XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 maggio 2021

TESTO AGGIORNATO AL 19 MAGGIO 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 maggio 2021.

      Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maccanti, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 17 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MELONI ed altri: «Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica» (3118).

      Sarà stampata e distribuita.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.

      Su richiesta della XII Commissione (Affari sociali), il parere della medesima Commissione sulle seguenti proposte di legge – assegnate, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia) – sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del Regolamento:
          BAZOLI ed altri: «Delega al Governo per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei minori» (2102);
          BELLUCCI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n.  184, in materia di protezione dei minori e di diritto del minore ad una famiglia, nonché deleghe al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia e di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti di appello» (2796);
          ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» (2897);
          GIANNONE ed altri: «Modifiche al codice civile, alla legge 4 maggio 1983, n.  184, e alla legge 8 febbraio 2006, n.  54, in materia di responsabilità genitoriale, affidamento dei minori e ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano» (2937).

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

      In data 17 maggio 2021 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n.  140 del 2003 – dal Tribunale di Macerata – Ufficio del giudice per le indagini preliminari, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n.  512/2020 RGNR – n.  907/2021 RG GIP) nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

      Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale di Macerata sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n.  24).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2019 (Doc. CLX, n.  3).

      Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 17 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2020 (Doc. LXXIII, n.  6).

      Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

      Il Ministro della giustizia, con lettera in data 14 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita, riferita all'anno 2020 (Doc. CCXXVIII, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 maggio 2021, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 5 maggio 2021, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o aprile 2021, n.  44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (atto Senato n.  2167, atto Camera n.  3113).

      Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2144 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N.  41, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3099)

A.C. 3099 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che;
              il provvedimento in esame rappresenta un importante strumento del Governo a sostegno della vitalità del Paese e delle imprese pesantemente colpiti dai disagi economici e sociali derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19;
              in tale contesto, il Terzo Settore rappresenta una parte essenziale del mondo economico e sociale determinante per il Paese soprattutto in questa fase storica. In tale contesto l'Associazione italiana degli operatori e dei media universitari (RadUni), inquadrata come Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore si pone l'obiettivo di favorire lo scambio di idee, contenuti ed esperienze tra studenti universitari, sostenendoli e supportandoli nella crescita formativa e professionale in ambito radiofonico e non solo;
              la situazione delle radio universitarie, a causa della pandemia COVID-19, è tristemente precipitata nelle difficoltà di questo periodo storico; lo scenario attuale è tragico: delle 32 radio universitarie oltre un terzo è a rischio inattività e chiusura perché le emittenti chiuse non riescono a trovare l'appoggio dagli enti giuridici a cui si appoggiano (Atenei e associazioni) per poter organizzare una lenta ripartenza. Le emittenti inattive si ritrovano nella condizione di dover far fronte, senza riuscirci, al pagamento dei canoni amministrativi per il mantenimento dell'emittente radiofonica universitaria, mentre le emittenti attive stanno vivendo un periodo di forte stallo, facendo forza sullo spirito di volontariato e di sacrificio degli operatori radiofonici universitari e degli studenti che credono fortemente nella missione formativa ed educativa di questi laboratori, e sui risparmi degli anni precedenti che però stanno terminando;
              in questa situazione si aggiunge la forte pressione da parte delle collecting del diritto di autore (SIAE, SCF, LEA, SoundReef, ITSRight) che richiedono urgentemente il pagamento del canone. Le emittenti si ritrovano quotidianamente solleciti di pagamento, che vengono inviati anche alle amministrazioni universitarie, che non possono essere prontamente saldati. Inoltre la mancata chiarezza sulla questione del diritto d'autore impedisce alle emittenti di poter aderire liberamente o meno al pagamento delle varie collecting;
              il Parlamento con l'istituzione del Fondo Megalizzi (articolo 1, comma 379 legge n.  160 del 2019) ha inteso tutelare e sostenere questo importante fenomeno sociale che però oggi rischia la sopravvivenza a causa della mancata adozione del decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'università e della ricerca, di riparto delle risorse stanziate per l'anno 2020 che sono andate in economia di bilancio;
              giova ricordare che il citato fondo è intitolato alla memoria di Antonio Megalizzi, e a Bartosz Orent-Niedzielski, giovani operatori radiofonici universitari assassinati a Strasburgo nel dicembre 2018 da un loro coetaneo nel corso di un attacco terroristico. Intitolato alla memoria di giovani universitari che quotidianamente amavano raccontare la realtà che li circondava con una passione nata proprio all'interno delle radio universitarie. Il fondo è cruciale anche affinché la loro eredità possa trasformarsi in un'opportunità per altri giovani come loro che sognano di fare i giornalisti, i tecnici, gli speaker, i comunicatori del servizio pubblico, operatori consapevoli dei nuovi media;
              le radio universitarie sono un patrimonio per il tessuto territoriale delle università italiane e per questo motivo è assolutamente necessario poter finalmente vedere riconosciuto il Fondo Megalizzi istituito dal Parlamento proprio per favorire e sostenere lo sviluppo e la diffusione delle emittenti radiofoniche costituite negli atenei italiani;
              in sede di relazione del provvedimento in commento in commissione bilancio il Governo ha assicurato che il Consiglio dei ministri approverà nei prossimi giorni il decreto-legge cosiddetto Sostegni-bis, nel quale saranno recepite le proposte sulle quali il Governo è favorevole nonché il contenuto degli ordini del giorno approvati dal Senato,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto-legge, cosiddetto Sostegni-bis, in approvazione dal Consiglio dei Ministri il finanziamento per l'anno 2021 del Fondo Megalizzi allo scopo di consentire la sopravvivenza di una realtà sociale importante per il Paese e che non ha avuto fino ad ora applicazione a causa di ostacoli burocratici che oggi rischiano di essere ingiustamente pagati dalla parte più creativa del nostro Paese, i giovani studenti, che attendono la conferma della nostra volontà di tutelare la speranza e la creatività oltre ogni possibile impedimento amministrativo.
9/3099/1. Rotta, Madia, Nardi, De Menech, Lattanzio, Zardini, Quartapelle Procopio, Gribaudo, Buratti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Authority del Mar Tirreno Centro Settentrionale raggruppa i porti di Gaeta, Fiumicino e Civitavecchia, ovvero quello che è nella sostanza il porto di Roma;
              migliaia di aziende laziali dipendono dal porto di Civitavecchia, che mai come adesso ha bisogno di investimenti che non solo Io tengano in piedi, ma che ne rilancino anche una vocazione commerciale;
              il Piano Nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) rappresenta un piano di investimenti di circa 200 miliardi di euro che può determinare la ripartenza del nostro paese e di molti settori messi in seria difficoltà dalla crisi pandemica;
              tra i settori più colpiti, come è noto, vi è quello del turismo e così ogni comparto ad esso legato;
              le Autorità di Sistema Portuale del nostro paese possono basare le loro attività economiche sostanzialmente su due rami: quello delle merci e quello delle crociere turistiche;
              i porti che hanno saputo rispondere meglio alla crisi sono quelli che hanno una vocazione commerciale e che, di conseguenza, hanno mantenuto il loro bilancio grazie ad un sistema di import-export che, nonostante tutto, non ha mai smesso di funzionare;
              alcuni porti tra i più importanti, come quello di Civitavecchia, che hanno basato il loro sistema sul crocieristico, hanno registrato un declino economico e lavorativo molto importante;
              a fronte dei circa 200 miliardi del PNRR verranno destinati per i porti 3 miliardi che saranno erogati e messi a disposizione con un decreto ad hoc denominato «Decreto Porti»,

impegna il Governo:

          a inserire tra gli investimenti futuri diversi progetti (presentati sia dall'AdSP, ma anche dalla Regione Lazio) che mirano proprio a rilanciare il Porto di Roma, uno tra tutti il progetto della Darsena Energetica Grandi Masse, un piano di investimenti che, insieme al completamento infrastrutturale della SS Orte-Civitavecchia, renderebbe il Porto finalmente pronto per il binario commerciale di merci e container;
          a formulare nel Decreto Sostegni 2 l'inserimento di fondi per investimenti infrastrutturali, così da avere la possibilità di ricalibrare gli investimenti per i Porti, in particolare quelli più colpiti dalla crisi come quello di Civitavecchia.
9/3099/2. Morassut.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4, comma 1, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.  446 del 1997;
              il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa infine che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1o marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
              i commi 4-11 dispongono l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5,000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
              all'articolo 4, le disposizioni che prevedono il differimento al 30 aprile 2021 della sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi, compresi quelli emessi dall'INPS, e l'annullamento automatico di tutti i debiti d'importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi a persone fisiche e a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
              ammonterebbero a 16 milioni le cartelle che verranno cancellate, senza alcun esborso da parte del contribuente, non si fa però alcun riferimento a cartelle relative a società estinte. Infatti, secondo i dati resi pubblici dal Direttore della stessa Agenzia Ruffini, ammonterebbero a 955 miliardi di euro i debiti «accatastati» nel magazzino dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ma la maggior parte, circa il 40 per cento delle somme non sarebbe più recuperabile in quanto dovute da soggetti deceduti, falliti e nullatenenti ed altro 51 per cento per altri motivi tipo la prescrizione o inibizioni di vario tipo, ad esempio impignorabilità prima casa;
              per questi soggetti, deceduti e falliti, non sarebbe chiaro come dovrebbe essere calcolato il requisito del reddito imponibile 2019;
              la maggior parte di tali cartelle, sarebbero dovute essere già considerate prescritte essendo decorsi abbondantemente i termini decadenziali di legge, triennali, quinquennali e/o decennali e per questo, sarebbero dovute già essere state opportunamente stralciate da molto tempo;
              apparirebbe evidente che tale cancellazione esattoriale possa servire più alla contabilità pubblica che ai contribuenti, trattandosi proprio di crediti che lo Stato non riuscirà mai a realizzare e che pertanto esistono in forma «fittizia» solo nei bilanci dell'Agenzia delle Entrate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di adottare iniziative volte a garantire l'annullamento di tutti i debiti per società estinte a decorrere da marzo 2020, in virtù dello stato emergenziale disposto a causa del diffondersi del virus Sars-Cov-2.
9/3099/3. Trizzino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  41 del 2021 (A.C. 3099) prevede all'articolo I riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», «un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario»;
              i gestori delle attività para – alberghiere (o extra alberghiere) risultano tra le categorie maggiormente danneggiate dalla pandemia a causa del blocco agli spostamenti e del conseguente crollo delle prenotazioni; ai fini di facilitare l'apertura di questo tipo di attività la legge prevede la possibilità di derogare all'apertura della partita Iva;
              le attività para-alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano e dunque sono comunque censite e facilmente individuabili;
              tali attività rappresentano una fonte di reddito importantissima soprattutto per il tessuto economico dei comuni turistici di piccole dimensioni;
              ai fini della quantificazione del reddito prodotto, e dunque delle perdite sofferte rispetto agli esercizi (anni) precedenti è possibile fare riferimento al modello Redditi per l'anno 2019, (Quadro RL, Redditi diversi – Rigo RL14: Redditi REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE, RIGO RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; – MODELLO 730 per l'anno 2019, QUADRO DI ALTRI REDDITI, RIGO D5 (REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE) codice 1, Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente,

impegna il Governo

ad introdurre nel primo decreto utile in tema di sostegni e ristori alle imprese forme di indennizzo per i gestori di attività para alberghiere (o extra alberghiere) proporzionate alle perdite sofferte.
9/3099/4. Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              sono emersi diverse problematiche relative al comparto agricolo del nostro Paese, uno dei più importanti motori economici;
              la grave crisi pandemica ancora in corso ha trascinato il settore vitivinicolo in una condizione di stallo fino ad oggi mai osservata, caratterizzata da incertezza e preoccupazione per il futuro dell'intero comparto: allo stato attuale, uno fra i principali motori dell'agroalimentare in Italia è stato costretto a riprogrammare più di una intera annata;
              per fronteggiare la pandemia, nel corso del 2020 – su precisa richiesta del Ministero – è stato previsto l'innalzamento degli aiuti di Stato in favore del sistema produttivo; fino al 31 dicembre dello scorso anno, il tetto massimo entro cui poter concedere aiuti al settore è stato di 800 mila euro per l'agroindustria, 100 mila euro per l'agricoltura e 120 mila euro per la pesca e l'acquacoltura che, a cascata, hanno giovato alle aziende vitivinicole e agricole;
              il decreto Cura Italia – varato d'urgenza dal Governo Conte nel marzo 2020 – ha previsto una serie di importanti novità a sostegno delle imprese agricole: il fondo di sostegno da 100 milioni di euro e altri 100 milioni di euro per semplificare l'accesso al credito, l'aumento al 70 per cento degli anticipi dei contributi Pac per oltre un miliardo di euro, la cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori agricoli e della pesca, nonché tutele per i lavoratori stagionali senza continuità di rapporti di lavoro, indennità per i lavoratori a tempo determinato, sospensione delle rate fino al 30 settembre per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale che si aggiungono alla sospensione dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e al contributo di 100 euro per chi ha continuato a lavorare nel mese di marzo, includendo tutti i dipendenti della filiera alimentare;
              nei precedenti anni, a seguito del via libera della Conferenza Stato Regioni, è stata attivata per la campagna 2019/2020 la distillazione di crisi del vino comune con una dotazione pari a 50 milioni di euro nell'ambito dell'annualità 2020 del Programma nazionale di sostegno (PNS); accanto a questa misura, con un investimento di 100 milioni di euro per la campagna 2020-2021, altro intervento a supporto della filiera vitivinicola duramente colpita dall'emergenza Covid-19 è rappresentato dalla c.d. «Vendemmia verde», la riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine e a indicazione geografica con l'obiettivo di riequilibrare un mercato in difficoltà che, purtroppo, resterà in sofferenza per diversi anni e migliorare la qualità del vino;
              di recente la filiera vitivinicola italiana ha richiesto in modo esplicito la proroga del termine ultimo delle autorizzazioni per nuovi impianti e per i reimpianti in scadenza nel 2020 che consente di impiantare vigneti in due anni di tempo, maggiore flessibilità per la misura Ocm ristrutturazione e riconversione dei vigneti per evitare sanzioni e l'anticipo delle risorse dei Piani nazionali di sostegno per consentire di finanziare progetti ammissibili legati alla misura investimenti. Lo stesso comparto vino ha richiesto il varo di uno specifico piano strategico di sostegno all'export italiano, articolato su missioni di settore, e piani di comunicazione integrata sui principali mercati, prevedendo misure straordinarie di promozione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere tutte le iniziative necessarie volte a sostenere il settore vitivinicolo e l'intero comparto agroalimentare italiano in questo eccezionale momento di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica a livello globale.
9/3099/5. Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              il cosiddetto Decreto Sostegni, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19, interviene – come i precedenti decreti – principalmente in cinque ambiti: il sostegno alle imprese e al lavoro, il contrasto alla povertà, la tutela della salute e della sicurezza, il sostegno agli enti territoriali e gli ulteriori interventi settoriali. Si tratta, tuttavia, di misure che mirano a sostenere il Paese in questa fase delicata volta alla ripresa economica post-pandemica, nell'attesa di accedere alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito del più ampio piano di sostegno allo sviluppo denominato Next Generation EU;
              proprio lo scorso 30 aprile, infatti, il Governo ha inviato alla Commissione dell'Unione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (richiesto per l'accesso ai fondi di cui in premessa): 191,5 miliardi di euro da spendere, sino al 2026, per favorire il rilancio del Paese e superare tutte le drastiche conseguenze causate dall'emergenza sanitaria tuttora in alto: secondo le previsioni, l'Italia già nel 2021 potrebbe accedere alla prima tranche che ammonterebbe a circa 25 miliardi di euro per dare avvio poi alla «fase di attuazione». Si tratta di risorse economiche che sono destinate a produrre importanti impatti su tutto il Paese ed il settore produttivo, tra cui interventi anche per il sud, le zone terremotate, la sicurezza stradale, la tecnologia 5G, monitoraggio di ponti, tunnel e viadotti, sanità, ecobonus ed ulteriori misure;
              nelle scorse settimane è nata la cosiddetta rete «Recovery Sud – La Rete dei Comuni per il Recovery Fund», un movimento spontaneo di sindaci di quasi cinquecento comuni del sud Italia che, nell'intento di dare ai propri cittadini risposte certe alla grave crisi che la pandemia da Covid-19 ha causato anche nel sud Italia, ha sottolineato come le risorse previste a sostegno del sud, sia a livello italiano che a livello europeo, risultino ancora insufficienti per garantire alle regioni del sud Italia processi di sviluppo infrastrutturali adeguati a quelli del resto del Paese, oltre ad interventi per potenziare il settore produttivo;
              si pensi ad interventi per l'edilizia sociale attraverso il recupero dei centri storici, interventi di sburocratizzazione delle procedure amministrative, introduzione di linee di trasporto urbano ed extraurbano ecosostenibile, promozione dell'agricoltura sociale e dei terreni confiscati alla criminalità organizzata, piani di recupero delle acque reflue per il riuso in agricoltura, sostegni alle produzioni agroalimentari, tutela dei boschi, delle aree verdi, delle zone costiere e miglioramento dell'arredo urbano, rafforzamento della medicina territoriale, creazione di reti di trasporto ad alta velocità e molto altro;
              la «protesta» dei numerosi comuni è dovuta dunque alla preoccupazione per la gestione dei fondi previsti dal Recovery Fund e per la quantificazione delle risorse destinate al Mezzogiorno d'Italia tanto da aver spinto i sindaci a interpellare sia il Presidente del Consiglio, prof. Mario Draghi, che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella missiva inviata, in uno dei tanti passaggi, si legge «riteniamo e chiediamo che oltre alla distribuzione (dei fondi) settoriale, si debba tener conto di un'equa e calibrata ripartizione territoriale, applicando gli stessi criteri UE utilizzati per determinare la cifra complessiva»;
              a fronte di quanto già accaduto in passato, risulta condivisibile il timore delle popolazioni del sud in termini di utilizzo delle risorse tanto che lo stesso Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha sottolineato in un'intervista dello scorso 29 aprile come occorra «colmare un divario ancora troppo ampio con il nord»; il premier Mario Draghi, nella medesima occasione, ha assicurato al tempo stesso come nel piano sono previste «misure che si inseriscono in una visione complessiva per far ripartire e accelerare una crescita del sud ferma da ormai mezzo secolo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, durante la fase di attuazione dell'utilizzo delle risorse derivanti dal Next Generation EU ed eventualmente in fase di adozione di ulteriori misure nazionali come l'imminente Decreto Sostegni Bis, di tenere in considerazione le richieste derivanti dai comuni del Sud, mettendo in campo ulteriori misure rispetto a quelle già adottate, che mirino a rilanciare con più celerità il mezzogiorno d'Italia ed il suo tessuto produttivo, con l'obiettivo di colmare quanto prima il divario tra nord e sud, tale da garantire al nostro Paese una crescita economica ad un'unica velocità.
9/3099/6. Cardinale.


      La Camera,
          premesso che:
              il TITOLO III del provvedimento in esame reca specifiche Misure in materia di salute e sicurezza;
              la Legge di Bilancio 2021 conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro;
              l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha determinato la necessità per il Governo di mettere in atto provvedimenti per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale mai attuati nella storia del nostro paese;
              lo spirito di abnegazione degli operatori sanitari in termini di dedizione al lavoro e di rischio contagio a cui sono sottoposti in questa fase pandemica non ha avuto eguali da quando esiste il Sistema sanitario nazionale, in quanto ogni paziente che accede in ospedale, in qualunque reparto, è un potenziale veicolo di trasmissione del virus;
              secondo il decreto legislativo n.  81 del 2008 esiste una indennità speciale attribuita ai lavoratori della sanità che scatta quando l'attività lavorativa è a rischio di esposizione ad agenti biologici che possano arrecare danni alla salute del lavoratore;
              il blocco del rinnovo contrattuale per circa 10 anni ha impoverito il sistema di importanti risorse umane, costringendo tanti medici e operatori sanitari a migrare verso il sistema privato o paesi esteri,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue competenze, e in accordo con le competenze regionali, a valutare la possibilità di estendere il riconoscimento dell'indennità di malattie infettive per il rischio di contagio da Covid-19 a tutto il personale del ruolo sanitario senza distinzione in base alle unità operative appartenenti.
9/3099/7. Rostan.


      La Camera,
          premesso che:
              il titolo III del decreto-legge 41/2021 – cosiddetto «Decreto Sostegni» – contiene numerose disposizioni in materia di salute e sicurezza, con particolare riguardo all'articolo 20 in tema di vaccinazioni e farmaci contro il COVID-19 e all'articolo 20-ter che integra le previsioni vigenti in materia di somministrazioni vaccinali;
              di particolare rilevanza le disposizioni volte a rafforzare il piano vaccinale, anche mediante l'incremento (di euro 2.800.000.000 per il 2021) del c.d. «Fondo vaccini», per l'acquisto di vaccini anti-SARS-CoV-2 e di farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19;
              considerata l'esigenza di ammettere tempestivamente alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 la più ampia tipologia di soggetti presenti sul territorio nazionale, il Commissario straordinario per l'emergenza, Gen.  Figliuolo, ha di recente firmato un'importante e attesa Ordinanza (N. 7/2021 del 24 aprile 2021) che include, tra le categorie esplicitamente elencate di individui non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, anche i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) i quali, trovandosi temporaneamente sul territorio nazionale, possono accedere al diritto alla vaccinazione;
              tuttavia, ad oggi solo in poche regioni tale diritto può essere effettivamente esercitato. Nella gran parte del territorio nazionale per gli italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e temporaneamente in Italia risulta difficile se non impossibile accedere tramite le apposite piattaforme regionali, molte delle quali risultano prive dell'implementazione tecnica necessaria alla prenotazione della categoria di soggetti aventi diritto e non residenti (privi di tessera sanitaria o di codice fiscale),

impegna il Governo

ad emanare con tempestività, di concerto con i Ministri competenti in materia, le misure attuative e linee guida specifiche valide per tutte le Regioni, volte a definire tempi e modalità tecniche di implementazione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n.  7/2021 del Commissario straordinario per l'emergenza, Gen.  Figliuolo, al fine di rendere concretamente possibile l'accesso al vaccino anti covid-19 anche ai soggetti residenti all'estero, iscritti all'AIRE e che si trovano temporaneamente sul territorio nazionale.
9/3099/8. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame, all'articolo 20, comma 2, lettera e), prevede che l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli infermieri viene esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative;
              l'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche inserite dal Senato hanno esteso la suddetta deroga anche agli esercenti la professione sanitaria ostetrica ed agli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
              la condivisibile scelta di derogare a tali incompatibilità dovrebbe essere ampliata, nell'attuale fase pandemica, allo svolgimento di attività professionale presso le residenze sanitarie assistenziali;
              infatti le assunzioni straordinarie effettuate dalle ASL nell'ultimo anno, unite alla cronica mancanza di infermieri nel nostro paese, hanno sguarnito gli organici delle strutture socio-sanitarie, che costituiscono un pilastro importante del welfare sanitario al servizio di pazienti fragili-,

impegna il Governo

a garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), prevedendo fino alla fine dello stato di emergenza ed entro un limite di ore la non applicazione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale delle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
9/3099/9. Angiola.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente disegno di legge di conversione si inserisce nel più ampio quadro d'interventi normativi assunti con carattere d'urgenza per sostenere il tessuto socioeconomico del Paese fortemente indebolito a seguito degli effetti devastanti prodotti sull'intero territorio nazionale dalla pandemia da Covid-19;
              a questo fine, il provvedimento – suddiviso in cinque titoli – contiene una pluralità di disposizioni che intervengono in favore di lavoratori, famiglie e imprese, con l'intento di affrontare l'emergenza epidemiologica e accelerare la ripresa delle produzioni e dei consumi, in un contesto il cui orizzonte prospettico permane tuttavia incerto e problematico;
              in particolare, per il settore dei trasporti, il provvedimento all'esame prevede il rifinanziamento con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale a causa della pandemia e i cui interventi s'inseriscono all'interno di alcune disposizioni trasversali già previste (sia di carattere istituzionale che in termini d'incentivi) volte a favorire una trasformazione modale verso il ricorso a forme di trasporto urbano sostenibile;
              a questo proposito, nel settore dei trasporti, l'idrogeno verde rappresenta una fonte di energia pulita di straordinaria rilevanza nello sviluppo della mobilità sostenibile (trasporto pesante, ferroviario, marittimo, movimentazione dei materiali) in quanto è considerata una fonte alternativa efficace e strategica per sostenere il processo di decarbonizzazione e per accelerare la riduzione delle emissioni di CO2 al 2025, in linea con le politiche energetiche e ambientali europee;
              proprio per sfruttare pienamente le potenzialità dell'idrogeno verde, risulterebbe di primaria importanza promuovere misure volte a incentivare nuove forme di mobilità sostenibile nel territorio nazionale, attraverso l'incremento di piani operativi di sviluppo dell'infrastruttura di rifornimento, con assegnazione delle risorse necessarie;
              queste misure appaiono urgenti e necessarie, soprattutto in relazione alle recenti decisioni assunte dal nostro Paese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevedono lo stanziamento complessivo pari a 3,6 miliardi di euro per lo sviluppo dell'idrogeno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le risorse disponibili e i vincoli di bilancio, l'istituzione, presso il Ministro dello sviluppo economico di un apposito fondo con risorse economiche destinate allo sviluppo ed alla diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto stradale e ferroviario. Tale fondo dovrà consentire alle aziende di produrre veicoli anche pesanti per il trasporto di persone o merci utilizzando l'idrogeno. Inoltre dovrà consentire il finanziamento di specifici progetti per l'utilizzo dell'idrogeno nei trasporto ferroviario. Le risorse economiche del Fondo dovranno altresì, una volta prodotti veicoli ad idrogeno, essere destinate anche alla realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento dell'idrogeno da parte dei veicoli lungo le strade e le autostrade. Ciò consentirà di avviare nel nostro Paese una vera transizione ecologica al fine di ridurre le emissioni di CO2.
9/3099/10. Vallascas.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia da COVID-19 ha colpito tutti i settori del comparto economico del nostro Paese: il settore dello spettacolo è stato il primo, insieme al mondo della Scuola, a chiudere, e sarà senz'altro l'ultimo a tornare alla normalità. Un settore in grado di apportare benefici non solo in termini economici, ma anche in termini di benessere psicologico delle persone, e che ha dovuto subire una grave riduzione del numero dei lavoratori. Pertanto è necessario attivare un credito d'imposta pari al 90 per cento per la partecipazione dei cittadini agli spettacoli cinematografici, teatrali ed ai concerti nell'anno 2021 per rilanciare un settore molto importante anche economicamente per il nostro Paese,

impegna il Governo

ad estendere il credito d'imposta al 90 per cento anche alle spese per l'acquisto di biglietti d'ingresso o di tessere d'abbonamento per la partecipazione a concerti, a spettacoli teatrali ed a spettacoli cinematografici relative all'anno 2021. L'applicazione del credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a concerti, spettacoli teatrali e spettacoli cinematografici sia effettuata tramite la registrazione preventiva di colui che ne usufruisce (con l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale nonché dello spettacolo a cui partecipa) in un apposito sito istituito presso il Ministero della cultura.
9/3099/11. Fioramonti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              per il rilancio dell'occupazione sono essenziali misure di esonero contributivo e agevolazioni per i comparti più colpiti dalla pandemia. Tra questi vi è il settore dello sport dilettantistico, i cui lavoratori sono quelli che più hanno risentito dell'impossibilità di lavorare a causa dei provvedimenti restrittivi che hanno disposto la chiusura di palestre, centri sportivi e piscine;
              i lavoratori dello sport, dall'inizio dell'emergenza, hanno vissuto grande difficoltà insieme alle loro famiglie, sentendosi esclusi e discriminati rispetto ad altre categorie come se rappresentassero una vera e propria «categoria fantasma»; al riguardo, anche l'indennità prevista per questi lavoratori nel provvedimento in esame è insufficiente e tardiva. Si ricorda che durante l'emergenza solo una ridotta platea di collaboratori sportivi hanno ricevuto, tra l'altro in modo discontinuo, delle esigue indennità che vanno dai 600 agli 800 euro;
              si mette in evidenza l'importanza di sostenere il rilancio di questo comparto anche considerando che lo sport svolge un ruolo sociale essenziale ed è strumento di educazione che rappresenta valori universalmente positivi. Infatti, favorisce l'inclusione, la partecipazione e l'aggregazione sociale, provoca benessere psico-fisico ed è strumento di prevenzione,

impegna il Governo

ad adottare misure di esonero contributivo per l'assunzione dei lavoratori del settore dello sport dilettantistico.
9/3099/12. Rizzetto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede un contributo a fondo perduto, sotto forma di credito di imposta o trasferimento in denaro, per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 risulti inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019. Il contributo è pari a una determinata percentuale della differenza di fatturato in relazione all'ammontare di ricavi o compensi che varia dal 60 per cento per quelli non superiori a 100 mila euro al 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
              il citato contributo spetta anche agli enti non commerciali, comprese le associazioni sportive dilettantistiche ASD e le società sportive dilettantistiche SSD, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
              gli Enti interessati hanno potuto trasmettere le istanze all'Agenzia delle entrate mediante l'apposito modello già a partire dal 30 marzo 2021, tuttavia si evidenzia che la maggior parte delle suddette istanze, trasmesse telematicamente dalle ASD e SSD che abbiano optato per il regime forfetario ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n.  398, risultano a tutt'oggi sospese «per incoerenza fatturato-corrispettivi», nonostante i dati inseriti e trasmessi dall'Agenzia delle Entrate siano corretti sia in termini di media mensile del fatturato 2019 e 2020, sia in relazione ai ricavi dichiarati con riguardo al 2019;
              l'Amministrazione finanziaria avrebbe già riscontrato, a seguito delle molteplici segnalazioni, le criticità legate; a) all'impossibilità del software di effettuare il controllo di coerenza rispetto ai dati comunicati con riferimento agli anni 2019 e 2020, poiché le ASD ed SSD in regime forfetario sono esonerate dalla presentazione delle Liquidazioni Periodiche Iva e della dichiarazione annuale IVA b) all'impossibilità di controllare i dati presenti nelle dichiarazione dei redditi presentate dai suddetti Enti Sportivi, in quanto nella maggior parte dei casi l'esercizio sociale non coincide con l'anno solare;
              in attesa che venga individuata una soluzione tecnica tale da consentire l'esatto riscontro dei dati indicati con quelli desumibili dai propri archivi e/o facilmente acquisibili dall'Agenzia attraverso ulteriore integrazione documentale, laddove la soluzione non si risolva in tempi brevi, l'unica opzione sarebbe quella di inviare apposita istanza di autotutela che presuppone ingiustificati costi a carico dei contribuenti interessati e allungamento dei tempi per ricevere il contributo loro spettante ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi a superare la problematica di ordine tecnico che impedisce, alle ASD e SSD che applicano il regime forfettario, ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n.  398, di fruire del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del presente decreto anche sviluppando ulteriori canali di comunicazione ad hoc, senza costi aggiuntivi per i contribuenti interessati, che rendano automatizzata l'approvazione dell'istanza per una rapida erogazione.
9/3099/13. Fragomeli.


      La Camera,
          premesso che;
              il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              l'emergenza sanitaria ha messo in evidenza oltre ai punti di forza, gli aspetti problematici del Servizio sanitario nazionale e tra questi sicuramente, per quanto riguarda il personale, come anche la Corte dei Conti ha evidenziato nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica il permanere per un lungo periodo di vincoli alla dinamica della spesa per personale e le carenze, specie in alcuni ambiti, di personale specialistico;
              come messo in rilievo, a seguito del blocco del turn-over nelle Regioni in piano di rientro e delle misure di contenimento delle assunzioni adottate anche in altre Regioni (con il vincolo alla spesa), negli ultimi dieci anni il personale a tempo indeterminato del SSN è fortemente diminuito;
              al 31 dicembre 2018 era inferiore a quello del 2012 per circa 25.000 lavoratori (circa 41.400 rispetto al 2008). Tra il 2012 e il 2017, il personale (sanitario, tecnico, professionale e amministrativo) dipendente a tempo indeterminato in servizio presso le Asl, le Aziende Ospedaliere, quelle universitarie e gli IRCCS pubblici è passato da 653 mila a 626 mila con una flessione di poco meno di 27 mila unità (-4 per cento) mentre nello stesso periodo il ricorso a personale flessibile è stato in crescita di 11.500 unità compensando solo in parte il minor numero di personale;
              la drammaticità della crisi sanitaria dovuta all'emergenza epidemiologica ha accelerato le dinamiche già messe in atto dal c.d. Decreto Calabria con inversione di tendenza e l'allentamento dei vincoli di spesa e il superamento dell'imbuto formativo;
              nonostante siano state utilizzate procedure straordinarie di reclutamento del personale per il potenziamento, in particolare, delle reti di assistenza territoriale e dei reparti ospedalieri di virologia e pneumologia, è necessario dare a questi la dovuta stabilità prevedendo azioni di lungo termine visto che i contratti cosiddetti covid cesseranno al termine della crisi pandemica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tutte le misure necessarie sia economiche che normative affinché all'interno del Sistema sanitario nazionale vi sia una stabilizzazione del personale precario anche per assicurare la tenuta del sistema salute nazionale, gli impegni previsti per la gestione delle liste di attesa e l'effettivo successo degli interventi previsti nel PNRR.
9/3099/14. Carnevali.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Osservatorio Nazionale dei Distretti Italiani individua ben 36 distretti nel settore abbigliamento-accessori moda. Si tratta di distretti che coinvolgono numerosi territori e che sono specializzati in molteplici produzioni;
              il distretto conciario di Santa Croce sull'Arno è il più importante polo italiano per la produzione di pelli per borse e scarpe dei marchi internazionali del lusso. Quella della moda è una filiera caratterizzata dalla elevata qualità dei prodotti realizzati da imprese toscane che da sempre dimostrano il loro impegno concreto negli ambiti economico e sociale;
              il distretto toscano, con circa 250 concerie, 200 terzisti, 6.000 addetti e 2 miliardi e mezzo di fatturato, rappresenta infatti una eccellenza mondiale che impiega lavoratori specializzati, stilisti, maestri della chimica, addetti alle vendite. Il distretto si connota anche come positivo modello di integrazione sociale e di relazioni sindacali corrette e costruttive che, anche nel pieno della crisi sanitaria, hanno contribuito, a costituire un fattore di sviluppo,
              gli effetti negativi della pandemia continuano a ripercuotersi in tale comparto anche in virtù dell'export che riguarda circa il 70 per cento dei prodotti; numerose imprese stanno avendo cali di fatturato intorno al 40 per cento e sono anche a rischio i livelli occupazionali diretti e dell'indotto;
              nel disegno di legge in esame recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» sono presenti misure economiche e fiscali a sostegno delle imprese nazionali e quindi del comparto conciario;
              alla luce della crisi perdurante sarebbe però necessaria l'introduzione di risorse specifiche destinate a determinati distretti, come quello conciario di Santa Croce sull'Arno. Come peraltro già accaduto nel corso della discussione parlamentare di provvedimenti di iniziativa governativa: l'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2020, numero 178 (Legge di Bilancio 2021) ha infatti attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore tessile. È stato poi demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di verifica di controllo e rendicontazione delle spese sostenute;
              nel corso della discussione parlamentare sono stati presentati emendamenti per finalizzare risorse specifiche al distretto conciario di Santa Croce sull'Arno. Tali proposte non sono state però poi approvate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in relazione a quanto espresso in premessa e nel prossimo provvedimento utile finalizzato al rilancio economico e occupazionale del tessuto produttivo nazionale, di intervenire a sostegno del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno.
9/3099/15. Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di bilancio per il 2017, ha previsto misure finalizzate a sostenere la svolta produttiva Industria 4.0. al fine di consentire alle Imprese di dotarsi degli strumenti in grado di supportare l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale. Il Governo – il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività;
          preso atto che moltissime imprese agricole soggette a tassazione (nello specifico quelle ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917), in base alle attuali norme catastali, non potevano avere accesso alle disposizioni sul super ed iperammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, a causa del sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi; la legge di bilancio per il 2020 ha trasformato gli strumenti di «iper ammortamento» e «super ammortamento» in un equivalente «credito d'imposta»;
              con la legge di bilancio per il 2021 le misure di Industria 4.0, nell'ambito di un più ampio rafforzamento diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, vengono immesse nel nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 con l'obiettivo di diventare uno degli elementi portanti su cui si fondare il Recovery Fund italiano. L'investimento consiste in circa 24 miliardi di euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione;
          preso atto che:
              in base all'attuale disciplina i crediti di imposta per l'attuazione di Transizione 4.0 possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione senza possibilità di cedere ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito od intermediari finanziari il credito maturato al fine della compensazione per gli eventuali investimenti;
              lo strumento della cessione del credito è già prevista da altre misure tra le quali dal decreto Rilancio (decreto-legge n.  34 del 2020 convertito con modifiche nella legge n.  77 del 2020), per il cosiddetto Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus al 110%) che rappresenta un volano di ripresa fondamentale, un incentivo determinante alla messa in sicurezza, all'adeguamento energetico dei fabbricati;
              in una fase in cui la ripresa del sistema produttivo nazionale deve necessariamente passare anche attraverso la pianificazione di investimenti, soprattutto innovativi, si rende opportuno consentire ai soggetti beneficiari del credito d'imposta del piano Transizione 4.0 la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito. Un'opzione strategica che potrebbe accrescere la platea di beneficiari e gli investimenti in innovazione previsti dal Piano e che ben si coniuga con le sfide ambientali europee del green deal e con la stessa visione di ripresa dell'Unione Europea all'interno del Next Generation Eu;
          valutato che:
              nel disegno di legge in esame recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» sono presenti misure economiche e fiscali a sostegno delle imprese;
              nel corso dell'esame al Senato del provvedimento nelle Commissioni in sede referente è stato approvato inizialmente un emendamento che ha reso cedibili i crediti d'imposta previsti per investimenti in beni strumentali nuovi ai fini della cosiddetta Transizione 4.0. Ai beneficiari viene quindi consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
              successivamente tale norma è stata stralciata dal Presidente del Senato su indicazione del Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato del Mef secondo il quale mancherebbero le coperture economiche per sostenere tale provvedimento, ma che tale lettura non appare corretta in quanto solo il credito maturato dall'impresa richiedente la misura d'investimento sarebbe trasferito a terzi senza dunque aggravamento di spesa per lo Stato;
          considerato che:
              lo stop della Ragioneria dello Stato ha creato forti perplessità nelle associazioni di categoria, ed in particolare quelle agricole. Per Confagricoltura la cessione del credito d'imposta per le imprese che investono in innovazione nell'ambito del piano Transizione 4.0 è un intervento prioritario per la ripartenza e per la transizione ecologica, per CIA Agricoltori Italiani 2 la cessione del credito di Transizione 4.0 è non solo di un'opportunità cruciale in un momento segnato dalla crisi di liquidità a causa della pandemia, ma anche della strada giusta da percorrere per incentivare gli Investimenti in hi-tech e il rinnovo del parco macchine con mezzi più moderni, tecnologici e a bassa emissione CO2, requisiti fondamentali per dare seguito al Green Deal Ue e per ridurre il rischio infortunistici. Per Coldiretti «l'agricoltura italiana è una risorsa fondamentale per avviare una nuova stagione di sviluppo economico e lavoro per il paese; per questo dobbiamo mettere in campo gli strumenti per aiutare tutte le aziende nei processi di innovazione e di maggiore sostenibilità per agevolare la transizione verso un modello di economia circolare che migliori l'efficienza nell'uso delle risorse con una decisa semplificazione burocratica e dei servizi»,

impegna il Governo

ad individuare le soluzioni tecniche necessarie per intervenire, nel prossimo provvedimento utile, affinché i soggetti beneficiari del credito d'imposta per la Transizione 4.0, di cui all'articolo 1 commi 105-1058 della legge n.  178 del 2020, possano optare, in luogo della compensazione ai sensi del decreto legislativo n.  241 del 1997, per la cessione anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e così come già previsto dal citato articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020.
9/3099/16. Cenni.


      La Camera,
          premesso che:
              il TITOLO I del provvedimento in esame reca Sostegno alle imprese e all'economia;
              all'articolo 1, comma 1, di detto provvedimento si prevede un Contributo economico a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il settore del wedding e delle cerimonie ha pagato probabilmente il prezzo più alto tra le attività economiche penalizzate dalle restrizioni rese necessarie dal contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
              si tratta di un settore vitale dell'economia nazionale, soprattutto in alcune aree del Paese, come il Mezzogiorno, nello specifico il territorio campano, dove si segnalano situazioni di grande sofferenza nella provincia di Salerno, nell'area di Paestum, della costiera amalfitana, del Cilento, dove vive una fitta economia territoriale con hotel, ristoranti che rappresentano una rete che dà lavoro a migliaia di persone;
              in modo diretto e indiretto, con un fiorente indotto economico, infatti, il mondo dei matrimoni è un settore che da solo, a livello nazionale, sviluppa 65 miliardi di euro annui, offre occupazione ad 1 milione di addetti stagionali e che sta rischiando un danno irreversibile;
              le chiusure del settore, fin dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del marzo 2020, hanno provocato una perdita di ricavi pari al 90 per cento rispetto al 2019, a fronte delle quali il programma di ristori e sostegni attuato dal Governo in più fasi in questi mesi è apparso chiaramente insufficiente a rispondere ad una crisi così profonda;
              il settore opera con una programmazione semestrale e annuale, per cui è impossibile che possa adeguarsi a decisioni costruite all'ultimo momento;
              le riaperture per questo settore hanno bisogno di tempi certi per procedere a programmare e dare risposte a clienti, fornitori e a tutto l'indotto che, soprattutto nel Meridione, genera occupazione per decine di attività collaterali quali fiorai, autisti, parrucchieri, camerieri, chef, estetiste, fotografi, musicisti, negozi di abbigliamento, agenzie di animazione, organizzatori di eventi e molto altro;
              il settore del wedding e delle cerimonie, in realtà, è uno di quelli che meglio si presta ai controlli per il contenimento della pandemia da Sar-Cov-2, dal momento che ogni fase dell'evento è programmata anticipatamente, ha liste di partecipanti preordinate, che consentono controlli preventivi e tracciamenti successivi, e grazie alla destinazione di appositi responsabili al controllo delle suddette fasi, le strutture si sono già dette disponibili a dotarsi a proprie spese di Covid test rapido per tutti gli invitati agli eventi e di screening periodico per tutti gli operatori e di sottoporre personale e ospiti a misure rigorose, utilizzando spazi all'aperto e osservando e mantenendo le distanze di sicurezza, le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti,

impegna il Governo:

          a fissare con celerità un cronoprogramma certo, rapido e chiaro di riaperture nell'ambito del settore del wedding e delle cerimonie, con protocolli rigorosi ma precisi per le disposizioni da rispettare mantenendo tale programma con un orizzonte temporale ampio e certo in modo da consentire la necessaria organizzazione di cui il settore necessita;
          nel contempo a valutare la possibilità di un piano di maggiori sostegni economici mirati su wedding e cerimonie, che ha registrato le maggiori perdite nella lunghissima fase di blocco delle attività e che è stato sostenuto in maniera insufficiente dai provvedimenti finora assunti.
9/3099/17. Federico Conte.


