i livelli occupazionali e la produttività; tale potere è però cessato il 31 dicembre non essendo stato prorogato dal precedente Governo,

impegna il Governo

a prorogare il golden power per l'anno 2021 per il settore siderurgico.
9/2845-A/157. Meloni, Lollobrigida.


      La Camera,
          premesso che;
              in data 16 gennaio 2019, nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della strada statale E45, è stato disposto il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto della stessa E45, con riflessi negativi sulla viabilità e sul tessuto economico e produttivo dell'intera area;
              l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ha disposto la concessione di un'indennità a favore di tutte le categorie di lavoratori, impossibilitate a prestate l'attività lavorativa – in tutto o in parte – a seguito della chiusura della strada E45 nel tratto dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto;
              ad oggi, dei 10 milioni di euro stanziati, soltanto una parte è stata utilizzata, residuandone un'altra cospicua che potrebbe essere impiegata per l'erogazione di un'indennità ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d'impresa e professionali che non abbiano dovuto necessariamente sospendere l'attività a seguito della chiusura del viadotto, ma che abbiano comunque dovuto patire maggiori oneri documentati a causa di quest'ultima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere un contributo anche ai lavoratori co.co.co., ai titolari di agenzia, di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi che abbiano sostenuto maggiori costi per la loro attività a causa della chiusura del viadotto Puleto della SS. E45, utilizzando le risorse già stanziate e non utilizzate di cui all'articolo 40 del decreto-legge n.  34 del 2019.
9/2845-A/158. Morrone, Raffaelli.


      La Camera,
          premesso che;
              in data 16 gennaio 2019, nell'ambito dell'inchiesta sul cedimento di una piazzola della strada statale E45, è stato disposto il sequestro e la chiusura del viadotto Puleto della stessa E45, con riflessi negativi sulla viabilità e sul tessuto economico e produttivo dell'intera area;
              l'articolo 40 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58, ha disposto la concessione di un'indennità a favore di tutte le categorie di lavoratori, impossibilitate a prestate l'attività lavorativa – in tutto o in parte – a seguito della chiusura della strada E45 nel tratto dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro del viadotto Puleto;
              ad oggi, dei 10 milioni di euro stanziati, soltanto una parte è stata utilizzata, residuandone un'altra cospicua che potrebbe essere impiegata per l'erogazione di un'indennità ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia, di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d'impresa e professionali che non abbiano dovuto necessariamente sospendere l'attività a seguito della chiusura del viadotto, ma che abbiano comunque dovuto patire maggiori oneri documentati a causa di quest'ultima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere un contributo anche ai lavoratori co.co.co., ai titolari di agenzia, di rappresentanza commerciale e ai lavoratori autonomi che abbiano sostenuto maggiori costi per la loro attività a causa della chiusura del viadotto Puleto della SS. E45, utilizzando le risorse già stanziate e non utilizzate di cui all'articolo 40 del decreto-legge n.  34 del 2019.
9/2845-A/158.    (Testo modificato nel corso della seduta) Morrone, Raffaelli.


