XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 14 luglio 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2021 (DOC. XXV, N. 4) E SULLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO (DOC. XXVI, N. 4) (DOC. XVI, N. 5)

Relazione delle Commissioni riunite III (affari esteri e comunitari) e IV (difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021 (Doc XXV, n.  4) e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso (Doc XXVI, n.  4) (Doc XVI, n.  5)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore.

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti
Gruppi 2 ore e 9 minuti
(discussione)
1 ora e 36 minuti
(dichiarazioni di voto)
    MoVimento 5 Stelle 22 minuti 10 minuti
    Lega – Salvini premier 20 minuti 10 minuti
    Partito Democratico 16 minuti 10 minuti
    Forza Italia – Berlusconi
    presidente
15 minuti 10 minuti
    Fratelli d'Italia 11 minuti 10 minuti
    Italia Viva 10 minuti 10 minuti
    Coraggio Italia 10 minuti 10 minuti
    Liberi e Uguali 9 minuti 10 minuti
    Misto: 16 minuti 16 minuti
        L'Alternativa c’è 4 minuti 4 minuti
        Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
        Facciamo eco – Federazione
        dei Verdi
2 minuti 2 minuti
        Noi con l'Italia - USEI-
        Rinascimento ADC
2 minuti 2 minuti
        Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
        Azione - +Europa - Radicali
        Italiani
2 minuti 2 minuti
        MAIE - PSI 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 luglio 2021.

      Ascani, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Olgiati, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Olgiati, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

      Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Olgiati, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 13 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          ORFINI: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative» (3205);
          BELLUCCI ed altri: «Disposizioni in materia di prevenzione e sensibilizzazione sui danni derivanti dall'assunzione di alcool» (3206);
          MATURI: «Disposizioni per il riconoscimento dell'attività di ambasciatore digitale e la tutela dei profili e dei contenuti digitali» (3207).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 13 luglio 2021 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Presidente del Consiglio dei ministri:
              «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (3208).

      Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56, concernente l'esercizio di poteri speciali in materia di servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Fastweb Spa concernente la stipula di contratti o accordi aventi a oggetto l'acquisto di beni o servizi per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica basate sulla tecnologia 5G ai fini dell'implementazione di core SA (Stand-Alone) basata sull'architettura SBA (Service Based Architecture) di un fornitore europeo, in linea con gli standard definiti dal 3GPP (procedimento n.  123/2021).

      Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133, la relazione sulle attività svolte per l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Doc. XXVII, n.  24).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 giugno 2021, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n.  440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con l'indicazione del relativo importo, al signor Dante Vanelli, musicista compositore.

      Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      La Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  20, e dell'articolo 35, comma 4, del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, il conto consuntivo della Corte dei conti per l'anno 2020, corredato dalla relazione illustrativa.

      Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  439).

      Questi documenti sono stati trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.  259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Rossini Opera Festival», per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n.  259 del 1958 (Doc. XV, n.  440).

      Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

      Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXIV, n.  31).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69, la relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi (Doc. XXVII, n.  25).

      Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 luglio 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0386/I, ha attivato la predetta procedura in ordine alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità API dei sistemi informatici.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 luglio 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n.  317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0385/I, ha attivato la predetta procedura in ordine alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni.

      Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
          Proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n.  1053/2013 (COM(2021) 278 final);
          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n.  910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021) 281 final);
          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – NAIADES III: promuovere un trasporto europeo per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future (COM(2021) 324 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione delle nuove basi giuridiche per il sistema d'informazione Schengen (SIS) a norma dell'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell'articolo 79, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1862 (COM(2021) 336 final);
          Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo (COM(2021) 347 final);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla politica di concorrenza 2020 (COM(2021) 373 final);
          Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e del relativo protocollo di attuazione (COM(2021) 377 final);
          Relazione della Commissione al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza finanziaria fornita ai paesi e territori d'oltremare attraverso l'11o Fondo europeo di sviluppo nel 2020 (COM(2021) 378 final).

Trasmissione dal Garante per la protezione dei dati personali.

      Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 9 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante, riferita all'anno 2020 (Doc. CXXXVI, n.  3).

      Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano.

      La Difensora civica della provincia autonoma di Bolzano, in data 7 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.  127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n.  26).

      Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

      Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n.  14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA (96).

      Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N.  73, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI (A.C. 3132-A/R)

A.C. 3132-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame intende rispondere agli effetti della pandemia sulla salute collettiva e sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso investimenti adeguati sull'assistenza sanitaria, al fine di migliorare qualitativamente l'efficienza del servizio sanitario nazionale. Il Titolo III del decreto-legge in esame prevede disposizioni in materia di salute;
              la diffusione del virus COVID-19 ha incrementato le disuguaglianze nei servizi sanitari tra i grandi centri abitati e le piccole realtà, in particolar modo nelle isole e al Centro-Sud;
              i sacrifici economici e personali per raggiungere tali zone da parte dei medici sono notevoli, ed essi, sovente, preferiscono offrire la propria professionalità in territori adiacenti le grandi città, che già godono di una rete infrastrutturale e di servizi più adeguati, e che hanno caratteristiche morfologiche favorevoli;
              l'effetto è gravissimo per le strutture che si trovano in aree già svantaggiate, prive di un numero di organici adeguato per fronteggiare la domanda di assistenza sanitaria proveniente dalla popolazione, con un conseguente maggior carico di lavoro che grava sui medici di base;
              il notevole afflusso ai servizi di pronto soccorso degli ospedali, a tratti insostenibile, rende necessaria un'implementazione del servizio di medicina di base e di assistenza domiciliare nelle aree sopra indicate;
              il decreto del Ministro della salute n.  70 del 2015 ha già previsto e definito le aree disagiate: «aree geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare»;
              gli articoli 32 e 45, lettera C2, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, prevedono quote variabili per compensi e compensi accessori annui per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale effettuate con modalità definite nell'ambito di specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi, e per l'assistenza in zone disagiate, per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalle regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole;
              è necessario potenziare i servizi di medicina generale sui territori per consentire ai medici di base di tutelare la salute dei cittadini in modo più efficace. È quindi opportuno implementare la medicina di base sui territori con una distribuzione dei medici sui territori più capillare, nonché favorire i medici di base con incentivi economici soprattutto quelli che operano nei territori ubicati nelle zone come indicate nel punto precedente del presente ordine del giorno,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere incentivi economici per i medici di base che operano nelle zone disagiate come indicate nella premessa, demandando all'Accordo collettivo nazionale le modalità di corresponsione dei medesimi incentivi economici;
          a valutare l'opportunità di potenziare la medicina di base aumentando il numero dei medici di base, nonché attivando misure, d'intesa con le regioni; per una maggiore organizzazione a livello territoriale della medicina di base per migliorare e rendere più «capillare» il servizio sanitario a tutela della salute dei cittadini.
9/3132-AR/1. Cardinale.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame intende rispondere agli effetti della pandemia sulla salute collettiva e sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso investimenti adeguati per l'assistenza sanitaria, al fine di migliorare qualitativamente l'efficienza del servizio sanitario nazionale. Il Titolo III del decreto-legge in esame prevede misure per la tutela della salute;
              la diffusione del virus COVID-19 ha incrementato le disuguaglianze nei servizi sanitari tra i grandi centri abitati e le piccole realtà, in particolar modo nelle isole e al Centro-Sud;
              i sacrifici economici e personali per raggiungere tali zone da parte dei medici ed infermieri sono notevoli, ed essi, sovente, preferiscono offrire la propria professionalità in territori adiacenti le grandi città, che già godono di una rete infrastrutturale e di servizi più adeguati, e che hanno caratteristiche morfologiche favorevoli;
              l'effetto è gravissimo per le strutture che si trovano in aree già svantaggiate, prive di un numero di organici adeguato per fronteggiare la domanda di assistenza sanitaria proveniente dalla popolazione, con un conseguente maggior carico di lavoro che grava sui medici di base;
              il notevole afflusso ai servizi di pronto soccorso degli ospedali, a tratti insostenibile, rende necessaria una maggiore capillarizzazione del servizio di medicina di base e di assistenza domiciliare nelle aree sopra indicate;
              il decreto del Ministro della salute n.  70 del 2015 ha già previsto e definito le aree disagiate; «aree geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente montano o premontano con collegamenti di rete viaria complessi e conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare»;
              è necessario pertanto sia potenziare i presidi ospedalieri ubicati nei territori individuati dal decreto del Ministro della salute n.  70 del 2015 che incentivare economicamente il personale medico ed infermieristico che opera nei medesimi territori,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di potenziare, anche d'intesa con le regioni, i presidi ospedalieri nelle zone indicate dal decreto del Ministro della salute concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze n.  70 del 2015;
          a valutare l'opportunità di prevedere incentivi economici per il personale medico ed infermieristico che opera nelle zone ubicate nei territori individuati sulla base del decreto n.  70 del 2015 demandando alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di corresponsione dei medesimi incentivi economici.
9/3132-AR/2. Lapia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame all'articolo 6-bis prevede la rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi;
              è fondamentale per l'anno 2021, per superare gli effetti negativi dovuti al diffondersi del COVID-19 e per sostenere le imprese che esercitano attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento, protezione della fascia costiera e di zone acquee, eliminare i canoni relativi alle concessioni di aree demaniali marittime e delle loro pertinenze erogati dalle medesime imprese, nonché i canoni dovuti per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico;
              ciò per consentire di superare la grave situazione dovuta al diffondersi del COVID-19 e per rilanciare le attività della pesca come indicate nel secondo punto di questa premessa. Attività che sono fondamentali per rilanciare un settore produttivo importante per l'economia del nostro Paese ed in particolare per regioni come la Puglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità con un successivo provvedimento di eliminare, come detto in premessa, il canone dovuto per il 2021, per le concessioni demaniali marittime e loro pertinenze relative alle attività della pesca come indicate in premessa, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento e l'eventuale trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico.
9/3132-AR/3. De Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» è emerso con preoccupazione come in ogni area nazionale si ravvisi la necessità di intervenire immediatamente a livello nazionale, in tutte le regioni, per l'abbattimento delle liste di attesa per le mancate diagnosi, al fine di evitare un peggioramento dell'attuale situazione sanitaria, già di per sé gravissima;
              già in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, l'aula, nella seduta del 9 giugno 2021, n.  521, ha approvato l'ordine del giorno n.  9/03045-A017, impegnando il Governo, nel rispetto delle autonomie e della programmazione regionale, anche ad esternalizzare le attività ambulatoriali di 1o e 2o livello al fine di recuperare i ritardi nelle prestazioni sanitarie;
              in sede di esame è stato approvato un emendamento per potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale;
              il grave fenomeno correlato alla pandemia, soprattutto nelle aree montane, è la tendenza diffusa a rinunciare alla prevenzione ed ai controlli sanitari, manifestata anche da parte degli individui affetti da malattie severe o croniche che, per timore dei contagi o a causa della sospensione delle attività sanitarie e dei ricoveri non urgenti per far posto ai casi COVID-19, non hanno più ricevuto l'attenzione o le cure adeguate;
              a tal riguardo, i dati nazionali hanno rilevato un incremento del tasso di mortalità a livello nazionale da 500 a più di 2.000 persone al giorno per ogni tipo di patologia. Preoccupa l'aumento dei casi di tumore della tiroide, della mammella, dello stomaco, della prostata e del colon;
              tale gravissima evenienza, purtroppo trascurata nel Recovery Found, potrebbe portare a conseguenze ben più drammatiche della pandemia stessa e non solo per i costi economici per le terapie, le operazioni e i percorsi clinici, ma anche per il dramma familiare e l'ulteriore intasamento degli Ospedali e dei pronto soccorso;
              la soluzione prospettata di poter erigere «Case della Comunità» risulta inadeguata e non coerente con il sistema attuale, atteso che tali strutture sono già presenti nel territorio attraverso gli ambulatori e poliambulatori raggruppati nelle varie associazioni di categoria;
              tali strutture sanitarie, infatti, sono più di 5.000 su tutto il territorio nazionale e sono sottoposte a controlli annuali da parte delle competenti ASL, delle regioni, dei NAS dei Carabinieri e sono dotate delle certificazioni di qualità (tra tutte: ISO 9001:2015), rilasciate da organismi di certificazione indipendenti, molte anche con certificazioni «Simply Halal» e «Kosher» che garantiscono ai pazienti, rispettivamente di fede islamica ed ebraica, trattamenti conformi ai principi delle proprie religioni;
              si manifesta sempre più la necessità di garantire a tutti i cittadini la tutela del diritto alla salute e di uguaglianza nell'accesso alle cure, principi costituzionalmente tutelati, attraverso l'abbattimento delle liste di attesa attraverso screening e diagnosi che prevedano il completo ciclo diagnostico comprensivo di ecografia, mammografia, ago aspirato, biopsia ed esame citologico ed istologico con diagnosi certa in 24 ore;
              al ricevimento della diagnosi nelle 24 ore, sarebbe auspicabile che i dati potessero essere inseriti in un unico database nel quale confluisce ogni notizia inerente al caso, per procedere rapidamente alla parte interventistica, presso le strutture ospedaliere pubbliche e/o presso le strutture convenzionate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto delle autonomie e della programmazione regionale, anche di esternalizzare le attività ambulatoriali di 1o e 2o livello, in tutto il territorio nazionale ed a maggior ragione nelle zone con una più alta densità di popolazione, anche a presidi convenzionati sulla base di prezzi concordati al fine di per evitare abusi, impiegando eventualmente una piattaforma condivisa tra strutture pubbliche e quelle convenzionate, sulla quale dovrebbero risultare le prenotazioni, le accettazioni, il pagamento dei ticket e la comunicazione del referto, ciò al fine di garantire sempre il preciso riscontro delle prestazioni sanitarie erogate con i pagamenti richiesti, aderendo al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Unico, come esempio di infrastruttura integrata abilitante;
          a valutare l'opportunità di sviluppare e applicare sistemi di Telemedicina con Cabine di Regia interconnesse ed allineate, come esempio di rapporto immediato e integrato con il territorio.
9/3132-AR/4. Longo.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» è emerso con preoccupazione come in ogni area nazionale si ravvisi la necessità di intervenire immediatamente a livello nazionale, in tutte le regioni, per l'abbattimento delle liste di attesa per le mancate diagnosi, al fine di evitare un peggioramento dell'attuale situazione sanitaria, già di per sé gravissima;
              già in sede di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, l'aula, nella seduta del 9 giugno 2021, n.  521, ha approvato l'ordine del giorno n.  9/03045-A017, impegnando il Governo, nel rispetto delle autonomie e della programmazione regionale, anche ad esternalizzare le attività ambulatoriali di 1o e 2o livello al fine di recuperare i ritardi nelle prestazioni sanitarie;
              in sede di esame è stato approvato un emendamento per potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale;
              il grave fenomeno correlato alla pandemia, soprattutto nelle aree montane, è la tendenza diffusa a rinunciare alla prevenzione ed ai controlli sanitari, manifestata anche da parte degli individui affetti da malattie severe o croniche che, per timore dei contagi o a causa della sospensione delle attività sanitarie e dei ricoveri non urgenti per far posto ai casi COVID-19, non hanno più ricevuto l'attenzione o le cure adeguate;
              a tal riguardo, i dati nazionali hanno rilevato un incremento del tasso di mortalità a livello nazionale da 500 a più di 2.000 persone al giorno per ogni tipo di patologia. Preoccupa l'aumento dei casi di tumore della tiroide, della mammella, dello stomaco, della prostata e del colon;
              si manifesta sempre più la necessità di garantire a tutti i cittadini la tutela del diritto alla salute e di uguaglianza nell'accesso alle cure, principi costituzionalmente tutelati, attraverso l'abbattimento delle liste di attesa attraverso screening e diagnosi che prevedano il completo ciclo diagnostico comprensivo di ecografia, mammografia, ago aspirato, biopsia ed esame citologico ed istologico con diagnosi certa in 24 ore;
              al ricevimento della diagnosi nelle 24 ore, sarebbe auspicabile che i dati potessero essere inseriti in un unico database nel quale confluisce ogni notizia inerente al caso, per procedere rapidamente alla parte interventistica, presso le strutture ospedaliere pubbliche e/o presso le strutture convenzionate,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, nel rispetto delle autonomie e della programmazione regionale, anche di esternalizzare le attività ambulatoriali di 1o e 2o livello, in tutto il territorio nazionale ed a maggior ragione nelle zone con una più alta densità di popolazione, anche a presidi convenzionati sulla base di prezzi concordati al fine di per evitare abusi, impiegando eventualmente una piattaforma condivisa tra strutture pubbliche e quelle convenzionate, sulla quale dovrebbero risultare le prenotazioni, le accettazioni, il pagamento dei ticket e la comunicazione del referto, ciò al fine di garantire sempre il preciso riscontro delle prestazioni sanitarie erogate con i pagamenti richiesti, aderendo al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Unico, come esempio di infrastruttura integrata abilitante;
          a valutare l'opportunità di sviluppare e applicare sistemi di Telemedicina con Cabine di Regia interconnesse ed allineate, come esempio di rapporto immediato e integrato con il territorio.
9/3132-AR/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Longo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 74 del provvedimento in esame stanzia risorse aggiuntive per la remunerazione del trattamento accessorio per le prestazioni di lavoro svolte anche dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              nel corso dell'esame del provvedimento la Commissione in sede referente ha approvato un emendamento al predetto articolo 30 con il quale – anche in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 – sono autorizzate risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale, per il triennio 2019-2021, del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da destinare anche alla remunerazione delle peculiari prestazioni connesse alle indennità accessorie;
              nel suddetto emendamento approvato dalla Commissione in sede referente è altresì prevista la proroga per altri tre anni della disciplina transitoria di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, relativa al finanziamento dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e della correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;
              le predette procedure negoziali sono state previste per disciplinare gli istituti normativi e i trattamenti accessori, con esclusione del trattamento economico fondamentale, del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate;
              per il finanziamento a regime delle richiamate procedure negoziali – con una formulazione che potrebbe determinare possibili incertezze interpretative – i citati commi 5 e 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017 prevedono l'impiego di quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448;
              per l'attuazione del citato articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017 è stato attivato il primo tavolo negoziale relativo al triennio 2018-2020;
              le risorse aggiuntive legate alla specificità, previste dal menzionato emendamento all'articolo 74 del decreto-legge n.  73 del 2021, sono destinate al solo personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo

a presentare alla prima favorevole occasione – anche in sede di esame della prossima legge di bilancio – una proposta normativa volta a perfezionare la disciplina del finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e della correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche al fine di superare eventuali incertezze interpretative derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 del citato articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017, nonché a valutare la necessità di stanziamento di eventuali risorse aggiuntive per l'attuazione delle predette procedure negoziali dirigenziali rispetto a quelle già autorizzate per il triennio 2021/2023, tenuto conto degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di natura variabile finanziati, in sede di accordi negoziali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il triennio 2019-2021.
9/3132-AR/5. Fiano, Enrico Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 74 del provvedimento in esame stanzia risorse aggiuntive per la remunerazione del trattamento accessorio per le prestazioni di lavoro svolte anche dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
              nel corso dell'esame del provvedimento la Commissione in sede referente ha approvato un emendamento al predetto articolo 30 con il quale – anche in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.  183 – sono autorizzate risorse aggiuntive per il rinnovo contrattuale, per il triennio 2019-2021, del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da destinare anche alla remunerazione delle peculiari prestazioni connesse alle indennità accessorie;
              nel suddetto emendamento approvato dalla Commissione in sede referente è altresì prevista la proroga per altri tre anni della disciplina transitoria di cui all'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95, relativa al finanziamento dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e della correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate;
              le predette procedure negoziali sono state previste per disciplinare gli istituti normativi e i trattamenti accessori, con esclusione del trattamento economico fondamentale, del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate;
              per il finanziamento a regime delle richiamate procedure negoziali – con una formulazione che potrebbe determinare possibili incertezze interpretative – i citati commi 5 e 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017 prevedono l'impiego di quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448;
              per l'attuazione del citato articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017 è stato attivato il primo tavolo negoziale relativo al triennio 2018-2020;
              le risorse aggiuntive legate alla specificità, previste dal menzionato emendamento all'articolo 74 del decreto-legge n.  73 del 2021, sono destinate al solo personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare alla prima favorevole occasione – anche in sede di esame della prossima legge di bilancio – una proposta normativa volta a perfezionare la disciplina del finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e della correlata procedura per i dirigenti delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche al fine di superare eventuali incertezze interpretative derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 del citato articolo 46 del decreto legislativo n.  95 del 2017, nonché a valutare la necessità di stanziamento di eventuali risorse aggiuntive per l'attuazione delle predette procedure negoziali dirigenziali rispetto a quelle già autorizzate per il triennio 2021/2023, tenuto conto degli istituti normativi e dei trattamenti accessori di natura variabile finanziati, in sede di accordi negoziali del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, per il triennio 2019-2021.
9/3132-AR/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fiano, Enrico Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, disposizioni in materia di «tutela della salute» (Titolo III), finalizzate a garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza in favore degli assistiti;
              in tali ambiti, uno degli elementi di maggiore criticità del sistema, che impedisce la piena realizzazione degli anzidetti obiettivi, è costituito senz'altro dalla carenza di personale sanitario e sociosanitario;
              con riguardo, in particolare, al personale infermieristico, si riportano brevemente le risultanze del rapporto OCSE Healt at a Glance Europe 2020: in esso si evidenzia come in Italia vi sia un rapporto di appena 5,7 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE di 8,2 infermieri ogni 1.000 abitanti, mentre tutti gli Stati del Nord Europa si attestano al di sopra dei 10 infermieri ogni 1.000 abitanti;
              nello stesso documento Ocse, si analizza il rapporto medio tra infermieri e medici nei Paesi dell'Unione europea. Purtroppo, il nostro Paese si posiziona agli ultimi posti anche di questa graduatoria, con un rapporto di appena 1,4 infermieri per ogni medico (meglio solamente di Portogallo, Cipro, Lettonia e Bulgaria), a fronte di una media europea di 2 infermieri per ogni medico, che sale a 3 infermieri per ogni medico in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Slovenia, e a 4 infermieri per ogni medico in Finlandia, Lussemburgo, Irlanda, Svizzera, Islanda e Norvegia;
              la carenza di infermieri, del resto, è denunciata da molti, anni dalla Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), secondo la quale, ad oggi, nel nostro Paese mancano all'appello circa 63.000 infermieri;
              per fronteggiare la carenza in questione, acuita dalla pandemia da COVID-19, le aziende sanitarie locali hanno indetto concorsi per l'assunzione di personale infermieristico, ai quali hanno risposto in massa, tra gli altri, gli infermieri delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Il che ha aggravato ovviamente la situazione in essere presso le anzidette strutture;
              a fronte di ciò, il Governo ha previsto all'articolo 13 del decreto-legge n.  18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2020 – come sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge n.  183 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n.  21 del 2021 – la possibilità di assumere, fino al 31 dicembre 2021, anche presso le Rsa autorizzate o accreditate, personale sanitario di Paesi non appartenenti all'Unione europea che sia iscritto, nello Stato di provenienza, all'albo delle professioni sanitarie che s'intendono a venire a esercitare in Italia e che lo stesso sia titolare di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere l'attività lavorativa;
              tale misura, tuttavia, presenta un arco di efficacia temporale eccessivamente ristretto, che rischia di neutralizzarne i potenziali effetti positivi. Oltre alla difficoltà che le Rsa devono affrontare per reperire all'estero personale infermieristico, a cui dovrà essere garantito un corso d'italiano, vi è infatti la spada di Damocle che tale possibilità vale, ad oggi, soltanto fino al 31 dicembre 2021, tempistica che scoraggia gli infermieri stranieri a trasferirsi in Italia per pochi mesi;
              in assenza di soluzioni di breve e lungo periodo, dunque, c’è il rischio reale che le RSA, non riuscendo a garantire il grado di assistenza previsto a livello normativo, inteso come rapporto infermieri/ospiti, si vedano costrette, in primo luogo, a non poter accogliere ulteriori ospiti e, successivamente, a contattare i familiari per invitarli a farsi carico del trasferimento del proprio congiunto;
              tale prospettiva deve essere scongiurata nella maniera più assoluta perché le vittime sarebbero prima di tutto i nostri anziani e le persone fragili, ai quali non può essere certamente negato il diritto all'assistenza,

impegna il Governo:

          ad adottare iniziative di carattere normativo volte ad estendere, anche per gli anni 2022 e 2023, l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  18 del 2021 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2020, al fine di sopperire alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra, in particolare, presso le Rsa e le strutture analoghe;
          a predisporre, da qui ai prossimi anni accademici, una efficace e adeguata programmazione dei posti messi a disposizione per il corso di laurea in infermieristica, al fine di risolvere in maniera strutturale il problema relativo alla carenza di infermieri, assicurando al contempo la possibilità a molti giovani di poter accedere a una professione così importante per il nostro Paese.
9/3132-AR/6. Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, disposizioni in materia di «tutela della salute» (Titolo III), finalizzate a garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza in favore degli assistiti;
              in tali ambiti, uno degli elementi di maggiore criticità del sistema, che impedisce la piena realizzazione degli anzidetti obiettivi, è costituito senz'altro dalla carenza di personale sanitario e sociosanitario;
              con riguardo, in particolare, al personale infermieristico, si riportano brevemente le risultanze del rapporto OCSE Healt at a Glance Europe 2020: in esso si evidenzia come in Italia vi sia un rapporto di appena 5,7 infermieri ogni 1.000 abitanti contro una media OCSE di 8,2 infermieri ogni 1.000 abitanti, mentre tutti gli Stati del Nord Europa si attestano al di sopra dei 10 infermieri ogni 1.000 abitanti;
              nello stesso documento Ocse, si analizza il rapporto medio tra infermieri e medici nei Paesi dell'Unione europea. Purtroppo, il nostro Paese si posiziona agli ultimi posti anche di questa graduatoria, con un rapporto di appena 1,4 infermieri per ogni medico (meglio solamente di Portogallo, Cipro, Lettonia e Bulgaria), a fronte di una media europea di 2 infermieri per ogni medico, che sale a 3 infermieri per ogni medico in Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Slovenia, e a 4 infermieri per ogni medico in Finlandia, Lussemburgo, Irlanda, Svizzera, Islanda e Norvegia;
              la carenza di infermieri, del resto, è denunciata da molti, anni dalla Fnopi (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche), secondo la quale, ad oggi, nel nostro Paese mancano all'appello circa 63.000 infermieri;
              per fronteggiare la carenza in questione, acuita dalla pandemia da COVID-19, le aziende sanitarie locali hanno indetto concorsi per l'assunzione di personale infermieristico, ai quali hanno risposto in massa, tra gli altri, gli infermieri delle residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Il che ha aggravato ovviamente la situazione in essere presso le anzidette strutture;
              a fronte di ciò, il Governo ha previsto all'articolo 13 del decreto-legge n.  18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2020 – come sostituito dall'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge n.  183 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n.  21 del 2021 – la possibilità di assumere, fino al 31 dicembre 2021, anche presso le Rsa autorizzate o accreditate, personale sanitario di Paesi non appartenenti all'Unione europea che sia iscritto, nello Stato di provenienza, all'albo delle professioni sanitarie che s'intendono a venire a esercitare in Italia e che lo stesso sia titolare di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere l'attività lavorativa;
              in assenza di soluzioni di breve e lungo periodo, dunque, c’è il rischio reale che le RSA, non riuscendo a garantire il grado di assistenza previsto a livello normativo, inteso come rapporto infermieri/ospiti, si vedano costrette, in primo luogo, a non poter accogliere ulteriori ospiti e, successivamente, a contattare i familiari per invitarli a farsi carico del trasferimento del proprio congiunto;
              tale prospettiva deve essere scongiurata nella maniera più assoluta perché le vittime sarebbero prima di tutto i nostri anziani e le persone fragili, ai quali non può essere certamente negato il diritto all'assistenza,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte ad estendere, anche per gli anni 2022 e 2023, l'efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.  18 del 2021 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.  27 del 2020, al fine di sopperire alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra, in particolare, presso le Rsa e le strutture analoghe;
          a valutare l'opportunità di predisporre, da qui ai prossimi anni accademici, una efficace e adeguata programmazione dei posti messi a disposizione per il corso di laurea in infermieristica, al fine di risolvere in maniera strutturale il problema relativo alla carenza di infermieri, assicurando al contempo la possibilità a molti giovani di poter accedere a una professione così importante per il nostro Paese.
9/3132-AR/6.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Zanella.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» è emerso con preoccupazione come la pandemia da COVID-19, in particolare a causa delle varianti, continua a colpire, senza sosta, l'intero pianeta;
              è stato approvato uno specifico emendamento in favore del personale con sede di servizio in Stati o territori dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta attraverso la stipula di polizze assicurative per prestazioni sanitarie;
              è emerso che la campagna vaccinale presenta delle zone grigie, in cui si annidano incongruenze e interrogativi. A farne le spese purtroppo sono le persone, in certi casi le più fragili. In una di queste zone grigie rientrano gli iscritti al registro dell'Aire, l'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, in molti casi non è chiara nemmeno la procedura per accedere alla vaccinazione. In molti Paesi inoltre i nostri cittadini non riescono nemmeno ad avere le benché minime informazioni lingua italiana;
              in diversi Paesi supplisce, anche a queste minime informazioni, la stampa italiana all'estero presente in oltre 27 Paesi del mondo nei cinque continenti con oltre 120 testate;
              alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all'estero, vero motore per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all'estero, è concesso un contributo volto a sostenere le imprese che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all'estero;
              accedono ai contributi le imprese/associazioni che editano: a) periodici editi e diffusi all'estero con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana: b) periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
              per avere accesso ai contributi sono necessari: a) anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell'annualità per la quale la domanda di contributo è presentata: b) diffusione prevalente all'estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite: c) regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall'impresa editrice;
              per coordinare l'attività della stampa italiana all'estero con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014, n.  138 era stata istituita una Commissione presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, Commissione successivamente abrogata dal decreto legislativo n.  70 del 15 maggio 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare con le modalità più opportune la suddetta Commissione affinché l'attività della stampa italiana all'estero, fondamentale veicolo di informazione nonché di promozione del sistema Italia all'estero, soprattutto in un momento così delicato, possa offrire e dare il suo supporto necessario a coloro che per lavoro, studio o altro si trovino all'estero.
9/3132-AR/7. Borghese, Longo, Tasso, Sangregorio.


      La Camera,
          premesso che:
              considerata la fase particolarmente delicata che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto, risulta necessaria una ulteriore estensione della proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa,

impegna il Governo

a sospendere gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, fino al 31 dicembre 2021, fermo restando per gli occupanti l'obbligo di corrispondere il canone dovuto.
9/3132-AR/8. Pagani, Ubaldo Pagano, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.


      La Camera,
          premesso che:
              considerata la fase particolarmente delicata che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto, risulta necessaria una ulteriore estensione della proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, fino al 31 dicembre 2021, fermo restando per gli occupanti l'obbligo di corrispondere il canone dovuto.
9/3132-AR/8.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pagani, Ubaldo Pagano, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca norme volte a potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e a contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione finora adottate;
              in particolare, è emersa la necessità di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di rendere queste risorse più dinamiche e adeguate alle condizioni che le circostanze attuali impongono;
              è sempre più evidente che solo una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, potranno consentire al nostro Paese di proseguire sulla ripresa delle diverse attività in sicurezza;
              appare pertanto necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai centri cittadini, mediante l'assunzione delle graduatorie già approvate, quale quella degli Allievi agenti della polizia di Stato,

impegna il Governo

a reperire quanto prima le risorse necessarie atte a garantire l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  40 del 26 maggio 2017.
9/3132-AR/9. Enrico Borghi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca norme volte a potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e a contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione finora adottate;
              in particolare, è emersa la necessità di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di rendere queste risorse più dinamiche e adeguate alle condizioni che le circostanze attuali impongono;
              è sempre più evidente che solo una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, potranno consentire al nostro Paese di proseguire sulla ripresa delle diverse attività in sicurezza;
              appare pertanto necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai centri cittadini, mediante l'assunzione delle graduatorie già approvate, quale quella degli Allievi agenti della polizia di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire quanto prima le risorse necessarie atte a garantire l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  40 del 26 maggio 2017.
9/3132-AR/9.    (Testo modificato nel corso della seduta) Enrico Borghi.


      La Camera,
              il decreto-legge contiene disposizioni in materia di sostegno alle imprese ed al Titolo VIII misure per il sostegno all'agricoltura. La produzione del miele riguarda il settore agricolo;
          premesso che:
              le api svolgono un ruolo fondamentale per l'ambiente e la biodiversità e che pertanto è necessario porre l'attenzione su una crisi che il settore apistico sta vivendo da almeno un quinquennio;
              il comparto dell'apicoltura è sicuramente legato sia agli evidenti cambiamenti climatici che all'impiego sconsiderato dei prodotti fitosanitari che vengono utilizzati in agricoltura e che provocano la morte di interi alveari e problemi legati al mercato ed alla distribuzione;
              per salvare le api è necessario sostenere gli apicoltori affrontando l'emergenza e contestualmente programmando un futuro che possa adattare l'intero comparto ai cambiamenti ambientali, sociali ed economici in atto;
              il settore apistico nazionale conta 1.632.825 alveari detenuti da 68.684 apicoltori e risulta caratterizzato da aziende che allevano api per trarne un reddito, integrativo o prevalente, nell'ambito dell'attività agricola;
              l'Italia è il quarto Paese dell'Unione europea per numero di alveari e la produzione italiana di miele rilevata dall'ISTAT è poco meno di 8 mila tonnellate per un valore di oltre 61 milioni di euro, ma va considerato che l'ISTAT prende in considerazione l'apicoltura unicamente in occasione dei censimenti generali dell'agricoltura che, non essendo concepiti per stabilire la consistenza degli allevamenti apistici, rilevano esclusivamente parte degli allevamenti strutturati nel settore agricolo, laddove questi coincidano con la disponibilità di terreno, rimangono pertanto esclusi i numerosi apicoltori che, a prescindere dalla loro connotazione professionale, non associano l'apicoltura ad un'attività agricola ma che pure, nel mantenere in vita l'ape, nei più diversi ed improvvisati ambienti naturali o agricoli, assicurano di fatto una indispensabile e capillare impollinazione posizionando i propri alveari su terreni altrui;
              l'effettiva e reale produzione italiana di miele, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, si attesterebbe su oltre 23,3 mila tonnellate, circa tre volte quella stimata dall'ISTAT ed a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni del Paese;
              quest'anno le intense gelate che si sono verificate all'inizio del mese di aprile e l'andamento meteorologico sfavorevole che ha caratterizzato il mese di maggio con basse temperature notturne e vento persistente, hanno compromesso irrimediabilmente le principali produzioni primaverili sulla generalità del territorio nazionale;
              dunque l'assenza quasi totale di produzioni primaverili significative, compresa l'acacia al nord e l'agrumi al sud, ovvero i mieli che determinano il reddito delle aziende apistiche italiane, unita alla necessità diffusa su quasi tutto il territorio nazionale di alimentare le api con ogni mezzo (sciroppi zuccherini, candito, miele reimpiegato) per salvarle dalla morte per fame, rendono lo scenario apistico 2021 piuttosto drammatico con il rischio diffuso di perdita di aziende e patrimonio: è del tutto evidente che si stanno configurando quindi per il settore le condizioni tipiche dello stato di calamità naturale sulla generalità del territorio nazionale;
              le problematiche dell'apicoltura italiana non sono solo di tipo produttivo ma anche relative al mercato perché negli ultimi anni si registra un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale, oltre che un'accentuata riduzione della domanda, attribuibile a diverse cause tra cui: la crescente importazione di miele asiatico di scarsa qualità (spesso adulterato) e a basso costo, l'aumento quantitativo e qualitativo delle adulterazioni e frodi con sistemi sempre più sofisticati e i controlli inefficaci sul prodotto extra UE importato;
              appare fondamentale una strategia che a breve e a medio e lungo termine possa ricostruire e dare slancio all'intero settore e per questo motivo,

impegna il Governo:

          a considerare di attivare un piano di controlli più efficaci e capillari sui mieli importati e provenienti dai Paesi Terzi ed adeguare la normativa italiana sull'etichettatura del miele alla normativa europea, con indicazione delle esatte percentuali del Paese di origine per le miscele di mieli;
          a valutare l'inserimento del comparto apistico all'interno della PAC e dunque di inserire l'apicoltura fra i comparti che beneficiano del «Premio accoppiato» vista l'importanza che l'intero settore riveste a livello nazionale sia per ragioni economiche che ambientali;
          ad adottare misure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo contrastando ad esempio i parassiti, per favorire il pascolo delle api;
          ad aumentare i controlli ed implementare le sanzioni per l'uso improprio di prodotti fitosanitari, nonché a definire regole a tutela e salvaguardia dei pascoli delle api;
          a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali in favore degli apicoltori nonché benefici fiscali per gli apicoltori che stipulano contratti di assicurazione concernenti tutte le loro attività (per esempio caso di incendio e altro) che possano compromettere la produzione di miele;
          a valutare l'opportunità di inserire nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico un ecosistema impollinatori al fine di mitigare il cambiamento climatico, proteggere la biodiversità e più in generale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
9/3132-AR/10. Siragusa, Paxia, De Giorgi.


      La Camera,
              il decreto-legge contiene disposizioni in materia di sostegno alle imprese ed al Titolo VIII misure per il sostegno all'agricoltura. La produzione del miele riguarda il settore agricolo;
          premesso che:
              le api svolgono un ruolo fondamentale per l'ambiente e la biodiversità e che pertanto è necessario porre l'attenzione su una crisi che il settore apistico sta vivendo da almeno un quinquennio;
              il comparto dell'apicoltura è sicuramente legato sia agli evidenti cambiamenti climatici che all'impiego sconsiderato dei prodotti fitosanitari che vengono utilizzati in agricoltura e che provocano la morte di interi alveari e problemi legati al mercato ed alla distribuzione;
              per salvare le api è necessario sostenere gli apicoltori affrontando l'emergenza e contestualmente programmando un futuro che possa adattare l'intero comparto ai cambiamenti ambientali, sociali ed economici in atto;
              il settore apistico nazionale conta 1.632.825 alveari detenuti da 68.684 apicoltori e risulta caratterizzato da aziende che allevano api per trarne un reddito, integrativo o prevalente, nell'ambito dell'attività agricola;
              l'Italia è il quarto Paese dell'Unione europea per numero di alveari e la produzione italiana di miele rilevata dall'ISTAT è poco meno di 8 mila tonnellate per un valore di oltre 61 milioni di euro, ma va considerato che l'ISTAT prende in considerazione l'apicoltura unicamente in occasione dei censimenti generali dell'agricoltura che, non essendo concepiti per stabilire la consistenza degli allevamenti apistici, rilevano esclusivamente parte degli allevamenti strutturati nel settore agricolo, laddove questi coincidano con la disponibilità di terreno, rimangono pertanto esclusi i numerosi apicoltori che, a prescindere dalla loro connotazione professionale, non associano l'apicoltura ad un'attività agricola ma che pure, nel mantenere in vita l'ape, nei più diversi ed improvvisati ambienti naturali o agricoli, assicurano di fatto una indispensabile e capillare impollinazione posizionando i propri alveari su terreni altrui;
              l'effettiva e reale produzione italiana di miele, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale sul miele, si attesterebbe su oltre 23,3 mila tonnellate, circa tre volte quella stimata dall'ISTAT ed a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni del Paese;
              quest'anno le intense gelate che si sono verificate all'inizio del mese di aprile e l'andamento meteorologico sfavorevole che ha caratterizzato il mese di maggio con basse temperature notturne e vento persistente, hanno compromesso irrimediabilmente le principali produzioni primaverili sulla generalità del territorio nazionale;
              dunque l'assenza quasi totale di produzioni primaverili significative, compresa l'acacia al nord e l'agrumi al sud, ovvero i mieli che determinano il reddito delle aziende apistiche italiane, unita alla necessità diffusa su quasi tutto il territorio nazionale di alimentare le api con ogni mezzo (sciroppi zuccherini, candito, miele reimpiegato) per salvarle dalla morte per fame, rendono lo scenario apistico 2021 piuttosto drammatico con il rischio diffuso di perdita di aziende e patrimonio: è del tutto evidente che si stanno configurando quindi per il settore le condizioni tipiche dello stato di calamità naturale sulla generalità del territorio nazionale;
              le problematiche dell'apicoltura italiana non sono solo di tipo produttivo ma anche relative al mercato perché negli ultimi anni si registra un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale, oltre che un'accentuata riduzione della domanda, attribuibile a diverse cause tra cui: la crescente importazione di miele asiatico di scarsa qualità (spesso adulterato) e a basso costo, l'aumento quantitativo e qualitativo delle adulterazioni e frodi con sistemi sempre più sofisticati e i controlli inefficaci sul prodotto extra UE importato;
              appare fondamentale una strategia che a breve e a medio e lungo termine possa ricostruire e dare slancio all'intero settore e per questo motivo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di considerare di attivare un piano di controlli più efficaci e capillari sui mieli importati e provenienti dai Paesi Terzi ed adeguare la normativa italiana sull'etichettatura del miele alla normativa europea, con indicazione delle esatte percentuali del Paese di origine per le miscele di mieli;
          a valutare l'opportunità dell'inserimento del comparto apistico all'interno della PAC e dunque di inserire l'apicoltura fra i comparti che beneficiano del «Premio accoppiato» vista l'importanza che l'intero settore riveste a livello nazionale sia per ragioni economiche che ambientali;
          a valutare l'opportunità di adottare misure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo contrastando ad esempio i parassiti, per favorire il pascolo delle api;
          a valutare l'opportunità di aumentare i controlli ed implementare le sanzioni per l'uso improprio di prodotti fitosanitari, nonché di definire regole a tutela e salvaguardia dei pascoli delle api;
          a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali in favore degli apicoltori nonché benefici fiscali per gli apicoltori che stipulano contratti di assicurazione concernenti tutte le loro attività (per esempio caso di incendio e altro) che possano compromettere la produzione di miele;
          a valutare l'opportunità di inserire nel Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico un ecosistema impollinatori al fine di mitigare il cambiamento climatico, proteggere la biodiversità e più in generale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo.
9/3132-AR/10.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siragusa, Paxia, De Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.  165 del 1997 per il personale militare escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.  335, l'ammontare individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato;
              il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  94 ha introdotto una modifica all'articolo 3, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n.  165 del 1997 richiamato, al fine di estendere anche alle Forze armate l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
              l'INPS ha interpretato la predetta disposizione come norma speciale, escludendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano,

impegna il Governo

in considerazione della continuità del servizio garantito dal personale dei Vigili del fuoco anche nelle fasi più acute della pandemia, a valutare l'opportunità di adottare misure di sostegno e di premialità, tra cui quelle finalizzate ad estendere anche ai vigili del fuoco di Trento e Bolzano l'applicabilità dell'istituto del «moltiplicatore», già prevista per le Forze armate e per Forza di polizia ad ordinamento militare, in alternativa al collocamento in ausiliaria.
9/3132-AR/11. Occhionero.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di sostegno per il settore delle infrastrutture e dello sviluppo economico;
              è fondamentale garantire risorse a favore della transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti;
              la cessione del credito d'imposta a favore delle imprese che operano nelle ZES non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta;
              la suddetta cessione consentirebbe alle imprese che operano nelle ZES di «monetizzare» il beneficio del credito d'imposta anche prima della compensazione fiscale diventando strumento d'impulso e stimolo agli investimenti all'interno di territori strategicamente fondamentali per il Paese;
              l'attuale sistema di incentivazione fiscale a favore degli investimenti non genera nelle Zes una reale attrattività di investimento rispetto ad altre sono del Paese,

impegna il Governo

a prevedere la cedibilità del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti all'interno delle aree Zes.
9/3132-AR/12. D'Alessandro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di sostegno per il settore delle infrastrutture e dello sviluppo economico;
              è fondamentale garantire risorse a favore della transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti;
              la cessione del credito d'imposta a favore delle imprese che operano nelle ZES non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta;
              la suddetta cessione consentirebbe alle imprese che operano nelle ZES di «monetizzare» il beneficio del credito d'imposta anche prima della compensazione fiscale diventando strumento d'impulso e stimolo agli investimenti all'interno di territori strategicamente fondamentali per il Paese;
              l'attuale sistema di incentivazione fiscale a favore degli investimenti non genera nelle Zes una reale attrattività di investimento rispetto ad altre sono del Paese,

impegna il Governo

a prevedere la cedibilità del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti all'interno delle aree Zes, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema in corso di approfondimento.
9/3132-AR/12.    (Testo modificato nel corso della seduta) D'Alessandro.


      La Camera,
          premesso che:
              accanto ai settori del Turismo e della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia, c’è il sistema italiano del tessile-moda-abbigliamento. Si tenga conto delle effettive perdite subite dai negozi di moda a seguito delle restrizioni per il COVID-19 in Italia che hanno imposto, per decreto, anche 140 giorni di chiusura dei negozi di moda in zona rossa, pari al 35 per cento del tempo normalmente a disposizione per la vendita. I consumi di prodotti del settore hanno registrato una flessione di 20 miliardi di euro su quasi 60 miliardi complessivi. Questo calo va analizzato anche in relazione al contraccolpo indiretto subito dalle restrizioni sull'intera filiera e cittadinanza; infatti, il venir meno delle occasioni d'incontro di lavoro e nel privato, l'incremento dell'utilizzo dello smart working e i divieti di spostamento, hanno comportato una involuzione della spesa. Assenza di shopping tourism, minor reddito disponibile e incremento della propensione al risparmio, pongono a rischio di chiusura 20 mila negozi di moda su 115 mila punti vendita e una ricaduta sull'occupazione per oltre 50 mila addetti;
              inoltre, incide anche la stagionalità del prodotto venduto. I beni variano e si differenziano a seconda del periodo di vendita e se non venduti nella stagione sono suscettibili di notevole deprezzamento;
              necessaria, quindi, l'estensione applicativa, anche al commercio, della misura del credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino approvata nel corso dell’iter di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori. È fondamentale uniformare il beneficio rendendolo fruibile per l'intera filiera operante nel settore,

impegna il Governo:

          ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a:
              estendere il credito di imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, a tutti i soggetti operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
              prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nei registri previsti per legge, o dai caf imprese in veste di intermediari qualificati;
              stabilire che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/3132-AR/13. Fiorini.


      La Camera,
          premesso che:
              accanto ai settori del Turismo e della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia, c’è il sistema italiano del tessile-moda-abbigliamento. Si tenga conto delle effettive perdite subite dai negozi di moda a seguito delle restrizioni per il COVID-19 in Italia che hanno imposto, per decreto, anche 140 giorni di chiusura dei negozi di moda in zona rossa, pari al 35 per cento del tempo normalmente a disposizione per la vendita. I consumi di prodotti del settore hanno registrato una flessione di 20 miliardi di euro su quasi 60 miliardi complessivi. Questo calo va analizzato anche in relazione al contraccolpo indiretto subito dalle restrizioni sull'intera filiera e cittadinanza; infatti, il venir meno delle occasioni d'incontro di lavoro e nel privato, l'incremento dell'utilizzo dello smart working e i divieti di spostamento, hanno comportato una involuzione della spesa. Assenza di shopping tourism, minor reddito disponibile e incremento della propensione al risparmio, pongono a rischio di chiusura 20 mila negozi di moda su 115 mila punti vendita e una ricaduta sull'occupazione per oltre 50 mila addetti;
              inoltre, incide anche la stagionalità del prodotto venduto. I beni variano e si differenziano a seconda del periodo di vendita e se non venduti nella stagione sono suscettibili di notevole deprezzamento;
              necessaria, quindi, l'estensione applicativa, anche al commercio, della misura del credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino approvata nel corso dell’iter di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori. È fondamentale uniformare il beneficio rendendolo fruibile per l'intera filiera operante nel settore,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a:
              estendere il credito di imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, a tutti i soggetti operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
              prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nei registri previsti per legge, o dai caf imprese in veste di intermediari qualificati;
              stabilire che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
9/3132-AR/13.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto oggetto di conversione istituisce, al comma 1 dell'articolo 52, un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa (articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162) in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità (FAL);
              il FAL è stato introdotto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2013, n.  35 con l'obiettivo di arginare il ritardo dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche; si tratta di uno strumento di carattere eccezionale, con cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. provvede ad anticipare, agli enti locali in stato di deficienza di cassa, la liquidità necessaria ad assicurare il pagamento dei debiti già iscritti nei pregressi bilanci di competenza; in questo modo gli enti locali strutturalmente deficitari possono individuare un percorso di riallineamento tra cassa e competenza usufruendo di un prestito di più lunga durata rispetto a quelli ordinari;
              con sentenza 29 gennaio 2020, n.  4, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, che consentiva di utilizzare il FAL per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa;
              in ottemperanza della sentenza, gli enti locali che abbiano applicato le norme, poi dichiarate costituzionalmente illegittime, ai propri disavanzi sono chiamati a rideterminare i propri disavanzi e provvedere agli accantonamenti secondo le disposizioni vigenti al tempo di ciascuno dei pregressi esercizi;
              per molti comuni ciò comporta un ulteriore aggravio degli adempimenti procedimentali per conformarsi alla sentenza;
              preso atto di questa oggettiva difficoltà, all'articolo 52, comma 2 del provvedimento in oggetto si dispone il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;
              questa proroga non appare tuttavia sufficiente; molti di questi enti, infatti, rischiano comunque di non essere in grado di garantire l'approvazione del rendiconto di gestione entro il termine previsto, per la difficoltà di acquisire i pareri tecnici del revisore sulla verifica degli equilibri di bilancio e la successiva delibera dei consiglieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una proroga del termine di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo di almeno 1 mese, in modo da permettere che comuni coinvolti dalla ricontabilizzazione del FAL dispongano dei tempi tecnici per l'espletamento della procedura preordinata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
9/3132-AR/14. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.


      La Camera,
          premesso che:
              con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.  128 del 2017, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
              ad oggi tale decreto attuativo non è stato ancora emanato, con grave ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge n.  128 del 2017;
              con successivi decreti, da adottare con le modalità indicate, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto decreto;
              considerata la nota e riconosciuta vocazione storica e turistica di alcune tratte ferroviarie attualmente non in esercizio per trasporto pubblico locale, da aggiungersi a quelle inizialmente previste dall'articolo 2, comma 2 della legge n.  128 del 2017, e segnatamente le seguenti, come certificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio parere favorevole ad un emendamento sull'aggiornamento dell'originario elenco, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio dell'A.C. 3132:
                  a) Asti-Chivasso;
                  b) Cuneo-Mondovì;
                  c) Castagnole delle Lanze-Mortara;
                  d) Alba-Nizza Monferrato;
                  e) Vignale-Varallo Sesia;
                  f) Rocchetta Sant'Antonio-Gioia del Colle;
              come si legge nel medesimo parere, il Piano Nazionale complementare di cui al decreto-legge n.  59 del 2021, convertito, dalla legge n.  101 del 2021, prevede il finanziamento delle ferrovie storiche, nell'ambito delle risorse all'articolo 1, comma 2, lettera d) punto 1 (Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) e che lo stesso provvedimento prevede all'articolo 1, comma 7-quater che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge si proceda all'assegnazione delle risorse agli specifici interventi,

impegna il Governo

ad emanare con la massima sollecitudine i decreti attuativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n.  128 del 2017, integrando l'elenco originariamente previsto.
9/3132-AR/15. Angiola, Costa.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;
              in particolare prevede disposizioni a favore degli enti locali quali l'incremento di un importo pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 delle risorse destinate all'erogazione del contributo decennale a favore delle fusioni dei comuni;
              moltissimi piccoli comuni della regione Toscana sono ormai da tempo senza segretario comunale e alcuni non annoverano personale che abbia i requisiti per sostituire temporaneamente il segretario con un rallentamento dei tempi, delle procedure e in generale di tutte le attività delle amministrazioni, in una fase nella quale bisognerebbe procedere più celermente possibile, in modo da dare il nostro contributo alla ripartenza del Paese;
              è necessario intervenire per un'immediata immissione in servizio di tutti i vincitori del Concorso in atto (cosiddetto Coa6), anche valutando l'opportunità che la formazione avvenga parallelamente alla presa in servizio;
              occorrerebbe avviare d'urgenza la procedura concorsuale preannunciata (cosiddetto Coa7), nonché la programmazione di ulteriori procedure di reclutamento. Prevedendo una proroga ad almeno 12 mesi, al fine di provvedere alla sostituzione dei segretari da parte dei dipendenti comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure finalizzate a colmare la mancanza dei segretari comunali nelle regioni che risultano carenti.
9/3132-AR/16. Bendinelli, Ferri.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 9 del provvedimento in esame ha differito al 1o gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta plastic tax, ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, MACSI, fissata a 0,45 €/kg, introdotta con i commi 634 e 661, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019 n.  160;
              tale tassa non si applica a determinati tipi di plastica (ad esempio compostabile o per dispositivi medici);
              sebbene venga esclusa espressamente dal campo di applicazione della predetta tassa la plastica utilizzata per contenere preparati medicinali, non è stata chiarita nella norma l'esclusione riguarda anche la plastica utilizzata per contenere o proteggere gli Alimenti a Fini Medici Speciali (AFMS);
              gli AFMS vengono utilizzati per la gestione dietetica dei pazienti che hanno determinate esigenze nutrizionali derivanti da particolari condizioni cliniche e sono utilizzati sotto controllo medico e consumati in ambito sanitario (ospedali, cliniche private e assistenza domiciliare);
              l'esclusione degli AFMS dalla cosiddetta Plastic Tax risulta in linea con quanto già definito sulla cosiddetta sugar tax, visto che il decreto del 12 maggio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, all'articolo 1, comma 3 esclude dalla tassazione gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.  2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (plastic tax), i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n.  2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015.
9/3132-AR/17. Noja.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese colpite dalla crisi economica e sociale determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e in particolare all'articolo 7 vengono previste ulteriori misure urgenti a sostegno del settore turistico;
              a causa dell'emergenza pandemica i flussi turistici internazionali nel nostro Paese (la cui spesa complessiva nel 2019 è stata pari a 44,3 miliardi di euro, di cui 650 milioni spesi soltanto dai turisti cinesi), sono stati completamente azzerati;
              la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo in ginocchio la filiera del travel shopping con effetti devastanti per la moda e per le eccellenze del Made in Italy;
              altri Paesi europei, come la Francia, hanno recentemente approvato misure per rilanciare il proprio mercato turistico in vista della stagione estiva e in particolare per attrarre i turisti internazionali. Ad oggi l'Italia è il Paese europeo con la soglia di accesso più alta al servizio di tax free shopping, non avendo mai modificato le disposizioni che risalgono al 1993 e risultando quindi il fanalino di coda a livello europeo per l'attrazione di flussi turistici internazionali;
              in Italia, ormai da anni, vi è uno stato di deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping, settore ad alto il rischio di frodi e di riciclaggio internazionale;
              l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in occasione dell'ultima audizione in Commissione Finanze della Camera lo scorso 10 dicembre 2020, ha avanzato la proposta di regolamentazione degli operatori del tax free shopping, prevedendo l'attribuzione all'Agenzia medesima della vigilanza delle attività rese da tali operatori mediante l'istituzione di una sezionespeciale dell'albo di cui all'articolo 114-septies del testo unico bancario,

impegna il Governo:

          a prevedere, nel primo provvedimento utile, la riduzione, da 300 mila Lire a 70 euro, della soglia di spesa minima per il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea al fine di sostenere la ripresa della filiera turistica, di rilanciare a livello internazionale l'attrattività dell'Italia e di aggiornare la soglia minima di accesso al servizio di tax free shopping, riportandola nella media europea;
          ad adottare disposizioni volte a reintrodurre una regolamentazione degli operatori del settore del tax free shopping, al fine di prevedere una riduzione delle ipotesi illecite connesse allo sgravio dell'IVA de quo in un importo non inferiore a 200 milioni di euro su base annua.
9/3132-AR/18. Paternoster, Frassini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese colpite dalla crisi economica e sociale determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e in particolare all'articolo 7 vengono previste ulteriori misure urgenti a sostegno del settore turistico;
              a causa dell'emergenza pandemica i flussi turistici internazionali nel nostro Paese (la cui spesa complessiva nel 2019 è stata pari a 44,3 miliardi di euro, di cui 650 milioni spesi soltanto dai turisti cinesi), sono stati completamente azzerati;
              la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo in ginocchio la filiera del travel shopping con effetti devastanti per la moda e per le eccellenze del Made in Italy;
              altri Paesi europei, come la Francia, hanno recentemente approvato misure per rilanciare il proprio mercato turistico in vista della stagione estiva e in particolare per attrarre i turisti internazionali. Ad oggi l'Italia è il Paese europeo con la soglia di accesso più alta al servizio di tax free shopping, non avendo mai modificato le disposizioni che risalgono al 1993 e risultando quindi il fanalino di coda a livello europeo per l'attrazione di flussi turistici internazionali;
              in Italia, ormai da anni, vi è uno stato di deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping, settore ad alto il rischio di frodi e di riciclaggio internazionale;
              l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in occasione dell'ultima audizione in Commissione Finanze della Camera lo scorso 10 dicembre 2020, ha avanzato la proposta di regolamentazione degli operatori del tax free shopping, prevedendo l'attribuzione all'Agenzia medesima della vigilanza delle attività rese da tali operatori mediante l'istituzione di una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 114-septies del testo unico bancario,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la riduzione, da 300 mila Lire a 70 euro, della soglia di spesa minima per il rimborso dell'IVA sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea al fine di sostenere la ripresa della filiera turistica, di rilanciare a livello internazionale l'attrattività dell'Italia e di aggiornare la soglia minima di accesso al servizio di tax free shopping, riportandola nella media europea;
          a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a reintrodurre una regolamentazione degli operatori del settore del tax free shopping, al fine di prevedere una riduzione delle ipotesi illecite connesse allo sgravio dell'IVA de quo in un importo non inferiore a 200 milioni di euro su base annua.
9/3132-AR/18.    (Testo modificato nel corso della seduta) Paternoster, Frassini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Claudio Borghi, Cestari, Comaroli, Patassini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il settore della pesca, acquacoltura e maricoltura sul territorio nazionale e in particolare le attività di trasformazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di tali prodotti, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n.  4 del 2012, hanno subito forti effetti negativi derivanti dalla contrazione economica dovuta alla crisi pandemica;
              le attività di pesca, infatti, sebbene incluse tra quelle strategiche per l'economia nazionale, hanno risentito in maniera indiretta delle misure di contenimento della pandemia; il settore ittico è stato duramente colpito dalla sospensione della quasi totalità delle attività produttive, ricettive, di ristorazione e limitazione agli spostamenti all'interno del territorio nazionale;
              inoltre, gli imprenditori ittici, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.  4 del 2012, hanno vissuto un periodo di forte difficoltà dovuto al calo della domanda di prodotto nazionale fresco, specialmente nel settore HO.RE.CA., conseguente al lockdown che ha determinato un cambiamento negli stili di consumo e un forte ridimensionamento dei volumi delle vendite;
              al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura la legge 30 dicembre 2020 n.  178, all'articolo 1, comma 128, ha istituito il Fondo per il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura il quale è stato incrementato di 150 milioni di euro dal comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge Sostegni n.  41 del 2021, arrivando ad una dotazione attuale di 300 milioni di euro per l'anno 2021;
              per sostenere il rilancio del settore, dell'indotto occupazionale e delle esportazioni, appare opportuno adottare disposizioni normative che destinino quota parte degli incentivi previsti dal suddetto Fondo agli imprenditori ittici che intendano avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti ittici freschi e di qualità che sono pescati nei mari italiani, affinché tali prodotti possano essere destinati anche ai consumatori nazionali, e non solo a quelli stranieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota pari a 80 milioni di euro, per il 2021, 2022, 2023, delle risorse previste dal Fondo per il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della legge n.  178 del 2020, a sostegno dell'imprenditore ittico che intenda avviare, singolarmente o in forma associata, delle start up di trasformazione, produzione e commercializzazione di prodotti ittici italiani freschi, ai fini dello sviluppo di filiere e distretti di settore che favoriscano il nostro made in Italy e l'indotto occupazionale nel settore, anche ai fini di compensare la contrazione economica subita in ragione delle misure restrittive adottate per contenere la pandemia da COVID-19.
9/3132-AR/19. Nevi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 37-bis del decreto-legge all'esame dell'Aula, inserito nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'incremento, per l'anno 2022, del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, con l'obiettivo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
              l'inserimento nel decreto-legge della disposizione sopra citata deriva dall'accoglimento, con riformulazione, dell'emendamento 37.010, proposto dal firmatario del presente atto di indirizzo;
              l'approvazione dell'emendamento in oggetto, richiesto con forza dal Gruppo Lega – Salvini Premier, costituisce sicuramente un passaggio da valutare con favore per il quale si esprime particolare soddisfazione giacché le risorse aggiuntive che si andranno a stanziare nel Fondo per le non autosufficienze – da ripartire tra le regioni – consentiranno il potenziamento delle prestazioni erogate a favore delle persone con disabilità e delle relative famiglie;
              tuttavia, come si è osservato nell'ordine del giorno n.  9/03099/167, accolto nella seduta del 18 maggio 2021, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n.  41 del 2021, le risorse statali destinate all'assistenza delle persone con disabilità e non autosufficienti necessitano di ulteriori aumenti, aventi carattere strutturale, in grado di sostenere adeguatamente regioni e comuni nell'espletamento delle funzioni assistenziali ad essi attribuite dalla normativa vigente;
              com’è noto, infatti, l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n.  328, prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assuma gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
              per disciplinare tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti appositi, stabilendo che il contributo erogato per la cosiddetta quota «sociale» sia modulato in rapporto all'Isee dell'interessato e ai trattamenti previdenziali e indennitari da questo già percepiti;
              a tali regolamentazioni, tuttavia, si è sovrapposto l'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42, prevedendo che i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati in ragione della condizione di disabilità, sulla base dei quali veniva in precedenza modulata la compartecipazione del comune, debbano essere esclusi dal calcolo dell'Isee;
              nel modificare la normativa in questo senso, tuttavia, il legislatore non ha previsto alcuna copertura finanziaria e, anzi, ha stabilito espressamente che le amministrazioni interessate debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 2-sexies, comma 6, del decreto-legge n.  42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  89 del 2016);
              come si è già osservato, la mancata copertura degli oneri derivanti dalla citata disposizione di legge grava pesantemente sui bilanci degli enti locali, già duramente penalizzati dall'emergenza da COVID-19, mettendo a serio rischio sia la stabilità economica degli stessi sia la continuità dell'erogazione delle prestazioni essenziali in favore delle persone non autosufficienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, un incremento strutturale del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.  296, al fine di dare la necessaria copertura agli oneri derivanti in capo alle regioni e ai comuni per effetto dell'applicazione dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n.  42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n.  89.
9/3132-AR/20. Turri, Paolin.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere le imprese, il mondo del lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di favorire una graduale ripresa della Nazione, fortemente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto;
              in virtù della necessità di continuare a garantire misure per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, l'articolo 74, commi 1 e 2, ha disposto la proroga fino al 31 luglio 2021 dell'impiego di 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'Operazione «Strade Sicure», autorizzando la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazione di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per altro oneri connessi all'impiego del personale;
              i successivi commi del medesimo articolo, prevedono ulteriori misure per la funzionalità delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, delle prefetture-UTG, del Corpo delle capitanerie di porto e della polizia penitenziaria, in particolare autorizzando la spesa per il pagamento, in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal suddetto personale;
              è noto che i comparti richiamati soffrono da anni di gravi carenze di organico nonché di strumentazioni utili per l'efficace espletamento delle proprie funzioni e nell'ultimo anno sono stati gravati dei maggiori compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico;
              la carenza di organico, da sempre denunciata anche dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ha costretto il personale a espletare ore di lavoro di straordinario esponendolo a maggiori rischi di contagio da COVID-19 e, in particolare per il corpo della polizia penitenziaria, anche al rischio di aggressioni e violenze aumentate negli ultimi mesi all'interno delle carceri italiane;
              siffatte situazioni hanno reso evidente la necessità non solo di prevedere risorse aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario, ma altresì l'urgenza improcrastinabile di implementare le piante organiche soprattutto dei comparti sicurezza e difesa;
              al fine di garantire efficacemente le funzioni di difesa, controllo e sicurezza del territorio necessarie per l'esecuzione delle misure adottate in materia di contenimento e gestione epidemiologica, occorrerebbe varare un piano di assunzioni straordinario per tali comparti;
              in questa fase emergenziale l'ampliamento di organico potrebbe avvenire attingendo rapidamente dalle graduatorie dei concorsi pubblici, ancora valide, evitando l'attesa dell'espletamento dei nuovi concorsi pubblici;
              tale azione di Governo rappresenterebbe un segnale importante per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale oltre che personale ai tanti aspiranti candidati idonei che – dopo aver superato le prove scritte e quelle psicoattitudinali – legittimamente attendono, alcuni anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione;
              in particolare, tra gli idonei non vincitori dei concorsi in attesa di scorrimento delle graduatorie, vi sono, tra l'altro, anche i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) che, come noto, hanno già maturato durante il loro percorso lavorativo, oltre che di studio, le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;
              coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
              l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Consiglio di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n.  14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere all'assunzione straordinaria di personale mediante lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, al fine fronteggiare la grave emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19.
9/3132-AR/21. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 8 prevede misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica. Tale disposizione, durante l'esame in Commissione Bilancio è stata ampliata, introdotto uno stanziamento da 10 milioni di euro per il settore conciario al fine di tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo;
          considerato che:
              l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fortemente impattato sul settore delle macchine e tecnologie per calzatura, pelletteria e conceria. Per il primo semestre 2020, vi è un quadro negativo a livello globale ma, nel dettaglio, in Italia ha toccato un –29 per cento nell’export e –16 per cento nell’import;
              il mondo meccano-calzaturiero e meccano-conciario italiani rappresenta una nicchia mondiale di assoluta eccellenza tecnologica meccanica di precisione e competenza per tutto il settore manifatturiero,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di prevedere strumenti agevolativi a fondo perduto per chi investe in tecnologie innovative e ambientalmente sostenibili per il comparto del tessile, della calzatura, della conceria e della pelletteria, al fine di garantire ulteriormente il processo di tracciabilità, trasparenza e transizione ecologica del comparto;
          a valutare la possibilità di istituire appositi programmi di studio e formazione, coordinati a livello nazionale, favorendo una migliore partecipazione delle imprese del comparto all'interno di tali programmi, in sinergia con la proposta formativa già sviluppata dagli ITS e dai diversi istituti di formazione tecnica superiore.
9/3132-AR/22. Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di disporre misure economiche a loro sostegno;
              il provvedimento ricomprende disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, che tra i servizi territoriali è tra quelli che ha inciso sulla quotidianità degli italiani, soprattutto dei lavoratori pendolari e dei disabili nel periodo delle limitazioni alla mobilità attuate durante l'emergenza da COVID-19;
              è improcrastinabile e inderogabile la necessità di un miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
              la governance in materia di TPL, basato su un ampio meccanismo di delega alle regioni ha prodotto, negli anni, notevoli sprechi di risorse, circa 15 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, trasferite agli enti regionali sulla base di modalità allocative storiche e non basate sugli effettivi fabbisogni;
              i diversi attori a supporto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quali l'Osservatorio del trasporto pubblico locale, la Struttura tecnica di missione, l'Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l'emergenza sanitaria del COVID-19 non hanno prodotto risultati di rilevanza, evidenziando invece un completo «distacco» dall'ente centrale, denotando azioni a compartimenti stagni e assenza di visione strategica unificata;
              è necessario rafforzare il concetto di un trasporto pubblico concepito a condizioni accessibili per tutti, integrativo alla mobilità privata utilizzata per recarsi sul luogo di lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria, sanitaria o a vocazione turistica, considerato che la mobilità occasionale ha raggiunto volumi comparabili a quella sistematica, con forme anche diverse dalle soluzioni tradizionali;
              per contrastare la diffusione del COVID-19 mantenendo standard qualitativi è indispensabile incentivare applicazioni per integrare le diverse forme di trasporto, che dovranno essere green e sostenibili, a partire dal soddisfacimento degli spostamenti delle persone con disabilità,

