XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 giugno 2021

TESTO AGGIORNATO AL 21 LUGLIO 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 2021.

      Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Billi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Billi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, De Maria, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 21 giugno 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          LEDA VOLPI ed altri: «Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici pubblici» (3168);
          GEMMATO: «Modifica all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, in materia di esclusione dei contenitori per alimenti a fini medici speciali dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego» (3169).

      Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
          II Commissione (Giustizia)
      MAGGIONI ed altri: «Disposizioni concernenti la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.  184» (3115) Parere delle Commissioni I, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          VII Commissione (Cultura)
      UNGARO ed altri: «Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n.  92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» (3139) Parere delle Commissioni I, V, VI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          VIII Commissione (Ambiente)
      DE LUCA ed altri: «Disposizioni per la semplificazione amministrativa nella disciplina delle zone economiche speciali, delle aree portuali e della bonifica di ordigni bellici» (3089) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XI Commissione (Lavoro)
      ZANGRILLO ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n.  81, in materia di lavoro agile e lavoro a distanza» (3150) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          XII Commissione (Affari sociali)
      UNGARO ed altri: «Introduzione di una dote in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale» (3140) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV.
          Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali)
      IANARO ed altri: «Norme per la riorganizzazione e la promozione del settore termale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di attività idrotermali» (3084) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

      Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 8 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.

      Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 21 giugno 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio stabilito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio (COM(2021) 314), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 314 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Relazione della Commissione al Consiglio volta a verificare se le istituzioni dell'Unione dispongono di capacità sufficienti per la lingua irlandese, rispetto alle altre lingue ufficiali dell'Unione europea, al fine di applicare il regolamento n.  1 senza deroga a partire dal 1º gennaio 2022 (COM(2021) 315 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2021) 325 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sicurezza interna (COM(2021) 330 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2021) 331 final), che è assegnata in sede primaria I Commissione (Affari costituzionali);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni – Primi insegnamenti della pandemia di COVID-19 (COM(2021) 380 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Le relazioni UE-Russia: contrastare, arginare e dialogare (JOIN(2021) 20 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
          Decisione di esecuzione della Commissione del 16.6.2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili" a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021) 4347 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente la conferma, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 19 e del comma 160 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  296, del dottor Nicola Latorre nell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'Agenzia industrie difesa.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2021, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito alla dottoressa Alessandra Dal Verme, di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Mariano Grillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione centrale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, nell'ambito del Dipartimento per l'energia e il clima del Ministero della transizione ecologica.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Misure a sostegno del comparto dell'organizzazione dei matrimoni, nell'ottica della ripresa in sicurezza di tali eventi – 3-02349

A)

      PEZZOPANE. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
          la pandemia da COVID-19 ha colpito fortemente il settore del wedding; il fatturato del settore, secondo un report di Jfc, è crollato del 92,7 per cento rispetto ai dati dell'anno precedente, con ricadute anche sul turismo;
          stando ad un'elaborazione su dati Istat, sono 17 mila i matrimoni «saltati» perché previsti tra marzo e aprile 2020 e a oltre 50 mila ammonta il numero di quelli che dovevano essere celebrati tra maggio e giugno 2020;
          prima della pandemia l'industria legata al comparto dei matrimoni aveva registrato 486 milioni di euro di fatturato da oltre 9 mila matrimoni di stranieri in Italia, con un milione e 783 mila presenze sul territorio tra invitati e partecipanti;
          considerando che i mercati Usa e Gran Bretagna – afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e direttore dell'Osservatorio italiano destination wedding tourism – rappresentavano in epoca pre-pandemia ben il 39,6 per cento del valore del wedding tourism, dalla rilevazione emerge che i wedding specialist operanti in questi due mercati hanno perso, nel 2020, il 69,7 per cento degli eventi e il 78,9 per cento di fatturato;
          stando sempre al report di Jfc, per il 45,2 per cento degli operatori non ci sarà alcuna ripartenza prima della primavera 2022;
          il mondo del wedding vive di programmi a lungo termine. Dall'inizio dei preparativi alla realizzazione di un matrimonio passano molti mesi, a volte anni. Ciò implica che per molti operatori del settore, anche ripartendo nel 2021, non si riusciranno a vedere i primi guadagni effettivi prima della primavera del 2022. Un tempo troppo lungo che rischia di far morire un settore in sofferenza da ormai un anno;
          nei giorni scorsi, oltre 50 mila operatori economici e oltre mezzo milione di lavoratori del settore – uniti in occasione della manifestazione indetta da «Insieme per il wedding» – hanno chiesto al Governo indicazioni e tempi certi per la futura ripresa dei matrimoni e degli eventi in Italia, la sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per il 2020/2021, accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende e indennità per i lavoratori autonomi –:
          se il Governo non intenda adottare iniziative urgenti a sostegno del settore del wedding individuando misure volte a fornire indicazioni e tempi certi per la ripresa, in sicurezza, dei matrimoni e degli eventi in Italia, prevedendo in particolare, la sospensione delle cartelle esattoriali e dei tributi per l'anno 2020/2021 e l'accesso a finanziamenti a fondo perduto per le aziende, nonché indennità per lavoratori autonomi impegnati nel settore. (3-02349)


Iniziative volte a predisporre misure per mitigare i disagi derivanti dai lavori sulla tratta ferroviaria tra Prato e Bologna – 3-01967; 3-02346

B)

      DONZELLI e BIGNAMI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
          l'inizio dei lavori sulla tratta ferroviaria fra Prato e Bologna, avvenuto il 13 dicembre 2020, ha comportato, tra le altre cose, il blocco dei treni dalle 9 alle 16 nei giorni feriali sulla tratta Prato-Vernio, che saranno sostituiti con autobus fra Prato e San Benedetto Val di Sambro; un solo binario per tutta la durata dei lavori, che comporterà l'allungamento dei tempi di percorrenza, visto che i convogli provenienti da direzioni opposte si scambieranno nelle stazioni; tre fine settimana al mese e tre settimane consecutive nel mese di agosto 2020 (dal 7 al 29) di fermo totale dei treni (sostituiti con autobus). Per questo si sono rese necessarie modifiche al trasporto pubblico per i cittadini che vivono nelle zone della direttrice;
          in tutto questo, i comitati hanno denunciato la totale mancanza di comunicazione sullo stato dei lavori e di coinvolgimento nella condivisione della razionalizzazione dei servizi di trasporto sostitutivi;
          i sindaci dei comuni attraversati dalla linea, inoltre, hanno scritto una lettera per chiedere maggior dialogo e maggiori garanzie alla regione Toscana ed alla regione Emilia-Romagna sugli interventi di mitigazione dei conseguenti disagi;
          i pendolari in questa situazione sono stati di fatto abbandonati: treni soppressi e servizi sostitutivi sono risultati insufficienti, con l'aggravante di una comunicazione latitante. I lavori sarebbero dovuti iniziare nel giugno 2019: in tutto questo tempo nessuno ha pensato di comunicare i tempi dei vari slittamenti e con tempestività l'inizio dei lavori. Si tratta di opere che dureranno alcuni anni e non è in alcun modo accettabile gestire in questo modo le conseguenze –:
          se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
          se non intenda adottare iniziative di competenza, in raccordo con le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, promuovendo un tavolo di confronto con i comitati e i comuni interessati dalla tratta al fine di predisporre adeguati servizi sostitutivi, alla luce della lunga durata dei lavori e della conseguente «strutturalità» dei disagi. (3-01967)


