XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 14 maggio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 maggio 2021.

      Ascani, Benvenuto, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Maccanti, Macina, Maggioni, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 13 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          RAMPELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 9.1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27, e altre disposizioni in materia di minimi tariffari inderogabili per le professioni dell'area tecnica» (3111);
          TONELLI e FERRARI: «Delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici complementari e del trattamento di fine rapporto del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico» (3112).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

      In data 13 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
          ZIELLO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su attività illecite di trattamento e smaltimento di rifiuti in Toscana» (Doc. XXII, n.  54).

      Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          I Commissione (Affari costituzionali):
      DE MENECH e FRAGOMELI: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n.  56, concernenti la disciplina speciale per le province montane di confine» (2987) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          VII Commissione (Cultura):
      CIRIELLI ed altri: «Istituzione del Museo nazionale della cultura sportiva e dell'identità del territorio» (2861) Parere delle Commissioni I, V, X e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  412).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 5 maggio 2021, sul disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (atto Camera n.  3045).

      Questo parere è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 26 aprile-2 maggio 2021, nonché il verbale della seduta del 7 maggio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 7 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630.

      Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, l'ordinanza 6 maggio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

      Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, le ordinanze 7 maggio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, nella regione Sicilia, nella regione Valle d'Aosta nonché nelle regioni Basilicata, Calabria e Puglia.

      Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

      Il Ministro della salute, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35, l'ordinanza 8 maggio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.

      Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da un comune.

      Il consiglio comunale di Pontassieve (Firenze), con lettera pervenuta in data 10 maggio 2021, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal medesimo consiglio il 29 aprile 2021, concernente il sostegno all'approvazione del progetto di legge ZAN ed altri: «Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere» (atto Camera n.  569, atto Senato n.  2005).

      Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente la conferma del dottor Luca Maestripieri, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 19 e dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286, nell'incarico di direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Chiarimenti ed iniziative, anche normative, in relazione alle procedure esecutive e concorsuali aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata di cui alla legge n.  178 del 2020 – 2-01218