impegna il Governo

ad adottare misure normative predisponendo obblighi di servizio tali da assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire, con mezzi adeguati, alla carenza o assenza di accessibilità nel trasporto pubblico locale.
9/3132-AR/23. Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge A.C. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di disporre misure economiche a loro sostegno;
              il provvedimento ricomprende disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, che tra i servizi territoriali è tra quelli che ha inciso sulla quotidianità degli italiani, soprattutto dei lavoratori pendolari e dei disabili nel periodo delle limitazioni alla mobilità attuate durante l'emergenza da COVID-19;
              è improcrastinabile e inderogabile la necessità di un miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
              è necessario rafforzare il concetto di un trasporto pubblico concepito a condizioni accessibili per tutti, integrativo alla mobilità privata utilizzata per recarsi sul luogo di lavoro o per raggiungere l'istituzione scolastica o universitaria, sanitaria o a vocazione turistica, considerato che la mobilità occasionale ha raggiunto volumi comparabili a quella sistematica, con forme anche diverse dalle soluzioni tradizionali;
              per contrastare la diffusione del COVID-19 mantenendo standard qualitativi è indispensabile incentivare applicazioni per integrare le diverse forme di trasporto, che dovranno essere green e sostenibili, a partire dal soddisfacimento degli spostamenti delle persone con disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure normative predisponendo obblighi di servizio tali da assicurare la mobilità delle persone disabili e di supplire, con mezzi adeguati, alla carenza o assenza di accessibilità nel trasporto pubblico locale.
9/3132-AR/23.    (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede norme di sostegno in materia di locazioni commerciali, consistenti in un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni pagati tra gennaio e maggio 2021 (e fino a luglio per il turismo), a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo pandemico, con un onere di 1,9 miliardi. Un costo, a fronte di un monte di locazioni commerciali pari nel 2019 a 15.439 milioni di euro, che non potrà essere sostenuto all'infinito;
              contiene altresì (articolo 4-bis) una disposizione di modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge n.  41 del 2021, rubricato «Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali», nel quale si prevedeva che, a fronte del crollo dei fatturati, locatario e locatore fossero tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione;
              la nuova disposizione restringe il campo di applicazione della ricontrattazione: 1) a soli 5 mesi del 2021; 2) solo alle imprese che non hanno usufruito di alcun credito d'imposta locazioni dall'inizio della pandemia (8 marzo 2020); 3) solo alle imprese che sono state chiuse nel periodo considerato per minimo 200 giorni; 4) solo alle imprese che hanno perso almeno il 50 per cento del fatturato tra marzo 2020 e giugno 2021;
              il testo approvato, proposto come emendamento da Confindustria Assoimmobiliare nella propria memoria relativa al decreto-legge in esame e accolto senza modifica in Commissione, di fatto riduce il campo di applicazione della ricontrattazione a pochissimi soggetti;
              la motivazione addotta per questa drastica restrizione consiste nella pretesa necessità di evitare una sovrapposizione normativa con i sostegni ai canoni di locazione già adottati e di adeguare la norma «agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi medio tempore in materia... di cui si dà conto nella Relazione tematica n.  56/2020 della Corte Suprema di Cassazione»;
              la citata Relazione tematica della Cassazione, dopo aver esaminato la legislazione anticrisi e le cause di impossibilità sopravvenuta nei contratti commerciali, imputabili a eventi eccezionali e imprevedibili, in realtà invita, con riferimento ai contratti squilibrati dalla crisi, a rinegoziarli, se possibile, e non a risolverli;
              la drastica riduzione dei soggetti aventi diritto, di fatto si traduce in una soluzione opposta a quella propugnata dalla Cassazione e in un danno per tutte quelle imprese in perdurante crisi di fatturato, come quelle del turismo e del commercio, per le quali i canoni di locazione rappresentano una voce importante dei costi fissi. Molte delle quali peraltro iscritte nelle associazioni categoriali della stessa Confindustria;
              l'esclusione dalla ricontrattazione comporta, per tali imprese, l'automatica applicazione di tutti quegli istituti del codice civile che fanno del locatore il contraente forte, in quanto in possesso, a fronte del mancato o ridotto pagamento dei canoni, del potere di sciogliere il contratto, di chiedere lo sfratto e, a seguire, i danni. L'emergenza ha fermato le esecuzioni, ma non ha fermato i procedimenti di convalida. Migliaia di piccole e medie imprese si troveranno disarmate di fronte ai proprietari degli immobili con sfratti per morosità e richieste di danni che intaseranno i tribunali, mentre prima si poteva tentare la strada della conciliazione;
              secondo stime recentemente presentate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, quando gli aiuti di Stato cesseranno circa 371.500 imprese non fallibili, pari al 29,3 per cento del totale, che danno lavoro a oltre 445 mila dipendenti, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica nel corso del 2022;
              quella dell'accordo tra le parti è una strada già percorsa dall'ordinamento con l'articolo 216 del decreto-legge n.  34 del 2020 relativo ai canoni concessori degli impianti sportivi, laddove se ne prevede la ricontrattazione facendo riferimento alla «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»;
              il 21 marzo 2021 la Ministra Cartabia, illustrando in Commissione giustizia alla Camera le linee guida del suo Ministero, si è detta favorevole a misure alternative di risoluzione delle controversie al fine di evitare l'esplosione di queste tipologie di contenzioso;
              l'evoluzione pandemica in corso non permette di delineare una data di termine dell'emergenza economica. Porre dei limiti di tempo, significa non tener conto dei reali impatti della crisi sui singoli comparti;
              è dovere degli attori economici condividere il peso della crisi. È compito dello Stato contemperare le esigenze tra i vari attori economici, predisponendo gli strumenti adeguati a ridurre i conflitti tra interessi contrapposti,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate, al fine di dare seguito alle indicazioni del Ministro della giustizia e della Corte di cassazione evidenziate in premessa e di evitare l'esplosione del contenzioso in materia di contratti di locazione commerciali, introducendo con urgenza nell'ordinamento, in sostituzione dell'articolo 4-bis del provvedimento in esame, disposizioni di portata generale volte a consentirne la ricontrattazione in condizioni di effettiva parità tra le parti, nella quale si tenga conto sia delle effettive perdite di fatturato che dei sostegni ricevuti, tutelando altresì i contraenti più deboli;
          a individuare le forme di incentivazione, anche fiscali, necessarie a favorire il buon esito del suddetto processo di ricontrattazione.
9/3132-AR/24. Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede norme di sostegno in materia di locazioni commerciali, consistenti in un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni pagati tra gennaio e maggio 2021 (e fino a luglio per il turismo), a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo pandemico, con un onere di 1,9 miliardi. Un costo, a fronte di un monte di locazioni commerciali pari nel 2019 a 15.439 milioni di euro, che non potrà essere sostenuto all'infinito;
              contiene altresì (articolo 4-bis) una disposizione di modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge n.  41 del 2021, rubricato «Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali», nel quale si prevedeva che, a fronte del crollo dei fatturati, locatario e locatore fossero tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione;
              la nuova disposizione restringe il campo di applicazione della ricontrattazione: 1) a soli 5 mesi del 2021; 2) solo alle imprese che non hanno usufruito di alcun credito d'imposta locazioni dall'inizio della pandemia (8 marzo 2020); 3) solo alle imprese che sono state chiuse nel periodo considerato per minimo 200 giorni; 4) solo alle imprese che hanno perso almeno il 50 per cento del fatturato tra marzo 2020 e giugno 2021;
              il testo approvato, proposto come emendamento da Confindustria Assoimmobiliare nella propria memoria relativa al decreto-legge in esame e accolto senza modifica in Commissione, di fatto riduce il campo di applicazione della ricontrattazione a pochissimi soggetti;
              la motivazione addotta per questa drastica restrizione consiste nella pretesa necessità di evitare una sovrapposizione normativa con i sostegni ai canoni di locazione già adottati e di adeguare la norma «agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi medio tempore in materia... di cui si dà conto nella Relazione tematica n.  56/2020 della Corte Suprema di Cassazione»;
              la citata Relazione tematica della Cassazione, dopo aver esaminato la legislazione anticrisi e le cause di impossibilità sopravvenuta nei contratti commerciali, imputabili a eventi eccezionali e imprevedibili, in realtà invita, con riferimento ai contratti squilibrati dalla crisi, a rinegoziarli, se possibile, e non a risolverli;
              la drastica riduzione dei soggetti aventi diritto, di fatto si traduce in una soluzione opposta a quella propugnata dalla Cassazione e in un danno per tutte quelle imprese in perdurante crisi di fatturato, come quelle del turismo e del commercio, per le quali i canoni di locazione rappresentano una voce importante dei costi fissi. Molte delle quali peraltro iscritte nelle associazioni categoriali della stessa Confindustria;
              l'esclusione dalla ricontrattazione comporta, per tali imprese, l'automatica applicazione di tutti quegli istituti del codice civile che fanno del locatore il contraente forte, in quanto in possesso, a fronte del mancato o ridotto pagamento dei canoni, del potere di sciogliere il contratto, di chiedere lo sfratto e, a seguire, i danni. L'emergenza ha fermato le esecuzioni, ma non ha fermato i procedimenti di convalida. Migliaia di piccole e medie imprese si troveranno disarmate di fronte ai proprietari degli immobili con sfratti per morosità e richieste di danni che intaseranno i tribunali, mentre prima si poteva tentare la strada della conciliazione;
              secondo stime recentemente presentate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, quando gli aiuti di Stato cesseranno circa 371.500 imprese non fallibili, pari al 29,3 per cento del totale, che danno lavoro a oltre 445 mila dipendenti, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica nel corso del 2022;
              quella dell'accordo tra le parti è una strada già percorsa dall'ordinamento con l'articolo 216 del decreto-legge n.  34 del 2020 relativo ai canoni concessori degli impianti sportivi, laddove se ne prevede la ricontrattazione facendo riferimento alla «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»;
              il 21 marzo 2021 la Ministra Cartabia, illustrando in Commissione giustizia alla Camera le linee guida del suo Ministero, si è detta favorevole a misure alternative di risoluzione delle controversie al fine di evitare l'esplosione di queste tipologie di contenzioso;
              l'evoluzione pandemica in corso non permette di delineare una data di termine dell'emergenza economica. Porre dei limiti di tempo, significa non tener conto dei reali impatti della crisi sui singoli comparti;
              è dovere degli attori economici condividere il peso della crisi. È compito dello Stato contemperare le esigenze tra i vari attori economici, predisponendo gli strumenti adeguati a ridurre i conflitti tra interessi contrapposti,

impegna il Governo:

          a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate, al fine di dare seguito alle indicazioni del Ministro della giustizia e della Corte di cassazione evidenziate in premessa e di evitare l'esplosione del contenzioso in materia di contratti di locazione commerciali, introducendo con urgenza nell'ordinamento, in sostituzione dell'articolo 4-bis del provvedimento in esame, disposizioni di portata generale volte a consentirne la ricontrattazione in condizioni di effettiva parità tra le parti, nella quale si tenga conto sia delle effettive perdite di fatturato che dei sostegni ricevuti, tutelando altresì i contraenti più deboli;
          a valutare l'opportunità di individuare le forme di incentivazione, anche fiscali, necessarie a favorire il buon esito del suddetto processo di ricontrattazione.
9/3132-AR/24.    (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni specifiche per la nomina del personale docente, per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale nonché per semplificare le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente;
              è stato recentemente approvato un provvedimento in materia di titoli universitari abilitanti al fine di semplificare le procedure e lo svolgimento degli esami di Stato che abilitano all'esercizio di determinate professioni soprattutto di rendere più veloce l'accesso al mondo del lavoro dei giovani laureati;
              l'accesso alla professione docente richiede oggi una formazione particolarmente stratificata che ancora si rifà a paradigmi del passato e che non sempre si caratterizza per contenuti specificatamente qualificanti;
              ogni anno scolastico è caratterizzato dalla necessità di nominare personale supplente in numeri considerevoli per coprire le cattedre vuote a discapito di continuità didattica e qualità dell'insegnamento;
              la realtà e i cambiamenti tecnologici impongono un approccio diverso volto a prefigurare nuovi percorsi formativi degli insegnanti, iniziali e nel corso della carriera, affinché il sistema di istruzione possa fare affidamento su di una classe docente al passo con i tempi, per la quale l'aggiornamento costante costituisce norma e non eccezione così da poter ridefinire i contenuti della propria professione in relazione con la realtà che li circonda;
              non è più procrastinabile un intervento volto a definire i contenuti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nel senso di prevedere una specifica formazione pedagogica e didattica per coloro che intendono accedere alla professione di docente, proponendo profili differenziati attorno a una regolamentazione basilare ma anche tempi di accesso alla professione e valorizzazione del ruolo adeguati al momento storico e alla velocità impressa nei processi di cambiamento dal progresso della tecnologia;
              molti aspiranti docenti aspettano da anni l'istituzione di percorsi di formazione che permetta loro di acquisire il titolo abilitativo per poter accedere ai ruoli del personale docente all'interno del percorso di studio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento legislativo utile, le necessarie misure finalizzate a una nuova definizione dei processi di formazione iniziale e nel corso della carriera, del personale della scuola prevedendo l'istituzione di un corso di laurea magistrale con valore abilitante per l'accesso alle procedure per la selezione dei docenti.
9/3132-AR/25. Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme in materia di università e ricerca e istituisce il Fondo italiano per la scienza al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca mediante il finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale a favore dei ricercatori;
              il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiama, per i prossimi anni, il Paese ad adottare politiche di sviluppo e di investimento nel comparto dell'università, della ricerca e dell'innovazione, e per il raggiungimento dei relativi obiettivi si rende necessario aprire il sistema di ricerca universitaria e presso gli enti pubblici di ricerca a nuove energie e a più solide competenze, allargando i meccanismi e le opportunità di reclutamento di giovani ricercatori e studiosi;
              in particolare, per il potenziamento del dottorato di ricerca nei percorsi di accesso alle pubbliche amministrazioni – che sono state già fatte proprie dal Governo che le ha inserite nel recente decreto di riforma del reclutamento della pubblica amministrazione – e del ruolo e per il ricongiungimento a unità delle attuali figure di ricercatore universitario a tempo determinato, è stata creata una base per il rinnovo del processo di reclutamento con la recente approvazione alla Camera del provvedimento in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
              ancorché sia stata perseguita la finalità di rinnovare il settore della ricerca, tali interventi non sembrano rispondere ancora a quel coordinato e complessivo intervento di riforma che il mondo universitario e degli enti pubblici di ricerca abbisognano;
              è fondamentale perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'attrazione delle nuove generazioni verso il mondo della ricerca e del potenziamento internazionale del sistema di ricerca italiano,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche normativi, in materia di reclutamento presso le università e gli enti pubblici di ricerca, privilegiando in particolare meccanismi di mobilità, non solo territoriale ma anche «tra carriere», nonché di sempre maggiore integrazione tra il mondo della ricerca e quello produttivo, al fine di rispondere efficacemente alle più ambiziose sfide che ci vengono poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/3132-AR/26. Saccani Jotti, Aprea.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme in materia di università e ricerca e istituisce il Fondo italiano per la scienza al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca mediante il finanziamento di progetti di ricerca di base e fondamentale a favore dei ricercatori;
              il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiama, per i prossimi anni, il Paese ad adottare politiche di sviluppo e di investimento nel comparto dell'università, della ricerca e dell'innovazione, e per il raggiungimento dei relativi obiettivi si rende necessario aprire il sistema di ricerca universitaria e presso gli enti pubblici di ricerca a nuove energie e a più solide competenze, allargando i meccanismi e le opportunità di reclutamento di giovani ricercatori e studiosi;
              in particolare, per il potenziamento del dottorato di ricerca nei percorsi di accesso alle pubbliche amministrazioni – che sono state già fatte proprie dal Governo che le ha inserite nel recente decreto di riforma del reclutamento della pubblica amministrazione – e del ruolo e per il ricongiungimento a unità delle attuali figure di ricercatore universitario a tempo determinato, è stata creata una base per il rinnovo del processo di reclutamento con la recente approvazione alla Camera del provvedimento in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
              ancorché sia stata perseguita la finalità di rinnovare il settore della ricerca, tali interventi non sembrano rispondere ancora a quel coordinato e complessivo intervento di riforma che il mondo universitario e degli enti pubblici di ricerca abbisognano;
              è fondamentale perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'attrazione delle nuove generazioni verso il mondo della ricerca e del potenziamento internazionale del sistema di ricerca italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche normativi, in materia di reclutamento presso le università e gli enti pubblici di ricerca, privilegiando in particolare meccanismi di mobilità, non solo territoriale ma anche «tra carriere», nonché di sempre maggiore integrazione tra il mondo della ricerca e quello produttivo, al fine di rispondere efficacemente alle più ambiziose sfide che ci vengono poste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/3132-AR/26.    (Testo modificato nel corso della seduta) Saccani Jotti, Aprea.


      La Camera,
          premesso che:
              la diffusione pandemica del virus COVID-19 ha reso necessaria l'adozione di misure di contenimento che hanno determinato l'improvviso arresto delle attività economiche con il conseguente azzeramento dei fatturati;
              in tale contesto si è creata una generale sofferenza per quelle attività economiche che si sono trovate nell'impossibilità di far fronte anche ai soli costi fissi, quali ad esempio i canoni di locazione dei locali commerciali o i canoni di affitto di ramo d'azienda;
              la revoca progressiva delle misure di contenimento del virus ha consentito di fatto una lenta ripresa delle attività economiche che, altresì, restano comunque esposte alle obbligazioni maturate durante i mesi di lockdown;
              va evidenziato altresì che, sebbene gli effetti del piano vaccinale e la progressiva riduzione dell'impatto del virus sulla popolazione hanno consentito la riapertura definitiva delle attività commerciali, alcuni settori come quello turistico risentono della drastica riduzione dei flussi turistici provenienti dall'estero, impedendo di fatto un immediato ritorno ai livelli economici pre-pandemia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di prorogare il credito d'imposta sui canoni di locazione a uso non abitativo e sul fitto di ramo d'azienda fino al 31 dicembre 2021 al fine di sostenere la ripresa economica delle imprese ammesse al beneficio del credito di imposta.
9/3132-AR/27. Faro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58 del decreto-legge in esame, al comma 2, lettera g), interviene sulla procedura di stabilizzazione del personale adibito ai servizi di pulizia nelle scuole, differendo, in particolare, al 1o settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione;
              la seconda procedura selettiva, attualmente in corso, riguarda 1.592, rimasti vacanti e disponibili, degli 11.263 posti. L'articolo 1, comma 965, della legge n.  178 del 2020, con l'aggiunta del nuovo comma 5-septies all'articolo 58 del decreto-legge n.  69 del 2013, ha disposto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 autorizzati, siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è dunque predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva;
              la graduatoria nazionale è pertanto la risultante delle graduatorie provinciali della seconda procedura. Il combinato disposto ha però prodotto l'irragionevole esclusione, su base nazionale, di tutti coloro i quali, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti, appartenessero a province in cui non residuavano posti vacanti e disponibili,

impegna il Governo:

          a consentire l'ingresso nella graduatoria nazionale di cui in premessa a tutti i soggetti che, in possesso di tutti i requisiti previsti, non abbiano potuto presentare la propria domanda alla seconda procedura selettiva a causa dell'assenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza;
          a prevedere un generale incremento del numero di posti per il personale ATA suddiviso nei diversi profili professionali al fine di supportare efficacemente e strutturalmente l'avvio dell'anno scolastico.
9/3132-AR/28. Gallo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58 del decreto-legge in esame, al comma 2, lettera g), interviene sulla procedura di stabilizzazione del personale adibito ai servizi di pulizia nelle scuole, differendo, in particolare, al 1o settembre 2021 il termine per l'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico di personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all'esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione;
              la seconda procedura selettiva, attualmente in corso, riguarda 1.592, rimasti vacanti e disponibili, degli 11.263 posti. L'articolo 1, comma 965, della legge n.  178 del 2020, con l'aggiunta del nuovo comma 5-septies all'articolo 58 del decreto-legge n.  69 del 2013, ha disposto che i posti che, nell'ambito degli 11.263 autorizzati, siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è dunque predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva;
              la graduatoria nazionale è pertanto la risultante delle graduatorie provinciali della seconda procedura. Il combinato disposto ha però prodotto l'irragionevole esclusione, su base nazionale, di tutti coloro i quali, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti, appartenessero a province in cui non residuavano posti vacanti e disponibili,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di consentire l'ingresso nella graduatoria nazionale di cui in premessa a tutti i soggetti che, in possesso di tutti i requisiti previsti, non abbiano potuto presentare la propria domanda alla seconda procedura selettiva a causa dell'assenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza;
          a valutare l'opportunità di prevedere un generale incremento del numero di posti per il personale ATA suddiviso nei diversi profili professionali al fine di supportare efficacemente e strutturalmente l'avvio dell'anno scolastico.
9/3132-AR/28.(Testo modificato nel corso della seduta) Gallo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 65 del decreto-legge in esame, come modificato durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori sia assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi e introducendo regole volte a garantire economicità, efficacia ed efficienza delle attività di riparto;
              nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n.  35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.  633, non sia obbligatorio costituirsi «organismo di gestione collettiva (OGC)» o «entità di gestione indipendente (EGI)» a differenza di quanto previsto per tutte le altre organizzazioni collettive;
              in merito deve segnalarsi che né la direttiva 2014/26/UE, né i principi e i criteri direttivi della delega richiedevano l'introduzione di un diverso regime da applicare alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per conto dei produttori audio e video – posto che la direttiva ne indica solamente due: gli OGC e le EGI;
              è stata, di fatto, così sottratta alle regole e ai princìpi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una parte consistente del mercato della gestione dei diritti d'autore e connessi;
              l'assetto così come concepito ha introdotto un'inspiegabile disparità di trattamento che ha da subito prodotto effettivi anti-competitivi a danno dei titolari dei diritti, di tutte le altre organizzazioni collettive e del corretto funzionamento del mercato;
              la stessa AgCom, nella propria segnalazione al Governo del 24 novembre 2017, ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n.  35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati;
              anche l'Antitrust, a seguito della denuncia di Videorights e Delta TV Programs S.r.l. contro SIAE, ANICA, ANICA Servizi srl, APA, APA Service srl, UNIVIDEO e ASEA, ha aperto un procedimento per abuso di posizione dominante. Preliminarmente l'Antitrust ha ritenuto di avviare l'istruttoria perché, in base alla documentazione di cui è in possesso, emerge che «quanto meno dal 2018, SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service (precedentemente denominata APT Service), e UNIVIDEO, anche attraverso ASEA, potrebbero aver ostacolato l'ingresso di collecting concorrenti, opponendosi, anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell'assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest'ultima.» e ha pertanto così motivato il provvedimento di avvio dell'istruttoria «le condotte qui in esame potrebbero comprimere la capacità competitiva dei concorrenti anche in tali ambiti, posto che potrebbe essere compromessa la capacità delle collecting di offrire una gamma completa di servizi alle diverse categorie di titolari (ad esempio, gli autori, tipicamente tutelati da SIAE e i produttori di opere audiovisive).»,

impegna il Governo

a completare il processo di miglioramento di efficienza e trasparenza, anche apportando le necessarie modifiche normative, al fine di prevedere che anche le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata si costituiscano OGC o EGI, equiparando la loro attività a quella di tutte le altre organizzazioni collettive e ammettendo dunque tutte le OGC ed EGI operanti nel settore al riparto dei proventi da copia privata video, così come già avviene per il settore audio.
9/3132-AR/29. Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 65 del decreto-legge in esame, come modificato durante l'esame in sede referente, modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo che la quota spettante agli artisti interpreti o esecutori sia assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi e introducendo regole volte a garantire economicità, efficacia ed efficienza delle attività di riparto;
              nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n.  35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n.  633, non sia obbligatorio costituirsi «organismo di gestione collettiva (OGC)» o «entità di gestione indipendente (EGI)» a differenza di quanto previsto per tutte le altre organizzazioni collettive;
              in merito deve segnalarsi che né la direttiva 2014/26/UE, né i principi e i criteri direttivi della delega richiedevano l'introduzione di un diverso regime da applicare alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per conto dei produttori audio e video – posto che la direttiva ne indica solamente due: gli OGC e le EGI;
              è stata, di fatto, così sottratta alle regole e ai princìpi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una parte consistente del mercato della gestione dei diritti d'autore e connessi;
              l'assetto così come concepito ha introdotto un'inspiegabile disparità di trattamento che ha da subito prodotto effettivi anti-competitivi a danno dei titolari dei diritti, di tutte le altre organizzazioni collettive e del corretto funzionamento del mercato;
              la stessa AgCom, nella propria segnalazione al Governo del 24 novembre 2017, ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n.  35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati;
              anche l'Antitrust, a seguito della denuncia di Videorights e Delta TV Programs S.r.l. contro SIAE, ANICA, ANICA Servizi srl, APA, APA Service srl, UNIVIDEO e ASEA, ha aperto un procedimento per abuso di posizione dominante. Preliminarmente l'Antitrust ha ritenuto di avviare l'istruttoria perché, in base alla documentazione di cui è in possesso, emerge che «quanto meno dal 2018, SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA (precedentemente denominata APT), anche attraverso APA Service (precedentemente denominata APT Service), e UNIVIDEO, anche attraverso ASEA, potrebbero aver ostacolato l'ingresso di collecting concorrenti, opponendosi, anche nel corso di tutto il 2020, al superamento dell'assetto delineato nei sopra citati accordi e rendendo difficoltosa la partecipazione di Videorights anche nella fase di ripartizione secondaria del CCP e offrendo la gestione del CCP direttamente ai clienti di quest'ultima.» e ha pertanto così motivato il provvedimento di avvio dell'istruttoria «le condotte qui in esame potrebbero comprimere la capacità competitiva dei concorrenti anche in tali ambiti, posto che potrebbe essere compromessa la capacità delle collecting di offrire una gamma completa di servizi alle diverse categorie di titolari (ad esempio, gli autori, tipicamente tutelati da SIAE e i produttori di opere audiovisive).»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di completare il processo di miglioramento di efficienza e trasparenza, anche apportando le necessarie modifiche normative, al fine di prevedere che anche le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata si costituiscano OGC o EGI, equiparando la loro attività a quella di tutte le altre organizzazioni collettive e ammettendo dunque tutte le OGC ed EGI operanti nel settore al riparto dei proventi da copia privata video, così come già avviene per il settore audio.
9/3132-AR/29.    (Testo modificato nel corso della seduta) Vacca.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca all'articolo 59 disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;
              più in particolare, si prevede una procedura straordinaria per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni di cui ai commi da 1 a 3. Infatti, il comma 4 stabilisce che – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 – in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno – dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno –, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;
              i commi da 6 a 8 dispongono che, nel corso del medesimo contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, integrato da una prova disciplinare, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge n.  107 del 2015 e cioè dal comitato di valutazione dell'istituto ove è stato svolto l'anno a tempo determinato, comitato presieduto dal dirigente scolastico;
              questa procedura però presenta diverse criticità, e infatti sarebbe sicuramente più logico e consequenziale che la prova disciplinare presso la commissione esterna avvenisse prima del comitato di valutazione e solo nel caso in cui venga superata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di anticipare la prova disciplinare presso la commissione esterna prevista dall'articolo 59, comma 7, prima del colloquio davanti al comitato di valutazione e solo se questa viene superata.
9/3132-AR/30. Casa, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca all'articolo 59 disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale, a cominciare da quelle relative alle classi di concorso delle materie scientifiche e tecnologiche;
              più in particolare, si prevede una procedura straordinaria per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che ancora residuano dopo le immissioni di cui ai commi da 1 a 3. Infatti, il comma 4 stabilisce che – fatti salvi i posti relativi ai concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per la scuola secondaria, banditi, rispettivamente, con D.D. 498/2020 e D.D. 499/2020 – in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, si procede con contratti a tempo determinato assegnati a docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni o di sostegno – dunque, sono in possesso di titolo di abilitazione o di titolo di specializzazione sul sostegno –, ovvero negli appositi elenchi aggiuntivi;
              i commi da 6 a 8 dispongono che, nel corso del medesimo contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, integrato da una prova disciplinare, cui hanno accesso i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge n.  107 del 2015 e cioè dal comitato di valutazione dell'istituto ove è stato svolto l'anno a tempo determinato, comitato presieduto dal dirigente scolastico;
              questa procedura però presenta diverse criticità, e infatti sarebbe sicuramente più logico e consequenziale che la prova disciplinare presso la commissione esterna avvenisse prima del comitato di valutazione e solo nel caso in cui venga superata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove necessario, di anticipare la prova disciplinare presso la commissione esterna prevista dall'articolo 59, comma 7, prima del colloquio davanti al comitato di valutazione e solo se questa viene superata.
9/3132-AR/30.    (Testo modificato nel corso della seduta) Casa, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame introduce importanti disposizioni volte ad assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e correggere numerose storture normative divenute non più sostenibili in merito alla tutela dei diritti dei lavoratori;
              in particolare, l'articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), all'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20);
              accogliendo con favore le disposizioni introdotte, e in particolare il generale riconoscimento della discontinuità quale elemento distintivo delle prestazioni lavorative nello spettacolo, si ritiene opportuno completare il quadro normativo con ulteriori disposizioni atte a strutturare un quadro organico ed esaustivo del sistema di tutele per i lavoratori dello spettacolo;
              nello specifico, si ritiene necessario e urgente provvedere all'introduzione di uno specifico strumento di sostegno economico che tuteli i lavoratori nei periodi di non lavoro, caratterizzati in ogni caso da attività di formazione e preparazione attualmente non riconosciute, determinati dalla natura intrinseca delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo,

impegna il Governo

a disporre, sulla scorta di quanto emerso dall'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo e utilizzando all'uopo il veicolo normativo del disegno di legge delega al Governo in materia di spettacolo, misure volte all'introduzione di un reddito di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative e dei lunghi periodi di formazione e preparazione richiesti.
9/3132-AR/31. Carbonaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame introduce importanti disposizioni volte ad assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e correggere numerose storture normative divenute non più sostenibili in merito alla tutela dei diritti dei lavoratori;
              in particolare, l'articolo 66 introduce alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo, con riferimento: alla indennità di malattia (commi 1 e 2), all'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3), all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (commi 4 e 5), alla tutela e al sostegno della genitorialità (comma 6), all'assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi da 7 a 16), ai contributi a fini pensionistici (commi 17 e 18), all'adeguamento dell'elenco delle categorie professionali (commi 19 e 20);
              accogliendo con favore le disposizioni introdotte, e in particolare il generale riconoscimento della discontinuità quale elemento distintivo delle prestazioni lavorative nello spettacolo, si ritiene opportuno completare il quadro normativo con ulteriori disposizioni atte a strutturare un quadro organico ed esaustivo del sistema di tutele per i lavoratori dello spettacolo;
              nello specifico, si ritiene necessario e urgente provvedere all'introduzione di uno specifico strumento di sostegno economico che tuteli i lavoratori nei periodi di non lavoro, caratterizzati in ogni caso da attività di formazione e preparazione attualmente non riconosciute, determinati dalla natura intrinseca delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, sulla scorta di quanto emerso dall'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo e utilizzando all'uopo il veicolo normativo del disegno di legge delega al Governo in materia di spettacolo, misure volte all'introduzione di un reddito di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative e dei lunghi periodi di formazione e preparazione richiesti.
9/3132-AR/31.    (Testo modificato nel corso della seduta) Carbonaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, contiene numerose disposizioni in favore del settore della scuola e della didattica, attraverso il Titolo VI dedicato a «Giovani, scuola e ricerca», e in particolare all'articolo 58, che reca misure urgenti per la scuola;
              in un contesto epidemiologico in continua evoluzione, che continua ancora a registrare un preoccupante numero di contagi e decessi giornalieri, si ravvisa la necessità affinché l'organizzazione delle istituzioni scolastiche sia all'altezza delle sfide che attendono la comunità nazionale;
              alle iniziative normative già introdotte e condivise dalla comunità scolastica, occorre affiancare ulteriori interventi, a partire dalla valorizzazione del personale docente e non docente, che, in un contesto emergenziale di questa portata, è stato sottoposto a sforzi inediti;
              al riguardo si segnala che, tra il personale scolastico, emerge una categoria piuttosto ristretta, la cui attività risulta tuttavia fondamentale per il buon andamento delle istituzioni scolastiche, che è puntualmente dimenticata dal mondo della politica, ed è rappresentata dalla categoria dei DSGA;
              tali validi professionisti ricoprono, infatti, un ruolo di primaria importanza per il corretto funzionamento delle istituzioni e per lo sviluppo e la crescita dei giovani studenti, essendo l'organo di vertice amministrativo-contabile, di rilevante autorevolezza, soprattutto in questi ultimi anni in cui gli adempimenti burocratici si sono intensificati e le attività scolastiche, anche grazie al regime dell'autonomia, si sono rafforzate e diversificate;
              nonostante quanto suesposto, probabilmente anche a causa della scarsissima rilevanza numerica dei DSGA di ruolo (fino all'anno scolastico 2019/2020, infatti erano circa il 40 per cento i posti non coperti), tale categoria è stata sempre sotto rappresentata in sede di contrattazione collettiva e le sue legittime pretese sono state troppo a lungo disattese;
              in relazione alle numerose e gravose incombenze cui sono sottoposti, sembrerebbe, a tal fine, più adeguato una migliore valorizzazione del proprio ruolo, anche dal punto di vista economico, sia con riguardo al valore dell'indennità di direzione di cui godono (variabile e fissa), sia con riguardo allo stipendio tabellare e all'accesso a ulteriori eventuali compensi accessori;
              appare infatti del tutto incomprensibile al riguardo che, a fronte del ruolo di assoluta responsabilità che ricoprono, secondo solo a quello del dirigente scolastico, vi sia un divario economico così elevato rispetto ad altre figure similari, (anche all'interno dello stesso comparto di contrattazione collettiva) come, ad esempio, il direttore AFAM, che gode di un riconoscimento stipendiale ben più adeguato;
              nonostante il concorso bandito nel 2018 sia giunto ormai al termine in quasi tutte le regioni, risultano inoltre tuttora centinaia di posti vacanti; in ragione di quanto suesposto non si comprendono al riguardo le ragioni per le quali il Governo, non abbia ancora dato seguito alle prescrizioni contenute all'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126;
              la suesposta norma, (previa emanazione di decreti attuativi) consente infatti di procedere all'assunzione degli idonei non vincitori anche in regioni diverse da quella per la quale si concorreva, nonché disciplinare le Commissioni giudicatrici, i programmi di esami, la valutazione delle prove e dei titoli necessari per la successiva pubblicazione di un nuovo bando di concorso per sopperire ad una carenza di personale che, nonostante le recenti immissioni in ruolo, ammonta a quasi duemila unità a fronte di un organico complessivo di oltre settemila e settecento unità;
              il 20 maggio 2021 è stato siglato il «Patto per la scuola al centro del Paese» tra il Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, e le parti sociali (Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cida, Codirr) in cui si è evidenziata l'intenzione di:
                  a) «Prevedere efficaci politiche salariali per la valorizzazione del personale dirigente, docente e ATA, con il prossimo rinnovo del contratto, tramite le risorse di cui al “Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”»;
                  b) «Prevedere nell'Atto di indirizzo, con un confronto preventivo, un adeguato riconoscimento a tutte le professionalità operanti nella scuola, compresa la dirigenza scolastica»;
              il suesposto Patto ha altresì rilevato che: «La valorizzazione delle persone è la leva fondamentale e necessaria per condividere la visione di unità del Paese e per accrescere il ruolo della scuola quale catalizzatore di idee, visioni, progetti e innovazione»;
              tra gli elementi fondanti del citato «Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale», il punto 3 prevede che, attraverso i contratti collettivi nazionali 2019-2021, si procederà alla rivisitazione degli ordinamenti professionali del personale, ricorrendo a risorse aggiuntive con la legge di bilancio per il 2022 e adeguando la disciplina contrattuale ai fabbisogni di nuove professionalità e competenze, evidenziando, inoltre, la necessità di valorizzare specifiche professionalità non dirigenziali dotate di competenze e conoscenze specialistiche, in grado di assumere specifiche responsabilità organizzative e professionali,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, adeguate iniziative volte ad incrementare la valorizzazione economica dei DSGA, nell'ambito dell'attività di negoziazione contrattuale, in occasione dell'emanazione dell'atto di indirizzo per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, valutando l'incremento dell'indennità di direzione, sia per la parte variabile che per la parte fissa, nonché la possibilità di incrementi dello stipendio tabellare e l'accesso a ulteriori eventuali compensi accessori, anche equiparando il trattamento economico con quello dei direttori AFAM, istituendo il livello contrattuale separato dei quadri;
          a provvedere, conseguentemente, l'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 32-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, in precedenza richiamato.
9/3132-AR/32. Cancelleri, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              in merito allo stato di emergenza per il sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonostante l'importante mole di lavoro già svolta e le attività che hanno portato alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati e un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti alla spesa dei circa 120 milioni di euro rimanenti, spendibili solo in stato di emergenza e con il personale tecnico dedicato nei comuni assunto fino alla fine dello stato di emergenza;
              le evidenti difficoltà avute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto, non hanno permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria. Una proroga dello stato d'emergenza permetterebbe ai commissari e agli enti locali coinvolti di lavorare con maggiore serenità nonché con una prospettiva di medio periodo su cui ragionare e programmare gli interventi e le attività, avendo certezza del quadro normativo di riferimento;
              è indispensabile garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare commissario, prefetture, enti locali e uffici territoriali del Ministero della cultura per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012 per l'intera durata dello stato di emergenza. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso;
              occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri;
              per rendere effettiva l'utilità e l'applicabilità della disposizione introdotta all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge n.  104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  126 del 2020, anche in relazione al cratere del sisma 2012 ivi richiamato, assicurando la soddisfazione dell'esigenza sottesa all'approvazione della stessa di non dispersione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite negli anni dal personale impiegato presso gli enti e le strutture commissariali coinvolte nei processi di ricostruzione, stante il reclutamento mediante contratti di lavoro flessibile per la maggioranza delle risorse umane impiegate nel tempo nell'ambito del cratere sisma 2012;
              è necessario poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, anche nel caso di proroga al 31 dicembre 2022;
              è altresì necessario garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2012. Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al decreto-legge n.  74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  122 del 2012, pur essendo complementari a queste ultime;
              a garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine delle operazioni di ricostruzione anche il supporto prestato da FINTECNA;
              le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prorogare lo stato di emergenza conseguente al sisma del 2012 fino al 31 dicembre 2022;
          a valutare il computo anche di eventuali periodi di assunzione con contratto flessibile esclusivamente ai fini del requisito dell'anzianità di servizio richiesto per l'applicazione del meccanismo di assunzione a tempo indeterminato di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.  75 del 2017;
          a valutare la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di prorogare l'esenzione dell'IMU per detti edifici e di rimborsare ai comuni il mancato gettito tramite fondi statali;
          a valutare la proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi, nonché la proroga della sospensione dei mutui privati degli edifici inagibili;
          a valutare la proroga del supporto agli enti locali di FINTECNA fino al completamento delle operazioni di ricostruzione.
9/3132-AR/33. Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone misure in favore degli enti locali, anche al fine di fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche legate alla pandemia da COVID-19;
              in particolare, sono previste disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, di proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni; misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
              nello specifico, viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
              nell'ambito degli enti territoriali assumono un ruolo fondamentale le comunità montane, in quanto organismi fondamentali nell'elaborazione dei processi decisionali in molte aree interne, soprattutto nel Mezzogiorno. Allo stesso modo, sul piano delle politiche nazionali per le stesse aree, assume grande importanza la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
              allo stato attuale sussiste una lacuna nelle attuali disposizioni normative, sia nazionali che regionali, che ha consentito in molti casi una discriminazione nei confronti di quei comuni sedi di comunità montane, ma non più membri delle stesse in virtù di leggi regionali. Inoltre, la Strategia nazionale per le aree interne esclude territori geograficamente contigui oltre che simili sul piano socio-economico a quelli che vi sono ricompresi. Trattasi di una condizione che ha arrecato nocumento e svilimento sul piano sia socio-economico che prettamente amministrativo ai danni di molti centri, i quali si vedono esclusi da importanti processi decisionali che riguardano i loro territori. Ciò implica anche una frammentazione e una parcellizzazione delle iniziative adottate dalle comunità montane, le quali vedono l'esclusione di comuni non soltanto presenti nel loro ambito territoriale, ma anche ospitanti le sedi delle stesse comunità,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a consentire che ai comuni nei quali sono ospitate le sedi della comunità montane, venga attribuito di diritto lo status di membri delle stesse comunità, e ad aggiornare la classificazione delle aree interne ad opera della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), includendovi tutti i territori dei comuni compresi nelle comunità montane delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
9/3132-AR/34. Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone misure in favore degli enti locali, anche al fine di fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche legate alla pandemia da COVID-19;
              in particolare, sono previste disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale, di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, di proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni; misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
              nello specifico, viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
              nell'ambito degli enti territoriali assumono un ruolo fondamentale le comunità montane, in quanto organismi fondamentali nell'elaborazione dei processi decisionali in molte aree interne, soprattutto nel Mezzogiorno. Allo stesso modo, sul piano delle politiche nazionali per le stesse aree, assume grande importanza la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
              allo stato attuale sussiste una lacuna nelle attuali disposizioni normative, sia nazionali che regionali, che ha consentito in molti casi una discriminazione nei confronti di quei comuni sedi di comunità montane, ma non più membri delle stesse in virtù di leggi regionali. Inoltre, la Strategia nazionale per le aree interne esclude territori geograficamente contigui oltre che simili sul piano socio-economico a quelli che vi sono ricompresi. Trattasi di una condizione che ha arrecato nocumento e svilimento sul piano sia socio-economico che prettamente amministrativo ai danni di molti centri, i quali si vedono esclusi da importanti processi decisionali che riguardano i loro territori. Ciò implica anche una frammentazione e una parcellizzazione delle iniziative adottate dalle comunità montane, le quali vedono l'esclusione di comuni non soltanto presenti nel loro ambito territoriale, ma anche ospitanti le sedi delle stesse comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a consentire che ai comuni nei quali sono ospitate le sedi della comunità montane, venga attribuito di diritto lo status di membri delle stesse comunità, e di aggiornare la classificazione delle aree interne ad opera della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), includendovi tutti i territori dei comuni compresi nelle comunità montane delle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
9/3132-AR/34.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n.  21, prevede, a partire dal mese di luglio 2020, un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (cosiddetto Bonus 100 euro), in sostituzione del credito (cosiddetto Bonus 80 euro) originariamente previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66;
              per l'anno 2020, per mezzo dell'articolo 128, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tale trattamento integrativo è stato erogato anche ai contribuenti che ricadevano nella cosiddetta « no tax area», ovvero nel caso in cui gli stessi percepiscano un reddito da lavoro dipendente e assimilati non superiore a 8.174 euro all'anno, laddove tale situazione risultasse determinata per effetto delle misure a sostegno del lavoro previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27;
              tuttavia, detto trattamento integrativo non è riconosciuto, per l'anno 2021 e nonostante il perdurare della pandemia, ai contribuenti che risultino ricadenti nella cosiddetta « no tax area», anche se tale situazione risulti determinata per effetto delle misure a sostegno del lavoro attualmente previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche per l'anno 2021, ai contribuenti ricadenti nella cosiddetta « no tax area».
9/3132-AR/35. Varrica.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, ha la finalità di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica, riconducibile ad una pluralità di materie poiché contiene alcune delle misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del Piano, le misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici e delle norme ambientali, l'istituzione della Cabina di regia per l'attuazione e le modalità di monitoraggio del Piano;
              l'emergenza pandemica ha acuito una debolezza endemica del nostro sistema istituzionale, ossia la conflittualità tra i diversi livelli di governo, che spesso ostacola l'implementazione di politiche pubbliche di ampio respiro e il decreto-legge incide su alcuni di questi nodi dell'azione pubblica come ad esempio sulle fasi autorizzative e sullo snellimento delle procedure degli affidamenti con l'obiettivo di razionalizzazione normativa che nella prima parte contiene le disposizioni per una Governance del PNRR efficiente, rafforzando la capacità amministrativa in settori ad alta complessità tecnica e prevedendo altresì delle procedure ad hoc per alcune opere strategiche attraverso il rafforzamento dei poteri sostitutivi per superare le inerzie e risolvere conflitti;
          considerato che:
              in relazione a quanto previsto dal Regolamento europeo 2021/241 del Parlamento e del Consiglio che all'articolo 18, comma 4, lettera q), stabilisce che per la preparazione e l'attuazione del PNRR deve essere previsto un processo di consultazione delle parti sociali così come descritto nel documento unitario sulla Governance inviato dalle stesse al Presidente del Consiglio dei ministri il 13 maggio scorso, la condivisione e la partecipazione degli attori economici e sociali, nazionali e locali, concorre a tutelare l'interesse generale ed è pertanto fondamentale la disposizione di cui all'articolo 2 del provvedimento che disciplina la Cabina di regia preposta all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del PNRR con un modello di Governance a livello centrale ma è altresì importante definire un modello finalizzato al confronto, alla partecipazione e alla negoziazione, in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame, prevede la mera possibilità di invitare le parti sociali maggiormente rappresentative, in ragione della materia trattata, ma tale misura normativa andrebbe bilanciata da strumenti efficaci e adeguati di partecipazione e di confronto preventivo, in caso di riforme di contesto che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, considerato altresì che all'articolo 47 del provvedimento troviamo le misure per promuovere la parità di genere, misure che rafforzano il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n.  125 del 1991 di promozione e realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro, considerato inoltre che, nel 2020, tra tutte le unità di lavoro perse, solo nella regione Campania, il 73 per cento, era delle donne;
              il tributo più alto alla crisi economica determinata dalla pandemia è stato pagato dalle donne e lo dimostrano non solo i dati relativi alla Campania dove la disoccupazione femminile è al 34,8 per cento e il trend non è migliore in altre regioni del Mezzogiorno e pertanto l'introduzione di previsioni che ampliano la portata della promozione dell'occupazione femminile e giovanile nei contratti pubblici PNRR e Piano complementare nazionale (PCN), così come previsto dall'articolo 47, attraverso l'individuazione di una percentuale del 30 per cento, percentuale ancora troppo bassa riservata sul totale delle nuove assunzioni di giovani e donne e comunque è una misura importante, volta anche a ridurre le disuguaglianze e le asimmetrie tra lavoratore e lavoratrice che la crisi pandemica ha acuito maggiormente nel mondo del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili, ulteriori misure volte ad un aumento maggiore al 30 per cento nel coinvolgimento dei giovani e delle donne nel mercato del lavoro anche attraverso l'adozione di un criterio di proporzionalità all'interno delle percentuali occupazionali riservate ai giovani e alle donne, al fine di eliminare quei meccanismi discriminatori di selezione che senza un criterio di proporzionalità, potrebbero penalizzare l'occupazione femminile, rischiando in questo modo di favorire il solo incremento nell'occupazione maschile, ancorché giovane, in contrasto con gli obiettivi dichiarati dal traguardo posto con il PNRR volto ad agganciare l'Italia alle grandi trasformazioni sociali ed economiche verso l'abbattimento delle disuguaglianze e discriminazioni non solo tra lavoratore e lavoratrice ma anche tra lavoratori giovani e lavoratrici donne.
9/3132-AR/36. Amitrano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 48 del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;
              la norma demanda ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione della misura;
              il suddetto fondo è, dunque, destinato all'istituzione da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio;
              lo scopo che si vuole raggiungere è quello di connettere più efficacemente scuola e lavoro creando un collegamento diretto tra domanda e offerta di lavoro a livello territoriale;
              le Scuole dei mestieri saranno utilizzate per creare delle figure professionali specializzate ricercate dalle imprese e dal mondo dell'artigianato al fine di favorire l'immissione sul mercato del lavoro di giovani Neet, ossia coloro che non studiano e che non si dedicano ad alcun tipo di formazione, pur non lavorando;
              nel nostro Paese sono circa 2 milioni i ragazzi che si trovano in questa condizione e, dunque, urge dare risposte celeri per fornire ai giovani concrete opportunità sul fronte dell'istruzione, del lavoro, dell'innovazione e delle chances di raggiungere l'indipendenza economica e familiare;
          considerato che:
              in Italia alcuni antichi mestieri, come ad esempio vetrai, artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili e cuoio, artigiani e operai delle calzature, vasai, sono ormai a rischio estinzione;
              quello degli antichi mestieri è, infatti, un tema molto dibattuto visto il passaggio generazionale cui si sta assistendo e che sta portando alla scomparsa di alcuni di questi;
              si tratta di un rischio di estinzione che va ad investire arti antiche, quasi dimenticate o perse nel tempo ma che tuttavia hanno un importante valore storico e culturale oltre che economico, data la grande richiesta per mestieri ritenuti ormai antichi cui si assiste e che spesso non riesce ad essere evasa venendo a mancare la materia prima, ovvero gli artigiani stessi;
              nell'individuazione delle modalità di applicazione della suddetta misura diretta all'istituzione delle Scuole dei mestieri, demandate ad un successivo decreto ministeriale attuativo, sarebbe auspicabile coinvolgere anche gli enti del terzo settore che sono in grado di conoscere le esigenze lavorative del territorio nel quale operano, fungendo in tal modo da importante punto di collegamento tra le istituzioni scolastiche, i giovani e le offerte di lavoro richieste nei settori di specializzazione del proprio territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile a valorizzare il ruolo delle comunità educanti e degli enti del terzo settore e a promuovere interventi formativi non solo rivolti alle nuove professioni digitali ma anche al recupero degli antichi mestieri al fine di dare una prospettiva lavorativa immediata ai tanti giovani che, specie nelle grandi periferie, terminato il percorso di studi, diventano invisibili per la società.
9/3132-AR/37. Alaimo, Giarrizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un nuovo beneficio per l'assunzione di giovani fino a 35 anni di età, ampliando al 100 per cento e per la durata di 36 mesi, elevati a 48 mesi nelle regioni del Sud, l'incentivo strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 a favore dei datori di lavoro privati, che già disponeva uno sconto del 50 per cento dei contributi dovuti all'Inps, entro il massimale annuo di 3.000 euro, per ogni lavoratore, di età fino a 35 anni, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti), a tempo pieno o part-time;
              al fine di incentivare l'imprenditoria giovanile, sarebbe utile favorire le iniziative imprenditoriali realizzate dai giovani, diminuendo il costo del lavoro nella fase iniziale (per i primi 3 anni) di avvio dell'impresa, notoriamente quella ove si incontrano le maggiori difficoltà gestionali e organizzative;
              il suddetto esonero contributivo dovrebbe essere finanziato con risorse del programma Next Generation EU ed è soggetto all'approvazione della Commissione europea, che, ai sensi della Comunicazione 2020, 1863 final del 19 marzo 2020, considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
                  siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
                  siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19;
              ogni impresa, in tal senso, può ricevere aiuti di Stato fino a 800 mila euro,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di attribuire uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati che abbiano tra i 18 ed i 35 anni di età ovvero, se costituiti in forma societaria o cooperativa, che abbiano la maggioranza dei soci tra i 18 ed i 35 anni di età, con le seguenti modalità:
              a) concedendo il succitato sgravio per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
              b) riconoscendo, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
9/3132-AR/38. Invidia.


      La Camera,
          premesso che:
              la crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, oltre che provocare un aumento consistente della povertà e delle disuguaglianze sociali, sta avendo un impatto allarmante anche nel mondo del lavoro, come dimostrano i dati del Rapporto Onu 2021 sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che stimano un equivalente di 255 milioni di posti di lavoro a tempo pieno persi a livello globale;
              in Italia gli ultimi dati dell'Istat diffusi lo scorso 6 aprile evidenziano la perdita di 945 mila posti di lavoro in un anno come effetto del COVID, nonostante il blocco dei licenziamenti disposto dal Governo;
              tale problematica assume una rilevanza particolarmente preoccupante in contesti già segnati da una annosa crisi economica ed occupazionale, come nelle aree di crisi industriale complessa, così come definite dal decreto-legge n.  83 del 2012, dove le conseguenze della pandemia intervengono come elemento di ulteriore aggravamento e dove il ricorso agli ammortizzatori sociali continua a rappresentare una delle misure fondamentali per arginare l'impatto della perdita di occupazione, ancor più in considerazione delle difficoltà, per molti lavoratori, di trovare un nuovo sbocco professionale;
              le normative vigenti in materia di ammortizzatori sociali dispongono la riduzione automatica della prestazione in deroga del 10 per cento dopo la prima proroga di 12 mesi, del 30 per cento dopo la seconda proroga di 12 mesi e del 40 per cento dopo ogni ulteriore successiva proroga di 12 mesi;
              la maggioranza dei lavoratori che vivono nelle suddette aree e che beneficiano della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, a fronte di tale riduzione automatica, corrono il rischio di trovarsi in una situazione di drammatica difficoltà,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa che beneficiano della prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, le disposizioni emanate con circolare Inps n.  57 del 13 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge n.  296 del 2006 e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n.  185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2 del 2009, che dispongono la riduzione automatica della prestazione in deroga.
9/3132-AR/39. Galizia, Cassese.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
              l'articolo 13 prevede al comma 1, lettera g), l'estensione da 6 a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, della durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia»;
              sebbene la soglia dell'estensione della durata dei finanziamenti di cui in premessa a 10 anni sia prevista dalle misure del Quadro temporaneo aiuti di Stato, la comunicazione della Commissione europea C (2021) 4930 del 29 giugno 2021 ha disposto l'autorizzazione all'estensione, limitandola però a 8 anni, rispetto ai sei anni previsti originariamente dall'articolo 13 del cosiddetto decreto-legge liquidità;
              risulta che le determinazioni di Bruxelles sarebbero arrivate a seguito di un confronto lungo e delicato con il Governo;
              la ratio dell'estensione da 6 a 10 anni previsto dal citato articolo 13 si colloca nell'urgenza di ampliare i tempi di restituzione dei prestiti, nella prospettiva di ridare ossigeno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica;
              in uno scenario economicamente complesso come quello in atto, l'estensione anche di ulteriori 24 mesi della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti rappresenterebbe un segnale di fiducia per le aziende e di implementazione delle potenzialità di ripresa del sistema economico;
              si evidenzia che nell'ambito dell’iter di conversione del cosiddetto Sostegni-bis, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3099/115 che lo impegnava, tra le altre cose, «a valutare l'opportunità di agevolare l'accesso al credito delle Pmi, anche valutando l'estensione della durata del rimborso dei finanziamenti garantiti, di cui al cosiddetto decreto liquidità»;
              in un contesto come quello attuale è decisamente prioritario colmare il fabbisogno di liquidità delle imprese, (attraverso interventi puntuali che mirino, tra le altre cose, ad alleggerire i vincoli attualmente sussistenti in materia di sostenibilità dei debiti residui di prestiti e mutui), supportando l'accesso al credito per le piccole e medie imprese – struttura portante del sistema economico nazionale – nonché agevolandone le condizioni, al fine di consentire il rimborso del debito in un periodo più esteso, coincidente con un'auspicata fase di rilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, nelle opportune sedi, ogni ulteriore confronto con Bruxelles, teso alla revisione degli attuali parametri relativi alla durata dei finanziamenti già coperti dalla «Garanzia Italia», nella prospettiva di legittimare un ulteriore allungamento dei tempi del rimborso dei finanziamenti garantiti.
9/3132-AR/40. Di Sarno.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58, comma 1, del decreto-legge in esame demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi;
              la forma di terapia Snoezelen all'interno di una istituzione scolastica è una grande opportunità per gli alunni con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità dello sviluppo;
              negli ultimi anni alcuni istituti si sono dotati di ambienti immersivi applicando il pensiero Snoezelen e realizzando ambienti con caratteristiche che la contraddistinguono da altre realtà riabilitative;
              creare una rete di scuole Snoezelen rappresenterebbe un'opportunità per crescere insieme, per declinare questo «accompagnamento» in modo puntuale, calibrandolo sui bisogni reali degli studenti e delle loro famiglie;
              le scuole dotate di ambienti Snoezelen troverebbero applicazione all'interno della popolazione scolastica, rivolgendo l'intervento formativo non solo agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) ma in generale a tutti gli alunni per attività di prevenzione, di inclusione, di sviluppo dell'intelligenza emotiva, di potenziamento degli apprendimenti, ecc.,

impegna il Governo

a favorire la realizzazione di un progetto per lo sviluppo della Rete di Scuole Snoezelen su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì nei prossimi decreti attinenti le misure previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) idonee linee di finanziamento necessarie al raggiungimento di elevati standard qualitativi dell'offerta scolastica rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali.
9/3132-AR/41. Rizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58, comma 1, del decreto-legge in esame demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, in merito: a data di inizio delle lezioni, procedure e tempi riguardanti le immissioni in ruolo, le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie e le supplenze, eventuale integrazione e rafforzamento degli apprendimenti, necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi;
              la forma di terapia Snoezelen all'interno di una istituzione scolastica è una grande opportunità per gli alunni con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità dello sviluppo;
              negli ultimi anni alcuni istituti si sono dotati di ambienti immersivi applicando il pensiero Snoezelen e realizzando ambienti con caratteristiche che la contraddistinguono da altre realtà riabilitative;
              creare una rete di scuole Snoezelen rappresenterebbe un'opportunità per crescere insieme, per declinare questo «accompagnamento» in modo puntuale, calibrandolo sui bisogni reali degli studenti e delle loro famiglie;
              le scuole dotate di ambienti Snoezelen troverebbero applicazione all'interno della popolazione scolastica, rivolgendo l'intervento formativo non solo agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) ma in generale a tutti gli alunni per attività di prevenzione, di inclusione, di sviluppo dell'intelligenza emotiva, di potenziamento degli apprendimenti, ecc.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire la realizzazione di un progetto per lo sviluppo della Rete di Scuole Snoezelen su tutto il territorio nazionale, prevedendo altresì nei prossimi decreti attinenti le misure previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) idonee linee di finanziamento necessarie al raggiungimento di elevati standard qualitativi dell'offerta scolastica rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali.
9/3132-AR/41.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame introduce misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate;
              gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale;
              in particolare, in sede di conversione del decreto, è stato approvato un emendamento, all'articolo 77, che prevede misure economiche volte ad indennizzare i proprietari di immobili danneggiati dalle emissioni inquinanti provocate dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva;
              a norma del disposto di cui al comma 2-ter dell'articolo 77, hanno diritto a tale indennizzo unicamente i proprietari di immobili dei quartieri della città di Taranto in favore dei quali sia stata emessa sentenza definitiva di risarcimento dei danni a carico di Ilva S.p.A., mentre risultano esclusi da tale beneficio economico tutti gli altri proprietari di immobili ugualmente danneggiati dalle emissioni inquinanti provocate dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative, anche normative, utili a garantire l'estensione del diritto all'accesso al Fondo per gli indennizzi degli immobili danneggiati dalle emissioni del gruppo Ilva di Taranto a tutti i proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto vittime dell'aggressione da polveri sottili provenienti dallo stabilimento Ilva;
          a valutare altresì l'opportunità di prevedere, tra le condizioni per l'accesso al Fondo per gli indennizzi, da dettarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, specifiche modalità che valorizzino le misure di sostegno economico anche in un'ottica di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio e del tessuto urbano, finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
9/3132-AR/42. Cassese, Galizia.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento normativo detta disposizioni e misure urgenti di vario contenuto, connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, con lo scopo di rilanciare le attività economiche, consentendo una ripartenza economica e sociale;
              nello specifico vengono disposti contributi a fondo perduto per sostenere le imprese, l'economia e per l'abbattimento dei costi fissi;
              si dispongono misure atte ad agevolare le attività turistiche nelle città d'arte e un bonus alberghi, nonché misure specifiche per le attività sportive;
              tra l'altro, all'articolo 3 del provvedimento, viene previsto l'incremento di risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana;
              con l'approssimarsi della stagione estiva molte località turistiche costiere ed alcune montane di villeggiatura godranno dei benefici delle previsioni normative, mentre le attuali norme e provvedimenti non contemplano specifiche forme di ristoro o di sgravio fiscale per le zone montane e per le aree interne che godono in maniera minore delle ricadute del turismo stagionale e che potrebbero vedere l'estinzione delle attività commerciali ed economiche, con gravi danni per i cittadini residenti, che potrebbero rischiare di non avere a disposizione beni di prima necessità nei loro piccoli comuni, vedendosi costretti a spostarsi nei grandi centri per soddisfare le proprie esigenze;
              la nostra economia è fondata sul ceto medio e sulle piccole attività commerciali e artigianali;
              si ritiene indispensabile sostenere le piccole attività economiche commerciali e artigianali rientranti nei comuni con meno di 5.000 abitanti che sono ubicate nelle zone montane e nelle aree interne del paese che, a causa dell'emergenza epidemiologica, si trovano a dovere fronteggiare oltre alla crisi derivante dalla diffusione del virus anche una profonda crisi economica senza poter beneficiare delle ricadute del turismo stagionale;
              per le zone turistiche stagionali sono state previste misure di rilancio, ma manca un'azione organica per strutturare e diversificare l'offerta turistica;
              si ritiene opportuno per il rilancio delle attività economiche e turistiche riuscire a definire un piano nazionale turistico, pensato per valorizzare le peculiarità del nostro territorio e a migliorare l'offerta turistica non limitandola al periodo estivo, ma estendendola all'intero anno,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di prevedere, con successivi provvedimenti, anche di carattere normativo, specifiche misure per il rilancio del settore turistico e per la diversificazione dell'offerta turistica su tutto il territorio nazionale, atte a valorizzare il patrimonio naturalistico, etnoantropologico, culturale, artistico del nostro Paese, garantendo ricadute positive e un beneficio economico in tutte le stagioni dell'anno;
          a valutare altresì l'opportunità di prevedere, con specifici provvedimenti successivi, anche normativi e di carattere temporaneo, misure di sostegno mirate sotto forma di ristori e sgravi fiscali, finalizzate a sostenere economicamente, psicologicamente e strutturalmente anche i cittadini e le attività economiche presenti nelle zone montane e nelle aree interne dei piccoli comuni.
9/3132-AR/43. Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame introduce misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate;
              gli interventi previsti si articolano su sette principali linee di azione: sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e ricerca; misure di carattere settoriale;
              in particolare, all'articolo 13 del provvedimento in esame, sono previste una serie di misure per il sostegno alla liquidità delle imprese, con lo scopo di rilanciare le attività economiche, consentendo una ripartenza economica e sociale del Paese;
              a tal fine, le ZES, le cui procedure costitutive sono state definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n.  91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  123 del 2017, rappresentano un importantissimo strumento di sviluppo per le imprese e per i territori nei quali esse operano: esse hanno infatti lo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per le imprese che si insediano o sono già insediate in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione». In particolare, le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all'interno delle ZES possono usufruire di una riduzione dei termini dei procedimenti e un regime di semplificazione degli adempimenti rispetto alla normativa vigente;
              inoltre, le ZES sono caratterizzate dall'attribuzione di benefici fiscali: per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES è infatti prevista la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto di una serie di condizioni riguardanti il mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di apportare gli opportuni interventi di modifica relativi alle Zone economiche speciali finalizzati a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendano attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle suddette zone, o delle nuove imprese che all'interno delle aree ZES sviluppino progetti per la riqualificazione e l'utilizzo delle strutture industriali e dei capannoni abbandonati – con l'obiettivo di dare vita a nuove attività imprenditoriali – la possibilità di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ricomprendendo tra i costi ammissibili al beneficio del credito d'imposta, anche quelli relativi alla produzione e distribuzione di energia da idrogeno rinnovabile, qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato;
          a valutare altresì l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative, anche normative, volte a all'azzeramento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nelle Zone economiche speciali per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle suddette Zone, alle condizioni già previste dalla legge e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis.
9/3132-AR/44. Scerra, Galizia, Ianaro, Papiro.


      La Camera,
          premesso che:
              nel suddetto decreto trovano spazio, in particolare, numerose disposizioni (articoli da 68 a 71) concernenti sostegni al mondo agricolo, agroalimentare e della pesca, anche introducendo norme attese da anni dal settore;
              l'obiettivo della Politica Comune della Pesca (PCP) è la tutela delle risorse ittiche attraverso una gestione sostenibile delle attività di pesca;
              per quanto concerne il Mediterraneo, i progressi compiuti nell'attuazione della PCP hanno determinato un decremento delle mortalità di pesca ma che ulteriori sforzi restano necessari;
              con l'attuazione del piano pluriennale per la pesca a strascico, già solo nel Mar Mediterraneo occidentale lo sforzo di pesca si è ridotto, in particolare per l'Italia, di circa il 20 per cento;
              l'attuazione delle misure di gestione vigenti si concretizzano sostanzialmente nella riduzione del numero di giornate di pesca a disposizione delle unità che operano lo strascico, fatte salve ulteriori misure che riguardano l'istituzione di zone in cui è vietata la pesca ovvero di progetti che mirano a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
              tenuto conto, tuttavia, che la progressiva riduzione delle giornate di pesca incide pesantemente sul comparto ittico in termini di produttività, di costi di gestione, di sostenibilità dei mercati,

impegna il Governo

ad avviare una sperimentazione tesa ad individuare misure alternative alla riduzione dello sforzo di pesca attuata attraverso la limitazione delle giornate di pesca e, in particolare ad avviare un progetto scientifico, su scala locale e con il diretto coinvolgimento degli operatori della pesca, di sperimentazione di un Totale Ammissibile di Cattura (TAC) per alcune specie demersali, al fine di verificarne la fattibilità operativa, gli effetti sulla risorsa ittica nonché le ricadute socio-economica per il comparto ittico.
9/3132-AR/45. L'Abbate.


      La Camera,
          premesso che:
              nel suddetto decreto trovano spazio, in particolare, numerose disposizioni (articoli da 68 a 71) concernenti sostegni al mondo agricolo, agroalimentare e della pesca, anche introducendo norme attese da anni dal settore;
              l'obiettivo della Politica Comune della Pesca (PCP) è la tutela delle risorse ittiche attraverso una gestione sostenibile delle attività di pesca;
              per quanto concerne il Mediterraneo, i progressi compiuti nell'attuazione della PCP hanno determinato un decremento delle mortalità di pesca ma che ulteriori sforzi restano necessari;
              con l'attuazione del piano pluriennale per la pesca a strascico, già solo nel Mar Mediterraneo occidentale lo sforzo di pesca si è ridotto, in particolare per l'Italia, di circa il 20 per cento;
              l'attuazione delle misure di gestione vigenti si concretizzano sostanzialmente nella riduzione del numero di giornate di pesca a disposizione delle unità che operano lo strascico, fatte salve ulteriori misure che riguardano l'istituzione di zone in cui è vietata la pesca ovvero di progetti che mirano a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
              tenuto conto, tuttavia, che la progressiva riduzione delle giornate di pesca incide pesantemente sul comparto ittico in termini di produttività, di costi di gestione, di sostenibilità dei mercati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una sperimentazione tesa ad individuare misure alternative alla riduzione dello sforzo di pesca attuata attraverso la limitazione delle giornate di pesca e, in particolare di avviare un progetto scientifico, su scala locale e con il diretto coinvolgimento degli operatori della pesca, di sperimentazione di un Totale Ammissibile di Cattura (TAC) per alcune specie demersali, al fine di verificarne la fattibilità operativa, gli effetti sulla risorsa ittica nonché le ricadute socio-economica per il comparto ittico.
9/3132-AR/45.    (Testo modificato nel corso della seduta) L'Abbate.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 in esame reca Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              nel decreto suddetto trovano spazio, in particolare, numerose disposizioni concernenti sostegni al mondo agricolo, agroalimentare e della pesca, anche introducendo norme attese da anni dal settore;
              in tale contesto, durante l'esame in commissione è stato introdotto un sostegno diretto alle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare il cambiamento climatico, attraverso il rifinanziamento del fondo di cui alla cui alla legge 27 dicembre 2019 n.  160, comma 521;
              perseguendo questa stessa ottica e questi obiettivi, anzi, cercando di indirizzare più e meglio le risorse aggiuntive introdotte, sarebbe fondamentale aprire alla possibilità di impiegare, per la distribuzione, in via sperimentale, di agrofarmaci, attraverso mezzi di precisione denominati «Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)» e «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)»;
              tale intervento è molto atteso dal settore in quanto, questi mezzi, sono già impiegati con successo in molteplici Paesi europei ed extra-europei e rappresentano un cambio di passo radicale nella modernizzazione del comparto agricolo nazionale, nonché un sostegno a breve, medio e lungo termine per alleggerire di costi e oneri gli operatori del settore, ancora gravati dagli effetti dell'emergenza COVID-19;
              infine, garantire una regolamentazione adeguata di questi mezzi può essere una strada preferenziale per raggiungere i numerosi obiettivi agro-climatici e ambientali contenuti dal Green Deal europeo e dalle derivate Strategie Farm to Fork e per la Biodiversità,

impegna il Governo

a intervenire, in un prossimo provvedimento di competenza, affinché sia normato e potenziato l'utilizzo dei mezzi di precisione denominati «Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)» e «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)», al fine di rendere quanto più concreta la misura introdotta attraverso il rifinanziamento del fondo di cui in premessa, rispondendo all'obiettivo della modernizzazione del comparto agricolo nazionale.
9/3132-AR/46. Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 in esame reca Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              nel decreto suddetto trovano spazio, in particolare, numerose disposizioni concernenti sostegni al mondo agricolo, agroalimentare e della pesca, anche introducendo norme attese da anni dal settore;
              in tale contesto, durante l'esame in commissione è stato introdotto un sostegno diretto alle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche, con l'obiettivo di ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli, aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza pandemica, contenere l'impatto ambientale e mitigare il cambiamento climatico, attraverso il rifinanziamento del fondo di cui alla cui alla legge 27 dicembre 2019 n.  160, comma 521;
              perseguendo questa stessa ottica e questi obiettivi, anzi, cercando di indirizzare più e meglio le risorse aggiuntive introdotte, sarebbe fondamentale aprire alla possibilità di impiegare, per la distribuzione, in via sperimentale, di agrofarmaci, attraverso mezzi di precisione denominati «Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)» e «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)»;
              tale intervento è molto atteso dal settore in quanto, questi mezzi, sono già impiegati con successo in molteplici Paesi europei ed extra-europei e rappresentano un cambio di passo radicale nella modernizzazione del comparto agricolo nazionale, nonché un sostegno a breve, medio e lungo termine per alleggerire di costi e oneri gli operatori del settore, ancora gravati dagli effetti dell'emergenza COVID-19;
              infine, garantire una regolamentazione adeguata di questi mezzi può essere una strada preferenziale per raggiungere i numerosi obiettivi agro-climatici e ambientali contenuti dal Green Deal europeo e dalle derivate Strategie Farm to Fork e per la Biodiversità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, in un prossimo provvedimento di competenza, affinché sia normato e potenziato l'utilizzo dei mezzi di precisione denominati «Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)» e «Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)», al fine di rendere quanto più concreta la misura introdotta attraverso il rifinanziamento del fondo di cui in premessa, rispondendo all'obiettivo della modernizzazione del comparto agricolo nazionale.
9/3132-AR/46.    (Testo modificato nel corso della seduta) Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore agroalimentare nazionale genera un volume d'affari di circa mezzo trilione di euro, ossia il 25 per cento del Pil italiano;
              nel 2020 le startup agrifood hanno visto investimenti per un totale di circa 30 miliardi di dollari a livello globale, ciò rappresenta una crescita di oltre il 30 per cento sull'anno precedente;
              il mercato della smart agriculture costituisce circa il 10 per cento delle startup italiane;
              tecnologie come IoT, big data, intelligenza artificiale, blockchain stanno radicalmente trasformando settori importanti dell'economia italiana. L'agricoltura, comparto strategico per il Paese, sta attraversando profonde trasformazioni, che si affiancano alle grandi sfide su scala globale come la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la povertà alimentare. Anche in questo contesto, la diffusione di nuove tecnologie digitali può contribuire al suo rilancio;
              la missione 2 del PNRR trasmesso a Bruxelles, «Rivoluzione verde e transizione ecologica» con l'investimento 2.3 «Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare» ha tra gli obiettivi, da raggiungere entro il 2026, quello di sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando le prestazioni ambientali e la competitività delle aziende agricole;
              l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione e l'utilizzo di tecnologie, sono elementi imprescindibili per la riduzione delle emissioni e la sostenibilità ambientale e sono in grado di aiutare gli agricoltori a trasformare più rapidamente i loro metodi di produzione. La digitalizzazione del comparto agricolo, pertanto, gioca un ruolo fondamentale per ottenere migliori risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ottimizzare i processi produttivi;
              l'innovazione digitale può contribuire a migliorare la competitività del settore agro alimentare italiano, garantendo maggiore qualità, trasparenza, tracciabilità oltre all'ottimizzazione dei processi di produzione, coltivazione e allevamento. L'automazione permette di difendere la qualità delle produzioni, abbattendo i costi di gestione, monitorando l'intero ciclo di produzione e scegliendo il momento migliore per intervenire;
              la trasformazione digitale delle aziende agricole attraverso la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione dei dati avviene grazie a sensori interconnessi e agli algoritmi di intelligenza artificiale, supportando così l'attività degli agricoltori che, in questo modo, avrebbero informazioni sull'intero processo produttivo e sulla qualità dei prodotti. Queste tecnologie comportano così una maggiore produzione di cibo con minori sprechi;
              il mercato italiano della smart agriculture coinvolge potenzialmente 1.200.000 aziende agricole e già nel 2020 valeva 540 milioni di euro, registrando una crescita del 20 per cento annuo dal 2019. Le sperimentazioni in ambito agricoltura 4.0 hanno dimostrato le ampie possibilità che questo settore può esprimere in termini di innovazione dei processi e tracciamento delle filiere, sebbene il tasso di crescita sia notevolmente rallentato rispetto all'incremento di valore del 270 per cento registrato nel 2018 e soltanto il 3-4 per cento dei campi risulta effettivamente coinvolto da processi di trasformazione digitale;
              al fine di accelerare i processi di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole, soprattutto di piccole e medie dimensioni e rilanciare i prodotti agricoli Made in Italy, accanto ai meccanismi di incentivo tramite credito d'imposta e super ammortamento dedicati all'acquisto di beni strumentali in conto capitale, è indispensabile prevedere uno strumento di incentivo alla domanda di servizi che integrino insieme alle componenti hardware e IoT, connettività, software e cloud as a service,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure di sostegno finalizzate ad accelerare i processi di transizione ecologica e digitale delle imprese agricole, come ad esempio l'introduzione di un voucher destinato all'acquisto di servizi innovativi integrati per la smart agriculture al fine di poter incrementare la trasformazione digitale del settore agricolo migliorandone l'efficienza e la sostenibilità.
9/3132-AR/47. Cadeddu.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone, fra le altre misure, l'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori;
              l'agevolazione, introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevede segnatamente che alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore remissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. Tale esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Ai proprietari locatori viene altresì riconosciuto il rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. L'articolo istituisce – altresì – un fondo di 115 milioni per il ristoro dei comuni dal mancato introito;
              la misura citata opera anche in un'ottica di contemperamento degli effetti rinvenienti dalle disposizioni in materia di blocco delle esecuzioni immobiliari varate nel clima di emergenza connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 al fine di alleviare gli effetti della pandemia sulle categorie più immediatamente esposte;
              la misura della sospensione dell'esecuzione, che trova giustificazione nella «protezione» dei conduttori o degli affittuari in ragione della difficoltà economiche provocate dal COVID-19 e dalle conseguenti misure governative per il contenimento del virus, deve infatti poter trovare un bilanciamento con la tutela del diritto di proprietà di chi concede un immobile ad uso abitativo;
              la delicatezza delle questioni sottostanti alla materia ha fatto sì che la stessa, oggetto di rilievi dal punto di vista sociale, economico e costituzionale, abbia subito una mitigazione nel tempo, andando dal blocco generale, della prima fase della pandemia nel 2020, al blocco per morosità o a seguito di decreto di assegnazione nelle procedure esecutive immobiliari;
              sebbene da un lato il blocco degli sfratti ha rappresentato un'importante misura a tutela dei conduttori – ovvero gli inquilini – impossibilitati a pagare le rate dell'affitto, allungando i tempi previsti per l'attuazione dei provvedimenti di sfratto, dall'altro ha gravato sui proprietari locatori per molti dei quali il canone di locazione costituisce l'unica fonte di reddito;
              tale misura, infatti, è apparsa poco selettiva, dal momento che ne hanno beneficiato anche gli inquilini che avevano smesso di pagare l'affitto prima dell'inizio dell'emergenza e non solo quelli caduti in disgrazia per effetto della pandemia;
              le diverse sigle di rappresentanza dei proprietari locatori hanno segnalato più volte l'insostenibilità della situazione, dal momento che tra le vittime del blocco degli sfratti ci sono famiglie rimaste senza lavoro che non riescono a rientrare in possesso delle proprie abitazioni né a percepirne alcun reddito, spesso costretti a pagare le spese condominiali di immobili utilizzati da altri, vittime inoltre della normativa vigente che impone persino la tassazione dei canoni non percepiti;
              lo sgravio dell'Imu in favore dei locatori previsto dal presente provvedimento è un primo e significativo passo nella direzione di una doverosa riespansione del diritto di proprietà di questi soggetti, che necessariamente dovrà essere seguito da ulteriori misure di favore anche di natura fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre idonee e tempestive iniziative, anche di carattere normativo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in favore dei proprietari locatori finalizzate ad escludere gli immobili interessati dalla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale ai fini Isee.
9/3132-AR/48. Scanu.