      La Camera,
          premesso che:
              il Piano Nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) rappresenta un piano di investimenti di oltre 200 miliardi di euro che può determinare la ripartenza del nostro Paese e di molti settori messi in seria difficoltà dalla crisi pandemica;
              tra i settori più colpiti, come è noto, vi è quello del Turismo e così ogni comparto ad esso legato, quasi totalmente bloccato nell'ultimo anno e con una ripartenza complessa e necessariamente graduale;
              Le Autorità di Sistema Portuale del nostro paese possono basare le loro attività economiche sostanzialmente su 2 ambiti; quello più propriamente commerciale legato alle merci e quello più propriamente funzionale ai servizi turistici, in primis l'importante segmento delle crociere che, nel 2019, aveva registrato numeri da record ed un trend di ulteriore crescita;
              i porti che hanno saputo rispondere meglio alla crisi sono quelli che hanno una vocazione commerciale e che, di conseguenza, hanno mantenuto il loro bilancio grazie ad un sistema di import-export il quale, nonostante tutto, non ha mai smesso di funzionare;
              Alcuni porti tra i più importanti come quello di Civitavecchia che hanno basato il loro sistema sul comparto crocieristico, hanno registrato un declino economico e lavorativo molto importante, con risvolti oggettivi anche per tutto l'indotto;
              l'Authority del Mar Tirreno Centro Settentrionale raggruppa i porti di Gaeta, Fiumicino e Civitavecchia; quello Civitavecchia può e deve essere considerato da sempre il Porto di Roma Capitale con valenza strategica e nevralgica per l'intero Paese con l'improcrastinabile necessità, oggi più che mai attuale, di far sì che Civitavecchia venga riconosciuto come porto Core nell'ambito della revisione delle reti Ten-T;
              all'interno del PNRR vengono specificamente destinati per i porti 3 miliardi che saranno erogati e messi a disposizione con un decreto ad hoc denominato «Decreto Porti». Altre risorse ulteriori potranno e dovranno essere messa a disposizione dei sistemi portuali italiani, anche alla luce delle crescenti sfide di competitività con le altre realtà europee e mondiali;
              l'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha presentato una proposta complessiva (il cui progetto definitiva prevede un costo totale di circa 365 milioni di euro) per la realizzazione di una Darsena Grandi Masse con annessa possibilità di una modifica progettuale per lotti funzionali che prevede la sua suddivisione oltre ai tre distinti segmenti (logistica, green e cantieristica), anche in banchine polivalenti, in grado di essere destinate al traffico ro-ro;
              tra l'altro, nel Piano della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica della regione Lazio, approvato nel gennaio 2021, si legge testualmente: «la Darsena energetica riveste un carattere strategico in quanto consente l'ampliamento della capacità del porto per traffici multipurpose, tra cui container», con l'obiettivo di aumentare la capacità di traffico contenitori dello scalo fino a 700.000 Teu;
              nel presente decreto vengono previsti supporti e sostegni ad un articolata serie di situazioni considerate prioritarie, con indubbi effetti positivi sul tessuto socio-economico del nostro Paese in questa fase difficile. Ma saranno necessari ulteriori interventi simili, riconducibili ad una più generale strategia per una stagione di ripresa ed il rilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi volti a sostenere progetti (presentati sia dall'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ma anche dalla regione Lazio) finalizzati a rilanciare il Porto di Roma ed in particolare dedicare specifica attenzione alla progettualità relativa alla realizzazione di una Darsena Energetica Grandi Masse, un ambizioso cd. articolato piano di investimenti che, insieme al completamento infrastrutturale della SS Orte-Civitavecchia, renderebbe il Porto finalmente pronto per il binario commerciale di merci e container, con potenziale impatto rilevante sull'economia dell'Italia centrale e del Paese tutto.
9/3099/18. Battilocchio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attuale normativa IVA prevede un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca biomedica, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, clic per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;
              l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo dirompente il ruolo della ricerca biomedica nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;
              tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca biomedica. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari al 7 per cento,

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente, già nell'ambito del c.d. Decreto Sostegni-bis, per introdurre, anche in via sperimentale per il solo 2021, una misura volta a ridurre significativamente i costi per l'acquisto dei reagenti necessari nel settore della ricerca biomedica, tramite un credilo di imposta che restituisca agli enti di ricerca non-profit quota parte dei costi derivanti dal pagamento IVA.
9/3099/19. Paolo Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              il Provvedimento in esame è composto da 94 articoli c contiene numerose disposizioni volte a sostenere il tessuto economico e produttivo del Paese, nonché numerose disposizioni in materia sanitaria;
              in questo ambito, con riferimento alle persone più fragili e in particolare alle persone con certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), l'Associazione Italiana Dislessia (AID) ha ricordato come nel novembre 2020, anche grazie alla battaglia portata avanti dalla medesima Associazione, l'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva emanato una Circolare per aumentare le tutele per le persone nell'ambito del conseguimento della patente di guida, frutto di una serie di richieste formulate proprio da AID, con il sostegno delle principali associazioni di categoria nel settore delle autoscuole, CONFARCA e UNASCA;
              si tratta della circolare n.  31299 MIT del 5 novembre 2020 con la quale il Ministero ha sancito la validità di tutte le certificazioni diagnostiche rilasciate ai soggetti con DSA da neuropsichiatri o psicologi, anche per il conseguimento della patente di guida;
              grazie a questa circolare, le persone con DSA già certificate non dovranno integrare o fornire una ulteriore certificazione ad hoc con la firma di un neuropsichiatra, ottimizzando così eventuali ulteriori tempi o aggravi di costi per il conseguimento della patente;
              a parte questa novità, attualmente l'unica tutela prevista per i candidati con DSA è la possibilità di utilizzare la sintesi vocale durante la prova di teoria. Spesso, però, questa misura non è sufficiente e sarebbe necessario, per esempio, tempo aggiuntivo per sostenere la prova;
              per questi motivi l'Associazione Italiana Dislessia sta portando avanti ulteriori richieste ai fini del conseguimento della patente di guida e nautica; richieste che questo atto di indirizzo fa proprie,

impegna il Governo:

          a prevedere specifiche iniziative volte a superare le criticità esposte in premessa a favore delle persone con certificazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) volte a garantire loro le giuste tutele nell'ambito del conseguimento della patente di guida, disponendo in particolare;
              a) il riconoscimento della certificazione diagnostica rilasciata dagli psicologi;
              b) la formazione dei funzionari esaminatori sui DSA;
              c) la riformulazione dei quiz, affinché siano ridotte le complessità lessicali;
              d) l'utilizzo degli strumenti compensativi, previsti dall'articolo 5 della legge 170/2010.
9/3099/20. Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore del noleggio autobus con conducente, coinvolgendo 6.000 imprese, 25.000 posti di lavoro, 2,5 miliardi di euro di fatturato annuo, è parte integrante e fondamentale dell'economia turistica italiana, ed è indispensabile garantirne la ripresa dell'attività in un quadro di pari condizioni rispetto agli altri attori operanti nel mercato europeo;
              che e necessario porre in essere tutte le misure possibili per preservare un settore chiave nella ripresa dei flussi turistici verso l'Italia;
              il costo del gasolio commerciale in Italia risulta molto più alto rispetto a quello dei principali Paesi dell'Unione europea, determinando quindi uno svantaggio competitivo per le imprese di trasporto di persone mediante autobus, con particolare prevalenza nel settore turistico, e, di conseguenza, un ostacolo in più in settori chiave per l'economia italiana, in particolare il turismo, laddove la mobilità delle persone a un costo competitivo e elemento fondamentale per la presenza delle nostre imprese nel mercato comunitario;
              il legislatore italiano – nell'avvalersi della facoltà attribuitagli dall'ordinamento comunitario, ovvero la direttiva 2003/96/CE, recepita mediante l'adozione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  26, che ha significativamente modificato il Testo unico delle accise (decreto legislativo n.  504 del 1995) – adottando una nozione di «gasolio commerciale» più stringente rispetto a quella prevista dalla richiamata direttiva limitatamente all'articolo 7 e fissando a 403,22 euro per ettolitro (+22 per cento iva) il costo complessivo del gasolio commerciale usato come propellente (posto il livello minimo di imposizione nel mercato dell'Unione europea fissato a 330 euro), sembra distaccarsi rispetto alle tariffe imposte dai principali Stati comunitari, come, ad esempio, la Germania, ove si applica l'imposta base stabilita dalla direttiva, la Spagna ove si prevede un importo di 379 euro (+21 per cento iva), la Francia, ove si è stabilito un importo di 376,80 euro (+20 per cento iva), arrivando altresì, questi ultimi Paesi europei, così come anche altri, a riconoscere rimborsi per i rifornimenti effettuati sul proprio territorio nazionale da parte di operatori avente sede legale in un diverso Stato membro. A tal riguardo, la Commissione Europea ha rilasciato il documento di lavoro denominato Valutazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, avallato anche dal Consiglio dell'Unione Europea il 5 dicembre 2019, che nella fattispecie relativa all'efficacia nell'armonizzazione delle normative nazionali sulla tassazione delle diverse fonti di energia, ha rilevato come gli Stati membri abbiano adottato politiche energetiche molto diversificate, individuando il rischio di una crescente distorsione della concorrenza nel mercato unico;
              tale quadro rischia di determinare pertanto uno svantaggio competitivo per le imprese di trasporto mediante autobus turistici italiane e, di conseguenza, un ostacolo in più in settori chiave per l'economia, in particolare il turismo, laddove la mobilità delle persone a un costo competitivo è elemento fondamentale per la presenza delle nostre imprese, in un regime di pari condizione di concorrenzialità nel mercato comunitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un intervento, nel prossimo provvedimento normativo utile, volto a sostenere il settore dell'autotrasporto di persone e, in particolare, ad allineare l'imposizione delle accise sul gasolio commerciale usato come propellente per autoveicoli delle categorie M2 e M3 per il trasporto occasionale di passeggeri ai regimi di tassazione dei principali Stati europei, inferiori rispetto a quelli stabiliti dall'Italia, anche in ragione della crisi prodotta dal COVID-19.
9/3099/21. Sozzani, Spena.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare, il provvedimento in esame dedica l'intero Titolo II alla tematica del lavoro, e, all'articolo 8, commi da 9 a 11, proroga ulteriormente il blocco dei licenziamenti, fissato dalla legge di bilancio per il 2021 allo scorso 31 marzo, precludendo ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021 per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1o luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;
              la pandemia da COVID-19 ha colpito duramente i settori del turismo e della ristorazione e la filiera degli eventi, le cui attività sono rimaste paralizzate per oltre un anno e per una gran parte ancora lo sono;
              le previsioni in merito alla ripresa economica di questi settori stimano che le aziende e gli operatori che ne fanno parte impiegheranno ancora oltre un anno per tornare ai livelli di fatturato pre-Covid;
              quando finirà il blocco dei licenziamenti le aziende saranno costrette a diminuire il proprio personale,

impegna il Governo

a realizzare con urgenza le riforme necessarie per una riduzione generalizzata e sensibile del costo del lavoro, con particolare riguardo a quelle impegnate nei settori di cui in premessa, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di premialità per le imprese e i datori di lavoro che mantengono la stessa forza lavoro.
9/3099/22. Trancassini, Meloni, Lollobrigida, Caiata, Osnato, Zucconi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 del provvedimento in esame prevede interventi a sostegno del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico al fine di consentire l'erogazione di tali servizi in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19;
              in applicazione del disposto di cui all'articolo 229 comma 2-bis del decreto-legge n.  34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto» è istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria), sul quale sono iscritti, per l'anno 2020, 20 milioni di euro di competenza e di cassa;
              le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;
              la perdita di fatturato nel 2020 era riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020 e la perdita di fatturato si è inevitabilmente protratta nell'anno 2021;
              il perdurare dell'emergenza COVID-19 e le conseguenti disposizioni volte al contenimento del contagio introdotte con decretazione d'urgenza rendono necessario consentire che la norma trovi applicazione sino alla data in cui cesseranno le misure restrittive della mobilità. Misure queste che, presumibilmente, non cesseranno di produrre effetti nel prossimi mesi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare per l'anno 2021 il capitolo 1324 denominato «Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» con venti milioni di euro di competenza e di cassa.
9/3099/23. Silvestroni, Rotelli, Rizzetto, Delmastro Delle Vedove.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, e 1 articolo 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, hanno riconosciuto, in favore degli esercenti titolari di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, un contributo una tantum fino a 500 euro per il 2020 e fino a 1,000 euro per il 2021;
              tale contributo è stato riconosciuto a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per io svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19; ciò, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,2 milioni di euro per l'anno 2021;
              il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020 ha definito le modalità, i contenuti e la documentazione richiesta per l'accesso al beneficio nelle misure testé indicate: contributo che per l'ipotesi di insufficienza delle risorse stanziate, dovrà essere ridotto in misura proporzionale tra i richiedenti;
              numerosi edicolanti hanno denunciato di non essere riusciti a presentare richiesta per il bonus relativo al 2021: e ciò, nonostante che le edicole siano, e sono, rimaste costantemente aperte, sia durante il primo lockdown che nelle cosiddette zone rosse successivamente istituite, anche se a fronte di un costante decremento delle vendite dovuto alle limitazioni imposte alla cittadinanza;
              pur in presenza delle limitazioni alla circolazione, gli edicolanti sono costretti comunque a dover pagare la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, non potendo le amministrazioni comunali provvedere a una sua eliminazione;
              già ben prima dell'attuale stato di emergenza si assisteva ad una crisi del settore delle edicole, le quali, tra l'altro, negli ultimi 15 anni, sono diminuite da 42 mila a 26 mila unità e, in Sardegna, allo stato, esistono circa 900 edicole, dislocate sia nei comuni più popolosi che nei piccoli centri: risulta pertanto necessario un intervento, sia contingente che strutturale, per preservare tale tipologia di attività,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa al fine di aiutare i titolari delle edicole, ad esempio con la riapertura della procedura e/o il rifinanziamento del citato bonus in favore di chi non ha potuto riceverlo né per il 2020 né per il 2021 o solo una volta.
9/3099/24. Osnato, Deidda, Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              in particolare, l'articolo 26 del provvedimento in esame istituisce il «Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica», ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
              la dotazione iniziale del Fondo, fissata in duecento milioni di euro per l'anno 2021, è stata incrementata al Senato di ulteriori venti milioni di euro, vincolati, tuttavia, alla specifica destinazione delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
              la dotazione del Fondo appare del tutto insufficiente a ristorare le aziende, le quali si troveranno con un ristoro minimo e corrisposto in tempi talmente lunghi da vanificarne anche il seppur piccolissimo contributo;
              la legge di bilancio per il 2020 ha introdotto il cosiddetto cashback, vale a dire un meccanismo premiale – attraverso l'attribuzione di rimborsi in denaro – a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici, una misura alla quale sono attualmente destinati quasi cinque miliardi di euro;
              nella lettera inviata dalla BCE al Governo italiano lo scorso 14 dicembre è chiaramente affermato che «la Bce ritiene che l'introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili»;
              a causa delle ricadute della crisi sanitaria sull'economia italiana ed europea quasi tutti i settori produttivi hanno dovuto fare i conti con drastici crolli di fatturato, e molte aziende sono state costrette a chiudere mentre altre ancora rischiano di essere costrette a farlo, con gravi conseguenze sociali e occupazionali, se non saranno adeguatamente sostenute e tutelate, è necessario concentrare le risorse disponibili per sostenere i settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi economica, mettendo da parte iniziative che nulla hanno a che fare con il difficile momento che l'Italia sta attraversando,

impegna il Governo

a destinare i cinque miliardi stanziati per il cashback al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui in premessa, per sostenere il tessuto produttivo e tutelare migliaia di posti di lavoro.
9/3099/25. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              le restrizioni introdotte dall'inizio dell'emergenza hanno comportato forti perdite per gli esercizi commerciali fisici in favore delle piattaforme di e-commerce;
              il lungo periodo di inattività da parte degli esercizi commerciali in particolar modo quelli del settore dell'abbigliamento e per tutti quelli presenti nei centri commerciali, penalizzati dalle chiusure nel momento di maggiore afflusso di clienti ovvero nei fine settimana ha spesso comportato un inevitabile surplus di magazzino;
              come evidenziato dall'Istat il calo dei consumi ha comportato una contrazione più marcata in alcune aree merceologiche in particolare per abbigliamento e pellicceria (-23,4 per cento) e calzature, articoli in cuoio e da viaggio (-14,6 per cento);
              stando a quanto descritto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, sono definite vendite straordinarie: «le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti»;
              lo Shopping Index, il report trimestrale di Salesforce che racconta i trend dello shopping Online ha evidenziato, in Italia, nel primo trimestre 2021 una crescita del commercio Online pari al 78 per cento;
              in seguito alla pandemia e al conseguente spostamento online di rivenditori e consumatori, i dati del primo trimestre confermano che le abitudini di spesa formatesi nel corso dell'anno e delle festività natalizie del 2020 sono destinate a restare;
              le grandi piattaforme del commercio online dispongono di minori costi fissi e maggiore flessibilità in termini di offerta commerciale senza dover sottostare agli oneri burocratici e adempimenti a cui devono attenersi i negozi fisici risultando quindi svantaggiati in un contesto di crisi dove il prezzo rappresenta un elemento sempre più rilevante in termini di scelte d'acquisto;
              il 21 aprile 2021, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione della Giornata nazionale «Legalità ci piace !» ha dichiarato che il 63 per cento delle imprese del commercio, della ricettività e dei pubblici esercizi sta avendo problemi di liquidità;
              semplificare le procedure e ridurre l'accesso a modalità di vendita straordinaria può permettere comportare un miglioramento dell'indice di liquidità delle imprese del commercio senza comportare l'accesso al credito e il rischio di un sovraindebitamento;
              l'attuale normativa non consente di procedere con lo strumento delle vendite di liquidazione in caso di eventi esterni indipendenti dalla volontà dell'operatore che lo costringono a liberarsi di stock di merce (anche non deteriorata) dopo un periodo relativamente lungo di sospensione dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a consentire per un periodo di tempo di almeno sei mesi le vendite di liquidazione anche nei casi in cui le stesse non avvengano per fine dell'attività o comunque senza il soddisfacimento di uno dei requisiti richiesti dal comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114.
9/3099/26. Mantovani, Foti, Butti, Caiata, De Toma, Zucconi.


      La Camera,
          premesso che:
              uno dei settori più drammaticamente colpiti dall'emergenza da COVID-19 è certamente quello dello sport, ridotto allo stremo dalla chiusura di palestre e piscine, dal divieto di svolgimento di numerose discipline sportive, non ultimo lo sci;
              le imprese del settore, come anche gli operatori, necessitano di un aiuto concreto e immediato che possa dare loro la possibilità di ripartire rapidamente e recuperare i precedenti livelli di fatturato, salvaguardando anche tutti i lavoratori coinvolti;
              il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, prevede una detrazione al 19 per cento delle spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere per gli anni di imposta 2021 e 2022 l'esenzione al 100 per cento ed estesa a tutte le fasce d'età delle spese per lo sport di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.
9/3099/27. Lollobrigida, Caiata, De Toma, Vinci.


      La Camera,
          premesso che:
              la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.  5/E ha fornito importanti chiarimenti fiscali sui contributi a fondo perduto con causale COVID-19 previsti dal provvedimento in esame, precisando, ad esempio, che i ristori erogati nel 2020 (Decreti Rilancio, Agosto, Ristori, Natale) non concorrono alla determinazione di ricavi, neppure ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi in base ai quali si determina lo scaglione di reddito a cui applicare l'aliquota di ristoro;
              molti sono i casi di imprese che, per meri errori materiali della domanda, come, ad esempio, l'erronea indicazione dell'iban, ovvero il codice identificativo del conto corrente sul quale si richiede l'accredito del «ristoro/sostegno», non hanno potuto beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti nel 2020;
              errori del genere hanno, di fatto, determinato lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo, anche a fronte di una istanza di risoluzione o di nuova domanda,

impegna il Governo

a garantire il riconoscimento delle domande di accesso ai contributi a fondo perduto con causale COVID-19, presentate nel 2020, scartate per un mero errore materiale della richiesta.
9/3099/28. Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              nello specifico l'articolo 31 prevede misure atte a favorire l'attività didattica, il recupero delle competenze e la socialità degli studenti nell'emergenza Covid-19;
              si tratta di misure che pur essendo state incrementate al Senato di 150 milioni per il 2021 sono destinate solo alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali non prevedendo alcun finanziamento alle scuole paritarie;
              è di tutta evidenza, dunque, l'urgenza di estendere il fondo alle scuole paritarie, visto che le stesse fanno parte del nostro sistema scolastico pubblico ai sensi della legge n.  62 del 10 marzo 2000,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il fondo per il funzionamento anche alle scuole paritarie, dalla scuola primaria alla scuola secondaria nonché ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi.
9/3099/29. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato inserito l'articolo 40-quater, che reca «Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili»;
              in particolare, si prevede uno slittamento fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati nell'arco di tempo che va dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, nonché una proroga al 31 dicembre 2021 per gli sfratti adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 giugno 2021, mentre per i casi residuali il blocco terminerà il 30 giugno 2021;
              l'approvazione della disposizione ha destato reazioni contrastanti, fino a quella del Tribunale di Trieste, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, paventando la configurazione di una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo;
              occorre bilanciare le disposizioni adottate a tutela degli inquilini con adeguate misure di sostegno economico per i proprietari degli immobili, di fatto privati di un bene pur dovendo continuare a sostenere i relativi costi e oneri fiscali,

impegna il Governo

in un provvedimento di prossima emanazione, a volere riconoscere un equo indennizzo ai proprietari di immobili.
9/3099/30. Foti, Lollobrigida, Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              in questi mesi ConfEventi, la Federazione degli Organizzatori degli Eventi, ha portato avanti un processo di sensibilizzazione delle Amministrazioni regionali e di ANCI, sia a livello locale che nazionale, sul problema del fermo delle attività del settore, trovando in tutte le sedi, la disponibilità a collaborare su aspetti concreti, presentando le proposte per le riaperture in sicurezza sulla base delle fasce di rischio;
              il decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, che ha disposto le prime riaperture di esercizi commerciali e la ripresa di alcune attività, non contiene alcuna indicazione riferita alle manifestazioni, se non un generico riferimento alla ripresa delle «fiere» che molti amministratori, come denunciano gli operatori, interpretano per le Fiere internazionali o grandi Eventi;
              tale provvedimento non riporta alcuna indicazione chiara in merito alla possibilità di riprendere a organizzare tutte le altre manifestazioni che si svolgono all'aperto, e non contiene alcun accenno alle manifestazioni quali i mercati, mostre mercato, mostre enogastronomiche, eventi patronali;
              la disciplina di tutti questi eventi resta avvolta nell'incertezza in un limbo che per gli organizzatori rappresenta un rompicapo indecifrabile e che scarica le responsabilità sulle amministrazioni locali, che, viste le implicazioni e responsabilità oggettive preferiscono non autorizzare,

impegna il Governo

a chiarire, tramite circolare esplicativa o con successivo provvedimento, che sono consentite, in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, come disciplinati dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, e dalle leggi regionali che disciplinano il commercio su aree pubbliche.
9/3099/31. Deidda, Zucconi, Osnato, Trancassini, Montaruli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività eruttiva dei crateri sommitali dell'Etna ed in modo particolare le eruzioni del 16 febbraio e del 7 marzo 2021 hanno provocato un'ingente caduta di materiale piroclastico, la pioggia di lapilli e l'enorme quantità di cenere si è riversata su tutto il territorio circostante provocando soprattutto nei comuni pedemontani gravi ripercussioni e ingenti danni alla viabilità, alle abitazioni, alle aziende e, soprattutto, alle culture;
              il Governo regionale successivamente all'evento parossistico ha richiesto al Dipartimento di Protezione Civile e al Governo Nazionale lo «stato di calamità» per tutti i comuni colpiti dagli eventi verificatisi nel periodo febbraio-marzo 2021;
              è di tutta evidenza, dunque, l'urgenza di garantire sicurezza e futuro allo sviluppo territoriale e imprenditoriale dei Comuni interessati, i quali oltre a vivere le difficoltà finanziarie già enormi per la pandemia da Covid-19, rischiano di vedere stravolti i propri bilanci da questa ulteriore emergenza;
              occorre garantire interventi necessari per supportare le condizioni di disagio economico in cui versano i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni colpite da tale evento calamitoso,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile:
              1) un fondo straordinario, con una dotazione di due milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale a copertura delle spese sostenute dai Comuni interessati dall'attività eruttiva dei crateri dell'Etna, verificatisi nel periodo febbraio-marzo 2021;
              2) un contributo a fondo perduto per tutte le imprese del settore agricolo che operano nel perimetro dell'area colpita dai fenomeni parossistici;
              3) il riconoscimento di un reddito d'imposta al 100 per cento a valere sulla dichiarazione dei redditi 2021 per privati e partite IVA per le spese di pulizia di tetti, grondaie e superfici di pertinenza privata.
9/3099/32. Bucalo, Varchi, Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, tuttavia, non ha previsto ulteriori proroghe dei termini di effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali di carattere «ordinario», tranne che, all'articolo 1, introdotto nel corso dell'iter conversione al Senato, la proroga del versamento dell'IRAP al 30 settembre 2021, rispetto alla precedente scadenza del 30 aprile 2021;
              i passati decreti legati all'emergenza coronavirus, d'altro canto, avevano previsto molteplici proroghe, tanto dei versamenti relativi alle imposte dirette (es. proroga del secondo acconto IRES-IRPEF in scadenza il 30 novembre 2020) quanto dei versamenti in materia di IVA (es. acconto IVA 2021 in scadenza a fine dicembre) creando, così un vero e proprio ingorgo fiscale lungo tutto il 2021, tra scadenze prorogate dai precedenti decreti (in particolare, i Decreti Ristori) e scadenze ordinarie di periodo; nel solo mese di marzo scorso, ad esempio, si sono registrati 127 appuntamenti con il Fisco da parte dei contribuenti;
              la babele di versamenti risultante dalla somma di scadenze ordinarie e scadenze prorogate, ha costretto e sta costringendo molte aziende ed autonomi (alcuni dei quali attualmente con attività ancora chiuse) a dover fronteggiare faticosamente una ormai non più gestibile crisi di liquidità, con conseguenti rischi di chiusura, di crisi finanziaria, di contenziosi oltre di apertura di procedure fallimentari, con ormai certo ridimensionamento delle attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un piano di rientro del debito fiscale pregresso, individuando un «doppio binario» per i versamenti delle scadenze 2020 e 2021, che consenta ai contribuenti di gestire al meglio i propri flussi di cassa in un periodo in cui l'uscita dalla crisi sanitaria non è ancora attuata, con tutte le conseguenze in termini di cali di fatturato e crisi di liquidità; al fine di evitare di concedere tali benefici a soggetti che non hanno subito alcuna contrazione di fatturato nel periodo della pandemia, e che sono quindi in grado di sostenere le casse pubbliche con il proprio contributo finanziario, si potranno prevedere parametri oggettivi e precisi che individuino le situazioni di criticità finanziaria meritevoli di tale slittamento.
9/3099/33. Albano, Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli.


      La Camera,
          considerato che:
              la fase particolarmente delicata che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto richiede una ulteriore valutazione della proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa;
              il provvedimento in esame prevede una ulteriore sospensione della esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili civili, anche ad uso abitativo, addirittura fino al 31 dicembre del 2021,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizi del Ministero della difesa, contenute nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.  66, a sospendere, fino al 31 dicembre 2021, tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti dei conduttori ai sensi dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare, ancorché conduttori in situazioni di concessione scaduta, ivi compresi gli utenti di alloggi caratterizzati da situazioni eccezionali certificate dall'amministrazione della difesa, per i quali può essere estesa l'applicazione dell'articolo 331 del decreto del Presidente della Repubblica n.  90 del 2010.
9/3099/34. Pagani, Miceli, Enrico Borghi, Carè, Frailis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento prevede disposizioni che riguardano contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese, comprese misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali, misure per i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, misure concernenti le locazioni commerciali, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche nonché il commercio e le fiere;
              nello specifico si tratta di materie riconducibili alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia di COVID-19;
              la ripresa economica nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 continua a presentare forti criticità, tra le misure di beneficio fiscale emanate dal legislatore nel 2017 per aiutare le imprese ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, vi era, ad esempio, quella riguardante il credito d'imposta per investimenti, poi modificato dalla legge di bilancio per il 2020;
              il 9 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha confermato ufficialmente che la misura sopracitata era fruibile solo per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Mentre per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, Abruzzo incluso, il termine risultava essere stato prorogato al 31 dicembre 2021;
              la sopraggiunta crisi sanitaria generata da COVID-19 iniziata nel 2020, sovrapposta ai danni di diversa natura generati dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, ha, nei fatti, ulteriormente aggravato, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo facenti parte del cosiddetto cratere sismico, una situazione economica e sociale già, di fatto, critica e complessa;
              si tratta di territori che hanno, di fatto, a livello economico in comune l'appartenenza ad area di crisi complessa, l'essere regioni colpite dal sisma centro Italia 2016-17 e l'essere – regioni europee in transizione secondo la carta europea degli aiuti di stato per il settennio 2021-27;
              tuttavia, per questi territori l'appartenenza a Regioni differenti genera, di fatto, un diverso trattamento negli aiuti di Stato. Sarebbero opportuni, pertanto, interventi più equi da un punto di vista economico e un maggior grado di equità potrebbe realizzarsi estendendo la proroga prevista per il Mezzogiorno e la regione Abruzzo, anche ad aree territoriali contigue al Mezzogiorno d'Italia, che di fatto vivono le stesse problematiche socioeconomiche, aggravate dalla pandemia sanitaria COVID-19,

impegna il Governo

ad estendere il beneficio fiscale del credito d'imposta relativo agli investimenti già previsto e prorogato fino al 31 dicembre 2021 per il mezzogiorno d'Italia, Abruzzo incluso, anche alle aree colpite dai recenti eventi sismici del 2016 che hanno interessato diversi comuni del centro Italia, comuni in gran parte ubicati a ridosso delle aree del mezzogiorno d'Italia.
9/3099/35. Rachele Silvestri, Trancassini, Albano, Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento prevede disposizioni che riguardano contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese, comprese misure di esenzione fiscale e proroga di termini fiscali, misure per i settori ricettivo-alberghiero, turistico e termale, misure concernenti le locazioni commerciali, la riduzione degli oneri delle bollette elettriche nonché il commercio e le fiere;
              il settore del turismo, come emerge dai recenti dati di Federalberghi, nel 2020 ha rilevato 233 milioni di presenze in meno sul territorio italiano rispetto al 2019 e le prime rilevazioni del 2021, non promettono niente di buono. Le aspettative degli operatori sono rivolte al 2023 per rivedere un ritorno dei flussi turistici ai livelli del 2019;
              è di tutta evidenza, viste le enormi perdite subite in quest'ultimo anno dal settore turistico, l'inadeguatezza dei contributi stanziati a fronte degli ingenti costi fissi che devono sostenere tutti gli operatori economici per la gestione dell'attività. Risulta estremamente gravoso continuare a sostenere i predetti costi fissi a fronte della contrazione della domanda e anche in considerazione delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo emergenziale;
              è necessario assicurare un sostegno più adeguato rispetto ai costi fissi che non possono essere ridotti nonostante la contrazione dei consumi e quindi dell'attività;
              tra le misure atte a garantire uno sgravio dei costi fissi per le imprese turistico ricettive, sarebbe opportuno estendere al secondo semestre del 2021 l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le strutture ricettive e gli stabilimenti termali, modificando la norma nel senso di assicurare l'applicazione dell'esenzione IMU anche ai casi in cui la proprietà dell'immobile e la gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente (ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli, o srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile), in tal modo sanando il vulnus che vede l'esenzione solo in capo al proprietario gestore dell'attività,

impegna il Governo

a introdurre, sin dal prossimo provvedimento utile, misure volte a ridurre i costi fissi per le imprese turistico ricettive e per il settore termale, provato dalla contrazione dei consumi e ancora gravato dagli ingenti costi fissi in considerazione delle molteplici sospensioni delle attività avvenute nel corso del periodo emergenziale.
9/3099/36. Rotelli, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini, Caiata, De Toma, Donzelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento persegue la finalità di fornire misure a sostegno delle imprese e della economia italiana;
              la filiera agroalimentare rappresenta un valore per l'economia italiana, provata a sufficienza dalla pandemia in corso e deve essere tutelata rispetto a possibili scalate estere alle imprese italiane;
              negli ultimi anni, sono stati molti i grandi gruppi stranieri che hanno acquisito asset italiani strategici nel settore agroalimentare nostrano;
              diversi sono i marchi storici finiti in mani straniere e spesso vengono sfruttati per vendere prodotti che di italiano non hanno più nulla, dall'origine degli ingredienti allo stabilimento di produzione;
              la crisi ha duramente messo alla prova le piccole e medio imprese, la loro solvibilità, scatenando l'arrivo dei gruppi stranieri;
              il decreto-legge n.  23 del 2020 inerente «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro», ha previsto fino al 31 dicembre 2020, l'estensione della golden power per il settore agroalimentare al fine di poter tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare di un ulteriore anno l'esercizio di poteri speciali per il settore agroalimentare italiano.
9/3099/37. Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              le compagnie aeree italiane Air Dolomiti, Blue Panorama Airlines e Neos hanno circa 2.000 addetti diretti, con un indotto che nelle punte stagionali arriva a 10.000 operatori, possiedono una flotta di circa 45 aeromobili e nel 2019, prima della pandemia, hanno ottenuto un fatturato comprensivo dell'indotto pari a 2 miliardi di euro;
              a causa delle misure restrittive adottate a livello nazionale e internazionale per fronteggiare la pandemia Covid-19, le tre compagnie hanno subito danni pesantissimi, poiché per la peculiarità del settore in cui operano, si erano già attivate per provvedere alla manutenzione della flotta, all'aggiornamento del personale di volo e all'operatività dell'intera struttura;
              l'imprevedibilità dell'entità e della durata della crisi del settore aereo ha determinato effetti gravissimi sulla stessa struttura imprenditoriale del settore, a cui peraltro sono stati destinati importanti contributi di sostegno in tutto il mondo;
              nell'aprile dello scorso anno, fu concordato con il Governo lo stanziamento di un fondo di 130 milioni di euro specificamente dedicato a queste tre compagnie; tale stanziamento fu inserito nel successivo decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, all'articolo 198;
              il fondo nella sua interezza è stato approvato dall'Unione Europea, con lettera della Commissaria Margrethe Vestager il 18 gennaio 2021, che seguiva alla specifica approvazione della Commissione Europea, in data 22 dicembre 2020, della prima erogazione per 79 milioni di euro;
              a fine anno, 35 di questi 130 milioni di euro sono stati stornati da tale fondo, nonostante le perdite dichiarate dalle tre compagnie e presentate a rendicontazione alla Commissione Europea superassero i 214 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere al rifinanziamento del fondo citato con ulteriori 130 milioni di euro, oltreché al ripristino dei 35 milioni di euro stornati nel dicembre 2020.
9/3099/38. Tarantino, Matteo Luigi Bianchi, Galli, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.


      La Camera,
          premesso che:
              gli effetti della pandemia da COVID-19 hanno modificato in misura significativa la dinamica delle entrate ordinarie della Provincia, anche tenuto conto del peso che per il Trentino e per l'Alto Adige assume il settore del turismo e, in particolare, il turismo invernale, e del conseguente impatto che le limitazioni imposte dalla pandemia stanno generando sull'intera filiera;
              la recrudescenza della pandemia influirà inevitabilmente sulle entrate delle Province autonome per un periodo lungo, che travalica gli anni 2020, 2021;
              in altri termini è radicalmente mutato il contesto economico posto alla base della programmazione finanziaria delle Province, che vedono alimentato il proprio bilancio essenzialmente attraverso tributi prodotti sul territorio;
              a fronte di una estesa tipologia di competenze che le Province esercitano in titolarità o in base a delega, con assunzione delle spese – tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo, sanità, scuola, finanza locale, welfare, lavoro, università, viabilità e catasto, comunicazione e trasporti – la significativa riduzione delle entrate derivanti dalla crisi generata dalla pandemia minaccia la possibilità di esercitare l'autonoma provinciale nelle predette materie;
              ferma restando la necessità di conservare un adeguato livello di risorse per l'esercizio delle competenze, le Province, nell'attuale fase congiunturale, necessitano anche di disponibilità adeguate per l'approntamento di misure specifiche per il rilancio del sistema economico locale e per la salvaguardia del sistema sociale del territorio;
              solo la possibilità finanziaria di intervenire con un piano di rilancio potrà infatti garantire, oltre al superamento della situazione contingente, l'equilibrio dei futuri bilanci delle Province, assicurando il ripristino di una base imponibile in grado di alimentare i bilanci provinciali in misura adeguata al finanziamento delle competenze;
              a fronte del quadro sopra esposto è fondamentale per le Province avere a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle attualmente riconosciute in ragione dello Statuto di autonomia, dell'Accordo di Milano e del Patto di garanzia. Tali ultimi accordi prevedono che una parte delle risorse prodotte dai territori provinciali siano destinate al concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica nazionale. In questo frangente, tale concorso assume una dimensione minimale per la finanza statale (si tratta di circa 435 milioni annui per la Provincia autonoma di Trento e di circa 505 milioni di euro annui per la Provincia autonoma di Bolzano). Risulta al contrario cruciale conservare la quota di tale concorso nella disponibilità delle Province proprio per attuare quelle misure di sostegno e rilancio indispensabili al ripristino del tessuto economico sociale del territorio,

per tali ragioni, si impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere per gli anni 2021 e 2022, nel rispetto dello Statuto di Autonomia, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale.
9/3099/39. Vanessa Cattoi.


      La Camera,
          premesso che:
              il comparto del tessile, sia dal punto di vista industriale sia con riferimento al profilo commerciale, rappresenta un settore altamente strategico per l'economia del nostro Paese, nonché un simbolo di vera eccellenza del Made in Italy, costituito per il 98,1 per cento della propria base produttiva da imprese artigiane e MPMI;
              tuttavia, l'intera filiera, nella quale operano lavoratori autonomi e dipendenti, ha subito un impatto economico negativo determinato dalla crisi pandemica da COVID-19: si pensi, ad esempio, alla problematica delle rimanenze di magazzino e all'inevitabile conseguenza della diminuzione del valore commerciale rispetto al valore fiscale delle medesime, con l'impossibilità di procedere, stante l'attuale normativa di cui all'articolo 92 del TUIR, alla svalutazione fiscale dei costi di acquisto;
              ne deriva, quindi, l'esigenza di prevedere interventi idonei al rilancio economico della categoria, anche nell'ottica del post pandemia, al fine di salvaguardare la filiera della moda italiana, che necessita di una programmazione strategica e di una visione di medio e lungo termine che la sostenga, la valorizzi e le consenta di preservare l'integrità organizzativa dell'intera filiera,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere una proroga degli ammortizzatori sociali fino al termine dell'anno 2021, nonché delle misure a sostegno della liquidità delle imprese mediante un allungamento dei termini ad oggi previsti per i mutui da finanziamenti COVID-19;
          a valutare, altresì, l'opportunità di estendere il perimetro applicativo del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge n.  34 del 2020, convertito in legge n.  77 del 2020, in una logica di equità ed uniformità, prevedendo esplicitamente che il beneficio sia fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento compresa quindi la distribuzione commerciale.
9/3099/40. Fiorini.


      La Camera,
          premesso che:
              com’è noto, il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio nazionale imballaggi ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi;
              tali costi, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006. n.  152, vengono ripartiti «in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale»;
              tuttavia, molte aziende che si occupano di produzione e commercializzazione di imballi plastici o cartotecnici si ritrovano nel rischio di non poter accedere agli indennizzi per aver superato la soglia di fatturato stabilita dalla legge, sebbene il superamento di tale soglia sia dovuto alla mera «rifatturazione» da parte delle medesime del contributo sopramenzionato; non potendo, dunque, desumersi da ciò un maggior reddito, le cifre riferite al pagamento del contributo CONAI dovrebbero esse scomputate dal calcolo del fatturato effettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere procedure contabili e di fatturazione semplificate per evitare il rischio esposto in premessa.
9/3099/41. Galli, Matteo Luigi Bianchi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l'adozione di misure restrittive per il contrasto alla diffusione del contagio, con un forte impatto negativo anche per l'intero settore dello sport;
              secondo dati Istat, il mondo delle leghe e dei club coinvolge più di 9.000 addetti tra atleti, personale e staff tecnico e ha un bacino d'utenza di 18,5 milioni di persone, svolgendo un ruolo di inclusione sociale e crescita dei giovani tramite azioni sociali e scuole di formazione;
              uno studio effettuato da alcune Leghe sportive (Lega Pro, LBA, LNP, Lega Volley Serie A Maschile, Lega Volley Serie A Femminile) evidenzia che il perdurare della crisi pandemica, unitamente alla prosecuzione delle competizioni con le attuali misure in assenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli sanitari, sta avendo ripercussioni negative sui bilanci, ponendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria, delle squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, stimabile in circa il 34 per cento dei ricavi totali, pari a 326 milioni di euro;
              risulta opportuno evidenziare un elemento particolarmente rappresentativo dei mancati ricavi, ossia gli incassi da botteghino, il cui importo e stimabile, in Va conservativa, in 86 milioni di euro (di cui 55 milioni relativi alle Leghe sopracitate), aggiungendosi ai medesimi i costi addizionali derivanti dalla gestione sanitaria delle competizioni (tamponi e test, sanificazione, dispositivi di protezione individuale) pari a circa 43 milioni sul perimetro di intervento della norma (dei quali 19 milioni sempre relativi alle Leghe sopramenzionate); occorrerebbe, dunque, prevedere un potenziamento delle misure di garanzia e di sostegno economico, nonché degli incentivi fiscali idonei a sostenere anche nel lungo periodo l'attività dei soggetti che operano nel mondo dello sport, tenuto conto del carico dei costi dei protocolli sanitari sostenuti in assenza di entrate, a causa delle chiusure di stadi e palazzetti,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di implementare le risorse economiche dei comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23 (cosiddetto «Decreto Liquidità»);
          a considerare la possibilità di prevedere misure di sostegno per i sopracitati costi dei protocolli sanitari sostenuti;
          a valutare, altresì, la possibilità di estendere all'anno 2021 l'applicazione della disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari sportivi.
9/3099/42. Zanella.