      BIGNAMI e DONZELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
          l'inizio dei lavori sulla tratta ferroviaria fra Prato e Bologna, avvenuto il 13 dicembre 2020, ha comportato il blocco dei treni dalle 9 alle 16 nei giorni feriali sulla tratta Prato-Vernio, che sono stati sostituiti con autobus fra Prato e San Benedetto Val di Sambro ed altre interruzioni diurne anche nella restante tratta tra San Benedetto Val di Sambro e Bologna per consentire altri interventi manutentivi sulla linea;
          ciò ha comportato i gravi disagi preannunciati, causa l'allungamento dei tempi di percorrenza, aggravati dalla necessità di avvalersi di mezzi di trasporto sostitutivi che devono transitare lungo il tratto autostradale che collega Sasso Marconi a Firenze, anch'esso oggetto di opere di manutenzione;
          durante questi lavori il tratto viene chiuso ed il traffico dirottato, costringendo ad effettuare un percorso più lungo, tanto che alcuni pendolari hanno segnalato di aver impiegato più di due ore e mezza per spostarsi da Bologna a Firenze;
          pare anche che i mezzi sostitutivi, costituiti da pullman, abbiano un carico che va oltre quello previsto per il rispetto delle normative anti-COVID;
          a ciò si aggiunge il fatto che, nello stesso territorio, il tratto autostradale risulta spesso chiuso al traffico, anche per motivi banali come una semplice nevicata;
          in località Sasso Marconi sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del ponte di accesso al raccordo autostradale ed il transito è solamente in una direzione;
          la strada provinciale n.  325 risulta interrotta ormai da quasi due anni a causa di una frana e l'unica soluzione è percorrere la Gardelletta, strada oggi anch'essa a senso unico alternato, di piccola ampiezza dove due mezzi di grandi dimensioni fanno fatica ad incontrarsi senza danni;
          la viabilità provvisoria non può comunque reggere altri tre anni, perché il passaggio di mezzi pesanti nelle strette strade di Gardeletta e Vado, oltre a creare disagi, mette a dura prova le strade comunali;
          è notizia recente che i sindaci dei comuni interessati (San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli, Grizzana Morandi) hanno deciso addirittura di scrivere al prefetto e di coinvolgere anche i Ministeri interessati, lamentando peraltro scarsa attenzione da parte dei concessionari che agiscono senza rendere conto a nessuno, mentre le istituzioni si limitano ad organizzare incontri cui poi non segue alcuna soluzione;
          nessuna soluzione concreta si è infatti realizzata tanto che, relativamente alla cabina di regia che avrebbe dovuto raccogliere le richieste del comitato dei pendolari, catalogarle, darvi priorità ed inserire una data di possibile implementazione, nessuna risposta si è avuta; altrettanto dicasi per quelle piuttosto semplici, come, ad esempio, la possibilità per i viaggiatori di utilizzare l'abbonamento regionale per usufruire del servizio alta velocità, che hanno subito la stessa sorte;
          vi è forte preoccupazione anche per il futuro economico di questo comprensorio territoriale e, più in generale, di quello dell'intera valle del Reno e del Setta;
          la città metropolitana di Bologna e la regione Emilia-Romagna hanno posto il trasporto su ferro quale principale mezzo di spostamento per gli anni futuri, così come si può evincere dal piano urbano della mobilità sostenibile e dal piano territoriale metropolitano –:
          se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e della perdurante situazione di disagio legata all'inadeguatezza dei trasporti nella valle del Reno e del Setta;
          quali iniziative di competenza si intendano adottare al fine di superare le evidenti criticità descritte in premessa, accogliendo le accorate richieste dei sindaci e coinvolgendo i comitati di pendolari nel processo decisionale;
          di quali elementi disponga in merito alle modalità di organizzazione della cabina di regia;
          se intenda adottare iniziative di competenza affinché Rete ferroviaria italiana risponda almeno a richieste semplici avanzate dai comitati dei pendolari, come la possibilità di utilizzare un abbonamento regionale per fruire dell'alta velocità.
(3-02346)


Tempi di adozione del decreto attuativo previsto dalla legge di bilancio 2021, relativo alla banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi – 3-02255

C)

      BALDINI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
          con l'articolo 1, comma 597, della legge di bilancio per il 2021 (che ha modificato il decreto-legge n.  34 del 2019) è stata prevista l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora la competenza spetta al Ministero del turismo) di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali; in base a tale norma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati;
          con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021, dovranno essere poi stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali, nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute;
          il 22 marzo 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente la riforma della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7): in base a tale norma dal 1o gennaio 2023 le piattaforme digitali (anche di locazioni turistiche) saranno obbligate a comunicare in un Paese membro i guadagni on line dagli utenti e i Paesi membri dovranno condividere le informazioni con il Paese in cui il venditore detiene la propria residenza;
          in questo contesto va rimarcato come, per quanto riguarda il quadro regolatorio turistico in Italia, l'attuale frammentazione normativa, non sempre coordinata con gli indirizzi comunitari, crei spesso molta confusione e non disincentivi adeguatamente l'evasione fiscale;
          per fare emergere il mercato sommerso l'intento principale del Governo dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare la normativa attuale, evitando quindi il moltiplicarsi di oneri diversi e ripartizione di competenze tra regioni, comuni e Stato, dando centralità al Ministero del turismo quale ente preposto –:
          quando verrà emanato il decreto attuativo previsto per attivare la banca dati ed il codice identificativo delle strutture ricettive citato in premessa e quali saranno, conseguentemente, le iniziative in materia fiscale rispetto alla condivisione dei dati da parte delle piattaforme digitali con le istituzioni preposte previste dalla direttiva per la cooperazione amministrativa (Dac7) recentemente approvata.
(3-02255)


Iniziative volte a favorire l'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro nell'ambito dei programmi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02347

D)

      DALL'OSSO e PETTARIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
          come sancito dall'articolo 4 della Costituzione, la Repubblica italiana «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto». Ciononostante, in Italia il tasso di occupazione attuale dei cittadini disabili è pari al 30 per cento rispetto alla media europea, pari al 50 per cento;
          inoltre, gli iscritti alle liste speciali di collocamento, istituite con la legge n.  68 del 1999, sono circa 850.000: questi, in attesa di trovare una collocazione lavorativa e in assenza di un adeguato sistema di welfare nazionale, gravano (economicamente) sulle rispettive famiglie;
          Next generation EU, strumento introdotto dalla Commissione europea per rispondere alla crisi pandemica provocata dal COVID-19, individua «l'inclusione e la coesione» tra le sei «missioni» o «aree d'investimento»; ad essa il Recovery plan italiano destina circa 27,6 miliardi di euro;
          tuttavia, nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il programma di investimenti elaborato dal Governo Conte-II per l'attuazione del Next generation EU, non vi erano riferimenti alla disabilità o alle politiche occupazionali per le persone disabili;
          invero, il Recovery fund e la Next generation EU garantiranno all'Italia ingenti risorse economiche che potrebbero essere impiegate per la definizione di politiche attive di inclusione e, di conseguenza, per risolvere una problematica che interessa oltre tre milioni di cittadini italiani esclusi dal mondo del lavoro;
          infatti, tale esclusione potrebbe essere superata procedendo con investimenti in formazione di personale qualificato – in vari ambiti disciplinari – che consentirebbero a molti di questi di svolgere le proprie mansioni in maniera efficiente –:
          se e quali iniziative di competenza il Governo, anche attraverso la gestione delle risorse provenienti dal Recovery fund e dalla Next generation EU, intenda assumere per garantire la parità sociale e favorire l'inclusione dei disabili nel mondo del lavoro. (3-02347)


Iniziative di competenza in ordine all'elezione del presidente dell'Unione italiana tiro a segno – 3-01095

E)

      POTENTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
          l'Unione italiana tiro a segno (Uits) è un ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle sezioni del tiro a segno nazionale; è, inoltre, Federazione sportiva nazionale di tiro a segno, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), in quanto preposta alla promozione, alla disciplina e alla propaganda dello sport del tiro a segno, alla regolamentazione e allo svolgimento di attività ludiche e propedeutiche all'uso delle armi;
          l'Unione italiana tiro a segno è stata commissariata con decreto del Ministero della difesa del 2 ottobre 2017 e poi, nuovamente, con decreto del Ministero della difesa del 22 ottobre 2018, sempre nella persona dell'avvocato Francesco Soro; essa vede pubblicizzata la convocazione dell'assemblea nazionale in seduta elettorale per venerdì 22 e sabato 23 novembre 2019;
          varie fonti segnalano che, dopo oltre due anni di commissariamento, anche questo prossimo appuntamento elettorale potrebbe essere ulteriormente rinviato e, quindi, l'ente potrebbe non vedere eletto il suo presidente. Tale possibile infausto esito porrebbe grave nocumento all'ente, stante la presenza di validi ed illustri candidati ed il protrarsi di uno stallo sulle funzioni di difesa e sviluppo dell'attività del tiro a segno –:
          quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo, affinché si svolgano con la massima urgenza le procedure finalizzate all'elezione del presidente dell'Unione italiana tiro a segno. (3-01095)