A)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:
          la legge di bilancio n.  178 del 2020 ha introdotto disposizioni in merito alle procedure esecutive e concorsuali aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata;
          l'articolo 1, ai commi 376, 377, 378 e 379, dispone che:
              «376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva;
              377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi;
              378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n.  457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata;
              379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.»;
          nelle procedure esecutive pendenti, i conduttori e/o prenotatari degli immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e/o convenzionata hanno provveduto a depositare dinanzi ai competenti giudici dell'esecuzione e/o giudice del fallimento debita istanza di applicazione della novella legislativa introdotta dall'articolo 1, commi 376, 377, 378 e 379 della legge n.  178 del 2020, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva per consentire l'intervento delle pubbliche amministrazioni, regione e comune, e la verifica dei parametri previsti dall'articolo 44 della legge n.  457 del 1978 per valutare la legittimità dei mutui concessi;
          in merito ai mutui, appare opportuno specificare che, in caso di erogazione del mutuo per la realizzazione di programmi di edilizia pubblica, vige l'applicazione dell'articolo 44 della legge n.  457 del 1978, secondo cui i mutui possono essere erogati esclusivamente dagli istituti bancari che hanno stipulato una convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che li inserisce in un apposito elenco. Analogamente devono essere rispettati i criteri previsti per la concessione del mutuo, con specifico riferimento all'ammontare dello stesso e alle garanzie ipotecarie;
          nonostante le disposizioni di legge, molti mutui sono stati concessi in difformità ai suddetti criteri;
          l'intervento legislativo di cui alla legge n.  178 del 2020 ha consentito di porre luce sull'effettiva necessità di un approfondito controllo in merito all'applicazione della normativa succitata, ponendo quale fine ultimo la tutela del bene pubblico;
          l'ordinamento ha ritenuto opportuno informare formalmente della pendenza di procedure esecutive e/o fallimentari le competenti pubbliche amministrazioni, regione e comune;
          la notificazione della suddetta comunicazione deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio idoneo a costituirsi nel giudizio giurisdizionale secondo i criteri previsti dagli articoli 137 e seguenti cpc, e quindi la comunicazione deve essere inviata alla competente avvocatura regionale e avvocatura comunale e agli uffici protocolli dei suddetti enti;
          nella prassi, invece accade che le comunicazioni formali prescritte vengono inviate a uffici non competenti, così rendendo vana la finalità della normativa, in quanto non si garantisce la partecipazione dei suddetti enti nelle procedure esecutive;
          con riferimento alla verifica delle condizioni previste per la concessione del mutuo, in diversi procedimenti, alcuni curatori e giudici dell'esecuzione hanno dichiarato allo stato la norma non applicabile, in quanto non risulterebbe istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle banche convenzionate a cui la citata disposizione fa riferimento;
          tale circostanza troverebbe conferma in una nota del 26 febbraio 2021, con la quale la direzione generale per la condizione abitativa – divisione III del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicava di non essere «a conoscenza di alcun elenco di banche convenzionate» aggiungendo «che dopo un interessamento dell'ABI in merito alla sopracitata problematica, in data 4 febbraio 2021 è pervenuta la risposta che anche l'Associazione bancaria non è al corrente di alcun elenco»;
          tale nota non chiarisce se presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultino o meno depositate le convenzioni con istituti bancari relativi ad immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata; infatti, una precedente nota della direzione generale per le politiche abitative – Divisione III del 2014, nel precisare che «Non risulta agli atti, alcuna convenzione tra Unipol Banca spa ed il Ministero delle infrastrutture, relativa al programma edilizio in oggetto», a parere degli interpellanti conferma implicitamente l'esistenza agli atti di convenzioni con altri istituti bancari –:
          se il Ministro della giustizia non intenda, fornire:
              a) chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione formale da inviare alle competenti pubbliche amministrazioni per informarle in merito alla pendenza delle procedure esecutive e/o fallimentari;
              b) chiarimenti in relazione alla necessità dell'adozione di una disciplina di attuazione tesa a identificare le corrette procedure di notificazione delle comunicazioni formali previste dai commi 376 e 377, dell'articolo 1 della legge n.  178 del 2020;
          se Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non intenda fornire:
              a) chiarimenti in merito alla sussistenza dell'elenco degli istituti bancari convenzionati;
              b) chiarimenti in merito alla possibilità di adottare un'apposita disciplina, anche di natura regolamentare, che renda effettivi i controlli previsti dell'articolo 1, comma 378, della legge n.  178 del 2020.
(2-01218) «Fassina, Fornaro».


Iniziative di competenza, anche normative, volte a salvaguardare la pluralità dell'offerta di prodotti assicurativi, alla luce di un recente provvedimento dell'Ivass – 2-01219

