XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 23 luglio 2021

TESTO AGGIORNATO AL 5 OTTOBRE 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 luglio 2021.

      Amitrano, Ascani, Ascari, Battelli, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Amitrano, Ascani, Ascari, Battelli, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Fornaro, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Patassini, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 22 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
          VERINI: «Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi» (3218);
          CARNEVALI: «Disposizioni per il riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (3219);
          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa» (3220);
          BORGHESE: «Disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero» (3221);
          PAROLO: «Agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione dei rifugi montani» (3222).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

      In data 23 luglio 2021 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
          dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:
      «Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n.  105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (3223).

      Sarà stampato e distribuito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

      La proposta di legge n. 3106, d'iniziativa dei deputati FERRARESI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci penitenziari e di accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni gravi delitti, nonché delega al Governo in materia di accentramento della competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza per i giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, comma 2, della medesima legge».

      La proposta di legge n. 3164, d'iniziativa dei deputati MAZZETTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle piccole isole».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

      A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

          VII Commissione (Cultura):
      FRASSINETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione del santuario di San Francesco di Paola sito nella città di Paola» (3137) Parere delle Commissioni I, V, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

          XII Commissione (Affari sociali):
      MELONI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale» (3025) Parere delle Commissioni I, II e V.

          Commissioni riunite V (Bilancio e Tesoro) e VIII (Ambiente):
      MAZZETTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle piccole isole» (3164) Parere delle Commissioni I, II, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 22 luglio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici e sulla revisione del regolamento (CE) n.  1223/2009 sui prodotti cosmetici per quanto riguarda i nanomateriali (COM(2021) 403 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
          Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni riguardante il riesame e l'aggiornamento del terzo piano di attuazione dell'Unione europea a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 408 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
          Documento di lavoro dei Servizi della Commissione – Relazione sullo Stato di diritto 2021 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia che accompagna il documento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (SWD(2021) 716 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

      Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n.  234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

      Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

      Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2021 (COM(2021) 389 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE (A.C. 3146-A/R)

A.C. 3146-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame prevede misure per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure amministrative concernenti interventi diversi. L'articolo 64 dell'A.C. 3146 prevede un finanziamento, al comma 7, per la rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi ad esempio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le periferie rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo delle città. La città di Catania è stata colpita nel 2018 da un grave evento sismico che ha determinato danni alla città, alla sua periferia ed ai territori limitrofi. Pertanto appare necessario attivare agevolazioni per i cittadini e le imprese colpiti dall'evento sismico perché la città di Catania possa essere rigenerata.
              tra il 2016 ed il 2017 l'Italia centrale è stata colpita da eventi sismici che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, prorogato al 31 dicembre 2019 la cui gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione è stata prorogata al 31 dicembre 2020 (articolo 1, commi 988, lettera b)) e 990, della legge di bilancio 2019;
              successivamente, l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104 (cosiddetto decreto Agosto) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza e la gestione straordinaria dell'emergenza e che a tal fine il Fondo per le emergenze nazionali è stato incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 57, comma 1, decreto-legge n.  104 del 2020);
              in particolar modo il cd. decreto Agosto ha previsto ancora:
              la proroga o il rinnovo, sino all'anno 2021, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dei contratti stipulati dai comuni del cratere sismico, in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche (comma 9);
              la proroga fino al 31 dicembre 2021 della dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione (si tratta dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dell'ufficio speciale per i comuni del cratere), e i contratti a tempo determinato dei medesimi Uffici (comma 10);
              la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per il comune dell'Aquila (comma 11);
              ha esteso le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste fino al 31 dicembre 2020, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016-2017 e dal sisma di Ischia del 2017;
              nel corso di questa legislatura, a favore delle popolazioni dei territori del Centro Italia interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati adottati ancora altri e diversi provvedimenti agevolativi in materia fiscale e tributaria per venire incontro alle difficoltà di tutti coloro che hanno dovuto sopportare il perso di questi gravi eventi;
              nel contempo però poco è stato fatto nei confronti del sisma di Catania che ha colpito diversi comuni il 26/12/2018 e ad oggi la situazione appare molto complessa e la ricostruzione visibilmente rallentata, per questo motivo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere agevolazioni economiche per i cittadini e le imprese della città di Catania interessata dall'evento sismico del 2018 affinché possa essere ricostruita e rigenerata sia dal punto di vista della ricostruzione che per quanto riguarda il rilancio delle attività produttive;
          ad applicare alla città di Catania, una volta attribuito il contributo, per la ricostruzione e il rilancio delle attività produttive, una normativa semplificata che possa determinare una ricostruzione celere delle zone interessate dall'evento sismico del 2018, il rilancio delle attività economiche del territorio della città di Catania danneggiate dal sisma del 2018 al fine di poter mettere in atto, anche sulla base degli aiuti economici concessi, una ripresa economica per i cittadini e le imprese che operano nella zona di una città considerata, soprattutto sotto il profilo turistico, una grande attrattiva europea;
          a valutare la possibilità di introdurre un regime normativo unico e semplificato su tutto il territorio nazionale per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici e per il rilancio delle attività produttive in modo da applicare, ove possibile, la medesima normativa per le ricostruzioni e la rigenerazione del territorio e per lo sviluppo delle attività produttive interessate da queste tipologie di calamità.
9/3146-AR/1. Paxia.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo I del decreto-legge n.  77 del 2021 annovera misure anche per la transizione ecologica. In particolare, all'articolo 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC) prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC e le opere connesse a tali attività costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
              l'area della città di Taranto è caratterizzata dalla presenza dello stabilimento siderurgico ex Uva le cui emissioni inquinanti (capaci di apportare effetti negativi non solo alla salute, ma pure al clima) sono state al centro di recenti ed importanti decisioni da parte della magistratura;
              la necessità di adeguare gli impianti dello stabilimento in questione ad una produzione di acciaio maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale è stata più volte rimarcata sia da esponenti dell'attuale Governo, sia da rappresentanti delle forze politiche nazionali;
              l'obiettivo del Governo, dopo che lo Stato italiano è divenuto cogestore del siderurgico ex Ilva, oggi denominato «Acciaierie d'Italia», a seguito di un accordo siglato nel dicembre del 2020, è quello di avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo alla decarbonizzazione dello stabilimento e all'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio;
              produrre acciaio da altoforno determina il rilascio di 2 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di prodotto, che potrebbero essere ridotte a 7/800 chili con il forno elettrico e, in prospettiva, portate a livelli molto più bassi con l'utilizzo di gas ed idrogeno. Ma, a fronte di questo scenario, va precisato che i tempi per la realizzazione delle tecnologie necessarie per dare vita alla transizione non saranno brevi, come del resto viene riconosciuto anche a livello governativo;
              l'esigenza di attuare progetti strategici per rendere il più veloce possibile la transizione energetica del Paese è divenuta ineludibile anche perché l'area della città di Taranto, già massivamente provata dalle conseguenze delle cosiddette «esternalità negative della Grande industria», non può continuare ad attendere risposte che, tardano ad arrivare;
              il Governo ha tenuto a precisare che lo stabilimento siderurgico di Taranto è fondamentale per la produzione dell'acciaio e che questa debba essere realizzata in un impianto il «più verde possibile», di conseguenza non dovrebbero esserci ostacoli nell'individuare nel territorio tarantino la sede naturale per realizzare opere, impianti e infrastrutture non impattanti sull'ambiente e necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con lo stanziamento di adeguate risorse economiche, di prevedere nell'area della città di Taranto e nel territorio limitrofo la localizzazione di un centro di ricerca e di studi idoneo a realizzare la transizione ecologica dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva, nonché, tenendo conto degli obiettivi fissati dal PNIEC, a valutare l'impatto ambientale sulla realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture che devono essere completati o iniziati nel Meridione, nonché all'attuazione, per la transizione ecologica del Paese, dei progetti strategici inclusi nel PNRR a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini italiani e, soprattutto, degli abitanti di Taranto e zone limitrofe.
9/3146-AR/2. De Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              il Titolo I del decreto-legge n.  77 del 2021 annovera misure anche per la transizione ecologica. In particolare, all'articolo 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC) prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC e le opere connesse a tali attività costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
              l'area della città di Taranto è caratterizzata dalla presenza dello stabilimento siderurgico ex Uva le cui emissioni inquinanti (capaci di apportare effetti negativi non solo alla salute, ma pure al clima) sono state al centro di recenti ed importanti decisioni da parte della magistratura;
              la necessità di adeguare gli impianti dello stabilimento in questione ad una produzione di acciaio maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale è stata più volte rimarcata sia da esponenti dell'attuale Governo, sia da rappresentanti delle forze politiche nazionali;
              l'obiettivo del Governo, dopo che lo Stato italiano è divenuto cogestore del siderurgico ex Ilva, oggi denominato «Acciaierie d'Italia», a seguito di un accordo siglato nel dicembre del 2020, è quello di avviare la cosiddetta «transizione ecologica» procedendo alla decarbonizzazione dello stabilimento e all'utilizzo di tecnologie alternative per la produzione di acciaio;
              produrre acciaio da altoforno determina il rilascio di 2 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di prodotto, che potrebbero essere ridotte a 7/800 chili con il forno elettrico e, in prospettiva, portate a livelli molto più bassi con l'utilizzo di gas ed idrogeno. Ma, a fronte di questo scenario, va precisato che i tempi per la realizzazione delle tecnologie necessarie per dare vita alla transizione non saranno brevi, come del resto viene riconosciuto anche a livello governativo;
              l'esigenza di attuare progetti strategici per rendere il più veloce possibile la transizione energetica del Paese è divenuta ineludibile anche perché l'area della città di Taranto, già massivamente provata dalle conseguenze delle cosiddette «esternalità negative della Grande industria», non può continuare ad attendere risposte che, tardano ad arrivare;
              il Governo ha tenuto a precisare che lo stabilimento siderurgico di Taranto è fondamentale per la produzione dell'acciaio e che questa debba essere realizzata in un impianto il «più verde possibile», di conseguenza non dovrebbero esserci ostacoli nell'individuare nel territorio tarantino la sede naturale per realizzare opere, impianti e infrastrutture non impattanti sull'ambiente e necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adeguate risorse economiche, di prevedere nell'area della città di Taranto e nel territorio limitrofo la localizzazione di un centro di ricerca e di studi idoneo a realizzare la transizione ecologica dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva, nonché, tenendo conto degli obiettivi fissati dal PNIEC, a valutare l'impatto ambientale sulla realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture che devono essere completati o iniziati nel Meridione, nonché all'attuazione, per la transizione ecologica del Paese, dei progetti strategici inclusi nel PNRR a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini italiani e, soprattutto, degli abitanti di Taranto e zone limitrofe.
9/3146-AR/2.    (Testo modificato nel corso della seduta) De Giorgi.


      La Camera,
          premesso che:
              sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro paese;
              giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare;
              tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono;
              poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale dei luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione;
              in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale;
              nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero ambientale e di valorizzazione di tipo culturale;
              negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»:
              il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002);
              il Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005. il Parco museo delle miniere dell'Amiata (Istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002);
              va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi e non hanno peraltro una dotazione finanziaria stabile per poter programmare attività ed interventi;
              appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela dei patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti;
              emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato;
              nel corso del provvedimento in esame è stata presentata una proposta emendativa finalizzata a riconoscere i citati parchi nazionali fornendoli di un'adeguata dotazione finanziaria;
              tale emendamento, che ha avuto parere del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha avuto però parere contrario da parte della Presidenza della Repubblica in quanto «ultroneo»,

impegna il Governo

ad inserire, nel prossimo provvedimento utile, il pieno riconoscimento legislativo e giuridico dei «parchi geominerari» di interesse nazionale disponendo altresì una dotazione finanziaria certa e stabile, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.
9/3146-AR/3. Sani.


      La Camera,
          premesso che:
              sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro paese;
              giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare;
              tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono;
              poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale dei luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione;
              in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale;
              nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero ambientale e di valorizzazione di tipo culturale;
              negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»:
              il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002);
              il Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005. il Parco museo delle miniere dell'Amiata (Istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002);
              va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi e non hanno peraltro una dotazione finanziaria stabile per poter programmare attività ed interventi;
              appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela dei patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti;
              emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato;
              nel corso del provvedimento in esame è stata presentata una proposta emendativa finalizzata a riconoscere i citati parchi nazionali fornendoli di un'adeguata dotazione finanziaria;
              tale emendamento, che ha avuto parere del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dell'economia e delle finanze, ha avuto però parere contrario da parte della Presidenza della Repubblica in quanto «ultroneo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel prossimo provvedimento utile, il pieno riconoscimento legislativo e giuridico dei «parchi geominerari» di interesse nazionale disponendo altresì una dotazione finanziaria certa e stabile, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi.
9/3146-AR/3.    (Testo modificato nel corso della seduta) Sani.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, 77, recante; Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure è emerso il problema, oramai annoso, della sistemazione idraulica e forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana; il provvedimento al nostro esame all'articolo 36 interviene anche sulla semplificazione in materia di economia montana e forestale e sulla disciplina delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano;
              la legge del 27 dicembre 1953 n.  959 ha disposto la costituzione dei Consorzi BIM quali consorzi obbligatori di comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall'articolo 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell'acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica; qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni. Il sovracanone è dovuto – ai sensi del comma 8 – dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani;
              recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n.  16157/2018) ha ritenuto che il sovracanone BIM richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti la legislazione statale (articolo 1, quattordicesimo comma, legge n.  959 del 1953) prevede la destinazione del sovracanone a un Fondo comune gestito dai consorzi per finalità esclusive di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque;
              la sentenza della Corte Costituzionale n.  533 del 20.12.2002 ha stabilito che i sovracanoni costituiscono elementi della finanza locale e pertanto attengono alla materia della finanza locale cioè spettano esclusivamente ai comuni rivieraschi o ai comuni costituitosi in consorzio BIM; la disposizione di cui all'articolo 57 comma 1-octies recentemente approvata nel decreto-legge n.  124 l'effetto di privare i comuni e i loro consorzi di una parte delle entrate che la legge invece vuole attribuiti ad un fondo comune gestito dai consorzi ed impiegato per il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate dalle derivazioni. Con l'attribuzione di parte dei sovracanoni ad Uncem vengono cambiati sia destinatario che finalità delle risorse della legge n.  959 del 1953. la disposizione ha l'effetto di sottrarre ai comuni un'entrata loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al proseguimento di un pubblico interesse e di produrre una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei comuni interessati da grandi derivazioni idroelettriche. La norma pertanto presenta molti dubbi di legittimità costituzionale;
              anche se Uncem è un ente associativo di tipo volontario che rappresenta la montagna e i fini che persegue sono da condividere non può essere condivisa la strada che si è percorsa; semmai dovevano essere i comuni e i consorzi membri di Uncem a stabilire liberamente se e in quale misura trasferire risorse alla Uncem per il perseguimento delle finalità previste dal decreto fiscale. A maggior ragione ciò vale, per esempio, per la Provincia di Bolzano che non prevede nel suo assetto istituzionale le comunità montane e dove la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali viene svolta da un consorzio dei comuni costituito fra gli enti locali della Provincia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.  533 del 20.12.2002, di garantire che nel decreto di attuazione del Ministero venga pienamente rispettato il nesso di causalità tra i comuni interessati da una grande derivazione e l'utilizzo del sovracanone e che le somme prelevate da un certo territorio vengano direttamente reinvestite nella formazione degli amministratori dei comuni montani di quel territorio.
9/3146-AR/4. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, 77, recante; Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure è emerso il problema, oramai annoso, della sistemazione idraulica e forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana; il provvedimento al nostro esame all'articolo 36 interviene anche sulla semplificazione in materia di economia montana e forestale e sulla disciplina delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano;
              la legge del 27 dicembre 1953 n.  959 ha disposto la costituzione dei Consorzi BIM quali consorzi obbligatori di comuni che si costituiscono, su richiesta di non meno di 3/5 dei comuni stessi, per una gestione associata delle entrate derivanti dai sovracanoni, previsti espressamente dall'articolo 1 comma 8 della medesima legge, a favore delle comunità locali che sopportano uno sfruttamento dell'acqua presente sul proprio territorio ai fini di produzione energetica; qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, il sovracanone è versato direttamente ai comuni. Il sovracanone è dovuto – ai sensi del comma 8 – dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani;
              recentemente la Corte di Cassazione (Cassazione sentenza n.  16157/2018) ha ritenuto che il sovracanone BIM richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti la legislazione statale (articolo 1, quattordicesimo comma, legge n.  959 del 1953) prevede la destinazione del sovracanone a un Fondo comune gestito dai consorzi per finalità esclusive di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque;
              la sentenza della Corte Costituzionale n.  533 del 20.12.2002 ha stabilito che i sovracanoni costituiscono elementi della finanza locale e pertanto attengono alla materia della finanza locale cioè spettano esclusivamente ai comuni rivieraschi o ai comuni costituitosi in consorzio BIM; la disposizione di cui all'articolo 57 comma 1-octies recentemente approvata nel decreto-legge n.  124 l'effetto di privare i comuni e i loro consorzi di una parte delle entrate che la legge invece vuole attribuiti ad un fondo comune gestito dai consorzi ed impiegato per il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate dalle derivazioni. Con l'attribuzione di parte dei sovracanoni ad Uncem vengono cambiati sia destinatario che finalità delle risorse della legge n.  959 del 1953. la disposizione ha l'effetto di sottrarre ai comuni un'entrata loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al proseguimento di un pubblico interesse e di produrre una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei comuni interessati da grandi derivazioni idroelettriche. La norma pertanto presenta molti dubbi di legittimità costituzionale;
              anche se Uncem è un ente associativo di tipo volontario che rappresenta la montagna e i fini che persegue sono da condividere non può essere condivisa la strada che si è percorsa; semmai dovevano essere i comuni e i consorzi membri di Uncem a stabilire liberamente se e in quale misura trasferire risorse alla Uncem per il perseguimento delle finalità previste dal decreto fiscale. A maggior ragione ciò vale, per esempio, per la Provincia di Bolzano che non prevede nel suo assetto istituzionale le comunità montane e dove la formazione degli amministratori e del personale degli enti locali viene svolta da un consorzio dei comuni costituito fra gli enti locali della Provincia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.  533 del 20.12.2002, di garantire che venga pienamente rispettato il nesso tra i comuni interessati da una grande derivazione e l'utilizzo del sovracanone e che le somme prelevate da un certo territorio vengano direttamente reinvestite nella formazione degli amministratori dei comuni montani di quel territorio.
9/3146-AR/4.    (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame, oltre a prevedere misure volte a snellire le procedure burocratiche in ossequio alla rapida attuazione dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinandone la governance con particolare riferimento alla gestione dei finanziamenti previsti nel cosiddetto Recovery Fund, disciplina l'introduzione di misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana;
              in particolare, per quanto riguarda il tema della rigenerazione urbana, con la legge di Bilancio 2020, all'articolo 1 comma 219, è stato introdotto il «Bonus Facciate», una misura che prevede la possibilità per i cittadini di detrarre il 90 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Si tratta di un provvedimento che non solo ha dato e continua a dare un notevole impulso al processo di rigenerazione urbana dei centri residenziali di molti comuni italiani, ma che ha generato un importante indotto economico per il comparto produttivo dell'edilizia. Secondo la relazione che ha accompagnato l'approvazione della legge di Bilancio 2020, infatti, l'impatto della manovra sarebbe stato stimato, per il solo anno 2020, attorno ad una spesa pari a circa 4 miliardi di euro;
              la ratio della norma è proprio quella di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente e, al tempo stesso, di dare respiro alle imprese che operano nel settore delle costruzioni;
              secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, tuttavia, uno dei limiti esistenti al cosiddetto «Bonus Facciate» è l'applicabilità della norma esclusivamente agli edifici rientranti nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.  1444; tutti quegli edifici rientranti nelle zone da C a F, ossia le zone con minore o bassa densità di urbanizzazione, non usufruiscono dunque del suddetto sgravio fiscale;
              va sottolineato che, al di fuori delle zone A e B, in molti territori del Paese sono presenti numerosi edifici – sia rurali che di civile abitazione – che sarebbero comunque meritevoli di attenzione con riferimento all'applicabilità della norma «Bonus Facciate», poiché la loro valorizzazione estetica contribuirebbe indubbiamente a migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con provvedimenti futuri e tenuto conto dei vincoli di bilancio pubblico, di estendere l'applicabilità della norma «Bonus Facciate» anche a tutti quegli edifici non ricadenti nelle zone A e B secondo il decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.  1444.
9/3146-AR/5. Cardinale.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame, oltre a prevedere misure volte a snellire le procedure burocratiche in ossequio alla rapida attuazione dei progetti ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, disciplinandone la governance con particolare riferimento alla gestione dei finanziamenti previsti nel cosiddetto Recovery Fund, disciplina l'introduzione di misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana;
              in particolare, per quanto riguarda il tema della rigenerazione urbana, con la legge di Bilancio 2020, all'articolo 1 comma 219, è stato introdotto il «Bonus Facciate», una misura che prevede la possibilità per i cittadini di detrarre il 90 per cento delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. Si tratta di un provvedimento che non solo ha dato e continua a dare un notevole impulso al processo di rigenerazione urbana dei centri residenziali di molti comuni italiani, ma che ha generato un importante indotto economico per il comparto produttivo dell'edilizia. Secondo la relazione che ha accompagnato l'approvazione della legge di Bilancio 2020, infatti, l'impatto della manovra sarebbe stato stimato, per il solo anno 2020, attorno ad una spesa pari a circa 4 miliardi di euro;
              la ratio della norma è proprio quella di favorire la riqualificazione del tessuto urbano esistente e, al tempo stesso, di dare respiro alle imprese che operano nel settore delle costruzioni;
              secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, tuttavia, uno dei limiti esistenti al cosiddetto «Bonus Facciate» è l'applicabilità della norma esclusivamente agli edifici rientranti nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.  1444; tutti quegli edifici rientranti nelle zone da C a F, ossia le zone con minore o bassa densità di urbanizzazione, non usufruiscono dunque del suddetto sgravio fiscale;
              va sottolineato che, al di fuori delle zone A e B, in molti territori del Paese sono presenti numerosi edifici – sia rurali che di civile abitazione – che sarebbero comunque meritevoli di attenzione con riferimento all'applicabilità della norma «Bonus Facciate», poiché la loro valorizzazione estetica contribuirebbe indubbiamente a migliorare la qualità del paesaggio e le bellezze architettoniche e naturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con provvedimenti futuri e tenuto conto dei vincoli di bilancio pubblico, di estendere l'applicabilità della norma «Bonus Facciate» anche a tutti quegli edifici non ricadenti nelle zone A e B secondo il decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n.  1444.
9/3146-AR/5.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cardinale.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto in esame introduce una pluralità di norme finalizzate ad accelerare e a snellire le procedure del quadro normativo nazionale in vista della realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e il Titolo I della Parte II reca disposizioni relative alla transizione ecologica e alla velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico;
              in Italia la regolamentazione per le trivellazioni e la ricerca di idrocarburi è a dir poco frammentaria in mancanza di un piano che individui le aree in cui possono essere intraprese attività legate all'estrazione degli idrocarburi;
              in tale contesto, con la legge 11 febbraio 2019, n.  12, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», è stato introdotto l'articolo 11-ter che dispone la sospensione di tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi per terra e per mare con una moratoria di 1824 mesi che non prevede, tuttavia, l'interruzione delle coltivazioni in atto, né impedisce le proroghe dei permessi già concessi alla scadenza del titolo;
              l'articolo 11-ter disponeva, oltretutto, l'approvazione di un Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), entro 18 mesi, affiancando lo stesso, ad un blocco temporaneo della concessione di nuovi permessi di ricerca e coltivazione, nonché di qualunque attività di ricerca;
              il PiTESAI è lo strumento utilizzato per individuare le aree nazionali in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed il cui obiettivo è quello di valorizzare la sostenibilità ambientale e socio-economica di diverse zone e contribuire al processo di decarbonizzazione;
              si è già reso necessario emendare la legge 11 febbraio 2019, n.  12 per estendere il termine di pubblicazione del PiTESAI prima al 13 febbraio 2021 e successivamente al 30 settembre 2021, data indicata come termine ultimo della moratoria;
              in caso di approvazione del Piano per il 30 settembre scatterebbero, entro 60 giorni dalla pubblicazione del PiTESAI, le revoche di tutti i permessi attivi su aree giudicate non idonee da un punto di vista ambientale con conseguente rigetto di tutte le domande per permessi in zone non compatibili con la ricerca o la coltivazione;
              in caso di mancata approvazione del Piano nel termine ultimo, al contrario, si consentirebbe a tutti i permessi di tornare automaticamente attivi con la ripresa dei processi di concessione e di proroga degli stessi;
              la complessità dell'iter per l'approvazione del PITESAI e il ritardo già accumulato nella realizzazione della VAS pongono seriamente in dubbio la possibilità che il Piano venga approvato senza ulteriori proroghe, alimentando l'ipotesi che si permetta alle attività di ricerca di ricominciare anche senza approvazione dello stesso,

impegna il Governo

ad introdurre il divieto di rilascio di nuovi permessi di prospezione o di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ovvero di altri titoli minerari anche in riferimento alle nuove istanze e alle istanze in essere relative al conferimento dei medesimi provvedimenti.
9/3146-AR/6. Sodano, Giuliodori, Raduzzi, Sarli.


      La Camera,
          premesso che:
              con la conversione del decreto-legge n.  77 del 31 maggio 2021 il Governo ha inteso rivolgersi alla finalità unitaria di semplificare le procedure connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), attraverso: i) l'istituzione di strumenti di governance appositamente costituiti; ii) l'implementazione di nuove procedure di semplificazione normativa e procedurale, accompagnate dall’audit costante dei risultati;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR, in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR, le misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici e delle norme ambientali, l'istituzione della cabina di regia per l'attuazione del Piano e le modalità di monitoraggio del Piano, tutte misure di cui il PNRR prevede l'adozione con decreto-legge entro il mese di maggio 2021;
              è inoltre prevista per favorire la più ampia condivisione della governance e dell'allocazione delle risorse previste, all'articolo 3, l'istituzione di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale al quale saranno chiamate a partecipare parti sociali, regioni, enti locali e associazioni di questi rappresentative;
              le intenzioni manifestate nel presente decreto debbono trovare approdo nella apposizione di una riserva di destinazione agli investimenti cruciali in materia di infrastrutture secondarie locali, nell'intento di potenziare la viabilità secondaria e di raccordo, mai oggetto negli ultimi decenni di un complessivo ed organico intervento pubblico;
              infatti, tale incombente è stato demandato agli enti locali (regioni e province in particolare) i quali hanno tuttavia scontato profondissimi difficoltà di programmazione finanziaria di detti interventi;
              è di cruciale importanza che il Tavolo di concertazione, nonché la Cabina di Regia, dal decreto previste, pongano attenzione prioritaria, nell'attuazione degli investimenti previsti in materia infrastrutturale all'interno del PNRR stimati in euro 62 miliardi, all'esigenza di finanziare gli interventi di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza, di competenza per: i) la realizzazione di una mappatura nazionale degli urgenti interventi in materia di viabilità locale secondaria; ii) l'allocazione prioritaria di parte delle risorse infrastrutturali di cui al PNRR al finanziamento degli interventi di progettazione e realizzazione delle opere così individuate.
9/3146-AR/7. Baratto.


      La Camera,
          premesso che:
              con la conversione del decreto-legge n.  77 del 31 maggio 2021 il Governo ha inteso rivolgersi alla finalità unitaria di semplificare le procedure connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), attraverso: i) l'istituzione di strumenti di governance appositamente costituiti; ii) l'implementazione di nuove procedure di semplificazione normativa e procedurale, accompagnate dall’audit costante dei risultati;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR, in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR, le misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici e delle norme ambientali, l'istituzione della cabina di regia per l'attuazione del Piano e le modalità di monitoraggio del Piano, tutte misure di cui il PNRR prevede l'adozione con decreto-legge entro il mese di maggio 2021;
              è inoltre prevista per favorire la più ampia condivisione della governance e dell'allocazione delle risorse previste, all'articolo 3, l'istituzione di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale al quale saranno chiamate a partecipare parti sociali, regioni, enti locali e associazioni di questi rappresentative;
              le intenzioni manifestate nel presente decreto debbono trovare approdo nella apposizione di una riserva di destinazione agli investimenti cruciali in materia di infrastrutture secondarie locali, nell'intento di potenziare la viabilità secondaria e di raccordo, mai oggetto negli ultimi decenni di un complessivo ed organico intervento pubblico;
              infatti, tale incombente è stato demandato agli enti locali (regioni e province in particolare) i quali hanno tuttavia scontato profondissimi difficoltà di programmazione finanziaria di detti interventi;
              è di cruciale importanza che il Tavolo di concertazione, nonché la Cabina di Regia, dal decreto previste, pongano attenzione prioritaria, nell'attuazione degli investimenti previsti in materia infrastrutturale all'interno del PNRR stimati in euro 62 miliardi, all'esigenza di finanziare gli interventi di cui sopra,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa, anche d'urgenza, di competenza per la realizzazione di una mappatura nazionale degli urgenti interventi in materia di viabilità locale secondaria.
9/3146-AR/7.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baratto.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione delle legge n.  17 del 2020 del 28 febbraio 2020, in vigore da aprile 2020, si pone fine a una situazione paradossale venutasi a creare agli inizi del ’900, per alcune famiglie di Chioggia, che hanno temuto di perdere la casa costruita con tanti sacrifici. Stiamo parlando di case popolari di pescatori, ortolani, agricoltori, costruite dai ceti popolari di Chioggia, abitazioni trasmesse nel corso dei decenni dai padri ai figli fino ai nipoti;
              ad oggi, la legge sopra citata, secondo cui i terreni sarebbero passati al comune di Chioggia che, dopo la verifica tecnico-urbanistica avrebbe invitato gli interessati all'acquisto tramite atto notarile fissando il prezzo in base al valore del terreno, al costo degli oneri dovuti all'amministrazione, non ha ancora risolto il problema alle numerose famiglie che hanno trascorso troppi anni nella paura e nell'incertezza;
              sulla vicenda in questione, il 16 luglio u.s. si è tenuta una videoconferenza con i rappresentanti del comune di Chioggia alla quale ha partecipato anche l'Agenzia del Demanio, Direzioni Centrale e Territoriale, la quale ha spiegato che la problematica sollevata dal comune è stata quella relativa alla eccessiva onerosità del prezzo per il trasferimento delle aree in questione, perciò si è convenuto sull'opportunità che la soluzione vada individuata in via amministrativa e non normativa;
              il comune ha assunto l'impegno, in collaborazione con la competente Direzione regionale Veneto della suddetta Agenzia, con la quale è stato fissato un incontro il giorno 21 p.v., di procedere all'individuazione di un parametro valutativo al fine della determinazione del prezzo di cessione, che sia ragionevole e che tenga conto dello stato dei luoghi e del lungo tempo trascorso dall'edificazione dei fabbricati insistenti sulle suddette aree. Procedendo in tale direzione, dovrebbero essere soddisfatte le aspettative della comunità locale nonché le previste entrate erariali evitando ipotesi di contenziosi per disparità di trattamento in relazione ad analoghe situazioni presenti in altre realtà territoriali;
              per quanto riguarda, infine, la sdemanializzazione delle aree ancora appartenenti al demanio marittimo, l'Agenzia, come già avvenuto in passato, ha garantito il massimo supporto e la speditezza dell'azione amministrativa e ha invitato l'Ente comunale a presentare quanto prima, formale istanza di sdemanializzazione alla competente Capitaneria di Porto, in ossequio a quanto previsto dal codice della navigazione,

impegna il Governo

ad intervenire, in tempi rapidi, al fine di individuare i parametri valutativi necessari a determinare il corretto prezzo di cessione che tenga conto delle famiglie, dello stato dei luoghi, e del lungo tempo trascorso dall'edificazione dei fabbricati insistenti sulle suddette aree.
9/3146-AR/8. Pellicani.


      La Camera,
          premesso che:
              ai sensi dell'articolo 5-bis, del decreto-legge n.  101 del 2019, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, i lavoratori del Contact center nazionale INPS che rispondono al numero verde 06164164 e 803164 sono finalmente interessati da un processo di internalizzazione, di tutto il servizio del Contact center nazionale INPS all'interno dell'istituto alla scadenza naturale dell'appalto prevista per dicembre 2021 con l'avvio della nuova società « in house» nel gennaio 2022, al fine di dar vita a quella che nelle intenzioni del Presidente dell'ente sarà la nuova figura del «funzionario telematico», una sorta di professionista della materia previdenziale in grado di fornire informazioni e risolvere online i problemi della vasta platea di utenti che si rivolgono quotidianamente all'INPS per ottenere risposte e delucidazioni, oltre che ovviamente soluzioni;
              10 scorso 28 aprile si è tenuto l'incontro fra il presidente dell'INPS e le delegazioni nazionali e territoriali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, nel corso del quale ha confermato la volontà di procedere a far data dal gennaio del 2022, avendo come riferimento i circa 3200 lavoratori occupati sulla commessa al 31 gennaio 2021;
              il processo di internalizzazione – secondo Tridico – dovrebbe essere effettuato attraverso selezione pubblica su titoli, con punteggio aggiuntivo che valorizzi gli anni di professionalità acquisita sulla commessa. Il bando, che verrà presumibilmente pubblicato a settembre, prevede un profilo orario di ingresso part time (al momento non si conosce la percentuale che dovrebbe essere desunta dalla media dei contratti presenti oggi sulla commessa) e sarà profilato per un numero massimo superiore alle persone oggi impiegate, così da poter avere una graduatoria aperta dalla quale attingere nel caso servisse ulteriore forza lavoro. Quanto alle sedi l'istituto conferma di voler rispettare la territorialità, sottolineando comunque come quest'anno di pandemia abbia dimostrato la piena operatività del modello di lavoro «agile»;
              le organizzazioni sindacali, pur condividendo la finalità del processo innescato dal citato articolo 5-bis del decreto-legge n.  101 del 2019, sollevano giustamente alcuni dubbi, in particolare, con riferimento alle procedure adottate. Nello specifico, non si comprende perché non venga utilizzato lo strumento della clausola sociale/call center, così come, invece, avvenne nel 2019 nei confronti dei nuovi entranti Comdata e Network Contact, così assicurando la continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, nonché l'applicazione delle clausole contrattuali di riferimento delle TLC,

impegna il Governo

ad assicurare, per quanto di competenza, la massima vigilanza sulle procedure di internalizzazione del personale impiegato nel servizio del Contact center nazionale INPS, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n.  101 del 2019, nonché l'integrale applicazione della cosiddetta clausola sociale/call center da parte dell'INPS.
9/3146-AR/9. Pezzopane, Viscomi, Lacarra, Romina Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Miceli, Ubaldo Pagano, Bordo.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame reca disposizioni in materia di Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              i giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano una fondamentale sinergia per lo sviluppo economico ed il rilancio turistico e sportivo non solo della regione Lombardia e della regione Veneto, ma di tutto il Paese;
              le Olimpiadi invernali, come ogni grande evento di simile caratura, rappresentano una fondamentale opportunità per il rilancio delle opere strategiche ed infrastrutturali dei territori, nonché per la promozione del Sistema-Paese in ottica turistica e di rilancio;
              lo sviluppo infrastrutturale e gestionale delle 60 opere previste annesse alla manifestazione saranno elaborate sotto l'alveo di una speciale società comune, la quale rappresenta in ogni caso la cabina di regia per la gestione delle opere;
              l'importanza ed il prestigio dell'evento rendono improcrastinabile l'estensione delle potenzialità semplificative del testo in esame, anche dato lo stretto giro della manifestazione con le risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed al relativo fondo complementare;
              è in tal senso dunque essenziale e di primaria importanza che, nell'ambito delle disposizioni normative emergenziali che individueranno le opere infrastrutturali, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, sia delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, sia esteso il regime semplificato previsto per le opere infrastrutturali annesse al PNRR,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di accelerare i lavori, che anche per le opere previste dalle disposizioni normative individuanti le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, nonché alle opere relative ai XX Giochi del Mediterraneo 2026, sia esteso il regime semplificato previsto per quelle del PNRR.
9/3146-AR/10. Caretta, Ciaburro, Deidda.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza implica un grande stress sulla pubblica amministrazione nazionale, al punto da indire nuove procedure concorsuali per l'assunzione di personale tecnico ad hoc, come dimostrato dal cosiddetto «Concorso Sud», rendendo evidente la necessità di maggiore personale;
              nel testo in esame non è stata prevista alcuna forma di supporto specifico di sostegno alla gestione degli appalti per le amministrazioni comunali;
              considerando che, nel caso delle amministrazioni comunali in dissesto, ed in particolar modo nel caso dei piccoli comuni, lo stato dell'arte delle dotazioni in termini di risorse umane sono del tutto insufficienti per condurre operazioni di ordinaria amministrazione, gli oneri del PNRR implicano ulteriori necessità;
              non è parimenti accettabile considerare la possibilità di «commissariamento» dei centri di responsabilità da parte della Presidenza del Consiglio, prevista dal testo in esame, come soluzione compensativa nei confronti delle mancate dotazioni in capo alle amministrazioni comunali;
              il decreto-legge 6 maggio 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n.  101, cosiddetto Decreto Fondo complementare PNRR, ha aggiungo 30,6 miliardi di euro ai 191,5 miliardi del PNRR, per un totale di 222,1 miliardi di euro di risorse totali;
              regioni, province e comuni sono responsabili della realizzazione di una quota semplificativa degli investimenti previsti nel Piano, per un totale di 87,4 miliardi tra PNRR e Fondo complementare, nella fattispecie 14,1 miliardi per la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), 24,5 miliardi per la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), 4,5 miliardi per la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), 9,8 miliardi per la missione 4 (Istruzione e ricerca), 20,5 miliardi per la Missione 5 (Inclusione e coesione) e 14 miliardi per la Missione 6 (Salute);
              tra gli obiettivi del PNRR, e del conseguente fondo complementare, figurano inclusione giovanile e riduzione delle sperequazioni territoriali;
              l'attuazione del Piano è vincolata all'attuazione di un progetto di riforme strutturali, in modo particolare attinenti alla pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione legislativa e la promozione della concorrenza economica;
              considerata la sperequazione a danno delle aree interne, montane e rurali, dunque dei piccoli comuni sul territorio nazionale e stante l'obiettivo programmatico del PNRR di ridurre le sperequazioni territoriali medesime,

impegna il Governo a:

          prevedere, con appositi provvedimenti normativi, una dotazione standard minima di personale per le amministrazioni comunali, nella misura minima di una unità per ruolo, inclusi segretari comunali ed effettivi di polizia municipale, anche in deroga nel caso di amministrazioni in dissesto, in modo da garantire una adeguata erogazione di servizi da parte dei comuni medesimi;
          integrare i ruoli delle amministrazioni comunali con apposito personale per la gestione degli oneri derivanti dall'attuazione del PNRR e del Fondo complementare, considerando altresì le particolari esigenze e necessità dei piccoli comuni e delle amministrazioni situate nelle aree interne, montane e rurali;
          disporre, anche ai fini di una più agevole attuazione dei progetti contenuti nel PNRR, apposite misure di semplificazione amministrativa, burocratica, nonché di agevolazioni fiscali ed economiche nelle aree interne, montane e rurali, agevolando da un lato l'attuazione dei progetti e dall'altro stimolando il ripopolamento delle aree e l'insediamento di attività produttive;
          disporre, nell'ambito della semplificazione di cui al testo in esame e del PNRR, una procedura di concertazione finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici legati al Superbonus 110 per cento, considerando, tra le altre, l'improcrastinabile necessità di proroga dello stesso nelle aree interne, montane e rurali, a causa delle rigide condizioni climatiche nell'area;
          e) includere, nella cabina di regia gestionale del PNRR, per le parti di competenza, rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI).
9/3146-AR/11. Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza implica un grande stress sulla pubblica amministrazione nazionale, al punto da indire nuove procedure concorsuali per l'assunzione di personale tecnico ad hoc, come dimostrato dal cosiddetto «Concorso Sud», rendendo evidente la necessità di maggiore personale;
              nel testo in esame non è stata prevista alcuna forma di supporto specifico di sostegno alla gestione degli appalti per le amministrazioni comunali;
              considerando che, nel caso delle amministrazioni comunali in dissesto, ed in particolar modo nel caso dei piccoli comuni, lo stato dell'arte delle dotazioni in termini di risorse umane sono del tutto insufficienti per condurre operazioni di ordinaria amministrazione, gli oneri del PNRR implicano ulteriori necessità;
              non è parimenti accettabile considerare la possibilità di «commissariamento» dei centri di responsabilità da parte della Presidenza del Consiglio, prevista dal testo in esame, come soluzione compensativa nei confronti delle mancate dotazioni in capo alle amministrazioni comunali;
              il decreto-legge 6 maggio 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 2021, n.  101, cosiddetto Decreto Fondo complementare PNRR, ha aggiungo 30,6 miliardi di euro ai 191,5 miliardi del PNRR, per un totale di 222,1 miliardi di euro di risorse totali;
              regioni, province e comuni sono responsabili della realizzazione di una quota semplificativa degli investimenti previsti nel Piano, per un totale di 87,4 miliardi tra PNRR e Fondo complementare, nella fattispecie 14,1 miliardi per la Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), 24,5 miliardi per la Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), 4,5 miliardi per la Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), 9,8 miliardi per la missione 4 (Istruzione e ricerca), 20,5 miliardi per la Missione 5 (Inclusione e coesione) e 14 miliardi per la Missione 6 (Salute);
              tra gli obiettivi del PNRR, e del conseguente fondo complementare, figurano inclusione giovanile e riduzione delle sperequazioni territoriali;
              l'attuazione del Piano è vincolata all'attuazione di un progetto di riforme strutturali, in modo particolare attinenti alla pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione legislativa e la promozione della concorrenza economica;
              considerata la sperequazione a danno delle aree interne, montane e rurali, dunque dei piccoli comuni sul territorio nazionale e stante l'obiettivo programmatico del PNRR di ridurre le sperequazioni territoriali medesime,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

          individuare, con appositi provvedimenti normativi, una dotazione standard minima di personale per le amministrazioni comunali, nella misura minima di una unità per ruolo, inclusi segretari comunali;
          integrare i ruoli delle amministrazioni comunali con apposito personale per la gestione degli oneri derivanti dall'attuazione del PNRR e del Fondo complementare, considerando altresì le particolari esigenze e necessità dei piccoli comuni e delle amministrazioni situate nelle aree interne, montane e rurali con le modalità di cui al decreto-legge 80 del 2021;
          individuare, anche ai fini di una più agevole attuazione dei progetti contenuti nel PNRR, possibili misure di semplificazione amministrativa, burocratica, nonché di agevolazioni fiscali ed economiche nelle aree interne, montane e rurali, agevolando da un lato l'attuazione dei progetti e dall'altro stimolando il ripopolamento delle aree e l'insediamento di attività produttive;
          individuare, nell'ambito della semplificazione di cui al testo in esame e del PNRR, una procedura di concertazione finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici legati al Superbonus 110 per cento, considerando, tra le altre, l'improcrastinabile necessità di proroga dello stesso nelle aree interne, montane e rurali, a causa delle rigide condizioni climatiche nell'area;
          e) includere, nella cabina di regia gestionale del PNRR, per le parti di competenza, rappresentanti dell'Associazione nazionale piccoli comuni italiani (ANPCI).
9/3146-AR/11.    (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame all'articolo 38 apporta alcuni correttivi al cosiddetto decreto-legge Semplificazioni 2020, decreto-legge n.  76 del 2020, sulla disciplina del domicilio digitale delle società e delle impresse individuali;
              l'articolo 37 del decreto-legge n.  76 del 2020, in particolare, aveva opportunamente confermato e rafforzato il principio secondo cui ogni impresa, individuale o societaria, deve essere titolare di un proprio indirizzo PEC («domicilio digitale») stabilendo sanzioni specifiche e prevedendo l'attribuzione diretta del domicilio digitale alle imprese/società inadempienti da parte degli uffici del registro delle imprese;
              il Sistema camerale da sempre è pioniere nell'implementazione di strumenti innovativi e tecnologici, in particolare nella semplificazione delle comunicazioni telematiche tra imprese e pubblica amministrazione ed è pronto ad attuare le previsioni normative, di cui condivide pienamente la finalità;
              in considerazione del fatto che circa 1,2 milioni di imprese non hanno comunicato il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1o ottobre 2020, sarebbe tuttavia opportuno, in un momento così critico per le imprese già impegnate a contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria, evitare di irrogare sanzioni amministrative che le penalizzerebbero in un periodo già così complicato;
              sarebbe quindi necessario posticipare l'avvio dell'applicazione delle sanzioni per le società e le imprese individuali che non si sono ancora adeguate agli obblighi di comunicazione al registro delle imprese del proprio domicilio digitale nei termini previsti semplificando al contempo le modalità di assegnazione automatica del domicilio digitale da parte degli uffici del registro delle imprese delle Camere di commercio competenti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prorogare al 31 marzo 2022 il termine entro il quale gli uffici del registro delle imprese dovranno irrogare le sanzioni previste ai trasgressori e a valutare l'opportunità di prevedere che, l'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, avvenga in seguito ad una procedura di notifica all'impresa della richiesta di adempiere attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nell'albo camerale sul sito internet della competente Camera di commercio, evitando in tal modo anacronistici flussi cartacei.
9/3146-AR/12. De Toma.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR e misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici;
              la media nazionale di precariato tra i docenti di religione è più che doppia rispetto alle altre discipline, negli ultimi 15 anni si sono infatti creati oltre 10 mila precari;
              risulta necessario prevede una semplificazione delle procedure di assunzione per il personale insegnante di religione con almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione, un esercito di persone già arruolate e pagate come i docenti di ruolo che puntualmente da oltre vent'anni prendono servizio il primo settembre ma a cui viene negata una stabilità lavorativa vera, seria e concreta: un contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

          a prevedere, al fine di garantire il rafforzamento delle strutture amministrative e l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e nel rispetto delle finalità di semplificazione normativa per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari:
              l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.
              a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano che abbia svolto almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento.
9/3146-AR/13. Bucalo, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in titolo contiene disposizioni in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica in atto si è reso inevitabile mettere in campo misure economiche di semplificazione straordinarie sia dal punto di vista finanziario che burocratico;
              preso atto della portata innovatrice di talune disposizioni, volte soprattutto alla semplificazione di procedimenti amministrativi, procedurali e conseguenziali all'emergenza economica correlata a quella pandemica, si rende ulteriormente necessario interviene con misure di carattere fiscale e tributario;
              nello specifico, appare imprescindibile procedere anche ad un riesame della disciplina dei versamenti degli acconti e dei saldi d'imposta, ovvero consentendone la rateizzazione per specifiche tipologie di contribuenti, che rappresenterebbe quindi una misura riformatrice di semplificazione per garantire liquidità a molti liberi professionisti, ancorché imprese e famiglie;
              in tale ottica, l'ipotesi di adottare per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, inclusi gli assoggetti a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, un sistema semplificato di liquidazione e conseguente rateizzazione delle imposte che – non cambiando assolutamente il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile – superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre, potrebbe rappresentare un fattivo aiuto per i tanti contribuenti già in difficoltà nell'attuale periodo post pandemico;
              la semplificazione del sistema fiscale, la rateizzazione a favore dei contribuenti, la revisione degli interessi di pagamento, quindi abolizione della ritenuta d'acconto e abolizione di alcuni quadri del 770, sono in linea con gli intendimenti governativi già espressi in sede parlamentare,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, idonee misure di rimodulazione dell'istituto della ritenuta d'acconto e una contestuale rateizzazione delle imposte, su dodici rate posticipate, che superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre.
9/3146-AR/14. Gusmeroli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in titolo contiene disposizioni in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi pandemica in atto si è reso inevitabile mettere in campo misure economiche di semplificazione straordinarie sia dal punto di vista finanziario che burocratico;
              preso atto della portata innovatrice di talune disposizioni, volte soprattutto alla semplificazione di procedimenti amministrativi, procedurali e conseguenziali all'emergenza economica correlata a quella pandemica, si rende ulteriormente necessario interviene con misure di carattere fiscale e tributario;
              nello specifico, appare imprescindibile procedere anche ad un riesame della disciplina dei versamenti degli acconti e dei saldi d'imposta, ovvero consentendone la rateizzazione per specifiche tipologie di contribuenti, che rappresenterebbe quindi una misura riformatrice di semplificazione per garantire liquidità a molti liberi professionisti, ancorché imprese e famiglie;
              in tale ottica, l'ipotesi di adottare per le persone fisiche titolari di partite IVA, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali, inclusi gli assoggetti a parametri ISA (ex studi settore) e in regime forfettario, un sistema semplificato di liquidazione e conseguente rateizzazione delle imposte che – non cambiando assolutamente il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile – superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre, potrebbe rappresentare un fattivo aiuto per i tanti contribuenti già in difficoltà nell'attuale periodo post pandemico;
              la semplificazione del sistema fiscale, la rateizzazione a favore dei contribuenti, la revisione degli interessi di pagamento, quindi abolizione della ritenuta d'acconto e abolizione di alcuni quadri del 770, sono in linea con gli intendimenti governativi già espressi in sede parlamentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, idonee misure di rimodulazione dell'istituto della ritenuta d'acconto e una contestuale rateizzazione delle imposte, su dodici rate posticipate, che superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti giugno/luglio e novembre.
9/3146-AR/14.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gusmeroli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR e misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici;
              inoltre, sono previste semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;
              l'emergenza COVID-19 ha reso necessario velocizzare il processo di digitalizzazione di scuole e uffici in generale. Il Milleproroghe 2020, come ulteriormente modificato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, all'articolo 20, ha introdotto misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali, volte ad abilitare la digitalizzazione delle scuole pubbliche o paritarie di ogni ordine e grado e delle aziende ospedaliere;
              la normativa vigente prevede già un intervento di cablatura in fibra ottica ad alta velocità, cosiddetta Fiber To The Home (FTTH), che in un'ottica di economia circolare potrà essere realizzata attraverso il riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti e mediante la tecnologia della micro trincea, quale tecnica di scavo a basso impatto ambientale. È prevista a tal fine una radicale semplificazione autorizzativa per la realizzazione dei relativi interventi;
              è tuttavia necessario esplicitare che la semplificazione autorizzativa prevista per interventi di scavo sia estesa a ciascuna componente di rete necessaria a rendere attivo il collegamento alle scuole e agli ospedali, permettendo la fruizione del servizio da parte di questi ultimi;
              occorre, pertanto prevedere una radicale semplificazione autorizzativa per la realizzazione degli interventi per il collegamento digitale delle scuole, degli uffici postali, dei centri di lavorazione postale e degli ospedali, volte ad abilitare la digitalizzazione delle scuole pubbliche o paritarie di ogni ordine e grado e delle aziende ospedaliere, collegamento reso ancora più urgente e necessario dall'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a disporre ogni intervento necessario ad assicurare la semplificazione autorizzativa per il collegamento in micro trincea di scuole, ospedali e uffici postali, così come descritto in premessa, al fine di garantire il rafforzamento delle strutture amministrative e l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari.
9/3146-AR/15. Butti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR e misure urgenti in materia di semplificazione dei contratti pubblici;
          considerato che il miglioramento del rapporto numerico alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio nonché la fruizione di aree comuni di condivisione e che, inoltre, ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento;
              tutto questo si rende ancor più urgente alla luce della pandemia che ci ha colpito e che impone un distanziamento di almeno un metro come regola anti contagio,

impegna il Governo

al fine di assicurare la regolare ripresa delle attività in presenza, a partire dal prossimo anno scolastico 2021/2022, a valutare la possibilità di prevedere la riformulazione della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n.  107, attuando la revisione dei criteri per la formazione delle classi, volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, da realizzare comunque entro gli anni scolastici 2022/2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.
9/3146-AR/16. Frassinetti.


      La Camera,
          considerato che:
              la tutela del paesaggio, inteso come elemento di riferimento identitario e di ritrovo dei propri valori culturali ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio, CEP 2000 è inserita tra i principi fondamentali della Costituzione italiana all'articolo 9;
              la Corte costituzionale dopo avere forgiato il concetto della primarietà del valore estetico-culturale del paesaggio, ha stabilito che la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio e dell'ambiente come espressione di principio fondamentale unitario dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo (sentenza n.  85/1998) e tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria, dunque non divisibile;
              coerentemente con quanto affermato dalla Consulta, il regolamento europeo n.  2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 con il quale si istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fondamento del provvedimento in esame, prescrive che le misure del PNRR devono proteggere gli ecosistemi senza produrre alcun danno ambientale;
              il paesaggio italiano non si limita alle aree protette, ma si estende a molte parti del territorio nazionale, che sia naturale o creato da generazioni di sapiente lavoro dei nostri predecessori, sia in ambito agricolo che edilizio. Non a caso il Presidente della Repubblica, nel domandarsi: «quante volte abbiamo ascoltato il vocabolo “bellezza” associata a “Italia”», ha osservato che «il disegno dell'articolo 9 della Costituzione è di straordinaria importanza, perché non solo prescrive un dovere per i pubblici poteri, ma sprona ogni singolo cittadino a farsi carico in modo attivo della bellezza del nostro Paese»;
              con riferimento alle attività necessarie per la realizzazione delle opere connesse al PNRR il provvedimento in esame contiene diverse disposizioni che attenuano la protezione del paesaggio italiano, stabilendo tempi più ristretti per gli iter autorizzativi, comprimendo i poteri del Ministero della cultura e sopprimendo il parere vincolante delle Soprintendenze per le aree contermini a quelle protette, estendendo, in favore degli impianti di generazione energetica da fonte rinnovabile, sia le aree in cui possono essere installati, sia il concetto della loro pubblica utilità, il quale diviene prevalente sugli altri interessi pubblici;
              autorevolmente ci si è domandati se l'idea di «transizione ecologica» non rischi di fagocitare la funzione di tutela del Paesaggio, presa nella trappola logica del «pensare globale, agire locale» (lo slogan degli ambientalisti industriali) in forza della quale si sacrifica, qui e ora, la bellezza dei paesaggi italiani in nome di una speranza, futura e incerta, di riduzione planetaria dei gas a effetto serra;
              destano preoccupazione le parole recentemente pronunciate dal Ministro competente, che «la transizione ecologica potrebbe essere un bagno di sangue» sia in termini di vulnus al paesaggio che di oneri a carico dei cittadini. Peraltro occorre rilevare il paradosso che nel mentre si lavora per inserire l'ambiente in Costituzione lo si esclude da una specifica tutela ministeriale, diventando, sia la difesa delle aree protette che quella della biodiversità, una mera questione di transizione ecologica;
              occorre infine rilevare che il paesaggio è anche una risorsa economica, in quanto influisce sulla funzione turistico ricreativa del territorio, contribuisce a creare l'immagine, locale (marketing territoriale) e influenza il benessere dei residenti, sia in termini di salute, che di qualità della vita, che di valore delle attività economiche e delle proprietà immobiliari,

impegna il Governo

ad assicurare in sede di attuazione del PNRR la massima attenzione alla tutela del valore del paesaggio italiano, inteso come bene identitario nazionale diffuso e non limitato alle aree espressamente protette, prevedendo la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni sui procedimenti relativi alle opere attuative del Piano che impattano sul loro territorio, nel rispetto della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata con legge 16 marzo 2001, n.  108, sull'accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale.
9/3146-AR/17. Sgarbi, Bond.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 20 del decreto-legge in esame introduce una nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale (Via) di competenza statale per quanto riguarda i progetti inclusi e non nel PNRR-PNIEC, prevedendo tra le altre cose una forte riduzione delle tempistiche, l'attivazione di eventuali poteri sostitutivi in caso di decorso dei termini, nonché intervenendo sul concerto del Ministero della cultura;
          considerato che:
              l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (Ispra) ha stimato per il 2021 un incremento delle emissioni di gas serra dello 0,3 per cento. Tale incremento è diretta conseguenza della ripresa delle attività economiche e ciò – prosegue l'Istituto – conferma «la necessità di modifiche strutturali, tecnologiche e comportamentali che riducano al minimo le emissioni di gas serra nel medio e lungo periodo»;
              i settori dedicati alla produzione di energia e dei trasporti sono responsabili di «circa la metà delle emissioni nazionali di gas serra»;
          considerato inoltre che:
              l'Italia, tenendo conto anche delle notevoli restrizioni anti COVID-19 che hanno caratterizzato il 2020, non ha ancora raggiunto l'obiettivo europeo che era prefissato per il 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas serra, fermandosi al 19 per cento rispetto al 20 per cento previsto sui dati riferiti al 1990;
              in alcune regioni e aree del paese la situazione è molto grave e questo richiede l'adozione urgente di strumenti efficaci per la difesa dell'ambiente e, di riflesso, della salute delle varie comunità territoriali, a fronte soprattutto della possibile ulteriore costruzione di impianti che prevedano una produzione energetica derivante da fonti fossili o incenerimento di rifiuti;
          ritenuto che:
              uno strumento efficace, in tal senso, è sicuramente quello di determinare il cosiddetto fattore di pressione ambientale, cioè un limite di concentrazione massima degli impianti di cui sopra in ciascun territorio regionale o infraregionale, nonché prevedere il conseguente obbligo di tenerne conto in sede di valutazione d'impatto ambientale,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile una disposizione normativa finalizzata alla determinazione del fattore di pressione ambientale, nonché all'introduzione dell'obbligo di tenerne conto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
9/3146-AR/18. Testamento, Colletti, Sodano.