Iniziative volte a rendere abilitante all'esercizio della professione di farmacista il conseguimento della laurea magistrale in farmacia e in farmacia industriale – 3-02348

F)

      MELICCHIO e VILLANI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          vista la gravità della situazione sanitaria nel Paese, causata dalla diffusione del COVID-19, il Governo ha già previsto, con il decreto-legge «cura Italia», di ovviare alle particolari condizioni di sofferenza in cui versa il Servizio sanitario nazionale, adottando norme per disporre tempestivamente di medici i quali potranno, con il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia – classe LM/41, essere abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità;
          i farmacisti italiani stanno facendo un grande lavoro di informazione e rassicurazione durante questa emergenza. In un momento difficilissimo, in cui c’è carenza di medici, molte sono le operazioni che si svolgono in farmacia ed è grande il numero di persone che non sono arrivate in pronto soccorso, perché fermate e filtrate dai farmacisti;
          anche questo mestiere è fortemente a rischio a causa della frequente vicinanza ai contagiati. I farmacisti sono in prima linea e stanno facendo il possibile, ma ormai non si contano più i positivi al Coronavirus e in troppi hanno già manifestato i sintomi e sono in quarantena. Qualcuno, purtroppo, è morto;
          la situazione è ormai a limite e sono già diverse le farmacie, soprattutto nei comuni più interni, che sono state costrette a chiudere e, senza un aiuto con cui sostituire gli operatori ammalati, potrebbe non essere più garantito il servizio in tutto il territorio nazionale –:
          se, alla luce di quanto riportato in premessa, non si intendano adottare iniziative per rendere abilitante all'esercizio della professione di farmacista il conseguimento della laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale – classe LM/13, così da affrontare l'emergenza, dando un aiuto quanto mai necessario a tutto il sistema sanitario nazionale, così duramente impegnato in questi giorni così difficili. (3-02348)


Iniziative di competenza a sostegno dell'industria nazionale dei videogiochi, con particolare riferimento al riconoscimento di un credito d'imposta – 3-01526

G)

      MOLLICONE. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
          la crisi del COVID-19 o Coronavirus è una delle più grandi crisi sanitarie che la nazione abbia dovuto affrontare, crisi che sta mettendo in grande difficoltà non solo il sistema sanitario, ma anche la coesione sociale e soprattutto il sistema economico;
          l'industria del videogioco nazionale rappresenta un giro d'affari di 1 miliardo e 787 milioni di euro; il videogioco, che sia un passatempo, un lavoro o una passione, ha consolidato la propria posizione come forma di intrattenimento, coinvolgendo un numero di giocatori crescente e diversificato in Italia, come nel resto del mondo;
          l'industria nazionale dei videogiochi, tra le altre, sta subendo gli effetti della contrazione economica derivante dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19, a causa della drastica riduzione dei già limitati investimenti esteri e delle commesse per videogiochi non commerciali da parte di committenti pubblici e privati. Il lavoro su commissione rappresenta, infatti, una delle fonti principali di risorse per le piccole e medie imprese italiane che operano nel settore, a fronte della mancanza di sostegno pubblico e di difficoltà endemica di accesso al credito. Aesvi (ora Iidea), associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, stima che l'88 per cento delle imprese è costretto a ricorrere all'autofinanziamento per produrre videogiochi destinati al mercato commerciale e oggi, per effetto dell'emergenza COVID-19, si rischia una battuta d'arresto drammatica nella produzione di nuovi videogiochi realmente «nazionali»;
          la legge 14 novembre 2016, n.  220, ha previsto, all'articolo 15, il riconoscimento alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Per quanto riguarda i crediti di imposta, ad oggi non è stato ancora emanato il tax credit per la produzione di videogiochi;
          a quanto risulta all'interrogante, nel corso degli anni, il Ministero della cultura avrebbe notificato uno schema di decreto alla Commissione europea, secondo le procedure previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Commissione europea avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti, in particolare legati alla sfera di applicazione del tax credit per i videogiochi, e, successivamente, avrebbero fatto seguito gli ulteriori passaggi interni alle strutture competenti finalizzate alla stesura del testo definitivo del provvedimento, tra cui l'espressione del parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;
          ancora oggi, tuttavia, a distanza di oltre tre anni dall'emanazione della legge sull'audiovisivo, il decreto attuativo relativo al credito di imposta per le imprese di produzione di videogiochi non ha ancora visto la luce;
          considerando l'assenza nel quadro normativo nazionale di una misura ad hoc a supporto della produzione italiana di videogiochi, l'adozione del tax credit prevista dalla legge sul cinema e l'audiovisivo potrà rappresentare sicuramente una boccata di ossigeno per le piccole e medie imprese del settore, le quali potrebbero così avere a disposizione la liquidità necessaria per la ripresa delle attività –:
          se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza per emanare quanto prima il provvedimento di cui in premessa, al fine di garantire un supporto alle imprese del settore colpite dagli effetti della contrazione economica.
(3-01526)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: L'ABBATE E PARENTELA; D'ALESSANDRO ED ALTRI; VIVIANI ED ALTRI: INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA NEL MEDESIMO SETTORE (A.C. 1008-1009-1636-A)

A.C. 1008-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1008-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 2, camma 2, lettera g), aggiungere in fine, le seguenti parole:, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g).

      Sopprimere l'articolo 3.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3.1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

      All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: è istituito dall'anno 2021 con le seguenti: è istituito dall'anno 2022 e sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 con le seguenti: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022;

Conseguentemente:
          al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022;
          al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022.

      All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2022;
          sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2022,;
          sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
          al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2022,;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      Sopprimere l'articolo 15.

      All'articolo 17, comma 1, capoverso Art. 9, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

      All'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 10, comma 9, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

      Sopprimere l'articolo 21.

      Sopprimere l'articolo 22.

      Sopprimere l'articolo 25.

      All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 4, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, pari complessivamente a 11.5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

      sugli emendamenti 2.10, 4.4, 4.101, 9.101, 15.100, 15.101, 15.102, 22.100 e 22.102, e sugli articoli aggiuntivi 5.0100 e 15.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

      sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1008-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità)

      1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Finalità)

      Al comma 1, sostituire le parole: marittima professionale con le seguenti: professionale marittima e delle acque interne.

      Conseguentemente,
          all'articolo 6, comma 2:
              alla lettera b), dopo la parola: marittima aggiungere le seguenti: e delle acque interne;
              alla lettera d), dopo la parola: marittima aggiungere le seguenti: e delle acque interne;
          all'articolo 18:
              al comma 1, capoverso «Art. 10.»,
                  al comma 1, dopo la parola: marittima aggiungere le seguenti:, delle acque interne;
                  al comma 3, lettera c), dopo la parola: marittima aggiungere le seguenti:, delle acque interne;
          alla rubrica, dopo la parola: marittima aggiungere le seguenti: , delle acque interne.
1.150. Butti, Foti, Caretta, Ciaburro.

A.C. 1008-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad essi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
          b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
          c) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti;
          d) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;
          e) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
          f) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
          g) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica;
          h) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
      4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
      5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

      Al comma 1, dopo le parole: in materia di pesca e di acquacoltura aggiungere le seguenti: nonché a modificare gli articoli 318 e 343 del regio decreto 30 marzo 1942, n.  327 secondo quanto previsto dal comma 2.
2.6. Benedetti.

      Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
          f-bis) previsione, in sede di attuazione del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, che alle imprese interessate al fermo biologico sia consentita la determinazione di un plafond di giornate di pesca annuali consentite, la cui gestione debba avvenire in base alla responsabile autodeterminazione aziendale, preventivamente e puntualmente comunicata, e che i divieti di pesca, ivi compresi quelli settimanali, tengano conto dei tempi di trasferimento delle imbarcazioni al di fuori delle aree di divieto o del GSA di riferimento;.
2.10. Ripani, Nevi, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Caon, Fasano.

      Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, lettera g).