B)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
          il 4 agosto 2020 l'Ivass ha emanato il provvedimento n.  97 del 2020 recante modifiche ed integrazioni al vigente regolamento Ivass n.  40 del 2018 che detta le disposizioni attuative in materia di distribuzione assicurativa;
          con il citato provvedimento n.  97 – entrato in vigore il 31 marzo 2021 – l'Ivass ha imposto – inter alia – ai sensi di due specifiche disposizioni agli agenti assicurativi di comunicare alle rispettive imprese mandanti la sottoscrizione degli accordi di collaborazione orizzontale e di affiggere nella propria agenzia, oppure di pubblicare su un sito internet, l'elenco di tutte le imprese di assicurazioni con le quali l'intermediario abbia rapporti di collaborazione orizzontale;
          tale previsione, non presente nel regolamento n.  40 del 2018, risulterebbe agli interpellanti in palese contrasto con la ratio esplicita della norma primaria – l'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  221 del 2012 (cosiddetto decreto Sviluppo bis) – la quale, nel più ampio contesto delle misure a favore della concorrenza e a tutela del consumatore nel mercato assicurativo, è stata concepita nello specifico con l'obiettivo di superare – attraverso l'introduzione delle collaborazioni orizzontali tra intermediari – la rigidità della suddivisione in distinte sezioni del registro degli intermediari e favorire lo scambio dei mandati e degli incarichi distributivi;
          in tale contesto il successivo comma 12 dell'articolo 22 del citato decreto-legge n.  179 del 2012 vieta, altresì, ogni patto tra impresa assicurativa e intermediario mandatario incompatibile all'instaurazione di forme di collaborazione reciproca tra intermediari, incentivando in questo modo la concorrenza;
          per le imprese assicurative e gli intermediari si presenta, dunque, un nuovo profilo di autoregolamentazione e di coordinamento che potrebbe essere di non così semplice applicazione, nella divergenza tra le ragioni del citato decreto «sviluppo-bis» e l'applicazione in chiave di trasparenza e maggiori controlli della regolamentazione applicativa di cui al nuovo articolo 42 del regolamento dell'Ivass 40 del 2018;
          le collaborazioni orizzontali sono state oggetto di reiterati e successivi interventi da parte dell'Ente di vigilanza attraverso diversi provvedimenti e regolamenti che hanno introdotto elementi di chiarezza – ma anche di complessità – nella relazione tra gli intermediari coinvolti nella collaborazione;
          l'introduzione dei citati obblighi di informazione rischia altresì di minare la libertà professionale e concorrenziale degli agenti, favorendo di fatto l'intromissione ed il potenziale condizionamento da parte delle imprese assicuratrici nella scelta delle collaborazioni orizzontali;
          nella memoria difensiva presentata al Tar Lazio davanti al quale il sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna) ha presentato ricorso avverso il citato provvedimento n.  97 del 2020, l'Ivass ha sostenuto che Unipol Sai Assicurazioni aveva rappresentato in sede di consultazione pubblica la necessità di poter disporre di un'informazione compiuta sugli accordi di collaborazione stipulati dalla propria rete distributiva;
          ad avviso degli interpellanti sarebbe opportuno avviare – per quanto di competenza – un'interlocuzione con l'Ivass in proposito, in un'ottica di massima chiarezza e trasparenza, con particolare riguardo al futuro della distribuzione, ai fini della tutela degli intermediari e dei loro clienti –:
          quali tempestive iniziative di competenza – anche di carattere normativo – intenda adottare al fine di tutelare il diritto del consumatore ad avere a disposizione un'offerta di prodotti assicurativi quanto più ampia possibile ed operare così una scelta in piena consapevolezza degli stessi.
(2-01219) «Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Sut».


Elementi ed iniziative in ordine al versamento dei canoni per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi – 2-01205

C)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:
          il rilascio delle concessioni per la ricerca e coltivazione di idrocarburi rientrava nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico, oggi transitate al Ministero della transizione ecologica ai sensi del decreto-legge 1o marzo 2021, n.  22;
          a seguito della rideterminazione dei canoni per le concessioni di coltivazioni e stoccaggio di idrocarburi prevista dall'articolo 11-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  135 del 2018, con decreto ministeriale del 18 novembre 2019 sono definite le modalità di versamento delle maggiorazioni dei canoni annui, da effettuarsi «a favore del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo d'entrata n.  2620 del Capo VII», ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto;
          il titolo concessorio, contenente l'indicazione della superficie e dell'importo unitario del canone, viene trasmesso alle direzioni territoriali dell'Agenzia del demanio per la conseguente emissione dei modelli di pagamento;
          le indicazioni operative predisposte dai Ministeri competenti in data 3 dicembre 2020 prevedono che il concessionario, che registri un ammontare annuo complessivo del canone di superficie superiore al 3 per cento della valorizzazione della produzione ottenuta nell'anno precedente, comunichi ai predetti Ministeri, con idonea autocertificazione, un prospetto indicante la valorizzazione della produzione e l'ammontare annuo complessivo dei canoni dovuti;
          la trasmissione dei predetti dati da parte dei succitati Ministeri alle direzioni territoriali dell'Agenzia del demanio costituisce pertanto il presupposto per le richieste di pagamento delle previste maggiorazioni riferite al corrispondente codice tributo;
          le risorse rivenienti dalla maggiorazione dei canoni sono poste a copertura degli oneri connessi alla sospensione dei permessi di prospezione e ricerca, nelle more dell'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), nonché degli oneri connessi alla predisposizione del medesimo piano e, per la parte eccedente, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del citato articolo 11-ter;
          in relazione all'aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione sono state stimate maggiori entrate per il bilancio dello Stato di circa 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 27,8 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;
          a partire dal 2019 sono state autorizzate riduzioni e razionalizzazioni delle aree interessate dalle attività minerarie. Solo nel mese di dicembre 2019 sono stati emanati 45 decreti ministeriali per una riduzione complessiva del 26,6 per cento delle aree in terraferma interessate dalle attività di coltivazione. Un'analoga significativa riduzione di superficie è stata avviata per le concessioni vigenti in mare –:
          se i Ministri interpellati intendano dettagliare quale sia l'ammontare delle somme versate al capitolo d'entrata n.  2620 citato in premessa e quali iniziative intendano intraprendere a fronte di versamenti non ancora corrisposti, al fine di ottemperare agli oneri previsti per l'attuazione dell'articolo 11-ter del decreto-legge n.  135 del 2018;
          se i Ministri interpellati siano a conoscenza della regolarità dei versamenti dei canoni all'Agenzia del demanio, oltreché di quelli imputati al capitolo d'entrata n.  2620 citato in premessa.
(2-01205) «Davide Crippa, Sut, Vianello, Cillis, Maraia, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Daga, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Traversi, Licatini, Micillo, Terzoni, Varrica, Zolezzi, Cancelleri, Caso, Scerra, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio».