      La Camera,
          premesso che:
              durante l'esame in sede referente del provvedimento in commento, è stato introdotto l'articolo 36-bis, «Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria», che prevede un finanziamento per un importo complessivo di 80 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023;
              il «Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino centrale (Direttiva 2007/60/CE – articolo 6 del decreto legislativo n.  49 del 2010) – II ciclo», include nella Mappa delle Pericolosità « Unit Of Management ITR121 R» anche il Rio d'Itri o Torrente pontone, (comuni di Gaeta, Formia ed Itri, nel territorio della provincia di Latina) proprio nella parte terminale dove sono accaduti tutti e tre i fenomeni verificatisi negli ultimi 8 anni e la «classe di pericolosità» indicata nella tavola ITR 121 44 P è la «P3» ovvero «Elevata probabilità» (alluvioni frequenti), che è il massimo grado assegnabile;
              la legge 27 dicembre 2019, n.  160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», in particolare, l'articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre, 2019, n.  160, che disciplina l'assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020;
              il comune di Itri, per la realizzazione delle necessarie opere idrauliche, in veste di comune «capofila», è risultato assegnatario del contributo richiesto di euro 307.185,85 (incluse spese iva e cassa di previdenza) per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera denominata «Risanamento ed adeguamento strutturale del corso d'acqua denominato Rio d'Itri/torrente Pontone»;
              considerata l'urgenza di provvedere al finanziamento di tali opere per un importo di euro 10.175.857,00 IVA e spese generali incluse,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, il finanziamento delle opere previste dal suddetto progetto per l'importo di cui in premessa.
9/3146-AR/19. Trano.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, come modificato in sede referente dalle Commissioni riunite affari costituzionali e ambiente, istituisce la Cabina di regia preposta all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
              l'organo di indirizzo sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la partecipazione di Ministri e Sottosegretari di Stato competenti, sulla base delle tematiche che verranno affrontate nelle singole sedute;
              colmare il divario intergenerazionale rappresenta una delle tre priorità trasversali al PNRR, fortemente raccomandata dalla Commissione dell'Unione europea e, al pari delle altre due priorità – gap di parità di genere e divari territoriali – anche quello intergenerazionale va affrontato sia a livello di politiche che di governance;
              ciò significa che non basta lavorare su politiche «per i giovani» ma va innovato tutto il design istituzionale, inserendo le generazioni under 40 nel lavoro della governance del PNRR affinché le loro esperienze già maturate, visioni di sistema, competenze, lungimiranze, informino e guidino tutto il processo di attuazione del PNRR;
              il contributo della generazione under 40 non va dunque limitato entro i confini tematici delle questioni affrontate, ma inserito a carattere permanente ai tavoli della cabina di regia per la governance del PNRR, assicurando un continuo e costante apporto dei rappresentanti di eccellenze che già stanno guidando il Paese nei diversi settori;
              la generazione under 40 è quella che più sente la responsabilità dell'attuazione del PNRR perché è la più toccata dai benefici ma anche dagli oneri. Coinvolgerli pienamente nella governance di questo processo risulta indispensabile per avviare quella transizione richiesta dallo stesso Piano,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della Cabina di regia di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, un coinvolgimento permanente dei rappresentanti della generazione under 40, anche attraverso il coinvolgimento diretto di esponenti del Consiglio nazionale dei giovani istituito dalla legge n.  145 del 2018.
9/3146-AR/20. Emanuela Rossini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 37 del decreto-legge n.  76 del 2020, modificando il comma 7-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n.  185 del 2008, ha introdotto la sanzione della sospensione per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza;
              la finalità della misura, come specificato nella relazione introduttiva del decreto-legge sopra citato è quella di incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte dei professionisti che nell'ambito della propria attività interagiscono frequentemente con la pubblica amministrazione;
              l'ordine dei giornalisti, unico tra gli ordini professionali, prevede un elenco riservato ai giornalisti professionisti ed un altro, distinto dal precedente, riservato ai giornalisti pubblicisti;
              questi ultimi, dunque, non possono essere in alcun modo considerati professionisti né ai fini della professione giornalistica, né per assimilazione con i professionisti di altri ordini;
              l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale e la conseguente sanzione in caso di inadempienza, mal si addicono, dal punto di vista logico, alla professione giornalistica e tale considerazione acquista ancora maggior forza in riferimento ai giornalisti non professionisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti per i quali, al pari dell'obbligo della formazione continua, si traduce in un aggravio burocratico,

impegna il Governo

in via interpretativa a non applicare ai giornalisti iscritti all'elenco dei pubblicisti l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge n.  185 del 2008.
9/3146-AR/21. Baldelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 37 del decreto-legge n.  76 del 2020, modificando il comma 7-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n.  185 del 2008, ha introdotto la sanzione della sospensione per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza;
              la finalità della misura, come specificato nella relazione introduttiva del decreto-legge sopra citato è quella di incentivare l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte dei professionisti che nell'ambito della propria attività interagiscono frequentemente con la pubblica amministrazione;
              l'ordine dei giornalisti, unico tra gli ordini professionali, prevede un elenco riservato ai giornalisti professionisti ed un altro, distinto dal precedente, riservato ai giornalisti pubblicisti;
              questi ultimi, dunque, non possono essere in alcun modo considerati professionisti né ai fini della professione giornalistica, né per assimilazione con i professionisti di altri ordini;
              l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale e la conseguente sanzione in caso di inadempienza, mal si addicono, dal punto di vista logico, alla professione giornalistica e tale considerazione acquista ancora maggior forza in riferimento ai giornalisti non professionisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti per i quali, al pari dell'obbligo della formazione continua, si traduce in un aggravio burocratico,

impegna il Governo

a valutare la predisposizione di una circolare interpretativa che, quanto agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 185 del 2008 e di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge 138 del 2011, tenga conto della diversità dei profili e degli elenchi tenuti presso l'ordine dei giornalisti.
9/3146-AR/21.    (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 43 del provvedimento in esame dispone «Misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
              attualmente, per asseverare una traduzione, è necessario presentarsi di persona davanti al funzionario preposto, il quale, senza entrare nel merito della traduzione, si limita a raccogliere il giuramento e verificare l'identità del giurante;
              l'emergenza Coronavirus ha reso indifferibile il passaggio alla modalità digitale, mettendo in luce tutte le criticità di una procedura anacronistica che non trova riscontro nella maggior parte dei Paesi europei;
              nel rispetto delle misure volte a contenere la diffusione del COVID-19, gli uffici preposti hanno adottato misure ulteriormente restrittive sugli accessi, sugli orari e sulle modalità di fruizione del servizio;
              si riconosce il valore del percorso di digitalizzazione della giustizia intrapreso da alcuni anni, nell'ambito del quale appare sempre più necessaria l'introduzione di una procedura di asseverazione telematica finalizzata alla semplificazione e alla riduzione di costi e tempi sia per i professionisti sia per i committenti;
              la disposizione di cui all'articolo 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241 – come modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120 – prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire una maggiore efficienza nella loro attività, di agire «mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati»,

impegna il Governo

a consentire le asseverazioni di traduzioni e perizie a distanza, mediante posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, senza che i professionisti debbano obbligatoriamente recarsi di persona presso gli uffici preposti.
9/3146-AR/22. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 43 del provvedimento in esame dispone «Misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
              attualmente, per asseverare una traduzione, è necessario presentarsi di persona davanti al funzionario preposto, il quale, senza entrare nel merito della traduzione, si limita a raccogliere il giuramento e verificare l'identità del giurante;
              l'emergenza Coronavirus ha reso indifferibile il passaggio alla modalità digitale, mettendo in luce tutte le criticità di una procedura anacronistica che non trova riscontro nella maggior parte dei Paesi europei;
              nel rispetto delle misure volte a contenere la diffusione del COVID-19, gli uffici preposti hanno adottato misure ulteriormente restrittive sugli accessi, sugli orari e sulle modalità di fruizione del servizio;
              si riconosce il valore del percorso di digitalizzazione della giustizia intrapreso da alcuni anni, nell'ambito del quale appare sempre più necessaria l'introduzione di una procedura di asseverazione telematica finalizzata alla semplificazione e alla riduzione di costi e tempi sia per i professionisti sia per i committenti;
              la disposizione di cui all'articolo 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n.  241 – come modificata dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120 – prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire una maggiore efficienza nella loro attività, di agire «mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati»,

impegna il Governo

a valutare che le asseverazioni di traduzioni e perizie possano essere richieste e rilasciate mediante strumenti di trasmissione telematica.
9/3146-AR/22.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35 del provvedimento dispone «Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare»;
              tra le pratiche virtuose per il recupero di materia nel processo di chiusura del ciclo dei rifiuti – « closing the loop» – e in linea con gli obiettivi definiti dalla Commissione europea, è possibile annoverare l'utilizzo delle microonde, con una tecnologia idonea a trattare la frazione umida dei rifiuti urbani (Forsu), proveniente dalla raccolta differenziata, per la produzione di fertilizzanti biologici ad uso agricolo;
              queste tecnologie godono già di un largo riconoscimento da parte della comunità scientifica e accademica e presentano notevoli vantaggi rispetto al naturale processo biologico di compostaggio, come l'esponenziale riduzione dei tempi di trasformazione e trattamento della materia organica;
              tutto il processo di trasformazione avviene nell'arco di sole 2 ore, a fronte dei 90 giorni necessari per il compostaggio tradizionale;
              il suddetto metodo si caratterizza per la semplicità del processo, non necessitando del continuo apporto di ossigeno alla massa in decomposizione mediante rivoltamento e/o aerazione forzata, al contrario previsto nel metodo biologico (compostaggio);
              l'utilizzo delle microonde presenta anche un enorme vantaggio in termini di sostenibilità ambientale, perché il processo non produce scarti e reflui in uscita (cosiddetto « zero waste» auspicato dagli indirizzi più recenti dell'Unione europea in materia di gestione dei rifiuti);
              la natura del procedimento garantirebbe impianti di dimensioni ridotte, non necessitando di grandi spazi per lo stazionamento dei rifiuti come le attuali discariche e, visto il minor impatto in termini di odori e di inquinamento, si potrebbero allocare i rifiuti con maggiore facilità e servire un consorzio di comuni attigui, garantendo lo smaltimento dei rifiuti organici a chilometro zero;
              la metodologia citata rientra pienamente tra le operazioni di recupero R3 previste dal decreto legislativo n.  152 del 2016 e dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.  116 del 3 settembre 2020;
              nell'individuare le attività di recupero da R1 a R13, riportate nell'allegato C della parte IV del decreto legislativo n.  152 del 2016, il Legislatore non pone alcuna limitazione quanto alla natura del processo che può essere impiegato, purché rispettoso dei principi generali della legge in tema di tutela dell'ambiente;
              infatti, l'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n.  152 del 2006, definisce il «recupero» come «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'Allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero»,

impegna il Governo

a modificare l'allegato C del decreto legislativo n.  152 del 2006 (Norme in materia ambientale), prevedendo che il riciclo e recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3) possa avvenire anche attraverso trasformazioni fisiche basate sull'utilizzo di energia elettromagnetica alla frequenza delle microonde.
9/3146-AR/23. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.


      La Camera,
          ricordato che dopo un primo anno di rinvio della scadenza naturale per il 3 dicembre 2021 è previsto il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), istanza di rappresentanza di primo grado dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, regolamentata dalla legge n.  286 del 2003;
          considerato che in molti Paesi nei quali operano i Comites da rinnovare persistono condizioni di grave preoccupazione e difficoltà dovute ai pericoli di contagio da COVID-19 e dalle sue più recenti varianti, difficoltà che incidono negativamente sulla possibilità di promuovere incontri e di operare per soddisfare gli adempimenti legati alla presentazione delle liste dei candidati;
          considerato altresì che i livelli di funzionalità dei Consolati hanno risentito pesantemente delle restrizioni imposte dalle autorità locali alle normali attività in presenza negli uffici e alle possibilità di accedervi da parte dei connazionali, con la conseguenza di un accumulo di lavoro arretrato che non potrà essere smaltito in tempi brevi;
          riconosciuta l'opportunità di procedere, a causa delle indicate situazioni, ad una semplificazione delle procedure previste dalla legge n.  286 del 2003 e dal suo regolamento applicativo per fare in modo che le liste dei candidati possano in ogni caso essere presentate e concorrere al rinnovo degli organismi;
          rilevato, in particolare, l'opportunità e l'urgenza di procedere a specifiche misure di semplificazione, quali, ad esempio, dimezzare il numero delle firme previste per la presentazione delle liste, promuovere nei limiti del possibile l'utilizzo di personale itinerante per la legalizzazione delle firme e, nello stesso tempo, permettere ai consoli onorari di potere loro stessi autenticare le firme, consentire la sottoscrizione delle firme anche attraverso l'invio di un modulo con il portale Fast It, o con altre forme di sottoscrizione elettronica, valutare la validità dell'autentica delle firme di un notaio locale anche senza il bisogno di apostille;
          sottolineata l'esigenza di sviluppare la già intrapresa semplificazione delle procedure necessarie per l'iscrizione degli aventi diritto nelle apposite liste degli elettori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alle necessarie misure di semplificazione delle procedure in considerazione delle situazioni di particolare difficoltà nelle quali la tornata elettorale per il rinnovo dei Comites si svolgerà, inserendo tali misure in tempi opportuni nei provvedimenti che a vario titolo si troverà ad adottare nei prossimi mesi.
9/3146-AR/24. La Marca, Schirò, Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              a decorrere dal 1o giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'Aire. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia;
              considerata la situazione di seria difficoltà nella quale è incorsa la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito delle restrizioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19, difficoltà che si sono aggiunte a quelle di più lunga decorrenza dovute alla carenza di personale determinata dal decennale blocco del turnover;
              rilevati con preoccupazione il formarsi di arretrati negli uffici consolari e la progressiva dilatazione dei tempi di attesa per le richieste avanzate da cittadini e aziende proprio nel momento in cui l'Italia è impegnata nel rilancio delle sue fondamentali attività, che nella mobilità internazionale trova uno dei suoi punti di snodo più necessari;
              sottolineato che i ritardi nell'espletamento delle pratiche riguardano anche documenti essenziali quali i passaporti e le carte di identità, che in Europa abilitano ugualmente al trasferimento tra Paesi diversi;
              ricordato che la proroga della scadenza di tali documenti, disposta dai recenti provvedimenti di emergenza, rileva solo ai fini dell'identificazione della persona e non della mobilità transnazionale,

impegna il Governo

per alleggerire e semplificare il lavoro negli uffici consolari, a valutare l'opportunità di garantire il rilascio della carta d'identità, sia in formato elettronico (Cie) che cartaceo, anche ai cittadini italiani residenti all'estero che ne facciano richiesta presso i loro comuni di iscrizione Aire.
9/3146-AR/25. Schirò, La Marca, Quartapelle Procopio.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge n.  164 del 2014, il Governo italiano recepiva la Direttiva europea sulle reti a banda larga;
              la suddetta legge, modifica il Testo Unico dell'edilizia, introducendo con l'articolo 135-bis l'obbligatorietà della predisposizione alla banda larga dei nuovi edifici e di quelli ristrutturati, mediante l'installazione di un cosiddetto «impianto multi servizio», in fibra ottica (CEI 306-2) requisito obbligatorio ai fini del ottenimento del titolo edilizio, un provvedimento privo di sanzione amministrativa in caso di inosservanza;
              secondo gli ultimi dati Istat, a oggi dovremmo avere in Italia circa 240 mila edifici dotati di questi impianti, cosa evidentemente lontanissima dalla realtà. Dietro alla confusione si cela un numero che fa riflettere, ovvero un 10,6 per cento di connessioni in modalità FTTH nel Paese (fonte: Agcom – osservatorio delle comunicazioni n.  2 del 2021) che, stando al recente Digital Compass 2030 della Comunità europea, dovrebbero diventare in meno di nove anni il 100 per cento per garantire un gigabit al secondo di velocità di trasmissione dati;
              le caratteristiche tecniche degli impianti di cablaggio per le comunicazioni elettroniche per tutti degli edifici, sono definite nella Guida Tecnica CEI 306-22 «Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l'applicazione della legge 11 novembre 2014, n.  164». Una Guida i cui contenuti sono stati opportunamente inglobati lo scorso luglio all'interno della nuova Guida CEI 306-2;
              tutte le commodity (acqua, luce, gas) seguono lo stesso schema di distribuzione, in cui l'operatore assicura il servizio di rete fino al punto di misura/Pod, mentre la proprietà (singola o condominiale) ha la piena responsabilità della tratta di distribuzione interna agli edifici, assicurandone la realizzazione, manutenzione ed aggiornamento secondo le proprie esigenze, nel rispetto delle norme in vigore;
              la fibra ottica realizzata dagli operatori dovrà raggiungere tutti gli edifici (in modalità FTTB – Fiber To The Building) e connettersi agli stessi attraverso il ROE (Ripartitore Ottico d'Edificio) posizionato in luogo convenientemente concordato fra proprietà e provider. Dal ROE si diparte l'impianto multi servizio, realizzato a regola d'arte sulla base della guida CEI 306-2 da tecnici abilitati (ex decreto ministeriale n.  37 del 2008 lettera B). L'impianto così realizzato appartiene a pieno titolo alla proprietà immobiliare (sia essa singola o collettiva) di cui è parte integrante;
              l'impianto multi servizio per sua natura è «aperto», ovvero consente a tutti gli operatori di allacciare i loro abbonati, non più con complicate cablature, ma semplicemente collegandosi al ROE. Il valore aggiunto è determinato dal fatto che l'impianto multi servizio (che è multi fibra), così come descritto nella guida CEI 306-2 è l'infrastruttura che consente in potenza di avviare una fortissima fase di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, abilitando numerosi servizi innovativi e rendendolo a prova di futuro;
              dovendo assicurare la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva, nonché il rispetto delle SLA degli operatori, l'impianto sarà oggetto di contratti obbligatori di manutenzione con operatori abilitati o società di manutenzione, al pari di quanto avviene oggi, per esempio, con gli ascensori o le caldaie condominiali. I tecnici che realizzano gli impianti condominiali saranno abilitati a registrare tali impianti nel SINFI come tratte terminali della rete nazionale. Ciò consentirà agli operatori di utilizzarli tempestivamente, evitando la duplicazione (che dovrà essere vietata) e accelerando il processo di adozione della BUL da parte degli utenti;
              lo Stato, che ha previsto l'obbligatorietà della realizzazione degli impianti multi servizio negli edifici nuovi, e in quelli profondamente ristrutturati, potrebbe a questo punto stimolare anche gli altri al rinnovo degli impianti degli edifici esistenti con un contributo mirato ed appropriato, con strumenti analoghi a quelli già adottati per accelerare l'efficientamento energetico, partendo dalla considerazione che la connettività è uno degli elementi che favoriscono anche l'accesso a tecnologie in grado di migliorare sensibilmente le performance energetiche di un edificio, per superare quello che a tutti gli effetti si presenta come il vero collo di bottiglia della rete a banda ultra-larga, ovvero il verticale d'edificio. È questo, infatti, il nodo che sta rallentando in modo pesante lo sviluppo di vere connessioni a banda ultra larga nel Paese;
              il « Digital Bonus» può costituire una vera occasione di modernizzazione del Paese, così come sta già accadendo con l'Ecobonus, al fine di accelerare il processo di adozione della banda ultra larga riducendo i tempi di realizzazione di una vera rete FTTH mediante il coinvolgimento di migliaia di operatori qualificati, distribuiti sul territorio, semplificando il lavoro infrastrutturale di stesura della rete terrestre nella parte più complessa (i verticali d'edificio), migliorando sensibilmente la resilienza del patrimonio edilizio italiano e da ultimo delle città;
              non si chiede allo Stato di spendere di più, ma di prevedere una diversa qualificazione delle spese su cui il singolo condominio potrà applicare il Superbonus 110 per cento che non impatterà sulla spesa dello Stato, ma solo sul numero di interventi finale (ovvero meno condomini con più interventi ammessi). Impatto peraltro molto modesto, visti i valori in campo,

impegna il Governo:

          a prevedere la realizzazione dell'impianto verticale multi servizi anche per la fibra ottica tra gli interventi trainati del Superbonus 110 per cento, così com’è già la domotica;
          a riconoscere un benefit fiscale al privato che rinnova il proprio impianto che dovrà essere realizzato con propri tecnici imponendo il rispetto della norma CEI 306-2 e registrando gli impianti verticali nel SINFI come tratte delle rete nazionale di telecomunicazioni, non duplicabile. Il privato, a fronte del finanziamento, dovrà accettare di far transitare sul proprio impianto multi servizi gratuitamente tutti gli operatori di telecomunicazioni che ne facciano richiesta e che a loro volta si impegnano ad utilizzarlo. Inoltre, la proprietà dell'immobile si impegna ad assicurare, attraverso apposito contratto di manutenzione, il rispetto degli SLA (Service Level Agreement) previste contrattualmente dagli operatori con i propri utenti.
9/3146-AR/26. Bruno Bossio, Madia, Navarra, Nardi, Sani, Ciampi, Fragomeli, Frailis, Berlinghieri, Ciagà, Carnevali, Pezzopane, Bonomo, De Filippo, Pellicani, De Menech, Benamati, Andrea Romano, Ubaldo Pagano, Gavino Manca, Raciti, Pollastrini, Pini, Boldrini, Incerti, Siani, Romina Mura, Verini, De Maria, Vazio, Cenni, Di Giorgi, Gariglio.


      La Camera,
          premesso che:
              con l'approvazione della legge n.  164 del 2014, il Governo italiano recepiva la Direttiva europea sulle reti a banda larga;
              la suddetta legge, modifica il Testo Unico dell'edilizia, introducendo con l'articolo 135-bis l'obbligatorietà della predisposizione alla banda larga dei nuovi edifici e di quelli ristrutturati, mediante l'installazione di un cosiddetto «impianto multi servizio», in fibra ottica (CEI 306-2) requisito obbligatorio ai fini del ottenimento del titolo edilizio, un provvedimento privo di sanzione amministrativa in caso di inosservanza;
              secondo gli ultimi dati Istat, a oggi dovremmo avere in Italia circa 240 mila edifici dotati di questi impianti, cosa evidentemente lontanissima dalla realtà. Dietro alla confusione si cela un numero che fa riflettere, ovvero un 10,6 per cento di connessioni in modalità FTTH nel Paese (fonte: Agcom – osservatorio delle comunicazioni n.  2 del 2021) che, stando al recente Digital Compass 2030 della Comunità europea, dovrebbero diventare in meno di nove anni il 100 per cento per garantire un gigabit al secondo di velocità di trasmissione dati;
              le caratteristiche tecniche degli impianti di cablaggio per le comunicazioni elettroniche per tutti degli edifici, sono definite nella Guida Tecnica CEI 306-22 «Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l'applicazione della legge 11 novembre 2014, n.  164». Una Guida i cui contenuti sono stati opportunamente inglobati lo scorso luglio all'interno della nuova Guida CEI 306-2;
              tutte le commodity (acqua, luce, gas) seguono lo stesso schema di distribuzione, in cui l'operatore assicura il servizio di rete fino al punto di misura/Pod, mentre la proprietà (singola o condominiale) ha la piena responsabilità della tratta di distribuzione interna agli edifici, assicurandone la realizzazione, manutenzione ed aggiornamento secondo le proprie esigenze, nel rispetto delle norme in vigore;
              la fibra ottica realizzata dagli operatori dovrà raggiungere tutti gli edifici (in modalità FTTB – Fiber To The Building) e connettersi agli stessi attraverso il ROE (Ripartitore Ottico d'Edificio) posizionato in luogo convenientemente concordato fra proprietà e provider. Dal ROE si diparte l'impianto multi servizio, realizzato a regola d'arte sulla base della guida CEI 306-2 da tecnici abilitati (ex decreto ministeriale n.  37 del 2008 lettera B). L'impianto così realizzato appartiene a pieno titolo alla proprietà immobiliare (sia essa singola o collettiva) di cui è parte integrante;
              l'impianto multi servizio per sua natura è «aperto», ovvero consente a tutti gli operatori di allacciare i loro abbonati, non più con complicate cablature, ma semplicemente collegandosi al ROE. Il valore aggiunto è determinato dal fatto che l'impianto multi servizio (che è multi fibra), così come descritto nella guida CEI 306-2 è l'infrastruttura che consente in potenza di avviare una fortissima fase di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, abilitando numerosi servizi innovativi e rendendolo a prova di futuro;
              dovendo assicurare la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva, nonché il rispetto delle SLA degli operatori, l'impianto sarà oggetto di contratti obbligatori di manutenzione con operatori abilitati o società di manutenzione, al pari di quanto avviene oggi, per esempio, con gli ascensori o le caldaie condominiali. I tecnici che realizzano gli impianti condominiali saranno abilitati a registrare tali impianti nel SINFI come tratte terminali della rete nazionale. Ciò consentirà agli operatori di utilizzarli tempestivamente, evitando la duplicazione (che dovrà essere vietata) e accelerando il processo di adozione della BUL da parte degli utenti;
              lo Stato, che ha previsto l'obbligatorietà della realizzazione degli impianti multi servizio negli edifici nuovi, e in quelli profondamente ristrutturati, potrebbe a questo punto stimolare anche gli altri al rinnovo degli impianti degli edifici esistenti con un contributo mirato ed appropriato, con strumenti analoghi a quelli già adottati per accelerare l'efficientamento energetico, partendo dalla considerazione che la connettività è uno degli elementi che favoriscono anche l'accesso a tecnologie in grado di migliorare sensibilmente le performance energetiche di un edificio, per superare quello che a tutti gli effetti si presenta come il vero collo di bottiglia della rete a banda ultra-larga, ovvero il verticale d'edificio. È questo, infatti, il nodo che sta rallentando in modo pesante lo sviluppo di vere connessioni a banda ultra larga nel Paese;
              il « Digital Bonus» può costituire una vera occasione di modernizzazione del Paese, così come sta già accadendo con l'Ecobonus, al fine di accelerare il processo di adozione della banda ultra larga riducendo i tempi di realizzazione di una vera rete FTTH mediante il coinvolgimento di migliaia di operatori qualificati, distribuiti sul territorio, semplificando il lavoro infrastrutturale di stesura della rete terrestre nella parte più complessa (i verticali d'edificio), migliorando sensibilmente la resilienza del patrimonio edilizio italiano e da ultimo delle città;
              non si chiede allo Stato di spendere di più, ma di prevedere una diversa qualificazione delle spese su cui il singolo condominio potrà applicare il Superbonus 110 per cento che non impatterà sulla spesa dello Stato, ma solo sul numero di interventi finale (ovvero meno condomini con più interventi ammessi). Impatto peraltro molto modesto, visti i valori in campo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          prevedere la realizzazione dell'impianto verticale multi servizi anche per la fibra ottica tra gli interventi trainati del Superbonus 110 per cento, così com’è già la domotica;
          riconoscere un benefit fiscale al privato che rinnova il proprio impianto che dovrà essere realizzato con propri tecnici imponendo il rispetto della norma CEI 306-2 e registrando gli impianti verticali nel SINFI come tratte delle rete nazionale di telecomunicazioni, non duplicabile. Il privato, a fronte del finanziamento, dovrà accettare di far transitare sul proprio impianto multi servizi gratuitamente tutti gli operatori di telecomunicazioni che ne facciano richiesta e che a loro volta si impegnano ad utilizzarlo. Inoltre, la proprietà dell'immobile si impegna ad assicurare, attraverso apposito contratto di manutenzione, il rispetto degli SLA (Service Level Agreement) previste contrattualmente dagli operatori con i propri utenti.
9/3146-AR/26.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno Bossio, Madia, Navarra, Nardi, Sani, Ciampi, Fragomeli, Frailis, Berlinghieri, Ciagà, Carnevali, Pezzopane, Bonomo, De Filippo, Pellicani, De Menech, Benamati, Andrea Romano, Ubaldo Pagano, Gavino Manca, Raciti, Pollastrini, Pini, Boldrini, Incerti, Siani, Romina Mura, Verini, De Maria, Vazio, Cenni, Di Giorgi, Gariglio.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame ha la finalità di ridefinire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
              a tal fine, è indispensabile «evitare gli effetti paralizzanti di quella che viene chiamata la “fuga dalla firma”, come ha affermato il Presidente Draghi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, “tenendo conto peraltro che, negli ultimi anni, il quadro legislativo che disciplina l'azione dei funzionari pubblici si è arricchito di norme complesse, incomplete e contraddittorie e di ulteriori responsabilità anche penali”»; tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari pubblici responsabilità sproporzionate che sono la risultante di colpe e difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni concrete, che hanno talvolta pregiudicato l'efficacia dei procedimenti di affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti privati, molti dei quali di rilevanza strategica;
              la paura della firma affligge ancora maggiormente gli amministratori locali e regionali; il 7 luglio scorso i sindaci hanno manifestato a Roma «per chiedere di intervenire sul reato d'abuso d'ufficio e rivedere la responsabilità amministrativa e i confini entro i quali un amministratore o un dirigente pubblico possono agire, poiché il reato non è ancora abbastanza tipizzato e da ciò discendono i pericoli di un'eccessiva dilatazione dell'intervento penale»; la manifestazione dei sindaci ha rappresentato un grido di dolore di chi quotidianamente si ritrova in prima linea, subendo esposti, quasi sempre infondati, che vengono poi strumentalizzati politicamente;
              a tal proposito, è utile ricordare che gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235 prevedono addirittura la sospensione degli amministratori locali e delle cariche regionali per condanne in primo grado per abuso d'ufficio;
              una norma in contrasto con la presunzione di innocenza, anche considerando che, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, nel 2017 sono stati 6.500 i procedimenti aperti per abuso d'ufficio, di cui solo 57 le condanne definitive; nel 2018 quelli definiti da Gip e Gup sono stati 7.133 e 6.142 sono stati archiviati; ciò dimostra in modo oggettivo che i procedimenti aperti per abuso d'ufficio sfociano in condanne definitive in meno di un caso su cento; in taluni casi l'amministratore locale subisce una condanna in primo grado per abuso d'ufficio che, salvo rarissime eccezioni, viene ribaltata nei gradi successivi trasformandosi in proscioglimento; il fatto che la legge faccia discendere dalla condanna di primo grado la sospensione dell'amministratore locale rappresenta un effetto politico-amministrativo irrimediabile in caso di assoluzione definitiva;
              un intervento normativo sull'abuso d'ufficio è dunque indispensabile per garantire l'efficienza e l'operosità delle amministrazioni al fine di garantire l'attuazione del PNRR; come ha affermato sempre il Presidente Draghi, «ora bisogna andare oltre le schermaglie normative, verificando gli effetti delle nuove disposizioni»,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un'iniziativa normativa volta a modificare gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235, eliminando la sospensione degli amministratori locali e delle cariche regionali per condanne di primo grado non definitive per abuso d'ufficio.
9/3146-AR/27. Enrico Costa, Magi, Bruno Bossio, Turri, Battilocchio, Spena, Bartolozzi, Marrocco.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame ha la finalità di ridefinire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
              a tal fine, è indispensabile «evitare gli effetti paralizzanti di quella che viene chiamata la “fuga dalla firma”, come ha affermato il Presidente Draghi in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, “tenendo conto peraltro che, negli ultimi anni, il quadro legislativo che disciplina l'azione dei funzionari pubblici si è arricchito di norme complesse, incomplete e contraddittorie e di ulteriori responsabilità anche penali”»; tutto ciò ha finito per scaricare sui funzionari pubblici responsabilità sproporzionate che sono la risultante di colpe e difetti a monte e di carattere ordinamentale; con pesanti ripercussioni concrete, che hanno talvolta pregiudicato l'efficacia dei procedimenti di affidamento e realizzazione di opere pubbliche e investimenti privati, molti dei quali di rilevanza strategica;
              la paura della firma affligge ancora maggiormente gli amministratori locali e regionali; il 7 luglio scorso i sindaci hanno manifestato a Roma «per chiedere di intervenire sul reato d'abuso d'ufficio e rivedere la responsabilità amministrativa e i confini entro i quali un amministratore o un dirigente pubblico possono agire, poiché il reato non è ancora abbastanza tipizzato e da ciò discendono i pericoli di un'eccessiva dilatazione dell'intervento penale»; la manifestazione dei sindaci ha rappresentato un grido di dolore di chi quotidianamente si ritrova in prima linea, subendo esposti, quasi sempre infondati, che vengono poi strumentalizzati politicamente;
              a tal proposito, è utile ricordare che gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235 prevedono addirittura la sospensione degli amministratori locali e delle cariche regionali per condanne in primo grado per abuso d'ufficio;
              considerando che, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, nel 2017 sono stati 6.500 i procedimenti aperti per abuso d'ufficio, di cui solo 57 le condanne definitive; nel 2018 quelli definiti da Gip e Gup sono stati 7.133 e 6.142 sono stati archiviati; si dimostra che i procedimenti aperti per abuso d'ufficio sfociano in condanne definitive in meno di un caso su cento; in taluni casi l'amministratore locale subisce una condanna in primo grado per abuso d'ufficio che, salvo rarissime eccezioni, viene ribaltata nei gradi successivi trasformandosi in proscioglimento; il fatto che la legge faccia discendere dalla condanna di primo grado la sospensione dell'amministratore locale rappresenta un effetto politico-amministrativo irrimediabile in caso di assoluzione definitiva,

impegna il Governo

a valutare eventuali modifiche ai presupposti della sospensione degli amministratori locali e delle cariche regionali per condanne di primo grado non definitive per abuso d'ufficio.
9/3146-AR/27.    (Testo modificato nel corso della seduta) Enrico Costa, Magi, Bruno Bossio, Turri, Battilocchio, Spena, Bartolozzi, Marrocco.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di semplificazione in materia di ricerca clinica;
              la ricerca clinica prevede studi ad elevate complessità ed intensità d'indagine per singolo paziente e richiede competenze multidisciplinari dedicate, nonché la gestione intensiva di problematiche cliniche e di ricerca;
              gli infermieri di ricerca clinica sono infermieri specializzati, responsabili della salvaguardia dei soggetti coinvolti, che garantiscono il rispetto del protocollo di ricerca in ambito ambulatoriale, ospedaliero o domiciliare per i soggetti affetti da patologie acute o croniche, svolgendo un ruolo cardine, sia in termini di assistenza infermieristica, sia di erogazione e coordinamento;
              il Coordinatore di ricerca clinica (CRC) è una figura professionale che opera anch'essa nell'ambito della ricerca e gestisce le fasi e gli aspetti della conduzione di uno studio clinico, una figura chiave in grado di gestire il flusso di lavoro richiesto, ponendosi come riferimento per il coordinamento delle diverse attività e figure professionali coinvolte;
              nonostante quanto in premessa, si riscontra la difficoltà nell'inquadrare queste figure nelle piante organiche dei centri di sperimentazione, non esistendo un loro riconoscimento istituzionale, né tantomeno un contratto dedicato all'interno del Sistema sanitario nazionale, non riconoscendo e non tutelando di fatto il supporto indispensabile svolto;
              a fronte dell'aumento del numero e della complessità delle sperimentazioni cliniche, anche alla luce delle nuove sfide che i bisogni di salute creano, sussiste una carenza di queste figure professionali destinate alla ricerca clinica, conseguente alla mancanza sia di percorsi formativi specificatamente indirizzati, che del riconoscimento giuridico-istituzionale di queste figure, nonostante sia ormai evidente che la ricerca clinica sia un investimento in grado di generare valore scientifico, sociale ed economico,

impegna il Governo:

          a prevedere percorsi formativi professionalizzanti per le figure di cui in premessa;
          a garantire il riconoscimento giuridico-istituzionale delle figure dell'infermiere di ricerca clinica e del coordinatore di ricerca clinica, anche in considerazione della delega ad adottare il decreto attuativo di cui all'articolo 1 comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.  3, in particolare nel rispetto del principio e del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.  4 della stessa legge.
9/3146-AR/28. Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede misure di semplificazione in materia di ricerca clinica;
              la ricerca clinica prevede studi ad elevate complessità ed intensità d'indagine per singolo paziente e richiede competenze multidisciplinari dedicate, nonché la gestione intensiva di problematiche cliniche e di ricerca;
              gli infermieri di ricerca clinica sono infermieri specializzati, responsabili della salvaguardia dei soggetti coinvolti, che garantiscono il rispetto del protocollo di ricerca in ambito ambulatoriale, ospedaliero o domiciliare per i soggetti affetti da patologie acute o croniche, svolgendo un ruolo cardine, sia in termini di assistenza infermieristica, sia di erogazione e coordinamento;
              il Coordinatore di ricerca clinica (CRC) è una figura professionale che opera anch'essa nell'ambito della ricerca e gestisce le fasi e gli aspetti della conduzione di uno studio clinico, una figura chiave in grado di gestire il flusso di lavoro richiesto, ponendosi come riferimento per il coordinamento delle diverse attività e figure professionali coinvolte;
              nonostante quanto in premessa, si riscontra la difficoltà nell'inquadrare queste figure nelle piante organiche dei centri di sperimentazione, non esistendo un loro riconoscimento istituzionale, né tantomeno un contratto dedicato all'interno del Sistema sanitario nazionale, non riconoscendo e non tutelando di fatto il supporto indispensabile svolto;
              a fronte dell'aumento del numero e della complessità delle sperimentazioni cliniche, anche alla luce delle nuove sfide che i bisogni di salute creano, sussiste una carenza di queste figure professionali destinate alla ricerca clinica, conseguente alla mancanza sia di percorsi formativi specificatamente indirizzati, che del riconoscimento giuridico-istituzionale di queste figure, nonostante sia ormai evidente che la ricerca clinica sia un investimento in grado di generare valore scientifico, sociale ed economico,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          prevedere percorsi formativi professionalizzanti per le figure di cui in premessa;
          garantire il riconoscimento giuridico-istituzionale delle figure dell'infermiere di ricerca clinica e del coordinatore di ricerca clinica, anche in considerazione della delega ad adottare il decreto attuativo di cui all'articolo 1 comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n.  3, in particolare nel rispetto del principio e del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.  4 della stessa legge.
9/3146-AR/28.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lorenzin, Rizzo Nervo, Carnevali, Raciti, D'Attis.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede alcune importanti novità in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'articolo 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché in materia di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 88 decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259;
              al fine di superare l'impossibilità di sviluppare adeguatamente le reti 5G è necessario aggiornare la legge quadro n.  36 del 2001, da un lato uniformando i limiti di esposizione previsti per gli impianti fissi per telecomunicazioni a quelli già previsti per tutte le altre sorgenti, e dall'altro introducendo un automatico adeguamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità a quanto previsto dall'ultima versione pubblicata delle Linee guida Icnirp ovvero alla raccomandazione europea 1999/519/CE,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure atte a consentire un adeguamento dei livelli di emissione dei campi elettromagnetici a quelli della maggioranza degli Stati europei, basati su solidi e aggiornati parametri fissati dalla comunità scientifica e periodicamente aggiornati dalle linee guida della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti (Icnirp, International commission on non-ionizing radiation protection).
9/3146-AR/29. Nobili, Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede una novella dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio della relativa autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
              con una modifica in sede referente, era stato specificato nella norma novellata che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al Codice ambiente, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, fossero considerati rifiuti urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come previsto nella lettera b-quinquies) del comma 1 dell'articolo 183 del Codice dell'ambiente;
              la modifica, poi stralciata dalla Commissione bilancio specifica, in relazione alla classificazione dei rifiuti, l'interpretazione del termine «rifiuto simile» nell'ambito della sua accezione non riferendola alla gestione dello smaltimento dello stesso, ma assimilandola a rifiuto urbano soltanto a fini statistici;
              si ricorda che la lettera b-quinquies) dell'articolo 183, del codice dell'ambiente vigente, stabilisce che la definizione di rifiuti urbani (di cui alla lettera b-ter) del medesimo articolo 183 del Codice) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, disposizioni dirette a consentire un'assimilazione a rifiuto urbano a fini statistici dei rifiuti che per natura e composizione siano simili ai rifiuti domestici.
9/3146-AR/30. Fregolent, Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da COVID-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali;
              risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti il funzionamento interno dell'amministrazione, e altro;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutte i finanziamenti del PNRR e del PNC deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo:

          a prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
          a definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/31. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.


      La Camera,
          premesso che:
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da COVID-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali;
              risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti il funzionamento interno dell'amministrazione, e altro;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutte i finanziamenti del PNRR e del PNC deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
          definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/31.    (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame contiene disposizioni sulla Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              per un reale sviluppo e rilancio dell'Italia non sono sufficienti iniziative finalizzate all'attuazione del PNRR. Restano essenziali ulteriori misure strutturali, anche per salvaguardare le attività esistenti, volte a snellire le procedure amministrative e burocratiche e a rendere meno onerosi gli adempimenti fiscali e quelli relativi al costo del lavoro, per rimediare ai noti squilibri che esistono rispetto a tali procedure e adempimenti con gli altri Paesi dell'Unione europea e che finiscono per svantaggiare l'Italia ostacolandone, anche in questa delicata fase dovuta all'emergenza COVID, quella ripresa di cui necessita il Paese;
              queste iniziative sono quanto mai urgenti perché riguardano l'intero sistema economico/sociale italiano che soccombe, troppo spesso, ad una concorrenza insostenibile che pregiudica micro e piccole/medie imprese insieme a tutte le categorie di lavoratori: artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti;
              in particolare, si consideri la condizione di svantaggio perenne in cui si trovano le attività economiche del Friuli Venezia Giulia nella fascia di confine con Slovenia e Austria dove un assetto amministrativo con procedure più agili, il carico fiscale e il costo del lavoro più bassi, rendono questi territori più competitivi e attrattivi per imprese e consumatori, che indubbiamente riscontrano a pochi chilometri normative più convenienti,

impegna il Governo

ad adottare tempestivi provvedimenti per provvedere a risolvere la condizione di svantaggio delle attività italiane dovuta alle differenze procedurali e normative che sussistono negli altri Paesi dell'Unione europea, come esposto in premessa, e che ostacolano quel reale processo di ripresa e rilancio dell'Italia che si propone il PNRR.
9/3146-AR/32. Rizzetto, Giovanni Russo, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              in materia di appalti, con particolare riguardo al criterio di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari, il combinato disposto degli articoli 95, comma 3, lettera a) e 142, comma 5-septies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, recependo quanto affermato dall'articolo 76 della Direttiva 2014/24/UE, prevede che gli appalti di servizi sociali «sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»;
              il medesimo articolo 142, al comma 5-ter, specifica inoltre i parametri sulla base dei quali deve essere valutata l'offerta, laddove sottolinea che l'affidamento: «deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti»;
              nonostante la normativa attuale faccia riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il bilanciamento di interessi sconta ampi margini di valutazione soggettiva, mentre, invece, dovrebbe trovare un limite ben definito quando si tratta di contratti caratterizzati da un particolare valore sociale;
              in materia di appalti per i servizi sociali, educativi e culturali, infatti, i due parametri non possono essere ritenuti equivalenti, per cui la loro scelta viene rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante in ragione delle caratteristiche del singolo appalto, ma il bilanciamento tra qualità ed economicità dell'offerta dovrebbe sempre essere sbilanciato a favore della prima,

impegna il Governo

a garantire che per i contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali, la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta, fissando un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento del valore complessivo del contratto.
9/3146-AR/33. Bellucci, Mantovani, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              la disciplina del Superbonus 110 per cento, rimaneggiata a più riprese, contiene richiami ad altre normative, edilizie e fiscali, che potrebbero comprometterne la richiesta e la convenienza;
              da ultimo, il provvedimento in esame e la Corte di cassazione hanno creato una sorta di «tempesta perfetta» che potrebbe limitare e scoraggiare l'utilizzo del superbonus: da un lato, il primo, lasciando «impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento», rende di fatto la CILA un'autodenuncia e, in caso di abusi, il comune potrà bloccare il cantiere, ordinando di rimuovere le opere non autorizzate e neutralizzando così il superbonus; dall'altro, in virtù del principio espresso dalle SS.UU. della Cassazione, l'Agenzia delle entrate potrebbe effettuare i recuperi fiscali in 8 anni per ognuno dei 5 anni di utilizzo del superbonus;
              l'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.  77 del 31 maggio 2021 ha riscritto il comma 13-ter dell'articolo 119, stabilendo che gli interventi del Superbonus 110 per cento, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono a tutti gli effetti manutenzione straordinaria e, quindi, sono realizzabili mediante la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
              la CILA non ammette varianti: se in un cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova CILA e ciò potrebbe creare un blocco dei finanziamenti e la cancellazione del beneficio per i lavori trainati eseguiti nel frattempo;
              e ancora, è possibile intervenire con più interventi incentivanti ma la CILA semplificata non è sufficiente per il bonus casa 50 per cento, per il bonus facciate 90 per cento e per l'ecobonus 65 per cento e 50 per cento che, invece, richiedono sempre la conformità urbanistica obbligatoria; di conseguenza, per evitare responsabilità i professionisti più accorti dovranno comunque fare le verifiche sullo stato di legittimità dell'immobile, con gli accessi agli atti, e dovranno sempre rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi;
              dal canto suo, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n.  8500 del 25 marzo 2021, ha stabilito, in tema di superbonus, che l'Agenzia delle entrate può notificare l'atto di recupero dei crediti sempre inesistenti in otto anni per ognuno dei cinque anni; quindi, in sostanza, i recuperi fiscali si possono effettuare in 40 anni (5 anni per 8 anni di decadenza ognuno),

impegna il Governo:

          a stabilire un termine perentorio per le valutazioni di legittimità dell'immobile oggetto di intervento;
          a consentire la CILA anche per le varianti, senza la necessità di doverle ripresentare ogni volta e per il bonus casa 50 per cento, per il bonus facciate 90 per cento e per l'ecobonus 65 per cento e 50 per cento;
          a prorogare al 2023 il Superbonus 110 per cento, ampliandolo a professionisti ed imprese e garantendo che non venga inserito nel redditometro;
          ad assumere iniziative di competenza al fine di garantire che, in mancanza di frode, tutti i crediti sono da ritenere «non spettanti», modificando il termine di decadenza di 5 anni (anziché 8).
9/3146-AR/34. Lucaselli, Maschio, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              in particolare, l'articolo 33 ha ulteriormente disciplinato la detrazione al 110 per cento prevista dal cosiddetto Superbonus, che rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo, sia della lunghissima filiera delle costruzioni, colpita da una crisi ultra-decennale, sia degli obiettivi di sicurezza sismica e di efficientamento energetico, tanto da spingere la Commissione europea a considerarlo un esempio virtuoso nell'ambito della Renovation Wave1;
              fino ad oggi, infatti, molte aspettative erano state disattese da una normativa che solo alla fine del 2020 ha provveduto a definire le regole operative e, soprattutto, da iter procedurali troppo complessi che hanno ritardato considerevolmente l'avvio delle iniziative sul mercato nazionale;
              il citato articolo 33 del provvedimento in esame ha posto rimedio, con la previsione di specifici correttivi, a molte delle disfunzioni di natura amministrativa e burocratica legate all'impianto originario del meccanismo di accesso al beneficio fiscale e, in tale contesto, particolarmente apprezzabile è il riconoscimento della detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, come, ad esempio, ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;
              al fine di poter accedere compiutamente a tale beneficio, però, appare necessario chiarire che tali interventi possano essere eseguiti sfruttando un autonomo tetto di spesa (pari, per esempio, a 96.000 euro per unità immobiliare) che sia cumulabile agli altri tetti di spesa,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di competenza volte a chiarire che gli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche possano essere eseguiti sfruttando un autonomo tetto di spesa che sia cumulabile agli altri tetti di spesa.
9/3146-AR/35. Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              in particolare, l'articolo 33 ha ulteriormente disciplinato la detrazione al 110 per cento prevista dal cosiddetto Superbonus, che rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo, sia della lunghissima filiera delle costruzioni, colpita da una crisi ultra-decennale, sia degli obiettivi di sicurezza sismica e di efficientamento energetico, tanto da spingere la Commissione europea a considerarlo un esempio virtuoso nell'ambito della Renovation Wave1;
              fino ad oggi, infatti, molte aspettative erano state disattese da una normativa che solo alla fine del 2020 ha provveduto a definire le regole operative e, soprattutto, da iter procedurali troppo complessi che hanno ritardato considerevolmente l'avvio delle iniziative sul mercato nazionale;
              il citato articolo 33 del provvedimento in esame ha posto rimedio, con la previsione di specifici correttivi, a molte delle disfunzioni di natura amministrativa e burocratica legate all'impianto originario del meccanismo di accesso al beneficio fiscale e, in tale contesto, particolarmente apprezzabile è il riconoscimento della detrazione al 110 per cento anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, come, ad esempio, ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;
              al fine di poter accedere compiutamente a tale beneficio, però, appare necessario chiarire che tali interventi possano essere eseguiti sfruttando un autonomo tetto di spesa (pari, per esempio, a 96.000 euro per unità immobiliare) che sia cumulabile agli altri tetti di spesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di competenza volte a chiarire che gli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche possano essere eseguiti sfruttando un autonomo tetto di spesa che sia cumulabile agli altri tetti di spesa.
9/3146-AR/35.    (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              l'abrogazione dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, come previsto dall'articolo 18 del provvedimento in esame, ha aperto la strada alla possibilità di utilizzare le aree più significative del nostro territorio (parchi, boschi, aree agricole eccetera) per la realizzazione di impianti che producono energia fotovoltaica, eolica, da rifiuti combustibili e, in generale, da qualsiasi altra fonte non fossile;
              la previsione di legge soppressa, infatti, limitava la realizzazione di tali impianti solo alle aree non coltivate o degradate del nostro territorio (aree industriali dismesse e aree già impermeabilizzate); una norma di buon senso, che serviva a mantenere non solo il nostro patrimonio culturale intatto ma anche a limitare il consumo di suolo vergine, agricolo e boschivo e a riconoscerne l'importante ruolo nell'abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
              secondo i dati Statista, l'Italia è la nazione leader al mondo per i consumi di elettricità prodotta da pannelli fotovoltaici e in Europa per la dimensione del settore fotovoltaico è seconda solo alla Germania; tra il 2009 e il 2018 il numero di impianti installati è più che decuplicato, passando da 76.593 unità a 822.301, numero destinato a crescere ancora grazie alle agevolazioni fiscali;
              il problema non è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in sé, ma l'assenza di una pianificazione globale che consideri gli impatti su paesaggio e agricoltura: non si può pensare di snaturare la normativa di settore sulla spinta dei milioni di euro previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sacrificando le peculiarità storico-naturalistiche del territorio nazionale; occorre riflettere sulla fragilità dell'agricoltura e su quanto sia davvero ricostruibile il tessuto economico e sociale di comunità rurali che perdono, almeno per una generazione, l'uso di terreni così ampi;
              in totale assenza di pianificazione, la realizzazione di questi imponenti progetti rischia di deturpare e stravolgere irrimediabilmente aree di grande pregio naturalistico, paesaggistico e storico, come, ad esempio, le campagne di Tuscania, i territori dell'antico Agro Vulcente e del distretto dell'antica Tarquinia, metropoli etrusca la cui necropoli è riconosciuta sito Unesco, snaturando radicalmente alcuni dei più pregiati paesaggi agrari e modificando la visione strategica e programmatica di sviluppo ecosostenibile dei comuni;
              è in questo cambio di passo che risiede, per l'ambientalismo industriale, il significato di transizione ecologica: passare da un modello economico territoriale ad alto contenuto occupazionale basato sull'agricoltura di qualità, sul turismo e sulla cultura, a un modello industriale specializzato nella produzione energetica alternativa, a basso contenuto occupazionale e ad altissimo rendimento; quella che potrebbe essere l'occasione per la riqualificazione di aree dismesse, terreni abbandonati o per effettuare il repowering degli impianti esistenti, rischia di diventare, così, un danno enorme al settore agricolo, in primis alla biodiversità, ma anche agli allevamenti e alle produzioni caratteristiche del Made in Italy,
              bisogna creare le condizioni affinché gli impianti fotovoltaici possano essere installati su terreni agricoli che non presentino una attività particolarmente redditizia e soprattutto non abbiano caratteristiche di pregio sotto il profilo ambientale,

impegna il Governo:

          a garantire la difesa di paesaggi identitari, che meritano particolare attenzione per la loro specificità o perché connessi alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e ai valori paesaggistici;
          a individuare adeguati parametri di compatibilità paesaggistica per l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non arrechino danni ad altri valori, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n.  53;
          a garantire che la progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici collocati a terra preveda un corretto inserimento paesaggistico, anche con riferimento ad eventuali limiti dimensionali e localizzativi degli stessi al fine di rafforzare il concetto di sostenibilità.
9/3146-AR/36. Rampelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera

impegna il Governo:

          a garantire la difesa di paesaggi identitari, che meritano particolare attenzione per la loro specificità o perché connessi alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e ai valori paesaggistici;
          a individuare in sede di recepimento della direttiva RED II n.  2018/2001 adeguati parametri di compatibilità paesaggistica per l'installazione di impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non arrechino danni ad altri valori, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 22 aprile 2021, n.  53;
          a garantire che la progettazione degli impianti fotovoltaici ed eolici collocati a terra preveda un corretto inserimento paesaggistico.
9/3146-AR/36.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione è stato approvato un emendamento che impone alle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, di assicurare «che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR» disponendo la verifica del rispetto del predetto obiettivo a carico del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, laddove necessario, la possibilità di adottare «le occorrenti misure correttive» e proporre «eventuali misure compensative»;
              come si apprende da fonti di stampa, il Governo, che avrebbe proposto l'emendamento, ha «blindato» il 40 per cento delle risorse complessive del PNRR alle regioni del Mezzogiorno, consentendo di avviare il necessario percorso di recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo tra Nord e Sud Italia, stabile da almeno 40 anni;
              la lettera dell'emendamento, però, se appare chiara e condivisibile negli intendimenti, non lo è altrettanto negli sviluppi applicativi, posto che il testo della proposta destina il 40 per cento delle risorse allocabili alle regioni del Mezzogiorno, ma, aspetto di non poco conto, «indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza»; ovvero, le risorse destinate al finanziamento dei progetti per il rilancio del Sud potranno derivare da fondi europei, ma anche da fondi nazionali, magari già previsti per il Mezzogiorno a prescindere;
              e ancora, dalla lettera della proposta sembrerebbe aprirsi la possibilità che tali risorse vengano distratte da altri progetti, qualora necessario per raggiungere l'obiettivo del 40 per cento se è vero, come è vero, che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà adottare misure correttive e proporre misure compensative,

impegna il Governo:

          a garantire che il 40 per cento delle risorse stanziate con il PNRR sia destinato al finanziamento di nuovi progetti nei territori del Mezzogiorno;
          in sede di applicazione della proposta emendativa di cui in premessa, a garantire che il raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento non comporti il definanziamento di altri progetti o l'impiego di fondi già allocati;
          a inserire tra le opere pubbliche di particolare complessità e di rilevante impatto per le quali sono consentite semplificazioni procedurali la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
9/3146-AR/37. Varchi, Ferro, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione è stato approvato un emendamento che impone alle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, di assicurare «che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR» disponendo la verifica del rispetto del predetto obiettivo a carico del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, laddove necessario, la possibilità di adottare «le occorrenti misure correttive» e proporre «eventuali misure compensative»;
              come si apprende da fonti di stampa, il Governo, che avrebbe proposto l'emendamento, ha «blindato» il 40 per cento delle risorse complessive del PNRR alle regioni del Mezzogiorno, consentendo di avviare il necessario percorso di recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo tra Nord e Sud Italia, stabile da almeno 40 anni;
              la lettera dell'emendamento, però, se appare chiara e condivisibile negli intendimenti, non lo è altrettanto negli sviluppi applicativi, posto che il testo della proposta destina il 40 per cento delle risorse allocabili alle regioni del Mezzogiorno, ma, aspetto di non poco conto, «indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza»; ovvero, le risorse destinate al finanziamento dei progetti per il rilancio del Sud potranno derivare da fondi europei, ma anche da fondi nazionali, magari già previsti per il Mezzogiorno a prescindere;
              e ancora, dalla lettera della proposta sembrerebbe aprirsi la possibilità che tali risorse vengano distratte da altri progetti, qualora necessario per raggiungere l'obiettivo del 40 per cento se è vero, come è vero, che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà adottare misure correttive e proporre misure compensative,

impegna il Governo:

          a garantire che il 40 per cento delle risorse stanziate con il PNRR sia destinato al Mezzogiorno;
          a garantire che il raggiungimento dell'obiettivo del 40 per cento non comporti il definanziamento di altri progetti o l'impiego di fondi già allocati;
          ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare idonee misure di semplificazione procedimentale per la realizzazione del collegamento stabile, veloce e sostenibile dello stretto di Messina.
9/3146-AR/37.    (Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Ferro, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene sulla materia del Superbonus al fine di semplificare i numerosi adempimenti necessari per beneficiare delle relative detrazioni;
              tali semplificazioni si sono rese necessarie per rispondere ai notevoli aggravamenti burocratici cui vanno incontro i cittadini che intendono avvalersi di tali benefici, nonché per ovviare a prassi amministrative che spesso assumono i caratteri di veri e propri ostacoli alla realizzazione degli interventi agevolati;
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (Superbonus) chiarendo che le agevolazioni si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380;
              quest'ultimo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente inclusi il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»;
              per giurisprudenza costante deve considerarsi «edificio esistente», anche quell'unità immobiliare sprovvista di copertura, dei muri perimetrali, o di entrambi, così come ora previsto anche dal comma 1-quater del citato articolo 119, introdotto con la legge di bilancio 2021;
              in alcuni casi il richiesto aumento di due classi energetiche come pure la prassi interpretativa di dover dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante) potevano apparire speciosi e di difficile interpretazione, foriera di contenziosi. Per questo il legislatore ha introdotto il citato comma 1-quater, proprio al fine di fugare tale impostazione, richiedendo al contribuente a fronte di tali semplificazioni, per i soli edifici «fatiscenti», il raggiungimento della classe A;
              nei casi in esame appare incongruo che concetti come riqualificazione/efficientamento possano contemplarsi solo in presenza di un impianto preesistente (peraltro non funzionante), sia perché il «Superbonus», non impedisce il cambio di destinazione d'uso, sia perché il comma 1-quater mira a garantire il consolidamento di un patrimonio immobiliare efficiente dal punto di vista energetico, oggettivamente a prescindere dalle situazioni precedenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, iniziative volte a chiarire che ai fini del Superbonus non sussiste l'obbligo della presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici che versano nelle condizioni di cui al comma 1-quater e per cui la legge già chiarisce l'impossibilità di produrre l'APE iniziale, ovviando così a un'ulteriore prassi amministrativa che rischia di arrecare un grave pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di limitazione di consumo del suolo, fino a precludere l'accesso ai relativi benefici fiscali che per espressa previsione legislativa possono accedervi.
9/3146-AR/38. Del Barba, Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame interviene sulla materia del Superbonus al fine di semplificare i numerosi adempimenti necessari per beneficiare delle relative detrazioni;
              tali semplificazioni si sono rese necessarie per rispondere ai notevoli aggravamenti burocratici cui vanno incontro i cittadini che intendono avvalersi di tali benefici, nonché per ovviare a prassi amministrative che spesso assumono i caratteri di veri e propri ostacoli alla realizzazione degli interventi agevolati;
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (Superbonus) chiarendo che le agevolazioni si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380;
              quest'ultimo definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia come «interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente inclusi il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti»;
              per giurisprudenza costante deve considerarsi «edificio esistente», anche quell'unità immobiliare sprovvista di copertura, dei muri perimetrali, o di entrambi, così come ora previsto anche dal comma 1-quater del citato articolo 119, introdotto con la legge di bilancio 2021;
              in alcuni casi il richiesto aumento di due classi energetiche come pure la prassi interpretativa di dover dimostrare l'esistenza di un impianto di riscaldamento (anche non funzionante) potevano apparire speciosi e di difficile interpretazione, foriera di contenziosi. Per questo il legislatore ha introdotto il citato comma 1-quater, proprio al fine di fugare tale impostazione, richiedendo al contribuente a fronte di tali semplificazioni, per i soli edifici «fatiscenti», il raggiungimento della classe A;
              nei casi in esame appare incongruo che concetti come riqualificazione/efficientamento possano contemplarsi solo in presenza di un impianto preesistente (peraltro non funzionante), sia perché il «Superbonus», non impedisce il cambio di destinazione d'uso, sia perché il comma 1-quater mira a garantire il consolidamento di un patrimonio immobiliare efficiente dal punto di vista energetico, oggettivamente a prescindere dalle situazioni precedenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, iniziative volte a chiarire che ai fini del Superbonus non sussiste l'obbligo della presenza di un impianto di riscaldamento preesistente negli edifici che versano nelle condizioni di cui al comma 1-quater.
9/3146-AR/38.    (Testo modificato nel corso della seduta) Del Barba, Marco Di Maio.


      La Camera,
          premesso che:
              nelle ultime settimane, alcune dichiarazioni sul futuro energetico della Sardegna rilasciate agli organi di stampa dal Ministro della transizione ecologica Cingolani e dall'amministratore delegato dell'Enel Starace – in forte discontinuità rispetto a quanto fino ad oggi programmato e sottoscritto negli accordi istituzionali (da ultimo il Patto per la Sardegna, sottoscritto nel 2016 dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Presidente della regione Pigliaru) – hanno dato luogo a un ampio dibattito e creato grande fibrillazione nel tessuto politico, economico e sociale della Sardegna;
              argomenti così sensibili richiedono percorsi istituzionali discussi e condivisi e il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle parti sociali, degli attori economici, che insieme al Governo devono concordare sulla migliore soluzione per il futuro assetto energetico dell'isola;
              va ricordato in tal senso l'esempio del 2011, quando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri venne siglato, alla presenza di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio, un Protocollo d'Intesa che delineava l'attuazione di un progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres, ipotizzando tra i diversi interventi la creazione di un polo per la realizzazione di prodotti chimici ecocompatibili: un progetto assolutamente innovativo, per diversi aspetti ancora incompiuto, che necessita di un nuovo impegno istituzionale, un accordo di programma territoriale da riscrivere ed aggiornare rispetto agli obiettivi futuri;
              occorre recuperare il tempo perduto e cogliere le opportunità che vengono offerte dallo scenario rappresentato dalla transizione energetica in atto delineata dal PNIEC nazionale, dal piano energetico regionale e dalle ingenti risorse del PNRR affinché i territori della Sardegna, particolarmente colpiti e danneggiati dalle crisi degli ex poli Industriali come Porto Torres ed il Sulcis, diventino a livello regionale, nazionale ma anche internazionale, dei buoni esempi di riconversione nel campo delle bonifiche industriali, dello sviluppo di una nuova industria sostenibile e della decarbonizzazione;
              come ha sostenuto lo stesso Ministro della transizione ecologica, cambiare radicalmente un sistema energetico presuppone un lasso di tempo ampio e imponenti investimenti: una eccessiva accelerazione, invece, rischierebbe di determinare gravi conseguenze per il sistema produttivo e gli utenti finali, specie i più deboli, scaricando su di loro i costi e mettendo a rischio la ripresa economica;
              l'urgenza dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'isola, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto all'esame, è più che necessaria, anche in considerazione del fatto che già il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120, prevedeva misure per il rilancio produttivo e il phase out dal carbone della regione Sardegna;
              il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è fondamentale per cristallizzare la soluzione di «Virtual Pipeline» che permetterà di approvvigionare la Sardegna di Gas Naturale (per mezzo del GNL) al medesimo prezzo del resto dell'Italia, facendo uscire così la Sardegna da decenni di arretratezza energetica e disparità di trattamento rispetto al resto del Paese, a tutto vantaggio dell'industria, sia grande che piccola, e delle famiglie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà altresì identificare la necessità di una adeguata rete energetica regionale di trasporto del gas, che colleghi i punti di approvvigionamento e i centri di consumo industriali e civili;
              in considerazione del fatto che l'Unione europea ha dato forma a una vera e propria «Strategia per l'idrogeno», che si inserisce nel percorso di completa decarbonizzazione dell'economia europea entro il 2050, attraverso anche il riutilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, la rete energetica di trasporto del gas sarda dovrà essere « hydrogen ready», così da permettere di traguardare, già da oggi, una soluzione energetica a impatto zero per il futuro, in sintonia con lo sviluppo delle fonti energetiche: rinnovabili delle quali sarà al servizio e non in competizione;
              la decarbonizzazione è un processo complesso, che non può puntare a progetti di mera elettrificazione delle utenze finali, come previsto da Enel, ma necessita di una fase di convivenza tra fonti fossili e sviluppo delle fonti rinnovabili: il rapporto elaborato da RSE (Ricerca Sistema Energetico) «Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna», presentato il 15 luglio 2021 e realizzato su incarico dell'ARERA, identifica la « virtual pipeline» per il gas naturale, come la soluzione economicamente più conveniente per il futuro energetico della Sardegna;
              secondo una analisi della RSE, i costi collegati alla metanizzazione della Sardegna sarebbero più che compensati dai minori costi dei vettori energetici e dalle minori esternalità ambientali; l'introduzione del gas sarebbe dunque più vantaggiosa in termini economici rispetto a uno scenario che preveda unicamente l'elettrificazione: in particolare, le soluzioni che prevedono il gas naturale e la virtual pipeline massimizzerebbero i risparmi, quantificati in circa 3 miliardi di euro,

impegna il Governo:

          ad adottare al più presto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'isola, di cui all'articolo 31, comma 3;
          a convocare un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
          con le istituzioni locali, le parti sociali e gli attori economici, volto alla sottoscrizione, ove necessari, di nuovi accordi di programma relativamente a Porto Torres e al Sulcis, in funzione della transizione delineata dal PNRR, tali da garantire un assetto energetico idoneo nell'immediato, funzionale alla decarbonizzazione e per il futuro passaggio dell'isola a un modello basato su energie rinnovabili;
          con tutti i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa del 2011, ai fini della riscrittura di un accordo di programma su Porto Torres per la ridefinizione e l'attuazione degli impegni istituzionali già assunti in precedenza e non portati a termine.
9/3146-AR/39. Gavino Manca, Romina Mura, Frailis, Benamati, Bonomo, Buratti, Delrio, Lotti, Mancini, Nardi, Pezzopane, Soverini, Zardini.