2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 3*

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

      1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative contribuzioni figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del titolo II della legge 8 agosto 1972, n.  457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
          a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguenti all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, dall'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio, attestata dall'autorità sanitaria marittima, tale da rendere la nave inidonea alla navigazione, da periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o dai consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, da avversità meteomarine o da qualunque altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
          b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività e ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n.  457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca. Per l'erogazione delle prestazioni della sezione è istituito il «Fondo pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui agli articoli 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30, e 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n.  47 del 2020 dispongono gli opportuni conguagli per gli esercizi successivi, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 23 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
      3. Le risorse del «Fondo pesca CISOA» che risultano eccedenti in ciascun anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10.
      4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      *Articolo del quale è stato respinto il mantenimento in relazione all'unico emendamento da votare (3.300).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

      Sopprimerlo.

3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dall'autorità sanitaria marittima, aggiungere le seguenti: o dalla ASL territorialmente competente.
3.3. Benedetti.

      Al comma 3, dopo le parole: competitività delle imprese di pesca nazionali aggiungere le seguenti: e lo sviluppo delle opportunità occupazionali.
3.4. Benedetti.

A.C. 1008-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

      1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n.  250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
          «A decorrere dal 1o gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n.  413».

      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Alla legge 13 marzo 1958, n.  250, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 1:
              1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « A decorrere dal 1o gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n.  413.»;
              2) al terzo comma le parole: «non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda» sono sostituite dalle seguenti: «di stazza lorda non superiore a 10 GT (Gross Tonnage)»;
          b) il titolo è sostituito dal seguente: «Previdenze a favore dei pescatori dediti alla piccola pesca marittima e delle acque interne».

      Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: tonnellate con le seguenti: GT (Gross Tonnage).
4.100. Cenni, Incerti, Frailis.

      Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: le persone che esercitano con le seguenti: il personale marittimo imbarcato che esercita.
4.4. Benedetti.

      Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: operando fino a: compagnie.
4.101. Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, in 3 milioni di euro per l'anno 2028, in 3,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza inferiore a 10 GT – Gross Tonnage).
4.8. Anna Lisa Baroni, Nevi, Spena, Sandra Savino, Caon, Fasano.

      Sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca, dedite alla piccola pesca inferiori a 10 Gross Tonnage).
4.3. Benedetti.

A.C. 1008-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n.  250, e ulteriori misure di semplificazione)

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n.  250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitino la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
      2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
      3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, dopo la parola: «marittima» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne».
      5. Non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.  696, le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  696 del 1996 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione del primo periodo del presente comma.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n.  250, e ulteriori misure di semplificazione)

      Sopprimere il comma 5.

5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Pesca lavoro usurante)

      1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.  374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui all'allegato B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.  205.
5.0100. Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.

A.C. 1008-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

      1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, dall'anno 2021, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:
          a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226;
          b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
          c) erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare;
          d) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica;
          e) interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;
          f) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione;
          g) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
          h) progetti volti alla salvaguardia dell’habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;
          i) progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo;
          l) progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;
          m) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione;
          n) promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica.

      3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.  1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
      4. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
      5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 16, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
      6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

      Al comma 1, sostituire le parole: è istituito dall'anno 2021 con le seguenti: è istituito dall'anno 2022 e sostituire le parole: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021 con le seguenti: 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2022;

      Conseguentemente:
      al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022;

      al comma 6, sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2022.

6.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Al comma 3, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
6.150. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
(Approvato)

      Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
6.8. Ciaburro, Caretta.

A.C. 1008-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

      1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;
          b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
*7.3. Caretta, Ciaburro.

      Al comma 1, lettera a) dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.

      Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e dalle organizzazioni interprofessionali del comparto ittico riconosciute.
*7.4. Fasano, Spena, Sandra Savino, Nevi, Caon.

      Al comma 1, lettera b), dopo le parole: associazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: così come definite all'articolo 2 comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10 e successive modificazioni.
7.100. Cenni, Incerti, Frailis.

A.C. 1008-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
      2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

      All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
      al comma 1, sostituire le parole: 1o gennaio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2022;

      sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

8.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

      1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:
          «1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
          1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
          1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza».

      2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
      3. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
((Semplificazione in materia di licenze di pesca)

      Apportare le seguenti modificazioni:
      al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2022,;

      sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

9.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

      Al comma 1, sopprimere il capoverso comma 1-ter.
9.101. Benedetti.

      Al comma 2, sostituire le parole: e i rinnovi con le seguenti: , i rinnovi e il trasferimento da un peschereccio all'altro.
9.102. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

      Al comma 3, primo periodo, le parole: nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo sono sostituite dalle seguenti: licenza di pesca o di rilascio di una nuova licenza che non comporti aumento della capacità di pesca.
9.100. Gagnarli.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: rilascio di una nuova con le seguenti: variazioni della.
9.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli.
(Approvato)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38, in materia di pesca marittima, è abrogato.
9.103. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

A.C. 1008-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

      1. Gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 10.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

      Apportare le seguenti modificazioni:

      al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dal 1o gennaio 2022,;

      dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

10.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Vendita diretta)

      1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n.  1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n.  1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
      2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
      3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n.  1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
          « g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Vendita diretta)

      Sopprimerlo.
11.100. Squeri.

      Al comma 1, sopprimere le parole:, senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante,.
11.6. Nevi, Fasano, Spena, Caon, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Data di cattura dei prodotti ittici)

      1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura dei prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
          a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
          b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;
          c) siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.  1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Data di cattura dei prodotti ittici)

      Sopprimerlo.
*12.2. Caretta, Ciaburro.

      Sopprimerlo.
*12.4. Squeri, Nevi, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.

      Sopprimerlo.
*12.100. Suriano, Benedetti.

      Al comma 1, alinea, sostituire la parola: dei con le seguenti: delle diverse specie di.
12.150. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)

      1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n.  1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 13.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)

      Sopprimerlo.
13.100. Squeri.

A.C. 1008-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette)

      Sopprimerlo.
14.102. Sarli, Benedetti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
          b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca secondo termini e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».
14.101. Deiana.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

      1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al primo periodo, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
          b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La commissione di riserva, nello svolgimento delle proprie funzioni, può acquisire i pareri delle maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca.».
14.101.(Testo modificato nel corso della seduta) Deiana.
(Approvato)

      Al comma 1, sostituire le parole da: tre esperti locali fino a: stipulante, con le seguenti: due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, in rappresentanza delle imprese e delle cooperative di pesca o dell'acquacoltura; da un rappresentate delle organizzazioni sindacali stipulanti.
14.150. Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Tarantino.

      Al comma 1, dopo le parole: delle imprese aggiungere, ovunque ricorrano, le seguenti: e delle associazioni riconosciute.
14.100. Cenni, Incerti, Frailis.

A.C. 1008-A – Articolo 15*

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n.  1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
      2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 48, lettera e), del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n.  1604, ovvero del comma 1 del presente articolo, per le aree non occupate da strutture produttive si applica il canone annuo in misura pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n.  595.
      3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

      *Articolo del quale è stato respinto il mantenimento in relazione all'unico emendamento da votare (15.300).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

      Sopprimerlo.

15.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, il comma 4 è abrogato.
15.100. Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. A decorrere dall'anno 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree pertinenti demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500».
      Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.
15.101. Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, le parole: «con qualunque finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, escluse quelle per le attività di pesca e l'acquacoltura,».

      Conseguentemente:
          al comma 3, sostituire le parole 3 milioni di euro con le seguenti 17 milioni di euro.
          all'articolo 26, comma 1:
              all'alinea, sostituire la parola: 66,5 con la seguente 80,5;
              alla lettera b), sostituire la parola: 62,5 con la seguente: 76,5.
15.102. Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale)

      1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulla filiera della pesca, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista una ricognizione dei territori comunali e demaniali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e in prossimità dei quali non sia garantito, in favore dei pescatori professionali residenti e di ogni impresa di pesca con sede legale e domicilio fiscale nel Comune che ne sia privo, idoneo diritto di stazionamento. Con il medesimo decreto sono stabilite, anche in deroga ai titoli concessori esistenti, le priorità nell'assegnazione di sufficienti posti barca.
15.0150. Potenti, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Tarantino.