      La Camera,
          premesso che:
              già il decreto ristori a dicembre aveva recepito una proroga di uno svuota carceri temporaneo che avrebbe interessato, stando ad alcune stime del Ministero della Giustizia, circa 3000 detenuti a fine pena e altri 2000 che avevano già ottenuto misure di semilibertà. I primi sono andati agli arresti domiciliari mentre gli altri sono controllati con il braccialetto elettronico;
              il provvedimento, pensato dall'allora governo per affrontare la diffusione del coronavirus nelle strutture penitenziarie, ha esteso fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di usufruire del permesso premio per i detenuti con una pena residua massima di 18 mesi;
              non sembra registrarsi un cambio di passo tra il vecchio e il nuovo governo, considerando che questo milleproroghe, nel corso del suo esame in commissione, è stato modificato e proroga ulteriormente questa possibilità fino al 30 aprile 2021;
              è uno svuota-carceri mascherato che ha permesso negli ultimi mesi di aprire le porte del carcere a criminali e mafiosi con la scusa dell'emergenza Covid-19; e che crea anche una disuguaglianza tra cittadini: la stessa tutela andrebbe garantita anche a coloro che nelle carceri ci lavorano, polizia penitenziaria in primis,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente questi provvedimenti svuota-carceri temporanei e ad adoperarsi per una riforma reale e strutturale degli istituti penitenziari, garantendo più sicurezza ai cittadini – evitando di dare la libertà indistintamente a criminali pericolosi e mafiosi – certezza della pena, rispetto per le forze dell'ordine.
9/2845-A/159. Maschio, Ferro, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che;
              il decreto in oggetto prevede, all'articolo 13, una nuova proroga del blocco degli sfratti. Tale procrastinazione, il cui scopo è naturalmente condivisibile, almeno per quel che concerne l'intento di non aggravare le condizioni economiche di quegli affittuari colpiti, in diversi gradi e modi, dalla crisi economica conseguente alle misure di contenimento della pandemia, andrà però a riverberate altrove non desiderabili effetti negativi, ossia sui locatori;
              è compito dello Stato tutelare chi versi in una situazione di fragilità e di difficoltà: questo, però, presuppone prima di tutto una verifica del suo reale stato di necessità. La dilazione prevista dal presente atto si applica infatti indiscriminatamente a tutti i tipi di morosità, comprese quelle iniziate prima dell'emergenza sanitaria;
              una volta che l'effettiva condizione di fragilità economica del locatario sia stata accertata, sarà sempre lo Stato, in ogni caso, a dover farsi carico della situazione: non può, naturalmente, scaricare l'onere della tutela sociale sulle spalle di altri cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure idonee e tempestive atte a tutelare adeguatamente i diritti dei locatari colpiti da quest'ultima proroga del blocco degli sfratti, anche attraverso il riconoscimento di consone indennità, prevedendo esenzioni dall'imposta municipale unica, e introducendo meccanismi non automatici per la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili.
9/2845-A/160. Siragusa.


      La Camera,
          premesso che l'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 31 dicembre 2020;
          visto l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, che ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
          premesso che:
              l'emergenza «Coronavirus», tuttora in corso, ha aggravato la situazione di disagio abitativo che molti nuclei familiari, a basso reddito sono costretti a vivere, come risulta da una recente ricerca di Federcasa e Nomisma;
              durante la pandemia da Covid-19, una famiglia su quattro ha avuto difficoltà a pagare il canone di locazione e oltre il 40 per cento delle famiglie si prevede che non riuscirà a farlo nei prossimi 12 mesi;
              la sola spesa per i canoni di locazione incide per oltre il 64,5 per cento sulla spesa complessiva necessaria per l'abitazione delle famiglie;
              occorre evitare un aggravamento delle situazioni di disagio sociale conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di sfratto relativi agli immobili ad uso non abitativo;
              d'altro canto, le difficoltà delle famiglie e degli imprenditori non possono ricadere sui proprietari degli immobili concessi in locazione per i quali, molto spesso, i canoni di locazione rappresentano l'unica fonte di reddito o un introito comunque necessario per il mantenimento di un tenore di vita dignitoso;
              sorge quindi la necessità di trovare un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi considerando che, se la straordinarietà della crisi epidemiologica ed economica giustifica un intervento del legislatore che incide sulle obbligazioni contrattuali, d'altra parte tali effetti non possono andare a detrimento della parte contrattuale non beneficiata dall'intervento normativo;