      La Camera,
          premesso che:
              la normativa sul regime fiscale agevolato per i lavoratori di alta qualificazione rimpatriati, docenti e ricercatori, meglio nota come rientro dei cervelli, è stata emanata al fine di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del Paese;
              la materia, in seguito, è stata oggetto di modifiche legislative che hanno inteso ampliare l'efficacia delle norme già in vigore e introdotto ulteriori misure volte a consolidare il radicamento in Italia dei lavoratori, docenti e ricercatori impatriati, evitando che possano trasferirsi nuovamente all'estero. In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34 (cosiddetto «decreto Crescita») ha apportato numerose modifiche, tanto al regime speciale per i lavoratori impatriati (articolo 16 del decreto legislativo n.  147 del 2015) quanto agli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero (articolo 44 del decreto-legge n.  78 del 2010), applicabili però solo a coloro che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
              successivamente, l'articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 ha introdotto all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, il comma 2-bis estendendo l'allungamento temporale del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati, condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione, anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019, già iscritti all'Aire e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n.  147. Tale estensione è rimessa alla volontà dei singoli che hanno la possibilità di optare per l'applicazione delle disposizioni in materia di prolungamento temporale del regime fiscale agevolato in argomento previo versamento di un determinato ammontare;
              sarebbe auspicabile operare un correttivo analogo anche in riferimento al regime fiscale previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n.  78 del 2010, prevedendo che anche docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 possano optare per accedere al periodo addizionale di incentivo, condizionato alla presenza di figli e/o all'acquisto di un immobile, previsto dall'articolo 5 comma 4, lettera b), punto 3-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34;
          considerato che:
              il radicamento in Italia dei docenti e ricercatori rientrati dall'estero è condizione prodromica allo sviluppo ed al potenziamento del sistema dell'università e della ricerca, di preminente importanza e attualità nell'ambito del quadro dettato dall'emergenza epidemiologica, del Recovery Plan e del nuovo piano nazionale della ricerca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020, che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78 e che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, la possibilità di fruire del prolungamento temporale del regime fiscale agevolato condizionato alla presenza di figli e/o all'acquisto di un immobile, al fine di incentivare i docenti e i ricercatori a continuare a svolgere la propria attività di ricerca contro il COVID-19 in Italia e sostenere il radicamento del capitale umano d'eccellenza e la natalità.
9/3132-AR/49. Giarrizzo, Alaimo.


      La Camera,
          premesso che:
              la misura «Resto al sud», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, è risultata una delle forme di finanziamento più efficaci ed apprezzate, grazie ai tempi molto ristretti impiegati sia per l'istruttoria del progetto finanziabile, sia per la stessa erogazione del finanziamento;
              in alcune zone del sud, tuttavia, rimane molto complicato per giovani aspiranti imprenditori produrre, nell'ambito della documentazione necessaria all'ottenimento del finanziamento, un business plan in ambito industriale, che consenta di tradurre l'idea in progetto finanziabile;
              allo stato attuale, gli enti che svolgono attività di supporto tecnico legati a questa misura devono essere accreditati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e, per la citata normativa, fornire le loro prestazione esclusivamente a titolo gratuito;
              pertanto, a svolgere quest'attività, che richiede competenze professionali molto qualificate, sono solo enti non profit e amministrazioni pubbliche, che, dato il numero di domande sempre crescente e la difficoltà di reperire a titolo gratuito professionisti di elevate competenze, soprattutto in ambito industriale, non sono in grado di soddisfare tutte le richieste per l'elaborazione di business plan,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una percentuale del Fondo destinato a «Resto al sud» per la corresponsione di un compenso, con clausola « success fee», a favore di enti accreditati che elaborino, nell'ambito della domanda dei finanziamenti in questione, piani industriali particolarmente complessi.
9/3132-AR/50. D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              il turismo, che costituisce un valore strategico per l'economia italiana, è stato uno dei comparti maggiormente colpiti dalla crisi socio-economica seguita alla pandemia mondiale legata alla diffusione del COVID-19;
              la crisi, che ha ridotto la disponibilità di reddito ed ha aumentato il senso di incertezza, ha prodotto conseguenze fortemente negative sull'intera filiera del turismo, dalle strutture ricettive alle agenzie di viaggio, dai tour operator alle guide turistiche, tutti penalizzati dalla drastica diminuzione di flussi turistici, sia stranieri che italiani;
              il cosiddetto « tax credit vacanze» (o bonus vacanze) rientra nelle iniziative previste dal «Decreto Rilancio» (articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77) e prevede un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast italiani. In particolare è stato stabilito che chi ha chiesto il bonus dal 1o luglio al 31 dicembre 2020 possa utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l'utilizzo è stato recentemente prorogato dal decreto-legge n.  183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  21 del 2021);
              la misura del bonus vacanze, al pari delle altre disposizioni a sostegno del settore turistico contenute anche nel provvedimento in esame, rappresenta un passo avanti che però non è sufficiente a contrastare la crisi di un settore che, tra l'altro, ha subito anche la perdita di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in aggiunta agli interventi già previsti, di prorogare – nel primo provvedimento utile – alla data del 30 novembre 2021 la scadenza per l'attivazione del bonus vacanze sopracitato, al fine di contribuire a risollevare il settore del turismo e il suo indotto ma anche a far sì che le famiglie italiane possano concedersi qualche giorno di vacanza e di svago dopo un lungo e difficile periodo come quello appena passato e che ancora non è del tutto concluso.
9/3132-AR/51. Palmisano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 27 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti il regime di esenzione delle prestazioni di monitoraggio per i pazienti ex COVID;
              in particolare, la misura assicura la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID, dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19; a tal fine, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto-legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021;
              le regioni e le province autonome, di conseguenza, attiveranno i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella citata Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata;
              un'ampia platea di pazienti COVID, nonostante le gravi condizioni di salute, non sono stati ospedalizzati facendo ricorso alle cure a domicilio con utilizzo di ossigenoterapia;
              tutto quanto sopra premesso rileva la necessità di consentire la possibilità di usufruire del programma di monitoraggio dedicato ai pazienti ex COVID anche a tutti coloro che, pur avendo fatto ricorso ad ossigenoterapia, non sono stati curati presso le strutture ospedaliere ma a domicilio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i controlli periodici con ricorso a visite specialistiche mirate e a completo carico del Servizio sanitario nazionale a tutti coloro che si sono ammalati e hanno avuto complicanze da COVID-19, con ricorso ad ossigenoterapia e che sono stati curati anche a domicilio, per i due anni successivi.
9/3132-AR/52. Lorefice, Carnevali, Alaimo, Giarrizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame, al Titolo III, prevede misure specifiche per la tutela della salute;
              in particolare, il comma 1 dell'articolo 29 interviene per accelerare l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, del piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio – previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n.  296 – al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale, necessari al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale e coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;
              per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard, per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere – ma anche non farlo – un contributo da stabilirsi nei limiti dell'importo di cui al comma 2 dello stesso articolo 29. Con un emendamento approvato in sede referente, tra le strutture ritenute qualificate, sono stati inseriti gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS), ritenendo quindi questo requisito determinante per l'accreditamento, poiché in diverse regioni già complementano le reti sanitarie e assistenziali;
              si ritiene che la formula discrezionale adottata, di riconoscere o meno tale contributo da parte delle regioni, rischia di ritardare ulteriormente il completamento dei piani di riorganizzazione delle reti regionali delle strutture pubbliche e private accreditate, mentre il possesso di una comprovata esperienza pluriennale definisce il requisito specifico delle strutture e degli istituti di ricerca, necessario per ottenere l'accreditamento, evitando rallentamenti procedurali e attuativi dovuti ad accrediti di soggetti con strutture e capacità limitate e, soprattutto carenti competenze avanzate di genomica medica;
              a tale proposito si ricordano i risultati dell'ultima indagine del 2013, condotta da AGENAS, sullo stato di implementazione dei percorsi di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sia pubbliche sia private. I risultati dello studio mostrano, in sintesi, una sostanziale immobilità del sistema regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture pubbliche e, in riferimento alle strutture private, evidenziano un certo ritardo nella conclusione dei percorsi di accreditamento istituzionale definitivo: le motivazioni del ritardo attuativo, quindi, sono riconducibili oltre che a una certa lentezza nell'avvio dei percorsi, anche alla mancata definizione di requisiti specifici che hanno provocato rallentamenti dell’iter procedurale e attuativo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di intervenire, anche con provvedimenti normativi successivi, per la definizione di requisiti specifici e corrispondenti, al fine di garantire l'accredito, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, alle strutture pubbliche e private e agli istituti di ricerca con competenze adeguate agli standard organizzativi e di personale, necessari al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale;
          a considerare ogni possibile soluzione di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, per impegnare, con indicazioni più stringenti e vincolanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ad accelerare il completamento dei piani di riorganizzazione delle reti sanitarie regionali.
9/3132-AR/53. Ianaro, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge in esame, relativo ai servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e al reclutamento straordinario degli psicologi, istituisce un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare,

impegna il Governo

a destinare le risorse previste al fine di garantire una presa in carico volta a promuovere il benessere psicologico, fisico e sociale e per attuare azioni di prevenzione, anche attraverso la facilitazione nell'accesso ai percorsi di psicoterapia, con particolare attenzione alle fasce di popolazione giovanile.
9/3132-AR/54. D'Arrando, Penna.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge in esame, relativo ai servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e al reclutamento straordinario degli psicologi, istituisce un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a promuovere il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse previste al fine di garantire una presa in carico volta a promuovere il benessere psicologico, fisico e sociale e per attuare azioni di prevenzione, anche attraverso la facilitazione nell'accesso ai percorsi di psicoterapia, con particolare attenzione alle fasce di popolazione giovanile.
9/3132-AR/54.    (Testo modificato nel corso della seduta) D'Arrando, Penna.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame introduce all'articolo 26 interventi finalizzati a prorogare al 31 dicembre 2021 le misure straordinarie già introdotte dall'articolo 29 del decreto-legge n.  104 del 2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa, per consentire il recupero delle prestazioni ospedaliere non erogate nel 2020, tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
              al fine di conseguire i suddetti obiettivi, nonché per potenziare il sistema delle cure primarie territoriali e contrastare la perdurante carenza di personale infermieristico e garantire i livelli di fabbisogno del personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, si potrebbe valutare di prevedere l'aumento del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in Infermieristica per l'anno accademico 2021/2022, tenuto conto che con decreto ministeriale 25 giugno 2021, n.  730, all'articolo 5 sono state introdotte disposizioni sulle prove di ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie, mentre all'articolo 11 è stato disposto il rinvio a successivo decreto per la ripartizione del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'aumento dei posti disponibili ai corsi di laurea in Infermieristica per il prossimo anno accademico 2021/2022 e adottare interventi mirati a sostenere con adeguate risorse la carenza di organico del personale infermieristico in Italia.
9/3132-AR/55. Mammì, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 74 del decreto-legge in esame detta norme in merito allo svolgimento da parte delle forze dell'ordine dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica e alle accresciute esigenze di controllo del territorio;
              un aspetto vitale, come ha fortemente dimostrato l'emergenza sanitaria in corso, per garantire l'efficace espletamento dei compiti di controllo del territorio e dei servizi di sicurezza pubblica, nonché per incrementare la percezione di sicurezza, soprattutto nei centri più piccoli, spesso sprovvisti dei servizi di polizia locale, è la presenza delle strutture territoriali dell'Arma dei Carabinieri;
              l'Arma dei Carabinieri è presente nel territorio del comune di Toro (CB) da quasi cento anni e rappresenta un imprescindibile presidio di sicurezza e legalità non solo per il territorio comunale ma per tutto il comprensorio, ricomprendendo anche i comuni limitrofi;
              si rende necessario, al fine di continuare a garantire la presenza dei Carabinieri, mettere a disposizione idonea struttura per ospitare la Caserma del Comando dell'Arma dei Carabinieri di Toro;
              analoga esigenza non riguarda solo il caso sopra richiamato ma anche, a titolo esemplificativo, altre Stazioni dei Carabinieri, come quelle di Nola (NA), Avella (AV), Galatina (LE) e Mandatoriccio (CS);
              in relazione a quest'ultima Stazione dei Carabinieri (Mandatoriccio – CS) si rappresenta inoltre la necessità di sospendere il termine decadenziale del rientro dal ripiegamento, in considerazione dell'importante funzione svolta sul territorio, nonché dall'elevata professionalità dell'Arma dei Carabinieri riconosciuta dai cittadini del comune di Mandatoriccio,

impegna il Governo

ad adottare specifiche misure di propria competenza, anche ricorrendo alle maggiori risorse messe a disposizione a seguito dell'afflusso dei fondi europei da impiegare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o a quelle previste in altri provvedimenti, per definire un piano volto ad assicurare idonea collocazione ai presidi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, con specifico riferimento al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Toro.
9/3132-AR/56. Federico, Penna, Baldino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 74 del decreto-legge in esame detta norme in merito allo svolgimento da parte delle forze dell'ordine dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica e alle accresciute esigenze di controllo del territorio;
              un aspetto vitale, come ha fortemente dimostrato l'emergenza sanitaria in corso, per garantire l'efficace espletamento dei compiti di controllo del territorio e dei servizi di sicurezza pubblica, nonché per incrementare la percezione di sicurezza, soprattutto nei centri più piccoli, spesso sprovvisti dei servizi di polizia locale, è la presenza delle strutture territoriali dell'Arma dei Carabinieri;
              l'Arma dei Carabinieri è presente nel territorio del comune di Toro (CB) da quasi cento anni e rappresenta un imprescindibile presidio di sicurezza e legalità non solo per il territorio comunale ma per tutto il comprensorio, ricomprendendo anche i comuni limitrofi;
              si rende necessario, al fine di continuare a garantire la presenza dei Carabinieri, mettere a disposizione idonea struttura per ospitare la Caserma del Comando dell'Arma dei Carabinieri di Toro;
              analoga esigenza non riguarda solo il caso sopra richiamato ma anche, a titolo esemplificativo, altre Stazioni dei Carabinieri, come quelle di Nola (NA), Avella (AV), Galatina (LE) e Mandatoriccio (CS);
              in relazione a quest'ultima Stazione dei Carabinieri (Mandatoriccio – CS) si rappresenta inoltre la necessità di sospendere il termine decadenziale del rientro dal ripiegamento, in considerazione dell'importante funzione svolta sul territorio, nonché dall'elevata professionalità dell'Arma dei Carabinieri riconosciuta dai cittadini del comune di Mandatoriccio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure di propria competenza, anche ricorrendo alle maggiori risorse messe a disposizione a seguito dell'afflusso dei fondi europei da impiegare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o a quelle previste in altri provvedimenti, per definire un piano volto ad assicurare idonea collocazione ai presidi territoriali dell'Arma dei Carabinieri, con specifico riferimento al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Toro.
9/3132-AR/56.    (Testo modificato nel corso della seduta) Federico, Penna, Baldino.


      La Camera,
          premesso che:
              la città di Sarno fu colpita nel maggio del 1998 da un evento calamitoso devastante che causò la morte di 137 persone e la distruzione di tutto ciò che l'ondata alluvionale incontrò sulla sua strada: case, persone, famiglie;
              il caso «Sarno» è il primo in cui le responsabilità di un disastro ambientale sono state attribuite alle istituzioni: dopo molti anni e diversi gradi di giudizio, la Corte di cassazione penale, con la sentenza n.  888/2013, ha condannato a cinque anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la violazione degli articoli 589 1o e 3o comma, 40 e 113 del codice penale, l'ingegnere Basile, allora Sindaco di Sarno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno ed il comune di Sarno, quali responsabili civili;
              dopo una prima fase in cui le parti hanno chiesto il pagamento delle provvisionali al comune, gli avvocati dei parenti delle vittime si sono rivolti al creditore più forte, gli organi ministeriali, che pagano ma decidono di rivalersi sul comune, minando la stabilità finanziaria dell'ente per ottenere il rimborso delle somme versate;
              per quanto concerne il pagamento delle provvisionali, il comune di Sarno, per evitare il dissesto finanziario, ha fatto ricorso ad un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n.  35 del 2013, per un importo complessivo di 6.433.363,10 euro;
              il comune, quindi, ha già provveduto al pagamento delle richieste relative alla provvisionale ed alle spese accessorie, utilizzando l'intero importo dell'anticipazione di liquidità concessa e, per la parte ulteriore, propri fondi di cassa;
              dopo il processo penale, i parenti delle vittime hanno agito per ottenere il giusto risarcimento con atti di citazione civile tesi a determinare la quantificazione dei danni: i giudizi civili avviati sono 140 circa e continuano ad arrivare atti di citazione;
              in sede civile, i giudizi avviati presso il tribunale di Salerno, allo stato attuale, sono all'incirca 140 e le cause pendenti sono circa 80 (ad ottobre 2020);
              le sentenze di primo grado sono 29, mentre le ordinanze esecutive sono circa 20;
              le cifre richieste da ciascun familiare, per ogni vittima, vanno da un minimo di 100.000 euro per giungere fino ad un milione di euro circa, mentre le cifre liquidate, vanno da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 500.000 euro per ogni erede prossimo o da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000 euro per eredi di grado diverso (oltre spese legali, interessi e rivalutazione dal 1998);
              il decreto-legge n.  116/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.  160/2016, ha stabilito disposizioni specifiche per evitare il dissesto finanziario dei comuni italiani causato da contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
              in particolare, l'articolo 4 del succitato decreto ha istituito un Fondo apposito presso il Ministero dell'interno per aiutare questi comuni e, per il comune di Sarno in modo ancora più esplicito, attraverso il successivo articolo 5, ha previsto disposizioni specifiche concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998;
              in buona sostanza, in merito a provvidenze economiche a favore di vittime di calamità naturali il decreto-legge 113 del 2016 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) dispone, con l'articolo 4, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, e con l'articolo 5 modifica disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, già previste dalla legge di stabilità del 2016 (legge n.  208 del 2015);
              l'articolo 4, nel testo vigente risultante da successive modifiche, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, prevede presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022;
              le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
              in attuazione di tale disposizione, per la ripartizione del Fondo citato sono stati emanati finora appositi decreti che hanno previsto le seguenti risorse per Sarno: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2016, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017 che ha assegnato all'ente 4.979.830,13 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2018 che ha assegnato all'ente 4.667.052,48 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2020 ha assegnato all'ente euro 2.474.213,22 (somme non ancora trasferite all'ente comunale), per un totale di euro 12.121.095,83;
              l'articolo 5 invece prevede che alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno sia assegnata la somma di 7,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione di transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Sono state sottoscritte solo 11 transazioni mentre gli altri parenti delle vittime hanno rifiutato e quindi i fondi pare siano rientrati nel bilancio del Ministero;
              nonostante l'intento legislativo citato, la reiterata attivazione di azioni di regresso nei confronti del comune di Sarno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, all'esito dei giudizi di risarcimento civile, nei quali sono gli organi dello Stato a liquidare in prima battuta le somme stabilite in via giudiziale, sembra delineare un indirizzo ben differente rispetto alla salvaguardia degli equilibri finanziari comunali attuato con le norme su indicate;
              l'Avvocatura di Stato ha chiesto all'autorità giudiziaria la condanna del comune di Sarno alla restituzione delle somme liquidate, determinata in primo grado nella misura del 25-33 per cento e, a fronte di tale decisione, si è anche proposto appello al fine di far condannare l'amministrazione comunale al pagamento dell'intero risarcimento o, addirittura, di metà (il 50 per cento) della quota stabilita;
              nonostante la decisione delle autorità giudiziarie sia stata indirizzata verso l'esclusione del comune dalle procedure di regresso, la medesima Avvocatura di Stato ha proposto ricorso presso la Corte di cassazione, con il rischio di una inevitabile apertura della procedura di dissesto finanziario per il comune di Sarno;
          considerato infine che la Costituzione italiana, in particolare l'articolo 3 della Costituzione stabilisce testualmente che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.»;
              in virtù del supremo «Principio di leale collaborazione» in base al quale i diversi livelli di Istituzioni, Parlamento e Governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento, che in questo caso dovrebbe sancire un cessare delle ostilità tra Ministero ed Ente locale;
              l'articolo 2055 comma 2 del codice civile esclude la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni normative, (in questo caso il comune di Sarno risponde per l'ex Sindaco Basile), sono completamente estranei alla produzione del danno;
              il comune di Sarno, in virtù della consistenza delle risorse di bilancio, non potrebbe mai rimborsare gli organi ministeriali, per cui le azioni avviate costituiscono un inutile spreco di uomini e risorse sia per l'ente comunale che per gli organi ministeriali,

impegna il Governo:

          ad adottare provvedimenti atti ad aumentare le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.  116 del 2013, prorogando al contempo la scadenza stabilita dalla medesima norma, prevista per il 2022;
          a modificare l'articolo 5 del decreto-legge n.  116 del 2013, rubricato «Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno», appostando e prevedendo somme per il pagamento di sentenze e/ordinanze esecutive relative ai risarcimenti dei danni per i parenti delle vittime della frana del 1998 e/o per il pagamento di eventuali transazioni, che possano essere esaustive per i parenti delle vittime, da stipularsi previo parere dell'Avvocatura di Stato, in considerazione degli importi stabiliti dalle Tabelle del tribunale di Milano, delegando la Prefettura di Salerno al compimento di tali operazioni;
          ad assumere ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze, per interrompere le azioni di regresso da parte degli organi statali coinvolti nei giudizi civili per il risarcimento del danno, al fine di evitare l'avvio del dissesto finanziario del comune di Sarno, esito inevitabile laddove continuassero le istanze di regresso, senza poter attingere a fondi statali appositamente stanziati che fino ad oggi sono stati accantonati.
9/3132-AR/57. Villani, Nappi, Provenza.


      La Camera,
          premesso che:
              la città di Sarno fu colpita nel maggio del 1998 da un evento calamitoso devastante che causò la morte di 137 persone e la distruzione di tutto ciò che l'ondata alluvionale incontrò sulla sua strada: case, persone, famiglie;
              il caso «Sarno» è il primo in cui le responsabilità di un disastro ambientale sono state attribuite alle istituzioni: dopo molti anni e diversi gradi di giudizio, la Corte di cassazione penale, con la sentenza n.  888/2013, ha condannato a cinque anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la violazione degli articoli 589 1o e 3o comma, 40 e 113 del codice penale, l'ingegnere Basile, allora Sindaco di Sarno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno ed il comune di Sarno, quali responsabili civili;
              dopo una prima fase in cui le parti hanno chiesto il pagamento delle provvisionali al comune, gli avvocati dei parenti delle vittime si sono rivolti al creditore più forte, gli organi ministeriali, che pagano ma decidono di rivalersi sul comune, minando la stabilità finanziaria dell'ente per ottenere il rimborso delle somme versate;
              per quanto concerne il pagamento delle provvisionali, il comune di Sarno, per evitare il dissesto finanziario, ha fatto ricorso ad un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n.  35 del 2013, per un importo complessivo di 6.433.363,10 euro;
              il comune, quindi, ha già provveduto al pagamento delle richieste relative alla provvisionale ed alle spese accessorie, utilizzando l'intero importo dell'anticipazione di liquidità concessa e, per la parte ulteriore, propri fondi di cassa;
              dopo il processo penale, i parenti delle vittime hanno agito per ottenere il giusto risarcimento con atti di citazione civile tesi a determinare la quantificazione dei danni: i giudizi civili avviati sono 140 circa e continuano ad arrivare atti di citazione;
              in sede civile, i giudizi avviati presso il tribunale di Salerno, allo stato attuale, sono all'incirca 140 e le cause pendenti sono circa 80 (ad ottobre 2020);
              le sentenze di primo grado sono 29, mentre le ordinanze esecutive sono circa 20;
              le cifre richieste da ciascun familiare, per ogni vittima, vanno da un minimo di 100.000 euro per giungere fino ad un milione di euro circa, mentre le cifre liquidate, vanno da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 500.000 euro per ogni erede prossimo o da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000 euro per eredi di grado diverso (oltre spese legali, interessi e rivalutazione dal 1998);
              il decreto-legge n.  116/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.  160/2016, ha stabilito disposizioni specifiche per evitare il dissesto finanziario dei comuni italiani causato da contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti;
              in particolare, l'articolo 4 del succitato decreto ha istituito un Fondo apposito presso il Ministero dell'interno per aiutare questi comuni e, per il comune di Sarno in modo ancora più esplicito, attraverso il successivo articolo 5, ha previsto disposizioni specifiche concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998;
              in buona sostanza, in merito a provvidenze economiche a favore di vittime di calamità naturali il decreto-legge 113 del 2016 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) dispone, con l'articolo 4, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, e con l'articolo 5 modifica disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, già previste dalla legge di stabilità del 2016 (legge n.  208 del 2015);
              l'articolo 4, nel testo vigente risultante da successive modifiche, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, prevede presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022;
              le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
              in attuazione di tale disposizione, per la ripartizione del Fondo citato sono stati emanati finora appositi decreti che hanno previsto le seguenti risorse per Sarno: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2016, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017 che ha assegnato all'ente 4.979.830,13 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2018 che ha assegnato all'ente 4.667.052,48 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2020 ha assegnato all'ente euro 2.474.213,22 (somme non ancora trasferite all'ente comunale), per un totale di euro 12.121.095,83;
              l'articolo 5 invece prevede che alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno sia assegnata la somma di 7,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione di transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Sono state sottoscritte solo 11 transazioni mentre gli altri parenti delle vittime hanno rifiutato e quindi i fondi pare siano rientrati nel bilancio del Ministero;
              nonostante l'intento legislativo citato, la reiterata attivazione di azioni di regresso nei confronti del comune di Sarno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, all'esito dei giudizi di risarcimento civile, nei quali sono gli organi dello Stato a liquidare in prima battuta le somme stabilite in via giudiziale, sembra delineare un indirizzo ben differente rispetto alla salvaguardia degli equilibri finanziari comunali attuato con le norme su indicate;
              l'Avvocatura di Stato ha chiesto all'autorità giudiziaria la condanna del comune di Sarno alla restituzione delle somme liquidate, determinata in primo grado nella misura del 25-33 per cento e, a fronte di tale decisione, si è anche proposto appello al fine di far condannare l'amministrazione comunale al pagamento dell'intero risarcimento o, addirittura, di metà (il 50 per cento) della quota stabilita;
              nonostante la decisione delle autorità giudiziarie sia stata indirizzata verso l'esclusione del comune dalle procedure di regresso, la medesima Avvocatura di Stato ha proposto ricorso presso la Corte di cassazione, con il rischio di una inevitabile apertura della procedura di dissesto finanziario per il comune di Sarno;
          considerato infine che la Costituzione italiana, in particolare l'articolo 3 della Costituzione stabilisce testualmente che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.»;
              in virtù del supremo «Principio di leale collaborazione» in base al quale i diversi livelli di Istituzioni, Parlamento e Governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento, che in questo caso dovrebbe sancire un cessare delle ostilità tra Ministero ed Ente locale;
              l'articolo 2055 comma 2 del codice civile esclude la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni normative, (in questo caso il comune di Sarno risponde per l'ex Sindaco Basile), sono completamente estranei alla produzione del danno;
              il comune di Sarno, in virtù della consistenza delle risorse di bilancio, non potrebbe mai rimborsare gli organi ministeriali, per cui le azioni avviate costituiscono un inutile spreco di uomini e risorse sia per l'ente comunale che per gli organi ministeriali,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti atti ad aumentare le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.  116 del 2013, prorogando al contempo la scadenza stabilita dalla medesima norma, prevista per il 2022;
          a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 5 del decreto-legge n.  116 del 2013, rubricato «Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno», appostando e prevedendo somme per il pagamento di sentenze e/ordinanze esecutive relative ai risarcimenti dei danni per i parenti delle vittime della frana del 1998 e/o per il pagamento di eventuali transazioni, che possano essere esaustive per i parenti delle vittime, da stipularsi previo parere dell'Avvocatura di Stato, in considerazione degli importi stabiliti dalle Tabelle del tribunale di Milano, delegando la Prefettura di Salerno al compimento di tali operazioni;
          a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze, per interrompere le azioni di regresso da parte degli organi statali coinvolti nei giudizi civili per il risarcimento del danno, al fine di evitare l'avvio del dissesto finanziario del comune di Sarno, esito inevitabile laddove continuassero le istanze di regresso, senza poter attingere a fondi statali appositamente stanziati che fino ad oggi sono stati accantonati.
9/3132-AR/57.    (Testo modificato nel corso della seduta) Villani, Nappi, Provenza.


      La Camera,
          premesso che:
              dal 1o luglio è in vigore il « Green Pass» ovvero una certificazione che riserva una maggiore libertà di spostamento tra le regioni che dovessero tornare in fascia arancione o rossa, partecipazione ad eventi pubblici con una capienza superiore a quella ora consentita. Tali «certificazioni verdi COVID-19» sono quelle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.  87;
              tra le attività consentite con tale certificazione non sarebbe possibile paradossalmente partecipare a tutti i concorsi in atto perché le istruzioni per i candidati contengono la obbligatorietà del tampone rapido/molecolare pena l'esclusione al concorso,

impegna il Governo

ad intervenire affinché sia valutata l'opportunità di poter accedere ai concorsi pubblici e privati ai possessori delle «certificazioni verdi COVID-19» in deroga a quanto previsto dalle attuali istruzioni previste per le prove selettive in atto.
9/3132-AR/58. Grippa.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 18 del decreto-legge in esame incide sulla disciplina della variazione dell'imponibile IVA o dell'imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali;
              tuttavia, è dato osservare che le procedure menzionate nell'articolo 18 del provvedimento presuppongono, tutte, un accertamento o una delibazione della sussistenza del credito prima di consentire l'operatività dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, ad eccezione delle procedure fallimentari e delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, con la conseguenza di una ingiustificata sperequazione fra le stesse;
              solo per la procedura fallimentare e per la liquidazione coatta amministrativa, secondo la nuova formulazione dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  663 del 1972, il diritto sorge automaticamente nel momento in cui viene depositata la sentenza dichiarativa di fallimento o emesso il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, al contrario di quanto accade nelle procedure come il concordato preventivo, l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano di risanamento attestato;
              infatti nel momento in cui viene emesso il decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o viene pubblicato un piano di risanamento attestato, di cui rispettivamente agli articoli 182-bis e 67, comma 3, lettera d), del regio decreto n.  267 del 1942, oppure al momento dell'emissione del decreto del giudice che ammette la procedura di concordato preventivo, e nella procedura che dispone l'amministrazione delle grandi imprese in crisi è già stata effettuata una ricognizione ufficiale e preventiva della sussistenza dei crediti, mentre nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa la stessa viene rinviata alla fase immediatamente successiva e si identifica nell'accertamento del passivo da parte del curatore nel fallimento o nel deposito dell'elenco della formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa;
              appare opportuno, pertanto, garantire l'esigenza di anticipare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica, senza postergarlo al momento di chiusura infruttuosa della procedura, coniugandola con la necessità di accertare la sussistenza del credito e la sua entità che spettano esclusivamente al curatore o al liquidatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire che il debito del cessionario o committente, e lo speculare credito del cedente, venga accertato nell’an e nel quantum dal curatore o dal liquidatore secondo la procedura e le modalità previste ex lege, per le suddette specifiche procedure concorsuali prima di consentire la detrazione prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, e che lo stesso diritto decorra, pertanto, dalla data di esecutività dello stato passivo in caso di procedura fallimentare o dalla data di deposito dell'elenco della formazione dello stato passivo in caso di liquidazione coatta amministrativa.
9/3132-AR/59. Barbuto.


      La Camera,
          premesso che:
              i principali Stati europei impongono accise sul gasolio commerciale usato come propellente per autoveicoli delle categorie M2 e M3 per il trasporto occasionale di passeggeri di molto inferiori rispetto a quelle stabilite dall'Italia (pari a 403,22 euro per ettolitro, più il 22 per cento d'IVA), ovvero alle categorie che hanno riconosciuto un rimborso pari a 214,18 per mille litri di prodotto (articolo 5 del decreto-legge n.  452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n.  16 del 2002);
              tale aliquota è già applicata al settore del trasporto merci e ad altri segmenti del trasporto passeggeri;
              l'Italia si differenzia dunque molto rispetto agli altri Paesi europei, come la Spagna ove si prevede un importo di 379 euro (+21 per cento IVA) e la Francia, ove si è stabilito un importo di 376,80 euro (+20 per cento IVA);
              il 2020, e in parte il 2021, a causa della pandemia da COVID ha visto il settore dei trasporto mediante noleggio autobus con conducente, fermarsi completamente già dal mese di marzo 2020: parliamo di 6.000 imprese che operano con 25.000 mezzi e con buona parte dei dipendenti in cassa integrazione durante i mesi delle restrizioni più dure;
              riducendo e allineando l'imposizione delle suddette accise a quella degli altri paesi europei e applicando la misura anche alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente, da un lato si favorirebbe l'impiego nell'esercizio dell'attività di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite dal Governo, applicandosi al solo gasolio consumato da autobus di classe ambientale Euro V e VI, dall'altro, si sosterrebbe la ripresa dei servizi di noleggio autobus con conducente, considerato che il contesto del mercato internazionale sarà di forte concorrenza e le imprese italiane, laddove perdurasse tale elevata imposta, subirebbero un evidente svantaggio competitivo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta relativa all'accisa sul gasolio alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente, almeno limitatamente agli anni 2021 e 2022, al fine di compensare gli effetti della pandemia e favorire la ripresa del settore.
9/3132-AR/60. Ficara.


      La Camera,
          premesso che:
              i principali Stati europei impongono accise sul gasolio commerciale usato come propellente per autoveicoli delle categorie M2 e M3 per il trasporto occasionale di passeggeri di molto inferiori rispetto a quelle stabilite dall'Italia (pari a 403,22 euro per ettolitro, più il 22 per cento d'IVA), ovvero alle categorie che hanno riconosciuto un rimborso pari a 214,18 per mille litri di prodotto (articolo 5 del decreto-legge n.  452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n.  16 del 2002);
              tale aliquota è già applicata al settore del trasporto merci e ad altri segmenti del trasporto passeggeri;
              l'Italia si differenzia dunque molto rispetto agli altri Paesi europei, come la Spagna ove si prevede un importo di 379 euro (+21 per cento IVA) e la Francia, ove si è stabilito un importo di 376,80 euro (+20 per cento IVA);
              il 2020, e in parte il 2021, a causa della pandemia da COVID ha visto il settore dei trasporto mediante noleggio autobus con conducente, fermarsi completamente già dal mese di marzo 2020: parliamo di 6.000 imprese che operano con 25.000 mezzi e con buona parte dei dipendenti in cassa integrazione durante i mesi delle restrizioni più dure;
              riducendo e allineando l'imposizione delle suddette accise a quella degli altri paesi europei e applicando la misura anche alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente, da un lato si favorirebbe l'impiego nell'esercizio dell'attività di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite dal Governo, applicandosi al solo gasolio consumato da autobus di classe ambientale Euro V e VI, dall'altro, si sosterrebbe la ripresa dei servizi di noleggio autobus con conducente, considerato che il contesto del mercato internazionale sarà di forte concorrenza e le imprese italiane, laddove perdurasse tale elevata imposta, subirebbero un evidente svantaggio competitivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta relativa all'accisa sul gasolio alle imprese di trasporto mediante noleggio autobus con conducente, almeno limitatamente agli anni 2021 e 2022, al fine di compensare gli effetti della pandemia e favorire la ripresa del settore.
9/3132-AR/60.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ficara.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 630, della legge di bilancio 2020 ha disposto l'esclusione dell'agevolazione accise gasolio prevista per alcune attività di trasporto merci e passeggeri dei veicoli appartenenti alla categoria Euro 3 e inferiori a partire dal 1o ottobre 2020. Per il 1o gennaio 2021 è invece prevista l'esclusione dei mezzi di categoria Euro 4;
              l'eliminazione di questi veicoli dal rimborso accise gasolio nasce con l'intento di indurre le imprese che esercitano attività di trasporto merci e passeggeri a provvedere al rinnovo del parco mezzi, al fine di collaborare attivamente al processo di decarbonizzazione che interessa i Paesi membri dell'Unione europea e contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali su sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni CO2 rilasciate in atmosfera;
              tuttavia, a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia COVID-19, il mancato differimento dell'agevolazione accise gasolio avrebbe un impatto enorme sul settore del trasporto passeggeri determinando nell'immediato una sottrazione di risorse per il settore di circa 60 milioni di euro annui, che rischia di riflettersi sulla qualità dei servizi e sull'utilizzo della mobilità collettiva con conseguenti ricadute negative sull'ambiente;
              attualmente, su un parco nazionale di autobus immatricolati in servizio di linea, composto da circa 45 mila mezzi, quelli di classe ambientale Euro 3 e 4 sono quasi 16 mila (circa il 36 per cento del totale),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire l'eliminazione del rimborso delle accise sul gasolio prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge n.  160 del 2019, per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.
9/3132-AR/61. Scagliusi.


      La Camera,
          premesso che:
              con un emendamento approvato alla Camera all'articolo 6-bis, agli utilizzatori delle aree demaniali marittime senza scopo di lucro «per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali e per finalità di interesse pubblico» viene ridotto da 2.500 a 500 euro il canone minimo annuale da corrispondere;
              l'emendamento corregge, in parte, l'articolo 100 del decreto Agosto che – portando da 362 a 2.500 euro annuali il canone minimo per le concessioni demaniali marittime – affrontava la questione dei canoni irrisori pagati da stabilimenti balneari in grado di fatturare centinaia di migliaia di euro (come la spiaggia dell'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo – data in concessione alla holding dell'emiro del Qatar – che fino al 2020 ha pagato allo Stato italiano 520 euro l'anno e che dopo la correzione di Agosto, doveva corrispondere allo Stato italiano almeno 2.500);
              tuttavia, dopo l'ultima modifica apportata, si torna alla situazione precedente «ma solo per le realtà senza scopo di lucro, come circoli nautici, scuole di vela, associazioni di pescatori dilettanti oppure per concessioni pagate dai comuni»;
              appare necessario evidenziare come, a carico dello Stato a seguito della modifica emendativa, ci siano nuovi oneri pari a 12 milioni di euro, circa 6.000 concessionari del demanio marittimo senza scopo di lucro, un quinto dei circa 30 mila concessionari complessivi del demanio marittimo in Italia;
              il dato che emerge è l'assoluta assenza di un elenco chiaro dei concessionari e degli oneri corrisposti, dalle diverse forme di concessione e che si condivide il principio secondo il quale chi svolge attività sociali e per finalità collettive meritevoli di tutela, paghi meno, ciò che stupisce, al contrario, è la scarsa trasparenza sulle attività svolte senza scopo di lucro per fini socialmente condivisibili, oltre alla mancanza di verifiche di ciò da parte dello Stato, comportando così da parte della collettività, la percezione comune di un cattivo uso del demanio pubblico,

impegna il Governo

ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per eseguire una attenta ricognizione delle concessioni demaniali e propedeutici per l'istituzione di una piattaforma digitale consultabile pubblicamente, completa delle caratteristiche della concessione resa, della tipologia del servizio prestato e ove reso per attività meritevoli di tutela, quali attività di sostegno alle fragilità collettive, la pubblicazione dovrà essere completa di una relazione dei controlli eseguiti con cadenza semestrale dell'organo competente.
9/3132-AR/62. Baldino.


      La Camera,
          premesso che:
              con un emendamento approvato alla Camera all'articolo 6-bis, agli utilizzatori delle aree demaniali marittime senza scopo di lucro «per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali e per finalità di interesse pubblico» viene ridotto da 2.500 a 500 euro il canone minimo annuale da corrispondere;
              l'emendamento corregge, in parte, l'articolo 100 del decreto Agosto che – portando da 362 a 2.500 euro annuali il canone minimo per le concessioni demaniali marittime – affrontava la questione dei canoni irrisori pagati da stabilimenti balneari in grado di fatturare centinaia di migliaia di euro (come la spiaggia dell'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo – data in concessione alla holding dell'emiro del Qatar – che fino al 2020 ha pagato allo Stato italiano 520 euro l'anno e che dopo la correzione di Agosto, doveva corrispondere allo Stato italiano almeno 2.500);
              tuttavia, dopo l'ultima modifica apportata, si torna alla situazione precedente «ma solo per le realtà senza scopo di lucro, come circoli nautici, scuole di vela, associazioni di pescatori dilettanti oppure per concessioni pagate dai comuni»;
              appare necessario evidenziare come, a carico dello Stato a seguito della modifica emendativa, ci siano nuovi oneri pari a 12 milioni di euro, circa 6.000 concessionari del demanio marittimo senza scopo di lucro, un quinto dei circa 30 mila concessionari complessivi del demanio marittimo in Italia;
              il dato che emerge è l'assoluta assenza di un elenco chiaro dei concessionari e degli oneri corrisposti, dalle diverse forme di concessione e che si condivide il principio secondo il quale chi svolge attività sociali e per finalità collettive meritevoli di tutela, paghi meno, ciò che stupisce, al contrario, è la scarsa trasparenza sulle attività svolte senza scopo di lucro per fini socialmente condivisibili, oltre alla mancanza di verifiche di ciò da parte dello Stato, comportando così da parte della collettività, la percezione comune di un cattivo uso del demanio pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli atti e i provvedimenti necessari per eseguire una attenta ricognizione delle concessioni demaniali e propedeutici per l'istituzione di una piattaforma digitale consultabile pubblicamente, completa delle caratteristiche della concessione resa, della tipologia del servizio prestato e ove reso per attività meritevoli di tutela, quali attività di sostegno alle fragilità collettive, la pubblicazione dovrà essere completa di una relazione dei controlli eseguiti con cadenza semestrale dell'organo competente.
9/3132-AR/62.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldino.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di discussione della mozione n.  1-00317, in data 7 aprile 2021, presso il Senato della Repubblica, il Governo ha accolto un ordine del giorno sul programma cashback, anche volto ad evitarne la sospensione;
              con l'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2021, n.  99, recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, ha sospeso il programma cashback per il periodo 1o luglio 2021-31 dicembre 2021. La disposizione normativa è stata quindi trasposta con l'emendamento Governo n.  1.181 nel provvedimento in esame;
          considerato che:
              il programma cashback, introdotto dall'articolo 1, commi 288-290, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio 2020, particolarmente apprezzata dai consumatori, s'inserisce nel quadro degli interventi volti a sostenere il processo di digitalizzazione nel nostro Paese, che sconta, com’è noto, gravi ritardi in termini di diffusione dei pagamenti digitali;
              la misura, utilizzata da circa 9 milioni di italiani per un corrispettivo pari a 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati, appare altresì suscettibile di favorire il contrasto all'evasione fiscale e il recupero del sommerso: una maggiore quantità di pagamenti tracciati, infatti, aumenta la base imponibile e quindi i ricavi per lo Stato nella raccolta delle imposte;
              il programma cashback consente non solo occasioni di risparmio, ma poiché il suo utilizzo è ammesso nei negozi di vicinato e non sulle piattaforme di e-commerce, parrebbe altresì suscettibile di dare una spinta al cosiddetto consumo di solidarietà,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riprendere il programma cashback, prima della fine del semestre sospeso a legislazione vigente, finalizzato all'attribuzione di misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili.
9/3132-AR/63. Adelizzi, Currò, Martinciglio, Zanichelli, Lovecchio, Sut, Chiazzese, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Torto, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di discussione della mozione n.  1-00317, in data 7 aprile 2021, presso il Senato della Repubblica, il Governo ha accolto un ordine del giorno sul programma cashback, anche volto ad evitarne la sospensione;
              con l'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2021, n.  99, recante Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, ha sospeso il programma cashback per il periodo 1o luglio 2021-31 dicembre 2021. La disposizione normativa è stata quindi trasposta con l'emendamento Governo n.  1.181 nel provvedimento in esame;
          considerato che:
              il programma cashback, introdotto dall'articolo 1, commi 288-290, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio 2020, particolarmente apprezzata dai consumatori, s'inserisce nel quadro degli interventi volti a sostenere il processo di digitalizzazione nel nostro Paese, che sconta, com’è noto, gravi ritardi in termini di diffusione dei pagamenti digitali;
              la misura, utilizzata da circa 9 milioni di italiani per un corrispettivo pari a 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati, appare altresì suscettibile di favorire il contrasto all'evasione fiscale e il recupero del sommerso: una maggiore quantità di pagamenti tracciati, infatti, aumenta la base imponibile e quindi i ricavi per lo Stato nella raccolta delle imposte;
              il programma cashback consente non solo occasioni di risparmio, ma poiché il suo utilizzo è ammesso nei negozi di vicinato e non sulle piattaforme di e-commerce, parrebbe altresì suscettibile di dare una spinta al cosiddetto consumo di solidarietà,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare di adottare ulteriori iniziative normative volte a riprendere il programma cashback, prima della fine del semestre sospeso a legislazione vigente, finalizzato all'attuazione di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
9/3132-AR/63.    (Testo modificato nel corso della seduta) Adelizzi, Currò, Martinciglio, Zanichelli, Lovecchio, Sut, Chiazzese, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gallo, Gubitosa, Manzo, Misiti, Torto, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.  145, cosiddetta legge di bilancio 2019, e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26, è stato previsto, nell'ambito del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro connesso al Reddito di cittadinanza (Rdc), un incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021;
              il citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n.  4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni «sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.  145»;
          considerato che:
              al fine di finanziare l'incremento del fondo destinato all'erogazione del beneficio economico del Rdc, tale ultima autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, cosiddetta legge di bilancio 2021, non residuano risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, con ciò pregiudicando l'incremento delle relative dotazioni organiche previsto dalle norme sopra richiamate;
              è pertanto stato necessario prevedere un finanziamento pari a 70 milioni di euro per garantire per l'anno 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e permettere le assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc,

impegna il Governo

al fine di garantire il funzionamento strutturale dei centri per l'impiego, a valutare l'opportunità di prevedere una fonte di finanziamento a regime.
9/3132-AR/64. Manzo, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  52 del 2021 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» all'articolo 8-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha autorizzato la ripresa dal 1o luglio 2021, in zona gialla, delle attività di: sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò; tali attività sono state consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020 (legge n.  74 del 2020); con ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021 sono state adottate le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle regioni il 28 maggio 2021;
              la positiva evoluzione della situazione sanitaria – con il rallentamento della curva dei contagi da COVID-19 e l'accelerazione della campagna vaccinale, ha consentito la riapertura delle attività economiche e sociali nel rispetto di un dettagliato calendario; la ripresa dal 1o luglio 2021, in zona gialla, delle attività di: sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò ha determinato gravi disagi all'intero comparto, già pesantemente penalizzato dalle restrizioni conseguenti alla pandemia, che ha determinato la chiusura delle attività per oltre un anno; in particolare, la ripresa a partire dal 1o luglio non ha consentito la raccolta delle scommesse a partire dall'11 giugno, giorno di avvio dei campionati europei di calcio; per il calendario stabilito, 44 partite su 51 della competizione continentale di calcio, che si è conclusa con la vittoria della nazionale italiana e che, per questo, ha suscitato eccezionale interesse, anche superiore alle aspettative, sono state lasciate al mercato delle scommesse illegali; dal 1o luglio in poi, infatti, gli appassionati del gioco hanno potuto scommettere sul mercato legale o del gaming, solo per le semifinali e la finale del torneo di calcio;
              i dati resi noti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermano come oltre 300 giorni di chiusura delle attività ufficiali di giochi e scommesse, abbiano determinato una raccolta del gioco illegale tra i 10 e i 20 miliardi di euro (con una perdita, per l'erario, che nel 2020 ha sfiorato i 6 miliardi di euro); nei primi mesi del 2021 la raccolta si è attestata a meno 19,3 per cento, pari a circa 631 milioni di euro in meno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche mediante un opportuno intervento normativo, di prevedere sull'intero territorio nazionale, per le sale giochi, scommesse, sale bingo e casinò, iniziative di rilancio dell'intera filiera, gravemente colpita dalla crisi pandemica, anche per compensare le ingenti perdite di gettito causate dalle mancate entrate erariali, a seguito della prolungata chiusura delle attività di raccolta.
9/3132-AR/65. Martinciglio.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;
              con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
              le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;
              il turismo è senz'altro il settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico-ricettive e termali sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto. E, a differenza di quel che accade in altri settori, il 2021 ha sin qui prodotto risultati peggiori di quelli registrati nel 2020;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80 per cento;
              soffrono più delle altre le località che vivono soprattutto di turismo straniero, che ha fatto segnare una riduzione media del 70,3 per cento delle presenze. Un dato allarmante, considerato che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5 per cento al totale dei pernottamenti e che in un anno «normale» la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro, pari al 41 per cento delle esportazioni di servizi e a circa l'8 per cento di quelle complessive;
              secondo la Banca d'Italia, nel corso del 2020 la spesa dei turisti stranieri in Italia è crollata del 60 per cento, attestandosi ad un valore di appena 17 miliardi di euro contro gli oltre 44 miliardi del 2019;
              parallelamente al calo delle presenze e della spesa, si è registrato un calo del fatturato dei servizi ricettivi, che nel periodo gennaio-dicembre 2020 è diminuito del 54,9 per cento. Purtroppo, il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento, anche a causa delle misure di contenimento che hanno azzerato la stagione invernale e compromesso seriamente la stagione primaverile;
              l'Istat ha pubblicato i dati relativi al fatturato degli alberghi nel primo trimestre 2021, che registra un calo del 70,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il Centro Studi Federalberghi, che monitora costantemente l'andamento del mercato, ha rilevato nel quadrimestre gennaio-aprile 2021 un crollo dell'85,6 per cento delle presenze dei turisti negli esercizi ricettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un calo del 75,1 per cento per gli italiani e del 95,9 per cento per gli stranieri;
              in questa difficile congiuntura gli aiuti sin qui stanziati in favore delle imprese non sono sufficienti. Le aziende alberghiere si trovano a dover sostenere – in una crisi senza precedenti, in totale solitudine e a fronte di nessun incasso – una miriade di oneri economici ed amministrativi;
              altri Paesi europei come la Germania e la Grecia, nostri concorrenti per il settore turistico, sono riusciti a mettere a disposizione importanti iniziative in tempi brevi, offrendo così alle proprie imprese il sostegno necessario per poter superare l'attuale crisi e prepararsi adeguatamente ad affrontare l'agguerrita competizione internazionale che si manifesterà durante il periodo successivo,

impegna il Governo

a predisporre iniziative volte a potenziare e a sostenere le imprese del turismo a sopravvivere in attesa del ritorno alla normalità, a salvaguardare i posti di lavoro e ad evitare che l'Italia si ritrovi svantaggiata al termine della pandemia, prevedendo la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva sulle prestazioni alberghiere ed extralberghiere per le annualità 2022 e 2023, così come è stato fatto in altri Paesi europei.
9/3132-AR/66. Donno.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche;
              con il provvedimento in esame il Governo ha ulteriormente inteso fronteggiare la grave crisi economica e sanitaria determinata dalla diffusione pandemica attraverso una molteplicità di misure afferenti ogni segmento del sistema economico e produttivo del Paese;
              le conseguenze dell'epidemia si sono infatti riverberate in modo particolarmente significativo sull'andamento delle imprese italiane, costrette ad affrontare difficoltà economiche e organizzative;
              il turismo è senz'altro il settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico-ricettive e termali sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto. E, a differenza di quel che accade in altri settori, il 2021 ha sin qui prodotto risultati peggiori di quelli registrati nel 2020;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80 per cento;
              soffrono più delle altre le località che vivono soprattutto di turismo straniero, che ha fatto segnare una riduzione media del 70,3 per cento delle presenze. Un dato allarmante, considerato che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5 per cento al totale dei pernottamenti e che in un anno «normale» la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro, pari al 41 per cento delle esportazioni di servizi e a circa l'8 per cento di quelle complessive;
              secondo la Banca d'Italia, nel corso del 2020 la spesa dei turisti stranieri in Italia è crollata del 60 per cento, attestandosi ad un valore di appena 17 miliardi di euro contro gli oltre 44 miliardi del 2019;
              parallelamente al calo delle presenze e della spesa, si è registrato un calo del fatturato dei servizi ricettivi, che nel periodo gennaio-dicembre 2020 è diminuito del 54,9 per cento. Purtroppo, il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento, anche a causa delle misure di contenimento che hanno azzerato la stagione invernale e compromesso seriamente la stagione primaverile;
              l'Istat ha pubblicato i dati relativi al fatturato degli alberghi nel primo trimestre 2021, che registra un calo del 70,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il Centro Studi Federalberghi, che monitora costantemente l'andamento del mercato, ha rilevato nel quadrimestre gennaio-aprile 2021 un crollo dell'85,6 per cento delle presenze dei turisti negli esercizi ricettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un calo del 75,1 per cento per gli italiani e del 95,9 per cento per gli stranieri;
              in questa difficile congiuntura gli aiuti sin qui stanziati in favore delle imprese non sono sufficienti. Le aziende alberghiere si trovano a dover sostenere – in una crisi senza precedenti, in totale solitudine e a fronte di nessun incasso – una miriade di oneri economici ed amministrativi;
              altri Paesi europei come la Germania e la Grecia, nostri concorrenti per il settore turistico, sono riusciti a mettere a disposizione importanti iniziative in tempi brevi, offrendo così alle proprie imprese il sostegno necessario per poter superare l'attuale crisi e prepararsi adeguatamente ad affrontare l'agguerrita competizione internazionale che si manifesterà durante il periodo successivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre iniziative volte a potenziare e a sostenere le imprese del turismo a sopravvivere in attesa del ritorno alla normalità, a salvaguardare i posti di lavoro e ad evitare che l'Italia si ritrovi svantaggiata al termine della pandemia, prevedendo la riduzione al 5 per cento dell'aliquota Iva sulle prestazioni alberghiere ed extralberghiere per le annualità 2022 e 2023, così come è stato fatto in altri Paesi europei.
9/3132-AR/66.    (Testo modificato nel corso della seduta) Donno.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolar modo l'articolo 4, ricollegandosi all'articolo 28 del decreto-legge n.  34 del 2020, proroga fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
              tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;
              il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte in alcune località che hanno toccato anche l'80 per cento;
              la cosiddetta variante «Delta», e l'aumento dei contagi in Europa, ha costretto numerose Nazioni a nuove restrizioni, facendo presagire – a detta di diversi studiosi – una nuova ondata di «limitazioni» e di relative chiusure anche per l'Italia;
              il settore turistico, con il suo intero indotto, sarebbe uno dei settori economici maggiormente colpiti dall'introduzione di nuove restrizioni, le quali (senza interventi chiari e congrui dello Stato) metterebbero a serio rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende legate al comparto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, ed in particolar modo previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, almeno fino al 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/67. Zucconi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolar modo l'articolo 4, ricollegandosi all'articolo 28 del decreto-legge n.  34 del 2020, proroga fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi;
              tale credito è riconosciuto anche a favore delle imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del relativo canone e del 50 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda;
              il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte in alcune località che hanno toccato anche l'80 per cento;
              la cosiddetta variante «Delta», e l'aumento dei contagi in Europa, ha costretto numerose Nazioni a nuove restrizioni, facendo presagire – a detta di diversi studiosi – una nuova ondata di «limitazioni» e di relative chiusure anche per l'Italia;
              il settore turistico, con il suo intero indotto, sarebbe uno dei settori economici maggiormente colpiti dall'introduzione di nuove restrizioni, le quali (senza interventi chiari e congrui dello Stato) metterebbero a serio rischio la sopravvivenza di migliaia di aziende legate al comparto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, ed in particolar modo previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, almeno fino al 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/67.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto decreto Sostegni-bis, è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo plurimo, anche in riferimento al Superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, cosiddetto decreto Rilancio;
              lo strumento del Superbonus ha ottenuto un riscontro positivo presso il mondo dell'edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ripartenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le numerose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso, eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell'accesso all'incentivo, con tempi d'attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai 6 mesi;
              tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazionali;
              in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei margini dell'8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;
              tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi dell'acciaio (+60 per cento), dell'alluminio (+80,4 per cento) e del rame (+130 per cento), così come di moltissimi altri materiali;
              al netto di una mancata proroga dell'incentivo almeno al 31 dicembre 2023, l'aumento dei costi delle materie prime e le complessità applicative legate all'incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l'entità dei lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno – a fronte delle lungaggini evidenziate – di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori medesimi, pur di poter accedere all'incentivo negli scarsi tempi tecnici messi a disposizione;
              nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale, il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applicativo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti sul territorio;
              in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per i medesimi periodi di tempo valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del Paese;
              se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media 6 mesi di attesa per l'avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l'anno, è virtualmente impossibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei territori montani, stante l'attuale scadenza temporale del Superbonus disposta al 31 dicembre 2022;
              nel caso di specie dell'intenzione di avviare dei lavori in area montana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un'attesa media di 5-6 mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con eventuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le rigide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono un'operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a fronte di una scadenza dell'incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo plasticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i lavori,

impegna il Governo:

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
              disporre una immediata proroga del Superbonus 110 per cento nelle aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integrazione con le risorse e la Governance di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
              modificare le modalità di erogazione dell'incentivo di cui al Superbonus 110 per cento in modo da garantire il godimento dell'incentivo medesimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il termine edittale disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori stessi.
9/3132-AR/68. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto decreto Sostegni-bis, è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, dunque a contenuto ed indirizzo plurimo, anche in riferimento al Superbonus 110 per cento, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, cosiddetto decreto Rilancio;
              lo strumento del Superbonus ha ottenuto un riscontro positivo presso il mondo dell'edilizia, mostrandosi come un utile vettore per la ripartenza di un comparto di grande valore per il Paese, nonostante le numerose fragilità denotate dalla struttura normativa dello strumento stesso, eccessivamente complessa e ricca di oneri burocratico-amministrativi, con oltre trenta documentazioni differenti da produrre, ai fini dell'accesso all'incentivo, con tempi d'attesa corrispondenti anche a periodi superiori ai 6 mesi;
              tali difficoltà sono state accentuate dal rincaro delle materie prime causato anche dalle fluttuazioni del mercato cinese che, per sua natura, ha inevitabili e considerevoli ripercussioni a cascata sui mercati internazionali;
              in particolare, è stato registrato un forte balzo ben superiore dei margini dell'8-10 per cento previsti dalla normativa vigente in Italia per la disposizione di conguagli ed ulteriori iniziative similari;
              tra gli aumenti più significativi, si segnala il balzo dei costi dell'acciaio (+60 per cento), dell'alluminio (+80,4 per cento) e del rame (+130 per cento), così come di moltissimi altri materiali;
              al netto di una mancata proroga dell'incentivo almeno al 31 dicembre 2023, l'aumento dei costi delle materie prime e le complessità applicative legate all'incentivo rischiano di pregiudicare gravemente l'entità dei lavori avviati, che o non riusciranno ad essere portati a termine per via dei maggiori costi sopravvenuti, o rischieranno – a fronte delle lungaggini evidenziate – di essere terminati con scarsa attenzione alla qualità dei lavori medesimi, pur di poter accedere all'incentivo negli scarsi tempi tecnici messi a disposizione;
              nel contesto delle aree interne, montane e rurali, soggetto ad una pesante e profonda sperequazione rispetto al resto del territorio nazionale, il Superbonus 110 per cento trova un ulteriore ostacolo di ambito applicativo, costituito dalle rigide condizioni climatiche e meteorologiche presenti sul territorio;
              in tal senso si rappresenta come, nelle aree montane, non sia possibile mantenere i cantieri edili in attività per i medesimi periodi di tempo valenti nel resto dei territori della penisola, al punto che, tra gelate ed altre intemperie, è da considerarsi ottimale un periodo di operabilità di 6 mesi, contro i 10-12 che si hanno mediamente a disposizione nelle altre aree del Paese;
              se consideriamo i ritardi documentali che possono portare in media 6 mesi di attesa per l'avvio dei lavori e la possibilità operativa dei cantieri nelle aree montane unicamente per 5-6 mesi l'anno, è virtualmente impossibile portare a termine, men che meno avviare, cantieri ed opere nei territori montani, stante l'attuale scadenza temporale del Superbonus disposta al 31 dicembre 2022;
              nel caso di specie dell'intenzione di avviare dei lavori in area montana, manifestata in luglio-agosto 2021, considerata un'attesa media di 5-6 mesi per la produzione di tutte le documentazioni necessarie, con eventuale avvio effettivo dei lavori nel periodo gennaio-febbraio 2022, le rigide condizioni climatiche vigenti nelle aree interne e montane permettono un'operatività dei cantieri per la predetta finestra temporale di 5-6 mesi, a fronte di una scadenza dell'incentivo al 31 dicembre 2022, rendendo plasticamente impossibile portare a termine in modo concreto e compiuto i lavori,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
              disporre una immediata proroga del Superbonus 110 per cento nelle aree montane almeno fino al 31 dicembre 2023, in considerazione delle difficoltà delineate in premessa, anche valutando una maggiore integrazione con le risorse e la Governance di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
              modificare le modalità di erogazione dell'incentivo di cui al Superbonus 110 per cento in modo da garantire il godimento dell'incentivo medesimo a tutti i beneficiari che abbiano dato inizio ai lavori entro il termine edittale disposto dalla legge, a prescindere dal termine dei lavori stessi.
9/3132-AR/68.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto decreto Sostegni-bis, è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, del quale condivide buona parte delle finalità e delle misure, financo quelle relative all'erogazione di indennizzi rivolti ai settori economici maggiormente colpiti dalla crisi economico-pandemica da COVID-19, nonché altre misure e provvedimenti indirizzati alla ripartenza del Paese;
              come evidenziato contestualmente alla fase emendativa del provvedimento in esame, nonché nell'ambito del dibattito relativo anche al precedente decreto Sostegni, nel corso della crisi pandemica e dell'emanazione dei vari indennizzi, alcuni soggetti economici sono rimasti esclusi, a vario titolo, dalle misure indennitarie di origine Governativa, in altri casi l'accesso a queste forme di aiuto economico si è rivelato enormemente ridimensionato rispetto alle reali necessità e contingenze economiche;
              a tali problematiche è sempre stato ovviato con provvedimenti sanatori di emanazione successiva, senza accogliere soluzioni proposte in fase emendativa nel corso della conversione dei provvedimenti;
              allo stato attuale, gli agriturismi, o comunque molti di questi, dispongono di un accesso fortemente limitato alle misure indennitarie disposte dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni-bis;
              secondo dati Ismea gli agriturismi italiani valgono oltre 1 miliardo e mezzo di euro;
              gli agriturismi costituiscono, nel tessuto economico nazionale italiano, una particolarità, in quanto si tratta di aziende agricole che operano nel settore turistico con l'offerta di vitto ed alloggio in forte correlazione con il territorio di pertinenza e le relative produzioni agricole, rappresentando un presidio fondamentale per l'occupazione e l'imprenditoria femminile e per i livelli occupazionali nel Sud Italia;
              oltre il 62 per cento dei comuni italiani ospita almeno un agriturismo;
              ai fini dell'accesso agli indennizzi disposti dal decreto Sostegni e rinnovati con il decreto Sostegni-bis, il criterio uniforme del fatturato non tiene di conto delle specificità degli agriturismi;
              gli utili degli agriturismi, infatti, derivano principalmente dalla lavorazione dei prodotti, che vengono somministrati come cibo ai clienti, e dall'attività alberghiera, mentre nel caso di altri proventi, come quelli relativi alla marginalità è estremamente bassa a fronte di enormi costi, prevalentemente fissi, di gestione;
              ai fini delle soglie di fatturato per l'accesso agli indennizzi in oggetto, la discrasia applicativa riscontrata negli agriturismi rappresenta un fattore di forte discriminazione a danno delle attività medesime, che hanno subito enormi e considerevoli perdite durante la fase più acuta della crisi pandemica da COVID-19;
              in termini contabili, infatti, gli agriturismi sono prevalentemente aziende agricole con stessa partita Iva e contabilità separate, in relazione all'attività agricola e, per l'appunto, agrituristica;
              con il criterio del fatturato, attualmente vigente, viene effettuato il calcolo delle perdite sul totale messo a bilancio da un'azienda, senza considerare – nel caso agrituristico – che le attività agricole ed agrituristiche sono, per natura, tecnicità e consistenza economica, profondamente differenti;
              in tal senso l'implementazione di un riferimento alle attività connesse all'articolo 2135 del codice civile può costituire una soluzione in favore degli agriturismi che, allo stato attuale, vivono una condizione di discriminazione normativa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre una immediata modifica dei parametri di accesso alle forme di sostegno ed indennità economica per gli agriturismi, prevedendo l'integrazione della nozione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ed un eventuale conguaglio degli indennizzi già erogati sulla base del nuovo metodo di accesso e calcolo degli aiuti alla luce dell'integrazione normativa.
9/3132-AR/69. Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto decreto Sostegni-bis, è un provvedimento complementare al cosiddetto decreto Sostegni, del quale condivide buona parte delle finalità e delle misure, financo quelle relative all'erogazione di indennizzi rivolti ai settori economici maggiormente colpiti dalla crisi economico-pandemica da COVID-19, nonché altre misure e provvedimenti indirizzati alla ripartenza del Paese;
              allo stato attuale, gli agriturismi, o comunque molti di questi, dispongono di un accesso fortemente limitato alle misure indennitarie disposte dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni-bis;
              secondo dati Ismea gli agriturismi italiani valgono oltre 1 miliardo e mezzo di euro;
              gli agriturismi costituiscono, nel tessuto economico nazionale italiano, una particolarità, in quanto si tratta di aziende agricole che operano nel settore turistico con l'offerta di vitto ed alloggio in forte correlazione con il territorio di pertinenza e le relative produzioni agricole, rappresentando un presidio fondamentale per l'occupazione e l'imprenditoria femminile e per i livelli occupazionali nel Sud Italia;
              oltre il 62 per cento dei comuni italiani ospita almeno un agriturismo;
              ai fini dell'accesso agli indennizzi disposti dal decreto Sostegni e rinnovati con il decreto Sostegni-bis, il criterio uniforme del fatturato non tiene di conto delle specificità degli agriturismi;
              gli utili degli agriturismi, infatti, derivano principalmente dalla lavorazione dei prodotti, che vengono somministrati come cibo ai clienti, e dall'attività alberghiera, mentre nel caso di altri proventi, come quelli relativi alla marginalità è estremamente bassa a fronte di enormi costi, prevalentemente fissi, di gestione;
              ai fini delle soglie di fatturato per l'accesso agli indennizzi in oggetto, la discrasia applicativa riscontrata negli agriturismi rappresenta un fattore di forte discriminazione a danno delle attività medesime, che hanno subito enormi e considerevoli perdite durante la fase più acuta della crisi pandemica da COVID-19;
              in termini contabili, infatti, gli agriturismi sono prevalentemente aziende agricole con stessa partita Iva e contabilità separate, in relazione all'attività agricola e, per l'appunto, agrituristica;
              con il criterio del fatturato, attualmente vigente, viene effettuato il calcolo delle perdite sul totale messo a bilancio da un'azienda, senza considerare – nel caso agrituristico – che le attività agricole ed agrituristiche sono, per natura, tecnicità e consistenza economica, profondamente differenti;
              in tal senso l'implementazione di un riferimento alle attività connesse all'articolo 2135 del codice civile può costituire una soluzione in favore degli agriturismi che, allo stato attuale, vivono una condizione di discriminazione normativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre una immediata modifica dei parametri di accesso alle forme di sostegno ed indennità economica per gli agriturismi, prevedendo l'integrazione della nozione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ed un eventuale conguaglio degli indennizzi già erogati sulla base del nuovo metodo di accesso e calcolo degli aiuti alla luce dell'integrazione normativa.
9/3132-AR/69.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              il titolo IV del provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di lavoro e politiche sociali;
              la pandemia ha fortemente depresso l'economia mondiale e, conseguentemente, quella nazionale abbattendo fortemente il prodotto interno lordo e mettendo a rischio numerose imprese di diversi settori produttivi e ancora più numerosi posti di lavoro;
              al fine di rilanciare l'economia italiana e il settore del lavoro è necessario, tra l'altro, prevedere adeguati investimenti nella formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento all'ambito nelle nuove competenze;
              anche la sicurezza sul lavoro, alla luce dei dati che si continuano a registrare, costituisce un tema prioritario sul quale intervenire tramite appositi percorsi formativi a favore dei lavoratori,

impegna il Governo

nella prossima legge di bilancio ad incrementare le risorse da destinare a percorsi di formazione dei lavoratori nell'ambito delle nuove competenze, nonché a prevedere forme incentivanti a favore delle imprese che investono in attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
9/3132-AR/70. Zangrillo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              il titolo IV del provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di lavoro e politiche sociali;
              la pandemia ha fortemente depresso l'economia mondiale e, conseguentemente, quella nazionale abbattendo fortemente il prodotto interno lordo e mettendo a rischio numerose imprese di diversi settori produttivi e ancora più numerosi posti di lavoro;
              al fine di rilanciare l'economia italiana e il settore del lavoro è necessario, tra l'altro, prevedere adeguati investimenti nella formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento all'ambito nelle nuove competenze;
              anche la sicurezza sul lavoro, alla luce dei dati che si continuano a registrare, costituisce un tema prioritario sul quale intervenire tramite appositi percorsi formativi a favore dei lavoratori,

impegna il Governo

nella prossima legge di bilancio a valutare l'opportunità di incrementare le risorse da destinare a percorsi di formazione dei lavoratori nell'ambito delle nuove competenze, nonché di prevedere forme incentivanti a favore delle imprese che investono in attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
9/3132-AR/70.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zangrillo.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 1998 con il decreto del Presidente della Repubblica n.  169 recante «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi» si sono stabilite le «quote di prelievo» destinate all'UNIRE (ora MiPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano inoltre previsto l'obbligo di versare un «minimo garantito annuo», indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita,
              per effetto delle mutate condizioni di mercato, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il «minimo garantito», lamentando i danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali, i ritardi nell'avvio dei sistemi di scommessa a quota fissa il ritardo nell'avvio della raccolta pervia telefonica e telematica. I concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del MEF del MIPAAF e dei Monopoli;
              con il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n.  16 del 2012 si è previsto che venissero definiti tutti i rapporti controversi tra Ministero dell'economia e finanze. Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico;
              le Sezioni Unite della Corte di cassazione con Sentenza n.  23418 del 26 ottobre 2020 hanno disposto la piena legittimità dei Lodi Arbitrali ippici;
              più volte in sede parlamentare è stata proposta una definizione dei suddetti Lodi. Si tratterebbe di una misura di sostegno al settore delle scommesse ippiche e sportive e, nello stesso tempo, lo Stato avrebbe convenienza finanziaria alla conclusione di tali accordi,

impegna il Governo

nell'ambito dei previsti provvedimenti di sostegno al settore dei giochi, ad autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a definire anticipatamente le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n.  23418 del 26 ottobre 2020, con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa, nei limiti della quota capitale ad essi spettante, con riferimento alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o vi sia un lodo arbitrale già depositato.
9/3132-AR/71. D'Attis.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 1998 con il decreto del Presidente della Repubblica n.  169 recante «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi» si sono stabilite le «quote di prelievo» destinate all'UNIRE (ora MiPAF), da applicare sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli. Le convenzioni di concessione relative alle scommesse ippiche avevano inoltre previsto l'obbligo di versare un «minimo garantito annuo», indipendentemente dalla raccolta effettiva conseguita,
              per effetto delle mutate condizioni di mercato, che non hanno consentito di raggiungere i livelli di raccolta previsti, molti concessionari ippici non hanno versato il «minimo garantito», lamentando i danni derivanti dalla presenza di operatori clandestini ed illegali, i ritardi nell'avvio dei sistemi di scommessa a quota fissa il ritardo nell'avvio della raccolta pervia telefonica e telematica. I concessionari hanno promosso giudizi arbitrali nei confronti del MEF del MIPAAF e dei Monopoli;
              con il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n.  16 del 2012 si è previsto che venissero definiti tutti i rapporti controversi tra Ministero dell'economia e finanze. Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico;
              le Sezioni Unite della Corte di cassazione con Sentenza n.  23418 del 26 ottobre 2020 hanno disposto la piena legittimità dei Lodi Arbitrali ippici;
              più volte in sede parlamentare è stata proposta una definizione dei suddetti Lodi. Si tratterebbe di una misura di sostegno al settore delle scommesse ippiche e sportive e, nello stesso tempo, lo Stato avrebbe convenienza finanziaria alla conclusione di tali accordi,

impegna il Governo

nell'ambito dei previsti provvedimenti di sostegno al settore dei giochi, a valutare l'opportunità di autorizzare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a definire anticipatamente le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ai lodi arbitrali ippici, ivi comprese quelle individuate ai sensi della sentenza della Corte Cassazione Civile n.  23418 del 26 ottobre 2020, con i soggetti titolari di concessioni o i loro aventi causa, nei limiti della quota capitale ad essi spettante, con riferimento alle controversie per le quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o vi sia un lodo arbitrale già depositato.
9/3132-AR/71. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Attis.