Iniziative di competenza volte alla manutenzione del patrimonio immobiliare della società Eur SpA – 2-01214

D)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
          la società per azioni Eur s.p.a. partecipata al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e al 10 per cento da Roma Capitale, è stata costituita nell'anno 2000, trasformando in società per azioni, l'ex Ente Eur. Controlla al 100 per cento la società Roma Convention Group S.p.A. (Rcg), che si occupa della gestione dei centri congressuali Palazzo dei Congressi (Pdc) e Nuovo Centro Congressi la Nuvola (Ncc). Detiene circa il 66 per cento della società Eurtel, che gestisce due data center e una infrastruttura in fibra ottica di interesse per il quartiere;
          Eur s.p.a. produce importanti esternalità positive che aumentano il benessere sociale attraverso l'attività del sistema congressuale gestito da Eur s.p.a. Inoltre, sostiene costi per servizi prestati a favore della collettività, a fronte dei quali non ottiene corrispondenti ricavi: gestione di 70 ettari di verde a uso pubblico, del laghetto dell'Eur e dell'acquedotto; 3 immobili ad uso scolastico e 1 museo ceduti a canoni di locazione simbolica al comune e alla città metropolitana; cessione ad uso gratuito di aree adibite a parcheggio pubblico da parte del comune. Quest'attività a favore della collettività è apprezzata e riconosciuta, ma genera oneri che non sono mai stati rimborsati alla società;
          la società, a quanto consta agli interpellanti, versa attualmente in condizioni finanziarie particolarmente preoccupanti a causa di quattro problemi ereditati dal passato qui di seguito elencati:
              a) le conseguenze finanziarie generate dalla costruzione della «Nuvola». Il costo per la realizzazione della struttura e dell'annesso albergo è pari a 380 milioni di euro, oltre Iva, comprensivi delle riserve per 27 milioni riconosciute all'appaltatore Condotte con transazione formalizzata nel 2020 e pagamento rateizzato fino al 2022. Di questa somma totale, 137 milioni, di cui 7 ancora da ricevere, provengono da un contributo previsto dalla legge per Roma Capitale. Eur s.p.a. contribuisce con 243 milioni (64 per cento del costo totale). Per fronteggiare questa spesa, la società è costretta ad accendere mutui che vengono successivamente ristrutturati. L'accordo di ristrutturazione prevede l'anticipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di 37 milioni, e la vendita di 4 immobili per un valore pari a 297,5 milioni. A seguito della vendita dei 4 immobili, i ricavi annui da locazione scendono a 20 milioni di euro (-19 milioni; –50 per cento) e il margine operativo lordo scende a 6 milioni di euro (-17 milioni);
              b) la mancata realizzazione dei necessari investimenti in manutenzione. Le conseguenze finanziarie negative derivanti dalla costruzione della Nuvola hanno limitato gli investimenti a circa 2 milioni di euro l'anno, livello altamente insufficiente per mantenere il patrimonio immobiliare in condizioni di sicurezza e di rispetto della normativa. L'investimento necessario per riportare il patrimonio in sicurezza è pari a oltre 49 milioni nel periodo 2021-25. Questo investimento non è ulteriormente procrastinabile, anche a seguito di recenti crolli e dissesti dei rivestimenti lapidei che interessano tutti i palazzi dell'Eur e, in particolare, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo Uffici e il Palazzo della Civiltà del lavoro;
              c) il passato modello di business delle attività congressuali. I ricavi annui generati dalla Nuvola sono stati pari in media a circa 9 milioni, a fronte dei 19 milioni di minori ricavi da locazione. Il modello di business perseguito con la realizzazione della Nuvola si è dunque dimostrato insostenibile;