              a tal fine, pare opportuno distinguere tra le situazioni di morosità sorte anteriormente e quelle successive all'inizio della emergenza sanitaria;
              occorre individuare apposite e congrue misure compensative in favore dei locatori, specie di quelli che, per effetto della sospensione in discorso, non hanno potuto riscuotere i canoni né riacquistare la disponibilità degli immobili,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a:
              a) verificare la congruità dei termini di scadenza della sospensione degli sfratti per morosità, per gli immobili anche ad uso non abitativo, distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica;
              b) prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati dalla sospensione del rilascio per morosità;
              c) dare risposte alle situazioni di difficoltà sociale, valutando la previsione di un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica e potenziando, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, le risorse relative al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e quello per la morosità incolpevole.
9/2845-A/160.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, la Regione Puglia, soprattutto negli ultimi anni e durante la pandemia, si avvale di operatori socio sanitari con contratti di lavoro c.d. «precari» sottoponendo i lavoratori a continui rinnovi del proprio contratto senza mai procedere ad una loro stabilizzazione nonostante il lavoro profuso in tutti questi anni; si tratta dei cosiddetti «angeli» che durante la prima e la seconda ondata di pandemia hanno fornito sostegno ai pazienti ed a tutto il reparto sanitario;
              purtroppo circa 800 operatori, a cui è scaduto il contratto di lavoro lo scorso 31 gennaio, si sono ritrovati inspiegabilmente senza lavoro dopo aver prestato un servizio fondamentale presso le Asl pugliesi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere alla stabilizzazione degli operatori del servizio socio sanitario che prestano servizio nelle Asl della Regione Puglia con contratto a tempo determinato, nonché agli operatori della medesima categoria il cui contratto di lavoro è scaduto lo scorso 31 gennaio.
9/2845-A/161. Giannone, D'Attis, Sisto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento, all'esame dell'Aula composto da 23 articoli, appare riconducibile alla finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;
              l'articolo 1 del presente decreto-legge prevede la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni e nello specifico del termine temporale per le possibilità di assunzioni;
              a tal proposito, la Regione Puglia, soprattutto negli ultimi anni e durante la pandemia, si avvale di operatori socio sanitari con contratti di lavoro c.d. «precari» sottoponendo i lavoratori a continui rinnovi del proprio contratto senza mai procedere ad una loro stabilizzazione nonostante il lavoro profuso in tutti questi anni; si tratta dei cosiddetti «angeli» che durante la prima e la seconda ondata di pandemia hanno fornito sostegno ai pazienti ed a tutto il reparto sanitario;
              purtroppo circa 800 operatori, a cui è scaduto il contratto di lavoro lo scorso 31 gennaio, si sono ritrovati inspiegabilmente senza lavoro dopo aver prestato un servizio fondamentale presso le Asl pugliesi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere alla stabilizzazione degli operatori del servizio socio sanitario che prestano servizio nelle Asl della Regione Puglia con contratto a tempo determinato, nonché agli operatori della medesima categoria il cui contratto di lavoro è scaduto lo scorso 31 gennaio.
9/2845-A/161.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giannone, D'Attis, Sisto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»;
              il decreto-legge dispone numerose proroghe di interventi a sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19;
              l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, ha previsto «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19», disponendo una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri soggetti autorizzati alla concessione di credito;
              l'articolo 1, comma 250 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, Legge di Bilancio per il 2021, ha disposto una proroga della possibilità di fruire delle citate misure fino allo scorso 31 gennaio;
              il sistema bancario, nel recente Addendum all'Accordo sottoscritto con le associazioni di impresa, ha prefigurato che ben potrebbero essere avanzate richieste di moratoria sino al 31 marzo 2021, e appare, pertanto, opportuno prorogare la scadenza delle citate misure al prossimo 31 marzo, al fine di realizzare un allineamento normativo con «l'apertura di credito» operata dal mondo bancario verso il tessuto produttivo,