      La Camera,
          premesso che:
              il 23 febbraio scorso il Governo, attraverso un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi componenti la maggioranza di Governo, si era impegnato a:
                  1) intervenire sui termini di scadenza del blocco «distinguendo tra le situazioni di morosità pregressa e successiva rispetto all'insorgenza della crisi pandemica»;
                  2) «prevedere forme di ristoro economico o di agevolazione fiscale in favore dei proprietari degli immobili interessati»;
              durante l'esame in prima lettura del decreto-legge n.  41 del 2021 è stato introdotto l'articolo 40-quater, recante la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sospendendo quindi le procedure di esecuzione degli sfratti:
                  1) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
                  2) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
              pur considerando tale disposizione un importante passo in avanti verso la soluzione della problematica relativa al blocco sfratti, tuttavia non soddisfa ancora appieno l'impegno precedentemente assunto, sia per ragioni di tempistica – considerato che il provvedimento di rilascio giunge al termine di un iter giudiziario che dura diversi mesi, con la conseguenza che la proroga al 30 settembre, ma anche quella al 31 dicembre, riguarderebbe morosità pregresse rispetto all'insorgere della pandemia – e sia perché nessun ristoro è stato ancora previsto per i proprietari, sui quali sta gravando tutto il peso economico del blocco sfratti;
              il cosiddetto «blocco sfratti» è indubbiamente una misura iniqua, che finisce col premiare l'illegalità, mettendo in ginocchio migliaia di famiglie perché le priva della disponibilità di una proprietà frutto di risparmi, lavoro e sacrifici, nonché di una fonte di reddito, lasciandole tuttavia nella paradossale condizione di dover pagare le spese condominiali – che invero sarebbero a carico degli inquilini morosi – in presenza di rate di mutuo da saldare e in costanza dell'obbligo di versare l'IMU;
              a dire il vero i piccoli proprietari stanno pagando un prezzo altissimo non solo in termini economici, ma anche di natura psico-sociale, stante in alcuni casi – come emerso anche da inchieste giornalistiche – un'occupazione abusiva accompagnata da atti vandalici negli appartamenti,

impegna il Governo:

          a prevedere nel primo provvedimento utile:
              a) che al termine del periodo di sospensione, l'accesso sia fissato d'ufficio dall'ufficiale giudiziario non oltre trenta giorni dal deposito del fascicolo dell'esecuzione, nell'ottica di garantire una maggiore certezza e trasparenza delle procedure dei rilasci di immobili;
              b) l'erogazione diretta di adeguate somme a titolo risarcitorio e la cancellazione dell'IMU per l'intero anno 2021, in attuazione dell'impegno b) già assunto nel febbraio scorso con l'ordine del giorno n.  9/2845-A/132.
9/3099/43. Matteo Luigi Bianchi, Cavandoli, Gusmeroli, Turri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              in particolare, il Titolo IV prevede disposizioni aventi ad oggetto gli enti territoriali, e l'articolo 30 prevede ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga; considerato che:
                  le strutture ricettive all'aperto hanno subito, come tutto il comparto turistico, gravissimi danni economici connessi ai provvedimenti restrittivi di chiusura di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
                  considerato altresì che l'adeguamento alle disposizioni antincendio implica, in questo momento, un aggravio di oneri e procedure che molte attività non sono in grado di sostenere,

impegna il Governo

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, la proroga al 7 ottobre delle disposizioni di adeguamento incendi da parte delle strutture ricettive all'aria aperta che abbiano già presentato l'istanza preliminare per l'esecuzione dei lavori di prevenzione incendi.
9/3099/44. Foscolo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  41 del 22 marzo 2021, in vigore dal giorno 23 marzo 2021, reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali e altri ambiti;
              in particolare il capitolo degli enti territoriali, prevede un incremento delle risorse per l'anno 2021 al fine di assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              va ricordato come anche le provincie autonome di Trento e Bolzano abbiano visto i rispettivi bilanci pesantemente colpiti dagli effetti prodotti dalla pandemia;
              in questo contesto, la Provincia autonoma di Bolzano, per venire incontro alle difficoltà e alle esigenze della popolazione e delle imprese locale, aveva varato, in sede di variazione al bilancio (legge della Provincia autonoma di Bolzano n.  3 del 17 marzo 2021), un pacchetto di ristori da 500 milioni di euro. L'utilizzo di tali fondi, che pur spetterebbero alla Provincia per via dei debiti dello Stato, ha spinto il Consiglio dei ministri ad impugnare la citata legge provinciale in quanto talune disposizioni paiono eccedere le competenze statutarie della Provincia autonoma ponendosi in contrasto con la normativa statale e il dettato Costituzionale;
              il credito delle Province autonome nei confronti dello Stato ammonta ad oltre 500 milioni per l'Alto Adige e 570 milioni per il Trentino. La richiesta al Governo di onorare i propri debiti non è nuova e, annualmente, le due provincie autonome la reiterano. Si tratta della restituzione alle provincie autonome delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;
              diverse sono le soluzioni allo studio, che tuttavia, prevedrebbero l'assegnazione di un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuna Provincia per l'esercizio 2021. Tale somma appare, tuttavia, insufficiente a consentire il mantenimento degli equilibri dei rispettivi bilanci pesantemente colpiti dagli effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di trovare una soluzione condivisa che possa concretizzarsi in una specifica norma da inserire già nel prossimo decreto «Sostegni-bis», che consenta la restituzione alle provincie autonome di Trento e di Bolzano delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, incrementando, ove possibile nel rispetto dei vincoli di bilancio, tali somme per l'anno 2021 e valutando la possibilità di non vincolarne la destinazione a spese di investimento.
9/3099/45. Biancofiore.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cosiddetto decreto sostegni, è un provvedimento riconducibile alla finalità unitaria di fornire forme di sostegno, comunque denominate e principalmente nella forma di indennizzi, ai settori economici maggiormente colpiti dalla crisi economico-pandemica da COVID-19;
              nel corso della crisi pandemica e nell'emanazione delle varie misure emergenziali, alcuni soggetti economici sono rimasti, a vario titolo, esclusi dalle misure indennitarie disposte dal Governo, o – in ogni caso – il loro accesso a quest'ultime è stato fortemente limitato rispetto alle necessità;
              secondo dati ISMEA, gli agriturismi italiani valgono oltre 1 miliardo e mezzo di euro;
              gli agriturismi costituiscono, nel tessuto economico nazionale italiano, una particolarità, in quanto si tratta di aziende agricole che operano nel settore turistico con l'offerta di vitto ed alloggio in forte correlazione con il territorio di pertinenza e le relative produzioni agricole;
              oltre il 62 per cento dei comuni italiani ospita almeno un agriturismo, con quote particolarmente elevate in Toscana (97 per cento dei comuni), Umbria (96,1 per cento), Marche (87,7 per cento), Trentino-Alto Adige (83,2 per cento) ed Emilia-Romagna (82,3 per cento);
              gli agriturismi si sono configurati come un essenziale presidio per l'occupazione e l'imprenditoria femminile, con particolare incidenza per il sud Italia;
              il criterio uniforme del fatturato, utilizzato per l'accesso agli indennizzi del decreto sostegni, non tiene necessariamente di conto delle specificità degli agriturismi;
              nel caso esemplare di un agriturismo dotato di un vigneto, entrato in produzione nell'anno 2021, si riscontrerà un incremento del fatturato dell'attività, senza tuttavia rilevare i costi e l'attività propedeutica allo sfruttamento del vigneto medesimo, arrivando persino a rilevare un anomalo incremento generico del fatturato dell'attività rispetto al passato, nonostante la crisi pandemica;
              gli utili degli agriturismi, infatti, derivano principalmente dalla lavorazione dei prodotti, che vengono somministrati come cibo ai clienti, e dall'attività alberghiera, nel caso dei vigneti la marginalità è estremamente bassa a fronte di enormi costi, prevalentemente fissi, di gestione;
              considerando la sospensione alle attività ricettive e di ristorazione conseguenti la crisi da COVID-19, questo tipo di entrate, prevalenti nel caso degli agriturismi, è stato completamente azzerato;
              in termini contabili, gli agriturismi sono prevalentemente aziende agricole con stessa partita IVA e contabilità separate, in relazione all'attività agricola e, per l'appunto, agrituristica;
              con il criterio del fatturato, di cui all'atto in esame, viene effettuato il calcolo delle perdite sul totale messo a bilancio da un'azienda, senza considerare – nel caso agrituristico – che le attività agricole e agrituristiche sono, per natura, tecnicità e consistenza economica, profondamente differenti, al punto che non tutti gli agriturismi sono in grado di accedere alle misure indennitarie disposte dal Governo;
              al contempo vi sono invece agriturismi «fittizi», che forniscono ai propri avventori prodotti acquistati a basso prezzo altrove, non frutto di produzione agricola propria e del territorio, e questi invece, proprio per l'assenza di questa commistione con l'attività agricola a pieno titolo, godono a pieno titolo ed a tutti gli effetti di misure indennitarie a cui molte attività agrituristiche non possono accedere compiutamente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre una modifica dei parametri di accesso alle forme di sostegno ed indennità economica per gli agriturismi prevedendo, per i titolari di reddito agrario, la verifica della riduzione di fatturato necessaria per l'accesso ai sostegni, con riferimento relativo alle sole attività connesse alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.
9/3099/46. Caretta, Ciaburro, Vinci, Zucconi, Caiata, De Toma.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              all'articolo 4 si fa riferimento alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi;
              in un momento di così grande difficoltà per i cittadini, è dovere morale di chi governa agevolare il più possibile famiglie e imprese in relazione ai carichi di imposte che sono costretti a pagare; dilatare i tempi della riscossione è importante per evitar loro inutili e ulteriori vessazioni, oltre quelle causate dalla pandemia e per consentire una ripresa più rapida dell'economia del Paese;
              per questo riteniamo che i termini dei versamenti debbano essere sospesi almeno per quelli in scadenza fino al 30 giugno 2021; il decreto che stiamo votando si ferma invece a quelli fino al 30 aprile; troppo poco per dare reale respiro a cittadini e imprese, ancora fortemente provati dall'emergenza epidemiologica e dalla crisi connessa;
              riteniamo, inoltre, che vadano sospesi non solo i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, ma anche quelli che scaturiscono da impegni assunti con gli enti locali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione e degli enti locali, almeno per i versamenti in scadenza fino al 30 giugno 2021.
9/3099/47. Bignami, Osnato, Albano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              all'articolo 195 del decreto rilancio si stanziavano 50 milioni per il Fondo per emergenze relative alle emittenti locali stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; l'articolo 6-ter del presente provvedimento incrementa la dotazione di 20 milioni per l'anno 2021;
              il ruolo delle emittenti radio-televisive locali, molto seguite in tutto il Paese, è di fondamentale importanza per informare adeguatamente tutti i cittadini sulla campagna vaccinale in corso e per diffondere tutte le news necessarie al contenimento del virus;
              per questo riteniamo che, a pandemia ancora in corso, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di news approfondite, debba essere ulteriormente incrementata l'entità dello stanziamento relativo all'anno 2021 per il Fondo suddetto, rendendolo almeno pari a quello del 2020,

impegna il Governo

a incrementare, in uno dei prossimi provvedimenti, la dotazione per il 2021 del Fondo per emergenze relative alle emittenti locali, al fine di offrire adeguata informazione a tutti i cittadini circa l'evoluzione della pandemia e del piano vaccinale.
9/3099/48. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cosiddetto Decreto Sostegni, è un provvedimento riconducibile alla finalità di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e le pubbliche amministrazioni colpiti dalla crisi da COVID-19;
              il decreto-legge n.  41 del 2021 è riconducibile, come indicato dalla sentenza n.  244 del 2016 della Corte Costituzionale, alla categoria dei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria indicata per annoverare quei provvedimenti nei quali le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo la chiusura delle attività economiche relative alla cosiddetta «economia della montagna», in conseguenza alle misure di contenimento da COVID-19, ha portato ad un tracollo di oltre il 70 per cento del fatturato dell'intero comparto della montagna, per una perdita economica superiore ai 10 miliardi di euro, senza considerare le ripercussioni su tutti i Comuni afferenti all'indotto, anche turistico;
              a fronte di queste gravi perdite economiche, senza considerare le ripercussioni su indotto, occupazione e sopravvivenza delle comunità dove le predette attività economiche insistono, il decreto-legge n.  41 del 2021, all'articolo 2, ha messo a disposizione 700 milioni di euro, a supporto delle realtà montane, con la possibilità, politicamente convenuta in sede di Conferenza delle Regioni, di poter incrementare la dotazione a 800 milioni di euro, cifre che in entrambi i casi sono ampiamente insufficienti a ristorare in maniera adeguata l'intero comparto economico;
              le aree interne e montane sono soggette ad una pesante sperequazione nei confronti delle altre aree nazionali sia per i gravi danni economici subiti in conseguenza delle misure di contenimento del COVID-19, che per la possibilità di accesso ad altre misure di rilancio economico di breve durata temporale, come il così detto Superbonus 110 per cento, istituito con il decreto-legge n.  34 del 2020, così detto Decreto Rilancio;
              al netto di una proroga della misura prevista nell'anno 2022, anche in seno alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la proroga per il 2023, promessa a più riprese dal Governo, non è ancora stata predisposta, lasciando nell'incertezza numerose realtà economiche e produttive;
              considerando le lungaggini legate alle tempistiche attuative della misura, che vanno anche dai 6 ai 12 mesi per la produzione di alcune autorizzazioni per l'avvio dei lavori, e la mancata attuazione di alcune misure particolarmente essenziali per i piccoli Comuni, come l'assunzione di personale comunale in deroga per la gestione degli oneri relativi al Superbonus, ulteriori tentennamenti da parte del Governo in questo senso configurano grave pregiudizio anche nei confronti delle amministrazioni comunali;
              in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per i medesimi periodi di tempo valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle aree non montane del Paese;
              in questo senso, senza una semplificazione della misura, una proroga almeno della misura fino al 2023 ed una agevolazione in materia di assunzioni di personale in deroga per i Comuni, sarà impossibile per il Superbonus 110 per cento trovare piena applicabilità, rispettando la ratio della misura come determinante per il rilancio della transizione ecologica nel comparto edilizio con la diffusione di abitazioni ed edifici mediamente meno energivori,

impegna il Governo

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
              a) incrementare, anche mediante il prossimo intervento normativo di sostegno economico diffuso, fa dotazione economica a supporto dell'intero apparato economico relativo ai Comuni montani, impegnando una cifra totale di almeno 1 miliardo di euro, prevedendo modalità di erogazione tempestive e meccanismi di accesso più agevoli anche nei confronti di tutte quelle aree montane legate al turismo di prossimità;
              b) prevedere, almeno nell'ambito delle aree montane, misure particolari di proroga e semplificazione per agevolare l'accesso e l'avvio di lavori e progettualità connesse alla misura del Superbonus 110 per cento, anche valutando una maggiore interoperabilità con le misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/3099/49. Ciaburro, Caretta, Zucconi, Caiata, De Toma.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              tutto il Titolo I del decreto contiene norme relative al sostegno alle imprese e all'economia, molte delle quali in materia fiscale: tra queste sarebbe stato auspicabile un provvedimento ad hoc in relazione alla sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per le imprese;
              si tratta di strumenti statistici di «compliance fiscale», che possono essere definiti come auto verifiche della propria adeguatezza alle regole del fisco, per professionisti e imprese di numerose categorie, dall'agricoltura al commercio;
              gli Isa sono stati sospesi per alcune categorie di imprese e non per altre: questa difformità è ingiusta; a causa della pandemia, molte sono le aziende che hanno ottenuto votazioni negative. Nel calcolo degli Isa, infatti, non si tiene conto delle perdite dei mesi della pandemia;
              solo per fare un esempio, ci sono alcune aziende per il trasporto di persone che verranno fortemente penalizzate; allo stesso modo, quelle che hanno bilanci infrannuali che si chiudono al 30 giugno o al 30 settembre 2020, a cui vengono applicati gli ISA del periodo d'imposta 2019;
              nonostante il fatto che il bilancio di queste aziende sia stato fortemente penalizzato dall'intero periodo del primo lockdown, gli indici sintetici di affidabilità fiscale non ne tengono conto. Il risultato è che il rating delle aziende si abbatte e nel migliore dei casi si dimezza,

impegna il Governo

a sospendere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, gli indici sintetici di affidabilità fiscale per tutte le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.
9/3099/50. De Toma, Trancassini, Silvestroni, Rampelli, Rotelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6-ter, introdotto al Senato, rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali istituito dall'articolo 195 del decreto-legge n.  34 del 2020;
              a seguito dell'emergenza prodotta dal COVID-19 anche l'emittenza radiotelevisiva sta registrando numerosi danni da essa derivanti. L'intero comparto, infatti, è in grande difficoltà per gli effetti riflessi della crisi che sta colpendo tutti i settori imprenditoriali, commerciali e dei servizi. Moltissime emittenti radiotelevisive locali, hanno registrato il rinvio di pagamenti per fatture già emesse, sospensione, annullamento o mancata stipula di contratti;
              nel corso della emergenza epidemiologica in atto, l'opera delle emittenti radiotelevisive locali è stata fondamentale, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, hanno continuato a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;
              la chiusura di emittenti radiotelevisive, rischio che potrebbe riguardare un gran numero dei soggetti attualmente attivi, produrrebbe un danno gravissimo al diritto all'informazione, in particolare in ambito locale, con una sua considerevole restrizione, oltre che ricadute a livello occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare ulteriormente le risorse del Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, di cui all'articolo 6-ter, per l'anno 2021, al fine di riportarlo all'importo di 50 milioni di euro previsto per l'anno 2020.
9/3099/51. Zordan, Zanella, Colmellere, Rixi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 32-bis, introdotto al Senato, estende agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nonché di interventi per la copertura mobile in banda ultralarga previste dall'articolo 20 del decreto-legge n.  183 dei 2020 per scuole ed ospedali;
              il Ministero dello sviluppo economico ha dato mandato a Infratel Italia Spa di svolgere l'attività di aggiornamento della mappatura della copertura del territorio nazionale con reti fisse a banda ultralarga, in linea con quanto previsto ai paragrafi 51, 63 e 78 degli «Orientamenti dell'unione Europea relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a Banda Larga» (2013C-25/01) («Orientamenti Europei»);
              l'aggiornamento della mappatura riguarda tutte le aree del Paese, ad eccezione di quelle oggetto degli interventi già finanziati e in corso di attuazione nell'ambito del «Piano di intervento nelle aree bianche», con lo scopo di:
                  a) verificare il mantenimento degli impegni di copertura assunti, ai sensi del paragrafo 65 degli Orientamenti Europei, dagli operatori che hanno risposto all'avviso per la mappatura del 2020;
                  b) ottenere l'evidenza di nuovi interventi attuati o pianificati a partire dall'anno 2021 per i prossimi cinque anni;
                  c) consentire una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (Next Generation Access) e VHCN (Very High Capacity Network);
              la mappatura sarà realizzata tenendo conto delle disposizioni contenute nelle linee guida pubblicate nel mese di marzo 2020 dal Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) sulla mappatura geografica delle installazioni di rete (BEREC Guidelines to assist NRAs on the consistent application of Geographical surveys of network deployments) e dei criteri contenuti nella linee guida per la definizione delle reti VHCN – Very High Capacity Network (Draft BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks) approvate ad ottobre 2020;
              i piani dichiarati dovranno essere chiaramente riferibili a decisioni strategiche ed esecutive, completamente finanziate e adottate dai competenti organi di indirizzo e gestione degli operatori, indicando sia le coperture di rete attuali alla data del 30 aprile 2021, sia quelle previste per i prossimi cinque anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare il questionario relativo alla «Mappatura 2021 reti fisse a banda ultralarga», al fine di consentire una mappatura particolareggiata anche dei collegamenti FWA con fibra alla torre ed in linea con i criteri VHCN numeri 2 e 4 delle «Draft BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks».
9/3099/52. Capitanio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame appare riconducibile alla finalità unitaria di fornire misure di sostegno, principalmente economiche, per i settori economici e per le pubbliche amministrazioni, colpiti dalle restrizioni dovute alle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19;
              in tal senso il provvedimento si configura come un «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale con sentenza n.  244 del 2016, per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»;
              l'articolo 36 incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n.  18 del 2020 (legge n.  27 del 2020). Il comma 1-bis, introdotto in Senato, estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il 10 per cento dei compensi per copia privata incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori. Il comma 3 incrementa di 120 milioni di euro per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n.  34 del 2020 (legge n.  77 del 2020) per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Il comma 4 incrementa di 80 milioni di euro per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. I commi 4-bis e 4-ter – introdotti in Senato – novellano la normativa vigente in materia di rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura. Il comma 4-quater, introdotto dal Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2021 la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito dalla legge n.  15 del 2020;
              l'articolo 36-bis – inserito al Senato- introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali;
              l'articolo 36-ter – introdotto in Senato – novella l'articolo 216, comma 4, del decreto-legge n.  34 del 2020, il quale disciplina i diritti sorti – per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, servizi sportivi presso impianti sportivi – a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da COVID-19. Tale sospensione è infatti qualificata come sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile;
              come indica l'Istat, «a capacità espositiva di molti musei è inferiore a quella di custodia e conservazione, cosicché, nonostante oltre tre quarti degli istituti (il 79,1 per cento) dichiarino di avere aperto al pubblico tutti gli spazi espositivi disponibili, i beni conservati sono molti di più di quelli esposti. Infatti, sono meno della metà (il 42,9 per cento) i musei che sostengono di esporre oltre il 90 per cento dei beni conservati, mentre il 31,1 per cento dei musei espone non più della metà delle collezioni che possiede»;
              il «Codice dei beni culturali» (decreto legislativo n.  42 del 2004), non solo favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 3), ma indica altri servizi per il pubblico (articolo 117) collegabili ad una gestione intelligente e dinamica dei beni che ne fanno parte;
              è opportuno, dunque, porsi, l'obiettivo di liberare, rendere effettive e moltiplicare le eccezionali potenzialità economiche della Nazione, attraverso la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e, nello specifico, la messa a reddito del «brand Italia», veicolo figurativo dell'insieme dei valori, delle attività e delle ricchezze storiche e tradizionali nazionali;
              gli esempi stranieri dimostrano come anche i nostri immensi depositi – pubblici e privati – di opere d arte, spesso poco utilizzati ed a rischio di conservazione, possano divenire degli asset redditizi;
              è questo, ad esempio, il modello adottato dai principali musei francesi e, nello specifico, del Louvre, la cui apertura ad Abu Dhabi è stata finanziata dagli Emirati Arabi, i quali hanno corrisposto al Louvre parigino oltre 500 milioni di euro per la licenza del marchio «Louvre», la fornitura di prodotti espositivi e di competenza museale ed, in particolare, il prestito di opere selezionate;
              la valorizzazione dei nostri marchi culturali passa, quindi, anche e soprattutto attraverso una maggiore e più efficiente circolazione di tutte le opere d'arte, ivi comprese quelle non esposte nei musei, così permettendo di generare ritorni economici (altrimenti inesistenti), abbattere i costi di mantenimento delle stesse ed, inoltre, favorirne la conservazione ed evitarne la dispersione,

impegna il Governo:

          a) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'istituzione di un Fondo, denominato «Museo Italia», su convenzione tra Ministero della Cultura e Cassa Depositi e Prestiti, il primo proprietario dei beni e la seconda strumento di gestione operativa del Fondo, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e artistico italiano non oggetto di fruizione pubblica e attualmente in giacenza nei depositi museali;
          b) a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione dello strumento dell'articolo bonus garantendo una defiscalizzazione totale delle donazioni a favore della cultura, con l'obiettivo di 500 milioni di euro in 3 anni, nell'ottica della sussidiarietà fra Stato e privato.
9/3099/53. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19;
              in particolare, l'articolo 40-quater, introdotto dal Senato, proroga la sospensione (già prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n.  18 del 2020, convertito dalla legge n.  27 del 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
              una vera e propria emergenza abitativa è quella che investe gli immobili del Demanio Militare e le numerose esecuzioni di sfratti annunciati e notificati dai competenti organi militari, nonostante le note difficoltà socio economiche legare all'emergenza pandemica da Covid che non hanno certamente risparmiato il personale militare;
              l'esecuzione delle misure di sfratto, oltre che recare un enorme danno alle famiglie coinvolte, appare controproducente anche per l'amministrazione pubblica che rinuncerebbe alle risorse derivanti dai canoni che attualmente riscuote e che potrebbero essere impiegati per la manutenzione e ristrutturazione dei circa 5.200 alloggi di cui il Ministero della Difesa dispone,

impegna il Governo:

          a sospendere sino al 31 dicembre 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di servizio della Difesa, compresi quelli in gestione a Difesa Servizi S.p.A., anche nell'ipotesi di avvenuta perdita del titolo alla concessione;
          a sospendere sino al 31 dicembre 2021 le procedure esecutive immobiliari relative ai medesimi immobili.
9/3099/54. Rampelli, Deidda, Ferro, Galantino, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposi/ioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da Covid-19;
              l'articolo 1 del provvedimento in esame ha riconosciuto il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019;
              nonostante lo scostamento di bilancio di 32 miliardi, utilizzato interamente per coprire le misure contenute nel decreto-legge in conversione, diverse categorie lamentano l'insufficienza dei contributi ricevuti;
              in particolare, si evidenzia come molte attività abbiano visto addirittura peggiorare le risorse ad essi destinate sulla base dei criteri di accesso e distribuzione del nuovo contributo a fondo perduto o, come nel caso dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, finora sostanzialmente esclusi dalle varie misure di sostegno al reddito, si tratta di contributi residuali rispetto alle perdite subite;
              se non salviamo le imprese e i posti di lavoro, non poniamo le basi per far ripartire la crescita economica che rimane l'unica possibilità in grado di ridurre nei prossimi anni la mole di debito pubblico che abbiamo spaventosamente accumulato con questa crisi, con il rischio di una desertificazione che andrà a colpire soprattutto i centri storici e i nostri quartieri, poiché non potranno più contare sulla presenza di tantissime botteghe artigiane e negozi di vicinato,

impegna il Governo

a rivedere, in occasione dell'approvazione dei prossimi provvedimenti di sostegno al reddito, i criteri di accesso e ripartizione dei contributi a fondo perduto, tenendo in dovuta considerazione il settore economico di riferimento e il parametro dei costi fissi, con particolare riguardo alle attività chiuse «per decreto».
9/3099/55. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              l'articolo 35, ai fini della prosecuzione dal 1o febbraio al 30 aprile 2021 del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, ha disposto specifiche autorizzazioni di spesa per il personale delle forze di polizia e delle forze armate;
              con particolare riguardo al personale di Polizia penitenziaria, il comma 4, ha previsto l'autorizzazione di spesa complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021, di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico e di cui euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta;
              gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli Istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione;
              la previsione di risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario legate all'emergenza sanitaria, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli Istituti, posto che la consistenza numerica dei detenuti è tale da non poter essere contenuta, in caso di disordini, dal già risicato organico in forze nei Penitenziari;
              attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore, che determinò un taglio di circa 4.000 unità in recepimento della legge 7 agosto 2015, n.  124 deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (così detta Legge Madia) e del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95 disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
              dopo il 2017 sono intervenuti il decreto ministeriale 10 aprile 2019, che ha inflitto un ulteriore taglio di 227 unità e il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  172 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1o dicembre 2018, n.  132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), che ha previsto l'incremento di 620 unità, con un combinato disposto che, fra taglio del decreto ministeriale incremento del decreto legislativo, avrebbe determinato alla fine un incremento di 393 agenti che però non c’è mai stato perché mai concretamente recepito, pertanto l'attuale pianta organica è quella falcidiata dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017;
              la materia è stata oggetto di approfondita e dettagliata analisi da parte di un gruppo di esperta nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (Dap). Il gruppo di lavoro, tutt'ora operativo, nella riunione tenutasi presso il Dap in data 14 novembre 2019 con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ha condiviso la proposta per la modulazione delle dotazioni organiche INTRA MOENIA del Corpo di Polizia Penitenziaria a livello nazione e nel dettaglio per singoli istituti in relazione al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria (Prap) di competenza, rimodulazione che comporterebbe l'assunzione di circa 4.000 unità complessive da destinare agli Istituti;
              la proposta, tuttavia, è ferma al vaglio del Capo del Dap e del Gabinetto del Ministro della giustizia per l'emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale afferente la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria che sostituisca il vecchio decreto ministeriale 2 ottobre 2017 che, come detto è ancora in vigore e che aveva comportato un taglio di circa 4.000 unità;
              è bene sottolineare che, secondo il metodo di calcolo « ideal e medium test» che tiene conto di una serie complessa di coefficienti in base a cui viene determinata la dotazione ideale e quella media necessaria a garantire i livelli di sicurezza all'interno degli Istituti, l'implementazione prevista dal Gruppo di lavoro serve per raggiungere il livello medium con 4.000 nuove unità, ben lontano dall’ideal che richiederebbe l'assunzione di 10.000 unità ma sicuramente un primo passo nella giusta direzione;
              sembra che lo stallo, rispetto all'adozione del necessario Decreto ministeriale, sia dovuto alla previsione dei posti di funzione per funzionari direttivi/dirigenti, circa 715 unità, per i quali si potrebbe tuttavia procedere «a stralcio», dal momento che l'emergenza è quella legata alla mancanza dei ruoli operativi, ossia degli Agenti/Assistenti di Polizia penitenziaria;
              è necessario che il Ministro adotti con urgenza sia il Decreto di competenza che disponga, rispetto al decreto ministeriale 2 ottobre 2017, l'incremento non ancora recepito risultante dal combinato disposto il decreto ministeriale 10 aprile 2019 e del decreto legislativo n.  172 del 2019 sia il decreto di competenza che disponga l'incremento della dotazione organica delle 4.000 unità previste dall'accordo-raggiunto da parte del gruppo di esperti nominati con P.C.D. del 18 aprile 2019 dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le necessarie misure di competenza volte a emanare i decreti ministeriali afferenti la dotazione organica del Corpo di Polizia Penitenziaria e procedere all'assunzione straordinaria di personale individuato nelle graduatone dei concorsi in essere e a scalare sino al numero necessario di posizioni da coprire.
9/3099/56. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              con particolare riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti all'ordine, il provvedimento in esame ha esteso anche a questa categoria di lavoratori i contributi a fondo perduto destinati agli operatori economici colpiti dalle restrizioni per limitare il rischio dei contagi; nonché incrementato, nella misura di 1.500 milioni di euro, la dotazione, per il 2021, del Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, seppure l'efficacia della norma sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;
              è stato, finalmente, prevista la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al COVID-19;
              è fondamentale portare all'attenzione delle istituzioni la grande difficoltà in cui vengono a trovarsi gli studi professionali, già provati dalla lunga crisi economica, a causa della grave e inaspettata emergenza sanitaria; emergenza che impatta in maniera inevitabile anche sul tessuto economico, e sta comportando un brusco rallentamento, se non arresto, delle attività per tutti i liberi professionisti; il tutto mentre i costi fissi continuano ad incidere sulle finanze;
              la realtà delle nostre attività è medio-piccola, spesso svolta in forma individuale, con pochissimi o nessun dipendente, motivo per cui la cassa integrazione in deroga non è sufficiente e se si vuole salvaguardare le attività lavorative dei titolari di studio e dei loro collaboratori è assolutamente indispensabile intervenire con sostegni al reddito dei lavoratori autonomi, non solo quelli iscritti alla gestione separata Inps, ma anche di tutti quelli iscritti alla casse di previdenza ordinistiche;
              le recenti disposizioni europee parificano le libere professioni alle piccole e medie aziende,

impegna il Governo:

          a riconoscere un contributo a fondo perduto per il 2021 a parziale copertura dei costi fissi di gestione degli immobili ad uso professionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.  103;
          a individuare specifici meccanismi perequativi per l'adozione di misure di sostegno al reddito, a parziale copertura dei danni economici subiti nel 2020 dai liberi professionisti, sia iscritti a casse autonome che all'Inps;
          a prevedere contributi a fondo perduto per incentivare le aggregazioni tra professionisti e misure di sostegno all'implementazione dello smart working (strumentazioni hardware, software, assistenza tecnica e formazione).
9/3099/57. Lucaselli, Rizzetto, Bucalo, Delmastro Delle Vedove.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento reca in esame misure urgenti in materia di sostegni alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19;
              il 2020 è stato da molti definito come « l'annus horribilis» per il turismo italiano. Sono state 233 milioni le presenze in meno, equivalente ad un calo medio del 53,4 per cento con punte in alcune località di oltre l'80 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019;
              Il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento: nei primi quattro mesi le presenze dei turisti negli esercizi ricettivi sono diminuite dell'85,6 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un calo del 75,1 per cento per gli italiani e del 95,9 per cento per gli stranieri;
              le restrizioni assunte dai decreti approvati nel corso dei mesi dall'attuale Governo hanno praticamente annullato sia la stagione turistica invernale che quella primaverile, oltre che messo in serio pericolo quella estiva;
              la proroga di misure come il coprifuoco e la possibilità di consumare nei pubblici esercizi solo all'aperto ha ulteriormente messo in crisi un settore già in ginocchio, comportando grandi problemi di liquidità e di sopravvivenza economica;
              la situazione di complessiva inattività del turismo italiano, da quando è in atto la pandemia, ha fatto sì che in molte città italiane a maggiore attrazione turistica si determinasse uno spiacevole e copioso fenomeno di acquisto al ribasso di strutture blasonate, quali alberghi e ristoranti di rilevanza storica e culturale, ad opera di soggetti stranieri che in maniera sleale hanno approfittato della situazione di forte difficoltà economica delle attuali proprietà,

impegna il Governo

a tutelare, mediante interventi normativi futuri e attraverso finanziamenti a lungo periodo garantiti dallo Stato, la proprietà italiana delle imprese turistico – ricettive da attacchi speculativi e scalate ostili ad opera di soggetti stranieri al fine di non vedere depredato e depauperato un settore strategico e trainante dell'intera economia nazionale.
9/3099/58. Zucconi, Caiata, De Toma, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              il comma 2 dell'articolo 20 reca una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, prevedendo, in particolare, che l'eventuale partecipazione, al di fuori dell'orario di servizio, alle attività di somministrazione della vaccinazione da parte degli infermieri venga esclusa dall'ambito delle norme che prevedono, per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l'incompatibilità con altre prestazioni lavorative;
              l'esclusione è intesa a consentire la partecipazione del personale infermieristico all'attività di somministrazione svolta da parte di soggetti e strutture diversi rispetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;
              una stabilizzazione dell'allentamento dell'esclusiva consentirebbe agli infermieri non solo l'intervento nella campagna vaccinale, ma l'assistenza anche sul territorio ai soggetti più fragili, soprattutto a quelli che durante la pandemia sono stati trascurati dai vari livelli di assistenza e che ora vanno recuperati per non mettere a rischio la loro salute;
              sul modello già applicato a farmacisti e farmacie, bisognerebbe, inoltre, consentire maggiore autonomia agli infermieri che operano sul territorio, i quali, senza necessità di preparazioni particolari o tutoraggi (sono già vaccinatori da anni nei centri vaccinali), potrebbero allargare la platea dei vaccinati fino al domicilio, a vantaggio soprattutto delle categorie più fragili;
              come chiarito dalla Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, «gli infermieri sono vaccinatori da sempre e per professione, ma prevedere il loro intervento solo sulla carta senza dargli il necessario appoggio programmatorio e normativo significa legargli le mani e non consentirgli, nonostante le previsioni, di intervenire come vaccinatori non solo per chi arriva in ospedale o nelle strutture delle aziende sanitarie»;
              un intervento in tale direzione consentirebbe di affrontare con il massimo della potenzialità assistenziale l'emergenza sanitaria e velocizzare quanto più possibile la campagna vaccinale,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di consentire al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale di svolgere l'attività in deroga alle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, anche per l'assistenza sul territorio dei soggetti fragili.
9/3099/59. Ferro, Gemmato.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              la possibilità di accesso al credito per gli enti non commerciali, fra i quali quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è stata fin dagli inizi incomprensibilmente irta di ostacoli che, fortunatamente, hanno trovato uno sbocco con la conversione in legge del cosiddetto Decreto Liquidità, che ha previsto l'accesso a prestiti garantiti al 100 per cento alle PMI, cioè soggetti dotati di Partita IVA, fino al 31 dicembre 2020 anche agli enti del terzo settore non commerciali;
              tra autorizzazioni EU e circolari applicative la misura si è effettivamente resa disponibile solo a novembre scorso e già nel testo della legge di bilancio 2021 una «dimenticanza» aveva escluso dalla proroga questa tipologia di enti: piccole realtà che hanno difficoltà di accesso al credito e che rappresentano un presidio fondamentale di solidarietà e socialità;
              nonostante le misure di potenziamento del fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze finanziarie immediate delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 siano state prorogate fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 244), analoga proroga non è stata disposta in favore degli enti non commerciali;
              è così venuta meno, dopo solo due mesi, una misura estremamente necessaria per contrastare le grandi difficoltà in cui si trovano numerose associazioni, soprattutto di piccole dimensioni, che hanno visto sospesa la propria attività: secondo i dati Istat, si tratta di circa 280.000 enti non profit, che non svolgono attività di impresa, che attualmente contano circa 450 mila lavoratori occupati, che svolgono compiti fondamentali: dall'assistenza ai malati, alla promozione culturale, all'aiuto alle tantissime persone fragili, in condizioni di esclusione sociale o di povertà,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2021 la garanzia dello Stato per l'accesso al Fondo PMI di cui all'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.
9/3099/60. Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              l'articolo 1 del provvedimento in esame ha riconosciuto il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019;
              sebbene per la prima volta le professioni ordinistiche siano state accostate alle imprese e ai lavoratori autonomi destinatari dell'aiuto dello Stato, per la generalità dei professionisti i criteri di calcolo porteranno ad un ristoro certamente irrisorio rispetto alle perdite subite;
              in particolare, il criterio adottato finisce per penalizzare la platea dei professionisti più giovani, i cui corrispettivi erano già piuttosto contenuti prima della crisi e che adesso, con una perdita di fatturato inferiore al 30 per cento, a parità di spese sostenute, hanno diritto al riconoscimento di un contributo del 5 per cento sulla perdita di fatturato, molto poco rispetto alle aspettative e soprattutto alle difficoltà reali;
              non va meglio anche ai professionisti con fatturati più elevati: la base per calcolare l'importo del contributo previsto dal decreto prende, infatti, come riferimento la perdita media mensile del fatturato, quindi 1/12 della perdita complessiva subita nel 2020;
              secondo il Presidente dell'Aiga, Antonio De Angelis, di fatto, il contributo sarà pari al 5 per cento della perdita del fatturato tra il 2019 e il 2020; per i corrispettivi superiori ai 100 mila Euro annui, la percentuale del 60 per cento si abbassa al 50 per cento, e la riduzione aumenta ancora fino al 40 per cento per i fatturati superiori ai 400 mila euro,

impegna il Governo:

          a prevedere la disapplicazione per il 2021 degli Indici Sintetici di affidabilità Fiscale;
          a garantire la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di carattere finanziario e temporale;
          a prorogare, almeno fino al termine dello stato di emergenza, la disapplicazione della ritenuta d'acconto per i contribuenti, senza dipendenti e con ricavi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente
          a provvedere immediatamente alla liquidazione e al pagamento dei compensi professionali spettanti ai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
9/3099/61. Varchi, Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, cosiddetto Decreto Sostegni, è un provvedimento riconducibile alla finalità unitaria di fornire forme di sostegno, comunque denominate e principalmente nella forma di indennizzi, ai settori economici maggiormente colpiti dalla crisi economico-pandemica da COVID-19;
              gli agriturismi valgono un miliardo e mezzo del nostro fatturato nazionale, con un tasso di crescita del 2,5 per cento ma per la loro fiscalità sono una particolarità tutta italiana. Un agriturismo è un'azienda agricola che opera nel settore turistico offrendo vitto e alloggio ma partendo dal territorio locale. L'attività nasce per sostenere il comparto agricolo dei territori e i prodotti somministrati dovranno essere prevalentemente coltivati nella tenuta che deve però rimanere l'attività principale dell'azienda. Quindi negli agriturismo si consumano le cose che vengono coltivate in quella azienda e non altre. Sono così diffusi che il 62,6 per cento dei comuni italiani ospita almeno un agriturismo, quota che supera il 97 per cento in Toscana, le altre regioni a maggior diffusione sono l'Umbria (96,7 per cento), le Marche (87,7 per cento), il Trentino-Alto Adige (83,2 per cento), l'Emilia-Romagna (82,3 per cento) e sono diventati essenziali per il lavoro femminile, principalmente occupato nel settore, e al Sud, dove sono diventati fonte di reddito essenziale per migliaia di famiglie;
              il problema che si è manifestato con l'emergenza COVID-19 e la chiusura della ristorazione è che essendo gli agriturismi aziende agricole che hanno la stessa partita Iva seppur con contabilità separate, dal punto di vista agricolo e dal punto di vista agrituristico, il calcolo del calo del fatturato per gli aiuti statali viene fatto il calcolo delle perdite su tutto il fatturato ma considerando che le attività sono completamente diverse, ed anche i margini di guadagno sui ricavi sono molto differenti, ci si è ritrovati con perdite di fatturato che non hanno raggiunto il 30 per cento ma con perdite di guadagno molto superiore, essendo l'attività di agriturismo con marginalità in alcuni casi molto superiore a quelle delle coltivazioni;
              per questo il 90 per cento delle aziende agrituristiche non ha ricevuto aiuti non avendo raggiunto il limite minimo di calo di fatturato, pur avendo avuto una perdita di guadagno molto superiore al limite previsto dalle norme,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, la possibilità che il calo di fatturato delle aziende agricole necessario per ottenere aiuti economici e/o agevolazioni alle imprese, sia calcolato sulle sole attività connesse all'agriturismo e non sull'intero fatturato dell'azienda agricola stessa.
9/3099/62. Vinci, Ciaburro, Caretta, Zucconi, Caiata, De Toma.


      La Camera,
          premesso che:
              a metà marzo e durante i primi giorni del mese di aprile 2021 nella maggior parte del territorio italiano e in particolare in alcune zone dell'Emilia Romagna, e precisamente nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara e Modena, — zone a vocazione frutticola —, si sono registrate forti gelate, con temperature che sono arrivate a –6 gradi, che hanno danneggiato le drupacee, anche in modo irreparabile; in alcune zone si è arrivati addirittura a danni fino al 100 per cento della coltivazione;
              le gelate tardive hanno interessato circa 5.000 ettari di albicocchi, 3.500 ettari di susini e circa 10.000 ettari di alberi di pesche e nettarine e più di 1.800 ettari di superficie a ciliegio, ma anche filari di pere, mele e kiwi, causando, alle coltivazioni in avanzato stato di vegetazione e fioritura — momento in cui sono particolarmente sensibili al freddo —, la caduta di fiori di albicocco, bruciati dal gelo, nonché gli ovari dei fiori di pesco e susini compromessi in modo irreparabile;
              alcuni agricoltori delle zone interessate sono riusciti a limitare parzialmente i danni, utilizzando i sistemi di difesa attiva antibrina, ma si sono purtroppo rivelati appena sufficienti per un quinto dell'estensione delle aziende; altri che avevano appena stipulato le assicurazioni si trovano nella condizione di non poter beneficiare pienamente della copertura assicurativa in quanto queste coperture assicurative si attivano dopo 12 giorni dalla sottoscrizione;
              ci troviamo, purtroppo, nell'identica situazione della primavera del 2020 quando si sono registrate gelate tardive e brinate notturne che hanno causato danni al settore frutticolo della regione Emilia Romagna, stimate in circa 400 milioni di euro, e per riparare i danni subiti l'articolo 222-bis del cosiddetto «decreto Rilancio» ha incrementato di 20 milioni di euro il Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative per l'estensione anche alle gelate del 2021, con conseguente adeguato incremento, delle disposizioni previste dall'articolo 222-bis del decreto-legge n.  34 del 2020, cosiddetto «decreto-legge Rilancio», al fine di un giusto ristoro alle imprese agricole, anche emiliano-romagnole, danneggiate da questi eventi eccezionali.
9/3099/63. Morrone, Golinelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese e agli operatori economici colpiti dalla crisi economica e sociale determinata dalle misure restrittive imposte per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              la nuova soglia minima di canone demaniale marittimo in atto, è stata introdotta dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, il quale prevede che dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500;
              la suddetta nuova soglia va ad incidere sulla maggior parte dei soggetti economici titolari di concessioni demaniali marittime che occupano superfici di ridotte dimensioni, ivi comprese quelle destinate all'uso per finalità di pesca ed acquacoltura;
              il provvedimento, infatti, non ha inciso sulle grandi concessioni che già pagavano importi superiori al minimo fissato, ha elevato invece i canoni minimi sulle micro e piccole concessioni del demanio marittimo, aumentandoli di quasi 7 volte;
              tale provvedimento incide gravemente su un settore già gravemente colpito dalla grave crisi pandemica da COVID-19,

impegna il Governo

a rideterminare l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime.
9/3099/64. Viviani.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento reca misure a sostegno delle grandi imprese;
              tra le misure vi è la possibilità di accedere ai fondi per il sostegno delle grandi imprese in difficoltà a seguito della pandemia anche per le imprese in amministrazione straordinaria;
              le misure sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
              la necessaria autorizzazione comporta tempistiche lunghe e, di fatto, non compatibili con lo stato di difficoltà in cui versano le imprese, in particolar modo quelle già in amministrazione controllata poiché vivono difficoltà ancora più cocenti;
              per tali ragioni occorre prevedere opportuni correttivi da adottare con necessità e urgenza al fine di garantire alle società in amministrazione straordinaria, destinatarie dell'intervento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, la liquidità necessaria per mantenere viva la produzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per garantire che il MISE possa anticipare a titolo di acconto, su richiesta motivata del commissario straordinario delle società in amministrazione straordinaria destinatarie dell'intervento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, una quota del finanziamento diretto richiesto, in pendenza della conclusione dell'istruttoria ordinaria.
9/3099/65. Caiata, Delmastro Delle Vedove.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento reca misure a sostegno delle grandi imprese;
              tra le misure vi è la possibilità di accedere ai fondi per il sostegno delle grandi imprese in difficoltà a seguito della pandemia anche per le imprese in amministrazione straordinaria;
              le misure sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
              poiché le necessarie autorizzazioni richiedono congrui lassi di tempo e che questi sono sostanzialmente incompatibili con le necessità cogenti delle imprese in difficoltà, in particolar modo di quelle già in amministrazione straordinaria, occorre adottare iniziative specifiche a carattere di necessità ed urgenza al fine di estendere l'operatività degli strumenti di sostegno già operativi anche a favore di queste ultime,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa legislativa per estendere anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270, le garanzie per il sostegno della liquidità alle imprese con sede in Italia erogate da SACE previste all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40 e successive modificazioni.
9/3099/66. Gemmato, Delmastro Delle Vedove.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento reca misure a sostegno delle grandi imprese;
              tra le misure vi è la possibilità di accedere ai fondi per il sostegno delle grandi imprese in difficoltà a seguito della pandemia anche per le imprese in amministrazione straordinaria;
              le misure sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
              le necessarie autorizzazioni richiedono tempistiche lunghe, sostanzialmente incompatibili con le necessità impellenti delle imprese in difficoltà;
              di particolare interesse è la vertenza ACC-Embraco, che tiene con il fiato sospeso circa 700 famiglie che rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro poiché iniziano ad arrivare le prime lettere di licenziamento, a far data dal 22 luglio per lo stabilimento di Riva di Chieri;
              in attesa di addivenire a una soluzione della crisi, appare necessario garantire opportuni ammortizzatori sociali ai lavoratori coinvolti. Di particolare aiuto per la vicenda ACC-Embraco potrebbe essere l'estensione delle misure previste dagli articoli 43-bis e 44 del decreto-legge n.  109 del 2018, cosiddetto «Decreto Genova»;
              nel corso degli incontri ministeriali è emersa la difficoltà, da parte della Curatela, ad attivare gli ammortizzatori sociali in attesa che si definisca il progetto ITALCOMP;
              ai sensi della normativa vigente, la Curatela non può accedere alla CIGS senza sostenere oneri, come previsto ai tempi dall'articolo 44 del decreto-legge «Genova» n.  109 del 2018. Tale articolo dispone che per gli anni 2019 e 2020 può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata;
              l'articolo 43-bis prevede che per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 possano essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto;
              la proroga delle misure per gli anni 2021 e 2022, avvenuta legge finanziaria per il 2021, ha escluso la proroga dell'efficacia dell'articolo 43-bis per cui le procedure concorsuali sono attualmente tenute al pagamento degli oneri spettanti;
              parimenti non è stato definito se tali oneri siano da ritenersi esenti in caso di procedure concorsuali che chiedano l'accesso alla cassa COVID-19;
              questo comporta che le Curatele che non dispongono di risorse finanziarie, come quella dell'ex Embraco, non possano procedere alla richiesta di cassa integrazione anche se vi è, in previsione, un piano sostenibile per una possibile reindustrializzazione;
              infine, la mancata conferma della possibilità di prorogare per ulteriori 6 mesi la CIGS per cessazione, come invece era previsto nella legge finanziaria 2020, ha ulteriormente ridotto le possibilità di accesso alla cassa integrazione per le procedure concorsuali;
              appare necessario e urgente, quindi un intervento normativo che consenta alle aziende a favore dei cui lavoratori siano in corso interventi a titolo di Cassa Integrazioni Guadagni straordinaria, per le quali il percorso di ristrutturazione, di reindustrializzazione o di cessione prefigurato nei tavoli di crisi ministeriali o regionali attivati in relazione alle loro condizioni occupazionali sia stato rallentato o danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, sospendendo il trattamento straordinario in atto che riprenderà a decorrere sino alla sua conclusione al termine del trattamento ordinario,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative necessarie urgenti per l'accesso alla Cassa integrazione Guadagni ordinaria per i lavoratori coinvolti nella vertenza ACC-Embraco.
9/3099/67. Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Bignami, Montaruli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento sottoposto al nostro esame prevede, al primo comma dell'articolo 39, degli stanziamenti per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
              in precedenza, un contributo per le filiere zootecniche in crisi è stato previsto con decreto ministeriale del 23 luglio 2020 per sostenere le filiere zootecniche durante la prima fase della crisi economica, tutt'ora in corso, causata dalla pandemia COVID-19;
              gli allevatori, però, lamentano il fatto che solo un numero limitatissimo di essi ha potuto beneficiare effettivamente della misura, nonostante il decreto sia stato emanato dieci mesi fa;
              si precisa che il termine per la presentazione delle domande era fissato per la data del 27 ottobre 2020, che il limite previsto dall'Unione europea per l'erogazione era fissato al 31 dicembre 2021, termine poi posticipato prima al 30 giugno e successivamente al 31 dicembre 2021, pena la perdita dei fondi, e che nel mese di marzo di quest'anno Agea ha incontrato rappresentanze sindacali del settore comunicando che si stava procedendo all'esame dell'80 per cento delle richieste circa, ma che queste sarebbero state particolarmente complesse e onerose in termini di tempo;
              naturalmente la lunghezza dei tempi controlli rischia di vanificare il beneficio effettivo, che potrebbero terminare oltre il termine finale. Ciò sta accadendo poiché la procedura prevede controlli sulla posizione dell'azienda in merito alla regolarità contributiva, al possesso del certificato antimafia, alla verifica dei limiti degli aiuti di stato secondo quanto previsto dall'apposito registro, e molti altri controlli ulteriori, necessari ma da svolgere celermente, poiché i ritardi delle amministrazioni potrebbero, con altissima probabilità, revocare in dubbio la possibilità di riuscire ad erogare i contributi nei termini previsti, mettendo a rischio numerose attività imprenditoriali del settore;
              a ciò si aggiunga che il ritardo è ancor più marcato nel caso di richieste provenienti da aziende in soccida, perché per queste ultime c’è necessità di ulteriori, specifiche verifiche rispetto alle altre. Le richieste delle aziende in soccida con ancor maggiore probabilità, non saranno svolte nei limiti temporali stabiliti, potenzialmente danneggiandole in modo maggiore delle altre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per accelerare le procedure di controllo a erogare i fondi a tutti i richiedenti che ne abbiano buon diritto e a rifinanziare, con il primo provvedimento utile allo scopo, la misura di sostegno.
9/3099/68. Anna Lisa Baroni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 39, comma 1-ter del testo ha sospeso l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152-bis fino al 31 dicembre 2021, in materia di «etichettatura ambientale», introducendo altresì talune disposizioni per l'esaurimento delle scorte dei prodotti i prodotti privi dei requisiti di etichettatura stabiliti dalle norme tecniche UNI applicabili e già posti in commercio o etichettati al 1o gennaio 2022;
              per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle loro destinazioni finali, questi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili;
              gli strumenti per dare attuazione a questi principi devono essere proporzionati e adeguati circa gli obiettivi da raggiungere. La complessità e la dimensione di determinati imballaggi composti da numerosi materiali da riciclo rende particolarmente onerosa e complessa l'indicazione delle informazioni nell'ambito di un'etichetta;
              i nuovi obblighi comportano la necessità di adeguamento delle etichette per il mercato nazionale, ma questo comporta la duplicazione di taluni costi materiali e gestionali, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
              le etichette di numerosi prodotti agroalimentari, specialmente confezionati in vetro come le bottiglie di vino e di spumante, per la loro dimensione e caratteristiche non rappresentano uno strumento adeguato e sufficiente per comunicare al consumatore le informazioni volte a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, tenuto anche conto delle diverse esperienze regolate a livello comunale;
              i consumatori, sempre di più, utilizzano i moderni sistemi di informazione digitale per orientare i loro acquisti ed effettuare scelte consapevoli. L'esperienza di altri Paesi, ad esempio la Francia, ha dimostrato l'adeguatezza dell'informazione al consumatore mediante il ricorso al sito web del produttore, in particolar modo per gli imballaggi in vetro;
              tale possibilità semplificherebbe notevolmente l'attuazione della norma per talune tipologie di imballaggi di piccola dimensione, composti da una pluralità di materiali e dove lo spazio per le informazioni è estremamente limitato (es. bottiglie in vetro), offrendo un'alternativa innovativa e più completa per i consumatori che, sempre più, si informano mediante i moderni strumenti digitali;
              sussistono diversi dubbi interpretativi nell'attuazione del combinato disposto, in particolare rispetto agli operatori responsabili degli adempimenti le disposizioni sanzionatorie. Dovrebbe essere chiarito per alcune confezioni in vetro, come il vino, che l'obbligo di indicazione della natura dell'imballaggio è in carico al produttore del materiale di imballaggio, e non all'utilizzatore finale (l'imbottigliatore),