A.C. 1008-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)

      1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
          « 20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

A.C. 1008-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

      1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154 è sostituito dal seguente:
          «Art. 9. – (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10, con particolare riferimento:
          a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;
          b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
          c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.

      2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
      3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
      4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:
          a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
          b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
          c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
          d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
          e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
          f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
          g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
          h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

      5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
      6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

      Al comma 1, capoverso «Art. 9», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, con priorità per le specie minacciate o a rischio di estinzione, anche mediante programmi pilota di ripopolamento in sinergia con la conservazione degli ecosistemi e dell'ambiente in cui insiste la popolazione ittica da preservare.

      Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in coerenza con i piani di gestione integrata delle zone costiere anche ai fini della valutazione del loro impatto cumulativo sull'ambiente.
17.100. Deiana.

      Al comma 1, capoverso Art. 9, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

17.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

      1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.  154, è sostituito dal seguente:
          «Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
          2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento.
          3. La commissione è composta dai seguenti soggetti:
          a) il capo del compartimento marittimo;
          b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
          c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente;
          d) fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative;
          e) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
          f) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
          g) fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
          h) fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
          i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
          l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;
          m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
          4. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
          5. Il segretario della commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
          6. I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio.
          7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
          8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
          9. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 18.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

      Al comma 1, capoverso Art. 10, comma 9, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica e ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

18.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n.  2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.
      2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:
          a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;
          b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;
          c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

      Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: oggettività con la seguente: equità.

      Conseguentemente, al medesimo comma:
          medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: in funzione del principio di stabilità relativa;
          lettera b), sostituire le parole da: aumento della quota fino a: sono privi con le seguenti: valorizzazione della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte di tutti gli operatori, singoli o associati.
19.100. Nevi.

      Al comma 1, sopprimere le parole: dell'incremento annuo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:, in funzione del principio di stabilità relativa.
19.101. Benedetti, Manzato, Gagnarli.

      Al comma 1, sopprimere le parole: dell'incremento annuo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:, del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale,.
19.101.(Testo modificato nel corso della seduta) Benedetti, Manzato, Gagnarli.
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca)

      1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.
      2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

A.C. 1008-A – Articolo 21*

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124, in materia di garanzie per l'accesso al credito)

      1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157, è sostituito dal seguente:
          « 2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante l'impiego di tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102, sono prestate a titolo gratuito per le imprese agricole e della pesca, nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.  717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, n.  1407/2013 e n.  1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

      *Articolo del quale è stato respinto il mantenimento in relazione all'unico emendamento 21.300.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 21.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124, in materia di garanzie per l'accesso al credito)

      Sopprimerlo.

21.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1008-A – Articolo 22*

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625)

      1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti periodi».

      *Articolo del quale è stato respinto il mantenimento in relazione all'unico emendamento da votare (22.300).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  625)

      Sopprimerlo.

22.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo.
22.100. Torromino, Occhiuto, Nevi.

      Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tali indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo.
22.102. Torromino, Occhiuto, Nevi.

      Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
22.101. Gagnarli.

A.C. 1008-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  102, in materia di intese di filiera)

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  102 sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1:
              1) all'alinea, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;
              2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
                  « g-bis) azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;
                  g-ter) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»;
          b) al comma 2, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 23.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  102, in materia di intese di filiera)

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso lettera g-ter), sostituire le parole: marittima professionale con le seguenti: professionale marittima e delle acque interne.
23.100. Butti, Foti, Caretta, Ciaburro.

A.C. 1008-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, in materia di sanzioni)

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
          « 1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), è la Lithophaga lithophaga, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».

A.C. 1008-A – Articolo 25*

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Fatturazione elettronica per i pescatori della piccola pesca)

      1. All'articolo 1, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.  127, le parole da: «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n.  250».

      *Articolo del quale è stato respinto il mantenimento in relazione all'unico emendamento 25.300.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 25.
(Fatturazione elettronica per i pescatori della piccola pesca)

      Sopprimerlo.

25.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

A.C. 1008-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Copertura finanziaria)

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 della presente legge, valutati complessivamente in 66,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e dall'attuazione dell'articolo 6, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
          a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
          b) quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 26.
(Copertura finanziaria)

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 2, lettera g), 4, 6, 8, 9 e 10 della presente legge, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

26.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1008-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

Art. 27
(Clausola di salvaguardia)

      1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3.

A.C. 1008-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              la proposta di legge in esame reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa del settore ittico, con riferimento al settore della pesca cosiddetto professionale;
              il comparto è stato messo a dura prova dalle nuove programmazioni nazionali ed europee dei cosiddetti «fermo pesca»;
              nell'ambito dei tavoli europei, negli ultimi 3 anni, l'Italia ha ridotto del 20 per cento lo sforzo pesca, con conseguente riduzione della flotta di pesca, che nell'ultimo decennio si è ridotta di oltre il 16 per cento;
              lo strascico dei mari del nord o delle acque oceaniche non è, evidentemente, analogo né assimilabile a quello del Mare Adriatico e, più ampiamente, del Mar Mediterraneo;
              la pesca attuata nelle acque nazionali, peraltro, segue modalità applicative e l'uso di strumentazioni e pratiche assolutamente diverse e, per loro natura, meno invasive rispetto alle controparti nordeuropee;
              la chiusura dei canali HoReCa, nonché le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19, le lungaggini burocratiche legate all'emanazione della normativa di dettaglio relativa agli indennizzi alle imprese, i ritardi legati agli indennizzi relativi al fermo-pesca e la continua restrizione dell'attività pescatoria nelle acque italiane hanno inflitto duri colpi alla sostenibilità economica del comparto ittico nazionale;
              nell'ambito della predetta pianificazione europea, è prevista un'ulteriore riduzione dello sforzo pesca per la pesca a strascico nelle acque nazionali italiane, per una quota compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento;
              l'attività ittica condotta dai pescatori e dagli operatori del settore costituisce un importante presidio a supporto delle loro famiglie, nonché del turismo territoriale anche per quanto riguarda il valore enogastronomico;
              le continue estensioni dei fermo pesca e le vieppiù pressanti restrizioni regolamentari europee costituiscono l'ultimo di una lunga serie di difficoltà inflitte ad un settore che dispera necessariamente di una serie di aiuti, strutturali e non, non più procrastinabili,