      La Camera,
          premesso che:
              i piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) introdotti dalla legge di bilancio 2017 e integrati con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 per sostenere l'economia reale hanno riscosso successo presso i risparmiatori italiani, imponendosi come una forza di crescita del sistema imprenditoriale del Paese e come una fonte di finanziamento alternativa al canale bancario per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) quotate;
              i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione previsti dalla normativa esistente hanno consentito ai Pir di funzionare bene all'interno di portafogli liquidi, tipicamente appannaggio di una clientela retail, contenendo il rischio insito negli investimenti in piccole e medie imprese quotate e tarandolo a un livello adeguato alle esigenze dei risparmiatori persone fisiche, che trovano nel fondo aperto e di pronta liquidabilità lo strumento di investimento di elezione;
              è necessario però fare ancora di più a sostegno dell'economia reale e dello sviluppo del mercato finanziario nazionale. L'industria del risparmio gestito può fare la sua parte favorendo in maniera ancora più decisa e consistente il collegamento del risparmio verso investimenti in imprese di minori dimensioni, così da fornire un contributo concreto al lavoro che il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico stanno mettendo in campo per rilanciare gli investimenti nel Paese;
              la sfida collegata a questo obiettivo è quella di creare dei portafogli maggiormente vincolati ai segmenti di mercato meno liquidi, ma proprio per questo ancora più vicini alle imprese più piccole;
              attualmente, la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di una somma massima annua di 30.000 euro nei Pir, ottenendo così l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);
              i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;
              vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine;
              inoltre, dal lato del sistema Imprese, i Pir ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle piccole e medie imprese (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Sotto tale profilo, giova altresì ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate;
              per tali ragioni, durante l'esame del provvedimento A.C. 3132-A è stato presentato un emendamento dal Gruppo Forza Italia a prima firma dell'onorevole Giacomoni con cui si propone di elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei Pir ordinari dagli attuali 30.000 mila euro a 100.000 euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500.000 euro;
              lo stimolo alla raccolta dei Pir derivante da questa nuove misure di agevolazione fiscale produrrebbe, in via indiretta, una forte ripresa dell'attività di quotazione delle eccellenze Pmi italiane in Borsa, ed, in generale, di riduzione del ricorso al credito bancario. Inoltre, contribuirebbe a ridurre il divario esistente nel rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, oggi in Italia al 38 per cento, di gran lunga inferiore al livello prevalente negli altri Paesi europei (in Germania al 61 per cento);
          considerato ancora che, con l'articolo 13-bis del decreto-legge n.  124 del 2019 è stata introdotta la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine, sebbene a ciascuno di essi non sia comunque possibile destinare più del 10 per cento del patrimonio;
              appare quanto mai auspicabile elevare detta soglia patrimoniale oltre il 20 per cento, ampliando l'ambito di applicazione normativa anche con riferimento a cosiddetto PIR alternativi introdotti dal cosiddetto decreto rilancio,

impegna il Governo:

          alla luce di quanto descritto in premessa, ad adottare ogni iniziativa normativa, a partire dalla prossima legge di bilancio, finalizzata ad elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30.000 euro a 100.000 euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, come già detto, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500.000 euro;
          ad adottare ogni iniziativa normativa, a partire dalla prossima legge di bilancio, finalizzata a riconoscere la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine ordinari con possibile destinazione di più del 20 per cento del patrimonio, anche con riferimento ai cosiddetti PIR alternativi introdotti dal cosiddetto decreto-legge rilancio.
9/3132-AR/72. Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              i piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir) introdotti dalla legge di bilancio 2017 e integrati con il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 per sostenere l'economia reale hanno riscosso successo presso i risparmiatori italiani, imponendosi come una forza di crescita del sistema imprenditoriale del Paese e come una fonte di finanziamento alternativa al canale bancario per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) quotate;
              i vincoli di investimento e i limiti di concentrazione previsti dalla normativa esistente hanno consentito ai Pir di funzionare bene all'interno di portafogli liquidi, tipicamente appannaggio di una clientela retail, contenendo il rischio insito negli investimenti in piccole e medie imprese quotate e tarandolo a un livello adeguato alle esigenze dei risparmiatori persone fisiche, che trovano nel fondo aperto e di pronta liquidabilità lo strumento di investimento di elezione;
              è necessario però fare ancora di più a sostegno dell'economia reale e dello sviluppo del mercato finanziario nazionale. L'industria del risparmio gestito può fare la sua parte favorendo in maniera ancora più decisa e consistente il collegamento del risparmio verso investimenti in imprese di minori dimensioni, così da fornire un contributo concreto al lavoro che il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico stanno mettendo in campo per rilanciare gli investimenti nel Paese;
              la sfida collegata a questo obiettivo è quella di creare dei portafogli maggiormente vincolati ai segmenti di mercato meno liquidi, ma proprio per questo ancora più vicini alle imprese più piccole;
              attualmente, la disciplina dei piani individuali di risparmio consente l'investimento di una somma massima annua di 30.000 euro nei Pir, ottenendo così l'esenzione delle imposte sui dividendi e redditi da capitale ed esenzione dall'imposta di successione per i relativi investimenti, purché l'investimento sia mantenuto per almeno 5 anni (per un totale di 150 mila euro);
              i capitali raccolti sotto questa forma, a partire da inizio 2017, sono pari a poco meno di 18 miliardi (a fine 2020), ed inferiori alle attese molto positive (70 miliardi di euro) rilasciate alla luce del successo iniziale;
              vale la pena ricordare che, per la loro liquidità e semplicità di costruzione, i PIR ordinari sono un mezzo ideale per coinvolgere un numero molto elevato di risparmiatori, di qualsiasi capacità patrimoniale, diventando un prezioso strumento di pianificazione del loro patrimonio nel medio e lungo termine;
              inoltre, dal lato del sistema Imprese, i Pir ordinari sono stati un motore potente di modernizzazione, mediante il ricorso al mercato dei capitali: dal 2017 in poi vi è stato un costante aumento del numero delle aziende quotate in Borsa (da 421 a 464 oggi), con particolare evidenza nel segmento delle piccole e medie imprese (nel triennio 2017-2020: 104 nuove quotazioni in questo settore). Sotto tale profilo, giova altresì ricordare che un flusso di capitali più elevato e rivolto agli investimenti di lungo termine beneficia indirettamente la comunità ancora più ampia delle aziende fornitrici (stimate in 283 per azienda), spesso a loro volta piccole entità non quotate;
              per tali ragioni, durante l'esame del provvedimento A.C. 3132-A è stato presentato un emendamento dal Gruppo Forza Italia a prima firma dell'onorevole Giacomoni con cui si propone di elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei Pir ordinari dagli attuali 30.000 mila euro a 100.000 euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500.000 euro;
              lo stimolo alla raccolta dei Pir derivante da questa nuove misure di agevolazione fiscale produrrebbe, in via indiretta, una forte ripresa dell'attività di quotazione delle eccellenze Pmi italiane in Borsa, ed, in generale, di riduzione del ricorso al credito bancario. Inoltre, contribuirebbe a ridurre il divario esistente nel rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, oggi in Italia al 38 per cento, di gran lunga inferiore al livello prevalente negli altri Paesi europei (in Germania al 61 per cento);
          considerato ancora che, con l'articolo 13-bis del decreto-legge n.  124 del 2019 è stata introdotta la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine, sebbene a ciascuno di essi non sia comunque possibile destinare più del 10 per cento del patrimonio;
              appare quanto mai auspicabile elevare detta soglia patrimoniale oltre il 20 per cento, ampliando l'ambito di applicazione normativa anche con riferimento a cosiddetto PIR alternativi introdotti dal cosiddetto decreto rilancio,

impegna il Governo:

          alla luce di quanto descritto in premessa, a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, a partire dalla prossima legge di bilancio, finalizzata ad elevare il tetto della somma massima investibile per persona fisica nei PIR ordinari dagli attuali 30.000 euro a 100.000 euro, i quali, mantenuti per almeno 5 anni, come già detto, porterebbero il beneficio fiscale ad operare su un capitale di 500.000 euro;
          a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, a partire dalla prossima legge di bilancio, finalizzata a riconoscere la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per i fondi pensione di essere titolari di più di un piano di risparmio a lungo termine ordinari con possibile destinazione di più del 20 per cento del patrimonio, anche con riferimento ai cosiddetti PIR alternativi introdotti dal cosiddetto decreto-legge rilancio.
9/3132-AR/72.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              il titolo III del provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di lavoro e politiche sociali;
              dal 2010 i distributori intermedi del Farmaco hanno subito una riduzione netta della loro quota di spettanza sui farmaci di classe A diminuita dal 6,65 per cento al 3 per cento;
              la legge n.  122 del 2010 introduceva tale misura in via temporanea e per tale motivo non prevedeva un meccanismo compensativo;
              la riduzione introdotta, nonostante la natura temporanea è divenuta di fatto stabile;
              la forte compressione dei margini dei Distributori intermedi del Farmaco conduce ad erogare sotto costo un servizio di interesse pubblico per il Servizio sanitario nazionale, come riconosciuto anche dal Tavolo su Regolazione del mercato e Strategie industriali del settore farmaceutico del Ministero dello sviluppo economico nel 2015 l'emergenza pandemica, i maggiori costi ed i minori ricavi, hanno aggravato la situazione dei distributori farmaceutici nonostante questi abbiano sempre garantito con puntualità ed efficienza la distribuzione essenziale dei farmaci e dei Dpi e, da ultimo, anche la distribuzione dei vaccini alle farmacie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione della prossima legge di bilancio, una modifica della normativa di cui in premessa in materia di quota di spettanza sui farmaci per i distributori, nonché ad introdurre, nelle more di tale modifica, strumenti compensativi di natura temporanea a sostegno dei medesimi soggetti quali un credito di imposta su una percentuale delle spese sostenute nell'ambito dell'attività.
9/3132-AR/73. Paolo Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19 e del conseguente stato di emergenza il legislatore ha opportunamente sospeso numerosi adempimenti di legge e amministrativi riguardanti vari ambiti con l'univoca finalità di non aggravare la già critica situazione sanitaria ed economica;
              in tale ambito di provvedimenti sarebbe opportuno ricomprendere anche l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimento di rilascio degli immobili disposti dalla autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a sospendere, limitatamente al perdurare dello stato di emergenza l'esecuzione degli ordini di demolizione e dei relativi provvedimento di rilascio degli immobili disposti dalla autorità amministrativa o giudiziaria, relativamente agli immobili adibiti ad uso abitativo.
9/3132-AR/74. Sarro, Paolo Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              il decremento complessivo della raccolta sulle corse dei cavalli, passata da circa 1.000 milioni di euro del 2012 a circa 390 milioni di euro del 2020, con un decremento nel periodo di oltre il 60 per cento è stato in solo parte mitigato dall'avvio, a partire dal 2012, dell'offerta a quota fissa;
              la drastica riduzione della raccolta ippica, inoltre, ha avviato un circolo vizioso con gravi ripercussioni sull'intera filiera produttiva (proprietari, allevatori, allenatori, guidatori/fantini, addetti alle corse, veterinari, eccetera) e sull'indotto agricolo, con una riduzione totale degli occupati, negli anni, stimato pari circa al 50 per cento;
              è pertanto urgente individuare azioni che possano creare le condizioni di sostenibilità e restituire all'ippica la dignità e l'attenzione mediatica che merita, aiutando, al contempo, il comparto agricolo strettamente legato alla filiera ippica;
              il livello di tassazione attuale a quota fissa sulle corse dei cavalli (pari al 43 per cento della spesa per il canale fisico ed al 47 per cento per il canale online), di valore più che doppio rispetto a tipologie assimilabili (quota fissa sportiva e quota fissa virtuali), tuttavia, penalizzando la marginalità del prodotto, disincentiva i concessionari a promuoverlo nelle proprie reti di vendita, ostacolando, di fatto, il ruolo di volano di questo prodotto per il rilancio del settore,

impegna il Governo

alla luce di quanto in premessa, a valutare l'opportunità di un intervento finalizzato ad eliminare la attuale disparità di trattamento all'interno del comparto scommesse, allineando la tassazione delle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli a quella delle sportive e virtuali.
9/3132-AR/75. Fasano, Paolo Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di Bilancio 2019 ha introdotto una tassa proporzionale sui prodotti in plastica monouso, MACSI, fissata a 0,45 euro/chilogrammo (cosiddetto Plastic Tax);
              la tassa non si applica a determinati tipi di plastica (esempio compostabile o per dispositivi medici) e, sebbene venga esclusa la plastica utilizzata per contenere preparati medicinali, non è stata chiarita nella norma l'esclusione della plastica utilizzata per contenere o proteggere gli Alimenti a fini medici speciali (AFMS);
              gli AFMS vengono utilizzati per la gestione dietetica dei pazienti che hanno determinate esigenze nutrizionali derivanti da particolari condizioni cliniche e sono utilizzati sotto controllo medico e consumati in ambito sanitario (ospedali, cliniche private e assistenza domiciliare);
              una modifica alla norma sarebbe in linea con quanto già definito sulla cosiddetta sugar tax; il decreto del 12 maggio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, all'articolo 1, comma 3, esclude dalla tassazione gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.  128 del 2016 della Commissione del 25 settembre 2015,

impegna il Governo

ad escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetto plastic tax), i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n.  128 del 2016 della Commissione del 25 settembre 2015.
9/3132-AR/76. Elvira Savino, Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di Bilancio 2019 ha introdotto una tassa proporzionale sui prodotti in plastica monouso, MACSI, fissata a 0,45 euro/chilogrammo (cosiddetto Plastic Tax);
              la tassa non si applica a determinati tipi di plastica (esempio compostabile o per dispositivi medici) e, sebbene venga esclusa la plastica utilizzata per contenere preparati medicinali, non è stata chiarita nella norma l'esclusione della plastica utilizzata per contenere o proteggere gli Alimenti a fini medici speciali (AFMS);
              gli AFMS vengono utilizzati per la gestione dietetica dei pazienti che hanno determinate esigenze nutrizionali derivanti da particolari condizioni cliniche e sono utilizzati sotto controllo medico e consumati in ambito sanitario (ospedali, cliniche private e assistenza domiciliare);
              una modifica alla norma sarebbe in linea con quanto già definito sulla cosiddetta sugar tax; il decreto del 12 maggio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, all'articolo 1, comma 3, esclude dalla tassazione gli alimenti a fini medici speciali che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n.  128 del 2016 della Commissione del 25 settembre 2015,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere esplicitamente dall'ambito di applicazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cosiddetto plastic tax), i MACSI destinati a contenere alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento (CE) n.  128 del 2016 della Commissione del 25 settembre 2015.
9/3132-AR/76.    (Testo modificato nel corso della seduta) Elvira Savino, Giacomoni.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in esame, prevede numerose misure, contenute nel Titolo III del testo, per la tutela della salute e in materia di farmaci;
              si rammenta che, con riferimento alle modalità di erogazione di medicinali agli assistiti, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405, dà la possibilità alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;
              il medesimo articolo 8 del citato decreto-legge n.  347 del 2001, dispone inoltre ulteriori modalità di erogazione di medicinali agli assistiti da parte delle regioni, sia attraverso l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, sia prevedendo che la struttura pubblica possa fornire in alcuni casi direttamente i farmaci al fine di poter garantire la continuità assistenziale;
              al fine di assicurare un maggiore servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, sarebbe necessario intervenire sulle norme suddette per consentire un maggiore e ulteriore coinvolgimento delle farmacie,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di assicurare un maggiore servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, opportune modifiche alla normativa vigente indicata in premessa, per consentire alle regioni e province autonome di distribuire attraverso le farmacie, anche i medicinali attualmente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c), articolo 8, decreto-legge n.  347 del 2001, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
9/3132-AR/77. Bagnasco, Mandelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione in esame, prevede numerose misure, contenute nel Titolo III del testo, per la tutela della salute e in materia di farmaci;
              si rammenta che, con riferimento alle modalità di erogazione di medicinali agli assistiti, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405, dà la possibilità alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;
              il medesimo articolo 8 del citato decreto-legge n.  347 del 2001, dispone inoltre ulteriori modalità di erogazione di medicinali agli assistiti da parte delle regioni, sia attraverso l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, sia prevedendo che la struttura pubblica possa fornire in alcuni casi direttamente i farmaci al fine di poter garantire la continuità assistenziale;
              al fine di assicurare un maggiore servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, sarebbe necessario intervenire sulle norme suddette per consentire un maggiore e ulteriore coinvolgimento delle farmacie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare un maggiore servizio di prossimità ai pazienti e deflazionare l'accesso alle strutture ospedaliere, opportune modifiche alla normativa vigente indicata in premessa, per consentire alle regioni e province autonome di distribuire attraverso le farmacie, anche i medicinali attualmente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c), articolo 8, decreto-legge n.  347 del 2001, per i quali non sussistano esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
9/3132-AR/77.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bagnasco, Mandelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 contiene provvedimenti per il sostegno all'industria turistica;
              gli italiani all'estero spesso fanno ritorno ai luoghi di origine durante le vacanze alimentando l'industria turistica e definendo un settore particolare del turismo denominato turismo delle radici o turismo di ritorno;
              la crisi economica dovuta alla pandemia dovrebbe spingerci a favorire i flussi turistici delle radici tenendo anche presente che secondo i dati statistici nel 2018 i flussi turistici di questa genere sono aumentati notevolmente contribuendo a maturare un fatturato di oltre 4 miliardi di euro (+7,5 per cento rispetto all'anno precedente);
              tali dati indicano chiaramente che per rilanciare questo settore dell'economia sarebbe importante incentivare gli italiani all'estero a tornare nei luoghi di origine per rinsaldare le relazioni affettive ed economiche con tali territori;
              la pandemia ha creato uno stato di insicurezza tanto che molti rinunciano a tornare in vacanza in Italia per la mancanza di assistenza sanitaria visto che, secondo il decreto ministeriale 1o febbraio 1996, gli iscritti Aire hanno diritto, a titolo gratuito, solo alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare;
              per incentivare il turismo delle radici è importante dare la possibilità a tutti gli italiani residenti all'estero di accedere a tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non solo a quelle ospedaliere con carattere di urgenza, per un periodo circoscritto di post pandemia;
              questo aiuterebbe i piccoli centri a ripopolarsi, almeno nella stagione estiva, e ad attivare legami economici e culturali che potrebbero essere fruttuosi per la ripresa economica dei territori oltre la stagione delle vacanze,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di estendere, in un prossimo provvedimento, tutte le prestazioni sanitarie per malattia, infortunio e maternità, erogate a titolo gratuito dal Sistema sanitario nazionale, ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Aire al fine di promuovere il turismo delle origini.
9/3132-AR/78. Fitzgerald Nissoli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 7 del provvedimento, al comma 4, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui una quota pari a 10 milioni di euro è destinata in favore della città di Roma capitale. Il Fondo viene in particolare destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte;
              a seguito delle modifiche approvate in Commissione, sono state assegnate ulteriori risorse al Fondo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021; dell'incremento, una quota pari a 5 milioni è destinata ai comuni facenti parte dell’Unesco Creative Cities Network;
              è importante che tali risorse siano finalizzate ad attività concrete di valorizzazione dei centri storici, anche per fare fronte ad interventi urgenti di riqualificazione e recupero di beni di particolare valore storico, archeologico e culturale, anche attraverso interventi di acquisizione, esproprio ed eventuale demolizione di manufatti estranei alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939 n.  1089;
              tra questo tipo di interventi, è fondamentale citare l'intervento di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli, dal 2011 inserito nel sito seriale «I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)» iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, così come individuati dal Piano di gestione del sito Unesco e secondo le priorità stabilite dall'accordo di programma del 18 dicembre 2012 tra il comune e il Ministero della cultura. Nell'ambito del citato sito, sarà infatti necessario giungere alla concreta valorizzazione di Palazzo Creigher Canussio e del tratto di mura limitrofe al maniero del Palazzo, anche attraverso azioni ablatorie che consentano l'esproprio e la demolizione dell'edificio di contrasto costruito sulle mura storiche cittadine posto in continuità con il vicino muro perimetrale del citato palazzo,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle risorse da erogare attraverso il Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, uno specifico contributo per la realizzazione dell'intervento di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli richiamato in premessa.
9/3132-AR/79. Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              al fine di favorire lo sviluppo del settore del venture capital e sostenere investimenti nel capitale di Startup e piccole e medie imprese attraverso interventi indiretti e diretti, con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.  145 del 2018) è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di sostegno al Venture Capital, le cui risorse sono state affidate a CDP Venture Capital SGR S.p.A. – Fondo nazionale innovazione;
              tra i principali settori ad alto potenziale di investimento del Fondo nazionale innovazione vi sono anche quelli relativi alle biotecnologie e alle scienze della vita, all'economia verde e circolare, all’information technology, all’agritech e al deeptech;
              il provvedimento in esame reca all'articolo 31 disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci, novellando la disciplina relativa al Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge n.  34 del 2020, le cui risorse sono affidate alla Fondazione Enea Tech e Biomedical;
              l'attuale formulazione del provvedimento, allo stesso articolo 31, prevede che la Fondazione Enea Tech e Biomedical possa effettuare investimenti anche in startup; inoltre, il provvedimento estende l'ambito di intervento della Fondazione all'economia verde e circolare, all’information technology, all’agritech e al deeptech, settori questi di investimento prioritari per il Fondo nazionale innovazione;
          considerato che:
              occorre mirare ad un maggiore coordinamento tra i vari attori istituzionali deputati allo sviluppo di investimenti nel sistema delle startup, garantendo una efficace allocazione delle risorse pubbliche destinate al venture capital,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire misure di collaborazione tra la Fondazione Enea Tech e Biomedical ed il Fondo nazionale innovazione, valorizzando le esperienze e le competenze di quest'ultimo acquisite nel settore del venture capital.
9/3132-AR/80. Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 4-ter (Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori) del provvedimento in esame, introduce l'esenzione dall'IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, nel caso in cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021, o nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione della stessa sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;
              i proprietari locatori destinatari di tale agevolazione hanno diritto ad un rimborso della prima rata IMU versata per il 2021,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere l'esenzione IMU dovuta nel 2021 per gli immobili ad uso abitativo posseduti anche da persone giuridiche e concessi in locazione, nel caso in cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021, o nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione della stessa sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/81. Berti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in tema di sanità, il provvedimento ha meritoriamente previsto numerose misure per contenere la pandemia non ancora domata come l'esenzione del ticket per le visite specialistiche necessarie per il monitoraggio delle persone affette in maniera severa da COVID, un credito d'imposta per le imprese che effettuino attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, il potenziamento delle attività di sequenziamento, l'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, nonché la proroga e rinnovo dei contratti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori Aifa scaduti il 30 giugno;
              nulla però è stato previsto nel provvedimento per sostenere il prezioso lavoro dei medici che intervengono in caso di emergenza, i medici del 118. Sono i medici convenzionati di emergenza territoriale che da tempo chiedono al Governo l'equiparazione nei diritti con quelli spettanti ai medici dipendenti;
              tale equiparazione rappresenta un atto di equità e avrebbe il merito di evitare, per il futuro, ciò che sta pericolosamente accadendo ora, ovvero che i medici convenzionati di emergenza territoriale transitino in altri servizi perché meglio remunerati, e meno rischiosi, riducendo la possibilità per i cittadini di un pieno ed effettivo godimento del diritto alla salute costituzionalmente tutelato;
              la mancata equiparazione dei medici convenzionati di emergenza territoriale con i medici dipendenti del Ssn, determina una sperequazione nei diritti perché i primi, pur svolgendo una missione preziosa salvando vite poiché intervengono in ogni caso di grave pericolo per la salute di chiunque, non godono dei diritti e delle tutele garantite ai medici dipendenti. In questo modo viene loro negata non soltanto una prospettiva di vita lavorativa in stabilità, ma anche il diritto al Tfr, la tredicesima mensilità, il divieto di godimento di periodi di aspettativa. In caso di malattia possono fare ricorso solamente alle garanzie derivanti dalla sottoscrizione di un'assicurazione privata, godono di un periodo di ferie inferiore e, una volta maturati i requisiti per accedere alla pensione, un importo percepito minore rispetto ai loro colleghi a parità di anzianità di servizio. C’è poi l'impossibilità di accedere ai diritti garantiti dalla legge n.  104 del 1992, quindi non possono prestare assistenza ai parenti malati non autosufficienti o disabili, nonché costi quotidiani per i servizi maggiori rispetto ai loro colleghi, come ad esempio il costo del servizio di mensa, circa sei volte maggiore;
              le remunerazioni inferiori appaiono particolarmente discriminatorie sempre, ma in modo particolare in alcuni casi specifici come nel caso della campagna vaccinale in corso. Infatti il compenso orario dei medici del 118 è pari a 20 euro l'ora, mentre i medici dipendenti del Ssn per svolgere l'identico servizio percepiscono una remunerazione quadrupla, ovvero 80 euro l'ora;
              nonostante sia dimostrato l'indispensabilità del medico sull'ambulanza o nell'automedica, si continua a non riconoscere loro una parità di trattamento che è causa della carenza di personale sopra detta, con danni che si ripercuotono anche sui pronto soccorso ospedalieri a causa di un iperaflusso di pazienti, generando danni per l'intero comparto sanitario, in considerazione del fatto che essi effettuano interventi con codici colore anche di minore gravità rispetto a quella che deve essere da loro garantita. Tali interventi dovrebbero essere garantiti dalla assistenza primaria o dalla Continuità Assistenziale. Infine essi effettuano anche i trasporti secondari che dovrebbero essere invece effettuati da personale degli ospedali;
              da anni il sistema regionale di emergenza si basa sul lavoro di questi medici e si ritiene non più rinviabile l'equiparazione sopra detta, anche in considerazione del contributo fornito per contenere la pandemia e i relativi rischi corsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte all'equiparazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati di emergenza territoriale con quello dei medici dipendenti del Ssn.
9/3132-AR/82. Pentangelo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in tema di sanità, il provvedimento ha meritoriamente previsto numerose misure per contenere la pandemia non ancora domata come l'esenzione del ticket per le visite specialistiche necessarie per il monitoraggio delle persone affette in maniera severa da COVID, un credito d'imposta per le imprese che effettuino attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, il potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, il potenziamento delle attività di sequenziamento, l'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi, nonché la proroga e rinnovo dei contratti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori Aifa scaduti il 30 giugno;
              la mancata equiparazione dei medici convenzionati di emergenza territoriale con i medici dipendenti del Ssn, determina una sperequazione nei diritti perché i primi, pur svolgendo una missione preziosa salvando vite poiché intervengono in ogni caso di grave pericolo per la salute di chiunque, non godono dei diritti e delle tutele garantite ai medici dipendenti. In questo modo viene loro negata non soltanto una prospettiva di vita lavorativa in stabilità, ma anche il diritto al Tfr, la tredicesima mensilità, il divieto di godimento di periodi di aspettativa. In caso di malattia possono fare ricorso solamente alle garanzie derivanti dalla sottoscrizione di un'assicurazione privata, godono di un periodo di ferie inferiore e, una volta maturati i requisiti per accedere alla pensione, un importo percepito minore rispetto ai loro colleghi a parità di anzianità di servizio. C’è poi l'impossibilità di accedere ai diritti garantiti dalla legge n.  104 del 1992, quindi non possono prestare assistenza ai parenti malati non autosufficienti o disabili, nonché costi quotidiani per i servizi maggiori rispetto ai loro colleghi, come ad esempio il costo del servizio di mensa, circa sei volte maggiore;
              le remunerazioni inferiori appaiono particolarmente discriminatorie sempre, ma in modo particolare in alcuni casi specifici come nel caso della campagna vaccinale in corso. Infatti il compenso orario dei medici del 118 è pari a 20 euro l'ora, mentre i medici dipendenti del Ssn per svolgere l'identico servizio percepiscono una remunerazione quadrupla, ovvero 80 euro l'ora;
              nonostante sia dimostrato l'indispensabilità del medico sull'ambulanza o nell'automedica, si continua a non riconoscere loro una parità di trattamento che è causa della carenza di personale sopra detta, con danni che si ripercuotono anche sui pronto soccorso ospedalieri a causa di un iperaflusso di pazienti, generando danni per l'intero comparto sanitario, in considerazione del fatto che essi effettuano interventi con codici colore anche di minore gravità rispetto a quella che deve essere da loro garantita. Tali interventi dovrebbero essere garantiti dalla assistenza primaria o dalla Continuità Assistenziale. Infine essi effettuano anche i trasporti secondari che dovrebbero essere invece effettuati da personale degli ospedali;
              da anni il sistema regionale di emergenza si basa sul lavoro di questi medici e si ritiene non più rinviabile l'equiparazione sopra detta, anche in considerazione del contributo fornito per contenere la pandemia e i relativi rischi corsi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte all'equiparazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati di emergenza territoriale con quello dei medici dipendenti del Ssn.
9/3132-AR/82.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pentangelo.


      La Camera,
          premesso che:
              il tema delle note di variazione Iva da emettersi a seguito di apertura di una procedura concorsuale, a beneficio di chi non abbia visto pagate le proprie prestazioni rappresenta un tema prioritario per consentire a migliaia di imprese il recupero, di essenziale disponibilità finanziaria, nelle forme della riduzione della base imponibile, che è oggi invece incagliata nelle more delle lungaggini giudiziarie;
              l'articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) rimette agli Stati la facoltà di stabilire se e a quali condizioni riconoscere il diritto alla riduzione della base imponibile e dell'imposta in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo;
              come chiarito dalla Corte di giustizia (causa C- 246/16), tale facoltà concessa agli Stati si fonda sull'assunto che, in presenza di talune circostanze ed in ragione della situazione giuridica esistente nello Stato membro interessato, il mancato pagamento del corrispettivo può essere difficile da accertare o essere solamente provvisorio. I giudici europei hanno, tuttavia, precisato che essa è circoscritta a situazioni di incertezza e che uno Stato, pertanto, non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'Iva all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta;
              la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n.  208), mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio dell'anno successivo andava ad operare una sostanziale modifica alla disciplina, adeguandosi all'indirizzo espresso dalla CGEU. La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto, infatti, che in presenza di una procedura concorsuale, il cedente o prestatore potesse emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l'Iva anticipata all'Erario già a partire dalla data in cui il cessionario o committente fosse assoggettato alla procedura concorsuale, evitando di attendete la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale;
              l'articolo 18 del provvedimento in esame ha previsto in sostanza la reintroduzione della normativa di cui all'articolo 1 comma 126, della legge 28 dicembre 2015 n.  208, consentendo così l'emissione delle note di variazione all'apertura della procedura concorsuale, ma esclusivamente per le procedure avviate successivamente all'approvazione del medesimo decreto;
              appare iniquo, considerando che l'indicazione della CGEU risale al 2016, escludere migliaia di imprese dall'applicazione di una normativa di favore, posta a conformarsi ai principi UE,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza e decretizia di competenza, che consenta di estendere la disposizione di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame alle procedure avviate successivamente al 1o gennaio 2016.
9/3132-AR/83. Baratto.


      La Camera,
          premesso che:
              com’è noto, il bonus mobili consiste in una detrazione al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
              a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di bilancio 2021), la validità del sopracitato incentivo fiscale è stata prorogata all'anno 2021, prevedendo, contestualmente, anche l'incremento del limite di spesa detraibile da 10.000 a 16.000 euro;
              tuttavia, l'attuale quadro normativo non prevede ancora la possibilità di cedere ovvero di scontare in fattura il sopramenzionato bonus mobili, impedendo di fatto al contribuente di recuperare in un'unica soluzione e in tempi brevi l'agevolazione fiscale riconosciuta;
              si evidenzia che la misura della cessione di crediti fiscali rappresenta uno strumento particolarmente efficace, nonché una garanzia di liquidità in un contesto storico in cui è necessario sostenere l'economia italiana, provata dagli effetti della pandemia da COVID-19,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di prevedere la cessione ovvero lo sconto in fattura del bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui in premessa.
9/3132-AR/84. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster.


      La Camera,
          considerato che:
              il provvedimento in esame contiene misure di sostegno al settore agricolo e della pesca;
              in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n.  625 del 1996 «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di versare le aliquote del prodotto delle coltivazioni – cosiddetto, Royalties – allo Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione;
              le royalties, gravano, complessivamente, per il 10 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 7 per cento. Quota parte delle royalties sono destinate al finanziamento di progetti e misure di sviluppo economico e di coesione sociale attraverso la sottoscrizione di «Protocolli d'Intesa» siglati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla singola regione interessata dal giacimento allo scopo di restituire al territorio, sotto forma di compensazione, una quota delle risorse derivanti dai giacimenti stessi;
              a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto il 4 ottobre 1999 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le rappresentanze armatoriali, l'Eni e gli Enti territoriali calabresi, si è addivenuti alla soluzione di destinare parte delle Royalties che l'Eni rimette alla regione Calabria, per la concessione dello sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nelle acque antistanti Crotone, a parziale ristoro dei danni derivanti ai pescherecci crotonesi per la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca;
              l'accordo attua gli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n.  625 del 1996 che stabilisce agli le modalità di destinazione del valore delle aliquote di spettanze alle regioni ed ai comuni del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
              con la deliberazione della Giunta regionale della Calabria 24 luglio 2009, n.  479 è stato approvato Schema di Protocollo d'intesa, per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e il miglioramento ambientale nei territori afferenti i comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strangoli, Crucoli, Cirò, Cutro, Melissa;
              per diversi anni l'erogazione dei contributi alle marinerie si è interrotta per il timore che questi soldi potessero essere intesi come aiuti di Stato. Una nota diramata dal Dipartimento delle politiche europee del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – in risposta allo specifico quesito avanzato nel 2008, ha chiarito che l'erogazione al settore della pesca di quota parte delle royalties, non ha la caratteristica dell'aiuto di Stato, in quanto è finalizzata a compensare l'effettivo svantaggio per la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca e pertanto non falsa la concorrenza;
              tuttavia dal 2014 i pescatori del crotonese non percepiscono la quota di loro spettanza. Nel bilancio di previsione 2020 della regione Calabria il totale delle royalties non ancora versate dalla regione ai comuni ammonta, tra residui e competenza a 10.725.548 euro;
              il 22 febbraio 2017 è stato siglato un nuovo Accordo di programma quadro colto a riscrivere i rapporti tra la regione ed enti locali interessati. Nell'accordo è previsto un Collegio di vigilanza che ha tra l'altro il compito di individuare le modalità per rimuovere gli ostacoli, di fatto e di diritto, alla sollecita erogazione dei fondi;
              il territorio crotonese anche al largo delle sue coste continua ad essere sfruttato con la presenza di impianti energetici che sono al servizio del Paese. Il sistema delle royalties fino ad ora in vigore, che peraltro in Italia sono le più basse d'Europa, non sembra riconoscere in maniera adeguata quello che è il sacrificio in termini ambientali che il territorio subisce,

impegna il Governo:

          a introdurre una modifica del decreto legislativo n.  625 del 1996 volta a prevedere che la quota di spettanza delle royalties sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare destinata alle marinerie di pesca, sia erogata direttamente dalle regioni alle marinerie aventi diritto, al fine di consentire la loro sollecita erogazione;
          ad attivare presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo istituzionale di confronto con il comune di Crotone e la Regione Calabria al fine di riconoscere al territorio un incremento delle royalties in materia di sfruttamento energetico e le adeguate compensazioni ambientali.
9/3132-AR/85. Torromino.


      La Camera,
          considerato che:
              il provvedimento in esame contiene misure di sostegno al settore agricolo e della pesca;
              in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n.  625 del 1996 «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», le compagnie petrolifere hanno l'obbligo di versare le aliquote del prodotto delle coltivazioni – cosiddetto, Royalties – allo Stato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione;
              le royalties, gravano, complessivamente, per il 10 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 7 per cento. Quota parte delle royalties sono destinate al finanziamento di progetti e misure di sviluppo economico e di coesione sociale attraverso la sottoscrizione di «Protocolli d'Intesa» siglati dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla singola regione interessata dal giacimento allo scopo di restituire al territorio, sotto forma di compensazione, una quota delle risorse derivanti dai giacimenti stessi;
              a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto il 4 ottobre 1999 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le rappresentanze armatoriali, l'Eni e gli Enti territoriali calabresi, si è addivenuti alla soluzione di destinare parte delle Royalties che l'Eni rimette alla regione Calabria, per la concessione dello sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nelle acque antistanti Crotone, a parziale ristoro dei danni derivanti ai pescherecci crotonesi per la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca;
              l'accordo attua gli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n.  625 del 1996 che stabilisce agli le modalità di destinazione del valore delle aliquote di spettanze alle regioni ed ai comuni del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
              con la deliberazione della Giunta regionale della Calabria 24 luglio 2009, n.  479 è stato approvato Schema di Protocollo d'intesa, per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e il miglioramento ambientale nei territori afferenti i comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strangoli, Crucoli, Cirò, Cutro, Melissa;
              per diversi anni l'erogazione dei contributi alle marinerie si è interrotta per il timore che questi soldi potessero essere intesi come aiuti di Stato. Una nota diramata dal Dipartimento delle politiche europee del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – in risposta allo specifico quesito avanzato nel 2008, ha chiarito che l'erogazione al settore della pesca di quota parte delle royalties, non ha la caratteristica dell'aiuto di Stato, in quanto è finalizzata a compensare l'effettivo svantaggio per la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca e pertanto non falsa la concorrenza;
              tuttavia dal 2014 i pescatori del crotonese non percepiscono la quota di loro spettanza. Nel bilancio di previsione 2020 della regione Calabria il totale delle royalties non ancora versate dalla regione ai comuni ammonta, tra residui e competenza a 10.725.548 euro;
              il 22 febbraio 2017 è stato siglato un nuovo Accordo di programma quadro colto a riscrivere i rapporti tra la regione ed enti locali interessati. Nell'accordo è previsto un Collegio di vigilanza che ha tra l'altro il compito di individuare le modalità per rimuovere gli ostacoli, di fatto e di diritto, alla sollecita erogazione dei fondi;
              il territorio crotonese anche al largo delle sue coste continua ad essere sfruttato con la presenza di impianti energetici che sono al servizio del Paese. Il sistema delle royalties fino ad ora in vigore, che peraltro in Italia sono le più basse d'Europa, non sembra riconoscere in maniera adeguata quello che è il sacrificio in termini ambientali che il territorio subisce,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di introdurre una modifica del decreto legislativo n.  625 del 1996 volta a prevedere che la quota di spettanza delle royalties sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare destinata alle marinerie di pesca, sia erogata direttamente dalle regioni alle marinerie aventi diritto, al fine di consentire la loro sollecita erogazione;
          a valutare l'opportunità di attivare presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo istituzionale di confronto con il comune di Crotone e la Regione Calabria al fine di riconoscere al territorio un incremento delle royalties in materia di sfruttamento energetico e le adeguate compensazioni ambientali.
9/3132-AR/85.    (Testo modificato nel corso della seduta) Torromino.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese colpite dalla crisi economica e sociale determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e in particolare all'articolo 7 vengono previste ulteriori misure urgenti a sostegno del settore turistico;
              a causa dell'emergenza pandemica i flussi turistici internazionali nel nostro Paese (la cui spesa complessiva nel 2019 è stata pari a 44,3 miliardi di euro, di cui 650 milioni spesi soltanto dai turisti cinesi), sono stati completamente azzerati;
              la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo in ginocchio la filiera del travel shopping con effetti devastanti per la moda e per le eccellenze del Made in Italy;
              altri Paesi europei, come la Francia, hanno recentemente approvato misure per rilanciare il proprio mercato turistico in vista della stagione estiva e in particolare per attrarre i turisti internazionali. Ad oggi l'Italia è il Paese europeo con la soglia di accesso più alta al servizio di tax free shopping, non avendo mai modificato le disposizioni che risalgono al 1993 e risultando quindi il fanalino di coda a livello europeo per l'attrazione di flussi turistici internazionali;
              in Italia, ormai da anni, vi è uno stato di deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping, settore ad alto il rischio di frodi e di riciclaggio internazionale;
              l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione dell'ultima audizione in Commissione Finanze della Camera lo scorso 10 dicembre 2020, ha avanzato la proposta di regolamentazione degli operatori del tax free shopping, prevedendo l'attribuzione all'Agenzia medesima della vigilanza delle attività rese da tali operatori mediante l'istituzione di una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 114-septies del Testo Unico Bancario,

impegna il Governo:

          a prevedere, nel primo provvedimento utile, la riduzione, da 300 mila Lire a 70 euro, della soglia di spesa minima per il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea al fine di sostenere la ripresa della filiera turistica, di rilanciare a livello internazionale l'attrattività dell'Italia e di aggiornare la soglia minima di accesso al servizio di tax free shopping, riportandola nella media europea;
          ad adottare disposizioni volte a reintrodurre una regolamentazione degli operatori del settore del tax free shopping, al fine di prevedere una riduzione delle ipotesi illecite connesse allo sgravio dell'Iva de quo in un importo non inferiore a 200 milioni di euro su base annua.
9/3132-AR/86. Polidori, Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame reca misure volte a fornire sostegno economico alle imprese colpite dalla crisi economica e sociale determinata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              in particolare, il Titolo I reca misure di sostegno alle imprese e all'economia, e in particolare all'articolo 7 vengono previste ulteriori misure urgenti a sostegno del settore turistico;
              a causa dell'emergenza pandemica i flussi turistici internazionali nel nostro Paese (la cui spesa complessiva nel 2019 è stata pari a 44,3 miliardi di euro, di cui 650 milioni spesi soltanto dai turisti cinesi), sono stati completamente azzerati;
              la grave crisi economica connessa alle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19 ha messo in ginocchio la filiera del travel shopping con effetti devastanti per la moda e per le eccellenze del Made in Italy;
              altri Paesi europei, come la Francia, hanno recentemente approvato misure per rilanciare il proprio mercato turistico in vista della stagione estiva e in particolare per attrarre i turisti internazionali. Ad oggi l'Italia è il Paese europeo con la soglia di accesso più alta al servizio di tax free shopping, non avendo mai modificato le disposizioni che risalgono al 1993 e risultando quindi il fanalino di coda a livello europeo per l'attrazione di flussi turistici internazionali;
              in Italia, ormai da anni, vi è uno stato di deregolamentazione degli intermediari del tax free shopping, settore ad alto il rischio di frodi e di riciclaggio internazionale;
              l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in occasione dell'ultima audizione in Commissione Finanze della Camera lo scorso 10 dicembre 2020, ha avanzato la proposta di regolamentazione degli operatori del tax free shopping, prevedendo l'attribuzione all'Agenzia medesima della vigilanza delle attività rese da tali operatori mediante l'istituzione di una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 114-septies del Testo Unico Bancario,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la riduzione, da 300 mila Lire a 70 euro, della soglia di spesa minima per il rimborso dell'Iva sugli acquisti effettuati in Italia da soggetti non residenti e non domiciliati nell'Unione europea al fine di sostenere la ripresa della filiera turistica, di rilanciare a livello internazionale l'attrattività dell'Italia e di aggiornare la soglia minima di accesso al servizio di tax free shopping, riportandola nella media europea;
          a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a reintrodurre una regolamentazione degli operatori del settore del tax free shopping, al fine di prevedere una riduzione delle ipotesi illecite connesse allo sgravio dell'Iva de quo in un importo non inferiore a 200 milioni di euro su base annua.
9/3132-AR/86.    (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori, Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene misure a sostegno in favore del turismo, dei servizi e delle attività di commercio;
              l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le attività del commercio e dei servizi delle località turistiche. Molte imprese di vendita di beni e servizi, ivi insediate, a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere;
              con il comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n.  34 del 2020, è stata prevista attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica, che consentirebbe alle stesse di accedere ai sostegni destinati alla generalità delle imprese classificate come turistiche;
              la individuazione delle aree è demandata all'Istat, che il 17 settembre ha provveduto a definire una classificazione dei comuni secondo la «categoria turistica prevalente» e la «densità turistica», da cui si possono individuare quei comuni dove la vocazione turistica è rilevante. Successivamente l'Istat ha anche acquisito, per i 14 comuni capoluogo di Città metropolitane, la perimetrazione dei Centri storici;
              a riprova della bontà del lavoro svolto dall'Istat nel testo iniziale dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, per individuare i comuni aventi diritto ai sostegni per i comprensori sciistici si faceva riferimento alla suddetta classificazione;
              resta tuttavia da definire il relativo codice ATECO che le imprese ricadenti nelle aree interessate dovranno richiedere per il tramite del sistema Camerale,

impegna il Governo

a provvedere nei tempi più rapidi possibili, alla piena attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n.  34 del 2020, avviando la necessaria interlocuzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Istat ai fini dell'individuazione del codice ATECO «Valenza turistica» ai fini della sua attribuzione alle imprese di vendita di beni e servizi operanti nelle aree ad alta densità turistica, per consentire alle attività economiche di tali aree di accedere ai sostegni mirati per il turismo.
9/3132-AR/87. Barelli, Spena.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene misure a sostegno in favore del turismo, dei servizi e delle attività di commercio;
              l'onda d'urto causata dall'emergenza sanitaria è stata enorme in particolare per le attività del commercio e dei servizi delle località turistiche. Molte imprese di vendita di beni e servizi, ivi insediate, a fronte di volumi di affari drasticamente ridotti, si sono viste costrette a chiudere;
              con il comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n.  34 del 2020, è stata prevista attribuzione di uno specifico codice ATECO alle attività commerciali nelle aree ad alta valenza turistica, che consentirebbe alle stesse di accedere ai sostegni destinati alla generalità delle imprese classificate come turistiche;
              la individuazione delle aree è demandata all'Istat, che il 17 settembre ha provveduto a definire una classificazione dei comuni secondo la «categoria turistica prevalente» e la «densità turistica», da cui si possono individuare quei comuni dove la vocazione turistica è rilevante. Successivamente l'Istat ha anche acquisito, per i 14 comuni capoluogo di Città metropolitane, la perimetrazione dei Centri storici;
              a riprova della bontà del lavoro svolto dall'Istat nel testo iniziale dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, per individuare i comuni aventi diritto ai sostegni per i comprensori sciistici si faceva riferimento alla suddetta classificazione;
              resta tuttavia da definire il relativo codice ATECO che le imprese ricadenti nelle aree interessate dovranno richiedere per il tramite del sistema Camerale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere nei tempi più rapidi possibili, alla piena attuazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge n.  34 del 2020, avviando la necessaria interlocuzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Istat ai fini dell'individuazione del codice ATECO «Valenza turistica» ai fini della sua attribuzione alle imprese di vendita di beni e servizi operanti nelle aree ad alta densità turistica, per consentire alle attività economiche di tali aree di accedere ai sostegni mirati per il turismo.
9/3132-AR/87.    (Testo modificato nel corso della seduta) Barelli, Spena.


      La Camera,
          premesso che:
              mai come in questo momento il presidio culturale, sociale e di legalità rappresentato dal commercio nei centri storici è in crisi, colpito sia da un crollo dei consumi del 10,8 per cento (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019), sia dalla progressiva desertificazione delle aree centrali delle città, in particolare nelle città a maggiore attrazione turistica;
              l'ufficio Studi Confcommercio stima che, nel 2020, il tasso di mortalità delle imprese, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio (dal 6,6 per cento all'11,1 per cento) e che la crisi ha portato alla chiusura di oltre 390 mila imprese nel settore nel 2020, delle quali 240 mila a causa della pandemia. Il comunicato ISTAT del 12 gennaio 2021 conferma il crollo delle vendite al dettaglio, con una riduzione media del 12,5 per cento per le piccole superfici, ma con punte del –45,8 per cento nel calzaturiero e del –37,7 per cento nell'abbigliamento;
              secondo stime recentemente presentate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, quando gli aiuti di Stato cesseranno circa 371.500 imprese non fallibili, pari al 29,3 per cento del totale, che danno lavoro a oltre 445 mila dipendenti, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica nel corso del 2022;
              a Roma nel 2020 si sono persi 40.000 posti di lavoro le perdite di fatturato in centro superano il 50 per cento quello anni scorsi; se il 2020 è stato l'anno della pandemia sanitaria, il 2021 e il 2022 rischiano di essere gli anni della pandemia economica. Secondo Confcommercio le vie centrali cambieranno aspetto: via i negozi storici, la nostra identità, mentre le grandi aziende sono già al lavoro per riposizionarsi;
              numerosi servizi televisivi hanno mostrato come in città quali Venezia, Firenze e Roma sono in corso di acquisizione i «pezzi pregiati» del patrimonio commerciale, anche da parte di gruppi stranieri; nel 2020, a fronte del drammatico crollo di attività gestite da cittadini italiani si registra invece un costante aumento di attività a titolarità straniera: fra il 2019 e il 2020 il numero degli imprenditori stranieri è cresciuto del 2,3 per cento, nonostante l'epidemia,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni a tutela degli esercizi commerciali nei centri storici ampliando le possibilità di cui i comuni dispongono in materia di commercio, al fine di prevedere la tutela di talune tipologie di attività commerciali e delle botteghe artigiane, anche storiche, con riferimento alla necessità di preservare le caratteristiche storiche e culturali delle aree e di preservare il presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali.
9/3132-AR/88. Spena, Barelli.


      La Camera,
          premesso che:
              mai come in questo momento il presidio culturale, sociale e di legalità rappresentato dal commercio nei centri storici è in crisi, colpito sia da un crollo dei consumi del 10,8 per cento (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019), sia dalla progressiva desertificazione delle aree centrali delle città, in particolare nelle città a maggiore attrazione turistica;
              l'ufficio Studi Confcommercio stima che, nel 2020, il tasso di mortalità delle imprese, rispetto al 2019, risulta quasi raddoppiato per quelle del commercio (dal 6,6 per cento all'11,1 per cento) e che la crisi ha portato alla chiusura di oltre 390 mila imprese nel settore nel 2020, delle quali 240 mila a causa della pandemia. Il comunicato ISTAT del 12 gennaio 2021 conferma il crollo delle vendite al dettaglio, con una riduzione media del 12,5 per cento per le piccole superfici, ma con punte del –45,8 per cento nel calzaturiero e del –37,7 per cento nell'abbigliamento;
              secondo stime recentemente presentate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, quando gli aiuti di Stato cesseranno circa 371.500 imprese non fallibili, pari al 29,3 per cento del totale, che danno lavoro a oltre 445 mila dipendenti, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica nel corso del 2022;
              a Roma nel 2020 si sono persi 40.000 posti di lavoro le perdite di fatturato in centro superano il 50 per cento quello anni scorsi; se il 2020 è stato l'anno della pandemia sanitaria, il 2021 e il 2022 rischiano di essere gli anni della pandemia economica. Secondo Confcommercio le vie centrali cambieranno aspetto: via i negozi storici, la nostra identità, mentre le grandi aziende sono già al lavoro per riposizionarsi;
              numerosi servizi televisivi hanno mostrato come in città quali Venezia, Firenze e Roma sono in corso di acquisizione i «pezzi pregiati» del patrimonio commerciale, anche da parte di gruppi stranieri; nel 2020, a fronte del drammatico crollo di attività gestite da cittadini italiani si registra invece un costante aumento di attività a titolarità straniera: fra il 2019 e il 2020 il numero degli imprenditori stranieri è cresciuto del 2,3 per cento, nonostante l'epidemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni a tutela degli esercizi commerciali nei centri storici ampliando le possibilità di cui i comuni dispongono in materia di commercio, al fine di prevedere la tutela di talune tipologie di attività commerciali e delle botteghe artigiane, anche storiche, con riferimento alla necessità di preservare le caratteristiche storiche e culturali delle aree e di preservare il presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali.
9/3132-AR/88.    (Testo modificato nel corso della seduta) Spena, Barelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 41-bis del disegno di legge in esame ha introdotto modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, in materia di lavoro a tempo determinato;
              la norma ha introdotto la possibilità per la contrattazione collettiva fino al 30 settembre 2022 di prevedere nuove ipotesi di causali per i contratti a tempo determinato, ponendo però a garanzia della qualità occupazionale un limite minimo di durata del rapporto di lavoro di almeno dodici mesi e massimo di ventiquattro mesi;
          considerato che:
              il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 31 fino al 30 settembre 2022;
          valutato che:
              la misura è una risposta temporanea dettata da esigenze contingenti connesse all'emergenza pandemica e coinvolge le rappresentanze sindacali a tutti i livelli;
              il contratto di lavoro a tempo indeterminato rimane la forma ordinaria della prestazione lavorativa in quanto unica forma di lavoro idonea a consentire ai lavoratori e alle lavoratrici una progettazione di breve, medio e lungo termine anche in considerazione del fatto che è prassi dell'autonomia privata che il contralto di lavoro a tempo indeterminato venga utilizzato come «garanzia» per la sottoscrizione di diverse obbligazioni contrattuali dal contratto di locazione a quello di mutuo;
              il decreto-legge n.  87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  96 del 2018, ha il pregio di incrementare i diritti e migliorare le tutele dei lavoratori;
              secondo recenti dati dell'Inps, in particolare dell'Osservatorio del Precariato, nel complesso del 2019, i lavoratori che sono passati dai contratti a tempo determinato a quello indeterminato sono stati 706 mila, ossia +31,8 per cento, rispetto al 2018;
              con il cosiddetto «decreto dignità» sono quindi aumentate le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
              nel 2020, i dati sono stati influenzati dalla crisi economica, determinata dalla Pandemia da COVID-19, e hanno visto un peggioramento sia dei contratti a tempo determinato, sia di quelli a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di incentivare, dal primo provvedimento utile e in modo strutturato, le assunzioni a tempo indeterminato;
          a valutare l'opportunità di istituire un meccanismo di monitoraggio dei contratti a termine per verificarne l'eventuale incremento e, in caso positivo, predisporre tutte iniziative utili ad anticipare la scadenza del termine previsto del 30 settembre del 2022;
          a valutare l'opportunità di prevedere interventi legislativi finalizzati ad aggiornare i meccanismi certificazione della rappresentanza sindacale nonché incentivi che favoriscano il mantenimento dei livelli occupazionali e la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
9/3132-AR/89. Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali tra le quali all'articolo 55 l'incremento da 250 a 350 milioni di euro per l'anno 2021 del contributo per mancato incasso dell'imposta di soggiorno, introdotto dall'articolo 25 del decreto-legge n.  42 del 2021;
              con l'articolo 180 comma 3 del decreto-legge n.  34 del 2020 è stato previsto, con una modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, che i gestori della struttura ricettiva sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
              i titolari degli esercizi ricettivi assumono il ruolo di sostituti di imposta e una volta incassata l'imposta devono versarla al comune, tramite modello F24. Per il 2021 è previsto che la dichiarazione per l'anno 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione per l'anno 2021;
              dunque con il decreto-legge n.  24 del 2020 i titolari diventano soggetti attivi di un obbligo tributario: essi non riscuotono più per conto del comune denaro che sono poi obbligati a versare nelle casse dell'ente locale, ma devono pagare al comune, quale obbligato in solido, l'importo dell'imposta di soggiorno. La previsione della solidarietà tributaria ha la funzione rafforzare la garanzia di preservare l'integrità dei flussi tributari;
              la figura del «responsabile (o sostituto) di imposta» si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600, articolo 64, che disciplina il diritto di rivalsa di chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte «in luogo di altri» (il sostituto) o «insieme con altri» (il responsabile), per fatti o situazioni a questi riferibili;
              il ruolo di sostituto d'imposta comporta una serie di responsabilità fiscali in capo al responsabile della struttura ricettiva: in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto; in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.  471 del 1997, pari al trenta per cento di ogni importo non versato;
              per effetto della nuova configurazione del rapporto intercorrente tra ente impositore e gestore, quest'ultimo non è tenuto a rendere il conto giudiziale della propria gestione, e conseguentemente non è più soggetto al giudizio di conto di cui all'articolo 139 del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  174, né, conseguentemente, all'azione di responsabilità amministrativa in caso di omesso o incompleto versamento dell'imposta;
              la Cassazione Penale ha già in diverse occasioni riconosciuto che, per i fatti successivi all'entrata in vigore della norma, non risponde di peculato il gestore che ometta di versare l'imposta di soggiorno, essendo venuti meno, per effetto della novella normativa, i presupposti costitutivi della fattispecie penale, e cioè la natura pubblica del denaro nella disponibilità del gestore e la qualificazione di quest'ultimo come incaricato di pubblico servizio;
              in seno alla Corte dei conti sussistono invece dei contrasti giurisprudenziali. Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti continuano ad intendere l'albergatore come Agente Contabile invece che Sostituto D'Imposta. Questo vuol dire che le strutture ricettive devono presentare i conti giudiziali soggetti a parifica invece che il solo riversamento dell'imposta di soggiorno. E questo porta tutta una serie di aggravi formali (anche di rilievo penale) per anche solo errori o mancanze formali,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni interpretative dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23 e dell'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n.  50, nelle quali si chiarisca che il gestore della struttura ricettiva non è un agente contabile e che a quest'ultimo non si applicano l'articolo 610, comma 1 del regio decreto n.  827 del 1924 e l'articolo 16 del decreto legislativo n.  123 del 2011, non essendo in particolare tale soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale, anche in relazione all'articolo 139 del decreto legislativo n.  174 del 2016.
9/3132-AR/90. Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'evoluzione della riferita epidemia COVID-19 e delle relative misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del contagio ha generato per il settore del gioco legale rilevanti effetti negativi dovuti alla totale chiusura delle attività;
              in particolare, tale chiusura, ha comportato il blocco dei ricavi per circa 12.000 esercizi distribuiti su tutto il territorio nazionale, attività commerciali regolari e regolate da Concessioni Statali che impiegano oltre 60 mila lavoratori diretti e sostengono circa 200 mila persone, se consideriamo anche i rispettivi nuclei familiari;
              questo scenario ha profondamente impattato non solo sulle entrate erariali derivanti dal gioco ma anche sugli stessi bilanci dei concessionari di Stato con effetti ancora totalmente da individuare sul quadro economico complessivo e sullo stesso equilibrio delle concessioni;
              tale contesto ha reso impossibile delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario di tutte le concessioni per il settore dei giochi;
              ne deriva che le previsioni di gettito sono da considerarsi, allo stato, irrealistiche e da rivedere; le misure previste all'interno del testo sono marginali e non funzionali, durante l'esame del provvedimento è stato proposto un emendamento con il quale si intende prorogare le scadenze delle concessioni in attesa di una tempestiva approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021;
              al fine di consentire anche forme di sostegno per il settore in ragione della sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ed in ogni caso nella Legge di Bilancio 2022, le opportune iniziative normative finalizzate a prorogare il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, così da allineare i nuovi bandi in coerenza con il necessario riordino del settore.
9/3132-AR/91. Navarra.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'evoluzione della riferita epidemia COVID-19 e delle relative misure adottate dal Governo per contrastare la diffusione del contagio ha generato per il settore del gioco legale rilevanti effetti negativi dovuti alla totale chiusura delle attività;
              in particolare, tale chiusura, ha comportato il blocco dei ricavi per circa 12.000 esercizi distribuiti su tutto il territorio nazionale, attività commerciali regolari e regolate da Concessioni Statali che impiegano oltre 60 mila lavoratori diretti e sostengono circa 200 mila persone, se consideriamo anche i rispettivi nuclei familiari;
              questo scenario ha profondamente impattato non solo sulle entrate erariali derivanti dal gioco ma anche sugli stessi bilanci dei concessionari di Stato con effetti ancora totalmente da individuare sul quadro economico complessivo e sullo stesso equilibrio delle concessioni;
              tale contesto ha reso impossibile delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario di tutte le concessioni per il settore dei giochi;
              al fine di consentire anche forme di sostegno per il settore in ragione della sospensione dell'attività verificatesi nel corso dell'emergenza epidemiologica COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ed in ogni caso nella Legge di Bilancio 2022, le opportune iniziative normative finalizzate a prorogare il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, così da allineare i nuovi bandi in coerenza con il necessario riordino del settore.
9/3132-AR/91.    (Testo modificato nel corso della seduta) Navarra.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare contiene disposizioni in materia di occupazione e politiche sociali, intervenendo sulla cassa integrazione e rispetto a sussidi di diversa natura;
              si ritiene necessario e urgente riparare alla perenne inadeguatezza delle politiche attive di ricollocazione succedutesi negli anni, poiché le iniziative adottate sono gravemente carenti di offerta formativa mirata, oltre a mancare di un costante monitoraggio dei requisiti dei beneficiari per l'accesso alla misura anche durante il periodo di erogazione;
              i sussidi a sostegno del reddito sono di fatto elargiti durante periodi di attesa di una possibile ripresa dell'azienda e dunque della riattivazione del posto di lavoro, nel caso si tratti di indennità interne come la cassa integrazione; mentre, si tratta di indennità esterne ed erogate agli inoccupati in attesa di ricollocarsi, nel caso del reddito di cittadinanza, della nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (dis-coll);
              si ritiene che tali misure siano inadeguate e sterili e che agiscano in modo distorto anche da un punto di vista culturale, poiché prevedono il riconoscimento di sussidi pubblici senza condizionarne l'erogazione ad una qualche utile ed efficace attività anche per il superamento dell'indennità;
              il rischio concreto è che durante il periodo coperto dal sussidio, l'inoperosità dei percettori indebolisca le loro abilità lavorative poiché non accompagnate ad un aggiornamento professionale. Ciò pone in una posizione di svantaggio la persona che deve ricollocarsi o comunque riprendere a lavorare dopo il periodo di sospensione;
              pertanto, ogni ammortizzatore sociale e sussidio, deve essere accompagnato quantomeno ad un'attività formativa da svolgersi durate la fase di erogazione dell'indennità, eliminando definitivamente ogni misura economica di sostegno al reddito agli inoccupati, non condizionata allo svolgimento di una corrispettiva prestazione che abbia una ratio rispetto al fine per il quale è riconosciuto il sussidio; tra l'altro, per quanto concerne la tipologia formazione interna – durante la cassa integrazione – verrebbe proposta dal medesimo datore di lavoro che sospende l'attività, individuando un percorso di riqualificazione del personale che sarebbe utile sia per i futuri progetti dell'azienda che in prospettiva di un eventuale reinserimento sul mercato. Inoltre, per la cassa integrazione il percorso formativo non graverebbe economicamente né a carico dell'azienda né dello Stato, poiché assistito dai fondi interprofessionali;
              collegando ai sussidi la formazione obbligatoria, in ogni caso il lavoratore, al termine del periodo di assistenza-formazione, si troverà in una situazione potenziata da un punto di vista di competenze e abilità lavorative rispetto al periodo precedente alla sospensione,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente i necessari provvedimenti affinché i percettori di sussidi riconosciuti in attesa di reinserirsi nel mercato del lavoro, come nel caso del reddito di cittadinanza, della naspi e della dis-coll, o attribuiti nel periodo di sospensione dal lavoro, come nell'ipotesi di cassa integrazione, siano obbligatoriamente tenuti a frequentare dei corsi di formazione e/o riqualificazione professionale per tutto il periodo in cui viene erogato il sussidio, anche prevedendo che la mancata partecipazione a tali percorsi formativi determini la perdita del sussidio attribuito.
9/3132-AR/92. Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare contiene disposizioni in materia di occupazione e politiche sociali, intervenendo sulla cassa integrazione e rispetto a sussidi di diversa natura;
              i sussidi a sostegno del reddito sono di fatto elargiti durante periodi di attesa di una possibile ripresa dell'azienda e dunque della riattivazione del posto di lavoro, nel caso si tratti di indennità interne come la cassa integrazione; mentre, si tratta anche di indennità esterne ed erogate agli inoccupati in attesa di ricollocarsi, nel caso del reddito di cittadinanza, della nuova Assicurazione sociale per l'impiego (Naspi) e della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (dis-coll);
              pertanto, ogni ammortizzatore sociale e sussidio, deve essere accompagnato quantomeno ad un'attività formativa da svolgersi durate la fase di erogazione dell'indennità, eliminando definitivamente ogni misura economica di sostegno al reddito agli inoccupati, non condizionata allo svolgimento di una corrispettiva prestazione che abbia una ratio rispetto al fine per il quale è riconosciuto il sussidio; tra l'altro, per quanto concerne la tipologia formazione interna – durante la cassa integrazione – verrebbe proposta dal medesimo datore di lavoro che sospende l'attività, individuando un percorso di riqualificazione del personale che sarebbe utile sia per i futuri progetti dell'azienda che in prospettiva di un eventuale reinserimento sul mercato. Inoltre, per la cassa integrazione il percorso formativo non graverebbe economicamente né a carico dell'azienda né dello Stato, poiché assistito dai fondi interprofessionali;
              collegando ai sussidi la formazione obbligatoria, in ogni caso il lavoratore, al termine del periodo di assistenza-formazione, si troverà in una situazione potenziata da un punto di vista di competenze e abilità lavorative rispetto al periodo precedente alla sospensione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare urgentemente i necessari provvedimenti affinché i percettori di sussidi riconosciuti in attesa di reinserirsi nel mercato del lavoro, come nel caso del reddito di cittadinanza, della naspi e della dis-coll, o attribuiti nel periodo di sospensione dal lavoro, come nell'ipotesi di cassa integrazione, siano obbligatoriamente tenuti a frequentare dei corsi di formazione e/o riqualificazione professionale per tutto il periodo in cui viene erogato il sussidio, anche prevedendo che la mancata partecipazione a tali percorsi formativi determini la perdita del sussidio attribuito.
9/3132-AR/92.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e i servizi territoriali;
              il settore delle revisioni di autoveicoli è stato uno tra quelli che hanno subito i maggiori contraccolpi dalle misure adottate per limitare la diffusione della pandemia;
              le tariffe delle revisioni dei veicoli a motore sono ormai ferme dal 2007;
              la legge di bilancio per il 2021 (legge n.  178 del 2020) ai commi 705 e 706 dell'articolo 1 ha previsto, rispettivamente, l'adeguamento delle tariffe applicate ed una misura compensativa denominata «buono veicoli sicuri»;
              entrambe le misure rimandavano a provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto essere adottati entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore,