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di promuovere, in alternativa all'etichetta, l'utilizzo di strumenti informatici, quali piattaforme e siti web, per informare il consumatore sulla raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché le indicazioni circa la natura dei materiali di imballaggio utilizzati;
          a valutare l'opportunità di esentare dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152;
          a chiarire talune incertezze interpretative della norma, in particolare rispetto agli operatori responsabili dell'obbligo di indicazione della natura dell'imballaggio, da cui discende il sistema sanzionatorio applicabile, stante l'obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 219, comma 5 del Codice dell'ambiente in capo ai soggetti «produttori» di imballaggio e non ai soggetti «utilizzatori», che si avvalgono di quell'imballaggio per il confezionamento destinato al cliente finale;
          a valutare l'opportunità di riconsiderare l'entità della sanzione di cui all'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, fino a 42.000 euro, rendendola proporzionata alle violazioni in materia di etichettatura ambientale.
9/3099/69. Nevi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a supportare imprenditori e professionisti che abbiano subito particolari danni economici in ragione della pandemia;
              tutte le misure di sostegno rispettano i limiti e le condizioni previste dal cosiddetto Temporary framework sugli aiuti di Stato e si innestano nelle logiche che hanno portato alla sospensione, da parte della Commissione europea, del Patto di stabilità e crescita;
              il perdurare della pandemia, tuttavia, ha comportato l'acutizzazione delle difficoltà riscontrate dagli operatori economici e in molti casi il supporto dello Stato diventa cruciale per la sopravvivenza stessa dell'impresa e, di riflesso, per la conservazione dei posti di lavoro da essa garantiti;
              gli attuali massimali previsti dal Temporary framework sono stati stabiliti in fasi ormai lontane della pandemia e non tengono conto delle evoluzioni della situazione socio-economico né dell'impresa, né del contesto in cui essa opera;
              del pari, le regole di bilancio previste dal Patto di stabilità e crescita hanno ormai dimostrato ampliamente la propria inadeguatezza e la loro riattivazione rischia di pregiudicare alla base le prospettive di rilancio e ripartenza degli Stati membri, costringendo lo Stato ad aggravare la pressione fiscale – o applicare tagli lineari alla spesa pubblica – che vanno in direzione perfettamente speculare rispetto alle finalità che si vanno perseguendo col Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie, anche in seno al Consiglio europeo, al fine di estendere le misure previste nel piano temporaneo oltre 31 dicembre 2021, nonché ad innalzarne i limiti in merito agli aiuti statali alle imprese in difficoltà, e ad attivarsi per una ulteriore sospensione del patto stabilità e crescita almeno fino al 2023, anche assumendo opportune iniziative propositive per la riscrittura delle inadeguate regole fiscali europee che sovraintendono al corretto funzionamento dell'Unione Monetaria, in direzione di maggior semplicità, maggiore trasparenza e accountability delle stesse regole, e affinché siano in grado di conciliare la necessaria contro-ciclicità delle politiche fiscali con la sostenibilità di medio periodo delle finanze pubbliche.
9/3099/70. Colaninno.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti volte a supportare gli operatori economici che siano risultati particolarmente danneggiati dalla crisi ingenerata dalla pandemia, riconoscendo un contributo a fondo perduto in favore di professionisti e imprenditori;
              la platea dei beneficiari di tali contributi, tuttavia, viene fortemente circoscritta dalla previsione che esclude tutti quei soggetti che abbiano dichiarato più di 10 milioni di euro di ricavi o compensi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
              per effetto di tale preclusione, le medie e grandi imprese italiane vengono fortemente penalizzate, nonostante la necessità di un loro sviluppo e il rafforzamento del loro elevato livello di produttività sia stata segnalata dalle principali istituzioni internazionali e, in particolare, dall'OCSE;
              in Italia si contano circa 62.000 medie imprese, le quali generano oltre il 40 per cento del Pil del settore privato, impiegando circa il 30 per cento della forza lavoro del nostro Paese;
              ci sono complessivamente più di 3.600 grandi imprese italiane che, da sole, impiegano circa il 21 per cento della forza lavoro, generando valore aggiunto per un totale pari a circa il 32 per cento del Pil nazionale;
              le catene della grande distribuzione non alimentare e i centri commerciali, fortemente penalizzati dalle misure di contenimento, generano un valore complessivo pari a più di 140 miliardi di euro l'anno, per un totale di circa 800.00 posti di lavoro;
              escludere queste realtà dalle misure di sostegno appare tanto ingiusto quanto controproducente, in quanto non tiene in considerazione il reale impatto negativo che può avere sull'economia italiana una flessione significativa del loro operare;
              la delicata fase emergenziale che sta vivendo il Paese e la necessità di scrivere una fase postpandemica in grado di ridare speranze a cittadini, lavoratori e imprese impone il superamento di posizionamenti ideologici che altro effetto non hanno se non quello di compromettere la ripartenza dell'Italia,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, le iniziative legislative necessarie a superare il limite di 10 milioni di euro di fatturato 2019, previsto ai fini dell'accesso del contributo a fondo perduto, e valorizzare, così, il fondamentale apporto delle medie e grandi imprese italiane allo sviluppo del tessuto economico e produttivo del Paese.
9/3099/71. Boschi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, all'articolo 103, comma 6 prevedeva che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo fosse sospesa lino al 31 dicembre 2020;
              il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21, ha disposto con l'articolo 13, comma 13 che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dal citato articolo 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, fosse prorogata sino al 30 giugno 2021, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;
              l'articolo 40-quater del provvedimento in esame prevede che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, sia prorogata fino al 30 settembre 2021 per i soli provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 giugno 2021;
              tale norma, pur limitando ulteriormente l'ambito di applicazione della proroga di sospensione dei provvedimenti di rilascio, non tiene in alcun modo conto delle reali condizioni economiche dei destinatari di tali provvedimenti;
              è pertanto possibile che i debitori, colpiti dai procedimenti di rilascio per morosità, non siano in reale e oggettiva difficoltà economica, anche in considerazione del fatto che i provvedimenti adottati dal 28 febbraio dello scorso anno erano stati avviati, in molti casi anni prima, per poi concludersi nel 2020;
              risulta opportuno andare nella direzione di favorire i più deboli economicamente, valutando anche la situazione dei proprietari degli immobili oggetto dei provvedimenti, che non possono disporre da anni dei loro beni,

impegna il Governo

a individuare, in un futuro provvedimento legislativo oggettivi criteri e indicatori economici che consentano di mantenere le proroghe delle esecuzioni alle date e alle condizioni indicate dal presente decreto, soltanto in capo a quei destinatari che siano in effettiva difficoltà finanziaria e in condizione di bisogno, contemperando, in tal modo gli interessi degli inquilini con quello dei proprietari.
9/3099/72. Fregolent.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n.  18 del 2020 (legge n.  27 del 2020) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l'altro in conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a euro 80 milioni e a euro 50 milioni. Successivamente, l'articolo 183, comma 1, del decreto-legge n.  34 del 2020 (legge n.  77 del 2020), novellando il citato articolo 89, comma 1, ha incrementato per il 2020 a euro 145 milioni le risorse del Fondo di parte corrente e a euro 100 milioni le risorse del Fondo in conto capitale. A sua volta, il comma 3-bis ha previsto un possibile incremento delle risorse del «Fondo di cui al comma 1», per euro 50 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Ancora dopo, l'articolo 80, comma 2, del decreto-legge n.  104 del 2020 (legge n.  126 del 2020), sempre novellando il medesimo articolo 89, comma 1, ha disposto che, per il 2020, la dotazione del Fondo di parte corrente era incrementata a euro 185 milioni, mentre la dotazione del Fondo in conto capitale era incrementata a euro 150 milioni. Da ultimo, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n.  137 del 2020 (legge n.  176 del 2020) – senza novellare il più volte citato articolo 89, comma 1 – hanno incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori euro 100 milioni per il 2020 (per un totale, dunque, di euro 285 milioni) e di euro 90 milioni per il 2021;
              il provvedimento in oggetto incrementa di euro 200 milioni per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n.  18 del 2020 (legge n.  27 del 2020);
              inoltre sono disciplinate le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea;
              la disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l'erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa;
              si prevede limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2021 (articolo 78, comma 3, del decreto-legge n.  104 del 2020 (legge n.  126 del 2020), l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali quelli utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, ulteriori misure per sostenere il settore dello spettacolo, gravemente colpiti dall'emergenza pandemica.
9/3099/73. Moretto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in oggetto prevede l'istituzione di un fondo, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
              con modifica approvata dal Senato, la dotazione del fondo è stata incrementata a 220 milioni di euro (da 200 milioni), prevedendo, altresì, di includere tra i beneficiari delle risorse le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
              durante l'esame presso il Senato, inoltre, sono state introdotte disposizioni volte ad incrementare (di 2 milioni di euro per l'anno 2021) le risorse finanziarie in favore della tutela della ceramica artistica di qualità;
              al riparto del fondo fra le regioni e le province autonome si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della proposta formulata dalle regioni e province autonome in sede di auto coordinamento;
              la disposizione in esame demanda quindi alle regioni il compito di definire il reale oggetto di intervento del fondo, posto che la legge statale contiene solo l'indicazione dei beneficiari (le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19), oltre a fissare la dotazione del fondo e individuare l'atto formale di recepimento dell'accordo delle regioni. Le regioni dovranno quindi individuare le categorie particolarmente colpite dalla pandemia e i criteri per ripartire lo stanziamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi presso la Conferenza Stato-Regioni per garantire la conclusione dell'accordo delle regioni diretto alla ripartizione dello stanziamento alle suddette categorie in grave difficoltà economica.
9/3099/74. Nobili.


      La Camera,
          premesso che:
              il sistema di istruzione nazionale si compone di scuole statali e scuole non statali e ambedue concorrono ai percorsi educativi;
              il provvedimento in oggetto reca un complessivo incremento di euro 300 milioni per il 2021 delle risorse da destinare alle esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali in considerazione della situazione emergenziale derivante dal COVID-19;
              in particolare, euro 150 milioni sono destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed euro 150 milioni sono destinati ad incrementare il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
              con riferimento a quanto previsto dal comma 6, con comunicato del 27 aprile 2021, il Ministero dell'istruzione ha reso noto il cosiddetto «Piano estate», articolato in tre fasi;
              al piano sono stati destinati complessivi euro 510 milioni di cui ai 150 milioni si sommano: euro 320 milioni provenienti dal PON scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020, destinati per il 70 per cento alle regioni del sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, un incremento delle risorse da destinare alle scuole paritarie.
9/3099/75. Toccafondi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a garantire il diritto all'abitazione attraverso interventi di sostegno ai mutui prima casa;
              la legge 27 dicembre 2013, n.  147 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa, che prevede, in particolare, la concessione di garanzie fino al 50 per cento della quota capitale in favore di giovani di età inferiore a 35 anni titolari di rapporto di lavoro atipico, che richiedano un mutuo ipotecario fino a 250.000 euro per l'acquisto della prima casa;
              tale misura nel corso degli anni si è rivelata fondamentale per tutti quei giovani che non riuscendo ad acquistare una casa per via dell'impossibilità di versare il consueto anticipo del 20 per cento dell'importo pattuito al rogito, si erano visti costretti attivare contratti di locazione a canoni di molto superiori all'importo che avrebbero versato per acquistare una casa propria;
              solo nel primo trimestre 2021 si è rilevato che più di 2 aspiranti mutuatari su 3 con meno di 35 anni hanno chiesto un mutuo con un loan to vaine superiore al 20 per cento, proprio nel tentativo di aggirare tale impasse, ma sono ancora poche le banche che offrono mutui ipotecari a quelle condizioni;
              l'ostacolo dell'anticipo si sta rivelando ormai un vero e proprio fardello per il mercato immobiliare, bloccando ingenti risorse che verrebbero liberate non solo per l'acquisto della casa in sé, ma anche per tutti quei soggetti che vengono indirettamente coinvolti nella compravendita (notaio, architetto, agenzia immobiliare, imprese edili, negozi di arredo e per l'edilizia ecc.);
              l'attuale momento storico costringe lo Stato ad attivare tutte le misure di sostegno all'economia, dando priorità a quelle di tipo virtuoso, cioè che garantiscono il miglior risultato – in termini di impatto economico – col minimo sforzo, come le garanzie di stato o basate sul modello Help to Buy di stampo britannico;
              in tal senso, appare necessario intervenire per innalzare il limite di importo garantibile dallo Stato (oggi 250 mila euro), anche per far fronte al forte aumento di prezzi che ha caratterizzato il mercato immobiliare negli ultimi otto anni;
              allo stesso modo, occorre superare il limite dell’«atipicità del contratto», consentendo l'accesso al fondo a tutti coloro che siano titolari di un compenso mensile, a prescindere dal tipo di inquadramento giuridico dello stesso all'interno delle forme contrattuali lavorative;
              anche una revisione del limite di età per l'accesso al fondo di garanzia appare cruciale, soprattutto perché consentirebbe di dare un sostegno concreto a quella che la stessa INPS ha definito la «generazione perduta», ossia coloro che sono nati a partire dal 1980 e che hanno dovuto subire, loro malgrado, la crisi economico-finanziaria dei subprime prima e gli effetti devastanti della pandemia oggi,

impegna il Governo

in considerazione della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19 a valutare l'opportunità di estendere l'accesso al Fondo di garanzia prima casa a tutti i soggetti titolari che abbiano una posizione lavorativa attiva – prescindendo dalla forma contrattuale adottata – e abbiano fino a 40 anni, intervenendo altresì per innalzare il limite dell'importo del mutuo ipotecario garantibile e assicurare maggiore discrezionalità nella scelta dell'immobile, soprattutto nelle zone ad alta intensità abitativa dove i prezzi delle case risultano spesso proibitivi per i giovani.
9/3099/76. Ungaro, Berti, Bruno Bossio, Corneli, Cubeddu, De Carlo, Faro, Ianaro, Lombardo, Manzo, Orrico, Saitta, Tuzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame dispone una serie di sostegni alle attività economiche che a causa delle chiusure disposte per il contenimento della diffusione pandemica;
              il decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, all'articolo 58 ha istituito un fondo per la filiera della ristorazione;
              che in data 27 ottobre 2020, con decreto dell'allora Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova, è stata data attuazione alla norma, che prevedeva un finanziamento a fondo perduto ai ristoratori finalizzato al totale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli, alimentari e vinicoli del territorio italiano;
              che tale fondo ha consentito, da un lato, di finanziare i ristoratori in forte crisi finanziaria e di liquidità dovuto ai prolungati periodi di lock-down e chiusure stabiliti al fine di limitare il diffondersi della pandemia da COVID-19 e dall'altro di sostenere il mercato interno di produzione agricola di qualità, in quanto finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio;
              che al mese di maggio già i tre quarti dei fondi disponibili sono stati assegnati, ma molte domande risultano ancora in fase di valutazione e altre devono essere erogate;
              che, mentre i ristoratori sono una delle categorie più colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza pandemica e ancora non hanno ripreso a pieno regime la loro attività, parte delle risorse risulta non erogata e, ben un quarto di esse neanche assennato;
              che risultano evidenti, anche dalle dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni di categoria, i ritardi con cui Poste Italiane ha gestito e sta gestendo circa un terzo delle domande presentate;
              che in una situazione di difficoltà e di carenza di liquidità degli imprenditori si vedano negare delle risposte che la legge accordava loro e che soltanto per motivi burocratici e di cattiva organizzazione non sono ancora state erogate o peggio neanche valutate,

impegna il Governo

a intervenire, con ogni mezzo a disposizione, per sveltire le procedure di valutazione e accelerare le liquidazioni dei finanziamenti già assegnati, di cui in premessa.
9/3099/77. Mor.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione sottoposto al nostro voto contiene condivisibili finalità finalizzate e fornire concreti e necessari sostegni a numerose categorie produttive anche con riguardo ai settori dei trasporti e delle comunicazioni, allo scopo di permettere loro di superare le difficoltà connesse al periodo di contenimento della pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con i primi provvedimenti utili allo scopo, specifici interventi volti al sostegno delle attività legate al turismo croceristico.
9/3099/78. Pentangelo.


      La Camera,
          premesso che:
              i commi 1 e 2 dell'articolo 22 del decreto-legge in esame dispongono la proroga della ferma dei 190 medici e 300 infermieri militari temporaneamente arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 sulla base di quanto previsto dal comma 1, articolo 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.  27. La decisione di continuare ad avvalersi di tale personale – si legge nella relazione tecnica al provvedimento – prende l'abbrivo, col protrarsi dello stato d'emergenza e in vista dell'attuazione del piano vaccinale, «dalla necessità di preservare le specifiche competenze acquisite e consolidate sul campo»;
          considerato che:
              l'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, proprio a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e con la specifica finalità di incrementare il personale necessario al rafforzamento dei reparti di terapia intensiva e sub intensiva, ha previsto su tutto il territorio nazionale la possibilità per gli enti del servizio sanitario nazionale di stipulare contratti di lavoro autonomo (collaborazione coordinata e continuativa o partita IVA) con personale medico-infermieristico e operatori socio-sanitari per meglio garantire la cura e assistenza dei pazienti affetti da COVID-19;
              il comma 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di bilancio 2021) ha previsto inizialmente la possibilità di prorogare i contratti di cui sopra fino al 31 dicembre 2021, ma il successivo decreto-legge 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2021, n.  21 (cosiddetto decreto mille proroghe) ha invece stabilito che le disposizioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 fossero prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;
              il limite temporale del 30 aprile 2021, esteso nel frattempo al 31 luglio 2021 solo ed esclusivamente per i contratti di lavoro autonomo sottoscritti dai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, ha comportato per molti infermieri e operatori socio-sanitari la brusca interruzione del rapporto di lavoro, nonostante abbiano svolto il loro prezioso e meritevole servizio nei mesi più incerti e difficili della pandemia, con turni massacranti e mettendo seriamente a rischio la propria salute;
          ritenuto che:
              sia più opportuno e utile, anche in un'ottica di miglioramento dell'offerta sanitaria pubblica, continuare anche in futuro a fare affidamento sulle competenze professionali acquisite dal personale medico, infermieristico e socio sanitario di cui sopra, soprattutto per il valore inestimabile delle competenze e professionalità acquisite sul campo, strettamente legate alla gestione di situazioni ad altissimo rischio, in un periodo in cui si conosceva poco o nulla del virus, se non purtroppo le alte probabilità di contagio e l'altrettanto elevato numeri di decessi. A riconoscimento, inoltre, dell'impegno e dell'abnegazione dimostrati nella lotta contro la pandemia l'intero corpo sanitario italiano, compresi anche gli operatori richiamati in premessa, è ufficialmente candidato al premio Nobel per la pace 2021,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli incarichi del personale medico, infermieristico e socio sanitario assunto con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 ovvero a mettere in atto, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a tenere in considerazione il lavoro eroico e ad altissimo rischio svolto dal personale di cui sopra nel contrasto e cura dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito delle future procedure di selezione pubblica bandite da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.
9/3099/79. Testamento, Massimo Enrico Baroni, Trano, Termini, Menga, Giuliodori, Costanzo, Corda, Leda Volpi.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n.  126 del 2000, che ha convertito in legge il decreto-legge n.  104, ha ammesso alle garanzie per i nuovi prestiti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.  40, anche le imprese che sulla base del Regio decreto-legge n.  267 del 1942 e successive modifiche sono in concordato in continuità ex articolo 186-bis o hanno stipulato accordi di ristrutturazione ex articolo 182-bis o presentato un piano ai sensi dell'articolo 67;
              il capoverso di chiusura del medesimo comma 1-ter ha escluso, in ogni caso, le imprese che presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, con ciò negando quanto affermato nel comma di apertura, dato che tutte quelle imprese sono per certo state iscritte a sofferenza in Banca d'Italia ante omologa o stipula dell'accordo o presentazione del piano. Così scritto, il comma integra la fattispecie dell'ossimoro legislativo (nello stesso comma affermare e negare);
              se si vuole conseguire tutti gli effetti positivi del comma 1-ter dell'articolo 64 in parola, secondo la sua stessa ratio, da un lato è necessario riferirsi alla gestione aziendale successiva alla ristrutturazione dei debiti autorizzata dai Tribunali e dall'altro avere cura di non alterare in alcun modo il sistema di regole codificato in Banca d'Italia. Obiettivo conseguibile dato che questa misura, pur condividendo il carattere eccezionale e temporaneo consentito dal Temporary Framework sull'allentamento degli aiuti di Stato, è ispirata ad una sana gestione del credito, tant’è vero che subordina la presentazione della domanda di garanzia pubblica alla valutazione del «merito creditizio» delle aziende richiedenti sotto condizioni stringenti (alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato, il soggetto finanziatore presuma il rimborso integrale a scadenza dell'importo del nuovo mutuo);
              se il Legislatore (Governo e Parlamento) vuole conseguire il risultato annunciato con il comma 1-ter dell'articolo 64, deve necessariamente procedere ad una norma che abolisca tout court l'ultimo capoverso di tale comma, che così recita «Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente», oppure, alternativamente, deve procedere ad una norma interpretativa che delimiti gli esiti interdittivi delle iscrizioni a sofferenza presso Banca d'Italia ai soli casi intervenuti dopo i provvedimenti autorizzativi delle procedure di «ristrutturazione dei debiti» secondo gli istituti previsti dagli articoli 186-bis, 182-bis, 67 del Regio decreto-legge n.  267 del 1942;
              tale norma, interpretativa o di abolizione dell'ultimo capoverso del comma 1-ter dell'articolo 64, non appare necessitante di una ulteriore specifica copertura, a valere sul bilancio statale, per il rischio di insoluti eventualmente derivanti da mancati pagamenti alla scadenza dei mutui in parola per i seguenti motivi: a) la ristrettezza della platea dei possibili soggetti richiedenti sulla base dei dati rilevati sul sito di Banca d'Italia; b) la affidabilità dei dati contabili e di bilancio, provenienti dal Commissario giudiziale per le Aziende in concordato in continuità e dai professionisti incaricati per gli accordi e i piani di ristrutturazione, tutti sotto la vigilanza dell'Autorità giudiziaria, che saranno posti alla base della valutazione del merito creditizio da parte del Soggetto erogante e del successivo controllo formale di SACE Spa o del Comitato di gestione del Fondo PMI presso Medio credito centrale; c) a legislazione attuale questo rischio, pertanto del tutto residuale e molto improbabile, può considerarsi assorbito dalle coperture già stanziate dall'articolo 1 del decreto-legge Liquidità n.  23 dell'8 aprile 2020 convertito nella legge 40 del 4 giugno 2020,

impegna il Governo

a introdurre nel prossimo decreto-legge, finalizzato alle misure di sostegno all'economia, una specifica norma che rimuova l'ostacolo alla applicazione delle Garanzie pubbliche così come disposte dal comma 1-ter dell'articolo 64 della legge n.  126 del 2020 rappresentato dal capoverso di chiusura del medesimo comma.
9/3099/80. Migliore.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da COVID-19»;
              in particolare alcune norme hanno ad oggetto le modalità di somministrazione dei vaccini;
              è evidente dai dati epidemiologici delle ultime settimane che la diffusa somministrazione di vaccini stia sensibilmente riducendo la diffusione del virus e la mortalità;
              d'altro canto, i dati sulla sofferenza psicologica innescata dalla pandemia e dalle sue conseguenze personali, sociali ed economiche sono da tempo preoccupanti ed oggetto di analisi da parte degli specialisti;
              il Professor Vicari, responsabile dell'Unità Operativa Complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, ha affermato che, nei soli mesi compresi tra ottobre 2020 e gennaio 2021, si è registrato un incremento del 30 per cento di tentativi di suicidio e di atti di autolesionismo;
              dal VII rapporto Eures sul femminicidio/suicidio in Italia, emerge che, da marzo a ottobre 2020, periodo della maggior diffusione del COVID-19 e dell'adozione delle misure più restrittive, l'incremento dei cosiddetti femminicidi-suicidi è stato del 90,3 per cento;
              si è poi verificato un aumento del 79,5 per cento di suicidi per motivazioni economiche ed un aumento del 78,3 per cento dei tentativi di suicidio, come evidenziato dall'Osservatorio suicidi per motivazioni economiche;
              il quotidiano Repubblica ha riportato la notizia che il virus ha causato 1 milione di nuovi casi di disagio mentale. Nella fattispecie, chi è entrato in contatto con il virus aumenta fino a 5 volte la probabilità di sviluppare sintomi depressivi e si stima che nei prossimi mesi possano emergere fino a 800 mila nuovi casi di depressione. Una condizione che riguarderà anche i circa 10 mila italiani che hanno perso un proprio caro per colpa del virus, senza contare le almeno 150 mila persone non colpite da SAR-Cov-2 che manifesteranno comunque sintomi depressivi a causa della crisi economica e della disoccupazione;
              ancor più in una situazione inedita ed eccezionale, quale quella che stiamo affrontando da gennaio 2020, lo Stato ha il compito di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, in ottemperanza all'articolo 32 della Costituzione, il quale sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile adeguate risorse affinché le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale procedano al reclutamento di psicologi in numero non superiore ad 1 unità ogni 50.000 abitanti, mediante assunzioni a tempo determinato.
9/3099/81. Romaniello.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6-sexies del provvedimento in esame esenta dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'articolo 1, commi 1-4, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, tra i quali gli stabilimenti balneari;
              nel corso dell'emergenza pandemica sono stati adottati diversi emendamenti, volti a risolvere i problemi connessi alla proroga delle concessioni nonché l'annosa questione Concessionari Pertinenziali Italiani, cioè coloro che gestiscono in concessione beni immobili realizzati sul Demanio ed incamerati dallo Stato, a carico dei quali (con la legge 296 del 2006) erano introdotto i valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) per la determinazione dei canoni delle pertinenze demaniali, che vennero equiparati agli affitti commerciali, di fatto generandone un insostenibile incremento, che a volte ha raggiunto il 3.000 per cento;
              con l'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 si è prevista la definizione dei contenziosi in atto sui citati canoni delle pertinenze demaniali che si possono definire tramite il versamento o del 30 per cento delle somme richieste o tramite rateizzazione del 60 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
              la norma dell'articolo 100 citato ha risolto il problema sia per il futuro, abrogando i canoni OMI a decorrere dal 1o gennaio 2021, sia per il pregresso, prevedendo la definizione agevolata del contenzioso pendente alla data del 14 agosto 2020;
              è rimasta tuttavia una zona grigia e cioè l'annualità del canone 2020, In quanto molti Comuni, alla data del 14 agosto 2020 non l'avevano ancora chiesta; pertanto, non essendoci stato a tale data contenzioso pendente, detta annualità viene considerata esclusa dalla definizione agevolata e, quindi, quantificata secondo i criteri di mercato, il cui importo a volte si avvicina al 30 per cento dovuto per definire tutte le annualità in contenzioso;
              inoltre, poiché, la somma per definire in via agevolata il contenzioso non viene calcolata su tutto il canone concessorio, bensì sulla quota del canone inerente le sole aree pertinenziali, per le Imprese che si trovino 1 arretrato di pagamento di intere annualità è preclusa la definizione agevolata del contenzioso per la restante parte del canone e, quindi, le stesse permangono nella decadenza del titolo;
              tali falle nel provvedimento rischiano di generare un contenzioso equivalente a quello che si intendeva chiudere, di fatto tradendo la ratio stessa del provvedimento approvato dalla Camere,

impegna il Governo:

          a introdurre norme che esplicitino che il procedimento di definizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 fa riferimento a tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale ovvero ricomprendendo nella definizione anche i soggetti che abbiano omesso di pagare quote di canoni non legati alle pertinenze demaniali nei casi di richiesta di un canone concessorio onnicomprensivo;
          a prevedere che la definizione agevolata riguarda si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020.
9/3099/82. Ripani.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge Sostegni-bis, si pone in logica continuità con il provvedimento in esame;
              dalla stampa si apprende che il tale Sostegni-bis si prevede, utilizzando quota parte dei 40 miliardi di scostamento di bilancio approvato dalle Camere il 22 aprile 2021, di autorizzare la garanzia dello Stato fino a 250.000 euro per i mutui casa accesi da giovani fino a 35 anni privi di continuità lavorativa, in quanto spesso penalizzati dalla mancanza di contratto a tempo indeterminato, in forza dell'attuale mercato del lavoro;
              altrettanto meritevole di attenzione è la situazione dei lavoratori ultracinquantenni in particolare nei casi in cui, dopo una vita di continue trasferte da una città all'altra per motivi di lavoro (si pensi ai dipendenti dello Stato, delle Forze dell'Ordine, ai quadri e dirigenti d'azienda), essi intendano stabilirsi definitivamente in una città;
              per i soggetti con più di 50 anni, anche in presenza di un buon reddito, il sistema creditizio spesso nega l'accesso al mutuo, specie se ventennale, accampando proprio l'età elevata del richiedente, nonostante sia un dato consolidato, esplicitato dall'ISTAT, che l'età media degli italiani ormai a superato gli 80 anni. Per tutti gli istituti di credito infatti i mutui casa devono concludersi entro il 75 esimo anno di età dei richiedenti;
              il mattone continua ad occupare un ruolo importante negli investimenti degli italiani e rappresenta un traguardo per ogni persona, a qualsiasi età. La prima casa, soprattutto, è un obiettivo primario per tante famiglie e tale obiettivo spesso è raggiungibile quando si è avanti nell'età anagrafica o lavorativa;
              occorre inoltre considerare che spesso l'acquisto di una casa da parte degli over 50 è una forma di investimento da parte dei genitori in favore dei figli;
              il fattore anagrafico è uno dei parametri che vengono valutati da una banca per concedere il finanziamento e per la definizione dell'importo complessivo: quanto più siamo in là con gli anni, maggiori sono le restrizioni, con un effetto evidente sull'importo finanziabile e sulla durata del finanziamento. Peraltro non è contestabile alla banca il diritto di tutelare i propri interessi;
              è quindi opportuno, al fine di non generare disparità di trattamento tra i cittadini in merito all'accesso di un bene fondamentale come la prima casa, adottare misure che consentano anche agli over 50, esattamente come si prevede per i giovani che non offrono sufficienti garanzie a causa dell'intermittenza della vita lavorativa, di potervi accedere,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere la garanzia prima casa prevista per gli under 35, anche ai soggetti con più di 50 anni che desiderano acquistare, ristrutturare o costruire un immobile, predisponendo una garanzia variabile a seconda del mercato immobiliare delle varie città d'Italia e a seconda dei valore del mutuo.
9/3099/83. Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame riconosce all'articolo 1 un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione;
              il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al medesimo ammontare medio dell'anno 2019;
              inoltre si prevede che i soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1o gennaio 2019, rilevano, ai fini della media di cui al primo periodo, i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
              per il prossimo provvedimento di Sostegno è prevista la replica di quanto previsto dal citato articolo 1;
              l'Agenzia delle entrate ha adottato una interpretazione restrittiva, facendo coincidere la data di inizio attività con la data di apertura della partita IVA, senza tener conto del fatto che in molti casi l'avvio dell'attività e di diversi mesi successivo all'apertura della partita IVA, al fine di poter adeguatamente imputare tra i costi dell'impresa quelli di ristrutturazione dei locali e quelli di avviamento;
              inoltre, diversi imprenditori che nel corso del 2019 hanno chiuso l'attività per ristrutturazione o trasferimento, si sono visti decurtare il sostegno in quanto le perdite sono state rapportate a 12 mesi e non ai mesi di effettiva attività,

impegna il Governo:

          a definire correttamente la platea dei beneficiari e l'entità dell'intervento statale, facendo riferimento all'inizio vero e proprio dell'attività imprenditoriale, come risultante dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
          a prevedere che, per coloro che net corso del 2019 hanno avuto, una interruzione documentabile dell'attività, il contributo sia calcolato con riferimento ai soli mesi di operatività;
          ad estendere l'applicabilità di queste previsioni anche al contributo di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.
9/3099/84. Giacometto.


      La Camera,
          premesso che;
              il settore alberghiero è quello tra i più colpiti dalla crisi turistica indotta dalla pandemia da COVID-19 nel 2020 nelle strutture ricettive italiane sono mancati 83,6 milioni di pernottamenti di turisti italiani e ben 157,1 milioni di turisti stranieri, producendo una perdita diretta di oltre 32,5 miliardi di euro. Nei primi quattro mesi, le presenze dei turisti negli esercizi ricettivi sono diminuite del 85,6 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un calo del 75,1 per cento per gli italiani e del 95,9 per cento per gli stranieri;
              il Centro Studi di Confindustria ha evidenziato che dopo il crollo del 2020 (-8,9 per cento), il Pil del 2021 potrà evidenziare un «rimbalzo» in ragione d'anno attorno al 4,1 per cento (4,4 per cento nel profilo programmatico) ma solo a condizione che il turismo riparta a pieno ritmo;
              la Commissione Ue cita espressamente tra le condizioni per la ripresa l'andamento della campagna vaccinale e l'impatto che quest'ultima potrà avere «nel graduale ritorno dei turisti»;
              le strutture ricettive per poter lavorare al meglio hanno bisogno di programmazione; accettare le prenotazioni, fare campagne sui Paesi italiani e stranieri, inserire date e disponibilità sui portali;
              il Parlamento europeo nella risoluzione sulla strategia UE per il turismo sostenibile adottata lo scorso 25 marzo ha chiesto l'adozione di criteri comuni per viaggiare e soggiornare in sicurezza al fine al ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore del turismo;
              talune regioni quale ad esempio Regione Campania, hanno proposto che una volta completate le vaccinazioni agli ultra ottantenni, non si proceda solo per fasce di età ma anche per settori economici;
              il Ministro del turismo nella riunione tra i ministri del Turismo del G20 si è espresso favorevolmente rispetto all'adozione, una volta vaccinata la popolazione fragile, di misure che prevedano la vaccinazione prioritaria degli operatori del turismo;
              l'esperienza delle isole COVID-free della Grecia, nelle quali si registra già il tutto esaurito a seguito dell'annuncio che tra aprile e maggio tutti gli abitanti delle 69 isole elleniche avrebbero ricevuto il vaccino, indica che la sicurezza sanitaria è un aspetto prioritario per il turismo dell'anno 2021,

impegna il Governo

a valutare con la dovuta considerazione la proposta avanzata da Federalberghi di prevedere per il personale delle strutture ricettive una corsia preferenziale per la somministrazione dei vaccini, al fine di permettere ai turisti in possesso di pass vaccinale di accedere in tutta sicurezza in queste strutture già nel mese di giugno.
9/3099/85. Cassinelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di proroga, legate alle esigenze della crisi pandemica in atto;
              con il comma 679 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160 si è stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2020 per usufruire delle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi e in altre disposizioni normative, è escluso il pagamento per contanti;
              l'esclusione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
              la consulta dei CAF e i consulenti del lavoro hanno chiesto di rinviare tale obbligo al 2022 in quanto nell'anno 2020 molti contribuenti ignari della disposizione hanno continuato a pagare veterinario, palestra, spese mediche in contanti, sebbene dietro emissione di regolare fattura e ora, iniziando assieme ai Caf a raccogliere la documentazione per la stagione del modello 730 (che partirà dal 10 maggio] si stanno ritrovando con la brutta sorpresa di veder negato lo sconto fiscale;
              sulla stampa erano comparse notizie in merito all'orientamento favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze sul rinvio. Tuttavia dalla metà di aprile non si hanno ulteriori disposizioni in merito;
              dalla relazione tecnica del Governo sulla suddetta misura si evince che dalla sua applicazione derivano effetti positivi di cassa pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 dal 2022, su totale di detrazioni interessate pari a 3,2 miliardi. In sostanza nel primo anno di applicazione il 27 per cento degli aventi diritto perderebbe l'agevolazione;
              nel referto dell'Ufficio del Bilancio della Camera si legge non sono esplicitati «i parametri e i criteri utilizzati, necessari ai finì della verifica della stima»;
              la mancata proroga dell'entrata in vigore della misura rischia di generare un contenzioso, ove si consideri che, a fronte della possibilità del fisco di tracciare una fattura emessa a fronte di un pagamento per contante di una spesa detraibile, risulta arbitrario preferire un mezzo di pagamento rispetto a un altro;
              la BCE si è già espressa in questo senso con riferimento al cashback nella lettera inviata a inizio gennaio 2021 al Governo italiano:
                  1) gli Stati che adottano l'euro non possono adottare politiche e regolamentazioni monetarie per perseguire altri fini interni;
                  2) qualunque disincentivo o limitazione nazionale in via diretta o Indiretta ai pagamenti in contanti deve rispettare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro;
                  3) l'ente impositore nazionale non ha il potere di modificare i requisiti relativi al corso legale delle banconote in euro e alterare l'equilibrio delle modalità di pagamento, in quanto non detiene più (sic) la sovranità monetaria,

impegna il Governo

in considerazione dell'emergenza economica legata alla pandemia da COVID-19, ad adottare le misure necessarie a posporre l'entrata in vigore del comma 679 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160, sulla base delle considerazioni svolte in premessa.
9/3099/86. Mazzetti.