impegna il Governo a:
          a) scongiurare, nelle competenti sedi europee, ulteriori restrizioni dello sforzo pesca italiano nelle acque nazionali e richiedere una programmazione maggiormente favorevole agli operatori ittici nazionali;
          b) rendere tempestiva ed immediata l'erogazione delle indennità legate al fermo-pesca;
          c) disporre apposite misure di sostegno e valorizzazione, nazionale e non, dell'eccellenza costituita dal comparto ittico italiano.
9/1008-A/1. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure di riordino e sostegno al comparto ittico nazionale;
              il settore della pesca, acquacoltura e maricoltura sul territorio nazionale e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tali prodotti (di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n.  4 del 2012) hanno subito forti effetti negativi derivanti dalla contrazione economica dovuta alla crisi pandemica;
              le attività di pesca, infatti, sebbene incluse tra quelle strategiche per l'economia nazionale, hanno risentito in maniera indiretta delle misure di contenimento della pandemia; il settore ittico è stato duramente colpito dalla sospensione della quasi totalità delle attività produttive, ricettive, di ristorazione e limitazione agli spostamenti all'interno del territorio nazionale;
              gli imprenditori ittici (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.  4/2012) hanno vissuto un periodo di forte difficoltà dovuto al calo della domanda di prodotto nazionale fresco (specialmente nel settore Ho.Re.Ca.) conseguente al lockdown che ha determinato un cambiamento negli stili di consumo e un forte ridimensionamento dei volumi delle vendite;
              al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura la legge 30 dicembre 2020 n.  178 (Legge di Bilancio 2021) all'articolo 1, comma 128, ha istituito il Fondo per il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura il quale è stato incrementato di 150 milioni di euro dal comma 1 dell'articolo 39 del DL Sostegni n.  41 del 2021, arrivando ad una dotazione attuale di 300 milioni di euro per l'anno 2021;
              per sostenere il rilancio del settore, dell'indotto occupazionale e delle esportazioni, appare opportuno adottare disposizioni normative che destinino quota parte degli incentivi previsti dal suddetto Fondo agli imprenditori ittici che intendano avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti ittici freschi e di qualità che sono pescati nei mari italiani, affinché tali prodotti possano essere destinati anche ai consumatori nazionali, e non solo a quelli stranieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota pari ad almeno 80 milioni di Euro, per gli anni dal 2021 al 2023, delle risorse previste dal Fondo per il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della legge n.  178 del 2020, a sostegno dell'imprenditore ittico che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti ittici italiani freschi, ai fini dello sviluppo di filiere e distretti di settore che favoriscano il nostro Made in Italy e l'indotto occupazionale nel settore, anche ai fini di compensare la contrazione economica subita in ragione delle misure restrittive adottate per contenere la pandemia da COVID-19.
9/1008-A/2. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              l'attività della pesca per la cooperativa dei pescatori denominata S. Andrea nel compendio di S'Ena Arrubia, nella Provincia di Oristano, costituisce oltre che una risorsa economica anche un fattore di identità e di appartenenza sin dagli inizi del'900, come per il resto delle marinerie Oristanesi;
              fin dal 1953, la Cooperativa ha sempre garantito il lavoro ai propri soci e ha creato un indotto per i comuni circostanti e le realtà legate al mondo ittico locale;
              oggi operano nella cooperativa numerosi nipoti dei padri fondatori della Sant'Andrea, un'identità che si è tramandata come le tecniche di pesca in mare e le pratiche di buona tutela della pesca e delle risorse ittiche e dell'ambiente;
              la tutela delle risorse ittiche è un aspetto che in numerose parti del mondo passa in secondo piano per dare spazio in misura allarmante alla pesca senza controllo. Negli ultimi anni a causa di una serie di emergenze dovute ai cambiamenti climatici, alla ridotta attività di pesca dovuta principalmente all'interdizione e alle limitazioni delle zone di pesca, in concomitanza con il maltempo e i problemi strutturali della categoria si è giunti a un punto di non sostenibilità ed è necessario un cambio di rotta;
              le principali limitazioni alle attività di pesca nel Compartimento Marittimo di Oristano sono:
                  area interdizione Area Marina Protetta;
                  area di interdizione Poligono Militare;
                  zone di divieti quali concessioni demaniali e aree portuali;
              nel protocollo d'intesa del 2016 tra Ministero della Difesa e Regione Sardegna è previsto che gli indennizzi vengano riconosciuti come: indennizzo di base e specificità, quest'ultima basata sul punto di ormeggio delle unità di pesca; riconosciuto in base alle giornate di pesca; le aree sono le marinerie iscritte al Compartimento marittimo di Oristano, ad eccezione di quelle iscritte al Circondario marittimo di Bosa e di quelle operanti nelle acque interne; all'articolo 3 del protocollo sono previsti i destinatari delle misure di indennizzo. La specificità è determinata dall'interdizione delle acque antistanti al punto di ormeggio, nell'accordo iniziale; all'articolo 5 del protocollo è prevista la specificità sulle «aree marittime dei territori comunali di ArbuseTerralba e nel porticciolo di CorruS'ittiri, che operano nelle aree confinanti con il poligono di Capo Frasca, gravate da particolari interdizioni all'ancoraggio, alla pesca e al transito nelle aree marine prospicienti il poligono di Capo Frasca»;
              nel caso di S'Ena Arrubia la specificità non è stata riconosciuta in quanto lo specchio acqueo è interdetto al 70 per cento, ma durante la fase decisionale sugli indennizzi non sono state previste valutazioni in tal senso. Il caso di S'Ena Arrubia è stato erroneamente rappresentato da parte del comitato che ha firmato l'accordo nel 2016;
              l'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, «Codice dell'ordinamento militare», dispone che lo Stato corrisponda un contributo annuale alle regioni nelle quali le esigenze militari – compresi i particolari tipi di insediamento – incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale: risorse che gli enti locali devono obbligatoriamente destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali;
              ogni quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, devono essere individuate le regioni maggiormente interessate dai vincoli e dalle attività militari, nonché le modalità e i criteri di ripartizione del citato contributo fra le predette regioni, in particolare, avuto riguardo all'incidenza dei vincoli nei rispettivi ambiti territoriali;
              il 31 marzo 2021 la IV Commissione della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 8/00186 che prevede testualmente l'impegno del Governo ad adottare iniziative per prevedere: a) un significativo aumento degli stanziamenti previsti per le indennità in questione, che tenga anche conto del drastico calo dell'indotto locale, conseguente ai ripetuti ridimensionamenti del personale assegnato alle singole caserme; b) un sistema di corresponsione delle indennità con cadenza annuale; c) ulteriori, differenti e aggiuntive misure, anche di carattere non economico, ma nel segno della proficua collaborazione tra le istituzioni militari e quelle civili, se del caso, con la previsione di specifiche attività di supporto alle amministrazioni interessate nella realizzazione di opere pubbliche e/o altri interventi, pure connessi all'utilizzo dei medesimi fondi,

impegna il Governo

in vista del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, ottemperando a quanto previsto dall'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative di competenza, al fine di inserire la cooperativa di pesca S'Ena Arrubia tra i beneficiari del nuovo protocollo d'intesa tra Regione Sardegna e Ministero della Difesa, prevedendo compensativi non solo economici come previsto dalla risoluzione succitata.
9/1008-A/3. Deidda, Cadeddu.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame è volto a disciplinare interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere misure di politica sociale nel settore della pesca professionale;
              in particolare, l'articolo 19 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n.  2016/1627;
              dopo alcuni anni di sovra pesca praticata in tutti i paesi, anche estranei al bacino del Mediterraneo, le Autorità preposte a livello internazionale (l'ICCAT) decisero nel 2007 di adottare un Piano pluriennale di ricostituzione della risorsa, tale piano fu implementato da tutti i paesi contraenti dell'ICCAT, compresa l'Unione europea che al suo interno stabilì regole ferree rivolte alla riduzione dello sforzo di pesca su tale risorsa e il prezzo del tonno crollò ai livelli minimi;
              la ristrettissima normativa nazionale costrinse gli armatori italiani dediti alla pesca del tonno rosso a vendere le proprie quote a coloro che decisero di resistere alla crisi, al punto che oggi sono sopravvissute nove imprese di pesca campane e tre siciliane;
              nelle ultime stagioni di pesca, si sono registrati i primi segnali positivi di ripresa del settore e tutti i paesi dotati di una flotta da pesca industriale del tonno rosso come l'Italia hanno concesso aumenti proporzionali a tutti i sistemi di pesca, secondo il principio storico o della stabilità relativa: attualmente al settore della circuizione viene attribuito il 74 per cento della quota italiana di pesca del tonno rosso (nel passato tale percentuale era arrivata fino all'85 per cento);
              la pesca del tonno rosso rappresenta ormai l'unico segmento di pesca industriale presente in Italia, e fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotto, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018);
              la pesca a circuizione del tonno è svolta in tutto il mondo su scala industriale e le imprese di pesca italiane si confrontano con competitors internazionali (spagnoli, francesi, turchi, marocchini, e altro) i quali godono appieno degli aumenti di quota assegnati quasi integralmente al sistema a circuizione (in Francia per esempio oltre il 90 per cento della quota nazionale di tonno rosso è assegnato alla circuizione);
              l'attuale formulazione dell'articolo 19 del provvedimento in esame rischia di avere pesanti ricadute sul settore; in primis, l'aumento della quota pescabile implicherà una riduzione del prezzo internazionale e poiché e prevedibile che gli altri Paesi produttori confermeranno gli aumenti di quote in capo alla circuizione in modo proporzionale, le loro flotte potranno compensare il minor prezzo con le maggiori quantità. In sintesi, si avrà una distorsione della concorrenza che penalizzerà le nostre imbarcazioni;
              la soluzione individuata, cioè la possibilità di aumentare considerevolmente la quota di pesca accidentale di tonno rosso, non potrà che generare un aumento della pesca illegale: è prevedibile, infatti, che le imbarcazioni che si dedicheranno a questo tipo di pesca imbarcheranno da terra pesce di qualsiasi tipo per giustificare la percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo;
              l'esperienza dimostra che la quota di pesca accidentale è consumata solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata. In una fase di aumento delle quote come l'attuale, prevedere un andamento a senso unico della ripartizione delle catture tra sistemi al 30 per cento e 70 per cento è estremamente rischioso per il settore,