impegna il Governo

a procedere quanto prima all'attuazione delle misure di cui in premessa tramite l'adozione dei relativi decreti attuativi.
9/3132-AR/93. Rosso, Sozzani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca novelle sulla disciplina della politica industriale nazionale;
              il Piano Transizione 4.0 è la nuova politica industriale del Governo, che aggiorna il Piano Impresa 4.0 istituito nel 2018 – e sua volta già conosciuto come Piano Industria 4.0 dal 2016;
              in particolare il Piano Transizione 4.0, che ha validità per il triennio dal 2021 al 2023, ha l'obiettivo di introdurre una serie di misure volte al supporto della digitalizzazione delle imprese e del rilancio del settore industriale, per il valore di 24 miliardi di euro;
              le misure riguardano Beni strumentali non 4.0, Beni strumentali materiali, Beni strumentali immateriali, Ricerca, innovazione e design, formazione 4.0;
              il programma «Transizione 4.0» nel Piano nazionale di ripresa e resilienza reca misure di incentivazione fiscale finalizzate alla promozione della trasformazione digitale dei processi produttivi e l'investimento in beni immateriali nella fase di ripresa post-pandemica. La ratio è che l'aumento di produttività e la maggiore efficienza conseguiti dalle imprese beneficiarie contribuiranno ad aumentare la competitività e la sostenibilità delle filiere produttive in cui queste sono integrate, con positive ricadute sull'occupazione;
              la digitalizzazione delle imprese, anche editoriali, è necessaria per mantenere competitiva l'economia nazionale;
              escludere la cessione del credito d'imposta 4.0 rischia di ledere l'impatto della misura per gli investimenti green e in innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, nel primo provvedimento utile, volte a garantire la cessione del credito d'imposta 4.0, così come descritto in premessa.
9/3132-AR/94. Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di sostegno per il settore delle infrastrutture e dello sviluppo economico;
              è fondamentale garantire risorse a favore della transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti;
              la cessione del credito d'imposta a favore delle imprese che operano nelle ZES non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta;
              la suddetta cessione consentirebbe alle imprese che operano nelle ZES di «monetizzare» il beneficio del credito d'imposta anche prima della compensazione fiscale diventando strumento d'impulso e stimolo agli investimenti all'interno di territori strategicamente fondamentali per il Paese;
              l'attuale sistema di incentivazione fiscale a favore degli investimenti non genera nelle Zes una reale attrattività di investimento rispetto ad altre sono del Paese,

impegna il Governo

a prevedere la cedibilità del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti all'interno delle aree Zes, compatibilmente con le regole che Eurostat fissa sul tema in corso di approfondimento.
9/3132-AR/94.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza COVID-19 ha aggravato il problema della carenza di farmaci e le misure di confinamento hanno provocato infatti una serie di ripercussioni su tutta la catena farmaceutica (dalla produzione alla distribuzione di farmaci essenziali);
              per garantire l'approvvigionamento di farmaci si è resa necessaria una sospensione del decreto-legge Calabria con l'obiettivo di dare la possibilità alle aziende di concentrarsi sulla fornitura dei farmaci ai pazienti e all'Aifa di potersi concentrare nella gestione della supply chain tra le varie regioni,

impegna il Governo a:

          riportare la comunicazione di preavviso della carenza di farmaci da 4 mesi a 2 mesi adeguando la normativa italiana con quanto previsto in tutti gli altri Paesi europei;
          istituire un elenco di medicinali critici, per i quali non esistono alternative terapeutiche e sui quali concentrare gli sforzi di vigilanza;
          innalzare le sanzioni previste, che andrebbero però a comminarsi solo ed esclusivamente per quei farmaci essenziali per i pazienti;
          prevedere la creazione di un fondo dove far confluire le oblazioni, vincolato allo svolgimento di iniziative di formazione per la gestione delle carenze.
9/3132-AR/95. Rizzo Nervo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza COVID-19 ha aggravato il problema della carenza di farmaci e le misure di confinamento hanno provocato infatti una serie di ripercussioni su tutta la catena farmaceutica (dalla produzione alla distribuzione di farmaci essenziali);
              per garantire l'approvvigionamento di farmaci si è resa necessaria una sospensione del decreto-legge Calabria con l'obiettivo di dare la possibilità alle aziende di concentrarsi sulla fornitura dei farmaci ai pazienti e all'Aifa di potersi concentrare nella gestione della supply chain tra le varie regioni,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              riportare la comunicazione di preavviso della carenza di farmaci da 4 mesi a 2 mesi adeguando la normativa italiana con quanto previsto in tutti gli altri Paesi europei;
              istituire un elenco di medicinali critici, per i quali non esistono alternative terapeutiche e sui quali concentrare gli sforzi di vigilanza;
              innalzare le sanzioni previste, che andrebbero però a comminarsi solo ed esclusivamente per quei farmaci essenziali per i pazienti;
              prevedere la creazione di un fondo dove far confluire le oblazioni, vincolato allo svolgimento di iniziative di formazione per la gestione delle carenze.
9/3132-AR/95.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo Nervo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58 del decreto-legge all'esame dell'Aula, recante «misure urgenti per la scuola», modificato nel corso dei lavori in Commissione, contiene disposizioni finalizzate a favorire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022;
              per conseguire gli obiettivi prefissati dalla norma, assicurando le condizioni necessarie per lo svolgimento integrale delle attività in presenza, superando definitivamente la logica delle percentuali, si ritiene indispensabile l'aggiornamento delle raccomandazioni e delle linee guida in materia di prevenzione, screening e gestione dei contagi in ambito scolastico, nonché – ovviamente – lo stanziamento di risorse adeguate a garantirne la corretta implementazione;
              le misure di prevenzione da attuare in ambito scolastico hanno formato oggetto di studio a livello internazionale, portando all'emanazione di diverse raccomandazioni tra le quali si citano in questa sede quelle pubblicate sulla rivista Lancet in data 10 marzo 2021, a loro volta conformi alle linee guida diramate dal Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, attuate in diversi Stati del mondo;
              ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, le misure di prevenzione del contagio per l'anno scolastico 2021/2022, dovrebbero prevedere, in aggiunta alle raccomandazioni generali, l'installazione di sistemi di climatizzazione o ventilazione meccanica, utili alla filtrazione, alla sanificazione o, comunque, al ricambio dell'aria, in coerenza a quanto prevedono le raccomandazioni sopra citate, pubblicate sulla rivista Lancet, paragrafo « Ventilation»;
              inoltre, sotto il profilo dello screening, sarebbe opportuno promuovere l'esecuzione periodica di test che si basano sull'analisi di campioni di saliva, i cosiddetti test salivari, la cui minore invasività li rende particolarmente adatti all'utilizzo in ambito scolastico, in specie nei bambini;
              lo stesso Ministero della salute, con circolare in data 14 maggio 2021, pur ribadendo che il test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo rappresenta il gold standard per la diagnosi, ha riconosciuto che il campione di saliva rappresenta un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 e può costituire, pertanto, uno strumento utile per il monitoraggio, in particolare nei bambini, considerata la semplificazione della tecnica di prelievo,

impegna il Governo:

          a promuovere con urgenza l'adozione di linee guida per la prevenzione, lo screening e la gestione dei contagi in ambito scolastico, al fine di favorire, in vista del nuovo anno 2021/2022, il mantenimento integrale delle attività in presenza, indispensabile per l'istruzione, la formazione sociale e il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi;
          a promuovere l'approvvigionamento e il periodico impiego in ambito scolastico dei cosiddetti test salivari, nonché l'installazione di sistemi di climatizzazione o ventilazione meccanica negli ambienti scolastici, utili alla filtrazione, alla sanificazione o, comunque, al ricambio dell'aria, in coerenza con le raccomandazioni citate in premessa, assicurando lo stanziamento delle risorse all'uopo necessarie.
9/3132-AR/96. Cavandoli, Piccolo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58 del decreto-legge all'esame dell'Aula, recante «misure urgenti per la scuola», modificato nel corso dei lavori in Commissione, contiene disposizioni finalizzate a favorire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022;
              per conseguire gli obiettivi prefissati dalla norma, assicurando le condizioni necessarie per lo svolgimento integrale delle attività in presenza, superando definitivamente la logica delle percentuali, si ritiene indispensabile l'aggiornamento delle raccomandazioni e delle linee guida in materia di prevenzione, screening e gestione dei contagi in ambito scolastico, nonché – ovviamente – lo stanziamento di risorse adeguate a garantirne la corretta implementazione;
              le misure di prevenzione da attuare in ambito scolastico hanno formato oggetto di studio a livello internazionale, portando all'emanazione di diverse raccomandazioni tra le quali si citano in questa sede quelle pubblicate sulla rivista Lancet in data 10 marzo 2021, a loro volta conformi alle linee guida diramate dal Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta, attuate in diversi Stati del mondo;
              ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, le misure di prevenzione del contagio per l'anno scolastico 2021/2022, dovrebbero prevedere, in aggiunta alle raccomandazioni generali, l'installazione di sistemi di climatizzazione o ventilazione meccanica, utili alla filtrazione, alla sanificazione o, comunque, al ricambio dell'aria, in coerenza a quanto prevedono le raccomandazioni sopra citate, pubblicate sulla rivista Lancet, paragrafo « Ventilation»;
              inoltre, sotto il profilo dello screening, sarebbe opportuno promuovere l'esecuzione periodica di test che si basano sull'analisi di campioni di saliva, i cosiddetti test salivari, la cui minore invasività li rende particolarmente adatti all'utilizzo in ambito scolastico, in specie nei bambini;
              lo stesso Ministero della salute, con circolare in data 14 maggio 2021, pur ribadendo che il test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo rappresenta il gold standard per la diagnosi, ha riconosciuto che il campione di saliva rappresenta un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 e può costituire, pertanto, uno strumento utile per il monitoraggio, in particolare nei bambini, considerata la semplificazione della tecnica di prelievo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di promuovere con urgenza l'adozione di linee guida per la prevenzione, lo screening e la gestione dei contagi in ambito scolastico, al fine di favorire, in vista del nuovo anno 2021/2022, il mantenimento integrale delle attività in presenza, indispensabile per l'istruzione, la formazione sociale e il benessere psicofisico dei bambini e dei ragazzi;
          a valutare l'opportunità di promuovere l'approvvigionamento e il periodico impiego in ambito scolastico dei cosiddetti test salivari, nonché l'installazione di sistemi di climatizzazione o ventilazione meccanica negli ambienti scolastici, utili alla filtrazione, alla sanificazione o, comunque, al ricambio dell'aria, in coerenza con le raccomandazioni citate in premessa, assicurando lo stanziamento delle risorse all'uopo necessarie.
9/3132-AR/96.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Piccolo.


      La Camera,
          premesso che:
              i lavoratori del settore del trasporto scolastico si sono trovati senza la copertura degli ammortizzatori sociali per i periodi di interruzione del servizio nei mesi febbraio e marzo 2021, in corrispondenza della sospensione dell'attività didattica in presenza, per contenere la diffusione della pandemia;
              detti lavoratori, come ogni anno, hanno ripreso l'attività lavorativa tramite nuova assunzione a tempo determinato, al momento della ripartenza dell'attività didattica dopo la fermata natalizia, ovvero il 7 gennaio. Ma tale decorrenza, di fatto, li esclude dalla possibilità di accedere all'ammortizzatore sociale di riferimento, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 305, della legge 178/2020, anche nell'interpretazione estensiva data dall'Inps con la circolare n.  28/2021, il medesimo ammortizzatore sociale opera solo nei confronti dei lavoratori assunti alla data del 4 gennaio 2021;
              una esclusione ingiustificata che non è stata sanata con i provvedimenti successivi e che è determinata esclusivamente dalla peculiarità del calendario scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nei prossimi provvedimenti che si dovessero adottare per la continuazione delle misure di sostegno per imprese e lavoratori, al fine di superare l'ingiustificata esclusione dei lavoratori del trasporto scolastico dall'accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori, in ragione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro legati alle scadenze del calendario scolastico.
9/3132-AR/97. Pezzopane.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'Italia è la dimora di un'eccellente artigianalità: tutto ciò che viene prodotto nella nostra nazione è noto in tutto il mondo, meglio noto con il marchio Made in Italy che ha un ruolo ormai cruciale nell'economia italiana e internazionale, meritevole della proliferazione di nuove opportunità lavorative per l’import e per l’export;
              la crisi da COVID-19 ha comportato una drammatica flessione delle vendite a causa delle restrizioni alla circolazione, pertanto l'intero comparto tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, ha accumulato stock di merce stagionale invenduta;
              gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino sono stati notevoli, a partire dal cambio di stagione che è stato penalizzato dal lockdown, dall'assenza dei ricavi sino ad arrivare all'obsolescenza della merce stagionale;
              in considerazione del grave danno economico subito dall'intero settore che stenta a riprendersi anche a causa delle varie restrizioni alla mobilità estera e la difficoltà concreta a ritornare ai livelli di consumo precedenti,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a garantire concretamente le condizioni di parità per le diverse tipologie di beneficiari operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione commerciale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta.
9/3132-AR/98. De Toma, Zucconi, Caiata.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'Italia è la dimora di un'eccellente artigianalità: tutto ciò che viene prodotto nella nostra nazione è noto in tutto il mondo, meglio noto con il marchio Made in Italy che ha un ruolo ormai cruciale nell'economia italiana e internazionale, meritevole della proliferazione di nuove opportunità lavorative per l’import e per l’export;
              la crisi da COVID-19 ha comportato una drammatica flessione delle vendite a causa delle restrizioni alla circolazione, pertanto l'intero comparto tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, ha accumulato stock di merce stagionale invenduta;
              gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino sono stati notevoli, a partire dal cambio di stagione che è stato penalizzato dal lockdown, dall'assenza dei ricavi sino ad arrivare all'obsolescenza della merce stagionale;
              in considerazione del grave danno economico subito dall'intero settore che stenta a riprendersi anche a causa delle varie restrizioni alla mobilità estera e la difficoltà concreta a ritornare ai livelli di consumo precedenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a garantire concretamente le condizioni di parità per le diverse tipologie di beneficiari operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria, lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione commerciale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale rilevante per l'esecuzione della compensazione del credito d'imposta.
9/3132-AR/98.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Toma, Zucconi, Caiata.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 69 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», intende fornire un ristoro ai lavoratori del settore agricolo e della pesca: agli operai agricoli a tempo determinato (ODT) che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro;
              sono circa 870 mila i lavoratori agricoli cosiddetto ODT, iscritti negli elenchi anagrafici che nel 2020, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica, hanno perduto a testa, in media, 4 giornate lavorative;
              tale diminuzione delle giornate lavorate non si è verificata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale: al sud e nelle isole è stata registrata la perdita maggiore, ricompresa fra le 20 e le 25 giornate, determinando di fatto un grave nocumento economico sia per la perdita di significative quote di indennità di disoccupazione agricola, sia per il rendimento previdenziale;
              il trascinamento delle giornate dell'anno precedente, sia dal punto di vista assistenziale che previdenziale, consentirebbe di ridurre il danno subìto dal lavoratore agricolo che per cause non dipendenti dalla sua volontà ha perduto diverse giornate lavorative nel 2020: tale sistema consentirebbe all'operaio agricolo a tempo determinato (ODT) di vedersi riconosciuto l'equivalente di quanto aveva maturato con le giornate lavorate nel 2019. Nel caso di specie, qualora venisse adottarlo il sistema del trascinamento delle giornate, se nell'anno 2020 un lavoratore agricolo avesse lavorato 80 giornate e nel corso del 2019, invece, 101 giornate, avrebbe diritto a ricevere sia l'indennità di disoccupazione che il rendimento previdenziale equivalenti a 101 giornate lavorative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento legislativo, di implementare l'indennità di cui all'articolo 69 del decreto-legge in esame per gli operai agricoli assunti a tempo determinato, con particolare riguardo ai medesimi operai agricoli operanti nelle regioni del Mezzogiorno e delle Isole che hanno avuto minori entrate, perché possa essere erogata loro una somma di denaro pari a quanto ricevuto per il lavoro prestato nell'anno 2019.
9/3132-AR/99. Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame è composto da numerosi interventi dedicati al sostegno dell'economia e dell'occupazione;
              stando al rapporto Istat di giugno e relativo allo stato del mercato del lavoro, nel primo trimestre 2021, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione di –0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e di –0,1 per cento rispetto al primo trimestre 2020;
              secondo le cifre pubblicate nel mese di aprile da Istat la disoccupazione giovanile in Italia torna a crescere arrivando al 33 per cento posizionando l'Italia al secondo posto dietro solo alla Spagna;
              lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021, legge n.  178/2020, riconosce uno «sconto contributivo» fino a tre anni, e di quattro anni per otto Regioni del centro sud, pari a seimila euro sulla quota a carico del datore di lavoro;
              l'Inps, nella circolare n.  56 del 12 aprile 2021, ha fornito le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile in modo stabile;
              il sopracitato beneficio è destinato a chi assume a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, un lavoratore che ha una età non superiore a 35 anni e 364 giorni all'atto della instaurazione del rapporto e che non ha mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, fatti salvi i periodi di apprendistato non «consolidatosi» al termine del periodo formativo;
              la congiuntura economica sfavorevole per molti settori unita allo sblocco dei licenziamenti causerà una probabile crescita della disoccupazione colpendo quelle fasce, come giovani e donne, che sono già parte del fenomeno;
              la circolare Inps n.  56 del 12 aprile 2021 considera come motivo ostativo rispetto alla fruizione dell'esonero anche le fattispecie in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore la sopracitata circolare Inps, ricorda come l'istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze;
              secondo l'Inps il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;
              a 35 anni è più che plausibile che il lavoratore abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato risoltasi per le situazioni più disparate e questo andrebbe a escludere una platea estremamente ampia di soggetti rispetto ai quali la decontribuzione non produce benefici per il datore di lavoro,

impegna il Governo

a estendere la misura dello sgravio contributivo di cui in premessa, nel rispetto dei limiti d'età vigenti, anche ai lavoratori che hanno già avuto un rapporto a tempo indeterminato o senza superare il periodo di prova.
9/3132-AR/100. Mantovani, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame è composto da numerosi interventi dedicati al sostegno dell'economia e dell'occupazione;
              stando al rapporto Istat di giugno e relativo allo stato del mercato del lavoro, nel primo trimestre 2021, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione di –0,2 per cento rispetto al trimestre precedente e di –0,1 per cento rispetto al primo trimestre 2020;
              secondo le cifre pubblicate nel mese di aprile da Istat la disoccupazione giovanile in Italia torna a crescere arrivando al 33 per cento posizionando l'Italia al secondo posto dietro solo alla Spagna;
              lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021, legge n.  178/2020, riconosce uno «sconto contributivo» fino a tre anni, e di quattro anni per otto Regioni del centro sud, pari a seimila euro sulla quota a carico del datore di lavoro;
              l'Inps, nella circolare n.  56 del 12 aprile 2021, ha fornito le prime indicazioni sullo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile in modo stabile;
              il sopracitato beneficio è destinato a chi assume a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, un lavoratore che ha una età non superiore a 35 anni e 364 giorni all'atto della instaurazione del rapporto e che non ha mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa, fatti salvi i periodi di apprendistato non «consolidatosi» al termine del periodo formativo;
              la congiuntura economica sfavorevole per molti settori unita allo sblocco dei licenziamenti causerà una probabile crescita della disoccupazione colpendo quelle fasce, come giovani e donne, che sono già parte del fenomeno;
              la circolare Inps n.  56 del 12 aprile 2021 considera come motivo ostativo rispetto alla fruizione dell'esonero anche le fattispecie in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore la sopracitata circolare Inps, ricorda come l'istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l'adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze;
              secondo l'Inps il rapporto di lavoro, pur sottoposto a una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall'origine;
              a 35 anni è più che plausibile che il lavoratore abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato risoltasi per le situazioni più disparate e questo andrebbe a escludere una platea estremamente ampia di soggetti rispetto ai quali la decontribuzione non produce benefici per il datore di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la misura dello sgravio contributivo di cui in premessa, nel rispetto dei limiti d'età vigenti, anche ai lavoratori che hanno già avuto un rapporto a tempo indeterminato o senza superare il periodo di prova.
9/3132-AR/100.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19», per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali è emerso con forza la necessità, anche in considerazione della riapertura del nuovo anno scolastico, di fornire ai ragazzi e ai docenti tutti i supporti indispensabili per un ritorno alla normalità;
              i corsi di abilitazione per l'insegnamento su materia comune non sono stati più espletati dall'anno 2014-2015 nonostante il decreto n.  312 del 16 maggio 2014;
              il Governo Gentiloni, con il decreto legislativo n.  59 del 13 aprile 2017, attuativo della legge n.  107 del 13 luglio 2015 (cosiddetto «Buona Scuola»), stabilì la soppressione dei TFA prevedendone la sostituzione con i percorsi di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT);
              con il disegno di legge Bilancio 2019 i FIT, invero mai attuati, vengono aboliti e sostituiti dai reintrodotti concorsi abilitanti, ove l'accesso al ruolo è consentito soltanto con il superamento del concorso;
              con il concorso straordinario del 2016 vengono stabilizzati soltanto coloro che possiedono l'abilitazione all'insegnamento. Ciò comporta una sperequazione per coloro che nel 2015 non si sono potuti abilitare, escludendo di fatto quei docenti di ruolo che intendono cambiare materia di insegnamento nonché tutti quei docenti che hanno accumulato più di 36 mesi di servizio;
              in considerazione di quanto fin qui esposto si tenga in ulteriore considerazione:
                  che il decreto Sostegni-bis prevede nuovamente una forma di stabilizzazione soltanto per coloro già in possesso dell'abilitazione, andando ad escludere de facto i docenti che dal 2015 non si sono potuti abilitare;
                  che i docenti svolgono regolare servizio a tempo determinato nelle scuole senza tuttavia poter accedere ad un percorso di formazione che li accompagni negli anni al conseguimento del ruolo;
                  che gli stessi docenti sono sguarniti di una formazione on the job come prevede il Recovery Plan;
                  che la Direttiva europea 70/99, la quale prevede la stabilizzazione dopo tre anni di contratto a tempo determinato, è sistematicamente disattesa per i lavoratori della scuola, i quali soffrono una evidente discriminazione, costretti alla reiterazione di contratti precari e a tempo determinato;
                  che le scuole paritarie sono riconosciute ai sensi della legge n.  62 del 10 marzo 2000 e quindi rientranti nel sistema nazionale di istruzione di servizio pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di instituire percorsi di abilitazione per tutti i docenti che svolgono regolare servizio negli istituti statali, paritari e di formazione professionale.
9/3132-AR/101. Frate.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 71 recante interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche prevede un incremento della dotazione finanziaria del FSN- interventi indennizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici;
              in particolare l'articolo in esame prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 possano accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative;
              gli interventi compensativi «ex-post» del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate; il decreto legislativo n.  102/04 stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo citato, pertanto, gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta;
              visti i rischi connessi al cambiamento climatico è estremamente importante favorire la diffusione della cultura assicurativa e l'aumento dell'utilizzo dei piani assicurativi da parte degli agricoltori; questo strumento come attualmente concepito, non è più attuale alle modificate situazioni relative ai cambiamenti climatici, e questo comporta il rischio che si ingeneri una disaffezione per uno strumento fondamentale per la difesa del reddito delle imprese;
              per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici eccezionali, vi è un preoccupante rischio per le imprese agricole di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura;
              l'agricoltura è stato il settore più esposto ai continui e repentini cambiamenti climatici degli ultimi tempi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un primo provvedimento utile di natura economica, disposizioni che vadano ad incrementare ulteriormente il suddetto Fondo di solidarietà nazionale includendo le aziende assicurate, nonostante il computo dei risarcimenti assicurativi, che dimostrino comunque un danno superiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale.
9/3132-AR/102. Golinelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 71 recante Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche prevede un incremento della dotazione finanziaria del FSN- interventi indennizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici;
              in particolare l'articolo in esame prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate, brinate e grandinate verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 possano accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative;
              gli interventi compensativi «ex-post» del Fondo di Solidarietà Nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite non siano comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate; il decreto legislativo n.  102/04 stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo citato, pertanto, gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, devono provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate, tra l'altro, da contributo statale fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta;
              visti i rischi connessi al cambiamento climatico è estremamente importante favorire la diffusione della cultura assicurativa e l'aumento dell'utilizzo dei piani assicurativi da parte degli agricoltori; questo strumento come attualmente concepito non è più attuale alle modificate situazioni relative ai cambiamenti climatici, e questo comporta il rischio che si ingeneri una disaffezione per uno strumento fondamentale per la difesa del reddito delle imprese;
              risulta che, da una rapida indagine sull'andamento delle coperture assicurative agevolate sottoscritte, la capacità assuntiva offerta dalle compagnie non sia riuscita a coprire integralmente le richieste provenienti dalle imprese agricole, anche per la difficoltà a piazzare i rischi catastrofali, come appunto il gelo, presso le compagnie di riassicurazione internazionali;
              le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato l'inefficacia dello strumento di intervento cosiddetto «ex post», peraltro attivabile solo nei casi in cui il rischio non sia assicurabile, in quanto interviene con eccessivo ritardo, risulta troppo oneroso per la finanza pubblica e non reca sufficienti risorse per le imprese colpite; l'Emilia-Romagna è una delle regioni italiane dove è più diffuso il ricorso alle polizze assicurative contro i danni da calamità naturali, malattie animali e altre avversità;
              questo potrebbe essere il momento di ripensare ad un nuovo sistema di interventi che in tempi rapidi permetta alle imprese di disporre delle risorse necessarie per fronteggiare tali calamità, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea,
              è necessaria una modifica o un nuovo strumento di intervento «ex ante» cui potranno accedere tutte le imprese agricole, in grado di intervenire in caso di eventi catastrofali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali modifiche, attraverso ulteriori iniziative normative, finalizzate a migliorare l'efficacia dello strumento assicurativo, aumentandone la capacità assuntiva e favorendo innanzitutto l'allargamento della base assicurata affinché le assicurazioni agricole agevolate rappresentano il principale strumento di intervento per fronteggiare le pesanti perdite di reddito subite dalle imprese agricole in caso di calamità naturali.
9/3132-AR/103. Gastaldi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 71 recante Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, prevede un incremento della dotazione finanziaria del FSN- interventi indennizzatori di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni in favore degli imprenditori apistici;
              l'attività apistica in Italia è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate, alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;
              l'apicoltura italiana, su tutto il territorio nazionale, sta attraversando un periodo di profonda crisi a causa anche dell'andamento meteoclimatico della primavera scorsa che ha causato una generalizzata riduzione delle produzioni di miele più significative dal punto di vista quanti-qualitativo;
              l'apicoltura è un'attività agricola molto sensibile ed esposta alle condizioni meteorologiche e vede, per ogni tipologia di prodotto, molto concentrate nel tempo le fasi del raccolto. Le api dipendono infatti totalmente dalle fioriture, da cui dipende la loro sopravvivenza; se le piante soffrono la siccità, il gelo, il freddo o il caldo anomalo, le api ne risentono immediatamente e pesantemente;
              la riduzione del reddito degli apicoltori, unitamente ad altri problemi del settore dell'apicoltura, quali la presenza di vecchie e nuove patologie e predatori e le frodi commerciali, stanno producendo gravi ripercussioni sulle aziende apistiche e sul mercato;
              la produzione italiana di miele rilevata dall'Istat è poco meno di 8 mila tonnellate per un valore di oltre 64 milioni di euro; la produzione di miele proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780 mila stanziali e 650 mila nomadi; una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio classificati;
              la disposizione introdotta duramente l'esame del provvedimento è un piccolo passo avanti per risollevare un settore importante per la nostra agricoltura; intervenire a sostegno dell'apicoltura contribuisce anche allo sviluppo delle produzioni agricole italiane di qualità, che sono fortemente connesse all'impollinazione delle api ed al mantenimento della biodiversità,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di intervenire attraverso misure straordinarie di sostegno a favore degli apicoltori italiani per fronteggiare l'emergenza e la gestione delle calamità naturali che colpiscono l'agricoltura ma in particolare l'attività produttiva apistica, fondamentale per l'equilibrio dell'agricoltura nazionale e che rischia un pesante declino, anche a causa delle molteplici difficoltà che il settore ha affrontato negli ultimi anni, dalle siccità, alle gelate, alle morie e agli spopolamenti;
          a valutare la possibilità di un rafforzamento puntuale e organico del controllo sui mieli importati al fine di garantire il consumatore e tutelare i produttori italiani da pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità e per una efficace azione di contrasto contro le adulterazioni;
          a valutare la possibilità di prevedere, al fine di accompagnare lo sforzo produttivo degli apicoltori, incentivi per la creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico.
9/3132-AR/104. Loss.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6-bis del provvedimento all'esame modifica l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge n.  104 del 2020 con l'aggiunta di un periodo che dispone la rideterminazione, per l'anno 2021, del canone minimo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali marittime con finalità sportive, ricreative o legate alle tradizioni locali per attività svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro per finalità di interesse pubblico individuate dagli enti locali competenti. Il livello minimo del canone è pari a 500 euro (rispetto ai 2.500 euro previsti dal medesimo comma 4, al quale sono apportate alcune modifiche formali, come corrispettivo minimo per le concessioni demaniali marittime per altre finalità);
              l'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 – cosiddetto Decreto Agosto – sulle «Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al comma 4 dispone, infatti, che a decorrere dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo dovuto per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
              il citato comma è stato applicato anche ai canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, settori questi già fortemente colpiti dalla emergenza epidemiologica e per i quali un incremento così significativo dei costi concessori ha determinato conseguenze gravissime in termini economici ed occupazionali;
              gli operatori del settore si sono visti aumentare i costi fino a sette volte l'importo pagato prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione per l'esercizio dell'attività di pesca; questo, tra l'altro, accade proprio in questo momento in cui la pesca e l'acquacoltura, stanno attraversando un periodo di grande difficoltà e queste attività andrebbero invece supportate e incentivate con misure agevolative mirate non con un aggravio di costi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere, in un primo provvedimento utile, le disposizioni contenute del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 104 del 2020 al fine di escludere o rimodulare anche per il settore della pesca e acquacoltura e altre attività già in crisi, dalla maggiorazione dei canoni demaniali marittimi, al pari dei soggetti previsti dall'articolo 6-bis del presente provvedimento, in quanto si sono verificate significative ricadute economiche sul settore.
9/3132-AR/105. Viviani.


      La Camera,
          premesso che:
              nel nostro Paese i dispositivi medici rappresentano un comparto industriale significativo composto da oltre quattromila imprese, delle quali oltre la metà produttrici e il restante 40 per cento distributrici;
              il settore occupa oltre 94 mila addetti, la gran parte altamente qualificati, su tutto il territorio nazionale, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;
              nonostante la concentrazione numerica maggiore delle imprese si sviluppi sull'asse Milano-Bologna-Roma, vi sono cluster industriali molto importanti anche in Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia;
              secondo i più accreditati analisti economici il comparto dei dispositivi medici rappresenta uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio, tanto che alcuni Paesi oltreoceano lo qualificano (e lo proteggono) come settore strategico;
              si tratta di un settore ad alta intensità di innovazione che, nonostante la congiuntura economica negativa, continua ad investire oltre il 6 per cento del proprio fatturato in ricerca e sviluppo;
              le aziende del settore dispositivi medici ambiscono ad essere in prima linea in questa imminente fase di rilancio economico del Paese, inaugurata dal PNRR, nell'ambito della quale potrebbero svolgere un ruolo importante nella crescita del PIL, dei livelli di occupazione, dell'acquisizione competitività, innovazione e modernità;
              affinché possano essere in grado di fornire questo importante contributo al Paese, esse devono essere messe nelle condizioni di operare in condizioni economicamente e fiscalmente sostenibili, che non permettano di affrontare la sfida competitiva sia in ambito europeo che globale;
              a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, finalizzate al rientro coattivo da parte delle regioni dai disavanzi sanitari producendo una stratificazione di misure fiscali sul settore oggi non più giustificate né giustificabili;
              a partire dal 2015, la vitalità del comparto è stata ulteriormente compromessa dall'introduzione del meccanismo di ripiano, cosiddetto payback, previsto dall'articolo 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, che impone alle aziende di «ripianare» il 50 per cento della spesa in dispositivi che ecceda i tetti di spesa regionali;
              tale meccanismo, traslato dal settore farmaceutico, è stato applicato senza tenere conto di una serie di fattori che differenziano profondamente il mercato farmaceutico da quello dei dispositivi medici: dalle modalità di acquisto (i dispositivi medici sono aggiudicati quasi esclusivamente tramite gare ad evidenza pubblica), passando per gli obblighi derivanti per le imprese con i relativi costi (fidejussioni, burocrazia, penali), all'obbligo di garantire la fornitura del bene oggetto della gara, nonostante l'imposizione dei tetti e la dubbia validità dei contratti posto che l'ammontare del dovuto – in virtù del payback – è sconosciuto alle aziende al momento della sottoscrizione delle condizioni di fornitura;
              l'aleatorietà dei singoli sforamenti regionali e l'oggettiva difficoltà di calcolo delle quote di eccedenza, hanno reso la norma ancora inapplicata dal 2015 – non apportando alcun beneficio economico per l'erario –, mentre ha gravemente compromesso la capacità di crescita ed investimento delle aziende del comparto, obbligate a tenere bloccate importanti cifre all'interno dei loro budget annuali, oltre che a convivere con l'incertezza e l'impossibilità di programmare la propria attività economica nel medio termine;
              la legge di delegazione europea 2019-2020 ha imposto un ulteriore prelievo dello 0,75 per cento del fatturato alle aziende che operano nel comparto dei dispositivi medici;
              la pandemia ha dimostrato l'importanza strategica dei dispositivi medici, tanto in termini economici quanto sanitari;
              l'impatto del payback sul livello degli investimenti in R&S è stato inequivocabile: da circa 1.200 milioni di euro nel 2014 a 850 milioni di euro nel 2019;
              le sperimentazioni cliniche (area dove il tipo di investimento richiede diffuse competenze di alto livello e vi sono grandissimi spazi di crescita) si sono ridotte mediamente del 9 per cento dal 2015 ad oggi;
              a causa della pandemia e del conseguente congelamento delle prestazioni ordinarie, le imprese hanno dovuto fare ricorso alla cassa integrazione, per la prima volta in modo così diffuso;
              qualora le condizioni fiscali e impositive continuino a favorire il progressivo depauperamento della presenza industriale sul territorio, ne risulterebbe una grave crisi, in termini di competitività, perdita di posti di lavoro, oltre che ad un minore gettito fiscale per lo Stato;
              è stato di recente istituito su iniziativa Ministero della salute un tavolo tecnico sui dispositivi medici che si occuperà esclusivamente di ricerca, formazione professionale e trasferimento tecnologico: seppur si tratti di un segnale apprezzabile, tali tematiche, di indiscusso rilievo, rimangono marginali rispetto al nodo primario per il settore dei dispositivi medici, il meccanismo del payback, la cui soluzione è fondamentale per riavviare un circolo economico virtuoso di crescita e sviluppo per il comparto e per l'intera industria italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di convocare un tavolo di lavoro che coinvolga i Ministeri competenti e la Conferenza delle regioni al fine di trovare una soluzione all'attuale meccanismo del payback per i dispositivi e le attrezzature mediche, evitando che una situazione di declino latente si trasformi, anche complice l'impatto negativo del COVID, nel fallimento di un settore strategico di eccellenza dell'industria italiana, con conseguenti delocalizzazioni, crisi aziendali e perdite di migliaia di posti di lavoro.
9/3132-AR/106. Benamati, Soverini, Carnevali, Gavino Manca, Zardini, Bonomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di trasporto, in particolare riferite ai settori aereo ed aeroportuale, alle imprese di trasporto ferroviario, e alle imprese armatoriali;
              per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori, per i dipendenti delle aziende esercenti autolinee di competenza statale, nonché per i lavoratori impiegati nei servizi ausiliari per la mobilità, il contratto collettivo nazionale di lavoro regolamenta gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, prevedendo norme relative ad orari di lavoro e straordinari, assunzioni e relative modalità e periodo di prova, maturazione di ferie e permessi, malattia e infortuni, dimissioni e licenziamento, inquadramento professionale e relativi stipendi;
              sono diversi i livelli di inquadramento professionale previsti dal contratto autoferrotranvieri denominati «Parametri» a cui corrisponde la paga base o minimo tabellare, indennità di contingenza, l'eventuale indennità di funzione ed il trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) spettanti come retribuzione fissa e continuativa nello stipendio mensile degli autoferrotranvieri;
              il parametro relativo alla figura del capotreno previsto per le aziende ferroviarie secondarie a scartamento ridotto è il 165, che prevede uno stipendio totale di 1.629,76 euro, di cui 1.044,47 euro come paga base (minimo tabellare o di stipendio), 536,60 euro come indennità di contingenza e 48,69 euro come altri elementi (T.D.R. trattamento distinto della retribuzione);
              l'attribuzione di tale parametro finisce col creare profonde disparità tra gli addetti delle aziende ferroviarie secondarie a scartamento ridotto e quelli delle Ferrovie dello Stato, i quali, secondo le previsioni del contratto aziendale, pur svolgendo la medesima mansione, raggiungono un livello equiparabile al personale di stazione (capo stazione) e di macchina (macchinista), inquadrati, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, nei parametri 193 e 190 che prevedono, rispettivamente, uno stipendio totale di 1821,07 euro e 1801,19 euro;
              la figura del capotreno è il punto di riferimento per quanto riguarda il movimento, la polizia, la sicurezza e l'ordine a bordo dei treni ed ha inoltre la responsabilità dell'intero servizio;
              si tratta peraltro di personale la cui incolumità è spesso messa a rischio, come dimostrato dalle innumerevoli aggressioni che hanno luogo sui treni;
              anche nelle fasi più importanti della pandemia tale figura ha giocato un ruolo determinante, ai fini della garanzia della continuità dei servizi di collegamento, rimanendo esposta in prima persona ai rischi del contagio;
              appare opportuno, alla luce della continuità del servizio di trasporto ferroviario garantito nella fase dell'emergenza sanitaria, attribuire un riconoscimento di natura economica alla figura del capotreno;
              appare, altresì, opportuno includere la figura del capotreno nel parametro 190 ovvero nel parametro 193 previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/3132-AR/107. Rotelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di trasporto, in particolare riferite ai settori aereo ed aeroportuale, alle imprese di trasporto ferroviario, e alle imprese armatoriali;
              per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori, per i dipendenti delle aziende esercenti autolinee di competenza statale, nonché per i lavoratori impiegati nei servizi ausiliari per la mobilità, il contratto collettivo nazionale di lavoro regolamenta gli istituti propri della contrattazione nazionale e fissa, nei limiti specificatamente previsti, prevedendo norme relative ad orari di lavoro e straordinari, assunzioni e relative modalità e periodo di prova, maturazione di ferie e permessi, malattia e infortuni, dimissioni e licenziamento, inquadramento professionale e relativi stipendi;
              sono diversi i livelli di inquadramento professionale previsti dal contratto autoferrotranvieri denominati «Parametri» a cui corrisponde la paga base o minimo tabellare, indennità di contingenza, l'eventuale indennità di funzione ed il trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) spettanti come retribuzione fissa e continuativa nello stipendio mensile degli autoferrotranvieri;
              il parametro relativo alla figura del capotreno previsto per le aziende ferroviarie secondarie a scartamento ridotto è il 165, che prevede uno stipendio totale di 1.629,76 euro, di cui 1.044,47 euro come paga base (minimo tabellare o di stipendio), 536,60 euro come indennità di contingenza e 48,69 euro come altri elementi (T.D.R. trattamento distinto della retribuzione);
              l'attribuzione di tale parametro finisce col creare profonde disparità tra gli addetti delle aziende ferroviarie secondarie a scartamento ridotto e quelli delle Ferrovie dello Stato, i quali, secondo le previsioni del contratto aziendale, pur svolgendo la medesima mansione, raggiungono un livello equiparabile al personale di stazione (capo stazione) e di macchina (macchinista), inquadrati, secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, nei parametri 193 e 190 che prevedono, rispettivamente, uno stipendio totale di 1821,07 euro e 1801,19 euro;
              la figura del capotreno è il punto di riferimento per quanto riguarda il movimento, la polizia, la sicurezza e l'ordine a bordo dei treni ed ha inoltre la responsabilità dell'intero servizio;
              si tratta peraltro di personale la cui incolumità è spesso messa a rischio, come dimostrato dalle innumerevoli aggressioni che hanno luogo sui treni;
              anche nelle fasi più importanti della pandemia tale figura ha giocato un ruolo determinante, ai fini della garanzia della continuità dei servizi di collegamento, rimanendo esposta in prima persona ai rischi del contagio;
              appare opportuno, alla luce della continuità del servizio di trasporto ferroviario garantito nella fase dell'emergenza sanitaria, attribuire un riconoscimento di natura economica alla figura del capotreno;
              appare, altresì, opportuno includere la figura del capotreno nel parametro 190 ovvero nel parametro 193 previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/3132-AR/107.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, all'articolo 38, commi 12-18, ha istituito e disciplinato il Fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund» con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale attraverso la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato alla distribuzione commerciale;
              il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell'opera ed è lo strumento attraverso il quale gli sviluppatori presentano il loro progetto di sviluppo a editori e investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale;
              come riportano numerosi articoli di stampa, l'iniziativa ha avuto un successo ben superiore alle aspettative. Difatti, sono state presentate domande di agevolazione che hanno evidenziano un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, di rifinanziare quanto prima e con maggiori risorse, il fondo per l'intrattenimento digitale.
9/3132-AR/108. Liuzzi, D'Uva, Alaimo, Giarrizzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione, contiene una pluralità di disposizioni, che intervengono in molti ambiti del sistema sociale, economico e produttivo del Paese, finalizzate a sostenere la ripresa economica e occupazionale a causa dei gravissimi effetti determinati dalla pandemia,
              il provvedimento in particolare, prevede lo stanziamento di ingenti risorse, a valere sull'ultimo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento per rilanciare l'economia italiana e, in particolare, i consumi, (tenendo presente l'attuale situazione di crisi economica e finanziaria) le cui misure s'inseriscono nel quadro generale degli interventi già adottati in precedenza, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Next Generation EU (NGEU), che prevedono fra l'altro, investimenti per accelerare la transizione ecologica, ambientale, verso una riconversione industriale;
              al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde in Italia, è in grado di rappresentare (com’è stato peraltro già condiviso dai provvedimenti approvati dal Parlamento nel corso della legislatura) importanti potenzialità di crescita che, se adeguatamente sostenute, possono creare opportunità economiche rilevanti e determinare un ruolo primario nel panorama europeo e internazionale;
              fra le politiche di sostegno, in favore della domanda per un vettore energetico, indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati verso una completa decarbonizzazione nel 2050 quale l'idrogeno verde, si ravvisa pertanto la necessità di affiancare (alle disposizioni già adottate in favore di tale fonte energetica) interventi di agevolazione fiscale in grado di promuovere le tecnologie legate all'idrogeno e incoraggiare gli investimenti per un'energia pulita,

impegna il Governo

ad introdurre nel corso della legislatura interventi normativi volti ad estendere le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, anche alle tecnologie dell'idrogeno verde che vengono così equiparate al fotovoltaico e alle batterie come accumulo di energia rinnovabile fotovoltaica, elettrolizzatori e serbatoi di idrogeno, (come nuova sorgente di energia di origine rinnovabile fuel cell, celle a combustibile con relativi tubi di idrogeno) stabilendo al contempo, che le colonnine che riforniscono idrogeno per autovetture, siano equiparate a quelle per la ricarica elettrica di autovetture, precisando altresì, che gli incentivi si applicano con le medesime modalità, esclusivamente nel caso di idrogeno prodotto da fonti rinnovabili di energia e che la detrazione fiscale s'intende rivolta anche alle reti elettroniche locali intelligenti smart grid.
9/3132-AR/109. Vallascas.


      La Camera,
          premesso che:
              la città di Sarno fu colpita nel maggio del 1998 da un evento calamitoso devastante che causò la morte di 137 persone e la distruzione di tutto ciò che l'ondata alluvionale incontrò sulla sua strada: case, persone, famiglie;
              il caso «Sarno» è il primo in cui le responsabilità di un disastro ambientale sono state attribuite alle istituzioni: dopo molti anni e diversi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n.  888/2013, ha condannato a cinque anni di reclusione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la violazione degli articoli 589 1o e 3o comma, 40 e 113 C.P., l'ing. Basile, allora sindaco di Sarno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno ed il comune di Sarno, quali responsabili civili;
              dopo una prima fase in cui le parti hanno chiesto il pagamento delle provvisionali al comune, gli avvocati dei parenti delle vittime si sono rivolti al creditore più forte, gli organi ministeriali che pagano, ma decidono di rivalersi sul comune, minando la stabilità finanziaria dell'ente per ottenere il rimborso delle somme versate; per quanto concerne il pagamento delle provvisionali, il comune di Sarno, per evitare il dissesto finanziario, ha fatto ricorso ad un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n.  35 del 2013, per un importo complessivo di 6.433.363,10 euro;
              il comune, quindi, ha già provveduto al pagamento delle richieste relative alla provvisionale ed alle spese accessorie, utilizzando l'intero importo dell'anticipazione di liquidità concessa e, per la parte ulteriore, propri fondi di cassa;
              dopo il processo penale, i parenti delle vittime hanno agito per ottenere il giusto in sede civile, i giudizi avviati presso il Tribunale di Salerno, allo stato attuale, sono all'incirca 140 e le cause pendenti sono circa 80 (ad ottobre 2020); le sentenze di primo grado sono 29, mentre le ordinanze esecutive sono circa 20; le cifre richieste da ciascun familiare, per ogni vittima, vanno da un minimo di 100.000 euro per giungere fino ad un milione di euro circa, mentre le cifre liquidate, vanno da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 500.000 euro per ogni erede prossimo o da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000 euro per eredi di grado diverso (oltre spese legali, interessi e rivalutazione dal 1998);
              il decreto-legge n.  116 del 2013, convertito nella legge n.  160 del 2016, ha stabilito disposizioni specifiche per evitare il dissesto finanziario dei Comuni italiani causato da contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; in particolare l'articolo 4 del su citato decreto ha istituito un Fondo apposito presso il Ministero dell'interno per aiutare questi comuni e, per il comune di Sarno in modo ancora più esplicito, attraverso il successivo articolo 5, ha previsto disposizioni specifiche concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998; in buona sostanza, in merito a provvidenze economiche a favore di vittime di calamità naturali il decreto-legge 113 del 2016 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) dispone, con l'articolo 4, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, e con l'articolo 5 modifica disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, già previste dalla legge di stabilità del 2016 (legge n.  208 del 2015);
              l'articolo 4, nel testo vigente risultante da successive modifiche, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, prevede presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con un risarcimento con atti di citazione civile che sono tesi a determinare la quantificazione dei danni: i giudizi civili avviati sono 140 circa e continuano a arrivare atti di citazione;
              dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022;
              le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
              in attuazione di tale disposizione, per la ripartizione del Fondo citato sono stati emanati finora appositi decreti che hanno previsto le seguenti risorse per Samo: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2016, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017 che ha assegnato all'ente 4.979.830,13 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2018 che ha assegnato all'ente 4.667.052,48 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2020 ha assegnato all'ente euro 2.474.213,22 (somme non ancora trasferite all'ente comunale), per un totale di euro 12.121.095,83;
              l'articolo 5 invece prevede che alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno sia assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione di transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Samo. Sono state sottoscritte solo 11 transazioni mentre gli altri parenti delle vittime hanno rifiutato e quindi i fondi pare siano rientrati nel bilancio del Ministero;
              nonostante l'intento legislativo citato, la reiterata attivazione di azioni di regresso nei confronti del comune di Sarno, da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, all'esito dei giudizi di risarcimento civile, nei quali sono gli organi dello Stato a liquidare in prima battuta le somme stabilite in via giudiziale, sembra delineare un indirizzo ben differente rispetto alla salvaguardia degli equilibri finanziari comunali attuato con le norme suindicate;
              l'Avvocatura di Stato ha chiesto all'autorità giudiziaria la condanna del comune di Sarno alla restituzione delle somme liquidate, determinata in primo grado nella misura del 25-33 per cento e, a fronte di tale decisione, si è anche proposto appello al fine di far condannare l'amministrazione comunale al pagamento dell'intero risarcimento o, addirittura, di metà (il 50 per cento) della quota stabilita;
              nonostante la decisione delle autorità giudiziarie sia stata indirizzata verso l'esclusione del comune dalle procedure di regresso, la medesima Avvocatura di Stato ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, con il rischio di una inevitabile apertura della procedura di dissesto finanziario per il Comune di Sarno;
          considerato infine che la Costituzione italiana, in particolare l'articolo 3 della Costituzione stabilisce testualmente che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»;
              in virtù del supremo «Principio di leale collaborazione» in base al quale i diversi livelli di Istituzioni, Parlamento e Governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento, che in questo caso dovrebbe sancire un cessare delle ostilità tra Ministero ed Ente locale;
              l'articolo 2055 comma 2 Codice civile esclude la possibilità di esercitare 1'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni normative, (in questo caso il comune di Sarno risponde per l'ex sindaco Basile), sono completamente estranei alla produzione del danno;
              il comune di Sarno, in virtù della consistenza delle risorse di bilancio, non potrebbe mai rimborsare gli organi ministeriali, per cui le azioni avviate costituiscono un inutile spreco di uomini e risorse sia per l'ente comunale che per gli organi ministeriali,

impegna il Governo:

          ad adottare provvedimenti atti ad aumentare le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.  116 del 2013, prorogando al contempo la scadenza stabilita dalla medesima norma, prevista per il 2022;
          a modificare l'articolo 5 del decreto-legge n.  116 del 2013 intitolato «Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno» appostando e prevedendo somme per il pagamento di sentenze e/ordinanze esecutive relative ai risarcimenti dei danni per i parenti delle vittime della frana del 1998 e/o per il pagamento di eventuali transazioni, che possano essere esaustive per i parenti delle vittime, da stipularsi previo parere dell'Avvocatura di Stato, in considerazione degli importi stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, delegando la Prefettura di Salerno al compimento di tali operazioni;
          ad assumere ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze, per interrompere le azioni di regresso da parte degli organi statali coinvolti nei giudizi civili per il risarcimento del danno, al fine di evitare l'avvio del dissesto finanziario del comune di Sarno, esito inevitabile laddove continuassero le istanze di regresso, senza poter attingere a fondi statali appositamente stanziati che fino ad oggi sono stati accantonati.
9/3132-AR/110. De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              la città di Sarno fu colpita nel maggio del 1998 da un evento calamitoso devastante che causò la morte di 137 persone e la distruzione di tutto ciò che l'ondata alluvionale incontrò sulla sua strada: case, persone, famiglie;
              il caso «Sarno» è il primo in cui le responsabilità di un disastro ambientale sono state attribuite alle istituzioni: dopo molti anni e diversi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n.  888/2013, ha condannato a cinque anni di reclusione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la violazione degli articoli 589 1o e 3o comma, 40 e 113 C.P., l'ing. Basile, allora sindaco di Sarno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno ed il comune di Sarno, quali responsabili civili;
              dopo una prima fase in cui le parti hanno chiesto il pagamento delle provvisionali al comune, gli avvocati dei parenti delle vittime si sono rivolti al creditore più forte, gli organi ministeriali che pagano, ma decidono di rivalersi sul comune, minando la stabilità finanziaria dell'ente per ottenere il rimborso delle somme versate; per quanto concerne il pagamento delle provvisionali, il comune di Sarno, per evitare il dissesto finanziario, ha fatto ricorso ad un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n.  35 del 2013, per un importo complessivo di 6.433.363,10 euro;
              il comune, quindi, ha già provveduto al pagamento delle richieste relative alla provvisionale ed alle spese accessorie, utilizzando l'intero importo dell'anticipazione di liquidità concessa e, per la parte ulteriore, propri fondi di cassa;
              dopo il processo penale, i parenti delle vittime hanno agito per ottenere il giusto in sede civile, i giudizi avviati presso il Tribunale di Salerno, allo stato attuale, sono all'incirca 140 e le cause pendenti sono circa 80 (ad ottobre 2020); le sentenze di primo grado sono 29, mentre le ordinanze esecutive sono circa 20; le cifre richieste da ciascun familiare, per ogni vittima, vanno da un minimo di 100.000 euro per giungere fino ad un milione di euro circa, mentre le cifre liquidate, vanno da un minimo di 250.000 euro ad un massimo di 500.000 euro per ogni erede prossimo o da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 50.000 euro per eredi di grado diverso (oltre spese legali, interessi e rivalutazione dal 1998);
              il decreto-legge n.  116 del 2013, convertito nella legge n.  160 del 2016, ha stabilito disposizioni specifiche per evitare il dissesto finanziario dei Comuni italiani causato da contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti; in particolare l'articolo 4 del su citato decreto ha istituito un Fondo apposito presso il Ministero dell'interno per aiutare questi comuni e, per il comune di Sarno in modo ancora più esplicito, attraverso il successivo articolo 5, ha previsto disposizioni specifiche concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998; in buona sostanza, in merito a provvidenze economiche a favore di vittime di calamità naturali il decreto-legge 113 del 2016 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) dispone, con l'articolo 4, il Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, e con l'articolo 5 modifica disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, già previste dalla legge di stabilità del 2016 (legge n.  208 del 2015);
              l'articolo 4, nel testo vigente risultante da successive modifiche, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, prevede presso il Ministero dell'interno un Fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con un risarcimento con atti di citazione civile che sono tesi a determinare la quantificazione dei danni: i giudizi civili avviati sono 140 circa e continuano a arrivare atti di citazione;
              dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022;
              le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;
              in attuazione di tale disposizione, per la ripartizione del Fondo citato sono stati emanati finora appositi decreti che hanno previsto le seguenti risorse per Samo: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2016, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2017 che ha assegnato all'ente 4.979.830,13 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2018 che ha assegnato all'ente 4.667.052,48 euro, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2020 ha assegnato all'ente euro 2.474.213,22 (somme non ancora trasferite all'ente comunale), per un totale di euro 12.121.095,83;
              l'articolo 5 invece prevede che alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno sia assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione di transazioni con i familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Samo. Sono state sottoscritte solo 11 transazioni mentre gli altri parenti delle vittime hanno rifiutato e quindi i fondi pare siano rientrati nel bilancio del Ministero;
              nonostante l'intento legislativo citato, la reiterata attivazione di azioni di regresso nei confronti del comune di Sarno, da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'interno, all'esito dei giudizi di risarcimento civile, nei quali sono gli organi dello Stato a liquidare in prima battuta le somme stabilite in via giudiziale, sembra delineare un indirizzo ben differente rispetto alla salvaguardia degli equilibri finanziari comunali attuato con le norme suindicate;
              l'Avvocatura di Stato ha chiesto all'autorità giudiziaria la condanna del comune di Sarno alla restituzione delle somme liquidate, determinata in primo grado nella misura del 25-33 per cento e, a fronte di tale decisione, si è anche proposto appello al fine di far condannare l'amministrazione comunale al pagamento dell'intero risarcimento o, addirittura, di metà (il 50 per cento) della quota stabilita;
              nonostante la decisione delle autorità giudiziarie sia stata indirizzata verso l'esclusione del comune dalle procedure di regresso, la medesima Avvocatura di Stato ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, con il rischio di una inevitabile apertura della procedura di dissesto finanziario per il Comune di Sarno;
          considerato infine che la Costituzione italiana, in particolare l'articolo 3 della Costituzione stabilisce testualmente che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...»;
              in virtù del supremo «Principio di leale collaborazione» in base al quale i diversi livelli di Istituzioni, Parlamento e Governo devono cooperare fra loro, in quanto, nonostante le diversità di funzione e struttura, essi fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento, che in questo caso dovrebbe sancire un cessare delle ostilità tra Ministero ed Ente locale;
              l'articolo 2055 comma 2 Codice civile esclude la possibilità di esercitare 1'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni normative, (in questo caso il comune di Sarno risponde per l'ex sindaco Basile), sono completamente estranei alla produzione del danno;
              il comune di Sarno, in virtù della consistenza delle risorse di bilancio, non potrebbe mai rimborsare gli organi ministeriali, per cui le azioni avviate costituiscono un inutile spreco di uomini e risorse sia per l'ente comunale che per gli organi ministeriali,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti atti ad aumentare le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n.  116 del 2013, prorogando al contempo la scadenza stabilita dalla medesima norma, prevista per il 2022;
          a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 5 del decreto-legge n.  116 del 2013 intitolato «Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno» appostando e prevedendo somme per il pagamento di sentenze e/ordinanze esecutive relative ai risarcimenti dei danni per i parenti delle vittime della frana del 1998 e/o per il pagamento di eventuali transazioni, che possano essere esaustive per i parenti delle vittime, da stipularsi previo parere dell'Avvocatura di Stato, in considerazione degli importi stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, delegando la Prefettura di Salerno al compimento di tali operazioni;
          a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile, nell'ambito delle proprie competenze, per interrompere le azioni di regresso da parte degli organi statali coinvolti nei giudizi civili per il risarcimento del danno, al fine di evitare l'avvio del dissesto finanziario del comune di Sarno, esito inevitabile laddove continuassero le istanze di regresso, senza poter attingere a fondi statali appositamente stanziati che fino ad oggi sono stati accantonati.
9/3132-AR/110.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Luca.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 50-bis, comma 2, del provvedimento in esame ha introdotto, in considerazione delle caratteristiche eccezionali del mercato del lavoro del settore del tessile e della pelletteria, una proroga supplementare e circostanziata del divieto di licenziamento già in vigore e in scadenza al 30 giugno 2021 fino al 31 ottobre 2021;
              tale norma ha individuato come settori le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici «ATECO 13, 14 e 15». Sono stati però esclusi da tale proroga il settore dell'oreficeria (facente parte del più ampio comparto della moda) ed il settore della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini, che rientrano a pieno titolo parte del più ampio settore del tessile, moda e accessori;
              per quanto riguarda l'oreficeria si tratta di un settore che rappresenta oltre 500 aziende per un totale di oltre 30.000 addetti; si tratta di un comparto che ha subito gravemente le conseguenze della crisi causata dalla pandemia: per il settore dell'oreficeria si è registrato un calo di circa il 30 per cento di fatturato tra il 2020 e il 2019. La manodopera altamente qualificata e difficilmente sostituibile (che rende il Made in Italy della moda un'eccellenza mondiale) rischierebbe di venire depauperata senza una proroga del divieto di licenziamenti;
              appare evidente come l'esclusione di tali settori, che rientrano pienamente nel Made in Italy, sia discriminante e rischia di impedirne una lenta ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia, oltre a promuovere rapidi ed ingiustificati licenziamenti;
              in queste settimane molte aziende di settori in crisi, per le quali non è stato prorogato il divieto di licenziamento, sono state infatti oggetto di cali indiscriminati di livelli occupazionali;
              un emendamento per prorogare lo stop al licenziamento per i settori dell'oreficeria, della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini è stato presentato nel corso della discussione del provvedimento nelle commissioni competenti in sede referente, senza però essere approvato,

impegna il Governo

a prorogare in tempi brevi, in relazione a quanto espresso in premessa, la proroga dei licenziamenti per i settori dell'oreficeria, della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini (codici Ateco 32.1 e 32.99.20) al fine di sostenere l'intero comparto del Made in Italy e salvaguardare i livelli occupazionali presenti.
9/3132-AR/111. Nardi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 50-bis, comma 2, del provvedimento in esame ha introdotto, in considerazione delle caratteristiche eccezionali del mercato del lavoro del settore del tessile e della pelletteria, una proroga supplementare e circostanziata del divieto di licenziamento già in vigore e in scadenza al 30 giugno 2021 fino al 31 ottobre 2021;
              tale norma ha individuato come settori le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati con i codici «ATECO 13, 14 e 15». Sono stati però esclusi da tale proroga il settore dell'oreficeria (facente parte del più ampio comparto della moda) ed il settore della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini, che rientrano a pieno titolo parte del più ampio settore del tessile, moda e accessori;
              per quanto riguarda l'oreficeria si tratta di un settore che rappresenta oltre 500 aziende per un totale di oltre 30.000 addetti; si tratta di un comparto che ha subito gravemente le conseguenze della crisi causata dalla pandemia: per il settore dell'oreficeria si è registrato un calo di circa il 30 per cento di fatturato tra il 2020 e il 2019. La manodopera altamente qualificata e difficilmente sostituibile (che rende il Made in Italy della moda un'eccellenza mondiale) rischierebbe di venire depauperata senza una proroga del divieto di licenziamenti;
              appare evidente come l'esclusione di tali settori, che rientrano pienamente nel Made in Italy, sia discriminante e rischia di impedirne una lenta ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia, oltre a promuovere rapidi ed ingiustificati licenziamenti;
              in queste settimane molte aziende di settori in crisi, per le quali non è stato prorogato il divieto di licenziamento, sono state infatti oggetto di cali indiscriminati di livelli occupazionali;
              un emendamento per prorogare lo stop al licenziamento per i settori dell'oreficeria, della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini è stato presentato nel corso della discussione del provvedimento nelle commissioni competenti in sede referente, senza però essere approvato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare in tempi brevi, in relazione a quanto espresso in premessa, la proroga dei licenziamenti per i settori dell'oreficeria, della fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini (codici Ateco 32.1 e 32.99.20) al fine di sostenere l'intero comparto del Made in Italy e salvaguardare i livelli occupazionali presenti.
9/3132-AR/111.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nardi.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della Legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè ecc.) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/112. Pettazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della Legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè ecc.) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/112.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pettazzi.


      La Camera,
          premesso che:
              considerata la fase particolarmente delicata che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto, risulta necessaria una ulteriore estensione della proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa,

impegna il Governo

a sospendere gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, fino al 31 dicembre 2021, fermo restando per gli occupanti l'obbligo di corrispondere il canone dovuto.
9/3132-AR/113. Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              considerata la fase particolarmente delicata che sta attraversando l'emergenza pandemica in atto, risulta necessaria una ulteriore estensione della proroga degli atti amministrativi che dispongono il recupero forzoso degli alloggi di servizio della Difesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere gli atti di recupero coattivo degli alloggi di servizio del Ministero della difesa adottati ai sensi dell'articolo 333 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90, fino al 31 dicembre 2021, fermo restando per gli occupanti l'obbligo di corrispondere il canone dovuto.
9/3132-AR/113.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione, come previsto all'articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n.  86;
              l'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.  368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato;
              il decreto ministeriale n.  87 del 2009 ha previsto che la formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi universitari (CFU), al quale si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado. Al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, equiparato alla laurea magistrale;
              quando è stata normata la figura professionale del restauratore il legislatore ha avuto cura di prevedere una disciplina transitoria che permettesse a tutti quei professionisti che avevano maturato adeguata competenza professionale sul campo durante anni e anni di esercizio, di vedere riconosciute le proprie capacità e dunque di essere inseriti nell'elenco dei restauratori tenuto presso il Ministero della cultura. Secondo tale procedura, come previsto dall'articolo 182 del decreto legislativo n.  42 del 2004, la qualifica di restauratore di beni culturali è stata attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica (bando del 22 giugno 2015), che si è poi svolta nel 2019;
              purtroppo non tutti i professionisti che avevano conseguito titoli di studio antecedenti il 2014 o che a quella stessa data avessero già maturato comprovate capacità tecnico-professionali hanno partecipato a quella procedura concorsuale. Oggi, numerosi professionisti custodi di una professionalità elevatissima non sono dunque in condizione di poter lavorare ad interventi di restauro che invece necessiterebbero proprio delle loro competenze perché non figurano in quell'elenco e non sono in possesso dei nuovi requisiti previsti dalla disciplina vigente per poter partecipare all'esame di abilitazione,

impegna il Governo

in considerazione della grave crisi economica indotta dalla pandemia, in conseguenza della quale diverse centinaia di lavoratori di almeno 50 anni si ritrovano a non poter lavorare e a non poter contribuire al rilancio del Paese che avverrà anche attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico come previsto dal PNRR, a valutare l'opportunità di prevedere una deroga all'attuale disciplina della professione di restauratore per consentire a tutti coloro che abbiano maturato titoli ed esperienze lavorative di comprovata importanza prima del 2014 di acquisire la qualifica di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali.
9/3132-AR/114. Belotti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35 del provvedimento in esame modifica alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità;
              la finalità della norma è, in attesa di una revisione dei criteri di riparto, di rispondere alla necessità, per il solo anno 2021, di rappresentare specifiche situazioni territoriali e regionali non adeguatamente considerate dalle vigenti modalità di ponderazione per l'attribuzione regionale delle risorse necessarie a garantire i livelli assistenziali, anche a seguito dell'incidenza della pandemia sui differenti sistemi sanitari regionali;
              i dispositivi medici rappresentano un comparto industriale significativo composto da oltre quattromila imprese, delle quali oltre la metà produttrici e il restante 40 per cento distributrici, con oltre novantaquattromila addetti, la gran parte altamente qualificati, su tutto il territorio nazionale, che generano un mercato dal valore di circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;
              il comparto dei dispositivi medici rappresenta uno dei settori ad alta intensità di innovazione, con maggiori potenzialità di crescita a livello globale nel prossimo quinquennio;
              le aziende del settore dei dispositivi medici, nonostante la congiuntura economica negativa, continuano ad investire oltre il 6 per cento del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, ambendo a svolgere un ruolo importante nella crescita del post- pandemia, per livelli di occupazione, acquisizione competitività, innovazione;
              a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, finalizzate al rientro coattivo da parte delle Regioni dai disavanzi sanitari, il che ha prodotto una stratificazione di misure fiscali sul settore;
              un ulteriore impatto sulla vitalità del comparto si è determinato con l'introduzione a partire dal 2015 del meccanismo di ripiano, cosiddetto payback, previsto dall'articolo 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, che impone alle aziende di «ripianare» il 50 per cento della spesa in dispositivi che ecceda i tetti di spesa regionali;
              tale meccanismo è stato applicato senza tenere conto di una serie di fattori specifici del settore dei dispositivi medici, come le modalità di acquisto (i dispositivi medici sono aggiudicati quasi esclusivamente tramite gare ad evidenza pubblica), gli obblighi derivanti per le imprese con i relativi costi (fidejussioni, burocrazia, penali), l'obbligo di garantire la fornitura del bene oggetto della gara, nonostante l'imposizione dei tetti, la circostanza per cui l'ammontare del dovuto – in virtù del payback – è sconosciuto alle aziende al momento della sottoscrizione delle condizioni di fornitura;
              l'aleatorietà dei singoli sforamenti regionali e l'oggettiva difficoltà di calcolo delle quote di eccedenza hanno fatto sì che la norma risulti ancora inapplicata dal 2015, non apportando alcun beneficio economico per l'erario, ma compromettendo la capacità di crescita ed investimento delle aziende del comparto, obbligate a tenere bloccate importanti cifre all'interno dei loro budget annuali, oltre che a convivere con l'incertezza e l'impossibilità di programmare la propria attività economica nel medio termine;
              a causa della pandemia e del conseguente congelamento delle prestazioni ordinarie, le imprese del comparto hanno dovuto fare ricorso alla cassa integrazione, per la prima volta in modo così diffuso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto istituzionale con le Regioni al fine di valutare la rimodulazione dei tetti di spesa vigenti e di analizzare possibili iniziative che portino a superare il meccanismo del payback, scongiurando dunque la crisi di un settore di eccellenza dell'industria italiana.
9/3132-AR/115. Rosato, Noja, Ianaro.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva DE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3.000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè e altro) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/116. Ferri.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva DE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3.000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè e altro) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/116.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ferri.