      La Camera,
          premesso che:
              nelle ultime settimane, alcune dichiarazioni sul futuro energetico della Sardegna rilasciate agli organi di stampa dal Ministro della transizione ecologica Cingolani e dall'amministratore delegato dell'Enel Starace – in forte discontinuità rispetto a quanto fino ad oggi programmato e sottoscritto negli accordi istituzionali (da ultimo il Patto per la Sardegna, sottoscritto nel 2016 dal Presidente del Consiglio Renzi e dal Presidente della regione Pigliaru) – hanno dato luogo a un ampio dibattito e creato grande fibrillazione nel tessuto politico, economico e sociale della Sardegna;
              argomenti così sensibili richiedono percorsi istituzionali discussi e condivisi e il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle parti sociali, degli attori economici, che insieme al Governo devono concordare sulla migliore soluzione per il futuro assetto energetico dell'isola;
              va ricordato in tal senso l'esempio del 2011, quando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri venne siglato, alla presenza di tutti i soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio, un Protocollo d'Intesa che delineava l'attuazione di un progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres, ipotizzando tra i diversi interventi la creazione di un polo per la realizzazione di prodotti chimici ecocompatibili: un progetto assolutamente innovativo, per diversi aspetti ancora incompiuto, che necessita di un nuovo impegno istituzionale, un accordo di programma territoriale da riscrivere ed aggiornare rispetto agli obiettivi futuri;
              occorre recuperare il tempo perduto e cogliere le opportunità che vengono offerte dallo scenario rappresentato dalla transizione energetica in atto delineata dal PNIEC nazionale, dal piano energetico regionale e dalle ingenti risorse del PNRR affinché i territori della Sardegna, particolarmente colpiti e danneggiati dalle crisi degli ex poli Industriali come Porto Torres ed il Sulcis, diventino a livello regionale, nazionale ma anche internazionale, dei buoni esempi di riconversione nel campo delle bonifiche industriali, dello sviluppo di una nuova industria sostenibile e della decarbonizzazione;
              come ha sostenuto lo stesso Ministro della transizione ecologica, cambiare radicalmente un sistema energetico presuppone un lasso di tempo ampio e imponenti investimenti: una eccessiva accelerazione, invece, rischierebbe di determinare gravi conseguenze per il sistema produttivo e gli utenti finali, specie i più deboli, scaricando su di loro i costi e mettendo a rischio la ripresa economica;
              l'urgenza dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'isola, di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto all'esame, è più che necessaria, anche in considerazione del fatto che già il decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120, prevedeva misure per il rilancio produttivo e il phase out dal carbone della regione Sardegna;
              il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è fondamentale per cristallizzare la soluzione di «Virtual Pipeline» che permetterà di approvvigionare la Sardegna di Gas Naturale (per mezzo del GNL) al medesimo prezzo del resto dell'Italia, facendo uscire così la Sardegna da decenni di arretratezza energetica e disparità di trattamento rispetto al resto del Paese, a tutto vantaggio dell'industria, sia grande che piccola, e delle famiglie; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà altresì identificare la necessità di una adeguata rete energetica regionale di trasporto del gas, che colleghi i punti di approvvigionamento e i centri di consumo industriali e civili;
              in considerazione del fatto che l'Unione europea ha dato forma a una vera e propria «Strategia per l'idrogeno», che si inserisce nel percorso di completa decarbonizzazione dell'economia europea entro il 2050, attraverso anche il riutilizzo delle infrastrutture energetiche esistenti, la rete energetica di trasporto del gas sarda dovrà essere « hydrogen ready», così da permettere di traguardare, già da oggi, una soluzione energetica a impatto zero per il futuro, in sintonia con lo sviluppo delle fonti energetiche: rinnovabili delle quali sarà al servizio e non in competizione;
              la decarbonizzazione è un processo complesso, che non può puntare a progetti di mera elettrificazione delle utenze finali, come previsto da Enel, ma necessita di una fase di convivenza tra fonti fossili e sviluppo delle fonti rinnovabili: il rapporto elaborato da RSE (Ricerca Sistema Energetico) «Soluzioni infrastrutturali per il soddisfacimento del fabbisogno energetico della regione Sardegna», presentato il 15 luglio 2021 e realizzato su incarico dell'ARERA, identifica la « virtual pipeline» per il gas naturale, come la soluzione economicamente più conveniente per il futuro energetico della Sardegna;
              secondo una analisi della RSE, i costi collegati alla metanizzazione della Sardegna sarebbero più che compensati dai minori costi dei vettori energetici e dalle minori esternalità ambientali; l'introduzione del gas sarebbe dunque più vantaggiosa in termini economici rispetto a uno scenario che preveda unicamente l'elettrificazione: in particolare, le soluzioni che prevedono il gas naturale e la virtual pipeline massimizzerebbero i risparmi, quantificati in circa 3 miliardi di euro,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          adottare al più presto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'isola, di cui all'articolo 31, comma 3;
          convocare un tavolo istituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
          con le istituzioni locali, le parti sociali e gli attori economici, volto alla sottoscrizione, ove necessari, di nuovi accordi di programma relativamente a Porto Torres e al Sulcis, in funzione della transizione delineata dal PNRR, tali da garantire un assetto energetico idoneo nell'immediato, funzionale alla decarbonizzazione e per il futuro passaggio dell'isola a un modello basato su energie rinnovabili;
          con tutti i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa del 2011, ai fini della riscrittura di un accordo di programma su Porto Torres per la ridefinizione e l'attuazione degli impegni istituzionali già assunti in precedenza e non portati a termine.
9/3146-AR/39.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gavino Manca, Romina Mura, Frailis, Benamati, Bonomo, Buratti, Delrio, Lotti, Mancini, Nardi, Pezzopane, Soverini, Zardini.


      La Camera,
          considerato che:
              con riferimento alle attività necessarie per la realizzazione delle opere connesse al PNRR il provvedimento in esame contiene disposizioni che hanno impatto su vaste porzioni del territorio nazionale, in particolare per quel che riguarda gli impianti di generazione energetica da fonte rinnovabile, ampliando le aree in cui possono essere installati, estendendo ed essi il regime di opere pubblica utilità, il quale diviene prevalente su altri interessi pubblici, e semplificando gli iter autorizzativi;
              per l'economia italiana, l'industria turistica ha un peso molto rilevante, superiore alla media dei Paesi OCSE: secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio nazionale del turismo, il comparto turistico incideva, nel 2018, per il 13,2 per cento del Prodotto interno lordo (PIL) nazionale, pari ad un valore economico di 232,2 miliardi di euro. Il turismo rappresenta il 14,9 per cento dell'occupazione totale, per 3,5 milioni di occupati. Nel 2020 il turismo italiano ha perso in totale quasi 88 miliardi di euro, con un crollo del 75 per cento delle presenze rispetto al 2020;
              il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri e per il loro rilancio turistico. In particolare il programma prevede 1,020 miliardi di euro per l'investimento «Attrattività dei borghi» (M1-C3-I.2.1) basato sulla rigenerazione turistico culturale dei piccoli centri, attuato attraverso il «Piano Nazionale Borghi»;
              La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) consiste in un piano organico di investimenti per lo sviluppo delle potenzialità territoriali e dei servizi ai cittadini che porterà in tali aree non meno di 2 miliardi nei prossimi 7 anni;
              il Piano strategico per il turismo del 2017 prevede tra i suoi obiettivi quello di «governare meglio il turismo di massa riducendo la pressione turistica sulle principali mete turistiche mediante lo sviluppo delle destinazioni emergenti rappresentate dai borghi, dai piccoli centri e dai territori rurali»;
              in tale prospettiva – afferma il Piano – «... la varietà e la complessità dei paesaggi richiede di rafforzare la tipizzazione delle offerte territoriali attraverso il riconoscimento delle autenticità nell'ambito di una strategia nazionale di valorizzazione turistica...». Occorre favorire «... un turismo alla ricerca dell'autenticità dell'identità territoriale e ad ampliare/integrare l'offerta turistico-culturale attuale...» in aree «... caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata...»;
              l'8 giugno è stato approvato in commissione istruzione beni culturali al Senato la risoluzione 7-00081 sulla valorizzazione di cammini interregionali come itinerari culturali fruibili con forme di mobilità dolce e sostenibile. Sulla base dell'Atlante dei cammini d'Italia, redatto nel 2018 dal Ministero per i beni e le attività culturali, si impegna il Governo a promuovere, in accordo con gli enti territoriali, una pianificazione territoriale soprattutto in termini di realizzazione di aree di rispetto lungo i cammini;
              la legge 17 luglio 2020, n.  77, di conversione del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto rilancio) prevede, all'articolo 182 comma 2-bis, che l'istituto nazionale di statistica definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. L'ISTAT ha quindi proceduto a classificare la «valenza turistica» dei comuni italiani. Dalla classificazione risulta che su 7926 comuni italiani, 2208 hanno caratteristiche turistiche specifiche e ulteriori 4.014 comuni sono classificati come comuni turistici non appartenenti ad una categoria specifica, ma con potenzialità di sviluppo;
              è di tutta evidenza, considerata la quantità preponderante di comuni italiani con potenzialità turistiche (per l'ISTAT sono «non turistici» solo 1.704 comuni) che la realizzazione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, finirà con l'impattare sulle possibilità di sviluppo di molti comuni,

impegna il Governo:

          in sede di realizzazione delle opere relative all'attuazione del PNRR, a consentire ai comuni con potenzialità turistiche, come indicati in premessa, di richiedere che tali opere siano realizzate secondo modalità che non ne compromettano l'economia turistica, individuando a tal fine uno specifico procedimento nell'ambito degli iter autorizzativi;
          a potenziare le risorse previste dall'investimento 2.1 – Attrattività dei borghi contenuto nella Missione 1 Componente 3 del PNRR, investendo nello sviluppo turistico dei borghi ricchi di storia, cultura e tradizione.
9/3146-AR/40. Bond, Sgarbi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 47 del presente decreto reca misure in tema di «Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC»;
              le norme prevedono, al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC, che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale producano copia dell'ultimo rapporto redatto; inoltre le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne;
              a causa della crisi economica indotta dalla pandemia da COVID-19, la disoccupazione giovanile nel nostro Paese è tornata sopra al 33 per cento, mentre i NEET sono tornati ad essere oltre due milioni;
              i dati recenti diffusi dal Consiglio nazionale dei giovani affermano che un giovane su due non riesce a uscire da casa dei genitori, mentre a livello europeo sono meno di uno su tre. I dati sulla natalità italiana sono talmente negativi da far parlare di inverno demografico e di un rischio spopolamento che nelle aree interne del Paese spesso è già realtà;
              oggi gli stage, i tirocini curriculari ed extracurriculari, troppo spesso rappresentano una forma di sfruttamento gratuito o con rimborsi risibili, senza alcuna forma di tutela, che si caratterizza come un vero e proprio taglio mascherato del costo del lavoro; i tirocini, nel 2019, prima del COVID-19, avevano battuto gli apprendistati, con 345.000 attivazioni contro 350.000 contratti di apprendistato, nonostante l'apprendistato sia lo strumento del quale le imprese chiedono un maggiore potenziamento, capace di coniugare formazione, tutele, flessibilità e dinamica crescente della retribuzione;
              è auspicabile che le assunzioni di giovani e donne previste dall'applicazione dell'articolo 47 del presente decreto non siano svolte attraverso forme estreme di precarietà, come i tirocini o altre forme contrattuali atipiche, che tradirebbero l'indirizzo espresso dal governo di affermare il principio di equità generazionale e di genere e di offrire ai più giovani reali opportunità nell'attuazione del PNRR,

impegna il Governo:

          al fine di garantire, nel corso dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il corretto utilizzo degli strumenti formativi e contrattuali per l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, a rivedere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, privilegiando la qualità dei programmi formativi e di orientamento, prevedendo azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, nonché, nell'ambito dei futuri interventi normativi, a semplificare e rendere più appetibile per giovani e imprese il contratto di apprendistato.
9/3146-AR/41. Gribaudo.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR;
              nello specifico, l'articolo 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetta End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l’iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
              il decreto legislativo n.  116 del 2020, che ha recepito la direttiva 2018/851 apportando modifiche al decreto legislativo n.  152 del 2006, ha introdotto la nuova definizione di rifiuti urbani che comprende sia quelli prodotti dalle utenze domestiche che quelli provenienti da altre fonti e che sono simili per composizione ai rifiuti domestici;
              tale definizione, come richiamato dalla direttiva 2018/851, deve essere intesa esclusivamente ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo, aspetto chiarito dalla recente nota del 14 maggio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica;
              pertanto, i rifiuti simili ai domestici e prodotti dalle utenze non domestiche di cui all'Allegato L-quinquies non sono «assimilati ex-lege» agli urbani ai fini della gestione e non devono di conseguenza essere necessariamente gestiti nell'ambito del circuito pubblico;
              se i rifiuti simili sono affidati dal produttore ad operatori privati e non transitano mai attraverso il sistema pubblico essi devono conservare, ai fini della gestione e degli adempimenti annessi, la natura di rifiuto «speciale», anche per evitare ripercussioni sulla loro corretta gestione. Si rende pertanto necessario ed indispensabile includere i rifiuti simili nella classificazione dei rifiuti speciali,

impegna il Governo

a disporre interventi in tema di classificazione e cessazione della qualifica di rifiuto finalizzati ad includere tra i rifiuti speciali quelli simili ai domestici e prodotti dalle utenze non domestiche che non sono «assimilati ex-lege» agli urbani ai fini della gestione e non devono di conseguenza essere necessariamente gestiti nell'ambito del circuito pubblico.
9/3146-AR/42. Rachele Silvestri, Foti, Butti, Galantino, Ferro, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              in sede di approvazione del decreto-legge recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, valutate le finalità che il medesimo persegue, volte a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR;
              il regolamento (UE) 1303/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.  1083/2006 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 5 in materia di governance e partenariato a più livelli;
              il regolamento Delegato (UE) n.  240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE);
              in virtù di tali Regolamenti i partner devono essere coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione degli accordi di partenariato e dei programmi, nonché nella valutazione del grado di efficienza per le diverse priorità, delle pertinenti relazioni sui programmi, che per ciascun programma gli Stati membri devono identificare i partner pertinenti e che nella preparazione dell'accordo di partenariato da parte di uno Stato membro con il coinvolgimento dei partner è espressamente previsto un approccio di governance a più livelli;
              la previsione per i partenariati di crescita territoriale – dotati di un capofila istituzionale (Comune o Provincia) e riconosciuti dalla Regione con protocollo d'intesa o accordi di programma – della possibilità di essere direttamente destinatari delle misure e programmi previsti dal PNRR ben si concilia con le finalità di semplificazione e agevolazione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, per i partenariati di cui in premessa la possibilità suesposta relativamente ai fondi del PNRR.
9/3146-AR/43. Molinari, Iezzi, Lucchini.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 38 interviene in primo luogo (comma 1) su alcuni aspetti della notifica digitale degli atti della pubblica amministrazione, mentre un secondo gruppo di disposizioni (commi 2 e 3) è finalizzato a favorire l'utilizzo del domicilio e delle identità digitali;
              la tessera elettorale personale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n.  120, e istituita con Decreto del Presidente della Repubblica n.  299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza;
              la tessera elettorale viene rilasciata, su apposito modello, dall'ufficio elettorale del comune di residenza ovvero dal comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto l'elettore;
              la tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione;
              la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nella bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA è una delle tre componenti della Missione n.  1 del Piano denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
              l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n.  103 del 2020 ha previsto l'ammissione al voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di digitalizzare la tessera elettorale di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n.  120.
9/3146-AR/44. Capitanio.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge in esame introduce misure di semplificazione relative all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); tra i vari compiti che si attribuiscono all'ANPR rientra quello di garantire ai comuni i servizi necessari all'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile;
              l'integrazione dei registri di stato civile con l'ANPR è prevista dall'articolo 62, comma 2-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale, comma introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78; la norma prevede altresì che l'Anagrafe nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva;
              in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte;
              sembra tuttavia mancare una specifica attenzione al problema dei minori in affidamento familiare o accolti dai servizi residenziali perché usciti dalla loro famiglia d'origine, i cosiddetti «minori fuori famiglia»;
              negli ultimi anni molta attenzione è stata rivolta a questa fragile categoria e sarebbe opportuno un ulteriore passo per assicurare che la collocazione e il progetto educativo del minore sia costantemente monitorato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Registro nazionale informatizzato dei minori cosiddetti «fuori famiglia» con l'indicazione del soggetto, famiglia o istituto affidatario e del termine fissato nel provvedimento di affidamento, al fine di consentire un controllo costante del fenomeno e l'individuazione e il monitoraggio dei bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare.
9/3146-AR/45. Cavandoli, Colmellere, Fiorini, Zicchieri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, in particolare alla Parte II, ha tra le sue principali finalità l'addivenire ad una semplificazione normativa volta a una maggiore chiarezza del diritto e a uno snellimento delle procedure nei confronti del mondo produttivo;
              il settore fieristico italiano rappresenta un comparto fondamentale per l'economia italiana ed è stato tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia COVID-19;
              per far fronte alla crisi del settore fieristico il Governo ha adottato una serie di misure di ristoro. Interventi che sono risultati inefficaci per i maggiori operatori del settore, che ne rappresentano la maggioranza in termini di fatturato, in quanto le misure adottate sono poste nel quadro del Temporary Framework europeo, che prevede dei limiti di contributo ricevibili da ciascun gruppo di imprese e che pertanto hanno impedito di erogare ristori efficaci;
              per far fronte a tale criticità il Ministero del turismo, come già fatto dal governo tedesco, ha sottoposto alla Commissione UE una richiesta, attualmente in corso di esame, per derogare ai suddetti limiti, come previsto dai trattati europei per le circostanze di calamità naturale, alle quali si può assimilare la pandemia COVID-19;
              tra gli ultimi interventi per il settore, il decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, convertito in legge n.  69/21 del 21 maggio 2021, cosiddetto Decreto Sostegni, prevede all'articolo 38 ulteriori interventi di ristoro per il comparto;
              in dettaglio, il comma 1 del suddetto articolo prevede un rifinanziamento di 150 milioni per il 2021 del Fondo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la concessione, tramite Simest Spa, di contributi a fondo perduto per il settore fieristico commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1o marzo 2020 e non coperti da utili; il comma 3 istituisce presso il Ministero del turismo un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi;
              lo stesso articolo 38 al comma 5, inoltre, prevede che la corresponsione dell'indennità di sostegno a valere sul fondo del Ministero del turismo previsto al comma 3, non sia compatibile con le misure di sostegno a valere sulle risorse previste al comma 1 del medesimo articolo, ovvero sullo specifico rifinanziamento del Fondo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
              tale comma non risponde ad alcuna prescrizione europea, ivi compresi il quadro del Temporary Framework e genera una incertezza normativa che rischierebbe di vanificare una eventuale risposta della Commissione europea alla richiesta del Ministero del turismo di deroga alla disciplina del Temporary Framework;
              è necessario considerare come superata la non compatibilità prevista dal comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41, convertito in legge n.  69/21 del 21 maggio 2021, in caso di sopraggiunta autorizzazione della Commissione europea alla deroga al regime degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 2b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea al fine di garantire il pieno ristoro per le imprese del settore fieristico come negli intenti del legislatore e conseguentemente ad abrogare nel primo provvedimento utile il suddetto comma 5,

impegna il Governo

ad assicurare che i provvedimenti ministeriali atti a disciplinare l'erogazione delle misure di sostegno per i settori fieristico, congressuale e della logistica consentano ai soggetti giuridici che esercitano più di una attività penalizzata da COVID-19, di richiedere ristori in ciascun settore, attraverso un unico procedimento, al fine di evitare che differenti scelte organizzative dei gruppi fieristici condizionino l'ammontare dei sostegni erogati con effetti distorsivi nel sistema competitivo.
9/3146-AR/46. Fiorini, Paternoster, Frassini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, nella Parte II, norme volte a semplificare e velocizzare il procedimento ambientale e paesaggistico: in particolare, si cita il relativo Capo V recante «Disposizioni in materia paesaggistica»;
              con riferimento alla tematica della gestione della delega delle funzioni paesaggistiche nei parchi, una modifica normativa introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.  63, recante « Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, in relazione al paesaggio», ha eliminato la disposizione in base alla quale il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142 del sopracitato decreto legislativo n.  42 del 2004, all'interno dei Parchi, non era applicabile nelle zone di cui al comma 2 del medesimo articolo: zone A (centri storici), zone B (aree totalmente o parzialmente edificate) e zone ricomprese nei PPA (Programma Pluriennale di Attuazione) previste alla data del 6 settembre 1985;
              a seguito di tale modifica normativa, pertanto, l'intero territorio dei parchi regionali è stato vincolato ai fini paesaggistici, conseguendone un aggravio di tempi e costi per i cittadini, oltre ad un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali e dei parchi; inoltre, occorre considerare che le aree interessate dal problema in maniera rilevante sono le zone edificate all'interno dei centri urbani, di competenza della pianificazione comunale, motivo per cui i Comuni che ricadono all'Interno dei parchi risultano gravati da obblighi ulteriori rispetto a tutte le altre amministrazioni locali;
              va altresì evidenziato che in tali ambiti (zone «A» e «8») già compromesse dall'edificazione esistono altri strumenti normativi di tutela quali Abaco dei centri storici, regolamenti edilizi ecc. per tali ragioni, risulterebbe opportuno ripristinare la precedente modalità operativa all'interno delle zone omogenee «A» e «B», semplificando notevolmente l'attività in tali zone;
              si evidenzia, inoltre, che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome vi è stata una proposta unanime di intervento normativo in tal senso, rafforzandosi così la necessità di apportare modifiche in materia di vincoli paesaggistici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il sopradescritto quadro normativo in materia paesaggistica nella formulazione antecedente alla modifica intervenuta con il decreto legislativo n.  63 del 2008 di cui in premessa, al fine di prevedere una maggiore semplificazione del procedimento autorizzativo.
9/3146-AR/47. Tarantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, nella Parte II, norme volte a semplificare e velocizzare il procedimento ambientale e paesaggistico: in particolare, si cita il relativo Capo V recante «Disposizioni in materia paesaggistica»;
              con riferimento alla tematica della gestione della delega delle funzioni paesaggistiche nei parchi, una modifica normativa introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.  63, recante « Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, in relazione al paesaggio», ha eliminato la disposizione in base alla quale il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142 del sopracitato decreto legislativo n.  42 del 2004, all'interno dei Parchi, non era applicabile nelle zone di cui al comma 2 del medesimo articolo: zone A (centri storici), zone B (aree totalmente o parzialmente edificate) e zone ricomprese nei PPA (Programma Pluriennale di Attuazione) previste alla data del 6 settembre 1985;
              a seguito di tale modifica normativa, pertanto, l'intero territorio dei parchi regionali è stato vincolato ai fini paesaggistici, conseguendone un aggravio di tempi e costi per i cittadini, oltre ad un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali e dei parchi; inoltre, occorre considerare che le aree interessate dal problema in maniera rilevante sono le zone edificate all'interno dei centri urbani, di competenza della pianificazione comunale, motivo per cui i Comuni che ricadono all'Interno dei parchi risultano gravati da obblighi ulteriori rispetto a tutte le altre amministrazioni locali;
              va altresì evidenziato che in tali ambiti (zone «A» e «8») già compromesse dall'edificazione esistono altri strumenti normativi di tutela quali Abaco dei centri storici, regolamenti edilizi ecc. per tali ragioni, risulterebbe opportuno ripristinare la precedente modalità operativa all'interno delle zone omogenee «A» e «B», semplificando notevolmente l'attività in tali zone;
              si evidenzia, inoltre, che in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome vi è stata una proposta unanime di intervento normativo in tal senso, rafforzandosi così la necessità di apportare modifiche in materia di vincoli paesaggistici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del regime introdotto dal decreto legislativo n.  63 del 2008 in termini di aggravi burocratici.
9/3146-AR/47.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino.


      La Camera,
          premesso che:
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da Covid-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali;
              risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti al funzionamento interno dell'amministrazione, ecc.;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutte i finanziamenti del PNRR e del PNC deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo:

          a prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
          a informare tutti i Ministeri dell'impegno di cui al precedente impegno affinché si attivino, ciascuno per le risorse del PNRR e del PNC di propria competenza, a definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/48. Bubisutti, Loss, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.


      La Camera,
          premesso che:
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da Covid-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali;
              risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti al funzionamento interno dell'amministrazione, ecc.;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutte i finanziamenti del PNRR e del PNC deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
          informare tutti i Ministeri dell'impegno di cui al precedente impegno affinché si attivino, ciascuno per le risorse del PNRR e del PNC di propria competenza, a definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/48.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bubisutti, Loss, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto.


      La Camera,
          premesso che:
              le radici del diritto allo studio universitario sono rinvenibili negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione: il secondo comma dell'articolo 3 affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; l'articolo 33 prevede che Enti e privati abbiano il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato e che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali; l'articolo 34, al terzo e quarto comma, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;
              il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68, che reca «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti», all'articolo 9 (Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi) prevede che anche le università non statali legalmente riconosciute debbano riservare una quota del contributo statale di cui alla legge 243 del 1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66 per cento, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. La norma prevede altresì che, con il riparto dei contributi di cui alla legge 243 del 1991, siano definiti specifici incentivi che tengano conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio;
              il criterio è esplicitato al comma 12 dell'articolo 9 decreto legislativo 68 del 2012 e impone agli atenei non statali di utilizzare quale punto di comparazione per ottenere la quota premiale a valere sul contributo di cui sopra, l'incremento del numero degli esoneri totali nell'a.a. 2000/2001;
              tale criterio determina di fatto l'esclusione di tutti gli atenei non statali riconosciuti dal Ministero dell'università successivamente al 2001 che dunque non percepiscono il sostegno previsto a parziale copertura delle borse erogate pur ottemperando regolarmente all'obbligo di porre in essere tutti gli ausili necessari a garantire il diritto allo studio agli alunni disabili e meno abbienti;
              il decreto-legge 34 del 2020 (legge 77 del 2020: articolo 236, comma 3) ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), per euro 165 milioni, e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, per euro 8 milioni, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. Ha, altresì, rimesso la definizione dei criteri di riparto delle risorse e delle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI). In attuazione, sono intervenuti per le università il decreto ministeriale 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il decreto ministeriale 295 del 14 luglio 2020;
              gli incrementi previsti per il 2020 dal decreto-legge 34 del 2020 sono poi stati stabilizzati, a decorrere dal 2021, dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 2020: articolo 1, comma 518). Anche in tal caso, la disciplina applicativa è rimessa a decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, per quanto riguarda le università, sentita la CRUI;
              l'adeguamento della disciplina anche per gli atenei non statali consentirebbe a tutti gli atenei riconosciuti, anche ai più giovani, di programmare in maniera più efficace gli ausili per il diritto allo studio contribuendo in maniera maggiore al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla M4C1.7 del PNRR,

impegna il Governo

ad eliminare il palese discrimine fra atenei non statali riconosciuti prima del 2001 e quelli riconosciuti successivamente a tale data, superando la previsione di cui al comma 12 dell'articolo 9 decreto legislativo 68 del 2012, ovvero riconoscendo a questi ultimi di partecipare alla distribuzione di quota parte del fondo dedicato agli atenei non statali in funzione dell'incremento degli esoneri totali posti a disposizione degli studenti nel primo anno di istituzione dei propri corsi.
9/3146-AR/49. Colmellere.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito dell'emergenza da Coronavirus, su tutto il territorio nazionale, da marzo 2020 sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi, era poi stata consentita, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive. Da giugno 2020, era stato consentito lo svolgimento, a determinate condizioni, di eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali e, da settembre 2020, la riammissione di un determinato numero di spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché alle partite di calcio della serie A. A partire da ottobre 2020, però, in considerazione dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte limitazioni, che si sono fatte via via più stringenti. La ripresa delle attività non è ancora pienamente avvenuta e, in considerazione della forte incidenza di nuove varianti del virus, permangono preoccupazioni anche per la ripresa delle attività dopo la pausa estiva;
              per fronteggiare le evidenti difficoltà derivanti da tale situazione, già da marzo 2020 il Governo ha disposto diversi interventi e nel tempo ha mostrato sensibilità crescente rispetto alla crisi che economica che ha investito il settore;
              si tratta della disciplina di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 che ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale misura sarà poi estesa al 2021;
              la norma dunque offre questo beneficio esclusivamente a chi investa su federazioni riferite a discipline sportive ammesse ai Giochi Olimpici. Ora, benché sia evidente che i Giochi siano un grandissimo contenitore multi sport che garantisce visibilità a sport che normalmente ne hanno poca non può certamente ritenersi esclusivo. Non si può racchiudere lo sport unicamente in quella manifestazione perché gli spazi sono limitati, i tempi sono compressi e inserire tante discipline dando a tutti la giusta rilevanza risulta estremamente difficile se non impossibile per gli organizzatori;
              gli sport non ammessi ai Giochi Olimpici non possono essere considerati di livello inferiore (a mero titolo di esempio ricordiamo che non sono riconosciute di interesse olimpico il tuffo da trampolino di 1 metro, il nuoto artistico con duo misto, la mezza maratona, i 10 chilometri di marcia femminile e il rugby a 15) e dunque tutte le associazioni sportive meritano il medesimo sostegno a prescindere dal fatto che operino o meno in una disciplina ammessa ai Giochi, a patto che rispondano agli altri criteri previsti dalla normativa in oggetto come la certificazione di svolgere attività sportiva giovanile;
              aumentare la platea dei beneficiari di questa misura, ovvero estendere il credito d'imposta del 50 per cento per gli investimenti effettuati da privati, imprese ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di società sportive concorrerebbe certamente ad amplificare l'efficacia degli investimenti in sport e inclusione, previsti dal PNRR alla M5 C2.3.1 e a raggiungere l'obiettivo finale di potenziamento della pratica sportiva in tutto il Paese e sin dalla tenera età,

impegna il Governo

con riferimento alla possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la promozione di associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, ad eliminare il riferimento all'ambito delle discipline olimpiche ovvero operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
9/3146-AR/50. Belotti.


      La Camera,
          premesso che:
              a seguito dell'emergenza da Coronavirus, su tutto il territorio nazionale, da marzo 2020 sono stati sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi, era poi stata consentita, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive. Da giugno 2020, era stato consentito lo svolgimento, a determinate condizioni, di eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali e, da settembre 2020, la riammissione di un determinato numero di spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché alle partite di calcio della serie A. A partire da ottobre 2020, però, in considerazione dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, erano state nuovamente introdotte limitazioni, che si sono fatte via via più stringenti. La ripresa delle attività non è ancora pienamente avvenuta e, in considerazione della forte incidenza di nuove varianti del virus, permangono preoccupazioni anche per la ripresa delle attività dopo la pausa estiva;
              per fronteggiare le evidenti difficoltà derivanti da tale situazione, già da marzo 2020 il Governo ha disposto diversi interventi e nel tempo ha mostrato sensibilità crescente rispetto alla crisi che economica che ha investito il settore;
              si tratta della disciplina di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126 che ha concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e a gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Tale misura sarà poi estesa al 2021;
              la norma dunque offre questo beneficio esclusivamente a chi investa su federazioni riferite a discipline sportive ammesse ai Giochi Olimpici. Ora, benché sia evidente che i Giochi siano un grandissimo contenitore multi sport che garantisce visibilità a sport che normalmente ne hanno poca non può certamente ritenersi esclusivo. Non si può racchiudere lo sport unicamente in quella manifestazione perché gli spazi sono limitati, i tempi sono compressi e inserire tante discipline dando a tutti la giusta rilevanza risulta estremamente difficile se non impossibile per gli organizzatori;
              gli sport non ammessi ai Giochi Olimpici non possono essere considerati di livello inferiore (a mero titolo di esempio ricordiamo che non sono riconosciute di interesse olimpico il tuffo da trampolino di 1 metro, il nuoto artistico con duo misto, la mezza maratona, i 10 chilometri di marcia femminile e il rugby a 15) e dunque tutte le associazioni sportive meritano il medesimo sostegno a prescindere dal fatto che operino o meno in una disciplina ammessa ai Giochi, a patto che rispondano agli altri criteri previsti dalla normativa in oggetto come la certificazione di svolgere attività sportiva giovanile;
              aumentare la platea dei beneficiari di questa misura, ovvero estendere il credito d'imposta del 50 per cento per gli investimenti effettuati da privati, imprese ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni di società sportive concorrerebbe certamente ad amplificare l'efficacia degli investimenti in sport e inclusione, previsti dal PNRR alla M5 C2.3.1 e a raggiungere l'obiettivo finale di potenziamento della pratica sportiva in tutto il Paese e sin dalla tenera età,

impegna il Governo

con riferimento alla possibilità di ottenere un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la promozione di associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, a valutare l'opportunità di eliminare il riferimento all'ambito delle discipline olimpiche ovvero operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici.
9/3146-AR/50.    (Testo modificato nel corso della seduta) Belotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) ha presentato il progetto «H2iseO» in Valcamonica, che sarà la «prima Hydrogen Valley italiana», lungo la linea ferroviaria Brescia-lseo-Edolo di Ferrovienord;
              il progetto prevede l'acquisto di 6 treni Alstom alimentati a idrogeno entro il 2023 per la linea non elettrificata Brescia-lseo-Edolo, con l'opzione su altri 8 per sostituire l'intera flotta diesel prevede l'acquisto di 6 treni Alstom alimentati a idrogeno entro il 2023 per la linea non elettrificata Brescia-lseo-Edolo, con l'opzione su altri 8 per sostituire l'intera flotta diesel, inoltre è prevista la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinate inizialmente ai nuovi convogli a energia pulita, con un investimento preliminare complessivo di circa 300 milioni;
              sarebbe necessario e utile che tale prospettiva di riconversione all'idrogeno coinvolgesse anche altri mezzi di trasporto pubblico locale presenti nell'area, a cominciare dai traghetti lacustri sul lago di Iseo ed eventualmente anche degli altri laghi, tanto più che la questione ambientale e della riconversione ecologica è al centro del PNRR;
              i profili di interesse generale relativi alla riconversione del trasporto pubblico locale su traghetti lacustri sono individuabili nei riflessi di ordine economico connessi allo sviluppo dell'afflusso turistico e negli effetti positivi sia in termini economici e sia, ancor più, in termini di favorevole impatto ambientale, che riguarderebbero tutta l'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza che portino alla conversione del parco mezzi del trasporto pubblico locale, in particolare dei traghetti lacustri che operano nell'area citata, all'idrogeno, sfruttando anche l'occasione offerta del progetto presentato dal gruppo Ferrovie Nord Milano, per rendere tutto il trasporto pubblico dell'area più efficiente e sostenibile, con importanti conseguenze ambientali ed economiche.
9/3146-AR/51. Donina, Bordonali.


      La Camera,
          premesso che:
              il gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) ha presentato il progetto «H2iseO» in Valcamonica, che sarà la «prima Hydrogen Valley italiana», lungo la linea ferroviaria Brescia-lseo-Edolo di Ferrovienord;
              il progetto prevede l'acquisto di 6 treni Alstom alimentati a idrogeno entro il 2023 per la linea non elettrificata Brescia-lseo-Edolo, con l'opzione su altri 8 per sostituire l'intera flotta diesel prevede l'acquisto di 6 treni Alstom alimentati a idrogeno entro il 2023 per la linea non elettrificata Brescia-lseo-Edolo, con l'opzione su altri 8 per sostituire l'intera flotta diesel, inoltre è prevista la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinate inizialmente ai nuovi convogli a energia pulita, con un investimento preliminare complessivo di circa 300 milioni;
              sarebbe necessario e utile che tale prospettiva di riconversione all'idrogeno coinvolgesse anche altri mezzi di trasporto pubblico locale presenti nell'area, a cominciare dai traghetti lacustri sul lago di Iseo ed eventualmente anche degli altri laghi, tanto più che la questione ambientale e della riconversione ecologica è al centro del PNRR;
              i profili di interesse generale relativi alla riconversione del trasporto pubblico locale su traghetti lacustri sono individuabili nei riflessi di ordine economico connessi allo sviluppo dell'afflusso turistico e negli effetti positivi sia in termini economici e sia, ancor più, in termini di favorevole impatto ambientale, che riguarderebbero tutta l'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza che portino alla conversione del parco mezzi del trasporto pubblico locale, in particolare dei traghetti lacustri che operano nell'area citata, all'idrogeno, sfruttando anche l'occasione offerta del progetto presentato dal gruppo Ferrovie Nord Milano.
9/3146-AR/51.    (Testo modificato nel corso della seduta) Donina, Bordonali.


      La Camera,
          premesso che:
              in base a quanto previsto dalla legge 18 luglio 1957, n.  614, la competenza in materia di navigazione pubblica su alcuni laghi è attualmente in capo all'ente Gestione Governativa Navigazione Laghi, organismo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
              il decreto legislativo del 19 novembre 1997, n.  422, all'articolo 11, ha disposto il trasferimento della gestione della navigazione pubblica di alcuni laghi del nord alle regioni territorialmente competenti, previo risanamento tecnico economico; tuttavia, tale trasferimento di competenze non è ancora stato perfezionato;
              la procedura per l'approvazione del piano è attualmente in una situazione di stallo;
              negli anni, a causa della riduzione degli stanziamenti, la gestione governativa dei laghi ha dovuto operare scelte di riduzione del servizio di trasporto passeggeri, in particolare delle corse veloci, e di traghettamento degli autoveicoli, nonché l'aumento delle tariffe applicate, che hanno colpito in particolare gli utenti pendolari, generando conseguenze negative sia in termini occupazionali (anche rispetto alla possibilità di assunzione di lavoratori stagionali), sia in termini di attrattività turistica delle aree lacuali, inibendo le potenzialità del trasporto su acqua;
              la mancata regionalizzazione della gestione governativa per la navigazione sui laghi, che interessa anche la gestione dei traghetti lacustri, dunque sta rendendo progressivamente più incerta la programmazione del servizio di trasporto pubblico lacustre, che andrebbe fatta secondo le esigenze sociali, economiche, territoriali e di mobilità dei territori interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, in un'ottica di semplificazione della gestione del servizio in oggetto e quindi di incremento dell'efficienza, al trasferimento delle competenze in materia di gestione del trasporto pubblico lacustre, in particolare in materia di traghetti lacustri, dall'ente di Gestione Governativa Navigazione Laghi alle regioni territorialmente competenti.
9/3146-AR/52. Bordonali, Donina.


      La Camera,
          premesso che:
              la gravissima crisi dovuta all'emergenza da COVID-19 ha messo in luce l'urgente necessità di adottare adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere un reale sviluppo, o quantomeno a mantenere in condizione di economicità le attività esistenti, anche attraverso strumenti che portino a riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria che sussiste sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo nella conurbazione transfrontaliera fra Italia e Slovenia;
              nei territori presenti lungo la fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia, durante la chiusura dei confini con Slovenia e Austria, gli incassi per lo Stato in IVA e accise sono più che raddoppiati e alla loro recente riapertura, lo Stato Sloveno – con il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti – ha fatto sì che riprendesse in maniera decisa il fenomeno del pendolarismo oltreconfine, accentuando l'emorragia di liquidità che rischia di compromettere definitivamente le attività italiane in un momento di grave crisi;
              l'attivazione, a cavallo del confine, di un nuovo strumento di armonizzazione economica costituisce elemento essenziale per qualsiasi politica di sviluppo che ha l'obiettivo di creare le condizioni per favorire e mantenere la produzione industriale, artigianale e agricola, il commercio, l'esportazione di merci e l'investimento di nuovi capitali;
              per le medesime attività economiche due Paesi confinanti – per le loro peculiari caratteristiche fiscali, che non sono regolate in modo omogeneo a livello europeo – possono individuare misure fiscali diverse creando fenomeni di differenziazione evidente di prezzo per la medesima categoria merceologica, con notevoli difficoltà per le imprese del Paese fiscalmente svantaggiato;
              tali interventi riguardano un intero sistema economico che deve fare i conti con una concorrenza insostenibile che penalizza micro e piccole-medie imprese, artigiani, partite Iva, lavoratori autonomi, professionisti e le attività economiche in generale;
              con la legge di bilancio 2018, articolo 1, commi 61, 63, 64 e 65, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 è stato istituito lo strumento della Zona logistica semplificata (ZLS) «rafforzata» al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea ex articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;
              la norma citata nel periodo precedente, permette l'istituzione di un massimo una ZLS per regione, che la stessa è istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Regione interessata, per una durata massima iniziale di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di altri sette;
              l'Amministrazione regionale, nella fase di definizione della Programmazione POR-FESR 2021-2027, ha proposto l'iniziativa volta all'istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ed ha in corso di predisposizione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  12 del 2018 – il Piano di Sviluppo Strategico, strumento necessario di accompagnamento alla definizione di una ZLS;
              il Friuli Venezia Giulia per localizzazione, dotazioni e vocazione è un territorio-cerniera, una piattaforma di connessione dei flussi di merci che da Sud risalgono il Mediterraneo orientale ed entrano nel cuore dell'Europa continentale; con la creazione della ZLS ci sarebbe la possibilità di sfruttare questi flussi di beni non solo per attivare un'economia di attraversamento collegata alla loro movimentazione, ma anche per sostenere un'economia di produzione e trasformazione, fondata sulle lavorazioni e l'assemblaggio;
              l'istituzione della Zls combina le dotazioni infrastrutturali regionali con la vocazione produttiva dei territori migliorando la competitività e generando nuovo valore economico;
              anche diversi comuni, tra cui Gorizia e Monfalcone, hanno avviato da tempo la richiesta di intervenire in tal senso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per istituire, in accordo con la regione e con gli enti locali, una zona logistica semplificata in Friuli Venezia Giulia.
9/3146-AR/53. Panizzut.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 66-bis del decreto-legge all'esame reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative;
              la legge di Bilancio per il 2021 (n.  178 del 2020) ha introdotto ai commi da 139 a 143 alcune disposizioni riguardanti l'istituzione di un registro telematico di carico e scarico dei cereali e delle farine dei cereali;
              la nuova disciplina prevede che qualsiasi impresa (ad esempio: molini, panifici, pastifici, eccetera) che detenga un quantitativo superiore alle 5 tonnellate annue di singolo prodotto ha l'obbligo di registrare le operazioni di carico e scarico del prodotto, di qualsiasi provenienza (nazionale, unionale o paese terzo), entro sette giorni lavorativi, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
              il Registro telematico si configura come un nuovo inutile aggravio burocratico e gestionale per le nostre imprese, considerato che le stesse applicano già sistemi di tracciabilità, e che nel contempo sono chiamate ad affrontare una crisi strutturale dei consumi, aggravata dalle misure limitative imposte, per fronteggiare i contagi da COVID-19, a carico del settore HORECA della ristorazione, importante canale di sbocco della loro produzione; tra l'altro il nuovo onere appare sproporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati della norma;
              il più che comprensibile obiettivo legislativo di monitorare le produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale attraverso l'annotazione su apposito registro telematico di tutte le operazioni di carico e scarico appare in sé conseguibile all'atto di primo conferimento in magazzino delle dette produzioni;
              a conti fatti, stante la logica di fondo volta a tener traccia delle dette produzioni, per il legislatore sarebbe di per sé sufficiente delimitare l'adempimento documentale alle imprese del comparto agroalimentare estrattive e di prima trasformazione (esempio industria molitoria), nonché alle imprese importatrici, esautorando da analoga, inutile e gravosa incombenza quelle di seconda trasformazione (esempio imprese artigiane dolciarie, della panificazione, micro-birrifici) e, ben vedere, quelle esercenti commercio al dettaglio,

impegna il Governo

a ridefinire il perimetro del nuovo obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, introducendo degli elementi di razionalizzazione dell'applicazione della norma, in chiave eminentemente semplificatoria, al fine di evitare la duplicazione di oneri amministrativi nonché la replicazione dei dati, giacché concernenti il medesimo oggetto e di conseguenza identiche fattispecie, per una riduzione di carichi burocratici per le imprese.
9/3146-AR/54. Gastaldi, Molinari.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 66-bis del decreto-legge all'esame reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative;
              la legge di Bilancio per il 2021 (n.  178 del 2020) ha introdotto ai commi da 139 a 143 alcune disposizioni riguardanti l'istituzione di un registro telematico di carico e scarico dei cereali e delle farine dei cereali;
              la nuova disciplina prevede che qualsiasi impresa (ad esempio: molini, panifici, pastifici, eccetera) che detenga un quantitativo superiore alle 5 tonnellate annue di singolo prodotto ha l'obbligo di registrare le operazioni di carico e scarico del prodotto, di qualsiasi provenienza (nazionale, unionale o paese terzo), entro sette giorni lavorativi, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
              il Registro telematico si configura come un nuovo inutile aggravio burocratico e gestionale per le nostre imprese, considerato che le stesse applicano già sistemi di tracciabilità, e che nel contempo sono chiamate ad affrontare una crisi strutturale dei consumi, aggravata dalle misure limitative imposte, per fronteggiare i contagi da COVID-19, a carico del settore HORECA della ristorazione, importante canale di sbocco della loro produzione; tra l'altro il nuovo onere appare sproporzionato rispetto agli obiettivi dichiarati della norma;
              il più che comprensibile obiettivo legislativo di monitorare le produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale attraverso l'annotazione su apposito registro telematico di tutte le operazioni di carico e scarico appare in sé conseguibile all'atto di primo conferimento in magazzino delle dette produzioni;
              a conti fatti, stante la logica di fondo volta a tener traccia delle dette produzioni, per il legislatore sarebbe di per sé sufficiente delimitare l'adempimento documentale alle imprese del comparto agroalimentare estrattive e di prima trasformazione (esempio industria molitoria), nonché alle imprese importatrici, esautorando da analoga, inutile e gravosa incombenza quelle di seconda trasformazione (esempio imprese artigiane dolciarie, della panificazione, micro-birrifici) e, ben vedere, quelle esercenti commercio al dettaglio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridefinire il perimetro del nuovo obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, introducendo degli elementi di razionalizzazione dell'applicazione della norma, in chiave eminentemente semplificatoria, al fine di evitare la duplicazione di oneri amministrativi nonché la replicazione dei dati, giacché concernenti il medesimo oggetto e di conseguenza identiche fattispecie, per una riduzione di carichi burocratici per le imprese.
9/3146-AR/54.    (Testo modificato nel corso della seduta) Gastaldi, Molinari.


      La Camera,
          premesso che:
              l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato l'adozione di misure restrittive per il contrasto alla diffusione del contagio, con un forte impatto negativo anche per gli Enti locali e la Pubblica Amministrazione;
              la normativa emergenziale ha determinato un rinvio e un rallentamento delle procedure e dei bandi di gara;
              nell'ottica di una ripartenza dell'economia è necessario porre in campo disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati;
              vanno accolti con favore gli spunti e le preoccupazioni condivisi tra gli stakeholders (ANCI, associazioni dei distributori, ARERA), i quali hanno rimarcato aspetti critici in materia in modo da far ripartire le gare a livello di ambito per la aggiudicazione del servizio di distribuzione gas;
              la recente segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito a «Proposte di riforma concorrenziale, ai fini della legge annuale per il Mercato e la concorrenza», inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea la necessità di accelerare l'indizione delle gare, semplificando le procedure propedeutiche alle stesse, anche mediante riduzione dei casi di verifica dello scostamento tra VIR e RAB di competenza del regolatore di settore ARERA, massimizzando l'impegno del gestore negli investimenti e ottimizzando le condizioni economiche nelle quali viene svolto il servizio;
              occorre permettere agli Enti locali di mantenere, anche dopo l'effettuazione delle gare d'ambito, un'equa remunerazione del capitale rappresentato dal valore delle reti di distribuzione del gas naturale generando così risorse per il mantenimento di servizi a volte essenziali per la cittadinanza;
              nel caso in cui agli Enti locali non fosse garantita questa continuità di risorse molti servizi dovranno essere sospesi con il rischio, in alcuni casi di default del bilancio;
              la ripartenza delle gare è fortemente condizionata da alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione gas è remunerato attraverso le tariffe stabilite dall'Autorità di regolazione;
              l'effettuazione delle gare avrebbe per contro significativi benefici per le casse dello Stato in termini di tassazione delle plusvalenze, rogiti, IVA, eccetera;
              il servizio di distribuzione del gas naturale incide sulla tariffa ai clienti finali, per la parte investimenti, solo per il 6 per cento;
              il PNRR prescrive che, in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, venga modificata la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi (legge annuale 2021 ovvero altro provvedimento da adottare entro il 2022),

impegna il Governo:

          a valutare la possibilità, nel prossimo provvedimento utile, di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n.  226, ciò mediante l'inserimento di specifiche disposizioni:
          a) valorizzazione degli impianti di distribuzione e misura posseduti totalmente o in parte dagli Enti locali o dalle società patrimoniali delle reti definendo il loro Valore Industriale Residuo (VIR) calcolato, come per gli impianti di proprietà dei gestori uscenti, applicando la metodologia di calcolo stabilita dalle Linee Guida di cui al decreto ministeriale n.  105 del 2015, tenendo conto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n.  118 del 2011 per la patrimonializzazione dei beni di proprietà pubblica;
          b) permettere agli Enti locali o alle società patrimoniali delle reti, anche in occasione delle gare d'ambito, di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e misura di loro proprietà o la sola quota parte. Nel caso in cui gli Enti locali non intendano alienare dette proprietà, riconoscere a loro la remunerazione già prevista dal metodo tariffario per gli investimenti effettuati dal gestore (deliberazione ARERA 159 del 2008);
          c) disporre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adegui le proprie deliberazioni in materia relativamente ai punti a) e b);
          d) in sede di gara d ambito dovranno essere indicati i VIR di tutti gli impianti di distribuzione e misura dei singoli ATEM, suddivisi per quote proprietarie;
          e) equiparare le gestioni del servizio di distribuzione affidate con gara ad evidenza pubblica, alle altre affidate con trattativa privata. L'articolo 6 del decreto ministeriale n.  226 del 2011 dovrà essere abrogato;
          f) Rivedere la metodologia tariffaria di remunerazione del capitale investito da ARERA, eliminando tutte le RAB d'ufficio;
          g) la remunerazione del capitale investito dovrà essere riconosciuta e remunerata direttamente agli aventi diritto;
          h) interpretare il primo comma dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164 nel senso per cui, in caso di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale in forma associata, la partecipazione degli Enti locali concedenti si esplica attraverso la loro convocazione unitaria in forma assembleare per il conferimento, l'indirizzo e la revoca della delega di funzioni pubbliche alla Stazione appaltante;
          i) sospendere le procedure di gara attualmente in corso fino al 2 gennaio 2022 per consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la documentazione di gara alla presente disposizione;
          j) apportate le necessarie modifiche alla normativa primaria finalizzata a rafforzare il potere delle stazioni appaltanti nei confronti degli enti locali e dei gestori che non forniscono le informazioni ed i dati richiesti.
9/3146-AR/55. Covolo.


      La Camera,
          premesso che:
              i commi 1 e 2 dell'articolo 12 prevedono norme per garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni;
              nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281;
              nel caso in cui si verifica un inadempimento, ritardo, inerzia o difformità, ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, la norma prevede l'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e il successivo esercizio del potere sostitutivo da esercitare direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi compresi le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avviare una particolare e continuativa concertazione direttamente con la Città metropolitana di Roma Capitale, anche al fine di un efficace supporto e della celerità di intervento nei casi di necessità di promozione di iniziative di impulso e coordinamento ai fini dell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in cui sia coinvolta la Città metropolitana.
9/3146-AR/56. Saltamartini.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto 77/2021 ha come scopo di creare, attraverso condizioni di snellimento burocratico e rafforzamento delle strutture amministrative, le condizioni per il raggiungimento di traguardi ed obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
              in particolare, all'articolo 36 ci si occupa di semplificazioni in materia di economia montana e forestale e di semplificare interventi manutentivi ripristino di opere si sistemazione idraulica rispetto ai vincoli di cui al di 22 gennaio 2004, n.  42;
              anche l'economia marittima che si sviluppa lungo gli 8.000 chilometri di coste italiane, necessita spesso della realizzazione di rapidi ed urgenti interventi di dragaggio portuale e ripascimento delle coste, azioni utili per mantenere la funzionalità della navigazione e contenere l'annoso problema dell'erosione;
              la materia che detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini è il decreto ministeriale n.  173 del 2016, Ministero dell'Ambiente ed è collegato al decreto ministeriale n.  172 del 2016 in materia di operazioni di dragaggio nei Sin, siti da bonificare di interesse nazionale;
              i punti critici degli iter riguardano i test eco-tossicologici su tutti i campioni richiesti dal decreto che non possono spesso essere effettuati da molte Agenzie regionali per la non disponibilità di organismi/test, l'esistenza di un problema di stagionalità, il fatto che molte aree geologiche presentano valori di fondo superiori ai limiti previsti nel decreto; è quindi necessario individuare le concentrazioni locali da utilizzare in sostituzione dei limiti previsti dal decreto;
              la gestione dei sedimenti dai dragaggi dei porti, agli accumuli costieri a ridosso dei moli e delle opere, scavi edili, ecc. rappresenta uno dei principali dispositivi per gli Enti e le Comunità locali per poter salvaguardare e garantire la loro spiaggia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una semplificazione sull'uso dei materiali dragati affinché divengano una risorsa del bilancio sedimentario costiero quale prezioso materiale di riutilizzo che rimpiazza il materiale naturale.
9/3146-AR/57. Potenti.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto 77/2021 ha come scopo di creare, attraverso condizioni di snellimento burocratico e rafforzamento delle strutture amministrative, le condizioni per il raggiungimento di traguardi ed obiettivi di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
              in particolare, all'articolo 36 ci si occupa di semplificazioni in materia di economia montana e forestale e di semplificare interventi manutentivi ripristino di opere si sistemazione idraulica rispetto ai vincoli di cui al di 22 gennaio 2004, n.  42;
              anche l'economia marittima che si sviluppa lungo gli 8.000 chilometri di coste italiane, necessita spesso della realizzazione di rapidi ed urgenti interventi di dragaggio portuale e ripascimento delle coste, azioni utili per mantenere la funzionalità della navigazione e contenere l'annoso problema dell'erosione;
              la materia che detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini è il decreto ministeriale n.  173 del 2016, Ministero dell'Ambiente ed è collegato al decreto ministeriale n.  172 del 2016 in materia di operazioni di dragaggio nei Sin, siti da bonificare di interesse nazionale;
              i punti critici degli iter riguardano i test eco-tossicologici su tutti i campioni richiesti dal decreto che non possono spesso essere effettuati da molte Agenzie regionali per la non disponibilità di organismi/test, l'esistenza di un problema di stagionalità, il fatto che molte aree geologiche presentano valori di fondo superiori ai limiti previsti nel decreto; è quindi necessario individuare le concentrazioni locali da utilizzare in sostituzione dei limiti previsti dal decreto;
              la gestione dei sedimenti dai dragaggi dei porti, agli accumuli costieri a ridosso dei moli e delle opere, scavi edili, ecc. rappresenta uno dei principali dispositivi per gli Enti e le Comunità locali per poter salvaguardare e garantire la loro spiaggia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare una semplificazione sull'uso dei materiali dragati affinché divengano una risorsa del bilancio sedimentario costiero.
9/3146-AR/57.    (Testo modificato nel corso della seduta) Potenti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 48 del decreto-legge « Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», recante al suo interno le misure di rafforzamento delle strutture amministrative, di accelerazione e snellimento delle procedure, reca disposizioni di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici Piano nazionale di ripresa e resilienza e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea in cui sarà nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articola 26, comma 6, del decreto legislativo n.  50 del 2016;
              le stazioni appaltanti potranno altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Inoltre, sarà ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n.  50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, sarà sempre convocata la conferenza di servizi. L'affidamento dovrà avvenire mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo dovrà indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo parteciperà anche l'affidatario dell'appalto, che provvederà, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvierà le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto,
          considerato, anche che:
              le misure contenute nel decreto-legge n.  77 del 31 maggio 2021 hanno la finalità di velocizzare l'attuazione delle opere contenute e previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure disciplinando la relativa governance, risulta necessario. Il fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni ed evitare conflitti di interesse, che qualsiasi ente privato che partecipi a una gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi o che sottoscriva una concessione d'uso o una convenzione urbanistica o che sia destinatario di finanziamenti, contributi, autorizzazioni, concessioni, ovvero di vantaggi economici di qualsiasi genere dichiara il proprio titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere un obbligo dichiarativo da parte del titolare effettivo individuato sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica. Tale obbligo, se non correttamente adempiuto, potrà configurare ipotesi di inadempimento costituendo una irregolarità essenziale della domanda, la cui mancata regolarizzazione comporterà l'esclusione dalla procedura ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
          a prevedere che le informazioni relative alle esclusioni disposte in attuazione del comma 2 confluiscono nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
          a prevedere che l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia collabori scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. Le modalità di svolgimento della predetta collaborazione sono regolate sulla base di protocolli d'intesa tra le due autorità.
9/3146-AR/58. Lattanzio.


      La Camera,
          premesso che;
              il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a favorirne la completa realizzazione, tra cui le disposizioni di cui all'articolo 56-ter in materia di agricoltura;
          considerato che circa cinquemila aziende agro-pastorali sarde rischiano l'imminente fallimento e la messa all'asta a causa di un perverso meccanismo originato dalla legge regionale della Regione Sardegna numero 44 del 1988;
              la legge regionale n.  44 del 1988 consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a quindici anni in favore degli imprenditori agricoli isolani in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;
              il 16 aprile 1997 tale legge regionale fu però ritenuta illegittima dall'Unione Europea con la decisione 971612/CE, anche a causa di gravi inadempienze della Regione Sardegna che non aveva notificato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, il regime di aiuto contenuto nella medesima legge regionale n.  44 del 1988;
              solamente nel 2001 la Regione notificò la revoca del contributo in conto interessi concesso, richiedendo la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi ai circa cinquemila beneficiari, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi;
              nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte degli istituti di credito, questi incassarono dalla Regione Sardegna tutte e trenta le semestralità di ammortamento del mutuo revocato. Inoltre, da alcuni rilevamenti documentati è emerso che tale concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla Regione, sia stato addirittura superiore all'originario ammontare del finanziamento, anche perché a quel tempo i tassi di interesse erano elevati e i contributi in conto interesse rappresentavano la voce più cospicua;
              il Legislatore nazionale si occupò del tema senza tuttavia addivenire a una soluzione; l'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 istituì infatti una commissione finalizzata alla ristrutturazione dei suddetti debiti gravanti sugli imprenditori agricoli; detta commissione avrebbe dovuto valutare i danni subiti dal comparto e presentare al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per la ristrutturazione dei debiti entro il 31 luglio 2009; tuttavia la commissione non ha mai portato a termine il lavoro e ad oggi sono migliaia le imprese agricole in giudizio e che subiscono esecuzioni forzose e procedure d'asta, con drammatici risvolti sul tessuto economico e sociale;
              il 7 febbraio 2020 alla Camera il Viceministro dell'economia e delle finanze, Antonio Misiani, rispondendo all'interpellanza urgente 2-00613 a prima firma Pino Cabras, ha affermato che «il Governo non si sottrarrà per risolvere questa vicenda», e, riconoscendo che la vicenda in oggetto è meritevole di attenzione e rilevante poiché riguarda migliaia di aziende, si trascina da troppi anni e investe un settore già in profonda crisi, ha impegnato altresì il Governo a valutare ogni soluzione e a promuovere un confronto fra tutte le amministrazioni coinvolte e gli istituti di credito;
              il 19 febbraio 2020 la Camera ha accolto l'ordine del giorno 9/02325-AR/053 a prima firma Pino Cabras col quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso successivi interventi normativi, al fine di addivenire a una ristrutturazione dei suddetti debiti degli imprenditori agricoli, anche attraverso la sospensione dei termini già previsti dal summenzionato articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n.  244;
              nonostante gli impegni presi, a oggi non è stata adottata alcuna iniziativa, tanto a livello nazionale che regionale, volta a un equo superamento di questa incredibile vicenda;
              il risultato del perverso meccanismo debitorio illustrato precedentemente e dell'inerzia legislativa e normativa in materia è che, nonostante gli istituti di credito coinvolti abbiano incassato soldi pubblici per mutui revocati, le imprese agricole sono finite all'asta;
              in questi ultimi mesi i procedimenti esecutivi e d'asta che riguardano circa 5 mila imprese agricole stanno ormai per raggiungere il punto di non ritorno, con le conseguenti drammatiche ricadute socio-economico in un territorio già duramente colpito da una ultradecennale crisi economica, ulteriormente acuita dalla crisi Covid-19;
              risulta pertanto necessario intervenire con la massima urgenza al fine di prevenire che imprese, attività, immobili e bestiame siano sottratti ai loro proprietari,

impegna il Governo:

          a valutare con ogni consentita sollecitudine l'opportunità di intervenire con la massima urgenza, anche attraverso un successivo intervento normativo, al fine di garantire la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero, nonché delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui in premessa, anche attraverso la proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n.  244;
          a valutare con ogni consentita sollecitudine l'opportunità di prevedere, anche attraverso un successivo intervento normativo, l'istituzione di un commissario ad acta incaricato di procedere all'istruttoria volta alla valutazione dei danni subiti dal comparto agricolo e al superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione europea del 16 aprile 1997, individuando le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori.
9/3146-AR/59. Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          considerato che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 32, comma 1, lettera a), introduce deroghe e incentivi per aumentare l'altezza delle torri eoliche;
              tra le deroghe introdotte vi è quella della esenzione dalla VIA;
              è evidente che alzare una torre eolica da 100 a 200 metri di altezza o da 150 a 250 non è indifferente per l'ambiente ma significa modificare il paesaggio, il turismo ad esso legato e impattare sulle rotte migratorie della avifauna in modo determinante, comportando la necessità di verificare preventivamente gli impatti ambientali;
              con emendamento Giuliodori 32.45, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di eliminare questa deroga dannosa per l'ambiente e per l'economia legata al turismo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché l'innalzamento delle torri eoliche sia sottoposta a VIA.
9/3146-AR/60. Termini, Testamento, Spessotto, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Anna Lisa Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Raduzzi, Sodano.


      La Camera,
          considerato che;
              in sede di esame del provvedimento è stato approvato in commissione l'articolo 31-bis concernente misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano;
              la proposta dispone che i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato.
              la norma pur menzionando espressamente la filiera agroindustriale fa riferimento nella sua formulazione ai soli sottoprodotti di cui all'allegato 1, tabella 1.A punti 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (e cioè i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali), omettendo il punto 1 (e cioè i Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), della medesima tabella riferito appunto alla filiera agroindustriale;
              l'allegato IX lettera d) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come inserito dall'allegato 2 della direttiva n.  1513/2015 fa riferimento alla Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana (tra cui potrebbero essere ricompresi anche i Sottoprodotti di Origine Animale – SOA), tra le materie prime idonee alla produzione di biocarburanti avanzati,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per integrare la previsione dell'articolo 31-bis del provvedimento in esame nel senso indicato in premessa, aggiungendo tra le materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato anche quelle ricomprese nel punto 1 della tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
9/3146-AR/61. Squeri.