impegna il Governo

a disporre una proroga al prossimo 31 marzo delle misure di cui in premessa, garantendo il necessario sostegno alle migliaia di micro, piccole e medie imprese, pesantemente penalizzate dalla attuale crisi economica.
9/2845-A/162. Vinci, Zucconi, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea»;
              il decreto-legge dispone numerose proroghe di interventi a sostegno delle imprese colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19;
              l'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, ha previsto «Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19», disponendo una moratoria in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di banche e altri soggetti autorizzati alla concessione di credito;
              l'articolo 1, comma 250 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, Legge di Bilancio per il 2021, ha disposto una proroga della possibilità di fruire delle citate misure fino allo scorso 31 gennaio;
              il sistema bancario, nel recente Addendum all'Accordo sottoscritto con le associazioni di impresa, ha prefigurato che ben potrebbero essere avanzate richieste di moratoria sino al 31 marzo 2021, e appare, pertanto, opportuno prorogare la scadenza delle citate misure al prossimo 31 marzo, al fine di realizzare un allineamento normativo con «l'apertura di credito» operata dal mondo bancario verso il tessuto produttivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di disporre una proroga al prossimo 31 marzo delle misure di cui in premessa, garantendo il necessario sostegno alle migliaia di micro, piccole e medie imprese, pesantemente penalizzate dalla attuale crisi economica.
9/2845-A/162.    (Testo modificato nel corso della seduta) Vinci, Zucconi, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento di proroga di termini legislativi, reca ulteriori disposizioni tra l'altro in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblica;
              l'articolo 100 del decreto cosiddetto «Agosto» di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, intervenendo in materia di concessioni demaniali marittime stabilisce norme per la definizione del contenzioso in essere e fissa dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità ad un importo non inferiore a 2.500 euro;
              l'incremento del «canone minimo» riferito alle infrastrutture in concessione demaniale rischia però di danneggiare gravemente alcuni comparti produttivi di primaria necessità e già in forte difficoltà nei Paese dal momento che tale canone minino si applicherebbe ai vari ambiti costieri come i locali utilizzati con finalità di deposito per la pesca professionale;
              l'entrata in vigore del citato articolo 100 ha finalmente sanato il contenzioso sorto relativamente ai canoni pertinenziali per le annualità dal 2007 al 2019 tuttavia trovando applicazione il nuovo metodo di calcolo a decorrere dal 1o gennaio 2021, si prospetta il rischio, certamente da escludere per salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti, che per l'annualità 2020 si possa ripresentare il problema del calcolo del canone con i valori previsti dalla normativa disposta dalla legge 296 del 2006; rimanendo escluso quindi dal provvedimento di definizione l'annualità 2020 al punto da determinare elemento di iniqua quantificazione e di sicuro contenzioso tra i concessionari e lo Stato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di rivedere il canone demaniale marittimo minimo fissato da ultimo dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 a euro 2500 per determinate tipologie di soggetti quali i pescatori, coloro i quali non producono reddito, gli enti locali nell'ambito delle manifestazioni organizzate, nonché le associazioni sportive e di promozione turistica o di volontariato;
          a valutare l'opportunità di estendere la disciplina in vigore prevista dal citato articolo 100 anche alle concessioni relative a beni pertinenziali per l'annualità 2020 al fine di scongiurare iniqui trattamenti e l'insorgere di nuovo contenzioso tra i concessionari e lo Stato;
          a valutare l'opportunità di consentire nell'ambito della definizione agevolata dei contenziosi in essere con riferimento alla nautica da diporto la possibilità di rateizzare quanto dovuto in almeno 6 annualità;
          a valutare l'opportunità di estendere in via generale, la previsione di una sdemanializzazione ope legis di tutte le aree demaniali marittime in cui siano state realizzate opere di urbanizzazione, in analogia ad altre fattispecie intervenute anche di recente in alcune specifiche località del territorio nazionale.
9/2845-A/163. Buratti.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento di proroga di termini legislativi, reca ulteriori disposizioni tra l'altro in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblica;
              l'articolo 100 del decreto cosiddetto «Agosto» di cui al decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, intervenendo in materia di concessioni demaniali marittime stabilisce norme per la definizione del contenzioso in essere e fissa dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità ad un importo non inferiore a 2.500 euro;
              l'incremento del «canone minimo» riferito alle infrastrutture in concessione demaniale rischia però di danneggiare gravemente alcuni comparti produttivi di primaria necessità e già in forte difficoltà nei Paese dal momento che tale canone minino si applicherebbe ai vari ambiti costieri come i locali utilizzati con finalità di deposito per la pesca professionale;
              l'entrata in vigore del citato articolo 100 ha finalmente sanato il contenzioso sorto relativamente ai canoni pertinenziali per le annualità dal 2007 al 2019 tuttavia trovando applicazione il nuovo metodo di calcolo a decorrere dal 1o gennaio 2021, si prospetta il rischio, certamente da escludere per salvaguardare il legittimo affidamento dei contribuenti, che per l'annualità 2020 si possa ripresentare il problema del calcolo del canone con i valori previsti dalla normativa disposta dalla legge 296 del 2006; rimanendo escluso quindi dal provvedimento di definizione l'annualità 2020 al punto da determinare elemento di iniqua quantificazione e di sicuro contenzioso tra i concessionari e lo Stato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di rivedere il canone demaniale marittimo minimo fissato da ultimo dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 a euro 2500 per determinate tipologie di soggetti quali i pescatori, coloro i quali non producono reddito, gli enti locali nell'ambito delle manifestazioni organizzate, nonché le associazioni sportive e di promozione turistica o di volontariato;
          a valutare l'opportunità di estendere la disciplina in vigore prevista dal citato articolo 100 anche alle concessioni relative a beni pertinenziali per l'annualità 2020 al fine di scongiurare iniqui trattamenti e l'insorgere di nuovo contenzioso tra i concessionari e lo Stato;
          a valutare l'opportunità di consentire nell'ambito della definizione agevolata dei contenziosi in essere con riferimento alla nautica da diporto la possibilità di rateizzare quanto dovuto in almeno 6 annualità.
9/2845-A/163.    (Testo modificato nel corso della seduta) Buratti.