      La Camera,
          premesso che:
              con un emendamento approvato in fase di conversione al decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, si consentiva, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea, l'attribuzione dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge n.  108 del 1996, al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione;
              con un emendamento presentato al decreto in esame, si consentiva ai confidi di utilizzare i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici per erogare garanzie e finanziamenti e procedere alla copertura degli interventi in garanzia rilasciata nel periodo dell'emergenza epidemiologica dagli stessi confidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese secondo i parametri del Temporary Framework;
              le previsioni di cui sopra consentirebbero un opportuno e necessario ampliamento delle capacità di concessione di garanzie da parte dei confidi, con conseguente aumento delle possibilità di accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese;
              tale previsione sarebbe in linea con quanto previsto nell'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 256, della legge n.  178 del 2020) in merito alla possibilità per i Confidi di ampliare le modalità di utilizzo del Fondo anti-usura eliminando i vincoli precedentemente fissati dalla norma istitutiva al fine di potenziarne gli effetti e favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in questo periodo storico,

impegna il Governo

a consentire nelle more dell'autorizzazione della Commissione europea l'utilizzo di fondi costituiti da contributi pubblici per la concessione alle micro, piccole e medie imprese, di garanzie e di finanziamenti, anche finalizzati ad operazioni dirette alla rinegoziazione e al consolidamento di finanziamenti a sostegno alla liquidità di cui decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi che vengano escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi, nell'esercizio 2020, non superiori a 5 milioni di euro o che abbiano avuto, nel 2020 o nel 2021, una riduzione del fatturato pari almeno al trenta per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2017, 2018 e 2019.
9/3132-AR/117. Moretto.


      La Camera,
          premesso che:
              con un emendamento approvato in fase di conversione al decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23, si consentiva, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea, l'attribuzione dei fondi rischi e degli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge n.  108 del 1996, al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione;
              con un emendamento presentato al decreto in esame, si consentiva ai confidi di utilizzare i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici per erogare garanzie e finanziamenti e procedere alla copertura degli interventi in garanzia rilasciata nel periodo dell'emergenza epidemiologica dagli stessi confidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese secondo i parametri del Temporary Framework;
              le previsioni di cui sopra consentirebbero un opportuno e necessario ampliamento delle capacità di concessione di garanzie da parte dei confidi, con conseguente aumento delle possibilità di accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese;
              tale previsione sarebbe in linea con quanto previsto nell'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 256, della legge n.  178 del 2020) in merito alla possibilità per i Confidi di ampliare le modalità di utilizzo del Fondo anti-usura eliminando i vincoli precedentemente fissati dalla norma istitutiva al fine di potenziarne gli effetti e favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese in questo periodo storico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire nelle more dell'autorizzazione della Commissione europea l'utilizzo di fondi costituiti da contributi pubblici per la concessione alle micro, piccole e medie imprese, di garanzie e di finanziamenti, anche finalizzati ad operazioni dirette alla rinegoziazione e al consolidamento di finanziamenti a sostegno alla liquidità di cui decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, ovvero per la copertura degli interventi in garanzia degli stessi confidi che vengano escussi per l'inadempimento delle imprese con ricavi, nell'esercizio 2020, non superiori a 5 milioni di euro o che abbiano avuto, nel 2020 o nel 2021, una riduzione del fatturato pari almeno al trenta per cento rispetto alla media dei fatturati degli anni 2017, 2018 e 2019.
9/3132-AR/117.    (Testo modificato nel corso della seduta) Moretto.


      La Camera,
          premesso che:
              le bande musicali amatoriali e i cori attivi durante tutto il periodo dell'anno sono costituiti per circa il 70 per cento in associazioni non profit e per il 30 per cento circa in Aps;
              è quanto mai necessario riconoscere agevolazioni adeguate a sostenere, promuovere e aiutare alla ripartenza tutte le associazioni, quali bande e cori, che svolgono un'importante attività formativa e sociale sul territorio nazionale;
              la situazione creatasi con la pandemia da SARS-CoV-2 ha creato innumerevoli difficoltà allo svolgimento delle attività delle Associazioni musicali sia bandistiche che corali, determinandone sia nella gestione che nel mantenimento del tessuto associativo;
              dovrebbe essere un impegno condiviso il supporto volto alla ripresa delle attività;
              i corsi di formazione bandistici e corali hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare, tra i frequentanti, personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali;
              i corsi si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale;
              al fine permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi, dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, come previsto dai vari decreti emanati,

impegna il Governo:

          a predisporre un finanziamento di euro 3.000 (tremila) per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi di settembre/novembre 2021 che risponda alle seguenti caratteristiche:
              i corsi devono essere svolti nell'arco di otto mesi e devono essere raggiunte e garantite le complessive duecento ore di lezione;
              ai corsi possono essere iscritti anche aspiranti di età inferiore ai quattordici anni, purché siano in possesso di adeguata istruzione di base;
              il numero degli iscritti non può essere complessivamente inferiore a 10, né superiore a 30;
              in fase di avvio dei corsi, il soggetto promotore, in base al numero degli iscritti elabora il progetto annuale da presentare al Mic indicando: A) le ore di lezione degli iscritti al primo anno, al secondo anno, al terzo anno e al corso di perfezionamento e il numero delle classi di corso attivate;
              in caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi di iscritti, il materiale didattico e i libri di testo scelti con l'ausilio degli insegnanti, l'orario settimanale delle lezioni, evidenziando il giorno di inizio del corso e il giorno di chiusura;
              il/i nominativo/i dell'insegnante/insegnanti con indicati i curriculum formativi e le ore di insegnamento;
              l'autorizzazione dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni;
              l'incarico di docenza per l'insegnamento è conferito dal soggetto promotore.
9/3132-AR/118. Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              le bande musicali amatoriali e i cori attivi durante tutto il periodo dell'anno sono costituiti per circa il 70 per cento in associazioni non profit e per il 30 per cento circa in Aps;
              è quanto mai necessario riconoscere agevolazioni adeguate a sostenere, promuovere e aiutare alla ripartenza tutte le associazioni, quali bande e cori, che svolgono un'importante attività formativa e sociale sul territorio nazionale;
              la situazione creatasi con la pandemia da SARS-CoV-2 ha creato innumerevoli difficoltà allo svolgimento delle attività delle Associazioni musicali sia bandistiche che corali, determinandone sia nella gestione che nel mantenimento del tessuto associativo;
              dovrebbe essere un impegno condiviso il supporto volto alla ripresa delle attività;
              i corsi di formazione bandistici e corali hanno lo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare, tra i frequentanti, personali attitudini all'esecuzione dei vari generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo e di potenziare i complessi bandistici e corali;
              i corsi si distinguono in corso di tipo corale e di tipo bandistico e si svolgono in ciclo triennale;
              al fine permettere una corretta programmazione e progettazione di un nuovo ciclo di corsi, dopo la crisi pandemica che ha comportato la sospensione delle attività dei circoli culturali, come previsto dai vari decreti emanati,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di predisporre un finanziamento di euro 3.000 (tremila) per ogni corso che verrà attivato, riattivato o continuato a partire dai mesi di settembre/novembre 2021 che risponda alle seguenti caratteristiche:
              i corsi devono essere svolti nell'arco di otto mesi e devono essere raggiunte e garantite le complessive duecento ore di lezione;
              ai corsi possono essere iscritti anche aspiranti di età inferiore ai quattordici anni, purché siano in possesso di adeguata istruzione di base;
              il numero degli iscritti non può essere complessivamente inferiore a 10, né superiore a 30;
              in fase di avvio dei corsi, il soggetto promotore, in base al numero degli iscritti elabora il progetto annuale da presentare al Mic indicando: A) le ore di lezione degli iscritti al primo anno, al secondo anno, al terzo anno e al corso di perfezionamento e il numero delle classi di corso attivate;
              in caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi di iscritti, il materiale didattico e i libri di testo scelti con l'ausilio degli insegnanti, l'orario settimanale delle lezioni, evidenziando il giorno di inizio del corso e il giorno di chiusura;
              il/i nominativo/i dell'insegnante/insegnanti con indicati i curriculum formativi e le ore di insegnamento;
              l'autorizzazione dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni;
              l'incarico di docenza per l'insegnamento è conferito dal soggetto promotore.
9/3132-AR/118.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 1968 la Società Autostrada Tirrenica (Sat) viene costituita per «la promozione e la progettazione, nonché la costruzione, l'esercizio di una autostrada da Livorno a Civitavecchia e i relativi collegamenti e diramazioni»;
              nel 2003 l'Opera è inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Toscana. Il progetto autostradale avrebbe dovuto avere uno sviluppo di circa 206 chilometri;
              nel 2009 la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese riguardo alla doppia proroga di concessione a Sat accordata senza previa indizione di una procedura competitiva, procedura chiusasi in considerazione degli impegni presi dalle autorità italiane;
              nel 2014 l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso un parere, sebbene non vincolante, proponendo alla Corte di dichiarare l'infrazione dell'Italia per aver illegittimamente prorogato dal 2028 al 2046 la concessione dei lavori sulla A12 Civitavecchia-Livorno, condividendo l'impostazione della Commissione europea secondo cui la proroga stabilita nel 2009 costituisce la modifica di un termine essenziale di tale concessione ed equivarrebbe alla conclusione di una nuova concessione di lavori, per la quale avrebbe dovuto essere pubblicato un bando di gara;
              l'Allegato al documento di economia e finanze 2017, «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», ha previsto per il completamento dell'itinerario Livorno-Civitavecchia un'attività di « project review», con valutazione di possibili alternative, inclusa la riqualifica dell'attuale infrastruttura extraurbana principale esistente, la strada statale 1 Aurelia;
              nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanze 2018 è riportato l'intervento «Itinerario Centro Settentrionale Tirrenico – Completamento itinerario Livorno Civitavecchia» (identificato dal codice 10) con l'obiettivo della project review «Valutazione delle possibili soluzioni alternative»;
              nel maggio del 2017, l'Italia viene deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della Direttiva Comunitaria 2004/18/CE, proprio con riferimento alla proroga della concessione per il completamento e la gestione dell'A-12 rilasciata nel 2009 alla Sat;
              la realizzazione di una moderna superstrada in luogo del progetto autostradale è la soluzione che, dopo oltre mezzo secolo di acceso dibattito e conseguente incompiutezza dell'opera, ha riscontrato la convergenza dell'intero tessuto economico, politico e istituzionale del territorio maremmano;
              l'8 dicembre del 2018, il Governo Conte ha accolto come raccomandazione l'Ordine del giorno 9/1334-AR/263 a firma Ripani e Mugnai, per la messa in sicurezza e l'adeguamento della strada statale 1 Aurelio con particolare riguardo alla tratta Grosseto-Capalbio;
              il 13 febbraio 2020, con l'approvazione di un emendamento al «Decreto Milleproroghe», si è aperta la strada per il completamento della Tirrenica, La norma permette di trasferire da Sat ad Anas la concessione dei lavori per la riqualificazione del tratto dell'Aurelia compreso tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi;
              il 17 luglio 2020 il Governo Conte approva il «Piano delle infrastrutture e dei trasporti per un'Italia ad Alta velocità», denominato «Italia Veloce». Le opere stradali da commissariare si chiarisce sono 9, fra queste la Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ma a distanza di due anni dall'approvazione del Milleproroghe non si è ancora perfezionato il passaggio di concessione da Sat ad Anas e, nel frattempo, sono state commissariate decine di opere ad esclusione del Corridoio Tirrenico;
              il 5 dicembre 2020 una nota stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica quanto segue: «Il collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, la cosiddetta Tirrenica, non è stata Commissariata perché in fase di perfezionamento il passaggio della titolarità della strada dal concessionario attuale Sat ad Anas. Il Commissariamento pertanto verrà adottato non appena saranno apportate le necessarie modifiche alla concessione per consentire il subentro di Anas nella gestione dei tratti interessati»;
              in data 20 gennaio 2021, si apprende, da una nota stampa dell'allora Governo Conte II, che è stato inviato alle competenti commissioni parlamentari il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'elenco delle opere infrastrutturali ritenute strategiche per il Paese e i nominativi dei relativi commissari straordinari. All'interno di questo elenco non risulta la Tirrenica e neanche la nomina di un apposito Commissario;
              in data 2 marzo 2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, in audizione dinanzi alle commissioni congiunte riunite Ambiente e Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, ha parlato delle 58 opere «particolarmente importanti e significative» legate allo «Sbloccacantieri». In merito alla cosiddetta Tirrenica non ricompresa nel sopracitato elenco ha ricordato che la strada non è stata inserita tra le 58 opere poiché «c’è il problema del trasferimento delle competenze da Sat ad Anas». Problema che rappresenta un ostacolo per procedere rapidamente;
              in data 25 giugno 2021, il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani comunica che durante un incontro a Roma con il Ministro Giovannini avrebbe avuto rassicurazioni sullo sblocco della procedura per dare il via al commissariamento e ai lavori del tratto toscano. Il Ministro avrebbe promesso un decreto-legge entro luglio per il passaggio di gestione da Sat ad Anas e, a seguire, la nomina di un commissario ad hoc;
              i ritardi nella realizzazione dell'opera comportano conseguenze devastanti per la fascia costiera maremmana in termini di sicurezza stradale e di sviluppo economico per un territorio fortemente penalizzato da una inaccettabile debolezza infrastrutturale. Situazione ulteriormente aggravata dal fatto che il Pnrr non preveda alcun serio investimento sulle infrastrutture per la costa toscana,

impegna il Governo a:

          fornire aggiornamenti circa la tempistica del passaggio di concessione da Sat in capo ad Anas;
          comunicare una data certa per il commissariamento del Corridoio Tirrenico.
9/3132-AR/119. Ripani, Mugnai, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              nel 1968 la Società Autostrada Tirrenica (Sat) viene costituita per «la promozione e la progettazione, nonché la costruzione, l'esercizio di una autostrada da Livorno a Civitavecchia e i relativi collegamenti e diramazioni»;
              nel 2003 l'Opera è inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Toscana. Il progetto autostradale avrebbe dovuto avere uno sviluppo di circa 206 chilometri;
              nel 2009 la Commissione Europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese riguardo alla doppia proroga di concessione a Sat accordata senza previa indizione di una procedura competitiva, procedura chiusasi in considerazione degli impegni presi dalle autorità italiane;
              nel 2014 l'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha espresso un parere, sebbene non vincolante, proponendo alla Corte di dichiarare l'infrazione dell'Italia per aver illegittimamente prorogato dal 2028 al 2046 la concessione dei lavori sulla A12 Civitavecchia-Livorno, condividendo l'impostazione della Commissione europea secondo cui la proroga stabilita nel 2009 costituisce la modifica di un termine essenziale di tale concessione ed equivarrebbe alla conclusione di una nuova concessione di lavori, per la quale avrebbe dovuto essere pubblicato un bando di gara;
              l'Allegato al documento di economia e finanze 2017, «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», ha previsto per il completamento dell'itinerario Livorno-Civitavecchia un'attività di « project review», con valutazione di possibili alternative, inclusa la riqualifica dell'attuale infrastruttura extraurbana principale esistente, la strada statale 1 Aurelia;
              nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanze 2018 è riportato l'intervento «Itinerario Centro Settentrionale Tirrenico – Completamento itinerario Livorno Civitavecchia» (identificato dal codice 10) con l'obiettivo della project review «Valutazione delle possibili soluzioni alternative»;
              nel maggio del 2017, l'Italia viene deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per violazione della Direttiva Comunitaria 2004/18/CE, proprio con riferimento alla proroga della concessione per il completamento e la gestione dell'A-12 rilasciata nel 2009 alla Sat;
              la realizzazione di una moderna superstrada in luogo del progetto autostradale è la soluzione che, dopo oltre mezzo secolo di acceso dibattito e conseguente incompiutezza dell'opera, ha riscontrato la convergenza dell'intero tessuto economico, politico e istituzionale del territorio maremmano;
              l'8 dicembre del 2018, il Governo Conte ha accolto come raccomandazione l'Ordine del giorno 9/1334-AR/263 a firma Ripani e Mugnai, per la messa in sicurezza e l'adeguamento della strada statale 1 Aurelio con particolare riguardo alla tratta Grosseto-Capalbio;
              il 13 febbraio 2020, con l'approvazione di un emendamento al «Decreto Milleproroghe», si è aperta la strada per il completamento della Tirrenica, La norma permette di trasferire da Sat ad Anas la concessione dei lavori per la riqualificazione del tratto dell'Aurelia compreso tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi;
              il 17 luglio 2020 il Governo Conte approva il «Piano delle infrastrutture e dei trasporti per un'Italia ad Alta velocità», denominato «Italia Veloce». Le opere stradali da commissariare si chiarisce sono 9, fra queste la Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ma a distanza di due anni dall'approvazione del Milleproroghe non si è ancora perfezionato il passaggio di concessione da Sat ad Anas e, nel frattempo, sono state commissariate decine di opere ad esclusione del Corridoio Tirrenico;
              il 5 dicembre 2020 una nota stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica quanto segue: «Il collegamento stradale Tarquinia-San Pietro in Palazzi, la cosiddetta Tirrenica, non è stata Commissariata perché in fase di perfezionamento il passaggio della titolarità della strada dal concessionario attuale Sat ad Anas. Il Commissariamento pertanto verrà adottato non appena saranno apportate le necessarie modifiche alla concessione per consentire il subentro di Anas nella gestione dei tratti interessati»;
              in data 20 gennaio 2021, si apprende, da una nota stampa dell'allora Governo Conte II, che è stato inviato alle competenti commissioni parlamentari il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente l'elenco delle opere infrastrutturali ritenute strategiche per il Paese e i nominativi dei relativi commissari straordinari. All'interno di questo elenco non risulta la Tirrenica e neanche la nomina di un apposito Commissario;
              in data 2 marzo 2021, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, in audizione dinanzi alle commissioni congiunte riunite Ambiente e Trasporti della Camera e Lavori pubblici del Senato, ha parlato delle 58 opere «particolarmente importanti e significative» legate allo «Sbloccacantieri». In merito alla cosiddetta Tirrenica non ricompresa nel sopracitato elenco ha ricordato che la strada non è stata inserita tra le 58 opere poiché «c’è il problema del trasferimento delle competenze da Sat ad Anas». Problema che rappresenta un ostacolo per procedere rapidamente;
              in data 25 giugno 2021, il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani comunica che durante un incontro a Roma con il Ministro Giovannini avrebbe avuto rassicurazioni sullo sblocco della procedura per dare il via al commissariamento e ai lavori del tratto toscano. Il Ministro avrebbe promesso un decreto-legge entro luglio per il passaggio di gestione da Sat ad Anas e, a seguire, la nomina di un commissario ad hoc;
              i ritardi nella realizzazione dell'opera comportano conseguenze devastanti per la fascia costiera maremmana in termini di sicurezza stradale e di sviluppo economico per un territorio fortemente penalizzato da una inaccettabile debolezza infrastrutturale. Situazione ulteriormente aggravata dal fatto che il Pnrr non preveda alcun serio investimento sulle infrastrutture per la costa toscana,

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di:
              fornire aggiornamenti circa la tempistica del passaggio di concessione da Sat in capo ad Anas;
              comunicare una data certa per il commissariamento del Corridoio Tirrenico.
9/3132-AR/119.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ripani, Mugnai, D'Ettore.


      La Camera,
          premesso che:
              tale ordine del giorno si inserisce nel contesto dell'attuazione delle misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro, alle professioni ed alle attività finora maggiormente penalizzate dalle chiusure connesse all'emergenza COVID-19;
              con questo strumento si vuole intervenire per aiutare le aree interne del nostro Paese, penalizzate dal punto di vista economico a causa della mancanza di investimenti e sostegni adeguati al mantenimento delle imprese essenziali al territorio;
              queste aree rappresentano il nostro polmone verde e hanno un enorme potenziale se adeguatamente valorizzato: il nostro compito deve essere quello di far rifiorire la vita in queste zone poiché investire su di esse rappresenta un investimento per il futuro;
              la carenza di finanziamenti adeguati, invece, ha comportato un impoverimento dei servizi garantiti dai piccoli centri e il conseguente spopolamento dei comuni più interni: la popolazione residente è diminuita in maniera costante, così come il tasso di natalità e la presenza di adulti in età lavorativa, mentre è cresciuta la quota di anziani;
              negli ultimi anni, nonostante gli intenti positivi per una valorizzazione dei comuni più piccoli, gli stessi hanno vissuto un disagio economico e sociale sempre più profondo, a causa della crisi impietosa che ha colpito le aziende, del progressivo taglio di servizi strategici, della carenza di infrastrutture, della trasformazione del mondo agricolo e, tutto ciò, non poteva che peggiorare nel momento di crisi che ha colpito il Paese a causa della pandemia;
              è uno snodo politico sempre meno rimandabile quello di intervenire sulle aree interne che necessitano di una progettazione reale ed efficace per la ripresa dei territori e l'arresto del fenomeno oggi inesorabile dello spopolamento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che tutti i comuni montani che secondo le classificazioni statali, sono ricompresi nelle aree interne, possano effettivamente essere ricomprese nella Snai ricevendo il sostegno necessario al mantenimento delle imprese essenziali per lo sviluppo del territorio.
9/3132-AR/120. Vietina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene tra le varie disposizioni misure di intervento per la sanità che spaziano dall'esenzione del ticket per le visite specialistiche alle persone affette in maniera severa da COVID ad un credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, fino al potenziamento dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, al potenziamento delle attività di sequenziamento, all'unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi e alla proroga e rinnovo dei contratti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori Aifa scaduti il 30 giugno;
              tra le varie misure in materia di sanità è ormai necessario anche istituire un registro nazionale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino (Mici);
              ad aprile 2019 è stato siglato un accordo di partnership scientifica e istituzionale tra Amici Onlus e Iss per la costituzione in Italia del registro nazionale pazienti che consenta insieme alla società scientifica di riferimento IG-IBD di sviluppare ricerche in campo delle Mici e di favorire la conoscenza per agevolare una diagnosi corretta e precoce, una cura efficace e la tempestiva presa in carico del paziente nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche, diagnostiche e terapeutiche;
              attualmente il registro in questione non è contemplato nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 maggio 2017, n.  109, che, in attuazione dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n.  179 del 2012 ha identificato i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;
              in particolare, il menzionato decreto del presidente del Consiglio dei ministri ha effettuato una ricognizione dei registri già istituiti (a livello nazionale o regionale – rispettivamente Allegati B e C) e ha istituito nuovi registri (di rilevanza nazionale e regionale allegato A);
              questi ultimi, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, trattano i dati oltreché per finalità di cura, e di ricerca, anche per finalità di prevenzione primaria e secondaria, di programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria;
              la disciplina del trattamento dei dati raccolti tramite tali registri è poi affidata ad altra fonte, di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del menzionato decreto-legge n.  179 del 2012 (a mero titolo esemplificativo, si rappresenta che sono in corso di finalizzazione lo schema di regolamento Premal – sistema di segnalazione malattie infettive – e lo schema di regolamento del registro tumori),

impegna il Governo

in relazione a quanto esposto in premessa, tenendo conto delle esigenze di sistematicità e organicità delle disposizioni in materia, a procedere ad una integrazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 inserendo al suo interno le Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), anche considerando che l'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede testualmente che «gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'allegato A sono aggiornati periodicamente secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge n.  179 del 2012» .
9/3132-AR/121. Carnevali.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento attualmente in esame in aula all'articolo 58 reca disposizioni specifiche per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022;
              nel suo secondo rapporto pubblicato il giorno 8 luglio 2021 L’European Center for Disease Control, Ecdc, o centro europeo per il controllo delle malattie, la massima autorità sanitaria a livello europeo, ha affermato che le scuole non sono i luoghi principali di diffusione del contagio, che l'efficacia delle chiusure delle scuole per contenere la pandemia sembra essere calata nella seconda ondata rispetto alla prima, forse a causa di migliori misure igieniche negli ambienti scolastici, che gli impatti «negativi» sui ragazzi e sulla società intera «superano i benefici», e per questo la chiusura delle istituzioni scolastiche debba essere «l’extrema ratio»;
              i bambini e gli adolescenti non appaiono essere più suscettibile alla variante del virus SARS-CoV-2 inizialmente isolata nel regno unito (cosiddetta «variante inglese») che sembra essere più trasmissibile in adulti e bambini;
              in data 12 luglio 2021, la direttrice generale dell'Unicef Henrietta Fore, e la direttrice generale Audrey Azoulay dell'Unesco, due agenzie dell'Onu, hanno emanato un comunicato congiunto nel quale si ribadisce che le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire;
              non è possibile, quindi, aspettare la fine della pandemia o vaccinazione di tutti gli studenti e di tutto il personale, perché le scuole «non sono tra i principali luoghi di propagazione» del virus;
              al fine di evitare una catastrofe generazionale, si esortano i politici e i governi a dare priorità alla riapertura delle scuole in sicurezza. Chiudere le scuole mette in pericolo il nostro futuro solo per preservare in modo incerto il nostro presente,

impegna il Governo:

          ad introdurre ogni possibile misura che abbia evidenza scientifica per aumentare ulteriormente la sicurezza delle scuole (distanziamento, dispositivi di protezione individuale, aerazione dei locali);
          ad impedire che le amministrazioni locali possano procedere a chiusure autonome delle scuole;
          a garantire comunque la didattica in presenza anche qualora non fosse completata l'immunizzazione di personale, studenti e studentesse.
9/3132-AR/122. Bella.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento attualmente in esame in aula all'articolo 58 reca disposizioni specifiche per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022;
              nel suo secondo rapporto pubblicato il giorno 8 luglio 2021 L’European Center for Disease Control, Ecdc, o centro europeo per il controllo delle malattie, la massima autorità sanitaria a livello europeo, ha affermato che le scuole non sono i luoghi principali di diffusione del contagio, che l'efficacia delle chiusure delle scuole per contenere la pandemia sembra essere calata nella seconda ondata rispetto alla prima, forse a causa di migliori misure igieniche negli ambienti scolastici, che gli impatti «negativi» sui ragazzi e sulla società intera «superano i benefici», e per questo la chiusura delle istituzioni scolastiche debba essere «l’extrema ratio»;
              i bambini e gli adolescenti non appaiono essere più suscettibile alla variante del virus SARS-CoV-2 inizialmente isolata nel regno unito (cosiddetta «variante inglese») che sembra essere più trasmissibile in adulti e bambini;
              in data 12 luglio 2021, la direttrice generale dell'Unicef Henrietta Fore, e la direttrice generale Audrey Azoulay dell'Unesco, due agenzie dell'Onu, hanno emanato un comunicato congiunto nel quale si ribadisce che le scuole dovrebbero essere le ultime a chiudere e le prime a riaprire;
              non è possibile, quindi, aspettare la fine della pandemia o vaccinazione di tutti gli studenti e di tutto il personale, perché le scuole «non sono tra i principali luoghi di propagazione» del virus;
              al fine di evitare una catastrofe generazionale, si esortano i politici e i governi a dare priorità alla riapertura delle scuole in sicurezza. Chiudere le scuole mette in pericolo il nostro futuro solo per preservare in modo incerto il nostro presente,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              introdurre ogni possibile misura che abbia evidenza scientifica per aumentare ulteriormente la sicurezza delle scuole (distanziamento, dispositivi di protezione individuale, aerazione dei locali);
              impedire che le amministrazioni locali possano procedere a chiusure autonome delle scuole;
              garantire comunque la didattica in presenza anche qualora non fosse completata l'immunizzazione di personale, studenti e studentesse.
9/3132-AR/122.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bella.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
              la legge 38 del 2010 ha costituito il punto di arrivo di un lungo percorso normativo iniziato nel 1999 con la legge 39 che avviava nel nostro Paese un programma nazionale per le cure palliative domiciliari e di realizzazione degli hospice, ma ha rappresentato al contempo un punto di partenza di un lungo e articolato percorso attuativo, che ha coinvolto positivamente, in ogni suo passaggio, il mondo istituzionale, professionale, accademico e del volontariato;
              passaggi significativi si sono avuti negli ultimi anni in merito allo sviluppo delle reti di cure palliative e terapia del dolore, in termini di accreditamento delle strutture e delle reti stesse, nonché di attuazione, gestione e coordinamento di percorsi assistenziali integrati, al riconoscimento delle competenze professionali, alla formazione accademica e alla formazione continua degli operatori delle reti, al monitoraggio quali-quantitativo delle attività erogate;
              con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), sono state caratterizzate le cure palliative e la terapia del dolore, con un approccio orientato alla presa in carico e al percorso di cura, distinguendo gli interventi per livelli di complessità e intensità assistenziale;
              nell'ambito della cornice normativa sopra delineata, e in considerazione dell'evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione, ancora di più nell'attuale contesto caratterizzato dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, che ha evidenziato la necessità di potenziare i servizi territoriali come le cure domiciliari e i servizi di prossimità per garantire la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento ma anche di tutti i soggetti fragili, appare sempre più necessario implementare e rafforzare l'approccio alle cure palliative, in una prospettiva di integrazione e complementarietà alle terapie attive;
              a partire dalla legge n.  38 del 2010, la normativa e la realizzazione delle reti di cure palliative hanno sempre coerentemente identificato la necessità di rendere accessibili ai cittadini cure palliative di base e specialistiche secondo i bisogni e quindi, per quanto riguarda l'aspetto specialistico, attraverso lo sviluppo della Rete Cure Palliative, nei suoi nodi fondamentali (casa, hospice, ospedale),

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di promuovere la definizione negli obiettivi specifici di mandato per i Direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, della realizzazione delle reti locali di cure palliative per l'adulto e in ambito pediatrico;
          a valutare l'opportunità di attuare aggiornamenti periodici del personale medico, sanitario e sociosanitario operante nelle strutture pubbliche private accreditate sulle cure palliative e sulla la terapia del dolore, attraverso il conseguimento di almeno il 20 per cento dei crediti formativi in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua annuali;
          infine a valutare l'opportunità di attivare un costante e rigoroso monitoraggio al fine di documentare lo sviluppo e i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prestati in ambito ospedaliero, residenziale-hospice e nelle unità di cure palliative domiciliari attraverso specifici flussi amministrativi.
9/3132-AR/123. Trizzino.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il diritto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, consideralo che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere mai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3.000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè e altro) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/124. Silli, Gagliardi.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il diritto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande, ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, consideralo che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021, risulta essere mai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori installati, 3.000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso l'indotto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento, alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè e altro) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di quelle imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/124.    (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Gagliardi.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di stabilità per il 2016 (legge n.  208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo sostenere l'infanzia svantaggiata;
              il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stato riconosciuto un contributo, pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n.  145 del 2018, articolo 1, commi 478-480) ha confermato il Fondo per il successivo triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65 per cento degli importi versati;
              l'articolo 63 del presente decreto proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanzia il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022;
              l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla vita delle famiglie provocando l'aumento della povertà non solo economica, ma anche educativa;
              la cultura deve essere un elemento chiave di coesione e di crescita sociale per la ripresa del nostro Paese, anche in conformità ai princìpi sanciti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 1o ottobre 2020, n.  133;
              le arti performative possono offrire un'opportunità concreta in termini di riattivazione delle dinamiche sociali post-pandemiche, di sviluppo della coesione sociale, nonché di sostegno dei processi formativi della comunità,

impegna il Governo

a destinare, per gli anni 2021 e 2022, una quota delle risorse stanziate per il Fondo per il contrasto alla povertà educativa all'assegnazione di un credito d'imposta per il finanziamento di progetti che prevedano il coinvolgimento diretto dei minori a rischio di povertà educativa attraverso le arti performative.
9/3132-AR/125. Nitti, Lattanzio, Di Giorgi, Siani.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge di stabilità per il 2016 (legge n.  208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo sostenere l'infanzia svantaggiata;
              il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stato riconosciuto un contributo, pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n.  145 del 2018, articolo 1, commi 478-480) ha confermato il Fondo per il successivo triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65 per cento degli importi versati;
              l'articolo 63 del presente decreto proroga per l'anno 2022 l'operatività del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e rifinanzia il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, incrementandone l'ammontare nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così il contributo da 55 a 100 milioni) e fissandolo in 55 milioni di euro nel 2022;
              l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla vita delle famiglie provocando l'aumento della povertà non solo economica, ma anche educativa;
              la cultura deve essere un elemento chiave di coesione e di crescita sociale per la ripresa del nostro Paese, anche in conformità ai princìpi sanciti dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 e resa esecutiva dalla legge 1o ottobre 2020, n.  133;
              le arti performative possono offrire un'opportunità concreta in termini di riattivazione delle dinamiche sociali post-pandemiche, di sviluppo della coesione sociale, nonché di sostegno dei processi formativi della comunità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, per gli anni 2021 e 2022, una quota delle risorse stanziate per il Fondo per il contrasto alla povertà educativa all'assegnazione di un credito d'imposta per il finanziamento di progetti che prevedano il coinvolgimento diretto dei minori a rischio di povertà educativa attraverso le arti performative.
9/3132-AR/125.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nitti, Lattanzio, Di Giorgi, Siani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 69 del provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti a sostegno della filiera della stampa;
              il comma 9-quinquies dell'articolo 69, introdotto in seguito all'approvazione in commissione di merito di un emendamento del Pd, slitta dal 30 giugno al 31 dicembre il commissariamento dell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti, con l'obiettivo, si legge nel testo dell'emendamento, di «consentire i necessari approfondimenti che saranno svolti da una commissione tecnica composta da rappresentanti del ministero del lavoro, della presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento editoria, del ministero dell'economia, di Inps e Inpgi»;
              tale intervento, prioritario per la stabilità dell'istituto, non può prescindere da una seria analisi delle difficoltà e delle prospettive di rilancio dell'intera filiera dell'informazione, un settore che da troppo tempo subisce trasformazioni che hanno bloccato crescita, sviluppo e lavoro;
              è necessario un provvedimento che ponga al centro la difesa del lavoro e la tutela dell'informazione; nel settore dell'informazione il lavoro è per molti sempre più precario e questo comporta un'informazione di qualità bassa e dei cittadini meno informati.
              Oggi il lavoro giornalistico, pur essendo vincolato alle regole di un ordinamento professionale, si esercita normalmente in regime di lavoro subordinato e comunque, anche in presenza di prestazioni inquadrate giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, sempre a favore di aziende editoriali. Questa specificità del lavoro giornalistico lo distingue dalle altre attività professionali;
              non può essere più rinviata una riflessione approfondita da parte del Parlamento e del Governo sul sistema previdenziale dei giornalisti. Com’è noto il bilancio della gestione pensionistica dell'Inpgi è in pesante passivo. Un passivo giunto a livelli ormai insostenibili essenzialmente per lo squilibrio tra giornalisti dipendenti attivi e pensionati. In modo simile all'Inps, anche l'Inpgi ha un rapporto attivi/pensionati di circa 1,5 e una dinamica degli stipendi che negli ultimi anni ha visto una costante diminuzione della contribuzione degli assunti. Ha inoltre appesantito i conti dell'Inpgi il ricorso costante delle aziende ai prepensionamenti con una ulteriore progressiva diminuzione delle entrate. Tante che negli ultimi dieci anni sono usciti dalle redazioni attraverso i prepensionamenti circa 1.200 giornalisti su una platea complessiva di contributori che attualmente di circa 15.000 dipendenti, in pratica l'8 per cento del totale del lavoro dipendente. Ogni mese le uscite per il pagamento delle pensioni sono circa una volta e mezza le entrate da contributi. La situazione molto simile a quella della previdenza dell'Inps che, a differenza dell'Inpgi, può contare per restare in equilibrio sulla fiscalità generale. Nel 2020 il disavanzo dell'Inpgi ha raggiunto quasi 250 milioni, per cui per raggiungere il pareggio dei conti di bilancio sarebbe necessario un aumento del 5 per cento dei contributi o la diminuzione del 30 per cento della spesa per le pensioni. Ipotesi evidentemente non praticabili. Un prima risposta, sebbene non sufficiente, costituita dalla legge n.  58 del 28 giugno 2019, che prevede l'allargamento della base contributiva a partire dal 2023, attraverso l'inserimento nell'Inpgi della categoria dei cosiddetti comunicatori della Pubblica Amministrazione. Ad appesantire i conti dell'Inpgi ha inoltre contribuito, negli ultimi dieci anni, l'esborso, per ammortizzatori sociali, a favore dei dipendenti delle aziende in crisi per circa 500 milioni. Sono evidentemente molteplici le azioni da intraprendere urgentemente a tutela dell'informazione e dei giornalisti;
              occorre intervenire per l'abolizione del carcere per i cronisti e ricordato che la proposta di legge giace in Senato; nel giugno del 2020 l'allora presidente della Corte costituzionale (Marta Cartabia) ha firmato un'ordinanza, assegnando al Parlamento un anno di tempo per intervenire sulla pena detentiva;
              occorre, altresì, intervenire in tempi rapidi per approvare la legge contro le querele bavaglio, divenute una vera emergenza democratica e ricordato che la proposta di legge, costituita da un unico articolo, ferma in Senato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di porre al centro del confronto politico la difesa del lavoro e la tutela dell'informazione, attraverso l'approvazione di una serie di interventi prioritari volti:
              ad aprire finalmente un tavolo per riscrivere la legge dell'editoria che risale al 1981, coinvolgendo tutte le parti sociali e definendo uno statuto che affronti anzitutto i temi degli ammortizzatori sociali, dell'equo compenso, delle forme di credito per i gruppi editoriali;
              ad anticipare l'attuazione della legge n.  58 (legge 28 giugno 2019) per l'allargamento della platea contributiva dell'Inpgi. E a promuovere un confronto volto a superare il precariato e l'applicazione di contratti giornalistici per quella vasta platea di giornalisti che svolge l'attività professionale inquadrata giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, ma sempre a favore di aziende editoriali;
              a dare immediata attuazione alla legge sull'equo compenso 233/2012, che fissa una soglia minima di pagamento.
9/3132-AR/126. Pellicani, Sensi, Frailis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 69 del provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti a sostegno della filiera della stampa;
              il comma 9-quinquies dell'articolo 69, introdotto in seguito all'approvazione in commissione di merito di un emendamento del Pd, slitta dal 30 giugno al 31 dicembre il commissariamento dell'Inpgi, l'istituto di previdenza dei giornalisti, con l'obiettivo, si legge nel testo dell'emendamento, di «consentire i necessari approfondimenti che saranno svolti da una commissione tecnica composta da rappresentanti del ministero del lavoro, della presidenza del consiglio dei ministri-dipartimento editoria, del ministero dell'economia, di Inps e Inpgi»;
              tale intervento, prioritario per la stabilità dell'istituto, non può prescindere da una seria analisi delle difficoltà e delle prospettive di rilancio dell'intera filiera dell'informazione, un settore che da troppo tempo subisce trasformazioni che hanno bloccato crescita, sviluppo e lavoro;
              è necessario un provvedimento che ponga al centro la difesa del lavoro e la tutela dell'informazione; nel settore dell'informazione il lavoro è per molti sempre più precario e questo comporta un'informazione di qualità bassa e dei cittadini meno informati.
              Oggi il lavoro giornalistico, pur essendo vincolato alle regole di un ordinamento professionale, si esercita normalmente in regime di lavoro subordinato e comunque, anche in presenza di prestazioni inquadrate giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, sempre a favore di aziende editoriali. Questa specificità del lavoro giornalistico lo distingue dalle altre attività professionali;
              non può essere più rinviata una riflessione approfondita da parte del Parlamento e del Governo sul sistema previdenziale dei giornalisti. Com’è noto il bilancio della gestione pensionistica dell'Inpgi è in pesante passivo. Un passivo giunto a livelli ormai insostenibili essenzialmente per lo squilibrio tra giornalisti dipendenti attivi e pensionati. In modo simile all'Inps, anche l'Inpgi ha un rapporto attivi/pensionati di circa 1,5 e una dinamica degli stipendi che negli ultimi anni ha visto una costante diminuzione della contribuzione degli assunti. Ha inoltre appesantito i conti dell'Inpgi il ricorso costante delle aziende ai prepensionamenti con una ulteriore progressiva diminuzione delle entrate. Tante che negli ultimi dieci anni sono usciti dalle redazioni attraverso i prepensionamenti circa 1.200 giornalisti su una platea complessiva di contributori che attualmente di circa 15.000 dipendenti, in pratica l'8 per cento del totale del lavoro dipendente. Ogni mese le uscite per il pagamento delle pensioni sono circa una volta e mezza le entrate da contributi. La situazione molto simile a quella della previdenza dell'Inps che, a differenza dell'Inpgi, può contare per restare in equilibrio sulla fiscalità generale. Nel 2020 il disavanzo dell'Inpgi ha raggiunto quasi 250 milioni, per cui per raggiungere il pareggio dei conti di bilancio sarebbe necessario un aumento del 5 per cento dei contributi o la diminuzione del 30 per cento della spesa per le pensioni. Ipotesi evidentemente non praticabili. Un prima risposta, sebbene non sufficiente, costituita dalla legge n.  58 del 28 giugno 2019, che prevede l'allargamento della base contributiva a partire dal 2023, attraverso l'inserimento nell'Inpgi della categoria dei cosiddetti comunicatori della Pubblica Amministrazione. Ad appesantire i conti dell'Inpgi ha inoltre contribuito, negli ultimi dieci anni, l'esborso, per ammortizzatori sociali, a favore dei dipendenti delle aziende in crisi per circa 500 milioni. Sono evidentemente molteplici le azioni da intraprendere urgentemente a tutela dell'informazione e dei giornalisti;
              occorre intervenire per l'abolizione del carcere per i cronisti e ricordato che la proposta di legge giace in Senato; nel giugno del 2020 l'allora presidente della Corte costituzionale (Marta Cartabia) ha firmato un'ordinanza, assegnando al Parlamento un anno di tempo per intervenire sulla pena detentiva;
              occorre, altresì, intervenire in tempi rapidi per approvare la legge contro le querele bavaglio, divenute una vera emergenza democratica e ricordato che la proposta di legge, costituita da un unico articolo, ferma in Senato,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di porre al centro del confronto politico la difesa del lavoro e la tutela dell'informazione, attraverso l'approvazione di una serie di interventi prioritari volti:
              a valutare l'opportunità di aprire finalmente un tavolo per riscrivere la legge dell'editoria che risale al 1981, coinvolgendo tutte le parti sociali e definendo uno statuto che affronti anzitutto i temi degli ammortizzatori sociali, dell'equo compenso, delle forme di credito per i gruppi editoriali;
              a valutare l'opportunità di anticipare l'attuazione della legge n.  58 (legge 28 giugno 2019) per l'allargamento della platea contributiva dell'Inpgi. E a valutare l'opportunità di promuovere un confronto volto a superare il precariato e l'applicazione di contratti giornalistici per quella vasta platea di giornalisti che svolge l'attività professionale inquadrata giuridicamente come prestazioni di lavoro autonomo, ma sempre a favore di aziende editoriali;
              a valutare l'opportunità di dare immediata attuazione alla legge sull'equo compenso 233/2012, che fissa una soglia minima di pagamento.
9/3132-AR/126.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pellicani, Sensi, Frailis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; all'articolo 30, in particolare sono previste misure per lo sviluppo della sanità militare;
              a tal proposito è necessario sottolineare che in data 25 marzo 2021, è stato siglato l'accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (ASL 5) per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario della Marina Militare, in materia di gestione delle emergenze-urgenze mediche e chirurgiche e del politrauma;
              in particolare, l'accordo suindicato prevede che il personale sanitario, medici e infermieri, della Marina Militare svolga la propria attività anche presso i presidi ospedalieri del Levante Ligure, consentendo il consolidamento e lo sviluppo delle rispettive competenze professionali specialistiche, oltre che l'incremento delle capacità di gestione e trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche e del politrauma, sia in eventuali contesti operativi, che in favore della popolazione in occasione di situazioni di emergenza sanitaria;
              l'Isola di La Maddalena – com’è noto, isola nell'isola, per la quale è necessario individuare specifici programmi di carattere sanitario – conta circa 12.000 residenti e che, nel periodo estivo, la popolazione effettivamente presente nell'isola raggiunge finanche le 60.000 unità: condizione, quest'ultima, per effetto della quale l'isola di La Maddalena ha potuto storicamente disporre di un presidio ospedaliero, il «Paolo Merlo», che ha consentito di soddisfare le principali esigenze sanitarie della comunità residente, nonché dei turisti, sopperendo, altresì, alle difficoltà nei trasporti, anche di carattere sanitario, spesso connessi alle non favorevoli condizioni meteorologiche;
              il presidio ospedaliero di La Maddalena, accorpato funzionalmente a quello di Olbia, presenta le caratteristiche proprie degli ospedali di piccole dimensioni ed è organizzato in un unico dipartimento, con posti letto multidisciplinari, efficacemente integrato e collegato a tutte le altre strutture ospedaliere dell'Azienda Sanitaria, e che l'emergenza epidemiologica in atto, pure a fronte di un impegno straordinario da parte del personale assegnato al medesimo presidio, ha anche acuito le criticità del sistema sanitario dell'Isola, in particolare avuto riguardo all'esiguo numero degli operatori assegnati, tanto da mettere a rischio il mantenimento del servizio offerto;
              l'insularità, nonché la forte valenza turistica dell'Isola, impongono il mantenimento delle funzioni di emergenza-urgenza, di ricovero ordinario e day-hospital, anche al fine di garantire l'assistenza sanitaria di base e i livelli minimi dei servizi essenziali e che, come pure recentemente rappresentato dagli amministratori comunali di La Maddalena, anche a seguito della positiva collaborazione in occasione della campagna vaccinale, appare opportuna, come già avvenuto in Liguria, la sottoscrizione di accordi di collaborazione affinché la Marina Militare, già presente nell'Isola, con i suoi medici e il suo personale sanitario, possa collaborare assiduamente con il presidio ospedaliero in esame, al fine di garantire il mantenimento dei citati livelli minimi di servizio,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire il mantenimento dei livelli minimi dei servizi essenziali presso il presidio ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena, se del caso, mediante la stipula di accordi e convenzioni con la Marina Militare, sul modello La Spezia, nonché con la proroga dell'attuale ferma annuale degli operatori sanitari militari arruolati negli ultimi tempi, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
9/3132-AR/127. Deidda, Ferro, Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; all'articolo 30, in particolare sono previste misure per lo sviluppo della sanità militare;
              a tal proposito è necessario sottolineare che in data 25 marzo 2021, è stato siglato l'accordo di collaborazione tra la Marina Militare e l'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 (ASL 5) per lo svolgimento di attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario della Marina Militare, in materia di gestione delle emergenze-urgenze mediche e chirurgiche e del politrauma;
              in particolare, l'accordo suindicato prevede che il personale sanitario, medici e infermieri, della Marina Militare svolga la propria attività anche presso i presidi ospedalieri del Levante Ligure, consentendo il consolidamento e lo sviluppo delle rispettive competenze professionali specialistiche, oltre che l'incremento delle capacità di gestione e trattamento delle emergenze mediche e chirurgiche e del politrauma, sia in eventuali contesti operativi, che in favore della popolazione in occasione di situazioni di emergenza sanitaria;
              l'Isola di La Maddalena – com’è noto, isola nell'isola, per la quale è necessario individuare specifici programmi di carattere sanitario – conta circa 12.000 residenti e che, nel periodo estivo, la popolazione effettivamente presente nell'isola raggiunge finanche le 60.000 unità: condizione, quest'ultima, per effetto della quale l'isola di La Maddalena ha potuto storicamente disporre di un presidio ospedaliero, il «Paolo Merlo», che ha consentito di soddisfare le principali esigenze sanitarie della comunità residente, nonché dei turisti, sopperendo, altresì, alle difficoltà nei trasporti, anche di carattere sanitario, spesso connessi alle non favorevoli condizioni meteorologiche;
              il presidio ospedaliero di La Maddalena, accorpato funzionalmente a quello di Olbia, presenta le caratteristiche proprie degli ospedali di piccole dimensioni ed è organizzato in un unico dipartimento, con posti letto multidisciplinari, efficacemente integrato e collegato a tutte le altre strutture ospedaliere dell'Azienda Sanitaria, e che l'emergenza epidemiologica in atto, pure a fronte di un impegno straordinario da parte del personale assegnato al medesimo presidio, ha anche acuito le criticità del sistema sanitario dell'Isola, in particolare avuto riguardo all'esiguo numero degli operatori assegnati, tanto da mettere a rischio il mantenimento del servizio offerto;
              l'insularità, nonché la forte valenza turistica dell'Isola, impongono il mantenimento delle funzioni di emergenza-urgenza, di ricovero ordinario e day-hospital, anche al fine di garantire l'assistenza sanitaria di base e i livelli minimi dei servizi essenziali e che, come pure recentemente rappresentato dagli amministratori comunali di La Maddalena, anche a seguito della positiva collaborazione in occasione della campagna vaccinale, appare opportuna, come già avvenuto in Liguria, la sottoscrizione di accordi di collaborazione affinché la Marina Militare, già presente nell'Isola, con i suoi medici e il suo personale sanitario, possa collaborare assiduamente con il presidio ospedaliero in esame, al fine di garantire il mantenimento dei citati livelli minimi di servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire il mantenimento dei livelli minimi dei servizi essenziali presso il presidio ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena, se del caso, mediante la stipula di accordi e convenzioni con la Marina Militare, sul modello La Spezia, nonché con la proroga dell'attuale ferma annuale degli operatori sanitari militari arruolati negli ultimi tempi, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
9/3132-AR/127.    (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda, Ferro, Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di disporre misure economiche a loro sostegno;
              nello specifico, l'articolo 2 del decreto in esame istituisce, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse nel periodo intercorrente fra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021;
              la chiusura prevista e necessaria per accedere al fondo è un periodo di almeno cento giorni, che si ritiene insufficiente a garantire l'adeguato ristoro per quanti hanno subito anche chiusure parziali;
              la gravità e le conseguenze delle chiusure di molte attività non possono essere sempre legate alla durata delle chiusure, perché il lockdown ha creato serie difficoltà a diversi settori a partire dal mondo della moda fino a quello alimentare, dei trasporti aerei, della tecnologia e dell'energia, e i tutti i casi si è trattato di situazioni economiche che si sono aggravate con il blocco dei consumi successivo alla chiusura;
              per questi motivi è importante che la possibilità di accedere alle risorse del Fondo sia estesa anche in favore delle imprese che hanno dovuto, sopportare periodi di chiusura inferiori a cento giorni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere che le risorse del fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse siano destinante a favorire la continuità delle attività economiche soggette anche a chiusure per periodi inferiori ai cento giorni.
9/3132-AR/128. Osnato, Meloni, Trancassini, Lucaselli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di disporre misure economiche a loro sostegno;
              nello specifico, l'articolo 2 del decreto in esame istituisce, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse nel periodo intercorrente fra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021;
              la chiusura prevista e necessaria per accedere al fondo è un periodo di almeno cento giorni, che si ritiene insufficiente a garantire l'adeguato ristoro per quanti hanno subito anche chiusure parziali;
              la gravità e le conseguenze delle chiusure di molte attività non possono essere sempre legate alla durata delle chiusure, perché il lockdown ha creato serie difficoltà a diversi settori a partire dal mondo della moda fino a quello alimentare, dei trasporti aerei, della tecnologia e dell'energia, e i tutti i casi si è trattato di situazioni economiche che si sono aggravate con il blocco dei consumi successivo alla chiusura;
              per questi motivi è importante che la possibilità di accedere alle risorse del Fondo sia estesa anche in favore delle imprese che hanno dovuto, sopportare periodi di chiusura inferiori a cento giorni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere che le risorse del fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse siano destinante a favorire la continuità delle attività economiche soggette anche a chiusure per periodi inferiori ai cento giorni, nei limiti di finanza pubblica.
9/3132-AR/128.    (Testo modificato nel corso della seduta) Osnato, Meloni, Trancassini, Lucaselli.


      La Camera,
          premesso che:
              da oltre un anno l'Italia soffre la crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 con tutte le restrizioni conseguenti a tale situazione;
              tutte le categorie di lavoratori hanno dovuto adottare soluzioni diverse al fine di continuare a svolgere la propria attività quali lo smart-working;
              i lavoratori autonomi e tutto il settore L della ristorazione e del turismo ha subito una forte battuta d'arresto;
              tra le categorie di soggetti che maggiormente hanno sofferto la situazione creatasi con la pandemia vi è quella delle persone con disabilità che hanno visto il crearsi di ulteriori difficoltà allo svolgimento delle loro azioni,

impegna il Governo

a porre in essere politiche di sostegno alle categorie più deboli tra cui le persone con disabilità ovvero a garantire per tutte le persone che ne pongano richiesta e d'ufficio alle persone con disabilità la prosecuzione ovvero l'opzione dello smartworking a parità di condizioni.
9/3132-AR/129. Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              da oltre un anno l'Italia soffre la crisi dovuta alla pandemia da COVID-19 con tutte le restrizioni conseguenti a tale situazione;
              tutte le categorie di lavoratori hanno dovuto adottare soluzioni diverse al fine di continuare a svolgere la propria attività quali lo smart-working;
              i lavoratori autonomi e tutto il settore L della ristorazione e del turismo ha subito una forte battuta d'arresto;
              tra le categorie di soggetti che maggiormente hanno sofferto la situazione creatasi con la pandemia vi è quella delle persone con disabilità che hanno visto il crearsi di ulteriori difficoltà allo svolgimento delle loro azioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere politiche di sostegno alle categorie più deboli tra cui le persone con disabilità ovvero garantire per tutte le persone che ne pongano richiesta e d'ufficio alle persone con disabilità la prosecuzione ovvero l'opzione dello smartworking a parità di condizioni.
9/3132-AR/129.    (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto oggi in esame riporta la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il provvedimento in esame prevede misure urgenti per il rilancio dell'economia e nuovi sostegni alle imprese;
              la misura dei beni strumentali («Nuova Sabatini») è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali;
              possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi). Queste agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti;
              il Piano nazionale Impresa 4.0 prevede altresì incentivi fiscali per una più vasta platea di imprese. Questi incentivi fiscali sono finalizzati per sostenere efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale,

impegna il Governo

a estendere all'intera platea delle imprese che hanno i requisiti stabiliti dal Piano nazionale Impresa 4.0 per accedere agli incentivi fiscali, la possibilità originariamente concessa dalla Nuova Sabatini esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese di accedere anche ai finanziamenti per gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo. Il finanziamento, inoltre, copre fino al 100 per cento dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 10 anni; di importo fino a 5 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di dieci anni e di importo uguale all'investimento. Inoltre le imprese che investono nella riconversione possono, in aggiunta ai finanziamenti all'acquisto di nuovi macchinari, anche accede, usando lo strumento introdotto dalla Tremonti bis, ad una detassazione, per un periodo di 10 anni, del reddito di impresa pari al 100 per cento.
9/3132-AR/130. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto oggi in esame riporta la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il provvedimento in esame prevede misure urgenti per il rilancio dell'economia e nuovi sostegni alle imprese;
              la misura dei beni strumentali («Nuova Sabatini») è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali;
              possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (Pmi). Queste agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti;
              il Piano nazionale Impresa 4.0 prevede altresì incentivi fiscali per una più vasta platea di imprese. Questi incentivi fiscali sono finalizzati per sostenere efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di: estendere all'intera platea delle imprese che hanno i requisiti stabiliti dal Piano nazionale Impresa 4.0 per accedere agli incentivi fiscali, la possibilità originariamente concessa dalla Nuova Sabatini esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese di accedere anche ai finanziamenti per gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo. Il finanziamento, inoltre, copre fino al 100 per cento dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere: di durata non superiore a 10 anni; di importo fino a 5 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di dieci anni e di importo uguale all'investimento. Inoltre le imprese che investono nella riconversione possono, in aggiunta ai finanziamenti all'acquisto di nuovi macchinari, anche accede, usando lo strumento introdotto dalla Tremonti bis, ad una detassazione, per un periodo di 10 anni, del reddito di impresa pari al 100 per cento.
9/3132-AR/130.    (Testo modificato nel corso della seduta) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto oggi in esame riporta la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il provvedimento in esame prevede misure urgenti per il rilancio dell'economia e nuovi sostegni alle imprese;
              dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carosello». Inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;
              il fenomeno ha un impatto negativo e significativo sull'intero mercato del pellet, il cui andamento risulta distorto dalla competizione sleale e fraudolenta di aziende che, eludendo l'IVA, possono pagare di più i produttori e rivendere i prodotti di importazione a prezzi più concorrenziali;
              con ciò si è determinato che le maggiori entrate che avrebbero dovuto generarsi grazie all'aumento dell'aliquota sul pellet non si siano di fatto mai realizzate e purtroppo invece si è intaccato il livello di legalità di un mercato tradizionalmente «povero» e caratterizzato da limitati margini economici per gli operatori;
              le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 Milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'IVA, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di Euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio. Si segnala peraltro che il fenomeno viene anche riportato ormai apertamente a livello internazionale, in contributi e convegni di settore;
              con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.  190) è stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento. L'Italia è diventata così uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Il comma 712 della stessa legge di stabilità, inoltre, ha destinato le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota, che nel 2015 erano quantificate in 96 milioni di euro/anno, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), ossia un fondo per limitare la pressione fiscale,

impegna il Governo

a estendere il meccanismo del reverse charge, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.  63, anche ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.
9/3132-AR/131. Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'atto oggi in esame riporta la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il provvedimento in esame prevede misure urgenti per il rilancio dell'economia e nuovi sostegni alle imprese;
              dagli ultimi dati disponibili sembra che l'incremento dell'IVA sul pellet abbia avuto come effetto collaterale negativo anche un progressivo aumento dei fenomeni di evasione fiscale, nonché dall'insorgere delle cosiddette «frodi carosello». Inoltre, è opinione diffusa tra gli operatori del settore che questo malcostume sia in continuo aumento, sia per numerosità delle aziende coinvolte sia in termini economici;
              il fenomeno ha un impatto negativo e significativo sull'intero mercato del pellet, il cui andamento risulta distorto dalla competizione sleale e fraudolenta di aziende che, eludendo l'IVA, possono pagare di più i produttori e rivendere i prodotti di importazione a prezzi più concorrenziali;
              con ciò si è determinato che le maggiori entrate che avrebbero dovuto generarsi grazie all'aumento dell'aliquota sul pellet non si siano di fatto mai realizzate e purtroppo invece si è intaccato il livello di legalità di un mercato tradizionalmente «povero» e caratterizzato da limitati margini economici per gli operatori;
              le organizzazioni del settore stimano che in un mercato nazionale caratterizzato da un consumo complessivo annuo di oltre 3 milioni di tonnellate, di cui almeno 2,6 milioni di tonnellate di provenienza estera, è verosimile stimare che fra le 750.000 e 1 Milione di tonnellate siano commercializzate eludendo il pagamento dell'IVA, per un valore economico annuo stimabile fra i 38 e 50 milioni di Euro, a cui si aggiunge un ulteriore mancato gettito di tassazione indiretta che è ipotizzabile ritenere altrettanto ampio. Si segnala peraltro che il fenomeno viene anche riportato ormai apertamente a livello internazionale, in contributi e convegni di settore;
              con la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.  190) è stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata dal 10 per cento al 22 per cento. L'Italia è diventata così uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Il comma 712 della stessa legge di stabilità, inoltre, ha destinato le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota, che nel 2015 erano quantificate in 96 milioni di euro/anno, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), ossia un fondo per limitare la pressione fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il meccanismo del reverse charge, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n.  63, anche ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet.
9/3132-AR/131.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fioramonti, Muroni, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 11, al comma 1, incrementa per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri, cosiddetto Fondo Legge n.  394/1981, mentre il comma 2, contestualmente, incrementa per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri;
              la pandemia da COVID-19 ha impresso un'accelerazione nei consumi sui mercati digitali e al tempo stesso ha posto chiaramente in evidenza le logiche del mercato globale per cui una quantità di beni prodotti in Italia vengono spesso imitati fraudolentemente su altri mercati internazionali;
              il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in linea con Paesi come Francia e Regno Unito, ha finalmente avviato il processo di selezione per gli attaché per la tutela della proprietà intellettuale nelle Rappresentanze presso l'Unione europea e l'Organizzazione Mondiale del Commercio;
              una serie di misure poste in essere dal Governo hanno posto l'accento su misure di sostegno alle PMI e Grandi imprese sui mercati globali dimenticando che un'effettiva tutela e prevenzione del Made in Italy passa proprio attraverso il contrasto alla contraffazione;
              si tratta di riconoscere la proprietà intellettuale come motore trainante del business delle aziende italiane e dell'economia del sistema Paese che si pone in linea sia con il PNRR che con le linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale del Ministero per lo Sviluppo economico. Troppo spesso la tutela della proprietà intellettuale viene identificata come un costo sul quale non conviene investire, con il conseguente rischio di esporre l'inestimabile capitale umano, di idee, know-how, estro e creatività che contraddistinguono le nostre imprese, alle attività criminali dei contraffattori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire sgravi e agevolazioni per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto nonché a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali.
9/3132-AR/132. Capitanio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 40 prevede, in via transitoria, per alcuni datori di lavoro, nel rispetto di un limite di spesa pari a 557,8 milioni di euro per il 2021, la possibilità di ricorso a trattamenti straordinari di integrazione salariale in base ad una specifica fattispecie ed una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale per i medesimi trattamenti (concessi in base alle causali definite da quest'ultima);
              indubbiamente le aziende che hanno subito un calo di oltre il 50 per cento del fatturato nel 2021 rispetto al I semestre 2019 e che si trovano a dover pagare le ferie senza possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali si trovano in una situazione di grave sofferenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche con provvedimenti interpretativi, al fine di escludere l'utilizzo delle ferie quale condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni.
9/3132-AR/133. Boniardi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19», per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali è emerso con preoccupazione che la pandemia da COVID-19, ha messo in ginocchio diverse attività economiche del nostro Paese;
              il provvedimento reca misure volte a sostenere le attività site sul territorio nazionale che hanno subito perdite economiche a seguito della pandemia e delle limitazioni imposte dal Governo; il settore dello spettacolo di musica dal vivo, discoteche, sale da ballo, live-club, e simili risulta essere uno dei più colpiti dalle chiusure previste per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, infatti, come evidenziato più volte anche dalle associazioni che rappresentano i proprietari e i gestori delle discoteche, questo settore è chiuso da oltre un anno e mezzo;
              vi è la necessità che il settore riparta, in vista della stagione estiva, e che soprattutto possa ricevere delle adeguate risorse per le mancate entrate subite dall'intero settore fino ad oggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, alle imprese dei settore dello spettacolo di musica dal vivo, eventi, discoteche, sale da ballo, live-club, e simili, di un contributo a fondo perduto parametrato al calo di fatturato registrato durante la pandemia, ulteriore rispetto a quello di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge.
9/3132-AR/134. Villarosa.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico definiva le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (start up innovative), stabilendo all'articolo 1, che «l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'articolo 24 del codice dell'amministratore digitale»;
              con la sentenza n.  2643 del 2021, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso n.  2997 del 2018 da parte del Consiglio nazionale del notariato per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n.  10004/2017, annullando così la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start up innovative tramite piattaforma digitale e senza costi;
              la modalità di costituzione tramite piattaforma online era coerente con l'intero impianto di legislazione riguardante le start up innovative, a partire dal decreto-legge 8 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e ispirato ai risultati emersi dal rapporto «Restart Italia», frutto della task force sulle start up istituita dal Ministero dello sviluppo economico;
              tale modalità di costituzione è inoltre in linea con i presupposti assunti a livello comunitario con la proposta degli start up nations standard per sostenere semplificazione digitalizzazione degli indirizzi contenuti nella direttiva (UE) 2019/1151, che dovrà essere recepita entro il 2021 dal nostro Paese e che prevede, tra l'altro, che, qualora siano utilizzati modelli per la costituzione on line di società «l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici, qualora non sia previsto un controllo preventivo e amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto»;
              la modalità di costituzione tramite piattaforma digitale risulterebbe oggi più raccomandabile anche alla luce delle restrizioni poste dalle misure contro la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              sono infine insorte incertezze in relazione alla legittimità e al fondamento giuridico stesso delle start up che si sono costituite secondo la procedura
              decaduta a seguito della citata sentenza, in relazione a tutti i profili della loro attività e alla separazione patrimoniale tra la società e i soci, creando disincentivi per i potenziali partner e per gli investitori;
              vi è quindi la necessità di definire la situazione di quelle società (start up innovative) costituite online prima della citata sentenza del Consiglio di Stato, senza ulteriori interventi di carattere amministrativo,

impegna il Governo

a prevedere, con il primo provvedimento utile, che gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.  221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33, restino validi ed efficaci, e che conseguentemente le medesime società restino validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
9/3132-AR/135. Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Carabetta.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico definiva le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata (start up innovative), stabilendo all'articolo 1, che «l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'articolo 24 del codice dell'amministratore digitale»;
              con la sentenza n.  2643 del 2021, il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso n.  2997 del 2018 da parte del Consiglio nazionale del notariato per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n.  10004/2017, annullando così la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start up innovative tramite piattaforma digitale e senza costi;
              la modalità di costituzione tramite piattaforma online era coerente con l'intero impianto di legislazione riguardante le start up innovative, a partire dal decreto-legge 8 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, e ispirato ai risultati emersi dal rapporto «Restart Italia», frutto della task force sulle start up istituita dal Ministero dello sviluppo economico;
              tale modalità di costituzione è inoltre in linea con i presupposti assunti a livello comunitario con la proposta degli start up nations standard per sostenere semplificazione digitalizzazione degli indirizzi contenuti nella direttiva (UE) 2019/1151, che dovrà essere recepita entro il 2021 dal nostro Paese e che prevede, tra l'altro, che, qualora siano utilizzati modelli per la costituzione on line di società «l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici, qualora non sia previsto un controllo preventivo e amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto»;
              la modalità di costituzione tramite piattaforma digitale risulterebbe oggi più raccomandabile anche alla luce delle restrizioni poste dalle misure contro la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
              sono infine insorte incertezze in relazione alla legittimità e al fondamento giuridico stesso delle start up che si sono costituite secondo la procedura
              decaduta a seguito della citata sentenza, in relazione a tutti i profili della loro attività e alla separazione patrimoniale tra la società e i soci, creando disincentivi per i potenziali partner e per gli investitori;
              vi è quindi la necessità di definire la situazione di quelle società (start up innovative) costituite online prima della citata sentenza del Consiglio di Stato,senza ulteriori interventi di carattere amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, che gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.  221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33, restino validi ed efficaci, e che conseguentemente le medesime società restino validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
9/3132-AR/135.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fusacchia, Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Carabetta.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS); nel medesimo provvedimento, al comma 316, lettere a) e b), si prevede il rafforzamento delle Zes e ai commi da 559 a 580 si prevedono un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, riconoscendo di fatto la specificità e la difficoltà in cui si trovano i territori di confine con lo stato elvetico;
              secondo i dati economici disponibili, risulta ormai indifferibile contrastare il gap salariale prodotto dal Canton Ticino, che crea gravi ripercussioni sulle aziende dei territori di confine;
              con riferimento all'ultimo decennio del periodo di crisi, dal 2008 al 2017, sia l'occupazione, sia il numero di imprese nelle aree di confine hanno registrato flessioni ben più sensibili rispetto alla media registrata nel basso varesotto e nel resto della Lombardia;
              il territorio di confine, paga il prezzo dell'attrattività fiscale rappresentata dalla Svizzera, tra i primi Paesi per la contenuta imposizione fiscale cui sono soggette le persone giuridiche, in Ticino l'onere fiscale per le imprese si attesta intorno al 20 per cento dell'utile; la Svizzera, inoltre, vanta l'IVA più bassa in Europa; quanto alle differenze retributive tra Italia e Svizzera, secondo i dati di Confartigianato imprese Varese, la retribuzione lorda media, valutata in euro, in Italia è del 166 per cento superiore a quella rilevata in Svizzera; in Lombardia, il cui valore medio della retribuzione è più alto del 15 per cento rispetto alla media nazionale, la retribuzione lorda annua è del 32,3 per cento superiore a quella in Svizzera. Il divario diviene pari al 69,9 per cento se si tiene conto del valore espresso a parità di potere d'acquisto;
              si evince, dunque, come sul divario del costo del lavoro incide fortemente il diverso cuneo fiscale, che in Italia è del 47,8 per cento, più che doppio rispetto al 21,8 per cento della Svizzera. Un tale costo del lavoro impedisce a molte aziende di confine di essere attrattive per i lavoratori già formati. Di contro, coloro che vivono entro 20 chilometri dalla Svizzera e che lavorano per le aziende di confine in Italia non hanno alcune agevolazioni che invece sono riconosciute ai colleghi occupati negli altri Stati confinanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un regime di incentivazione fiscale per i lavoratori residenti in Italia e occupati in aziende situate entro 20 chilometri dal confine – come già previsto dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 28 marzo 2017, n.  38, per la Svizzera, estensibile anche all'Austria, alla Francia e alla Slovenia – in particolare per le zone disagiate, quali le zone montane, di confine e insulari, tenuto conto della loro identità territoriale.
9/3132-AR/136. Snider, Bianchi, Di Muro.