      La Camera,
          considerato che;
              in sede di esame del provvedimento è stato approvato in commissione l'articolo 31-bis concernente misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano;
              la proposta dispone che i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburanie avanzato.
              la norma pur menzionando espressamente la filiera agroindustriale fa riferimento nella sua formulazione ai soli sottoprodotti di cui all'allegato 1, tabella 1.A punti 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 (e cioè i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali), omettendo il punto 1 (e cioè i Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), della medesima tabella riferito appunto alla filiera agroindustriale;
              l'allegato IX lettera d) della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come inserito dall'allegato 2 della direttiva n.  1513/2015 fa riferimento alla Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana (tra cui potrebbero essere ricompresi anche i Sottoprodotti di Origine Animale – SOA), tra le materie prime idonee alla produzione di biocarburanti avanzati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per integrare la previsione dell'articolo 31-bis del provvedimento in esame nel senso indicato in premessa, aggiungendo tra le materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato anche quelle ricomprese nel punto 1 della tabella 1.A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016.
9/3146-AR/61.    (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro norme in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative;
              l'articolo 44 introduce semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;
              il Ponte sullo Stretto costituisce un'infrastruttura indispensabile del Corridoio comunitario Palermo-Helsinki delle reti TEN-T, senza la quale verrebbe meno l'utilità delle tratte ferroviarie AV/AC Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina-Catania finanziate nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR;
              il ponte sullo Stretto può rappresentare una grandissima occasione di sviluppo per l'Italia e non solo per la Calabria e la Sicilia, permettendo tra l'altro di intercettare il traffico merci che, dal canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare sui porti del Nord Europa, quando invece la Sicilia con il porto di Augusta collegato all'alta velocità potrebbe rappresentare un hub strategico nel Mediterraneo e quindi per uno sviluppo di quei territori, del Mezzogiorno e per il Paese;
              l'opera del ponte, di cui si dispone del progetto definitivo approvato, è ricompresa nel programma europeo delle reti Trans European Network (TEN-T). A tal proposito si ricorda che nel 2003, il Gruppo di Alto Livello per la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) includeva il ponte sullo Stretto tra i 18 progetti prioritari a livello europeo da rendere operativi entro il 2020, e al dicembre dello stesso anno, il Consiglio dei ministri dei trasporti europei approvava la proposta della Commissione UE del 10 ottobre 2020 di revisione delle Reti TEN, che prevedeva anche la realizzazione del ponte sullo Stretto;
              la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'approvare all'unanimità il documento sul Recovery Fund, ha espressamente indicato, tra le opere strategiche prioritarie, il ponte sullo stretto di Messina;
              in occasione dell'esame alla Camera dei deputati del decreto-legge n.  59 del 2021, il governo, nella seduta del 29 giugno 2021, ha accolto l'ordine del giorno 9/03166/062, a prima firma della presentatrice del presente atto e sottoscritto da numerosi deputati di diversi gruppi, con il quale si è impegnato ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia,

impegna il Governo

ad applicare idonee misure di semplificazione procedimentale anche per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina.
9/3146-AR/62. Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Bruno Bossio, Navarra, Miceli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro norme in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative;
              l'articolo 44 introduce semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;
              il Ponte sullo Stretto costituisce un'infrastruttura indispensabile del Corridoio comunitario Palermo-Helsinki delle reti TEN-T, senza la quale verrebbe meno l'utilità delle tratte ferroviarie AV/AC Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Messina-Catania finanziate nell'ambito del Piano nazionale complementare al PNRR;
              il ponte sullo Stretto può rappresentare una grandissima occasione di sviluppo per l'Italia e non solo per la Calabria e la Sicilia, permettendo tra l'altro di intercettare il traffico merci che, dal canale di Suez, oggi si dirige verso Gibilterra per puntare sui porti del Nord Europa, quando invece la Sicilia con il porto di Augusta collegato all'alta velocità potrebbe rappresentare un hub strategico nel Mediterraneo e quindi per uno sviluppo di quei territori, del Mezzogiorno e per il Paese;
              l'opera del ponte, di cui si dispone del progetto definitivo approvato, è ricompresa nel programma europeo delle reti Trans European Network (TEN-T). A tal proposito si ricorda che nel 2003, il Gruppo di Alto Livello per la rete di trasporto transeuropea (TEN-T) includeva il ponte sullo Stretto tra i 18 progetti prioritari a livello europeo da rendere operativi entro il 2020, e al dicembre dello stesso anno, il Consiglio dei ministri dei trasporti europei approvava la proposta della Commissione UE del 1 o ottobre 2020 di revisione delle Reti TEN, che prevedeva anche la realizzazione del ponte sullo Stretto;
              la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'approvare all'unanimità il documento sul Recovery Fund, ha espressamente indicato, tra le opere strategiche prioritarie, il ponte sullo stretto di Messina;
              in occasione dell'esame alla Camera dei deputati del decreto-legge n.  59 del 2021, il governo, nella seduta del 29 giugno 2021, ha accolto l'ordine del giorno 9/03166/062, a prima firma della presentatrice del presente atto e sottoscritto da numerosi deputati di diversi gruppi, con il quale si è impegnato ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare idonee misure di semplificazione procedimentale per la realizzazione del collegamento stabile, veloce e sostenibile dello stretto di Messina.
9/3146-AR/62.    (Testo modificato nel corso della seduta) Prestigiacomo, Siracusano, Bartolozzi, Bruno Bossio, Navarra, Miceli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, detto Codice delle Comunicazioni Elettroniche, regola i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
              il comma 9 del sopracitato articolo prescrive che scatti il silenzio-assenso dopo novanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza di un responso da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36, cioè le amministrazioni regionali preposte al controllo delle emissioni elettromagnetiche;
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 novella l'articolo 87 del decreto legislativo di cui supra, introducendo la possibilità per il richiedente di autocertificare il silenzio-assenso, scaduti sette giorni dopo il decorso del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni per rilasciare il parere o l'autorizzazione;
              le amministrazioni di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36 svolgono un ruolo fondamentale per la tutela della salute dei cittadini, vigilando sul rispetto dei limiti dell'inquinamento elettromagnetico;
              sono sempre più numerose le evidenze scientifiche che dimostrano i danni delle emissioni elettromagnetiche le quali provocano effetti termici e atermici sui tessuti del corpo umano,

impegna il Governo

a emanare, il prima possibile, un provvedimento per allungare a centottanta giorni il termine a disposizione delle strutture amministrative preposte al controllo delle emissioni elettromagnetiche.
9/3146-AR/63. Giuliodori, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame contiene una pluralità di disposizioni finalizzate ad accelerare e snellire le procedure burocratiche, nonché a rafforzare al contempo la capacità amministrativa, al fine di agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
              in particolare, il testo affronta numerosi interventi considerati strategici alla realizzazione dei progetti per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), individuati nell'allegato I-bis, insieme alle opere connesse che costituiscono decisioni di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
              è il caso di osservare che l'idrogeno verde rappresenta una fonte energetica pulita indispensabile per sostenere e completare entro il 2050 il processo di decarbonizzazione;
              in tal senso, e in armonia con gli accordi internazionali assunti nell'ambito della Strategia per l'Idrogeno pubblicata di recente dall'Unione europea, le tecnologie connesse alla produzione e all'impiego dell'idrogeno verde sono destinate a ricoprire un ruolo chiave nella transizione energetica verso un sistema integrato, flessibile ed energeticamente efficiente (coerentemente peraltro, con quanto indicato nel decreto-legge in esame) attraverso alcuni interventi elencati nel PNRR;
              questi aspetti sono evidenti in particolare nei primi due interventi della Componente 2 del Piano («Transizione energetica e mobilità sostenibile») che fra i vari obiettivi prefissati, connessi all'incremento della quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile (PER) nel sistema, promuovono la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno, in linea con le strategie comunitarie e nazionali;
              sia le linee d'indirizzo adottate dal Governo, in particolare dal precedente, sia le numerose sollecitazioni e iniziative parlamentari finalizzate a sostenere la trasformazione energetica, l'uso delle fonti rinnovabili e le potenzialità della filiera dell'idrogeno verde, confermano la crescente attenzione verso gli operatori del settore e le imprese della filiera (in particolare quelle di piccola e media dimensione), un'attenzione volta a sortire condizioni in grado di favorire la partecipazione, ai programmi d'investimento previsti in ambito nazionale, di industrie e centri di ricerca sia pubblici,
              per sostenere questo processo e, nel contempo, promuovere iniziative in grado di promuovere lo sviluppo dell'idrogeno verde, nell'ambito delle infrastrutture, nel settore dei trasporti – attraverso l'uso diretto nelle auto, negli autobus, nel trasporto pesante, in alcune tratte ferroviarie non elettrificate e nel trasporto marino, (anche attraverso l'immissione nella rete del metano) – è necessario definire un quadro normativo di riferimento certo e maggiormente semplificato, anche in relazione al riparto delle potestà legislative tra Stato e regioni, che certamente non favoriscono in termini di velocità e realizzazione degli obiettivi prefissati, le decisioni stabilite dal legislatore,

impegna il Governo

ad adottare, nel corso della presente legislatura, adeguate misure a sostegno delle imprese che operano per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde, volte a semplificare il quadro normativo, nei confronti della pubblica amministrazione, anche attraverso l'introduzione di misure agevolative per gli operatori del settore che intendono effettuare investimenti nelle Zone Economiche Speciali, nell'ambito degli interventi per la crescita economica nel Mezzogiorno.
9/3146-AR/64. Vallascas, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 33, introduce, a distanza di quasi vent'anni dall'ultimo condono, la nuova sanatoria edilizia che copre gli aspetti civili e amministrativi degli abusi edilizi;
              il procedimento si applica agli edifici residenziali abusivi realizzati prima del 1967 ma si può applicare, senza di limiti di tempo, anche ad ampliamenti abusivi su edifici residenziali originariamente legittimi o legittimati;
              il tecnico dovrà solo dichiarare che l'immobile intero è stato realizzato prima del 1967 o che l'edificio originario ampliato abusivamente aveva un permesso di costruire e presentare una comunicazione (CILA) al Comune specificando che si vuole utilizzare il Superbonus del 110 per cento;
              quando l'opera di ristrutturazione dell'edificio è completata, depositerà la piantina al Catasto, includendovi anche la parte abusiva e il gioco è fatto. Da quel momento l'abuso edilizio sarà liberamente vendibile sul mercato, mentre attualmente è vietato;
              quindi le opere abusive che potranno essere oggetto di sanatoria, tramite il Superbonus, saranno, a parte gli interi edifici abusivi dichiarati esistenti prima del 1967, anche singole opere tra le più variegate come le nuove finestre, le chiusure di balconi e verande, i piani in più o le stanze in più e le modifiche delle parti strutturali dell'edificio;
              in quest'ultimo caso la maggioranza, inoltre, ha approvato un emendamento, nella stessa seduta del 20 luglio notte, con la quale ha escluso la necessità di avere, tramite SCIA, il certificato di agibilità dei locali. Pertanto si potranno spostare o eliminare muri e colonne portanti, senza che nessun tecnico professionista asseveri che l'immobile permane in stato di sicurezza e stabilità statica;
              a ciò si aggiunge il fatto che, probabilmente per la prima volta al mondo, il condono edilizio non solo non costa nulla, ma l'abusivo viene addirittura premiato per averlo fatto con il pagamento del 110 per cento del Superbonus, corrisposto direttamente dallo Stato;
              con emendamento Forciniti 33.260, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di escludere che si possano accatastare, unitamente alla CILA presentata per ottenere il Superbonus, anche gli abusi edilizi presenti sull'immobile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché non possano essere sanati gli edifici abusivi a spese dello Stato e per imporre, almeno, il divieto di accatastamento degli abusi edilizi tramite la CILA presentata per ottenere il Superbonus.
9/3146-AR/65. Forciniti, Cabras, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              la battaglia contro la pandemia sta registrando importanti risultati, grazie alla massiccia campagna di vaccinazione in atto. Tuttavia, i dati che evidenziano una ripresa dei contagi, soprattutto delle varianti più diffusive, evidenziano l'esigenza di continuare con le misure di accertamento delle condizioni dei soggetti che partecipano a eventi collettivi;
              a maggior ragione, la massima cautela deve essere osservata in occasione delle procedure pubbliche di selezione del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
              al riguardo si ricorda come, il Protocollo dei Concorsi Pubblici, prevede l'obbligo per i candidati di effettuare il tampone prima delle prove. In particolare, all'ingresso dell'area concorsuale sarà richiesto di presentare un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata autorizzata. Inoltre, il tampone deve essere obbligatoriamente effettuato entro 48 ore dalla data di svolgimento della prova. In ragione di tali indicazioni, l'obbligo del tampone riguarda ogni prova concorsuale;
              queste indispensabili misure, rappresentano, tuttavia, un significativo onere per i partecipanti ai concorsi pubblici che va a sommarsi a quelli relativi alle trasferte e agli oneri di iscrizione. Un costo che grava su cittadini che aspirano a poter trovare una stabile occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dai prossimi provvedimenti emergenziali finalizzati al contrasto della pandemia e al sostegno dell'occupazione, al fine di rendere non onerosi i tamponi per l'accertamento della negatività da COVID-19 nei confronti dei cittadini che partecipano ai concorsi pubblici.
9/3146-AR/66. Romina Mura, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del provvedimento in esame introduce disposizioni per la semplificazione delle procedure relative al riconoscimento della detrazione al 110 per cento (Superbonus) di cui all'articolo del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio);
              L'articolo 1-septies del decreto-legge n.  77 del 2021 (c.d. Sostegni bis) ha introdotto disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, nel quale si stabilisce che per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione verificatisi nel 2021, a causa di congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili; per i lavori corso di esecuzione l'appaltatore può inoltrare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione con riferimento ai singoli materiali impiegati per i quali si siano verificate variazioni in aumento eccedenti l'8 per cento se riferite all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
              la crescita dei costi rischia di rappresentare un fattore di rallentamento della ricostruzione privata, dopo la forte accelerazione degli ultimi mesi. Dai dati più recenti diffusi dall'Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia si registra un balzo dei costi di acciaio (+60 per cento), alluminio (+80,4 per cento) e rame (+130 per cento), Per quanto riguarda il prezzo del legno oltre una crescita +134 per cento in sei mesi, dal 1 gennaio 2022, la Federazione russa prevede di cessare l'export di tronchi verso le industrie europee. Questo incrementerà ulteriormente le difficoltà di approvvigionamento delle nostre imprese;
              come già evidenziato nell'ordine del giorno 9/3132-AR/168 con tale crescita esponenziale le PMI che oggi lavorano per il Superbonus 110 per cento rischiano di lavorare sottocosto nei casi in cui abbiano già firmato i contratti. Le imprese che sono ancora alle prese con i capitolati e con le offerte, fanno ancora in tempo a rivedere i prezzi, ma devono fare i conti con i «listini», i prezzari regionali delle lavorazioni che non riescono a tenere il passo degli aumenti delle materie prime; è necessario adottare misure speciali, concrete e immediate, che possano evitare il blocco di centinaia di cantieri privati mettendo a rischio anche gli interventi del Superbonus 110 per cento che sono connesse al Recovery plan,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati su quelli individuati dall'articolo 1-septies del decreto-legge n.  77 del 2021, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento.
9/3146-AR/67. Calabria.


      La Camera,
          considerato che:
              l'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n.  259, detto Codice delle Comunicazioni Elettroniche, regola i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
              l'articolo 88 del medesimo decreto legislativo disciplina le opere civili, gli scavi e l'occupazione di suolo pubblico necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica;
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 interviene sul Codice delle Comunicazioni Elettroniche, introducendo un nuovo procedimento autorizzatorio semplificato che riduce tempi e autorizzazioni, rendendo obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi e ne dimezza i termini, riduce da sei mesi a novanta giorni il termine di conclusione del procedimento per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, permette il superamento del dissenso di una autorità preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e culturale senza l'intervento del Consiglio dei ministri;
              nei prossimi anni fino al 2026, in attuazione della «Strategia italiana per la Banda Ultralarga» approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si intensificheranno le nuove installazioni di infrastrutture radioelettriche e gli interventi sugli impianti già esistenti;
              la costruzione di impianti radioelettrici e il loro potenziamento implicano impatti sull'ambiente, sulla salute dei cittadini, sul paesaggio, beni tutelati dall'ordinamento statale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che contenga modificazioni del nuovo procedimento autorizzatorio a tutela dei poteri di controllo ex ante delle pubbliche amministrazioni.
9/3146-AR/68. Spessotto, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          considerato che:
              il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33 definisce una serie di norme volte a facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 interviene, con una deroga temporale fino al 2026 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33, liberalizzando la procedura per la posa dei cavi della banda ultra-larga, favorendo l'uso della tecnologia della posa in micro trincea, essendo necessaria una semplice comunicazione di avvio dei lavori da parte dell'operatore di rete alla soprintendenza competente e, se si tratta di spazi aperti in centri storici, un elaborato tecnico illustrante la risistemazione degli spazi postintervento;
              la novella legislativa del decreto-legge in questione esclude il controllo ex ante sulla posa dei cavi da parte delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e del paesaggio,

impegna il Governo

a intervenire con ulteriori interventi normativi volti a ripristinare i controlli di archeologia preventiva sulla posa dei cavi della banda ultra-larga.
9/3146-AR/69. Leda Volpi, Forciniti, Cabras, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          considerato che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 interviene sulla Governance del PNRR e sulle declinazioni operative del PNIEC;
              nella realizzazione del PNRR e del PNIEC si deve tener conto anche della biodiversità nonché del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente così come previsto nel Reg. UE 241 del 2021, come previsto dall'emendamento 1.16 Forciniti ed altri, non accolto dal Governo,

impegna il Governo

ad adottare, il prima possibile, un ulteriore provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché la realizzazione delle grandi opere del PNRR e degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia effettuata rispettando l'ambiente e la biodiversità.
9/3146-AR/70. Maniero, Forciniti, Cabras, Colletti, Corda, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 46, commi 1 e 2, prevede l'estensione del ricorso all'Istituto del subappalto nella materia dei contratti pubblici;
              che il subappalto dovrebbe essere, invece, limitato il più possibile in quanto risulta un istituto attraverso i quale la criminalità organizzata inquina il settore degli appalti pubblici e risulta altresì un istituto che non garantisce i lavoratori e le lavoratrici del settore, per quanto riguarda le garanzie contrattuali e retributive;
              con emendamento Forciniti 49.53, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di escludere l'estensione dell'istituto del subappalto contenuta nel decreto-legge n.  77 del 20121,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché sia limitato il più possibile l'uso del subappalto.
9/3146-AR/71. Sapia, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 33, introduce, a distanza di quasi vent'anni dall'ultimo condono, la nuova sanatoria edilizia che copre gli aspetti civili e amministrativi degli abusi edilizi;
              il procedimento si applica agli edifici residenziali abusivi realizzati prima del 1967 ma si può applicare, senza di limiti di tempo, anche ad ampliamenti abusivi su edifici residenziali originariamente legittimi o legittimati;
              il tecnico dovrà solo dichiarare che l'immobile intero è stato realizzato prima del 1967 o che l'edificio originario ampliato abusivamente aveva un permesso di costruire e presentare una comunicazione (CILA) al Comune specificando che si vuole utilizzare il Superbonus del 110 per cento;
              quando l'opera di ristrutturazione dell'edificio è completata, depositerà la piantina al Catasto, includendovi anche la parte abusiva e il gioco è fatto. Da quel momento l'abuso edilizio sarà liberamente vendibile sul mercato, mentre attualmente è vietato;
              quindi le opere abusive che potranno essere oggetto di sanatoria, tramite il Superbonus, saranno, a parte gli interi edifici abusivi dichiarati esistenti prima del 1967, anche singole opere tra le più variegate come le nuove finestre, le chiusure di balconi e verande, i piani in più o le stanze in più e le modifiche delle parti strutturali dell'edificio;
              in quest'ultimo caso la maggioranza, inoltre, ha approvato un emendamento, nella stessa seduta del 20 luglio notte, con la quale ha escluso la necessità di avere, tramite SCIA, il certificato di agibilità dei locali. Pertanto si potranno spostare o eliminare muri e colonne portanti, senza che nessun tecnico professionista asseveri che l'immobile permane in stato di sicurezza e stabilità statica;
              a ciò si aggiunge il fatto che, probabilmente per la prima volta al mondo, il condono edilizio non solo non costa nulla, ma l'abusivo viene addirittura premiato per averlo fatto con il pagamento del 110 per cento del Superbonus, corrisposto direttamente dallo Stato;
              con emendamento Giuliodori 33.257, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di imporre ai tecnici asseveratori di attestare se, sull'immobile oggetto del Superbonus, vi siano richieste di sanatoria edilizia respinte o presentate e ancora non concluse;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché non si utilizzi il Superbonus per condonare gli edifici abusivi a spese dello Stato e per imporre, almeno, l'attestazione della presenza di procedure di contestazione di abusi edilizi o di condoni in itinere rispetto agli immobili oggetto di Superbonus.
9/3146-AR/72. Ehm, Vallascas, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 33, introduce, a distanza di quasi vent'anni dall'ultimo condono, la nuova sanatoria edilizia che copre gli aspetti civili e amministrativi degli abusi edilizi;
              il procedimento si applica agli edifici residenziali abusivi realizzati prima del 1967 ma si può applicare, senza di limiti di tempo, anche ad ampliamenti abusivi su edifici residenziali originariamente legittimi o legittimati;
              il tecnico dovrà solo dichiarare che l'immobile intero è stato realizzato prima del 1967 o che l'edificio originario ampliato abusivamente aveva un permesso di costruire e presentare una comunicazione (CILA) al Comune specificando che si vuole utilizzare il Superbonus del 110 per cento;
              quando l'opera di ristrutturazione dell'edificio è completata, depositerà la piantina al Catasto, includendovi anche la parte abusiva e il gioco è fatto. Da quel momento l'abuso edilizio sarà liberamente vendibile sul mercato, mentre attualmente è vietato;
              quindi le opere abusive che potranno essere oggetto di sanatoria, tramite il Superbonus, saranno, a parte gli interi edifici abusivi dichiarati esistenti prima del 1967, anche singole opere tra le più variegate come le nuove finestre, le chiusure di balconi e verande, i piani in più o le stanze in più e le modifiche delle parti strutturali dell'edificio;
              in quest'ultimo caso la maggioranza, inoltre, ha approvato un emendamento, nella stessa seduta del 20 luglio notte, con la quale ha escluso la necessità di avere, tramite SCIA, il certificato di agibilità dei locali. Pertanto si potranno spostare o eliminare muri e colonne portanti, senza che nessun tecnico professionista asseveri che l'immobile permane in stato di sicurezza e stabilità statica;
              a ciò si aggiunge il fatto che, probabilmente per la prima volta al mondo, il condono edilizio non solo non costa nulla, ma l'abusivo viene addirittura premiato per averlo fatto con il pagamento del 110 per cento del Superbonus, corrisposto direttamente dallo Stato;
              con emendamento Giuliodori 33.258, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di eliminare questo condono-premio per gli abusivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché non si utilizzi il Superbonus per condonare gli edifici abusivi a spese dello Stato.
9/3146-AR/73. Raduzzi, Vallascas, Cabras, Forciniti, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame disciplina la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e contiene le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              in particolare, all'articolo 33, il testo del decreto-legge reca, tra le altre, la semplificazione della disciplina per fruire del Superbonus, stabilendo che attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo;
              ai fini dell'applicazione di tale regime semplificato il provvedimento qualifica indistintamente tutti gli interventi come «di manutenzione straordinaria», rientranti nel campo di applicabilità del beneficio fiscale di cui all'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020;
              tali interventi, tuttavia, costituiscono una categoria particolarmente ampia e non omogenea dal punto di vista edilizio e del relativo regime autorizzativo applicabile, e la disposizione di un regime edilizio così come previsto, indifferente, quindi, rispetto alla natura degli interventi, ha l'effetto negativo di aggravare il regime edilizio stesso di interventi di attività libera per i quali la disciplina vigente non richiede, già allo stato, l'acquisizione di titoli abitativi;
              ciononostante il testo del provvedimento non prevede alcuna clausola di salvaguardia in relazione agli interventi rientranti nel regime edilizio dell'attività libera;
              al fine di evitare effetti distorsivi appare, quindi, necessario escludere espressamente dall'applicabilità del nuovo regime della c.d. CILA «semplificata» gli interventi allo stato già realizzabili in regime di edilizia libera sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge;
              l'inserimento espresso di una clausola di salvaguardia per gli interventi di edilizia libera avrebbe inoltre l'effetto positivo di evitare possibili vizi interpretativi relativi agli interventi in fase di avvio o in corso di realizzazione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge,

impegna il Governo

a chiarire, con successivi provvedimenti, l'esclusione dall'applicabilità del nuovo regime della cosiddetta CILA «semplificata» degli interventi già realizzabili in regime di edilizia libera prima dell'approvazione del decreto-legge, anche al fine di evitare possibili vizi interpretativi relativi agli interventi in fase di avvio o in corso di realizzazione al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/3146-AR/74. Donzelli, Vinci, Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Galantino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 29 del decreto-legge n.  77 del 2021 in esame istituisce la Soprintendenza speciale per il PNRR con l'obiettivo di assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi» recati nel medesimo piano; ne definisce i compiti e i poteri; pone a capo della medesima struttura il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero; detta nome sulle risorse umane e finanziarie di cui si può avvalere;
              viene altresì specificato che la Soprintendenza speciale è un ufficio di livello dirigenziale generale, incardinato presso il Ministero della cultura, di carattere straordinario, la cui operatività, strettamente legata alla durata del PNRR, cessa il 31 dicembre 2026. Inoltre, alla richiamata Soprintendenza spettano le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;
              ai fini dell'attività istruttoria, la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio;
              sono altresì attribuiti all'istituenda Soprintendenza speciale i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, con riguardo ad ulteriori interventi strategici. L'esercizio di tali poteri, precisa la norma, può essere attivato «in caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR»;
              tale disposizione attribuisce ampi margini di discrezionalità in capo alla Soprintendenza speciale, ferma restando l'esigenza di dar conto del verificarsi delle richiamate circostanze nei provvedimenti che saranno adottati nell'esercizio dei richiamati poteri di avocazione;
              tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per la Soprintendenza Speciale per le aree colpite dal sisma 2016 autonomia rispetto alla istituenda Soprintendenza Speciale per il PNRR; inoltre, di prevedere che, ai sensi del decreto-legge n.  123 del 2019 articolo 9-tricies, il programma degli interventi venga curato prioritariamente dalle imprese di restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, che hanno istituito la sede operativa della propria ditta nelle regioni terremotate prima degli eventi sismici del 2016, oltre che da altri enti che rispondano ai medesimi requisiti.
9/3146-AR/75. Albano, Trancassini, Prisco, Rachele Silvestri, Frassinetti, Giovanni Russo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte in alcune località che hanno toccato anche l'80 per cento;
              tra tutte le località turistiche, quelle a maggiore attrazione straniera, sono state le più colpite facendo segnare una riduzione media del 70,3 per cento delle presenze. Questo è un dato allarmante, soprattutto se si tiene da conto il fatto che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5 per cento al totale dei pernottamenti e che in un anno «pre-COVID» la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro;
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto «Superbonus»);
              dopo un'interlocuzione fra il Governo e le varie realtà associative del settore, sembrava essere stata inserita l'estensione del Superbonus del 110 per cento alle strutture ricettive nel cosiddetto «decreto-legge Semplificazioni», legato al PNRR. Tuttavia, alla prova dei fatti, il testo definitivo ha visto espunto tale estensione invece presente nelle bozze iniziali;
              lo scorso 28 giugno il Ministro Garavaglia, durante lo svolgimento dell'evento «Estate 2021» a Tremezzo sul Lago di Como, ha dichiarato che era in preparazione un decreto che avrebbe esteso (seppure all'80%) il superbonus al settore turistico;
              nonostante i numerosi appelli di imprenditori, professionisti e associazioni di categoria, dopo un anno dall'introduzione di questa norma, malgrado gli annunci a più riprese del Ministro Garavaglia su un'imminente estensione del cosiddetto «Superbonus» al settore turistico, ad oggi le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere risultano essere ancora escluse dall'applicazione della misura medesima;
              in un mercato sempre più globale e in una competizione, anche turistica, sempre più agguerrita dove il fattore qualitativo risulta essere decisivo nella scelta di un turista, sarebbe opportuno estendere la possibilità di ricorrere al Superbonus anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, riconoscendo e valorizzando il contributo fondamentale che queste imprese apportano alla produzione di reddito e di posti di lavoro nella nostra Nazione;
              tale misura permetterebbe a queste aziende di realizzare strutture adatte a rispondere alle esigenze della clientela che verrà: la competizione nel settore, infatti, sarà sempre più legata al fattore qualitativo che influenzerà notevolmente i flussi turistici futuri,

impegna il Governo

anche in considerazione dei danni economici derivanti dalla pandemia, a estendere la possibilità di utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020, cosiddetto «Superbonus», anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere al fine di rilanciare l'offerta turistica italiana nel mondo.
9/3146-AR/76. Zucconi, Caiata, Osnato, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto;
              il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte in alcune località che hanno toccato anche l'80 per cento;
              tra tutte le località turistiche, quelle a maggiore attrazione straniera, sono state le più colpite facendo segnare una riduzione media del 70,3 per cento delle presenze. Questo è un dato allarmante, soprattutto se si tiene da conto il fatto che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5 per cento al totale dei pernottamenti e che in un anno «pre-COVID» la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro;
              l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto «Superbonus»);
              dopo un'interlocuzione fra il Governo e le varie realtà associative del settore, sembrava essere stata inserita l'estensione del Superbonus del 110 per cento alle strutture ricettive nel cosiddetto «decreto-legge Semplificazioni», legato al PNRR. Tuttavia, alla prova dei fatti, il testo definitivo ha visto espunto tale estensione invece presente nelle bozze iniziali;
              in un mercato sempre più globale e in una competizione, anche turistica, sempre più agguerrita dove il fattore qualitativo risulta essere decisivo nella scelta di un turista, sarebbe opportuno estendere la possibilità di ricorrere al Superbonus anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, riconoscendo e valorizzando il contributo fondamentale che queste imprese apportano alla produzione di reddito e di posti di lavoro nella nostra Nazione;
              tale misura permetterebbe a queste aziende di realizzare strutture adatte a rispondere alle esigenze della clientela che verrà: la competizione nel settore, infatti, sarà sempre più legata al fattore qualitativo che influenzerà notevolmente i flussi turistici futuri,

impegna il Governo

anche in considerazione dei danni economici derivanti dalla pandemia, a estendere la possibilità di utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020, cosiddetto «Superbonus», anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere al fine di rilanciare l'offerta turistica italiana nel mondo.
9/3146-AR/76.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Caiata, Osnato, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
          il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 31, comma 2, esenta l'installazione di grandi impianti fotovoltaici dalla normativa VIA, portando la soglia di esenzione da 1 a 10 MW, poi in Commissione portata addirittura a 20 MW;
          occorre, invece, introdurre, accanto al limite di potenza, anche un limite dimensionale in quanto capace di essere da stimolo alle aziende per ottimizzare e pertanto limitare il consumo di suolo, utilizzando le migliori tecnologie per produrre, nel minor spazio, la maggiore quantità di energia fotovoltaica;
          con emendamento Forciniti 31.129, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di introdurre il limite dimensionale di 10 ettari per poter fruire dell'esenzione dalla VIA,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché l'esenzione dalla VIA sia consentita solo per gli impianti fotovoltaici di superficie fino a 10 ettari.
9/3146-AR/77. Paolo Nicolò Romano, Leda Volpi, Forciniti, Cabras, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
          il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 31, comma 2, esenta l'installazione di grandi impianti fotovoltaici dalla normativa VIA, portando la soglia di esenzione da 1 a 10 MW, poi in Commissione portata addirittura a 20 MW;
          occorre, invece, ripristinare il vecchio limite di 1 MW, perché si tratta di impianti in media della grandezza di tre ettari, che comunque già rappresentano una profonda trasformazione del territorio;
          portare tale soglia a 20 MW, corrispondenti in media a 60 ettari, significa non poter valutare l'impatto su un territorio e un ecosistema pari a 100 campi da calcio, o pari alla grandezza dell'isola di Palmarola, alla metà dell'isola di Ventotene o alla superficie di un piccolo comune come Magliano in Piemonte;
          con emendamento Forciniti 31.132, non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di ripristinare il vecchio limite di 1 MW,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché la valutazione di impatto ambientale sia sempre richiesta per impianti di potenza superiore a 1 MW.
9/3146-AR/78. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Forciniti, Cabras, Colletti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
          il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 62, comma 1, capoverso 2-bis, modificando la legge n.  241 del 1990, consente l'autocertificazione del silenzio assenso in qualsiasi procedimento amministrativo;
          l'articolo 62 pertanto non esclude la possibilità di autocertificare l'approvazione per silenzio assenso anche nei casi di condono edilizio (astrattamente previsto dall'articolo 35, comma 12, legge n.  47 del 1985), che invece devono essere esclusi da questa attività autocertificativa visto il loro forte impatto, anche di diritto penale;
          con emendamento Forciniti 62.8 non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di escludere l'istituto della autocertificazione del silenzio assenso in materia di sanatorie edilizie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché sia esclusa l'autocertificazione del silenzio assenso in caso di sanatorie edilizie.
9/3146-AR/79. Colletti, Giuliodori, Cabras, Forciniti, Corda, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 29, prevede la istituzione della Soprintendenza Speciale per gli interventi PNRR;
              la Soprintendenza Speciale non può assicurare «la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR» sia per la sua inadeguatezza operativa, sia in quanto la norma non specifica quali rapporti la Soprintendenza speciale avrà con le stazioni periferiche appaltanti o affidanti individuate per i rispettivi progetti PNRR sui beni culturali e con il loro ruolo diretto in materia previsto dal rispettivo Codice come modificato dal decreto-legge n.  77 del 2021;
              risulta quindi più logico e operativamente adeguato alle finalità della norma, lasciare che l'esercizio diretto delle mere funzioni di tutela sui beni sottoposti a interventi PNRR – per definizione tutti appartenenti al patrimonio culturale ai sensi del Codice e quindi sottoposti alle sue norme di tutela – siano assicurate, anche in considerazione del presumibilmente ingente numero complessivo degli interventi, dalle rispettive competenti soprintendenze territoriali, alle quali va conservata l'autonomia operativa istituzionale;
              pertanto occorre limitare più propriamente il ruolo della Soprintendenza speciale a precipue funzioni di coordinamento tecnico generale, vigilanza e monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR, contando, per quanto riguarda l'opportuno coordinamento relativo alle esigenze di mera tutela, sulle funzioni istituzionali di coordinamento «verticale» con le soprintendenze assicurato dalla competente direzione generale;
              anche per le eventuali «avocazioni» surrogatorie, esse devono avvenire non in base a una discrezionale valutazione del troppo generico «caso di necessità» previsto dal testo, ma solo in caso di inerzia o inadempienza, e come tali sono già previste dall'attuale normativa (articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  169 del 2019) che attribuisce tale facoltà in capo al Segretariato generale, una volta sollecitati invano in tal senso i competenti direttori generali;
              con emendamento Forciniti 29.14, non accolto dal Governo, si è chiesto di affiancare operativamente alla Soprintendenza Speciale, le attuali Soprintendenze, attraverso il procedimento sopra descritto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché la Soprintendenza Speciale per il PNRR sia affiancata, sotto il profilo operativo, dalle attuali Soprintendenze.
9/3146-AR/80. Corda, Giuliodori, Cabras, Forciniti, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              al capo VII del provvedimento sono previste ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa, anche in ambito trasporti;
              all'Allegato IV dell'articolo 44, è previsto un elenco di infrastrutture che non ricomprende l'indispensabile interconnessione modale tra l'aeroporto di Ciampino e la linea metropolitana della Capitale o ferroviaria regionale;
              l'assenza di tale opera multimodale non garantisce il riequilibrio a favore di modalità di trasporto sostenibili e la riduzione delle quote di mobilità su gomma;
              senza un collegamento pubblico tra il secondo aeroporto del Lazio e di Roma non permette di incentivare misure ad hoc mirate all'incremento dell'offerta e della qualità dei servizi quali obiettivi strategici del ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile;
              la realizzazione dell'infrastruttura di trasporto tra l'aeroporto di Ciampino e la rete metropolitana deve essere considerata in un'ottica multimodale, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità complessiva del sistema di trasporto nazionale e di offrire una struttura di reti e servizi integrati;
              in relazione al sostegno finanziario fornito dall'Unione europea nell'ambito del Recovery Fund, nel corso dell'audizione tenuta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presso le Commissioni Riunite VIII e IX di questo ramo del Parlamento, è già stato anticipato che nella proposta del Ministero per l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund sono previste infrastrutture viarie per le aree urbane, che sono riconosciute da tutti gli organismi internazionali come responsabili di circa il 23 per cento di tutte le emissioni di CO2, peraltro in gran parte prodotte dal settore dei trasporti,

impegna il Governo

a inserire, in uno dei prossimi provvedimenti utili all'esame, tra le opere di importanza strutturale per i trasporti della capitale, la realizzazione del prolungamento della linea A della metropolitana di Roma fino all'Aeroporto di Ciampino.
9/3146-AR/81. Silvestroni, Rotelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, in particolare al Titolo IV, ha tra le sue principali finalità l'addivenire ad una semplificazione normativa in materia di contratti pubblici;
              negli ultimi mesi si sono registrati significativi incrementi dei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili ed il trend di aumento sembra destinato a proseguire anche nei prossimi mesi;
              Parlamento e Governo hanno mostrato attenzione verso i numerosi settori impattati da tale fenomeno, introducendo, durante l'esame del disegno-legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, l'articolo 1-septies recante «Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici»;
              l'Articolo, tra le altre cose, prevede al comma 3, che la compensazione relativa agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione sia determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1o gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate;
              la formulazione della suddetta norma tuttavia non tiene conto della casistica, particolarmente ricorrente, in cui la contabilizzazione dei lavori avviene in un momento successivo rispetto all'avvenuta esecuzione dei lavori, escludendo così dalla platea dei possibili beneficiari della compensazione prevista numerosi soggetti,

impegna il Governo

a riconoscere, in sede di attuazione della misura di cui all'articolo 1-septies del disegno-legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, la compensazione in relazione a aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, anche con riferimento a lavori contabilizzati in un periodo successivo a quello indicato dal comma 3 del suddetto articolo, purché l'avvenuta esecuzione sia registrata tra il 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, al fine di consentire in maniera efficace la compensazione per i soggetti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, in linea con l'intento del Legislatore.
9/3146-AR/82. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, in particolare al Titolo IV, ha tra le sue principali finalità l'addivenire ad una semplificazione normativa in materia di contratti pubblici;
              negli ultimi mesi si sono registrati significativi incrementi dei prezzi di acquisto di alcuni materiali impiegati per la realizzazione di opere impiantistiche ed edili ed il trend di aumento sembra destinato a proseguire anche nei prossimi mesi;
              Parlamento e Governo hanno mostrato attenzione verso i numerosi settori impattati da tale fenomeno, introducendo, durante l'esame del disegno-legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, l'articolo 1-septies recante «Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici»;
              l'Articolo, tra le altre cose, prevede al comma 3, che la compensazione relativa agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione sia determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1o gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate;
              la formulazione della suddetta norma tuttavia non tiene conto della casistica, particolarmente ricorrente, in cui la contabilizzazione dei lavori avviene in un momento successivo rispetto all'avvenuta esecuzione dei lavori, escludendo così dalla platea dei possibili beneficiari della compensazione prevista numerosi soggetti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, in sede di attuazione della misura di cui all'articolo 1-septies del disegno-legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, la compensazione in relazione a aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, anche con riferimento a lavori contabilizzati in un periodo successivo a quello indicato dal comma 3 del suddetto articolo, purché l'avvenuta esecuzione sia registrata tra il 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021, al fine di consentire in maniera efficace la compensazione per i soggetti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, in linea con l'intento del Legislatore.
9/3146-AR/82.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» dispone proposte di modifica dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020,

impegna il Governo:

              a unificare le procedure per l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n.  34 del 2020 con quelle per la sanatoria di modifiche di non particolare rilievo evitando ritardi e contenziosi;
              a modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020, eliminando l'obbligo della realizzazione del 60 per cento delle opere al 30 giugno 2023 anche per i lavori «trainati» e le abitazioni singole;
              a unificare i periodi di cessione del credito di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020 comprendendo gli anni 2020, 2021, 2022, 2023;
              a comprendere nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa quali persone fisiche, società di persone e società di capitali.
9/3146-AR/83. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» dispone proposte di modifica dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020,

impegna il Governo:

          a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di:
              unificare le procedure per l'autorizzazione ad eseguire le opere di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n.  34 del 2020 con quelle per la sanatoria di modifiche di non particolare rilievo evitando ritardi e contenziosi;
              modificare il comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020, eliminando l'obbligo della realizzazione del 60 per cento delle opere al 30 giugno 2023 anche per i lavori «trainati» e le abitazioni singole;
              unificare i periodi di cessione del credito di cui al comma 1 dell'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020 comprendendo gli anni 2020, 2021, 2022, 2023;
              comprendere nel campo soggettivo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa quali persone fisiche, società di persone e società di capitali.
9/3146-AR/83.    (Testo modificato nel corso della seduta) Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, all'articolo 51, comma 1, prevede l'estensione del ricorso all'istituto dell'affidamento diretto nella materia degli appalti pubblici;
              che l'affidamento diretto dovrebbe essere, invece, limitato il più possibile in quanto non assistito dalle necessarie garanzie di trasparenza e pubblicità, in modo che risulta un istituto attraverso il quale la criminalità organizzata e la corruzione in genere inquinano il settore degli appalti pubblici;
              con emendamento Forciniti 51.92., non accolto dal Governo, si è pertanto chiesto di escludere l'ampliamento dell'istituto dell'affidamento diretto contenuto nel decreto-legge n.  77 del 20121,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate al fine di emanare, il prima possibile, un provvedimento che accolga la modifica illustrata in premessa affinché sia limitato il più possibile l'uso dell'affidamento diretto.
9/3146-AR/84. Costanzo, Corda, Giuliodori, Cabras, Forciniti, Maniero, Trano, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Massimo Enrico Baroni, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Sarli, Ehm, Termini, Raduzzi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 57 (Titolo V, Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno) del provvedimento in discussione fa riferimento alle Zone Economiche Speciali;
              la sfida del Green New Deal del Governo, oltre a prevedere che «Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell'ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici ribadisce che bisogna adottare misure che incentivino prassi socialmente responsabili da parte delle imprese e che occorre promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto più efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare»;
              questo è tanto più vero nel sud del paese dove sono state individuate le Zone Economiche Speciali (ZES), per molti versi simili alle Zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.  141, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica, definite nel cosiddetto «Decreto clima»: «zone connesse alle aree protette nazionali all'interno delle quali vengono concesse agevolazioni economiche, per azioni che contribuiscano al contrasto ai cambiamenti climatici all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono»;
              nel Mezzogiorno d'Italia le aree protette nazionali, sono veri e propri «laboratori ecologici» che, in una visione moderna dei parchi, hanno per missione «costituzionale» la possibilità di sperimentare la cosiddetta «Transizione ecologica» per l'intero sistema produttivo verso un'economia circolare e sostenibile;
              di fatto con la istituzione della Zone Economiche Ambientali si è sancito quanto previsto all'articolo 7 della legge quadro n.  394 del 1991, in termini di «priorità» per i singoli cittadini e soprattutto nel sud per le giovani imprese e la green economy del Mezzogiorno, vocato alla riqualificazione delle nuove direttive europee sulla Biodiversità 2030 e Farm to Fork, oltre che per la Carta Europea del Turismo sostenibile, che nei Parchi traccia la strada del percorso del Turismo responsabile ed esperienziale recentemente sostenuto dal Ministero della Coesione e del Sud;
              la normativa europea in materia di aiuti di Stato stabilisce che le agevolazioni fiscali offerte dalla ZES non possono essere applicate indiscriminatamente all'intero territorio italiano, ma solo a determinate aree chiaramente identificate sulla base di parametri misurabili e caratterizzate da una difficile situazione economica (come i tanti Comuni delle aree protette nazionali del Sud Italia);
              per consolidare la transizione verso il « Green Deal» e incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno nelle attività economiche eco-compatibili sarebbe utile valutare una estensione delle misure delle ZES anche alle ZEA, in modo da offrire un'occasione unica per dare al Sud quella marcia in più di innovazione verso la nuova economia circolare e sostenibile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere alle Zone Economiche Ambientali (ZEA) le misure previste dalle normative per le Zone economiche speciali (ZES).
9/3146-AR/85. Federico Conte.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca misura di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, apportando modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
              per sostenere progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, può essere utile introdurre anche uno sgravio fiscale per la realizzazione di opere di valore artistico e culturale (ad esempio, street art, graffiti, murales), in particolare, laddove si prevedano opere di rifacimento delle facciate come già previsto dal cosiddetto bonus facciate;
              una proposta, quindi, che mira a introdurre nell'ordinamento uno specifico incentivo laddove gli stessi interventi si integrino con altri volti all'abbellimento artistico delle facciate stesse, ove specificatamente realizzati;
              interventi di qualità utilizzando anche idropittura fotocatalitica minerale inorganica suscettibile di attaccare gli agenti inquinanti, neutralizzandoli, attraverso l'energia della luce, tenuto conto che una superficie di 100 mq riducono l'inquinamento dell'aria al pari di un'area di 100 mq coperta da alberi ad alto fusto;
              così come su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, ovvero in zone di insediamenti residenziali e produttivi non centrali o storici, sì da consentire pienamente una politica di decoro urbano e di contrasto al degrado nelle periferie,

impegna il Governo

a introdurre uno sgravio fiscale al fine di sostenere interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano da realizzare con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444.
9/3146-AR/86. Fassina, Timbro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca misura di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, apportando modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
              per sostenere progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché per migliorare della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, può essere utile introdurre anche uno sgravio fiscale per la realizzazione di opere di valore artistico e culturale (ad esempio, street art, graffiti, murales), in particolare, laddove si prevedano opere di rifacimento delle facciate come già previsto dal cosiddetto bonus facciate;
              una proposta, quindi, che mira a introdurre nell'ordinamento uno specifico incentivo laddove gli stessi interventi si integrino con altri volti all'abbellimento artistico delle facciate stesse, ove specificatamente realizzati;
              interventi di qualità utilizzando anche idropittura fotocatalitica minerale inorganica suscettibile di attaccare gli agenti inquinanti, neutralizzandoli, attraverso l'energia della luce, tenuto conto che una superficie di 100 mq riducono l'inquinamento dell'aria al pari di un'area di 100 mq coperta da alberi ad alto fusto;
              così come su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444, ovvero in zone di insediamenti residenziali e produttivi non centrali o storici, sì da consentire pienamente una politica di decoro urbano e di contrasto al degrado nelle periferie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre uno sgravio fiscale al fine di sostenere interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano da realizzare con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444.
9/3146-AR/86.    (Testo modificato nel corso della seduta) Fassina, Timbro.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto tra le quali modifiche di immediata vigenza e modifiche per le quali è prevista l'efficacia differita a partire dal 1o novembre 2021;
              in particolare introduce una norma la quale dispone che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo n.  50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti Codice), il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
              in base al disposto dell'articolo 105 del Codice, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Lo stesso articolo stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, e detta le condizioni alle quali è ammesso il subappalto;
              questa era l'occasione per affermare un principio forte a tutela dei lavoratori dei subappalti ovvero quello che vincoli le stazioni appaltanti a disporre che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso nel caso sia di ricorso al minor prezzo che di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sancendo quindi che il costo della manodopera e della sicurezza dei posti di lavori, ancora più nei subappalti debbano essere inserite nella voce di spese obbligatorie che non possono essere soggette a ribassi,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione di una norma nell'ambito dell'iniziativa normativa, dallo stesso Governo preannunciata, relativa agli appalti pubblici, in particolare nei subappalti, che vincoli le stazioni appaltanti a disporre lo scorporo dei costi di manodopera e sicurezza dei lavoratori dal costo dell'importo assoggettato al ribasso sia con il ricorso al criterio del minor prezzo, sia con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9/3146-AR/87. Fornaro, Timbro, Stumpo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca misura di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, apportando modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
              l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 dispone la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio e per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.  811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
              il comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 magio 2020, n.  34 alla lettera c) prevede che tale beneficio si applichi agli interventi degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
              l'efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli interventi degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati è un intervento strutturale che apporterà benefici anche agli assegnatari con ricadute anche economiche in termini di minori spese per riscaldamento;
              alla detrazione nella misura del 110 per cento non possono accedere i comuni che hanno propri alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a famiglie nelle stesse condizioni di disagio economico e sociale con immobili come quelli degli istituti autonomi case popolari (IACP) spesso ubicati nelle periferie delle città;
              i comuni hanno in proprietà circa 300.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica e sarebbe molto importante consentire interventi di efficientamento energetico anche in questi alloggi che hanno le stesse caratteristiche e la stessa mission di quelli degli IACP comunque denominati, che avrebbe una ulteriore ricaduta in termini economici, di contrasto ai cambiamenti climatici e come volano occupazionale,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione dell'accesso all'Ecobonus 110 per cento agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di proprietà dei comuni, individuando contestualmente adeguate risorse economiche da destinare a tale scopo.
9/3146-AR/88. Timbro, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto-legge in esame reca misura di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana, apportando modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77;
              l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.  34 dispone la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio e per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.  811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013;
              il comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 magio 2020, n.  34 alla lettera c) prevede che tale beneficio si applichi agli interventi degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
              l'efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli interventi degli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati è un intervento strutturale che apporterà benefici anche agli assegnatari con ricadute anche economiche in termini di minori spese per riscaldamento;
              alla detrazione nella misura del 110 per cento non possono accedere i comuni che hanno propri alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a famiglie nelle stesse condizioni di disagio economico e sociale con immobili come quelli degli istituti autonomi case popolari (IACP) spesso ubicati nelle periferie delle città;
              i comuni hanno in proprietà circa 300.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica e sarebbe molto importante consentire interventi di efficientamento energetico anche in questi alloggi che hanno le stesse caratteristiche e la stessa mission di quelli degli IACP comunque denominati, che avrebbe una ulteriore ricaduta in termini economici, di contrasto ai cambiamenti climatici e come volano occupazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'accesso all'Ecobonus 110 per cento agli interventi di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale di proprietà dei comuni, individuando contestualmente adeguate risorse economiche da destinare a tale scopo.
9/3146-AR/88.    (Testo modificato nel corso della seduta) Timbro, Fassina.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, reca misure volte a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030;
              il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, alla Missione 2, componente 4, stanzia risorse pari a 15,06 miliardi di euro per la tutela del territorio e della risorsa idrica finalizzate, tra l'altro, anche a contrastare fenomeni di smaltimento illecito di rifiuti e identificare gli accumuli per i conseguenti interventi di rimozione;
              particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree del Mezzogiorno interessate da sempre da una carente o del tutto assente strategia adeguata per prevenire e contrastare l'inquinamento ambientale derivante dai rifiuti, in particolare tossici;
              come noto, la Terra dei Fuochi individua un'area della Campania che si estende tra le provincie di Napoli e Caserta, così denominata sin dagli inizi degli anni 2000 a causa della presenza di numerose discariche abusive sparse sul territorio, dell'interramento illecito di rifiuti tossici e rifiuti speciali e al continuo verificarsi di roghi tossici, sovente anche dolosi, che diffondono diossina e altri gas inquinanti nell'atmosfera, con gravi ripercussione sulla salute dei cittadini;
              secondo i dati pubblicati in data 14 aprile 2021 dall'Agenzia regionale protezione ambientale della Campania (ARPAC), «attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della “Terra dei fuochi” sono 90, di cui 56 nella Provincia di Napoli e 34 nella provincia di Caserta, con una popolazione esposta rispettivamente di 2.418,440 e di 621.153 abitanti»;
              le indagini sino ad oggi condotte dalla magistratura e dalle Forze dell'Ordine hanno portato alla stesura di un catalogo sconcertante per varietà e pericolosità delle diverse tipologie dei rifiuti bruciati tra cui anche, fanghi tossici, vernici, plastica e gomma, amianto, scorie nucleari, ed altro;
              cittadini e comitati locali hanno in più occasioni denunciato il legame tra l'inquinamento ambientale e l'aumento delle patologie e negli anni sono stati pubblicati svariati documenti a conferma della effettiva connessione esistente;
              da ultimo, in data 10 febbraio 2021 è stato divulgato il rapporto dello studio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), su mandato della Procura della Repubblica di Napoli Nord nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica, nel quale viene accertato che i siti di smaltimento di rifiuti, in particolare quelli illegali di rifiuti pericolosi, incluse le combustioni, possono aver avuto un effetto sanitario sulle popolazione in termini di causalità e con-causalità nell'insorgenza di specifiche malattie; in particolare secondo il rapporto, il territorio dei 38 comuni del circondario della Procura della Repubblica di Napoli Nord è interessato dalla presenza di 2.767 siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, anche pericolosi, in 653 dei quali risultano aver avuto luogo combustioni illegali e nei comuni della prefata area si è stimato che 354.845 abitanti, pari al 37 per cento della popolazione, risiedono entro 100 metri da almeno un sito, ma spesso anche da più di uno e questo determina una molteplicità di fonti di esposizioni notevolmente pericolose per i cittadini;
              è evidente che le azioni sinora poste in essere non si sono rivelate risolutive del problema che da anni attanaglia la Terra dei Fuochi a causa di una gestione dei rifiuti e dei siti inadeguata, che ha condotto all'intensificazione dell'inquinamento ambientale, compromettendo gravemente la salute dei cittadini, ragion per cui risulta urgente e improcrastinabile un intervento volto a tutelare la salute pubblica, il territorio, l'economia e la reputazione della Regione Campania,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intensificare i controlli per la repressione di qualsiasi attività illecita e non controllata di smaltimento di rifiuti e prevedere misure di accelerazione e semplificazione degli interventi di bonifica dei siti con rifiuti e delle aree limitrofe contaminate, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la riqualificazione delle aree della Campania interessate dall'inquinamento.
9/3146-AR/89. Cirielli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in materia di semplificazione relative ai procedimenti elettorali;
              il 3 dicembre 2021 sono previste le prossime elezioni di rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero (Comites);
              l'emergenza sanitaria attuale ha ribadito e messo in evidenza la necessità, per il nostro Paese, di dotarsi di modalità inedite di esercizio del diritto al voto: ciò, per sveltire e rendere più agili le procedure attuali, anche prevedendo forme di votazione in remoto;
              è pertanto fondamentale adottare iniziative normative dirette a semplificare le procedure relative al voto dei Comites, in particolar modo per quanto concerne la sottoscrizione delle liste di candidati,

impegna il Governo:

          ad adottare le opportune iniziative per semplificare la procedura di sottoscrizione delle liste elettorali delle sopracitate elezioni affinché possa avvenire per via telematica;
          a implementare una campagna informativa destinata ai nostri connazionali all'estero iscritti all'Aire volta a far conoscere scopi e funzioni dei Comites, oltre che a pubblicizzarne le elezioni;
          ad avviare la sperimentazione del voto elettronico per il rinnovo dei Comites, la quale potrebbe avere primo ambito di applicazione solo in alcune città «pilota».
9/3146-AR/90. Siragusa.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  59 del 2021, convertito dalla legge n.  101 del 2021, modificando l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 sul Superbonus, prevede all'articolo 1, comma 3, lettera b), la proroga dei termini per i lavori di efficientamento dei condomini al 31 dicembre 2022, e al 31 dicembre 2023 per gli interventi su immobili ERP o ex IACP;
              con l'attuale previsione, la proroga per i condomini al 31 dicembre 2022 è quindi automatica, non essendo più richiesto neppure il requisito che al 30 giugno 2022 i lavori fossero completi almeno al 60 per cento;
              l'unica misura rimasta fuori dalle proroghe è quella degli interventi di adeguamento antisismico, disciplinati dall'articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013, in combinato con l'articolo 119, comma 4, del suddetto decreto-legge n.  34 del 2020;
              pertanto, al fine di rendere omogenea la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana comprendendo nella cennata proroga anche quelli di consolidamento sismico e quelli realizzati mediante abbattimento e ricostruzione (comma 1-septies), ai sensi dei commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013, si ritiene necessario prevedere anche in questo caso una proroga al 31 dicembre 2022, del termine attualmente previsto dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020;
              una ulteriore criticità in materia, e che avrebbe bisogno di un intervento, è rinvenibile dal fatto che a seguito di vari interpelli, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di non applicare la previgente disciplina dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n.  63 del 2013 all'acquisto di case antisismiche nella parte in cui la norma prevedeva che l'atto di compravendita poteva essere stipulato entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori;
              appellandosi ad una non condivisibile interpretazione sistematica, l'Agenzia delle entrate negli interpelli resi in materia ha sempre precisato che l'acquisto delle case antisismiche deve avvenire entro il 30 giugno 2022 ovvero entro lo stesso termine di ultimazione dei lavori;
              va da sé che tale conclusione costituisce un pregiudizio non superabile per le imprese costruttrici. Ultimati i lavori, infatti, alle imprese occorrono tempi tecnici per l'allaccio degli immobili alle reti pubbliche di servizi e per l'ottenimento dell'agibilità da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Inoltre, ultimati i lavori e ottenute tutte le certificazioni, le imprese devono attendere per accedere alla stipula che le compagnie assicurative incaricate rilasciano la polizza decennale postuma a garanzia dell'immobile, elemento essenziale per la stipula dell'atto. Infine, a qualunque notaio occorrono almeno 3/4 settimane per l'acquisizione di tutti gli atti, documenti e allegati necessari per il rogito;
              pertanto, a voler accedere all'interpretazione sistematica resa dall'Agenzia delle entrate, di fatti, un'impresa costruttrice per arrivare alla stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto una casa antisismica dovrebbe ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021: solo così, forse, riuscirebbe a stipulare l'atto entro il 30.06.2022 (termine ultimo attualmente riconosciuto dall'Agenzia); ecco perché si ritiene opportuno intervenire anche su questo aspetto della norma, ripristinando il giusto equilibrio tra quelli che sono i diritti a tutela dei promissari acquirenti e gli obblighi a carico delle società venditrici;
              in quest'ottica, un ultimo punto merita di essere trattato ed è quello dell'efficacia traslativa dell'atto di compravendita allorquando il promissario acquirente decida di godere dello sconto in fattura. Ebbene, nel caso dell'acquisto di case antisismiche lo sconto in fattura prevede che solo dopo la stipula del rogito notarile emerga nel cassetto fiscale dell'acquirente il credito di imposta di 96 mila euro. A quel punto, l'acquirente invia all'Agenzia delle entrate la comunicazione con la quale dichiara di voler cedere il proprio credito di imposta alla società venditrice, che a sua volta deve acquisire il credito e cederlo alla banca per la monetizzazione;
              di fatto, prima che il credito della società venditrice venga saldato, potrebbero trascorrere anche 2 o 3 mesi, nel frattempo l'acquirente sarebbe già a tutti gli effetti proprietario dell'immobile e ne starebbe godendo avendolo ricevuto in consegna;
              una ulteriore necessità di migliorare lo strumento del Superbonus nasce dal fatto che ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 sono stati ammessi tra i beneficiari dell'agevolazione, le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n.  266 del 1991, le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
              non sono però ricomprese le aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP ex IP AB), che svolgono un importante ruolo sociale e assistenziale sul territorio a supporto e collaborazione con istituzioni pubbliche e di utilità sociali. È quindi necessario dare soluzione a questa disparità di trattamento tra soggetti diversi aventi le medesime origini e svolgenti le medesime attività seppure in un regime giuridico differente,

impegna il Governo:

          a prevedere una proroga al 30 dicembre 2022 del termine attualmente previsto al 30 giugno 2022 dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, al fine di beneficiare del superbonus 110 per cento in relazione agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013;
          a dare soluzione alle criticità esposte in premessa, integrando il comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, al fine di prevedere che gli atti di compravendita relativi alle cessioni di case «antisismiche» realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n.  63 del 2013, devono essere stipulati entro 18 mesi dalla fine dei lavori, e stabilendo altresì che nel caso in cui l'acquirente opti per lo sconto in fattura, l'effetto traslativo dell'atto di compravendita resti subordinato al perfezionarsi della cessione del credito in favore della società venditrice;
          a estendere il superbonus 110 per cento di cui al decreto-legge n.  34 del 2020, anche alle aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e agli Enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207.
9/3146-AR/91. Tartaglione, Anna Lisa Baroni, Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  59 del 2021, convertito dalla legge n.  101 del 2021, modificando l'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 sul Superbonus, prevede all'articolo 1, comma 3, lettera b), la proroga dei termini per i lavori di efficientamento dei condomini al 31 dicembre 2022, e al 31 dicembre 2023 per gli interventi su immobili ERP o ex IACP;
              con l'attuale previsione, la proroga per i condomini al 31 dicembre 2022 è quindi automatica, non essendo più richiesto neppure il requisito che al 30 giugno 2022 i lavori fossero completi almeno al 60 per cento;
              l'unica misura rimasta fuori dalle proroghe è quella degli interventi di adeguamento antisismico, disciplinati dall'articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013, in combinato con l'articolo 119, comma 4, del suddetto decreto-legge n.  34 del 2020;
              pertanto, al fine di rendere omogenea la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana comprendendo nella cennata proroga anche quelli di consolidamento sismico e quelli realizzati mediante abbattimento e ricostruzione (comma 1-septies), ai sensi dei commi da 1-bis a 1-septies del citato articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013, si ritiene necessario prevedere anche in questo caso una proroga al 31 dicembre 2022, del termine attualmente previsto dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020;
              una ulteriore criticità in materia, e che avrebbe bisogno di un intervento, è rinvenibile dal fatto che a seguito di vari interpelli, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di non applicare la previgente disciplina dell'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n.  63 del 2013 all'acquisto di case antisismiche nella parte in cui la norma prevedeva che l'atto di compravendita poteva essere stipulato entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori;
              appellandosi ad una non condivisibile interpretazione sistematica, l'Agenzia delle entrate negli interpelli resi in materia ha sempre precisato che l'acquisto delle case antisismiche deve avvenire entro il 30 giugno 2022 ovvero entro lo stesso termine di ultimazione dei lavori;
              va da sé che tale conclusione costituisce un pregiudizio non superabile per le imprese costruttrici. Ultimati i lavori, infatti, alle imprese occorrono tempi tecnici per l'allaccio degli immobili alle reti pubbliche di servizi e per l'ottenimento dell'agibilità da parte dei competenti uffici tecnici comunali. Inoltre, ultimati i lavori e ottenute tutte le certificazioni, le imprese devono attendere per accedere alla stipula che le compagnie assicurative incaricate rilasciano la polizza decennale postuma a garanzia dell'immobile, elemento essenziale per la stipula dell'atto. Infine, a qualunque notaio occorrono almeno 3/4 settimane per l'acquisizione di tutti gli atti, documenti e allegati necessari per il rogito;
              pertanto, a voler accedere all'interpretazione sistematica resa dall'Agenzia delle entrate, di fatti, un'impresa costruttrice per arrivare alla stipula di un atto di compravendita avente ad oggetto una casa antisismica dovrebbe ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021: solo così, forse, riuscirebbe a stipulare l'atto entro il 30.06.2022 (termine ultimo attualmente riconosciuto dall'Agenzia); ecco perché si ritiene opportuno intervenire anche su questo aspetto della norma, ripristinando il giusto equilibrio tra quelli che sono i diritti a tutela dei promissari acquirenti e gli obblighi a carico delle società venditrici;
              in quest'ottica, un ultimo punto merita di essere trattato ed è quello dell'efficacia traslativa dell'atto di compravendita allorquando il promissario acquirente decida di godere dello sconto in fattura. Ebbene, nel caso dell'acquisto di case antisismiche lo sconto in fattura prevede che solo dopo la stipula del rogito notarile emerga nel cassetto fiscale dell'acquirente il credito di imposta di 96 mila euro. A quel punto, l'acquirente invia all'Agenzia delle entrate la comunicazione con la quale dichiara di voler cedere il proprio credito di imposta alla società venditrice, che a sua volta deve acquisire il credito e cederlo alla banca per la monetizzazione;
              di fatto, prima che il credito della società venditrice venga saldato, potrebbero trascorrere anche 2 o 3 mesi, nel frattempo l'acquirente sarebbe già a tutti gli effetti proprietario dell'immobile e ne starebbe godendo avendolo ricevuto in consegna;
              una ulteriore necessità di migliorare lo strumento del Superbonus nasce dal fatto che ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 sono stati ammessi tra i beneficiari dell'agevolazione, le organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge n.  266 del 1991, le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
              non sono però ricomprese le aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP ex IP AB), che svolgono un importante ruolo sociale e assistenziale sul territorio a supporto e collaborazione con istituzioni pubbliche e di utilità sociali. È quindi necessario dare soluzione a questa disparità di trattamento tra soggetti diversi aventi le medesime origini e svolgenti le medesime attività seppure in un regime giuridico differente,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

              prevedere una proroga al 30 dicembre 2022 del termine attualmente previsto al 30 giugno 2022 dal comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, al fine di beneficiare del superbonus 110 per cento in relazione agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n.  63 del 2013;
              dare soluzione alle criticità esposte in premessa, integrando il comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, al fine di prevedere che gli atti di compravendita relativi alle cessioni di case «antisismiche» realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n.  63 del 2013, devono essere stipulati entro 18 mesi dalla fine dei lavori, e stabilendo altresì che nel caso in cui l'acquirente opti per lo sconto in fattura, l'effetto traslativo dell'atto di compravendita resti subordinato al perfezionarsi della cessione del credito in favore della società venditrice;
              estendere il superbonus 110 per cento di cui al decreto-legge n.  34 del 2020, anche alle aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e agli Enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207.
9/3146-AR/91.    (Testo modificato nel corso della seduta) Tartaglione, Anna Lisa Baroni, Novelli.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  77 del 2021 in esame, contiene diverse disposizioni in materia di appalti e i lavori pubblici e introduce numerose modifiche al decreto legislativo 50 del 2016 relativo al Codice dei contratti pubblici;
              in materia di appalti pubblici, il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato una legge delega per un nuovo Codice dei contratti pubblici, che andrà a sostituire il vigente decreto legislativo 50 del 2016;
              uno dei tanti ambiti per i quali è necessario rivedere la normativa vigente e è quello della modifica al suddetto Codice dei contratti al fine di introdurre introduce l'obbligo per la Pubblica amministrazione di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa, in caso di affidamento di opere cosiddette «a rete» e lavori di manutenzione, di importo più rilevante (sopra-soglia); questa modifica garantirebbe l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese alle gare. Senza tale modifica, il rischio è che, per tale tipologia di appalti, il valore dei lotti – prestazionali e funzionali – sia tale da non consentire la massima partecipazione degli operatori del mercato, penalizzando le medesime micro, piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, prevedendo l'obbligo per la PA di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa, in caso di affidamento di opere cosiddette «a rete» e lavori di manutenzione, di importo più rilevante (sopra-soglia).
9/3146-AR/92. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 63-bis, del disegno di legge all'esame dell'Aula, modifica l'articolo 3 della legge n.  168 del 2017, in materia di domini collettivi, introducendo i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;
              il nuovo comma 8-bis consente l'autorizzazione, da parte delle regioni, dei trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione. Inoltre i medesimi terreni devono essere stati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e non devono essere stati trasformati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
              il nuovo comma 8-ter prevede inoltre, tra l'altro, che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico. Il comma successivo prevede infine che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico; in questo ambito è stata presentata in Parlamento in data 11 settembre 2018 la proposta di legge Battilocchio (A.C. 1154) ed altri, in materia di cessazione dei diritti di uso civico per affrontare una problematica che incide su molte aree del territorio nazionale;
              l'articolo 63-bis del disegno di legge in esame si inserisce nella cornice dei principi della suddetta proposta, inserendo però un potere autorizzativo in capo alle Regioni,

impegna il Governo:

          a prevedere, di concerto con le Regioni, misure semplificate relativamente alle procedure per i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui in premessa;
          a prevedere, anche alla stregua di quanto dettato dalla sentenza della Corte costituzionale 113/2018, l'emanazione di apposite linee guida nazionali a supporto delle Regioni relativamente alle procedure di autorizzazione, per garantire uniformità sul territorio nazionale; a prevedere le opportune modifiche alla legge n.  168 del 2017 in materia di domini collettivi al fine di:
              escludere dai beni collettivi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico;
              prevedere che le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per Io scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, siano rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge n.  1766 del 1927, e del regio decreto n.  332 del 1928.
9/3146-AR/93. Battilocchio, Spena, Nevi.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 63-bis, del disegno di legge all'esame dell'Aula, modifica l'articolo 3 della legge n.  168 del 2017, in materia di domini collettivi, introducendo i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;
              il nuovo comma 8-bis consente l'autorizzazione, da parte delle regioni, dei trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione. Inoltre i medesimi terreni devono essere stati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e non devono essere stati trasformati in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
              il nuovo comma 8-ter prevede inoltre, tra l'altro, che i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute comportano la demanializzazione di tali terreni, i quali sono sottoposti al vincolo paesaggistico. Il comma successivo prevede infine che i terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico; in questo ambito è stata presentata in Parlamento in data 11 settembre 2018 la proposta di legge Battilocchio (A.C. 1154) ed altri, in materia di cessazione dei diritti di uso civico per affrontare una problematica che incide su molte aree del territorio nazionale;
              l'articolo 63-bis del disegno di legge in esame si inserisce nella cornice dei principi della suddetta proposta, inserendo però un potere autorizzativo in capo alle Regioni,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità fatte salve le competenze dei commissari per la liquidazione degli usi civici, di:
              prevedere, di concerto con le Regioni, misure semplificate relativamente alle procedure per i trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui in premessa;
              prevedere, anche alla stregua di quanto dettato dalla sentenza della Corte costituzionale 113/2018, l'emanazione di apposite linee guida nazionali a supporto delle Regioni relativamente alle procedure di autorizzazione, per garantire uniformità sul territorio nazionale; prevedere le opportune modifiche alla legge n.  168 del 2017 in materia di domini collettivi al fine di:
              escludere dai beni collettivi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico;
              prevedere che le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, siano rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge n.  1766 del 1927, e del regio decreto n.  332 del 1928.
9/3146-AR/93.    (Testo modificato nel corso della seduta) Battilocchio, Spena, Nevi.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'ambito delle politiche volte alla riduzione del divario Nord Sud e per il rilancio competitivo del Paese, il Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenterebbe un tassello significativo non solo per due regioni del Mezzogiorno, Calabria e Sicilia, ma per l'intero Paese;
              la Commissione trasporti, della Camera, nel parere approvato al recente disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  59 del 2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha inserito una specifica osservazione nella quale si chiede al governo di individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario;
              la regione Sicilia e la regione Calabria, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in riferimento al citato Fondo complementare, hanno espresso un parere condizionato sulla necessaria realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, o con le risorse del Fondo complementare o attraverso risorse aggiuntive;
              il 30 giugno scorso, in sede di approvazione definitiva del suddetto disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  59 del 2021, l'Esecutivo ha accolto l'ordine del giorno 9/03166/062, Prestigiacomo, Siracusano ed altri, con il quale si impegna il Governo «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»; è indispensabile dare seguito quanto prima al suddetto ordine del giorno,

impegna il Governo

a istituire un tavolo tecnico permanente composto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, al fine di individuare in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie a dare seguito al suddetto ordine del giorno e agli altri atti di indirizzo simili approvati dal Parlamento al fine di realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina.
9/3146-AR/94. Siracusano, Prestigiacomo, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Torromino.


      La Camera,
          premesso che:
              nell'ambito delle politiche volte alla riduzione del divario Nord Sud e per il rilancio competitivo del Paese, il Ponte sullo Stretto di Messina, rappresenterebbe un tassello significativo non solo per due regioni del Mezzogiorno, Calabria e Sicilia, ma per l'intero Paese;
              la Commissione trasporti, della Camera, nel parere approvato al recente disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  59 del 2021 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha inserito una specifica osservazione nella quale si chiede al governo di individuare adeguate risorse finanziarie per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina come collegamento stabile, viario e ferroviario;
              la regione Sicilia e la regione Calabria, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, in riferimento al citato Fondo complementare, hanno espresso un parere condizionato sulla necessaria realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, o con le risorse del Fondo complementare o attraverso risorse aggiuntive;
              il 30 giugno scorso, in sede di approvazione definitiva del suddetto disegno di legge di conversione del decreto-legge n.  59 del 2021, l'Esecutivo ha accolto l'ordine del giorno 9/03166/062, Prestigiacomo, Siracusano ed altri, con il quale si impegna il Governo «ad adottare le opportune iniziative al fine di individuare le risorse necessarie per realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina estendendo, così, la rete dell'alta velocità fino alla Sicilia»; è indispensabile dare seguito quanto prima al suddetto ordine del giorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico permanente composto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali, dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, al fine di individuare in tempi rapidi tutte le iniziative necessarie a dare seguito al suddetto ordine del giorno e agli altri atti di indirizzo simili approvati dal Parlamento al fine di realizzare un collegamento stabile, veloce e sostenibile dello Stretto di Messina.
9/3146-AR/94.    (Testo modificato nel corso della seduta) Siracusano, Prestigiacomo, Cannizzaro, Maria Tripodi, Occhiuto, Torromino.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da COVID-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali; Risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali, alle quali l'ordinamento costituzionale appresta specifiche garanzie, possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti il funzionamento interno dell'amministrazione, ecc.;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC, proprio per
              lo status riconosciuto dalla Costituzione e dagli Statuti speciali, deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo:

          a prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
          a informare tutti i Ministeri dell'impegno di cui al precedente alinea affinché si attivino, ciascuno per le risorse del PNRR e del PNC di propria competenza, a definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/95. Bartolozzi, Prestigiacomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da COVID-19, ma anche per contribuire al progetto di riforma nazionale, superando le criticità strutturali che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali; Risulta quindi indispensabile che anche le Autonomie speciali, alle quali l'ordinamento costituzionale appresta specifiche garanzie, possano accedere a tutte le tipologie di finanziamento previste dai predetti Piani: finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e finanziamenti a sostegno degli investimenti privati, attivati anche attraverso bandi nazionali, finanziamenti a sostegno della gestione di servizi o afferenti il funzionamento interno dell'amministrazione, ecc.;
              la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC, proprio per
              lo status riconosciuto dalla Costituzione e dagli Statuti speciali, deve avvenire indipendentemente dalla estensione della tipologia di competenze che caratterizza le singole Autonomie e della relativa responsabilità nel loro finanziamento. Nel contempo va garantito, pur assicurando il rispetto dei vincoli e degli obiettivi propri del PNRR, il ruolo di regia e di coordinamento che talune Autonomie speciali svolgono con riferimenti ai comuni del proprio territorio, in ragione della competenza in materia di finanza locale;
              inoltre, la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti del PNRR e del PNC deve intervenire prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato. Ciò sulla base del presupposto che le risorse riconducibili al Recovery Plan ed ai fondi ad esso collegati sono risorse che non derivano dalla fiscalità generale nazionale, bensì dallo straordinario intervento economico che l'Unione Europea ha messo in campo per favorire la ripresa economica di tutte le sue componenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

              prevedere meccanismi che consentano la partecipazione delle Autonomie speciali a tutti i finanziamenti previsti dal PNRR e dal PNC al pari degli altri territori, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime, considerando la competenza in materia di finanza locale di talune Autonomie speciali e prescindendo da eventuali regole e meccanismi finanziari e contabili che ordinariamente disciplinano i rapporti finanziari tra le singole Autonomie speciali e lo Stato;
              informare tutti i Ministeri dell'impegno di cui al precedente alinea affinché si attivino, ciascuno per le risorse del PNRR e del PNC di propria competenza, a definire criteri adeguati di accesso delle risorse a favore delle Autonomie speciali o a modificare in tal senso quelli attualmente applicati.
9/3146-AR/95.    (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Prestigiacomo.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente provvedimento reca alcune disposizioni atte a semplificare le procedure preparatorie alle consultazioni elettorali, semplificazioni che saranno già applicabili per le prossima tornata elettorale;
              le prossime elezioni amministrative, rinviate ad una data compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, coinvolgeranno 20 capoluoghi, 115 comuni superiori e 54 circoscrizioni. Saranno circa 4.500 i candidati coinvolti per ogni partito nazionale, più un numero non prevedibile di altre migliaia di candidati delle liste civiche. Complessivamente, pertanto, si può stimare che i certificati richiesti presso gli uffici dei casellari giudiziali, ai fini del perfezionamento delle procedure elettorali, saranno alcune decine di migliaia;
              questo comporterà un carico gravante sugli uffici dei casellari giudiziali di tutta Italia che, se non sufficientemente potenziati e preparati a ricevere tale mole di richieste, potrebbe causare un ulteriore aggravio nelle procedure applicative;
              anche se, grazie al provvedimento in discussione, le procedure preparatorie sono state semplificate, resta pertanto da semplificare, chiarire e rendere omogenee – su tutto il territorio nazionale – le istruzioni e la modulistica da adottare proprio in attuazione delle norme che ci apprestiamo ad approvare;
              solo a titolo esemplificativo, all'indomani dell'approvazione del presente provvedimento, dovranno essere chiarite in maniera puntuale le modalità di conferimento della delega tra rappresentante legale del partito – o del movimento o della lista –, e le persone da essi autorizzate a richiedere via PEC i certificati presso i casellari, nonché le modalità di conferimento della delega del candidato da sottoscrivere all'atto di accettazione della candidatura. Resta inoltre da chiarire quali siano le modalità di pagamento per assolvere alle imposte di bollo anche qualora il certificato sia richiesto via PEC; ed ancora, sarebbe opportuno chiarire da subito quale sia la corretta modulistica da presentare, visto che molto spesso si è riscontrata una disomogeneità dei moduli per richiedere i certificati necessari nella fase preparatoria alle competizioni elettorali, spesso non aggiornata o di difficile reperimento;
              è evidenza comune pertanto che, anche a causa della pandemia in corso, lo svolgimento delle prossime consultazioni elettorali richiederà uno sforzo sia organizzativo che di preparazione notevole, che deve necessariamente riguardare gli uffici preposti alle incombenze delle procedure elettorali, mediante la predisposizione di regole di carattere tecnico e operativo di agevole fruizione; si ritiene imprescindibile un intervento tempestivo del Ministro della giustizia e del Ministero dell'interno, in coordinamento sinergico tra loro, per evitare che – in un periodo ridotto ed in parte coincidente con il periodo estivo – possano sorgere delle difficoltà circa la corretta attuazione delle norme che ci apprestiamo ad approvare in materia pre-elettorale,

impegna il Governo

in occasione delle prossime competizioni elettorali, a garantire che siano divulgate ai competenti uffici istruzioni chiare e omogenee su tutto il territorio nazionale per dare fluida attuazione alle norme di semplificazione in materia di procedimenti elettorali, contenute nel provvedimento in discussione. In particolare, di fornire tempestivamente, e comunque in tempo utile, tutti i necessari chiarimenti e tutte le informazioni utili agli uffici giudiziari preposti, affinché le procedure preparatorie alla competizione elettorale siano aggiornate e di facile fruizione, comprensive dell'aggiornamento uniforme della modulistica necessaria per il corretto adempimento delle procedure; nonché a garantire la piena disponibilità degli uffici per assicurare la massima collaborazione per una quanto più agevole fruizione da parte dei candidati e dei partiti nel far fronte agli obblighi gravanti sulle liste che partecipano alle competizioni elettorali.
9/3146-AR/96. Gregorio Fontana.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro norme in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative;
              l'articolo 44 introduce semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;
              il collegamento stradale tra Cisterna e Valmontone è tra le 57 opere pubbliche per le quali il 16 aprile 2021 sono stati nominati commissari straordinari al fine di accelerarne la realizzazione;
              il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dichiarato, come riportato in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero, che si tratta di «un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già finanziate. L'attuazione delle opere commissariate determinerà anche importanti ricadute economiche e occupazionali. Considerato che una parte significativa delle opere è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo completato un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente all'attuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli»;
              la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone è strategico al fine di ridurre parte dei volumi di traffico che afferiscono alla strada statale 148 Pontina, nonché per la mobilità dei centri abitati coinvolti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'adozione di procedure semplificate per l'opera di cui in premessa, come quelle previste all'articolo 44 del decreto-legge in esame, al fine di accelerarne i tempi di realizzazione.
9/3146-AR/97. Spena.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca, tra l'altro norme in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative;
              l'articolo 44 introduce semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;
              il collegamento stradale tra Cisterna e Valmontone è tra le 57 opere pubbliche per le quali il 16 aprile 2021 sono stati nominati commissari straordinari al fine di accelerarne la realizzazione;
              il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dichiarato, come riportato in un comunicato pubblicato sul sito del Ministero, che si tratta di «un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di infrastrutture attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già finanziate. L'attuazione delle opere commissariate determinerà anche importanti ricadute economiche e occupazionali. Considerato che una parte significativa delle opere è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini di riduzione del gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo completato un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente all'attuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere tempestivamente eventuali ostacoli»;
              la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone è strategico al fine di ridurre parte dei volumi di traffico che afferiscono alla strada statale 148 Pontina, nonché per la mobilità dei centri abitati coinvolti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad individuare idonee misure di semplificazione procedimentale per la realizzazione delle opere in premessa.
9/3146-AR/97.    (Testo modificato nel corso della seduta) Spena.


      La Camera,
          premesso che:
              In materia di interventi che possono beneficiare della detrazione fiscale del 110 per cento, cosiddetto Sismabonus, rientrano quelli previsti dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n.  63 del 2013; L'inserimento delle zone a rischio sismico 3 nell'ambito del suddetto decreto è avvenuto con l'approvazione del decreto-legge n.  34 del 30 aprile 2019 (Misure urgenti per la crescita economica). Quindi a ben vedere solo a partire dal 1o Maggio 2019, entrata in vigore della norma, vaste aree del territorio nazionale, prima escluse, hanno potuto beneficiare delle detrazioni spettanti per il Sismabonus;
              le procedure autorizzatorie e il rilascio di relativi titoli abilitativi, nei casi di demolizione e ricostruzione, sono particolarmente complessi e necessitano di tempi burocratici particolarmente lunghi;
              la data del 30 giugno 2022, termine ultimo per usufruire delle agevolazioni, risulta particolarmente breve al punto che difficilmente, anche gli interventi avviati, potranno concludersi e di conseguenza gli acquirenti poter accedere alle detrazioni previste dal 110 per cento;
              a questo è necessario anche aggiungere che le persone fisiche acquirenti degli appartamenti, che usufruiranno della detrazione, potranno farlo solo se effettueranno il rogito non oltre la scadenza dell'agevolazione, che è appunto il 30 giugno 2022, quindi con termini assai ristretti risultando quindi penalizzati rispetto alle persone fisiche dei condomini;
              per queste considerazioni si rende quindi necessario che, analogamente a quanto avvenuto per i condomini, anche per quanto riguarda gli interventi previsti dall'articolo 16 comma 1-septies, del decreto-legge n.  63 del 2013, venga concessa la possibilità di proroga al 31 dicembre 2022;
              il decreto 34/2020 oltre a introdurre il Superbonus, all'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020, ha introdotto inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per i soggetti che sostengono spese sino al 2022;
              al comma 2 dello stesso articolo 121, sono indicati gli interventi su cui è possibile avvalersi della cessione del credito;
              in particolare al comma 2, lettera a) per quanto riguarda il recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917, sono state previste esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b);
              inspiegabilmente sono stati esclusi da tale beneficio gli interventi previsti alla lettera d) dello stesso articolo 16-bis e cioè quelli relativi all'acquisto di parcheggi pertinenziali;
              l'esclusione della possibilità della cessione del credito per le persone fisiche che acquistano parcheggi pertinenziali oltre a creare disparità di trattamento è illogica anche dal punto di vista fiscale. Innanzitutto perché non è previsto nessun ulteriore aggravio per l'erario rimanendo inalterata l'aliquota della detrazione al 50 per cento, inoltre perché il soggetto a cui viene trasferito il credito potrà scontarlo sempre nel limite di tempo previsto nel caso di specie, in dieci anni,

impegna il Governo:

          anche al fine di consentire un riallineamento delle scadenze del superbonus, a modificare il comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, per prevedere una proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è possibile usufruire del medesimo superbonus, anche per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63;
          a prevedere la possibilità della cessione del credito, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020, per le persone fisiche che acquistano parcheggi pertinenziali.
9/3146-AR/98. Marrocco.


      La Camera,
          premesso che:
              in materia di interventi che possono beneficiare della detrazione fiscale del 110 per cento, cosiddetto Sismabonus, rientrano quelli previsti dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n.  63 del 2013; L'inserimento delle zone a rischio sismico 3 nell'ambito del suddetto decreto è avvenuto con l'approvazione del decreto-legge n.  34 del 30 aprile 2019 (Misure urgenti per la crescita economica). Quindi a ben vedere solo a partire dal 1o Maggio 2019, entrata in vigore della norma, vaste aree del territorio nazionale, prima escluse, hanno potuto beneficiare delle detrazioni spettanti per il Sismabonus;
              le procedure autorizzatorie e il rilascio di relativi titoli abilitativi, nei casi di demolizione e ricostruzione, sono particolarmente complessi e necessitano di tempi burocratici particolarmente lunghi;
              la data del 30 giugno 2022, termine ultimo per usufruire delle agevolazioni, risulta particolarmente breve al punto che difficilmente, anche gli interventi avviati, potranno concludersi e di conseguenza gli acquirenti poter accedere alle detrazioni previste dal 110 per cento;
              a questo è necessario anche aggiungere che le persone fisiche acquirenti degli appartamenti, che usufruiranno della detrazione, potranno farlo solo se effettueranno il rogito non oltre la scadenza dell'agevolazione, che è appunto il 30 giugno 2022, quindi con termini assai ristretti risultando quindi penalizzati rispetto alle persone fisiche dei condomini;
              per queste considerazioni si rende quindi necessario che, analogamente a quanto avvenuto per i condomini, anche per quanto riguarda gli interventi previsti dall'articolo 16 comma 1-septies, del decreto-legge n.  63 del 2013, venga concessa la possibilità di proroga al 31 dicembre 2022;
              il decreto 34/2020 oltre a introdurre il Superbonus, all'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020, ha introdotto inoltre la possibilità di optare per la cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante per i soggetti che sostengono spese sino al 2022;
              al comma 2 dello stesso articolo 121, sono indicati gli interventi su cui è possibile avvalersi della cessione del credito;
              in particolare al comma 2, lettera a) per quanto riguarda il recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917, sono state previste esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b);
              inspiegabilmente sono stati esclusi da tale beneficio gli interventi previsti alla lettera d) dello stesso articolo 16-bis e cioè quelli relativi all'acquisto di parcheggi pertinenziali;
              l'esclusione della possibilità della cessione del credito per le persone fisiche che acquistano parcheggi pertinenziali oltre a creare disparità di trattamento è illogica anche dal punto di vista fiscale. Innanzitutto perché non è previsto nessun ulteriore aggravio per l'erario rimanendo inalterata l'aliquota della detrazione al 50 per cento, inoltre perché il soggetto a cui viene trasferito il credito potrà scontarlo sempre nel limite di tempo previsto nel caso di specie, in dieci anni,

impegna il Governo:

          compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica:
              anche al fine di consentire un riallineamento delle scadenze del superbonus, a modificare il comma 4, articolo 119, del decreto-legge n.  34 del 2020, per prevedere una proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è possibile usufruire del medesimo superbonus, anche per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63;
              a prevedere la possibilità della cessione del credito, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n.  34 del 2020, per le persone fisiche che acquistano parcheggi pertinenziali.
9/3146-AR/98.    (Testo modificato nel corso della seduta) Marrocco.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame, prevede diverse disposizioni in materia di governance del PNRR, e assunzione di personale necessario per lo svolgimento di particolari compiti indispensabili per la realizzazione di specifici programmi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
              in materia di assunzione di personale, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.  95 del 2012, convertito dalla legge n.  135 del 2012, ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza con lo scopo di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale delle pubbliche amministrazioni. L'unica deroga al divieto è la prestazione di attività da parte di soggetti in pensione a titolo gratuito;
              il quadro normativo si è evoluto, nell'ultimo decennio, in senso ingiustificatamente restrittivo in merito allo svolgimento di attività lavorativa da parte di soggetti titolari di pensione. Pur salvaguardando la necessità di garantire il ricambio generazionale, va sottolineato come i divieti attualmente vigenti, determinino innanzitutto una illegittima ed irragionevole disparità di trattamento a carico dei titolari di trattamento pensionistico in quanto ad essi è irragionevolmente preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita a favore di P.A. e società pubbliche. Preclusione non vigente per datori di lavoro privati;
              il suddetto articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.  95 del 2012, oltre a presentare dubbi di incostituzionalità, appare essere lesivo della libertà d'impresa delle società operanti nei servizi di interesse generale. Tali tipologie di società che svolgono attività di impresa a tutto tondo, non si ritiene debbano avere limitazioni nell'assegnazione di determinati ruoli di responsabilità a soggetti con particolari professionalità ed esperienza. Consentire l'apporto professionale dei soggetti indicati presso le imprese che operano in contesti di mercato potrebbe avere oltretutto ripercussioni positive sulle finanze pubbliche assicurando ulteriori entrate contributive a favore dell'Inps;
              il contributo in termini di competenze, professionalità ed esperienza che i soggetti in quiescenza sono in grado di mettere a disposizione costituisce assolutamente un valore soprattutto nella fase di attuazione delle misure previste dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a modificare, pur salvaguardando la necessità di garantire il ricambio generazionale, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.  95 del 2012, di cui in premessa, al fine di consentire ai soggetti collocati in quiescenza di mettere a disposizione del sistema Paese le professionalità, le competenze e le esperienze maturate nelle attività svolte durate la vita lavorativa, ricevendone adeguata remunerazione.
9/3146-AR/99. Cortelazzo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31, comma 1, lettera a) prevede una procedura abilitativa semplificata comunale per gli impianti di accumulo elettrochimico collegati agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già esistenti o autorizzati, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;
              gli impianti di accumulo sono indispensabili per garantire la frequenza dell'erogazione dell'energia e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili ai fini della transizione alla mobilità elettrica; in questo contesto, il ricorso agli accumulatori elettrochimici può risultare determinante grazie alla loro flessibilità, modularità e semplicità di utilizzo; peraltro, gli impianti di accumulo elettrochimico sono progetti che non hanno impatti ambientali rilevanti;
              occorre favorire l'integrazione dei sistemi di accumulo elettrochimico negli impianti a fonti rinnovabili, anche per iter autorizzativi già avviati, senza comportare ulteriori ritardi o appesantimenti dell'iter autorizzativo,

impegna il Governo

a semplificare l’iter autorizzativo di impianti di accumulo elettrochimico anche qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, evitando variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali.
9/3146-AR/100. Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 31, comma 1, lettera a) prevede una procedura abilitativa semplificata comunale per gli impianti di accumulo elettrochimico collegati agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già esistenti o autorizzati, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;
              gli impianti di accumulo sono indispensabili per garantire la frequenza dell'erogazione dell'energia e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili ai fini della transizione alla mobilità elettrica; in questo contesto, il ricorso agli accumulatori elettrochimici può risultare determinante grazie alla loro flessibilità, modularità e semplicità di utilizzo; peraltro, gli impianti di accumulo elettrochimico sono progetti che non hanno impatti ambientali rilevanti;
              occorre favorire l'integrazione dei sistemi di accumulo elettrochimico negli impianti a fonti rinnovabili, anche per iter autorizzativi già avviati, senza comportare ulteriori ritardi o appesantimenti dell'iter autorizzativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di semplificare con appositi interventi normativi l'iter autorizzativo degli impianti di accumulo elettrochimico.
9/3146-AR/100.    (Testo modificato nel corso della seduta) Benvenuto, Lucchini, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016 e 2017, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone;
              è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
              l'istituzione temporanea di una Zona Franca Urbana all'indomani dell'evento calamitoso per sostenere le attività economiche esistenti, permettendo anche l'insediamento di nuove attività, non è sufficiente per il pieno rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma del 2016 e del 2017;
              le comunità locali in ogni loro componente, dall'istituzionale all'associativa, dall'Università all'impresa, dalla politica alla rete degli stakeholders nel suo complesso hanno evidenziato la necessità di una ZES-Sisma per la necessaria trasformazione dei vantaggi competitivi in economia della rinascita;
              l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economiche, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività, la transizione ecologica e la creazione di nuovi posti di lavoro; il sistema di agevolazioni dovrebbe riguardare semplificazioni burocratiche e sconti fiscali e contributivi, anche modulati progressivamente su criteri di asimmetrie territoriali;
              l'emergenza COVID-19 ha permesso la riscoperta di un turismo soft, di piccoli borghi da riscoprire dove è possibile coniugare cultura, produzioni artigiane ed enogastronomia di qualità, ricompresi in un ambiente incontaminato; sono in corso iniziative per valorizzare la montagna per 4 stagioni, ragionando su un comprensorio sciistico unico marchigiano con una prospettiva unitaria di promozione turistica;
              le zone del cratere sono in ottima posizionamento geografico, dato che si pongono come punto baricentrico per l'Italia centrale, tra il mare Adriatico e Tirreno, in contatto e collegamento con Roma, in presenza di un sistema aeroportuale pur rendendosi necessari interventi a livello stradale e ferroviario;
              nella proposta di regolamento dei fondi strutturali per il prossimo bilancio di lungo termine dell'Unione europea, 2021-2027 le Marche insieme all'Umbria sono state retrocesse a regioni in transizione raggiungendo l'Abruzzo, per le Marche il calo di Pil dal 2014 è stato di oltre 10 punti;
              la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;
              la ZES-Sisma è un qualificato strumento per arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; territorio con un importante patrimonio artistico, culturale e naturale; i benefici attesi sarebbero in misura nettamente superiore alle possibili perdite erariali, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno nella fase iniziale sarebbero fortemente superate nel breve periodo dalla crescita economica diretta ed indiretta, con un saldo complessivo di gran lunga positivo;
              sul tema il gruppo Lega, oltre ai numerosi interventi legislativi realizzati, ha segnalato attraverso ordini del giorno rivolti al governo protempore la necessità di istituire una ZES: Odg 9/02211-A/105 del 28 novembre 2019, Odg 9/02305/094 del 23 dicembre 2019, Odg 9/02700/187 del 12 ottobre 2020;
              in data 23 dicembre 2020 è stata presentata la proposta di legge n.  2840 – Patassini ed altri «Agevolazioni fiscali per la ripresa sociale ed economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017», che prevede misure fiscali e semplificazioni amministrative, basandosi sulle caratteristiche morfologiche e socio economiche dei territori appenninici in senso ampio, al fine di far ripartire il trend di sviluppo da troppo tempo fermo,

impegna il Governo

ad istituire una zona economica a fiscalità agevolata nel Centro Italia, ovvero una ZES ai sensi della legge n.  91 del 2017, stabilendone le modalità di funzionamento e governo, tra cui la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e durata.
9/3146-AR/101. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016 e 2017, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone;
              è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;
              l'istituzione temporanea di una Zona Franca Urbana all'indomani dell'evento calamitoso per sostenere le attività economiche esistenti, permettendo anche l'insediamento di nuove attività, non è sufficiente per il pieno rilancio sociale ed economico di un territorio vasto qual è quello delle quattro regioni colpite dal sisma del 2016 e del 2017;
              le comunità locali in ogni loro componente, dall'istituzionale all'associativa, dall'Università all'impresa, dalla politica alla rete degli stakeholders nel suo complesso hanno evidenziato la necessità di una ZES-Sisma per la necessaria trasformazione dei vantaggi competitivi in economia della rinascita;
              l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economiche, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività, la transizione ecologica e la creazione di nuovi posti di lavoro; il sistema di agevolazioni dovrebbe riguardare semplificazioni burocratiche e sconti fiscali e contributivi, anche modulati progressivamente su criteri di asimmetrie territoriali;
              l'emergenza COVID-19 ha permesso la riscoperta di un turismo soft, di piccoli borghi da riscoprire dove è possibile coniugare cultura, produzioni artigiane ed enogastronomia di qualità, ricompresi in un ambiente incontaminato; sono in corso iniziative per valorizzare la montagna per 4 stagioni, ragionando su un comprensorio sciistico unico marchigiano con una prospettiva unitaria di promozione turistica;
              le zone del cratere sono in ottima posizionamento geografico, dato che si pongono come punto baricentrico per l'Italia centrale, tra il mare Adriatico e Tirreno, in contatto e collegamento con Roma, in presenza di un sistema aeroportuale pur rendendosi necessari interventi a livello stradale e ferroviario;
              nella proposta di regolamento dei fondi strutturali per il prossimo bilancio di lungo termine dell'Unione europea, 2021-2027 le Marche insieme all'Umbria sono state retrocesse a regioni in transizione raggiungendo l'Abruzzo, per le Marche il calo di Pil dal 2014 è stato di oltre 10 punti;
              la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;
              la ZES-Sisma è un qualificato strumento per arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; territorio con un importante patrimonio artistico, culturale e naturale; i benefici attesi sarebbero in misura nettamente superiore alle possibili perdite erariali, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno nella fase iniziale sarebbero fortemente superate nel breve periodo dalla crescita economica diretta ed indiretta, con un saldo complessivo di gran lunga positivo;
              sul tema il gruppo Lega, oltre ai numerosi interventi legislativi realizzati, ha segnalato attraverso ordini del giorno rivolti al governo protempore la necessità di istituire una ZES: Odg 9/02211-A/105 del 28 novembre 2019, Odg 9/02305/094 del 23 dicembre 2019, Odg 9/02700/187 del 12 ottobre 2020;
              in data 23 dicembre 2020 è stata presentata la proposta di legge n.  2840 – Patassini ed altri «Agevolazioni fiscali per la ripresa sociale ed economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017», che prevede misure fiscali e semplificazioni amministrative, basandosi sulle caratteristiche morfologiche e socio economiche dei territori appenninici in senso ampio, al fine di far ripartire il trend di sviluppo da troppo tempo fermo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una zona economica a fiscalità agevolata nel Centro Italia, ovvero una ZES ai sensi della legge n.  91 del 2017, stabilendone le modalità di funzionamento e governo, tra cui la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione, funzionamento e durata.
9/3146-AR/101.    (Testo modificato nel corso della seduta) Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              gli articoli 33 e 33-bis prevedono importanti semplificazioni per la disciplina del cosiddetto «superbonus 110 per cento», anche in considerazione delle difficoltà riscontrate fino ad oggi dagli operatori del settore e dai cittadini;
              purtroppo restano ancora una serie di impedimenti tecnici per l'applicazione della norma agli immobili di carattere storico-culturale;
              il numero di dimore storiche private soggette a vincolo, in ragione di un riconosciuto valore artistico ai sensi del decreto legislativo n.  42 del 2004, si stima possa essere intorno alle 15 mila unità, rappresentando una percentuale significativa del patrimonio nazionale;
              tutte le dimore storiche rappresentano un elemento portante del patrimonio nazionale, anche quando non aperte al pubblico, contribuendo alla bellezza del paesaggio e direttamente o indirettamente alla capacità di un territorio di attrarre turismo e iniziative artistiche e culturali;
              sull'intera categoria di immobili soggetti al decreto legislativo n.  42 del 2004 gravano precisi obblighi di manutenzione; un numero significativo di tali dimore storiche si trovano in aree interne del Paese, rappresentando quindi uno degli elementi da cui ripartire per lo sviluppo economico e sociale di tali aree e per costruire una politica di valorizzazione dei borghi italiani fondata su un turismo sostenibile e «lento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la disciplina del cosiddetto «superbonus 110 per cento» alle dimore storiche sottoposte al decreto legislativo n.  42 del 2004, adottando le opportune semplificazioni per renderla applicabile a tale tipologia di edifici, allo scopo di rafforzare la possibilità di preservazione di un patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale, importantissimo per lo sviluppo economico, sociale e turistico delle aree interne.
9/3146-AR/102. Racchella, Patassini, Pretto, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 9 dell'articolo 36-ter, inserito durante la conversione in legge del decreto attraverso un emendamento del gruppo Lega, prevede che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali, può attuare interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici con lo scopo di garantire il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo e la corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale e di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque;
              tale emendamento è risolutivo dell'annosa questione legata al trasporto solido a valle dei nostri fiumi e alle carenze delle attività di dragaggio per la manutenzione delle sezioni idrauliche originarie, situazione questa che rappresenta la principale causa dei ripetuti straripamenti e alluvioni alle prime precipitazioni di carattere straordinario;
              inoltre, l'articolo 6-bis, anche esso inserito durante la conversione in legge del decreto, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che approvi il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale;
              lo stesso articolo dichiara le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale, prevedendone, inoltre, l'approvazione con un procedimento unico semplificato da concludersi in novanta giorni;
              nonostante il ruolo strategico di piattaforma logistica del centro del Mediterraneo che caratterizza la posizione dei porti italiani, la limitata profondità dei fondali e, spesso, la carenza infrastrutturale, ne impedisce lo sviluppo e la concorrenzialità rispetto ai porti del Nord Europa, come Amburgo, Rotterdam e Anversa, che detengono il primato nelle grandi rotte commerciali;
              la complessità delle operazioni di dragaggio rappresenta una delle problematiche «storiche» della portualità italiana; le norme emanate negli ultimi anni, in attuazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, non hanno risolto alcune problematiche legate alla caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica dei materiali di dragaggio e le lungaggini amministrative per le autorizzazioni e per lo sversamento a mare o in strutture conterminate dei materiali provenienti dai dragaggi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, contestualmente con il decreto di approvazione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, per una risolutiva revisione delle norme di attuazione, dell'articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, in ordine alla semplificazione delle modalità di caratterizzazione, riutilizzo o smaltimento dei materiali di dragaggio e all'accelerazione delle procedure amministrative di autorizzazione delle relative attività.
9/3146-AR/103. Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 9 dell'articolo 36-ter, inserito durante la conversione in legge del decreto attraverso un emendamento del gruppo Lega, prevede che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le amministrazioni comunali, può attuare interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici con lo scopo di garantire il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo e la corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale e di ripristinare, in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per il deflusso delle acque;
              tale emendamento è risolutivo dell'annosa questione legata al trasporto solido a valle dei nostri fiumi e alle carenze delle attività di dragaggio per la manutenzione delle sezioni idrauliche originarie, situazione questa che rappresenta la principale causa dei ripetuti straripamenti e alluvioni alle prime precipitazioni di carattere straordinario;
              inoltre, l'articolo 6-bis, anche esso inserito durante la conversione in legge del decreto, al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che approvi il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorità di sistema portuale;
              lo stesso articolo dichiara le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale, prevedendone, inoltre, l'approvazione con un procedimento unico semplificato da concludersi in novanta giorni;
              nonostante il ruolo strategico di piattaforma logistica del centro del Mediterraneo che caratterizza la posizione dei porti italiani, la limitata profondità dei fondali e, spesso, la carenza infrastrutturale, ne impedisce lo sviluppo e la concorrenzialità rispetto ai porti del Nord Europa, come Amburgo, Rotterdam e Anversa, che detengono il primato nelle grandi rotte commerciali;
              la complessità delle operazioni di dragaggio rappresenta una delle problematiche «storiche» della portualità italiana; le norme emanate negli ultimi anni, in attuazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, non hanno risolto alcune problematiche legate alla caratterizzazione fisica, chimica ed ecotossicologica dei materiali di dragaggio e le lungaggini amministrative per le autorizzazioni e per lo sversamento a mare o in strutture conterminate dei materiali provenienti dai dragaggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, coerentemente con il decreto di approvazione del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, per una revisione delle norme di attuazione dell'articolo 109 del decreto legislativo n.  152 del 2006, in ordine alla semplificazione delle modalità di caratterizzazione, riutilizzo o smaltimento dei materiali di dragaggio e all'accelerazione delle procedure amministrative di autorizzazione delle relative attività.
9/3146-AR/103.    (Testo modificato nel corso della seduta) Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35 modifica alcune disposizioni del codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, con norme rivolte anche a semplificare la gestione e tracciabilità dei rifiuti;
              recenti vicende di polizia giudiziaria, che interessano larghe fasce di territorio agricolo occupato da produzioni di qualità, tornano ad evidenziare la rilevanza del controllo nell'utilizzo dei gessi e dei carbonati di calcio da defecazione in agricoltura, allo scopo di promuovere il recupero di materiali naturali e l'economia circolare garantendo nel contempo la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini;
              occorre rafforzare le misure amministrative e gestionali al fine di garantire il monitoraggio e assicurare una chiara tempistica per quanto riguarda le comunicazioni relative alle diverse fasi di produzione e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione e soprattutto agevolare il lavoro delle autorità di controllo;
              al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione devono essere prodotti in lotti omogenei e di dimensioni ridotte, identificando ciascun lotto da un'analisi che attesti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.  75, e conservando per un periodo da stabilire i documenti per le autorità di controllo;
              ulteriori condizioni da inserire nella norma devono garantire il trasporto in sicurezza dal luogo di produzione al luogo di utilizzo, con mezzi o contenitori a tenuta, accompagnato da documento di trasporto descrittivo delle quantità, provenienza e qualità dei materiali;
              inoltre, occorre comunicare all'Ente di controllo provinciale, all'ARPA di competenza e al Comune di pertinenza, prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale, l'inizio dell'attività di consegna del gesso di defecazione e del carbonato di defecazione e l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria e, in seguito, il termine della consegna;
              analoghe misure di sicurezza devono essere assunte per la distribuzione in campo e lo spandimento del correttivo, applicando nell'utilizzo di tali materiali il codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, 9 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 4 maggio 1999,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per regolamentare l'utilizzo in agricoltura di alcuni ammentali quali il gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione, al fine di rendere più evidenti ed omogenee a livello nazionali le pratiche relative alla tracciabilità di tutto il processo di produzione e distribuzione e i controlli sugli stessi.
9/3146-AR/104. Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35 modifica alcune disposizioni del codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare, con norme rivolte anche a semplificare la gestione e tracciabilità dei rifiuti;
              recenti vicende di polizia giudiziaria, che interessano larghe fasce di territorio agricolo occupato da produzioni di qualità, tornano ad evidenziare la rilevanza del controllo nell'utilizzo dei gessi e dei carbonati di calcio da defecazione in agricoltura, allo scopo di promuovere il recupero di materiali naturali e l'economia circolare garantendo nel contempo la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini;
              occorre rafforzare le misure amministrative e gestionali al fine di garantire il monitoraggio e assicurare una chiara tempistica per quanto riguarda le comunicazioni relative alle diverse fasi di produzione e utilizzo del gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione e soprattutto agevolare il lavoro delle autorità di controllo;
              al fine di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e il carbonato di defecazione devono essere prodotti in lotti omogenei e di dimensioni ridotte, identificando ciascun lotto da un'analisi che attesti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.  75, e conservando per un periodo da stabilire i documenti per le autorità di controllo;
              ulteriori condizioni da inserire nella norma devono garantire il trasporto in sicurezza dal luogo di produzione al luogo di utilizzo, con mezzi o contenitori a tenuta, accompagnato da documento di trasporto descrittivo delle quantità, provenienza e qualità dei materiali;
              inoltre, occorre comunicare all'Ente di controllo provinciale, all'ARPA di competenza e al Comune di pertinenza, prima del trasferimento del correttivo all'utilizzatore finale, l'inizio dell'attività di consegna del gesso di defecazione e del carbonato di defecazione e l'indirizzo dell'azienda agricola destinataria e, in seguito, il termine della consegna;
              analoghe misure di sicurezza devono essere assunte per la distribuzione in campo e lo spandimento del correttivo, applicando nell'utilizzo di tali materiali il codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, 9 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 4 maggio 1999,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per regolamentare l'utilizzo in agricoltura di alcuni ammentali quali il gesso di defecazione da fanghi e del carbonato di defecazione, al fine di rendere più evidenti ed omogenee a livello nazionali le pratiche relative alla tracciabilità di tutto il processo di produzione e distribuzione e i controlli sugli stessi.
9/3146-AR/104.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              con deliberazione n.  4 del 14 dicembre 2017, l'Autorità di distretto idrografico del fiume Po ha adottato la «Direttiva Deflussi Ecologici» che pone l'obiettivo di conseguire l'equilibrio tra vari elementi, come il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici, le richieste per gli utilizzi idrici e la diminuzione di disponibilità di risorse idriche a causa dei cambiamenti climatici;
              la situazione idrica attuale in alcune regioni si inserisce nelle casistiche di deroga previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2004;
              tuttavia nella scorsa stagione, la regione Emilia Romagna dal 22 luglio 2020, ha bloccato i prelievi in moltissimi fiumi e torrenti del territorio, come Nure, Chiavenna e loro effluenti, creando, visto il periodo, ingenti danni al settore agricolo già gravemente colpito da eventi calamitosi come gelate e grandinate;
              i corsi appenninici sono caratterizzati da una estrema variabilità idrologica con periodi di magra prolungati seguiti da improvvise quanto rapide piene fluviali; infatti, il cambiamento climatico in atto, con l'incremento di fenomeni naturali sempre più violenti e il calo drastico di precipitazioni nevose sugli Appennini in inverno, pone l'attenzione sui danni ad ambiente e agricoltura, soprattutto sulla Provincia di Piacenza;
              i fiumi, attraverso i loro canali, forniscono l'acqua necessaria all'irrigazione a decine di migliaia di ettari di coltivazioni agricole; tuttavia durante l'estate si verifica una notevole riduzione della portata d'acqua dei torrenti, e anche questa estate si prospetta una situazione ancora più critica vista la poca presenza di neve sugli appennini;
              allo scopo di garantire il deflusso minimo vitale, gli enti gestori della rete irrigua, sono tenuti a ridurre drasticamente la quantità di acqua destinata ai canali d'irrigazione, con conseguenze dannose per le colture prive dell'apporto idrico necessario a completare il ciclo produttivo;
              tuttavia non tutte le regioni seguono identici criteri per il calcolo del deflusso minimo vitale, in base, innanzitutto, alle caratteristiche del fiume e della sua morfologia, apportando alla «formula tipo» i correttivi peculiari, mentre la Regione Emilia Romania interpreta in modo estremamente restrittivo le norme europee, rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale;
              nelle prossime settimane si ripresenterà il problema della siccità per gli agricoltori e occorre intervenire subito affinché questa criticità non si vada ad aggiungere alla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus;
              una interpretazione rigida delle norme sul deflusso minimo vitale, che rende difficile negli anni l'applicazione di deroghe anche in situazioni di evidente difficoltà, mette molte aziende agricole nella condizione di non avere acqua con i tempi giusti, obbligandole a un calo della produzione sia in termini qualitativi che quantitativi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per garantire una omogeneizzazione dell'applicazione della normativa sul deflusso minimo vitale da parte di tutte le regioni sul territorio nazionale e la pronta applicazione delle deroghe previste per le situazioni di emergenza e qualora occorre la necessità di alimentazione dei canali di derivazione per salvaguardare le coltivazioni agricole.
9/3146-AR/105. Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              con deliberazione n.  4 del 14 dicembre 2017, l'Autorità di distretto idrografico del fiume Po ha adottato la «Direttiva Deflussi Ecologici» che pone l'obiettivo di conseguire l'equilibrio tra vari elementi, come il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici, le richieste per gli utilizzi idrici e la diminuzione di disponibilità di risorse idriche a causa dei cambiamenti climatici;
              la situazione idrica attuale in alcune regioni si inserisce nelle casistiche di deroga previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2004;
              tuttavia nella scorsa stagione, la regione Emilia Romagna dal 22 luglio 2020, ha bloccato i prelievi in moltissimi fiumi e torrenti del territorio, come Nure, Chiavenna e loro effluenti, creando, visto il periodo, ingenti danni al settore agricolo già gravemente colpito da eventi calamitosi come gelate e grandinate;
              i corsi appenninici sono caratterizzati da una estrema variabilità idrologica con periodi di magra prolungati seguiti da improvvise quanto rapide piene fluviali; infatti, il cambiamento climatico in atto, con l'incremento di fenomeni naturali sempre più violenti e il calo drastico di precipitazioni nevose sugli Appennini in inverno, pone l'attenzione sui danni ad ambiente e agricoltura, soprattutto sulla Provincia di Piacenza;
              i fiumi, attraverso i loro canali, forniscono l'acqua necessaria all'irrigazione a decine di migliaia di ettari di coltivazioni agricole; tuttavia durante l'estate si verifica una notevole riduzione della portata d'acqua dei torrenti, e anche questa estate si prospetta una situazione ancora più critica vista la poca presenza di neve sugli appennini;
              allo scopo di garantire il deflusso minimo vitale, gli enti gestori della rete irrigua, sono tenuti a ridurre drasticamente la quantità di acqua destinata ai canali d'irrigazione, con conseguenze dannose per le colture prive dell'apporto idrico necessario a completare il ciclo produttivo;
              tuttavia non tutte le regioni seguono identici criteri per il calcolo del deflusso minimo vitale, in base, innanzitutto, alle caratteristiche del fiume e della sua morfologia, apportando alla «formula tipo» i correttivi peculiari, mentre la Regione Emilia Romania interpreta in modo estremamente restrittivo le norme europee, rispetto ad altre realtà sul territorio nazionale;
              nelle prossime settimane si ripresenterà il problema della siccità per gli agricoltori e occorre intervenire subito affinché questa criticità non si vada ad aggiungere alla crisi economica derivante dall'emergenza coronavirus;
              una interpretazione rigida delle norme sul deflusso minimo vitale, che rende difficile negli anni l'applicazione di deroghe anche in situazioni di evidente difficoltà, mette molte aziende agricole nella condizione di non avere acqua con i tempi giusti, obbligandole a un calo della produzione sia in termini qualitativi che quantitativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per garantire una omogeneizzazione dell'applicazione della normativa sul deflusso minimo vitale da parte di tutte le regioni sul territorio nazionale e la pronta applicazione delle deroghe previste per le situazioni di emergenza e qualora occorre la necessità di alimentazione dei canali di derivazione per salvaguardare le coltivazioni agricole.
9/3146-AR/105.    (Testo modificato nel corso della seduta) Murelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 prevede misure di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              tali misure sono in larga parte dettate dalla necessità di consentire una rapida, efficiente e compiuta attuazione al PNRR;
              il PNRR prevede tra gli obiettivi il rafforzamento della mobilità ciclistica, con la realizzazione di circa 570 chilometri di piste ciclabili urbane e metropolitane e circa 1.250 chilometri di piste ciclabili turistiche, destinando a ciò l'importante somma di 600 milioni di euro la realizzazione di piste ciclabili turistiche risulta particolarmente rilevante per il rilancio dei piccoli comuni montani, che deve costituire una priorità nell'ottica della valorizzazione delle risorse ambientali e naturalistiche che costituiscono un vanto per il nostro Paese;
              i piccoli comuni montani, soprattutto della bergamasca, combattono da molti anni contro il rischio di abbandono e spopolamento, rispetto al quale la rapida attuazione degli importanti obiettivi del PNRR, tra cui quello richiamato, costituisce un importante strumento di contrasto;
              i piccoli comuni montani meritano dunque di essere coinvolti a pieno titolo nella concreta definizione e nella gestione dei singoli progetti rientranti nella richiamata misura di intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nella definizione e gestione dei singoli progetti rientranti nella misura del PNRR dedicata al rafforzamento della mobilità ciclistica, di garantire adeguate risorse economiche per i comuni montani, soprattutto quelli localizzati nel comune di Bergamo, al fine di consentirne, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, la valorizzazione ambientale, naturalistica e turistica del territorio e di combattere in tal modo il rischio di abbandono anche al fine di rilanciare il turismo non solo locale.
9/3146-AR/106. Benigni, Sorte.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 prevede, all'articolo 33, misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana;
              la norma in questione, al comma 1 lettera c), prevede che gli interventi di riqualificazione energetica e sismica sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
              la norma tuttavia non chiarisce se la CELA sia altresì necessaria per le opere che, in precedenza, non necessitavano di tale titolo abilitativo, essendo ricomprese tra gli interventi di edilizia libera (esempio sostituzione caldaie fino a 12Kwh, sostituzione infissi, rifacimento rivestimenti interni ed esterni);
              taluni operatori segnalano difficoltà applicative per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, avevano in corso tali interventi. Tali soggetti si trovano nell'incertezza se sia o meno necessario comunicare l'esecuzione delle opere per non perdere il diritto ai bonus,

impegna il Governo

ad adottare una disposizione interpretativa diretta a chiarire che gli interventi in corso e non ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame beneficiano degli incentivi previsti per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici.
9/3146-AR/107. Sorte, Benigni.