impegna il Governo

a prevedere soglie di ripartizione delle quote incrementali, tra i sistemi di pesca professionale e accidentale o accessoria, sulla base dei livelli di incremento percentuale della quota annua, stabiliti dall'ICCAT o, in alternativa, stabilire un tetto massimo del contingente di cattura assegnato all'Italia da destinare alla pesca accidentale o accessoria (ossia praticata da imbarcazioni da pesca prive del permesso speciale di pesca del tonno rosso), attualmente al 3,19 per cento, a salvaguardia delle imprese italiane che praticano la pesca del tonno a livello professionale e del relativo indotto.
9/1008-A/4. Varchi, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame è volto a disciplinare interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo volte a riordinare e semplificare il medesimo settore, nonché a prevedere misure di politica sociale nel settore della pesca professionale;
              in particolare, l'articolo 19 dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n.  2016/1627;
              dopo alcuni anni di sovra pesca praticata in tutti i paesi, anche estranei al bacino del Mediterraneo, le Autorità preposte a livello internazionale (l'ICCAT) decisero nel 2007 di adottare un Piano pluriennale di ricostituzione della risorsa, tale piano fu implementato da tutti i paesi contraenti dell'ICCAT, compresa l'Unione europea che al suo interno stabilì regole ferree rivolte alla riduzione dello sforzo di pesca su tale risorsa e il prezzo del tonno crollò ai livelli minimi;
              la ristrettissima normativa nazionale costrinse gli armatori italiani dediti alla pesca del tonno rosso a vendere le proprie quote a coloro che decisero di resistere alla crisi, al punto che oggi sono sopravvissute nove imprese di pesca campane e tre siciliane;
              nelle ultime stagioni di pesca, si sono registrati i primi segnali positivi di ripresa del settore e tutti i paesi dotati di una flotta da pesca industriale del tonno rosso come l'Italia hanno concesso aumenti proporzionali a tutti i sistemi di pesca, secondo il principio storico o della stabilità relativa: attualmente al settore della circuizione viene attribuito il 74 per cento della quota italiana di pesca del tonno rosso (nel passato tale percentuale era arrivata fino all'85 per cento);
              la pesca del tonno rosso rappresenta ormai l'unico segmento di pesca industriale presente in Italia, e fornisce lavoro a oltre un migliaio di persone tra occupazione diretta e indotto, per un fatturato di oltre 30 milioni di euro (valori 2018);
              la pesca a circuizione del tonno è svolta in tutto il mondo su scala industriale e le imprese di pesca italiane si confrontano con competitors internazionali (spagnoli, francesi, turchi, marocchini, e altro) i quali godono appieno degli aumenti di quota assegnati quasi integralmente al sistema a circuizione (in Francia per esempio oltre il 90 per cento della quota nazionale di tonno rosso è assegnato alla circuizione);
              l'attuale formulazione dell'articolo 19 del provvedimento in esame rischia di avere pesanti ricadute sul settore; in primis, l'aumento della quota pescabile implicherà una riduzione del prezzo internazionale e poiché e prevedibile che gli altri Paesi produttori confermeranno gli aumenti di quote in capo alla circuizione in modo proporzionale, le loro flotte potranno compensare il minor prezzo con le maggiori quantità. In sintesi, si avrà una distorsione della concorrenza che penalizzerà le nostre imbarcazioni;
              la soluzione individuata, cioè la possibilità di aumentare considerevolmente la quota di pesca accidentale di tonno rosso, non potrà che generare un aumento della pesca illegale: è prevedibile, infatti, che le imbarcazioni che si dedicheranno a questo tipo di pesca imbarcheranno da terra pesce di qualsiasi tipo per giustificare la percentuale di catture accessorie di tonno rosso detenute a bordo;
              l'esperienza dimostra che la quota di pesca accidentale è consumata solo in minima parte dalle catture realmente accidentali, mentre è massimamente oggetto di vera e propria pesca mirata. In una fase di aumento delle quote come l'attuale, prevedere un andamento a senso unico della ripartizione delle catture tra sistemi al 30 per cento e 70 per cento è estremamente rischioso per il settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere soglie di ripartizione delle quote incrementali, tra i sistemi di pesca professionale e accidentale o accessoria, sulla base dei livelli di incremento percentuale della quota annua, stabiliti dall'ICCAT o, in alternativa, stabilire un tetto massimo del contingente di cattura assegnato all'Italia da destinare alla pesca accidentale o accessoria (ossia praticata da imbarcazioni da pesca prive del permesso speciale di pesca del tonno rosso), attualmente al 3,19 per cento, a salvaguardia delle imprese italiane che praticano la pesca del tonno a livello professionale e del relativo indotto.
9/1008-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge C. 1008-1009-1636-A, delega il Governo per adottare una serie di interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
              gli accordi seguiti alla «Brexit» hanno determinato l'ingresso della Gran Bretagna tra i Paesi extraeuropei che partecipano alla distribuzione delle quote relative alla pesca del tonno;
              il nuovo quadro di per sé non incide gravemente sulla situazione italiana, ma rischia di avere conseguenze drammatiche laddove si dovesse modificare il decreto che individua l'attuale distribuzione delle quote, stabilita a livello nazionale;
              tale decreto, infatti, pur non essendo pienamente soddisfacente per gli operatori del settore, ha confermato le quote istituite l'anno precedente e rappresenta, se non un punto di equilibrio ragionevole, almeno un punto di «non eccessivo squilibrio» al di sotto del quale non si può andare, soprattutto alla luce della crisi economica seguente alla pandemia;
              un'eventuale rivisitazione delle quote al ribasso avrebbe conseguenze drammatiche per la Sardegna, che già patisce il fatto di avere un'assegnazione minore rispetto alle altre realtà nazionali e in particolare, per le tonnare fisse che di fatto sarebbero condannate a vedere la propria attività in perdita con effetti devastanti anche sull'occupazione in un territorio sofferente come il Sulcis-Iglesiente;
              la limitazione della quota e con il prezzo medio che attualmente è crollato, provocherebbe il disastro economico indistintamente per tutte le tonnare fisse;
              peraltro, la Sardegna ha solo questo sistema di pesca, mentre tutto il resto della quota è collocato tra Sicilia e Campania;
              per essere eque, eventuali modifiche dovrebbero prevedere un aumento di quota per la Sardegna, dove si trova un impianto che da anni va in mare e riceve solo 10 tonnellate;
              alla luce dei dati, risulta evidente non solo la necessità di evitare ulteriori scelte penalizzanti rispetto al quadro vigente, ma anche quella di intervenire per un riequilibrio delle quote a favore della Sardegna;
              il mantenimento delle quote attuali è da considerare un punto di non ritorno, al di sotto del quale non si deve scendere, deve rappresentare la prima misura per consentire agli operatori di superare il guado della pandemia e deve essere accompagnato da ulteriori misure di sostegno per un settore che non solo rappresenta una realtà economica di primo piano, ma è altresì parte della nostra tradizione, della nostra cultura e di quella qualità della vita che è il marchio dell'Italia nel mondo,