      La Camera,
          premesso che;
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede, tra l'altro una serie di misure in materia di lavoro e servizi degli enti territoriali, finalizzate altresì a garantire alle famiglie taluni servizi fondamentali;
              in particolare, l'articolo 30, comma 6, prevede una misura fondamentale per le famiglie relativa al potenziamento dei posti degli asili nido;
              nell'ambito degli interventi a beneficio delle famiglie, merita adeguata attenzione il tema del congedo obbligatorio per paternità;
              il congedo obbligatorio per paternità è stato istituito dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.  92;
              l'articolo 1, comma 363, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di bilancio 2021) ha aumentato, per l'anno solare 2021, a dieci il numero dei giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti;
              il suddetto congedo, malgrado siano trascorsi quasi dieci anni dalla relativa istituzione, non spetta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a causa della mancata adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n.  92;
              si ritiene necessario, per evitare ingiustificate difformità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, soprattutto nell'ambito di interesse, provvedere immediatamente all'emanazione del predetto decreto attuativo o, comunque, a precisare con le opportune iniziative normative la spettanza del congedo altresì ai dipendenti pubblici,

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente all'adozione delle iniziative utili ai fini di garantire altresì ai dipendenti pubblici il diritto di usufruire del congedo obbligatorio di paternità.
9/3099/87. Bologna, Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede altresì misure in materia di infrastrutture;
              in particolare, l'articolo 30-quater, al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, ha previsto un ulteriore incremento del Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34;
              tra le opere pubbliche fondamentali per il sostegno delle attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria, rientra la realizzazione, in provincia di Bergamo, del 3o lotto dell'infrastruttura stradale denominata «Tangenziale SUD Bergamo» tra i comuni di Paladina e Sedrina;
              l'infrastruttura in questione è di vitale importanza per tutto il territorio dei comuni della Comunità Montana Valle Brembana, in quanto la sua ultimazione potrà garantire congrue prospettive di sviluppo del territorio montano, sempre soggetto al grave rischio di spopolamento ed abbandono;
              risulta che la realizzazione di tale opera sia rallentata dal mancato invio di indicazioni da parte di ANAS S.P.A. necessarie al completamento della fase di progettazione definitiva;
              appare opportuno, inoltre, tenere in considerazione la grande importanza dell'opera per il territorio in relazione al riparto delle somme disponibili per gli investimenti in ambito infrastrutturale;
              la problematica relativa alla realizzazione del 3o lotto della Tangenziale SUD di Bergamo è già stata portata all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche dagli enti territoriali interessati, ai quali non è stato tuttavia fornito alcun riscontro,

impegna il Governo

ad adottare i necessari provvedimenti, anche intervenendo su ANAS s.p.a., al fine di consentire la tempestiva conclusione della fase progettuale del 3o lotto dell'infrastruttura stradale «Tangenziale SUD di Bergamo» e la realizzazione dell'opera in questione, stanziando le risorse a ciò necessarie.
9/3099/88. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che;
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede, tra l'altro una serie di misure in materia di lavoro e servizi degli enti territoriali, finalizzate altresì a garantire alle famiglie taluni servizi fondamentali;
              in particolare, l'articolo 30, comma 6, prevede una misura fondamentale per le famiglie relativa al potenziamento dei posti degli asili nido;
              appare peraltro opportuno dare luogo ad una revisione dell'intera materia dei c.d. servizi a domanda individuale prestati dai comuni, con particolare attenzione a ciò che gravita attorno ai servizi scolastici;
              l'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n.  142, recepito dall'articolo 112 della legge 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali), prevede che «gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali»;
              l'articolo 13, comma 1, del testo unico sulle autonomie locali, prevede tra l'altro che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
              il ruolo del Comune nell'erogazione dei servizi ai cittadini risulta ancora più accentuato in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione;
              nel novero dei servizi prestati dai Comuni assume particolare risalto l'insieme dei cosiddetti servizi a domanda individuale, comprendenti tutti quei servizi pubblici locali che corrispondono ad attività gestite direttamente dall'ente locale, utilizzati a richiesta dell'utenza;
              l'insieme dei servizi a domanda individuale, che rientrano a pieno titolo nel complesso delle attività di attuazione delle politiche pubbliche messe in atto per garantire l'assistenza e il benessere dei cittadini, comprende servizi di fondamentale importanza per le famiglie; rientrano in particolare tra i servizi a domanda individuale gli asili nido, la mensa ed il trasporto scolastico;
              si tratta di servizi la cui prestazione non può essere rimessa a semplici logiche di mercato, essendo necessario garantirne la fruizione e l'accessibilità alla generalità delle famiglie;
              strettamente connessa al tema dei servizi a domanda individuale è la problematica relativa alla copertura del costo di erogazione;
              l'articolo 6 del decreto-legge n.  55 del 1983 stabilisce l'obbligo per gli enti erogatori di servizi pubblici a domanda individuale di definire la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
              per la giurisprudenza amministrativa (TAR Piemonte, 31 luglio 2014, n.  1365), la determinazione della quota di copertura finanziaria a carico dell'utenza è stabilita dal comune con amplissima discrezionalità;
              la magistratura contabile tende tuttavia ad escludere la generalizzata erogazione gratuita (o a prezzo irrisorio) dei servizi a domanda individuale (Corte dei conti, sez. reg. Campania, parere 25 febbraio 2010 n.  7/2010 e Corte dei conti, sez. reg. Molise, parere 14 settembre 2011, n.  80;
              l'obbligo di prevedere una compartecipazione dell'utenza del costo del servizio diviene particolarmente pregnante nel caso di enti che si trovano in condizione di deficit strutturale. Per essi, l'articolo 242, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali prevede un controllo centrale in merito alle percentuali di copertura del costo di alcuni servizi, basato sull'obbligo di certificazione della copertura del costo complessivo di gestione, che non può essere inferiore al 36 per cento;
              sono note e risultano acuite nell'attuale particolare contesto storico le difficoltà di molte famiglie a far fronte al pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, che hanno visto nel corso degli anni notevoli aumenti, in concomitanza con i tagli operati ai trasferimenti a favore dei Comuni;
              la riduzione della compartecipazione dello Stato alle necessità finanziarie connesse all'erogazione dei numerosissimi servizi di competenza dei Comuni ha inevitabilmente comportato l'esigenza di incrementare la misura dei tributi locali e della compartecipazione dell'utenza al finanziamento dei servizi a domanda individuale;
              l'aumento del costo posto a carico delle famiglie ha generato moltissime situazioni di morosità. Ciò comporta la necessità per il Comune di incrementare le tariffe per garantire l'equilibrio economico dei servizi, originando in tal modo il rischio di nuove morosità e, dunque, un evidente circolo vizioso;
              la sussistenza di morosità crea inoltre delle anomalie evidenti nei bilanci dei Comuni, costretti ad iscrivere crediti di fatto inesigibili. Tali crediti generano, da un lato, avanzi di amministrazione di fatto inconsistenti e, dall'altro, costringono ad effettuare accantonamenti sempre maggiori al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, vincolando che potrebbero essere impiegate in modo efficiente e proficuo;
              l'impossibilità di sostenere le tariffe, del resto, costringe spesso le famiglie a rinunciare alla fruizione di tali servizi;
              sono peraltro note e frequentemente riportate dalla stampa locale e nazionale molteplici situazioni spiacevoli, in particolare in riferimento alla mensa scolastica, con bambini esclusi dal servizio a causa del mancato pagamento di tariffe spesso insostenibili per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà;
              appare allora necessaria una riforma del sistema di finanziamento dei servizi locali a domanda individuale, con particolare attenzione ai servizi di asilo nido, mensa scolastica e trasporto scolastico, che preveda l'istituzione di specifici fondi al bilancio dello Stato, da ritrasferire ai Comuni al fine di consentire l'abbattimento delle tariffe di tali servizi garantendone l'accesso a tutte le famiglie,

impegna il Governo

ad assumere iniziative dirette ad una revisione della disciplina e del finanziamento dei servizi a domanda individuale erogati dai comuni, con particolare riferimento ai servizi che gravitano attorno al sistema di istruzione scolastica e pre-scolastica, prevedendo l'istituzione di specifici fondi da trasferire ai comuni, diretti a consentire l'abbattimento delle tariffe ed a garantire in tal modo la massima accessibilità da parte delle famiglie.
9/3099/89. Ruffino, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede, tra l'altro una serie di misure in materia di sostegno alle imprese;
              tra le attività maggiormente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia in corso vi sono le imprese del settore automotive;
              appare opportuno dedicare a tali imprese un'attenzione particolare, diretta soprattutto a salvaguardare gli importanti livelli occupazione ed a consentire una veloce ripresa della crescita del PIL;
              le misure di sostegno a tali imprese devono comprendere adeguati incentivi, anche fiscali, che stimolino il mercato ed eliminino, almeno temporaneamente, costi fissi che rappresentano un freno alla ripresa;
              le misure che gli operatori del settore automotive considerano maggiormente penalizzanti ed in contrasto con le esigenze di garantire una veloce ripresa del settore attengono, in particolare, al limite previsto alla detraibilità dell'i.v.a. ed al pagamento del cosiddetto «superbollo»;
              è pacificamente riconosciuto, peraltro, il fallimento della misura del «superbollo», che non ha mai raggiunto gli obiettivi di gettito previsti ed ha comportato il crollo della vendita delle autovetture soggette a tale tassa, con conseguente notevole perdita delle altre entrate fiscali connesse alla cessione degli autoveicoli;
              risulta inoltre opportuno prevedere la proroga ed il rifinanziamento degli incentivi straordinari previsti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, ripartendoli con maggiore uniformità sulle classi di emissione attualmente previste,

impegna il Governo:

          al fine di garantire un effettivo sostegno alla ripresa dell'attività delle imprese del settore automotive, a valutare l'opportunità di:
              a) prevedere la detraibilità integrale dell'i.v.a. per gli acquisti di autoveicoli da parte di soggetti titolari di partita i.v.a., senza alcuna distinzione in ragione dell'attività svolta;
              b) abolire l'addizionale erariale della tassa automobilistica prevista dal comma 21 dell'articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.  214;
              c) prorogare e rifinanziare le misure di incentivo previste per l'acquisto di veicoli a motore a basse emissioni, prevedendo altresì una diversa e più uniforme ripartizione delle risorse tra le classi di emissione attualmente stabilite.
9/3099/90. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede, ira l'altro una serie di misure in materia di sostegno alle imprese;
              tra le attività maggiormente colpite dalle conseguenze economiche della pandemia in corso vi sono le imprese del settore turistico e dei pubblici esercizi;
              appare opportuno dedicare a tali imprese un'attenzione particolare, diretta soprattutto a salvaguardare gli importanti livelli occupazione ed a consentire una veloce ripresa della crescita del PIL;
              le misure di sostegno a tali imprese devono comprendere adeguati incentivi, anche fiscali, che stimolino il mercato ed eliminino, almeno temporaneamente, costi fissi che rappresentano un freno alla ripresa;
              quanto alle imprese turistiche, un intervento importante e significativo è rappresentato dall'esenzione dal pagamento dei canoni di occupazione delle aree demaniali e dalla revisione dell'importo minimo di detti canoni,

impegna il Governo:

          al fine di garantire un effettivo sostegno alla ripresa dell'attività delle imprese del settore turistico e dei pubblici esercizi, a valutare l'opportunità di:
              a) prevedere l'esenzione, almeno per tutto l'anno 2021, dei canoni dovuti per l'occupazione delle aree demaniali, con particolare riferimento alle imprese turistiche e di pubblico esercizio;
              b) rideterminare in ogni caso, in favore delle imprese del settore turistico e dei pubblici esercizi, la misura minima dei canoni di occupazione di aree demaniali.
9/3099/91. Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore sportivo, specialmente quello delle società dilettantistiche, a causa delle continue chiusure, risulta essere uno tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica derivante dalla crisi sanitaria da COVID-19;
              il provvedimento in esame prevede l'incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche e ulteriori disposizioni in materia di attività sportiva;
              vi è la necessità di riconoscere alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa, un contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività sportiva e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di dispositivi volti a garantire il distanziamento sociale,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di riconoscere anche per le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), che percepiscono entrate istituzionali e non svolgono attività d'impresa, un contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività sportiva e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di dispositivi volti a garantire il distanziamento sociale;
          a valutare l'opportunità di riconoscere, anche per le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, in fase di conversione con il presente provvedimento.
9/3099/92. Napoli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Rospi, Ruffino, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti per la cultura al fine di sostenere l'intero comparto culturale italiano. È istituito inoltre il Fondo per il sostegno delle città d'arte e i borghi storici presenti sul territorio nazionale;
              il settore della cultura è insieme a quello del turismo uno dei comparti trainanti della nostra economia, anche grazie ai suoi tanti luoghi storici e alle sue opere dal valore inestimabile, rappresentando un ramo cardine della nostra società e il principale biglietto da visita del nostro Paese;
              il comparto cultura risulta anche essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia in atto, soprattutto a causa delle continue chiusure imposte dal Governo per evitare il diffondersi del virus Sars-Cov-2;
              la dotazione di 10 milioni di euro del fondo per il sostegno delle città d'arte e dei borghi, risulta insufficiente a rilanciare il settore della cultura in questi luoghi;
              la chiusura dei teatri, delle sale concerto, dei cinema, dei musei e dei luoghi della cultura, ha provocato non solo un danno economico per tutti gli operatori che quotidianamente operano nel settore, ma anche a tutte le associazioni che a vario titolo lavorano nel comparto e che non sono rientrate tra coloro che hanno potuto usufruire degli indennizzi previsti dal Governo;
              molte associazioni culturali svolgono le proprie attività proprio all'interno delle città d'arte e dei borghi storici, vi è la necessità di prevedere misure volte a sostenere l'attività di queste associazioni che spesso sono le uniche capaci di ridare vita a luoghi altrimenti abbandonati,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di aumentare nel primo provvedimento utile la dotazione del Fondo per il sostegno delle città d'arte e i borghi;
          a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a sostenere le associazioni culturali, le associazioni di promozione turistica, le associazioni sportive e i comitati per la promozione delle tradizioni popolari e di identità territoriale, operanti nei borghi storici italiani; a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori indennizzi per i lavoratori del comparto cultura e del terzo settore che ad oggi non hanno ancora ricevuto alcun ristoro.
9/3099/93. Rospi, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Ruffino, Silli, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede l'Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore e una serie di misure volte ad aiutare le associazioni che si occupano di volontariato sul territorio nazionale;
              durante l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica che sta colpendo duramente il nostro Paese molte Onlus si sono adoperate per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di macchinari sanitari e dispositivi di protezione individuale da donare alle strutture ospedaliere e all'acquisto di beni di prima necessità da distribuire ai più bisognosi anche attraverso centri di accoglienza e mense;
              la crisi economica ha provocato sempre più richieste d'aiuto da parte di cittadini che purtroppo si trovano in gravi difficoltà economiche, infatti, dai monitoraggi effettuati dalla Caritas durante e immediatamente dopo il lockdown dello scorso anno, si è registrato un incremento di circa il 12,7 per cento del numero di persone che durante il 2020 hanno chiesto aiuto;
              in Italia, la povertà non è un fenomeno marginale né di breve periodo, da anni l'Istat, infatti, fornisce dati inquietanti, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta «povertà assoluta», che vuol dire «non avere i mezzi per vivere con dignità». Secondo gli ultimi dati Istat disponibili le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni, 335 mila in più rispetto allo scorso anno e gli individui totali in questa condizione sono circa 5,6 milioni, ovvero 1 milione in più rispetto al 2019;
              il perdurare della pandemia ha aumentato il numero dei cosiddetti «nuovi poveri» rendendo insufficienti le risorse stanziate dallo Stato per sostenere tutte le associazioni di volontariato del terzo settore,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso iniziative normative, ulteriori risorse da destinare al fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore;
          a valutare l'opportunità di prevedere per le Onlus che operano nelle piccole e medie città italiane ulteriori risorse al fine di fronteggiare le richieste di aiuto provenienti da cittadini sempre più in difficoltà economica.
9/3099/94. Silli, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  2021 prevede, tra l'altro una serie di misure in materia di cultura;
              in particolare, l'articolo 36 reca Misure urgenti per la cultura, dispone in particolare l'incremento di euro 200 milioni del Fondo di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18;
              in materia di cultura, merita di essere ricordato il progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati, denominato «Bellezz&chiocciola; – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», avviato con delibera 1o maggio 2016 del CIPE;
              numerosi comuni hanno partecipato a tale progetto, anche in ragione delle consistenti risorse messe a disposizione, originariamente stabilite in 150 milioni di euro;
              il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017 ha istituito la Commissione chiamata ad effettuare la selezione degli interventi da finanziare;
              la predetta Commissione ha terminato i lavori in data 15 dicembre 2017, individuando n.  310 interventi conformi alla delibera del CIPE e, tra essi, n.  271 interventi selezionati, per un importo complessivo di poco inferiore ai 150 milioni di euro stanziati;
              tra i progetti selezionati, rivestono particolare interesse dal punto di vista culturale il recupero del complesso di Sant'Anna nel comune di Canonica D'Adda e della Torre Medievale del comune di Scanzorosciate, entrambi in provincia di Bergamo;
              in esito alla successiva fase di verifica, tuttavia, la Commissione ha effettuato una notevole scrematura, giungendo a ritenere finanziabili solamente 22 dei 271 interventi precedentemente selezionati;
              tra i progetti che hanno superato l'ulteriore vaglio della commissione non compaiono gli interventi di recupero del complesso di Sant'Anna nel comune di Canonica D'Adda e della Torre Medievale del comune di Scanzorosciate, malgrado si tratti di luoghi particolarmente significativi e per i territori in cui si trovano ed il cui recupero costituisce senza dubbio un beneficio per la collettività di riferimento;
              i pochi interventi selezionati dalla commissione, peraltro, determineranno l'impiego di meno di 17 dei 150 milioni inizialmente previsti, con conseguente rischio di dispersione delle risorse messe in campo;
              si ritiene dunque opportuno riaprire i lavori della Commissione, affinché venga operato un riesame delle verifiche effettuate sugli interventi inizialmente ammessi, con la finalità di consentire l'impiego integrale delle risorse stanziate ed il raggiungimento degli importanti obiettivi del bando, dando altresì la possibilità ai comuni interessati di meglio declinare ed integrare la documentazione relativa ai progetti e gli interventi proposti,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 36, a riesaminare i progetti proposti nell'ambito del bando «Bellezz&chiocciola; – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati» non ammessi alla successiva fase di stipula delle convenzioni di attuazione, al fine di consentire l'integrale impiego delle risorse stanziate ed il raggiungimento degli obiettivi del predetto bando, con particolare attenzione ai progetti di recupero del complesso di Sant'Anna nel comune di Canonica D'Adda e della Torre Medievale del comune di Scanzorosciate.
9/3099/95. Sorte, Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Rospi, Ruffino, Silli.


      La Camera,
          considerato che:
              con la legge di bilancio 2021 sono stati stanziati 250 milioni di euro di incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissione 61135g, km CO2, in sostanza per gli euro 6. La norma prevede un contributo statale di 1.500 euro, per acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021, a fronte della rottamazione di un veicolo ante 2011 e di uno sconto del venditore di 2.000 euro;
              tali somme si aggiungono alla quota parte destinata a tali veicoli dal Fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n.  34 del 2020, in cui si prevede, in assenza di rottamazione, un contributo ridotto;
              dal 23 aprile 2021, grazie alla riprogrammazione delle risorse residue dell'ecobonus 2020, sono stati resi disponibili ulteriori 76 milioni di euro, ma solo 13 sono andati al segmento 61135g, km CO2. Ulteriori 5 milioni sono attesi a maggio;
              le risorse destinate a questa fascia di veicoli sono già in via di esaurimento;
              i fondi sopra citati erano stati pensati per sostenere la domanda nel primo semestre 2021 ed evitare un nuovo crollo delle immatricolazioni dopo quello del 2020;
              ad aprile 2021 le immatricolazioni di autovetture in Italia hanno raggiunto quota 145.033, un dato che se messo a confronto con lo stesso periodo del 2019 rivela una contrazione dei volumi del 17,1 per cento. Situazione analoga emerge sul quadrimestre, con un calo del 16,9 per cento su febbraio-aprile del 2019;
              gli incentivi hanno permesso di velocizzare la sostituzione delle vetture obsolete, evitando l'immissione di migliaia di tonnellate di CO2 e, nel contempo, velocizzando la transizione verso le nuove motorizzazioni a bassissimo impatto;
              senza immediate e consistenti misure di rifinanziamento, il mercato dell'auto e il suo indotto sono destinati a collassare, influendo pesantemente sull'obiettivo di ottenere nel 2021 la prevista crescita del Pil del 4 per cento dopo il crollo dell'8,9 per cento del 2020;
              l’automotive italiano, nel complesso, rappresenta un settore chiave dell'economia che ha un peso equivalente al 20 per cento del Pil con i suoi 1,25 milioni di addetti, i 344 miliardi di fatturato che hanno garantito nel 2019 un gettito fiscale di 73,6 miliardi e che genera salari per 27 miliardi;
              nel rispondere, il 5 maggio 2021 ad interrogazioni in merito il Ministero della transizione ecologica ha dichiarato che: «eventuali ulteriori risorse per il settore automotive dipenderanno dalle disponibilità in bilancio e che il Ministero che rappresento avvierà a tal fine i necessari contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze»,

impegna il Governo

ad individuare e rendere immediatamente disponibili adeguate risorse a sostegno del settore automotive, con riferimento alle motorizzazioni per le quali si registra carenza di risorse, al fine di evitare il crollo delle immatricolazioni e i conseguenti effetti sulla crescita del PIL ipotizzata nel DEF 2021.
9/3099/96. Porchietto.


      La Camera,
          considerato che:
              bonus alberghi, è un credito d'imposta al 65 per cento previsto per gli anni 2020 e 2021 dal decreto Agosto (articolo 79 del decreto-legge n.  104 del 2020), utilizzabile esclusivamente in compensazione. Sostanzialmente, il provvedimento ha reintrodotto un'agevolazione che era stata applicata per la prima volta nel 2014 grazie all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.  106;
              sono sostenute sino a un massimo di 200.000 euro le spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e antisismico, eliminazione delle barriere architettoniche, acquisto di mobili e complementi d'arredo;
              in considerazione della scarsità delle risorse disponibili negli anni dal 2015 al 2018, la misura si è risolta in un « click day» nel corso del quale in pochi minuti tutte le disponibilità venivano prenotate;
              per gli anni 2020 e 2021 le risorse disponibili ammontano a 180 milioni nel 2020 e 200 milioni nel 2020.
              la platea dei potenziali aventi diritto al credito d'imposta al 65% è composta da poco più di 33.000 alberghi, 24.500 agriturismi 3.000 campeggi e 320 stabilimenti termali;
              appare evidente che le risorse disponibili sono insufficienti per l'obiettivo di ammodernare le infrastrutture turistico ricettive;
              nel PNRR la voce miglioramento delle infrastrutture turistico ricettive e dei servizi turistici vale 1,5 miliardi e ricomprende al suo interno sia interventi di natura strutturale che digitale. Tali risorse appaiono limitate rispetto agli obiettivi stessi posti dal piano;
              un credito immediatamente cedibile indispensabile in questa fase di scarsa o nulla liquidità del settore turistico ricettivo ed è di grandissima rilevanza anche per le altre filiere coinvolte in particolare edilizia, arredo, design, tutte eccellenze del made in Italy,

impegna il Governo:

          ad incrementare significativamente le risorse del bonus alberghi di cui all'articolo 79 del decreto-legge n.  104 del 2020 estendendo il periodo applicativo anche all'anno 2022;
          a prevedere che soggetti beneficiari del credito di imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito;
          ad estendere la possibilità di accesso alle strutture esistenti alla data del 1o gennaio 2018;
          a sostituire il meccanismo del click day con la previsione che, a fronte di un'ampia disponibilità finanziaria, il credito d'imposta sia riconosciuto a tutti i richiedenti aventi diritto, prevedendo che ove siano superati i limiti di spesa, sia ridotto proporzionalmente il beneficio spettante.
9/3099/97. Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito del sisma del 26 dicembre del 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 28 dicembre 2018, lo stato di emergenza per i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, siti nella provincia di Catania;
              successivamente, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati sospesi per i cittadini e le imprese dei citati comuni gli adempimenti e gli obblighi di versamento dei tributi con scadenza compresa tra il 26/12/2018 e il 30/09/2019, ricomprendendo tra quest'ultimi anche i tributi locali di competenza comunale, quali ad esempio Tari, IMU, Tosap;
              nondimeno i comuni in argomento hanno visto negli ultimi anni una forte contrazione delle proprie entrate tributarie, data dall'impossibilità di riscuotere i tributi, a cui è seguito un deficit di tesoreria dato dalla necessità di anticipare le somme non riscosse;
              a fronte delle citate criticità la situazione è stata resa ancor più critica dal perdurare dello stato pandemico causato dal virus COVID-19;
              difatti, i comuni colpiti dal sisma non sono stati oggetto di alcun ristoro finanziario, se non per una quota minima legata al danneggiamento del patrimonio immobiliare e quindi ad un minore accertamento dell'IMU, e alle risorse stanziate dal Governo mediante l'istituzione del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto al fine di lenire i disagi finanziari dei comuni causati dall'emergenza sanitaria, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77. La ripartizione del suddetto fondo però è stata calcolata sulla base dei dati delle entrate comunali trasmessi dai comuni attraverso il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) nell'anno 2019. L'esercizio finanziario 2019 ha visto, per le motivazioni su esposte, una notevolissima riduzione delle entrate tributarie per i comuni colpiti dal sisma del 2018,

impegna il Governo

a calcolare il ristoro sulle mancate entrate 2020 per i comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, sulla base delle riscossioni 2018, anno antecedente agli eventi calamitosi e alla relativa riduzione delle entrate tributarie locali prevista a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.
9/3099/98. Suriano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31 del decreto-legge n.  41 del 2021 in esame potenzia, per complessivi 300 milioni, il Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, dedicati alle sole scuole statali;
              i fondi sono dedicati all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per i servizi di supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, per i servizi medico-sanitari e per l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione e per le attività di recupero di competenze e socialità;
              i fondi sono dunque destinati a spese straordinarie per fare fronte agli effetti della pandemia in corso;
              le risorse sono state destinate unicamente alle scuole statali e non alle scuole paritarie; le scuole paritarie sono attualmente più di 12.000 e accolgono più di 800.000 alunni (pari all'11 per cento della popolazione scolastica complessiva),

impegna il Governo:

          a prevedere nel cosiddetto «DL Sostegni bis» che le scuole paritarie possano ricevere risorse dedicate in misura proporzionale a quelle che saranno destinate alle scuole statali, rispetto al numero di studenti iscritti;
          a riconoscere alle scuole paritarie nel cosiddetto «DL Sostegni bis» risorse aggiuntive in misura proporzionale ai fondi destinati alle scuole statali dall'articolo 31 del decreto-legge n.  41 del 2021 rispetto al numero di studenti iscritti.
9/3099/99. Lupi.


      La Camera,
          premesso che:
              per rispondere alle qualifiche e ai requisiti richiesti ai fini della competitività a livello europeo e internazionale sono indispensabili interventi di riforma nel settore della formazione professionale, caposaldo delle politiche per l'occupazione;
              a Copenaghen, il 19 dicembre 2002, il Consiglio ha approvato la risoluzione 2003/C 13/02 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e che tale risoluzione invitava gli Stati membri e la Commissione ad assumere tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi fissati;
              occorre dare la possibilità alle imprese, scheletro dell'economia italiana, di formare i dipendenti con qualifiche di alto livello attraverso master e percorsi di specializzazione e perfezionamento, svolti sia in Italia che all'estero, allo scopo di valorizzare il fattore umano rendendo il nostro Paese sempre più competitivo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere per i soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano spese per attività di formazione professionale un credito d'imposta pari al 95 per cento delle spese sostenute per la formazione professionale dei dipendenti.
9/3099/100. Colucci.


      La Camera,
          premesso che:
              quella delle agenzie viaggi e tour operator è una delle categorie più colpite dall'emergenza da coronavirus e la situazione delle imprese è particolarmente difficile;
              il decreto «Rilancio» (decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77) ha previsto all'articolo 182 uno stanziamento di 25 milioni di euro da destinarsi al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, soggetti economici particolarmente colpiti dalle misure di contenimento del COVID-19;
              il decreto «Agosto» (decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n.  126) ha rifinanziato il fondo destinato ad agenzie di viaggio e tour operator con ulteriori 240 milioni di euro;
              il decreto «Ristori 1» (decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n.  176) ha rifinanziato il fondo destinato ad agenzie di viaggio e tour operator con ulteriori 400 milioni di euro;
              il decreto «Sostegni» (decreto-legge n.  41 del 2021) in esame non prevede il rifinanziamento del suddetto fondo,

impegna il Governo

a destinare, attraverso ulteriori iniziative normative, risorse per rifinanziare il fondo destinato ad agenzie di viaggio e tour operator con ulteriori 500 milioni di euro.
9/3099/101. Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del provvedimento in esame riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione, o producono reddito agrario;
              il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto a quello del 2019;
              questa metodologia di calcolo dei contributi da erogare basata sul calo di fatturato, che era stata elaborata in una fase iniziale dell'emergenza in cui non vi erano molti altri dati ufficiali disponibili da utilizzare come parametri di riferimento, per dare una risposta immediata a circa 3 milioni di imprese e professionisti, presenta evidenti distorsioni e risulta non più adeguata allo scenario attuale in cui sono disponibili altri dati ufficiali delle aziende;
              in particolare, il metodo adottato non considera una serie di elementi quali la perdita di bilancio, il ricorso a strumenti come la cassa integrazione o il numero medio dipendenti anti covid e post covid. Per tali ragioni il mero calcolo del calo di fatturato non fotografa correttamente l'effettivo danno subito dall'impresa alla luce del fatto che al calo di fatturato non sempre corrisponde una perdita o, viceversa, ad un suo aumento non sempre corrisponde un maggior utile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a superare la metodologia di calcolo dei contributi da erogare alle imprese basata solo sul calo di fatturato, che risulta ormai obsoleta, ed elaborare un indice ad hoc che tenga conto di tutti i parametri aziendali e che costituisca uno strumento più efficace per determinare la percentuale di aiuto all'impresa e i requisiti di accesso al beneficio.
9/3099/102. Gubitosa, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Lovecchio, Misiti, Torto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge in esame, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile destinate ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate. Di conseguenza, viene incrementato il fondo destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri;
              la proroga dell'esonero si applica alle diverse tipologie di esercizi commerciali, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico, elencate dall'articolo 5, comma 1, della legge n.  287 del 1991, ovvero agli esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande, compresi quelli in cui la somministrazione viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
              il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fortemente colpito e danneggiato anche le numerose imprese e associazioni organizzatrici di eventi, manifestazioni e fiere su tutto il territorio nazionale, la cui attività lavorativa da oltre un anno è scarsa o quasi nulla;
              tali imprese, nonostante la grave crisi che stanno attraversando, devono continuare a pagare ai comuni, a differenza degli esercenti in sede fissa, la tassa sul suolo pubblico (Tosap) e l'imposta sull'esposizione pubblicitaria per ogni evento organizzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già previsto per gli esercenti commerciali in sede fissa fino al 31 dicembre 2021, alle imprese e associazioni che organizzano eventi, manifestazioni e fiere su tutto il territorio nazionale.
9/3099/103. Torto, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame definisce una serie di interventi a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali, necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto; non sono tuttavia previste misure economiche specifiche per sostenere tutte quelle strutture e organizzazioni la cui attività è svolta principalmente per e con gli animali, le quali sono state anch'esse fortemente colpite dagli effetti economici derivanti dalla pandemia;
              nello specifico, le strutture che operano nel mondo dell'accudimento degli animali e della difesa delle biodiversità, a causa della contrazione e della sospensione delle attività ricettive al pubblico, sono state private di ogni fonte di sostentamento e ciò ha reso di fatto molto più difficile per tali strutture garantire i livelli essenziali di assistenza, benessere, foraggiamento e cura degli animali, da cui la loro attività non può prescindere;
              in particolare, è il caso delle imprese che gestiscono giardini zoologici e acquari, definite e regolamentate dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n.  73, in applicazione della Direttiva Europea CE/22/1999, le quali svolgono attività di educazione ambientale e di conoscenza della biodiversità, che, a causa dell'impossibilità di lavorare con scuole e turisti a seguito dell'emergenza epidemiologica, hanno subito danni economici che hanno influito negativamente anche sulle attività finalizzate al benessere degli animali ed alla gestione di impianti e grandi vasche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative specifiche, anche di carattere normativo, volte al sostentamento delle imprese che gestiscono giardini zoologici, acquari, parchi acquatici e naturalistici con animali, relativamente alle attività di salvaguardia del benessere e della salute degli stessi, al fine di garantire, in questo momento di necessità, i livelli essenziali di cura degli animali.
9/3099/104. Flati, Maglione, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili a sostegno delle attività economiche;
              con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica determinata dalla diffusione pandemica attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
              le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle piccole e medie imprese italiane che nell'ultimo anno si sono trovate ad affrontare in prima linea le difficoltà economiche e organizzative dovute al crollo dei consumi del 10,8 per cento (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019) con la conseguente chiusura di oltre 390.000 imprese;
              lo sviluppo presente e futuro delle nostre imprese assume innegabilmente, ora più che mai, un ruolo decisivo nel panorama di ripresa economica nazionale;
              la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 sarà certamente complessa e necessita di nuovo slancio produttivo;
              al fine di consentire una ripartenza economica, tramite la partecipazione a gare pubbliche anche alle imprese che hanno inevitabilmente commesso delle violazioni in materie tributaria e fiscale a causa della pandemia, sarebbe opportuno fissare una diversa soglia per la qualificazione quale «grave» violazione in materia tributaria e fiscale, considerando gravi violazioni non tutte ma solo quelle che comportino un omesso pagamento di imposte e tasse pari o superiore all'importo di euro 30 mila, esclusi interessi e sanzioni ed eliminare la non definitività della sanzione;
              l'attuale normativa, infatti, poiché riferita agli obblighi di pagamento non definitivamente accertati, costringe gli operatori economici a rinunciare alla difesa contro un atto impositivo (magari illegittimo) al solo ed esclusivo fine di accedere ad una gara d'appalto, altrimenti preclusa; il tutto, peraltro, in un settore – quello degli appalti pubblici – in cui vige il principio del favor partecipationis, ovvero l'interesse della stazione appaltante ad avere una platea quanto più ampia possibile di operatori iscritti alla gara, a tutela dell'efficienza e della concorrenza;
              un elemento che rende poi perfettamente l'idea degli effetti pericolosi di tale disposizione sulle imprese italiane attiene alla soglia di rilevanza delle violazioni tributarie (non definitivamente accertate) che consentono alla stazione appaltante di escludere un operatore economico;
              in assenza di modifica della soglia, assumono rilevanza le violazioni non definitive di carattere tributario di importo superiore a 5.000 euro; soglia oggettivamente risibile, all'interno della quale, peraltro, secondo una certa giurisprudenza amministrativa, vanno computate anche le sanzioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a fissare una diversa soglia per la qualificazione quale «grave» violazione in materia tributaria e fiscale, considerando gravi violazioni non tutte ma solo quelle che comportino un omesso pagamento di imposte e tasse pari o superiore all'importo di euro 30 mila, esclusi interessi e sanzioni ed eliminare la non definitività della sanzione.
9/3099/105. Donno, Manzo, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di sostegno in favore delle imprese e di operatori economici finalizzate ad una ripresa economica e produttiva della Nazione;
              l'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID-19 ha avuto un impatto devastante sull'economia italiana, oltre che internazionale, con gravi ricadute sulle imprese;
              l'incertezza delle prospettive economiche, l'aumento dell'indebitamento e l'indebolimento patrimoniale rappresentano fattori che condurranno, come già sta accadendo, tantissime imprese al collasso, con ingenti ripercussione anche in termini occupazionali;
              secondo la nota «Fallimenti d'impresa in epoca Covid» curata dai ricercatori della Banca d'Italia, la forte contrazione del prodotto interno lordo registrata nel 2020 condurrà ad un aumento dei fallimenti entro il 2022, quasi il 60 per cento in più rispetto a quelli registrati nel 2019;
              le principali conseguenze del crollo economico-finanziario ricadono sulle piccole e medie imprese che non sono riuscite a fronteggiare la crisi della liquidità, i ritardi nei pagamenti e, in particolare, i costi fissi aziendali che hanno continuato a gravare sulle imprese nonostante le chiusure e le limitazioni imposte dal Governo;
              molti imprenditori, quindi, vedranno fallire le proprie attività e saranno costretti a patire gli effetti personali e patrimoniali derivanti dalla sentenza dichiarativa di fallimento che, come noto, rappresenta un vero e proprio dramma per chi vive in un contesto imprenditoriale;
              a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, infatti, il fallito viene privato, «spossessato», della disponibilità e della amministrazione dei suoi beni che vengono gestiti dal curatore fallimentare per soddisfare i creditori dell'impresa; il fallito si troverà a perdere ogni misura economica utile per fronteggiare la crisi in atto e avrà serie difficoltà ad accedere a finanziamenti e prestiti con il rischio che molti imprenditori per ottenere del credito saranno costretti a rivolgersi alle organizzazioni criminali, le prime ad inserirsi in situazioni difficili rendendole irreversibili; oltre agli effetti patrimoniali il fallito subisce altresì gli effetti personali non potendo esercitare talune professioni o rivestire cariche quali tutore e amministratore di società per azioni;
              le conseguenze che derivano dalla sentenza dichiarativa di fallimento rischiano, quindi, di aggravare ulteriormente la posizione degli imprenditori esponendoli a conseguenze irreparabili dal punto di vista economico oltre lavorativo, azzerando, di fatto, ogni possibilità di ripresa,

impegna il Governo

in conseguenza della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a valutare l'opportunità di prevedere interventi normativi volti alla sospensione degli effetti personali e patrimoniali conseguenti alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 19 marzo 1942, n.  267 sino al 31 dicembre 2022, onde consentire agli imprenditori un margine temporale, seppur limitato, utile per non essere ulteriormente esposti alla gogna fallimentare.
9/3099/106. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              l'articolo 10 del presente decreto-legge prevede una nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, settori particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dal COVID-19;
              tra i requisiti individuati per l'accesso al beneficio vi è quello di aver prestato almeno trenta giornate lavorative nei periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
              tale criterio esclude dall'accesso al beneficio i soggetti che hanno svolto attività lavorativa nel mese di novembre, mese nel quale sono state adottate ulteriori restrizioni che hanno influito su molte attività economiche, nonché i soggetti che non hanno raggiunto le trenta giornate previste;
              il perdurare della pandemia e il conseguente stato di crisi economica impone la necessità di prevedere interventi di sostegno di natura più universale possibile, soprattutto in settori fortemente colpiti quali quello del turismo che raccoglie il maggior numero di lavoratori stagionali, e il settore delle cerimonie e wedding,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, all'interno di futuri provvedimenti normativi finalizzati al sostegno di lavoratori e imprese colpiti dagli effetti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ulteriori misure di sostegno per i lavoratori stagionali non ricompresi nell'indennità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento, al fine di ampliare la platea di beneficiari così da poter andare incontro alle esigenze del più ampio numero possibile di lavoratori e famiglie italiane;
          a valutare l'opportunità di prevedere in futuro ulteriori misure per i percettori di Naspi, al fine di sostenere i settori più colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia in corso.
9/3099/107. Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.


      La Camera,
          premesso che:
              i dati positivi di contrasto alla povertà registrati nell'anno 2019, anno in cui si è registrato una riduzione, rispetto al 2018, della percentuale di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale dal 27,3 per cento a 25,6 per cento, sono stati in parte annullanti dagli effetti devastanti che ha avuto la pandemia sul tessuto economico del nostro Paese;
              l'aumento della disoccupazione e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie rischiano di aumentare considerevolmente l'incidenza della povertà materiale tra i minori;
              dai dati ISTAT emerge che attualmente sono oltre un milione e trecentomila i minori in povertà assoluta, il 12,6 per cento, ma questo dato è destinato a crescere;
              oltre alla platea di lavoratori precari e le cc.dd. Partita Iva duramente colpiti dalle conseguenze delle restrizioni, c’è infatti da osservare che il 47,7 per cento dei lavoratori dipendenti che non hanno potuto svolgere le proprie attività guadagnava meno di 1.250 euro mensili, di questi il 24,2 per cento si trovava sotto la soglia dei 1.000 euro mensili. Considerando che di questi, 1,1 milioni di lavoratori erano gli unici occupati in famiglia e che la cassa integrazione straordinaria è retribuita all'80 per cento del reddito, è fondato l'allarme lanciato, di recente, da SAVE THE CHILDREN che un altro milione di minorenni, oggi in povertà relativa, possano scivolare nella povertà assoluta, neutralizzando non solo i miglioramenti stimati per il 2019 dovuti all'introduzione del reddito di cittadinanza, ma portando potenzialmente il lasso di povertà assoluta dal 12 al 20 per cento in poco tempo;
              alle fragilità economiche delle famiglie si somma la debolezza dei servizi che si registra soprattutto al Sud;
              il PNRR, pur intervenendo specificatamente sul tema della povertà educativa e della dispersione scolastica, individua misure progettuali per contrastare la povertà educativa delle Regioni del Sud basate su bassissimi numeri (nello specifico, le progettualità condotte da enti del Terzo Settore sono individuate fino ad un massimo di 2.000 e finalizzate a coinvolgere fino a 50.000 minori che versano in situazione di disagio o a rischio devianza) che non considerano il fenomeno nel suo reale complesso e quindi risultano inadeguate;
              è necessario, ora più che mai, lanciare un piano nazionale di contrasto alla povertà educativa che coinvolga comuni, regioni, scuole di ogni stato e grado, con l'impiego di ingenti risorse economiche a sostegno delle famiglie più fragili, delle quali il 77 per cento di esse ha visto, a seguito della pandemia, cambiare la propria disponibilità economica con effetti sulle risorse destinate alla educazione e alla crescita formativa dei propri figli;
              si è consapevoli che il tema della formazione e della crescita culturale dei bambini ed adolescenti è centrale per il nostro Paese che ha sempre trovato nella formazione la via maestra per far funzionare l'ascensore sociale e che pertanto, nelle more dell'adozione di un piano nazionale di contrasto alla povertà educativa della riforma della misura del reddito di cittadinanza che tenga conto di questi nuovi scenari di povertà, è necessario intervenire subito, dando alle famiglie strumenti integrativi e di sostegno del reddito per garantire l'allargamento del bagaglio culturale, della crescita della personalità e per lo sviluppo sano ed equilibrato dei propri figli,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un contributo in servizi da attribuire ai minori di età i cui nuclei famigliari beneficiano della misura all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n.  26, consistente in una dote educativa mensile del valore di euro 100,00 per ogni minore, da utilizzare per attività, progetti, corsi volti allo sviluppo libero della personalità, all'acquisizione culturale e alla crescita sana e serena del bambino e al suo benessere. Tali attività di cui sono realizzate dagli istituti scolastici di concerto con i servizi sociali comunali e vanno ad integrare l'offerta formativa annuale.
9/3099/108. Gallo, Manzo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto, Bella, Sarli, Grippa, Barbuto, Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
              in particolare, la misura intende far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 disponendo risorse in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune, dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri risultano operanti, oltre che somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
              purtuttavia, è doveroso evidenziare che le risorse stanziate dal decreto sostegni in esame, sebbene rappresentino un forte segnale di attenzione del Governo nei confronti della montagna e del turismo invernale, appaiono insufficienti ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore del turismo di montagna e che sono state fortemente penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia;
              le misure relative alla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, disposte dal decreto n.  172 del 2020, al divieto di spostamento tra regioni e alla chiusura delle attività durante le festività natalizie, seppur introdotte per fronteggiare i rischi sanitari, hanno pregiudicato irrimediabilmente l'intera stagione invernale e, di conseguenza, l'intero indotto che è vitale, non solo per la montagna, ma per l'intero Paese;
              la situazione che il comparto della Montagna Bianca Italiana si trova ad affrontare potrebbe portare all'annullamento di un settore dell'economia che incide per una quota di circa l'11 per cento sul totale del Pil turistico nazionale, rappresentando quindi una cifra di poco superiore all'1 per cento del complessivo Pil italiano; la perdita stimata dell'intero indotto è pari almeno a 20 miliardi di euro se si considera che attorno alla stagione invernale ci sono alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro, per lo più stagionali, legati alle attività di noleggi, di scuole di sci, oltre che ristoranti, rifugi, alberghi, bar, negozi e tutte le altre attività economiche legate, dall'artigianato alla filiera alimentare, senza dimenticare il settore dei trasporti privati, dei servizi, della moda, dei carburanti e così via;
              alla luce dei fatti esposti, appare evidente che le attività che caratterizzano l'economia invernale di montagna sono innumerevoli, diversificate, ma tutte inequivocabilmente interconnesse e, nel perdurare dell'attuale condizione emergenziale, si ritiene necessario che il Governo metta in atto ogni misura necessaria al fine di indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore del turismo di montagna che hanno e, stanno continuando a subire, un significativo danno economico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziare destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna e che sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19, attraverso l'erogazione di ristori economici che tengano in considerazione il fatturato pregiudicato dalle conseguenze sull'intero comparto della pandemia attualmente in corso.
9/3099/109. Elisa Tripodi, Sut, De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 23-bis del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali;
              i criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 15 giugno 2021;
              è altamente probabile che, come avvenuto nel 2020, le elezioni si terranno in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico con il rischio di interrompere le lezioni a causa dello scarso numero di sedi alternative agli edifici scolastici da destinare a seggi elettorali;
              come reso noto dal Ministero dell'interno, sul territorio nazionale solo il 12 per cento dei 61.562 seggi elettorali non si trova all'interno di edifici scolastici. In particolare, sono edifici destinati alla didattica il 75 per cento circa dei fabbricati che ospitano uno o più seggi;
              per superare questa anacronistica consuetudine, nel mese di novembre 2020 presso il Viminale si è insediato un apposito gruppo di lavoro ed alcune settimane fa è stato inviato ai sindaci un documento con i requisiti che devono essere osservati per la costituzione della «sala delle elezioni»;
              lo scorso anno, in occasione del voto referendario, in tutta Italia sono stati solo 471 su circa 8.000 comuni che hanno previsto lo spostamento di 1.464 sezioni elettorali per una quota pari a poco più del 2 per cento del totale;
              la rapida attuazione di quanto previsto dall'articolo 23-bis incentiverebbe i comuni a individuare sedi alternative entro il 15 luglio e comunicarle entro la data del 20 luglio per accedere ai contributi,

impegna il Governo

ad adottare celermente il decreto attuativo premiando, in sede di definizione dei criteri, lo spostamento dei seggi da edifici scolastici con maggior popolazione studentesca e conservando le comunicazioni giunte al Ministero dell'interno entro il 20 luglio ai fini dell'erogazione di altri contributi possibili con un eventuale rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 23-bis.
9/3099/110. Brescia, Casa, Azzolina, Baldino.