      La Camera,
          premesso che:
              nel provvedimento in esame si prevedono molteplici misure al fine di sburocratizzare e rendere efficace ed efficiente la Pubblica Amministrazione con le procedure ad esse connesse;
              la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale italiano deve essere una delle priorità al fine di rilanciare la Nazione e di promuovere il grande capitale culturale che l'Italia possiede;
              sono numerose le opere che giacciono ancora nei depositi museali senza avere alcuna possibilità di essere fruite dal pubblico o esposte all'interno di sedi museali; la valorizzazione del nostro patrimonio storico artistico e culturale necessita di un sistema di sussidiarietà e di cooperazione tra pubblico e privato al fine di promuovere quelle iniziative che in caso contrario rischierebbero di non essere più proposte e fruite dal pubblico;
              spesso le sovrintendenze hanno mostrato una gestione «proprietaria» dei territori di cui devono gestire i vincoli;
              appare necessario garantire una revisione dei vincoli paesaggistici e architettonici, così da valutarne l'effettiva sussistenza,

impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a rivedere il ruolo delle Sovrintendenze e revisionare la normativa di merito;
          valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a promuovere la gestione sussidiaria del patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
9/3146-AR/108. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Bellucci, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governarne per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              in particolare, il provvedimento, volto a dare impulso alla ripartenza mediante modifiche in materia di appalti, apporta novità normative e proroga alcune disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure ad evidenza pubblica; procedure semplificate per le opere di impatto rilevante o l'esecuzione dei contratti legati al PNRR;
              è, purtroppo, nota e cristallizzata la grave situazione in cui versa da tempo la sanità calabrese, che richiede un immediato cambio di passo con risposte concrete; nonostante oltre dieci anni di commissariamento e un risultato fallimentare, anche nella gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il regime «straordinario» di amministrazione della sanità regionale ha, infatti, registrato una drastica riduzione dei livelli di assistenza e un aggravamento della voragine del debito sanitario;
              la sanità calabrese, oggi più che mai, necessita di una gestione snella delle procedure, che le consenta di rimettersi al pari con i livelli di prestazione del servizio pubblico sanitario nazionale, al fine di poter arrivare all'appuntamento con il PNRR non svantaggiata e di poter trovare nei fondi europei l'occasione decisiva per un rilancio economico e sociale della Regione,

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni che prevedono misure semplificate in materia di appalti, servizi e forniture, relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori anche di manutenzione, agli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.
9/3146-AR/109. Ferro, Gemmato, Bucalo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante misure per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha previsto, tra le altre cose, interventi specifici per la prevenzione, la mitigazione e il contrasto al dissesto idrogeologico, con la previsione del potere di nomina, in capo al Governo, di specifici commissari straordinari, aventi il compito di definire e attuare gli interventi in questione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
              in particolare, i predetti Commissari dovrebbero avere il compito di attuare gli interventi, specificamente riconosciuti come di preminente interesse nazionale, anche indirizzando le relative strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento, in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico;
              la Sardegna, in ragione dello specifico assetto del territorio, è fortemente interessata dal rischio idrogeologico, prova ne sia, del resto, che i comuni della regione interessati, anche marginalmente, da aree classificate con: a) pericolosità idraulica sono 340, tra i quali 303 con aree in classe di pericolosità Hi2, Hi3, Hi4, di cui 167 anche all'interno del perimetro dei centri urbani; b) pericolosità da frana sono 317, tra cui 310 con aree caratterizzate da classi di pericolosità Hg2, Hg3, Hg4, di cui 197 anche all'interno del perimetro dei centri urbani;
              inoltre, com’è noto, la Sardegna, con i suoi 1.840 chilometri di sviluppo costiero (contro i 5.616 chilometri del resto d'Italia), vanta ambienti marini e litorali di alto valore naturalistico, alcuni, però, interessati da gravi fenomeni di erosione, tra i quali i seguenti: Alghero (Rada), Porto Torres (litorale Est, fino a Abbacurrente, al confine con il Comune di Sassari), Sassari (Platamona), Sorso (Marina), Castelsardo (a Est del promontorio e del Centro Abitato), Valledoria (La Ciaccia, San Pietro), Bosa (tra la spiaggia e Turas), San Vero Milis (Falesie del Sinis), Cabras (San Giovanni di Sinis, settore esposto a Ovest), Carloforte (Spiaggia del Giunco), Sarroch (da Perd'e Sali verso sud ovest), Capoterra (Torre degli Ulivi-Maddalena Spiaggia), Cagliari (Poetto, Giorgino), Quartu Sant'Elena (Foxi-Capitana);
              la Regione Sardegna, nel corso degli anni, è stata ripetutamente interessata da fenomeni alluvionali e franosi, tali da causare sia la morte di diverse persone, sia danni ingenti alle città, alle campagne, nonché agli ambienti marini, al punto da rendere ormai necessario un intervento, serio e strutturale, al fine di limitare, se non precludere, ulteriori, simili eventi, soprattutto per evitare ulteriori morti, nonché ingenti danni all'economia dell'isola, sia agro-pastorale che turistica;
              la Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, merita di essere ricompresa in specifichi programmi di azione e spesa posti in essere dai competenti Ministeri, finalizzati alla prevenzione, alla mitigazione e al contrasto al dissesto idrogeologico, nonché di quello erosivo delle coste, se del caso, mediante la nomina del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, o dell'Assessore all'Ambiente della stessa Regione, nel ruolo di Commissario Straordinario per gli interventi in esame,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, anche alla Regione Sardegna, i necessari interventi, anche di carattere economico, per la prevenzione, la mitigazione e il contrasto del dissesto idrogeologico, nonché di quello erosivo delle coste, se del caso, mediante la nomina del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, o dell'Assessore all'Ambiente della stessa Regione, nel ruolo di Commissario Straordinario per gli interventi in esame.
9/3146-AR/110. Deidda.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante misure per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha previsto, tra le altre cose, interventi specifici per la prevenzione, la mitigazione e il contrasto al dissesto idrogeologico, con la previsione del potere di nomina, in capo al Governo, di specifici commissari straordinari, aventi il compito di definire e attuare gli interventi in questione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;
              in particolare, i predetti Commissari dovrebbero avere il compito di attuare gli interventi, specificamente riconosciuti come di preminente interesse nazionale, anche indirizzando le relative strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento, in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico;
              la Sardegna, in ragione dello specifico assetto del territorio, è fortemente interessata dal rischio idrogeologico, prova ne sia, del resto, che i comuni della regione interessati, anche marginalmente, da aree classificate con: a) pericolosità idraulica sono 340, tra i quali 303 con aree in classe di pericolosità Hi2, Hi3, Hi4, di cui 167 anche all'interno del perimetro dei centri urbani; b) pericolosità da frana sono 317, tra cui 310 con aree caratterizzate da classi di pericolosità Hg2, Hg3, Hg4, di cui 197 anche all'interno del perimetro dei centri urbani;
              inoltre, com’è noto, la Sardegna, con i suoi 1.840 chilometri di sviluppo costiero (contro i 5.616 chilometri del resto d'Italia), vanta ambienti marini e litorali di alto valore naturalistico, alcuni, però, interessati da gravi fenomeni di erosione, tra i quali i seguenti: Alghero (Rada), Porto Torres (litorale Est, fino a Abbacurrente, al confine con il Comune di Sassari), Sassari (Platamona), Sorso (Marina), Castelsardo (a Est del promontorio e del Centro Abitato), Valledoria (La Ciaccia, San Pietro), Bosa (tra la spiaggia e Turas), San Vero Milis (Falesie del Sinis), Cabras (San Giovanni di Sinis, settore esposto a Ovest), Carloforte (Spiaggia del Giunco), Sarroch (da Perd'e Sali verso sud ovest), Capoterra (Torre degli Ulivi-Maddalena Spiaggia), Cagliari (Poetto, Giorgino), Quartu Sant'Elena (Foxi-Capitana);
              la Regione Sardegna, nel corso degli anni, è stata ripetutamente interessata da fenomeni alluvionali e franosi, tali da causare sia la morte di diverse persone, sia danni ingenti alle città, alle campagne, nonché agli ambienti marini, al punto da rendere ormai necessario un intervento, serio e strutturale, al fine di limitare, se non precludere, ulteriori, simili eventi, soprattutto per evitare ulteriori morti, nonché ingenti danni all'economia dell'isola, sia agro-pastorale che turistica;
              la Regione Sardegna, dotata di autonomia speciale, merita di essere ricompresa in specifichi programmi di azione e spesa posti in essere dai competenti Ministeri, finalizzati alla prevenzione, alla mitigazione e al contrasto al dissesto idrogeologico, nonché di quello erosivo delle coste, se del caso, mediante la nomina del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, o dell'Assessore all'Ambiente della stessa Regione, nel ruolo di Commissario Straordinario per gli interventi in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire, anche alla Regione Sardegna, i necessari interventi, anche di carattere economico, per la prevenzione, la mitigazione e il contrasto del dissesto idrogeologico, nonché di quello erosivo delle coste.
9/3146-AR/110.    (Testo modificato nel corso della seduta) Deidda.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame intende introdurre interventi volti ad accelerare e snellire le procedure, anche in materia di trasporti;
              l'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  285 recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», detta obblighi alle imprese in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada che organizzano e gestiscono a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
              il comma 2 dell'articolo 5 del predetto provvedimento, alla lettera c), dispone che l'impresa debba tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;
              al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso la razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati si rende opportuno un intervento normativo volto ad eliminare l'obbligo di cui al precedente periodo;
              nel caso del venir meno di tale obbligo le autorizzazioni richieste potranno comunque essere conservate negli archivi delle aziende operanti il servizio, e per eventuali controlli ci si potrà avvalere direttamente del Portale online dell'Automobilista,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, a stabilire l'obbligo per le imprese che svolgono servizio di trasporto persone su strada di conservare l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente presso i propri archivi, in luogo dell'obbligo di tenerla a bordo dell'autobus adibito al servizio.
9/3146-AR/111. Rotelli, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il Recovery Plan pone grande attenzione nei confronti della transizione ecologica, la quale richiede un profondo cambio di paradigma dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse energetiche;
              il provvedimento in esame intende porre in essere misure utili a favorire il corretto utilizzo delle risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché il loro efficientamento, anche mediante la sburocratizzazione delle procedure;
              la semplificazione delle procedure è da sempre una necessità per il nostro Sistema Paese, nonché di tutti gli operatori economici che in Italia investono o intendono investire;
              la produzione di energia rinnovabile vede negli impianti fotovoltaici una risorsa chiave per soddisfare la domanda energetica italiana e che per questo risulta necessaria l'installazione di impianti sempre più innovativi capaci di rendere efficiente ed efficace l'utilizzo della superficie da loro utilizzata,

impegna il Governo

nei futuri provvedimenti a valutare l'opportunità di semplificare le procedure autorizzative per favorire gli interventi di repowering degli impianti fotovoltaici esistenti o già autorizzati a parità di suolo occupato favorendo l'installazione di nuove soluzioni tecnologiche in grado di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/3146-AR/112. Mantovani, Butti, Foti, Rachele Silvestri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              all'articolo 48, in particolare, sono previste semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
              attualmente il Codice dei contratti, all'articolo 137, comma 2, disciplina le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o unilaterale, un accordo di reciprocità;
              secondo quanto previsto dall'articolo, qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta nel caso in cui la parte di prodotti originari di paesi terzi che compongono l'offerta superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti; nel caso in cui l'offerta non sia respinta la stazione appaltante è tenuta a motivare le ragioni della scelta e a trasmettere la necessaria documentazione;
              questa misura, pur finalizzata nelle intenzioni ad arginare l'eccessivo utilizzo di prodotti provenienti da paesi terzi nelle forniture, non è abbastanza efficace nello scongiurare comportamenti che di fatto danneggiano la produzione nazionale ed europea;
              a tal proposito sarebbe opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma, inserendo, una sanzione che scoraggerebbe in modo ben più efficace il mancato respingimento di offerte contenenti una quota maggioritaria di prodotti originari di paesi terzi;
              allo scopo di tutelare l'eccellenza della produzione « Made in Italy» e di sostenere il sistema industriale italiano ed europeo, si potrebbe prevedere una sanzione, quantificata nel 25 per cento dell'importo a base d'asta, per le stazioni appaltanti che non respingono le offerte composte da alte quote di prodotti originari di paesi terzi;
              la sanzione non dovrebbe essere applicata nel caso in cui tutte le offerte presentate per l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura abbiano una parte di prodotti originari di Paesi terzi maggiore al 50 per cento del valore totale dei prodotti;
              nell'ottica di un rafforzamento sistemico i proventi delle sanzioni potrebbero essere destinati al Fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n.  251, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, una modifica del Codice dei contratti pubblici che possa concretizzare una maggiore valorizzazione dei prodotti Made in Italy, e, con essa, un più efficace sostegno alle imprese.
9/3146-AR/113. Meloni, Ciaburro, Caretta, Rachele Silvestri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame definisce la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione dal medesimo introdotte per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione;
              nel 2026 avranno luogo sia i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, sia la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, due manifestazioni sportive di grande rilevanza e di rilievo internazionale, per il cui svolgimento occorre assicurare il tempestivo completamente dei necessari interventi e opere infrastrutturali;
              a tal fine appare opportuno estendere il regime semplificato disciplinato dal provvedimento in esame per le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC alle opere la cui realizzazione è prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture nell'ambito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e alle opere relative ai XX Giochi del Mediterraneo 2026,

impegna il Governo

a garantire la sostenibilità delle due manifestazioni sportive di cui in premessa, estendendo alle stesse il regime semplificato di cui in premessa.
9/3146-AR/114. Lollobrigida, Caretta, Osnato, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame definisce la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              in particolare, l'articolo 14 del decreto-legge dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione dal medesimo introdotte per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applichino anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione;
              nel 2026 avranno luogo sia i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, sia la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, due manifestazioni sportive di grande rilevanza e di rilievo internazionale, per il cui svolgimento occorre assicurare il tempestivo completamente dei necessari interventi e opere infrastrutturali;
              a tal fine appare opportuno estendere il regime semplificato disciplinato dal provvedimento in esame per le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del PNC alle opere la cui realizzazione è prevista dal decreto del Ministero delle infrastrutture nell'ambito delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, e alle opere relative ai XX Giochi del Mediterraneo 2026,

impegna il Governo

a garantire la sostenibilità delle due manifestazioni sportive di cui in premessa, valutando l'individuazione per le medesime di ulteriori misure di semplificazione amministrativa.
9/3146-AR/114.    (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Caretta, Osnato, Frassinetti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame dispone una pluralità di disposizioni, finalizzate a prevedere un'accelerazione e uno snellimento delle procedure del quadro normativo nazionale, per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) anche con riferimento alle misure di carattere sociale e sanitario; nell'ambito del patent linkage, che costituisce la pratica di collegare l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), ovvero la determinazione del prezzo, l'ammissione alla rimborsabilità o altre approvazioni relative ad un farmaco generico allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento, gli enti regolatori, nel concedere l'AIC di un farmaco, considerano la copertura brevettuale tralasciando i requisiti essenziali in termini di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali con i relativi svantaggi per il Servizio Sanitario Nazionale;
              al riguardo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato la necessità di abrogare l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, secondo il quale in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
              la suesposta Autorità nel marzo scorso ha infatti rilevato che il quadro normativo in essere è suscettibile di favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese dei farmaci «originatori», che potrebbero fare ricorso ad azioni giudiziali, al solo fine di ritardare l'entrata dei farmaci «generici» sul mercato;
              anche il Consiglio di Stato, con sentenza n.  3993 del 2004, ha affermato che tutte le direttive in materia di Aic rilasciate a livello comunitario, sono incentrate sulle caratteristiche dei medicinali, trascurando di stabilire un collegamento tra l'autorizzazione e l'esistenza del brevetto;
              allo stato attuale, considerato che solo l'Italia, in tutta Europa, ha mantenuto in vigore questo tipo di istituto giuridico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte ad abrogare il comma 1-bis dell'articolo 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, recante il così detto patent linkage, in relazione alle criticità in precedenza richiamate.
9/3146-AR/115. Currò, Grimaldi, Grillo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  77 del 2021 nel proprio articolato dispone altresì norme in materia di attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
              il diritto alla salute è costituzionalmente garantito all'articolo 32 della nostra suprema Costituzione; è compito dello Stato garantire primariamente il su citato diritto attuando tutte le misure necessarie per rendere il sistema sanitario nazionale sempre più efficiente e preparato a gestire criticità importanti come l'attuale crisi pandemica che ci ha colpito da più di un anno;
              il nostro servizio sanitario nazionale sconta purtroppo anni di tagli di risorse finanziarie, con conseguenze negative dal punto di vista della quantità e della qualità dei servizi sanitari pubblici offerti ai cittadini;
              uno degli ambiti che sconta la riduzione di risorse è certamente il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza/urgenza;
              di fatto, in ambito europeo ed extra europeo è stata istituita la figura professionale di «autista- soccorritore», mentre nel nostro Paese, seppure è stato più volte intrapreso un percorso a tale proposito, ancora oggi il riconoscimento di questa figura professionale non si è mai concretizzato; l'autista di ambulanza, o autista soccorritore, è un esperto nella guida di veicoli per il trasporto d'urgenza e mezzi di soccorso, tipicamente ambulanze e automediche, il cui compito principale è salvare e trasportare in ospedali e cliniche, persone che necessitano di cure mediche; è doveroso alla luce di quanto sopra riconoscere la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere ed i contesti operativi entro i quali operare nonché di disciplinare le modalità di accesso alla formazione;
              individuare la figura professionale del soccorritore garantirebbe a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, e colmerebbe una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992, lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni italiane;
              l'attività del sistema 118 va implementata, prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale «sanitario» qualificato costituito da medici e da infermieri e da personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato;
              la tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione dei governi nazionali e delle regioni e, da tempo, si cerca un accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale;
              vieppiù che il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi e la figura dell'autista soccorritore è stata già vaccinato contro il COVID-19 in quanto riconosciuta nel novero delle categorie di operatori sanitari a maggio rischio di contagio;
              con la recentissima approvazione alla Camera del cosiddetto decreto sostegni bis è stata approvata la disposizione che consente agli operatori sociosanitari, agli assistenti sociali e ai sociologi, di fare ingresso nel ruolo socio-sanitario;
              l'approvazione della succitata disposizione rappresenta un segnale di attenzione anche verso la categoria dell'operatore socio-sanitario, figura istituita vent'anni fa, che ha subito una importante evoluzione nel contesto sanitario e socio-sanitario, conquistando un ruolo nettamente diverso da quello previsto sulla carta;
              sarebbe pertanto un segnale di grande civiltà riconoscere altresì nel nostro ordinamento il profilo professionale dell'autista soccorritore, con le sue competenze e la sua formazione, ed adeguarne la categoria alle esperienze più avanzate degli altri Paesi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con urgenza, anche in virtù del periodo storico che stiamo vivendo, ed avviare, previo confronto con le Regioni, le opportune iniziative legislative al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore, anche prevedendo specifici percorsi formativi dedicati.
9/3146-AR/116. Villani, Lorefice, Ruggiero, D'Arrando.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000;
              lo stesso comma 797, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto in favore degli Ambiti territoriali l'attribuzione di; a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
              a tale fine, al successivo comma 798, ha stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invii al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'Ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'Ambito o direttamente dall'Ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività. Nei successivi commi la norma specifica le modalità di erogazione del contributo, la fonte di finanziamento e la relativa copertura finanziaria;
              con la nota Ministeriale del 4 febbraio 2021 viene ribadita la rilevanza strutturale delle norme anzidette in virtù del contributo non occasionali ma stabile andando dunque a sottolineare la riconosciuta importanza e l'essenzialità dei Servizi sociali territoriali;
              la precondizione per accedere al contributo prevede il rapporto minimo di 1 assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato ogni 6500 abitanti che purtroppo non si verifica in molte regioni d'Italia che pertanto resterebbero escluse dai benefici e si vedrebbero impossibilitati nel poter evolvere positivamente la loro condizione ai fini di poter erogare servizi sociali e livelli di prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.  147 del 2017,

impegna il Governo

ai fini del raggiungimento del rapporto assistenti sociali popolazione di 1 a 6500 e per poter dunque accedere ai contributi, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i Comuni singoli o associati di poter utilizzare oltre alle risorse regionali o comunali, ove disponibili, le risorse del Fondo nazionale Politiche sociali (FNPS) nella misura massima del 50 per cento delle risorse assegnate, le risorse del Fondo povertà (Quota servizi) e del PON Inclusione FSE fino a un massimo del 60 per cento delle risorse assegnate.
9/3146-AR/117. Nappi, Lorefice, Ruggiero, D'Arrando.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge n.  178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797, ha fissato un livello essenziale dei servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000;
              lo stesso comma 797, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto in favore degli Ambiti territoriali l'attribuzione di; a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
              a tale fine, al successivo comma 798, ha stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invii al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'Ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'Ambito o direttamente dall'Ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività. Nei successivi commi la norma specifica le modalità di erogazione del contributo, la fonte di finanziamento e la relativa copertura finanziaria;
              con la nota Ministeriale del 4 febbraio 2021 viene ribadita la rilevanza strutturale delle norme anzidette in virtù del contributo non occasionali ma stabile andando dunque a sottolineare la riconosciuta importanza e l'essenzialità dei Servizi sociali territoriali;
              la precondizione per accedere al contributo prevede il rapporto minimo di 1 assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato ogni 6500 abitanti che purtroppo non si verifica in molte regioni d'Italia che pertanto resterebbero escluse dai benefici e si vedrebbero impossibilitati nel poter evolvere positivamente la loro condizione ai fini di poter erogare servizi sociali e livelli di prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n.  147 del 2017,

impegna il Governo

ai fini del raggiungimento del rapporto assistenti sociali popolazione di 1 a 6500 e per poter dunque accedere ai contributi, a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per gli ambiti territoriali di poter utilizzare oltre alle risorse regionali o comunali, ove disponibili, le risorse del Fondo nazionale Politiche sociali (FNPS) nella misura massima del 50 per cento delle risorse assegnate, le risorse del Fondo povertà (Quota servizi).
9/3146-AR/117.    (Testo modificato nel corso della seduta) Nappi, Lorefice, Ruggiero, D'Arrando.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 24 della convezione Onu sui diritti delle persone disabili non si vuole limitare a essere un ennesimo richiamo al diritto all'istruzione, ma ha un fine più ampio e complesso, quello di sostenere insegnanti e alunni nella costruzione di una società che realmente riconosca le pari opportunità, l'uguaglianza e l'accessibilità a tutti i soggetti, nonostante la presenza di disabilità;
              la Strategia di inclusione delle disabilità delle Nazioni Unite e dell'Agenda ONU 2030 dedica al tema sette target riferiti alla promozione dei diritti dei disabili; in particolare, l'obiettivo n.  4 si impegna nel creare un concetto di istruzione che sia realmente equo e che dia la possibilità a tutti i ragazzi di poter esercitare pienamente il proprio diritto all'istruzione; il target, inoltre, si concentra sull'eliminazione del gender gap in termini di accessibilità all'ambiente scolastico e di prosecuzione degli studi, nell'ottica di riuscire a garantire il miglior livello di istruzione e di capacità economiche a tutti i soggetti di diritto;
              il divario tra ragazze e ragazzi disabili che riescono ad accedere all'ambiente scolastico, oltre a differenziarsi rispetto alle persone non disabili, raggiunge una differenza di quasi due punti percentile, andando a gravare su una condizione già impari;
              l'articolo 13, comma 3, della legge quadro n.  104 del 1992 recita «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
              per quanto riguarda il personale scolastico che assiste gli studenti disabili, le modalità del rapporto di lavoro e a livello retributivo evidenziano diversità territoriali molto accentuate; ogni ente locale provvede al pagamento, in favore del soggetto gestore, di una quota oraria del costo della prestazione diversa per ogni territorio, e detta quota non è corrisposta interamente all'assistente per l'autonomia e la comunicazione perché trattenuta in parte per l'organizzazione e l'intermediazione della prestazione lavorativa;
              l'assistente per la comunicazione e l'assistenza, generalmente, non percepisce alcun compenso in caso di assenza dello studente anche se conseguente ad uno stato di malattia ovvero in caso di vacanze scolastiche e scioperi dei docenti;
              le risorse gravano sui bilanci comunali e regionali e non riescono a coprire interamente e pienamente il servizio e, non di rado, le famiglie sono costrette a ricorrere al giudice per rivendicare il diritto all'inclusione scolastica dei loro figli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nell'organico del personale scolastico con l'attribuzione esclusiva in capo al Ministero dell'istruzione di tutte le competenze relative a tale figura.
9/3146-AR/118. Ruggiero, D'Arrando.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 59 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 proroga il termine del 30 giugno 2021 previsto dall'articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n.  178 al 31 dicembre 2021;
              entro il 31 dicembre 2021 dovrà essere effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti di cui all'articolo 22 della legge 42 del 2009 e dovranno essere definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le varie tipologie di infrastrutture;
              la suddetta ricognizione delle dotazioni infrastrutturali deve tener conto, tra gli altri elementi, della valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno, del deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo, dei particolari requisiti delle zone di montagna, delle carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
              il Molise presenta caratteristiche sicuramente riconducibili agli elementi sopra descritti;
              un'opera di sicura rilevanza strategica per il paese e fondamentale nell'ottica del recupero del deficit infrastrutturale del Sud è l'intervento di collegamento dell'autostrada A1 alla A14, che ricade nel territorio molisano;
              nell'ambito del FSC 2014-2020 è già prevista la scheda progettuale dell'intervento di collegamento tra la SS 85 variante di Venafro all'autostrada A1 attraverso la realizzazione di due importanti gallerie nel Comune di Mignano Monte Lungo;
              il suddetto intervento consentirebbe di collegare il Molise all'autostrada A1;
              con un ulteriore intervento di potenziamento della rete viaria fino a Termoli sarebbe possibile garantire il collegamento della A1 alla A14,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare l'opera suddetta come strategica e prioritaria per la perequazione infrastrutturale del paese e per il recupero del deficit infrastrutturale Nord-Sud e del ritardo del Mezzogiorno e delle aree interne, colmando una grave carenza della dotazione infrastrutturale riguardante la rete stradale e autostradale del Molise.
9/3146-AR/119. Federico, D'Arrando.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca una serie di misure di semplificazione che incidono nei settori più sensibili toccati dagli assi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che mirano a favorirne la completa realizzazione;
              con decreto ministeriale del 9 agosto 2019 del Ministero della Salute, emanato ai sensi del comma 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, all'articolo 5, comma 1, è stato istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione «l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.  403»;
              ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge n.  42 del 1999 (introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n.  145) è stata consentita l'iscrizione al suddetto elenco a tutti i massofisioterapisti che avessero svolto attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi negli ultimi 10 anni, entro la data del 31 dicembre 2019;
              la previsione normativa su delineata, se da un lato ha consentito lo svolgimento (o la prosecuzione) dell'attività a coloro che hanno legittimamente iniziato o finito il corso di formazione autorizzato prima dell'entrata in vigore della legge n.  145 del 2018, dall'altra ha precluso la possibilità di iscriversi all'elenco speciale a esaurimento a quei professionisti che, alla data di entrata in vigore della legge n.  145 del 2018, stavano ancora seguendo il percorso di formazione o che, pur avendo conseguito il titolo, non avevano ancora maturato il requisito dell'esperienza lavorativa, anche non continuativa, di almeno 36 mesi entro la data stabilita;
          considerato che:
              avverso le disposizioni di cui al citato articolo 5 del decreto ministeriale 9 agosto 2019 sono stati presentati alcuni ricorsi amministrativi e in particolare, il 4 maggio 2021 il Tar Lazio ha pronunciato la sentenza n.  06628 (pubblicata il 4 giugno 2021), accogliendo totalmente la posizione dell'Amministrazione e rigettando le istanze dei ricorrenti, comprese quelle relative alla questione di legittimità costituzionale sollevata avverso la norma primaria contenuta nella legge n.  145 del 2018;
              al fine quindi di superare la questione e venire incontro alle istanze di coloro che oggi si trovano a non poter esercitare l'attività di massofisioterapisti per mancanza di iscrizione al relativo elenco speciale ad esaurimento, si renderebbe necessario un ulteriore intervento normativo, finalizzato appunto a consentire ai professionisti che dopo l'entrata in vigore della legge n.  145 del 2018 stavano seguendo il percorso di studi, di poter concludere l’iter formativo per poi lasciare agli stessi un tempo sufficiente per accumulare un'esperienza lavorativa di almeno 36 mesi allo scadere di una data ben definita, prorogando quindi l'arco temporale stabilito all'articolo. 4 c. 4-bis legge n.  42 del 1999,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre idonei provvedimenti normativi atti a prevedere l'estensione dei termini per l'iscrizione all'elenco speciale dei massofisioterapisti, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute del 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  212 del 10 settembre 2019, al fine di tutelare il diritto all'esercizio della professione per tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145 non avevano ancora maturato i requisiti per iscriversi al suddetto elenco.
9/3146-AR/120. Mammì.


      La Camera,
          premesso che:
              esaminato il provvedimento in esame recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              l'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del PNRR attraverso: la creazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit presso il Dipartimento della RGS; la specificazione delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita dalla legge di bilancio 2021; l'attribuzione alla Sogei S.p.A. del compito di assicurare il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR; l'individuazione della Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e sull'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR;
              la legge di bilancio n.  178 del 30 dicembre 2020, al comma 1043, ha previsto che le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati con il Next Generation EU sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria ed alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione ed i conflitti di interesse e realizzano i progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi, per il conseguimento dei relativi i target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
              il comma 1044, prevede, altresì, che con DPCM, su proposta del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
              ad oggi sembrerebbe che il sistema informatico previsto dalla legge di bilancio 2021 non sia stato ancora realizzato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
              sarebbe auspicabile la creazione in tempi celeri di una piattaforma digitale all'interno della quale inserire tutti i dati finanziari dei progetti del PNRR in formato aperto e accessibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare il prima possibile la piattaforma digitale nazionale al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rendere possibile la verifica del rispetto delle priorità del PNRR e supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del programma Next Generation EU.
9/3146-AR/121. Alaimo.


      La Camera,
              esaminato il provvedimento in titolo e, in particolare l'articolo 66, recante disposizioni in materia di politiche sociali;
          premesso che:
              lo stato di salute del sistema italiano dei servizi dedicati alle politiche attive del lavoro, in particolar modo nell'attuale periodo storico, necessiterebbe di azioni mirate alla formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori anche nell'ottica dell'auspicata ripresa economica e della realizzazione delle opere finanziate dal Recovery Plan poiché, oltre alle difficoltà organiche e funzionali dei Centri per l'impiego pubblici, sono note le difficoltà dell'ANPAL di strutturarsi e trovare la propria dimensione per fungere da regista della rete degli operatori del mercato del lavoro;
              nel decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73, in corso di conversione in legge, è stato introdotto, tra le misure con le quali si intende rilanciare il mercato del lavoro, il cosiddetto contratto di rioccupazione, destinato ad incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n.  150 del 2015 e il nucleo essenziale di questo piano di rioccupazione post pandemia è rappresentato dal «progetto individuale di inserimento», che ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 del succitato decreto, rappresenta una condizione essenziale per stipulare il contratto, ed è finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
              il succitato decreto, contiene anche un richiamo al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego, in quanto con l'avvenuto sblocco dei licenziamenti, sarà necessario potenziare maggiormente il sistema delle politiche attive pubbliche anche attraverso ulteriori misure con l'obiettivo di accelerare il rientro nel mercato del lavoro dei soggetti privi di occupazione; valutato che sia altrettanto necessario sensibilizzare le aziende italiane nell'utilizzo del servizio di outplacement, quando devono porre termine a un rapporto di lavoro con un dipendente;
              si tratta del servizio dell'attività di supporto professionale alla ricollocazione effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'azienda finalizzato a facilitare la ricollocazione dei lavoratori nel minor tempo possibile, attività già presente in altri ordinamenti europei per agevolare le transizioni occupazionali;
              con la crisi delle aziende e con la crescita della disoccupazione causata dall'emergenza pandemica, sarà necessario valutare, oltre al potenziamento dei Centri per l'impiego, un supporto integrativo, attraverso l'attività di outplacement al sistema delle politiche attive, in una sinergia che miri soprattutto al reinserimento rapido dei disoccupati nel mondo del lavoro così come sta avvenendo in Francia, Spagna e in altri Stati europei, dove l'outplacement è stato reso anche obbligatorio, necessario per potenziare il sistema di ricollocazione professionale, affiancando l'uso dell'outplacement per favorire il passaggio – fondamentale in questo periodo – dai settori in crisi ai settori in crescita, partendo dalle competenze e dalla formazione attraverso una riqualificazione delle persone nelle competenze mancanti o deboli, indispensabile per rispondere alle richieste occupazionali dei settori in crescita, che in questo momento non trovano tutte le persone di cui avrebbero bisogno;
              in termini di disoccupazione a seguito dello sblocco dei licenziamenti, ci saranno alcune professionalità stagnanti e, di conseguenza, aumenterà la platea dei lavoratori difficili da ricollocare, le società di outplacement conoscono il fabbisogno occupazionale del territorio nazionale a livello capillare poiché hanno una relazione storica con le aziende del territorio e sarà quindi necessario mettere in campo tutti gli strumenti utili ad accelerare il rientro del disoccupato nel mercato del lavoro e non solo attraverso il potenziamento dei Centri per l'impiego,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile, misure di potenziamento del Piano dei servizi di politica attiva del lavoro che preveda altresì un efficace coinvolgimento delle agenzie per il lavoro private volte al rafforzamento della rete pubblica dei Centri per l'impiego al fine di ridurre il più possibile il periodo di disoccupazione della persona che non riesce a ricollocarsi e di conseguenza, creare la transizione dalle competenze obsolete a quelle, invece, richieste dal mercato del lavoro, attraverso una formazione dei lavoratori che miri alla competenza richiesta dalle aziende e che permetta al lavoratore di transitare più celermente da un settore all'altro.
9/3146-AR/122. Amitrano.


      La Camera,
          premesso che:
              la conoscenza del «fenomeno corruttivo» o più in generale dei gravi reati commessi nell'esercizio di attività imprenditoriali ovvero, in occasione di procedure di affidamento di contratti pubblici, rappresenta il primo livello per concepire e sviluppare una efficace strategia di contrasto del fenomeno;
              solo attraverso una capillare ed aggiornata analisi e ricostruzione delle metodiche distorsive, dei comportamenti deviati più diffusi e della conseguente elaborazione di una mappa dei «rischi» è possibile individuare interventi di tipo correttivo;
              ciò è tanto più vero nella misura in cui si cerchi non solo e non tanto di reprimere il fenomeno quanto di prevenirlo, apparendo, in questo senso, ancor più essenziale la conoscenza per «anticipare» le contromisure atte a diminuire, se non a scongiurare, i rischi apprezzati in fase di analisi;
              l'individuazione delle cause e delle diverse forme di manifestazione del fenomeno va, peraltro, accompagnata da un'attenta considerazione delle conseguenze del fenomeno distorsivo (intesa in senso ampio), in termini di costi, di sottrazione di risorse, di rinuncia ad opportunità e, più in generale, di effetti distorsivi per la stessa vita democratica del Paese;
              appare necessario introdurre misure che avranno il pregio di garantire la completa esecuzione dei contratti in regime di legalità controllata, consentendo all'autorità giudiziaria di intervenire – ove necessario – con ogni iniziativa senza interferire sui tempi di realizzazione dei lavori, servizi e forniture, scongiurando così il rischio di rallentamenti e di perdita dei finanziamenti;
              tra le soluzioni possibili, si cita la possibilità di sostituzione degli organi sociali, la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa e il sostegno e monitoraggio attraverso l'istituto dell'ordine di accantonamento degli utili di impresa da parte di un organo terzo quale il Presidente dell'Anac, in fase di proposta – e al Prefetto in fase di disposizione delle misure – di privilegiare, nelle fattispecie di minore gravità, la celere prosecuzione del contratto nelle more del procedimento penale, senza la previsione di appesantimenti burocratici e l'introduzione di ulteriori aggravi economici a carico delle imprese, mediante l'ordine, rivolto alle stazioni appaltanti, di provvedere ad accantonare gli utili presuntivi residui dell'appalto in corso di esecuzione e di pagare il corrispettivo dell'appalto all'impresa al netto di tale utile;
              l'istituto previsto porrebbe, di fatto, in capo alla stazione appaltante l'onere di costituire un fondo nel quale far confluire l'utile presunto dell'appalto e/o della concessione – determinato ex lege nella misura del 10 per cento del corrispettivo – e di garantirne la tenuta che ne sancisce l'indisponibilità e l'impignorabilità fino all'esito dei giudizi in sede penale;
              la misura proposta, peraltro, sarebbe in linea con il sistema concepito dal legislatore e con la sua finalità squisitamente cautelare;
              nell'ottica appena tracciata, dunque, la proposta formulata si propone di divenire un chiaro spartiacque, in fase applicativa, impostato sulla gravità delle questioni segnalate dalle Procure, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, disp. Att. C.p.p.;
              nell'ambito della rimodulazione della disciplina delle misure straordinarie inoltre, si prefigura l'opportunità di proporre una rivisitazione anche del sostegno e monitoraggio, un istituto connotato da una grande efficacia, legata alla sua versatilità applicativa;
              al fine di eliminare i margini di ambiguità generali che possono derivare dai fenomeni distorsivi del settore dei contratti pubblici ed al fine di rendere le norme maggiormente efficaci e funzionali ed in un'ottica di prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, anche introducendo i correttivi necessari all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.
9/3146-AR/123. Baldino, Sarti.


      La Camera,
          premesso che:
              il Ponte della Becca è inserito tra le 76 opere prioritarie di cui al decreto interministeriale n.  1-2020 in materia di messa in sicurezza dei ponti resistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po’ che ha previsto uno stanziamento dedicato di 1.500.000,00 euro per la fase di progettazione dello stesso;
              l'inserimento in questo elenco e i relativi successivi stanziamenti economici sono stati effettuati nonostante i ritardi che hanno caratterizzato la realizzazione dello studio di prefattibilità e che non vi sia ancora lo studio di fattibilità tecnico economica;
              in base allo studio di prefattibilità la stima dei tempi per la realizzazione dell'opera è di 4 anni e 10 mesi, tempistiche che impediscono ad una parte del territorio della Provincia di Pavia di svilupparsi collegando in modo più efficace l'Oltrepò Pavese con Pavia e con Milano;
              l'attuale Ponte della Becca, in evidente stato di degrado, fu progettato per un traffico di poche auto e carretti strascinati da cavalli e si ritrova ora a sopportare un traffico intenso con una percorrenza stimata di circa 18.000 veicoli al giorno;
              l'infrastruttura impatta direttamente su un bacino di 126 comuni e circa 360.000 abitanti (dati 2018 Confindustria Pavia);
              in data 15 luglio 2021 le commissioni riunite Vili e XI hanno approvato il parere sullo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n.  262»;
              nel corso del dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di ampliare ulteriormente il novero degli interventi infrastrutturali da commissariare tra cui è stata espressamente prevista la manutenzione e ricostruzione dei ponti sul bacino del Po,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare senza ritardo un commissario straordinario che si occupi della costruzione del nuovo Ponte della Becca e dei Ponti insistenti nel bacino idrogeografico del Po.
9/3146-AR/124. Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il Ponte della Becca è inserito tra le 76 opere prioritarie di cui al decreto interministeriale n.  1-2020 in materia di messa in sicurezza dei ponti resistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po’ che ha previsto uno stanziamento dedicato di 1.500.000,00 euro per la fase di progettazione dello stesso;
              l'inserimento in questo elenco e i relativi successivi stanziamenti economici sono stati effettuati nonostante i ritardi che hanno caratterizzato la realizzazione dello studio di prefattibilità e che non vi sia ancora lo studio di fattibilità tecnico economica;
              in base allo studio di prefattibilità la stima dei tempi per la realizzazione dell'opera è di 4 anni e 10 mesi, tempistiche che impediscono ad una parte del territorio della Provincia di Pavia di svilupparsi collegando in modo più efficace l'Oltrepò Pavese con Pavia e con Milano;
              l'attuale Ponte della Becca, in evidente stato di degrado, fu progettato per un traffico di poche auto e carretti strascinati da cavalli e si ritrova ora a sopportare un traffico intenso con una percorrenza stimata di circa 18.000 veicoli al giorno;
              l'infrastruttura impatta direttamente su un bacino di 126 comuni e circa 360.000 abitanti (dati 2018 Confindustria Pavia);
              in data 15 luglio 2021 le commissioni riunite Vili e XI hanno approvato il parere sullo «Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n.  262»;
              nel corso del dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di ampliare ulteriormente il novero degli interventi infrastrutturali da commissariare tra cui è stata espressamente prevista la manutenzione e ricostruzione dei ponti sul bacino del Po,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di nominare ove necessario un commissario straordinario che si occupi della costruzione del nuovo Ponte della Becca e dei Ponti insistenti nel bacino idrogeografico del Po.
9/3146-AR/124.    (Testo modificato nel corso della seduta) Barzotti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, definisce un articolato sistema di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari, dal Piano nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030;
              all'articolo 1 disegno di legge di conversione, come modificato durante l'esame in sede referente, si attribuisce al Parlamento un vero e proprio ruolo di monitoraggio dell'efficace attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e pertanto si stabilisce che il Governo fornisca alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità relative all'attuazione del PNRR, nonché i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'unione europea relativamente all'attuazione del PNRR;
              sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, le Commissioni parlamentari competenti hanno il compito di monitorare lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani nonché di formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti;
              all'articolo 2 del decreto-legge, si disciplina la Cabina di regia preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza attribuendo, e le si attribuisce il compito di trasmettere alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n.  178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti,

impegna il Governo

ad assicurare un costante e tempestivo coinvolgimento del Parlamento nella fase attuativa del PNRR e al contempo garantire un completo flusso informativo che consenta l'efficace monitoraggio, la verifica e l'eventuale rettifica, sulla base delle osservazioni e valutazioni espresse dalle Commissioni Parlamentari competenti, dell'efficace e coerente utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, nonché dei pilastri definiti all'articolo 3 e degli obiettivi generali e specifici enunciati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/241, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del Regolamento UE n.  2021/241 ai fini dell'erogazione dei contributi finanziari ed ai fini della valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere, alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale delle diverse aree territoriali del Paese.
9/3146-AR/125. Battelli.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012 recante disposizioni sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina l'Ufficio per il programma di Governo e la sua attività di monitoraggio sull'attuazione del programma di Governo, inclusa l'adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative;
              in questi mesi, il nuovo esecutivo sta riservando una rinnovata attenzione al rafforzamento del sistema di attuazione degli interventi legislativi. Dalla data di formazione del nuovo Governo ad oggi sono stati adottati circa 240 provvedimenti attuativi, ma ne restano altri 630 in stand by alcuni legati a diversi fondi fermi. Dai dati del monitoraggio, per esempio, emerge che da circa 40 decreti attuativi in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dipende lo sblocco di più di 14 miliardi di euro;
              convinti che una maggiore trasparenza del monitoraggio accelererà positivi processi organizzativi interni all'esecutivo migliorando le performance nell'attuazione, si ritiene necessario rafforzare il monitoraggio già presente e accessibile sul sito dell'Ufficio del Programma di Governo;
              esso, aggiornato con cadenza almeno settimanale, potrebbe indicare per ogni singolo provvedimento attuativo anche la fonte del provvedimento con l'indicazione se di provenienza parlamentare o governativa e l'articolazione interna al ministero competente per l'adozione dell'atto;
              si ricorda che in seguito all'interrogazione a risposta scritta 4-09411 da parte dei firmatari dell'atto, il governo ha meritoriamente inserito all'interno del monitoraggio l'ammontare di risorse legate a ogni singolo provvedimento attuativo;
              sarebbe inoltre opportuno affidare all'Ufficio del Programma di Governo il monitoraggio dell'attuazione del cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei provvedimenti legislativi in esso contenuti;
              il sito dell'Ufficio del Programma di Governo potrebbe inoltre pubblicare periodicamente i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme collegate al Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, anche modificando l'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012.
9/3146-AR/126. Brescia, Ceccanti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012 recante disposizioni sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina l'Ufficio per il programma di Governo e la sua attività di monitoraggio sull'attuazione del programma di Governo, inclusa l'adozione di provvedimenti attuativi di secondo livello contenuti in disposizioni legislative;
              in questi mesi, il nuovo esecutivo sta riservando una rinnovata attenzione al rafforzamento del sistema di attuazione degli interventi legislativi. Dalla data di formazione del nuovo Governo ad oggi sono stati adottati circa 240 provvedimenti attuativi, ma ne restano altri 630 in stand by alcuni legati a diversi fondi fermi. Dai dati del monitoraggio, per esempio, emerge che da circa 40 decreti attuativi in capo al Ministero dell'economia e delle finanze dipende lo sblocco di più di 14 miliardi di euro;
              convinti che una maggiore trasparenza del monitoraggio accelererà positivi processi organizzativi interni all'esecutivo migliorando le performance nell'attuazione, si ritiene necessario rafforzare il monitoraggio già presente e accessibile sul sito dell'Ufficio del Programma di Governo;
              esso, aggiornato con cadenza almeno settimanale, potrebbe indicare per ogni singolo provvedimento attuativo anche la fonte del provvedimento con l'indicazione se di provenienza parlamentare o governativa e l'articolazione interna al ministero competente per l'adozione dell'atto;
              si ricorda che in seguito all'interrogazione a risposta scritta 4-09411 da parte dei firmatari dell'atto, il governo ha meritoriamente inserito all'interno del monitoraggio l'ammontare di risorse legate a ogni singolo provvedimento attuativo;
              sarebbe inoltre opportuno affidare all'Ufficio del Programma di Governo il monitoraggio dell'attuazione del cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei provvedimenti legislativi in esso contenuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, anche modificando l'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o ottobre 2012.
9/3146-AR/126.    (Testo modificato nel corso della seduta) Brescia, Ceccanti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, all'articolo 48, reca alcune misure di semplificazione in materia di appalti pubblici da PNRR e PNC, dirette tra l'altro a snellire le procedure delle contrattazioni;
              le diverse novità e modifiche legislative succedutesi negli anni non hanno contrastato del tutto le infiltrazioni criminali e i gravissimi episodi di corruzione che spesso continuano a verificarsi nell'ambito degli appalti pubblici, destando molta preoccupazione soprattutto in un periodo come quello legato attuale all'emergenza sanitaria da COVID;
              nell'ottica del raggiungimento della massima trasparenza in tale settore si ritiene necessario un intervento più incisivo diretto ad impedire ogni elemento che possa inficiare la trasparenza delle gare d'appalto, come nel caso delle società cosiddette «opache», per le quali non sussistono informazioni adeguate, accurate e attuali circa la loro titolarità effettiva, compresi i dettagli relativi ai beneficiari finali (« beneficial owners») e ai titolari effettivi, prevedendo all'uopo misure sanzionatorie specifiche, come la decurtazione di un numero massimo di tre punti, che scoraggino una loro eventuale partecipazione ai bandi di gara previsti nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure normative dirette a garantire maggiore trasparenza nel settore della contrattazione con la Pubblica Amministrazione, introducendo misure sanzionatorie, come citate in premessa, che contrastino la l'eventuale partecipazione delle società cosiddette «opache» ai bandi di gara previsti in materia di appalti pubblici.
9/3146-AR/127. Businarolo.


      La Camera,
          in sede di conversione del provvedimento in esame:
              valutato con favore l'articolo 31 nella parte che consente l'accesso agli incentivi pubblici per l'installazione di impianti agrivoltaici in considerazione delle finalità previste dal PNRR e dal PNIEC in materia di promozione e sviluppo delle energie rinnovabili;
              considerata l'importanza della modifica intervenuta con l'approvazione dell'emendamento 31.93 che subordina l'accesso agli incentivi alla realizzazione di un piano di monitoraggio volto a garantire la non compromissione dell'attività agricola e pastorale da parte degli impianti;
              posto che al fine di consentire la continuità delle attività agricole e pastorali risulta indispensabile la definizione delle soluzioni tecnologiche idonee individuate e definite da apposite linee guida,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare le linee guida di cui in parola al fine di garantire la corretta installazione degli impianti agro voltaici di cui all'articolo 31.
9/3146-AR/128. Cadeddu, Marzana.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge, contiene una pluralità di disposizioni, riconducibili alla finalità unitaria di semplificare le procedure connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del medesimo Piano, al fine di favorirne la completa realizzazione;
              al riguardo, nell'ambito delle misure tributarie, si evidenzia che nel corso degli anni, i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte ai fini IMU, siano stati oggetto di ripetuti differimenti e modifiche, attraverso l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  85, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, 64, che ha modificato il comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.  201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.  214, i cui termini per la dichiarazione erano previsti annualmente entro fine giugno;
              il successivo decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.  58 a seguito della modifica dell'articolo 13, comma 12-ter, del suesposto decreto-legge n.  201 del 2011 e dell'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013 n.  147 – legge di stabilità per il 2014, ha invece modificato i termini relativi alla scadenza del versamento, spostandoli al dicembre al 31 dicembre di ogni anno;
              la legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio per il 2020, attraverso l'articolo 1, comma 738 e successivi, ha ulteriormente rettificato i termini di pagamento della suesposta imposta municipale propria, reintroducendo nuovamente la data annuale del 30 giugno;
              al riguardo, nell'ottica delle misure di semplificazione burocratiche e fiscali previste in favore dei cittadini, si ravvisa la necessità di uniformare i termini delle scadenze delle dichiarazioni del versamento dell'IMU, con quelle relative alle dichiarazioni annuali dei redditi e dell'IRAP fissate entro il 30 novembre, al fine di definire un quadro più chiaro e agevole della situazione fiscale dei contribuenti e migliorare al contempo il rapporto tra fisco e questi ultimi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di introdurre nel corso della prossima legge di bilancio per il 2022, un intervento normativo ad hoc, volto a stabilire affinché i termini per la scadenza del versamento ai fini IMU, ad esclusione dell'abitazione principale, siano entro il 30 novembre di ogni anno.
9/3146-AR/129. Azzurra Pia Maria Cancelleri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate al rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure prevedendo, all'articolo 32 misure di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering, modificando l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28;
          considerato che:
              l'installazione di impianti fotovoltaici ex novo e la sostituzione di moduli vecchi con pannelli più efficienti risulta essere una pratica sempre più diffusa e, ad oggi, si stima che i moduli fotovoltaici giunti a fine vita siano in Italia circa 80 milioni, una mole notevolissima di questa tipologia di RAEE che deve essere gestita con particolare accortezza per sventare il rischio di innescare una vera e propria bomba ecologica;
              il Governo – sulla scorta di quanto chiesto dal Parlamento con l'approvazione dell'articolo 14 della legge di delegazione europea del 2018 – ha emanato il decreto legislativo n.  118 del 2020 con cui sono state apportate alcune modifiche al decreto legislativo n.  49 del 14 marzo 2014, introducendo l'articolo 24-bis al fine di prevedere che per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate dal cosiddetto «conto energia» ed installate precedentemente al 27 settembre 2020, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui al citato decreto legislativo n.  49 del 2014, la possibilità per i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di prestare una garanzia finanziaria;
              il GSE, in applicazione del decreto legislativo n.  118 del 2020, ha aggiornato le relative istruzioni operative contenenti le modalità tecniche ed amministrative di applicazione dello stesso, stabilendo che, nel caso in cui il soggetto responsabile non opti per una delle diverse forme di garanzie descritte nel richiamato articolo 24-bis, il GSE, a seconda della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico incentivato, continuerà o inizierà a trattenere le quote a garanzia del corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, ad eccezione delle fattispecie impiantistiche descritte nel paragrafo 5.1.3, con la inevitabile conseguenza che, la metà dei moduli giunti a fine vita, potranno essere dismessi senza alcun vincolo di legge,

impegna il Governo

ad adottare idonei strumenti normativi volti ad assicurare il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati secondo i principi e la ratio della normativa di riferimento.
9/3146-AR/130. Caso, Deiana, Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il regio decreto 25 luglio 1904 n.  523: «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e il regio decreto 30 dicembre 1923 n.  3267 che dispone il «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», dispongono che le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica;
              gli interventi di lieve entità da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018, n.  34;
              si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli articoli 1, 7, 8 del Regio Decreto n.  3267 del 1923:
                  a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;
                  b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;
                  c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;
                  d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;
              le disposizioni richiamate come noto, non si applicano nei casi previsti all'articolo 7 comma 12 del decreto legislativo n.  34 del 2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;
              nelle ipotesi di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  34 del 2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali;
          considerato inoltre che:
              in Italia la gestione ordinaria delle attività selvicolturali, e dei tagli colturali in particolare, esercitata in regime di esenzione dal preventivo parere paesaggistico per i boschi vincolati paesaggisticamente dalle disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  42 del 2004, ed operante da quasi 40 anni ovvero dall'introduzione della 1.431 del 1985 (legge Galasso), è universalmente riconosciuta come modello di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della cultura e dell'economia montana e forestale, mentre nello stesso tempo la superficie boschiva nazionale è aumentata sia in termini di superficie come di complessità biologica, di accumulo di stock legnoso, di fruibilità di servizi ecosistemici;
              le misure previste dal PNRR e dalla nuova PAC necessitano di una reale semplificazione dei procedimenti amministrativi, e che tra questi sono elettivi quelli derivanti, senza danni di sistema salvo le condotte individuali e puntuali, dalle pratiche selvicolturali storicamente attuate e poste a presidio della difesa idrogeologica da quasi cento anni e via via arricchitesi di prescrizioni a difesa della multifunzionalità forestale, eseguite in sintonia con lo spirito dei luoghi, espressione vincente, anche dal punto di vista paesaggistico, della capacità di sintesi tra economia forestale e montana, funzioni di controllo amministrativo e vigilanza di esercizio delle comunità territoriali, anche nelle aree gravate da vincolo amministrativo ex articolo 136, che in alcune regioni insistono sulla metà delle superfici forestali, cresciute complessivamente da 5 milioni di ettari nel 1936 a quasi 12 milioni di ettari nel 2021;
              le procedure paesaggistiche semplificate applicate con il decreto legislativo n.  77 del 2021 ai tagli colturali producono un flusso eccezionale di richieste di autorizzazione in materia paesaggistica per cui le Soprintendenze si trovano nella necessità di applicare in forma ordinaria l'istituto del «silenzio assenso», tanto da far risultare inconferente l'obiettivo della tutela con gli effetti del procedimento, ove anche con i gravami economici sia delle richieste che delle istruttorie amministrative;
              il nuovo esecutivo ha dimostrato particolare attenzione alle tematiche ambientali, della transizione ecologica e della sostenibilità, che è sempre anche sociale ed economica, e con tale impegno intende armonizzare e raccordare la normativa statale (decreto legislativo n.  42 del 2004, Decreto del Presidente della Repubblica n.  31 del 2017, decreto legislativo n.  34 del 2018) fornendo nel contempo un valido strumento di governance per le Regioni, anche nella prospettiva di sostenere lo sviluppo responsabile delle aree interne del Paese. Le normative forestali statale e regionale garantiscono pienamente la tutela dei valori paesaggistici e ambientali: le norme di settore, nel regolamentare una corretta coltivazione del «bene», ne consentono il mantenimento nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie semplificazioni in materia di economia montana e forestale, anche introducendo le modifiche necessarie alle norme richiamate, in particolare riservando alle sole aree boschive chiaramente oggetto dei decreti amministrativi ex articolo 136 del decreto legislativo n.  42 del 2004 le procedure autorizzative semplificate, allo scopo anche introducendo modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n.  31 del 2017, e ampliando alle altre aree forestali comprese nei perimetri degli atti amministrativi le previsioni dell'articolo 149, comma 1 lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
9/3146-AR/131. Maurizio Cattoi, Pezzopane, Gagnarli, Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              il regio decreto 25 luglio 1904 n.  523: «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e il regio decreto 30 dicembre 1923 n.  3267 che dispone il «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani», dispongono che le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica;
              gli interventi di lieve entità da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, ed espressamente indicati nel provvedimento amministrativo di vincolo, sono assoggettati al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31 purché previsti e autorizzati dall'autorità forestale competente e, ove adottati, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 2018, n.  34;
              si definiscono di lieve entità, poiché non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi, non prevedono costruzioni edilizie ed altre opere civili e non alterano l'assetto idrogeologico del territorio, se eseguiti secondo le norme regionali attuative degli articoli 1, 7, 8 del Regio Decreto n.  3267 del 1923:
                  a) pratiche selvicolturali, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e riforestazione;
                  b) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi di incendio o di dissesto idrogeologico secondo un piano di tagli o strumento equivalente;
                  c) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate, danneggiate o distrutte da eventi climatici estremi, da fitopatie o da altri fatti dannosi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica che ne consentano la ricostituzione e il miglioramento;
                  d) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi;
              le disposizioni richiamate come noto, non si applicano nei casi previsti all'articolo 7 comma 12 del decreto legislativo n.  34 del 2018 ovvero in presenza di piani paesaggistici regionali, o di specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241, che hanno individuato gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42;
              nelle ipotesi di trasformazione boschiva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.  34 del 2018, la valutazione dell'eventuale danno ambientale, eseguita in coerenza con le linee guida di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C118/01, è effettuata nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 secondo le procedure previste dal medesimo e si esplicita con il rilascio di un provvedimento autorizzativo integrato, comprendente le relative misure di compensazione forestale secondo le vigenti disposizioni regionali;
          considerato inoltre che:
              in Italia la gestione ordinaria delle attività selvicolturali, e dei tagli colturali in particolare, esercitata in regime di esenzione dal preventivo parere paesaggistico per i boschi vincolati paesaggisticamente dalle disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  42 del 2004, ed operante da quasi 40 anni ovvero dall'introduzione della 1.431 del 1985 (legge Galasso), è universalmente riconosciuta come modello di sostenibilità ambientale e di valorizzazione della cultura e dell'economia montana e forestale, mentre nello stesso tempo la superficie boschiva nazionale è aumentata sia in termini di superficie come di complessità biologica, di accumulo di stock legnoso, di fruibilità di servizi ecosistemici;
              le misure previste dal PNRR e dalla nuova PAC necessitano di una reale semplificazione dei procedimenti amministrativi, e che tra questi sono elettivi quelli derivanti, senza danni di sistema salvo le condotte individuali e puntuali, dalle pratiche selvicolturali storicamente attuate e poste a presidio della difesa idrogeologica da quasi cento anni e via via arricchitesi di prescrizioni a difesa della multifunzionalità forestale, eseguite in sintonia con lo spirito dei luoghi, espressione vincente, anche dal punto di vista paesaggistico, della capacità di sintesi tra economia forestale e montana, funzioni di controllo amministrativo e vigilanza di esercizio delle comunità territoriali, anche nelle aree gravate da vincolo amministrativo ex articolo 136, che in alcune regioni insistono sulla metà delle superfici forestali, cresciute complessivamente da 5 milioni di ettari nel 1936 a quasi 12 milioni di ettari nel 2021;
              le procedure paesaggistiche semplificate applicate con il decreto legislativo n.  77 del 2021 ai tagli colturali producono un flusso eccezionale di richieste di autorizzazione in materia paesaggistica per cui le Soprintendenze si trovano nella necessità di applicare in forma ordinaria l'istituto del «silenzio assenso», tanto da far risultare inconferente l'obiettivo della tutela con gli effetti del procedimento, ove anche con i gravami economici sia delle richieste che delle istruttorie amministrative;
              il nuovo esecutivo ha dimostrato particolare attenzione alle tematiche ambientali, della transizione ecologica e della sostenibilità, che è sempre anche sociale ed economica, e con tale impegno intende armonizzare e raccordare la normativa statale (decreto legislativo n.  42 del 2004, decreto del Presidente della Repubblica n.  31 del 2017, decreto legislativo n.  34 del 2018) fornendo nel contempo un valido strumento di governance per le Regioni, anche nella prospettiva di sostenere lo sviluppo responsabile delle aree interne del Paese. Le normative forestali statale e regionale garantiscono pienamente la tutela dei valori paesaggistici e ambientali: le norme di settore, nel regolamentare una corretta coltivazione del «bene», ne consentono il mantenimento nel tempo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie semplificazioni in materia di economia montana e forestale.
9/3146-AR/131.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maurizio Cattoi, Pezzopane, Gagnarli, Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 18 novella il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n.  152 del 2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato all'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi; in luogo di tali disposizioni (non più necessarie, in quanto l'individuazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato 1-bis) viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato 1-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
              il numero 2) della lettera a) del comma 1 del predetto articolo dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 7-bis del Codice dell'ambiente (inserito dall'articolo 50, comma 1, lettera c), n.  1), del decreto-legge n.  76 del 2020), che disciplina i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;
              a tali disposizioni si aggiunge quella, introdotta in sede referente, che disciplina la procedura da seguire in caso di varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi;
          considerato che appaiono evidenti alcuni profili di criticità dal punto di vista agricolo, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità, nonché quella di indifferibilità ed urgenza, costituiscono il presupposto di eventuali procedure espropriative e/o di occupazione d'urgenza, che potrebbero determinare un rilevante consumo di suolo destinato all'agricoltura;
              rilevato che risulta quindi opportuno, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere infrastrutturali, come, ad esempio, la realizzazione di strade e cavidotti, e non anche alla posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla privata contrattazione;
              ritenuto infine che appare altresì opportuno ripristinare la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, che demanda allo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, di limitare la dichiarazione di pubblica utilità, così come disposta dall'articolo 18, alle sole opere di carattere infrastrutturale, come ad esempio la realizzazione di strade e cavidotti, escludendo la posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla libera contrattazione;
          a valutare l'opportunità di prevedere l'avvio di una attività di monitoraggio nonché di controllo del Valore Agricolo Medio dei terreni interessati dall'installazione di impianti per la produzione di energia da fotovoltaico e agrivoltaico.
9/3146-AR/132. Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 18 novella il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n.  152 del 2006), eliminando le disposizioni volte a disciplinare l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato all'individuazione delle tipologie di interventi necessari per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) nonché delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi medesimi; in luogo di tali disposizioni (non più necessarie, in quanto l'individuazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge in esame, avviene direttamente con il nuovo allegato 1-bis) viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell'allegato 1-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
              il numero 2) della lettera a) del comma 1 del predetto articolo dispone, inoltre, l'abrogazione del comma 2-ter dell'articolo 7-bis del Codice dell'ambiente (inserito dall'articolo 50, comma 1, lettera c), n.  1), del decreto-legge n.  76 del 2020), che disciplina i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;
              a tali disposizioni si aggiunge quella, introdotta in sede referente, che disciplina la procedura da seguire in caso di varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi;
          considerato che appaiono evidenti alcuni profili di criticità dal punto di vista agricolo, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità, nonché quella di indifferibilità ed urgenza, costituiscono il presupposto di eventuali procedure espropriative e/o di occupazione d'urgenza, che potrebbero determinare un rilevante consumo di suolo destinato all'agricoltura;
              rilevato che risulta quindi opportuno, relativamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, limitare la dichiarazione di pubblica utilità alle sole opere infrastrutturali, come, ad esempio, la realizzazione di strade e cavidotti, e non anche alla posa dei pannelli, che dovrebbe, invece, essere rimessa alla privata contrattazione;
              ritenuto infine che appare altresì opportuno ripristinare la disciplina di cui all'articolo 7-bis, comma 2-ter, del Codice dell'ambiente, che demanda allo stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato a definire le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli interventi di cui trattasi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'avvio di una attività di monitoraggio nonché di controllo del Valore Agricolo Medio dei terreni interessati dall'installazione di impianti per la produzione di energia da fotovoltaico e agrivoltaico.
9/3146-AR/132.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cillis.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 213 del decreto legislativo n.  50 del 2016, prevede che la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, siano attribuiti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che agisce anche al fine di prevenire e contrastare l'illegalità e la corruzione;
              il Governo in tema di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici ha introdotto una serie di innovazioni che incidono puntualmente sul richiamato decreto legislativo n.  50 del 2016;
              per la gestione della Banca dati, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici;
              appare necessario costituire piattaforme telematiche interoperabili tra i sistemi, allo scopo di ottenere una più celere ed efficace acquisizione dei dati, in coerenza con l'obiettivo della completa digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti in ordine alla trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale contratti pubblici (BDNCP);
              istituire presso l'ANAC il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture risulta essere strumento ulteriormente idoneo per annotare direttamente secondo le modalità individuate dall'Autorità medesima, le notizie relative alle cause di esclusione dai soggetti titolari di informazioni e dati relativi agli operatori economici ove peraltro annotare ulteriori informazioni che devono essere iscritte nel casellario, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione del rating di impresa o il conseguimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici, nonché la durata delle iscrizioni e la modalità di archiviazione delle stesse ed infine l'indicazione dei provvedimenti interdittivi adottati, previo procedimento accertativo;
              la semplificazione, la standardizzazione e la digitalizzazione del procedimento di annotazione, pongono quale obiettivo la garanzia di parità di trattamento tra gli operatori economici, riduzione degli oneri a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici e la tempestività delle annotazioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie modifiche al Codice degli appalti per consentire le semplificazioni richiamate, nonché la standardizzazione e la digitalizzazione delle procedure e degli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti.
9/3146-AR/133. De Carlo.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35 del provvedimento in esame reca misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare;
              l'utilizzo del polietilene tereftalato riciclato (RPet) nelle bottiglie è un esempio di economia circolare che permette il recupero e il riuso degli imballaggi delle bevande trasformandoli in risorse e favorendo lo sviluppo di una filiera produttiva dedicata;
              con l'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 è stato previsto che nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il Governo rispetti determinati principi e criteri direttivi;
              la Direttiva summenzionata prevede, tra le altre cose, un contenuto minimo obbligatorio di RPet che le bottiglie per bevande di cui all'allegato F dovranno contenere: almeno il 25 per cento di RPet entro il 2025 ed almeno il 30 per cento entro il 2030;
              attualmente il decreto legislativo di recepimento della Direttiva che dovrebbe disciplinare – tra le altre cose – aspetti fondamentali per tutta l'industria delle bevande, quali nuovi e ambiziosi obiettivi di raccolta delle bottiglie in PET, non risulta ancora approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri;
          considerato che:
              da ultimo la Legge di Bilancio 2021 ha superato il regime sperimentale introdotto dall'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126, autorizzando anche in Italia la produzione di bottiglie per bevande realizzate con il 100 per cento di RPet;
              al fine di assecondare la volontà del legislatore nazionale ed europeo nel favorire la transizione verso un'economia circolare delle bottiglie per bevande in Pet è necessario istituire un meccanismo cogente che preveda la restituzione, da parte dei Sistemi di raccolta, in quota proporzionale, del materiale plastico introdotto sul mercato dai produttori di acqua minerale e bevande al fine di garantirne il recupero, la rigenerazione e il riutilizzo per lo stesso scopo per il quale è stato ideato; ove un meccanismo siffatto non venisse introdotto, infatti, i produttori di acqua minerale e bevande correrebbero il rischio di non avere un quantitativo sufficiente di materia prima RPet tale da raggiungere gli obiettivi di materiale riciclato posti dalla Direttiva UE 2019/904,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo tale da garantire ai produttori di acque minerali e bevande il rientro in possesso di una quota di RPet in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva UE 2019/904, che prevede un contenuto del 25 per cento di Pet riciclato nelle bottiglie a partire dal 2025, e del 30 per cento partire dal 2030.
9/3146-AR/134. Deiana.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              le finalità del decreto-legge sono volte a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza;
              in tale quadro sarà importante l'osservanza e l'attuazione concreta del principio generale di trasparenza che governa l'agire dell'amministrazione pubblica;
              all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n.  33 del 14 marzo 2013 (recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
              l'articolo 9-bis del citato decreto presenta delle criticità normative laddove detta delle disposizioni in materia di pubblicazione delle banche dati. Nello specifico bisogna rilevare che l'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in merito alla comunicazione di dati, informazioni detenute dalla singola amministrazione non possono ritenersi soddisfatti mediante l'indicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», del semplice collegamento ipertestuale, a cui fa riferimento l'attuale disposizione al comma 2 dell'articolo 9-bis, in quanto questo collegamento ipertestuale (a volte non funzionante) non consente di capire, agevolmente e in maniera veloce, i riferimenti esatti dei titolari degli incarichi di collaborazione o di consulenza affidati dall'amministrazione di riferimento;
              in ragione di quanto esposto in premessa, urge provvedere a introdurre delle modifiche normative che impongano a tutte le Pubbliche Amministrazioni, quale unica modalità per ritenere assolto l'obbligo di trasparenza e pubblicità, la pubblicazione – in apposita sezione del proprio portale istituzionale facilmente riconoscibile dall'utenza – dell'elenco di tutti i collaboratori e consulenti che prestano il loro servizio per l'amministrazione di riferimento, nonché ulteriori dati o informazioni inerenti agli incarichi conferiti detenuti dall'amministrazione medesima;
              tali modifiche si rendono necessarie al fine di rendere maggiormente funzionale la nostra normativa vigente soprattutto in vista dei successivi interventi attuativi del PNRR che dovranno essere realizzati, quanto più possibile, in conformità ai principi di trasparenza e di pubblicità vista la consistente mole di risorse pubbliche che la pubblica amministrazione si vedrà costretta a gestire, anche per il conferimento di incarichi e di consulenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare, attraverso gli uffici tecnici del Governo e dei competenti Ministeri in materia, per quanto di propria competenza, modifiche normative finalizzate a rimuovere le criticità presentate dalla disposizione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, decreto legislativo n.  33 del 14 marzo 2013, nei termini in cui sono state esposte in premessa, affinché le singole amministrazioni adempiano gli obblighi di pubblicità e trasparenza attraverso la pubblicazione – in apposita sezione del proprio portale istituzionale facilmente riconoscibile dall'utenza – dell'elenco di tutti i collaboratori e consulenti che prestano il loro servizio per l'amministrazione di riferimento, nonché ulteriori dati o informazioni inerenti agli incarichi conferiti detenuti dall'amministrazione medesima.
9/3146-AR/135. D'Orso.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», contiene una molteplicità di misure finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal medesimo PNRR anche con riferimento alle disposizioni di carattere economico e finanziario;
              al riguardo, le misure di contrasto alla diffusione della pandemia hanno generato una depressione economica significativa, colpendo soprattutto le piccole e medie imprese, costrette per periodi anche molto lunghi ad interrompere la loro attività produttiva e commerciale;
              l'azione del Governo, come testimoniano le numerose misure adottate, è rivolta attualmente a favorire una ripresa del tessuto economico produttivo, anche ampliando la platea delle imprese beneficiarie di finanziamenti particolarmente agevolati;
              a tal fine, il microcredito, disciplinato dall'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, del testo unico bancario, rappresenta un tipo di finanziamento particolarmente vantaggioso, sia per la modalità di accesso che per le condizioni di prestito;
              tale misura agevolativa, attualmente risulta esclusa nei confronti delle società a responsabilità limitata che, tuttavia, rappresentano un'importante segmento del mercato italiano; secondo recenti dati raccolti da Unioncamere, le imprese a responsabilità limitata, ammontano infatti a 1.724.187 unità e sono particolarmente presenti nel Mezzogiorno d'Italia, le cui regioni per questioni storiche, presumibilmente faticheranno maggiormente rispetto alle altre, nel raggiungere una ripresa economica solida e duratura;
              al riguardo, l'opportunità di consentire anche a questa tipologia di società di accedere al microcredito è stata oggetto di istanze da parte di Confesercenti e dalle Camere di Commercio territoriali, indirizzate sia alle istituzioni parlamentari, sia al Ministero dello sviluppo economico, al fine di sollecitare le autorità competenti, ad introdurre interventi di modifica in tal senso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della legislatura, un intervento normativo, volto ad includere tra i beneficiari del microcredito, di cui all'articolo 111 della richiamata normativa, anche le società di capitali a responsabilità limitata, o, in alternativa, a prevedere nei riguardi di tale tipologia societaria, misure volte a garantire l'erogazione di finanziamenti agevolati, utilizzando criteri più vantaggiosi e maggiormente competitivi anche con riferimento ai tassi d'interesse da applicare.
9/3146-AR/136. D'Uva.