              d) lo shock pandemico. La situazione è aggravata dagli impatti economico-finanziari negati determinati dall'epidemia da Covid-19 sui ricavi di locazione immobiliare e su quelli del settore congressuale, che risultano quasi azzerati nel 2020 e nel 2021, con presumibile ripresa nel 2022 e ritorno alla situazione pre-Covid-19 nel 2023;
          per fronteggiare questa preoccupante situazione, la società sta completando un piano industriale per il periodo 2021-2025 che migliora l'economicità di gestione intervenendo su diversi elementi: fusione per incorporazione di Rcg, modificazione del modello di business; vendita delle quote di Eurtel s.r.l., interventi sul personale e riorganizzazione interna; rinnovata politica commerciale volta ad aumentare i ricavi, specie sui mercati esteri; revisione informatizzazione dei processi operativi;
          nonostante questi interventi, in assenza di sostegno da parte dell'azionista di maggioranza, la società genererà tuttavia flussi negativi che azzereranno la cassa già nel 2022 e che impediranno a Eur s.p.a. di sopravvivere finanziariamente: la transazione conclusa con la società Condotte (27 milioni), l'anticipazione finanziaria da rimborsare al Ministero dell'economia e delle finanze (24 milioni) e il livello degli investimenti da effettuare per riportare in sicurezza il patrimonio (almeno 49 milioni) portano inevitabilmente l'azienda a un valore negativo della cassa già nel 2022;
          per ricondurre Eur s.p.a. verso un futuro sostenibile è necessario agire su tre fronti:
              1) cancellare il rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze del debito residuo (24 milioni, rateizzati in 2,8 milioni annui);
              2) garantire un contributo a fondo perduto di 27 milioni, pari ai maggiori costi sostenuti da Eur s.p.a. per realizzare la transazione con Condotte;
              3) ottenere dall'azionista di riferimento ulteriori ricavi per 4 milioni di euro annui rispetto a quelli ottenibili sul mercato dalla gestione congressuale, per la disponibilità di spazi congressuali (Nuvola e al Palazzo dei Congressi) e relativi servizi, stimabile in circa 120 giorni/anno, per la promozione e lo svolgimento di importanti eventi culturali, intesi anche come politica di marketing territoriale;
          a seguito di questi interventi, la gestione finanziaria ritornerebbe in equilibrio nel 2025;
          per candidare la società a svolgere, oltre che valorizzazione e sviluppo immobiliare, anche attività di gestione urbana, vera sfida dell'era post-Covid-19 ed originaria mission di Eur s.p.a. sarà necessario realizzare un significativo aumento del capitale sociale;
          in una interlocuzione avviata nei mesi scorsi dall'amministratore delegato di Eur s.p.a. Antonio Rosati, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva, nel mese di dicembre 2020, predisposto un documento a firma del dottor Giansante nel quale si proponeva al Ministro di inserire nell'ultimo piano di scostamento di bilancio un finanziamento a favore di Eur s.p.a. di una cifra che andava dai 50 ai 100 milioni di euro;
          nel mese di settembre 2020 si sono verificati dei distaccamenti di lastre di marmo dalla facciata del palazzo dei congressi (Pdc) che fortunatamente non hanno prodotto danni a cose o persone;
          suddetti cedimenti della struttura testimoniano la necessità di un urgente opera di riqualificazione e restauro dell'edificio a tutela del bene e della collettività –:
          se il Ministro interpellato non ritenga opportuno, in relazione a quanto esposto in premessa, riattivare una interlocuzione con Eur s.p.a. al fine di prevedere un'iniziativa economica volta a stanziare le risorse necessarie per intervenire ai fini della manutenzione, non più derogabile, del patrimonio immobiliare di proprietà della società.
(2-01214) «Morassut, Fiano».