      La Camera,
          premesso che:
              negli ultimi dieci anni si è assistito ad una riduzione notevole della capacità delle pubbliche amministrazioni di progettare e realizzare gli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale, anche a causa della riduzione dei dipendenti pubblici e all'aumento dell'età media. I dati sono ancora più preoccupanti se si concentra l'attenzione sui dipendenti degli enti locali e delle regioni del Mezzogiorno: nel periodo 2007-2017 in questi enti l'occupazione è passata dalle 189.839 unità a 167.352 con una riduzione di circa il 12 per cento (ben ai di sopra della media nazionale);
              al fine di realizzare un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, con il Piano Sud 2030 è stato previsto un programma di rafforzamento delle amministrazioni con attivazione di procedure per la selezione e reclutamento, in un arco pluriennale, di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni per l'attuazione del piano, sia a livello locale nel Mezzogiorno e nelle aree interne;
              l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, in deroga ai vincoli assunzioni previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, ha autorizzato, con decorrenza dal 1o gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, di durata non superiore a trentasei mesi;
              in data 6 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici per le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
              in linea con il programma di rafforzamento delle amministrazioni pubbliche delle Regioni del Sud previsto dal Piano Sud 2030 del 14 febbraio 2020, sarebbe auspicabile prevedere, per il commissario straordinario delle Zone Economiche Speciali (ZES), la dotazione di uno staff di persone altamente qualificate composto dalle cinque figure professionali, così come previsto dal bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici per le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa affinché siano attivate nel più breve tempo possibile altre procedure concorsuali dirette alla selezione e al reclutamento di alte professionalità destinate al Mezzogiorno, anche superando il limite delle 2800 unità, al fine di aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni delle Regioni meno sviluppate di gestire efficacemente gli investimenti da realizzare con i fondi della coesione europea e nazionale.
9/3099/111. Alaimo, Giarrizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41» (decreto sostegni), prevede misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              l'articolo 18 dispone una serie di misure particolari volte a garantire: «nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego» una serie di tutele necessarie per garantire la continuità delle attività di assistenza presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome una serie di servizi resi dall'ANPAL Servizi s.p.a.;
              in generale, la ratio della norma risiede nella necessità di intervenire nel momento attuale e per far fronte all'emergenza e contingenza del momento, ove taluni servizi essenziali necessari per il funzionamento della pubblica amministrazione, non possono e non devono arrecare nocumento al sistema generale del Paese;
              le procedure di reclutamento di personale nei concorsi pubblici prevedono che il candidato deve presentarsi il giorno della prova con una idonea certificazione medica nella quale deve risultare l'esito negativo al Virus COVID-19;
              da quando sono state riprese le prove per lo svolgimento dei concorsi pubblici, si sta accentuando un fenomeno molto serio in merito all'impossibilità dei candidati risultati positivi al virus di potersi presentare per lo svolgimento delle prove selettive;
              si segnalano in tutto il Paese casi più o meno similari, ove i candidati dopo mesi di studio e di preparazione, vengono frustrati e privati di uno specifico diritto soggettivo ed interesse legittimo di poter partecipare e sostenere, nel rispetto delle norme, le prove selettive di un concorso pubblico; diritto compresso dall'impossibilità di poter sostenere le prove a causa della positività al COVID-19 o a causa di isolamento domiciliare;
              si cita a titolo di esempio il caso di un insegnante precario in isolamento domiciliare fino al 20 febbraio scorso che non ha potuto svolgere la prova scritta del concorso straordinario del 19 febbraio scorso nella Regione Valle d'Aosta. Lo stesso si è visto costretto a rivolgersi al Tar per ottenere la tutela di diritto soggetti ed un interesse legittimo costituzionalmente garantiti, per poter sostenere la prova. Il Tar ha accolto la sua istanza e ha disposto che la Regione provveda a istituire una prova suppletiva per consentirgli di partecipare al concorso;
              si cita altresì il caso di un candidato che non ha potuto sostenere la prova selettiva per il reclutamento di 1650 allievi di agente di Polizia di Stato, attesa la positività al tampone molecolare; anche in questo caso il candidato si e visto costretto, dall'impossibilità sopravvenuta, a rinunciare a sostenere la prova dopo mesi di sacrifici e di studio;
              gli esempi sono molteplici in tutto il territorio nazionale e la questione rischia di diventare investibile ove non affrontata con un intervento normativo tempestivo, volto a tutelare tutte quelle posizioni giuridiche che, data l'oggettiva impossibilità del candidato, debbono essere salvaguardate mediante una misura propulsiva per soddisfare l'interesse dell'istante a partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, indipendentemente dal ricorso al TAR,

impegna il Governo

a intervenire tempestivamente, con lo strumento normativo ritenuto più idoneo, per salvaguardare tutte quelle posizioni giuridiche che – data l'oggettiva impossibilità dei candidati – possano subire un pregiudizio grave, tale da ledere l'interesse degli stessi di partecipare alla selezione pubblica prima che la procedura si concluda.
9/3099/112. Maurizio Cattoi, Baldino, Aresta.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              in questo periodo di grave emergenza derivante dall'epidemia, tuttora in corso, una delle categorie economiche dei tessuto imprenditoriale del nostro Paese maggiormente in difficoltà è quella dei ristoratori;
              come noto, tra il 2020 e il primo quadrimestre del 2021, a causa delle misure di contenimento del COVID-19, le imprese della ristorazione sono state assoggettate per oltre 210 giorni a misure restrittive che hanno imposto onerosi vincoli alla libertà d'impresa con gravi conseguenze sulla redditività delle stesse;
              tale scenario, nel solo 2020, ha determinato un calo senza precedenti del fatturato del settore con variazioni negative che hanno toccato il picco del –64,2 per cento nel II trimestre, del –44 per cento nel IV trimestre, con una perdita, nel complesso dell'anno, di circa 35 miliardi di euro;
              sono andati persi circa 50.000 posti di lavoro tra gli autonomi e 243.000 tra i dipendenti, metà dei quali, pur in presenza del blocco dei licenziamenti, riguardano contratti di lavoro a tempo indeterminato (tutti i dati sono stime ed elaborazioni dell'Ufficio studi Fipe su dati Inps);
              tali attività di ristorazione devono affrontare una serie di costi come quelli fissi: ossia il pagamento della tassa sui rifiuti e delle utenze per la fornitura di energia elettrica e del gas, l'affitto dei locali commerciali, la gestione e il trattamento economico dei dipendenti;
              tali costi dovrebbero essere riparametrati rispetto al fatturato reale gravemente diminuito (con una perdita del fatturato che oscilla tra il 60 per cento e l'85 per cento) in conseguenza delle aperture ad intermittenza delle attività, così come stabilito dalle misure di restrizione contenute nei vari ultimi provvedimenti governativi;
              in particolare, a fronte del numero considerevole di giorni in cui sono stati costretti a rimanere totalmente/parzialmente chiusi durante questa emergenza (pari a circa l'81,5 per cento dei giorni nell'anno 2020) e durante i quali, in proporzione, non sono stati prodotti rifiuti, sono stati costretti comunque a pagare tasse sul servizio. Tutto ciò si può affermare anche per le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas: i ristoratori si sono trovati ad affrontare costi per servizi mai o poco utilizzati (ad esempio, costi per utenze da 35 KW quando venivano usati 5 KW);
              a tutto ciò si aggiunge che gli stessi saranno costretti anche a pagare per i mesi futuri, canoni di affitto e le relative tasse, come l'Imu per ì locali commerciali di proprietà, per l'assenza di agevolazioni fiscali che darebbero la possibilità alle aziende di affrontare un costo per la locazione riparametrato ai costi reali di un mercato colpito dalla crisi economica e bisognoso di ripartire quanto prima;
              un ulteriore problematica riguarda il costo fisso della gestione e del trattamento economico del personale dipendente (risorsa fondamentale che deve essere protetta e tutelata) che, nonostante la fruizione della cassa integrazione, pare gravare ancora sui ristoratori per quanto riguarda i costi di ratei, di contributi e di gestione per l'emissione di buste paghe e pratiche per richiesta della cassa integrazione;
              alla luce di tali gravi criticità sopra illustrate, le misure del presente provvedimento si appalesano ancora, purtroppo, insufficienti. E lo stesso sostegno economico disposto dal presente decreto-legge pare ancora esiguo sia in generale, sia in riferimento al tasso di copertura del calo annuo di fatturato. Occorre pertanto prevedere immediatamente un sostegno economico per le perdite che le stesse attività di ristorazione stanno subendo anche in questi mesi del 2021;
              da quanto esposto emerge, dunque, la necessità di provvedere per consentire una graduale, ma stabile riapertura delle attività di ristorazione e la risoluzione concreta dei problemi che i ristoratori sono costretti ad affrontare tutti i giorni, attraverso misure idonee (come incremento di agevolazioni fiscali nazionali e locali; aumento dei cosiddetti ristori economici; interventi per la riduzione del costo del lavoro del personale dipendente) ad immettere nuova linfa necessaria per far ripartire, a livello economico, un settore importante del nostro Paese, quale quello della ristorazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, ove necessario anche legislative, e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, ad individuare e ad attuare interventi concreti nei termini esposti in premessa – in particolare, in tema di incremento di agevolazioni fiscali nazionali e locali, di aumento dei cosiddetti ristori economici, nonché di riduzione del costo del lavoro del personale dipendente – ai fini della tutela e del rilancio economico di un settore importante del nostro Paese, quale quello della ristorazione.
9/3099/113. Ascari.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, misure a sostegno di imprese, partite Iva e lavoratori autonomi, con nuovi contributi a fondo perduto;
              in particolare, l'articolo 10 riconosce un'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori, oltre ai lavoratori dello spettacolo;
              l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito ai Fini delle imposte sui redditi e il riconoscimento è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività;
              nessuna misura di sostegno è stata specificamente prevista, tuttavia, per quelle categorie professionali cosiddette «di accompagnamento», finora rimaste escluse dalla somministrazione dei ristori, anche a causa di un'interpretazione restrittiva in sede di applicazione delle misure già previste per la macro categoria delle guide turistiche;
              pertanto, al fine di ovviare alle criticità interpretative già riscontrate in sede applicativa, sia dal cosiddetto «Decreto Ristori», sia dal Decreto ministeriale di concessione delle risorse per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici (articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77), nonché al fine di evitare ingiustificate discriminazioni in danno di categorie professionali pur egualmente colpite dalla pandemia, si ritiene opportuno prevedere espressamente una misura di sostegno una tantum anche per quelle categorie professionali cosiddette «di accompagnamento» finora rimaste escluse, ossia le guide ambientali escursionistiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere la medesima indennità ovvero analoga misura di sostegno anche alle figure professionali cosiddette «di accompagnamento», quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.
9/3099/114. Perantoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              la ratio dell'articolo 1 del provvedimento in esame, recante contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, si colloca nell'urgenza di supportare le aziende che si trovano di fronte ad una carenza improvvisa di liquidità in ottemperanza alla disciplina europea relativa agli aiuti temporanei; pertanto, proprio la prospettiva di un sostegno all'accesso e alla salvaguardia della liquidità delle aziende deve intendersi come elemento orientativo anche nei successivi provvedimenti recanti sostegni alle imprese nazionali nell'attuale congiuntura pandemica;
              i provvedimenti «ristori» finora susseguitisi hanno attuato una sorta di sperequazione nel tessuto economico-aziendale italiano che, confinando le realtà economiche beneficiarie ad un «allegato I», ha sistematicamente estromesso i restanti operatori;
              il comparto delle aziende distributrici di prodotti alimentari e bevande, soprattutto per il canale ho.re.ca., ad esempio, è tra quelli sistematicamente esclusi da tutte le disposizioni di ristoro emanate da aprile 2020: le aziende del settore sono circa 4.000, per lo più costituite sotto forma di società di capitali, e coinvolgono oltre 50 mila dipendenti, in quanto preposti al supporto ed alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici;
              le misure di contenimento epidemiologico hanno messo letteralmente in ginocchio tutto il comparto, in ragione della chiusura e del conseguente rallentamento delle attività dei pubblici esercizi e delle realtà economiche di destinazione del prodotto distribuito: il fatturato del comparto della distribuzione per l'anno 2019 è stato di circa 16 miliardi, su cui ha inciso un crollo di circa il 40 per cento con una perdita attestabile intorno ai 6 miliardi di euro nel 2020;
              malgrado le aziende distributrici non siano state oggetto di chiusura in senso ufficiale, nei fatti hanno subito gli effetti inevitabili della chiusura dei pubblici servizi di destinazione dei prodotti, sebbene questo aspetto non risulti emerso negli approfondimenti governativi e nei dossier correlati;
              le imprese hanno assunto un ruolo di garanzia nei confronti del canale ho.re.ca. svolgendo una funzione di «ammortizzatore sociale e finanziario» che però non è stata destinataria di ristori, né direttamente con aiuti specifici né indirettamente attraverso l'individuazione di vincoli’ di assegnazione in capo alle risorse a fondo perduto concesse agli esercenti debitori;
              nella fase attuale la priorità è colmare il fabbisogno di liquidità non soltanto delle imprese di comparto, ma dell'intero tessuto economico-aziendale nazionale attraverso interventi puntuali che mirino, tra le altre cose, ad alleggerire i vincoli attualmente sussistenti in materia di sostenibilità dei debiti residui di prestiti e mutui: in questa prospettiva appare ipotizzabile valutare la proroga della moratoria delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, unitamente ad un conseguente allungamento del periodo di ammortamento dei prestiti e dei mutui al fine di alleggerire gli oneri in capo alle aziende, nonché rivedere la disciplina di cui al c.d. decreto liquidità sul fondo centrale di garanzia, valutando l'ipotesi di un'estensione a 20 anni della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nell'ambito dei prossimo provvedimento recante misure di sostegno alle imprese, di attuare una revisione dei parametri di accesso al contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, tenendo conto dei costi fissi sostenuti dagli stessi, in particolare per quanto riguarda i costi di acquisto della merce, ai fini del calcolo del contributo;
          a valutare l'opportunità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2021 delle misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19, originariamente prevista dall'articolo 56 del cosiddetto Decreto Cura Italia, prevedendo nel contempo un allungamento del piano di ammortamento che consenta alle imprese di poter ripagare il debito connesso ai prestiti in tempi maggiormente funzionali alle esigenze di riavvio e di reale ripresa economica;
          a valutare l'opportunità di agevolare l'accesso al credito delle PMI, anche valutando l'estensione della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, di cui al cosiddetto decreto liquidità.
9/3099/115. Di Sarno.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, prevedendo che, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, sia autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n.  549;
              il 6 dicembre 2020 il comune di Nonantola, in provincia di Modena, è stato colpito da una devastante alluvione che ha causato seri danni alle abitazioni, alle 220 imprese artigianali e industriali e alle oltre 800 automobili;
              la Regione Emilia-Romagna ha recentemente stanziato 1,7 milioni di euro per i nonantolani alluvionati, di cui 500 mila euro saranno destinati a imprese ed esercizi economici, mentre i restanti 1,2 milioni, saranno destinati a provvedimenti in favore dei cittadini;
              si rende necessario un intervento del Governo volto sostenere il territorio e la popolazione del comune di Nonantola, che vede il proprio tessuto economico-sociale duramente colpito dall'evento alluvionale oltre che dalle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti normativi, adeguate misure di sostegno in favore della popolazione del comune di Nonantola, al fine di consentire la ricostruzione delle abitazioni, delle imprese e degli edifici pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, senza i quali anche i contributi regionali di cui in premessa finirebbero per essere vani.
9/3099/116. Ferraresi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, che comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, vive dal 2017 una situazione di precario equilibrio economico finanziario;
              la crisi pandemica ha ulteriormente aggravato il traffico di merci ed il traffico passeggeri. Nel 2018 le merci movimentate erano pari a 6,1 milioni mentre nel 2020 è stata pari a 3,3 milioni. Nei tre porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta le merci complessive movimentate nel 2018 raggiungevano un totale di 11,3 milioni, nel 2020 solo 6,5 milioni;
              nel 2020 il totale dei passeggeri e merci dei traghetti e delle crociere non ha raggiunto i 2 milioni quando nel 2019 aveva toccato i 5,2 milioni;
              il porto della Capitale non fa parte della rete Tent-T, rete che permetterebbe all'AdSP di poter beneficiare di risorse e, al contempo, rilancerebbe tutta la zona geografica del centro Italia,

impegna il Governo

a inserire, in sede di revisione delle reti Ten-T, il Porto di Roma nella rete «core» dei corridoi europei a fine di reperire le risorse finanziarie per le opere infrastrutturali previste a completamento del piano regolatore portuale.
9/3099/117. Grande.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, l'incremento di 150 milioni di euro per il 2021 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, riproponendo in parte quanto previsto dall'articolo 231, commi 1-5, del decreto-legge n.  34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  77/2020;
              più precisamente, il comma 1 dispone che le risorse ivi contenute sono destinate, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche ed educative statali, a svariate finalità tra queste individuiamo i servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi correlati alla medesima emergenza;
              sul tema si ricorda che nel Protocollo di intesa fra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali, per garantire l'avvio dell'a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza, adottato con decreto ministeriale 87 del 6 agosto 2020, era stato fatto presente che, sulla base di una Convenzione tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, doveva essere promosso un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in «presenza», difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. A tale scopo si suggeriva, fra l'altro, il ricorso a sportelli di ascolto attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico. E, dunque, intervenuto il protocollo di intesa siglato il 16 ottobre 2020;
              lo svolgimento della didattica a distanza a seguito dell'emergenza da Covid-19 e l'isolamento in cui hanno vissuto le studentesse e gli studenti, hanno causato molti problemi psicologici sia agli alunni della scuola primaria sia ai ragazzi più grandi che sempre più spesso manifestano diverse e allarmanti difficoltà come apatia, insofferenza e disturbi dei sonno;
              la letteratura scientifica è univoca nel ritenere necessario dotare gli istituti scolastici della figura dello Psicologo Scolastico che metta la sua professionalità al servizio dell'intera comunità scolastica al fine di prevenire e affrontare i disagi di natura psico-fisica causati anche dagli effetti della pandemia ma soprattutto per affrontare le difficoltà psicologiche e relazionali di adulti e adolescenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre stabilmente, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la figura dello psicologo nelle istituzioni scolastiche ed educative, al fine di prevenire e affrontare i disagi psicologici e relazionali di docenti e discenti derivanti anche dalla complessità della società in cui viviamo.
9/3099/118. Casa.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della
              pandemia da COVID-19, il sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali;
              in particolare l'articolo 36, comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19 istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n.  18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  27 del 2020;
              il suddetto articolo, inoltre, stabilisce che, al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario;
              invero tali misure non riescono a tutelare in maniera adeguata le aziende dello spettacolo che si occupano del noleggio, installazione di attrezzature ed impianti audio, video, luci e allestimenti tecnico scenografici, comunemente denominate «aziende SERVICE»;
              le aziende dello spettacolo «SERVICE» sono individuate nei codici Ateco 77.39.94, 90.02.01, 90.02.09, 14.13.20 (esclusivamente per noleggiatori di costumi teatrali), 79.90.11;
              essendo una categoria atipica, questo settore utilizza attrezzature ad alta evoluzione tecnologica, di conseguenza, a causa del mancato impiego, le attrezzature subiscono una perdita di valore, in soli 18 mesi, pari o superiore addirittura al 50 per cento. Bisogna precisare altresì, che alcune delle aziende del settore, per far fronte a tutti i costi fissi, hanno dovuto vendere e in alcuni casi svendere parte delle loro attrezzature, attribuendo a questo fatturato la causa di esclusione dai ristori,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nei limiti di finanza pubblica, un sostegno economico per le aziende di cui sopra attribuendo un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento calcolato sulla media dei volumi d'affari (desumibili da dichiarazione iva) degli anni 2018/2019 rispetto all'anno 2020;
          a valutare l'opportunità di prevedere, inoltre, il riconoscimento sia di un credito d'imposta al 100 per cento per l'anno 2020 per oneri utenze energia elettrica e fino alla totale ripartenza indipendentemente dal fatturato, sia un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, esteso ad almeno i tre mesi dopo la ripartenza indipendentemente dal fatturato.
9/3099/119. Cimino.


      La Camera,
          premesso che:
              i soggetti individuati dall'articolo 10, comma 6, del provvedimento in esame sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo rientranti in una delle seguenti fattispecie: possesso di almeno 30 contributi giornalieri, versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), con un reddito, relativo all'anno 2019, non superiore a 75.000 euro (nelle precedenti norme sulle indennità temporanee, per tale fattispecie il limite di reddito era pari a 50.000 euro ed era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto); possesso di almeno 7 contributi giornalieri, versati al Fondo nel summenzionato periodo, dai quali derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (anche in tal caso, nelle norme precedenti, il limite – di importo identico – era riferito esclusivamente al reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto);
              rispetto alle precedenti disposizioni di sostegno varate nel corso dell'emergenza sanitaria, la norma in esame favorisce i soggetti con redditi più alti, estendendo i limiti reddituali di accesso al contributo a 75.000 euro, a scapito dei soggetti con redditi inferiori a 50.000 euro, ai quali viene ridotto il contributo da 3.000 euro a 2.400 euro. Considerando che la ratio dell'intero provvedimento è di sostenere lavoratori e imprese che versano in particolari condizioni di difficoltà, la norma in esame appare in contraddizione con l'orientamento generale del provvedimento, producendo in tal modo un effetto distorsivo rispetto al principio di equità;
              a differenza di altri settori oggetto delle medesime misure di sostegno, per lo spettacolo dal vivo permangono tuttora oggettive condizioni ostative ad una rapida ripresa delle attività, che pregiudicano sensibilmente la situazione reddituale dei lavoratori del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, attraverso i prossimi provvedimenti contenenti misure di sostegno, di operare un equilibrio della determinazione degli importi del sostegno ai lavoratori dello spettacolo differenziando il calcolo in base al reddito, innalzando la quota del contributo a 3.000 euro per i lavoratori con reddito derivante dall'attività lavorativa in oggetto non superiore a 50.000 euro.
9/3099/120. Carbonaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 30, comma 7, del provvedimento in esame differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli da 25 al 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36, in materia di lavoro sportivo;
              la necessità di dare un quadro giuridico chiaro e certo ai lavoratori del mondo dello sport, che era tra i più importanti obiettivi della legge delega n.  86 del 2019, si è resa ancor più evidente nella fase pandemica che ha fatto emergere con drammaticità l'insostenibile assenza di una regolamentazione di settore,

impegna il Governo

a procedere alla costituzione di un tavolo di confronto con gli operatori del settore sportivo affinché si giunga ad una disciplina che rappresenti la sintesi degli interessi coinvolti e che garantisca finalmente dignità ai lavoratori sportivi.
9/3099/121. Valente.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede una serie di norme urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 e che al TITOLO V prevede altresì tra altre disposizioni urgenti misure per favorire l'attività didattica nell'emergenza COVID-19;
              per quanto concerne le Misure per la facilitazione della mobilità dei dirigenti scolastici il limite riservato alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici dovrebbe essere innalzato al 100 per cento dei posti disponibili per il triennio 2020/21, 2021/22, 2022/23 in deroga all'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 come modificato dal C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019 laddove è stabilito che: «È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30 per cento dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta»;
              relativamente alla regione Campania, il limite riservato alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici dovrebbe essere opportunamente rivisto per consentire il soddisfacimento delle richieste di trasferimento dei dirigenti già in servizio, vincitori pleno iure;
              la drammatica e perdurante situazione emergenziale determinata dal diffondersi dell'epidemia COVID-19, giustificherebbe ictu oculi la deroga alle disposizioni vigenti proprio per l'eccezionalità della situazione emergenziale consentendo, il rientro nelle regioni di appartenenza dei dirigenti che, con senso dello Stato, hanno fronteggiato l'emergenza ponendosi al servizio della comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere una tempestiva ed adeguata rimodulazione delle percentuali di posti destinati alla mobilità dei Dirigenti Scolastici, in particolare per la Campania consentendo, nel più breve tempo possibile, il rientro presso le proprie residenze e il ricongiungimento alle proprie famiglie.
9/3099/122. Villani.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi pandemica da COVID-19 nell'ultimo anno ha determinato notevoli effetti sulla gestione dei rifiuti e sulle attività connesse ai rifiuti urbani e speciali;
              secondo il Rapporto l’«Italia del Riciclo 2020» per gli operatori della gestione e riciclo dei rifiuti la priorità nei mesi di emergenza e nei successivi è stata quella di garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale e continuare ad avviarli a riciclo cercando di evitare la saturazione degli impianti e la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato;
              per quanto riguarda l'alluminio, nel 2019 si è registrato un calo della percentuale di riciclo realizzata rispetto al precedente esercizio (i quantitativi di rifiuti di imballaggio in alluminio avviati a riciclo sono calati del 5 per cento, attestandosi a 51kt) probabilmente dovuto al fatto che, a seguito del negativo andamento dei prezzi dell'alluminio secondario, nell'ultima parte dell'anno, molti operatori del settore hanno stoccato quantità di materiale non indifferenti aspettando un rialzo delle quotazioni prima di metterlo sul mercato;
          considerato che:
              l'industria italiana del riciclo dell'alluminio detiene una posizione di rilievo nel panorama mondiale per quantità di materiale riciclato attestandosi al terzo posto assieme alla Germania e dopo Stati Uniti e Giappone;
              le attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per il riciclo e il recupero dell'alluminio pre e post consumo sono in continua evoluzione;
              la riciclabilità al 100 per cento e il suo riutilizzo all'infinito costituiscono un importante contributo alla riduzione di emissioni nell'atmosfera in linea con il protocollo di Kyoto,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, forme di investimento per il rafforzamento della capacità impiantistica che favoriscano l'installazione di tecnologie per il potenziamento della selezione e avvio al riciclo dell'alluminio piccolo e leggero;
          a prevedere, inoltre, una semplificazione normativa e burocratica e un'accelerazione dei processi autorizzativi intrapresi dalle aziende del settore che al momento richiedono procedure complesse e dalla lunga durata.
9/3099/123. Deiana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure in ambito economico, sociale e sanitario per il contrasto alla pandemia. In particolare, l'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei «Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome», istituiti dal decreto-legge n.  34 del 2020, (decreto-legge «Rilancio») per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 23, introdotti durante l'esame al Senato, prevedono una spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n.  549 (legge finanziaria 1996), riguardanti le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici;
              il decreto-legge n.  34 del 2020, all'articolo 112, istituiva presso il Ministero dell'interno un fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, in considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che aveva interessato quei territori. Tale fondo prevedeva una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, con lo scopo di attuare interventi di sostegno a carattere economico e sociale, collegati all'emergenza pandemica. Con successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si disponeva il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla base della popolazione residente;
              successivamente, in sede di conversione dello stesso decreto-legge n.  34 del 2020, attraverso l'articolo 112-bis veniva istituito un ulteriore fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore di quei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;
              tuttavia, è evidente che si è verificata una notevole sperequazione tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e gli altri territori, soprattutto del Centro-Sud, per quanto concerne le assegnazioni allora previste dei fondi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure finalizzate ad equiparare, per quanto riguarda in particolare il criterio delle attribuzioni pro capite, i fondi ricevuti dai comuni, soprattutto del Centro-Sud, beneficiari delle assegnazioni di cui all'articolo 112-bis del decreto-legge n.  34 del 2020, ai fondi assegnati, ex articolo 112 del decreto-legge n.  34 del 2020, ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, in considerazione del profondo divario socio-economico che sussiste tra le diverse aree del Paese.
9/3099/124. Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame reca nuove misure in ambito economico, sociale e sanitario per il contrasto a pandemia. In particolare, l'articolo 23 incrementa le risorse per l'anno 2021 dei «Fondi per esercizio delle funzioni degli enti locali e delle regioni e Province autonome», istituiti dal decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «Rilancio»), per assicurare a tali enti le risorse necessarie per espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.;
              la prossima programmazione dei contributi economici europei 2021-2027 è di fondamentale importanza per il rilancio dell'economia del Paese e in particolare delle regioni che stanno soffrendo maggiormente, non solo gli effetti della pandemia ma pregresse condizioni di vulnerabilità del sistema economico, connesse all'età della popolazione, al tipo di industria e servizi che lo connotava all'impatto di gravi emergenze naturali e altro;
              il tessuto sociale ed economico delle regioni Marche e Umbria non solo ha subito le ripercussioni del sisma, ma si e dimostrato particolarmente fragile sia per ragioni demografiche e geografiche, sia per a composizione delle imprese, molte delle quali di piccole e medie dimensioni; queste ultime sono state particolarmente toccate dalle crisi finanziarie tra il 2008 e il 2011 e dalle politiche di cosiddetto dumping sociale, con dismissioni per delocalizzare in altri Stati, ma anche in altre regioni italiane;
              non a caso gli indicatori delle due regioni sono in peggioramento, tanto che il prodotto interno lordo pro capite e molto inferiore alla media delle regioni europee;
              la nuova programmazione pluriennale dei fondi strutturali ha stabilito i nuovi criteri per la suddivisione delle regioni europee nelle tre categorie: in buono stato economico; in transizione e in stato economico negativo. Dalle notizie apprese e in attesa delle decisioni finali dell'Europa, le regioni Marche e Umbria, a causa degli indicatori in peggioramento, secondo i nuovi criteri, ricadono nella categoria «in transizione». A questa categoria corrisponde tutta una serie di facilitazioni per l'accesso ai fondi comunitari che però, senza una simmetrica e sinergica azione del Governo con politiche adeguate che possono essere decise a scala nazionale, rischiano di non riuscire a rilanciare le economie delle due regioni;
              tra le regioni che beneficiano di particolari benefici economici e finanziari, nonché sociali e lavorativi, e che rientrano nella politica di coesione sono inserite le regioni del Sud del Paese, corrispondenti alle regioni Italiane «in Transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna) e regioni «Meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia),

impegna il Governo:

          ad intraprendere iniziative di competenza, dal punto di vista fiscale, economico, sociale e in termini di investimenti diretti, a favore dei cittadini, delle aziende e del territorio, per assicurare alle regioni che stanno entrando nella categoria europea di «transizione» di cui in premessa, politiche nazionali coerenti con quanto deciso su scala europea sulla base di indicatori oggettivi e per rispettare il principio secondo il quale la politica di coesione è volta a ridurre la disparità di sviluppo fra le regioni ed eguagliare le opportunità socio-economiche;
          ad adottare iniziative, in considerazione del trend degli indicatori in costante peggioramento, volte a estendere i benefìci fiscali ed economici destinati alle regioni del Sud del Paese alle nuove regioni «in transizione» elencate in premessa, vista la presenza di altre regioni «in transizione» che già ne beneficiano, così da rendere omogenee le misure economiche e fiscali tra le regioni italiane senza discriminazione.
9/3099/125. Terzoni, Ciprini, Maurizio Cattoi, Gallinella, Emiliozzi, Parisse, Roberto Rossini, Cataldi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 8 aprile 2013 n.  35, al fine di porre rimedio al ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, aveva introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica;
              le risorse stanziate erano finalizzate al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero di quelli per i quali alla medesima data sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento;
              la finalità del decreto-legge era quella di riallineare, nel tempo, la cassa degli enti locali con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse, unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa;
              la disciplina è stata novellata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.  125, e dall'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n.  205;
              tali novelle sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Consulta n.  4 del 2020, per violazione degli articoli 81,97 e 119, sesto comma, della Carta. In particolare, la Corte ne ha sostenuto l'illegittimità «poiché consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità al di fuori dei ristretti limiti del pagamento delle passività pregresse nei termini sanciti dal decreto-legge n.  35 del 2013 e, in particolare, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione»;
              successivamente è intervenuto l'articolo 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8, al fine di consentire agli enti locali di contabilizzare il fondo anticipazione liquidità, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sopra citata;
              la Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.  80 del 2021, ha abrogato anche l'intervento correttivo recato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, poiché «il combinato disposto delle norme censurate produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità»;
              detta pronuncia, a ridosso della prevista approvazione al 31 maggio dei bilanci 2021-2023 e dei rendiconti 2020, produce una immediata e grave compromissione degli stessi bilanci degli enti locali, attesa l'illogica imposizione di recupero del fondo per le anticipazioni di liquidità entro massimo tre anni, con immediato riflesso di poter determinare il dissesto o l'avvio delle procedure di riequilibrio per centinaia di comuni, di differenti dimensioni demografiche,

impegna il Governo

ad intervenire, con prossimi provvedimenti aventi forza di legge, al fine di rivedere in maniera strutturale l'intera disciplina, in conformità con i rilievi espressi dalla Corte Costituzionale, nonché con i principi della nuova contabilità per gli enti locali introdotta dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, riferiti al ripiano del maggiore disavanzo derivante dall'accertamento straordinario dei residui, includendo inoltre la revisione della disciplina delle crisi finanziarie, con particolare rilievo per le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale.
9/3099/126. Buompane, Adelizzi, Bitonci, De Luca, Pella, Pastorino, Trancassini, Manzo, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Torto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, ha previsto, al fine di far fronte tempestivamente al maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del Superbonus 110 per cento, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2019, l'assunzione da parte dei comuni di personale a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, da impiegare anche in forma associata ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti;
              il successivo comma 70 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico – al quale è subentrato in parte il Ministero della transizione ecologica – un apposito fondo da 10 milioni di euro per il 2021 per far fronte agli oneri derivanti dalle suddette assunzioni e ha al contempo previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione del riparto del fondo suddetto in misura proporzionale alle motivate richieste presentate dai comuni;
              nella risposta ad apposita interrogazione nella Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, nella seduta del 10 marzo 2021, la Sottosegretaria di Stato al Ministero della transizione ecologica ha evidenziato alcune criticità emerse nella predisposizione del decreto in esame in merito, in particolare, alla non congruità della dotazione del fondo rispetto alle esigenze dei comuni e ha espresso la necessità di estendere la misura alle assunzioni a tempo pieno e di prevedere la deroga delle assunzioni in parola non solo rispetto ai limiti delle spese di personale di cui alla legge n.  296 del 2006, ma anche ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 2010 e all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n.  34 del 2019;
              l'adozione del decreto in esame si presenta come urgente ed indispensabile per consentire ai comuni la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento,

impegna il Governo

affinché si provveda con urgenza all'approvazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n.  178 del 2020 e di eventuali ulteriori provvedimenti necessari per le finalità di cui al comma 69 del medesimo articolo 1, compresi l'incremento della dotazione del fondo di cui al citato comma 70, la semplificazione delle procedure selettive di assunzione e la deroga delle assunzioni in esame anche rispetto ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.  78 del 2010 e all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n.  34 del 2019.
9/3099/127. Federico, Sut, Terzoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, introduce uno stanziamento complessivo di circa 32 miliardi di euro, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione, con l'obiettivo di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l'intensità di protezione che ciascun soggetto richiede; il provvedimento in esame, all'articolo 3, dispone per il 2021 un incremento del fondo relativo all'esonero contributivo temporaneo per i lavoratori autonomi e professionisti che potenzia per il 2021 il cosiddetto anno bianco fiscale istituito per emergenza Covid, una misura idonea allo scopo di limitare il rischio di fuoriuscita di migliaia di persone dal mondo del lavoro provocato dalla crisi sanitaria e che tale beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, così da garantire la necessaria coerenza con i principi dell'Unione europea in materia di stabilità; sulla materia dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, dell'Assegno ordinario e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, già oggetto di disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica, il provvedimento in esame, all'articolo 8, prevede la concessione di ulteriori periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale per i casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, riconoscendo la necessità di tenere conto delle analisi condotte dall'INPS e di garantire la compatibilità dell'intervento con il principio di sostenibilità, obiettivo essenziale per garantire l'armonizzazione degli interessi di tutte le parti coinvolte nel mercato del lavoro, al fine di evitare un'ulteriore crescita della disoccupazione;
          considerato che:
              il provvedimento dispone altresì, con gli articoli 9 e 10, sia l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione professionale e ciò costituisce un fattore positivo sul piano della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in quanto volto al complessivo potenziamento delle politiche passive e attive per il lavoro, sia il riconoscimento di un'indennità una tantum a beneficio di categorie particolari, già a rischio di rimanere escluse dall'ambito degli interventi di sostegno, quali i lavoratori stagionali, in regime di somministrazione, intermittenti, del turismo, del settore termale e dello spettacolo, considerando altresì che con un futuro sblocco dei licenziamenti si acuirà ulteriormente il disagio sociale e per tutte le persone che verranno espulse dai processi produttivi, sarà necessario mettere in campo, oltre ad un sistema universale di protezione del rischio di disoccupazione, un sistema più rapido ed efficace di politiche attive e di servizi per l'impiego,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure di politica attiva del lavoro volte al riallineamento di competenze e di supporto alla formazione e ricollocazione dei disoccupati nel mercato del lavoro, misure indispensabili per l'investimento sul capitale umano al fine di potenziare anche i centri per l'impiego a sostegno e al rilancio dell'occupazione post pandemia.
9/3099/128. Amitrano, Invidia.


      La Camera,
              in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
          premesso che:
              l'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'interno per l'anno 2020 di un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni italiani particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria;
              i criteri di ripartizione del fondo tra i comuni beneficiari sono stati individuati oltre che sulla base del numero della popolazione residente anche sulla attribuzione agli stessi comuni della qualifica di zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, sia stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti e, per i restanti comuni, sull'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020;
              in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono state, pertanto, autorizzate per l'anno 2020 le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali per fronteggiare l'emergenza e, sempre per il medesimo anno e per le stesse risorse, è stata prevista la non applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267;
          considerato che lo stato di emergenza è attualmente prorogato al 31 luglio 2021 ed è innegabile che durante le ulteriori fasi dell'epidemia, anche nel corso del presente anno, si siano registrate in diverse regioni e in diversi comuni italiani situazioni emergenziali analoghe a quanto previsto dall'articolo 112-bis del decreto-legge n.  34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n.  77 del 2020, appare di conseguenza conforme ad esigenze di equità e di giustizia provvedere al rifinanziamento per il corrente anno 2021 del fondo di cui al suindicato articolo 112-bis per le medesime finalità e con gli stessi criteri, prevedendo per lo stesso una dotazione finanziaria non inferiore allo stesso stanziamento iniziale di 40 milioni di euro,

impegna il Governo

a rifinanziare, per l'anno 2021, il fondo istituito presso il Ministero dell'interno di cui all'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, con i medesimi criteri e per le medesime finalità di sostegno economico e sociale in favore dei Comuni italiani particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.
9/3099/129. Barbuto.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 1 del decreto-legge in esame è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore del soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti, specificando le condizioni per accedere al contributo e chiarendo che tale contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
              in un momento fortemente caratterizzato dall'incertezza nel futuro e nell'economia del Paese, dove è oggettiva la difficoltà per i giovani nell'accedere al mondo del lavoro e nella creazione di nuovi nuclei familiari, nei loro confronti le istituzioni sono chiamate ad un'azione responsabile, di indirizzo e di sostegno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a sostenere quei giovani professionisti, che avendo attivato la partita IVA nel periodo immediatamente precedente alla crisi pandemica, non hanno avuto la possibilità di produrre un fatturato sufficiente a proseguire l'attività lavorativa, anche mediante garanzie sui finanziamenti necessari all'acquisto della prima casa e per avviare o sviluppare l'attività lavorativa.
9/3099/130. Grippa.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
          premesso che:
              il provvedimento attualmente in esame in aula prevede all'articolo 34-ter, norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST);
              l'articolo 34-ter, al comma 1, detta la disposizione di principio in base alla quale la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana(LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LIST). La disposizione è volta ad attuare i contenuti degli articoli 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo) e 3 (pari dignità sociale e eguaglianza di tutti i cittadini) della Costituzione e degli articoli 21 (divieto di qualsiasi forma di discriminazione) e 26 (garanzia di autonomia ed inserimento sociale e professionale dei disabili) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con gli articoli 9 (diritto all'accessibilità), 21 (libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione) e 24 (diritto all'istruzione delle persone con disabilità) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge n.  18 del 2009;
              il provvedimento però dimentica totalmente gli «oralisti» e gli effetti invalidanti della sordità che si amplificano con il ritardo di una corretta precoce e appropriata diagnosi e un puntuale percorso riabilitativo conseguente, in caso contrario, i dati purtroppo lo dimostrano, al deficit sensoriale si associano vere e proprie DISABILITÀ di svariata natura (affettive, relazionale e cognitive con conseguente emarginazione);
              è necessario un approccio multidimensionale e di provata competenza professionale per una diagnosi certificata sul neonato, bambino, adulto e anziano;
              infatti, sulla base della caratteristica diagnostica va prontamente impostato un percorso riabilitativo soggettivo con protesi, impianto cocleare, riabilitazione-educazione logopedica, sostegno psicopedagogici individualizzati, con l'intento di garantire a ogni soggetto la migliore efficacia e ampio apprendimento comunicativo e integrazione sociale,

impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità di porre in essere le più adeguate iniziative, nei limiti di finanza pubblica per:
          monitorare lo screening neonatale in tutte le regioni, associandovi una campagna di puntuale informazione e formazione dei medici pediatri e neonatologi;
          introdurre strutturalmente lo screening degli organi di senso;
          garantire percorsi riabilitativi-educativi e scolastici a tutti i soggetti con necessità, con particolare attenzione per i bambini e gli adolescenti;
          garantire la fornitura ovvero, in subordine, implementare la compartecipazione della spesa da parte delle Regioni almeno al 50 per cento del costo, di impianti cocleari, senza limiti temporali e anagrafici, nonché di protesi acustiche di ultima generazione includendovi anche l'aggiornamento tecnologico e la manutenzione e la burocrazia per la sostituzione o la fornitura di batterie e cavetti;
          promuovere una campagna di informazione e formazione nelle scuole sulle problematiche legale alla sordità nonché una campagna d'informazione preventiva e annuale soprattutto durante la giornata mondiale per la sordità;
          inserire nel nomenclatore tariffario le batterie per impianti cocleari e protesi acustiche;
          attivare accordi quadro regionali per economizzare su impianti;
          garantire ai bambini con Impianti Cocleari-Protesi Acustiche la piena inclusione anche nelle attività sportive, riconoscendo la gratuità dei dispositivi di protezione nelle attività di nuoto-piscina;
          fornire dispositivi di accessibilità ad induzione magnetica in tutti i luoghi di pubblica utilità e negli uffici pubblici;
          adeguare alla normativa vigente tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire l'inclusività dei portatori di impianto cocleare e protesi acustiche;
          garantire che in tutti i programmi televisivi sia presente la sottotitolazione, nel rispetto degli articoli 21 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità assicurando il controllo e la vigilanza sulla qualità del servizio;
          potenziare i contributi alle diverse associazioni di sordi;
          avviare l’iter di riconoscimento delle figure professionali di Stenotipisti e Sottotitolatori.
9/3099/131. Bella.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca norme in materia di tutela della salute pubblica e di rafforzamento della tempestività della risposta del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              si rende necessario eliminare le limitazioni che si frappongono ad un maggiore utilizzo delle parafarmacie, nate con la legge 4 agosto 2006 n.  248;
              soprattutto in questo particolare momento storico che ci impone di fronteggiare e convivere con il Covid-19, sarebbe auspicabile rafforzare il più possibile i servizi sanitari territoriali ovvero i servizi di prossimità;
              le conseguenze negative a livello economico, causate anche dalla pandemia, affliggono di più i poveri, i quali spendono più soldi in farmaci perché fanno meno prevenzione;
              tuttavia in Italia, sono aumentati i cittadini che hanno difficoltà ad acquistare farmaci o ad accedere a visite e terapie ed è in tale ottica che il farmaco generico equivalente può assumere un ruolo decisivo,