      La Camera,
          considerato che l'attività della rete estera del MAECI conosce attualmente una condizione di grave difficoltà dovuta alle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19;
              tali difficoltà si aggiungono ad una situazione già compromessa dalla cronica mancanza di personale intervenuta a causa del decennale blocco del turnover, solo in parte superato dalle disposizioni di assunzione di nuovo personale contenute nelle leggi finanziarie degli ultimi anni;
              nelle sedi consolari di tutto il mondo i tempi di attesa per gli appuntamenti richiesti dai nostri connazionali si sono dilatati in modo preoccupante e, in pari tempo, si sono costituiti arretrati che non sarà possibile riassorbire in tempi ragionevoli senza un intervento straordinario di emergenza volto a ripristinare l'ordinaria funzionalità delle strutture;
              questa condizione di limitata agibilità delle strutture consolari, nonostante l'impegno e la provata dedizione dei responsabili diplomatici e consolari e del personale di ogni ordine e grado, oltre a rappresentare una insostenibile limitazione dei diritti del cittadino, costituisce un preoccupante freno per il rilancio del Paese, che nella mobilità internazionale delle persone e delle aziende ha un presupposto imprescindibile;
              per l'interesse generale che il superamento delle accennate remore sottende per il sistema economico e sociale dell'Italia in un passaggio così particolare della vita nazionale,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità e l'urgenza di un intervento straordinario di emergenza volto a riassorbire gli arretrati accumulati e a ripristinare le condizioni di ordinaria efficienza delle strutture della amministrazione italiana all'estero, considerando anche l'esigenza di ricorrere a quote integrative di lavoro, rafforzamento dei processi di digitalizzazione e semplificazione di procedure.
9/3132-AR/137. La Marca, Schirò.


      La Camera,
          considerato che l'attività della rete estera del MAECI conosce attualmente una condizione di grave difficoltà dovuta alle restrizioni imposte dalle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19;
              tali difficoltà si aggiungono ad una situazione già compromessa dalla cronica mancanza di personale intervenuta a causa del decennale blocco del turnover, solo in parte superato dalle disposizioni di assunzione di nuovo personale contenute nelle leggi finanziarie degli ultimi anni;
              nelle sedi consolari di tutto il mondo i tempi di attesa per gli appuntamenti richiesti dai nostri connazionali si sono dilatati in modo preoccupante e, in pari tempo, si sono costituiti arretrati che non sarà possibile riassorbire in tempi ragionevoli senza un intervento straordinario di emergenza volto a ripristinare l'ordinaria funzionalità delle strutture;
              questa condizione di limitata agibilità delle strutture consolari, nonostante l'impegno e la provata dedizione dei responsabili diplomatici e consolari e del personale di ogni ordine e grado, oltre a rappresentare una insostenibile limitazione dei diritti del cittadino, costituisce un preoccupante freno per il rilancio del Paese, che nella mobilità internazionale delle persone e delle aziende ha un presupposto imprescindibile;
              per l'interesse generale che il superamento delle accennate remore sottende per il sistema economico e sociale dell'Italia in un passaggio così particolare della vita nazionale,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di un intervento straordinario di emergenza volto a riassorbire gli arretrati accumulati e a ripristinare le condizioni di ordinaria efficienza delle strutture della amministrazione italiana all'estero, considerando anche l'esigenza di ricorrere a quote integrative di lavoro, rafforzamento dei processi di digitalizzazione e semplificazione di procedure.
9/3132-AR/137.    (Testo modificato nel corso della seduta) La Marca, Schirò.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 58, del provvedimento in esame, stanzia nuove risorse volte a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. In particolare, oltre a consentire agli enti locali di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 già assegnate per l'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisizione di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica, incrementa le stesse di euro 70 milioni per il 2021;
              il comma 4, del medesimo articolo, istituisce un nuovo Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per Fanno scolastico 2021/2022, con una dotazione di euro 350 milioni nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle scuole statali;
              i commi da 4-ter a 4-quinquies, inseriti in seguito all'approvazione in commissione di merito di un emendamento del Gruppo Pd, riguardano l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA fino al 30 dicembre 2021, nei limiti delle risorse previste e non spese allo stesso fine per l'anno scolastico 2020/2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;
              le risorse individuate dal provvedimento in esame sono quelle derivanti dai risparmi di precedenti stanziamenti per emergenza COVID che auspichiamo siano incrementate dal Governo, con successivi provvedimenti, al fine di assicurare a settembre la riapertura in sicurezza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse necessarie al fine di assicurare a settembre, in sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari, la riapertura in presenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche prevedendo la proroga degli incarichi contrattuali del personale scolastico aggiuntivo, rispetto agli organici di diritto e di fatto, conferiti fino al 30 dicembre 2021.
9/3132-AR/138. Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Rossi, Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 59, del provvedimento in esame, reca per l'anno scolastico 2021/2022, disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado e per la semplificazione delle procedure concorsuali;
              con le modifiche introdotte in Commissione Bilancio, in seguito all'approvazione di un emendamento a prima firma del Gruppo Pd, si pongono le basi per avviare un percorso di reclutamento strettamente connesso alla formazione;
              il comma 9-bis prevede, infatti, una procedura concorsuale straordinaria per titoli e prova disciplinare, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, destinata ai docenti in possesso di 3 anni di servizio negli ultimi 5, ai fini di assunzioni a tempo indeterminato dal 1o settembre 2022 sui posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022;
              è prevista per i candidati vincitori la partecipazione, con oneri a proprio carico, ad un percorso di formazione, che ne integri le competenze professionali e che preveda una prova conclusiva finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato;
              le norme introdotte perseguono l'obiettivo di garantire qualità all'offerta formativa e garanzia ai livelli di apprendimento dei ragazzi e delle ragazze, dando certezze ai docenti e al personale scolastico, chiamati all'enorme impegno educativo;
              le norme introdotte dando seguito alla linea d'azione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse necessarie – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – finalizzate ad avviare, a carico delle finanze dello Stato, i percorsi di formazione volti all'integrazione delle competenze professionali, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, e dare così seguito alla linea d'azione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
9/3132-AR/139. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Lattanzio, Nitti, Rossi, Ciampi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede una serie di misure connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              tra gli interventi che riguardano i giovani, la scuola e la ricerca, si segnalano in particolare alcune misure volte al sostegno di specifiche realtà, come quella della Scuola per l'Europa di Parma, la Scuola europea di Brindisi, il polo di eccellenza per la ricerca nel settore automotive della città di Torino;
              nell'ambito di tale tipo di interventi, si ricorda che ad oggi rimane inattuata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n.  178/2020 (legge di bilancio 2021) che, al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, istituiva, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Manca infatti ancora il decreto del Ministro della giustizia (che doveva essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione), che stabilisce i criteri per l'accesso alle risorse;
              dato che la medesima disposizione della legge di bilancio 2021 prevede come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali, è evidente come le scuole interessate siano l'istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e l’International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa, due realtà di eccellenza e di esperienza consolidata nella ricerca e nella formazione nel campo della giustizia penale internazionale e dei diritti umani,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima il decreto di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n.  178 del 2020, assegnando le risorse disponibili, in egual misura, agli istituti richiamati in premessa.
9/3132-AR/140. Prestigiacomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede una serie di misure connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              tra gli interventi che riguardano i giovani, la scuola e la ricerca, si segnalano in particolare alcune misure volte al sostegno di specifiche realtà, come quella della Scuola per l'Europa di Parma, la Scuola europea di Brindisi, il polo di eccellenza per la ricerca nel settore automotive della città di Torino;
              nell'ambito di tale tipo di interventi, si ricorda che ad oggi rimane inattuata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n.  178/2020 (legge di bilancio 2021) che, al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, istituiva, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Manca infatti ancora il decreto del Ministro della giustizia (che doveva essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione), che stabilisce i criteri per l'accesso alle risorse;
              dato che la medesima disposizione della legge di bilancio 2021 prevede come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali, è evidente come le scuole interessate siano l'istituto per gli studi di politica internazionale di Milano e l’International Institute for Criminal Justice and Human Rights di Siracusa, due realtà di eccellenza e di esperienza consolidata nella ricerca e nella formazione nel campo della giustizia penale internazionale e dei diritti umani,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima il decreto di cui all'articolo 1, comma 573, della legge n.  178 del 2020.
9/3132-AR/140.    (Testo modificato nel corso della seduta) Prestigiacomo.


      La Camera,
          premesso che:
              da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;
              questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;
              un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;
              il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;
              per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, sono stati approvati emendamenti al decreto-legge 73 del 2021 (cosiddetti sostegni-bis) in corso di conversione in Parlamento, volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
              il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici, e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.
9/3132-AR/141. Mazzetti, Cattaneo.


      La Camera,
          premesso che:
              da mesi assistiamo ad un costante e preoccupante aumento del costo dei materiali e delle materie prime, che sta mettendo in forte difficoltà diversi molti settori produttivi a cominciare dal settore delle costruzioni;
              questo elevato aumento dei prezzi di materiali per il settore delle costruzioni sta mettendo a rischio i cantieri in corso e sta riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati, che già vivono come e più di altri comparti produttivi una forte crisi, e che nel caso del settore delle costruzioni è ormai decennale;
              un aumento di prezzi cominciato a fine 2020 e che riguarda soprattutto metalli, materie plastiche derivate dal petrolio, calcestruzzo e bitumi;
              il balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), come evidenziato dai dati dell'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante, e questi rincari oltre a danneggiare un settore trainante per la nostra economia rischiano fortemente di vanificare i benefici di misure di rilancio come il Superbonus del 110 per cento;
              per cercare di dare una prima risposta a questa emergenza rincari, sono stati approvati emendamenti al decreto-legge 73 del 2021 (cosiddetti sostegni-bis) in corso di conversione in Parlamento, volti a fronteggiare, attraverso compensazioni, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;
              il meccanismo di compensazione individuato, estremamente importante, riguarda però solo il settore dei lavori pubblici, e non ha effetti sui cantieri privati su cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.
9/3132-AR/141.    (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Cattaneo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;
              il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n.  34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese;
              il Superbonus rappresenta una grande opportunità per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;
              tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l'estensione della platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni»,

impegna il Governo

ad estendere la platea dei soggetti e degli immobili che possono fruire dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento, anche agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché agli immobili strumentali alle attività di impresa e non solo a quelli a destinazione residenziale.
9/3132-AR/142. Cortelazzo, Mazzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento (cosiddetto Superbonus) delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure di adeguamento antisismico sugli edifici;
              il beneficio fiscale del 110 per cento, introdotto dal citato decreto-legge n.  34 del 2020, è certamente uno strumento importante e necessario per poter finalmente accelerare sugli interventi per la rigenerazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione anche energetica del patrimonio immobiliare del nostro Paese;
              il Superbonus rappresenta una grande opportunità per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, nonché sostenere il settore edile e produrre posti di lavoro;
              tra le osservazioni della Relazione delle Commissioni V e XIV del Senato sulla proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 31 marzo scorso, si chiede di «prevedere l'estensione della platea dei beneficiari del Superbonus anche a soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la platea dei soggetti e degli immobili che possono fruire dell'ecobonus e del sismabonus al 110 per cento, anche agli alberghi e alle strutture ricettive, nonché agli immobili strumentali alle attività di impresa e non solo a quelli a destinazione residenziale.
9/3132-AR/142.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cortelazzo, Mazzetti.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione dell'A.C. 3132 – Conversione in legge del decreto-legge n.  73/2021 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali», è emersa con preoccupazione l'inadeguatezza, soprattutto in determinati territori, del Sistema Sanitario Nazionale, in maniera particolare dei manager;
              il decreto-legge n.  73 del 2021 (A.C. 3132) prevede tra le misure urgenti connesse all'emergenza COVID il titolo III interamente dedicato alle disposizioni per la tutela della salute tra cui all'articolo 29 incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ed all'articolo 35 contiene determinazioni finanziarie circa i fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria;
              molteplici fatti di cronaca accaduti proprio in periodo pandemico ed alcuni sfociati in inchieste giudiziarie inducono a considerare l'urgenza di una revisione della normativa sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale regolata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171;
              la formazione della graduatoria avviene attualmente in base a titoli ed esperienze pregresse e le modalità delle nomine non sembrano in grado di assicurare la necessaria indipendenza dei manager;
              i recenti scandali della sanità calabrese e di concorsopoli nel Lazio, in particolare in provincia di Latina, impongono un rinnovamento della modalità di selezione dei dirigenti sanitari ed in particolare dei direttori generali delle Asl ai fini di preservare queste figure dall'ingerenza politica,

impegna il Governo:

          a prevedere con un successivo provvedimento la sostituzione del vigente albo con una graduatoria meritocratica, formata da una commissione nazionale tramite i criteri delle fasce di idoneità universitarie;
          a prevedere in merito alla nomina deliberata dai presidenti di regione che gli stessi debbano attenersi alla suddetta graduatoria, senza possibilità alcuna di mancato rispetto della stessa;
          ad introdurre nei prossimi provvedimenti gli stessi principi enunciati anche nella scelta dei primari dei policlinici universitari, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta;
          a prevedere, proprio per la complessità delle scelte a cui è sottoposto, che il direttore generale di Asl sia accompagnato da un consiglio di amministrazione.
9/3132-AR/143. Trano, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione dell'A.C. 3132 – Conversione in legge del decreto-legge n.  73/2021 recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali», è emersa con preoccupazione l'inadeguatezza, soprattutto in determinati territori, del Sistema Sanitario Nazionale, in maniera particolare dei manager;
              il decreto-legge n.  73 del 2021 (A.C. 3132) prevede tra le misure urgenti connesse all'emergenza COVID il titolo III interamente dedicato alle disposizioni per la tutela della salute tra cui all'articolo 29 incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio ed all'articolo 35 contiene determinazioni finanziarie circa i fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria;
              molteplici fatti di cronaca accaduti proprio in periodo pandemico ed alcuni sfociati in inchieste giudiziarie inducono a considerare l'urgenza di una revisione della normativa sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale regolata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171;
              la formazione della graduatoria avviene attualmente in base a titoli ed esperienze pregresse e le modalità delle nomine non sembrano in grado di assicurare la necessaria indipendenza dei manager;
              i recenti scandali della sanità calabrese e di concorsopoli nel Lazio, in particolare in provincia di Latina, impongono un rinnovamento della modalità di selezione dei dirigenti sanitari ed in particolare dei direttori generali delle Asl ai fini di preservare queste figure dall'ingerenza politica,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              prevedere con un successivo provvedimento la sostituzione del vigente albo con una graduatoria meritocratica, formata da una commissione nazionale tramite i criteri delle fasce di idoneità universitarie;
              prevedere in merito alla nomina deliberata dai presidenti di regione che gli stessi debbano attenersi alla suddetta graduatoria, senza possibilità alcuna di mancato rispetto della stessa;
              introdurre nei prossimi provvedimenti gli stessi principi enunciati anche nella scelta dei primari dei policlinici universitari, al fine di assicurare la massima trasparenza nella scelta;
              prevedere, proprio per la complessità delle scelte a cui è sottoposto, che il direttore generale di Asl sia accompagnato da un consiglio di amministrazione.
9/3132-AR/143.    (Testo modificato nel corso della seduta) Trano, Villani, Nappi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 all'articolo 74 prevede diverse proroghe e incrementi dei contingenti delle Forze armate;
              per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 è stato prorogato l'utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive;
              fra le attività importanti per le quali utilizzare il suddetto contingente e le risorse economiche stanziate risultano cruciali quelle legate anche ad altre situazioni di crisi, come quelle in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali,

impegna il Governo

a modificare, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, la normativa relativa all'utilizzo delle forze armate dedicate al contenimento della diffusione del COVID-19, prorogando e implementando l'utilizzo del personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77 anche per la vigilanza esterna e interna, qualora particolari situazioni di crisi lo richiedano, in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali.
9/3132-AR/144. Corda.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 all'articolo 74 prevede diverse proroghe e incrementi dei contingenti delle Forze armate;
              per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 è stato prorogato l'utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive;
              fra le attività importanti per le quali utilizzare il suddetto contingente e le risorse economiche stanziate risultano cruciali quelle legate anche ad altre situazioni di crisi, come quelle in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, la normativa relativa all'utilizzo delle forze armate dedicate al contenimento della diffusione del COVID-19, prorogando e implementando l'utilizzo del personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77 anche per la vigilanza esterna e interna, qualora particolari situazioni di crisi lo richiedano, in concorso e supporto alle altre Forze armate e di polizia, presso le strutture di primo soccorso ed accoglienza per richiedenti asilo e la vigilanza delle aree portuali.
9/3132-AR/144.    (Testo modificato nel corso della seduta) Corda.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 – A.C. 3132 – Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cosiddetto decreto Sostegni-bis), sul fronte dei contributi a fondo perduto per imprese e professionisti introduce diverse novità;
              tra queste il cosiddetto contributo a fondo perduto alternativo, che spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal 1o aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1o aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
              la misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni:
                  a) se il soggetto interessato ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, il nuovo contributo è determinato applicando alla suddetta differenza tra la media del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi indicati (1o aprile 2020-31 marzo 2021 e 1o aprile 2019-31 marzo 2020), le seguenti percentuali differenziate in base ai ricavi/compensi 2019: 60 per cento fino a 100.000 euro; 50 per cento da 100.000 a 400.000 euro; 40 per cento da 400.000 a un milione; 30 per cento da uno a 5 milioni; 20 per cento da 5 a 10 milioni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis alternativo così calcolato e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto;
                  b) se il soggetto interessato non ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, alla suddetta differenza si applicano, invece, le seguenti percentuali, variabili sempre a seconda dei ricavi/ compensi 2019: 90 per cento fino a 100.000 euro; 70 per cento da 100.000 a 400.000 euro; 50 per cento da 400.000 a un milione; 40 cento da uno a 5 milioni; 30 cento da 5 a 10 milioni. 11 discrimine è il calo del fatturato del 30 per cento;
              in ogni caso, il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d'imposta;
              per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all'Agenzia delle entrate;
              la domanda, regolamentata dal provvedimento della Agenzia delle entrate, si presenta molto complessa ed insidiosa, sia per il professionista che per il contribuente, dovendo fare i conti con la regolamentazione dei vincoli comunitari. Si tratta di un vero e proprio rompicapo, che richiede ai contribuenti ed ai loro consulenti uno sforzo ricostruttivo importante che potrebbe finire per scoraggiare anche i più volenterosi, e che prevede anche un'autocertificazione, con tanto di rischi penali a tema di falso, che con tutte le agevolazioni messe in campo per contrastare l'emergenza economica legata al COVID non si superino i limiti degli aiuti. Inoltre, si richiede un esasperato dettaglio delle agevolazioni ed esenzioni, fino a definire il profilo soggettivo del richiedente. Il modello, al di là del frontespizio si compone dunque di cinque pagine e queste nuove complicazioni presuppongono un supplemento di istruttoria di contribuenti e professionisti prima della trasmissione della domanda;
              un modello così strutturato è apertamente in contrasto con lo Statuto del Contribuente, norma che in base al Documento conclusivo della Commissione Finanze sulla Riforma fiscale dovrebbe essere elevata a rango costituzionale. In particolare contravviene all'articolo 6 comma 3-bis: «I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli». Ed è in contrasto anche con l'articolo 6, comma 4: «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria»;
              inoltre, il decreto in esame n.  73 prevede la possibilità di un contributo a fondo perduto, la cui misura risulta ancora sconosciuta e il cui riconoscimento è legato al peggioramento del risultato economico d'esercizio, quindi il calo considerato non è quello del fatturato bensì del reddito. A norma del comma 24 dell'articolo 1, la richiesta di questo aiuto può essere inviata solamente se la dichiarazione dei redditi del 2020 viene trasmessa entro il prossimo 10 settembre;
              simili scelte procedurali non tengono minimamente in considerazione la portata del lavoro svolto dai contribuenti e dai professionisti economici, che da oltre un anno, dall'inizio della pandemia, sono gravati da un peso crescente di responsabilità e compiti, costretti sempre a fare i conti con una Pubblica Amministrazione che troppo spesso continua a distinguersi per ritardi e inefficienze;
              molto in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 30 novembre, il termine del 10 settembre è quanto meno improponibile, così come improponibile è la domanda rompicapo del fondo perduto alternativo, specialmente considerando la complessità dei modelli di dichiarazione dei redditi in prossima scadenza. In questi ultimi, infatti, trova luogo l'obbligo di indicare, ancora una volta, informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, sui crediti d'imposta e fondi perduti ricevuti. La compilazione è articolata e le istruzioni non univoche, tanto da far proliferare un susseguirsi di chiarimenti sulla corretta indicazione di questi dati, che in caso di errato inserimento possono arrivare a configurare indebita percezione o mancato perfezionamento di alcune opzioni extra-ordinarie, come la rivalutazione dei beni, che non è integrabile successivamente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare le procedure di richiesta dei contributi e di rivedere le scadenze relative alla presentazione di dette agevolazioni, valutando la difficoltà della situazione di contribuenti e imprese e tenendo in considerazione il lavoro dei professionisti.
9/3132-AR/145. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  73 del 2021 all'articolo 16 prevede la proroga della moratoria delle misure di sostegno previste dall'articolo 56 del decreto-legge n.  18 del 2020;
              tuttavia tale moratoria è subordinata a una serie gravosa di attività procedimentali a carico delle PMI;
              appare invece necessario, specie nella attuale situazione di crisi, dare le massime agevolazioni per l'accesso e per il mantenimento delle misure di sostegno,

impegna il Governo

a modificare, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, la normativa relativa all'accesso alla moratoria delle misure di sostegno per le PMI, prevedendo per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, che la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenite al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27, entro il 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/146. Giuliodori.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 58, in particolare, reca misure urgenti per la scuola e l'avviamento del nuovo anno scolastico: per il prossimo anno scolastico 2021/2022, si prevede un boom di cattedre in mano ai docenti precari, 180 mila secondo le stime più prudenti;
              la causa di questa precarietà, giunta ormai a livelli abnormi e insopportabili è dovuta all'assenza di percorsi abilitanti per gli insegnanti, che influisce in maniera determinante sulla loro stabilizzazione futura,

impegna il Governo

prevedere nel primo provvedimento utile, l'avvio di percorsi di formazione e specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, riservato ai docenti con pregressa esperienza di servizio di almeno 3 anni anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio.
9/3132-AR/147. Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 58, in particolare, reca misure urgenti per la scuola e l'avviamento del nuovo anno scolastico: per il prossimo anno scolastico 2021/2022, si prevede un boom di cattedre in mano ai docenti precari, 180 mila secondo le stime più prudenti;
              la causa di questa precarietà, giunta ormai a livelli abnormi e insopportabili è dovuta all'assenza di percorsi abilitanti per gli insegnanti, che influisce in maniera determinante sulla loro stabilizzazione futura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile, l'avvio di percorsi di formazione e specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, riservato ai docenti con pregressa esperienza di servizio di almeno 3 anni anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso di idoneo titolo di studio.
9/3132-AR/147.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare, nel corso dell'esame in sede referente, la V Commissione Bilancio ha introdotto l'articolo 35-ter) che istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2022, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, superando quindi la distinzione fra farmaci innovativi non oncologici e farmaci innovativi oncologici;
              i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono quei farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
              la Determina AIFA n.  1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
              il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
              la legge di stabilità 2013 (legge n.  147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude I titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
              tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
              il comma 584 della legge 30-12-2018 n.  145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
              un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
              una eventuale modifica normativa che preveda l'esenzione dal ripiano del payback per gli orfani innovativi, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi è al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,

impegna il Governo:

          a ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele adottate per i farmaci orfani, rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
          ad adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani, per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/3132-AR/148. Gemmato, Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare, nel corso dell'esame in sede referente, la V Commissione Bilancio ha introdotto l'articolo 35-ter) che istituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2022, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, superando quindi la distinzione fra farmaci innovativi non oncologici e farmaci innovativi oncologici;
              i farmaci «orfani» sono quei medicinali utilizzati per il trattamento delle malattie rare; i farmaci orfani innovativi sono quei farmaci orfani che ricevono, oltre alla designazione di orfano rilasciata da EMA, anche il requisito di innovatività dell'AIFA;
              la Determina AIFA n.  1535/2017 definisce i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi; per l'attribuzione ai farmaci orfani del requisito di innovatività è necessaria la dimostrazione di un loro valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
              il payback identifica la particolare procedura per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare l'eccedenza della spesa farmaceutica, nel caso in cui venga superato il tetto stabilito per legge;
              la legge di stabilità 2013 (legge n.  147 del 2013) ha previsto dei meccanismi di tutela economica per i titolari di farmaci orfani; infatti, in caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, l'AIFA nel procedere al ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, esclude I titolari di medicinali orfani e ripartisce l'onere di tale sfondamento a tutte le altre aziende farmaceutiche;
              tale tutela, invece, non è presente nel caso di un farmaco orfano in possesso anche del requisito dell'innovatività che accede, a differenza dei primi, al Fondo Innovativi;
              il comma 584 della legge 30-12-2018 n.  145 infatti, prevede che un farmaco orfano a cui viene attribuito il requisito dell'innovatività terapeutica e che accede quindi al Fondo Farmaci innovativi oncologici e non oncologici, partecipi al ripiano del payback per lo sfondamento di tale Fondo in proporzione alla rispettiva quota di mercato;
              un farmaco orfano, che è anche innovativo, dovrebbe essere ancora più tutelato; tale disposizione invece, penalizza l'elemento di innovatività definito quale valore terapeutico aggiunto rispetto alle altre terapie disponibili nel trattamento di una patologia grave;
              una eventuale modifica normativa che preveda l'esenzione dal ripiano del payback per gli orfani innovativi, non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il ripiano del payback per lo sfondamento del tetto del Fondo Innovativi è al 100 per cento a carico delle aziende farmaceutiche che accedono a tale fondo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di ristabilire equità tra farmaci orfani adottando, anche per i farmaci orfani innovativi, le stesse tutele adottate per i farmaci orfani, rispetto all'esenzione del ripiano del payback;
          a valutare l'opportunità di adottare misure volte a promuovere l'innovatività dei farmaci orfani, per garantire l'innovazione terapeutica nell'ambito delle malattie rare.
9/3132-AR/148.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Bellucci.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19, con interventi volti a limitare, tra l'altro, l'impatto sociale delle misure di prevenzione adottate in conseguenza della diffusione del virus;
              la pandemia ha, purtroppo, alimentato l'impennata di persone che si trovano in povertà assoluta: 5,6 milioni, secondo l'ultima fotografia scattata dall'Istat, raggruppati in oltre 2 milioni di famiglie, numeri eloquenti che dovrebbero far ragionare sulla necessità di introdurre efficaci ed effettivi strumenti di lotta alla povertà, alternativi alla misura del reddito di cittadinanza che, invece, si vorrebbe rafforzare;
              la misura del reddito di cittadinanza è stata già alimentata con 4 miliardi aggiuntivi fino al 2029 dall'ultima legge di bilancio e dall'ulteriore miliardo previsto dal decreto Sostegni e, considerando che nella relazione tecnica del decreto-legge istitutivo della misura (n.  4/2019) si ipotizzava «un profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al reddito e alla pensione di cittadinanza» con un orizzonte 2023 e con costi di quasi 22 miliardi, il conto per i prossimi 9 anni salirebbe già a quasi 27 miliardi (circa 20 quelli effettivamente già «contabilizzati»), in aggiunta ai 12,7 miliardi di stanziamenti previsti per il biennio 2019-2020;
              lo stesso ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nei giorni scorsi, ha evidenziato che nel corso dell'emergenza COVID il bacino dei potenziali beneficiari del sussidio ha fatto registrare un aumento del 20 per cento; una percentuale destinata, per altro, a salire per effetto dell'ormai prossima fine del blocco dei licenziamenti;
              allo stato attuale il reddito di cittadinanza, oltre ad essersi rivelato un clamoroso insuccesso per la percentuale irrisoria di beneficiari che ha trovato un nuovo lavoro, si è dimostrato anche un regalo per criminali, mafiosi, spacciatori, terroristi, delinquenti abituali, truffatori ed evasori fiscali;
              l'ultima truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro, nell'ambito di un'inchiesta che ha consentito di individuare e segnalare 469 soggetti stranieri che avevano ottenuto illecitamente il reddito, per un importo complessivo indebitamente percepito che ammonta a circa 2 milioni di euro, e sempre in Calabria, erano stati scoperti quasi 150 tra boss e gregari delle maggiori cosche di ’ndrangheta, tutti beneficiari del reddito di cittadinanza;
              già nel 2020 i controlli della Guardia di finanza avevano permesso di intercettare oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti, e tra le quasi seimila persone denunciate per le connesse ipotesi di reato, figurano intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, già condannate in via definitiva;
              l'introduzione del reddito di cittadinanza ha, inoltre, determinato un aumento del lavoro nero e la difficoltà di trovare lavoratori stagionali da impiegare nei settori del turismo, dell'agricoltura e del terziario;
              da tempo Fratelli d'Italia si batte contro questo insensato provvedimento che non è servito a creare occupazione ma che, anzi, sul fronte delle politiche attive del lavoro non è mai realmente decollato,

impegna il Governo:

          ad abolire il reddito di cittadinanza, destinando le risorse già stanziate alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà;
          a ridefinire effettivi strumenti di lotta alla povertà e alla disoccupazione, che non danneggino il mercato del lavoro e restituiscano dignità ai nostri lavoratori.
9/3132-AR/149. Foti, Lollobrigida, Ferro, Varchi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19, con interventi volti a contenere, tra l'altro, l'impatto sociale delle misure di prevenzione adottate per contenere la diffusione del virus;
              in particolare, la sospensione e il persistente rallentamento delle attività giudiziarie, giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute pubblica a fronte dell'emergenza da COVID-19, rischia di creare irreparabili danni soprattutto nell'ambito delle relazioni familiari;
              le famiglie hanno, infatti, bisogno di avere risposte immediate, soprattutto quando si tratta di tutela dei diritti dei minori, per i quali, ad esempio, essere privati della presenza di uno o entrambi i genitori, perché magari affidati «temporaneamente» alle comunità, potrebbe produrre un pregiudizio irreparabile;
              nonostante il Governo abbia previsto un sistema di celebrazione alternativo delle udienze, la maggior parte degli uffici giudiziari è rimasto fermo per mesi e numerosi sono i casi di genitori che lottano da oltre un anno per poter riabbracciare i propri figli; affidati ad una comunità: famiglie catapultate inspiegabilmente e inaspettatamente in un percorso di incontri tra gli assistenti sociali ed i genitori, che possono vedere i bambini solo in area protetta, possibilità spesso in questo periodo preclusa per ragioni legate alle misure di contenimento dei contagi;
              troppe sono le famiglie in attesa di conoscere la decisione del giudice in merito al destino di bambini, che chiedono, invece, solo di poter tornare a casa da uno o entrambi i genitori; enorme è il numero di genitori che sta piangendo per i figli strappati dalle loro braccia, a volte perché non in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, ma a volte anche amorevoli, «imprigionati» in un sistema devastante, che per inerzia o inefficienza rischia di negargli per sempre il diritto a un'infanzia serena;
              da troppi anni vengono denunciati casi eclatanti di adozioni mascherate, affidamenti «facili», servizi sociali incompetenti e case-famiglia inadeguate, con l'aggravante di un sistema giudiziario che rende di fatto impossibile ai genitori qualsiasi possibilità di intervento tempestivo e li obbliga a estenuanti percorsi giudiziari;
              una delle pochissime inchieste sul tema, realizzata incrociando dati dell'università di Padova con quelli del Ministero della giustizia, parla di 160 mila bambini allontanati dai giudici negli ultimi vent'anni e la metà dei casi è stata archiviata;
              al di là delle posizioni ideologiche e del periodo straordinario di emergenza sanitaria, quello degli allontanamenti dal nucleo familiare e degli affidi è un sistema da rivedere al più presto: l'affidamento ai servizi sociali dovrebbe essere solo la extrema ratio, cui ricorrere in casi d'urgenza, ed i bambini dovrebbero tornare al più presto nella loro famiglia naturale, come espressamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (4 novembre 2019, n.  28244), che ha rimarcato il principio secondo cui la «famiglia naturale» deve essere preferita alla comunità, che deve essere il riferimento soltanto per affidi temporanei,

impegna il Governo

a istituire, nell'ambito degli interventi in materia socio-sanitaria previsti dal provvedimento in esame, finalizzati a rispondere ai bisogni di salute dei minori e della presa in carico degli stessi e delle loro famiglie, un apposito Fondo per il ristoro dei minori vittime del sistema degli affidi, dagli affidi illeciti, ai maltrattamenti e/o abusi durante il periodo di affido ai servizi sociali e collocamento in strutture di accoglienza o famiglie affidatarie, volto a finanziare, in particolare, gli interventi necessari per promuovere il benessere e la salute dei bambini allontanati ingiustamente dal nucleo famigliare.
9/3132-AR/150. Bellucci, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19, con interventi volti a contenere, tra l'altro, l'impatto sociale delle misure di prevenzione adottate per contenere la diffusione del virus;
              in particolare, la sospensione e il persistente rallentamento delle attività giudiziarie, giustificata dall'esigenza di tutelare il bene primario della salute pubblica a fronte dell'emergenza da COVID-19, rischia di creare irreparabili danni soprattutto nell'ambito delle relazioni familiari;
              le famiglie hanno, infatti, bisogno di avere risposte immediate, soprattutto quando si tratta di tutela dei diritti dei minori, per i quali, ad esempio, essere privati della presenza di uno o entrambi i genitori, perché magari affidati «temporaneamente» alle comunità, potrebbe produrre un pregiudizio irreparabile;
              nonostante il Governo abbia previsto un sistema di celebrazione alternativo delle udienze, la maggior parte degli uffici giudiziari è rimasto fermo per mesi e numerosi sono i casi di genitori che lottano da oltre un anno per poter riabbracciare i propri figli; affidati ad una comunità: famiglie catapultate inspiegabilmente e inaspettatamente in un percorso di incontri tra gli assistenti sociali ed i genitori, che possono vedere i bambini solo in area protetta, possibilità spesso in questo periodo preclusa per ragioni legate alle misure di contenimento dei contagi;
              troppe sono le famiglie in attesa di conoscere la decisione del giudice in merito al destino di bambini, che chiedono, invece, solo di poter tornare a casa da uno o entrambi i genitori; enorme è il numero di genitori che sta piangendo per i figli strappati dalle loro braccia, a volte perché non in grado di esercitare la responsabilità genitoriale, ma a volte anche amorevoli, «imprigionati» in un sistema devastante, che per inerzia o inefficienza rischia di negargli per sempre il diritto a un'infanzia serena;
              da troppi anni vengono denunciati casi eclatanti di adozioni mascherate, affidamenti «facili», servizi sociali incompetenti e case-famiglia inadeguate, con l'aggravante di un sistema giudiziario che rende di fatto impossibile ai genitori qualsiasi possibilità di intervento tempestivo e li obbliga a estenuanti percorsi giudiziari;
              una delle pochissime inchieste sul tema, realizzata incrociando dati dell'università di Padova con quelli del Ministero della giustizia, parla di 160 mila bambini allontanati dai giudici negli ultimi vent'anni e la metà dei casi è stata archiviata;
              al di là delle posizioni ideologiche e del periodo straordinario di emergenza sanitaria, quello degli allontanamenti dal nucleo familiare e degli affidi è un sistema da rivedere al più presto: l'affidamento ai servizi sociali dovrebbe essere solo la extrema ratio, cui ricorrere in casi d'urgenza, ed i bambini dovrebbero tornare al più presto nella loro famiglia naturale, come espressamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione (4 novembre 2019, n.  28244), che ha rimarcato il principio secondo cui la «famiglia naturale» deve essere preferita alla comunità, che deve essere il riferimento soltanto per affidi temporanei,

impegna il Governo

a istituire, nell'ambito degli interventi in materia socio-sanitaria previsti dal provvedimento in esame, finalizzati a rispondere ai bisogni di salute dei minori e della presa in carico degli stessi e delle loro famiglie, un apposito Fondo per il ristoro dei minori vittime del sistema degli affidi, dagli affidi illeciti, ai maltrattamenti e/o abusi durante il periodo di affido ai servizi sociali e collocamento in strutture di accoglienza o famiglie affidatarie, volto a finanziare, in particolare, gli interventi necessari per promuovere il benessere e la salute dei bambini allontanati ingiustamente dal nucleo famigliare, nei limiti dei saldi di finanza pubblica.
9/3132-AR/150.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge AC. 3132, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di disporre misure economiche a loro sostegno;
              nello specifico, l'articolo 2 del decreto in esame istituisce, per favorire la continuità delle attività economiche obbligatoriamente chiuse nel periodo intercorrente fra il 1o gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021;
              riteniamo necessario il sostegno alle attività chiuse per effetto della pandemia, ma occorre evidenziare, a distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia, la necessità di assicurare una riapertura in sicurezza delle attività economiche che ancora oggi soffrono di chiusure irrazionali;
              ad esempio a fronte delle restrizioni previste per le discoteche all'aperto e il posticipo della riapertura di quelle al chiuso, si balla senza regole in bar, pub, ristoranti, stabilimenti balneari, ville private, e si assiste a continui assembramenti in luoghi non attrezzati e non autorizzati, favorendo l'abusivismo e il rischio di nuovi contagi, mentre si penalizza un settore, fatto di migliaia di professionisti che costituiscono la migliore garanzia del rispetto delle regole e dei protocolli sanitari;
              inoltre, occorre considerare che le forti restrizioni imposte a tale settore spinge molti giovani a scegliere mete vacanziere all'estero, posto che in Stati come la Spagna, la Grecia e la Francia le discoteche sono aperte, con tutto quello che comporta in termini di spostamenti e di sicurezza, e, soprattutto, di ulteriore danno per questo settore in Italia, che non può far neanche riferimento ad una programmazione certa per le riaperture,

impegna il Governo

a riaprire tempestivamente e in sicurezza le discoteche, permettendo la ripartenza di un settore che è stato drammaticamente penalizzato con danni enormi per migliaia di lavoratori e le loro famiglie.
9/3132-AR/151. Lollobrigida, Meloni, Montaruli, Osnato, Ferro, Zucconi, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, l'articolo 7, commi 5 e 6, rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e proroga, rifinanziandola di 100 milioni per l'anno 2022, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere;
              con le medesime finalità di sostegno del settore turistico, l'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche e commerciali site nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni sede di santuari religiosi o di città metropolitana;
              presupposto per l'ammissione al citato contributo è che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT, le presenze di turisti stranieri registrate prima dell'emergenza sanitaria siano, per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni sede di santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, e per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore sempre a quello dei residenti;
              l'emergenza sanitaria da COVID-19, divenuta ormai anche emergenza sociale ed economica, ha profondamente modificato i luoghi religiosi meta ogni anno di pellegrinaggio da parte di milioni di persone in tutta Europa. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), circa 330 milioni di persone fanno ogni anno tour a sfondo spirituale e visitano i principali centri di pellegrinaggio del mondo. La necessità di dover rispettare determinate regole igienico-sanitarie ha obbligato a ripensare gli spazi di preghiera e le possibili attività per i pellegrini, obbligandoli a vedere chiese e santuari in modo profondamente diverso da come le hanno sempre viste;
              le imprese legate al turismo religioso, come ad esempio Assisi, Cascia, Loreto e San Giovanni Rotondo sono allo stremo poiché il protrarsi della pandemia ha completamente azzerato il turismo e svuotato le città che basavano la loro economia prevalentemente su questo settore;
              un esempio per tutti: le presenze straniere nella città di san Francesco di Assisi nel 2020 sono diminuite del 91 per cento, quelle italiane del 74 per cento, a fronte degli oltre 5 milioni di pellegrini accolti nel 2019; e se nell'arco del 2019 hanno raggiunto Assisi 20 mila pullman, nel 2020 sono stati 1.600 (dei quali 1.200 a gennaio e febbraio, cioè prima della pandemia); sono a rischio 1.500 attività e 2 mila posti di lavoro, oltre allo stesso bilancio comunale;
              i criteri stabiliti per l'accesso ai contributi a fondo perduto rischiano di penalizzare fortemente le città sede di santuari e, quindi, meta del pellegrinaggio religioso, che non rispondono agli stringenti requisiti richiesti,

impegna il Governo

a riconoscere un adeguato contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni ove siano situati santuari religiosi, indipendentemente da ulteriori parametri.
9/3132-AR/152. Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, l'articolo 7, commi 5 e 6, rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e proroga, rifinanziandola di 100 milioni per l'anno 2022, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere;
              con le medesime finalità di sostegno del settore turistico, l'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche e commerciali site nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni sede di santuari religiosi o di città metropolitana;
              presupposto per l'ammissione al citato contributo è che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall'ISTAT, le presenze di turisti stranieri registrate prima dell'emergenza sanitaria siano, per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni sede di santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, e per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore sempre a quello dei residenti;
              l'emergenza sanitaria da COVID-19, divenuta ormai anche emergenza sociale ed economica, ha profondamente modificato i luoghi religiosi meta ogni anno di pellegrinaggio da parte di milioni di persone in tutta Europa. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), circa 330 milioni di persone fanno ogni anno tour a sfondo spirituale e visitano i principali centri di pellegrinaggio del mondo. La necessità di dover rispettare determinate regole igienico-sanitarie ha obbligato a ripensare gli spazi di preghiera e le possibili attività per i pellegrini, obbligandoli a vedere chiese e santuari in modo profondamente diverso da come le hanno sempre viste;
              le imprese legate al turismo religioso, come ad esempio Assisi, Cascia, Loreto e San Giovanni Rotondo sono allo stremo poiché il protrarsi della pandemia ha completamente azzerato il turismo e svuotato le città che basavano la loro economia prevalentemente su questo settore;
              un esempio per tutti: le presenze straniere nella città di san Francesco di Assisi nel 2020 sono diminuite del 91 per cento, quelle italiane del 74 per cento, a fronte degli oltre 5 milioni di pellegrini accolti nel 2019; e se nell'arco del 2019 hanno raggiunto Assisi 20 mila pullman, nel 2020 sono stati 1.600 (dei quali 1.200 a gennaio e febbraio, cioè prima della pandemia); sono a rischio 1.500 attività e 2 mila posti di lavoro, oltre allo stesso bilancio comunale;
              i criteri stabiliti per l'accesso ai contributi a fondo perduto rischiano di penalizzare fortemente le città sede di santuari e, quindi, meta del pellegrinaggio religioso, che non rispondono agli stringenti requisiti richiesti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere un adeguato contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei comuni ove siano situati santuari religiosi, indipendentemente da ulteriori parametri.
9/3132-AR/152.    (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              il provvedimento non contiene una generalizzata proroga del blocco dei licenziamenti ma prevede che tale divieto rimanga comunque in vigore per le imprese che dal 1o luglio 2021 utilizzeranno determinate misure di integrazione salariale;
              tali misure, tuttavia, appaiono insufficienti per sostenere le aziende che vi abbiano fatto ricorso, e andrebbero integrate con interventi che incentivino i datori di lavoro a mantenere i livelli occupazionali inalterati, senza procedere a licenziamenti, stante che, una volta terminato il periodo di integrazione salariale, esiste il rischio concreto che i datori di lavoro, che versano in serie difficoltà economiche a causa della pandemia, licenzino parte del personale;
              occorre, quindi, introdurre apposite forme di aiuto che, all'interno di un congruo periodo temporale, consentano ai datori di lavoro di riportare le proprie attività ai livelli pre-pandemia, quale un meccanismo premiale, modellato sul meccanismo degli sgravi contributivi per la forza lavoro occupata, se mantenuta inalterata,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, il riconoscimento di una premialità per i datori di lavoro privati che al termine della fruizione dei trattamenti di integrazione salariale siano stati in grado di mantenere i livelli occupazionali del mese di febbraio 2020, valutando la possibilità di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente a loro carico fino al 31 dicembre 2023.
9/3132-AR/153. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Adelizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali è stato approvato l'emendamento 35.02 (nuova formulazione – ident. 35.01., 35.05., 35.010., 35.021., 35.014.) che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi, del valore di 1.000 milioni di euro, destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi;
              la creazione di un Fondo Unico risponde all'esigenza di superare alcune criticità emerse nel primo triennio di applicazione delle due disposizioni in particolare per quanto attiene il meccanismo di restituzione al Fondo indistinto delle regioni (introdotto con l'articolo 30 del decreto-legge n.  50/2017), unitamente all'esigenza di ottimizzare l'accesso all'innovazione tale da garantire un ampio accesso dei pazienti alle opportunità terapeutiche innovative, nonché di superare le criticità legate al disavanzo, registrato nell'anno 2020, del Fondo per i farmaci oncologici innovativi a fronte di un avanzo consistente del Fondo per i farmaci innovativi;
              sulla base di quanto stabilito dal comma 405 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per l'erogazione delle risorse del Fondo Unico in favore delle regioni;
              inoltre, in considerazione del fatto che lo scostamento del Fondo per i Farmaci oncologici innovativi ha riguardato un anno – il 2020 – in cui come noto, a causa dell'emergenza pandemica, si è verificato un consistente ritardo di visite ed esami diagnostici, è plausibile che negli anni a venire si paleserà una maggiore richiesta di accesso alle cure oncologiche e, per tale ragione, sarebbe opportuno prevedere un incremento delle risorse finanziarie da destinare al Fondo Unico per i farmaci innovativi,

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità di:
              aumentare la dotazione finanziaria del Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi;
              introdurre un meccanismo di adeguamento periodico sulla base dei processi autorizzatori delle molecole innovative di futura approvazione, volto a disciplinare le modalità operative di funzionamento del suddetto Fondo al fine di garantire un adeguato rimborso alle Regioni per l'acquisto di medicinali innovativi e innovativi oncologici, in linea con i dati di monitoraggio della spesa farmaceutica rilevati da AIFA e l'andamento dell'utilizzo delle due categorie di farmaci che accedono al fondo in oggetto;
              introdurre meccanismi atti ad evitare che le risorse del fondo siano utilizzate per il finanziamento di un'unica tipologia di farmaci;
              introdurre, in caso di sforamento del fondo, meccanismi atti affinché ogni azienda ripiani solo la parte del fondo di sua competenza ed utilizzo.
9/3132-AR/154. Lorenzin, Ianaro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 65, comma 4, del provvedimento in esame, modifica la disciplina per la corresponsione del compenso per copia privata, stabilendo, in particolare, che la quota spettante agli artisti interpreti 0 esecutori è assegnata loro direttamente dalla SIAE, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e non più per il tramite dei produttori dei fonogrammi;
              vista la norma modificativa dell'articolo 71 della legge n.  633 del 1941, ai fini di renderne ancor più efficace l'attuazione in termini di trasparenza,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di:
              vigilare affinché sia adottata la necessaria trasparenza sull'adozione da parte di SIAE degli eventuali nuovi modelli e procedure per la gestione futura, in particolare laddove intendano discostarsi dalle procedure applicate da quest'ultima in precedenza, nell'esercizio dell'attività di vigilanza dovuta;
              effettuare preliminarmente le necessarie consultazioni con i soggetti abilitati, laddove essi siano stati tramite della quota di attività di ripartizione non effettuata direttamente da SIAE e da quest'ultima puntualmente e costantemente vigilata, ai fini dell'adozione di tali eventuali nuovi modelli e procedure, per la raccolta di ogni informazione utile a garantire trasparenza, equità e parità di trattamento agli aventi diritto e tenendo in considerazione il criterio della maggiore rappresentatività da verificare in base ai criteri vigenti;
              garantire terzietà nelle attività di vigilanza, poiché svolte da un operatore a sua volta attivo nella suddetta attività di ripartizione;
              tenere altresì conto di ogni informazione resa dai soggetti abilitati in sede di rendicontazione, degli impegni presi e investimenti realizzati ai fini dello svolgimento delle attività di ripartizione da parte dei soggetti abilitati in conformità alle disposizioni vigenti; della natura e delle finalità di tali soggetti e tenendo distinte le differenti disposizioni relative al comparto audio e al comparto video.
9/3132-AR/155. Piccoli Nardelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, il provvedimento ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto per aiutare le attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza da Coronavirus: un «contributo automatico», quale somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito, erogato automaticamente dall'Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell'istanza al contributo Sostegni; un «contributo attività stagionali», alternativo al contributo automatico e riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30 per cento tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1o aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1o aprile 2020 — 31 marzo 2021; un «contributo perequativo», commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno di imposta 2019;
              ognuno di questi contributi richiede ulteriori adempimenti da parte del soggetto avente diritto, come, ad esempio, l'obbligo di presentazione di una «autodichiarazione» con cui gli operatori economici – destinatari delle varie misure previste dal Quadro temporaneo Ue per le misure degli aiuti di Stato e introdotte dal nostro Paese nel corso del 2020 e 2021 – attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, tra cui il rispetto del limite complessivo degli aiuti;
              tali informazioni sarebbero facilmente reperibili attraverso l'incrocio delle innumerevoli informazioni di cui la Pubblica Amministrazione dispone,

impegna il Governo:

          a garantire una semplificazione degli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di consentire un tempestivo sostegno economico delle attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza da Coronavirus;
          a garantire la correzione di errori meramente materiali delle richieste, al fine di non precludere agli aventi diritto l'accesso al contributo economico.
9/3132-AR/156. Maschio, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, il provvedimento ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto per aiutare le attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza da Coronavirus: un «contributo automatico», quale somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito, erogato automaticamente dall'Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell'istanza al contributo Sostegni; un «contributo attività stagionali», alternativo al contributo automatico e riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30 per cento tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1o aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1o aprile 2020 — 31 marzo 2021; un «contributo perequativo», commisurato alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo all'anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all'anno di imposta 2019;
              ognuno di questi contributi richiede ulteriori adempimenti da parte del soggetto avente diritto, come, ad esempio, l'obbligo di presentazione di una «autodichiarazione» con cui gli operatori economici – destinatari delle varie misure previste dal Quadro temporaneo Ue per le misure degli aiuti di Stato e introdotte dal nostro Paese nel corso del 2020 e 2021 – attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, tra cui il rispetto del limite complessivo degli aiuti;
              tali informazioni sarebbero facilmente reperibili attraverso l'incrocio delle innumerevoli informazioni di cui la Pubblica Amministrazione dispone,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di garantire una semplificazione degli adempimenti burocratici a carico degli operatori economici destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, al fine di consentire un tempestivo sostegno economico delle attività economiche maggiormente danneggiate dall'emergenza da Coronavirus;
          a valutare l'opportunità di garantire la correzione di errori meramente materiali delle richieste, al fine di non precludere agli aventi diritto l'accesso al contributo economico.
9/3132-AR/156.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maschio, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19, con interventi volti a limitare, tra l'altro, l'impatto sociale delle misure di prevenzione adottate in conseguenza della diffusione del virus;
              come noto, la seconda ondata di recrudescenza del virus è avanzata gradualmente, ma in modo costante, nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, il cui sistema sanitario e infrastrutturale è stato colto impreparato, riportando in primo piano lo storico e irrisolto dilemma dell'arretratezza del Sud;
              eloquenti le recenti parole del commissario europeo Paolo Gentiloni: «L'Italia non può crescere senza una forte dinamica delle regioni meridionali. Il Pnrr ha tra le sue priorità l'inclusione e non può che cercare di affrontare la questione dello sviluppo meridionale che è stabile da circa 40 anni»;
              uno studio realizzato a fine 2009 in Banca d'Italia evidenziò problemi del Mezzogiorno e quella fotografia non è cambiata: dagli anni ’70, il Pil pro capite è rimasto al 55-60 per cento rispetto al Centro Nord, registrando, di fatto, il fallimento delle politiche per il Sud;
              un ritardo di sviluppo delle dimensioni di quello del Sud d'Italia deve avere una strategia di lungo periodo e che utilizzi tutti gli strumenti, come fondi europei e politiche ordinarie; il PNRR è occasione di sviluppo fondamentale, può dare un forte contributo alla convergenza ma non è sufficiente poiché servono anche le politiche ordinarie;
              nonostante ciò, l'unico dato certo relativo al PNRR è che le risorse sicuramente allocate al Sud sono 22 e non 82 miliardi, cioè il 10 per cento del totale, a cui potrebbero aggiungersi, leggendo attentamente tra le righe delle Missioni e linee progettuali, altri 13 miliardi, con la precisazione, peraltro, di non poco conto, che solo in parte i 35 miliardi stimati sono destinati a finanziare nuovi interventi;
              solo a titolo semplificativo, le opere inserite nel Piano per la Sicilia e la Calabria erano già finanziate, quindi, sarebbero sottratti alle due Regioni circa 10 miliardi, mentre nulla si sa in merito ai finanziamenti destinati a nuove opere in materia di trasporti, strade e hub aeroportuali, il vero cuore del rilancio;
              e ancora, mancano indicazioni precise con riferimento alle misure per il rafforzamento del sistema produttivo; sono previsti 19 miliardi per la Transizione 4.0, ma solo un generico orientamento agli incentivi verso il Sud, dai contratti di filiera all'agroalimentare, agli accordi per l'innovazione; né è previsto uno specifico impegno di riequilibrio territoriale per gli interventi nei grandi servizi pubblici, terreno in cui persiste ancora un enorme divario tra Nord e Sud Italia;
              se i dati fossero confermati, le stime di crescita del Sud sono, ad oggi, solamente ipotesi e promesse politiche;
              stando così le cose, infatti, le risorse per il Sud non sono garantite, come avrebbe dovuto essere, ma saranno l'esito di gare fra amministrazioni; l'esito dell'allocazione dipenderà da un vasto e complesso insieme di provvedimenti normativi; sarà indispensabile un monitoraggio attento di tutti i provvedimenti e, per consentire ai comuni del Mezzogiorno di partecipare ad armi pari, sarebbe indispensabile uno straordinario e immediato rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, soprattutto al Sud,

impegna il Governo:

          a garantire le risorse necessarie per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, sia con riguardo ad una precisa e adeguata allocazione delle risorse previste dal PNRR, pari ad almeno il 40 per cento al netto di altri fondi, che con politiche nazionali mirate di lungo periodo;
          a garantire la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, quale progetto chiave per il rilancio economico dell'Italia e che consentirebbe di estendere l'alta velocità ferroviaria anche in Sicilia, fino a Messina, Palermo e Siracusa;
          ad attuare, anche attraverso l'attivazione di un tavolo istituzionale con i sindaci dei comuni del Mezzogiorno, una completa ricognizione dei fabbisogni e delle necessità dei comuni interessati, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud Italia.
9/3132-AR/157. Varchi, Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19, con interventi volti a limitare, tra l'altro, l'impatto sociale delle misure di prevenzione adottate in conseguenza della diffusione del virus;
              come noto, la seconda ondata di recrudescenza del virus è avanzata gradualmente, ma in modo costante, nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, il cui sistema sanitario e infrastrutturale è stato colto impreparato, riportando in primo piano lo storico e irrisolto dilemma dell'arretratezza del Sud;
              eloquenti le recenti parole del commissario europeo Paolo Gentiloni: «L'Italia non può crescere senza una forte dinamica delle regioni meridionali. Il Pnrr ha tra le sue priorità l'inclusione e non può che cercare di affrontare la questione dello sviluppo meridionale che è stabile da circa 40 anni»;
              uno studio realizzato a fine 2009 in Banca d'Italia evidenziò problemi del Mezzogiorno e quella fotografia non è cambiata: dagli anni ’70, il Pil pro capite è rimasto al 55-60 per cento rispetto al Centro Nord, registrando, di fatto, il fallimento delle politiche per il Sud;
              un ritardo di sviluppo delle dimensioni di quello del Sud d'Italia deve avere una strategia di lungo periodo e che utilizzi tutti gli strumenti, come fondi europei e politiche ordinarie; il PNRR è occasione di sviluppo fondamentale, può dare un forte contributo alla convergenza ma non è sufficiente poiché servono anche le politiche ordinarie;
              nonostante ciò, l'unico dato certo relativo al PNRR è che le risorse sicuramente allocate al Sud sono 22 e non 82 miliardi, cioè il 10 per cento del totale, a cui potrebbero aggiungersi, leggendo attentamente tra le righe delle Missioni e linee progettuali, altri 13 miliardi, con la precisazione, peraltro, di non poco conto, che solo in parte i 35 miliardi stimati sono destinati a finanziare nuovi interventi;
              solo a titolo semplificativo, le opere inserite nel Piano per la Sicilia e la Calabria erano già finanziate, quindi, sarebbero sottratti alle due Regioni circa 10 miliardi, mentre nulla si sa in merito ai finanziamenti destinati a nuove opere in materia di trasporti, strade e hub aeroportuali, il vero cuore del rilancio;
              e ancora, mancano indicazioni precise con riferimento alle misure per il rafforzamento del sistema produttivo; sono previsti 19 miliardi per la Transizione 4.0, ma solo un generico orientamento agli incentivi verso il Sud, dai contratti di filiera all'agroalimentare, agli accordi per l'innovazione; né è previsto uno specifico impegno di riequilibrio territoriale per gli interventi nei grandi servizi pubblici, terreno in cui persiste ancora un enorme divario tra Nord e Sud Italia;
              se i dati fossero confermati, le stime di crescita del Sud sono, ad oggi, solamente ipotesi e promesse politiche;
              stando così le cose, infatti, le risorse per il Sud non sono garantite, come avrebbe dovuto essere, ma saranno l'esito di gare fra amministrazioni; l'esito dell'allocazione dipenderà da un vasto e complesso insieme di provvedimenti normativi; sarà indispensabile un monitoraggio attento di tutti i provvedimenti e, per consentire ai comuni del Mezzogiorno di partecipare ad armi pari, sarebbe indispensabile uno straordinario e immediato rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, soprattutto al Sud,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, sia con riguardo ad una precisa e adeguata allocazione delle risorse previste dal PNRR, pari ad almeno il 40 per cento al netto di altri fondi, che con politiche nazionali mirate di lungo periodo;
          ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le modalità e le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina, estendendo così la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia;
          a valutare l'opportunità di attuare, anche attraverso l'attivazione di un tavolo istituzionale con i sindaci dei comuni del Mezzogiorno, una completa ricognizione dei fabbisogni e delle necessità dei comuni interessati, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud Italia.
9/3132-AR/157.    (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              l'articolo 1, comma 14-ter del 23/2020, nell'estendere la garanzia della SACE alle emissioni obbligazionarie delle imprese, prevedeva che qualora la classe di rating attribuita a tali emissioni sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa;
              l'articolo 13, primo comma, lettera d) del provvedimento in esame, ha ridotto dal 30 al 15 per cento la quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia;
              per rendere la garanzia ancor più di interesse per gli investitori dovrebbe essere prevista una riduzione del periodo in cui l'investitore dovrà mantenere obbligatoriamente il titolo nel proprio portafoglio, come, ad esempio, 6 mesi dalla data di emissione invece dell'intera durata del titolo medesimo, posto che gli investitori valutano le opportunità di investimento nel mercato obbligazionario senza tale vincolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una riduzione del periodo in cui l'investitore dovrà mantenere obbligatoriamente il titolo nel proprio portafoglio.
9/3132-AR/158. Ferro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              l'articolo 73-quinquies, approvato in sede di esame in Commissione, stanzia 350 milioni per l'ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, con aiuti previsti anche alle auto usate, ma che siano Euro 6;
              il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di sostenibilità ambientale delle nostre città, nonché la promozione di una mobilità urbana integrata, passa attraverso un adeguato supporto economico ai gestori di servizi di trasporto pubblico non di linea che sostituiranno il proprio mezzo con un'auto elettrica;
              gli incentivi all'utilizzo di autoveicoli a basso impatto ambientale servono a raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell'aria, apportando, nel contempo, un significativo sostegno economico alle ai titolari delle licenze Taxi e NCC operanti sul territorio, che hanno sofferto le conseguenze economiche generate dalla pandemia,

impegna il Governo

a finanziare, limitatamente agli anni dal 2021 al 2024, nella forma di contributi a fondo perduto, le spese sostenute dai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per l'acquisto o noleggio di veicoli elettrici a zero emissioni.
9/3132-AR/159. Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              l'articolo 73-quinquies, approvato in sede di esame in Commissione, stanzia 350 milioni per l'ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, con aiuti previsti anche alle auto usate, ma che siano Euro 6;
              il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di sostenibilità ambientale delle nostre città, nonché la promozione di una mobilità urbana integrata, passa attraverso un adeguato supporto economico ai gestori di servizi di trasporto pubblico non di linea che sostituiranno il proprio mezzo con un'auto elettrica;
              gli incentivi all'utilizzo di autoveicoli a basso impatto ambientale servono a raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell'aria, apportando, nel contempo, un significativo sostegno economico alle ai titolari delle licenze Taxi e NCC operanti sul territorio, che hanno sofferto le conseguenze economiche generate dalla pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di finanziare, limitatamente agli anni dal 2021 al 2024, nella forma di contributi a fondo perduto, le spese sostenute dai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per l'acquisto o noleggio di veicoli elettrici a zero emissioni.
9/3132-AR/159.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 9, in particolare, fa riferimento ad alcune disposizioni in materia di proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente di riscossione;
              l'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge;
              disposizioni di tal genere sono importanti soprattutto nella misura in cui cercano di dare una mano ai contribuenti che si trovano in forte difficoltà a causa della perdita del lavoro e di tutti gli altri esiti ingenerati dall'emergenza epidemiologica;
              a tal fine sarebbe necessario deflazionare il contenzioso tributario in vista della prossima riforma fiscale, incentivando il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti e favorendo la stipula di accordi nell'ambito dei tradizionali istituti deflattivi del contenzioso tributario, prevedendo, fino al 31 dicembre 2022, la disapplicazione integrale di interessi e sanzioni per i comportamenti/accordi che riguardino le contestazioni attuali e/o meramente potenziali riferite ai periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
              bisognerebbe, altresì, ampliare i termini di rateizzazione dei versamenti relativi alle predette definizioni,

impegna il Governo

a disporre, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, misure atte a incentivare vantaggiosi accordi nell'ambito degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, come suggeriti in premessa, al fine di incentivare il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti, fortemente provati dalla crisi epidemiologica.
9/3132-AR/160. Bignami, Osnato, Albano, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della Legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021 risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori, installati 3000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso in otto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè ecc.) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di queste imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, ad adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/161. Porchietto, Pentangelo.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della Legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
              la Direttiva prevede, tra le altre cose, a partire dal 3 luglio 2021, il divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica. Tra i prodotti oggetto del divieto vi sono anche gli agitatori di bevande ovvero le cosiddette palette, impiegate soprattutto nel settore della distribuzione automatica per mescolare le bevande calde, che in alcuni casi possono superare i 90o centigradi;
              attualmente non è ancora stato emanato il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare, tra le altre cose, aspetti fondamentali per tutta l'industria, quale il corretto smaltimento delle scorte di prodotti in plastica a magazzino e l'effettiva entrata in vigore del divieto di immissione, considerato che il termine indicato dalla Direttiva 2019/904, ovvero il 3 luglio 2021 risulta essere ormai superato;
          considerato che:
              il settore italiano della distribuzione automatica è leader in Europa e nel mondo con oltre 820 mila distributori, installati 3000 imprese di gestione che danno occupazione a circa 45 mila persone compreso in otto. La leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese;
              l'entrata in vigore di questa disposizione rischia di rappresentare per l'intero settore del vending un ulteriore duro contraccolpo che si aggiunge agli effetti particolarmente negativi che la Pandemia ha avuto su questo comparto;
              le maggiori criticità per il settore derivano dal fatto che non risultano esistere, al momento alternative valide per la sostituzione delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè ecc.) mentre il legno, oltre a non avere la certificazione di riciclabilità, proviene interamente dall'estero;
              a fronte di un'impossibilità di differire l'entrata in vigore del suddetto termine con una norma di proroga ad hoc, in quanto incompatibile con gli impegni europei, risulta necessario intervenire a favore di queste imprese che più di altre risentiranno della transizione verso un sistema industriale con una minore incidenza di prodotti in plastica,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di fornire chiarimenti circa le tempistiche per l'effettiva adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva e conseguentemente chiarire se l'entrata in vigore del divieto di immissione dei prodotti in plastica di cui all'articolo 5 della Direttiva si riferisca alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
          compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a sostenere le imprese di produzione degli agitatori di bevande in plastica utilizzate nella distribuzione automatica gravemente colpite dal divieto di immissione sul mercato di determinati prodotti in plastica previsto dall'articolo 5 della Direttiva 2019/904, attraverso l'adozione di misure di carattere economico per far fronte ai costi di ricerca, sviluppo e di transizione verso nuovi materiali alternativi alla plastica che possano resistere alle alte temperature presenti nei distributori automatici di bevande calde.
9/3132-AR/161.    (Testo modificato nel corso della seduta) Porchietto, Pentangelo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, il provvedimento, come modificato in Commissione Bilancio, ha riscritto il calendario fiscale 2021, rimescolando gli adempimenti fiscali di partite Iva e contribuenti;
              per le partite Iva a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa) oppure in regime forfettario, circa 4,3 milioni di contribuenti, il termine ultimo per saldare il primo acconto delle imposte dirette, dell'Irap e delle addizionali in precedenza fissato al 20 luglio è stato posticipato al 10 settembre 2021;
              il versamento delle rate delle definizioni agevolate «Rottamazione ter» delle cartelle fiscali e del «Saldo e stralcio» previsto nel 2020 e, per il 2021 è stato rimandato, spalmandolo su ulteriori quattro date: fino al 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020, entro il 31 agosto 2021 per le rate scadute il 31 maggio 2020, entro il 30 settembre 2020 per le rate scadute il 31 luglio 2020, entro il 31 ottobre per le rate in scadenza il 30 novembre, entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
              è stato prorogato dal 30 giugno al 31 agosto anche il blocco dell'invio di circa 60 milioni di cartelle esattoriali ai contribuenti e già da ora si vocifera la probabilità che l'invio venga spalmato su tutto il 2021-2022 per evitare ingorghi burocratici;
              proprio l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, all'indomani dei 263 adempimenti fiscali in scadenza tra il 30 giugno e il 31 luglio, aveva denunciato l'estremo disagio di dover operare in un contesto di incertezza normativa nel picco delle scadenze annuali che imporrebbe, al contrario, indicazioni chiare e tempestive;
              in tale contesto si inserisce, peraltro, la complessità delle circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate, centinaia di pagine che nella maggior parte dei casi arrivano all'ultimo momento creando disagio e alimentando dubbi sul lavoro svolto, come nel caso della circolare n.  7/E, recante «Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020», emanata lo scorso 25 giugno, a soli 5 giorni dalla scadenza del termine di versamento delle imposte da dichiarazione per le persone fisiche: un «chiarimento» di ben 539 pagine, riepilogativa dei numerosi documenti di prassi in materia;
              l'emanazione di una circolare esplicativa a distanza di pochi giorni dal termine di versamento delle imposte mette in difficoltà gli operatori del settore, oberati da numerose scadenze e incombenze burocratiche, e, in particolare, stride con la ratio della tanto attesa riforma del sistema tributario allo studio del Governo, che dovrebbe fondarsi, secondo i proclami politici, su un più equo equilibrio del rapporto fisco-contribuente;
              la semplificazione degli adempimenti e la previsione di poche norme chiare e facilmente applicabili da tutti può rendere più sereno il rapporto tra fisco e contribuenti, così come d'altronde voluto dallo Statuto del Diritti del Contribuente nel lontano 2000,

impegna il Governo:

          a garantire una rivisitazione del calendario fiscale, orientata, in particolare, a un riequilibrio delle scadenze, che favorirebbe la collaborazione tra Fisco e contribuente;
          a garantire una semplificazione degli adempimenti e una normativa di settore snella e facilmente applicabile, in ottemperanza allo Statuto dei Diritti del Contribuente;
          a rimodulare il lavoro dell'Agenzia delle Entrate alla luce del principio uniformatore della riforma del sistema tributario, di prossima emanazione, di maggior equilibrio e compliance del rapporto tra fisco e contribuente.
9/3132-AR/162. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
              in particolare, il provvedimento, come modificato in Commissione Bilancio, ha riscritto il calendario fiscale 2021, rimescolando gli adempimenti fiscali di partite Iva e contribuenti;
              per le partite Iva a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità (Isa) oppure in regime forfettario, circa 4,3 milioni di contribuenti, il termine ultimo per saldare il primo acconto delle imposte dirette, dell'Irap e delle addizionali in precedenza fissato al 20 luglio è stato posticipato al 10 settembre 2021;
              il versamento delle rate delle definizioni agevolate «Rottamazione ter» delle cartelle fiscali e del «Saldo e stralcio» previsto nel 2020 e, per il 2021 è stato rimandato, spalmandolo su ulteriori quattro date: fino al 31 luglio 2021 per le rate scadute il 28 febbraio e il 31 marzo 2020, entro il 31 agosto 2021 per le rate scadute il 31 maggio 2020, entro il 30 settembre 2020 per le rate scadute il 31 luglio 2020, entro il 31 ottobre per le rate in scadenza il 30 novembre, entro il 30 novembre 2021 per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
              è stato prorogato dal 30 giugno al 31 agosto anche il blocco dell'invio di circa 60 milioni di cartelle esattoriali ai contribuenti e già da ora si vocifera la probabilità che l'invio venga spalmato su tutto il 2021-2022 per evitare ingorghi burocratici;
              proprio l'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, all'indomani dei 263 adempimenti fiscali in scadenza tra il 30 giugno e il 31 luglio, aveva denunciato l'estremo disagio di dover operare in un contesto di incertezza normativa nel picco delle scadenze annuali che imporrebbe, al contrario, indicazioni chiare e tempestive;
              in tale contesto si inserisce, peraltro, la complessità delle circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate, centinaia di pagine che nella maggior parte dei casi arrivano all'ultimo momento creando disagio e alimentando dubbi sul lavoro svolto, come nel caso della circolare n.  7/E, recante «Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020», emanata lo scorso 25 giugno, a soli 5 giorni dalla scadenza del termine di versamento delle imposte da dichiarazione per le persone fisiche: un «chiarimento» di ben 539 pagine, riepilogativa dei numerosi documenti di prassi in materia;
              l'emanazione di una circolare esplicativa a distanza di pochi giorni dal termine di versamento delle imposte mette in difficoltà gli operatori del settore, oberati da numerose scadenze e incombenze burocratiche, e, in particolare, stride con la ratio della tanto attesa riforma del sistema tributario allo studio del Governo, che dovrebbe fondarsi, secondo i proclami politici, su un più equo equilibrio del rapporto fisco-contribuente;
              la semplificazione degli adempimenti e la previsione di poche norme chiare e facilmente applicabili da tutti può rendere più sereno il rapporto tra fisco e contribuenti, così come d'altronde voluto dallo Statuto del Diritti del Contribuente nel lontano 2000,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di garantire una rivisitazione del calendario fiscale, orientata, in particolare, a un riequilibrio delle scadenze, che favorirebbe la collaborazione tra Fisco e contribuente;
          a valutare l'opportunità di garantire una semplificazione degli adempimenti e una normativa di settore snella e facilmente applicabile, in ottemperanza allo Statuto dei Diritti del Contribuente;
          a valutare l'opportunità di rimodulare il lavoro dell'Agenzia delle Entrate alla luce del principio uniformatore della riforma del sistema tributario, di prossima emanazione, di maggior equilibrio e compliance del rapporto tra fisco e contribuente.
9/3132-AR/162.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto legislativo n.  468 del 1997 e il decreto legislativo n.  280 del 1997 si avvia il lungo percorso delle politiche attive del lavoro, previste dalla legge n.  196 del 1997 con la previsione dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
              a seguire, con il decreto legislativo n.  81 del 2000 la disciplina dei lavori socialmente utili, viene ad essere integrata e modificata, infatti all'articolo 7 del decreto si riconosce un contributo annuo per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato fino ad arrivare alla legge n.  296 del 2006, dove si dispongono i primi provvedimenti per le stabilizzazioni per la platea dei lavoratori socialmente utili;
              il decreto-legge 1 ottobre 2007 n.  159, dispone la concessione di uno specifico contributo in favore della Calabria, pari a 60 milioni di euro da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in LSU e di quelli impegnati in LPU;
              con lo stesso provvedimento, i soggetti impiegati in LPU (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.  280 del 1997) del territorio della Calabria sono stati equiparati ai soggetti impiegati in LSU (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.  81 del 2000);
              con la legge n.  147 del 2013, si arriva alla contrattualizzazione a tempo determinato, a 26 ore settimanali, di circa 5000 Isu Ipu calabresi dal 1o gennaio 2015;
              le proroghe dei contratti sono proseguite per altri 5 anni, ma il richiamato contributo non riguardava gli LPU, che a differenza del riferimento normativo del 2008, vengono stabilizzati con il solo contributo regionale;
              tutto questo, ad oggi, ha determinato una situazione preoccupante per questa categoria di lavoratori, che in gran parte sono stati stabilizzati a 18 ore settimanali, ma anche a 14/15, con il solo contributo statale per gli LSU e regionale per gli LPU;
              al momento il maggior numero di stabilizzazioni, in Calabria, sono state effettuate a 15/18 ore settimanali, con un salario medio di circa 650 euro mensili;
              paradossalmente un percettore di reddito di cittadinanza guadagna più di un lavoratore stabilizzato appartenente alle suddette platee;
              riteniamo che l'equiparazione degli LPU agli LSU debba essere ristabilita, anche per coerenza normativa, con il 2008, per non creare disparità di trattamento e per proseguire nel processo di completa stabilizzazione dopo più di 20 anni di precariato,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti in materia di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, che le amministrazioni interessate, che hanno provveduto o che provvederanno, alle assunzioni dei lavoratori appartenenti alla platea di cui in premessa possano accedere anch'esse alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, valutando anche un corrispondente incremento, ai fini del riconoscimento del contributo previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.  81 del 2000 in maniera da ristabilire un principio di equità tra lavoratori.
9/3132-AR/163. Viscomi, Bruno Bossio.