Esiti dello studio epidemiologico richiesto all'Istituto superiore di sanità sulla popolazione residente nella zona circostante lo stabilimento della «Ditta Fonderie Pisano SpA» – 2-01217

E)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
          la Ditta Fonderie Pisano s.p.a. (Salerno, Fratte), classificata come industria insalubre di prima classe, è un impianto che, risalente agli anni ’60, non risultava essere mai stato sottoposto ad adeguamenti ed ammodernamenti significativi e la popolazione che vive nelle zone limitrofe (area comprendente i tre diversi comuni di Salerno, Pellezzano e Baronissi) lamenta emissioni moleste e significativi depositi di polveri nere metalliche;
          in relazione a gravi criticità ambientali e di nocumento alla salute pubblica, già dal 2016 diverse vicende autorizzatorie e giudiziarie hanno interessato la Ditta Fonderie Pisano s.p.a., determinando contrastanti provvedimenti di sospensione ovvero di riapertura delle attività;
          al riguardo è stato avviato anche lo studio Spes-Valle dell'Irno per indagare sullo stato di salute degli abitanti e del territorio dell'area Salerno nord, i cui risultati definitivi sono stati di recente consegnati alla regione Campania da parte dell'Istituto zooprofilattico, senza essere però resi pubblici; da ultimo, con decreto dirigenziale n.  85 del 20 aprile 2020, la regione Campania ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) con validità di 12 anni, nonostante i dati preliminari evidenziassero sospetti per il forte accumulo di metalli pesanti ritrovati nell'organismo degli abitanti delle zone circostanti la fonderia;
          il primo firmatario del presente atto con l'interrogazione n.  4-07167 aveva chiesto al Ministro della salute quali iniziative intendesse porre in essere per verificare, anche con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità, gli impatti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini connessi alle attività della Fonderia Pisano (Salerno, Fratte) e se, pertanto, intendesse avviare, tramite l'Istituto superiore di sanità, apposite verifiche, finalizzate alla pubblicazione dei dati definitivi dello studio Spes-Valle dell'Irno nell'esclusiva tutela del diritto alla salute dell'intera comunità;
          in merito alla problematica delineata nell'atto di sindacato ispettivo citato, il Ministero della salute, in data 6 novembre 2020, aveva dato conto della nota della regione Campania con la quale si precisava che, in ottemperanza alla sentenza n.  2254 del 2019, con il provvedimento n.  85 del 20 aprile 2020, sono stati approvati i lavori di ammodernamento ed adeguamento delle installazioni sulla base del progetto, già approvato all'unanimità nella conferenza di servizi in data 13 novembre 2018, che contempla una serie di importanti interventi a tutela di tutte le matrici ambientali, in particolare per il contenimento delle emissioni in atmosfera, tra cui quelle odorigene, per il potenziamento del sistema di depurazione delle acque di processo e meteoriche, per il contenimento dei rumori, per la revisione ed il potenziamento del piano di monitoraggio e controllo, nonché per la prescrizione concernente limiti emissivi più rigorosi rispetto ai precedenti;
          in merito alle attività ispettive effettuate presso la «Ditta Fonderie Pisano S.p.A.» con cadenza semestrale a cura del dipartimento Arpac di Salerno, la regione Campania ha comunicato al Ministero della salute gli esiti della recente ispezione relativa al primo semestre 2020, evincendo che l'installazione opera, a causa del calo delle commesse dovuto alle ricadute dell'epidemia di Covid-19, solo alcuni giorni ogni mese, che la ditta «ha sostanzialmente attuato» quanto previsto per il primo semestre dell'anno 2020 e che «le prescrizioni previste per il periodo transitorio, sono state in linea di massima ottemperate». Inoltre, «i valori limite di emissione autorizzati dei parametri analizzati e riferiti alle varie matrici campionate durante le giornate di sopralluogo sono rispettati» e «le Bat risultano coerenti con quanto autorizzato»; la regione Campania ha comunicato, altresì, che la ditta ha presentato di recente «alla stampa» il progetto di delocalizzazione dell'installazione, da realizzarsi nell'area industriale del comune di Buccino (Salerno);
          il Ministero della salute, alla luce delle informazioni e degli atti acquisiti dalla regione Campania e tenuto conto di quanto allora rappresentato dal primo firmatario del presente atto, ritenendo sussistenti fondati elementi per disporre una istruttoria di natura tecnica al fine di verificare le condizioni reali di presenza di inquinanti nell'area interessata, ha espresso l'intenzione d'interessare l'Istituto superiore di sanità, al fine di avviare uno studio epidemiologico sulla popolazione residente nella zona dove insiste lo stabilimento, assegnando un termine di 90 giorni per predisporre una relazione illustrativa –:
          se l'Istituto superiore di sanità abbia avviato lo studio epidemiologico sulla popolazione residente nella zona dove insiste lo stabilimento della «Ditta Fonderie Pisano S.p.A.» e se sia stata predisposta, nel termine assegnato di 90 giorni, la conseguente relazione illustrativa.
(2-01217) «Provenza, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Nappi, Misiti, Penna, Ruggiero, Sportiello, Villani, Baldino, Alaimo, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Parisse, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Ascari, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà».