impegna il Governo

a potenziare e incentivare in maniera più decisiva l'utilizzo del farmaco equivalente, al fine di ampliare l'offerta territoriale dei presidi a largo uso attraverso un maggiore utilizzo delle parafarmacie.
9/3099/132. Licatini.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              la crescente mancanza di infermieri e di altri specialisti che possano assistere i minori con disabilità gravi e gravissime nel proprio domicilio, come previsto dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), è stata acuita dal perdurante stato emergenziale correlato alla pandemia da COVID-19, nel corso della quale si è registrato un aumento della richiesta di infermieri nelle varie misure adottate per contrastarla, sia nell'ambito delle attività dei reparti ospedalieri, sia per quelle legate alla campagna vaccinale;
              la gravità della situazione è stata di recente evidenziata anche dalla Fondazione Maddalena Grassi di Milano, impegnata prevalentemente nell'assistenza ai minori con forme di disabilità grave e gravissima, in una lettera inviata il 27 aprile scorso all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano, dalla quale emerge la difficoltà della Fondazione di soddisfare da oltre sei mesi le richieste di presa in carico di minori con disabilità, giunte sia dalle famiglie che direttamente dagli ospedali, che conseguentemente sono rimaste prive di adeguata assistenza, proprio per via della carenza di figure infermieristiche che possano espletarle;
              la presa in carico di un minore con grave disabilità comporta, unitamente all'impegno professionale, un forte coinvolgimento emotivo da parte dell'infermiere che condivide le difficoltà e i disagi del minore assistito. In ragione di ciò, accade spesso che non si riesca a prendere in carico un minore subito dopo averne assistito e lasciato un altro. Questo fattore incide, a sua volta, sulla disponibilità degli operatori e, benché non congiunturale, unito all'aumento della domanda indotto dalla pandemia, incide negativamente sulla possibilità di disporre del numero di infermieri necessario a far fronte al bisogno delle famiglie;
              il provvedimento in esame all'articolo 20 comma 2, lettera e) ha introdotto una deroga al vincolo dell'esclusività per il personale infermieristico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) aderente all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-Cov-2 al di fuori dell'orario di servizio, limitatamente al periodo della campagna vaccinale stessa;
              grazie all'introduzione di questa misura sarà possibile aumentare la capacità vaccinale del Paese, garantire più equità di accesso ai vaccini e uscire il più rapidamente possibile dalla pandemia; se tale deroga fosse mantenuta anche oltre il termine dell'emergenza sanitaria, potrebbe essere adottata anche in altri ambiti, come ad esempio all'interno dei percorsi di assistenza territoriale, come quello dell'Assistenza Domiciliare Integrata, dove tale soluzione potrebbe rivelarsi di particolare efficacia sin da questa fase dell'emergenza sanitaria, con particolare riferimento all'assistenza di minori con grave disabilità, come su evidenziato;
              il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede che dal Recovery Fund, per la Sanità, saranno impiegati 7 miliardi di euro tra il 2022 e il 2026, nonché prevede che per il 2027 la dotazione di personale infermieristico aumenterà dalle 332.292 unità odierne fino a 402.352, con un incremento del 21 per cento. Grazie a questi interventi sarà possibile consentire anche il potenziamento delle cure domiciliari tuttavia, per un potenziamento della sanità territoriale più a breve termine, sarebbe auspicabile che anche il personale infermieristico del sistema pubblico, tramite la rimozione della clausola di esclusività, potesse prestare servizio anche nelle attività domiciliari, in regime libero professionale;
              tale soluzione potrebbe infatti consentire di fronteggiare in tempi rapidi il problema della carenza degli infermieri e di offrire una risposta efficace alle numerose richieste di assistenza domiciliare per i minori con disabilità gravi e gravissime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso le opportune iniziative normative, il superamento del vincolo di esclusività per il personale infermieristico alle dipendenze del Sistema Sanitario Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  16, rimuovendolo al fine di consentire alle suddette figure il diritto all'esercizio dell'attività libero professionale, al di fuori dell'orario di impiego e, conseguentemente, garantire il potenziamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata per i minori con disabilità gravi e gravissime e più in generale il diritto alla salute ai cittadini.
9/3099/133. Mammì.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              il filo conduttore delle numerose misure messe in campo attiene, principalmente, al tema dei sostegni e delle riaperture; in particolare, poi, il Titolo III è dedicalo alle misure di sicurezza e salute;
              è evidente che il tema della carenza di rianimatori negli ospedali che ha anche imposto la chiusura di reparti COVID-19 in diverse strutture rivesta particolare importanza, non solo quanto a gravi gap nella gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia in corso, ma anche alla luce del fatto che tali deficit, collegati anche alla mancata disponibilità di posti letto degli ospedali, incidono in ogni caso anche sulle riaperture, in quanto legati ai parametri di valutazione per la classificazione delle regioni; gravi carenze in tal senso caratterizzano la Calabria, che in questa fase vive un aumento esponenziale di casi di infezione da COVID-19 in particolare registrati all'interno del Distretto Sanitario Ionio Sud dell'Azienda Ospedaliera provinciale di Cosenza, ove il reparto di terapia intensiva del Plesso Ospedaliero Giannettasio di Rossano è stato convertito in rianimazione COVID-19 dedicato;
              attualmente, l'Ospedale spoke di Corigliano Rossano, conta all'attivo un numero di Anestesisti- Rianimatori pari a 7, (compreso il Direttore di reparto facente funzione) considerato esiguo in ragione dell'elevata intensità di cure richieste dai pazienti COVID-19a cui si aggiungono gli eventuali interventi per pazienti affetti da altre patologie;
              tale carenza ha determinato un'articolazione dei turni tale per cui, talvolta, l'unico medico anestesista di turno dovesse attendere il collega reperibile per potersi recare a prestare assistenza ai pazienti ricoverati in reparti diversi, con evidente pregiudizio per la salute dei pazienti richiedenti assistenza; le suddette criticità sono state sollevate in diverse occasioni dai Dirigenti Medici;
              con nota del 14 maggio 2021 il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, dell'Ospedale spoke di Corigliano-Rossano, ha comunicato al Responsabile della Centrale Operativa 118, ai direttori delle UU.OO. e ai Dirigenti medici del Pronto Soccorso la sospensione dei ricoveri in terapia intensiva «in ragione della contemporanea assenza per malattia di Dirigenti Medici che si aggiunge alla già grave carenza di Anestesisti»;
              la sospensione di attività del reparto di rianimazione è un fatto grave considerato che risulta tuttora in attivo il numero dei pazienti ricoverati nel reparto COVID-19 i quali, in caso di necessità, dovrebbero essere trasferiti in altri reparti della provincia o addirittura in altre regioni, con tutte le conseguenze e i rischi che i ritardi potrebbero comportare;
              la carenza dei medici rianimatori-anestesisti, potrebbe porre a rischio anche l'assistenza dei pazienti ordinari, la perdita del numero dei posti in terapia intensiva e sub-intensiva COVID-19 al servizio sanitario calabrese potrebbe alterare il livello della disponibilità delle cure, considerato uno dei parametri di riferimento per classificare il livello di rischio dell'intera Regione e quindi per determinarne lo stato di allentamento delle misure restrittive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto di competenza, iniziative urgenti volle a consentire la normale operatività del reparto di rianimazione covid-19 dell'Ospedale Spoke di Corigliano Rossano, facendo fronte alla carenza dei rianimatori anche per rispondere alla ordinaria richiesta di assistenza ospedaliera.
9/3099/134. Baldino.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, già approvato dal Senato,
          premesso che:
              l'articolo 39, comma 1-ter del decreto-legge in esame ha sospeso l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 fino al 31 dicembre 2021, in materia di «etichettatura ambientale», introducendo altresì talune disposizioni per l'esaurimento delle scorte dei prodotti non conformi;
              gli strumenti per dare attuazione a questi principi devono essere proporzionati e adeguati circa gli obiettivi da raggiungere;
              i nuovi obblighi comportano la necessità di adeguamento delle etichette per il mercato nazionale, con duplicazione dei costi materiali e gestionali, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
              la complessità e la dimensione di determinati imballaggi composti da numerosi materiali da riciclo rende particolarmente onerosa e complessa l'indicazione delle informazioni nell'ambito di un'etichetta;
              le etichette di numerosi prodotti agroalimentari, specialmente confezionati in vetro, per la loro dimensione e caratteristiche non rappresentano uno strumento adeguato e sufficiente per comunicare al consumatore le informazioni volte a facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, tenuto anche conto delle diverse esperienze regolate a livello comunale;
              i consumatori, sempre di più, utilizzano i moderni sistemi di informazione digitale per orientare i loro acquisti ed effettuare scelte consapevoli;
              l'esperienza di altri Paesi, come ad esempio la Francia, ha dimostrato l'adeguatezza dell'informazione al consumatore mediante il ricorso al sito web del produttore, in particolar modo per gli imballaggi in vetro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, per talune tipologie di imballaggi di piccola dimensione, composti da una pluralità di materiali e dove Io spazio per le informazioni è estremamente limitato, in alternativa all'etichetta, l'utilizzo di strumenti informatici, quali piattaforme e siti web, per informare il consumatore sulla raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché le indicazioni circa la natura dei materiali di imballaggio utilizzati.
9/3099/135. Gallinella.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, già approvato dal Senato,
          premesso che:
              tra le misure più importanti per garantire sostegno alle imprese ci sono il credito d'imposta e la sua cessione a terzi che rappresentato le uniche misure veramente in grado di consentire alle aziende italiane di rilanciarsi e così rilanciare il tessuto economico e produttivo del Paese;
              i crediti di imposta si sono infatti rivelati uno strumento fondamentale: essi sono, di fatto, una riduzione dell'imposizione fiscale per chi investe in innovazione, green economy, macchinari 4.0 e tecnologie;
              la cedibilità dei crediti d'imposta delle imprese per la vendita dei beni strumentali nell'ambito del piano Transizione 4.0 è una misura molto attesa dalle imprese ed è condivisa da tutte le forze politiche;
              proprio nell'ambito del piano Transizione 4.0 appare necessario un aggiornamento dell'allegato A della legge della legge 11 dicembre 2016, n.  232, a cui si fa riferimento e che definisce i «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0», specificando meglio la strumentazione necessaria per l'innovazione in ambito agricolo;
              in agricoltura, infatti, diffondere strumenti tecnologici di precisione, innovativi e più sicuri appare fondamentale per pensare ad un futuro concreto che renderà il settore primario sempre più appetibile per le nuove generazioni ma soprattutto sempre più sostenibile, sempre nell'ottica di proseguire il percorso di transizione ecologica ed energetica che il nostro Paese sta intraprendendo;
              infine, la non specificazione di alcuni strumenti, continua a rendere poco chiara l'applicazione delle norme e agevolazioni che si basano sul contenuto di tale Allegato e che rischiano di generare confusione o di non considerare strumenti particolari ed importanti che in questi anni si stanno diffondendo tra le imprese agricole, quali ad esempio strumenti per l'irrigazione, per l'agricoltura di precisione, metodi ecologici per il contenimento dei danni da fauna selvatica ecc...,

impegna il Governo

a prevedere, in occasione di prossimi provvedimenti utili al sostegno delle imprese italiane, l'aggiornamento dell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n.  232, al fine di creare una sezione specifica dedicata all'innovazione tecnologica e-o digitale delle imprese agricole.
9/3099/136. Parentela.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, già approvato dal Senato,
          premesso che:
              l'articolo 39 e seguenti del provvedimento in esame recano disposizioni per il sostegno al settore agricolo ed in particolare nell'articolo 39 si interviene, incrementandolo di 150 milioni, sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;
              una delle filiere che senza dubbio si sta espandendo nel corso degli ultimi anni e che sta dimostrando, nonostante alcune criticità legate alla tipologia di prodotto e alle conseguenti implicazioni normative, la sua potenzialità, è quella della canapa agroindustriale, la cui coltivazione è regolamentata dalla legge 242 del 2016;
              tale legge, pur rivoluzionaria per alcuni aspetti, merita degli approfondimenti e necessita di alcune modificazioni atte a garantire maggiore sostegno al settore al fine sostenere concretamente chi, come i canapicoltori, in questi anni ha investito molto in tale comparto,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di un prossimo provvedimento di carattere normativo, un intervento specifico sulla legge 242 del 2016 tale da valorizzare concretamente il lavoro degli agricoltori canapicoltori e di conseguenza potenziare la filiera della canapa agro industriale.
9/3099/137. Alberto Manca.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, già approvato dal Senato,
          premesso che:
              l'articolo 6 del provvedimento stabilisce che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1o aprile e il 30 giugno 2021;
              il 29 gennaio 2019 un eccezionale movimento franoso ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera, ponendo il territorio in uno stato di emergenza e causando notevoli danni a diverse abitazioni, alcune delle quali in seguito crollate, inagibili e inabitabili;
              nell'aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 8.200.00 euro per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità e con una ordinanza di protezione civile che ha previsto il regolare subentro della Regione Basilicata nella gestione delle risorse;
              da diverse fonti di stampa si è appreso che, nonostante lo sgombero di molti degli edifici interessati dalla frana e il loro crollo, ad oggi i proprietari degli immobili si ritrovano loro malgrado a dover pagare fatture per i consumi di utenze riferibili ad immobili dove materialmente non c’è consumo da oltre due anni;
              a seguito di diversi solleciti, anche da parte dell'Associazione difesa consumatori e ambiente (Adiconsum), la Regione Basilicata ha formalizzato, nel mese di aprile 2021, la richiesta della sospensione delle bollette ancore incombenti sugli sgomberati della frana di due anni fa;
              tenuto anche conto che il comune interessato vede il proprio tessuto economico sociale duramente colpito dalle conseguenze dell'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a prevedere, con appositi interventi di carattere normativo, che la sospensione delle fatture di luce, gas e acqua, già prevista per gli eventi sismici, sia estesa anche ad eccezionali eventi franosi di natura idrogeologica.
9/3099/138. Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento reca misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate;
              in particolare, l'articolo 36-ter del provvedimento reca misure specifiche per le attività sportive, introducendo per i gestori di tale tipologia di servizi, una terza opzione alternativa al rimborso ovvero al rilascio di un voucher di valore pari al credito vantato, già previsti dalla normativa vigente, riconoscendo, a tal fine, a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi, la realizzazione delle attività con modalità a distanza quando ciò risulti possibile;
              sarebbe opportuno, prevedere un contributo a fondo perduto per risarcire i cittadini delle somme anticipale per pagare gli abbonamenti, non fruiti, presso le strutture sportive del territorio nazionale;
              è ipotizzabile il finanziamento di un sistema di voucher al fine di compensare le spese già effettuate dai cittadini che hanno pagato abbonamenti a palestre, piscine o altre attività sportive;
              questa misura consentirebbe al contempo di non gravare sui gestori delle attività sportive che sono stati costretti ad adeguare i propri impianti per renderli fruibili in sicurezza e che dopo pochi mesi di apertura hanno dovuto, per motivi di sicurezza bloccare nuovamente il regolare funzionamento delle strutture;
              il presente ordine del giorno si pone il duplice obiettivo di ristorare il cittadino per la spesa anticipata e al contempo non gravare di tale importo l'esercente che al contrario si vedrebbe costretto a lavorare gratuitamente alla riapertura, con gravi danni economici;
              è opportuno precisare che le strutture sportive sono gravate da grandi costi fissi, che gli stessi sono stati pagati anche nei periodi di inattività forzata e che i gestori hanno effettuato notevoli spese per l'adeguamento delle strutture alle misure anti-COVID;
              per garantire una giusta ed equa ripartizione della spesa, i voucher potrebbero essere rilasciati dall'Agenzia delle entrate competente per territorio, dietro presentazione della fattura e di un documento giustificativo che attesti l'effettuazione del pagamento e dalla dichiarazione, controfirmata dal gestore dell'impianto, che il servizio non è stato fruito a causa sospensione temporanea attività sportiva a causa restrizioni COVID-19,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di istituire un sistema di voucher al fine di compensare le spese già effettuate dai cittadini che hanno pagato abbonamenti a palestre, piscine o altre attività sportive;
          a valutare altresì l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, sgravi fiscali, incentivi e aiuti economici, per supportare gli operatori economici nella ripresa delle loro attività e i cittadini nel soddisfacimento dei propri bisogni di benessere fisico.
9/3099/139. Papiro.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148, ai commi da 1 a 3 prevede, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 salvo quanto previsto al comma 1-bis) per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi;
              il comma 5-bis prevede, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto;
              per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22);
              il comma 1-bis proroga esclusivamente al 2021 le disposizioni relative al contratto di espansione, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi;
              la suddetta misura ha prodotto nel corso dell'anno 2021 un'adesione massiccia da parte dei soggetti interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente, almeno fino al 2022, le disposizioni relative al contratto di espansione di cui al comma 1-bis dell'articolo 41, decreto legislativo n.  148 del 2015, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore, che occupino almeno 250 dipendenti, e fino a 100 unità, alle imprese che si aggregano stabilmente per finalità produttive o di servizi.
9/3099/140. Invidia.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              l'articolo i contiene disposizioni e misure di sostegno in favore degli operatori economici colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori;
              gli articoli 19-bis e 20 contengono disposizioni in materia di salute e sicurezza anche nei luoghi di lavoro;
              nell'ambito delle politiche del lavoro è necessario predisporre interventi strutturali che mettano al centro la persona, il suo pieno sviluppo e il benessere lavorativo facendo leva su motivazione, impegno ed efficienza;
              le misure di welfare aziendale hanno un ruolo fondamentale in questo percorso di cambiamento culturale e che nelle politiche di welfare rientrano anche le misure inerenti la flessibilità organizzativa comprendendo istituti quali il lavoro agile, il part time, la flessibilità oraria in entrata e in uscita, la cessione solidale di permessi con integrazione da parte del datore di lavoro dei permessi ceduti, il part time e la banca delle ore;
              le politiche di welfare aziendale, al contempo, garantiscono supporto alla genitorialità;
              l'emergenza COVID-19 impone attenzione nell'utilizzo delle risorse economiche da un lato, ma rende necessario anche un impegno da parte del datore di lavoro nel valutare le necessità dei lavoratori dipendenti. Sicuramente i benefit, o più in generale il welfare aziendale, possono costituire un'ottima modalità per corrispondere un valore mantenendo contenuta la spesa e lasciando trasparire l'interesse verso il personale dipendente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un Fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per gli anni 2021 – 2023 destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento di sgravi contributivi connessi a misure di flessibilità organizzativa ed oraria adottate nei piani di welfare aziendale delle PMI e finalizzati a soddisfare le richieste di lavoratrici e lavoratori.
9/3099/141. Barzotti, Invidia.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              l'articolo 1 contiene disposizioni e misure di sostegno in favore degli operatori economici colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              gli articoli 19-bis e 20 contengono disposizioni in materia di salute e sicurezza anche nei luoghi di lavoro;
              con il decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» dal 26 aprile 2021 sono consentiti sia gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in ulteriori locali ovvero spazi, anche all'aperto, purché con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia salvaguardato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e senza nessun limite di orario per la ristorazione negli alberghi e in ulteriori strutture ricettive, ma solo ai clienti che risultino ivi alloggiati;
              l'esigenza del ricambio dell'aria e della sua sanificazione, in special modo in ambienti quali gli esercizi commerciali e altre attività economiche che, pur nel rispetto della normativa, vedono la presenza contemporanea e l'afflusso di molte persone, non verrà meno;
              non è sempre possibile arieggiare i locali in modo costante, né che tutti gli operatori economici sono dotati di spazi esterni per consentire il consumo;
              esistono purificatori d'aria che utilizzano tecnologie molto avanzate con una efficacia germicida molto alta, in grado di ottenere un abbattimento dei microrganismi presenti e che possono essere utilizzati sia in spazi vuoti, per sanificare ambienti prima del loro utilizzo, ma anche in presenza di persone, garantendo un ricambio d'aria continuo e a un livello costante di qualità;
              secondo quanto riportato nel rapporto n.  33 del 2020 dell'istituto Superiore della Sanità sul COVID-19, «A tal riguardo, è bene, di fatto, considerare che gli elementi basilari per una corretta definizione delle modalità di diffusione in ambiente delle componenti virali, tra cui SARS-CoV-2, passa attraverso una correlazione, non solo con la temperatura e l'umidità relativa dell'aria ambiente, ma anche attraverso il tasso di ricambio dell'aria, la direzione e l'intensità dei flussi d'aria e infine, l'aerodinamica delle goccioline in cui è presente il virus, potendo queste variabili influenzare fortemente la distanza di diffusione e di caduta ed il tempo di persistenza in aria.»;
              ritenuto, pertanto, che l'utilizzo di purificatori d'aria possa contribuire significativamente ad abbassare il potenziale tasso di contagio in questo specifico momento e, successivamente, aiuti a contenere le influenze stagionali e a migliorare la salubrità dei luoghi in cui clienti, consumatori e lavoratori passano molte ore del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, forme di agevolazione fiscale e incentivi a favore degli operatori economici che adottano impianti di purificazione o sanificatori dell'aria indoor di ultima generazione e tecnologicamente avanzati idonei a contrastare la diffusione dell'epidemia ed efficaci nella eliminazione o nella inattivazione di microrganismi (batteri, virus, funghi e altro che sia riconosciuto dannoso per la salute), purché dotati delle idonee certificazioni rilasciate dalle competenti autorità di controllo che ne attestano il reale potenziale di mitigazione e-o eliminazione dei contaminanti aero-dispersi, compresi virus e batteri.
9/3099/142. Ciprini.


      La Camera,
              in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»,
          premesso che:
              a causa della pandemia da coronavirus, la mobilità è stata in concreto fortemente ridimensionata, oltre che dai divieti e dalle limitazioni imposte dalle singole Autorità nazionali per comprimere la diffusione dell'infezione, dalle rimodulazioni della pianificazione delle frequenze operate autonomamente dalle imprese di trasporto, ivi comprese le compagnie aeree e marittime e tale limitazione ha contribuito fortemente alla crisi del comparto aereo;
              tutt'oggi, nonostante l'allentamento dei divieti di mobilità sul territorio, a causa dell'incertezza sulla oramai famigerata curva epidemiologica, non è chiaro se e per quanto tempo la contrazione della domanda di trasporto, causa della crisi del comparto aereo, persisterà;
              la contrazione della domanda ha reso insostenibile per qualsiasi vettore il mantenimento delle frequenze antecedenti alla crisi. Divieti e restrizioni di traffico prima e contrazione della domanda poi hanno interessato sotto più profili anche i servizi aerei assoggettati ad oneri di servizio pubblico;
              la crisi che ha interessato il comparto dei trasporto aereo e quello aeroportuale ha confermato come il mantenimento di un adeguato livello operativo di tali settori postuli comunque, anche nel generale contesto di un mercato liberalizzato, un intervento pubblico, per assicurare i collegamenti indispensabili, per quelle aree in cui non potrebbero essere assicurati stabilmente, autonomamente ed efficientemente dal mercato;
              sicuramente, la crisi del comparto ha avuto il suo peso nella già precaria situazione della Compagnia area Air Italy la cui assemblea degli azionisti di Air Italy S.p.A. (Alisarda per il 51 per cento, Qatar Airways per il 49 per cento, tramite AQA Holding) a fronte delle ripetute perdite e delle persistenti condizioni negative di mercato e di settore, ha deciso di mettere Air Italy in liquidazione in bonis (liquidazione volontaria) ponendo a repentaglio 1450 posti di lavoro rischiando di compromette l'intera economia della Sardegna;
              secondo fonti di stampa, nel corso del terzo incontro tra sindacati e manager della compagnia area, sarebbe emerso che non ci siano spazi per rimettere in discussione la procedura, per la chiusura definitiva della liquidazione;
              considerata l'indisponibilità dell'Azienda al prorogare la cassa integrazione e considerato che la chiusura della procedura di licenziamento collettivo, porterebbe 1450 lavoratori fuori dall'azienda nel giro di poche settimane;
          considerato il ruolo chiave che la compagnia Airltaly (già Meridiana) ha avuto per la tutela del diritto alla mobilità da e verso la Sardegna e considerato che agli ultimi bandi hanno partecipato solo Alitalia e la stessa Airltaly;
              se Alitalia, a causa dell'attuale crisi che sta attraversando, non fosse più in grado di garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna si genererebbe un grave danno per i cittadini e per un'intera Regione quando supereremo l'emergenza sanitaria e cadranno le esigenze di tutela della salute pubblica, purtroppo si percepiranno ancora gli strascichi della consequenziale crisi economica e si dovrà riflettere se, partendo dal presupposto che Io Stato deve garantire, quanto meno ai residenti nelle Isole, pari opportunità di mobilità da e verso qualunque altra parte del territorio nazionale, non sia opportuno investire in una compagnia aerea che nel garantire questi collegamenti non ricorra alle professionalità dei 1450 dipendenti Airltaly,

impegna il Governo

in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza pandemica, ad assumere tutte le opportune iniziative volte a prorogare la cassa integrazione ai dipendenti Airltaly e a valutare l'opportunità di tutelare i lavoratori e le professionalità acquisite attraverso tutti gli strumenti normativi a disposizione.
9/3099/143. Marino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure a sostegno delle imprese e dell'economia e disposizioni in materia di lavoro, ivi comprese misure relative alla previdenza sociale dei lavoratori;
              gli indennizzi previsti per le partite Iva non risultano sufficienti, in quanto, molti liberi professionisti, a causa della crisi economico/sanitaria dovuta al COVID-19, sono stati costretti a cessare la propria attività rimanendo disoccupati;
              molte piccole e medie imprese risultano essere rimaste escluse dagli indennizzi previsti dal provvedimento in esame in quanto non rientranti nei parametri utilizzati per l'erogazione delle indennità in questione;
              con la legge 30 dicembre 2020, n.  178, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» è stato introdotto il cosiddetto «anno bianco» ovvero l'esonero dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, che abbiano avuto una riduzione di fatturato o corrispettivi nel 2020 pari almeno al 33 per cento rispetto all'anno precedente, e a patto di non superare i 50.000 euro di reddito per il 2019;
              la legge di bilancio 2021 ha introdotto anche la ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa), ovvero la cassa Integrazione per i lavoratori autonomi, che verrà erogata dall'INPS e potranno beneficiarne coloro che esercitano un'attività abituale di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata INPS;
              l'ISCRO potrà essere erogata soltanto in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. Sono esclusi, infatti, tutti coloro che sono iscritti alla Gestione Commercianti, così come sono esclusi i professionisti iscritti presso le casse previdenziali private, quali ad esempio, commercialisti, avvocati, medici e giornalisti;
              l'importo erogato dalla ISCRO è pari al 25 per cento di quanto percepito l'anno precedente, ha una durata di 6 mesi e va da un importo minimo di 250 euro ed un importo massimo di 800 euro mensili;
              ad oggi per poter accedere alla misura bisogna non essere titolari di altri trattamenti pensionistici, non essere assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, non percepire altri redditi, aver prodotto un reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla media dei medesimi redditi percepiti nei tre anni precedenti a quello valutato per poter veder accettata la domanda, essere iscritto alla gestione separata Inps da almeno 4 anni con una partita Iva attiva dallo stesso periodo e infine aver avuto, nell'anno precedente, un reddito massimo comunque non superiore a 8.145 euro;
              attualmente non possono accedere alla ISCRO i liberi professionisti, che pur trovandosi in grave difficoltà economica a causa del perdurare della pandemia in atto e della conseguente crisi economia e sociale, non sono iscritti alla gestione separata INPS;
              vi è la necessità di estendere questa misura anche a tutti coloro che svolgono attività di lavoro autonomo e che sono iscritti ad una cassa di previdenza diversa dalla gestione separata INPS,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di modificare i requisiti di accesso alla ISCRO in modo da poter rendere accessibile la misura anche a tutti coloro che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e hanno aperto la partita Iva meno di 4 anni con conseguente iscrizione alla gestione separata INPS;
          a valutare l'opportunità di estendere l'ISCRO anche a tutti i liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo iscritti ad una Cassa previdenziale privata e ad un albo professionale, in modo da poter sostenere anche questa categoria di lavoratori ad oggi in grande difficoltà;
          a valutare la possibilità di eliminare tra i requisiti di accesso alla misura ISCRO, il calcolo della media dei redditi percepiti nei precedenti 3 anni rispetto all'anno di richiesta dell'indennità;
          a valutare l'opportunità di estendere il cosiddetto «anno bianco» ovvero l'esonero dei contributi previdenziali ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, oltre il 2021 a causa del perdurare della crisi economica e sociale che sta colpendo il nostro Paese;
          a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, un contributo economico per la ripartenza delle piccole e medie imprese rimaste escluse dagli indennizzi previsti nel provvedimento in esame.
9/3099/144. Corneli, Invidia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 contiene disposizioni e misure di sostegno in favore degli operatori economici colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori;
              gli articoli 19-bis e 20 contengono disposizioni in materia di salute e sicurezza anche nei luoghi di lavoro;
          considerato che:
              l'uscita dei lavoratori prossimi alla pensione porta la necessità di formare nuove generazioni che vadano a sostituire quelli più anziani;
              con la cosiddetta «staffetta generazionale» si può prevedere la possibilità di sostituire una parte delle persone che maturano i requisiti pensionistici con l'ingresso di giovani e così facendo si riuscirebbe a incrociare il tema dell'occupazione giovanile e dell'investimento in conoscenza delle imprese; tali lavoratori, naturalmente, beneficierebbero di una pensione ridotta in misura corrispondente alla percentuale di part time di lavoro svolto: in pratica incasserebbero una pensione ridotta e uno stipendio per la prestazione lavorativa. Il tutto a beneficio anche delle casse dell'Inps, che pagherebbe – in un primo momento – una pensione più bassa e continuerebbe a incassare i contributi sulla parte di stipendio erogata all'interessato, oltre alla parte relativa alla retribuzione del neo assunto; il meccanismo della staffetta generazionale potrebbe conciliare le diverse esigenze di imprese e lavoratori: il neoassunto potrà ricevere anche un'adeguata formazione direttamente dal lavoratore maturo, il lavoratore maturo è incentivato ad accettare volontariamente la trasformazione del proprio contratto perché vedrà comunque garantito il versamento integrale dei contributi previdenziali lavorando la metà del tempo e la differenza di contributi che si determinerà per effetto della trasformazione del contratto da full-time a part-time potrebbe infatti, essere colmata con risorse statali e l'azienda beneficerà di un ricambio generazionale con costi minimi; tenuto conto che l'esigenza di un ricambio generazionale è fortemente avvertita dalle imprese ed in particolar modo per le piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità ad avviare idonee iniziative normative con i prossimi provvedimenti legislativi e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, volte ad introdurre forme di staffetta generazionale tra lavoratori prossimi alla pensione e giovani da assumere in maniera tale da conciliare l'esigenza di formare nuove generazioni che vadano a sostituire quelli più anziani senza disperdere il bagaglio di conoscenze e competenze maturate dal lavoratore prossimo alla pensione.
9/3099/145. Davide Aiello, Invidia, Ciprini, Tripiedi.


      La Camera,
          considerato che:
              l'articolo 120 del decreto-legge n.  34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 2 miliardi di euro per il 2020-2021 per la concessione di un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico;
              le somme residue sono state parzialmente utilizzate a copertura del provvedimento in esame, per 58 milioni dal comma 6 dell'articolo 6 e per 130 milioni dal comma 2 articolo 30. Residuano tuttavia oltre 500 milioni di euro per l'anno 2021;
              la riapertura degli spazi chiusi di esercizi di ristorazione, palestre, luoghi di spettacolo, sale gioco e attività di wedding è ostacolata dai rischi che in tali spazi sia facilitata la diffusione del virus COVID-19;
              sono tuttavia presenti sul mercato sistemi di aerazione forzata o ventilazione meccanica con controllo dei dati ambientali nonché di sanificazione dell'aria con filtri o dispositivi in grado di abbattere la carica virale negli ambienti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, che assicurano alte prestazioni sia per il contrasto al COVID-19 sia in termini di abbattimento delle polveri sottili;
              è opportuno consentire l'utilizzo delle somme residue 120 del decreto-legge n.  34 del 2020 per favorire la riapertura degli spazi chiusi aperti al pubblico,

impegna il Governo

a prevedere che le somme residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120 del decreto-legge n.  34 del 2020 siano utilizzate per l'introduzione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico delle attività economiche culturali e di spettacolo, mediante le tecnologie illustrate in premessa.
9/3099/146. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              a causa dell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 tra le misure straordinarie per contrastare, anche in chiave unti – contagio, gli effetti negativi della pandemia, rileva quella relativa alla proroga del blocco degli sfratti;
              originariamente prevista fino al 1o settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18 (c.d. Cura Italia), la misura è stata prorogata, a causa del protrarsi della crisi, fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 (c.d. Decreto Rilancio);
              successivamente l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183 (c.d. Milleproroghe), ha disposto l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
              da ultimo il provvedimento in esame dispone l'ulteriore proroga del blocco degli sfratti per morosità o pignoramento dell'immobile. In particolare, si prevede uno slittamento fino al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati tra il 28 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020, nonché una proroga al 31 dicembre 2021 per gli sfratti adottati dal 1o ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Per i casi residuali, invece, il blocco termina il 30 giugno 2021. È inoltre disposta per i proprietari di immobili l'esenzione dal pagamento delle imposte sui canoni non incassati dal 1o gennaio 2020;
              sebbene da un lato il blocco degli sfratti abbia rappresentato un'importante misura a tutela dei conduttori – ovvero gli inquilini – impossibilitati a pagare le rate dell'affitto, allungando i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti di sfratto, dall'altro ha gravato sui proprietari locatori per molti dei quali il canone di locazione costituisce l'unica fonte di reddito;
              tale misura, infatti, è apparsa poco selettiva, dal momento che ne hanno beneficiato anche gli inquilini che avevano smesso di pagare l'affitto prima dell'inizio dell'emergenza e non solo quelli caduti in disgrazia per effetto della pandemia;
              le diverse sigle di rappresentanza dei proprietari locatori hanno segnalato più volte l'insostenibilità della situazione, dal momento che tra le vittime del blocco degli sfratti ci sono famiglie rimaste senza lavoro che senza riscuotere l'affitto non riescono più arrivare a fine mese;
              complessivamente, con le diverse proroghe disposte, è più di un anno che tali immobili vengono mantenuti in una situazione di improduttività economica, quando ai loro proprietari – nella massima parte piccoli risparmiatori – pur nell'impossibilità di percepire l'affitto è chiesto anche di continuare a pagare le tasse che gravano sull'immobile;
              tra le proposte pervenute ci sono gli indennizzi commisurati ai canoni di locazione non percepiti dai proprietari, lo stop al pagamento dell'IMU e l'introduzione di provvedimenti volti all'utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato o la sistemazione in strutture ricettive per far fronte alle oggettive necessità di alloggio per le persone e le famiglie in reale difficoltà economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure economiche adeguate e tempestive per garantire i diritti dei proprietari locatori degli immobili in un'ottica di indennizzo per i canoni di locazione non percepiti e di sgravio delle imposte locali.
9/3099/147. Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il turismo, che costituisce un valore strategico per l'economia italiana, è stato uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi socio economica seguita alla pandemia mondiale legata alla diffusione del COVID-19;
              la crisi, che ha ridotto la disponibilità di reddito ed ha aumentato il senso di incertezza, ha prodotto conseguenze fortemente negative sull'intera filiera del turismo, dalle strutture ricettive alle agenzie di viaggio, dai tour operator alle guide turistiche, tutti penalizzati dalla drastica diminuzione di flussi turistici, sia stranieri che italiani;
              il cosiddetto « tax credit vacanze» (o bonus vacanze) rientra nelle iniziative previste dal «Decreto Rilancio» (articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77) e prevede un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast italiani. In particolare, è stato stabilito che chi ha chiesto il bonus dal 1o luglio al 31 dicembre 2020 possa utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l'utilizzo è stato recentemente prorogato dal decreto-legge n.  183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  21 del 2021);
              la previsione del bonus vacanze, al pari delle altre disposizioni a sostegno del settore turistico contenute anche nel provvedimento in esame, rappresenta un passo avanti che però non è sufficiente a contrastare la crisi di un settore che, tra l'altro, ha subito anche la perdita di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in aggiunta agli interventi già previsti, di prorogare – nel primo provvedimento utile – alla data del 31 luglio 2021 la scadenza per l'attivazione del bonus vacanze sopracitato, al fine di contribuire a risollevare il settore del turismo e il suo indotto ma anche a far sì che le famiglie italiane possano concedersi qualche giorno di vacanza e di svago dopo un lungo e difficile periodo come quello appena passato e che ancora non è del tutto concluso.
9/3099/148. Palmisano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato particolarmente significativo per le aziende del comparto turistico e per tutto l'indotto, in special modo per le aziende che hanno in essere contratti di locazione;
              l'articolo 28 del decreto-legge n.  34 del 2020 ha previsto un credito d'imposta del 60 per cento che si applica ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo(e un credito d'imposta del 30 per cento sui contratti d'affitto d'azienda) destinati ad attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, con alcune specifiche per le strutture alberghiere, termali ed agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator per le quali i crediti d'imposta sopra citati sono applicabili indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento;
              l'articolo 77 del decreto-legge n.  104/2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive, prevedendo al contempo un aumento dell'aliquota dal 30 al 50 per cento;
              con l'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, il credito d'imposta sugli affitti commerciali è stato esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n.  137/2020, in quanto maggiormente colpite dalle chiusure imposte dal Governo per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 ed è stato esteso alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50 per cento;
              l'articolo 1, comma 602, della legge n.  178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) ha esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator, prorogando il termine per questi soggetti e per le imprese turistico-ricettive fino al 30 aprile 2021;
              l'articolo 122 del citato decreto-legge n.  34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
              l'articolo 6-novies del decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha previsto un percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali in cui locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione al fine di condividere l'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile il prolungamento del credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, che hanno subito forti perdite a causa del COVID 19, per tutto il 2021.
9/3099/149. Masi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per sostenere con misure urgenti le imprese e l'economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali per contrastare effetti devastanti connessi alla pandemia;
              l'emergenza pandemica ha messo in evidenza – ovviamente esasperandolo – tra gli altri anche il problema – già noto – del parossismo della cementificazione e del parallelo consumo di suolo connesso anche al regime fiscale agevolato relativo alla detassazione del reinvestimento degli utili d'impresa nella costruzione di immobili destinati all'azienda. Con la doppia recessione del 2008-2009 e 2011-2013, che ha spazzato via un terzo della base industriale del Paese, ci si è ritrovati con un consistente patrimonio immobiliare industriale, commerciale ed artigianale sfitto, invenduto, e progressivamente abbandonato;
              rilevazioni recenti relative alle dinamiche del mercato immobiliare commerciale segnalano come la pandemia abbia peggiorato la situazione, allargando anche i contorni del fenomeno;
              il settore alberghiero, le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, la ristorazione e le attività artistiche e di intrattenimento sono tra i settori più colpiti e ciò si riflette in un importante incremento di immobili commerciali dismessi e messi in vendita;
              nel periodo febbraio 2020 – febbraio 2021 a livello nazionale l'offerta di immobili commerciali in vendita è aumentata del 16 per cento, del 22 per cento nel solo settore il settore alberghiero: gli incrementi maggiori riguardano: stabili/palazzi: +27 per cento Alberghi: +22 per cento Laboratori: +18 per cento Capannoni: +17 per cento Magazzini: +15 per cento Uffici: +14 per cento;
              l'aumento è, dunque, diffuso sull'intero territorio nazionale ma sono le Isole, il Sud e il Centro ad aver registrato gli incrementi più alti, con rispettivamente il +36 per cento, il +31 per cento e il +22 per cento rispetto a febbraio 2020. Il Nord Ovest e il Nord Est hanno registrato un incremento più contenuto, rispettivamente del +7 per cento e +8 per cento;
              a livello regionale, in testa vi è il Molise +87 per cento, seguita da: Sardegna +83 per cento, Marche +55 per cento, Calabria +50 per cento, Umbria +40 per cento, Puglia +34 per cento e Abruzzo +31 per cento;
              su base provinciale – rispetto a Venezia (+14 per cento), Firenze (+26 per cento), Roma (+31 per cento) – Napoli ha registrato un incremento di vendite di capannoni pari al 67 per cento;
              la dismissione dei fabbricati a destinazione produttiva (i c.d. capannoni) è un fenomeno diffuso in modo ineguale a livello regionale e macro-regionale, in relazione alle differenze di sviluppo economico evidenziate dai divari dei volumi delle rendite catastali e delle basi imponibili della tassazione immobiliare. Tuttavia, anche dove ha assunto particolare rilevanza, non sono disponibili quantificazioni uniformate dei «capannoni dismessi» tali da consentire comparazioni tra regioni;
              gli interventi di recupero e riqualificazione dei capannoni dismessi, dunque, si sono mossi all'interno di una cornice normativa di iniziativa regionale che non ha contribuito a delineare un quadro organico e chiaro della materia, scontando una frammentazione a livello territoriale;
              in questo contesto è chiaro come la possibilità di recuperare e riqualificare gli immobili produttivi dismessi avrebbe un'importanza ancor più significativa in quelle regioni in cui ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017 n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n.  123 è prevista e disciplinata la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) all'interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative;
              per questi territori sarebbe un'imperdibile occasione di sviluppo e sostegno alla competitività delle imprese interessate;
              la mappatura del fenomeno diventa condizione imprescindibile al fine di predisporre un quadro normativo nazionale organico e coerente a sostegno del rilancio delle realtà economiche produttive attraverso il recupero degli immobili produttivi dismessi;
              avere, altresì, un quadro completo a livello territoriale degli immobili produttivi dismessi sarebbe uno strumento di indubbia utilità per gli imprenditori, in particolare per coloro che vogliono investire nelle aree sede di Zes,

impegna il Governo

ad istituire, in un'ottica di agevolazione dell'attività di impresa e di riposizionamento competitivo delle aree produttive, con particolare riferimento a quelle situate nelle regioni sedi di Zes, il Registro nazionale informatico degli immobili produttivi dismessi.
9/3099/150. Giarrizzo, Alaimo.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia e le necessarie misure restrittive per contenere i contagi hanno determinato uno shock sociale ed economico senza precedenti, inducendo pesanti cali di fatturato e redditività, aumenti dell'indebitamento, erosioni delle basi patrimoniali delle aziende;
              le condizioni economiche e finanziarie delle imprese sono peggiorate dalla primavera 2020. La diminuzione del fatturato è stata ampia, ma di intensità differenziata tra i settori. La seconda ondata pandemica e le misure di restrizione per contrastarne la diffusione hanno determinato una nuova contrazione del valore aggiunto nel quarto trimestre, seppure più contenuta rispetto a quanto osservato nella primavera dello scorso anno. Le prospettive del settore dei servizi rimangono più sfavorevoli, in particolare per quelli più colpiti dalle misure di distanziamento sociale e dal rischio di contagio;
              in questo contesto, il Governo è intervenuto con misure volte a riequilibrare la struttura finanziaria delle aziende e a rafforzarne la patrimonializzazione. In particolare, da marzo 2020, il Governo ha adottato diverse misure che hanno attenuato l'impatto della crisi e ridotto i rischi di insolvenza. I costi delle imprese sono stati contenuti attraverso l'estensione della Cassa integrazione e la loro liquidità è stata sostenuta con misure quali i trasferimenti a fondo perduto, il differimento degli oneri tributari e contributivi e la moratoria sui prestiti. Grazie al perdurare del sostegno proveniente dalla politica monetaria e alle garanzie pubbliche sui prestiti, le banche hanno soddisfatto la domanda di fondi delle imprese e le condizioni di offerta del credito si sono mantenute nel complesso distese in tutti i settori;
              le stime di Banca d'Italia, condotte su oltre 700.000 società di capitali, indicano che alla fine del 2020, grazie alle misure governative approvate tra marzo e agosto, il numero delle aziende in deficit di liquidità si sarebbe ridotto da 142.000 a circa 32.000, mentre il fabbisogno complessivo sarebbe sceso da 48 a 17 miliardi. Le misure di sostegno avrebbero inoltre consentito di ridurre l'incidenza delle società di capitali in deficit patrimoniale (con patrimonio netto inferiore ai limiti legali) dal 14 al 12 per cento, a fronte del 7 per cento precedente la crisi;
              le risorse pubbliche finora stanziate sono state ingenti e l'utilizzo delle misure da parte delle imprese è stato ampio: sulla base delle rilevazioni della task force per le misure a sostegno della liquidità, ad oggi sono attive moratorie su prestiti del valore complessivo di circa 157 miliardi, facenti capo a circa 1,4 milioni di richiedenti, tra famiglie e imprese. Le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell'articolo 13 (Fondo di Garanzia per le PMI) del c.d. decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40), hanno continuato a crescere fino al 23 aprile 2021, a 1,71 milioni, per un importo di finanziamenti pari a circa 147 miliardi. Sono stati erogati prestiti a fronte di oltre il 92 per cento delle domande. Salgono a circa 23,3 miliardi di euro, per un totale di 1.950 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di «Garanzia Italia», lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza COVID-19. Di questi, oltre 8,8 miliardi di euro riguardano le prime nove operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal c.d. decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro;
              a differenza di quanto osservato nelle recenti fasi recessive, il credito bancario alle imprese è aumentato a ritmi elevati. La crescita ha luogo da marzo dello scorso anno per le società medio-grandi e da giugno, dopo molti anni di contrazione, per le aziende di minori dimensioni. Nel 2020, il tasso di crescita dei prestiti alle imprese ha raggiunto l'8,6 per cento, a fronte di una sostanziale stabilità nel triennio 2017-19 e di tassi di riduzione dell'1,7 e del 3,8 per cento, rispettivamente, nel 2009 e nella media del biennio 2012-13. Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (FCG) e la previsione di moratorie ex lege e private hanno sostenuto l'accesso al credito non solo per le aziende di minori dimensioni, strutturalmente più dipendenti dal credito bancario, ma anche per le imprese medie e per le mid-caps (tra 250 e 499 dipendenti), che in assenza delle misure di sostegno dedicate sarebbero anch'esse state colpite da restrizioni creditizie. La gran parte dei prestiti garantiti, inoltre, si è aggiunta al credito già in essere, e non lo ha semplicemente sostituito. L'aumento della dotazione del FCG, l'allargamento della sua operatività (inclusa l'estensione alle mid-caps) e la possibilità per SACE di svolgere attività di garanzia sui prestiti hanno quindi consentito di sostenere larga parte del sistema produttivo;
              gli interventi di sostegno hanno evitato la fuoriuscita dal mercato di imprese le cui difficoltà erano di natura temporanea. Nel medio termine, tuttavia, l'aumento del debito delle aziende più colpite dalla crisi potrà pesare sulla loro capacità di sostenerne gli oneri, con ricadute negative sulle possibilità di investire e di competere;
              superata l'attuale fase congiunturale, ancora critica, le conseguenze economiche innescate dalla pandemia COVID-19 determineranno un più elevato livello di indebitamento delle imprese, con ripercussioni sulle loro condizioni finanziarie e sul merito creditizio, nonché sulla capacità di autofinanziarsi e di intraprendere investimenti nella fase successiva alla crisi;
              la progressiva revisione dei tempi e delle condizioni delle iniziative straordinarie di sollievo finanziario per le imprese, ci pongono di fronte alla necessità di potenziare altri strumenti finalizzati a dare liquidità alle nostre imprese, in particolare le Pmi;
              già con il c.d. decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77), si è deciso di offrire un'opportunità in più alle aziende che avevano necessità di immettere velocemente liquidità nelle loro casse: il ricorso all'istituto della cessione a terzi (comprese banche, altri istituti di credito e intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione, a titolo oneroso, del credito d'imposta: tale istituto si traduce in una possibile soluzione per la monetizzazione dei crediti erariali risultanti dai modelli dichiarativi, suscettibile di dare ai contribuenti la possibilità di vedersi accreditare gli importi risultanti in dichiarazione in tempi ragionevolmente accettabili;
              in questo momento, il credito d'imposta e la sua cessione a terzi è l'unica misura che potrebbe consentire alle aziende italiane di rilanciarsi e così rilanciare il tessuto economico e produttivo del Paese;
              i crediti di imposta si sono infatti rivelati uno strumento fondamentale: essi sono, di fatto, una riduzione dell'imposizione fiscale per chi investe in innovazione, green economy, macchinari 4.0 e tecnologie;
              in questa ottica, si pensi ad una misura mediante la quale i crediti di imposta per le imprese e i professionisti che abbiano fatto investimenti per l'innovazione che rientrano nel piano Transizione 4.0 possono essere ceduti a banche e intermediari finanziari fino al 31 dicembre 2022. I soggetti beneficiari possono così optare, al posto della compensazione, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e intermediari finanziari;
              l'esperienza applicativa del principio della cessione a terzi, già previsto per il c.d. Superbonus 110 per cento per le riqualificazioni energetiche, ha dimostrato come il meccanismo della cessione del credito sia in grado di sbloccare ingenti investimenti e riattivare l'economia. La libera circolazione dei crediti d'imposta legati al piano Transizione 4.0 può consentire alle imprese di investire con maggiore serenità in beni strumentali materiali e immateriali e, in particolare, in innovazione tecnologica e in spese orientate alla transizione ecologica. In prospettiva, questi crediti, attivando un'apposita piattaforma elettronica, si possono usare come «moneta fiscale» per pagare beni e servizi, immettendo nell'economia reale un ingente flusso di risorse economiche senza alimentare ulteriore debito;
              un tema, quello dei crediti d'imposta e del loro utilizzo come volano per le attività produttive, affrontato anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva, attualmente in corso, presso le Commissioni VI Camera e 6a Senato sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario: in questo contesto è emerso il suggerimento, da parte di autorevoli auditi, di slegare dalla dichiarazione dei redditi il tema della redistribuzione del reddito e dell'incentivo agli investimenti e agli acquisti per le spese cosiddette meritorie. Secondo questi esperti, è piuttosto discutibile utilizzare il sistema delle detrazioni e deduzioni in dichiarazione redditi, perché impoverisce la base imponibile Irpef, tagliando spesso fuori dai benefici i cc.dd. incapienti. Sarebbe invece più efficiente un sistema di sussidi diretti nel caso di interventi redistributivi, commisurati – ad esempio – alla dichiarazione ISEE. In questo senso, occorre una riflessione sull'impiego di crediti d'imposta cedibili quali sussidi diretti; crediti d'imposta slegati dal sistema delle detrazioni e deduzioni che sappiamo tanto danno hanno fatto al nostro sistema fiscale. I crediti d'imposta cedibili possono essere una valida soluzione di sussidi e sostegni diretti, per diverse ragioni: garantiscono un'erogazione immediata ai beneficiari; comporteranno un esborso da parte dello Stato, ovvero un minor gettito, soltanto una volta ottenuti gli effetti positivi anche per il gettito dello Stato. L'utilizzo dei criteri d'imposta potrebbe essere una soluzione a saldo zero per le casse dello Stato, ma con effetti moltiplicativi per l'economia, per l'ambiente e per le famiglie;
              la cedibilità dei crediti d'imposta delle imprese per la vendita dei beni strumentali nell'ambito del piano Transizione 4.0 è una misura molto attesa dalle imprese ed è condivisa da tutte le forze politiche;
              come noto, nel corso dell'esame del decreto n.  41 del 2021 presso l'altro ramo del Parlamento, dall'emendamento interamente sostitutivo dell'anno scolastico 2144 è stato stralciato l'emendamento, approvato in sede referente dalle Commissioni 5A e 6A Bilancio e Finanze, relativo alla cessione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali;
              secondo la Ragioneria dello Stato, infatti, è stato necessario eliminare dal provvedimento le norme sulla cessione dei crediti – proposte anche per il bonus mobili e per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche – per «rilevanti effetti sulla finanza pubblica» diversi da quelli stimati. Gli effetti finanziari – ha spiegato il dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – potrebbero essere particolarmente significativi per quei crediti che, come industria 4.0, prevedono una fruizione in quote annuali, perché l'impatto sul deficit sarebbe anticipato interamente al primo anno di utilizzo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in compensazione. Per tali ragioni, «non è possibile, allo Stato, assentire proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti»;
              di fronte allo sconcerto delle forze politiche, è stata immediatamente manifestata, da parte del Governo, la volontà di non accantonare la questione e di aprire al riguardo un confronto con il Parlamento,