      La Camera,
          premesso che:
              con il decreto legislativo n.  468 del 1997 e il decreto legislativo n.  280 del 1997 si avvia il lungo percorso delle politiche attive del lavoro, previste dalla legge n.  196 del 1997 con la previsione dei lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
              a seguire, con il decreto legislativo n.  81 del 2000 la disciplina dei lavori socialmente utili, viene ad essere integrata e modificata, infatti all'articolo 7 del decreto si riconosce un contributo annuo per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato fino ad arrivare alla legge n.  296 del 2006, dove si dispongono i primi provvedimenti per le stabilizzazioni per la platea dei lavoratori socialmente utili;
              il decreto-legge 1 ottobre 2007 n.  159, dispone la concessione di uno specifico contributo in favore della Calabria, pari a 60 milioni di euro da destinare alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in LSU e di quelli impegnati in LPU;
              con lo stesso provvedimento, i soggetti impiegati in LPU (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.  280 del 1997) del territorio della Calabria sono stati equiparati ai soggetti impiegati in LSU (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.  81 del 2000);
              con la legge n.  147 del 2013, si arriva alla contrattualizzazione a tempo determinato, a 26 ore settimanali, di circa 5000 Isu Ipu calabresi dal 1o gennaio 2015;
              le proroghe dei contratti sono proseguite per altri 5 anni, ma il richiamato contributo non riguardava gli LPU, che a differenza del riferimento normativo del 2008, vengono stabilizzati con il solo contributo regionale;
              tutto questo, ad oggi, ha determinato una situazione preoccupante per questa categoria di lavoratori, che in gran parte sono stati stabilizzati a 18 ore settimanali, ma anche a 14/15, con il solo contributo statale per gli LSU e regionale per gli LPU;
              al momento il maggior numero di stabilizzazioni, in Calabria, sono state effettuate a 15/18 ore settimanali, con un salario medio di circa 650 euro mensili;
              paradossalmente un percettore di reddito di cittadinanza guadagna più di un lavoratore stabilizzato appartenente alle suddette platee;
              riteniamo che l'equiparazione degli LPU agli LSU debba essere ristabilita, anche per coerenza normativa, con il 2008, per non creare disparità di trattamento e per proseguire nel processo di completa stabilizzazione dopo più di 20 anni di precariato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti in materia di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, che le amministrazioni interessate, che hanno provveduto o che provvederanno, alle assunzioni dei lavoratori appartenenti alla platea di cui in premessa possano accedere anch'esse alle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n.  296, valutando anche un corrispondente incremento, ai fini del riconoscimento del contributo previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.  81 del 2000 in maniera da ristabilire un principio di equità tra lavoratori.
9/3132-AR/163.    (Testo modificato nel corso della seduta) Viscomi, Bruno Bossio.


      La Camera,
          premesso che:
              è interesse pubblico potere consentire a tutte le famiglie di assumere badanti per i propri cari che necessitano di assistenza nel compimento di atti di vita quotidiana;
              l'attuale sistema di sostegno statale, basato sostanzialmente su limitate detrazioni fiscali, non si è rivelato sufficiente a mutare concretamente i beneficiari. Questo ha contributo ad incentivare il ricorso al lavoro nero ed ha portato alla assunzione di personale non sempre idoneo alle mansioni affidategli;
              per potere garantire concretamente questo assistenza, devono essere aumentati i sussidi a favore di chi assuma personale di sostegno, incentivato il ricorso a personale qualificato ed alla stipula di regolari contratti di lavoro;
              a tale fine, potrebbe essere utile aumentare la detrazione fiscale ad un importo pari al 30 per cento delle spese annue sostenute per l'assunzione di badanti, qualora rimangano contenute nei 15.000 euro e se il beneficiario della detrazione sia titolare di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 40.000,00;
              al fine di aumentare il contrasto al lavoro nero ed incentivare una maggiore professionalità dei prestatori del servizio, lo sgravio fiscale potrebbe essere aumentato al 50 per cento per chi si avvalga dell'attività di imprese specializzate del settore. In caso di incapienza del contribuente sarebbe contestualmente da riconoscere un rimborso pari alla metà della detrazione non usufruita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare gli sgravi fiscali a favore dei contribuenti che assumano addetti all'assistenza personale di familiari non autosufficienti, con maggiore vantaggio per chi si rivolga ad imprese specializzate del settore e con la previsione di idonee forme di rimborso per soggetti incapienti.
9/3132-AR/164. Gagliardi, Silli, Pedrazzini.


      La Camera,
          considerato che la diplomazia culturale rappresenta ormai una leva essenziale per la promozione integrata del Sistema Paese nel mondo e che in questa fase di rilancio è di vitale interesse essere presenti nella sfera globale con le risorse migliori che l'Italia può mettere in campo nei confronti dei suoi competitori internazionali;
              in questo senso gli ultimi governi stanno facendo uno sforzo importante e consapevole investendo risorse finanziarie e orientando in modo più coordinato e finalizzato gli interventi e l'azione degli strumenti operativi a disposizione del nostro apparato internazionale;
              sul piano della promozione culturale all'estero, che si è rivelata preziosa per il sostegno dei nostri interessi nazionali e per la penetrazione nel mercato internazionale degli stessi prodotti del made in Italy, negli ultimi tempi si sono manifestate difficoltà e ritardi, dovuti anche all'incidenza della pandemia sulle ordinarie attività e sulle iniziative di incontro;
              valutato che è interesse generale del Paese fare in modo che nel suo sforzo di promozione all'estero del suo sistema economico, sociale e culturale siano al più presto superate le difficoltà che si sono appalesate in alcuni settori di intervento culturale, in particolare in forma di ritardo nella destinazione del personale scolastico all'estero e di accresciute difficoltà per gli enti promotori dei corsi di lingua e cultura,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di operare affinché: a) siano superati i ritardi nella destinazione del personale scolastico nelle sedi estere, in modo da evitare, come accaduto negli scorsi anni, che a diversi mesi di distanza dall'inizio dell'anno scolastico, solo una parte dei posti vacanti siano stati ricoperti dal loro legittimo titolare; b) sia organicamente riformata la circolare 3, emessa in agosto 2020 in applicazione del Decreto 64/2017, consentendo una concreta e maggiore autonomia degli enti gestori, la possibilità di programmare da parte loro le attività a scadenza pluriennale, la possibilità di beneficiare di cadenze temporali dei contributi che evitino il ricorso e l'indebitamento con le banche.
9/3132-AR/165. Schirò, La Marca, Ungaro.


      La Camera,
          considerato che la diplomazia culturale rappresenta ormai una leva essenziale per la promozione integrata del Sistema Paese nel mondo e che in questa fase di rilancio è di vitale interesse essere presenti nella sfera globale con le risorse migliori che l'Italia può mettere in campo nei confronti dei suoi competitori internazionali;
              in questo senso gli ultimi governi stanno facendo uno sforzo importante e consapevole investendo risorse finanziarie e orientando in modo più coordinato e finalizzato gli interventi e l'azione degli strumenti operativi a disposizione del nostro apparato internazionale;
              sul piano della promozione culturale all'estero, che si è rivelata preziosa per il sostegno dei nostri interessi nazionali e per la penetrazione nel mercato internazionale degli stessi prodotti del made in Italy, negli ultimi tempi si sono manifestate difficoltà e ritardi, dovuti anche all'incidenza della pandemia sulle ordinarie attività e sulle iniziative di incontro;
              valutato che è interesse generale del Paese fare in modo che nel suo sforzo di promozione all'estero del suo sistema economico, sociale e culturale siano al più presto superate le difficoltà che si sono appalesate in alcuni settori di intervento culturale, in particolare in forma di ritardo nella destinazione del personale scolastico all'estero e di accresciute difficoltà per gli enti promotori dei corsi di lingua e cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare l'opportunità di operare affinché: a) siano superati i ritardi nella destinazione del personale scolastico nelle sedi estere, in modo da evitare, come accaduto negli scorsi anni, che a diversi mesi di distanza dall'inizio dell'anno scolastico, solo una parte dei posti vacanti siano stati ricoperti dal loro legittimo titolare; b) sia organicamente riformata la circolare 3, emessa in agosto 2020 in applicazione del Decreto 64/2017, consentendo una concreta e maggiore autonomia degli enti gestori, la possibilità di programmare da parte loro le attività a scadenza pluriennale, la possibilità di beneficiare di cadenze temporali dei contributi che evitino il ricorso e l'indebitamento con le banche.
9/3132-AR/165.    (Testo modificato nel corso della seduta) Schirò, La Marca, Ungaro.


      La Camera,
          premesso che:
              con la conversione del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59 è stata prorogata la scadenza per usufruire del cosiddetto Superbonus per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per gli Istituti Autonomi Case Popolari al 31 dicembre 2023; per quanto riguarda gli immobili unifamiliari, al momento si attende l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea del PNRR per la proroga al 30 giugno 2022;
              nel provvedimento appena citato, purtroppo, non è stato fatto alcun riferimento ad un'analoga proroga per usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi;
              l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, aveva infatti introdotto questa opzione per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021, ma oggi ci troviamo in una situazione di incertezza circa questa opportunità per le spese sostenute nell'anno 2022;
              questa situazione crea particolari difficoltà per coloro i quali hanno già iniziato i lavori o hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni e non hanno la certezza di terminare le opere entro la fine del 2021;
              i disagi sono ancora più intesi per quei contribuenti incapienti che, non potendo usufruire della cessione/sconto, perderebbero l'unica possibilità di recuperare il credito in quanto non potrebbero portarlo neanche in detrazione in dichiarazione dei redditi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire per prevedere espressamente che la proroga dei cosiddetti Superbonus si applichi anche a chi usufruisse dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
9/3132-AR/166. Fogliani.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di sostegno per il settore delle infrastrutture e dello sviluppo economico;
              è fondamentale garantire risorse a favore della transizione ecologica, tecnologica digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti;
              la cessione del credito d'imposta a favore delle imprese che operano nelle ZES non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta;
              la suddetta cessione consentirebbe alle imprese che operano nelle ZES di «monetizzare» il beneficio del credito d'imposta anche prima della compensazione fiscale diventando strumento d'impulso e stimolo agli investimenti all'interno di territori strategicamente fondamentali per il Paese;
              l'attuale sistema di incentivazione fiscale a favore degli investimenti non genera nelle Zes una reale attrattività di investimento rispetto ad altre sono del Paese,

impegna il Governo

a prevedere la cedibilità del credito di imposta riconosciuto per gli investimenti all'interno delle aree Zes, compatibilmente con le regole che Eurosat fissa sul tema in corso di approfondimento.
9/3132-AR/166.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani.


      La Camera,
          premesso che:
              il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal decreto-legge n.  34 del 2020 (articolo 106, commi 1-3), con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              il Fondo è stato poi rimpinguato in corso d'anno e ricostituito anche per il 2021 con 500 milioni aumentati poi di ulteriori 1000 milioni con il primo Decreto Sostegni;
              il decreto-legge in esame ha poi chiarito, all'articolo 56, che le somme del 2020 non utilizzate dagli enti locali sono assegnate a valere per il biennio 2020-2021; le somme assegnate agli enti locali, oggetto di rendicontazione, sono assegnate per garantire la perdita di gettito ma anche per sopperire a nuovi fabbisogni di spesa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
              questo lungo periodo di emergenza pandemica, come dimostrano i dati, ha determinato un aumento dei casi di violenza domestica, delle situazioni di disagio dei minori e dei cosiddetti «Codici Rossi», richiedendo un potenziamento dell'intervento della rete territoriale di assistenza sociale degli enti locali, in particolare a tutela dei minori e delle donne; tutto ciò ha comportato un ulteriore aggravio per le finanze comunali;
              nel decreto-legge in corso di conversione non si esplicita se le risorse del Fondo su menzionato possano essere utilizzati anche per gli interventi preordinati alla prevenzione e alla tutela della socialità e della vita familiare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere espressamente che i comuni, le province e le città metropolitane possano attingere dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali anche per la spesa sociale resasi necessaria per tutelare le vittime di violenza familiare, i minori e le vittime di codice rosso.
9/3132-AR/167. Tarantino, Fogliani.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
              la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;
              con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Superbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;
              è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al Recovery plan,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento.
9/3132-AR/168. Calabria.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame del provvedimento sono state introdotte disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili che si inseriscono in un mercato già gravemente anomalo per la crisi pandemica mondiale in atto, per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
              la crescita dei costi rischia di rappresentare un inaspettato fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Si registra un +150 per cento per l'acciaio tondo per cemento armato; +129 per cento per il polietilene, +30 per cento per il rame. Anche il prezzo legno lamellare è raddoppiato, da 400 a 800 euro al metro cubo, registrando un +134 per cento in sei mesi;
              con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Superbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto. Le imprese che hanno firmato il contratto e devono iniziare i lavori, sanno già che su quell'appalto se gli va bene andrà in pari con i costi. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime;
              è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al Recovery plan,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento.
9/3132-AR/168.    (Testo modificato nel corso della seduta) Calabria.


      La Camera,
          premesso che:
              le società sportive dilettantistiche e le società sportive hanno un valore fondamentale nel panorama sportivo nazionale, basandosi sul volontariato degli appassionati e costituiscono la spina dorsale dello sport Italiano;
              in occasione di questa pandemia tali società sportive hanno pagato un prezzo altissimo, ora sono in ginocchio e perderle sarebbe un danno per milioni di giovani e di famiglie italiane, avendo queste società sportive un grande valore sociale, economico e di prevenzione sanitaria,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso future iniziative normative, un ulteriore incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche nella somma di 500 milioni di euro al fine di sostenere adeguatamente le società sportive dilettantistiche, fondamentale pilastro dello sport italiano.
9/3132-AR/169. Marin.


      La Camera,
          premesso che:
              le società sportive dilettantistiche e le società sportive hanno un valore fondamentale nel panorama sportivo nazionale, basandosi sul volontariato degli appassionati e costituiscono la spina dorsale dello sport Italiano;
              in occasione di questa pandemia tali società sportive hanno pagato un prezzo altissimo, ora sono in ginocchio e perderle sarebbe un danno per milioni di giovani e di famiglie italiane, avendo queste società sportive un grande valore sociale, economico e di prevenzione sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso future iniziative normative, un ulteriore incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche nella somma di 500 milioni di euro al fine di sostenere adeguatamente le società sportive dilettantistiche, fondamentale pilastro dello sport italiano.
9/3132-AR/169.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marin.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26 del decreto-legge in esame detta norme specifiche al fine di consentire un più veloce smaltimento delle liste d'attesa in merito alle prestazioni di ricovero ospedaliero e a quelle specialistico ambulatoriali non erogate nell'anno 2020 a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
              nello specifico l'articolo 26 individua come strumenti prioritari da utilizzare per le finalità di cui sopra quelli previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali strumenti si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
              secondo un recente rapporto della Corte dei Conti Calabria e Molise, le due regioni sottoposte attualmente a commissariamento sanitario, non sono in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), già da prima che scoppiasse la pandemia, e questo avviene soprattutto a causa della mancanza di personale;
              ciò produce inevitabilmente uno stato – per dirla in maniera eufemistica – comatoso della sanità pubblica in entrambe le regioni e, a fronte della cronica carenza di personale e del non completamento di molte procedure di reclutamento, nonostante l'emergenza pandemica dell'ultimo anno e mezzo, è chiaro che le norme di cui sopra creano le condizioni affinché i cittadini siano costretti a rivolgersi alle strutture private accreditate, le stesse che in molte situazioni, al netto dell'importante servizio che garantiscono alle comunità, sono i soggetti che drenano una gran fetta di risorse alle strutture pubbliche;
              le norme contenute nell'articolo 26, nella parte in cui prevedono la possibilità di fare ricorso a prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, peggiorino ulteriormente il quadro finanziario dei sistemi sanitari regionali sottoposti a commissariamento, in particolar modo per quanto riguarda il pubblico, andando in direzione opposta rispetto a quello di cui tali regioni avrebbero veramente bisogno e cioè assunzioni di qualificato nuovo personale,

impegna il Governo

a mettere in atto, per quanto di competenza e attraverso i rispettivi commissari ad acta, ogni utile iniziativa volta ad accelerare e attuare e le procedure di reclutamento del personale medico, infermieristico e socio sanitario nelle regioni sottoposte a commissariamento, prevedendo anche per le finalità indicate nell'articolo 26, nelle more della loro effettiva realizzazione e completamento, soluzioni alternative di immediato positivo impatto, compreso il coinvolgimento diretto e temporaneo di associazioni umanitarie, nonché a prevedere, ai fini di valutare l'effettiva appropriatezza delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate obblighi di rendicontazione precisi e puntuali, subordinando la liquidazione di quelle erogate a pazienti residenti in altre regioni al preventivo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti.
9/3132-AR/170. Testamento.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 26 del decreto-legge in esame detta norme specifiche al fine di consentire un più veloce smaltimento delle liste d'attesa in merito alle prestazioni di ricovero ospedaliero e a quelle specialistico ambulatoriali non erogate nell'anno 2020 a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
              nello specifico l'articolo 26 individua come strumenti prioritari da utilizzare per le finalità di cui sopra quelli previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126. In caso di impossibilità all'utilizzo di tali strumenti si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135;
              secondo un recente rapporto della Corte dei Conti Calabria e Molise, le due regioni sottoposte attualmente a commissariamento sanitario, non sono in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), già da prima che scoppiasse la pandemia, e questo avviene soprattutto a causa della mancanza di personale;
              ciò produce inevitabilmente uno stato – per dirla in maniera eufemistica – comatoso della sanità pubblica in entrambe le regioni e, a fronte della cronica carenza di personale e del non completamento di molte procedure di reclutamento, nonostante l'emergenza pandemica dell'ultimo anno e mezzo, è chiaro che le norme di cui sopra creano le condizioni affinché i cittadini siano costretti a rivolgersi alle strutture private accreditate, le stesse che in molte situazioni, al netto dell'importante servizio che garantiscono alle comunità, sono i soggetti che drenano una gran fetta di risorse alle strutture pubbliche;
              le norme contenute nell'articolo 26, nella parte in cui prevedono la possibilità di fare ricorso a prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, peggiorino ulteriormente il quadro finanziario dei sistemi sanitari regionali sottoposti a commissariamento, in particolar modo per quanto riguarda il pubblico, andando in direzione opposta rispetto a quello di cui tali regioni avrebbero veramente bisogno e cioè assunzioni di qualificato nuovo personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in atto, per quanto di competenza e attraverso i rispettivi commissari ad acta, ogni utile iniziativa volta ad accelerare e attuare e le procedure di reclutamento del personale medico, infermieristico e socio sanitario nelle regioni sottoposte a commissariamento, prevedendo anche per le finalità indicate nell'articolo 26, nelle more della loro effettiva realizzazione e completamento, soluzioni alternative di immediato positivo impatto, compreso il coinvolgimento diretto e temporaneo di associazioni umanitarie, nonché a prevedere, ai fini di valutare l'effettiva appropriatezza delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali erogate dalle strutture private accreditate obblighi di rendicontazione precisi e puntuali, subordinando la liquidazione di quelle erogate a pazienti residenti in altre regioni al preventivo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti.
9/3132-AR/170.    (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 25 maggio 2021, n.  73 che prevede «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» è emerso con preoccupazione come la pandemia da COVID-19 abbia messo in difficoltà economiche moltissime aziende del nostro Paese;
              l'articolo 37 del decreto-legge 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto «Decreto Sostegni Bis») prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro, per il finanziamento delle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all'emergenza COVID. Lo strumento opera concedendo finanziamenti agevolati da restituire in massimo 5 anni a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. La norma è rivolta alle grandi imprese ovvero alle imprese con 250 o più dipendenti, fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio superiore ai 43 milioni di euro, escluse banche ed assicurazioni;
              il Fondo interviene anche a favore delle imprese in amministrazione straordinaria tramite la concessione di un prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato;
              il progetto Italcomp, la nuova società che sarebbe dovuta nascere dalla fusione tra la ex Embraco e la Acc di Mei diventando un importante polo nella produzione di compressori, è definitivamente naufragato dopo le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, che ha reso noto il venir meno delle condizioni essenziali alla sua nascita, cioè la mancanza di proposte di investitori privati per proseguire con esito positivo;
              il polo nazionale della componentistica per gli elettrodomestici avrebbe dovuto salvare, collegandole in un unico gruppo, due fabbriche storiche del Paese, una già ferma da qualche anno e l'altra mantenuta faticosamente in vita dall'amministrazione straordinaria;
              Acc è stata costretta a tagliare la paga ai suoi 300 dipendenti e a ridurre la produzione nonostante la domanda crescente del mercato, poiché priva della liquidità necessaria;
              l'Europa, le banche e infine il governo stesso non hanno provveduto a sbloccare norme e fondi necessari a consentire ad Acc di continuare la produzione;
              i circa 400 lavoratori ex Embraco vedono avvicinarsi la scadenza del 22 luglio 2021, quando finirà la Cassa integrazione straordinaria e si apriranno i licenziamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attuare urgenti iniziative normative atte a garantire l'erogazione diretta di liquidità alle aziende in amministrazione straordinaria, necessarie al pagamento degli stipendi ai lavoratori, a saldare i debiti con i fornitori, nonché a garantire la continuità produttiva degli stabilimenti.
9/3132-AR/171. Costanzo.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 3 incrementa, al comma 1, di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dal cosiddetto «Decreto Sostegni» per la concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;
              è stato presentato l'emendamento 3.3. a firma Colletti e Trano che prevede al comma 1, secondo periodo, la sostituzione ubicati all'interno di comprensori sciistici, con quelle a vocazione montana;
              alla Tabella 1 relativa al comma 1 veniva riconosciuta una capacità di spesa per la regione Abruzzo di 3.679.154 euro, mentre l'emendamento 3.3. rideterminava detta spesa con la somma di 7.679.154 euro;
              tale emendamento non ha trovato accoglimento da parte del Governo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché i comuni a vocazione montana, nel caso di specie siano in grado di essere un vero rilancio della realtà socio-economica in cui insistono.
9/3132-AR/172. Colletti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere le imprese, il mondo del lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di favorire una graduale ripresa della Nazione, fortemente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto;
              è necessario continuare a garantire misure che aiutino la ripresa dell'economia in particolare della piccola-media impresa delle strutture ricettive e di intrattenimento (pubblici esercizi di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering etc.);
              l'articolo 6 del provvedimento in discussione prevede agevolazioni per le «TARI» non domestiche e, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
              è notorio che le attività richiamate in premessa siano in collasso e, che la lenta ripresa avutasi con l'apertura, è stata appena sufficiente a soddisfare i costi delle forniture e del personale e che le stesse proroghe fiscali non soddisfano le ansie relative all'impegno, comunque, di doverle soddisfare;
              siffatta misura contributiva prevede che i Comuni possono anche concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate ma, è evidente, che gli Enti Locali a loro volta, soprattutto al Sud, hanno già sofferto I minori trasferimenti statali stressando I bilanci comunali già in crisi;
              è necessario che il Governo migliori tale provvedimento mutuandolo – per il periodo di riferimento emergenziale – in esenzione totale della TARI non domestiche, almeno per tutte le attività che hanno osservato la totale chiusura obbligatoria o la restrizione nell'esercizio della rispettiva attività o ancora quelle che hanno subito una notevole contrazione del fatturato,

impegna il Governo

a sostenere in hoc modo le attività del settore turistico – ricettivo e tutte quelle altre richiamate in premessa che hanno subito forti restrizioni a causa della pandemia, prendendo in considerazione la possibilità di prevedere un monitoraggio della fase applicativa delle disposizioni in esame, al fine di valutare l'adozione di successive iniziative normative volte a estendere il provvedimento di agevolazione di che trattasi alla più ampia misura ovvero alla esenzione totale della TARI non domestica che, certamente, come richiamato nel provvedimento non può essere un onere per gli Enti Locali che hanno già sofferto la crisi economica determinata dal COVID-19 e ciò, anche pensando alla nuova politica fiscale del PNRR.
9/3132-AR/173. Caiata, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere le imprese, il mondo del lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali al fine di favorire una graduale ripresa della Nazione, fortemente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancora in atto;
              è necessario continuare a garantire misure che aiutino la ripresa dell'economia in particolare della piccola-media impresa delle strutture ricettive e di intrattenimento (pubblici esercizi di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering etc.);
              l'articolo 6 del provvedimento in discussione prevede agevolazioni per le «TARI» non domestiche e, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
              è notorio che le attività richiamate in premessa siano in collasso e, che la lenta ripresa avutasi con l'apertura, è stata appena sufficiente a soddisfare i costi delle forniture e del personale e che le stesse proroghe fiscali non soddisfano le ansie relative all'impegno, comunque, di doverle soddisfare;
              siffatta misura contributiva prevede che i Comuni possono anche concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate ma, è evidente, che gli Enti Locali a loro volta, soprattutto al Sud, hanno già sofferto I minori trasferimenti statali stressando I bilanci comunali già in crisi;
              è necessario che il Governo migliori tale provvedimento mutuandolo – per il periodo di riferimento emergenziale – in esenzione totale della TARI non domestiche, almeno per tutte le attività che hanno osservato la totale chiusura obbligatoria o la restrizione nell'esercizio della rispettiva attività o ancora quelle che hanno subito una notevole contrazione del fatturato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere in hoc modo le attività del settore turistico – ricettivo e tutte quelle altre richiamate in premessa che hanno subito forti restrizioni a causa della pandemia, prendendo in considerazione la possibilità di prevedere un monitoraggio della fase applicativa delle disposizioni in esame, al fine di valutare l'adozione di successive iniziative normative volte a estendere il provvedimento di agevolazione di che trattasi alla più ampia misura ovvero alla esenzione totale della TARI non domestica che, certamente, come richiamato nel provvedimento non può essere un onere per gli Enti Locali che hanno già sofferto la crisi economica determinata dal COVID-19 e ciò, anche pensando alla nuova politica fiscale del PNRR.
9/3132-AR/173.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare, l'articolo 13 reca disposizioni relative al sostegno per la liquidità delle imprese;
              a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la crisi finanziaria ha interessato le maggiori economie globali e ha posto al centro dell'attenzione dei policy makers internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, in particolare, alle piccole e medie imprese;
              il sostegno pubblico alle imprese, che avrebbe dovuto essere assicurato anche mediante i finanziamenti bancari interamente garantiti dallo Stato previsti dalla normativa di emergenza, è risultato lacunoso e non in grado di sovvenire tutte le PMI in difficoltà finanziaria. I ritardi nell'erogazione si sono, purtroppo, spesso trasformati nella causa della chiusura delle aziende in settori vitali dell'economia italiana, quali il turismo, la ristorazione, il commercio al dettaglio;
              in un contesto di crescente distacco tra PMI e mondo del credito, emerge quindi la pregnanza e urgenza di apportare talune modifiche all'attuale disciplina sul microcredito contenuta nel Testo Unico Bancario,

impegna il Governo

in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, ad adottare iniziative normative volte a modificare l'attuale disciplina sul microcredito, prevedendo l'eliminazione di limitazioni per l'erogazione di finanziamenti alle s.r.l., un incremento dell'ammontare dei finanziamenti fino a 75.000 euro, l'eliminazione delle particolari finalizzazioni all'erogazione e dei limiti dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, nonché la previsione della possibilità di erogare finanziamenti fino a 15 anni.
9/3132-AR/174. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Caiata, Zucconi, De Toma, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              in particolare, l'articolo 13 reca disposizioni relative al sostegno per la liquidità delle imprese;
              a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la crisi finanziaria ha interessato le maggiori economie globali e ha posto al centro dell'attenzione dei policy makers internazionali il tema della necessità di assicurare la continuità di finanziamenti, in particolare, alle piccole e medie imprese;
              il sostegno pubblico alle imprese, che avrebbe dovuto essere assicurato anche mediante i finanziamenti bancari interamente garantiti dallo Stato previsti dalla normativa di emergenza, è risultato lacunoso e non in grado di sovvenire tutte le PMI in difficoltà finanziaria. I ritardi nell'erogazione si sono, purtroppo, spesso trasformati nella causa della chiusura delle aziende in settori vitali dell'economia italiana, quali il turismo, la ristorazione, il commercio al dettaglio;
              in un contesto di crescente distacco tra PMI e mondo del credito, emerge quindi la pregnanza e urgenza di apportare talune modifiche all'attuale disciplina sul microcredito contenuta nel Testo Unico Bancario,

impegna il Governo

in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a modificare l'attuale disciplina sul microcredito, prevedendo l'eliminazione di limitazioni per l'erogazione di finanziamenti alle s.r.l., un incremento dell'ammontare dei finanziamenti fino a 75.000 euro, l'eliminazione delle particolari finalizzazioni all'erogazione e dei limiti dei ricavi e dell'attivo patrimoniale, nonché la previsione della possibilità di erogare finanziamenti fino a 15 anni.
9/3132-AR/174.    (Testo modificato nel corso della seduta) Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Caiata, Zucconi, De Toma, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata dal Governo, sin dall'inizio, con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini e a sostegno delle attività economiche, la cui attività è stata pregiudicata dalle necessarie misure di contenimento della diffusione del virus;
              il provvedimento in esame, in particolare, reca disposizioni finalizzate all'abbattimento dei costi fissi per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19»;
              lo strumento del contributo a fondo perduto è stato determinante per la sopravvivenza delle attività economico-produttive, le quali hanno visto la riduzione drastica – e in qualche caso l'azzeramento – dei loro fatturati pur dovendo continuare ad affrontare le spese relative ai costi fissi dell'attività stessa;
              per alcune attività in particolare al danno si è unita la beffa come, ad esempio, quelle ricomprese nel codice Ateco 47.78.20 – commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
              in particolare, le attività che svolgono commercio al dettaglio di apparecchiature fotografiche pur non avendo l'obbligo di chiudere hanno registrato ovviamente un calo importante dei loro fatturati, mentre allo stesso tempo hanno dovuto continuare ad affrontare spese e costi fissi connessi ai servizi da loro erogati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere idonee iniziative, anche di carattere normativo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, finalizzate a prevedere un contributo a fondo perduto per sostenere le attività che svolgono commercio al dettaglio di apparecchiature fotografiche al fine di compensare le spese per i costi fissi che esse hanno dovuto continuare a sostenere anche nel difficile periodo della pandemia.
9/3132-AR/175. Ruggiero.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'emergenza pandemica sono stati adottati diversi provvedimenti, volti a risolvere i problemi connessi alla proroga delle concessioni nonché l'annosa questione Concessionari Pertinenziali italiani cioè coloro che gestiscono in concessione beni immobiliari realizzati sul Demanio ed incamerati dallo Stato, a carico dei quali (con la legge n.  296 del 2006) erano, introdotti, valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) per la determinazione dei canoni delle pertinenze demaniali, che vennero equiparati agli affitti commerciali, di fatto generandone un insostenibile incremento, che a volte ha raggiunto il 3.000 per cento;
              con l'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 si è prevista la definizione dei contenziosi, in atto sui citati canoni delle pertinenze demaniali che si possono definire tramite il versamento o del 30 per cento delle somme richieste o tramite la rateizzazione del 60 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
              la norma dell'articolo 100 citato ha risolto il problema per il futuro, abrogando i canoni OMI a decorrere dal 1o gennaio 2021 sia per il pregresso, prevedendo la definizione agevolata del contenzioso pendente alla data del 14 agosto 2020;
              è rimasta tuttavia una zona grigia e cioè l'annualità del canone 2020. In quanto molti comuni alla data del 14 agosto 2020 non l'avevano ancora chiesta; pertanto, non essendoci stato a tale data contenzioso pendente detta annualità viene considerata esclusa dalla definizione agevolata e, quindi quantificata secondo i criteri di mercato, il cui importo a volte si avvicina al 30 per cento dovuto per definire tutte le annualità in contenzioso;
              inoltre, poiché, la somma per definire in via agevolata il contenzioso non viene calcolata su tutto il canone concessorio sulla quota del canone inerente le sole parti pertinenziali, per le imprese che si trovino un arretrato di pagamento di intere annualità è preclusa la definizione agevolata del contenzioso per la restante parte del canone e, quindi, le stesse permangono nella decadenza del titolo;
              tali falle nel provvedimento rischiano di generare un contenzioso equivalente a quello che si intendeva chiudere, di fatto tradendo la ratio stessa del provvedimento,

impegna il Governo:

          ad adottare iniziative di carattere interpretativo che esplicitino che il procedimento di definizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 fa riferimento a tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale ovvero ricomprendendo nella definizione anche i soggetti che abbiano omesso di pagare quote di canoni non legati alle pertinenze demaniali nei casi di richiesta di un canone concessorio omnicomprensivo;
          ad adottare iniziative normative volte a prevedere che la definizione agevolata si intende proposta anche per annualità del canone 2020.
9/3132-AR/176. Pettarin, Ripani.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'emergenza pandemica sono stati adottati diversi provvedimenti, volti a risolvere i problemi connessi alla proroga delle concessioni nonché l'annosa questione Concessionari Pertinenziali italiani cioè coloro che gestiscono in concessione beni immobiliari realizzati sul Demanio ed incamerati dallo Stato, a carico dei quali (con la legge n.  296 del 2006) erano, introdotti, valori OMI (osservatorio mercato immobiliare) per la determinazione dei canoni delle pertinenze demaniali, che vennero equiparati agli affitti commerciali, di fatto generandone un insostenibile incremento, che a volte ha raggiunto il 3.000 per cento;
              con l'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 si è prevista la definizione dei contenziosi, in atto sui citati canoni delle pertinenze demaniali che si possono definire tramite il versamento o del 30 per cento delle somme richieste o tramite la rateizzazione del 60 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
              la norma dell'articolo 100 citato ha risolto il problema per il futuro, abrogando i canoni OMI a decorrere dal 1o gennaio 2021 sia per il pregresso, prevedendo la definizione agevolata del contenzioso pendente alla data del 14 agosto 2020;
              è rimasta tuttavia una zona grigia e cioè l'annualità del canone 2020. In quanto molti comuni alla data del 14 agosto 2020 non l'avevano ancora chiesta; pertanto, non essendoci stato a tale data contenzioso pendente detta annualità viene considerata esclusa dalla definizione agevolata e, quindi quantificata secondo i criteri di mercato, il cui importo a volte si avvicina al 30 per cento dovuto per definire tutte le annualità in contenzioso;
              inoltre, poiché, la somma per definire in via agevolata il contenzioso non viene calcolata su tutto il canone concessorio sulla quota del canone inerente le sole parti pertinenziali, per le imprese che si trovino un arretrato di pagamento di intere annualità è preclusa la definizione agevolata del contenzioso per la restante parte del canone e, quindi, le stesse permangono nella decadenza del titolo;
              tali falle nel provvedimento rischiano di generare un contenzioso equivalente a quello che si intendeva chiudere, di fatto tradendo la ratio stessa del provvedimento,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere interpretativo che esplicitino che il procedimento di definizione di cui all'articolo 100 del decreto-legge n.  104 del 2020 fa riferimento a tutte le somme richieste a qualsiasi titolo per canone demaniale ovvero ricomprendendo nella definizione anche i soggetti che abbiano omesso di pagare quote di canoni non legati alle pertinenze demaniali nei casi di richiesta di un canone concessorio omnicomprensivo;
          a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a prevedere che la definizione agevolata si intende proposta anche per annualità del canone 2020.
9/3132-AR/176.    (Testo modificato nel corso della seduta) Pettarin, Ripani.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da COVID-19 ancora in essere ha ulteriormente aggravato le condizioni dei lavoratori del settore dell'editoria per i quali è necessario un intervento significativo a sostegno delle loro posizioni lavorative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nello specifico, l'allargamento della possibilità del prepensionamento ai dipendenti di aziende che operano nel settore periodicista anche se non operanti su tale categoria di prodotti.
9/3132-AR/177. Businarolo.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 1 attiene il contributo a fondo perduto e il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo, mentre il comma 26 prevede l'applicabilità di talune disposizioni del «decreto sostegni» al contributo in oggetto;
              è stato presentato un emendamento 1.55 a firma Trano il quale prevede che, ferme restando le sanzioni dovute in caso di mancato superamento della verifica antimafia e le altre sanzioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77, la punibilità degli intermediari di cui ai commi 13, secondo periodo, e 23, secondo periodo, dell'articolo 1, nei casi di cui all'articolo 25, comma 14, del medesimo decreto-legge n.  34 del 2020 è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave;
          tale emendamento non ha trovato accoglimento da parte del Governo,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto illustrato in premessa, al fine di definire meglio il regime sanzionatorio previsto per le omissioni commesse con dolo e colpa grave.
9/3132-AR/178. Sapia, Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              è stato presentato l'articolo aggiuntivo 13.03 il quale introduce l'articolo 13-bis. (Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) con cui si apportano modifiche aggiuntive inserendo, dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 44/99, il comma 1-quater, il quale prevede l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n.  44 e articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.  108;
              detto Fondo dovrebbe avere una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, prevedendo una percentuale di copertura della garanzia stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia viene concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti anzidetti. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.  44, in quanto compatibili;
              il fondo di garanzia verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti;
              possono beneficiare della misura i soggetti le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
              gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Medio credito centrale così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n.  44 del 1999 e n.  108 del 1996, ed ancora, delle inadempienze probabili e delle posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia, oltre che del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e, pertanto, che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese;
              le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia come illustrato nel secondo e terzo premesso del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto illustrato in premessa, adottando ulteriori iniziative normative volte ad istituire un Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e a decorrere dal 2023, al fine di consentire un accesso al credito e alla liquidità per le imprese fortemente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia.
9/3132-AR/179. Massimo Enrico Baroni, Piera Aiello, Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              è stato presentato l'articolo aggiuntivo 13.03 il quale introduce l'articolo 13-bis. (Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese) con cui si apportano modifiche aggiuntive inserendo, dopo il comma 1-ter dell'articolo 3 della legge 44/99, il comma 1-quater, il quale prevede l'istituzione presso il Mediocredito centrale di un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n.  44 e articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.  108;
              detto Fondo dovrebbe avere una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023, prevedendo una percentuale di copertura della garanzia stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia viene concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti anzidetti. Per l'elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n.  44, in quanto compatibili;
              il fondo di garanzia verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti;
              possono beneficiare della misura i soggetti le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
              gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non devono tener conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di Medio credito centrale così come non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle leggi n.  44 del 1999 e n.  108 del 1996, ed ancora, delle inadempienze probabili e delle posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D'Italia, oltre che del rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci «inquinati» da eventi criminosi e, pertanto, che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese;
              le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione alla garanzia come illustrato nel secondo e terzo premesso del presente ordine del giorno,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto illustrato in premessa, adottando ulteriori iniziative normative volte ad istituire un Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e a decorrere dal 2023, al fine di consentire un accesso al credito e alla liquidità per le imprese fortemente colpite dalla crisi economica causata dalla pandemia, nei limiti dei saldi di finanza pubblica.
9/3132-AR/179.    (Testo modificato nel corso della seduta) Massimo Enrico Baroni, Piera Aiello, Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1o aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020;
              è stato presentato l'emendamento 4.83 a firma Trano che prevede lo spostamento temporale della proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
              tale emendamento non ha trovato accoglimento da parte del Governo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la proroga al 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/180. Forciniti, Spessotto, Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              è in fase di conversione in legge il decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 4 proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che hanno registrato perdite del 30 per cento tra il 1o aprile 2020 e il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso periodo 2019-2020;
              è stato presentato l'emendamento 4.83 a firma Trano che prevede lo spostamento temporale della proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
              tale emendamento non ha trovato accoglimento da parte del Governo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere la proroga al 31 dicembre 2021.
9/3132-AR/180.    (Testo modificato nel corso della seduta) Forciniti, Spessotto, Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto in esame intende rispondere agli effetti provocati dalla pandemia da COVID-19 sulla salute e sul benessere psicologico dei cittadini;
              per superare il disagio psicologico di bambini ed adolescenti, in particolare, si prevede il reclutamento straordinario di psicologi in modo tale che le regioni e le province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo;
              in ragione del sempre più crescente numero di disturbi psichici conseguenti ai mesi di lockdown con un emendamento, presentato a mia prima firma al decreto-legge Sostegni-bis, avevo proposto di potenziare il servizio di assistenza psicologica nazionale istituendo un fondo, nello stato di previsione del ministero della salute, con una dotazione di 50 milioni di euro da utilizzare nel prossimo biennio alla erogazione di voucher per l'accesso ai servizi psicologici per le fasce più deboli della popolazione;
              nel pacchetto di emendamenti al decreto Sostegni bis, così come riformulati dal Governo e dalla maggioranza, tuttavia, in parziale modifica della proposta emendativa a firma del presentatore di tale ordine del giorno, si propone l'istituzione del fondo per il servizio psicologico solo limitatamente a tutto l'anno 2021 (di cui oramai restano pochi mesi) e con una dotazione finanziaria di appena 10 milioni di euro;
              nel testo, così come riformulato, viene altresì ampliato l'ambito di operatività dando priorità, nell'attribuzione del voucher, ad alcune categorie di soggetti fragili come i pazienti affetti da patologie oncologiche ed ai ragazzi in età scolare;
          considerato che si ritiene assolutamente inadeguata la suddetta riformulazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo per l'assistenza psicologica fino ad un massimo di 50 milioni di euro sia per l'anno 2021 che per l'anno 2022.
9/3132-AR/181. Sodano.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 48, in particolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;
              riteniamo che sia necessario specificare l'ambito di operatività delle Scuole, prevedendo un espresso riferimento al settore dell'artigianato, e coinvolgendo le associazioni di rappresentanza dell'artigianato stesso nelle modalità attuative della misura; se, infatti, la finalità del Fondo è quella di rafforzare e innovare i settori di specializzazione produttiva dei territori, agendo direttamente sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di professionalità manifestato dalle imprese, appare necessario garantire il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, e dell'artigianato in particolare, affinché il decreto ministeriale attuativo tenga conto delle caratteristiche del nostro tessuto imprenditoriale, fatto da imprese artigiane e PMI fortemente diffuse sul territorio ed espressione delle sue specifiche vocazioni;
              riteniamo, inoltre, che la dotazione finanziaria del fondo per il 2021 sia insufficiente per iniziare un percorso realmente valido di riqualificazione professionale all'interno del piano nazionale per le Scuole dei mestieri,

impegna il Governo

a inserire all'interno del Piano nazionale per le Scuole dei mestieri non solo i settori di specializzazione industriale, ma anche il settore artigianato, coinvolgendo le associazioni di categoria dello stesso nei processi decisionali relativi al Piano, e incrementando il fondo istituito di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.
9/3132-AR/182. Trancassini, Osnato, Zucconi, Caiata, De Toma.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
              l'articolo 48, in particolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, denominato «Scuole dei mestieri», finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;
              riteniamo che sia necessario specificare l'ambito di operatività delle Scuole, prevedendo un espresso riferimento al settore dell'artigianato, e coinvolgendo le associazioni di rappresentanza dell'artigianato stesso nelle modalità attuative della misura; se, infatti, la finalità del Fondo è quella di rafforzare e innovare i settori di specializzazione produttiva dei territori, agendo direttamente sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di professionalità manifestato dalle imprese, appare necessario garantire il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, e dell'artigianato in particolare, affinché il decreto ministeriale attuativo tenga conto delle caratteristiche del nostro tessuto imprenditoriale, fatto da imprese artigiane e PMI fortemente diffuse sul territorio ed espressione delle sue specifiche vocazioni;
              riteniamo, inoltre, che la dotazione finanziaria del fondo per il 2021 sia insufficiente per iniziare un percorso realmente valido di riqualificazione professionale all'interno del piano nazionale per le Scuole dei mestieri,

impegna il Governo

a inserire all'interno del Piano nazionale per le Scuole dei mestieri non solo i settori di specializzazione industriale, ma anche il settore artigianato, coinvolgendo le associazioni di categoria dello stesso nei processi decisionali relativi al Piano, e incrementando il fondo istituito di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021, nei limiti dei saldi di finanza pubblica.
9/3132-AR/182.    (Testo modificato nel corso della seduta) Trancassini, Osnato, Zucconi, Caiata, De Toma.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione alle criticità emerse con riguardo al cosiddetto «concorso dei tecnici al Sud», anche in considerazione dell'eventuale annullamento della procedura selettiva da parte del tribunale amministrativo regionale – 3-02395

      BALDINO, DIENI, FRANCESCO SILVESTRI, MAURIZIO CATTOI, ELISA TRIPODI, BRESCIA, ALAIMO, DE CARLO, CORNELI, AZZOLINA e GIORDANO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
          nelle ultime settimane si sta discutendo del «concorso dei tecnici al Sud», che prevedeva l'assunzione di 2.800 nuove risorse umane a tempo determinato per tre anni e che si è rivelato fallimentare, in quanto i vincitori sono stati 1.484, su 2.800 posti disponibili, e risultano attualmente assunte appena 821 risorse;
          nonostante la rettifica, dove venivano invitati 70 mila candidati, esclusi dalla valutazione dei titoli, a presentarsi alle prove scritte sono stati meno del previsto e la scarsa partecipazione sembrerebbe dovuta non solo a una bassa partecipazione alle prove da parte di professionisti per via dei contratti poco convenienti, ma anche al fatto che i neolaureati sono stati scoraggiati dall'iniziale preselezione per titoli ed esperienze;
          altro importante dato è costituito dai tempi molto stretti per la convocazione alla procedura di selezione, con l'invito a partecipare inoltrato pochi giorni prima degli esami, che avrebbe creato diversi problemi logistici, inducendo molti candidati a non presentarsi alle prove e non avrebbe consentito uno studio accurato delle materie d'esame;
          molti cittadini hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per chiedere il ripristino delle previsioni originarie del bando, a causa dell'apertura indiscriminata del concorso ad altri 70.000 candidati, e ciò potrebbe determinare l'annullamento dell'intera selezione dei 2.800 tecnici, con evidenti pesantissime conseguenze sul piano dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
          attualmente, ad aver raggiunto i numeri previsti per una copertura completa, sono solo due profili professionali: il funzionario esperto amministrativo giuridico e il funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale. La stessa cosa non si può dire delle altre tre figure ricercate: esperto in gestione, rendicontazione e controllo, funzionario esperto analista informatico e funzionario esperto tecnico;
          lo stesso Ministro interrogato ha ammesso responsabilità in merito alla scelta dei contratti a tempo determinato e al salario medio basso, senza prospettiva per il futuro; ad essere sottolineata è anche la grande importanza data alle esperienze lavorative pregresse, andando così a penalizzare i neolaureati o i giovani disoccupati –:
          quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere in relazione alle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'eventuale annullamento della procedura selettiva da parte del tribunale amministrativo regionale.
(3-02395)


Intendimenti del Governo in ordine alla possibile sospensione dei finanziamenti destinati alla Guardia costiera libica, in attesa di un chiarimento del quadro politico in Libia – 3-02396

      NAPOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
          è di qualche giorno fa la notizia della richiesta avanzata dal procuratore di Agrigento al Ministro della giustizia di autorizzazione ad aprire un fascicolo contro la Guardia costiera libica per il tentativo compiuto il 30 giugno 2021 di affondamento di un barcone carico di migranti, tentativo per fortuna andato a vuoto;
          sarebbe necessario conoscere il reale utilizzo dei finanziamenti che il Governo italiano eroga alla Guardia costiera libica e gli effettivi destinatari;
          le cronache riferiscono di una Guardia costiera libica inesistente e quindi sedicente, trattandosi in realtà, secondo l'interrogante, di bande criminali impegnate nel controllo del traffico di esseri umani;
          la stessa Guardia costiera è a guardia dei cosiddetti campi profughi, veri e propri lager nella realtà, e non si conosce esattamente agli ordini di chi risponda –:
          se il Governo non intenda sospendere i finanziamenti alla Guardia costiera libica in attesa di un chiarimento del quadro politico in quel Paese. (3-02396)


Iniziative in relazione al trafugamento di adesivi per i visti Schengen presso l'ambasciata italiana di Islamabad in Pakistan, con particolare riferimento ai rischi connessi al terrorismo internazionale – 3-02397

      LOLLOBRIGIDA, MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
          il Ministro degli esteri pakistano ha confermato, il 9 giugno 2021, che dall'ambasciata italiana di Islamabad in Pakistan sono stati trafugati mille adesivi per i visti Schengen che aprono le porte a 26 Paesi europei;
          la notizia è stata confermata dall'ambasciatore italiano Andreas Ferrarese che, interpellato dalla stampa, ha affermato che «c’è stato un ammanco. Abbiamo individuato l'assenza grazie a controlli periodici e regolari che facciamo. E una volta accertata, abbiamo subito informato l'autorità giudiziaria italiana, tutti i partner Schengen, le autorità di frontiera e quelle del Paese ospite per far sì che si potessero prendere tutte le misure precauzionali per limitare il danno»;
          il Pakistan è undicesimo nella classifica dei Paesi con il più alto tasso di visti Schengen negati;
          è fatto notorio che in Pakistan siano particolarmente attivi, radicati e diffusi gruppi integralisti islamici che potrebbero usufruire dei visti per consentire a numerosi terroristi di far ingresso indisturbati in Europa;
          l'accaduto preoccupa e sconcerta sul fronte della sicurezza, al punto che se ne sta occupando Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione in materia di giustizia penale e di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e al terrorismo internazionale;
          in effetti quanto accaduto, per quanto sia sconcertante a prescindere, assume tratti inquietanti se solo si considera che il Pakistan è considerato tradizionalmente un « hub del terrorismo islamico»;
          poiché nessuno può entrare in ambasciata senza un permesso speciale, quanto accaduto rappresenta certamente una falla nel sistema di sicurezza –:
          se sia stata disposta, alla data odierna, un'indagine interna sull'accaduto o se si intenda disporla e quali siano i protocolli di sicurezza adottati per impedire, soprattutto ad eventuali terroristi, di poter utilizzare gli adesivi per i visti Schengen trafugati. (3-02397)


Iniziative per la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Manfredonia con riferimento all'area industriale ex Enichem – 3-02398

      TASSO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
          l'industrializzazione del secolo scorso, spesso accompagnata da una consapevolezza ambientale scarsa o nulla, ha lasciato anche nel nostro Paese una pesante eredità in termini di siti contaminati. Purtroppo, sono migliaia quelli presenti sul territorio nazionale e centinaia di migliaia le persone che vivono in prossimità di questi siti;
          esemplare è la situazione del sito di interesse nazionale di Manfredonia, dove insiste l'area industriale ex Enichem, in agro di Monte Sant'Angelo;
          tale sito è considerato uno dei più inquinati d'Italia e lo stato di salute della popolazione interessata è compromesso, come risulta da un'attenta e qualificata indagine epidemiologica effettuata tra il 2015 ed il 2018;
          il 22 giugno 2021, all'interno di tale area si sviluppava un esteso incendio che aggrediva cumuli di rifiuti speciali classificati «pericolosi» dalla vigente normativa di settore, abbandonati illegalmente in strutture dismesse di aziende fallite, con probabile interessamento della eco-criminalità;
          l'enorme quantità di fumo, maleodorante e nocivo per la salute della popolazione, sprigionato dalla combustione dei cumuli di rifiuti (pneumatici, materiale bituminoso e risulta plastica) ben presto invadeva i nuclei abitati limitrofi, creando panico e disturbi di salute, che, fortunatamente, sono rientrati alla risoluzione del problema;
          tale accadimento non è stato il primo e non sarà l'ultimo, ma l'elemento raccapricciante è che non vi è un censimento delle strutture abbandonate in questa zona che, con i rifiuti contenuti al loro interno, costituiscono delle vere e proprie «bombe ecologiche»;
          da tempo le comunità di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, accomunate dallo stesso interesse per la salvaguardia eco-ambientale del territorio, chiedono di essere partecipi ai processi decisionali che determinano il futuro del proprio territorio, a seguito anche della maggiore consapevolezza dei cittadini, che chiedono con forza azioni maggiormente ispirate al rispetto per il territorio, la salute e la sicurezza pubblica;
          di recente l'interrogante, con una lettera ai Ministeri dell'interno, della salute e della transizione ecologica, ha chiesto l'indizione di un tavolo tecnico-istituzionale in cui possano emergere le ragioni di tutti i soggetti titolati ed interessati che, in piena trasparenza e condivisione, possano delineare la destinazione definitiva dell'area –:
          quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per la risoluzione del grave ed annoso problema evidenziato, considerato che la missione fondamentale del nuovo Ministero è, tra l'altro, a parere dell'interrogante, riqualificare zone notevolmente contaminate a causa del disprezzo dell'uomo per l'ambiente. (3-02398)


Chiarimenti in merito all'incidenza delle condizioni di mercato nell'attuazione del programma di transizione ecologica predisposto dal Governo – 3-02399

      SQUERI e D'ATTIS. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:
          per la svolta « green» contenuta nella missione #02 «Transizione ecologica», il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede 59,5 miliardi di euro che salgono a quasi 70 con le risorse del React-Eu e l'apporto del fondo complementare. Si tratta del 40 per cento dei fondi previsti dal Piano;
          il Ministro interrogato ha affermato che «per cambiare il nostro sistema e ridurre gli impatti ambientali occorre fare dei radicali cambiamenti che hanno conseguenze sui prezzi. Dovremo pagare molto l'anidride carbonica con conseguenze sulla bolletta elettrica»;
          i diritti europei per le emissioni di anidride carbonica si scambiano intorno a 55 euro a tonnellata e secondo molti analisti sono destinati a raggiungere quotazioni a tre cifre sull'onda delle politiche dell'Unione europea di decarbonizzazione;
          la transizione energetica si scontra con la realtà dei mercati: il prezzo del barile, che al momento è attorno ai 75 dollari, è estremamente volatile, sospinto dal rallentamento degli investimenti in nuovi giacimenti, dalla domanda asiatica e dalle incertezze Opec. Persino nell'Europa del green deal i consumi di carbone quest'anno sono aumentati del 10-15 per cento (Germania +35 per cento) e i prezzi sono in rialzo del 60 per cento nel 2021. Il gas è diventato addirittura un bene scarso (tensioni con la Russia e stoccaggi vuoti) e quanto al prezzo, più sale, più costano i permessi per inquinare;
          quanto all'energia elettrica in Italia il prezzo unico nazionale ha superato 100 euro per megawattora per la prima volta da tre anni. Il Governo è intervenuto per limitare i previsti aumenti dell'energia sotto il 10 per cento, creando un fondo da 1,2 miliardi di euro per ridurre gli oneri di sistema;
          secondo taluni analisti si stanno stimando i costi di una transizione energetica senza considerare che l'energia è alla base dell'economia: se cambia il costo dell'energia, a cascata, cambiano i costi di produzione di tutti i beni, compresi quelli dei dispositivi tecnologici destinati ad alimentarla. I prezzi di pale eoliche e pannelli sono infatti in aumento. L'errore consisterebbe nel fatto che ci si sta concentrando eccessivamente sulla generazione elettrica;
          le proteste nel 2018 dei « gilet gialli» francesi contro l'aumento dei prezzi dei carburanti dicono molto sullo scarto tra il dichiararsi contro i cambiamenti climatici ed accettarne le misure per combatterli –:
          se il programma di transizione predisposto dal Governo disponga di sufficiente modularità per adattarsi alle condizioni di mercato esposte in premessa e se non ritenga opportuno diversificare le metodologie tramite le quali tale transizione si potrà raggiungere. (3-02399)


Iniziative volte a garantire il tracciamento della diffusione delle cosiddette varianti e l'incremento delle dosi di vaccino da somministrare nel periodo estivo – 3-02400

      CARNEVALI, DE FILIPPO, LEPRI, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          da quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità aggiornato al 5 luglio 2021 in Italia, in base ai dati attualmente disponibili, la percentuale dei casi da varianti «kappa» e «delta» riportati al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 è aumentata dal 5,2 per cento nel mese di maggio 2021 al 27,7 per cento nel mese di giugno 2021;
          si prevede che in Europa il 70 per cento delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto alla variante «delta» entro l'inizio di agosto 2021 e il 90 per cento entro la fine di agosto 2021;
          al fine di contenerne l'impatto, è importante mantenere l'incidenza a valori che permettano il sistematico tracciamento della maggior parte dei casi positivi e il sequenziamento massivo di Sars-CoV-2;
          grazie alla piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti di SARS-CoV-2 (I-Co-Gen), sviluppata dall'Istituto superiore di sanità e attiva dalla fine di aprile 2021, la rapidità della capacità di sequenziamento dei ceppi virali circolanti è passata dal circa 0,5 per cento di gennaio 2021 al 2,5 per cento di giugno 2021, anche se si è ancora lontani dalle percentuali degli altri maggiori Paesi europei;
          in vista di una sempre maggior riapertura delle attività economiche, sociali, culturali, turistiche, sportive nonché in previsione della riapertura dell'anno scolastico 2021-2022 in presenza, è necessario continuare a monitorare con grande attenzione la circolazione delle varianti e, in particolare, la presenza di mutazioni riconducibili ad una maggiore trasmissibilità e/o associate ad un potenziale immune escape;
          inoltre, come è stato evidenziato anche dal presidente del Consiglio superiore di sanità, una sola dose di vaccino non copre adeguatamente dalla variante «delta» ma è necessario completare il ciclo vaccinale per avere una protezione adeguata dalla patologia grave e ancor di più per il rischio letale;
          per il periodo estivo vi è la preoccupazione di un possibile rallentamento della campagna vaccinale con il rischio, in alcune zone del Paese, del blocco o del rinvio delle prenotazioni per chi non ha ancora ricevuto la prima dose;
          lo stesso Comitato tecnico-scientifico non ha escluso la possibilità di reintrodurre la cosiddetta «zona rossa» là dove si dovessero verificare dei cluster –:
          se il Ministro interrogato non ritenga necessario adottare misure volte a garantire il tracciamento della diffusione delle varianti, un potenziamento della genotipizzazione ed un incremento delle dosi di vaccino al fine non solo di evitare un possibile rallentamento della campagna vaccinale nei mesi estivi, ma anche di mettere così in sicurezza la popolazione ultrasessantenne non ancora vaccinata, il personale scolastico e gli studenti in età vaccinale. (3-02400)


Finanziamento delle borse di specializzazione in medicina – 3-02401

      STUMPO e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          per l'anno accademico 2020/2021 il Governo finanzia 17.400 borse di specializzazione in medicina per altrettanti giovani laureati: sono il doppio di quelle che esistevano fino a due anni fa e quasi il triplo di quelle stanziate negli anni precedenti. È un risultato straordinario che aumenta le opportunità per tanti giovani medici laureati e pone le fondamenta per il servizio sanitario nazionale del futuro;
          negli ultimi anni il numero delle borse di specializzazione finanziate dallo Stato è stato in costante crescita, passando dalle 5.000 nell'anno 2014/2015 alle 13.400 del 2019/2020, per toccare il numero di 17.400 di quest'anno accademico;
          l'aumento delle borse di studio è stato stabilito da un decreto firmato dal Ministro interrogato, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco;
          le ulteriori 4.200 borse di specializzazione rispondono al fabbisogno segnalato dalle regioni e dalle province autonome;
          inizialmente le borse di studio finanziate per l'anno accademico 2020/2021 erano 13.200 e l'ulteriore aumento è stato possibile grazie a quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
          le 17.400 borse di specializzazione in medicina rappresentano un risultato concreto e straordinario che aumenta le opportunità per tanti giovani medici laureati e rafforza il percorso di potenziamento del servizio sanitario nazionale del futuro;
          il test di ammissione alle prove di specializzazione si svolgerà il 20 luglio 2021, mentre con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sarà definita la distribuzione dei posti presso le diverse scuole di specializzazioni mediche;
          le borse di specializzazione in medicina rappresentano un passaggio essenziale nel percorso di formazione dei medici dopo la laurea e questo risultato è frutto della determinazione del Ministro interrogato nel rafforzare sempre più il servizio sanitario nazionale in piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e rappresenta un'inversione di rotta rispetto alle politiche di taglio delle risorse destinate al servizio sanitario; in tale ambito il COVID ha dimostrato come la sanità pubblica è centrale per la tutela della salute dei cittadini –:
          se il finanziamento delle ulteriori 4.200 borse di specializzazione esaurisca l'intero fabbisogno e se intenda assumere ulteriori iniziative anche in relazione al disegno di legge di bilancio per il 2022.
(3-02401)


Iniziative volte a evitare il possibile aumento dei contagi legato alla cosiddetta variante «delta» e per garantire la ripresa in presenza e in sicurezza delle lezioni, anche prevedendo l'obbligo vaccinale per il personale scolastico – 3-02402

      NOJA, TOCCAFONDI, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          dopo una serie positiva di quindici settimane consecutive, nella settimana tra il 5 e l'11 luglio 2021 si sono registrati 7.972 nuovi casi di positività al COVID-19 (+51,5 per cento sulla settimana precedente), con alcuni picchi regionali allarmanti (Veneto +122 per cento, Lazio +83 per cento), mentre ricoveri e decessi proseguono nel trend discendente;
          nella conferenza stampa del 9 luglio 2021 sul monitoraggio COVID-19, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, ha segnalato come «il 75 per cento sono ancora casi asintomatici o pauci sintomatici, (...) l'infezione tende sempre più a colpire i giovani con un'età mediana dei casi a 31 anni (...), che sale a 52 anni per le ospedalizzazioni», mentre per i ricoveri in intensiva l'età mediana è 63 anni;
          la causa principale della risalita nei contagi è stata individuata con probabilità nella diffusione della variante «delta», pari al 27,7 per cento dei nuovi contagi, e candidata a divenire predominante entro l'estate;
          sia il presidente Brusaferro, sia il capo della prevenzione del Ministero alla salute, Gianni Rezza, hanno sottolineato come le persone vaccinate con due dosi siano ben protette, mentre «una sola dose protegge significativamente meno rispetto a quella completa»;
          secondo l'ultimo report della campagna vaccinale pubblicato dal Governo, sono ancora circa 2,5 milioni le persone con età maggiore di 60 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre mancano all'appello oltre 42.000 operatori sanitari e quasi 223.000 tra docenti e personale scolastico;
          quanto al personale scolastico, una copertura vaccinale completa della popolazione scolastica (lavoratori e studenti) consentirebbe la riapertura in presenza delle lezioni a settembre 2021, scongiurando il rischio di un ritorno, seppur parziale e temporaneo, della didattica a distanza;
          l'articolo 4 del decreto-legge n.  44 del 2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli operatori del settore sanitario;
          il presidente nazionale del sindacato «Dirigenti Scuola», Attilio Fratta, ha proposto «l'obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici», esortando inoltre il Governo ad accelerare la campagna di vaccinazione per la fascia anagrafica 12-16 anni –:
          se e quali misure intenda adottare il Governo onde evitare il possibile aumento dei contagi legato alla variante «delta» e, nello specifico, per garantire la ripresa in presenza e in sicurezza delle lezioni nel prossimo anno scolastico, eventualmente prevedendo, analogamente a quanto disposto per il personale sanitario, l'obbligo vaccinale anti-COVID per il personale operante nell'ambito scolastico. (3-02402)


Iniziative di competenza volte a superare la carenza di medici di medicina generale sull'intero territorio nazionale – 3-02403

      MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
          i medici di medicina generale, in prima linea durante tutte le fasi della pandemia da COVID-19, costituiscono il perno centrale della medicina del territorio; una risorsa essenziale e insostituibile per le esigenze assistenziali dei cittadini;
          l'ammontare delle risorse destinate all'attivazione delle borse di studio per i medici di medicina generale, storicamente insufficiente ad assicurare il turn-over e a soddisfare i fabbisogni regionali, ha provocato una gravissima carenza di medici di base sul territorio nazionale;
          in base alle proiezioni della Fimmg, tale carenza è destinata ad acuirsi nei prossimi due/tre anni, nel corso dei quali è previsto un vuoto di organico che va dalle 10 alle 15 mila unità, con la conseguenza che «14 milioni di italiani potrebbero rimanere senza medico di base»;
          per invertire la tendenza in atto e dare risposte ai bisogni assistenziali dei cittadini, il gruppo Lega–Salvini Premier ha avanzato una serie di proposte concrete, formalizzate anche a livello regionale, nell'ambito di una mozione approvata dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 6 luglio 2021. Attraverso tale mozione si è richiesto, in particolare e tra l'altro: di incrementare ulteriormente i finanziamenti per le borse di studio, al fine di dare copertura ai bisogni assistenziali dei cittadini e assorbire allo stesso tempo l'imbuto formativo che penalizza migliaia di giovani medici; di anticipare, a parità di monte ore curriculare, la fine dell'attuale corso di formazione specifica in medicina generale; di aumentare fino a 1.000 assistiti il massimale per i medici in formazione con mantenimento della borsa di studio; nonché di semplificare l'accesso agli ambiti carenti da parte dei medici già in possesso di specializzazione/soprannumerari che intendono intraprendere la carriera di medico di medicina generale;
          parallelamente, nelle more di una revisione complessiva del sistema di formazione specifica dei medici di medicina generale, già preannunciata dall'articolo 9 del decreto-legge n.  135 del 2018, si ritiene opportuno promuovere l'attivazione del tirocinio professionalizzante, confermando la possibilità per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di concorrere all'assegnazione degli ambiti carenti e ad incarichi di sostituzione a tempo determinato convenzionati con il servizio sanitario nazionale –:
          quali iniziative di competenza intenda adottare per sopperire alla gravissima carenza di medici di medicina generale che si riscontra su tutto il territorio nazionale. (3-02403)