      La Camera,
          premesso che:
              in una situazione di crisi economico-finanziaria conseguente all'epidemia è necessario sostenere i Comuni e le aziende del Trasporto Pubblico Locale ampliando gli strumenti a loro disposizione per rinnovare le flotte di mezzi;
              l'articolo 1 commi 613-615, della legge n.  232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto la predisposizione di un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
              con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  1360 del 24 aprile del 2019 è stato approvato il suddetto piano che, in particolare, punta al rinnovo del parco mezzi su gomma adibiti al trasporto pubblico locale con mezzi meno inquinanti e più moderni. Per questa finalità è stato previsto uno stanziamento complessivo di 3,7 miliardi di euro su un arco temporale di 15 anni nel periodo dal 2019 al 2033 (2,2 miliardi per le Regioni e 1,5 miliardi di euro per le Città metropolitane);
              il PNRR prevede ulteriori risorse per l'acquisto di 3.200 autobus elettrici e a idrogeno per le aree urbane e 2.000 autobus a metano per il trasporto extraurbano;
              gli obiettivi del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima al 2030 spingono per l'accelerazione del processo di elettrificazione del trasporto, dei consumi e degli usi industriali, in un paese in cui l'età media dei mezzi del trasporto pubblico locali è pari a 12,3 anni contro i 7,5 anni della media europea;
              la possibilità di ricorrere a contratti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), consentirebbe alle aziende del TPL o agli enti locali di dare in concessione un servizio completo di elettrificazione del trasporto pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire che il Fondo di cui all'articolo 1 comma 866, della Legge 28 dicembre 2015, n.  208, possa essere destinato a finanziare anche operazioni di partenariato pubblico privato, ivi incluso lo strumento del project financing al fine di facilitare gli enti locali nell'utilizzo di autobus nuovi e tecnologicamente avanzati.
9/3146-AR/137. Ficara.


      La Camera,
              premesso che:
              il decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130, ha disposto l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria;
              tale servizio può essere svolto esclusivamente dopo il superamento di corsi teorico-pratici di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.  154, articolo 6;
              il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  215, nel novellare il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n.  107 del 2011, ha disposto fino al 31 dicembre 2012, la possibilità d'impiego anche di coloro i quali non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa;
              predetto termine è stato ulteriormente prorogato da numerose successive modifiche normative;
              con la circolare del 18 marzo 2020, il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha invitato le commissioni prefettizie di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n.  154, articolo 6, comma 4, a programmare dedicate sessioni di esami al fine di consentire alle guardie giurate di sostenere l'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività in questione;
              le deroghe che hanno permesso l'impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria sono altresì sempre state motivate dalla completa assenza dei menzionati corsi teorico-pratici che, seppur previsti dalla normativa vigente, non sono mai stati attivati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire urgentemente al fine di consentire lo svolgimento dei corsi teorico-pratici permettendo il pieno impiego delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria.
9/3146-AR/138. Frusone.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», costituisce il principale pilastro dell'assetto normativo volto a consentire la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui disegna la governance complessiva, anticipando al contempo alcune prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e per lo snellimento delle procedure;
              la prima parte del provvedimento si riferisce al sistema di governance del Piano articolato su più livelli, al cui vertice è collocata una Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sono attribuiti poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, nonché di ricognizione periodica e aggiornamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento del Piano;
              in particolare, tra le funzioni attribuite alla Cabina di regia è prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano nonché di ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo – come specificato grazie all'approvazione dell'emendamento 2.37 Galizia nel corso dell'esame in sede referente – alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
              l'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dispone che, nel caso in cui il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, il medesimo Stato membro possa proporre alla Commissione europea un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza;
              alla luce della descritta articolazione della governance del PNRR, emerge l'esigenza di rafforzare ulteriormente il ruolo del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo e del suo coinvolgimento – anche in chiave dialogica con la Cabina di regia e con rappresentanti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale – nel processo di verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche con riferimento all'ipotesi di presentazione di un nuovo PNRR o di un PNRR modificato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella fase di verifica e controllo della procedura attuativa del PNRR, prevedendo – nelle ipotesi, previste dall'articolo 21 del citato Regolamento (UE) 2021/241, di impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, gli interventi previsti nel PNRR a causa di circostanze oggettive – la trasmissione alle Camere, con un congruo anticipo rispetto all'invio alla Commissione europea, dell'eventuale proposta di un Piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo Piano.
9/3146-AR/139. Galizia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  9 prevede una serie di misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese tra le quali rientra l'istituzione del voucher per la digitalizzazione delle Pmi;
              si tratta di una misura agevolativa a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un voucher, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico;
              il voucher digitalizzazione è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare l'efficienza aziendale; modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; sviluppare soluzioni di e-commerce; fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT;
          considerato che:
              l'evoluzione tecnologica e digitale ha subito negli ultimi anni un'accelerazione repentina che ha comportato continui cambiamenti in grado di influire in misura maggiore sulla vita delle imprese che devono, per non restare tagliate fuori dalla competizione del mercato, adeguarsi e innovare costantemente, tanto i prodotti quanto le logiche di gestione e i processi produttivi;
              le piccole e medie imprese italiane sono ancora in forte ritardo nella trasformazione digitale e dunque la digitalizzazione delle PMI assume oggi, alla luce della congiuntura economica attuale legata allo scenario post-pandemico, un carattere di assoluta necessità e urgenza;
              la digitalizzazione del sistema produttivo è fra le missioni portanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il quale stanzia risorse ingenti per il rafforzamento dell'innovazione tecnologica (e con questa della produttività) e della competitività delle PMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento legislativo utile e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un rifinanziamento dello strumento dei voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese al fine di promuovere l'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.
9/3146-AR/140. Giarrizzo, Alaimo.


      La Camera,
          premesso che:
              le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
              le stazioni appaltanti, per ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, potrebbero avvalersi di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
              le piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, rispondono all'esigenza di introdurre misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
              la garanzia di una maggiore trasparenza negli affidamenti in deroga dovuti a ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, può essere perseguita attraverso l'introduzione di condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura con l'utilizzo di strumenti volti alla tracciabilità della stessa,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie modifiche normative per consentire la tracciabilità della procedura mediante le piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
9/3146-AR/141. Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
              le stazioni appaltanti, per ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.  50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, potrebbero avvalersi di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
              le piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, rispondono all'esigenza di introdurre misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;
              la garanzia di una maggiore trasparenza negli affidamenti in deroga dovuti a ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, può essere perseguita attraverso l'introduzione di condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura con l'utilizzo di strumenti volti alla tracciabilità della stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, secondo quanto esposto in premessa, per introdurre le necessarie modifiche normative per consentire la tracciabilità della procedura mediante le piattaforme telematiche interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
9/3146-AR/141.    (Testo modificato nel corso della seduta) Giordano.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione, prevede una molteplicità di misure, anche tributarie, finalizzate ad accelerare il quadro normativo delle procedure della capacità amministrativa, al fine di agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
              in tale ambito, la legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio 2020, con l'articolo 1, commi 816 e seguenti, ha introdotto il canone unico che, dal 2021, sostituisce le imposte: Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
              tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
              il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, (di cui ai commi da 837 a 847 della suesposta legge di bilancio 2020), nasce dall'esigenza di ridurre l'onere della tassazione sulle occupazioni di suolo pubblico a carico degli operatori commerciali, segnatamente aumentato negli anni per un'errata o distorta applicazione delle norme da parte di molti comuni italiani;
              il comma 838, in particolare, chiarisce che il canone di cui al precedente comma 837, che opera sulle occupazioni poste in essere dagli ambulanti, si applica in deroga al comma 816 e i comuni non sono pertanto sottoposti al vincolo di assicurare un gettito pari a quello conseguito con i canoni e i tributi sostituiti;
              il legislatore ha indicato le tariffe per tipologie di occupazione e ha previsto che i comuni e le città metropolitane adottino regolamenti attuativi per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446 che detta norme di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, senza disporre tariffe o modalità applicative peraltro in contrasto con la suesposta legge n.  160 del 2019;
              al riguardo, si segnala che con regolamento comunale non possono essere introdotte nuove tariffe o modalità applicative che contrastano con quanto stabilito dalla predetta legge n.  160 del 2019, ma tuttavia è possibile esclusivamente precisare alcuni aspetti applicativi;
              a tal fine, si segnala altresì che, molti comuni stanno riscuotendo attualmente il canone unico dagli operatori che svolgono fiere, sagre, ed eventi di vario genere e che pongono in essere delle occupazioni di tipo temporaneo, continuando ad applicare la tassa sui rifiuti agli operatori commerciali su aree pubbliche (che effettuano occupazioni di tipo temporaneo), sebbene siano stati esonerati dal versamento canone unico, come disposto dal comma 838 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020;
              nei regolamenti già adottati da molti comuni italiani, sono previste nuove e più elevate tariffe che annullano di fatto il c.d. meccanismo del frazionamento orario per 24 ore della tariffa giornaliera, stabilendolo soltanto a 9 ore;
              al riguardo, si ravvisa la realizzazione di un ingiustificato e spropositato aumento delle tariffe da applicare dal 1o gennaio 2022, dopo il periodo di esonero fino al 31 dicembre 2021, disposto dai provvedimenti adottati dal Governo per il periodo di emergenza epidemiologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre nel corso della legislatura, un intervento normativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, volto ad eliminare gli aumenti della tariffa del 25 per cento come previsto dall'articolo 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio per il 2020, introducendo al contempo, una circolare esplicativa che illustri i contenuti e le modalità applicative del canone unico per le occupazioni ricorrenti, nonché per la corretta determinazione delle tariffe a carico degli operatori commerciali su aree pubbliche.
9/3146-AR/142. Grimaldi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame, nella parte seconda, prevede delle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
          considerato che:
              si rende necessario avere conoscenza della destinazione del gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del Testo unico in materia ambientale al fine di poter valutare l'efficacia dell'attività di controllo ambientale posta in essere su tutto il territorio nazionale segnatamente in tema di abbandono dei rifiuti;
              è opportuno altresì conoscere l'ammontare degli importi devoluti alle province e ai comuni anche al fine di poter verificare e incidere sulla corretta destinazione delle somme provenienti dalle sanzioni, soprattutto laddove le norme non ne abbiano previsto uno specifico utilizzo;
              sarebbe altresì auspicabile trasferire ai comuni la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, assegnando loro anche i proventi derivanti da tale attività dal momento che sono gli enti maggiormente vicini al territorio e più colpiti dal degrado urbano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istituire un registro elettronico nazionale per la raccolta delle informazioni relative al numero e alla tipologia dei controlli effettuati che hanno comportato l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito della violazione dei precetti ambientali di cui al titolo VI della Parte quarta del decreto legislativo n.  152 del 2006 e le modalità di impiego di tali somme per le funzioni individuate nel citato decreto, nonché le informazioni relative alle somme pagate in sede amministrative a seguito del procedimento di cui all'articolo 318-quater del citato decreto legislativo n.  152 del 2006, nonché di modificare l'attuale impianto del sistema di irrogazione della sanzioni e di utilizzo dei proventi da essi derivanti.
9/3146-AR/143. Licatini.


      La Camera,
          premesso che:
              la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE) istituita, dall'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.  50, quale strumento per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara e gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
              ad oggi la suddetta Banca dati non è stata ancora implementata, le ultime notizie che si leggono sul sito del Ministero dei trasporti sono che «Il Ministero, in collaborazione con EPA e Cresme, ha avviato, come prima fase di ascolto, un'attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova BDOE, che per verificare la disponibilità dei dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni competenti. Tale fase è stata conclusa il 31 gennaio 2017»;
              lo stesso Ministero dei trasporti sottolinea che «l'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici va nella direzione di rendere il processo di procurement snello e semplice per gli operatori economici ed efficiente per la Pubblica Amministrazione, andando a migliorare, aprire e snellire processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di completamento degli appalti. Ci si riferisce, ad esempio, ai “tempi di attraversamento”, il lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva che assorbe in media il 57 per cento dei complessivi tempi affidamento degli appalti»;
              alla luce anche del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che impegnerà l'Italia in ingenti investimenti e conseguenti procedure di appalto, lo scrivente ritiene che BDOE, se effettivamente operativa, costituirebbe, uno straordinario strumento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure degli appalti pubblici;
              la BDOE rappresenta solo uno delle tante semplificazioni burocratiche che snellirebbero l'attività della Pubblica Amministrazione e le interazioni con il pubblico;
              nel mondo della scuola, in particolare, sono attive numerose piattaforme, ognuna per adempimenti differente ma spesso tra loro simili, complicando il già difficile lavoro amministrativo delle segreterie scolastiche;
              infatti, a seguito della riforma sull'autonomia scolastica, sempre maggiori adempimenti sono stati trasferiti in capo alle singole istituzioni scolastiche, a cui non ha fatto seguito alcuna implementazione di personale amministrativo, né, tanto meno, di personale amministrativo opportunamente formato e qualificato;
              al contrario, sembra continuare questa tendenza ad aggravare l'attività degli uffici pubblici, con ulteriori inutili adempimenti, anche di meramente formali, che potrebbero invece essere svolti quanto meno a livello di Uffici scolastici provinciali o regionali;
              ad esempio, si cita il trasferimento delle responsabilità sugli adempimenti relativi alla cosiddetta nuova Passweb INPS, relativa alla sistemazione della posizione assicurativa degli iscritti all'INPS, in capo alle singole scuole;
              lo stesso sistema SEDI, principale portale telematico in uso nelle scuole, mostra gravissime deficienza di interoperatività e cooperazione applicativa con gli altri sistemi in uso, necessari al fine di dialogare con le altre amministrazioni per poter accedere a dati e informazioni richieste nel corso dell'anno scolastico;
              ad, esempio, vi è un interoperatività assente o deficitaria con le seguenti piattaforme: le comunicazioni al Centro per l'Impiego per assunzioni, modificazioni o cessazioni del rapporto di lavoro; INPS, per la gestione dei servizi assicurativi; MEF per tutte le dichiarazioni e le certificazioni uniche; le comunicazioni delle assenze e degli scioperi; Gestione permessi sindacali; PCC – Piattaforma Crediti Commerciali; INAIL; IPA – Indice Pubblica Amministrazione; gestione delle evasioni dell'obbligo scolastico; gestione delle pene accessorie di interdizione perpetua o temporanea; gestione dei monitoraggi e servizi di datawarehouse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie per favorire implementazione della Banca Dati nazionale degli Operatori Economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, nonché a provvedere affinché si proceda alla semplificazione e allo snellimento degli adempimenti burocratici in campo alle singole istituzioni scolastiche e a rendere il sistema SIDI pienamente interoperativo con le altre piattaforme citate in premessa.
9/3146-AR/144. Alberto Manca.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame dispone misure finalizzate a semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto. In particolare, l'articolo 44 dispone che ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico-economica, 1'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole.
          considerato che:
              il decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, in materia di disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. Attualmente il novero delle opere stradali valutabili per il commissariamento è limitato alle opere previste all'interno del Contratto di Programma ANAS. La strategicità di alcune opere stradali all'interno di contesti territoriali storicamente svantaggiati rende ineludibile la necessità di allargare la possibilità di commissariamento a quelle opere ad oggi non comprese nel suddetto Contratto di Programma, oltre ad infrastrutture idriche fondamentali. Trattasi, spesso, di opere che assumono una grande rilevanza sul piano degli scambi commerciali, nei collegamenti tra territori geograficamente contigui, con risvolti importanti sul piano socio-economico, nonché per i servizi idrici,

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti finalizzati ad estendere la possibilità di commissariamento a quelle opere ad oggi non comprese nel suddetto Contratto di Programma ANAS-MIT ed alle opere idriche, con lo scopo di colmare storici divari territoriali ed accelerare la realizzazione di infrastrutture che, attualmente, rivestono un'importanza strategica e fondamentale nei territori, soprattutto nel Mezzogiorno, superando le difficoltà in fase esecutiva.
9/3146-AR/145. Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge in esame dispone misure finalizzate a semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto. In particolare, l'articolo 44 dispone che ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico-economica, 1'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole;
          considerato che:
              il decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, in materia di disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, prevede che, per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari. Attualmente il novero delle opere stradali valutabili per il commissariamento è limitato alle opere previste all'interno del Contratto di Programma ANAS. La strategicità di alcune opere stradali all'interno di contesti territoriali storicamente svantaggiati rende ineludibile la necessità di allargare la possibilità di commissariamento a quelle opere ad oggi non comprese nel suddetto Contratto di Programma, oltre ad infrastrutture idriche fondamentali. Trattasi, spesso, di opere che assumono una grande rilevanza sul piano degli scambi commerciali, nei collegamenti tra territori geograficamente contigui, con risvolti importanti sul piano socio-economico, nonché per i servizi idrici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonei provvedimenti finalizzati ad estendere la possibilità di commissariamento a quelle opere ad oggi non comprese nel suddetto Contratto di Programma ANAS-MIT ed alle opere idriche, con lo scopo di colmare storici divari territoriali ed accelerare la realizzazione di infrastrutture che, attualmente, rivestono un'importanza strategica e fondamentale nei territori, soprattutto nel Mezzogiorno, superando le difficoltà in fase esecutiva.
9/3146-AR/145.    (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge che è volto a definire un quadro normativo nazionale, per semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), contiene una pluralità di misure di rafforzamento delle strutture amministrative, di accelerazione e snellimento delle procedure, finalizzate ad agevolare gli adempimenti burocratici relativi all'attuazione del PNRR;
              all'interno delle suesposte misure legislative, s'inseriscono disposizioni di natura fiscale, nei confronti delle quali si ravvisa la necessità, di introdurre le auspicate semplificazioni, peraltro evidenziate anche nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF, recentemente approvato dalla Commissione Finanze;
              al riguardo, nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni normative a tutela dei contribuenti nei confronti del fisco, contenute nella legge 27 luglio 2000, n.  212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», che danno attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, sono state nel corso degli anni, spesso disattese e caratterizzate da una scarsa semplificazione in termini di applicazione delle norme;
              a tal fine, risulta urgente e indispensabile, introdurre significative modifiche all'interno dello Statuto del contribuente, volte a migliorare l'attuale quadro normativo, in grado di disciplinare in maniera più compiuta ed esatta, le comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, anche in relazione ai processi di digitalizzazione in corso, che stanno interessando la pubblica amministrazione, inclusi i rapporti tra fisco e contribuente;
              appare altresì necessario, affiancare in relazione a quanto suesposto, ulteriori misure integrative dello Statuto del contribuente, relative all'istanza di autotutela promossa dal contribuente, in grado di ottenere la revoca e l'annullamento totale o parziale di un atto illegittimo da parte dell'amministrazione finanziaria, al fine di colmare un vuoto normativo esistente e al contempo, incentivare un modello di rapporto tra fisco-cittadino, affinché gli uffici finanziari non perseguano il reperimento delle entrate a tutti i costi, ma possano procedere, (negli atti di accertamento, di liquidazione, di rimborso, e anche in sede di autotutela) secondo il principio di legalità, correttezza ed equità del prelievo fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso della presente legislatura, l'introduzione di misure normative, volte a modificare la legge 27 luglio 2000, n.  212, attraverso le disposizioni in precedenza richiamate, affinché le comunicazioni del contribuente e l'amministrazione finanziaria, possano avvenire attraverso posta elettronica certificata, stabilendo altresì l'introduzione dell'istanza di autotutela da parte del contribuente stesso, al fine di ridurre l'ampio perimetro, dell'alea interpretativa esistente nell'ordinamento tributario e migliorare al contempo il rapporto tra fisco e contribuente a garanzia di quest'ultimo
9/3146-AR/146. Martinciglio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento reca misure in materia di snellimento di procedure in materia ambientale e paesaggistica;
              come è noto, gran parte del territorio nazionale è sottoposto a tutela paesistica: il rilascio del titolo edilizio abilitante la edificazione ex novo di fabbricati (di qualsivoglia destinazione d'uso) è subordinato alla previa acquisizione del pronunciamento del Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite delle Soprintendenze territorialmente competenti;
              negli anni questo obbligo è stato molte volte disatteso, e gli enti locali hanno rilasciato titoli edilizi abilitanti la edificazione di nuovi fabbricati, senza esperire la procedura di approvazione imposta dalla tutela paesistica, inizialmente regolata dell'articolo 7 della legge n.  1497 del 1939;
              la materia è oggi regolata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, il cosiddetto «Codice dei beni culturali e del Paesaggio», in vigore dal 1o maggio 2004;
              la questione è di non poco conto e riguarda numerosi cittadini e/o imprenditori proprietari di fabbricati realizzati in forza di un titolo edilizio «imperfetto», foriero di limitazioni in ordine a legittimità, godibilità, commerciabilità;
              a legislazione vigente in materia, per detti manufatti realizzati con titolo edilizio privo di procedura paesaggistica, non vi è alcuna possibilità di regolarizzazione;
              l'articolo 167 del suddetto decreto legislativo che contempla i casi di «accertamento di compatibilità paesaggistica», li esclude alla radice; alla lettera a) del comma 4 si dispone l'accertamento solo «per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati»;
              per contro, invece, nell'attuale ordinamento legislativo in materia, vigono due norme che contemplano la regolarizzazione di interventi edilizi che hanno determinato creazione di volumi in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, espressamente esclusi dal sopra citato articolo 167: la legge n.  47 del 1985 per fabbricati oggetto di istanza di condono edilizio e la legge n.  724 del 1994;
              con riguardo alla legge n.  308 del 2004 (legge delega in materia ambientale), il comma 37 dispone che «Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n.  42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n.  42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro»;
              l'istanza per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, come sopra delineata, doveva essere inoltrata (comma 39) all'autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune) entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. La stessa autorità competente (il Comune) «si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza»;
              pertanto, al fine di pervenire alla regolarizzazione di tutti i fabbricati edificati con titolo edilizio rilasciato dall'Ente preposto, in difetto della previa procedura paesaggistica nei territori vincolati, sarebbe auspicabile un intervento sulla normativa vigente;
              le istanze avrebbero così ad oggetto fabbricati legittimamente edificati, in virtù di titolo edilizio rilasciato dall'ente preposto. Detti fabbricati insistono sul territorio e producono, da anni, carico urbanistico;
              fermo restando la conformità urbanistica di quanto realizzato, cioè di fabbricati costruiti secondo la pianificazione disposta dallo strumento urbanistico, in linea ed in osservanza delle prescrizioni di zona del Piano Regolatore o altro strumento vigente al tempo della realizzazione, la riapertura dei termini produrrebbe tre innegabili effetti:
                  a) regolarizzare i fabbricati ed evitare che la limitazione in ordine alla legittimità precluda ai cittadini proprietari la piena godibilità e commerciabilità;
                  b) l'ente locale vedrebbe recapitarsi nelle proprie esangui casse, alla stregua di quella dello Stato anch'esso destinatario di quota parte della sanzione pecuniaria prevista dalla citata L. 308/04, nuove risorse da investire;
                  c) gli immobili «regolarizzati» possono essere reintrodotti pienamente nel circuito legale ed. essere oggetto di interventi edilizi di riqualificazione tanto auspicati dal Governo centrale, che li promuove e li sostiene con diverse forme di incentivi (da ultimo il famoso Superbonus 110 per cento) per la ripresa del settore edilizio, istituto ai quali i fabbricati realizzati con detta tipologia di titolo edilizio «imperfetto», difficilmente possono accedere dovendosi, in alcuni casi, asseverarne la legittimità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, finalizzati alla regolarizzazione esclusivamente dei fabbricati legittimamente edificati con titolo edilizio rilasciato dall'Ente preposto, in difetto della previa procedura paesaggistica nei territori vincolati.
9/3146-AR/147. Di Sarno.


      La Camera,
          premesso che:
              il presente disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, avente ad oggetto la governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              a tal proposito, si rileva come nessuna misura sia stata prevista in materia di anti-riciclaggio nelle esecuzioni immobiliari;
              in particolare, le aste immobiliari, per i volumi che movimentano e per la tendenza all'aggiudicazione a prezzi clamorosamente inferiori a quelli di mercato, rappresentano un investimento appetibile per chi disponga di ingenti liquidità;
              al riguardo, in un articolo dell'Espresso di qualche anno fa, titolato «Aste immobiliari, il business dal lato oscuro», il giudice antimafia Gianfranco Donadio dichiarava che: «Le aste giudiziarie sono uno dei più vasti coni d'ombra del sistema giudiziario. Si tratta di una zona grigia in cui, senza nessuna fatica, si infilano capitali ingenti senza che nessuno riesca davvero a controllare chi compra cosa»;
              esistono sufficienti motivi per ritenere che spesso la criminalità organizzata utilizzi questo canale per riciclare i proventi delle attività illecite cui è dedita, o acquistando l'immobile a un prezzo molto basso – talvolta con metodi intimidatori – o più semplicemente limitandosi a versare il deposito cauzionale previsto, per poi recuperarlo «pulito» successivamente all'aggiudicazione dell'immobile a terzi;
              secondo quanto emerge dal report Aste 2019, realizzato da Astasy insieme a NPLs Re-Solutions, il numero di immobili aggiudicati sul totale di quelli in asta è decisamente considerevole. Secondo gli ultimi dati raccolti nel predetto report, nell'anno 2019 ben 204.632 immobili sono stati oggetto di incanto, per un controvalore di quasi 30 miliardi di euro.
              sebbene si registri una flessione rispetto agli anni immediatamente successivi alla crisi finanziaria iniziata lo scorso decennio (-16,5 per cento rispetto al solo 2018), le cifre appaiono senza dubbio rilevanti e si presuppone che tali resteranno negli anni a venire;
              si ritiene opportuno, pertanto, istituire una banca dati per le aste giudiziarie presso il Ministero della Giustizia, contenente i dati identificativi degli offerenti, quelli del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite;
              ovviamente, i dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario andranno messi a disposizione dell'autorità giudiziaria civile e penale e la cauzione andrà essere restituita con le stesse modalità con le quali è stata prestata e nel medesimo conto corrente utilizzato nella prestazione della stessa;
              oltre a ciò – e sempre nella stessa ottica – nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi a carico del cliente previsti ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, andrebbero estesi anche agli aggiudicatari;
              il giudice dell'esecuzione, inoltre, dovrà attestare l'avvenuta acquisizione da parte del delegato alla vendita della documentazione di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231, e può sospendere la vendita;
              in tal modo si eviterebbe il perpetrarsi di comportamenti criminali nelle esecuzioni immobiliari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare una serie di modalità che intervengano nelle diverse fasi dell'esecuzione immobiliare, al fine di impedire il perpetrarsi di comportamenti criminali nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e, in particolare: a) di istituire una banca dati per le aste giudiziarie presso il Ministero della Giustizia, contenente i dati identificativi degli offerenti, quelli del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione dell'intestatario del conto stesso, le relazioni di stima e i relativi dati, nonché i dati relativi alle aggiudicazioni e alle vendite; b) prevedere che gli obblighi a carico del cliente previsti, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, siano estesi anche agli aggiudicatari, al fine di evitare che la criminalità organizzata utilizzi il canale delle esecuzioni immobiliari per riciclare i proventi delle attività illecite.
9/3146-AR/148. Perantoni.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35, del decreto in esame, novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare;
              l'introduzione di detto articolo prevede modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica;
              favorire lo sviluppo di società partecipate tra enti locali al fine di gestire le strutture di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata permette il perseguimento di obiettivi di economia circolare nel territorio nonché sottrarre ai rischi di infiltrazione malavitosa l'indotto economico generato da questo settore;
              una delle conseguenze più preoccupanti, secondo quanto denunciato negli anni dall'autorità giudiziaria, del sottrarre la gestione dei rifiuti a potenziali investitori privati di dubbia provenienza potrebbe essere ricondotta alla piaga degli incendi di natura dolosa, o comunque sospetta, negli impianti di raccolta di rifiuti, la cui incidenza «è risultata sintomatica di una diffusa speculazione criminale nel business dei rifiuti»;
              il decreto-legge, oggetto di conversione, disciplina la governance del PNRR e dispone le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure;
              si rende necessario sottrarre alla criminalità organizzata le vulnerabilità istituzionali create dalla piaga degli incendi dolosi di impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata di proprietà pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire adeguate risorse finanziarie e tecniche, nonché idonei percorsi autorizzativi semplificati, utili a sostenere le perdite economiche ai danni di società pubbliche o partecipate a totale capitale pubblico – conseguenti ad accertati incendi di natura dolosa degli impianti di trattamento- e necessari al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e recupero della raccolta differenziata.
9/3146-AR/149. Rizzo, Saitta.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 35, del decreto in esame, novella alcune disposizioni del Codice dell'ambiente in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare;
              l'introduzione di detto articolo prevede modifiche alla disciplina sulle funzioni di verifica e controllo sulla gestione dei rifiuti poste in capo al Ministero della transizione ecologica;
              favorire lo sviluppo di società partecipate tra enti locali al fine di gestire le strutture di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata permette il perseguimento di obiettivi di economia circolare nel territorio nonché sottrarre ai rischi di infiltrazione malavitosa l'indotto economico generato da questo settore;
              una delle conseguenze più preoccupanti, secondo quanto denunciato negli anni dall'autorità giudiziaria, del sottrarre la gestione dei rifiuti a potenziali investitori privati di dubbia provenienza potrebbe essere ricondotta alla piaga degli incendi di natura dolosa, o comunque sospetta, negli impianti di raccolta di rifiuti, la cui incidenza «è risultata sintomatica di una diffusa speculazione criminale nel business dei rifiuti»;
              il decreto-legge, oggetto di conversione, disciplina la governance del PNRR e dispone le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure;
              si rende necessario sottrarre alla criminalità organizzata le vulnerabilità istituzionali create dalla piaga degli incendi dolosi di impianti di trattamento, valorizzazione e recupero della raccolta differenziata di proprietà pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire adeguate risorse finanziarie e tecniche, utili a sostenere le perdite economiche ai danni di società pubbliche o partecipate a totale capitale pubblico – conseguenti ad accertati incendi di natura dolosa degli impianti di trattamento- e necessari al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e recupero della raccolta differenziata.
9/3146-AR/149.    (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo, Saitta.


      La Camera,
          premesso che:
              al fine di usufruire dei fondi messi a disposizione dall'Europa con il cosiddetto Recovery Fund lo Stato italiano ha messo a punto il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'adozione e il corretto svolgimento delle previsioni contenute nel PNRR è indispensabile per ottenere accesso ai fondi;
              per garantire un efficace monitoraggio e la necessaria trasparenza e informazione sull'attuazione del PNRR, risulta indispensabile l'istituzione di una piattaforma digitale per l'informazione sullo stato di avanzamento dei progetti;
              la piattaforma digitale deve essere progettata e sviluppata garantendo la messa a disposizione di tutte le informazioni e dei dati in formato aperto e machine-readable;
              devono essere resi disponibili sulla piattaforma digitale i dati di sintesi e gli indicatori di performance, nonché i dati grezzi e non aggregati e la documentazione dei processi utilizzati per ottenerli. Inoltre è fondamentale che i dati siano aggiornati tempestivamente e regolarmente;
              i criteri e gli standard di cui al presente articolo devono applicarsi a tutte le piattaforme la cui predisposizione è prevista sulla base di quanto stabilito con il PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire la suddetta piattaforma di monitoraggio e garantire un'adeguata trasparenza informativa rendendo disponibili, aperti e costantemente aggiornati tutti i dati e le informazioni utilizzati.
9/3146-AR/150. Roberto Rossini, Fusacchia, Giuliodori, Misiti, Carabetta, Orrico, Serritella, Cecconi, Bruno Bossio, Ungaro, Mor, Lattanzio, Piccoli Nardelli, Carbonaro, Gallo, Ianaro, Muroni, Fioramonti, Lombardo, Palmieri, Aprea, Frusone, Perego Di Cremnago, Ciprini.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», costituisce il principale pilastro dell'assetto normativo volto a consentire la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui disegna la governance complessiva, anticipando al contempo alcune prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e per lo snellimento delle procedure;
              in particolare, il provvedimento contiene numerosi e rilevanti interventi normativi in materia di efficientamento energetico, con specifico riguardo alle misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana. Realizzare la transizione ecologica, infatti, implica l'adozione di misure di semplificazione efficaci e necessarie per traguardare il Green Deal nel 2030 che individua un innalzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dal 40 per cento al 55 per cento rispetto al 1990;
              l'articolo 33 del provvedimento in esame, pertanto, facilita le procedure per l'accesso alla misura del cosiddetto Superbonus 110 per cento e introduce ulteriori novità in relazione a determinati interventi. Tuttavia sebbene nella maxi agevolazione fiscale la rimozione dell'amianto possa beneficiare dell'aliquota al 110 per cento qualora l'intervento sia realizzato congiuntamente ad uno degli interventi cosiddetti trainanti, i titolari di reddito di impresa che vogliano effettuare interventi di bonifica dall'amianto su propri beni e strutture produttive non rientrano tra i soggetti beneficiari della misura (condomìni, privati proprietari di immobili, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS e associazioni di volontariato, associazioni e società sportive dilettantistiche);
              alla luce del processo di transizione ecologica in atto, il prossimo futuro deve essere improntato su un concetto di ecosostenibilità che coniughi i valori della tutela dell'ambiente e della salute con le necessità legate allo sviluppo produttivo del paese in chiave green. In passato, l'amianto è stato di sovente utilizzato, in quanto dotato di una notevole resistenza al calore, per ricoprire i capannoni industriali o comunque gli edifici strumentali allo svolgimento di attività di impresa;
              risulta cruciale quindi, al fine di incentivare e favorire le imprese nel sostenere interventi complessi e costosi atti a tutelare la salute dei luoghi di lavoro e contribuire alla rigenerazione urbana, prevedere un'aliquota ad hoc del 90 per cento per le opere concernenti la bonifica e la rimozione dell'amianto su immobili strumentali, posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo, dai titolari di reddito d'impresa nel novero delle detrazioni previste per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte ad introdurre una detrazione delle spese pari al 90 per cento per gli interventi di bonifica dall'amianto su immobili strumentali, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo dai titolari di reddito d'impresa, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, al fine di incentivare e favorire le imprese nel sostenere interventi atti a tutelare la salute dei luoghi di lavoro e contribuire alla rigenerazione urbana.
9/3146-AR/151. Scerra, Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 49, comma 1, lettera b), n.  2), del presente provvedimento ha modificato l'articolo 105, comma 14, del decreto legislativo n.  50 del 2016 stabilendo espressamente, in ambito di contratti dei settori pubblici, l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
          considerato che:
              il committente o datore di lavoro del settore privato, che concede in appalto o subappalto l'esecuzione di opere e servizi, da eseguirsi all'interno o all'esterno della sua azienda, purché connessi alla sua ordinaria attività economica e ciclo produttivo, dovrebbe garantire i medesimi standard qualitativi, nonché riconoscere ai lavoratori utilizzati dall'appaltatore o subappaltatore, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai suoi dipendenti, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente rappresentativi a livello nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di apportare delle modificazioni all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, recante disposizioni per l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, estendo le medesime previsioni di tutela dei lavoratori, di cui al succitato articolo 49, anche ai lavoratori utilizzati per l'esecuzione di opere e servizi, concessi in appalto o subappalto, da parte di aziende del settore privato.
9/3146-AR/152. Segneri.


      La Camera,
          premesso che:
              la legge 8 maggio del 2012 n.  65, «Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei Comuni montani sede dei siti dei giochi olimpici invernali-Torino 2006», destina le risorse residue della gestione della legge 9 ottobre 2000 n.  285, al netto di tutti gli ulteriori oneri relativi alla stessa legge, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti olimpici;
              con un protocollo di intesa, siglato nel 2015, tra l'Agenzia Torino 2006 e la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR), Agenzia si è impegnata a pagare a SCR, oltre i costi relativi agli appalti per i singoli interventi, anche i costi sostenuti per il proprio personale utilizzato per svolgere l'attività di stazione appaltante;
              per contro, la legge 8 maggio del 2012 n.  65 prevede che SCR svolga l'attività di stazione appaltante «sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico»;
              questo protocollo d'intesa va al di là di quanto previsto dalla legge;
              Fondazione 20 Marzo 2006 nelle stime dei costi inserite nella programmazione degli interventi ha inserito nel quadro economico di detti interventi anche i costi del personale di SCR;
              nella conduzione delle attività effettuate in qualità di Stazione Appaltante da parte di SCR sono state realizzate economie accertabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un prossimo provvedimento normativo, di provvedere alla definizione delle necessarie intese tra la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. e l'Agenzia Torino 2006.
9/3146-AR/153. Serritella.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e di altri soggetti pubblici finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR ed in particolare, l'articolo 53 contiene misure per la semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici;
              l'articolo 60 contiene disposizioni per il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione sociale;
          considerato che:
              il decreto legislativo n.  149 del 14 settembre 2015 ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro», allo scopo di integrare in un unico organismo i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL con l'intento di evitare la sovrapposizione degli interventi ispettivi, in un'ottica di snellimento dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi;
              a base della scelta organizzativa di accentrare in un unico soggetto tutte le attività legate alla vigilanza ispettiva in materia lavoristica, previdenziale ed assicurativa è stato posto l'inserimento del personale ispettivo, già appartenente ad INPS ed INAIL, in un ruolo ad esaurimento all'interno dei rispettivi Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo già in godimento e con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali di nuovo personale ispettivo da parte dei predetti enti;
              il decreto legislativo in questione e le norme attuative di natura organizzativa ad esso collegate (in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016), tuttavia, nulla hanno innovato circa le prerogative e le competenze specifiche riservate dalla legge all'Ente previdenziale ed all'Ente assicurativo, in quanto non passibili di trasferimento in capo al nuovo referente;
              in particolare l'INPS, in virtù dell'articolo 1, comma 2, della legge n.  88 del 1989, è tenuto a garantire la «efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni», al fine ultimo di assicurare l'effettività della tutela costituzionalmente garantita dei diritti previdenziali dei lavoratori;
              tuttavia l'introduzione del ruolo ad esaurimento ad opera del decreto legislativo n.  149 del 2015 sta determinando, di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva ed alla simulazione dei rapporti di lavoro che costituiscono invece, in ragione delle peculiari competenze ispettive nelle materie previdenziali ed assicurative, i capisaldi della mission del personale ispettivo degli Istituti INPS e INAIL e sta minando, in una prospettiva a medio termine, l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa;
              secondo quanto emerge dal recente Rapporto INAIL 2020, nel 2020 l'Inail ha ispezionato 7.486 imprese, l'86,5 per cento è risultato irregolare; i lavoratori regolarizzati sono stati 41.477 (-16,76 per cento sul 2019), accertate retribuzioni imponibili evase per 1,5 miliardi di Euro;
              l'accorpamento dei corpi ispettivi con il conseguente ruolo a esaurimento degli ispettori Inps e Inail non sembra, in realtà, aver prodotto i benefici auspicati sia in termini di efficacia dell'azione di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva sia in termini di coordinamento dell'azione;
              secondo quanto si apprende dalla determinazione della Corte dei Conti n.  33. del 2021, «Per quanto riguarda la vigilanza assicurativa, le relative attività confermano, anche per il 2019, il trend in diminuzione del numero delle aziende ispezionate (15.503 su un totale portafoglio aziende pari a n.  3.226.537, come indicato nella sovrastante tabella 1), pari allo 0,48 per cento di tutte le aziende assicurate, che l'Istituto imputa ai processi di riorganizzazione e coordinamento conseguenti alla creazione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, istituita con decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  14932, che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Inps e dall'Inail.»;
              anche il tema della vigilanza contributiva è molto importante, perché riguarda anche le pensioni del futuro, in quanto finanziate da quella parte di contributi spesso evasa che gli ispettori INPS, ai sensi della legge n.  88 del 1989, sono obbligati a recuperare;
              contestualmente, con il ruolo ad esaurimento, è stato rilevato come va disperdendosi il patrimonio di conoscenze acquisite relativo alle modalità operative e alle tecniche di indagine basate sulla capacità di gestire i dati provenienti dal sistema-informatico, incrociando i quali è possibile individuare i soggetti da sottoporre a verifica con alte probabilità di riuscita;
              anche dal documento conclusivo del 22 ottobre 2020 della «Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva» emerge che uno dei punti critici del funzionamento dell'INL è rappresentato dalla «concentrazione in un unico corpo ispettivo, delle competenze esercitate dai diversi Istituti»;
              infatti, secondo il suddetto Documento, «Se il recupero dei contributi evasi nel 2012 era di 1,124 miliardi di euro, oggi è di 873 milioni di euro. Questo è forse il dato più allarmante. Significa che c’è stata una riduzione, sulla quale ha agito, ancora una volta, la concatenazione dei due fenomeni: la diminuzione del numero di ispettori e la farraginosità delle nuove procedure di ispezione, oltre alla difficoltà formativa degli ispettori di far fronte alle varie competenze richieste»;
              non è ipotizzabile che il personale ispettivo di provenienza ministeriale possa accorpare abilità tecnico-specialistiche in campo previdenziale ed assicurativo tali da assicurare un efficace contrasto a forme sofisticate di elusione-evasione contributiva, oggi sempre più messe in campo, basate su una approfondita conoscenza dei sistemi di denuncia finalizzata ad aggirare l'impianto dei controlli;
              appare, pertanto, opportuno avviare un processo di revizione dell'attuale assetto normativo del ruolo ad esaurimento degli ispettori INPS ed INAIL al fine di rilanciare l'attività di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva e dunque l'efficacia dell'azione di ciascun Ente previdenziale ed assicurativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare le adeguate iniziative normative volte a prevedere il superamento e l'abrogazione della previsione legislativa relativa al «ruolo ad esaurimento» degli ispettori di vigilanza INPS e INAIL al fine di valorizzare la specificità di ciascuna figura, ripristinando il profilo permanente del personale ispettivo all'interno degli Istituti di previdenza INPS ed INAIL così da salvaguardare l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente nell'esercizio dell'attività ispettiva nella prospettiva di un rilancio dell'efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.
9/3146-AR/154. Tripiedi, Cominardi.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
              in questi mesi, il nuovo esecutivo sta riservando una rinnovata attenzione al sistema di accesso civico ed alla semplificazione dei dati pubblici, innovazione contemplata anche nel PNRR;
              appare necessario istituire presso l'Autorità nazionale anticorruzione il portale unico della trasparenza, organo presso cui far convergere l'esigenza di coordinamento e di vigilanza dei dati delle PP.AA.;
              per facilitare le amministrazioni che dovranno assolvere agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni che, dovranno essere inseriti nel portale unico nella sezione «Amministrazione Trasparente» del proprio sito istituzionale, si potrà prevedere un collegamento ipertestuale di tali dati;
              gli obblighi di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni, da parte delle PP.AA. potranno in ogni caso essere garantiti, mediante l'invio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione così come previsto dall'articolo 9-bis, comma 4 del decreto legislativo n.  33 del 2013, all'Autorità nazionale anticorruzione che inserirà nel portale unico della trasparenza i collegamenti ipertestuali alle predette banche dati;
              l'Autorità nazionale anticorruzione potrà definire con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del portale unico della trasparenza nonché quelle per la trasmissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei dati, dei documenti e delle informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione al predetto portale;
              le pubbliche amministrazioni potranno assolvere agli obblighi di pubblicazione a decorrere dall'adozione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione della deliberazione sul funzionamento del portale unico della trasparenza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative secondo quanto esposto in premessa, anche introducendo i correttivi necessari alla normativa vigente per istituire il Portale Unico della Trasparenza.
9/3146-AR/155. Elisa Tripodi.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, comma 6-bis, che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) debba assicurare che «in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;
          considerato che:
              alcuni bandi per l'allocazione delle risorse previste dal PNRR sono già stati emanati, ma le graduatorie degli stessi sono ancora in via di elaborazione ed approvazione;
              tra questi si segnala, a mero titolo esemplificativo, il «Programma innovativo qualità dell'abitare», gestito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, finalizzato alla realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla riqualificazione delle aree degradate, puntando principalmente sull'innovazione verde e sulla sostenibilità, con una dotazione finanziaria di 2,8 miliardi di euro; il «Contributo per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale», gestito dal Ministero dell'interno, finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, contributi per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale, con una dotazione finanziaria di 3,3 miliardi di euro; il «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», gestito dal Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, che è finalizzato a riqualificare e mettere in sicurezza asili nido e scuole dell'infanzia, con una dotazione finanziaria di 4,6 miliardi di euro; il «Piano di estensione del tempo pieno e mense», gestito dal Ministero dell'istruzione, anche finalizzato alla costruzione o ristrutturazione degli spazi delle mense e, sotto tale aspetto, attuato dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici, con una dotazione di 960 milioni di euro; il «Piano di potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola», gestito dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Dipartimento per lo sport, finalizzato a costruire o adeguare strutturalmente edifici da destinare a palestre o strutture sportive annesse alle scuole, attuato direttamente dagli enti locali, proprietari dei relativi edifici, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro;
              solo i sopra citati bandi ammontano a un significativo importo di oltre 10 miliardi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rispettare il vincolo della destinazione della quota minima, pari al 40 per cento, di risorse da destinare al Mezzogiorno, includendo quei bandi, i più significativi dei quali citati in premessa, già pubblicati ma le cui graduatorie non risultino definite al momento della conversione in legge del decreto.
9/3146-AR/156. Varrica.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame modifica, all'articolo 34, la normativa sul riciclo dei rifiuti (End of Waste-EOW), di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006, come modificata dal decreto cosiddetto «Crisi aziendali» del 2019 e che ha visto negli ultimi 12 mesi ben 335 richieste di riciclo, limitando l'operatività dei controlli ex post eseguiti «a campione» da ISPRA che, dopo aver redatto una relazione, non ha più, in apparenza, strumenti chiari di revoca di autorizzazioni carenti né può imporre il rispetto di eventuali prescrizioni per evitare eventuali casi di «falso riciclo»;
              nell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti del 14 luglio 2021 Legambiente ha riferito di ben 55 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate per gestione illecita o falso riciclo negli ultimi 17 anni, oltre 3 milioni di tonnellate all'anno che hanno richiesto costi importanti per bonifiche e gestioni di emergenza;
              all'articolo 35 viene affrontato il tema dei rifiuti trasformati in combustibili solidi secondari (CSS), consentendo, con autorizzazioni semplificate, a impianti autorizzati al recupero dei rifiuti (RI) e a impianti di combustione a ciclo combinato di combustibili fossili o di altro genere, di intraprendere la combustione dei medesimi;
              secondo i dati del catasto nazionale rifiuti, gli impianti autorizzati RI sono 441 di cui 117 attualmente non bruciano CSS; gli impianti a ciclo combinato dovrebbero essere 55; in Italia 172 impianti potrebbero iniziare a bruciare rifiuti con autorizzazione semplificata, cioè senza neppure un chiaro meccanismo di prescrizioni e di controllo dell'adempimento alle stesse e senza valutare per esempio gli aspetti legati alla qualità dell'aria del territorio interessato dalla combustione (aspetto che viene invece preso in considerazione in fase di autorizzazione costruttiva e quindi se rimpianto non prevedeva combustione si potrebbe configurare un vizio procedurale) ovvero senza valutare aspetti gestionali territoriali come per esempio la percentuale di raccolta differenziata (RD) o di riciclo, rischiando di rallentare il processo virtuoso in corso da anni in Italia;
              dal 2017 al 2019 in Italia la RD è passata dal 55 al 61 per cento, l'incenerimento di rifiuti è passato da 9,9 milioni di tonnellate (rifiuti urbani e speciali) a 9,45 e, secondo i report ISPRA, dal 2017 al 2019, il numero degli impianti che bruciano rifiuti in Italia è sceso dell'11 per cento in soli 2 anni (da 437 a 385);
              nella disposizione dell'articolo 34, rimane come clausola di salvaguardia la possibilità per l'autorità competente di bloccare la richiesta di autorizzazione semplificata avviando il percorso dell'autorizzazione ordinaria;
              l'Italia sta incrementando rapidamente la RD e sono in corso di implementazione impianti di riciclo (per esempio quelli per i rifiuti regolamentati da decreto ministeriale EOW come i prodotti assorbenti per la persona, che costituiscono il 30 per cento del rifiuto urbano residuo-RUR nelle aree urbane più virtuose) e aumentano gli impianti di compostaggio dell'organico (che costituisce il 40 per cento del volume dagli RSU ma rappresenta il 60 per cento dei costi di gestione) come a Roma con 2 impianti di compostaggio industriale autorizzati;
              il PNRR potrà finanziare impianti di trattamento meccanico avanzato e si potrà aumentare la capacità-residua dei 350 inceneritori e coinceneritori esistenti (circa 5 milioni di tonnellate nel 2020, di cui 450 mila tonnellate per i soli cementifici che potrebbero già bruciare in più questa quota di CSS), in un percorso convergente verso la tariffa puntuale e i livelli minimi tecnici e contrattuali di gestione ambientale, appena impostati da ARERA, nonché al piano nazionale di gestione rifiuti che potrà, per esempio, prevedere la divisione del territorio sul modello delle 5 circoscrizioni elettorali europee e, chiudere in tal modo, il ciclo dei rifiuti all'interno di un'area, senza la necessità di costruire nuovi impianti complessi e senza far viaggiare per 1 miliardo e 200 milioni di tonnellate di rifiuti lungo lo stivale come invece avviene oggi secondo quanto riportato Ecocerved;
              la combustione di rifiuti nei cementifici (coincenerimento nel corso dell'attività produttiva) è correlata in letteratura scientifica a emissioni molto più elevate rispetto alla combustione dei rifiuti in classici inceneritori e, in Italia, vi sono impianti soggetti a importanti monitoraggi e prescrizioni per limitare i danni alla salute e all'ambiente;
              nel noto articolo di Genon G, Brizio E. « Perspectives and limitsfor cement kilns as a destination far RDF. Waste Manag». si legge come il fattore di trasferimento del mercurio (Hg) da combustibile, derivato da rifiuti (CSS) a emissioni gassose, è pari al 5 per cento quando questo viene utilizzato negli inceneritori, mentre è del 49 per cento nel caso di utilizzo nei cementifici. Fattori di trasferimento considerevolmente maggiori per i cementifici sono anche evidenti nel caso del cadmio, sostanza riconosciuta come cancerogena dalla IARC, e del piombo. Oltre ai metalli pesanti anche gli NOx aumentano di 4-6 volte rispetto a un «normale» inceneritore e così come aumentano le polveri secondarie e le diossine anche per il cloro ammesso nelle emissioni,

impegna il Governo:

              a monitorare le autorizzazioni al riciclo dei rifiuti EOW in termini qualitativi e quantitativi valutando l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006 in senso più restrittivo in caso di verosimile inefficacia dell'attuale formulazione ai fini della tutela della salute e dell'ambiente;
              a valutare l'opportunità di porre ulteriori clausole di salvaguardia nel caso delle autorizzazioni semplificate rilasciate per la combustione dei rifiuti, tenendo in considerazione alcuni specifici aspetti come, per esempio, la preesistente cattiva qualità dell'aria di un territorio o di procedure d'infrazione ambientali in atto nonché l'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti o la percentuale non soddisfacente di raccolta differenziata;
              a valutare l'opportunità di costituire uno specifico servizio di supporto ministeriale, anche tramite il sistema Ispra-SNPA, per le autorità competenti che dovranno valutare le richieste di autorizzazione semplificata alla combustione di CSS e per valutare eventuali situazioni di degrado ambientale e sanitario legate a tali autorizzazioni.
9/3146-AR/157. Zolezzi, Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame modifica, all'articolo 34, la normativa sul riciclo dei rifiuti (End of Waste-EOW), di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006, come modificata dal decreto cosiddetto «Crisi aziendali» del 2019 e che ha visto negli ultimi 12 mesi ben 335 richieste di riciclo, limitando l'operatività dei controlli ex post eseguiti «a campione» da ISPRA che, dopo aver redatto una relazione, non ha più, in apparenza, strumenti chiari di revoca di autorizzazioni carenti né può imporre il rispetto di eventuali prescrizioni per evitare eventuali casi di «falso riciclo»;
              nell'audizione in Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite nel ciclo dei rifiuti del 14 luglio 2021 Legambiente ha riferito di ben 55 milioni di tonnellate di rifiuti sequestrate per gestione illecita o falso riciclo negli ultimi 17 anni, oltre 3 milioni di tonnellate all'anno che hanno richiesto costi importanti per bonifiche e gestioni di emergenza;
              all'articolo 35 viene affrontato il tema dei rifiuti trasformati in combustibili solidi secondari (CSS), consentendo, con autorizzazioni semplificate, a impianti autorizzati al recupero dei rifiuti (RI) e a impianti di combustione a ciclo combinato di combustibili fossili o di altro genere, di intraprendere la combustione dei medesimi;
              secondo i dati del catasto nazionale rifiuti, gli impianti autorizzati RI sono 441 di cui 117 attualmente non bruciano CSS; gli impianti a ciclo combinato dovrebbero essere 55; in Italia 172 impianti potrebbero iniziare a bruciare rifiuti con autorizzazione semplificata, cioè senza neppure un chiaro meccanismo di prescrizioni e di controllo dell'adempimento alle stesse e senza valutare per esempio gli aspetti legati alla qualità dell'aria del territorio interessato dalla combustione (aspetto che viene invece preso in considerazione in fase di autorizzazione costruttiva e quindi se rimpianto non prevedeva combustione si potrebbe configurare un vizio procedurale) ovvero senza valutare aspetti gestionali territoriali come per esempio la percentuale di raccolta differenziata (RD) o di riciclo, rischiando di rallentare il processo virtuoso in corso da anni in Italia;
              dal 2017 al 2019 in Italia la RD è passata dal 55 al 61 per cento, l'incenerimento di rifiuti è passato da 9,9 milioni di tonnellate (rifiuti urbani e speciali) a 9,45 e, secondo i report ISPRA, dal 2017 al 2019, il numero degli impianti che bruciano rifiuti in Italia è sceso dell'11 per cento in soli 2 anni (da 437 a 385);
              nella disposizione dell'articolo 34, rimane come clausola di salvaguardia la possibilità per l'autorità competente di bloccare la richiesta di autorizzazione semplificata avviando il percorso dell'autorizzazione ordinaria;
              l'Italia sta incrementando rapidamente la RD e sono in corso di implementazione impianti di riciclo (per esempio quelli per i rifiuti regolamentati da decreto ministeriale EOW come i prodotti assorbenti per la persona, che costituiscono il 30 per cento del rifiuto urbano residuo-RUR nelle aree urbane più virtuose) e aumentano gli impianti di compostaggio dell'organico (che costituisce il 40 per cento del volume dagli RSU ma rappresenta il 60 per cento dei costi di gestione) come a Roma con 2 impianti di compostaggio industriale autorizzati;
              il PNRR potrà finanziare impianti di trattamento meccanico avanzato e si potrà aumentare la capacità-residua dei 350 inceneritori e coinceneritori esistenti (circa 5 milioni di tonnellate nel 2020, di cui 450 mila tonnellate per i soli cementifici che potrebbero già bruciare in più questa quota di CSS), in un percorso convergente verso la tariffa puntuale e i livelli minimi tecnici e contrattuali di gestione ambientale, appena impostati da ARERA, nonché al piano nazionale di gestione rifiuti che potrà, per esempio, prevedere la divisione del territorio sul modello delle 5 circoscrizioni elettorali europee e, chiudere in tal modo, il ciclo dei rifiuti all'interno di un'area, senza la necessità di costruire nuovi impianti complessi e senza far viaggiare per 1 miliardo e 200 milioni di tonnellate di rifiuti lungo lo stivale come invece avviene oggi secondo quanto riportato Ecocerved;
              la combustione di rifiuti nei cementifici (coincenerimento nel corso dell'attività produttiva) è correlata in letteratura scientifica a emissioni molto più elevate rispetto alla combustione dei rifiuti in classici inceneritori e, in Italia, vi sono impianti soggetti a importanti monitoraggi e prescrizioni per limitare i danni alla salute e all'ambiente;
              nel noto articolo di Genon G, Brizio E. « Perspectives and limitsfor cement kilns as a destinatìon far RDF. Waste Manag». si legge come il fattore di trasferimento del mercurio (Hg) da combustibile, derivato da rifiuti (CSS) a emissioni gassose, è pari al 5 per cento quando questo viene utilizzato negli inceneritori, mentre è del 49 per cento nel caso di utilizzo nei cementifici. Fattori di trasferimento considerevolmente maggiori per i cementifici sono anche evidenti nel caso del cadmio, sostanza riconosciuta come cancerogena dalla IARC, e del piombo. Oltre ai metalli pesanti anche gli NOx aumentano di 4-6 volte rispetto a un «normale» inceneritore e così come aumentano le polveri secondarie e le diossine anche per il cloro ammesso nelle emissioni,

impegna il Governo:

              a monitorare le autorizzazioni al riciclo dei rifiuti EOW in termini qualitativi e quantitativi e monitorare l'efficacia del novellato articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006;
              a valutare l'opportunità di porre ulteriori clausole di salvaguardia nel caso delle autorizzazioni semplificate rilasciate per la combustione dei rifiuti, tenendo in considerazione alcuni specifici aspetti come, per esempio, la preesistente cattiva qualità dell'aria di un territorio o di procedure d'infrazione ambientali in atto nonché l'esistenza di dati epidemiologici preoccupanti o la percentuale non soddisfacente di raccolta differenziata;
              a valutare l'opportunità di costituire uno specifico servizio di supporto, anche tramite il sistema Ispra-SNPA, per le autorità competenti che dovranno valutare le richieste di autorizzazione semplificata alla combustione di CSS e per valutare eventuali situazioni di degrado ambientale e sanitario legate a tali autorizzazioni.
9/3146-AR/157.    (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, Maraia.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame all'articolo 37 «Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali» introduce alcune modificazioni finalizzate ad «accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei»;
              tra i siti che necessitano di misure finalizzate alla riconversione industriale vi sono i territori riconosciuti quali «aree di crisi industriale complessa», ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134, che riguardano quei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, in conseguenza della crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sul relativo indotto, o della grave crisi di uno specifico settore industriale avente elevata specializzazione sul territorio;
              ad oggi, il Ministero dello sviluppo economico, ha riconosciuto ventuno territori, ricompresi in quattordici regioni, quali «aree di crisi industriale complessa». Si segnala in particolare il caso delle regioni Campania e Marche, nel cui territorio sono ricomprese tre aree di crisi complessa e la situazione delle regioni Umbria, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia che, all'interno dei propri confini, ricomprendono due «aree di crisi industriale complessa»;
              l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) è uno dei soggetti incaricati di dare concreta applicazione ai «Progetti di riconversione e riqualificazione industriale» (PRII) delle «aree di crisi industriale complessa», in seguito al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di «aree di crisi industriale complessa», di cui all'articolo 27 del decreto-legge n.  83 del 2012, che ha previsto l'applicazione a tali aree del regime di aiuto di cui al decreto-legge 1o aprile 1989, n.  120 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181;
              nonostante le ripetute revisione dei termini, delle modalità e delle procedure relative alla presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti a valere sulla legge n.  181 del 1989, nonché dei criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa, l'assegnazione di tali risorse è risultata spesso difficoltosa, limitata e financo infruttuosa;
              nel caso dell'area di «area di crisi industriale complessa» del Polo produttivo dell'area costiera livornese sono stati pubblicati sei avvisi pubblici, finalizzati all'assegnazione delle risorse stanziate ai sensi della legge n.  181 del 1989, che si sono chiusi senza la ricezione di alcuna domanda, mentre per quanto riguarda l'area di Piombino, a seguito dell'avviso pubblicato nel 2016, è stata accolta una sola domanda che ha portato alla concessione di un'agevolazione pari a circa 1 milione e 800 mila euro su un totale di 20 milioni di risorse disponibili;
              secondo le informazioni disponibili sul sito di Invitalia si evince che la percentuale di risorse assegnate sul totale di quelle rese disponibili in seguito alla pubblicazione di avvisi legge n.  181 del 1989 è pari al 9,32 per cento per l’«area di crisi industriale complessa» di Piombino, al 17,55 per cento per quella Gela, al 25,22 per cento per l'area di crisi industriale complessa di Taranto e al 29,25 per cento del totale delle risorse assegnate alla regione Abruzzo per l’«area di crisi industriale complessa» della Val Vibrata-Valle del Tronto-Piceno. Questi dati mostrano una percentuale di assegnazione delle agevolazioni, a valere sulle risorse della legge n.  181 del 1989, ben al di sotto del 50 per cento;
              pur essendovi situazioni in cui la percentuale di risorse assegnate è maggiore, anche se essa attualmente non raggiunge per nessuna «area», la totalità delle risorse disponibili, vi sono diverse aree per cui ad oggi attualmente risulta non assegnato il 100 per cento delle risorse disponibili (area industriale di Trieste, area del distretto Fermo-Macerata, area di Frosinone, Polo produttivo dell'area costiera livornese, area di Porto Torres e Sassari e area di Portovesme);
              secondo i dati disponibili sul sito di Invitalia a fronte di una somma complessiva di risorse stanziate per le aree di crisi industriale complessa, a valere sulla legge n.  181 del 1989, pari a 596.643.595 euro ne sono state effettivamente assegnate 75.702.693 euro che corrispondono al 12,7 per cento del totale;
              al contrario la misura agevolativa denominata «Resto al Sud», introdotta dal decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123, finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno, si è rivelata particolarmente efficace nel finanziare, alla data del 1o giugno 2021, 8.711 iniziative per un totale di 454 milioni di agevolazioni concesse che hanno portato alla creazione di 32.572 posti di lavoro;
              la misura «Resto al Sud», più volte emendata al fine di estendere la platea dei beneficiari, incrementare il massimale del finanziamento e modificarne la composizione, è stata altresì estesa, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.  123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156, al territorio di 116 comuni appartenenti alle regioni Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 (cosiddetto «Resto Qui»);
              la ridefinizione degli strumenti e delle misure a sostegno delle «aree di crisi industriale complessa» appare oggi più semplice in conseguenza dell'adozione, il 19 marzo 2020, da parte della Commissione Europea, del «Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», successivamente esteso ed integrato e finalizzato a consentire agli Stati membri di introdurre misure di sostegno alle imprese duramente colpite dalla crisi, sfruttando la flessibilità massima prevista dalle norme sugli aiuti di Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con successive iniziative normative, l'ambito territoriale di applicazione della misura agevolativa cosiddetto «Resto Qui» ai territori riconosciuti quali «aree di crisi industriale complessa» al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l'imprenditoria giovanile in tali aree, provvedendo all'estensione della misura agevolativa nei limiti delle risorse destinate alle «aree di crisi industriale complessa» ai sensi della legge n.  181 del 1989 e senza in alcun modo sottrarre risorse destinate agli attuali beneficiari della misura agevolativa denominata «Resto al Sud» specificamente dedicata alle aree del Meridione d'Italia.
9/3146-AR/158. Berti.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 14-bis, inserito in sede referente, reca disposizioni in materia di attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
              stante le evidenti difficoltà avute nel corso del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria che, oltre ad aver rallentato il processo di ricostruzione in atto nei territori dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non ha permesso di lavorare per costruire gli strumenti utili al passaggio ad una gestione ordinaria, sarebbe opportuno poter usufruire, anche dopo il 31 dicembre 2021 (attuale scadenza dello stato di emergenza), delle condizioni di autonomia e gestione straordinaria e pertanto prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022;
              nonostante l'importante mole di lavoro già svolta, le attività portate alla quasi completa ricostruzione degli immobili privati, unitamente ad un buono stato di avanzamento della ricostruzione pubblica, restano ancora aperte numerose questioni da risolvere prima di poter prevedere un passaggio in ordinaria che permetta di non creare criticità o impedimenti;
              alla luce di ciò sarebbe utile e opportuno approvare tale proroga, in quanto permetterebbe ai Commissari e agli Enti locali coinvolti di lavorare con maggiore serenità e con una prospettiva di medio periodo su cui ragionare e programmare gli interventi e le attività, avendo certezza del quadro normativo di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, nel prossimo provvedimento utile, lo stato di emergenza e tutte le misure conseguenti di natura economica con scadenza dicembre 2021, riguardanti gli eventi sismici del 2012 che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna, la Lombardia ed il Veneto.
9/3146-AR/159. Ferraresi, Ascari, Zolezzi.