impegna il Governo

ad avviare con tempestività il confronto con il Parlamento relativo all'introduzione della previsione riguardante la cessione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali del Piano transizione 4.0 già nel prossimo decreto Sostegni-bis.
9/3099/151. Sut, Davide Crippa, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu, Gallinella, Alberto Manca, Elisa Tripodi, Corneli, Parentela, Cassese, Pignatone, L'Abbate, Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato dal Senato, contiene importanti misure in favore del tessuto socioeconomico del Paese, che s'inseriscono nel novero dei numerosi decreti-legge introdotti in precedenza, al fine di fronteggiare i gravissimi effetti legati dalla pandemia da COVID-19;
              in particolare, il decreto-legge prevede significativi contributi e aiuti agli operatori economici e alle imprese, comprese le start up, sia economiche che commerciali, che hanno subito rilevanti perdite a causa dell'emergenza epidemiologica diffusa sull'intero territorio nazionale;
              fra le misure di esenzione fiscale e di proroga di termini fiscali, il decreto-legge dispone altresì, interventi urgenti e ritenuti necessari in favore delle famiglie e delle imprese, nei confronti dei quali, si ravvisa tuttavia la necessità di affiancare ulteriori misure di sostegno, in particolare alle micro, piccole e medie imprese, in coerenza nel quadro delle disposizioni già previste dall'articolo 56 del decreto-legge n.  17 marzo 2020, n.  18 cosiddetto «Cura-Italia»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, un intervento normativo volto a riconoscere un credito d'imposta, in favore dei titolari delle attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia da COVID-19, individuati dall'articolo 56 del decreto-legge riportato in premessa, per il recupero derivante dai maggiori interessi applicati a seguito della sospensione dei pagamenti delle somme di capitale, in relazione alle diverse tipologie debitorie, nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione del credito in Italia.
9/3099/152. Martinciglio, Azzurra Pia Maria Cancelleri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, già approvato dal Senato, attraverso numerose integrazioni, contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese, dagli effetti gravissimi, determinati dalla pandemia estesa sull'intero territorio nazionale;
              in particolare, il provvedimento d'urgenza prevede all'articolo 4, nell'ambito delle misure di carattere fiscale, la proroga del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente di riscossione, delle somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, al fine di aiutare i contribuenti nell'attuale fase di emergenza, particolarmente critica;
              il comma 4 del medesimo articolo 4 dispone, nel dettaglio, l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
              la suesposta disposizione, tuttavia, non contempla l'ipotesi in cui, le predette misure agevolative, siano estese anche nei riguardi degli enti locali che hanno posto in riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, i debiti contratti sotto 5.000 mila euro, la cui esazione è affidata all'agente di riscossione, nei confronti della quale, risulta urgente e necessario, un'azione riparatoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti normativi, un intervento legislativo ad hoc, volto ad estendere la cancellazione sotto i 5 mila euro, dei debiti nei confronti degli enti locali, che hanno avviato le procedure di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale, in coerenza con gli interventi già previsti dall'articolo 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119, che hanno disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro, la cui misura agevolativa chiarisce che tale disposizione, riguarda i carichi affidati agli agenti di riscossione da parte di qualunque ente creditore, sia pubblico che privato.
9/3099/153. Carabetta, Alemanno.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus ha generato conseguenze economiche negative per imprese, lavoratori e famiglie e soprattutto per le donne; come sottolinea anche il PNRR, la pandemia ha prodotto effetti rilevanti sull'occupazione femminile: spesso le donne sono state le prime costrette a rimanere a casa e, purtroppo, in molti casi non sono tornate al lavoro;
              in Italia, a dicembre 2020, su 101 mila persone che hanno perso il lavoro, 99 mila sono donne;
              l'11,3 per cento delle occupate, a dicembre, era ancora in cassa integrazione; quasi il 60 per cento delle donne che ha mantenuto l'occupazione, svolge il lavoro da casa in modalità smart working; il lavoro da remoto, la necessità di seguire i figli anche nelle attività didattiche a distanza, gli oneri domestici e le cure parentali, hanno gravato le donne di nuove responsabilità, nuove «mansioni»; molte donne stanno pensando, per questo, di ridurre il proprio impegno professionale o di lasciare del tutto il lavoro, soprattutto se poco gratificante e non adeguatamente remunerato; una tendenza che minaccia di azzerare anni di conquiste nel lavoro e nell'indipendenza economica, con effetti – ancora da valutare – sull'identità e sul ruolo della donna nella società;
              il Governo ha annunciato una Strategia nazionale per la parità di genere; nel periodo 2021-2026 punta a scalare la classifica del Gender Equality Index, che vede oggi l'Italia ferma al 14o posto, con 63,5 punti su 100;
              il 4 marzo la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato la proposta di una direttiva sulla trasparenza salariale per garantire che nell'Unione Europea donne e uomini ricevano la stessa retribuzione per il medesimo lavoro; la proposta è in procinto di passare al vaglio del Parlamento Europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una strategia che miri soprattutto a superare l'attuale divario del cosiddetto gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne a parità di ruolo, ad attivare politiche rivolte all'occupazione femminile e ad incentivare l'imprenditoria femminile, anche attraverso un accesso privilegiato al credito.
9/3099/154. Azzurra Pia Maria Cancelleri, Martinciglio.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore eventi è senz'altro quello che più ha sofferto la crisi generata dalla pandemia;
              nell'anno 2020, secondo i dati forniti dall'Osservatorio dei congressi e degli eventi, nel 2020 si sono svolti 69.880 eventi in presenza;
              il crollo è dell'83,8 per cento rispetto al 2019; negativi anche i dati sul numero delle presenze e delle giornate di attività: le presenze sono state, infatti, 5.847.330 (-86,5 per cento) e le giornate di attività al netto di allestimenti e disallestimenti 95.020 (-84,5 per cento);
              il crollo di fatturato per le sedi come fiere e centri congressi, dimore storiche e hotel è del 79 per cento; quasi il 30 per cento delle sedi non ha ospitato alcun evento;
              la crisi ha colpito in modo pressoché omogeneo tutte le tipologie di location in tutte le aree geografiche del Paese con un picco puri al 90,5 per cento di decremento per gli eventi localizzati nelle isole;
              per reagire alle restrizioni necessarie al contrasto della pandemia, alcuni operatori del settore hanno attrezzato, quando possibile, le sedi con dispositivi tecnologici in modo da ospitare eventi ibridi, con un ristretto numero di persone fisicamente nella struttura e un'audience collegata da remoto: una scelta obbligata che, però, non ha potuto coinvolgere molti operatori della filiera della meeting industry: alberghi, catering, allestitori, trasporti; le location che hanno ospitato il maggior numero di questa tipologia di eventi (il 67 per cento) sono state i centri congressi e le sedi fieristico congressuali già dotate di attrezzature tecnologiche;
              si ritiene essenziale, per garantire la sopravvivenza e sostenere le piccole imprese, i lavoratori autonomi, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19, ridurre gli oneri fiscali e, quantomeno, i costi fissi, in particolare quelli che gravano sulle sedi anche quando non si svolgono iniziative o attività preliminari o di preparazione all'evento,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, per gli immobili sede di eventi organizzati da soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, opportunamente individuati, di esentare dal pagamento della prima e della seconda rata dell'imposta Municipale propria (IMU), relativa agli anni 2021 e 2022, i relativi proprietari qualora siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
          a valutare l'opportunità, per tali soggetti, e per i medesimi immobili, per gli anni 2021 e 2022, di concedere l'esenzione dal pagamento ai Comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
          a valutare l'opportunità, di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IRES e dell'IRPEF per i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, in particolare per quanto riguarda il prelievo sui ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e sui compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico, in proporzione alla comprovata riduzione dell'attività economica.
9/3099/155. Alemanno, Elisa Tripodi, Di Sarno, Scanu, Cimino, Corneli, De Carlo, Azzurra Pia Maria Cancelleri.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza da COVID-19 ha avuto impatti molto significativi sull'economia mondiale; i principali istituti ed analisti, sia nazionali che internazionali, sono concordi nello stimare nel 2020 una diminuzione del PIL nazionale dell'8,8 per cento e una diminuzione della produzione industriale dell'11,4 per cento rispetto all'anno precedente;
              per quanto riguarda il settore del wedding, delle cerimonie e degli eventi ad esso collegati varie stime collocano tra l'80 per cento e il 90 per cento il calo del fatturato riferito al 2020 rispetto al 2019; calo di fatturato che persiste anche nei primi mesi dell'anno 2021 e che presumibilmente tenderà a permanere anche per buona parte dell'anno in corso;
              quello del wedding è un settore che richiede molti mesi di programmazione e anche per questo paga il prezzo dell'incertezza generata dalla pandemia;
              per avere un'idea del volume degli affari nel settore basti pensare che nel 2019, in Italia si sono svolti oltre 360.000 eventi privati di medio-grandi dimensioni (ossia, con almeno 40 partecipanti);
              questo comparto si compone di 90.000 imprese e partite IVA connesse alla filiera, per un totale di 1 milione di lavoratrici e lavoratori assunti stabilmente e oltre 150.000 stagionali che lavorano durante i mesi nei quali si celebrano più cerimonie, e dunque da metà primavera a inizio autunno;
              una filiera che punta molto sulla internazionalizzazione, perché se in passato gli eventi erano principalmente richiesti da clienti italiani, negli ultimi anni è cresciuta molto la capacità del settore di organizzare eventi e cerimonie in Italia per clienti stranieri di alta e altissima fascia;
              nel 2019, sono stati circa 10.000 gli eventi realizzati per clienti privati, che hanno attirato in Italia 1,5 milioni di presenze; parliamo di eventi o matrimoni di imprenditori, personalità dello sport e dello spettacolo che, oltre a portare in Italia migliaia di persone, producono anche un significativo ritorno sui social e sulla stampa per il made in Italy e per il turismo;
              il settore wedding è tra quelli più colpiti dalla crisi legata all'emergenza da COVID-19, sia per l'immediata chiusura di tutte le iniziative che generavano assembramento e/o raggruppamento di persone, sia per il vincolo numerico imposto alle presenze nelle feste e nei matrimoni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, per quanto di competenza, sentito il Comitato Tecnico-Scientifico, con idonee iniziative, ove necessario anche legislative, ad individuare termini certi per la celebrazione di eventi, matrimoni e cerimonie, nonché a definire linee guida specifiche e il protocollo sanitario da seguire, affinché gli operatori del settore possano riprogrammare la propria attività quanto prima, per non pregiudicare la stagione estiva, fondamentale per questo settore.
9/3099/156. Nappi, Alemanno, Villani, Amitrano, Elisa Tripodi, Di Sarno, Corneli, Olgiati, Grippa, Azzurra Pia Maria Cancelleri, Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge all'esame dell'assemblea dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
              in particolare, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e di stralcio di cartelle esattoriali fino a 5.000 euro; nel dettaglio, ai commi 4-11 si dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
              la disposizione normativa di cui al comma 4, così come formulata, non appare soddisfacente e coerente rispetto alla finalità di «pulizia» del magazzino fiscale dai crediti inesigibili che il Governo ha dichiarato di voler perseguire; per tali ragioni si dovrebbe consentire all'Agenzia delle entrate di procedere alla «pulizia» del magazzino fiscale, autorizzando il definitivo annullamento dei debiti fino a 5.000 euro, in fatto o in diritto non più esigibili, in modo che l'attività di accertamento e riscossione possa concentrarsi d'ora in poi nei confronti di soggetti solvibili e di debiti non prescritti. In particolare, l'Agenzia delle entrate dovrebbe essere autorizzata ad annullare i debiti fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) in favore di persone fisiche decedute senza eredi o la cui massa ereditaria risulti incapiente; di persone fisiche o giuridiche fallite il cui attivo fallimentare risulti insufficiente; di persone fisiche o giuridiche cessate dall'attività in assenza di beni da liquidare; di persone fisiche o giuridiche nei cui confronti siano state già esperite infruttuosamente tutte le possibili azioni esecutive dirette alla realizzazione del credito o nei confronti delle quali tutte le possibili azioni esecutive, ancorché non intraprese, sarebbero infruttuose in quanto risultano all'Anagrafe tributaria nullatenenti. Non solo, l'Agenzia delle entrate dovrebbe essere autorizzata, altresì, ad annullare tutti i debiti fiscali fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) avverso i quali è stata sollevata dal contribuente eccezione di prescrizione che risulti fondata, ancorché penda relativo giudizio innanzi all'Autorità competente;
              la suesposta disposizione, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, inoltre, rischia di essere censurata sotto il profilo di costituzionalità in quanto introduce una irragionevole ed intollerabile disparità di trattamento tra quei soggetti (in possesso delle medesime condizioni reddituali, ossia che abbiano un reddito imponibile nell'anno di imposta 2019 sino a 30.000 euro) che hanno adempiuto regolarmente all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi e al relativo versamento delle imposte e coloro che, invece, non sono in regola con l'adempimento degli obblighi di natura fiscale: al fine di eliminare la suesposta citata disparità di trattamento si ravvisa la necessità d'introdurre un necessario correttivo in favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle stesse, che hanno adempiuto il loro dovere nei confronti del fisco, attraverso la previsione del riconoscimento di una premialità una tantum, ossia di un credito d'imposta fino a 5.000 euro, da portare in detrazione dall'imposta dovuta interamente nella prossima dichiarazione dei redditi o in alternativa, la detrazione potrebbe essere «spalmata» nelle successive,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, nei prossimi provvedimenti una serie di misure normative finalizzate a:
              1) l'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro, (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) in favore:
                  a) delle persone fisiche decedute senza eredi o la cui massa ereditaria risulti incapiente; di persone fisiche o giuridiche fallite il cui attivo fallimentare risulti insufficiente;
                  b) di persone fisiche o giuridiche cessate dall'attività in assenza di beni da liquidare o nei cui confronti siano state già esperite infruttuosamente tutte le possibili azioni esecutive dirette alla realizzazione del credito;
              2) l'annullamento di tutti i debiti fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) avverso i quali è stata sollevata dal contribuente eccezione di prescrizione che risulti fondata, ancorché penda relativo giudizio innanzi all'Autorità competente;
              3) introdurre un credito di imposta fino a 5.000 euro in favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle stesse che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito fino a 30.000 euro e che abbiano regolarmente dichiarato e versato le imposte e i contributi previdenziali dovuti in relazione ai periodi di imposta compresi dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
9/3099/157. D'Orso.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame contiene una pluralità di disposizioni, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico nazionale, gravemente colpito dagli effetti legati dalla pandemia;
              nell'ambito degli interventi fiscali, l'articolo 4, ai commi da 4 a 11, dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
              tale agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
              l'annullamento automatico previsto e in precedenza richiamato, rischia tuttavia di determinare, un trattamento non equo nei confronti dei contribuenti i quali, in maniera puntuale, nello stesso periodo d'imposta di riferimento, hanno invece assolto, tutti gli obblighi fiscali derivanti da accertamenti tributari,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti normativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione di misure in materia di definizioni agevolate o annullamento dei debiti tributari affidati all'agente della riscossione equivalenti a sistemi premianti, nei confronti dei contribuenti che hanno ottemperato puntualmente al pagamento dei debiti tributari.
9/3099/158. Rizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              le molteplici misure, assunte dal precedente Governo Conte prima e dal presente Esecutivo, comprese le numerose disposizioni contenute nel provvedimento in esame, finalizzate a contrastare l'impatto determinato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'economia e sul tessuto produttivo, sebbene importanti e condivisibili, risultano ancora insufficienti a consentire al sistema-Paese, di uscire definitivamente dalla gravissima crisi economica e sociale, come confermano peraltro in principali indicatori economici, pubblicati da Confindustria e dall'ISTAT;
              la perdita quasi totale di fatturato e la conseguente crisi di liquidità stanno determinando infatti, gravissimi effetti, mettendo a rischio la sopravvivenza di circa 300 mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi, molte tra esse costituite in forma societaria a responsabilità limitata;
              secondo i dati di UnionCamere, in Italia le società a responsabilità limitata, rappresentano infatti, un importante segmento di mercato, pari a circa 1.724.187 (dato aggiornato al 31 dicembre 2019), molte delle quali presenti nelle aree del Mezzogiorno d'Italia;
              all'interno del suesposto scenario critico e complesso e in previsione di una ripresa del tessuto economico produttivo, (in virtù dei dati in precedenza indicati), si ravvisa la necessità d'introdurre nuove misure, finalizzate ad ampliare le linee di credito, attraverso finanziamenti più agili e versatili, anche nei confronti delle imprese di capitali a responsabilità limitata che soffrono pesantemente nella situazione contingente, al fine di accedere alle tradizionali forme di credito, a causa della mancanza di garanzie reali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, l'introduzione di un intervento normativo ad hoc, volto ad includere anche per le società a responsabilità limitata la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti per il microcredito, come stabilito dall'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, del Testo Unico Bancario, che attualmente esclude tale tipologia di società tra i destinatari di questo tipo di finanziamento agevolato.
9/3099/159. D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca numerose disposizioni di carattere economico e fiscale;
          considerato che le istruzioni ministeriali per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, relativa ai redditi dell'anno 2020 consta di 366 pagine, 25 in più rispetto all'anno precedente;
              per le società di capitali se ne dovranno sfogliare altre 280 per comprendere le novità intervenute. Per i lavoratori dipendenti sono ben 150 le pagine delle istruzioni al modello 730;
              tuttavia la novità che desta maggiori perplessità nella dichiarazione fiscale 2021 consiste nella previsione di un modello con cui i contribuenti dovranno dichiarare le somme a vario titolo percepite quali bonus emergenziali, che sono stati erogati dalla stessa Agenzia delle entrate e dall'Inps. Si tratta della serie di sostegni, ristori e bonus erogati nel 2020, correlati alla crisi generata dalla pandemia: il Consiglio nazionale dei commercialisti ha avuto modo di segnalare l'anomalia in base alla quale lo Stato chiede al contribuente di dichiarare quanto lo Stato stesso ha dato, per il tramite delle procedure altamente informatizzate dell'Agenzie delle entrate e dell'INPS. Tutte le domande sono state presentate su piattaforme informatiche ed elaborate tramite algoritmi che ne hanno valutato la conformità;
              tra le scommesse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dall'Italia e Bruxelles c’è anche quella di dare finalmente una struttura più efficiente alte reti delle banche dati del Fisco. Un patrimonio informativo raccolto in 161 database secondo il documento depositato dalle Finanze presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria;
              sostanzialmente il Fisco è stato in grado di elaborare, nel 2020, 952.000 alert (con l'obiettivo di superare il milione nel 2021) rivolti ai contribuenti che gli algoritmi hanno rilevato non congrui per invitarli a rivedere quanto dichiarato e versato, ma poi carica sul contribuente il più semplice dei calcoli interni;
              il Fisco prevede di utilizzare, tramite le risorse del PNRR, l'intelligenza artificiale per raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei falsi positivi al 5 per cento e da un conseguente aumento dei recuperi da compliance stimato in almeno il 20 per cento, ma poi non si cura di semplificare le dichiarazioni dei redditi per la massa dei contribuenti in regola,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta ad utilizzare le risorse del PNRR prioritariamente per la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, così come previsto dalle Linee guida europee relative all'utilizzo delle risorse del Recovery Fund.
9/3099/160. Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              la Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.  178) all'articolo 1, commi 1122 e 1123, ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni societarie, prorogandoli al 30 giugno 2021;
              la rivalutazione delle partecipazioni presuppone la determinazione del valore ad esse attribuibile alla data del 1o gennaio 2021;
              una simile proroga era stata già prevista per l'anno passato, al 30 giugno 2020 e successivamente estesa al 15 novembre 2020;
              il valore delle partecipazioni societarie – legato al valore della società cui le partecipazioni si riferiscono – è funzione, secondo quanto previsto da tutti i metodi valutativi elaborati dalle scienze aziendali ed applicati nella prassi, dei risultati reddituali futuri che si prevede saranno conseguiti dalla società;
              le società sono in grado solo ora di rielaborare i loro piani industriali e riformulare le previsioni future, facendo affidamento sulle prospettive generate da questa prima fase di iniziale ripresa dai problemi generati dall'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

ad introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un'ulteriore proroga del termine per effettuare la stima del valore attribuibile alle partecipazioni e, conseguentemente, per versare l'imposta sostitutiva dell'11 per cento sulla rivalutazione, al fine di consentire di accedere alla rivalutazione ad una platea più ampia di soggetti, includendo quelli che entro il ristretto termine del 30 giugno non sono in grado di ultimare la redazione dei piani previsionali che i soggetti incaricati della valutazione dovranno utilizzare per la determinazione del valore.
9/3099/161. Fusacchia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame riporta all'articolo 35, commi 8 e 9, misure concernenti l'operazione «Strade Sicure». In particolare il comma 8 proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate ivi operanti, in relazione all'emergenza COVID, con una spesa stimata di 7.164.575 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario; nel corso dell'esame parlamentare di conversione in legge del presente decreto, lo stanziamento per il 2021 destinato alla vigilanza a siti e obiettivi sensibili è stato incrementato di 10.051.789 euro;
              lo stanziamento aggiuntivo, valido fino al 31 dicembre 2021, innalza di circa 7 ore il monte mensile di straordinari, di cui possono avvalersi i militari che fanno parte del contingente di «Strade Sicure»;
              nel parere approvato dalla Commissione Difesa è stato ribadito che essa, nel parere al decreto-legge n.  125 del 2020, aveva impegnato il Governo a valutare l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», dando seguito a quanto emerso dagli esiti di numerose audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», al fine di convergere su valori e livelli paritetici a quelli delle altre forze di polizia, e che tale sollecitazione era stata, altresì, oggetto dell'ordine del giorno 9/2779/36 Ferrari, accolto, con riformulazione, dal Governo;
              nella legge di Bilancio 2021, all'articolo 1, commi 1023-1026, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio, il Governo ha disposto la proroga nel dispositivo «Strade sicure» di un contingente di personale delle Forze armate pari a 7.050 unità fino al 30 giugno 2021, 6.000 unità dal 1o luglio 2021 al 30 giugno 2022 e 5.000 unità dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2022, prevedendo quindi una graduale riduzione del contingente militare ivi impiegato; risulta una sostanziale equiordinazione di compiti fra personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine impiegato nell'operazione Strade Sicure,

impegna il Governo

in un'ottica di perequazione e al fine di parificare il trattamento dei militari impiegati nel contingente con i valori e livelli del personale ivi impiegato appartenente alle Forze di Polizia, ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare auspicabilmente fino a 70 ore mensili pagate, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure».
9/3099/162. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


      La Camera,
              in sede di esame del cosiddetto «Decreto Sostegni 1», valutate le misure di sostegno economico alle attività commerciali fortemente colpite dalla crisi correlata all'emergenza pandemica;
              ricordato che l'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n.  145 del 2018 ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione attività commercianti di cui al decreto legislativo n.  205 del 2007 ma che l'Inps, con interpretazione restrittiva e arbitraria rispetto alla volontà del legislatore – circolare n.  77 del 24 maggio 2019 – ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio, la cessazione dell'attività dopo il 1o gennaio 2019;
              constatato che tale interpretazione ha di fatto creato una platea di lavoratori cosiddetti «esodati dei commercio», ovvero tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 ed il 2018, nonostante gli stessi avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;
              ritenuto che l'articolo 11-ter del decreto-legge n.  101 del 2019, convertito in legge n.  128 del 2019, nell'estendere l'ambito di applicazione anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel 2017 e nel 2018 rappresenta un intervento riparatore ancora una volta limitato dalle interpretazioni dell'istituto previdenziale;
              evidenziato, difatti, che, con circolare n.  4 del 13 gennaio 2020, l'Inps ha precisato che a decorrere dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n.  128 del 2019, potevano presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n.  145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che avessero cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1o gennaio 2017 purché, al momento della domanda, fossero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.  207 del 1995 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n.  77 del 2019;
              rilevato che il bonus commercianti, è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di inserire, nel prossimo provvedimento utile, anche coloro che avevano cessato l'attività tra il 2009 ed il 2016 ma che hanno maturato i requisiti negli anni 2017 e 2018, al fine di non escludere dal diritto all'indennizzo un'ampia platea di lavoratori, che ora più che mai si trovano a sopportare le conseguenze della crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
9/3099/163. Murelli.


      La Camera,
          premesso che:
              come già esposto nell'ordine del giorno 9/02845-A/151, accolto favorevolmente alla Camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'unione europea, il 23 febbraio 2021 il Governo si sarebbe impegnato a valutare iniziative legislative affinché, nei Comuni sotto i 10.000 abitanti, non vada disperso il valore delle associazioni impegnate da anni nella raccolta e nel riciclaggio dei rifiuti; la possibilità per tali associazioni di volontariato di svolgere attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, nel pieno rispetto degli standard tecnici e normativi, non solo appare coerente rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che devono caratterizzare tutti gli enti appartenenti al Terzo settore ma, soprattutto, contribuisce a dare piena realizzazione al principio di sussidiarietà sancito nella nostra Costituzione attraverso forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
              coinvolgendo attivamente la popolazione nella raccolta dei rifiuti, si attiene una maggiore sensibilizzazione, responsabilizzazione ed educazione dei cittadini ad una vera logica del riciclo e riuso, rendendoli protagonisti di un vero cambiamento nella gestione dei rifiuti e mettendoli al centro dell'economia circolare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo o regolamentare al fine di prevedere nel più breve tempo possibile che gli enti del terzo settore senza scopo di lucro con le caratteristiche di cui in premessa possano essere coinvolti nella raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e dei benefici dell'economia circolare, nel rispetto della normativa dettata in materia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
9/3099/164. Donina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 79 del decreto-legge n.  104 del 2020 (cosiddetto Decreto Agosto, convertito con modificazioni dalla legge n.  126 del 2020), nel novero delle ulteriori misure urgenti finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia nel contesto della pandemia da COVID-19, estende agli anni 2020 e 2021 le disposizioni in materia di credito di imposta per il miglioramento e la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere;
              la disciplina originaria del credito d'imposta è contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge n.  83 del 2014 (convertito con modificazioni dalla legge n.  106 del 2014), secondo cui l'agevolazione era riconosciuta per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 a favore delle imprese alberghiere in relazione alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica, nonché per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo, le disposizioni applicative per l'attribuzione del tax credit sono state quindi adottate con il decreto ministeriale 7 maggio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che ha individuato, tra l'altro, le tipologie di strutture alberghiere e di interventi ammessi al beneficio, le soglie massime di spesa eleggibile, i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, nonché le procedure finalizzate recupero dell'agevolazione nei casi di utilizzo illegittimo;
              l'articolo 79 del «Decreto Agosto», oltre a prevedere la già ricordata estensione temporale del tax credit, introduce ulteriori novità rispetto alla precedente disciplina, specificando, peraltro, che per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge n.  83 del 2014, il medesimo articolo 79, inoltre, prevede espressamente l'adeguamento alle nuove norme del decreto ministeriale 7 maggio 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse stanziate per la fruizione del credito di imposta indicato in premessa e, al contempo, estendere la platea delle potenziali imprese alberghiere interessate dal credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge n.  83 del 2014 a quelle esistenti al 1o gennaio 2021.
9/3099/165. Tombolato, Foscolo, Cavandoli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6-sexies, al comma 1, del provvedimento in titolo, esenta dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal presente provvedimento (articolo 1, commi 1-4), cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
              in ragione dell'emergenza pandemica, numerosi provvedimenti d'urgenza hanno disposto l'abolizione dell'IMU dovuta nel 2020 per le attività produttive particolarmente colpite dalla pandemia: Inizialmente i provvedimenti emergenziali hanno previsto l'abolizione della prima rata IMU per stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i proprietari fossero anche gestori delle attività;
              successivamente, l'agevolazione è stata estesa anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (articolo 177 del decreto-legge n.  34 del 2020, decreto Rilancio); inoltre, è stata disposta l'esenzione dal pagamento anche della seconda rata IMU (articolo 78 del decreto-legge n.  104 del 2020, cosiddetto Agosto) e, per le pertinenze delle strutture ricettive, (categoria D/2) l'incentivo è stato esteso anche alla prima rata, lo scopo degli interventi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale è quello di assicurare soprattutto ai ceti meno abbienti, il bene casa: tale scopo viene raggiunto mediante la acquisizione, la costruzione o il recupero degli alloggi e la loro successiva assegnazione ai soggetti aventi i requisiti richiesti;
              ad oggi, il legislatore mantiene inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU, ribadendo che «per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, (comma 749 dell'articolo 1) è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune»;
              a parere dei firmatari, all'alloggio sociale (a prescindere che sia locato o meno), non può essere applicata l'IMU, ancorché gli stessi siano assegnabili, in ristrutturazione o occupati abusivamente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché l'esenzione dall'imposta IMU si applichi, a tutta l'edilizia pubblica, ovvero anche agli alloggi sociali di proprietà degli IACP comunque denominati e anche alle pertinenze dei predetti alloggi sociali.
9/3099/166. Panizzut, Matteo Luigi Bianchi, Tarantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, disposizioni in materia di «enti territoriali» e «tutela delle persone con disabilità», dedicando ai primi – gli enti territoriali – il Titolo IV, con interventi di carattere economico e amministrativo necessari ad assicurarne la funzionalità, e alle seconde – le persone con disabilità – gli articoli 34 e seguenti, con l'istituzione di un Fondo per l'inclusione da 100 milioni di euro e il riconoscimento della Lingua dei segni italiana e della Lingua dei segni italiana tattile;
              in materia di enti territoriali e assistenza alle persone non autosufficienti e con disabilità, si pone da diversi anni una questione di primo piano, non contemplata dal decreto-legge in esame, ancorché aggravata, come molte altre, dagli effetti della pandemia da COVID-19. Essa concerne, in particolare, l'incapienza delle coperture finanziarie statali destinate al finanziamento delle funzioni assistenziali attribuite ai comuni ai sensi della normativa vigente;
              com’è noto, in effetti, l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n.  328, prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assuma gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
              nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla quota sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle relativa alla quota «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo della compartecipazione;
              per disciplinare tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti appositi, stabilendo che il contributo erogato per la ridetta quota «sociale» sia modulato in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dal soggetto interessato; a queste regolamentazioni, tuttavia, si è sovrapposto recentemente l'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  89 del 2016. Tale disposizione, in effetti, ha previsto che i suddetti trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, siano esclusi dal calcolo dell'Isee;
              nel modificare la normativa in questo senso, peraltro, il legislatore non ha previsto una copertura finanziaria e, anzi, ha stabilito espressamente che le amministrazioni interessate debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; la mancata copertura degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione di legge pesa gravemente sui bilanci degli enti locali interessati – peraltro duramente provati, in questo periodo, dall'emergenza COVID-19 – impedendo a questi ultimi di fare fronte alla spesa e alle prestazioni conseguenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare, attraverso ulteriori iniziative normative, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, con la determinazione della copertura destinata a finanziare le funzioni assistenziali dei Comuni, al fine di sopperire alle criticità esposte in premessa e assicurare la continuità dell'offerta assistenziale nei predetti ambiti, estremamente delicati e riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni.
9/3099/167. Turri.


      La Camera,
          premesso che:
              il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.CM.) iniziato nel 2002, in base al decreto legislativo n.  502 del 1992 integrato dal decreto legislativo n.  229 del 1999, è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini e destinatari di tale formazione sono infatti tutti gli iscritti ad un ordine professionale sanitario;
              generalmente i crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di specifiche attività accreditate cui viene assegnato un certo numero di crediti formativi formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento;
              la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020- 2022 confermando che devono essere 150;
              in considerazione della impossibilità di organizzare attività specifiche dall'inizio dell'emergenza sanitaria per tutto il 2020 e dello straordinario contributo che tutti i professionisti sanitari sono stati chiamati ad offrire al Paese in questo drammatico momento la legge 41 del 6 giugno 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22, ha previsto che medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti e che abbiano continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza COVID-19 non avrebbero dovuto conseguire i 50 crediti ECM previsti per l'anno 2020; il perdurare della situazione emergenziale coincide con quello dell'impegno di tutti i professionisti sanitari sia per la cura del COVID-19, sia per attuare il piano vaccinale, sia per la normale attività medico-sanitaria che viene onorata in modo molto più gravoso rispetto agli anni precedenti e senza soluzione di continuità per tutto il 2021, e il provvedimento in esame estende fino alla fine dell'anno l'obbligo vaccinale per i sanitari in considerazione del tempo necessario per attuare il piano nazionale di vaccinazione;
              ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto legislativo n.  502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni il conseguimento dei crediti ECM costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato prevedono specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione e, per le strutture sanitarie private, il conseguimento degli stessi da parte di tutto il personale ivi impiegato è essenziale all'ottenimento o alla conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere automaticamente a tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.  3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale per coadiuvare l'emergenza derivante dal COVID-19 durante l'anno 2021, il conseguimento dei crediti formativi ECM previsti dal decreto legislativo n.  502 del 1992, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, in ragione di un terzo per l'anno 2021 o a prevederne una congrua riduzione in relazione al triennio 2020/2022.
9/3099/168. Cavandoli.


      La Camera,
          premesso che:
              la pandemia da Sars CoV-2 presenta diverse mutazioni genetiche cosiddette varianti o evoluzioni del virus, che, a parità di condizioni assumono maggiore facilità di contagio. Tra le varianti individuate, la Variante inglese parrebbe essere quella di maggiore contagio e pericolo e quella indiana è presente in Italia con 3 sotto varianti. La variante indiana è molto complessa e presenta tratti della variante inglese la più contagiosa qui in Italia e di quella nigeriana;
              il rischio delle mutazioni genetiche è quello di non debellare nel prossimo futuro il virus Sars-Cov-2 e anzi di sviluppare nuove varianti;
              con il fine di monitorare l'evoluzione del virus proprio in Gran Bretagna nel marzo 2020 è partito un importante progetto di raccolta e analizzo dei dati «COVID-19 Genomics Uk Consortium (Cog-Uk)» un vero e proprio sistema di monitoraggio e sorveglianza;
              l'Organizzazione mondiale della sanità OMS e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno ribadito l'importanza di monitorare le diverse mutazioni genetiche del virus, definite dalle stesse organizzazioni come «pericolose»;
              a seguito di queste importanti raccomandazioni il Ministero della salute italiano ha pubblicato lo scorso 8 gennaio 2021 una circolare con lo scopo di invitare alcune indicazioni per le autorità locali sanitarie sul tracciamento dei contatti dei positivi e sull'identificazione dei casi;
              negli ultimi giorni anche le autorità italiane hanno introdotto alcune novità sul monitoraggio della sola variante inglese con «sorveglianza attiva» dei viaggiatori di provenienza dal Regno Unito e isolamento;
              è evidente che il mutamento genetico attivo delle nuove varianti da Sars-Cov-2 risulti essere pericoloso e che senza un adeguato sistema di monitoraggio e studio, il rischio di nuovi contagi nel prossimo futuro è alto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, nel prossimo provvedimento utile, un fondo ad hoc destinato alla realizzazione di un'infrastruttura dedicata allo studio, il monitoraggio, il sequenziamento e il controllo delle varianti da Sars-CoV-2.
9/3099/169. De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              a più di 4 anni dal Sisma che nel 2016-2017 ha colpito vaste zone dell'Italia centrale, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
              occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;
              la legge di bilancio 2021 prevede una proroga al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, ma limitatamente per le imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
              l'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017 ha esteso ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n.  208 del 2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
              occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n.  8 del 2017; la limitata efficacia della misura a tre anni (2018-2020 risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104;
              inoltre, occorre esentare da IRPEF e IRES, almeno fino all'anno di imposta 2021, il reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, intervenendo sul comma 16, primo periodo dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229;
              l'articolo 1, comma 993 legge di bilancio per il 2019, legge n.  145 del 2018, ha previsto una proroga di tale esenzione alquanto limitata, fino all'anno d'imposta 2020, che non corrisponde alle reali esigenze della popolazione e ai ritardi della ricostruzione; un'ulteriore questione che occorre risolvere è quella dei requisiti cui riferirsi per l'assegnazione alle imprese già terremotate o comunque colpite da calamità naturali dei contributi e ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19;
              è impossibile paragonare il fatturato dell'anno 2020 o 2021, caratterizzati dall'emergenza COVID-19, con il fatturato dell'anno precedente, segnato comunque da una emergenza sisma o calamità, che non rispecchia assolutamente il fatturato dell'impresa in condizioni normali;
              occorre pertanto procedere all'assegnazione dei contributi alle imprese doppiamente colpite dall'emergenza, evitando la richiesta di requisiti rispetto all'anno precedente e tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19; una simile norma è stata già inserita nell'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n.  34 del 2020,

impegna il Governo:

      ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per:
          1) prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, previsto dall'articolo 18- quater del decreto-legge n.  8 del 2017 per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione;
          2) prorogare, almeno fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione da IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
          3) come già previsto dall'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n.  34 del 2020, in tutti i casi di assegnazione di contributi o ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19 ad imprese già colpite da una emergenza dovuta a calamità naturale, evitare il criterio del calo del fatturato rispetto all'anno precedente, tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
9/3099/170. Patassini, Caparvi, Marchetti, Mariani, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              a più di 4 anni dal Sisma che nel 2016-2017 ha colpito vaste zone dell'Italia centrale, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
              occorre sostenere gli enti locali terremotati, che ora si trovano in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19; il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
              si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, dei mutui degli enti locali dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per differire ulteriormente, anche per gli esercizi 2022 e 2023 e senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016-2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023.
9/3099/171. Zennaro, Patassini, Caparvi, Marchetti, Mariani, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6-novies del provvedimento in esame, rubricato «percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali» è volto a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto;
              locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione. Si tratta dell'introduzione nell'ordinamento di un principio importante, che si inquadra nell'ambito degli indirizzi del Governo per quel che riguarda la giustizia;
              nelle sue comunicazioni del 15 marzo alle Camere sulle linee guida del proprio Ministero, la Ministra della giustizia Cartabia, ha espresso le sue preoccupazioni per i rischi di esplosione del contenzioso quando cesseranno gli effetti dei provvedimenti che bloccano sfratti e licenziamenti, affermando che la giustizia preventiva, basata sulle soluzioni negoziali (mediazione, negoziazione e conciliazione) rappresenterà una strada necessaria per evitare l'ingolfamento dei tribunali ma soprattutto incontrollate tensioni sociali;
              la possibilità di rinegoziazione di tali canoni, in condizioni di parità le parti in causa, per rapportarli al crollo dei fatturati nel settori del turismo, della ristorazione e del commercio è essenziale per impedire in un prossimo futuro la chiusura di decine di migliaia di attività;
              la previsione dell'articolo 6-novies si muove sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 216 del decreto-legge n.  34 del 2020 riguardante gli impianti sportivi per quel che riguarda «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite» dei canoni concessori versati dal concessionario all'ente concedente,

impegna il Governo

a dare attuazione al dettato dell'articolo 6-novies, assicurando che in sede di rideterminazione dei canoni a fronte del sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito, sia assicurata la parità di condizioni tra locatario e locatore.
9/3099/172. Perego Di Cremnago.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento reca disposizioni circa il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS);
              la LIS rappresenta un patrimonio linguistico, una vera e propria lingua – non territoriale – con una propria grammatica, non un semplice strumento o metodo utilizzato per la comunicazione;
              il provvedimento in esame, pur riconoscendo la LIS, tuttavia poco si incentra sulla vita del sordo o di chi utilizza la LIS e sulla concretizzazione in termini di diritti derivanti da tale importante passo in avanti;
              in particolare la norma in parola tratta esclusivamente della formazione degli interpreti e della diffusione sia a livello di amministrazioni locali sia nella comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio;
              in ogni caso urge un'integrazione della norma con quelle preesistenti riguardanti la comunità dei sordi e segnatamente con la legge n.  104 del 1992;
              ogni futura attuazione del riconoscimento deve in modo imprescindibile tenere conto del percorso effettuato dalla comunità dei sordi e di coloro che usano abitualmente la LIS svolto in passato in autonomia e solitudine in attesa di tale atto ed in particolare delle modalità con cui la lingua è stata tramandata e insegnata diventando un punto di riferimento anche per tanti lavoratori specializzati nel settore che hanno permesso la formazione e la crescita di intere generazioni in ogni ambito della loro vita;
              la norma prevede che entro 90 giorni il Governo definisca i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete e le norme transitorie per chi già esercita tale mansione,

impegna il Governo:

      a valutare l'opportunità:
          di normare le modalità con le quali la LIS, patrimonio linguistico, potrà essere utilizzata nei vari ambiti della vita sociale e pubblica proseguendo in un percorso di riconoscimento dei diritti e favorendo una nuova attualizzazione delle norme preesistenti riguardanti l'inclusione e l'integrazione della persona sorda e madrelingua (prima tra tutte la legge n.  104 del 1992);
          di promuovere la formazione degli interpreti LIS attraverso la piena collaborazione di Università e associazioni che si sono specializzate nel settore ivi prevedendo la formazione di un iniziale comitato tecnico per la definizione dei percorsi, il monitoraggio e la garanzia della qualità di insegnamento della Lingua, composti in quota parte da sordi e madrelingua;
          di prevedere il pieno coinvolgimento di chi già ad oggi risulta essere docente LIS nei nuovi percorsi di docenza della Lingua che saranno previsti con decreto entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge prestando particolare attenzione all'impatto occupazionale.
9/3099/173. Montaruli.