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative di competenze per evitare nuove sperequazioni nella distribuzione delle quote per la pesca del tonno e gettare le basi per un riequilibrio a favore delle realtà operanti in Sardegna e per un generale sostegno ad un settore strategico per l'economia nazionale.
9/1008-A/5. Cappellacci.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge C. 1008-1009-1636-A, delega il Governo per adottare una serie di interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
              gli accordi seguiti alla «Brexit» hanno determinato l'ingresso della Gran Bretagna tra i Paesi extraeuropei che partecipano alla distribuzione delle quote relative alla pesca del tonno;
              il nuovo quadro di per sé non incide gravemente sulla situazione italiana, ma rischia di avere conseguenze drammatiche laddove si dovesse modificare il decreto che individua l'attuale distribuzione delle quote, stabilita a livello nazionale;
              tale decreto, infatti, pur non essendo pienamente soddisfacente per gli operatori del settore, ha confermato le quote istituite l'anno precedente e rappresenta, se non un punto di equilibrio ragionevole, almeno un punto di «non eccessivo squilibrio» al di sotto del quale non si può andare, soprattutto alla luce della crisi economica seguente alla pandemia;
              un'eventuale rivisitazione delle quote al ribasso avrebbe conseguenze drammatiche per la Sardegna, che già patisce il fatto di avere un'assegnazione minore rispetto alle altre realtà nazionali e in particolare, per le tonnare fisse che di fatto sarebbero condannate a vedere la propria attività in perdita con effetti devastanti anche sull'occupazione in un territorio sofferente come il Sulcis-Iglesiente;
              la limitazione della quota e con il prezzo medio che attualmente è crollato, provocherebbe il disastro economico indistintamente per tutte le tonnare fisse;
              peraltro, la Sardegna ha solo questo sistema di pesca, mentre tutto il resto della quota è collocato tra Sicilia e Campania;
              per essere eque, eventuali modifiche dovrebbero prevedere un aumento di quota per la Sardegna, dove si trova un impianto che da anni va in mare e riceve solo 10 tonnellate;
              alla luce dei dati, risulta evidente non solo la necessità di evitare ulteriori scelte penalizzanti rispetto al quadro vigente, ma anche quella di intervenire per un riequilibrio delle quote a favore della Sardegna;
              il mantenimento delle quote attuali è da considerare un punto di non ritorno, al di sotto del quale non si deve scendere, deve rappresentare la prima misura per consentire agli operatori di superare il guado della pandemia e deve essere accompagnato da ulteriori misure di sostegno per un settore che non solo rappresenta una realtà economica di primo piano, ma è altresì parte della nostra tradizione, della nostra cultura e di quella qualità della vita che è il marchio dell'Italia nel mondo,

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative di competenze per evitare sperequazioni nella distribuzione delle quote per la pesca del tonno e gettare le basi per un riequilibrio a favore delle realtà operanti in Sardegna e per un generale sostegno ad un settore strategico per l'economia nazionale.
9/1008-A/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cappellacci.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge da noi esaminate delega il Governo per adottare una serie di interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
              nel provvedimento è prevista l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica destinato a finanziare, in via sperimentale, la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti al fine di promuovere le attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, nonché a tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali del pesce di qualità, a fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca per la ricerca scientifica e tecnologica e a incentivare il consumo di pesce proveniente da filiera ittica corta,

impegna il Governo

a destinare quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica agli incubatoi di valle realizzati per il ripopolamento dei fiumi italiani delle specie autoctone che hanno necessità di essere recuperate effettuando attività di ricerca a tutela della riproduzione, l'incubazione, la schiusa delle uova, in particolare della specie ittica denominata trota marmorata, tipica dei fiumi delle regioni del nord Italia.
9/1008-A/6. Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo unificato delle proposte di legge da noi esaminate delega il Governo per adottare una serie di interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
              nel provvedimento è prevista l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica destinato a finanziare, in via sperimentale, la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti al fine di promuovere le attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, nonché a tutelare e valorizzare le tradizioni alimentari locali del pesce di qualità, a fornire assistenza tecnica alle imprese di pesca per la ricerca scientifica e tecnologica e a incentivare il consumo di pesce proveniente da filiera ittica corta,

impegna il Governo

a valutare la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica agli incubatoi di valle realizzati per il ripopolamento dei fiumi italiani delle specie autoctone che hanno necessità di essere recuperate effettuando attività di ricerca a tutela della riproduzione, l'incubazione, la schiusa delle uova, in particolare della specie ittica denominata trota marmorata, tipica dei fiumi delle regioni del nord Italia.
9/1008-A/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame è volto a disciplinare interventi nel settore ittico, attraverso deleghe al Governo finalizzate al riordino e alla semplificazione nel medesimo settore, nonché a prevedere misure di politica sociale nel settore della pesca professionale;
              nel corso del lungo esame in Commissione Agricoltura sono state fatte molte modifiche al testo inizialmente proposto e una di queste, forse la più importante, è stata la soppressione di una norma volta a tutelare i lavoratori della pesca e della piccola pesca attraverso l'estensione di alcuni interventi di politica sociale al settore ittico;
              tale disposizione, condivisa da tutti i gruppi parlamentari, è quantomai necessaria per il settore in quanto prevedeva l'estensione delle forme di integrazione salariale previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n.  457, ai lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, ricomprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita;
              nello stesso articolo si prevedeva inoltre l'istituzione, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari dei dipendenti da imprese agricole (CISOA); della sezione pesca, con la creazione di un fondo dedicato;
              al di là della soluzione proposta nel testo originale del provvedimento in esame, si ritiene in ogni caso fondamentale un intervento specifico di politica sociale per il settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di sostenerlo concretamente e valorizzarne i lavoratori,

impegna il Governo

a costruire, attraverso un provvedimento ad hoc ed urgente, un ammortizzatore sociale stabile e strutturale per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima o esercitata in acque interne e lagunari, ricomprendendo anche i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi stessi gestita.
9/1008-A/7. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI (A.C. 2751-A)

A.C. 2751-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2751-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

      All'articolo 8, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea nonché sugli emendamenti 1. 200, 1.201, 4.200, 5.200, 6.200 e 7.200 delle Commissioni:

NULLA OSTA

A.C. 2751-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

      1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale – classe LM-13, in medicina veterinaria – classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia – classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
      2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1 almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
      3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche – classe L-24, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.
(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: valutazione e certificazione con le seguenti: certificazione e valutazione, interna al corso di studi,.
1.200. Le Commissioni.

(Approvato)

      Al comma 3, sostituire le parole:, che è a tal fine adeguato ai sensi dell'articolo 3 con le seguenti:. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è svolto con le modalità di cui all'articolo 3.
1.201. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 2751-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

      1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 2.
(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. A partire dal 1o giugno 2022, per le professioni di cui al comma 1 è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.
2.100. Pignatone.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328, che abbiano attivato lo svolgimento del tirocinio professionale durante il corso di studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del medesimo decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.  137, possono richiedere di rendere abilitanti, secondo la procedura dell'articolo 4 comma 1, i titoli universitari che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione.

      Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: perito industriale aggiungere le seguenti:. Ulteriori titoli abilitanti.
2.101. Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

A.C. 2751-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

      1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
      2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

      Al comma 3, dopo la parola: università aggiungere le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche,.
3.1. Bucalo, Mollicone.

A.C. 2751-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

      1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
      2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
      3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
          a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n.  4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
          b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
          c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
          d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
          e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
          f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

      4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo, sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.
4.200. Le Commissioni.

(Approvato)

      Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: università aggiungere le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche,.
4.2. Frassinetti, Mollicone.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ambito di applicazione)

      1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
4.01. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

A.C. 2751-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

      1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
      2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministero vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 5.
(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

      Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in scienze chimiche – classe LM-54 e in scienze e tecnologie della chimica industriale – classe LM-71, in fisica – classe LM 17, e in biologia – classe LM-6, in biotecnologie agrarie – classe LM-7, in biotecnologie industriali – classe LM-8, in biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche – classe LM-9, in scienze della natura – classe LM-60, in scienze della nutrizione umana – classe LM-61 e in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio – classe LM 75.
5.100. Piccoli Nardelli, Di Giorgi.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli Ordini professionali.
5.101. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

      Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: Ministero con la seguente: Ministro.
5.200. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 2751-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Disposizioni transitorie e finali)

      1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5, e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
      2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
      3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 4, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Disposizioni transitorie e finali)

      Al comma 1, sopprimere le parole:, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
6.100. Frassinetti, Mollicone, Bucalo.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: che hanno conseguito aggiungere le seguenti: o che conseguono.
6.200. Le Commissioni.

(Approvato)

      Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le università aggiungere le seguenti: statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.
6.2. Frassinetti, Mollicone.

A.C. 2751-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

      1. Gli studenti che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
      2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.  328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 7.
(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Gli studenti che aggiungere le seguenti: hanno conseguito o che.
7.200. Le Commissioni.

(Approvato)

A.C. 2751-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

      Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)