      La Camera,
          premesso che:
              all'articolo 55 rubricato (Misure di semplificazione in materia di istruzione) prevede una serie di provvedimenti volti a semplificare accelerare e rendere più efficace e sicuro il comparto Istruzione Università e Ricerca;
              il decreto ministeriale n.  249 del 2010, rubricato «Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.  244”», modifica il corso di studi in Scienze della Formazione Primaria passando da una laurea quadriennale ad una laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, con 600 ore (24 crediti CFU) di tirocinio obbligatorio da espletare a partire dal secondo anno di corso di studi;
              nel su citato decreto viene riconfigurato il precedente ruolo del «supervisore di tirocinio» declinandolo in due tipologie: « Tutor coordinatore» e « Tutor organizzatore»; il Tutor è un docente in utilizzazione presso l'Università a seguito del superamento di un concorso che prevede un colloquio e la valutazione di titoli professionali;
              per i Tutor coordinatori è prevista un'utilizzazione a tempo parziale, mentre per i tutor organizzatori l'utilizzazione è a tempo totale;
              in entrambi i suddetti casi il decreto ministeriale n.  249 del 2010, all'articolo 11, comma 5, dispone che «La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto al comma 7. Il suo svolgimento comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso»;
              il successivo decreto ministeriale 8 novembre 2011 rubricato: «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n.  249.», all'articolo 3, comma 1, aggiunge: «L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione»;
          considerato che:
              come è ampiamente sottolineato all'articolo 11 del decreto ministeriale n.  249, le figure dei tutor organizzatori e coordinatori sono espressione di un'alta professionalità che si affina nel corso dello svolgimento dell'incarico, diventando una risorsa specificamente performata alle funzioni richieste dal corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
              il disposto dell'articolo 3, comma 1 del decreto 8 novembre 2011, nel prevedere l'obbligo dell'interruzione del servizio presso gli atenei dopo 4 anni (più un eventuale ulteriore anno di proroga) comporta per gli atenei la rinuncia a una professionalità nel pieno esercizio delle sue maturate competenze e l'onere della sostituzione dei tutor uscenti con eventuale nuovo personale;
              si aggiunga che il previsto rientro in servizio nel ruolo di titolarità di docente/dirigente scolastico, che dovrebbe avere la ratio della conservazione di un rapporto diretto con la scuola, dal quale scaturisce la principale qualità del tutor universitario, è del tutto privo di fondamento sia per i tutor coordinatori provenienti dal ruolo docente, che in quanto assunti a tempo parziale continuano a svolgere il loro regolare servizio presso le proprie scuole di titolarità, sia per i tutor organizzatori a tempo pieno (siano essi provenienti dal ruolo docente che dirigente), i quali svolgono presso il corso di laurea una funzione eminentemente gestionale di gruppi e studenti assegnati alle scuole che nessun vantaggio reale ricaverebbe dal rientro nel proprio ruolo di titolarità;
              vieppiù che la suddetta interruzione si pone in contrasto con il dettato normativo, e deriva da una errata interpretazione dell'articolo 11 comma 5 della legge n.  249 del 2010 che non richiede la cessazione per almeno 1 anno da precedenti incarichi, ma disciplina piuttosto che sia necessario risostenere la prova concorsuale dopo i 4 anni più l'eventuale anno di proroga;
              è del tutto evidente che, ferma restando la valutazione che al termine di ciascun anno accademico l'università è tenuta a effettuare sull'operato dei tutor del tirocinio in base alla quale può disporne la revoca ai sensi del comma 7, articolo 11 del decreto ministeriale 249, l'obbligo di interrompere il servizio di tutor presso gli atenei rappresenta un chiaro e incomprensibile nocumento a danno della qualità del servizio rivolto agli studenti e della continuità della loro esperienza di formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sul citato articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale 8 novembre 2011, sopprimendo il periodo che dispone che scaduto il periodo di utilizzazione, il tutor uscente ha comunque la possibilità di partecipare a nuova procedura di selezione senza necessariamente interrompere per uno o più anni il servizio presso l'università, sempre a condizione che superi la prevista selezione bandita dall'ateneo e nell'assoluto rispetto delle procedure di valutazione annuale da parte del Dipartimento di afferenza.
9/3146-AR/160. Manzo.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge all'esame dell'Aula, di cui si chiede la conversione in legge, nella sua seconda parte prevede una serie di interventi di semplificazioni che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che mirano a favorirne la completa realizzazione;
              in particolare, l'articolo 64 interviene con importanti misure riguardanti l'attività e i progetti di ricerca, considerati tra gli obiettivi fondamentali del PNRR che avrà il compito di recuperare ai ritardi relativi agli investimenti per la ricerca italiana, nonostante il riconoscimento internazionale per la sua elevata efficienza e qualità;
              il Referto sul sistema universitario 2021, approvato il 25 maggio 2021 dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera (/SSRRCO/REF/21, ci restituisce un dato allarmante e conferma che «Le limitate prospettive occupazionali generali spingono sempre più laureati a lasciare il Paese (+41,8 per cento, rispetto al 2013). La “fuga di cervelli” non è compensata da un analogo afflusso di persone altamente qualificate dall'estero: il saldo netto è, dunque, negativo»;
              a questo proposito si ricorda che la Legge 28 giugno 2019, n.  58, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», ha previsto una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese;
              successivamente la legge 30 dicembre 2020, n.  178 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuta ampliando le agevolazioni fiscali, ma soltanto ai lavoratori impatriati del settore privato riconducibili all'articolo n.  16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  147 ed escludendo i docenti e i ricercatori di cui l'articolo n.  44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, creando di fatto una situazione ingiusta e discriminatoria, poiché fino a quel momento tutti gli interventi normativi per i lavoratori rimpatriati e i docenti e i ricercatori erano sempre stati attuati in parallelo,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di intervenire, anche con provvedimenti normativi successivi, per estendere anche ai docenti e ai ricercatori di cui l'articolo n.  44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, l'ampliamento delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 30 dicembre 2020, n.  178 per i lavoratori impatriati del settore privato;
          a valutare l'opportunità di prevedere ogni possibile intervento futuro, al fine di ridurre il fenomeno della «fuga dei cervelli» e di incentivare il trasferimento in Italia di soggetti con alte qualificazioni e specializzazioni.
9/3146-AR/161. Ianaro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto legislativo n.  149 del 14 settembre 2015 ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato Nazionale del Lavoro», allo scopo di integrare in un unico organismo i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL con l'intento di evitare la sovrapposizione degli interventi ispettivi, in un'ottica di snellimento dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi;
              la suddetta scelta organizzativa ha quindi accentrato in un unico soggetto tutte le attività legate alla vigilanza ispettiva in materia lavoristica, previdenziale ed assicurativa, ponendo l'inserimento del personale ispettivo, già appartenente ad INPS ed INAIL, in un ruolo ad esaurimento all'interno dei rispettivi Istituti, con il mantenimento del trattamento economico e normativo già in godimento e con il conseguente blocco delle facoltà assunzionali di nuovo personale ispettivo da parte dei predetti enti, determinando di fatto, una sempre minore incisività nella lotta all'evasione contributiva, nonché l'autonomia giuridica e funzionale di ciascuno degli enti in parola, nell'esercizio dell'attività ispettiva posta a salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità dell'azione amministrativa;
          valutato che:
              l'integrazione dei servizi ispettivi INPS – INAIL all'interno dell'ispettorato nazionale del lavoro privi di fatto gli istituti della propria funzione ispettiva e renda più difficile il raggiungimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge, ossia per l'INPS «l'efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni» e per l'INAIL la verifica della regolare osservanza da parte dei soggetti assicuranti degli adempimenti di legge e quindi il recupero dei premi evasi;
              Ad oggi, lo scambio di informazioni tra l'area amministrativa e l'area ispettiva all'interno degli istituti garantisce, infatti, un'importante continuità tra l'accertamento ispettivo, il recupero dell'evasione contributiva e l'aggiornamento in tempo reale delle posizioni assicurative dei lavoratori;
          considerato che:
              l'INAIL assolve alla sua funzione di riscossione dei premi assicurativi tramite i propri funzionari di vigilanza, che sono chiamati a verificare il rispetto della normativa in materia di classificazione del rischio aziendale, con lo scopo di assicurare il regolare flusso dei premi assicurativi per garantire l'erogazione delle prestazioni agli infortunati;
              la finalità della verifica ispettiva da parte dell'ispettore INPS è il rispetto dell'ordinamento, ovvero del corpus giuridico di norme poste a tutela del lavoratore e che sono state declinate in maniera diversa nel corso del tempo, come si evince dalla regolamentazione giuridica dell'attività di vigilanza, la verifica di eventuali deroghe alle stesse apportate dalla contrattazione collettiva, sia essa nazionale che decentrata, confrontandosi con un quadro giuridico piuttosto complesso e frammentato, la cui osservanza deve comunque essere garantita; la verifica del funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera; l'ispezione delle attività svolte in appalto e subappalto, e relativa verifica dei contratti non certificati, la verifica dell'interposizione illecita e fraudolenta in tutti i settori; la vigilanza su patronati ed enti di formazione che utilizzano i FSE ai fini della rendicontazione dei contributi pubblici di finanziamento, nonché controllo sulle attività per l'elargizione degli ammortizzatori sociali e dei trattamenti di integrazione del reddito (quali CIGO, CIGS, CIG in deroga, contratti di solidarietà);
              una linea operativa dei servizi ispettivi territoriali è dedicata alla vigilanza speciale su minori, disabili, stranieri e lavoratrici madri, anche con riguardo alle dimissioni «in bianco», nonché ad attività di prevenzione e promozione per accompagnare le norme a contrasto del sommerso, come per il lavoro occasionale, di cui al decreto legislativo n.  50/2017;
              in sintesi, l'obiettivo finale dei controlli da parte dell'ispettore INPS è quello di verificare il rispetto delle regole giuslavoristiche durante lo svolgimento delle mansioni lavorative, non solo per reprimere gli abusi, ma anche per garantire la leale concorrenza fra le imprese sul mercato. Ciò consente di evitare la corsa al ribasso del costo del lavoro, quale alternativa alla delocalizzazione da parte delle imprese, al fine di resistere alla globalizzazione;
              si tratta di attività altamente specialistiche, poiché dal mancato rispetto della normativa, consegue, ove vi sia la prova dell'esistenza dei presupposti di fatto e diritto, l'irrogazione di sanzioni amministrative o penali;
              l'efficacia dell'attività ispettiva e la sua efficienza sono di fatto subordinate all'utilizzo di competenze e know how che sono oggi patrimonio dei singoli istituti, che pertanto, possono svolgere un'adeguata attività di formazione per i propri dipendenti;
              la formazione, in particolare in materia previdenziale, è svolta in collegamento con le direzioni generali che si occupano di prestazioni NASPI, cassa integrazione e assegni al nucleo familiare; in mancanza di questo collegamento si rischia di creare vuoti di competenze;
          preso atto che:
              la sottrazione di risorse e dei relativi poteri di gestione, limita l'attività di vigilanza e non consente una programmazione celere ed efficace della stessa, minando l'autonomia, la capacità organizzativa nonché la gestione economica degli istituti;
              in ambito europeo, si ritiene da sempre che il rafforzamento dei servizi ispettivi sia essenziale per far fronte alla crisi economica, poiché «le riforme finanziarie in atto in alcuni Stati membri non devono mai comportare la riduzione delle risorse umane, finanziarie, materiali, tecniche e infrastrutturali degli ispettorati del lavoro»;
              l'Unione europea riconosce l'importanza di piani nazionali per il rafforzamento dei meccanismi di ispezione del lavoro e per il loro finanziamento anche a carico dei Fondi strutturali europei al fine di assicurare ispezioni a sostegno della coesione sociale e per il rafforzamento della giustizia sul lavoro, volta ad assicurare copertura e protezione, soprattutto ai lavoratori vulnerabili, ma anche in ottica di prevenzione per il miglioramento delle informazioni e delle competenze internamente alle imprese, invitando gli Stati membri ad accrescere le risorse umane e finanziarie per le ispezioni sul lavoro;
              privare gli enti previdenziali della gestione diretta delle proprie strutture di vigilanza costituisce, ad un grave pregiudizio all'autonomia degli enti interessati, in violazione dell'articolo 38 della Costituzione,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero del lavoro, con tutti i soggetti interessati, finalizzato alla valorizzazione della specificità di ciascuna figura ispettiva dell'Inps e dell'Inail, in modo da salvaguardare la professionalità di ciascun corpo ispettivo e l'autonomia giuridica e funzionale di ciascun ente, nell'esercizio dell'attività ispettiva, nonché di perfezionare la Governance degli INL, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149;
          a valutare l'opportunità di rafforzare i singoli servizi ispettivi degli Istituti INPS e INAIL, attraverso lo sblocco delle assunzioni e il conseguente ampliamento dell'organico.
9/3146-AR/162. Invidia.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento d'urgenza, contiene una molteplicità di disposizioni, volte a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), stabilendo al contempo significativi interventi anche in ambito economico e tributario;
              a tal fine, il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, ha previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro, aggiuntivi al fondo per le locazioni, vincolandoli al rimborso per l'affitto nel periodo d'emergenza COVID-19, in favore degli studenti universitari fuori sede aventi una soglia ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro;
              la legge 27 dicembre 2019, n.  160 – legge di bilancio 2021, in tale ambito, ha istituito un fondo finalizzato alla corresponsione per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021, destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
              la precedente legge 14 novembre 2000, n.  338, recante: «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», ha invece previsto il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari; in attuazione di tale normativa, il Ministero dell'Università e della ricerca, ha successivamente emanato una serie di bandi ministeriali e relativi decreti di piano, ma in alcune regioni tuttavia, gli alloggi e residenze destinate a studenti universitari, risultano ancora in numero molto ridotto;
              successivi interventi normativi in materia, hanno innalzato dal 50 al 75 per cento del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui alla legge suesposta legge n.  338 del 2000, stabilendo che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che, pertanto, l'efficacia delle disposizioni è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso;
              la platea potenziale di studenti fuori sede che avrebbe bisogno di supporto per sostenere i costi abitativi è molto ampia anche rispetto agli stanziamenti straordinari citati in premessa e, sicuramente, i disagi socio-economici dovuti all'emergenza sanitaria di questi mesi ha moltiplicato il numero di studenti meno abbienti;
              il piano di realizzazione degli alloggi e residenze per studenti universitari in fase di realizzazione non riesce tutt'oggi a garantire un sufficiente numero di alloggi,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere, nel corso della presente legislatura, compatibilmente con le risorse finanziarie e vincoli normativi, l'introduzione di misure volte a:
              ampliare lo stanziamento finanziario, nonché la soglia ISEE richiesta agli studenti fuori sede, al fine di ricevere il rimborso per il canone di locazione;
              istituire un fondo apposito a sostegno dell'affitto per gli studenti fuori sede in difficoltà in grado di disporre annualmente risorse in favore degli studenti meno abbienti nelle more della realizzazione di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari.
9/3146-AR/163. Iovino.


      La Camera,
          premesso che:
              l'acquacoltura è stata inserita nella più ampia cornice programmatoria del settore pesca in quanto, oltre a fornire prodotti apprezzati dai consumatori, può rappresentare una possibile alternativa all'attività di pesca stessa, sempre più condizionata dalle misure restrittive imposte dall'esigenza di salvaguardare lo stato di conservazione delle risorse marine;
              va precisato che, le esigenze economiche del settore dell'acquacoltura e della pescicoltura, devono in ogni caso coniugarsi con l'esigenza ambientale di salvaguardare l'integrità della costa, degli habitat marini e di ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti in mare derivanti dalle attività imprenditoriali legate al settore in esame;
              tali esigenze di sostenibilità acquistano maggiore peso di fronte alla necessità di sostenere uno sviluppo sostenibile del settore della pesca in generale, inclusa l'acquacoltura e la pescicoltura che sia oltremodo compatibile con la vocazione turistica delle zone costiere del paese;
              alla luce di tali finalità è fondamentale individuare dei criteri di disciplina degli impianti di acquacoltura e pescicoltura, tali da non limitare o alterare in alcun modo gli ecosistemi costieri e la loro vocazione turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare linee guida per la disciplina dei nuovi impianti di acquacoltura e pescicoltura al fine di prevedere criteri di impianto e di controllo tali da garantire una distanza adeguata dal punto più vicino di costa, nonché una profondità per assicurare la tutela ambientale delle coste e degli habitat marini coniugando tali realtà imprenditoriali con le caratteristiche idrodinamiche locali, nonché con la presenza di attività ludico-balneari.
9/3146-AR/164. Faro.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in oggetto è stato approvato l'emendamento 56.019 recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30;
              in particolare è stata disciplinato l'uso dello strumento della licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria, prevedendo che nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per l'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso;
              i commi 2 e 3 della disposizione approvata prevedono l'emanazione di specifici decreti del Ministero della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
              il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che tale stato di emergenza perdura ancora oggi;
              lo stato di emergenza per COVID-19, si apprende da notizie stampa, si potrebbe prorogare fino alla fine del 2021;
              l'aumentare delle positività (totale casi al 20 luglio 2021 in Italia: 4.293.083 +3.558, +0,08 per cento) dimostra che serve l'applicazione della licenza obbligatoria per aumentare la disponibilità dei vaccini;
          considerato che:
              persistono le condizioni necessarie affinché si possa ricorrere allo strumento della licenza obbligatoria per l'approvvigionamento dei farmaci e dei vaccini anti COVID-19 in quanto l'effetto preclusivo dei brevetti comporta un approvvigionamento limitato sul mercato e un accesso ridotto a medicinali e prodotti farmaceutici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare lo strumento della licenza obbligatoria per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 e assicurare un veloce approvvigionamento dei farmaci e dei vaccini anti COVID-19 nel tempo.
9/3146-AR/165. Grillo.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 2 dell'articolo 22 della legge n.  241 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69, dispone che: «l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;
              lo stesso articolo 22 della legge n.  241 del 1990, al comma 1, lettera b), fonda la legittimazione attiva sull'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento di cui si domanda l'accesso. Tale presupposto è richiesto parimenti dalla fonte secondaria (articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.  184). Deve trattarsi, cioè, di uno specifico interesse immediatamente riferibile all'accedente e specificamente inerente alla situazione da tutelare, oltre che concreto, cioè reale, effettivo ed attuale. Non deve essere, in sostanza, interesse emulativo, né riconducibile ad una mera curiosità o preordinato «ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni» (articolo 24, comma 3, della legge n.  241 del 1990). Con riferimento a detto presupposto, «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata» (articolo 25, comma 2, della legge n.  241 del 1990);
              anche il parlamentare che in ragione del suo mandato ha necessità di conoscere documenti amministrativi occorrenti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali è attualmente soggetto ai limiti previsti dalla legge n.  241 del 1990;
              secondo il consolidato orientamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non è possibile considerare la condizione soggettiva di senatore (o deputato) come presupposto per la titolarità di un diritto di accesso ai documenti a prescindere dall'individuazione dello specifico interesse, in quanto portatore di interessi collettivi e diffusi quale membro del Parlamento, in ragione delle funzioni di rappresentanza assegnategli dall'articolo 67 della Costituzione;
              in particolare, la Commissione per l'accesso, in linea con la posizione espressa dalla giurisprudenza (cfr. sul punto T.A.R. Lazio-Roma, sezione I, 9 novembre 1998, n.  3143) e con i propri precedenti orientamenti (vedi, tra gli altri, i pareri espressi dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nelle sedute del 12 maggio 2009, del 27 marzo 2012, del 3 luglio 2012, del 17 gennaio 2013, del 21 gennaio 2016 e le decisioni della stessa Commissione del 17 settembre 2015, dell'8 ottobre 2015 e del 15 marzo 2016), ha raggiunto il convincimento che la qualità di membro del Parlamento nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti all'espletamento del proprio mandato in sé non esprimano una posizione legittimante all'accesso ai documenti amministrativi, in assenza di specifico interesse concreto ed attuale all'ostensione dei documenti richiesti;
              deporrebbe in tal senso non solo l'esistenza di poteri speciali di acquisizione di documenti e di assunzione di dichiarazioni previsti per gli organi parlamentari, ma anche l'assenza di espressa previsione normativa che invece è possibile riscontrare per altri tipi di incarichi politici elettivi, quali i consiglieri comunali e provinciali;
              l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, che prevede per i consiglieri comunali e provinciali il diritto di ottenere dal comune e dalla provincia «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato» è, infatti, norma ritenuta di stretta applicazione e, quindi, non estensibile analogicamente ai membri del Parlamento;
              ne deriva che, in assenza di specifica disposizione derogatoria, che prescriva il diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi utili all'espletamento del proprio mandato, il parlamentare rimane soggetto all'eventualità della collaborazione spontanea dell'amministrazione che detiene gli atti richiesti, rimanendo confinato in una posizione di mera aspettativa, condizionata al comportamento che l'amministrazione intende di volta in volta adottare in applicazione del «principio di leale cooperazione istituzionale» enunciato all'articolo 22, comma 5, della legge n.  241 del 1990;
              dovendo ritenersi il diritto di accesso di un membro del Parlamento sottoposto all'onere motivazionale di cui sopra, si viene, in definitiva, irragionevolmente ad introdurre una sorta di controllo sull'esercizio del mandato del parlamentare da parte dell'amministrazione, con la conseguenza paradossale che quest'ultima potrebbe ergersi ad «arbitro» – per di più, senza alcuna investitura democratica – delle forme di esercizio della potestà pubblica connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali del senatore e del deputato;
              del resto, il parlamentare non potrebbe fornire altra motivazione all'istanza di accesso che non si rinvenga proprio nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ragione questa ulteriore per introdurre una speciale ed espressa disposizione volta a consentire al senatore e al deputato l'esercizio incondizionato del diritto di accesso ai documenti amministrativi che si ritengano utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'esistenza e l'attualità dell'interesse che sostanzia la relativa actio ad exhibendum devono, infatti, ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, proprio in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Parlamento;
              come già ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo ai consiglieri comunali e provinciali (cfr., ex multis. Consiglio di Stato, sezione V, 2 settembre 2005 n.  4471), in ossequio ai fondamentali criteri di coerenza e di razionalità l'impianto normativo vigente in materia va, pertanto, emendato escludendo ogni possibilità di sindacato dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente sul nesso dell'utilità dello stesso per l'espletamento del mandato del parlamentare, essendo sufficiente la dichiarazione del senatore o del deputato, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al suo mandato;
              né la possibilità di esercitare il controllo sull'attività amministrativa del Governo attraverso mezzi d'indagine propri della funzione ispettiva può, inoltre, considerarsi fatto ostativo al riconoscimento del diritto di accesso nei termini anzidetti, atteso che analoghi strumenti di controllo e di informazione sono previsti anche per i consiglieri comunali e provinciali e che l'accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno strumento diverso, con proprie e specifiche modalità di esercizio e di utilità. Peraltro può, ad esempio, accadere che l'atto di sindacato ispettivo non sia satisfattivo, non potendo, perciò, considerarsi come elemento sostitutivo rispetto alla richiesta di accesso documentale che è il principale strumento con cui si realizza il principio della trasparenza della pubblica amministrazione, trasparenza che, com’è stato rimarcato da autorevole dottrina (Abbamonte), serve a rendere visibile l'imparzialità della Pubblica amministrazione e che è, quindi, garantita dall'articolo 97 della Costituzione;
              resta inteso che, in ossequio al divieto di aggravamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.  241 del 1990, l'istanza ostensiva dovrà essere quanto più specifica e dettagliata possibile recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora non siano noti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto cui si richiede l'accesso;
              infine, si osservi come il Parlamento abbia già discusso e risolto positivamente la questione, approvando una delega al Governo per l'adozione, tra gli altri, di decreti legislativi per la «definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n.  124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati», recata dall'articolo 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.  124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate ad introdurre la previsione specifica in forza della quale i membri del Parlamento esercitano il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi della Pubblica amministrazione utili all'espletamento del proprio mandato istituzionale, essendo all'uopo sufficiente corroborare la richiesta ostensiva con dichiarazione resa dal deputato o dal senatore, sotto la propria responsabilità, di esercitare un interesse non privato e personale, bensì pubblico, connesso al suo mandato.
9/3146-AR/166. Adelizzi.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la Governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR;
              nello specifico, l'articolo 34 novella l'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (così detto End of waste) al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale, prevedendo che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente;
              è evidente la necessità di rendere conforme l'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152 del 2006 all'impegno preso di fronte all'Unione europea di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare che risultano invece gravati da complicazioni, per effetto delle nuove norme relative alle procedure di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto;
              oggi, in Italia, il procedimento per giungere ad un provvedimento end of waste richiede almeno 5 anni e la norma contenuta nel provvedimento in esame non riesce a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti e, di conseguenza, non permette di allineare i tempi della burocrazia a quelli dell'avanzamento tecnologico;
              si tratta di un elemento chiave per vincere la sfida della transizione ecologica. Non bisogna infatti dimenticare che ogni anno vengono immessi nel mercato numerosi nuovi prodotti, che richiedono nuove tecnologie per poter riciclare i rifiuti che ne derivano,

impegna il Governo

a disporre gli interventi necessari tali da rendere conforme l'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152/06 all'impegno preso di fronte all'UE di semplificare i procedimenti amministrativi anche per lo sviluppo dell'economia circolare, e finalizzati a ridurre i periodi di gestazione di tali provvedimenti.
9/3146-AR/167. Bignami, Foti, Butti, Ferro, Galantino, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene, all'articolo 40, misure di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;
              allo scopo di garantire la piena e totale sicurezza delle tecnologie utilizzate, sarebbe necessario:
                  1. effettuare uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
                  2. mantenere gli attuali valori limite di legge nella soglia d'irradiazione elettromagnetica, puntando sulla minimizzazione dei rischio, proprio come indicato nei report del Bioinitiative Group, dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2009 e dall'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione n.  1815 del 2011, e valutare tutte le opinioni critiche e i giudizi negativi giunti dalla comunità scientifica in merito agli effetti di un eventuale innalzamento dei limiti di legge;
                  3. promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti, ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
                  4. promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
                  5. promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure ed alternative al wireless come il cablaggio,

impegna il Governo

a promuovere l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e a garantire un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.  36.
9/3146-AR/168. Cunial.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame contiene, all'articolo 40, misure di semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari;
              allo scopo di garantire la piena e totale sicurezza delle tecnologie utilizzate, sarebbe necessario:
                  1. effettuare uno studio preliminare sugli effetti biologici delle radiofrequenze 4G e 5G sulla sicurezza della salute pubblica;
                  2. mantenere gli attuali valori limite di legge nella soglia d'irradiazione elettromagnetica, puntando sulla minimizzazione dei rischio, proprio come indicato nei report del Bioinitiative Group, dal Parlamento europeo nella risoluzione del 2009 e dall'Assemblea del Consiglio d'Europa con la risoluzione n.  1815 del 2011, e valutare tutte le opinioni critiche e i giudizi negativi giunti dalla comunità scientifica in merito agli effetti di un eventuale innalzamento dei limiti di legge;
                  3. promuovere iniziative normative dirette a disciplinare e modificare la normativa vigente relativa alla protezione della salute pubblica dalle radiazioni non ionizzanti, ispirata alle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti ed in particolare alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
                  4. promuovere un monitoraggio degli effetti dei campi elettromagnetici sulla sicurezza della salute pubblica per ridurre il rischio sanitario;
                  5. promuovere lo studio e la ricerca di tecnologie più sicure ed alternative al wireless come il cablaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'approfondimento degli studi e delle ricerche sull'elettromagnetismo con riferimento alla tecnologia 5G e a garantire un monitoraggio costante e continuativo da parte del Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.  36.
9/3146-AR/168.    (Testo modificato nel corso della seduta) Cunial.


      La Camera,
          premesso che:
              nel corso dell’iter in Commissione del disegno di legge in esame è stato approvato un emendamento che vi ha introdotto un nuovo articolo 33-bis, contenente, tra l'altro, una novella all'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 che prevede delle importanti semplificazioni procedurali in tema di Superbonus 110 per cento;
              tali nuove previsioni sono finalizzate a chiarire alcuni aspetti relativi all'attività di edilizia libera, alle varianti in corso d'opera e all'esclusione della presentazione della Scia per l'agibilità come prevista all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001;
              in considerazione dell'importanza delle modifiche introdotte è importante che le nuove previsioni siano promosse ed esplicitate attraverso la diffusione nella modulistica standardizzata per un'uniforme attuazione sul territorio nazionale, chiarendo che la procedura delle varianti in corso d'opera e l'esclusione della Scia per l'agibilità di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 riguarda tutti gli interventi agevolati con il Superbonus 110 e soggetti a Cila ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter (come sostituito dall'articolo 33 del decreto-legge n.  77 del 2021),

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a garantire di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disposizione in oggetto, al fine di non incorrere in interpretazioni diverse tra le amministrazioni locali.
9/3146-AR/169. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Ferro, Zucconi, Galantino, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              al capo VII del provvedimento sono previste ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa, anche in ambito trasporti;
              tra le misure che andrebbero varate per sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale e ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è di particolare importanza l'istituzione di un Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo;
              il Comitato, facente capo al Ministero dell'infrastrutture e delle mobilità sostenibili, avrebbe il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo; individuare le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione; predisporre nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa; predisporre con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;
              tale istituzione consentirebbe una comune iniziativa ricognitiva tra armamento e Amministrazione per individuare le principali criticità amministrative riscontrate dalla utenza armatoriale,

impegna il Governo

a istituire, in uno dei prossimi provvedimenti utili, un comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale e risolvere le principali criticità amministrative riscontrate dall'utenza armatoriale.
9/3146-AR/170. Galantino, Prisco, Foti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              al capo VII del provvedimento sono previste ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa, anche in ambito trasporti;
              tra le misure che andrebbero varate per sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale e ottenere una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure amministrative e dei vincoli burocratici gravanti sul settore marittimo a beneficio del comparto e dell'Amministrazione medesima, è di particolare importanza l'istituzione di un Comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo;
              il Comitato, facente capo al Ministero dell'infrastrutture e delle mobilità sostenibili, avrebbe il fine di aggiornare e armonizzare l'intero apparato normativo del settore marittimo; individuare le normative obsolete o, comunque, di migliorabile applicazione, anche tenendo in considerazione le nuove tecnologie informatiche oggi a disposizione; predisporre nuovi strumenti legislativi di modifica e semplificazione normativa; predisporre con cadenza semestrale una relazione, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato di quanto realizzato dallo stesso Comitato comprensivo del cronoprogramma dei lavori;
              tale istituzione consentirebbe una comune iniziativa ricognitiva tra armamento e Amministrazione per individuare le principali criticità amministrative riscontrate dalla utenza armatoriale,

impegna il Governo

compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, a istituire, in uno dei prossimi provvedimenti utili, un comitato nazionale per la semplificazione in ambito marittimo al fine di sostenere la competitività dell'industria marittima nazionale e risolvere le principali criticità amministrative riscontrate dall'utenza armatoriale.
9/3146-AR/170.    (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino, Prisco, Foti.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame reca la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              durante l'esame in Commissione è stato introdotto nel testo del decreto-legge un nuovo articolo che prevede che i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato;
              pur menzionando espressamente la filiera agroindustriale, il testo della disposizione fa riferimento nella sua formulazione ai soli sottoprodotti di cui all'allegato 1, tabella 1.A punti 2 e 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, omettendo il punto 1 riferito appunto alla filiera agroindustriale;
              a tal fine si segnala che lo stesso Allegato IX, lettera d) della Direttiva in materia n.  1513/2015 fa riferimento proprio ai Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) di cui all'allegato 1 tabella 1.A punto 1, e che, di conseguenza, il mancato recepimento del punto 1 della tabella 1.A si porrebbe quindi in grave antitesi con la norma europea,

impegna il Governo

nei provvedimenti di prossima emanazione ad adottare dei correttivi relativamente alla disciplina di cui in premessa al fine di armonizzare le disposizioni introdotte con la vigente normativa europea in materia.
9/3146-AR/171. Montaruli, Foti, Prisco, Butti, Rachele Silvestri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in vista dell'utilizzo dei fondi del PNRR;
              tra le procedure da semplificare e snellire ha di certo la sua rilevanza quella relativa alla determinazione della soglia di anomalia prevista dall'articolo 97 del Codice dei Contratti; risulterebbe necessario, infatti, a nostro avviso, introdurre un nuovo criterio di aggiudicazione gara denominato «equo prezzo», il quale focalizzerebbe l'aggiudicazione delle procedure all'interno di un'alea del 9 per cento rispetto alla media delle offerte ammesse alla gara. Questa soluzione eliminerebbe definitivamente la formula matematica ad incremento costante, oggi presente nell'articolo 97, che incrementa costantemente le soglie di anomalie;
              si otterrebbero diversi risultati. Innanzitutto, si metterebbe in campo un meccanismo anti-turbativa e con imprevedibilità: un unico metodo di calcolo, differente dall'attuale sistema, in cui il risultato finale è totalmente casuale, ma prossimo al prezzo medio di mercato individuato nella media di tutte le offerte partecipanti;
              la casualità su ogni singola gara determinerebbe un incremento/decremento percentuale alla media delle offerte partecipanti, ragion per cui le imprese non inseguirebbero più i ribassi delle gare precedenti. Con la rimodulazione del sistema di calcolo della soglia verrebbe accantonata la formula matematica – che di fatto, gara dopo gara, ha comportato un insostenibile incremento continuo delle soglie di aggiudicazione – e si eviterebbe, in tal modo, la disfunzione e l'inefficienza dell'attuale metodo di calcolo che in concreto ha disatteso lo scopo dello stesso, ovvero evitare il verificarsi di ribassi eccessivi;
              in più, si realizzerebbe accelerazione e snellimento delle procedure sia grazie al nuovo criterio casuale di aggiudicazione sia grazie all'informatizzazione del sistema,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, l'introduzione all'articolo 97 del Codice dei Contratti pubblici di un nuovo criterio di aggiudicazione delle gare, definito «equo prezzo», che permetterebbe una riduzione sostanziale dei tempi di gara rispetto alle procedure indette con il criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» (OEPV) e costituirebbe, per questo, una vera semplificazione delle procedure nel rispetto della massima concorrenza e della trasparenza.
9/3146-AR/172. Osnato, Foti, Prisco, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento all'esame reca misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              l'articolo 37 del provvedimento reca misure di semplificazione per la riconversione di siti industriali; riteniamo che oltre a questo aspetto il decreto avrebbe dovuto prevedere delle procedure di semplificazione delle procedure di risanamento aziendale;
              con l'avanzare della crisi pandemica, molte sono state le imprese che si sono ritrovate in un forte squilibrio economico-finanziario; per molte di loro lo stato di insolvenza e il dissesto finanziario è stata la naturale conclusione di un momento difficile, anche a causa degli iter particolarmente farraginosi delle procedure di risanamento aziendale;
              garantire la continuità aziendale deve essere priorità per lo Stato, per salvaguardare non solo l'apparato imprenditoriale della nazione, ma anche e soprattutto i livelli occupazionali e il benessere dei propri cittadini,

impegna il Governo

a intervenire, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, in materia di risanamento aziendale, avviando un percorso semplificativo per le imprese che al momento della presentazione della domanda, non abbiano presentato richieste di concordato preventivo, prenotativo, né richieste di fallimento o posti in liquidazione, nei due anni precedenti al deposito del ricorso.
9/3146-AR/173. Trancassini, Lucaselli, Osnato, Prisco, Donzelli, Butti, Foti, Rachele Silvestri.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento in esame prevede la Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              l'articolo 33, comma 1, del decreto reca importanti modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica (cosiddetta Semplificazione Superbonus) incrementando il limite di spesa ammesso alla detrazione del 110 per cento unicamente a favore dei soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34 del 2020 che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che siano proprietarie di ricoveri, case di cura o ospedali;
              il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207 ha introdotto il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) al fine di garantirne l'inserimento nel sistema integrato di interventi e servizi sociali ex articolo 22, legge n.  328 del 2000;
              si prevedeva la trasformazione degli IPAB in Aziende di Servizi alla Persona (ASP) aventi personalità giuridica di diritto pubblico o la loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato;
              conseguentemente con la modifica introdotta dall'articolo 33 del provvedimento in esame, solo le associazioni o fondazioni di diritto privato (ex IPAB) potranno beneficiare degli incentivi per l'efficienza energetica, così escludendo invece le ASP aventi personalità di diritto pubblico;
              si segnala, inoltre, che nel corso dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata del 26 maggio 2021, alla Camera dei deputati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fatto presente che il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga della misura per il 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere il beneficio previsto con l'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77 anche alle Aziende di Servizi alla Persona e agli Enti di diritto pubblico derivanti dal riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ai sensi del decreto legislativo n.  207 del 2001 al fine di evitare una ingiusta disparità di trattamento tra i soggetti ex-IPAB tanto di diritto privato quanto di diritto pubblico.
9/3146-AR/174. Bologna.


      La Camera,
          premesso che:
              l'articolo 33 del decreto-legge n.  77 del 2021, al comma 1, lettera b), capoverso 10-bis, lettera a), ammette all'agevolazione fiscale del Superbonus al 110 per cento i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali, a condizione che i membri dei Consigli di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, e, contestualmente, che gli interventi siano compiuti su immobili in loro possesso e rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;
              in base a tale disposizione possono perciò usufruire del vantaggio fiscale gli enti no-profit che compiano attività di efficientamento energetico su una determinata tipologia di immobili, tra cui collegi e convitti, orfanotrofi, ospizi, conventi, caserme e case di cura ed ospedali;
              l'intervento normativo è indirizzato a garantire il vantaggio fiscale ad enti meritevoli per interventi su immobili destinati ad un uso pubblico e con finalità di interesse sociale;
              tuttavia, nella previsione normativa non è stata inclusa la possibilità di accedere al bonus alle associazioni senza scopo di lucro che svolgano attività di prestazione di servizi educativi e scolastici;
              questa carenza deve essere sanata, in quanto ha precluso la opportunità di effettuare l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico delle scuole, interventi da ritenersi di primaria importanza anche alla luce della precaria condizione manutentiva degli edifici scolastici in tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire in tempi brevi l'accesso al beneficio fiscale del Superbonus al 110 per cento agli enti no-profit che svolgano attività di prestazione di servizi educativi e scolastici, per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico che riguardino gli edifici scolastici rientranti nella categoria catastale B/5.
9/3146-AR/175. Gagliardi.


      La Camera,
          premesso che:
              il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di Bilancio 2021), in vigore dal 1o gennaio 2021, allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, prevede che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, sia tenuto a registrare, in apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5 tonnellate annue;
              il successivo comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n.  178 del 2020 dispone altresì che le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, debbano essere registrate nel registro telematico di cui al comma 139, entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse;
          considerato che:
              5 tonnellate di farina sono equivalenti ad un quantitativo giornaliero di 19-20 chilogrammi, le disposizioni relative al registro telematico delle farine determinano un onere burocratico e gestionale rilevante a carico anche delle aziende di minore dimensione, che si trovano, tra l'altro, nell'impossibilità di conoscere le tipologie di grani che compongono le farine usate anche nei piccoli laboratori artigiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con interventi normativi, di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178 (legge di Bilancio 2021) non si applichino alle imprese di seconda trasformazione del comparto agroalimentare, nonché alle imprese di commercio al dettaglio che operano nell'ambito del medesimo comparto.
9/3146-AR/176. Ruffino.


      La Camera,
          premesso che:
              il settore di giochi e delle scommesse legali ha subito una forte crisi a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per contenere la pandemia;
              il fatturato da oltre 15 miliardi di euro delle 9.265 imprese del settore, di cui poco meno dell'80 per cento è a conduzione familiare, si è ridotto in misura rilevante; gli introiti dei punti di raccolta di scommessa sul territorio hanno subito una contrazione del 41,7 per cento;
          considerato che:
              per favorire l'innovazione e la transizione digitale delle funzioni statali in tale settore, si ritiene essenziale ottimizzare l'organizzazione e la gestione dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e del gioco del bingo, anche al fine di incentivare l'utilizzo delle tecnologie digitali, ferma restando l'erogazione in modalità fisica dei predetti giochi,

impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di provvedere, con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in considerazione della crisi conseguente all'epidemia da COVID-19;
          a valutare altresì l'opportunità di provvedere, con i medesimi decreti, all'individuazione delle migliori modalità di innovazione e di sviluppo tecnologici per garantire l'innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, incentivando la diffusione del digitale, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/3146-AR/177. D'Ettore, D'Attis.


      La Camera,
          premesso che:
              il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.  385, prevede che i contratti siano redatti per iscritto; il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma; nel caso di inosservanza della forma prescrittali contratto è nullo; l'articolo 125-bis del citato TU prescrive pertanto che i contratti di credito siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge;
          considerato che:
              è necessario favorire l'efficienza delle operazioni eseguite dai prestatori di servizi di pagamento che forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento,

impegna il Governo:

          ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante modifiche normative, che i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, soddisfano il requisito di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, anche qualora il cliente esprima il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità;
          a valutare l'opportunità, nei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, nei contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, e delle disposizioni di attuazione di cui agli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n.  58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, di prevedere, anche con modifiche normative, che i contratti soddisfano il requisito di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.
9/3146-AR/178. Mugnai.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di Governance per il PNRR, di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa;
              l'articolo 47, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali;
              tali previsioni, seppur certamente condivisibili nelle finalità, rischiano di creare fenomeni distorsivi della concorrenza;
              in particolare, si rileva la necessità di introdurre correttivi relativi alle dimensioni delle imprese interessate dalle nuove disposizioni, al fine di non aggravare di ulteriori oneri burocratici le piccole imprese;
              con riferimento, poi, alla possibilità da parte delle stazioni appaltanti di introdurre clausole premiali, si ritiene necessario che quelle previste alle lettere b), c), d) ed e), stanti le caratteristiche esecutive delle prestazioni, non debbano applicarsi ai lavori: si tratta, infatti, di misure che, in alcuni casi, potrebbero penalizzare le imprese che, in questi anni di crisi, hanno faticosamente mantenuto stabile il livello di personale impiegato, determinando un'alterazione della leale concorrenza tra le imprese; trattasi, peraltro, di misure premiali di impossibile applicazione in un settore, come quello edile, nel quale la manodopera operaia è prevalente e, quindi, quasi esclusivamente maschile;
              si ritiene inoltre necessario, e non facoltativo, escludere l'inserimento di dette clausole nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, relativi ad appalti nei quali le prestazioni lavorative, ne rendono impossibile l'applicazione, senza lasciare alcuna discrezionalità alle stazioni appaltanti,

impegna il Governo:

          ad elevare la soglia dimensionale delle imprese cui viene imposto il nuovo obbligo documentale di cui al comma 3 dell'articolo 47 del decreto-legge in esame;
          ad escludere l'applicazione delle lettere b), c), d) ed e) ai lavori e nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, relativi ad appalti nei quali le prestazioni lavorative ne rendono impossibile l'applicazione;
          a limitare l'obbligo di assunzione del 30 per cento solo in caso di eventuali nuove assunzioni, necessarie per l'esecuzione del contratto, da parte dell'impresa aggiudicataria, come esplicitato dalla stessa Anac in riferimento alle cosiddette clausole sociali nei cambi appalto;
          a prevedere l'attivazione di un tavolo istituzionale, con la partecipazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, volto all'elaborazione di linee guida che definiscano modalità e criteri applicativi differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto, che tengano conto in particolare delle specificità di settori, quali quello del settore delle costruzioni, nel quale si rileva una presenza minima, in termini di percentuale, di giovani fino a 35 anni e, nei cantieri, una partecipazione femminile irrilevante, prima dell'adozione delle linee guida.
9/3146-AR/179. Maschio.


      La Camera,
          premesso che:
              il provvedimento contiene misure per la promozione dell'economia circolare e per la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti;
              gli interventi indicati nel provvedimento sono timidi e limitati. Inoltre hanno subito alterne vicende a seguito dello stralcio di alcune disposizioni volte a ribadire i princìpi della direttiva europea sull'economia circolare;
              sul tema occorre una posizione coraggiosa, che permetta all'Italia di recuperare il ritardo accumulato rispetto alle altre nazioni dell'Unione Europea nel trattamento dei rifiuti come dimostrano le impietose statistiche diffuse dall'associazione europea Cewep, Confederation of european waste-to-energy plants in materia di termovalorizzazione;
              con particolare riferimento ai rifiuti plastici, attualmente gravati oltremodo dalla plastic tax, esistono tecnologie innovative in grado di riciclare le materie plastiche in maniera più rapida ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto al tradizionale riciclaggio chimico;
              il riciclo chimico o molecolare è un processo di conversione della plastica finora considerata non riciclabile e avviene attraverso pirolisi, ovvero una decomposizione termochimica ad alta temperatura che consente di «spezzare» le molecole plastiche, scomporle e separarle;
              da questo processo si ottiene olio pirolitico, nafta, che diventa la materia prima per essere utilizzata nel ciclo produttivo delle materie plastiche invece di utilizzare nafta derivante da fonte fossile;
              il tutto avviene in assenza di ossigeno, ossia senza combustione e ossidazione, dunque senza emissioni nocive in atmosfera;
              a Ferrara è presente un nuovo impianto pilota di riciclo molecolare che consente di trasformare la plastica finora non riciclabile in nafta, da cui è possibile creare nuova plastica vergine;
              innovazioni di tal genere dovrebbero essere alla base della strategia prevista dal PNRR per la promozione dell'economia circolare;
              compito dello Stato dovrebbe essere quello di sostenere innovazioni di tal genere finanziandola ricerca di base utile per allargare l'applicazione di tale tecnologia anche ad altri settori e favorendo l'installazione di impianti utili a sviluppare nella pratica tali tecnologie,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa per sostenere lo sviluppo del riciclo delle materie plastiche mediante riciclo molecolare anche prevedendo il superamento della plastic tax.
9/3146-AR/180. Delmastro Delle Vedove, Foti, Caretta, Ciaburro.


      La Camera,
          premesso che:
              il decreto-legge n.  77 del 2021 in esame – che costituisce la prima significativa misura attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – si propone, con le disposizioni di cui all'articolo 5, un'opera di semplificazione normativa, con l'obiettivo di una legislazione più chiara e comprensibile;
              si tratta di una finalità che assume rilevanza costituzionale: l'articolo 54, primo comma, della Costituzione prescrive infatti a tutti i cittadini il dovere di «essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi»;
              l'adempimento di questo dovere presuppone che il cittadino sia messo nelle condizioni di poter rispettare la legge;
              a tale fine, la Costituzione ha individuato all'articolo 73, terzo comma, due strumenti per l'adempimento di questo dovere: la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale e la « vacatio legis»;
              l'articolo 5 del codice penale stabilisce il principio secondo il quale «Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale»;
              la questione, ampiamente dibattuta anche in giurisprudenza e in dottrina, è stata affrontata nella storica sentenza della Corte costituzionale n.  364 del 24 marzo 1988, con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 5 del codice penale «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile». Ciò significa che il soggetto può considerarsi colpevole solo ove la conoscenza della norma sia possibile;
              lo Stato deve quindi impedire un'oggettiva e insuperabile «oscurità» della norma, che rende l'ignoranza inevitabile, cioè insuperabile da chiunque altro si fosse trovato nella medesima situazione;
              la questione è di assoluto rilievo anche in considerazione di un'altra sentenza della Consulta, la n.  209 dell'11 giugno 2010, che ha inserito tra «i valori fondamentali di civiltà giuridica» da tutelare la «coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico»;
              il combinato disposto delle due citate sentenze potrebbe in ipotesi spingere in futuro la Corte a sancire l'incostituzionalità di una norma per assenza di coerenza e di chiarezza;
          considerato che le norme sono scritte in un linguaggio tecnico, la comprensione dei suo contenuto non può ritenersi certa;
              fatta salva la necessaria tecnicità del linguaggio giuridico, resta comunque l'esigenza di individuare soluzioni affinché il cittadino, anche privo di conoscenze giuridiche specifiche, possa comprendere pienamente il contenuto delle norme entrate in vigore;
              la «comprensibilità» è un valore che lo Stato deve perseguire: spetta al legislatore garantire i mezzi per rendere comprensibile la legge al fine di ottenere l'osservanza spontanea delle regole da parte dei cittadini;
              per rafforzare il raccordo tra la funzione legislativa e i cittadini andrebbe messo a disposizione dei cittadini uno strumento agile, semplice, chiaro, capace di divulgare in maniera immediata il contenuto delle disposizioni normative approvate dopo l'esame parlamentare;
              le norme potrebbero essere affiancate da un supplemento comunicativo e divulgativo che le renda fruibili e in grado di rispondere all'uso sociale del diritto;
              sin dall'inizio dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si sono rivelati efficaci alcuni strumenti di consultazione immediata per i cittadini pubblicati sui siti web della Presidenza del Consiglio di ministri, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno come, ad esempio, gli elenchi di domande ricorrenti con le relative risposte e le relative rappresentazioni grafiche, alle quali può essere data massima divulgazione anche nella rete internet e nelle reti di comunicazione e informazione;
              le esigenze sopra richiamate sono ora rafforzate in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che comporterà l'adozione di significative riforme legislative;
              nel caso del PNRR, oltre all'esigenza di certezza del diritto, si pone anche la necessità di rendere rapidamente fruibili in termini chiari ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni territoriali tutte le informazioni necessarie per l'accesso ai bandi e ai finanziamenti del Piano; occorre infatti evitare che si ripetano le difficoltà che rendono a volte arduo l'accesso ai fondi strutturali europei;
              con riferimento al PNRR sul portale della documentazione del sito della Camera è disponibile un'apposita sezione, alimentata dai servizi di documentazione, che illustra, per ciascuna politica pubblica, le linee di intervento del Piano e che contiene anche un cronoprogramma delle misure legislative da adottare;
              inoltre Formez Pa, d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Dipartimento della Funzione pubblica, ha recentemente pubblicato sul sito internet di LineaAmica dieci guide intitolate «L'Italia riparte – Il Pnrr in sintesi»;
              la documentazione richiamata illustra con linguaggio chiaro, anche con l'ausilio di apposite infografiche, le principali novità e ricadute del PNRR divise per settori e destinatari;
              la proposta di legge AC 2731, frutto di un lavoro di approfondimento svolto nell'ambito del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, prevede la realizzazione di «note illustrative» non solo di singoli provvedimenti o riforme, ma dell'effettivo contenuto di tutte le leggi e degli altri atti aventi forza di legge entro quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
              per concretizzare tale obiettivo la predetta proposta di legge propone l'istituzione di un Comitato di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare, come «progetto pilota» in linea con le finalità della proposta di legge AC 2731, per i provvedimenti legislativi di attuazione del PNRR, entro un termine congruo dalla pubblicazione della norma nella Gazzetta Ufficiale, una «nota illustrativa» redatta secondo criteri di chiarezza espositiva, senza efficacia normativa né interpretativa, ma meramente illustrativa e divulgativa, col possibile supporto di rappresentazioni grafiche esplicative, anche al fine di rendere immediatamente fruibili in termini chiari ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni territoriali tutte le informazioni necessarie per l'accesso ai bandi e ai finanziamenti del PNRR.
9/3146-AR/181. Dori, Ceccanti.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, reca misure volte a definire il quadro normativo nazionale per semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi così come definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima 2030;
              è necessario dare piena attuazione al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e semplificare i procedimenti amministrativi in ordine alle materie autorizzatorie che interessano rispettivamente l'urbanistica ed il paesaggio, superando il vigente sistema autorizzatorio che prevede addirittura due distinte autorizzazioni rispetto allo stesso intervento edilizio e, cioè, quella paesaggistica normata dall'articolo 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 e quella urbanistica normata dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001;
              nella specie, si renderebbe necessario superare tale «sistema binario» della doppia Autorizzazione Paesaggistica ed Urbanistica, estendendo in maniera chiara e specifica il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 a tutti i procedimenti autorizzatori che coinvolgono interessi diffusi quali quelli urbanistici e paesaggistici (ricordando che quelli ambientali sono diversi da quelli paesaggistici), superando in tal modo gli schemi procedimentali «appesantiti» normati dai predetti articoli 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 e articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001;
              allo stesso modo si renderebbe opportuno – sempre in via espressa – estendere il modulo della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n.  241 del 1990 anche ai procedimenti di Sanatoria Urbanistica e Paesaggistica di cui agli articoli 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 e all'articolo 167 del decreto legislativo n.  42 del 2004 nonché per quelli di «sanatoria speciale», disciplinati dalle leggi del condono n.  47 del 1985 e successive, allo stato pendenti e non ancora conclusi nonostante procedibili ex lege;
              tale semplificazione si renderebbe utile a ridurre i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie rispettando pienamente l'indirizzo del PNRR in ordine alla semplificazione normativa ed amministrativa ambientale, edilizia, urbanistica, della rigenerazione urbana e dei lavori pubblici addirittura prevedendo modelli procedimentali di «digitalizzazione» delle Pubbliche Amministrazioni che rispettino le varie fasi amministrative,

impegna il Governo

a potenziare lo strumento fondamentale della Conferenza dei Servizi ex agli articoli 14 e seguenti della legge n.  241 del 1990 ovvero come momento di semplificazione dell'azione amministrativa e così come descritto in premessa, proprio al fine di poter attuare realmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consumando tutti i fondi a disposizione; poiché le singole Amministrazioni e gli Enti Locali – essendo le dirette responsabili dell'attuazione delle varie misure che compongono il PNRR – necessitano di strumenti attuativi-amministrativi per semplificare le «procedure autorizzatorie» fondamentali al conseguimento degli obiettivi delle varie Missioni del PNRR, in particolare, quelle della transizione ecologica e delle infrastrutture per una mobilità sostenibile.
9/3146-AR/182. Caiata.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77, reca misure volte a definire il quadro normativo nazionale per semplificare ed agevolare la realizzazione degli obiettivi così come definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima 2030;
              è necessario dare piena attuazione al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e semplificare i procedimenti amministrativi in ordine alle materie autorizzatorie che interessano rispettivamente l'urbanistica ed il paesaggio, superando il vigente sistema autorizzatorio che prevede addirittura due distinte autorizzazioni rispetto allo stesso intervento edilizio e, cioè, quella paesaggistica normata dall'articolo 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 e quella urbanistica normata dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001;
              nella specie, si renderebbe necessario superare tale «sistema binario» della doppia Autorizzazione Paesaggistica ed Urbanistica, estendendo in maniera chiara e specifica il modulo procedimentale della Conferenza dei Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 a tutti i procedimenti autorizzatori che coinvolgono interessi diffusi quali quelli urbanistici e paesaggistici (ricordando che quelli ambientali sono diversi da quelli paesaggistici), superando in tal modo gli schemi procedimentali «appesantiti» normati dai predetti articoli 146 del decreto legislativo n.  42 del 2004 e articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001;
              allo stesso modo si renderebbe opportuno – sempre in via espressa – estendere il modulo della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n.  241 del 1990 anche ai procedimenti di Sanatoria Urbanistica e Paesaggistica di cui agli articoli 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n.  380 del 2001 e all'articolo 167 del decreto legislativo n.  42 del 2004 nonché per quelli di «sanatoria speciale», disciplinati dalle leggi del condono n.  47 del 1985 e successive, allo stato pendenti e non ancora conclusi nonostante procedibili ex lege;
              tale semplificazione si renderebbe utile a ridurre i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni edilizie rispettando pienamente l'indirizzo del PNRR in ordine alla semplificazione normativa ed amministrativa ambientale, edilizia, urbanistica, della rigenerazione urbana e dei lavori pubblici addirittura prevedendo modelli procedimentali di «digitalizzazione» delle Pubbliche Amministrazioni che rispettino le varie fasi amministrative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento fondamentale della Conferenza dei Servizi ex agli articoli 14 e seguenti della legge n.  241 del 1990 ovvero come momento di semplificazione dell'azione amministrativa e così come descritto in premessa, proprio al fine di poter attuare realmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consumando tutti i fondi a disposizione; poiché le singole Amministrazioni e gli Enti Locali – essendo le dirette responsabili dell'attuazione delle varie misure che compongono il PNRR – necessitano di strumenti attuativi-amministrativi per semplificare le «procedure autorizzatorie» fondamentali al conseguimento degli obiettivi delle varie Missioni del PNRR, in particolare, quelle della transizione ecologica e delle infrastrutture per una mobilità sostenibile.
9/3146-AR/182.    (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.


      La Camera,
          premesso che:
              il disegno di legge, di conversione in legge del decreto-legge n.  77 del 2021, definisce la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
              il provvedimento contiene alcune delle misure legislative previste dal PNRR; in particolare, esso contiene le semplificazioni degli oneri burocratici relativi all'attuazione del PNRR;
              nello specifico, all'articolo 33 si riconosce la detrazione al 110 per cento (Superbonus) anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici;
              la norma del provvedimento estende, altresì, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell'agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari;
              la disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
              gli esercenti attività di impresa, arti o professione sono stati duramente colpiti dalla crisi in corso e non sempre tutelati con misure adeguate; è evidente l'esigenza di assicurare a questa categoria i mezzi necessari a realizzare interventi migliorativi sugli immobili strumentali tali da garantire una adeguata competitività sul mercato nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

ad estendere la fruizione del 110 per cento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni in relazione agli interventi eseguiti sugli immobili strumentali.
9/3146-AR/183. Gemmato, Prisco, Vinci, Caretta, Ciaburro.