Iniziative di competenza ai fini della piena funzionalità di tutti i servizi educativi e scolastici per l'infanzia, con particolare riferimento al reclutamento del personale educativo – 2-01189

F)

      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
          la recente pandemia ha reso problematico il reclutamento del personale dei servizi integrati zero/sei, nidi e scuole dell'infanzia, soprattutto perché i protocolli nazionali sanitari ne hanno incrementato il fabbisogno;
          i titoli validi per l'accesso al segmento nido di infanzia sono regolamentati dalla legge n.  65 del 2017, articolo 14, comma 3, che ha stabilito la necessità della laurea L19, ad indirizzo specifico educatori prima infanzia, quale requisito per i servizi all'infanzia;
          i titoli di accesso al segmento scuole dell'infanzia sono la Laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.  169 del 2008, il diploma magistrale o il Diploma di liceo socio-psico-pedagogico o il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti entro, l'anno scolastico 2001-2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997;
          la difficoltà di reclutamento del personale comunale per i servizi tre/sei ha radici anteriori alla pandemia, a causa dall'esodo costante verso impieghi statali che offrono condizioni salariali più vantaggiose, oltre che una maggiore garanzia di continuità lavorativa nel tempo;
          l'età media del personale in entrambi i segmenti è avanzata, soprattutto nelle scuole dell'infanzia;
          in città in cui l'offerta professionale è a prevalenza comunale (Milano, Torino, Bologna, Roma), il numero di candidati al concorso comunale è notevolmente inferiore rispetto alle esigenze di organico, costringendo queste amministrazioni ad attingere personale da graduatorie di enti limitrofi o statali per i tempi determinati, senza colmare tuttavia sufficientemente i deficit;
          solo tre atenei italiani hanno attivato corsi di laurea triennale L19 ad indirizzo specifico educatori prima infanzia per servizi all'infanzia;
          per l'anno scolastico 2020/2021, il decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato», permette alle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora vi sia l'impossibilità di reperire personale docente, di attingere alle graduatorie del personale educativo dei nidi in possesso del titolo idoneo –:
          se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per assicurare la piena funzionalità di tutti i servizi educativi e scolastici, pesantemente compromessa dai vuoti di organico, rimediando alla penuria di personale cui rischiano di andare incontro gli enti locali, anche attraverso un intervento sui titoli di accesso;
          se sia in valutazione l'adozione di iniziative per il superamento, anche provvisorio, dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n.  65 del 2017, consentendo di svolgere il ruolo di educatore di servizi educativi per l'infanzia anche a chi non si trovi in possesso del titolo di laurea triennale in scienze dell'educazione L19 ad indirizzo specifico;
          se si intendano adottare iniziative per prorogare per l'intera durata della pandemia le disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, per l'utilizzo di personale dei nidi di infanzia per asili di infanzia;
          se si intendano adottare iniziative per ripensare i criteri di accesso ai corsi di laurea in scienze dell'educazione L19, sopprimendo il numero chiuso e considerando il lavoro prestato presso i servizi zero/sei anni, pubblici e accreditati, condizione valida per la formazione laboratoriale/tirocinio.
(2-01189) «Berardini, Schullian».